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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GIUGNO 2014
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia
SOMMARIO
Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia
Brebemi apre al traffico: un ponte Brescia-Milano che produrrà ricchezza
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Tav: via ai lavori in città e il ministro Lupi promette la stazione di Montichiari
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La Provincia “chiude”, ma apre i cantieri delle scuole superiori
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Dismissione delle caserme: il passaggio di proprietà adesso si è inceppato
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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
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Indici Lavori pubblici
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Urbanistica Varie
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Ance informa
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CI SONO VOLUTI CINQUE ANNI PER REALIZZARE I 62 CHILOMETRI DELLA NUOVA AUTOSTRADA
BREBEMI APRE AL TRAFFICO: UN PONTE BRESCIA-MILANO CHE PRODURRÀ RICCHEZZA
Stavolta siamo al vero taglio del nastro. Dopo anni di lotta alla burocrazia, lungaggini, ritardi, pre-inaugurazioni, e problemi di ogni sorta da affrontare e risolvere, il 22 luglio sarà il giorno della Brebemi. Aprirà al traffico la Direttissima Brescia-Bergamo-Milano. Pensata in tempi di precrisi, la nuova autostrada è ancora attuale e velocizzerà i “contatti” fra la nostra città e il capoluogo lombardo.
Come annunciato dal presidente della società, Francesco Bettoni, poco prima della fine di luglio la Direttissima che “avvicinerà” Brescia e Milano sarà finalmente percorribile. Una promessa, quella di Bettoni, fatta alla presenza del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, con la scelta della data che risulta essere tutt’altro che casuale: proprio il 22 luglio del 2009 venne posata la prima pietra nel cantiere di Urago. Cinque
anni necessari per sviluppare un percorso autostradale lungo poco più di 62 chilometri, progettato per innestarsi, a ovest, nel cosiddetto Arco Teem (ovvero il tratto della Tangenziale Esterna Milanese in fase di costruzione, che permetterà di indirizzare il traffico proveniente proprio dalla Brebemi sulla Cassanese a nord e sulla Rivoltana a sud) e a est nella Tangenziale Sud di Brescia. Concentrandosi per un attimo sulla viabilità di supporto alla Di-
Il pedaggio, da barriera a barriera (da Castrezzato a Liscate), oscillerà tra i 7 e i 9 euro; il pagamento sarà automatizzato.
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IL TRANSITO DEI VEICOLI DOVREBBE INIZIALMENTE ASSESTARSI ATTORNO AI 50MILA AL GIORNO
rettissima (anzi, meglio chiamarla col suo nome, A35), nel tratto tra Travagliato e Roncadelle è stata ultimata la bretella destinata proprio a raccordarsi con la Tangenziale Sud. Costati 2,4 miliardi di euro (ma senza contributi esterni, trattandosi di un project financing), i 62 chilometri di nuova autostrada dovrebbero consentire di risparmiare, agli utenti, tempo e denaro, vista la rapidità di percorrenza. Ma non è tutto: come dichiarato dall’assessore regionale Cavalli, Brebemi viene intesa come un’occasione importante per la ripresa del territorio, con la Regione che si attende un ritorno di circa quattrocento milioni di euro. Il pedaggio, da barriera a barriera (da Castrezzato a Liscate), oscillerà tra i 7 e i 9 euro; il pagamento sarà automatizzato. Quanto alle previsioni relativamente al traffico, se inizialmente si ipotizzava - una volta a regime - il transito di 60mila veicoli al giorno, è pensabile che questa stima possa scendere del 15%. E visto che si è in tema di costi e affini, c’è una questione tutt’altro che secondaria che riguarda il futuro della società che ha realizzato Brebemi. Come detto, questi cinque anni sono stati caratterizzati da non poche criticità. Imprevisti che, tra le altre cose, hanno incrementato i costi. Ad esempio, una sentenza della Corte costituzionale sul valore degli espropri ha richiesto un esborso supplementare di 120 milioni. L’idea è quella di chiedere una defiscalizzazione, con la prospettiva di poter risparmiare fino a 300 milioni di euro nel periodo di esercizio, ovvero trent’anni. Del
Per il completamento della viabilità complementare tra Travagliato e Roncadelle è stata ultimata la bretella di raccordo con la Tangenziale Sud.
trasferimento della richiesta al Governo si sta occupando Concessioni Autostradali Lombarde, ma il via libera da parte del Ministero deve arrivare prima che la nuova autostrada sia aperta al transito. Si 310
torna così al 22 luglio, una data che è destinata a entrare nella storia di Brebemi, e non solo per l’apertura di questa lingua d’asfalto sognata da ben più di cinque anni. ro.ramp.
CON L’AEROPORTO LO SNODO FERROVIARIO POTREBBE ESSERE UNA CHIAVE DI VOLTA ECONOMICA PER TUTTA L’AREA
TAV: VIA AI LAVORI IN CITTÀ E IL MINISTRO LUPI PROMETTE LA STAZIONE DI MONTICHIARI
La stazione dell’Alta Velocità a Montichiari? Si farà. Questo almeno è il pensiero del Ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi, pensiero espresso all’inizio di maggio durante il suo tour elettorale in qualità di capolista del Nuovo centrodestra in vista delle europee dello scorso 25 maggio.
Il discorso di Lupi, proprio durante un suo passaggio a Montichiari, si è concentrato sul ruolo strategico che il Comune bassaiolo riveste a livello trasportistico. Se gli ovvi riferimenti all’aeroporto lo hanno portato a ribadire l’inserimento del “D’Annunzio” nel piano aeroporti nazionale, sul rapporto tra Tav e Montichiari è stato ancor più esplicito. Per Lupi sarebbe un peccato mortale non creare uno snodo passeggeri e merci a Montichiari. Ovvero aeroporto e Tav devono essere collegati. In attesa che ai proclami si sostituisca qualcosa di più tangibile, sono partiti il 19 maggio in città i
cantieri per la realizzazione della Treviglio-Brescia, con i lavori su via Roncadelle. Da qui alla fine del 2014 partiranno in successione gli interventi su - nell’ordine - via Dalmazia, Tangenziale Ovest, via Colombare, via Zima, mentre nel 2015 toccherà ai lavori su via Violino, via Corsica e via Brozzoni. Una marcia a tappe forzate, che avrà pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, per un percorso che dovrebbe concludersi nel novembre del 2015. Parlando un po’ di numeri, il tratto bresciano dell’alta velocità si sviluppa su un binario di 6,9 chilometri, con un investimento di 150 311
Il ministro Lupi, durante la campagna elettorale, ha promesso la realizzazione della stazione Tav a Montichiari
LA QUESTIONE VERA CONSISTE NEL TRASFORMARE GLI INTENTI (TROPPI SINORA) IN UNA REALTÀ OPERATIVA
milioni di euro (su un valore complessivo della Treviglio-Brescia di oltre due miliardi). Resta quindi da capire, ora che la macchina si è messa in moto, se le promesse del Ministro Lupi si tradurranno in realtà. Montichiari ripone grandi speranza su aeroporto e Tav, ma fino ad oggi non è mai andata oltre gli intenti che attendono ancora di essere tradotti in realtà. Certo, in tutto ci si inseriscono le pulsioni bresciacentriche di Palazzo Loggia, ma questa razionalizzazione dei trasporti dovrà passare anche dalla concertazione tra enti locali.
La Tav a Montichiari sarebbe funzionale al polo logistico che comprende aeroporto e Brebemi
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SUL TERRITORIO IL BROLETTO HA IN CARICO LA MANUTENZIONE DI 46 ISTITUTI PER BEN 53 STRUTTURE SCOLASTICHE
LA PROVINCIA “CHIUDE”, MA APRE I CANTIERI DELLE SCUOLE SUPERIORI Ristrutturare, adeguare, modernizzare. La strada per l’edilizia è questa: lo si ripete da tempo, lo si è ribadito anche nel corso dell’ultima assemblea del Collegio Costruttori di Brescia. Un percorso anticrisi che, inevitabilmente, non può non passare anche dagli uffici degli enti pubblici. Ristrutturazione scolastica. In questo senso Palazzo Broletto può essere un committente di primo piano. O quantomeno, visto che le Province sono in scadenza, lo potrà essere chi si occuperà di intervenire sugli edifici scolastici attualmente gestiti dall’Amministrazione provinciale. Parliamo di un “carico” di 46 istituti superiori (spalmati in 53 strutture), in molti casi nuovi e all’avanguardia, ma non di rado bisognosi di interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria a restyling più profondi, fino ad arrivare al caso limite dell’Ipsar “De Medici” di Gardone Riviera, interessato da poco dai cantieri per
La Provincia, prima dell’addio, mette mano ad alcune importanti opere di ristrutturazione nelle scuole superiori
la realizzazione della nuova sede dopo che quella originaria si è rivelata inadatta a garantire un futuro a questa istituzione scolastica. Giusto pochi mesi fa, l’assessore provinciale al Patrimonio Giorgio Prandelli aveva indicato 313
in qualche modo la rotta che il Broletto avrebbe voluto seguire, a cominciare - appunto - dai cantieri più impegnativi: la realizzazione, già avviata, dopo anni di attesa, del “De Medici” (una commessa da 4,5 milioni di euro per dotare
COMMESSA DA 4,5 MILIONI PER COSTRUIRE IL NUOVO ISTITUTO ALBERGHIERO DI GARDONE RIVIERA
di una nuova sede l’istituto, abbandonando quella vecchia dove è presente amianto) e quella della nuova palestra per il liceo Calini, in città, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Il progetto preliminare già c’è, e si attende ora l’imminente pubblicazione del bando per la gara d’appalto. Sempre in questo 2014 sarebbe in programma la messa in sicurezza degli impianti, ad esempio, al liceo Arnaldo (con contestuale sistemazione del Salone da Cemmo) e al Conservatorio Marenzio (spesa ipotizzata, 150mila euro). Oppure al Dandolo (330mila euro), esborsi cui andranno aggiunti i 170mila euro necessari per separare l’impianto di fognatura dell’istituto Olivieri da quello del Tartaglia. In sostanza, c’è un piano che riguarda le scuole superiori che, oltretutto, potrebbe anche essere rafforzato dai provvedimenti che il Governo intende perseguire in tal senso. C’è poi una partita aperta, quella degli adeguamenti energetici ed antisismici degli edifici scolastici provinciali. Un percorso lungo, di cui per ovvie ragioni - la Provincia, ente… in via di estinzione, non potrà essere protagonista. Non almeno la Provincia come noi siamo abituati a concepire. Però gli studi di fattibilità sono iniziati e quindi, se la linea sarà questa, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti di cantierizzazioni nelle scuole del territorio. Il tutto nel nome della sicurezza.
Sempre in questo 2014 sarebbe in programma la messa in sicurezza degli impianti, ad esempio, al liceo Arnaldo (con contestuale sistemazione del Salone da Cemmo) e al Conservatorio Marenzio (spesa ipotizzata, 150mila euro).
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LA PROCEDURA ERA INIZIATA NEL 2010 CON LA PROMESSA CHE UN ANNO SAREBBE BASTATO
DISMISSIONE DELLE CASERME: IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ADESSO SI È INCEPPATO Il countdown era iniziato nel 2010 con la stesura del decreto attuativo per consegnare, in pochi mesi, i beni statali a Comuni, Province e Regioni. Prime fra tutte le ex caserme dismesse. Lo Stato non aveva dubbi: entro fine anno sarebbero passate nella piena disponibilità degli enti. A meno che le amministrazioni non rinunciassero all’acquisizione. A fine 2013 tanto la ex caserma Papa di via Franchi, quanto la Goito di via Callegari e la Randaccio di via Lupi di Toscana sono ancora «indisponibili». In pratica proprietà statale. Il passaggio chiave (quello che dall’elenco stilato dal Ministero doveva lasciare il passo alla cessione vera e propria) si è inceppato. Né il Comune né la Provincia avevano infatti «rinunciato» all’acquisizione degli immobili. Tanto che i diversi progetti di recupero sono stati pensati, discussi, presentati e passati dal tavolo di
La dismissione delle caserme fa parte di una partita che dovrebbe essere incentivata
lavoro di Commissioni e Consiglio comunale. Ma la cosiddetta «sdemanializzazione» non c’è stata. Il federalismo demaniale si è in pratica arenato a mezza via. Mettendo in parziale stand-by anche l’unico intervento cittadino esecutivo: i lavori in corso all’interno della ex caserma Ottaviani, l’unica che Roma aveva ceduto, nel 2007, a privati. Al centro una
partita urbanistica complessa, perché se da un lato la quadra economica con la società proprietaria della struttura di via Tartaglia - la Quadrifoglio Verona spa - era quasi fatta, dall’altro con l’operazione campus universitario alla Randaccio restava da sciogliere il nodo degli uffici della Prefettura che proprio in via Lupi di Toscana hanno sede. Il futuro si è legato a
Tanto l’ex caserma Papa di via Franchi, quanto la Goito di via Callegari e la Randaccio di via Lupi di Toscana sono ancora «indisponibili». In pratica proprietà statale.
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DAI PROGETTI DELLA EX GNUTTI A QUELLO DELLA OTTAVIANI IN ATTESA CHE ALTRI BENI SIANO “SBLOCCATI”
doppio filo alla caserma Randaccio. In particolare, ad occupare 5.096 metri quadrati dei complessivi 56mila dovrebbero essere, appunto, quelli sinora ospitati proprio nella Randaccio. All’interno della Ottaviani sorgeranno 825 metri quadrati di terziario e servizi; 2.6170 mq destinati a residenze con benefit; la quota del 10% da adibire ad edilizia convenzionata potrà essere reperita extra comparto, ovvero in altre zone della città. In contropartita la Quadrifoglio dovrebbe cedere gratuitamente alla Loggia gli edifici collocati sul fronte di via Tartaglia per un totale di 7.805 mq di cui 5.188 ristrutturati e 2.617 di sottotetto al rustico. Sorte avversa sinora è toccata alla caserma Papa di via Franchi, al centro - proprio nel 2010 - di una vera e propria contesa tra Loggia e Broletto: per il Comune «un bene prezioso a cui non rinunciare»; per la Provincia lo spazio idoneo per l’agognata, oggi superflua, sede unica. Da sempre considerata «indispensabile per lo Stato» e quindi non disponibile per il Comune è invece la caserma Goito. Che però, ironia della sorte, è l’unica ad essere veramente impiegata e ad offrire un servizio alla città: al suo interno è stato infatti allestito il prezioso parcheggio pubblico. Che la Loggia paga al Ministero con 200mila euro l’anno. La Nibofin, gruppo Fondital, proprietaria dell’ex caserma Serafino Gnutti ha comunicato gli esiti del bando lanciato per il progetto di recupero di quello che nasce come convento in centro storico. Almeno sulla carta. Alla fine il concorso di idee per ridare lustro alla Gnutti è stato vinto da uno studio di Bre-
Sorte avversa sinora è toccata alla caserma Papa di via Franchi, al centro - proprio nel 2010 - di una vera e propria contesa tra Loggia e Broletto: per il Comune «un bene prezioso a cui non rinunciare»; per la Provincia lo spazio idoneo per l’agognata, oggi superflua, sede unica.
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L’AREA TRA VIA CRISPI E VIA MORETTO È INTERESSATA DA UN ABBANDONO PROGRESSIVO: URGE INTERVENIRE
scia, ma tutti i professionisti coinvolti sono stati di fatto «premiati» per lo sforzo di voler recuperare una parte fondamentale del cuore antico di Brescia. La ex caserma si trova tra via Moretto e via Crispi, a ridosso della zona principale e più conosciuta della città. É situata infatti di fronte alla Pinacoteca Civica - alle prese con un’infinita ristrutturazione - ed è poco distante da corso Zanardelli e corso Magenta e all’interno si spinge fino a lambire corso Cavour. Una zona che negli ultimi anni ha visto «migrare» i servizi, con grandi edifici abbandonati al loro destino. É il caso dell’ex Tribunale, del Franciscanum o dell’ex casa salute Moro. L’ex caserma gode di una posizione strategica all’interno di un tessuto urbano la cui destinazione prevalente è al contempo commerciale, terziaria e ricreativa museale. Era, quindi, evidente la necessità di rifunzionalizzare il complesso, per restituirlo alla città. La caserma è stata acquistata nel 2010 per 9,1 milioni di euro, una superficie lorda totale di 7.093 metri quadri. Ora per far rinascere l’intero complesso serviranno 1516 milioni di euro. Soldi sui quali si sono basati i progetti presentati al concorso di idee internazionale. La «Serafino Gnutti» era una caserma insediata all’inizio dell’Ottocento nei locali del soppresso convento di San Bartolomeo. Duramente danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, la caserma è rinata nel dopoguerra, è stata definitivamente chiusa nel 2009.
CAMPO MARTE IN CITTÀ UNA BELLA IDEA MA ANCORA INCOMPIUTA
Il parco di Campo Marte è in una zona molto apprezzata dal punto di vista residenziale e commerciale, recentemente sistemato e consegnato alla fruizione di centinaia di persone che vi si recano per allenarsi, giocare, portare i bambini e fare due passi all’aria aperta. L’area, che dagli anni Venti fu utilizzata per attività di addestramento formale e per le cerimonie dell’esercito, fu poi acquista dall’Amministrazione comunale nel 2007. Si configura come una piccola oasi urbana, che confe-
Wilda Nervi 317
risce un grande valore aggiunto alla zona, già tra le più apprezzate della città. Dall’ingresso di via Veneto si accede ai 35mila metri quadrati del campo. In realtà da qui non si entra nel parco vero e proprio, ma all’area dedicata agli amici a quattro zampe, a cui l’accesso rimane negato nell’area principale. Questa entrata rimane a poche decine di metri dal vecchio portale d’accesso, sotto il quale campeggia il monumento all’Autiere del 1979. L’area cani è una delle più frequentate della città, in cui i padroni possono godersi l’aria fresca lasciando libere di girovagare le proprie bestiole, senza arrecare disturbo agli altri utenti del parco. Campo Marte, per tutto il periodo dell’anno, è preso d’assalto dai runner, che sfruttano i 500 metri dell’ovale tracciato sul perimetro per allenarsi. Al centro e tutt’intorno c’è prato, molto sfruttato d’estate per bagni di sole e partitelle a pallone. Il progetto iniziale non è compiuto. Oltre alla necessità di maggiore vigilanza da parte della polizia municipale, urge un ripristino della manutenzione che negli ultimi tempi ha lasciato molto a desiderare. Il sindaco Del Bono ha annunciato anche l’intenzione di dare compimento alle opere realizzando i giochi per bambini, un punto ristoro, gli spogliatoi annessi e una nuova pista da running.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORO - Decreto Legge n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - Durc pag. 322 - D.L. n. 66/2014 - bonus Irpef di 80 euro istruzioni operative - Lavoratori Extracomunitari - Expo 2015 linee guida per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri - assunzione - distacco
pag. 323
pag. 326
pag. 329
pag. 330
- Telefisco 2014 - risposte dell’Agenzia delle Entrate sui temi fiscali
pag. 342
- Magazzino delle imprese edili obbligo di presentazione della dichiarazione per fruire dell’esenzione dall’Imu
pag. 344
- Legge di conversione del DL 16/2014 c.d.”salva Roma ter” - misure fiscali
pag. 345
- Conversione in legge del c.d. decreto casa (D.L. 47/2014) - le misure per le locazioni
pag. 348
- Locazioni - nuove tabelle sulla ripartizione delle spese tra locatore e conduttore
pag. 351
- Fatturazione elettronica - nuovo aggiornamento del dossier Ance pag. 352
- Testo unico sulla sicurezza - ex art. 67 d.lgs. 81/08 realizzazione di edifici industriali - informazioni da inviare all’organo di vigilanza decreto 18 aprile 2014 pag. 329 - Testo unico sulla sicurezza ex D.P.R. n. 151/2011 - modulistica di prevenzione incendi - nuovo aggiornamento
- Rimborso carenza infortuni
- Conversione in legge del c.d. decreto casa (D.L. 47/2014) - analisi delle novità fiscali pag. 346
pag. 327
- Inps - ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - variazione del tasso degli interessi di mora - circolare n. 54/2014 pag. 329 - Inail - indennizzo del danno biologico recupero - aumento dal 1° gennaio 2014 circolare n. 26/2014
pag. 330
TRIBUTI
- Inps - D.L. n. 66/2014 - bonus Irpef di 80 euro modalità di recupero sui contributi previdenziali circolare n. 60/2014 pag. 326 - Inps - Aspi - comunicazioni di rioccupazione del lavoratore - circolare n. 57/2014
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di marzo 2014
INDICI - Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82
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- Indice Istat del costo della vita
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pag. 353 pag. 353 pag. 353
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
- Definite le categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione del D.L. 47/2014 - Nuova disciplina dei raggruppamenti temporanei d’impresa in fase esecutiva legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione del D.L. 47/2014
- Le parti del fabbricato che costituiscono integrazione e prosecuzione non costituiscono volumi tecnici pag. 360
VARIE
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- Imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio - recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione - agevolazioni confermate per il 2014 pag. 361
pag. 354
- Avcp - per il 2014 rimane invariato il contributo da corrispondere all’autorià per presentare l’offerta pag. 355
- Certificato di qualificazione dei conducenti (Cqc) nuova disciplina sui corsi di qualificazione iniziale e periodica degli autisti pag. 361
- Soa - la comunicazione all’Avcp delle variazioni dei requisiti di ordine generale e della direzione dovranno avvenire solo in via telematica pag. 356 - Sorte dell’attestato Soa in presenza di un concordato preventivo
pag. 357
- Per l’Avcp il contratto può essere sottoscritto dopo 35 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione
pag. 357
- Il termine per proporre ricorso contro l’aggiudicazione decorre comunque dal momento di conoscenza dell’irregolarità
pag. 358
ANCE INFORMA
URBANISTICA - Conversione in legge del c.d. decreto casa (D.L. 47/2014) - edilizia sociale e riqualificazione del patrimonio edilizio pag. 359
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Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 321
collegio costruttori edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO
DECRETO LEGGE N. 34/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 78/2014 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO - DURC Si informa che l’Ance ha predisposto alcune schede riepilogative delle più importanti novità introdotte dalla Legge n. 78/2014 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, detto anche “Job Act”. Il documento in parola è riportato in calce alla presente nota. Si fa riserva peraltro di fornire ulteriori aggiornamenti e chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni introdotte in attesa della pubblicazione della circolare ministeriale di prossima emanazione. Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” - Convertito, con modificazioni, nella Legge n. 78 /2014 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 Introduzione Il Decreto Legge n. 34/2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (c.d. JOBS ACT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 ed entrato in vigore il 21 marzo 2014, ha subito alcune importanti modifiche durante l’iter di conversione nella Legge n. 78/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014. Tra le importanti novità introdotte, si riportano di seguito, quelle relative alla disciplina del contratto a tempo determinato, del contratto di apprendistato, del documento di regolarità contributiva (DURC) e dei contratti di solidarietà. Contratto a tempo determinato 1) Eliminazione del c.d. “causalone”, ossia delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per la stipula del contratto a termine; 2) estensione della durata del contratto “acausale” fino a un massimo di 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, comprensivi dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti tra i medesimi soggetti;
3) introduzione di un limite quantitativo del ricorso ai contratti a tempo determinato (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione) con esclusione dei contratti di somministrazione e fermo restando le diverse previsioni dei Ccnl (il Ccnl edile prevede attualmente il 25% compresa la somministrazione); 4) possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti di stipulare sempre un contratto a tempo determinato; 5) possibilità, all’interno dei 36 mesi complessivi, di effettuare fino a 5 proroghe riferite alla stessa attività, indipendentemente dal numero dei rinnovi; 6) abrogata la disposizione che imponeva al datore di lavoro la dimostrazione delle ragioni che giustificano la proroga; 7) introdotta la possibilità per le lavoratrici con contratto di lavoro a termine, di considerare il congedo di maternità come periodo utile per la determinazione del diritto di precedenza nelle riassunzioni, anche a termine, effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi, con riferimento alle mansioni già espletate; 8) introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori a termine in ordine al loro diritto di precedenza nelle riassunzioni, richiamando espressamente tale diritto nell’atto scritto; 9) specificato che in caso di violazione del limite percentuale stabilito dal decreto (20% o diversa % stabilita dai Ccnl) si applicano, per ciascun lavoratore, le seguenti sanzioni amministrative: - 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite
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percentuale non sia superiore a 1; - 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a 1; 10) tali sanzioni si applicano solamente ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto (21 marzo 2014). Contratto di apprendistato 1) il Piano Formativo Individuale dovrà essere compilato in forma sintetica; 2) per l’assunzione di nuovi apprendisti è prevista una percentuale di stabilizzazione pari al 20%, limitata ai soli datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti; 3) nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. apprendistato di 1° livello), al lavoratore sarà riconosciuta, per la parte riferita alle sole ore di formazione, una retribuzione nella misura del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento;
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4) per quanto attiene l’acquisizione di competenze di base e trasversali la Regione dovrà provvedere a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica, con l’indicazione della sede e del calendario delle attività, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni dichiaratisi disponibili. Disposizioni transitorie 1) Le disposizioni di cui agli articoli precedenti (contratto a termine e contratto di apprendistato) si applicano ai contratti di lavoro stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto; 2) in sede di prima applicazione del nuovo limite percentuale definito dal Decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali di utilizzo del contratto a termine stabiliti dai Ccnl vigenti; 3) previsto l’obbligo per i datori di lavoro ai quali non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti Ccnl che, alla data di entrata in vigore del decreto hanno in forza rapporti a termine oltre il 20%, di rientrare, entro il 31 dicembre 2014, nella suddetta percentuale per poter effettuare nuove assunzioni a termine. In caso contrario, il datore di lavoro non potrà stipulare nuovi contratti a termine fino a quando non rientri nel limite percentuale predetto. Semplificazioni in materia di Durc 1) prevista l’emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/14, di un ulteriore decreto che definisca in maniera puntuale la verifica della regolarità contributiva in via telematica che sostituirà il Durc, salvo i casi previsti dall’emanando decreto; 2) la verifica telematica avrà durata 120 giorni; 3) l’emanando decreto dovrà stabilire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica e sarà ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica (a condizione che sia scaduto il termine delle denunce retributive) e comprende anche i co.co.co/co.co.pro.; b) la verifica telematica sarà effettuata, esclusivamente con il codice fiscale del soggetto interessato, in tempo reale nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili che coopereranno al fine di una interazione e riconoscimento reciproci; c) verranno individuate le tipologie di pregresse irregolarità sia di carattere previdenziale che inerenti la tutela delle condizioni
di lavoro, ostative al rilascio della regolarità, ai fini del godimento dei benefici normativi e contribuitivi; 4) l’interrogazione telematica, per la verifica della regolarità contributiva, assolve all’obbligo di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del D.Lgs n. 163/2006; 5) dalla data di entrata in vigore dell’ emanando decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili. Contratti di solidarietà 1) prevista l’emanazione di un Decreto che stabilirà i criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva per il ricorso ai contratti di solidarietà di cui al comma 4, dell’art. 6 del D.L. n. 510/96 (riduzione 20% dell’orario di lavoro per un periodo di 24 mesi); 2) elevata la misura dello sgravio dal 25% al 35% in misura generalizzata a prescindere sia dalla percentuale di riduzione dell’orario prevista sia dall’ubicazione dell’azienda; 3) previsto il deposito dei contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della vigente normativa, presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi di collettivi di lavoro.
D.L. N. 66/2014 - BONUS IRPEF DI 80 EURO ISTRUZIONI OPERATIVE Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95/2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in vigore dalla medesima data del 24 aprile 2014. Per quanto qui rileva il provvedimento, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, all’art. 1, rubricato “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 - TUIR -, riconosce, per il solo anno 2014, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, un credito (bonus) Irpef: - nella misura pari a 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; - in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
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Non si tratta dunque di una nuova detrazione delle imposte Irpef, ma di un credito che viene riconosciuto, in presenza di taluni requisiti, ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 28 aprile 2014, ha fornito i primi chiarimenti operativi cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, dovranno attenersi per l’erogazione del credito in commento. Di seguito si illustrano i punti di principale interesse per le imprese del settore edile. Soggetti beneficiari del credito Per la maturazione del diritto al credito Irpef, il Decreto Legge in commento prevede che in capo al beneficiario del credito medesimo siano verificati tutti i seguenti presupposti: 1) il destinatario del credito deve aver percepito un reddito, anche solo in parte, di lavoro dipendente o assimilato; 2) dopo aver apportato le detrazioni per lavoro deve sussistere, in capo al destinatario del credito, un’imposta Irpef a debito; 3) l’importo del reddito complessivo del beneficiario del credito non deve essere superiore a 26.000 euro. Il primo requisito prevede che possono godere del credito i soli soggetti che, nel corso del periodo di imposta 2014, percepiscono - anche - redditi di lavoro dipendente o altro reddito assimilato al lavoratore dipendente. In pratica possono beneficiare del credito i lavoratori dipendenti e gli assimilati, come i collaboratori coordinati (sia a progetto che continuativi nonché gli amministratori). Più precisamente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2014 e per quanto interessa le imprese edili, potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: - dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR; - dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); b) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis). Sono dunque esclusi dal beneficio in commento i titolari di redditi professionali ed i titolari di redditi da lavoro autonomo (ad esempio sono esclusi i titolari di partita Iva). Si segnala che il credito, ricorrendo gli altri presupposti, spetta anche a favore dei lavoratori dipendenti e degli assimilati che siano titolari anche di altre tipologie di reddito oltre a quelle di lavoro dipendente e assimilato (così, a titolo esemplificativo, il credito spetta al lavoratore dipendente che svolga anche lavoro autonomo e sia quindi titolare del corrispondente reddito). Il secondo requisito prevede che il credito è da riconoscersi solo quando, dopo l’ap-
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plicazione delle sole detrazioni da lavoro dipendente di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR, residui una imposta Irpef lorda dovuta dal lavoratore dipendente o assimilato beneficiario del credito. Non rileva che l’imposta Irpef sia azzerata per l’applicazione di ulteriori detrazioni (ad esempio, per coniuge e/o figli e/o altri familiari a carico) ovvero per il riconoscimento di spese detraibili, come ad esempio quelle sanitarie. In questi casi, nonostante il lavoratore dipendente o assimilato non debba versare alcuna imposta Irpef, il credito è comunque da riconoscersi. Tale previsione (sussistenza di una imposta Irpef lorda dopo l’applicazione delle sole detrazioni da lavoro dipendente) comporta che il credito non spetta ai lavoratori dipendenti o assimilati che sono titolari di un reddito complessivo fino a 8.000 euro, per i quali, di norma, la detrazione per i redditi di lavoro dipendente azzera l’Irpef dovuta. Il terzo requisito prevede che per aver diritto al credito è necessario che il lavoratore dipendente o assimilato sia titolare di un reddito complessivo, per l’anno d’imposta 2014, non superiore a 26.000 euro. Per quanto detto sopra, tale reddito complessivo è la somma tra il reddito di lavoro dipendente o assimilato ed eventuali altri redditi percepiti dal lavoratore. Nella determinazione del reddito complessivo non si deve tener conto dei redditi soggetti a tassazione separata (dunque, ad esempio, del Trattamento di Fine Rapporto o degli anticipi dello stesso) e neppure delle somme corrisposte a titolo di premi di produzione quando sono sottoposte alla tassazione agevolata del 10%. Per espressa disposizione normativa, il credito in commento eventualmente erogato non concorre alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore. L’Agenzia delle Entrate ha rammentato che: - il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; - il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive - Irap - dei soggetti eroganti. Per quanto detto sono esclusi dal credito: - i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis, ossia redditi di lavoro dipendente o assimilato; - i contribuenti che non hanno un’imposta Irpef lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in
base all’art. 13, comma 1, del TUIR; - i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.
26.000 - 25.200 = 800 800 : 2.000 = 0,4 0,4 X 640 = 256 euro, ammontare del credito spettante.
Modalità di erogazione e Determinazione della misura del credito spettante Il Decreto n. 66/2014 in commento prevede che siano i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 - e, dunque, i datori di lavoro nel caso di lavoratori dipendenti ed i committenti nel caso di collaboratori - a riconoscere ai lavoratori il credito eventualmente spettante “in via automatica”, “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile” (ossia maggio 2014) e “solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014”. Infine, il decreto specifica che il credito “deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”. Dunque, come meglio si dirà nel prosieguo, è onere del datore di lavoro (o committente nel caso di collaboratori) provvedere ad erogare, mensilmente, il credito spettante ai lavoratori dipendenti salvo poi recuperare quanto erogato utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Tenuto conto di quanto sopra riferito, al fine di determinare l’ammontare del credito spettante è necessario procedere ad alcune precisazioni.
2) Misura del credito in base alla durata del rapporto di lavoro (o di collaborazione) e in rapporto al periodo di paga Come detto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno” ed “è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso” a partire dalle “buste paga” di maggio 2014. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno. Inoltre deve essere rapportato al periodo di paga. E’ pertanto necessario distinguere tra:
1) Misura del credito in base alle soglie di reddito Come visto la misura del credito, pari a 640 euro, decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Pertanto, il credito spetta: - per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000: nella misura piena e massima pari a 640 euro; - per i possessori di reddito complessivo compreso tra 24.000 e 26.000 euro: il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Così, a titolo esemplificativo, se il reddito complessivo è pari a 25.200 euro, per determinare l’ammontare si dovranno eseguire le seguenti operazioni:
b) Lavoratori (o collaboratori) assunti nel corso dell’anno di imposta 2014 In primo luogo, è necessario rideterminare il credito spettante in quanto lo stesso “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Così, a titolo esemplificativo, in caso di assunzione di un lavoratore il 1° giugno 2014 e con rapporto che presumibilmente durerà almeno fino al 31 dicembre 2014, e dunque pari a 214 giorni, l’importo del credito effettivamente spettante sarà: - ipotizzando un reddito complessivo inferiore a 24.000 euro per l’anno 2014, 640 : 365 X 214 = 375,23 euro, ammontare del credito spettante per l’anno di imposta 2014; - ipotizzando un reddito complessivo di 25.200 euro per l’anno 2014, 256 : 365 X 214 = 150,09 euro, am-
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a) Lavoratori (o collaboratori) già in forza al 1° gennaio 2014 Per questi lavoratori l’importo del credito, stabilito nella misura massima pari a 640 euro ovvero in quella inferiore in ragione dell’importo del reddito complessivo, dovrà essere riconosciuto mensilmente, a partire dalle retribuzioni afferenti il mese di maggio considerando il numero di giorni lavorati nell’anno e nel mese. Pertanto, poiché dal 1° maggio al 31 dicembre vi sono 245 giorni, l’importo del credito da erogarsi ogni mese sarà dato dalla seguente formula: Importo del Credito : 245 X numero giorni del mese = Importo del credito da riconoscersi nel mese (ad esempio: nel caso in cui il credito spetti nella misura intera - ossia 640 euro - per il mese di maggio si avrà: 640 : 245 X 31 = 80,98 euro).
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montare del credito spettante per l’anno di imposta 2014. Successivamente si dovrà determinare l’importo del credito da riconoscersi ogni mese secondo quanto già riferito sopra, e dunque con la seguente formula: Importo del Credito Proporzionato : numero giorni di durata del rapporto X numero giorni del mese = Importo del credito da riconoscersi nel mese (ad esempio: lavoratore assunto il 1° giugno 2014 nel caso in cui il credito annuale spetti nella misura di 375,23 euro, per il mese di giugno si avrà: 375,23 : 214 X 30 = 52,60 euro, credito spettante per il mese di giugno). Anche i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al credito in misura piena: l’ammontare del credito non va proporzionato all’orario di lavoro - ridotto - svolto. Per quanto attiene, invece, i lavoratori assunti a tempo determinato o comunque per i quali è previsto che il rapporto cessi prima del 31 dicembre, si ritiene che il credito debba essere rideterminato per rapportarlo al periodo di lavoro nell’anno in base al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro dipendente nel corso del periodo di imposta 2014. Gli adempimenti dei sostituti d’imposta Come già detto, il credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto dai datori di lavoro o committenti “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile” ossia a partire da maggio 2014. Inoltre i datori di lavoro o committenti devono riconoscere il credito in commento spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Quindi, il lavoratore e/o il committente non deve presentare alcuna specifica domanda per poter beneficiare del credito in commento, E’ onere del sostituto d’imposta procedere alle verifiche per accertarsi della sussistenza del diritto al credito in capo ai sostituiti (lavoratori e/o collaboratori). Tale verifica dovrà essere eseguita sulla base delle sole informazioni già in possesso dei datori di lavoro. Ciò comporta, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2014, che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a
quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Soprattutto con riferimento ai collaboratori - per i quali è maggiore la possibilità che svolgano attività lavorativa nei confronti di più committenti - pare opportuno che il committente informi il collaboratore della necessità di segnalare la non sussistenza - o il venir meno - dei presupposti per il godimento del credito. Nulla vieta che analoga informativa sia rivolta a tutti i dipendenti in forza. I sostituti d’imposta - datori di lavoro o committenti - devono: 1) individuare, tra i propri dipendenti, coloro che hanno diritto al credito, mediante una verifica della sussistenza delle condizioni dettate dalla norma (tipologia di reddito, imposta lorda superiore alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo non superiore a 26.000 euro). La circolare n. 8/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.” Pertanto, i sostituti di imposta dovranno “presumere”, ogni mese, l’ammontare del reddito complessivo annuo del beneficiario sulla base della proiezione in corso d’anno delle retribuzioni erogate e da erogare. Potrebbe, dunque, darsi il caso che le verifiche effettuate mese per mese in corso d’anno facciano ritenere il superamento del limite dei 26.000 euro, mentre in sede di conguaglio venga accertato che il reddito complessivo non ha superato tale soglia. Così come potrebbe darsi il caso che solo in sede di conguaglio sia accertato il superamento del limite. In questi casi si ritiene che si debba procedere alla sistemazione delle partite in sede di conguaglio fiscale di fine d’anno. A tal fine però si rimarca che il sostituto ha l’obbligo di procedere alla erogazione del credito, sussistendone i requisiti, ogni mese e dunque non è consentito rinviare direttamente l’erogazione del credito in sede di conguaglio. 2) dopo aver individuato i soggetti beneficiari, rapportare il credito al periodo di lavoro nell’anno e, ove la prestazione lavorativa sia stata resa per un periodo inferiore ai
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12 mesi, il credito deve essere parametrato al numero effettivo di giorni lavorativi svolti nell’anno (secondo le regole sopra illustrate). 3) una volta determinato nel quantum l’ammontare del credito dovuto ad ogni lavoratore, ripartire tale bonus fra le retribuzioni erogate a partire dalle “buste paga” di maggio (secondo le regole sopra illustrate). L’erogazione del credito non incide sul costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro. Infatti le somme erogate a tale titolo dal sostituto di imposta sono da questi “recuperate” utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizzi, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. Operativamente i sostituti di imposta esporranno nel modello F24 l’ammontare complessivo del credito riconosciuto ai beneficiari e quindi lo compenseranno ricorrendo alla cosiddetta compensazione esterna - secondo le indicazioni sopra viste, ossia con riferimento alle sole partite sopra richiamate (così a titolo di esempio non si potrà procedere a compensazione con riferimento a quanto dovuto in seguito alle operazioni di autoliquidazione Inail). Infatti l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha comunicato che al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero dei crediti in commento erogati, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66”. In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto in uno dei righi in bianco della sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (dove si dovrà indicare il complessivo ammontare del credito riconosciuto ai beneficiari), con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e
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dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Da ultimo si segnala che l’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) e gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello 770.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI EXPO 2015 - LINEE GUIDA PER L’INGRESSO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI - ASSUNZIONE DISTACCO Si informa che in vista dell’EXPO che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero dell’Interno (www.interno.it), il Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il Ministero degli Affari Esteri (www.esteri. it), con il supporto tecnico di Italia Lavoro, hanno predisposto le Linee guida, disponibili sul sito del Collegio in calce alla presente oppure scaricabili all’indirizzo : http://www. integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/ Pagine/expo.aspx, sulle modalità di ingresso e soggiorno in Italia dei partecipanti all’iniziativa provenienti dai Paesi stranieri. Al fine di agevolare la realizzazione dell’evento, le linee guida, disponibili anche in inglese e francese, forniscono chiarimenti in ordine ai soggetti che possono entrare in Italia per visitare o partecipare direttamente all’esposizione, nonché le modalità di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale e la relativa documentazione. In particolare, si evidenzia che nel vademecum (punto 4.3 e successivi) vengono illustrate le modalità di ingresso dei lavoratori extracomunitari che si occupano della costruzione e dell’allestimento dei padiglioni Expo e che prestano la loro attività dal 1° gennaio 2014 fino al 31 marzo 2015 e da dicembre 2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e comunque non oltre la data del 30 giugno 2016. Per tali lavoratori è stata predisposta una procedura semplificata per lo svolgimento di prestazioni lavorative direttamente connesse all’Expo e relativa alle seguenti due fattispecie: - distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, - assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia. La procedura semplificata, che va seguita anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di cittadini extracomunitari
già legalmente soggiornanti in un Paese UE, può essere effettuata tramite il portale web del Ministero dell’Interno e prevede l’inoltro, da parte delle aziende interessate, di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l’immigrazione. Per agevolare lo svolgimento della procedura semplificata è stata prevista anche l’apertura, nell’ambito delle strutture Expo, di un’apposita sezione dello Sportello Unico per l’immigrazione di Milano e della sezione Sportello Immigrazione Expo della Questura di Milano. Nel far presente che, a breve, sarà disponibile on-line la piattaforma per la compilazione dei moduli, si sottolinea che per ottenere l’abilitazione al sistema informatico predisposto dal Ministero dell’Interno ai fini della compilazione delle comunicazioni telematiche per lavoratori stranieri, occorre rivolgersi al Commissario Generale di Sezione o al Direttore dei Partecipanti Non Ufficiali, i quali dispongono delle credenziali rilasciate dalla Società Expo 2015 S.p.A. Nel rinviare ad un’attenta lettura delle istruzioni riportate nel vademecum, anche in ordine alla tutela previdenziale e agli obblighi contributivi per i lavoratori, si rammenta che per l’edilizia, in caso di distacco, resta fermo, inoltre, quanto contenuto nella circolare Inps n. 83/2010, richiamata nelle note delle linee guida, ovvero l’applicazione della normativa nazionale sul Durc sia nell’ambito degli appalti pubblici che nei lavori privati, anche con riguardo ai lavoratori autonomi, nonché quanto finora precisato sulla materia dal Ministero del lavoro.
INPS - D.L. N. 66/2014 BONUS IRPEF DI 80 EURO - MODALITÀ DI RECUPERO SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CIRCOLARE N. 60/2014 Si informa che l’Inps, con circolare n. 60 del 12 maggio 2014, che si riproduce in calce alla presente nota ha indicato le modalità di recupero sui contributi previdenziali del “bonus fiscale” introdotto dall’art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (cfr. Circolare del Collegio n. 88/2014). La circolare in commento ha illustrato in particolare le modalità che i datori di lavoro ed i committenti devono utilizzare per il recupero del credito IRPEF erogato laddove, esaurita la sfera fiscale, possono essere utilizzate compensazioni con le contribuzioni dovute all’Istituto. In via preliminare, l’Inps ricorda che, per l’anno 2014, la norma sopra richiamata
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riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti – un credito così articolato: per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.000, l’importo del “bonus” è pari ad € 640; nel caso di superamento del limite di € 24.000, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a € 26.000. Nel fare rinvio alle istruzioni diramate dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Inps sottolinea che il credito viene erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Secondo il comma 5 del citato art. 1, per il recupero degli importi riconosciuti il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello di versamento F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Trovando applicazione l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’INPS segnala che i datori di lavoro ed i committenti possono utilizzare il nuovo codice per il recupero delle somme corrisposte anche a valere sui contributi previdenziali. Inps Roma, 12 maggio 2014 Circolare n. 60 Oggetto: DL 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Premessa Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione
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del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. 1. Contenuto della norma. In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato: - per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro; - in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo. L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Con la presente circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto. 2. Modalità di recupero. Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che “il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…..”. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 (allegato 2) ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/ regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali. 3. Modalità di recupero nella gestione Inps. Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta. 3.1 Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013). Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione. La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Ai fini dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito. 3.2 Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP). In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio “L650”, le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio> (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA). In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante. Ai fini dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi <E0_Periododelmese> e negli elementi <V1_PeriodoPrecedente>, codice causale “1”, corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere
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considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con codici causali diversi da “1”. In particolare, nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di <AltriImportiAConguaglio> devono essere compilati come di seguito indicato: <TipologiaConguaglio>: indicare il valore “001”; <ImportoConguagliato>: indicare l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva. L’importo indicato nell’elemento <ImportoConguagliato> riduce i versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione identificata dal codice “1Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali” fino alla gestione identificata dal codice “9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, secondo l’ordine progressivo indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti dell’importo da compensare. Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate. Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga “maggio 2014”. Ai fini di una più dettagliata disamina dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto illustrato nell’ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell’apposita sezione del sito istituzionale www.inps.it.
INPS - ASPI COMUNICAZIONI DI RIOCCUPAZIONE DEL LAVORATORE - CIRCOLARE N. 57/2014 Si informa che l’Inps, con circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha fornito chiarimenti circa la validità delle comunicazioni dei datori di lavoro (modello “UNILAV”) anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale, mobilità ed ASpI A tal proposito si rammenta che l’art. 9, co. 5, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, con una disposizione interpretativa dei contenuti dell’art. 4-bis, co. 6, del D.Lgs. n. 181/2000, ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro (subordinato, autonomo ed associato), dei tirocini e di altre esperienze professionali, inviate
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dai datori di lavoro al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, valgono ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi titolo, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti delle Prefetture e delle Province. Tenuto conto del disposto di tale norma, la Direzione Generale dell’INPS, con l’allegata circolare n. 57 del 6 maggio 2014, ha fornito i chiarimenti di seguito sintetizzati in merito alla validità delle predette comunicazioni anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria ed in deroga), trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità ASpI e mini-ASpI. Integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge 20 maggio 1988, n. 160, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia dato preventiva comunicazione alla Sede provinciale dell’INPS in merito allo svolgimento di attività lavorativa, autonoma o subordinata, in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale. In proposito, l’Istituto rimarca che, per effetto della norma interpretativa contenuta nell’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, le comunicazioni che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare (tramite il modello “UNILAV”) entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro sono ora valide anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione posto a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5, della Legge n. 160/1988, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga. Mobilità ordinaria La circolare in esame ricorda che: - ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della Legge 23 luglio 1991, n. 223, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal trattamento di disoccupazione speciale edile quando non abbia provveduto a dare comunicazione, entro cinque giorni dall’assunzione, alla competente struttura territoriale dell’INPS dello svolgimento di attività di lavoro subordinato, a tempo parziale ovvero a tempo determinato; Considerata l’ampia formulazione della novella legislativa in oggetto, l’INPS ritiene che anche in tali casi la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro sia equipollente alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle suddette prestazioni.
Indennità ASpI e mini - ASpI L’art. 2, commi 17 e 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilisce che, in caso di ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, il lavoratore beneficiario dell’indennità Aspi e mini-ASpI, a pena di decadenza dalla prestazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio della attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla attività medesima. L’INPS rammenta che ai sensi dell’art. 2, commi 15 e 23, della Legge n. 92/2012, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, le indennità ASpI e mini-ASpI sono sospese d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis, comma 2, del DecretoLegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, rispettivamente, fino ad un massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni, al termine dei quali l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. In proposito, l’INPS osserva che la disposizione introdotta dall’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, mentre considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (modello “UNILAV”), non esonera il lavoratore percettore dell’indennità ASpI e mini-ASpI dall’obbligo di rendere la predetta dichiarazione reddituale. Pertanto, si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò allo scopo di consentire all’Istituto di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre, quindi, il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. In tale ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvede tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata. Aspetti applicativi Al punto 6., la circolare di cui trattasi, in primo luogo, sottolinea che: 1) in presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio della attività lavorativa, l’INPS deve sospendere il trattamento di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria ed in de-
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roga), l’indennità ASpI e mini-ASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto, anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico; 2) l’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, quale norma di interpretazione autentica: 2.a) si applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (modello “UNILAV”); 2.b) non produce alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della avvenuta prescrizione estintiva; 3) i trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria ed in deroga), l’indennità ASpI e mini-ASpI, eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro, risultante nel predetto sistema informatico coincidenti con il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto. Quanto sopra rilevato, l’INPS segnala che, essendo applicabile l’art. 9, comma 5, del Decreto-Legge n. 76/2013, limitatamente ai casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informativo, verificabili dall’INPS, i lavoratori possono ancora essere assoggettati alle sanzioni previste dalle norme in precedenza richiamate: 4) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa, intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria), in deroga, indennità ASpI e mini-ASpI, per la tipologia del rapporto non sia assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro (come per le attività di lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa), ovvero attenga ad un rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero; 5) nell’ipotesi individuata dall’art. 9-bis, comma 2, penultimo periodo, del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, in relazione alla quale si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione. In tali ipotesi, osserva l’INPS, la comunicazione del datore di lavoro non è preventiva e, pertanto, non può esonerare il lavoratore percettore della prestazione a sostegno del reddito dagli obblighi stabiliti dall’art. 8, comma 5, della
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Legge n. 160/1988, e dall’art. 9, comma 1, lettera d), della Legge n. 223/1991. Pertanto, nelle suindicate fattispecie, qualora il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria, straordinaria, in deroga), indennità ASpI e mini-ASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai previsti doveri di comunicazione, deve essere irrogata la relativa sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.
INPS RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA CIRCOLARE N. 54/2014 Si informa che l’Inps con circolare n. 54 del 2 maggio 2014, ha indicato che a decorrere dallo scorso 1° maggio 2014, il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 5,14% in ragione d’anno. L’Istituto con la circolare in commento ha infatti segnalato che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,2233% al 5,14%, in ragione d’anno. L’inps quindi rimarca che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. A norma dell’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: 1) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso uffi-
ciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera a)); 2) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente impositore e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia medesima, è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera b)). Pertanto, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° maggio 2014, la nuova misura dell’interesse di mora.
INAIL INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO RECUPERO - AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2014 CIRCOLARE N. 26/2014 Si informa che l’Inail, con circolare n. 26 del 9 maggio 2014, ha fornito istruzioni in merito al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014, che ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento, in via straordinaria, nella misura del 7,57%, delle indennità dovute dall’Inail, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico A tal proposito si rammenta che l’art. 1, co. 129, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 cosiddetta “ Legge di stabilità 2014, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “Tabella indennizzo danno biologico”, approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, viene riconosciuto, in via straordinaria, un aumento delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per
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le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e, comunque, per un importo massimo di spesa di 50 milioni di euro annui. In attuazione dell’art. 1, comma 23, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, il Decreto 27 marzo 2009, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (v. Circ. n. 353 del 12/06/2009), ha riconosciuto, a partire dall’anno 2008, un aumento, nella misura dell’8,68%, degli indennizzi in capitale e rendita dovuti dall’Inail a titolo di rivalutazione del danno biologico, e precisato che le risorse economiche necessarie alla copertura dei conseguenti oneri, pari a 50 milioni di euro annui, sono impegnate sul bilancio dell’INAIL. I criteri e le modalità attuative della norma sopra richiamata sono stati definiti dal Decreto 14 febbraio 2014, del Ministro del Lavoro di concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, disponibile sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”. Nello specifico, il citato Decreto ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità in questione. L’Istituto con la circolare in commento, ha precisato che tale aumento: - riveste carattere di straordinarietà e, quindi, non comporta un aggiornamento delle Tabelle del danno biologico, ma consente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’ISTAT, intervenuta negli anni 2000-2013; - si aggiunge a quello dell’8,68% riconosciuto dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2009; riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’Istituto.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA EX ART. 67 D.LGS. 81/08 REALIZZAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI INFORMAZIONI DA INVIARE ALL’ORGANO DI VIGILANZA DECRETO 18 APRILE 2014 Si rammenta che nel titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla sicurezza”, l’art. 67 prescrive che la costruzione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali alle quali siano addetti più di tre lavoratori, così come ampliamenti e/o ristrut-
LAVORO
turazioni di luoghi esistenti, deve essere notificata all’Organo di vigilanza. A tal proposito si informa che con il Decreto 18 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dello scorso 9 maggio 2014, è stato elaborato il modello unico nazionale da trasmettere all’organo di vigilanza e tale modello è reperibile all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/ PrimoPiano/Pages/20140509_decretocapannoni.aspx . Detto modello non esclude l’obbligo di notifica preliminare di cui all’art. 99 in capo al committente o al responsabile dei lavori, nel caso in cui la realizzazione degli interventi ricada nell’ambito di applicazione del medesimo articolo 99, ovvero: - cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; - cantieri in cui, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, sono presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente; - cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Restano infatti ferme le disposizioni di cui al Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”.
TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI APRILE 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di aprile 2014 è risultato pari a 107,4. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di aprile 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di aprile 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,007101
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA EX D.P.R. N. 151/2011MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI NUOVO AGGIORNAMENTO Si informa che è stata aggiornata la modulistica di prevenzione incendi per gli adempimenti relativi alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, cosiddetto “Regolamento prevenzione incendi” (cfr. Not. n. 12/2011) I nuovi moduli sono in vigore dallo scorso 1° maggio 2014 e riguardano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e il Rinnovo periodico di conformità antincendio. L’elenco completo della modulistica attualmente utilizzabile, comprendente i singoli moduli scaricabili, si trova al seguente indirizzo internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page. aspx?IdPage=737#ancora_1.
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RIMBORSO CARENZA INFORTUNI Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Premio di produzione 1-1-2011
Elemento distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
TOTALE
2.542,08 2.343,80 2.035,99 1.926,76 1.822,37 1.690,00 1.518,48
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,48 6,01 5,41 4,63
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
TOTALE
11,21 10,62 9,85 8,84
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,08 0,08 0,08 0,08
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,16
2,47
1,07
0,05
TOTALE
7,75
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,07
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,70 2,47 0,95 0,04 7,16 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
77,93
28,18
11,62
40,81
40,81
16,16
3,65
OPERAIO SPECIALIZZATO
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
OPERAIO QUALIFICATO
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
OPERAIO COMUNE
61,37
22,19
9,15
32,13
32,13
12,72
2,88
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,06
14,85
6,12
21,50
8,51
1,93
2° semestre
44,48
16,08
6,63
23,29
9,22
2,09
3° semestre
47,90
17,32
7,14
25,08
9,93
2,25
4° semestre
51,32
18,56
7,65
26,87
10,64
2,41
5° semestre
54,74
19,80
8,16
28,66
11,35
2,57
6° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
7° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
8° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
61,37
22,19
9,15
32,13
12,72
2,88
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,26
24,51
7,95
37,13
37,13
14,90
2,86 2,71
OPERAIO SPECIALIZZATO
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
OPERAIO QUALIFICATO
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
OPERAIO COMUNE
58,47
19,30
6,26
29,24
29,24
11,73
2,26
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,12
12,91
4,19
19,56
7,85
1,51
2° semestre
42,38
13,99
4,53
21,19
8,50
1,64
3° semestre
45,64
15,06
4,88
22,82
9,16
1,76
4° semestre
48,90
16,14
5,23
24,45
9,81
1,89
5° semestre
52,16
17,21
5,58
26,08
10,46
2,01
6° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
7° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
8° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
2,71
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
58,47
19,30
6,26
29,24
11,73
2,26
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
334
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
335
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
336
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
337
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
338
Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
339
Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre
220,00 euro al trimestre
340
—
341
DI BRESCIA E PROVINCIA
EDILI
DEI COSTRUTTORI
COLLEGIO
1,45
0,07 0,13 1,62 0,24 0,71 30,05 6,01 3,61
1,53
0,08 0,13 1,71 0,25 0,76 31,63 6,33 3,80 41,76
TOTALE
39,67
4,21 1,51 7,98
4,45 1,59 8,41
10,62
37,00
0,66 28,03 5,61 3,36
0,12 1,51 0,22
0,07
1,34
3,91 1,40 7,44
0,08 1,07 0,36
9,85
5,41 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%).
(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
H) I) L)
G)
F1)
D) E1) F)
11,21
0,08 1,07 0,36
A2) B) B1) C)
6,01 3,00 1,55 0,06
0,08 1,07 0,36
Retribuzione diretta
A)
6,48 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2013 quale risulta a seguito: - dell'aumento degli importi di indennità di mensa e trasporto come previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006; - della proroga in via sperimentale del Premio Cantiere a valere per l'anno 2013.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013
33,52
0,59 25,39 5,08 3,05
0,11 1,38 0,20
0,06
1,21
3,51 1,26 6,72
0,08 1,07 0,36
8,84
4,63 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
TRIBUTI
TELEFISCO 2014 RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI TEMI FISCALI (Circolare 14 maggio 2014, n.10/E)
Si pubblica il Dossier riepilogativo, predisposto dall’ANCE, che illustra le risposte d’interesse per il settore delle costruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione “Telefisco 2014” e raccolti nella C.M. 10/E del 14 maggio 2014. Deducibilità IMU Con la C.M. 10/E/2014 l’Agenzia delle Entrate si è espressa, altresì, sulla deducibilità dal reddito d’impresa (IRPEF/IRES) dell’IMU relativa agli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione, ad es. capannoni, uffici, negozi)[1]. Al riguardo, confermando che la deducibilità IMU per tali fabbricati è efficace a decorrere dal periodo d’imposta 2013 nella misura del 30% (che dal 2014 diventa del 20%), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che: − l’IMU dovuta per il 2013, versata tardivamente nel 2014, è deducibile dalle imposte dirette riferite al periodo d’imposta 2014; − l’IMU dovuta per il 2012, versata con ravvedimento nel 2013 non è deducibile dalle imposte dirette dovute nel 2013. In tale ipotesi, infatti, l’imposta, ancorché versata nel 2013, è riferita ad un’annualità (2012) per la quale la deducibilità non era ancora in vigore. Ciò in base alla lettura delle disposizioni relative sia al pagamento dell’IMU «per anni solari»[2], sia alla deducibilità dal reddito d’impresa delle «altre imposte» (diverse dall’IRPEF/IRES e dall’IVA) che opera «nell’esercizio in cui avviene il pagamento»[3]. In sostanza, osserva l’Agenzia delle Entrate, fermo restando il generale principio di competenza (art.109 del TUIR) per la determinazione del reddito d’impresa, la deducibilità dell’IMU è legata al momento del versamento dell’imposta. “Bonus mobili” Con riferimento alla detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate (cd. “bonus mobili”), la C.M. 10/E/2014 conferma che in presenza di interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi: • il “bonus mobili” è riconosciuto nell’ipotesi in cui tali misure siano adottate nell’ambito di interventi edilizi di recupero o ristrutturazione;
• il “bonus mobili” non spetta nel caso in cui le misure di prevenzione non siano correlate ad interventi edilizi sull’immobile. Come noto, tale agevolazione è contenuta nell’art. 16, co. 2, del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013 (così come modificato dall’art. 1, comma 139, della legge 147/2013), che, ad oggi, prevede che l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto dei mobili non può superare quella sostenuta per gli interventi edilizi sull’abitazione. Al riguardo, si evidenzia che nel passaggio alla Camera del DdL di conversione del D.L. 47/2014 (cd. “Decreto casa”) è stata inserita una disposizione che elimina tale vincolo, consentendo l’applicabilità del beneficio indipendentemente dall’ammontare della spesa sostenuta per gli interventi di ristrutturazione, con effetto già a partire dal 6 giugno 2013. In merito, si ricorda che il “bonus mobili” è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di: − manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni (art. 3, co. 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001); − manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001); − ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza (art. 16-bis, co. 1, lett. c) del TUIR); − restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita (art. 16-bis, co. 3 del TUIR). In sostanza, la C.M. 10/E/2014 precisa che gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi nonostante siano idonei ad ottenere la detrazione IRPEF “per ristrutturazione” del 50% (poiché indicati nell’art. 16-bis, co. 1, del TUIR), non sempre danno diritto al “bonus mobili”, in quanto occorre fare una valutazione caso per caso relativa alla singola tipologia di intervento (comprensiva, o meno, di lavori edili). Rivalutazioni beni d’impresa Con riferimento alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (prevista dall’art. 1, comma 143 della legge 147/2013), la C.M. 10/E/2014 ribadisce che non è consentito effettuare tale rivalutazione solo ai fini civilistici, ossia senza il pagamento dell’imposta sostitutiva[4], come peraltro risulta dalla stessa formulazione letterale della norma. In sostanza, l’operazione fatta a livello contabile assume obbligatoriamente anche
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una valenza fiscale e, dunque, si perfeziona solo con il versamento dell’imposta sostitutiva che serve per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio. Come noto, infatti, la legge 147/2013 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli immobili “merce”. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012 [5]. Inoltre, per completezza, si ricorda che da ultimo, sulla disciplina dei termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d’impresa, è intervenuto l’art. 4, comma 11, del DL 66/2014 (cd. “Decreto Spending review” in corso di conversione in legge), che modifica la possibilità di versare la suddetta imposta in 3 rate di pari importo (ai sensi dell’art. 1, co. 145, legge 147/2014). A tal riguardo, con il “Decreto Spending review” viene meno il versamento rateale, e viene previsto l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva in un‘unica soluzione, ossia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (giugno 2014)[6]. Svalutazione delle rimanenze valutate a costo specifico La C.M. 10/E/2014 interviene, altresì, sul regime fiscale delle svalutazioni dei beni merce, valutati a costi specifici, confermando quanto già espresso nella R.M. 78/E/2013[7]. In tale definizione si comprendono anche gli immobili merce (cd. “magazzino delle imprese edili”) ossia i fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, viene confermato l’orientamento restrittivo già espresso dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 78/E/2013, secondo cui la svalutazione degli immobili iscritti in bilancio, come rimanenze valutate a costi specifici, non assume rilevanza fiscale e, quindi, non è deducibile ai fini IRES. Alle medesime conclusioni, giunge l’Agenzia dell’Entrate nella diversa ipotesi di “sopravvalutazione” del bene valutato a costi specifici (ossia l’aumento del costo iscritto in bilancio al momento dell’acquisto). Di conseguenza, tale maggiorazione che deve essere indicata in bilancio, non esplicherà effetti sul piano fiscale, determinando unicamente una variazione in diminuzione del reddito imponibile, in misura corrispondente alla sopravvalutazione contabile effettuata.
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La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate suscita perplessità, perché non tiene conto del generale principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio civilistico, previsto dell’art.83 del D.P.R. 917/1986 - TUIR. Crediti d’imposta - Compensazioni Come noto, l’art.1, comma 574, della legge 147/2013 prevede l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, al fine di poter compensare i crediti d’imposta di ammontare superiore a 15.000 euro, relativi ad IRPEF/IRES, relative addizionali, ritenute, imposte sostitutive ed IRAP[8]. In merito, la C.M. 10/E/2014 chiarisce che: − l’obbligo di apporre il visto di conformità in dichiarazione è previsto solo per la compensazione cd. “orizzontale” dei crediti relativi ad imposte dirette (ossia quella effettuata fra imposte di diversa tipologia); − il limite di 15.000 euro è riferito alle singole tipologie di crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi; − è possibile effettuare la compensazione dei citati crediti d’imposta anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, corredata dal visto di conformità[9]; − stante la decorrenza dal 2013 dell’obbligo relativo al visto di conformità, il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione 2012 (redditi 2011), di importo superiore a 15.000 euro, non compensato in tale annualità, soggiace al vincolo previsto dalla legge di Stabilità 2014 nell’ipotesi in cui venga indicato nella dichiarazione 2014 (redditi 2013) e sia utilizzato successivamente in compensazione. Tale credito d’imposta pregresso, infatti, si “rigenera” e viene sommato al credito maturato nel 2013. Rimborsi IRPEF La C.M. 10/E/2014 si sofferma, altresì, sulla disciplina dei rimborsi IRPEF effettuati da parte dei sostituti d’imposta a persone fisiche, complessivamente superiori a 4.000 euro. Infatti, in base all’art.1, comma 586, della legge 147/2013, ed a partire dal periodo d’imposta 2013 (dichiarazione 2014) i citati rimborsi sono eseguiti unicamente a seguito di controlli preventivi (anche documentali) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al termine dei controlli, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Circa gli elementi da cui deriva il rimborso, la Relazione illustrativa alla legge di Stabilità 2014 specificava già che questo può dipendere da detrazioni relative sia a carichi di famiglia, sia ad altri oneri, e/o da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Al riguardo, la C.M. 10/E/2014 conferma, innanzitutto, che i controlli devono essere effettuati in presenza di: − detrazioni per carichi di famiglia; ovvero − eccedenze d’imposta relative a dichiarazioni degli anni precedenti, comunque generate (da detrazioni per carichi di famiglia e non). Inoltre, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che: − i contribuenti che non beneficiano di detrazioni per carichi di famiglia, né di eccedenze relative ad annualità precedenti, ai quali spettano rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro, possono ottenere tali importi dai sostituti d’imposta in base alle modalità ordinarie (conguagli sulle retribuzioni - Modello 730/2014)[10]; − nell’ipotesi in cui il credito IRPEF sia stato utilizzato per intero in compensazione con altre imposte (ad esempio l’IMU, mediante Modello F24) e non sia stato indicato in dichiarazione[11], il rimborso superiore a 4.000 euro verrà erogato dal sostituto con le modalità ordinarie, senza i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate; − in presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati, una volta effettuati i controlli, l’Agenzia delle Entrate effettua il rimborso superiore a 4.000 euro unicamente nell’ipotesi in cui «lo stesso derivi anche parzialmente da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta»; − in caso di esito positivo dei controlli, l’Agenzia delle Entrate eroga l’importo totale del rimborso spettante al contribuente (pari alla somma indicata nel prospetto di liquidazione del Modello 730 - rigo 164); − ai fini della verifica del limite di 4.000 euro rileva l’importo complessivo del rimborso. Resta fermo che la disposizione presenta profili di criticità per quel che riguarda la tempistica di erogazione del rimborso che, come già anticipato, potrà essere corrisposto unicamente a seguito della predetta verifica dell’Agenzia delle Entrate, a discapito dei soggetti che hanno figli a carico e che fruiscono delle relative detrazioni. La disposizione, infatti, non contiene indicazioni circa il termine di effettuazione del rimborso da parte di quest’ultima, fissando unicamente quello relativo all’esecuzione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, stabilito nei 6 mesi successivi alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ad opera del sostituto[12], ovvero alla data di trasmissione, se avvenuta dopo la scadenza dei predetti termini[13]. A partire dalle dichiarazioni dei redditi 2014 (relative al periodo d’imposta 2013) l’introduzione di tale controllo preventivo escluderebbe la possibilità, per il contribuente che presenta carichi di famiglia, ovvero eccedenze a credito relative ad annualità precedenti, di ottenere dal sostituto
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d’imposta rimborsi superiori a 4.000 euro già nel mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in genere, a luglio), come previsto attualmente in caso di utilizzo del Modello 730. Tale verifica preventiva suscita, poi, ulteriore preoccupazione in termini di eventuale disincentivo all’esecuzione, da parte dei soggetti IRPEF, di interventi incisivi di ristrutturazione edilizia[14], riqualificazione energetica[15], ovvero antisismici[16] per i quali l’ammontare annuo di detrazione può arrivare, rispettivamente, fino ad un massimo di 4.800 euro, 10.000 euro e 6.240 euro. Come è evidente, nell’ipotesi di effettuazione di tali interventi, il rimborso d’imposta spettante a seguito della dichiarazione può ben superare l’importo di 4.000 euro. Sul tema, si evidenzia che la Commissione VI (Finanze) della Camera ha approvato una Risoluzione (n.8-00055 del 14 maggio 2014) che impegna il Governo a rivedere la disciplina dei controlli sui rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro e «ad assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di 6 mesi entro cui l’Agenzia delle Entrate potrà comunicare al sostituto d’imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione (…) i sostituti d’imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.». Società di comodo A tal riguardo, la C.M. 10/E/2014 conferma la limitazione, per le società di comodo[17], di utilizzare il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, anche in caso di adeguamento al reddito minimo presunto[18]. In particolare, le ordinarie modalità di recupero del credito IVA (ovvero richiesta di rimborso, utilizzo in compensazione mediante F24 e cessione ai terzi del credito) non possono essere utilizzate dalle società definite “di comodo”, risultando irrilevante l’eventuale adeguamento al c.d. reddito minimo. In merito, viene ricordato che, a prescindere dalla qualifica di “società di comodo”, il divieto di utilizzare il credito IVA opera, altresì, per tutti i soggetti che, per tre periodi d’imposta consecutivi, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare inferiore a quello determinato con l’applicazione dei cd. ricavi presunti. Note: [1] Cfr. art.1, co.716, della legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014. [2] Ai sensi dell’art.9, co.2, del D.Lgs. 23/2011. [3] Ai sensi dell’art.99, co.1, del D.P.R. 917/1986 - TUIR. [4] Tale possibilità, ossia di effettuare una rivalutazione solo ai fini civilistici, senza il
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pagamento dell’imposta sostitutiva e, quindi, senza risvolti fiscali, era stata prevista dalla precedente rivalutazione (art. 15 del DL 185/2008). [5] La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’inizio del periodo d’imposta 2017. [6] Resta ferma la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997. [7] Cfr. R.M. 78/E/2013”. [8] La disposizione è analoga a quella già prevista per la compensazione dei crediti IVA (art.10, D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009. [9] Per quel che riguarda, invece, la compensazione dei crediti IVA superiori a 10.000 euro annui, la C.M. 10/E/2014 conferma che questa deve essere necessariamente preceduta dalla della dichiarazione, comprensiva del visto di conformità. [10] Ai sensi dell’art.19 del D.M. 164/1999. [11] In tal caso, l’importo compensato non verrà considerato nel Modello 730 come “eccedenza” relativa ad anni precedenti. [12] La dichiarazione deve essere trasmessa dal sostituto entro il 30 giugno - cfr. artt.16-17 del D.M. 164/1999. [13] Pertanto, l’Agenzia delle Entrate deve eseguire il controllo entro il mese di dicembre del periodo d’imposta nel quale è presentata la dichiarazione. [14] Si tratta della detrazione IRPEF potenziata al 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 96.000 euro - art.16 D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013). [15] E’ la detrazione IRPEF (ed IRES) che si applica nella misura potenziata al 65% (anziché 55%) per le spese relative ad interventi di risparmio energetico sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013). [16] Ossia la detrazione IRPEF (ed IRES) pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica riguardanti costruzioni adibite ad “abitazioni principale” o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e per la redazione della documentazione obbligatoria (art.16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013). [17] Per tali si intendono sia i soggetti non operativi (ai sensi dell’art. 30, legge 724/1994), sia i soggetti in perdita sistematica (art. 2, comma 36-decies e 36-undicies, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni nella legge 148/2011).
[18] Ai sensi del comma 3, dell’ art.30, della legge 724/1994, si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione, al valore dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: − 1,5% per le azioni, quote di partecipazione, obbligazioni (di cui all’art.85, comma 1, lett. c, d ed e, del TUIR - D.P.R. 917/1986); − 4,75% per le immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi (di cui all’art.8-bis, comma 1, lett.a, del D.P.R. 633/1972). La percentuale è ridotta al: ■ 4% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, ■ 3% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. Per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la percentuale è ridotta allo 0,9%; − 12% per le altre immobilizzazioni.
MAGAZZINO DELLE IMPRESE EDILI - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER FRUIRE DELL’ ESENZIONE DALL’IMU Dichiarazione IMU entro il prossimo 30 giugno 2014 per fruire dell’esenzione dall’IMU, riferita alla seconda rata 2013, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili, rimasti invenduti. Questa la scadenza che interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, per non decadere dall’esenzione IMU sul “magazzino”, introdotta dal D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/02013 (cd. “Decreto casa”). Come noto, l’art.2 del “Decreto casa” stabilisce che, a partire dalla seconda rata 2013[1], ed in via permanente a decorrere dal 2014[2], «sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»[3]. Sul tema è successivamente intervenuto il Dipartimento delle Finanze del MEF, che, con la R.M. 11/DF/2013 ha esteso l’esenzione dall’IMU anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, consistenti in: - restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001), - ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001), - ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1,
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lett.f, D.P.R. 380/2001). In sostanza, in conformità con quanto sostenuto dall’ANCE, è stato confermato che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e da questa ristrutturati per la successiva vendita. Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. Il medesimo “Decreto casa” impone, altresì, l’obbligo, a pena di decadenza dai citati benefici, di presentare la dichiarazione IMU[4], utilizzando l’apposito Modello(e relative Istruzioni), al quale, con Decreto del Ministero dell’economia e finanze verranno apportate le necessarie modifiche[5], ad oggi non ancora emanato. La dichiarazione deve essere presentata entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta»[6]. In pratica, la dichiarazione va presentata: ■ entro il 30 giugno 2014, per quel che riguarda l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013[7]; ■ entro il 30 giugno 2015 relativamente all’esenzione dall’IMU per il 2014. Pertanto, per confermare l’esenzione IMU relativamente alla seconda rata 2013, entro il prossimo 30 giugno il Modello di dichiarazione IMU deve essere presentato per gli immobili che al 31 dicembre 2013 risultavano: - costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati; - acquistati dall’impresa e ristrutturati prima della loro vendita, e non locati. Al riguardo, si evidenzia che, in attesa dell’emanazione del nuovo Modello di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino” delle imprese edili, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione[8]. In particolare, si ritiene che, nel quadro “caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello[9]. Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio. Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione. Fabbricati locati Per completezza, si ricorda che, in caso
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di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato (cfr. la risposta del Dipartimento delle Finanze al quesito formulato dalla stampa specializzata in occasione dell’incontro “Telefisco 2014”). Tale orientamento suscita perplessità, poiché non tiene conto delle modalità applicative generali dell’imposta. Si ritiene, infatti, che, nell’ipotesi di immobile locato per una sola frazione dell’anno (es. 2 mesi su 12), anche l’esenzione debba riconoscersi proporzionalmente per tutta la durata del periodo d’imposta in cui l’immobile non è stato locato, così come era previsto con riferimento al trattamento fiscale della cd. “abitazione principale”[10]. Il Dipartimento non si è, invece, espresso sull’esenzione dall’IMU nell’ipotesi di locazione di una sola porzione del fabbricato, composto da più unità immobiliari. Al riguardo, l’ANCE ritiene che l’esenzione dall’IMU possa operare per le restanti unità non locate, sulla base del generale principio sotteso nel presupposto impositivo dell’IMU, per il quale oggetto dell’imposta sono gli immobili posseduti, intesi come singole unità immobiliari, individuate dalla relativa classificazione catastale. In ogni caso, l’ANCE sta proseguendo nelle iniziative intraprese, anche in via giurisdizionale, dirette ad escludere l’applicazione dell’IMU per tutto il “magazzino” delle imprese edili, ivi compresi i fabbricati dati in locazione prima della vendita e le aree edificabili. Note: [1] Per il 2013, quindi, l’imposta è rimasta dovuta fino al 30 giugno 2013. [2] Ai sensi dell’art.2, co.2, lett.a, del D.L. 102/2013, che modifica l’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. L’esenzione dall’IMU dal 1° gennaio 2014 è, infatti, una norma a regime, applicabile ai fabbricati invenduti, senza nessun’altra condizione temporale relativa all’ultimazione dei lavori di costruzione. [3] Cfr. Legge 124/2013 di conversione del D.L. 102/2013. [4] Nella dichiarazione verrà attestato il possesso dei requisiti e saranno indicati i dati catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio. [5] Ai sensi dell’art.2, co.5-bis, del D.L. 102/2013. [6] Ai sensi dell’art.13, co.12-ter, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. [7] Infatti, per effetto dell’esenzione IMU relativa all’invenduto delle imprese edili, la seconda rata IMU, scaduta lo scorso 16
dicembre 2013, non è stata versata. [8] Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012. [9] Al riguardo, si ricorda che tale indicazione è stata inserita nel Modello in base alla previgente formulazione dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (che riconosceva ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per il “magazzino” delle imprese edili, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori ed a condizione che l’immobile non fosse locato). [10] Si ricorda che l’IMU si è resa applicabile, per tutte le “abitazioni principali”, fino al 31 dicembre 2012. A partire dal 2013, l’abitazione principale non di lusso è stata esclusa dall’ambito applicativo dell’IMU, ad eccezione delle abitazioni di lusso, censite nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi).
LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 16/2014 C.D. “SALVA ROMA TER” - MISURE FISCALI
(Legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del DL 16/2014) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del DL 16/2014 (cd. “Salva Roma ter”), recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». Tra le misure d’interesse per il settore delle costruzioni, è stata confermata la possibilità per i Comuni, solo per il 2014, di aumentare l’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille. TASI - Novità applicative Con riferimento al tributo sui servizi indivisibili, la legge di conversione conferma la facoltà per i Comuni, solo per il 2014, di aumentare l’aliquota massima TASI, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille. Tale incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il maggior gettito sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure, relative all’abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate[1], tali da generare effetti sui carichi d’imposta in misura pari o inferiori rispetto a quelli che si sono determinati con l’IMU.
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In sostanza, qualora per effetto delle detrazioni, il carico fiscale del contribuente ai fini IMU fosse stato già azzerato, anche l’ammontare dovuto ai fini TASI risulterà pari a zero. Tuttavia, tali effetti di sterilizzazione non sono garantiti al 100% dal medesimo Provvedimento, ma dipendono dalle decisioni che verranno assunte, con regolamento, da ogni singolo Comune. Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti). In linea generale, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota: - in diminuzione, sino ad azzerarla, - in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI). Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto[2] che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi. In merito, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 16/2014, viene, invece, previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali. In sostanza, per il 2014: ■ l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) potrà salire fino all’11,4 per mille; ■ l’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, potrà essere al massimo del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille). Inoltre, in sede di conversione in legge del DL 16/2014, sono state modificate le disposizioni relative alle modalità e ai termini di versamento del tributo, armonizzando la disciplina TASI a quella dettata per l’IMU. In particolare, viene previsto, in via ordinaria, che il versamento della TASI: ■ è effettuato, al Comune, con due rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ogni anno (come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ai fini IMU). In merito, viene stabilito che la prima rata è determinata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni applicate nell’anno precedente, mentre, il versamento del saldo dell’imposta (seconda rata) è eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno. Con riferimento alla facoltà dei Comuni di modificare le aliquote TASI viene, altresì,
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specificato che “l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico” (28 ottobre di ciascun anno); ■ può essere fatto in un’unica soluzione, insieme alla TARI, entro il 16 giugno di ciascun anno; Inoltre, solo per il 2014, qualora il Comune non avesse stabilito aliquote diverse entro il 31 maggio 2014: ■ per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata (16 giugno 2014) deve essere effettuato con l’aliquota base dell’1 per mille, mentre, il versamento della seconda rata (16 dicembre 2014) verrà fatto a conguaglio sulla base delle eventuali delibere adottate; ■ per gli immobili destinati ad abitazione principale, il versamento è effettuato in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014. Con riferimento alle modalità di versamento, ai fini TASI, viene previsto che il pagamento del tributo può essere fatto mediante bollettino di conto corrente postale o modello F24. Confermate, inoltre, le ulteriori disposizioni, contenute nell’art. 1 del DL 16/2014, relative al regime di esenzione dalla TASI per: - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali; - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fari, porti e aeroporti); - i fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, ecc..); - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e gli immobili posseduti dalla Santa Sede; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; - gli immobili utilizzati da enti non commerciali[3], pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ecc.. Resta ferma la possibilità per i Comuni di prevedere, con regolamento, ulteriori ipotesi di riduzione ed esenzione dalla TASI per specifiche tipologie di immobili[4]. Inoltre, si ricorda che, con riferimento al presupposto impositivo della TASI, il DL 16/2014, convertito, con modificazioni nella legge 68/2014, prevede la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli. In sostanza, sono assoggettati alla TASI i possessori o detentori di: - fabbricati (abitazione principale, ulteriori unità immobiliari destinate ad abitazione, fabbricati strumentali); - aree edificabili.
Riscossione - Proroga cd. “rottamazione dei ruoli” A tal riguardo, in sede di conversione del DL 16/2014, è stato ulteriormente prorogato, al 31 maggio 2014, il termine utile per fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, introdotta dalla legge di Stabilità 2014. Come noto, il comma 620 della legge 147/2013 prevede la possibilità di pagare, in un’unica soluzione, le cartelle di pagamento e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tale definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia fino al 31 ottobre 2013. Di conseguenza, a fronte dell’intervenuta proroga del termine, è possibile usufruire di questo “mini-condono” pagando, in un’unica soluzione ed entro il 31 maggio 2014, le cartelle esattoriali al netto degli interessi di mora, mentre continuano ad essere interamente dovute le somme relative a imposte, sanzioni, aggi di riscossione e spese esecutive[5]. Note: [1] Ai sensi dell’art. 1, co. 707, lett. b), della legge 147/2013 viene stabilito che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale: - l’unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale; - l’abitazione posseduta in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. [2] Ai sensi della formulazione originaria dell’art. 1, co. 677, della legge 147/2013. [3] Sul punto, il DL 16/2014 richiama espressamente l’art. 91-bis del DL 1/2012, introdotto ai fin IMU, il quale dispone che, ai fini dell’esenzione gli immobili devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciale. Nel caso in cui, l’immobile venga utilizzato per entrambi i fini, istituzionali e commerciali, l’esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare dedicata all’attività no profit. In alternativa, laddove non sia possibile fare tale distinzione, l’esenzione è riconosciuta sulla base di apposita dichiarazione. [4] In particolare, ai sensi del co. 679 dell’art. 1, della legge 147/2013, tali beni sono: - abitazioni con unico occupante; - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
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scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo. [5] Al fine di agevolare il versamento delle suddette somme, la riscossione dei ruoli, affidati a Equitalia fino al 31 ottobre 2013, resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Fino alla stessa data sono sospesi i termini di prescrizione (ai sensi dell’art. 1, co. 623, della legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014).
CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. DECRETO CASA (D.L. 47/2014) - ANALISI DELLE NOVITA’ FISCALI
(Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47) “Bonus mobili”, indipendentemente dall’importo delle spese per gli interventi di ristrutturazione, applicabile anche agli acquisti posti in essere a partire dal 6 giugno 2013 e riconoscimento della “cedolare secca” al 10%, anche per le locazioni, a canone concordato, di immobili siti in comuni in stato di emergenza per calamità naturali. Queste le principali novità, introdotte nella fase di conversione in legge del DL 47/2014, di interesse per il settore delle costruzioni, oltre alla conferma delle misure volte a ridurre il disagio abitativo, mediante il sostegno all’affitto a canone concordato e lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. I principi e le misure in esso contenuti debbono valutarsi positivamente anche se, per garantire un effetto propulsivo al mercato delle locazioni le stesse dovrebbero essere estese anche al “libero mercato”, ad esempio riconoscendo la “cedolare secca” anche in caso di locazione da impresa. 1. Cedolare secca - Sostegno all’affitto a “canone concordato” (art. 9) L’art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 prevede, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato[1]. In fase di conversione in legge del Provvedimento, tale misura, è stata estesa anche ai contratti di locazione relativi ad immobili situati nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturali, nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
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(ossia 28 maggio 2014). Sotto tale profilo, si evidenzia che la generale formulazione della disposizione potrebbe consentire l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10% (anziché al 22%) anche ai contratti di locazione diversi da quelli a canone concordato[2]. In merito, si è in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, viene confermata, a regime, la possibilità di optare per la “cedolare secca” anche ai privati (persone fisiche) che locano abitazioni a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché questi sublochino, a loro volta, le medesime abitazioni a studenti universitari «e date a disposizione dei Comuni»[3], con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione[4]. La riduzione dell’aliquota della “cedolare secca” sicuramente produrrà una maggiore convenienza fiscale delle locazioni “a canone concordato” ed effetti positivi sull’emersione del “nero” nel mercato degli affitti. A tal riguardo, l’ANCE nel corso dell’iter del Provvedimento ha evidenziato la necessità di estendere tale regime anche alle locazioni di abitazioni effettuate da imprese, anche “a canone libero”. Tra l’altro, l’estensione della “cedolare secca” anche alle locazioni fatte da privati a favore di cooperative (soggetti IRES) che subaffittano a studenti universitari rappresenta un primo passo verso un ampliamento dell’ambito applicativo di tale agevolazione, a cui l’ANCE ritiene si debba pervenire. 2. Sviluppo dell’edilizia residenziale sociale (artt. 6-8) La legge 80/2014 conferma: - gli incentivi fiscali per favorire la locazione di alloggi sociali, con il riconoscimento di una detassazione dei canoni percepiti dalle imprese locatrici ed una detrazione a favore dell’inquilino, variabile in funzione del reddito complessivo; - il trattamento fiscale del riscatto dell’alloggio sociale, in caso di utilizzo della formula contrattuale del cd. “rent to buy”, che prevede la possibilità di riscatto (ossia l’acquisto dell’immobile), a favore dell’inquilino, trascorso un periodo minimo dalla stipula del contratto di locazione. 2.1 Detassazione IRPEF/IRES ed IRAP dei canoni (art. 6) A favore dell’impresa che concede in locazione alloggi sociali, viene prevista la detassazione IRPEF/IRES e IRAP, in misura pari al 40%, del reddito derivante dai canoni di locazione dei medesimi alloggi. In particolare, l’art. 6 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 riconosce tale beneficio a favore delle imprese che locano alloggi sociali,
come definiti dal D.M. 22 aprile 2008[5], di nuova costruzione, ovvero oggetto di interventi di recupero (ivi compresa la manutenzione straordinaria). A tal riguardo, l’agevolazione è riconosciuta sino all’eventuale riscatto dell’alloggio da parte del conduttore e, comunque, per un massimo di 10 anni dal termine dei lavori di costruzione o recupero. L’efficacia di tale misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea[6]. 2.2 Detrazione IRPEF a favore dell’inquilino (art. 7) A favore del conduttore che adibisce l’alloggio sociale a propria “abitazione principale” [7] l’art.7 del DL 47/2014, convertito nella legge 80/2014, prevede una detrazione IRPEF commisurata al reddito complessivo imponibile. In particolare, per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari a: - 900 euro, per redditi inferiori a 15.493,71 euro, - 450 euro, per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Al riguardo, nell’ipotesi in cui l’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta nel quale si fruisce della detrazione sia “incapiente”, ovvero di importo inferiore alla detrazione spettante, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di detrazione non fruita. In pratica, viene ammessa la possibilità di riportare in avanti, ossia nei periodi d’imposta successivi, la parte di detrazione in eccesso non utilizzata[8]. Anche alla luce delle nuove disposizioni, resta comunque ferma la disciplina, relativa alle detrazioni IRPEF per i canoni di locazione, prevista dall’art. 16 D.P.R. 917/1986 - TUIR. In particolare, con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato[9], relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione IRPEF[10] commisurata al reddito complessivo. A tal riguardo, da una prima lettura della nuova disposizione contenuta del DL 47/2014, non è chiaro come questa si affianchi all’attuale sistema di detrazioni già previsto per le locazioni a canone concordato, e se le due forme di agevolazione siano, o meno, cumulabili tra loro. 2.3 Riscatto dell’alloggio - Regime fiscale (art. 8) In fase di conversione, è stato modificato l’art.8, co.1, del DL 47/2014, che contiene la disciplina relativa alle modalità ed ai termini per effettuare il riscatto dell’alloggio sociale. In particolare, la nuova formulazione pre-
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vede che, nelle convenzioni[11] disciplinanti le modalità di locazione degli alloggi sociali e le relative condizioni economiche, possa essere prevista la clausola di riscatto dell’alloggio. In sostanza, la disposizione attribuisce all’impresa, già in fase di stipula della convenzione[12], la facoltà di “scegliere” se aderire, o meno al nuovo regime, ossia prevedere la possibilità per il conduttore di riscattare l’alloggio. Il nuovo dettato normativo risulta, pertanto, positivo per le imprese, tenuto conto che, nel precedente testo della norma, la facoltà di riscatto era attribuita in modo esclusivo al conduttore, senza l’esercizio di nessun potere decisionale in capo all’impresa. Nell’ipotesi in cui la convenzione lo preveda, l’esercizio del diritto di riscatto è consentito: - dopo almeno 7 anni dall’inizio della locazione; - da parte dei conduttori che non siano già proprietari di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare; - a condizione che l’immobile non sia rivenduto entro 5 anni dal riscatto. Ferma restando la possibilità di modificare le convenzioni già esistenti, con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, il nuovo regime si applica ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del “Decreto Casa” (29 marzo 2014). Sotto il profilo del regime fiscale relativo ai programmi di locazione/acquisto di “alloggi sociali”, anche attraverso la formula del “rent to buy”, viene confermato: ■ a favore dell’impresa: • durante la locazione, la detassazione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni di locazione di alloggi sociali: si applicano, in tal caso,le disposizioni dell’art.6 del DL 47/2014[13], per cui i canoni di locazione non concorrono, nella misura del 40%, alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP. A tal fine, per “canoni di locazione” s’intendono tutte le somme percepite dall’impresa sia in “conto affitto”, che in “conto prezzo” di acquisto futuro dell’alloggio, • al riscatto, la tassazione IRPEF/IRES e IRAP dei corrispettivi di vendita degli alloggi, con scomputo delle imposte già pagate sugli acconti: le imposte sul reddito e l’IRAP da applicare sul corrispettivo di vendita dell’alloggio sociale vanno pagate solo al momento del riscatto e, per evitare fenomeni di doppia imposizione, all’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte già pagate sulle somme percepite in “conto prezzo” durante il periodo di locazione. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno definite le modalità di determinazione e fruizione del
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credito d’imposta, nonché le clausole standard dei contratti, le tempistiche e gli altri aspetti rilevanti del rapporto contrattuale. Nel Provvedimento non vengono disciplinate le modalità di applicazione dell’IVA e la tempistica di fatturazione dei canoni, acconti e corrispettivo di riscatto. Per tali aspetti si ritengono valide le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta del 13 febbraio 2014 all’istanza di consulenza giuridica presentata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza[. Infatti, anche per le operazioni previste dal Provvedimento in esame, il conduttore ha la facoltà di riscattare l’alloggio (e non un obbligo), non configurandosi quindi una “locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti”, che imporrebbe la fatturazione e l’assoggettamento ad IVA immediatamente alla conclusione del contratto di locazione. Pertanto, ai fini IVA, durante il periodo di locazione, l’impresa fatturerà i canoni d’uso e gli eventuali acconti di prezzo percepiti e, al momento del riscatto, il corrispettivo di vendita dell’alloggio (al netto degli acconti già assoggettati ad IVA); ■ a favore del conduttore(che adibisce l’alloggio a propria abitazione principale): la facoltà di riscattare l’alloggio sociale, trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula delcontrattodi locazione,e la possibilità di imputare i corrispettivi in parte in “conto prezzo” (per l’acquisto futuro dell’alloggio) e in parte in conto affitto. Inoltre, alla luce delle suddette modifiche, viene stabilito il divieto per il conduttore: - di riscattare l’immobile qualora sia proprietario di un’altra abitazione, adeguata alle esigenze del nucleo familiare; - di rivendere l’alloggio entro 5 anni dall’esercizio del riscatto. Resta ferma, comunque, per il conduttore la detrazione IRPEF sui canoni di locazione, commisurata al reddito complessivo imponibile, prevista dall’art.7 del medesimo DL. Tale misura introduce un regime fiscale di favore per operazioni di “rent to buy”, limitandolo tuttavia agli alloggi cd. “sociali”, mentre, come ANCE, si auspica un’estensione del medesimo regime a tutte le locazioni con opzione di riscatto dopo un determinato periodo di anni. Sotto il profilo generale, si osserva che lo stesso trattamento fiscale, ad avviso dell’ANCE, dovrebbe essere riconosciuto alle “locazioni con patto di futura vendita” o alle “vendite con riserva di proprietà” (ove c’è un obbligo che vincola entrambe le parti, impresa ed inquilino, al trasferimento della proprietà dell’immobile), che garantiscono una maggiore tutela per le imprese rispetto ad eventuali inadempimenti degli inquilini.
3. “Bonus mobili” - Novità (art.7) L’art.7, co.2-bis e 2-ter, introdotti in fase di conversione in legge del “Decreto casa”, intervengono sulla disciplina della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di 10.000 euro,per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico, diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate (cd. “bonus mobili”). In particolare, è stata eliminata la disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2014[14], in base alla quale le spese per l’acquisto dei mobili non potevano essere superiori all’importo delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di recupero sull’abitazione. In sostanza, il beneficio è riconosciuto indipendentemente dall’ammontare della spesa sostenuta per gli interventi di ristrutturazione, con effetto già a partire dal 6 giugno 2013[15]. Note: [1] Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cd. “Federalismo fiscale”). [2] A tal riguardo, si osserva che il co.2bis dell’art.9 si riferisce espressamente ai “contratti di locazione”, senza ulteriori indicazioni circa la loro natura (a canone concordato, o meno), mentre il richiamo al co.1, potrebbe interpretarsi come esclusivo riferimento alla misura dell’aliquota ridotta. [3] L’inciso sulla “messa a disposizione dei Comuni”, con formulazione incerta, non consente un’interpretazione univoca circa la reale portata dell’applicabilità della norma. [4]Cfr. “Decreto casa” DL 47/2014. [5] Il D.M. 22 aprile 2008 definisce, come alloggio sociale, l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà. [6] Ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. [7] Per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente (cfr. art.15, co.1, lett.b, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). [8]Cfr. l’art.16, co.1-sexies del D.P.R. 917/1986 - TUIR e il D.M. 11 febbraio 2008. [9] Ai sensi degli artt.2, co.3 e 4 co.2 e 3, della legge 431/1998. [10] In tale ipotesi, il co. 1 dell’art. 16 del TUIR, prevede che la detrazione sia riconosciuta in misura complessivamente pari a :
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a) 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; b) 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. [11] Si tratta delle convenzioni stabilite dalla normativa vigente (ad es., ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 380/2001) e stipulate tra gli Enti locali e gli operatori economici. [12] E’ proprio in tale fase che l’impresa può decidere “contrattualmente” se destinare i propri immobili esclusivamente alla locazione, oppure all’eventuale riscatto, in conformità con la nuova disciplina dello stesso art.8. [13] Resta fermo che l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. [14] Art.1, co.139, della legge 147/2013. Tale disposizione modificava l’art.16, co.2, del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013. [15] Tale data si riferisce all’entrata in vigore del DL 63/2013, che ha introdotto il “bonus mobili”.
CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. DECRETO CASA (D.L. 47/2014) - LE MISURE PER LE LOCAZIONI
(Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47) Diventa legge, dopo alcuni interventi correttivi e integrativi il D.L. n. 47/2014 approvato con voto di fiducia dalla Camera lo scorso 20 maggio e in attesa di pubblicazione. Pubblichiamo, di seguito, una nota di commento dell’ANCE con le prime valutazioni sulle misure di maggiore interesse per il settore edile che riguardano, in particolare: ■ il sostegno agli affitti attraverso un rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno alla locazione e del Fondo per la morosità incolpevole e misure per facilitare l’offerta, da parte dei Comuni, di alloggi in locazione ai soggetti svantaggiati; ■ il piano di vendita e riqualificazione degli alloggi pubblici di proprietà di Comuni, ex Iacp, ed enti pubblici; ■ la norma che disciplina la possibilità di riscattare gli “alloggi sociali” concessi in locazione dopo un periodo minimo di sette anni dalla stipula; ■ le misure dirette ad incentivare la creazione di nuovi alloggi sociali per la locazione favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urba-
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nizzate e dei tessuti edilizi esistenti; ■ la disciplina del FIA; ■ gli alloggi dei dipendenti pubblici (di cui all’art. 18 L. 203/91). ANCE: nota tecnica di commento e valutazione del decreto legge n.47/2014 Premessa La conversione in legge del D.L. n. 47/2014 interviene a distanza di poco meno di sei anni dall’ultimo provvedimento del Governo per la casa (v. il Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.L. 112/2008) e a fronte di una crescente situazione di disagio abitativo proveniente soprattutto dalle fasce sociali più deboli. Di conseguenza, il provvedimento ha destinato gran parte delle risorse, suddivise in diverse annualità, ad interventi in questa direzione attraverso contributi per la morosità incolpevole, per il sostegno agli affitti, modifiche alla cedolare secca per i contratti di locazione ecc. e comunque a favore in prevalenza delle persone fisiche. Se da un lato il decreto legge intende rilanciare l’offerta di abitazioni sociali in locazione, dall’altro, attua una manovra contraddittoria e del tutto discutibile che è l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (la legge di conversione ha in parte limitato la portata della norma originariamente prevista attraverso alcune condizioni limitative) sia per le condizioni di “favore” nella definizione dei prezzi di cessione sia per la turbativa che comunque apporta ad un mercato immobiliare in crisi. Sul piano delle misure che vanno anche nella direzione di un certo sostegno al settore delle costruzioni si evidenzia che per rilanciare gli investimenti in immobili di edilizia sociale per la locazione è stata prevista una disposizione finalizzata a consentire la realizzazione/trasformazione e recupero di interventi non ultimati, o non ancora avviati o convenzionati entro il 29 marzo scorso. In tali interventi sarà presente una pluralità di funzioni residenziali e non residenziali potenzialmente in grado di attivare nuovi investimenti. Si tratta di un primo positivo segnale importante a sostegno non solo della domanda abitativa ma anche delle attività del settore delle costruzioni. In parallelo è stato previsto un piano straordinario di manutenzione ed efficientamento energetico degli alloggi ex IACP e pubblici in genere potenzialmente in grado di coinvolgere circa 12.000 unità immobiliari. Nello stesso tempo però il provvedimento rappresenta un’occasione che andava effettivamente utilizzata per risolvere, ad esempio, alcune questioni quanto meno sul piano civilistico relative al rent to buy che è oggetto di notevole attenzione sul
mercato immobiliare. Se la conversione del decreto legge da un lato rappresenta un primo passo per contrastare l’emergenza abitativa soprattutto con riferimento al versante dell’edilizia residenziale pubblica, dall’altro è necessario che vi faccia al più presto seguito anche un provvedimento per il rilancio dell’edilizia privata. Il decreto legge, modificato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, e approvato definitivamente dalla Camera il 20 maggio, contiene una serie di misure in materia di politiche abitative. Ulteriori disposizioni riguardano il mercato delle costruzioni e lo svolgimento di Expo 2015. Il provvedimento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si riporta di seguito il commento dettagliato delle singole disposizioni di interesse per il mercato privato. LE MISURE PER LE LOCAZIONI Articolo 1 - Rifinanziamento Fondi per la locazione Il primo obiettivo è fornire un sostegno economico per l’accesso all’abitazione da parte delle categorie sociali più svantaggiate. A tal fine l’articolo 1 incrementa rispettivamente con ulteriori 100 milioni di euro (comma 1) e 226 milioni di euro (comma 2) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla L. 431/98 e da poco rifinanziato dal DL 102/2013) e il Fondo per la morosità incolpevole (istituito dal DL 102/2013 e inizialmente finanziato con 40 milioni di euro). Nello specifico: - il Fondo nazionale per gli affitti che già aveva una dotazione di 100 mln (50 per il 2014 e 50 per il 2015) è raddoppiato a 200 mln (100 per il 2014 e 100 per 2015). - Il Fondo per la morosità incolpevole che aveva già una dotazione di 40 mln è incrementato di 226 mln ripartiti negli anni 2014-2020. La ripartizione delle risorse avverrà tramite decreti ministeriali attuativi. Riassumendo: la norma stanzia risorse per sostenere le locazioni soprattutto quelle per le fasce sociali più deboli. Anche se le risorse, rispetto alle esigenze della domanda, potrebbero non essere sufficientemente adeguate, si tratta di un positivo interesse Articolo 2 - Incentivi per l’accesso alle locazioni A parziale modifica del comma 3 dell’articolo 11 della L. 431/98, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per gli affitti, si prevede che le risorse in esso confluenti possano essere usate cumulativamente sia per sostenere i conduttori nel pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari (pubblici e privati) sia
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per promuovere iniziative di Comuni e Regioni volte a favorire la mobilità attraverso il reperimento di alloggi da concedere a canone concordato. Al fine di agevolare il mercato delle locazioni per le categorie più bisognose l’articolo 2 prevede quindi che le risorse del Fondo Affitti siano destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (Agenzie locali) che svolgono una funzione di intermediazione e di garanzia fra proprietari e conduttori. Tra i soggetti che possono mettere a disposizione alloggi in locazione in convenzione con i Comuni, su espressa proposta dell’ANCE, sono stati inseriti anche le imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali. In pratica la norma consente che le risorse del Fondo siano utilizzate a sostegno delle attività di incentivazione delle locazioni non più come scelta subordinata rispetto alla destinazione di contributi integrativi ai conduttori. Il reperimento di alloggi da concedere in locazione dovrà essere finalizzato specificatamente alla sottoscrizione di contratti di locazioni a canone concordato di cui all’art.2 comma 3 della L. 431/1998. La norma prevede, inoltre, che le procedure previste (si vedano in particolare l’art. 657 c.p.c., gli artt. 3 e 6 della L. 431/1998, gli artt. 55 e 56 della L. 392/1978) per gli sfratti per morosità si applichino anche alle locazioni a canone concordato e soggette a finita locazione. Le risorse del Fondo affitti saranno assegnate alle Regioni dal Ministero delle infrastrutture che provvederanno a ripartirle tra i Comuni. Le risorse destinate dalle Regioni alla costituzione di Agenzie per la locazione, fondi di garanzia ecc. saranno assegnate ai Comuni (per effetto della modifica al comma 7 dell’art. 11 L. 431) sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente. Riassumendo: per contrastare l’emergenza abitativa la norma mira ad incentivare l’utilizzo da parte dei Comuni di strumenti e modalità (es. agenzie per l’affitto, fondi di garanzia, attività in convenzione con imprese di costruzione e altri soggetti imprenditoriali) per favorire l’offerta di alloggi da concedere in locazione. GLI INTERVENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Articolo 3 - Piano di vendita immobili/ alloggi pubblici (Comuni, ex Iacp, enti pubblici anche territoriali) L’articolo 3, comma 1, contiene una serie di disposizioni finalizzate alla definizione di
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un nuovo e discutibile Piano di alienazione degli “alloggi popolari” (di proprietà degli IACP o degli enti, comunque denominati che li hanno sostituiti), nonché degli immobili di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici anche territoriali, dall’altro a concedere agli assegnatari contributi per l’acquisto di tali alloggi. I commi 1-bis e 1-ter, disciplinano i casi e le condizioni per cui è consentito, all’assegnatario degli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di continuare ad usufruire di detti alloggi o di acquistarli prima dei termini. Sull’articolo 3 comma 1 peraltro si evidenzia che le Regioni ne avevano valutata l’inopportunità motivandola con la necessità di adottare misure che favoriscono la locazione e non l’accesso alla proprietà attraverso la vendita del patrimonio residenziale pubblico sul quale, invece, occorre investire, per mantenerlo in stato di efficienza e soddisfare la domanda di alloggi a canone sociale. Nell’ottica di razionalizzare la gestione del patrimonio la Conferenza Unificata ha giudicato non opportuno, effettuare le dismissioni finalizzate a fare cassa tenuto conto che le risorse rivenienti dalle alienazioni non consentirebbero di ricostituire un patrimonio di pari consistenza. Gli effetti della Legge n. 560/93, che prevedeva analoghe misure di dismissione, sono stati ritenuti devastanti sia da parte delle ATER sia dalle Regioni, avendo determinato gravi problemi gestionali (condomini misti) e ridottissime risorse da destinare al reinvestimento. Per quanto riguarda l’aspetto procedurale entro il 30 giugno prossimo i ministri delle Infrastrutture, dell’Economia e degli Affari regionali, previa intesa con la Conferenza unificata, definiranno le procedure per l’alienazione di tali immobili. La legge di conversione specifica che l’emanando decreto dovrà tenere conto anche del principio di favorire la cessione degli alloggi nei condomini (misti) in cui la proprietà pubblica sia inferiore al 50% oppure in quelle situazioni abitative nelle quali gli alloggi sono estranei all’ERP (es. alloggi acquistati in edifici di edilizia privata). Le risorse derivanti dalle alienazioni saranno destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione ed acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Per favorire l’acquisto degli alloggi è istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto, da parte dei conduttori, degli alloggi ex IACP venduti in base alle regole di alienazione previste dal decreto interministeriale. Tale Fondo ha una dotazione massima di 18,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Avranno accesso al Fondo anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’acquisizione dell’alloggio posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. E’, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui al comma 3-bis dell’articolo 13 del D.L. 112/2008), includendovi anche i conduttori di alloggi di proprietà degli ex IACP comunque denominati. Riassumendo: la norma delinea sommariamente i caratteri di un nuovo piano di vendita degli alloggi pubblici (non solo degli ex IACP come inizialmente previsto ma anche di quelli appartenenti a Comuni ed enti pubblici). La finalità di accrescere l’offerta di alloggi in locazione per i soggetti più deboli sembrerebbe non favorita dall’intenzione di incentivare la (s)vendita degli alloggi pubblici. Positiva può essere, invece, la finalità di reinvestire (a patto che ciò avvenga con procedure certe e tempi brevi) i proventi delle alienazioni in interventi di manutenzione del patrimonio esistente anche se sarebbe stato opportuno prevedere altresì la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. In ogni caso gli effetti della manovra potranno calcolarsi soltanto nel medio-lungo periodo. Articolo 4 Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica Si prevede un piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica per il quale il ministero delle Infrastrutture ha reso disponibili 400 milioni di euro (precedentemente assegnati al programma delle opere strategiche) da destinare al recupero e all’adeguamento energetico impiantistico e statico di circa 12 mila alloggi di proprietà dei Comuni, degli ex Iacp, comunque denominati, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Iacp. A tal fine, entro quattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (l’iniziale termine di sei mesi è stato ridotto anche grazie all’azione dell’ANCE) i ministri delle Infrastrutture, dell’Economia e degli Affari regionali d’intesa con la Conferenza unificata approvano i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili. Si evidenzia che, rispetto al testo iniziale del DL (che prevedeva l’approvazione con decreto interministeriale direttamente di un piano di recupero), il testo, definitivo modificato al Senato, prevede che il suddetto decreto si limiti ad approvare i criteri per la formulazione di un programma. Tale modifica accoglie quanto auspicato
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nel parere espresso dalla Conferenza delle Regioni. Secondo le Regioni in tal modo si favorisce lo snellimento delle procedure, mediante un procedimento che demanda al livello centrale il dettato degli obiettivi e dei criteri del Programma di recupero (in luogo della formulazione del Programma stesso), mentre le Regioni provvedono ad individuare gli interventi, approvano il programma regionale e assegnano le risorse ai Comuni e agli ex IACP. Tale procedura, sempre secondo le Regioni, “permette, altresì, di creare sinergie con i programmi regionali e aumenta l’efficacia complessiva dell’intervento pubblico”. Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la trasmissione al Ministero delle infrastrutture, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, da parte delle Regioni, degli elenchi predisposti dai Comuni e dagli IACP delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano prontamente disponibili per le assegnazioni. Un’altra parte di risorse (67,9 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017) verranno poi destinate al recupero di altri 2300 alloggi da destinare prioritariamente alle categorie sociali disagiate che abbiano avuto un provvedimento di sospensione degli sfratti. Nel corso dell’esame al Senato l’ambito applicativo della norma è stato ristretto ai soggetti, delle categorie sociali citate, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di ERP. Riassumendo: la norma assegna risorse per l’avvio di un Programma di recupero e manutenzione degli alloggi pubblici stimati in circa 12 mila unità. Si tratta di un intervento cospicuo che avrà tempi di attuazione lunghissimi in quanto interessa una moltitudine di edifici che necessitano di interventi, anche radicali, soprattutto se si deve assicurare un miglioramento delle prestazioni energetiche. In ogni caso, al di là che è positivo che il Governo mostri attenzione verso il tema più generale della riqualificazione urbana si tratta di un meccanismo che consentirà di creare anche opportunità di lavoro per le imprese. LE MISURE PER L’EDILIZIA SOCIALE Articolo 8 - Riscatto a termine dell’alloggio sociale Il comma 1 dell’articolo 8 è stato quasi integralmente modificato in senso più ristretto rispetto alla originaria formulazione. L’Ance, durante l’iter parlamentare, ha colto l’occasione per sottolineare l’opportunità di regolamentare in maniera chiara la materia, in genere, del “rent to buy” anche dal punto di vista fiscale al fine di creare maggiori convenienze nell’utilizzo di fattispecie contrattuali alternative alla compravendita
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tradizionale che hanno trovato diffusione nella prassi specie negli ultimi anni di crisi del mercato immobiliare. L’articolo 8, come modificato, prevede che la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni, debbano essere inserite già nelle convenzioni anche urbanistiche che disciplinano le modalità di gestione degli alloggi sociali (secondo la definizione del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008). I commi 2 e 3 specificano la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell’alloggio sociale. L’esercizio del diritto di riscatto dell’immobile sarà consentito: non prima di sette anni dall’inizio della locazione; da parte dei conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto potrà rivendere l’immobile solo alla scadenza dei successivi cinque anni. L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 valgono per i contratti di locazione stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, e cioè a partire dal 29 marzo 2014 e per i quali dovrà però essere sottoscritta apposita convenzione. Il testo originario del comma 1 prevedeva solo la possibilità (da parte dei conduttori) di scegliere se riscattare l’immobile assegnato, trascorsi sette anni dalla stipula del contratto di locazione. Si segnala che la previsione del comma 1 consente il riscatto dell’alloggio sociale dopo sette anni dalla stipula del contratto di locazione, mentre l’articolo 10, comma 3, per le finalità dell’articolo (sulla base di quanto specificato nel corso dell’esame al Senato), definisce, tra l’altro, alloggio sociale, come l’unità abitativa destinata alla locazione, con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del DM 22 aprile 2008 specifica che gli alloggi sociali realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati sono destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà, mentre l’articolo 2, comma 5 del DM stabilisce che le regioni, in concertazione con le Anci regionali, fissino i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l’accesso alla proprietà e stabiliscano modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, stabiliti nella convenzione con il comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l’acquisto, la costruzione o il recupero. La disciplina di dettaglio è rinviata ad un decreto ministeriale (comma 4) di cui però non sono fissati i tempi di emanazione. Il decreto dovrebbe determinare: • la modalità per la fruizione del credito d’imposta; • le clausole standard dei contratti locativi
e per il futuro riscatto; • le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto contrattuale. Riassumendo: nell’intento di favorire la domanda di alloggi sociali la norma fornisce una scarna regolamentazione, accompagnata da alcuni incentivi fiscali, della formula contrattuale della locazione con patto di futuro acquisto per gli alloggi sociali (recuperati o realizzati ai sensi del DM 22 aprile 2008). Non è stata colta l’occasione di fornire una disciplina più ampia e chiara per tutte quelle forme contrattuali diffusesi più di recente nella prassi e che vanno impropriamente catalogate come “rent to buy”. Articolo 10 co. 10 -bis - Fondo Investimenti per l’Abitare - FIA Il comma 10 bis è finalizzato a risolvere alcuni problemi interpretativi che sino ad ora hanno impedito al Fondo Investimenti per l’Abitare - FIA di acquisire immobili oggetto di un finanziamento regionale o nazionale. La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, chiarisce che gli immobili residenziali realizzati o in corso d’opera realizzati anche da soggetti privati con il contributo pubblico possono essere ceduti o conferiti ad un fondo partecipato dal FIA. In questi casi il fondo dovrà mantenere i vincoli di destinazione previsti dal finanziamento e ne dovrà dare comunicazione all’ente che ha erogato il finanziamento trasmettendo lo schema dell’atto di cessione. L’ente pubblico dovrà dare espressa accettazione della proposta di trasferimento. La possibilità di acquisizione da parte dei fondi è ammessa anche per gli immobili privati realizzati, sempre con il concorso di contributi pubblici, destinati alla locazione e già locati, oggetto di procedure concorsuali (R.D. 267/1942). Riassumendo: la norma è positiva in quanto permette di risolvere alcune situazioni legate all’utilizzo del FIA. Disposizioni varie Articoli 3 co. 1-bis, 10 co. 10 ter, art. 10 bis - Alloggi dipendenti pubblici (art. 18 L. 203/91) Al fine di portare a conclusione i programmi ormai avviati da vari anni per la realizzazione di alloggi per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità sono state inserite alcune norme, suggerite anche dall’ANCE, finalizzate a risolvere delle problematiche attuative emerse a seguito delle esperienza maturate in questi anni. In dettaglio e per quanto riguarda gli aspetti relativi ai soggetti attuatori (es. imprese ecc.) è stata prevista: - la possibilità di cedere gli alloggi agli assegnatari anche prima della scadenza del vincolo alla locazione previsto dal programma. In questo caso non sarà
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necessario alcun preventivo nulla osta da parte del MIT; - per superare le rigidità imposte dall’art. 12, comma 9 della legge n. 134/12 che prevedevano l’obbligo del soggetto attuatore di realizzare gli alloggi di edilizia sovvenzionata nel numero originariamente previsto ed indipendentemente dalla disponibilità del finanziamento concesso, è stato stabilito che il soggetto attuatore possa cedere a titolo gratuito le aree o i diritti edificatori ai soggetti pubblici/privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile 2008 con vincolo alla locazione per almeno 12 anni (art. 10 comma 10 ter). Tale disposizione consente di risolvere varie situazione nelle quali non solo l’insufficienza di risorse pubbliche, ma anche la crisi del mercato non consentiva di portare a compimento i programmi determinando un contenzioso con il MIT. In parallelo occorre però evidenziare che il Senato ha approvato non solo il citato art. 10 comma 10 ter, ma anche l’art. 10 bis che tratta la medesima questione giungendo però ad una soluzione parzialmente diversa. Infatti qualora i soggetti attuatori non concorrano con proprie risorse alla realizzazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata originariamente finanziati, il finanziamento sarà revocato. Se per gli interventi di edilizia agevolata non è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio alla data del 28 marzo 2014 il finanziamento decadrà. I comuni potranno comunque fare salve le previsioni urbanistiche di cui agli accordi di programma che consentivano le variazioni di destinazione urbanistica delle aree. Vi è quindi un parziale contrasto con l’art. 10 comma 10 ter che dovrebbe essere risolto dal MIT quanto prima.
LOCAZIONI - NUOVE TABELLE SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA LOCATORE E CONDUTTORE E’ disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) la nuova Tabella (che sostituisce quella del 1999) sulla ripartizione delle spese tra locatore e conduttore: da quelle sulle parti interne dell’immobile locato (pavimento, tinteggiatura pareti, manutenzione impianti) a quelle necessarie per la manutenzione ordinaria o straordinaria del condominio e delle parti comuni in genere comprese quelle dovute per il servizio di portierato (se presente). L’aggiornamento della tabella sugli oneri
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accessori è stato concordato dalle organizzazioni della proprietà e degli inquilini (Confedilizia e Sunia) che hanno peraltro provveduto a registrare la tabella presso l’Agenzia delle entrate. Pertanto sarà sufficiente che le parti richiamino espressamente detta tabella (riportando la dicitura: “per gli oneri accessori Tabella Oneri Accessori, registrata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 2 al n.8455/3 in data 30 aprile 2014) al fine di assicurane, all’occorrenza, l’applicabilità ed evitare inutili contestazioni.
FATTURAZIONE ELETTRONICA - NUOVO AGGIORNAMENTO DEL DOSSIER ANCE L’ANCE ha provveduto ad aggiornare il Dossier operativo relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica. L’aggiornamento (il terzo) tiene conto, altresì, delle novità introdotte dall’art.25 del DL 66/2014 (cd. “Decreto Spending review”), in fase di conversione in legge, che prevede l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica in caso di prestazioni eseguite nei confronti di: - P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.) - Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni). Resta fermo, invece, il termine del 6 giugno 2014 relativo alla decorrenza dell’obbligo di invio delle fatture in formato elettronico nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT, allegato in estratto Inoltre, il medesimo DL 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente: - il Codice identificativo di gara (CIG)[1]; - il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003 [2]. Nell’ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche. Sul tema, si ricorda che sono state emanate le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio
(SdI - www.fatturapa.gov.it)[3], che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov. it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice. Le specifiche tecniche tengono conto della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione. Il Dossier ANCE contiene, altresì: - l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) che prevede l’introduzione graduale dell’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti della P.A.; - il D.M. 3 aprile 2013, n.55, che contiene le modalità applicative del meccanismo[4]. Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione della procedura di trasmissione e ricezione della fattura elettronica. Al riguardo, si ricorda che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/prestatori. Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve
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le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 192/2012. Per completezza, si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea. Si segnala, infine, che l’ANCE si sta organizzando per far pervenire all’Agenzia delle Entrate, al Dipartimento delle Finanze ed all’Agenzia per l’Italia Digitale tutte le problematiche che, in sede locale, perverranno da parte della rete associativa, in modo da fornire la più puntuale assistenza alle imprese sotto il profilo operativo. Note: [1] Tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. [2] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”, che, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico le P.A. competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE. [3] La creazione della piattaforma informatica SdI è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007). [4] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata.
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50%
gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101
ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9
(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%)
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7 199,7 200,1
DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5
MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI FEBBRAIO 2014 CHE E’ PARI AL 200,1 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 26,6 23,3 20,9 19,0 16,4 14,8 11,5 9,9 8,4 6,1 2,9 0,7 0,1
FEB 26,1 23,1 20,5 18,6 16,2 14,5 11,3 9,6 8,3 5,8 2,5 0,7 0,2
MAR 25,8 22,7 20,4 18,4 16,0 14,3 10,7 9,6 8,0 5,4 2,1 0,5 0,2
APR 25,5 22,5 20,1 18,1 15,7 14,1 10,5 9,4 7,6 4,9 1,6 0,5
MAG 25,3 22,4 19,9 17,9 15,4 13,8 9,9 9,1 7,6 4,8 1,6 0,5
GIU 25,1 22,3 19,6 17,7 15,3 13,5 9,4 9,0 7,6 4,7 1,5 0,3
LUG 25,0 22,0 19,5 17,4 15,0 13,3 8,9 9,0 7,2 4,4 1,4 0,2
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AGO 24,8 21,8 19,3 17,2 14,8 13,1 8,8 8,6 6,9 4,1 0,9
SET 24,5 21,5 19,3 17,1 14,8 13,1 9,1 8,9 7,2 4,1 0,9 0,3
OTT 24,2 21,4 19,3 16,9 15,0 12,7 9,5 8,8 7,0 3,7 0,9 0,3
NOV 23,9 21,1 19,0 16,9 14,9 12,3 9,5 8,7 6,9 3,6 0,8 0,6
DIC 23,8 21,1 19,0 16,8 14,8 11,9 9,6 8,6 6,5 3,2 0,8 0,3
MEDIA 25,1 22,1 19,7 17,7 15,4 13,4 9,9 9,1 7,4 4,5 1,5 0,4
LAVORI PUBBLICI
DEFINITE LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E QUELLE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 80 DEL 23 MAGGIO 2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 47/2014 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 la Legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”. La norma è entrata in vigore lo scorso 28 maggio 2014. Nell’ambito del provvedimento, le misure di maggiore interesse per il settore degli appalti pubblici, sono contenute nell’articolo 12 che titola: “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”. In particolare, la legge in parola ha regolamentato nuovamente la tribolata vicenda delle categorie “superspecializzate” e a qualificazione obbligatoria del Regolamento, il D.P.R. 207/2010. A tal fine, per meglio chiarire la questione, si ricorda che lo scorso 26 aprile era stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 aprile 2014, con cui era stata data una definizione temporanea di quali dovessero essere le categorie “superspecializzate” e quelle a qualificazione obbligatoria, definendo le modalità di partecipazione agli appalti dal 27 aprile scorso. Tale decreto definiva in via provvisoria la vicenda, infatti il termine finale di efficacia del decreto corrispondeva alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovevano essere adottate entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 47/2014 (come stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto legge), cioè entro il prossimo 29 dicembre. Pur senza una espressa abrogazione, si ritiene che il D.M. 24 aprile 2014 sia stato abrogato in quanto il nuovo articolo 12 della Legge di Conversione n. 80 del 23 maggio, di cui si sta dando notizia, non conferisce più alcuna delega al Ministero per l’introduzione di una individuazione provvisoria delle categorie. Pertanto, alla luce di quanto legiferato al nuovo articolo 12 della Legge di Conversione suddetta, si ritiene che i bandi di gara e le lettere di invito dovranno rispettare le condizioni di seguito illustrate, ai fini della definizione dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare pubbliche. Categorie Superspecializzate (o S.I.O.S.) Si considerano strutture, impianti e opere
speciali (cosiddette «s.i.o.s.) di importo superiore al 15% dell’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti categorie: OG11, OS2A, OS2B, OS4, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS21, OS25, OS30. Sono le stesse categorie di cui all’articolo 1 del D.M. 24 aprile 2014, ad eccezione della OS32 – Strutture in legno, che transita tra le categorie a qualificazione non obbligatoria. Tali categorie, quali sottospecie delle categorie a qualificazione obbligatoria, se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto (a prescindere dalla condizione che siano o meno superiori a 150.000 euro) devono essere eseguite da imprese in possesso della specifica qualificazione. Ne discende che, per partecipare alla gara, LAVORIha l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi in dette categorie PUBBLICI mediante la costituzione di ATI verticale o tramite il ricorso all’avvalimento. Tali categorie, inoltre, possono essere subappaltate nel limite del 30% del loro importo dalle imprese che le assumono. Pertanto, le categorie suddette: a) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 150.000 euro, potranno essere eseguite da imprese in possesso di qualificazione Soa adeguata; b) se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 euro, potranno essere eseguite da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 (in forza del rinvio operato dall’articolo 92, comma 7, dello stesso Regolamento). Categorie a qualificazione obbligatoria La legge in commento ha stabilito che le categorie a qualificazione obbligatoria sono le seguenti: - tutte le OG (Opere Generali) e - OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35 Sono le stesse categorie di cui all’articolo 2 del D.M. 24 aprile 2014, ad eccezione della OS32 – Strutture in legno, che transita tra le categorie a qualificazione non obbligatoria. La norma conferma che le suddette categorie a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o superiore a 150.000 euro, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario se privo delle relative adeguate qualificazioni. Pone, come peraltro è stato in passato, un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo. Tali categorie sono subappaltabili (con subappalto obbligatorio in assenza di qualificazione specifica) e scorporabili (ai fini della costituzione volontaria di raggruppamenti
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temporanei verticali). Sono inoltre abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A al predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie dello stesso allegato A. Restano annullati gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010. E’ mantenuta le delega per l’introduzione di disposizioni sostitutive di questi ultimi articoli, già annullati dal d.P.R. 30 ottobre 2013, in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato, con apposito D.P.R.; tuttavia tale delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non più entro 9 nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014 resta applicabile solo in relazione agli atti e provvedimenti adottati sulla base di procedimenti di gara indetti in vigenza del predetto decreto, cioè dal 27 aprile al 24 maggio 2014. Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
NUOVA DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA IN FASE ESECUTIVA LEGGE 80 DEL 23 MAGGIO 2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. 47/2014 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 la Legge di conversione n. 80 del 23 maggio 2014 che recepisce le modifiche apportate in sede parlamentare al D.L. n. 47/2014, cosiddetto “Decreto Casa”. La norma è entrata in vigore lo scorso 28 maggio 2014. Nell’ambito del provvedimento, le misure di maggiore interesse per il settore degli appalti pubblici, sono contenute nell’articolo 12 che titola: “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”. In particolare, la legge in parola ha regolamentato in modo nuovo il comma 2 dell’articolo 92 del D.P.R. 207/2010 e ha abrogato il comma 13 dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti pubblici), modificando la disciplina dei raggruppamenti temporanei d’impresa. La legge di conversione, abrogando il suddetto comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs.
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163/2006, ha annullato la previsione normativa che prevedeva che, nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovevano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Il combinato disposto dell’abrogazione e la riformulazione del comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 scardina parzialmente il principio, di derivazione più giurisprudenziale che di diritto, della perfetta corrispondenza tra i requisiti di qualificazione, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori. Ne consegue che: a) sono confermate le quote minime di requisiti richiesti nei raggruppamenti orizzontali (mandataria almeno il 40% e ciascuna mandante almeno il 10%) e nei raggruppamenti verticali (mandataria nella prevalente e mandanti nelle scorporabili); b) è confermato che la mandataria, nell’ambito dei propri requisiti, in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; c) le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato, ovvero a condizione che ogni quota sia adeguatamente “coperta” dai requisiti posseduti da ciascun concorrente riunito; d) è confermato che i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, ma è introdotta la facoltà di modifica delle stesse quote, sempre entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascun concorrente riunito, previa autorizzazione della stazione appaltante che verifica la compatibilità tra le nuove quote e i requisiti di qualificazione delle singole imprese interessate; e) non è più presente la disposizione interna (prevista dal secondo periodo del previgente articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) secondo la quale i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione “nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma”. Pertanto non si comprende se le quote devono rispettare i parametri percentuali imposti dal primo periodo (mandataria e mandante, rispettivamente almeno il 40% e almeno il 10%) oppure se le quote, dopo l’offerta, possono essere modificate senza tener conto delle percentuali minime; si ritiene che non sia possibile derogare ai minimi imposti, dal momento che, al contrario, potrebbero essere introdotte quote insignificanti o addirittura nulle per il solo fatto che le imprese rimanenti restano in possesso di requisiti sufficienti per l’intero raggruppamento. Tali disposizioni si applicano anche alle
procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 28 maggio 2014, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data suddetta, siano già stati spediti gli inviti a presentare offerta. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti.
AVCP - PER IL 2014 RIMANE INVARIATO IL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL’AUTORITA’ PER PRESENTARE L’OFFERTA L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP) ha confermato, anche nell’anno 2014 gli stessi importi, stabiliti nel 2013, per il contributo destinato a coprirne i costi di funzionamento. Una deliberazione dell’Autorità fornisce ai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, indicazioni sul contributo da versare per partecipare, nel corso del 2014, alle gare di appalto di lavori servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 euro (Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio scorso). La deliberazione, concernente le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (art. 6). Come è noto, la legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’allora Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - per la parte non finanziata dallo Stato - a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l’ammontare dei contributi a lei dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Si sottolinea che il contributo da corrispondere nel 2014 all’Autorità è rimasto invariato, tuttavia, si ritiene opportuno richiamare ogni attenzione sui seguenti punti della deliberazione in parola. Entità della contribuzione Le imprese che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate anche all’estero dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità (art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull’Importo posto a base di gara: • inferiore a € 40.000, esente da contributo,
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• uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, esente da contributo, • uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000, contributo pari a € 20,00, • uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, contributo pari a € 35,00, • uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000, contributo pari a € 70,00, • uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000, contributo pari a € 80,00, • uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000, contributo pari a € 140,00, • uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000, contributo pari a€ 200,00, • uguale o maggiore a € 20.000.000, contributo pari a € 500,00. Con l’occasione, si ricorda che sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, anche le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori e le SOA. Per quanto concerne queste ultime, le SOA continuano ad avere l’obbligo di versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% dei ricavi (non degli utili) risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Modalità e termini di versamento della contribuzione Le imprese che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara (art. 3, comma 1, punto 2). Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo (art. 3, comma 1, punto 5). Ai fini del versamento della contribuzione, le imprese devono attenersi alle istruzioni operative fornite dall’Autorità e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http:// www.avcp.it/riscossioni.html, attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte date dall’autorità sulle domande più frequenti sull’argomento, ossia alle FAQ (art. 3, comma 1, punto 6). Il pagamento è possibile anche tramite accesso all’AVCpass, in caso contrario per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile
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all’indirizzo http://contributi.avcp.it. Nelle istruzioni operative è evidenziato che l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Al riguardo, si evidenzia che all’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Indebiti versamenti In caso di versamento di contribuzione non dovuta, ovvero corrisposta in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa (art. 5). A tale proposito nelle FAQ è specificato che per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Ufficio politiche di bilancio - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. Nessuna indicazione viene, invece, fornita nel caso non del tutto di scuola in cui, a causa del malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Autorità, il versamento non sia possibile e il concorrente non riesca a pagare il contributo.
SOA - LE COMUNICAZIONI ALL’AVCP DELLE VARIAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DELLA DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA DOVRANNO AVVENIRE SOLO IN VIA TELEMATICA Lo scorso 12 maggio il Presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha emesso il Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, recante “indicazioni sulle comunicazioni di cui all’art. 74 comma 6 D.P.R. n. 207/2010”. L’Avcp chiarisce che il portale informatico
dell’Autorità dovrà essere utilizzato in via esclusiva per tutte le comunicazioni obbligatorie, incluse quelle alla SOA, che il D.P.R. n. 207/2010, pone a carico delle imprese attestate, cioè le variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del D.P.R. 207/2010 e della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6 del D.P.R. 207/2010. Le comunicazioni obbligatorie da parte dell’impresa ad Avcp riguardano la variazione della direzione tecnica, la variazione/ perdita della certificazione di qualità aziendale, la variazione della denominazione sociale/ragione sociale dell’impresa, la perdita/riacquisto dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Si ricorda che, fino allo scorso 19 maggio 2014, le stesse variazioni dovevano essere comunicate dall’impresa ad Avcp, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorità n. 3 del 6 aprile 2011, che pertanto cessa i propri effetti. A tale scopo, è stato attivato sul sito www. avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato - il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni suddette. Le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato. Il legale rappresentante dovrà pertanto accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità. Il mancato adempimento di tale obbligo, che decorre dallo scorso 20 maggio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822. E’, comunque, reperibile sulla stessa pagina web dell’Autorità, seguendo il percorso Servizi/Servizi ad accesso riservato, un manuale elaborato al fine di illustrare la modalità di utilizzo del sistema informativo sviluppato per l’acquisizione in via informatica delle comunicazioni da inviare all’Osservatorio. Si pubblica di seguito il testo del comunicato in parola. Comunicato del Presidente Indicazioni sulle Comunicazioni di cui all’art. 74 comma 6 D.P.R. n. 207/2010. Il Presidente, Visto l’art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento), che dispone che la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio, nel termine ivi indicato, delle variazioni di cui all’art. 8, comma
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5, nonché delle variazioni di cui all’art. 87, comma 6, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822; Visto l’art. 8, comma 5 del Regolamento, che sancisce l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del Regolamento, entro trenta giorni dal suo verificarsi; Visto l’art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico delle imprese qualificate l’obbligo di comunicazione alle SOA che le hanno qualificate e all’Osservatorio, di ogni variazione relativa alla direzione tecnica, entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione; COMUNICA Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato - è attivo il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni di cui all’art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6.); Che le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità; Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link; Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato cessa, pertanto, di avere efficacia la precedente modalità di comunicazione mediante modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorità n. 3 del 6 aprile 2011; Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni dall’evento, come disposto dall’art. 74 comma 6 del citato Regolamento, secondo le modalità telematiche indicate nel presente Comunicato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822; Roma, 12 maggio 2014
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SORTE DELL’ATTESTATO SOA IN PRESENZA DI UN CONCORDATO PREVENTIVO Il concordato preventivo “in bianco”, di cui al comma VI dell’art. 161 del R.D. n. 267/1942, comporta la decadenza dell’attestazione SOA e, in ogni caso, non consente di portare a temine la procedura di qualificazione. Pertanto, l’imprenditore che si sia avvalso della facoltà di depositare il solo ricorso contenente la domanda di concordato, definito pre- concordato o anche concordato in bianco, riservandosi di presentare gli allegati solo in un secondo momento, rischia di vedere preclusa la possibilità di partecipare alle gare pubbliche di appalto, a seguito della dichiarazione di decadenza della propria attestazione da parte della SOA. E’ quanto emerge dalla Determinazione n. 3 del 23/04/2014, pubblicata dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sul proprio sito istituzionale, che supera il precedente Comunicato n. 68 del 29 Novembre 2011, con cui erano stati dati a suo tempo alcuni chiarimenti in ordine alla procedura di concordato preventivo ed alla sua incidenza sul mantenimento della qualificazione SOA. In quell’occasione, l’Autorità aveva, infatti, chiarito che alle imprese sottoposte a concordato preventivo era, comunque, preclusa sia la partecipazione alle gare sia la possibilità di rinnovo o di prima attestazione. Tuttavia, in ragione della finalità conservativa della normativa sul concordato, queste imprese, qualora già qualificate, non dovevano essere assoggettate al procedimento di decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di carattere generale, concernente l’inesistenza di procedure fallimentari o concordatarie (cfr. artt. 40, comma 9-ter, e 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici). Nella determinazione in esame l’Autorità ritorna sul tema, esaminando gli effetti del concordato preventivo e di quello in continuità sulla qualificazione SOA. Quest’ultimo, in particolare, è disciplinato dall’art. 186-bis della legge fallimentare, R.D. n. 267/1942, e riguarda le imprese in attività che, in virtù della norma in commento, proseguono la propria attività d’impresa. L’Autorità distingue, al riguardo, tre possibili fattispecie in cui la disciplina del concordato interessa la qualificazione SOA. Concordato preventivo Ordinario 1) Tra queste, la prima evidenzia l’assoluta chiusura dell’Avcp sulla possibilità di acquisire o mantenere l’attestazione. E’ il caso delle imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario”, fattispecie che, secondo l’Autorità, rientra nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38,
comma 1, lett. a) del Codice. Ne consegue che le imprese soggette a tale procedura non possono rinnovare o conseguire l’attestato di qualificazione e, qualora siano già qualificate, la SOA provvede a dichiarare la decadenza del loro attestato. La causa ostativa alla qualificazione decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 180 del R.D. n. 267/1942. Concordato preventivo con continuità aziendale 2) Diversa è la conclusione cui perviene l’Autorità nel caso della fattispecie rappresentata dalla possibile qualificazione di imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo “con continuità aziendale” o che siano state ammesse a detta procedura. Per la prima ipotesi, l’Autorità specifica che la presentazione della domanda di concordato preventivo “con continuità aziendale” non comporta di per se’ la decadenza dell’attestazione di qualificazione o costituisce elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo/conseguimento dell’attestazione di qualificazione. In tal caso, la SOA è, tuttavia, tenuta a verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta (eventuale) ammissione al concordato con continuità, pena la decadenza dell’attestazione in caso di ammissione per sopravvenuta perdita del requisito. Per la seconda, invece, ossia per il caso dell’impresa ammessa al concordato con continuità, l’Autorità rammenta che le prescrizioni che obbligano l’impresa a presentare una relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché della presenza di un garante per l’esecuzione dell’opera, di cui al comma V dell’art. 186-bis della legge fallimentare, sono espressamente riferite alla sola fase di gara e non alla fase della qualificazione. Non vi sono, quindi, problemi per la qualificazione SOA. Concordato preventivo in bianco 3) Infine, l’ultima fattispecie affrontata dall’Autorità è quella, già accennata, del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, disciplinato dal comma VI dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, cioè con riserva di produrre successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario e i documenti previsti dal medesimo articolo 161. Tale fattispecie secondo l’Autorità è causa ostativa per la qualificazione, nonché presupposto di decadenza dell’attestazione SOA. Ciò in quanto la mera presentazione di domanda di concordato “in bianco” è
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ostativa, per l’Autorità, della prosecuzione dell’attività. Da quest’ultima affermazione si potrebbe ricavare un’ulteriore considerazione, applicando in via analogica l’interpretazione espressa dall’Autorità sul concordato alla qualificazione gara per gara, prevista qualora l’importo a base d’asta sia inferiore a 150 mila euro (cfr. art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento sui contratti pubblici). In tal caso, a differenza di quanto accade nel concordato preventivo con continuità, il deposito di un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “in bianco”, potrebbe determinare non solo l’impossibilità di mantenere o acquisire la qualificazione SOA, ma altresì l’impossibilità di qualificarsi direttamente in gara attraverso la dimostrazione dei lavori analoghi eseguiti; ciò in ragione della mancanza del requisito generale, concernente l’inesistenza di procedure fallimentari o concordatarie, previsto all’art. 38 del Codice cui rimanda l’articolo 78 del Regolamento, che disciplina sia l’attestazione SOA sia la qualificazione gara per gara. Ne consegue che è sempre più netta la distinzione tra concordati puramente liquidatori, per i quali è incompatibile l’attestazione, e concordati caratterizzati dalla illustrata finalità di prosecuzione dell’attività di impresa, che consentono il conseguimento o il mantenimento della qualificazione SOA.
PER L’AVCP IL CONTRATTO PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTO DOPO 35 GIORNI DALL’AVVENUTA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE Il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto, denominato “stand still”, decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a prescindere dal fatto che la stessa comunicazione non sia ancora efficace e che, quindi, vi sia stata la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario. Queste sono le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a seguito di una richiesta di parere da parte di un’Amministrazione comunale indecisa sulla corretta applicazione del termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’articolo 11, comma 10 del Codice dei contratti per la stipulazione del contratto, ossia il citato termine di “stand still”. In particolare, nel parere del 20/03/2014, prot. n. AG 06/2014, l’Autorità ha affrontato la possibilità, astrattamente compatibile
LAVORI PUBBLICI
con la lettera della disposizione, che il predetto termine dilatorio debba decorrere dall’acquisita efficacia dell’aggiudicazione definitiva (ex art. 11, comma 8 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006). Il Codice si limita, infatti, a disporre che la decorrenza del predetto termine parte “dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79” (art. 11, comma 10), in modo da consentire al candidato alla pubblica gara di attivare prontamente la tutela giurisdizionale “senza che venga compromessa la sua situazione sostanziale ad aspirare alla sottoscrizione del contratto ove vengano accertati vizi di legittimità della procedura di gara in sede giurisdizionale” (Consiglio di Stato, sentenza del 12.07.2011). Secondo giurisprudenza consolidata la regola dello “stand still” può, tuttavia, essere derogata in casi di urgenza, ossia qualora un ritardo nell’esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La stazione appaltante potrà, dunque, procedere subito alla firma del contratto, laddove le ragioni del concorrente post-graduato siano superate da quelle dell’amministrazione, che ha necessità di giungere celermente alla conclusione del procedimento per addivenite in tempi rapidi e certi alla stipula a all’esecuzione del contatto. Dall’importanza del suddetto termine discende la necessità dell’Autorità di chiarire l’esatto momento in cui il termine dilatorio decorre, fermo restando che secondo giurisprudenza costante la violazione del suddetto termine non incide sulla validità del contratto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4934). In questo quadro, l’Autorità si preoccupa di dare certezza alla disposizione in esame identificando l’inizio del termine dilatorio di 35 giorni nell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del predetto Codice, concernente l’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a prescindere dalla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario. Il termine iniziale dello “stand still” si distingue, pertanto, da quello ordinatorio (di 60 giorni) per la stipula del contratto, che il Codice fa partire dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ossia proprio dalla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti per l’esecuzione dell’appalto (art. 11, commi 8 e 9 del Codice). Ciò, secondo l’Autorità, in ossequio alle esigenze di celerità e certezza dell’azione amministrativa sottese al recepimento della Direttiva ricorsi da cui discende lo “stand still” (cfr. Direttiva 2007/66/CE, c.d. Direttiva ricorsi, recepita nel Codice dei contratti con il D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53).
L’interpretazione è altresì conforme, secondo l’Autorità, alle diverse finalità che perseguono il termine in esame (minimo dilatorio) e quello di stipula del contratto (massimo ordinatorio). Il primo è, infatti, come visto, orientato a garantire l’efficacia della tutela processuale del ricorrente, mentre il secondo garantisce certezza e celerità del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti per la valida sottoscrizione del contratto. Peraltro, non si può trascurare che la lesione dell’interesse del concorrente che segue in graduatoria appare, sempre secondo l’Autorità, nella maggior parte dei casi già chiara al momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, fermo restando che l’azione del concorrente può essere integrata con atto di motivi aggiunti, laddove nel successivo provvedimento che dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva emergano nuovi elementi per l’impugnazione (sul punto, cfr. anche Tar Lazio, Sez. I-bis, 8 luglio 2009, n. 6681).
GIURISPRUDENZA IL TEMINE PER PROPORRE RICORSO CONTRO L’AGGIUDICAZIONE DECORRE COMUNQUE DAL MOMENTO DI CONOSCENZA DELL’IRREGOLARITA’
(Corte di Giustizia Europea - causa C 161/13 – sentenza del 8/5/2014 – Quinta Sezione), Il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza. Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine
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. . . . omissis . . . Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza. Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unione.
URBANISTICA
CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. DECRETO CASA (D.L. 47/2014) EDILIZIA SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Legge 23 maggio 2014, n.80)
È stata pubblicata sulla G.U. n.121 del 27 maggio 2014 la Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015». L’articolo 10 è senz’altro la norma di maggiore interesse del provvedimento in quanto crea le condizioni, anche culturali, per affrontare in maniera unitaria e programmatica il tema della riqualificazione del patrimonio edilizio e della necessità di non consumare ulteriore suolo urbano con quello dell’emergenza abitativa che, nonostante la crisi del mercato immobiliare si mantiene a livelli elevati essendosi allargata l’area del disagio sociale. La norma incentiva gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, sostituzione edilizia e i mutamenti di destinazione d’uso che, nell’ottica di aumentare l’offerta di alloggi sociali, potranno, in alcuni casi, anche essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici e potranno usufruire dei premi volumetrici già riconosciuti da disposizioni legislative o regolamentari di livello regionale/comunale. Con obiettivi raggiungibili soprattutto nel medio-lungo periodo l’articolo 10 pone tra le sue finalità quella di ridurre il disagio sociale attraverso l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti. Per il raggiungimento di tali obiettivi i diversi commi dell’articolo 10 prevedono tempi e modalità di adozione di procedure idonee a garantire, anche attraverso l’utilizzo di nuove risorse pubbliche (nel limite di 100 milioni di euro e solo per alcune tipologie di intervento) e l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 11, comma 3 del DL 112/2008 l’incremento di alloggi sociali. Gli interventi potranno essere localizzati solo nei Comuni “ad alta tensione abitativa” presenti nell’elenco Cipe n.87/03 del 13/11/2003. Il comma 3 fornisce una definizione di alloggio sociale parzialmente diversa da quella di cui al DM 22 aprile 2008 (richiamato invece espressamente in altre parti del DL). E’ considerato, infatti “alloggio sociale”
l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale quando sia realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato da concedere in locazione per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Nella legge di conversione è stato specificato che gli alloggi sociali sono altresì destinati alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui all’art.5-bis del D.L.93/2013. Ai soli fini dell’articolo 10, viene altresì considerato alloggio sociale l’unità abitativa: - destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d’uso, comunque non inferiore a 15 anni, all’edilizia universitaria convenzionata; - destinata alla locazione/ assegnazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad 8 anni (che comunque lo sarebbe anche ai sensi del DM 22 aprile 2008). Gli interventi dovranno interessare il patrimonio edilizio esistente compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati alla data di entrata in vigore del DL (29 marzo 2014) o regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data. Grazie all’intervento dell’Ance il termine di riferimento previsto inizialmente al 31 dicembre è stato spostato al 29 marzo 2014 dando così l’opportunità di includere ulteriori casi di interventi in corso. Ferme restando le anzidette limitazioni il comma 5 (come modificato dalla legge di conversione) ammette interventi di: • ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria miglioramento/adeguamento sismico; • sostituzione edilizia, compresa la modifica della sagoma e dell’area di sedime nel lotto di riferimento in cui viene ricollocato assicurando che lo stesso sia comunque dotato di infrastrutture e servizi; • variante di destinazione d’uso anche senza opere; • creazione di servizi complementari alla residenza e al commercio (con esclusione delle grandi strutture commerciali); • edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza (co-housing) ed edilizia abitativa, e relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di 65 anni (introdotta durante l’esame al Senato grazie alle indicazione dell’Ance); • recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie. Anche questa tipologia è stata introdotta durante l’esame al Senato. Possono essere, altresì, realizzati interventi destinati alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea: dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) in corso di ristrutturazione o
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a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. Gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 10 non generano standard ai si sensi del DM 1444/1968 (spazi pubblici, verde, parcheggi). Nel comma 8 sono fissate le limitazioni di carattere urbanistico alla realizzazione degli interventi. Innanzitutto, nessun intervento sarà ammesso su edifici abusivi o in aree ad inedificabilità assoluta né in violazione dei vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Nei centri storici non saranno consentiti gli interventi ritenuti di maggior impatto ossia: sostituzione edilizia con modifica della sagoma, mutamenti d’uso e la realizzazione di servizi complementari alla residenza. Per il resto la norma prevede la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle destinazioni d’uso previste fatta eccezione per le sostituzioni edilizie e i servizi complementari alla residenza. Resta fermo il rispetto delle norme igienico sanitarie, della destinazione agricola dei suoli e degli obiettivi di qualità dei suoli. In ogni caso tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere regolati da convenzioni sottoscritte dal Comune con gli operatori. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali l’articolo 10 attribuisce rispettivamente a Regioni e Comuni compiti e funzioni differenziate. Le Regioni, qualora non lo abbiamo già fatto (e fatte comunque salve le convenzioni già stipulate), definiscono entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale; i criteri di regolamentazione dei canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi per i quali se ne prevede il riscatto finale. Entro lo stesso termine le Regioni definiscono la durata del vincolo di destinazione d’uso, ferma restando la durata minima di 15 anni per gli alloggi concessi in locazione e di 8 anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le Regioni possono inoltre disciplinare procedure semplificate per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione. Tale previsione appare meramente eventuale e, in ogni caso, non sottoposta a termini di adozione. I Comuni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio, recepiscono le norme di semplificazione approvate a livello regionale e definiscono i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia.
URBANISTICA
Nel corso dell’esame al Senato (grazie anche alle proposte emendative dell’Ance) è stato chiarito che tale approvazione deve avvenire come integrazione dei regolamenti edilizi e che deve anche tener conto degli incentivi volumetrici già ammessi da altre disposizioni normative regionali/ comunali. Gli interventi, ad eccezione di quelli di mutamento d’uso senza opere, dovranno essere energeticamente sostenibili. Ciò significa che sarà necessario garantire il fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria e la climatizzazione da fonti rinnovabili. Gli operatori che realizzano gli interventi, potranno, sulla base di quanto stabilito preventivamente dai Comuni in tal senso, cedere le superfici ad altri operatori ovvero trasferirle su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all’agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004). Nella legge di conversione è stato precisato che tale attività deve comunque avvenire nel rispetto dei commi 1 e 4 dell’articolo in esame, che individuano le finalità e l’ambito di applicazione. Dal punto di vista delle risorse, il comma 10 destina fino a 100 milioni di euro, delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art.4, comma 2, del presente decreto, al finanziamento dei seguenti interventi: • creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita (comma 5, lettera d) dell’articolo in esame); • realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal D.M.n.1444/1968; • creazione quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili ERP in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. Un decreto ministeriale attribuirà le risorse alle Regioni che rispettano il termine di 90 giorni per effettuare gli adempimenti richiesti dal comma 6 dell’articolo 10 (nonché, si deve presumere, a quelle che dimostrano di aver già una propria disciplina al riguardo) e stabilirà i criteri per il successivo riparto ai Comuni che però abbiano già siglato le convenzioni con gli operatori. La firma della convenzione appare, quindi, condizione legittimante l’attribuzione delle risorse. Non è stato fissato un termine pe l’emanazione del DM che dovrà necessariamente avere anche il via libera della Conferenza unificata.
GIURISPRUDENZA LE PARTI DEL FABBRICATO CHE COSTITUISCONO INTEGRAZIONE E PROSECUZIONE NON COSTITUISCONO VOLUMI TECNICI
(CdS, Sentenza n. 1512 del 31/03/2014). Il torrino, poiché rappresenta una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato, determina un aumento della volumetria precedente. Diversamente «la nozione di «volume tecnico», non computabile nella volumetria, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere - e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo».
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Nel caso in esame la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione paesaggistica postuma ad alcuni lavori, tra cui la realizzazione di un torrino scala di tre metri quadri perché riteneva che l’opera aveva creato un aumento dei volumi. La Commissione edilizia e l’Ufficio tecnico, al contrario, avevano espresso parere favorevole perché a loro avviso i volumi e le superfici non avrebbero inciso sui parametri urbanistici ma sia il Tar che il Consiglio di Stato respingono il ricorso del proprietario dell’immobile autore dell’intervento. Il Consiglio di stato dichiara che la realizzazione del torrino è da considerare come sopraelevazione che comporta un incremento volumetrico dell’immobile e ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio. In tale fattispecie l’Amministrazione ha stimato l’opera , nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile. Quanto poi all’oggetto della valutazione paesaggistica nel contesto del procedimento di sanatoria edilizia, il parere dell’Amministrazioni statale preposta alla tutela del paesaggio ha natura e funzioni simili a quelle esercitate in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Sicché è del tutto autonoma dalla valutazione fatta dalle autorità competenti (usualmente, il Comune) per la qualificazione urbanistica. «Ne consegue» prosegue il Consiglio di Stato «che il provvedimento impugnato era congruamente motivato, in relazione al contrasto dell’intervento con i limiti posti dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che precludono l’eccezionale possibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma».
VARIE
IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO - RECUPERO DEL CONTRIBUTO VERSATO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE - AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2014
(Comunicato Stampa del 30 maggio 2014) Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci – sia per conto proprio che per conto terzi – possono recuperare nel 2014, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci. L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2014 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 30 maggio 2014 (si veda l’allegato pubblicato sul sito internet del Collegio all’indirizzo www. ancebrescia.it). Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono: - che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; - che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore. La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”. Gli uffici del Collegio costruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il DM, emanato in attuazione dell’art. 19 comma 5-bis, del D.Lgs. 286/2005 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 2/2013 reca, infatti, disposizioni su: 1. requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti/ enti autorizzati a svolgere corsi di formazione; 2. programma dei corsi e procedure d’esame; 3. validità del carta di qualificazione. Si ricorda che con la la Circolare n. 7787 del 3 aprile 2014 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva anticipato i contenuti del DM in attesa della sua pubblicazione. La Circolare che si compone di quasi 100 pagine compresi 22 allegati contenenti la modulistica in applicazione delle nuove disposizioni, fornisce chiarimenti e istruzioni operative per quanto riguarda: • obbligo della CQC e casi di esonero (resta confermato che non sussiste l’obbligo di possedere la CQC per i conducenti di veicoli che
CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI CONDUCENTI (CQC) NUOVA - DISCIPLINA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E PERIODICA DEGLI AUTISTI (DM 20 settembre 2013)
E’ stato pubblicato sulla GU n.115 del 20 maggio 2014 ed entrerà in vigore il prossimo 4 giugno, il DM 20 settembre 2013 che detta la nuova disciplina sui corsi di qualificazione inziale e periodica dei conducenti. Il nuovo Decreto sostituisce il DM 16 ottobre 2009 che continua a valere solo per i corsi già avviati.
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trasportano materiale o attrezzature utilizzati nell’esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente e che questi non risulti assunto con la qualifica di autista); • modalità per il rilascio della CQC per documentazione (si ricorda, infatti, che il 9 settembre 2014 è il termine utile per ottenere un documento comprovante la qualificazione di tipo CQC per documentazione per il trasporto di cose); • duplicato della CQC (per deterioramento, distruzione, sottrazione o smarrimento); • qualificazione iniziale e periodica dei conducenti (requisiti dei docenti, soggetti e enti abilitati, programmi dei corsi, rilevazione delle presenze e delle assenze, esame); • gestione dei punti della CQC degli esami di revisione e della revoca.
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
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