Notiziario giugno 2015

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE GIUGNO 2015

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GIUGNO 2015

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281

CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104

SOMMARIO Settantaquattro cantieri: investire

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da cogliere per imprese e lavoratori

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Anno 1945: quei costruttori che ridiedero la speranza a migliaia di bresciani

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Innovazione in edilizia: il fotovoltaico organico prepara l’addio ai pannelli?

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32 milioni di euro per dare fiato all’edilizia PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Applicazione del Jobs Act: un’opportunità

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

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Tributi Indici

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Lavori pubblici

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IL CENSIMENTO NAZIONALE DELL’ANCE RIGUARDA OPERE ATTIVABILI CON URGENZA ANCHE NEL BRESCIANO

SETTANTAQUATTRO CANTIERI: INVESTIRE 32 MILIONI DI EURO PER DARE FIATO ALL’EDILIZIA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Settantaquattro cantieri per 32 milioni di euro. A tanto ammonterebbe la ricaduta bresciana del “piano dei 5.000 cantieri”, progetto che il Governo, su richiesta dell’Ance (che ha presentato uno studio apposito nel maggio scorso), potrebbe mettere in pratica per ridare ossigeno al settore delle costruzioni, contribuendo in modo concreto a rendere operativi progetti che sono fermi al palo esclusivamente per mancanza di liquidità o perché bloccati da iter burocratici estenuantemente lunghi e complicati. Il piano rappresenta una risposta coerente per dare fiato all’edilizia, motore trainante del sistema economico nazionale.

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L’ANCE ha censito mille siti che, se cantierizzati, potrebbero dare un importante contributo al rilancio dell’edilizia: sono bloccati prevalentemente da burocrazia e regole assurde relative al patto di stabilità

Entrando più nel dettaglio rispetto al dato nazionale dei cinquemila cantieri, la percentuale maggiore delle opere da attivare a Brescia a provincia riguarderebbe la messa in sicurezza delle scuole (20%), seguita dal miglioramento della qualità della vita nelle città (16%), da interventi per contrastare il rischio idrogeologico (13%) e dalla manutenzione delle strade 307

(anche in questo caso parliamo del 13% sul totale dei cantieri potenziali). COSÌ IN LOMBARDIA

Partiamo innanzitutto con il dato lombardo, dove sarebbero 433 i possibili interventi, per un importo di oltre trecento milioni di euro. Risorse che, come sottolineato con


LA PERCENTUALE MAGGIORE DEI CANTIERI RIGUARDEREBBE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE E L’AMBIENTE

forza dal presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, andrebbero sbloccate liberando gli enti locali dal giogo della spending review, permettendo di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. NEL BRESCIANO

alto livello per quello che riguarda la promozione di quell’area. Ma c’è dell’altro, dalla demolizione e ricostruzione del cinema Marconi di Calcinato (intervento da 1,2 milioni di euro) alla ristrutturazione della caserma dei carabinieri di Limone sul Garda (350mila euro) fino ai lavori di adeguamento della rete fognaria di Berzo Inferiore, in Valcamonica (100mila euro). E l’elenco continua ancora…

Nel Bresciano, come detto, gli interventi sarebbero 74 e, rispecchiando in questo senso il dato nazionale, riguarderebbero in buona parte lavori sui LA TEMPISTICA plessi scolastici di città e provincia. A Vestone, Sulla tempistica, ad esempio, servirebil presidente Ance Buzbero 80mila euro per zetti non è stato per abbattere le barriere nulla vago: “Bisogna architettoniche e adegire in fretta - ha diguare a livello sismico chiarato, dopo anni di le scuole medie, menimmobilismo bisogna tre Bagolino - sempre Il presidente Ance approfittare di queste per quanto concerne Buzzetti: “Bisogna condizioni”. In quela Valsabbia - avrebagire in fretta sto senso è importante be bisogno di ben tre e approfittare sottolineare che il 75% milioni di euro per di queste delle opere segnalate mettere mano a due nello studio di Ance è scuole del paese. condizioni” ad uno stadio avanzato Sempre restana livello di progettado… in aula, ma spozione, aspetto che ne standoci in città, a Brescia i tre progetti più onerosi garantirebbe una rapida cantiera(in tutto 1,6 milioni di euro) riguar- bilità. dano la sostituzione degli infissi L’IDEA DEL COLLEGIO delle scuole secondarie Kennedy, Carducci e Virgilio. Sulla questione si è espresso IL TURISMO anche Tiziano Pavoni, presidente del Collegio Costruttori Edili di Ma, come anticipato, non c’è Brescia, che si è detto fiducioso solo la scuola tra i possibili campi rispetto al progetto delineato dove investire. A livello turistico dall’Ance. Secondo Pavoni la crisi c’è l’ambizioso sogno della ciclo- non è certo finita, ma si intravevia del Garda (siamo nel territorio dono segnali di ripresa e poter del Comune di Limone), un pro- realizzare cantieri per 32 milioni di getto che vale ben 7,5 milioni di euro potrebbe dare un po’ di fiato euro e che avrebbe un profilo di a tutto il settore. Una speranza che 308

si trasforma in augurio, in attesa che la “carica” dei 5mila cantieri diventi realtà. LA PROVINCIA CI PROVA

Un milione di lavori da fare. Anzi, tredici milioni, che è quanto - secondo l’Amministrazione provinciale di Brescia - si dovrebbe investire nell’edilizia scolastica. Alla Provincia, per quando sgravata (o spogliata, dipende dai punti di vista) di molte competenze è rimasto infatti l’obbligo di garantire fruibilità e sicurezza degli Istituti superiori del territorio. Prima di parlare con maggiore precisione


NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ DI BILANCIO NON VIENE MENO L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

svincolati solamente 900mila, ma l’obiettivo della Provincia è quello di poter spendere almeno un altro milione entro la fine dell’anno, cifra da dirottare sulle situazioni più delicate.

di cifre vale la pena soffermarsi su come, negli anni, il livello degli investimenti sui plessi scolastici sia progressivamente calato. POCHE RISORSE

Nel 2009, ad esempio, Palazzo Broletto aveva stanziato 9 milioni di euro, cifra scesa a 1,7 milioni nel 2014. Per l’anno in corso, a fronte di 3,5 milioni di euro stanziati ma ancora in gran parte vincolati, le sole manutenzioni ordinarie costerebbero poco meno di due milioni di euro. Fino ad oggi, di quei sopracitati 3,5 milioni, ne sono stati

zolo), ci sono oltre 5 milioni di euro in ballo per i dieci cantieri in corso d’opera, lavori che riguardo i già citati “De Medici” e “Levi”, cui vanno aggiunti il “Calini”, il “Dandolo” di Corzano, il “Pascal” di Manerbio, il “Tartaglia” di Brescia, LE SUPERIORI il “Perlasca” di Vobarno, il “Mantegna” e lo “Sraffa” di Brescia e A questo proposito la palma gli istituti di Breno, Verolanuova di progetto più urgente spetta e Orzinuovi. di diritto all’Ipsar “De Medici” Ci sono infine progetti redi Gardone Riviera, che aspetta lativi a “Pastori” e “Tartaglia” una nuova sede (i cui (entrambi nel capolavori ammontano a luogo), all’”Olivelli” 4,2 milioni di euro) di Darfo e , di nuovo, per abbandonare quelal “Dadolo”. la attuale, i cui muri La Provincia ha contengono parti in chiesto finanziamenti amianto. Una situazioper 5,3 milioni di euro, ne monitorata, certo, fondi da destinare, ad ma che andrebbe risolta esempio alla nuova una volta per tutte. palestra del “Calini” Le scuole L’ a u m e n t o d i (due milioni di euro) superiori studenti richiede ano al “Bazoli-Marco che l’ampliamento, ad bresciane hanno Polo” di Desenzano 13 milioni di... esempio, dell’istituto per mettere in cantiere possibili buone agrario “Pastori” di l’ampliamento. ragioni Brescia (in programma Sul fronte cittaa breve) mentre nel dino, Palazzo Loggia 2016 dovrebbe essere prevede di investire, consegnato il “nuovo” tra 2015 e 2016, tre “Perlasca” di Vobarno, con uno milioni di euro per la sicurezza spazio più consono e ampio. scolastica. Nel complesso, la Provincia Un milione servirà a curare avrebbe in agenda lavori per oltre il restyling di sette scuole, mentre 13 milioni per quello che riguarda il resto degli stanziamenti perl’edilizia scolastica, cifra cui van- metteranno di adeguare a livello no aggiunti 500mila euro per le di normative antincendio il 90% manutenzioni messe in calendario delle scuole che ancora non sono per questa estate. in regola. Se sono già ultimati sette di In assoluto, il progetto più questi progetti (per la precisione oneroso all’ombra del Cidneo quelli relativi al “Gigli” di Rova- è la sostituzione dei serramenti to, al Conservatorio di Brescia, della media “Virgilio”, dove sarà all’“Arnaldo”, al “Lunardi” e al necessario investire 957mila euro. “Calini”, sempre in città, al “Levi” di Sarezzo, al “Marzoli” di Palazro.ramp. 309


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IL MUTAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO RAPPRESENTA UNA SFIDA CHE CI ALLINEA AGLI ALTRI PAESI DELLA UE

APPLICAZIONE DEL JOBS ACT: UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE PER IMPRESE E LAVORATORI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il Jobs Act ha prodotto un’inversione delle logiche ordinarie: la riscrittura dell’articolo 18, la liberalizzazione dello staff leasing e della somministrazione di lavoro costringono a riflettere su una nuova dimensione, non solo contrattuale ma anche relazionale del lavoro, che sempre di più viene definito non come un qualcosa che viene offerto ma come un’opportunità che costruisce le competenze, la creatività, la volontà di progredire appunto nel mondo del lavoro.

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La riforma del Jobs Act sarà completata dal “dialogo” fra utenti e centri per l’impiego

La Riforma del mercato del lavoro, o come più volte viene chiamata dal principale promotore, il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, Jobs Act, ha nelle sue intenzioni quella di allineare il mercato del lavoro italiano con quello europeo anche e soprattutto per far crescere di pari passo una migliore flessibilità per le aziende e maggior sicurezza per le persone, nel loro duplice ruolo di cittadini e lavoratori. Diversi sono i fattori che possono spingere e non procrastinare un tentativo di cambiamento del campo di applicazione della 310

materia giuslvaroristica. Uno tra i più richiamati è di certo la globalizzazione che abbatte ormai le barriere nazionali nella ricerca di manodopera sempre più competitiva, ma non solo, basti ricordare i nuovi processi produttivi, il progresso tecnologico e i mutamenti demografici. Tutti fattori che stanno incidendo sui modelli economici e sociali, sul mondo del lavoro e sulla concezione stessa generalmente intesa di “lavoro”, ponendo una serie di sfide per imprese, parti sociali, istituzioni del mondo del lavoro e della formazione. Da qui,


OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI, ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 (A TEMPO INDETERMINATO) SONO SOGGETTI A TUTELE CRESCENTI

come dibattuto e esplicitato da parte di svariati fronti, è rivendicata più volte la crisi del contratto di lavoro subordinato a favore di nuove forme contrattuali scaturita dall’affermazione dei processi di esternalizzazione e dal progresso tecnologico. Una crisi che fatica ad essere presa in considerazione dalle riforme degli impianti legislativi fino, appunto, al tentativo di avvio di una riforma che, come si diceva, ha tutti gli intenti di essere il “Jobs Act”. Non da ultimo, forse più legato ad un ambito sociale che qui non si vuole analizzare nella sua intrinseca complessità, ma solo includere in una delle possibili cause all’origine della non procrastinabile necessità di un intervento, vi sono i trend demografici in corso che sottolineano la necessità di favorire il mantenimento e il ritorno al lavoro di una pluralità di gruppi deboli (immigrati, lavoratori anziani, disabili, malati cronici, donne etc.) attraverso una nuova impostazione dei sistemi di welfare, e una rinnovata concezione delle politiche e pratiche di conciliazione vita-lavoro, welfare to work e well-being. Quindi con queste premesse uno degli obiettivi di questo lungo cammino che si è avviato con la prima legge n. 78 del 16 maggio 2014, che ha apportato tra l’altro modifiche ai contratti a termine, è quello di incentivare una maggiore flessibilità ed efficienza del mercato del lavoro che ha avuto la sua origine e il suo impianto di tutele con la legge n. 300/1970 denominata “Statuto dei Lavoratori” e con le successive modifiche e integrazioni fatte anche da altre

norme più o meno direttamente collegate. Da qui discende che uno dei primi passi concreti si è verificato con la formulazione della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 che ha delegato il Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Inoltre è stato delegato il Governo a legiferare con decreti attuativi in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro dell’attività ispettiva e di tutela di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. I primi decreti attuativi del Jobs Act - Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato i decreti legislativi n. 22 e 23, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo scorso, che vanno ad incidere sulla regolazione della maggior parte delle tipologie contrattuali presenti nel nostro ordinamento oltreché riscrivere, in un testo che ambisce a definirsi organico, il sistema del nostro diritto del lavoro apportando sostanziali modifiche. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che pure continua ad essere definito nell’articolo 1 del decreto Legislativo, come forma comune di rapporto di lavoro, nel frattempo, per effetto dell’entrata in vigore lo scorso 7 marzo del Decreto Legislativo n. 23/2015 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha mutato la propria fisionomia giuridica e sostanziale, modificando conseguentemente i tratti anche delle tipologie contrattuali non 311


LA RATIO È QUELLA DI RAFFORZARE IL PERCORSO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E PREVEDIBILITÀ DELLE SANZIONI

standard, soprattutto in quello che potremo definire l’apparato delle tutele. In qualche modo il Jobs Act ha prodotto un’inversione delle logiche ordinarie: la riscrittura dell’articolo 18, la liberalizzazione dello staff leasing e della somministrazione di lavoro costringono a riflettere su una nuova dimensione, non solo contrattuale ma anche relazionale del lavoro, che sempre di più viene definito non come un qualcosa che viene offerto ma come un’opportunità che costruisce le competenze, la creatività, la volontà di progredire nel mondo del lavoro. Si pone quindi da parte del Governo il tentativo per porre le premesse per un diritto all’occupabilità che passa attraverso il contratto di ricollocazione e la nuova ASpI che dovrebbero costituire i pilastri di un nuovo sistema di welfare fondato sulla cooperazione tra attori pubblici e privati del mercato del lavoro. Contratto a tutele crescenti - Decreto Legislativo n.23/2015 Operai, impiegati e quadri, con l’esclusione dei dirigenti, assunti dallo scorso 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato saranno soggetti al regime delle cosiddette tutele crescenti: in estrema sintesi, in caso di licenziamento illegittimo la reintegrazione sarà l’eccezione per pochi casi definiti dalla Legge. Di seguito sono illustrati i casi che il Legislatore ha previsto seguendo i dettami della Legge delega per la “Riforma del mercato del Lavoro” dello scorso 10 dicembre che ha comunque mantenuto una certa diversità di

trattamento del datore di lavoro a seconda che occupi più o meno di 15 dipendenti. In particolare c’è da sottolineare come il 7 marzo rappresenti uno spartiacque per quanto riguarda le tutele dei lavoratori con un rapporto di lavoro in essere a quella data, i quali continuano a vedersi applicata la previgente normativa, e i lavoratori che hanno stipulato un nuovo contratto di lavoro a partire dal 7 marzo scorso.

L’art. 1, comma 3, prevede poi un’ulteriore estensione del campo di applicazione: qualora, in conseguenza di una assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 7 marzo 2015 in poi, il datore di lavoro superi il requisito occupazionale minimo per l’applicazione della “tutela reale”, come definita dall’art. 18, commi 8 e 9 della Legge n. 300/1970, detta anche “Statuto dei lavoratori”, tutti i rapporti di lavoro, anche se avviati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, sono assoggettati alla disciplina del contratto a tutele crescenti.

Ambito di applicazione art. 1 - Come si diceva il Decreto in parola ha dato attuazione al principio di delega previsto all’art. 1, comma 7, lett. c), della Legge Disposizioni generali - Artin. 183/2014: “previsione, per le coli 5, 7 e 8 - La ratio della riforma nuove assunzioni, del contratto è quella di rafforzare il percorso a tempo indeterminato a tutele di maggiore certezza del diritto crescenti in relazione all’anzianità e prevedibilità delle sanzioni già di servizio, escludendo per i licen- avviato con la Legge n. 92/2012. ziamenti economici la possibilità A tal fine, già con il principio della reintegrazione del di delega contenuto lavoratore nel posto di nell’art. 1, comma 7, Il legislatore ha lavoro, prevedendo un lett. c), della Legge n. previsto anche indennizzo economico 183/2014, il legislatore una casistica certo e crescente con ha voluto improntare di conversione l’anzianità di servizio la riforma del “Jobs e limitando il dirit- contrattuale per Act” ai seguenti criteri to alla reintegrazione ispiratori: l’accesso alle ai licenziamenti nulli - la tutela risarcitutele crescenti e discriminatori e a toria dell’indennizzo specifiche fattispecie economico diviene la di licenziamento disciplinare in- regola generale in caso di dichiagiustificato, nonché prevedendo razione di illegittimità del licentermini certi per l’impugnazione ziamento e, conseguentemente, del licenziamento”. le ipotesi di reintegrazione hanno Peraltro, l’art. 1 estende l’ap- carattere residuale e tassativo; plicazione del decreto anche ai - certezza e predeterminabi“casi di conversione (…) di con- lità della misura dell’indennizzo tratto a tempo determinato o di economico che viene parametrato apprendistato in contratto a tempo all’anzianità di servizio del lavoindeterminato”, che avvengano ratore. successivamente all’entrata in Su questo secondo punto si vigore del decreto stesso. evidenzia che la norma giuridica 312


LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: L’INDENNITÀ NON È INFERIORE A 4 MENSILITÀ, NÉ PUÒ SUPERARE LE 24 MENSILITÀ

ha chiarito che la retribuzione di riferimento per le indennità risarcitorie è l’ultima di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.). L’altro parametro di riferimento è l’anzianità di servizio: di regola questa viene determinata sulla base degli anni di durata del rapporto di lavoro dal momento dell’assunzione fino a quello della cessazione del rapporto di lavoro medesimo. A tal fine è utile ricordare che non determinano la cessazione del rapporto di lavoro né il trasferimento di azienda che produca gli effetti di cui all’art. 2112 del Codice civile, né la cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del medesimo codice, trattandosi di ipotesi nelle quali si verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro, sebbene vi sia una modificazione del datore di lavoro beneficiario della prestazione. L’art. 7 prevede espressamente il caso di successione di aziende in un appalto: in tale ipotesi il legislatore ha previsto che “l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata”. Tale disposizione rappresenta una deroga parziale, peraltro ai soli fini della determinazione dell’anzianità di servizio ai sensi della disciplina del contratto a tutele crescenti, al regime giuridico applicabile alle ipotesi di cambio di appalto, nelle quali non trova applicazione la disciplina dell’art. 2112 del Codice civile. C’è da rammentare inoltre che l’art. 29, comma 3, del Decreto

Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. L’art. 8 del D. Lgs. n. 23/2015 disciplina le modalità di computo dell’anzianità di servizio, preve-

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dendo, per le frazioni di anno, il riproporzionamento della misura dell’indennità. A tal fine, si prevede che le frazioni uguali o superiori a quindici giorni si computino come mese intero. Infine, si segnala che l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 23/2015 stabilisce, anche per il contratto a tutele crescenti, la medesima disciplina della revoca del licenziamento contenuta nell’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970. In particolare detta facoltà deve essere esercitata dal datore di lavoro nel termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento medesimo e che la revoca determina il ripristino del rapporto di lavoro tra le parti senza soluzione di continuità. Conseguentemente, il lavoratore ha diritto alla retribuzione spettante per il periodo anteriore alla revoca mentre resta esclusa l’applicazione dei regimi sanzionatori previsti per il licenziamento illegittimo. Licenziamento discriminatorio, nullo o orale - art. 2 - L’art. 2 del Decreto in commento prevede le conseguenze sanzionatorie del licenziamento discriminatorio, nullo o orale, la cui disciplina è simile a quella prevista dai primi tre commi dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, con alcune, non sostanziali, differenze nella formulazione, relative alla citazione delle disposizioni che contengono le ipotesi di discriminazione. In particolare si tratta dei casi di licenziamento per motivi sindacali o politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di handicap, di età, o basato sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni per-


NUOVO WELFARE: L’EROGAZIONE DELLA NASPI È CONDIZIONATA AI PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

sonali. L’elencazione normativa ipotesi prevede la sanzione della Licenziamento per giustifidelle ipotesi di discriminazione reintegrazione ma con riconosci- cato motivo e per giusta causa ha carattere tassativo e, pertanto, mento di un’indennità risarcitoria (art. 3) - Il primo comma dell’art. non è suscettibile di integrazioni non superiore a 12 mensilità. Si 3 contiene la disciplina degli efneanche in via analogica. pone in evidenza, per contro, che fetti conseguenti, in via generale, Anche per quanto riguarda le il Decreto Legislativo n. 23/2015 all’accertamento da parte del giuipotesi di nullità la formulazione non prevede, a differenza dell’art. dice che non ricorrono gli estremi normativa risulta diversa: la nuova 18 della Legge n. 300/1970, una del giustificato motivo, oggettivo norma, in maniera più sintetica, disciplina specifica per il licenzia- o soggettivo, o della giusta causa fa riferimento “agli altri casi di mento intimato in violazione (c.d. del licenziamento: estinzione del nullità espressamente previsti dalla licenziamento per superamento rapporto e condanna al pagamento legge”, senza ripetere il richia- del periodo di comporto) di cui al di una indennità, non assoggettata mo al licenziamento in dell’art. 2110, comma a contribuzione previdenziale, pari concomitanza di maa 2 mensilità dell’ultima retribu2, del Codice civile. La versione trimonio in violazione Le conseguen- zione di riferimento per il calcolo definitiva del dell’art. 35 del D. Lgs. ze sanzionatorie che del T.F.R., per ogni anno di servidecreto include n. 198/2006, al licenderivano dalle ipote- zio. La misura dell’indennità non ziamento in occasione si previste dall’art. 2 può in ogni caso essere inferiore le ipotesi di della gravidanza, in sono analoghe a quelle a 4 mensilità, né superare le 24 licenziamento violazione dell’art. 54 viziato da difetto previste dai primi tre mensilità. del D. Lgs.n. 151/2001 di giustificazione commi dell’art. 18 delTale sanzione opera sia con e all’art. 1345 del Cola Legge n. 300/1970, riferimento ai licenziamenti indice civile,motivo ilossia: reintegrazione timati per giustificato motivo lecito determinante, che la giuri- con risarcimento “pieno”, che oggettivo sia per quelli intimati sprudenza ha utilizzato in ipotesi di comporta il riconoscimento di per giustificato motivo soggettivo licenziamento limitate e ben circo- un’indennità pari alle retribuzioni o giusta causa. scritte, in larga parte riconducibili dovute dal momento del licenPer quanto riguarda il licenal licenziamento c.d. “ritorsivo” o ziamento a quello dell’effettiva ziamento intimato per giustificato “per rappresaglia”. reintegrazione e il diritto al ver- motivo oggettivo, la scelta del Il regime sanzionatorio di cui samento dei contributi Decreto in commento all’art. 2 del Decreto Legislativo previdenziali ed assiè netta: nel caso in Il lavoratore può cui non ricorrano gli n. 23/2015 resta applicabile anche stenziali. richiedere, in per il licenziamento intimato in estremi per il giustiResta, inoltre, sostituzione della ficato motivo oggetforma orale. ferma la possibilità La versione definitiva del per il lavoratore di ritivo l’unica sanzione reintegrazione decreto in esame include tra le chiedere, in sostituzioapplicabile è quella un’indennità ipotesi di licenziamento illegittimo ne della reintegraziodell’indennizzo ecopari a quindici per le quali trova applicazione il ne un’indennità pari nomico. Per le nuove mensilità regime tutela reintegratoria con ri- a quindici mensilità. assunzioni viene, insarcimento pieno il licenziamento Una novità, tuttavia, è fatti, definitivamente viziato da difetto di giustificazione rappresentata dalla diversa nozione superata la possibilità della reinteper motivo consistente nella disa- di retribuzione da prendere a para- grazione, prevista dall’art. 18 della bilità fisica o psichica del lavorato- metro ai fini della determinazione Legge n. 300/1970 nell’ipotesi re ai sensi della Legge n. 68/1999. dell’indennità risarcitoria: l’ultima in cui si “accerti la manifesta inCirca quest’ultima fattispe- retribuzione di riferimento per il sussistenza del fatto posto a base cie, viene modificato il regime di calcolo del T.F.R., anziché l’ultima del licenziamento per giustificato tutela rispetto all’art. 18 della Leg- retribuzione globale di fatto. motivo oggettivo”. ge n. 300/1970 che, invece, in tale Una significativa novità è 314


LA COMPRENSIONE DELLA RIFORMA È CERTAMENTE MOLTO COMPLESSA, MA L’INTENTO È QUELLO DI PORRE PUNTI FISSI , INCONTROVERTIBILI

stata prevista anche sotto il profilo procedurale. L’art. 3 del Decreto esclude di fatto, per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, l’applicazione della procedura preventiva introdotta, dalla Legge n. 92/2012, all’art. 7 della Legge n. 604/1966. Senza entrare nel tecnicismo tale procedura è tesa a favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti qualora l’impresa occupi più di 15 dipendenti e sia intenzionata ad intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Più articolata è, invece, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Anche in questa ipotesi, la regola generale è quella della tutela indennitaria. Rimane secondo la nuova normativa introdotta una possibilità di reintegrazione, sebbene molto più circoscritta rispetto a quanto previsto dall’art. 18,dello Statuto dei Lavoratori. L’art. 3del Decreto Legislativo n. 23/2015 limita, infatti, l’applicazione della reintegrazione al caso “in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Pertanto, l’applicazione della sanzione della reintegrazione opera esclusivamente nel caso in cui il licenziamento disciplinare sia viziato dall’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Sul punto si ritiene utile richiamare quanto chiarito dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 23669/2014, secondo cui la verifica “si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o

negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta”. Ovviamente deve essere compresa nell’ipotesi dell’insussistenza materiale del fatto contestato quella della non attribuibilità del fatto al lavoratore interessato dal provvedimento disciplinare. Fermo restando il tetto massimo delle 12 mensilità di indennità risarcitoria, nell’ipotesi in cui il licenziamento disciplinare è sanzionato con la reintegrazione, il Decreto Legislativo n. 23/2015 contiene alcuni tratti nuovi. In primo luogo anche in questo caso la mensilità di riferimento non è più l’ultima retribuzione globale di fatto, bensì l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.. L’art. 3, comma 2, infatti, chiarisce che il risarcimento è determinato con riferimento a quanto il lavoratore “avrebbe potuto 315

percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181”. In base alla norma richiamata, si tratta di una “congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni”. Sotto il profilo previdenziale, nell’ipotesi di reintegrazione con condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità, il datore di lavoro è altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Quest’ultimo aspetto rispetto alla formulazione dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970, non si rinviene l’indicazione degli interessi legali, né della possibilità


LA NUOVA PROCEDURA DELL’OFFERTA DI CONCILIAZIONE NON HA CARATTERE OBBLIGATORIO NÉ PREVENTIVO

di dedurre i contributi accreditati al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative).

di una procedura di licenziamento L’art. 6 prevede di fatto che collettivo. Viene così meno, per i la procedura dell’offerta di concilavoratori che rientrano nell’am- liazione non esclude la possibilità bito di applicazione del nuovo de- per le parti di avvalersi di altre creto, la tutela della reintegrazione modalità di conciliazione previste Licenziamento per vizi for- prevista dall’art. 5, comma 3, della dalla legge (si ricorda, tuttavia, mali e/o procedurali - (Art. 4) Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei che l’art. 3, comma 3, del Decreto Anche la disciplina del licenzia- casi di violazione dei criteri di Legislativo n. 23/2015 esclude mento illegittimo per vizi formali scelta dei lavoratori interessati l’applicazione della procedura e procedurali presenta importanti dal licenziamento. In particolare, preventiva per i licenziamenti per elementi di novità. In sia la violazione della giustificato motivo oggettivo di cui primo luogo viene eliprocedura di licenzia- all’art. 7 della Legge n. 604/1966). L’unica ipotesi minato il riferimento mento collettivo che la La nuova procedura dell’ofalla procedura prevista di reintegrazione violazione dei criteri di ferta di conciliazione non ha caratdall’art. 7 della Legge prevista dal nuovo scelta sono ricomprese tere obbligatorio, né preventivo. decreto rimane n. 604/1966, coerennel regime generale di Infatti, successivamente al licentemente alla previsiocui all’art. 3, comma ziamento, è rimessa alla discrezioquella della ne sopra richiamata mancanza della 1, con conseguente di- nalità del datore di lavoro la facoltà dell’art. 3, comma 3, ritto del lavoratore ad di offrire al lavoratore la somma forma scritta del Decreto, che escluun’indennità pari due prevista dalla legge per giungere de l’applicazione della mensilità dell’ultima all’accordo di conciliazione. procedura preventiva di concilia- retribuzione di riferimento per Tuttavia, tale facoltà deve eszione per i licenziamenti per giu- il calcolo del trattamento di fine sere esercitata dal datore di lavoro stificato motivo oggettivo intimati rapporto per ogni anno di servizio “entro i termini di impugnazione nei confronti di lavoratori per i (comunque non inferiore a quat- stragiudiziale del licenziamento” quali trova applicazione la discipli- tro e non superiore a ventiquattro e quindi prevede un termine di na del contratto a tutele crescenti. mensilità). decadenza, per l’impugnazione Sono altresì diverse le moL’unica ipotesi di reintegra- stragiudiziale, di 60 giorni dalla dalità di determinazione dell’in- zione prevista rimane quella della comunicazione del licenziamento. dennità risarcitoria dovuta al mancanza della forma Entro tale termilavoratore in caso di violazione scritta, ipotesi che dene il datore di lavoro Il percorso di del requisito di motivazione del termina l’applicazione dovrà aver effettuadefinizione licenziamento o di mancato rispet- del regime sanzionato l’offerta, mediante dell’offerta to della procedura prevista per il torio di cui all’art. 2 consegna al lavoratore licenziamento disciplinare: una (reintegrazione con ridi un assegno circoconciliativa mensilità dell’ultima retribuzione sarcimento pieno). rappresenta uno lare, in una delle sedi di riferimento per il calcolo del degli aspetti più idonee per effettuare t.f.r. per ogni anno di servizio, in Nuova Procedurinunce e transazioni innovativi misura non inferiore a 2 mensilità ra di conciliazione ai sensi dell’art. 2113, e non superiore alle 12 mensilità. (Art. 6) - Il Decreto in comma 4, del Codice commento prevede l’introduzione civile (come ad esempio la sede Licenziamento collettivo - di una nuova procedura tesa a sindacale) oppure presso gli orga(art. 10) - Il Decreto Legislativo n. favorire il raggiungimento di un ni di certificazione di cui all’art. 23/2015 prevede la tutela indenni- accordo di conciliazione in caso 76 del Decreto Legislativo n. taria in caso di illegittimità del re- di licenziamento di un lavoratore 276/2003. cesso intimato in forma scritta nei per il quale trova applicazione la La procedura di definizione confronti di un lavoratore con con- disciplina del contratto a tutele dell’offerta conciliativa rappresentratto a tutele crescenti nell’ambito crescenti. ta uno degli aspetti più innovativi 316


LA NASPI HA LA FUNZIONE DI SOSTEGNO AL REDDITO NEL CASO DI PERDITA INVOLONTARIA DELL’OCCUPAZIONE

introdotti dal decreto in commento: essa è caratterizzata dalla previsione della consegna di un importo predeterminato dalla legge, non soggetto né ad oneri fiscali né a contribuzione previdenziale. Tale importo è pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. In considerazione degli incentivi di cui beneficiano le somme, il limite delle diciotto mensilità costituirebbe un tetto massimo e l’importo dell’assegno circolare dovrebbe essere strettamente parametrato all’anzianità di servizio del lavoratore. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta per effetto di legge l’estinzione del rapporto di lavoro e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora questa sia già stata effettuata. La norma prevede peraltro che l’estinzione del rapporto di lavoro avviene fin dalla data di comunicazione del licenziamento. Dunque il lavoratore avrà senz’altro accesso alle prestazioni di sostegno al reddito per i disoccupati. Ai fini di monitoraggio è stato introdotto un onere di comunicazione aggiuntivo rispetto alla comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro: nel termine perentorio di 65 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere effettuata una comunicazione integrativa contenente l’indicazione dell’avvenuta ovvero non avvenuta conciliazione ai sensi della disposizione in commento. Viene conseguentemente

previsto che si dovrà procedere alla riformulazione del modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria. L’omissione della comunicazione integrativa è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione telematica di cessazione del rapporto. Tale sanzione è individuabile nella disposizione di cui all’art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 276/2003, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Infine per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nei casi in cui trova applicazione il Decreto Legislativo n. 23/2015, è esclusa l’applicazione del c.d. “rito Fornero” normato dall’art. 1, commi da 48 a 68, della Legge n. 92/2012. Decreto Legislativo n. 22/2015 - Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - (NaSpI) - Di particolare interesse per il settore si sottolinea che tra le innovazioni apportate con il Decreto Legislativo n. 22/2015 è stata prevista, a decorrere dal 1° maggio 2015, l’istituzione da parte dell’Inps di una indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce quindi le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte con Legge 92/2012 c.d. “Legge Fornero”, con riferimento 317

agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. La nuova indennità spetta al lavoratore dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno e dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l’ottavo giorno. Inoltre l’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Requisiti - L’indennità viene corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: - siano in stato di disoccupazione involontaria (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediata-


SI PONGONO LE PREMESSE PER UN MERCATO DEL LAVORO INCLUSIVO E MODERNO, NON PIÙ DUALE E CONTRAPPOSTO TRA FAZIONI

mente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti); - possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; - possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI viene riconosciuta anche nel caso di: - dimissioni per giusta causa; - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura preventiva di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012 nei casi previsti. Modalità di calcolo e misura della prestazione - L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni e comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi, nonché delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. L’indennità in parola è quindi pari al: - 75% delle quote di retribuzione come sopra determinata fino all’importo, per l’anno 2015 di € 1.195; - 25% delle quote di retribuzione eccedenti € 1.195; - fino al massimale mensile pari, per l’anno 2015 a 1.300 euro,

rivalutato annualmente sulla base della variazione del predetto indice ISTAT. L’indennità così calcolata subisce una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e non è soggetta al prelievo contributivo attualmente pari al 5,84%. Durata - La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI sarà corrisposta per un massimo di settantotto settimane. La domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. NASpI come incentivo all’auto imprenditorialità - Nel decreto sulle nuove indennità si prevede anche un incentivo all’auto imprenditorialità. In sostanza il lavoratore che beneficia della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, come incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione 318

In linea generale e per quanto riguarda il settore edile questo è l’iniziale cammino di queste auspicate riforme che, da molte parti della politica, sono improrogabili se andranno nel senso previsto e potranno a buon conto creare i presupposti per un nuovo mercato del lavoro, inclusivo e moderno, non più duale e contrapposto tra fazioni con apparenti fini divergenti, ma in uno scenario futuro che queste riforme si pongono come base di un dialogo flessibile per le aziende e ricco di opportunità di medio-lungo periodo per i lavoratori. del nuovo sussidio deve presentare all’INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. Disoccupazione e lavoro dipendente - Per il lavoratore che fruisce della NASpI e instaura un rapporto di lavoro subordinato si prospettano tali situazioni: - reddito annuale da lavoro superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000 euro in caso di lavoro subordinato): la NASpI viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi; - reddito annuale da lavoro inferiore al reddito minimo


IL LAVORATORE IN NASPI PUÒ COMUNQUE INTRAPRENDERE UN’ATTIVITà AUTONOMA PUR SE CON LIMITI REDDITUALI

escluso da imposizione: mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il lavoratore che intraprenda una nuova attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La disoccupazione viene così ridotta dell’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione in

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commento è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma. Con questo ampio resoconto crediamo di avere offerto un dettagliato panorama della nuova legislazione. Ovviamente gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LA STORIA INSEGNA IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’EDILIZIA NEL RILANCIO DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

ANNO 1945: QUEI COSTRUTTORI CHE RIDIEDERO LA SPERANZA A MIGLIAIA DI BRESCIANI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

G l i i m p re n d i t o r i edili bresciani sono stati un elemento essenziale della ricostruzione del dopoguerra, alleviando la disoccupazione, contribuendo all’istruzione professionale e creando strutture di assistenza. Si trattava di dare risposta alle enormi necessità di case dignitose per bilanciare gli spaventosi effetti dei bombardamenti e per le famiglie che accorrevano a migliaia dalle campagne alla ricerca di un posto di lavoro nella nascente industria cittadina, in assenza di adeguate strutture di trasporto in una città stanca, affamata, piena di macerie.

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Tiziano Pavoni: “Abbiamo realizzato i luoghi ove si nasce, si studia, e si lavora e le infrastrutture che ci consentono di viaggiare” (Assemblea del Collegio Costruttori Edili, maggio 2015). All’alba della liberazione Brescia dovette affrontare problemi enormi. La fine della guerra riportò la libertà, allargò gli spazi di democrazia, rinnovò le istituzioni. Ma i disoccupati sono un esercito, gli sfollati pure, mancano i generi di prima necessità. La fatica della 320

ricostruzione, il lavoro, la casa, la sussistenza quotidiana: necessità e penuria si prolungarono sino ai primi anni Cinquanta. Lo sforzo di una città e di una provincia che cercarono di rinascere, porta inevitabilmente all’opera dei costruttori edili che affrontarono il primo, urgente pro-


SEIMILA FAMIGLIE - VENTIMILA PERSONE RIMASERO SENZA TETTO ALTRE MIGLIAIA VIVEVANO NELLA PRECARIETÀ

blema della carenza di abitazioni. Brescia, tra il febbraio 1944 e l’aprile 1945, subì 184 incursioni aeree. Risultato, 5.172 case distrutte, seimila lesionate, 23mila danneggiate. Seimila famiglie - ventimila persone - rimasero senza tetto; altre migliaia vivevano in condizioni precarie. Un’erosione del patrimonio abitativo che si aggiunse allo storico deficit di una città sovraffollata nel centro storico, aggravato nel dopoguerra dal progressivo inurbamento. La ripresa edilizia è marcata soprattutto nel triennio 1950-1952. Il Comune (che cedettero gratuitamente le aree) e l’Istituto autonomo case popolari, grazie anche ai fondi statali, diedero una forte spinta. Secondo un censimento del 1952 e riferito agli alloggi con l’abitabilità, dal 1946 gli enti pubblici (i dati sull’attività privata non erano disponibili) costruirono 179 nuovi fabbricati e 281 furono ampliati per un totale di 6.764 vani utili e 5.838 accessori (cucine, bagni, anticamere, ripostigli...). Bisogna aggiungere altri 945 vani usati come magazzini, negozi, autorimesse. In città, sempre dal 1946, si può calcolare un investimento pubblico e privato nell’edilizia pari a 6,5 miliardi. Costruzioni a carattere intensivo e case in affitto. Condomini, dunque, capaci di accogliere il maggior numero possibile di inquilini. Ancora non è sviluppata nei bresciani la preferenza per le casette in proprietà, magari con giardinetto. Vale a dire il modello che sarà invece adottato e replicato con straordinario successo dalla «Famiglia» di padre Ottorino Mar-

colini a partire dal 1953, quando passò da 35 a 70mila. Brescia risi inaugurò il primo Villaggio alla nacque con qualche scompenso e Badia. Tuttavia, nel 1952, manca- una certa frettolosità, ma moderna vano ancora diecimila vani. ed equilibrata, guidata da uomini In questo panorama molto decisi e concreti. Proprio dalle merito va ai costruttori di allo- conseguenze della guerra nacque ra che, in condizioni il Collegio dei capodrammatiche, sono stamastri, una realtà alla La Brescia ti i protagonisti di una quale fece seguito, nel del secondo rinascita straordinaria 1946, la fondazione dopoguerra per impegno e abnedi una vera e propria gazione. dimostrò voglia di struttura con sede in Gli imprenditori rivalsa, caparbietà via Ferramola che rapedili bresciani sono presenta oggi la forza e soprattutto stati parte integrante imprenditoriale edile orgoglio della ripresa post bellidel nostro territorio. ca contribuendo a ricoLa ricostruzione struire dal 1945 al 1948 a Brescia passò dall’emergenza all’accele30mila vani. Dal 1951 al 1971, il razione dei primi anni Cinquanta, numero delle unità immobiliari dal Prg della città agli interventi 321


IN TRE ANNI FURONO REALIZZATI 30MILA ALLOGGI PER DARE RISPOSTA IMMEDIATA AGLI SFOLLATI

sull’area dell’ex ospedale. In quel periodo affondano le radici della Brescia moderna, con l’evoluzione del decennio, il nuovo Piano regolatore del 1961 e poi le grandi infrastrutture, quelle realizzate e quelle rimaste come grandi progetti incompiuti. Se i valori dell’attività edilizia vengono confrontati al movimento migratorio e al saldo naturale della popolazione se ne deduce che il meccanismo produttivo edilizio è riuscito a dare soddisfazione alla urgente necessità di case, sia per i senzatetto a causa degli alloggi andati distrutti, sia per l’immigrazione verificatasi nel medesimo periodo. Fu un’epoca pionieristica di scarse risorse e ricca di volontariato. La Brescia del secondo dopoguerra, dunque, dimostrò voglia di rivalsa, caparbietà e soprattutto orgoglio. Sentimenti che emergono con forza dalla storia rivisitata del lungo cammino del Collegio negli anni che portarono la città verso il benessere. Ecco allora che è bene ricordare la testimonianza riportatata dal presidente del Collegio, Tiziano Pavoni, durante il suo intervento all’Assemblea di maggio: “Abbiamo realizzato i luoghi ove si nasce, si studia, e si lavora e le infrastrutture che ci consentono di viaggiare”. Questo significa essere costruttori e la storia ci insegna che tale ruolo ha avuto ed ha una rilevanza economica e sociale di altissimo spessore. Nessuno lo deve dimenticare perché c’è ancora un futuro da costruire.

Se i valori dell’attività edilizia vengono confrontati al movimento migratorio e al saldo naturale della popolazione se ne deduce che il meccanismo produttivo edilizio è riuscito a dare soddisfazione alla urgente necessità di case: lo ha fatto in fretta e bene.

w.n.

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

NUOVE ELEGANTI SOLUZIONI PER PRODURRE ENERGIA A BASSO IMPATTO VISIVO

INNOVAZIONE IN EDILIZIA: IL FOTOVOLTAICO ORGANICO PREPARA L’ADDIO AI PANNELLI? PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

In un campo, come quello dell’edilizia, in cui le soluzioni innovative sono viste come un grimaldello per forzare le porte della crisi, combinare modernità ed ecosostenibilità è una delle opzioni più ambite. Va n n o l e t t i i n quest’ottica gli studi sul fotovoltaico organico, ovvero il cosiddetto fotovoltaico a film sottile.

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Un impianto “tradizionale” con pannelli fotovoltaici: la sfida è aperta con le meno tradizionali pellicole a base organica

Sviluppato, a livello di pro- di 0,2 millimetri occorrono circa duzione industriale, dal VTT 200 foglie. A livello di elettricità (Technical Research Centre of Fin- generata, parliamo di 3,2 ampere, land), si tratta di matementre le potenzialità riale a base organica - ipotizzando una latiLa frontiera: che viene “plasmato” tudine media - sono di trasformare con la forma di una 10,4 watt. foglia dalle dimensioni Facciamo un pasogni superficie ultra-ridotte, 0,0144 in generatore di so indietro, alle origini metri quadrati, ove trodelle ragioni per le energia vano comunque spazio quali si stanno cerelementi decorativi, cando nuove frontiere elettrodi e celle solari polimeri- nell’energia che deriva dal sole. I che. Per realizzare un pannello di pannelli fotovoltaici come noi li un metro quadrato dallo spessore conosciamo, ovvero composti da 323


GLI “ORGANICI” POTRANNO ESSERE INSTALLATI ANCHE SULLE FACCIATE CON COSTI INFERIORI

celle solari in silicio, sono molto efficienti, ma non sono caratterizzati da sufficiente flessibilità. La nuova frontiera, in questo senso, è quella di trasformare ogni tipo di superficie in un generatore di energia, in questo caso totalmente pulita. Da qui si è partiti per sviluppare il film sottile. Questa nuova tipologia di pannelli fotovoltaici offrirà il vantaggio di poter essere integrata nelle facciate degli edifici, possibilità già esplorata a livello sperimentale. Una vera rivoluzione nel campo della bio-edilizia, con la possibilità di poter utilizzare elementi - le foglie sopracitate dalla spiccata vocazione estetica e decorativa. Altri vantaggi dell’utilizzo di un sistema fotovoltaico organico risiedono nella maggiore efficienza sul lungo periodo, visto che parliamo di un sistema che può catturare l’energia che viene dai raggi solari più a lungo rispetto a quanto fanno i normali pannelli, in quanto l’aumento di temperature non diminuisce l’efficienza dei moduli fotovoltaici organici, che rimane costante fino alla temperatura di 80 gradi centigradi. Tornando al discorso relativo alla flessibilità (che permetterebbe di applicare questa pellicola fotovoltaica anche ad oggetti di piccole dimensioni), attualmente i pannelli sono installati su tetti o solai, ovvero su una porzione ridotta di edificio. Con la leggerezza e flessibilità dei nuovi pannelli a film sottile tutta una facciata potrebbe essere “colonizzata” dai pannelli, che verrebbero integrati nelle facciate stesse abbattendo i costi di installazione. Si tratterebbe poi di moduli

Uno dei vantaggi delle nuove pellicole è l’applicabilità anche in verticale, quindi su pareti e vetrate degli edifici

molto più leggeri e più semplici da smaltire, aspetto quest’ultimo da non sottovalutare visto che avrebbero una durata inferiore rispetto ai pannelli tradizionali. Quanto alla tempistica, si pensa che nel giro di tre anni la 324

produzione possa diventare massiccia, aprendo una nuova frontiera nel mondo dell’energia pulita applicata all’edilizia. Un passo avanti da non sottovalutare.


GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE

Direttore

- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio

SERVIZIO SINDACALE

Funzionario Funzionario

- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori

SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO

- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni

SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI

- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese

PREZZIARIO OPERE EDILI

- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.

- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii

Funzionario


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

LAVORO

TRIBUTI

- Durc - Inps - notifica dei preavvisi di irregolarità contributiva - nuova procedura Durc online messaggio n. 3454/2015 pag. 328 - Ministero del Lavoro - Naspi - licenziamento disciplinare - interpello n. 13/2015 - Ministero del Lavoro - D.lgs. 124/2014 indennità di maternità - automaticità delle prestazioni - coadiuvanti familiari dell’imprenditore - interpello n. 10/2015

pag. 328

- Rivalutazione delle aree edificabili possedute da privati - perizia di stima, redatta prima della cessione del terreno - chiarimenti

pag. 344

- “Prima casa” - agevolazione anche con il riacquisto a titolo gratuito

pag. 344

- Imu e Tasi - calcolo e versamento dell’acconto 2015

pag. 345

- Tasi - dichiarazione da presentare entro il 30 giugno 2015 - valido il modello previsto per la dichiarazione Imu pag. 347

pag. 329

- Inps - nuova assicurazione sociale per l’impiego Naspi - disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - messaggio n. 2971/2015 e circolare n. 94/2015 pag. 330

- Disciplina fiscale applicabile allo scambio di aree tra lotizzanti - risposta alla consulenza giuridica presentata dall’Ance pag. 347

- Inps - tfr in busta paga (QU.I.R.) - liquidazione della quota integrativa della retribuzione in busta paga - istruzioni operative - circolare n. 82/2015 pag. 331

- Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sugli incentivi fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici pag. 348

- Inps - interessi di mora da applicare dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili - misura dal 15 maggio 2015 - circolare n. 102/2015 pag. 332

- Aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate con le regole per l’acquisto e la vendita di abitazioni pag. 349

- Inail - premio 2015 - oscillazione per prevenzione - nuove percentuali di sconto

pag. 332

INDICI

- Trattamento dei dati personali - d.lgs. n. 196/2003 garante della privacy - vademecum sulla privacy - 24 aprile 2015 pag. 332 - Rimborso carenza infortuni

pag. 332

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di aprile 2015

pag. 332

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 350

- Tfr - legge 297/82

pag. 350

- Indice Istat del costo della vita

pag. 350

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORI PUBBLICI

- L’impresa che assume lavorazioni edili deve essere iscritta alla Cassa Edile - La sospensione lavori per la stagione balneare comporta il riconoscimento dei danni da fermo cantiere

VARIE

- Albo Gestori Ambientali - disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione - chiarimenti pag. 356

pag. 351

pag. 352

- L’Autorità non può inserire annotazioni nel casellario senza tener conto delle valutazioni dell’impresa pag. 353 - E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione a fronte del rifiuto ad iniziare i lavori con urgenza

pag. 353

- La soglia di anomalia non può essere modificata nemmeno dopo una pronuncia del giudice pag. 354

- Possibilità di smaltimento di terre e rocce da scavo (Tabella “B”) per attuazione di recupero ambientale nel Comune di Nuvolera

pag. 356

- Rifiuti - nuovo elenco e nuovi criteri di classificazione

pag. 356

- Nuova classificazione rifiuti aggiornamento della procedura Sistri

pag. 357

- Utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente - chiarimenti - Ecoreati - entrata in vigore della nuova legge

URBANISTICA

- Vas per la seconda variante al piano di governo del territorio del Comune di Brescia: deposito del rapporto ambientale

pag. 355

- Definite le procedure di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

pag. 355

- La demolizione a seguito di abuso compiuto da tempo deve essere motivata da ragioni di interesse pubblico

pag. 355

327

pag. 357 pag. 357

- Documento di trasporto (DDT) - Unità di misura utilizzabile per l’indicazione dei beni

pag. 358

ANCE INFORMA

pag. 359


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DURC - INPS - NOTIFICA DEI PREAVVISI DI IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA NUOVA PROCEDURA DURCONLINE MESSAGGIO N. 3454/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015 ha reso noto che, in vista del prossimo rilascio del nuovo sistema di gestione del DURC delineato dall’art. 4 del Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, sono in fase di ultimazione le attività di verifica della regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Si evidenzia, altresì, che secondo quanto anticipato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it) in data 21 maggio 2015, la nuova procedura di rilascio on-line del DURC sarà operativa a partire dal 1° luglio 2015. Pertanto, terminato l’aggiornamento degli archivi afferenti le posizioni dei datori di lavoro privati, nel corso della terza decade del mese di maggio 2015 verranno riattivate dall’Istituto le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità. Relativamente alle regole che disciplinano il sistema di rilevazione e gestione delle evidenze che comportano l’irregolarità dei datori di lavoro, l’Inps fa rinvio alle istruzioni già impartite, in particolare, con i messaggi n. 2889 del 27 febbraio 2014, n. 5192 del 6 giugno 2014 e n. 9152 del 26 novembre 2014. Nello specifico, l’Inps segnala che l’invio del preavviso di irregolarità interessa le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e presentano situazioni di irregolarità (“semaforo rosso”) accertate a decorrere da gennaio 2008 e tuttora sussistenti. Considerato che l’ultimo preavviso è stato inviato dall’Inps nel mese di maggio 2014, con l’operazione in discorso verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015, mediante le seguenti modalità: - per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente notificato il preavviso, l’attività di controllo ed il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno i periodi di competenza da giugno 2014 a maggio 2015 nelle ipotesi di mancata regolarizzazione a seguito del precedente preavviso, ovvero i periodi di competenza da settembre 2014 a maggio 2015 per le situazioni regolarizzate entro i termini; - per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato regolarmente

notificato il preavviso, invece, l’attività di controllo ed il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da dicembre 2012 a maggio 2015. Secondo le indicazioni fornite dall’Inps nel PANTONE 281 messaggio n. CMYK 5192100del 2014, - 726- 0 giugno - 32 il preavviso diRGB irregolarità 0 - 40 - 104 viene inviato, tramite PEC, all’intermediario delegato; qualora non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC del datore di lavoro o, in mancanza, del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con raccomandata A/R. Al riguardo, il messaggio di cui trattasi segnala che in futuro il preavviso sarà prioritariamente inviato all’indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, soltanto in mancanza di tali indirizzi, all’indirizzo PEC dell’intermediario delegato. L’Istituto fa inoltre presente che: - il preavviso non sarà inviato per le posizioni contributive che, sebbene ancora attive negli archivi dell’Inps, risultino sospese o inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; - per le matricole aziendali sospese o cessate (contraddistinte dal “semaforo nero”) che presentano periodi di irregolarità antecedenti alla sospensione o cessazione della posizione contributiva ed in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica ed il consolidamento (periodi contraddistinti dal “semaforo rosso”), la rielaborazione e l’eventuale spedizione dei preavvisi di irregolarità verrà effettuata nel mese di giugno 2015; - al fine di consentire il tempestivo aggiornamento delle situazioni di irregolarità contestate, è necessario che, nel termine assegnato dal preavviso (quindici giorni), il datore di lavoro ripristini la regolarità aziendale ed evidenzi eventuali anomalie che determinano effetti sulla posizione contributiva (avvalendosi, a questo fine, della funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”).

MINISTERO DEL LAVORO NASPI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTERPELLO N. 13/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 13 del 24 aprile scorso, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito un parere in merito alla corretta interpreta-

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zione delle disposizioni richiamate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 22/15 in materia di NASpI, ossia di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. In particolare, il Dicastero, a cui è stato chiesto seCOOL taleGRAY trattamento possa essere PANTONE 9 riconosciuto CMYK 0 - 0 - 0ai - 60lavoratori nei casi di licenziamento RGB 135 -per 135 motivi - 135 disciplinari e nei casi di “conciliazione agevolata” ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, ha confermato che le suddette fattispecie rientrano nell’ambito di applicazione della NASpI, in quanto vanno considerate ipotesi di “disoccupazione involontaria” conseguenti ad un atto unilaterale di licenziamento . Nel caso di licenziamento disciplinare, infatti, l’adozione di tale provvedimento costituisce esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro così come, nell’ambito della conciliazione agevolata di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/15, in caso di accettazione del lavoratore dell’offerta economica fatta dal datore di lavoro, il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro resta comunque il licenziamento. Per completezza, il Ministero ricorda che La NASpI compete, oltre ai casi di perdita involontaria del lavoro, nei casi di dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come da procedura introdotta dall’art. 1, co. 40 della L. n. 92/2012. Ministero del Lavoro Roma, 24 aprile 2015 Interpello n.13 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl) -licenziamento disciplinare. La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl). In particolare, l’ istante chiede se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpi, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata occorre


LAVORO

muovere dalla lettura dell’art. 3 sopra citato ai sensi del quale, al comma primo, “la Nuova Prestazione di Assicurazione per l ‘Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”, come declinati dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma. L’indennità in argomento oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 - introdotta dall’art. l comma 40 della L. n. 92/2012 -le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Occorre rilevare che, a differenza della disciplina normativa sull’ASpi, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione. Tanto premesso, appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpl. In proposito, occorre ricordare che questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, con interpello n. 29/2013 sulla concessione dell’ASpi, come “non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma l e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circe. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità e del contributo in parola senza trattare l’ipotesi de/licenziamento disciplinare”. La nota ministeriale sottolinea, altresì, che il licenziamento disciplinare non possa essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; infatti, “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” (v. Cass. n. 4382/1984) non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo. In relazione alla nuova procedura della c.d.

offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’att. 6, D.Lgs. n. 23/2015, si ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento indennitario della NASpl. La norma da ultimo citata stabilisce, nello specifico, che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Evidentemente l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia ali’ impugnativa dello stesso. Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro. In definitiva, si ritiene possano essere ammessi alla fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpl sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

MINISTERO DEL LAVORO D.LGS. 124/2004 - INDENNITÀ DI MATERNITÀ AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI COADIUVANTI FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE INTERPELLO N. 10/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 10 del 17 aprile 2015, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al principio concernente l’automaticità delle prestazioni, confermando, in particolare, che, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale, tale principio trova applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati. A tal riguardo, il Dicastero evidenzia che è lo stesso art. 2116 del c.c. che fa riferimento al “prestatore di lavoro” escludendo, pertanto, l’estensione di tale principio alla categoria dei lavoratori autonomi tout court, come ad

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esempio i liberi professionisti, i quali subiscono le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. In virtù di quanto sopra, conclude il Ministero, il principio dell’automaticità delle prestazioni non trova applicazione neanche nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e senza aver instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato. Ministero del Lavoro Roma, 17 aprile 2015 Interpello n. 10 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - coadiuvanti familiari dell’imprenditore - indennità di maternità- principio di automaticità delle prestazioni. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di estendere il principio di automaticità delle prestazioni anche alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell’imprenditore, con specifico riferimento all’erogazione dell’indennità di maternità. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, dell’Inps e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui all’art. 2116 c.c., ai sensi del quale “le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l ‘imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. Al fine di garantire il diritto soggettivo del lavoratore all’integrità contributiva, la norma in esame sancisce dunque il c.d. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, in forza del quale quest’ultime sono dovute, non solo in relazione alla maturazione del diritto a pensione, ma altresì per le prestazioni spettanti nel corso dello stesso rapporto assicurativo, anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro. In proposito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il princi-


LAVORO

pio menzionato troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito riferimento normativo al “prestatore di lavoro” e non si estenderebbe, pertanto, alla categoria dei lavoratori autonomi tout court - ad es. liberi professionisti - i quali, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del. proprio inadempimento. Come chiarito, infatti, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 374/1997 l’automaticità delle prestazioni, “logico corollario della .finalità di protezione sociale”, costituisce “una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi ...”. Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che, parimenti, il principio in esame non possa trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.

INPS - NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO - NASPI DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI MESSAGGIO N. 2971/2015 E CIRCOLARE N. 94/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015 e circolare n. 94 del 12 maggio 2015 ha fornito le prime indicazioni in merito alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dall’art. 1 del D.Lgs n. 22/15, denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che, dallo scorso 1° maggio, ha sostituito, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi da tale data, i trattamenti di ASpI e mini ASpI previsti dall’art. 2 della L. n. 92/12, la cui disciplina, invece, continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015. Come noto la nuova indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, che: - siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 181/00 e s.m.i.; - possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,

almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione; - possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. A decorrere dallo scorso 1° maggio, pertanto, è possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro delle domande che, si ricorda, devono essere presentate entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, a seguito dei primi chiarimenti forniti con il messaggio in commento l’Istituto ha fornito le seguenti istruzioni operative con la circolare n. 94/15. Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, i soggetti destinatari ed i requisiti per l’accesso al nuovo trattamento, l’Istituto ha espressamente ricordato che il diritto alla NASpI, oltre che nei casi riconducibili ad uno stato di disoccupazione involontaria del lavoratore, matura anche nei casi di: - dimissioni per giusta causa, ossia scaturite, a titolo esemplificativo, dal mancato pagamento della retribuzione, dalle modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, dal c.d. mobbing, etc; - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro se intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/66, così come modificato dall’art.1, co. 40 della L. n. 92/12. Tale prestazione, peraltro, interviene anche durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/01. Per ciò che concerne l’ulteriore requisito di accesso alla NASpI, ossia le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, l’Inps ha evidenziato che, a tal fine, sono valide tutte le settimane retribuite a patto che la retribuzione non sia inferiore ai minimali settimanali. La contribuzione utile ai fini della NASpI è, più in generale, quella dovuta, ma non versata, ai sensi dell’art. 2116 del c.c. c.d. automaticità delle prestazioni. Requisiti contributivi per l’accesso alla prestazione Per il perfezionamento del requisito si considerano, altresì, utili i contributi e i periodi lavorativi come di seguito rappresentati: - i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; - i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro - i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; - i periodi di astensione dal lavoro per ma-

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lattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Diversamente, non sono considerati utili ai fini della NASpI i periodi non coperti dalla contribuzione effettiva, ma dalla c.d. contribuzione figurativa. Si tratta in particolare dei periodi di: - malattia ed infortunio sul lavoro, nel caso di mancata integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; - cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore; - assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore. I suddetti periodi, da considerare neutri, ampliano, pertanto, il quadriennio di riferimento per la verifica del requisito contributivo. In riferimento all’ultimo dei tre requisiti ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ossia quello relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti lo stato di disoccupazione, l’Inps ha rilevato che si tratta di quelle giornate di effettiva presenza sul lavoro indicate nel flusso mensile UNIEMENS, indipendentemente dalla loro durata oraria. Anche in questo caso, i periodi coperti da contribuzione figurativa conseguenti alla malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore, assenze per permessi e congedi, ampliano, per un periodo pari alla durata degli eventi stessi, il periodo in cui calcolare le trenta giornate lavorative nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. Importo della prestazione Per ciò che concerne il calcolo e la determinazione della misura dell’indennità, è importante osservare che questa viene rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. La NASpI, che per il 2015 non potrà superare l’importo massimo di 1.300 euro mensili, subirà una riduzione del 3% a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione del trattamento che, ad ogni modo, non sarà soggetto al prelievo contributivo nella misura prevista per gli apprendisti e pari al 5,84%. La prestazione assistenziale, che per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2017 verrà riconosciuta per un periodo massimo di 78 settimane, per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° maggio 2015 sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane


LAVORO

di contribuzione degli ultimi quattro anni. A tal fine, non verranno computati i periodi contributivi che hanno già consentito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione come quella Ordinaria (DSO) e di Aspi. Proprio in virtù delle norme e discipline differenti in materia di disoccupazione, l’Istituto ha richiamato, nella nota in oggetto, alcuni casi esemplificativi, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, concernenti le modalità di calcolo dei periodi di contribuzione ai fini della determinazione dei periodi di fruizione della NASpI. A pena di decadenza, i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti devono presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; a tal riguardo, i recenti orientamenti della giurisprudenza hanno derogato tale termine, prevedendo, in particolare, l’interruzione del decorso dello stesso nelle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio del congedo di maternità. Condizioni di erogazione della prestazione L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla partecipazione alle iniziative di ricerca di una nuova attività lavorativa o di riqualificazione professionale che siano, ai sensi di quanto previsto dal co. 3 dell’art. 1 della L. n. 183/14, altresì connesse alle ulteriori misure di ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo, individuate in un apposito decreto di prossima emanazione. Nel caso in cui il lavoratore fruitore della NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, che garantisca allo stesso un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale ipotesi, infatti, l’indennità verrà sospesa d’ufficio e riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. Nel caso in cui il lavoratore percettore di NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, che garantisca un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, questi conserverà il diritto alla prestazione, ma in misura ridotta. In tale circostanza il lavoratore sarà tenuto a comunicare all’Inps, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In questo caso il datore di lavoro o l’utilizzatore, in caso di contratto di somministrazione, non dovrà coincidere con

il datore di lavoro per il quale il percettore lavorava in precedenza. Determinano la perdita della fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo: la perdita dello stato di disoccupazione; - l’inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste; - il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; - il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI; - il mancato adempimento delle regole di condizionalità, ovvero quelle sopra riportate connesse alla ricerca di occupazione e reinserimento ed oggetto del futuro apposito decreto. La circolare in parola ha chiarito, inoltre, che, per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti, d’ufficio, i contributi figurativi, utili ai fini pensionistici. Tali contributi sono rapportati, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte, all’importo massimo mensile della NASpI. Per l’anno 2015, pertanto, la contribuzione sarà riconosciuta nel limite massimo di euro 1.820,00, in quanto l’importo massimo di NASpI è pari ad euro 1.300,00. Fermo restando che per quanto non disciplinato espressamente dal Decreto n. 22 2015 ed, in quanto compatibili, restano operative le norme in materia di ASpI, comprese quelle relative al finanziamento, agli eventi di disoccupazione intervenuti entro il 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, si applicano, fino alla scadenza naturale o decadenza dalla prestazione, le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 92/12 relative all’ASpI.

INPS - TFR IN BUSTA PAGA (QU.I.R.) - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE IN BUSTA PAGA - ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE N. 82/2015 Si informa che l’Inps con la n. 82 del 23 aprile 2015 ha fornito istruzioni operative per la liquidazione della Quota integrativa della Retribuzione disposta, come noto, dalla legge 23 dicembre 2015 (c.d. Legge di stabilità 2015). L’Istituto, con tale nota, detta criteri e adempimenti per l’esercizio dell’opzione del lavoratore per ricevere il trattamento di fine rapporto - TFR in busta paga. A tal proposito si ribadisce che: - il diritto alla liquidazione opera a partire dal

331

mese successivo a quello della presentazione dell’istanza. L’Inps ha precisato che le domande possono essere presentate dal 3 aprile (che è la data di entrata in vigore del DPCM citato). Da ciò deriva che il primo mese di erogazione effettiva in busta paga sarà quello di maggio 2015. La tempistica sopra indicata riguarda i dipendenti dei datori di lavoro che non abbiano fatto ricorso al finanziamento assistito da garanzia. Per quanto attiene, invece, i dipendenti dei datori di lavoro che richiedano tale finanziamento, l’anticipo del TF in busta paga sarà erogato a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; - L’Istituto, anche a seguito di richieste di chiarimento, ha specificato che sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile del Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che abbiano utilizzato il proprio tfr a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché gli stessi siano stati notificati dal lavoratore dall’ente mutuante. - una ulteriore precisazione è relativa alla durata del rapporto di lavoro necessaria per avere diritto al tfr in busta paga. Tale anzianità minima (sei mesi) si deve intendere presso lo stesso datore di lavoro. Fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegua senza soluzione di continuità. Ad esempio: cessione del contratto di lavoro in forma individuale, ai sensi dell’art. 1406 del codice civile; variazione di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell’art. 1112 sempre del codice civile. L’Inps rimarca che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedono la maturazione del tfr (esempio aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto (sei mesi). - La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del tfr, al netto del contributo dello 0,50%. La circolare dell’Istituto detta anche specifiche operative, a cui si fa rinvio, relativamente alla procedura di liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia, al rimborso del finanziamento, all’interruzione anticipata dell’erogazione, al finanziamento del Fondo di garanzia. Per ciò che concerne le misure compensative nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie o tramite il ricorso al finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R., trova applicazione la misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, del D. lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della


LAVORO

legge 20 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni. Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’art. 10, commi 1 e 3, del citato D.lgs. n. 252/2005. A tal proposito, viene ricordato che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005. Oltre alla circolare in esame si ritiene utile, per completezza, allegare l’accordo quadro siglato il 20 marzo 2015 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) per “il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e il DPCM n. 29/2015 recante “regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.

INPS - INTERESSI DI MORA DA APPLICARE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO DELLE SANZIONI CIVILI - MISURA DAL 15 MAGGIO 2015 CIRCOLARE N. 102/2015 Si informa che l’Inps con circolare n. 102 del 21 maggio 2015, segnalato che a decorrere dallo scorso 15 maggio 2015, in attuazione di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% al 4,88%, in ragione annuale. L’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva (rispettivamente, 40% e 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza), senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di

mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Di conseguenza, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 15 maggio 2015, la nuova misura degli interessi di mora sopra riportata.

INAIL - PREMIO 2015 OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE - NUOVE PERCENTUALI DI SCONTO Si informa che l’Inail con la circolare n. 51 del 29 aprile 2015, l’Inail ha comunicato che, a seguito della emanazione del Decreto interministeriale 3 marzo 2015, le nuove percentuali di sconto legate alla oscillazione per prevenzione di cui all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, saranno applicate alle istanze presentate con riferimento all’anno in corso. Pertanto, fermo restando che la riduzione verrà riconosciuta in sede di regolazione del premio dovuto nel 2015, l’Istituto assistenziale conferma che, tramite PEC, invierà alle imprese già destinatarie di un provvedimento di accoglimento delle istanze OT 24, un messaggio di rettifica contenente le nuove ed effettive aliquote di sconto che verranno applicate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. N. 196/2003 - GARANTE DELLA PRIVACY VADEMECUM SULLA PRIVACY - 24 APRILE 2015 Si informa che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, lo scorso 24 aprile, un Vademecum, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota, con le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati.Il Vademecum rappresenta uno strumento messo a disposizione per le imprese quale sintesi dei corretti adempimenti che garantiscano il rispetto della normativa sulla Privacy attualmente in vigore. Sono stati, infatti, confermati alcuni principi generali sul trattamento sia dei dati personali dei lavoratori che di quelli sensibili, ribadendo che il trattamento anche di questi ultimi può essere legittimato dall’assolvimento a obblighi di legge, di regolamenti o del contratto individuale. Si fa, poi, riferimento al cartellino identificativo che, come noto, in edilizia è oggetto di un apposito obbligo di legge anche con

332

riferimento ai dati in esso contenuti. Per ciò che concerne il trattamento dei dati e l’eventuale pubblicazione delle informazioni inerenti i lavoratori è necessario, ribadisce il Garante, sempre il consenso di questi ultimi.Rimane fermo che i dati sanitari dei lavoratori devono essere conservati in appositi fascicoli separati ed è vietata la diffusione di dati idonei a rilevare lo “stato di salute” del lavoratore. Il Vademecum ricorda, poi, gli accorgimenti cui è tenuto il datore di lavoro per ciò che concerne l’utilizzo di internet e della posta elettronica, sottolineando la necessità da parte del datore di lavoro, di autorizzare o meno particolari utilizzi ai tali sistemi specificandone le conseguenze nell’ipotesi di uso indebito.Gli uffici del Collegio sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti rinviando in prima analisi al Vademecum, anche con riferimento ai controlli a distanza e agli apparecchi di videosorveglianza, nonché a tutti i provvedimenti del Garante della Privacy che, nel tempo, hanno trattato tali materie.

RIMBORSO CARENZA INFORTUNI Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI APRILE 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di aprile 2015 è risultato pari a 107,1. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di aprile 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di aprile 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,005701


IMPIEGATI

in vigore dal 1° GENNAIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2014

di contingenza 1-11-1991

1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,60 6,13 5,51 4,71

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,33 10,74 9,95 8,92

in vigore dal 1° GENNAIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,24

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 333

TOTALE

7,83 7,23


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

78,77

28,48

11,75

41,24

41,24

16,33

3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

OPERAIO QUALIFICATO

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

OPERAIO COMUNE

61,93

22,39

9,23

32,42

32,42

12,84

2,90

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,48

15,00

6,18

21,72

8,60

1,94

2° semestre

44,93

16,25

6,70

23,53

9,32

2,11

3° semestre

48,39

17,50

7,22

25,34

10,03

2,27

4° semestre

51,85

18,75

7,73

27,15

10,75

2,43

5° semestre

55,30

20,00

8,25

28,96

11,47

2,59

6° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

7° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

8° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

61,93

22,39

9,23

32,42

12,84

2,90

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

334


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

75,06

24,77

8,03

37,53

37,53

15,06

2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

OPERAIO QUALIFICATO

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

OPERAIO COMUNE

59,01

19,47

6,31

29,50

29,50

11,84

2,28

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,52

13,04

4,23

19,76

7,93

1,52

2° semestre

42,81

14,13

4,58

21,41

8,59

1,65

3° semestre

46,11

15,22

4,93

23,05

9,25

1,78

4° semestre

49,40

16,30

5,29

24,70

9,91

1,91

5° semestre

52,69

17,39

5,64

26,35

10,57

2,03

6° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

7° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

8° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

59,01

19,47

6,31

29,50

11,84

2,28

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

335


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

336


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

337


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

338


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

339


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

340


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

341


Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

342


343

1,37

0,07 0,13 1,63 0,24 29,52 5,90 3,54 38,96

1,45

0,07 0,14 1,71 0,25 31,01 6,20 3,72 40,93

TOTALE

36,28

0,12 1,53 0,22 27,48 5,50 3,30

0,06

1,27

0,07 7,47

3,95 1,41

9,95

PANTONE 281 CMYK 1001,07 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 400,36 - 104

5,51 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

32,80

0,11 1,38 0,20 24,85 4,97 2,98

0,06

1,14

0,06 6,74

3,54 1,27

1,07 0,36

8,92

4,71 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

DI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

0,08 8,04

4,26 1,53

1,07 0,36

10,74

6,13 3,00 1,55 0,06

0,08 8,45

4,49 1,61

1,07 0,36

11,33

6,60 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

E) E1) F)

D)

Retribuzione diretta

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

B) B1) C)

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2015 quale risulta a seguito: - della conclusione, al 31 dicembre 2014, del periodo di sperimentazione per l'erogazione del Premio Cantiere; - del rinnovo del ccnl, sottoscritto in data 1° luglio 2014 che ha previsto: - la riduzione del contributo per il finanziamento della CAPE al 2,5%; - la riduzione del contributo APE - ora FNAPE - fissato al 4,30%; - l'introduzione del contributo contrattuale al Fondo PREVEDI.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DA PRIVATI - PERIZIA DI STIMA REDATTA PRIMA DELLA CESSIONE DEL TERRENO CHIARIMENTI (R.M. 53/E del 27/5/2015)

Efficacia della rivalutazione delle aree edificabili possedute da privati anche nell’ipotesi in cui la perizia di stima, redatta prima della cessione del terreno, sia stata giurata in data successiva alla vendita. L’indicazione, nel rogito, di un corrispettivo inferiore al valore risultante dalla perizia di stima consente comunque il calcolo della plusvalenza, nonché delle imposte di registro ed ipo-catastali in base al valore periziato, a condizione che nell’atto venga menzionata anche la rivalutazione del terreno. In tale ipotesi, quindi, restano salvi gli effetti della rivalutazione in termini di risparmio d’imposta in fase di cessione del terreno. Questi i chiarimenti della Risoluzione n.53/E del 27 maggio 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sulla disciplina fiscale della rideterminazione del valore dei terreni edificabili (ed agricoli) posseduti da privati, ai sensi dell’art.7 della legge 448/2001 ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. Come noto, da ultimo, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli è stata ammessa per le aree possedute da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (art.1, co.626-627 della legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015). Contestualmente, è stato previsto il raddoppio della predetta imposta sostitutiva dal 4% all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017. In sostanza mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui seguenti aspetti: ■ Giuramento della perizia di stima dopo la cessione dell’area. In merito, con la R.M. 35/E/2015 l’Agenzia delle Entrate, mutando il proprio prece-

dente orientamento[1], chiarisce che non si decade dal beneficio della rivalutazione nell’ipotesi in cui il giuramento della perizia di stima sia effettuato in una data successiva alla cessione dell’area. In pratica, laddove la perizia PANTONE 281 sia stata redatta prima del rogito e richiamata CMYK 100 - 72 - 0 - 32in tale atto, vengono fatti salvi RGBgli 0 - effetti 40 - 104della rivalutazione, a prescindere dal fatto che il giuramento avvenga in un momento successivo; ■ Indicazione nel rogito di un corrispettivo inferiore al valore rivalutato dell’area. Come noto, l’art.7, co.6, della legge 448/2001 stabilisce che il nuovo valore rivalutato dell’area costituisce «il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale». Tale disposizione stabilisce che, in presenza della rivalutazione, “il valore minimo di riferimento” ai fini del calcolo delle predette imposte è proprio il valore rivalutato dell’area. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti chiarimenti in materia[2], distingue due ipotesi relative alla circostanza che nell’atto di cessione venga indicato un corrispettivo inferiore a quello determinato mediante la perizia di stima. In particolare, viene precisato che: ► se la rivalutazione non viene richiamata nell’atto, il contribuente si espone al rischio di una rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (ai fini IRPEF e delle imposte d’atto). In caso di accertamento, la plusvalenza viene calcolata secondo le regole ordinarie, in base alla differenza fra il corrispettivo di cessione e l’originario prezzo d’acquisto dell’area (art.68 TUIR), e la rivalutazione effettuata perde efficacia[3]. Resta fermo che, prima della vendita, il possessore può procedere ad una nuova rivalutazione dell’area dalla quale risulti un minor valore[4], potendo, così, fruire di una tassazione inferiore in fase di cessione del terreno; ► se la rivalutazione viene richiamata nell’atto di cessione, la relativa plusvalenza e le imposte d’atto (registro ed ipo-catastali) vengono comunque calcolate in base al valore risultante dalla perizia. In tal caso, la rivalutazione non perde efficacia e comporta un risparmio d’imposta al momento della vendita dell’area. Alla luce dei chiarimenti della R.M. 53/E/2015, l’Agenzia delle Entrate invita i propri uffici a riesaminare ed eventualmente abbandonare le controversie pendenti, originatesi in materia. Note: [1] Cfr. C.M. 47/E/2011 e 1/E/2011. La posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata rivista alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione sviluppatosi in materia negli ultimi anni (cfr. ordinanze

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28 novembre 2013, n.26714; 14 maggio 2014 n.10561; 17 ottobre 2013, n.23660; 9 maggio 2013, n.11062; 13 dicembre 2012, n.22990 e sentenza 30 dicembre 2011, n.30729). [2]PANTONE Cfr. le COOL C.M.GRAY 15/E/2002, 1/E/2013 e la 9 R.M. 111/E/2010. CMYK 0 - 0 - 0 - 60 [3]RGB L’Agenzia 135 - 135 -delle 135 Entrate precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui lo scostamento tra il valore risultante dalla perizia ed il corrispettivo, di minor importo, indicato nell’atto sia poco significativo (a causa di un mero errore), potrà comunque essere utilizzato, per il calcolo delle imposte sui trasferimento, il valore rivalutato. [4] Rispetto a quello risultante dalla prima rideterminazione – cfr. anche R.M. 111/E/2010.

“PRIMA CASA” AGEVOLAZIONE ANCHE CON IL IL RIACQUISTO A TITOLO GRATUITO (R.M. 49/E/2015)

Mantenimento dei benefici “prima casa” nell’ipotesi di vendita dell’abitazione, nei primi cinque anni dall’acquisto, a condizione che entro un anno venga riacquistato un nuovo alloggio, anche a titolo gratuito. Questi i chiarimenti contenuti nella R.M. n.49/E del 11 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%), riconosciuti in presenza dei requisiti di cui alla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. Come noto, il comma 4 della citata nota IIbis disciplina le cause di decadenza dalle predette agevolazioni, ivi compresa l’ipotesi di rivendita dell’abitazione nei primi cinque anni dall’acquisto originario[1]. Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare la decadenza nell’ipotesi in cui, entro un anno dalla vendita, venga acquistata una nuova abitazione, da destinare a “prima casa”. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate si era inizialmente pronunciata chiarendo che la suddetta agevolazione potesse essere mantenuta esclusivamente in presenza di riacquisto dell’abitazione “a titolo oneroso”. Affrontando tale tematica, la Corte di Cassazione di recente ha più volte precisato che per “acquisto” debba, invece, intendersi sia quello a titolo oneroso che gratuito[2]. Pertanto, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che i suddetti benefici possano essere mantenuti anche nell’ipotesi in cui il riacquisto del nuovo alloggio, entro un anno dalla prima vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, sia avve-


TRIBUTI

nuto in forza di un atto a titolo gratuito. Alla luce di tali pronunce, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 49/E/2015, ha mutato il proprio orientamento[3], chiarendo che non si decade dall’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi in cui l’acquisto del secondo immobile, da destinare a dimora abituale[4], avvenga a titolo gratuito. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria invita i propri uffici a riesaminare, ed abbandonare le controversie pendenti, originatesi in base al precedente orientamento, oggi superato. Al riguardo, si ricorda che per tale fattispecie risulta applicabile la disciplina relativa al credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”, di cui all’art.7, co. 1-2, della legge 448/1998[5]. Come noto, tale disposizione riconosce un credito d’imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita di un’abitazione, acquistata con i benefici “prima casa”[6], provvedano ad acquistarne un’altra, da adibire nuovamente a “prima casa” in presenza delle condizioni previste dalla normativa[7]. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito già in passato che il credito d’imposta viene riconosciuto anche in caso di riacquisto della “prima casa” a titolo gratuito[8]. Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, l’art. 7, co.2, della legge 448/1998 stabilisce che il medesimo può essere utilizzato: ► in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’acquisto della nuova abitazione; ► per l’intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, o dall’imposta sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ► in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; ► in compensazione con altre imposte e contributi dovuti, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997. In tal ambito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la recente C.M. 17/E/2015 ha chiarito le modalità di utilizzo del predetto credito d’imposta[9]. Note: [1] Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 (omissis) 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto,

l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. [2] Cfr. Cass. sent. n. 16077 del 26 giugno 2013, n. 26766 del 29 novembre 2013 e, da ultimo, n. 17151 del 29 luglio 2014. [3] Cfr. C.M. 6/E/2001, R.M.125/E/2008 18/E/2013. [4] Cfr. anche C.M. 31/E/2010 e sentenza della Corte di Cassazione n.7338 del 10 aprile 2015. [5] L. 23-12-1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo omissis 7. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali. 1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto. 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichia-

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razione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. omissis [6] Tali agevolazioni sono riconosciute in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986. [7] In particolare, il credito d’imposta spettante è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA versata all’atto del primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta per il secondo acquisto. [8] Al riguardo, cfr. C.M. 38/E/2005 e 19/E/2001. [9] Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia utilizzato solo in parte in diminuzione dall’imposta di registro versata per il riacquisto della “prima casa”, il bonus residuo può essere fruito, alternativamente: - in diminuzione dall’IRPEF; - in compensazione in base al citato D.Lgs. 241/1997. Diversamente, il credito d’imposta residuo non potrà essere utilizzato in riduzione dalle imposte di registro ed ipo-catastali, o dall’imposta sulle successioni e donazioni relative agli atti effettuati dopo la data di acquisizione del credito.

IMU E TASI - CALCOLO E VERSAMENTO DELL’ACCONTO 2015 Entro il 16 giugno 2015 dovrà essere versata la prima rata di acconto dell’IMU e della TASI 2015. Si riportano di seguito alcune utili indicazioni ricordando che gli uffici di ANCE Brescia – Collegio Costruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. A) IMU – calcolo e versamento dell’acconto Soggetti passivi Sono soggetti passivi IMU i possessori di terreni, di fabbricati e aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Esclusioni L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).


TRIBUTI

Ai fini dell’imposta è considerato “abitazione principale” l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica per un solo immobile. Sono escluse dall’IMU anche le pertinenze dell’abitazione principale, nel limite di un’unità immobiliare per categoria catastale di tipo C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse e posti auto) e/o C/7 (tettoie). Esenzione per gli immobili invenduti (magazzino) I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esclusi dall’IMU. L’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in bilancio tra le rimanenze e, quindi, destinato alla vendita e non locato. Per poter fruire dell’esenzione deve essere presentata un’apposita dichiarazione IMU nella quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La dichiarazione va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale Taluni immobili sono esenti da IMU, in quanto assimilati all’abitazione principale (per legge o in base al regolamento deliberato dal Comune). Fra questi si ricordano: ■ l’abitazione assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ■ l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; ■ l’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; ■ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi adibite ad abitazione principale; Si ricorda che per verificare l’assimilazione degli immobili all’abitazione principale dovrà essere consultato il regolamento approvato dal Comune di riferimento. Base imponibile Per i fabbricati, la base imponibile dell’IMU è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale e pari a: ■ 160: per le abitazioni di categoria A (escluso A/10), cantine, magazzini, garage, ecc.

(C/2, C/6, C/7); ■ 80: per uffici e studi privati (A/10) e per banche e assicurazioni (D/5); ■ 55: per negozi e botteghe (C/1); ■ 140: per laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (C/3, C/4, C/5) e per convitti, ospedali, conventi, ecc. (categoria B); ■ 65: per opifici e immobili a destinazione speciale, edifici industriali e commerciali, alberghi (categoria D, escluso D/5). Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, fissata al 1/1/2015. Il valore venale è determinato sulla base di parametri quali, ad esempio, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, l’andamento dei prezzi medi di mercato, ecc., al netto degli eventuali oneri per lavori di adattamento dei terreni necessari per la costruzione. Nel caso di fabbricati non ancora iscritti in catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore da assumere per il calcolo dell’imposta è quello risultante sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, moltiplicati per i coefficienti di aggiornamento previsti dal decreto Ministero dell’Economia 25/3/2015. Riduzioni Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta nella misura del 50%. Terreni agricoli Il D.L. n. 4/2015 ha modificato le regole per l’esenzione dei terreni agricoli, introducendo un criterio di esenzione basato sulla classificazione ISTAT dei Comuni montani in sostituzione dei criteri altimetrici previsti dal D.M. 28/11/2014. Pertanto, in base alle nuove regole, la qualifica di comune montano è riferita all’elencazione predisposta dall’ISTAT. Per i terreni posseduti in Comuni diversi da quelli classificati come montani, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Il moltiplicatore viene ridotto a 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Determinazione dell’importo da versare in acconto In conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015 da parte dei Comuni, l’acconto potrà essere determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2014. L’importo da versare, pertanto, potrà essere pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2104, tenendo però conto della situazione relativa al primo semestre del 2015. Con una nota datata 8/5/2015, l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) ha

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segnalato che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote per il 2015, è facoltà del contribuente fare riferimento alle delibere relative all’anno in corso anche per il pagamento dell’acconto (ad esempio nel caso in cui risultino più favorevoli rispetto al 2014). Codici tributo Il versamento dell’acconto IMU dovrà avvenire utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici tributo: ■ 3912: abitazione principale e pertinenze ■ 3916: aree fabbricabili ■ 3918: altri fabbricati ■ 3925: fabbricati D (quota Stato) ■ 3930: fabbricati D (quota Comune) B) TASI 2015 – calcolo e versamento dell’acconto Soggetti passivi Sono soggetti passivi della TASI: ■ i titolari dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; ■ i detentori a qualsiasi titolo (in quota tra il 10% e il 30% della TASI dovuta). A differenza dell’IMU, la TASI è dovuta anche sull’immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione di quelle incluse nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il tributo, inoltre, incide anche sull’utilizzatore dell’immobile (inquilino, coniuge assegnatario ecc.). Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il versamento a carico dell’occupante può variare – a discrezione del Comune – in misura compresa tra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo. Nel caso in cui la delibera del Comune di riferimento non indichi la quota a carico dell’occupante, trova applicazione la percentuale minima del 10%, con il restante 90% a carico dell’altro soggetto passivo. In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario fino alla data di riconsegna dell’immobile al locatore. Base imponibile La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU. Si rinvia, pertanto a quanto indicato precedentemente. Riduzioni La base imponibile della TASI è ridotta nella misura del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Determinazione dell’importo da versare in acconto Anche per la TASI, come per l’IMU, in conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015 da parte dei Comuni, l’acconto della TASI potrà essere determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2014. L’importo da versare, pertanto, potrà essere pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in


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vigore per il 2104, tenendo però conto della situazione relativa al primo semestre del 2015. Nel caso in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote per il 2015, e le stesse risultino più favorevoli rispetto a quelle del 2014, è possibile calcolare l’acconto con i nuovi dati. Codici tributo Il versamento dell’acconto TASI dovrà avvenire utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici tributo: ■ 3958: TASI su abitazione principale e relative pertinenze ■ 3959: TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale ■ 3960: TASI per le aree fabbricabili ■ 3961: TASI per altri fabbricati

TASI - DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 - VALIDO IL MODELLO PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE IMU (Circolare MEF n. 2/DF/2015)

Utilizzabile ai fini della dichiarazione TASI, da presentare entro il 30 giugno 2015, il modello previsto per la dichiarazione IMU, approvato con il DM del 30 ottobre 2012. Questo il chiarimento contenuto nella Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015, emanata

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle modalità per adempiere agli obblighi dichiarativi ai fini del tributo per i servizi indivisibili. Tale chiarimento prende le mosse da una precedente pronuncia del MEF[1], con la quale era stato precisato che il modello di dichiarazione TASI doveva essere emanato con decreto e valido su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare che ogni singolo Comune potesse emanare modelli dichiarativi diversi, applicabili ognuno nel proprio ambito locale, proliferando in tal modo i già gravosi adempimenti per i contribuenti. A tal riguardo, al fine di semplificare i suddetti oneri, il MEF interviene nuovamente sul punto, chiarendo che non appare necessaria l’approvazione di un apposito modello ministeriale di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione IMU, approvato con il DM 30 ottobre 2012. Osserva il MEF, infatti, che le informazioni utili per il controllo e l’accertamento degli obblighi tributari sono sostanzialmente le medesime sia ai fini IMU sia ai fini TASI e, pertanto, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, “non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione solo per la TASI”. In sostanza, i soggetti chiamati a presentare la dichiarazione TASI, entro il 30 giugno 2015, devono utilizzare il Modello di dichiarazione IMU. In merito, si ricorda che, laddove non sia sta-

ta presentata la dichiarazione IMU, anche in base a quanto precisato nelle Istruzioni al Modello IMU, gli obblighi dichiarativi ai fini TASI devono essere adempiuti qualora vi sia: ► esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d’imposta; ► mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta. Resta fermo che, come avviene ai fini IMU, la dichiarazione TASI rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione. Infine, viene chiarito che nelle ipotesi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale può utilizzare la parte del modello di dichiarazione IMU, dedicata alle “Annotazioni”, per indicare il titolo in base al quale l’immobile è occupato (ad esempio locatore) che determina l’obbligo tributario. Note: [1] Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015.

DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE ALLO SCAMBIO DI AREE TRA LOTTIZZANTI - RISPOSTA ALLA CONSULENZA GIURIDICA PRESENTATA DALL’ANCE (R.M.56/E/2015)

L’Agenzia delle Entrate ufficializza, con la Risoluzione n. 56/E del 1 giugno 2015, quanto già anticipato nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica presentata dall’ANCE, che accoglie pienamente l’orientamento dell’Associazione relativamente alla disciplina fiscale applicabile allo scambio di aree tra lottizzanti. Come noto, infatti, l’ANCE aveva avanzato all’Agenzia delle entrate una richiesta di consulenza giuridica, con la quale si chiedeva la corretta applicabilità delle agevolazioni previste dall’art.32 del D.P.R. 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione dalle ipotecaria e catastale) anche a seguito della riforma dell’imposta di registro e della conseguente abrogazione di tutti i regimi agevolativi prima vigenti (attuata, dal 1° gennaio 2014, dall’art.10 del D.Lgs. 23/2011). Sulla questione, l’ANCE ha sempre sostenuto che il regime agevolativo dovesse comunque trovare applicazione per gli atti di redistribuzione di aree tra soggetti attuatori di piani di lottizzazione, in quanto si tratta di trasferimenti funzionali a ristabilire l’originaria “capacità edificatoria” dei lottiz-

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zanti, superando gli squilibri apportati dalle decisioni degli Enti locali esplicitate nelle convenzioni attuative. Al fine di reperire le aree necessarie alle dotazioni infrastrutturali ed ai servizi pubblici, infatti, gli Enti locali, in sede di convenzione con i soggetti attuatori, dispongono la cessione a loro favore dei terreni destinati alle opere di urbanizzazione o ad altre finalità pubbliche e fissano gli indici edificatori dei vari lotti compresi nel piano. Tali prescrizioni comportano degli “squilibri” tra i vari proprietari lottizzanti, in virtù del fatto che, necessariamente, le cessioni “obbligate” delle aree ai Comuni e la determinazione degli indici edificatori finiscono con il pesare maggiormente su alcuni soggetti attuatori, piuttosto che su altri. Per superare tale disparità e riequilibrare la capacità edificatoria dei singoli lottizzanti, si utilizza lo strumento della “perequazione”, che consiste in uno scambio reciproco di aree o diritti edificatori tra i vari soggetti attuatori del piano urbanistico (cd. “ricomposizione fondiaria”), tale da superare il suddetto squilibrio venutosi a creare dalle convenzioni attuative. Come evidente, si tratta di trasferimenti immobiliari obbligatori, privi di qualsiasi intento speculativo e che trovano il loro fondamento nelle convenzioni medesime. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 56/E/2015 recepisce in toto l’orientamento dell’ANCE, confermando l’applicabilità delle agevolazioni stabilite dall’art.32 del D.P.R. 601/1973, il cui ripristino normativo, previsto a decorrere dal 12 novembre 2014 dall’art.20, co.4-ter, del D.L. 133/2014 (cd. “decreto sblocca-Italia”, convertito con modificazioni nella legge 164/2014), deve intendersi di portata generale e non limitato ai soli immobili pubblici[1]. Pertanto, anche agli atti di redistribuzione di aree tra soggetti attuatori dei piani di lottizzazione, stipulati dal 12 novembre 2014[2], si applica il regime agevolato ai fini dell’imposta di registro e delle ipotecarie e catastali, in virtù di quanto stabilito dall’art.20 della legge 10/1977, che rinvia espressamente all’art.32 del D.P.R. 601/1973. Inoltre, sempre in merito ai medesimi atti di trasferimento, l’Agenzia aderisce alla posizione ANCE anche relativamente al trattamento IVA a questi applicabile, qualora siano posti in essere da imprese (ossia da soggetti IVA). In particolare, tali atti si considerano esclusi dal campo d’applicazione dell’IVA (e, quindi, soggetti al registro in misura fissa ed esenti dalle imposte ipotecaria e catastale), considerata la loro funzione meramente redistributiva, e non già commerciale. Tuttavia, nell’ipotesi in cui sia previsto anche un conguaglio in denaro, l’operazione è soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.

Note: [1] Cfr. R.M. 17/E/2015. [2] Così come per quelli stipulati entro il 31 dicembre 2013. Per quelli stipulati dal 1° gennaio 2014 all’11 novembre 2014 resta ferma l’applicabilità dell’imposta fissa di registro quantomeno per gli atti a titolo gratuito.

NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI La nuova guida dell’Agenzia, in particolare, tiene conto degli ultimi chiarimenti forniti con la Circolare 17/E del 24 aprile 2015[1] e illustra le modalità applicative generali: ■ della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, applicabile nella misura potenziata del 50%, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015[2]; ■ della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2015, di mobili ed elettrodomestici volti ad arredare l’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio[3]; ■ della detrazione IRPEF/IRES del 65%, nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[4], per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[5], sulle parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Anche in tal caso, il beneficio spetta sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. In particolare, le novità della Guida contenute nella pubblicazione di aprile 2015 riguardano: ■ il riconoscimento della detrazione del 50% nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano. In tale ipotesi, viene confermato che l’agevolazione spetta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[6]; ■ il trasferimento mortis causa della detrazione.

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Al riguardo, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, conceda l’immobile in locazione o in comodato nei successivi periodi d’imposta, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, se al termine della locazione o del comodato, l’erede riprende la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi[7]; ■ l’applicabilità della detrazione per l’acquisto dei mobili. Sotto tale profilo, viene confermato che, diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente,le rate residue della detrazione per l’acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d’imposta. Per completezza, si ricorda che nella recente C.M. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l’esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro. Note: [1] Cfr. C.M. 17/E/2015. [2] Cfr. art.1, co.47, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che ha prorogato l’agevolazione per il 2015. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36% fino a 48.000 euro per unità immobiliare, in base all’art.16bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR. [3] Ai sensi dell’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato, da ultimo, dal medesimo art.1, co.47, della legge 190/2014. [4] Come noto, questa forma di agevolazione, prorogata anch’essa dalla legge di Stabilità 2015, si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013. [5] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003. [6] Cfr. anche l’art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell’impresa esecutrice.


TRIBUTI

[7] Infatti, nella C.M. 17/E/2015 è stato chiarito che la «detenzione materiale e diretta» dell’abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l’erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi (cfr. anche C.M. 20/E/2011).

AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LE REGOLE PER L’ACQUISTO E LA VENDITA DI ABITAZIONI Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” può essere utilizzato in parte in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’acquisto della nuova abitazione, ed in parte in diminuzione dall’IRPEF, ovvero in compensazione con altre imposte. Estensione da 6 a 18 mesi del termine, decorrente dalla fine dei lavori di ristrutturazione, per l’acquisto di abitazioni, cedute da imprese costruttrici/ristrutturatrici, agevolato con la detrazione IRPEF del 50%. Queste le novità della «Guida dell’Agenzia delle Entrate Fisco e casa: acquisto e vendita», aggiornata al mese di aprile 2015, che fa il punto sul regime fiscale applicabile all’acquisto di abitazioni, che tiene conto delle recenti novità di prassi e normative.

In particolare, nella Guida vengono illustrate, fra l’altro: ■ il credito d’imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita di un’abitazione, acquistata con i benefici “prima casa”, provvedano ad acquistare un’altra unità immobiliare, da adibire nuovamente ad abitazione principale[1]. A tal riguardo, riprendendo i chiarimenti contenuti nella C.M. 17/E/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere utilizzato: ► in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’acquisto della nuova abitazione; ► «per l’intero importo», in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, o dall’imposta sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ► in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; ► in compensazione con altre imposte e contributi dovuti, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997; ■ la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile[2]. In tale ipotesi, si ricorda che la detrazione IRPEF del 50% va calcolata forfetaria-

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mente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare Con riferimento agli ulteriori argomenti di interesse, l’Agenzia delle Entrate illustra, altresì: ■ il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”, anche in forza di un atto a titolo gratuito[3]. ■ il regime fiscale (fini dell’imposta di Registro), del contratto preliminare. ■ la detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi dipendenti da mutui per l’acquisto, o costruzione, dell’abitazione principale[4]. Note: [1] Come noto, l’art.7, co.1 e 2, della 448/1998 stabilisce che il credito d’imposta spettante è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA versata all’atto del primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta per il secondo acquisto. Cfr. C.M. 17/E/2015 - ID N. 20312 del 29 aprile 2015. [2] Come noto, l’art.1, co. 48, della legge 190/2014, dal 1° gennaio 2015 ha esteso il termine a 18 mesi, originariamente fissato a sei dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell’abitazione.. [3] Ai sensi dell’art.7, co.1 e 2, della legge 448/1998. [4] Ai sensi dell’art.15, co.1, lett.b, e co.1-ter, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.


INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40% Variazione marzo .........13-14: ....- 0,20% Variazione aprile...........13-14: ....- 0,30%

febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile................................................................................ 1,005701

ANNI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN 162,4 165,7 168,2 171,9 174,5 179,5 182,2 184,7 188,7 194,6 198,9 200,1 198,6

PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135

( ( -- ) ( -- ) ( -- )

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 162,7 163,2 163,5 163,6 163,8 164,2 164,4 164,8 165,0 165,4 166,2 166,3 166,8 167,0 167,4 167,6 167,8 167,8 167,8 168,2 168,8 169,1 169,6 169,9 170,1 170,6 170,8 171,0 171,2 171,2 172,3 172,6 173,0 173,5 173,7 174,1 174,4 174,4 174,1 174,2 174,9 175,2 175,4 176,0 176,4 176,8 177,1 177,1 177,6 178,3 179,9 180,9 181,3 182,2 183,1 183,9 184,0 183,6 183,6 182,9 182,6 182,6 183,0 183,5 183,7 183,7 184,4 183,9 184,0 184,1 185,0 185,4 186,0 186,2 186,2 186,9 187,3 186,7 187,1 187,3 189,2 190,0 190,9 191,1 191,3 191,9 192,4 192,4 193,2 193,3 195,4 196,1 197,1 196,9 197,3 197,4 198,4 198,4 198,4 198,0 198,9 199,3 199,3 199,3 199,7 199,9 200,6 199,9 199,7 199,1 199,9 199,9 200,2 200,1 200,2 200,1 200,4 199,7 199,9 199,5 199,1 199,3 199,5

DIC 165,4 168,2 171,5 174,3 179,0 182,6 184,4 187,9 193,9 198,6 199,7 199,5

MEDIA 164,0 167,3 170,1 173,5 176,5 182,2 183,6 186,4 191,5 197,3 199,5 199,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE APRILE 2015 CHE E’ PARI AL 199,5 ANNI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GEN 22,8 20,4 18,6 16,0 14,3 11,1 9,5 8,0 5,7 2,5 0,3 -0,3 0,4

FEB 22,6 20,0 18,2 15,8 14,1 10,9 9,2 7,9 5,4 2,1 0,3 -0,2 0,2

MAR 22,2 19,9 18,0 15,6 13,9 10,3 9,2 7,6 5,0 1,7 0,1 -0,2 0,1

APR 22,0 19,6 17,6 15,3 13,7 10,0 9,0 7,2 4,5 1,2 0,1 -0,4 0,0

MAG 21,9 19,4 17,4 15,0 13,4 9,5 8,7 7,2 4,4 1,3 0,1 -0,3

GIU 21,8 19,2 17,3 14,9 13,1 9,0 8,6 7,2 4,3 1,1 -0,1 -0,4

LUG 21,5 19,1 17,0 14,6 12,8 8,5 8,6 6,8 4,0 1,0 -0,2 -0,3

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AGO 21,3 18,9 16,8 14,4 12,7 8,4 8,2 6,5 3,7 0,6 -0,6 -0,5

SET 21,0 18,9 16,7 14,4 12,7 8,7 8,5 6,8 3,7 0,6 -0,2 -0,1

OTT 20,9 18,9 16,5 14,6 12,3 8,7 8,4 6,6 3,3 0,6 -0,1 -0,2

NOV 20,6 18,6 16,5 14,5 11,9 9,1 8,3 6,5 3,2 0,8 0,2 0,0

DIC 20,6 18,6 16,3 14,4 11,5 9,2 8,2 6,2 2,9 0,5 -0,1 0,0

MEDIA 21,6 19,2 17,3 15,0 13,0 9,5 8,7 7,0 4,2 1,1 0,0 -0,2


LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

L’IMPRESA CHE ASSUME LAVORAZIONI EDILI DEVE ESSERE ISCRITTA ALLA CASSA EDILE L’impresa che esegue prevalentemente lavorazioni rientramenti nel comparto edile è tenuta all’iscrizione alla Cassa Edile indipendentemente dal CCNL in concreto applicato; in tutti gli altri casi vige il principio generale, secondo cui le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici non di natura edile sono esentate dall’iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente. E’ quanto emerge dal parere di precontenzioso n.12 del 18/2/2015, con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito l’inesistenza di un obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa Edile a carico dell’impresa svolge lavorazioni non edili (nel caso specifico OS10 – segnaletica stradale non luminosa). NORMATIVA Sul tema l’Autorità, che si era già espressa il 30/5/2012 con il parere n. 83 di medesimo tenore giunge alla conclusione sopra riportate sulla base delle seguenti considerazioni: 1) l’art. 38 del Codice degli appalti, al punto i) del comma 1 dispone “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. L’azienda che esegue prevalentemente lavorazioni edili è tenuta ad essere iscritta alla Cassa Edile; 2) l’art. 40 del Codice, comma 4, lett. d), che recita “Il regolamento definisce in particolare: d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.” Si ribadisce come la regolarità contributiva di cui all’art. 38 del Codice comprenda anche quella verso la Cassa Edile. 3) il comma 6 dell’art. 118 del Codice che disposne “L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in

solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici”. Qui viene stabilito l’obbligo sia dell’applicazione del contratto edile che dell’iscrizione alla Cassa Edile non solo per l’appaltatore, ma anche per i subappaltatori. 4) il comma 6bis dell’art. 118 del Codice che prevede “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.” Tale dispositivo impone alle imprese di giustificare le proprie offerte sulla base dei costi della manodopera edile, inclusi gli oneri di Cassa Edile. Impone comunque che il DURC si riferisca anche alla contribuzione alla Cassa Edile. 5) l’art. 6 del Regolamento Appalti, il DPR 207/2010 recita: “1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.” Detto comma impone per la esecuzione di lavori l’iscrizione in Cassa edile. “2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.” “3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.” Per “documento unico di regolarità contributiva”, alla luce di quanto già detto, si intende

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anche la regolarità verso la Cassa Edile. Dall’esame sistematico delle norme e delle posizioni dell’ANAC si possono focalizzare i principi che chiariscono l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile 281 per le imprese che PANTONE nel settore deiCMYK lavori 100 -pubblici 72 - 0 - 32 eseguono lavorazioni edili, alla stessa RGBe0 l’iscrizione - 40 - 104 cassa dei lavoratori. CRITERIO DELLA “PREVALENZA” Il principio di iscrizione alla Cassa Edile non può essere inteso come generalizzato per tutti gli appalti pubblici. Il Regolamento (art. 108, comma 1) stabilisce che “Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento.” Detto principio di ordine generale, pur essendo poi sottoposto dal medesimo Regolamento ad alcune eccezioni, impone la qualificazione SOA nella categoria prevalente quale primo requisito per l’assunzione di appalti pubblici. Detto requisito viene poi ripreso dall’art. 118 del Codice per i subappaltatori. Ciò posto si comprende quanto detto dall’Autorità nel citato parere n. 12 del 18/2/2015 ove chiarisce la non necessità di iscrizione alla Cassa edile per le sole lavorazioni edili accessorie a quelle della categoria prevalente non edile (“…., potendo ritenersi meramente accessorie le lavorazioni di natura edile eventualmente connesse alla attività di principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale”). Sul tema si può pertanto concludere che, ove la lavorazione prevalente da assumere (in appalto o subappalto) sia edile, sussiste l’obbligo per l’assuntore dei lavori di essere iscritto alla Cassa Edile e di iscrivervi i lavoratori addetti alle specifiche lavorazioni. QUALI SONO LE LAVORAZIONI EDILI Si pone ordunque il problema di individuare quali fra le categorie dell’Allegato A al Regolamento, che elenca tutte le categorie SOA, debbano ritenersi sostanzialmente edili, e per le quali perciò scatti perciò l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile laddove siano prevalenti. Da una comparazione tra la declaratoria di ciascuna categoria, prevista dal citato allegato A al Regolamento, e il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’art.

PA CM RG


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49 della legge 88/1989, si può tentare di definire una elencazione delle categorie SOA che siano edili e perciò comportino l’obbligo per l’impresa che li esegue di iscriversi alla Cassa Edile. Tali categorie si ritiene siano: per le opere generali: OG1, OG2, OG3 OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG12; per le opere specialistiche: OS1, OS2-A, OS6, OS7, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS20-B, OS21, OS22, OS23, OS24, OS25, OS26, OS29, OS33, OS34. Quando prevalente è una di dette categorie, si ribadisce, sia l’appaltatore che il subappaltatore, come pure i loro operai addetti a tali lavorazioni, devono essere iscritti in Cassa edile. PARERI GIÀ ESPRESSI Oltre alle normative sopra richiamate si ritiene utile, al fine di una maggior chiarezza sul tema, rammentare anche le posizioni già assunte da diversi soggetti. MINISTERO DEL LAVORO Le stazioni appaltanti devono ben considerare che il principio generale è quello dell’iscrizione alla Cassa Edile per tutte imprese che eseguono i lavori pubblici, ciò anche al fine di inserire nel bando la specifica clausola prevista nel modello di bando tipo n.2/2014, predisposto ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, del Codice, per l’affidamento al prezzo più basso di lavori pubblici di sola esecuzione, nei settori ordinari, con procedura aperta lavori e importo superiore a euro 150.000 euro. Tale clausola - che trae fondamento nel parere 25 maggio 2013 espresso (su istanza dell’ANCE) dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - prevede la seguente formula: «applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». ANAC - AVCP Secondo l’A.N.AC., l’eventuale esclusione dell’impresa dall’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste solo qualora nei lavori da affidare non vi siano lavorazioni di natura edile oppure, come nel caso specifico affrontato dall’Autorità, l’impresa dichiari esplicitamente di svolgere all’interno dell’appalto esclusivamente un intervento nel quale le lavorazioni di natura edile, eventualmente connesse, possono ritenersi meramente accessorie. Nel caso specifico, infatti, l’impresa doveva eseguire l’attività principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale. A tale proposito, l’Autorità ricorda quanto specificato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali nell’interpello n.18/2012 - avente ad oggetto «obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico» - nel quale si chiarisce che «nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori». Viene così ribadito l’obbligo di riferirsi alla lavorazione (o categoria) prevalente, precedentemente affrontato. GIURISPRUDENZA Tra i vari pronunciamenti sul tema in argomento in ambito giuridico possono essere ricordati due recenti sentenze del Consiglio di Stato che, pur non affrontando il problema di iscrizione alla Cassa Edile impongono che l’attività reale dell’impresa sia attinente e congruente con quella dell’appalto. Di talchè laddove l’appalto sia edile discende l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile della ditta e degli operai addetti allo specifico appalto. L’impresa concorrente deve dimostrare di esercitare un’attività attinente a quella indicata in sede di bando (Consiglio di Stato, sez. II, del 17/4/2015, n. 1977) . . . . omissis . . . Ma si tratta anche in questo caso d’uno pseudo problema, giacché detta Società, fin dalla qualificazione, avrebbe dovuto dimostrare un’attività produttiva con almeno un minimo d’attinenza con quella indicata già in sede di bando, ancorché mediante una dichiarazione. Ciò non è accaduto, di talché sfugge al Collegio la ragione per cui, ad onta di tal evidente difetto, la medesima appellante sia poi stata invitata a formulare l’offerta . . . . omissis . . . Oggetto dell’iscrizione camerale dell’impresa offerente deve essere congruente con quello dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, del 14/4/2015, n. 1874) . . . . omissis . . . Pertanto, considerato che il bando va letto ed interpretato alla stregua dei principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica e che il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio risponde all’esigenza di verificare la capacità tecnica dei contraenti, non v’è dubbio come l’oggetto dell’iscrizione stessa debba essere congruente con quello dell’appalto. . . . . omissis . . .

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GIURISPRUDENZA LA SOSPENSIONE LAVORI PER LA STAGIONE BALNEARE COMPORTA IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FERMO CANTIERE (Corte di Cassazione - sentenza n.10076 depositata il 18 maggio 2015)

1)L’Amministrazione comunale ha disposto una sospensione dei lavori per l’esigenza, rappresentata dal Comune che l’attività turistica e la balneazione non fossero intralciate dai lavori in corso nel periodo estivo. La Corte d’appello ha ritenuto che tale esigenza giustificasse la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 1063/1962, senza tuttavia considerare che “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza (v. Cass. n. 13643/2004, n. 5135/2002), così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell’Amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell’opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori Pertanto, seppure la valutazione di dette ragioni sia rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione committente (v. Cass. n. 16366/2014), la facoltà di sospensione non è libera né tanto meno svincolata dalle condizioni appena indicate che ne costituiscono il limite obiettivo, la cui ricorrenza o violazione il giudice ordinario è chiamato ad accertare. Laddove, nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è avveduta che neanche l’Amministrazione committente aveva giustificato la sospensione con taluna di dette esigenze pubbliche e sopravvenute, tali non potendosi ritenere quelle turistiche o di balneazione dalla stessa invocate che, ricorrendo sistematicamente e comunque normalmente in ben individuati periodi dell’anno, non potevano, perciò stesso, qualificarsi imprevedibili, ma dovevano essere apprezzate dalla stazione appaltante nella predisposizione del programma dei lavori (v. Cass. n. 18239/2012). 2.- Nel secondo motivo l’impresa denuncia vizio di motivazione, per avere ritenuto insussistente il danno derivante dalla “terza” sospensione, senza considerare che il danno lamentato non era riferito al fermo


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totale del cantiere, ma alla flessione della produttività, com’era emerso dalla c.t.u. espletata in primo grado ed era stato evidenziato nell’atto di appello. In effetti, la sentenza impugnata, escludendo l’esistenza di danni (in particolare “per fermo cantiere”) sul presupposto che la predetta sospensione avesse interessato solo una parte delle opere e non avesse impedito all’impresa di eseguire comunque i lavori previsti, non ha considerato che il danno lamentato era riferito anche allo stravolgimento ovvero all’inaspettato mutamento del programma esecutivo delle opere, fatti dedotti come causa di una flessione di produttività sulla quale la Corte non ha indagato. In tal senso il motivo è fondato, essendo stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio.

L’AUTORITA’ NON PUO’ INSERIRE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO SENZA TENER CONTO DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPRESA (TAR Lazio, Sez. III, 10/3/2015, n. 3943)

. . . . omisiss. . . Ciò significa che l’ANAC non ha preso in considerazione le osservazioni difensive in effetti prodotte (le quali, come risulta dalla copia depositata in atti sub 13, anticipano in larga parte quanto poi dedotto con il ricorso all’odierno esame), il che integra violazione della garanzia di partecipazione procedimentale - che l’ANAC deve assicurare anche nei procedimenti di annotazione in virtù di quanto espressamente dispone l’art. 8, comma 12, D.P.R.. n. 207 / 2010 – e, in particolare, dell’art. 10, lett. b) della Legge n. 241 del 1990 a mente del quale gli interessati “hanno diritto:….b) di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”. L’ANAC, pertanto, era senza dubbio tenuta a valutare le deduzioni della ricorrente, rilevanti ai fini del legittimo esercizio del proprio potere di inserimento nel casellario ex art. 8 cit., potere che, con riferimento alle informazioni “atipiche” in oggetto (trattandosi di notizie non tipizzate o predeterminate dal Legislatore che l’ANAC può comunque ritenere “utili ai fini della tenuta del casellario”) è connotato da margini, seppur limitati, di discrezionalità e che, ove esercitato tenendo in debito conto gli elementi di valutazione introdotti dalla odierna ricorrente, avrebbe potuto condurre ad un diverso esito. Non è escluso infatti che, valorizzando gli argomenti e le circostanze dedotte dalla ricorrente e, in particolare, l’inadempimento

del corrispettivo da parte del committente, l’ANAC avrebbe potuto ritenere “non utile” ovvero non giustificata la risoluzione comunicata committente oppure, altrimenti, sarebbe potuta pervenire ad una annotazione di diverso tenore nella quale si desse anche conto della contrastante posizione della ricorrente e delle contenzioso non ancora definito tra le parti. 5.2. L’adozione del provvedimento finale, senza l’esame delle osservazioni difensive e dei documenti allegati dall’odierna ricorrente, integra, altresì, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’attività espletata si appalesa come incompleta e lacunosa, svolta senza assumere gli elementi giuridici e le circostanze fattuali introdotti nel procedimento (ci si riferisce in particolare all’inadempimento nel pagamento dei corrispettivi contestato al committente ed alla causa civile in corso tra le parti) e che, come detto, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale. Per tali ragioni il ricorso è fondato e l’atto impugnato deve essere annullato. . . . omissis . . .

E’ LEGITTIMA LA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE A FRONTE DEL RIFIUTO AD INIZIARE I LAVORI CON URGENZA

(TAR Napoli, Sez. I, 12/2/2015, n. 1053) . . . . omissis. . . . Tutte le prefate censure non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito esplicitate (si segue l’ordine letterale di cui sopra): aa) lo stato d’urgenza che ha reso indifferibile l’inizio dei lavori è agevolmente comprovabile in base alle seguenti osservazioni: 1) nella lettera di invito si dà espressamente conto della necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile attraverso interventi di manutenzione urgente, al fine di garantire il buon funzionamento della viabilità comunale; 2) nella determinazione comunale n. 92 del 25 marzo 2013, con cui si è liquidato un sinistro per cattivo stato di manutenzione della sede stradale, si cita la nota del Comando di Polizia Municipale del 23 novembre 2012, nella quale si rappresenta, con l’ausilio di immagini fotografiche, “l’esistenza di situazioni insidiose alla normale circolazione stradale e pedonale”; 3) la stessa documentazione fotografica allegata al ricorso conferma il notevole degrado di alcuni tratti viari, pericoloso per la sicurezza stradale; 4) evidenti, pertanto, sono le ragioni che

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giustificano l’impellenza dei lavori di manutenzione al fine di evitare pregiudizi per l’interesse pubblico, che si troverebbe ad essere minacciato dagli incombenti rischi per l’incolumità collettiva, dalla lievitazione dei sinistri stradali e dal conseguente inutile spreco di risorse comunali per far fronte a pretese risarcitorie e spese processuali; 5) con riguardo al carattere obiettivo dell’urgenza, vale notare in via dirimente che tutta la procedura selettiva si è svolta celermente, anche in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia, proprio al fine di avviare in tempi brevi l’esecuzione dei lavori; 6) infine, la legge non richiede, perché possa darsi luogo all’affidamento sotto riserva, che l’urgenza sia stata causata da eventi imprevedibili, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al pari del caso delle ordinanze di necessità, ben potendo tale urgenza essere apprezzata già al momento dell’indizione della gara; bb) non possiedono forza invalidante le denunciate anomalie in tema di comunicazione di avvio del procedimento, non solo perché nel caso di specie non era esigibile alcun preavviso di revoca, attesa l’oggettiva esigenza di celerità nella definizione dell’affidamento dei lavori, ma anche perché l’apporto partecipativo della società ricorrente comunque non avrebbe prodotto alcun risultato diverso, sovvenendo al riguardo il chiaro disposto dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2012 n. 12); cc) le esigenze di urgenza che rendevano indilazionabile l’esecuzione dei lavori sono state sufficientemente motivate, e portate a conoscenza della ricorrente, in una serie di atti formali dell’amministrazione, quali la lettera di invito, la nota prot. n. 2832 del 26 marzo 2013, intervenuta nel procedimento di verifica dell’anomalia, e, da ultimo, la nota prot. n. 3956 del 29 aprile 2013, recante l’invito a dare inizio ai lavori; dd) l’obbligo di accettare, in caso di urgenza, la consegna dei lavori sotto riserva grava sulla ditta aggiudicataria, anche provvisoria, in forza del dettato della legge, e precisamente in forza dell’art. 11, comma 9, del codice dei contratti, che attribuisce alla stazione appaltante il correlativo diritto potestativo (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, n. 12/2012 cit.). Nella fattispecie, pur in assenza della stipula del contratto d’appalto, la società ricorrente si è sottratta all’adempimento di un’obbligazione di natura legale, a prescindere da ogni ulteriore considerazione discendente dalla circostanza che la medesima aveva formalmente dichiarato, già in sede di gara, “di accettare, qualora risultasse aggiudicatario, l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto”. Peraltro, a nulla rileva la circostanza, addotta come giustificazione al rifiuto di prendere


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in consegna i lavori, che il precario stato manutentivo delle strade non era rilevabile in sede di partecipazione alla procedura selettiva, essendo pacifico che la stessa ricorrente aveva altresì dichiarato di aver preso visione delle circostanze di luogo e di fatto inerenti ai lavori da espletare, nonché di tutte le circostanze generali e particolari capaci di influire sulla determinazione del prezzo; ee) infine, l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP si presentano pienamente legittimi e proporzionati, in quanto atti consequenziali alle inadempienze imputabili alla società ricorrente, che hanno irrimediabilmente compromesso la normale stipula del contratto secondo l’ordine di aggiudicazione. . . . . omissis. . . .

LA SOGLIA DI ANOMALIA NON PUO’ ESSERE MODIFICATA NEMMENO DOPO UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE

(Consiglio di Stato, sezione V, 26 maggio 2015, n. 2609 - conferma T.A.R. Puglia, Lecce, n. 265 del 2015) La non modificabilità delle medie e delle soglie di anomalia in caso di variazioni successive alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione, introdotta dall’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha portata generale. E’ applicabile anche a fatti dipendenti da motivazioni diverse dal citato articolo 38, comma 1. Il divieto di riformulazione della graduatoria inibisce sia il subentro nell’aggiudicazione che l’alternativo risarcimento per equivalente. . . . . omissis. . . . 7. La novità disposta dal citato comma 2-bis induce però la Sezione ad intrattenersi specificamente sull’ampiezza del suo campo di applicazione. Occorre sottolineare che, benché la previsione sia stata immessa dal legislatore nel testo dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, essa è applicabile anche nei casi in cui non sia in questione la carenza di uno dei requisiti elencati nello stesso articolo, ma qualunque altra potenziale ragione di esclusione di un concorrente. Il testo della innovativa disposizione esibisce, infatti, una portata ben più vasta dell’elenco di cause ostative contenuto nell’articolo in cui essa per ragioni contingenti è stata inserita: esso ha la natura di

una «norma generale», in quanto si riferisce ad “Ogni variazione che intervenga … successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”. E tale frase ha una autonoma portata precettiva rispetto ai periodi precedenti dello stesso comma. L’applicabilità della regola generale – sinteticamente definibile quale «principio di stabilità della soglia di anomalia, una volta terminata in sede amministrativa la “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”» - si desume anche dal disposto del comma 1-ter dell’art. 46 d.lgs. n. 163/2006, pure in esso inserito dal medesimo art. 39 d.l. n. 90/2014, il quale puntualizza che il comma 2-bis dell’art. 38 si applica «a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara». Pertanto, pur se l’attuale ricorrente ha dedotto che la soc. Abilo è stata ammessa illegittimamente per violazione del principio di determinatezza dell’oggetto dell’avvalimento (e non per la violazione delle regole sostanziali contenute nell’art. 38 cit.), va affermata in questa sede l’applicabilità al caso concreto della previsione di chiusura del nuovo comma 2-bis. 8. Non risulta poi fondata la tesi sostenuta dall’appellante nel corso dell’udienza di discussione, secondo la quale la disposizione innovativa sopra riportata si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali affermati dagli artt. 24 e 113 Cost. sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale e sulla impossibilità che tale tutela sia «esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione». La regola generale introdotta nell’art. 38, comma 2-bis, attiene all’andamento del procedimento amministrativo di settore, nel senso che, una volta conclusa la «fase» procedimentale riguardante l’ammissione, la regolarizzazione o l’esclusione delle offerte, le sopravvenienze non possono essere prese in considerazione dalla stessa Amministrazione. Ne consegue che, trattandosi di una regola di diritto sostanziale che ha inteso innovare alla disciplina del procedimento di gara, e che solo di riflesso riverbera le proprie coerenti conseguenze sul terreno processuale, la medesima non può essere sospettata di avere inciso sulle garanzie costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale. 9. Per le ragioni ora esposte, neppure può ritenersi, come sostenuto in udienza dalla difesa dell’appellante, che la norma in questione esaurisca la sua funzione con l’escludere che ricorsi aventi impostazione simile a quello in esame possano far conseguire a chi li propone l’aggiudicazione, lasciando però intatta la possibilità di accedere negli

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stessi casi ad una tutela risarcitoria per equivalente. La nuova norma, come si è appena detto, non ha, invero, natura processuale, ma ha articolato l’andamento del procedimento di evidenza pubblica, stabilendo che una volta effettuato il calcolo della media, ed individuata la soglia di anomalia, qualsiasi successiva variazione, anche ove discendente da una pronuncia giurisdizionale, non giustifica il suo rifacimento. Tanto il calcolo della media delle offerte quanto la determinazione della soglia di anomalia attengono, d’altra parte, a dati convenzionali, sicché il legislatore, nell’esercizio della proprie scelte discrezionali, ben può circoscrivere gli elementi rilevanti per la definizione di entrambe le grandezze, nello specifico negando rilevanza alle sopravvenienze cui la norma in questione ha avuto riguardo. In altri termini, la nuova norma disconosce in radice qualunque forma di protezione giuridica per l’interesse sostanziale dell’impresa che prospetti la necessità della rinnovazione di una fase del procedimento, in quanto il legislatore ha posto la regola della irrilevanza di alcune sopravvenienze, per rendere più stabili gli esiti finali del procedimento ed evitare che – anche ipoteticamente - possano esservi iniziative distorsive della leale concorrenza tra le imprese. . . . . omissis. . . .


URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

VAS PER LA SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA: DEPOSITO DEL RAPPORTO AMBIENTALE Con deliberazione della Giunta comunale di Brescia n. 442/104853, del 08/10/2013, è stato dato formale avvio al procedimento per la seconda variante al PGT. Con tale provvedimento l’Amministrazione comunale intende rendere coerente il vigente PGT con le nuove linee programmatiche che guideranno il governo della città nel prossimo quinquennio. Con delibera n. 84/26408, del 26/02/2014, è stato condiviso dalla Giunta comunale il documento programmatico, contenente le linee guida che ispireranno la stesura della seconda variante. Il 12 maggio 2015 è stata depositata presso gli uffici del Settore Urbanistica la proposta di modifica al vigente PGT, comprensiva del rapporto ambientale (VAS). Dal 13 maggio 2015, è possibile presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni (ovvero fino alle ore 12.00 del giorno sabato 11/07/2015). Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute, quindi formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale. L’Autorità procedente per la VAS è il settore urbanistica, rappresentato dall’Arch. Ribolla Gianpiero; l’Autorità competente per la VAS è il settore sostenibilità ambientale e scienze naturali, rappresentato dall’ing. Angelantonio Capretti. Al fine di valutare l’incidenza della seconda variante al PGT, è stato necessario confrontare i dati di superficie lorda di pavimento complessiva del documento di piano del PGT vigente con quelli successivi alla pubblicazione della VAS. Nel PGT vigente il totale della slp del Documento di Piano viene indicata pari a 1.122.740 m2, suddivisa in circa 75 ambiti di trasformazione (AT). A seguito della VAS i 75 AT sono diventati 35, e da calcoli effettuati risulta che di questi: - 27 sono riconfermati rispetto al PGT vigente, con una riduzione di circa 260.000 m2 di slp realizzabile, - 8 sono i nuovi per un totale di circa 100.000 m2 di slp realizzabile. Dei 27 riconfermati,19 presentano una riduzione di slp (circa 275.000 m2), 4 hanno stessa slp e 4 riportano un aumento di slp (circa 16.000 m2).

Gli AT eliminati sono 40, per un totale di circa 375.000 m2 di spl eliminata dal documento di piano. Dal confronto tra le schede di pianificazione degli AT prima e dopo la pubblicazione della VAS è chiara la forte riduzione della slp realizzabile. In particolare risulta che il PGT attuale prevede circa 1.100.00 m2 di slp realizzabile e con la variante si passa a una previsione di realizzazione di circa 650.000 m2.

DEFINITE LE PROCEDURE DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Passo in avanti nell’attuazione del pacchetto di interventi sulla “casa” contenuto nel decreto legge dello scorso anno (DL n. 47/2014). E’ stato, infatti, pubblicato sulla GU n. 115 del 20/5/2015 il decreto interministeriale 24 maggio 2015 (Infrastrutture, Finanze e Affari regionali) che, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 3 del DL 47 definisce i criteri e le procedure per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Comuni, ex Iacp (comunque denominati) enti pubblici anche territoriali. Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto gli enti proprietari degli alloggi predispongono specifici programmi di alienazione che, previo assenso della regione, sono poi trasmessi al Ministero delle Infrastrutture. Sono fatti salvi i programmi di vendita già avviati in virtù della programmazione regionale. I programmi di alienazione devono riferirsi prioritariamente a: • alloggi situati nei condomini misti (proprietà pubblica < 50%); • alloggi collocati in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti; • immobili classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché’ locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l’alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma; • alloggi particolarmente degradati con spese di manutenzione e/o ristrutturazione insostenibili per l’ente proprietario. Le risorse derivanti dalle vendite restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate a: • recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente; • acquisto e realizzazione di nuovi alloggi. Le procedure di alienazione:

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• gli alloggi devono essere previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi (prezzo agevolato più riconoscimento di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto). Divieto di ulteriore vendita per i successiviPANTONE 5 anni; 281 • gli alloggi liberati dagli CMYK 100 - 72attuali - 0 - 32 occupanti che non intendono sono posti in RGB 0acquistarli - 40 - 104 vendita mediante bandi ad asta pubblica.

LA DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ABUSO COMPIUTO DA TEMPO DEVE ESSERE MOTIVATA DA RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO Il Consiglio di Stato con la sentenza della sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2512 ha stabilito che, in presenza di abusi edilizi compiuti da tempo, si determina una posizione di legittimo affidamento del privato e pertanto l’ordinanza di demolizione del Comune deve essere motivata da ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla applicazione della sanzione molto tempo dopo il compimento dell’abuso. Applicando questo principio (già espresso nella sentenza della sez. V 15 luglio 2013, n. 3847), il Consiglio ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento sanzionatorio di un Comune perché non forniva adeguata motivazione sulle ragioni che avevano indotto l’amministrazione ad applicare la sanzione demolitoria nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’abuso (1958 – 2010) ed il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato. Inoltre i giudici hanno evidenziato che in presenza di un edificio per il quale è stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio (nella fattispecie una licenza edilizia) non possono essere qualificate variazioni essenziali (oggi elencate dall’art. 32 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”) e dunque non costituiscono “abusi totali” che obbligano alla demolizione dell’intero manufatto ai sensi dell’art. 31 del TUE, una posizione leggermente diversa dell’edificio sul lotto di pertinenza (spostamento di 45 cm) e un aumento minimo della superficie (3 metri per ciascuno dei due piani costituenti l’edificio per un totale di 6 metri). Si tratta infatti di lievi difformità dal titolo abilitativo edilizio. Si ricorda che il comma 2-ter dell’art. 34 del TUE (inserito dal Decreto legge 70/2011) prevede che non si ha parziale difformità dal permesso di costruire in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.

PA CM RG


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ALBO GESTORI AMBIENTALI - DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI AI FINI DELL’ISCRIZIONE CHIARIMENTI (Circolare 30 aprile 2015, n. 345)

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha diramato la Circolare 30 aprile 2015, n. 345 relativa alla “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo. Preliminarmente, si ricorda che ai fini dell’esercizio dell’autotrasporto merci, secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto in conto terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e locazione finanziaria (leasing), nonché locazione e comodato senza conducente, purché siano rispettate alcune condizioni. La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5681 del 16 marzo 2015, emanata a seguito di alcune successive modifiche normative, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, ha prefigurato i casi in cui è consentita la locazione e comodato (senza conducente), ed ha stabilito che non è consentita la cessione dei veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. In base a ciò l’Albo gestori ambientali con la Circolare n. 345 del 30 aprile 2015, ha chiarito che lo stesso principio (divieto di sublocazione o subcomodato) deve essere applicato anche alla disponibilità di veicoli per il trasporto in contro proprio presi in

locazione ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice della strada. Resta escluso dalla disciplina della locazione senza conducente, il leasing (locazione finanziaria). Pertanto, l’impresa che281 dispone del veicolo PANTONE mediante tale CMYK titolo100 può, - 72 - alle 0 - 32 condizioni previste, locareRGB senza il veicolo 0 - 40conducente - 104 stesso salvo espressa e diversa indicazione contenuta nel contratto di locazione finanziaria. È consentita inoltre la disponibilità, mediante comodato senza conducente, di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegheranno alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO (TABELLA “B”) PER ATTUAZIONE DI RECUPERO AMBIENTALE NEL COMUNE DI NUVOLERA Si segnala agli associati la possibilità di smaltimento di terre e rocce da scavo e di fango filtropressato, residuo della lavorazione lapidea (Allegato Tabella “B”), nell’ambito

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dell’attuazione del recupero ambientale approvato dal Comune di Nuvolera (autorizzazione n. 007339). Il progetto per il recupero ambientale prevede l’utilizzo di 65.000 mc ed ha scadenza giugno 2017. PANTONE COOL GRAY 9 ChiCMYK fosse al conferimento dei 0 - 0interessato - 0 - 60 sopraindicati materiali può contattare il RGB 135 - 135 - 135 responsabile dell’impianto al seguente numero di telefono: 335 477483.

RIFIUTI - NUOVO ELENCO E NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE Il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti; in particolare diverranno operative la Decisione UE 2014/955 (che sostituirà l’intero contenuto dell’allegato D alla parte IV del Codice dell’ambiente, D.Lgs. 152/2006) e il nuovo Regolamento Europeo 1357/2014 (in sostituzione dell’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006). Entrando nel merito di quanto indicato nella Decisione UE 2014/955, circa la corretta classificazione dei rifiuti con codici CER a specchio, ovvero quei codici che identificano rifiuti che potrebbero essere pericolosi o non pericolosi, si forniscono alcune indicazioni operative. In particolare si ritiene che, qualora sussista da parte del produttore del rifiuto la certezza della non pericolosità del materiale in gestione, ai fini della valutazione e della conseguente attribuzione del codice CER, si possa compilare il campo “annotazioni” del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) con la seguente frase: “Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE. Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato ad uso produttivo”. Tale annotazione, da un lato funge da presa d’atto, da parte del produttore del rifiuto, delle nuove disposizioni europee e dall’altro pone l’attenzione sull’origine del rifiuto. Ciò significa che, qualora il rifiuto provenga da demolizione di fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini), sarà possibile valutare l’assenza di rifiuti pericolosi anche senza effettuare un’analisi di laboratorio per ogni conferimento. Non sussistendo, quindi, il rischio di un possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana, si ritiene che possa essere applicata, anche alla luce delle nuove norme comunitarie, la procedura utilizzata nel periodo di vigenza del DL 91/2014 secondo cui non vi è necessità di effettuare sempre delle analisi chimiche per l’attribuzione del CER, anche se a specchio.


VARIE

Qualora, al contrario, non vi sia la certezza sull’origine del rifiuto, e quindi sulla non pericolosità dello stesso, si invitano le imprese a procedere con le relative analisi di laboratorio al fine di potere effettuare una corretta classificazione necessaria per attribuire il codice CER più appropriato. Con riferimento alla produzione di rifiuti da demolizione e costruzione, si invitano le imprese a valutare, ove possibile, l’attribuzione del codice CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) in alternativa al 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), nonché l’utilizzo di codici CER non speculari quali il 170101 (cemento), 170102 (mattoni) e 170103 (mattonelle e ceramiche), previa verifica della sussistenza dell’autorizzazione al trasporto del CER nonché dell’autorizzazione dell’impianto al ricevimento del CER stesso. Si precisa che la procedura suggerita può essere utilizzata sia nel caso di conferimento del rifiuto in discarica sia nel caso di conferimento dello stesso in impianti di recupero e trattamento. In merito, infine, al nuovo Regolamento Europeo 1357/2014, si informano le imprese che sono in corso di redazione da parte di ISPRA delle linee tecniche d’indirizzo riguardanti la comparazione delle vecchie classi di pericolo H con le nuove classi HP e le relative modalità di svolgimento delle analisi di laboratorio sul contenuto delle quali si forniranno successive indicazioni.

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI - AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA SISTRI A partire dal 1° giugno 2015, sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento (UE) n.1357/2014 e la Decisione 2014/955/ UE relative alla classificazione dei rifiuti. A tali disposizioni si è adeguato anche il sistema di tracciabilità dei rifiuti (www.sistri. it), al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti non ancora o parzialmente movimentati a tale data. Per ogni rifiuto in giacenza, la nuova procedura prevede la creazione manuale di una registrazione cronologica di scarico per azzerare le quantità residue e, successivamente, di carico per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione. Al sistema è stata aggiunta una nuova “casuale registrazione”, da selezionare dal menu a tendina, chiamata “Riclassificazione a seguito Reg. 1357/2014/Ue e/o Dec. 2014/955/Ue”.

Il rifiuto viene “scaricato virtualmente” presso chi effettua l’operazione, si procede con la firma e infine si prende nota del codice di riferimento della registrazione. Tale codice dovrà essere successivamente inserito nel campo annotazioni, una volta aggiunto il medesimo rifiuto classificato secondo la nuova procedura.

UTILIZZO DELLE MACCHINE OPERATRICI A TITOLO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE CHIARIMENTI

(Circ. prot. 11483 del 13/5/2015, DGM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) La circolare prot. 11483 del 13 maggio 2015 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti fornisce alcuni indirizzi interpretativi sull’utilizzo delle macchine operatrici a titolo di locazione senza conducente. Secondo la nota ministeriale tale forma di utilizzo non può che essere effettuata da un’impresa che esercita attività di locazione senza conducente. In sostanza, si evince dalla circolare che pur essendo legittimamente ammesso il noleggio senza conducente questo non può, legittimamente, avvenire tra due imprese se la proprietaria del veicolo non è una impresa che svolge appunto l’attività di noleggio a titolo professionale. Tuttavia, può essere ragionevole ritenere che tale interpretazione, che viene fatta discendere dalla lettura delle norme del Codice della Strada (art. 114) e del suo regolamento di esecuzione (art. 298), con riguardo, in particolare, all’immatricolazione di tali veicoli, all’affidamento a terzi degli stessi, possa essere derogata quando la circolazione/utilizzo avvenga esclusivamente in aree private. Tale interpretazione può infatti essere fondata sull’articolo 1 del Codice della Strada che limita l’applicabilità delle sue norme alla circolazione sulle strade e sull’articolo 2 che definisce il concetto di strada, come “area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Non sono pertanto da considerarsi strada, ai fini e per gli effetti che qui interessa, quelle aree destinate all’uso esclusivamente privato (a prescindere dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata (es. strade degli stabilimenti industriali) o usate da una ristretta collettività di persone aventi particolare titolo di legittimazione per transitarvi (es. dipendenti ecc.). Anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni inerenti la circolazione stradale la

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giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua destinazione (Cass. Civ. Sez. III 17 aprile 1996, n. 3633). Per quanto attiene alle norme di comportamento che regolano la circolazione all’interno delle aree private, sono pienamente applicabili quelle previste nel codice della strada, anche nel caso si tratti di un’area privata non aperta al pubblico, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n.285. Viene quindi ritenuto valido il contenuto precettizio del codice della strada, in quanto, anche gli utenti di una strada privata, fanno affidamento sul rispetto di quelle norme che si fondano sul concetto di comune prudenza e che devono regolare la circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali (Cass. Pen. Sez. IV 27 aprile 1991). Diversamente un’area di proprietà privata accessibile ad un numero indeterminato di persone è da considerarsi equiparata a suolo pubblico e di conseguenza sono da ritenere applicabili le norme del codice della strada. Nel momento in cui l’area privata è equiparata a suolo pubblico le macchine operatrici per potervi circolare devono essere immatricolate presso gli uffici della Motorizzazione. A tali fattispecie va legata anche la nota interpretativa fornita dal Ministero.

ECOREATI - ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE Con la pubblicazione in G.U. n. 122 del 28/5/2015 entra in vigore la legge 68/2015 con la quale sono stati introdotti, nel Codice penale, cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Tra le novità introdotte dalla legge, si evidenziano anche la previsione del cd. ravvedimento operoso, che comporta una diminuzione della pena per coloro che si adoperino concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi, e la definizione di sanzioni per le lesioni e le morti conseguenti al reato di inquinamento ambientale. In attesa di ritornare in modo più approfondito sul tema, si riporta uno schema riepilogativo dei nuovi reati.


VARIE

LEGGE N. 68/2015 – NUOVI “ECOREATI” Inquinamento ambientale

Comportamento illecito: il cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 Aggravanti: se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale

Comportamento illecito: Fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri) il cagionare abusivamente un disastro ambientale, che consiste alternativamente in: 1) alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Pena: reclusione da cinque a quindici anni Aggravanti: se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Traffico e abbandono di Comportamento illecito: la cessione, l’acquisto, il materiale ad alta radioattività ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare abusivamente o il disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 Aggravanti: se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna oppure pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Impedimento del controllo

Comportamento illecito: impedire, intralciare o eludere Pena: reclusione da sei mesi a tre anni. l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Omessa bonifica

Comportamento illecito: non provvedere alla bonifica, al Pene: reclusione da uno a quattro anni e con la ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, essendovi multa da euro 20.000 a euro 80.000. obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) - UNITA’ DI MISURA UTILIZZABILE PER L’INDICAZIONE DEI BENI L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una istanza di consulenza giuridica presentata da Confindustria, con parere del 3 giugno 2015, ha chiarito che nel documento di trasporto (DDT) la quantità dei beni trasportati può essere indicata con più unità di misura (kg, litri, metri cubi, metri quadrati, metri lineari, ecc), secondo la prassi commerciale. Nello specifico, il quesito rivolto all’Agenzia delle entrate afferiva ai dati da inserire nella voce “quantità” del DDT ed, in particolare, Confindustria aveva richiesto se fosse possibile indicare le quantità dei

beni con una unità di misura diversa dai chilogrammi, tenuto conto che tale modalità di compilazione del DDT era stata contestata ad alcune imprese associate, in sede di accertamento stradale. Il parere dell’Agenzia delle Entrate richiama quanto prescritto dalla circolare applicativa del DPR 14 agosto 1996, n.472, evidenziando che “l’indicazione in cifre” dipende dal bene trasportato. Per tali motivi, nella compilazione del DDT è necessario riferirsi alla natura dello stesso bene (stato liquido, solido, gassoso) ed al genere che può essere quantificato con più unità di misura secondo la prassi commerciale del settore merceologico di appartenenza. In sintesi, l’Agenzia non ravvisa “irregolarità nell’indicare in cifre la quantità del bene trasportato adoperando unità di misura diverse dai chilogrammi”.

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ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 29/5/2015 Ance. bene Visco, senza edilizia ripresa debole Avvalimento, ok al contratto con una nuova ausiliaria se la Soa è adeguata Aree edificabili di privati: la rivalutazione va indicata nell’atto di vendita

Servizi energetici, i requisiti per l’accreditamento e certificazione

Durc on line: al via il nuovo sistema informatico

Newsletter del 05/06/2015

Immobili industriali, non si paga il costo di costruzione

Oneri sicurezza: anche per L’Anac l’indicazione è obbligatoria Tasi: per la dichiarazione si può usare il modello Imu Prevedi, positivo il meccanismo della “adesione contrattuale” Lavoro: in aumento i contratti a tempo indeterminato Contributi previdenziali, calano gli interessi di mora

Casa, tutte le novità fiscali per acquisto e vendita Legittimità dello split payment: a novembre la decisione del Tar Lazio Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili”: nuova guida delle Entrate Prima casa, agevolato anche il riacquisto a titolo gratuito Classificazione rifiuti, operativa la nuova procedura Sistri Durc on line: da Poletti apprezzamento per il nuovo sistema Infortuni sul lavoro: le risoluzioni del Senato Pensioni e ammortizzatori sociali: al via l’esame della Camera

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Agenda della semplificazione 2015-2017: lo stato di attuazione Rifiuti speciali: chiarimen ti sul trasporto in conto proprio Classificazione dei rifiuti: il punto sulle nuove norme Ecobonus, il Governo punta alla stabilizzazione


CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti: sig. ERNESTO BRUNI ZANI dott. ARTURO DOTTI geom. MARIO PAROLINI Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri: geom. PAOLO BETTONI geom. PRIMO IDER geom. GIULIANO CAMPANA geom. RENATO PE ing. ANGELO DELDOSSI ing. FABIO RIZZINELLI rag. FAUSTO GASPARINI geom. ANGELO ZILIANI REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore

rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA sig. RAFFAELE COLLICELLI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI sig. RUDY GATTA sig. CORRADO GATTI

sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI sig. FULVIO GOFFI geom. LORENZO GUERINI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI sig. GIANNINO ZANARDELLI

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:

geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI

sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI

GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti Consiglieri:

arch.GIACOMO GAIDONI

ing. ALBERTO MAZZOLA

arch. SEVERINO ARICI geom. ALBERTO DI LERNIA sig. LUCA PAVONI

sig. SANTO PRANDELLI arch. ALESSANDRA SILVIOLI geom. ANDREA STEFANINI

COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:

geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI

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rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER


ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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