notiziario ASCENSORI
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
ELEVATORI
RIVISTA MENSILE AGOSTO-SETTEMBRE 2014
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA AGOSTO SETTEMBRE 2014
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia
SOMMARIO
Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia
Crisi: un software Cape scova i “cantieri sleali”, ma il Governo resta sordo
pag.
419
Sistema abitare funziona e può rilanciare l’edilizia in chiave ecocompatibile
pag.
424
pag.
427
pag.
429
pag.
431
Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola
Nibiru, il parco techno al posto del Centro Fiera apre i battenti nel 2015
Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
pag. 438 » 460 » 466
Indici Lavori pubblici
»
467
Tecnica edilizia
»
480
Varie Ance informa
» 481 » 485
CQOP-SOA
OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA
Ogni volta che attestiamo un’impresa di alta professionalità come la vostra, riconosciamo all’azienda il giusto valore del suo impegno quotidiano. Da parte nostra offriamo da sempre garanzia di serietà e trasparenza. Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose. Visita il sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.
www.cqop.it
LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI 200 Sede legale: ROMA via A.Bosio, 30/32 - tel. 06.48930737
Contessi Communication
Riconosciamo nel vostro lavoro tutto l’impegno e la serietà con cui vi qualifichiamo
INCOGNITE, PROPOSTE E POLITICA: FACCIAMO IL PUNTO CON TIZIANO PAVONI E GIULIANO CAMPANA
CRISI: UN SOFTWARE CAPE SCOVA I “CANTIERI SLEALI”, MA IL GOVERNO RESTA SORDO L’illegalità, la furbizia, l’evasione contributiva pesano sul comparto edile almeno tanto quanto la crisi. Aggirando i costi fissi sul lavoro e sulla sicurezza, le cosiddette “imprese fantasma” mettono in grave difficoltà le aziende strutturate che rispettano le regole. Nel frattempo il Governo continua a dilazionare nel tempo le proposte dell’Ance (semplici e dinamiche) volte a rivitalizzare il comparto che paga la crisi con la perdita di 700mila posti di lavoro, indotto compreso. Per questo motivo, per fare il punto della situazione anche sull’attività dell’Associazione, abbiamo incontrato Tiziano Pavoni, presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia e Giuliano Campana, vicepresidente nazionale Ance con delega al Fisco.
(da sin. a dx): il direttore Francesco Zanframundo, il presidente Tiziano Pavoni e il vicepresidente nazionale Ance, Giuliano Campana, durante la conferenza stampa
Quello della concorrenza sleale in edilizia è un problema così complesso e grave che la Cape, la Cassa Paritetica Edile di Brescia, dopo tre anni di ricerca e sperimentazione, ha adottato un software in grado di smascherare i comportamenti scorretti. Lo fa tenendo conto delle caratteristiche del cantiere, degli addetti impiegati, dell’importo dei lavori. Incrociando questi ed altri parametri il sistema è in grado di segnalare “just in time” le eventuali criticità riscontrate e far scattare i controlli. 419
E a quel punto ad andare in mora non sarà solo l’impresa, ma anche il committente. Questi ed altri temi sono stati oggetto di una conferenza stampa convocata nei giorni scorsi nella sede del Collegio dal presidente Tiziano Pavoni e dal vicepresidente nazionale dell’Ance Giuliano Campana. I segnali dall’allarme che giungono da tutta la provincia trovano nella sede di via Foscolo non solo un punto di ascolto importante, ma anche una rappresentanza in grado di muovere tutte le leve necessarie per ripristinare
LA FURBIZIA, E L’EVASIONE E CONTRIBUTIVA PESANO SUL COMPARTO EDILE TANTO QUANTO LA RECESSIONE
un quadro di concorrenza lecita e continuare a pressare il Governo affinché le proposte dell’Ance per dare una scossa al mercato in stallo diventino operative. “L’edilizia bresciana soffre più che altrove e questo è da attribuire al fatto che negli anni passati è cresciuta molto, si è costruito molto. Ma questo non toglie il fatto che alcune regole debbano e possano essere cambiate. Noi continua Pavoni - rispondiamo personalmente per le obbligazioni assunte, sia nel risultato che negli aspetti connessi alla gestione del cantiere, non possiamo esimerci dal rispondere del nostro operato, non vogliamo scappatoie. E’ quindi evidente che da ciò derivi la necessità di procedere alla qualificazione anche delle imprese che operano nel privato. Più volte abbiamo rimarcato che non è possibile che la nostra sia l’unica categoria professionale che può essere esercitata senza alcun tipo di accredito”. “Con il dovuto rispetto non ritengo che operatori economici di altri settori merceologici possano, come oggi fanno, svolgere il nostro lavoro. Lo hanno fatto e lo fanno perché mossi solamente da uno spirito speculativo e perché la legge lo consente. I risultati sono sotto i nostri occhi: interventi mal realizzati con l’unica attenzione alla riduzione dei costi oltre ogni limite lecito, quindi con il solo scopo di speculare, non di fare impresa. Una selezione per l’accesso al mercato è dunque necessaria ed indispensabile. Bisogna introdurre parametri mirati a discipli-
Tiziano Pavoni: “L’edilizia bresciana soffre più che altrove e questo è da attribuire al fatto che negli anni passati è cresciuta molto, si è costruito molto. Ma questo non toglie il fatto che le regole debbano e possano essere cambiate e rispettate” nare l’attività del costruttore, per salvaguardare le imprese come le nostre e garantire l’affidabilità del prodotto all’acquirente”. Oggi la serietà d’impresa si paga con costi orari che in media si aggirano attorno ai 27/28 euro l’ora ai quali si aggiungono quelli relativi alla sicurezza e, poi, come detto, c’è sempre la responsabilità dell’impresa nel caso di gravi vizi o difformità del manufatto. Su quali garanzie può contare l’utente che si affida a coloro che aggirano le regole? Ora il programma attivato dalla Cape può aiutare a smascherare chi non segue le regole e basa su questo il valore aggiunto del proprio lavoro. E a questo punto Giuliano Campana interviene ricordando la legge 210. “Comprare dai costruttori seri significa anche poter contare sulla fidejussione assicurativa o bancaria per gli immobili venduti in corso di costruzione. Non si rischia nulla e si è tutelati. Ma quanto previsto dalla legge è messo in pratica solo da
chi opera seriamente”. Poi il vicepresidente nazionale dell’Ance punta il dito sullo sblocca-Italia. “Dal testo sono sparite alcune proposte fondamentali formulate dalla nostra Associazione, suggerimenti che sarebbero stati davvero in grado, sull’esempio di quanto fatto in Francia, di rilanciare il comparto”. “Avevamo proposto che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto, effettuato da privati di abitazioni nuove o ristrutturate (ovvero per la loro costruzione su aree edificabili già possedute), da destinare alla locazione «a canone concordato» per almeno otto anni, fosse riconosciuta una deduzione dall’lrpef pari al 20% del prezzo dell’immobile o delle spese di realizzazione attestate dall’impresa, nel limite massimo di 300.000 euro”. “Il beneficio si sarebbe dovuto applicare per le abitazioni cedute da imprese costruttrici in classe energetica A o B. La deduzione dall’Irpef, applicabile
Giuliano Campana: “Comprare dai costruttori seri significa anche poter contare sulla fidejussione assicurativa o bancaria per gli immobili venduti in corso di costruzione”.
420
IL COLLEGIO È IN PRIMA FILA NEL DENUNCIARE LE SCORRETTEZZE MA LA POLITICA IGNORA LE IDEE PER IL RILANCIO
dall’anno in cui sarebbe stato stipulato il contratto di locazione, doveva essere ripartita in otto anni (per un importo di 7.500 euro l’anno). L’agevolazione è esclusa in caso di acquisto di abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 (case di lusso)”. “Questa opportunità è sparita dallo sblocca-Italia, pare per la mancanza di una copertura finanziaria. Ma io mi chiedo: se non si vende come pensa lo Stato di incassare qualcosa? A meno che non si faccia come l’Imu sull’invenduto, tassa tolta e poi fatta rientrare dalla finestra con il nome di Tasi e Tari”. Un’altra idea assolutamente importante e pure cassata consiste nella rottamazione-permuta degli immobili a bassa prestazione energetica. “Questa altra proposta - continua il vicepresidente nazionale - era da applicare nelle cessioni di abitazioni non di lusso effettuate, anche in permuta, da privati nei confronti di imprese di costruzione.
Proponiamo che su tali permute si applichino, a regime, le imposte di registro ed ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro cadauna). Il beneficio si dovrebbe applicare a condizione che nell’atto l’impresa acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile entro cinque anni dalla data di acquisto e che sullo stesso vengano effettuati interventi di recupero
L’Ance chiede che nelle cessioni di abitazioni non di lusso effettuate, anche in permuta, da privati nei confronti di imprese di costruzione, si applichino le imposte catastali in misura fissa. incisivo, con il conseguimento della certificazione della classe energetica A o B. Nell’ipotesi di cessione di singoli immobili, in alternativa alla classe energetica A o B, sa-
Con Edilconnect i cantieri possono anche essere visualizzati graficamente su mappa
421
rebbe sufficiente il conseguimento di un miglioramento energetico per un valore pari al 50% rispetto alla situazione antecedente all’intervento”. “Nell’ipotesi di permuta, agli acquirenti del fabbricato nuovo o ristrutturato - spiega ancora Campana - spetterebbe una detrazione dall’Irpef pari al 50% delle sostenute per l’acquisto, nel limite massimo di 150.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo (cadauna pari a 7.500 euro), a decorrere dall’anno in cui sono sostenute le spese. Nell’ipotesi in cui il fabbricato acquistato dal privato fosse stato oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, con il conseguimento della classe energetica A (e non anche B), la detrazione sarebbe spettata nella misura superiore del 65%, nel limite di 200.000 euro, da ripartire in dieci quote di pari importo (pari a 13.000 euro annui)”. Tutte proposte ovvie e mutuate da altri Paesi europei, ma che l’Esecutivo ha deciso - almeno per il 2014 - di accantonare. “Ma l’Ance - prosegue Campana - non demorde e si batte anche per dare nuovo impulso alle ristrutturazioni anche in chiave antisismica”. Tiziano Pavoni è intervenuto poi su di un altro tema che riguarda gli appalti pubblici, dove il principio del massimo sconto sta creando dei “mostri”, dei controsensi che nulla hanno a che fare con la concorrenza, ma sono forieri anche di turbativa d’asta. “In tema di appalti pubblici, vale forse la pena di ricordare un vecchio detto che recita chi più spende meno spende e il riferi-
OGGI LA SERIETÀ D’IMPRESA SI PAGA CON COSTI ORARI CHE IN MEDIA SI AGGIRANO ATTORNO AI 27/28 EURO L’ORA
mento è al principio del massimo ribasso al quale sono ispirate le gare di appalto, trascurando formule che puntino alla rapidità e alla qualità. Una sfida questa più volte sottolineata dal Collegio. Io credo che le imprese bresciane siano all’altezza di affrontare una sfida del genere e vincerla”. “Basarsi esclusivamente sugli sconti massimi non punta certamente alla qualità e aggiungo anche che oggi certi sconti non sono giustificabili, salvo uscire dalle regole e favorire, ad esempio, il lavoro in nero”. “Dobbiamo guardarci in faccia e sottolineare come sulla medesima gara il margine di oscillazione tra le offerte non può essere superiore del 4 o 5%. E lo dico anche di fronte al fatto che, visti i tempi, oggi si possa accettare di rinunciare all’utile. Dovrebbero dare il buon esempio proprio gli Enti pubblici, sapendo che le opere di qualità elevata hanno maggiore durata nel tempo e implicano minori costi di manutenzione. Se si entrasse in questa ottica sono sicuro che i risparmi sarebbero, nel tempo, evidenti”. “Molti imprenditori edili accettano forti ribassi solo perché avvertono la responsabilità di essere datori di lavoro. A volte si va in perdita - prosegue Pavoni - proprio per evitare di licenziare. Nelle nostre imprese si arriva a ridurre i posti di lavoro solo quando non esiste la benché minima alternativa. E con la manodopera valida che abbiamo noi i lavori di qualità siamo in grado di realizzarli. Co-
munque qualora le Pubbliche Amministrazioni adottassero il metodo di aggiudicazione del massimo ribasso, come più volte abbiamo richiesto, si rende opportuna l’introduzione di alcuni correttivi rispetto all’attuale disciplina per escludere automaticamente le cosiddette offerte anomale (ovvero eliminare il ricorso a sconti non giustificabili), come pure gli accordi preventivi tra imprese volti
Appalti pubblici: basarsi esclusivamente sugli sconti massimi non punta alla qualità. Certi sconti non sono giustificabili, salvo uscire dalle regole e favorire il lavoro in nero. a condizionare l’aggiudicazione. Le modifiche che si ritiene opportuno introdurre mirano, sostanzialmente, ad inserire un elemento di casualità nella scelta del criterio attraverso il quale procedere al calcolo della soglia
422
di anomalia, oltre la quale far scattare l’esclusione automatica delle offerte anomale. Sottolineo che dette modifiche dovrebbero riguardare gli appalti per lavori di importo sino a 2.500.000 di euro”. Il metodo dell’offerta più bassa andrebbe accompagnato da un meccanismo antiturbativa, tale da eliminare il rischio di accordi collusivi tra imprese, finalizzati ad orientare l’aggiudicazione. In particolare, per tali lavori la stazione appaltante deve prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei tre seguenti criteri, individuato secondo le modalità di seguito indicate: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, previa esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la pre-
SBLOCCA-ITALIA L’ESECUTIVO HA IGNORATO (PER ORA) I SUGGERIMENTI DELL’ANCE PER IL RILANCIO DEL COMPARTO
detta media (sistema ora in uso per appalti sino di valore ad 1 milione di euro ed in presenza di almeno 10 offerte valide) ; b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, previa esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, previa esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. La proposta di Tiziano Pavoni fatta propria dall’Ance prevede che “il metodo da applicare sia scelto sulla base del seguente meccanismo: si calcola la somma dei ribassi offerti dai concorrenti e ammessi alla gara; qualora la prima cifra decimale di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 4 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 5 e 8 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora sia pari a 9 o 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c). La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. Insomma, il Collegio è parte attiva, attivissima, in una battaglia che oggi più di ieri è per la sopravvivenza del comparto, per non perdere quell’enorme patrimonio umano di imprese serie (che sono molte) oggi minacciate da regole
Tiziano Pavoni
Giuliano Campana
L’Ance chiede con forza che, per l’acquisto, effettuato da privati di abitazioni nuove o ristrutturate (ovvero per la loro costruzione su aree edificabili già possedute), da destinare alla locazione «a canone concordato» per almeno otto anni, sia riconosciuta una deduzione dall’lrpef pari al 20% del prezzo dell’immobile o delle spese di realizzazione. Francesco Zanframundo
sulle quali il controllo non sempre è puntuale. E infine, ma non per ultimo. Il Collegio - ha ricordato Pavoni è luogo d’incontro per le imprese, ma anche luogo di formazione costante. E l’aggiornamento rappresenta uno dei punti cardine at423
traverso i quali è possibile restare sul territorio e combattere contro questa crisi che sembra non volere finire mai. Però chi fa il mestiere di imprenditore deve comunque essere in prima fila e crederci: dopo la notte il sole spunta sempre all’orizzonte. Claudio Venturelli
PROSEGUE L’IMPEGNO DI NUMEROSE IMPRESE VOLTO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI
SISTEMA ABITARE FUNZIONA E PUÒ RILANCIARE L’EDILIZIA IN CHIAVE ECOCOMPATIBILE 5/9/2014
Gli obiettivi sono ambiziosi, ma concreti: contribuire a rilanciare l’edilizia e tutto l’indotto artigianale-industriale, riqualificare il patrimonio immobiliare esistente, permettere di adeguare le abitazioni con tagli a bollette e consumi e ricadute positive per l’aria della città. Tutto questo si chiama “Sistema Abitare”.
Sfide difficili, ma possibili come testimoniato dai modelli e sul risparmio energetico, studiati e già sperimentati a Brescia dalla rete di 18 imprese edili, denominata «Sistema abitare», sviluppata dalla collaborazione della Scuola Edile bresciana e dal Collegio Costruttori con l’Università di Ingegneria di Brescia, il Politecnico di Milano e i tre sindacati di categoria. Dalla crisi, dal bisogno, prima non sentito, di innovare è nata e va sviluppandosi una nuova cultura dell’abitare e del rapporto con l’ambiente, che passa necessariamente da un diverso ruolo
Sistema Abitare
Chi Siamo
Progetto R3
Simulatore
Case History
Contatti
dell’edilizia, in sinergia e con l’a- fare meglio quel che, come detto, iuto della ricerca. Questo l’assunto già facevano: ristrutturare, per che ha mosso negli ultimi due l’appunto. anni, un gruppo di imprese edili Solo nuovi ambiti di impegno Sistema Abitare è una rete d’impresa con il supporto di Collegio Costruttori Edili, Parti Sociale e Scuola Edile Bresciana Via della Garzetta, 51 - 25133 Brescia - Tel. 030 2007193 - info@sistema-abitare.it e di aziende bresciane che si sono possono risollevare la situazione, coordinate per cercare di imparare mettendo ai primi posti la riqualie fare al meglio un lavoro che già ficazione energetica, il ripristino sapevano fare, ma ora lo imple- idrogeologico del territorio, l’adatmentano in chiave di tecnologia tamento antisismico degli edifici avanzata: ristrutturare. pubblici. Avevano ben capito che la E questa grande forza-lavoro strada obbligata dalla crisi persi- a Brescia ha trovato subito un’apstente nel settore solo così avrebbe plicazione nel progetto che ha dato migliori risultati. coinvolto in esordio due villaggi, Due anni di lavoro, di corsi il Prealpino e il Sereno. di preparazione e formazione per “Sono state raccolte in questi i dipendenti, di studio a cercare pochi mesi, per di più inframmezla miglior soluzione possibile per zati dalle vacanze, una cinquantina
http://www.sistema-abitare.it/
424
1/1
DOPO UNA PREPARAZIONE DURATA QUASI DUE ANNI ORA INIZIANO AD ARRIVARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
di richieste di studi e commesse da parte dei privati - spiega il direttore della Seb, Antonio Crescini -; preventivi che riguardano la riqualificazione energetica soprattutto, che gode degli sconti fiscali, che le aziende coinvolte stanno traducendo in preventivi e azioni di contrattazione”. Un successo se si considera quanto sia difficoltoso oggi far investire i singoli privati in migliorie per la propria abitazione con l’incertezza che aleggia ancora su tutto. Un successo anche perché dimostra quanto sia accresciuta la sensibilità di molti nei confronti
del risparmio energetico che non si traduce solo in bollette meno care; anche in ambiente più sano e minori risorse usate. In questo mese di settembre, l’iniziativa che ha portato all’analisi dello status quo e alle possibilità di intervento, verrà dedicata anche al villaggio Violino, “dove - ricorda l’ing. Crescini - ci sembra interessante e cospicua la capacità di adire all’innovazione dei suoi abitanti”. L’attività promozionale del «Sistema Abitare» non si ferma, dunque, e dai villaggi potrebbe estendersi al resto della città che
425
per quanto concerne riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione avrebbe terreno da «coltivare» in abbondanza. “Stiamo ragionando con il pubblico - aggiunge il direttore della Seb -, in particolare con la Comunità Montana di Valle Sabbia, con l’azienda speciale della Provincia e con numerose Amministrazioni comunali, per valutazioni preliminari di interventi su edifici pubblici, molto più complicate in merito al reperimento delle risorse economiche”. Non basta, si va aprendo il delicato capitolo dell’antisismico dopo che
DOPO L’ABBATTIMENTO DEI CONSUMI ORA SI PENSA AGLI INTERVENTI IN CHIAVE ANTISISMICA
la provincia bresciana, già alta in graduatoria per pericolosità di terremoti, è stata ulteriormente innalzata come grado di pericolosità. Un grande lavoro che potrebbe interessare anche molti monumenti storici e sedi pubbliche di uffici. Insomma, se le norme allargassero le maglie, molti Comuni sarebbero pronti ad investire i soldi che oggi non possono toccare. Nel campo dei privati, “Sistema Abitare” ha incassato poi il sostegno, in particolare, del Banco di Brescia che appoggia l’iniziativa con finanziamenti senza ipoteche e con tassi particolarmente favorevoli. Dal punto di vista economico non è mai stato così opportuno sistemare la propria casa. Un esempio da esportare, come faranno gli studenti di architettura di molte università italiane e straniere che nel campo estivo tenutosi di recente hanno affrontato proprio la tematica degli interventi di recupero urbano applicata al villaggio Prealpino. In Italia ci sono trenta milioni di case. Se ciascuna venisse riqualificata, riducendo il proprio fabbisogno di energia di mille euro l’anno, si risparmierebbero trenta miliardi. Tiziano Pavoni presidente del Collegio Costruttori, Massimo Daldossi e Antonio Crescini, rispettivamente presidente e direttore della Scuola Edile, fanno sovente questo semplice calcolo per dare un’idea di che occasione rappresenti un investimento serio e ben coordinato in questa direzione. Soldi che, anziché essere spesi per comprare gas da paesi stranieri, andrebbero a stimolare la nostra economia. Ovviamente per dare impulso a tanto impegno si devono mante-
Massimo Deldossi
Antonio Crescini
nere gli attuali standard di recupero fiscale, anzi implementandoli per quanto riguarda gli interventi, pur possibili oggi, in materia di aggiornamento degli immobili in chiave antisismica. Dalla ristrutturazione degli immobili in chiave ecocompatibile non guadagnano solo gli utenti, ma anche e soprattutto lo Stato 426
che, in una situazione geopolitica complessa come l’attuale, vede diminuita la dipendenza energetica. E anche questo è un fattore che non deve assolutamente essere trascurato, guardando nella prospettiva futura. Wilda Nervi
UN ANNO DI LAVORI E 150 MILIONI DI EURO PER LA BRETELLA DEI TRENI VELOCI
LA TAV ARRIVA IN CITTÀ, MA C’È NEBBIA FITTA SULLA TRATTA PER VERONA
Un abbraccio di cantieri e strada ferrata per gettare il seme dell’Alta Velocità. Dopo una lunga e articolata marcia di avvicinamento, Brescia dallo scorso maggio ha cominciato ad “assaggiare” i lavori per la costruzione della tratta cittadina della Tav, un progetto su larga scala che, cronoprogramma alla mano, dovrebbe concludersi nel marzo 2016, quando verrà smontato uno dei cantieri chiave della Tav sotto il Cidneo, quello di via Corsica.
Un binario lungo 6,9 km, che marzo al maggio 2015. Per, se costerà - come investimento globa- le previsioni verranno rispettate, le - circa 150 milioni di euro (per 324 giorni di lavoro. Dopo via una spesa globale per la Treviglio- Colombare, il fitto calendario della Brescia di oltre due miliardi): sono Tav procederà a tappe serrate in numeri che rendono solo in parte direzione via Zima, per poi - nel quanto l’opera inciderà sulla con- 2015 - concentrarsi su via Violino, formazione di parvia Corsica (che te della città, dove resterà completain tutto verranno mente chiusa al Un binario lungo aperti otto fronti di traffico per ben 6,9 chilometri: il dato intervento. rende solo in parte quanto 322 giorni, dal 14 Il primo canmaggio 2015 al 30 l’opera inciderà sulla tiere aperto è stato marzo 2016) e via conformazione di parte quello di via RonBrozzoni. della città, dove i cantieri cadelle, con chiuSpostandoci sono otto. sura totale della invece fuori dal viabilità e conclureticolo viario citsione prevista per tadino, sono paril 28 ottobre prossimo. A giugno titi a luglio gli interventi lungo è toccato a via Dalmazia, dove si la Tangenziale Ovest, che raglavorerà fin al maggio 2015, prima giungeranno il clou nella notte causando la chiusura alternata del- - rigorosamente off limits per il le carreggiate, quindi col blocco traffico - tra il 15 e 16 ottobre 2014. totale della viabilità, previsto dal Una strategia invasiva, certo, per 427
L’INGRESSO A BRESCIA È PARTE INTEGRANTE DELLA NUOVA TRATTA CHE PARTE DA TREVIGLIO
quanto - assicurano dal Comune - sarà fatto tutto il possibile per ridurre al massimo i disagi per la popolazione. E proprio a questo proposito, il 30 giugno sono iniziate le demolizioni delle case di via Toscana, uno dei nervi scoperti di tutto il progetto Tav. E non solo per le questioni legate all’acquisizione delle aree con conseguente abbandono - previo indennizzo - delle proprie case da parte dei residenti. Le incognite riguardano lo stato di salute del terreno (visto che alcuni abitanti hanno riscontrato tracce di Pcb), il futuro dell’area
(sarà giardino, parcheggio, parco giochi o altro ancora?) e l’atteggiamento di Palazzo Loggia, che non è detto possa acquisire i terreni da Rfi-Italferr, che ne è proprietaria. Resta il fatto che nessuno potrà permettersi il lusso di fare i conti con un blocco che costerebbe troppo alla città. Per quello che riguarda l’estendimento verso est della Tav, in direzione Verona quindi, è tutto ancora in una fase nebulosa. Si passerà da Montichiari o, come propongono gli ambientalisti, ci sarà il quadruplicamento della linea storica?
428
Il conflitto è tra progetto originario e richieste fatte in corso d’opera anche dagli Amministratori. Di certo, un po’ di tempo c’è: la Tav bresciana è solo all’inizio del cammino, avrà modo di pensare a… che strada prendere per andare oltre i propri confini, ma intanto il sindaco di Verona Tosi ha messo in chiaro come il mancato finanziamento della tratta Brescia-Verona rappresenti una grave incognita sulla reale potenzialità della tratta Est-Ovest della Tav, la tratta economicamente più importante, si spera anche per le merci.
L’ATTRAZIONE SARÀ PROPRIETÀ DI UNA NEWCO FORMATA DA MICROMEGAS COMUNICAZIONE E UBI BANCA
NIBIRU, IL PARCO TECHNO AL POSTO DEL CENTRO FIERA APRE I BATTENTI NEL 2015
Dal tramonto di un sogno fieristico allo zenith di una nuova avventura che, a dispetto del nome che è derivazione della cosmologia sumera, guarda con decisione al futuro. Dopo un susseguirsi di voci e vicende, con l’intesa siglata lo scorso 3 giugno tra Immobiliare Fiera e Micromega, Nibiru Planet, il parco tecnologico che “occuperà” l’area di via Caprera attualmente presidiata dal polo fieristico cittadino, è divenuto realtà. Un progetto ambizioso, imponente, rispetto al quale le aspettative sono elevatissime.
Il Centro Fiera di Brescia sarà riconvertito in un parco tecnologico
Nibiru Planet - che sarà di proprietà della Newco formata da Micromegas Comunicazione, che controllerà il 70% della società, e UBI Banca - sarà il primo parco tecnologico in Italia, una struttura pensata per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni e per le famiglie. In particolare Nibiru Planet (definito parco dell’endutaiment, ovvero educazione e intrattenimento) 429
sarà focalizzato sulle tecnologie interattive, sulla robotica, sui processi di produzione nati dalla modellazione tridimensionale, attraverso il ricorso a metodologie interdisciplinari in equilibrio tra educazione e entertainment. All’interno del Parco ci saranno inoltre laboratori dedicati alla formazione (music lab, urban lab, digital lab, craft lab) oltre
L’INVESTIMENTO IMMEDIATO È DI 5 MLN, CUI VANNO AGGIUNTI ALTRI DIECI MILIONI IN TRE ANNI
a servizi destinati al pubblico, dalla ristorazione di qualità a un kinderheim, da una libreria a un techshop di nuova creazione fino ad uno spazio teatrale. Un polo culturale rivolto al domani, che sarà suddiviso in sei aree: Lab (sei laboratori sviluppati su complessivi 2.300 metri quadrati); Open Lab (aperto a realtà esterne: tra le previsioni, ci sono il Green Lab e l’Avio Lab, che sarà gestito dall’aeronautica Militare) per 4mila mq; Exhibit, che accoglierà mostre temporanee permanenti; Tech Area, area riservata alle aziende per le presentazioni; Servizi Nibiru, spazio articolato tra Fab Lab, concept store e zone per bambini; Facilities, con servizi pensati per le famiglie. A livello economico, l’accordo prevede che Micromegas e UBI affittino il padiglione per 18 anni (formula nove + nove), pagando 1,25 milioni di euro annui. La realizzazione fisica di Nibiru prevede infine l’investimento immediato di 5 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri dieci milioni spalmati sui prossimi tre anni. La data di apertura, infine, è stata fissata per il 21 marzo 2015. Ma cosa si aspettano i promotori di Nibiru Planet? Ipotizzando che il tutto sarà a regime nel 2017, Erminio Fragassa (presidente di Micromegas, presente a Milano alla firma dell’accordo insieme a Victor Massiah, delegato di Ubi; Francesco Bettoni, presidente della Camera di commercio di Brescia; Carlo Massoletti, numero uno di Immobiliare Fiera; Marco Bonometti, presidente di Aib; Emilio Del Bono, sindaco di Brescia) ha parlato di dieci milioni di ricavi all’anno,
con la possibilità di dare lavoro a cento addetti. Ma Nibiru Planet ha anche una vocazione che va oltre quella dell’endutaiment, dal momento che c’è la ferma intenzione di coinvolgere anche il mondo delle imprese, così che le attività di “trasferimento della conoscenza” si concretizzi al meglio. Ed è anche per questo che Micromegas ha definito una campagna di comunicazione poderosa, a cominciare dal logo (disegnato da Massimo Pitis) per poi arrivare ai Nibiru Shuttle, che porteranno il “sogno Nibiru” in giro per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, cercando di attrarre visitatori. Così, dalle ceneri di un co430
losso mai partito veramente, Brixia Expo, ecco palesarsi una nuova scommessa imprenditoriale, un centro di creatività che coniughi eccellenze e intrattenimento, provando a incastonarsi in un futuro che, a livello urbanistico, prevede la riqualificazione dell’Eib come nuovo palazzetto dello sport. Una rinascita in grande stile per una zona per troppo tempo rimasta alla finestra, in attesa che succedesse qualcosa che ne risollevasse le sorti. Beh, ora… Nibiru è tratto. E il marzo 2015 non è poi così lontano. Rosario Rampulla
INCOGNITE E DUBBI SULLA RIPRESA AUTUNNALE: I RISCHI CHE CORRE L’ITALIA
ECONOMIA: AUTUNNO GELIDO CON LO SPETTRO DEFLATTIVO. SERVE UN PIANO MARSHALL UE Pil in frenata, aria di deflazione, fiducia delle imprese al ribasso e riforme affidate al piano “passo dopo passo” del Governo. Lo scenario economico autunnale non sarà facile per l’Italia, a partire proprio dalle riforme che, quando hanno sostanza, spesso devono fare i conti con il bilancio pubblico, sempre più in rosso. Le imprese chiedono meno tasse, meno burocrazia e una giustizia celere. Tre condizioni determinanti per la ripresa. Il Governo Renzi lo sa bene, ma deve fare i conti (appunto) con le stalattiti accumulate in 50 anni da un Paese rimasto al palo rispetto agli altri partner europei. Ed è questo il motivo per il quale l’Esecutivo chiede “1000 giorni”. Certo, Francia e Spagna non stanno benissimo e anche la Germania qualche colpo lo accusa e, forse, inizierà pure a mettere in discussione l’atavica paura dell’inflazione, sperando che accetti cure più incisive all’economia Ue. In
effetti, la “cura” a colpi di accetta sul debito pubblico delle Nazioni Ue meno virtuose, Italia in primis, ha sortito gli effetti opposti rispetto a quelli desiderati, creando un “sentiment” diffuso di incertezza, corroborato dai dati sulla disoccupazione e sulla mortalità delle imprese che sono da recessione piena: complessivamente in poco più di un anno in Italia il numero di persone povere è aumentato di tre milioni e un altro milione di persone ha perso il posto di lavoro. E le prospettive, se non arriverà la svolta non solo delle riforme, ma anche delle politiche economiche europee, non sono rosee. Chi può resista. Gli economisti di Confindustria hanno corretto al ribasso le stime per il 2015: ad una crescita attesa nell’ordine del +1,2% si scende al +1%. E avvertono: una manovra correttiva, ovvero un’altra finanziaria di tagli, porterebbe ad un vero disastro. Gli aspetti fondamentali sono tre: un fisco che non premia le imprese disposte ad investire, una burocrazia che continua a mettere paletti allo sviluppo e un sistema sociale che rischia di “esplodere”. In discussione non c’è l’Irpef, ma tutte quelle gabelle che pesano sulle attività economiche. Servono - in questo caso sì - tagli decisi. E trovare le risorse in un Paese dove 431
LA “MORTALITÀ” DELLE PMI E DEI POSTI DI LAVORO È SENZA PRECEDENTI URGE UN PIANO UE
la corruzione si mangia 70 miliardi l’anno è questione di impegno. Certo, la bacchetta magica non è un elemento spendibile, ma si avverte ora più che mai l’urgenza di un piano Marshall che liberi risorse, prima che la recessione diventi un fattore irreversibile. Le imprese devono essere messe in condizione di fare la loro parte, mentre il “capitale umano” può e deve essere formato in modo reale e aiutato in modo attivo quando necessario. Per ora assistiamo ad una ecatombe di Pmi e al rimpianto (almeno concettuale) del collocamento, non come desueto luogo dove apporre timbri, ma come centro vitale di formazione e ricollocamento. I due aspetti non sono in antitesi fra loro, ma si tengono saldamente come pilastri di un sistema che funziona: senza impresa non c’è lavoro, senza lavoro non c’è consumo. E parliamo di deflazione. Per gli economisti è il male peggiore, poiché è indice di bassa domanda che innesca una spirale negativa su consumi e investimenti. E’ in questo scenario, certamente non confortante, anzi, che il Governo dovrà fare delle mosse in grado di ridare vigore al Paese. Ma torniamo punto e a capo: un ruolo determinante lo deve svolgere la Ue, in particolare il “braccio armato economico” dell’Unione, ovvero la Bce. Sul modello Fed, che non si è fatta riguardo a stampare dollari quando necessario per risollevare gli States, anche l’istituto governato da Draghi deve e può diventare più aggressivo. Lo impone la necessità di fare in fretta, per corroborare l’economia reale, lasciando in un angolo quella
bella fetta di finanza che dalla crisi ci guadagna e tanto. Se in fase di recessione lo spread con la Germania resta basso, il motivo è uno solo: i mercati si aspettano una supermossa autunnale della Banca Centrale Europea. L’Italia dal canto suo resta pur sempre uno dei soli cinque paesi con un attivo commerciale manifatturiero nell’export superiore ai 100 miliardi di dollari, ma lo sprint non può partire senza riforme eque ed efficaci e senza credito. Il “credit crunch” oggi colpisce il 53% delle imprese italiane, fungendo da ulteriore blocco alla ripresa. L’assillo del debito pubblico resterà tale senza crescita. Il Paese è oggi al bivio tra segnali di fiducia sulla ripresa e sull’aspettativa di riforme e il rischio di una riduzione del potenziale di sviluppo che tende a tradursi in stagnazione è forte. Fare previsioni a questo punto è un esercizio che potrebbe rivelarsi pericoloso in un contesto dove l’euroscetticismo si fa sempre più strada. Ma attenzione: non dimentichiamo mai e poi mai che se nell’euro siamo entrati con un concambio drammaticamente sfavorevole, uscirne oggi significherebbe distruggere i risparmi degli italiani in meno di 48 ore. Chiediamoci piuttosto se esiste davvero un progetto strategico per la crescita. Questo è il vero dubbio, sapendo che non sarà per niente facile uscire da questa crisi, sperando s’intende di aver sbagliato tutto e di dover rivedere al rialzo tutti i dati macroeconomi. Questo però è davvero un desiderio e un augurio.
432
GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE
Direttore
- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio
SERVIZIO SINDACALE
Funzionario Funzionario
- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori
SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO
- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni
SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI
- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese
PREZZIARIO OPERE EDILI
- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.
- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii
Funzionario
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORO - Accordo 1 luglio 2014 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010 - primi chiarimenti - Inail - bando Fipit - contributi alle imprese per progetti in materia di sicurezza acquisto macchine
pag. 438
- Ministero del Lavoro - sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro ammortizzatori sociali - Quaderno n. 2/2014
pag. 445
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di giugno 2014
pag. 448
TRIBUTI
- Decreto “semplificazione” disposizioni in materia fiscale
pag. 460
- “Decreto cultura” - misure fiscali
pag. 461
pag. 462
pag. 445
- Ministero del Lavoro - lavoratori italiani in paesi non aderenti all’Unione Europea autorizzazione preventiva - interpello n. 13/2014 pag. 446 - Ministero del Lavoro - limitazioni al lavoro notturno per lavoratori in casi particolari interpello n. 18/2014
pag. 446
- Legge n. 104/1992 - Ministero del lavoro permessi mensili per assistenza di persona con handicap in situazione di gravità - parenti o affini entro il 3° grado - interpello n. 19/2014
pag. 446
- Inail - riduzione dei premi e contributi decreto 22 aprile 2014
pag. 447
- Inps - flusso “Uniemens individuale” - nuova versione del documento tecnico - versione 2.10 pag. 447 - Inps - “Cassetto Previdenziale Aziende” nuovi servizi mobile - nota del 18 luglio 2014
pag. 447
pag. 439
- Ministero del Lavoro - decreto legge n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - circolare n. 18/2014 pag. 443 - Lavoratori extracomunitari - Expo 2015 circolare interministeriale 21 luglio 2014
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - Ministero del Lavoro - formazione e-learning - divieto della verifica di apprendimento finale in modalità telematica - interpello n. 12/2014
pag. 447
434
- Cessione gratuita di aree al Comune confermata l’imposta fissa di registro
pag. 463 pag. 463
- Tasi - chiarimenti ministeriali sulla maggiorazione dello 0,8 per mille
pag. 464
- Agenzia delle Entrate nuove guide per il contribuente
pag. 465
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 466
- Tfr - legge 297/82
pag. 466
- Indice Istat del costo della vita
pag. 466
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
TECNICA EDILIZIA
- Legge n. 114/2014: sanzionabilità di offerte incomplete o irregolari, varianti in corso d’opera, white list, proroga centrali di commitenza e ulteriori provvedimenti
pag. 467
- Formazione dell’albo appaltatori del Ministero della Difesa
pag. 470
- Per l’Autorità in caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere dell’offerta vale il più conveniente per l’amministrazione
pag. 473
- Per la cat. OG2 la Soa richiede che il direttore tecnico sia architetto
pag. 473
- Nell’offerta non si devono indicare i nominativi dei subappaltatori
- Libretto informativo di uso e manutenzione dell’immobile
pag. 480
- L’appaltatore deve verificare anche i materiali forniti dal committente e quindi ne risponde
pag. 480
VARIE
- Albo Gestori Ambientali - nuovo regolamento pag. 481
pag. 474
- Il costo della manodopera non deve essere espresso nell’offerta ma utilizzato per la verifica di conguità della stessa
pag. 475
- Come conteggiare i danni da sospenzione illegittima
pag. 477
- Dal certificato di cantierabilità non discendono responsabilità per l’appaltatore ma tutele
pag. 477
- Divieto dell’avvalimento “a cascata”
- Decreto “semplificazione” disposizioni in materia ambientale
pag. 481
- Trasporto non autorizzato di rifiuti confisca definitiva del veicolo
pag. 482
pag. 482 pag. 482
- Circolazione dei mezzi d’opera sulla A35 (Brebemi) - richiesta autorizzazione al transito dei veicoli eccezionali
pag. 483
pag. 478
- Le parti di lavoro assunte dalla mandante possono essere indicate in termini descrittivi o percentuali
- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2014
pag. 484
pag. 478
ANCE INFORMA
pag. 485
- Nella gara con offerta telematica la illeggibilità del file è causa di esclusione
pag. 478
- Incompatibilità tra progettista ed esecutore
pag. 479
- Il contratto di futura locazione di edificio da costruire costituisce un appalto pubblico
pag. 479
- Differenti conseguenze dall’informativa antimafia tipica e atipica
pag. 479
435
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 436
Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 437
collegio costruttori edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO
ACCORDO 1 LUGLIO 2014 DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 APRILE 2010 PRIMI CHIARIMENTI In data 1 luglio 2014 tra l’Ance e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato siglato il verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010. Con l’accordo in parola sono stati modificati alcuni istituti contrattuali, e sono stati fissati i nuovi minimi di salario e di stipendio a decorrere dal 1°luglio 2014. Con la presente nota si riporta, ai fini degli adempimenti di immediata applicazione, un primo commento dei contenuti di principale interesse del rinnovo in parola. A) Aumenti retributivi Sono previsti aumenti dei minimi di salario e di stipendio. Gli aumenti verranno corrisposti in due tranches con decorrenza 1° luglio 2014 e 1° luglio 2015. Sul sito del Collegio in calce alla presente nota si riportano le tabelle delle retribuzioni, del costo della mano d’opera e degli importi per il trattamento della malattia e dell’infortunio in vigore dal 1° luglio 2014. B) Novità del rinnovo del c.c.n.l. 1) Contratto a tempo determinato - Art. 93 (Allegato 5) La disciplina del contratto a tempo determinato è stata di recente modificata con il Decreto Legge 34/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 78/2014 (cfr. Not. n. 6/2014). Tale disposizione normativa ha eliminato l’obbligatorietà di specificare una causale per motivare la stipula del contratto e ha previsto la possibilità di effettuare fino a 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi di durata massima del contratto a termine. Infine ha posto un limite quantitativo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione fatta salva la possibilità che i contratti collettivi nazionali di lavoro fissino eventuali limiti diversi. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Tutto ciò premesso per chiarire che i limiti più restrittivi, indicati dal Legislatore sono derogati da quelli previsti dal contratto collettivo. Nel rinnovo del contratto collettivo è stato previsto l’innalzamento del limite percentuale posto dal Legislatore per il ricorso ai contratti a tempo determinato. E’ stato, infatti, introdotto un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo de-
terminato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore all’attuale normativa in essere (20%). Il ricorso ai contratti a termine non potrà superare, pertanto, mediamente nell’anno civile di riferimento, la percentuale del 25% +15%. Tali limiti sono da calcolarsi con riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa nel suo complesso, in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno). Inoltre, in caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, tale ulteriore percentuale rientrerà tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva. Resta ferma, la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza. Gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro, in occasione di specifiche causali sono rispettivamente fissati in 5 e 10 giorni, a seconda che il contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi. Altro risultato, inoltre, è stato l’ampliamento del periodo di attività lavorativa prestata, necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza. E’ stato, infatti, previsto che soltanto dopo aver prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, verrà riconosciuto tale diritto, derogando alla legge che lo riconosce già dopo soli 6 mesi. 2) Trasferta - Art. 21 (Allegato 2) Con riferimento alla disciplina della trasferta è stata ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni che consentono, indipendentemente dalla durata dei lavori, il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile di provenienza, quali la manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, i consolidamenti e/o rinforzi strutturali, le pavimentazioni speciali e gli impianti sportivi. Dunque, la nuova disciplina contrattuale, prevede che: “Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezio-
438
nato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico e acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.”. 3) Elemento variabile della retribuzione Art. 12 (Allegato 1) e Art. 38 (Allegato 4) Con riferimento all’istituto dell’Evr, che non potrà avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015, è stata stabilita l’introduzione di un’aliquota fissa, concordata al livello nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo, che sarà presa a riferimento in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e che sarà correlato ai risultati in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale novità rappresenta pertanto una modifica importante in quanto, precedentemente, la definizione dell’Evr demandato alle parti sociali territoriali poteva raggiungere anche la misura massima del 6%. E’ stato, inoltre, precisato che l’erogazione dell’Evr dovrà effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa ed è stato ridotto a 3 il numero degli indicatori nazionali di riferimento (eliminato il valore aggiunto Istat), ferma restando la possibilità di concordare, in sede territoriale, un ulteriore indicatore. E’ stato stabilito, altresì, che si dovrà tenere conto degli indicatori con riferimento all’impresa nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale. Importante modifica prevista al livello nazionale a favore delle imprese è che, laddove entrambi i parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari Iva) dovessero risultare negativi, l’Evr non sarà erogato. Inoltre, è stato previsto che per l’erogazione dell’Evr il calcolo dovrà essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ed è stato precisato che per gli impiegati l’erogazione dello stesso potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi. Si rammenta che in Provincia di Brescia l’Evr negli anni 2012,2013 e 2014 non è stato riconosciuto a causa dell’andamento negativo degli indici di riferimento.
LAVORO
Prevedi - Art. 97 (Allegato 6) Da 1° gennaio 2015 le parti hanno previsto un contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal Ccnl. Si rimarca che su tale contributo è dovuta solo la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare. Si specifica inoltre che per i lavoratori iscritti al Fondo alla data indicata, il contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti al Fondo, sempre alla stessa data, il contributo in esame comporta l’iscrizione degli stessi al Prevedi.
INAIL - BANDO FIPIT CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA - ACQUISTO MACCHINE L’Inail ha pubblicato un bando, denominato “Bando FIPIT”, con il quale ha deliberato l’assegnazione di 30 milioni di euro da destinare alle piccole e micro imprese attive nel settore agricolo, in quello edilizio e in quello dell’estrazione e lavorazione di materiale lapideo, affinché realizzino interventi innovativi su impianti, macchine e attrezzature, utili a migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare come meglio specificato nel prosieguo sono ammessi a contributo i costi relativi all’acquisto/adeguamento di impianti, macchine o attrezzature aventi le finalità sopra citate. La scadenza finale per partecipare è fissata per le ore 18,00 del 3 dicembre 2014, e le domande di partecipazione, con successiva conferma tramite PEC, possono essere inviate online a partire dal 3 novembre 2014 attraverso una procedura informatica predisposta dall’Istituto. Per le imprese della Lombardia sono stanziati circa 980mila euro per il settore edile e 470mila euro per quello lapideo. Il bando precisa che il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva, da attuare in 6 mesi. Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non può superare l’importo di 50.000,00 euro, mentre quello minimo ammissibile è pari a 1.000,00 euro. Di seguito si forniscono i primi chiarimenti sul Bando in commento.
Struttura del Bando Il Bando, sebbene unico, si articola in tre settori (agricoltura, edilizia e lapideo) disciplinando in modo specifico ciascuno dei tre con riferimento alle caratteristiche delle spese ammesse al contributo e ai criteri per la formazione della graduatoria. Infatti, a differenza di precedenti forme di sostegno finanziate dall’Inail, il Bando in commento non prevede un “click-day” ma alle domande presentate si applica una procedura di tipo valutativo a graduatoria. Le domande presentate saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione appositamente nominata che, dopo aver valutato i progetti presentati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro ed ammessi a partecipare, determina il punteggio di ogni singola domanda, sulla base dei criteri fissati per ogni singolo settore, e predispone una graduatoria. In caso di domande con pari punteggio, la graduatoria è determinata sulla base dei seguenti ulteriori criteri: - data di nascita del legale rappresentante dell’impresa richiedente, privilegiando il soggetto più giovane; - minore fatturato risultante dall’ultimo bilancio consolidato dell’impresa richiedente; - possesso del rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE 20/2/2014 n. 57 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Verranno finanziate le domande relative ai progetti ammessi per ordine decrescente di punteggio conseguito fino ad esaurimento dei fondi disponibili per la Struttura Regionale. La graduatoria sarà oggetto di scorrimento nel caso si liberassero risorse per effetto di rinunce, revoche o decadenze di domande collocate in posizione utile in graduatoria. Rimane, invece, comune per tutti e tre i settori la disciplina in tema di requisiti di partecipazione, modalità e termini di partecipazione, documentazione a corredo della domanda, rendicontazione, ed altri aspetti di carattere generale. Spese ammissibili Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del Bando. Non sono ammesse le spese relative a: - acquisto di beni usati; - attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente; - fatturazione e/o la vendita di beni oggetto del contributo da parte dei soci e/o componenti dei soggetti beneficiari; - spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento; - ogni altra spesa non riferita ai progetti.
439
Si segnala che è fatto divieto di alienare, cedere, distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del contributo. Sono ammessi a contributo unicamente i costi relativi all’acquisto/adeguamento di impianti, macchine o attrezzature come indicati nel Bando che distingue, per quanto qui rileva, tra interventi svolti da imprese edili e da imprese del settore lapideo. Settore edile Imprese richiedenti Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno un codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile ai gruppi ATECO 2007 di seguito riportati: 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 42.1 Costruzione di strade e ferrovie; 42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità; 42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile; 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile; 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione; 43.3 Completamento e finitura di edifici; 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione. Spese ammissibili Il finanziamento è concesso per l’acquisto di macchine i cui requisiti tecnici, più sotto descritti, consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. Si ritiene pertanto che tali rischi debbano essere ricompresi ed analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi - DVR predisposto dall’impresa. Il finanziamento è concesso per l’acquisto delle sole macchine che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e come di seguito specificato: 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata; 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato installato in un edificio o in una costruzione; 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), che per raggiungere uno stesso
LAVORO
risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Le macchine ammesse al finanziamento devono essere marcate CE ai sensi del citato d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010, devono avere funzioni finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi ivi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose e devono essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 89, comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Sono ammesse al finanziamento anche eventuali attrezzature intercambiabili purché previste dal fabbricante a corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi ivi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose. Sono escluse dal finanziamento le seguenti tipologie di macchine: - macchine per la miscelazione, il trasporto, la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta; - macchine movimento terra non compatte. Ai fini del Bando per macchine movimento terra compatte si intendono: macchine movimento terra, ad eccezione degli escavatori compatti, con massa operativa minore o uguale a 4.500 kg. Si intendono altresì compatti gli escavatori aventi massa operativa minore o uguale a 6000 kg.; - macchine montate su veicolo o su rimorchio. La domanda può essere presentata per il finanziamento di un progetto contenente interventi fino a un massimo di tre. Formazione della graduatoria - assegnazione dei punteggi Ai fini della formazione della graduatoria sono utilizzati i criteri A, B, C riportati nella tabella seguente:
A
Punti
C2
0,00 Per un costo comples25,00 sivo del progetto da 1538,46 a 76.923,07 euro i punti attribuiti sono calcolati applicando la seguente formula: P=(76.923,077 Cs)/3.015,385
Sollevamento verticale 15 (si definisce operazione di sollevamento verticale un’operazione di cambiamento di livello del carico, sulla verticale, uguale o superiore a 3,00 metri)
C3
Orizzontale e sollevamen- 25 to verticale (si intende per movimentazione orizzontale e sollevamento verticale la traslazione della macchina mobile con carico, abbinata al cambiamento di livello del carico, sulla verticale, uguale o superiore a 3,00 metri)
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (€)
ove: P = punti assegnati, arrotondati alla seconda cifra decimale, Cs = costo complessivo del progetto al netto di IVA. Per costi complessivi del progetto pari o superiori a 76.923,08 euro i punti attribuiti saranno pari a zero.
B
OGGETTO MOVIMENTAZIONE
B1
Materiali
Punti
a) è necessario un intervento manuale (ad eccezione delle operazioni di imbracatura) e/o l’ausilio di altre macchine nelle fasi di carico e scarico
20
b) non è necessario alcun intervento manuale (ad eccezione delle operazioni di imbracatura) e/o l’ausilio di altre macchine nelle fasi di carico e scarico
30
B2
Persone e cose (Cose: attrezzature al seguito delle persone)
40
B3
Materiali, persone e cose 50
C
TIPO DI MOVIMENTAZIONE
C1
Orizzontale (si intende per movimentazione orizzontale la traslazione della macchina mobile con carico, con eventuale sollevamento dello stesso ad una quota non superiore a 3,00 metri)
440
5
Nel caso la domanda sia presentata per il finanziamento di una sola macchina, il punteggio assegnato ai fini della collocazione in graduatoria sarà la somma tra i punteggi conseguiti secondo i criteri di cui alle sezioni A, B e C della tabella precedente. Nel caso la domanda sia presentata per il finanziamento di più macchine, il punteggio assegnato ai fini della collocazione in graduatoria sarà la somma dei seguenti termini: - punteggio conseguito nella sezione A (Costo complessivo del progetto) in relazione alla somma dei costi di tutte le macchine per le quali è richiesto il finanziamento; - media dei punteggi, arrotondata alla seconda cifra decimale, conseguiti nelle sezioni B e C per ciascuna macchina (totale dei punteggi delle sezioni B e C per ciascuna macchina, diviso per il numero di macchine). Documenti da presentare in fase di domanda Oltre alla documentazione generale prevista dal Bando, più sotto indicata, il soggetto richiedente dovrà presentare, per ciascun intervento: - listino prezzi aggiornato del fabbricante/ rivenditore dal quale risulti il costo della macchina da acquistare; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fabbricante/rivenditore attestante che il prezzo di preventivo non supera il prezzo di listino della macchina; - stralcio del manuale d’uso o di pubblicazione illustrativa o promozionale dal quale risultino le caratteristiche funzionali della macchina e delle eventuali attrezzature intercambiabili a corredo; - dichiarazione del venditore che la macchina non è usata. Il preventivo di spesa deve contenere l’esatta indicazione e il costo delle macchine e delle eventuali attrezzature intercambiabili a corredo delle stesse. Documenti da presentare in fase di rendi-
LAVORO
contazione Oltre alla documentazione generale prevista dal Bando, il soggetto richiedente dovrà presentare la dichiarazione di conformità CE delle macchine acquistate. Settore Lapideo Imprese richiedenti Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno un codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile alle divisioni 05, 07, 08 e al gruppo 23.7, come riportato di seguito: 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 07 Estrazione di minerali metalliferi 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre Spese ammissibili Il finanziamento è concesso per gli interventi, più sotto riportati, che comportano un miglioramento delle condizioni di lavoro nelle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, con particolare riferimento ai rischi connessi all’esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi: - acquisto di macchine fisse o mobili per aspirazione di polveri o per bagnatura/ umidificazione; - acquisto di accessori di sollevamento a ventosa alimentati elettricamente o ad aria compressa; - acquisto di macchine per l’estrazione di materiali lapidei o per la lavorazione di blocchi, lastre o inerti, con contestuale rottamazione di analoghe macchine non marcate CE. La domanda può essere presentata per il finanziamento di più interventi fino a un massimo di tre. Si ritiene pertanto che i rischi sopra evidenziati debbano essere ricompresi ed analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi - DVR - predisposto dall’impresa. Il finanziamento è concesso per gli interventi compresi nella sezione B della tabella più sotto riportata. Nel caso in cui l’intervento sia riferito a macchine, con tale termine sono da intendersi quelle che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e nella definizione di cui all’art. 2, lettera a), punti da 1 a 4 del medesimo decreto. Nel caso in cui l’intervento sia riferito a macchine, con tale termine sono da intendersi quelle che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE). Gli accessori di sollevamento a ventosa e le macchine ammessi al finanziamento de-
vono essere marcati CE ai sensi del citato d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010. Nel caso in cui l’intervento preveda la sostituzione di una macchina non marcata CE già in possesso del soggetto richiedente, è richiesto che: - la macchina nuova mantenga le medesime funzioni di quella sostituita, eventualmente integrate con altre; - la macchina sostituita sia rottamata prima della fase di rendicontazione. Formazione della graduatoria - assegnazione dei punteggi Ai fini della formazione della graduatoria sono utilizzati i criteri A, B, C riportati nella tabella seguente: A
COSTO COMPLESSI- Punti VO DEL PROGETTO (€) Per un costo comples- 0,00sivo del progetto da 25,00 1538,46 a 76.923,07 euro i punti attribuiti sono calcolati applicando la seguente formula: P=(76.923,077 Cs)/3.015,385 ove: P = punti assegnati, arrotondati alla seconda cifra decimale, Cs = costo complessivo del progetto al netto di IVA. Per costi complessivi del progetto pari o superiori a 76.923,08 euro i punti attribuiti saranno pari a zero.
B
OGGETTO DELL’INTERVENTO
B1
Acquisto di macchina 60 per bagnatura/umidificazione
B2
Acquisto di macchina 58 fissa o mobile per aspirazione polveri
B3
Acquisto di accessorio 54 di sollevamento a ventosa alimentato elettricamente o ad aria compressa
B4
Acquisto di macchina 50 per l’estrazione con sostituzione di analoga macchina non marcata CE
441
B5
Acquisto di macchina 48 per la prima e/o la seconda lavorazione di blocchi e/o lastre con sostituzione di analoga macchina non marcata CE
B6
Acquisto di macchina 30 per la lavorazione degli inerti con sostituzione di analoga macchina non marcata CE
C
AMBIENTE DI LAVORO
C1
In sotterraneo
C2
Al chiuso (capannoni, 11 ecc.)
C3
Al coperto (tettoie aper- 8 te, ecc.)
C4
All’aperto
15
5
Nel caso la domanda sia presentata per il finanziamento di una sola macchina, il punteggio assegnato ai fini della collocazione in graduatoria sarà la somma tra i punteggi conseguiti nelle sezioni A, B e C della tabella precedente. Nel caso la domanda sia presentata per il finanziamento di più macchine, il punteggio assegnato ai fini della collocazione in graduatoria sarà la somma dei seguenti termini: - punteggio conseguito nella sezione A (Costo complessivo dell’intervento) in relazione alla somma dei costi di tutte le macchine per le quali è richiesto il finanziamento; - media dei punteggi, arrotondata alla seconda cifra decimale, conseguiti nelle sezioni B e C per ciascuna macchina (somma dei punteggi delle sezioni B e C per ciascuna macchina, divisa per il numero totale di macchine). Documenti da presentare in fase di domanda Oltre alla documentazione generale prevista dal Bando, più sotto indicata, il soggetto richiedente dovrà presentare, per ciascun intervento: - listino prezzi aggiornato del fabbricante/ rivenditore dal quale risulti il costo della macchina/accessorio di sollevamento da acquistare; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fabbricante/ rivenditore attestante che il prezzo di preventivo non supera il prezzo di listino della macchina/accessorio di sollevamento; - stralcio del manuale d’uso o di pubblicazione illustrativa o promozionale dal quale risultino le caratteristiche funzionali della macchina/ accessorio di sollevamento; - dichiarazione del venditore che la macchi-
LAVORO
na/accessorio di sollevamento non è usato. Il preventivo di spesa deve contenere l’esatta indicazione delle macchine/accessori di sollevamento richiesti e il relativo costo. Documenti da presentare in fase di rendicontazione Oltre alla documentazione generale prevista dal Bando, il soggetto richiedente dovrà presentare: - per i casi di cui ai punti B4, B5 e B6, certificazione attestante l’avvenuta rottamazione della macchina oggetto di sostituzione; - dichiarazione di conformità CE delle macchine/accessori di sollevamento acquistati. Requisiti dei soggetti Beneficiari Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, l’impresa deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: - essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane; - avere attiva nel territorio della Regione Lombardia l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto; - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; - essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra l’altro, a trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009); - non aver chiesto, né aver ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda. Non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 6622, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 1023e quelli previsti da disposizioni analoghe; - non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo, a seguito della verifica tecnico-amministrativa, per uno degli Avvisi pubblici Inail ISI 2010, 2011, 2012 o 2013 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le imprese, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento
relativo all’Avviso Pubblico Inail ISI 2013 successivamente all’ammissione al finanziamento di cui al Bando in commento, dovranno optare per uno dei due finanziamenti. I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. I soggetti beneficiari devono altresì effettuare la verifica del rispetto delle condizioni poste dal Regolamento “de minimis” (e quindi l’impresa non deve aver beneficiato nel triennio precedente di aiuti erogati dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche, superiori a 200.000 euro, compreso l’eventuale contributo previsto dal Bando in commento). Modalità e termini di partecipazione A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 le imprese regolarmente registrate negli archivi INAIL avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di partecipazione. Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza delle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra il file unico comprendente il documento contenente i dati riepilogativi della domanda e tutta la documentazione prevista. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande inviate oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Per data dell’invio del messaggio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Documentazione a corredo della domanda La domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) dichiarazione rilasciata e redatta, secondo il modulo allegato al Bando, da Ente bilaterale o Organismo paritetico del settore di riferimento che attesti l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. A tal fine il CPT di Brescia è a disposizione delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Brescia; b) preventivo/i di spesa contenente/i i costi dettagliati dei singoli interventi; c) altra documentazione prevista per i singoli interventi e sopra richiamata; d) solo nel caso in cui si utilizzi la PEC di un intermediario per l’invio del file unico di domanda, copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa. L’Inail si riserva la possibilità di richiedere l’originale della documentazione a corredo della domanda qualora lo ritenga opportuno. Realizzazione dei progetti
442
L’ammissione al finanziamento sarà comunicata a ciascuna impresa a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviata all’indirizzo PEC indicato in domanda. Il progetto ammesso al finanziamento deve essere realizzato, a pena di decadenza, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. Le imprese ammesse possono dare avvio agli interventi a far data dalla predetta comunicazione. Nel medesimo arco temporale, l’impresa deve ottenere eventuali autorizzazioni o certificazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Anticipazione parziale del contributo L’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 15.000 euro, può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. A seguito della comunicazione di ammissione al contributo, nel caso in cui l’impresa intende richiedere tale anticipazione, la stessa dovrà costituire a favore dell’Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Uno schema di riferimento per tale fideiussione è allegato al Bando. Obblighi dei soggetti beneficiari Oltre a quanto sopra specificato, i soggetti beneficiari sono tenuti a: - comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente; - informare l’Istituto di ogni modifica intervenuta sui requisiti dell’impresa previsti per l’ammissione al contributo successivamente alla presentazione della domanda; - curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo; - non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del contributo; - in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all’Inail; - rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa beneficiaria, indicato in sede di domanda ed oggetto di tempestiva comunicazione all’Istituto in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
LAVORO
Verifiche L’Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire all’Istituto incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.. Per ogni altra informazione, e per il modulo della domanda e degli allegati si rinvia al Bando stesso scaricabile sul sito del Collegio in calce a questa nota.
MINISTERO DEL LAVORO DECRETO LEGGE N. 34/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 78/2014 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO CIRCOLARE N. 18/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 18 del 30 luglio 2014, che si riporta in calce alla presente nota, ha fornito alcuni orientamenti interpretativi in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratto di apprendistato (cfr. Not. n. 6/2014). Di seguito si riportano alcuni chiarimenti di maggior interesse per il settore. Contratto a tempo determinato Nel ribadire l’eliminazione definitiva dell’obbligo di applicazione nel contratto a tempo determinato delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, il Dicastero ha, in primo luogo, specificato che, ai fini della legittima istaurazione del rapporto di lavoro stesso, è ora sufficiente l’indicazione di un termine che può risultare, direttamente o indirettamente, nell’atto scritto. Resta chiaro che, nell’ipotesi di assunzione “per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità”, i datori di lavoro dovranno, comunque, ai soli fini di “trasparenza”, far risultare direttamente o indirettamente da atto scritto le ragioni che hanno portato alla stipula di tale contratto. Con riferimento, poi, all’introduzione, da parte del Legislatore, dei limiti quantitativi
per la stipula dei contratti a termine, è stato espressamente indicato che tali limiti operano in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata e, pertanto, con riferimento al settore dell’edilizia, vigono le disposizioni introdotte dal contratto collettivo di riferimento. In merito al computo dei contratti a tempo determinato per le attività iniziate durante l’anno, il Dicastero ha specificato che in tale ipotesi sarà possibile tener conto dei rapporti a tempo indeterminato in essere alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Pertanto, in analogia con quanto espressamente indicato dal Ministero, dovrebbe essere possibile prevedere l’applicazione di detto principio anche per il settore dell’edilizia nell’ipotesi di assunzioni da parte di impresa di nuova costituzione. A tal fine, è stata richiesta specifica conferma al Ministero circa la correttezza di un’interpretazione analogica nell’ambito della normativa contrattuale che preveda, in tale fattispecie, fotografare la base di computo della nuova impresa all’atto della prima assunzione a termine. E’ stato, inoltre, chiarito che nel computo dei contratti a tempo indeterminato in forza nell’impresa, non dovranno considerarsi: - i rapporti di natura autonoma o di lavoro accessorio; - i lavoratori parasubordinati; - gli associati in partecipazione; - i lavoratori a chiamata indeterminati privi di indennità di disponibilità. Andranno, invece, conteggiati i lavoratori part-time proporzionalmente, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti (in quanto, ai sensi dell’art. 1, co. 1 del D.Lgs n.167/2011, il contratto di apprendistato viene definito quale “contratto di lavoro a tempo indeterminato”). E’ stato, inoltre, chiarito che il conteggio dei rapporti a tempo indeterminato andrà effettuato in relazione al complesso dei lavoratori in forza nell’impresa, a prescindere dall’unità produttiva dove gli stessi sono occupati, ed è stato specificato che i lavoratori a termine potranno essere destinati presso una o soltanto alcune unità produttive del medesimo datore di lavoro. Sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative, oltre ai contratti a tempo determinato stipulati nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi definiti dai Ccnl) o stipulati per ragioni di carattere sostitutivo o con lavoratori di età superiore ai 55 anni, anche i contratti a termine stipulati da parte di start up innovative di cui all’art. 28 del D.L. n. 179/2012, oltre alle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2 della L. n. 223/91. E’, altresì, sempre possibile per i datori di lavoro che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato, assumere un lavoratore a termine. Di rilevante interesse risulta essere la
443
precisazione secondo la quale il rinvio alla contrattazione collettiva risulta essere privo di particolare “vincoli” e, pertanto, le parti sociali possono “legittimamente” derogare sia al limite percentuale introdotto dalla Legge che alle relative modalità di computo. A titolo esemplificativo, infatti, il Dicastero ha precisato che “può pertanto ritenersi legittimo che i contratti collettivi scelgano di tener conto dei lavoratori a tempo indeterminato non come quelli in forza ad una certa data ma come quelli mediamente occupati in un determinato arco temporale”. Ad ulteriore chiarimento di quanto sopraindicato, il Ministero ha poi evidenziato che non è necessario, da parte della contrattazione collettiva, introdurre nuove clausole limitatrici, in quanto conservano efficacia quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, pur restando ferma la possibilità di poterne prevedere, in un secondo momento, delle nuove. In merito poi alla disciplina sanzionatoria applicabile in caso di superamento dei limiti quantitativi previsti per l’assunzione con contratto a tempo determinato, è stato specificato che tale sanzione amministrativa trova applicazione sia per mancato rispetto del limite legale del 20% che per superamento del diverso limite contrattuale che, nel settore dell’edilizia, è del 25% (contratti a termine e in somministrazione), più un ulteriore 15% per l’assunzione di disoccupati ed inoccupati iscritti alla Blen.it (Borsa Lavoro dell’edilizia). Ai fini del calcolo dell’importo sanzionatorio, si tiene conto della retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, ottenibile anche attraverso la divisione della retribuzione annuale lorda per il numero delle mensilità spettanti. Qualora la retribuzione non sia stata indicata nel contratto di lavoro, potrà farsi riferimento alla retribuzione tabellare prevista nel contratto collettivo applicato o applicabile. E’ stato, altresì, specificato che nel conteggio ogni periodo pari a 30 giorni di occupazione andrà considerato come mese intero e, se i giorni sono superiori a 15, andrà considerato un ulteriore mese. Pertanto, per i periodi di occupazione inferiori a 16 giorni, la sanzione non potrà trovare applicazione in quanto il moltiplicatore sarebbe uguale a zero. Inoltre, ai fini del calcolo del periodo di occupazione, si terrà conto della data di instaurazione del rapporto (c.d. dies a quo) e della data in cui è stata accertata l’esistenza dello sforamento (c.d. dies ad quem), senza tener conto di eventuali “sospensioni” del rapporto avvenute per esempio per malattia, infortunio o part time verticale. Sarà comunque possibile rilevare gli eventuali sforamenti anche in relazione a rapporti già conclusi, verificando la data di scadenza del contratto a termine.
LAVORO
E’ stato poi ricordato che tale sanzione amministrativa è soggetta alle riduzioni di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, pertanto, anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, l’importo sanzionatorio andrà notificato nella misura di un terzo e il suo pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica. Chiarito altresì che si ritengono efficaci le clausole che impongono limiti complessivi alla stipula dei contratti a tempo determinato e alla utilizzazione dei contratti in somministrazione, come previsto nell’ambito dell’articolo contrattuale dell’edilizia. Sul punto, è stato specificato che in caso di superamento dei limiti in ragione del ricorso ai contratti a termine, si applicherà la nuova sanzione introdotta dal D.L. n. 34/2014, mentre in caso di superamento dei limiti con il contratto di somministrazione si applicherà la sanzione di cui all’art. 18, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250). In particolare si ricorda che la sanzione introdotta dal D.L. 34/2014 è pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a 1 e pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a 1 Qualora il superamento interessi, ad esempio, due lavoratori di cui uno assunto a termine e uno in somministrazione, si applicherà la sanzione di cui al D.L. n. 34/2014 parametrata al 50%, non potendosi applicare contestualmente entrambe le sanzioni. In merito alla disciplina delle proroghe, è stato chiarito che tale facoltà è consentita fino ad un massimo di 5 volte e sempre entro il limite di durata complessiva del singolo contratto pari a 36 mesi e solo a condizione che si riferisca alla “medesima attività” per cui il contratto era stato inizialmente stipulato. Sul punto, è stato specificato che per medesima attività si intendono “le stesse mansioni, le mansioni equivalenti o comunque svolte in applicazione della disciplina di cui all’art. 2103”. Pertanto, nell’ambito di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, le proroghe totali non potranno essere più di 5, mentre qualora il contratto venga rinnovato per svolgere mansioni diverse e comunque non equivalenti, le precedenti proroghe non dovranno essere conteggiate. Restano valide le eventuali 8 proroghe effettuate dai datori di lavoro nel periodo compreso tra il 21 marzo e il 19 maggio 2014, rispettivamente entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, che ha introdotto le 8 proroghe, ed entrata in vigore della L. n. 78/2014
di conversione del decreto che ha ridotto a 5 il numero delle proroghe stesse. Viene ribadita la possibilità di poter stipulare più contratti a termine anche oltre il limite complessivo di 36 mesi solo nelle ipotesi derogatorie previste dall’art. 5, comma 4-bis e ter del D.Lgs n. 368/2001 (per il settore dell’edilizia sono previsti ulteriori 8 mesi ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008). In merito al diritto di precedenza, è stato chiarito che la mancata informativa su tale diritto non incide sulla possibilità che il lavoratore possa comunque esercitarlo né risulta essere sanzionata. Contratto di somministrazione La nuova formulazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, che ha eliminato il riferimento alla “causale” nell’ambito del contratto a termine, ha interessato anche il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Rimane ferma la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative di individuare i limiti quantitativi di utilizzazione di tale tipologia contrattuale. In fase di ultimo rinnovo, è stato mantenuto, per il settore dell’edilizia, l’accorpamento dei contratti di somministrazione con i contratti a tempo determinato nel limite complessivo del 25%. Il Ministero ha specificato che per il contratto di somministrazione le limitazioni percentuali possono derivare esclusivamente dalla contrattazione collettiva, non rilevando il limite legale del 20% previsto per i contratti a termine. Il dicastero ha quindi chiarito che in tale fattispecie non è applicabile la sanzione amministrativa di cui al nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, specificatamente riferita alla violazione in tema di contratti a termine. Per la somministrazione rimane pertanto valida la sanzione di cui all’art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 276/2003. Apprendistato Con riferimento alle innovazioni relative all’istituto dell’apprendistato, il dicastero ha precisato quanto segue. Piano formativo individuale E’ prevista la forma scritta, seppur in forma sintetica, con la possibilità di indicare esclusivamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, in conformità alle linee guida del 20 febbraio 2014, sul rispetto dei cui contenuti si andrà a concentrare l’attività di vigilanza. Come in precedenza, è possibile l’adozione di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, ma non è più previsto il termine di 30 giorni dalla
444
stipula del contratto per la sua elaborazione, ferme restando eventuali previsioni, già vigenti o future, della contrattazione collettiva. Clausole di stabilizzazione Con modifica dell’art. 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 167/2011, il legislatore ha stabilito, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, che l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti. La violazione dei limiti previsti dal suddetto articolo comporterà il disconoscimento dei rapporti di apprendistato interessati, che saranno considerati rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale In relazione a tale tipologia contrattuale, è stato previsto che “Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.” Tale disposizione rappresenta un limite alla retribuzione da riconoscere al lavoratore apprendista, che dovrebbe essere calcolata tenendo conto delle ore effettivamente lavorate e almeno del 35% delle ore di formazione. Sembrerebbe quindi che il 65% del complessivo monte ore formativo possa non essere retribuito. Considerato che la previsione del monte ore formativo è rimessa alle Regioni, si ritiene - salvo i dovuti approfondimenti sulla materia che, a fronte delle normative regionali, la misura retributiva attinente le ore formative possa essere anche oggetto della contrattazione individuale. Apprendistato professionalizzante Nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome, la formazione di base e trasversale resta obbligatoria, ai sensi delle linee guida del 20 febbraio 2014, nella misura in cui: - sia disciplinata come tale dalla regolamentazione regionale; - sia realmente disponibile per l’impresa e l’apprendista, ossia sia approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione, consentendo l’avvio delle attività formative entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista;
LAVORO
- ovvero, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. E’ da tener presente che, secondo le attuali previsioni, le Regioni sono tenute obbligatoriamente ad informare il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, sulle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con indicazione delle sedi e del calendario. A fronte della mancata comunicazione della Regione nel termine previsto non potrà configurarsi alcuna responsabilità del datore di lavoro per l’omessa formazione trasversale, con conseguente inapplicabilità della sanzione. Il Dicastero sottolinea, infine, che, ai sensi dell’art. 2-bis, introdotto dalla legge n.78/14 (in vigore dal 20 maggio), le nuove disposizioni trovano applicazione per i rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del decreto), ma sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni originarie del decreto stesso. Poiché, in origine, il legislatore, ad esempio, non prevedeva né la forma scritta del piano formativo individuale, né le clausole di stabilizzazione, ne deriva che per il periodo 21 marzo - 19 maggio 2014 non viene a determinarsi alcuna conseguenza, sul piano civilistico o amministrativo, per l’eventuale mancata formalizzazione del pfi o per l’inosservanza delle suddette clausole.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI EXPO 2015 - CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 21 LUGLIO 2014 Si informa che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato, con la circolare congiunta del 21 luglio 2014, le istruzioni operative per l’ingresso dei lavoratori stranieri partecipanti a EXPO 2015 (cfr. Not. n. 6/2014). Ai sensi del DPCM 12 marzo 2014, articolo 2, sono ammessi sul territorio nazionale 2.000 lavoratori stranieri partecipanti all’EXPOe relative istanze dovranno essere effettuate con gli appositi moduli, disponibili sul sito del Ministero dell’Interno www. interno.gov.it. La circolare, come già reso noto dalle Linee guida sull’argomento, ribadisce che l’ingresso nell’ambito di tale quota è consentito ai lavoratori stranieri che si occupano della costruzione, dell’allestimento e del successivo smantellamento dei padiglioni EXPO. Gli ingressi saranno possibili per la costru-
zione, l’allestimento e il successivo smantellamento dei padiglioni fino al 31 marzo 2015 e da dicembre 2015 fino al completo esaurimento dell’attività di smantellamento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016. Le richieste per l’ingresso dei lavoratori stranieri sono presentate dal Commissario Generale di Expo o dal Commissario di Sezione dei Paesi Partecipanti o dal Direttore dei Partecipanti non Ufficiali, che disporranno delle credenziali per la compilazione dei moduli di domanda, per conto del rappresentante legale dell’azienda interessata. Tali figure rappresentano, ai fini dei procedimenti in argomento, i garanti del puntuale rispetto, da parte delle aziende operanti nel Padiglione di pertinenza, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, prevista a favore dei lavoratori. Due sono le tipologie di ingresso consentite: 1) Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia La comunicazione deve essere inviata tramite il modello EXPO-A (allegato 1). Dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura e l’impegno della quota, che avviene automaticamente, senza la necessità del rilascio del parere da parte della Dtl, la comunicazione verrà inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il lavoratore entrato per lavoro subordinato, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà quindi recarsi, unitamente al legale rappresentante della Ditta richiedente, presso la sede dedicata dello Sportello Unico dell’Immigrazione presso le strutture di Expo per la firma del contratto di soggiorno per lavoro, con cui si assolve anche alla comunicazione obbligatoria di assunzione. Contestualmente, verrà rilasciato al lavoratore il modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura. 2) Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere La comunicazione deve essere inviata compilando il modello EXPO-D (allegato 2), nel quale possono essere scelte due diverse tipologie di distacco: - Distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera presso la sede dell’azienda stabilita in Italia; - Distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera che non ha filiali in Italia.
445
In entrambi i casi, dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato. Anche nel caso di distacco il lavoratore, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve recarsi presso la sede dedicata dello Sportello Unico dell’Immigrazione per il ritiro del modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura. In tal caso non è prevista né la firma del contratto di soggiorno per lavoro, né l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.
MINISTERO DEL LAVORO SISTEMA PERMANENTE DI MONITORAGGIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI - QUADERNO N. 2/2014 Si informa che sul portale del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Quaderno n. 2 (http://www.lavoro.gov.it/PerSaperneDiPiu/MonitoraggioLegge922012/Pages/ default.aspx), realizzato nell’ambito del “Sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro”, di cui alla Legge n. 92/2012 c.d. “Legge Fornero”, che consentirà, utilizzando i dati statistici e le analisi di qualità, di effettuare una valutazione più dettagliata degli effetti provocati dalla riforma e di migliorare e accrescere l’efficacia degli interventi normativi. Il documento in parola è altresì disponibile in calce alla presente nota sul sito del Collegio. Tale attività è stata realizzata congiuntamente da un Comitato Scientifico del Sistema permanente di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da un Comitato Tecnico, cui partecipano gli esperti del Ministero stesso e di altre Istituzioni. In particolare, tale seconda pubblicazione, che si fornisce in allegato unitamente alle relative tabelle, è rivolta all’esame dei dati relativi agli ammortizzatori sociali nel periodo 2011-2013, un intervallo temporale che consente di confrontare gli andamenti delle diverse forme di sostegno al reddito in un periodo particolarmente critico e di disporre di almeno un anno di osservazione delle nuove tutele introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, a partire da gennaio 2013.
LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO LAVORATORI ITALIANI IN PAESI NON ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA - INTERPELLO N. 13/2014 Si informa che con interpello n. 13 del 26 giugno 2014, che si pubblica in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo, per le aziende straniere con sede legale e operativa in un Paese extracomunitario, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, di richiedere allo stesso Dicastero il rilascio dell’autorizzazione preventiva, di cui all’art. 2 della L. 398/1987, qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia. In via preliminare, il Ministero ricorda che il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento di lavoratori italiani in Paesi non aderenti all’Unione europea è stato disciplinato dalla norma sopra menzionata, nel testo parzialmente sostituito dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Tale norma dispone in modo espresso che sono tenuti alla presentazione dell’autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani i datori di lavoro indicati dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 398/1987, e precisamente: - i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; - le società costituite all’estero, con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del Codice civile; - le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano, direttamente o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; - i datori di lavoro stranieri. Dal dettato del predetto art. 2, ha osservato il Ministero, può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione preventiva i datori di lavoro che intendano assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano: è pertanto da ritenersi irrilevante la circostanza che il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in un Paese extracomunitario e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero. Il Ministero del Lavoro ha rammentato inoltre che le modalità di presentazione della richiesta continuano ad essere regolate dal Decreto Ministeriale 16 agosto 1988,
recante “Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani”. Questo provvedimento resta infatti in vigore non essendo stato emanato, entro i termini stabiliti, il nuovo decreto previsto dal D.P.R. n. 346/1994 ai fini dell’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.
MINISTERO DEL LAVORO LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI IN CASI PARTICOLARI INTERPELLO N. 18/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n 18 del 26 giugno 2014 ha ritenuto che il lavoratore vedovo, genitore di figlio convivente minore di dodici anni, possa rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro notturno. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 66/2003, è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno, così come definito dall’art. 1 della medesima norma, quello svolto in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La violazione di tali precetti, e per quanto riguarda in particolare la fattispecie in esame, lo svolgimento di lavoro notturno, nonostante il dissenso espresso dal lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2582 euro (v. art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003). Con l’interpello in parola il Dicastero ha quindi chiarito che la situazione del vedovo genitore di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplate dalla norma sopra citata.
446
LEGGE N. 104/1992 MINISTERO DEL LAVORO PERMESSI MENSILI PER ASSISTENZA DI PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO - INTERPELLO N. 19/2014 Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19 del 26 giugno 2014 ha fornito il proprio parere in ordine al diritto dei parenti o affini entro il terzo grado di fruire dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla vigente normativa per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992, n. 104, come sostituito dall’art. 24, co. 1, lett. a), della L. n.183/2010, n. 183. In particolare è stato chiesto al Dicastero se l’estensione del diritto al parente o affine entro il terzo grado, prevista dalla disposizione sopra richiamata, possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo, quindi, essere soltanto comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità indicate dalla stessa norma. Il Ministero del Lavoro ha quindi espresso l’avviso che, al fine di consentire la fruizione dei permessi in oggetto ai parenti o affini entro il terzo grado, deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori si trovino in una delle condizioni stabilite dal legislatore (cioè, abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), a nulla invece rilevando il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado. Ministero del Lavoro Roma, 26 giugno 2014 Interpello n. 13 Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - art. 2, D.L. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) - campo di applicazione. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi
LAVORO
dell’art. 2359 c.c., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche per i Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente si ritiene opportuno rappresentare che il D.L. n. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994 che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 7, 8 e 9 della L. n. 537/1993, ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani. La normativa di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani sono tenuti i datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 317/1987. Nello specifico i datori di lavoro individuati dalla legge sono: “a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri”. Dal dettato della citata normativa (cfr. art. 2, D.P.R. n. 346/1994) può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento. Sotto il profilo operativo, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988, recante la “Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani”. Tale D.M., al quale si fa integrale rinvio, resta infatti in vigore, attesa la mancata emanazione, entro i termini previsti, del nuovo decreto richiesto dal D.P.R. n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.
INAIL - RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI DECRETO 22 APRILE 2014 Si comunica per opportuna conoscenza che il lo scorso 26 giugno 2014 il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione pubblicità legale del proprio portale informatico (http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx), il Decreto 22 aprile 2014, concernente la riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi Inail dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come prevista dall’art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. A tal proposito si rammenta che da precedente circolare l’Inail n. 25/2014 aveva fornito le disposizioni operative indicando la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilita, per l’esercizio 2014, nella misura del 14,17%.
INPS - FLUSSO “UNIEMENS INDIVIDUALE” - NUOVA VERSIONE DEL DOCUMENTO TECNICO VERSIONE 2.10 Si segnala che l’Inps ha rilasciato una nuova versione (Release 2.10 dell’11 luglio 2014) del documento tecnico “UNIEMENS individuale”, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto (www.Inps.it) anche in allegato alla presente nota sul sito del Collegio. Le variazioni apportate dall’Istituto alla precedente versione del Documento (Release 2.9 del 12 maggio 2014) sono evidenziate in rosso. Il testo in azzurro segnala le modifiche rispetto al preesistente flusso Emens.
INPS - “CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE” NUOVI SERVIZI MOBILE NOTA DEL 18 LUGLIO 2014 Si segnala che l’Inps in data 18 luglio 2014, ha comunicato che nell’applicazione “Servizi Mobile INPS” è stato inserito il nuovo servizio mobile “Cassetto Previdenziale Aziende”. Mediante tale servizio, già disponibile on-line sul sito istituzionale www.inps.it (“Servizi on-line”; “Servizi per le Aziende e Consulenti”), è possibile fruire direttamente da dispositivo mobile delle seguenti
447
funzionalità: - invio di comunicazioni/richieste alle Sedi Inps; - visualizzazione di richieste aperte tramite altri canali e creazione di richieste “concatenate”; - pianificazione di appuntamenti con le Sedi Inps. L’applicazione è inoltre integrata con il sistema di gestione delle deleghe aziendali. L’Istituto fa presente che il nuovo servizio sarà, a breve, fruibile anche nella sezione “Servizi” del sito Mobile m.inps.it. Il manuale dei nuovi servizi mobile del “Cassetto Previdenziale Aziende”, predisposto dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici dell’INPS, è riprodotto nell’allegato alla news in questione.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - FORMAZIONE E-LEARNING - DIVIETO DELLA VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE IN MODALITÀ TELEMATICA INTERPELLO N. 12/2014 Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 12 dell’11 luglio 2014, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito ai corsi formativi in materia di salute e sicurezza erogati ai sensi degli Accordi StatoRegioni del 21 dicembre 2011, in particolare sull’apprendimento in modalità e-learning. Il Dicastero rammenta che i suddetti accordi, per quanto attiene sia la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, co. 2, del D.Lgs. 81/08 (c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”), sia quella per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs., co. 2 e 3, prevedono la possibilità di adottare la modalità e-learning. Viene quindi chiarito che, secondo quanto ivi stabilito, al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. L’allegato I dell’Accordo relativo alla formazione dei lavoratori stabilisce, al punto d), che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Al riguardo, le linee guida applicative contemplate nell’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 precisano che tale previsione va intesa nel senso che non è possibile la verifica del completa-
LAVORO
mento del percorso in modalità telematica - cosa invece espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza. Ne consegue che, se la formazione dei lavoratori è erogata in aula, non è obbligatoria la verifica finale, mentre invece diviene tale qualora la formazione avvenga in modalità e-learning. Viene sottolineato, inoltre, che il soggetto organizzatore deve garantire lo svolgimento della verifica finale da parte di un soggetto competente ad appurare l’effettività dell’apprendimento al termine del percorso formativo. Tale è sicuramente il docente, che può essere anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Quanto sopra risulta in linea anche con le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi che, al punto 6, prevede che l’accertamento dell’apprendimento debba essere effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato il quale formuli il proprio giudizio in termini di valutazione globale e rediga il relativo verbale. Ministero del Lavoro Roma, 11 luglio 2014 Interpello n. 12 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare l’interpellante chiede di conoscere: 1. se la verifica .finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità elearning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura. se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni; 2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività; 3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning
possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica .finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS. ovvero dei dipendenti già formali ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica. Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 inerente la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina ‘’la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione nonché dell’aggiornamento. dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2. comma 1, lettera a) dei preposti e dei dirigenti. nonché la .formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21 comma 1 del medesimo D.Lgs. 11. 81 /08”. Il punto 3 dell’accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 in particolare il punto d) del citato allegato stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata “in presenza’’. Analoga previsione la si ritrova anche nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Successivamente è stato emanato l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 - concernente le linee guida applicative ed integrative degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 - il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, “la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la ver(fica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 sui “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” stabilisce i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, citati in premessa, oltre a decretare che i docenti abbiamo i requisiti indicati da DI del 06/03/2013, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare. nei corsi di formazione previsti sia dall’art. 37 sia dall’art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il ‘’soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti”, ecc. Al termine del percorso
448
formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell’Allegato 1, che al punto d) stabilisce che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria. Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l’ effettività dell’apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell’Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (Dl 06/03/2013). Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare “le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali”, deve essere effettuata dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale”.
TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di giugno 2014 è risultato pari a 107,4. Dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di giugno 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di giugno 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,009601
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2014 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2014
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-7-2012
1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
in vigore dal 1° LUGLIO 2014
Paga base oraria dal 1-7-2014
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,60 6,13 5,51 4,71
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
TOTALE
11,33 10,74 9,95 8,92
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,08 0,08 0,08 0,08
in vigore dal 1° LUGLIO 2014
Paga base oraria dal 1-7-2014
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,24
2,47
1,07
0,05
TOTALE
7,83
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,07
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 7,23 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
449
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
78,77
28,48
11,75
41,24
41,24
16,33
3,69
OPERAIO SPECIALIZZATO
74,65
26,99
11,13
39,09
39,09
15,48
3,50
OPERAIO QUALIFICATO
69,13
25,00
10,31
36,19
36,19
14,33
3,24
OPERAIO COMUNE
61,93
22,39
9,23
32,42
32,42
12,84
2,90
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,48
15,00
6,18
21,72
8,60
1,94
2° semestre
44,93
16,25
6,70
23,53
9,32
2,11
3° semestre
48,39
17,50
7,22
25,34
10,03
2,27
4° semestre
51,85
18,75
7,73
27,15
10,75
2,43
5° semestre
55,30
20,00
8,25
28,96
11,47
2,59
6° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
7° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
8° semestre
58,76
21,25
8,76
30,77
12,18
2,76
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,65
26,99
11,13
39,09
39,09
15,48
3,50
69,13
25,00
10,31
36,19
36,19
14,33
3,24
61,93
22,39
9,23
32,42
12,84
2,90
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
450
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
75,06
24,77
8,03
37,53
37,53
15,06
2,90
OPERAIO SPECIALIZZATO
71,13
23,47
7,61
35,56
35,56
14,27
2,74
OPERAIO QUALIFICATO
65,87
21,74
7,05
32,93
32,93
13,21
2,54
OPERAIO COMUNE
59,01
19,47
6,31
29,50
29,50
11,84
2,28
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,52
13,04
4,23
19,76
7,93
1,52
2° semestre
42,81
14,13
4,58
21,41
8,59
1,65
3° semestre
46,11
15,22
4,93
23,05
9,25
1,78
4° semestre
49,40
16,30
5,29
24,70
9,91
1,91
5° semestre
52,69
17,39
5,64
26,35
10,57
2,03
6° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
7° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
8° semestre
55,99
18,48
5,99
27,99
11,23
2,16
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
71,13
23,47
7,61
35,56
35,56
14,27
2,74
65,87
21,74
7,05
32,93
32,93
13,21
2,54
59,01
19,47
6,31
29,50
11,84
2,28
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
451
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
452
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
453
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
454
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
455
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
456
Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
457
Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre
220,00 euro al trimestre
458
—
459
DI BRESCIA E PROVINCIA
EDILI
DEI COSTRUTTORI
COLLEGIO
4,26 1,53 8,07 1,46
0,07 0,13 1,63 0,24 0,72 30,36 6,07 3,64 40,07
4,49 1,61 8,49 1,55
0,08 0,14 1,72 0,25 0,77 31,94 6,39 3,83 42,16
TOTALE
10,74
37,36
0,67 28,30 5,66 3,40
0,12 1,53 0,22
0,07
1,36
3,95 1,41 7,51
0,08 1,07 0,36
9,95
5,51 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%).
(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
H) I) L)
G)
F1)
D) E1) F)
11,33
0,08 1,07 0,36
A2) B) B1) C)
6,13 3,00 1,55 0,06
0,08 1,07 0,36
Retribuzione diretta
A)
6,60 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
33,78
0,59 25,59 5,12 3,07
0,11 1,39 0,20
0,06
1,22
3,54 1,27 6,78
0,08 1,07 0,36
8,92
4,71 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2014 quale risulta a seguito dalla sottoscrizione, in data 1° luglio 2014, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2014
TRIBUTI
DECRETO “SEMPLIFICAZIONE” DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento il D.L. n.91/2014 “Semplificazione”. Si illustrano di seguito le disposizioni fiscali di interesse del settore delle costruzioni contenute nel provvedimento. Credito d’imposta per investimenti in macchinari ed impianti (art. 18) A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene confermato il riconoscimento di un credito d’imposta IRPEF/ IRES, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (vi rientrano, ad esempio: betoniere, elevatori, gru, ecc..). A tal riguardo, infatti, per determinare la “base di calcolo” su cui applicare il beneficio del credito d’imposta del 15%, si deve assumere come valore la differenza tra l’importo degli investimenti sostenuti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (2014-2015) e l’ammontare della media degli investimenti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d’imposta. In merito, viene, altresì, attribuita la facoltà di escludere dalla suddetta “base di calcolo” il periodo d’imposta in cui l’impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d’imposta[1]. Tuttavia, tale agevolazione non si applica agli investimenti: ˗ in beni mobili, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, d’importo unitario inferiore a 10.000 euro; ˗ in beni mobili non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e beni immobili. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il co. 4 dell’art. 18 del DL 91/2014, stabilisce che il credito d’imposta: ■ è ripartito in tre quote annuali di pari importo. In merito, la prima quota annuale del beneficio è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; ■ può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997); ■ non concorre alla formazione del reddito dell’impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP. Inoltre, il credito d’imposta, oltre ad essere subordinato alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali, può essere
revocato, con l’obbligo di “restituzione”, se: ˗ l’imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell’agevolazione, a finalità diverse dall’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo anno successivo all’acquisto; ˗ utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato[2]. ACE – modifiche alla disciplina (art. 19) Confermate, anche in seguito alla conversione in legge del cd. “Decreto competitività”, le modifiche alla disciplina dell’ACE (aiuto crescita economica), che prevedono da un lato la facoltà di convertire le “eccedenze ACE” in credito d’imposta per il pagamento dell’IRAP e, dall’altro, il “potenziamento” per le sole società quotate in borsa. Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il DL 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l’ACE - Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all’accantonamento di utili a riserva o all’aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata “potenziata” dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016. A tal riguardo, l’art. 19, co. 1, lett. b), del DL 91/2014, ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES,
460
di beneficiare, nelle ipotesi di incapienza del reddito complessivo netto, di un credito d’imposta pari all’eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP[3]. In particolare, per determinare la misura del credito d’imposta, su tale “eccedenza”: ■ i soggetti IRES, applicano l’aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR); ■ i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986-TUIR). In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi[4]. In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra: ■ “riportare a nuovo”, ossia nei periodi d’imposta successivi, tale eccedenza; ■ convertire tale eccedenza in credito d’imposta, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP. Sempre in ambito ACE viene, altresì, previsto un “potenziamento” dell’agevolazione per le società che si quotano nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europea. In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione
TRIBUTI
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. Anatocismo (art. 31) Durante l’esame presso le Commissioni Referenti al Senato è stato approvato l’emedamento, suggerito dall’Ance, volto alla soppressione dell’articolo 31 che reintroduceva il diritto, da parte delle banche, di applicare interessi sugli interessi maturati (anatocismo). La norma, gravemente lesiva dei diritti della clientela bancaria (famiglie e imprese), è stata vietata, non solo dalla recente Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1 c.629), ma anche dichiarata incostituzionale con Sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale. Note: [1] Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni l’agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell’applicazione del credito d’imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l’anno con il valore più alto. Possono, altresì, fruire dell’agevolazione anche i soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. [2] A tal riguardo, viene previsto che i beni non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l’indicazione del suddetto credito d’imposta. [3] Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015). [4] Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012.
“DECRETO CULTURA” MISURE FISCALI
(Legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione del D.L. 83/2014) E’ stato confermato il credito d’imposta del 30% ed ampliate le tipologie di interventi agevolabili (ristrutturazione, efficienza energetica, eliminazione delle barriere architettoniche) effettuati su strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012. Viene riconosciuto, inoltre, il “bonus mobili” per gli alberghi oggetto di ristrutturazione e riqualificazione. Queste le principali misure fiscali, di interesse per il settore, contenute nella legge 29 luglio 2014, n. 106, di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 84[1], recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», pubblicata sulla G.U. n.175 del 31 luglio 2014. Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-ricettive (art. 10) Per i periodi d’imposta 2014-2016, a favore delle imprese alberghiere, esistenti dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio, per gli interventi di: ■ manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 cd. “Testo unico dell’edilizia”)[3]; ■ incremento dell’efficienza energetica; ■ eliminazione delle barriere architettoniche[4]. Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. A tal riguardo, in sede di conversione in legge del DL 83/2014, è stato previsto, altresì, che una quota pari al 10% di tale limite massimo complessivo è destinata per le spese relative ad ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e componenti di arredo che devono essere destinati, in via esclusiva, all’immobile oggetto della ristrutturazione. Tuttavia, per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, l’art. 10 del DL 83/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014 prevede che, entro tre mesi dal 31 luglio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), deve essere emanato il Decreto attuativo[5], contenente: - i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio; - l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001; - le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato; - le modalità operative e le procedure da seguire per poter fruire del credito d’imposta, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[6]. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene confermato che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia, solo per le
461
spese relative agli interventi sostenuti nel 2014, viene previsto che la prima quota del credito potrà essere compensata a partire dal 1° gennaio 2015. Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta: - non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; - non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[7]; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997). Come è evidente, il Governo ha usato la “leva fiscale” per favorire gli investimenti nel settore alberghiero, ciò sicuramente produrrà effetti positivi anche per il settore delle costruzioni, sulla falsa riga delle agevolazioni fiscali già vigenti che favoriscono la ristrutturazione residenziale (cd. “50%) e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. “65%”). Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il recupero dei beni culturali (art. 1) In sede di conversione in legge del DL 83/2014, è stata ampliata la tipologia di erogazioni liberali che consentono l’ammissione al credito d’imposta in favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e spettacolo (cd. “ArtBonus”). A tal riguardo, l’art. 1, co. 1, del DL 83/2014, già nella formulazione originaria, ha previsto che, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali volte ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, per il triennio 2014-2016, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del: - 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015; - 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016. Tale beneficio è attribuito nel limite massimo del: - 15% del reddito imponibile, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali; - 5 per mille dei ricavi, qualora la donazione sia fatta da soggetti titolari di reddito d’impresa. In merito, con la modifica dell’art. 1, co. 2, del DL 83/2014, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’ArtBonus spetta anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. In entrambi i casi, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari
TRIBUTI
importo e, solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale beneficio: ■ può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997); ■ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Sotto il profilo degli adempimenti, viene previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da presentare preventivamente alla fruizione del beneficio), relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono, al Ministero per i beni e le attività culturali. In sostanza, il soggetto titolare del credito d’imposta per fruire del beneficio fiscale deve presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della destinazione delle somme elargite. Per completezza, si evidenzia che sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 24/E del 31 luglio 2014, che fornisce i primi chiarimenti sulla corretta applicabilità dell’ArtBonus. Note: [1] Cfr. “DL 83/2014 – Credito d’imposta (cd. “artbonus”) per favorire lo sviluppo della cultura e del turismo”. [2] In sostanza, il credito d’imposta può essere ammesso, nella misura massima, pari a 60.000 euro (ossia il 30% di 200.000 euro). [3] Sul punto, si osserva che la tipologia di interventi agevolabili è stata estesa in sede di conversione in legge del DL 83/2014, infatti, originariamente il credito d’imposta era riconosciuto solo per gli interventi di ristrutturazione ex art. 3, co.1, lett. d, del D.P.R. 380/2001 - cd. “Testo unico dell’edilizia”. [4] In sede di conversione in legge, è stato ulteriormente specificato che per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si deve tener conto dei principi di “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006. [5] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 281/1997. [6] L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. [7] La deducibilità in base al predetto rap-
porto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
COMPENSAZIONE FRA CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) E DEBITI FISCALI - GUIDA OPERATIVA DELL’ANCE Dalla messa a regime della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, all’estensione, al 30 settembre 2013, del termine di notifica delle cartelle di pagamento per la compensazione fra i medesimi crediti certificati e i debiti fiscali iscritti a ruolo, passando per l’ampliamento della platea delle P.A. nei confronti delle quali maturano i crediti compensabili mediante tali meccanismi. Queste le novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. contenute negli artt.28-quater e 28-quinquies, del D.P.R. 602/1973, così come modificati dal D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (cd. “Decreto Spending review”). In particolare, vengono previsti: ■ l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo[1]. Il “Decreto Spending review” interviene, infatti, sull’art.9, co.02, del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, in materia di utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali. In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale; ■ la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti[2]. Come noto, le modalità applicative della citata tipologia di compensazione sono contenute nel Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario»,in vigore dal 23 gennaio 2014. In tal caso, la compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 tele-
462
matico (“F24 Crediti PP.AA.”), approvato mediante il Provvedimento 31 gennaio 2014, n.2014/13917,che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale. Con la Risoluzione 4 febbraio 2014, n.16/E è stato approvato, inoltre, il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato “PPAA”; ■ l’ampliamento della platea delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti che consentono di fruire di entrambe le citate tipologie di compensazione. Infatti, entrambi gli attuali artt.28-quater e 28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (a seguito dell’intervento dell’art.39, co.1-bis, del “Decreto Spending review”) prevedono che possono essere compensati i crediti commerciali sorti «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni» (si tratta, in estrema sostanza, della quasi totalità delle P.A.)[3]. Il contribuente, quindi, ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali: ■ la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[4]; ■ la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[5]; ■ la cessione del credito per la quale, l’art.38bis del D.L. 66/2014 prevede la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA. Alla luce delle ultime novità contenute nel “Decreto Spending review”, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti, ovvero iscritti a ruolo. La guida è disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori. Note: [1] Il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012. [2] Al riguardo, si ricorda che, fino all’entrata in vigore del “Decreto Spending review” (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012. [3] In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-quater e 28-quinquies, del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», con esclusione, quindi, delle altre P.A.. [4] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973. [5] Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
TRIBUTI
CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE CONFERMATA L’IMPOSTA FISSA DI REGISTRO (R.M. 68/E del 3 luglio 2014)
Confermata l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, ai trasferimenti gratuiti di aree, con relative opere di urbanizzazione, a favore dei Comuni. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3 luglio 2014, n. 68/E in risposta ad un’istanza d’interpello, in materia di imposte d’atto, circa la sopravvivenza dei regimi agevolati per le cessioni a favore dei Comuni, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dalla riforma dell’imposta di registro, ed in vigore dal 1° gennaio 2014[1]. In particolare, la fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate è relativa al trasferimento gratuito al Comune di aree sulle quali, in virtù della convenzione di lottizzazione, sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc..), con il vincolo di traferirle gratuitamente al Comune, entro trenta giorni dalla data di collaudo. A tal riguardo, è stato chiesto se il regime di “favore” previsto dall’art. 32 del D.P.R.
601/1973 per tali tipi di trasferimenti (imposte di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali), possa continuare ad essere applicato anche alle luce dell’intervenuta riforma dell’imposta di registro che ha, tra l’altro, disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti di trasferimento immobiliari. In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 68/E/2014 conferma quanto già precedentemente chiarito dal Sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n. 3-00710), circa gli effetti che la riforma dell’imposta di registro ha prodotto sulle cessioni di aree effettuate a favore dei Comuni in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Come noto, l’art.10 del D.Lgs. 23/2011[2] ha completamente riformulato l’art.1 della Tariffa del D.P.R. 131/1986, prevedendo, dal 1° gennaio 2014, l’applicazione agli atti di trasferimento di immobili, di 3 sole aliquote dell’imposta di registro (2% per la “prima casa”, 12% per i terreni agricoli e 9% per tutti gli altri immobili), disponendo, altresì, l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi, anche se previsti da leggi speciali. Sul punto è, poi, intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la CM 2/E del 21 febbraio 2014, precisando l’abrogazione di tutti i regimi agevolativi relativi a trasferimenti
immobiliari, compresa l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, previste dall’art.32 del D.P.R. 601/1973, tra le altre, alle cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione[3]. In merito, lo scorso 11 giugno 2014, si è pronunciato il Sottosegretario Baretta precisando che la disposizione di abrogazione interessa gli “atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’art.1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR […]. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art.1 della Tariffa […], ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso”. Ora, con la R.M 68/E/2014, l’Agenzia delle Entrate, chiarendo meglio il proprio orientamento sul punto, ha precisato che tutte le volte in cui le cessioni sono qualificate dallo stesso legislatore come atti a titolo gratuito, non si possono ricondurre nell’alveo degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso e, pertanto, non sono interessate dalla soppressione delle agevolazioni prevista dalla riforma dell’imposta di registro. Dunque, come nel caso di specie, i trasferimenti di aree a favore dei Comuni in esecuzione di piani lottizzazione, qualificati espressamente quali atti a titolo gratuito dall’art.28 della legge 1150/1942[4], continueranno a fruire dei regimi fiscali ridotti, ovvero applicabilità: ■ dell’art.51, della legge 342/2000, che prevede l’irrilevanza ai fini dell’IVA, tra le altre, delle cessioni al Comune di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione[5]; ■ dell’art.32 del D.P.R. 601/1973 che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra gli altri, per le cessioni dirette all’attuazione dei piani di lottizzazione. Resta fermo, infatti, che le cessioni a titolo oneroso, anche se poste in essere nei confronti dei Comuni e in attuazione di convenzioni urbanistiche, non possono fruire di alcuna agevolazione, a seguito della riforma dell’imposta di registro. Sul punto, l’ANCE prosegue nelle proprie iniziative presso le sedi amministrative e parlamentari, affinché tale possibilità sia confermata anche per la cessione di aree e opere di urbanizzazione effettuate al Comune a scomputo degli oneri concessori. Note: [1] Cfr. “Legge di conversione del D.L. 104/2013. [2] Cfr. anche dall’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013 (cd. “decreto Istruzione”). [3] Cfr. C.M. 2/E/2014”. [4] L. 17 agosto 1942 n. 1150 “Legge ur-
463
TRIBUTI
banistica” Art.28: Lottizzazione di aree (omissis) 5. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; (omissis) [5] Il disposto di cui al citato art.51 della legge 342/2000 trova applicazione con riferimento alle cessioni effettuate a favore del Comune da parte di soggetti passivi IVA.
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZONE (P.A.) NUOVO DOSSIER ANCE L’ANCE ha aggiornato il Dossier operativo relativo alla fatturazione elettronica nei confronti della P.A., alla luce della conversione in legge del “Decreto Spending review” (art.25 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014) e dell’emanazione del D.M. 17 giugno 2014, che contiene le modalità di conservazione elettronica delle fatture. In particolare, l’art.25 del “Decreto Spending review”, anche a seguito della conversione in legge, conferma: ■ in materia di appalti pubblici, l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A., pena il mancato pagamento del corrispettivo, il Codice identificativo di gara (CIG), tranne specifiche eccezioni, ed il Codice unico di Progetto (CUP); ■ l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica in caso di prestazioni eseguite nei confronti di: - P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.); - Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni). Per l’invio delle fatture in formato elettronico nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT (disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori), l’obbligo, come noto,
è scattato il 6 giugno scorso. L’ulteriore novità riguarda l’emanazione del D.M. 17 giugno 2014, in vigore dal 26 giugno 2014, che individua le modalità di conservazione elettronica delle fatture, che si rende applicabile anche alle fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A.. Tale Provvedimento si aggiunge al D.M. 3 aprile 2013, n.55, che stabilisce le modalità applicative del meccanismo (introdotto dall’art.1, co.209-214, della legge 244/2007 - legge Finanziaria 2008), e che contiene una schematizzazione della procedura di trasmissione e ricezione della fattura elettronica. Sul tema, sono state, poi, emanate le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www. fatturapa.gov.it)[1], che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice. Le specifiche tecniche tengono conto della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione. Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 giugno 2014, n.18/E ha fornito chiarimenti per quel che riguarda la fatturazione elettronica in generale (nozione, requisiti, ecc…), la cui disciplina è contenuta negli artt.21-21-bis e 39 del D.P.R. 633/1972. Al riguardo, si ricorda che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/ prestatori. Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 192/2012. Per completezza, si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea. L’ANCE sta raccogliendo le segnalazioni sulle problematiche relative all’applicabilità di tale meccanismo, in modo da farle pervenire all’Agenzia delle Entrate, al Dipartimento delle Finanze ed all’Agenzia per l’Italia Digitale, al fine di fornire la più
464
puntuale assistenza alle imprese sotto il profilo operativo. Note: [1] La creazione della piattaforma informatica SdI è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007).
TASI - CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE (Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014)
Il Dipartimento delle Finanze illustra le modalità operative ai fini della corretta applicazione, da parte dei Comuni, della maggiorazione TASI in misura pari allo 0,8 per mille, applicabile solo per il 2014. Questi i principali contenuti della Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF. Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti). In linea generale, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota: ■ in diminuzione, sino ad azzerarla, ■ in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI). Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto[1] che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi. In merito, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 16/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014[2], è stato successivamente previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali. Sul punto, la C.M. n. 2/DF precisa il comportamento che i Comuni possono adottare, per il 2014, tenuto conto dei seguenti limiti, che devono essere alternativamente rispettati: ■ l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) può salire fino all’11,4 per mille (cd. primo limite); ■ l’aliquota TASI, può essere applicata nella misura massima del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille), per ogni tipologia di immobile (cd. secondo limite).
TRIBUTI
Al riguardo, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dai Comuni, la C.M. n. 2/DF/2014, relativamente al 2014, fornisce utili indicazioni circa la corretta applicabilità di tale maggiorazione. In particolare, viene precisato che la facoltà di aumentare la TASI fino allo 0,8 per mille può essere esercitata, dai vari Comuni, in uno dei seguenti modi: 1. l’intera maggiorazione viene destinata ad aumentare il tetto massimo IMU+TASI fino al 6,8 per mille per l’abitazione principale[3]e fino all’11,4 per mille per tutti gli altri immobili. In tale ipotesi, resta fermo il limite dell’aliquota TASI che non potrà superare il 2,5 per mille; 2. viene aumentata dello 0,8 per mille l’aliquota TASI, raggiungendo così quota 3,3 per mille (2,5 + 0,8). Anche in tale ipotesi, applicando la maggiorazione per intero sull’aliquota base del 2,5 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale; 3. l’ammontare a disposizione (0,8 per mille) viene distribuito tra le due opzioni suddette, a scelta del Comune. Ad esempio, l’ente locale può decidere di ripartire l’ammontare a disposizione nel seguente modo: ■ uno 0,3 per mille[4] viene destinato ad incrementare l’aliquota massima IMU+TASI che diventa pari al 6,3 per mille per l’abitazione principale3 e al 10,9 per mille per tutti gli altri immobili; ■ il restante 0,5 per mille integra l’aliquota TASI di base del 2,5 per mille, che così diventa del 3 per mille. Come è evidente la ripartizione dello 0,8 per mille, fatta dal Comune, tra aliquota TASI e somma IMU+TASI, nella misura massima, deve essere sempre rispettata, per tutte le tipologie di immobili. Pertanto, qualsiasi comportamento del Comune, diverso dalle tre suddette ipotesi sopra esposte, è da considerarsi illegittimo e il medesimo ente dovrà modificare eventuali delibere di fissazione delle aliquote TASI non in linea con le istruzioni diramate dal Dipartimento delle Finanze del MEF.
AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVE GUIDE PER IL CONTRIBUENTE Si segnala che sono state subblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate due nuove guide di Agosto 2014, destinate a proprietari, inquilini ed a tutti coloro che vogliono acquistare o locare un’abitazione, che fanno il punto sui regimi fiscali e sugli adempimenti da seguire per non incorrere in errore nei confronti del Fisco. In particolare, si tratta di Fisco e Casa: le locazioni e Fisco e Casa: acquisto e vendita, due vademecum operativi che riassumono la disciplina fiscale, applicabile ai rapporti tra privati, nelle compravendite e nelle locazioni immobiliari. Con riferimento alla guida sulle locazioni tra privati, l’Agenzia offre un focus in materia di: ■ registrazione del contratto, che può essere effettuata, indifferentemente da entrambe le parti (locatore o conduttore), entro 30 giorni dalla data della stipula, attraverso il modello F24 Elide o il nuovo software RLI; ■ cedolare secca, attraverso la descrizione del regime di tassazione alternativo, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva[1] e le modalità di esercizio della relativa opzione; ■ detrazioni fiscali per gli inquilini, diversi-
Note: [1] Ai sensi della formulazione originaria dell’art. 1, co. 677, della legge 147/2013 . [2] Cfr. “Legge di conversione del DL 16/2014 cd. “Salva Roma ter”. [3] Sul punto, si ricorda che l’esenzione da IMU vale sono per le abitazioni principali, diverse da quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. [4] Ovviamente la ripartizione può essere di qualsiasi entità e percentuale.
465
ficate a seconda della tipologia del conduttore (inquilini a basso reddito, giovani fino a 30 anni, contratti a canone convenzionato, conduttori di alloggi sociali). La seconda guida sulle compravendite analizza i principali momenti e gli adempimenti che scandiscono tutte le fasi per l’acquisto/vendita, tra privati, di unità abitative, ossia: ■ controlli preventivi all’acquisto,mediante ispezione ipotecaria ed altri strumenti per verificare l’assenza di ulteriori diritti di terzi gravanti sul bene e disciplina del contratto preliminare; ■ pagamento delle imposte, dovute dall’acquirente, al momento dell’acquisto e regime agevolato per l’acquisto “prima casa”; o detrazioni fiscali legati all’acquisto dell’immobile (interessi sul mutuo “prima casa”, interessi sul mutuo per l’acquisto di immobile diverso dall’abitazione principale, interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale). Note: [1] Sul punto, si ricorda che la cedolare secca è stata introdotta dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cd. “Federalismo fiscale”), e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva (21% o 10%), in luogo dell’ordinario regime (IRPEF, imposta di registro e bollo), sui redditi derivanti da canoni di locazione in capo al locatore. Cfr. DL 47/2014 (cd. Decreto casa).
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40% Variazione giugno.........13-14: ......0,30% Variazione luglio...........13-14: ......0,10%
gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651 giugno.............................................................................. 1,009601
ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9
(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,075%)
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7 199,7 200,1 199,9 200,1 199,9
DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5
MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI LUGLIO 2014 CHE E’ PARI AL 199,9 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 26,5 23,2 20,8 18,9 16,3 14,6 11,4 9,8 8,3 6,0 2,8 0,6
FEB 26,0 23,0 20,4 18,5 16,1 14,4 11,2 9,5 8,2 5,7 2,4 0,6 0,1
MAR 25,7 22,6 20,3 18,3 15,9 14,2 10,6 9,5 7,9 5,3 2,0 0,4 0,1
APR 25,4 22,4 20,0 18,0 15,6 14,0 10,4 9,3 7,5 4,8 1,5 0,4
MAG 25,2 22,3 19,8 17,8 15,3 13,7 9,8 9,0 7,5 4,7 1,5 0,4
GIU 25,0 22,2 19,5 17,6 15,2 13,4 9,3 8,9 7,5 4,6 1,4 0,2
LUG 24,8 21,9 19,4 17,3 14,9 13,2 8,8 8,9 7,1 4,3 1,3 0,1
466
AGO 24,6 21,7 19,2 17,1 14,7 13,0 8,7 8,5 6,8 4,0 0,8
SET 24,4 21,4 19,2 17,0 14,7 13,0 9,0 8,8 7,1 4,0 0,8 0,2
OTT 24,1 21,3 19,2 16,8 14,9 12,6 9,4 8,7 6,9 3,6 0,8 0,2
NOV 23,8 21,0 18,9 16,8 14,8 12,2 9,4 8,6 6,8 3,5 0,8 0,5
DIC 23,7 21,0 18,9 16,6 14,7 11,8 9,5 8,5 6,4 3,1 0,8 0,2
MEDIA 25,0 22,0 19,6 17,6 15,3 13,3 9,8 9,0 7,3 4,4 1,4 0,3
LAVORI PUBBLICI
LEGGE N. 114/2014: SANZIONABILITÀ DI OFFERTE INCOMPLETE O IRREGOLARI, VARIANTI IN CORSO D’OPERA, WHITE LIST, PROROGA CENTRALI DI COMMITTENZA E ULTERIORI PROVVEDIMENTI La Gazzetta ufficiale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70 -, ha pubblicato la legge 11 agosto 2014, n. 114, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Le norme della legge, conosciuta come “decreto Pubblica amministrazione”, sono entrate in vigore il 19/8/2014. Una prima notizia di parte del contenuto del decreto legge n. 90, ora convertito in legge, è stata riportata sul sito internet del Collegio dei Costruttori di Brescia il 23.07.2014, nella sezione lavori pubblici: “sanzionabilità delle imprese offerenti e variazione dello svolgimento di gara”. La legge contiene alcune disposizioni di particolare rilievo in materia di lavori pubblici, di seguito riassunte. A) PRINCIPALI NOVITA’ 1) Sanzionabilità di offerte incomplete o irregolari (Art. 39) In sede di conversione, è stato ampliato l’ambito operativo della disposizione in commento. n particolare, l’articolo 39, come riformulato, interviene sulla disciplina dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del Codice degli appalti, necessari per la partecipazione alle procedure di gara, prevedendo che, in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali non solo delle dichiarazioni ma anche degli elementi delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente possa provvedere alla relativa sanatoria, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando, il cui valore non può essere inferiore all’uno per mille né superiore all’uno per cento del valore della gara e, in ogni caso, non può superare i 50 mila euro. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. Viceversa, nei casi di irregolarità, incompletezze o mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione né applica sanzioni.
Tali previsioni si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni da produrre in gara, anche da parte di soggetti terzi. Il provvedimento prevede, inoltre, che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione alla gara, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo della media né della soglia di anomalia delle offerte. Osservazioni Con riferimento alla prevista possibilità di sanare irregolarità riguardanti aspetti essenziali delle dichiarazioni sostitutive, attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, vanno segnalate talune criticità. Innanzitutto, la norma non contiene alcuna indicazione su cosa debba intendersi per irregolarità essenziali, rimettendo integralmente tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. A maggior ragione, l’incertezza diviene ancor più preoccupante, alla luce della formulazione definitiva di tale articolo, dal momento che si prevede la possibilità di sanatoria anche in ipotesi di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali degli elementi stesse delle dichiarazioni sostitutive. Infatti, non viene chiarito quali potrebbero essere le irregolarità concernenti gli elementi delle dichiarazioni sostitutive, ovvero se, addirittura, ciò introducesse la possibilità di sanatoria anche nel caso in cui il concorrente sia del tutto privo dei requisiti di cui alle dichiarazioni dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici. Tale incertezza potrebbe determinare trattamenti discriminatori, capaci di alterare la par condicio dei concorrenti, con conseguente aumento del contenzioso. L’ANCE, in occasione della fase di conversione del provvedimento, ha più volte ribadito la necessità di una definizione delle tipologie di irregolarità essenziali sanabili. Inoltre, è stato fatto presente che la previsione secondo la quale il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria può dar luogo a dubbi interpretativi sulle modalità di calcolo della cauzione stessa. Infatti, la formulazione della norma potrebbe indurre le stazioni appaltanti a ritenere legittimo un incremento del valore della cauzione provvisoria, ritenendo di dover aggiungere all’importo corrispondente alla percentuale prevista dall’art. 75 del Codice dei contratti, quello della sanzione. Peraltro, sussiste anche un problema di coordinamento con quanto previsto nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), in cui è stabilito che sono vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del
467
rischio di pagamento delle sanzioni amministrative (art. 12). Molte perplessità desta, infine, la previsione che specifica la non rilevanza, ai fini del calcolo della media delle offerte e della determinazione della soglia di anomalia, di ogni variazione che intervenga dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale. Infatti, il dettato letterale della previsione, che specifica che si è in una fase successiva all’ammissione delle offerte, potrebbe portare a ritenere che si debbano considerare irrilevanti le variazioni legate al controllo sul possesso dei requisiti di qualificazione che, come noto, vengono accertati in sede di verifica a campione nonché in capo all’aggiudicatario provvisorio. Se così fosse, e si dovessero considerare irrilevanti eventuali esclusioni dovute all’assenza di requisiti di qualificazione, accertate in sede di verifica a campione, si avrebbe che la soglia di anomalia verrebbe calcolata sulla base di tutte le offerte ammesse, comprese quelle di soggetti privi della necessaria idoneità. Tale opinione interpretativa è dunque da scartare, in quanto, in tal caso, le procedure di gara si presterebbero facilmente a forme di condizionamento dovute alla presentazione di offerte “di appoggio”, da parte di soggetti privi dei requisiti di qualificazione necessari, in considerazione della possibilità di influire sulla determinazione della soglia di anomalia, presentando offerte contenenti dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, formalmente complete ma non veritiere. Altra questione, invece, è quella in cui sia l’aggiudicatario provvisorio ad essere privo dei requisiti di qualificazione. In tale ipotesi, sembra potersi desumere dalla norma che, per procedere alla nuova aggiudicazione, non sia necessario rideterminare la soglia di anomalia ma, al contrario, sia possibile scorrere la graduatoria dei concorrenti fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario. Tale ipotesi potrebbe avere un effetto positivo in termini di accelerazione degli affidamenti e deflazione del contenzioso, considerata la cristallizzazione della graduatoria originariamente determinata. Tuttavia, sarebbe opportuno, con apposito chiarimento, limitare tale principio ai casi di esclusione del primo e secondo classificato, al fine di evitare forme di alterazione del mercato, conseguenti ad aggiudicazioni disposte tenendo conto della partecipazione di soggetti che, a causa dell’assenza dei necessari requisiti, non dovevano essere ammessi in gara. Stanti le descritte criticità, l’ANCE si riserva di sottoporre apposito quesito all’ANAC, in attesa di un auspicabile chiarimento normativo.
LAVORI PUBBLICI
2) Nuove norme in materia di iscrizione alle White List ( art. 29) Il decreto 90/2014, all’art. 29, ha introdotto una modifica della disciplina dello strumento delle cosiddette “white list”, previste a livello nazionale dalla legge n. 190/2012, che va nella direzione dell’obbligatorietà delle liste prefettizie. Secondo la norma, le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell’informazione, relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le “white list”, ovvero l’elenco, istituito presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa. Si tratta delle seguenti attività: • trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; • trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; • noli a freddo di macchinari; • fornitura di ferro lavorato; • noli a caldo; • autotrasporti per conto di terzi; • guardiania dei cantieri. Ciò vuol dire che l’iscrizione alle “white list” diventa, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione. Inoltre, per tener conto del fatto che alcune ditte iscritte in tali elenchi possono operare in diversi campi di attività, la norma stabilisce che l’iscrizione all’elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione. La norma prevede, altresì, una disposizione transitoria che, in prima applicazione e per un periodo non superiore a un anno dall’entrata in vigore del decreto, stabilisce che le pubbliche amministrazioni procedano all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti per le attività a rischio dopo aver accertato che sia stata presentata domanda di iscrizione presso la lista prefettizia di competenza. In sostanza, il legislatore ha riproposto la formulazione già prevista per la ricostruzione post terremoto in Emilia Romagna (art. 5-bis del DL 74/2012) rendendo di fatto obbligatoria per le imprese operanti nei settori a rischio l’iscrizione alle white list per poter accedere a contratti o subcontratti con la PA.
3) Proroga delle centrali di committenza (art. 23 bis e art. 23 ter) Su un piano più generale, viene, comunque, differita al 1° luglio 2015 l’entrata in vigore della disciplina, di cui al predetto comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice Appalti, in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione per i lavori, per tutti i comuni non capoluogo di provincia. Con riferimento all’acquisizione di beni e servizi, il termine è differito al 1° gennaio 2015. Sono, in ogni caso, fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento. Infine, è stabilito che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. B) ULTERIORI DISPOSIZIONI 4) Le varianti in corso d’opera (Art. 37) In fase di conversione, modificando quanto previsto dal testo inziale, si prevede, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l’obbligo di trasmissione, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, all’Autorità Nazionale Anticorruzione di talune tipologie di varianti in corso d’opera (ossia quelle di cui al comma 1, lettera b), c) e d) dell’articolo 132 del D.lgs. 163/2006), laddove di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto. Inoltre, si prevede, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei Lavori pubblici, tramite le sezioni regionali, sempre entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, di tutte le varianti, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia delle stesse. La comunicazione delle varianti è funzionale alle valutazione ed agli eventuali provvedimenti dell’ANAC. Si segnala che, in caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione delle sole varianti relative ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del citato Codice dei contratti pubblici. 5) Soppressione dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Art. 19) Viene confermata la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il Presidente dell’ANAC dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2014 un piano per il
468
riordino dell’Autorità stessa. Nelle more dell’approvazione del piano di riordino, il Presidente dell’ANAC dovrà provvedere allo svolgimento dei compiti precedentemente facenti capo all’AVCP, con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di Vigilanza. 6) Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici (Art. 40) In sede di conversione, sono state previste, infine, alcune misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, tra cui la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ad udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 45 giorni (non più 30 giorni, come nel testo iniziale del Dl. 90/2014) dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (cioè, la PA e i controinteressati). Solo per esigenze istruttorie, o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza, da tenersi non oltre 30 giorni. È stato, inoltre, introdotto, sempre in sede di conversione, una ulteriore disposizione che introduce, per le parti, al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità, l’obbligo di contenere la dimensione del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini che saranno stabiliti da un successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Inoltre, viene previsto che il collegio, quando dispone le misure cautelari, possa subordinare l’efficacia delle misure stesse, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, anche tramite fideiussione, di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0, 5 per cento del suddetto appalto. Osservazioni Per quanto riguarda la previsione secondo la quale la sentenza deve essere “comunque” in forma semplificata, è condivisibile, in linea di principio, la volontà di accelerare la tempistica dei giudizi in materia di appalti pubblici. Occorre, tuttavia, osservare che non è chiaro se tale forma debba essere adottata anche in assenza dei presupposti di cui all’articolo 74 del codice del processo amministrativo, e cioè anche nel caso in cui il giudice non ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. Se così fosse, ne potrebbe, infatti, derivare un pregiudizio per le imprese ricorrenti in quanto, in casi di particolare complessità delle questioni sottoposte a sindacato del giudice, la sentenza in forma semplificata, che si caratterizza per la sinteticità delle
LAVORI PUBBLICI
motivazioni, potrebbe non soddisfare adeguatamente l’interesse ad una piena tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente, a fronte di ingenti costi per l’attivazione del processo. Inoltre, potrebbe prodursi un incremento del contenzioso, in quanto la parte soccombente, più facilmente insoddisfatta di una scarna motivazione sulle ragioni che hanno portato ad un rigetto delle proprie tesi, potrebbe essere indotta a promuovere ulteriori gradi di giudizio. Per quanto riguarda, poi, la cauzione a copertura dell’efficacia delle misure cautelari, tale scelta solleva perplessità, in quanto non sembra giustificabile dal momento che l’adozione delle misure cautelari è subordinata alla valutazione, da parte del giudice, della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia il periculum in mora e il fumus boni iuris. Ciò significa che il giudice, ai fini dell’adozione di tali misure, deve valutare la sussistenza di un pregiudizio, imminente ed attuale, all’interesse azionato dal ricorrente e la verosimile fondatezza del ricorso. In presenza di tali presupposti, non si comprende perché il ricorrente debba vedersi attribuiti ulteriori costi per l’efficacia delle misura cautelare, già dal giudice valutata necessaria e fondata. 7) Misure per il contrasto all’abuso del processo (Art. 41) Nel provvedimento vengono rafforzate le misure per il contrasto all’abuso del processo, tra cui la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestatamente infondati, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’uno per cento del valore del contratto. 8) Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione” (art. 32) Rispetto al testo del D.L., in sede di conversione è stato ampliato l’ambito di applicazione della presente norma, estendendo la possibilità di applicare le misure straordinarie anche al concessionario di lavori pubblici e al contraente generale. Sempre in fase di conversione è stato, poi, introdotto un termine massimo di durata delle misure straordinarie a carico dell’impresa, individuato nel momento del collaudo dell’opera. Inoltre, viene previsto un obbligo di informativa del Procuratore della Repubblica, a carico del Presidente dell’ANAC. È stato altresì eliminato il riferimento al fatto
che, affinché possano essere adottate le predette misure, il contratto di appalto debba essere oggetto di un procedimento penale Tale modifica sembrerebbe consentire, quindi, un’applicazione più ampia dei provvedimenti prefettizi, che potranno essere assunti anche laddove non risulti in corso un procedimento giurisdizionale di tipo penale. Al riguardo, tuttavia, va evidenziato il mancato coordinamento con le ulteriori disposizioni contenute al comma 7, laddove viene previsto, con riferimento all’accantonamento dell’utile di impresa, che quest’ultimo non possa essere svincolato fino all’esito del giudizio penale. Viene, inoltre, introdotta, in relazione all’applicazione delle misure straordinarie, una competenza funzionale del Prefetto, individuandola nel luogo in cui ha sede la stazione appaltante. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all’esito dei procedimenti penali e di prevenzione. Ciò premesso, ed in sintesi, il provvedimento, nel testo approvato in via definitiva, prevede che nelle ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i reati di concussione, corruzione e turbativa d’asta ovvero in presenza di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture (ivi compresi i concessionari di lavori pubblici ed i contraenti generali), il Presidente dell’ANAC ne informa il Procuratore delle Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente l’adozione dei seguenti provvedimenti alternativi: a) ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione; b) provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto di indagine, intima all’impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali, sostituendo il soggetto coinvolto nel termine di 30 giorni; ove l’impresa non si adegui in tale termine ovvero nei casi più gravi, provvede direttamente, con decreto, alla nomina di uno o più amministratori ( non più di 3), a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, con conseguente sospensio-
469
ne dei poteri di disposizione e gestione dei relativi titolari. In caso di impresa costituita in forma societaria, per l’intera durata della misura, sono sospesi i poteri dell’assemblea. Il provvedimento stabilisce anche la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo. Nel periodo di vigenza di tale misura, i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori, che rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati dell’attività di straordinaria gestione solo nei casi di dolo e colpa grave. Inoltre, gli utili di impresa sono accantonati in un apposito fondo, sino all’esito del giudizio penale. Nel caso in cui le indagini relative ai reati di cui in precedenza riguardino componenti di organi societari diversi da quelli destinatari dei provvedimenti di cui alle sopracennate lettere a) e b), è prevista la possibilità di adottare misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa, attraverso la nomina, da parte del Prefetto, di uno o più esperti ( non più di 3), che devono fornire all’impresa prescrizioni operative. Anche in tal caso il compenso dei consulenti è comunque posto a carico dell’impresa. Infine, viene attribuito al Prefetto, nei casi in cui sia stata emessa una informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, il potere di disporre di propria iniziativa tutte le misure straordinarie contemplate dall’articolo in commento, informando il Presidente dell’ANAC. 9) Unità Operativa Speciale per EXPO 2015 ( art. 30) Il provvedimento in commento attribuisce al Presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine, viene istituita una apposita Unità operativa speciale, composta da personale anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, con compiti di verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed alla esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza, di cui alla legge 190/2012, nonché sul corretto adempimento de parte della stessa società EXPO 2015 e delle altre stazioni appaltanti degli accordi in materia id lega-
LAVORI PUBBLICI
lità, sottoscritti con la Prefettura di Milano. Inoltre, tale Unità disporrà di poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa AVCP . 10) Fondi per la progettazione e l’innovazione (art. 13 bis) Tale disposizione introduce, nel Codice dei contratti pubblici, una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione, soppressi dal precedente articolo 13 del provvedimento. La nuova disciplina si caratterizza per gli aspetti di seguito elencati: In primo luogo, le risorse vengono fatte confluire da ogni amministrazione in un fondo denominato “fondo per la progettazione e l’innovazione” (nuovo comma 7-bis dell’articolo 93 del predetto Codice); Le risorse del Fondo sono destinate, per l’80%, a remunerare l’attività di progettazione (nuovo comma 7-ter), e per il restante 20% all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini (nuovo comma 7-quater dell’art. 93 del Codice). Viene, altresì, introdotta una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto finalizzata, in particolare, a graduare l’incentivo in base all’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo ( nuovo comma 7-ter dell’art. 93 del Codice) Non sono, in ogni caso, computate, nel termine di esecuzione dei lavori, le sospensioni conseguenti ad alcuni degli accadimenti che giustificano l’adozione di varianti al progetto (in proposito la norma richiama le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 132 del Codice)
FORMAZIONE DELL’ALBO APPALTATORI DEL MINISTERO DELLA DIFESA MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO Ufficio Generale Coordinamento Tecníco AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI TEMPORANEI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 4 DEL DLOS 163/2006 E SMI CON CLASSIFICA DI SEGRETEZZA `RISERVATO” AI SENSI DELL’ARTICOLO 42 COMMA 3 DELLA LEGGE 124 DEL 3/08/2007 e del DPCM 22/07/2011.
PREMESSA Questa Direzione ha la necessità di formare, per le proprie attività istituzionali, elenchi temporanei di operatori economici da invitare a procedure di affidamento dì appalti di progettazione ed esecuzione di lavori ai sensi dell’art.17 comma 4 del Dlgs 163/2006 e smi (dl seguito denominato Codice), con classifica di segretezza “RISERVATO”, ai sensi dell’articolo 42 comma 3 della legge n.124 del 3/08/2007 e dei DPCM 22/07/2011, suddivise, in funzione dei seguenti tre livelli di importo dei lavori e relativa progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 53 comma 2) lettera b) del Codice. Elenco a) per importi fino a 5.165.000,00 €; Elenco b) per importi oltre 5.165:000,00 e .fino a 15,494.000.00 €: Elenco e) per importi oltre 15.494.000,00 E, IL CAPO UFFICIO) GENERALE COORDINAMENTO TECNICO in esecuzione di quanto previsto all’art. l 7 comma 4 del Dlgs 163/2006 e smi. RENDE NOTO che gli operatori economici, individuati al successivo punto 1, possono presentare istanza per essere inseriti negli elenchi temporanei di questa stazione appaltante da invitare alte procedure di affidamento di appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione dí lavori con classifica di segretezza “RISERVATO” ai sensi dell’articolo 42 comma 3 della legge 124 del 3/08/2007 e dei DPCM 22/07/2011, che potranno essere in seguito esperite da questa Direzione. Si rappresenta, altresì, che gli operatori economici sono tenuti ad informale tempestivamente questa Stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute neI possesso dei requisiti successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi di cui in premessa. 1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare all’avviso in oggetto soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 2, costituiti da: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e e) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis ( aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed t) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma del Codice. oppure da imprese che intendano riunirsi o
470
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8. del Codice; c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010. li. 207 (di seguito denominato Regolamento del Codice), e a quelle del presente avviso. 2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le condizioni di partecipazione al presente avviso sono le seguenti: a) I soggetti interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento dei lavori in premessa, devono essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale sia dei requisiti di ordine speciale prescritti dagli arti. 38 e 40 del Codice. b) I soggetti interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento dei lavori in premessa devono essere in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione di cui al Regolamento del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto richiesto al successivo punto 3. c) Ai sensi dell’art. 123 comma 6 del Codice, è fatto divieto di chiedere l’iscrizione nello stesso elenco sia in forma individuale che in l’rma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero conte componente di più di un raggruppamento temporaneo o pigi; più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che dì un consorzio. E’, invece, consentita la partecipazione in forma differenziata (individuale, associativa, consorziata, ecc.) nei tre elenchi di cui al presente avviso. d) Per gli operatori economici che intendono ricorrere all’avvalimento, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, causa n. 9.i che ha modificato il disposto di cui all’art. 49 comma 6 del Codice, è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa categoria di lavoro. Resta vietato l’utilizzo frazionato da parte dell’impresa ausiliaria dei singoli requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art.40, comma 3 lett. b, del Codice, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione nella categoria, e) I soggetti interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento dei lavori di importo oltre 15.494.000,00 C (Elenco C individuato in premessa e precisato nel successivo punto 3), dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’ art. 61, comma 6 del Regolamento del Codice, come specificati al successivo punto 7 lett. f), del presente avviso.
LAVORI PUBBLICI
3. CATEGORIE E CLASSIFICHE Gli operatori economici interessati possono presentare domanda di iscrizione ad uno o più dei tre elenchi temporanei, Elenco a), Elenco b), Elenco e) in funzione delle categorie e classifiche possedute. Le categorie e classifiche minime richieste per l’inserimento negli elenchi medesimi, sono le seguenti: Elenco a) per importi fino a 5.165.000,00 C; - categoria OG1 V classifica, compresa progettazione; - categoria 0011: V classifica, compresa progettazione: Elenco b) per importi oltre 5.165.000,00 € e fino a 15.494.000,00 €; categoria 0G1: VII classifica, compresa progettazione; categoria 0011: VII classifica, compresa progettazione; Elenco c) per importi lavori oltre 15.494.000,00 C. categoria OG1: VIII classifica (illimitata), compresa progettazione; categoria 0G11: VIII classifica (illimitata), compresa progettazione. Questa stazione appaltante, qualora nell’appalto delle singole procedure siano compresi lavori da ricondurre a categorie aggiuntive a quelle del presente avviso, si riserva la facoltà di: - valutare le ulteriori categorie possedute dai richiedenti. come da attestazione SOA fornita dai medesimi operatori economici; - consentire di avvalersi di progettisti per le opere di cui all’olinea precedente, mediante designazione o associazione ai sensi dell’art. 53 comma 3 del Codice all’atto della partecipazione alla singola procedura di affidamento. 4. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ELENCO Il periodo di validità dell’elenco dei soggetti interessati decorre dal 1/10/2014 fino al 31/09/2015. 5. INDICAZIONI CIRCA LA TRATTAZIONE DI INFORMAZIONE CLASSIFICATE “RISERVATO” Il legale rappresentante - o altro soggetto. socio o dipendente dell’operatore economico. designato dal legale rappresentante - è responsabile della gestione delle informazioni classificate “riservato-ed esercita tale funzione secondo la normativa ín materia, compendiata di seguito. Il legale rappresentante - o altro soggetto, socio o dipendente dell’operatore economico, designato dal legale rappresentante che deve trattare informazioni e dati con classifica “riservato” sarà soggetto all’osservanza delle seguenti indicazioni a tutela
delle informazioni: 1. Non devono sussistere a carico del responsabile precedenti o procedimenti penali in corso o alcuna delle situazioni indicate dall’articolo 37 del DPCM 22 luglio 2011 per il diniego. la sospensione o la revoca del nulla osta di sicurezza; 2. Il responsabile costituisce il punto di contatto per la trattazione delle informazioni classificate conia stazione appaltante e con l’UCSe; 3. Il responsabile assicura che l’accesso alle informazioni classificate ‘’riservato” sia consentito esclusivamente al personale che abbia necessità di conoscere e sia stato istruito sulle responsabilità e sulle conseguenze penali di una divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate; 4. Per la gestione e la custodia delle informazioni classificate ‘riservato” la sede dell’operatore economico è dotata di apposlta area controllata, come previsto dall’art. 67, secondo comma, del DPCM 22 luglio 2011. Le informazioni classificate sono conservate in un contenitore chiuso a chiave che noti consenta l’accesso non autorizzato; 5. I documenti, gli estratti e le traduzioni clic contengono informazioni classificate “riservato” possono essere riprodotti previa autorizzazione dei responsabile; 6. La documentazione classificata “riservato” deve essere iscritta in un apposito registro in cui devono essere annotati gli estremi della documentazione in arrivo e in partenza; 7. Per la distruzione dei documenti classificati è necessario usare sistemi che assicurino la completa cancellazione dell’informazione - tritacarte o inceneritori per i documenti cartacei e frantumatori per i supporti informatici - ove non sia prevista la restituzione dei documenti alla stazione appaltante al termine dei lavori coperti dal contratto; 8. La trasmissione di informazioni classificate “riservato’ non è consentita con sistemi elettrici o elettronici non omologati dal DIS-t2CSe, quali fax commerciali, posta elettronica o altro sistema commerciale, E consentita la trasmissione mediante posta ordinaria, vettori commerciali o trasporto a mano, purché i documenti siano chiusi in busta singola opaca che non riporti all’esterno indicazioni riferite al contenuto. Nel caso di trasmissione internazionale, il vettore dovrà consentire il tracciamento del plico; 9. In caso di smarrimento o divulgazione non autorizzata accertata o presunta, delle informazioni classificate “riservato”, il responsabile deve provvedere a segnalare l’evento alla stazione appaltante e al DIS-UCSe; 10. In caso di sub-appalto classificato “riservato”, autorizzate dalla stazione appaltante, il responsabile dell’operatore economico dovrà dame comunicazione al DIS-UCSe, assicurando che le presenti prescrizioni siano osservate anche dal sub-appaltatore.
471
Ferme restando le responsabilità penali derivanti dalla divulgazione non autorizzata di informazioni cui sia stata attribuita la classifica “riservato”, si ricorda che la corretta gestione e custodia di tali informazioni è soggetta ai poteri di controllo e ispettivi attribuiti dalla normativa vigente al DIS-UCSe, 6. INDICAZIONI CIRCA LA TRATTAZIONE “INFORMATICA” DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE “RISERVATO” Per trattare informazioni e dati con classifica “riservato” (R) tramite un sistema informatico: I. Il legale rappresentante — o altro soggetto, socio o dipendente dell’operatore economico, designato dal legale rappresentante — assume la veste di amministratore di sistema ed esercita tale funzione secondo la normativa in materia compendiata di seguito. 2. L’amministratore di sistema è responsabile degli aspetti tecnici e di sicurezza del sistema destinato a trattare informazioni classificate “riservato”. 3. Quando le informazioni classificate “riservato” sono trattate mediante sistemi informatici, l’amministratore di sistema deve assicurare che siano applicate le seguenti misure di sicurezza: 3.1. il sistema informatico deve essere isolato. A tal fine si deve: • rimuovere, dove possibile, la scheda hardware per il collegamento in rete o provvedere alla rimozione dei driver relativi, premessa l’assenza di alcun cavo collegato alla medesima • rimuovere, dove possibile, le scheda hardware per il collegamento in rete a mezzo wireless (WiFi, 3G, Bluetooth ecc.) e provvedere alla rimozione dei driver relativi • disabilitare l’utilizzo delle porte USB o comunque limitarne l’utilizzo alla sola utenza di amministratore di sistema 3.2. dotare il BIOS di password al fine di evitare la possibilità di avvio da CD/DVD o memorie rimovibili USB 3.3. installare un sistema operativo in possesso di certificazione Common Criteria di livello EAL3 o superiore, seguendo le indicazioni riportate nel documento di Security Target della specifica versione e delle guide di installazione e configurazione cui esso faccia riferimento 3.4. installare un sistema Antivirus, possibilmente in versione certificata Common Criteria per il sistema operativo prescelto 3.5. abilitare le funzioni di controllo accessi e configurare utenze nominative (non sono ammesse utenze di gruppo) con password non banali, di lunghezza non inferiore agli 11 caratteri e contenenti almeno tre dei seguenti criteri di sicurezza; • almeno un carattere maiuscolo • almeno un carattere minuscolo
LAVORI PUBBLICI
• almeno un carattere speciale consentito dal sistema operativo (es £,$) • almeno un carattere numerico 3.6. le password dovranno essere modificate dagli utenti dopo il primo accesso 3.7. deve essere presente una sola utenza con il possesso dei diritti di amministrazione 3.8. abilitare lo screen saver dopo massimo 5 minuti di inattività della postazione, con il ritorno alla schermata di ingresso al ripristino. 3.9. abilitare il sistema di log del sistema operativo 3.10. abilitare il log delle stampe 3.11. abilitare l’audit degli eventi sia per il caso di successo che per il caso di fallimento: • controllo eventi accesso account • controllo eventi di accesso • controllo gestione degli account • controllo degli usi dei privilegi • controllo della modifica del criterio di controllo. 3.12. disabilitare il controllo tramite remote desktop. 3.13. non installare sistemi di remote desktop o ambienti di virtualizzazione 3.14. nei casi in cui si renda necessario l’impiego di software come Application Server, provvedere a installare prodotti in possesso di certificazione Common Criteria di livello EAL3 o superiore, seguendo le indicazioni riportate nel documento di Security Target della specifica versione e delle guide di installazione e configurazione cui esso faccia riferimento 3.15. nei casi di sviluppo di prototipi di applicazioni web che prevedano la presenza di un controllo accessi, (vesto deve essere connesso con l’archivio utenti del sistema operativo (Active Directory, ecc.) e comunque non può determinare una grana più fine rispetto alle utenze configurate su sistema operativo 3.16, provvedere a effettuare gli aggiornamenti periodici del sistema antivirus e del sistema operativo in modalità off-line, solo dopo aver verificato la correttezza delle misure applicate e la corrispondenza della firma degli aggiornamenti scaricati da repository ufficiali del brand tornitore del sistema stesso 3.17, tutti i media classificati in uso al sistema devono essere identificati con il livello di classifica e un numero identificativo, Gli stessi dati devono essere riportati in un apposito registro di “carico supporti EAD” 3.18. tutte le stampe devono riportare l’eventuale classifica ed essere gestite in accordo ai requisiti di sicurezza previsti per il relativo livello. Eventuali bozze devono essere distrutte al termine dell’esigenza 3.19, il sistema deve essere installato in un ambiente ad accesso controllato, o comunque custodito in apposito contenitore di sicurezza, Deve essere anche valutata la possibilità di dotare l’ambiente di sistemi
anti-intrusione in grado di monitorare l’eventuale accesso non autorizzato al sistema 3,20, tutti gli utenti devono essere opportunamente istruiti a cura dell’amministratore di sistema in merito alle procedure di sicurezza implementate 3,21, se l’esigenza di utilizzare il sistema informatico per informazioni classificate cessa. è necessario dare comunicazione all’Ufficio centrate per la segretezza (UCSe) e assicurare l’attuazione delle più accurate procedure per la completa cancellazione delle informazioni classificate memorizzate o elaborate. In particolare l’amministratore deve cnrare che: - tutti i dischi rigidi presenti nel sistema siano sottoposti a una formattazione basso livello e a quattro cicli completi di scrittura e cancellazione il sistema operativo sia reinstallato, assicurando che le nuove utenze non utilizzino username e password in uso alla precedente installazione; - analoga procedura sia effettuata per i supporti dì memorizzazione eventualmente presenti all’interno delle stampanti o di altre periferiche autorizzate. 7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I soggetti interessati, dovranno far pervenire entro le ore 16.00 di 31/07/2014 (farà fede il timbro di ricezione della posta di PALAZZO MARINA), l’istanza di partecipazione alla presente procedura al: MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO Ufficio Generale Coordinamento Tecnico — Piazza della MARINA n. 4 00196 ROMA, in busta chiusa con le modalità di seguito indicate: Il plico unico, a pena esclusione, deve essere sigillato con ceralacca o con altre modalità di chiusura ermetica che assicuri l’integrità del plico stesso e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili. Il suddetto plico, sigillato come sopra. deve: a) riportare l’intestazione del partecipante; b) essere contrassegnato con l’indicazione: ‘Avviso pubblico per la formazione di elenchi temporanei di operatori economici da invitare a procedure di affidamento di appalti di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art.17 comma 4 del Dlgs 163/2006 e smi. con classifica di segretezza “RISERVATO” ai sensi dell’articolo 42 comma 3 della legge 124 del 3/08/2007” e del DPCM 22 luglio 2011.
472
Il plico dovrà contenere, la seguente documentazione: a) domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la quale si chiede l’iscrizione in uno o più dei tre elenchi di cui al precedente punto 3. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentarne del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero dal procuratore del legale rappresentante con allegata copia conforma della relativa procura; b) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 2S dicembre 2000. n.445, a firma del legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e speciali di cui all’art. 40 dei Codice, come da attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione in corso di validità, allegata in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche compresa la progettazione secondo quanto richiesto al precedente punto 3, riportante il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0 9000 di cui al comma I dell’art, 63 del Regolamento del Codice (fac - simile in allegato A e E e ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett, e, del Codice devono essere rese le autocertificazioni secondo il caso, in fac-simile allegato B, C, D) c) dichiarazione del legale rappresentate, ai sensi dell’art. 57 del DPCM 22.07.2011, attestante il possesso o la disponibilità a dotarsi di un sistema EAD, rispondente ai requisiti minimi di sicurezza dell’art. 62 DPCM 22/07/2011 e omologato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 38 e seguenti dcl D.P.C.M.. 3/2/2006, che sarà impiegato in via esclusiva per la trattazione dei dati classificati necessari per l’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento o. nel caso risultasse aggiudicatario della gara. per la redazione della progettazione e l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto (fac- simile in allegato “ F”). d) dichiarazione del legale rappresentante di osservanza delle indicazioni circa la trattazione di informazioni classificate “RISERVATO” di cui ai punti l,2,3,4,5,6,7,8,9,10 del precedente paragrafo 5 del presente avviso (fac- simile in allegato “G”),. e) dichiarazione del legale rappresentante di osservanza delle indicazioni circa la trattazione informatica di informazioni classificate -RISERVATO” di cui ai punti 1,2,3, del precedente paragrafo 6 del presente avviso (fac- simile in allegato “H”). f) (solo per gli operatori interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento dei lavori di importo oltre 15.494.000,00 €»
LAVORI PUBBLICI
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa a] possesso dei requisiti di cui comma 6, del Regolamento, in cui l’operatore economico dichiara di aver realizzato nei migliori Cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del avviso, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo di 20.658.000,00 E (facsimile in allegato “1”). g) (solo per gli operatori interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento del lavori ricorrendo all’avvalimento) dichiarazione, ai sensi dell’art, 49 comma 3 del Codice, che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti (facsimile in allegato “L”). h) (soloper gli operatori interessati ad essere invitali alle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo all’avvalimento) . dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti prestati al concorrente per l’esecuzione dei lavori e che si obbliga nei confronti dell’impresa ausiliata e della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durala dei lavori le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata (fac- simile in allegato “M”). 8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO L’affidamento degli appalti di progettazione cd esecuzione di lavori con classifica di “RISERVATO”, sarà effettuato attraverso la procedura negoziata, da sottoporre a particolari misure di sicurezza ai sensi dell’art.17 del Codice e con le modalità in esso previste nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità da esperire mediante gara informale e con inviti a presentare offerta rivolti ad almeno n. 5 (cinque) soggetti iscritti in uno dei suddetti elenchi, i quali saranno scelti con criterio di rotazione. 9. PUBBLICITÀ Estratto del presente avviso sarà pubblicato sulla V serie speciale, Il presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili in firma integrale sui siti www. difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente www,difesa.it 10. INFORMAZIONI Qualsiasi informazione inerente l’avviso può essere richiesto all’Ufficio Relazioni coti il Pubblico di questa Stazione Appaltante a partire dal giorno successivo alla pubblicazione stilla
Telefono 06.36806173 - fax 06,36805238 - Posta elettronica (e-mail): g-urp geniodife.difesa.it - Indirizzo Internet (URL) :www.difesa.it Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del avviso saranno soddisfatti, con risposta via fax o e-mail ai concorrenti proponenti, a condizione che pervengano almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione. Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti à rimessa alta Commissione di valutazione dei requisiti, E’ obbligo dell’operatore economico, ai tini della partecipazione al avviso, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle coniunicazioni inerenti la procedura di selettiva.
PER L’AUTORITA’ IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL PREZZO IN CIFRE E IN LETTERE DELL’OFFERTA VALE IL PIU’ CONVENIENTE PER L’AMMINISTRAZIONE
(Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21/5/2014 n. 104) L’art. 72, secondo comma, del regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recita:” Quando in un’offerta all’asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione”. Si tratta di una disposizione che non è stata abrogata, neanche implicitamente, con l’entrata in vigore del codice degli appalti. Tant’è che l’art. 256 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che individua analiticamente le disposizioni abrogate a seguito dell’entrata in vigore del codice stesso non ricomprende il citato art. 72 che detta, appunto, la regola (nel caso concreto applicata dalla stazione appaltante in una fase provvisoria del procedimento di scelta del contraente) di prevalenza, in caso di discordanze interne all’offerta, dell’importo più vantaggioso per la P.A.. E’, d’altra parte, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, quello secondo cui la soluzione più vantaggiosa per l’amministrazione di cui al citato art. 72 può essere adottata legittimamente nei casi in cui si verifichi un’oggettiva diver-
473
genza tra le due indicazioni del prezzo, non importa se determinata da un errore ostativo o da altra ragione, ma non anche quando la discordanza scaturisca da un mero evidente errore materiale, nel qual caso si deve dare esclusivo rilievo al prezzo espresso in maniera esatta (cfr TAR Catania, Sez.IV, Sentenza 23 febbraio 2012, n. 459). Tale deroga, però, è operativa solo ove gli elementi del caso concreto consentano, in modo univoco, di riconoscere (art. 1431 cod. civ.) l’errore materiale o di scritturazione in cui si incorso l’offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell’offerta. Viceversa, tale criterio derogatorio non può operare allorché – come nel caso all’esame – non sia dato a priori riconoscere quale delle due discordanti indicazioni sia frutto di errore (si veda, tra l’altro, CGA 6/2/2014, n. 54).
PER LA CAT. OG2 LA SOA RICHIEDE CHE IL DIRETTORE TECNICO SIA ARCHITETTO E’ sospesa ogni eccezione alle disposizioni sulla qualificazione SOA, che prevedono titoli professionali specifici per il direttore tecnico delle imprese qualificate nelle categorie, riguardanti gli interventi su beni tutelati (OG 2, OS 2A, OS 2B e OS 25). Lo ha stabilito, l’8 luglio scorso, la sezione VI del Consiglio di Stato (ordinanza n. 02978/2014) che ha accolto la domanda di sospensione sull’esecutività della sentenza dello scorso 21 febbraio, con cui il T.A.R. Lazio aveva chiarito la possibilità per il Direttore Tecnico che ricopriva tale incarico già alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, di mantenere tale incarico, anche se non era in possesso dei titoli richiesti dalle nuove norme (Roma, Sezione III, n. 2170/2014). Ai fini dell’attestazione SOA in categorie attinenti gli interventi sul patrimonio culturale torna, pertanto, l’obbligo per le imprese di dimostrare l’idoneo titolo del direttore tecnico, almeno sino alla decisione definitiva del Consiglio di Stato. Come esplicitato nell’art. 248, comma 5, del Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), ciò significa: per la qualificazione nella categoria OG2, che il direttore tecnico deve risultare in possesso di laurea in architettura o in conservazione di beni culturale; per la qualificazione nella categoria OS2A e OS2B, che il direttore tecnico deve risultare restauratore di beni culturali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (codice dei beni culturali); per la qualificazione nella categoria OS2, che il direttore tecnico deve risultare in possesso
LAVORI PUBBLICI
dei titoli previsti dall’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti.
2012, in cui sono “precisati i limiti dell’esperienza maturata per la Direzione Tecnica”).
Evoluzione normativa Fin dall’entrata, in vigore a fine 2010, Regolamento sui contratti pubblici, la riforma dei titoli professionali previsti per il direttore tecnico nelle suddette categorie è stato motivo di preoccupazione da parte delle imprese. Nel previgente D.P.R. n. 34/2000 erano, infatti, sancite alcune importanti eccezioni, non riprodotte nel successivo testo regolamentare, che permettevano al direttore tecnico di non possedere lo specifico titolo previsto tra i requisiti di qualificazione (art. 26, comma 7). Tali eccezioni erano rivolte a coloro che ricoprivano lo stesso incarico prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000 (quindi ai tempi dell’ANC) oppure a coloro che dimostrassero esperienza quinquennale svolta per le imprese qualificate sino alla III classifica (compresa), con l’evidente obiettivo di tutelare le professionalità esistenti e l’esperienza maturata nel tempo all’interno dell’impresa. Ciò nonostante, le conseguenze della riformulazione e ricollocazione all’interno del successivo Regolamento n. 207/2010 delle norme di riferimento sugli interventi sui beni tutelati (art. 248 cit.), hanno trovato definitivo chiarimento nel comunicato alle SOA n. 74/2012 dell’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) che, dopo un’iniziale incertezza, ha impresso una svolta interpretativa di carattere restrittivo al mutato quadro normativo (cfr. anche Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2011). In particolare, nel citato comunicato n. 74/2012, è stato chiarito che, per la qualificazione nei lavori relativi alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, non trova applicazione la deroga di cui all’art. 357, comma 23 del Regolamento (prevista per il direttore tecnico di imprese qualificate in tutte le altre categorie generali e speciali). Pertanto, anche le imprese il cui direttore tecnico svolgeva le funzioni già alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, non sono esentate dal dimostrare gli idonei titoli professionali del proprio direttore tecnico, pena l’impossibilità di acquisire o mantenere l’attestazione SOA nelle citate categorie. La chiarificazione dell’Autorità ebbe, a suo tempo, immediate ripercussioni sulle attestazioni delle imprese e, in particolare, su coloro che non poterono mantenere l’attestato SOA alla stregua della nuova normativa, anche solo perché, in un periodo di profonda crisi, apparve molte volte eccessivamente oneroso sostenere il costo per l’assunzione delle figure professionali richieste (cfr. news Ance del 13 Settembre
Evoluzione giurisprudenziale Una parziale svolta sul tema si è avuta a quasi due anni di distanza dall’intervento dell’Autorità, con l’impugnazione da parte di una impresa (con l’intervento ad adiuvandum di altri operatori economici interessati) sia del citato provvedimento che del conseguente diniego al rilascio dell’attestato da parte della SOA di riferimento. In particolare, nel ricorso era messo in luce l’evidente difetto di coordinamento normativo tra le deroghe presenti nell’abrogato D.P.R. n. 34/2000 e il citato D.P.R. n. 207/2010, che aveva portato ad ingiustificate difficoltà nella qualificazione degli appalti pubblici. Sulla base di tali presupposti, il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, aveva evidenziato l’illegittimità del comunicato dell’Autorità n. 74/2012 nella parte in cui era imposto a tutte le imprese i “nuovi requisiti” di idoneità tecnica ai fini della qualificazione per i lavori sui beni culturali, ed alle SOA di verificarne la sussistenza per il rilascio della relativa attestazione (sentenza n. 2170 del 10 gennaio 2014). Nella stessa sentenza era, altresì, condivisa dal TAR la tesi del ricorrente sull’immotivato diniego per il rilascio di attestazione, a causa della mancata dimostrazione da parte del Direttore tecnico, che operava in situazione di continuità rispetto all’Albo Nazionale Costruttori, dei titoli richiesti dal D.P.R. n. 207/2010 (per le categorie OG2 e OS25),. Tale interpretazione non ha però superato il vaglio della stessa sezione VI del Consiglio di Stato che, in via cautelare e appena cinque mesi dopo la pronuncia di primo grado, ha mostrato di essere di ben diverso avviso (ordinanza n. 2978dell’8 luglio 2014). Infatti, la citata sezione VI, nel sospendere l’efficacia della suddetta sentenza, “ha ritenuto che, ad una prima e sommaria delibazione, sembrano sussistere gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile per la p.a. che - insieme al doveroso bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco induce ad accogliere la presente istanza cautelare, con esborsi compensati per le alterne vicende processuali”. Considerazioni finali Conseguentemente all’intervento in cautelare del Consiglio di Stato, tornando d’attualità il comunicato dell’Autorità n. 74/2012, le SOA devono: • verificare il titolo professionale delle imprese attestate durante il periodo di esecutività della sentenza di primo grado, e • consentire, in futuro, il rilascio delle suddette attestazione solo alle condizioni di professionalità previste nell’art. 248, comma 5, del Regolamento.
474
GIURISPRUDENZA NELL’OFFERTA NON SI DEVONO INDICARE I NOMINATIVI DEI SUBAPPALTATORI
(Consiglio di Stato, n. 3449 del 7/7/2014) La quinta sezione del Consiglio di Stato boccia il principio del c.d. “subappalto necessario”, come presupposto della necessaria indicazione del nome del subappaltatore, ai fini dell’ammissione alla gara del concorrente, privo di specifica qualificazione nella categoria scorporabile. E’ quanto stabilito nella Sentenza n. 3449 del 7 luglio u.s. dal Consiglio di Stato, il quale non ha trovato riscontro nel Regolamento sui contratti pubblici dell’obbligo di imporre al concorrente, che dichiari di voler avvalersi del subappalto per alcune specifiche lavorazioni, l’onere di indicare già in sede di presentazione dell’offerta il nominativo dell’impresa subappaltatrice (cfr. il combinato disposto degli artt. 37, comma 11, e 118, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). L’affidamento in subappalto (o in cottimo), come espressamente stabilito dal ricordato articolo 118, è infatti sottoposto alle seguenti condizioni: a) Indicazione dei lavori o le parti di opere che intendono subappaltare (o concedere in cottimo), b) deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, c) contemporanea trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del subappaltatore e le relative dichiarazioni dello stesso, attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38, d) insussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappaltato (o del cottimo), alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Né in senso diverso può invocarsi, secondo lo stesso Consiglio di Stato, l’applicazione del citato principio del c.d. subappalto necessario. In base a tale principio, elaborato da parte della giurisprudenza, è stato ritenuta necessaria l’indicazione dell’impresa subappaltatrice, già all’atto della presentazione dell’offerta; ciò in analogia con quanto previsto per l’avvalimento, nelle ipotesi in cui il richiamo al subappalto sarebbe necessario
LAVORI PUBBLICI
in ragione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei requisiti di qualificazione nella categoria scorporabile. La quinta sezione ritiene, infatti, che a tale principio osti l’articolato del Regolamento sui contratti pubblici, laddove concede un’alternativa al concorrente singolo non specificatamente qualificato. Il concorrente può, infatti, essere ammesso alla gara, laddove i requisiti relativi alle categorie scorporabili siano da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, l’insussistenza dell’obbligo da parte dell’Impresa concorrente di indicare, già in sede di partecipazione, il nominativo del soggetto cui saranno affidati, in subappalto, i lavori nella categoria scorporabile, essendo a tale fine sufficiente soltanto la dichiarazione di voler subappaltare. Tanto riportato, si ritiene doveroso ricordare, in proposito, che le considerazioni della quinta sezione citata rispecchiano le argomentazioni già contenute nella Determinazione dell’ex AVCP n.4/2012 (ora ANAC) e nel parere della stessa Autorità n. 187/2012 reso su un caso analogo. La sentenza del Consiglio di Stato è stata altresì occasione per ulteriori spunti di interesse per l’interpretazione della disciplina a sugli appalti pubblici. In particolare, con riferimento all’utilizzo dei modelli e formulari predisposti dall’amministrazione, il Consiglio di Stato ha rilevato che lo schema di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex specialis della gara. Pertanto, l’eventuale errore in cui si può incorrere il suo utilizzo, non dovrebbe comportare l’esclusione dalla gara del concorrente stesso, qualora la produzione di dichiarazioni carenti o incomplete sia di natura esclusivamente formale, non avendo in realtà alcun effetto diretto sull’offerta prodotta. Tali eventuali omissioni del concorrente, impongono piuttosto all’amministrazione di esercitare il c.d. dovere di soccorso, quale corollario del principio di buon andamento e di imparzialità, applicabile dall’amministrazione nei confronti dell’impresa (art. 46 del Codice dei contratti, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). A tale proposito, si ricorda che se da una parte l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto di applicare il principio del soccorso istruttorio, anche alle procedure ad evidenza pubblica, diverse dalle gare soggette al codice (cfr. decisione n. 9 del 25 febbraio 2014); dall’altro l’intervenuto D.L. n. 90/2014 ha modificato l’art. 39, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, introducendo la possibilità di sanare eventuali irregolarità essenziali nella documentazione di gara, dietro il pagamento di una sanzione, senza
però chiarire quali sono le irregolarità, non essenziali, sanabili con il semplice soccorso istruttorio. Ultimo punto di interesse della sentenza riguarda la tempestività del ricorso, il Consiglio di Stato conferma la giurisprudenza prevalente, chiarendo che l’aggiudicazione provvisoria è un mero atto endoprocedimentale, e come tale inidoneo a produrre la definitiva lesione del concorrente non risultato aggiudicatario. Ne consegue che la lesione dell’interesse del ricorrente, da cui far decorrere i relativi termini, si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, atto non meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria, e in riferimento alla quale deve essere verificata la tempestività del ricorso.
IL COSTO DELLA MANODOPERA NON DEVE ESSERE ESPRESSO NELL’OFFERTA MA UTILIZZATO PER LA VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLA STESSA
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 3056 del 17/6/2014) Il Consiglio di Stato in primo luogo ritiene, contrariamente a quanto rilevato dal TAR, il combinato disposto degli artt. 86-comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 e 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 non impone alle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori l’obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale. Come correttamente evidenziato dal difensore della originaria controinteressata, ed a confutazione dei contrari rilievo della Mag Costruzioni, la norma si rivolge quindi, in primo luogo, agli enti aggiudicatori, imponendo loro, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte”, di effettuare uno specifico apprezzamento della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle concorrenti nelle loro offerte. Ciò del resto si evince dalla rubrica della disposizione: “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”. E’ del pari incontestabile che la medesima norma prevede che il costo in questione “deve essere specificamente indicato”, ma va precisato che tale indicazione è funzionale alla predetta verifica di congruità e dunque all’attuazione del precetto cui soggiacciono le stazioni appaltanti. L’art. 86 va poi coordinato con il successivo art. 87 (“criteri di verifica delle offerte
475
anormalmente basse”), il quale prevede, al comma 4, che “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.”. Il medesimo comma 4 dispone inoltre che “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222”. Quindi, dal complesso delle disposizioni in esame si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a verificare gli oneri per la sicurezza ai fini del giudizio di anomalia dell’offerta e, in stretta conseguenza di ciò, che le imprese sono tenute ad indicare nella loro offerta detta voce di costo. . . . omissis . . . FATTO 1. L’Ente S.p.e.s. – “servizi alla persona educativi e sociali” e la Atheste Costruzioni s.r.l. impugnano con separati appelli la sentenza del TAR Veneto indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta l’impugnativa (ric. n. 157 del 2014) della Mag Costruzioni s.r.l. nei confronti degli atti della procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori di recupero locali ex Ceod in via Tiepolo – Padova, indetta dal predetto ente. L’impresa ricorrente, partecipante alla procedura, impugnava gli atti fino all’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della predetta Atheste Costruzioni, dolendosi del fatto che quest’ultima non avesse indicato nella propria gli oneri per la sicurezza aziendale. 2. Il TAR adito giudicava fondata la censura in base al seguente ragionamento: - in virtù del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), le imprese partecipanti a procedure di affidamento, anche di appalti pubblici di lavori, “devono necessariamente includere nell’offerta, opportunamente scorporati onde consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa”; - le citate disposizioni di legge hanno carattere imperativo, essendo preordinate a tutelare i “diritti fondamentali dei lavoratori”, e quindi valenza eterointegratrice della normativa di gara; - la quantificazione dei costi per la sicurezza, negli appalti di lavori, contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici, concerne gli oneri di sicurezza per le interferenze, ma non già quelli aziendali;
LAVORI PUBBLICI
- questi ultimi “costituiscono un elemento essenziale dell’offerta, sicché la loro omessa indicazione è vicenda ricompresa nell’elenco delle cause specifiche di esclusione previste dall’art. 46, I comma bis del Dlgs 163/2006”; né tanto meno è possibile sanare l’omissione a mezzo del potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante ai sensi del comma 1 della medesima disposizione del codice dei contratti pubblici; Il giudice di primo grado annullava quindi l’aggiudicazione provvisoria in favore della contro interessata, “contestualmente disponendo il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente”. 3. Nel proprio appello l’Ente S.p.e.s. censura innanzitutto quest’ultima statuizione, osservando che in tal modo il giudice di primo grado ha violato il divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm, essendosi pronunciato su un potere amministrativo non ancora esercitato, consistente nel caso di specie nell’approvazione degli atti di gara e nell’aggiudicazione definitiva. Esso ripropone quindi l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse della ricorrente, sul rilievo che l’atto impugnato è l’aggiudicazione provvisoria, alla quale non è seguita, per effetto della sospensione concessa dal TAR inaudita altera parte ex art. 56 cod. proc. amm. nei confronti di tale atto, dall’aggiudicazione definitiva. Nel merito, entrambe le parti appellanti censurano l’accoglimento del ricorso della Mag Costruzioni. Quest’ultima si è costituita in resistenza in entrambi gli appelli. Nel corso della camera di consiglio del 29 aprile 2013, ill collegio ha rappresentato alle parti che la controversia poteva essere definita con sentenza in forma semplificata. DIRITTO 1. Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., perché rivolti nei confronti della medesima sentenza, e devono essere accolti perché fondati nel merito, potendo quindi prescindersi dalle eccezioni pregiudiziali in essi prospettate. Nessuno dei passaggi motivazionali addotti dal TAR a sostegno dell’accoglimento del ricorso, sopra elencati, risulta infatti condivisibile. 2. In primo luogo, contrariamente a quanto rilevato dal TAR, il combinato disposto degli artt. 86-comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 e 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 non impone alle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori l’obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale. L’assunto si fonda su una non condivisibile esegesi della disposizione del codice dei contratti pubblici sopra citata, la quale recita testualmente: “Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”. Come correttamente evidenziato dal difensore della originaria controinteressata, ed a confutazione dei contrari rilievo della Mag Costruzioni, la norma si rivolge quindi, in primo luogo, agli enti aggiudicatori, imponendo loro, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte”, di effettuare uno specifico apprezzamento della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle concorrenti nelle loro offerte. Ciò del resto si evince dalla rubrica della disposizione: “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”. E’ del pari incontestabile che la medesima norma prevede che il costo in questione “deve essere specificamente indicato”, ma va precisato che tale indicazione è funzionale alla predetta verifica di congruità e dunque all’attuazione del precetto cui soggiacciono le stazioni appaltanti. L’art. 86 va poi coordinato con il successivo art. 87 (“criteri di verifica delle offerte anormalmente basse”), il quale prevede, al comma 4, che “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.”. Il medesimo comma 4 dispone inoltre che “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222”. Quindi, dal complesso delle disposizioni in esame si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a verificare gli oneri per la sicurezza ai fini del giudizio di anomalia dell’offerta e, in stretta conseguenza di ciò, che le imprese sono tenute ad indicare nella loro offerta detta voce di costo. 3. Del pari, come già affermato da questa Sezione (sentenza n. 4964 del 9 ottobre 2013), le medesime norme operano una distinzione tra appalti di lavori da una parte e appalti di servizi e forniture dall’altra. Infatti, il ridetto art. 87, comma 4, specifica il più generale ed onnicomprensivo comma 3-bis dell’art. 86, imponendo alle imprese - partecipanti a procedure di affidamento della seconda tipologia di contratti - di
476
indicare nell’offerta “i costi relativi alla sicurezza”. Per la prima tipologia di giustificazioni, per contro, il precetto è significativamente diverso, giacché esso vieta giustificazioni (e dunque ribassi) rispetto agli “oneri relativi alla sicurezza” già stimati dalla stazione appaltante nel piano di sicurezza e coordinamento dalla stessa predisposto ai sensi del richiamato art. 131. Per contro, in nessuna parte di queste tali disposizioni è previsto che per gli appalti di lavori pubblici si debbano indicare nell’offerta i costi per la sicurezza aziendale. E soprattutto, in nessuna parte è prevista la comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione degli stessi: certamente non per gli appalti di lavori, per i quali vi è una rigorosa analisi dei costi in questione da parte della stazione appaltante nella fase della progettazione, in virtù di puntuali disposizioni del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010, come sottolinea l’appellante a pag. 9 dell’atto d’appello (e non rileva in questa sede verificare quale sia la soluzione nel caso di appalto di servizi e forniture). All’interpretazione letterale finora svolta se ne salda una di carattere teleologico, la quale muove dalla circostanza che, come ampiamente visto finora, le disposizioni in esame regolano la verifica dell’anomalia dell’offerta. Ne consegue che è in questa sede che l’obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la sicurezza viene in rilievo, mentre risulta eccedente, rispetto al fine di consentire nella stessa sede tale verifica, pretendere che l’impresa provveda ad indicare i costi in questione già nella propria offerta. 3.1 Una diversa conclusione rispetto a quanto finora esposto non può essere ricavata nemmeno dall’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008. Quest’ultima disposizione è così formulata: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Vi è certamente un’unificazione di disciplina per tutti gli appalti pubblici, ma il precetto in esso contenuto è rivolto ancora una volta agli “enti aggiudicatori”, ed è del pari indubbio che questa norma vada coordinata con gli artt. 86 e 87, le quali contengono disposizioni di maggiore dettaglio. Peraltro, ed a conferma di quanto ora detto, anche la norma in esame fa riferimento alla verifica dell’anomalia.
LAVORI PUBBLICI
4. Non è condivisibile nemmeno il secondo passaggio argomentativo della sentenza di primo grado. E’ certamente indiscutibile che tutte le norme di legge finora analizzate perseguono l’obiettivo di assicurare la tutela dei lavoratori e che tale fine trascende i contrapposti interessi delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, rispettivamente di aggiudicare questi ultimi alle migliori condizioni consentite dal mercato, da un lato, e di massimizzare l’utile ritraibile dal contratto dall’altro. Ma questo fine si può ampiamente realizzare attraverso l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare una specifica valutazione della congruità del costo per la sicurezza, nella appropriata sede della verifica dell’anomalia dell’offerta. 4.1 Per contro, si rileva ingiustificatamente penalizzante per le imprese, e dunque per le esigenze della concorrenza che pure la legislazione sui contratti pubblici persegue, quello di sanzionare con l’esclusione dalla gara la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale. E’ infatti palese la sproporzione tra obiettivi perseguiti e risultati realizzati, giacché - al fine di tutelare la sicurezza ed i connessi diritti dei lavoratori - si preclude all’impresa di concorrere per l’affidamento di contratti pubblici per il solo fatto di non avere esposto nell’offerta i relativi costi per la sicurezza aziendale, quand’anche gli stessi risultassero congrui nell’unica sede deputata a tale verifica. . . . . omissis . . P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie entrambi e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado n. 157 del 2014.
COME CONTEGGIARE I DANNI DA SOSPENSIONE ILLEGITTIMA
(Lodo Messina, 23 ottobre 2012, n. 89 – da “Archivio giuridico delle opere pubbliche” 1/2013) 1 - Ai sensi dell’art. 24 D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e dell’art. 133 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è pienamente legittima la sospensione dei lavori riconducibile ad eventi meteorologici legati al periodo stagionale sfavorevole. 2 - È illegittima la sospensione dei lavori
dipesa dalla necessità di acquisire un nulla osta ambientale, relativo ad un vincolo ostativo (nel caso di specie, un vincolo SIC- Sito di Interesse Comunitario), recepito in epoca antecedente alla stipula del contratto. 3 - Una sospensione dei lavori dipesa dalla necessità di acquisire un nulla osta ambientale per un vincolo sorto in epoca antecedente alla stipula del contratto non è riferibile a circostanze impreviste ed imprevedibili, né tantomeno di forza maggiore, configurandosi una diretta responsabilità della Stazione appaltante in relazione alla impossibilità di proseguire i lavori secondo il progetto posto a base del contratto, con conseguenti obblighi indennitari e risarcitori. 4- Nel caso in cui, nel lungo periodo di fermo cantiere, l’Impresa si sia limitata a dar seguito passivamente all’ordine di sospensione dei lavori, senza curarsi minimamente delle circostanze della protrazione eccessiva del fermo, essa ha contribuito all’ “aggravamento” della situazione verificatasi, con conseguenze sulla valutazione del risarcimento del danno alla stessa dovuto, trovando applicazione il principio generale dell’art. 1227 Cod. civ. 5 - In presenza di una accertata sospensione illegittima dei lavori, non occorre una prova particolare del danno conseguito, in quanto, in via di presunzione, ai sensi dell’art. 2727 Cod. civ., deve senz’altro ritenersi verificato un aumento o un improduttivo esborso anche delle spese generali, essendo i due fenomeni strettamente connessi. 6 - In caso di illegittima sospensione lavori, i maggiori oneri per spese generali sono quantificabili, ai sensi dell’art. 160 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, depurando l’importo dei contrattuali dell’utile di impresa (10%) e delle spese generali nella misura intera (15%), calcolando sul risultato la metà della percentuale minima per spese generali (6,5%) e il risultato ottenuto va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di indebita sospensione dei lavori. 7 - In caso di illegittima sospensione dei lavori, vanno rimborsati all’Impresa gli oneri sopportati per mantenere in vita le polizze fideiussorie prestate. 8 - In caso di prolungamento dei tempi esecutivi, non va riconosciuto indennizzo per i maggiori oneri finanziari sostenuti perché esso non trova giustificazione nella disciplina vigente in materia di appalti pubblici. 9 – In caso di illegittima sospensione dei lavori, è configurabile il danno da tardato conseguimento dell’utile ricavabile dall’appalto, in considerazione della natura giuridica dell’impresa, soggetto teso al profitto, che opera stabilmente nel settore delle opere pubbliche. *********** 1.- Cfr. lodo Messina 17 novembre 2011 n. 112, in questa Rivista 2012, 150.
477
2.– Cfr. lodo Roma 15 gennaio 2010 n. 1, in questa Rivista 2010, 799. 4.- cfr. lodo 18 giugno 1991 n. 46, in questa Rivista 1992, 431. Espressioni dello stesso principio sono il lodo Roma 15 dicembre 2010 n. 161, in questa Rivista 2011, 194; lodo Roma 7 luglio 2006m. 49, ivi 2007, 10. 5.- Cfr. lodo Milano 27 settembre 2011 n. 93, in questa Rivista 2012, 119; lodo Roma 30 giugno 2011 n. 68, ivi 2011, 1092; lodo Roma 22 luglio 2009 n. 109, ivi 2010, 30; lodo Roma 11 febbraio 1998 n. 11, ivi 2000, 48 6.- Cfr. lodo Roma 9 marzo 2010 n. 29, in questa Rivista 2010. 7.- Cfr. lodo Roma 8 febbraio 2010 n. 17, in questa Rivista 2010, 822; lodo Roma 19 settembre 2002, ivi 2003, 47; lodo Roma 23 marzo 2001, ivi 2002, 13. 8.- Cfr. lodo 14 dicembre 1994 n. 195, in questa Rivista 1996, 1140. 9.- Cfr. lodo Roma 29 novembre 2010 n. 145, in questa Rivista 2011, 141 (citato dal Collegio, ma riguar¬dante una fattispecie di anomalo andamento dei lavori); lodo Napoli 31 luglio 2009 n. 123, ivi 2010, 91; lodo Roma 30 gennaio 2007 n. 12, ivi 2007, 907.
DAL CERTIFICATO DI CANTIERABILITA’ NON DISCENDONO RESPONSABILITA’ PER L’APPALTATORE MA TUTELE
(LODO Genova 11 dicembre 2012 n. 98 – da “Archivio giuridico delle opere pubbliche” 1/2013) N.B. l’art. 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 qui più volte citato è sostanzialmente identico all’attuale art. 106 del D.P.R. 207/2010 1. - La finalità delle dichiarazioni precontrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è quella di confermare l’inesistenza di condizioni “apparenti” ostative all’esecuzione delle lavorazioni contemplate dal progetto esecutivo posto a base di gara. 2. - Le dichiarazioni precontrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non hanno come significato anche quello di corresponsabiliz¬zare l’appaltatore a proposito di problematiche afferenti all’esecuzione dei lavori, che non risultino, dagli elaborati e che non siano di immediata ed evidente percezione per l’offerente o l’aggiudicatario. 3. - L’assenza di impedimenti all’esecuzione delle opere progettate, che deve es-sere dichiarata dal concorrente ex art. 71 comma 2 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ovvero dall’aggiudicatario ex art. 71 comma 3
LAVORI PUBBLICI
D.P.R. n. 554 del 1999 non può riguardare aspetti che attengono al sottosuolo, nonché altri aspetti, pur fonda¬mentali per l’esecuzione delle opere, che devono essere verificati, in via preventiva, dal progettista incaricato dalla Stazione appaltante della redazione della pro¬gettazione esecutiva posta a base di gara, ovvero dal Direttore lavori sia, ai sensi dell’art. 71 comma 1 D.P.R. n. 554 del 1999, sia prima della effettiva consegna dei lavori. 4. - Non possono farsi ricadere sull’appaltatore conseguenze pertinenti a caren¬ze progettuali o a situazioni, comunque, ostative all’esecuzione dei lavori che, per legge, dovevano essere verificate “a monte” dell’aggiudicazione e del contratto dalla Stazione appaltante e che non erano di tale immediata percezione ed evidenza da far ritenere che la loro mancata segnalazione da parte dell’appaltatore potesse costi¬tuire violazione da parte di quest’ultimo agli obblighi di cooperazione e buona fede sullo stesso gravanti. 5. - Non si può chiedere all’appaltatore più di quanto avrebbe dovuto essere fat¬to ed è stato fatto dalla Stazione appaltante e dai suoi collaboratori ed ausiliari, su cui incombeva l’onere di redigere la progettazione esecutiva. 6 - Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non possono far ricadere sull’appaltatore conseguenze dannose determinate da scelte progettuali ed operative consapevolmente effettuate dalla Stazione appaltan¬te nella definizione, ad essa riservata, della strategia complessiva di impostazione della commessa. 7. - La sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 21 di¬cembre 1999 n. 554 ovvero la sottoscrizione del verbale prescritto dall’art. 71 comma 3 D.P.R. n. 554 del 1999 non determinano l’implicita rinuncia dell’appaltatore a sol¬levare riserve riguardo ad aspetti dell’appalto, che non erano da lui conosciuti o co¬noscibili con normale diligenza al momento del sopralluogo. 8. - Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non possono trasformare in un valido progetto esecutivo e cantierabile un pro¬getto che tale non sia. *************** 1.- Cfr. lodo Roma 25 gennaio 2010 n. 8, in questa Rivista 2010, 813. 2. - Cfr. lodo Roma 25 gennaio 2010, n. 8, in questa Rivista 2010, 813 3.- Cfr. lodo Roma 4 settembre 2009 n. 125, in questa Rivista 2010, 93. 6.- Cfr. lodo Roma 29 aprile 2010 n. 61, in questa Rivista 2010, 910. 7.- Cfr. lodo Roma 29 marzo 2010 n. 43, in questa Rivista 2010, 865.
DIVIETO DELL’AVVALIMENTO “A CASCATA”
(Consiglio di Stato, sez. III. 7 marzo 2014, n. 1072) Nel caso di affidamento di appalto integrato, non può essere ammesso alla gara il concorrente carente del requisito occorrente per la progettazione il quale indichi per tale attività, ai sensi dell’art. 53, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un progettista esterno, il quale, essendo a sua volta carente del requisito, ricorra all’avvalimento di imprese ausiliarie. Non è infatti ammissibile l’avvalimento cd. a cascata, poiché solo il concorrente può attingere i requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara tramite l’avvalimento; inoltre, nel caso di avvalimento in favore di progettista ausiliario, non opererebbe la responsabilità solidale dell’ausiliario, nei confronti della stazione appaltante, garanzia indefettibile per la buona esecuzione dell’appalto.
LE PARTI DI LAVORO ASSUNTE DALLA MANDANTE POSSONO ESSERE INDICATE IN TERMINI DESCRITTIVI O PERCENTUALI
(Consiglio di Stato sez. III 13/6/2014 n. 3029) Quanto alle parti del servizio da eseguirsi da parte delle singole imprese componenti il R.T.I., di tipo orizzontale, anche le recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria, nn. 22 e 26 del 13 giugno 2012, poi ribadite dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr., nn. 3639, 5069 e 6239/2013; n. 1795/2014), hanno indicato all’interprete un approccio ermeneutico di tipo sostanzialistico, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione in termini descrittivi delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione in termini percentuali della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura o complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alla finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e delle entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate. Ed invero si è affermato (Cons. St., sez. III,
478
n. 2805/2011) che l’obbligo di specificazione in esame trova la sua ratio... nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio; e ciò non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per l’effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica dell’esecutore; oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d’ammissione alle gare. La necessità della precisa indicazione delle attività assegnate a ciascun componente di un R.T.I. sta poi proprio nell’esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attività.
NELLA GARA CON OFFERTA TELEMATICA LA ILLEGGIBILITA’ DEL FILE È CAUSA DI ESCLUSIONE
(Consiglio di Stato sez. III 2/7/2014 n. 3329) La gestione totalmente informatizzata dei flussi di notizie e di atti tra le imprese partecipanti e la stazione appaltante risponde a ragioni evidenti ed in sé non discriminatorie di semplificazione e di più agevole comodità per le imprese stesse, certo meglio che non il mero uso del servizio postale. In altri termini, la gestione totalmente informatizzata della gara certo consente alle imprese la trasmissione telematica di tutti gli atti inerenti alla loro partecipazione, mediante i propri terminali ed i sistemi di connessione. Tal accesso risponde anche ad un’esigenza semplificativa e di certezza della procedura, avente una funzione di legalità oggettiva e che, come tale, trascende la posizione di tutti e di ciascun operatore. Donde sia l’esigibilità, per dette imprese, d’una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, compensata dalla possibilità d’uso diretto della loro postazione informatica; sia la correlata impossibilità di predicare l’accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall’uso del modello informatico e, quindi, tutte le cause di illeggibilità del file non dipendente palesemente da colpa dell’impresa partecipante, a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose. Anzi, nemmeno ben invocato pare nella specie il principio di favor partecipationis che, per vero, presuppone la non ravvisabilità d’una lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante e, perciò, va preferito tal favor
LAVORI PUBBLICI
al fine d’un più ampio confronto concorrenziale. Nel caso in esame, invece, la gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file. Come s’è detto, questa è una regola posta a tutela della quanto più ragionevolmente rapida e sicura gestione dei flussi di informazioni sulla partecipazione alla gara, che risponde ad un particolare interesse pubblico generale (e non solo della P.A. appaltante) di certezza, speditezza e trasparenza ed è posta a garanzia altresì della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., V, 5 agosto 2011 n. 4713; id., 10 gennaio 2013 n. 89). Sicché, i criteri ermeneutici del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura di gara tornano ad avere quella loro natura sussidiaria per l’interprete e recedono rispetto alle regole certe ed univoche della lex specialis che dalla norma primaria direttamente ripetono la loro validità (arg. ex Cons. St., V, 2 febbraio 2012 n. 546).
INCOMPATIBILITA’ TRA PROGETTISTA ED ESECUTORE
(Consiglio di Stato sez. VI 4/7/2014 n. 3397) La ratio dell’articolo 90, comma 8, - del d.lgs. 163 del 2006- va individuata nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all’appaltatore – esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P. A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati. Si è precisato al riguardo che se le posizioni di progettista e di appaltatore – esecutore dei lavori coincidessero vi sarebbe il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità di elaborare un “progetto su misura” per una impresa alla quale l’autore della progettazione sia legato, così agevolando tale impresa nell’aggiudicazione dell’appalto (in tal senso: Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656). (N.d.r. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori Pubblici: “8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.”)
IL CONTRATTO DI FUTURA LOCAZIONE DI EDIFICIO DA COSTRUIRE COSTITUISCE UN APPALTO PUBBLICO
(Corte di Giustizia Europea 10/7/2014 n. C-213/13) L’articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37 deve essere interpretato nel senso che un contratto che contenga un impegno a dare in locazione beni immobili non ancora costruiti costituisce un appalto pubblico di lavori, malgrado la presenza di elementi caratteristici del contratto di locazione, e non rientra, pertanto, nell’esclusione di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della direttiva 92/50.
DIFFERENTI CONSEGUENZE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA TIPICA E ATIPICA
(Consiglio di Stato sez. III 11/7/2014 n. 3606) 1. L’informativa antimafia c.d. atipica, a differenza di quella c.d. tipica, non ha carattere (direttamente) interdittivo, ma consente alla stazione appaltante l’attivazione di una valutazione discrezionale in ordine all’avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la pubblica amministrazione, sicché la sua efficacia interdittiva può eventualmente scaturire soltanto da una valutazione autonoma e discrezionale dell’Amministrazione destinataria. (..) In sostanza l’informativa antimafia atipica, ancorché non sia priva di effetti nei confronti delle Amministrazioni, non ne comprime integralmente le capacità di apprezzamento, con la conseguenza che i provvedimenti di mantenimento o di risoluzione del rapporto devono essere comunque il frutto di una scelta motivata della stazione appaltante (Cons. St., sez. III, 12.9.2013, n. 4511). 2. La differenza tra l’informativa tipica e quella atipica non sta nella natura o nell’intensità degli elementi posti a base della valutazione prefettizia circa la permeabilità
479
dell’impresa a condizionamenti mafiosi, bensì nella cogenza degli effetti scaturenti dall’una o dall’altra, giacché la prima vincola la stazione appaltante a interrompere il rapporto con l’impresa e la seconda lascia ad una valutazione discrezionale della stazione l’opportunità di mantenerlo. (..) In entrambe, quindi, è richiesto che la valutazione prefettizia si fondi su elementi concreti in ordine al rischio di permeabilità mafiosa, rischio che “non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi ed indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto” (Cons. St., sez. III, 19.12.2011, n. 6643). (..) Il sindacato del giudice amministrativo sulla sussistenza di tali elementi non deve pertanto limitarsi ad una mera verifica formale, intesa a sanzionare l’apparente contraddittorietà tra una prima valutazione prefettizia, che non abbia attribuito loro efficacia interdittiva, e una seconda valutazione, che abbia invece loro annesso un effetto inibitorio e vincolante, ma deve verificare se tali elementi, capaci di condizionare la vita dell’impresa, sussistano in effetti o meno, giustificando la valutazione di permeabilità a logiche e influenze mafiose, specialmente in un sistema, come quello attualmente configurato dal d. lgs. 159/2011, che non lascia più spazio alle cc.dd. informative atipiche. 3. La ratio della normativa di prevenzione (..) consente di attribuire rilievo “anche a condotte di sudditanza e di soggezione” che, quand’anche non penalmente rilevanti, denunciano “l’incapacità di reagire alle pressioni malavitose” e, con essa, l’oggettivo contributo alla realizzazione dei fini delittuosi delle associazioni criminali che la legislazione mira a contrastare, in una logica preventiva e cautelare, con l’informativa interdittiva (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 30.12.2005, n. 7619). _____________ (* riforma parziale della sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, Sez. I, n. 1178 del 2013)
TECNICA EDILIZIA
LIBRETTO INFORMATIVO DI USO E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE Il Gruppo Giovani del Collegio Costruttori di Brescia e provincia nell’ottica di fornire alle imprese associate un servizio sempre più completo si è posto, fra gli altri, il problema di come effettuare nel tempo la corretta manutenzione degli immobili realizzati e poi utilizzati dall’acquirente o dal locatario . L’impresa può essere chiamata dal proprietario, anche a distanza di anni dalla consegna, per rispondere di problemi sorti semplicemente per incuria o per mancanza di manutenzione atta a far sì che l’immobile mantenga nel tempo le sue caratteristiche funzionali. Si è riscontrato che gli utilizzatori degli immobili, ancorché dotati di buona volontà, non sappiano quali siano le operazioni da porre in essere e le loro tempistiche. Il Gruppo Giovani ha proceduto perciò alla stesura di un “Libretto informativo di uso e manutenzione dell’immobile”. Si tratta di un documento ad uso dell’acquirente che si consiglia di allegare al preliminare e/o all’atto definitivo di compravendita. Detto documento rappresenta un valore aggiunto al bene immobile in quanto consente di avere piena cognizione della consistenza di ciò che sta acquistando e piena consapevolezza che un immobile necessita, al pari di ogni altro bene materiale, di essere correttamente utilizzato, mantenuto, gestito. Il documento fornisce ogni più opportuna e completa informazione relativa al bene immobile rendendo il cliente/acquirente consapevole – anche giuridicamente - delle incombenze di propria competenza ritenute necessarie per conservare il bene in buono stato ed evitare che per incuria o cattivo uso o, ancora, per carente o insufficiente manutenzione possano emergere vizi e difetti dell’opera non dipendenti da carenze progettuali o esecutive. Dal punto di vista del costruttore il documento se allegato sia al contratto preliminare di compravendita sia all’atto definitivo di trasferimento, per costituirne parte integrante (e quindi con espresso richiamo nel testo contrattuale ed espressa dichiarazione di piena conoscenza dei contenuti dello stesso e sua accettazione), può consentire di evitare che siano attribuiti al costruttore / venditore i vizi e difetti d’opera che siano invece riconducibili al mancato rispetto delle incombenze che fanno capo all’acquirente e possessore del bene immobile, come descritti nel “Libretto informativo di uso e manutenzione dell’immobile”. Lo stesso dicasi per l’ipotesi che siano attribuiti al costruttore / venditore aggravamenti o conseguenze dannose di eventuali vizi e difetti d’opera effettivamente riconducibili
a responsabilità di progettazione o di esecuzione. Ancorchè redatto nell’ottica del rapporto tra acquirente (o promissario acquirente) e venditore (o promittente venditore), il documento può essere utilizzato anche quale allegato al contratto di locazione dell’immobile. In tale ipotesi la consegna del libretto di manutenzione al locatore potrebbe risultare utile in casi di possibili contestazioni da parte dell’affittuario in ordine ad eventuali vizi o difetti dell’immobile. Anche all’atto della riconsegna dell’immobile a locazione terminata, l’avere fatto sottoscrivere il libretto di manutenzione al locatario potrà essere di aiuto al proprietario in ordine a situazioni di degrado dell’immobile riconsegnato, imputabili a cattiva conduzione e non a difetti di costruzione. La sottoscrizione del libretto in parola può esser altresì opportuna LAVORI nell’ambito di un contratto “Rent to Buy”, PUBBLICI o “programma preparatorio all’acquisto”, che consente al futuro acquirente l’utilizzo dell’immobile, dapprima in locazione (rent) e successivamente nella piena proprietà (buy), al completamento del processo di acquisto che si concluderà in anni successivi a prezzo già pattuito e bloccato. In tali casi sarà opportuno procedere ai necessari adattamenti del testo. Il “Libretto informativo di uso e manutenzione dell’immobile” è pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori (www. ancebrescia.it) nella sezione “Modulistica” al lato destro della prima pagina. Una volta scaricato il testo del libretto, sarà necessario compilarlo e farlo sottoscrivere sia all’impresa che all’acquirente, in duplice copia, una per ciascuna parte.
L’APPALTATORE DEVE VERIFICARE ANCHE I MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE E QUINDI NE RISPONDE (Cass.Civ. Sez. II, n.14220 del 23/6/2014)
L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità. L’appaltatore è tenuto, inoltre, ad avvisare il committente che i materiali che gli ha fornito non assicurano la buona riuscita dell’opera in quanto di cattiva qualità o, comunque, inidonei ai fini della buona riuscita dell’intervento. L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera
480
quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi». Pertanto l’appaltatore «ha l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte». La Suprema Corte rimprovera alla Corte d’appello di aver sbagliato per aver invertito la regola di diritto, configurando come onere del committente quello che è, invece, un obbligo che ricade sull’appaltatore ex artt. 1655 e 1663 del Codice civile, ossia di assicurare la realizzazione dell’opera con organizzazione dei mezzi necessari, ed accollo dei rischi, e di avvisare prontamente il committente dei difetti della materia che quest’ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne l’esecuzione. Nel caso in esame si tratta della fornitura di blocchetti di cemento idrorepellente impiegati nella realizzazione di mura perimetrali di un fabbricato ad uso industriale, danneggiato da infiltrazioni d’acqua all’indomani della sua realizzazione.
VARIE
ALBO GESTORI AMBIENTALI - NUOVO REGOLAMENTO Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 120 del 3 giugno 2014 che disciplina le competenze e il funzionamento dell’Albo Gestori Ambientali. Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010. Con la sua entrata in vigore, dal 7 settembre 2014, viene abrogato il precedente regolamento dell’Albo Gestori Ambientali (decreto n. 406/1998). Le principali novitá introdotte dal decreto n. 120/2014 riguardano: 1) la riorganizzazione delle categorie di iscrizione con l’inserimento delle seguenti categorie: ■ categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006; ■ categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010; ■ categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006; ■ categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell’art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.
■ la sostituzione delle perizie con la certificazione dell’idoneitá dei mezzi da parte del responsabile tecnico; ■ l’acquisizione d’ufficio da parte della sezione regionale dell’Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.
DECRETO “SEMPLIFICAZIONE” DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento il D.L. n.91/2014 “Semplificazione”. Si illustrano di seguito le numerose disposizioni ambientali di interesse del settore delle costruzioni contenute nel provvedimento. Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati (art. 13 commi 1, 2 e 3) L’articolo 13 ha apportato alcune importanti modifiche al Decreto legislativo 152/2006 cd. Codice dell’Ambiente, introducendovi, in particolare, l’art. 242 bis con il quale è stata delineata una procedura semplificata ed “accelerata” per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, effettuate da parte dei privati a proprie spese.
2) la definizione del ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti. Si attribuisce al Comitato Nazionale il compito di definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda: ■ il titolo di studio; ■ gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attivitá; ■ l’idoneitá derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale. 3) le semplificazioni amministrative che prevedono: ■ l’autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
481
L’obiettivo è quello di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina precedente, consentendo l’avvio, in tempi brevi, degli interventi di bonifica e rinviando l’approvazione del piano di caratterizzazione e la verifica del raggiungimento delle soglie di concentrazione ad una seconda fase, in ordine alla quale sono comunque fissate tempistiche ridotte. Viene, inoltre, previsto un regime transitorio per i progetti avviati entro il 31 dicembre 2017, per i quali il piano di caratterizzazione si intende approvato, se l’amministrazione competente non provvede entro il termine di 45 giorni dalla presentazione da parte del privato. Durante l’iter parlamentare di conversione in legge è stato esteso a diciotto mesi, prorogabile di altri sei, il termine entro il quale le opere devono essere concluse, ciò al fine di ampliare l’ambito di applicazione della nuova normativa. La nuova procedura semplificata si applica anche ai procedimenti di bonifica in corso alla data del 25 giugno 2014, secondo le procedure di cui agli articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006. Il nuovo iter delineato dall’art. 13 ha il merito di aver cercato di risolvere molte delle criticità e delle rigidità proprie della disciplina ordinaria e rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti per creare le condizioni necessarie, affinché il processo di recupero dei siti inquinati possa effettiva-
VARIE
mente avvenire, per valutarne però appieno gli effetti occorrerà verificare come sarà attuato nella pratica. Infine, l’articolo 13 in commento introduce, nel D.Lgs. 152/2006, l’articolo 241 bis, il quale, al comma 8, prevede, nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 (in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e superspecialistiche), l’individuazione, ad opera di un decreto ad hoc, di una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari. Il decreto, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dello Sviluppo Economico nonché del Ministro della Salute, dovrà, altresì, individuare le modalità di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione nella predetta categoria. Composti organo-stannici (art. 13 comma 3 bis) Nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento è stata introdotta una modifica al D.Lgs. 152/2006 cd. Codice dell’ambiente (Tabella 1 dell’allegato V alla Parte IV) sostituendo il termine “stagno” con la più idonea locuzione “organo stannici”. Si tratta di una modifica che consente di superare alcune criticità evidenziate dall’esperienza corrente, in quanto in molte aree il suolo presenta concentrazioni di composti organo-stannici che se individuati con l’attuale terminologia porterebbero a valori di stagno superiori a quelli massimi ammessi. Impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata (art. 13, comma 4 ter) Tra le novità introdotte con la legge di conversione si segnala quella relativa all’impiego dei rifiuti da demolizione e costruzione oggetto di recupero in impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell’ambiente. Viene, infatti, ammesso il riutilizzo dei rifiuti derivanti da opere di demolizione e ricostruzione nell’ambito di opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, anche nel caso in cui tali materiali siano stati oggetto di recupero da parte di impianti autorizzati in procedura semplificata. La previsione ovviamente non modifica in alcun modo la possibilità per gli impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria di produrre e commercializzare materie prime secondarie. La norma consente di superare alcuni dubbi
interpretativi sorti nei confronti del dm 5 febbraio 1998, la cui formulazione aveva indotto il Ministero dell’ambiente, con due pareri del 2011 e del 2013, a ritenere ammissibile in questi casi il riutilizzo solo qualora i rifiuti fossero “recuperati” nell’ambito di impianti autorizzati in via ordinaria. Si tratta, peraltro, di una previsione che era già stata introdotta dalla legge n. 71/2013, sebbene limitata ai materiali oggetto di recupero nell’ambito dei cantieri relativi ad Expo 2015. La nuova norma rappresenta una importante semplificazione per l’attività di recupero dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, ciò anche in una logica di incentivo del riutilizzo di tali materiali, nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello sia nazionale che europeo. Classificazione dei rifiuti (art. 13 comma 5, lettera b - bis) Tra le modifiche apportate nell’ambito della conversione in legge, si segnala l’introduzione all’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 della disposizione relativa alla “classificazione dei rifiuti”. In particolare, viene detto che spetta al produttore dei rifiuti fornirne la classificazione, assegnando il relativo codice di identificazione secondo il catalogo europeo CER. Con riferimento poi ai cd. rifiuti con codici a specchio, ossia quelli per i quali è previsto sia il codice pericoloso sia quello non pericoloso (ad esempio i materiali da costruzione e demolizione), vengono elencati i principi di classificazione e le modalità per stabilire se il rifiuto sia pericoloso o non pericoloso. La previsione, che desta alcune perplessità in considerazione dei possibili maggiori oneri posti a carico dei produttori dei rifiuti, non è immediatamente operativa, in quanto si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dragaggi (art. 14, comma 8, lettera b-ter) La lettera b-ter) del comma 8 dell’articolo 14, inserita dalla legge di conversione, ha introdotto l’art. 184 quater al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) con il quale è stata delineata una disciplina dettagliata per l’utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio, semplificando la procedura per il loro recupero. Viene, infatti, previsto che i materiali dragati e sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati cessano di essere rifiuti se sono soddisfatti determinati requisiti e condizioni, quali in particolare la certezza del sito di destinazione e il rispetto dei valori di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti in relazione alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo (colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5
482
al titolo V del D.Lgs. 152/2006). A tal fine il produttore deve predisporre una dichiarazione attestante la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di riutilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione, il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa, nonché i dati relativi al produttore e al destinatario. Tale dichiarazione deve essere presentata, trenta giorni prima dell’avvio delle operazioni di conferimento, all’autorità competente per il procedimento di recupero e all’Arpa nel cui territorio il materiale viene reimpiegato. La nuova procedura è volta ad incentivare il riutilizzo di questi materiali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite a livello nazionale ed europeo, per valutarne però l’effettivo impatto positivo sull’attività delle imprese occorrerà verificare come verrà applicata a livello locale. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (art. 15) L’articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Peraltro, nell’ambito della conversione in legge è stato eliminato il comma 4, fortemente criticato dall’Ance, che disciplinava i casi in cui dovevano essere sottoposti a screening “postumo” gli impianti già autorizzati e in esercizio.
TRASPORTO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI CONFISCA DEFINITIVA DEL VEICOLO La sentenza n. 28442/14 della Corte di Cassazione ha confermato l’indirizzo già manifestato nella sentenza 32942/13 nei confronti della legittimità del sequestro di un veicolo impiegato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione previsto dal Decreto legislativo 152/06 “codice dell’ambiente”, ma ha altresì affermato che lo stesso veicolo non può essere successivamente restituito al proprietario salvo che costui non sia in grado di dimostrare la sua estraneità rispetto al comportamento illecito. Secondo la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 324 del codice penale le cose soggette a confisca obbligatoria (art. 240 del codice penale) non possono essere restituite in nessun caso all’interessato. L’articolo 260 ter del codice dell’ambiente relativamente alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per
VARIE
il trasporto illecito di rifiuti rinvia al ricordato articolo 240 del codice penale. Per altro nella fattispecie specifica la Cassazione non ha ritenuto possibile escludere l’obbligo di confisca per i mezzi (intesi nel senso degli strumenti utilizzati per compiere un reato) non intrinsecamente pericolosi o la cui detenzione non sia intrinsecamente illecita (come potrebbe essere la detenzione di un veicolo).
TRASPORTI - POSSIBILITÀ DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO DI USURA (Nota Ministero 1506/1994)
Il pagamento dell’indennizzo di usura, al pagamento del quale sono obbligati i mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 34 del Codice della strada, può essere sospeso per tutto il periodo in cui i veicoli circolino solo in strade private come le aree di cantiere oppure restino fermi per mancata attività. Resta in ogni caso dovuto il pagamento della tassa di possesso. In tal senso si era pronunciato il Ministero dei lavori pubblici (ora MIT) – Ispettorato per la sicurezza stradale con una nota di risposta n. 1506/1994 ad un quesito sollevato dall’Ance con il quale si chiedeva di poter sospendere il pagamento della tassa per la maggior usura delle strade per i mezzi d’opera che non circolassero sulle pubbliche strade. Tale quesito, peraltro, era stato prospettato dall’Ance proprio in considerazione del momento di crisi che stava vivendo l’attività edilizia in quegli anni.
TRASPORTI - NOVITÀ PER L’UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO (Regolamento CE n. 165-2014
Entro il 2016 anche l’Italia dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento europeo 4 febbraio 2014, n. 165/2014 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 60 del 28/2/2014) entrato in vigore il 1°marzo scorso per effetto del quale sarà abrogato il Regolamento 3821/1985 relativo all’utilizzo del cronotachigrafo nel settore dei trasporti su strada che, lo si ricorda, è obbligatorio per i mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate al fine di controllarne la conformità alle norme sui tempi di guida e periodi di riposo (la cui disciplina di dettaglio è altresì contenuta nel Regolamento CE n. 561/2006 che viene in parte modificato) .
Come previsto anche dall’articolo 288 del Tratto dell’Unione Europea, il nuovo Regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile (“self-executing”) a ciascuno degli Stati membri senza necessità di apposito recepimento. Tuttavia, per alcune disposizioni è stata espressamente prevista la possibilità di intervenire con provvedimenti integrativi o d’esecuzione del Regolamento stesso. Tra l’altro l’articolo 46 stabilisce che finché non siano adottati gli eventuali atti di esecuzione continueranno ad applicarsi in via transitoria le disposizioni dell’abrogato Regolamento n. 3821/1985. Ai sensi dell’articolo 48, il nuovo Regolamento, formalmente in vigore dal 1° marzo scorso, sarà efficace soltanto a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione di alcune norme che, invece, si applicheranno già dal 2 marzo 2015: ■ articolo 24: sulle autorizzazioni e certificazioni che gli Stati membri devono rilasciare ad installatori, officine e costruttori dei veicoli per operare sui tachigrafi; ■ articolo 34: sull’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione. Particolare rilievo assume la norma nella parte in cui specifica che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l’obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare l’attività diversa dalla guida svolta quando si allontanano dal veicolo. La norma lascia intendere che in qualche modo dovrà essere “rivisitata” la normativa comunitaria e quella italiana di recepimento che hanno imposto dal 2008 l’utilizzo del cd. modulo assenze conducenti. ■ articolo 45: che modificando l’articolo 3 e l’articolo 13 del Reg. 561/2006 introduce ulteriori casi di esonero. In particolare, si prevede che il Regolamento n. 561/2006 e gli adempimenti da esso nascenti non si applicheranno anche ai trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”. Tale norma, da tempo auspicata, quando entrerà in vigore sarà di particolare interesse per il settore edile che di norma mobilita mezzi da cantiere per brevi spostamenti. Si tratta di una forte semplificazione che, una volta attuata, permetterà agli operai/autisti di non sottostare (a condizione che il trasporto avvenga nel raggio di 100 chilometri dal cantiere) ai vincoli imposti dalla normativa comunitaria sui tempi di guida e riposo e quindi sull’obbligo di registrare l’attività di guida mediante tachigrafo analogico/digitale che sono particolarmente stringenti e
483
dalla cui mancata osservanza discendono sanzioni anche piuttosto pesanti. Con riferimento alle deroghe (al rispetto di alcune disposizioni del Reg. n.561) concedibili a discrezione dallo Stato membro, è elevato da 50 km a 100 km il raggio di operatività riferito all’utilizzo dei veicoli di cui alle lettere d) (tra cui figura il conto proprio), f) (per i veicoli elettrici o a gas) e p) dell’art. 13.
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D’OPERA SULLA A35 (BREBEMI) - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI ECCEZIONALI Il 23 luglio 2014 è stata aperta al traffico l’autostrada A35 Brescia-Milano, di competenza del concessionario Brebemi S.p.A., e il tratto denominato “ArcoTeem” della A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, di competenza del concessionario Tangenziale Esterna S.p.A. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285), l’effettuazione di un trasporto eccezionale o la circolazione di un veicolo eccezionale (mezzo d’opera) lungo le strade e autostrade è soggetta a specifica autorizzazione alla circolazione. A tale disposizione è soggetta anche la circolazione dei mezzi d’opera sulla nuova A35 (Brebemi). Il collegamento con la A35 inizia sulla Tangenziale Sud di Brescia, all’altezza di Roncadelle, fino alla SP 19. L’accesso da Milano è invece possibile attraverso la Variante di Liscate e la SP 14 Rivoltana dalla barriera di Liscate oppure attraverso la SP 103 Cassanese dal casello di Pozzuolo Martesana. Il tracciato completo della nuova autostrada è visionabile sul sito della società nella sezione “consulta le mappe delle Concessionarie“. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la circolazione sulla A35 può essere richiesta: ■ telematicamente, sul sito internet www. teonline.it/index.php nella sezione “inoltro telematico pratiche”, al costo di 5 € e previa registrazione al servizio; ■ contattando l’ufficio “Trasporti Eccezionali Centro Servizi” (TECS) di Rondissone (To) ai seguenti recapiti: ofarris@satapweb.it Tel. 011/91415248 cmontrucchio@satapweb.it Tel. 011/91415250 mcarando@satapweb.it Tel. 011/91415252 lottaviano@satapweb.it
VARIE
Tel. 011/91415253 mmazza@satapweb.it Tel. 011/91415606 cgambazza@satapweb.it Tel. 011/91415236 I numeri di telefono sopra indicati rispondono dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00. Su indicazione dell’ufficio si suggerisce di inviare sempre le richieste a tutti gli indirizzi e-mail segnalati e (per conoscenza) a quello del Capo Ufficio, dott.ssa Carla Gambazza. MODULISTICA E PAGAMENTO ONERI Le istruzioni e il modello della domanda, che deve essere presentata corredata dei documenti richiesti, sono disponibili sia su sito internet del Collegio che sul sito internet della società al seguente indirizzo: www.teonline.it nella sezione “Tipi di autorizzazione” e “Modulistica”. Il pagamento degli oneri e delle marche da bollo (due da 16 € per ogni domanda) può essere effettuato in un’unica soluzione mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 1018705093, intestato a Brebemi SpA. La società ha precisato che a breve verrà attivato uno specifico conto corrente bancario che verrà comunicato tempestivamente.
A35 – Oneri Gli oneri richiesti per il rilascio dei permessi per i mezzi d’opera per il transito sulla A35 sono: Onere di procedura fisso di € 115,00 per ogni veicolo/convoglio; Per mezzo d’opera a 3 assi massa 33 t. € 46,40 al mese per massimo 12 mesi; Per mezzo d’opera a 4 assi massa 40 t. € 72,90 al mese per massimo 12 mesi; Per mezzo d’opera a 5 o più assi massa 56 t. € 87,00 al mese per massimo 12 mesi; Liscate – Oneri Gli oneri richiesti per il rilascio dei permessi per i mezzi d’opera per il transito sul tratto di Liscate sono: Onere di procedura fisso di € 115,00 per ogni veicolo/convoglio; Per mezzo d’opera a 3 assi massa 33 t. € 26,70 al mese per massimo 12 mesi; Per mezzo d’opera a 4 assi massa 40 t. € 42,00 al mese per massimo 12 mesi; Per mezzo d’opera a 5 o più assi massa 56 t. € 50,10 al mese per massimo 12 mesi; Nota: Si segnala che la durata del permesso (massimo 12 mesi) sarà in ogni caso legata al numero di mesi versati a titolo di indennizzo di usura. E’ possibile richiedere l’aggiornamento della scadenza al costo fisso di € 22, oltre al versamento della quota mensile degli oneri.
484
Allegati: ■ Modello richiesta autorizzazione A35 ■ Modello richiasta autorizzazione Tangenziale Esterna Modulistica da allegare alla domanda ■ Attestazione versamento oneri e marche da bollo ■ Fotocopia completa e leggibile dei libretti di circolazione dei mezzi interessati al trasporto eccezionale ■ Dichiarazione di abbinabilità per veicoli rientranti nei limiti art. 61 del C.D.S. che effettuano trasporto eccedente di sagoma ■ Autocertificazione (allegato alla fotocopia dei libretti di circolazione) ■ Dichiarazione Assicurazione ■ Dichiarazioni ■ Richiesta Fattura Nota: gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Collegio - Ance Brescia
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2014 Con nota nota RU 68241 del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2014. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2014. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati presentano l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 luglio 2014. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre 2014, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015 (art. 61, comma 1, lett. b), del D.L., n. 1/2012). Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016 (art. 4, comma tre, secondo inciso, del D.P.R., n. 277/2000).
ANCE INFORMA
Sblocca Italia: Renzi risponde all’Ance
Fiscalità immobiliare: le nuove guide su locazioni e compravendite
La crisi delle costruzioni pesa sul calo del pil e dell’occupazione
Parlamento, il punto sull’iter dei pricipali provvedimenti
Durc, per la verifica di regolarità vale la data di autodichiarazione
Riorganizzazione della pa: avvio dell’esame al Senato
Newsletter del 29/08/2014
Contratti a tempo determinato, chiarimenti per le nuove imprese edili
Piani attuativi: legittimo l’ok della Giunta se conformi al Prg
Rete transeuropea dei trasporti, la UE stanzia 320 milioni di euro
Semplificazione fiscale, ok del Parlamento su abitazioni di lusso e responsabilità solidale
In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Riduzione premi assicurativi, presentato il nuovo modello OT 24 Sgravio dell’11,50%: al via dal 1° settembre le domande per il 2014 Unificazione enti bilaterali: il Formedil dirama lo statuto tipo Albo Gestori Ambientali: dal 7 settembre in vigore il nuovo regolamento Lotta alla criminalità: nuovi alloggi per i dipendenti statali Piani urbanistici, no all’esclusiva alle università Sicurezza apparecchi di sollevamento, definite le schede di controllo Sicurezza: nuove regole per i cantieri di spettacoli e fiere Newsletter del 05/09/2014 Ance: bene Draghi, finalmente misure a sostegno di famiglie e imprese
485
Rischio sismico: 4 milioni per interventi urgenti su ponti e viadotti
CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti: sig. ERNESTO BRUNI ZANI dott. ARTURO DOTTI geom. MARIO PAROLINI Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri: geom. PAOLO BETTONI geom. PRIMO IDER geom. GIULIANO CAMPANA geom. RENATO PE ing. ANGELO DELDOSSI ing. FABIO RIZZINELLI geom. ALESSANDRO FACCHETTI geom. ANGELO ZILIANI rag. FAUSTO GASPARINI REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore
rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA geom. RAFFAELE COLLICELLI geom. MARCO CORNALI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI geom. BERNARDINO GALUPPINI geom. RUDY GATTA
rag. CORRADO GATTI sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI sig. FULVIO GOFFI geom. LORENZO GUERINI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI geom. GIANNINO ZANARDELLI
COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:
geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI
sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI
GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti Consiglieri:
arch.GIACOMO GAIDONI
ing. ALBERTO MAZZOLA
arch. SEVERINO ARICI sig. LUCA PAVONI arch. ALESSANDRA SILVIOLI
geom. ALBERTO DI LERNIA sig. SANTO PRANDELLI geom. ANDREA STEFANINI
COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:
geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI
486
rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER
notiziario ASCENSORI
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
ELEVATORI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia