Notiziario Maggio 2014

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notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MAGGIO 2014

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

Assemblea 2014: le regole del presidente Pavoni per rilanciare l’edilizia

Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

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Assemblea 2014: dalla crisi si esce pensando al futuro delle case e dell’ambiente pag.

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Assemblea 2014: i Giovani impegnati per un futuro che dia più valore alle idee

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Assemblea 2014: per la Seb un anno ricco di risultati, ora la sfida è l’innovazione

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Assemblea 2014: i dati Cape sono lo specchio fedele del prezzo della crisi

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Assemblea 2014: consulenza, impegno quotidiano del Cpt al servizio delle imprese pag.

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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi Indici Lavori pubblici

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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CQOP-SOA

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MENO BUROCRAZIA, FISCO PIÙ AMICO , INNOVAZIONE E QUALITÀ: COSÌ SI PUÒ USCIRE DALLA CRISI

ASSEMBLEA 2014: LE REGOLE DEL PRESIDENTE PAVONI PER RILANCIARE L’EDILIZIA Serve un “new deal” che sappia ridare smalto ad un comparto edile che ha pagato un tributo troppo pesante alla crisi economica e rischia di abdicare al tradizionale ruolo di motore trainante dell’economia. Dal Credito al Fisco, passando attraverso l’appello alla politica, affinché sappia promuovere gli investimenti necessari a ridare slancio a imprese e occupazione, sono i temi oggetto della relazione del presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia, Tiziano Pavoni all’assemblea annuale dell’Associazione. Visibilmente emozionato e coinvolto dai temi di assoluta attualità per il comparto, Pavoni si è rivolto agli associati che hanno partecipato all’assemblea presso la sala congressi della Camera di Commercio di Brescia e agli ospiti che non hanno fatto mancare la loro presenza. Tra questi l’Assessore al territorio della Regione Lombardia Viviana Beccalossi, il Presidente della Provincia di Brescia Daniele Molgora e l’Assessore all’urbanistica del Comune di Brescia Michela Tiboni che hanno partecipato, con il vicepresidente nazionale dell’Ance Giuliano Campana, al successivo dibattito. Ai lavori non hanno voluto mancare anche il presidente

Il presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia durante il suo intervento, nel quale ha tracciato il quadro di una situazione congiunturale che resta complicata.

dell’Associazione Nazionale Costruttori, Paolo Buzzetti e Gabriele Buia, vicepresidente dell’Ance con delega alle politiche sindacali. Ma torniamo alla relazione di Tiziano Pavoni. “L’attuale quadro congiunturale del nostro Paese presenta alcuni incoraggianti seppur deboli segnali di un’inversione di tendenza. Lo spettro di una nuova crisi finanziaria sembra, in questi primi mesi dell’anno, fugato ma ci accompagna, come un insormontabile ostacolo, il problema della spesa e del debito pubblico. Ostacolo che frena ogni possibile investimento destinato a rilanciare l’economia italiana. 251

“L’attuale quadro congiunturale del nostro Paese presenta alcuni incoraggianti seppur deboli segnali di un’inversione di tendenza. Lo spettro di una nuova crisi finanziaria sembra, in questi primi mesi dell’anno, fugato ma ci accompagna, come un insormontabile ostacolo, il problema della spesa e del debito pubblico”


“DAL 2008 L’EDILIZIA HA REGISTRATO SOLO PERDITE: CON CIRCA 450 MILA POSTI DI LAVORO IN MENO”

Al capezzale del malato Italia più medici si sono affacciati in questi anni per cercare di somministrare la più efficace cura al suo stato di depressione economica. Politici ed economisti si sono succeduti a reggere il timone del Governo, licenziando provvedimenti che, peraltro, ben poco hanno inciso. Riforme dell’apparato pubblico, snellimento burocratico, taglio dell’imposizione fiscale, risparmio della spesa pubblica da destinare alla spesa per gli investimenti ed alla crescita economica, questi sono stati i principali cavalli di battaglia che campeggiavano in tutti i programmi dei Governi che si sono sino ad oggi avvicendati. Tutti hanno concordato su tali priorità, ma poi, nei fatti, sino ad oggi la maggior parte dei problemi non ha trovato soluzione”. E’ da questo passaggio che ha preso le mosse la relazione del presidente Pavoni, un testo “ragionevolmente impietoso” che ha fotografato una situazione difficile da definire, se non con l’epiteto di “costante emergenza”. L’ANALISI - “In tale quadro di riferimento il nostro comparto, nonostante alcuni deboli segnali di rallentamento della crisi che sta attraversando, arranca e vede ancora lontana la ripresa. Non abbiamo la necessità di sciorinare le risultanze di un’ ennesima analisi che rivela una verità a tutti nota: l’industria delle costruzioni è in estrema difficoltà. Dal 2008 ad oggi l’edilizia ha registrato solo cali e perdite: abbiamo perso circa 450 mila posti di lavoro ed alcune decine di migliaia sono le imprese cessate. Sono dati che abbiamo sottolineato e riportato in tutte le occasioni di confronto che abbiamo avviato con

Il tavolo dei relatori durante il dibattito dell’Assemblea 2014. Da sinistra a destra: il presidente Tiziano Pavoni, Viviana Beccalossi

le forze Politiche, per richiamare la loro attenzione sulla necessità di adottare misure immediate per rilanciare un settore in declino. Settore, è bene ricordarlo, che per l’economia italiana rappresenta un insostituibile volano, un motore di potenziale sviluppo ancor più efficace rispetto a quello delle esportazioni”. LE RIFORME - Ecco allora quanto sia indispensabile, per poter consolidare la timida ripresa in atto, adottare una politica di sostegno all’edilizia, attorno alla quale ruota il comparto edile, una formidabile macchina in grado di creare positivi riflessi anche sull’indotto. “Abbiamo apprezzato gli interventi varati dal Governo e destinati ad imprimere una svolta all’economia del Paese, anche se necessitano di ulteriori sforzi per rispondere alle esigenze che più volte abbiamo manifestato. Le accelerazioni impresse dall’Esecutivo con i provvedimenti varati nello scorso mese di aprile in tema di programmi per l’edilizia scolastica e dissesto idrogeologico - ha proseguito 252

Tiziano Pavoni - fanno sperare in un cambio di passo da parte della politica e sembrano volte ad una discontinuità rispetto al passato. Vanno nella giusta direzione che da tempo abbiamo auspicato e rappresentano un basilare punto di partenza per grandi piani di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e del territorio del nostro Paese. Piani che, come filiera dell’edilizia, possiamo realizzare


“POSITIVI I PROVVEDIMENTI VARATI IN APRILE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA E IL DISSESTO IDROGEOLOGICO”

Claudio Venturelli, Daniele Molgora, Michela Tiboni e Giuliano Campana

in tempi brevi creando migliaia di posti di lavoro, all’insegna della qualità e del risparmio energetico”. I PAGAMENTI - Ma l’idea, il progetto di un rilancio, l’appello al fare, purtroppo fa i conti con uno scenario non certo soddisfacente. Il presidente si è soffermato su alcuni dei temi che più mettono in sofferenza il comparto edile: i ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, lo

snellimento burocratico, la fiscalità immobiliare ed il credito. “Il ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione è la diretta conseguenza, uno dei perversi effetti, del Patto di stabilità interno. La soluzione adottata è stata la più semplice: non pagare lavori già eseguiti per aumentare la propria disponibilità finanziaria. L’impresa può aspettare, anche tempi biblici. Una soluzione che stride e contrasta con i principi di correttezza contrattuale che non può solo valere per le imprese. È pertanto indispensabile che il Governo affronti e risolva definitivamente il problema”. “Come? Con l’adozione di provvedimenti volti a modificare le norme che disciplinano il Patto di stabilità interno, prevedendo un sensibile allentamento dei rigidi vincoli dettati dallo stesso. Non possiamo infatti più accettare rinvii di tale modifica, si tratta di un provvedimento che va coraggiosamente adottato e che risulta indispensabile al fine di liberare risorse per il rilancio dell’econo253

mia. Va comunque dato atto alla Provincia ed al Comune di Brescia di essersi impegnati per tentare di far fronte ai propri obblighi nei confronti delle imprese, ed anche alla Regione Lombardia che con l’iniziativa Credito in cassa ha permesso il pagamento di crediti da tempo scaduti e vantati dalle aziende nei confronti degli Enti Locali”. LE REGOLE - “E veniamo al secondo dei temi che più direttamente rileva e sensibilmente rallenta la nostra attività: il rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia con riguardo all’iter dei processi decisionali che con riferimento alla semplificazione delle procedure”. Pavoni ha sottolineato come le decisioni amministrative siano assunte senza pensare al fattore tempo; non vengono minimamente considerati i danni, anche economici, che i ritardi determinano. “Occorre ridurre drasticamente i tempi e ricondurli a periodi ben definiti. Abbiamo la necessità di avere certezze, non possiamo più subire la politica del rinvio e dell’attendismo su ogni decisione. E’ inoltre di vitale importanza che si snelliscano le procedure amministrative e dunque il quotidiano lavoro. Semplificazione per eliminare la stratificazione di norme che soffocano e minano la voglia di fare impresa, per accelerare e rendere snello l’attuale e farraginoso iter degli appalti pubblici, per una politica urbanistica che favorisca la riqualificazione delle nostre città”. “E’ bene essere chiari. Non vogliamo con la semplificazione una riduzione delle tutele - ha aggiunto il presidente del Collegio - anzi al contrario, se la norma è


“CHIEDIAMO PROCESSI DECISIONALI BREVI, E LEGGI CHIARE, CHE NON CONSENTANO AI SOLITI FURBI DI SOPRAVVIVERE”

troppo complicata rischia di non imprenditoriale avremo un futuro essere applicata e non necessaria- ancor più incerto del presente”. mente per malafede: se la stessa è Ma non è tutto. A pesare nesemplice non ci saranno problemi gativamente sul piatto della bilanad osservarla. Non possiamo cia ci sono anche altre criticità, che confrontarci quotidianamente con riguardano la fiscalità immobiliare una selva di leggi e regolamenti, e il credito. che a volte disciplinano in modo “Oggi - ha continuato Tiziano difforme la medesima disposizione Pavoni - assistiamo ad una sempre e che ci costringono ad una corsa più diffusa disaffezione all’invead ostacoli dove l’asticella viene stimento immobiliare. Tra i fattori alzata ad ogni passaggio”. che stanno allontanando gli italiani GLI OBBLIGHI - “In alcuni da tale propensione ad investire nel ambiti, pensiamo ad esempio a settore è innegabile il peso deterquello fiscale ed a quello ambien- minato da una tassazione sul bene tale per la gestione delle terre e casa, che in questi ultimi tempi è rocce da scavo e gli inerti da scavo, diventata la più alta d’Europa. Il subiamo una parabene casa sembra noia di imposizioni ormai destinato a “Subiamo una e perciò di obblifungere da cassa paranoia di imposizioni ghi, contrastanti, senza fondo cui e perciò di obblighi, farraginosi e snerogni Governo atvanti, che inoltre contrastanti, farraginosi tinge nel momene snervanti, che si si sovrappongono, to del bisogno. privi di una logica sovrappongono, costosi Ogni qualvolta vi e contro il buon è la necessità di far per noi e per i nostri senso, ma sopratquadrare i conti, la committenti” tutto inutilmente casa è la panacea costosi: per noi, per di tutti i mali. Ma i nostri committenti e per l’intera per favorire gli investimenti immocollettività. Il campo è assai vasto: biliari in Italia ed anche da parte spazia dall’urbanistica, alla tutela degli investitori esteri, è invece dell’ambiente, alla aggiudicazione necessario delineare un quadro e conduzione dei lavori pubblici, normativo certo e una imposizione al rispetto delle norme in materia fiscale chiara ed inequivocabile. I paesaggistica, alla sicurezza sul mille balzelli fiscali che gravano lavoro, ai vincoli artistici sul pa- sulla casa, rendono quasi impossitrimonio immobiliare, alla disci- bile, per un investitore, calcolare il plina fiscale e previdenziale, alla proprio ritorno economico sull’indisciplina sui trasporti, solo per vestimento. Risulta quindi indifcitare i principali ambiti del nostro feribile procedere ad un riordino lavoro. Quindi processi decisionali razionale e radicale del sistema più brevi, tempi certi, meno leggi, impositivo al fine di poter dare ai ma più chiare, che non consentano cittadini ed alle imprese le certezze ai soliti furbi di sopravvivere. Non che attendono da tempo”. vedo altre vie, il cambiamento in IL CREDITO - E poi resta questa direzione deve essere con- sul tappeto la difficile questione seguito, altrimenti come categoria legata al credito, meglio all’ero254


“SUL SETTORE SI È CONCENTRATA IN QUESTI ANNI LA SFIDUCIA DELLE BANCHE E NE STIAMO PAGANDO GLI EFFETTI”

gazione del credito nei confronti si esce dalla crisi economica solo dell’edilizia. reclamando provvedimenti da “Sul nostro settore si è con- parte della politica”. centrata in questi anni la sfiducia “Certo le Istituzioni europee delle banche e ne stiamo pagando ed i governi nazionale e locale posgli effetti: è una spirale che ci sta sono e devono fare di più e meglio stritolando e che non risparmia per liberare risorse indispensabili nessuno. Siamo di fatto in balia al rilancio della competitività delle del mercato del credito. Ho da voi imprese ed alla ripresa del mercacolleghi ed amici testimonianze, to del lavoro.Ma la differenza la quasi quotidiane, delle battaglie fanno poi le imprese. Dobbiamo per gestire al meglio la concessio- dunque cercare di creare nuove opne del credito e la ristrutturazione portunità di mercato, che prevedadel debito. Operazioni che spesso, no sia il reimpiego dei lavoratori, se non quasi sempre, comportano oggi esclusi dal ciclo produttivo, l’accettazione di condizioni ca- che la formazione delle nuove pestro, nonostante l’affidabilità e generazioni allo svolgimento le garanzie da noi dell’attività lavofornite agli Istituti rativa edile. Quin“Alle banche di credito. Ed inoldi nell’affrontare chiediamo di tornare tre tale stretta si è la crisi e creare anche rivolta nei con fiducia a credere nel opportunità per mercato immobiliare, confronti dei nostri superarla dobbiaanche se oggi c’è già potenziali acquimo avere come direnti. Alle banche una maggiore attenzione rettrici le seguenti chiediamo di avere strade: quella del da parte delle storiche coraggio, di tornare perseguimento di banche locali” con fiducia a creuna sempre più dere nel mercato marcata qualità immobiliare, anche se ci sembra del prodotto offerto, quella della di notare una maggiore attenzione riqualificazione del patrimonio da parte delle storiche banche edilizio esistente, quella della locali nella concessione di mutui manutenzione delle infrastrutture agli acquirenti. Più volte abbiamo e della salvaguardia del territorio”. sottolineato che il rischio bolla LA QUALITÀ - “Ho più immobiliare, che ha caratterizzato volte ribadito che una delle sfide alcuni Paesi europei, in Italia non più importanti che oggi dobbiaè immaginabile. Abbiamo accolto mo affrontare è il costruire bene con soddisfazione l’accordo sotto- ed offrire al mercato un prodotto scritto tra l’ABI e la Cassa depositi di qualità. Nuove soluzioni tece prestiti per finanziare mutui alle niche adottate con innovazioni famiglie. Si tratta anche di un tecnologiche all’avanguardia e passo importante nella direzione che favoriscono il risparmio enervolta a ridare fiducia al nostro getico, l’isolamento acustico e comparto”. la sostenibilità ambientale del LA SVOLTA - Sin qui prodotto edilizio sono capisaldi l’aspetto delle rischieste. Ma, come irrinunciabili. Ed in tale percorso ammesso dallo stesso Pavoni, “non il nostro comparto si è avviato. Ma 255

Il vicepresidente Ernesto Bruni Zani

Il vicepresidente Arturo Dotti

Il vicepresidente Mario Parolini


“RIQUALIFICAZIONE: VANNO DEFINITE LE COMPETENZE DI OGNI ENTE CHIAMATO AD ESPRIMERSI SUI PROGETTI”

se nel campo della nuova edilizia l’applicazione di concetti di sostenibilità e di risparmio energetico trova direttamente un riscontro, nell’ambito del recupero del patrimonio esistente è necessario un approccio più meditato”. INNOVARE - “Il nostro patrimonio immobiliare, peraltro, è in buona parte vetusto e non conforme alle normative per il risparmio energetico ed agli attuali standard abitativi. Rinnovare e adeguare l’edificato significa introdurre nella filiera immobiliare tutte le nuove tecnologie per il risparmio energetico e rendere altresì più attraente all’investitore l’acquisto del bene casa”. “E’ un mercato che richiede specializzazioni diversificate nella mano d’opera occupata, nella creazione di nuovi materiali e tecnologie, nelle nuove figure che curano la progettazione e conduzione del cantiere. Ma intervenire su parti della città esistente richiede anche convergenza tra obiettivi e strumenti, tra visioni e regole del gioco”. “Va quindi condivisa, tra tutti i soggetti a vario titolo interessati, non solo il principio di percorrere la strada della “densificazione” ma anche la necessità di evitare il sovrapporsi di competenze tra le soprintendenze, gli enti comunali, provinciali o regionali. Sovrapposizioni che non favoriscono certamente il processo di riconfigurazione del patrimonio abitativo esistente. Vanno quindi definite in modo rigoroso e puntuale le competenze di ogni singolo Ente chiamato ad esprimersi sui progetti di riqualificazione al fine di evitare l’impasse che oggi scontiamo ogni qualvolta procediamo con nuove

iniziative. Ma non dobbiamo dimenticare che per sollecitare gli interventi di recupero urbano, vanno altresì previsti incentivi per coloro che avviano tali operazioni”. GLI INCENTIVI - “Incentivi fiscali per il risparmio energetico e la ristrutturazione oggi sono previsti, ma sono destinati sin dal prossimo anno ad una sensibile riduzione. Vanno mantenuti nell’attuale misura. Una fiscalità di sostegno è assolutamente necessaria per mediare gli ingenti costi che le ristrutturazioni e le innovazioni tecnologiche fanno gravare sul prezzo finale di un immobile”. “Inoltre per incentivare chi recupera il patrimonio edilizio esistente, mediante interventi di demolizione e ricostruzione ex novo, va previsto l’aumento della cubatura edificabile anche in deroga alle vigenti norme civilistiche e paesaggistiche. Gli incentivi e le premialità che potranno essere legati a queste opere di trasformazione devono trovare adeguata attenzione nei regolamenti edilizi, il punto di partenza per una signifi256

cativa riscrittura e semplificazione delle regole di intervento”. LA MANUTENZIONE - “La terza direttrice che va perseguita - ha proseguito Pavoni - è quella legata alla manutenzione delle infrastrutture ed alla salvaguardia del territorio. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una riduzione senza precedenti degli investimenti su tali importanti capitoli di spesa”. “Dai dati in nostro possesso il calo della spesa per opere pubbliche negli ultimi 4 anni segna, complessivamente, un meno 44% e le risorse destinate ai lavori pubblici rappresentano oramai solo 1,4% del bilancio dello Stato. Inoltre la scelta strategica operata dal nostro Paese ha privilegiato la destinazione delle poche risorse disponibili legandole prioritariamente alle grandi opere”. “Strategia comprensibile, stante gli scenari competitivi mondiali, ma che ha alterato gli equilibri delle necessità e priorità ambientali della nostra Nazione. Tale politica ha comportato quin-


“LE OPERE CHE NON CONSENTONO RINVII SONO SENZ’ALTRO QUELLE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO”

di un colpevole disinteresse alla salvaguardia del territorio ed ai piccoli lavori di manutenzione delle città, a riqualificare gli edifici scolastici, a ristrutturare il patrimonio immobiliare pubblico. Va quindi programmato ed attuato un piano di lavori di piccola e media dimensione, volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini”. IL TERRITORIO - “In tale quadro - ha proseguito Tiziano Pavoni - le opere urgenti che non consentono rinvii sono senz’altro individuate in quelle indispensabili per mettere in sicurezza il territorio e garantire l’incolumità dei cittadini. Gli eventi atmosferici di questi ultimi mesi hanno messo a nudo la fragilità ambientale del nostro Paese. Il dissesto del territorio riguarda una pluralità di situazioni che vanno dalle frane, alle esondazioni, ai cedimenti dei pendii alle arginature di canali e fiumi. Assenza di interventi sia di manutenzione straordinaria che ordinaria hanno dato forma ad una miscela esplosiva i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti. Tale complessa problematica va quindi affrontata approntando un piano per arginare il sempre più devastante dissesto idrogeologico, anche superando i limiti del patto di stabilità interno”. L’URGENZA - Così Pavoni ha concluso: “Abbiamo l’indifferibile necessità di un Esecutivo che affronti con decisione i problemi che stanno martoriando il nostro Paese”. “I temi presenti nell’agenda del Governo e che con celerità sono stati affrontati indicano un chiaro impegno verso il cambiamento, la nostra speranza è che detta volontà trovi una effettiva

rispondenza nei fatti. Le azioni per cercare di contrastare la disoccupazione, altra vera piaga del momento che stiamo attraversando, le avviate riforme del sistema Istituzionale del nostro Paese, gli interventi, anche se lievi, volti a ridurre il cuneo fiscale, denotano la chiara scelta di riconsegnare alla politica il ruolo che la stessa deve svolgere”. “E’ quindi con fiducia che guardiamo al nuovo Governo, ben consci delle difficoltà che dovrà affrontare, ma con la speranza che il nuovo corso inaugurato produca quegli effetti tanto attesi per un rilancio del nostro Paese. Ed in tale conteso il nostro comparto come ho già accennato rappresenta uno dei motori della locomotiva del sistema economico della nostra nazione e senza di noi l’Italia non riuscirà a ripartire”. “Le imprese del nostro settore hanno ancora un significativo potenziale da esprimere, ma non lo potranno fare se imbrigliate in un quadro quale quello attuale che frena ogni possibile iniziativa. Siamo pronti a fare la nostra parte e siamo certi di poter svolgere un ruolo decisivo. Vogliamo che il nostro Paese torni a svolgere il ruolo di grande potenza economica e industriale, ruolo che i nostri padri ci hanno consegnato e che noi vogliamo consegnare ai nostri figli”. Le richieste formulate a nome della categoria sono importanti e determinanti per il futuro, così come fondamentale è l’impegno dei costruttori a far proprio l’impegno per coniugare sempre più qualità e innovazione tecnologica. Il presidente nazionale dell’Ance, Paolo Buzzetti

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DOPO IL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE BUZZETTI IL DIBATTITO CON BECCALOSSI, TIBONI E MOLGORA

ASSEMBLEA 2014: DALLA CRISI SI ESCE PENSANDO AL FUTURO DELLE CASE E DELL’AMBIENTE Le richieste rimangono immutate. Significa che i problemi non sono stati risolti. Il presidente del Collegio Costruttori Edili bresciani Tiziano Pavoni ripropone con dovizia di particolari il dossier scritto in questi anni di crisi profonda, nella sua relazione all’assemblea annuale in Camera di Commercio: un elenco di danni subiti dal comparto a causa dei ritardi della Pubblica amministrazione, dei tempi lunghi che rendono difficili gli investimenti, di leggi inutili e costose. E non ha potuto che invocare le «certezze» che non si profilano ancora all’orizzonte. Per Pavoni “non è possibile programmare investimenti o interventi di recupero immobiliare se da parte della struttura pubblica non vi sono risposte certe, in tempi certi. E’ una contraddizione che ancora blocca lo sviluppo del nostro Paese nella direzione della modernità”. Un problema anche per altri settori dell’economia italiana, «perché - lo ha sottolineato il presidente nazionale Ance, Paolo Buzzetti che non manca mai di partecipare all’assemblea bresciana, emblema di una delle più forti aggregazioni associative - l’edilizia è in grado di far ripartire il mercato interno e l’economia del Paese. Se l’edilizia rimane al palo, nient’altro riprende slancio». Buzzetti ha

Il presidente Tiziano Pavoni ha posto l’accento sulla necessità di formulare regole certe e semplici per l’edilizia

Tiziano Pavoni: “Non è possibile programmare investimenti o interventi di recupero immobiliare se da parte della struttura pubblica non vi sono risposte certe, in tempi certi. E’ una contraddizione che ancora blocca lo sviluppo del nostro Paese nella direzione della modernità”.

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AL TAVOLO DEI RELATORI IL PRESIDENTE TIZIANO PAVONI E IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE ANCE CAMPANA

attaccato il Patto di stabilità che è un «invito al falso» per i Comuni, con le banche che fanno bello e cattivo tempo con i tassi, senza informare i diretti interessati. E si dice impegnato a portare fuori dal «Patto» almeno la messa in sicurezza di scuole e territorio, in sintonia con il Collegio bresciano che punta su rigenerazione urbana, dissesto idrogeologico e manutenzione delle infrastrutture. Non è mancato, infine, un commento del presidente Buzzetti sulle ultime vicende giudiziarie legate all’Expo. «Usiamo le vie e le strutture ordinarie, basta con commissari e organismi speciali. E poi attenzione ai tempi: non si possono perdere 2000 giorni e poi penalizzare le imprese comprimendo i tempi di gara per fare in fretta». Le richieste (fiscalità tra le più complicate, tasse e balzelli tra i più onerosi d’Europa, incentivi non duraturi, difficile accesso al credito) diventano più urgenti, in presenza di segnali di ripresa. Buzzetti ha confermato quanto i costruttori bresciani hanno percepito. I mutui alle famiglie sono ripresi a condizioni più accettabili e danno un più 9,3 per cento. Qualche movimento in più si nota nelle compravendite e negli appalti. Non ripresa, ma segnale importante. È, insomma, uno scenario completamente nuovo quello che si prospetta agli imprenditori edili. Un mondo dove prima di costruire si dovrà cercare di vendere quello che già esiste, dove la rigenerazione urbana, la salvaguardia del territorio e la manutenzione delle infrastrutture, saranno i settori dai quali arriverà la ripresa del settore. La parola chiave per curare un

L’assessore all’urbanistica, Michela Tiboni

Se l’edilizia rimane al palo, nient’altro riprende slancio, poiché il comparto è un formidabile vettore di indotto in grado di moltiplicare le opportunità economiche e ovviamente i livelli occupazionali.

L’assessore regionale al Territorio Viviana Beccalossi

Gli interventi per sanare il dissesto idrogeologico e la manutenzione delle infrastrutture sono opere indispensabili per la salute del territorio e volàno per gli investimenti.

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Il presidente della Provincia, Daniele Molgora


LA BUROCRAZIA È IL FRENO ALL’IMPEGNO DELLA CATEGORIA PER RENDERE LE CITTÀ A MISURA D’AMBIENTE

settore che dal 2008 ha perso, per l’impatto della crisi, circa 450mila posti di lavoro e registrato la chiusura di alcune decine di migliaia di imprese, è riqualificazione dell’esistente. La rigenerazione è stata messa fra i tre temi dell’assemblea, con gli altri due filoni in cui la categoria dei costruttori vede opportunità di lavoro per le imprese edili e di crescita per il Belpaese: gli interventi per sanare il dissesto idrogeologico e la manutenzione delle infrastrutture. Opere indispensabili per la salute del territorio e volàno per

gli investimenti. La sintesi di come la vedono i costruttori, dunque, sta nel titolo della tavola rotonda (coordinata dal vicecaporedattore del Giornale di Brescia, Claudio Venturelli) alla quale hanno invitato esponenti di quella politica cui si rivolgono, «In ogni casa c’è un cantiere per il futuro». L’assessore regionale al Territorio Viviana Beccalossi ha evidenziato i sei milioni di euro appostati per il risanamento degli argini dell’Oglio in Valle Camonica (firma apposta con gli altri enti territoriali chiamati alla responsabilità), e annunciato la gara

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d’appalto da 50 milioni per mettere in sicurezza il lago d’Idro (inizio lavori nel 2015). Soprattutto ha insistito sul programma di riforma della legge regionale 12/2005 in materia urbanistica (una buona legge ma di difficile applicazione), assicurando che andrà nella direzione della semplificazione, ma «senza offrire scorciatoie ai politici e agli imprenditori corrotti, che dovrebbero finire in galera». L’assessore all’Urbanistica della Loggia, Michela Tiboni si è detta pronta a cogliere la sfida della rigenerazione urbana, e abbandonati i «grandi sogni» della sede


L’ASSESSORE REGIONALE VIVIANA BECCALOSSI HA PARLATO DEL PROGETTO DA 50 MILIONI PER L’ERIDIO

unica comunale e della Cittadella dello sport si impegnerà nella delineazione e realizzazione di una «città amica», che possa risanare grandi contenitori e portare nuove funzioni in centro storico attraverso un confronto con gli operatori. Il primo in ordine di tempo sarà il recupero del palazzetto Eib. «Con

l’Immobiliare Fiera siamo quasi a conclusione del percorso - ha precisato -. Sarà un emblema del riuso pensando a nuove esigenze». Resta il fatto che approcciare la rigenerazione urbana diventa molto costoso senza una semplificazione normativa. E se ci sono garbugli di competenze tra Ente lo-

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cale, Regione, Soprintendenza, «al Comune - annunciano i Costruttori - possiamo chiedere almeno di sapere quando una pratica arriva sul tavolo di un funzionario e di avere tempi certi». Il presidente della Provincia Daniele Molgora volge lo sguardo a ciò che è stato affrontato e con-


MICHELA TIBONI: “IL RECUPERO DELL’EIB SARÀ UN EMBLEMA DEL RIUSO PENSANDO A NUOVE ESIGENZE”

cretizzato, alla vigilia delle dismissioni dell’ente come si è conosciuti sinora, tracciando il consuntivo. «Consegniamo al futuro un Ptcp che adottato in febbraio verrà approvato sul filo di lana i primi di giugno. Contiene una serie di indirizzi per i Comuni, che cercano di adattarsi alle caratteristiche del territorio». Le priorità sono assegnate alle aree dismesse e gli interventi legati alle specificità. Su queste partite la collaborazione degli amministratori con i privati e con i costruttori è indispensabile. “Benissimo che i privati facciano la loro parte ma alle imprese bisogna dare tempi certi sull’espletamento delle pratiche”, ha ribadito Giuliano Campana, vicepresidente nazionale di Ance. I costruttori si rivolgono certamente alla politica, senza tralasciare un’esortazione forte alle banche. Alle quali chiedono di “avere coraggio e tornare con fiducia a credere nel mercato immobiliare e nelle imprese del comparto. Rendendo soprattutto meno problematico l’accesso al credito”. Questa è la chiave di volta per rilanciare il comparto. Del resto, come ha ricordato lo stesso presidente Tiziano Pavoni durante il dibattito, il comparto bresciano non ha trascurato la formazione e molte imprese sono “andate a scuola” per fare proprie le tecniche più avanzate per affrontare con competenza la riqualificazione degli edifici urbani. E questo è il tema fondamentale attraverso il quale l’edilizia punta ad uscire dalla crisi e conquistare un nuovo mercato. Wilda Nervi

L’assessore Tiboni e il vicepresidente nazionale Giuliano Campana

Giuliano Campana: “Benissimo che i privati facciano la loro parte ma alle imprese bisogna dare tempi certi sull’espletamento delle pratiche”.

Il tavolo dei relatori durante il dibattito

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LA PRESIDENTE EMILIA ARDESI HA INVITATO GLI IMPRENDITORI A COSTRUIRE UN FUTURO CON PIÙ ETICA E MENO IPOCRISIA

ASSEMBLEA 2014: I GIOVANI IMPEGNATI PER UN FUTURO CHE DIA PIÙ VALORE ALLE IDEE Affrontare il futuro “con più etica e meno ipocrisia”. E’ questo, in sintesi, il messaggio rivolto da Emilia Ardesi, presidente del Gruppo giovani di Ance Brescia, all’assemblea annuale del Collegio costruttori. Dopo aver sottolineato l’importanza “di un’occasione come questa, nella quale confrontarsi con i colleghi per rafforzare il senso di appartenenza all’Associazione”, Emilia Ardesi ha definito un grande punto di partenza “la consapevolezza di come le difficoltà possano essere affrontate in modo più efficace proprio grazie all’Ance, in quanto si tratta di un sodalizio che porta avanti e tutela interessi comuni”. Poi la Ardesi si è rivolta direttamente ai “colleghi” del Gruppo giovani: “E’ nelle nostre possibilità fare la differenza: buona parte del destino che ci attende è nelle nostre mani e non dobbiamo pensare che sia solamente un sogno quello di far ripartire il settore. L’importante è avere un’idea.” In questo senso “non ci si può limitare a pensare che il concetto di innovazione equivalga solo a software ed informatica: bisogna credere nel futuro dell’impresa. Per un’azienda è vitale mettere in pratica un cambio di mentalità, evitando di disperdere preziose

Emilia Ardesi

energie ma, semmai, definendo delle priorità, nel quadro di un sistema di regole che sia certo.” Emilia Ardesi non ha poi avuto paura di palare “di una mancanza di etica pubblica che ha caratterizzato questi anni, anni che sono stati all’insegna di un

malsano equilibrio”. Da qui la sollecitazione “ad un futuro più etico”, nella certezza che le parole “possono aiutarci a trasformare in azione i nostri propositi”. Si torna così al Gruppo giovani, “la cui attività deve essere finalizzata alla creazione di un laboratorio di idee, secondo quelli che sono i principi ispiratori del gruppo. Dobbiamo essere uno spazio aperto al confronto, ponendoci l’obiettivo di essere sempre presenti sul territorio per raccogliere suggerimenti e iniziative”. In conclusione, il presidente Ardesi ha evidenziato come “partecipare alle attività dell’associazione non serve solo ad acquisire la consapevolezza di essere protagonisti nello sviluppo della nostra categoria. E’ infatti un passaggio fondamentale per crescere a livello personale, grazie a stretti rapporti di amicizia e collaborazione”. L’intervento di Emilia Ardesi, quindi, ha avuto il pregio di essere molto diretto e di guardare oltre le odierne barriere della crisi economica.

“E’ nelle nostre possibilità fare la differenza: buona parte del destino che ci attende è nelle nostre mani e non dobbiamo pensare che sia solamente un sogno quello di far ripartire il settore. L’importante è avere un’idea.”

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NELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANGELO DELDOSSI LE OPPORTUNITÀ DI UNA FORMAZIONE CHE INTERPRETI LE TENDENZE

ASSEMBLEA 2014: PER LA SEB UN ANNO RICCO DI RISULTATI, ORA LA SFIDA È L’INNOVAZIONE Un anno ricco di risultati ma che non può prescindere dalle difficoltà che il settore dell’edilizia sta attraversando. Il tutto visto dalla prospettiva di chi ricopre un ruolo delicato, quella della formazione. Angelo Deldossi, al suo primo anno da presidente della Scuola Edile Bresciana, ha parlato all’assemblea annuale del Collegio costruttori senza cercare scorciatoie, ma subito soffermandosi su alcuni degli aspetti cruciali: “Il settore delle costruzioni - ha evidenziato - sta cambiando pelle. Sono molti gli indicatori che lo confermano, a partire dalle nuove tecnologie che vengono viste da molti come l’unica forma di innovazioni (come a livello di prefabbricazione, specie sui sistemi stratificati a freddo) che il settore delle costruzioni è stato in grado di applicare. Nel contempo le normative si sono evolute in direzioni del tutto nuove”. In particolare Deldossi ha fatto riferimento “al passaggio, che è proprio di questi anni, da un’edilizia quantitativa ad un’edilizia prestazionale”. Ovvero il prodotto realizzato deve corrispondere a parametri ben definiti i quali, se non raggiunti, inficiano “la qualità globale di quanto costruito. Non mi stupirei - ha ironizzato, ma non troppo Deldossi - se un domani si arrivi ad

Massimo Deldossi

una norma di legge che ci imponga di apporre su quanto realizzato una targhetta come quelle che appaiono su frigoriferi o lavatrici, o come quelle che troviamo nei supermercati”. Secondo il presidente di Seb “le prime avvisaglie si sono avute anni fa con l’inserimento nella normativa italiana delle prestazioni acustiche degli edifici. Abbiamo visto che, avendo sottovalutato la portata di tale innovazione, il settore è spesso stato trascinato in controversie legali e richieste di 264

risarcimento danni per non aver raggiunto le prestazioni previste per legge. Tutt’oggi questa problematica rimane all’ordine del giorno in quanto, da pochi mesi, sono state sbloccate tutte le cause che erano pendenti e quindi i tribunali ed i giudici di pace continueranno ad occuparsi di tali questioni”. Intanto si è assistito all’introduzione delle norme sul risparmio energetico e sulle case a consumo quasi zero, con limiti di prestazione assai severi per gli edifici. Ma i cambiamenti non sono che all’inizio: “In diverse occasioni si richiede che la procedura di certificazione sia eseguita ad edificio ultimato e certificata da enti terzi che ne garantiscano le prestazioni. Ci sono casi che dimostrano come le procedure di certificazione siano la via più adatta affinché tanto l’impresa quanto l’acquirente abbiano garanzie sulla qualità energetica complessiva dell’edificio. Nel contempo si apre un mercato interessante, che sta sempre più divenendo la tendenza per il futuro”. Come poi riferito da Deldossi, ai Ministeri competenti, è stata istituita una commissione con l’incarico di redigere una classificazione sismica obbligatoria per tutti gli edifici. La conseguenza? “Sull’ipotetica targhetta che dovre-


FONDAMENTALE OGGI È IL PASSAGGIO DAL CONCETTO DI EDILIZIA QUANTITATIVA A QUELLA PRESTAZIONALE

mo applicare sulla porta dei nostri edifici - ha enunciato il presidente andranno indicate le classificazioni acustica, energetica e sismica”. Se questo è il quadro generale, nel rapportarsi al mercato “serve un cambio di mentalità e competenze, con gli operatori che dovranno essere formati per essere in grado di ottenere i risultati prestazionali richiesti”. Ed ecco che lo scopo della Scuola edile entra in gioco: “In questo mio primo anno di presidenza ho chiesto alla Seb di dirigersi verso una proposizione di seminari e corsi di aggiornamento proprio su questi temi, così da sollecitare le aziende a mandare in formazione i propri tecnici ed i propri operativi per poter acquisire le suddette competenze”. Tornando a parlare dell’attuale scenario, Deldossi ha ricordato come il Cresme abbia evidenziato “come gli appalti di lavori siano in continuo e vertiginoso calo mentre gli appalti di lavori e servizi, in controtendenza, sono in grande aumento percentuale. Nel contempo, grandi novità ci saranno anche nel settore degli appalti pubblici e di quelli per società. Ecco quindi l’importanza di farsi trovare pronti a questi passaggi”. Cosa ha fatto, allora, Seb a questo proposito? “La scuola edile - ha ricordato Deldossi - sta esplorando, attraverso ricerche in collaborazione con l’Università di Brescia e il Politecnico di Milano, le possibilità che le variazioni del mercato stanno offrendo e che potrebbero essere utilmente assunte dalle nostre imprese. Penso, ad esempio, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici che può creare una leva finanziaria

sufficiente a pagare determinate tipologie di interventi strutturali sull’edificio. Interventi i quali, uniti ad un adeguamento sismico, possono migliorare sensibilmente un edificio. Un discorso da valutare alla luce di incentivazioni previste dallo Stato e risparmi sulla bolletta, così da poter definire un piano di fattibilità economico per appaltare i lavori, oltre alla gestione e alla manutenzione dell’edificio stesso e della parte impiantistica per un po’ di anni”. Nuove sfide, nuovi percorsi di formazione. “Alle nostre aziende servono quindi progettisti, professionisti, tecnici competenti in materia e capaci di elaborare correttamente piani di fattibilità economica. La Scuola Edile ha elaborato interventi ad hoc, inserendo corsi e seminari proposte ai principali ordini professionali di livello provinciale, ovvero ingegneri, architetti, geometri, periti”. Deldossi ha poi parlato del BIM(M) - Building Information Modelling (Management)- “rivoluzionario sistema di progettazione integrata tridimensionale e di modellazione parametrica che consente di creare un edificio virtuale che abbia tutte caratteristiche di quello reale, compresi i parametri dimensionali e qualitativi dei suoi vari elementi. E sul quale correggere con maggior facilità eventuali errori, con riduzione dei costi. E’ uno strumento che alcuni Stati del nord Europa stanno inserendo, come procedura, nelle normative degli appalti pubblici. Anche in Italia ci si comincia ad interessare a queste nuove tecnologie dalle quali, ovviamente, passeranno i cantieri del futuro”. Infine, qualche numero sull’ultimo anno della 265


I CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA HANNO COINVOLTO QUASI 4MILA UTENTI: UN SUCCESSO PER LA SCUOLA

Scuola Edile Bresciana. “Come già accaduto l’anno passato, in contro tendenza alla diminuzione del numero degli iscritti in Cassa Edile, Seb ha registrato un aumento del numero di persone che hanno frequentato i corsi. In tutto si tratta di 3.947 persone: 3.252 hanno frequentato i corsi di formazione, gli altri i seminari del sabato. Nel complesso parliamo di un aumento del 20%, un risultato davvero soddisfacente per la Scuola. Sempre rimanendo nel novero dei risultati, la formazione di primo ingresso è aumentata da 430 corsisti a 1.107, aumento verificatosi i coincidenza dell’entrata in vigore dell’art. 37 Decreto Legge 81. Nonostante tutto, la situazione non è certo paragonabile a quella di due anni fa, quando la Suola Edile formava più di 550 apprendisti”. Secondo Deldossi - che ha poi voluto ringraziare, oltre a tutto il consiglio della Seb, anche il suo predecessore (e attuale presidente del Collegio) Tiziano Pavoni - “i corsi di formazione DDIF (Diritto Dovere Istruzione e Formazione) per i ragazzi in uscita dalla terza media sono in difficoltà causa il costante calo degli iscritti è in costante diminuzione. Ne soffre in modo particolare la sede di Breno, causa un bacino di utenza molto limitato. In incremento invece i corsi di formazione continua e legati alla sicurezza”. Infine, le cifre: “I corsi erogati quest’anno sono costati 2.048.594 euro che diventano circa 2,3 se non si considerano gli ammortamenti. Una somma che equivale a 13.749 ore di formazione per un costo ora/ formazione che oscilla tra 149 e 169 euro l’ora. Infine, le Ore di Formazione per Alllievo rilevate

Giuliano Campana, Francesco Zanframundo, Paolo Buzzetti e Tiziano Pavoni

per l’anno 2012-2013 sono state 228.030, con un costo ora formazione/allievo a 8,99 o 10,19 euro, quindi ben al di sotto del parametro previsto contrattualmente”. La Scuola Edile, quindi, si rivela sempre più il felice frutto 266

di un’intuizione che ha avuto nel Collegio Costruttori Edili di Brescia il motore in grado di dare vita ad una realtà dove la formazione si può coniugare con le opportunità. Un esempio non unico, ma assolutamente di prim’ordine.


NELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE FABIO RIZZINELLI IL DATO PIÙ DRAMMATICO: IN UN ANNO LE IMPRESE SONO CALATE DEL 9 %

ASSEMBLEA 2014: I DATI CAPE SONO LO SPECCHIO FEDELE DEL PREZZO DELLA CRISI Sono dati che fanno riflettere, che raccontano di una crisi che continua a colpire duro il settore dell’edilizia. Ma che dimostrano anche la capacità della Cassa Assistenziale Paritetica Edile di limitare i danni, con un disavanzo contenuto a 65.479,78 euro. E’ quanto riportato, all’assemblea del Collegio, da Fabio Rizzinelli , presidente della Cassa assistenziale. Ovviamente, come facilmente intuibile, la relazione è partita da dati preoccupanti, come la diminuzione del 14,41% dell’imponibile salariale denunciato nel 2013 rispetto al 2012. Un calo che è diretta conseguenza del trend degli anni precedenti: nel 2012 la diminuzione era stata del 13,98%, nel 2011 del 3,20% mentre si era attestata sul 9% sia nel 2010 sia nel 2009. Quanto al numero di operai occupati, è calato del 10,59% mentre a livello di imprese di parla di un -8,91%”. Rizzinelli è stato chiaro: “Tutti i dati in nostro possesso confermano le preoccupazioni per una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente se non si metteranno subito in campo interventi. Serve qualcosa che permetta di arrestare questo declino, dando per scontata la necessità di un rilancio

Fabio Rizzinelli

del sistema delle costruzioni”. Il presidente di Cape si è poi concentrato su tutta una serie di riscontri, a partire dall’imponibile salariale, dove si è passati “dai 190 milioni 844 mila euro del 2012 ai 163 milioni e 340 mila euro del 2013.

Sono poi 16.792 gli addetti attivi nel 2013, contro i 18.781 dell’anno precedente”. In calo, per forza di cose, anche i lavoratori non italiani, passati a 6.074 contro i 7.091 del 2012 e gli 8.113 del 2011”. Tra questi, le comunità più numerose sono quelle rumena e albanese, rispettivamente con 1.431 e 1.394 lavoratori. A seguire gli addetti di origine marocchina (691) e serba (479). “Nel complesso - aggiunge il presidente della Cape - si registra un calo del 14,34% dei lavoratori stranieri iscritti alla Cassa, contro una diminuzione totale degli iscritti del 10,59%”. Rizzinelli ha poi focalizzato la propria attenzione sulle imprese iscritte e attive nell’esercizio, che sono state 3.198 contro le 3.511 del 2012 e le 3.882 del 2011. “Tengo a evidenziare - ha proseguito Fabio Rizzinelli - come la dinamica di molte aziende del nostro settore sia caratterizzata da una vita di breve durata: basti notare come, l’anno passato, ci siano state 452 nuove iscrizioni e 767 cessazioni. Aggiungo poi che

“Tutti i dati in nostro possesso confermano le preoccupazioni per una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente se non si metteranno subito in campo interventi urgenti”

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I LAVORATORI ATTIVI SONO QUASI 17MILA, DUEMILA IN MENO RISPETTO AI DATI DELLO SCORSO ANNO

le imprese con titolare di origine straniera sono 169, con 558 operai occupati”. Cape vuol dire prestazioni assistenziali, che nel 2013 sono costate “3,619 milioni. La percentuale delle spese per assistenza rispetto al monte salari è passata dal 2,24% del 2012 al 2,22% con un decremento dello 0,02% pari a € 660.127,90 euro”. Quanto ai capitoli di spesa più rilevanti, questi riguardano il rimborso per protesi odontoiatriche, ortofoniche e ortopediche (638.658,24 euro per 930 interventi, con una media unitaria di 687 euro per intervento); gli assegni di studio (erogati a 1.091 studenti per oltre 364mila euro); i soggiorni estivi dei figli degli iscritti, con una spesa di 83.102,43 euro per 88 ragazzi; il sussidio visite oculistiche e acquisto occhiali, pari a 152.837,56 euro per 988 prestazioni; il rimborso spese didattiche per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, 71.180,00 per 577 studenti; il contributo sugli interessi del mutuo prima casa, pari a 87.880,00 per 147 erogazioni. Impossibile, per Rizzinelli, prescindere dai dati nella sua relazione. Come quelli delle spese assistenziali per gli impiegati iscritti, che sono stati 489 nel 2013 per 152.583,50 euro a favore di 226 beneficiari. Relativamente all’ultima fornitura di vestiario da lavoro e calzature antinfortunistiche, “la spesa è stata di 326.000 euro circa per 7.567 lavoratori. Tenendo conto - ha specificato Rizzinelli - dei rimborsi alle imprese che hanno provveduto direttamente, il costo pro-capite è stato di 43,07 euro, contro i 44,94 nel 2012”.

Il presidente nazionale Paolo Buzzetti con Tiziano Pavoni

Altro campo, altri numeri: sul fronte Anzianità professionale edile ordinaria, “il totale erogato nel 2013 è stato di 8.649.495,46 euro a 11.404 iscritti, con un valore medio per lavoratore di 778,46 euro. Nell’esercizio appena concluso l’importo incassato per l’Ape è stato pari a 7.799.899,76 euro e, grazie anche all’aumento della percentuale di contribuzione in vigore da giugno 2012, è bastato per costituire il fondo necessario all’ero268

gazione per il 2014, il cui importo stimato è di circa € 7.800.000,00. Con una flessione dovuta, oltre al calo del numero di chi deve ricevere le risorse, all’incidenza delle ore di cassa integrazione, le quali, rispetto al 2012, sono cresciute del 14%, contro un calo del numero degli operai del 12%”. Ancora un po’ di numeri, per completare il panorama sulla Cape: gli aderenti a Prevedi sono 991, contro i 1.055 del 2012.


LE DICHIARAZIONI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RILASCIATE NEL 2013 SONO STATE PIÙ DI 19MILA

Quanto al Durc (documento unico regolarita’ contributiva), le dichiarazioni di regolarità rilasciate nel 2013 sono state 19.724, mentre quelle di non regolarità sono state 2.065. Solo 791 sono risultate negative anche per la Cape oltre che per Inps e Inail. i tempi di rilascio del Durc Sono in media pari a 16 giorni. Capitolo “Fondo 0,07% diritto allo studio”: questo ambito ha comportato una spesa di circa 6.694 euro, somma interamente a carico della Cassa edile. Dopo questa ampia panoramica sul lavoro della Cape, il presidente Fabio Rizzinelli ha dato conto di quanto si è fatto per “migliorare l’organizzazione dell’Ente: si va dal mantenimento della Certificazione di Qualità Iso 9001 all’inizio del percorso “per predisporre modelli organizzativi che hanno il fine di prevenire i reati adottando un sistema di gestione e controllo adeguato”. E poi ancora sono da evidenziare i corsi per migliorare le competenze del personale della Cape, l’introduzione (dal maggio 2013) di una procedura che consente alle imprese di compensare istantaneamente le somme a credito. O l’acquisizione da parte di Cassa edile della casella Pec di tutte le imprese attive. E’ stato un lungo viaggio quello proposto da Rizzinelli all’assemblea, con riferimenti anche a Edilconnect, “verbale d’intesa firmato il 12 dicembre scorso che ha stabilito che tutti i nuovi cantieri lombardi devono essere obbligatoriamente inseriti in Edilconnect, indipendentemente che siano soggetti o no a verifica di congruità. In questo senso, per non gravare le imprese di ulteriori one-

I lavori si sono svolti nella sala congressi della Camera di Commercio

ri, i dati relativi al cantiere inserito nel portale Edilconnect vengono riproposti automaticamente nella tradizionale denuncia telematica mensile di manodopera occupata”. Ultimi riferimenti, infine al sistema Cexchange (recentemente implementato con la procedura Edilmap, che rende possibile il controllo di tutti i cantieri e delle imprese presenti sugli stessi) e alla nuova veste grafica del sito web, all’interno del quale è stata 269

creata l’area lavoratori. Per ultimo, Rizzinelli ha evidenziato come “l’ottimizzazione di tutte le procedure interne abbia permesso un sensibile miglioramento dei tempi di liquidazione delle prestazioni assistenziali ai lavoratori, che ora vengono erogate in 7 giorni”. Quindi la Cape, nonostante la crisi, non abdica al proprio ruolo di servizio alle imprese e lo fa credendo ancora nel futuro.


NELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE PRIMO IDER L’ORGOGLIO DI UN PUNTO DI FORZA DELL’INTERA CATEGORIA

ASSEMBLEA 2014: CONSULENZA, IMPEGNO QUOTIDIANO DEL CPT AL SERVIZIO DELLE IMPRESE “Affiancamento quotidiano alle imprese, consulenze in cantiere per l’adozione ed il mantenimento delle misure di sicurezza. E ancora: i progetti di formazione continua e l’assistenza tecnica gratuita”. Primo Ider non ha dubbi: sono questi i punti cardine del lavoro del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia, un impegno che ha reso il Cpt “non solo un punto di forza della categoria, ma un irrinunciabile punto di riferimento per la sicurezza per tutte le nostre imprese, per i lavoratori, per i preposti e per i professionisti del settore”. Andando subito al sodo, nella sua relazione all’assemblea dell’Ance, il presidente Ider ha illustrato le attività del Comitato per quello che riguarda il 2013: attività che hanno contemplato la visita di 2.130 cantieri (239 per la seconda volta, 35 per la terza volta, 9 per la quarta volta). “I cantieri risultati in condizioni antinfortunistiche sufficienti alla prima visita - ha evidenziato Ider - sono stati l’80%, mentre nelle successive visite tutti i cantieri hanno adottato le prescrizioni ricevute dai tecnici del Cpt per la corretta applicazione delle norme di sicurezza”. Secondo il presidente del Comitato paritetico “la validità e l’importanza del ruolo

Primo Ider

svolto dal Cpt emerge proprio dal miglioramento rilevato nei cantieri nel corso delle visite successive. Segno anche della professionalità e dell’impegno con i quali il Comitato svolge le proprie mansioni, sempre per garantire la sicurezza di imprese e dei lavoratori”. Per fare questo il Cpt “ha l’obbligo di rispondere alle esigenze di formazione continua e specifica delle aziende. Per tale ragione sono anni che è in essere una proficua collaborazione con la Scuola Edile Bresciana proprio in 270

relazione di formazione alla sicurezza. Una partnership - ha aggiunto Ider - che ha visto i tecnici del Comitato impegnati come docenti in tutti i corsi di antinfortunistica che la Scuola mette a disposizione delle nostre imprese. Ottenendo risultati davvero eccellenti come unanimemente riconosciuto”. Primo Ider ha poi ricordato come, viste “le richieste da parte di tutti gli Istituti Tecnici per Geometri della Provincia, si sia rinnovato - come da consolidata tradizione - il corso di antinfortunistica per i diplomandi delle classi quinte geometri (parliamo di 11 istituti tecnici della Provincia, per un totale di 25 classi e 481 studenti, ndr)”. Ma c’è anche il… lavoro a domicilio. Per quello che riguarda la formazione specifica effettuata dai tecnici del Cpt direttamente presso imprese e cantieri, nel 2013 sono stati interessati 1.600 lavoratori, 300 dei quali formati con il corso specifico e obbligatorio per l’abilitazione all’uso della cinture di sicurezza. Andando ancor di più nello specifico, Ider ha ricordato i corsi effettuati in collaborazione con la Seb: formazione antinfortunistica di base per 1.107 lavoratori di 1° ingresso nel settore edile; formazione specifica per 102 RLS (Rappresentanti dei Lavoratori


IL CENTRO È ABILITATO AD ADEMPIERE ALLE PROCEDURE PER L’ASSEVERAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

per la Sicurezza dipendenti delle imprese); formazione antinfortunistica per 110 lavoratori iscritti al corso per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi; formazione per 18 Datori di lavoro RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), formazione specifica per 34 dirigenti dipendenti delle imprese. E non è tutto: “Sempre in virtù della sinergia con Seb - ha ribadito Ider - sono stati effettuati corsi di antinfortunistica per apprendisti e per gruisti”. Dove c’è formazione è bene ci sia anche informazione: a questa logica risponde ”Il Cantiere Sicuro”, il notiziario tecnico del Cpt che viene pubblicato e distribuito - con cadenza semestrale - a tutte le imprese ed ai lavoratori. Vi si trova anche “una scheda tecnica tradotta in 6 lingue, “scelta molto apprezzata da tutti gli addetti ai lavori, professionisti compresi, in quanto ogni numero è un vero e proprio manuale pratico di antinfortunistica”. Ider non dimentica poi che “la formazione alla sicurezza dei propri dipendenti è un obbligo di legge che comporta anche un costo economico notevole per le imprese. Per questo è importante evidenziare come tutti gli interventi del Cpt siano totalmente gratuiti. Inoltre le imprese che si avvalgono dell’intervento del Comitato Paritetico per la formazione e per la verifica delle misure di sicurezza del cantiere, possono accedere agli sconti ed ai finanziamenti previsti dall’Inail”. A questo proposito Primo Ider ha sottolineato come “siano state 27 le imprese che, nel 2013, hanno condiviso i propri progetti di investimento con il Cpt, con la

finalità di ottenere il finanziamento a fondo perduto previsto dall’Inail per acquisti di macchinari ed attrezzature utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Voglio poi ribadire come ci siano ulteriori sconti, sempre da parte dell’Inail, per quelle imprese che si dotino di sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL)”. 271

Il Cpt, grazie anche alla costituzione della commissione competente, è tra i pochi “ a poter asseverare i sistemi di gestione della sicurezza delle aziende, garantendo alle stesse tutti i vantaggi conseguenti a tale procedura, quali il venir meno della responsabilità degli enti (Legge 231/01), le premialità previste dall’Inail e altro ancora”.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO - Durc - Inps - nuova procedura di gestione del “Durc interno” - messaggio n. 4069/2014

pag. 274

- Durc - Ministero del Lavoro - verifica della regolarità contributiva del subappaltatore nota 6402/2014

pag. 274

- Ministero del Lavoro - licenziamento illegittimo termine di decadenza per l’impugnazione interpello n. 12/2014 pag. 275

- Sicurezza sul lavoro - d.lgs. 81/08 - Ministero del Lavoro - mancata vidimazione del registro infortuni - sanzioni - interpello n. 9/2014

pag. 280

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di marzo 2014

pag. 280

- Modifica alla Tasi ed ulteriori misure fiscali introdotte dal DL 16/2014 (c.d.”Salva Roma-ter”) pag. 292

- Cassa Integrazione in Deroga - Cigd - accordo quadro 2 luglio 2013 - proroga per il 2° trimestre - anno 2014 - accordo 31 marzo 2014 pag. 276

- Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 interpelli di interesse per il settore edile interpelli nn. 2,3 e 5 del 27 marzo 2014

pag. 279

TRIBUTI

- Ministero del Lavoro - rafforzamento dei controlli sull’utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite Iva - comunicato stampa 1° aprile 2014 pag. 276

- Inps - Decreto Legge n. 34/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - contributo addizionale Aspi indicazioni in materia contributiva messaggio n. 4152/2014

- Ministero del Lavoro - Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 - individuazione dell’impresa affidataria - interpello n. 7/2014

- Misure fiscali introdotte dal DL 47/2014 (c.d. Decreto Casa)

pag. 293

- Misure fiscali introdotte dal DL 66/2014 (c.d. Decreto sulla Spending Review)

pag. 294

- Fatturazione elettronica - precisazioni pag. 295

pag. 277

- Regime agevolato dell’1% - inapplicabilità delle sanzioni per decadenza

pag. 296

Rimborsi Iva - linee guida dell’Agenzia delle Entrate

pag. 297

- Pmi: agevolazioni “Sabatini” per l’investimento in macchinari pag. 298

pag. 278

272


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

INDICI

- La “Pergotenda” non configura aumento di volume o di superficie coperta pag. 304

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

pag. 299

- Finanziamento alla realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche pag. 304

pag. 299

VARIE

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pag. 299

LAVORI PUBBLICI

- Sistri - esclusione delle imprese fino a 10 addetti e chiarimenti sul versamento del contributo annuale per il 2014 pag. 305

- Nuove forme di pubblicità degli appalti che non saranno più pubblicati sui quotidiani

pag. 300

- Definite temporaneamente le categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria - D.M. 24 aprile 2014

pag. 300

- L’Autorità conferma la leggitimità dell’avvalimento frazionato

pag. 302

- Per l’Autorità è inapplicabile la norma sul costo del personale negli appalti pubblici

pag. 302

- Albo Gestori Ambientali pagamento del diritto annuale 2014

pag. 305

- Rating bancario di legalità per l’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici

pag. 305

ANCE INFORMA

pag. 306

- L’attestazione Soa deve essere valida per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica pag. 303

URBANISTICA - Roulottes e case mobili se utilizzate come abitazioni necessitano del permesso di costruire pag. 304

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LAVORO

DURC - INPS NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE DEL “DURC INTERNO” - MESSAGGIO N. 4069/2014 Si informa che l’Inps, con messaggio n. 4069 del 14 aprile 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito precisazioni in merito alla nuova procedura di gestione del “DURC interno”, segnalando, tra l’altro, che il primo “Preavviso di DURC interno negativo” verrà inviato a partire dal 15 maggio 2014 A tal proposito si rammenta che il “DURC interno” è utilizzato dall’Istituto per l’individuazione e la contestazione di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale. Nello specifico, l’Istituto comunica che, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in fase di avvio del predetto sistema, illustrato dal messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014 (cfr. Not. N. 3/2014), la prima comunicazione di “Preavviso di DURC interno negativo” verrà inviata tramite posta elettronica certificata (PEC). Tale primo preavviso sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali vengano rilevate situazioni di irregolarità che incidono sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali siano state emesse note di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Il messaggio in parola invita pertanto le Sedi dell’Istituto a procedere prioritariamente alla sistemazione delle anomalie delle aziende che risultano destinatarie del preavviso di accertamento negativo. L’Inps ricorda inoltre che la presenza di inadempienze con carico contabile non definite o non definibili comporta l’attribuzione dell’irregolarità (“Semaforo rosso”) all’azienda interessata, a prescindere dal saldo contabile dell’inadempienza. Fanno eccezione a questa regola, in particolare: - l’inadempienza con “Codice Stato Lavorazione” (CSL) che indica la presenza di un contenzioso amministrativo in corso; - le inadempienze in attesa di abbandono totale; - l’inadempienza contraddistinta dai codici 8314 (“in attesa pagamento bollettino – esistenza attestato”), 8315 (“inadempienza oggetto di compensazione”) e 9112 (“sospesa per accertamenti”), per la quale, in sede di apposizione del CSL nell’archivio “Nuovo Recupero Crediti” (NRC), è stato indicato “SI” nell’apposito campo istituito per determinare la regolarità ai fini del DURC;

- le inadempienze che rientrano in una rateazione in corso di pagamento. Da ultimo, l’Istituto fa presente che le note di rettifica già calcolate per il 15 maggio 2014 verranno ricalcolate al 15 giugno 2014 e trasmesse alle aziende unitamente a quelle programmate per l’invio alla stessa data del 15 giugno, secondo le istruzioni contenute nel messaggio n. 2889/2014. Resta ferma l’emissione e l’invio delle restanti note di rettifica al 15 settembre 2014. Inps Roma, 14 aprile 2014 Messaggio n. 4069 Oggetto: Gestione del “DURC interno” Messaggio 2889/2014. Con il messaggio 2889/2014 è stato annunciato il riavvio della gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In considerazione delle difficoltà in fase di avvio del sistema delineato dal citato messaggio 2889/2014, il primo “preavviso di DURC interno negativo” verrà inviato il 15 maggio 2014. Tale primo preavviso sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Pertanto si invitano le Sedi a procedere prioritariamente alla sistemazione delle anomalie delle aziende che risultano destinatarie del preavviso di accertamento negativo. Si coglie l’occasione per riepilogare le regole di attribuzione della regolarità in presenza di inadempienze in fase amministrativa sugli archivi del Recupero Crediti (EAP e NRC). Di norma la presenza di inadempienze con carico contabile non definite o non definibili determina l’attribuzione dell’irregolarità (semaforo rosso) all’azienda interessata indipendentemente dal saldo contabile dell’inadempienza. Principali eccezioni a tale regola sono: 1. Inadempienza con CSL che indica la presenza di un contenzioso amministrativo in corso; 2. Inadempienze in attesa di abbandono totale; 3. Inadempienza con CSL 8314, 8315 e 9112 per la quale, in sede di apposizione del CSL su NRC, è stato indicato SI nell’apposito campo istituito per determinare la regolarità ai fini DURC (vedi punto B del messaggio 003069/2014);

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4. Inadempienze che rientrano in una rateazione in corso di pagamento. Per quanto sopra descritto, al fine di ridurre al minimo le forzature da effettuare sul F.E.A., le sedi dovranno: effettuare il “Controllo di definibilità” a mano a mano che i versamenti transitano sulle inadempienze; monitorare costantemente i pagamenti rateali effettuati dalle aziende e, qualora ne ricorrano i presupposti, revocare con tempestività le dilazioni; inserire su NRC le informazioni aggiuntive di cui al punto B del messaggio 003069/2014 sulle inadempienze per cui il CSL di sospensione è stato attribuito prima della pubblicazione del citato messaggio. Per conciliare le esigenze indicate, le note di rettifica già calcolate per il 15 maggio saranno ricalcolate al 15 giugno 2014 ed inviate alle aziende insieme a quelle programmate per l’invio alla stessa data del 15 giugno secondo il messaggio 2889/2014. Resta ferma l’emissione e l’invio delle restanti note di rettifica al 15 settembre 2014.

DURC MINISTERO DEL LAVORO - VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DEL SUBAPPALTATORE NOTA 6402/2014 Il Ministero del Lavoro, con nota n. 6402 del 31 marzo 2014, che si riproduce in calce alla presente, rispondendo ad un quesito posto dall’Ance, ha sancito che, in sede di richiesta del Durc per il pagamento del Sal o del saldo finale, successivo alla conclusione del subappalto, la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore va effettuata sino alla data della fine dei lavori oggetto del subappalto medesimo. Ministero del Lavoro Roma, 31 marzo 2014 Nota n. 6402 Oggetto: richiesta di parere circa l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante al subappaltatore dopo il termine dei lavori. In risposta al quesito in oggetto indicato, come già chiarito con nota prot. n. 7140 del 13 aprile 2012, si evidenzia che la responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 273/2003 è limitata ai debiti sorti durante ed in relazione ai singoli lavori svolti dalle imprese coinvolte.


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Si ritiene quindi che, in sede di richiesta del DURC da parte delle stazioni appaltanti per il pagamento di SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore vada effettuata sino alla data della fine dei lavori oggetto del subappalto. Ciò vale, evidentemente, anche in relazione all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

MINISTERO DEL LAVORO LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO TERMINE DI DECADENZA PER L’IMPUGNAZIONE INTERPELLO N. 12/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 12 del 25 marzo 2014, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione ex. art. 32, co. 4, lett. d), della L. n. 183/2010, relativa alla estensione dell’applicazione del termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso “in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Il Dicastero ha anzitutto chiarito che, con riferimento al contratto di somministrazione irregolare di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 276/2003, è possibile ottenere, da parte del lavoratore, un provvedimento giudiziale di natura costitutiva di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione. In merito, poi, all’ipotesi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare, quale il caso dell’appalto non genuino e del distacco illegittimo, è stato specificato che si applicano le medesime disposizioni sanzionatorie previste in caso di somministrazione irregolare e, pertanto, il lavoratore dovrà richiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni. Diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza, l’art. 32, comma 4, lett. d) sembra prevedere in tali casi la previa im-

pugnativa stragiudiziale del licenziamento indipendentemente dal soggetto che lo abbia comunicato (sia esso l’effettivo utilizzatore o l’interposto nel rapporto di lavoro), ponendo in capo al lavoratore l’onere di provare, in via giudiziale, la sussistenza degli elementi di irregolarità della somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei contratti di appalto e distacco, unitamente all’illegittimità del licenziamento. Con riferimento, poi, alla decorrenza del termine dei 60 giorni per l’impugnazione è stato chiarito che, nel caso di licenziamento scritto con annessa comunicazione scritta dei motivi, il termine decorre dal momento della ricezione, mentre in caso di licenziamento verbale, di fatto, o senza comunicazione dei motivi, essendo lo stesso inefficace, non si applica il termine di decadenza suddetto. Pertanto, nel momento in cui il lavoratore avvierà l’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore delle prestazioni, potrà agire per richiedere l’inefficacia del licenziamento, entro il termine di 5 anni. Ministero del Lavoro Roma, 25 marzo 2014 Interpello n. 12 Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - interposizione fittizia di manodopera - termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento illegittimo - costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore delle prestazioni - art. 32, comma 4 lett. d), L. n. 183/2010. La Assotrasporti - Associazione Nazionale Sindacati dei Trasporti e dei Servizi - ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’interpretazione dell’art. 32, comma 4 lett. d), della L. n. 183/2010. In particolare si chiedono chiarimenti in ordine alla “estensione” del termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni (termine così ridotto dal successivo art. 1, comma 38, L. n. 92/2012) per il deposito del ricorso, ad “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. La soluzione del quesito muove anzitutto dalla individuazione delle ipotesi in cui sussista una prestazione lavorativa nei

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confronti di un soggetto diverso dal titolare del rapporto. Con riguardo alla somministrazione irregolare, l’art. 27 citato prevede la possibilità di ottenere, da parte del lavoratore, un provvedimento giudiziale di natura costitutiva (cfr. Cass. sent. n. 1148/2013) di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione. Inoltre, il riferimento dell’art. 32, comma 4 lett. d), della L. n. 183/2010 ad “ogni altro caso” in cui si chieda la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro “in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto” include l’appalto non genuino (cfr. art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003) e il distacco illegittimo (cfr. art. 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003), considerato che in entrambe le ipotesi le conseguenze sanzionatorie rispondono alla medesima logica della somministrazione irregolare. In tali casi il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 6 della L. n. 604/1966. C’è da considerare in proposito che, in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, secondo la giurisprudenza riferibile alla previgente disciplina (cfr. Cass. sent. n. 23684/2010), l’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo, salva la prescrizione estintiva, il rapporto costituitosi ex lege con l’interponente. L’art. 32, comma 4, precisando alla lettera d) l’applicazione, nei predetti casi, del termine decadenziale, sembra contrapporsi a questa giurisprudenza richiedendo anche in tal caso la previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento, a prescindere dal soggetto che lo abbia comunicato (sia esso l’interponente ovvero l’interposto). Si premette che per tutte le ipotesi il lavoratore, nel chiedere la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro nei confronti dell’utilizzatore, deve provare in via giudiziale la sussistenza degli elementi di irregolarità della somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei contratti di appalto e distacco e contestualmente l’illegittimità del licenziamento. Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell’enunciato termine di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere l’ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto. Nel caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi


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(cfr. art. 1, comma 37, L. n. 92/2012), il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima. Di contro, in caso di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace (art. 2, comma 3, L. n. 604/1966), nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto (sulle conseguenze, in relazione al requisito dimensionale, v. art. 18, commi 1 e 6, L. n. 300/1970). In tal caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni. In via generale, in caso di licenziamento illegittimo, la giurisprudenza afferma infatti che il termine di 60 giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della L. n. 604/1966 “si applica all’impugnazione di ogni licenziamento comunicato per iscritto per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla L. n. 604, fatta eccezione per il licenziamento non comunicato per iscritto, o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della citata Legge del 1966, nel qual caso, essendo il licenziamento inefficace (tamquam non esset), e quindi non inficiando sulla continuità del rapporto da un punto di vista giuridico, si applicherebbe il solo termine prescrizionale per la conseguente declaratoria di inefficacia” (cfr. Cass. sent. n. 5611/1997; Cass. sent. n. 5519/1999, Cass. SS.UU. sent. n. 508/99).

MINISTERO DEL LAVORO RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULL’UTILIZZO IMPROPRIO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO E DELLE PARTITE IVA - COMUNICATO STAMPA 1° APRILE 2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con comunicato stampa del 1° aprile 2014, pubblicato sul proprio sito istituzionale (http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Pages/2014_04_01controlli-contratti.aspx), ha reso noto che intensificherà l’azione di contrasto alla

precarietà ed al ricorso improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite iva. Di seguito si pubblica il testo del comunicato pubblicato dal dicastero Ministero del Lavoro Roma, 1° aprile 2014 Comunicato stampa Si intensifica l’azione di contrasto alla precarietà ed al ricorso improprio ad alcune tipologie contrattuali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti deciso di rafforzare, nell’ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare, i controlli sull’utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i contratti di collaborazione a progetto e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro per valutare l’eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative, prevedendo l’attivazione di un confronto in merito con tutte le parti interessate. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti deciso di rafforzare, nell’ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare, i controlli sull’utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i contratti di collaborazione a progetto e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro per valutare l’eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative, prevedendo l’attivazione di un confronto in merito con tutte le parti interessate. “Il ricorso a contratti di collaborazione a progetto o a partite IVA” -sottolinea il Ministro Poletti- “è legittimo quando sia giustificato da ragioni oggettive legate alle esigenze produttive ed organizzative delle aziende che vi ricorrono; non lo è quando viene fatto per mascherare un rapporto di lavoro subordinato e per evitare possibili contenziosi, sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore che viene così a trovarsi in condizioni di precarietà, con scarse tutele e pressoché inesistenti prospettive di stabilizzazione”. “Una prassi tanto più ingiustificata adesso” -aggiunge il Ministro- “considerando che le modifiche apportate alla regolamentazione del contratto a termine rendono molto più agevole il ricorso a questa tipologia che mentre “mette al riparo” l’imprenditore dal rischio di contenziosi garantisce al lavoratore le stesse tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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La stessa filosofia ha ispirato le modifiche al contratto di apprendistato per renderlo effettivamente lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. La decisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali punta ad incrementare i risultati positivi già conseguiti nel 2013 con la “riqualificazione” di circa 19.000 posizioni lavorative attivate con contratti di collaborazione a progetto e partite IVA, dei quali 15.495 nel settore dei servizi, 1.629 in quello industriale, 1.099 nell’edilizia e 165 in agricoltura.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - CIGD ACCORDO QUADRO 2 LUGLIO 2013 PROROGA PER IL 2° TRIMESTRE - ANNO 2014 - ACCORDO 31 MARZO 2014 Si informa che con accordo sottoscritto in data 31 marzo 2014, in Regione Lombardia, è stata prorogata sino al 30 giugno 2014 la possibilità, a valere per la Regione Lombardia, di accedere alla Cassa Guadagni in Deroga. A tal proposito si informa che sul sito del Collegio in calce alla presente nota sono disponibili: - l’allegato 1 - modalità applicative dell’accordo quadro sugli Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia per il 2° trimestre 2014 del 31 marzo 2014 - seconda proroga dell’accordo quadro 2° semestre 2013 del 2 luglio 2013; - l’allegato 2 - fac-simile compilabile dell’accordo sindacale standard 2° trimestre 2014; - l’allegato 3 compilabile per la dichiarazione di partecipazione alle politiche attive da parte del lavoratore interessato dalla Cig in deroga; - l’allegato 4 - addendum accordo sindacale standard per imprese interessate dal sisma iniziato il 20 maggio 2012; - il facsimile compilabile della dichiarazione di rendicontazione della Cig in deroga per il 2° trimestre 2014, che deve essere presentata entro il giorno 16 del mese successivo al termine del periodo di cigd e quindi non oltre il 16 luglio 2014. Facendo riserva di tornare sull’argomento alla luce anche di eventuali ulteriori chiarimenti si segnala sin d’ora che: - le imprese interessate, e nel rispetto dei requisiti previsti, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia la domanda di Cassa Integrazione in De-


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roga con decorrenza dal 1° aprile e durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2014; - gli Accordi sottoscritti entro il 30 aprile 2014 potranno avere validità retroattiva al 1° aprile 2014.

INPS DECRETO LEGGE N. 34/2014 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI - INDICAZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA MESSAGGIO N. 4152/2014 Si informa che a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014 (cfr. circolare del Collegio n. 83 trasmesso in posta elettronica), in merito alle semplificazioni che interessano, in particolar modo, i contratti a tempo determinato e l’apprendistato, l’Inps ha fornito, con messaggio n. 4152 del 17 aprile 14, le prime indicazioni operative di natura contributiva. Si fa comunque riserva di ulteriori informazioni a seguito della conversione in Legge del Decreto di che trattasi, il quale attualmente risulta in parte essere già stato modificato in Commissione lavoro della Camera dei deputati. L’Inps, con il messaggio in commento che si riproduce in calce alla presente nota, precisa che, in riferimento al contratto a tempo determinato, l’art. 1 del Decreto in parola prevede che sia consentito stipulare contratti a termine senza causale sino a 36 mesi, anche nel caso di somministrazione a tempo determinato. Su tali contratti permane l’obbligo contributivo dell’ 1,4% previsto dalla L. n. 92/12, fatti salvi i casi di esclusione per le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori assenti ex art. 2 co. 29, lettera a). Per tali esclusioni, i datori di lavoro dovranno compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice A. Con riferimento al regime agevolativo di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 151/01 sono, inoltre, confermate le modalità di accesso e fruizione dello sgravio contributivo del 50% riconosciuto alle aziende con meno di 20 dipendenti per le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità o paternità. Per quanto riguarda l’apprendistato, l’art.

2 del D.L. n. 34/14 prevede, dal 21 marzo 2014, l’eliminazione della soglia minima di stabilizzazione (che peraltro probabilmente sarà reintrodotto in fase di conversione in legge del Decreto in commento), sia quella prevista dalla legge per le aziende con oltre nove dipendenti (stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge 92/2012), sia quelle stabilite dai contratti per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti. Le ulteriori novità in materia di apprendistato prevedono che: - il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; - nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni; - nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo. Relativamente al contributo addizionale Aspi (1,4%), l’Istituto ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/13 c.d. “Legge di Stabilità 2014” nel caso di stabilizzazione di un rapporto a termine, tale contributo potrà essere integralmente recuperato dall’azienda. La disciplina previgente di cui all’art. 2, comma 30, della legge 92/12, invece, limitava tale restituzione solo agli ultimi sei mesi. In tale ambito, trovano conferma le disposizioni di cui al secondo capoverso dell’art. 2, co. 30, della legge 92/12 che consentono all’impresa di ottenere “la restituzione anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine”. Tale contributo, conferma l’Inps, sarà restituito anche nel caso in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. A tal riguardo sono, altresì, confermate le indicazioni contenute nell’interpello n. 8/07 e nella circolare n. 5/13 a cui si fa esplicito rinvio, che riconoscono la validità delle assunzione in apprendistato di persone precedentemente impiegate nella stessa azienda. Infine, per ciò che concerne le modalità di rimborso del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il codice causale “L810”, avente il significato di “recupero contributo

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addizionale art.2, co. 30 L.92/2012“, nell’elemento di di di Denuncia Individuale del flusso UniEmens. Inps Roma, 17 aprile 2014 Messaggio n. 4152 Oggetto: DL marzo 2014, n. 34. Prime indicazioni in materia contributiva. Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2 c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato. Chiarimenti. Sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66 è stato pubblicato il DL 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l’altro, a semplificare alcune tipologie contrattuali, con particolare riguardo ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato. I contenuti del decreto, già operativi, ineriscono ad aspetti per lo più lavoristici delle citate tipologie contrattuali. Per quanto attiene alle materie d’interesse dell’Istituto, nel rinviare al momento in cui, terminato l’iter parlamentare, il decreto sarà convertito in legge, con il presente messaggio si affrontano i risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva. Riguardo alle altre disposizioni contenute nel provvedimento concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/84, saranno fornite indicazioni dopo l’emanazione dei relativi decreti attuativi. 1. Contratti a tempo determinato. L’articolo 1 del DL 34/2014 interviene sulla disciplina che regola la materia e, con particolare riferimento alle cause, fa venir meno - a far tempo dal 21 marzo 2014 - le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. Conseguentemente, è sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto - comprensiva di eventuali proroghe - non superi trentasei mesi. La nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo alle previsioni di cui


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all’articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012 , nonché al regime agevolato previsto dall’articolo 4 del D.lgs 151/2001. 1.1 Contributo addizionale ASpI. Va ricordato che, nell’introdurre un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce dei casi di esclusione. Tra questi, l’articolo 2, c. 29, lettera a) contempla le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti. In relazione al citato regime di esenzione, si precisa che, ai fini della sua operatività, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A. 1.2 Sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo. Come noto, l’articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (“T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), prevede – nelle aziende con meno di venti dipendenti - la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono sull’operatività del beneficio. In conseguenza, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare la prassi in uso. 2. Apprendistato. L’articolo 2 del DL 34/2014 reca correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale. La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere. L’eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: - il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; - nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni; - nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo. 3. Art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Restituzione del contributo addizionale ASpI. Precisazioni. Come noto, l’articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine. A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale. Nei casi di stabilizzazione, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30, della legge di riforma del mercato del lavoro. Nel merito di tale incentivo, da più parti è stato richiesto se, ai fini dell’operatività della norma, la restituzione possa trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. Dopo gli opportuni approfondimenti, considerato l’impianto normativo di riferimento e avuto riguardo alla previsione contenuta nell’articolo 1, c. 1, del D.lgs 167/2011, sembra possibile propendere verso l’applicabilità della disposizione di cui trattasi. In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013. Per quanto concerne le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” - avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012” - istituito (Cfr punto 6 della circolare 14 dicembre 2012, n. 140) nell’elemento <CausaleAcredito> di <Altre-

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ACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 INTERPELLI DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE INTERPELLI NN. 2,3 E 5 DEL 27 MARZO 2014 Si informa che il Ministero del Lavoro in data 27 marzo 2014 ha risposto ai seguenti quesiti di interesse per il settore edile: - richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 (interpello n. 2/2014); - richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente (interpello n. 3/2014); - richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 (interpello n. 5/2014). Interpello n.2/2014 Il Dicastero con interpello in parola ha fornito chiarimenti circa la corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008. Tale disposizione prevede che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.” La Commissione ha chiarito che tale designazione, nei lavori privati, non è obbligatoria se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: - l’opera non necessita di permesso di costruire; - l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro. In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia


LAVORO

l’entità dell’opera. Inoltre, il Dicastero sottolinea che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione. Interpello n. 3/2014 Con l’interpello n. 3/2014 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, è obbligata a fornire al committente. In particolare, il Dicastero chiarisce se ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare una serie di documenti tra cui copia del modello LAV, copia del DUVRI dell’appaltatore, autocertificazione di idoneità tecnico professionale, etc.. Sul punto è stato chiarito che, per il rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, e fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, è sufficiente che l’impresa, o i lavoratori autonomi, consegnino al datore di lavoro committente, ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale: - il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che tale documento, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, è un obbligo (nei casi previsti) del datore di lavoro committente. Questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie per l’elaborazione del DUVRI. Infine, la Commissione chiarisce che, “laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI”, ovvero nei casi specificati al comma 3-bis dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (ad esempio le mere forniture di materiali o attrezzature), restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero: - cooperazione tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; - coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese.

Interpello n. 5/2014 Con l’interpello n. 5/2014 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti su come debba intendersi la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, chiarendo che l’obbligo di collaborazione deve essere inteso in maniera “attiva”. Per collaborare alla valutazione dei rischi il medico competente è tenuto non solo a ricevere le informazioni dal datore di lavoro, ma anche ad acquisirle di sua iniziativa, attraverso gli adempimenti di cui all’articolo 25 del decreto. Ad esempio, il medico competente può dedurre le informazioni attraverso visite degli ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria. Qualora il medico competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, egli deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro, e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. Il Dicastero infine sottolinea che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente sin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

MINISTERO DEL LAVOROTESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA INTERPELLO N. 7/2014 La Commissione per gli Interpelli, con l’interpello n. 7 del 27 marzo 2014, ha formulato una risposta ad un quesito avanzato dall’Ance, relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell’impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di una società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori. L’articolo 89, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha definito l’impresa affidataria quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (…)”, specificando il

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caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non il caso di una ATI. Il Legislatore, all’articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008, ha poi previsto per il datore di lavoro dell’impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Il quesito posto da Ance è volto a stabilire chiaramente chi debba assolvere a tale ruolo, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese che, a valle dell’aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all’esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione. Il Regolamento Appalti (D.P.R. n.207/2010) all’articolo 93 prevede espressamente che le imprese associate, dopo l’aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. In tal caso, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all’ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell’Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell’appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell’esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc..). La Commissione per gli Interpelli ritiene che la società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, tra cui il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati, mentre le singole imprese che compongono la ATI non eseguono direttamente i lavori oggetto dell’appalto. In pratica gli oneri di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, e che sono propri dell’impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile. Conclude pertanto la Commissione che, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la ATI è titolare del contratto di appalto con il committente, essendo la società consortile incaricata della gestione totale dei lavori sia come impresa esecutrice che come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è proprio la consortile che deve ritenersi


LAVORO

destinataria degli obblighi di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008.

SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 - MINISTERO DEL LAVORO MANCATA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI SANZIONI INTERPELLO N. 9/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 27 marzo 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Il Dicastero ricorda preliminarmente che quanto disposto dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il quale prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Non avendo ancora trovato attuazione il suddetto decreto, che consentirà di disciplinare le nuove modalità di comunicazione degli infortuni, restano, pertanto, in vigore i preesistenti obblighi in materia di registro infortuni. Si tratta, in particolare, dell’obbligo di conformità al modello di cui al DM12 settembre 1958, come modificato dal DM 5 dicembre 1996, dell’obbligo di vidimazione presso le Asl competenti per territorio, salvo quanto previsto nelle Regioni che ne hanno previsto l’abolizione e, infine, dell’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza. A tal proposito si rammenta che la Regione Lombardia ha abrogato l’obbligo di vidimazione del registro in parola. Pertanto, con esclusivo riferimento ai cantieri ubicati in Lombardia, non sussiste l’obbligo di vidimazione. La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporterà per il datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 626/94. A tal riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 304 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. al comma 1, lettera a), pur prevedendo l’abrogazione del D.Lgs n. 626/94, con il successivo comma 3 ha disposto che “con

uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1”. In virtù di quanto sopra, pertanto, restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. n. 626/94, cosi come modificate dall’art. 1, comma 1177, della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) che prevedono per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni una sanzione minima di € 2.580 ed una sanzione massima di € 15.490. Ministero del Lavoro Roma, 27 marzo 2014 Interpello n. 9 Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrala in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. Al riguardo va premesso che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui a/l ‘articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro bifortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Tutto ciò premesso la Commissione forni-

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sce Le seguenti indicazioni. La Commissione ritiene che- in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui alrart. 8. comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro. La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.

TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di febbraio 2014 è risultato pari a 107,2. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di marzo 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,004450


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2012

1-1-2012

Indennità di contingenza 1-11-1991

Premio di produzione 1-1-2011

Elemento distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

TOTALE

2.542,08 2.343,80 2.035,99 1.926,76 1.822,37 1.690,00 1.518,48

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

in vigore dal 1° LUGLIO 2012

Paga base oraria dal 1-1-2012

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,48 6,01 5,41 4,63

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

TOTALE

11,21 10,62 9,85 8,84

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,08 0,08 0,08 0,08

in vigore dal 1° LUGLIO 2012

Paga base oraria dal 1-1-2012

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,16

2,47

1,07

0,05

TOTALE

7,75

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,07

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,70 2,47 0,95 0,04 7,16 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

281


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

77,93

28,18

11,62

40,81

40,81

16,16

3,65

OPERAIO SPECIALIZZATO

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

OPERAIO QUALIFICATO

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

OPERAIO COMUNE

61,37

22,19

9,15

32,13

32,13

12,72

2,88

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,06

14,85

6,12

21,50

8,51

1,93

2° semestre

44,48

16,08

6,63

23,29

9,22

2,09

3° semestre

47,90

17,32

7,14

25,08

9,93

2,25

4° semestre

51,32

18,56

7,65

26,87

10,64

2,41

5° semestre

54,74

19,80

8,16

28,66

11,35

2,57

6° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

7° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

8° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

61,37

22,19

9,15

32,13

12,72

2,88

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

282


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,26

24,51

7,95

37,13

37,13

14,90

2,86 2,71

OPERAIO SPECIALIZZATO

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

OPERAIO QUALIFICATO

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

OPERAIO COMUNE

58,47

19,30

6,26

29,24

29,24

11,73

2,26

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,12

12,91

4,19

19,56

7,85

1,51

2° semestre

42,38

13,99

4,53

21,19

8,50

1,64

3° semestre

45,64

15,06

4,88

22,82

9,16

1,76

4° semestre

48,90

16,14

5,23

24,45

9,81

1,89

5° semestre

52,16

17,21

5,58

26,08

10,46

2,01

6° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

7° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

8° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

2,71

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

58,47

19,30

6,26

29,24

11,73

2,26

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

283


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

284


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

285


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

286


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

287


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

288


Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

290


COLLEGIO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2013 quale risulta a seguito: - dell'aumento degli importi di indennità di mensa e trasporto come previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006; - della proroga in via sperimentale del Premio Cantiere a valere per l'anno 2013.

1) 2) 3) 4)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

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OPERAIO quarto livello

OPERAIO specializzato

OPERAIO qualificato

OPERAIO comune

6,48 3,01 1,66 0,06

6,01 3,00 1,55 0,06

5,41 2,99 1,39 0,06

4,63 2,96 1,19 0,06

11,21

10,62

9,85

8,84

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

4,45 1,59 8,41

4,21 1,51 7,98

3,91 1,40 7,44

3,51 1,26 6,72

1,53

1,45

1,34

1,21

0,08

0,07

0,07

0,06

A)

Retribuzione diretta

A2) B) B1) C)

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

0,13 1,71 0,25

0,13 1,62 0,24

0,12 1,51 0,22

0,11 1,38 0,20

0,76 31,63 6,33 3,80

0,71 30,05 6,01 3,61

0,66 28,03 5,61 3,36

0,59 25,39 5,08 3,05

TOTALE

41,76

39,67

37,00

33,52

D) E1) F) F1)

G) H) I) L)

(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile. A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".


TRIBUTI

MODIFICA ALLA TASI ED ULTERIORI MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DL 16/2014 (C.D. “SALVA ROMATER”)

(Legge 2/5/2014, n. 68 di conversione del DL 6/3/2014, n.16) Riconosciuta ai Comuni, solo per il 2014, la possibilità di aumentare fino allo 0,8 per mille l’aliquota TASI, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure agevolative per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate. Prorogato al 31 marzo 2014 il termine utile per poter fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, ossia il pagamento delle cartelle esattoriali, relative a ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013, senza gli interessi di mora. Queste alcune delle novità contenute nel Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2014, ed in vigore dalla medesima data. Disposizioni in materia di TASI Con riferimento all’aliquota TASI, l’art. 1 del DL 16/2014, modificando il comma 677 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014, prevede, solo per il 2014, la facoltà per i Comuni di aumentare l’aliquota massima del tributo, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille. Tale incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il maggior gettito sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure, relative all’abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate[1], in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell’IMU sulla prima casa, pagata fino al 2012. Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti). A tal riguardo, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota: - in diminuzione, sino ad azzerarla, - in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI). Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi.

In merito, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 16/2014, viene, invece, previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali. In sostanza, per il 2014: ■ l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) potrà salire fino all’11,4 per mille; ■ l’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, potrà essere al massimo del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille). Con riferimento alle modalità di versamento della TASI, viene previsto che il pagamento del tributo dovrà essere effettuato unicamente mediante Modello F24 oppure bollettino di conto corrente postale, mentre gli altri strumenti di pagamento (bonifico, Mav, ecc..) potranno essere utilizzati solo per la TARI. A tal riguardo, viene confermata sia la facoltà per i Comuni di stabilire le scadenze di pagamento di TASI e TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale, che la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con riferimento al regime delle esenzioni, l’art. 1, co. 3 del D.L. 16/2014 estende alla TASI la disciplina prevista ai fini IMU[2], esentando dal tributo: - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali; - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fari, porti e aeroporti); - i fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, ecc..); - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e gli immobili posseduti dalla Santa Sede; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; - gli immobili utilizzati da enti non commerciali[3], pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ecc.. Inoltre, il D.L.“Salva Roma-ter” modifica la disciplina del presupposto impositivo della TASI, stabilendo la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli. In sostanza, quindi, sono assoggettati alla TASI i possessori o detentori di: - fabbricati (abitazione principale, ulteriori unità immobiliari destinate ad abitazione, fabbricati strumentali); - aree edificabili.

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Riscossione – proroga cd. “rottamazione dei ruoli” L’art. 2, lett. c) e d), del D.L. 16/2014, proroga al 31 marzo 2014 il termine utile per fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, introdotta dalla legge di Stabilità 2014. Come noto, il comma 620 della legge 147/2013 prevede la possibilità di pagare, in un’unica soluzione, le cartelle di pagamento e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tale definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia fino al 31 ottobre 2013. Di conseguenza, a fronte dell’intervenuta proroga del termine, è possibile usufruire di questo “mini-condono” pagando, in un’unica soluzione ed entro il 31 marzo 2014, le cartelle esattoriali al netto degli interessi di mora, mentre continuano ad essere interamente dovute le somme relative a imposte, sanzioni, aggi di riscossione e spese esecutive[4]. Note: [1] Ai sensi dell’art. 1, co. 707, lett. b), della legge 147/2013 viene stabilito che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale: - l’unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale; - l’abitazione posseduta in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. [2] Si applicano le esenzioni previste dall’art. 9, co. 8, del D.Lgs. 23/2011 che, a sua volta, prevede l’applicazione di alcune disposizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 in materia di ICI. [3] Sul punto, il DL 16/2014 richiama espressamente l’art. 91-bis del DL 1/2012, introdotto ai fin IMU, il quale dispone che, ai fini dell’esenzione gli immobili devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciale. Nel caso in cui, l’immobile venga utilizzato per entrambi i fini, istituzionali e commerciali, l’esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare dedicata all’attività no profit. In alternativa, laddove non sia possibile fare tale distinzione, l’esenzione è riconosciuta sulla base di apposita dichiarazione. [4] Al fine di agevolare il versamento delle suddette somme, la riscossione dei ruoli, affidati a Equitalia fino al 31 ottobre 2013, resta sospesa fino al 15 aprile 2014. Fino alla stessa data sono sospesi i termini di prescrizione (ai sensi dell’art. 1, co. 623, della legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014).


TRIBUTI

MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DL 47/2014 (C.D. DECRETO CASA) Interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro, per ridurre il disagio abitativo, aventi come obiettivi il sostegno all’affitto a canone concordato e lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. Queste le misure contenute nel Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015», pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2014, ed in vigore dal giorno successivo. In particolare, il provvedimento intende dare una risposta ai problemi del “disagio abitativo”, introducendo, tra l’altro, agevolazioni fiscali per la locazione degli “alloggi sociali”. I principi e le misure in esso contenuti debbono valutarsi positivamente anche se, per garantire un effetto propulsivo al mercato delle locazioni le stesse dovrebbero essere estese anche al “libero mercato”, ad esempio riconoscendo la “cedolare secca” anche in caso di locazione da impresa. Il DL 47/2014 (cd. “Decreto Casa”) è ora in attesa di iniziare l’esame parlamentare per la relativa conversione in legge. 1. Sostegno all’affitto a “canone concordato” (art. 9) L’art. 9 del DL 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato[1]. Inoltre, viene estesa, a regime, la possibilità di optare per la “cedolare secca” anche ai privati (persone fisiche) che locano abitazioni a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché questi sublochino, a loro volta, le medesime abitazioni a studenti universitari (con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione). La riduzione dell’aliquota della “cedolare secca” sicuramente produrrà una maggiore convenienza fiscale delle locazioni “a canone concordato” ed effetti positivi sull’emersione del “nero” nel mercato degli affitti. A tal riguardo, l’ANCE ritiene necessario estendere tale regime anche alle locazioni di abitazioni effettuate da imprese, anche “a canone libero”. Tra l’altro, l’estensione della “cedolare secca” anche alle locazioni fatte da privati a favore di cooperative (soggetti IRES) che subaffittano a studenti universitari rappresenta un primo passo verso un ampliamento dell’ambito applicativo di tale agevolazione, a cui l’ANCE ritiene si debba pervenire.

2. Sviluppo dell’edilizia residenziale sociale (artt. 6-8) Vengono previsti incentivi fiscali per favorire la locazione di alloggi sociali, con il riconoscimento di una detassazione dei canoni percepiti dalle imprese locatrici ed una detrazione a favore dell’inquilino, variabile in funzione del reddito complessivo. Disciplinato, inoltre, il trattamento fiscale del riscatto dell’alloggio sociale, in caso di utilizzo della formula contrattuale del cd. “rent to buy”, che prevede la possibilità di riscatto (ossia l’acquisto dell’immobile), a favore dell’inquilino, trascorso un periodo minimo dalla stipula del contratto di locazione. 2.1 Detassazione IRPEF/IRES ed IRAP dei canoni (art. 6) A favore dell’impresa che concede in locazione alloggi sociali, viene prevista la detassazione IRPEF/IRES e IRAP, in misura pari al 40%, del reddito derivante dai canoni di locazione dei medesimi alloggi. In particolare, l’art. 6 del DL 47/2014 riconosce tale beneficio a favore delle imprese che locano alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008[2], di nuova costruzione, ovvero oggetto di interventi di recupero (ivi compresa la manutenzione straordinaria). A tal riguardo, l’agevolazione è riconosciuta sino all’eventuale riscatto dell’alloggio da parte del conduttore e, comunque, per un massimo di 10 anni dal termine dei lavori di costruzione o recupero. L’efficacia di tale misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea[3]. 2.2 Detrazione IRPEF a favore dell’inquilino (art. 7) Viene prevista, a favore del conduttore che adibisce l’alloggio sociale a propria “abitazione principale”[4] una detrazione IRPEF, commisurata al reddito complessivo imponibile. In particolare, per il triennio 2014-2016, gli inquilini di alloggi sociali hanno diritto ad una detrazione IRPEF pari a: ■ 900 euro, per redditi inferiori a 15.493,71 euro, ■ 450 euro, per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Al riguardo, nell’ipotesi in cui l’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta nel quale si fruisce della detrazione sia “incapiente”, ovvero di importo inferiore alla detrazione spettante, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di detrazione non fruita. In pratica, viene ammessa la possibilità di riportare in avanti, ossia nei periodi d’imposta successivi, la parte di detrazione in eccesso non utilizzata[5]. Anche alla luce delle nuove disposizioni, resta comunque ferma la disciplina, relativa alle detrazioni IRPEF per i canoni di loca-

293

zione, prevista dall’art. 16 D.P.R. 917/1986 – TUIR. In particolare, con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato[6], relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione IRPEF[7] commisurata al reddito complessivo. A tal riguardo, da una prima lettura della nuova disposizione contenuta del DL 47/2014, non è chiaro come questa si affianchi all’attuale sistema di detrazioni già previsto per le locazioni a canone concordato, e se le due forme di agevolazione siano, o meno, cumulabili tra loro. 2.3 Riscatto dell’alloggio – Regime fiscale (art. 8) Per favorire programmi di locazione/acquisto di “alloggi sociali”, anche attraverso la formula del “rent to buy”, con opzione per il locatario al riscatto dell’abitazione, trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, viene previsto: ■ a favore dell’impresa: • durante la locazione, la detassazione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni di locazione di alloggi sociali: si applicano, in tal caso,le disposizioni dell’art.6 del DL 47/2014[8], per cui i canoni di locazione non concorrono, nella misura del 40%, alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP. A tal fine, per “canoni di locazione” s’intendono tutte le somme percepite dall’impresa sia in “conto affitto”, che in “conto prezzo” di acquisto futuro dell’alloggio, • al riscatto, la tassazione IRPEF/IRES e IRAP dei corrispettivi di vendita degli alloggi, con scomputo delle imposte già pagate sugli acconti: le imposte sul reddito e l’IRAP da applicare sul corrispettivo di vendita dell’alloggio sociale vanno pagate solo al momento del riscatto e, per evitare fenomeni di doppia imposizione, all’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte già pagate sulle somme percepite in “conto prezzo” durante il periodo di locazione. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno definite le modalità di determinazione e fruizione del credito d’imposta, nonché le clausole standard dei contratti, le tempistiche e gli altri aspetti rilevanti del rapporto contrattuale. Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, il co.5 dell’art.8 prevede l’applicabilità della medesima ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del “Decreto Casa” (29 marzo 2014). Nel provvedimento non vengono disciplinate le modalità di applicazione dell’IVA e la tempistica di fatturazione dei canoni, acconti e corrispettivo di riscatto. Per tali aspetti si ritengono valide le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta del 13 febbraio 2014 all’istanza di consulenza


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giuridica presentata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza[9]. Infatti, anche per le operazioni previste dal provvedimento in esame, il conduttore ha la facoltà di riscattare l’alloggio (e non un obbligo), non configurandosi quindi una “locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti”, che imporrebbe la fatturazione e l’assoggettamento ad IVA immediatamente alla conclusione del contratto di locazione. Pertanto, ai fini IVA, durante il periodo di locazione, l’impresa fatturerà i canoni d’uso e gli eventuali acconti di prezzo percepiti e, al momento del riscatto, il corrispettivo di vendita dell’alloggio (al netto degli acconti già assoggettati ad IVA); ■ a favore del conduttore(che adibisce l’alloggio a propria abitazione principale): la facoltà di riscattare l’alloggio sociale, trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, e la possibilità di imputare i corrispettivi in parte in “conto prezzo” (per l’acquisto futuro dell’alloggio) e in parte in conto affitto. Resta ferma, comunque, per il conduttore la detrazione IRPEF sui canoni di locazione, commisurata al reddito complessivo imponibile, prevista dall’art. 7 del medesimo DL. Tale misura introduce un regime fiscale di favore per operazioni di “rent to buy”, limitandolo tuttavia agli alloggi cd. “sociali”, mentre, come ANCE, si auspica un’estensione del medesimo regime a tutte le locazioni con opzione di riscatto dopo un determinato periodo di anni. Sotto il profilo generale, si osserva che lo stesso trattamento fiscale dovrebbe essere riconosciuto alle “locazioni con patto di futura vendita” o alle “vendite con riserva di proprietà” (ove c’è un obbligo che vincola entrambe le parti, impresa ed inquilino, al trasferimento della proprietà dell’immobile), che garantiscono una maggiore tutela per le imprese rispetto ad eventuali inadempimenti degli inquilini. Note: [1] Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cd. “Federalismo fiscale”). [2] Il D.M. 22 aprile 2008 definisce, come alloggio sociale, l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra questi, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà. [3] Ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. [4] Per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente

ed i suoi familiari dimorano abitualmente (cfr. art.15, co.1, lett.b, del D.P.R. 917/1986 – TUIR). [5] Cfr. l’art.16, co.1-sexies del D.P.R. 917/1986 – TUIR e il D.M. 11 febbraio 2008. [6] Ai sensi degli artt.2, co.3 e 4 co.2 e 3, della legge 431/1998. [7] In tale ipotesi, il co. 1 dell’art. 16 del TUIR, prevede che la detrazione sia riconosciuta in misura complessivamente pari a : a) 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; b) 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. [8] Resta fermo che l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. [9] Cfr. Risposta dell’Agenzia delle Entrate” - ID 15140 del 28 febbraio 2014.

MISURE FISCALI INTRODOTTE DAL DL 66/2014 (C.D. DECRETO SULLA SPENDING REVIEW) Misure in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, fatturazione elettronica e compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Queste le principali novità fiscali, per il settore delle costruzioni, contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (cd. “Decreto sulla spending review”), pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2014 ed in vigore dalla medesima data. Rivalutazione dei beni d’impresa (art.4) L’art.4, co.11, del DL 66/2014 interviene, altresì, sui termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d’impresa, introdotta dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014)[9]. Come noto, la legge 147/2013 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli immobili “merce”. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012[1]. Con riferimento al versamento dell’imposta sostitutiva, l’art.1, co.145, della legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagamento in 3 rate annuali di pari importo. A tal riguardo, con il “Decreto Spending

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review” viene meno il versamento rateale, e viene previsto l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva in un‘unica soluzione, ossia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (giugno 2014). Resta ferma la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997. In base alla relazione tecnica, la nuova disposizione sulla rivalutazione dei beni d’impresa produce, per il 2014, effetti finanziari positivi per l’Erario, in misura pari a 607,6 milioni di euro. Fatturazione elettronica – Novità (art.25) Sotto tale profilo, l’art.25 del DL 66/2014 prevede l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica[2] in caso di prestazioni eseguite nei confronti di: - P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.) - Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni). In sostanza, anche per le P.A. locali, il temine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell’art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di stabilità 2008). Al riguardo, viene, poi, previsto che le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente: - il Codice identificativo di gara (CIG)[3]; - il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003[4]. Nell’ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche. In sostanza, la fattura elettronica diventerà obbligatoria: - dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; - dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni). In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali (artt.39-40) In tal ambito, gli artt.39 e 40 del “Decreto Spending review” prevedono: - la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (finora, il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012)[5]. Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale; - l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012)[6]. In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale. In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 le disposizioni relative all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari. Note: [1] La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’inizio del periodo d’imposta 2017. [2] Come noto, si ricorda infatti, che, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale: - dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni. - del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse. [3] Tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. [4] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”, che, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico le P.A. competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE. [5] Art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973. [6] Art.28-quater del D.P.R. 602/1973 e art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PRECISAZIONI La Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione. Pubblichiamo di seguito alcuni documenti di approfondimento predisposti dall’ANCE . A) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.– SPECIFICHE TECNICHE SDI E IPA Sono state rese note le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov.it), che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA – www.indicepa.gov. it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice. Le specifiche tecniche, che tengono conto dei chiarimenti forniti dalla Circolare congiunta n.1 del 31 marzo 2014[1],prevedono, in estrema sintesi, ■ per quel che riguarda il SdI[2], le modalità di: - accreditamento del cedente/prestatore per l’interazione con il SdI, che può avvenire tramite uno o più canali di trasmissione e comunicazione, quali: ► l’acquisizione di una casella di posta elettronica certificata – PEC, ovvero di un analogo indirizzo di posta, da cui risulti la data di invio e ricezione dei messaggi; ► la sottoscrizione di un accordo di servizio tra il soggetto che emette la fattura (cedente/ prestatore) e il SdI, al fine di regolare sia il flusso telematico tra questi ed il medesimo SdI, sia l’insieme telematico delle informazioni relative alle notifiche ed alle ricevute; ► l’identificazione, attraverso il codice fiscale e la password, rilasciati dai Sistemi Entratel o Fisconline, nel caso in cui il cedente/prestatore intenda utilizzare il servizio telematico disponibile sul sito internet www. fatturapa.gov.it, per la trasmissione della fattura; - emissione e trasmissione delle fatture elettroniche basata sui seguenti passaggi: ► predisposizione della fattura a cura del cedente/prestatore, che deve contenere i dati riportati nell’Allegato A del D.M. 55/2013, ossia le informazioni richieste ai sensi degli artt.21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), integrati per tenere conto delle procedure informatiche (tra i quali il codice identificativo dell’ufficio della P.A. deputato a ricevere le fatture

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elettroniche); ► trasmissione della fattura al SdI, utilizzando i diversi canali disponibili, tra cui la PEC, i meccanismi di web service ovvero il sistema telematico del sito internet www. fatturapa.gov.it; - gestione delle ricevute e delle notifiche. In particolare, a seconda dell’esito, positivo o negativo, dell’invio al Sistema, ovvero dell’inoltro alla P.A. delle fatture, viene rilasciata una ricevuta o una notifica, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione delle medesime fatture. Le nuove specifiche tecniche del SdI saranno operative dal prossimo 6 maggio 2014; ■ relativamente all’IPA[3], indicazioni relative a: ► data di avvio del servizio di identificazione dei singoli uffici della P.A.. In particolare, il nuovo campo del portale sarà disponibile dal 2 maggio 2014, e riporterà la data a partire dalla quale l’ufficio della P.A. dovrà ricevere fatture elettroniche[4]; ► ufficio “centrale” di fatturazione elettronica, a cui è attribuito il codice “Uff_eFatturaPA”, nell’ipotesi in cui non sia possibile rilevare un codice ufficio univoco della P.A.. Al riguardo, viene precisata la permanenza, per ogni singola P.A., di tale ufficio per almeno 12 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a seconda della P.A. interessata (ossia almeno fino al 6 giugno 2015, ovvero 6 giugno 2016); ► procedura di attivazione, aggiornamento, eliminazione dei codici ufficio, con i relativi obblighi di comunicazione ai cedenti/prestatori della P.A.. A tal riguardo, è stato predisposto un fac-simile di lettera da inviare ai cedenti/ prestatori, a cura delle singole P.A., con l’indicazione dei propri codici ufficio. Come noto, tali ulteriori modalità applicative si aggiungono al D.M. 3 aprile 2013, n.55 ed alla citata C.M. 1/2014, che completano la disciplina normativa e di prassi relativa alla fatturazione elettronica, introdotta, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), dall’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008). Note: [1] Cfr. C.M. 1/2014. [2] Si tratta delle specifiche tecniche operative in attuazione delle regole tecniche di cui all’Allegato B del D.M. 3 aprile 2013, n.55. [3] Le specifiche tecniche IPA sono state redatte in attuazione di quanto previsto nell’Allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n.55. [4] Si tratta, come noto, della data del 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzia fiscali e gli Enti di previdenza, del 6 giugno 2015 per le altre P.A., ad eccezione delle Amministrazioni locali, ovvero della data di avvio anticipato della fatturazione elettronica, previo accordo della P.A. con i propri cedenti/prestatori.


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B) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.– C.M. 1/2014 Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale: ■ dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni. In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria: - dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati da uno specifico elenco ISTAT; - dal 6 giugno 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni)[1]. ■ del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse. Viene previsto, in merito, un sistema di invio “indiretto” della fattura elettronica, mediante una piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI)[2], che raccoglierà le fatture e provvederà ad inoltrarle alla P.A. competente. In attuazione delle citate disposizioni della legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n.55 (in vigore dal 6 giugno 2013)[3]. Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica. Al riguardo, si evidenzia che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/ prestatori. Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo n.192/2012. Per completezza, si precisa, infine, che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea. Note: [1] Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione

elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale. [2] La creazione della piattaforma informatica è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007). [3] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata. C) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.– DOSSIER ANCE Si segnala che l’ANCE ha predisposto il Dossier sulla fatturazione elettronica nei confronti della P.A., alla luce delle ulteriori indicazioni operative emanate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Si tratta, in particolare, delle specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov. it)[1], che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www. indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice. Le specifiche tecniche tengono conto della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione. Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale: ■ dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni. In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria: - dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT, allegato in estratto; - dal 6 giugno 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni)[2]. ■ del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse. In attuazione delle citate disposizioni della legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n.55 (in

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vigore dal 6 giugno 2013)[3]. Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica. Alla luce delle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche SdI ed IPA, l’ANCE ha provveduto a predisporre un Dossier operativo relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica. Al riguardo, si ricorda che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/ prestatori. Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 192/2012. Per completezza, si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea. Note: [1] La creazione della piattaforma informatica SdI è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007). [2] Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale. [3] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata.

REGIME AGEVOLATO DELL’1% - INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI PER DECADENZA Non è sanzionato il contribuente che decade dal regime fiscale agevolato (imposta di registro con aliquota dell’1%) previsto per l’acquisto di immobili compresi in piani urbanistici attuativi. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.37/E del 9 aprile 2014, con la quale vengono affrontati gli effetti derivanti dalla decadenza dalle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di registro, per l’acquisto di immobili diretti all’attuazione di


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programmi residenziali, in vigore sino allo scorso 31 dicembre 2013. Come noto, infatti, per i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, fino al 31 dicembre 2013 è stata riconosciuta l’applicabilità dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipo-catastali al 4% (per un prelievo complessivo pari al 5%)[1] L’agevolazione era subordinata alla condizione relativa al completamento dell’intervento edilizio entro 5 anni dall’acquisto dell’area, termine, poi, prorogato, da ultimo, ad 11 anni[2] Dal 1° gennaio 2014, invece, il citato beneficio è stato eliminato a causa della modifica apportata dall’art.10, co.4, del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale”), che, riscrivendo integralmente, ai fini della disciplina dell’imposta di registro, l’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 - TUR, ha abrogato ogni forma di agevolazione applicabile a tali trasferimenti, ivi compresi quelli previsti da leggi speciali[3] Sul tema, con riferimento al periodo di vigenza del cd. “1%”, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 37/E/2014, conferma, innanzitutto, le ipotesi di decadenza dal regime agevolato, quali: ■ il mancato completamento dell’intervento edilizio (ossia l’utilizzazione edificatoria dell’area) entro il termine stabilito (da ultimo, 11 anni dall’acquisto); ■ la cessione dell’area prima dell’ultimazione dell’intervento. In entrambi i casi, la R.M. 37/E/2014 chiarisce che sono escluse le sanzioni[4] Al riguardo, viene, infatti, chiarito che il contribuente non è tenuto a denunciare la decadenza dall’agevolazione, secondo quanto previsto dall’art.19 del D.P.R. 131/1986,[5] visto che l’Amministrazione finanziaria è già in grado di conoscere il mutamento delle circostanze che incidono sull’importo dell’imposta di registro dovuta.[6]. In sostanza, prosegue l’Agenzia delle Entrate, la decadenza dal regime agevolato comporta unicamente l’obbligo di pagamento: ■ della differenza fra l’imposta di registro ordinaria (8%, ovvero 7%, in caso di trasferimento di un fabbricato)[7] e quella ridotta (1%) corrisposta a suo tempo nella fase di acquisto dell’immobile (imposta complementare)[8]; ■ degli interessi moratori, decorrenti dalla data di registrazione dell’atto di compravendita dell’area. Infine, sotto il profilo dell’accertamento, la R.M. 37/E/2014 precisa che l’avviso di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro 3 anni[9] 1) dal decorso del termine di undici anni dall’acquisto senza che il contribuente abbia soddisfatto la condizione di ultimare l’edificazione di unità abitative;

2) dalla registrazione dell’atto di trasferimento dell’immobile. Note: [1] Ai sensi dell’art.1, ultimo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, introdotto dall’art.1, co.25, della legge 244/2007, dell’art.10 e dell’art.1-bis della Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990, introdotto dall’art.1, comma 26, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008). [2] L’ultima proroga è contenuta nell’art.6, co.6, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/2013 (cd. “Decreto per la casa”). Per completezza, si evidenzia che l’art.2, co. 23, del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni nella legge 10/2011 aveva prorogato di 3 anni il termine originario di 5 anni, relativo al completamento dell’intervento edilizio. [3] Cfr. C.M. 2/E/2014”. [4] Ai sensi dell’art.69 del TUR (sanzione di ammontare compreso tra il 120% ed il 240% dell’imposta dovuta). [5] La disposizione, infatti, stabilisce che gli eventi che diano luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta devono essere denunciati (all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione dell’atto) entro 20 giorni dal sopraggiungere di tale circostanza. [6] Infatti, la decadenza dal beneficio, dovuta alla mancata utilizzazione edificatoria dell’area nei termini stabiliti normativamente, viene conosciuta dall’Amministrazione finanziaria grazie all’attività di controllo effettuata mediante la procedura “Campione Unico”, utilizzata per verificare l’ultimazione degli interventi in reazione agli atti che fruiscono della citata agevolazione. Analogamente, se la decadenza dal cd. “1%” si produce a causa della cessione dell’area prima dell’ultimazione della costruzione, l’Amministrazione finanziaria viene a conoscenza di tale circostanza a seguito della registrazione dell’atto di compravendita. [7] Secondo le previgenti aliquote dell’imposta di Registro, in vigore fino al 31 dicembre 2013. [8] Ai sensi dell’art.42, co.1, ultimo periodo, del medesimo TUR. [9] Ai sensi dell’art.76, co.2, lett.a, del medesimo D.P.R. 131/1986.

RIMBORSI IVA - LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.M. 5/E/2014)

Rimborsi IVA più veloci per i contribuenti che presentano un maggior grado di affidabilità nei confronti del Fisco, considerati “a basso rischio”. Questo il principale chiarimento che emer-

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ge dalle Linee guida dell’Agenzia delle Entrate, relative alle modalità di effettuazione dei rimborsi IVA[1], formulate nella Circolare 10 marzo 2014, n.5/E, che tengono conto dell’estremo bisogno di liquidità delle imprese, alla luce della perdurante crisi economica. Si tratta di un problema che colpisce in modo particolare il settore delle costruzioni, che, come noto, si trova sempre in posizione di credito IVA, tenuto conto dell’attività svolta (operazioni attive con aliquote inferiori a quelle riferite alle operazioni passive)[2]. In particolare, ai fini dei rimborsi IVA, l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria verrà basata, in via prioritaria, sull’ “analisi del rischio IVA” (cd. “risk score”) connesso all’effettuazione del rimborso, ossia al grado di “affidabilità” dell’impresa nei rapporti con il Fisco. In particolare, a ciascun contribuente[3], e per ogni richiesta di rimborso, verrà attribuito, mediante procedure informatiche, uno specifico livello di rischio (alto, medio, basso)[4], determinato in base ai seguenti parametri: - continuità aziendale; - tipologia di attività svolta; - natura giuridica; - regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito; - assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; - assenza di carichi pendenti; - coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito; - assenza di frodi e violazioni penali tributarie; - “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. Al riguardo, viene precisato che, nei confronti dei soggetti ai quali risulta attribuito un elevato livello di rischio, verranno effettuati controlli «più stringenti», mentre per quelli con un rating di rischio più basso i controlli saranno ridotti, con una conseguente maggior tempestività nell’erogazione del rimborso IVA. Resta fermo, in ogni caso, il principio della liquidazione del rimborso secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa istanza. Inoltre, in un’ottica di semplificazione, la C.M. 5/E/2014 chiarisce che verrà ridotto il numero e la tipologia dei documenti richiesti ai contribuenti che abbiano presentato l’istanza di rimborso. Infine, viene precisato che, al fine di assicurare comportamenti uniformi sul territorio, agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate verranno fornite indicazioni operative sull’applicabilità dell’ “analisi del rischio IVA” e sulla documentazione da richiedere


TRIBUTI

ai contribuenti, «in ragione sia del livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell’istanza di rimborso». Note: [1] Come noto, la disciplina relativa ai rimborsi IVA è contenuta negli artt.30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972. [2]Ad esempio, aliquota IVA sulle cessioni di immobili (4% per la cessione di abitazioni in caso di acquirente con i requisiti “prima casa”), più bassa rispetto a quella relativa all’acquisto di beni (10% o 22%). [3] Ad esclusione dei cd. “grandi contribuenti” (ossia quelli con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro, determinati, per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art.85, co.1, lett.a e b del D.P.R. 917/1986 – TUIR e dell’art.20 del D.P.R. 633/1972), già sottoposti all’attività di tutoraggio (controlli in base a specifiche analisi di rischio), per i quali il meccanismo descritto nella C.M. 5/E/2014 non si applica. [4] Il livello di rischio attribuito automaticamente può, in ogni caso, essere “corretto” dall’Amministrazione finanziaria in base ad ulteriori elementi.

PMI: AGEVOLAZIONI “SABATINI” PER L’INVESTIMENTO IN MACCHINARI Con l’emanazione della Circolare 10/02/2014, n. 4567, diventano operativi gli incentivi alle PMI per nuovi investimenti nel processo produttivo, di cui al D.M. 27/11/2013. La Circolare, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 27/11/2013, è pubblicata sul sito www. mise.gov.it e fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi, definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo, oltre ad individuare il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi. Secondo quanto previsto dalla Circolare in commento è ora anche disponibile on line il modulo compilabile per la presentazione della domanda di agevolazione. La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31/03/2014,

esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. I moduli per la predisposizione della domanda di agevolazione, in formato PDF e DOCX, sono disponibili in allegato al testo della Circolare 4567/2014, nella sezione Fonti collegate. Per tutti i dettagli si rimanda al testo della Circolare 4567/2014 e del D.M. 27/11/2013. Si ricorda che il D.M. 27/11/2013, in G.U. n. 19 del 24/01/2014, in attuazione dell’art. 2 del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), si applica alle PMI operanti in tutti i settori produttivi che realizzano investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. La misura introdotta dal citato art. 2 del D.L. 69/2013, di cui il D.M. 27/11/2013 definisce i parametri di attuazione, può essere riassunta nei seguenti tre punti: ■ costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse fino a un massimo di 2,5 miliardi di Euro (eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31/12/2016, finanziamenti di importo

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compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; ■ concessione da parte del Ministero di un contributo in favore delle PMI, a parziale copertura, in relazione degli investimenti realizzati, degli interessi sul finanziamento bancario. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; ■ la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. Per la concessione del contributo, all’atto della richiesta del finanziamento l’impresa presenta alla banca (o intermediario finanziario), in allegato alla domanda di accesso al contributo, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette alla PMI. L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50%

gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450

(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

BASE =1995 2001 2002 109,6 114,1 109,5 114,2 109,8 114,3 109,8 114,5 110,0 114,6 110,1 114,8 110,4

115,0

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7

AGO. 110,6 115,1 109,6 115,0 100,5 103,3 106,8 SET. 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 OTT. 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 NOV. 111,0 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 DIC. 111,0 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 MEDIA 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

BASE=2010 2012 2013 104,8 105,9 105,1 106,2 105,2 106,0 105,5 105,9 105,6 106,3 105,5 106,1

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1

2014 105,7

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI GENNAIO 2014 CHE E’ PARI A 105,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GEN. 39,55% 34,05% 30,57% 27,98% 21,71% 18,81% 13,62% 11,20% 6,74% 7,21% 3,42% 0,86% -0,19% 0 FEB. 39,68% 33,93% 30,21% 26,95% 21,34% 18,46% 13,09% 10,78% 7,02% 7,21% 3,53% 0,57% -0,47% MAR. 39,30% 33,81% 30,09% 26,61% 19,64% 16,61% 12,87% 10,68% 7,21% 7,02% 3,02% 0,48% -0,28% APR. 39,30% 33,58% 29,85% 26,05% 19,76% 16,50% 12,34% 10,07% 7,31% 5,24% 2,92% 0,19% -0,19% MAG. 39,04% 33,46% 29,85% 24,51% 20,00% 16,38% 12,13% 9,47% 7,21% 5,24% 2,72% 0,09% -0,56% GIU. 38,92% 33,23% 29,85% 24,40% 19,88% 16,38% 12,24% 6,17% 7,31% 5,42% 2,32% 0,19% -0,38% LUG. 38,54% 33,00% 29,38% 23,64% 19,40% 16,16% 12,24% 6,26% 7,50% 5,42% 2,32% 0,28% -0,38% AGO. 38,29% 32,88% 29,62% 23,53% 19,16% 15,93% 12,13% 6,36% 7,41% 5,24% 2,22% 0,38% -0,47% SET. 38,04% 32,65% 29,62% 23,21% 19,04% 15,93% 12,03% 6,45% 7,31% 5,14% 2,13% 0,09% -0,56% OTT. 38,04% 32,65% 29,50% 23,00% 19,16% 15,93% 12,24% 7,12% 7,41% 5,14% 2,13% === -0,28% NOV. 37,79% 32,54% 29,38% 22,68% 19,04% 15,71% 12,13% 7,79% 7,41% 5,14% 2,13% 0,09% -0,28% DIC. 37,79% 32,42% 29,38% 22,57% 19,28% 15,60% 11,92% 7,70% 7,41% 5,05% 2,13% 0,09% -0,19% MEDIA 38,69% 33,18% 29,78% 24,57% 19,78% 16,52% 12,41% 8,30% 7,27% 5,70% 2,58% 0,28% -0,35%

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LAVORI PUBBLICI

NUOVE FORME DI PUBBLICITA’ DEGLI APPALTI CHE NON SARANNO PIÙ PUBBLICATI SUI QUOTIDIANI Il decreto cosiddetto “spending review” (Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66) rappresenta una manovra di finanza pubblica che comporta numerosi interventi di interesse del settore, tra cui in particolare quelli relativi alla riduzione della spesa pubblica e ai pagamenti della Pubblica Amministrazione. Tra gli altri provvedimenti vi è quello relativo alla soppressione dell’obbligo di pubblicità degli appalti sui quotidiani Viene, infatti, eliminato, all’art. 26, l’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti. Mediante una modifica all’art. 66, comma 7, del Codice dei contratti, viene, infatti, previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio. Inoltre, mediante una modifica analoga all’art. 122, comma 5, del medesimo Codice, viene previsto che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione avvenga on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio; da ultimo, per i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro, viene prevista la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune nonché sul profilo di committente della stazione appaltante. Con le nuove disposizioni scompare, pertanto, l’obbligo della pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi sui quotidiani, con l’intento, esplicitato nella relazione illustrativa al DL, di porre rimedio al significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente, a fronte di un non significativo incremento della diffusione dell’informazioni funzionale alla realizzazione del principi di pubblicità e trasparenza. Tuttavia, viene introdotto, in capo agli aggiudicatari, di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si rammenta che dette disposizioni potranno subire modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto.

DEFINITE TEMPORANEAMENTE LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E QUELLE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA - D.M. 24 APRILE 2014 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasposti ha finalmente colmato il vuoto normativo determinato, per gli appalti pubblici di lavori, dal D.P.R. 30 ottobre 2013 pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 dello scorso 26 aprile il Decreto Ministeriale 24 aprile 2014. E’, infatti, in vigore dal 27 aprile il decreto sulle lavorazioni specialistiche con cui è stata data attuazione alla delega prevista dall’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. LAVORI 47, che rimetteva al Ministero l’individuazione dell’elenco delle categorie a qualifiPUBBLICI cazione obbligatoria e, tra di esse, quelle c.d. superspecialistiche (o s.i.o.s.). Circa l’applicazione della norma, il decreto prevede che il nuovo elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e quello delle superspecializzate si applichi alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della norma, dal 27 aprile quindi, nonché alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il termine finale di efficacia del decreto corrisponde, invece, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovranno essere adottate entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 47/2014 (come stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto legge), cioè entro il prossimo 29 dicembre. Il tutto ha tratto origine, come noto, dal ricorso straordinario al Capo dello Stato che ha annullato le norme del Regolamento sugli appalti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che obbligavano l’aggiudicatario a ricorrere a soggetti qualificati (anche in ATI) per l’esecuzione delle opere scorporabili previste nell’appalto, laddove sprovvisti della relativa qualificazione (cfr. Notiziario n. 12/2013). Categorie a qualificazione obbligatoria Su tali premesse, il decreto in commento ha ridotto il numero di categorie a qualificazione obbligatoria, individuando 24 categorie specialistiche (OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35), che si aggiungono alle 13 categorie di opere generali, per le quali è sempre prevista la qualificazione dell’esecutore. Il totale delle categorie non eseguibili direttamente dall’aggiudicatario, non spe-

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cificatamente qualificato, diventa così pari a 37, ossia 9 categorie in meno rispetto alle 46 previste nella tabella sinottica del Regolamento (allegato A). Categorie a qualificazione non obbligatoria Salgono, pertanto, a 15, il numero delle categorie previste a qualificazione non obbligatoria e, tra queste, compaiono per la prima volta quelle appartenenti ai settori esclusi, per i quali sono peraltro spesso previsti requisiti di qualificazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA, essendo eseguiti da grandi aziende che dispongono di specifici albi. L’elenco delle categorie a qualificazione non obbligatoria, che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti, è il seguente: OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico), OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili), OS 15 (Pulizia di acquemarine, lacustri, fluviali), OS16 (Impianti per centrali produzione energia elettrica), OS 17 (Linee telefoniche ed impianti di telefonia), OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni), OS 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), OS27 (Impianti per la trazione elettrica), OS29 (Armamento ferroviario) e OS31 (Impianti per la mobilità sospesa). Categorie Superspecializzate (o S.I.O.S.) Per quanto riguarda le categorie “superspecialistiche” per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, sono individuate 14 categorie generali e speciali (sulle 24 originarie) per le quali è, tra l’altro, necessario il ricorso all’ATI obbligatoria per partecipare alla gara, qualora l’appaltatore non sia specificatamente qualificato e l’importo della categoria scorporabile superspecialistica superi 15% dell’appalto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice e 107, comma 2, del Regolamento rientrano nel suddetto novero le seguenti categorie appartenetti a quattro macro blocchi: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32 per la sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti. Da notare che la categoria OS 32 fa il doppio salto in avanti, non essendo nella precedente elencazione neppure a qualificazione obbligatoria. Escono, invece, dall’elenco delle superspecialistiche le seguenti categorie: OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), OS3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (Impianti pneumatici e antintrusione), OS8 (Opere di impermeabilizzazione), OS20-A (Rilevamenti topografici), OS20-B (Indagini geognostiche), OS 28 (Impianti termici e di condizio-


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namento) e OS34 (Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità). Doppio passo indietro compiono, invece, le già citate OS 22, OS27, OS29 che, come visto, non sono più neppure previste tra le categorie a qualificazione obbligatoria. Ciò detto, si ritiene utile ribadire quanto già pubblicato sui precedenti numeri del Notiziario del Collegio Costruttori, in cui è stata più volte riepilogata l’intera materia delle categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria. - Le categorie cosiddette “superspecializzate”, nella nuova elencazione, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, qualora di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e ai 150.000 euro , possono essere eseguite dall’offerente solo se in possesso della relativa qualificazione. Ne discende che, per partecipare alla gara, l’offerente, privo di tali qualificazioni, ha l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI verticale o tramite il ricorso all’avvalimento. Tali opere possano essere subappaltate nel limite massimo del 30%. A questo proposito dalla pedissequa lettura della norma si pone il problema se al subappalto possa ricorrere la capogruppo, sprovvista della relativa qualifica, oppure la sola mandante qualificata in detta categoria. Al di là della formulazione letterale della norma, che appare insensata, e contrariamente all’interpretazione che gode di miglior favore in ambito dottrinale, si ritiene che: - le opere di categorie superspecializzate, di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori, debbano essere assunte da un soggetto (mandante) qualificato interamente in detta categoria; - che il soggetto mandante qualificato nella specifica categoria, lui solo e non la capogruppo, possa affidare a terzi non oltre il 30% di detti lavori. Considerata la schizofrenia della norma è opportuno che il bando di gara specifichi in tal senso la lettura del dispositivo legislativo. - L’art. 108 del D.P.R. 207/2010 pone l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi: a) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera; b) qualora di importo superiore a 150.000 euro. L’art. 108 stabilisce che tutte le categorie generali (OG) e le specializzate (OS) a qualificazione obbligatoria possano essere eseguite solo da imprese qualificate. Pone perciò un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo. Ciò posto: 1) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), che sono peraltro

anche “a qualificazione obbligatoria” (art. 109, comma 2 lett. b), l’offerente può: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso dovrà eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%; b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%, c) non possedere la relativa qualificazione.

In tal caso dovrà indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione. 2) per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente che siano a qualificazione obbligatoria, l’offerente può: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento). In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%, b) non possedere la relativa qualificazione.

DPR 207/2010 (testo DM 24 aprile 2014 originario) (nuovo disciplina) a qualificazione obbligatoria

superspecializzate (SIOS)

a qualificazione obbligatoria

OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale)

SI

SI

SI

OS 3 (Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie)

SI

SI

SI

OS 5 (Impianti pneumatici e antintrusione)

SI

SI

SI

OS 8 (Opere di impermeabilizzazione)

SI

SI

SI

OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico)

SI

OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili)

SI

OS 15 (Pulizia di acquemarine, lacustri, fluviali)

SI

OS 16 (Impianti per centrali produzione energia elettrica)

SI

OS 17 (Linee telefoniche ed impianti di telefonia),

SI

OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni)

SI

OS 20-A (Rilevamenti topografici)

SI

SI

SI

OS 20-B (Indagini geognostiche)

SI

SI

SI

OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione)

SI

SI

OS 27 (Impianti per la trazione elettrica)

SI

SI

OS 28 (Impianti termici e di condizionamento)

SI

SI

OS 29 (Armamento ferroviario)

SI

SI

OS31 (Impianti per la mobilità sospesa)

SI

CATEGORIE

OS 32 (Strutture in legno) OS 34 (Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità)

SI

SI SI

SI

superspecializzate (SIOS)

SI

SI

Note: in totale sono 37, e non più 46, le categorie non eseguibili direttamente dall’appaltatore se non qualificato, di cui 13 categorie generali e 24 specialistiche a qualificazione obbligatoria; di queste categorie generali e speciali, 14 sono superspecialistiche (sulle 24 originarie).

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LAVORI PUBBLICI

In tal caso dovrà indicarle in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.

L’AUTORITÀ CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELL’AVVALIMENTO FRAZIONATO Il concorrente ad una gara di appalto può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione SOA, l’amministrazione aggiudicatrice può tuttavia esigere che il livello minimo di qualificazione sia dimostrato da un unico operatore economico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. E’ quanto espresso dal Comunicato del Presidente dell’AVCP, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità che ha analizzato gli effetti, a seguito della sentenza n. C 94/12, emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 10 ottobre del 2013 sulla disciplina nazio-

nale dell’istituto dell’avvalimento. La suprema Corte Europea - come riportato sul Notiziario n. 11/2013 - era infatti intervenuta sul tema degli appalti pubblici, evidenziando le divergenze tra la disciplina nazionale in tema di avvalimento frazionato e i principi esposti dalla Direttiva 2004/18/ CE (cfr. articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3). La precisazione dell’Autorità va però oltre il semplice recepimento delle indicazioni provenienti dalla Corte Europea poiché, nel ribadire l’indeclinabilità del principio di qualità delle prestazioni e degli altri principi contenuti nell’art. 2, comma 1 del Codice dei Contratti, d.lgs. n. 163/2006, legittima la stazione appaltante a richiedere un livello minimo di qualificazione al concorrente ausiliato. La stazione appaltante, per ottenere una migliore prestazione, può limitare l’avvalimento frazionato. In questo caso, tale scelta deve tuttavia: • risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara; • essere specificata nel bando o nella lettera di invito, nei quali è indicato il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara. L’Autorità, infine, specifica che, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, in tema di avvalimento, si intende modificato in coerenza con le indicazioni contenute nel Comunicato. A tale proposito, si segnala che, ancora prima dell’Autorità, già il Consiglio di Stato aveva dato un chiaro segnale, ammettendo la frazionabilità del requisito economico di gara, costituito dal capitale sociale (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874, sulla legittimità della condotta del

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concorrete che integra il proprio capitale sociale con quello della società ausiliaria). La nuova interpretazione sull’avvalimento frazionato potrebbe, infatti, dare origine ad una più profonda ridefinizione giurisprudenziale dell’avvalimento, istituto che più di altri è diretto ad incentivare e valorizzare il principio europeo della libera concorrenza. Tale principio, essendo espresso nel Trattato istitutivo dell’Unione Europea, è applicabile dal giudice di merito direttamente, senza che vi sia necessità di un esplicito intervento normativo. La caduta del limite all’avvalimento frazionato potrebbe, pertanto, riportare d’attualità diverse riflessioni dell’Autorità e della giurisprudenza sull’istituto, tra cui le posizioni sui divieti di avvalersi della stessa ausiliaria e di avvalimento a cascata. In particolare, la limitazione all’utilizzo della stessa ausiliaria (esteso in via interpretativa a carico anche dei singoli componenti lo stesso raggruppamento d’imprese) si verifica in qualsiasi procedura in cui un’ATI, non sufficiente qualificata, deve far riferimento a più ausiliarie per ogni componente il raggruppamento stesso, anche quando troverebbe più semplice avere un’unica ausiliaria (cfr. parere AVCP n. 150/2012). Se, infatti, a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia europea, è possibile per un singolo concorrente ricorrere all’avvalimento frazionato, sommando la qualificazione di più ausiliarie, potrebbe essere ipotizzabile anche il processo logico inverso, ossia che i soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento possano suddividere fra loro i requisiti di un’unica ausiliaria. Peraltro, ad una possibile apertura in questo senso non osterebbe l’art. 49, comma 8, del codice, che facendo riferimento al divieto posto a carico di più “concorrenti”, sembrerebbe, più che altro, teso ad impedire che attraverso la stessa ausiliaria più soggetti possano venire a conoscenza dell’offerta di altri operatori economici partecipanti alla stessa gara. Più difficile, invece che l’avvalimento frazionato possa essere utilizzato come grimaldello per sfatare un altro tabù: l’avvalimento a cascata. Si potrebbe, infatti, ipotizzare che la somma dei requisiti si potrebbe ottenere avvalendosi di un soggetto che, a sua volta, ha preso in prestito da terzi, anche solo parte dei suoi requisiti. Tuttavia, la sola sentenza del Corte di Giustizia non sembrerebbe sufficiente per sostenere una simile interpretazione, che estendendo la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, già implicita nell’avvalimento, otterrebbe al contempo due risultati negativi, già evidenziati in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24 maggio 2013, n. 2832 e sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5161). Da una parte si impedirebbe all’ausiliata-


LAVORI PUBBLICI

concorrente di avere un rapporto diretto e immediato con l’impresa che detiene ab origine anche solo parte dei requisiti prestati; dall’altro si indebolirebbe la garanzia della stazione appaltante, che dovrebbe fare immediatamente riferimento all’ausiliaria del concorrente per la responsabilità solidale sull’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare. Al di fuori di queste possibili riflessioni sui nuovi limiti imposti dall’avvalimento frazionato, l’ausiliato dovrà sempre fornire la prova alla stazione appaltante che il prestito anche parziale dei requisiti, trova corrispondenza nell’effettiva e sufficiente messa a disposizione di attrezzature e personale dall’ausiliaria all’impresa ausiliata.

PER L’AUTORITA’ E’ INAPPLICABILE LA NORMA SUL COSTO DEL PERSONALE NEGLI APPALTI PUBBLICI L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici si è espressa in merito all’applicazione dell’art. 82, comma 3-bis, del D. Leg.vo 163/2006 (introdotto dal D.L. 69/2013 - cosiddetto decreto “del fare” convertito in legge della L. 98/2013). Il parere dell’Autorità è contenuto nell’Atto di segnalazione n. 2/2014 in data 19/03/2014, recante “Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. Si tratta di una norma che ha sollevato pareri contrastanti ed opposti circa la sua pratica applicazione, creando situazioni di notevole confusione. Le norme oggetto del parere Si ricorda in proposito che l’art. 32, comma 3-bis, del D.L. 69/2013, come inserito dalla legge di conversione 98/2013, ha aggiunto all’art. 82 (Criterio del prezzo più basso) del Codice dei contratti pubblici, dopo il comma 3, il seguente comma: 3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La novità è molto simile alla disposizione a suo tempo inserita nell’art. 81 del Codice dei contratti dal “decreto sviluppo” (D.L.

70/2011) e poi abrogata dal successivo “decreto Salva Italia” (D.L. 201/2011), dalla quale si discosta per i seguenti motivi: - si riferisce alle gare aggiudicate con il metodo del “prezzo più basso” e non anche a quelle aggiudicate con il metodo dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”; - prescrive di tenere conto anche “delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello”. Il parere dell’Autorità L’Autorità di vigilanza, correttamente, sottolinea le numerose criticità applicative poste dalla norma in questione, concludendo in pratica che questa, così come attualmente scritta, non può essere applicata senza incorrere nelle criticità prospettate. Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. In pratica la stazione appaltante non dovrà effettuare alcun calcolo o artifizio contabile per determinare a priori un costo del personale o della sicurezza generica, non avendo la legge in alcuna parte stabilito tale incombenza e per il semplice fatto che la stazione appaltante non può in alcun modo conoscere tale importo se non in termini del tutto ipotetici o di semplice stima. Come applicare la norma Anche alla luce di quanto espresso dall’Avcp si ritiene che nei bandi di gara e nelle lettere di invito non possano più essere previsti l’individuazione e lo scorporo del costo della manodopera, al fine di sottrarlo al ribasso offerto. La norma di legge, per ora vigente e operante, può essere utilizzata dall’ente appaltante dopo l’aggiudicazione nell’ambito della procedura di verifica della congruità delle offerte.

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GIURISPRUDENZA L’ATTESTAZIONE SOA DEVE ESSERE VALIDA PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

(Consiglio di Stato sez. IV 18/4/2014 n. 1987) E’ pacifico il principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella specie attestati dalla certificazione SOA) devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche in quello dell’aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, nr. 1732; Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2011, nr. 4225)”. L’esclusione della appellante della gara è dipesa primariamente dall’avvenuta decadenza dell’attestazione SOA originaria, non potendo in alcun modo condividersi l’interpretazione proposta nell’appello dell’art. 15-bis del d.P.R. 25 gennaio 2000, nr. 34, secondo cui la mancata sottoposizione a verifica triennale non comporterebbe la perdita di efficacia dell’attestazione: sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo per cui la mancata verifica di revisione triennale comporta l’inefficacia dell’attestazione e quindi il venir meno della condizione legittimante la partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 18 luglio 2012, nr. 27, e giurisprudenza successiva).


URBANISTICA

ROULOTTES E CASE MOBILI SE UTILIZZATE COME ABITAZIONI NECESSITANO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

(Corte di cassazione - Sezione III penale Sentenza 26 febbraio 2014 n. 9268) La Corte di Cassazione ha precisato che ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.e.5) d.P.R. n. 380/01 le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. La tipologia dei manufatti non depone infatti per la temporaneità della realizzazione; temporaneità che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorché le esigenze appunto temporanee, nella specie legate alla durata della stagione turistica, siano cessate. Nel caso in esame si trattava di case mobili poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica e del gas ed alla rete di collettamento fognario. La Suprema Corte ha ritenuto che tali unità abitative configurano una lottizzazione materiale, posto che l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) qualifica come «nuove costruzioni» le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.

LA “PERGOTENDA” NON CONFIGURA AUMENTO DI VOLUME O DI SUPERFICIE COPERTA In base alla Circolare di Roma Capitale n. 19137 del 9 marzo 2012 che riporta la definizione di “pergotenda” il Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 aprile 2014, n. 1777 ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale categoria di intervento. In particolare, la circolare di Roma Capitale n. 19137 del 9 marzo 2012 definisce la “pergotenda”, quale manufatto rientrante nell’attività edilizia libera, la “struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e

di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione”. Sulla base di tale definizione il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’opera realizzata dagli appellanti per l’assenza di ancoraggio dei pali di sostegno della struttura al pavimento del terrazzo pertinenziale dell’appartamento con conseguente facile amovibilità della struttura medesima. La struttura oggetto di contezioso era composta da due pali dello spessore di 8,50 cm x 11,50 cm poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 mq e dell’altezza variabile da 2,80 m a 2,10 m, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di un telo.In riforma di quanto previsto dal TAR (sentenza n. 10732/2012) il Consiglio di Stato ha LAVORI ritenuto che la suddetta opera non configuri né un aumento del volume ePUBBLICI della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa.

FINANZIAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE È stata pubblicata sul BURL n.12, S.O., del 17 marzo 2014 la D.G.R. n.1506 del 13 marzo 2014 recante “Sostegno ai cittadini per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici abitativi privati …”. Il contributo stanziato da Regione Lombardia è pari a € 4.150.000,00 e riguarderà: - per gli edifici realizzati prima dell’11 agosto 1989, l’ammissibilità di tutti gli interventi volti a garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità; - per gli edifici realizzati dopo l’11 agosto 1989, l’ammissibilità di tutti gli interventi volti a garantire il solo requisito dell’adattabilità. sarà il Comune che espleterà le domande inoltrate dai cittadini. La graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi si baserà su un punteggio calcolato in base alla fascia economica di appartenenza e alla gravità della disabilità. I termini di conclusione delle fasi finali del procedimento di erogazione dei contributi consistono: - nella presentazione da parte dei soggetti beneficiari delle fatture e della comunicazione ai Comuni dell’avvenuta esecuzione delle opere entro il 30 giugno 2015; - nell’espletamento della fase di rendicontazione da parte dei comuni entro il 30

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settembre 2015. Sono cause di inammissibilità della domanda: - l’incompletezza della domanda e della documentazione allegata, mancanza dei requisiti e delle condizioni previste; - la realizzazione o inizio dei lavori di realizzazione dell’opera prima della presentazione della domanda; - la richiesta di effettuazione lavori su una abitazione non di residenza anagrafica o nella quale non si intende assumere la residenza anagrafica entro il 30 giugno 2015; - l’avvenuta presentazione della domanda, in relazione al medesimo intervento, per l’ottenimento del contributo a valere sui fabbisogni della legge 9 gennaio 1989 n.13. Sono invece cause di decadenza dal contributo: - l’accertata in sussistenza, in sede di rendicontazione o a seguito controllo, delle condizioni e dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo; - la mancata assunzione della residenza entro il 30 giugno 2015, solo in presenza della quale il Comune può procedere alla liquidazione del contributo; - la mancata presentazione delle fatture relative all’esecuzione dei lavori entro il 30 giugno 2015. In caso di rinuncia o decadenza dei soggetti dal contributo loro spettante, l’importo relativo viene restituito dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Si riporta il testo della D.G.R. in parola: LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA 1.di avviare nell’anno 2014 una misura di intervento sperimentale con le modalità ed i criteri definiti ai sensi del comma 3bis dell’art. 34 ter della legge 20 febbraio 1989 n.6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»; 2.di approvare l’Allegato A «Definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione di una misura sperimentale di intervento ai sensi del comma 3bis dell’art. 34 ter della l.r. n.6/1989» al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 3.di dare atto che il competente Dirigente dell’Unità Organizzativa Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità della Direzione Casa, Housing sociale e Pari opportunità provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all’attuazione del presente provvedimento; 4.di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a € 4.150.000,00 e che graveranno sul cap.8.02.203.5164 - «Contributi per il concorso nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» del bilancio 2014; . . . . omissis . . .


VARIE

SISTRI - ESCLUSIONE DELLE IMPRESE FINO A 10 ADDETTI E CHIARIMENTI SUL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL 2014 (Decreto Ministeriale del 24 aprile 2014, Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014)

Il Ministero dell’Ambiente, con Decreto Ministeriale del 24 aprile 2014, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di Sistri. In particolare viene confermata l’esclusione dall’obbligo di aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti dei piccoli produttori, ossia delle imprese e degli enti che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Il Decreto Ministeriale fornisce anche gli attesi chiarimenti sul versamento del contributo annuale. Viene, infatti, posticipato, dal 30 aprile al 30 giugno 2014, il pagamento del contributo annuale a carico delle imprese. Il Ministero precisa che il versamento del contributo annuale per il 2014 dovrà essere effettuato, anche se l’operatività del sistema è soltanto parziale. Una volta effettuato il pagamento, le imprese dovranno comunicare al Sistri gli estremi di versamento, utilizzando l’area “gestione aziende” presente sul portale.

ALBO GESTORI AMBIENTALI - PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2014 Entro il 30 aprile 2014 le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali hanno ricevuto l’avviso di pagamento del diritto annuale (pari a 50 euro per chi è iscritto nella categoria semplificata che consente la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti). Le imprese devono pagare il diritto annuale per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in base alla categoria e alla classe di appartenenza. Si ricorda che il diritto annuale deve essere pagato al momento dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e, successivamente, ogni anno entro il 30 aprile. Pagamento telematico L’Albo segnala che da quest’anno è possibile effettuare il pagamento del diritto annuale anche telematicamente, utilizzando la carta di credito, il servizio telemaco pay su circuito Infocamere o Iconto o il mav elettronico bancario. I pagamenti effettuati telematicamente saranno registrati automaticamente e visibili nell’area riservata all’impresa nel sito www.

albonazionalegestoriambientali.it, mentre gli eventuali pagamenti effettuati tramite bollettino postale o bonifico bancario saranno registrati solo successivamente. Versamento tramite posta o banca ■ tramite bollettino postale, il versamento dei diritti per l’anno 2014 andrà effettuato sul conto corrente n.54828207, intestato alla Camera di Commercio di Milano – Albo Gestori Ambientali. ■ tramite bonifico bancario, il versamento andrà effettuato sul conto bancoposta, codice Iban: IT 77V 07601 01600 0000 54828207 (per le imprese estere bic/swift: BPPIITRRXXX). L’Albo segnala, inoltre, che per qualsiasi chiarimento relativo agli importi dovuti l’impresa può inviare e-mail all’indirizzo: diritti. albogestori@mi.camcom.it. Gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

RATING BANCARIO DI LEGALITA’ PER L’ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 20/02/2014, n. 57, ha chiarito in quale modo si tiene conto del cosiddetto “rating di legalità” delle imprese nell’ambito dei procedimenti per la concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario. Si tratta di un sistema di premialità, definito dall’art- 5-ter del D.L. 1/2012 ed al quale è successivamente stata data attuazione da parte del Garante per la concorrenza ed il mercato con la Delibera 24075/2012, per le organizzazioni che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione alla citata Delibera. RATING DILEGALITÀ NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI Nello stabilire l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione, dovrà essere prevista, a seconda della natura, entità e finalità del finanziamento, una premialità per le imprese in possesso del rating, sotto forma di uno dei seguenti sistemi: • preferenza in graduatoria; • attribuzione di punteggio aggiuntivo; • riserva di quote finanziarie. L’art. 3 del Decreto Ministeriale 57/2014 in commento dispone inoltre che l’impresa che abbia conseguito il rating di legalità ai sensi della citata Delibera 24075/2012 è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei

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requisiti ivi previsti all’art. 2, comma 2, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. L’impresa dovrà in questi casi dichiarare, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della Delibera dell’Autorità, con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare all’amministrazione medesima l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del contributo. RATING DI LEGALITÀ NELL’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO Per questi casi è disposto che le banche tengano conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria, ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, lasciando peraltro libertà alle banche stesse per la definizione di procedure interne che disciplinino l’attuazione delle disposizioni in oggetto e demandando la vigilanza alla Banca d’Italia.


ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 30/04/2014 Spending Review: le novità in materia di lavori pubblici Appalti pubblici: pubblicato il decreto sulle categorie specialistiche “Spending review”, chiarimenti sul bonus di 80 euro in busta paga

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“Spending review”, il quadro delle misure fiscali Fatturazione elettronica alla pa, seminario in Confindustria Patrimonio vincolato: dal Ministero i dati 2013 Sistri, entro il 30 giugno il versamento del contributo Newsletter del 09/05/2014 Salva Roma ter: il punto sulle novità fiscali Acquisto di aree per l’edilizia residenziale, torna l’aliquota ridotta all’1% Gare Nato: all’Ance giornata formativa per le imprese Sistema sanzionatorio, è operativa la legge di riforma Detassazione premi di produttività, definite le modalità per il 2014

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