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BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE APRILE 2018
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14/01/15 11.49
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA APRILE 2018
Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798
SOMMARIO Pavoni: “ristrutturare per un nuovo stile di vita è il futuro del comparto”
pag. 219
Il punto dopo le elezioni: 14 i bresciani alle Camere e dieci eletti in Regione
pag. 222
Rifiuti o scarti ricicabili: il compito di 224 chiarire spetta solo al Ministero pag. Sismabonus sugli immobili produttivi: la demolizione e regole di ricostruzione
pag. 225
Prevenzione antisismica: vulnerabilità degli edifici, le tecniche di valutazione
pag. 227
Design contemporaneo con materiali antichi: un mix intramontabile
pag. 230
Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Indici Tributi Lavori pubblici
pag. 236 pag. 277 pag. 278 pag. 281
Trasporti Rifiuti
pag. 284
Urbanistica Ance informa
pag. 286
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pag. 284 pag. 291
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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32,218 00161 Roma - Tel. 06.48930737
“LA MISSION? RIQUALIFICARE L’ESISTENTE” INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
PAVONI: “RISTRUTTURARE PER UN NUOVO STILE DI VITA È IL FUTURO DEL COMPARTO”
Chi meglio di Tiziano Pavoni può essere il miglior decifratore in grado di tradurre in pratica lo stato dell’arte del comparto edile? Pavoni è presidente di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili dal 2013, ma prima ancora ha ricoperto la carica di presidente della Scuola Edile Bresciana e ha guidato la delegazione del Collegio ai rapporti sindacali ricoprendo, in tale veste, numerosi incarichi in specifiche commissioni a livello nazionale e regionale.
Come Presidente del Collegio Costruttori come vede il futuro per l’edilizia bresciana? Il futuro è rappresentato soprattutto dalla riqualificazione e dalla gestione del patrimonio esistente. Il mercato è sempre più orientato alla ristrutturazione più che alla costruzione ex novo, la domanda si concentra sugli interventi di manutenzione straordinaria, che portano ad un risparmio di energia e che aumentano il benessere abitativo. Non dimentichiamoci poi che l’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta, è quindi un paese esposto al forte rischio rappresen219
tato dai terremoti. Paese che, fra il resto, vede presenti un grande numero di edifici datati e vulnerabili. Riqualificare in ambito sismico, non solo ha un potenziale enorme con vantaggi economici per l’intera filiera, ma significa investire sulla sicurezza, salvaguardare tutta la popolazione. Il futuro del nostro settore s’intreccia sempre più anche con nuove tecnologie e nuovi prodotti e materiali. Per non parlare della progettazione digitale, del Bim (Building information modeling) e della realtà virtuale, tutti aspetti che richiedono preparazione professionale elevata e formazione continua, che come sistema voglia-
“IL FUTURO DEL NOSTRO SETTORE S’INTRECCIA SEMPRE PIÙ ANCHE CON NUOVE TECNOLOGIE E MATERIALI”
mo promuovere. Cosa sta facendo Ance Brescia per aiutare il concretamente il settore edile? Ance ha messo in campo molte iniziative, ad esempio il Campus Edilizia Brescia solo per citarne una, un format in cui tutto il sistema edile bresciano può dialogare e confrontarsi su tutte le tematiche che riguardano le costruzioni per aggiornare gli operatori e trovare soluzioni innovative, in sintonia con l’edilizia 4.0 e all’interno del quale nascono sinergie fondamentali per l’economia dell’intera filiera dell’edilizia. Aspetti che nel caso dell’edilizia bresciana e del sistema Ance locale trovano ottimo riscontro nel nostro Ente Sistema Edilizia Brescia (Eseb) e nella ricca e qualificata offerta formativa che propone a imprese e lavoratori. Come è stato accolto dalle imprese bresciane il nuovo codice degli appalti? Con perplessità. Le imprese sono scoraggiate dall’infinita burocrazia di un sistema, la cui mentalità è da cambiare profondamente, una logica che si basa sul prezzo al ribasso invece che sull’eccellenza costruttiva. Non sempre i progetti e i contenuti dei bandi sono valutati da personale competente, l’unica variabile presa in esame è il costo di aggiudicazione a discapito della qualità. Il nuovo Codice degli appalti non fa altro che complicare ulteriormente le procedure con il risultato che, invece di rilanciare le opere pubbliche, contribuisce a rallentarle ulteriormente, bloccandole nel pericoloso limbo dell’indecisione e della burocrazia. Assistiamo così a quello che in pratica risulta essere uno sbarra-
Il Presidente di ANCE Brescia, Tiziano Pavoni
mento per le aziende oneste, che hanno costi fissi da sostenere e non possono permettersi di perdere tempo e fatica dietro a un sistema che anziché creare opportunità di lavoro, blocca tutto e paradossalmente favorisce la concorrenza sleale, aprendo la porta a imprese non in regola, che non hanno nulla da perdere. Ance Brescia cosa propone come soluzione? Semplificare. Rendere il sistema chiaro e trasparente basandolo sulla competenza e non sull’offerta al massimo ribasso incoraggerebbe, ne sono convinto, le imprese virtuose a partecipare agli appalti. Le stesse potrebbero presentare offerte reali, in linea con il mercato e, in un breve arco di tempo si vedrebbe la differenza. Affidare a imprese serie, che hanno fatto del costruire una missione più che un semplice lavoro, avrebbe come risultato opere realizzate a regola d’arte, la cui conservazione sarebbe assicurata per gli anni
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avvenire facendo risparmiare soldi pubblici in manutenzioni onerose. L’applicazione della meritocrazia allontanerebbe le infiltrazioni mafiose e le imprese illegali che non sarebbero più prese in considerazione. La competizione diventerebbe sana e la maggiore diffusione della concorrenza leale andrebbe a vantaggio della collettività che potrebbe beneficiare di un’edilizia pubblica fatta di costruzioni sicure, realizzate con materiali eccellenti destinati a durare nel tempo e metodologie all’avanguardia. Com’è il rapporto tra Ance e le istituzioni, in particolare con il Comune di Brescia? Posso affermare che la nostra organizzazione vanta un buon rapporto con le istituzioni, un rapporto fatto di sinergia e collaborazione. In particolare, il Comune di Brescia, così come la Provincia, ha siglato con noi e con le organizzazioni sindacali, unitamente agli Ordini professionali, alla Cassa edile, alla Scuola edile bresciana un efficace protocollo per la legalità. Questo accordo è il primo in Italia ad avere un così ampio respiro a livello di attori coinvolti e di concretezza del progetto, che si pone come obiettivo di limitare quanto più possibile l’illegalità nel mattone, è nato dall’esigenza di tutto il sistema edile bresciano e delle istituzioni di fare chiarezza e dare trasparenza agli appalti, attraverso l’informatizzazione dei dati dei cantieri che una volta incrociati andranno a smascherare le imprese che operano facendo ricorso al lavoro nero e grigio. L’accesso al credito avviene sempre con difficoltà? O il rapporto con le banche sta cambiando?
“CAMPUS EDILIZIA BRESCIA È UN FORMAT IN CUI TUTTO IL SISTEMA EDILE BRESCIANO PUÒ DIALOGARE”
La questione banche è complicata. Sicuramente molte aziende negli anni di crisi sono saltate, lasciando dietro di loro buchi economici rilevanti, ma le aziende rimaste in piedi sono sane, oneste e operose. Anche se le banche sono rimaste scottate, devono cambiare mentalità, le imprese non sono tutte uguali e la ripresa è iniziata. Purtroppo, le aziende hanno costi fissi altissimi, le entrate sono invece discontinue e i tempi di pagamento incerti, spesso è necessario anticipare dei soldi per pagare i dipendenti e i materiali. è sempre più raro, si comprende Senza contare la necessità di dover come le nostre imprese attive nel disporre di risorse finanziare al fine settore immobiliare necessitino di di poter fare opportunamente fron- finanziamenti per poter edificare. te agli investimenti per acquisire Più in generale questa è proprio la aree, materiali, mezzi e strumenti fase nella quale, più che in altre, il supporto degli istituti di credito di lavoro. Continuiamo a scontare un all’edilizia e alla filiera della casa certo pregiudizio del mondo ban- risulterebbe di grande aiuto per cario nei nostri confronti, proprio l’economia e l’occupazione. Il in una fase nella quale le banche dialogo rimane comunque sempre potrebbero agevolare la ripresa, aperto e confido porti risultati concreti a breve terconcedendo i necesmine, anche perché sari prestiti alle nostre imprese, dimostran- Scontiamo un certo il mercato edilizio è fondamentale e deve doci una maggior fipregiudizio del essere tenuto in conducia. Ricordiamoci mondo bancario siderazione. che i tassi dei muproprio in una Lavori pubblitui per le case sono fase nella quale le ci e difesa del terriai minimi storici e i torio, cosa può dirci banche potrebbero mutui erogati hanno in merito, Presidenripreso a segnare dati agevolare la ripresa te Pavoni? in crescita. Perché non Sono e siamo registriamo un’apertuconvinti che sia nera da parte delle banche anche nei cessario un maggiore investimento confronti delle imprese impegnate nel settore immobiliare? È positivo in interventi infrastrutturali, comche sia migliorato l’accesso al cre- presi quelli di manutenzione, ordidito per le famiglie, ma rimane dif- naria e straordinaria, degli edifici ficoltosa la concessione del credito e del territorio. Ciò non solo per alle imprese. Se si aggiunge che conseguire l’effetto “volano” per oggi il mercato richiede prodotti la ripresa, come tutti ben sappiamo finiti, che l’acquisto “sulla carta” connesso a tali interventi, ma an221
che per garantire un programma di difesa più costante del territorio, al fine di evitare il ripetersi di tragedie, come quelle che si registrano in occasione di violenti e sempre più frequenti eventi metereologici. Sono anche del parere che i maggiori investimenti debbano essere accompagnati da una revisione, intendendo un’accelerazione delle procedure di localizzazione delle opere e di quelle di spesa, per giungere rapidamente all’apertura dei cantieri. Un’attenzione particolare merita il tema dei ponti, sui quali non si interviene da almeno una ventina d’anni. Nel frattempo, molti manufatti sono invecchiati e, considerando l’incremento del traffico, l’aumento del peso e della velocità dei mezzi circolanti, si registrano strutture in crisi, addirittura crolli con vittime, chiusure di ponti con conseguenti innalzamenti di tempi e costi per la consegna di materiali alle imprese. Una mancata manutenzione che, come si comprende, fa crescere i costi pubblici e aumenta i disagi di imprese e cittadini. Urgono tempestivi interventi straordinari. Adriano Baffelli
VOLTI NUOVI E CONOSCIUTI ECCO I “PORTAVOCE” DI BRESCIA A ROMA E AL PIRELLONE
IL PUNTO DOPO LE ELEZIONI: 14 I BRESCIANI ALLE CAMERE E DIECI ELETTI IN REGIONE
La Lega Nord (soprattutto) e Forza Italia a fare man bassa. Il Movimento Cinque Stelle che non raccoglie - se parliamo di numero di eletti - quanto in altre zone del Paese. E il Partito democratico intento a leccarsi le ferite. Si può sintetizzare così l’esito del voto alla luce dei bresciani eletti in Parlamento e Senato e al Consiglio regionale lombardo, al netto di nuove entrate, conferme scontate, esclusioni clamorose e ritorni sulla scena.
Eletti. Iniziamo da Roma, dove - tra Montecitorio e Palazzo Madama - la pattuglia bresciana scende da venti a quattordici. Nove sono i parlamentari, con la Lega a farla da padrona: a rappresentare il Carroccio ci saranno l’assessore regionale uscente Simona Bordonali, Raffaele Volpi (che nell’ultima legislatura sedeva tra i banchi del Senato), Paolo Formentini, segretario provinciale della Lega e vicesindaco di Desenzano del Garda, Giuseppe Donina (segretario provinciale della Valle Camonica) ed Eva Lorenzoni, membro del direttivo provinciale dei lumbard e già assessore del Comune di Gambara. A com222
pletare la pattuglia parlamentare del centrodestra c’è Mariastella Gelmini, deputato uscente (oltre che ex ministro durante il Governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011) e coordinatore regionale di Forza Italia. Altra conferma a Montecitorio, stavolta per i Cinque Stelle, è quella di Claudio Cominardi, mentre sono due i bresciani del Pd che torneranno in Parlamento: Marina Berlinghieri ed Alfredo Bazoli. Per il Pd si tratta di un risultato negativo, visto che erano ben sette tra Camera e Senato. In Senato approdano invece Stefano Borghesi (deputato uscente della Lega e segretario provin-
IL RESPONSO DELLE URNE HA CREATO UNA VERA RIVOLUZIONE DEGLI EQUILIBRI POLITICI NAZIONALI
ciale del Carroccio), Simone Pillon (Lega Nord, eletto nel collegio Lombardia 5), Giampietro Maffoni (Fratelli d’Italia, ripescato dopo la nomina di Lara Magoni ad assessore regionale) e Adriano Paroli (Forza Italia): per l’ex sindaco di Brescia, già deputato per quattro legislature, si tratta della prima esperienza da senatore. È un ritorno invece per Vito Crimi, già senatore per il Movimento Cinque Stelle, di cui è stato il primo capogruppo durante l’ultima Legislatura. Centrodestra padrone dei giochi anche in Regione, dove i bresciani eletti sono dieci. Quattro
gli esponenti della Lega, guidati da Fabio Rolfi, che si è rivelato il candidato bresciano più preferenziato con oltre 9.600 voti. Completano la pattuglia leghista Floriano Massardi (primo cittadino di Vallio Terme, in Valsabbia), Paolo Francesco Ghiroldi (ex deputato) e Federica Epis, segretario del Carroccio a Orzinuovi. Sostenuta dalla lista Fratelli d’Italia torna al Pirellone anche Viviana Beccalossi, assessore uscente della Giunta Maroni. Ottimo risultato anche per Forza Italia, con Alessandro Mattinzoli (per lui quasi settemila preferenze), l’esordiente Claudia Carzeri (coordinatrice di Forza
A fianco e sotto: i tre Assessori regionali eletti: Davide Caparini-Bilancio, Fabio Rolfi-Agricoltura e Alessandro MattinzoliSviluppo economico
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Italia per Montichiari) e Simona Tironi, attuale vicesindaco di Travagliato. A Mattinzoli è poi andato l’assessorato allo Sviluppo economico. A rappresentare il Movimento Cinque Stelle ci sarà Ferdinando Alberti mentre il Pd potrà contare solo sul confermatissimo Gianni Girelli, che ha superato quota 6.900 voti. Tornando infine alla Giunta del Pirellone, ci sono altri due assessori targati Brescia (e Lega Nord), ovvero Fabio Rolfi (Agricoltura) e Davide Caparini (Bilancio).
IL CONSIGLIO DI STATO AFFIDA QUESTA RESPONSABILITÀ AL GOVERNO E LA TOGLIE ALLE REGIONI
RIFIUTI O SCARTI RICICABILI: IL COMPITO DI CHIARIRE SPETTA SOLO AL MINISTERO
È stata una sentenza che ha fatto discutere quella del 28 febbraio di quest’anno. Sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che spetta al Ministero dell’Ambiente e non alle Regioni indicare quali tipologie di materiali non siano da considerare rifiuti, ma scarti riciclabili. Il tutto si è originato dal caso di un’azienda autorizzata a sperimentare una particolare filiera di recupero rifiuti, azienda che si era poi vista rifiutare dalla Regione Veneto la richiesta di qualificare come attività di recupero “R3” quelle svolte nel proprio impianto, diniego motivato con la mancata
osservanza delle norme dell’Unione europea. Più in generale la normativa che regola il lavoro delle imprese operanti nel settore del riciclo appare superata, un vulnus cui avevano provveduto le Amministrazioni regionali, definendo provvedimenti autorizzativi dei vari impianti. Alla luce della sentenza sopracitata, oggi pesa molto l’impossibilità per gli impianti destinati al riciclo degli scarti di trasformarli in prodotti commercializzabili e utilizzabili in luogo delle materie prime, limitazione che finisce per chiudere non pochi sbocchi di mercato. Ma cosa potrebbe succedere adesso? Le previsioni non sono 224
buone: i numerosissimi impianti che si occupano di riciclare materiali come (giusto per fare qualche esempio) pneumatici, inerti da costruzione e demolizione, rifiuti elettrici ed altro ancora, potrebbero non vedersi rinnovati i provvedimenti autorizzativi, finendo per dover bloccare le proprie attività. Ovviamente critica la posizione degli addetti ai lavori, che rivendicano, oltre a problemi connessi con la produttività delle varie imprese, anche il rischio di una minor tutela ambientale, con la possibilità che si crei spazio al traffico illecito di rifiuti.
UNA NORMATIVA CRIPTICA CREA EQUIVOCI SALVO CHE PER IL RISPETTO DELLE VOLUMETRIE PREESISTENTI
SISMABONUS SUGLI IMMOBILI PRODUTTIVI: LA DEMOLIZIONE E REGOLE DI RICOSTRUZIONE
Il dilemma è l’applicazione del Sismabonus in caso di intervento di demolizione e ricostruzione? La risposta è sì, ma con molti punti oscuri da chiarire. O, per meglio dire, con un normativa piuttosto criptica (visto che mancano interpretazioni che possano rendere più chiara la questione), che mette sul chi vive soprattutto chi deve occuparsi di interventi su immobili a carattere produttivo, categoria con agevolazioni specifiche legate alle ristrutturazioni, diverse rispetto a quelle riservate agli immobili a destinazione abitativa. Analizzando le norme, il Sismabonus rientra negli incentivi per gli interventi di recupero
Applicare il Sismabonus in caso di intervento di demolizione e ricostruzione? Sì, ma con molti punti oscuri da chiarire. O, per meglio dire, con un normativa piuttosto criptica visto che mancano interpretazioni che possano rendere più chiara la questione. del patrimonio edilizio: non a caso l’Agenzia delle entrate tratta tali interventi nell’ambito della propria guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. In secondo luogo, tra gli incentivi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelli realizzati tramite demolizione e 225
ricostruzione. Questi infatti sono compresi nella categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia, a patto che vengano portati a termine ricostruendo l’edificio con la medesima volumetria del preesistente. Ma non è tutto: altre conferme arriverebbero dalle disposizioni sulla possibilità di usufruire degli incentivi in caso di acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari demolite e ricostruite con miglioramento della classificazione sismica oppure dall’invito a favorire diffusione e applicazione degli incentivi per l’adozione di misure antisismiche. Dal punto di vista operativo,
NEL CAPITOLATO SEPARARE SPESE E COSTI PER MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DAI MERI COSTI DELLA RICOSTRUZIONE
perché l’incentivo sia fruibile serve che il procedimento di demolizione e ricostruzione contempli, ovviamente, interventi per la messa in sicurezza statica dell’edificio, ma anche migliorie edilizie, strutturali, impiantistiche, di finitura per una completa ricostruzio- Incentivi in caso di ne del fabbricato. In acquisto da impresa questo modo i lavori di unità immobiliari riguardanti la messa in demolite e sicurezza dovrebbero ricostruite con rientrare nella casimiglioramento stica del Sismabonus, antisismico mentre il resto farebbe riferimento alle altre agevolazioni. Sarà importante evidenziare, nel progetto e nella relazione tecnica che deve accompagnare l’asseverazione del miglioramento del rischio sismico, opere e costi delle misure La demolizione antisismiche, separane ricostruzione dole da quelle finalizzate alla ricostruzione con ampliamento dell’edificio. non danno diritto Va, infine, ricoralla detrazione: dato che demolizione si tratta di nuova e ricostruzione con costruzione ampliamento non danno diritto alla detrazione, dal momento che si tratta di un intervento di nuova costruzione. La prospettiva, come facile intuire, è piuttosto interessante, a patto che il legislatore chiarisca quanto prima ogni possibile controversia. Sul tema, infatti, l’Ance ha più volte richiamato l’attenzione, proprio per poter chiarire sino La prospettiva, come facile intuire, è piuttosto intein fondo l’applicazione di uno ressante, a patto che il legislatore chiarisca quanto prima strumento fondamentale come è il ogni possibile controversia per fare il modo che il comparto Sismabonus.
possa agganciare le ripresa che è nell’aria.
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L’INDICE DI RISCHIO SISMICO VIENE UTILIZZATO PER RIASSUMERE IL RISULTATO DI UNO STUDIO SULLA STRUTTURA
PREVENZIONE ANTISISMICA: VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI, LE TECNICHE DI VALUTAZIONE
L’Italia come ben sappiamo e come è ben rappresentato dagli accadimenti degli ultimi anni, è un paese soggetto ad eventi sismici più o meno importanti. Parlando di terremoti si arriva inesorabilmente a trattare discorsi di antisismica e tutti quei concetti che ci stanno dietro. Si parla anche tanto di “vulnerabilità sismica”, ma esattamente cosa si cela dietro a questo termine così utilizzato dagli addetti ai lavori?
L’indice di vulnerabilità sismica, chiamato anche indice di rischio sismico, è sostanzialmente un numero che viene utilizzato per riassumere il risultato di uno studio sugli edifici da parte di tecnici abilitati.
Questo viene dato dal rapporto tra la capacità del fabbricato di resistere ad una sollecitazione e la domanda in termini di resistenza o spostamento prevista dalla Normativa Tecnica vigente. Pertanto l’esito della verifica è positivo e quindi l’edificio rispetta i requisiti delle normative se l’indicatore è maggiore o uguale a 1, mentre è viceversa negativo se minore di 1. I problemi strutturali che possono avere i fabbricati possono essere molti e soprattutto tanto 227
diversi tra di loro, quindi nella valutazione di sicurezza, in relazione anche alla tipologia costruttiva del fabbricato stesso, le verifiche da condurre sono molteplici e di conseguenza anche le vulnerabilità possono essere plurime. L’indicatore riassume pertanto tutti questi dati in un unico valore “di facile lettura”, che non è però da considerare esaustivo in quanto nelle verifiche numeriche non vengono inclusi problemi derivanti dagli elementi non strutturali.
L’INDAGINE CONOSCITIVA DEL FABBRICATO NE DEFINISCE LO STATO ATTUALE MEDIANTE RILIEVO GEOMETRICO E STRUTTURALE
Quanto più un edificio è vulnerabile, per tipologia costruttiva, per progettazione inadeguata, per scadente qualità di materiali, per modalità di costruzione obsoleta e scarsa manutenzione, tanto maggiori saranno le conseguenze sulla struttura. Affinché gli edifici abbiano una bassa vulnerabilità la normativa attuale, ovvero le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, impone il rispetto di criteri antisismici, richiedendo che le strutture manifestino una risposta duttile alla sollecitazione sismica. Se da un lato non è possibile agire per modificare la pericolosità sismica di un territorio, ovvero la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti in quel determinato luogo, dall’altro abbiamo invece molte possibilità di ridurre la vulnerabilità delle costruzioni e di attuare così politiche di prevenzione e messa in sicurezza degli edifici. La procedura di valutazione della sicurezza degli edifici esistenti proposta dalle Norme
Tecniche ha proprio lo scopo di stato attuale mediante rilievo geostimare la vulnerabilità di strutture metrico e strutturale, nel quale si esistenti e studiare gli interventi di identifica la presenza di eventuali ripristino e messa in sicurezza più deformazioni o danni già presenti opportuni. sulla struttura stessa. Le procedure per la valutaSuccessivamente si fa un’azione della vulnerabilità sismica nalisi storica che prevede ricodegli edifici possono essere con- struzione cronologica dei carichi dotte con diversi gradi di approfon- che la struttura ha subito nel temdimento e complessità po, valutando anche di calcolo, in quanto eventuali modifiche si spazia dalle stime all’edificio che posL’analisi storica più qualitative, basate con la ricostruzione sono essere state efsul rilievo mediante fettuate nel corso degli cronologica dei schede delle principali anni. Il terzo punto carichi subiti nel prevede di addentrarsi caratteristiche degli tempo elementi costitutivi maggiormente nella dell’edificio, alle comvalutazione più “intiplesse analisi numerima” del fabbricato, in che mediante metodi di calcolo più quanto si valuta la caratterizzasofisticati. ma qual’è la procedura zione meccanica dei materiali, per la valutazione sismica del pro- andando ad effettuare delle indaprio edificio? gini in sito e dei prelievi per il Sostanzialmente i passaggi successivo studio dei materiali che sono sei e schematizzando per compongono l’edificio, in modo punti li possiamo classificare nel tale da capire con esattezza quanta seguente ordine. Inzialmente si resistenza possono offrire le nostre esegue un’indagine conoscitiva strutture in caso di sollecitazione del fabbricato, che ne definisce lo sismica.
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SI TRATTA DI UN PROCESSO MOLTO DELICATO DOVENDO ESSERE REALIZZATO SU MISURA IN BASE ALLA STRUTTURA DA ESAMINARE
A questo punto la normativa prevede la definizione dei livelli di conoscenza e dei fattori di confidenza, ovvero dei coefficienti che permettono di rimodulare le resistenze precedentemente studiate in funzione dell’approfondimento delle indagini svolte in precedenza. A questo punto si procede all’analisi strutturale vera e propria, che permette di determinare la vulnerabilità dell’edificio esistente e successivamente si ha la proposta degli interventi di miglioramento o di adeguamento in funzione dell’analisi costi/benefici. Tutto questo processo di studio è però molto delicato, soprattutto per quanto riguarda la corretta traduzione del “modello di calcolo” dalla realtà, essendo non standardizzabile in quanto le varietà di tecnologie e tecniche costruttive presenti nel nostro territorio sono innumerevoli. Entra a questo punto in gioco la capacità del tecnico strutturista di leggere le componenti strutturali più influenti e tradurre le stesse nei corretti schemi di calcolo. Ma quali sono queste “componenti più influenti” in un edificio? Possono essere raggruppate sostanzialmente in: • Assenza di collegamento tra le pareti ed i solai che permettono il ribaltamento della parete stessa; • Snellezza eccessiva delle pareti male collegate a dei solai rigidi che di conseguenza vanno a spingere sulle stesse; • Presenza di piani cosiddetti deboli, costituiti solo da pilastri non correttamente armati; • Coperture “pesanti” che nel tempo sono state appesantite da interventi di ripristino/rifaci-
reale prevenzione e salvaguardare mento;. Tutte queste accortezze nella la vita delle persone. Come si può valutazione del fabbricato, nella notare tutti i passaggi descritti sono loro semplicità sono assoluta- funzionali all’individuazione delle tecniche migliori da mente necessarie in adottare per intervemodo tale da “preL’obiettivo è quello nire sui fabbricati e vedere” quello che di prevedere il porre in atto le condisarà il comportamento comportamento zioni affinché, in caso dell’edificio stesso nel caso in cui si verifichi dell’edificio in caso di un fenomeno sismidi sisma co, l’edificio possa un fenomeno sismirispondere al meglio co. In conclusione è alle sollecitazioni. bene ricordare che il calcolo del rischio sismico e della Davide Diotti vulnerabilità di ciascun edificio è (ingegnere Eseb) assolutamente necessario per fare
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MATERIALI AUTENTICI E RICCHI DI CHARME POSSONO COMPLETARE CON COERENZA UN RESTAURO
DESIGN CONTEMPORANEO CON MATERIALI ANTICHI: UN MIX INTRAMONTABILE
Molti elementi di spicco nei lavori edili per ristrutturazioni o costruzioni nuove sono tuttora realizzati con materiali antichi. Con questa definizione si fa riferimento a tutti quegli elementi architettonici recuperati da costruzioni d’epoca allo scopo di arricchire edifici residenziali o aperti al pubblico con l’inimitabile fascino dell’antico, perfetto in profili architettonici classici, moderni o contemporanei.
Il fascino dell’antico non tramonta mai, un po’ come il pregio del legno, della pietra, dei mattoni: materiali autentici e ricchi di charme e calore che vanno a completare con coerenza le opere di restauro o a impreziosire ambienti residenziali e ricettivi in stile contemporaneo. Dall’uso del parquet in legno antico all’applicazione di raffinate boiserie e rivestimenti in legno di recupero, alla realizzazione di suggestive capriate in materiali antichi, la mescolanza di antico e moderno crea affascinanti contrasti, capaci di incrementare in modo significativo il valore di interni ed 230
esterni. A differenza dei materiali nuovi sottoposti a specifici trattamenti allo scopo di riprodurre l’effetto “invecchiato”, legno, pietra, mattoni e altri materiali frutto di uno scrupoloso lavoro di bonifica, restauro e ripulitura sanno regalare sensazioni tattili e visive uniche. Le preziose imperfezioni dei materiali naturali, “vivi”, acquisiscono nel tempo ancor più fascino, grazia e valore, rendendo gli spazi davvero personalizzati e inimitabili. Esistono in proposito diversi magazzini di materiale edile antico opportunamente conservato, catalogato e suddiviso per tipologia, epoca, provenienza
AL MESSNER MUSEUM LA TERRA CRUDA È STATA UTILIZZATA PER PAVIMENTI, PARETI E SOFFITTI
e trattamenti. In grande spolvero oggi è la terra cruda, il materiale da costruzione più antico, ecologico e naturale per eccellenza. Richiede poco consumo di energia e regala forme, colori, texture e caratteristiche uniche. La terra cruda è un composto di argilla e inerti naturali lasciato semplicemente a essiccare all’aria, senza bisogno di cottura, che non richiede energia primaria nella produzione. Conosce una nuova vita, per le sue qualità versatili ed estetiche che rispondono a valori e gusto contemporanei e trovano una perfetta applicazione nelle superfici e nei trattamenti murali degli interni delle case. Come una volta, all’impasto di argilla e inerti naturali basta aggiungere acqua per realizzare mattoni, massetti e riempimenti, intonaco di finitura o di rasatura, stucco, velatura, superfici continue, pitture murali, trattamenti speciali, pigmenti colorati, dando forma a spazi e superfici dalla matericità e bellezza senza tempo. Gli intonaci di terra contribuiscono a migliorare il clima interno degli edifici per la traspirabilità della superficie, la spiccata capacità di assorbire l’umidità, neutralizzare gli odori, essere atossici e anallergici. Oggi circa la metà della popolazione del nostro pianeta vive o lavora in edifici costruiti in terra, risorsa primaria per le costruzioni in molti paesi, da quelli africani all’India ad esempio. Disponibilità ed economicità di questo materiale naturale, presente nella maggior parte delle regioni del mondo, hanno infatti un grande potenziale in termini di sviluppo sostenibile
Messner Museum: l’utilizzo di terra cruda per le pareti
e lotta alla povertà. Bella, anallergica, versatile, contemporanea, la terra cruda nasce da una preselezione accurata dell’argilla e degli inerti provenienti da luoghi diversi, miscelati per ottenere le qualità cromatiche, tattili e funzionali più adatte a ciascun impiego, con un processo che richiede esperienza in ambito edilizio e un occhio attento all’unicità di ciascun territorio. Grazie ai minerali che la compongono, l’argilla è presente in natura in una gamma molto diversificata di colori. I colori delle varie gamme cromatiche sono il risultato della miscelazione di più argille, provenienti da diversi territori, prive di qualsiasi tipo di pigmento, naturale o sintetico. Le texture, in continua sperimentazione, offrono ulteriori dimensioni tattili e percettive alle superfici, attraverso l’aggiunta di altri elementi naturali come la iuta, il frumento, la canapa, il riso, che ne aumentano l’effetto materico. O minerali quali la mica, l’ematite, la madreperla che donano alla terra luce e riflessi splendenti. O ancora l’onice, la sodalite e il quarzo che conferiscono alla terra un aspetto vissuto, simulando il passaggio
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del tempo con il suo carico di memorie. Il risultato: prodotti sani, puri e naturali, piacevoli al tatto, in grado di adattarsi sinuosamente a qualsiasi forma e superficie contemporanea, come nell’avveniristico progetto del Messner mountain museum a Corones dove la terra cruda è stata utilizzata per pavimenti, pareti e soffitti. È il più alto e scenografico dei musei del celebre alpinista. Come suggerisce il nome, lassù la vista vola sulla collana di monti all’intorno, le guglie simbolo delle Dolomiti. Un panorama lasciato intatto anche grazie all’innovativo progetto, firmato dall’archistar Zaha Hadid, che ha scelto uno sviluppo prevalentemente sotterraneo. Nonostante i suoi 1000 metri quadrati di superficie, solo una minima parte è infatti costruita fuori terra, con un ridottissimo impatto visivo sull’ambiente. La soluzione costruttiva regala anche al museo una temperatura interna costante tutto l’anno e garantisce un’ottimizzazione anche in termini di efficienza energetica. Wilda Nervi
PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.
Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.
Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.
Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.
I SERVIZI
vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.
Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.
CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda
COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000
MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.
GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.
imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla
tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.
LE PRINCIPALI CONVENZIONI
Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco
Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo
Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.
Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.
TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.
Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.
SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle
Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara
Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORO - Ministero del Lavoro - definizioni di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati Decreto ministeriale 17 ottobre 2017
pag. 236
- Anpal - bonus sud e neet - decreti direttoriali 5 marzo 2018, nn. 81 e 83
pag. 236
- Inl - lavoro intermittente senza valutazione dei rischi - circolare 15 marzo 2018, n. 49
pag. 237
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- Inail - riduzione dei premi e contributi per il 2018 - istruzioni operative - circolare 2 marzo 2018, n. 13
pag. 265
- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di febbraio 2018
pag. 000
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 277
- Tfr - Legge 297/82
pag. 277 pag. 277
- Inps - esonero contributivo strutturale per favorire l’occupazione giovanile stabile istruzioni dell’istituto - circolare 2 marzo 2018, n. 40
pag. 239
- Indice Istat del costo della vita
- Inps - incentivo occupazione neet circolare 19 marzo 2018, n. 48
pag. 250
TRIBUTI
- Bonus ristrutturazioni - nuova comunicazione all’Enea sui lavori effettuati
pag. 278
- Ecobonus - on line il portale dell’Enea per la trasmissione dei dati
pag. 278
pag. 262
- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
pag. 279
pag. 262
- Sismabonus - agevolazione per interventi riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione
pag. 279
- Inps - Fondo di tesoreria - versamenti da parte di aziende prive dei requisiti costitutivi dell’obbligo contributivo pag. 259 - Inps - congedo obbligatorio e facoltativo padri lavoratori dipendenti - messaggio 27 febbraio 2018, n. 894 - Inps - gestione separata - contribuzione indebitamente versata - istruzioni dell’istituto circolare 9 marzo 2018, n. 45
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
- L’Ati e la consortile non sono soggetti tributari autonomi
pag. 280
- Acquisto di carburanti - dal 1° luglio detrazione solo con pagamenti tracciabili
pag. 280
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
TRASPORTI
- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2018
pag. 284
RIFIUTI
LAVORI PUBBLICI
- I sistemi di qualità Iso 9001 e 14001 devono essere adeguati alla versione 2015 entro il 15/9/2018
pag. 281
- Per il costo della manodopera le tabelle ministeriali servono da riferimento mentre sono inderogabili i minimi salariali previsti da leggi o dai contratti collettivi di lavoro
pag. 281
- Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud 2018)
pag. 284
- Rifiuti o End of waste - la competenza è dello Stato
pag. 285
URBANISTICA
- La soglia di anomalia correttamente determinata non può essere variata a seguito di riammissione o esclusione a seguito di soccorso istruttorio pag. 282 - Il contributo Anac, previsto quale condizione di ammissibilità dell’offerta, è sanabile con il soccorso istruttorio pag. 282 - 1) I comunicati Anac non sono vincolanti ma danno solo orientamenti interpretativi - 2) Anche i revisori legali devono dichiarare il possesso dei requisiti morali con l’offerta pag. 283
- Specifiche normative sui Condhotel
pag. 286
- Per l’ampliamento di insediamenti produttivi basta una variante semplificata
pag. 288
- Permesso in sanatoria: via libera se il vincolo paesaggistico è successivo all’abuso
pag. 289
- L’impresa deve essere risarcita per gli atti illegittimi della Pubblica amministrazione
pag. 289
- La via postuma è legittima per sanare irregolarità
pag. 290
ANCE INFORMA
pag. 291
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LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO DEFINIZIONI DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2017 È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, che definisce i criteri per l’individuazione dei lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”. In particolare, il decreto definisce “svantaggiati” i lavoratori che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno avuto un rapporto a tempo indeterminato di durata almeno di 6 mesi, o coloro che negli ultimi 6 mesi hanno avuto un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato dal quale derivi un reddito con un’imposta pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR; b) avere un’età compresa tra 15 e 24 anni; c) non avere un diploma di scuola media superiore o professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) avere più di 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico, ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare; f) essere occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. Si definiscono, invece, “molto svantaggiati” i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie: - essere privo, da almeno 24 mesi, di impiego regolarmente retribuito; - essere privo, da almeno 12 mesi, di impiego regolarmente retribuito e avere le caratteristiche di cui alle suddette lettere da b) a g). Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
… omissis… Decreta Art. 1 (Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati) In conformità a quanto disposto dall’articolo 2, numero 4), lettere da a) a g), e numero 99), lettere a= e b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ai fini di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si definiscono: 1) “lavoratori svantaggiati”: coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) “avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni”; c) “non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito” ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a); d) “di ver superato i 50 anni di età” ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età; e) “essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico” ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f) “essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato” ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato
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ai sensi dell’articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato; g) “appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” ovvero coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile; 2) “lavoratori molto svantaggiati”: qualunque lavoratore che rientra in una delle seguenti categorie: a) È privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera a) b) È privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera a) e appartiene a una delle categorie di cui al numero 1) lettere da b) a g).
ANPAL BONUS SUD E NEET DECRETI DIRETTORIALI 5 MARZO 2018, NN. 81 E 83 Sul sito istituzionale dell’Anpal sono stati pubblicati i decreti direttoriali nn. 81 e 83 del 2018, che rettificano i precedenti decreti direttoriali nn. 2 e 3 (v. Notiziario 3/2018, p. 172) del 2018 relativamente ai requisiti utili alla fruizione rispettivamente del bonus “Occupazione Mezzogiorno” e del bonus “Occupazione Neet” per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. In particolare, con tali provvedimenti, viene introdotta, per entrambe le misure, la definizione di “lavoratori svantaggiati”, intendendosi per tali i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, come modificata dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017. Riguardo al bonus “Occupazione Mezzogiorno”, inoltre, viene confermato come, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, non sia richiesta la sussistenza del requisito della disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto n. 2/2018.
LAVORO
ANPAL - Decreto direttoriale 5 marzo 2018, n. 81 Il direttore generale …omissis… DECRETA Articolo 1 1. Al Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2, comma 2, la lettera b) è così sostituita: “lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017”; b) l’articolo 4, comma 3, è così modificato: “l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente decreto”; c) all’articolo 7, comma 6, la lettera a) è così sostituita: “il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017” …omissis… ANPAL - Decreto direttoriale 5 marzo 2018, n. 83 Il direttore generale …omissis… DECRETA Articolo 1 1. Al Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 7, comma 6, la lettera a) è così sostituita: “il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017” … omissis…
INL LAVORO INTERMITTENTE SENZA VALUTAZIONE DEI RISCHI CIRCOLARE 15 MARZO 2018, N. 49 Con circolare 15 marzo 2018, n. 49, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, l’Istituto ha ribadito, come già indicato nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, che, in caso di violazione del suddetto divieto, pur in assenza di una norma sanzionatoria espressa, il contratto intermittente si
considera nullo e pertanto si convertirà in un ordinario rapporto di lavoro. Tale conclusione si fonda su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito. L’Ispettorato ha, altresì, precisato che i trattamenti, retributivi e contributivi dovranno essere corrisposti in base al lavoro realmente effettuato, in termini sia quantitativi che qualitativi, sino al momento della conversione. Pertanto, secondo il principio di effettività delle prestazioni, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro intermittente potrà essere anche a tempo parziale. INL - Circolare 15 marzo 2018, n. 49 Oggetto: lavoro intermittente - assenza documento valutazione rischi - riqualificazione rapporti di lavoro. In relazione alla problematica, sollevata da alcuni Uffici territoriali, concernente la violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 ed in particolare del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni. Com’è noto il Ministero del lavoro, con circolari nn. 18 e 20 del 2012, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Tale conclusione si fonda su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, sebbene formatosi in relazione al contratto a termine, ha espresso il principio
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generale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato. La sentenza della Cassazione civ. sez. Lavoro del 2 aprile 2012 n. 5241, in particolare, è intervenuta proprio sulla stipula del contratto “atipico” - a tempo determinato - in assenza della valutazione dei rischi chiarendo, anche al fine di superare isolate sentenze di merito di segno contrario, che “la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti dì lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL, del 28 aprile 2010, Rischi emergenti e nuove forme dì prevenzione in un mondo del lavoro che cambia”. Del resto, la valorizzazione di tale precetto in funzione della protezione di lavoratori “meno esperti” a causa della loro minore familiarità con l’ambiente di lavoro, conseguente alla stipula di contratti “atipici” che non implicano uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, era stata già oggetto di precedenti interventi della Corte di Cassazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 11622/2007). Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione individua nella nullità parziale del con-
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tratto stipulato “contra legem” e nella conseguente conversione nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la “sanzione” adeguata a colpire tali fattispecie, atteso che “il beneficio della stabilità dell’impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (così Corte giustizia Comunità europee, sentenza 22 novembre 2005, causa C - 144/04, Mangold, punto 64; sentenza Angelìdaki, punto 104)”. In proposito, infatti, la salvaguardia dell’efficacia del tipo negoziale comune garantita dal meccanismo degli artt. 1419 e 1339 c.c. viene sostenuta in base “al carattere eccezionale della nullità totale (v., fra le altre, Cass. 10050/1996; Cass. 11248/1997) e, dall’altro, alla portata della norma di cui al secondo comma dell’art. 1419 c.c. In particolare è stato affermato che, ai fini dell’operatività della disposizione di cui all’art. 1419, secondo comma, cc. che contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili dispongano espressamente la sostituzione, in quanto la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell’esigenza dì una previstone espressa della sostituzione, ma in quello dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina (v., ex multis, Cass. 6170/2005)”. Sul punto, a parere della Corte, soccorrono anche le pronunce della Corte Costituzionale che ha chiarito - in riferimento alla fattispecie del contratto a tempo parziale come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto. Pertanto, secondo la Corte il Giudice dovrà tenere conto del fatto che “la disciplina degli effetti
della contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall’altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere. Così non si dubita che non si estende all’intero contratto la nullità, per motivi dì forma o di contenuto, del patto di prova (art. 2096 cc.) o del patto di non concorrenza (art. 2125 cc), oppure del patto con cui venga attribuito al datore di lavoro un potere illimitato e incondizionato di variare unilateralmente le mansioni o il luogo di lavoro (art. 2103 secondo comma cc), ovvero della clausola appositiva di un termine alla durata del contratto di lavoro (L. 18 aprile 1962 n. 230), ovvero della clausola che preveda la risoluzione del rapporto di lavoro in caso dì matrimonio (L. 9 gennaio 1963, n. 7. art. 1), e così via. Ed il medesimo assetto si registra anche rispetto a pattuizioni che incidono sullo stesso schema causale del contratto: così è per “apprendistato... e per il contratto di formazione lavoro... posto che la nullità delle relative pattuizioni - per motivi di forma o procedimentali ovvero per difetto delle condizioni sostanziali di ammissibilità di tali figure contrattuali - non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la cd. conversione in un “normale” contratto di lavoro (o meglio, la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale) senza che vi sia spazio per l’indagine - oggettiva o soggettiva - circa la comune volontà dei contraenti in ordine a tale esito (Corte Cost. n. 210/1992)”. Tali considerazioni, per la loro natura e portata generale, valgono evidentemente anche per la fattispecie in questione, nel
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cui contesto l’assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma “sanzionatoria” espressa. Non a caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha recepito i principi enucleati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pronunciandosi nei casi di stipula di contratti di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, per la conversione nella forma comune di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In particolare il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 343 depositata il 19 luglio 2017 ha sostenuto che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1419 c.c. Ciò in ragione del fatto che le esigenze di protezione di un diritto primario, quale quello alla salute, non possono che portare “alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro atipici, quale quello in esame, stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione, che esige una particolare protezione per i lavoratori”. Il Tribunale di Milano, con sentenze nn. 1806 e 1810 del 19 e 20 giugno 2017, non ha ritenuto, in alcun modo, ostativa alla conversione del rapporto di lavoro la circostanza che tale “sanzione” non sia espressamente prevista dal legislatore; in proposito, infatti, il Tribunale chiarisce che, sebbene sia vero che il legislatore abbia previsto espressamente la conversione del rapporto di lavoro soltanto in caso di superamento della durata massima del contratto, “va tuttavia considerato che l’assenza della valutazione dei rischi forma oggetto di un preciso divieto alla conclusione di contratti di lavoro intermittente. Ne consegue che, in presenza di un rapporto pacificamente di lavoro subordinato e di fronte alla violazione del divieto previsto per legge, la conseguenza non può che essere la sussunzione del rapporto nell’alveo dell’ordinario rapporto di lavoro”. Naturalmente, va evidenziato, anche alla luce dell’accertamento oggetto di esame da parte del Tribunale di Ferrara e come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione. In tal senso, nel confermare l’orientamento
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della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
INPS ESONERO CONTRIBUTIVO STRUTTURALE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO CIRCOLARE 2 MARZO 2018, N. 40 È stata pubblicata, il 2 marzo 2018, la Circolare n. 40 con la quale l’Inps ha fornito istruzioni operative e contabili per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni dei giovani con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Tra i chiarimenti di maggior interesse si rilevano i seguenti: - l’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati e a tutti i lavoratori inquadrati come operai, impiegati o quadri (non ai dirigenti); - l’esonero trova applicazione nei confronti di tutti i contratti a tempo indeterminato, anche part-time, stipulati dopo il 1° gennaio 2018, anche in presenza di condizioni di miglior favore rispetto al D.Lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti); - l’esonero NON si applica, però, ai contratti di apprendistato né al contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato, stante la discontinuità dell’attività; - il datore di lavoro potrà beneficiare dell’incentivo, per un periodo massimo di 12 mesi, anche in caso di mantenimento in servizio, dopo il 31 dicembre 2017, del lavoratore al termine dell’apprendistato, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del periodo agevolato di 1 anno già previsto dall’art. 47, co.7, del d.lgs. n. 81/15; - qualora per cessazione anticipata del rapporto, vi sia una fruizione parziale dell’esonero riconosciuto in virtù del mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo formativo, NON è prevista, per il nuovo datore di lavoro, la possibilità di fruire dell’esonero residuo; - l’esonero è totale per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che abbiano svolto, presso il mede-
simo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di 1° o 3° livello. In tale ultima ipotesi, ossia l’apprendistato di alta formazione e ricerca, l’assunzione è incentivata qualora avvenga entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio; - la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 e dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (artt. 1175 e 1176 della L. n. 296/2003); - in caso di somministrazione i benefici economici, per l’assunzione o la trasformazione del contratto, sono trasferiti in capo all’utilizzatore; - l’esonero trova applicazione anche se costituisce attuazione di un obbligo preesistente definito da norme di legge o da contratto collettivo (es. datore di lavoro che, in quanto acquirente o affittuario di azienda o ramo aziendale, assuma a tempo indeterminato, entro un anno dal trasferimento aziendale, lavoratori non passati alle sue dipendenze); - l’esonero trova applicazione anche per l’assunzione di lavoratori disabili (art. 3, L. n. 68/1999); - nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio è riconosciuto per la parte eventualmente residua; - eventuali periodi di apprendistato o di contratto di lavoro intermittente nonché contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato, svolti prima dell’assunzione, presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento del beneficio; - è ostativa al riconoscimento del beneficio la presenza di pregressi rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; - NON si ha, inoltre, diritto alla fruizione dell’esonero, nel caso di mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore durante precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; - Il rispetto dei requisiti relativi alla mancata effettuazione di licenziamenti nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, nonché al mancato licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi, non opera nell’ipotesi di conferma del lavoratore al termine del periodo di apprendistato; - il beneficio NON può essere fruito laddove il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato all’estero; - nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato part-time, il beneficio può essere suddiviso su due datori di lavoro, purché abbiano la stessa data di decorrenza; - in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
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- l’esonero NON può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita iva, o i parasubordinati, siano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato; - la revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro 6 mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato non ha effetti nei confronti di ulteriori datori di lavoro che intendono assumere il lavoratore stesso (il precedente periodo di fruizione va comunque computato); - l’incentivo NON è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione degli over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi o donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate e con le riduzioni contributive previste per l’edilizia (11,50%); - l’incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, ossia, l’incentivo assunzione disabili, l’incentivo all’assunzione beneficiari di NASPI, l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” e l’incentivo “Occupazione NEET”; - l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL; del contributo, ove dovuto, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del tfr; delle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento; - non sono, inoltre, soggette all’esonero contributivo le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria: il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.; il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo aggiuntivo IVS, pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale; - nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, si ha diritto al riconoscimento della contribuzione addizionale dell’1,4%; - il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici; - è stata istituita una “utility” che consente ai datori di lavoro e agli intermediari previdenziali o lavoratori di acquisire, dalle basi dati dell’Inps e del Ministero del Lavoro e
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delle Politiche Sociali (sistema comunicazioni obbligatorie), le informazioni su eventuali precedenti rapporti a tempo indeterminato instaurati prima del 1° gennaio 2018. INPS - Circolare 2 marzo 2018, n. 40 Oggetto: Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Sommario: Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta - per l’eventuale periodo residuo - in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. 1. Premessa 2. Natura dell’esonero contributivo 3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo 4. Rapporti di lavoro incentivati 5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo 6. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari 7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione 8. Assetto e misura dell’incentivo 9. Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore 10. Modalità di controllo dei requisiti legittimanti 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero 12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag 13. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva 14. Istruzioni contabili 1. Premessa Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2018”), ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 114, della citata legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire del beneficio in trattazione. La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso
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il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 2. Natura dell’esonero contributivo Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura strutturale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015, con la precipua finalità della creazione di forme di occupazione giovanile stabile. Al riguardo, si ricorda che, a partire dal 7 marzo 2015 il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta regolato dalla predetta normativa. Pertanto, pur in presenza della formulazione testuale dell’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti”), l’esonero contributivo in oggetto trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio 2018. Ciò anche nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015. In relazione alla normativa comunitaria, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento non solo strutturale ma anche generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali). 3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
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circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ciò premesso, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro: a) datori di lavoro imprenditori. Come è noto, l’articolo 2082 del c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’attività economico-produttiva che caratterizza l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione; a tal fine, è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass., SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353). Rientrano tra i datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex articolo 2082 c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Per una disamina degli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell’articolo 2082 del c.c. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si rammenta, inoltre, che i predetti enti pubblici economici sono stati ammessi nel tempo a fruire degli incentivi all’occupazione disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 8, comma 9, legge n. 407/1990 e dall’articolo 8, comma 2, e dagli articoli 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/91, proprio in ragione della natura imprenditoriale ex articolo 2082 c.c. dell’attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991 e n. 268/1998), nonché a fruire dell’esonero triennale e biennale previsti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2015 e 2016 (cfr. circ. n. 17/2015 e n. 57/2016) e dell’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per l’assunzione di giovani che abbiano effettuato percorsi di alternanza scuola-lavoro o apprendistato di primo livello o di alta formazione e ricerca (cfr. circ. n. 109/2017). Sono altresì da ricomprendere tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.. In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. circolari n. 17/2015; n. 178/2015; n. 56/2016, n.90/2016 e 109/2017), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 1. gli enti pubblici economici; 2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 3. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 6. i consorzi di bonifica; 7. i consorzi industriali; 8. gli enti morali; 9. gli enti ecclesiastici. Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio: 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; 2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni; 4. le università; 5. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici; 6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome; 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; 9. l’Agenzia per la rappresentanza ne-
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goziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni - e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto - le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime. Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in presenza di determinati requisiti. Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004 nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010). 4. Rapporti di lavoro incentivati L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, ai commi 100-108 e 113-114, della Legge di Bilancio 2018 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge n. 205/2017) fermo il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 1, comma 114, dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. Considerata la ratio della legge n. 205/2017, consistente nella volontà di incentivare l’adozione, nella regolazione delle forme
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di occupazione giovanile, della tipologia contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti - non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13 -18 del d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente … anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”, art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari“, art. 13, comma 3, d.lgs. n. 81/2015). Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”, art. 13, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Al riguardo, si fa presente, come già chiarito in premessa, che l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge di Bilancio 2018, trova applicazione per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che, in proposito, specificamente prevede che il suo campo di applicazione sia limitata alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. In considerazione della circostanza che l’agevolazione di cui si tratta si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato di giovani, si precisa che la stessa non possa trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 150 del 2015, l’esonero contributivo di cui alla norma qui analizzata spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 106, della Legge di Bilancio 2018, l’incentivo di cui al comma 100 del medesimo articolo, pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tale ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, sopra citato e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero di cui al citato comma 100, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi. Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione Come già chiarito in premessa, il beneficio di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 è elevato, in forza di quanto
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previsto dal comma 108 della medesima norma, alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore (o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi) previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Al riguardo, si fa presente che, per i giovani che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio. Fermo restando quanto già chiarito con riferimento ai rapporti di lavoro incentivabili con l’esonero pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e ai fini della corretta individuazione dei soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato che dà diritto all’esonero pari al 100 per cento della contribuzione datoriale, si precisa, in continuità con quanto già previsto dall’Istituto per il precedente esonero di cui ai commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, abrogato per effetto del comma 113 della legge n. 205/2017 (cfr. circolare n. 109 del 10 luglio 2017), che l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on
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the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata, ossia attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina). In considerazione della circostanza che il sopra citato articolo 1, comma 33, della legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) espressamente prevede che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei. La percentuale del 30 per cento del monte ore si riferisce anche a percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) definiti dalle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, per i quali, ai sensi dell’articolo 17, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue; analogamente, la medesima percentuale si riferisce ai percorsi previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS) dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di tirocinio, nonché alle attività di alternanza previste nei corsi universitari. Al riguardo, fermo restando il rispetto dell’autonomia universitaria, si fa presente, a titolo meramente esemplificativo, che l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur). Con particolare riferimento ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato, si fa presente
che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale - ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo - il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione. 5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, l’esonero contributivo, di cui si tratta, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: 1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. 2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità
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produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c). Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31 sopra citato, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, al comma 3, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all’assunzione nel presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”. Con riferimento all’esonero contributivo di cui al comma 100-108 e 113114 della Legge di Bilancio 2018, l’obiettivo perseguito dalla previsione normativa è, senz’altro, più articolato rispetto a quanto previsto dal citato articolo 31, lettera a). Le risorse che finanziano la misura, infatti, sono preordinate a “promuovere l’occupazione giovanile stabile” attraverso lo strumento delle assunzioni a tempo indeterminato. Al riguardo, si sottolinea che si tratta di una misura strutturale volta a favorire l’accesso al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La finalità ultima perseguita è, quindi, quella di promuovere la massima espansione dell’occupazione giovanile stabile tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per questo motivo, la specifica regolamentazione introdotta con la norma in oggetto fa sì che, nonostante l’espresso richiamo effettuato nell’articolo 1, comma 104, della medesima legge al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015. La specialità della norma rispetto al principio generale di cui al suddetto articolo 31, è confermata, altresì, da quanto previsto dal comma 107 della medesima Legge di Bilancio, secondo
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il quale l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze. Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili. Analoga conclusione deve ritenersi, altresì,
valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda. Inoltre, si fa presente che, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve evidentemente essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese. Nel caso dell’esonero in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, secondo il quale “Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”. Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo. Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal comma 2 del medesimo articolo 31 del d.lgs. n.150/2015, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in
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cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del citato comma 103 della Legge di Bilancio sopra citato. Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: - regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione, infine, ai vincoli introdotti dalla legge di Bilancio 2018, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni: a) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di ventinove anni e 364 giorni. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del lavoratore è espressamente innalzato, in forza della previsione di cui all’articolo 1, comma 102, della medesima legge, a trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del giovane va individuato nei trentaquattro anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto trenta anni di età; b) il lavoratore, ad eccezione di quanto previsto nel successivo paragrafo, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.
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Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. In tali ipotesi, in coerenza con le indicazioni fornite nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale disciplinato dalla norma in esame. Analogamente, in considerazione della circostanza che l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestici, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tal genere (lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo al lavoratore da assumere - anche in considerazione della specialità della disciplina - non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine; c) l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva (cfr. art. 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2018). Pertanto, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, la Legge di Bilancio 2018 prevede il rispetto di un requisito ulteriore, consistente nel non aver effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione. Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (cfr. art. 1, comma 106, nella parte in cui prevede che, nel caso di mantenimento in servizio, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105)
e che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice; d) il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, come previsto dal comma 105 della norma in trattazione, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato. 6. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari Come sopra chiarito, la fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 1, comma 101, legge n. 205/2017). In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità: 1. la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale; 2. con riferimento ai rapporti di lavoro parttime a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato; 3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessio-
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nario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario; 4. analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; 5. come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016). Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia che non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.. Si precisa, al riguardo, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018. Infatti, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 103, della medesima legge, se il lavoratore, per il quale, in un’interpretazione di sistema, lo stesso o un precedente datore di lavoro ha già fruito parzialmente dell’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Sul punto, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con
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l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante. Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del rapporto, dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, non è prevista, per il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore, la possibilità di fruire del beneficio residuo. 7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma 114, legge 205/2017). Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate a decorrere dall’anno 2018, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012. In proposito, come già previsto per gli esoneri introdotti dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, si conferma che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 per la trasformazione a tempo indeterminato. L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale; b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte
dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”. Con specifico riferimento all’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, applicabile, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, si sottolinea, come espressamente previsto dall’articolo 8 del suddetto decreto, la sua cumulabilità per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Analogamente, è cumulabile per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, laddove ne vengano rispettati i presupposti legittimanti, anche l’incentivo “Occupazione NEET”, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 (cfr. art. 8 del suddetto decreto) e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018. Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con le suddette misure il disposto di cui all’articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Tale disposto, infatti, non può che applicarsi agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore. La cumulabilità risulta, inoltre, coerente e in esecuzione dei principi generali e degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea ricoprono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri. Di tale principio è espressione, di fatto, lo stesso articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017, che prevede la cumulabilità con gli incentivi introdotti dai programmi
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operativi nazionali e dai programmi operativi complementari. Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità del beneficio con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra Ue non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della legge n. 398/87, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS e con la quale si prevedono specifiche riduzioni contributive, l’esonero in trattazione non può trovare applicazione (cfr. sul punto circolare 236/1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari, assicurati in base alla legge n. 398/1987, data la specialità dell’impianto normativo della predetta legge). In forza della previsione secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si fa, infine, presente che l’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia. 8. Assetto e misura dell’incentivo L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione: - come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; - del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge; - del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 40 del d.lgs. n. 148/2015. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione
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dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015, con riferimento all’esonero biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, si precisa che non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria: • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014; • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30per cento della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000; • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997; • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997. Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.000 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo. Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 - destinazione del
trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative. Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012. La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Si ribadisce, inoltre, che nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione spetta per 12 mesi, che decorrono dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L’esonero riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018, nella parte in cui dispone che il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua vada riparametrato e applicato su base mensile, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 9. Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore Come diffusamente evidenziato, ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è
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necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi. Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’Istituto ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. In particolare, attraverso l’utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/ NO) risultante sulla base dell’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. Per quanto riguarda l’Istituto, l’applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni: a) aziende con dipendenti (oggi UniEmens); b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag); c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31.12.2014 (ex Enpals); d) enti e aziende tenuti all’iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap). Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l’Istituto può, nel caso, venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, per effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante. Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’applicativo fornisce
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evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi residui per la fruizione dell’agevolazione medesima. L’applicativo - fruibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi - Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati. 10. Modalità di controllo dei requisiti legittimanti Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata sarà svolto dall’INPS e dall’INL, sulla base delle rispettive competenze. Con specifico riferimento alle attività di alternanza scuola- lavoro, l’Istituto si avvarrà anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Si fa presente, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi: • la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio; • il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio; • il foglio presenze dello studente in impresa; • la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro. 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero Come già chiarito, la legge n. 205/2017 disciplina, all’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, tre distinte agevolazioni. Pertanto, nell’esposizione delle denunce mensili, il datore di lavoro interessato dovrà attenersi alle seguenti indicazioni, distinte in base allo specifico beneficio. Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100 I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione
piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”; • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: • con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”; • con il codice “L473” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”. Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GAPP” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”; • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può
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essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: • con il codice “L474” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”; • con il codice “L475” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”. Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”; • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: • con il codice “L476” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”; • con il codice “L477” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2018 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguen-
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ti, legge n. 205/2017”. I datori di lavoro che hanno diritto alla fruizione del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). 12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100 I datori di lavoro agricolo per poter usufruire dell’esonero relativo ad ogni lavoratore in possesso dei requisiti previsti dalla norma, devono riportare nel flusso DMAG oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, in una riga successiva: • nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y” • nel campo “CODAGIO” il valore “E7” che assume il significato di “esonero contributivo art. 1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”. L’esposizione dei dati suddetti consentirà all’Istituto di procedere unitamente alla tariffazione corrente, al calcolo dell’esonero spettante che sarà automaticamente detratto dai contributi dovuti per il periodo di riferimento. Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato I datori di lavoro agricolo per poter usufruire dell’esonero relativo ad ogni lavoratore in possesso dei requisiti previsti dalla norma, devono riportare nel flusso DMAG oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, in una riga successiva: • nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y” • nel campo “CODAGIO” il valore “E8” che assume il significato di “esonero contributivo art. 1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”. L’esposizione dei dati suddetti consentirà all’Istituto di procedere unitamente alla tariffazione corrente, al calcolo dell’esonero spettante che sarà automaticamente detratto dai contributi dovuti per il periodo di riferimento. I dati saranno così esposti nel DMAG a decorrere dalla competenza del 1° trimestre 2018. 13. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva A partire dalla denuncia del periodo retributivo di marzo 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate. Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100 • Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio; • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “A” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -Giovani”; • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato • Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio; • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “B” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -Ap-
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prendistato.”; • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione • Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio; • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “C” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -Scuola-Lavoro”; • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018 potrà essere effettuato valorizzando
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i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di marzo, aprile e maggio 2018. Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. 14. Istruzioni contabili Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo, oggetto della presente circolare, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) si istituiscono i seguenti conti distinti per tipologia di agevolazione: - GAW37241 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1, commi da 100 a 108, della legge n. 205/2017; - GAW37242 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro che adottano attività di alternanza scuola -lavoro, per le assunzioni di studenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1, commi da 100 a 108 della legge n. 205/2017; - GAW37243 Sgravi di oneri contributivi nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per il mantenimento in servizio di giovani al termine del periodo di apprendistato - art.1, comma 106 della legge n. 205/2017. Ai nuovi conti gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 11). In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” ai codici “L472” e “L473” da attribuire al conto GAW37241 per le somme conguagliate nel mese di marzo e per quelle relative ai mesi di gennaio-febbraio 2018; “L476” e “L477” da attribuire al conto GAW37242 per le somme conguagliate nel mese di marzo e per le somme relative ai mesi di gennaio-febbraio 2018; “L474” e “L475” da attribuire al conto GAW37243 per le somme conguagliate nel mese di marzo e per gli importi relativi ai mesi di gennaio-febbraio 2018. I nuovi conti GAW37241- GAW37242GAW37243 verranno utilizzati anche per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti
alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso UNIEMENS, sezione ListaPosPA (cfr. istruzioni di cui al paragrafo 13). Gli stessi conti GAW37241 e GAW37243 rileveranno la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo e verranno movimentati dalla procedura automatizzata di contabilizzazione prevista per i lavoratori agricoli dipendenti secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo 12. La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
INPS INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET CIRCOLARE 19 MARZO 2018, N. 48 L’Inps ha diramato la circolare n. 19 marzo 2018, n. 48, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per la fruizione del Bonus Neet in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 giovani iscritti al Programma “Garanzia Giovani”. L’Istituto precisa che il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: - i dati anagrafici del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato; - la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; - l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio; - l’intenzione di fruire anche dell’incentivo all’occupazione stabile previsto dalla Legge di bilancio 2018. L’Inps, consultati gli archivi informatici dell’ANPAL, provvede al calcolo dell’importo dell’incentivo spettante e ne comunica l’esito, sempre per via telematica. Il datore di lavoro, entro i successivi 10 giorni di calendario, deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma dell’importo prenotato in suo favore. Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del
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modulo telematico di richiesta dell’incentivo, ossia dal 19 marzo scorso, l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le istanze inoltrate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 18 marzo 2018, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Si ricorda che l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per 12 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a 671,66 € (€ 8.060/12). Tale soglia va riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Il massimale dell’incentivo è poi proporzionalmente ridotto nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale. Il bonus deve essere fruito tassativamente entro il 29 febbraio 2020. Tale termine è perentorio anche per i casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità in cui è consentita, in via esclusiva, la sospensione del periodo di godimento dell’agevolazione e il differimento temporale della fruizione del beneficio. Nel riportare specifici casi esemplificativi, l’Inps precisa inoltre che, nell’ipotesi di cumulo tra l’incentivo di cui all’art. 1, comma 100, della legge n. 207/2017 (legge di bilancio 2018) e il bonus NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per il bonus NEET è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo dovranno valorizzare gli elementi specifici riportati nella circolare, a partire dal flusso Uniemens di competenza Aprile 2018. In ogni caso, la valorizzazione dell’elemento che riguarda il recupero dell’incentivo arretrato può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.
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INPS - Circolare 19 marzo 2018, n. 48 Oggetto: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Indicazioni operative Sommario: Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Indice Premessa 1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati 4. Rapporti incentivati 5. Assetto e misura dell’incentivo 5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato 7.1 L’incremento occupazionale netto 8. Coordinamento con altri incentivi 8.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET 12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG 14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva 15. Istruzioni contabili Premessa Con il decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio
2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo. 1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa è mera attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6). 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo L’incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13. 3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano. Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 3/2018, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro (cfr. articolo 12 del decreto direttoriale n. 3/2018).
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4. Rapporti incentivati L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto direttoriale n. 3/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018). Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. 5. Assetto e misura dell’incentivo L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del
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mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall’Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all’assunzione e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni all’occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine
previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2020. 5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante Il decreto direttoriale n. 3/2018 dell’ANPAL, nel disciplinare, all’articolo 4, le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro. Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione. Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale. 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia: - adempimento degli obblighi contributivi; - osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda che:
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1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a); 2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori; 3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c); 4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d); 5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3). Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in
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cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo: - l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto - negli ultimi sei mesi di licenziamento per riduzione di personale; - l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali; - l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi). 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis - o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si riportano: 1) l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; 2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti: a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi
del D.M. 17 ottobre 2017; b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi. 7.1. L’incremento occupazionale netto Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagional-
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mente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”. Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età`; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 150/2015 e ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie
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tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale - che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis - deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. 8. Coordinamento con altri incentivi L’incentivo, come previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017. 8.1. Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018. Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui al comma 114 della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore. La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri. Pertanto, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro. Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi: I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali). Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione NEET, per un ammontare mensile pari a 200 euro. II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero per l’assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia. Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione NEET, esponendo a tale titolo l’importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l’esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale). III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia. Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione NEET, nei limiti dell’importo massimo mensile riconoscibile che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l’esonero previsto dalla
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legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l’importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l’esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l’incentivo NEET. 9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. articolo 10, decreto direttoriale citato). Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato; - la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; - l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017); - se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali: - consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e sia stato preso in carico; - calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; - verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto; - informa - mediante comunicazione in cal-
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ce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani” ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo, l’ANPAL, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma “Garanzia giovani” ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell’ANPAL, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l’ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane. Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all’autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare - a pena di decadenza di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018 - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare succes-
sivamente un’altra domanda. Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente. Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati: - il codice fiscale del datore di lavoro; - la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici; - il codice fiscale del lavoratore. Si ribadisce, inoltre, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l’ammontare di 671,66 euro mensili; nell’ipotesi di cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l’importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile. Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto - compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato che impone l’individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il
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caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto. Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 5.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta. 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e perve-
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nute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. articolo 11, commi 2 e 3, del decreto direttoriale). Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione. 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo>della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo>deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NEET” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L491” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; - con il codice “L492” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”. Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivi> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DION” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore>, dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L493” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; - con il codice “L494” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”. I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nei limiti dell’importo massimo mensile ammesso - o
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restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante. Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda), all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente: - indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); - valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>. 12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 I datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
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elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IONC” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L495” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; - con il codice “L496” avente il significato di “arretrati gennaio e febbraio 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”. I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributivo>della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo>deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NETC” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore>dovrà
essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo>dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L497” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018in cumulo conl’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; - con il codice “L498” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”. I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati - sempre nel limite dell’importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività e che vogliono fruire dell’incentivo spettante. Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente. 13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG Il datore di lavoro agricolo all’atto, della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso la procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l’aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane. Come già esposto al paragrafo 5, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone. A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia
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DMAG di competenza II trimestre 2018. A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) NT avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET Decreto Direttoriale ANPAL 2 gennaio 2018 n. 3”. Il codice di autorizzazione NT sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma. I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA NT consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole. La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo. La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d’errore. Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni. Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare: - per il Tipo Retribuzione, il valore Y; - nel campo CODAGIO il C.A. NT; - nel campo retribuzione l’importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile. Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG. Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l’importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni. In vero, qualora il calcolo contributivo come sopra descritto comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione “Y”, il bonus sarà pari a quello calcolato dall’Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione “Y”, quest’ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato. Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I° trimestre 2018, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V),
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con le medesime modalità sopra descritte. 14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva - Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecueroSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: - nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <MeseRif>dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “D” “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestionePensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: - nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; nell’elemento dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il valore “E” “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5. - Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: - nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà
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essere inserito il valore “F” “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate: - nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio; - nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “G” “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; - nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio. Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens - ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018. Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5. 15. Istruzioni contabili Per la contabilizzazione dell’incentivo previsto dal decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, al fine di favorire l’occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non coinvolti in altre attività formative, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive) i seguenti conti suddivisi per tipologia di agevolazione. Con riferimento ai datori di lavoro che fru-
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iscono dell’Incentivo Occupazione distinto tra “Incentivo Occupazione (nel rispetto degli aiuti de minimis)” codice tipo incentivo “NEET”, e “Incentivo Occupazione in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti de minimis)”codice “IONC”,di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n.3/2018, si istituisce il seguente conto: GAW32165 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, di cui al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 ess., della legge n. 205/2017 “(nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”)”; di cui al Decreto Direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018. Riguardo i datori di lavoro che fruiscono dell’Incentivo Occupazione NEET (oltre i limiti in materia di aiuti de minimis), contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo “DION” e dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’art. 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”) contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo “NETC” di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018si istituisce il seguente conto: GAW32166 - Incentivo ai datori di lavoro per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni anche in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), di cui al Decreto Direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018. Al conto GAW32165, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codici “L491” e “L495” per il conguaglio incentivo corrente; “L492” e “L496” per il versamento degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo. Similmente, al conto GAW32166 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 “VIRTUALE” sono evidenziati con i codici “L493” e “L497” per il conguaglio incentivo corrente; “L494” e “L498” per il versamento degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo. Ai fini della rilevazione contabile degli oneri, da imputare ai medesimi conti, relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti. Gli stessi conti rileveranno l’onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA>. Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di
cui all’incentivo in argomento. Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti.
INPS FONDO DI TESORERIA VERSAMENTI DA PARTE DI AZIENDE PRIVE DEI REQUISITI COSTITUTIVI DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO L’Inps, con circolare 1° marzo 2018, n. 37, ha fornito le istruzioni per disciplinare le vicende in ordine alla contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo contributivo, distintamente sulla base delle diverse fattispecie configurabili. In particolare, l’istituto ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007 i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono tenuti al versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c. relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari. L’Inps specifica che il requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti è da verificare in relazione alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende costituite prima del 31 dicembre 2006, e, per le aziende costituite dopo tale data, in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. L’istituto, inoltre, sottolinea come vadano escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria tutte le categorie di lavoratori elencate nella circolare 70/2007. Infine, è stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto da un’azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra per la quale detto obbligo non sussiste, quest’ultima è tenuta comunque ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni. Alla luce delle suddette premesse, nella circolare allegata, alla quale si rimanda, l’Istituto individua i diversi casi di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e, per ciascuna fattispecie, elenca gli adempimenti a cui le aziende sono tenute. INPS - Circolare 1 marzo 2018, n. 37 Oggetto: Fondo di Tesoreria - Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
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all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni per la gestione delle fattispecie di insussistenza dell’obbligo contributivo. Sommario: Con la presente circolare, tenuto conto delle risultanze della verifica avviata dall’Istituto per il controllo della regolare costituzione del rapporto contributivo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 e successivi decreti attuativi, vengono fornite le istruzioni per disciplinare le vicende in ordine alla contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo contributivo, distintamente sulla base delle divere fattispecie configurabili Indice 1. Quadro normativo 2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo 3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo 4. Datori di lavoro con regolarità contributiva 4.1 Istruzioni operative 4.2 Le prestazioni 5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari 6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c. 1. Quadro normativo L’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito, anche “Fondo di Tesoreria”). Con successivi decreti, adottati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 30 gennaio 2007, sono state disciplinate le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006. In particolare, l’articolo 1, comma 5, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)”, dispone, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al predetto Fondo tesoreria, delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c., relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005. Il successivo sesto comma specifica che per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale viene calcolato sulla
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media annuale dei lavoratori in forza alla predetta data. Per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale data il limite dimensionale si calcola sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e successivi circolari e messaggi, l’Istituto ha, tra l’altro, dato istruzioni e fornito chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. In particolare, ai punti 2 e 3 della citata circolare n. 70 sono state fornite le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria. A tal fine, la condizione preliminare prevista dalla norma è la natura giuridica privata del datore di lavoro. Sono peraltro ricondotti al settore privato anche “gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di ente pubblico economico e con riferimento agli stessi dipendenti” sopra indicati. Accertata la natura giuridica privata del datore di lavoro ovvero la sua riconducibilità al settore privato, l’ulteriore presupposto per l’integrazione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria è la sussistenza del requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti, da verificare in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (nella prassi amministrativa, l’anno civile) di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006. Anche in questo caso, l’Istituto, con la citata circolare n. 70/2007, ha dettato i criteri per addivenire al calcolo del predetto requisito dimensionale, specificando che, nel numero degli addetti vanno - considerate tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato; - conteggiati i lavoratori in aspettativa sindacale ovvero per cariche elettive o ancora per motivi familiari, a meno che, in loro sostituzione, non siano stati assunti altri lavoratori; - inclusi anche i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori distaccati all’estero; - computati in proporzione all’orario di lavoro i dipendenti in regime di part-time; - esclusi dal calcolo i lavoratori che operano presso l’azienda utilizzatrice in regime di somministrazione, in quanto computati nella forza lavoro dell’azienda di somministrazione. Inoltre, ancorché sussistenti i requisiti giuridici e dimensionali sopra sintetizzati, vanno
escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria tutte le categorie di lavoratori analiticamente elencate al paragrafo 3 della circolare n. 70/2007, tra le quali si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti: - i lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; - i lavoratori a domicilio; - gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo, assicurati per il TFR all’ENPAIA; - i lavoratori per i quali i CCNL prevedano, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote di TFR (es. marittimi) ovvero il versamento a enti terzi (es. lavoratori edili); - i lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (es. il termine della campagna saccarifera). Infine, è stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro - per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto - da un’azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra per la quale detto obbligo non sussiste, quest’ultima è tenuta comunque ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni. 2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo Considerato il variegato e complesso assetto dei requisiti che integrano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto, al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi al predetto Fondo, ha disposto l’istituzione del codice di autorizzazione (CA) “1R”, volto a identificare i datori di lavoro che, sulla base dei requisiti di legge, con particolare riguardo alla loro natura giuridica e alla forza aziendale, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di contribuzione al predetto Fondo di Tesoreria. In particolare, il possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria è comunicato all’Istituto a mezzo di apposita dichiarazione con la quale il datore di lavoro attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere occupato nel 2006 ovvero nell’anno civile di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, almeno 50 addetti. A seguito della predetta comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione “1R”, che individua, come già detto, le aziende tenute al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Il controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo tesoreria è stata, nel corso degli anni, condotta soprattutto avvalendosi delle attività di accertamento di natura ispettiva. Il completamento di ulteriori fasi del complessivo processo che interessa la reinge-
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gnerizzazione dei flussi informativi acquisiti dall’Istituto, con particolare riguardo a quelli rivenienti dalle dichiarazioni contributive UniEmens, ha consentito di sviluppare procedure automatizzate che favoriscono il computo della forza aziendale nell’accezione valida ai fini della determinazione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, anche con riguardo agli anni successivi all’entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il predetto Fondo (2006 e seguenti). In particolare, a seguito dei controlli automatizzati effettuati nel corso degli ultimi mesi, sono state rilevate aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle relative denunce UniEmens hanno dichiarato quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende: 1) aziende che non risultano in possesso del codice di autorizzazione “1R” e che, dalle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria; 2) aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, ma che, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria. 3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo Nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione, nei termini di prassi, del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto ha inibito, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (cfr. messaggio n. 2078 del 10 maggio 2016). Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con Fondo di Tesoreria sulla scorta dell’avvenuta attribuzione del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto, per il tramite delle competenti strutture territoriali, sta procedendo ad effettuare, anche con la collaborazione delle aziende interessate e dei relativi intermediari, gli ulteriori accertamenti preordinati a verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo. Allo scopo di favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo, le aziende interessate sono tenute ad effettuare la cd. due diligence delle condizioni che hanno determinato la richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione ed a comunicare prontamente all’Istituto l’eventuale insussistenza dei requisiti che determinano l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, con particolare riguardo alla natura giuridica del soggetto contribuente ed al
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requisito dimensionale. All’esito delle verifiche, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a revocare il CA “1R”. Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del CA “1R”, i datori di lavoro interessati non potranno più operare con Fondo di Tesoreria. 4. Datori di lavoro con regolarità contributiva Risulta opportuno considerare che i pregressi versamenti al Fondo di Tesoreria sono stati effettuati dalle aziende sulla base del legittimo convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo ex articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006. Tale convincimento è stato, inoltre, suffragato dall’avvenuta attribuzione da parte dell’Istituto del codice di autorizzazione (“1R”) che, nella prassi amministrativa, caratterizza i datori di lavoro tenuti all’osservanza degli obblighi contributivi verso il predetto Fondo di Tesoreria. In ogni caso, le aziende, considerato il lungo lasso di tempo trascorso, hanno ritenuto di operare correttamente, provvedendo all’invio dei flussi UniEmens con la valorizzazione anche della contribuzione destinata al Fondo di Tesoreria, ed hanno effettuato i versamenti della predetta contribuzione, confidando così sulla stabilità degli effetti da essi prodotti. Merita peraltro adeguata tutela anche il diritto dei lavoratori delle predette aziende all’accesso al trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. con l’intervento del Fondo di Tesoreria. Pertanto, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati - in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo - da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati. 4.1. Istruzioni operative Sul piano operativo, le matricole contributive relative alle aziende che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Tale codice di autorizzazione dovrà essere attribuito sia in sostituzione del codice “1R” sia a quelle matricole che hanno operato con Fondo di Tesoreria pur in assenza del codice “1R” e, in entrambi i casi, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC on line o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione debitoria
nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto. L’avvenuto riconoscimento della validità della contribuzione sarà resa nota attraverso comunicazione di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “7W” inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. 4.2. Le prestazioni Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”, il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 - o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro - e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità, provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza. La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo, con le modalità precisate al punto 7.1 della circolare n. 70/2007. Per quanto concerne, in particolare, le somme erogate a titolo di anticipazioni del TFR, il datore di lavoro imputerà i pagamenti prioritariamente al TFR accantonato in azienda prima del 31 dicembre 2006, poi al TFR accantonato in azienda successivamente alla data di attribuzione del codice di autorizzazione “7W” e, infine, ove l’importo di spettanza del lavoratore ecceda i predetti importi, provvederà ad inoltrare la domanda di liquidazione del dipendente all’Istituto. 5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari Tenuto conto che, a fronte dell’insussistenza del presupposto contributivo al Fondo di Tesoreria, il principio dell’automatismo delle prestazioni non può ritenersi applicabile, il codice di autorizzazione “7W” viene rilasciato, come innanzi detto, solo in presenza di regolarità contributiva. Pertanto, in mancanza del requisito della regolarità contributiva, l’obbligo di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 2120 c.c., seppur relative alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rimane definitivamente e per l’intero importo in capo al datore di lavoro. Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, e che non abbiano provveduto a regolarizzare nel termine indicato al punto
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4.1. potranno, nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo. Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno contestualmente provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso. La somma rimborsabile sarà calcolata al netto delle somme conguagliate dalle aziende medesime per effetto della liquidazione già operata del trattamento di fine rapporto, a titolo definitivo ovvero di anticipazione, ai lavoratori aventi diritto. La quantificazione delle somme da rimborsare sarà operata attraverso appositi accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l’aggiunta degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili ex legge 388/2000, la fruizione indebita delle misure compensative stabilite dall’articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006, con specifico riferimento a) all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252/2005); b) alle riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 88/1989, introdotte, a partire dal 2008, dall’articolo 8 del decreto legge n. 203/2005, nelle misure previste dalla tabella A allegata al predetto decreto legge (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che l’Istituto procederà al rimborso trattenendo altresì gli eventuali ulteriori importi a proprio credito, oltre quelli rivenienti dall’addebito delle misure compensative di natura contributiva indicate alle precedenti lettere a) e b).
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L’Istituto, prima di rimborsare la somma risultante all’esito delle suddette compensazioni, effettuerà altresì il controllo, nei casi previsti dall’articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione. Nella determinazione del soggetto titolare del credito sono fatti salvi gli effetti conseguenti all’applicazione dell’articolo 2112 c.c.. Infine, per quanto concerne le misure compensative di natura fiscale stabilite dall’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005, l’Istituto provvederà a fornire all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei datori di lavoro che rientrano nella fattispecie in discorso, allo scopo di favorire le conseguenti operazioni di competenza della predetta Agenzia. 6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c. Si precisa che nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che, a seguito di operazione societarie o cessione di contratto, sia stato assunto, in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c., da altro datore di lavoro, bisogna distinguere le seguenti fattispecie configurabili: - se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda alla quale sia già stato attribuito, in ragione della sussistenza del requisito dimensionale, il codice di autorizzazione “1R”, la liquidazione del TFR in misura integrale o parziale (anticipazioni) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità; - se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda che, in ragione della insussistenza del requisito dimensionale, non sia tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo medesimo.
INPS CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PADRI LAVORATORI DIPENDENTI MESSAGGIO 27 FEBBRAIO 2018, N. 894 L’Inps, con messaggio 27 febbraio 2018, n. 894, ha diramato ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo spettante ai padri lavoratori per gli eventi verificatisi nel 2018 (v. Notiziario 2/2018 p. 102).
L‘Istituto ricorda che, ai sensi della legge di bilancio 2017, al padre lavoratore dipendente spettano 4 giorni di congedo obbligatorio per nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2018; per gli eventi avvenuti nel corso del 2017, invece, sono riconosciuti 2 giorni di congedo, anche se goduti nei primi mesi del 2018. I giorni di congedo devono essere fruiti, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/ affidamento nazionale o internazionale. Per l’anno 2018 al padre lavoratore dipendente è riconosciuta, inoltre, la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (non riconosciuto per il 2017), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per quanto attiene le modalità di presentazione delle relative domande l’Istituto rinvia a quanto già precisato con circolare 14 marzo 2013, n. 40. INPS - Messaggio 27 febbraio 2018, n. 894 Oggetto: Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018. L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018. Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. All’istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro
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comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013. L’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare 40/2013. Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
INPS GESTIONE SEPARATA CONTRIBUZIONE INDEBITAMENTE VERSATA ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO CIRCOLARE 9 MARZO 2018, N. 45 L’Inps, con circolare 9 marzo 2018, n. 45, ha fornito le istruzioni operative nel caso di contribuzione previdenziale indebitamente versata alla Gestione Separata. A tal riguardo, richiamando le disposizioni contenute nell’art. 116, comma 20, della L. n. 388/2000, l’Istituto ha sottolineato la possibilità di trasferimento della contribuzione erroneamente versata ad un ente previdenziale pubblico che non sia realmente creditore direttamente al legittimo Ente destinatario, senza necessità del rimborso delle somme indebitamente versate. La ratio di tale norma è quella di favorire il debitore, evitandogli l’onere di chiedere un rimborso e di dover procedere, nel contempo, a un pagamento della stessa natura, con l’aggravio di sanzioni, all’Ente previdenziale legittimato. Tale possibilità è subordinata alla condizione che il contributo indebitamente versato a beneficio di un Ente diverso da quello legittimato a riceverlo sia certo, abbia natura previdenziale e sussista la buona fede del debitore, ossia che il pagamento sia stato effettuato nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente. In riferimento alla nozione di Ente previdenziale pubblico, l’Inps conferma che
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rientrano nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 tutti gli Enti che svolgano funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico. Pertanto, sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’Inps e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. La nota in commento, inoltre, fornisce un quadro di sintesi, a cui si fa esplicito rinvio per un maggiore approfondimento, in merito agli obblighi contributivi dei professionisti verso la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, dei pensionati delle Casse professionali regolamentate e dei lavoratori parasubordinati. Da un punto di vista procedurale, infine, l’Inps ricorda che la domanda di trasferimento diretto della contribuzione indebitamente versata all’Inps può essere presentata, in modalità on-line, utilizzando un apposito modello, la cui pubblicazione verrà resa nota con separato messaggio, dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza. Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata, ad eccezione di quella versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. INPS - Circolare 9 marzo 2018, n. 45 Oggetto: contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative Sommario: la circolare individua l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96. Vengono individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e vengono fornite indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata. Indice: 1. Premessa 2. Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso da quello creditore 3. La nozione di ente previdenziale 4. L’obbligo contributivo 5. La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata all’INPS
1. Premessa La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 116, comma 20, ha disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione. Con la circolare n. 83 del 28 marzo 1997 l’Istituto ha comunicato le istruzioni operative relative ai diversi motivi di rimborso della contribuzione pagata indebitamente alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinati dal D.M. n. 282/1996 e dall’articolo 1, comma 213, della legge 662/96, con particolare riguardo alla contribuzione risultante eccedente. Inoltre, con la circolare n. 193 del 1998 è stato specificato che, nel caso di contribuzione erroneamente versata per tipologie diverse da quelle previste, individuate nella citata circolare n. 83/1997, quali ad esempio contributi pagati da soggetti non tenuti all’obbligo contributivo previsto nella Gestione separata, devono intendersi applicabili le disposizioni di carattere generale che disciplinano il rimborso di contributi indebitamente versati. Nelle succitate circolari, inoltre, sono stati individuati i soggetti che possono presentare la richiesta del rimborso, secondo le tipologie di contribuzione indebita. Nel caso di superamento del massimale la richiesta di rimborso è presentata dal professionista, in quanto soggetto obbligato al pagamento diretto del contributo risultante a debito, e dal committente e/o collaboratore o parasubordinato, ciascuno per la propria
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quota nel caso di contratto di collaborazione o rapporto assimilato. Nel caso di contribuzione indebita generica, ribadendo i principi generali in tema di ripetizione dell’indebito, la legittimazione è stata attribuita al professionista e al committente in quanto sono i soggetti con i quali è validamente instaurato il rapporto previdenziale. 2. Il trasferimento dei contributi erroneamente versati ad un ente diverso da quello creditore Con l’entrata in vigore dell’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’ente titolare della contribuzione delle somme incassate. La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni: - Il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo; - La natura del contributo deve essere previdenziale; - Il contributo deve essere certo; - Deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente. La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente presso il quale sia stato effettuato il pagamento. 3. La nozione di ente previdenziale La previsione letterale dell’articolo 116,
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comma 20, della richiamata legge, nel fare riferimento alla contribuzione versata ad un ente previdenziale pubblico, sembrava escludere dal campo di applicazione della norma i versamenti effettuati nei confronti degli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96. La Giurisprudenza di Cassazione ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell’applicazione della legge n. 388 del 2000, la natura di ente pubblico o privato sia assolutamente irrilevante perché ciò che conta è la natura dell’attività esercitata che, nella specie, è l’assicurazione obbligatoria. La giurisprudenza ha affermato che “per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione, la legge riconosce anche all’Istituto privato la natura di ente impositore” e ha ritenuto pacifica l’applicazione dell’articolo 116, comma 20, anche alle Casse privatizzate (ex multis Corte di Cassazione n. 6680/02, n. 12208/11 e n. 23296/10). Sulla stessa linea, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 28 novembre 2012 ha avuto modo di affermare, con specifico riferimento alle Casse previdenziali private, che la privatizzazione degli enti previdenziali ha riguardato il solo regime della loro personalità giuridica, ma non l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, tendendo così fermo il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli stessi. Nell’ottica di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni, rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un ente previdenziale ad un altro della contribuzione erroneamente versata, si ritiene che tutti gli enti, i quali in forza di disposizioni normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n, 509/94 e n. 103/96, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge n, 288/2000. Ne consegue che sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati. 4. L’obbligo contributivo Le recenti modifiche normative che hanno interessato gli adempimenti contributivi da parte dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione presso gli Albi professionali (c.d. professioni regolamentate) hanno reso più frequente la possibilità di errore incolpevole da parte del contribuente, rendendo opportuno una
semplificazione dello strumento del trasferimento diretto. Per una maggiore chiarezza si riportano di seguito le attuali disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale. Obbligo contributivo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Professionisti. L’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS. Il D.M. n. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all’articolo 6 dispone che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, come già precisato da questo Istituto in occasione dei chiarimenti forniti a seguito dell’operazione Poseidone (cfr. messaggio n. 709/2012), si possono verificare le seguenti diverse ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione o del versamento alla Cassa di appartenenza: - la presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale (ad esempio, l’art. 7 dello Statuto dell’INARCASSA); - la facoltà di non contribuzione presso la Cassa professionale nel caso di contemporanea iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria (ad esempio, art. 5, comma 7, dello statuto della Cassa dei Dottori Commercialisti); - la facoltà di iscrizione alla Cassa nel caso di praticanti abilitati (ad esempio per la Cassa Forense). Con l’articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/201, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella legge n. 335/1995. I soggetti che eser-
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citano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento. Obbligo contributivo dei pensionati delle Casse professionali regolamentate A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 18, comma 11, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, i professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa professionale privata, nel caso di continuità dell’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo professionale, sono obbligati dal 1 gennaio 2012 al versamento del contributo soggettivo minimo così come disciplinato dallo statuto o regolamento adeguato dalla stessa Cassa. Restano invece esclusi dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata. Parasubordinati I professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale e conseguentemente alla Cassa di cui al decreto legislativo n. 103/96 sono tenuti a versare la contribuzione alla propria Cassa anche nel caso di reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR o eventuali ulteriori redditi, così come disciplinato dal singolo regolamento. Poiché tali soggetti sono obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere oggetto di trasferimento diretto ai sensi dell’articolo 116, comma 20, della legge 388/2000. 5. La domanda di trasferimento diretto di contribuzione indebitamente versata all’INPS L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. Gli enti previdenziali privati pongono in essere le procedure per l’eventuale restituzione delle somme indebite, in quanto eccedenti gli
LAVORO
importi dovuti. La domanda, da presentare on-line utilizzando il modello specifico - la cui pubblicazione verrà resa nota con separato messaggio - dovrà indicare: il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire. È possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
INAIL RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER IL 2018 ISTRUZIONI OPERATIVE CIRCOLARE 2 MARZO 2018, N. 13 L’Inail, con circolare 2 marzo 2018, n. 13, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione della percentuale di riduzione dei premi e contributi che, per il periodo di competenza 2018, è stata fissata, con Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2017, in misura pari al 15,81%. Alla luce di tali indicazioni occorre distinguere tra lavorazioni iniziate da oltre un biennio (ossia con data inizio precedente al 3 gennaio 2016) e attività esercitate da non oltre un biennio (ovvero con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016). L’Istituto, con specifico riferimento a queste ultime, precisa che per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 M.A.T. (riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività, ai sensi dell’articolo 20 del D.M. 12 dicembre 2000) la riduzione sarà automaticamente applicata senza necessità di presentazione di una nuova istanza. Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, l’Istituto fa esplicito rinvio alle circolari 7 maggio 2014, n. 25 e 25 gennaio 2017, n. 6. Va, da ultimo, ricordato come la riduzione in parola si applichi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, a condizione, però, che nel frattempo non sia intervenuta la revisione delle tariffe, così come previsto dall’art. 1, comma 128, della L. n. 147/2013. Vale, al riguardo, pertanto, la riserva circa l’adozione da parte dell’Istituto di tale revisione. INAIL - Circolare 2 marzo 2018, n. 13 Oggetto: riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018 …omissis… Premessa L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2014, su proposta dell’Inail, contenuta nella determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014. L’art. 2 del citato decreto 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il successivo art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determinazione del Presidente dell’Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento1. Alla luce di quanto previsto nei suddetti artt. 2 e 3 del richiamato decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016, è stata approvata la determinazione del Presidente Inail 8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019, gli Indici di Gravità Medi sempre per il triennio 20172019, nonché la percentuale di riduzione per il 2017. Con la presente circolare, acquisito
265
il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni operative. Riduzione percentuale per il 2018 e criteri di applicazione La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81% con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 20172 (allegato 1), che ha approvato la determinazione del Presidente Inail 24 ottobre 2017, n. 388. I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l’anno 2018 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016. La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.4, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza. Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, si fa integrale rinvio alle circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e 25 gennaio 2017, n. 6, nonché, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di febbraio 2018 è risultato pari a 101,5. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,00546736
IMPIEGATI
in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-3-2017
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
0,10 0,10 0,10 0,10
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.
TOTALE
7,96
0,09
7,35
0,09
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
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Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
267
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
268
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%
9,19%(1) — —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
— 0,30% — — —
4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 34,28% 38,55%
9,49%
43,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:
− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
269
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%
9,19%(1) — —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
— 0,30% — — —
1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 31,8%
38,55%
9,49%
40,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
270
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
271
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff
272
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
273
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti
23,81%
NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
9,19% (1) — — — —
26,96%
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati
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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
275
—
276
0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61
0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78
TOTALE
39,69
1,39
1,47
37,04
0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37
0,06
1,29
0,07 7,49
4,01 1,44
0,10 1,20 0,36
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
0,10 1,20 0,36
0,08 8,04
E) E1) F)
4,57 1,64
0,10 1,20 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,47
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A2) B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
33,54
0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05
0,06
1,16
0,06 6,77
3,60 1,29
0,10 1,20 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)
Variazione gennaio.......17-18: ..... 0,90% Variazione febbraio.......17-18: ..... 0,50%
gennaio............................................................................ 1,004217 febbraio........................................................................... 1,005467
ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GEN 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6 101,5
(0,675%) (0,375%)
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 101,3 101,1 101,0 101,0 101,4 101,1 100,9 108,8 101,5
DIC MEDIA 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9 101,1 101,7
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI FEBBRAIO 2018 CHE È PARI AL
ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GEN 20,46 17,89 16,15 12,90 11,22 9,75 7,42 4,13 1,88 1,31 2,07 1,81 0,89 -
FEB 20,08 17,62 15,88 12,64 10,97 9,58 7,10 3,73 1,88 1,41 1,79 2,01 0,50 -
MAR 19,88 17,43 15,70 12,05 10,97 9,34 6,68 3,33 1,69 1,41 1,59 1,91 0,50
APR 19,50 17,15 15,52 11,80 10,72 8,94 6,16 2,84 1,69 1,22 1,50 1,91 0,20
MAG 19,31 16,79 15,17 11,22 10,48 8,87 6,06 2,94 1,69 1,31 1,41 1,81 0,40
101,5 GIU LUG 19,12 18,83 16,70 16,42 14,90 14,63 10,72 10,23 10,31 10,31 8,87 8,47 5,95 5,64 2,75 2,65 1,50 1,41 1,22 1,31 1,31 1,41 1,60 1,50 0,50 0,50
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AGO 18,64 16,24 14,46 10,15 9,91 8,23 5,34 2,17 1,03 1,12 1,22 1,30 0,10
SET 18,55 16,24 14,46 10,39 10,23 8,55 5,34 2,17 1,41 1,50 1,59 1,50 0,40
OTT 18,36 16,42 14,11 10,39 10,15 8,31 4,93 2,17 1,50 1,41 1,41 1,50 0,59
NOV 18,36 16,33 13,67 10,80 10,07 8,23 4,83 2,36 1,79 1,59 1,59 1,50 -6,71
DIC MEDIA 18,17 19,12 16,24 16,79 13,24 14,81 10,97 11,22 9,91 10,39 7,84 8,71 4,53 5,85 2,07 2,75 1,50 1,59 1,59 1,41 1,59 1,50 1,20 1,63 0,40 -0,19
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BONUS RISTRUTTURAZIONI NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA SUI LAVORI EFFETTUATI
definire i massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione che dovranno essere effettuati dall’ENEA.
I contribuenti, che intendono usufruire della detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, dovranno inviare una comunicazione all’ENEA per fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del risparmio energetico conseguito con gli interventi di recupero edilizio. Le schede da trasmettere saranno rese disponibili a breve dall’ENEA. Quest’obbligo informativo è un nuovo adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 che, si ricorda, ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro. La norma ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”. Questa novità, già evidenziata dall’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie è stata introdotta al fine di consentire all’ENEA di effettuare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, laddove tali lavori comportino anche un efficientamento energetico dell’immobile. L’informativa dovrà essere fornita tramite la compilazione di apposite schede, che da anticipazioni dell’ENEA, sono in preparazione e saranno rese note a breve. Verranno inoltre definite le tipologie di interventi per i quali dovrà essere inviata la scheda e le modalità di intervento. L’obbligo riguarderà presumibilmente tutte quelle categorie di lavori che non potendo rientrare tra gli interventi che possono accedere all’Ecobonus, sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% come interventi di risparmio energetico, ai sensi della lett. f), dell’art. 16 del DL 63/13. È il caso, ad esempio, dell’installazione di caldaie o di finestre comprensive di infissi, installate nell’ambito di un intervento effettuato su un’abitazione, qualora tali opere siano prive dei requisiti tecnici necessari per accedere all’Ecobonus. Per quanto, invece, riguarda l’Ecobonus, l’ENEA annuncia, sul proprio sito, l’attivazione a breve del nuovo portale http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2018. Si ricorda, inoltre, sempre sul fronte “Ecobonus” che si è in attesa della pubblicazione di uno o più decreti interministeriali volti a
ECOBONUS - ON LINE IL PORTALE DELL’ENEA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI È on line il portale finanziaria 2018.enea.it dedicato dall’ENEA all’invio della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale cd. Ecobonus e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Tale adempimento vale anche nel caso di intervento congiunto di Ecobonus e Sismabonus svolto su parti comuni di edifici condominiali. Come noto, l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La misura della detrazione (da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo) va da un minimo del 50% a un massimo del 75% entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e a seconda che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali. Tale disciplina, prevista dall’art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, ha subito le ultime recenti modifiche ad opera della legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018). - proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) in una misura che va dal 50% al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato. - beneficio, già prevista fino al 31 dicembre 2021 nella misura ordinaria del 50% e del 65% e nella “formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”). - la possibilità di cumulare l’Ecobonus con il Sismabonus per quegli interventi che riguardano parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Tale beneficio è riconosciuto nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, e dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori. Questa detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle
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unità immobiliari di ciascun edificio[1]. - la percentuale di detrazione del 50% perle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per alcuni tipi di intervento di riqualificazione energetica: ► acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi ► acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All. M, D.Lgs. 311/2006) ► sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) ► acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. - la percentuale di detrazione del 65% le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per i seguenti interventi: ► riqualificazione energetica “globale” ► strutture opache orizzontali e verticali ► installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ► sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro) con: - impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02); - impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. ► acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione ► acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro) ► impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro) ► sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore ► acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni. - la possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti, ivi compresi i soggetti “incapienti” (pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari). - l’estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative. Per tutte le informazioni sulle detrazioni da Ecobonus, l’ENEA mette a disposizione di cittadini e tecnici il portale informativo http:// efficienzaenergetica.acs.enea.it.
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Si fa presente, inoltre che L’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento per definire la procedura necessaria per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia conclusi nel 2018, che comportano, anche, riduzione dei consumi energetici. Si ricorda che tale nuovo adempimento, è stato introdotto dalla legge di “Bilancio 2018 che ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro. Note: [1] La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie, a seguito della proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, disposta dall’ultima legge di Bilancio. La Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2018) dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla proroga della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie prevista dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro. La proroga a tutto il 2018 riguarda anche: ► la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). ► la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni. Per quanto riguarda la disciplina del beneficio, in sostanza, la Guida conferma quanto già precisato nella Guida aggiornata al 22 settembre 2017, salvo alcune novità riguardanti l’inclusione degli IACP tra i soggetti beneficiari e alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dell’ENEA. In particolare, in relazione ai soggetti beneficiari della detrazione per lavori di ristrutturazione delle singole unità abitative, viene
precisato che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli per l’adozione di misure antisismiche, spettano anche: ► agli Istituti autonomi per le case popolari; ► agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; tali enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing; ► alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda gli interventi agevolati. Va segnalato che, riguardo, in particolare, alla detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche, il cd. Sismabonus, la Guida ricorda che sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021. A tal riguardo l’Agenzia preannuncia la pubblicazione di un’apposita guida. Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie si segnala il nuovo obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Tale adempimento viene introdotto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, al fine di operare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi. La Guida si sofferma, inoltre, sull’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero delle abitazioni e per l’acquisto e posa in opera dei cd. “beni significativi” [1]. Con riguardo a quest’ultimo punto, si segnala, che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture dei beni significativi nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Come noto, sul valore di tali beni, l’IVA al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera più materie prime), mentre sulla differenza si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%. L’interpretazione fornita dalla legge di Bilancio 2018 e ripresa dall’Ade nella Guida, è finalizzata a individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni. La determinazione di questo valore dipende infatti, dall’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene principale. In tal senso, la Guida richiama la Circolare 12/E del 2016 e precisa che le parti staccate o le componenti del bene significativo che godono di una propria autonomia funzionale non confluiscono nel valore del bene, ma in
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quello della prestazione e sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%. Mentre le componenti che costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità, devono confluire nel valore del bene stesso. Si ricorda, che la stessa legge di Bilancio ha previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento. Note: [1] Tali beni sono specificatamente stati individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
SISMABONUS AGEVOLAZIONE PER INTERVENTI RIGUARDANTI IMMOBILI POSSEDUTI DA SOCIETÀ E DESTINATI ALLA LOCAZIONE Il “Sismabonus” è riconosciuto anche per gli interventi “antisismici” riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione. Con la R.M. 22/E del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate accoglie così pienamente la tesi dell’ANCE che da tempo sollecitava il riconoscimento del beneficio[1] a favore delle imprese, con riferimento sia ad immobili strumentali che a quelli residenziali concessi in locazione. Il chiarimento fornito riguarda, nello specifico, la possibilità per un soggetto IRES di fruire della detrazione per interventi di miglioramento sismico su un edificio di sua proprietà, situato in un comune classificato in zona sismica 3 che, a seguito della ristrutturazione, viene in parte adibito ad uffici ed in gran parte trasformato
TRIBUTI
in residenziale, ed integralmente (sia gli uffici che le abitazioni) destinato alla locazione e non più all’uso diretto. Nel ricostruire il dettato normativo, richiamando, tra l’altro, le indicazioni fornite nella C.M. 29/E del 18 settembre 2013[2], l’Amministrazione finanziaria precisa che le uniche condizioni imposte dalla norma attualmente vigente (così come modificata dal 2017) attengono al: • profilo oggettivo, connesso agli immobili agevolati che devono essere adibiti ad abitazione o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui si svolge la vita familiare e lavorativa delle persone, • profilo territoriale, legato alla localizzazione dei fabbricati che devono essere situati nelle zone sismiche 1, 2 o 3, • profilo soggettivo, relativo ai beneficiari che possono essere soggetti passivi sia IREF che IRES, purché: • sostengano le spese per gli interventi agevolabili, rimanendo queste a loro carico, • possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo. Conseguentemente, l’Agenzia, nella citata risoluzione, afferma che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, cosicché la stessa può essere riconosciuta anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. Tale chiarimento assume particolare importanza poiché scongiura l’eventualità di una ingiustificata esclusione di tali immobili dall’ambito applicativo del “Sismabonus”, così come è avvenuto per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”), a tutt’oggi negata ai fabbricati locati da imprese, in virtù di un’interpretazione restrittiva fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 2008 e non ancora rivista dalla stessa Amministrazione. L’ANCE attende ora una soluzione positiva anche per l’”Ecobonus”, considerato che anche per questo la norma non pone vincoli oggettivi e soggetti che ne ostacolino l’applicabilità per gli interventi effettuati su immobili locati da imprese, come del resto a più riprese ha affermato anche la Giurisprudenza. Note: [1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. [2] Chiarimenti della C.M. 29/E del 18 settembre 2013.
L’ATI E LA CONSORTILE NON SONO SOGGETTI TRIBUTARI AUTONOMI
(CTR Calabria sentenza n.3000/2017) L’associazione temporanea di imprese (cd. Ati), sotto il profilo fiscale, non si configura
come soggetto giuridico autonomo e pertanto è illegittima la pretesa tributaria da parte dell’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti. È quanto ha stabilito la Sentenza n.3000/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare a tassazione, l’IVA per fatture non emesse da un’Associazione temporanea di imprese. In linea generale, in tema di soggettività civilistica (e fiscale) dell’A.T.I., è più volte intervenuta anche la Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sent. n. n. 6791 del 20 marzo 2009 e Sent. n. 1396 del 30 gennaio 2003), affermando che l’A.T.I. non può mai configurarsi come autonomo ed unitario soggetto giuridico. L’Associazione di imprese, infatti, generalmente dà luogo ad una forma temporanea e occasionale di cooperazione che lascia salva l’autonomia operativa delle singole imprese associate. Questa tipologia di aggregazione nasce, solitamente, per proporre un’offerta congiunta da parte di soggetti che rimangono distinti giuridicamente, ed il rapporto tra la Capogruppo e le imprese associate assume le caratteristiche di un «mandato collettivo con rappresentanza», ex art. 1726 del Codice Civile. Tale mandato viene conferito da una o più imprese ad un’altra capogruppo che diventa legittimata a compiere, nei rapporti con la pubblica amministrazione, ogni attività giuridica connessa all’appalto e produttiva di effetti giuridici nei confronti delle imprese mandatarie, e fa salva l’autonomia negoziale delle parti riunite per la realizzazione dei lavori affidati a ciascuna di esse. Pertanto, la scelta di una forma associativa di tal genere si fonda proprio sulla volontà delle parti di non voler costituire alcun nuovo autonomo soggetto, titolare di rapporti giuridici, economici e, conseguentemente, fiscali. La Commissione tributaria regionale, nel caso di specie, estende il principio espresso nella sentenza anche all’ipotesi di imprese associate per l’esecuzione unitaria dei lavori in società consortile. Anche in questo caso, secondo la Commissione, le imprese conservano la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali inerenti al contratto di appalto, pertanto “la società consortile, costituita tra imprese temporaneamente associate per l’esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non è legittimata a presentare dichiarazione IVA concernente le operazioni imponibili connesse al contratto di appalto eseguito dalle imprese socie, né a chiedere a proprio nome il rimborso dell’Iva risultante a credito”. Quest’ultimo profilo della sentenza appare alquanto innovativo in quanto viene precisato l’effetto della neutralità, ai fini IVA, dei corrispettivi che transitano in capo alla società consortile operativa.
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ACQUISTO DI CARBURANTI DAL 1° LUGLIO DETRAZIONE SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI Tracciabilità delle spese carburante e detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a partire dal 1 luglio 2018, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante, inclusi bonifici bancari o postali, assegni, addebito diretto su conto corrente. L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese carburante, a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 che, ai fini del contrasto all’evasione fiscale ha introdotto, per queste spese, forme di pagamento qualificato. La legge n. 205 /2017 (Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato[1] (“carte di credito, di debito o carte prepagate”). Il provvedimento n. 73203/2018 dell’AdE interviene a chiarire la portata di tali disposizioni e definisce quali sono le forme di pagamento qualificato ritenute idonee, sia in tema di imposte dirette che di IVA, per effettuare le spese d’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Si tratta dei seguenti mezzi di pagamento: ► assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali ► quelli elettronici tra cui, ad esempio: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Le stesse forme di pagamento sono ritenute idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito. Il provvedimento chiarisce inoltre, che tali forme di pagamento trovano applicazione anche quando in base a specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Così accade con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, quando il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, che utilizza, per il prelievo, delle tessere magnetiche rilasciate dalla compagnia stessa. Note: [1] Cfr. in tal senso i commi 922 e 923 della legge n. 205 /2017
LAVORI PUBBLICI
I SISTEMI DI QUALITÀ ISO 9001 E 14001 DEVONO ESSERE ADEGUATI ALLA VERSIONE 2015 ENTRO IL 15/9/2018 A seguito dell’aggiornamento delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, con l’edizione del 2015, sono state definite le modalità delle verifiche presso le imprese da parte degli Enti di certificazione per effettuare il passaggio alle nuove norme. La certificazione dei sistemi di gestione Qualità e Ambiente, secondo la nuova edizione del 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, deve avvenire entro il 15 settembre 2018. Dopo tale data i certificati rilasciati secondo le edizioni precedenti delle norme saranno revocati. La scadenza è stata confermata, con una comunicazione congiunta, da Accredia (Ente unico di accreditamento nazionale) e da UNI (Ente di normazione italiano) che, inoltre, hanno chiarito che già dal 15 marzo 2018 gli Organismi di Certificazione dovranno svolgere tutte le verifiche, sia per la prima certificazione che per le sorveglianze o i rinnovi, sulla base delle nuove norme UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) e UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente). L’International Organization for Standardization (ISO) e l’International Accreditation Forum (IAF), che rispettivamente presiedono alla stesura delle norme internazionali e alle verifiche di conformità in base alle stesse, non prevedono proroghe rispetto alle date sopra evidenziate. Le nuove edizioni delle norme presentano importanti novità che intervengono nella gestione della strategia aziendale. In entrambi i casi è previsto infatti un coinvolgimento maggiore dell’imprenditore che ora è chiamato a identificare punti di forza e di debolezza del mercato di riferimento, dei suoi concorrenti e di tutte le parti interessate (analisi del contesto), oltre ad individuare e comprendere gli aspetti che potrebbero mettere a repentaglio il suo business (analisi del rischio). Inoltre la revisione della UNI EN ISO 14001 pone l’accento sui concetti relativi all’analisi del ciclo di vita per la certificazione ambientale, considerando le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o processo, nell’arco del suo intero ciclo di vita (lifecycle thinking). Si tratta delle norme alle quali le imprese fanno maggiormente ricorso, per certificarsi. Essere in possesso di una certificazione valida diventa strategico per l’azienda che vuole competere sul mercato italiano e internazionale. Ma l’interesse principale delle aziende di costruzione è legato alla qualificazione SOA per poter accedere agli appalti
pubblici. Detta qualificazione non viene rilasciata oltre la classifica II (pari a 516.000 euro) qualora l’impresa non sia in regola con la certificazione ISO 9001. Il suggerimento per le imprese non ancora allineate alle nuove norme è di rivolgersi quanto prima al proprio organismo accreditato per evitare ingolfamenti dell’ultim’ora che potrebbero pregiudicare la loro competitività.
GIURISPRUDENZA
PER IL COSTO DELLA MANODOPERA LE TABELLE MINISTERIALI SERVONO DA RIFERIMENTO MENTRE SONO INDEROGABILI I MINIMI SALARIALI PREVISTI DA LEGGI O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 1) Consiglio di Stato sez. III 12/3/2018 n. 1574 Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), al comma 4 dell’art. 30
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pubblici. Detta qualificazione non viene rilasciata oltre la classifica II (pari a 516.000 euro) qualora l’impresa non sia in regola con la certificazione ISO 9001. Il suggerimento per le imprese non ancora allineate alle nuove norme è di rivolgersi quanto prima al proprio organismo accreditato per evitare ingolfamenti dell’ultim’ora che potrebbero pregiudicare la loro competitività. 2) TAR Piemonte sez. I 20/3/2018 n. 327 Il Collegio ritiene che nell’ambito di una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico la riduzione del costo del lavoro che taluni soggetti, come le società cooperative, possano procurarsi attraverso la implementazione di meccanismi di natura pattizia simili a quelli sopra esaminati, e segnatamente attraverso la rinuncia, da parte delle maestranze, ad una parte del trattamento economico che loro spetterebbe in base alla contrattazione collettiva, non può e non deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione della congruità della offerta economica presentata da tali soggetti e/o del costo del lavoro indicato ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. L.vo 50/2016: ciò per la ragione che si determina a favore di essi un vantaggio che deve considerarsi lesivo della par condicio nella misura in cui non è espressione di uno “sforzo imprenditoriale”, e quindi, di una “sana competizione”, e che può anche configurarsi come una forma di abuso del diritto Ai fini di che trattasi, pertanto, le stazioni appaltanti debbono determinare il costo del lavoro esposto dalle società cooperative, per l’attività prestata dai lavoratori soci e non soci, in applica-
LAVORI PUBBLICI
zione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire un corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori le cui maestranze non possano/vogliano rinunciare a determinate provvidenze. . . . omissis ... 8. Con ordinanza cautelare n. 300 del 15 luglio 2017 il Collegio ha sospeso gli atti impugnati ed ha ordinato alla Stazione Appaltante di riaprire il procedimento di verifica, rilevando che: a) il costo orario del personale, sul quale si era fondata l’offerta economica dell’aggiudicatario, teneva conto dei risparmi di spesa derivanti dalla applicazione del Regolamento interno della società Coop., il quale Regolamento non riconosce ai soci lavoratori i permessi di studio, i permessi elettorali e le festività; b) che un simile trattamento economico, di matrice prettamente negoziale e non legale, ove pure legittimo dal punto di vista meramente gius-lavoristico, non sembrava potersi riconoscere tale anche ai fini della formulazione di una offerta economica nell’ambito di una gara indetta per l’affidamento di un appalto pubblico, ciò comportando un evidente vantaggio per tutti quegli enti che, appunto in forza di strumenti meramente negoziali e non già in diretta applicazione di una norma cogente, generale ed astratta, sostengono costi aziendali di mano d’opera significativamente inferiori alla generalità delle imprese che partecipano al mercato delle commesse pubbliche, alterando in tal modo la par condicio che deve sussistere tra tutti i partecipanti ad una gara; c) che pertanto il costo del lavoro della Cooperativa avrebbe dovuto essere verificato applicando integralmente ai soci lavoratori dipendenti dalla stessa il contratto collettivo di categoria di riferimento, e dunque considerando l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione anche relativamente ai giorni di assenza dovuti a permessi di studio,
elettorali ed ai giorni delle festività; d) che, inoltre, il costo orario della mano d’opera è stato determinato dalla Cooperativa tenendo conto anche della “morbilità storica” dei propri dipendenti, senza considerare che tale dato storico non può essere applicato ai dipendenti dell’attuale gestore destinati ad essere riassorbiti: con riferimento al personale oggetto di riassorbimento, pertanto, l’offerta avrebbe dovuto tenere conto della di loro specifica “mobilità storica” ovvero, non constando tale dato, avrebbe dovuto semplicemente considerare le ore medie annue di assenza per malattia stimate nelle tabelle ministeriali. . . . omissis . . .
LA SOGLIA DI ANOMALIA CORRETTAMENTE DETERMINATA NON PUÒ ESSERE VARIATA A SEGUITO DI RIAMMISSIONE O ESCLUSIONE DOPO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
(TAR Piemonte sez. II 16/2/2018 n. 238)
In definitiva pare al collegio che il meccanismo dell’invarianza della soglia: a) imponga alla stazione appaltante di esprimere, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, una definitiva valutazione circa l’ammissibilità dei concorrenti alla luce della documentazione amministrativa e prima della cognizione delle offerte economiche (così ottenendosi il risultato della “sterilizzazione” di tali valutazioni da possibili suggestioni indotte dalla cognizione delle offerte economiche, oltre ad una semplificazione procedimentale); b) precluda la variazione della soglia di
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anomalia con veri e propri regressi procedimentali (come esito di contenziosi, a causa di ripensamenti della stazione appaltante e persino di eventi sopravvenuti, si pensi al concorrente che perda i requisiti successivamente alla proposta di aggiudicazione) rispetto a valutazioni da esprimersi in fasi procedimentali precedenti (così ottenendo il risultato di scoraggiare contenziosi strumentali e di realizzare una semplificazione amministrativa); c) non consenta una lettura meccanica del disposto normativo che, nell’ambito dell’unica fase procedimentale (e dunque senza garantire alcuna “casualità” degli effetti delle determinazioni della stazione appaltante sull’anomalia né alcuna semplificazione procedimentale) imponga all’amministrazione soluzioni incoerenti (per non dire illegittime), quali il ritenere contestualmente un concorrente non ammesso alla gara e pure determinante per l’individuazione della soglia di anomalia, senza che ciò risulti di oggettivo presidio ad altri concomitanti valori giuridici.
IL CONTRIBUTO ANAC, PREVISTO QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA, È SANABILE CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
(TRGA Trento con sentenza n. 44 del 27 febbraio 2018)
Va, innanzitutto, evidenziato che, ancor prima degli impugnati provvedimenti di esclusione (comunicazione del 6 dicembre 2017 e verbale del 4 dicembre 2017) il thema decidendum sotteso al presente giudizio è la disciplina, posta al paragrafo 4.3 (p. 19) del bando di gara, con cui la stazione appaltante si è autovincolata a disporre automaticamente l’esclusione del concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando stesso. Considerato il disposto del comma 8 dell’art. 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle»), la suddetta specifica prescrizione del bando evidenzia, infatti, profili di possibile nullità. Invero né nel codice dei contratti né nella legislazione pro-
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vinciale è rinvenibile alcuna norma di legge che preveda la sanzione dell’esclusione in caso di mancato adempimento dell’onere del pagamento del contributo in questione ed, anzi, la suddetta omissione risulta sanabile proprio con il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. Quest’ultima disposizione, così come novellata dall’art. 52, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede, infatti, che attraverso la procedura di soccorso istruttorio vengano sanate la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Alla luce della citata normativa è, quindi, il principio di massima partecipazione a prevalere sul principio di par condicio, come è riconosciuto dalla condivisibile giurisprudenza richiamata dal ricorrente. Pertanto, anche l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui il contributo dovuto dagli operatori economici A.N.AC. è condizione di ammissibilità dell’offerta “non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale” sanabile con il soccorso istruttorio (cfr. TAR Lazio, n. 11031/2017).
1) I COMUNICATI ANAC NON SONO VINCOLANTI MA DANNO SOLO ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI 2) ANCHE I REVISORI LEGALI DEVONO DICHIARARE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI CON L’OFFERTA
(TAR Brescia, sentenza n. 218 del 26 febbraio 2018)
Un accenno alla figura del Revisore come soggetto tenuto alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del t.u. compare nei Comunicati del Presidente dell’A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 e dell’8 novembre 2017. 1) Essi (pronunciamenti ANAC), però, non hanno efficacia precettiva. Se, infatti, le linee guida si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti e quest’ultime, invero molto più frequenti, sarebbero assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”(Consiglio
di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016), la non vincolatività del Comunicato del Presidente dell’ANAC è incontestata (cfr. sul punto la sentenza TAR Lazio, Roma, n. 9195/2017 e la sentenza del TAR Umbria, 428/2017). Esso, infatti, come si legge nella sentenza del TAR Lazio 9195/2017, è riconducibile al “novero di quegli atti, atipici e non vincolanti, con i quali l’Autorità si limita ad esprimere, in funzione collaborativa e di supporto alle stazioni appaltanti, il proprio orientamento in ordine all’applicazione ed interpretazione della normativa di settore”. 2) Ciononostante, ritornando al testo di legge, dato atto che l’elencazione dei soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni richieste dall’art. 80 in parola non è tassativa e contiene comunque il riferimento a categorie di soggetti non predefiniti, la loro individuazione nel complesso panorama delle possibili figure rilevanti nell’amministrazione delle imprese deve essere guidata dalla ratio della norma, che è quella di “evitare che l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate da persone fisiche sprovviste dei
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necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale” (così la sentenza del TAR Lazio n. 9195/2017). Pertanto, la dichiarazione deve provenire anche dai procuratori speciali, se essi hanno, in realtà, poteri incisivi di particolare ampiezza nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali e, dunque, sulla governance. In tale ottica era, dunque, senz’altro tenuto alla dichiarazione il Vicepresidente della società, in quanto dotato di ampi poteri di rappresentanza, ma anche il Revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010 ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell’impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Si tratta, dunque, della figura il cui compito è quello di garantire la serietà dell’impresa dal punto di vista contabile e per questa ragione deve ritenersi rilevante, per l’amministrazione contraente, che esso sia un soggetto affidabile e dall’ineccepibile condotta, immune da condanne che possano revocare in dubbio tali qualità.
RIFIUTI
TRASPORTI
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2018)
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2018
(Agenzia delle Dogane - Nota n.35398 del 27 marzo 2018)
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del primo trimestre 2018. La misura del beneficio riconoscibile è pari a: ■ 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il 30 aprile 2018.
Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
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Il 30 aprile 2018 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2017. Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi. Per la dichiarazione ambientale MUD 2018 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 28 dicembre 2017. La principale novità della dichiarazione 2018 riguarda le modalità di presentazione della comunicazione rifiuti semplificata che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it. Non sarà pertanto più possibile compilare manualmente la dichiarazione. Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, e come tali, sanzionate. Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti. Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti. Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2018, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Soggetti obbligati L’obbligo di comunicazione interessa: ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; ■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività
RIFIUTI
di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti; ■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. Esclusioni Sono esonerati dalla presentazione della denuncia: ■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006); ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti. Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc. Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2018, ad eccezione della comunicazione semplificata per i piccoli produttori di rifiuti che può essere trasmessa tramite PEC. Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, (http:// www.unioncamere.gov.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche del DPCM 28/12/2017. Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. MUD semplificato Possono compilare il MUD tramite la Co-
municazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: ■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti, ■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari. Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario. Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved. it, è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello in formato PDF che, una volta firmato e scansionato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA. La comunicazione MUD dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento in formato PDF prima dell’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata. Dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unico documento PDF che dovrà contenere: ■ copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante; ■ copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente; ■ copia del documento di identità del sottoscrittore. Ogni mail trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. Diritti di segreteria Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay. Nel caso di invio con PEC (solo per le dichiarazioni semplificate) il versamento è pari a 15 euro. La CCIAA di Brescia segnala che le coordinate per il pagamento tramite bonifico bancario sono: IBAN: IT13G0569611200000014600X47 Banca Popolare di Sondrio con sede in Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (Il servizio è svolto dalla filiale di Via Benedetto Croce, 22 - 25121 Brescia) Causale: “Diritti di segreteria Mud - C2Dir. Segr”. E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bollettino postale nr. 330258 intestato a Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia, con causale “Diritti di segreteria Mud”.
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Sanzioni La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2018) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro. Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
RIFIUTI O END OF WASTE LA COMPETENZA È DELLO STATO
(Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1229)
È compito dello Stato e non delle Regioni individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato “end of waste” e quindi non più un rifiuto: lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229. In particolare, i giudici hanno richiamato l’art. 6 della Direttiva europea 2008/98/CE (Direttiva rifiuti) in materia di end of waste in base al quale gli Stati membri, in mancanza di criteri comunitari, possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale. Tale previsione - sottolineano i giudici - ha trovato recepimento in Italia con l’art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che demanda a decreti del ministero dell’Ambiente l’individuazione delle condizioni necessarie affinché un rifiuto possa cessare di essere tale. Dall’analisi delle norme sopra richiamate, secondo i giudici, emerge che spetta esclusivamente allo Stato legiferare in materia di end of waste e non anche alle sue diramazioni quali Regioni o altri enti a ciò delegati, in quanto “la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro”. D’altra parte - sottolineano i giudici - la previsione della competenza statale su questa materia appare del tutto coerente anche con l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
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SPECIFICHE NORMATIVE SUI CONDHOTEL Il Dpcm 13/2018 - in vigore dal 21 marzo 2018 - disciplina per la prima volta i condhotel ossia una nuova forma di ospitalità ricettiva che intende coniugare, in un contesto immobiliare e funzionale unitario, l’attività alberghiera con la residenza. Nonostante l’obiettivo di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, la normativa del Dpcm - emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 31 del dl 133/2014 cd. sblocca Italia - si discosta in diversi punti dalla norma primaria, ponendo condizioni e restrizioni all’esercizio dei condhotel che ne limitano le potenzialità. Ciò premesso, si svolge di seguito l’analisi dettagliata dei principali articoli della nuova normativa. Art. 2 - Ambito di applicazione L’art. 2 stabilisce che il Dpcm 13/2018 si applica agli “esercizi alberghieri esistenti che rispettano le condizioni di esercizio di cui all’art. 4 del presente decreto”. Si è in presenza di una disposizione molto rigida perché fa riferimento esclusivamente alle strutture alberghiere già esistenti (non è specificato se con attività in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 13/2018) e, pertanto, si ritiene possibile sostenere che il Dpcm trovi applicazione anche ad alberghi non in attività, purché con vincolo alberghiero in essere. Per quanto riguarda invece il riferimento al rispetto delle condizioni di esercizio dell’art. 4, esso deve necessariamente leggersi come relativo alla struttura ricettiva una volta riqualificata e idonea ad essere aperta al pubblico come condhotel e non alla struttura prima dei lavori di riqualificazione come definiti all’art. 3. Art. 3 - Definizioni L’art. 3 elenca le seguenti definizioni: - “condhotel”: esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie netta non può superare il 40% del totale della superficie netta destinata alle camere. Al riguardo si evidenzia che la definizione del Dpcm 13/2018 si discosta da quella contenuta nell’art. 31 del DL 133/2014 che indica per le unità abitative una superficie non superiore al 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari.
La norma del Dpcm 13/2018 appare quindi più restrittiva poiché impone il calcolo della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale in rapporto alla sola superficie netta delle camere destinate alla ricettività, senza prendere in considerazione le superfici destinate ai servizi per l’attività ricettiva (sale per ristorazione, cucina, portineria e reception, sala lavanderia, sala deposito bagagli, ecc.), nonché le altre superfici accessorie (es. locali per autorimessa, per impianti tecnologici, locali motore ascensore, ecc.). Seguendo questo sistema di calcolo le unità abitative risulterebbero minoritarie rispetto alle camere a destinazione ricettiva, venendo meno il rapporto di equilibrio fra le due tipologie delineato nel decreto legge 133/2014. - “gestione unitaria”: attività concernente la fornitura di alloggio, servizi accessori ed eventualmente anche vitto, sia per le camere destinate alla ricettività, sia in forma integrata e complementare per le unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina; - “fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare”: attività concernente la fornitura anche alle unità abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri e aggiuntivi normalmente assicurati dal gestore unico alle camere destinate alla ricettività; - “gestore unico”: il soggetto responsabile della gestione unitaria dell’esercizio alberghiero avviato ai sensi delle leggi vigenti in materia di avviamento dell’esercizio alberghiero. Come emerge chiaramente dagli articoli 6 e 7 del Dpcm, la figura del gestore unico deve essere tenuta distinta da quella del proprietario della struttura alberghiera, sebbene non vi siano norme che vietano la coincidenza delle due figure nello stesso soggetto. Si sottolinea che il proprietario della struttura alberghiera, pur potendo essere estraneo dalla gestione del condhotel, è chiamato a subentrare negli obblighi del gestore nel caso di interruzione dell’erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità, ovvero, in subordine, ad indennizzare i proprietari delle unità abitative in caso di sua stessa impossibilità sopravvenuta (art. 6, comma 4). - “riqualificazione”: interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) Dpr 380/2001 nonché interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) Dpr 380/2001, la cui realizzazione comporta per l’esercizio alberghiero l’acquisizione di requisiti per una classificazione superiore a quella precedentemente attribuita di almeno una stella (classificazione minima da ottenere pari a tre stelle). Fanno eccezione gli esercizi contrassegnati da un quattro stelle o più già
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prima dell’intervento di riqualificazione. - “unità abitative ad uso residenziale”: unità abitative, per le quali sia intervenuto specifico mutamento di destinazione d’uso, dotate di servizio autonomo di cucina, inserite nel contesto del condhotel, destinate alla vendita e soggette al limite di superficie complessiva di cui all’art. 4, comma 1, lett. b). Fermo restando quanto già evidenziato con riferimento al limite di superficie, si sottolinea che le unità abitative dovranno rispettare anche il limite di superficie minima delle unità immobiliari stabilito dai regolamenti edilizi a livello locale che può essere diverso da comune a comune. Essendo in presenza di immobili “atipici” e per venire incontro alle diverse esigenze locali, sarebbe stato più opportuno prevedere nel Dpcm la possibilità di derogare a tale limite anche ai fini dell’agibilità, come meglio specificato di seguito . Art. 4 - Condizioni di esercizio dei condhotel L’articolo 4 pone le condizioni per l’esercizio dei condhotel e cioè: - presenza, all’esito dei lavori di riqualificazione, di almeno 7 camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero sede del ricevimento (comma 1, lett. a). Si possono così individuare due tipologie di condhotel: 1) quelli che nascono da strutture alberghiere in cui alcune camere sono convertite ad abitazioni 2) quelli in cui vi è l’aggregazione ad una struttura alberghiera di camere ubicate in altri immobili purché nel raggio di 200 metri. Con particolare riferimento a questa seconda tipologia, si evidenzia il contrasto del Dpcm con la norma primaria dell’art. 31 del DL 133/2014 la quale non pone un limite di distanza fra edificio alberghiero principale e unità immobiliari secondarie, richiedendo semplicemente l’ubicazione nello stesso comune. È evidente che la previsione nel Dpcm del limite di 200 mt restringerà ulteriormente l’ambito di applicazione del condhotel. - rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al 40% del totale della superficie netta destinata alle camere (comma 1, lett. b). Fermo restando quanto già evidenziato sopra nel commento all’art. 3, si sottolinea che per individuare la superficie netta non esistono precisi riferimenti normativi (neanche all’interno dello stesso Dpcm) e lo stesso Regolamento edilizio tipo, pre-
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disposto a livello nazionale, che contiene anche le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, prevede la superficie utile (“Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”) e non quella netta. - presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell’esercizio alberghiero, sia di proprietari delle unità abitative, con possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato per i dipendenti e i fornitori (comma 1, lett. c). - gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel, delle camere e delle unità abitative a destinazione residenziale per la durata specificata nel contratto di trasferimento di queste ultime e comunque non inferiore a dieci anni dall’avvio del condhotel (comma 1, lett. d). - esecuzione di un intervento di riqualificazione all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle (comma 1, lett. e). In sostanza gli interventi di riqualificazione devono essere in grado di determinare il passaggio della struttura alberghiera ad una classificazione superiore rispetto a quella originaria come indicato dall’art. 3, comma 1, lett. e) con riferimento alla definizione di riqualificazione, salvo che l’immobile non fosse già classificato con quattro o più stelle. - rispetto della normativa vigente in tema di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale (art. 24 Dpr 380/2001) (comma 1, lett. f). Il Dpcm richiama in forma generica i requisiti dell’agibilità per le unità abitative poste all’interno della struttura alberghiera. Su questo aspetto, considerata la novità della formula sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza. Art. 5 - Esercizio dell’attività dei condhotel L’avvio e l’esercizio dell’attività dei condhotel è disciplinato dalle Regioni nel rispetto del Dpcm 13/2018. I servizi per le unità abitative devono essere erogati per un numero di anni non inferiore a 10 dall’avvio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’esercente. La violazione dell’obbligo di durata minima decennale dei servizi configura un mutamento non consentito della destinazione d’uso dell’immobile (comma 2). Premesso che la configurazione di un mutamento d’uso “abusivo” appare una forzatura, si è in presenza di una norma dotata di non pochi profili di incertezza con riferimento sia alla sorte delle unità immobiliari e alla sanzione da applicare, sia ai rapporti con l’art. 6, comma 4 che parla
di “interruzione dell’erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità” e in tali casi prevede il subentro del proprietario della struttura alberghiera e, in subordine, l’indennizzo da parte di quest’ultimo. Art. 6 - Acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel L’acquisto dell’unità abitativa, nella disciplina del condhotel, assume una connotazione giuridica particolare in parte distinta sia dal diritto di proprietà quale diritto reale esclusivo sia dalla multiproprietà alberghiera. Rispetto alla prima fattispecie, infatti, qualificante è la presenza dell’attività di gestione unitaria (che può comprendere la portineria, l’utilizzo dei vari servizi offerti dalla struttura alberghiera quali piscine, campi sportivi, centri benessere, ristorazione, pulizia ecc.). Peraltro proprio il contratto di compravendita dovrà specificare la durata minima obbligatoria durante la quale il gestore o, in subordine, il proprietario della struttura dovrà assicurare la fruizione dei servizi cd. unitari con possibilità di indennizzo, a favore dell’acquirente, nel caso in cui tali servizi siano interrotti prima della scadenza di detto termine. Si tratta di una tipologia abitativa che può creare un nuovo mercato soprattutto per le seconde case permettendo una gestione flessibile e una riduzione dei costi oltre all’importanza di poter riqualificare le strutture alberghiere esistenti, specie quelle di maggiori dimensioni, nella prospettiva di offrire una alternativa di utilizzo evitando così immobili abbandonati anche in zone centrali di località turistiche di pregio e azzerando il consumo di nuovo suolo. L’acquirente potrà ovviamente anche decidere liberamente di locare (ipotesi non espressamente prevista dal decreto), successivamente all’acquisto, l’unità abitativa per brevi o lunghi periodi, oppure di affidarla
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al gestore per un impiego di tipo alberghiero (ipotesi contemplata dal decreto) ovviamente pattuendo le modalità per la suddivisione di costi e ricavi. Rispetto alla multiproprietà alberghiera, caratterizzata da un godimento a tempo parziale dell’unità immobiliare, spesso non definita neanche catastalmente e sulla quale permane, in ogni caso, il vincolo di destinazione alberghiera, nell’ipotesi del condhotel il diritto di proprietà è pieno ed esclusivo e riguarda una unità immobiliare residenziale ben individuata sulla quale è stato eliminato il vincolo di destinazione alberghiero. Le due fattispecie hanno dunque in comune solo l’opportunità di assicurarsi di soggiornare in una struttura organizzata dotata di una serie di servizi. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ubicate nei condhotel dovranno avere, oltre ai requisiti di forma e di sostanza già previsti dalle vigenti normative per i contratti di compravendita immobiliare, i seguenti specifici contenuti: - oltre alla descrizione/individuazione dell’immobile oggetto del trasferimento anche una descrizione appropriata dell’intera struttura; - le condizioni di godimento dei servizi e delle strutture presenti nel condhotel; - una elencazione dei costi gravanti sull’acquirente connessi alla proprietà con indicazione delle spese obbligatorie quali quelle relative ad imposte e tasse, spese amministrative e gestionali quali quelle relative alla gestione manutenzione e riparazione delle parti comuni; in tal caso si tratterà soprattutto di indicare caso mai i criteri di ripartizione tra proprietario e gestore alberghiero dei costi e delle spese. Trattandosi di una fattispecie “atipica” probabilmente non si potrà fare riferimento ai criteri previsti dal codice civile per il condominio.
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Nel contratto può essere inserita la previsione che ove non utilizzata dal proprietario l’unita abitativa possa essere utilizzata dal gestore per impieghi alberghieri. Questa facoltà potrà essere regolata e definita anche in un momento successivo anche se il decreto non lo specifica. Art. 11 - Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera L’art. 11 propone un percorso per la rimozione del vincolo alberghiero in vista della realizzazione della quota di unità abitative nell’ambito dei condhotel che ha il suo snodo nel rinvio ad una futura normativa regionale volta a regolamentare in modo semplificato l’eventuale variante urbanistica. Si tratta di un percorso complesso che, nelle more della adozione della normativa regionale (l’art. 13 assegna alle Regioni il termine di un anno dalla pubblicazione del Dpcm per l’adeguamento della propria normativa), rischia di impedire tutti quegli interventi per i quali la realizzazione delle residenze richiede una variante urbanistica. Per questo motivo si ritiene che sino a quando la Regione non emani la normativa di cui sopra, laddove l’intervento sia in deroga rispetto al piano urbanistico, si possa utilizzare il procedimento di variante semplificata di cui all’art. 8 del Dpr 160/2010 (impianti produttivi) prevedendo il ricorso alla conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge241/1990. Tale procedura consente, infatti, la variazione dello strumento urbanistico all’esito della conferenza di servizi con termini senza dubbio ridotti rispetto ad un procedimento ordinario di variante urbanistica. Qualora l’intervento sia, invece, conforme allo strumento urbanistico generale, sarà necessario un provvedimento del comune
di rimozione parziale del vincolo alberghiero gravante sulla struttura oggetto dei lavori di riqualificazione, che presumibilmente condizionerà l’efficacia della Scia ovvero interverrà contestualmente al rilascio del permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001. Qualora l’intervento comporti un incremento del carico urbanistico sono dovuti i relativi oneri di urbanizzazione e devono essere rispettati gli standard urbanistici previsti dal DM 1444/1968 e dalle leggi regionali. Art. 12 - Programmazione locale La norma è finalizzata a salvaguardare le competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di programmazione turistica. Si prevede infatti che le Regioni possano introdurre appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel in modo che sia assicurata, d’intesa col comune interessato, una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera. La norma, oltre a rinviare ad un ulteriore strumento di pianificazione, è generica e si presta ad essere recepita ed attuata dalla normativa locale con previsioni che potrebbero disincentivare l’utilizzo. Art. 13 - Clausola di salvaguardia delle autonomie Il Dpcm impone alle Regioni a statuto ordinario (comprese quelle che hanno già previsto i condhotel nelle loro leggi sul turismo) di adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè entro il 6 marzo 2019. Le Regioni a statuto speciale avranno a disposizione lo stesso termine per l’adeguamento che però avverrà nel rispetto degli statuti spe-
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ciali e delle relative norme di attuazione. È evidente anche in considerazione di quanto detto in precedenza (es. art. 11) l’importanza dell’attività regionale per trasformare questa normativa in una effettiva opportunità di riqualificazione immobiliare e urbana.
PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI BASTA UNA VARIANTE SEMPLIFICATA La procedura accelerata di variante urbanistica per l’insediamento di nuove attività produttive prevista dall’art. 8 del Dpr 160/2010 (Regolamento sullo Sportello Unico delle Attività Produttive) può essere utilizzata anche per l’ampliamento di attività esistenti. È quanto ha stabilito il TAR Lombardia, Brescia in una recente sentenza (sez. I, 14 febbraio 2018, n. 180) che fornisce una interpretazione estensiva di questa norma. L’art. 8 - finalizzato a semplificare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in situazioni di assenza o insufficienza di aree idonee sul territorio comunale - consente in questi casi all’interessato di chiedere al responsabile del SUAP la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990, in seduta pubblica, il cui esito può comportare variazione dello strumento urbanistico. Il Tar Brescia al riguardo ha specificato che: • “è certamente vero che, per giurisprudenza costante, la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale e non può essere surrettiziamente trasformata in modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificatamente previste dalla norma”; • tuttavia, il concetto di “attività produttive” deve essere comprensivo di tutte le attività di impresa di cui all’art. 2082 del Codice civile e pertanto è legittima la possibilità di utilizzare la variante semplificata, oltre che per impianti ancora da realizzare, anche per l’ampliamento di edifici già esistenti; • in questo caso, la realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all’attività produttiva dello stabilimento esistente, non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area o comunque in un’area in stabile e diretto collegamento con quella dove è ubicato l’immobile da ampliare; • la norma si applica anche alle attività esistenti e va interpretata come tesa a favorire la loro comoda ed efficace espansione, ed è inutile l’astratta indagine sulla possibilità di ricercare altrove aree che sarebbero
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certamente inidonee allo scopo o comunque non rispondenti all’interesse imprenditoriale perseguito. Questa interpretazione estensiva dell’art. 8 Dpr 160/2010 è interessante alla luce dell’entrata in vigore del Dpcm 13/2008 sull’esercizio dei condhotel, ossia strutture a destinazione mista ricettiva e residenziale e caratterizzate da una gestione unitaria ed integrata dei servizi alberghieri a tutte le unità immobiliari e quindi sia alle camere destinate alla ricettività che alle unità abitative a destinazione residenziale (vedi news Ance n. 31810 dell’8 marzo 2018 e 31903 del 14 marzo 2018). L’apertura dei condhotel presuppone quindi la rimozione parziale del vincolo alberghiero per la quota di unità immobiliari previste all’interno della nuova struttura. Considerato che in alcuni casi la rimozione del vincolo potrebbe richiedere la previa approvazione di una variante urbanistica, il Dpcm 13/2018 consente alle Regioni - entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione - di regolamentare in modo semplificato il procedimento di variazione del piano urbanistico (art. 11). È evidente che, nelle more della adozione della normativa regionale, potrebbe risultare estremamente complesso l’avvio di quelle strutture per cui la realizzazione delle residenze richiede una variante urbanistica. Considerato che il Dpr 160/2010 nel definire le “attività produttive” vi include anche le attività turistiche e alberghiere (art. 1, comma 1, lettera i) e rilevato l’orientamento giurisprudenziale ribadito nella sentenza in commento, si ritiene possibile in via transitoria utilizzare il procedimento di variante semplificata di cui all’art. 8 del Dpr 160/2010 anche per quei procedimenti di conversione di strutture alberghiere in condhotel, in relazione ai quali la rimozione del vincolo alberghiero richiede la previa approvazione di una variante urbanistica.
PERMESSO IN SANATORIAVIA LIBERA SE IL VINCOLO PAESAGGISTICO È SUCCESSIVO ALL’ABUSO L’art. 36 del Dpr 380/2001 “Testo Unico edilizia” consente la sanatoria degli abusi edilizi cd. “formali”, ossia di quegli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o Scia), ma comunque consentiti dal piano urbanistico vigente e che quindi avrebbero potuto essere autorizzati se l’interessato avesse presentato la domanda al comune. Si tratta dunque di uno strumento di sanatoria a regime, da non confondere con il con-
dono edilizio che ha carattere straordinario e riguarda gli interventi abusivi in contrasto con il piano urbanistico. In particolare, il Testo Unico Edilizia permette al responsabile dell’abuso o al proprietario dell’immobile di ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che l’intervento realizzato senza titolo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della sua realizzazione, sia della presentazione della domanda (art. 36, comma 1). Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è inoltre subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero in caso di gratuità dell’intervento, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 del Dpr 380/2001 (art. 36, comma 2). Un problema frequente nell’ambito dei procedimenti avviati in base all’art. 36 Dpr 380/2001 è rappresentato dalla presenza di vincoli paesaggistici, che il più delle volte impediscono il rilascio del permesso in sanatoria. Infatti l’art. 167 del D.lgs. 42/2004 consente la sanatoria solo di abusi di lieve entità e cioè: a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2015, n. 4759) e l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali (Parere 12385-27/04/2016) hanno fornito un’interpretazione degli artt. 36 Dpr 380/2001 e 167 D.lgs. 42/2004 che amplia la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria in aree vincolate anche ad opere abusive realizzate con aumenti di volume o superficie. In particolare il parere afferma che, nel caso in cui le opere siano state realizzate senza titolo (o in difformità da esso) prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, non sussiste un illecito paesaggistico perché al momento della realizzazione dell’opera abusiva non sussisteva alcun vincolo. Pertanto il privato non era tenuto ad acquisire l’autorizzazione paesaggistica. Il Ministero precisa che, essendo comunque presente un vincolo seppure sopravvenuto, l’abuso andrà sottoposto ad una verifica di compatibilità paesaggistica secondo le modalità e la disciplina dell’art. 146 D.lgs. 42/2004 e cioè secondo il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
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L’IMPRESA DEVE ESSERE RISARCITA PER GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Va ripagato il tempo che un’impresa ha perso per il mancato avvio di un’attività a causa di provvedimenti illegittimi da parte della pubblica amministrazione. Il danno deve essere quantificato sui mancati utili dell’impresa come risultanti dai bilanci depositati dall’inizio dell’attività. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1457 del 6 marzo del 2018, sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un’impresa la cui attività era rimasta illegittimamente bloccata dalla Soprintendenza dei beni archeologici. Nel caso di specie si trattava di un’impresa turistica che non era riuscita ad avviare l’attività balneare in quanto paralizzata da due provvedimenti emanati dalla Soprintendenza, dichiarati entrambi illegittimi e annullati dal giudice amministrativo. Un vero e proprio “accanimento” nei confronti dell’iniziativa imprenditoriale - si legge nella sentenza -posto in essere senza alcuna giustificazione e “in totale spregio del fatto che, pochi anni prima, la stessa Soprintendenza aveva autorizzato la medesima iniziativa con ciò trascurando completamente l’affidamento ingenerato sul privato sulla fattibilità dell’opera”. I fatti esaminati nella sentenza possono così brevemente riassumersi: - l’impresa aveva ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per l’insediamento di uno stabilimento balneare (autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica; nulla osta paesaggistico; permesso di costruire); - i lavori venivano sospesi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per asserite difformità tra le previsioni del progetto e i lavori in corso; - seguiva un procedimento penale poi archiviato; - successivamente interveniva la revoca dell’autorizzazione archeologica precedentemente rilasciata; - seguivano due decreti di occupazione dell’area per effettuare dei saggi archeologici (di cui il secondo emanato nonostante l’annullamento giurisdizionale del primo e poi anch’esso annullato). Di fronte a tale comportamento l’impresa ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito a seguito dei provvedimenti illegittimi e definitivamente annullati in via giurisdizionale. Per il Consiglio di Stato la quantificazione del danno è desumibile dai bilanci dell’impresa ossia dagli utili perduti senza necessità di ricorrere a consulenze esterne.
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Rispetto ai precedenti orientamenti della giurisprudenza finalizzati a quantificare il danno in somme forfettarie, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che lo stesso è desumibile attraverso l’esame di “cosa poteva succedere” se l’amministrazione non avesse impedito per due anni l’inizio dell’attività dell’impresa. A tal fine il danno è stato liquidato sulla base dei bilanci prodotti dalla società interessata con il riconoscimento di due anni di utili perduti detratte le imposte.
LA VIA POSTUMA È LEGITTIMA PER SANARE IRREGOLARITÀ Il quesito posto alla corte: è ammissibile una via postuma su un impianto già realizzato? La Corte di Giustizia UE con sentenza del 28 febbraio 2018 causa C-117/17 si è nuovamente pronunciata sulla legittimità della VIA a posteriori da effettuarsi cioè, come nel caso di specie, su un impianto o un’opera già realizzati e in esercizio e sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né le verifica di assoggettabilità né la VIA. Fattispecie e contesto normativo Per comprendere la portata della sentenza UE vale la pena evidenziare in quale contesto normativo ha trovato origine la questione. Entrambi i casi affrontati dalla due sentenze richiamate si riferiscono ad impianti realizzati nella regione Marche ove, in materia di normativa VIA, si sono succeduti nel recente passato diversi interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno generato l’incertezza sul regime di VIA applicabile ad alcune categorie di progetti. Le motivazioni dei giudici Ue Prima di tutto la Corte di Giustizia ha ribadito il principio generale sul carattere preventivo
della VIA vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima della autorizzazione del progetto/impianto/attività. La Corte di Giustizia, riprendendo, poi, quanto già affermato alcuni mesi fa, in una analoga fattispecie sollevata sempre da un tribunale amministrativo italiano, ha ammesso la non contrarietà del diritto dell’Unione Europea ad effettuare una VIA postuma finalizzata, come in questo caso, a rimediare all’omessa effettuazione di tale valutazione in una fase antecedente (ossia secondo il normale l’iter) purché ciò non diventi una prassi per eludere o disapplicare le norme europee/nazionali. La Corte ha motivato la sentenza evidenziando che gli Stati membri hanno l’obbligo di eliminare le conseguenze derivanti dalla omissione della VIA e a tal fine possono disciplinare normativamente la possibilità di effettuare la VIA postuma purché essa non si limiti a valutare solo le ripercussioni future dell’opera sull’ambiente ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto già a partire dalla sua realizzazione. Nota di commento Non è la prima volta che, sul presupposto dell’indiscutibile carattere preventivo della VIA, i giudici nazionali ed europei intervengono a risolvere in via interpretativa l’ammissibilità della cd. VIA postuma a volte ritenendola ammissibile, seppur a determinate condizioni, altre volte esprimendo indirizzo contrario. Le pronuncia in esame si aggiunge a quelle che affermano la legittimità della VIA postuma purché con essa siano, in ogni caso, considerate e valutate le conseguenze ambientali generate a partire dalla realizzazione dell’opera. L’ammissibilità della VIA postuma può essere ritenuta condivisibile come misura finalizzata ad evitare le conseguenze più gravose derivanti dall’obbligo di demolizione e rimessione in pristino dell’opera, ovviamente nella premessa più volte evidenziata anche dai giudici UE che ciò poi non diventi
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un modo per eludere la normativa. Occorrerebbe, semmai, tenere distinte le fattispecie che possono rendere necessaria una VIA postuma. E’ ben evidente che il caso di un intervento legittimamente autorizzato anche senza la VIA perché al tempo della sua esecuzione essa non era prevista, è ben diverso dal caso in cui essa sia stata omessa per colpa imputabile al proponente o all’autorità amministrativa. La Regione Toscana ha, ad esempio, previsto una disciplina della VIA postuma piuttosto rigorosa. L’art. 43 comma 6 della legge regionale n. 10/2010 afferma, infatti, che “Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)”. Normativa nazionale a seguito del D. Lgs. 104/2017 Il D. Lgs. 104/2017 che ha riformato la disciplina nazionale in materia di VIA recependo la Direttiva 2014/52/UE ha modificato l’articolo 29 del D. Lgs. 152/2006 prevedendo, sia per il caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione alla verifica di assoggettabilità o alla VIA ovvero al (nuovo) procedimento unico, sia per il caso di annullamento (in sede giurisdizionale o di autotutela) di tali provvedimenti relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, che l’Autorità competente assegni un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA abbia contenuto negativo, l’Autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto ora è proprio il TU Ambiente, come riformato, ad aver previsto in modo esplicito l’ammissibilità di poter effettuare una forma di “procedimento in sanatoria” che sarà svolto però secondo le modalità ordinarie previste per la VIA ex ante.
ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter numero 13 del 6/4/2018 lavoro
Tutela della privacy, il 23 aprile seminario a Roma sulle nuove norme Ue Si terrà il prossimo 23 aprile a Roma, presso la sede dell’Ance, il convegno “Le nuove norme in materia di protezione dei dati: cosa cambia per le imprese”, organizzato dall’Associazione in collaborazione con Confindustria per illustrare gli adempimenti in materia protezione dei dati personali previsti dal regolamento europeo che diventerà operativo a partire dal 25 maggio 2018 Codatorialità e responsabilità solidale, nuovi chiarimenti sulla normativa Una nota Ance illustra due recenti circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro che forniscono importanti indicazioni su contratto di rete e responsabilità solidale negli appalti. Nella prima circolare vengono forniti chiarimenti su distacco di personale e codatorialità nei contratti di rete. La seconda, in tema di responsabilità solidale negli appalti, fornisce un commento sulla sentenza della Corte Costituzionale relativa all’istituto della subfornitura Politiche attive del lavoro, definite le linee di indirizzo triennali Definite con un decreto del ministero del Lavoro le linee di indirizzo per il triennio 2018-2020 in materia di politiche attive del lavoro e dei relativi obiettivi per il 2018 Fondo di integrazione salariale: chiarimenti sul “tetto aziendale” Forniti dall’Inps chiarimenti sulle nuove disposizioni relative al Fondo di integrazione salariale (Fis) previste dalla legge di Bilancio 2018. In particolare l’Istituto, oltre a dare indicazioni sui criteri di computo della durata del trattamento
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
e sulle modalità di presentazione della domanda, ha ricordato che a partire dal 2018 è stato innalzato in modo strutturale il tetto aziendale sul quale ciascun datore di lavoro può calcolare le prestazioni del fondo
e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. L’invio attraverso il nuovo portale vale anche per gli interventi congiunti di ecobonus e sismabonus realizzati sulle parti comuni degli edifici
Lavoratori stranieri, modifiche ai moduli per le domande di nulla osta E’ stata modificata dal ministero del Lavoro la modulistica relativa alle domande di nulla osta al lavoro per i cittadini non comunitari
Manutenzione straordinaria: no alle opere interne in assenza di Cila Non si possono effettuare cambi di destinazione d’uso, opere interne e interventi soggetti alla normativa sismica in assenza di Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Lo ha stabilito la Corte costituzionale in una sentenza in cui dichiara illegittima una legge dell’Umbria nella parte in cui estende l’edilizia libera a tipologie di intervento diverse da quelle previste a livello statale
Programma garanzia giovani, le istruzioni per accedere agli incentivi Fornite dall’Inps le istruzioni operative per accedere al bonus occupazione Neet riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni di lavoratori iscritti al programma “Garanzia Giovani” effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite il modulo online “Neet”
opere pubbliche
Documento di gara europeo, dal 18 aprile solo in formato elettronico Il ministero delle Infrastrutture rende noto con un comunicato che dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (Dgue) dovrà essere reso disponibile dalle stazioni appaltanti esclusivamente in forma elettronica, in accordo con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici
fiscalità
Detrazione Iva sui carburanti: ok a tutte le forme di pagamento eccetto i contanti Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di pagamento dei carburanti idonee a consentire l’accesso alla detrazione Iva. In accordo con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 sul contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia chiarisce che, a partire dal 1 luglio 2018, per le spese di carburante sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante Ecobonus 2018, on line il portale per la trasmissione dei dati E’ on line il portale dell’Enea dedicato all’invio della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale
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mercato privato
in Parlamento
Commissione bicamerale sulle mafie: approvata la relazione conclusiva Approvata la Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie. Nel documento vengono, tra l’altro, richiesti nuovi poteri per la futura Commissione e verifiche sull’applicazione di norme recentemente approvate tra cui Codice antimafia e Codice dei contratti pubblici Decreti all’esame delle camere: il punto su iter e contenuti Un decreto attuativo sulla tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate e uno che recepisce la direttiva Ue sulla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari. Sono alcuni dei decreti legislativi di interesse del settore all’attenzione del Parlamento per il parere al Governo di cui si segnalano iter e contenuti
Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO
COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA
Presidente:
Presidente:
PAVONI RAG. TIZIANO
ASSINI GEOM. STEFANO
Vice Presidenti:
Componenti:
BRUNI ZANI ERNESTO
IDER GEOM. PRIMO
PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:
Cassiere Supplente:
ARCHETTI GIORGIO
VEZZOLA GEOM. STEFANO
ARCHETTI GIORGIO
COLLICELLI GEOM. RAFFAELE
FACCHETTI CESARE
GASPARINI RAG. FAUSTO
DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA
Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO
CAMPANA GEOM. GIULIANO
Vice Presidenti:
COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO
PRANDELLI SANTO
GATTI RAG. CORRADO
SCOLARI RAG. FRANCESCA
Consiglieri:
PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO
ARICI ARCH. SEVERINO
BERGOMI GEOM. ALBERTO
DI LERNIA DOTT. ALBERTO
PAVONI ING. LUCA
ZOGNO GEOM. NICOLA
REVISORI DEI CONTI
COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA
Presidente:
Presidente:
PE GEOM. RENATO
SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:
Effettivi: BARONI GIUSEPPE
PLONA GEOM. EMANUELE
BARONI GIUSEPPE
CADEO GEOM. GIORGIO
CAMPANA ARCH. DAVIDE
GASPARINI RAG. FAUSTO
IDER GEOM. PRIMO
GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:
Consultori: ANDREIS PIETRO
ARDESI EMILIA
GIRELLI GEOM. SERGIO
MASCOTTO ARCH. AMEDEO
BAFFELLI GEOM. LEONE
BENETELLI GEOM. FERRUCCIO
MAZZA GEOM. GIOVANNI
MOSCONI ROBERTO
BERTOLASIO LUCIANO
BERTOLI ING. FABRIZIO
ONESTI GEOM. IVAN
PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO
BETTONI MASSIMO
BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO
PELOSI GEOM. CARLO DARIS POLA ING. ALBERTO
CADEO GEOM. GIORGIO
CAFFERATI GEOM. DAVIDE
RODA GEOM. MARIO
ROSSINI GEOM. ALESSIO
CAMPANA ARCH. DAVIDE
CANCELLI RICCARDO
ROSSINI GEOM. GUIDO
SALVADORI DIEGO
CASTELLI GEOM. ANDREA
DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO
SCALVINI GIAN MARIO LUIGI
SIGNORONI MASSIMO
DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE
FACCHETTI ARCH. ROBERTO
SINA GEOM. ARMANDO
TONELLI GEOM. CLAUDIO
FACCHINETTI ENRICO
FERRARI MICHELE
TROMBINI SERGIO
ZILIANI GEOM. ANGELO
GAIDONI ARCH. GIACOMO
GIACOMELLI PAOLO
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
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IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
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