Ance Brescia notiziario dicembre 2017

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ANCE

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BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2017

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ISSN 2465-3101

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Il Presidente il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo del Collegio dei Costruttori - Ance Brescia porgono a tutti gli associati i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno


2018 Calendario

Gennaio | January L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Febbraio | February 8 9 10 11 12 13 14

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Aprile | April L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Settembre | September 6 7 8 9 10 11 12

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Novembre | November 8 9 10 11 12 13 14

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Agosto | August

Ottobre | October L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Luglio | July L /M M/T M/W G/T V/F S/S D/S

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Dicembre | December 12 13 14 15 16 17 18

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA DICEMBRE 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro

SOMMARIO Mala are nel settore delle costruzioni: serve l’impegno di tutti

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Assemblea Gruppo Giovani: dai conti delle aziende alla stretta creditizia

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Il Comparto perde imprese, ma ra orza la li uidit e migliora la redditivit

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Campus dell’edilizia in Eseb: gare d’appalto e revisione del codice dei contratti

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Campus dell’edilizia in Eseb: ecco il nuovo regolamento per terre e rocce da scavo

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Mettere l’impermeabile alle solette: le tecniche e le soluzioni innovative

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Connessione Brebemi - A4: un impegno da 57 milioni che rilancia la mobilit

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Accordo tra S e Loggia: intervento di ma uillage per l’area di via Sostegno pag. 641 Pitturar casa non è solo un esercizio di estetica ma è anche scelta di hi-tech

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Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

pag. 650

Tributi

pag. 674

Indici

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Lavori pubblici

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Tecnica

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Urbanistica

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Ri uti

pag. 687

Ance informa

pag. 688

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Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737


L’INDAGINE CONDOTTA DA GDF EVIDENZIA NUMERI IMPRESSIONANTI: 23 MLN DI EURO SOTTRATTI ALLA COLLETTIVITÀ

MALAFFARE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: SERVE L’IMPEGNO DI TUTTI A seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, che ha smantellato un imponente “giro” di malaffare nel settore edile, il Presidente Tiziano Pavoni ha inviato alla stampa un suo commento in cui, oltre a ringraziare le Forze dell’Ordine, ha rimarcato il fermo impegno di Ance Brescia. L’arresto di due persone a seguito dell’indagine “Offshore” della Guardia di Finanza di Chiari, ha evidenziato quanto sia motivata l’iniziativa per favorire la legalità e la sicurezza nei cantieri edili, promossa da Ance, Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Brescia e Valle Camonica Sebino), Cape (Cassa assistenziale paritetica edile) ed Eseb (Ente sistema edilizia Brescia), insieme agli Ordini professionali degli Architetti, Geometri e Ingegneri. La nostra iniziativa, concretizzatasi fra il resto nella sottoscrizione con il Comune di Brescia

Il Presidente di ANCE Brescia, Tiziano Pavoni

del “Protocollo per la legalità”, registra il nostro impegno per contrastare la concorrenza sleale, rafforzando il principale obiettivo, quello di permettere alle imprese di concorrere e di operare sul mercato in condizioni di parità. L’effetto indiretto di questa azione garantisce migliori condizioni di sicurezza sul lavoro, tutela i lavoratori, migliora la qualità delle opere pubbliche e private. L’indagine della GdF ha messo in evidenza numeri impressionanti: 23 milioni di euro sottratti alla collettività e un esercito di 3mila lavoratori ingannati, ai quali non sono stati versati i

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contributi previdenziali. Numeri da capogiro, considerando che stiamo parlando di un quinto secco del totale dei dipendenti del settore edile iscritti alla Cape della nostra provincia: 15mila distribuiti tra un totale di 2.700 imprese edili. Per completezza d’informazione il settore vede iscritte alla Camera di commercio 5.600 imprese per un totale di 24mila addetti. Rispetto ai numeri ufficiali mancano all’appello - sul fronte degli iscritti alla Cassa edile - 3mila imprese e 9mila addetti. In realtà anche l’eclatante gravissimo fatto di cronaca dal quale derivano queste riflessioni,


NEL SETTORE EDILE L’ECONOMIA SOMMERSA INCIDE PER IL 23,5% DEL VALORE AGGIUNTO

dimostra che il saldo negativo è quasi certamente più pesante. Situazione che ci spinge ad intensificare ancor più gli sforzi già enormi, per raggiungere in tempi brevi il risultato che ci prefiggiamo: poter certificare che il settore delle costruzioni presenta solo imprese in regola e all’altezza della capacità e della fama che l’edilizia e la filiera della casa bresciane si sono guadagnate sul campo in anni di intenso lavoro e di grande sacrificio. Nel ringraziare la Guardia di Finanza e gli inquirenti che hanno reso possibile lo smantellamento di operatori senza scrupoli, faccio appello a tutte le istituzioni, affinché comprendano quanto sia utile e necessaria la nostra iniziativa e soprattutto perché contribuiscano, ognuna per la propria parte di competenza, rendendo la nostra azione a favore della legalità più agevole ed incisiva. Non è possibile abbassare la guardia, anzi, ora più che

mai l’impegno e la determinazione debbono essere corali. Restano da sconfiggere ancora centinaia di casi dubbi, opachi, irregolari, se consideriamo che l’Istat (ultimo dato disponibile del

arginare il più possibile un fenomeno gravissimo che danneggia le imprese oneste e la collettività. Il da farsi non manca se è vero che nella nostra provincia sono attivi poco più di 4.400

Il tasso di irregolarità dell’occupazione nel settore delle costruzioni è del 15,9% e raggiunge il 18,9% tra i dipendenti

settembre 2016) ha rilevato un tasso d’irregolarità dell’occupazione nel settore delle costruzioni del 15,9%, che raggiunge il 18,9% tra i dipendenti. Nello stesso settore l’economia sommersa incide sul 23,5% del valore aggiunto (quasi un quarto del totale!). Non dimentichiamoci che parliamo di un settore che nella sola provincia bresciana vale due miliardi di euro di Pil. Le istituzioni debbono incrementare l’attività di controllo e di repressione laddove serve per

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cantieri, e più di 1.100 di questi risulterebbero attivi senza la presenza di nessuna impresa con dipendenti iscritti in Cassa edile, considerando anche i cantieri dove operano solo imprese senza dipendenti. Il “Sistema Ance” Brescia e le molte realtà del settore citate, confidano che gli sforzi messi in campo possano trovare alleanze, attenzione ed ascolto. L’abusivismo edilizio, le irregolarità e il malaffare danneggiano le imprese sane e l’intera collettività e non possono più essere tollerati. L’inosservanza delle regole, infatti, va a danno non soltanto delle imprese virtuose che si muovono all’interno dei confini tracciati dalla legge, ma anche dei professionisti e del loro interesse a garantire la qualità dei lavori e la sicurezza sul cantiere, dei lavoratori coinvolti nel processo edile, in termini di salute e sicurezza, di retribuzione e di contribuzione previdenziale e, non da ultimo, dei committenti, poiché spesso il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa si traduce in una scarsa qualità dell’opera realizzata, con conseguenti maggiori costi derivanti dalle successive manutenzioni o riparazioni.


DIBATTITO FRA MONDO EDILE E BANCHE IN SCIA ALLA RELAZIONE ECONOMICOFINANZIARIA ANNUALE

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI: DAI CONTI DELLE AZIENDE ALLA STRETTA CREDITIZIA

L’assemblea annuale del Gruppo Giovani Costruttori quest’anno si è tenuta in concomitanza con la pubblicazione dell’Analisi economicofinanziaria delle imprese edili bresciane, curata dal prof. Renato Camodeca. L’analisi evidenzia la capacità del comparto nel ridurre l’esposizione debitoria e il miglioramento di redditività, liquidità e solidità finanziaria. Ma nonostante tutto ciò il sistema creditizio fa ancora fatica a dare fiducia al sistema edile.

La tavola rotonda per la presentazione dell’Analisi economico-finanziaria curata dal prof. Renato Camodeca è stata ospitata nella sala congressi di ANCE Brescia

Alcuni segnali incoraggianti si intravvedono, anche se la vera ripresa ancora non si assesta. «La luce in fondo al tunnel dobbiamo ancora cercarla, ma non molliamo», ha spiegato Emilia Ardesi, presidente del Gruppo Giovani Costruttori di Ance Brescia a margine della cui assemblea annuale si è svolta la presentazione della 34esima analisi delle imprese edili redatta da Renato Camodeca, professore associato del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, che ha esaminato

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i conti delle aziende associate all’Ance con fatturato superiore a un milione di euro. Si è delineato un quadro contrastante nel bresciano. La ricerca, che ha analizzato gli ultimi bilanci approvati e relativi al 2016, ha preso in esame un campione di 162 imprese, decisamente assottigliato rispetto alle 214 aziende del 2012, pur evidenziando un utile aggregato in ripresa dopo anni di calo pari a 17,7 milioni di euro. La presentazione della 34esima Analisi economico-finanziaria


L’INDEBITAMENTO DEL COMPARTO VERSO LE BANCHE È SCESO DA 449 A 184 MILIONI: QUESTO È IL DATO DA CUI RIPARTIRE

delle imprese edili bresciane, di cui si dirà più approfonditamente in altro articolo di questo numero del Notiziario, è stata anche l’occasione per un’interessante conversazione, moderata dal dott. Adriano Baffelli, con gli istituti di credito sulla base degli indici e delle risultanze della Analisi stessa. La premessa, scomoda, ma realistica, è che dopo l’euforia del passato, le banche non sono ben disposte con il mattone e hanno chiuso, o perlomeno ampiamente ridotto, i rubinetti del credito verso il settore delle costruzioni. Non si è trattato di un j’accuse delle imprese edili verso le banche come, fin dall’apertura, hanno precisato i rappresentanti di Ance Brescia, Emilia Ardesi, Tiziano Pavoni, presidente di Ance Brescia e Alberto Silvioli del direttivo, «i rappresentanti delle banche non sono

nemici ai quali lanciare accuse, soprattutto se non collegate alle ma interlocutori con cui provare a prime. In secondo luogo, non pare risolvere le persistenti criticità alla corretto che nella valutazione deluce dei numeri dell’Analisi che gli affidamenti le imprese edili siaattestano un’inversione di tenden- no valutate sulla base di un rating za. Un dato su tutti: si registra una di settore negativo che pesa fino a importante riduzione dell’indebi- due punti. E questo a prescindere tamento verso le banche, sceso da dalla posizione e dal merito credi449 a 184 milioni». tizio della singola impresa e dalla E le criticità bontà del piano indunon sono poche, e striale e finanziario del L’effetto crisi ha non sono neppure singolo intervento per il di poco conto come pesato fortemente quale si sta chiedendo hanno evidenziaun appoggio alla bansul rapporto to sia Pavoni che ca. Insomma le nostre imprese-banche, Silvioli nei loro imprese partono con ma le prospettive interventi. possono cambiare un handicap di settore «Anzitutto che è difficile, se non ha osservato Paimpossibile, colmare». voni - il sistema bancario opera In questa situazione, ha connon tenendo ben presente una tinuato Pavoni, «prevedo si credistinzione fondamentale tra gli eranno situazioni paradossali operatori economici del settore: le proprio ora che si intravvedono i imprese di costruzione sono cosa primi segnali di miglioramento. A diversa dalle mere immobiliari, fronte, finalmente, di una timida ripresa che, per essere sostenuta, richiederà una maggior richiesta di accesso al credito al ceto bancario, avremo, al contrario, il concreto rischio di essere penalizzati non per demeriti imputabili al singolo operatore economico, ma per un atteggiamento sfavorevole verso il settore nel suo complesso. Insomma alla singola impresa si imputano colpe non sue». Alberto Silvioli, componente del direttivo di Ance Brescia, si è invece fatto carico di evidenziare i problemi che quotidianamente le imprese edili si trovano ad affrontare. «Il primo dei quali, ha indicato Silvioli, è senz’altro la “burocratizzazione” delle banche. A frenare le imprese, non c’è solo ha rilevato Silvioli - la burocrazia della Pubblica Amministrazione. Anche quella degli Istituti Bancari Guido Piccinelli, docente di economia d’impresa, col presidente Tiziano Pavoni

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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI NON E’ IN GRADO DI SOPPORTARE ULTERIORE APPESANTIMENTI BUROCRATICI E CHIEDE TEMPI CERTI

dei finanziamenti; al 30 settembre di quest’anno contano il 9%: 916 milioni di euro su un totale di 10,3 miliardi». «Per il futuro la nostra banca continuerà a sostenere le imprese - ha continuato il direttore di Ubi - che non ha mai abbandonato, soprattutto quelle che intraprenderanno la strada dell’innovazione tecnologica che avrà futuro anche nel credito. Ma è bene anche essere chiari: è finito il tempo in cui ogni operazione immobiliare era finanziabile e finanziata. Ora, anche in considerazione delle direttive di Banca d’Italia, vincolanti per il sistema bancario, è necessario che le imprese si presentino con piani industriali e finanziari ben congeniati, esponendo con trasparenza i dati di bilancio. La scarsa qualità e quantità delle informazioni che le imprese danno alle banche è un ostacolo insormontabile alla concessione di linee di finanziamento». In conclusione Kuhn, dalla sua prospettiva, ha tracciato un percorso per il settore «la frammentazione delle imprese edili, la cronica difficoltà a trovare tra loro forme aggregative, una certa instabilità nel management sono leve che il sistema bancario attende che vengano mosse perché il settore edile possa tornare ad essere più facilmente finanziabile». Anche Luigi Mensi, direttore generale della Banca del Territorio Bresciano - BTL, sollecitato da Adriano Baffelli, moderatore dell’incontro, ha rimarcato la vocazione dell’Istituto ad essere vicina al mondo delle costruzioni sottolineando come in BTL il 23% degli impieghi si concentri nel mondo delle costruzioni. Peraltro,

non ha nascosto le difficoltà di un settore in cui le banche hanno tassi di decadimento dei crediti concessi vicini al 14%. Guido Piccinelli, commercialista e docente di Economia d’Impresa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, ha ripreso e approfondito alcuni temi sottolineati da Khun. Le imprese edili, ha rilevato Piccinelli, dovrebbero presentarsi al mondo bancario con un appeal maggiore. Ciò comporta che le aziende devono lavorare sulla qualità delle informazioni che offrono, migliorare la redazione ed i contenuti dei piani industriali. Insomma anche le imprese, a parere di Picinelli, un qualche mea culpa devono farlo. Peraltro, ha continuato il professionista, anche gli Istituti di credito non sono esenti da colpe. La richiesta di avere risposte in tempi certi e rapidi è un passaggio assolutamente necessario per consentire alle imprese di organizzare i loro piani operativi. Inoltre, è

necessario che le banche approfondiscano il merito delle singole imprese e delle singole operazioni, senza soffermarsi esclusivamente, o prevalentemente, alla situazione di difficoltà del settore nel suo complesso. La qualità delle singole operazioni immobiliari, la qualità dei clienti/committenti interessati all’intervento edile, l’analisi del mercato in cui si colloca l’immobile, la situazione dell’impresa edile proponente, dovrebbero essere questi i principali parametri su cui fondare il giudizio di finanziabilità della proposta. Su questi temi, ha concluso Piccinelli, si deve ritrovare la forza per riaprire il dialogo tra imprese e sistema creditizio, sapendo che è un esercizio di pazienza, consapevoli che il comparto edile avverte la necessità di risposte concrete e meno incerte e che il settore delle costruzioni è pur sempre un ambito di interesse per il mondo delle banche.

I presidenti Emilia Ardesi e Tiziano Pavoni

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Wilda Nervi


IL SISTEMA DEL CREDITO È INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO CON CUI PROVARE A RISOLVERE LE PERSISTENTI CRITICITÀ

IL COMPARTO PERDE IMPRESE, MA RAFFORZA LA LIQUIDITÀ E MIGLIORA LA REDDITIVITÀ Alla luce dei bilanci aggregati delle imprese edili bresciane relativi al periodo 2012-2016 qual’è lo stato di salute del comparto di casa nostra? La crisi resta un fattore determinante, questo è certo, ma - pur a fronte della riduzione del volume di attività - la situazione preoccupa meno che in passato, grazie anche a segnali positivi su fronti quali liquidità, redditività e altro ancora. A dirlo è il Rapporto Analisi economico-finanziaria delle imprese edili bresciane 2012-2016 redatto dal professor Renato Camodeca, dottore commercialista e professore associato di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. Come evidenziato dall’analisi del prof. Camodeca, i dati raccolti testimoniano, per il 2016, una nuova e decisa riduzione dei volumi di attività, ma non è un quadro così negativo come in passato. In particolare ciò è dovuto al fatto che le considerazioni negative riguardano soprattutto l’ammontare complessivo del giro d’affari e il numero più esiguo rispetto al passato delle imprese inserite nel campione. Diversamente rispetto agli ultimi anni, in particolare concentrandosi sul 2016, sono emersi segnali di miglioramento per

in alto: la presidente del Gruppo Giovani ANCE, Emilia Ardesi qui sotto: Luigi Mensi, direttore generale BTL e Stefano Kuhn di UBI Banca

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È IN ATTO UN PROCESSO DI ASSESTAMENTO CHE PER ORA LASCIA INTRAVEDERE SEGNALI POSITIVI

ROA che è risultato il più elevato degli ultimi 8 anni). Anche per la redditività netta il 2016 è stato un anno di miglioramento con il valore che torna positivo dopo 8 anni. Rapportando ai mezzi propri soltanto la posizione finanziaria netta (PFN) e non l’intero valore dei mezzi di terzi, il valore è in miglioramento mentre il Margine operativo lordo è costantemente in calo nell’ultimo quadriennio. Elemento, quest’ultimo, assai positivo. In conclusione, ha evidenziato Camodeca, pur in un quadro ancora fortemente negativo sul da destra, nell’ordine: l’imprenditore ANCE Alberto Silvioli, il Prof. Renato Camodeca, redattore dell’”Analisi”, Adriano Baffelli che piano della ripresa dei volumi ha moderato la conversazione di attività, ha confermato alcuni quello che riguarda la liquidità, ge un deciso miglioramento della segnali positivi già intravisti negli la redditività, la solidità e l’e- capitalizzazione delle imprese anni precedenti, in particolare sposizione finanziaria. Certo, nel nell’ultimo quadriennio: dal 2013 con riferimento alla redditività e 2016 il fatturato è calato rispetto al 2016 gli indicatori in parola, in- alla liquidità. Il 2016 ha inoltre fatto emergere un al 2015, toccando il minimo sto- fatti, si colpiù generale prorico del comparto, discorso simile locano su Riconquistare un rapporto cesso di assestaper la dinamica del Valore della valori infeproduzione. La situazione cambia riori a 3,00, corretto con il sistema finanziario mento del quadro è il tema sul quale il comparto complessivo delradicalmente a livello di risultati m e n t r e negli anni le imprese preeconomici. Sempre parlando del edile si interroga e sollecita senti sul territo2016, i livelli dei principali risul- precedenti le banche: solo così si potrà tati intermedi di natura reddituale oscillavano rilanciare l’industria del mattone rio, le quali hanno evidenziato, a sono inferiori rispetto ai primi anni tra il 3,12 e l’indotto che ne consegue e il 4,68. A livello aggregato, del quinquennio preso in esame, livello di andamenti ecoma i valori percentuali fanno reginomici migliorastrare la migliore performance del redditività, è positivo quanto registrato nel tivi oltre che un più solido assetto periodo. Positivo anche il conto 2016 per quanto concerne la redpatrimoniale-finanziario. economico aggregato. A livello di flussi di cassa, ditività operativa registrata (con il il 2016 ha generato risorse, con conseguente miglioramento della Parte pubblica dalle ore 17.00, situazione finanziaria. L’aumento durante la quale si terrà la Conversazione sul tema della liquidità è andato di pari passo alla riduzione della posizione finanziaria netta aggregata il cui valore risulta essere il minore del tendenze tra bilanci e banche quinquennio. Presentazione dell’Analisi economico-finanziaria Per quanto riguarda la struttudelle imprese edili bresciane relativa al periodo 2012-2016 ra patrimoniale e finanziaria, emer-

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ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL SEMINARIO LE PROCEDURE E I CRITERI CHE PORTANO AL CONFERIMENTO DEI LAVORI

CAMPUS DELL’EDILIZIA IN ESEB: GARE D’APPALTO E REVISIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI

Si è svolto durante la mattinata di sabato 11 novembre, presso la sala conferenze di ESEB in Via della Garzetta, un seminario di approfondimento, rivolto ad imprenditori e professionisti, in tema di appalti pubblici. Al centro vi è stata la trattazione delle procedure di gara, dei criteri di aggiudicazione e i meccanismi dell’offerta nell’attuale normativa, sue criticità, tra approfondimenti ed esemplificazioni.

L’iniziativa ha fatto da apripista ad una serie di occasioni di approfondimento su varie tematiche di interesse per il settore dell’edilizia che, coma ha spiegato l’ing. Antonio Crescini, direttore di Eseb, il progetto “Campus Edilizia Brescia”, di recente costituzione, ha messo in programma con il proposito di creare una serie di attività finalizzate alla diffusione del concetto di “Buona edilizia”. Relatori di questo evento sono stati la dott.ssa Sara Meschini, funzionario di Ance Brescia, che in associazione si occupa principalmente della tematica in ogget-

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to, e il Geom. Battista Bosetti dello Studio Bosetti Gatti & Partners Srl di Castelmella, riconosciuto esperto sulle questioni dibattute, che si sono alternati cercando di sbrogliare la matassa intorno ad un argomento che prende le mosse da norme di recente emanazione ma cogenti da aprile dello scorso anno. Il Codice dei Contratti Pubblici, ormai in vigore da oltre un anno e già oggetto di una prima profonda revisione normativa apportata dal Correttivo, lascia aperte numerose questioni di diritto, che incidono sulle scelte delle imprese e dei professionisti che operano nel


IL NUOVO TESTO (PER ORA) NON RIESCE A VALORIZZARE IMPRESE STRUTTURATE E SANE

mondo dei lavori pubblici. Nel corso della mattinata i relatori hanno fatto emergere un buon numero di criticità, dando però ai professionisti, ai Rup, ai direttori lavori e alle imprese il giusto supporto per leggere la disciplina normativa e poterla applicare e comprendere, anche nei principi ispiratori, senza nascondere i limiti e le di colt che permangono per tutti gli attori in gioco e che si spera possano trovare una rapida e pratica soluzione nel confronto con un legislatore non sempre aperto al confronto e a tratti anche illogico. Si pensi per esempio al decreto sulla progettazione e al decreto che dovrebbe disciplinare il ruolo del direttore dei lavori e il cuore della fase esecutiva comprese le varianti, già annunciati ma ancora non pubblicati o alla uali cazione delle stazioni appaltanti che, vista la spinta verso la centralizzazione e aggregazione delle committenze, dovrebbe garantire, nella riduzione del numero delle stazioni appaltanti, una maggiore professionalizzazione delle realtà che devono procedere a bandire le gare pubbliche e una conseguente razionalizzazione della spesa pubblica e maggior trasparenza con l’utilizzo sempre pi di uso delle piattaforme elettroniche. L’esperienza dell’ultimo anno ci dimostra che da questo punto di vista molto c’è ancora da fare. Infatti, nei mesi scorsi era stata approvata una bozza di decreto che distribuiva in quattro fasce di importo l’elenco delle Pa abilitate a bandire le gare, in base a parametri di organico e competenza. Uno schema che avrebbe portato a ridurre a circa seimila gli enti abilitati, dopo che inizialmente si

era ssato l’obiettivo a ualche centinaio di amministrazioni. Quel testo, però, è sparito dai radar. Soprattutto a causa della grande ostilità delle piccole amministrazioni, Comuni in testa. Ora nella sua missione, dato anche il rilevante trasferimento di competenze legislative, per lo meno “anomalo”, A.N.AC. può interviene nelle gare, può dare indicazioni e fornire raccomandazioni alle stazioni appaltanti, ai RUP e ai direttori lavori attraverso le Linee Guida, vigila sull’operato delle Soa che rilasciano le attestazioni alle imprese per partecipare gli appalti pubblici, sanziona casi di irregolarità e inosservanza nell’applicazione della normativa di settore, collabora con altri organi dello Stato per accertamenti sulla nanza pubblica, emana atti e pareri (ci si interroga sulla validità giuridica di tali documenti, che non hanno una speci ca collocazione nella gerarchia delle fonti normative\ legislativi), dovrà gestire l’albo dei commissari di gara e rilasciare

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il “rating” alle imprese valido per la partecipazione in gara e per la Soa e tanto altro ancora. Il lavoro dell’associazione di categoria dei costruttori di Via Ugo Foscolo è stato e resta notevole ed ha impegnato e impegna tuttora anche sui tavoli romani, volendo essere presente con il legislatore al di confronto, portando le numerose e motivate problematiche degli associati che si trovano giorno dopo giorno a combattere questa burocrazia assurda, che va a penalizzare chi si comporta correttamente sotterrandolo di adempimenti che portano solo a lungaggini e perdite di tempo e sentendosi spesso spettatori inermi di fronte ad un mercato sempre pi di cile. Le imprese sane, prosegue la dott. ssa Meschini, continuano a subìre la concorrenza sleale dei furbi, che non vengono stanati di certo con le svariate dichiarazioni da presentare in sede di gara tra soci, organismi vari i più diversi, cessati, conviventi, dissociati e altro. Purtroppo l’azione associativa non


LA PROCEDURA NEGOZIATA RISCHIA DI DIVENTARE PIÙ PROBLEMATICA DELLE PROCEDURE APERTE E RISTRETTE

ha portato a casa grossi risultati, rimanendo sempre nel rispetto dei ruoli, forse è il momento per cambiare l’approccio ed essere più risoluti, visto che ne va del benessere del settore dell’edilizia, da sempre traino dell’intera economia del paese. All’interno di questa cornice normativa piuttosto scoraggiante, si inseriscono le procedure che il Codice mette a disposizione delle Stazioni appaltanti per lo svolgimento delle gare e i relativi criteri di aggiudicazione, che i relatori hanno esplicitato portando esemplificazioni, sottolineando le criticità, le necessarie scelte che il RUP deve operare e fornendo laddove possibile una via interpretativa che porti a procedere in modo spedito e snello nello svolgimento della gara, soprattutto al di sotto degli importi delle soglie di rilevanza comunitaria, oggetto di specifica prassi normativa. A partire dagli affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 euro, senza dover avere per forza due preventivi, come diceva la prima versione delle Linee Guida sul sotto-soglia e senza la “adeguata motivazione”: stazioni appaltanti assolutamente libere di selezionare l’operatore più idoneo e adeguato in relazione al contratto da affidare. Fino al 1.000.000 di euro, avanti con la procedura negoziata, previa indagine di mercato o reperimento degli operatori da elenchi appositamente creati, e aggiudicazione al minor prezzo. Per il Geom. Bosetti, dovremmo partire dal presupposto che la procedura aperta (l’asta pubblica per intenderci) e la procedura negoziata hanno pari dignità, una volta che sussistono i presupposti

di legge; quest’ultima appositamente pensata anche nel passato più recente per semplificare e velocizzare le gare. Ma il legislatore ha pensato bene di complicare le cose, introducendo all’art. 36, comma 7, del Codice due modalità per la scelta del contraente, le indagini di mercato e la formazione e la gestione di elenchi di operatori economici ai quali attingere. Attuando tale norma, ANAC ha emesso le Linee guida n. 4 (ora in fase di revisione) dove, secondo la migliore tradizione, la procedura negoziata, introdotta per semplificare gli appalti minori nel rispetto dei principi di ragionevolezza e semplificazione, diventa ben più problematica delle procedure aperte e ristrette. In sostanza, volendo dettagliare fino allo spasimo il procedimento, per la “sfiducia” riposta nelle stazioni appaltanti, si è finito per rendere le procedure semplificate più complesse di quelle che si volevano semplificare. Si pensi alle indagini di mercato, mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente (il sito internet della p.a., per dirla in parole povere). Si tratta di una prassi ormai consolidata sulla quale è maturata un’esperienza diffusa che tuttavia non ha risolto questioni di rilievo. Da un lato vi è la certezza di avere invitati in possesso dei requisiti necessari (dichiarati in fase di candidatura); la possibilità di richiesta di invito in RTI o con avvalimento e, non meno importante, sufficiente facilità di applicazione della rotazione di cui si parlerà più avanti. Dall’altro, vi è spesso la partecipazione di un numero di candidati eccessivo e spropositato rispetto alla natura del lavoro da

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appaltare; una doppia fase - richiesta di requisiti in “pre qualifica” e poi ancora richiesta di requisiti in gara - con duplicazione dei tempi; complicazioni del procedimento per mantenere la riservatezza del nome degli invitati, con mal di testa diffusi per i RUP. Per non parlare degli elenchi. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare anche selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. Emergono numerose problematiche, che fanno propendere quindi per le indagini di mercato come sopra descritte come male minore. Problematiche nella selezione degli operatori in caso di appalti con più categorie SOA; difficoltà nella ripartizione degli elenchi per categorie e per soglie di importo; difficoltà per le iscrizioni in più categorie; rischio di invitare soggetti sprovvisti di tutti i requisiti tecnici per il singolo appalto; rischio di conoscenza pubblica degli invitati in caso di elenchi «corti»; difficoltà negli aggiornamenti (almeno semestrali in relazione alla durata delle autodichiarazioni) e nelle soppressioni o nuove iscrizioni medio tempore. Il Codice, oltre a invocare i soliti principi generali di trasparenza, non discriminazione ecc. ecc. introduce la «rotazione», inesistente nel Codice precedente abrogato anche se invocato da ANAC e dalla giurisprudenza e inesistente nella Direttiva comunitaria. Dimenticando che la «rotazione» non è un principio,


IL MASSIMO RIBASSO OLTRE A ESSERE CONTRARIO ALLE LEGGI DELEGA È SENZA DUBBIO ESEMPLIFICATIVO DI SCARSA QUALITÀ

è un metodo (e non il solo) per perseguire i principi generali, sulla sua applicazione sono più i dubbi interpretativi irrisolvibili più che irrisolti, tanto che perfino ANAC, nelle premesse alla prossima revisione (ora in consultazione) delle Linee guida n. 4 sugli affidamenti sottosoglia si interroga sulle modalità pratiche, limitandosi ad indicare soluzioni la cui praticabilità è fonte di molteplici contraddizioni e inconvenienti. Non è comprensibile se la rotazione sia applicata agli invitati o agli aggiudicatari. Se applicata agli invitati negli elenchi «corti» la rotazione è una finzione, negli elenchi «lunghi», una volta invitato, l’operatore dovrà aspettare il prossimo secolo per essere invitato nuovamente. In tutti i casi, il mancato invito riguarderà le successive gare di tutte le categorie o della sola categoria alla quale ha partecipato? e l’importo dell’appalto come incide sulla

rotazione in rapporto alle diverse classifiche di qualificazione SOA? Il discorso pare rimanere sospeso, senza soluzione almeno per ora... Nelle indagini di mercato, continua il Geom. Bosetti, è consolidato il sorteggio pubblico, con alcuni accorgimenti per mantenere riservati nominativi degli invitati. Tale meccanismo, su base fortuita, preoccupa molto l’Ance; infatti la Dott.ssa Meschini pone un forte dubbio su tale prassi, in quanto svilisce la qualificazione e l’affidabilità maturate nel tempo dagli esecutori, impedendogli altresì di svolgere qualsivoglia programmazione dell’attività d’impresa. Il sorteggio determina l’affidamento delle chance di partecipazione al caso, senza una minima valutazione dell’impresa candidata. Inoltre finisce per determinare l’esclusione dalle procedure di gara della maggior parte delle imprese del territorio che sono peraltro le più

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interessate a realizzarli (soprattutto gli appalti di manutenzione di importo inferiore ai 150.000 euro). Si tratta di un sistema primitivo e deprecabile ma nessuno, almeno fino ad ora, ha trovato un sistema migliore. Se sono certamente molti, come visto, gli aspetti su cui si può discutere a più voci e su più fronti, certo è che per l’Associazione dei costruttori che il criterio del minor prezzo si accompagni alla previsione di bando dell’obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. Per come è scritta ora la norma, in caso di meno di 10 offerte ammesse (possibile per la rinuncia di alcuni invitati) è impraticabile l’esclusione automatica delle offerte anomale e si deve ricorrere alla verifica delle giustificazioni dell’offerta, procedimento che, per motivi noti legati all’ambito soggettivo e organizzativo di ciascuna impresa, non si augura a nessuno. Individuare le offerte da sottoporre a verifica di congruità è un procedimento che, ancorché previsto dalla norma, è privo di senso: laddove l’Amministrazione appaltante abbia verificato che l’offerta più bassa è congrua, non serve effettuare la verifica sulle altre offerte. Diverso è escludere le offerte pari o inferiori alla soglia di anomalia, ove previsto dal bando e in presenza di almeno 10 offerte ammesse (comma 8, del citato articolo 97) e determinare automaticamente l’aggiudicatario, senza entrare nel merito. Vero è che, nel tempo, il massimo ribasso, oltre ad essere contrario alle prescrizioni della legge


LA GESTIONE DELLE GARE SU P IATTAFORMA ELETTRONICA DETERMINA ANCORA NUMEROSE DIFFICOLTÀ OPERATIVE

delega, ha evidenziato ancor più l’equazione “massimo sconto” = “minor pregio” dell’opera. All’offerta più bassa non può corrispondere la miglior qualità del lavoro e questo Ance lo sostiene da anni. Infatti, per tutte le gare aggiudicate in relazione al solo prezzo, sottolinea la dott.ssa Meschini, Ance chiede di rendere obbligatoria l’esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con uno dei 5 criteri già previsti da Codice. Tale sistema di aggiudicazione assicura la massima semplificazione procedurale, garantendo, al tempo stesso, equità, trasparenza, legalità e deflazione del contenzioso stante l’assenza della fase di verifica dell’anomalia (esclusione di merito). Se tale previsione rimarrà una facoltà, ci troveremo ad avere una norma «depotenziata», considerato che l’85 % dei bandi per l’affidamento di lavori si colloca nella fascia d’importo tra 0 e 1 mln di euro, nella quale le amministrazioni ricorrono preferibilmente alle procedure non ordinarie (rectius le negoziate senza bando). E se fino al milione di euro la procedura è, almeno nei principi, “semplificata”, così non si può dire per gli appalti di importi superiori che scontano le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, quindi aperte liberamente al mercato, e l’offerta qualità/prezzo, storicamente nota come offerta economicamente più vantaggiosa, criterio principe di questo Codice, anche avendo a base di gara una progettazione esecutiva. E qui le note dolenti, come illustrano i relatori. Come un’ottima intenzione si traduce in pessima applicazione, sintomo della scarsa conoscenza

del sistema: «Faremo solo appalti su progetti esecutivi perfetti e solo con l’offerta economicamente più vantaggiosa» (Ministro Delrio, in più di un’occasione pubblica). Ma in presenza di un progetto esecutivo, illustrano i relatori, individuare elementi di valutazione qualitativa, in molti casi, è problematico, obbliga all’introduzione di aspetti marginali, non significativi, esterni al perimetro dell’oggetto del contratto; con enfatizzazione di aspetti organizzativi, ambientali e/o sociali non totalmente implementabili nel contratto si rende sproporzionati per eccesso i pesi all’offerta tecnica rispetto al peso del prezzo. I relatori hanno poi illustrato le modalità di gestione degli appalti tramite le piattaforme elettroniche, che stanno prendendo piede nonostante le numerose difficoltà operative, i contenuti minimi dei bandi di gara e delle lettere di invito, i requisiti richiesti in gara alle imprese e le cause di esclusione per i partecipanti, introdotto il modello DGUE, il documento di gara unico europeo, che andrà nel tempo a sostituire tutte le autodichiarazioni da allegare all’offerta, fino ad approdare alla necessità recente di evidenziare nell’offerta i propri costi della manodopera (i propri costi reali aziendali), prevedendo a carico delle stazioni appaltanti, prima dell’aggiudicazione, il rispetto dei minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle ministeriali, riconosciuti a ciascuna figura professionale impiegata in quello specifico cantiere. Per Ance, un assoluto pilastro. La norma, più volte riproposta, ha infatti una portata generale, con un specifica finalità, quella

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di garantire il giusto livello retributivo (o il costo del personale unitario) di ciascun lavoratore e coinvolgere le pubbliche amministrazioni nel controllo e nel rispetto di questo assunto. Così infatti recita la norma: “Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali”. Durante la mattinata quindi la platea ha avuto conferma dai relatori che purtroppo la normativa sugli appalti pubblici è molto variegata e tante sono ancora le questioni irrisolte e che necessitano non solo di approfondimenti normativi ma anche di tanto senso pratico nell’applicazione da parte degli operatori delle stazioni appaltanti, chiamate ad assumersi anche più responsabilità rispetto al passato, spettro di A.N.Ac sempre alle spalle, e alle imprese di dover fare i conti con un mercato nuovo, che necessita una nuova organizzazione del lavoro in modo davvero differente rispetto ai tempi andati, nell’ottica di una sempre maggiore necessità di lavorare insieme, unendo diverse realtà imprenditoriali competenze e know how, in raggruppamento e in rete, per poter essere sempre più competitivi. Sul sito di Eseb - all’indirizzo www.eseb.it - sono reperibili i programmi di tutti gli incontri con l’indicazione dei relatori e delle modalità di iscrizione, anche ai fini dell’ottenimento di un attestato di frequenza valido per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori.


ILLUSTRATE LE PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE PER POTER RIUTILIZZARE I MATERIALI

CAMPUS DELL’EDILIZIA IN ESEB: ECCO IL NUOVO REGOLAMENTO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sabato 25 novembre si sono ritrovati in Via Garzetta, presso l’auditorium dell’ESEB, il Collegio dei Costruttori, l’ARPA, l’Ordine dei chimici e il Comune di Brescia per parlare della corretta gestione degli scavi ed in modo particolare del nuovo regolamento che è stato introdotto a fine agosto dal DPR 120/2017. L’occasione ha richiamato un folto pubblico fatto di imprese, tecnici e professionisti.

Un momento dei lavori tenutisi presso l’auditorium di Eseb

Imprese, tecnici e professionisti a vario titolo si trovano a dover gestire le terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri edili e stradali. L’analisi della normativa è iniziata con l’intervento di Enrico Massardi, funzionario di ANCE Brescia, che, immedesimandosi in un’impresa che deve effettuare lavori di scavo, ha illustrato le procedure che devono essere adottate per poter riutilizzare il materiale. Prima di entrare nel dettaglio delle novità introdotte dal DPR 120/2017, il rappresentante del Collegio dei Costruttori ha sottoli-

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neato come il nuovo testo di legge abbia apportato alcuni importanti miglioramenti alla normativa previgente, ma al contempo, abbia introdotto anche pesanti limiti al riutilizzo degli scavi, soprattutto all’interno dello stesso cantiere di provenienza, e di come il legislatore si sia dimenticato ancora una volta di disciplinare i micro o piccolissimi scavi, come quelli provenienti dai lavori di manutenzione. Fra le criticità segnalate è stato evidenziato come l’obbligo generalizzato di effettuare analisi chimiche complesse allunghi i


L’OBBLIGO DI EFFETTUARE ANALISI CHIMICHE COMPLESSE RENDE INSOSTENIBILE IL RIUTILIZZO

tempi dei lavori e, spesso, renda economicamente insostenibile il riutilizzo in sito del materiale scavato che, pertanto, dovrà essere smaltito in discarica come un rifiuto. Una vera assurdità che va contro i principi di riuso e riciclo dei materiali che hanno ispirato il Codice dell’ambiente fin dalla sua emanazione nel 2006. Inoltre, il preavviso di quindici giorni introdotto dalla norma al fine di poter riutilizzare il materiale, come detto, crea grossi problemi nella gestione degli scavi provenienti da lavori di manutenzione. La richiesta di una specifica disciplina per la gestione di questi lavori così come per i piccoli scavi è stata avanzata non solo dai costruttori, ma anche dai grandi committenti che gestiscono i servizi pubblici (luce, acqua e gas). Al termine dell’intervento sull’illustrazione delle novità e delle procedure introdotte dal regolamento, la parola è passata al funzionario dell’ARPA del dipartimento di Brescia, Enrico Alberico. Nella sua relazione Alberico ha evidenziato i compiti che l’Agenzia svolge in qualità di soggetto destinatario delle dichiarazioni inviate dalle imprese. L’ARPA, infatti, è deputata al controllo della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni che le imprese inviano all’ente. L’ARPA, è stato sottolineato, riveste anche un compito di vigilanza che la porta a verificare che in cantiere vengano rispettate tutte le regole per il corretto riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Nella presentazione sono stati messi in evidenza i pesanti aspetti sanzionatori (penali e amministrativi) che scattano nel caso in qui non

Una affollata platea ha seguito con interesse lo sviluppo delle tematiche proposte nel seminario

vi sia il rispetto delle procedure. Il terzo intervento, invece, ha visto avvicendarsi i rappresentanti dell’Ordine dei chimici di Brescia, Liberale Formentini e Gianna Conte I relatori hanno spiegato quali sono le buone pratiche da adottare per effettuare il campionamento dei materiali e la loro successiva caratterizzazione che viene effettuata mediante analisi di laboratorio. Con alcuni esempi, sono state suggerite le modalità di prelievo dei campioni di materiale e sono stati spiegati i criteri di lettura delle risultanze analitiche al fine di raccordarle con quanto prescrive la legge circa le possibili destinazioni dei materiali che si intendono riutilizzare. L’intensa giornata di approfondimento si è conclusa con la presentazione di Angelantonio Capretti e Monik Peritore del Co-

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mune di Brescia. I Comuni, infatti, oltre ad essere gli Enti che nella maggior parte dei casi autorizzano l’esecuzione delle opere dalle quali derivano i materiali da scavo, sono indicati anche fra i soggetti destinatari delle dichiarazioni di utilizzo insieme all’ARPA. Capretti e Peritore hanno evidenziato le particolarità che contraddistinguono il territorio del Comune di Brescia. In particolare quelle aree per le quali sono adottate prescrizioni specifiche dettate dalla presenza di inquinamento diffuso come ad esempio l’Area Caffaro assoggettata ad ordinanza comunale. Al termine delle presentazioni si è aperto il dibattito finale durante il quale i relatori hanno fornito puntuali risposte ai numerosi quesiti posti dal pubblico intervenuto.


I PROBLEMI DI INFILTRAZIONE POSSONO ESSERE RISOLTI RICORRENDO A DIVERSE SOLUZIONI “PERSONALIZZATE”

METTERE L’IMPERMEABILE ALLE SOLETTE: LE TECNICHE E LE SOLUZIONI INNOVATIVE

Con l’arrivo delle stagioni autunnali ed invernali, aumentano i problemi riguardanti le infiltrazioni che causano danni importanti sia alle strutture, sia al normale utilizzo degli ambienti. Per questo motivo è necessario provvedere in modo adeguato alla risoluzione di queste complicazioni, per evitare spiacevoli conseguenze che a loro volta implicano maggiori costi.

Le in ltrazioni sono fenomeni dovuti a problemi nello strato impermeabilizzante, il uale serve per impedire il passaggio dell’acua negli strati sottostanti. Oltre alla tenuta all’ac ua, le impermeabilizzazioni devono resistere alle sollecitazioni fisiche a cui sono sottoposte le strutture da proteggere (come coperture, terrazzi, balconi ecc) e uindi implicano che lo strato impermeabilizzante possegga elevate caratteristiche prestazionali per aumentare la durabilit della struttura assecondandola nelle sue deformazioni. La prima fase per

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scegliere l’impermeabilizzazione migliore, consiste innanzi tutto nel distinguere se la lavorazione agisce su strutture esistenti oppure sulle nuove costruzioni. uesto perch nel primo caso è necessario veri care preventivamente lo stato di conservazione dei supporti sui uali si interviene in termini di resistenza e pendenze. In funzione di uesta veri ca si potr successivamente scegliere la tipologia di intervento, il uale potr essere in sovrapposizione dell’esistente oppure con rimozione dell’esistente con ripristino totale. Il secondo tema fondamentale


IL MERCATO PROPONE NUMEROSE SOLUZIONI IN FUNZIONE DELLA MODALITÀ DI APPLICAZIONE

uando si tratta uesto argomento è la posa in opera a regola d’arte, la uale deve garantire la continuit in tutti i punti e tutti i collegamenti che compongono il sistema, come per esempio gli attacchi degli scarichi, eventuali ringhiere, le canalette ed ogni raccordo tra orizzontale e verticale nonch i giunti di sovrapposizione. Infine il terzo aspetto da considerare è la tipologia di incollaggio del sistema impermeabilizzante, in uanto va accuratamente valutato il supporto in termini di stagionatura e ritiro ed in termini di resistenza al calore, essendo l’incollaggio il pi delle volte a amma. Passando ora alle tipologie di materiali impermeabilizzanti, il mercato propone numerose soluzioni in funzione della modalit di applicazione, della tipologia di intervento e dalle caratteristiche del materiale stesso. Nel presente articolo tratteremo schematicamente le principali tipologie di impermeabilizzazioni cercando inoltre di valutarne i vantaggi e le applicazioni. Iniziamo a fare una distinzione in funzione della composizione, dove al primo posto troviamo le MEMBRANE BITUMINOSE che sono le pi di use e le pi utilizzate, derivano dalla lavorazione del petrolio e vengono commercializzate in fogli arrotolati provvisti di una rete di armatura in velo getro per aumentarne la resistenza. Hanno una buona resistenza meccanica dovuta anche allo spessore importante non inferiore ai 4 5mm che generalmente permette la calpestabilit della stessa. ueste vengono generalmente posate a caldo attraverso una amma libera che riscalda la membrana stessa

Un esempio di posa di una membrana impermeabilizzante

per permettere il suo incollaggio al supporto. Troviamo poi le MEMBRANE POLIMERICHE, nelle uali il bitume è presente in minima parte e sono costituite da diverse tipologie di polimero, ovvero generalmente PVC oppure polietilene. Se provviste di armatura hanno anch’esse una buona resistenza meccanica, ma il grande vantaggio consiste nell’ottima elasticit che permette alla membrana di assorbire tran uillamente i movimenti dovuti agli assestamenti piuttosto che alle dilatazioni termiche. I punti deboli sono sostanzialmente due, dove il primo consiste invece nell’incompatibilit con gli altri materiali come ad esempio i solventi, mentre il secondo è la mancanza di resistenza ai raggi ultravioletti che implica uindi un seguente strato protettivo di rivestimento. Altra tipologia sono le MEMBRANE AUTOADESIVE che possono essere sia bituminose che polimeriche e si incollano

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al piano di posa senza la necessit della amma e uindi viene definito un “sistema a freddo”. Il vantaggio principale consiste nella facilit della messa in opera ed uno spessore nale maggiormente controllato. Troviamo poi le MEMBRANE ARDESIATE AUTOPROTETTE che consistono in uelle guaine il cui strato impermeabile rimane esposto agli agenti atmosferici. Per avere uesta particolare caratteristica di resistenza è necessario che lo strato esterno sia ardesiato oppure rivestito con lamine di rame o alluminio. Il vantaggio di ueste ultime consiste nell’usura molto limitata ed una nitura cosiddetta “a vista”. Tipologia meno di usa ma presente sul mercato sono i TELI PROTETTIVI E TRASPIRANTI che creano una barriera protettiva contro il passaggio dell’ac ua, ma permettono la circolazione dell’aria in modo da favorire la traspirazione della struttura sottostante. Il materiale utilizzato per


VI SONO PRODOTTI PROTETTIVI SOTTO FORMA DI MALTE CON ALL’INTERNO DEI COMPOSTI ELASTOMERICI

la realizzazione di uesti teli è in poliestere in modo tale da creare il cosiddetto “tessuto non tessuto”, che viene poi posato in opera attraverso sparapunti o chiodi con testa larga. Per uesto motivo è fondamentale prestare molta attenzione ai punti di ssaggio, in modo da non compromettere le funzionalit del materiale stesso. Troviamo poi un’ulteriore tipologia di materiale impermeabilizzante, cosiddetta IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA, la uale presenta una versatilit notevole essendo possibile posarla su tutta la super cie senza lasciare

punti scoperti o creare delle discontinuit sui giunti che risultano assenti per tale sistema. Hanno delle propriet meccaniche considerevoli, essendo molto resistenti sia agli agenti atmosferici, sia ai raggi ultravioletti. unziona bene per ualsiasi tipo di lavorazione, dalle coperture in generale, ma soprattutto per le pavimentazioni e la protezione di balconi e terrazze, ovvero uelle strutture che hanno sempre necessit di una lavorazione pi delicata in termini di impermeabilizzazione. La penultima tipologia che

viene trattata nel presente articolo consiste nelle IMPERMEABILIZZAZIONI CEMENTIZIE ovvero dei prodotti protettivi che sono sostanzialmente delle malte con all’interno dei composti elastomerici in grado di permettere alla miscela di deformarsi insieme al manufatto sottostante. Vengono generalmente utilizzati per la rasatura di intonaci microfessurati in cui si vuole evitare il passaggio dell’ac ua, ma hanno lo svantaggio della necessit di un tempo di maturazione prima della prosecuzione dei lavori. Ultimo prodotto che analizziamo sono i SISTEMI ACCOPPIATI IMPERMEABILIZZANTI E TERMOISOLANTI che consistono sostanzialmente in pannelli isolanti in cui la super cie esterna è rivestita con una membrana impermeabilizzante per la tenuta all’ac ua. Sono prodotti su misura, i uali permettono un’elevata rapidit di posa, ma soprattutto una minima percentuale di sfrido. In conclusione si ricorda che come ualsiasi lavorazione, anche l’impermeabilizzazione ha un ruolo fondamentale nel sistema edi cio e di conseguenza saranno essere impiegati prodotti e materiali adeguati che dovranno essere posati a regola d’arte. Se tutto ci non fosse rispettato, la conseguenza sarebbe una pessima realizzazione dei manufatti edili che richieder una manutenzione straordinaria successiva, la uale comporter ulteriori costi ben superiori a uelli sostenuti per realizzare il sistema stesso. Davide Diotti (ingegnere Eseb)

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LA BRESCIA BERGAMO, MILANO ADESSO È COLLEGATA ALLA RETE AUTOSTRADALE NAZIONALE

CONNESSIONE BREBEMI-A4: UN IMPEGNO DA 57 MILIONI CHE RILANCIA LA MOBILITÀ

Era l’ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2009. Da lunedì 13 novembre Brebemi ha finalmente agganciato l’A4 MilanoVenezia alla barriera di Castegnato. Un passaggio che dovrebbe garantire il definitivo salto di qualità alla Direttissima Brescia-Milano, che dal 2014 ad oggi ha già visto raddoppiare il traffico e che ora è collegata alla rete autostradale nazionale.

Si è trattato di un intervento lungo e complesso, costato dieci mesi di lavoro e 57 milioni di euro. Tanto è infatti stato necessario per l’interconnessione tra A4 e A35, con la realizzazione della barriera di Castegnato della Brebemi, delle rampe di accesso e uscita della Milano-Venezia, del raddoppio della carreggiata sulla bretella per la Sp 19 a Travagliato est e del raccordo con la Tangenziale Sud di Brescia. Ben 106 le imprese impe-

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gnate a realizzare i 5,6 chilometri di raccordo, con l’A35 che adesso è collegata alla rete autostradale nazionale (oltre che a Castegnato) anche a Melegnano (connessione con la A1) e Agrate (A4), il tutto grazie alla Teem, la Tangenziale est esterna di Milano. Ma il mosaico non è ancora terminato: mancano infatti all’appello il completamente della Cassanese (previsto per il 2020), della Paullese (2019) e della “nostra” Corda Molle (2021) per avere una perfetta connessione


BEN 106 LE IMPRESE IMPEGNATE A REALIZZARE IN DIECI MESI I 5,6 CHILOMETRI DI RACCORDO

con la rete stradale tra Brescia e 11,7 milioni dell’anno di apertura Milano. Chiaramente l’inaugura- (il 2014) si è passati a 61,2. zione della nuova interconnessione Certo, c’è il peso del debito ha fatto da sfondo alla presenza degli anni passati, ma c’è altresì di numerose autorità, la convinzione che come il ministro dei il raccordo possa veTrasporti Graziano Ricavi: dagli 11,7 der aumentare fino Delrio, il presidente milioni dell’anno di al 40% il traffico, della Lombardia Rocon la prospettiva di apertura (il 2014) berto Maroni, oltre ai migliorare il conto si è ora passati a sindaci della zona e, economico di 10-12 quota 61,2 ovviamente, al premilioni. L’ambizione sidente di Brebemi è quella di arrivare al Francesco Bettoni. pareggio di Bilancio L’occasione ha permesso an- per il 2019. che di fare un po’ di conti in tasca C’è poi la questione dei conalla Direttissima. tributi, ovvero quei 260 milioni di Partiamo dai ricavi: dagli euro ricevuti dallo Stato, cui vanno

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aggiunti i 60 milioni arrivati dal Pirellone. Bettoni, per spegnere ogni possibile critica, ha ricordato come entro il 2039 verranno versati allo Stato 1 miliardo e 24 milioni di euro di Iva oltre a 543 milioni di imposte. Poi ci sono i 400 milioni di euro spesi per le opere di compensazione, i 200 per la compensazione ambientale, le 200mila piantumazioni e gli 11 tunnel realizzati per il passaggio della fauna. Numeri da capogiro per un’autostrada moderna, sicura e, finalmente, connessa a 360 gradi.


SUL LATO SUD SORGERÀ UNA PISTA CICLABILE CON UN NUOVO RONDÒ PER MIGLIORARE IL TRAFFICO

ACCORDO TRA FS E LOGGIA: INTERVENTO DI MAQUILLAGE PER L’AREA DI VIA SOSTEGNO

La porta sud di accesso alla stazione ferroviaria cittadina è pronta a un robusto intervento di maquillage che interesserà il tratto compreso tra via Privata de Vitalis e il cavalcavia Kennedy, il tutto grazie a un accordo stretto tra Ferrovie dello Stato e Palazzo Loggia nel novero delle opere relative all’Alta Velocità. Per dare un volto più decoroso ad una via che, di fatto, è diventata un parcheggio disordinato si inizierà abbattendo il muro di cinta che sorge sul lato dei binari e realizzando un percorso pedonale con aiuole e recinzione sul lato nord. Sul lato sud di via Sostegno sorgerà una pista ciclabile che si innesterà sul tracciato, già esistente, che si sviluppa lungo via Nenni

Parola d’ordine? Recuperare. In una Brescia sempre più alle prese con i cantieri che ridisegnano il futuro della città, anche l’area di via Sostegno si prepara a rinascere, dopo anni di abbandono. Un intervento urbano possibile grazie anche all’accordo fra il Comune di Brescia e Ferrovie dello Stato. e via Sardegna. Ma non è tutto: per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti arriverà un rondò ad est del nuovo sottopasso ferroviario. Sempre rimanendo nel campo delle due ruote, ci sarà spazio per le rastrelliere di BiciMia, che verranno strategicamente posizionate 641

accanto ai sottopassi. Verrà riqualificata anche la sede stradale e sarà ricavato uno spazio per sessanta posti auto gratuiti, ovvero la metà di quelli attualmente disponibili. Un problema che, secondo il Comune, non si porrà vista anche la presenza della metropolitana. Sarà infine migliorata l’illuminazione e verrà rifatta la rete fognaria per smaltire l’acqua piovana. Il costo? Un milione e mezzo di euro: due terzi li garantirà Fs, al resto penserà il Comune di Brescia. Quanto ai lavori, saranno realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. Se tutto andrà secondo i piani, entro aprile-maggio via Sostegno avrà un look tutto nuovo.


ESISTONO VERNICI MURALI IN GRADO DI COMBATTERE IL COSTANTE PROBLEMA DELLA POLVERE

PITTURAR CASA NON È SOLO UN ESERCIZIO DI ESTETICA MA È ANCHE SCELTA HI-TECH

Pitturar casa non è solo un esercizio estetico o espressione di un gusto individuale. Dalla ricerca e dalla continua attenzione alle esigenze della vita quotidiana sono nate alcune soluzioni straordinarie per far risparmiare tempo e denaro. Si tratta di scegliere con competenza, magari facendosi consigliare delle imprese durante una ristrutturazione.

Una sontuosa stanza d’albergo dotata di un pavimento decorato

La tecnologia nelle pitture murali si è imposta negli ultimi anni creando una vasta gamma di prodotti innovativi e polifunzionali. Facciamo alcuni esempi. È una realtà collaudata ormai da anni la pittura murale all’acqua per interni che combatte in modo efficace il costante problema della polvere che si deposita sulle superfici degli ambienti. La polvere presente sulle superfici delle nostre case, infatti, viene sollevata dal movimento convettivo dell’aria generato in particolare dall’attività di fonti di calore (caloriferi, stufe, condizionatori, e così via) e si

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accumula sulle pareti e sui soffitti sporcandoli e creando quel fastidioso ed antiestetico ingrigimento delle pitture, molto difficile da eliminare. Grazie alla speciale formulazione delle nuove tinture, la polvere non riesce a penetrare nel film e le pareti restano pulite e protette nel tempo. Inodore e lavabile, questo prodotto è colorabile in un infinito numero di tinte per soddisfare le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Ma oltre al contrasto alla polvere, sino a pochi anni fa la pittura aveva il solo scopo di colorare le pareti e le facciate degli edifici.


MISCELE DI NANOSFERE DI CERAMICA POSSONO CONTRIBUIRE AL SUCCESSO DELL’ISOLAMENTO ESTERNO

Dopo l’introduzione sul mercato di vernici che proteggono dall’irraggiamento elettro-magnetico e di vernici anti-inquinamento, oggi si possono analizzare vantaggi e svantaggi di una delle più recenti innovazioni proposte dal mercato, la pittura termica, anche nota come pittura termoisolante. La novità che molti hanno già adottato nasce dalla nanotecnologia applicata all’isolamento termico. Si tratta di miscele di nanosfere di ceramica formulata per essere aggiunta alle normali pitture per abitazioni per ridurne l’assorbimento di calore nei mesi

più caldi e la dispersione di calore nei mesi freddi. Rende qualsiasi vernice termoisolante, termoriflettente, non tossica e coibenta in maniera innovativa, senza influire sulla traspirazione. Le nanoceramiche riducono la quantità di calore all’interno di un edificio durante la stagione estiva facendo agire la pittura come barriera al calore, o barriera radiante. Possono contribuire al successo dell’isolamento esterno, meglio conosciuto come “cappotto”. Infatti, e giustamente, gli addetti ai lavori sono divisi riguardo l’effettiva efficacia della pittura termica, i cui benefici sono

Pavimenti trattati con resine

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reali, ma non può pretendere di sostituirsi a un buon isolamento delle pareti né tanto meno a degli infissi di qualità. Per quanto riguarda la tinteggiatura degli interni, la pittura termica protegge contro l’umidità, rendendola consigliabile nei locali in cui tende ad accumularsi condensa, come la cucina e il bagno. L’uso di queste pitture può diminuire sensibilmente la presenza di condensa e le sgradevoli muffe che si formano di conseguenza. Ci sono in commercio anche pitture in grado di contrastare la proliferazione dei batteri in modo permanente, di eliminare lo smog,


IN COMMERCIO ANCHE PITTURE IN GRADO DI CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DEI BATTERI E CONTENERE LO SMOG

il fumo e gli inquinanti presenti nell’aria, di rendere le superfici inattaccabili dallo sporco, combattendo efficacemente il costante problema della polvere che si deposita sui muri, migliorando sensibilmente la qualità della vita negli ambienti interni. Le novità non si fermano alle nanosfere. Passi avanti anche nel campo delle resine facili da applicare su tutte le superfici continue: ecologiche, decorative, a base acqua, made in Italy, con adesione eccezionale sulle superfici più difficili, non tossiche, impermeabili, facilmente lavabili, igienizzanti, resistenti, durevoli nel tempo e ripristinabili. L’elenco dei vantaggi è notevole. Si possono applicare all’interno e all’esterno, con le dovute preparazioni dei supporti, in modo semplice sulle superfici più difficili: bagni, docce, cucine, mobili, porte e complementi d’arredo. Consentono di evitare l’uso di piastrelle creando un ambiente raffinato e conciliabile con qualsiasi stile. I pavimenti in resina fanno comunque la parte del leone. Si ottengono mediante l’utilizzo di miscele di silicati inorganici naturali, l’aggiunta di inerti speciali aventi diversa durezza, granulometria e da altri elementi che variano a seconda del campo di applicazione e del grado di finitura che si desidera raggiungere. La resina, fino a pochi anni fa, veniva adoperata per la realizzazione di pavimenti esclusivamente nell’edilizia industriale, oltre che in ospedali, centri commerciali e impianti sportivi, per sfruttare la sua elevata resistenza meccanica. Attualmente la resina trova largo impiego anche in edilizia residenziale, grazie

Un bagno trattato con resine impermeabilizzanti

soprattutto alla possibilità di personalizzazione i pavimenti sfruttando le resine decorative, appositamente studiate per particolari impieghi, per possibile ottenere effetti originali e unici. Il pavimento in resina, a differenza dei pavimenti ceramici formati da mattonelle o da listelli nel caso di parquet, non viene posato in opera a pezzi creando le classiche fughe, ma la resina viene stesa e livellata con l’aiuto di una spatola. Il piano ottenuto può definirsi monolitico, perché vi è l’assenza di fughe e giunti, che talvolta va a compromettere l’uniformità della superficie. La progettazione del pavimento in resina è particolarmente importante: in questa fase vengono analizzati tutti gli elementi per individuare la soluzione migliore, come il tipo di supporto su cui applicare la resina, le caratteristiche di resistenza chimico-fisiche e l’aspetto estetico finale. Lo spessore medio

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che si raggiunge è di 3-4 millimetri, evitando così onerosi lavori di raccordo e rettifica di infissi, porte e così via. La maggior parte dei prodotti in commercio sono quasi tutti autolivellanti, si distribuiscono in maniera uniforme sulle superfici evitando la formazione di scalini. La resina è particolarmente indicata nelle abitazioni perché garantisce la protezione dalle muffe, per la scarsa proliferazione di batteri sulla sua superficie e può essere usata nei bagni e nelle cucine per la sua caratteristica idrorepellente. Se le lavorazioni sono eseguite a perfetta regola d’arte, come la preparazione del sottofondo, l’adeguata stesura e livellamento della resina, non vi saranno crepature nella superficie e il pavimento durerà a lungo. Wilda Nervi


Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

Vice Presidenti:

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

PRANDELLI SANTO

GATTI RAG. CORRADO

SCOLARI RAG. FRANCESCA

Consiglieri:

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

DI LERNIA DOTT. ALBERTO

PAVONI ING. LUCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

REVISORI DEI CONTI

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIRELLI GEOM. SERGIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

MOSCONI ROBERTO

BERTOLASIO LUCIANO

BERTOLI ING. FABRIZIO

ONESTI GEOM. IVAN

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

BETTONI MASSIMO

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS

POLA ING. ALBERTO

CADEO GEOM. GIORGIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

RODA GEOM. MARIO

ROSSINI GEOM. ALESSIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

CANCELLI RICCARDO

ROSSINI GEOM. GUIDO

SALVADORI DIEGO

CASTELLI GEOM. ANDREA

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

SIGNORONI MASSIMO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

SINA GEOM. ARMANDO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

FACCHINETTI ENRICO

FERRARI MICHELE

TROMBINI SERGIO

ZILIANI GEOM. ANGELO

GAIDONI ARCH. GIACOMO

GIACOMELLI PAOLO

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PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.

TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.

Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.

SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO

- Inps - Anf - conguaglio importi arretrati messaggio 31 ottobre 2017, n.4283

-Trattamento economico e normativo in caso di trasferta- anche le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano la posizione Ance sulla natura delle somme corrisposte sentenza 24 ottobre 2017 n.27093 pag. 650 - Decontribuzione per i contratti di solidarietà istruzioni applicative - Ministero del Lavoro circolari 22 novembre 2017 e n. 18 e 27 novembre 2017, n.19

pag. 662

- Appalto transnazionale - richiesta di rilascio del modello A1 da parte del committente straniero contatti fra Ance Brescia e sede provinciale Inps indicazioni operative pag. 662 - Dichiarazione di conformità di alcuni impianti elettrici - pubblicazione della relativa modulistica nota Ats Brescia 31 ottobre 2017, n. 100671 pag. 662

pag. 650

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di ottobre 2017 pag. 662

- Anpal - dichiarazione di immediata disponibilità circolare 28 settembre 2017, n. 1 pag. 653

TRIBUTI

- Ministero del Lavoro - modalità di computo dei limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale - circolare n. 17 dell’8 novembre 2017 pag. 654

- Sismabonus e detrazioni per la casa i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 674

- Ministero del Lavoro - distacco transnazionale avvenuta pubblicazione di Faq pag. 656

- Ici e aree fabbricabili - ordinanza della Corte di Cassazione n. 27087/2017

pag. 675

- INL - recupero benefici normativi e contributivi ulteriori chiarimenti - Ispettorato Nazionale del Lavoro, lettera circolare 18 ottobre 2017, n.255 pag. 657

- Split payment - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 675

- Split payment - istituiti i nuovi codici tributo R.M. n. 139/E/2017

pag. 677

- Rottamazione cartelle 2017 on-line i moduli per l’adesione

pag. 677

- Inps - compatibilità fra la percezione del trattamento di Naspi e alcune forme di attività lavorativa - ulteriori precisazioni circolare 23 novembre 2017, n. 174

pag. 658

648


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- Imu e Tasi - chiarimenti sulle modalità di versamento della seconda rata

pag. 677

- Accollo debiti tributari e compensazione

pag. 678

- Nella compravendita le garanzie per vizi sono ridotte se l’immobile è usurato

URBANISTICA

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 679

- Tfr - Legge 297/82

pag. 679

- Indice Istat del costo della vita

pag. 679

pag. 685

- In caso di recesso del committente l’appaltatore deve essere indennizzato

pag. 686

- I parcheggi pertinenziali sono esenti dal contributo di costruzione

pag. 686

- Contratto di appalto e revisione del corrispettivo

pag. 686

LAVORI PUBBLICI

- Indicazioni Anac circa i soggetti tenuti a dichiarare i requisiti soggettivi con il DGUE

RIFIUTI

pag. 680

- Le misure di self-cleaning per la possibile ammissione di chi incorre in motivi di esclusione pag. 682 - Linee guida Anac n. 3 sul RUP definitive

pag. 682

- La segnalazione all’Anac per l’inserimento nel Casellario informatico non è impugnabile, poiché non dotata di autonoma lesività

pag. 683

TECNICA

- Certificazione dei sistemi qualità aziendali - transizione alle nuove norme UNI EN ISO 9001 e 14001 pag. 685

649

- Aree con materiali di riporto, nuove indicazioni ministeriali

pag. 687

ANCE INFORMA

pag. 688


LAVORO

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO IN CASO DI TRASFERTA ANCHE LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMANO LA POSIZIONE ANCE SULLA NATURA DELLE SOMME CORRISPOSTE SENTENZA 24 OTTOBRE 2017 N. 27093 Come già ricordato nella circolare del Collegio del 19 dicembre 2016, ANCE ha sempre sostenuto che le indennità o le diarie previste per le trasferte dai contratti collettivi provinciali, se erogate nel rispetto dei requisiti posti dagli stessi contratti, sono da assoggettare al trattamento fiscale e contributivo contenuto nel quinto comma dell’art. 51, del TUIR. Secondo ANCE, quindi, le suddette diarie concorrono alla formazione del reddito - e sono, pertanto, imponibili - solo per la parte eccedente i 46,48 euro al giorno, se la trasferta si svolge in Italia, e i 77,47 euro, se essa si svolge all’estero. Questa impostazione non è stata pacificamente accolta dalla giurisprudenza, visto che alcune pronunce, anche di legittimità, hanno statuito che le diarie in parola sono da assoggettare a contribuzione e tassazione nella misura del 50% dell’importo erogato, a prescindere dalle soglie di esenzione sopra richiamate. In sostanza, secondo tale orientamento giurisprudenziale, alle suddette diarie deve essere applicato il regime impositivo previsto dal sesto comma dell’art. 51, comma 6, del TUIR. A fronte della riferita incertezza interpretativa, la posizione ANCE si è da subito indirizzata verso l’emanazione di una norma che dirimesse il contrasto interpretativo mediante un atto avente forza di legge. L’attività posta in essere dall’Associazione ha portato all’approvazione, nel 2016, dell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, norma di interpretazione autentica dell’art. 51 sopra richiamato, che ha avvalorato la posizione datoriale. La questione si è di recente arricchita di un altro importante passaggio giurisprudenziale che ha confermato la fondatezza della posizione da sempre sostenuta dall’ANCE. Con la sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, ribadito che il predetto art. 7 quinquies ha efficacia retroattiva e

riconoscono che esso attribuisce “… alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”. In tal modo, soprattutto vista l’autorevolezza della provenienza della pronuncia, resa a Sezioni Unite, dovrebbe mettersi fine all’annosa questione relativa alla gestione, ai fini previdenziali e fiscali, del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inviati in trasferta. Solo per completezza, si ricorda che, secondo la norma contenuta nell’art. 7 quinquies più volte citato, sono da considerarsi trasfertisti i lavoratori per i quali sono contestualmente presenti le seguenti condizioni: 1. mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 2. svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; 3. corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Di conseguenza, qualora non si sia in presenza anche solo di una delle tre suddette condizioni, il lavoratore non può ritenersi un trasfertista e, come sostenuto da ANCE, allo stesso andrà applicato il regime fiscale e contributivo della trasferta, sopra brevemente richiamato.

DECONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ISTRUZIONI APPLICATIVE MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARI 22 NOVEMBRE 2017 N. 18 E 27 NOVEMBRE 2017, N. 19 Il Ministero del Lavoro, con circolare 22 novembre 2017, n. 18, ha fornito le istruzioni applicative per l’inoltro delle istanze di decontribuzione riconosciuta ai sensi del D. M. 2 del 27 settembre 2017 a favore delle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà di cui alla L. n. 863/84, nonché ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15. La circolare ministeriale, allegata in calce alla presente, ricorda che le istanze dovran-

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no essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Nello specifico, possono accedere ai fondi previsti per l’anno 2017, le imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano firmato un contratto di solidarietà, nonché quelle che lo abbiano avuto in corso nell’arco del 2016. Dal 2018 potranno, invece, accedere al beneficio le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà e quelle che lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. La riduzione contributiva è, comunque, riconosciuta per periodi, purché non anteriori al 21 marzo 2014, pari all’intera durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile. L’agevolazione si traduce nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati da una contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Modalità di presentazione della domanda Il modulo di istanza, reperibile nell’apposita sezione del portale informatico del Ministero del lavoro, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, nonché, contestualmente, ai fini del monitoraggio della spesa, all’Inps. Evidenziamo, al riguardo, che le imprese, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta, il codice pratica relativo all’istanza del contratto di solidarietà presentata al Ministero del Lavoro tramite sistema “Cigs on line”, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione oraria superiore al 20%. Vanno, infine, sottolineate le ipotesi, espressamente descritte nel testo della circolare, la cui violazione comporterà automaticamente un giudizio di inammissibilità della domanda. Con successiva circolare del 27 novembre 2017, n. 19, integrativa della precedente, il Ministero del Lavoro ha ulteriormente chiarito un passaggio riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 18, in merito alle modalità di presentazione dell’istanza. A tal riguardo, il dicastero ha chiarito che: “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo”. Di seguito il testo delle due Circolari ministeriali in parola.


LAVORO

Ministero del Lavoro - Circolare n. 18 del 22 novembre 2017 OGGETTO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Premessa Il decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017, pubblicato il 28.09.2017, prevede una riduzione contributiva in base all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96, entro il limite finanziario aumentato a 30 mln annui dalla L. n. 232/16, in favore delle imprese che, come meglio specificato al successivo par. 1, stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art, 1, D.l. n. 2/17). ln merito ai criteri ed alle modalità procedurali di inoltro dell’istanza di decontribuzione, acquisito il parere positivo dell’Ufficio Legislativo prot. n. 8599 del 21.11.2017, si forniscono le seguenti istruzioni, alla luce di quanto disposto dall’art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, dall’art. 1, comma 240, lett. c), L. n. 232/2016, nonché del susseguente decreto interministeriale n. 2/17. 1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva. Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 0 del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.l. n. 2/17). Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 0 del citato D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3, comma 5, D.l. n. 2/17). 2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva. La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data

di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.l. n. 2/17). La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e -comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni impartite da questa Direzione Generale con propria circolare n. 17 dell’ 8.1 1 .2017. Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, D.l. n. 2/17, il raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo verrà comunicato nella pagina internet del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it. ln caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente, non istruirà le istanze che non abbiano ottenuto positivo riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo, sempre che ricorrano le condizioni specificate all’art. 3, commi 4 e 5, D.l. n. 2/17 e al precedente par. 1 , come distinte per l’anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti. 3. Modalità di presentazione della domanda. L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione- secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.aov.it. La domanda - inoltre- al solo fine di un primo e preventivo monitoraggio della spesa delle singole istanze, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGl per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale. Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza va - altresì- allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20% (art. 3,

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comma 2, D.l. n. 2/17). L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza. 4. Termini di presentazione della domanda Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio effettuato secondo le modalità di cui al superiore par. 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti all’articolo 3, commi da 2 a 5, D.l. n. 2/17, come ribaditi nel presente paragrafo e nel precedente, comporta l’inammissibilità dell’istanza. A tal proposito, si indicano - senza pretesa di esaustività- le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.l. n. 2/17: 1 riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art.2); 2 omessa indicazione della stima della riduzione contributiva (art. 3, commi 2 e 6); 3 difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica (art. 3, commi 3 e 6); 4 mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza (art. 3, commi 3 e 6); 5 inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza (art. 3, commi 4, 5) Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile (V. supra par. 2). Premesso che le prescrizioni sub 1) - 5) devono considerarsi perentorie, sicché la loro carenza o violazione comporterà l’inammissibilità dell’istanza, nelle ipotesi


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in cui quest’ultime risultino - invece - irregolari, incomplete o prive della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime. ln merito, appare congruo utilizzare l’art. 6, lett. b), L. n. 241/1990, che consente all’unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché - ove occorra - ordinare le necessarie esibizioni documentali, entro il termine perentorio all’uopo assegnato. Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall’Ufficio, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato. Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno - allo stato degli atti - improcedibili. 5. Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo. La riduzione contributiva di cui all’art. 1, D.l. n. 2/17 è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione- per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile (V. supra par. 2). Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei sopraccitati presupposti essenziali, delle istanze collocate in posizione utile, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di spesa di € 30 mln annui, con invio di copia all’impresa interessata e all’INPS e all’INPGl per la gli adempimenti di competenza in ordine alla quantificazione dell’onere effettivo connesso alla riduzione contributiva (art. 3, comma 8, Dl. n.2/17). Entro il 31 dicembre di ogni anno l’INPS e I’INPGI comunicano - infatti- alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue (art. 3, comma 8, D.l. n. 2/17). Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 4-bjs, del decretolegge n. 510 del 1996, l’INPS e I’INPGI, d’intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al D.l. n. 2/17 e alla presente Circolare, dandone sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue da

impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento (art. 4, comma 1 , D.l. n. 2/17). A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it dell’avviso del raggiungimento del limite di spesa annuo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica — altresì- l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. ln tal caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue. 6. Validità ed efficacia. Il D.l. n. 2/17 e la presente Circolare hanno validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, condizionatamente alle disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziate e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. Per il biennio 2014-2015 e per l’anno 2016 continuano ad avere applicazione - invece rispettivamente i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a dette annualità, i criteri per la concessione della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie di riferimento. Ne consegue che: - le istanze presentate negli anni 20142015 ai sensi del D.l. n. 83312/14, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono definitivamente validità (art. 4, comma 2, D.l. n. 2/1 7); - le istanze presentate dal 12.10.2015 ai sensi del D.l, n. 17981/15, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, D.l. n. 2/17 e al par. 1, alinea 1, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017 (art. 4, comma 3, D.l. n. 2/17); - le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.l. n. 2/17 e della presente Circolare sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il relativo limite di spesa annuo (€ 30 mln). Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione, con indicazione della

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stima dell’onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, D.l. n. 2/17 e al par. 1, alinea 2, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziate per l’anno successivo (art. 4, comma 4, D.l. n. 2/17). Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 713/2005, n.82, recante “Codice Amministrazione Digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio. Ministero del Lavoro - Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 OGGETTO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148. In riscontro ai numerosi quesiti posti dalle imprese, si rappresenta quanto segue. La circolare n. 18 del 22.11.2017 ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi in merito al beneficio dello sgravio contributivo, previsto dall’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96 e s.m.i. come disciplinato dal D.I. n. 2 del 27.09.2017. In particolare, al par. 2 (Modalità di applicazione della riduzione contributiva), la circolare ha specificato la possibilità di usufruire del beneficio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e -comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo le indicazioni impartite da questa Direzione Generale con propria circolare n. 17 dell’ 8.11.2017. Sono pervenuti numerosi dubbi interpretativi da parte delle aziende circa la presentazione di un’unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell’orario normale di lavoro. Al riguardo, al fine di ovviare alle problematiche manifestate dai soggetti interessati e di agevolare la possibilità di accedere alla riduzione contributiva, si ritiene di aggiungere alla circolare n. 18 del 22.11.2017, al par. 2 (Modalità di applicazione della riduzione contributiva), il seguente 3° cpv: “Si precisa che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in


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relazione può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.”

ANPAL - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ CIRCOLARE 28 SETTEMBRE 2017, N. 1 L’ANPAL, con circolare n. 1/2017, ha fornito ulteriori istruzioni operative in ordine al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - DID, che, in esito al termine del periodo transitorio, dal 1 dicembre 2017, viene rilasciata esclusivamente in modalità telematica, secondo le specifiche illustrate nella circolare in commento. ANPAL - Circolare n. 1 del 28 settembre 2017 Oggetto: rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell’art.19 del decreto legislative 14 settembre 2015, n. 150 - indicazioni operative. Con riferimento al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID online), di cui all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, si comunica quanto segue. A seguito della pubblicazione, nel novembre 2016, della procedura di registrazione on line sul portale dell’ANPAL, le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti: a. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino; b. registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID; c. inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN). Nel dare attuazione all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, secondo cui “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavo ro concordate con

il centro per l’impiego”, a decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP l’identificativo univoco della DID in parola , che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale. Il nodo di coordinamento nazionale provvederà inoltre ad inserire, all’interno della sezione 2 della SAP, i seguenti ulteriori campi: Indice di Profiling, Data DID, Data Evento. In relazione alle modalità di rilascio a) e b), il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l’identificativo univoco nell’ambito della sezione 6 della SAP, consentendo il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015. Nel caso di cui alla lettera c), come concordato con le competenti amministrazioni regionali, l’elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa. Allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali l’adeguamento dei propri sistemi, dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, ANPAL rende disponibile, alle Regioni e P.A., la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell’entrata a regime della procedura. Nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, al fine di consolidare la predetta cooperazione applicativa, il cittadino potrà, quindi, continuare a rilasciare la DID se-

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condo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015. Con riferimento alla domanda di NASPI, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.lgs. 150/2015 “equivale a dichiarazione di immediata disponibilità”, si fa presente che la stessa perviene al Portale Nazionale, in virtù della cooperazione applicativa con INPS, già funzionante. I medesimi dati sono resi disponibili alle Regioni e Province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa. Si rappresenta, infine, che è in corso una interlocuzione, a livello tecnico, per la cooperazione applicativa delle agende elettroniche, finalizzata alla fissazione dell’appuntamento con il Centro per l’Impiego, tramite SIL regionali. Fermo restando, pertanto, la validità delle DIDonline rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, giova precisare che, nelle more della messa a regime della cooperazione delle agende, all’utente saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 150/2015. Si prega di dare massima diffusione della presente nota a tutti gli uffici territoriali, unitamente alla documentazione tecnica a supporto, e si ringrazia per la collaborazione.


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MINISTERO DEL LAVORO MODALITA’ DI COMPUTO DEI LIMITI DI DURATA MASSIMA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIRCOLARE N. 17 DELL’8 NOVEMBRE 2017 La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, con la quale ha fornito precisazioni in merito alle modalità di computo delle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. In particolare, la circolare definisce i concetti di quinquennio mobile e di biennio mobile e chiarisce le relative modalità di calcolo fornendo degli esempi pratici al riguardo. Ministero del Lavoro - Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017 Con la presente circolare, acquisito il parere positivo dell’Ufficio Legislativo prot. 7443 del 19 ottobre. 2017, si forniscono precisazioni e chiarimenti, anche in relazione ai diversi quesiti presentati a questa. DG, in merito alle modalità di Computo delle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con particolare riguardo al concetto di quinquennio mobile e biennio mobile, quali basi di computo per la definizione delle durate massime dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. In riferimento a quanto sopra premesso, si rappresenta che la normativa Vigente assume quale base di Computo per la definizione delle durate massime dei trattamenti in esame il “quinquennio mobile”, menzionato più volte nell’ambito dell’articolato del decreto legislativo n. 148 del 2015. A titolo meramente esemplificativo, è possibile citare l’articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del. 2015, in materia di “Durata massima Complessiva” che stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima

complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. L’articolo 22 del medesimo decreto legislativo stabilisce, Con riferimento alle durate massime dell’intervento di Cassa integrazione in relazione alle singole Causali, che per la causale di riorganizzazione aziendale, e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Per la causale di crisi aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Per la causale di contratto di solidarietà e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Alle condizioni innanzi indicate, la durata massima del contratto di solidarietà può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. Fermo quanto sopra in materia di durata massima complessiva e in materia di CIGS, si rappresenta che il concetto di biennio mobile che di quinquennio mobile viene in rilievo anche in materia di Fondi di solidarietà. L’articolo 30 comma 1 stabilisce che i fondi di cui all’articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1. Richiamando così oltre che il concetto di biennio mobile, anche il concetto di quinquennio mobile, in quanto vengono richiamati gli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 innanzi illustrati. L’articolo 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applica l’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, è evidente che, nell’ambito del decreto interministeriali istitutivo del FIS (n. 94343 del 3 febbraio 2016), all’articolo 8, è stato richiamato il concetto del quinquennio

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mobile ai fini del computo dei 24 mesi di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal FIS. Alla luce della preminente rilevanza del concetto di quinquennio mobile nell’applicazione della normativa in materia di CIGO/ CIGS e Fondi di solidarietà, si sottolinea che i limiti sopra indicati (24, 30 o 36 mesi) sono espressi in mesi. In particolare, come detto, l’articolo 4 del decreto legislativo 148 del 2015, in materia di durata massima complessiva stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Pertanto, il trattamento richiesto non deve andare a superare il limite massimo stabilito dalla legge. Ai fini del rispetto della norma innanzi indicata occorre operare secondo quanto di seguito descritto. Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un paramento mobile non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo - anche in costanza di utilizzo del trattamento - ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto. Ovviamente il periodo di solidarietà vengono computati secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Si conferma che periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva CIGO/CIGS. Al fine di agevolare la comprensione di quanto innanzi rappresentato si riportano, a titolo di esempio, le seguenti fattispecie: 1) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 un’azienda richiede 24 mesi di CIGS per riorganizzazione aziendale. Al fine di verificare se l’azienda possa accedere al trattamento si verifica in sede di istruttoria il quinquennio precedente al 31 dicembre 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nel caso di specie l’azienda non ha richiesto alcun trattamento in precedenza e pertanto viene autorizzata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Nel caso in cui la medesima azienda, il 1° gennaio 2023, volesse richiedere un nuovo trattamento CIGS per crisi per 12 mesi occorre verificare il quinquennio precedente e procedendo a ritroso dal 31 dicembre 2023 per cinque anni giungere al 1° gennaio 2019. A quel punto l’azienda non


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può ricevere il trattamento in quanto ha già fruito di 24 mesi (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022). Per schematizzare: a) 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2022: 24 mesi CIGS per riorganizzazione aziendale; b) 1° gennaio 2023: nuova richiesta, non può essere accolta. In quanto andando a verificare il quinquennio mobile occorre procedere a ritroso fino al 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 2) in data 1° novembre 2019 un’azienda richiede 12 mesi di CIGS per crisi aziendale non avendo richiesto mai prima alcun trattamento e, pertanto, viene autorizzata dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020 per 12 mesi. Dal 1° novembre 2020 al 31 novembre 2021 riprende l’attività non avendo necessità di ulteriori interventi di integrazione salariale. Dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 richiede ulteriori 12 mesi di CIGS per riorganizzazione che possono essere concessi in quanto, nel verificare a ritroso il quinquennio, a partire dal 30 novembre 2022 si giunge al 1° dicembre 2017. Nell’ambito del quinquennio di cui trattasi sono stati autorizzati soltanto 12 mesi (ossia dal 1° novembre 2019 al 30 ottobre 2020) per cui possono essere autorizzati ulteriori 12 mesi, al fine di giungere al limite complessivo di 24 mesi. Qualora la medesima azienda volesse richiedere un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2024 fino al 30 settembre 2025, per 12 mesi di CIGS, quindi andando a ritroso da tale data, occorre verificare il quinquennio precedente che decorre dal 1° ottobre 2020. Alla data del 1° ottobre 2024 non può essere concesso il trattamento in quanto risultano già concessi 13 mesi di cassa integrazione che, cumulati a quelli oggetto dell’istanza, porterebbero a raggiungere i 25 mesi di trattamento. Qualora l’azienda richiedesse il trattamento dal 1° novembre 2024, il medesimo potrebbe essere autorizzato. Infatti, si dovrà giungere a ritroso all’inizio del quinquennio mobile dell’azienda interessata, ossia al 1° novembre 2020, da questa data risultano autorizzati soltanto 12 mesi che cumulati al periodo richiesto portano al raggiungimento di complessivi 24 mesi. Pertanto, l’azienda che presenterà istanza per 12 mesi a decorrere dal 1° novembre 2024 di cassa integrazione potrà essere autorizzata per i 12 mesi richiesti. Non potranno essere concessi invece 24 mesi, in quanto il 31 ottobre 2026 occorrerà giungere a ritroso di cinque anni fino al 1° novembre 2021, da quella data risultano concessi più di 24 mesi cumulati anche a quelli oggetto di richiesta (dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 - dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025 - dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026). Per schematizzare: a) dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020

CIGS per crisi aziendale per 12 mesi; b) dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 richiede ulteriori 12 mesi CIGS per riorganizzazione, accolta. Nel verificare a ritroso il quinquennio, a partire dal 30 novembre 2022 si giunge al 1° dicembre 2017. Nell’ambito del quinquennio di cui trattasi sono stati autorizzati soltanto 12 mesi (ossia dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020); c) dal 1° ottobre 202 12 mesi di CIGS, non può essere accolta. Occorre verificare il quinquennio precedente che decorre dal 1° ottobre 2020. Alla data del 1° ottobre 2024 non può essere concesso il trattamento in quanto risultano già concessi 13 mesi di cassa integrazione (ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022) che aggiunti al periodo richiesto (ossia dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025) porterebbero a raggiungere i 25 mesi di trattamento; d) dal 1° novembre 2024 12 mesi di CIGS, può essere accolta. Si dovrà giungere a ritroso all’inizio del quinquennio mobile dell’azienda interessata, ossia al 1° novembre 20220. Dal 1° novembre 22020 al 31 ottobre 2025 risulteranno autorizzati 12 mesi di cassa integrazione guadagni e, pertanto, compresi quelli oggetto di richiesta dal 1° novembre 2024 si giunge a 24 mesi. Pertanto, a decorrere dal 1° novembre 2024 può essere autorizzato il trattamento per 12 mesi ma non per 24 mesi. Nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento CIGO, ai fini della durata massima complessiva, si applicheranno gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della CIGO fa riferimento alla settimana come unità di misura (articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015). 3) in data 1° gennaio 2019 un’azienda richiede in conformità all’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015, 52 settimane di CIGO. Ulteriori 52 settimane vengono fruite dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. In data 1° gennaio 2024 se l’azienda richiede una ulteriore settimana di CIGO occorre verificare il quinquennio a ritroso. Il trattamento potrà essere concesso: la settimana potrà essere autorizzata in quanto risulteranno autorizzati 23 mesi e 3 settimane, cumulando la settimana richiesta si giunge ai 24 mesi complessivi. Per schematizzare: a) 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 52 settimane di CIGO; b) 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021: 52 settimane di CIGO; c) 1° gennaio 2024: 1 settimana di CIGO, accolta. Occorre verificare il quinquennio a ritroso. Il trattamento potrà essere concesso in quanto risultano 23 mesi e 3 settimane già fruite, cumulando la settimana richiesta

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si giunge ai 24 mesi complessivi; utilizzando i medesimi criteri, in materia di fondi di solidarietà, si prenderà quale riferimento il mese, tranne nel caso in cui la prestazione sia disciplinata con l’unità di misura della settimana (ad esempio, il caso dell’assegno ordinario nel Fondo di integrazione salariale che può essere richiesto per 26 settimane nel biennio mobile). Il legislatore utilizza anche il concetto di biennio mobile quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti e, pertanto, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile saranno applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di CIGO e fondi di solidarietà. A titolo meramente esemplificativo e ricognitivo, può essere citato l’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o). Ovvero può essere citata la normativa in materia di fondi di solidarietà, ossia l’articolo 29 comma 3 relativo al FIS che stabilisce che nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. L’articolo 31, comma 2, che stabilisce che l’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Si ribadisce infine che ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO), anche nell’ambito delle durate massime complessive CIGO/


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riportano i seguenti casi: • Variazione della data di inizio del distacco: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo alla nuova data d’inizio • Variazione della data di fine del distacco: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo all’originaria data di fine precedentemente comunicata • Variazione del luogo di lavoro: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo della data di variazione del luogo del distacco • Nel caso in cui, invece, si tratta di comunicazioni volte a correggere errori relativi a dati già comunicati entro il 5° giorno successivo alla data di inizio.

CIGS, si applica la circolare INPS n. 58 del 28 aprile 2009 e la circolare ministeriale n. 24 del 2015.

MINISTERO DEL LAVORO - DISTACCO TRANSNAZIONALE AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI FAQ Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito internet www.cliclavoro.gov.it una serie di FAQ che forniscono informazioni sui principali adempimenti, da svolgersi da parte delle imprese nel caso di Distacco Transnazionale, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 136 del 2016. 1. Come si deve registrare l’azienda straniera sul portale Cliclavoro? Con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, è necessario accedere al box “Azienda” (visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente presente nell’area riservata). Qui si dovrà cliccare su “Aggiungi” e procedere alla registrazione dell’azienda straniera. Non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta “Non sono in possesso di P.IVA.” e compilare il campo Codice identificativo. 2. Le aziende italiane che distaccano in un Paese straniero devono effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il modello UNI_DISTACCO_UE? No, la disciplina del Decreto Legislativo n. 136/2016 trova applicazione solo per i distacchi “in entrata” ossia per il distacco di lavoratori da parte di una azienda straniera di altro Stato membro verso l’Italia. Per i distacchi “in uscita” dovrà essere verificata

la legislazione di recepimento della Direttiva 2014/67/UE dello specifico Stato membro ospitante, ovvero, la normativa del Paese extraUE sulla materia. 3. Con riguardo al cabotaggio, se una società straniera svolga questo tipo di attività in Italia per pochi giorni, si applicano le disposizioni del D.lgs. 136/2016? Sì, il Decreto Legislativo n. 136/2016 e i relativi obblighi trovano applicazione nell’ipotesi di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e del Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 136). 4. Quali sono le caratteristiche che devono possedere i referenti ex articolo 10 del D.lgs. 136/2016? Dove devono essere indicati i loro dati? Qualsiasi persona fisica può rappresentare l’azienda straniera distaccante e i lavoratori distaccati. Non è quindi necessario che il referente sia iscritto ad un albo specifico. L’indicazione del soggetto referente e dei suoi dati è sufficiente che sia presente nel modello UNI_DISTACCO_UE. 5. I referenti indicati nel modello telematico sono responsabili in solido con il prestatore di servizi degli obblighi individuati nel Decreto Legislativo 136/2016? No, il soggetto destinatario degli obblighi di cui all’art. 10 del citato Decreto e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta il solo prestatore dei servizi (azienda straniera distaccante). 6. Nel caso sia necessario modificare dei dati inseriti in una comunicazione già inviata, come bisogna procedere? La comunicazione di variazione deve essere inoltrata entro il 5° giorno successivo a quello in cui si origina la necessità di aggiornamento. A titolo esemplificativo, si

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7. La documentazione richiesta durante gli accertamenti ispettivi (cfr. circolare INL n.1/2017) deve essere disponibile in lingua italiana già al momento dell’accertamento ispettivo, oppure, può essere prodotta in un secondo momento? La documentazione tradotta deve essere disponibile al momento dell’accertamento del personale di vigilanza. In caso contrario, troveranno applicazioni le sanzioni richiamate nella circolare citata. 8. Sono previste modalità d’invio alternative a quella telematica per il modello UNI_DISTACCO_UE, in caso di malfunzionamenti della procedura informatica? Non sono previste modalità alternative per ottemperare all’obbligo. Si ricorda che in caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è consentito ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema (cfr. circolare INL n.3/2016). 9. Il referente ex art. 10, comma 4, D.lgs. 136/2016 con poteri di rappresentanza con le parti sociali deve essere al corrente di tutte le pratiche di distacco in essere presso la società distaccataria? No, salvo che sia la medesima persona incaricata a svolgere il ruolo di referente di cui al comma 3, lett. b dell’art. 10 citato. Il referente ex art. 10, comma 4, è obbligato ad essere reperibile fisicamente ogni volta ci sia una richiesta motivata delle parti sociali. 10. Per i docenti e/o ricercatori di Università straniere ExtraUE inviati presso Atenei italiani trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo n.136/2016 ed, in particolare, quelle relative agli adempimenti contenuti nell’articolo 10? Per quanto concerne gli obblighi comunicazionali e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 136, si rinvia ai


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chiarimenti già forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 1/2017 e n.3/2016, precisando a titolo esemplificativo e non esaustivo che i suddetti obblighi non si configurano nelle ipotesi di lavoratori distaccati rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016 (attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari), di ricercatori e lavoratori autonomi, nonché di lavoratori di cui all’art. 27, lett. a, TUI (circolare congiunta MI-MLPS n. 9/2017). 11. È possibile inserire un codice identificativo straniero per l’azienda distaccataria? Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, la locuzione “prestazione di servizi”, nozione di derivazione comunitaria, presuppone l’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in un’impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un soggetto committente. Ai fini della qualificazione in termini di filiale o “unità produttiva” dell’azienda straniera distaccante, si precisa come sia necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, comunque, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della corretta compilazione del modello UNI_DISTACCO_UE occorre indicare nel campo azienda distaccataria il codice fiscale italiano o la partita I.V.A. anche qualora appartenga alla filiale o unità produttiva, situata in Italia, dell’impresa straniera distaccante. 12. Sono ricompresi nell’ambito applicativo del D.lgs. 136/2016 anche i tirocini, realizzati nell’ambito di programmi internazionali, che prevedono lo svolgimento di attività formative in Italia da parte di persone provenienti da vari paesi europei? No, le disposizioni del D.Lgs. n. 136/2016 trovano applicazione solo nella misura in cui l’attività svolta dal personale sia retribuita nonché inquadrabile nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio un contratto di apprendistato. 13. Deve essere consegnata al lavoratore distaccato una copia della comunicazio-

ne UNI_DISTACCO_UE? No, l’obbligo di consegna al lavoratore della copia di comunicazione di distacco transnazionale sussiste solo per le ipotesi di cabotaggio per cui è necessario l’invio del modello telematico UNI_CAB_UE (cfr. art. 10 D. Lgs. n. 136/2016 per il conducente a bordo del veicolo).

INL - RECUPERO BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI ULTERIORI CHIARIMENTI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, LETTERA CIRCOLARE 18 OTTOBRE 2017, N. 255 Con la circolare 3 del 18 luglio 2017 (v. Notiziario ANCE n. 8/9 del 2017) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha evidenziato alcune importante ricadute in materia di fruizione dei benefici normativi e contributivi a fronte di eventuali irregolarità riscontrate anche a seguito dell’invito rivolto all’interessato alla regolarizzazione (cfr. art. 4 del decreto sul Durc). Il medesimo Ispettorato è tornato sull’argomento con la lettera circolare prot. n. 255 del 18 ottobre u.s.. In tale nuovo provvedimento, l’INL ha voluto precisare che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce, quindi, la fruizione dei benefici in parola per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line. Il meccanismo dell’invito a regolarizzare, attesa la portata generale del citato art. 4, che prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, opera evidentemente anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. In altri termini, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line ove, per la medesima omissione, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.

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A tal fine, quindi, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti. Va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva - anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale - rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC. Resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo”. La circolare, da ultimo, ribadisce che il procedimento di regolarizzazione di cui al citato art. 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. INL - Lettera circolare n. 255 del 17 ottobre 2017 Con riferimento alla circolare n. 3 del 18 luglio 2017 inerente l’oggetto si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, condivise con l’INPS e con l’INAIL, in risposta a specifiche richieste pervenute dagli Uffici territoriali. Com’è noto, la circolare è intervenuta sulla portata applicativa dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 È stato chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, comma 1175. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line. Il meccanismo dell’invito a regolarizzare, attesa la portata generale del citato art. 4, che prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, opera evidentemente anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede


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ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. In altri termini, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro1, impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate. A tal fine, quindi, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti. Per altro verso, va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva - anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale - rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC. Resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo”. Va in ultimo ribadito che il procedimento di regolarizzazione di cui al citato art. 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Al riguardo si richiama l’attenzione degli Ispettorati territoriali sulla necessità di comunicare agli Istituti l’adozione di ordinanze ingiunzione - evidentemente non impugnate - ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nel citato allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, affinché possano procedere alla sospensione del DURC per i periodi indicati.

INPS - COMPATIBILITÀ FRA LA PERCEZIONE DEL TRATTAMENTO DI NASPI E ALCUNE FORME DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ULTERIORI PRECISAZIONI CIRCOLARE 23 NOVEMBRE 2017, N. 174 La normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 22 del 2015 contempla, ai suoi articoli 9 e 10, le situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante da quell’attività di lavoro, a condizione che l’interessato comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. L’Istituto fin dalla prima applicazione del suddetto Decreto legislativo ha illustrato i rapporti fra il trattamento di sostegno al reddito e le attività produttrici di reddito, svolte, sia in regime di lavoro subordinato che autonomo, in costanza della percezione della NASpI. Di recente, l’INPS è tornato sul punto, diramando la circolare 23 novembre 2017, n. 174, nella quale vengono fornite alcune precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune ulteriori tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito. INPS - Circolare n. 174 del 23 novembre 2017 OGGETTO: Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva. Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità. SOMMARIO: Indice: Premessa e quadro normativo. 1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica 2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali 3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse 4. Compatibilità della indennità di disoccupa-

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zione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario 4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società 4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali 4.b.1. Premessa 4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) 4.b.3 Soci di società di capitali 5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione 6. Implementazioni procedurali 7. Incentivo all’autoimprenditorialità 7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto 7.b. Adempimenti del richiedente Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n.94 e n.142 del 2015. Sono inoltre contenute precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità. Premessa e quadro normativo L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI. La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal D.l. n. 25 del 2017 convertito dalla L. 20


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aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive. Si deve osservare tuttavia che, da quando è stata introdotta in maniera più significativa rispetto al passato - in particolare con la legge n. 92 del 2012 - la possibilità di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell’Istituto. A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, si riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili pertanto sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpI ancora in corso. La considerazione di regola adottata nell’impostazione seguita è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito. 1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente. L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come

redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni. Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi. 2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occa-

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sionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse. In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. 3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.


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Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile. Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. 4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società L’art.50, comma 1 lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza

personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”. Ciò premesso, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali 4.b.1. Premessa Preliminarmente ed in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l’articolo 44, lett. e) del già richiamato TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. In detta fattispecie, ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero. Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordi-

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nata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 4.b.3 Soci di società di capitali Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art.10 del D.lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero. Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile - in assenza di svolgimento di attività lavorativa - la previsione del richiamato art.10 del d.lgs. n. 22 del 2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la


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prestazione per intero. Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue. È iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. 5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata. La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preven-

tiva intercettazione. In attesa dell’adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l’iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. È infatti possibile che quest’ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta. Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata. Ove le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata. 6. Implementazioni procedurali In relazione a tutta la casistica delineata nella presente circolare, al fine di limitare il più possibile omissioni da parte degli assicurati dovute a scarsa dimestichezza con la materia e tuttavia potenzialmente pregiudizievoli nei confronti della loro situazione di bisogno, oltre alle disposizioni sopra impartite destinate agli operatori dell’Istituto, è in fase di implementazione il flusso di invio telematico delle domande attraverso il quale si chiederà espressamente al richiedente la prestazione di disoccupazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività lavorativa e se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali. Verrà inoltre richiesta l’eventuale sussistenza di iscrizione ad Albi Professionali, e l’eventuale titolarità di Partita IVA. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se, a fronte dell’iscrizione all’Albo professionale e/o della titolarità di partita IVA, si svolga effettivamente attività di lavoro. Si fa riserva di successivo messaggio per informare dell’avvenuto rilascio. 7. Incentivo all’autoimprenditorialità 7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto L’art. 8 del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento. • Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche cas-

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se, in quanto attività di lavoro autonomo; • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola; • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale; • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa; • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa. Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità. 7.b. Adempimenti del richiedente Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007. Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.


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INPS - ANF - CONGUAGLIO IMPORTI ARRETRATI MESSAGGIO 31 OTTOBRE 2017, N. 4283 L’INPS, con il Messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, ha fornito ai datori di lavoro le informazioni necessarie per procedere al conguaglio degli arretrati per l’Assegno Nucleo Familiare. In particolare, l’Istituto ha specificato che i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 €, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecAnF> di <ANFACredAltre> il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. L’INPS ha inoltre precisato che le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo. INPS - Messaggio n. 4283 del 31-10-2017 L’ Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Inps. L’importo dell’assegno è calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi da lavoro dipendente dichiarati e viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente che ha presentato all’azienda l’apposito modello di richiesta con cui è resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I redditi si riferiscono all’anno solare precedente a quello della richiesta di ANF. L’assegno decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a giugno dell’anno successivo. Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale. I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre> il codice causale “L036 avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice

causale “L036” e il totale dell’importo.

APPALTO TRANSNAZIONALE RICHIESTA DI RILASCIO DEL MODELLO A1 DA PARTE DEL COMMITTENTE STRANIERO CONTATTI FRA ANCE BRESCIA E SEDE PROVINCIALE INPS INDICAZIONI OPERATIVE A fronte delle normative in materia di distacco transnazionale adottate dagli Stati esteri, si è di recente assistito all’incremento di richieste provenienti da committenti stranieri circa la presentazione del modello A1 ossia il cosiddetto “certificato di distacco” rilasciato dall’INPS competente per territorio Tale presentazione, secondo i predetti committenti, servirebbe a consentire l’ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato ospitante dei lavoratori comunitari, in caso di lavorazioni da svolgersi in quel territorio da parte di aziende straniere. Il Collegio Costruttori, visto il suddetto incremento che si è tradotto anche in un aggravio dei carichi di lavoro sul competente ufficio INPS, ha preso contatti informali con la locale Sede dell’Istituto al fine di evidenziare le criticità riscontrate nella presentazione delle domande, relative soprattutto ai tempi necessari per il rilascio del modello. Stante le risposte ricevute in esito ai suddetti contatti, le imprese eventualmente interessate, prima della presentazione delle richieste all’INPS, possono confrontarsi con il Servizio sindacale del Collegio per ottenere indicazioni al riguardo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA MODULISTICA NOTA ATS BRESCIA 31 OTTOBRE 2017, N. 100671 L’ATS di Brescia ha comunicato l’avvio di una nuova procedura per la trasmissione della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con

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pericolo di esplosione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 462/01, dal D.Lgs. 81/08 nonché dal D.M. 37/08. Al riguardo, ha precisato che il modulo per l’invio telematico è disponibile sul proprio sito al seguente link: https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=962 Va, peraltro, segnalato che, per poter inviare la documentazione on-line, è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader - versione 9.4 o successive - ed utilizzare, quale browser, Internet Explorer. ATS - Nota 31 ottobre 2017, n. 0100671 Nell’ambito delle linee di attuazione della sanità digitale promossa dalla Regione Lombardia, l’ATS di Brescia ha attivato un nuovo servizio on-line riguardante l’inoltro della dichiarazione di conformità degli impianti in oggetto descritti; quanto sopra nell’ottica di promuovere la dematerializzazione delle pratiche e favorire l’accessibilità al servizio da parte dell’utenza senza doversi recare presso l’ufficio preposto. Pertanto per l’utente è prevista la possibilità di trasmettere le dichiarazioni di conformità tramite l’invio telematico delle stesse, ottenendo un immediato riscontro e senza oneri aggiuntivi. L’introduzione della nuova procedura di trasmissione diventerà obbligatoria a partire dal 01/12/2017 e sarà supportata da un servizio di assistenza telefonica informazioni contattando i numeri 0303838.516-534. Distinti saluti.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di ottobre 2017 è risultato pari a 100,9. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di ottobre 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,0169866


IMPIEGATI

in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

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Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi 3,76

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi

IMPIEGATI a carico azienda

OPERAI

a carico impiegati

a carico azienda

a carico operai

9,19%(1) — —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06%

9,49%

34,28%

9,49%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro

(5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi

IMPIEGATI a carico azienda

OPERAI

a carico impiegati

a carico azienda

a carico operai

9,19%(1) — —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

— 0,30% — — —

29,06%

9,49% 38,55%

31,8%

9,49% 40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

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INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

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TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff

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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

670


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,81%

NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

1,61% 0,68% 0,46% 0,40% 26,96%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

a carico dirigente

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

671


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

a carico azienda

a carico dirigente

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo

468,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione

318,00 euro al trimestre

672


673

0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64

0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

TOTALE

E) E1) F)

0,07

1,39

1,47

0,07

0,08 8,04

0,08 8,47

4,33 1,55

4,57 1,64

36,98

0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,16 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,48

0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,16 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

D)

0,10 1,16 0,36

0,10 1,16 0,36

10,92

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

11,53

Retribuzione diretta

A2) B) B1) C)

6,31 3,00 1,55 0,06

A)

6,80 3,01 1,66 0,06

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

OPERAIO specializzato

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017


TRIBUTI

SISMABONUS E DETRAZIONI PER LA CASA I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus”, dell’eventuale cumulabilità con le altre detrazioni per la casa e dei limiti di spesa agevolabili. Questi i temi affrontati dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 954-1191/2017, in origine indirizzato alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna. In particolare l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire una ricostruzione sistematica della disciplina del “Sismabonus” (alla luce nella normativa vigente e senza considerare le eventuali modifiche e proroghe contenute nel DdL di Bilancio 2018), risponde analiticamente ai tre quesiti posti dal contribuente istante. Come noto, infatti, l’art. 16 del DL 63/2013 prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo [1]. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: · 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica, · 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, · 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi. Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali, la percentuale di detrazione è aumentata sino al · 75% se l’intervento consente di ridurre il rischio sismico di una classe, · 85% se consente di ridurre il rischio sismico di due classi. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico, sia su singoli immobili che su condomini, vengono incluse anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”) per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa [2]. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti nell’interpello

circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni [3]. Ripartizione delle spese - Quesito n.1 Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), soprattutto nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%). L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013), ha negato tale possibilità, chiarendo che “il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate”. In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “a regime” per i medesimi interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro, da ripartire in 10 anni. Lavori di manutenzione e Sismabonus Quesito n. 2 Con il secondo quesito l’istante chiede se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, quando realizzati nell’ambito di lavori più vasti e necessari al completamento dell’opera nel suo complesso. Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso. In merito, l’Amministrazione finanziaria conferma tale orientamento anche nel caso di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. Calcolo limite di spesa - Quesito n. 3 Infine, viene chiesto il corretto comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce

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che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR. In merito, gli interventi antisismici, per i quali è possibile beneficiare della disciplina più favorevole del Sismabonus (soglie di detraibilità più elevate e ripartizione delle spese in 5 periodi d’imposta), non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto il dettato normativo non lo permette. Tale orientamento dell’Amministrazione finanziaria, alla luce delle peculiarità del caso di specie, appare condivisibile, in quanto anche se trattasi di interventi diversi (manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antisismica) che insistono sullo stesso immobile, possono essere ricompresi in un “unico” progetto. Infatti, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la ratio sottesa a tale chiarimento prende le mosse dal principio di “assorbimento”, secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. Da qui la necessità di considerare un unico plafond, pari a 96.000 euro, per tutte le spese sostenute. A conclusioni ben diverse, invece, si ritiene giungere nel caso in cui, sul medesimo immobile, vengano posti in essere interventi di natura sostanzialmente diversa, lavori che hanno distinte finalità e per i quali vengono sostenute spese differenti, seppur ricompresi tra quelli indicati nel medesimo art. 16-bis del TUIR. In sostanza, ad avviso dell’ANCE, nell’ipotesi in cui vengano realizzati interventi antisismici (che insistono, ad esempio, sulla struttura esterna dell’edificio) e altri tipi di lavori, non collegati tra loro e aventi ad oggetto la struttura interna dell’immobile (ad esempio il rifacimento del bagno), il cumulo dei benefici dovrebbe essere concesso. Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che: · nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute. Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi certificati da un titolo abilitativo autonomo; · i lavori di riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e Sismabonus.


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In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus. Note: [1] Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. [2] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. [3] In merito, si evidenzia che la risposta fornita dalla Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate è sicuramente più completa e pertinente di quella precedentemente data, al medesimo interpello, dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che, con un’interpretazione dubbia, censura, nel caso di specie, l’accesso al Sismabonus, poiché l’intervento edilizio prevedeva la preventiva demolizione dell’edificio esistente e non il suo consolidamento, come da dettano normativo.

ICI E AREE FABBRICABILI ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27087/2017 Ai fini ICI l’area è considerata edificabile a partire dal momento in cui i lavori di costruzione, demolizione e ricostruzione sono stati avviati, indipendentemente da quando è stato rilasciato il relativo permesso di costruire. Questo il principio espresso nell’ordinanza della Corte di Cassazione (V sez. civ.) n. 27087/2017, che si è pronunciata sulla que-

stione relativa al pagamento dell’ICI dovuta su un’area oggetto di edificazione. La questione prende le mosse da un avviso di accertamento con cui il Comune procedeva al recupero dell’ICI dovuta su un’area agricola, secondo le previsioni del P.R.G., per la quale era stato rilasciato il permesso di costruire case rurali nel dicembre 2001, ma i lavori edificatori erano stati avviati solo diversi anni dopo (ottobre 2007). In particolare, il Comune fondava la pretesa tributaria sulla base del principio secondo cui “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera b, del Dlgs 504/1992. A tal riguardo, il Comune richiedeva il pagamento dell’ICI sull’area, considerata edificabile, a partire dal momento in cui i permessi di costruire erano stati rilasciati. Diversamente, il contribuente riteneva di dover pagare solo a partire dal 2007, ovvero dal momento in cui i lavori erano stati effettivamente avviati. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, in senso contrario alle sentenze di primo e secondo grado, a favore dell’impresa ricorrente, sulla base del principio secondo cui “è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici”. In sostanza, con un orientamento favorevole e del tutto condivisibile, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini ICI, per individuare correttamente il valore imponibile dell’area in ragione della qualificazione come agricola o edificabile, occorre fare riferimento all’effettivo utilizzo da parte del contribuente, indipendentemente dalla definizione urbanistica. Sul punto si ritiene che, anche se l’ordinanza è stata dettata in materia di ICI, alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in tema di IMU. Quest’ultima, infatti, entrata in vigore a partire dal 2011[1] in luogo dall’ICI è dovuta sulle aree qualificate edificabili dal P.R.G., incluse quelle costituenti il cd. “magazzino” delle imprese edili [2]. Tale disciplina configura, pertanto, una difformità rispetto all’esclusione dal prelievo IMU riconosciuta ai fabbricati costruiti o ristrutturati per la successiva vendita purché non locati, facenti parte anch’essi del “magazzino” delle imprese edili. A tal riguardo, da tempo, l’ANCE propone l’esenzione dall’IMU anche per le aree fabbricabili comprese tra le rimanenze dell’attivo circolante delle imprese di costruzioni, evidenziando le complicazioni di una disciplina fiscale impositiva complessa e

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diversificata sui “beni merce” delle imprese edili e sostenendo la necessità di semplificare il macchinoso quadro normativo che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha determinato una forte incertezza applicativa e maggiori costi fiscali per gli investimenti immobiliari. Note: [1] Cfr. DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. [2] Si ricorda che questa posizione deriva dalla definizione stessa, ai fini di tutti i tributi, di area edificabile ai sensi dell’art. 36, co. 2, del DL 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) secondo cui “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

SPLIT PAYMENT CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(C.M.27/E/2017)

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina Iva della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) applicabile dal 1° luglio 2017. Con la C.M. n.27/E del 7 novembre 2017 l’Amministrazione finanziaria fa il punto sulle novità apportate al citato meccanismo dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva 2017”), convertito con modificazioni nella la legge 21 giugno 2017, n.96 [1]. In merito, si ricorda, che, a seguito dell’autorizzazione delle autorità comunitarie, il termine ultimo d’applicazione dello “split payment” è stato prorogato sino al 2020, quindi per un ulteriore triennio rispetto al termine originariamente fissato, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017 [2]. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, viene, altresì, ampliato l’ambito dei soggetti cessionari/committenti nei confronti dei quali si applica il meccanismo dello “split payment”, che d’obbligo riguarda ora: - le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica[3]; - tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate); - tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane,


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comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate); - le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate. Il meccanismo è stato quindi esteso alle prestazioni di servizi rese dai professionisti eseguite nei confronti dei soggetti sopra elencati, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito [4]. La Circolare allegata, tuttavia, illustra esclusivamente detta disciplina, che si pone in perfetta continuità con la versione previgente della norma, mentre, non si tiene altresì conto delle novità introdotte dal più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l’art.3) [5], che riformula nuovamente il co.1-bis dell’art.17ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), anche ad altri soggetti pubblici, ovverosia a: - gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona - le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%. Con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 148/2017 (ovvero entro il 29 novembre 2017), verranno stabilite anche le modalità attuative delle nuove disposizioni. Nel rinviare ad un successivo approfondimento, tra le precisazioni fornite dalla C.M. 27/E/2017 si segnalano le seguenti: · in ordine alla corretta individuazione delle PP.AA. coinvolte, occorre far riferimento alle amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (art. 1, co. 209- 214, legge 244/2007). In particolare, si rinvia all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it, senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica [6]; · per quanto riguarda la corretta individuazione delle società controllate e di quelle quotate in borsa, si precisa che rilevano gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali elenchi hanno valore costitutivo e, a seguito della loro pubblicazione definitiva, non ha più rilevanza giuridica l’eventuale rilascio dell’attestazione (eventualmente richiesta dal fornitore/prestatore al cedente/ committente) di riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello “split payment”;

· tra le operazioni escluse dall’applicazione dello “split payment”, viene precisato che, per evidenti esigenze di semplificazione, sono escluse le operazioni permutative di cui all’art.11 del DPR 633/1972. In tali ipotesi, nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina IVA, l’Agenzia giustifica il proprio orientamento, affermando che “… l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe obbligatoriamente un’attribuzione di denaro, sia pure a titolo di IVA, attribuzione non connaturale al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro”. Tale precisazione assume particolare rilevanza per le imprese del settore che frequentemente pongono in essere operazioni di natura permutativa (ad esempio nei rapporti con gli Enti locali, nell’ambito dell’esercizio della loro attività istituzionale). Con tale esclusione, infatti, viene quindi superato l’ostacolo principale al ricorso a tale tipo di operazioni, che obbligava l’Ente locale acquirente/committente al versamento dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario, pur assolvendo al proprio obbligo di pagamento mediante corrispondente cessione di immobili; · relativamente alle modalità di versamento dell’IVA all’Erario da parte delle PP.AA. e delle società, si chiarisce che queste, pur potendo continuare ad utilizzare le precedenti modalità, potranno effettuare il versamento diretto all’Erario dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In ogni caso, in sede di prima applicazione, le pubbliche amministrazioni potranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017; · in tema di profili sanzionatori, infine, l’Agenzia ricorda che: - la mancata indicazione in fattura dell’indicazione della “scissione dei pagamenti” o “split payment“ comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997 (da euro 1.000 a euro 8.000), - l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PP.AA. e società è sanzionato ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 471/1997 (30% di ogni importo non versato). In ogni caso, in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contri-

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buenti anteriormente all’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Note: [1] Per un quadro complessivo cfr. l’art.1 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 ed il D.M. 27 giugno 2017, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015. [2] Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all’art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente). La proroga fino al 2020 e l’estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata formalmente richiesta il 16 febbraio 2017 dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all’art.395 della Direttiva 2006/112/CE (cfr. DEF- Programma Nazionale di Riforma - sezione III pag. 43) ed è stata concessa dalle autorità comunitarie con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 118 del 6 maggio 2017. [3] A tal riguardo, viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 (in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione previgente, che forniva un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte. In merito, con la successiva emanazione dei Decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, a correzione del D.M. 23 gennaio 2015, recante le modalità attuative dello “split payment”, sono stati modificati i criteri ai fini dell’individuazione delle “Pubbliche Amministrazioni” tenute a versare l’IVA in “split payment”, circoscrivendole nei fatti a quelle destinatarie della normativa in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell’art.1, co.209-214, della legge 244/2007. [4] Si ricorda, inoltre, che le modalità attuative del meccanismo della “scissione dei pagamenti” sono fissate dal Decreto del Ministro dell’economia e finanze 23 gennaio 2015, come modificato dai Decreti del Ministro dell’economia e finanze del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze (Def - www.finanze.it). [5] Cfr. “Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”). [6] La disciplina della scissione dei pagamenti non si applica, inoltre, agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.


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SPLIT PAYMENT ISTITUITI I NUOVI CODICI TRIBUTO - R.M. N.139/E/2017 Istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società che operano secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “Split payment”) applicabile dal 1° luglio 2017. Con la Risoluzione n.139/E del 10 novembre 2017, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i nuovi codici tributo necessari per effettuare i versamenti tramite i modelli “F24” e “F24 Enti Pubblici” dell’IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciale secondo il meccanismo della scissione di pagamenti. Come noto, l’art. 1 del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva 2017”) convertito, con modificazioni nella legge 96/2017, ha esteso l’ambito applicativo dello split payment alle operazioni per cui è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017[1]. Si ricorda, inoltre, che a seguito dell’autorizzazione delle autorità comunitarie, il termine ultimo d’applicazione dello split payment è stato prorogato sino al 2020. Di recente, sulle novità introdotte in tema di split payment dalla Manovra Correttiva 2017, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con la C.M. n.27/E[2] del 7 novembre 2017. Tale Circolare ha fornito chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina che consente, tra l’altro, alle PA e alle società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento dell’IVA dovuta tramite modello F24 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile), utilizzando un apposito codice tributo. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.139/E/2017 istituisce, nello specifico: - per il modello F24 – codice “6041” denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”; - per il modello F24 EP - codice “621E” denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. In tema di split payment si ricorda, infine, che il D.L. 148/2017 (cd. “Decreto fiscale”) collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha riformulato il comma 1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, operando a decorrere dal 1° gennaio 2018, un’ulteriore estensione in senso soggettivo dell’applicazione

della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche. Note: [1] Per un quadro complessivo Cfr. l’art.1 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 ed il D.M. 27 giugno 2017, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015. [2] Cfr. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - C.M.27/E/2017.

ROTTAMAZIONE CARTELLE 2017 ON-LINE I MODULI PER L’ADESIONE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i modelli per aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle 2017”, alla luce delle modifiche previste dal “Decreto fiscale”. I modelli predisposti DA-2017 e DA-R devono essere compilati, rispettivamente, dai contribuenti che intendono procedere alla rottamazione delle cartelle relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dai contribuenti che, non ammessi alla precedente definizione agevolata, intendono farne nuovamente richiesta. Come noto, il DL n.148/2017 (c.d. “Decreto fiscale”) è intervenuto sul tema modificando la disciplina dell’art. 6 del DL n.193/2016, prevedendo, tra l’altro: · l’estensione della rottamazione anche ai carichi, affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; · la possibilità di accedere alla rottamazione anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di definizione agevolata, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016). Si ricorda che, il DL 148/2017 stabilisce che i cd. “contribuenti respinti”, che vogliono accedere alla nuova rottamazione, devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione. Con riferimento alle modalità operative, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito i Modelli per presentare le relative richieste di rottamazione nel seguente modo: - per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, compilando il modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.

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In merito, si ricorda che entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute, la scadenza di eventuali rate o l’eventuale diniego; - per i carichi precedentemente non ammessi (dei cd. “contribuenti respinti”), compilando il modello DA-R entro e non oltre il 31 dicembre 2017. A seguito della presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente: ► entro il 31 marzo 2018, l’ammontare delle rate scadute (del pregresso piano di rateazione) che dovranno essere versare entro il 31 maggio 2018; ► entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la nuova procedura di definizione agevolata, la scadenza delle rate o l’eventuale diniego. Per completezza, si evidenzia che entrambi i modelli DA-2017 e DA-R potranno essere inoltrati in forma telematica tramite invio pec (alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento con allegata copia di documento di identità), oppure presentati di persona presso gli Sportelli presenti sul territorio nazionale.

IMU E TASI CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA Il MEF fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo IMU e TASI, relativo al periodo d’imposta 2017, da effettuare entro il prossimo 18 dicembre. In particolare, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le indicazioni per il versamento della seconda rata IMU e TASI 2017, che dettano le modalità operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento. A tal riguardo, viene chiarito che entro il prossimo 18 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo IMU e TASI, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d’imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che: - le delibere siano state adottate entro il 31 marzo 2017 e pubblicate, sul sito www. finanze.it, entro il 28 ottobre 2017. In merito, il MEF chiarisce che laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento debba essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell’anno 2016.


TRIBUTI

Si ricorda che i suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra, ad esempio, l’ipotesi di dissesto finanziario del Comune; - le aliquote approvate non siano state aumentate rispetto a quelle stabilite per il 2015[1]. Sul punto si evidenzia che la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o pre dissesto finanziario. Per completezza si ricorda che, con riferimento ai “beni merce” delle imprese edili, ovvero i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, viene stabilita: ■ l’esenzione dall’IMU, ai sensi dell’art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. Tale esenzione è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013) [2]. Come noto, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta» [3]. Sempre con riferimento al regime di esenzione IMU, si ricorda che in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.

■ la fissazione dell’aliquota TASI in misura pari all’1 per mille, con possibilità, da parte del Comune, di azzerare l’aliquota o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell’art.1, co.14, lett. c, della legge 208/2015). Note: [1] Come noto, l’art. 1, co. 26, della legge 208/2015 (cd. “Stabilità 2016”) ha previsto il divieto di aumentare le aliquote IMU e TASI rispetto all’anno 2015. [2] Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. [3] In sostanza, ai fini dell’esenzione IMU per il 2016, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2017. Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.

ACCOLLO DEBITI TRIBUTARI E COMPENSAZIONE

(R.M. n.140/E/2017)

Il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto in compensazione con crediti fiscali dell’accollante. Questo il principio contenuto nella R.M. n. 140/E del 15 novembre 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dell’incerta formulazione normativa, fornisce dei chiarimenti in materia di accollo dei debiti tributari e, più in generale, fa il punto sulla disciplina delle compensazioni fiscali. In particolare, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito, posto da più parti, circa la possibilità, per l’accollante, di utilizzare il meccanismo della compensazione anche nelle ipotesi di accollo del debito tributario altrui. Come noto, l’accollo è un contratto mediante il quale un soggetto terzo (cd. accollante) assume l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario, laddove il creditore aderisca all’accordo (ai sensi dell’art. 1273 c.c.). Fiscalmente viene posta una deroga a tale principio, ovvero il debitore originario (ossia il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria) non è mai liberato nei confronti dell’Erario. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto che si accolla un

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debito tributario altrui non può utilizzare il meccanismo della compensazione e, quindi, non può compensare i propri crediti fiscali (vantati nei confronti del Fisco) con i debiti accollati. Tale orientamento trova la sua ratio nell’art. 8 della legge n.212/2000 (cd. “Statuto del contribuente”) che, seppur ammettendo in via generale la compensazione [1] come meccanismo di estinzione dell’obbligazione tributaria, prevede l’emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per dare concreta attuazione a tale principio. Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’attesa che tale decreto venga emanato, il meccanismo della compensazione si applica solo nei casi previsti dalla legge (tra i quali non rientra l’accollo). Tuttavia, alla luce delle obiettive condizioni di incertezza delle disposizioni fin qui richiamate, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “devono essere considerati validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima del 15 novembre 2017” (giorno di pubblicazione della R.M. 140/E/2017). Per completezza, si ricorda che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella R.M. n.140/E/2017, non interferiscono in alcun modo con la nuova disciplina della cessione del credito da Sismabonus ed Ecobonus, in quanto gli stessi decreti attuativi prevedono la possibilità di utilizzare il credito acquisito in compensazione. Come noto, in estrema sintesi, i contribuenti possono decidere di cedere il proprio credito d’imposta (ovvero la detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi antisismici o di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali), alle imprese esecutrici o altri soggetti privati che, a loro volta, possono: · utilizzare il credito fiscale in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, alle stesse condizioni applicabili al cedente; · cedere, ulteriormente, il credito d’imposta ricevuto dal condomino. Dunque, nei casi di cessione del credito da Simabonus o Ecobonus, la possibilità per il cessionario di utilizzare il credito d’imposta in compensazione è stata prevista espressamente dal legislatore, in quanto funzionale alla riuscita di tutto il meccanismo agevolativo. Infatti, i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel dettare le modalità operative per accedere ai suddetti benefici, prevedono e spiegano dettagliatamente l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquisito dal cessionario. Note: [1] Cfr. Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)

Variazione gennaio ......16-17: Variazione febbraio......16-17: Variazione marzo.........16-17: Variazione aprile ..........16-17: Variazione maggio .......16-17: Variazione giugno ........16-17: Variazione luglio ..........16-17: Variazione agosto ........16-17: Variazione settembre...16-17: Variazione ottobre........16-17:

gennaio........................................................................... 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile............................................................................... 1,012478 maggio............................................................................ 1,012232 giugno............................................................................. 1,012734 luglio ............................................................................... 1,013984 agosto............................................................................. 1,018225 settembre........................................................................ 1,017232 ottobre ............................................................................ 1,016987

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

0,90% 1,50% 1,40% 1,70% 1,40% 1,10% 1,00% 1,20% 1,20% 0,90%

(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%) (1,050%) (0,825%) (0,750%) (0,900%) (0,900%) (0,675%)

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 101,3 101,1 101,0 101,0 101,4 101,1 100,9

DIC MEDIA 84,3 83,8 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI OTTOBRE 2017 CHE È PARI AL

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 21,62 19,75 17,20 15,46 12,23 10,56 9,10 6,78 3,51 1,28 0,71 1,47 1,20 0,30

FEB 21,22 19,37 16,92 15,20 11,98 10,31 8,94 6,47 3,11 1,28 0,81 1,18 1,41 -0,10

MAR 21,12 19,17 16,74 15,02 11,39 10,31 8,70 6,05 2,72 1,09 0,81 0,99 1,31 -0,10

APR 20,82 18,79 16,46 14,84 11,14 10,07 8,30 5,53 2,24 1,09 0,62 0,90 1,31 -0,39

MAG 20,63 18,60 16,10 14,48 10,56 9,82 8,22 5,43 2,33 1,09 0,71 0,81 1,20 -0,20

100,9 GIU LUG 20,33 20,24 18,41 18,13 16,01 15,73 14,22 13,96 10,07 9,58 9,66 9,66 8,22 7,83 5,33 5,02 2,14 2,04 0,90 0,81 0,62 0,71 0,71 0,81 1,00 0,90 -0,10 -0,10

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AGO 20,04 17,94 15,55 13,78 9,50 9,26 7,59 4,71 1,56 0,43 0,52 0,62 0,70 -0,49

SET 20,04 17,85 15,55 13,78 9,74 9,58 7,91 4,71 1,56 0,81 0,90 0,99 0,90 -0,20

OTT 20,04 17,66 15,73 13,43 9,74 9,50 7,67 4,31 1,56 0,90 0,81 0,81 0,90 0,00

NOV 19,75 17,66 15,64 13,00 10,15 9,42 7,59 4,21 1,76 1,18 0,99 0,99 0,90

DIC MEDIA 19,75 20,43 17,48 18,41 15,55 16,10 12,57 14,13 10,31 10,56 9,26 9,74 7,21 8,06 3,91 5,22 1,47 2,14 0,90 0,99 0,99 0,81 0,99 0,90 0,60 1,03


LAVORI PUBBLICI

INDICAZIONI ANAC CIRCA I SOGGETTI TENUTI A DICHIARARE I REQUISITI SOGGETTIVI CON IL DGUE Con Comunicato del Presidente del 08/11/2017 (che sostituisce il precedente Comunicato del 26/10/2016) l’ANAC ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito alla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, soffermandosi ad esaminare chi debba rilasciare il DGIE e con quali modalità. La necessità di ritornare sull’argomento discende dall’entrata in vigore del “decreto correttivo” del codice degli appalti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 56/2017. Chi deve presentare il DGUE (art. 80, commi 1 e 3 del Codice). L’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma stabilisce che l’esclusione dalle gare per i motivi previsti dal citato articolo riguardano i seguenti soggetti: - nella ditta individuale: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare); - nelle s.n.c.: ogni socio o ogni direttore tecnico; - nelle s.a.s.: i soci accomandatari e i direttori tecnici; dei membri del consiglio di amministrazione - per le società di capitale e i consorzi: 1) tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; 2) gli institori e i procuratori generali; 3) i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.); 4) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico; 5) il socio unico persona fisica, ovvero il

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Il decreto correttivo 56/2017 ha introdotto prima della locuzione «di direzione o di vigilanza» l’inciso «dei membri degli organi con poteri», questa aggiunta permette così di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri sono interessati dalla previsione e cioè, da un lato, il consiglio di amministrazione e dall’altro gli organi con poteri di direzione e vigilanza. Le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente: 1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; 2) sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; 3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: 1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza). 2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Il legale rappresentante può dichiarare a nome degli altri soggetti - come operare Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che ren-

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da dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione. Aggiornate dall’ANAC le Linee guida n. 6/2016 sul “grave illecito professionale” Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, è stato pubblicato il Provvedimento 11 ottobre 2017, contenente l’aggiornamento al D.lgs. n. 56/2017 delle Linee Guida n. 6/2016, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice”. Le nuove Linee Guida entrano in vigore decorsi 15 giorni di vacatio dalla pubblicazione, diventando efficaci a partire dal 22 novembre 2017. Pertanto, in conformità a quanto sancito dall’articolo 213, comma 17-bis del Codice, esse troveranno applicazione nelle procedure di gara bandite a partire da tale data, ovvero, in caso di assenza di bando, laddove gli inviti a presentare offerta siano trasmessi a partire da tale termine. L’Autorità, come si evince dalla Relazione Illustrativa che accompagna il documento, ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee Guida, a seguito delle modifiche apportate, dal decreto correttivo n. 56/2017, al comma 10 dell’articolo 80, che ha chiarito la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in presenza di motivi di esclusione, con specifico riferimento anche al “grave illecito professionale”, di cui al comma 5, lettera c). Infatti, tale comma prevede che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata di tale pena accessoria ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, l’interdizione dalle gare è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, nel qual caso è pari alla durata della pena principale. Il decreto correttivo, ha aggiunto, un periodo finale al comma, stabilendo che tale durata è “pari a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.” In realtà, nel testo sottoposto a consultazio-


LAVORI PUBBLICI

ne pubblica lo scorso giugno, l’ANAC aveva profilato una prima interpretazione, basata sul dato testuale dell’art. 80 comma 10, affermando la necessità che l’accertamento dei fatti ostativi alla partecipazione alle gare fosse sempre definitivo. Il testo approvato in via definitiva, tuttavia, anche in recepimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato (affare n. 01503/2017), fa rientrare nell’ipotesi dell’illecito professionale anche reati oggetto di provvedimenti di condanna non definitivi. Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modificazioni introdotte dalle Linee Guida aggiornate. AMBITO OGGETTIVO DI RILEVANZA Anzitutto, l’Autorità specifica che le fattispecie rilevanti quali gravi illeciti professionali, possono avere natura civile, penale ed amministrativa, e devono essere accertati con provvedimento esecutivo. Tuttavia, il concetto di esecutività cui si riferisce l’Autorità non presuppone, necessariamente, la definitività del provvedimento di accertamento. Infatti, viene precisato che possono rilevare come gravi illeciti professionali, salvo che non configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla gara, anche le condanne non definitive per alcuni tipi di reati, tra i quali vengono menzionati, a titolo esemplificativo: ·l’abusivo esercizio della professione ·i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da inserire nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito) ·i reati tributari ex decreto legislativo 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio ·i reati urbanistici (di cui all’art. 44, comma 1, lett b) e c) T.U. 380/2001) ·i reati previsti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 Inoltre, possono rilevare anche le condanne non definitive per: ·turbativa d’asta (353 c.p.) ·turbativa del procedimento di scelta del contraente (354 c.p.), ·astensione dagli incanti (354 c.p.) ·inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 c.p.) ·frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) Eventuali condanne definitive per questa ultima serie di reati, comportano l’automatica esclusione dalla gara ai sensi del comma 1 dell’art. 80, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante Con riferimento alle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (par. 2.2.1), viene precisato che la risoluzione anticipata può rilevare se non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio con provvedimento esecutivo. Per quanto riguarda le condotte poste in essere nello svolgimento della procedura

di gara (par. 2.2.2), è chiarito che possono rilevare, quale grave illecito professionale: • gli accordi con altri operatori economici tesi a falsare la concorrenza, a condizione che siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati. • la presentazione di informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione, l’esclusione o l’aggiudicazione della gara, ovvero l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura, se commessi con dolo o colpa grave e volti a ingenerare nell’amministrazione un erroneo convincimento ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione deve essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa, e del parametro della colpa professionale. L’Autorità precisa che, in ogni caso, la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere, determinerà l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera f-bis (false dichiarazioni), senza, quindi, margini di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Per quanto riguarda le altre situazioni potenzialmente idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3), si precisa che i provvedimenti di condanna dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) per pratiche commerciali scorrette e quelli sanzionatori comminati dall’ANAC e iscritti nel Casellario, possono rilevare, quale illecito professionale grave, se esecutivi. I MEZZI DI PROVA ADEGUATI Tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini della relativa iscrizione nel Casellario Informatico, e che quindi possono essere rilevare ai fini della valutazione del grave illecito professionale, sono stati inseriti, dalle Linee Guida Aggiornate, anche i

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provvedimenti di applicazione delle penali, di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto. Inoltre, viene chiarito che le autodichiarazioni rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mediante il modello DGUE, devono avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico. Infatti, precisa l’Autorità, la valutazione sulla rilevanza della condotta illecita è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante e, quindi, l’operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare. La falsa attestazione della insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omessa dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara per dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice. Infine, viene precisato che, fino alla attivazione della Banca Dati Centralizzata gestita dal MIT, la verifica sulla sussistenza della causa di esclusione in esame è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico dell’Autorità, ovvero mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti, per quanto riguarda le condanne non definitive. Tuttavia, la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico, ne tiene comunque conto, ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche finalizzate all’accertamento della veridicità dei fatti. La fattispecie ostativa, infatti, si configura con l’accertamento del fatto e non con l’annotazione dello stesso nel Casellario Informatico che, quindi, non riveste natura costitutiva ma di semplice pubblicità notizia. Tenuto perciò conto che sono molte le situazioni accertate, anche solo con condanna di


LAVORI PUBBLICI

primo grado già appellata, che determinano l’esclusione dalla gara senza possibilità di giustificazioni da parte dell’interessato, si consiglia di allegare al DGUE apposita dichiarazione ove riportare oggetto ed estremi di ogni condanna, definitiva o meno. In tal modo si evita il grave pericolo che venga eccepito il reato di falsa dichiarazione che dovrebbe portare al divieto di partecipazione a gare pubbliche. RILEVANZA TEMPORALE Rispetto al testo previgente delle Linee Guida, la durata dell’interdizione alla partecipazione alle gare viene definita più chiaramente, essendo medio tempore intervenuta, per effetto del decreto correttivo 56/2017, la modifica al comma 10 dell’art. 80. Pertanto, secondo l’Autorità, l’interdizione è pari a: - 5 anni, se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria (in questo caso, l’Autorità dimentica di specificare che, ai sensi della norma del Codice, la sentenza di condanna deve essere definitiva) - alla durata della pena principale, se questa è di durata inferiore a 5 anni - 3 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna

LE MISURE DI SELF-CLEANING PER LA POSSIBILE AMMISSIONE DI CHI INCORRE IN MOTIVI DI ESCLUSIONE L’Autorità precisa che le misure di selfcleaning - che, ai sensi dell’art. 80 comma 7, possono consentire ad un soggetto che

incorra nei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 5, di essere comunque ammesso alla gara dalla stazione appaltante- devono essere adottate dall’operatore economico entro il termine di presentazione dell’offerta e vanno indicate all’interno del DGUE. L’Amministrazione valuta l’idoneità di tali misure in contraddittorio con l’operatore economico e la decisione assunta in merito deve essere adeguatamente motivata. Viene, infine, specificato che, in caso di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione, quest’ultima deve valutare le misure di self-cleaning con il massimo rigore. Tale ultima precisazione, sembra derivata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, in cui si è ribadito che, in presenza di dichiarazioni non solo mendaci, ma anche reticenti del concorrente, l’amministrazione può prescindere dalla valutazione delle misure di self- cleaning, procedendo all’automatica esclusione dalla gara (CdS sentenza Sez. III, 5/9/2017 n. 4192). OSSERVAZIONI E RILIEVI DI ANCE Il testo aggiornato delle Linee Guida solleva perplessità, laddove consente alle stazioni appaltanti di considerare rilevanti anche fatti non definitivamente accertati ovvero non iscritti nel Casellario Informatico dell’Autorità. Infatti, se, da un lato, viene ribadito il principio generale secondo il quale gli illeciti professionali, di qualunque natura siano (civile, penale ed amministrativa), debbono sempre essere accertati con provvedimenti esecutivi, dall’altro lato, si riconoscono come potenzialmente rilevanti anche le sentenze di condanna non definitive, per una serie numerosa di reati, provvedimenti giurisdizionali, cioè, privi di esecutività. Ciò comporta, quindi, che un’impresa soccombente nel primo grado di giudizio per tali reati, possa essere espulsa da una procedura di gara, per un lungo periodo di tempo (3/5 anni), a prescindere da una eventuale impugnativa del provvedimento stesso. In tal modo, risultano ridotti gli spazi di tutela delle aziende e, soprattutto, viene compresso il principio costituzionale sulla presunzione di innocenza, in forza del quale nessuno può essere considerato colpevole - e scontarne le conseguenze - in assenza di una condanna definitiva. Peraltro, l’elencazione esemplificativa dei reati potenzialmente rilevanti, appare ampia e generica, in quanto le fattispecie delittuose considerate rilevanti non sono state distinte a seconda del settore di attività professionale in cui opera il soggetto, tenuto conto che la norma si applica, oltreché ai lavori, anche a servizi e forniture. Ne risulta che alcune ipotesi, non tipicamente connesse

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con l’esercizio dell’attività professionale edile (ad esempio, i delitti contro l’industria e il commercio) quanto, piuttosto, con quella imprenditoriale generalmente intesa, potrebbero rilevare anche come illeciti professionali negli appalti di lavori. In questo modo, le amministrazioni finirebbero per disporre di un amplissimo potere di valutazione discrezionale, che - anche in considerazione della perdurante assenza del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - potrebbe essere esercitato in modo irragionevole o sproporzionato dalle amministrazioni, con il rischio di alimentare forte contenzioso in fase di gara. Inoltre, particolarmente delicata appare anche la possibilità, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di prendere in considerazione fatti e circostanze non ancora iscritti nel Casellario Informatico; ciò, soprattutto a fronte dell’obbligo, posto a carico dei concorrenti, di dichiarare in sede di DGUE ogni fatto e circostanza astrattamente idonea a rilevare come illecito professione grave. In questo modo, le imprese possono essere esposte ad una situazione di forte incertezza, potendo incorrere, inconsapevolmente, in dichiarazioni incomplete, cui far conseguire l’esclusione dalla gara a titolo di falso. Tutto ciò considerato, l’Ance sta adottando le opportune iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni affinché la fattispecie del grave illecito professionale sia ricondotta a fatti accertati in via definitiva e, quindi, oggetto di sentenze di condanna definitive ovvero di provvedimenti amministrativi irrevocabili e inoppugnabili, come risultanti dal Casellario presso l’ANAC. Posizione, questa, sostenuta dall’associazione sin dalla fase della consultazione sulle linee guida. Ciò posto, in attesa delle auspicate modifiche, si raccomanda alle imprese, in sede partecipazione alle gare, la massima prudenza, formulando dichiarazioni il più possibile complete ed esaustive, con indicazione di tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’insussistenza di rischi sulla propria affidabilità/integrità nello svolgimento dell’attività professionale, al fine di evitare contestazioni e conseguenti esclusioni, anche comminate a titolo di falso.

LINEE GUIDA ANAC N. 3 SUL RUP DEFINITIVE Con deliberazione n.1007 del 11/10/2017, sono state aggiornate le Linee guida n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Nel testo modificato viene ribadito il ruolo fondamentale del RUP che per l’espleta-


LAVORI PUBBLICI

mento delle attività di gara «deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere». Qualora l’organico della Stazione appaltante «presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice». Negli altri casi, la Stazione appaltante può individuare quale RUP «un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida». Da evidenziare anche la precisazione fatta sugli appalti di lavori e servizi attinenti a ingegneria e architettura nei quali «il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale». Nell’ambito delle attività conferite al Responsabile del procedimento, le Linee Guida precisano, inoltre, che nella fase antecedente alla programmazione degli appalti di lavori, tale soggetto «formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. g)-nonies, del codice». Nel settore dei lavori, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: a. «titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento». Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori «non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si

applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione». Nel settore dei servizi e forniture infine «il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante». Infine in caso di acquisti centralizzati e aggregati «le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività».

GIURISPRUDENZA

LA SEGNALAZIONE ALL’ANAC PER L’INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO NON È IMPUGNABILE, POICHÉ NON DOTATA DI AUTONOMA LESIVITÀ

(Consiglio di Stato Sez. VI 20/11/2017 n. 5331) La giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 12/06/2012, n. 3428) ha evidenziato come la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al fine dell’inserimento di un’annotazione nel casellario informatico delle imprese, è un atto preliminare e riguarda lo svolgimento interno del processo di gestione del Casellario informatico e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma le-

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sività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo, stante peraltro che l’impresa concorrente potrebbe ritenere non pregiudizievole dei propri interessi l’esclusione dalla specifica gara ma lesivi gli effetti connessi all’annotazione nel casellario informatico, non ricorrendone i presupposti di legge. Peraltro, va altresì ricordato come la segnalazione del provvedimento di esclusione all’Autorità di vigilanza e la conseguente annotazione costituiscano atti dovuti (cfr. ex multis sez. VI, 23/05/2012, n. 3002). Pubblicato il 20/11/2017 N. 05331/2017REG.PROV.COLL. N. 03899/2012 REG.RIC. SENTENZA per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO ROMA: SEZIONE III n. 02771/2012, resa tra le parti, concernente annotazione nel casellario informatico FATTO Con l’appello in esame l’autorità odierna appellante impugnava la sentenza n. 2771/2012 con cui il Tar Lazio accoglieva l’originario gravame, proposto da Motem s.n.c. avverso l’annotazione nel casellario informatico disposta dall’autorità stessa ai sensi dell’art. 8 dPR 2072010. In particolare, il provvedimento impugnato era stato adottato a seguito di segnalazione, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n.163/2006, effettuata da Autostrade per l’Italia spa, in relazione al diniego di autorizzazione al subappalto alla Motem in riferimento all’esecuzione dell’appalto “A 1 Milano Napoli -Tratto La Quercia - Badia Nuova. Adeguamento tratto appennini - lavori di smaltimento marino di galleria; ciò in quanto era stata accertata una dichiarazione non veritiera resa in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, essendo emersi a carico del legale rappresentante dell’impresa numerosi decreti penali non dichiarati. La sentenza impugnata accoglieva il gravame in relazione alla depenalizzazione dei reati oggetto dei predetti decreti penali in epoca ben anteriore agli atti di gara nonché alla buona fede della parte dichiarante, stante il tempo trascorso dalle condanne e la circostanza che le stesse non risultavano dal certificato del casellario a richiesta dell’interessato. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: violazione ed errata interpretazione dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 e difetto motivazionale.


LAVORI PUBBLICI

La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità, per mancata indicazione di specifici motivi, ed il rigetto dell’appello. Con ordinanza n. 2384/2012 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza del 1611/2017, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione. DIRITTO 1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, nei termini formulati da parte appellata per assenza di specifiche censure avverso la sentenza impugnata. In linea generale, l’effetto devolutivo dell’appello amministrativo non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare, nell’atto di appello, le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono reputate condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado. Nel caso de quo l’atto di appello, pur non prevedendo una scansione numerica distinta, contiene una complessa ed articolata serie di argomentazioni critiche rivolte alla sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla specifica critica dei due argomenti sinteticamente espressi nella motivazione semplificata resa dal Tar. In sostanza, i vizi dedotti avverso la sentenza “breve” impugnata si colgono con chiarezza dalla narrativa della parte in diritto; gli stessi prendono in specifica e critica considerazione i due argomenti indicati nella motivazione della decisione in forma semplificata. 2. Passando all’analisi del merito dell’appello, lo stesso appare fondato nei termini già evidenziati in sede cautelare. Entrambi gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata risultano correttamente censurati: sia sul punto della sopraggiunta depenalizzazione, in quanto è pacifico che il legale rappresentante dell’impresa odierna appellata abbia subito le numerose condanne di cui ai decreti penali contestati e che non le abbia dichiarate; sia sul punto della buona fede, attesa la piena consapevolezza in ordine al fatto di aver subito le condanne oggetto di contestazione. Dal punto di vista del quadro normativo applicato ex dPR 207/2010, i presupposti dell’annotazione emergono nella specie alla luce dell’art. 8 comma 2 lett s): “falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti”. La medesima norma distingue l’operatività delle singole ipotesi di annotazione nel

casellario informatico: mentre alcuni dati sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità; altri, fra cui quelli di cui alla lettera s), sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. In materia la giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 12/06/2012, n. 3428) ha evidenziato come la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al fine dell’inserimento di un’annotazione nel casellario informatico delle imprese, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo, stante peraltro che l’impresa concorrente potrebbe ritenere non pregiudizievole dei propri interessi l’esclusione dalla specifica gara ma lesivi gli effetti connessi all’annotazione nel casellario informatico, non ricorrendone i presupposti di legge. Peraltro, va altresì ricordato come la segnalazione del provvedimento di esclusione all’Autorità di vigilanza e la conseguente annotazione costituiscano atti dovuti (cfr. ex multis sez. VI, 23/05/2012, n. 3002). Nella fattispecie in esame l’Autorità ha fatto buon governo del potere richiamato. Infatti, è pacifico che il legale rappresentante abbia reso una dichiarazione non veritiera, e quindi falsa nei termini rilevanti ai fini della norma richiamata, in quanto non attestante le diverse condanne subite. Altrettanto evidente è l’assenza dell’invocata buona fede, in specie in relazione alla piena consapevolezza del soggetto in ordine alla circostanza di aver subito tali condanne; al riguardo, l’aver prodotto un certificato che, per le proprie caratteristiche giuridicamente note agli operatori del settore, non poteva contenere il riferimento alle predette condanne, lungi dal dimostrare la buona fede può assumere rilievo nei termini opposti, quale tentativo di evitare il riferimento a condanne storicamente consolidate, seppur concernenti reati oggetto di successiva depenalizzazione legislativa. In linea generale va ricordato che nelle procedure di evidenza pubblica la incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara; una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o no di partecipare alla procedura competitiva; peraltro l’omessa dichiarazione

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ha il grave effetto di non consentire proprio all’Amministrazione una valutazione ex ante in ordine alla gravità dei reati non dichiarati; si tratta pertanto di un comportamento tutt’altro che innocuo in quanto priva di certezza la decisione compiuta dalla stazione appaltante in ordine all’ammissione delle imprese che hanno omesso di dichiarare condanne. Nelle gare pubbliche, nel caso di omessa dichiarazione di condanne penali riportate dal concorrente, è legittimo il provvedimento di esclusione non sussistendo in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo alla omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale con particolare riferimento alla lett. c) del comma 1 dell’art. 38, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 28/09/2015, n. 4511). Ciò non può che valere a maggior ragione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’annotazione di competenza dell’autorità odierna appellante, in quanto concernente l’estensione dei predetti principi al settore degli appalti anche oltre la partecipazione alla singola gara in cui è stata resa la dichiarazione non veritiera. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso di primo grado. Sussistono giunti motivi, a fronte della natura e della complessità della disciplina in materia, per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017.


TECNICA

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITÀ AZIENDALI TRANSIZIONE ALLE NUOVE NORME UNI EN ISO 9001 E 14001 La certificazione dei sistemi di gestione Qualità e Ambiente, secondo la nuova edizione del 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, deve avvenire entro il 15 settembre 2018. Dopo tale data i certificati rilasciati secondo le edizioni precedenti delle norme saranno revocati. La scadenza è stata confermata, con una comunicazione congiunta, da Accredia (Ente unico di accreditamento nazionale) e da UNI (Ente di normazione italiano) che, inoltre, hanno chiarito che già dal 15 marzo 2018 gli Organismi di Certificazione dovranno svolgere tutte le verifiche, sia per la prima certificazione che per le sorveglianze o i rinnovi, sulla base delle nuove norme UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) e UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente). L’International Organization for Standardization (ISO) e l’International Accreditation Forum (IAF), che rispettivamente presiedono alla stesura delle norme internazionali e alle verifiche di conformità in base alle stesse, non prevedono proroghe rispetto alle date sopra evidenziate. Le nuove edizioni delle norme presentano importanti novità che intervengono nella gestione della strategia aziendale. In entrambi i casi è previsto infatti un coinvolgimento maggiore dell’imprenditore che ora è chiamato a identificare punti di forza e di debolezza del mercato di riferimento, dei suoi concorrenti e di tutte le parti interessate (analisi del contesto), oltre ad individuare e comprendere gli aspetti che potrebbero mettere a repentaglio il suo business (analisi del rischio). Inoltre la revisione della UNI EN ISO 14001 pone l’accento sui concetti relativi all’analisi del ciclo di vita per la certificazione ambientale, considerando le conseguenze economiche, ambientali e sociali di un prodotto o processo, nell’arco del suo intero ciclo di vita (lifecycle thinking) “Si tratta - afferma Giuseppe Rossi, Presidente ACCREDIA – delle norme alle quali le imprese fanno maggiormente ricorso, per certificarsi. Essere in possesso di una certificazione valida diventa strategico per l’azienda che vuole competere sul mercato italiano e internazionale, senza contare che, se si vuole partecipare a bandi di gara pubblici, in alcuni casi, diventa addirittura un requisito obbligatorio. Il suggerimento che do alle imprese non ancora allineate alle nuove norme – continua Rossi – è di rivolgersi quanto prima a un organismo accreditato per evitare ingolfamenti dell’ul-

tim’ora che potrebbero pregiudicare la loro competitività.” Secondo Piero Torretta, Presidente UNI “l’applicazione delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 serve alle imprese per garantire la soddisfazione dei clienti, il miglioramento continuo, la crescita e il successo nel tempo, una consapevole tutela dell’ambiente. Solo applicando le versioni più aggiornate dello stato dell’arte - definito dalle norme tecniche - i risultati ottenuti possono fare la differenza sul mercato in termini di competitività responsabile e sostenibile.” Si raccomanda alle Imprese in possesso di certificazioni relative alle suddette norme di pianificare per tempo l’aggiornamento dei propri sistemi qualità.

NELLA COMPRAVENDITA LE GARANZIE PER VIZI SONO RIDOTTE SE L’IMMOBILE È USURATO Nell’ambito di un contratto di compravendita (anche immobiliare) sul venditore gravano, ai sensi dell’articolo 1476 del codice civile, una serie di obblighi tra cui, per quanto qui interessa, quello di garantire l’acquirente dai vizi della cosa. L’art. 1490 del codice civile individua il contenuto di tale obbligazione: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. La garanzia per i vizi legittima eventualmente l’attivazione, da parte dell’acquirente, dei corrispondenti rimedi: dalla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo fino al risarcimento del danno. Imperfezioni di minore entità devono essere, invece, tollerate dall’acquirente. Pur in presenza di un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1490 c.c., l’operatività della garanzia è però condizionata dal comportamento dell’acquirente, gravato dall’onere di esaminare il bene al momento dell’acquisto (art.

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1491 c.c.) oppure in quello della consegna (art. 1511 c.c.) e di attivar” la garanzia rispettando le rigide scadenze di cui all’art. 1495 c.c. L’acquirente, quindi, perde il diritto ad azionare la garanzia in caso di conoscenza dei vizi. A tal fine, il vizio deve essere facilmente riconoscibile, sicché deve bastare una soglia minima di attenzione per poterlo riscontrare non essendo richiesta una cognizione specialistica. E proprio su tale aspetto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24343 del 16-10-2017) escludendo la possibilità di far valere la garanzia per vizi in caso di vendita di un bene appartenente ad un edificio condominiale di costruzione molto risalente nel tempo i cui difetti materiali devono essere imputati al concreto ed accertato stato di vetustà ovvero alle tecniche costruttive ormai superate. Non si può, quindi, parlare nel caso in esame di vizi rilevanti né di vizi occulti bensì di caratteristiche dell’immobile che influiscono solo sul suo valore commerciale: “colui che acquista un immobile di non recente costruzione... ha l’onere di verificare con cura le condizioni di manutenzione, se del caso interpellando l’amministratore del condominio al fine di conoscere quali interventi manutentivi siano stati effettuati…” pertanto “... l’acquirente doveva sapere che si trattava di un fabbricato risalente agli anni ‘60, con caratteristiche costruttive non propriamente eccellenti, e doveva sapere che prima o poi potevano rendersi necessari interventi al tetto, come alle altre parti del fabbricato...”. La Corte ha, quindi, escluso l’applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi ritenendo che trattandosi di bene “usato” le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita.


URBANISTICA

IN CASO DI RECESSO DEL COMMITTENTE L’APPALTATORE DEVE ESSERE INDENNIZZATO

I PARCHEGGI PERTINENZIALI SONO ESENTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

La dottrina consolidata ha definito che il recesso non può più essere fatto valere se i lavori oggetto di appalto siano stati ultimati. Secondo la dottrina è irrilevante il fatto che l’opera non sia stata accettata dal committente: una volta completata l’opera il contratto ha ormai esaurito i suoi effetti, essendo stato raggiunto lo scopo per il quale lo stesso è stato sottoscritto. Il recesso comunicato dopo il compimento dell’opera sarà pertanto privo di efficacia e il committente sarà tenuto a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo ancora dovuto. Si fa presente che, nell’ambito del contratto, le parti hanno facoltà di derogare alla disciplina codicistica regolando, quindi, in maniera diversa il recesso unilaterale del committente fino ad escluderlo (Cass. civ., n. 1295 del 29-1-2003). L’aspetto importante è sicuramente quello riguardante l’indennizzo cui ha diritto, come anticipato, l’appaltatore che deve essere calcolato sulla base delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Per spese sostenute si fa riferimento ai costi sopportati dall’appaltatore, che non si siano tradotti in lavori eseguiti. In questa voce di indennizzo rientrano a titolo di esempio: le spese di acquisto e trasporto di materiali che non sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto e che, a seguito del rimborso, diventano di proprietà del committente; le spese per sopralluoghi; le spese per impianti di sorveglianza del cantiere. Per quanto riguarda i lavori già eseguiti si deve fare riferimento a quelli svolti fino al momento del recesso. L’indennizzo da mancato guadagno si riferisce, infine, ai lavori rimasti ineseguiti, ed è l’utile netto che l’appaltatore avrebbe avuto da essi se avesse potuto portare a termine l’opera. È onere dell’appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno dimostrare quale sarebbe stato il guadagno conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (Cass. civ., sez. II, n. 8853 del 5-4-2017; Tribunale Grosseto, n. 652 del 4-7-2017). In chiusura va segnalata una sentenza del Tribunale Napoli, sez. IV, 29-4-2016ai sensi della quale: se contrattualmente previsto, l’appaltatore può legittimamente rifiutare la consegna del cantiere, anche a seguito dell’esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del committente, sino al versamento integrale degli importi dovuti.

Tutti i parcheggi pertinenziali - sia quelli realizzati negli edifici esistenti ai sensi dell’art. 9 Legge 122/1989, sia quelli previsti nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41 sexies della Legge 1150/1942 - sono esenti dal contributo di costruzione in quanto espressamente individuati come opere di urbanizzazione dall’art. 11 della Legge 122/1989. È quanto ha ribadito il TAR Emilia Romagna in una recente sentenza (sez. I, sede di Bologna, 20 novembre 2017, n. 751), aderendo ad un orientamento giurisprudenziale che si sta sempre più consolidando (vedi anche TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 luglio 2017, n. 545 e 9 ottobre 2014, n. 939; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 11 settembre 2017, n. 1087; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033 e 24 novembre 2016, n. 4937). Il TAR, riprendendo le argomentazioni già fornite dal Consiglio di Stato, ha evidenziato che: • la legge 122/1989 all’art. 11 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio; • i parcheggi pertinenziali in generale vanno qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti - e non solo a quelli previsti per la fruizione collettiva - è attribuito un rilievo pubblico; • tale qualificazione e la conseguente gratuità vanno estese (art. 41 sexies, comma 1, Legge 1150/1942) anche ai parcheggi delle nuove costruzioni ad eccezione di quelli che superano la misura di legge pari a 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di costruzione e perché non destinati ad un uso collettivo. Il TAR quindi ha annullato il provvedimento con cui un comune aveva chiesto ad una società il pagamento della quota del contributo di costruzione riferita al costo di costruzione relativa alle superfici dei parcheggi pertinenziali da realizzare nell’ambito di un intervento di nuova costruzione. Si ricorda che la legge 246/2005 ha eliminato per i parcheggi realizzati nelle nuove costruzioni l’obbligo del vincolo pertinenziale a favore dei proprietari delle relative unità immobiliari. Pertanto questi parcheggi possono essere ceduti autonomamente e separatamente dalle nuove unità immobiliari.

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CONTRATTO DI APPALTO E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO Una delle problematiche che di frequente interessa le vicende contrattuali tra committente e appaltatore, durante l’esecuzione di lavori edili in ambito privato, è quella della determinazione del corrispettivo e, per quanto oggetto di questo approfondimento, della possibilità di variarne l’entità in corso d’opera rispetto a quanto originariamente concordato. Il corrispettivo può essere espressamente determinato al momento della conclusione del contratto nel suo preciso ammontare come può, anche, in accordo tra le parti, essere fissato il criterio al quale occorre attenersi per precisarne l’ammontare in un tempo successivo, e cioè nel corso dell’esecuzione dell’opera ovvero ad opera ultimata. Si parla di appalto a corpo quando il compenso dovuto all’ appaltatore è “chiuso” ossia stabilito al momento della conclusione del contratto per tutti i lavori da svolgersi come definiti nel capitolato senza, di regola, possibilità di variazioni. In tale caso è opportuno che l’intervento da realizzare sia descritto in maniera il più possibile dettagliata affinché l’appaltatore non sia esposto al rischio di imprevisti. Nell’appalto a misura (o a prezzi unitari) il corrispettivo viene calcolato applicando ad ogni lavorazione un prezzo unitario. Ciò premesso e considerando che, nello svolgimento di lavori edili commissionati in appalto, specie laddove questi abbiano una durata piuttosto lunga, possono verificarsi una serie di situazioni che diano luogo alla necessità di variare il prezzo concordato, si vuole, con questo approfondimento normativo e giurisprudenziale, evidenziare che esistono una serie di disposizioni normative che si applicano laddove le parti non hanno previsto una disciplina “speciale”. Se la regola in materia di appalto è l’immodificabilità del prezzo in quanto l’appaltatore che esegue i lavori deve assumersi il rischio economico (articolo 1655 codice civile) dell’eventualità di un costo superiore a quello convenuto vi sono, all’interno del codice civile, una serie di norme che consentono , in determinate ipotesi, che a sua volta potranno essere declinate diversamente dalle parti, di adeguare il corrispettivo a fronte di una variante progettuale, di difficoltà nell’esecuzione o di un aumento dei costi intervenuti successivamente. È disponibile presso gli uffici dell’Associazione una disamina delle varie fattispecie normative con il richiamo agli articoli del C.C. ed infine una rassegna specifica di giurisprudenza.


RIFIUTI

AREE CON MATERIALI DI RIPORTO, NUOVE INDICAZIONI MINISTERIALI Dopo il DPR 120, entrato in vigore lo scorso 22 agosto, relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’attività dei cantieri edili, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento - con la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 ha chiarito alcuni aspetti particolarmente importanti relativi agli interventi di trasformazione urbana in aree nelle quali sono presenti i materiali di riporto. In via preliminare è opportuno ricordare che il DPR 120/17 aveva definito le condizioni in base alle quali i materiali di riporto possono essere trattati, qualora ricorrano le condizioni tecniche indicate nel citato DPR (articoli 2 e 4, allegato 10), come sottoprodotti adottando le procedure amministrative previste per le terre e rocce da scavo. La Circolare ministeriale chiarisce alcuni aspetti di una materia che, soprattutto a seguito delle interpretazioni da parte degli enti locali e della magistratura, ha evidenziato criticità nonostante i ripetuti interventi legislativi avviati dal 2012 sino a quello del DPR 120/2017. Per altro la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017 è particolarmente impor-

tante, considerati i termini e gli orientamenti a suo tempo espressi nella nota inviata dal Ministero dell’ambiente all’ISPRA il 14 maggio 2014. Nel merito dei contenuti della Circolare n. 0015786 si evidenzia, come già accennato, che è relativa alle modalità di gestione del suolo contenente le matrici materiali di riporto per la cui individuazione si deve fare riferimento all’art. 3 del decreto legge n. 2/2012 ossia il suolo costituito “da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.” Nel paragrafo III la Circolare fornisce le indicazioni di carattere operativo per le gestione di tre fattispecie di cui la prima è quella relativa all’ipotesi del suolo che rientra nelle specifiche del sottoprodotto (art. 2 - 4, All. 10 DPR 120/17) trasportato in altro sito/ processo produttivo secondo le indicazioni e le procedure del DPR 120/17. Le altre due ipotesi con le relative soluzioni, sono quelle di interesse per le trasformazioni del territorio e cioè: Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 comma 2 DL

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2/12 possono essere utilizzate nel sito di produzione ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR 120/17 e dell’art. 185 del D.lgs. 152/06. Terre e rocce contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 DL 2/12 rappresentando fonti di contaminazione devono essere alternativamente: ► rimosse (procedura di bonifica); ► sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute (tali attività vanno intraprese in tutte quelle ipotesi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilità della messa in sicurezza permanente); ► rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti (in tali casi si prevede il “trattamento” di tali matrici, che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 152 del 2006 consiste in tutte quelle “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”). Infine, la Circolare precisa che se nelle matrici materiali di riporto è presente una fonte di contaminazione si dovrà procedere alla sua eliminazione prima del riutilizzo nel sito di produzione.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 46 del 15/12/2017 Comunicati stampa

Ance: Massimiliano Musmeci è il nuovo Direttore generale Il Comitato di Presidenza dell’Ance, su proposta del Presidente Gabriele Buia, ha nominato per acclamazione Massimiliano Musmeci nuovo Direttore generale dell’Associazione nazionale dei costruttori. Musmeci – spezzino, 54 anni - vanta una lunga carriera nel mondo dell’associazionismo imprenditoriale

centro studi

Anno dei Borghi 2017, l’Ance partecipa alla cerimonia di chiusura Il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in collaborazione con le Regioni, ha organizzato, a Roma, l’evento di chiusura dell’Anno dei Borghi 2017 con una giornata dedicata allo sviluppo dei Borghi italiani. Tra gli interventi, quello del Vice Presidente Ance Rudy Girardi, che ha presentato i risultati di uno studio realizzato dall’Associazione su opportunità e fonti di finanziamento per la riqualificazione dei piccoli comuni

fiscalità

Split payment, il punto su novità e criticità della “scissione” Iva Un documento Ance riepiloga e commenta le novità introdotte nel corso del 2017 allo split payment. Nella nota, in particolare, si sottolinea come la proroga e l’ampliamento dell’ambito applicativo del meccanismo abbiano di fatto aggravato i problemi finanziari e di liquidità delle imprese del settore delle costruzioni, già fortemente penalizzate dal ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione

opere pubbliche

Decreto Fiscale: nuove deroghe per la ricostruzione post terremoto in Centro Italia Una nota Ance illustra le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Fiscale, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, alle procedure per l’affidamento degli interventi per la ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Il provvedimento prevede inoltre ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici Affidamenti dei concessionari: on line la bozza di linee guida Anac Pubblicato sul portale dell’Autorità nazionale anticorruzione il documento di consultazione on line da cui deriveranno le linee guida relative ai criteri per la verifica annuale del rispetto del limite dell’80% per gli affidamenti da parte dei concessionari. Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato al 15 gennaio 2018

lavoro

Whistleblowing, ecco cosa prevede la nuova disciplina Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la normativa sulla “Segnalazione dei reati”, cosiddetta “Whistleblowing”, che prevede disposizioni a tutela dei lavoratori pubblici e privati che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie mansioni. Una nota Ance fornisce una prima analisi dei principali contenuti della nuova disciplina Bonus “Occupazione Sud”, prorogato a dicembre il recupero degli arretrati Al fine di agevolare i datori di lavoro, l’Inps ha prorogato fino a dicembre il termine per il recupero degli importi arretrati relativi al bonus “Occupazione Sud”, prima fissato ad ottobre. L’incentivo viene riconosciuto alle imprese del Mezzogiorno che hanno assunto lavoratori a tempo indeterminato nel corso del 2017 Progetto Ue “Co.Tutor “, on line il questionario per i tutor aziendali È stata avviata l’indagine sui tutor aziendali prevista dal progetto europeo “Co. Tutor”, di cui sono partner anche Ance e Formedil. I questionari, che dovranno

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essere compilati e trasmessi on line entro e non oltre il prossimo 22 dicembre, sono disponibili anche in italiano Appalti pubblici, la responsabilità solidale si applica anche ai subfornitori Il committente-appaltatore è responsabile in solido anche per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti del subfornitore, al pari di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore. Lo stabilisce una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di estensione del vincolo solidaristico Apprendistato professionalizzante, chiarimenti sulle esigenze formative Il ministero del Lavoro ha chiarito che per l’apprendistato professionalizzante di lavoratori in indennità di mobilità o in trattamento di disoccupazione, la formazione di base e trasversale non è indispensabile qualora le necessarie competenze siano già state acquisite nel corso di precedenti esperienze lavorative o di precedente rapporti di apprendistato professionalizzante . Ape e rischi gestione Durc, le ultime indicazioni alle Casse edili Adempimenti per l’erogazione Ape, mantenimento, anche per il 2018, della prestazione contrattuale Edilcard, e conferma per il prossimo anno della polizza assicurativa per i rischi di gestione del Durc, sono alcune delle questioni affrontate nelle ultime note della Cnce



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