ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE FEBBRAIO 2018
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
ADV_ELMA_215x295_PREZZIARIO_2015.indd 2
14/01/15 11.49
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA FEBBRAIO 2018
Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi
SOMMARIO La Cape: uno strumento a tutela delle imprese
pag. 79
Edilizia 4.0: un fisco “amico” aiuta le imprese a fare il grande salto di qualità
pag. 83
Macchine movimento terra: il patentino Eseb salva dai pericoli del “fai dal te”
pag. 85
Ecobonus e Sismabonus: conferme e modifiche nella Legge di Bilancio pag. 88
Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54
Bonifica del sito Caffaro: dopo attese e burocrazia la bonifica può partire pag. 92
Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia
Così ricerca e innovazione trasformano il bagno con estetica e funzionalità
pag. 94
Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Indici
pag. 102 pag. 128
Tributi Lavori pubblici
pag. 129
Trasporti Tecnica
pag. 144
Rifiuti Ance informa
pag. 146
77
pag. 137 pag. 145 pag. 148
Qualifichiamo solide realtà
Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.
LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.
SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina78177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737
IL PRESIDENTE FABIO RIZZINELLI FA IL PUNTO SULL’ANDAMENTO DELL’ENTE PARITETICO E DEL COMPARTO EDILE
LA CAPE: UNO STRUMENTO A TUTELA DELLE IMPRESE Fabio Rizzinelli, classe 1970, ingegnere laureatosi all’Università di Parma, è alla guida della Cassa Edile di Brescia dal 2013. Il Presidente è un uomo pratico, di poche parole, con la propensione al miglioramento costante e continuo, e i risultati si vedono. Nonostante il lungo e pesante periodo di trasformazione che ha profondamente caratterizzato, più di altri, il comparto edilizio, l’ingegner Rizzinelli è riuscito non solo a far quadrare i conti, ma anche ad ampliare i servizi per le imprese iscritte e i sussidi per i loro lavoratori. La “Cassa Assistenziale Paritetica Edile” di Brescia, più nota come CAPE, nasce nel 1946 per un’iniziativa congiunta delle Imprese e dei Sindacati. È di quell’anno, infatti, l’accordo che ne sancisce la costituzione firmato da ANCE (Collegio dei Costruttori Edili) e dai sindacati delle costruzioni (FILLEA-CGIL, FENEALUIL, FILCA-CISL).
Il Presidente della CAPE, Fabio Rizzinelli
Storicamente CAPE, come tutte la altre Casse edili italiane, sorge per dare una risposta, ad imprese e lavoratori, alla forte frammentazione che caratterizzava, allora più di oggi, il settore edile e alla rilevante mobilità interaziendale. La temporaneità dei cantieri e la conseguente brevità e discontinuità dei rapporti di lavoro impediva agli operai di maturare il diritto a quelle prestazioni che presupponevano un tempo minimo di occupazione presso la stessa impresa. Allo stesso modo, lasciava esposte le imprese a rivendicazioni dei lavoratori e ad un importante aumento dei costi di gestione del rapporto di lavoro. Con la nascita delle Casse Edili venne introdotto un meccanismo attraverso il quale
79
le imprese edili accantonavano a favore dei propri operai delle quote di salario differito - gratifica natalizia e ferie insieme all’anzianità professionale - che le Casse Edili avrebbero poi erogato loro, cumulando i versamenti di ogni impresa presso cui l’operaio era stato alle dipendenze. Col tempo questa funzione, diciamo di base, è stata notevolmente ampliata. In molti casi per opera direttamente del legislatore: si pensi al DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che per le imprese che svolgono lavori edili, è rilasciato dalle Casse Edili che agiscono in stretta sinergia con Inail ed Inail. In qualche modo, dunque, alle Casse Edili è stato assegnato un importante ruolo di regolazione del mercato a tutela delle imprese corrette. A Brescia questa funzione di CAPE ha trovato una particolare attuazione. Infatti, a seguito della stipula di importanti protocolli di intesa prima con il Comune di Brescia, poi con gli Ordini Professionali e, prossimamente, con l’articolazione territoriale del Ministero del Lavoro e con la Provincia di Brescia, si è consentito alla CAPE, e sempre più le si consentirà, di rendere notevolmente più efficiente il lavoro di contrasto delle irregolarità che già ad oggi ha portato rilevanti risultati in materia di riscontro di lavoratori non regolari e conseguente recu-
IN CINQUE ANNI LA CAPE HA EROGATO A LAVORATORI E IMPRESE UN IMPORTO DI CIRCA 20 MILIONI DI EURO
pero e restituzione agli stessi di quanto dovuto in termini di massa salariale. Insomma la CAPE è in prima linea in quella che dai vertici del Collegio è stata definita come «la battaglia delle battaglie»: il contrasto alla concorrenza sleale e a favore della legalità e della regolarità a tutela delle imprese corrette. A presiedere la CAPE, in questo triennio, c’è l’ing. Fabio Rizzinelli. Ed è proprio con lui che vediamo di scoprire un qualcosa in più sulla Cassa Edile. D Presidente Rizzinelli, la Cassa Edile è gestita a livello locale? R Assolutamente sì: ogni Cassa Edile oltre che autonoma ed indipendente è profondamente
viene scelto dall’Ance, mentre il Vicepresidente viene scelto dalle Organizzazioni Sindacali. D Brescia su che numeri si attesta? R Negli ultimi cinque anni la Cape Brescia ha erogato in assistenza a lavoratori e imprese, in media quattro milioni di euro l’anno, per un totale di venti milioni. Nel contrasto alla concorrenza sleale attraverso CAPE abbiamo fatto emergere circa 1.300 posizioni contributive non dichiarate, per un numero di salari corrispondente a tredici milioni di euro. Da ultimo poi ci tengo a precisare che siamo la terza cassa edile in Italia dopo Milano e Roma. Ossia dopo due metropoli non certamente paragonabili per
“Il sommerso, il lavoro nero o “grigio”, in questo settore è ancora troppo alto, le norme ci sono e sono chiare, ma farle rispettare è difficile, specialmente quando ci si imbatte con comportamenti sleali che nuociono all’intero comparto” legata al territorio in cui opera in quanto consapevole delle problematiche del luogo. In tutti questi anni, e sono quasi 70, questo sistema ha funzionato. Per noi è importante rimanere ancorati alla realtà bresciana, per meglio affrontare criticità che sono tipiche di questa terra e non caratteristiche di altre. Anche se non mancano momenti di confronto con le altre casse, che rappresentano sempre un valore aggiunto. Proprio per questo tutte le Casse sono coordinate da un organismo nazionale la Cnce, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. La Cnce è amministrata da un Comitato di Gestione formato da 12 componenti di cui 6 nominati dai datori di lavoro e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori. Il Presidente della Cnce
dimensioni a Brescia. Questo non è certamente un mio merito ma conferma e attesta che, negli anni e grazie a chi mi ha preceduto, CAPE è sempre stata ottimamente gestita. D La Cassa Edile a che categorie si rivolge? R La Cassa è obbligatoria, e ribadisco obbligatoria, per le imprese che operano nel settore edile. D I lavoratori possono non essere a conoscenza del fatto che l’impresario non li abbia iscritti alla Cassa? R Nulla è impossibile. Ma ritengo che questa sia un’evenienza quantomeno improbabile. Da anni uno degli obiettivi che ci siamo prefissi, e ancora una volta il merito va a chi mi ha preceduto, è quello di tenere un costante e 80
diretto rapporto con i nostri iscritti, imprese ma anche lavoratori. Ad esempio, all’atto dell’iscrizione chiediamo che ci vengano forniti il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica dei lavoratori per poter inviare direttamente agli interessati le notizie che li riguardano o delle opportunità che CAPE riserva. D Ingegner Rizzinelli, chi si occupa di vigilare e di effettuare i controlli? R I controlli sono svolti dall’Inps, dall’Inail, dall’Ispettorato del Lavoro e dall’Ats. Recentemente i servizi ispettivi di tali Enti, tranne l’Ats, sono stati accorpati in un unico soggetto. Tale soggetto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha quale compito primario quello di coordinare le attività ispettive in materia di lavoro. D Ritiene che questi controlli siano sufficienti o dovrebbero essere messe in campo altre risorse? R Purtroppo credo che non siano sufficienti; il sommerso, il lavoro nero o “grigio”, in questo settore è ancora troppo alto, le norme ci sono e sono chiare, ma farle rispettare è difficile, specialmente quando dall’altra parte si ha a che fare con imprese scaltre e soprattutto sleali. La Cassa apporta il suo contributo impegnandosi nel controllare e segnalare le irregolarità contributive, ma la strada da fare è sicuramente ancora lunga, ma non impossibile. È però necessario un deciso e profondo cambio di mentalità. D Presidente, i committenti sono poco informati? O fanno i furbi per spendere meno? R Noi crediamo che spesso i committenti siano poco informati sulle regole da seguire e soprattutto su quelli che sono i rischi a cui vanno incontro. Certo la crisi ha svuotato molte tasche, ed è diventato più facile commissionare
I COMMITTENTI SPESSO SONO POCO INFORMATI SULLE REGOLE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE DALLE IMPRESE
dei lavori al prezzo più basso. A volte si tratta solo di superficialità, tanti non si chiedono il perché di preventivi con costi così diversi, è comodo non indagarne a fondo le ragioni. Ma tutto questo rovina il mercato e penalizza le imprese virtuose. Oltre che esporre a rischi importanti. D Cosa rischia chi non rispetta le regole? R Chi non assolve l’obbligo di verifica di idoneità tecnicoprofessionale delle imprese in subappalto, siano committenti o direttore lavori, può incorrere in sanzioni quali arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro. Se poi l’impresa in questione non paga le retribuzioni previste dal contratto collettivo dell’edilizia o non versa i contributi a Cassa Edile, Inail, Inps, sarà il committente a doverlo fare per il principio della responsabilità solidale. Anche le imprese rischiano un’ammenda fino a 5.260,80 euro o l’arresto fino a quattro mesi, oltre a sanzioni amministrative e alla sospensione dei lavori fino a regolarizzazione. D Ritiene che la Cassa Edile sia poco conosciuta, forse sottovalutata? R Sicuramente la maggior parte dei non iscritti lo fa volontariamente, pur sapendo della sua obbligatorietà, ma siamo sicuri che ci sia poca informazione su questo ente, che sia da molti visto come un costo e non come un’opportunità. Anche per questo è in definizione una campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di creare consapevolezza sia verso le stesse imprese iscritte, sia nei confronti dei committenti, sia verso i lavoratori dipendenti, affinché conoscano e facciano valere i propri diritti. Rispettare le regole e il sistema giova a tutto il mercato edilizio, sia dalla parte della domanda che
dalla parte dell’offerta. D A settembre 2017 è stato firmato un protocollo di intesa per la legalità, è stata una trattativa lunga? Quali sono gli obiettivi? R Questo protocollo è la naturale continuazione del lavoro iniziato da Ance Brescia, insieme ai sindacati, con il Comune di Brescia nel 2016. Eravamo tutti d’accordo sul fatto di fare qualcosa di concreto per la lotta all’illegalità nel mattone, si trattava solo di trovare lo strumento giusto. Combattere l’illegalità nell’edilizia, significa favorire anche la sicurezza e agevolare una concorrenza leale fatta di imprese virtuose. Collegio Geometri, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Costruttori Edili, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Cape ed Eseb - competenti per la provincia di Brescia - hanno firmato perché vogliono uno strumento utile e concreto per far terra bruciata attorno a realtà che non rispettano le regole e che creano solo problemi a livello di sicurezza, a livello economico e di reputazione del mondo dell’edilizia. È stato un passo importante e i risultati saranno visibili a tutti in breve tempo. D Come funziona l’erogazione delle prestazioni? R Offriamo prestazioni ai lavoratori iscritti regolarmente alla Cassa su visite oculistiche, protesi odontoiatriche, ortopediche e ortofoniche, questi sussidi sono estesi anche al coniuge a carico e ai figli a carico, inoltre di questi ultimi rimborsiamo parte delle spese didattiche dalle medie fino all’università. Una volta all’anno forniamo gratuitamente ad ogni operaio, in regola con l’iscrizione, l’adeguato vestiario completo di calzatura antinfortunistica.
81
UNA STORIA INIZIATA NEL ‘46 La Cassa Assistenza Paritetica Edile di Brescia è stata costituita nel 1946, la sede è ubicata in via Oberdan al civico 122 e conta 22 dipendenti. La Cape è destinata a diventare sempre più uno strumento di regolazione del mercato edile, rispetto al passato, il suo ruolo strategico è aumentato considerevolmente anche in seguito al patto della Legalità firmato a settembre 2017, rappresentando il punto di incontro tra imprenditori e dipendenti e che garantisce equilibrio sociale e futuro previdenziale. Oggi i compiti della Cassa vanno dall’erogazione della gratifica natalizia, delle ferie e dell’Ape, alla funzione previdenziale, fino all’importantissimo compito di rilasciare il Durc. Questo ente si batte da anni per migliorare il sistema edilizio a favore di un mercato basato sulla concorrenza leale e su imprese virtuose. Un consolidato modello di sana gestione ha contribuito a far sì che la Cape di Brescia sia una delle più attive e prestigiose d’Italia.
a t r o c a i c n ra
F
s s e n i s u b o
u t l i per
Pensato, Realizzato, su misura per te
Location Centro Congressi Supporto Fiere - Eventi
82 - BS BUSINESS@LAMONTINA.IT - 030 65.32.78 LA MONTINA - VIA BAIANA, 17 - MONTICELLI BRUSATI
CONFERMATE LE PROROGHE DELLE AGEVOLAZIONI UTILI A SCRIVERE IL FUTURO DEL COMPARTO EDILE
EDILIZIA 4.0: UN FISCO “AMICO” AIUTA LE IMPRESE A FARE IL GRANDE SALTO DI QUALITÀ
Non solo efficientamento energetico: la nuova Legge di Bilancio punta anche sulla digitalizzazione 4.0 delle imprese. Come? Innanzitutto prorogando quanto già messo a regime nel 2017 (nello specifico parliamo di super e iperammortamento, oltre che della nuova Sabatini) ma facendo rientrare nel Piano industria 4.0 anche la formazione digitale, con un credito di imposta al 40% per imprese che mettono sul piatto risorse per la formazione digitale dei dipendenti e con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori (Its).
Edilizia 4.0. Partiamo da queste due novità: il credito d’imposta corrisponde al 40% del costo del personale dipendente per il periodo della formazione. Applicabile a tutte le imprese, l’incentivo è legato alla formazione in ambiti previsti dal Piano industria 4.0. Ecco qualche esempio: big data, cloud, fog computing, cyber security, robotica avanzata, 83
integrazione digitale dei processi aziendali. L’applicazione poi deve riguardare attività specifiche: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione (in questo ambito sono comprese, ad esempio, la progettazione delle strutture architettoniche, la progettazione e la pianificazione urbana, l’edilizia e altro ancora). Il credito
INCENTIVI ANCHE PER GLI ISTITUTI TECNICI CHE FAVORISCANO PERCORSI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
di imposta sopracitato può essere utilizzato solo in compensazione, indicandolo in sede di dichiarazione dei redditi e non è soggetto al limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti di imposta e di 700mila euro come massimo di compenNumerosi i campi sabilità. applicativi: big Abbiamo parladata, cloud, fog to anche del potenziamento degli Its: si computing, cyber tratta di ampliare i security, robotica contributi affinché in avanzata, processi tali Istituti si favorisca aziendali l’innovazione, puntando anche all’aumento degli iscritti. Le risorse ammontano a 19 milioni di euro nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni nel 2020. Anche sul fronte degli incentivi prorogati ci sono delle novità: il superammortamento scende al 130% (era al 140%) e non è applicabile a veicoli e altri mezzi di trasporto, anche se a uso esclusivo dell’azienda. L’agevolazione La legge Sabatini riguarda investimenti agevola piccole e in beni strumentali medie imprese che nuovi, da effettuarsi investono in nuovi entro il 2018 o entro macchinari (fondo il 30 giugno 2019, da 330 milioni dal a patto che l’ordine 2018 al 2023 risulti accettato entro il dicembre del 2018 e sia stato versato almeno il 20% di acconto. Quest’ultima proroga, nel caso dell’iperammortamento, e medie imprese - investe in nuovi si estende a tutto il 2019, ferme macchinari. Si parla di un fondo da restando le condizioni di cui sopra. 330 milioni di euro per il periodo L’incentivo resta al 250%, mentre dal 2018 al 2023. I finanziamenti agevolazione sul software resta al agevolati ammontano fino a 2 140%. milioni a impresa, con l’investiUltima conferma, la Sabatini, mento che può essere coperto dal che riguarda i finanziamenti age- fondo di garanzia delle Pmi fino volati per chi - tra micro, piccole all’80% massimo. In sostanza 84
vi sono molte opportunità per le imprese che decidono di investire nella digitalizzazione, ma anche nell’ammodernamento delle tecnologie produttive. Un piccolo, grande aiuto per scrivere il futuro del comparto edile.
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE MMT È FONDAMENTALE ANCHE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE
MACCHINE MOVIMENTO TERRA: IL PATENTINO ESEB SALVA DAI PERICOLI DEL “FAI DA TE”
L’abilitazione all’utilizzo delle Macchine Movimento Terra è necessario, in quanto tutti i lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono essere adeguatamente formati. Il D.Lgs. 81/08 prevede infatti un percorso formativo dedicato per gli utilizzatori di macchine movimento terra, mentre l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso.
Per quale motivo è necessario ottenere il cosiddetto “patentino” per condurre le Macchine Movimento Terra? La motivazione coinvolge sostanzialmente due attori, in cui il primo è il Datore di Lavoro per il quale è un obbligo procedere alla formazione dei propri dipendenti, in quanto il mancato adempimento porta a sanzioni sia di tipo amministrativo che penale, oltre alla sospensione immediata dell’attività lavorativa per gravi difformità in materia di sicurezza delle persone. 85
Il secondo invece è il lavoratore, per il quale lavorare senza il possesso dell’abilitazione, in caso di controllo può essere considerato come un “concorso di responsabilità” avendo accettato di lavorare senza l’idoneità necessaria. Entrando nel dettaglio del progetto di formazione, questo è rivolto ad operatori di macchine ed attrezzature da cantiere edile e stradale, nel quale si intende formare e successivamente verificare le competenze professionali dei partecipanti attraverso l’offerta di
ESISTONO MOLTE PROCEDURE DA RISPETTARE E CONOSCERE: PER QUESTO L’ABILITAZIONE È OBBLIGATORIA
un percorso didattico comune, che sappia però articolarsi in modo tendenzialmente individualizzato a seconda del livello professionale (esperienza e competenze). Per la specificità delle tematiche affrontate, si rende necessario di norma un rapporto allievo/ formatore di 1 a 8, anche al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di accertamento delle competenze. Il percorso nell’ambito del Movimento Terra ha carattere modulare e una durata complessiva di 16 ore. I moduli da frequentare in successione sono tre e consistono in un Modulo base da 4 ore, un modulo tecnico pratico comune da 4 ore ed un modulo pratico specifico da 8 ore. Come sempre nei corsi di formazione, la partecipazione a ciascun modulo sarà certificata con un Attestato di Frequenza, successivo allo svolgimento ed al superamento di test teorici e pratici per valutare le competenze acquisite durante il corso. L’accreditamento di ogni modulo frequentato permette all’allievo, interessato ad “abilitarsi” su una ulteriore attrezzatura, di completare il percorso senza dover ripetere mai moduli già frequentati. Lo scopo è proprio di fare formazione di qualità, con un costante taglio pratico-operativo, con serie verifiche degli apprendimenti e valutazioni finali delle competenze, con l’obiettivo di migliorare i livelli professionali (lavorare bene = lavorare in sicurezza) degli operatori. Entrando però nel dettaglio del corso di abilitazione, L’Agenda Formativa di ciascun modulo, indipendentemente dalla sua tipologia e dai suoi contenuti, individua una serie di cinque fasi
che scandiscono in successione il tempo formativo del modulo, ovvero l’accoglienza, il capire la macchina, il capire il contesto, il lavorare con la macchina ed infine il capire le regole. La scelta dell’approccio professionalizzante posticipa l’esame della normativa, in quanto dopo aver compreso la macchina, le sue proprietà, i suoi limiti d’uso e aver ben chiarito il contesto di lavoro in cui si opera, si passa alla fase operativa: il lavorare con la macchina. Questo percorso vede una forte contestualità nel trasferimento di procedure professionali e di correlate consapevolezze di prevenzione. A questo punto l’illustrazione, essenziale ma precisa, delle relative normative di legge assume, per il lavoratore che segue il corso, un significato direttamente comprensibile, tecnicamente e professionalmente motivato e pertanto realmente sensato. Inoltre il lavoratore di cantiere edile o stradale che opera sulle macchine compie un vero salto di livello quando inizia ad impadronirsi di 86
alcune - anche elementari - nozioni tecniche (e delle relative terminologie) proprie dell’ambito elettrico e meccanico. Sapere correttamente “i nomi delle cose”, potersi spiegare con il manutentore o l’assistenza, padroneggiare i concetti che forniscono i “perché” tecnici a tante pratiche di lavoro. Quindi il corso non è esclusivamente indirizzato alla mera abilitazione per l’utilizzo delle macchine, ma una vera e propria formazione personale che porti una crescita del lavoratore stesso. L’abilitazione all’utilizzo delle MMT si ricorda inoltre che ha durata quinquennale, di conseguenza è necessario frequentare l’aggiornamento della formazione che ha durata complessiva di 4 ore. Ultima considerazione che è bene evidenziare è la validità del patentino all’estero, in quanto per vari motivi un’impresa piuttosto che un singolo lavoratore può essere coinvolto in lavorazioni fuori dall’Italia. La normativa italiana sulla sicurezza dei lavoratori deriva della direttiva comunitaria,
IN ESEB LA FORMAZIONE È AFFIDATA A PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO: CON LE MMT NON SI SCHERZA
la quale pretende massima tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori stessi. Per i Paesi Europei, oltre all’Italia, i Patentini rilasciati valgono allo stesso modo di quelli dei Paesi in cui viene esibito, anche se qualche stato membro integra la formazione con le linee nazionali interne. In altri invece, come quelli extra comunitari, il riconoscimento non avviene sempre in modo diretto e quindi si prevedono alcuni corsi integrativi se non la partecipazione a corsi strutturati secondo le precise regole degli stessi. In conclusione è bene ricordare che secondo Legge, i
Patentini possono essere rilasciati soltanto da specifici enti accreditati ai fini del rilascio delle abilitazioni specifiche per la conduzione delle attrezzature di lavoro. Per la provincia di Brescia, la struttura storica da sempre dedicata alla formazione degli operatori edili è l’Ente Sistema Edilizia Brescia (Eseb), nel quale il personale altamente qualificato da anni si occupa di formare con professionalità migliaia di lavoratori sia nei propri laboratori che nella sedi delle aziende. È bene ricordare anche, che per le Imprese Edili il costo per ottenere il patentino Macchine Movimento Terra è più
87
conveniente per tutti gli iscritti a Enti Prevenzione e Sicurezza come Inail, Cassa Edile ed Inps. Eseb inoltre offre un servizio di consulenza personalizzata a chiunque ne avesse bisogno, in quanto la mancata informazione è uno dei rischi più evidenti per l’Impresa, che può portare a spese aggiuntive come multe, sanzioni, provvedimenti disciplinari, oppure imprevisti giudiziari non proprio piacevoli. Davide Diotti (ingegnere Eseb)
IL CUMULO DEI BONUS È FATTIBILE MA NON È STATO ESTESO A TUTTI I POSSIBILI COMMITTENTI
ECOBONUS E SISMABONUS: CONFERME E MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO
Andiamo con ordine, approfondendo subito la questione Ecobonus. Ecobonus che vede la proroga a tutto il 2018 della detrazione Irpef/Ires (al 65%) per le spese di efficientamento energetico sostenute fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Confermata invece la detrazione del 65% (o anche nella formula potenziata dal 70-75%) per i lavori relativi alla riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali. Passa invece al 50% la detrazione per l’acquisto e la posa di finestre e infissi; l’acquisto e installazione di schermature
Ecobonus e cedolare secca, sisma bonus e bonus edilizia. Sono solo alcune delle agevolazioni riviste alla luce della Legge di Bilancio 2018, approvata dal Senato lo scorso dicembre. Una Legge con luci e ombre, su cui pesano, per il settore edile, alcune mancanze. solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti provvisti di caldaie a condensazione (almeno di classe A); l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 88
generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (in questo caso la detrazione massima ammonta a 30mila euro). Sempre in tema di Ecobonus, la Legge di Bilancio ha stabilito l’estensione dell’opzione “cessione di credito” a tutti i contribuenti per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (comprese quelle su singole unità immobiliari). Viene poi prevista la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus. In quali casi? Per interventi volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico
DETRAZIONE IRPEF PER IL RECUPERO DELLE ABITAZIONI AL 50% PER UN LIMITE MASSIMO DI 96MILA EURO
e alla riqualificazione energetica su parti comuni di condomini in zone sismiche 1,2 e 3. Le detrazione saranno pari all’80% per passaggi a una classe di rischio sismico inferiore o all’85% se il passaggio sarà di due classi di rischio sismico inferiore. La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo su un ammontare non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ogni edificio. Va detto che questa opzione si pone in alternativa alle detrazioni già previste, lasciando all’utente la possibilità di scegliere quale sia la formula più conveniente. L’Ecobonus verrà infine esteso anche agli interventi di riqualificazione energetica su immobili di edilizia residenziale pubblica posseduti da enti o cooperative. Sul fronte del Bonus edilizia il Governo ha deciso di prorogare la detrazione Irpef per il recupero delle abitazioni, che sarà del 50% (sempre per spese sostenute entro il 31 dicembre 2018) per un limite massimo di 96mila euro. Per il Sismabonus, invece, la detrazione Irpef/Ires per spese relative ala messa in sicurezza statica di abitazioni e immobili a destinazione produttiva, il beneficio viene esteso anche agli interventi effettuati da Istituti autonomi di case popolari (Iacp) e da altri enti con le medesime finalità, comprese le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa. Viene inoltre attribuito il monitoraggio Enea in situazioni in cui gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico.
Veniamo al Bonus mobili, con la proroga della detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate che si applicherà ancora nella misura del 50%, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro (sempre entro il 31 dicembre 2018). Tale proroga è riconosciuta a soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2017, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. In questo caso il Bonus mobili è riconosciuto sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, Premiata la al netto delle spese riduzione del eventualmente già rischio sismico e agevolate nel 2017. riqualificazione Ovviamente l’acquisto deve rienergetica su guardare mobili o parti comuni di grandi elettrodomecondomini stici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione interventi. decennale del beneficio La detrazione (l’importo Tra le novità 2018 c’è l’intro- massimo è di 1.800 euro), che è duzione della detrazione Irpef del condizionata all’utilizzo di stru36% (su un massimo di spesa di menti di pagamento tracciabili, è 5.000 euro per unità immobiliare) ripartita in 10 quote annuali di pari per gli investimenti destinati alla importo dall’anno in cui le spese sistemazione a verde di aree sco- sono state sostenute e nei succesperte private di edifici esistenti, sivi. Tale agevolazione riguarda unità immobiliari, pertinenze, anche interventi su parti comuni recinzioni, impianti di irrigazione esterne di edifici (sempre con e realizzazione di pozzi o alla importo massimo di 5.000 euro realizzazione di giardini pensili e per unità immobiliare) e spetta coperture a verde. Le detrazioni al singolo condomino nel limite riguardano anche le spese di pro- della propria quota. A livello di gettazione e manutenzione con- cedolare secca, è stata decisa la nesse all’esecuzione dei suddetti proroga per due anni (2018-2019) 89
TRA LE NOVITÀ L’INTRODUZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% (SPESA MASSIMA 5MILA EURO) PER SISTEMAZIONE DEL VERDE
nell’aliquota del 10% sugli affitti a canone concordato. Passiamo ora ad alcune questioni squisitamente normative. E’ stata, ad esempio, introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% per le forniture di specifici beni (cd. “beni significativi”) nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. E’ stata poi prorogata a tutto il 2018 la disciplina del super e dell’iper ammortamento. A livello di superammortamento, sarà possibile ammortizzare il 30% (non più il 40%) in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. Viene sospesa, anche per il 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. Ai Comuni resta la facoltà di confermare la maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017. C’è poi il capitolo inerente le clausole di salvaguardia, di cui è prevista la disattivazione (totale per l’anno in corso, parziale per il 2019). Ne deriva, di fatto, il blocco per il 2018 dell’aliquota Iva ridotta al 10% e di quella ordinaria del 22%. La Legge di Bilancio ha esteso poi l’applicazione dell’art. 20, comma 1, della Legge 10/1977 (legge Bucalossi) che riconosce una disciplina fiscale di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte
Manca la proroga della detrazione Irpef al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
ipotecaria e catastale) agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica. Tale decisione si applica, dall’1 gennaio 2018, agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. È stata poi riammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2018. Come? Attraverso una perizia giurata di stima e il versamento (entro il 30 giugno 2018) di un’impo90
sta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree. Altra novità riguarda l’inserimento delle imprese che svolgono attività immobiliare tra quelle nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i Pir. Si è lavorato poi a livello di rapporto con le Pubbliche amministrazioni. E’ stata ridotta (con decorrenza 1 marzo 2018) da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le Pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di
INTRODOTTO IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL SETTORE TECNOLOGIE
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell’agente della riscossione, viene esteso a 60 giorni (attualmente sono 30) il termine di sospensione per il pagamento decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell’ammontare del debito accertato. C’è poi la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti Iva (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata). Infine è stato introdotto un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 % delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un’autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019. Questo, dunque, il nuovo quadro normativo, cui - secondo l’Ance - manca ancora qualcosa. Un esempio è la proroga fino al 2020 della detrazione Irpef commisurata al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, o l’estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione Irpef 75%/85%
del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l’acquisto di case antisismiche, site nei Comuni della zona a rischio sismico elevato, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. Pur proposta dall’Ance è la rimodulazione di Ecobonus e Sismabonus in funzione dell’immobile su cui s’interviene, commisurando le premialità così come l’estensione del “reverse charge” in sede di fatturazione delle ces91
sioni di beni. Non ultima l’Associazione nazionale costruttori edili lamenta la scelta di non riaprire i termini del regime fiscale agevolato di carattere temporaneo (mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap), così da permettere l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri. Mancanze che, in qualche modo, depotenziano la nuova Legge.
PROROGATO IL MANDATO AL COMMISSARIO ROBERTO MORENI ORA È POSSIBILE STRINGERE I TEMPI E PROCEDERE
BONIFICA DEL SITO CAFFARO: DOPO ATTESE E BUROCRAZIA LA BONIFICA PUÒ PARTIRE Dopo attese, intoppi burocratici e incertezze, la bonifica della falda del Sito d’interesse nazionale Caffaro può finalmente partire. A sbloccare la situazione, lo scorso 8 gennaio, ci ha pensato il ministro Giancarlo Padoan, firmando il decreto di nomina del commissario Caffaro Roberto Moreni, prorogando così di 12 mesi il mandato affidato allo stesso Moreni nel 2015. La nomina del commissario è un passaggio cruciale per uscire dalle secche di una situazione che aveva, di fatto, bloccato la firma del contratto con Aecom Italia, società che ha vinto il bando per progettare la bonifica della falda. Bonifica che deve procedere a ritmo serrato, visto che c’è tempo fino al 2019 per impegnare i 35 milioni di euro per la messa in sicurezza del sito di via Milano, trasferire l’attuale attività industriale e, non ultimo, acquisire l’area. Ora che Moreni è tornato operativo, dovrà velocizzare gli
Entro il mese di marzo dovrebbero partire gli interventi al parco Passo Gavia (costo dei lavori, 1,6 milioni). Quanto poi allo smaltimento di Pcb (e non solo) dal campo Calvesi i lavori da 3,1 milioni potrebbero essere avviati entro l’estate.
92
ENTRO IL 2019 DOVRANNO ESSERE IMPEGNATI I 35 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DI VIA MILANO
interventi di bonifica e messa in sicurezza. Per fare questo, appoggiandosi agli uffici di Palazzo Loggia, avrà quasi 20 milioni di euro, oltre ai già citati 35 milioni che il Ministero ha messo sul piatto per intervenire sulla falda e sul sito industriale. Soldi, come detto, da utilizzare entro il 2019. Ora che tutti i nodi sembrano sciolti, c’è da mettersi al lavoro Entro il mese di marzo dovrebbero partire gli interventi al parco Passo Gavia (costo dei lavori, 1,6 milioni), interventi che saranno effettuati dalla Gard di Modena. Quanto poi allo smaltimento di Pcb (e non solo) dal campo Calvesi, le offerte non mancano: in questo caso, i lavori da 3,1 milioni potrebbero essere avviati entro l’estate. Sempre nell’anno in corso si inizierà a mettere in sicurezza i primi 3,5 chilometri di rogge lungo via Parenzo (un investimento da 2,2 milioni di euro), anche se l’obiettivo numero 1 è quello di intervenire sulla falda e sulle sostanze nocive di cui i terreni sono intrisi. Non è un percorso facile perché, come Moreni ha avuto modo di sottolineare, bisognerà che l’attuale azienda metta fine alla propria attività e che l’area (sfruttando quanto previsto dalla Finanziaria del 2015) venga acquisita come sanzione per la mancata bonifica del sito stesso. Se ciò andrà in porto, la riqualificazione potrà davvero iniziare, in attesa di veder sorgere il parco annunciato nel Pgt della Giunta Del Bono. Quella del sito Caffaro è una situazione delicatissima: parliamo di oltre 2 milioni di metri quadrati di suolo, tra uso agricolo, industriale e residenziale, oltre alle discariche che sorgono a Passirano
Quella del sito Caffaro è una situazione delicatissima: parliamo di oltre 2 milioni di metri quadrati di suolo, tra uso agricolo, industriale e residenziale, oltre alle discariche che sorgono a Passirano e Castegnato. e Castegnato. Ammonta poi a oltre 20 milioni di mq la superficie totale delle acque, mentre le rogge, se messe… in fila, arriverebbero a 45 chilometri. In totale il ministero ha stanziato 22 milioni: quasi 20 sono stati messi a disposizione del commissario del sito Caffaro, mentre 93
1,2 circa sono finiti nelle casse di Palazzo Loggia. Ci sono poi i 35 milioni messi a disposizione della bonifica della falda. Le condizioni ci sono tutte: forse per la Caffaro è arrivata la volta buona.
IL SOGNO REALIZZABILE? UN AMBIENTE ACCOGLIENTE CHE RICORDI L’AMBIENTE RILASSANTE DELLE SPA
COSÌ RICERCA E INNOVAZIONE TRASFORMANO IL BAGNO CON ESTETICA E FUNZIONALITÀ
A lungo la sala da bagno è stata considerata un luogo riservato della casa e puramente di servizio. Fortunatamente le nuove tendenze in fatto di arredamenti e organizzazione degli spazi domestici ne stanno rivalutando l’aspetto estetico proponendo allestimenti molto particolari che permettono di personalizzare questo spazio secondo il gusto e il capriccio. Infatti, molte case dispongono di un bagno di servizio per gli usi quotidiani degli abitanti della casa e un bagno più grande, accogliente e riservato. Un bagno grande e accogliente che ricordi quello delle spa oppure le
Ricerca, innovazione e audacia. Queste le forze motrici che hanno caratterizzato il mercato della costruzione e dell’arredo del bagno. Utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, ricerca incessante focalizzata sulla funzionalità, sul design e l’estetica hanno generato la nascita di prodotti rivoluzionari. piscine degli hammam dove rilassarsi, ritemprarsi e curare il proprio benessere è il sogno di ognuno ma purtroppo, nel momento in cui si 94
organizza una nuova casa, bisogna fare i conti con le proprie possibilità economiche ma anche con le metrature sempre più ridotte. La vera novità che riguarda il bagno è l’impiantistica più avanzata, sistema rivoluzionario che, senza stravolgere le normali abitudini dell’utente e dell’installatore, consente la realizzazione degli impianti idrosanitari in maniera innovativa. Invertendo la logica dei vecchi impianti, oggi si può realizzare la gestione dei flussi non all’uscita dal rubinetto, mediante il classico miscelatore, ma alla partenza, nella
UN’ESCLUSIVA VALVOLA INTELLIGENTE PUÒ GESTIRE TUTTI I PARAMETRI DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA
esclusiva valvola intelligente che gestisce tutti i parametri dell’erogazione. L’acqua così regolata all’origine giunge attraverso un solo tubo all’erogatore dal quale fluisce secondo le richieste dell’utente. Il tutto comandato da un semplice tocco sul display. Il display touch è l’unico comando necessario al sistema. Accattivante e di design, il display non rinuncia però alla semplicità ed è per questo utilizzabile da chiunque. La retroilluminazione del display ottimizza la visibilità dei comandi, mentre l’autoscioglimento in stand-by ne riduce al minimo i consumi elettrici. Esprime al meglio il rivoluzionario sistema di gestione dell’erogazione dell’acqua calda e fredda. Significa infatti che l’apertura dell’acqua avviene semplicemente sfiorando i tasti sensoriali del display. Con la stessa facilità l’utilizzatore imposta la portata desiderata ed ovviamente la sua temperatura d’utilizzo. Il display è naturalmente water resistant e non ha nessun limite di funzionamento con le mani bagnate. Il sistema distributivo non è dunque mai in pressione, eliminando i rischi di allagamenti che caratterizzano gli impianti tradizionali. L’assoluto controllo sull’erogazione consente di minimizzare gli sprechi dovuti a malfunzionamenti della rete di distribuzione o ad usi poco accorti da parte dell’utente. Per tornare nel campo dell’arredo è buona regola occupare qualsiasi spazio vuoto o angolo nascosto con mensole, cassettiere e canestri dove riporre tutti gli oggetti utili per l’igiene e la cura della persona e i piccoli elettrodomestici
che generalmente utilizziamo. Se lo spazio lo consente è consigliato avere in bagno un piccolo armadio dove riporre pettini, trucchi, saponi e piccole scorte di cose utili. Riuscire a reperire i mobili perfettamente rispondenti alle nostre esigenze non è poi così arduo. In commercio sono disponibili armadietti, mensole, portaoggetti e complementi pensili di ogni misura, materiale, colore e dimensione. Per personalizzare questo spazio si possono utilizzare tappeti, cesti e vasi di verdi piante. Giocare con colori, abbinamenti e specchi è un buon trucco per creare l’illusione di spazi più grandi o diversi. Ovviamente per riuscire a ritagliare questi spazi è necessario uno studio accorto delle metrature e la conseguente scelta di sanitari e suppellettili adatti per forma e dimensione alla sala. Anche di oggetti semplici come lavabi e servizi ne esistono diverse forme e dimensione e perciò anche questa scelta apparentemente facile deve 95
essere fatta con metodo e razionalità. Quando si ha a disposizione uno spazio ridotto è buona regola scegliere il lavabo e i sanitari sospesi al di sotto dei quali si può collocare un piccolo armadio dove riporre oggetti. Tuttavia prima di installare un lavabo sospeso bisogna considerare la struttura del muro che deve essere in grado di sopportare un peso del genere. La doccia è consigliata nell’arredamento dei bagni di servizio mentre nei bagni più grandi è preferibile la vasca da bagno tradizionale o idromassaggio. Le varie case produttrici offrono un’ampia scelta di cabine doccia: particolarmente apprezzate sono quelle con soffioni a pioggia, cromo e musico terapia; una vera e propria cabina di relax. Per quanto riguarda lo stile moderno, i brand più quotati puntano sulla semplicità e sull’essenzialità. I mobili sono spesso componibili, perché ormai anche la personalizzazione ha un ruolo
GIOCARE CON COLORI E SPECCHI È UN BUON TRUCCO PER CREARE L’ILLUSIONE DI SPAZI PIÙ GRANDI
di primo piano. E piacciono molto quelli di ispirazione zen, dunque orientale, che creano atmosfere di perfetto relax e spingono anche - in un certo senso - alla meditazione. Volumi decisi e geometrici incontrano preferibilmente il legno, le forme sono snelle e sinuose, il fascino è quasi esotico. Dominano il bianco e il nero, utilizzati singolarmente oppure in contrapposizione per un effetto di maggior impatto. Un esempio degno di nota è quello basato sulla libera integrazione di tutti gli elementi, su materiali innovativi e su un alto tasso di tecnologia. Numerose le finiture disponibili, che vanno dalle tinteggiature in trasparenza alle laccature a poro aperto in tutti i colori. Il top in cristallo ultra light può essere personalizzato in modo da ottenere una superficie unica senza tagli ed è disponibile in tinta o in contrasto con la laccatura o le essenze dei mobili. Per arredare bagni particolari moderni, dunque, la chiave più giusta consiste nello scegliere soluzioni che siano di tendenza ma che abbiano anche un quid in più.
I bagni in muratura sono fatti per durare nel tempo e regalano alle case di oggi il sapore della tradizione e degli ambienti rustici. I bagni di questo tipo possono essere adattati a spazi di forme e dimensioni diverse, abbinandosi armoniosamente anche a componenti e tecnologie moderne. La prima cosa da fare, se si ha intenzione di realizzare un bagno così, è quella di preparare un progetto tenendo conto dello spazio disponibile, delle misure precise, dei colori desiderati e dei materiali in commercio. Il bagno si comporrà di muretti, che verranno poi rivestiti con
96
le maioliche, di top realizzati in marmo o pietra, o ancora cemento. Ci sono poi le ante, le mensole, gli sportelli e i cassetti che personalizzano la struttura e creano mobili portaoggetti. Si aggiungono la posa in opera di lavabo e rubinetto e i collegamenti con carico e scarico dell’acqua. Molto spesso si tende a credere che le costruzioni in muratura, per bagno o cucina, siano adatte solo in ambienti dallo stile country o rustico, ma non è necessariamente così. É possibile, infatti, realizzare un bagno di questo tipo che abbia uno stile ultramoderno. In commercio sono numerosi i prodotti da utilizzare per rifinire le strutture in muratura senza dover ricorrere alle mattonelle; ad esempio le resine che hanno conosciuto un sempre maggiore sviluppo nel corso degli ultimi anni grazie alla loro versatilità. L’importante per portare a termine un progetto che soddisfi pienamente e che rispecchi le aspettative è prepararsi con attenzione e valutare prima tutti i fondamentali importanti. Wilda Nervi
Uffici del Collegio
DIREZIONE
SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO
Direttore:
Funzionario:
ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO
MASSARDI RAG. ENRICO
Vicedirettore: SCALVI DOTT. ALESSANDRO -Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.
-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:
SERVIZIO SINDACALE Dirigente: SCALVI DOTT. ALESSANDRO Funzionario: ZANELLI DOTT. FRANCESCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.
SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO ARICI ING. PAOLA -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.
UFFICI AUSILIARI SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.
PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.
PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.
Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.
Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.
Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.
I SERVIZI
vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.
Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.
CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda
COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000
MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.
GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.
imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla
tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.
LE PRINCIPALI CONVENZIONI
Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco
Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo
Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.
Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.
TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.
Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.
SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle
Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara
Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORO - Contratto collettivo provinciale 24 febbraio 2017premio di cantiere - conferma della misura anche per l’anno 2018 - accordo 11 gennaio 2018 pag. 102 - Congedo di paternità obbligatorio e facoltativoLegge 11 dicembre 2016, n. 232 pag. 102 - Ispettorato Nazionale del Lavoro - applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni non dotate della maggior rappresentatività conseguenze - circolare 25 gennaio 2018, n. 3 pag. 102 - Ministero del Lavoro - Cassa integrazione guadagni ordinaria - anzianità di effettivo lavoro nota 18 gennaio 2018, n. 525 pag. 103 - Inps - minimale di retribuzione giornaliera circolare 26 gennaio 2018, n. 13
pag. 104
- Ispettorato Nazionale del Lavoro - compatibilità tra apprendistato e distacco - nota 12 gennaio 2018, n. 290 pag. 107 - Inps - importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale - circolare 31 gennaio 2018, n. 19 - Inps - Durc online: effetti della definizione agevolata sulla verifica della regolarità contributiva - messaggio 23 gennaio 2018, n. 322
pag. 107
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- Testo unico sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81/08 sedicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature Decreto direttoriale 16 gennaio 2018, n. 3
pag. 115
- Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto legislativo n. 81/2008: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazioneindicazioni applicative - circolare 11 gennaio 2018, n. 1
pag. 115
- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di dicembre 2017 pag. 116
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 128
- Tfr - Legge 297/82
pag. 128
- Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita
pag. 128
TRIBUTI
- Split payment: i Costruttori presentano una denuncia alla UE pag. 109
- Inps - Inail - Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizioni all’amianto - Circolare 19 gennaio 2018, n. 7 pag. 111 - Ministero del Lavoro - informazione in materia di sicurezza - ruolo prioritario ed esclusivo dell’RSPPnon fondatezza - interpello 13 dicembre 2017, n. 2 pag. 114 - Ministero del Lavoro - obblighi dei fabbricanti e dei fornitori di attrezzature di lavoro - ambito di applicazione dell’art. 23 del Decreto legislativo n. 81/2008 - interpello 20 dicembre 2017, n. 1 pag. 114
pag. 129
- Legge di Bilancio 2018 - sintesi delle principali misure fiscali pag. 129 - Legge di Bilancio 2018 - una guida dell’Ance illustra le principali novità fiscali
pag. 131
- Agevolazione “prima casa” - accorpamento immobili
pag. 131
- Iva - cessione di parcheggi privati non pertinenziali
pag. 132
- Detrazione dell’Iva - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
pag. 133
- “Sismabonus” ed “Ecobonus” - i chiarimenti sulla cumulabilità delle agevolazioni
pag. 134
100
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- Bonus mobili 2018 - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate pag. 135
- Il superamento percentuale del subappalto non comporta l’esclusione dalla gara
- Rimborsi Iva - al via il pagamento “in conto fiscale”
pag. 135
TRASPORTI
- Split payment - pubblicati gli elenchi validi per il 2018
pag. 136
LAVORI PUBBLICI
- La Provincia di Brescia è una delle due centrali di committenza riconosciuta da Anac
pag. 137
- Codice dei contratti: il Mit pubblica il decreto che regola la digitalizzazione degli appalti (Bim) pag. 137 - Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall’adozione del Sal
pag. 137
- Anac: no ai “lavori analoghi” come criterio di selezione degli operatori da invitare alla negoziata
pag. 137
- Richiesto il pronunciamento della Corte di Giustizia europea sulla liceità del limite del 30% al subappalto
pag. 138
- Ati orizzontali e verticali: criteri distintivi, competenze e responsabilità
pag. 138
- È ammesso lo scostamento del costo della manodopera dalle tabelle ministeriali, specie se lieve e documentato
pag. 139
- Nell’offerta vanno indicati oneri di sicurezza e costi unitari della manodopera e non sono soggetti a soccorso istruttorio
pag. 139
- Natura del Global service
pag. 140
- La possibilità di scegliere gli invitati su base territoriale va valutata caso per caso
pag. 140
- Anche nella gara elettronica non si può redarre l’offerta su una fotocopia della lista delle lavorazioni e forniture pag. 140 - L’esecuzione dei lavori è documentata con i certificati di buona esecuzione (Cel)
- Trasporti eccezionali - Indennizzi d’usura per l’anno 2018
pag. 141
pag. 144
- Calendario limitazioni al traffico dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per l’anno 2018 pag. 144 - Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del quarto trimestre 2017 pag. 144 - Tasse automobilistiche - tariffario Regione Lombardia anno 2018
pag. 144
TECNICA
- Aggiornato il Catalogo degli apparecchi per accedere agli incentivi del conto termico
pag. 145
- Regola tecnica per contenitori distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido
pag. 145
- Norme tecniche per le costruzioni: pronto il Decreto di aggiornamento
pag. 145
RIFIUTI
- Ambiente - proroga del Sistri e gestione telematica delle scritture contabili pag. 146 - Albo gestori ambientali - nuove indicazioni per il responsabile tecnico pag. 147 - Mud - predisposta la nuova modulistica
pag. 147
ANCE INFORMA
pag. 148
pag. 141
101
LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 24 FEBBRAIO 2017 PREMIO DI CANTIERE CONFERMA DELLA MISURA ANCHE PER L’ANNO 2018 ACCORDO 11 GENNAIO 2018 Come si ricorderà, in data 24 febbraio 2017, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, entrato in vigore il 1° marzo scorso, nel cui ambito le Parti hanno concordato, tra i vari istituti, la reintroduzione di un premio di partecipazione variabile a contenuto economico legato a parametri di presenza individuale, denominato “Premio di Cantiere”. La reintroduzione, per espressa definizione contrattuale, è avvenuta a titolo sperimentale ed è stata limitata al solo anno 2017. Esauritosi tale periodo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno chiesto il mantenimento della misura per un arco temporale ulteriore rispetto a quello originariamente definito. Con accordo sottoscritto l’11 gennaio scorso, il Collegio Costruttori ha concordato con le predette Organizzazioni sindacali la conferma, per l’anno 2018, del Premio Cantiere, alle stesse misure e alle medesime condizioni originariamente previste nel CCPL del 24 febbraio 2017. Per quanto riguarda i criteri applicativi di tale Premio, pertanto, si rinvia, oltre alla lettura del testo dell’accordo da ultimo intervenuto, alla circolare illustrativa del citato Contratto collettivo Provinciale, diramata il 10 marzo 2017 e reperibile sul sito dell’Associazione.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232 Per l’anno 2018, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per le nascite e le adozioni/affidamenti, passa da 2 a 4 giorni, che potranno essere goduti anche in via non continuativa, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione/affidamento, così come previsto dall’art. 1, comma 354 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della
retribuzione. Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto. La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha altresì previsto che per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione. Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali … OMISSIS… 354. L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l’anno 2018 il
102
padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. … OMISSIS…
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO APPLICAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI SOTTOSCRITTI DA ORGANIZZAZIONI NON DOTATE DELLA MAGGIOR RAPPRESENTATIVITÀ CONSEGUENZE CIRCOLARE 25 GENNAIO 2018, N. 3 Con circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, l’Ispettorato del Lavoro è tornato ad affrontare l’annosa questione delle conseguenze del proliferare di contratti collettivi sottoscritti da soggetti non dotati della maggiore rappresentatività. Al riguardo, l’Ispettorato ha ricordato come l’ordinamento subordini l’applicazione di determinate normative di favore per le imprese all’applicazione della sola contrattazione collettiva sottoscritta dai soggetti caratterizzati dalla maggior rappresentatività in termini comparativi. Fra le suddette normative, vanno certamente ricomprese quelle inerenti i benefici normativi e contributivi ovvero la contrattazione di prossimità, nonché la disciplina di numerosi istituti o di alcune tipologie contrattuali. Il Ministero ha quindi ribadito che tutti gli interventi operati da contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali o sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività non hanno alcuna efficacia giuridicamente rilevante, vanificando così la volontà delle parti stipulanti.
LAVORO
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare 25 gennaio 2018, n. 3 Oggetto: mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - attività di vigilanza. Sono pervenute agli uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle segnalazioni che evidenziano alcune problematiche legate alla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, circostanza che, pur in presenza di un principio di “libertà sindacale”, non è indifferente per il nostro ordinamento. Va ricordato anzitutto che tali aspetti sono stati già in parte affrontati dal Ministero del lavoro, con nota prot. n. 10599 del 24 maggio 2016, con la quale si era dato impulso ad una attività di vigilanza nel settore dei Servizi di Field Marketing. Con la presente, nel ribadire la necessità di avviare ulteriori accertamenti nel citato settore, come già a suo tempo richiesto dalla ANASFIM (Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi al Field Marketing), si ritiene utile estendere tali tipologie di verifiche in ogni altro ambito nel quale la mancata applicazione dei c.d. contratti leader possa determinare con maggiore frequenza problematiche di dumping. Ciò premesso va dunque ricordato che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare si evidenzia quanto segue: - ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia contratti di prossimità; eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori, come prevede il Legislatore, “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.); - l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006; - il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente
all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995. Fermo restando quanto sopra, si ritiene utile in questa sede arricchire le considerazioni espresse con un ulteriore elemento di particolare rilievo. Trattasi della facoltà, rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva in questione, di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti. A tal proposito si ricorda anzitutto che l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 - recante, tra l’altro, la “disciplina organica dei contratti di lavoro (…)” - stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Pertanto ogniqualvolta, all’interno del medesimo Decreto, si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia. Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo, in relazione al contratto di lavoro intermittente, al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato. Ne consegue che, laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione. Ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in
103
quella che, ai sensi dello stesso Decreto, costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, si invitano codesti Uffici ad attivare specifiche azioni di vigilanza rappresentando a questa Direzione gli esiti degli interventi che, in considerazione del numero dei lavoratori coinvolti, è possibile considerare particolarmente significativi.
MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO NOTA 18 GENNAIO 2018, N. 525 Il Ministero del Lavoro, con nota 525 del 18 gennaio 2018, in riscontro ad una istanza congiunta dell’ANCE e della ACI - Produzione e lavoro, in cui veniva contestato l’indirizzo interpretativo adottato da alcune Sedi Inps, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro ai fini del riconoscimento della cassa integrazione guadagni. In particolare, il dicastero si è espresso su due aspetti riconducibili al requisito di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15. In relazione al primo aspetto ANCE ha criticato la posizione INPS secondo cui il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro dovrebbe maturare in un periodo continuativo ed immediatamente precedente all’evento; il Ministero del Lavoro rileva che «la disposi-
LAVORO
zione normativa in esame non annovera tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva interessata dalla Cig». In riferimento al secondo aspetto, la risposta ministeriale non è stata altrettanto positiva, in quanto il dicastero ha ritenuto che per i cantieri che costituiscono unità produttiva (ossia quelli di durata superiore a 30 giorni), la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso tale cantiere, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Resta confermato che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili. Ministero del Lavoro - Nota Prot. 18 gennaio 2018, n. 525 Oggetto: Riscontro nota Ance del 2 agosto 2017. Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva. In riscontro alla nota dell’Ance e dell’Alleanza delle Cooperative italiane Produzione e Lavoro del 2 agosto 2017, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo con nota prot. n. 179 dell’11 gennaio 2018, si rappresenta quanto segue. Per quanto attiene la prima richiesta di chiarimento formulata, in merito al criterio relativo al riconoscimento nei riguardi dei lavoratori dell’obbligo di possedere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, si fa presente che la formulazione letterale del suddetto articolo prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni: a) l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento; b) si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio; c) l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento. Diversamente, la disposizione in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale. Con riferimento al secondo quesito formulato nella nota sopra citata, riguardo alla possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l’attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata
inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive, si ribadiscono i principi illustrati con nota prot. n. 9631 del 14 giugno 2017 di questa DG. È stata espressa la necessità di distinguere i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva” ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Nella sopracitata nota prot. n. 9631 del 14 giugno 2017 di questa DG, infatti, viene specificato che ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva” è stato stabilito che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni. Pertanto, che per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che, potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che, ai sensi del sopra menzionato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.
INPS - MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA CIRCOLARE 26 GENNAIO 2018, N. 13 L’INPS, con circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, che si riporta di seguito per quanto qui di interesse, ha comunicato, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. INPS - Circolare 26 gennaio 2018, n. 13 Oggetto: Determinazione per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il
104
calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. INDICE 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 5. Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 12. Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti. Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizza-
LAVORO
zioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995). Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo. Considerato che, nell’anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat è stata pari all’1,1%, si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2018. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 48,20 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42 mensili) se di importo inferiore. Anno 2018
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
507,42
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
48,20
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo. Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970 e ai lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991) e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari). …OMISSIS… 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere. Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2018, a € 26,78. Anno 2018: retribuzioni convenzionali in genere
Retribuzione giornaliera minima
Euro
5. Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%. Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2018 in € 46.630,00, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.885,83, da arrotondare a € 3.886,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Anno 2018
26,78
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro,
Euro
Prima fascia di retribuzione 46.630,00 pensionabile annua Importo mensilizzato
… OMISSIS…
105
essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 48,20 x 6 /40 = € 7,23 Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 48,20 x 5 /36 = € 6,69
3.886,00
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile>
LAVORO
di <Dati Retributivi>. Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>. 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l’anno 2018, a € 101.427,08, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 101.427,00. Anno 2018
Massimale annuo della base contributiva
Euro
101.427,00
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti). L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento
<Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito. Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter del D.L. n.384/1992. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>. 7. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi. Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989). Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 507,42 per l’anno 2018, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 202,97. Anno 2018
Euro
sposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958. 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Si riportano, di seguito, per l’anno 2018 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. Anno 2018
Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa rese in formato cartaceo rese in forma elettronica
5,29 7,00
Fringe benefit (tetto)
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
15,49
Trattamento minimo di pensione
507,42
Indennità di trasferta intera estero
77,47
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
202,97
Indennità di trasferta 2/3 estero
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)
4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
2.065,83
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato 10.544,00 all’unità di euro (*)
(*) Il limite annuo è pari a 202,97 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato di-
Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986). Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile,
106
LAVORO
si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, per il regime dell’azionariato dei dipendenti alla circolare n. 123/2009, nonché, per i soggetti iscritti alla gestione pubblica alla circolare n. 6/2014. Si fa presente, inoltre, che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), nonché, da ultimo, la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso un intervento sistematico nell’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, somme e valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 1, comma 182 e seguenti della legge n. 208/2015. In considerazione dell’ampia portata dei citati interventi normativi le novità concernenti la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi saranno oggetto di apposita circolare. 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’Istat è pari, per l’anno 2018, a € 2.109,19. L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>. Anno 2018
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria …OMISSIS…
Euro
2.109,19
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO COMPATIBILITÀ TRA APPRENDISTATO E DISTACCO NOTA 12 GENNAIO 2018, N. 290 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 290 del 12 gennaio 2018, ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione in un contratto di apprendistato ed il distacco ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003. In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, in particolare: - sussistenza dell’interesse del distaccante, - espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, - presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea come non sia rilevante la sua localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti; ciò che conta è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 12 gennaio 2018, n. 290 Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003 Si trasmette l’allegata richiesta di parere formulata dall’ITL di Udine-Pordenone con nota prot. n. 29837 del 19/12/2017, per il parere di competenza In proposito questa Direzione non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la figura di quest’ultimo soggetto, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico evidentemente del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, vale la pena ricordare che il Ministero del Lavoro (cfr. circolare
107
n. 40/2004), seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”. In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.
INPS IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIRCOLARE 31 GENNAIO 2018, N. 19 L’INPS, con circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, ha indicato le misure, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi, tra gli altri, dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI. In particolare, vengono indicati gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 148/2015, e viene fissata in 2.125,36 € la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi, rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento, sono i seguenti: Retribuzione (Euro)
Importo lordo
Importo netto
Inferiore o uguale a 2.125,36
982,40
925,03
Superiore a 2.125,36
1.180,76
1.111,80
Detti importi massimi devono essere incrementati come di seguito, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:
LAVORO
Retribuzione (Euro)
Importo lordo
Importo netto
Inferiore o uguale a 2.125,36
1.178,88
1.110,03
Superiore a 2.125,36
1.416,91
1.334,16
INPS - Circolare 23 gennaio 2018, n. 19 Oggetto: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2018. SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. Indice 1. Premessa 2. Trattamenti di integrazione salariale 3. Fondo credito a) Assegno ordinario b) Assegno emergenziale 4. Fondo credito cooperativo a) Assegno emergenziale 5. Indennità di disoccupazione NASpI 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL 7. Indennità di disoccupazione agricola 8. Assegno per attività socialmente utili 1. Premessa L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario
e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 2. Trattamenti di integrazione salariale Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Trattamenti di integrazione salariale Retribuzione (Euro) Inferiore o uguale a 2.125,36 Superiore a 2.125,36
tetto
Importo lordo
basso
982,40
925,03
1.180,76
1.111,80
alto
Importo netto
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e del comma 1, lett. i) e m), dell’articolo 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Trattamenti di integrazione salarialesettore edile (intemperie stagionali) Retribuzione (Euro) Inferiore o uguale a 2.125,36 Superiore a 2.125,36
tetto
basso alto
Importo lordo
Importo netto
1.178,88
1.110,03
1.416,91
108
1.334,16
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Fondo credito a) Assegno ordinario Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno ordinario (Euro) Retribuzione mensile lorda
Massimale
Inferiore a 2.149,72
1.167,55
Compresa tra 2.149,72 3.398,18
1.345,75
Superiore a 3.398,18
1.700,12
b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale (Euro) Retribuzione tabellare annua lorda
Inferiore a 41.168,37
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986)
2.404,74
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986)
2.264,30
Compresa tra 41.168,3754.168,10
2.708,92
Superiore a 54.168,10
3.791,46
LAVORO
4. Fondo credito cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo (Euro) Retribuzione tabellare annua lorda
Inferiore a 38.918,28
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) 2.306,41
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) 2.171,72
Quota compresa tra 38.918,2854.280,76
3.102,19
Superiore a 54.280,76
3.608,13
5. Indennità di disoccupazione NASpI Non essendo intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018. Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30. 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.
7. Indennità di disoccupazione agricola Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2017, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso). 8. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2018, ad euro 586,82. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/86.
INPS DURC ONLINE: EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA SULLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA MESSAGGIO 23 GENNAIO 2018, N. 322 L’INPS, con il messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi previsti dalle norme estensive contenute nell’art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare, l’Istituto ha confermato che le regole relative al rilascio del DURC nel corso dell’iter di definizione agevolata degli importi a ruolo, previste dall’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, trovano applicazione anche nelle ipotesi di definizione agevolata delle cartelle esattoriali scadute e non saldate, relative anche a debiti contributivi, che sono state oggetto di proroga ed estensione con il D.L. 148/2017. Pertanto, è possibile ottenere, in tutte le ipotesi di definizione agevolata, comprese quelle previste dalle norme in questione, un esito di regolarità, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.
109
INPS - Messaggio 23 gennaio 2018, n. 322 Oggetto: Art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione ed effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva - Durc on line. Annulla e sostituisce msg 142/2018. Premessa L’articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, rubricato “Estensione della definizione agevolata dei carichi”, ha introdotto alcune novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito già disciplinata dall’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225. Il nuovo quadro normativo venutosi a determinare prevede per i contribuenti la possibilità di: 1. pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall’art. 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (comma 1); 2. accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 (comma 4, lett. a), n.1); 3. accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (comma 4, lett. a), n. 2);
LAVORO
4. accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (comma 4, lett. b). 1. Proroga dei termini art. 1, comma 1. L’art. 1, comma 1, del decreto in oggetto, per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, ha consentito ai medesimi di potere rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017. Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente è tenuto a rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente. La predetta possibilità ha ricompreso anche le posizioni dei contribuenti che abbiano pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017. 2. Estensione della definizione agevolata art. 1, comma 4, lett. a) e b). L’art. 1, comma 4, del decreto in trattazione riguarda: 1. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 193/2016; 2. i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016; 3. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. In questi casi il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 e utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Agente della Riscossione. Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi
scadenza successiva alla data di presentazione. 2.1 Modalità di accesso alla definizione agevolata per i carichi di cui ai numeri 1 e 2. Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 e ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente: - entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; - entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse. Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare: - in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016; - nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute; - entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute. Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa. 2.2 Modalità di accesso alla definizione agevolata per i carichi di cui al numero 3. Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, l’iter della nuova definizione prevede: - entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte
110
dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016); - entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse; - il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le seguenti scadenze: luglio 2018; settembre 2018; ottobre 2018; novembre 2018; febbraio 2019. In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione. 3. Riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva - Durc on line. L’art. 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 ha previsto per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 3 del DM 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34. In tale ambito è stato inoltre stabilito che al mancato perfezionamento della definizione agevolata - in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute - consegue l’annullamento (comma 2) di tutti i Documenti rilasciati in virtù del citato comma 1 a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017. Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 148/2017, descritto in premessa, si è posta la necessità di valutare se il rinvio letterale all’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 operato dall’art. 54, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche
LAVORO
alle ipotesi oggi disciplinate dal citato art. 1, comma 4, lett. a) e b). In merito, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall’Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell’art. 1 del decreto legge n. 148/2017 che dell’art. 54 del decreto legge n. 50/2017, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decretolegge n. 148 del 2017. Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate. Tenuto conto delle precisazioni ministeriali, le sedi territoriali provvederanno alla definizione delle richieste di verifica di regolarità sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. 80 del 02/05/2017.
INPS - INAIL PENSIONE DI INABILITÀ PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE DI ORIGINE PROFESSIONALE DERIVANTI DA ESPOSIZIONI ALL’AMIANTO CIRCOLARE 19 GENNAIO 2018, N. 7 L’INPS e l’INAIL hanno emanato congiuntamente la circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, con la quale sono state fornite le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio. In particolare, nella circolare vengono elencate, in via tassativa, le patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità. Per poter avanzare la domanda è necessario che le suddette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente.
Si precisa che la pensione di inabilità è riconosciuta anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per poter conseguire la pensione di inabilità è inoltre necessario che risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Dal 2018 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La circolare specifica inoltre che, al fine di consentire all’Istituto di rispettare i limiti di spesa previsti, che, a decorrere dal 2018, ammontano a 30 milioni di euro annui, le domande verranno valutate sulla base del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, della maggiore anzianità contributiva e, a parità degli stessi, in base alla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvederà all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità. Infine, si chiarisce che la pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita erogata dall’INAIL, anche relativa a più eventi lesivi, né con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto o da altro titolo. INPS - Circolare 19 gennaio 2018, n. 7 …OMISSIS… Oggetto: Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sommario: Istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio. Indice: 1. Premessa 2. Destinatari 3. Requisiti sanitari 4. Requisiti amministrativi 5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio 6. Monitoraggio 7. Domanda di pensione 8. Modalità di trasmissione delle domande 9. Erogabilità 10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL 11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici 12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza 13. Misura 14. Reversibilità della pensione di inabilità
111
15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio 1. Premessa Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato 1). Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2). Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 9906 del 20 dicembre 2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto. 2. Destinatari Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati. 3. Requisiti sanitari La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61). L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo. Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari
LAVORO
efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto. Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento dell’origine professionale ovvero della causa di servizio, come da certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 4. Requisiti amministrativi Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250. Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio La norma in esame dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti. Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento, da parte dell’INAIL o di altre amministrazioni competenti come sopra illustrate, di una delle patologie rilevanti di origine profes-
sionale ovvero come causa di servizio ed il requisito contributivo. La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica. Al riguardo l’INPS con messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017 ha chiarito che per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto attuativo, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017. Pertanto per l’anno 2017 sono prese in esame le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro tale data. Dal 2018 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, come disciplinato dall’articolo 4, comma 1, del già citato decreto attuativo. Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). Le domande di accesso alla prestazione presentate, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precedentemente all’emanazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino destinatari delle disposizioni in argomento. Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti. Viceversa il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola. Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici. Al riguardo si precisa che la sede dovrà verificare la corrispondenza delle patologie certificate dall’INAIL o dalle altre amministrazioni competenti sopra citate con quelle di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016. 6. Monitoraggio Ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’INPS opera il monitoraggio delle domande di ri-
112
conoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Qualora l’onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità sulla base dei criteri sopra indicati. Ciò allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie. I possibili esiti sono i seguenti: a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio; b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti. Avverso le comunicazioni inviate dall’INPS all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede INPS che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento. 7. Domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (domanda di pensione di inabilità) è presentata all’INPS. La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora il richiedente sia iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La decorrenza della pensione di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non potrà comunque essere anteriore al 2 gennaio 2017.
LAVORO
Relativamente alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola. 8. Modalità di trasmissione delle domande Come sopra detto, le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica. Le domande sono disponibili sul sito internet e acquisibili attraverso i consueti canali: cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (v. messaggio INPS n. 3249 del 4 agosto 2017). 9. Erogabilità ed incompatibilità Trovano applicazione i criteri operanti in tema di condizioni di erogabilità e di incompatibilità delle pensioni di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222/1984 (v. circolare n. 139 del 7 maggio 1994 e circolare ex INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997). 10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL Il decreto attuativo all’articolo 6 dispone che la pensione di inabilità, liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250, non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000. A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante, né sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la rendita medesima. La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016. La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psicofisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%. Se la rendita viene riconosciuta per lo
stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa. 11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici La pensione in argomento non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. 12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico. È fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993. 13. Misura Il trattamento di inabilità è calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Reversibilità della pensione di inabilità La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti la pensione di inabilità è reversibi-
113
le in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’ INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016. Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento. 15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA RUOLO PRIORITARIO ED ESCLUSIVO DELL’RSPP NON FONDATEZZA INTERPELLO 13 DICEMBRE 2017, N. 2 La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2 del 13 dicembre 2017, ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla necessità che l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia impartita «in forma prioritaria ed esclusiva» dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)». Alla luce dell’analisi delle disposizioni citate, la Commissione ritiene che rientri nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello 16 gennaio 2018, n. 2 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Al riguardo occorre premettere che: a) l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”; b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”; c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere
ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo; d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”. Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
MINISTERO DEL LAVORO OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 INTERPELLO 20 DICEMBRE 2017, N. 1 La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto istanza di interpello per conoscere l’ambito di applicazione dell’articolo 23 del Decreto legislativo n. 81/2008, in relazione a una serie di ipotesi. La Commissione, ribadendo come gli artt. 23 e 72 del Decreto citato vietino la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, ha voluto sottolineare come tale normativa intenda perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa. Alla luce di quanto esposto nonché della giurisprudenza in materia, la Commissione ha ritenuto che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadano nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della ratio delle stesse.
114
Ministero del Lavoro - Interpello 20 dicembre 2017, n. 1 Oggetto: Quesito ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni relativo all’articolo 23, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 13 dicembre 2017. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare chiedendo se “[…] alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 - Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza: se è ceduto per essere riparato non c’è violazione […] l’atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell’attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l’acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi. Si chiede sia precisato inoltre se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell’acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo. Si chiede altresì venga precisato se l’esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all’aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/ dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell’atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate dalle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro”. Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 23, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “[…] sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi
LAVORO
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”. Coerentemente a tale divieto il successivo articolo 72 del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”. Gli articoli 23 e 72 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo l’utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa. La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto posto dall’articolo 23 sopra richiamato possa subire “[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.” In particolare, nella pronuncia innanzi richiamata si afferma che sulla base di “[…] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale […] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la consequenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.” Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. N. 81/08 SEDICESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DECRETO DIRETTORIALE 16 GENNAIO 2018, N. 3 Con il Decreto Direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, che sostituisce integralmente quello precedente, si compone di sei articoli: - all’articolo 1, è rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria; - all’articolo 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesso, di alcuni soggetti; - all’articolo 4, è decretato l’inserimento ex novo, delle Società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati; - all’articolo 5, è specificato che con il decreto si adotta l’elenco aggiornato, in
115
sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale del 1° dicembre 2017; - all’articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. L’ elenco dei soggetti abilitati è reperibile sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Va, infine, rammentato che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, secondo la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008: SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E EVACUAZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE CIRCOLARE 11 GENNAIO 2018, N. 1 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, nella circolare 11 gennaio 2018, n. 1, indicazioni sulla corretta applicazione della
LAVORO
disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008, che consente al datore di lavoro, con la sola esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, ex art. 31, comma 6, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. L’Ispettorato ha precisato che la suddetta facoltà concessa al datore di lavoro non comporta che lo stesso svolga tali compiti da solo, né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo Decreto Legislativo. Nello specifico, la norma da ultimo richiamata prevede che il datore abbia l’obbligo di «designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza» e adempia all’obbligo di «adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti». Pertanto, l’Ispettorato ha sottolineato come il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che possa operare in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti: egli, infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare 11 gennaio 2018, n. 1 Oggetto: Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. L’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 151/2015 ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare ha abrogato il comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. n. 106/2009), che consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo (comma 2-bis) di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso (articoli 45 e 46). La modifica introdotta dall’articolo 20 del D.Lgs. 151/2015, che ha abrogato il comma 1-bis, riportando la disposizione al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 (antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 106 del 2009) nonché riprendendo quanto già previsto nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (art. 10) ha rimosso la limitazione introdotta dal predetto comma, riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro
in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza. In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo. Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t). Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati nel mese di dicembre 2017 è risultato pari a 101,1. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,0209821
116
IMPIEGATI
in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-3-2017
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
0,10 0,10 0,10 0,10
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.
TOTALE
7,96
0,09
7,35
0,09
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
117
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
118
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
119
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%
9,19%(1) — —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
— 0,30% — — —
4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
9,49%
34,28%
9,49%
29,06%
38,55%
43,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:
− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
120
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%
9,19%(1) — —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
— 0,30% — — —
1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
9,49%
31,8%
9,49%
29,06%
38,55%
40,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
121
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
122
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff
123
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
124
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
9,19% (1) — — — —
26,96%
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati
125
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
126
a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —
127
0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61
0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78
TOTALE
39,69
1,39
1,47
37,04
0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37
0,06
1,29
0,07 7,49
4,01 1,44
0,10 1,20 0,36
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
0,10 1,20 0,36
0,08 8,04
E) E1) F)
4,57 1,64
0,10 1,20 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,47
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A2) B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
33,54
0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05
0,06
1,16
0,06 6,77
3,60 1,29
0,10 1,20 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)
Variazione gennaio.......16-17: ..... Variazione febbraio.......16-17: ..... Variazione marzo..........16-17: ..... Variazione aprile...........16-17: ..... Variazione maggio........16-17: ..... Variazione giugno.........16-17: ..... Variazione luglio...........16-17: ..... Variazione agosto.........16-17: ..... Variazione settembre....16-17: ..... Variazione ottobre.........16-17: ..... Variazione novembre....16-17: ..... Variazione dicembre.....16-17: .....
gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile................................................................................ 1,012478 maggio............................................................................. 1,012232 giugno.............................................................................. 1,012734 luglio................................................................................ 1,013984 agosto.............................................................................. 1,018225 settembre........................................................................ 1,017232 ottobre............................................................................. 1,016987 novembre........................................................................ 1,017488 dicembre.......................................................................... 1,020982
ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6
0,90% 1,50% 1,40% 1,70% 1,40% 1,10% 1,00% 1,20% 1,20% 0,90% 0,80% 0,80%
(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%) (1,050%) (0,825%) (0,750%) (0,900%) (0,900%) (0,675%) (0,600%) (0,600%)
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 101,3 101,1 101,0 101,1 101,4 101,1 101,0 100,9
DIC MEDIA 84,3 83,8 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,87 101,2 101,06
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI DICEMBRE 2017 CHE È PARI AL
ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GEN 21,6 19,8 17,2 15,5 12,2 10,6 9,1 6,8 3,5 1,3 0,7 1,5 1,2 0,3
FEB 21,2 19,4 16,9 15,2 12,0 10,3 8,9 6,5 3,1 1,3 0,8 1,2 1,4 -0,1
MAR 21,1 19,2 16,7 15,0 11,4 10,3 8,7 6,0 2,7 1,1 0,8 1,0 1,3 -0,1
APR 20,8 18,8 16,5 14,8 11,1 10,1 8,3 5,5 2,2 1,1 0,6 0,9 1,3 -0,4
MAG 20,6 18,6 16,1 14,5 10,6 9,8 8,2 5,4 2,3 1,1 0,7 0,8 1,2 -0,2
101,2 GIU LUG 20,3 20,2 18,4 18,1 16,0 15,7 14,2 14,0 10,1 9,6 9,7 9,7 8,2 7,8 5,3 5,0 2,1 2,0 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 -0,1 -0,1
128
AGO 20,0 17,9 15,6 13,8 9,5 9,3 7,6 4,7 1,6 0,4 0,5 0,6 0,7 -0,5
SET 20,0 17,8 15,6 13,8 9,7 9,6 7,9 4,7 1,6 0,8 0,9 1,0 0,9 -0,2
OTT 20,0 17,7 15,7 13,4 9,7 9,5 7,7 4,3 1,6 0,9 0,8 0,8 0,9 -0,2
NOV 19,8 17,7 15,6 13,0 10,1 9,4 7,6 4,2 1,8 1,2 1,0 1,0 0,9 -0,2
DIC MEDIA 19,8 20,4 17,5 18,4 15,6 16,1 12,6 14,1 10,3 10,6 9,3 9,7 7,2 8,1 3,9 5,2 1,5 2,1 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 0,6 1,0 -0,2 -0,2
TRIBUTI
SPLIT PAYMENT: I COSTRUTTORI PRESENTANO UNA DENUNCIA ALLA UE Una denuncia alla Commissione europea - per violazione delle norme comunitarie in materia di Iva - è stata presentata da tutte le sigle datoriali delle costruzioni (Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) sull’applicazione dello split payment, dopo gli inutili tentativi di modifica della norma presentati in Parlamento, nel corso dell’esame dell’ultima Legge di bilancio. Il meccanismo dello split payment prevede che le pubbliche amministrazioni, o altri soggetti obbligati, versino direttamente all’Erario l’Iva dovuta per i lavori effettuati, mentre l’impresa continua a pagare l’imposta per l’acquisto di beni e servizi. Ciò si traduce in una perenne situazione di credito Iva per le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, contro la quale a poco sono servite le misure per accelerare il rimborso Iva predisposte dal Governo. Il risultato è che, tra Iva versata e quella soggetta a split payment, le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità che l’Ance ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno. Il meccanismo, dunque, mette seriamente a rischio l’equilibrio finanziario delle imprese costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità alle imprese. Tra l’altro, l’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, è già una misura più che sufficiente per il contrasto dell’evasione dell’Iva. E lo sarà anche di più a partire dal 2019 quando l’obbligatorietà sarà estesa anche tra privati. Di qui la decisione della filiera delle costruzioni di ricorrere a Bruxelles, in quanto il meccanismo dello split payment viola il principio di neutralità dell’Iva, cardine delle norme Ue in materia fiscale, a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi. Inoltre, la misura introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionata perché troppo svantaggiosa per le imprese e con una portata troppo ampia sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti.
LEGGE DI BILANCIO 2018 SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI La legge di Bilancio 2018, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017. In attesa di uno specifico dossier di approfondimento, si elencano le principali misure fiscali di interesse per il settore. ► Modifiche all’Ecobonus (art.1, co.3, lett. a) Vengono apportate numerose modifiche all’art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, che reca la disciplina vigente del cd. Ecobonus. Tra queste, le principali: la proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato. Resta altresì ferma l’applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021, nella misura del 65%, anche nella “formula potenziata” del 70-75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”). A tal proposito, si evidenzia la riformulazione del comma 2-quater dell’art.14 del DL 63/2013, relativo agli interventi condominiali cd. “incisivi”, con la quale viene precisato che il plafond di 40.000 mila euro (per unità immobiliare) su cui calcolare la detrazione, va riferito esclusivamente a questi ultimi; la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per i seguenti interventi: ■ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, ■ acquisto e posa in opera di schermature solari, ■ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. ■ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro); il riconoscimento, per tutto il 2018, della detrazione nella misura del 65% per i seguenti interventi: ■ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termo-
129
regolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, ■ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ■ acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione, ■ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro), l’estensione della possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti (ivi compresi i soggetti “incapienti” – pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari). Sul punto, sembra confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari. la cumulabilità tra il “Sismabonus” e l’Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura unica del: ■ l’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, ■ l’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori. La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”). La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d’imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico. Va precisato che la piena cumulabilità è stata altresì riconosciuta tra “Sismabonus” e Ecobonus anche nel caso in cui i suddetti
TRIBUTI
detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi. La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi. La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.
interventi siano realizzati su fabbricati non condominiali (tenendo distinti bonifici e fatture e recuperando in 5 o 10 anni l’importo detraibile, rispettivamente per il “Sismabonus” e l’Ecobonus). Tale precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella recente R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017; l’emanazione di un Decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, che, tra l’altro, introdurrà specifici massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e dovrà definire le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’ENEA; l’estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative. ► Proroga “Bonus edilizia” (art.1, co.3, lett. b, n.1) Viene prorogato il potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. ► Modifiche al “Sismabonus” (art.1, co.3, lett. b, n.2) Per quanto riguarda la detrazione IRPEF/ IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, nella formulazione già vigente, le novità riguardano: l’estensione del beneficio anche agli interventi effettuati da IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci), l’attribuzione del monitoraggio all’Enea,
laddove gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico ► Proroga “Bonus mobili” (art.1, co.3, lett. b, n.3) Sempre per il 2018, viene altresì prorogata la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018. Anche per il 2018 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2017, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2017. Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio. ► Detrazione per sistemazione a verde (art.1, co.12-15) Viene introdotta, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di: ■ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; ■ realizzazione di giardini pensili e coperture a verde. Tra le spese che possono portarsi in
130
► Cedolare secca (art.1, co.16) Viene prevista la proroga per il biennio 20182019 delle disposizioni contenute nell’art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, che prevede, la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato. ►Norma interpretativa regola “Beni significativi” (art.1, co.19) Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 488/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture di specifici beni (cd. “beni significativi”) nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. ► Proroga e Modifiche dei Maxi Ammortamenti (art.1, co.29-36) Viene prevista la proroga per tutto il 2018 della disciplina del super e dell’iper ammortamento. In particolare per quanto riguarda il superammortamento l’incentivo consente di ammortizzare il 30% (non più il 40%, come attualmente previsto) in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. ► Blocco aumento aliquote locali (art.1, co.37, 38) Viene sospesa, anche per il 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. Ai Comuni resta la facoltà di confermare la maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017. ► Credito d’imposta formazione 4.0 (art.1, co.46-56) Viene introdotto, per il 2018, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle
TRIBUTI
tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 % delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un’autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019. ► PIR (Piani Individuali di Risparmio) e società immobiliari (art.1, co.80) Viene stabilito che nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i PIR sono incluse anche quelle che svolgono attività immobiliare. ► Imposta di registro (art.1, co.88) Viene estesa l’applicazione dell’art. 20, comma 1, della Legge 10/1977 (cd. legge Bucalossi) che riconosce una disciplina fiscale di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica. L’estensione di tale regime riguarda, dal 1 gennaio 2018, tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. ► Detrazione irpef per premi relativi a “polizze catastrofali” (art.1, co.768-770) Per le polizze assicurative contro il rischio sismico, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 201,8 relativamente ad unità immobiliari residenziali, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei costi sostenuti dal contribuente, pari all’importo del premio annuo. ► Misure per il sud (art.1, co.892-894) Viene prorogato il credito d’imposta cd. “Mezzogiorno” (attraverso un rifinanziamento dell’apposito Fondo, per gli anni 2018-2019). In particolare, l’autorizzazione di spesa è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018 e a 100 milioni di euro per l’anno 2019. ► Fatturazione elettronica (art.1, co.909-917) Viene resa obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per le operazione cd. “B2B”, ovvero per tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata). La fatturazione elettronica obbligatoria entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018, soltanto per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una P.A. ► Indici sintetici di affidabilità fiscale (art.1, co.931) Viene prorogata la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. ► Blocco pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art.1, co.986-989) È ridotta, a decorrere dal 1 marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973). In caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell’agente della riscossione, viene esteso a 60 giorni (dagli attuali 30) il termine di sospensione per il pagamento decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell’ammontare del debito accertato. ► Rivalutazione terreni (art.1, co.997, 998) Viene riammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2018, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2018. ► Disciplina IRI (art.1, co.1063) Viene stabilito che la disciplina dell’imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018. ► Clausole di salvaguardia (art.1, co.2) Viene prevista la disattivazione, in misura totale per il 2018 e parziale per il 2019, delle cosiddette “clausole di salvaguardia” relative all’aumento delle aliquote IVA e delle accise,
131
già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015). In sostanza viene bloccato, per tutto il 2018, l’aumento dell’aliquota Iva ridotta al 10% e di quella ordinaria del 22%.
LEGGE DI BILANCIO 2018 UNA GUIDA DELL’ANCE ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.O. n.62 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 diventano ufficiali le misure fiscali contenute nella Manovra economico-finanziaria che sono in vigore dal 1° gennaio 2018. Per una rassegna dei principali contenuti fiscali del provvedimento, l’ANCE ha predisposto un documento illustrativo, corredato da schede di sintesi sulle novità fiscali di maggior interesse per il settore, al quale seguiranno specifici approfondimenti sulle singole misure. Nel documento, vengono riepilogate le misure di interesse per il settore delle costruzioni, quali: le proroghe e le novità in tema di bonus fiscali, la proroga del superammortamento e dell’iperammortamento, l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, la proroga della rivalutazione delle aree edificabili dei privati, la proroga per la cedolare secca per le locazioni a canoni calmierati, la sterilizzazione per il 2018 delle clausole di salvaguardia, la detrazione IRPEF per premi relativi a “polizze catastrofali”, l’estensione dei PIR al settore immobiliare, il rifinanziamento del c.d. “credito di imposta mezzogiorno”. Chi fosse interessato alla Guida può richiederla inviando una mail all’indirizzo enrico.massardi@ancebrescia.it.
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” ACCORPAMENTO IMMOBILI
(R.M. n.154/E/2017)
Riconosciuta dall’AdE l’agevolazione “prima casa” anche per l’acquisto del terzo immobile se destinato all’accorpamento con quelli già posseduti e purché la fusione non comporti il passaggio della “nuova unità” a casa di lusso (categorie catastali A/1, A/8 o A/9). Con la Risoluzione n. 154/E del 19 dicembre
TRIBUTI
2017 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sull’estensione dell’agevolazione cd. “prima casa” a tutti gli acquisti successivi di unità residenziali destinate ad essere accorpate. Con tale pronuncia, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito posto dal titolare di due abitazioni (una delle quali acquistata fruendo dell’agevolazione) e site nel stesso immobile, che intendeva procedere all’acquisto di un terzo appartamento da accorpare agli altri due. Si ricorda che le condizioni di accesso ai benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%), sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 [1]. Tra i requisiti che devono essere attestati dall’acquirente per fruire del beneficio vi è la condizione per cui lo stesso non debba essere titolare di altra casa di abitazione nello stesso Comune o sull’intero territorio nazionale se acquistata con agevolazione “prima casa” (lett. c, comma 1, Nota II-bis all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986). Su questo punto, con particolare riguardo agli acquisti di abitazioni finalizzati all’accorpamento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nel tempo [2], diversi chiarimenti che in sostanza hanno esteso, a talune condizioni, la possibilità di fruire del regime agevolativo anche in tali casi. A tal riguardo si sono delineate diverse ipotesi in cui è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” nei casi di nuovo acquisto destinato ad ampliare la proprietà, purché l’abitazione derivante dall’accorpamento non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9. In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha ricordato i casi in il nuovo acquisto viene effettuato dal: ► titolare di un’abitazione acquistata con agevolazione “prima casa”; ► titolare di un’abitazione acquistata senza agevolazione “prima casa”, in quanto non prevista dalla normativa vigente all’epoca del trasferimento; ► titolare di un’abitazione acquistata senza agevolazione “prima casa”, poiché già titolare all’epoca dell’acquisto di un immobile acquistato con agevolazione. Con la R.M. 154/E del 19 dicembre scorso, l’AdE rispondendo positivamente all’interpello proposto e riconoscendo l’agevolazione “prima casa” per l’acquisto del terzo immobile, a condizione di procedere all’accorpamento con i due già posseduti e non accatastare “la nuova unità” nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, ha adottato un’interpretazione estensiva dei principi già enunciati.
“1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. (…)”. [2] Si vedano sul punto la C.M. n. 38/E/2005, la R.M. n. 142/E/2009, la C.M. n. 31/E/2010.
Note: [1] Cfr. Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 (estratto)
La cessione di parcheggi privati non pertinenziali sconta l’IVA al 22%, e nessuna
IVA CESSIONE DI PARCHEGGI PRIVATI NON PERTINENZIALI
(Ordinanza della Cassazione n. 446/2018)
132
deroga in tema fiscale è ammessa ai sensi di leggi regionali. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione (Cass, Civile, Sez. V) con l’Ordinanza n. 446 depositata l’11 gennaio 2018 in materia di IVA sulle cessioni di parcheggi non pertinenziali cui veniva, erroneamente, applicata un’aliquota agevolata. In particolare, il caso di specie riguardava l’accertamento notificato ad una società di costruzioni volto al recupero della tassazione Iva (anno 2004) sulla base di un controllo avente ad oggetto fatture relative a cessioni di box e posti auto, alienati con aliquota iva agevolata al 10%, in assenza del requisito della pertinenzialità. Il ricorso con cui la società contestava l’accertamento era stato rigettato in primo grado, per poi essere accolto in appello. In particolare la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello della ricorrente, rilevando che la legge Regionale della zona in cui erano siti gli immobili (L.R. Liguria n.10/1997) aveva comportato un intervento ampliativo della legge n.122/89 c.d. Legge Tognoli [1] consentendo l’applicazione dell’aliquota agevolata, ivi prevista, anche alle aree di parcheggio private non pertinenziali. In tal senso, ad avviso della Commissione, la legge regionale attribuiva al Comune il potere di stipulare cessioni del diritto di superficie di aree di loro proprietà finalizzate alla realizzazione, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di parcheggi anche non pertinenziali. In terzo grado, invece, la Corte di Cassazione ribalta la decisione della Commissione, riconducendo, ai fini della disciplina IVA, la fattispecie all’applicazione dell’aliquota ordinaria (IVA al 22%). Tale decisione si fonda, innanzitutto, sul principio per cui, in materia fiscale, una norma di natura regionale non può mai derogare a una norma statale stante la diversa posizione gerarchica delle due fonti di diritto. Ciò posto, nel caso di specie - in cui i parcheggi non sono legati da alcun vincolo di pertinenzialità con altri immobili - la Corte esclude la possibilità di applicare l’aliquota agevolata prevista dalla legge Tognoli (IVA al 10%), che richiede quale presupposto della propria applicazione, proprio l’esistenza di quel vincolo[2] quale ratio sottesa alla stessa legge con la quale “il legislatore statale intese perseguire una finalità urbanistica di interesse generale volta a preservare un’area da destinare a parcheggio per ogni immobile residenziale”. Viene altresì esclusa la possibilità di classificare le aree di parcheggio oggetto della fattispecie, come opere di urbanizzazione primaria soggette all’aliquota del 10% ai sensi del n.127-quinquies, della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai
TRIBUTI
parcheggi ad uso pubblico e non privato. Note: [1] Si ricorda che la legge n.122/89 (artt. 9 e 11) c.d. Legge Tognoli prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata per le cessioni di parcheggi nelle ipotesi in cui questi siano destinati a costituire pertinenza di unità immobiliari e siano: a) costruiti dai proprietari degli immobili nel sottosuolo o al pian terreno dei fabbricati o nel sottosuolo delle aree pertinenziali esterne ai fabbricati; b) realizzati da privati, su aree comunali o nel loro sottosuolo, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, mediante costituzione, tramite convenzione, di un diritto di superficie. [2] Cfr. comma 5, art.9, Legge 122/89
DETRAZIONE DELL’IVA I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018) Detrazione IVA: l’esercizio del diritto è subordinato all’esigibilità dell’imposta e al possesso di una valida fattura. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina da applicare in tema di detrazione dell’IVA, a seguito delle novità introdotte dalla cd. “Manovra Correttiva 2017” che ha ridotto i termini per l’esercizio del diritto. Si ricorda che l’art. 2 del Decreto Legge 50/2017 convertito nella legge n.96/2017 (Manovra correttiva 2017) ha ridotto da 2 anni ad uno i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta al momento del pagamento dei beni e servizi acquistati o importati [1]. Secondo la nuova disposizione, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto [2]. Per completezza, si ricorda che l’esigibilità dell’imposta, rilevante ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, è legata al momento dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 che individua specifici criteri per definire tale momento sia per le cessioni di beni, che per le prestazioni di servizi. In particolare, con riguardo alle cessioni di beni, si considerano effettuate nel momento della stipula del contratto quelle di beni immobili, mentre si considerano effettuate nel momento della consegna o della spedizione
quelle di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano, invece, effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, il momento dell’effettuazione dell’operazione rilevante ai fini dell’esigibilità dell’imposta, può verificarsi anche anticipatamente rispetto ai momenti sopra indicati, se prima di tali eventi sia emessa la fattura o avvenga il pagamento del corrispettivo. L’art. 2 del D.L. 50/17 ha operato, inoltre, una modifica dei termini di registrazione delle fatture relative a tali operazioni [3]. A tal riguardo è stato stabilito che l’annotazione nel registro IVA va fatta “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”. Con la Circolare 1/E/2018 viene operato un chiarimento sull’allineamento dei termini suddetti: quello per la registrazione della fattura (dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno), e quello per l’esercizio del diritto alla detrazione (dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto) al fine di chiarire gli adempimenti per le ipotesi di fatturazione “a cavallo d’anno”. A tal riguardo, viene precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione è comunque subordinato al ricorrere dei due presupposti richiesti dalla legge: quello sostanziale legato all’esigibilità del diritto stesso e quello formale del possesso di una fattura valida. Dunque, precisa l’AdE, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti ed in riferimento al medesimo anno. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si sofferma su una serie di ulteriori aspetti tra cui, in particolare, si evidenziano quelli legati alla detrazione IVA nei casi in cui opera lo split payment e i chiarimenti relativi ai termini per l’emissione delle note di variazione in diminuzione previste dall’art.26 del D.P.R.
133
633/1972. In tema di split payment, viene richiamato l’art. 3 del D.M. del 23 gennaio 2015 che fissa le modalità applicative del meccanismo della scissione dei pagamenti. Tale norma stabilisce, infatti, che là dove opera lo split payment, l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile: al momento del pagamento dei corrispettivi o, nelle ipotesi di esigibilità anticipata, al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. Dunque, nelle ipotesi in cui l’ente soggetto a split eserciti l’opzione per l’esigibilità dell’imposta anticipata, sarà possibile dare rilevanza in via alternativa al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. La Circolare, tuttavia, precisa che se nelle more della registrazione della fattura il corrispettivo viene pagato, l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura. In questo ultimo caso e, dunque, in tutte le ipotesi in cui il soggetto split non opta per l’esigibilità anticipata, termine ultimo per la registrazione della fattura è il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la stessa è stata pagata. Per quanto, invece, concerne le note di variazione in diminuzione, la Circolare dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, questa non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, precisa che, ai fini procedurali, per l’emissione della stessa valgono i nuovi termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. La nota, dunque, dovrà essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Da ultimo si precisa, che la Circolare, fa salvi tutti i comportamenti difformi dai principi in essa contenuti, per le liquidazioni Iva di dicembre 2017.
TRIBUTI
Note: [1] Tale modifica avviene riscrivendo l’art.19, co.1, del D.P.R. 633/1972. [2] Si ricorda che per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato tra il 1 febbraio e il 30 aprile, ai sensi dell’art. 8, co.1, del D.P.R. 322/1998. [3] Tale modifica avviene riscrivendo l’art. 25, co.1, del D.P.R. 633/1972.
“SISMABONUS” ED “ECOBONUS” I CHIARIMENTI SULLA CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI Riconosciuta la piena cumulabilità del Simabonus con la detrazione per la riqualificazione energetica (cd. “Ecobonus”) quando, sul medesimo edificio, sono realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica. Confermato, altresì, il principio del cd. “assorbimento” secondo cui l’intervento di categoria superiore (ad esempio Sismabonus e ristrutturazione edilizia) assorbe quelli di categoria inferiore (manutenzione ordinaria). Questi alcuni dei contenuti della R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus” e, in particolare, in merito alla cumulabilità con le altre detrazioni. L’Amministrazione finanziaria, nella R.M. n.147/E/2017, conferma quanto già anticipato in occasione della risposta ad un interpello da parte della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, prendeva le mosse da una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna. Il tema affrontato è quello dell’applicabilità del Sismabonus che, come noto, è disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n.90/2013, il quale prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo [1]. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: • 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica, • 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, • 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi. Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”) per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16bis, lett. i), del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa [2]. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni e affronta i seguenti argomenti: Ripartizione delle spese Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%). L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate. In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “base” per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro (ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR). Sismabonus e spese di manutenzione La R.M. 147/E/2017 risponde, altresì, al quesito con cui viene chiesto se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria
134
e straordinaria, quando necessari al completamento dell’opera nel suo complesso. Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso. L’Amministrazione finanziaria, anche con riferimento alle ipotesi di Sismabonus, conferma tale orientamento, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari e funzionali al completamento dell’opera stessa. Limite di spesa agevolabile Infine, viene fatta chiarezza sul comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del Sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall’art. 16-bis del TUIR il plafond di 96.000 euro è unico. Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa (che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato). In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus. Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in
TRIBUTI
cui sono state sostenute. Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo. Note: [1] Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. [2] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.
BONUS MOBILI 2018 NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet, nella pagina dedicata, la Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici» (gennaio 2018), a seguito della proroga operata dalla recente legge di Bilancio 2018. Di recente, infatti, la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per tutto il 2018 il c.d. bonus mobili, ovvero la detrazione IRPEF del 50% delle spese complessivamente sostenute sino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), destinati ad arredare le abitazioni ristrutturate. Anche per il 2018 il bonus viene riconosciuto ai soggetti che hanno avviato - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - interventi, agevolati con il “bonus edilizia” [1], sull’abitazione cui sono destinati i mobili.
Si ricorda, a tal proposito, che l’ultima legge di Bilancio, ha prorogato al 2018 anche il bonus edilizia nella forma potenziata che consiste in una detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro. Non cambiano i presupposti necessari per poter usufruire del bonus mobili, ed in particolare, la sua connessione con il “bonus edilizia”, per cui resta indispensabile che i beni mobili o i grandi elettrodomestici vengano acquistati al fine di arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia per la quale sia stata utilizzata la relativa agevolazione. In particolare, riguardo ai termini che devono intercorrere tra l’acquisto dei mobili e i lavori di ristrutturazione viene precisato che è possibile usufruire dell’agevolazione: ► per gli acquisti effettuati nel 2018 solo se i lavori di ristrutturazione sono stati avviati dopo il 1 gennaio 2017; ► per gli acquisti effettuati nel 2017 solo se i lavori di ristrutturazione sono stati avviato dopo il 1 gennaio 2016; ► per acquisti compresi tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, solo se le spese per i lavori di recupero sono state sostenute a partire dal 26 giugno 2012. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei beni, circostanza che può essere comprovata da eventuali abilitazioni, ove necessarie, oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il bonus è riconosciuto anche ai singoli condòmini, ciascuno per la propria quota, quando l’acquisto dei mobili è connesso a lavori di ristrutturazione delle parti condominiali, e i beni acquistati sono destinati ad arredare tali spazi. La Guida, inoltre, elenca sia gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sia, a titolo esemplificativo, i beni mobili e i grandi elettrodomestici inclusi nell’agevolazione (viene escluso, ad esempio, l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e complementi d’arredo). Tra i lavori di ristrutturazione rientrano: ► manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; ► ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; ► restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; ► manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
135
Nessun cambiamento neppure per quanto riguarda l’importo detraibile. A prescindere dall’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo. Tale limite riguarda la singola unità immobiliare comprensiva di pertinenze o la parte comune dell’edificio, per cui il contribuente che effettui interventi riferiti a più immobili avrà diritto al bonus più volte. In merito all’importo detraibile viene precisato, inoltre, che: ► per gli acquisti effettuati nel 2017 e riferiti a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiti nel 2017), l’importo massimo di 10.000 euro va considerato al netto delle spese sostenute nel 2016 e per le quali si è già fruito del bonus; ► per gli acquisti effettuati nel 2018 e riferiti a lavori iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito dell’agevolazione. L’Ade ricorda, inoltre, che al fine di usufruire della detrazione è necessario pagare gli acquisti con carta di credito o debito o con bonifico, e che la data di pagamento necessaria per determinare la data dell’acquisto dei beni è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Note: [1] L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). A regime si tratta di una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. L’agevolazione, in questa forma, è stata oggetto di successive proroghe, inclusa quella operata dall’ultima legge di Bilancio n. 205/17.
RIMBORSI IVA AL VIA IL PAGAMENTO “IN CONTO FISCALE”
(D.M. 22 dicembre 2017)
Definite le regole per i rimborsi dei crediti IVA in conto fiscale erogati dal 1 gennaio 2018, che valgono anche per i “rimborsi prioritari” derivanti dalle operazioni di split payment.
TRIBUTI
Con il Decreto del 22 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative delle nuove procedure di rimborso in conto fiscale previste dall’art.1, comma 4 bis e 4 ter del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) [1]. La citata disposizione, infatti, ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, i rimborsi dei crediti IVA siano erogati attraverso il cd. “conto fiscale” [2] in via diretta ai contribuenti da parte della struttura di gestione [3] prevista ai sensi del Dlgs 214/1997 (art. 22, comma 3), rimandando la relativa attuazione di tale disciplina ad un decreto del MEF ora pubblicato. In sostanza, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo split payment, i tempi per ottenere i rimborsi dei crediti IVA subiranno un’accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito. Il decreto che si applica ai rimborsi pagati a partire dal 1 gennaio 2018, a prescindere dal periodo di imposta a cui si riferiscono, stabilisce che la struttura di gestione effettui i rimborsi utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» mediante accreditamento diretto sul conto corrente del contribuente. Tale operazione avviene, sulla scorta delle informazioni fornite dagli uffici provinciali e prevede l’aggiunta, in fase di accreditamento, di eventuali interessi maturati. Resta ferma, come precisato dal Decreto (cfr. art.3 del testo), la priorità per l’erogazione dei rimborsi IVA ai sensi dell’art. 38 bis, comma 10, del DPR 633/1972. Tale disposizione prevede, infatti, per alcune categorie di contribuenti la facoltà di ottenere il rimborso dei crediti IVA, annuali ed infrannuali, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, va precisato che tale possibilità viene riconosciuta ai soggetti che effettuano: - operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. (D.M.
23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015) [4]. - prestazioni assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), ossia: ► prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile (D.M. 22 marzo 2007) [5], ► lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (D.M. 29 aprile 2016) [6]; In merito alle modalità applicative, il decreto dopo aver ribadito la priorità dell’erogazione per alcuni rimborsi del credito IVA, tra cui i suddetti, chiarisce inoltre, che i fondi a disposizione dei rimborsi verranno erogati secondo l’ordine definito da: - la data di erogabilità più remota - data di presentazione più remota - periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto - importo minore Per completezza si ricorda, inoltre, che con il Provvedimento n. 306408 del 29 dicembre 2017 l’AdE ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi. Note: [1] Il Decreto legge 50/2017 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017. [2] Di cui all’art.78 della Legge 413/1991. [3] Attualmente corrispondente all’Ufficio Struttura di Gestione incardinato presso la Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo dell’AdE. [4] Confronta a tal riguardo l’art.17-ter del D.P.R. 633/1972. [5] Cfr. art. 17, comma 6, lett. a, DPR 633/1972 [6] Cfr. art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972
SPLIT PAYMENT PUBBLICATI GLI ELENCHI VALIDI PER IL 2018 Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato gli elenchi validi per l’anno 2018 per l’applicazione del meccanismo dello split payment [1], in attesa della approvazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”. Come è noto, il Decreto Fiscale estende, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione della “scissione dei pagamenti”, anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate
136
da amministrazioni pubbliche. In particolare, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo “split payment” verrà applicato nei confronti dei seguenti soggetti: ► tutte le pubbliche amministrazioni; ► gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; ► le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; ► tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate); ► tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%); ► le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate. Tra l’altro, con le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni nella legge n.96/2017, il suddetto meccanismo, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020, è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. In particolare, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi aggiornati, validi per l’anno 2018, relativi ai soggetti interessati dall’applicazione del meccanismo dello split payment, fermo restando che gli elenchi non riguardano le pubbliche amministrazioni, per le quali va fatto riferimento all’elenco pubblicato all’interno del sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Si ricorda che gli elenchi aggiornati pubblicati possono essere consultati all’indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_ payment/public/ ed è possibile effettuare la ricerca di: - fondazioni; - enti pubblici; - società; presenti negli elenchi tramite codice fiscale. Note: [1] Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all’art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente).
LAVORI PUBBLICI
LA PROVINCIA DI BRESCIA È UNA DELLE DUE CENTRALI DI COMMITTENZA RICONOSCIUTA DA ANAC Con Delibera n. 31 del 17 gennaio 2018, L’Autorità Anticorruzione ha riconosciuto la Provincia di Brescia tra i soggetti aggregatori di cui, per legge, fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione e per ogni città metropolitana. Oltre a tali soggetti sono state riconosciute le sole province di Vicenza e Brescia. Per la nostra Provincia si tratta perciò di un riconoscimento di non poco conto, dovuto al lavoro impostato in questi anni ed ora riconosciuto in forma ufficiale. Si tratta di un percorso iniziato nel 2014 che ora ha trovato il suo coronamento. Tra i principali requisiti che erano richiesti per il riconoscimento in parola vi era quello di avere pubblicato, nei tre anni solari precedenti la richiesta, bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo fosse superiore a 200.000.000 di euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 di euro per ciascun anno. Questo consentirà alla Provincia di Brescia di continuare il lavoro sinora già svolto per consentire ai Comuni aggregati alla Centrale di committenza della Provincia di avvalersi di un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. L’elenco complessivo delle grandi stazioni appaltanti è composto da 32 soggetti, dei quali, come detto solo le province di Brescia e Vicenza sono aggiunte a quelle stabilite dalla legge. L’aggiornamento arriva a circa due anni dal primo provvedimento per la costituzione dell’elenco (con il Dpcm del novembre 2014 pubblicato in Gazzetta a gennaio 2015).
CODICE DEI CONTRATTIIL MIT PUBBLICA IL DECRETO CHE REGOLA LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI (BIM) Si informa che sul sito del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il decreto, già firmato dal Ministro delle Infrastrutture Delrio il 1° dicembre u.s., c.d. Decreto BIM. Il suddetto decreto, in attuazione dell’arti-
colo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Sintesi dei contenuti Il decreto fissa le date di introduzione obbligatoria del BIM negli appalti: • dal 1° gennaio 2019, per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro; • dal 1° gennaio 2020, per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro; • dal 1° gennaio 2021, per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro; • dal 1° gennaio 2022, per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art.35 del Codice dei contratti pubblici; • dal 1° gennaio 2023, per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro; • dal 1° gennaio 2025, per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro. Il provvedimento disciplina inoltre gli adempimenti delle stazioni appaltanti che dovranno preliminarmente adottare: • un piano di formazione del proprio personale; • un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi; • un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti. È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento. Il decreto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture, ossia il 27 gennaio 2018. Già dall’entrata in vigore del decreto, è previsto l’utilizzo facoltativo del BIM per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti, a condizione che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari di cui sopra.
137
IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALL’ADOZIONE DEL SAL Nella Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 586) della legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017) è stato approvato un emendamento che riduce da 45 a 30 giorni, decorrenti da ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL), il termine per l’emissione dei certificati di pagamento. È stato infatti previsto che venga sostituito l’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016 (comma 1), come segue. PRECEDENTE TESTO Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. ATTUALE TESTO I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
ANACNO AI “LAVORI ANALOGHI” COME CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA NEGOZIATA L’ANCE, facendo seguito alle segnalazioni provenienti dal territorio, ha contestato, con istanza di parere di precontenzioso presentata in data 5 aprile 2017, la legittimità di un avviso di costituzione di un elenco di imprese per la selezione degli operatori da invitare a due procedure negoziate, per i seguenti motivi: 1) in primis, la stazione appaltante chiedeva, ai fini dell’iscrizione all’elenco delle imprese qualificate, e poi ai fini del successivo invito alle procedure negoziate correlate, accanto alla SOA, un ulteriore requisito di qualificazione, connesso all’espletamento di lavori analoghi; 2) in secondo luogo, gli stessi lavori analoghi venivano utilizzati, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, quale criterio di
LAVORI PUBBLICI
selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata. L’ANAC, con delibera n. 1362 del 20 dicembre 2017, ha condiviso le censure sollevate da ANCE, “ritenendo che la modalità di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate non sia conforme le modalità di selezione dei soggetti da invitare alle procedure utilizzata dalla stazione appaltante non sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici”. In motivazione, l’Autorità ha ribadito la vigenza del principio generale negli appalti pubblici di lavori secondo cui l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione. Tale principio, fermo restando la vigenza - in attesa dell’adozione delle specifiche linee guida in tema di qualificazione degli operatori economici - del regime transitorio (art. 216, comma 14 del Codice) che fa salve le norme del DPR 207/2010 in tema di qualificazione degli operatorie economici, viene sancito dall’ art. 60 del citato Regolamento 207, il quale prevede espressamente che l’attestazione di qualificazione costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Si evidenzia, inoltre, nella trattazione, come tale principio abbia trovato conferma nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro”, nonché nelle linee guida n. 4, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. In ragione di ciò, l’ANAC ha ritenuto che tale modalità operativa di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziata determini una possibile lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di non discriminazione e par condicio dei concorrenti, e pertanto ne ha deliberato la non conformità ai principi generali in materia di contratti pubblici.
GIURISPRUDENZA
RICHIESTO IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA LICEITÀ DEL LIMITE DEL 30% AL SUBAPPALTO
(TAR Lombardia, sez. I, sentenza n. 1532 del 13/12/2017)
3. Con il quarto motivo, poi, la ricorrente contesta, in via subordinata, che la previsione di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non sarebbe conforme alla normativa comunitaria, in quanto quest’ultima, in materia di subappalti, non prevede alcuna limitazione quantitativa: la norma de qua, pertanto, dovrebbe essere disapplicata in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario, oppure, in relazione alla stessa, si dovrebbe rinviare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ex art. 267 TFUE, la questione inerente l’esatta interpretazione dell’art. 71 della direttiva 2014/24/UE e la valutazione in ordine alla conformità o meno alla disciplina comunitaria del citato art. 105, comma 2. In proposito, il Collegio ritiene di sollevare, con separata ordinanza, questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, per verificare se quest’ultimo osti all’applicazione delle regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 4. In relazione a quanto precede, il ricorso in esame va respinto, con riguardo ai primi tre motivi di censura, mentre con riferimento al quarto va disposta la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE sulla questione pregiudiziale ad essa sottoposta con separata ordinanza, secondo quanto in quest’ultima stabilito.
138
ATI ORIZZONTALI E VERTICALI: CRITERI DISTINTIVI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
(Consiglio di Stato, sentenza 07/12/2017, n. 5772) DIRITTO . . . Omissis . . . Come ben evidenziato nella sentenza appellata, l’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) prevede che “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”. Dopo avere indicato la tipologia del raggruppamento orizzontale come “quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”, la stessa disposizione precisa che “le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”. Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, con l’ultimo profilo di censura, la distinzione tra raggruppamenti verticali ed orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate: trova infatti applicazione, al riguardo, il principio enunciato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con sentenza 13 giugno 2012, n. 22, a mente del quale “La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili”. Ne consegue che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”. Ciò in quanto
LAVORI PUBBLICI
trova applicazione il precedente - dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie - di Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689, per cui è precluso al partecipante alla gara “procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie”, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale. Correttamente la sentenza impugnata rileva come tale divieto si giustifichi altresì in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che “per i raggruppamenti verticali, […] la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l’indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione del bando di gara”. . . . Omissis . . .
È AMMESSO LO SCOSTAMENTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA DALLE TABELLE MINISTERIALI, SPECIE SE LIEVE E DOCUMENTATO
(Consiglio di Stato sez. III 15/1/2018 n. 188) Per quanto concerne, in particolare, il rispetto della tabelle ministeriali, il Collegio deve richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio, formatasi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti (ora la materia risulta diversamente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 97 e 23 cod. dei contratti pubblici come aggiornato in sede di correttivo), secondo la quale il riferimento alle tabelle ministeriali assume il valore di espressione del costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima
di per sé un giudizio di anomalia (giurisprudenza assolutamente consolidata di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita da: III, 25 novembre 2016, n. 4989, 2 marzo 2015, n. 1020; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; V, 24 luglio 2014, n. 3937). Nell’ambito di questo indirizzo giurisprudenziale si afferma quindi che gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali se eccessivi e tali da compromettere l’affidabilità dell’offerta (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. III, 17 giugno 2016, n. 2685). IV - Per quanto riguarda, poi, il dedotto scostamento dai parametri del CCNL, l’aggiudicataria ha dichiarato in sede di giustificazioni di aderire al CCNL di categoria. La controinteressata ha dimostrato in giudizio che già negli atti di gara erano presenti gli elementi idonei a comprovare l’esistenza di alcuni fattori variabili che consentivano di ridurre notevolmente la voce dei costi, senza violare le prescrizioni collettive, come di seguito riportati: - in riferimento alla voce prevista dalle Tabelle ministeriali relativamente al TFR, la quota di rivalutazione può essere azzerata in quanto, a seguito della modifica normativa sulle pensioni (c.d. riforma della previdenza complementare) e quindi della normativa vigente, nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, i lavoratori hanno la possibilità di trasferire il proprio accantonamento al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS ovvero ad un Fondo Pensione; e, dunque, in relazione a ciò non risulta più sussistente l’obbligatorietà da parte delle aziende di effettuare la periodica rivalutazione delle somme accantonate (..); - per quanto riguarda l’aliquota IRAP, stabilita nella misura del 3,9% dalla Tabella Ministeriale, Alfa avrebbe potuto beneficiare delle novità introdotte in materia da parte della legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014 n. 190); in particolare, infatti, il comma 20 dell’art.1 prevede che è possibile dedurre totalmente il costo del lavoro relativo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP, perciò tale voce di costo per Alfa sarebbe pari a zero; - con riferimento alle ore di assenteismo per malattia, infortunio e maternità, la tabella ministeriale non tiene conto del fatto che una quota percentuale degli oneri per assenteismo del personale rimane a carico degli enti di previdenza, sociale e assicurativa; tale quota percentuale varia sia a seconda della tipologia di assenza, sia in base alla durata della stessa; ne deriva, quindi, che il costo effettivo del lavoratore assente a carico dall’impresa si riduce notevolmente, generando un “recupero economico” in favore della ditta pari al 65%.
139
NELL’OFFERTA VANNO INDICATI ONERI DI SICUREZZA E COSTI UNITARI DELLA MANODOPERA E NON SONO SOGGETTI A SOCCORSO ISTRUTTORIO
(TAR per l’Umbria - Sezione Prima 5 dicembre 2017)
Nelle procedure di evidenza pubblica, gli oneri di sicurezza per le interferenze, la cui misura va predeterminata dalla stazione appaltante, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza da rischio specifico, cd. interni o aziendali, la cui quantificazione spetta ad ogni concorrente in rapporto alla sua offerta economica (ex multis T.A.R. Veneto, sez. I, 7 aprile 2017, n. 344; Consiglio di Stato Ad. Pl., 20 marzo 2015, n. 3; T.A.R. Lazio, Latina,15 gennaio 2014, n. 8; T.A.R. Umbria 22 maggio 2013, n. 301; id. 17 maggio 2017, n. 390). Anche l’ANAC ha più volte evidenziato la necessità che gli oneri aziendali siano stabiliti non già preventivamente dalla stazione appaltante ma rimessi alla determinazione di ciascun singolo concorrente, tenuto ad indicarli specificamente in sede di offerta, oneri che in quanto interni e specifici in ragione delle caratteristiche aziendali divergono da concorrente a concorrente (ANAC delibera n. 100, 8 febbraio 2017). In senso innovativo rispetto al regime di cui al D.lgs. 163/2006, l’art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 pacificamente applicabile alla gara in questione, ha imposto l’obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/16). La prevalente giurisprudenza, a cui ha aderito anche l’adito Tribunale, ritiene che il suddetto obbligo sussista anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio - diversamente dal sistema previgente - trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell’offerta (ex multis T.A.R. Sicilia Catania,, sez. III, 31 luglio 2017, n. 1981; T.A.R. Umbria 17 maggio 2017, n. 390; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34; T.A.R. Molise 2016, n. 513; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria 25 febbraio 2017, n. 166; T.A.R. Veneto, 21 febbraio 2017, n. 182; T.A.R. Campania, Napoli, 2017, n. 2358, Consiglio di Stato ord. 15 dicembre 2016, n. 5582).
LAVORI PUBBLICI
NATURA DEL GLOBAL SERVICE
(Consiglio di Stato sez. V 27/12/2017 n. 6087) Il global service è contratto complesso, contrassegnato dall’esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni, di servizi e/o lavori e/o forniture, con un’intensità tale da precludere che ciascuna delle prestazioni dedotte in contratto possa essere rapportata ad una distinta causa tipica, ma tutte si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un risultato economicamente e giuridicamente unico. Questa unicità di risultato contraddistingue il global service, consentendo di verificare se, nel caso specifico, si sia operato frammentando artificiosamente prestazioni unitarie ed omogenee ovvero accorpando artificiosamente prestazioni autonome ed eterogenee, in quanto né l’una né l’altra condotta (a portata anticoncorrenziale) si configurano ogniqualvolta il servizio, globalmente considerato, consenta di raggiungere un risultato che non sarebbe ottenibile mediante le prestazioni che lo compongono singolarmente considerate. Si tratta di un contratto di manutenzione per il tramite di gestione, che, storicamente sorto per gestire i patrimoni immobiliari, anche della pubblica amministrazione, si è esteso ad interventi manutentivi di altre tipologie di beni ed all’espletamento dei correlati servizi. Tramite questo modello contrattuale (che la norma UNI 10685:98 definisce <<contratto basato sui risultati che comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità dei risultati da parte dell’Assuntore>>), l’Amministrazione mantiene capacità decisionale riguardo alle scelte gestionali, ma demanda all’assuntore la gestione del servizio, facendo gravare a suo carico l’obbligo
del risultato. Ne consegue che la scelta da parte dell’Amministrazione del global service non si pone in contrasto col principio, comunitario e nazionale, di tutela della concorrenza, nonché con quello del libero accesso alle gare, ogniqualvolta venga individuato l’oggetto dell’appalto in modo che ne risultino valorizzati gli aspetti della gestione, e del risultato da ottenersi mediante la gestione.
LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE GLI INVITATI SU BASE TERRITORIALE VA VALUTATA CASO PER CASO
(Consiglio di Stato 13/12/2017, n. 5854) Circa la questione della territorialità dei soggetti invitati, va richiamato il principio espresso da Cons. Stato, V, 20 agosto 2015, n. 3954, secondo cui la questione va risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara. Ora, anche a prescindere dai dubbi sulla sussistenza di un obiettivo interesse all’accoglimento di tale motivo di ricorso in capo alla . . . . . . . , trattandosi di impresa avente sede legale nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, dunque, non discriminata dalla clausola del bando impugnata, ritiene il Collegio che nel caso di specie l’obiezione sia infondata. Invero, è l’oggetto stesso del servizio da effettuarsi in favore del Comune di Trieste, articolato nell’allestimento palchi e service tecnici audio-luci per la realizzazione della manifestazione “Trieste Estate 2016”, che ha ragionevolmente indotto la stazione appaltante a privilegiare, nell’ambito della piattaforma informatica, del Me Pa, (che prevede la possibilità di selezionare gli operatori
140
su base regionale o provinciale), le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste, incontestabilmente riferite ad un ben preciso territorio e ad un arco temporale circoscritto. Elementi, quindi, del tutto coerenti con l’esigenza, avvertita dalla stazione appaltante, che le ditte incaricate avessero la propria sede in un’area geografica non troppo distante dalla sede di esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la costanza dell’intervento operativo e tecnico, nonché di supporto, nel corso delle giornate di svolgimento dell’evento.
ANCHE NELLA GARA ELETTRONICA NON SI PUÒ REDARRE L’OFFERTA SU UNA FOTOCOPIA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
(TRGA Trento 08/01/2018, n. 4,)
Non è sostenibile la censura - incentrata sulla violazione della lex specialis e sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti tesa a dimostrare che l’utilizzo di una copia scansionata del file .pdf della “Lista delle lavorazioni e forniture”, in luogo del “file .pdf caricato a sistema”, si configurerebbe come un mero vizio formale, comunque non idoneo a determinare l’esclusione dalla gara. Al riguardo occorre evidenziare che - a fronte della sintetica motivazione dell’originario provvedimento di esclusione della ricorrente: «il file denominato “Lista delle lavorazioni e Forniture” allegato dall’impresa S.T.E. Costruzioni Generali srl risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito dall’Amministrazione e pertanto privo dei certificati di firma del “Servizio Competente” e della “Stazione Appaltante”. L’impresa suddetta, conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, viene pertanto esclusa» - la stazione appaltante, a seguito dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, nella nota del 2 novembre 2017 (anch’essa ritualmente impugnata) ha esplicitato le ragioni dell’esclusione affermando che «la presenza del certificato di firma all’interno del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” assolve la funzione che, nelle procedure cartacee, è attribuita al timbro, a secco o in originale, apposto su ogni singolo foglio dal responsabile del procedimento, attestante l’originalità della lista stessa, come previsto dall’art. 57, comma 1 del regolamento di attuazione sopra citato. L’obbligo di utilizzo della lista fornita dall’Amministrazione risponde altresì all’esigenza di garantire la massima chiarezza e trasparenza delle operazioni di gara a
LAVORI PUBBLICI
tutela sia della speditezza delle operazioni sia della par condicio tra i concorrenti, sia, infine, dell’imparzialità e dell’operato dell’Amministrazione». Peraltro, secondo la ricorrente, neppure tali esigenze potrebbero giustificare la sua esclusione dalla gara, sia perché sarebbero comunque soddisfatte dall’utilizzo del modulo fornito dalla stazione appaltante, all’uopo scansionato, sia perché nelle procedure di gara tradizionali la produzione da parte dei concorrenti di copia della lista delle lavorazioni e delle forniture completa del necessario timbro sarebbe finalizzata unicamente a garantire che la lista delle lavorazioni e forniture sia proprio quella predisposta dalla stazione appaltante, e tale esigenza nel caso delle procedure telematiche sarebbe soddisfatta dalla presenza della firma dei responsabili del “Servizio Competente” e della “Stazione Appaltante”. Neppure tali argomenti però risultano convincenti. Innanzi tutto - alla luce delle disposizioni dell’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 77, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che per le procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche richiamano le vigenti disposizioni in materia di firma digitale - coglie nel segno la Provincia quando afferma che è proprio l’apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento sul “file .pdf caricato a sistema” l’adempimento (corrispondente all’apposizione del timbro a secco dal responsabile del procedimento sul documento cartaceo cui si riferisce l’art. 57, comma 1, del D.P.P. n. 9-84/Leg.) che origina il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” in originale, che deve essere utilizzato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica, sicché a tale documento non è assimilabile il documento scansionato, che non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento. Inoltre - alla luce delle richiamate considerazioni svolte da questo Tribunale (nella sentenza n. 305 del 2017) in merito alle «prevalenti esigenze di certezza e celerità perseguite dall’amministrazione» attraverso il ricorso alle gare telematiche - la non assimilabilità della compilazione del modulo scansionato alla compilazione del “file .pdf caricato a sistema” risulta ulteriormente dimostrata dalle considerazioni svolte dalla stazione appaltante nella nota del 2 novembre 2017. Decisive in tal senso appaiono le puntuali repliche svolte dalle parti resistenti nelle rispettive difese, ove è stato evidenziato che - laddove si ammettesse la possibilità di derogare alle regole tecniche proprie dei sistemi telematici di e-procurement, ammettendo l’utilizzo, da parte del concorrente, del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” scansionato - risulterebbe frustrata la ratio stessa della gara telematica, perché si imporrebbe al seggio di gara di porre in essere
incombenti istruttori non previsti, anche particolarmente complessi, ossia di controllare ogni singola voce della lista scansionata e compilata dal concorrente per verificarne l’esatta corrispondenza con quella timbrata dal responsabile del procedimento, e tale operazione non solo richiederebbe tempo, ma soprattutto non potrebbe assicurare l’assenza di errori (specie laddove siano previste lavorazioni di particolare complessità e, quindi, composte da un numero considerevole di voci), con conseguente violazione dei principi di speditezza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Tali considerazioni valgono a dimostrare che la ratio della procedura per la formulazione dell’offerta economica, prevista dal paragrafo 3.1.1 della lettera d’invito, non è solo quella di garantire che la lista delle lavorazioni e forniture sia proprio quella predisposta dalla Stazione appaltante, ma anche quella di «garantire la massima chiarezza e trasparenza delle operazioni di gara a tutela sia della speditezza delle operazioni sia della par condicio tra i concorrenti, sia, infine, dell’imparzialità e dell’operato dell’Amministrazione», come puntualmente evidenziato nella suddetta nota del 2 novembre 2017.
cisa che, ai fini del rilascio delle attestazioni richieste, “I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito …”. Il 4°comma specifica, poi, che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito”. L’esito di eventuali contestazioni (in sede arbitrale o giudiziaria) è riportato sul certificato. (…) Le citate disposizioni, lette in combinato tra loro, conducono ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori.
L’ESECUZIONE DEI LAVORI È DOCUMENTATA CON I CERTIFICATI DI BUONA ESECUZIONE (CEL)
(TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 agosto 2017, n.9260)
(Consiglio di Stato sez. V 28/12/2017 n. 6135)
L’art. 86, comma 5 bis, D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50, stabilisce che: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2”. In precedenza, all’art. 40, comma 3, lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, era precisato che “Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti”. L’art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 210 stabilisce che: “L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”. Il certificato di esecuzione lavori è previsto, poi, dall’art. 83, comma 4, d.p.r. cit. tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi ovvero economico - finanziari necessari per l’emissione delle attestazioni SOA. Il comma 2 del medesimo articolo pre-
141
IL SUPERAMENTO PERCENTUALE DEL SUBAPPALTO NON COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
1) La dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di avvalersene nelle ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara. 2) Il subappalto, inoltre, è soggetto ad autorizzazione e l’eventuale superamento della percentuale ammessa non sarebbe autorizzabile nella fase esecutiva del rapporto, per cui eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono valere nella successiva fase di esecuzione, mentre la eventuale incompletezza delle indicazioni e dei documenti concernenti la identità e la qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non determina la esclusione dell’offerente che partecipa alla procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest’ultimo in relazione alle prestazioni interessate dal subappalto (cfr. Cons. Stato, IV, 12 giugno 2009, n. 3696). L’eventuale superamento delle percentuali di subappalto, in conclusione, non potrebbe comunque comportare l’esclu-
LAVORI PUBBLICI
sione del concorrente dalla gara, potendo al più comportare l’esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione. . . . omissis . . . FATTO Il Comune di Roma Capitale ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’accordo quadro inerente ai lavori di manutenzione ordinaria delle scuole elementari e materne di proprietà comunale ricadenti nel territorio del municipio Roma VI delle Torri per la durata di anni uno dalla sottoscrizione del contratto, per un importo complessivo pari ad euro 921.200,00. Alla gara, il cui criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, hanno partecipato il costituendo RTI ricorrente e la controinteressata Marrsia. La Commissione di gara ha dichiarato vincitrice l’impresa Marrsia, che ha offerto un ribasso del 29,697%, mentre il costituendo RTI ricorrente si è classificato secondo, avendo offerto un ribasso del 29,50%. La stazione appaltante, in data 23 marzo 2017, ha comunicato l’aggiudicazione in favore della Marrsia, sicché il costituendo RTI E. Co Appalti ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della lettera di invito recante “contenuto della busta “A - Documentazione amministrativa”. Documento gara unico europeo (DGUE) e nello specifico del punto 16.10. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. L’impresa Marrsia avrebbe dovuto essere esclusa per non avere presentato la dichiarazione, prevista dalla lettera di invito, attestante l’aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali. L’esame degli elaborati progettuali consisterebbe in un adempimento da porsi necessariamente a carico del concorrente in quanto assicurerebbe la stazione appaltante del fatto che, in sede di elaborazione dell’offerta, quest’ultimo abbia avuto piena contezza delle condizioni di esecuzione dell’appalto. Un’offerta, come quella della controinteressata, priva della dichiarazione attestante la completa cognizione della documentazione progettuale denoterebbe una totale assenza di serietà e affidabilità. In definitiva, trattandosi di un elemento sostanziale ed essenziale dell’offerta, la detta carenza non integrerebbe una mera incompletezza o irregolarità documentale, bensì un vizio della documentazione amministrativa, per il quale non si potrebbe consentire un’integrazione documentale postuma senza che sia violata la par condicio dei concorrenti.
Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Violazione dell’art. 1.3 della lettera di invito. Violazione di tutta la documentazione posta a base di gara. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. La controinteressata ha indicato di voler subappaltare, tra l’altro, l’attività di “bonifica ambientale”, attività diversa da quelle previste nel capitolato prestazionale, che non rientrerebbe nella categoria OG1, ma apparterrebbe alla categoria OG5 e ciò sarebbe sintomatico della superficialità dell’offerta presentata. Violazione e falsa rappresentazione dell’art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 in combinato disposto con l’art. 9 della lettera di invito. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. L’indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare sarebbe condizione determinante dell’autorizzazione al subappalto in quanto persegue la finalità di assicurare alla stazione appaltante una maggiore affidabilità dell’offerta. L’impresa aggiudicataria, invece, avrebbe indicato una serie di attività generiche, che non trovano riscontro nella documentazione di gara e non avrebbe dichiarato la quota percentuale di lavori da subappaltare nella categoria OG1. Tutte le lavorazioni indicate dalla dalla Marrsia nella dichiarazione di subappalto supererebbero il limite del 30% previsto dall’art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante e la controinteressata hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso. Sono state depositate altre memorie difensive in vista dell’udienza di trattazione del merito della controversia. All’udienza pubblica del 12 luglio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. 2. Con il primo motivo di impugnativa, la ricorrente ha dedotto che l’impresa Marrsia avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere presentato la dichiarazione, prevista dalla lettera di invito, attestante l’aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali. La tesi non può essere condivisa. Il Collegio rileva, in via preliminare, che le due “anime” della normativa sostanziale sull’evidenza pubblica in materia di scelta del contraente - vale a dire la tutela della concorrenza tra le imprese ed al buon uso del denaro della collettività - possono e devono, per quanto possibile, essere perseguite contemporaneamente. Il principio del favor partecipazione, in linea di massima, è funzionale al perseguimento di entrambe le finalità.
142
Nondimeno, detto principio può entrare in collisione con l’altrettanto fondamentale principio della par condicio, con cui viene garantito il rigoroso rispetto delle regole di gara a tutela di ogni concorrente, con la precisazione però che l’esclusione dalla gara per inosservanza delle previsioni della lex specialis può essere disposta solo ove tali previsioni siano poste a tutela di un interesse pubblico effettivo e rilevante, sicché, nell’ottica di favorire la realizzazione delle finalità sottese alla normativa in materia, è in atto un processo di dequotazione delle carenze formali che precludono l’accesso alla gara, di cui sono testimoni, a livello di sistema, l’introduzione del principio di tassatività delle fonti delle cause di esclusione e l’ampliamento del c.d. soccorso istruttorio . L’evoluzione del sistema, quindi, è nel senso di rendere possibile la partecipazione alla gara a tutte le imprese che, a prescindere da profili solo formali e non lesivi del pubblico interesse, siano in possesso dei requisiti richiesti per concorrere. Nella fattispecie in esame, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, di offerte che possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati. Il punto 10 della lettera di invito indica il contenuto della busta A “documentazione amministrativa”, documento gara unico europeo, disponendo che in tale busta devono essere contenuti determinati documenti, tra cui, al punto 16.10, è indicata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il concorrente attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali. La dichiarazione in discorso non è contenuta nella documentazione amministrativa fornita dalla Marrsia, per cui occorre verificare se la stessa, quale elemento essenziale dell’offerta, dovesse essere resa dal concorrente a pena di esclusione. Il Collegio ritiene che tale omissione non determini l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente. In primo luogo, mentre la lettera di invito, al punto 16, ha espressamente richiesto taluni documenti “a pena di esclusione”, la dichiarazione sostitutiva in questione non è stata richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione; tale circostanza, già di per sé sola sarebbe sufficiente ad escludere l’illegittimità dell’azione della stazione appaltante che ha consentito la partecipazione alla gara della Marrsia. A ciò si aggiunga che l’oggetto dell’appalto è costituito dalla manutenzione ordinaria delle scuole elementari e materne di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri, sicché si tratta di un appalto avente un oggetto non particolarmente
LAVORI PUBBLICI
complesso, in cui l’esame degli elaborati progettuali non possono ragionevolmente costituire elemento essenziale dell’offerta, tanto che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del criterio del prezzo più basso - vale a dire il criterio in cui assume rilievo la sola componente prezzo, mentre non assumono alcun rilievo gli elementi di carattere qualitativo - il quale postula, quindi, un oggetto del contratto connotato da ordinarietà e caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto o il servizio richiesto (cfr. art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016). 3. La doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso - secondo cui la controinteressata ha indicato di voler subappaltare, tra l’altro, l’attività di “bonifica ambientale”, attività diversa da quelle previste nel capitolato prestazionale, che non rientrerebbe nella categoria OG1, ma apparterrebbe alla categoria OG5 e ciò sarebbe sintomatico della superficialità dell’offerta presentata non assume rilievo ai fini della definizione del presente giudizio in quanto, ove l’attività di “bonifica ambientale” non fosse prevista tra le prestazioni da eseguire, la relativa indicazione dovrebbe essere considerata tamquam non esset, ma non è certo indicativa di una formulazione dell’offerta tale da imporre o giustificare l’esclusione dalla procedura. 4. Con la terza censura, la E.CO Appalti ha sostenuto che l’indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare sarebbe condizione determinante dell’autorizzazione al subappalto in quanto persegue la finalità di assicurare alla stazione appaltante una maggiore affidabilità dell’offerta, mentre l’impresa aggiudicataria avrebbe indicato una serie di attività generiche, che non trovano riscontro nella documentazione di gara, e non avrebbe dichiarato la quota percentuale di lavori da subappaltare nella categoria OG1. Tutte le lavorazioni indicate dalla Marrsia nella dichiarazione di subappalto, inoltre, supererebbero il limite del 30% previsto dall’art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016. La prospettazione non è persuasiva. La Marrsia, nell’allegato alla propria istanza di partecipazione, ha dichiarato, in caso di subappalto, di voler subappaltare i seguenti lavori o servizi entro la misura massima di cui all’art. 105 d.lgs. 50/2016 e precisamente: 1) bonifica ambientale; 2) opere edili di rifinitura; 3) noli e opere provvisionali; 4) impianti tecnologici; 5) opere da pittore; 6) opere murarie. La controinteressata, quindi, ha dichiarato che, solo ove intenda procedere al subappalto, subappalterà le descritte attività nei limiti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 e tale dichiarazione è coerente con
quanto previsto al punto 9.1 della lettera di invito. La dichiarazione di subappalto, infatti, può essere limitata alla mera indicazione della volontà di avvalersene nelle ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle prestazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara. Il subappalto, inoltre, è soggetto ad autorizzazione e l’eventuale superamento della percentuale ammessa non sarebbe autorizzabile nella fase esecutiva del rapporto, per cui eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono valere nella successiva fase di esecuzione, mentre la eventuale incompletezza delle indicazioni e dei documenti concernenti la identità e la qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non determina la esclusione dell’offerente che partecipa alla procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest’ultimo in relazione alle prestazioni interessate dal subappalto (cfr.
143
Cons. Stato, IV, 12 giugno 2009, n. 3696). L’eventuale superamento delle percentuali di subappalto, in conclusione, non potrebbe comunque comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, potendo al più comportare l’esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico della ricorrente ed a favore, in parti uguali, di Roma Capitale e della controinteressata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, a favore, in parti uguali, di Roma Capitale e della controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
TRASPORTI
TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI D’USURA PER L’ANNO 2018 Sul sito dell’Associazione sono riportate le tabelle degli indennizzi da corrispondere nell’anno 2018 per ottenere le autorizzazioni al transito delle macchine operatrici non atte al carico, dei veicoli speciali e dei rimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici eccezionali per massa ricordando che gli importi da versare all’ANAS sono quelli comprensivi dell’IVA del 22% per i quali verrà rilasciata successivamente fattura dall’ANAS stessa. Si ricorda che tramite ANCE Brescia è possibile richiedere gratuitamente le autorizzazioni agli enti proprietari delle strade necessarie per la circolazione su strade pubbliche di tutti i veicoli eccezionali (eccedenti cioè i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del Codice della strada e/o i limiti di massa dell’art. 62). Le istruzioni e la modulistica per il rilascio delle autorizzazioni al transito dell’ANAS e della Provincia di Brescia possono essere richieste agli uffici di ANCE Brescia.
CALENDARIO LIMITAZIONI AL TRAFFICO DEI MEZZI PESANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI PER L’ANNO 2018 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto sui divieti di circolazione fuori dei centri abitati per l’anno 2018, riguardante i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 t. Nel dettaglio, le giornate in cui resta vietata la circolazione dei mezzi pesanti sono le seguenti: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle
ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00; c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del l° gennaio; d) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo; f) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 31 marzo; g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 2 aprile; h) dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 3 aprile; i) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; j) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del l° maggio; k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 giugno; m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 luglio; n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 14 luglio; o) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 21 luglio; p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio; q) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 28 luglio; r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto; s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 4 agosto; t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 11 agosto; u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 18 agosto; w) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 25 agosto; x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del l° novembre; y) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre; z) dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; bb ) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. Sul sito dell’Associazione è riportato l’Allegato DM 571 del 19-12-2017 - Calendario limitazione circolazione mezzi pesanti 2018.
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL QUARTO TRIMESTRE 2017 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del quarto trimestre 2017. La misura del beneficio riconoscibile è pari a: ■ 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2017. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il 31 gennaio 2018. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto. Sul sito dell’Associazione è riportato l’Allegato : Agenzia delle Dogane - Nota_n.145245 del 20 dicembre 2017
TASSE AUTOMOBILISTICHE TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2018 Sul sito dell’Associazione è pubblicato il tariffario della Regione Lombardia relativo alla tassa automobilistica regionale per l’anno 2018. Si segnala che ulteriori informazioni possono essere consultate direttamente sul sito della Regione, all’indirizzo: http://www.tributi.regione.lombardia.it
144
TECNICA
AGGIORNATO IL CATALOGO DEGLI APPARECCHI PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO Il GSE ha aggiornato il “catalogo degli apparecchi domestici”, un elenco contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica. Tale catalogo viene utilizzato per semplificare la procedura di accesso agli incentivi previsti dal nuovo conto termico. L’elenco è articolato in base alla tipologia degli apparecchi: 1. Caldaie a condensazione; 2. Pompe di calore elettriche o a gas; 3. Caldaie a biomassa; 4. Collettori solari termici; 5. Scaldacqua a pompa di calore; 6. Sistemi ibridi a pompa di calore. Tutti gli apparecchi elencati nel catalogo sono validati dal GSE e dal CTI e risultano conformi ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al decreto 16 febbraio 2016. L’elenco degli apparecchi contenuto nel catalogo ha valore esemplificativo e non esaustivo. Pertanto non è escluso che altri apparecchi, non inseriti nel catalogo, siano rispondenti ai requisiti previsti e quindi ammissibili al nuovo conto termico con la procedura standard. Si ricorda, che il nuovo conto termico, previsto dal dm 16 febbraio 2016 ed entrato in vigore il 31 maggio 2016, incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, i cui beneficiari sono sia le pubbliche amministrazioni che i privati. L’incentivo riconosciuto è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto, ed è calcolato secondo le modalità indicate nel nuovo conto termico. Il catalogo consente di usare una procedura semplificata per accedere agli incentivi nei seguenti casi: -A- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, con potenza termica utile nominale dell’apparecchio è inferiore o uguale a 35 kw: • utilizzanti generatori di calore a condensazione; • dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, combinati anche per la produzione di acqua calda sanitaria; • dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. Detto intervento si applica anche nel caso di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti;
-B- per interventi di: • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. La superficie solare lorda del collettore o del sistema solare deve essere inferiore o uguale a 50 m2; • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore con potenza termica utile nominale dell’apparecchio è inferiore o uguale a 35 kw; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale dell’apparecchio inferiore o uguale a 35 kw. Per accedere alle agevolazioni i soggetti beneficiari devono presentare domanda online al GSE attraverso il cosiddetto portale termico (https://applicazioni.gse.it/gwa_ui/).
REGOLA TECNICA PER CONTENITORI DISTRIBUTORI, AD USO PRIVATO, PER L’EROGAZIONE DI CARBURANTE LIQUIDO Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto 22 novembre 2017 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria c (liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° c sino a 125° c), di capacità geometrica fino a 9 m³. Con l’entrata in vigore del DM, i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C sono ricompresi al punto 13.1.a dell’allegato i del regolamento di prevenzione incendi, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, non rientrano nel dm in oggetto. La regola tecnica, parte integrante del DM, riportata in allegato i, è entrata in vigore il 5 gennaio scorso, ed ha abrogato: A) Decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»; B) Decreto del Ministro dell’interno del 12
145
settembre 2003 recante «approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»; C) art. 5, comma 4 del Decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/ce, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio. Pertanto, con l’emanazione del summenzionato dm 22 novembre 2017, è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di carburante che in precedenza era soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di “macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada” oppure per le “attività di autotrasporto”. Tale dicotomia, che aveva generato negli anni vari dubbi interpretativi ed era stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dei VVF, è stata finalmente superata.
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: PRONTO IL DECRETO DI AGGIORNAMENTO Si è concluso, con la firma del ministro delle infrastrutture, del ministro degli interni e del capo della protezione civile, l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare le norme tecniche delle costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del 2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero la suddivisione in capitoli che rimane invariata. L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti. Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto
RIFIUTI
TECNICA
AMBIENTE - PROROGA DEL SISTRI E GESTIONE TELEMATICA DELLE SCRITTURE CONTABILI
sul tema del “miglioramento sismico” degli edifici esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella classe d’uso iv (costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per classi d’uso ii e iii (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni. Anche il capitolo 11 (materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura ce dei prodotti da costruzione in base al regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in
cantiere dei materiali). Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma 1090, che ha stabilito la marcatura ce per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione. L’aggiornamento dei riferimenti alle norme ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse. La pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.
146
È entrata in vigore il 1 gennaio 2018 la legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) con la quale sono state introdotte importanti misure in materia ambientale, tra le quali si segnalano, in quanto di interesse per il settore: - la nuova proroga del Sistri; - la possibilità di gestire in formato digitale le scritture contabili ambientali “tradizionali” (registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti). Sistri È slittata di un altro anno la piena operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti e pertanto fino al 31 dicembre 2018 gli operatori dovranno continuare a gestire i rifiuti secondo i “tradizionali” adempimenti, quali il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione dei rifiuti e il MUD (art. 1 comma 1134 l. 205/2017). Il nuovo rinvio si è reso necessario anche in considerazione del fatto che non si è ancora conclusa la vicenda giudiziaria in merito all’affidamento in concessione del servizio di tracciabilità dei rifiuti e di conseguenza non è stato ancora avviato il processo di riforma del sistema stesso, previsto dal d.l. 101/2013. La legge di Bilancio, inoltre, demanda ad un successivo decreto del ministero dell’Ambiente la definizione delle procedure per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema stesso. A tal fine il ministero dovrà prevedere modalità semplificate per la regolarizzazione delle posizioni contributive anche attraverso il ricorso al ravvedimento operoso o all’accertamento concordato in contradditorio (art. 1 comma 1135 L. 205/2017). In merito al contributo SISTRI si ricorda che le sanzioni relative all’omesso pagamento nonché alla mancata iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti erano entrate in vigore il 1 aprile 2015 (d.l. 192/2014 art. 9). Digitalizzazione delle scritture ambientali Tra le novità in materia ambientale, introdotte dalla legge di bilancio 2018, assume particolare rilevanza la previsione in base al quale gli adempimenti del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale. Viene a tal fine ammesso anche l’invio della quarta copia del formulario mediante la posta elettronica certificata (art. 1 comma 1135 l. 205/2017). L’obiettivo della norma è quello di sempli-
RIFIUTI
ficare la gestione delle scritture ambientali assicurando una progressiva dematerializzazione dei documenti. Si tratta di previsioni positive in quanto attribuiscono comunque alle imprese/operatori la facoltà di scegliere di quali strumenti/modalità avvalersi, cartaceo piuttosto che informatico, assicurando al contempo la massima tracciabilità dei rifiuti.
ALBO GESTORI AMBIENTALI NUOVE INDICAZIONI PER IL RESPONSABILE TECNICO Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera del 28 novembre 2017 n. 10, ha approvato il nuovo calendario delle verifiche di idoneità, relative all’anno 2018, che devono sostenere i responsabili tecnici, in attuazione dell’art. 13 del d.m. 120/2014. In tutto sono state previste 36 date, la prima delle quali avrà luogo presso la Sezione dell’Albo della Regione Calabria il 21 febbraio 2018, mentre l’ultima si terrà presso quella della Toscana il 12 dicembre 2018. Al riguardo, si sottolinea che: ► i responsabili tecnici di imprese ed enti iscritti dal 16 ottobre 2017 devono sostenere le verifiche di idoneità; ► i responsabili tecnici di imprese ed enti già iscritti al 16 ottobre 2017 dovranno sostenere la verifica di idoneità tra 5 anni e fino ad allora potranno continuare a svolgere la
propria attività. Infine, si ricorda che è prevista la figura del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), 9 (bonifica di siti), 10 (bonifica dei beni contenenti amianto). Il medesimo obbligo non è invece previsto per l’iscrizione “semplificata” alla categoria 2 bis dell’Albo gestori ambientali relativa al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/30 litri/ giorno (art. 212 comma 8 del D.gs. 152/2006).
MUD - PREDISPOSTA LA NUOVA MODULISTICA Cambiano le regole per la comunicazione ambientale MUD che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile: è entrato, infatti, in vigore il DPCM 28 dicembre 2017 (GU 30 dicembre 2017) con il quale è stata introdotta una nuova modulistica, con le relative istruzioni, per la dichiarazione annuale relativa ai rifiuti prodotti e gestiti durante il 2017. Le principali novità riguardano le modalità di presentazione della comunicazione rifiuti cd. semplificata che dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://
147
mudsemplificato.ecocerved.it/. A seguito delle modifiche apportate non è quindi più possibile compilare manualmente la dichiarazione MUD. Il decreto prevede, in particolare, che tale dichiarazione semplificata debba essere firmata dal dichiarante, trasformata in formato pdf e quindi successivamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Viene, peraltro, specificato che le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, con le relative possibili sanzioni di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Al riguardo, si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, in base all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006, sono: 1. i trasportatori a titolo professionale di rifiuti; 2. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; 4. le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi; 5. le imprese e gli enti produttori che hanno più di dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, fanghi da potabilizzazione (art. 184 comma 3 lett. c), d) e g)) Tra le categorie di soggetti sopra elencati, possono scegliere di avvalersi della comunicazione cd. semplificata solo i produttori di rifiuti (numeri 4 e 5) che “nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.”
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter numero 4 del 2/2/2018 centro studi
Software Ance sui Piani economico finanziari: il programma dei seminari Dopo il primo incontro a Roma dello scorso 23 gennaio, continua il ciclo di seminari per la presentazione del software Ance per lo sviluppo di Piani Economico Finanziari di iniziative immobiliari. I prossimi due incontri sono programmati a Milano il 6 febbraio e a Napoli il 27 febbraio prossimi
fiscalità
Iperammortamento, chiarimenti sulle novità per il 2018 I beni ordinati nel 2017 e consegnati nel 2018 possono usufruire dell’iperammortamento anche se entro il 31 dicembre 2017 non è stato pagato l’acconto del 20%. Questo è uno dei chiarimenti anticipati dall’Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro programmato con la stampa specializzata Permuta di immobili tra Stato e Comune, definito il trattamento tributario La permuta immobiliare tra Stato e
Comune è assoggettata all’imposta di registro, sempre a carico dell’ente locale, nella misura fissa di 200 euro. Quando il trasferimento di immobili è a favore del Comune va corrisposta anche l’imposta catastale nella misura dell’1%. Questo l’orientamento sulla materia espresso dall’Agenzia delle Entrate in una recente risoluzione
opere pubbliche
Efficienza contratti pubblici e rischio corruttivo: lo studio dell’Anac Pubblicato dall’Anac lo studio “Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo”. Il documento propone una metodologia innovativa di calcolo che mette in relazione gli indicatori di rischio corruttivo con l’inefficienza della spesa per i contratti pubblici Appalti pubblici, aggiornate le linee guida sui commissari di gara Pubblicate dall’Anac le nuove linee guida sui criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici. Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle modifiche apportate dal decreto correttivo del codice dei contratti
lavoro
Deroghe o integrazioni contrattuali: inefficaci quelle dei ccnl siglati da soggetti “non abilitati” Solo i contratti collettivi in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi possono dare applicazione alle norme di legge che prevedono integrazioni o modifiche rispetto alla disciplina contrattuale in vigore. Lo ha ribadito una recente circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro con la quale si sottolinea la mancanza di efficacia degli interventi previsti dai ccnl siglati da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività comparativa e si sollecitano gli organi di vigilanza a rafforzare le verifiche Autoliquidazione 2017-2018, le istruzioni per il pagamento Fornite dall’Inail le istruzioni operative per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2017-2018. L’Istituto ha ricordato che, in attesa delle nuove tariffe, il calcolo del premio anticipato per il
148
2018 dovrà fare riferimento alle quote in vigore al 31 dicembre 2017 e che il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018 Prospetto informativo disabili, slitta al 28 febbraio il termine per l’invio Il ministero del Lavoro ha comunicato che è stata spostata al 28 febbraio prossimo la scadenza per l’invio del prospetto informativo dei disabili, prima fissata al 31 gennaio. E’ quindi possibile provvedere entro il nuovo termine all’invio telematico del prospetto da parte dei datori di lavoro tenuti all’adempimento Vigilanza sul lavoro: il punto sulle novità della legge di Bilancio 2018 Una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro illustra le disposizioni di maggior interesse per l’attività di vigilanza introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di lavoro e legislazione sociale. Tra i temi affrontati, in particolare, le novità in tema di esonero contributivo e di tracciabilità dei pagamenti Occupazione giovani, al via gli incentivi per il 2018 Pubblicato sul portale dell’Anpal il decreto che stabilisce le modalità per accedere al bonus occupazione Neet per il 2018. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani tra i 16 e i 29 anni di età, aderenti al programma “Garanzia Giovani”, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 Lavoratori disabili, nuove risorse a sostegno dell’assunzione Messe a disposizione dall’Inail risorse a sostegno dell’assunzione di lavoratori disabili. Previsti, in particolare, rimborsi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni di lavoro e formazione dei lavoratori Molestie sui luoghi di lavoro, nuove tutele per chi denuncia Introdotte dalla legge di Bilancio 2018 nuove norme mirate a rafforzare le tutele per i lavoratori vittime di molestie sui luoghi di lavoro. il provvedimento stabilisce, in particolare, che chi sporge denuncia per questi motivi non possa essere licenziato, demansionato o sottoposto a qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
ADV_ELMA_215x295_PREZZIARIO_2015.indd 2
14/01/15 11.49
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia