Ance Brescia notiziario gennaio 2018

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ANCE

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BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE GENNAIO 2018

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Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GENNAIO 2018

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Tiziano Pavoni: “la sfida inizia oggi, pronti a salire sul treno della ripresa”

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Pista più lunga nel futuro dell’aeroporto D’Annunzio: ma manca la nuova gestione

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Ex Magazzini Generali: la foto di una città che sta cambiando volto

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Google Arts&Culture ha fotografato Brescia, la sua arte, i capolavori pag. 10 L’antica tecnica Feng Shui: alla ricerca dell’armonia fra la dimora e chi la abita

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Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Indici

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Lavori pubblici

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Urbanistica Economia

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Ance informa

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737 2


IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E DELINEA PROGETTI E PROSPETTIVE DEL COMPARTO

TIZIANO PAVONI: “LA SFIDA INIZIA OGGI, PRONTI A SALIRE SUL TRENO DELLA RIPRESA”

La fine dell’anno rappresenta un confine di bilancio e prospettive al quale non ci si può sottrarre. E il presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia, Tiziano Pavoni, non può fare eccezione. L’edilizia è in attesa del consolidamento di una svolta positiva che è nell’aria, ma forse non ha ancora reso gli effetti desiderati, almeno a Brescia e provincia. Tanto che la sfida inizia da ora.

“Segnali di ripresa? Certo, ci sono, ma è bene andarci cauti, poiché se i dati nazionali testimoniano un certo risveglio dell’interesse nel mattone, a Brescia e provincia si deve essere più cauti. Sicuramente c’è quello che definirei un mercato latente, una domanda che è stata frenata da dieci anni di crisi e timori ed ora molto gradualmente torna ad affacciarsi al mercato. Un indicatore positivo riguarda gli affitti: ormai la disponibilità di immobili destinati alla locazione è molto ridotta, ciò significa che la domanda di casa, sia residenziale che da investimento, potrebbe avere sviluppi positivi nel corso 3

dell’anno”. Tiziano Pavoni rappresenta un quadro cautamente ottimistico del comparto immobiliare, anche se il presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia non nasconde incognite e difficoltà. Insomma, la sfida che può portare alla ripresa è aperta, ma servono innovazione e qualità per tradurre in pratica quelle che per ora sono tendenze. E fra le tendenze si deve prendere atto che in parallelo al costruire si sviluppa il segmento delle ristrutturazioni… “Questo è vero e si deve prendere atto dei segnali positivi sia in città che in provincia. Ecobonus e Sismabonus


“ECOBONUS E SISMABONUS STANNO SORTENDO BUONI RISULTATI, MA LA BUROCRAZIA RISCHIA DI VANIFICARE LE OPPORTUNITÀ”

stanno sortendo buoni risultati. Semmai il problema è un altro e riguarda la burocrazia che è insita in ogni intervento di restauro. Non parlo dei vincoli, anche se a volte è discutibile ragionare attorno a normalissimi edifici che hanno sessant’anni, ma della farraginosità del sistema che spesso fa desistere imprese e committenti. Non parliamo poi del caso - ormai non raro - di restauri che comprendano anche interventi in chiave antisismica: allora la burocrazia diventa veramente un percorso ad ostacoli”. Le detrazioni fiscali, assieme alla cessione del credito d’imposta applicabile ai condomini, incidono sulle scelte degli utenti. “Certamente sì, ma il ruolo del Collegio è e sarà anche quello di spiegare ai committenti che la serietà delle imprese è un fattore determinante al buon esito dei lavori ed anche che con spese aggiuntive sinceramente limitate è possibile rivalutare, e non di poco, l’immobile oggetto della ristrutturazione. Per quanto riguarda il credito d’imposta mi preme ricordare che si tratta di una battaglia portata avanti con successo dall’Ance e i frutti non tarderanno a tradursi nella pratica”. La questione della semplificazione è un tema determinate per il futuro del comparto. “Lo è eccome. E anche quando si parla di semplificazione a volte si rischia di ottenere un risultato diametralmente opposto. Un esempio? Il tema della gestione delle terre e rocce da scavo. Che semplificazione può essere quella che impone un esame di laboratorio anche per piantumare un albero di grosse dimensioni?”.

Il presidente di Ance Brescia, Tiziano Pavoni

“Gli obiettivi 2018: il progetto legalità, l’Innex Hub ovvero il cantiere 4.0, il Campus dell’Edilizia e il marketing del Collegio, inteso come casa delle imprese che possono contare sulla nostra struttura”

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“SERVE SPIEGARE AI COMMITTENTI CHE LA SERIETÀ DELLE IMPRESE È UN FATTORE DETERMINANTE PER IL BUON ESITO DEI LAVORI”

Abbiamo parlato di op- stribuzione”. portunità, ma la dinamica delle C’è poi la questione del rapimprese e dell’occupazione come porto con il credito. “Il problema va? “L’emorragia delle imprese c’è. Il credito non è nostro antagoè finita e si recuperano anche nista, ma deve diventare elemento dei posti di ladi sviluppo esaminando la voro. Questo anqualità dei progetti”. che in funzione Quali sono gli obiet“Il progetto del fatto che la legalità ora è stato tivi 2018 del Collegio Comacchina degli struttori di Brescia? “Sono compreso da più appalti pubblici più di uno. Il primo riguarda attori: un passo si è rimessa in il progetto legalità che, ora, fondamentale” movimento. Il è stato compreso da più piano scuole attori ormai consci del fatto dopo anni di sole che verifica e controllo sono parole - si sta concretizzando, così un valore aggiunto. Poi - prosegue come riprendono le commesse Pavoni - dobbiamo perfezionare dell’industria e della grande di- la partecipazione ad Innex Hub,

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ovvero il cantiere 4.0. Tra le questioni più rilevanti devo annoverare anche il Campus Edilizia come luogo ideale per discutere della propria attività ed essere uniti nel perseguire obiettivi comuni e nell’ottimizzare la nostra proposta anche nei confronti del sistema pubblico. Ultimo, ma non in ordine di importanza, è ribadire un concetto a noi molto caro: il Collegio è la casa delle imprese edili che possono contare sulla nostra struttura ed aprirsi al dibattito interno”. Claudio Venturelli


LA SOCIETÀ CATULLO HA CONFERMATO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER IL 2018 SULLO SCALO BRESCIANO

PISTA PIÙ LUNGA NEL FUTURO DELL’AEROPORTO D’ANNUNZIO: MA MANCA LA NUOVA GESTIONE

Investire su Montichiari, sfruttando quella che è stata definita “una stagione di progressivo sviluppo di potenzialità rimaste per molto tempo inespresse”. La recente riunione dei soci di Catullo spa ha permesso di aggiornare il Piano industriale della società, ovviamente con un focus sull’aeroporto “D’Annunzio”, da tempo uno scalo al centro di troppi enigmi e, soprattutto, con un futuro tutto da scrivere, possibilmente in modo positivo.

La scorsa estate Enac aveva approvato il Master plan relativo all’aeroporto bassaiolo, un piano triennale (2017/2020) da quasi 52 milioni di euro, risorse funzionali a una riqualificazione profonda del terminal monteclarense, dal prolungamento della pista alla ridefinizione della viabilità esterna, fino all’adeguamento di magazzini e altre strutture interne. Nell’assemblea dei soci di Catullo è stato ricordato come 6

l’anno appena terminato sia stato foriero di buone nuove per l’aeroporto di Montichiari, che è (e per ora rimane) uno scalo con preponderante vocazione cargo, senza dimenticare il suo ruolo di hub per Poste italiane. Lo scorso marzo, infatti, è stato avviato il primo collegamento all-cargo su Hong Kong via Baku ad opera del gruppo SilkWay, rotta che oggi funziona con cadenza trisettimanale. Per Catullo il “D’Annunzio”


CAMPANA (ABEM): “BENE I PROGETTI, MA SI PERFEZIONI L’ACCORDO SULLA NUOVA GESTIONE”

resta un punto fermo e, in attesa che si concluda l’iter di Valutazione di impatto ambientale, per il 2018 ha messo in cantiere interventi sulla pista e sui magazzini. Ma cosa pensa il mondo dell’imprenditoria bresciana? Sarà davvero la volta buona? “Se le cose stanno così - sottolinea Giuliano Campana, presidente di Abem, la società bresciana che dovrebbe entrare nella nuova gestione dello scalo - significa che tutto procede nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Montichiari ha necessità di questi investimenti, poiché i cargo che arrivano dalla Cina ora devono fare uno scalo intermedio per il rifornimento. La pista più lunga potrà consentire atterraggio e decollo di aeromobili di dimensioni maggiori in grado non solo di portare carichi maggiori, ma anche di percorrere la tratta in unica soluzione”. Quanto al rapporto con Bergamo, Campana tiene aperto più di uno spiraglio: ”Porta chiusa? Per niente, non ci sono chiusure. Ma prima di ogni altro ragionamento è indispensabile che venga creata la nuova società di gestione del D’Annunzio di cui Abem farà parte”. Il futuro dello scalo bresciano, quindi, aspetta ancora una svolta più concreta e definitiva, anche se ormai appare chiaro che il sistema Brescia - a differenza del passato - sembra voler giocare un ruolo più rilevante rispetto al passato. E Abem attende, però in modo attivo, una risposta concreta da Verona e, soprattutto, da Save, la società veneziana che ormai controlla il sistema aeroportale Venezia-Verona-Brescia.

Giuliano Campana: “Porta chiusa con Bergamo? Per niente, non ci sono chiusure. Ma prima di ogni altro ragionamento è indispensabile che venga creata la nuova società di gestione del D’Annunzio di cui Abem farà parte”

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IMPONENTE OPERA DI RECUPERO DELLA ZONA COMPRESA TRA LE VIE SAN GIOVANNI BOSCO, DALMAZIA E SALGARI

EX MAGAZZINI GENERALI: LA FOTO DI UNA CITTÀ CHE STA CAMBIANDO VOLTO

Sono in pieno svolgimento i cantieri nell’area da 107mila metri quadrati che, dopo 15 anni di abbandono, è pronta a raccogliere nuove sfide urbanistiche. Si tratta di un progetto in grande stile, con circa 7 milioni di euro di opere di urbanizzazione tra ritocchi alla viabilità, creazione di aree verdi e la costruzione di un nuovo centro commerciale. Partiamo quindi proprio dal cantiere (aperto lo scorso maggio) Nuovo Flaminia, che dovrebbe

L’area compresa tra le vie San Giovanni Bosco, Dalmazia e Salgari è lo specchio di una città che cambia, che vede la zona degli ex Magazzini Generali prendere via via forma, segno di una rinascita sempre più vicina. essere terminato entro il prossimo ottobre su un’area di 27mila metri quadrati (acquisita da Coop, che nel nuovo centro commerciale investe 60 milioni di euro, nel 2015), che saranno così suddivisi: 8

la superficie complessiva di vendita sarà di 15mila metri quadrati, 7mila dei quali destinati all’ipermercato mentre 8mila ospiteranno una galleria con circa venti negozi e tre strutture di dimensioni medie. A completare il tutto ci saranno uffici e spazi direzionali per 500 metri quadrati. L’energia? La forniranno i pannelli fotovoltaici posti sul tetto. Il Nuovo Flaminia si articolerà su due livelli (primo piano ipermercato e negozio, secondo


IL CANTIERE NUOVO FLAMINIA IMPORTO 60 MILIONI PER UN’AREA DI 27MILA METRI QUADRI

uffici e una terrazza che guarderà sul futuro parco), cui andranno aggiunti i parcheggi interrati che, insiemi a quelli a raso, forniranno 850 posti auto. Ma che ne sarà del supermercato Coop nel centro commerciale Flaminia di via Salgari? Verrà trasferito nella nuova sede, enfatizzando la propria vocazione per il food. Quanto alla struttura che resterà vuota, si pensa di ospitarvi un “BricoIo”, catena di negozi dedicati al “fai da te” gestita da Coop Lombardia. Ovviamente ciò accadrà dopo aver riqualificato l’immobile. Ma questa è solo una

parte del progetto relativo agli ex Magazzini Generali (di proprietà di Nau - Nuovi assetti urbani), che contempla una rotatoria tra via Dalmazia e via Don Bosco, oltre a quelle tra via Salgari e via Corsia e tra via Don Bosco e via Corsica. Poi c’è il grande parco urbano, con vialetti, piastra sportiva e campo da calcio per un totale di 17mila metri quadrati. C’è infine la questione delle casére, vecchio deposito del formaggio inizialmente destinato alla demolizione a favore di edilizia residenziale. Un aggiustamento in corsa del progetto prevede ora che

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la struttura, o almeno parte di essa, ospiti un deposito di Brescia Musei e del Ctb, che potrebbe custodirvi le proprie scenografie. Ci saranno poi, a sud est del comparto, codomini, appartamenti, ma anche uno spazio per gli uffici. In sostanza tutto quel che serve per rigenerare un quartiere e dare delle prospettive all’intero comparto. Cantieri in grande stile, dunque, per rigenerare una porzione di città lasciata troppo a lungo a sé stessa.


LA PROMOZIONE IN DIGITALE DEI TESORI DEL CAPOLUOGO: PER UNA SVOLTA DI ASSOLUTO PRESTIGIO

GOOGLE ARTS&CULTURE HA FOTOGRAFATO BRESCIA, LA SUA ARTE, I CAPOLAVORI

Uno spazio online che consente di esplorare opere d’arte, musei, archivi, a patto che abbiano lavorato, trasferendo i dati necessari, con il Google cultural institute. È la piattaforma Google arts&culture, nome dietro il quale si cela una pattuglia selezionatissima di città e luoghi d’arte cui ora fa parte anche Brescia con i suoi tesori. Tesori che ora sono finiti in una galleria (virtuale) mondiale.

L’inizio di dicembre ha portato in dono alla nostra città una visibilità internazionale grazie a questo nuovo “museo dei musei”, che permette viaggi virtuali tra le bellezze del pianeta. Certo, essere ammessa tra regine del bello (da Venezia a Londra, passando per Tokyo, Bilbao o Pompei) è già di per sé una soddisfazione. Ma Brescia ha fatto di più: è stata infatti scelta per rappresentare l’Italia in Europa, facendo (all’inizio del mese scorso) da ambasciatore 10

dell’arte italiana a Bruxelles. Il tutto è maturato nel novero di un’iniziativa denominata “An immersive journey through European art&culture”, con una partnership stretta tra Google e Fondazione Brescia Musei nell’ottobre 2016, grazie anche al lavoro dell’europarlamentare bresciano Luigi Morgano. Nel mese di giugno 2017 sono stati immortalati dagli emissari del colosso digitale gli scenari più suggestivi e le opere più


LA CITTÀ È STATA AMMESSA TRA LE REGINE DEL BELLO: DA VENEZIA A LONDRA, DA TOKYO A POMPEI

significative della nostra città. Un patrimonio che è poi stato trasferito on line, per essere così fruibile (attraverso laptop, dispositivi mobili o attraverso una app per ios e android) in tutto il Globo. Come? Basta andare sul sito www.google.com/culturalinstitute e cercare Fondazione Brescia Musei. In questo modo sarà possibile ammirare immagini e video di una collezione digitale di casa nostra fatta da 300 opere, oltre a tour virtuali e storie associate al patrimonio bresciano. Un assaggio di cosa possa consentire l’innovazione di Google applicata al campo dell’arte. Nello specifico, ci saranno tre vetrine dedicate alla nostra città: ci sono, per prima cosa, sei mostre vitruali, intitolate “Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana”; “Il Monastero di San SalvatoreSanta Giulia”; “La Vittoria Alata”; “Brescia. Il Rinascimento nell’Italia Settentrionale”; “La collezione di vetri veneziani nella collezione Tosio Martinengo”; “Il Museo delle armi Luigi Marzoli”. Poi ci sono le 300 opere sopracitate, tra le quali spiccano la Croce di Desiderio, così come il Santuario repubblicano del I secolo a.C., il Capitolium e il teatro nel parco archeologico. Infine, ci sono le visite virtuali (attraverso Street view) per un tour del Castello o del Museo di Santa Giulia. Gli obiettivi? Far conoscere le attrattive di Brescia potenziandone l’appeal a livello turistico, facendo sì che il virtuale possa favorire il reale, lanciando Brescia nel firmamento delle città d’arte.

Basta andare sul sito www.google.com/culturalinstitute e cercare Fondazione Brescia Musei per ammirare immagini e video di una collezione digitale di casa nostra composta da 300 opere

Con la piattaforma, è possibile navigare spazialmente all’interno di ciascun ambiente proposto

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VENTO E ACQUA SONO I DUE ELEMENTI DA CONSIDERARE AFFINCHÉ L’ENERGIA VITALE DIVENTI FLUIDA

L’ANTICA TECNICA FENG SHUI: ALLA RICERCA DELL’ARMONIA FRA LA DIMORA E CHI LA ABITA

Creare un’abitazione partendo dalla psiche e dal benessere di chi abita la casa. Stiamo parlando del Feng Shui un’antica disciplina orientale, attualmente molto in voga in occidente, che insegna a creare armonia con gli oggetti che compongono la casa in modo da creare le condizioni ideali per trarre il massimo dei benefici dal luogo dove abitiamo.

Non sostituisce l’architettura tradizionale ma la guida nella scelta degli oggetti, nel loro posizionamento e nell’armonizzazione degli spazi partendo dall’analisi della mente di chi vive la casa cercando di creare un tutt’uno e captando la sua individualità energetica e attraverso i risultati di questo processo suggerendogli cosa è meglio per lui. La parola stessa Feng Shui significa tradotta “vento e acqua”, due elementi da armonizzare in 12

modo che l’energia vitale diventi fluida e scorra liberamente come un torrente in simbiosi con tutto ciò che vi sta attorno, unendo in un tutt’uno persona e ambiente, il tutto nel nome del benessere. Il Feng Shui si coniuga bene con la bioarchitettura e con il design ecologico; è possibile definirlo un arricchimento rispetto a una disciplina che opera per l’eliminazione di tutto quello che è nocivo alla persona e all’ambiente nella progettazione delle abitazioni e dei


I MATERIALI SUGGERITI E PREFERITI PER LO SCOPO SONO LEGNO, PIETRA E METALLO

luoghi di lavoro. Sempre riallacciandosi ai punti in comune con la bioarchitettura, il Feng Shui punta molto sui materiali naturali, ossia legno, pietra, metallo. Evitando, a meno che non se ne possa fare a meno, tutto quello che è sintetico. Punta molto sulla eliminazione di tutto quello che è superfluo all’interno dell’abitazione per non creare situazioni di disordine estremo, togliendo tutto quello che non serve. Importante coniugare le nuove discipline: Feng shui, architettura bioecologica o sostenibile ed architettura organica. Le tre pratiche possono essere rispettivamente associate a tre facce di una nuova cultura: il rispetto sacrale per il paesaggio, la preoccupazione per la sanità dell’abitare e la considerazione del legame fra il vivente ed il costruito espresso in forme organiche (considerazione questa che nel campo dell’architettura ha radici lontanissime ed annovera padri illustri, come Frank Lloyd Wright, nel Movimento Moderno). In un’abitazione, secondo la filosofia del Feng Shui, sono molteplici i consigli da seguire per raggiungere un benessere psichico per chi la abita ed è per questo che si ricorre spesso all’aiuto di un esperto. Tuttavia valgono alcuni consigli che risultano molto semplici da attuare e che avvicinano a questa filosofia. A cominciare da simmetria e regolarità in pianta. La pianta della casa, appunto, deve essere preferibilmente quadrata o rettangolare, senza angoli troppo appuntiti ed estremità troppo sporgenti. Questo per evitare “punti morti” che possono però essere attenuati posizionando mobili alti.

La disposizione delle camere deve seguire l’orientamento dei punti cardinali. L’ingresso è preferibile a nord, mentre le stanze destinate alle relazioni sono da posizionare sul lato sud. I colori delle camere vanno scelti in base alla loro posizione: colori caldi come il rosso, l’arancione vanno usati per gli ambienti situati a Sud; colori freddi come il blu e l’azzurro negli ambienti a Nord. Il colore verde, il colore della conoscenza, è adatto invece per le zone studio da posizionare sul lato est. Gli arredi vanno disposti in modo da non ostacolare il flusso che scorre in una stanza; vanno evitati mobili appuntiti ed ingombranti. Inoltre, nelle camere da letto gli esperti di Feng Shui consigliano di disporre il letto in modo da avere la testa verso il Nord (Yin) e i piedi verso il Sud (Yang). Non solo, il Feng Shui suggerisce di posizionare elementi di controllo dell’energia che si basano sui cinque elementi che cono-

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sciamo. Ad esempio: un acquario (acqua), sculture ed oggetti di ferro (metallo), piante (legno), candele rosse (fuoco), vasi di pietra (terra). Tra i cinque elementi fondamentali troviamo ampie finestre, indispensabili in un’abitazione; vanno posizionate però non di fronte alla porta e devono seguire una forma regolare. Anche la cura dell’orto o del cortile è fondamentale e oltre a mantenere l’ordine estetico funge da terapia benefica per la mente. Il rifiuto della linearità è alla base della pratica del “vento e dell’acqua”; in un certo senso le linee curve sono tipiche della civiltà cinese, così come le linee e gli angoli retti sono caratteristiche della civiltà occidentale. La stessa logica è ripetuta nel disegno del giardino che differisce dallo schema occidentale, dove si sottolinea il carattere di grandiosa rettificazione geometrica e prospettica della natura. Così il giardino cinese sfugge ad ogni regola compositiva, è tutto un succedersi di “fatti verdi e d’acqua”, localizzati nel giusto equilibrio dei cinque elementi e della teoria dello yin e dello yang. Un luogo quindi, non è mai isolato, ma fa parte integrante di una configurazione più globale fondata su molti elementi appartenenti al mondo naturale ed artificiale quali: colline, montagne, corsi d’acqua, edifici ed infrastrutture. Per recuperare il significato di ambiente, va quindi, concepito come una rete di luoghi potenzialmente capaci di sostenere un complesso di interazioni fisiche, emotive, intellettuali e spirituali. Wilda Nervi


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Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

LAVORO -Collocamento obbligatorio - nuovi obblighi a decorrere dal 1 gennaio 2018 per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti

- INAIL - avvenuta pubblicazione del bando Isi adempimenti aziendali pag. 22 - Agenzia entrate - Reddito da lavoro dipendente tassazione degli arretrati - indicazioni risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151 pag. 24

pag. 18

- Tasso legale di interesse - nuova misura Decreto ministero economia 13 dicembre 2017 pag. 18

- Testo unico sulla sicurezza - D. lgs. n. 81/08 quindicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

pag. 25 pag. 25

- Tutela dei dati personali - prossima entrata in vigore del nuovo regolamento - apertura di un dossier specifico sul portale internet dell’Ance

pag. 18

- Segnalazione dei reati (c.d. whistleblowing) Legge n. 179/2017

- Fornitura di calcestruzzo - adempimenti in materia di sicurezza - indicazioni ministeriali

pag. 18

Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di novembre 2017 pag. 25

- Corte costituzionale - Contratto di appalto responsabilità solidale del committente - estensione al contratto di subfornitura - presupposti sentenza 6 dicembre 2017, n. 254 pag. 20

INDICI

- INL - indicazioni sull’installazione e sull’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo nota 28 novembre 2017, n. 299 pag. 21

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 37

- Tfr - Legge 297/82

pag. 37

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenzale pag. 37

- INPS - gestione denunce passive, note di rettifica passive e altri crediti aziendali - messaggio 22 dicembre 2017, n. 5159 pag. 21

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORI PUBBLICI

- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici

pag. 38

- La disciplina del subappalto

pag. 42

- Nuovo codice dei beni architettonici nuova disciplina per la qualificazione nelle categorie OG2 - OS2 (a e b) - OS25 e verde storico

URBANISTICA

- Invarianza idraulica- regole in vigore entro il 27 maggio 2018

pag. 61

ECONOMIA pag. 56

- Nuove soglie europee in vigore dal 1° gennaio 2018 - per i lavori la soglia è fissata a 5.548.000 euro pag. 58 - Tasso di interesse legale

pag. 58

- Regolamento sugli appalti pubblici da eseguire all’estero

pag. 59

- Terremoto centro Italia: come rinnovare iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori

pag. 59

- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per le referenze bancarie pag. 59 - L’avvalimento dei requisiti finanziari

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

pag. 60

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- Dal 15 gennaio al via la registrazione per il finanziamento a fondo perduto per interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico

pag. 62

ANCE INFORMA

pag. 63


LAVORO

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NUOVI OBBLIGHI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2018 PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI A partire dal 1°gennaio 2018 è stata modificata, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, la decorrenza dell’obbligo di assunzione di un soggetto disabile. In virtù dell’avvenuta abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999, infatti, per tale tipologia di imprese, l’insorgenza dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile non è più connessa esclusivamente al caso di una nuova assunzione che incrementai l’organico aziendale. A partire dal 1° gennaio 2018, pertanto, le imprese suddette avranno sessanta giorni di tempo per assumere un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia). Resta, ovviamente, ferma l’esclusione dalla base di computo, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, del personale di cantiere. Per completezza, va ricordato che, stante quanto previsto dall’art. 15 della Legge 68/99, il datore di lavoro che, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti disabili, non provveda alla relativa assunzione, è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause a lui imputabili, la quota d’obbligo e per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella medesima giornata.

TASSO LEGALE DI INTERESSE NUOVA MISURA DECRETO MINISTERO ECONOMIA 13 DICEMBRE 2017 Con Decreto del 13 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, il Ministero dell’Economia ha fissato la nuova misura del tasso di interesse legale, valevole dal 1° gennaio 2018. Pertanto, in esito alle nuove determinazioni ministeriali, il tasso di cui trattasi è, dalla data

sopra riportata, pari allo 0,3% in ragione d’anno, in luogo del precedente dello 0,1%, in vigore fino al 31 dicembre u.s.. Decreto ministeriale 13 dicembre 2017 Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; visto il proprio decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017; visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato; ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. …omissis…

TUTELA DEI DATI PERSONALI PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO APERTURA DI UN DOSSIER SPECIFICO SUL PORTALE INTERNET DELL’ANCE In vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali, prevista per il prossimo 25 maggio, Ance ha creato, sul proprio portale internet, uno specifico “Dossier in materia di Privacy”, contenente tutti i riferimenti alla normativa, in particolare al Regolamento Europeo UE 2016/679, gli atti istituzionali pubblicati dalle competenti autorità, nonché i documenti elaborati, al riguardo, dalla Direzione Relazioni Industriali dell’ANCE stessa. In tale Dossier, ANCE ha pubblicato, da

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ultimo, le “Linee Guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)” apparse sul sito del Garante della Privacy lo scorso 15 dicembre. In attesa di uno specifico approfondimento sulle stesse che ANCE si è riservata di diffondere a breve, le suddette Linee offrono interessanti spunti per l’applicazione del nuovo Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) e per garantirne una corretta compliance. Esse, unitamente alle FAQ elaborate anche dal Garante, entrano nel merito di una delle principali novità del Regolamento ovvero la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO). Il RPD o DPO è una figura di fondamentale importanza ai fini della responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento dati e per garantire un corretto adempimento alla normativa, aumentando nel contempo anche il margine competitivo tra le imprese. Il DPO rappresenta, infatti, un’interfaccia fra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della privacy nell’impresa o nell’ente: autorità di controllo, interessati, divisioni operative all’interno delle aziende e degli enti e il Regolamento riconosce a tale figura un ruolo chiave nel nuovo sistema di governance dei dati. È fondamentale rammentare che il DPO non risponde dell’inosservanza al Regolamento, di cui rimangono unici responsabili il titolare e il responsabile del trattamento stesso. Le Linee guida chiariscono, infine, i casi in cui è necessario nominare un DPO, di coloro cui spetta tale nomina, di quali sono le caratteristiche che deve avere la persona che ricopre tale ruolo, di come deve svolgersi tale ruolo, della posizione del DPO e dei suoi compiti. Nel rinnovare la riserva circa la prossima diffusione della nota associativa di approfondimento del tema, le imprese possono fin d’ora visitare il Dossier ANCE e contattare il Collegio per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

SEGNALAZIONE DEI REATI (C.D. WHISTLEBLOWING) LEGGE N. 179/2017 È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, la Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, della quale l’Ance ha attentamente monitorato l’iter parlamentare, al fine di attuare ogni opportuna azione per apportare


LAVORO

modifiche, anche per circoscrivere l’ambito di applicazione della normativa. La legge introduce una serie di disposizioni, entrate in vigore il 29 dicembre 2017, orientate a tutelare, sia nel settore pubblico che nel settore privato, coloro che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie mansioni. In particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, l’art. 1 è intervenuto modificando l’art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo l’estensione della tutela prevista a favore di coloro che denunciano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Per ciò che attiene il settore privato, invece, l’art. 2 della legge 179/2017 interviene modificando l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, relativo ai modelli di organizzazione e di gestione dell’ente. È stata, in particolare, prevista la necessità di istituire uno o più canali che consentano a tutte le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché a coloro che collaborano, a qualunque titolo, con l’ente medesimo, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono essere idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, fermo restando il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dello stesso. Sono inoltre state introdotte misure di tutela del segnalante, nonché sanzioni per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Viene infine prevista la nullità dei licenziamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante nonché dei mutamenti di mansioni o di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare, in caso di controversie legate a sanzioni disciplinari, demansionamenti, trasferimenti o licenziamenti, che tali misure adottate nei confronti del lavoratore sono fondate da ragioni estranee alla segnalazione dell’illecito da parte del lavoratore stesso. All’art. 3 è stata da ultimo introdotta un’integrazione della disciplina relativa all’obbligo di segreto di ufficio aziendale, professionale, scientifico ed industriale e, in particolare, è stato chiarito che il perseguimento dell’interesse dell’integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché la prevenzione e la repressione delle malversazioni costituiscono giusta causa di rivelazione di

notizie coperte dall’obbligo di segreto. La disposizione non si applica, però, nel caso in cui l’obbligo gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in virtù di un rapporto di consulenza professionale con l’ente. Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. …omissis… Art. 1 Modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti 1. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’ar-

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ticolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pe-


LAVORO

cuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. 7. È a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave». Art. 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato 1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità

del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.». Art. 3 Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale 1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del

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codice civile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata. 3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CORTE COSTITUZIONALE CONTRATTO DI APPALTO RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE ESTENSIONE AL CONTRATTO DI SUBFORNITURA PRESUPPOSTI SENTENZA 6 DICEMBRE 2017, N. 254 Con sentenza n. 254 del 6 dicembre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in tema di responsabilità solidale negli appalti. Tale norma prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”. La questione di legittimità costituzionale


LAVORO

rimessa alla Consulta da parte della Corte di appello di Venezia si fondava sull’assunto che, poiché il comma 2 dell’art. 29 non sarebbe suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti di appalto e subappalto, non sarebbe possibile operare un’estensione - per interpretazione analogica - del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura. Ciò, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe potuto configurare una violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha ribaltato tale orientamento, dichiarando non fondata la questione di legittimità e stabilendo, invece, l’applicazione estensiva di detto articolo. La sentenza parte dall’analisi della questione giurisprudenziale, sulla quale è tuttora aperto il dibattito, riguardante la qualificazione giuridica del contratto di fornitura: in particolare, circa l’autonomia o meno del contratto di fornitura rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del codice civile. Senza entrare nel merito del dibattito giurisprudenziale su tale distinzione, si ritiene degno di nota, ai fini giuslavoristici, sottolineare l’orientamento emerso dalla sentenza in oggetto con riguardo alla responsabilità solidale. La Corte Costituzionale ha, infatti, sostenuto che è possibile operare l’estensione della responsabilità del committente/appaltatore ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Il Giudice costituzionale ha ritenuto, peraltro, di poter superare l’obiezione secondo cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), evidenziando come l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale esclusivamente rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile - che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato - ma non lo è più se riferita all’ambito, distinto ma comunque omogeneo, in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. L’introduzione della norma sulla responsabilità solidale - la cui ratio risiede nella necessità di evitare che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento. Diversamente, si aprirebbero, ad avviso della Corte, contrasti con l’art. 3 della Co-

stituzione. Sulla base di tali considerazioni, quindi, la norma di cui all’art. 29, comma 2, del Decreto legislativo n. 276/2003, a giudizio della Corte Costituzionale, va correttamente interpretata nel senso che il committente/ appaltatore è obbligato in solido anche con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.

INL INDICAZIONI SULL’INSTALLAZIONE E SULL’UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO NOTA 28 NOVEMBRE 2017, N. 299 L’INL, con la Nota n, 299 del 28 novembre 2017 ha fornito alcune indicazioni operative circa l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970. In particolare l’Ispettorato ha, preliminarmente, ricordato che l’installazione di impianti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo la presenza di videocamere o fotocamere, è soggetta alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. A tale ultimo riguardo, con lo scopo di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, l’Ispettorato ha specificato come, in caso di attivazione delle videocamere o fotocamere solo a seguito dell’inserimento dell’allarme, non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento autorizzativo. INL - Nota Prot. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017 Oggetto: Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. L’installazione di tali impianti, finalizzati alla

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tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti. In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4. Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

INPS GESTIONE DENUNCE PASSIVE, NOTE DI RETTIFICA PASSIVE E ALTRI CREDITI AZIENDALI MESSAGGIO 22 DICEMBRE 2017, N. 5159 L’Inps ha emanato il messaggio 5159/2017, con cui riepiloga le modalità per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10Vig passivi. Denunce passive Tali denunce, ossia quelle con saldo a credito azienda, possono essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l’apposita procedura telematizzata. In alternativa, l’impresa può usare l’importo risultante dalla denuncia mediante compensazione in F24 o con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione. Note di rettifica passive L’Istituto ricorda che tali note di rettifica vengono notificate ai datori di lavoro, per le opportune valutazioni, mediante posta elettronica certificata o, in caso di assenza


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di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in questo caso, l’importo risultante dalla nota può essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l’apposita procedura telematizzata o, in alternativa, esso può essere compensato in F24. L’impresa può, inoltre, richiedere la compensazione con eventuali partite debitorie, trasmettendo una specifica istanza attraverso la funzione telematizzata “Dichiarazione Compensazione”. Altri crediti aziendali L’Istituto specifica, infine, che il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10Vig) dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie. Per questa tipologia di crediti, infatti, non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda. La richiesta deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la posizione aziendale mediante l’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”. Da ultimo, il messaggio precisa che, in tutti i casi sopra esaminati, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza. Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi. Infatti, qualora, a seguito della compensazione, residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, esso dovrà essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati i contributi di cui trattasi e fino al giorno del loro effettivo pagamento. INPS - Messaggio 22 dicembre 2017, n. 5159 Con il presente messaggio, a seguito delle segnalazioni pervenute, si riepilogano le modalità operative per la gestione delle denunce passive, delle note di rettifica passive e dei DM10Vig passivi. La denuncia passiva, saldo a credito azienda, potrà essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l’apposita procedura telematizzata. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione. Una volta completata la fase di calcolo delle denunce mensili, la procedura, in presenza di differenze contributive, può generare delle

note di rettifica attive o passive. Le note di rettifica, visualizzabili anche all’esterno sin dal momento della loro generazione, sono gestibili dagli operatori di sede dal momento in cui risultino in stato EMESSO. Anche le note di rettifica passive, al pari di quelle attive, sono notificate alle aziende per le opportune valutazioni. La nota di rettifica passiva, emessa e notificata ai datori di lavoro mediante posta elettronica certificata o in caso di assenza di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà essere oggetto di richiesta di rimborso attraverso l’apposita procedura telematizzata. In alternativa l’importo potrà essere utilizzato in compensazione F24 o richiesto in compensazione con eventuali partite debitorie: in particolare, la richiesta di compensazione con altre partite debitorie dovrà essere trasmessa, come di consueto, mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione. Per evitare di generare inadempienze per indebite compensazioni, gli operatori di sede dovranno porre particolare attenzione nella lavorazione delle compensazioni F24, verificando l’esistenza delle note di rettifica passive anche se non ancora transitate ai debiti. Si rammenta, inoltre, che anche le note di rettifica passive, al pari di ogni altro debito dell’INPS, potranno essere autonomamente utilizzate dalle Strutture territoriali a copertura di altre inadempienze solo decorso un anno dall’emissione. Infatti, se l’Istituto è creditore di una somma e il contribuente risulta avere un debito, resta salva la possibilità di utilizzare le somme che costituiscono l’evidenza a credito del partitario ancor prima dello scadere dei 12 mesi. Ciò impone, tuttavia, la preventiva comunicazione al contribuente e la sua successiva accettazione, al fine di evitare, da parte dello stesso, l’utilizzo del medesimo credito in compensazione diretta sul modello F24 con le partite a debito in esso indicate. Il credito dell’azienda generato da una regolarizzazione contributiva relativa a periodi precedenti (DM10Vig), dovrà essere chiesto a rimborso o posto in compensazione legale con altre partite debitorie. Per questa tipologia di crediti non è prevista la compensazione attraverso il modello F24. La compensazione viene effettuata d’ufficio dall’INPS o su richiesta dell’azienda. La richiesta deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la posizione aziendale mediante l’apposita istanza telematizzata Dichiarazione Compensazione. Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per le denunce passive e le note di rettifica passive, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minore importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza.

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L’accertamento effettuato dall’INPS ha valore meramente dichiarativo, pertanto gli effetti della compensazione si verificano di diritto. Determinare il momento in cui si verifica la compensazione legale è importante al fine di stabilire l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi. Qualora a seguito della compensazione residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, quest’ultimo dovrà essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data in cui i contributi erano dovuti fino alla data di pagamento. Si rappresenta, infine, che contestualmente alla pubblicazione del presente messaggio, l’oggetto Rimborsi/compensazioni DMP/ RTP/DMV passivi verrà inibito per nuove richieste.

INAIL AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ISI ADEMPIMENTI AZIENDALI È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2017 il Bando ISI, di cui si riporta in calce al presente articolo un estratto. Con esso l’Inail riconosce, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi regionali/ provinciali, un incentivo alle imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Per l’edizione 2017, le risorse economiche messe a disposizione, complessivamente pari a 249.406.358,00 euro ripartiti in budget regionali come indicati nei rispettivi Avvisi pubblicati sul portale informatico dell’Istituto, sono suddivise a seconda della tipologia del progetto e ricomprese in cinque Assi di finanziamento. Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura e, da questa edizione, anche gli Enti del terzo settore (limitatamente all’asse di finanziamento 2) possono presentare un solo progetto di investimento e per una sola unità produttiva che interessi una delle seguenti tipologie di intervento: 1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1); 2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1); 3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2); 4. Progetti di bonifica da materiali contenenti


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amianto (Asse di finanziamento 3); 5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4); 6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5 - sub Assi 5.1 e 5.2). L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, nella misura del 65% dell’intervento, relativamente agli Assi da 1 a 4 e con le seguenti limitazioni. Per gli Assi 1, 2, 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato un limite minimo di finanziamento. Per l’Asse 4, il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 euro ed il minimo è pari a 2.000,00 euro. Per l’Asse 5, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 euro, mentre il minimo è pari a 1.000,00 euro. Per ciò che concerne le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, si evidenzia che dal 19 aprile 2018 e fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, tramite la sezione “Accedi ai servizi online” dell’INAIL, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda. In tale fase sarà possibile effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto e che questi siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, sarà possibile partecipare alla fase successiva, ossia quella relativa all’inserimento del codice identificativo. Dal 7 giugno 2018, pertanto, inserite le domande, le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda potranno accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individuerà in maniera univoca. Il codice identificativo attribuito alle imprese dovrà, infine, essere utilizzato nell’ambito della seconda fase del Bando, ossia quella del c.d. “click-day”. A tal riguardo, si ricorda che le date e gli orari per l’invio delle domande verranno pubblicati sul portale informatico dell’Istituto a decorrere dal 7 giugno 2018. Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o Assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato entro 14 giorni dalla chiusura della seconda fase, sul portale informatico dell’Inail, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Tali elenchi, seppure provvisori, costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione dell’esito del Bando, fatta salva la possibilità per le aziende escluse di subentrare nella graduatoria in caso di decadenza di un’impresa per carenza di documentazione; in tal caso, le riscorse economiche non utilizzate saranno messe a disposizione dei soggetti destinatari inizialmente non ammessi per carenza di fondi. Tale assegnazione verrà effettuata una sola volta, anche se il soggetto subentrante non ha inviato, a sua volta, il modulo di domanda e la relativa documentazione. A tal fine, i soggetti subentranti riceveranno, tramite PEC, invito formale a provvedere all’invio della propria domanda e la documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità previsti dal Bando. Entro 40 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori verranno pubblicati gli elenchi finali contenenti l’ordine cronologico definitivo di tutte le domande inoltrate. Tutte le informazioni utili al riguardo potranno comunque essere trovate negli Avvisi regionali con i relativi allegati, già disponibili sul portale informatico dell’INAIL. INAIL - Estratto dell’Avviso pubblico ISI 2017 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si comunica che Inail, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 1. Obiettivo Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. 2. Destinatari dei finanziamenti I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su

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tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore. 3. Progetti ammessi a finanziamento Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1) 2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1) 3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2) 4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3) 5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4) 6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2). 4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti L’importo destinato dall’INAIL ai progetti di cui al punto 3, sul di bilancio di competenza dell’anno 2017, è ripartito sui singoli Avvisi regionali/provinciali pubblicati sul portale dell’Inail. 5. Ammontare del finanziamento Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato. Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento. Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro. Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura del: 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori). In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00. 6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione di upload/ caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, come specificato negli Avvisi regionali. Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione


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una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 7. Pubblicità Il presente Estratto dell’Avviso pubblico è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento degli incentivi di cui all’oggetto. Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bandoisi-2017.html 8. Punti di contatto Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, attivo dal 1° gennaio 2018. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. I numeri 803.164 (da fisso) e 06.164164 (da mobile), in comune con Inps, sono attivi per Inail fino al 31 dicembre 2017 o comunque fino alla completa attivazione del nuovo servizio. Data di pubblicazione del presente Estratto dell’Avviso pubblico: G.U.R.I. del 20 Dicembre 2017.

AGENZIA ENTRATE REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE TASSAZIONE DEGLI ARRETRATI INDICAZIONI RISOLUZIONE 13 DICEMBRE 2017, N. 151 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la corretta tassazione degli

emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, nel caso in cui la corresponsione degli stessi in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione. Agenzia Entrate - Risoluzione 15 dicembre 2017, n. 151 Esposizione del quesito Diverse Amministrazioni hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione. In particolare, è stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente Gli istanti ritengono che le retribuzioni di risultato che erogano nel 2017 possano assoggettarsi a tassazione separata se relative al 2013 e al 2014 e a tassazione ordinaria se relative al 2015. Parere dell’Agenzia delle Entrate L’art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) prevede che l’imposta sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente” si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta. Per “emolumenti arretrati”, come già specificato con la circolare n. 1 del 15 dicembre 1973, devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti. Il citato art. 17, comma 1, lett. b) indica tassativamente le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione se-

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parata. Ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema della progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva. Ai sensi della norma richiamata, sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”. Con circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della particolare modalità di tassazione sono di due tipi: 1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; 2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. Per l’applicabilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente sono quindi richieste specifiche condizioni, oltre al pagamento delle somme in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del diritto alla percezione. Qualora ricorra una delle cause giuridiche, di cui al punto 1, non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico. In tali ipotesi, affinché possa applicarsi la tassazione separata, è sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti. Con riferimento alle oggettive situazioni di fatto, di cui al punto 2, invece, deve essere effettuata un’indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l’applicazione della tassazione separata. In proposito è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta (cfr. ris. n. 377/E del 2008).


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Inoltre, con la risoluzione n. 90/E del 22 giugno 2000, è stato chiarito che le oggettive situazioni di fatto legittimano l’applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti, non riconducibile alla volontà delle parti. Le Amministrazioni istanti chiedono se il ritardo, dovuto ad oggettive situazioni di fatto, possa ritenersi fisiologico solo nell’ipotesi in cui l’erogazione delle retribuzioni di risultato avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione. Inoltre, chiedono chiarimenti in relazione alle ipotesi in cui nel medesimo periodo d’imposta siano corrisposte retribuzioni di risultato riferite a più anni precedenti. Al riguardo, la scrivente precisa che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate. Si ritiene, ad esempio, che non si giustifichi l’applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione. Per contro, qualora nel medesimo periodo d’imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata. Ciò risulta in linea con la ratio, sopra evidenziata, posta alla base della tassazione separata, tesa ad evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti. Pertanto, qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, si ritiene che la tassazione separata sia applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni per l’applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l’erogazione avvenga oltre l’anno immediatamente successivo a quello

di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. LGS. N. 81/08 QUINDICESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE Con Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 - emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli: - all’articolo 1, è rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria; - all’articolo 2, è rinnovata l’iscrizione con sospensione parziale dell’abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole; - all’articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti; - all’articolo 4, è decretato l’inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell’elenco dei soggetti abilitati; - all’articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017; - all’articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. L’ elenco adottato in allegato al suddetto Decreto direttoriale sostituisce integralmen-

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te il precedente, riportato in calce al Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017, ed è reperibile sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).

FORNITURA DI CALCESTRUZZO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA INDICAZIONI MINISTERIALI Nel corso del Convegno dal titolo “La sicurezza nelle forniture di calcestruzzo”, tenutosi presso ANCE il 24 novembre 2017, il Ministero del Lavoro ha ribadito come fondamentale, durante le operazioni di fornitura di calcestruzzo, la definizione di precise procedure tra impresa e fornitore, finalizzate alla reciproca informazione e coordinamento circa i rischi connessi all’attività. Il Ministero ha ribadito, altresì, come non vi sia obbligo di redazione del Piano operativo della sicurezza (POS) da parte delle imprese fornitrici di calcestruzzo laddove la fornitura avvenga senza un coinvolgimento attivo del proprio personale. Al riguardo, il Ministero ha chiarito che, per poter configurare una mera fornitura, è necessario che il lavoratore interessato non manovri il terminale della pompa, la benna o il secchione e che egli, comunque, non partecipi, in alcun modo, alle operazioni di getto. In una situazione simile, escluso l’obbligo di redazione del POS, occorre comunque procedere alla valutazione dei rischi presenti in cantiere e al coordinamento fra imprese, di cui all’art. 26 del Decreto legislativo 81/2007. Al riguardo, il Ministero ha richiamato la procedura descritta nella propria lettera circolare del 10 febbraio 2011 quale valido supporto da seguire da parte delle imprese interessate.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di novembre 2017 è risultato pari a 100,8. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di novembre 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a: 1,017488


IMPIEGATI

in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° GENNAIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° GENNAIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

26

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 34,28% 38,55%

9,49%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 31,8%

38,55%

9,49%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

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INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

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TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff

32


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

33


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

34


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

35

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


36

0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61

0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78

TOTALE

39,69

1,39

1,47

37,04

0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,20 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,04

E) E1) F)

0,10 1,20 0,36

0,10 1,20 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

33,54

0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,20 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)

Variazione gennaio.......16-17: ..... Variazione febbraio.......16-17: ..... Variazione marzo..........16-17: ..... Variazione aprile...........16-17: ..... Variazione maggio........16-17: ..... Variazione giugno.........16-17: ..... Variazione luglio...........16-17: ..... Variazione agosto.........16-17: ..... Variazione settembre....16-17: ..... Variazione ottobre.........16-17: ..... Variazione novembre....16-17: .....

gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile................................................................................ 1,012478 maggio............................................................................. 1,012232 giugno.............................................................................. 1,012734 luglio................................................................................ 1,013984 agosto.............................................................................. 1,018225 settembre........................................................................ 1,017232 ottobre............................................................................. 1,016987 novembre........................................................................ 1,017488

0,90% 1,50% 1,40% 1,70% 1,40% 1,10% 1,00% 1,20% 1,20% 0,90% 0,80%

(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%) (1,050%) (0,825%) (0,750%) (0,900%) (0,900%) (0,675%) (0,600%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003

BASE=2005

2004

2005

2006

2007

2008

BASE=2010 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

108,8

111

98,4

100,8

105,4

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

107,1

FEB.

109,1

111,9

98,7

101,1

105,9

108,1

111,9

111,7

102,1

105,1

106,2

105,9

106,0

106,6

106,9

MAR.

109,2

112,2

100,1

102,7

106,1

108,2

111,7

111,9

102,6

105,2

106,0

105,5

106,0

106,5

107,1

APR.

109,4

112,7

100,0

102,8

106,6

108,8

111,6

113,8

102,7

105,5

105,9

105,7

105,9

106,6

107,3

MAG.

109,4

114,1

99,8

102,9

106,8

109,4

111,7

113,8

102,9

105,6

106,3

105,6

106,0

106,7

107,2

GIU.

109,4

114,2

99,9

102,9

106,7

112,8

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

107,2

LUG.

109,8

114,9

100,3

103,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

106,7

107,0

AGO.

109,6

115

100,5

103,3

106,8

112,6

111,5

113,8

103,4

105,3

106,2

106,4

106,9

106,7

107,4

SET.

109,6

115,3

100,6

103,3

106,9

112,5

111,6

113,9

103,5

105,6

106,3

106,3

106,9

106,8

107,5

OTT.

109,7

115,5

100,5

103,3

106,7

111,8

111,5

113,9

103,5

105,7

106,0

106,1

106,6

106,9

107,6

NOV.

109,8

115,8

100,6

103,5

106,8

111,1

111,5

113,9

103,5

105,6

106,0

106,1

106,6

106,9

DIC.

109,8

115,9

100,4

103,6

107,0

111,2

111,5

114,0

103,5

105,6

105,9

106,1

106,6

106,9

MEDIA

109,5

114,0

100,0

102,8

106,5

110,6

111,6

113,3

103,0

105,4

106,1

105,9

106,4

106,7

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 CHE È PARI A 107,6 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

32,92%

30,28%

23,89%

20,94%

15,66%

13,19%

8,65%

9,14%

5,28%

2,67%

1,61%

1,80%

1,32%

0,94%

0,47%

FEB.

32,55%

29,24%

23,52%

20,58%

15,12%

12,78%

8,95%

9,14%

5,39%

2,38%

1,32%

1,61%

1,51%

0,94%

0,65%

MAR.

32,43%

28,89%

21,79%

18,71%

14,90%

12,67%

9,14%

8,95%

4,87%

2,28%

1,51%

1,99%

1,51%

1,03%

0,47%

APR.

32,19%

28,32%

21,91%

18,59%

14,36%

12,05%

9,24%

7,13%

4,77%

1,99%

1,61%

1,80%

1,61%

0,94%

0,28%

MAG.

32,19%

26,74%

22,16%

18,48%

14,15%

11,44%

9,14%

7,13%

4,57%

1,89%

1,22%

1,89%

1,51%

0,84%

0,37%

GIU.

32,19%

26,63%

22,03%

18,48%

14,26%

8,08%

9,24%

7,32%

4,16%

1,99%

1,41%

1,80%

1,51%

0,84%

0,37%

LUG.

31,71%

25,86%

21,55%

18,25%

14,26%

8,17%

9,44%

7,32%

4,16%

2,09%

1,41%

1,41%

0,75%

0,84%

0,37%

AGO.

31,95%

25,75%

21,30%

18,02%

14,15%

8,27%

9,34%

7,13%

4,06%

2,18%

1,32%

1,13%

0,65%

0,84%

0,19%

SET.

31,95%

25,42%

21,18%

18,02%

14,04%

8,37%

9,24%

7,03%

3,96%

1,89%

1,22%

1,22%

0,65%

0,75%

0,09%

OTT.

31,83%

25,21%

21,30%

18,02%

14,26%

9,04%

9,34%

7,03%

3,96%

1,80%

1,51%

1,41%

0,94%

0,65%

0

NOV.

31,71%

24,88%

21,18%

17,79%

14,15%

9,73%

9,34%

7,03%

3,96%

1,89%

1,51%

1,41%

0,94%

0,65%

DIC.

31,71%

24,78%

21,43%

17,67%

13,94%

9,63%

9,34%

6,94%

3,96%

1,89%

1,61%

1,41%

0,94%

0,65%

MEDIA

32,11%

26,81%

21,93%

18,62%

14,43%

10,25%

9,20%

7,60%

4,42%

2,08%

1,44%

1,57%

1,15%

0,83%

37


LAVORI PUBBLICI

PUBBLICITÀ E TERMINI PER GLI APPALTI PUBBLICI La normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo Codice degli appalti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ha riformulato, tra le altre cose, anche la disciplina circa gli obblighi di pubblicità degli appalti ed i termini per la partecipazione agli stessi. E’ però necessario fare ora riferimento al nuovo quadro delineato da Decreto Legislativo n. 50/2016 per gli adempimenti connessi alla pubblicità delle gare, per orientarsi circa gli obblighi di pubblicizzare i lavori da appaltare, in relazione alle modalità ed ai tempi minimi di informazione. Per ognuno di essi la normativa prevede incombenze specifiche all’interno dei diversi ambiti (locale, nazionale, comunitario) e indica gli strumenti specifici da utilizzare (G.U. della U.E., G.U. della Repubblica, Profilo di committente, Avviso per indagine di mercato, Profilo committente, Piattaforma ANAC, MIT, Albo del Comune, Quotidiani nazionali, Quotidiani locali). Per quanto attiene i termini, la normativa fissa i periodi minimi che devono essere rispettati in relazione alle singole fasi che compongono il procedimento di gara, giungendo fino alla firma del contratto. Trattandosi di informazioni non facilmente rinvenibili nella loro completezza, si ritiene opportuno effettuare un riepilogo schematico delle stesse, mantenendo i distinti riferimenti ai tre ambiti disciplinati contestualmente dalla norma (appalti di lavori, appalti di servizi e forniture, appalti di servizi tecnici). A tal fine si utilizza il lavoro già effettuato dallo studio Bosetti e Gatti di Brescia, che risulta di immediata comprensione, di semplice lettura e preciso nella sostanza e che si ringrazia per la gentile concessione alla riproduzione. Le tabella qui riprodotte sono dedotte dal sito dello studio Bosetti e Gatti, fonte peraltro di altre innumerevoli preziose e precise informazioni sugli appalti pubblici

soglie di rilevanza per pubblicità termini ambito nazionale nazionale

Lavori servizi e forniture Servizi tecnici

da 500.000 a 5.548.000 da 0 a 221.000 da 100.000 a 221.000

comunitario

da 5.548.000 da 221.000

da 221.000

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: LAVORI < 40.000 > 40.000 < 150.000 > 150.000 < 1.000.000 =>1.000.000 <= 2.000.000

Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) Procedura negoziata (Previa avviso esplorativo o attingendo ad elenchi) (ammesse offerta del minor prezzo, art. 95, comma 4, ed esclusione automatica, art. 97, comma 8) (i)

con almeno 10 inviti (art. 36, comma 2, lettera b)) con almeno 15 inviti (art. 36, comma 2, lettera c))

Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d)) (ammessa offerta del minor prezzo ed esclusione automatica) (i)

> 2.000.000 < 5.548.000 Procedura aperta o ristretta (art. 36, comma 2, lettera d)) (offerta miglior rapporto qualità/prezzo) => 5.548.000

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI TECNICI < 40.000

Affidamento diretto (art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1) (ammessa offerta solo prezzo)

=> 40.000 < 100.000

Procedura negoziata con almeno 5 inviti (solo offerta qualità/prezzo) (art. 36, comma 2, lettera b); art. 157, comma 2, primo periodo)

=> 100.000 < 221.000

Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1, art. 157, comma 2, secondo periodo)

=> 221000

Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1, art. 157, comma 1)

(solo offerta qualità/ prezzo)

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI E FORNITURE < 40.000

Affidamento diretto (ammessa offerta solo prezzo) (art. 32, comma 14; art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)

=> 40.000 < 221.000

Procedura negoziata con almeno 5 inviti (art. 36, comma 2, lettera b)) (ii)

=> 221.00 < 750.000

solo servizi sociali e altri servizi di cui all’allegato IX (ii) (iii) Procedura negoziata con almeno 5 inviti (previa ricerca di mercato)

=> 221.00 < 750.000

Altri servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1) (iii)

=> 750.000

Procedura aperta o ristretta (art. 59, comma 1) (iii)

(i)

Calcolo dell’anomalia solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse; esclusione automatica ammessa solo in presenza di almeno 10 offerte ammesse. (ii) Ammessa offerta solo prezzo solo per prestazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria e solo se caratterizzati da elevata ripetitività (con motivazione adeguata sul punto). (iii) Ammessa offerta solo prezzo solo per prestazioni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (con motivazione adeguata sul punto). (ii/iii) In ogni caso prevalgono sulle condizioni di cui ai punti (ii) e (iii) e comportano obbligatoriamente il criterio del miglio rapporto qualità prezzo, le seguenti prestazioni di servizi o forniture: a) di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; b) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; c) ad elevata intensità di manodopera (art. 50, comma 1, secondo periodo). Supporto alle pubbliche amministrazioni in materia di appalti, contratti e lavori pubblici - Servizi tecnici integrati Promozione finanza di progetto - Contratti atipici - Attività di advisor, management e planning per investimenti in infrastrutture pubbliche Via O. Fallaci,38 24/38 – 25030 Castel Mella (Brescia) - Tel. 030.2586064 – 030.2586065 Fax. 030.2588105 URL: http://www.bosettiegatti.it - e-mail: info@bosettiegatti.it PEC: bgpartners@pec.it c.f. e part. IVA: 03181580980


LAVORI PUBBLICI

Riepilogo pubblicità: LAVORI Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Profilo committente

TUTTI GLI ATTI per qualunque importo (articolo 29, commi 1 e 2) ( 1) Ambiti:

Piattaforma ANAC + Sito Web del MIT Procedure negoziate senza bando ( 2)

G.U. della U.E. Avviso di ( 3) preinformazione Profilo di committente Avviso per indagine di mercato Lettere d’invito

Procedure ordinarie con bando Ambito Comunitario < 500.000 =>500.000 => soglia UE SI ( 4)

Ambito Nazionale < soglia UE

SI

SI

Profilo committente

SI

SI

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Sito Web del MIT Profilo committente

SI ( 5)

Piattaforma ANAC

SI (5)

Sito Web del MIT

SI (5) SI

G.U. della U.E. G.U. della R.I. ( )

SI

SI

Profilo committente

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

SI

Quotidiani nazionali

SI (uno)

SI (due)

Quotidiani locali

SI (uno)

SI (due)

SI

SI

6

Bando di gara

Sito Web del MIT Albo del Comune

Esclusioni e ammissioni

Profilo committente ( 8)

SI ( 7)

SI

SI

G.U. della U.E.

SI ( 9)

G.U. della R.I. (6) Avviso esito di gara

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SI

SI (9)

Profilo committente

SI

SI

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

SI

Sito Web del MIT

SI

SI

SI

SI

Quotidiani nazionali

SI (uno)

SI (due)

Quotidiani locali

SI (uno)

SI (due)

Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum. Procedure negoziate senza bando ex articolo 36, comma 2, lettere b) e c). La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini. Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (se questo è stato reso noto sulla GUUE). Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte (art. 29, comma 2 e art. 53). Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016. Solo lavori (albo del Comune dove si eseguono): articolo 36, comma 9, ultimo periodo. Entro 2 giorni per esclusioni e ammissioni in fase di esame della documentazione amministrativa e dei requisiti. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

39


LAVORI PUBBLICI

Riepilogo pubblicità: SERVIZI E FORNITURE Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Profilo committente

TUTTI GLI ATTI per qualunque importo (articolo 29, commi 1 e 2) ( 1) Ambiti:

Piattaforma ANAC + Sito Web del MIT Procedure negoziate senza bando ( 2)

G.U. della U.E. Avviso di ( 3) preinformazione Profilo di committente Avviso per indagine di mercato Lettere d’invito

Procedure ordinarie con bando Ambito Nazionale Ambito Comunitario < soglia UE => soglia UE SI ( 4) SI

SI

Profilo committente

SI

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

Sito Web del MIT

SI

SI

SI

Profilo committente

SI ( )

Piattaforma ANAC

SI (5)

Sito Web del MIT

SI (5)

5

SI

G.U. della U.E.

Bando di gara

G.U. della R.I. ( 6)

SI

SI

Profilo committente

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

Sito Web del MIT

SI

SI

Albo del Comune

Esclusioni e ammissioni

Quotidiani nazionali

SI (due)

Quotidiani locali

SI (due)

Profilo committente ( 7)

SI

SI

G.U. della U.E.

SI ( 8)

G.U. della R.I. (6) Avviso esito di gara

SI SI

SI

SI

Piattaforma ANAC

SI

SI

SI

Sito Web del MIT

SI

SI

SI

? ( 9)

? (9)

Quotidiani locali

2 3 4 5 6 7 8 9

SI (8)

Profilo committente

Quotidiani nazionali

1

SI

Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum. Procedure negoziate senza bando ex articolo 36, comma 2, lettere b) e c). La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini. Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (se questo è stato reso noto sulla GUUE). Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte (art. 29, comma 2 e art. 53). Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016. Entro 2 giorni per esclusioni e ammissioni in fase di esame della documentazione amministrativa e dei requisiti. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Pare esserci una contraddizione tra l’art. 98, che richiama l’art. 72 ma non l’art. 73 (l’unico che prevede la pubblicazione post-aggiudicazione) e l’art. 4 del d.m. 2 dicembre 2016.

40


LAVORI PUBBLICI

Riepilogo termini (articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70 del decreto legislativo n. 50 del 2016) Ambito nazionale

Ambito Comunitario Con preSenza preinformazione informazione (1)

Procedura aperta per ricezione offerte (senza atti accessibili)

23

20

40 (2)

per ricezione offerte (con atti accessibili)

18

15

35

per la ricezione delle offerte in caso di urgenza

8

15

Procedura ristretta e Dialogo competitivo per la ricezione delle domande

15

30

30

per ricezione offerte (senza atti accessibili)

20

15

35

per ricezione offerte (con atti accessibili)

15

10

30

per la ricezione delle domande in caso di urgenza

8

15

per la ricezione delle offerte in caso di urgenza

5

10

Procedura competitiva con negoziazione per la ricezione delle domande

15

---

30

per ricezione offerte (senza atti accessibili)

20

---

35

per ricezione offerte (con atti accessibili)

15

---

30

per la ricezione delle domande in caso di urgenza

8

15

per la ricezione delle offerte in caso di urgenza

5

10

Dialogo competitivo per la ricezione delle domande

15

per la ricezione delle offerte

---

30

---

ragionevole

Procedura negoziata (art. 36, comma 2; art. 63) per le indagini di mercato per la ricezione delle offerte

15 (3)

15 (4)

ragionevole

ragionevole

Per tutte le procedure Risposte e informazioni (entro giorni … dalla richiesta)

6

Risposte e informazioni in caso di urgenza

4

Comunicazione esclusioni (entro giorni … dall’evento)

5

Comunicazioni esito di gara a tutti (entro giorni … dall’evento)

5

Pubblicazione esclusioni e ammissioni (entro giorni …)

2 3 4

5 2

Incremento in caso di sopralluogo assistito obbligatorio

1

5

Incremento dei termini in misura ragionevole

Purché l’avviso di preinformazione sia inviato alla GUUE almeno 35 giorni prima e non oltre 12 mesi prima dell’invio del bando. Articolo 74, commi 2 e 3. Linee guida n. 4 per art. 36, comma 2 (lavori fino a 1.000.000, servizi e forniture fino alla soglia comunitaria). Consigliata per procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 63.

41


LAVORI PUBBLICI

LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016) Il nuovo codice degli appalti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 (modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 2017) ha in parte modificato la preesistente disciplina precedentemente disciplinata dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 (il precedente Codice degli appalti, integrato dal relativo Regolamento, il D.P.R. 207/2010). Gli appalti in essere nel corso del 2018 potranno ricadere sotto la cessata disciplina del D.Lgs. 163/2006 qualora il relativo bando di gara sia stato pubblicato prima del 20 aprile 2016. Pertanto: 1) Per gli appalti i cui bandi di gara, o la cui lettera di invito, siano stati pubblicati fino al 19/4/2016 ricadono sotto la disciplina del precedente Codice (D.Lgs. 163/2006) e del relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010); 2) Per gli appalti i cui bandi di gara, o la cui lettera di invito, siano stati redatti a partire dal 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016), ricadranno sotto la disciplina di detto Codice e di tutti gli atti dallo stesso previsti e pubblicati entro la data del bando. Per quanto riguarda la precedente disciplina dettata dal D.Lgs, 163/2006, si rinvia a quanto pubblicato sul n. 1 del Notiziario del 2016, mentre qui ci si occuperà della sola disciplina dettata dal nuovo Codice, il D.Lgs,. 50/2016, nel testo attuale dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017. a) Definizione del subappalto Il testo normativo si preoccupa di individuare il subappalto come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”. Detta locuzione non si distanzia nella sostanza da quanto espresso dal Codice Civile in merito. La norma precisa inoltre che “costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera”. Per “ovunque espletate” la precedente dottrina ha sempre inteso le lavorazioni comunque messe in atto nell’ambito del cantiere. b) Limiti al subappalto La questione più pesante che il nuovo Codice ha introdotto a carico degli appaltatori è il totale restringimento del limite al subappalto. Innanzitutto va rimarcato come il subappalto, nei limiti e con modalità prestabilite, è configurato come un diritto soggettivo dell’appaltatore cui la stazione appaltante non si può opporre a priori.

Il nuovo codice degli appalti ha notevolmente ridimensionato la possibilità di ricorso al subappalto. Mentre prima vi era un limite quantitativo che consisteva nel 30% delle opere della categoria prevalente, lasciando totalmente liberi da ogni vincolo o limite i subappalti delle opere ricadenti in tutte le categorie diverse dalla prevalente, ora ci si trova di fronte ad un limite complessivo. L’appaltatore potrà subappaltare quello che vuole ma nel limite del 30% dell’importo totale dell’appalto e non più della sola categoria prevalente. Ad esempio, in un appalto di 100.000 € ove la categoria prevalente è pari a 30.000 €, mentre prima si poteva subappaltare 70.000 + 30.000 x 30% = 79.000 €, ora si potrà subappaltare fino a 30.000 €. Il limite del 30% dell’importo dell’appalto nella maggior parte delle casistiche è completamente avulso dalla realtà delle metodologie costruttive. Per la maggior parte degli interventi costruttivi è cioè materialmente impossibile che l’appaltatore riesca ad eseguire in proprio il 70% delle opere assunte in appalto. Si pensi al caso della costruzione di edifici civili o similari, ove i soli impianti e serramenti superano abbondantemente il 30%. Si tratta cioè di un limite che non tiene conto della sempre maggiore specializzazione di ogni fase costruttiva che impone ad ogni azienda di focalizzare il proprio sforzo su specifiche lavorazioni. All’impresa edile competono di norma la gestione complessiva e la realizzazione delle strutture. Tutto il resto nel normale mercato italiano viene subappaltato. Si consiglia perciò alle imprese associati di ricorrere ad altri strumenti consentiti dalla norma: a) Costituire associazione temporanee di imprese di tipo “verticale” ove il bando preveda ulteriori categorie diverse dalla prevalente. Nel merito si rammenta che la norma impone al redattore del bando di esplicitare tutte le categorie diverse dalla prevalente quando il relativo importo superi 150.000 euro oppure quando superi il 10% dell’importo dell’appalto. Affidare l’esecuzione delle opere scorporabili da altre imprese, che di norma non hanno necessità di subappalti, concede alla capogruppo di utilizzare tutta la quota del 30% dell’importo dell’appalto. Se, ad esempio, un bando per un appalto di 1.000.000€ prevede la categoria OG1 come prevalente e la categoria OG11 per 400.000€ scorporabile, la capogruppo, posto che la ditta impiantistica associata non abbia necessità di subappalti, potrà subappaltare fino al 50% le proprie lavorazioni (600.000 meno il 30% di 1.000.000 = 300.000). b) utilizzare il ricorso alle associazioni temporanee mediante imprese “cooptate”: senza necessità che il bando preveda categorie scorporabili, il soggetto (singolo a associato) che ha ricevuto l’invito per una gara ed ha i

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requisiti sufficienti per partecipare da solo, può associare altre aziende purchè: - eseguano lavori non oltre il 20% dell’appalto; - i lavori che ciascuna impresa esegue singolarmente non superino la somma delle proprie qualificazioni SOA. Le ditte cooptate potranno eseguire qualsiasi parte dell’appalto. c) fin dove sia possibile, scorporare le forniture che normalmente fanno parte del subappalto, per ridurne il valore e non superare il limite del 30%. Qualora il bando preveda tra le opere diverse dalla prevalente categorie di opere superspecializzate (OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30), l’eventuale subappalto di ciascuna di dette categorie superspecializzate: a) non può superare il trenta per cento; b) non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso; c) non concorre al computo del 30% complessivo di subappaltabilità. c) Fattispecie assimilate al subappalto - i noli a caldo e le forniture in opera Viene effettuata un’importante precisazione con la quale si indicano le fattispecie, che pur non essendo per loro natura subappalti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dell’articolo 105 del codice. Questo il testo della norma: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”. Detto in altre parole, capovolgendo i concetti, sono equiparate ai subappalti (e perciò soggette alla stessa disciplina e incidenti sul limite del 30% di subappaltabilità) quelle prestazioni che rispettano entrambi i seguenti requisiti: 1) importo: deve superare i 100.000 euro o il 2% dell’importo dell’appalto 2) manodopera: deve incidere per oltre il 50% del valore complessivo della prestazione. Nella pratica dunque noli a caldo e forniture in opera difficilmente verranno assoggettati alla disciplina del subappalto per il fatto che la manodopera quasi mai incide per oltre la metà. Vi sono poi categorie di servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, e più precisamente “l’affidamento di attività specifiche” a lavoratori autonomi, per le quali risulterà


LAVORI PUBBLICI

sufficiente effettuare una preventiva comunicazione alla stazione appaltante. Quali siano le citate “attività specifiche” non è facilmente intuibile in quanto, con interpretazioni estensive, vi potrebbero rientrare lavorazioni che si configurano sicuramente come subappalti. In quanto però vengono affidate a lavoratori autonomi esulano dalla norma in esame. Tutte queste fattispecie non essendo subappalti non necessitano di autorizzazione ma per le stesse vi è l’obbligo di una semplice comunicazione al committente (fac-simile n. 2), prima che le relative lavorazioni abbiano inizio. d) Richiesta di autorizzazione al subappalto: forma, presupposti, tempi Il subappalto non è un’opzione liberamente attuabile, ma è sottoposta ad espressa autorizzazione dell’ente committente dietro richiesta esplicita dell’appaltatore (fac-simile n. 1). Perciò prima di poter dare inizio a fasi lavorative mediante subappalti è necessario che l’appaltatore invii alla stazione appaltante apposita richiesta di autorizzazione che può essere concessa purché: a) all’atto dell’offerta l’offerente abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo (fac-simile n. 3); b) alla richiesta di subappalto venga allegata la dichiarazione dell’appaltatore in relazione all’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice (fac-simili n. 4a e 4b). Inoltre l’appaltatore: c) è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Si rammenta la necessità che nello stesso siano riportati gli obblighi di tracciabilità più avanti indicati. d) insieme al contratto, presenta la adeguata attestazione SOA del subappaltatore, ovvero la sostitutiva documentazione per appalti inferiori a 150.000 € di cui si dirà più oltre. e) è tenuto, come lo sono i subappaltatori che lo fanno per suo tramite, a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. f) (se il subappaltatore è una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, una società

consortili per azioni o a responsabilità limitata) deve comunicare all’amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (art. 1 DPCM 187/1991) (fac-simile n. 5). La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso). Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, il termine per il silenzio assenso matura dopo 15 giorni. e) Indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta Il codice degli appalti, il decreto legislativo n. 50/2016, nella sua formulazione attuale dopo l’emanazione del decreto correttivo n. 56/2017, ha introdotto significative novità in relazione agli adempimenti connessi ai futuri subappalti da affrontare in sede di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. I problemi posti dalla nuova disciplina sono di non facile soluzione e pongono seri problemi interpretativi alle imprese che partecipando a gare pubbliche devono predisporre la relativa documentazione senza avere certezze al riguardo. Si tenga presente che la formulazione della norma in esame è tutt’altro che chiara e comprensibile. Si ritiene perciò opportuno affrontare più approfonditamente in questa sede le singole problematiche, individuando le diverse possibili interpretazioni della disposizione legislativa, evidenziando quella preferibile, ma indicando soprattutto la strada più opportuna per evitare problemi in sede di gara, ove possono essere preferite interpretazioni diverse che possono comportare il soccorso istruttorio o l’esclusione dalla gara. e1) La norma che prevede l’indicazione di una terna di subappaltatori (comma 6, articolo 80, decreto legislativo n. 80/2016) Questo il testo della norma: “È obbligatoria l’indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (ndr: per il 2016-2017 fissata a 5.225.000 €; per il 2018 si è in attesa della nuova soglia che viene definita a livello comunitario) o,

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indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto la soglia comunitaria, le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80.” Il citato comma 53, articolo 1, della legge 190/2012 è il seguente: 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. In relazione a dette attività si tenga presente che trattasi di prestazioni difficilmente inquadrabili come subappalti, ma normalmente riconducibili a noli a caldo o servizi che in quanto tali non sono assoggettati alla medesima disciplina dei subappalti, ma sono soggette al solo obbligo di comunicazione preventiva alla committenza da parte dell’appaltatore. e2) Quando è richiesta una terna di subappaltatori La terna è sempre richiesta per tutti i subappalti ove l’importo dell’appalto superi la soglia comunitaria. Problemi interpretativi sorgono allorquando si esamini la casistica connessa alle attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa. INTERPRETAZIONI POSSIBILI 1) L’indicazione di una terna di subappaltatori è richiesta solo se l’oggetto principale dell’appalto riguarda uno dei settori ora citati, anche se non richiesta dal bando di gara; 2) L’indicazione della terna è necessaria, indipendentemente dall’oggetto principale dei lavori, quando nell’appalto sia presente una lavorazione che è contemplata nell’e-


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dall’articolo 80 del Codice degli appalti (facsimile n. 4b). Il bando dovrebbe prevedere questo oltre alle modalità di prova di quanto dichiarato. Qualora il bando nulla dica in merito, si consiglia di farsi rilasciare da ciascun subappaltatore, indicato nella terna di ogni lavorazione interessata, un DGUE compilato (che il subappaltatore utilizzerà in ogni occasione gli venga richiesto, fotocopiandolo e apponendovi in originale timbro e firma).

lenco di cui sopra, anche se non richiesta dal bando di gara; 3) L’obbligo della terna nasce solo se il bando lo prevede (e dovrebbe prevederlo per una delle due casistiche precedenti). CONSIGLI OPERATIVI Al fine di evitare esclusioni, o procedure di soccorso istruttorio, si consigliano le imprese associate di attenersi alle prescrizioni del bando di gara, se presenti; ove il bando non dica nulla in merito, pur prediligendo l’interpretazione esplicitata al punto 1), si consiglia di operare come indicato al punto 2), fornendo i nominativi di tre subappaltatori per ogni singola lavorazione, anche diversa della prevalente, che rientri nell’elenco delle attività a rischio di infiltrazioni mafiose (ad esclusione, come già detto, dei noli a caldo e dei servizi). e3) Terna: si possono indicare meno di tre nominativi di subappaltatori? Un ulteriore problema che si pone nell’ambito della terna di subappaltatori è quello relativo alla possibilità o meno di indicare meno di tre nominativi. A seconda che si segua un’interpretazione letterale o sostanziale della norma si perviene ad una delle due opposte soluzioni. COME OPERARE Se il fatto di indicare 3 nominativi al posto di uno pone un notevole aggravio di lavoro all’impresa offerente, si consiglia di porre una domanda scritta (per pec) all’amministrazione appaltante, o comunque di tenere monitorate le risposte dell’ente (le cosiddette

faq) sul suo sito internet. In mancanza di chiarezza sarà opportuno attenersi al senso letterale di terna, indicando tre nominativi di possibili subappaltatori. Si tenga peraltro presente che l’indicazione di un subappaltatore in luogo dei tre richiesti dal soggetto appaltante non dovrebbe portare all’esclusione, ma all’attivazione del soccorso istruttorio mediante il quale verrà richiesta all’appaltatore l’integrazione dei nominativi. e4) La documentazione richiesta per i subappaltatori della terna L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 105 del codice, sopra riportato, evidenzia una diversa procedura per gli appalti sopra la soglia comunitaria rispetto a quelli rientranti nella lista delle attività a rischio mafioso. Per gli appalti sopra la soglia comunitaria sembra non esserci altro obbligo oltre all’indicazione dei nominativi dei subappaltatori. Per gli appalti il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria l’ultimo periodo del comma 6, articolo 105 del Codice (più sopra riportato) ha una formulazione del tutto incomprensibile. Si può intuire che oltre al nominativo di ciascun subappaltatore (e trattandosi di appalti sotto soglia comunitaria sono solo quelli relativi a lavorazioni di cui all’elenco delle attività esposte a pericolosità di infiltrazione mafiosa) sia necessario presentare il documento unico di gara europeo (il DGUE), oppure un’apposita dichiarazione con cui il futuro possibile subappaltatore attesti di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione da appalti pubblici previste

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f) Divieto di affidare subappalti a soggetto che ha presentato offerta (comma 4, lettera a, articolo 105, decreto legislativo 50/2016) La norma, introdotta con decreto correttivo, il decreto legislativo 56/2017, pone il divieto di affidare subappalti a soggetti che abbiano partecipato “alla procedura per l’affidamento dell’appalto”. Questo significa che il divieto riguarda senz’altro coloro che hanno partecipato alla medesima gara presentando una propria offerta. Si ritiene che non rientrino nel divieto le imprese che hanno manifestato l’interesse a partecipare ma non abbiano poi presentato offerta. Peraltro, l’aver indicato come subappaltatore un soggetto partecipante alla stessa gara, non può esser causa di esclusione, posto che le imprese offerenti non possono concordare la loro modalità di partecipazione ad una gara senza che possa essere ravvisata una turbativa d’asta. Si pone inoltre il problema se, sulla scia di tale divieto, il medesimo soggetto possa essere indicato da più offerenti. Si ritiene che sia ammissibile, posto che la norma non ne parla e, qualora fosse accettato detto principio, l’ammissibilità dell’offerente sarebbe condizionata a sua insaputa dalla disponibilità di terzi data a più soggetti. g) Variazione dell’importo autorizzato Quando si raggiunge l’importo autorizzato per lo specifico subappalto, l’autorizzazione iniziale è di fatto esaurita. É quindi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché quando siano variati i requisiti del subappaltatore attestati in sede di richiesta di autorizzazione. h) Subappalto non autorizzato - sanzioni L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti (e dell’eventuale terna di nominativi) è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato. La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo: - per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere


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concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto; - per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo. i) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato. Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 6 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato. Per i lavori pubblici il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto; 2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 6, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 8, che ne attesti la conformità all’originale. 3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente. Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di

cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. l) Il subappalto delle categorie superspecializzate (o S.I.O.S.) Le categorie superspecializzate, da ultimo definite dal DM 10/11/2016, n. 248 (in G.U. n. 3 del 4/1/2017), sono: a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno. Tutte le categorie superspecializzate sono anche “a qualificazione obbligatoria”: chiunque le esegue (appaltatore o subappaltatore) deve possedere la qualificazione in detta categoria. Ad esempio, l’appaltatore non qualificato nella categoria superspecializzata indicata nel bando come opera scorporabile, non potrà eseguire le relative lavorazioni, ma sarà tenuto a subappaltarle (ovviamente a ditta qualificata) o a ricorrere all’avvalimento ovvero a costituire un’ATI.. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016 (art. 217 lett. e)), decade ogni disposizione del precedente codice il D.Lgs. 163/2016 e quindi anche dell’art. 37, comma 11, che disciplinava le categorie superspecializzate. L’art. 217 del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016, ha da subito abrogato l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11 della legge 80/2014 che aveva rivisto l’elenco e la disciplina delle superspecializzate L’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la decadenza dell’intero art. 12 della legge 80/2014 a far data dal 29/1/2017, data di entra in vigore del DM 10/11/2016, n. 248 (in G.U. n. 3 del 4/1/2017), emanato in applicazione dell’art. 89, comma 11, del nuovo Codice in ordine alle categorie superspecializzate. Nel codice degli appalti si parla delle catego-

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rie superspecializzate solo in tre occasioni: - Nell’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, ove si impone di riportare distintamente nel bando tutte le categorie superspecializzate indipendentemente dal loro importo; - Nell’articolo 89, comma 11, ove si stabilisce il divieto di ricorrere all’avvalimento per le categorie superspecializzate ove il relativo importo superi il 10% dell’importo dell’appalto; - Nell’articolo 105, comma 5, ove si pone il divieto di subappaltare le opere superspecializzate oltre il 30% (disposizione che ritiene limitata alla fattispecie del precedente punto a)); il che vuol dire che rimane l’obbligo per l’appaltatore in tale caso di eseguire in proprio almeno il 70% dell’importo della categoria superspecializzata. E’ stato poi emanato il DM 248 “in attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (che come detto tratta dell’avvalimento in relazione alle superspecializzate) e “dell’articolo 105, comma 5, del Codice” (che come detto pone il limite del 30% al subappalto delle superspecializzate). È cambiata quindi l’impostazione del precedente codice, il D.Lgs. 163/2006, che imponeva l’obbligo (art. 37, comma 11) di possedere la qualificazione SOA nelle superspecializzate di valore superiore al 15% dell’importo dell’appalto. Lo stesso decreto prevede poi che il subappalto di dette opere non concorre al limite del 30% di subappalto di tutto il lavoro. La lettura sistematica e combinata delle norme citate (gli articoli del Codice e il D.M. 248/2016) porta a difficoltà interpretative che possono dar luogo a scelte diverse sul tema. Si ritiene che, anche alla luce delle Direttive comunitarie sul tema, la lettura preferibile sia la seguente: - se nell’appalto vi sono categorie superspecializzate, devono sempre essere riportate nel bando di gara (o lettera di invito) come categorie diverse dalla prevalente; - qualora dette categorie esplicitate nel bando superino il 10% dell’importo dell’appalto sorgano due vincoli: a) non possono essere oggetto di avvalimento; b) non possono essere subappaltate oltre il 30% (e perciò devono essere eseguite dall’appaltatore per almeno il 70%); c) la parte subappaltata nel limite del precedente punto non concorre a formare il 30% di complessivo limite del subappalto. Da quanto detto risulta che, ove l’importo della categoria superspecializzata superi il 10% dell’importo di appalto, l’offerente privo della relativa qualificazione, non potendo nemmeno ricorrere all’avvalimento, è obbligato a presentarsi in gara in associazione temporanea di tipo verticale con un’azienda debitamente qualificata nella citata categoria superspecializzata.


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m) Cartelli di cantiere Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. n) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti - relativa clausola contrattuale La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, ha introdotto norme circa la tracciabilità dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi: a) il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”. b) i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Ai fini della tracciabilità, sullo strumento di pagamento devono essere riportati i numeri di CIG e di CUP. I conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. Si ritiene altresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa; d) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; e) per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat). L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria; f) gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP); - la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola (fac-simile 9) con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati in altre occasioni su questa rivista. Per appaltatori, fornitori e subappaltatori delle grandi opere è stato poi introdotto l’obbligo di dotarsi di conti correnti dedicati in via esclusiva alla singola opera e una più stringente disciplina delle spese generali, stipendi, contributi e corrispettivi per i collaboratori che devono essere effettuati da conti dedicati (non in via esclusiva). o) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti nelle grandi opere Sempre in tema di tracciabilità dei flussi finanziari vi è una differente disciplina che

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riguarda solamente gli appaltatori e subappaltatori delle grandi opere di cui all’art. 36 decreto legge n. 90/2014 relative cioè ai lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Il citato art. 36 demandava l’onere di definire le modalità per un più stringente controllo finanziario delle “grandi opere” al CIPE, che ha perciò emanato una propria delibera datata 28 gennaio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 155, del 7/7/2015. Pur trattandosi di norme relative alle sole infrastrutture strategiche o comunque ai grandi interventi si ritiene utile riepilogare quanto stabilito dal CIPE nei confronti delle imprese con valore cogente. o1) Opere interessate La norma, come detto, estende il monitoraggio finanziario (tracciabilità) a tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, cioè a tutte le infrastrutture strategiche. o2) Soggetti interessati Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decretolegge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture strategiche vengono aggiornate come indicato nel documento «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)», allegato alla delibera CIPE. Quanto ivi indicato riguarda tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere. Per filiera si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario, l’appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico più oltre specificate, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione: a esempio, macchinari,


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attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioé prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato. Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). Non rientra ovviamente nella filiera l’amministrazione pubblica aggiudicatrice. o3) Obblighi Gli obblighi previsti a carico delle imprese sono: - obbligo di apertura e di utilizzo di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmettere i dati del singolo conto corrente al DIPE, come di seguito indicato. Per conto corrente dedicato “in via esclusiva” si deve intendere una conto sul quale non possono essere effettuate operazioni che non riguardano i lavori dell’opera in questione, diversamente da quanto previsto dalla normativa generale; non è possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato; - obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area euro), prima non ancora obbligatorio; - apposizione sul bonifico SEPA del CUP all’interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causali MGO; rimane comunque il precedente obbligo di riportare oltre al CUP anche il CIG della gara; - obbligo di trasmettere alla stazione appaltante gli elementi identificativi del contratto e l’IBAN del proprio conto corrente; - utilizzazione del bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni

esplicitamente previste, inserendo in detti bonifici l’apposita stringa alfanumerica obbligatoria; - non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba; - le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all’opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante, per il successivo invio al DIPE, l’IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l’indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE. o4) Eccezioni all’obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato in via esclusiva Dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati (ma non in via esclusiva), in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento, i pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all’acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le seguenti casuali: - Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); - Manodopera (emolumenti a operai); - Personale distaccato; - Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti pubblicità, canoni per utenze

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e affitti); - Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all’atto dell’acquisto); - Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche); - Gestori e fornitori di pubblici servizi; - Espropri (pagamento indennizzi); - Giroconti e girofondi; - Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere; - Pagamenti per interferenze; - Factor e cessione crediti (il pagamento dell’impresa «cliente» alla società factor o all’istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell’istituto di credito all’impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati). Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni le imprese potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 euro ovvero complessivamente non superiori a 3.000 euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l’utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s’intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall’impresa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere


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effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare é A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere». o5) Protocollo Viene prevista l’individuazione, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta corredato di due sub-allegati, I e II), contenente gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della filiera, cioè le imprese comunque coinvolte nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura strategica considerata. Tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia della delibera (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 7/7/2015) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alle linee guida allegate alla delibera (corredato dagli allegati 1 e 2). o6) Lettera di manleva Le imprese si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nell’eventualità che l’impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie): a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere

specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all’ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all’intervento, l’importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell’allegato al protocollo operativo riportato nella delibera) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia: il CUP dell’intervento, la causale MGO (di cui all’allegato 1), il codice IBAN del conto addebitato; b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all’opera e anche prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. Nei successivi cinque giorni l’impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori in merito all’invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio. o7) Bandi e contratti Tutti i bandi di gara dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato alle linee guida inserite bella delibera, corredato dagli allegati ivi previsti (allegati 1 e 2). Il suddetto prototipo include, tra gli obblighi a carico dell’aggiudicatario, quello di inserire nei subcontratti che il medesimo stipulerà apposita clausola con cui la controparte, sempre a pena di nullità assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonché l’obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (come sopra individuata) sia inserita analoga clausola. p) Pagamento diretto al subappaltatore La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a) quando il subappaltatore o il cottimista é una microimpresa (non oltre 9 dipendenti o fatturato annuo non superiore a 2 milioni) o piccola impresa (numero di dipendenti infe-

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riore a 50 o fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro); b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; La norma prevede che in tali casi sia il subappaltatore a presentare al committente apposita richiesta (fac-simile n. 10) e subordina la possibilità di pagamento diretto al fatto che la “natura del contratto lo consenta”. q) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia. r) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore - regolarità contributiva L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente L’appaltatore é responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario é responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi in cui il subappaltatore sia microimpresa o piccola impresa, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. L’appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. É, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di


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inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto allo stesso. Nel caso di formale contestazione delle richieste regolarità contributiva, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. s) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di detto obbligo. La norma così come è formulata non è assolutamente chiara. Da un lato vi è l’obbligo di redigere contratti di subappalto e relativi computi metrici con le medesime descrizioni delle diverse lavorazioni, affinchè possa essere verificato lo scostamento di ribasso entro il predetto 20%. Dall’altro sembrerebbe che venga però imposto di scomporre il prezzo unitario del contratto di appalto estrapolando la manodopera (che non può essere soggetta a ribasso) dal resto (soggetto al ribasso). Ma non si possono confrontare i cavoli con le patate, da un lato cioè il prezzo comprensivo della manodopera (quello dell’appalto da non ridurre di oltre il 20%) e dall’altro due componenti (manodopera e il resto).

t) Piani di sicurezza L’appaltatore é tenuto a curare il piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. u) Subaffidamenti che non sono subappalti L’appaltatore è tenuto a comunicare (facsimile n. 2)alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non essendoci perciò alcuna autorizzazione, in tali casi è possibile procedere alle prestazioni subaffidate subito dopo avere effettuato la comunicazione, senza attendere alcun termine. v) Divieto dei subappalti “a cascata” I cosiddetti subappalti a cascata sono vietati. La noma infatti impone che “l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”. z) Regime fiscale del subappalto: lo split payment o scissione dei pagamenti L’art. 1, comma 629, lett.b, della legge di stabilità 2015, stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi

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stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (c.d. “split payment”). A differenza del “reverse charge”, o inversione contabile, che si applica per operazioni effettuate tra due soggetti passivi IVA, il meccanismo dello “split payment” trova applicazione con riferimento ad operazioni tra un soggetto passivo IVA (es. impresa) e un soggetto “non debitore d’imposta” (es. pubblica amministrazione). Tale modalità di versamento dell’IVA, secondo quanto previsto dal nuovo art.17- ter del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2015, e dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017, si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di: Dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017 per “Pubbliche Amministrazioni” si intendono quelle destinatarie della normativa in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell’art.1, co.209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008 - cfr. il nuovo art.5-bis, del D.M. 23 gennaio 2015) In sostanza, si tratta dei soggetti di seguito elencati: - Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica. Tra questi sono compresi anche i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, in quanto Organi dello Stato. In tale categoria rientrano anche le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in quanto facenti parte dell’organizzazione dello Stato; - Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti. A tale categoria sono riconducibili anche i Consorzi di bacino imbrifero montani, in quanto Consorzi tra Enti locali obbligatori ai sensi della legge 959/1953. Si comprendono, inoltre, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni, trattandosi di Enti pubblici costituiti


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per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi comunali in un determinato territorio; - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono comprese anche le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Istituti universitari, ivi compresi i Consorzi interuniversitari costituiti ai sensi dell’art.91 del DPR 382/1980; - Aziende sanitarie locali. A tale categoria sono ricondotti anche gli Enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati alle ASL e agli Enti ospedalieri; - Enti ospedalieri. Da questi sono esclusi gli Enti ecclesiastici che esercitano attività di assistenza ospedaliera, poiché operano in regime di diritto privato; - Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; - Enti pubblici di assistenza e beneficenza. Si tratta delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); - Enti pubblici di previdenza (INPS e Fondi pubblici di previdenza). Sono esclusi da tale categoria gli Enti previdenziali privati o privatizzati; - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN; - Agenzie fiscali; - CONI. Come specificato sul medesimo sito internet del Def, per semplicità operativa, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della “scissione dei pagamenti”, si può continuare a far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA), consultabile alla pagina web www.indicepa.gov.it. Inoltre, il Def precisa che nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi” e che anche le aziende speciali sono sottoposte a “split”, rientrando anch’essi tra i soggetti destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria. Società controllate dalla P.A. o quotate in borsa - Nuovi elenchi Dal 1° luglio 2017, sono tenute all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” anche le società controllate dalla P.A. e le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana (cfr. il nuovo art.17-ter, co.1-bis, lett. a, b, c e d, del “Decreto IVA”). Si tratta, in sostanza, delle prestazioni eseguite nei confronti dei medesimi soggetti pubblici per i quali si applica l’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972 (c.d. “IVA ad esigibilità differita”) secondo il quale l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. In concreto, con l’introduzione della nuova disposizione: - il cedente/prestatore fattura l’operazione

resa, - la pubblica amministrazione beneficiaria versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, liquidando altresì l’imposta dovuta direttamente all’Erario. A tal riguardo, la Legge di Stabilità 2015 prevede che, con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo dello “split payment”, saranno individuati i fornitori, a cui si applica detto meccanismo, per i quali i rimborsi IVA saranno eseguiti in via prioritaria. Nel medesimo Decreto vengono chiariti, inoltre, i rapporti tra lo “split payment” e le regole dell’“Iva ad esigibilità differita”, tenuto conto che il nuovo art.17-ter trova applicazione per le operazioni rese nei confronti delle stesse PP.AA. per cui vale il citato art.6, comma 5 del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo. Per completezza si ricorda che sono espressamente escluse dallo “split payment” le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (ad esempio, le prestazioni rese da professionisti). x) Documenti che il subappaltatore deve presentare all’appaltatore prima dell’inizio dei propri lavori (documentazione richiesta dal D.LGS. n. 81/2008, da altri provvedimenti normativi o da norme del contratto collettivo dell’edilizia. In ogni caso è da richiedersi obbligatoriamente) 1. Nel caso si tratti di IMPRESA (ossia impresa con lavoratori subordinati) Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese subappaltatrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva in corso di validità d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendent (chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale

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assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.) f) Piano Operativo della Sicurezza - POS g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto (che dal 1 gennaio 2018 sarà gestito in forma Telematica così come previsto ne Jobs Act) i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione j) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario (da non richiedersi quando tali nomine siano già contenute nel POS) k) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (da non richiedersi quando tali nomine siano già contenute nel POS) l) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (da non richiedersi quando tali nomine siano già contenute nel POS) m) copia della denuncia del subappalto alla Cassa Edile effettuata dalla impresa subappaltatrice n) copia della denuncia all’Inail dell’apertura cantiere temporaneo mobile effettuata dalla impresa subappaltatrice 2. Nel caso si tratti di LAVORATORE AUTONOMO I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nel cantiere


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c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo e) documento unico di regolarità contributiva Durante i lavori (prima di procedere ai pagamenti dei SAL) (documentazione NON richiesta da provvedimenti normativi. Dunque non è richiesta obbligatoriamente ma di norma in forza di specifiche previsioni contrattuali pattuite tra le parti ed è finalizzata a ridurre il rischio di incorrere nella c.d. responsabilità solidale) a) documento unico di regolarità contributiva in corso di validità b) copie modelli denunce mensili all’INPS (DM/10) per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere c) copia denuncia annuale all’INAIL (Autoliquidazione) d) copie modelli pagamento (F24) per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere da cui risultino: - i versamenti corrispondenti a quanto indicato nei DM/10 mensili - i versamenti corrispondenti a quanto indicato nel modello di Autoliquidazione e) Estratto del libro unico dei soli lavoratori impiegati nel cantiere e per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere da cui risulti: - l’importo mensile della retribuzione riconosciuta al lavoratore - le presenze giornaliere del singolo lavoratore - la firma del lavoratore per ricevuta e quietanza degli importi ricevuti a titolo di retribuzione (in alternativa copie dei bonifici bancari effettuati a favore di ogni singolo lavoratore di importo pari alla retribuzione mensile riconosciuta al lavoratore) f) copie delle denunce mensili alla Cassa Edile per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere g) copia dei versamenti mensili alla Cassa Edile per i mesi di presenza dell’impresa nel cantiere di importo corrispondente a quanto indicato nelle denunce alla Cassa Edile

Spett.le Amministrazione ................................... Oggetto: Lavori di …………………………….. contratto d’appalto del ………………………… richiesta di autorizzazione al subappalto Il sottoscritto .. . . . . . . . . . . . . . nato a .. . . . . . . . . . . . . .il .. . . . . . . . . . . . . . , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa .. . . . . . . . . . . . . .con sede in .. . . . . . . . . . . . . . Via .. . . . . . . . . . . . . . aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 CHIEDE l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta): 1) opere da .. . . . . . . . . . . . . . pari ad un importo di aggiudicazione di .. . . . . . . . . . . . . . da subappaltare alla ditta .. . . . . . . . . . . . . . con sede in .. . . . . . . . . . . . . . Via .. . . . . . . . . . . . . . qualificata dalla S.O.A. .. . . . . . . . . . . . . . con attestato n. ……., con scadenza fissata al .. . . . . . . . . . . . . . nella categoria .. . . . . . . . . . . . . . per l’importo fino a €. .. . . . . . . . . . . . . . (oppure per importi fino a 150.000€ iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di .. . . . . . . . . . . . . . al n. .. . . . . . . . . . . . 2) Opere da .. . . . . . . . . . . . . . ecc. .. . . . . . . . . Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate: a) dichiarazione di assenza di motivi ostativi previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; b) copia del contratto di subappalto; c) documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, d) copia del piano di sicurezza. e) (solo se il subappaltatore è una società di capitale): dichiarazione circa la propria composizione azionaria; f) attestato di qualificazione S.O.A. oppure (fino a 150.000€): 1) iscrizione al Registro della Camera di

Quanto indicato si riferisce ai soli aspetti generali, che valgono per la generalità dei cantieri, e per la regolarità dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile. Non si riferisce invece ad aspetti particolari legati alla sicurezza sul lavoro (ad esempio: denunce messa a terra, verifica funi, ponteggi etc.). __________________________________ Fac-simile n. 1 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

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commercio, industria, agricoltura da cui risulti l’abilitazione ad eseguire attività nello specifico settore oggetto del contratto; 2) bilanci (per società di capitale), o dichiarazioni IVA (per società di persone o ditta individuale) che attestano una cifra d’affari realizzata nell’ultimo quinquennio non inferiore all’importo del subappalto. 3) elenco dell’attrezzatura posseduta Prima dell’inizio lavori verrà trasmessa la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Decorsi 30 giorni, ovvero 15 qualora l’importo del subappalto citato non sia superiore a 100.000 euro o al 2% dell’importo dell’appalto, dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 18 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. ………….., lì ………………………. TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante __________________________________ Fac-simile n. 2 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) COMUNICAZIONE DEL RICORSO A NOLI A CALDO O FORNITURE IN OPERA O SUB-CONTRATTI CHE NON SONO SUBAPPALTI Spett.le Amministrazione .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale


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rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in relazione ai lavori in oggetto FA PRESENTE di aver stipulato il seguente sub-contratto: 1) Nome del subcontraente: . . . . . . . . . . 2) Importo del contratto: . . . . . . . . . . . . . 3) oggetto del contratto: nolo a caldo (oppure: fornitura in opera) di . . . . . . . . . . . . . ................................ . . . . . . . . . lì ………… TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante __________________________________ Fac-simile n. 3 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA I POSSIBILI SUBAPPALTI Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . .................................. Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 DICHIARA che nel corso dei lavori si riserva di subappaltare, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla citata norma, le seguenti fasi lavorative: -.................. -.................. -.................. -.................. Distinti saluti.

. . . . . . . . ., lì. . . . . . . . . . . . .

3 del D.lgs 50/2016; (art. 80, comma 5, lettera a); Timbro e Firma - che non si trova in stato di fallimento, di __________________________________ liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun Fac-simile n. 4a procedimento per la dichiarazione di tali (resa su carta libera - senza bollo - con situazioni (art.80 c.5 lett.b); firma normale) - che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua Appalto opere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . integrità o affidabilità (art.80 c.5 lett.c); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - che non sussistono situazioni di conflitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di interesse di cui all’art.42, comma2) del .............................. D.Lgs 50/2016; (art. 80, comma 5, lettera d); - che non è mai stato coinvolto nella prepaDICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI razione della procedura d’appalto in oggetto; (art. 80, commi 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f) g) (art. 80, comma 5, lettera e); h) i) m) del D. Lgs. 50/2016) - non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2 lett. c) del D.lgs. 8 Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comporta il divieto di contrarre con la pub............ blica amministrazione, compresi i provvedinella sua qualità di legale rappresentante menti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. dell’impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.2008 n. 81 (art.80 c.5 lett.f); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - che non ha presentato negli affidamenti di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subappalti documentazione o dichiarazioni . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . non veritiere (art. 80 c.5 lett. f-bis); ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del -c he non è iscritto nel casellario informatiDPR 28.12.2000 n. 445 co tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa Dichiara documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 co.5 ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, commi 4, lett. f-ter); 5, lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) m) - che non è iscritto nel Casellario Informadel D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico tico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per dichiara: aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’atte- che non ha commesso violazioni gravi, de- stazione di qualificazione (art. 80, comma finitivamente accertate, rispetto agli obblighi 5, lettera g); relativi al pagamento di imposte e tasse o - che non ha violato il divieto di intestazione dei contributi previdenziali, secondo la legi- fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge slazione italiana o dello Stato in cui l’impresa n. 55/1990 (art.80 c.5 lett.h); è stabilita; all’uopo dichiara di essere iscritto - di non essere soggetto all’applicazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di oppure . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . (art.80 comma.4); - di essere soggetto all’applicazione delle - che non si trova in presenza di gravi in- disposizioni di cui all’art. 17 della Legge frazioni debitamente accertate alle norme 12.3.1999, n. 68, in tema di avviamento al in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lavoro dei disabili (art.80 c.5 lett.i) e che nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma l’ufficio provinciale competente è la D.T.L. (Direzione Provinciale del Lavoro) di Brescia - dichiara di applicare il seguente CCNL . . . . . . …. . .. . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . N.B. la dichiarazione deve essere resa da un solo legale rappresentante dell’impresa _________________________________ Fac-simile n. 4b (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) Appalto opere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................

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LAVORI PUBBLICI

.................................. .................................. DICHIARAZIONE IDONEITÀ MORALE concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori di cui all’art.80 comma 1,2 e comma 5 lettera l) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nella sua qualità di (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . . . . . . . . .dell’impresa (denominazione e ragione sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... ................................... ................................... consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ l’insussistenza nei propri confronti delle situazioni contemplate dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del c.p.p (compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione) per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti , consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 9.10.1990 n. 309, dall’art. 291-quater del DPR 23.1.1973 n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/ GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del Codice Civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione

relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 1 del D.Lgs. 22.6.2007 n. 109 e ss.mm.; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014 n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; In alternativa alla lettera ………………. dichiara di aver riportato (indicare tutte le condanne per i reati sopra elencati, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, indulto ecc., specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna, indicando se superiore o inferiore a 18 mesi o se è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato): -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... DICHIARA ALTRESÌ

in nome collettivo; - tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; - tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (sono considerati soci di maggioranza anche coloro che detengono una quota di partecipazione societaria tale da determinare di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto l’espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.); - institore e il procuratore con poteri di rappresentanza E’ ammessa la facoltà che un legale rappresentate renda la presente dichiarazione anche a nome di tutte le altre figure che la devono rendere, richiamandole singolarmente con dati anagrafici della carica ricoperta. In tal caso l’inizio della dichiarazione sarà variato nel seguente modo: il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . , in proprio ed a nome dei seguenti soggetti: -Sig. . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . , il. . . . . . . . . ,residente in . . . . . . . . . , c.f. . . . . . . . . . che per l’impresa ricopre la carica di .......... -.................

che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L 13.5.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla L. 203/91 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (Art.80 comma 5 lettera l)

per quanto gli consta e consapevole della responsabilità penale in cui incorre. . . . . . ..... __________________________________

(N.B. il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, dichiarati estinti, per le condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione.) Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . .

DICHIARAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: - titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; - tutti i soci e direttore tecnico per le società

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Fac-simile n. 5 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . .................................. Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.. 187/1991, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso


LAVORI PUBBLICI

di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità: DICHIARA 1) che la composizione societaria è la seguente: - nominativo: . . . . . . . . . . . . . . . . nato il . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . .: quota di possesso sul capitale sociale . . . . . .% - nominativo . . . . . . . . . . . . . . . . -................................ 2) che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione oppure che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a……………………………………………….. 3) che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto oppure che il Sig……………………………….. ……………………………………, nato a……. .………………………. il …………………….., residente a ……………………………….. via …………………………………………………. munito di procura irrevocabile ha esercitato (oppure: non ha esercitato) il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto. Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . __________________________________ Fac-simile n. 6 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (Modello “Allegato B” ai sensi del DPR 207/2010 per lavori privati) QUADRO 1: DATI DI CONTRATTO Committente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . .P.Iva . . . . . . . . . . . . Codice fiscale . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . ..................... Direttore dei Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Iscritto all’Ordine . . . . . . . . . . . . della Provincia di . . . . . . . . . . . . al n°

............ Oggetto del contratto: . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .................................. Luogo di esecuzione dei lavori: . . . . . . . . . ........................... Atto autorizzativo: (concessione edilizia oppure D.I.A o permesso di costruire) n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .presentato al Comune di. . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . .. Importo complessivo del contratto: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria prevalente: . . . . . . . . . . . . ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .................................. categoria ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 . . . . . . . . . . . . importo: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . .) QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO: (indicare se impresa singola, Ati, consorzio stabile, etc…) COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Impresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . P.I. . . . . . . . . . . . (in caso di ATI indicare per ciascun componente il ruolo di mandataria o mandante e la percentuale di partecipazione al raggruppamento) QUADRO 3: IMPORTO DI CONTRATTO Importo contratto netto: euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ( in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Contratto del . . . . . . . . . . . . . . . Data di inizio dei lavori. . . . . . . . . . . . Data di ultimazione dei lavori. . . . . . . . . . . . (oppure: i lavori sono in corso alla data del. . . . . . . . . . . . ed eseguiti per euro. . . . . . . . . . . . - in lettere. . . . . . . . . . . .) Importo contabilizzato a fine lavori: euro . . . . . . . . . . . -in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . ........ Importo contabilizzato a fine lavori, suddiviso per categoria - cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) - cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) QUADRO 4: LAVORAZIONI ESEGUITE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Categoria di lavori (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . . . . . . . lavorazione: . . . . . . . . . . . . Importo euro : . . . . . . . . . . . . QUADRO 5: LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 1) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . . 2) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . . oppure: Nessuna lavorazione è stata eseguita in subappalto. QUADRO 6: RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DEI LAVORI (Direttore tecnico) Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . . QUADRO 7: DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria. Data……………… FIRME COMMITTENTE - DIRETTORE DEI LAVORI In base all’art. 86 comma 7 del DPR 207/2010, i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione di eventuali subappaltatori COMMITTENTE (timbro e firma) DIRETTORE DEI LAVORI (timbro professionale e firma) Data……………… ______________ N.B. È opportuno che vengano apposti timbro e firma del direttore dei lavori e la firma del committente su ogni foglio. Nel caso di lavori riferibili alle seguenti categorie: OG2-OS2A-OS2B/OS25 il certificato deve essere firmato anche dall’Autorità preposta alla tutela del bene; per la categoria OG13 il visto necessita solo se i lavori sono vincolati dall’autorità preposta __________________________________


LAVORI PUBBLICI

Fac-simile n. 7 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DI TITOLARI E SOCI (art.79, comma 10, D.P.R. 207/2010) Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in . . . . . . . . (prov. . . . ) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .(C.A.P. . . . . . .), in relazione al requisito previsto dal comma 10, art. 79 del D.P.R. 207/2010, in ordine alla determinazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, fa presente che il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL rivalutata 5 volte, da computarsi per il solo titolare (oppure: da computarsi per n. .. . soci lavoranti) è pro capite il seguente: anno 2013 euro 70.605,00 anno 2014 euro 71.370,00 anno 2015 euro 71.520,00 anno 2016 euro 71.520,00 anno 2017 euro 71.520,00 Importo complessivo pro capite nel quinquennio 2013/2017: euro 356.535,00 x . . (n. soci) = euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . . TIMBRO DELL’IMPRESA e firma del legale rappresentante __________________________________

Fac-simile n. 9 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) SCHEMA DELLA CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE/ SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…) __________________________________

Fac-simile n. 8 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI ORIGINALI DELLE COPIE DEI BILANCI Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , partita IVA n. . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che le copie dei bilanci relativi agli esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . , allegati alla presente, corrispondono ai relativi originali a suo tempo presentati alla competente Camera di Commercio. ............................, lì ....................... TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante __________________________________

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Fac-simile n. 10 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., quale subappaltatrice dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. ................................, viste le disposizioni contenute nella legge 180 (Statuto delle imprese) del 11 novembre 2011, art. 13, comma 2, lettera a) e nell’art. 105, comma 13, del codice degli appalti, il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 CHIEDE il pagamento diretto da parte della stazione appaltante delle spettanze già maturate e non ancora corrisposte dall’appaltatore. In particolare rammenta che: L’importo delle opere fino ad ora realizzate è pari a € . . . . . . . . . . . . . . . L’importo sinora liquidato dall’appaltatore è pari a € . . . . . . . . . . . . . . . . L’importo del quale si chiede a codesta spettabile Amministrazione di liquidare è pertanto pari a € . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . __________________________________


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NUOVO CODICE DEI BENI ARCHITETTONICI NUOVA DISCIPLINA PER LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE OG2 OS2 (A E B) - OS25 E VERDE STORICO L’11 novembre 2017 è entrato in vigore il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” riportato nel decreto interministeriale 22 agosto 2017, n. 154 emanato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017). Il “Regolamento” - previsto dall’art. 146, comma 4 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici - disciplina i lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, il monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili, il monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. Tra le modifiche più rilevanti spiccano l’utilizzabilità dei certificati di esecuzione lavori senza limini temporali, la riforma dei titoli necessari alla direzione tecnica e la possibilità di bandire la gara di lavori sul progetto definitivo. Si procede in questa sede ad un’analisi degli aspetti di diretto interesse delle imprese esecutrici, tralasciando tutti gli aspetti relativi alla progettazione, verifica dei progetti, direzione dei lavori e collaudo degli stessi. LA QUALIFICAZIONE - ART. 4 Il Regolamento disciplina i requisiti di qualificazione SOA dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali nonché di quelli che eseguono, senza attestazione SOA, lavori d’importo

inferiore a tale soglia. I REQUISITI GENERALI - ART. 5 Ai fini dell’accertamento dei requisiti generali dell’impresa, resta fermo quanto previsto dall’art. 80 del Codice dei contratti. Nel caso in cui l’operatore economico voglia partecipare a selezioni per appalti di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, tali requisiti sono verificati, come di consueto, due volte: in fase di attestazione, dalla SOA stessa e, successivamente, durante la procedura di gara, dalla stazione appaltante. Nel caso di importi inferiori a detta soglia, le imprese senza attestazione SOA sono verificate “in gara”. Una specifica prescrizione riguarda l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti). In particolare, si precisa che tale iscrizione deve essere relativa a: a. scavi archeologici; b. manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c. restauro e manutenzione di beni culturali immobili, conservazione e restauro di opere d’arte; d. verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini. I REQUISITI SPECIALI - ART. 6 Il Regolamento prevede, all’articolo 6, che il possesso dei requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori è dimostrato con: a) l’idoneità tecnica; b) l’idoneità organizzativa; c) l’adeguata capacità economica e finanziaria. Tali requisiti, ai sensi dell’articolo 10, sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese. IDONEITÀ TECNICA - ART. 7 L’idoneità tecnica dell’impresa per le categorie concernenti gli interventi sui beni culturali è dimostrata attraverso i requisiti elencati dall’articolo 7 del Regolamento. Evidente novità rispetto al passato è che tra questi ultimi requisiti non sono più previsti i c.d. “lavori di punta”, ossia quelli più rappresentativi in termini di importo. Ne consegue che non è più necessaria alcuna verifica sulla consistenza minima dei lavori di maggior importo eseguiti dall’impresa. In particolare, al fine di ottenere l’attestazione in OG2, OS2-A, OS2-B e la OS25, l’impresa deve dimostrare alla SOA: a) l’idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa;

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b) l’avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo nella categoria non inferiore al 70% dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione. Inoltre, il Regolamento, ai commi 2 e 3 dell’articolo 7, dà attuazione alla disposizione del Codice dei contratti, secondo cui l’utilizzo dei suddetti certificati “non è condizionato da criteri di validità temporale”. (art. 146, comma 6). In particolare, viene chiarito che l’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) è consentito a condizione che: - sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, oppure - sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA - ART. 8 Il Regolamento modifica in parte, rispetto al previgente D.P.R. 207/2010, il requisito dell’idoneità organizzativa, ossia del personale minimo che l’impresa deve dimostrare in sede di qualificazione SOA. Nella categoria in OG2 è richiesto, similmente a quanto previsto nel previgente D.P.R. 207/2010 (art. 79, commi 8 e 10), un costo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2, di cui almeno il 40% per personale operaio. Tale costo deve essere stato realizzato nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione con la SOA. In alternativa, deve farsi riferimento al personale dipendente assunto “a tempo indeterminato” che deve aver rappresentato nel suddetto decennio per l’impresa attestanda un costo complessivo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2, di cui minimo l’80% personale tecnico almeno diplomato. Anche in questo caso, il costo deve essere stato realizzato nel decennio antecedente al contratto con la SOA. Nelle categorie OS2 (A e B), è necessaria la “presenza in organico” di un numero minimo di restauratori pari al 20% e di collaboratori restauratori pari al 40%. Il calcolo delle unità è effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore (cfr. previgente art. 5, comma 3 del D.M. 294/2000). In alternativa, il Regolamento richiede un costo di detto personale “dipendente” almeno pari al 40% rispetto all’importo dei lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. In ultimo, per imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a 5 unità, l’idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali (art. 8, comma 3). Per i direttori tecnici non dipendenti, rap-


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presenta, invece, una novità la previsione secondo cui i costi corrispondono esattamente alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’INAIL. In ogni caso, per le imprese con meno di 6 dipendenti, permane la dimostrazione del requisito di idoneità organizzativa attraverso il solo titolo di restauratore del direttore tecnico. Nella categoria OS25, per la prima volta è applicato il sistema di dimostrazione del personale minimo previsto per le OS 2. Come visto, tale sistema considera, in numero di “teste”, la “presenza in organico” di un numero di professionisti o, in alternativa, i costi sostenuti per tali soggetti nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. In particolare, gli archeologi devono rappresentare in numero almeno il 30% dell’organico complessivo o, in costi, per i dipendenti qualificati come archeologi, una quota minima del 30% degli importi realizzati con lavori in OS 25 nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione con la SOA (art. 8, comma 4). Anche in questo caso, così come per le OS2 A e B, è altresì previsto per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità, il requisito dell’idoneità organizzativa, può essere dimostrato con il solo direttore tecnico archeologo. CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ART. 11 Nel Regolamento viene confermato che - ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali, eseguiti per soggetti pubblici, privati o in proprio - la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori (art. 4, comma 3). Al riguardo, l’articolo 11 del Regolamento prevede che: 1) la dichiarazione dei committenti deve indicare la regolare esecuzione dei lavori, con il buon esito degli stessi, senza che tale certificazione possa coincidere con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici (comma 1); 2) per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, questi può rilasciare un solo certificato, indicando i lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni (comma 2); 3) possono essere utilizzati tutti i CEL rilasciati prima dell’entrata in vigore del Regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati (comma 3); 4) l’appaltatrice non può utilizzare ai fini

SOA i lavori del subappaltatore (comma 4); ciò in coerenza con quanto già previsto nel previgente quadro normativo. L’articolo 7 (commi 5 e 6) del Regolamento, prevede una serie di scadenze temporali ai fini dell’ottenimento del CEL pubblico. Secondo tale articolo, dopo il rilancio del certificato da parte della stazione appaltante, la soprintendenza preposta, ha 60 giorni per attestare l’eventuale buon esito dei lavori svolti; le Stazioni Appaltanti nei successivi 30 giorni aggiornano il CEL elettronico, accedendo alla Banca Dati Nazionale dei Contratti (BDNCP). LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO ART. 12 La partecipazione a questa fascia di appalti per la categoria OG2 rimane disciplinata dalla normativa generale, ancora contenuta nell’articolo 90 del DPR 207/2010, valida per tutti i lavori pubblici di importo non superiore a 150.000 euro. Il Regolamento prevede invece una specifica disciplina per eseguire lavori nelle categorie OS2 A e B, OS 25 nonché per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro. In particolare, fatta salva l’applicabilità della disciplina dei requisiti generali prevista all’articolo 80 del Codice dei contratti, per la partecipazione ai suddetti appalti di lavori, l’impresa può anche non possedere un’adeguata attestazione SOA, ma qualificarsi direttamente in gara. In tal caso, l’impresa - a conferma della propria idoneità tecnica, organizzativa ed economica - deve dimostrare alla stazione appaltante di possedere i seguenti requisiti: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori o, in alternativa, idonea direzione tecnica; b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento in merito all’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I requisiti (compresi quelli del direttore tecnico ex articolo 13, comma 6) sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. Per i lavori e le

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attività di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. IDONEA DIREZIONE TECNICA - ART. 13 Il Regolamento introduce consistenti novità sulla direzione tecnica delle imprese qualificate nei beni culturali prevedendo, anzitutto, che tale incarico possa essere ricoperto da uno o più soggetti che rivestano il ruolo di: titolare dell’impresa, legale rappresentante, amministratore o socio. Inoltre, tale ruolo può essere affidato altresì al dipendente o a colui che è legato all’impresa, mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato. In ogni caso, il direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e, a tale scopo, produce alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico (art. 13, comma 2). a. Categoria OG 2 Con il Regolamento diviene obbligatorio per le imprese qualificate in OG2 l’iscrizione del direttore tecnico alla “sezione A” dell’albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. (art. 13, comma 3, lett. “a”, primo periodo). Inoltre, sempre in OG2, il Regolamento accoglie la deroga per i direttori tecnici nominati ante D.P.R. 34/2000 (riconosciuti perciò al soppresso Albo Nazionale dei Costruttori - ANC) che abbiano conservato l’incarico nella “stessa impresa” (art. 13, comma 3, lett. “a”, secondo periodo). b. Categorie OS 2 A e OS 2 B Nelle categorie OS 2 (A e B), viene confermato che l’unico direttore tecnico idoneo è quello in possesso del titolo di restauratore. Infatti, con riferimento allo specifico settore di competenza, può divenire direttore tecnico di un’impresa qualificata nelle categorie OS 2 A e B il restauratore di beni culturali che: - o è in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ossia: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro; o ha completato gli studi presso le scuole/ centri di alta formazione per l’insegnamento del restauro istituite congiuntamente da Ministero e regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, accreditate, ai sensi del suddetto comma 9; - o è in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. In quest’ultimo caso è comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, che introduce, per alcuni restauratori, un’ulteriore requisito. In particolare, tale comma effettua una distinzione tra la direzione tecnica affidata a restauratori di beni


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culturali provenienti dalle suddette scuole e quella affidata a soggetti “in deroga” (art. 182, del Codice dei bb.cc.). A questi ultimi, viene richiesto che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del Regolamento “almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie” (art. 13, comma 5). c. Categoria OS 25 Il Regolamento stabilisce che, nella categoria OS 25, il direttore tecnico “Archeologo” (art. 13, comma 3, lett. “c”) debba essere in possesso dei titoli previsti dall’articolo 25, comma 2 del Codice. Quest’ultima norma rinvia, per l’archeologia preventiva, all’emanazione di un decreto che definirà la qualifica di archeologo; nelle more, viene richiamato quanto stabilito dal DM 20 marzo 2009, n. 60 (art. 216, comma 7 del Codice). d. Tirocinio obbligatorio Con il Regolamento, viene introdotto un “tirocinio biennale” per il direttore tecnico di imprese qualificate in categorie relative a beni culturali (art. 13, comma 4). A tale scopo, nel testo viene fatto riferimento agli articoli 87 e 90 del D.P.R. 207/2010, in vigore, in via transitoria, fino all’adozione del decreto MIT di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. In attesa di chiarimenti da parte del MiBACT sul tirocinio biennale obbligatorio, sembra potersi sostenere che il professionista possa dimostrare alla SOA l’esperienza biennale avendo svolto per due anni l’incarico di direttore tecnico (art. 87 cit.) oppure il suo pregresso inserimento nell’organico di un’impresa qualificata o di altra impresa che, seppur non qualificata, abbia eseguito per due anni interventi sui beni culturali (art. 90, comma 1 lett. b). Naturalmente, laddove possano essere esibiti i CEL a dimostrazione della condotta dei lavori, il soggetto nominato direttore tecnico, ivi riportato, ben potrà spenderli con la SOA per dimostrare la sua esperienza biennale

NUOVE SOGLIE EUROPEE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018 PER I LAVORI LA SOGLIA È FISSATA A 5.548.000 EURO Sulla G.U. delle Comunità Europee del 19/12/2017 sono stati pubblicati tre Regolamenti che modificano le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni: • Regolamento (UE) 2017/2364 (modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali); • Regolamento (UE) 2017/2365 (modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei

settori ordinari); • Regolamento (UE) 2017/2366 (modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni). Detti regolamenti stabiliscono che dal primo gennaio 2018 entrano in vigore i nuovi valori delle soglie per i contratti di lavori, servizi e forniture. Per i lavori pubblici la soglia si alza da 5.225.000 a 5.548.000 euro. La soglia europea negli appalti stabilisce il confine tra le gare soggette alle direttive europee, con maggiori obblighi di pubblicità e regole di competizione più severe, e gare di importo inferiore per le quali non scattano le norme Ue ma vige solo l’obbligo di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione degli operatori. Allo stesso modo, anche la normativa italiana, e in particolare il Codice degli appalti - D.Lgs. 50/2016, prevede una regolamentazione diversa e più flessibile per le gare sotto la soglia europea. I valori vengono aggiornati ogni due anni dalla Commissione europea in base alle oscillazioni della moneta di riferimento, i Dsp (diritti speciali di prelievo, l’unità di conto del Fondo monetario internazionale). Le nuove soglie varranno per il biennio 2018-2019 e si applicheranno in modo automatico anche in Italia, senza bisogno di un recepimento formale, per tutti i bandi pubblicati a partire dal primo gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019. Tutti i settori subiranno un’oscillazione al rialzo: APPALTI NEI SETTORI ORDINARI: a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni pubblici (nel biennio precedente l’importo era fissato a 5.225.000); b) euro 144.000 (nel biennio precedente l’importo era fissato a 5.225.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; c) euro 221.000 (nel biennio precedente l’importo era fissato a 209.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

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APPALTI NEI SETTORI SPECIALI a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori (nel biennio precedente l’importo era fissato a 5.225.000); b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione (nel biennio precedente l’importo era fissato a 418.000); c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

TASSO DI INTERESSE LEGALE Con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla GU n. 292 del 12.12.2017, il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2018, sarà pari allo 0,3% in ragione d’anno. Fino al 31 dicembre 2017 era pari allo 0,1 % in ragione d’anno. L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè: - 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.); - 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990); - 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996); - 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998); - 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000); - 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001); - 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003); - 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007); - 1% per il 2010 (DM 4/12/2009); - 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010); - 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011); - 1% per il 2014 (DM 12/12/2013); - 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014) - 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015). - 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016) - 0,3% per il 2018 (D.M. 13/12/2017) Si ricorda che il tasso d’interesse legale ha rilievo per il conteggio degli interessi dovuti al ritardo nei pagamenti dei lavori effettuati


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sia per pubbliche amministrazioni che per soggetti privati. In tal caso infatti all’importo di ritardato pagamento e per il relativo periodo, si applica per ciascun anno un valore fisso pari al 8,00% incrementato del tasso legale dell’anno. Per il 2018 pertanto l’interesse per il ritardato pagamento di lavori è pari al 8,2%.

REGOLAMENTO SUGLI APPALTI PUBBLICI DA ESEGUIRE ALL’ESTERO Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto 2 novembre 2017, n. 192 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avente ad oggetto “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20/12/2017. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017, questo decreto definisce la disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti pubblici da eseguire all’estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. I contratti da eseguire all’estero si devono conformare alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all’estero si dovranno conformare inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilità con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1, del Codice, sono abrogati gli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Il regolamento si compone di 25 articoli raggruppati in 5 Capi: Capo I Principi generali Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni Art. 2 Normativa applicabile Art. 3 Stazioni appaltanti all’estero Capo II Procedure di scelta del contraente Art. 4 Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali Art. 5 Conflitti di interesse

Art. 6 Collaborazioni con i privati Art. 7 Procedure di scelta del contraente Art. 8 Calcolo del valore stimato dei contratti Art. 9 Requisiti degli operatori economici Art. 10 Procedure negoziate senza previa pubblicazione Art. 11 Ricorso al criterio del minor prezzo Art. 12 Commissione giudicatrice Art. 13 Offerte anormalmente basse Capo III Esecuzione Art. 14 Subappalto Art. 15 Garanzie Art. 16 Anticipazioni Art. 17 Cause di risoluzione Art. 18 Tracciabilità dei pagamenti Art. 19 Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione Art. 20 Collaudo e verifica di conformità Capo IV Contratti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo Art. 21 Contratti stipulati da una sede estera Art. 22 Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner Art. 23 Progettazione di lavori riguardanti iniziative di cooperazione Capo V Disposizioni finali Art. 24 Incompatibilità con l’ordinamento e le situazioni locali Art. 25 Abrogazioni

TERREMOTO CENTRO ITALIA: COME RINNOVARE ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI La Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ha provveduto ad aggiungere alle istruzioni, presenti al link https://anagrafe.sisma2016.gov.it/domanda/ help, la procedura per la richiesta del rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori. In attesa di ulteriori implementazioni della piattaforma dedicata, le modalità per richiedere il rinnovo dell’iscrizione sono le stesse già adottate dagli operatori economici per la compilazione dell’istanza d’iscrizione. L’operatore economico dovrà solo aver cura di specificare, nel campo “NOTE”, che trattasi di richiesta di rinnovo dell’iscrizione previo aggiornamento delle verifiche antimafia. Le istruzioni specificano che l’istanza di rinnovo, completa in tutte le sue parti, deve essere presentata almeno TRENTA giorni prima della data di scadenza dell’iscrizione. La Struttura sta comunque provvedendo a trasmettere all’operatore economico, in prossimità della scadenza, una “Comunicazione dell’interesse alla permanenza nell’“Anagrafe Antimafia degli Esecutori” istituita dall’art. 30, comma 6 del d.l. n. 189 del

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2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”. Si ricorda che l’iscrizione nell’Anagrafe, indispensabile per la partecipazione alle attività di ricostruzione del Centro Italia, ha validità temporale di dodici mesi decorrenti dalla data della definizione dell’istruttoria o dal più breve termine indicato nella comunicazione di avvenuta iscrizione nel caso in cui la società sia risultata iscritta in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 comma 52 e seguenti della legge n. 190/2012 (c.d. White List) o censita nella Banca Dati Nazionale Antimafia.

GIURISPRUDENZA

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LE REFERENZE BANCARIE

(Tar Campania, Sez. IV, 23 novembre 2017, n. 05516) . . . omissis . . .

DIRITTO . . . omissis . . . 6.7. Sebbene, in giurisprudenza siano rappresentate tesi diverse con riferimento a casi analoghi (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19/10/2017, n. 4884), il Collegio ritiene che in questo specifico caso, il soccorso istruttorio non fosse praticabile.


LAVORI PUBBLICI

6.8.1. Occorre considerare che l’art. 83 co. 9 cod. appalti, consente il soccorso istruttorio in relazione alle «carenze di qualsiasi elemento formale della domanda» con particolare riferimento ai casi «di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica». 6.8.2. Coerentemente, si prevede che la stazione appaltante possa assegnare «al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie». 6.8.3. L’istituto del soccorso istruttorio, quindi, pur avendo visto un notevole ampliamento della propria portata applicativa rispetto alle prime formulazioni, resta limitato agli elementi “formali” della domanda. La mancanza o l’imprecisione di una dichiarazione in merito ai propri requisiti può, quindi, essere sanata purché il requisito oggetto della dichiarazione sia esistente al momento della scadenza dei termini per presentare la domanda. 6.8.4. In ogni caso, poi, non possono essere sanate irregolarità dell’offerta tecnica ed economica. 6.8.5. Orbene, le referenze bancarie consistono nella dichiarazione dell’istituto bancario in merito alla «qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso» (ex multis, C.d.S., sez. III, n. 3134/2017). 6.8.6. Nel caso che ci occupa, lo stesso RTI dichiara che le società ausiliate erano di nuova costituzione e che, pertanto, hanno dovuto intraprendere nuovi rapporti bancari, oltre a quelli esistenti. Ciò non solo spiega la necessità di ricorrere all’avvalimento delle referenze della mandataria, ma dimostra che le condizioni per il rilascio delle ulteriori attestazioni bancarie siano maturate successivamente al termine per la presentazione delle domande (ore 12.00 del 21.04.2017). Le ulteriori referenze bancarie (delle società Desy s.r.l.s. e della Lepore Giovanni s.r.l.s.) sono, infatti, tutte ampiamente successive (sono state rese il 12 e il 13 luglio) alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande (v. risposta al soccorso istruttorio del 20.07.2017, in atti). 6.8.9. Ragionare diversamente porterebbe a consentire la sanatoria, in sede di soccorso istruttorio, non tanto delle mere dichiarazioni dei requisiti quanto dell’insussistenza dei requisiti stessi, consentendone una maturazione postuma rispetto al termine di partecipazione con conseguente inam-

missibile alterazione della par condicio dei partecipanti. 6.8.10. Deve, quindi, escludersi che l’utilizzabilità del soccorso istruttorio potesse valere a sanare l’originaria mancanza delle referenze bancarie. Conseguentemente, va accolto il ricorso principale per questo aspetto

L’AVVALIMENTO DEI REQUISITI FINANZIARI

(Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5429) Ad evitare il rischio, particolarmente rilevante in tale sottogenere di avvalimento, che il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare e l’impresa ausiliaria si trasformi in una semplice cartiera produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza, occorre che dalla dichiarazione dell’ausiliaria emerga con certezza ed in modo circostanziato l’impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 dicembre 2016, n. 5423). L’impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento, deve diventare, quindi, di fatto, un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento c.d. tecnico o operativo (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di determinate risorse. Tuttavia, tale impegno a diventare un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario non può risultare nel contratto in modo generico e quale semplice formula di stile, ma deve essere in qualche modo determinato o, quantomeno, determinabile, poiché l’impegno contrattualmente assunto dall’ausiliaria deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione del fatturato e delle risorse eventualmente necessarie e contenga un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante, non risultando invece necessari “la quantificazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno finanziario, anche considerato che quest’ultimo appare del tutto imprevedibile nel contenuto al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento”. Nel caso di specie, l’assunzione della generica obbligazione di “mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

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dell’appalto” così riproducendo semplicemente la locuzione contenuta nell’art. 49 D.lgs. n. 163-2006, costituisce una locuzione o proposizione contrattuale del tutto generica, assimilabile ad una semplice formula di stile, dalla quale non si evince in alcun modo, un impegno contrattualmente assunto dall’ausiliaria di mettere a disposizione il fatturato e le risorse eventualmente necessarie con il contestuale vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante.

-

(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5438 del 22 novembre 2017) Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accettazione, anche espressa, delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura, che fossero ritenute illegittime; ciò, in quanto, una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita o esplicita delle stesse. In particolare, la questione sottoposta all’attenzione del Collegio verteva sulla possibile efficacia di una clausola (illegittima) della lex specialis che imponeva ai concorrenti l’accettazione dei chiarimenti espressi dalla stazione appaltante. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha confermato il principio per cui “nelle gare pubbliche l’accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime” (affermato da ultimo ad es. da Consiglio di Stato, III, sentenza n. 2507 del 10 giugno 2016). Infatti, “una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2015, n. 5218 e 5 novembre 2014, n. 5479; sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749).” L’argomentazione vale a maggior ragione per un’accettazione esplicita che sia stata resa dal concorrente, perché richiesta dalla legge di gara quale condizione per la partecipazione alla gara stessa. Ne discende che, in applicazione a tale principio, è illegittima e, pertanto, impugnabile, una clausola della lex specialis che impone una limitazione della possibilità di tutela giurisdizionale (vedi anche TAR Sicilia Palermo, Sez. III, con la sentenza n. 1370 del 23 maggio 2017).


URBANISTICA

INVARIANZA IDRAULICAREGOLE IN VIGORE ENTRO IL 27 MAGGIO 2018

Regolamento Regionale 23 novembre 2017 , n. 7

Il 27 novembre 2017 è stato pubblicato sul BURL il “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica” ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) Di seguito si cerca di fornire alle imprese quadro semplificato dell’applicazione del regolamento in parola. Cosa sono l’invarianza idraulica e l’invarianza idrologica? L’invarianza idraulica è principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle presenti prima dell’urbanizzazione. L’invarianza idrologica è il principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli presenti prima dell’urbanizzazione. Quali interventi sono sottoposti al rispetto del principio di invarianza (idraulica ed idrologica)? I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n. 380/2001 che sono: - interventi di ristrutturazione edilizia - interventi di nuova costruzione - interventi di ristrutturazione urbanistica e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione. La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all’urbanizzazione,

e non alla condizione urbanistica precedente l’intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione zero, preesistente all’urbanizzazione. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.

costruire, a segnalazione certificata di inizio attività nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici.

Come si ottiene il rispetto del principio dell’invarianza? Attraverso la progettazione e l’attuazione, nel rispetto delle prescrizioni della norma, di adeguati sistemi di controllo gestione delle acque pluviali, ove possibile, realizzati mediante sistemi che garantiscono l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso. La progettazione deve essere corredato di alcuni elementi in funzione del grado di impermeabilizzazione finale (maggiori adempimenti maggiore è il grado di impermeabilizzazione dopo l’intervento). La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto; b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale; c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui all’articolo 8; d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all’articolo 8.

Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a contenere l’entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim): a) per le aree A, ovvero ad alta criticità idraulica: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento; b) per le aree B, ovvero a media criticità idraulica: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento; c) per le aree C, ovvero a bassa criticità idraulica: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento. Il regolamento contiene un elenco dei comuni con la relativa classificazione.

Ulteriori adempimenti Per gli interventi soggetti a permesso di

Monetizzazione in caso di impossibilità di ottemperare al regolamento La monetizzazione è possibile solo per gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione, per i quali sussista l’impossibilità a ottemperare ai disposti dello stesso regolamento, in quanto si verificano contemporaneamente le seguenti circostanze: - superficie dell’area esterna all’edificazione minore del 10 per cento - è dimostrata l’impossibilità a realizzare nell’area dell’intervento esterna all’edificazione il volume di laminazione - è dimostrata l’impossibilità a realizzare il volume di laminazione in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell’intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo - la realizzazione del volume di laminazione sulle coperture dell’edificato è impedita in quanto l’intervento edilizio è previsto esclusivamente in demolizione parziale fino al piano terra senza modifiche delle sue strutture portanti; - la realizzazione del volume di nel sottosuolo dello stesso sia impedita in quanto l’intervento edilizio è previsto senza modifiche delle sue strutture di fondazione. Quando entra in vigore il regolamento Il regolamento acquista efficacia alla data di recepimento dello stesso nel regolamento edilizio comunale, o, al più tardi, decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURL, ovvero entro il 27 maggio 2018. Sul sito internet dell’Associazione verrà riportato il testo del regolamento.

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ECONOMIA

DAL 15 GENNAIO AL VIA LA REGISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO Si fa seguito alle notizie pubblicate in data 17/07/2017 e 30/10/2017 sul sito dell’Associazione, www.ancebrescia.it, per ricordare alle imprese associate che a far data da lunedì 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda per accedere all’agevolazione in parola. Tale incentivo è indirizzato alle imprese che intendono attuare interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Le domande potranno essere inoltrate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Si consiglia di provvedere alla registra-

zione entro il 30 gennaio ed al più presto alla preparazione della documentazione necessaria. Riepilogo scadenze: 1) 15 gennaio: apertura piattaforma online sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov. it/index.php/it/incentivi/impresa/voucherdigitalizzazione e possibilità di preregistrazione e compilazione della domanda di richiesta del voucher 2) 30 gennaio ore 10.00: apertura dei termini per inoltrare la domanda di richiesta del voucher 3) 9 febbraio ore 17.00: chiusura dei termini di presentazione della domanda di richiesta del voucher Ciascuna impresa potrà beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Si ricorda inoltre che il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di: • migliorare l’efficienza aziendale; • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; • sviluppare soluzioni di e-commerce;

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• fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del Voucher. Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione del Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione (impresa che si è registrata ed entro il 9 febbraio ha inoltrato la domanda) deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l’apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa. Riepilogo fasi: 1) Registrazione sulla piattaforma 2) Compilazione della domanda di richiesta del voucher 3) Inoltro della domanda (entro il 9 febbraio 2018) 4) Effettuare gli acquisti 5) Presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, la richiesta di erogazione Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.


ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 47 del 22/12/2017 fiscalità

Prima casa: sì al bonus per nuovi immobili se l’obiettivo è l’accorpamento L’agevolazione “prima casa” è riconosciuta anche per l’acquisto di un terzo immobile se viene destinato all’accorpamento con quelli già posseduti e purché la fusione non comporti il passaggio della nuova unità immobiliare a casa di lusso. Lo stabilisce una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che ha fatto il punto sull’estensione delle agevolazioni previste per la prima casa nei casi di acquisti successivi di immobili destinati ad essere inglobati in una sola unità abitativa

Split payment, definiti gli enti tenuti all’applicazione del meccanismo Il ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato gli elenchi dei soggetti pubblici, o a controllo o partecipazione pubblica, interessati dall’applicazione del meccanismo dello split payment nel 2018. Il nuovo elenco, che si aggiunge a quello relativo alle pubbliche amministrazioni, è consultabile sul sito del ministero Ecobonus e sismabonus condomini, nel 2018 regole più flessibili per la cumulabilità Dal 1° gennaio 2018, le detrazioni per gli interventi su parti comuni condominiali finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica verranno riconosciute in un’unica soluzione, nella misura dell’8085%, e potranno essere recuperate in 10 anni. Lo prevede un emendamento, recentemente approvato, al ddl di Bilancio per il prossimo anno

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

lavoro

Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di novembre 2017 Reso noto dall’Istat il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di novembre 2017, valido per i rapporti di lavoro risolti tra 15 novembre e il 14 dicembre 2017. Disponibile il prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo Collocamento obbligatorio, al via da gennaio le nuove regole Entra in vigore dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per tutte le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo vale sia per le imprese che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola secondo le procedure previste dalla normativa Progetto “Co.Tutor”, il 25 gennaio seminario all’Ance Il 25 gennaio prossimo si terrà a Roma, presso la sede dell’Ance, un seminario di approfondimento sul progetto europeo “Co.Tutor“, che ha l’obiettivo di individuare nuove strategie per promuovere l’utilizzo dei programmi di apprendistato da parte delle piccole e medie imprese del settore delle costruzioni Privacy, on line le Linee guida sul responsabile protezione dati Pubblicate sul sito del Garante della Privacy le linee guida sul “Responsabile per la protezione dei dati”. Il documento, che fornisce una ampia panoramica su tutti gli aspetti di rilievo della nuova figura, è disponibile anche nel dossier Ance dedicato all’illustrazione e all’approfondimento dei principali aspetti del Regolamento europeo sulla Privacy, che sarà operativo dal 25 maggio 2018 Sicurezza sul lavoro, pubblicato il bando Isi per il 2017 Pubblicato sul sito dell’Inail l’Avviso Isi per il 2017, che mette a disposizione complessivamente 250 milioni di euro per le imprese di ogni settore che nel corso del prossimo anno realizzeranno interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le domande di accesso al bando, che prevede un finanziamento in conto capitale pari al 65% del costo dell’intervento, andranno presentate dal prossimo mese di aprile

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opere pubbliche

Gare d’appalto, l’ok alle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità delle clausole L’accettazione delle regole di partecipazione a una gara pubblica d’appalto da parte di un’impresa non comporta l’inoppugnabilità delle clausole del bando ritenute illegittime. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato in una recente sentenza in cui si sottolinea che l’imposizione da parte della stazione appaltante di un’acquiescenza implicita dell’impresa alle clausole del procedimento equivarrebbe all’esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale

mercato privato

Periferie: approvata la relazione della Commissione d’inchiesta Approvata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie la relazione finale su sicurezza e degrado urbano di città e periferie. Sottoscritte, inoltre, dal Presidente del Consiglio le restanti 96 convenzioni in graduatoria nell’ambito del Programma straordinario periferie Piano Casa: nuove proroghe in Puglia e Sardegna Prorogati in Puglia e Sardegna i termini per usufruire degli incentivi offerti dal Piano casa. Confermate, invece, le scadenze a dicembre per Abruzzo, Campania e Molise e Friuli Venezia Giulia. Queste alcune delle novità contenute nel dossier Ance dedicato all’applicazione del Piano casa a livello regionale


Uffici del Collegio

DIREZIONE

SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO

Direttore:

Funzionario:

ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO

MASSARDI RAG. ENRICO

Vicedirettore: SCALVI DOTT. ALESSANDRO -Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.

-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:

SERVIZIO SINDACALE Dirigente: SCALVI DOTT. ALESSANDRO Funzionario: ZANELLI DOTT. FRANCESCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.

SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO ARICI ING. PAOLA -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.

UFFICI AUSILIARI SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Indici delle notizie pubblicate nel 2017

Le Rubriche sono riportate nel seguente ordine: LAVORO

Pag. 02

TRIBUTI

Pag. 05

LAVORI PUBBLICI

Pag. 07

TRASPORTI

Pag. 09

TECNICA

Pag. 09

URBANISTICA

Pag. 10

RIFIUTI

Pag. 11

ECONOMIA

Pag. 11

SICUREZZA

Pag. 12

COMUNICAZIONI

Pag. 12

1


Notiziario 1/2017

Rubrica LAVORO

- Durc - dismissione servizio sportello unico previdenziale a partire dal 1° gennaio 2017 - Durc on line - Inail - DM 23 febbraio 2016 verifica della regolarità contributiva - circolare n. 48/2016 - Trattamento economico e normativo in caso di trasferta - confermata la posizione ANCE sulla natura delle somme corrisposte - Contributo di licenziamento ex art.2, co. 34 della Legge n.92/2012 - esonero strutturale in edilizia - Legge n. 232/2016 Legge di Bilancio 2017

pag. 18

pag. 18

pag. 19

pag. 19

- Inps - L.n. 427/1975 - disoccupazione speciale edile e incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - abrogazioni messaggio n. 99/2017

pag. 88

- Inps - conguaglio 2016 - circolare n.237/2016

pag. 89

- Inps - modifica del saggio di interesse legale circolare n. 231/2016

pag. 91

- Inps - congedo parentale su base oraria - flussi Uniemens - circolare n. 230/2016

pag. 91

- Inail - autoliquidazione premi anno 2016/2017 adempimenti delle imprese

pag. 92

- Legge n. 297/82 - TFR indice rivalutazione mese di dicembre 2016

pag. 95

Notiziario

Rubrica LAVORO

- Art. 1 co. 118 Legge n. 190/2014 - assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo per l’anno 2017 - Legge n. 232/2016 Legge di Bilancio 2017

pag. 20

- Iscrizione nelle liste di mobilità e incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti - abrogazioni a decorrere dal 1° gennaio 2017

pag. 20

- Durc - Inps - verifica delle imprese del settore edile - circolare n. 17/2017

pag. 155

- Ministero del Lavoro - modalità di deposito dei contratti collettivi - nota n. 3337/2016

pag. 21

- Ministero del Lavoro - azioni di politica attiva del lavoro - nota n. 2/2017

pag. 156

- Ispettorato Nazionale del Lavoro - distacco transfrontaliero Dlgs n. 136/2016 comunicazione preventiva - circolare n. 3/2016 pag. 21

- Agenzia nazionale politiche attive del lavoro Anpal - incentivo occupazione giovani decreto direttoriale n. 394/2016

pag. 157

- Inps - Uniemens - flussi di regolarizzazione nuove funzionalità - messaggio n. 4973/2016

- Ministero del lavoro - legge n. 68/1999 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 obbligo assunzione disabili - chiarimenti operativi sul collocamento - nota 23 gennaio 2017

pag. 158 pag. 159

3/2017

- Inps - art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2016 - istruzioni operative circolare Inps 31 gennaio 2017, n. 23 pag. 154

pag. 24

- Inail - oscillazione del tasso di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività pubblicazione Guida OT/24

pag. 24

- Legge n. 297/82 - TFR indice rivalutazione mese di novembre2016

- Inps - nuovi valori dal 1° gennaio 2017 (circolare n. 12/2017)

pag. 26

- Inps - lavoratori italiani all’estero - retribuzioni convenzionali per l’anno 2017 effetti contributivi - circolare n. 28/2017 pag. 161

Notiziario 2/2017

Rubrica LAVORO

- Riforma della Cassa integrazione guadagni D. Lgs. 15 settembre 2015, n. 148 ulteriori chiarimenti dell’Inps circolare 19 gennaio 2017, n. 9

- Inps - cassa integrazione guadagni straordinaria quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione della cigs circolare n. 24/2017 pag. 162 pag. 84

- Inps - aliquota gestione separata -valori per l’anno 2017 - circolare 21/2017

- Ministero del lavoro - assunzione in somministrazione di disabili- incentivi computo incremento netto - interpello n. 23/2016 pag. 86

- Inps - cassa integrazione guadagni straordinaria obbligo di utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale - messaggio n. 738/2017 pag. 164

- Ministero del lavoro - nuova modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro D.Lgs. n. 151/2015 - procedura telematica delle dimissioni: soggetti abilitati - interpello n. 24/16 pag. 86 - Ministero del lavoro - guida agli incentivi per le assunzioni

pag. 164

- Legge n. 297/82 - TFR indice di rivalutazione mese di gennaio 2017

Notiziario pag. 87

4/2017

- Ispettorato nazionale del lavoro - ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia lavoristica e previdenziale - circolare n. 4/2016 pag. 87

Rubrica LAVORO

- Rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro - accordo del 24 febbraio 2017 circolare illustrativa 2

pag. 164

pag. 212


- Durc online - implementazione del sistema informatico di richiesta - imprese edili adempimento delle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016

pag. 216

- Abrogazione dei voucher e modifiche alla responsabilità solidale negli appalti pubblicazione del Decreto legge n. 25/2017

pag. 216

- Decreto Milleproroghe - obbligo di assunzione disabili - libro unico del lavoro e comunicazione al Sinp degli infortuni di almeno un giorno conversione in legge

- Inps - padri lavoratori dipendenti - termini di fruizione per l’anno 2017 - messaggio Inps n. 1581/17

pag. 275

- Inail - minimali di retribuzione imponibile per l’anno 2017- retribuzioni convenzionali circolare n. 17/2017

pag. 276

Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di marzo 2017

pag. 276

Notiziario 6/2017

pag. 217

Rubrica LAVORO

- Ministero del Lavoro- comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego - nuovi standard tecnici nota n. 930/2017 pag. 217

- Inps - Cassa integrazione guadagni ordinaria istruttoria e concessione delle domande linee guida - messaggio n. 1856/2017

pag. 322

- Ispettorato nazionale del Lavoro - INL operatività degli ispettori sul territorio nota n. 2/2017

pag. 217

- Ministero del Lavoro - decorrenza delle tabelle del costo manodopera emanate dal dicastero

pag. 324

- Inps - Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016. Incentivo occupazione giovani circolare n. 40/2017

pag. 218

- Inail - oscillazione del tasso di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività nuovo modello OT 24 anno 2017 nota n. 4131/2017

pag. 219

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2017

pag. 220

Notiziario 5/2017

- Imposizione contributiva e fiscale della indennità di trasferta - efficacia retroattiva della interpretazione autentica - Corte di Cassazione pag. 324

Rubrica LAVORO

- Cigo ex Decreto legislativo 148/2015 - contributo addizionale - utilizzo di codici riferiti alla normativa previgente - procedura regolarizzatrice messaggio Inps 13 aprile 2017, n. 001640 (circolare Ance Brescia del 14/4/2017) pag. 270 - Ministero del Lavoro - decorrenza delle tabelle ministeriali relative al costo della manodopera Decreto n. 23/2017 - nota 26 aprile 2016

- Inps - congedo parentale e straordinario limiti di reddito per l’indennizabilità - circ. n. 70/2017

pag. 325

- Inps - assegno per il nucleo familiare - livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 - circolare n. 87/2017

pag. 325

- Inps - interessi di mora da applicare dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili nuova misura dal 15 maggio 2017 - circ. n. 91/17

pag. 326

- Rimborso carenza infortuni

pag. 326

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di aprile 2017

pag. 326

7/2017

Rubrica LAVORO

- Ministero del Lavoro - Cassa integrazione guadagni ordinaria ex. D.Lgs. 148/2015 criteri di computo dell’anzianità di effettivo lavoro - nota n. 9631/2017

pag. 270

pag. 376

- Ministero del Lavoro - sistema pubblico di identità digitale (Spid) - avvio della procedura informatizzata per le dimissioni volontarie pag. 376

- Ministero del Lavoro - cassa integrazione guadagni lettera congiunta delle parti sociali per la richiesta di chiarimenti applicativi della norma risposta del dicastero pag. 270

- Inps - cassa integrazione guadagni ordinaria eventi meteo - semplificazione file csv da allegare alla domanda - onere di acquisizione dei bollettini meteo - contrazioni periodiche dell’attività messaggio n. 2276/2017 pag. 376

pag. 272

- Inps - regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante - lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione messaggio n. 2243/2017

- Inps - cassa integrazione guadagni ordinaria criteri interpretativi di concessione – determinazioni delibera n. 5/2017 civ pag. 273 - Inps - malattia del lavoratore - ripresa anticipata con riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato - circolare n. 79/17

pag. 325

Notiziario

- Covip - rendita integrativa temporanea anticipata - R.I.T.A. avvio della fase sperimentale - legge n. 233/2016 - circolare n. 1174 pag. 270

- Ispettorato nazionale del lavoro - attività di vigilanza in materia lavoristica, previdenziale e assicurativa - nota 27 marzo 2017

- Inps - congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti - messaggio n. 1581/2017

pag. 274 3

pag. 377


- Inps - attività di vigilanza - metodologia di controllo delle informazioni trasmesse attraverso le dichiarazioni contributive - avvio del nuovo piano operativo - circolare n. 93/2017 pag. 378 - Inps - sisma del 24 agosto 2016 - Durc - apertura di un’apposita posizione contributiva con riferimento al singolo cantiere - messaggio n. 2174/2017 pag. 381 - Inps - accesso al pensionamento anticipato lavoratori precoci - lavori usuranti circolare n. 99/2017

pag. 383

Inps - Ape sociale - Dpcm n. 88/2017 circolare n. 100/2017

pag. 389

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di maggio 2017

Notiziario 8-9/2017

pag. 390

Rubrica LAVORO

- Riduzione contributiva 11,50% ex art. 29 Legge 341/95 - istruzioni applicative per l’anno 2017 circolare Inps 1 settembre 2017, n. 129

pag. 520

- Ticket restaurant e buoni pasto - nuovo regolamento per il loro utilizzo - decreto ministeriale 7 giugno 2017

pag. 521

- Cigs per crisi e riorganizzazione aziendale limite massimo ore autorizzabili - circolare Ministero del lavoro 28 agosto 2017, n. 16

pag. 522

- Ispettorato nazionale del lavoro - comunicazioni delle irregolarità verso il sistema delle Casse edili nota 10 agosto 2017, n. 7298

pag. 523

- Ispettorato nazionale del lavoro - contratto di prestazione occasionale - chiarimenti sul calcolo delle sanzioni - nota 21 agosto 2017, n. 7427

- Ispettorato nazionale del lavoro - provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale indicazioni operative pag. 442

pag. 523

- Inps - stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione dis-coll - circolare 19 luglio 2017, n. 115 pag. 524

pag. 446

- Cig - anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva - chiarimenti - circolare Ministero lavoro 26 luglio 2017, n. 14 pag. 448 - Anpal - dichiarazione di immediata disponibilità prorogato il termine del periodo transitorio al 30 settembre 2017 pag. 448 pag. 449

- Inail - sanzioni civili per lavoro nero - effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare - istruzioni dell’Istituto circolare 28 luglio 2017, n. 31

pag. 530

- Testo unico sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81/08 quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

pag. 532

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di luglio 2017 pag. 532

- Inps - Ape sociale - presentazione delle domande rilascio attestazione iscrizione alla cassa edile messaggio Inps n. 2884/2017 pag. 449

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di agosto 2017 pag. 532

Notiziario

pag. 450

11/2017

- Esonero contributivo triennale ex lege 232/2016 chiarimenti Inps - circolare 10 luglio 2017, n. 109 pag. 452 - Inps - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - incentivi per l’assunzione messaggio n. 2499/17

pag. 462

- Ispettorato nazionale del lavoro - rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali - nota 25 settembre 2017, n. 8376 pag. 523

- Ministero del lavoro - contratto di lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinariainterpello n. 1/2017 pag. 442

- Inps - regime sanzionatorio per l’omessa, infedele o tardiva registrazione contributiva circolare Inps 5 luglio 2017, n. 106

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di giugno 2017

10/2017

- Art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2017- pubblicazione del Decreto direttoriale 5 luglio 2017 pag. 442

- Durc on line - pubblicate da Ance nuove Faq

pag. 462

Notiziario

Rubrica LAVORO

- Godimento dei benefici normativi e contributivi precisazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro circolare 18 luglio 2017, n. 3

- Inail - modello ot 24 per l’anno 2018 nota n. 11964/2017

Rubrica LAVORO

- Inail - obbligo di comunicare all’Istituto gli infortuni con prognosi superiore a un giorno - istruzioni applicative - circolare 12 ottobre 2017, n. 42 pag. 580

pag. 460

- Inps - ricorsi amministrativi avverso provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro competenza decisionale messaggio n. 2799/17 pag. 462

4

- Cigo - ulteriori chiarimenti sui termini di presentazione della domanda - messaggio Inps 31 ottobre 2017, n. 4275

pag. 580

- Ministero del Lavoro - decontribuzione per i contratti di solidarietà difensivi - Decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2

pag. 581


- INL - irregolarità contributive accertate a seguito di ispezione - riflessi sulle agevolazioni contributive nota 17 ottobre 2017, n. 255 pag. 582

- Dichiarazione di conformità di alcuni impianti elettrici - pubblicazione della relativa modulistica nota Ats Brescia 31 ottobre 2017, n. 100671

- Inps - nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione dei soggetti che hanno presentato domanda per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 pag. 583

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di ottobre 2017 pag. 662

- Inps - Ape sociale - valorizzazione della contribuzione estera - messaggio 24 ottobre 2017, n. 4170

- Le misure fiscali per le imprese edili previste dalla Legge di Bilancio 2017

Notiziario 1/2017

pag. 584

Notiziario

- Inail - rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 - limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi - circolare 13 ottobre 2017, n. 44 pag. 585

2/2017

- INL - indicazioni sulle sanzioni in caso di omessa sorveglianza sanitaria - lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3 pag. 586 - Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di settembre 2017 pag. 586

Notiziario 12/2017

Rubrica LAVORO

-Trattamento economico e normativo in caso di trasferta- anche le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano la posizione Ance sulla natura delle somme corrisposte sentenza 24 ottobre 2017 n.27093 - Decontribuzione per i contratti di solidarietà istruzioni applicative - Ministero del Lavoro circolari 22 novembre 2017 e n. 18 e 27 novembre 2017, n.19

- Anpal - dichiarazione di immediata disponibilità circolare 28 settembre 2017, n. 1 pag. 653 - Ministero del Lavoro - modalità di computo dei limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale - circolare n. 17 dell’8 novembre 2017 pag. 654 - Ministero del Lavoro - distacco transnazionale avvenuta pubblicazione di Faq

pag. 656

- INL - recupero benefici normativi e contributivi ulteriori chiarimenti - Ispettorato Nazionale del Lavoro, lettera circolare 18 ottobre 2017, n.255

pag. 657

- Inps - compatibilità fra la percezione del trattamento di Naspi e alcune forme di attività lavorativa - ulteriori precisazioni circolare 23 novembre 2017, n. 174

pag. 658

- Inps - Anf - conguaglio importi arretrati messaggio 31 ottobre 2017, n.4283

pag. 662

pag. 38

Rubrica TRIBUTI

pag. 107

- Decadenza dalle agevolazioni 1^ casa solidarietà del venditore

pag. 108

- Agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica - bonifico tramite istituti di pagamento diversi da banche e poste

pag. 108

- Rimborsi e compensazioni Iva – nuova guida ANCE

pag. 109

- “Bonus alberghi” - procedura per ottenere il credito d’imposta

pag. 109

3/2017

pag. 650

Rubrica TRIBUTI

- Agevolazione “prima casa” - la costruzione entro un anno di una nuova abitazione non fa decadere dai benefici fiscali

Notiziario

pag. 650

pag. 662

Rubrica TRIBUTI

- Prorogata per il 2017 l’agevolazione fiscale per l’acquisto di case in classe energetica “A” o “B”

pag. 176

- Bonus fiscali - errori nei bonifici - chiarimenti

pag. 176

- Bonus “65%” per i condomini “incapienti” comunicazione on line della cessione del credito

pag. 176

- Detrazioni fiscali per lavori condominiali - trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata pag. 178 - Piano nazionale industria 4.0 - la guida del Ministero dello sviluppo economico

pag. 178

- Super ed Iper-ammortamento - chiarimenti

pag. 179

- Rottamazione cartelle esattoriali regolarità contributiva

pag. 180

- Split payment - chiesta la proroga fino al 2020

pag. 180

Notiziario 4/2017

Rubrica TRIBUTI

- Ristrutturazioni edilizie Sismabonus e “Bonus mobili” nuova guida dell’Agenzia delle Entrate pag. 232

- Appalto transnazionale - richiesta di rilascio del modello A1 da parte del committente straniero contatti fra Ance Brescia e sede provinciale Inps indicazioni operative pag. 662

5

- Gli incentivi fiscali per l’acquisto di abitazioni energetiche - nuova Guida Ance

pag. 233

- Affitti concordati e transitori - nuove disposizioni attuative e agevolazioni fiscali

pag. 233


Notiziario

- Superammortamento e Iperammortamento chiarimenti del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate pag. 234 - Rottamazione delle cartelle - proroga

Notiziario 5/2017

8-9/2017

pag. 235

Rubrica TRIBUTI

Rubrica TRIBUTI

- Lavori di riqualificazione energetica su parti comuni dei condomini - nuove regole per la cessione del credito

pag. 474

- Riqualificazione energetica dei condomini nuova guida Enea

pag. 475

- Le misure fiscali della manovra correttiva del Governo

pag. 288

- Novità fiscali 2017 - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

- “Split payment” - disponibile la nuova guida dell’Ance

pag. 475

pag. 288

- Acquistare casa - i passi da seguire nella nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

- “Split payment” - modifiche alle p.a. coinvolte D.m. 13 luglio 2017

pag. 476

pag. 288

- Istruzioni ai “bonus fiscali” per il 2016 i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

- Sismabonus ed ecobonus - una guida operativa dell’Ance alla cessione del credito

pag. 477

pag. 288

- Fisco e casa - aggiornata la guida dell’Ance

pag. 477

- Imu e Tasi 2017 - coefficienti per i fabbricati D

pag. 289

- Pubblicata la legge di conversione del “decreto terremoto”

pag. 290

- Rimborsi e compensazioni Iva - aggiornamento della guida dell’ANCE

pag. 291

Notiziario 6/2017

pag. 338

- Decadenza dai benefici “prima casa” esclusione delle sanzioni per acquisti effettuati prima del 2014

pag. 339

- Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa

pag. 339

- Studi di settore - pubblicati i correttivi anticrisi 2016

pag. 340

- Split payment - via libera della UE alla proroga fino al 2020

7/2017

10/2017

Rubrica TRIBUTI

- Riforma delle sanzioni per il “Reverse charge”

Notiziario

Notiziario

pag. 402

- Sismabonus e Ecobonus - emanati i provvedimenti sulla cessione del credito d’imposta

pag. 403

- Sismabonus - on-line la Guida del Ministero infrastrutture e trasporti

pag. 403

pag. 544

- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida della Agenzia delle entrate

pag. 544

- Ecobonus - la nuova guida dell’Agenzia delle entrate

pag. 544

- Ecobonus condomini - le nuove regole della cessione del credito

pag. 545

- Cessione di terreni e regime fiscale

pag. 546

- Agevolazioni “prima casa” - revoca dei benefici

pag. 547

- Locazioni: riparto fondi 2017 per la morosità incolpevole

pag. 547

11/2017

Rubrica TRIBUTI

- Split payment - pubblicato Decreto attuativo e gli elenchi delle P.A. coinvolte

- Guida pratica dell’Ance agli sconti fiscali per la casa

Notiziario

pag. 341

- Manovra correttiva - dal Sismabonus ed Ecobonus all’ampliamento del regime dello Split payment tutte le novità fiscali nella Guida dell’Ance pag. 404

Rubrica TRIBUTI

Rubrica TRIBUTI

- Decreto fiscale - misure d’interesse per il settore delle costruzioni

pag. 598

- “Ristrutturazioni edilizie” - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

pag. 598

- Locazioni brevi - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 599

- Locazioni brevi - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

pag. 599

- Super e iper ammortamento nel leasing

pag. 600

- Split payment - pubblicati gli elenchi 2018

pag. 600

Notiziario 12/2017

Rubrica TRIBUTI

- Iva - regole di fatturazione in caso di “pagamento diretto” del subappaltatore

pag. 405

- Sismabonus e detrazioni per la casa i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 674

- Esenzione Imu sul magazzino delle imprese edili - dichiarazione

pag. 406

- Ici e aree fabbricabili - ordinanza della Corte di Cassazione n. 27087/2017

pag. 675

6


- Split payment - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 675

- Split payment - istituiti i nuovi codici tributo R.M. n. 139/E/2017

pag. 677

- Rottamazione cartelle 2017 on-line i moduli per l’adesione

pag. 677

- Imu e Tasi - chiarimenti sulle modalità di versamento della seconda rata

pag. 677

- Accollo debiti tributari e compensazione

pag. 678

Notiziario 1/2017

si deve procedere al sorteggio di un nuovo metodo

- Nell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione tecnica deve essere svolta da una commissione mentre le altre fasi della gara anche dal solo Rup pag. 187 - Nell’OEPV la valutazione nel confronto a coppie è difficilmente soggetta alla censura del giudice

Notiziario 4/2017

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici

pag. 187

pag. 44

pag. 187

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Linea guida dell’Anac n. 7 sugli affidamenti in house

pag. 237

- Nuovo regolamento Anac di vigilanza sui Contratti pubblici

pag. 237

- L’attestazione Soa scaduta è valida se è stato richiesto per tempo il suo rinnovo che confermi la categoria interessata

pag. 237 pag. 238

- Iscrizione obbligatoria all’anagrafica antimafia per esecutori di lavori nelle zone terremotate

pag. 47

- La disciplina del subappalto

pag. 47

- Esclusione per carenze nell’esecuzione di un precedente appalto

pag. 54

- Tasso di interesse legale

pag. 55

- Il Contratto collettivo di lavoro nei lavori pubblici deve essere quello riconducibile ai lavori appaltati

pag. 55

- Tra le diverse interpretazioni che possono o meno comportare l’esclusione dalla gara deve essere scelta quella che favorisce la più ampia partecipazione pag. 238

- Con la pubblicazione del relativo decreto, è definitivo il nuovo regime delle superspecializzate - I chiarimenti non possono integrare o modificare le regole del bando ma possono precisare il significato di alcune clausole prima della presentazione delle offerte

Notiziario 2/2017

pag. 57

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Interventi urgenti a seguito degli eventi sismici del 2016 - le principali misure di interesse per le imprese di costruzione

Notiziario 3/2017

- Contributo in sede di gara per presentare l’offerta - l’Anac conferma per il 2017 le tariffe sinora in vigore

- Il giudizio sull’anomalia della P.A. è censurabile dal giudice solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza

pag. 238

5/2017

pag. 112

pag. 115

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Attuale regime delle categorie superspecializzate (Sios)

pag. 238

Notiziario

- In Gazzetta il decreto relativo agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara pag. 113 - Progettazione e Rup - integrazione delle precedenti linee guida emanate da Anac

- Anche se il costo del personale non è congruo, la valutazione deve riguardare l’offerta nel suo complesso

pag. 183

pag. 184

- L’iscrizione alla White list sostituisce il nullaosta antimafia

pag. 185

- È legittima la previsione di bando che esclude l’aggiudicazione contemporanea di più lotti la suddivisione in lotti è finalizzata alla tutela delle micro, piccole e medie imprese

pag. 186

- In vigore il Decreto correttivo del Codice degli Appalti -importanti novità in tema di appalti pubblici

pag. 293

- È legittimo rendere le dichiarazioni dell’art.80 senza utilizzare il DGUE

pag. 294

- La regolarità contributiva deve permanere per tutta la durata dell’appalto

pag. 294

- Il nuovo Codice appalti pone l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio “principale” e il massimo ribasso come criterio del tutto residuale

pag. 294

Notiziario 6/2017

- La presenza di due sole offerte dopo l’esclusione automatica con la lettera e) è inapplicabile 7

Rubrica LAVORI PUBBLICI

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Dal 20 maggio 2017 i requisiti di qualificazione Soa sono riferiti agli ultimi 10 anni novità nel decreto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici

pag. 343

- Il risarcimento per revoca illegittima dell’appalto deve tenere conto di mancato profitto, danno curriculare e utilizzo di mezzi e personale

pag. 343


Notiziario 7/2017

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Regolamento Anac circa ambiti e modalità del proprio esercizio di vigilanza - Ripristinato il potere dell’Anac di censurare i provvedimenti delle stazioni appaltanti che violino il Codice degli appalti

pag. 408

pag. 410

- I criteri per individuare la natura delle linee guida dell’Anac (vincolanti o meno)

pag. 411

- I requisiti di ordine generale e speciale sono attestati con il Dgue

pag. 411

- Per le clausole di bando escludenti vi è l’onere di immediata impugnazione

pag. 411

- È illegittimo il ricorso contro l’aggiudicazione provvisoria

pag. 412

- La firma elettronica in un file corrotto è motivo di esclusione dalla gara

pag. 412

- O.E.P.V. - il risultato del confronto a coppie non è sindacabile dal giudice differenza tra varianti e migliorie - La verifica dell’anomalia non riguarda singoli elementi ma l’offerta nel suo complesso

Notiziario 8-9/2017

- Tracciabilità dei flussi finanziari riepilogo normativa - Nella gestione del personale dell’avvalente, di fatto, si deve ricorrere o al subappalto o al distacco - La qualificazione Soa dopo la cessione di ramo d’azienda

- Alla mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara sopperisce la presentazione del Dgue

- L’indicazione di una quota subappaltabile superiore a quella consentita non è motivo di esclusione

pag. 487

- Il termine per impugnare l’ammissione di un concorrente decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni

pag. 487

- La regolarità contributiva deve sussistere sin dalla presentazione dell’offerta e fino al collaudo

pag. 487

- Al Rup spetta il compito, non previsto dal codice, di escludere le offerte espresse con Oepv

pag. 488

- Esclusione dovuta per file dell’offerta illeggibile

pag. 488

10/2017

pag. 412 pag. 413

pag. 479

pag. 549

- Modifiche al codice delle leggi antimafia

pag. 549

- La non congruità di singole voci non fa venir meno la validità dell’offerta

pag. 550

- Nel taglio delle ali le offerte uguali devono essere considerate come una sola offerta, sia quando si collocano a cavallo delle ali che quando sono all’interno delle ali stesse

pag. 551

11/2017

pag. 480

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Il contenzioso e le opere pubbliche promemoria

Notiziario

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- L’indicazione della terna di subappaltatori nelle offerte per appalti pubblici - problematiche interpretative e possibili soluzioni

pag. 602

- Nuovo regolamento per la qualificazione Soa nelle categorie OG2, OS2-A, OS-2B, OS24 e OS25

pag. 603

- Modificato il regolamento Anac in materia di esercizio del potere sanzionatorio

pag. 607

- Il contenzioso nei lavori pubblici - analisi e proposte

pag. 608

pag. 485

- Cessione ramo d’azienda e mantenimento qualificazione fino al pronunciamento della Soa

pag. 610

pag. 486

- Le norme di bando, ancorché in contrasto con sopraggiunte normative, non possono essere disapplicate

pag. 611

- Quando è possibile richiedere l’accesso agli atti di gara

pag. 611

- La mancanza dell’Avcpass non è motivo di esclusione ma soggetta a soccorso istruttorio

pag. 611

pag. 483 pag. 484

- Per la giustizia europea non è ammissibile una normativa nazionale che ponga limiti al subappalto soprasoglia, e sottosoglia se vi è un interesse transfrontaliero pag. 484 - La mancata indicazione degli oneri interni di sicurezza, compresi nell’offerta, può essere oggetto di soccorso istruttorio

pag. 487

Notiziario

Rubrica LAVORI PUBBLICI

- Gli affidamenti con procedura negoziata fino al milione di euro possono essere affidati al miglior offerente

disposizione dell’intera organizzazione aziendale

- Ati - 1) in sede di prequalifica non è necessario indicare gli associati e le quote di partecipazione2) il recesso in sede di esecuzione di un associato deve essere garantito dalla qualificazione degli altri associati pag. 486 - L’avvalimento della certificazione Iso (insita anche nella Soa) comporta la messa a 8


Notiziario 12/2017

- Indicazioni Anac circa i soggetti tenuti a dichiarare i requisiti soggettivi con il DGUE

pag. 680

- Le misure di self-cleaning per la possibile ammissione di chi incorre in motivi di esclusione

pag. 682

- Linee guida Anac n. 3 sul RUP definitive

pag. 682

- La segnalazione all’Anac per l’inserimento nel Casellario informatico non è impugnabile, poiché non dotata di autonoma lesività

pag. 683

Notiziario 1/2017

Notiziario

Rubrica LAVORI PUBBLICI

6/2017

Rubrica TRASPORTI

- Legge regionale di semplificazione 2017 modifiche in materia di trasporti

Notiziario 7/2017

Rubrica TRASPORTI

- Provincia di Brescia - nuova procedura telematica per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione per veicoli eccezionali pag. 58

pag. 345

Rubrica TRASPORTI

- Recupero contributo SSN imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio agevolazioni confermate per il 2017

pag. 414

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2017

pag. 414

- Rilascio autorizzazione impianti carburante

pag. 414

Notiziario

Rubrica TRASPORTI

- Trasporti eccezionali - indennizzi d’usura per l’anno 2017

pag. 58

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del quarto trimestre 2016

pag. 58

- Linee guida di Regione Lombardia per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali e nuova procedura telematica

- Autotrasporto - calendario divieti di circolazione anno 2017

pag. 59

- Trasporti eccezionali - dal Ministero le indicazioni per semplificare e uniformare le istruttorie pag. 489

- Autostrade - adeguamenti delle tariffe di pedaggio dal 1 gennaio 2017

pag. 59

- Brebemi: sconti sui pedaggi 2017

pag. 59

- Albo autotrasporto - prorogato al 28 febbraio il pagamento delle quote 2017

pag. 59

Notiziario 2/2017

- Trasporti - divieti di circolazione 2017 e adeguamento biennale - sanzioni

4/2017

Notiziario 10/2017

Rubrica TRASPORTI

- Cronotachigrafo - obblighi di formazione a carico delle imprese

Notiziario

8-9/2017

Rubrica TRASPORTI

pag. 555

Notiziario 4/2017

- Cronotachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese - chiarimenti ministeriali pag. 239

5/2017

- Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 - piano d’azione 2017/2018 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

pag. 295

- Divieti di circolazione 2017

pag. 295

pag. 188

Rubrica TECNICA EDILIZIA

- Nuove disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici - novità anche per il calcolo dell’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore pag. 241

Rubrica TRASPORTI

- Cronotachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese - ulteriori precisazioni

Rubrica TECNICA EDILIZIA

- Agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili - pubblicate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

- Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2017 pag. 239

Notiziario

pag. 555

3/2017 pag. 116

Rubrica TRASPORTI

- Sanzioni stradali: l’accredito del bonifico oltre la scadenza non inficia il pagamento

Notiziario

pag. 116

pag. 489

9

- Agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili - pubblicate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

pag. 241

- Nuove disposizioni per prevenzione incendi per le attività di autorimessa

pag. 242


Notiziario 8-9/2017

- Dalla Cassazione i criteri per accertare i “gravi difetti” costruttivi - È opportuno che il preventivo sia accompagnato da un contratto di appalto

Notiziario 10/2017

pag. 242

pag. 490

- Nuova autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore dal 6 aprile 2017

pag. 243

- I materiali in acciaio da carpenteria metallica

pag. 556

Notiziario 12/2017

Notiziario

Rubrica TECNICA EDILIZIA

5/2017

Rubrica TECNICA EDILIZIA

- Riprende il lavoro di quotazione dei prodotti ferrosi

Rubrica URBANISTICA

pag. 490

pag. 556

11/2017

4/2017

- Pubblicata la legge regionale sul “recupero dei seminterrati”

- Le norme per la qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione

Notiziario

Notiziario

Rubrica TECNICA EDILIZIA

pag. 612

Rubrica TECNICA EDILIZIA

Rubrica URBANISTICA

- Modelli unici per l’edilizia

pag. 296

- Chiarimenti sull’ autorizzazione paesaggistica semplificata

pag. 296

- Immobili in corso di costruzione: adempimenti, modifiche della norma, sentenze

pag. 297

- Pubblicata la legge regionale sul “recupero dei seminterrati”

pag. 299

- Limiti di edificabilità nelle “zone bianche”: legittimo il Testo unico edilizia

pag. 299

Notiziario

Rubrica URBANISTICA

- Certificazione dei sistemi qualità aziendali transizione alle nuove norme UNI EN ISO 9001 e 14001

pag. 685

- Nella compravendita le garanzie per vizi sono ridotte se l’immobile è usurato

- Legge di semplificazione 2017 Regione Lombardia

pag. 346

pag. 685

- Adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi all’integrazione del PTR ai sensi della legge 31/2014

pag. 348

- Vincoli idrogeologici: il quadro della normativa statale

pag. 348

- Regolamento edilizio tipo: ricorsi infondati

pag. 349

- Modelli unici per l’edilizia

pag. 350

- Silenzio assenso in caso di mancata espressione della Soprintendenza

pag. 350

Notiziario 1/2017

6/2017

Rubrica URBANISTICA

- Avvio del procedimento di terza variante al P.G.T. di Brescia - variante particolare al Piano delle regole e alle N.T.A. pag. 60 - Decreto Scia - iter amministrativo

Notiziario 2/2017

pag. 60

Rubrica URBANISTICA

Notiziario

- Pgt - comune di Brescia - illegittima la cancellazione dei piani attuativi presentati nel periodo transitorio pag. 117 - Commento al Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222

pag. 117

- Il Consiglio di Stato sui termini di impugnazione del permesso di costruire

pag. 124

- Anche il progetto di Brescia tra 24 che verranno finanziati nell’ambito del programma straordinario periferie - Perequazione: illegittima se gli oneri a carico dei privati non sono proporzionali ai benefici

Notiziario 3/2017

7/2017

pag. 124

- Il Comune è obbligato a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica se la Soprintendenza non si pronuncia

pag. 415

- In vigore la “Manovra correttiva”

pag. 415

- Non è dovuto il contributo di costruzione per la ricostruzione di un fabbricato incendiato

pag. 416

- La conferenza di servizi

pag. 416

Notiziario pag. 125

10/2017

Rubrica URBANISTICA

- Deroghe agli standard urbanistici la Consulta censura il Veneto

pag. 188

- Utilizzo degli oneri di urbanizzazione il quadro delle regole per i Comuni

pag. 189 10

Rubrica URBANISTICA

Rubrica URBANISTICA

- Autorizzazione paesaggistica semplificata chiarimenti sugli interventi esclusi

pag. 558

- Distanze fra costruzioni: quando si applicano i limiti del Dm 1444/1968

pag. 558


Notiziario 12/2017

Rubrica URBANISTICA

- In caso di recesso del committente l’appaltatore deve essere indennizzato

pag. 686

- Contratto di appalto e revisione del corrispettivo

pag. 686

Notiziario 1/2017

- Trasporto di rifiuti: nuovi criteri per l’iscrizione all’Albo

pag. 60

pag. 126

- Impianti di gestione rifiuti - la pubblica amministrazione non può sospendere l’attività per piccole irregolarità

pag. 126

- Sistri - nuova proroga - precisazioni

pag. 126

3/2017

Rubrica RIFIUTI

- Nuovo servizio di ricerca degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti autorizzati in Lombardia

pag. 352

- Sottoprodotti - dal Ministero nuovi chiarimenti

pag. 352

Rubrica RIFIUTI

7/2017

Rubrica RIFIUTI

- Entrata in vigore del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente - Snpa

Notiziario

pag. 302

Notiziario pag. 60

2/2017

- Sistri - pagamento contributo 2017

6/2017

Rubrica RIFIUTI

- Nuova proroga dell’entrata in vigore del Sistri

Notiziario

pag. 302

Notiziario

pag. 686

- I parcheggi pertinenziali sono esenti dal contributo di costruzione

- Albo gestori ambientali - versamento del diritto annuale 2017

- Elenco dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti - nuova procedura telematica Unioncamere

pag. 422

- Contributi per la rimozione dell’amianto da edifici pubblici - Il edizione

pag. 422

- Aggiornamento delle procedure di finanziamento per l’adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione rifiuti

pag. 422

Notiziario

Rubrica RIFIUTI

8-9/2017

Rubrica RIFIUTI

- Terre e rocce da scavo - approfondimento dell’Ance sul nuovo regolamento entrato in vigore dal 22 agosto 28 agosto 2017

pag. 493

- Ambiente - dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

pag. 190

- Albo gestori ambientali - comunicato Anac sul requisito di iscrizione nelle gare

pag. 493

- Gestione illecita di rifiuti inerti - se occasionale può essere “non punibile”

pag. 190

- Rimozione dell’amianto da edifici di proprietà delle Aler - approvate le modalità operative

pag. 493

- Albo Gestori Ambientali - chiarimenti per l’iscrizione delle aziende in stato di concordato con continuità aziendale

Notiziario 4/2017

- Albo gestori ambientali - nuovi moduli per l’iscrizione

5/2017

- Materiali da demolizione - rifiuti o sottoprodotti le indicazioni della Cassazione

Notiziario pag. 245

- Aree con materiali di riporto, nuove indicazioni ministeriali

pag. 246

Rubrica RIFIUTI

1/2017

Notiziario

- Procedure semplificate per la gestione dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

pag. 300

- Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud 2017)

pag. 300

3/2017

pag. 61

Rubrica ECONOMIA

- Il Governo ridefinisce la procedura di erogazione del finanziamento per il programma periferie 11

pag. 687

Rubrica ECONOMIA

- Dal 9 gennaio 2017 sarà possibile chiedere finanziamenti a Regione Lombardia per progetti di innovazione aziendale

pag. 300

pag. 558

Rubrica RIFIUTI

12/2017

Notiziario

- Albo Nazionale gestori ambientali - modifica delle prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti d’iscrizione

Rubrica RIFIUTI

10/2017

pag. 190

Rubrica RIFIUTI

- Nota dell’ance e chiarimenti ministeriali per l’applicazione del decreto sui sottoprodotti

Notiziario

Notiziario

pag. 190


Notiziario 8-9/2017

Notiziario

Rubrica ECONOMIA

8-9/2017

- 10.000 euro a fondo perduto, per l’acquisto di hardware, software e servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico pag. 494

Notiziario 11/2017

Rubrica ECONOMIA

1/2017

Notiziario 6/2017

pag. 494

Notiziario 11/2017

Rubrica COMUNICAZIONI

pag. 62

pag. 352

12

pag. 344

Rubrica COMUNICAZIONI

- I cambiamenti introdotti dalla riforma della legge fallimentare

Rubrica SICUREZZA

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - Inail buone prassi sull’uso delle piattaforme elevabili nei cantieri

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.lgs. n. 81/08 titolo IV - adempimenti documentali applicativo informatico Sicla

- Aggiornamento delle convenzioni a favore delle Imprese associate

Rubrica SICUREZZA

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - Inail accesso al “cruscotto infortuni” da parte del RLS e RLST - circolare n. 45/2016

pag. 494

6/2017

- Erogazione di contributi per la riqualificazione di sale cinematografiche pag. 613

Notiziario

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - D.lgs. n. 81/08 agenti cancerogeni - silice cristallina respirabile accordo sul livello di esposizione

Notiziario

- Finanziamento a fondo perduto per interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico pag. 613

Rubrica SICUREZZA

pag. 614



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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


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