ANCE
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ISSN 2465-3101
RIVISTA MENSILE GIUGNO 2018
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GIUGNO 2018
Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia
SOMMARIO Al Brixia Forum l’assemblea Ance Brescia. Pavoni: “siamo costruttori di legalità”
pag. 363
Rizzinelli: “offriamo welfare da 70 anni”, Grazie Cape, una campagna per comunicarlo
pag. 376
Edilizia, economia globale e innovazione, 382 Deldossi: “prepariamoci al futuro” pag. Per la presidente Ardesi anche per il Gruppo Giovani “la legalità è un valore civile”
pag. 387
#Edilizia+legalità+sicurezza - tavola rotonda ricca di spunti e riflessioni
pag. 389
Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
pag. 396 pag. 413
Indici Lavori pubblici
pag. 423
Urbanistica Rifiuti
pag. 433
Ance informa
pag. 436
361
pag. 424 pag. 434
362
QUEST’ANNO L’ASSEMBLEA ANCE PRESENTAVA UNA NOVITÀ LOGISTICA CON LA FELICE SCELTA DEL BRIXIA FORUM
AL BRIXIA FORUM L’ASSEMBLEA ANCE BRESCIA. PAVONI: “SIAMO COSTRUTTORI DI LEGALITÀ”
La scelta del Brixia Forum, evidenzia il Presidente Pavoni, significa riconoscere gli sforzi della Fiera versione 2.0 ed evidenziare l’attiva partecipazione dei Costruttori alla rete tra Camera di Commercio, organizzazioni imprenditoriali, grandi aziende bresciane, rappresentata dal nuovo corso di Brixia Forum. Una rete efficace, espressione del Sistema Brescia.
Il Presidente di ANCE Brescia, Tiziano Pavoni, durante l’indirizzo di benvenuto rivolto all’inizio dei lavori dell’Assemblea
Cari colleghi imprenditori, gentili ospiti, grazie per la Vostra presenza, segno di partecipazione da parte degli associati e di attenzione del mondo politico e istituzionale. Sia l’una sia l’altra, espressioni che saluto con piacere e soddisfazione, perché evidenziano il valore del nostro settore e la considerazione per quanto realizziamo a favore della collettività e delle nostre imprese. Un ringraziamento particolare lo indirizzo ai rappresentanti 363
delle istituzioni per l’attenzione, non solo odierna, nei confronti del nostro settore, con l’augurio che terranno in considerazione le nostre proposte. Grazie soprattutto ai colleghi che investono con convinzione le loro energie a favore del Collegio Costruttori, permettendo all’organizzazione di dare un’autorevole voce al settore. Consentitemi un ringraziamento particolarmente sentito al geometra Francesco Zanframundo: direttore del Collegio dal 2008 sino al 31 marzo scorso, continua a col-
SI STANNO SEMPRE PIÙ RAFFORZANDO LE BASI PER UNA MAGGIORE E PROFICUA COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI
laborare con noi dopo aver ceduto il testimone al dottor Alessandro Scalvi. A Zanframundo, funzionario del Collegio dal 1978, indirizzo, a nome degli associati tutti, i miei sentimenti di stima e riconoscenza per la sua preziosa collaborazione, sempre garantita con intelligente sensibilità. Al nuovo direttore auguro un percorso ricco di soddisfazioni per lui e per noi tutti che ci riconosciamo in Ance Brescia e nella sua intensa attività.
Premessa
Quest’anno potete notare una novità, rispetto alla consolidata tradizione dell’Assemblea celebrata nel Salone della Camera di Commercio: ci ritroviamo al Brixia Forum, espressione di una solida ed efficace rete che vede tra i suoi attori i principali enti locali, la Camera di Commercio, con il supporto di grandi aziende bresciane e del sistema di rappresentanza delle imprese. Espressione, mi pare, di un “Sistema Brescia” che va costruito, o forse ri-costruito. Si stanno sempre più rafforzando le basi per una maggiore e proficua collaborazione tra le Associazioni datoriali sulle materie di interesse concorrente per le rispettive categorie. Ma è necessario essere chiari nel definire i perimetri di azione e di rappresentatività. Si tratta di un chiarimento fondamentale, alla base di buoni e intensi “rapporti di vicinato” che devono essere, non solo mantenuti, ma anche rafforzati. Uno dei punti cardine dell’Impresa 4.0 è la promozione
di una strategia volta a riconfigu- genera altri 3,5 nei settori collegati. In merito alle ricadute ocrare i ruoli e le relazioni tra una costellazione di attori - fornitori, cupazionali, una produzione agpartner, clienti - al fine di mobili- giuntiva di un milione di euro in tare la creazione di valore da nuove costruzioni produce un incremento combinazioni di soggetti coinvolti. di 15,5 unità di lavoro nette di cui È necessario un analogo sfor- 9,9 direttamente nel settore delle zo tra le Associazioni bresciane. costruzioni (pari ad una percenSolo in questo modo il sistema tuale del 64%) e 5,6 nei comparti imprenditoriale può porsi come collegati. Considerato l’elevato livello autorevole interlocutore del mondo politico ed economico perché il di frammentazione della filiera, sistema Brescia ritrovi la conside- rappresentato da oltre 70 branche produttive che si interfacciano razione che gli è dovuta. P e r l o s t e s s o m o t i v o , con le imprese di costruzioni per quest’anno nell’ambito della no- lo sviluppo, valutazione, realizzastra Assemblea abbiamo coinvolto zione, gestione di un prodotto e di alcune imprese rappresentative dei un cantiere, i diversi soggetti non dispongono di una semantica, di un nostri fornitori. Una domanda aggiuntiva sistema di comunicazione e trasfedi spesa in costruzioni genera rimento dei dati e della conoscenza importanti effetti moltiplicativi univoco e condiviso, finendo col sull’economia (effetti diretti, in- generare spesso incomprensione reciproca, disattendendo, in quediretti e indotti). Il settore edile si caratterizza sto modo, un requisito sempre più per una lunga e complessa filiera fondamentale: quello della qualità con una bassa incidenza di im- al miglior costo, ovvero della portazioni nel processo produtti- rispondenza del bene costruito alle aspettative e alle vo. Il comparto delle richieste del cliente/ costruzioni acquista, utilizzatore. infatti, beni e servizi Una domanda Il soddisfacimendall’88% dei settori aggiuntiva di spesa to della qualità unito economici (31 setin costruzioni al rispetto dei tempi tori economici su 36 genera effetti di consegna e del cosono fornitori delle moltiplicativi sto preventivato è la costruzioni) e solo il sull’economia grande sfida che deve 4,2% degli acquisti (diretti, indiretti e portare la filiera delle è importato mentre il indotti). costruzioni dalla “par95,8% è di produziocellizzazione di comne interna. piti e responsabilità” Inoltre, sempre in merito agli effetti moltiplica- al “governo della complessità del tivi, i più recenti studi economici processo produttivo”. Ebbene è tempo di invertire rivelano che una spesa aggiuntiva la rotta. nel settore delle costruzioni genera Per il settore delle costruziosul sistema economico un effetto volano pari al 351%. Ciò vuol dire ni, Impresa 4.0 - o dell’Edilizia 4.0 che 1 euro speso nell’edilizia, ne - è sinonimo di un cambiamento 364
È IL TEMPO DI CREARE LA CATENA DEI FORNITORI. DI VALORIZZARE LA CATENA DEI FORNITORI. DI PENSARLA COME UN VALORE
radicale del modello di filiera che abbandoni l’individualismo (che porta spesso alla conflittualità) tra i diversi soggetti, per passare a un nuovo rapporto basato sull’integrazione collaborativa. Per un moderno settore delle costruzioni è, infatti, sempre più indispensabile migliorare l’integrazione delle fasi e di tutti gli attori del processo chiamati a progettare, costruire, fabbricare i materiali necessari, elevando lo standard delle competenze e la propensione alla soddisfazione del cliente attraverso prodotti sempre più “tailor - made”. È il tempo di creare la catena dei fornitori. È il tempo di valorizzare la catena dei fornitori. È il tempo di pensare la catena dei fornitori come un valore aggiunto per le nostre imprese. È il tempo in cui riscrivere il rapporto tra le nostre imprese, i fornitori, i professionisti, le istituzioni, i cittadini, i clienti per far comprendere la qualità delle opere che noi costruttori realizziamo, il valore dell’essere imprenditori edili. Concreta evidenza, anche, del saper edificare a regola d’arte dei costruttori edili del passato e del presente. Una capacità che merita attenzione e che dovrebbe suscitare ammirazione. Una capacità connessa all’attività edile, che deve tornare al centro dell’interesse economico e sociale. L’impresa edile, gli imprenditori, gli addetti del settore, meritano una considerazione diversa da quella che, per lo più basandosi su visioni errate, comunemente si respira negli ultimi anni.
Rappresentanti del mondo politico ed istituzionale hanno prestato un interessato ascolto agli interventi dei relatori
Indubbiamente noi per primi dobbiamo essere protagonisti di una narrazione diversa e più consapevole del nostro mondo, dei suoi valori e delle sue potenzialità. E su tale versante come Brescia abbiamo l’orgoglio di esprimere qualcosa di nuovo e di innovativo. Mi riferisco al Progetto “Campus Edilizia Brescia”, attivo da pochi mesi e già caratterizzato da un’ottima partecipazione, che rappresenta un passo significativo nella direzione sopra richiamata. Un’iniziativa inclusiva di tutta la Filiera Casa, che vede Brescia ancora una volta all’avanguardia. Un Progetto lungimirante, che anche grazie ad una adeguata campagna di comunicazione, contribuisce a restituire ai settori delle costruzioni e dell’intera Filiera Casa, immagine, ruolo sociale ed economico e dignità che meritano appieno!
365
Legalità
Veniamo ora al tema cui è dedicata la nostra assemblea: la legalità. Per certi versi è un tema “scomodo”. Almeno rispetto ad una vulgata che vuole gli imprenditori edili poco sensibili su questo fronte. Vorrei invece smentire con forza questa narrazione comune. E questa Assemblea ne è la dimostrazione. Qui non ci sono imprenditori pretenziosi, che si lamentano per i troppi controlli; e sappiamo che ragioni per contestare ce ne sarebbero. Mi riferisco ai controlli eseguiti male, formali che non guardano alla sostanza delle infrazioni. Qui ci sono imprenditori, persone capaci di fare bene il proprio mestiere, che credono nelle loro imprese e delle quali ne sono orgogliosi. Ma allo stesso tempo siamo stanchi. Stanchi di dover lottare contro chi, ogni giorno, ne usurpa la dignità, l’etica, la responsabilità.
IL SETTORE SOFFRE DI UN’ECCESSIVA PRODUZIONE LEGISLATIVA CHE SI OCCUPA PIÙ DELLA FORMA CHE DELLA SOSTANZA, DI TROPPA BUROCRAZIA
Stanchi dei furbetti. Stanchi di vederci sopravanzare da quanti preferiti perché offrono prezzi sempre più bassi, perché eludono le norme. In particolare, quelle che prevedono il dovere, morale ancor prima che giuridico, di riconoscere la giusta retribuzione ai propri dipendenti. Certamente il comparto soffre di una ipertrofica produzione legislativa che si occupa più della forma che della sostanza, di una fiscalità assolutamente sfavorevole, di una burocrazia asfissiante, di una incapacità, di larga parte del mondo politico, di governare i fenomeni con strategie chiare e di medio-lungo periodo, della crisi demografica, e potrei continuare l’elenco. Ma un dato rimane sullo sfondo ed è dirimente: finché sarà consentito ai furbi di competere riducendo il costo dell’opera del 30/40 per cento, ricorrendo a rapporti di lavoro irregolari, non vi può essere spazio per l’innovazione tecnologica, per discussioni sulla qualità e sulla sicurezza degli
immobili, né sulla sicurezza dei lavoratori. Questo è il punto. Due dati possono definire meglio la situazione. L’Istat (ultimo dato disponibile ottobre 2017) ha rilevato che il tasso di irregolarità dell’occupazione nel settore delle costruzioni è pari al 16,9% in aumento di un punto percentuale rispetto al rapporto precedente. Tra i dipendenti il tasso di irregolarità raggiunge il 18,9%, ossia 1 lavoratore su 5. Nel settore delle costruzioni l’incidenza dell’economia sommersa sul valore aggiunto è pari al 23,1%. E queste percentuali sono calcolate su valori impressionanti. L’edilizia, nonostante abbia vissuto - e stia vivendo - l’attuale fase di crisi economica, è pur sempre il principale volano di sviluppo economico del territorio. I dati lo confermano: in provincia di Brescia il valore della produzione del settore delle costruzioni è pari a 2.300 milioni di euro. Nel 2017, in provincia di Brescia e con riferimento ai soli lavori
Il dibattito che è seguito alle Relazioni, è stato coordinato dal giornalista Nicola Porro
366
pubblici di natura edile, sono state appaltate opere per circa 900 milioni di euro, che hanno richiesto circa 6/7 milioni di ore di lavoro edile. Non serve essere economisti di fama internazionale per capire che in questa situazione, con questi volumi economici, l’alterazione del costo della manodopera è in grado di “drogare” il mercato. E chi è penalizzato sono i tre soggetti più coinvolti: il committente, perché avrà un immobile costruito da non si sa chi. Tanto più se si tratta di un Amministrazione pubblica. Le imprese regolari, secondo il concetto che moneta cattiva scaccia moneta buona. I lavoratori, che si trovano a lavorare in condizioni di sicurezza scarse, con tutele sociali ridotte, retribuzioni inferiori e in uno stato costante di precarietà. E qui veniamo a un tema che non si può eludere e che noi consideriamo parte integrante del nostro essere imprenditori: il rispetto delle regole. Un concetto talmente semplice, da sembrare scontato, implicito e invece no, non più. In tutti questi anni di impegno associativo mi sono sempre riconosciuto, insieme a tutti voi, in un modello che vede l’imprenditore come colui, che tra mille difficoltà, soffocato da una giungla di norme e alle prese con una concorrenza sleale che sorpassa a destra in corsia di emergenza, riesce ancora a mantenere la barra dritta. A chi passa sulla destra deve essere ritirata la patente. Siamo stanchi di respirare il fumo dei tubi di scappamento di quei furbi che, invece di rispettare la fila, ingranano la quarta e con il benestare di qualcuno se ne in-
COME COLLEGIO SVOLGIAMO UN RUOLO ANCOR PIÙ INCISIVO CHE IN PASSATO PER DIFENDERE IL NOSTRO NOME E QUELLO DELLE NOSTRE IMPRESE
fischiano dei divieti e ci superano che entra in cantiere, ciò vuol dire sulla destra. Contro la logica del che il 70% è totalmente fuori consorpasso e della scorciatoia facile trollo, cioè una massa enorme di ci siamo sempre battuti con con- lavoratori, che oltretutto svolgono vinzione, e in particolare durante lavori particolarmente esposti a tutto questo difficile anno, per rischi di infortuni, malattia e di veder riconosciuto un principio una assenza di una futura pensione. semplice ma potenzialmente diLa qualificazione delle imrompente. prese, da anni all’attenzione di Così come pretendiamo che Ance, è ancora una chimera e nel le autovetture con le quali viag- mercato continuano a operare soggiamo con le nostre famiglie siano getti che non hanno competenze e costruite da chi ne è capace, allo che delegano all’esterno funzioni stesso modo vogliamo che sia essenziali, senza comprenderne chiaro che le case devono essere il significato. Imprese che sono costruite da chi le sa fare. per lo più sprovviste di direttore È finito il tempo in cui chiun- tecnico, e al cui titolare non sono que poteva improvvisarsi impren- richieste le competenze e la forditore edile. È necessario che chi mazione necessarie per operare da svolge lavorazioni edili sia iscritto imprenditori seri in un comparto in Cassa Edile. difficile e delicato. È il tempo di dire basta a Non manca nel settore il sotterfugi sulla pelle delle persone. know how tecnico, ingegneristico Basta all’elusione dei contributi. e professionale per costruire in Basta ai giochetti sui qualità, ma dobbiamo contratti applicati ai fare una seria e colavoratori per rispar- È finito il tempo in struttiva autocritica, miare illecitamente. cui chiunque poteva perché abbiamo laBasta! improvvisarsi sciato proliferare una In questo momenschiera considerevole imprenditore to nel solo territorio del edile. È necessario di soggetti privi della Comune di Brescia, dignità per apparteche chi svolge a fronte di circa 330 lavorazioni edili sia nere al nostro settore. cantieri edili attivi, in Occorre spingere sul iscritto in 130 non sono presenti senso di autocritica e Cassa Edile imprese edili!! Vi pare auspichiamo che tutto possibile che vi siano il sistema ANCE sia lavorazioni edili svolte fortemente determida chi non è edile? Capite che è nato a puntare con decisione su come se in una forneria non vi formazione e qualificazione. fosse il fornaio! E chi lo fa il pane? Anche noi, però, come AsE tu compreresti un pane fatto da sociazione vogliamo svolgere un un carrozziere? ruolo ancora più incisivo che in Per la casa invece il proble- passato per difendere il nostro ma non viene posto. Mi pare una nome, quello delle nostre famiglie, aberrazione! insieme al nome dei nostri lavoraLa cassa edile controlla solo tori, che credono in quel che fanno il 30 per cento della manodopera e spendono una vita per difendere 367
quello che hanno. Per questo al nostro interno da tempo abbiamo avviato un ampio dibattito che si è tradotto in azioni e fatti concreti, che stanno portando i primi risultati sui temi della legalità e del contrasto alla concorrenza sleale. Rizzinelli ce le ha illustrate nella sua relazione, qui le ricordo rapidamente.
Protocollo con il Comune di Brescia
Con il comune capoluogo, abbiamo creato un modello esportabile, sia nel nostro territorio sia altrove, per gestire la comunicazione fisica e digitale inerente l’apertura dei nuovi cantieri, con l’obiettivo di creare una anagrafe volta a far emergere, in particolare, la produzione edilizia occulta che, nell’indifferenza delle regole, spesso sfugge ai controlli. Da Brescia vogliamo ribadire che la formazione e la sicurezza in cantiere sono garantite dal sistema bilaterale delle Scuole edili e delle Casse Edili. Ne avremo modo di parlarne nel corso della tavola rotonda che seguirà, ma mi piace sottolineare che dal Comune di Brescia ed in particolare dal Comitato per la Legalità e la Sicurezza abbiamo ricevuto un importante e fondamentale appoggio. Per questo sono certo che la collaborazione possa proseguire, anche nel futuro.
Protocollo con la Provincia
Con la firma del protocollo d’intesa con l’Amministrazione provinciale di Brescia, il settore edile - Ance e Organizzazioni Sindacali - ha compiuto un ulteriore passo in avanti, chiedendo che sia
IL CODICE DEGLI APPALTI, DOPO PIÙ DI DUE ANNI, NON È RIUSCITO A IMPRIMERE IL CAMBIO DI PASSO AL SETTORE. ANZI, LO HA FRENATO
Il Comandante della GDF di Brescia, Col. Salvatore Russo
zione per il risultato raggiunto e per questo rivolgo un sentito ringraziamento sia al Presidente della Provincia, Pier Luigi Mottinelli, sia all’Associazione Comuni Bresciani e al suo presidente, Gabriele Zanni, che insieme a noi hanno fortemente creduto nella opportunità, direi nella necessità, di sviluppare una collaborazione, nel rispetto dei diversi ruoli, ma con l’unico obiettivo di far rispettare le regole e di lavorare per una Amministrazione Pubblica più efficiente, che collabora con le imprese sane del nostro territorio.
Protocollo con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro applicato, nel settore dei lavori nel rispetto delle regole, in tempi pubblici, uno scontato principio: le case, le scuole, le strade devono costruirle le imprese edili e non chi, al solo fine di ridurre il costo del lavoro, dichiara - falsamente di svolgere altre attività. Questa è l’estrema sintesi di una parte importante del Protocollo. Provincia e l’Associazione Comuni Bresciani, insieme a noi, hanno dichiarato di condividere questo principio di elementare giustizia sociale e per questo sono già stati avviati i tavoli per tradurre il principio in regole operative, chiare e semplici, per i lavori pubblici di competenza provinciale. L’Associazione Comuni Bresciani ci aiuterà a veicolare queste buone prassi, dopo averle condivise, con tutti i comuni bresciani. Ma il Protocollo persegue anche un secondo obiettivo. Non si può pensare che il mercato dei lavori pubblici sia un mercato caratterizzato dal contenzioso. La realizzazione di opere di utilità sociale deve avvenire
certi, con costi previsti e rispettati e con la necessaria qualità. La legislazione non sempre aiuta in questo percorso, ancora una volta, di buon senso. Il Codice degli appalti, dopo oltre due anni dall’entrata in vigore, non è riuscito a imprimere il tanto atteso cambio di passo e sembra, anzi, aver tradito lo spirito della legge delega, frenando un settore che era già in grandi difficoltà a causa della crisi del mercato. In attesa che a Roma facciano qualcosa, ci attiviamo sul territorio per fornire a imprese e Amministrazioni un supporto finalizzato a dirimere i dubbi, che sono ancora tanti, nell’assoluto rispetto della normativa. Con una sottolineatura: è possibile essere trasparenti, muoversi nel più rigoroso rispetto delle norme ma allo stesso tempo realizzare le opere che servono. Questa è la sfida. A tal proposito, colgo questa occasione per rinnovare ed esprimere la mia personale soddisfa368
La sottoscrizione dell’accordo tra il sistema Ance Brescia e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ospitata dalla Prefettura, rappresenta una tappa di straordinaria rilevanza nel percorso del “Protocollo per la Legalità e la Sicurezza”, promosso con grande determinazione dal nostro Collegio. Ci risulta sia la prima volta in assoluto che un’Organizzazione di rappresentanza imprenditoriale condivida con l’Ispettorato del Lavoro un percorso di profonda collaborazione, teso a garantire il più possibile la sicurezza nei cantieri, attraverso la legalità. Lavorare per migliorare le regole e per studiare nuovi strumenti per combattere l’illegalità diffusa è un passo rilevante, ma l’Associazione vuole dare anche un forte segnale di presa di distanza da tutto quanto rischia di gettare un’ombra pesante di sospetto e di inaffidabilità sul nostro settore. Mi corre l’obbligo di ringraziare il Dottor Carlo Colopi, Direttore dell’Ufficio Territoriale
VORREMMO NON DOVER LOTTARE CONTRO DUE NEMICI: IL LAVORO NERO E LA SICUREZZA, DA UN LATO, LA BUROCRAZIA DALL’ALTRO
di Brescia dell’Ispettorato del Lavoro, per l’impegno e la collaborazione che ha profuso, rendendo possibile la stipula dell’accordo, foriera, ne sono certo, di prossimi positivi risultati per il settore e per l’intero territorio bresciano.
Protocollo d’intesa con gli ordini professionali
Ricordo che oltre al Protocollo sottoscritto con le Istituzioni, ne abbiamo stipulato uno anche con gli Ordini professionali e le parti sociali. Si tratta di un accordo di rilevante interesse per i contenuti pratici, perché favorisce la realizzazione di opere e infrastrutture edili di qualità, contribuendo a innalzare il valore del servizio offerto dai professionisti nonché i rapporti tra i vari soggetti (progettisti, direttore dei lavori, coordinatori, imprese, fornitori, committenti, pubbliche amministrazioni) che operano nella filiera delle costruzioni. Non mi addentro e non mi dilungo su questi temi, ci sarà spazio nella tavola rotonda che seguirà. Solo due osservazioni intendo aggiungere. La prima, sul tema della legalità e del contrasto alla concorrenza sleale Brescia, la nostra Associazione, si sta ponendo come un laboratorio permanente di una nuova sperimentazione, coraggiosa, innovativa, coesiva e aperta. Cari colleghi, siatene fieri. La seconda possiamo rappresentarla attraverso una metafora ferroviaria, c’è un treno composto da quattro vagoni: legalità, sicurezza, qualità e innovazione. Ma la legalità è la locomotiva: senza questa tutto è fermo. Senza legalità non si possono avere né sicurezza, né qualità, né innovazione.
Credo che anche questa sia un’azione di lobby, nell’accezione anglosassone del termine, che connota un processo trasparente nel corso del quale i portatori di interessi rappresentano al decisore pubblico le loro istanze su una specifica questione. L’amministratore pubblico poi deciderà autonomamente, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte. Ritengo che ANCE Brescia abbia lavorato, continui a lavorare e lavori, ispirandosi a questi principi. Vorremmo però non dover lottare contro due nemici. Il lavoro nero e la sicurezza, da un lato, la burocrazia dei verificatori, dall’altro. Oggi ogni sforzo, ogni iniziativa funzionale allo scopo, va apprezzata e sostenuta se si vuol dare una ragione a chi ci crede e si impegna. Credo che Ance Brescia abbia dato ampia dimostrazione del suo impegno in questa battaglia. Ora ci attendiamo una precisa risposta dalle Istituzioni, che non possono essere corteggiate come prime donne, pena il travisamento
Il Direttore di ANCE Brescia, Alessandro Scalvi
369
della loro funzione. Noi siamo a disposizione. E voi, rappresentanti delle Istituzioni?
Situazione Economica
Il 2018 può davvero rappresentare l’anno di svolta per il settore delle costruzioni. Dopo una lunga e pesantissima crisi, gli investimenti complessivi tornano a crescere: la previsione dell’Ance è di un rialzo dei livelli produttivi a +2,4% in termini reali rispetto all’1,5% stimato nell’Osservatorio di luglio scorso. Questo nuovo trend deriva dal prolungamento della crescita del comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo, dal fondamentale e atteso cambio di segno nelle opere pubbliche, dopo oltre un decennio di forti cali, e da un recupero dei livelli produttivi nella nuova edilizia abitativa. A ciò si aggiunga il consolidarsi della ripresa del comparto non residenziale privato. In questo scenario, nel dettaglio dei singoli comparti si osserva un ulteriore aumento dell’1,3% per gli interventi di manutenzione straordinaria sullo stock abitativo, e un significativo incremento del 3,7% per gli investimenti in costruzioni non residenziali private. Anche per gli investimenti in nuove abitazioni la previsione è di un primo segno positivo, del 2,8% rispetto al 2017. Su tale risultato incidono gli andamenti positivi rilevati nei permessi di costruire dell’ultimo biennio. Una stima maggiore per questo comparto poteva essere formulata in presenza delle prioritarie misure richieste dall’Ance fin dall’estate 2017, ma che non hanno trovato spazio nell’ultima manovra
IL SETTORE NON È PIÙ A RISCHIO DI MOLTI ALTRI: NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI LA RISCHIOSITÀ SI È MOLTO RIDOTTA
di finanza pubblica. Nello specifico si tratta di prorogare la misura relativa alla detrazione del 50% dell’Iva per l’acquisto di case in classe energetica A e B, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e non più in vigore a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Analogamente, sarebbe opportuno considerare ulteriori misure fiscali, da tempo auspicate e sostenute dall’Ance, per incentivare i processi di riqualificazione urbana. Si tratta, in particolare, della riduzione dell’imposta di registro per la “rottamazione” di case obsolete ed energivore e le loro permute con abitazioni in classe energetica elevata, il riconoscimento della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico e un regime premiale (registro e ipo-catastali fisse) per l’impresa che acquista immobili da riqualificare energeticamente entro i 5 anni successivi. Estendere alle zone a rischio sismico 2 e 3 la detrazione Irpef 75%/85% del prezzo di vendita (sino a un massimo di 96mila euro) per l’acquisto di case antisismiche cedute dalle imprese di costruzioni. È auspicabile che tali misure possano trovare accoglimento da parte del nuovo Governo, in modo da dare ulteriore impulso all’azione di rinnovamento del patrimonio immobiliare. In merito al comparto delle opere pubbliche, la previsione dell’Ance è di un aumento del 2,5% in termini reali. Si tratta di una stima prudenziale, basata su un possibile rialzo dei livelli produttivi nella seconda
metà dell’anno, presupponendo nership con il sistema bancario. È che le misure di sostegno degli da anni che sento ripetere che il investimenti possano finalmente settore immobiliare è particolarprodurre i primi effetti. mente a rischio e dunque è un osÈ auspicabile che gli Enti lo- servato speciale. Ora vorrei essere cali abbiano finalmente assimilato chiaro: non è vero! le nuove regole di finanza pubblica Il nostro settore non è più a (superamento del Patto di Stabilità rischio di molti altri: negli ultimi interno e conferma dei meccanismi cinque anni la rischiosità delle di utilizzo degli spazi finanziari) e costruzioni ha subito una riduzione siano in grado, quindi, di riprende- davvero consistente, arrivando ai re una politica degli investimenti livelli dell’industria e dei servizi. stabile e regolare. L’ultimo Rapporto sulla staNon è possibile non osservare bilità finanziaria della Banca d’Iche siamo comunque di fronte ad talia riconosce che: “il rapporto tra uno scenario ancora debole e che i nuovi crediti deteriorati e quelli sconta un decennio di pesantissima in bonis all’inizio del periodo si è crisi. In 10 anni, nel ulteriormente ridotto, solo comparto delle sia per le famiglie Per il comparto infrastrutture, si sono sia per le imprese di persi 60 miliardi di costruzione e le sodelle opere euro di investimencietà immobiliari. Gli pubbliche la ti; il settore ha perso previsione di Ance indicatori anticipacirca 600mila posti di tori prefigurano per è di un aumento lavoro. le banche, per l’andel 2,5% in Solo a Brescia no in corso e per il termini reali. Si sono fuoriusciti dal prossimo, un’ulteriore settore circa 10.000 tratta di una stima diminuzione dei riprudenziale, che lavoratori. Giusto per schi riconducibili al potrebbe crescere settore immobiliare”. rendere meglio l’idea di quanto è successo Secondo i grafici riè come se a Brescia portati nel rapporto avessero chiuso 5 stabilimenti l’indicatore di vulnerabilità delle della Iveco. banche derivante dal mercato imOra un qualche spiraglio mobiliare, si attesta sui valori del positivo si sta aprendo, è neces- 1997/98. sario coglierlo, essere pronti. Ma L’Analisi economico finansi tratta di spiragli. Anche l’Istat ziari delle imprese edili bresciane, nel recentissimo rapporto flash presentata dal Gruppo Giovani di sulle costruzioni rileva che siamo Ance Brescia a fine 2017, conferdi fronte alla “fine del crollo” ma ma che, anche a livello locale, le ancora lontani da una effettiva e nostre imprese hanno fatto fronte consolidata ripresa. ai loro impegni nei confronti del sistema bancario portandosi sui Banche livelli tipici delle Pmi di altri In questa prospettiva un ruolo settori… centrale lo ha il credito. Mai come E tutto questo cosa ha porora abbiamo bisogno di una part- tato? Che il costo per accedere 370
SIAMO PREOCCUPATI, COME LO È L’ABI, PER LE INDICAZIONI DALL’EUROPA SULLA GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI LEGATE AGLI NPL
ai finanziamenti è rimasto più alto che in altri settori, come se le banche non si fossero accorte dell’avvenuto miglioramento. Per un’impresa edile accedere a un finanziamento di oltre cinque anni significa pagare un tasso dell’1% in più rispetto ad altri settori dell’industria. E la stessa sorte colpisce le famiglie, che per contrarre un mutuo a tasso fisso sono costrette a pagare circa 18 mensilità in più (circa 15 mila euro in più su un mutuo di 150 mila euro per 25 anni) rispetto alle altre famiglie europee. In aggiunta osservo che siamo molto preoccupati per le nuove indicazioni che arrivano dall’Europa sulla gestione dei crediti deteriorati, a seguito delle problematiche legate agli Npl. In questa preoccupazione non siamo soli. Anche l’Associazione Bancaria Italiana condivide le nostre critiche e siamo convinti che non si possa persistere negli errori che hanno già causato danni enormi all’economia nazionale, mettendo in difficoltà le imprese e gli istituti di credito. Il riferimento è rivolto
alle nuove linee guida dell’Eba, l’Authority bancaria europea, che prevedono un’ulteriore stretta sugli Npl e quindi sui prestiti alle imprese. I nuovi inasprimenti, se attuati, danneggerebbero ulteriormente il settore delle costruzioni che più di altri in questi anni ha sofferto di mancanza di liquidità e che continua a soffrire da oltre 10 anni di una crisi di sistema, anche a causa delle imposizioni europee. Nei confronti del settore, infatti, da parte dell’Eba c’è un accanimento particolare. Come si spiega altrimenti che le nuove indicazioni dell’Authority dispongano accantonamenti pari al 150% per i prestiti al settore immobiliare, senza distinzione di sorta e senza alcuna valutazione preventiva, come se fossero tutti prestiti speculativi e quindi ad alto rischio? È necessario che il nostro Paese si attivi per opporsi con fermezza a queste indicazioni che, ancora una volta, provocherebbero conseguenze devastanti per l’intera economia.
371
Diamo atto al sistema bancario italiano di essere riuscito con prudenza e una buona gestione ad evitare gli imponenti crack che si sono visti altrove, ma si comprenda che se ci sono stati investimenti sbagliati, questi non erano rivolti alle imprese di costruzioni ma appannaggio dei “soliti noti”, ai quali quei soldi non dovevano essere dati, e per colpa dei quali ora paghiamo tutti pesanti conseguenze. Chiediamo al sistema bancario, quindi, di valutare con attenzione le nostre richieste di finanziamento, sia quelle destinate a nuove iniziative, sia quelle necessarie alla gestione corrente. In un momento di crisi, anche il mantenere la capacità di produrre e restare sul mercato diventa un investimento strategico. Offriamo la nostra disponibilità a fornire, con trasparenza, qualsiasi informazione sulla nostra attività. Siamo consapevoli che alle richieste delle banche dovremo essere pronti a rispondere, migliorando, se necessario, la capitalizzazione, la struttura aziendale, ricercando, attraverso l’efficienza
IN DIECI ANNI SI SONO PERSI 60 MILIARDI DI INVESTIMENTI PER NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA MANCANZA DI RISORSE
produttiva, quei margini di redditività che sono la garanzia dei finanziatori. Questo nuovo rapporto dovrà portarci in un mercato del credito che sappia premiare le iniziative migliori, selezionare la professionalità e la capacità d’impresa, ma che offra alle imprese tutte le condizioni per poter operare con continuità e con risorse finanziarie adeguate allo sviluppo.
Lavori Pubblici
La crisi che, dieci anni fa, ha colpito le costruzioni, ha manifestato i suoi effetti peggiori nel settore delle opere pubbliche. Gli investimenti del comparto hanno iniziato a ridursi fin dal 2005 e permangono molte difficoltà a invertire tale andamento, nonostante la volontà di rilancio della politica infrastrutturale adottata negli ultimi anni. Ciò ha contribuito ad ampliare il grave gap infrastrutturale italiano, soprattutto con riferimento alla funzionalità del sistema e alla sua capacità di rispondere alla domanda di servizi per la collettività. Questo stato delle cose è il risultato di scelte di politica econo-
mica, improntate esclusivamente al “rigore”, che hanno scaricato sugli investimenti in conto capitale, e in particolar modo quelli destinati alla realizzazione di nuove infrastrutture, tutto il peso delle manovre finanziarie per l’equilibrio del bilancio dello Stato. Si può stimare che la drastica riduzione delle risorse disponibili per nuove infrastrutture abbia determinato, nell’ultimo decennio, la rinuncia a circa 60 miliardi di euro di investimenti in nuove opere pubbliche. A partire dal 2016, le azioni di Governo hanno invertito tale andamento, con considerevoli iniezioni di risorse destinate alle infrastrutture, in particolar modo per la sicurezza del territorio, delle scuole, della manutenzione delle reti di trasporto e degli investimenti locali. Per il 2018 la previsione è di un aumento del comparto delle opere pubbliche del 2,5% in termini reali e con riferimento agli stanziamenti messi a disposizione. Ma quando le cose sembravano poter migliorare, ecco che è intervenuta la riforma del Codice degli appalti: come dire al peggio non
La Convention ha ospitato numerosi espositori del settore edile e collegati
372
c’è mai fine. Così, se prima il problema era reperire le risorse, oggi il problema principale pare essere la burocrazia, male non nuovo del nostro “Sistema Paese”, ma che stupisce per la sua capacità, come un tumore, di resistere ad ogni cura e ad ogni tentativo, se non di estirparlo almeno di ridurlo, quasi fosse una araba fenice. Si potrebbe dire, parafrasando il titolo di un articolo del giornalista Marco Galluzzo sul “Corriere della sera” del 23 aprile scorso: i soldi ci sono ma non li spendiamo. Continuo, citando quanto riportato da Galluzzo: “La contraddizione è nei numeri, le ultime tre leggi di Bilancio hanno previsto nove miliardi di euro di lavori pubblici.” “Nessuno ha trovato più finanziamenti dei Governi Renzi e Gentiloni. Eppure, la spesa continua a scendere. Parlare di anno zero non è un’enfasi. Nel 2017 il Governo ha prima pronosticato un +2,8%, si è ridimensionato a settembre con un +0,4%, alla fine l’Istat ha distrutto l’illusione: investimenti pubblici nel nostro Paese meno 5,6%.” “Dopo un decennio di crolli costanti. Sino a qualche anno fa eravamo quelli con le mani legate. Come Grecia, Spagna e Portogallo: troppo debito pubblico, troppa austerity da rispettare, quindi addio spese in infrastrutture, complice la crisi. Oggi, in aggiunta, siamo anche un caso europeo: non solo, denunciano i costruttori dell’Ance, il Codice degli appalti avrebbe rallentato gare e cantieri, ma anche i fondi europei raccontano la crisi della macchina degli appalti italiani”.
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ULTIMI GOVERNI APPARE UNA CHIMERA. L’INEFFICIENZA DELLA PA VANIFICA GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA
Siamo penultimi in Europa, 26esimi su 27 Paesi, solo l’Irlanda ha fatto peggio di noi. Sono impietose le cifre ufficiali sull’avanzamento del Fesr, il fondo strutturale della Ue per lo sviluppo regionale del bilancio 2014-2020. La Grecia ha già speso il triplo di noi, il Portogallo 4 volte di più. Noi siano fermi a poco più del 5% dei finanziamenti ottenuti: meno di 2 su quasi 34 miliardi. E dal 2 maggio scorso è iniziata la discussione a Bruxelles sul bilancio che partirà nel 2020. L’eterna rincorsa è storia di ogni giorno, anche per i finanziamenti pubblici con soldi nostri. L’anno scorso i comuni hanno speso 800 milioni in meno sul 2016. Il fondo d’investimento e sviluppo infrastrutturale ha dotazione pluriennale per 60 miliardi di euro: nel 2017 il Governo contava di spenderne 630 milioni, si è fermato a 100, lo zero virgola qualcosa dell’intera dotazione. La programmazione di cui gli ultimi Governi si sono vantati, appare una chimera. L’inefficienza delle procedure di spesa della pubblica amministrazione di fatto vanifica gli obiettivi di politica economica. Nell’ultimo dossier del Senato sui Lavori pubblici, dopo un monitoraggio di Palazzo Chigi sulle strutture dei ministeri, emerge che le stesse: “non sembrano disporre delle competenze specialistiche necessarie” per programmazione e pianificazione dei programmi di investimento. In sintesi, i governi Renzi e Gentiloni hanno stanziato in tre anni più che nell’ultimo decennio, ma non sono riusciti a rendere più efficace il meccanismo di spesa,
oggi perverso in termini di tempi, bloccando per oltre 24 mesi molti competenze, blocchi giudiziari. investimenti. Cos’altro aggiungere? Questa Eppure, avevano fatto un mantra della fase di attuazione, del con- è la burocrazia malata. Basti oscetto di monitoraggio: al passag- servare che la fase di esecuzione di un’opera occupa gio del Cipe, era la solo il 40% dell’inpromessa dei sottosetero iter che va dalgretari alla Presidenza Il primo lotto la progettazione alla del Consiglio, sarebbe del raccordo consegna. Il 60% del seguita una fase attuaautostradale fra tempo se ne va perso tiva più snella. l’A4 e la Valtrompia tra i meandri delle È andata in un è bloccato. La carte bollate e degli altro modo: al posto Magistratura uffici delle stazioni di sburocratizzare si ha dato ragione appaltanti. Il rilancio sono aggiunti ademall’impresa, delle opere pubbliche pimenti. Non a torto il penalizzata da dieci non è un problema di Sole 24ore, rilancian- anni di burocrazia finanziamenti. È un problema di procedudo uno studio dei core ingessate, di veti struttori italiani, ha parlato di: “grande malattia italia- incrociati, di tempi biblici per il na”. Aggravata da un Codice degli rilascio delle autorizzazioni. appalti che sembra aver complicaBurocrazia to le cose. Lo stesso male affligge quaForse la provocazione lanciata dall’Ance di abolire il Codice si ogni settore della Pubblica appalti e scriverne uno nuovo non amministrazione. Sul tema della è un mero pungolo ma una vera burocrazia sottolineo come, per esigenza per il Paese. Mi auguro lo sviluppo, bisogna costruire un che il nuovo Governo colga l’op- ambiente favorevole alla nascita portunità per affrontare il tema e alla crescita delle imprese, gli introducendo iter snelli, semplici e unici soggetti in grado di creare trasparenti ontani dai bizantinismi ricchezza e lavoro. Un principio semplice, ma purtroppo contradcui oggi assistiamo impotenti. detto, però, da una serie di ostaBasti un esempio per tutti. Il primo lotto del raccordo coli e vincoli burocratici, politici, autostradale fra l’A4 e la Val- culturali contro l’impresa, quale trompia è ancora bloccato, e c’è motore economico. Nessuno pensa, naturalmenvoluta la Magistratura per dare ragione all’impresa, che si rifiutava te, a un’impresa che sia sottratta di pagare il costo di dieci anni di alla legge, protagonista anarchica ed egoista delle meccaniche soinefficienze burocratiche. A fine marzo si è tenuto l’ul- ciali. Tutt’altro: la buona cultura timo Cipe, sono state approvata d’impresa conosce bene valori tre opere Anas per 493 milioni. e logiche dei mercati che hanno Peccato che per firmare l’ultimo bisogno d’essere ben regolati, contratto di programma con l’Anas trasparenti, efficienti. Si richiede, invece, che non lo Stato abbia impiegato due anni, 373
PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN ITALIA, ANCHE DA PARTE DEGLI INVESTITORI ESTERI, SERVE UN QUADRO NORMATIVO CERTO
del legislatore contro il comparto edile ed immobiliare. Tra i fattori che stanno allontanando gli italiani dall’investire nel settore è innegabile il peso determinato da una tassazione sul bene “casa”, che in questi ultimi tempi è diventata la più alta d’Europa. Ma per favorire gli investimenti immobiliari in Italia, anche da parte degli investitori esteri, è invece necessario delineare un quadro normativo certo e una Momenti di scambio durante una pausa dei lavori imposizione fiscale chiara e inequivocabile. Una semplificazione ci siano ostacoli tali da bloccare le muoversi. Una giungla che, alla che demolisca la stratificazione di dinamiche essenziali dell’impresa fine, soffoca tutti quelli che cerca- norme oggi esistenti. stessa. Vincoli da eccesso di bu- no di percorrere le strade maestre Anzi, è indifferibile un interrocrazia, che deve essere snellita e facilita chi le aggira. vento deciso di revisione complese rispondente agli odierni tempi Non chiediamo nulla, non siva della tassazione immobiliare del mercato e del lavoro. Spesso siamo abituati a chiedere. Vor- nel nostro Paese, tassazione cona maggior burocrazia corrisponde remmo solo poter lasiderata il vero ostamaggiore corruzione. In un conte- vorare in un ambiente colo ad una ripresa Snellimento e sto di semplicità è più facile anche che non penalizzi chi effettiva del nostro semplificazione il controllo. ha voglia di fare, sosettore e in sostanza Snellimento e semplificazio- prattutto per via di non sono solo dell’economia italiana ne non sono solo problemi legati leggi e provvedimenti problemi legati in generale. alla produzione normativa, sulla complessi e talvolta alla produzione quale molto ci sarebbe da dire contraddittori, incerti, Saluti finali normativa, basti anche solo contando i decreti at- poco chiari. Ho dato spazio, pensare ai decreti tuativi che ogni legge si trascina. anche se in sintesi, ai attuativi che ogni Fiscalità Sono problemi che non fitemi che più di altri legge si trascina Sulla fiscalità ho niscono con la pubblicazione in hanno visto attivo il Gazzetta delle leggi, magari anche già fatto un breve cenCollegio. Ma il nostro ben scritte e comprensibili, ma che no. È vero che negli impegno si è maniferichiedono un presidio a cascata, ultimi anni sono state introdotte stato anche nel curare e promuoe la volontà dei successivi livelli misure positive. Mi riferisco in vere i rapporti con gli associati. di governo della cosa pubblica, di particolare al sismabonus e all’e- Abbiamo verificato giornalmente attuare le norme di semplificazio- cobonus. Il tema è purtroppo sem- che l’attività di noi tutti e degli ne, non come solo un atto formale pre centrale nelle nostre relazioni. uffici, garantisse efficaci risposte Il perché è presto detto. Noi alle necessità degli associati, ad di adempimento, ma come atto ci scontriamo con un sistema iniziare dalla qualità dei servizi sostanziale di rinnovamento. Molti problemi nascono an- fiscale che non è per nulla equo offerti dal Collegio. che dalla difficoltà di capire e ed è aggravato da un apparato di Voglio ringraziare tutti i cominteragire correttamente con un leggi tributarie per nulla semplici ponenti degli Organi istituzionali apparato burocratico così comples- e di difficile applicazione. A ciò si del Collegio Costruttori per il so da non sapere, esso stesso, come aggiunga una sorta di accanimento prezioso apporto e il contributo 374
GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE E IL CONTRIBUTO CHE OGNUNO DI VOI FORNISCE E FORNIRÀ ALLA CRESCITA DEL SETTORE!
dagli stessi profuso. Non è da poco dedicare tempo ed energie a favore dell’Associazione e a scapito dell’azienda, in una fase storica come l’attuale. Grazie per l’impegno dimostrato, concreta attestazione di un profondo senso di appartenenza al nostro sodalizio, del quale l’intera nostra categoria deve farne tesoro per il presente e per il futuro. Non dimentichiamo che i risultati ottenuti dalla nostra Organizzazione a favore di tutte le imprese edili, sono il frutto anche dell’esperienza e della determinazione dei nostri esponenti, a livello locale, regionale e nazionale. Ai nostri colleghi, e in particolare agli amici, Giuliano Campana, Ernesto Bruni Zani, Primo Ider e Mario Parolini, va il nostro ringraziamento per aver dedicato, sottraendoli anche agli affetti familiari, tempo ed energie riservandole alla difesa degli interessi della nostra categoria. Un ringraziamento anche a Massimo Deldossi e Fabio Rizzinelli, Presidenti in rappresentanza del Collegio degli Enti Bilaterali Eseb e Cape, per l’impegno e l’ottima gestione degli Enti stessi. Un sincero grazie ai colleghi ed amici del Consiglio per la dedizione dimostrata in questi anni nell’espletamento del loro incarico. E un analogo grazie alla Direzione, ai funzionari e a tutto il personale, per la professionalità e l’impegno quotidianamente profusi. Le sfide che abbiamo affrontato nei vari campi sono state tante e molte altre ci attendono: cambiamenti culturali, di approccio e di innovazione. Ma credo che l’aspetto di maggiore significato
riguardi il non dimenticare mai che il Collegio è la “nostra casa” la vera e unica casa delle nostre imprese. Il luogo ove possiamo, anzi dobbiamo confrontarci. Anche discutendo animatamente, se necessario, sostenendo talvolta tesi diverse, ma con il fine di lavorare tutti insieme per rafforzare sempre di più la nostra Associazione e poter quindi rappresentare con forza e determinazione la nostra categoria. Ance Brescia è un’organizzazione imprenditoriale di settore, ma la sua azione è ben più vasta della legittima tutela degli interessi
375
delle imprese costruttrici, il nostro impegno va oltre alle azioni di tutela e promozione delle nostre imprese. Siamo attivi e presenti nel dibattito sociale ed economico, ci confrontiamo con istituzioni e associazioni, con il mondo accademico, con molte realtà impegnate a vario titolo sul fronte della vita cittadina e provinciale. Grazie per la Vostra partecipazione e per il contributo che ognuno di Voi ha dato, fornisce e fornirà alla crescita del settore!
UN’AZIONE INTRAPRESA CON DETERMINAZIONE PER ILLUSTRARE L’INTENSA ATTIVITÀ DELLA CASSA, E LA RICCA OFFERTA DI WELFARE PER GLI OPERAI
RIZZINELLI: “OFFRIAMO WELFARE DA 70 ANNI”, GRAZIE CAPE, UNA CAMPAGNA PER COMUNICARLO
Il Presidente di CAPE, Fabio Rizzinelli, durante l’intervento all’Assemblea di ANCE
Oggi tutti parlano di Welfare, anche quanti lo hanno scoperto pochi mesi fa. Noi lo pratichiamo da 70 anni! La Campagna è imperniata graficamente su un casco rivestito da un giornale, un’immagine efficace che evidenzia la sicurezza nella sua moderna accezione, richiamando allo stesso tempo la tradizione e le consuetudini dei decenni passati del mondo edile. La Campagna s’inserisce nella più ampia azione di valorizzazione del settore edile bresciano nella sua globalità, in sintonia con Ance Brescia ed Eseb.
Grazie Cape, una Cam- tensa Campagna d’immagine e di con la presenza della significativa comunicazione, per far conoscere frase “70 anni di Welfare”, che pagna d’immagine Cari Colleghi imprenditori, autorità, gentili ospiti, inizio con piacere la mia relazione ricordando anzitutto che durante l’esercizio 2017 abbiamo lavorato per rendere possibile, all’inizio di quest’anno, una in-
il consolidato sistema di Welfare offerto da settant’anni dalla Cassa Edile. Una Campagna ottimamente sintetizzata dal claim “Grazie Cape!”, semplice, gradevole e soprattutto facile da ricordare, e 376
nei messaggi si affianca al logo della Cape. Un’azione intrapresa con determinazione per far conoscere l’intensa attività della Cassa, in particolare la ricca offerta di Welfare garantita ai dipendenti delle
LA CAMPAGNA D’IMMAGINE DELLA CAPE FA CONVIVERE ED EMERGERE CON CHIAREZZA GLI ASPETTI POSITIVI DELLA SUA ATTIVITÀ
imprese edili, alle loro famiglie, to sia impegnata per garantire una alla quale si aggiunge il supporto concorrenza leale per tutelare le garantito alle imprese, elementi imprese iscritte nei confronti di fondamentali che caratterizzano quanti inquinano il mercato con l’ente bilaterale sin dalla sua na- comportamenti difformi che lo scita. distorcono, penalizzando i comOggi tutti parlano di Welfare, mittenti onesti e le imprese che anche quanti lo hanno scoperto rispettano le regole. pochi mesi fa. Noi lo pratichiamo I numeri dello scorso da 70 anni! La Campagna è imperniata esercizio Continua a migliorare la graficamente su un casco rivestito da un giornale, un’immagine ef- presenza degli operai. Gli operai ficace che evidenzia la sicurezza attivi sono stati 16.973 contro i nella sua moderna accezione, 15.774 del 2016, con un increrichiamando allo stesso tempo la mento del 7,60%. Quest’anno tradizione e le consuetudini dei abbiamo raggiunto la percentuale decenni passati del mondo edile. più alta di presenza di lavoratori La Campagna s’inserisce di origine estera iscritti alla Cassa: nella più ampia azione di valoriz- dal 40,47% del 2016 siamo arrivati zazione del settore edile bresciano al 43,04%. Il numero delle imprese è legnella sua globalità, in sintonia con Ance Brescia, Eseb (Ente sistema germente diminuito dello 0,74%: edilizia Brescia) e le Organiz- le attive nel 2017 sono state 2.694 zazioni sindacali dei lavoratori, contro le 2.714 del 2016. Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. Prestazioni assistenziali I messaggi trovano spazio sui quoNel 2017 le prestazioni assitidiani, su emittenti radiofoniche e televisive, sul web e sulle princi- stenziali hanno comportato un’uscita complessiva di poco supepali piattaforme social. riore a 2,711 milioni Il casco persodi euro. nalizzato con il vecOggi tutti parlano Questo è il welchio giornale e il claim “Grazie Cape!”, sono di Welfare, anche fare di cui vi ho accenquanti lo hanno nato e che vorremmo caratterizzati da imscoperto pochi valorizzare. Non è mia magini e testi utilizzati mesi fa. Noi lo intenzione annoiarvi alternativamente per evidenziare i valori, pratichiamo da 70 con uno stillicidio di i servizi e il Welfare, anni! Facciamolo numeri ma chiedo la vostra attenzione, si garantiti dalla Cassa sapere tratta di un passaggio alle imprese e ai loro centrale. lavoratori dipendenti. L’edilizia viene narrata come La Campagna d’immagine della Cassa Edile, a nostro pa- un settore di retroguardia. Ma è rere, fa convivere ed emergere una narrazione falsa, frutto di pocon chiarezza gli aspetti positivi chi e disonesti operatori a causa dei che caratterizzano l’attività della quali tutti noi veniamo etichettati. La realtà è ben altra, e non Cape, facendo comprendere quan377
la immagino io. La descrivono i numeri e sono numeri che fanno riflettere. Numeri che fanno del nostro il settore più all’avanguardia in tema di welfare a favore di imprese e lavoratori. Avendo come riferimento i lavoratori stabilmente iscritti in Cassa Edile, in media ogni lavoratore ha ricevuto dalla Cassa circa 783 euro. Ogni impresa, in media, ha ricevuto, in modo diretto o indiretto, dalla Cassa circa 510 euro. Mi si dirà: sono soldi delle imprese. È vero! Ma è anche vero che grazie alla mutualizzazione, che solo la Cassa è in grado di permettere, i 783 euro dati ai dipendenti, sono costati alle imprese circa 820 euro. Se non ci fosse stata la Cassa, il costo per le imprese, sarebbe lievitato sino a circa 1.150 euro. Il delta è di circa 330 euro. 330 euro risparmiati! Per un risparmio totale per le imprese di circa euro 900.000,00 Questi sono i numeri. Questa è la tanto vituperata edilizia. Ecco i più rilevanti capitoli di welfare di questa gestione: Il rimborso per protesi odontoiatriche, ortofoniche e ortopediche nel 2017 è stato pari a euro 515.280,06 per 775 interventi, con una media unitaria di euro 664,87 per intervento. Gli assegni di studio sono stati erogati a 798 beneficiari per un totale di euro 320.338,63. I soggiorni estivi dei figli degli iscritti, con una spesa di euro 22.655,84, hanno ospitato 29 ragazzi. Il sussidio visite oculistiche e acquisto occhiali è stato pari a euro
OGGI FACCIAMO IL PUNTO SULLO STATO DEL SETTORE COSÌ COME LO VEDIAMO NOI IMPRENDITORI. FONDAMENTALE È IL RUOLO DEGLI ENTI BILATERALI
136.990,12 per 847 prestazioni. Il rimborso spese didattiche per i figli che frequentano le scuole medie inferiori è stato di euro 47.800,00 per 345 studenti. Il contributo sugli interessi del mutuo prima casa è stato di euro 24.660,00 per 59 erogazioni. A titolo di APE, sono stati erogati circa 6,4 milioni di euro con un valore medio per lavoratore di euro 788,88. Per quanto riguarda gli impiegati, nel 2017 la gestione ha avuto iscritti 454 impiegati se sono state erogate prestazioni per euro 117.724. I rimborsi alle imprese sono stati complessivamente pari a circa 1,1 milioni di euro pari a circa 510 euro ad impresa.
Legalità e contrasto alla concorrenza sleale
Con questi pochi dati, pur rimanendo a disposizione per chi tra voi desiderasse maggiori approfondimenti, vorrei chiudere questa breve introduzione per dedicarmi,
come vi dicevo, più da vicino ai temi dell’Assemblea. Non vi inganni la circostanza che vi sono tre relazioni, quella di Cassa Edile, preceduta da quella dell’ESEB e, a chiudere, quella del presidente Pavoni con la successiva tavola rotonda. Oggi facciamo il punto sullo stato del settore così come lo vediamo noi imprenditori. Un settore in cui la componente degli Enti Bilaterali è, appunto, una componente: il settore è unico, i problemi sono unici e anche le soluzioni vanno ricercate secondo una visione complessiva ed inclusiva che coinvolge imprese, lavoratori, associazioni datoriali e sindacali. Secondo il CRESME, di cui nella successiva tavola rotonda avremo il piacere di sentire il direttore, arch. Lorenzo Bellicini, nel 2015 si è chiuso il sesto ciclo edilizio ed è iniziato il settimo, quello della ripresa. Ripresa annunciata per il 2016, ma che per una serie di fattori sui quali non mi soffermo pare iniziare solo ora, e
378
pure con una timidezza eccessiva. Lo scenario di previsione per il settore delle costruzioni è dunque quello di una ripresa del ciclo. Ma si tratta di una riapertura del settore che si radica in un mercato in profonda riconfigurazione, dovuta principalmente all’innovazione tecnologica. L’industria 4.0, sebbene sottotraccia e senza proclami roboanti, nell’edilizia è già in atto. La digitalizzazione, o building information modeling, solo 8 anni fa nemmeno si sapeva cosa fosse, ora invece è già norma di legge nel codice degli appalti. Ma non solo. La prefabbricazione, i nuovi materiali, la robotizzazione sono i nuovi scenari in cui si svilupperà l’edilizia. Apro una piccola parentesi. Proprio l’elemento dell’innovazione tecnologica forse può spiegarci, almeno in parte, perché noi imprese edili ancora vediamo solo marginalmente gli effetti della “ripresina” in atto che sono, in larga parte, appannaggio di nuovi
UNA SERIA RIORGANIZZAZIONE, IN GRADO DI RIDARE SENSO ALLA CASSA EDILE, DEVE AVERE CHIARI OBIETTIVI DI FONDO
soggetti che si sono affacciati sul mercato in grado di aggredirne quote importanti. In questo contesto si pone la necessità di ripensare il ruolo delle imprese e quindi, di conseguenza, anche la funzione degli enti bilaterali ed in particolare della Cassa edile. Riflessione obbligata perché dovuta ad un aspetto oggettivo, legato alla storia e alla genesi degli Enti bilaterali. Le Casse Edili nascono nell’immediato dopoguerra, alcune prima, altre dopo, in una situazione completamente diversa da quella di oggi. Il Paese doveva essere rifondato e ricostruito, quindi c’era una grande propensione agli investimenti in conto capitale, una grande attenzione alle cose “consistenti”: riedificare le case distrutte, rifare tutto il sistema di infrastrutture e adeguarlo ai tempi.... Questi Enti si inseriscono in una società impoverita dalla guerra, che veniva da una storia di ruralità e doveva essere trasformata necessariamente in una società industriale, con tutto quello che una simile trasformazione comportava. Oggi ci troviamo in una situazione diametralmente opposta. C’è un certo grado di saturazione, complice anche una grave crisi di natalità. Viviamo in una società che non è solo post-industriale, ma addirittura post-terziaria; una società ormai governata dalla finanza, in cui l’economia di carta e speculativa, cuba molto più dell’economia reale, in cui è molto difficile pensare di attuare piani organici di investimento. Siamo un Paese che ha dele-
gato una parte consistente della sua sovranità all’Europa, uno scopo e una visione sì assolutamente rilevante, ma che, oltre a mostrare strani scricchiolii negli ultimi tempi, condiziona fortemente, con le sue indicazioni, i piani di impegno economico-finanziario da parte dei Paesi. Quindi, in un simile scenario, ci troviamo davanti al primo dilemma: che facciamo? Riorganizziamo gli Enti Bilaterali tali e quali o riprogettiamo tutto il sistema? A mio avviso la soluzione è quella della riorganizzazione. Però, una riorganizzazione seria e profonda in grado di ridare senso, e senso profondo, alla Cassa Edile in particolare. E si deve trattare di una riorganizzazione che tenga conto di una serie di circostanze e abbia ben chiari gli obiettivi di fondo. Innanzitutto, l’organismo bilaterale dovrà servire servizi reali e concreti al settore e ai suoi attori lavoratori ed imprese, riconoscibili e percepiti come utili. Noi dobbiamo abbandonare l’autoreferenzialità in primis e fornire ad una platea sempre più vasta servizi, che possano essere percepiti come utili. 379
Inoltre, dobbiamo dotarci di strumenti unici ed unitari per svolgere al meglio la nostra attività di organismo bilaterale. Anzitutto, le anagrafiche dei lavoratori - anche degli autonomi e degli impiegati - devono essere univoche e attingibili in modo semplice. Le denunce devono essere uniche in modo tale che, in tempo reale, si abbia quando e dove si vuole, una situazione precisa del sia del singolo cantiere che dell’attività edilizia complessivametne svolta sul territorio. Di cosa dobbiamo tenere conto? Di moltissime cose perché, in questi anni, è avvenuto un terremoto e il settore è cambiato, così come è cambiato il cantiere, in cui sono entrati e stanno entrando continuamente nuovi attori, provenienti soprattutto dal mondo produttivo e manifatturiero, in grado di fornire prodotti e sistemi costruttivi sempre più differenziati. La loro ricchezza rende sì più cospicua l’offerta tecnica delle soluzioni, ma anche più complessa la governance della parte datoriale e sindacale. Inoltre, molti di loro adoperano contratti diversi che si vanno sempre più differenziando, e
SECONDO I DATI UFFICIALI DI EXPO MILANO, IL 23,5% DEL PERSONALE ERA ISCRITTO IN CASSA EDILE, E TUTTO IL RESTO NO
contratto dell’edilizia è il vero “core business” della Cassa. Certamente la Cassa Edile dovrà continuare a svolgere la sua funzione di “erogatrice” di assistenze e prestazioni a imprese e lavoratori, ma sempre più dovrà diventare il centro propulsivo e di coordinamento per le politiche finalizzate a imporre, e il verbo non è usato a caso, l’applicazione del contratto dell’edilizia nelle trainano un’ulteriore filiera, quella volte pare non se ne curi proprio. imprese che svolgono in modo degli installatori che mettono in Ma ciò non toglie che anche prevalente lavori edili. Sopra evidenziavo la necessiopera e manutengono. gli operatori del settore, noi imtà di ripensare il ruolo, la funzione Secondo i dati ufficiali prese, dobbiamo fare la nostra. dell’Expo di Milano, il 23,5% Dobbiamo darci regole semplici e degli enti bilaterali e in particolare del personale era iscritto in Cassa dobbiamo guardarci in faccia con della Cassa edile. Ebbene a Brescia questo Edile, e tutto il resto no. Quindi sincerità e porci una domanda: le percorso lo abbiamo già iniziato si tratta di un problema oggetti- vogliamo rispettare oppure no? vamente rilevante, che riguarda Questa è la vera sfida del fu- ponendo al centro delle nostre le Casse Edili, la formazione, la turo: affermare con forza la legalità azioni la tutela delle imprese resicurezza, insomma tutto il mondo nel nostro settore. Dobbiamo tute- golari e corrette. Ciò significa che della bilateralità. lare le imprese edili e i lavoratori intendiamo con forza contrastare Ma soprattutto è un problema dell’edilizia. Tante imprese negli quei soggetti economici che non che riguarda le nostre imprese. scorsi anni hanno chiuso e chiudo- sono né regolari né corretti. Questa è la strada tracciata e Non si tratta di difendere o no tutt’oggi perché ogni giorno si questa è la strada che arroccarsi su posizioni difensive. sentono ripetere che stiamo percorrendo e Si tratta di fare in modo che i loro costi della maA Brescia, che sempre più batle regole del gioco siano chiare e nodopera sono fuori teremo, con forza e questo percorso applicate da tutti. mercato. decisione. lo abbiamo già Le costruzioni sono attività I lavoratori sono Nella relazioiniziato ponendo capace di modellare il territorio in licenziati o costretti ne dello scorso anno al centro delle funzione delle esigenze sociali e a ricevere paghe non davo conto della territoriali che, via via, si modifi- adeguate o, ed è forse nostre azioni la circostanza che con cano. Quindi è un mestiere nobile pure peggio, a lavo- tutela delle imprese e non lo possiamo svendere in rare in condizioni di regolari e corrette. l’esercizio 2017 si furberie di varia natura. carenza, se non di Questa è la strada! sarebbe data una forma più strutturata alle Mi si potrà obiettare che è assenza, di un’adeazioni di Cassa Edile compito dello Stato contenere i guata formazione e a favore della regofenomeni negativi dell’elusione, in cantieri dove la larità dei cantieri, anche in vista dell’evasione, della corretta ap- sicurezza è solo un optional. degli impegni derivanti dal Proplicazione dei minimi salariali, In questa sfida la Cassa Edile tocollo d’intesa con il Comune di della formazione, della sicurezza può e deve avere un ruolo. sui cantieri. Anzi la partita del contrasto Brescia per il rafforzamento della È certamente vero. all’evasione contributiva, e quindi Legalità nell’edilizia pubblica e Lo Stato dovrebbe fare la sua al lavoro nero o irregolare, per privata. È vero che siamo in camparte. E non sempre la fa. Anzi. A favorire la piena applicazione del 380
NEL 2018 CI ATTENDE UN RILEVANTE LAVORO DI DIVULGAZIONE DEI SOFTWARE, ANCHE ALLA LUCE DEI PROTOCOLLI DI INTESA STIPULATI CON LOGGIA E VARIE REALTÀ
pagna elettorale e che il “politicamente corretto” vorrebbe che non lo facessi, ma sinceramente troverei invece scorretto non rivolgere un ringraziamento agli attuali amministratori del Comune di Brescia e al Comitato per la Sicurezza e la Legalità. È doveroso, perché hanno creduto, condiviso e fortemente appoggiato le nostre iniziative. Con soddisfazione posso dirvi che davvero il 2017 e questo primo scorcio del 2018 hanno visto la concretizzazione delle azioni a contrasto della concorrenza sleale. L’intenso lavoro svolto nel 2017 si è concluso in questo inizio 2018 con l’avvio di un nuovo software che consente alla Cassa di evidenziare le anomalie risultanti da un “data crossing” di informazioni provenienti da più fonti. Un passaggio decisivo è stata la firma del Protocollo con l’Ispettorato Territoriale del lavoro, rappresentato dal dott. Carlo Colopi, che oggi è qui con noi. Anche a lui va il mio più sentito ringraziamento. Con una prontezza raramente riscontrabile nella Pubblica Amministrazione, ha saputo cogliere gli aspetti positivi delle nostre proposte e ha avuto la capacità, insieme al suo staff, di declinarli nell’ambito normativo attuale rendendo possibile la sottoscrizione di un importante accordo che è oggi in fase di avvio. Sono certo che sarà utile per entrambi. Siamo anche partiti con quello che lo scorso anno avevo definito il secondo step: mettere in contatto Cassa Edile con il cantiere. A settembre del 2017 abbiamo raggiunto un accordo con gli ordini professionali degli architetti, dei geometri e degli ingegneri
per consentire alla Cassa Edile di mettere a disposizione delle imprese e dei professionisti, ma anche dei committenti, un pacchetto di servizi volti a semplificare gli adempimenti documentali. L’iniziativa, presentata lo scorso 20 aprile 2018 alla stampa, va sotto il nome di Check, perché consente a tutti noi operatori di avere sotto controllo, in modo semplice e gratuito, quel che avviene in cantiere. Per il 2018 ci attende un ulteriore rilevante lavoro di divulgazione dei software, anche alla luce dei Protocolli di intesa stipulati con Comune di Brescia, Ordini Professionali, Provincia e Ispettorato Territoriale del lavoro. Inoltre, abbiamo previsto un’azione che, nella seconda parte dell’anno in corso, ci vedrà impegnati nella divulgazione agli altri Comuni bresciani del Protocollo sottoscritto con il Comune di Brescia. Infine, dovremo procedere ad una razionalizzazione della struttura operativa che dovrà gestire queste nuove e centrali attività di Cape, dedicandovi le necessarie risorse, sia economiche sia umane. Pochi giorni fa, Ance Lom-
381
bardia ha sottoscritto con l’articolazione lombarda dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani un protocollo molto simile a quello che noi abbiamo sottoscritto con il Comune di Brescia. Questo è senz’altro positivo. In primo luogo, perché rende evidente che è possibile agire come sistema edile, esportando le buone prassi che si sperimentano sui singoli territori. In secondo luogo, perché o il contrasto all’illegalità diventa patrimonio comune o si rischia di penalizzare le sole imprese bresciane. Dunque, è con favore che continueremo ad affermare la necessità di esportare in Lombardia e in tutto il territorio nazionale il nostro modello, anche di relazioni industriali. Concludo, ringraziando i miei più stretti collaboratori: il Vicepresidente, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale per il prezioso contributo al buon funzionamento dell’Ente, senza dimenticare il Collegio Sindacale. Rivolgo un particolare ringraziamento al Direttore e al personale tutto, per il forte impegno prestato.
IL SETTORE MONDIALE DELL’EDILIZIA È IN CONTINUA CRESCITA, NONOSTANTE UNA LIEVE FLESSIONE DURANTE LA CRISI FINANZIARIA
EDILIZIA, ECONOMIA GLOBALE E INNOVAZIONE, DELDOSSI: “PREPARIAMOCI AL FUTURO”
L’economia globale nel resto del mondo sta trasformando il nostro settore. Dobbiamo chiederci come le aziende si preparano ad affrontare un sistema completamente aperto, fortemente interconnesso e senza confini geografici. Quello che succede alle aziende edili del resto del mondo non dobbiamo pensare sia qualcosa che non ci tocca. È semplicemente qualche cosa che deve ancora arrivare. Ecco perché dobbiamo porci dei precisi quesiti.
Il Presidente di ESEB, Massimo Deldossi, durante l’intervento all’Assemblea di ANCE
Volevo riflettere insieme a voi sia sugli effetti della così detta “economia globale” che sta trasformando il nostro settore nel resto del mondo, sia su come le aziende si stanno preparando ad affrontare un sistema completamente aperto, fortemente interconnesso e senza confini geografici. Quello che succede alle aziende edili del resto del mondo non dobbiamo pensare sia qualcosa che non ci tocca. È semplicemente qualche cosa che deve ancora arrivare. Ecco perché dobbiamo porci i seguenti quesiti: 382
1) devono cambiare le Aziende per competere in questo mercato? 2) Se è vero che il mercato ci spinge al cambiamento, siamo pronti? 3) E, in tal caso, quali sono gli “attrezzi” di cui ci dobbiamo dotare? Andiamo per gradi. Il settore mondiale dell’edilizia è in continua crescita e nonostante una piccola flessione durante la grande crisi finanziaria (2008-2009) si è prontamente ripreso e continua a crescere con buoni ritmi: i dati elaborati dal
COME MAI UNA DIFFERENZA COSÌ MARCATA TRA QUELLO CHE STA SUCCEDENDO NEL MONDO E QUELLO CHE SUCCEDE NEL NOSTRO PAESE?
CRESME attestano che a fronte per il triennio 2018-2020. Il merdi un valore degli investimenti di cato nazionale quindi è un mercato poco inferiore ai 5.000 miliardi di che fatica a riprendersi. euro nel 2000, lo scorso anno gli Come mai una differenza stessi sono stati pari a 8.000 miliar- così marcata tra quello che sta di, con una previsione 2018 che si succedendo nel mondo e quello attesta a circa 8.200 miliardi nel che succede e sta succedendo nel 2018 e un’aspettativa di arrivare a nostro paese? 8.400 nel 2020. Per rispondere a questa doTutti i continenti sono in manda facciamoci aiutare ancora crescita e anche l’Europa, ultima da qualche dato. come tasso di crescita, sta proseLa situazione del settore dal guendo in termini perpunto di vista non centuali interessanti il degli investimenti suo sviluppo. ma dell’occupazioLa grande crisi, Gli orizzonda noi iniziata nel ne assume tutt’altro ti sono buoni e ogni tenore. I dati sugli 2008, è proseguita anno si assiste ad un occupati in edilizia per un decennio aumento ed un nuovo segnalano un dearrivando a dare record negli investicremento ben più i primi segni di menti in costruzioni e marcato rispetto al infrastrutture a livello debole ripresa negli decremento degli inmondiale. vestimenti. anni 2015 - 2016 Le banche stanI dati Cresme no finanziando a piene indicano una diminumani il mercato delle costruzioni zione del numero di occupati dal dopo un’impasse durata solamente quarto trimestre 2009 dov’erano due anni (i citati 2008-2009). presenti circa 2 milioni di occupati Lo scenario italiano è com- in edilizia ai 1,4 milioni presenti pletamente diverso rispetto al qua- al secondo trimestre 2017 con la dro che abbiamo appena narrato. flessione del 30%. La grande crisi da noi iniziata I dati della provincia di Brenel 2008 è proseguita pesantemen- scia e quindi rilevati da Casse Edile te per circa un decennio arrivando a dare i primi segni di debole ripresa negli anni 2015 - 2016. I tassi di decrescita sono stati molto pesanti e hanno raggiunto, a livello di investimenti, una diminuzione del 23.5% negli ultimi 10 anni. Le banche non si sono riprese e stanno iniziando solo in questo periodo timidamente a finanziare il mercato delle costruzioni. Negli anni 2017 - 2018 si è assistito ad una lieve crescita e la stessa tendenza è preannunciata 383
danno sul territorio provinciale un’immagine molto più pesante di quella nazionale con un calo degli occupati dipendenti di imprese edili che raggiunge il -51%. Per la nostra provincia, anche il calo del numero di aziende e la diminuzione della massa salari si attesta su percentuali vicine al -50%. Viene quindi normale chiedersi per quale motivo il settore stia pagando in maniera così pesante un decremento degli investimenti che negli altri Paesi è stato riassorbito in tempi relativamente brevi. E soprattutto perché il calo delle imprese e dei lavoratori occupati sia stato del 20% superiore rispetto al calo totale degli occupati? La risposta a quest’ultima domanda è semplice: molte aziende e molti lavoratori hanno cercato di riprendere competitività in questo mercato attraverso il ricorso a forme di lavoro irregolare, sia rivolgendosi al mercato del lavoro nero, ma anche attraverso forme contrattuali non legali, o forme di elusione salariale e contributiva. Motivazioni Ma la risposta alla domanda “perché il nostro settore stia pagan-
QUESTO HA PERMESSO ALLA CRISI DI CONTINUARE AD ALIMENTARSI DI SE STESSA E DI CONTINUARE AD IMPERVERSARE
do un prezzo così alto mentre negli altri paesi è stato riassorbito” è da ricercare nella fragilità del nostro sistema, contraddistinto da: - un debito pubblico molto elevato; - un sistema bancario debole e poco efficiente; - appalti pubblici che premiano solo il massimo ribasso e non la qualità sia organizzativa delle aziende che del prodotto. Tali appalti sono stati normati da una normativa che poi è stata sostituita da una difficilmente applicabile. Pensate che pochi giorni fa ANAC ha emesso una circolare di ben 37 pagine sui criteri di rating delle imprese, dove non si parla di organizzazione delle stesse ma di riduzione del rating nel caso di ricorso istruttorio!!! - mancanza di aggiornamento dei nostri prodotti; - impossibilità dell’utente finale di classificare il prodotto sulla base di classi prestazionali; - burocrazia asfissiante e non propositiva; - mancanza di spirito corporativo: si vede in qualsiasi associazione, struttura, organizzazione.
Siamo più impegnati a difendere il nostro “campanile” che non a mettere in campo un piccolo sacrificio che ci permetta di lavorare insieme, con più autorevolezza e serietà. Ma tale fragilità è dovuta anche ad alcune colpe del sistema delle imprese che, contrariamente a quanto avviene all’estero, ha in Italia una scarsa cultura della legalità e del rispetto delle regole. Tutto questo ha comportato una riduzione ingiustificata dei prezzi di produzione. Le imprese hanno quindi lavorato per anni in perdita e/o sotto costo andando quindi a diminuire i prezzi degli appalti andando di fatto ad impoverirsi, o ad agire in modo da non retribuire correttamente il lavoro o non pagando le forniture. Questo ha permesso di fatto alla crisi di continuare ad alimentarsi di sé stessa e di continuare ad imperversare per anni. In altre parole, abbiamo lavorato per impoverirci. Chiave di volta Sfortunatamente ho l’impressione che non ci sia interesse verso questo cambiamento, o forse più 384
semplicemente non ne vogliamo sapere perché ci manca la voglia o abbiamo paura di cambiare. Molto spesso le ragioni del declino sociale ed economico di un Paese hanno a che fare con ciò che non abbiamo saputo o voluto trasformare, con l’abitudine di mantenere sempre le cose come stanno. Basti pensare a quanto è basso il livello degli investimenti stranieri, a quante imprese hanno chiuso negli ultimi anni e a quante altre hanno abbandonato l’Italia per capire la gravità della situazione. La cosa peggiore di un sistema industriale quando non è in grado di competere è che alla fine sono i lavoratori a pagarne direttamente e senza colpa le conseguenze. Conosciamo bene la regola dei mercati, il loro andamento è determinato dalla domanda e dall’offerta e trovano il loro equilibrio all’incrocio di queste due indici. Dalla ricerca di questo equilibrio, non adottano principi etici e non sono condizionati da fattori o da legami emotivi; e se lasciassimo il mercato libero di agire alla sua maniera, le prospettive per le nostre aziende sarebbero devastanti: il mercato senza il rispetto delle leggi diverrebbe un far-west. Come ritornare alla normalità? Dobbiamo riprenderci la dignità dell’imprenditore edile. Le nostre sono aziende serie, gestite da persone serie, con una forte carica di valori. Sono questi valori a far sì che il senso di responsabilità prevalga sempre sull’indifferenza, l’impegno sulla noia, la coscienza sulle mode del momento. Ecco perché dobbiamo rivedere i nostri modelli di business sia a livello aziendale che di filiera e
IL BIM INTESO COME LA LOGICA DELLA DIGITALIZZAZIONE E DEL CONTROLLO DEL PROCESSO COSTRUTTIVO ATTRAVERSO L’INGEGNERIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE
soprattutto, impegnarci affinché si crei una competizione sana e leale tra imprese edili che si basi sulla capacità imprenditoriale, costruttiva, di Know-how e di esperienza. Solo attraverso il rispetto delle regole ed il ritorno a questa sana competizione il nostro settore potrà iniziare il cammino di ripresa verso l’edilizia del XXI secolo. Il percorso poi verso il rinnovamento e la crescita dovrà passare obbligatoriamente dall’innovazione tecnologica che ha in questi decenni portato il settore industriale a continui cambiamenti mentre ha solo sfiorato il settore delle costruzioni che è rimasto sostanzialmente uguale a se stesso negli ultimi 30-40 anni. Dobbiamo quindi colmare il gap tecnologico e di digitalizzazione che le imprese metalmeccaniche hanno compiuto in questi 30-40 anni e che ci ha solo sfiorato ma che oggi diventa un percorso necessario per recuperare un mercato che probabilmente sarà molto diverso da quello che conoscevamo. Le imprese quindi devono fondare la propria ripresa e quella del settore sull’innovazione di processo e di prodotto che dia nuovo vigore alle aziende e che possa far crescere una produttività che nel nostro settore è addirittura diminuita negli ultimi 20 anni. Iniziamo con l’innovazione di processo: in che modo possiamo aumentare la competitività delle nostre imprese? Innanzi tutto attraverso un processo di rinnovamento dell’organizzazione che si incammini su logiche di produzione organizzata e di Lean Production. Gli strumenti per intrapren-
dere questa via li possiamo sintetizzare in poche e semplici parole. Il processo del BIM inteso come la logica della digitalizzazione e del controllo del processo costruttivo attraverso l’ingegnerizzazione dell’intero ciclo di vita della costruzione dalla progettazione all’uso, fino alla demolizione, dismissione e riutilizzo delle materie prime in una logica di riciclo ed economia circolare. Il secondo concetto è di certo quello della filiera collaborativa. Da ormai molti anni le imprese metalmeccaniche ci insegnano che i fornitori di materiali, attrezzature e pezzi sono un componente essenziale della logica produttiva industriale e devono essere coinvolti, controllati, responsabilizzati all’interno del processo produttivo dell’azienda. Tale logica ha difficoltà ad affermarsi nel nostro settore ma è assolutamente necessaria per poter ottenere buoni risultati ed un incremento della qualità del prodotto e dell’immagine di efficienza che il nostro settore deve dare per poter risalire la china. Altro passo necessario è l’in-
385
novazione di prodotto soprattutto attraverso il miglioramento della qualità sia intrinseca che percepita del prodotto sia immobiliare che infrastrutturale. È irrealistico pensare che si possa ancora costruire con logiche di bassa qualità, continuando ad urbanizzare nuove aree. Le logiche di un sistema maturo come quello italiano non possono essere altro che logiche di mantenimento se non di riduzione dell’attuale costruito. Si deve puntare quindi su logiche di qualità e di rinnovamento qualitativo dell’esistente attraverso spazi da recuperare per la collettività come vecchie aree industriali, siti da bonificare e da restituire alla funzione sociale. Un recupero quindi delle città in una logica di vivibilità e di servizi integrati che possiamo definire come quartieri rinnovati e quartieri smart. Ci aspetta quindi la sfida di portare le nostre città, e soprattutto le nostre periferie, alla sicurezza, all’efficienza e alla bellezza attraverso riqualificazioni sismiche ed energetiche ma anche riqualifi-
IL MERCATO DELL’EDILIZIA IN RIPRESA ATTRAE NUOVI GIOCATORI, INTERESSATI A GOVERNARE IL PROCESSO EDILE CON VANTAGGIO
cazione sociale e di spazi di vita urbana che vadano verso l’appagamento dei desideri delle persone e verso il miglioramento della loro qualità della vita. Un ulteriore passo verso il futuro è senza dubbio quello delle logiche di impresa 4.0 che dovranno essere quanto prima declinate nelle nostre aziende e nei nostri prodotti edili. Una trasformazione del mondo delle costruzioni che attraverso le logiche della digitalizzazione e della connettività ci darà la possibilità di migliorare ulteriormente i nostri prodotti e renderli sempre più fruibili per i nostri clienti attraverso sistemi interconnessi di attrezzature, edifici, sistemi, impianti che diano all’utilizzatore ed al produttore in qualsiasi momento tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento ed utilizzo del prodotto. Un ultimo concetto sicuramente importante è quello della sostenibilità. Oggi tutti i processi dovranno fare i conti con questo concetto. In pochi anni l’umanità sta dilapidando il patrimonio di risorse che il nostro pianeta ha messo a disposizione.
La parola chiave per il futuro è senza dubbio sostenibilità. Sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni sia dal punto di vista ecologico che dell’inquinamento ma anche energetiche, del territorio. Il concetto di economia circolare deve ormai essere applicato sempre di più nel nostro settore e deve essere il concetto a cui tutte le aziende dovranno ispirare la propria produzione Conclusioni Ci aspetta un periodo di grandi cambiamenti per le nostre imprese e per il loro mercato. Il mercato dell’edilizia in ripresa attrae nuovi giocatori che
sono interessati a governare il processo edile per trovare il massimo vantaggio. Se vogliamo ritornare centrali nel processo edile, dobbiamo tornare noi a governare il processo! Per fare questo dobbiamo ritornare uniti e riportare il mercato a una logica di concorrenza sana, eliminando tutti coloro che vogliono operare in un regime di concorrenza sleale. In conclusione di questo complesso discorso, essendo il presidente di Eseb, non posso che dire a tutte le aziende, che intendono intraprendere la via dell’innovazione, che non sono sole e possono appoggiarsi tranquillamente ad Eseb per avere un supporto ed un aiuto per i cambiamenti che dovranno affrontare sulla via dell’innovazione e della nuova edilizia del XXI secolo. Eseb è a vostra disposizione e da anni sta attrezzandosi per supportare le aziende nella logica del cambiamento, e possiamo mettere a vostra disposizione la professionalità di tanti Funzionari, che ringrazio, per tutte le vostre necessità.
Il Presidente dei Revisori dei conti ANCE Brescia, Renato Pe, durante la sua relazione
386
IL RISPETTO DELLE LEGGI NON DEVE ESSERE PERCEPITO COME ATTEGGIAMENTO PASSIVO O OBBLIGATORIO MA CONSAPEVOLE E PARTECIPATO
PER LA PRESIDENTE ARDESI ANCHE PER IL GRUPPO GIOVANI “LA LEGALITÀ È UN VALORE CIVILE” Affrontiamo ogni giorno i tanti problemi che affliggono il settore edile. L’elenco è lungo: imposizione fiscale elevata, problemi di rapporti con la PA, normativa urbanistica, quasi mai chiara e di facile applicazione. Fra i problemi un posto centrale va riconosciuto al tema della concorrenza sleale. La legalità rappresenta la cultura dei valori civili, è il campo di gioco entro cui noi imprenditori ci muoviamo giocando la nostra partita.
Cari colleghi, Non nascondo che il tema scelto quest’anno “Edilizia, Legalità, Sicurezza”, da subito mi è parso un tema impegnativo e estremamente importante. Affrontiamo quotidianamente in impresa i tanti problemi che affliggono il settore edile. L’elenco potrebbe essere lungo: dall’impo-
La Presidente del Gruppo Giovani, Emilia Ardesi
sizione fiscale elevata, ai problemi di rapporti con la P.A., la normativa urbanistica, quasi mai chiara e di facile applicazione. Fra i molti problemi un posto centrale va riconosciuto al tema della concorrenza sleale. La legalità rappresenta la cultura dei valori civili, è il campo di gioco entro cui noi imprenditori ci possiamo muovere giocando la nostra partita, conosciamo le regole i diritti e doveri.
387
Il rispetto delle leggi non deve essere percepito come atteggiamento passivo o obbligatorio ma consapevole e partecipato. Il problema è che scendono in campo operatori economici che non improntano i loro comportamenti a questo assunto basilare. Come si può competere se sul mercato si presentano imprese che lucrano risparmiando sulla sicurezza? Come possono essere formati
VI ESORTO A CONTINUARE A CREDERE NEL NOSTRO LAVORO, SONO CERTA CHE LE PROVE SUPERATE IN QUESTI ANNI CI HANNO RESO PIÙ FORTI E CAPACI
i lavoratori irregolari? Che garanzia può avere un committente se l’immobile è stato costruito da chi ha lavorato con scorciatoie, personale non qualificato e materiali scadenti? Il tempo dei furbi deve finire. Questi non devono essere gli imprenditori di oggi, i comportamenti sleali non danno prospettiva futura non sono un’impresa. Abbiamo la necessità ed il dovere di unirci. Dobbiamo vedere questa “partita” come un’occasione per formare una squadra unita e vincente. Vi esorto a continuare a credere nel nostro lavoro, sono certa che le prove che abbiamo superato in questi anni ci hanno reso più capaci di affrontare il futuro.
I Vicepresidenti del Gruppo Giovani, Francesca Scolari (in primo piano) e Santo Prandelli (ultimo della fila) prestano servizio alla registrazione degli associati
Scendiamo in campo con tutta l’energia e la grinta che ci contraddistingue perché vincere
388
non è importante ma è l’unica cosa che conta.
CONDOTTA DAL VICEDIRETTORE DE “IL GIORNALE”, LA TAVOLA ROTONDA HA RAPPRESENTATO IL CUORE DELLA PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA
#EDILIZIA+LEGALITÀ+SICUREZZA TAVOLA ROTONDA RICCA DI SPUNTI E RIFLESSIONI
L’Assemblea del Collegio Costruttori ha lanciato interessanti spunti di riflessione per capire lo stato di salute del settore, che - ha sottolineato il Direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini - è attraversato da una fase di profonda riconfigurazione, attestata da una predominanza delle manutenzioni e delle riqualificazioni, rispetto alle nuove costruzioni.
Un momento del dibattito che ha animato la tavola rotonda
Il 2018 potrebbe essere l’anno della svolta in edilizia, a patto che…. Condotta dal vicedirettore de “Il Giornale”, la tavola rotonda che ha rappresentato il cuore della parte pubblica dell’Assemblea del Collegio Costruttori ha lanciato una serie si spunti di riflessioni interessanti per capire lo stato di salute del settore. Settore che - ha sottolineato il Direttore del Cresme, Lorenzo 389
Bellicini - è attraversato da una fase di profonda riconfigurazione, attestata da una predominanza, al suo interno, delle manutenzioni e delle riqualificazioni, rispetto alle nuove costruzioni. Con numeri schiaccianti: 75% per le prime contro il 25% per le seconde; tradotti in euro, 36 miliardi contro 14. Il Presidente del Collegio Pavoni ha prontamente ricordato che il comparto, pur avendo assistito,
IL COLLEGIO HA DEDICATO L’ASSEMBLEA AL TEMA DELLA LEGALITÀ: PER SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ DI UN IMPEGNO COMUNE, DA PARTE DI TUTTI
Il direttore di CRESME, Lorenzo Bellicini
dal 2015, a una debole e tenue ripresa, ha perso 60 miliardi di euro e 600 mila posti di lavoro, nel solo settore delle infrastrutture. A livello sociale, questi dati sono passati sotto silenzio: in altri settori, numeri del genere avrebbero avuto una maggiore eco mediatica e un diverso impatto sull’opinione pubblica, in termini di preoccupazione dell’opinione pubblica. Eppure, è emerso anche in
Roberto Mazzoncini, Coordinatore del Comitato Sicurezza e Legalità
questa occasione, il settore edile non è un settore marginale: un euro investito in edilizia provoca ricadute su altri settori per un equivalente di 3,5 euro. Da solo, il settore edile registra un valore d’affari di 2,3 miliardi di euro. Numeri significativi e interessanti, se visti nella prospettiva della ripresa che potrebbe registrarsi nel 2018. Ad appesantire ulteriormente il contesto, però, gravano le situazioni di sempre: oltre alla crisi, infatti, il mercato è caratterizzato dalla presenza di imprese furbe e furbette, per dirla come le ha ribattezzate il Presidente Pavoni, che cavalcano la parvenza di ripresa attraverso prezzi insostenibili per le imprese regolari. Per questo, il Collegio ha voluto dedicare l’Assemblea al delicatissimo e complesso tema della legalità: per sottolineare la necessità di un impegno comune, da parte di tutti gli attori della filiera, verso il rispetto delle regole, unica via per rendere vera, concreta e tangibile le prospettive di ripresa registrate dalla stessa ANCE. Le previsioni del Centro studi interno dell’Associazione, infatti, si attestano su un incremento dei livelli produttivi pari al +2,5% annuo, in rialzo rispetto alle previsioni dello stesso Centro studi pubblicate solo qualche mese fa: a luglio 2017, in effetti esse si fermavano a un +1,5%. Di impegno comune ha parlato anche il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Salvatore Russo, che non ha partecipato alla tavola rotonda ma l’ha preceduta con un saluto in cui 390
Paolo Pennesi, Direttore Capo INL
ha invitato a lavorare insieme per fermare gli irregolari, sfruttando il senso civico che, a suo modo di vedere, ancora caratterizza il tessuto sociale bresciano, anche quelli imprenditoriale. In questo modo, si può veicolare il messaggio che i controlli e le regole, sul territorio bresciano, ci sono e vengono fatte rispettare, non solo dagli Enti preposti: la via della Legalità deve passare attraverso un’alleanza in cui ogni attore del mercato fa la sua parte e porta il suo contributo. La disponibilità a un impegno comune è stata riaffermata dal Presidente Pavoni davanti a una platea in cui, oltre agli associati, sedevano anche molti alti rappresentanti della classe politica locale, bresciana e regionale. Non si è trattato di una frase d circostanza, di una semplice esternazione da convegno: il Collegio Costruttori, infatti ha già praticato quell’impegno attraverso la sottoscrizione di una serie di Protocolli di Legalità, con il Comune, con l’Ispettorato del Lavoro, con la
LA VIA TRACCIATA DA ANCE BRESCIA, CONDIVISA CON I SINDACATI, PER COMBATTERE IL DUMPING SOCIALE È UN’ESPERIENZA PIONERISTICA
Il sindaco Emilio Del Bono ha voluto dare il suo saluto alla convention
Provincia, tutti finalizzati a fare rete per combattere le storture interne del mercato di riferimento. Al riguardo, il Presidente emerito del Tribunale di Brescia, ora Coordinatore del Comitato della Legalità per il Comune di Brescia, ha salutato il sistema dei protocolli come una bandiera di merito visibile da lontano che caratterizza il territorio bresciano. Non senza una punta di comprensibile amarezza, ha dovuto rilevare
Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia
come, nonostante, a parole, tutti gli attori fossero concordi, ci siano voluti comunque quattro anni per addivenire alla firma definitiva dell’accordo con il Comune di Brescia. L’importanza di una collaborazione fra tutti gli altri attori della filiera viene confermata dai dati evidenziati nuovamente dal Presidente Pavoni: in 130 dei 330 cantieri attivi in queste settimane nel solo Comune capoluogo la suddetta collaborazione ha permesso di registrare l’assenza di imprese edili. In tal senso, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, ha riferito del numero e degli esiti dei controlli svolti dai suoi uffici nei cantieri: circa 40.000 verifiche ispettive all’anno che hanno permesso di accertare che spesso in cantiere manca addirittura la presenza di una vera impresa. Questo, purtroppo, non è un fenomeno sconosciuto per Pennesi e i suoi uomini: a fronte di una costante destrutturazione del mercato, registrata anche in altri settori, l’edilizia è caratterizzata da una singolarità: per svolgere alcune attività occorre un percorso di formazione preparatoria a carico di chi intenda esercitarla, mentre per aprire un’impresa edile e svolgere la relativa attività è sufficiente iscriversi in Camera di Commercio. Anni contro pochi minuti, detta in altri termini, qualificazione contro improvvisazione. Serve, però, un cambio di mentalità, ha ribadito Bellicini, prendendo spunto dall’esperienza di altri Paesi, in cui è stato intro-
391
L’assessore all’Agricoltura della Regione, Fabio Rolfi, durante l’intervento
dotto un modello normativo che ha riaffermato come sicurezza e legalità sono il bene comune e vanno quindi privilegiato. Forse è presto per parlare di un modello Brescia ma di certo la via tracciata dal Collegio Costruttori Edili e condivisa con le Organizzazioni sindacali provinciali per combattere il dumping sociale rappresenta un’esperienza pioneristica nel settore.
Diego Peli, Consigliere delegato ai Trasporti della Provincia
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORO - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - Decreto 6 marzo 2018 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali permesso di soggiorno per motivi familiari svolgimento di attività lavorativa - nota 7 maggio 2018, n. 4079 - Inps - assegno al nucleo familiare - livelli di reddito 2018-2019 - circolare 11 maggio 2018, n. 68
- Ministero del Lavoro - pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature decreto direttoriale 22 maggio 2018, n. 51 pag. 401 pag. 396
pag. 397
- Agenzia delle Entrate - detassazione dei premi di risultato - circolare 5/e/2018 pag. 398 - Agenzia delle Entrate - ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - fissazione della misura degli interessi di mora - provvedimento 10 maggio 2018, n. 95624 pag. 399
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi - circolare 28 maggio 2018, n. 10
- Rimborso carenza infortuni
pag. 401
- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di aprile 2018
pag. 401
pag. 396
- Agevolazioni contributive - regolarità contributiva modifica della procedura di verifica interna da parte dell’Istituto - conseguenze - Inps, sede provinciale di Brescia, nota 28 maggio 2018 pag. 397
- Istanza di interpello - vincolatività verso tutti i contribuenti della risposta dell’amministrazione finanziaria - esclusione - corte di cassazione, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9719
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
pag. 400
pag. 400
TRIBUTI
- Fatturazione elettronica tra privati - in arrivo i primi chiarimenti dall’Agenzia
pag. 413
- Sismabonus - agevolazione anche nel caso di demolizione e ricostruzione
pag. 413
- Ecobonus - chiarimenti sulla cessione del credito
pag. 414
- Sismabonus ed Ecobonus - nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
pag. 416
- Ristrutturazione di immobili strumentali locati sì alla detrazione Iva pag. 417 - Iperammortamento - chiarimenti
pag. 418
- Ecobonus - tempi più ampi per trasmettere i dati all’Enea
pag. 419
- Istanze di interpello - la risposta vincola l’Agenzia delle Entrate solo nei confronti dell’istante pag. 419 - Split payment - ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate pag. 419
394
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
- Ristrutturazioni edilizie - ampliamento del box pertinenziale
pag. 420
- Locazioni - affitti concordati - “visto” dei sindacati obbligatorio per i nuovi contratti pag. 422
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 423
- Tfr - Legge 297/82
pag. 423
- Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita
pag. 423
LAVORI PUBBLICI
- Nuova disciplina della direzione lavori
pag. 424
- La nuova disciplina delle riserve nel decreto sulla direzione lavori
pag. 426
- Rimandato l’avvio di sistemi sperimentali di qualificazione
pag. 428
- Affidamento del servizio di illuminazione pubblica - pubblicati i Cam
pag. 428
- Per Anac la continuità della qualificazione Soa permane se la richiesta di rinnovo viene presentata tempestivamente pag. 428 - Differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali
pag. 429
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- La mancanza dei costi interni della sicurezza compresi nell’offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio
pag. 430
- La responsabilità precontrattuale della P.A. può sussistere anche prima dell’aggiudicazione definitiva
pag. 430
- Per l’acquisto di beni o affidamento di servizi non è obbligatorio il ricorso a procedure Consip pag. 431
URBANISTICA
- Fino al 28 novembre 2018 il principio dell’invarianza idraulica non si applica per ampliamenti, demolizioni con ricostruzione e ristrutturazioni urbanistiche
pag. 433
- Oneri di urbanizzazione non dovuti se l’intervento non aumenta il carico urbanistico
pag. 433
RIFIUTI
- Albo Gestori - chiarimenti sui ricorsi
pag. 434
- Riutilizzo delle terre e rocce da scavo - riepilogo delle procedure e degli adempimenti da adottare per non incorrere in sanzioni pag. 434
ANCE INFORMA
395
pag. 436
LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INIZIATIVE DI CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE DECRETO 6 MARZO 2018 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il Decreto 6 marzo 2018, contenente le misure di incentivazione e le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Con il decreto vengono stanziati 10 milioni di euro che verranno assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per finanziare le misure volte ad incentivare il personale che svolge attività ispettiva. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 6 marzo 2018 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI [omissis] Decreta: Art. 1 Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare 1. Le somme previste dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro sono riassegnate al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all’art. 3 riservate al personale di ruolo dell’Agenzia, nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere destinate al personale che concorre all’efficace svolgimento dell’attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi. 3. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Art. 2 Ripartizione delle somme tra gli uffici 1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli uffici le somme di cui all’art. 1 secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni. 2. L’Ispettorato destina una quota parte delle somme di cui all’art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, del buon anda-
mento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Art. 3 Definizione delle misure di incentivazione al personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro 1. Al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge attività ispettiva, ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l’utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell’art. 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016. Il presente decreto è trasmesso, per i controlli di competenza, all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Roma, 6 marzo 2018
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NOTA 7 MAGGIO 2018, N. 4079 Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno diramato la nota congiunta n. 4079/2018, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla possibilità per i cittadini extracomunitari di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La nota sottolinea che, ai sensi della disciplina vigente in materia, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti. Pertanto, gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio nazionale e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta
396
postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota 7maggio 2018, n. 4079 Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari - svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio - ammissibilità A seguito di alcune segnalazioni pervenute agli Ispettorati Territoriali del lavoro, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Come noto, ai sensi dell’art. 30, comma 2, TUI e dell’art. 14, comma 1 del DPR 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale. L’art. 5, comma 9-bis, TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che: - la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso; - il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda. Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi. Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
LAVORO
INPS ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE LIVELLI DI REDDITO 20182019 CIRCOLARE 11 MAGGIO 2018, N. 68 L’INPS ha emanato la circolare 11 maggio 2018, n. 68, con la quale ha comunicato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso fra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019. In particolare, la circolare precisa che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è pari a +1,1%; pertanto i livelli di reddito sono stati rivalutati secondo tale indice. L’Istituto precisa, inoltre, che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 alle diverse tipologie di nuclei familiari sono reperibili sul sito www. ancebrescia.it. INPS - Circolare 11 maggio 2018, n. 68 Oggetto: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 Sommario: Decorrenza dal 1° luglio 2018 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2016 e l’anno 2017 è pari a +1,1 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 con il predetto indice. Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della presta-
zione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le Strutture territoriali dell’Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA MODIFICA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA INTERNA DA PARTE DELL’ISTITUTO CONSEGUENZE INPS, SEDE PROVINCIALE DI BRESCIA, NOTA 28 MAGGIO 2018 Con nota firmata dal proprio Direttore, la Sede di Brescia dell’INPS ha ricordato l’avvenuta modifica della procedura di verifica della regolarità contributiva aziendale, anche al fine della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Con l’occasione, la Sede evidenzia la necessità di una tempestiva risposta, da parte delle imprese interessate, nei confronti degli eventuali “inviti a regolarizzare” generati dalla suddetta procedura e inviati alle aziende destinatarie di note di rettifica. Al riguardo, la Sede sottolinea la necessità di un riscontro, nei termini e con le modalità indicate nel singolo atto, all’invito formulato
397
dall’Istituto, al fine di evitare l’emissione di un provvedimento di irregolarità contributiva che comporti il recupero di tutti i benefici contributivi, anche di quelli di cui l’azienda abbia già goduto. Inps Sede di Brescia - Nota del 28 maggio 2018 Con il messaggio n. 3220 del 03/08/2017 la Direzione Centrale Entrate ha comunicato l’avvio del nuovo iter gestionale che ha visto, al 31/12/2017, completata la procedura Durc on line, mettendo definitivamente in soffitta il cd. “Durc interno”, realizzando un’unica piattaforma informatica, attraverso la quale, interrogando il soggetto esclusivamente per codice fiscale, viene restituita in tempo reale la situazione aziendale della “regolarità contributiva” anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. In pratica, l’Istituto ha assunto lo stesso ruolo di qualsiasi altra stazione appaltante, nel caso in cui il soggetto che intenda usufruire di un incentivo debba verificare la propria regolarità contributiva prima di farne richiesta. A partire da settembre 2017, quindi, le aziende che godono di benefici contributivi, e che non hanno mai richiesto la regolarità contributiva attraverso la piattaforma Durc on line, si sono viste recapitare un “invito a regolarizzare”, ancora nell’ambito della gestione di interrogazione interna dell’Istituto, che dovrà essere “definito” entro il termine dei 15 gg cosi come per il DoL (durc on line), nel caso in cui avessero note di rettifica ex art 1. Co 1175 L. 296/2006. Tali irregolarità, se non regolarizzate, daranno luogo al cd. “lucchettamento” per i periodi interrogati con perdita definitiva dei relativi benefici e incentivi. A tale proposito occorre evidenziare che la risposta all’invito a regolarizzare assume fondamentale importanza al fine di evitare l’emissione di DPA (durc per agevolazioni) con esito irregolare che addebita definitivamente gli sgravi contributivi effettuati dalle aziende. Occorre inoltre sottolineare che eventuale
LAVORO
DoL successivo, che attesta la regolarità dell’azienda/contribuente non ha efficacia sul DPA non regolare in quanto non produce effetti di annullamento di quest’ultimo il cui esito rimane cristallizzato alla data di emissione del certificato confermando definitivamente le note di rettifica ex art 1. Co 1175 L. 296/2006. Pertanto alla luce di quanto evidenziato, nell’ottica della sempre fattiva collaborazione tra la Sede Provinciale di Brescia e gli Ordini professionali, Associazioni di categoria e Associazione Industriale, si invitano tutti i soggetti interessati e destinatari della presente comunicazione a fornire riscontro nei termini e con le modalità indicate nell’invito a regolarizzare per evitare di essere destinatari di un provvedimento di irregolarità contributiva con recupero di tutti i benefici contributivi, di cui l’azienda ha usufruito, fino alla data di emissione del Durc.
AGENZIA DELLE ENTRATE DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO CIRCOLARE 5/E/2018 L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato, nel tempo, la detassazione dei premi di produttività, incluse, da ultimo, le modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. A tal riguardo, si ricorda che la legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto una disciplina che comporta, in via permanente, l’applicabilità, alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato come premi di risultato, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10%. Tale disciplina è stata successivamente modificata dalla legge n.232/2016 (Bilancio 2017), dal D.L. n.50/2017 nonché dalla recente legge n. 205/2017 (Bilancio 2018). Con riguardo alle principali modifiche apportate alla disciplina originaria, la Circolare precisa che la legge di Bilancio 2017 è intervenuta con la finalità di ampliarne l’ambito oggettivo e soggettivo. In particolare: - l’importo del premio agevolabile è stato innalzato, a decorrere dal periodo di imposta 2017, a 3000 euro (rispetto ai 2000 fissati dalla Legge di Stabilità 2016); - la platea dei beneficiari dell’agevolazione è stata ampliata, includendo tutti i lavoratori titolari, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, di reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro
annui (rispetto ai 50.000 fissati dalla Legge di Stabilità 2016). Inoltre, la Circolare sottolinea come per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, l’art. 55 del DL 50/2017 abbia introdotto, a partire dal 24 aprile 2017, in luogo dell’innalzamento del limite agevolabile a 4000 euro, una riduzione dell’onere contributivo su una parte di premio. In particolare, viene ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Mentre a carico del lavoratore non è prevista alcuna contribuzione. Su questo punto, la Circolare interviene a chiarire che, per favorire il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, rientrano nella disposizione agevolativa anche i contratti che, a partire dal 24 aprile 2017, siano modificati o integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento, sempreché, nuovamente depositati entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione. Anticipazioni e Acconti di premi di risultato L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono previste sanzioni per il tardivo invio della Certificazione Unica, nel caso in cui il datore di lavoro abbia accertato il raggiungimento dell’obiettivo incrementale che consente l’applicazione della tassazione sostitutiva solo dopo la data di effettuazione del conguaglio delle ritenute. In tal caso, il datore di lavoro dovrà emettere una nuova Certificazione Unica, in base alla quale il lavoratore dipendente potrà applicare l’imposta sostitutiva sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato in sede di dichiarazione dei redditi. Dunque, in queste ipotesi, l’invio tardivo della nuova CU non comporterà l’applicazione di sanzioni, non essendo il ritardo causato da inadempienza. Il regime fiscale agevolato potrà valere anche per l’eventuale acconto erogato dall’azienda, a condizione che al momento dell’erogazione sia riscontrabile l’incremento di produttività, qualità, efficienza ed innovazione dell’azienda stabilito dal contratto di lavoro. Conversione dei premi di risultato con i benefit di cui all’art. 51 del TUIR La Circolare si sofferma, inoltre, sulla possibilità, riconosciuta al lavoratore dalla legge di Bilancio 2017, sempre nei limiti delle previsioni della contrattazione di secondo livello, di sostituire il premio di risultato con i benefit indicati dall’art. 51, comma 4, del TUIR, ovvero con l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio. A tal riguardo, viene, tuttavia, precisato che questi benefit, erogati a richiesta del dipen-
398
dente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal co. 4 dell’art. 51 del TUIR. L’eventuale parte di premio eccedente il valore del benefit resta assoggettata a imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, oppure potrà essere sostituita con altri benefit. Conversione dei premi di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari o sotto forma di assegnazione di azioni ovvero con contributi di assistenza sanitaria La Legge di Bilancio 2017, inoltre, ha introdotto una disciplina di particolare favore nell’ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali ovvero sotto forma di assegnazione di azioni. In particolare è stato previsto che tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni stabilite dalle rispettive norme di esenzione. Pertanto la sostituzione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari non è assoggettata a tassazione anche se tali contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 previsto dall’art. 8, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Analogamente, viene ribadito che i contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di premi di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di euro 3.615,20 previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. La Circolare, tuttavia, precisa che la Legge di Bilancio non ha dettato disposizioni per disciplinare gli effetti della detassazione dei contributi in esame sulla prestazione sanitaria resa dalle casse sanitarie. Pertanto, la deduzione o detrazione delle spese sanitarie rimborsate è possibile soltanto nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente. Per quanto riguarda la conversione del premio di risultato con azioni, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, è possibile sostituire, in esenzione di imposta, il premio di risultato con azioni della società/datore di lavoro o delle società del gruppo anche al di fuori delle condizioni previste dall’art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR. In particolare, la deroga disposta riguarda non soltanto il limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, che pos-
LAVORO
sono superare pertanto i 2.065,38 euro nel periodo d’imposta, ma anche la condizione che richiede l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti nonché la condizione di non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio dall’assegnazione o, anche oltre tale termine, al datore di lavoro o alla società emittente. Modifiche all’art. 51 comma 2 del TUIR La Circolare chiarisce anche la portata delle modifiche apportate al comma 2 dell’art. 51 del TUIR, rispettivamente dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018. Al riguardo, viene precisato che, ai sensi delle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2017, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e/o premi versati dal datore di lavoro aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. L’Agenzia precisa che in base a tale disposizione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente soltanto i contributi e i premi versati per le polizze c.d. “Long Term Care” e “Dread Disease”, ovvero per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi. Viene inoltre precisato che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente si realizza sempreché il destinatario dell’erogazione sia un dipendente e non anche i suoi familiari. In relazione ai premi versati non sarà possibile fruire della detrazione di imposta. In riferimento alle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2018 circa la non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale forniti al lavoratore o ai familiari a carico, viene chiarito che tale regime fiscale di favore è riconosciuto sia se il benefit è erogato dal datore di lavoro volontariamente, sia nel caso in cui venga erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale. Premi di risultato erogati in maniera differenziata La Circolare in commento ribadisce quanto già chiarito dalla Circolare n. 28/E del 2016 in merito alla possibilità di una particolare strutturazione del premio di risultato. In sostanza, l’Agenzia riconosce che l’insieme delle previsioni contrattuali possono definire criteri e condizioni per l’erogazione del premio con un ammontare distinto fra i lavoratori: tale possibilità risponde esclusivamente alle politiche retributive concordate fra l’impresa e le organizzazioni sindacali. La circostanza che il premio sia poi differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale non si pone in contrasto, ad avviso dell’Agenzia, con la condizione richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta sostitutiva data dal conseguimento da parte dell’azienda di un risultato incrementale che può riguardare
la produttività o la redditività o la qualità o l’efficienza o l’innovazione in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale. Pertanto, a tal riguardo, la Circolare precisa che il beneficio fiscale è applicabile anche qualora il premio venga graduato, a titolo esemplificativo, in ragione della retribuzione annua lorda dei lavoratori o della loro appartenenza ad un determinato settore aziendale, nonché qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi individuati dal contratto, rispetto a un periodo congruo definito dalle parti. Inoltre, l’Agenzia precisa che, se le previsioni contrattuali hanno subordinato l’applicazione dell’imposta sostitutiva al raggiungimento di più obiettivi incrementali, tali obiettivi si pongono come alternativi, per cui è sufficiente il raggiungimento di uno solo di essi perché si possa applicare la tassazione del 10%. Diversamente, qualora il contratto preveda espressamente il raggiungimento di diversi obiettivi non alternativi, l’imposta sostitutiva si applicherà esclusivamente sulla parte di premio i cui parametri/indicatori siano stati raggiunti. Periodo di misurazione del risultato incrementale Secondo quanto previsto dal D.M. 25/03/2016, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. A tal riguardo l’agenzia delle Entrate precisa, nella Circolare in commento, che per “periodo congruo” deve intendersi l’arco temporale individuato dal contratto, al termine del quale deve essere verificato l’incremento costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale. Quello che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, ricorda la Circolare, l’erogazione del premio deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M. del 25 marzo 2016. La Circolare precisa che tale termine è da intendersi quale termine ordinatorio, purché al momento dell’erogazione del premio, contratto e autodichiarazione risultino regolarmente depositati.
399
Il testo integrale della circolare, per la sua corposità, non viene qui allegato ma è reperibile sul sito www.ancebrescia.it.
AGENZIA DELLE ENTRATE RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO FISSAZIONE DELLA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA PROVVEDIMENTO 10 MAGGIO 2018, N. 95624 L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 10 maggio 2018, n. 95624 con il quale informa che a decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% in ragione d’anno. Agenzia delle Entrate - Provvedimento 10 maggio 2018, n. 95624 Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone A decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01 per cento in ragione annuale. Motivazioni L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2017.
LAVORO
Al fine di ottemperare al dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017. Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2018, al 3,01 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Riferimenti normativi - Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); - Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30) Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ISTANZA DI INTERPELLO VINCOLATIVITÀ VERSO TUTTI I CONTRIBUENTI DELLA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ESCLUSIONE - CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 19 APRILE 2018, N. 9719 La Corte di Cassazione, con ordinanza 9719 del 19 aprile scorso, ha ribadito il principio secondo cui la risposta a un interpello vincola l’Amministrazione Finanziaria esclusivamente nei confronti del contribuente che ha fatto istanza. Ciò in quanto, secondo la Corte, non esiste nell’ordinamento italiano un principio di affidamento che tuteli i contribuenti che si siano conformati alla risposta fornita dall’Amministrazione ad un interpello
proposto da un terzo. Nel caso di specie, una Società di capitali ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento relativo alla indebita utilizzazione di un particolare regime Iva. In entrambi i gradi del giudizio le Commissioni Tributarie hanno dato ragione alla ricorrente sul presupposto che essa aveva agito uniformando il proprio comportamento a una risposta fornita, in un caso analogo, dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Commissione Regionale ha sottolineato come “il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi alla risposta da esso data in un caso del tutto analogo, che ha l’effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dall’operare in senso conforme alla risposta”. Sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione e, nel lamentare, tra l’altro, la violazione degli articoli dello Statuto del Contribuente relativi alla tutela dell’affidamento e della buona fede nonché al diritto di interpello, ha sostenuto l’inesistenza nell’ordinamento vigente di un principio di tutela del soggetto che abbia seguito le affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo su questioni simili a quelle che lo riguardano. La Corte di Cassazione ha condiviso tale posizione ribadendo che tale generico principio di tutela non trova supporto in nessuna norma di diritto. Infatti, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto citato, la risposta scritta e motivata, resa dall’Amministrazione al contribuente che l’abbia interrogata su fattispecie di natura tributaria, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, non avendo rilevanza per tutti gli altri Al contrario, nei soli casi in cui l’Amministrazione Finanziaria valuti l’opportunità di trasporre in una circolare o in una risoluzione un parere già reso tramite risposta ad interpello, il contenuto di quest’ultima acquista valenza per la generalità dei contribuenti.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL’IMPIEGO DI PONTEGGI CIRCOLARE 28 MAGGIO 2018, N. 10 Il Ministero del Lavoro, con circolare 28 maggio 2018, n. 10, ha voluto ricordare come suo compito sia anche il rilascio dei rinnovi delle autorizzazioni alla costruzione
400
e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali rinnovi debbono avvenire ogni dieci anni e sono finalizzati alla verifica circa l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico. Al riguardo, il Ministero ha comunicato di aver costituito, al fine di definire le norme tecniche specifiche e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti del medesimo Ministero, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Obiettivo del Gruppo è elaborare le indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza all’evoluzione del progresso tecnico delle autorizzazioni ministeriali attualmente in corso. Per agevolare l’attività del suddetto Gruppo, i titolari dell’autorizzazioni ministeriali già rilasciate dovranno trasmettere, via PEC, apposita istanza di rinnovo delle stesse entro il 15 giugno 2018. Tale termine è ritenuto perentorio dal Ministero, sicché il mancato rispetto dello stesso comporterà la revoca dell’autorizzazione. Con l’occasione, va ricordato come il Ministero, nella circolare 27 agosto 2010, n. 29, abbia specificato che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale spetta al solo titolare della stessa e, cioè, al solo produttore del ponteggio. In tale circolare, il Ministero ha, quindi, espresso l’indicazione secondo cui l’impresa utilizzatrice può continuare ad impiegare il ponteggio anche oltre il periodo di validità decennale dell’autorizzazione. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 28 maggio 2018, n. 10 Oggetto: Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Questa Amministrazione rilascia, ai sensi dell’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego “[…] dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non […]”. In questo ambito occorre dare prima applicazione alla previsione contenuta al comma 5 del citato articolo 131, la quale prevede che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.”. Al fine di poter dare concreta attuazione a tale disposizione, si rende necessario analizzare lo stato di evoluzione del pro-
LAVORO
gresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”. Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti di questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico. Pertanto, questa Amministrazione ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131, comma 5. Le presenti istruzioni, che tengono conto di quanto già indicato nella risposta al quesito n. 1 con la circolare di questa Amministrazione n. 29 del 27 agosto 2010, sono state elaborate sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e d’intesa con il Gruppo di lavoro tecnico per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Su tali istruzioni è stato, infine, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, reso con nota del 22 maggio 2018. In tal senso, il titolare dell’autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere a questo Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla
quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso. Tale istanza dovrà pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo PEC: dgrapportilavoro. div3@pec.lavoro.gov.it. Nel caso di istanze di rinnovo già presentate a questa Amministrazione precedentemente all’adozione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati. Si precisa fin d’ora che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima qualora, per quest’ultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15 giugno 2018. Pertanto, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti. Si rappresenta fin d’ora che questo Ministero, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche, renderà noti - con la necessaria tempestività - i termini e le modalità per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore, sulla base delle nuove istruzioni tecniche.
MINISTERO DEL LAVORO PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DECRETO DIRETTORIALE 22 MAGGIO 2018, N. 51 Con il Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018, il cui testo è reperibile sul sito internet del Ministero del Lavoro, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco di cui al Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018. Il nuovo Decreto si compone di sei articoli: - all’articolo 1 è rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole; - all’articolo 2 sono apportate le variazioni
401
alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti; - all’articolo 3 è decretato l’inserimento delle società, ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati; - all’articolo 4 è decretata la cancellazione di società dall’elenco dei soggetti abilitati; - all’articolo 5 è specificato che con il decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello precedentemente adottato; - all’articolo 6 sono riportati gli obblighi dei soggetti abilitati. Come già nelle precedenti occasioni, va ricordato come il datore di lavoro sia tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
RIMBORSO CARENZA INFORTUNI Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate. Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI APRILE 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di aprile 2018 è risultato pari a 101,7. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,00945104
IMPIEGATI
in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-3-2017
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
0,10 0,10 0,10 0,10
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.
TOTALE
7,96
0,09
7,35
0,09
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
402
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
403
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
404
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%
9,19%(1) — —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
— 0,30% — — —
4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
9,49%
34,28%
9,49%
29,06%
38,55%
43,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:
− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
405
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%
9,19%(1) — —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
— 0,30% — — —
1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
9,49%
31,8%
9,49%
29,06%
38,55%
40,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
406
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
407
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff
408
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
409
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti
23,81%
NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
9,19% (1) — — — —
26,96%
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati
410
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
411
a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —
412
0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61
0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78
TOTALE
39,69
1,39
1,47
37,04
0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37
0,06
1,29
0,07 7,49
4,01 1,44
0,10 1,20 0,36
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
0,10 1,20 0,36
0,08 8,04
E) E1) F)
4,57 1,64
0,10 1,20 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,47
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A2) B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
33,54
0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05
0,06
1,16
0,06 6,77
3,60 1,29
0,10 1,20 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
TRIBUTI
FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI IN ARRIVO I PRIMI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA L’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata che entrerà in vigore, a partire dal 1° luglio 2018, per le prestazioni rese dai subappaltatori nei contratti di appalto con la PA, riguarda i soli rapporti c.d. “diretti”, ovvero quelli che intercorrono tra titolare del contratto d’appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Questo è quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.8/E del 30 aprile 2018 che, nel fornire i primi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica e pagamento per la cessione di carburanti, ha chiarito l’ambito applicativo delle nuove regole per i contratti di appalto. Sempre in data 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha emanato anche il Provvedimento n.89757/2018 e l’Allegato A (contente le specifiche tecniche) con il quale ha definito le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Circolare n.8/E del 30 aprile 2018 Si ricorda che la legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha reso obbligatoria dal 1° gennaio 2019[1] la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, per le operazioni cd. “B2B”, ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata). In particolare l’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018 per le fatture relative a: - cessioni di benzina e di gasolio; - prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto, di lavori, di servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica. A tal proposito, con la Circolare n.8/E del 30 aprile scorso, viene chiarita la portata della norma per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata, in relazione ai contratti di appalto conclusi con la pubblica amministrazione. Infatti l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio prossimo troverà applicazione solo nell’ambito dei “rapporti diretti” tra titolare del contratto di appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione dei passaggi successivi. In sostanza dovranno essere documentate con fattura elettronica, esclusivamente le
prestazioni rese dall’impresa che stipula il contratto di appalto con la pubblica amministrazione e le prestazioni rese dai subappaltatori nei confronti dell’appaltatore laddove quest’ultimo abbia concluso un contratto di subappalto per la realizzazione di alcune opere rientranti nell’appalto principale. Il subappaltatore che, eventualmente, dovesse avvalersi di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, resta libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie almeno sino al 1° gennaio 2019. Su questo tema la Circolare annuncia l’emanazione di un ulteriore documento volto ad esaminare le ulteriori e specifiche problematiche. Con particolare riferimento, invece, all’anticipazione al 1° luglio, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori [2] la Circolare precisa che si tratta, in particolare, delle cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono, pertanto, escluse le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. In tema invece di tracciabilità delle spese carburante, la Circolare precisa che gli ulteriori mezzi di pagamento individuati dal Provvedimento n. 73203/2018dell’AdE del 4 aprile scorso [3], quali mezzi idonei a comprovare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, sono utilizzabili non solo ai fini della detraibilità dell’IVA, ma anche per la deducibilità dei costi di acquisto. Provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018 Con il Provvedimento n.89757/2018, l’Agenzia delle Entrate interviene per definire le regole tecniche per la fatturazione elettronica tra privati. A tal fine, la fattura elettronica viene definita come “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio [4]”. Per generare la fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione e un software da installare su PC. La fattura elettronica può essere, poi, trasmessa al Sistema di Interscambio dal soggetto obbligato, oppure per suo conto da un intermediario, oltre che attraverso l’app e la procedura web, anche tramite “PEC” e, previo accreditamento al SdI, tramite “web service” o attraverso un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, o a un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente
413
potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Note: [1] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017. [2] Cfr. art. 1, comma 917 della legge n. 205/2017. [3] Si tratta dei seguenti mezzi di pagamento: - assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali - quelli elettronici tra cui, ad esempio: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. [4] Il Sistema di Interscambio è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche Cfr. DM del MEF, 7 marzo 2008.
SISMABONUS AGEVOLAZIONE ANCHE NEL CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Accolto pienamente l’orientamento dell’ANCE: il “Sismabonus” è ammesso anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria. Questa la tesi dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella RM n.34/E del 27 aprile 2018, che precisa, altresì, che il “Sismabonus” si applica anche per gli interventi di ricostruzione di edifici già danneggiati dal sisma e accatastati nella categoria F/2 (“unità collabenti”). Inoltre, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
TRIBUTI
In particolare, l’Agenzia affronta il caso di applicazione della detrazione IRPEF/IRES per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. “Sismabonus”, in vigore sino al 31 dicembre 2021[1]), nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato “collabente”, già colpito dal sisma e per il quale, a seguito dei medesimi lavori, si otterrebbe la riduzione di due classi sismiche. Sul punto, viene richiamato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n.27/2018, con il quale è stato precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” (di cui all’art. 3, comma 1, lett. d, del DPR n.380/2001-Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli (di cui al d.lgs. n. 42 del 2004), gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. In conformità a quanto sostenuto dall’ANCE, il medesimo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione rappresentano un’efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche”. Stante tale orientamento, l’Agenzia delle Entrate, nella RM 34/E/2018, precisa quindi definitivamente che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi al “Sismabonus”, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa,
sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Pertanto, ai fini dell’applicazione della detrazione, è necessario che, dal provvedimento abilitativo dei lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. L’Agenzia precisa, inoltre, la modalità di ripartizione delle spese tra comproprietari, confermando che, a prescindere dalla quota di proprietà, ciascuno ha diritto alla detrazione in funzione della spesa effettivamente sostenuta, come attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori [2]. Inoltre, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Per quanto riguarda, infine, l’IVA applicabile ai medesimi interventi di demolizione e fedele ricostruzione, la RM 34/E/2018 precisa l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n.127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, sempre a condizione che, nel provvedimento autorizzativo dei lavori, gli interventi siano qualificati come ristrutturazione edilizia (in base all’art.3, co.1, lett. d del DPR 380/2001). Note: [1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[2] Cfr. CM 7/E del 4 aprile 2017.
ECOBONUS CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO
(Circolare Ministeriale n.11/E del 18 maggio 2018)
La cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti dell’impresa che esegue i lavori agevolati, o di altri soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In ogni caso, è ammessa una sola cessione ulteriore a quella originaria. Fornita, inoltre, la definizione di “banche ed intermediari finanziari” esclusi, in via generale, dal novero dei possibili acquirenti il credito (salva l’ipotesi di cessione effettuata dai soggetti “incapienti”). Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella CM n.11/E del 18 maggio 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sull’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. Ecobonus, di cui all’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013), anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) e per le quali è comunque attesa l’emanazione di un nuovo Provvedimento attuativo, ulteriore a quello del 28 agosto 2017[1]. I chiarimenti contenuti nella CM 11/E/2018 tengono conto del parere della Ragioneria Generale dello Stato, chiamata, dall’Agenzia delle Entrate, ad esprimersi per valutare gli impatti sulla finanza pubblica delle disposizioni concernenti la cessione dell’Ecobonus e per individuarne, di conseguenza, l’esatto ambito operativo. Per tale ragione, gli orientamenti espressi nella Circolare in esame appaiono, per certi profili, limitanti, soprattutto laddove ammettono una sola cessione ulteriore del credito, rispetto a quella originaria. Si tratta di interpretazioni che, per salvaguardare gli effetti sul bilancio pubblico, limitano il potenziale impatto, in termini di incentivo alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, sotteso alla previsione di una libera cedibilità del credito d’imposta. Di seguito si sintetizzano i contenuti della citata CM 11/E/2018, relativi ai soggetti che possono cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta, ed a quelli che, specularmente, possono acquistarli. Soggetti cedenti Come sostenuto dall’ANCE, viene precisato che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono
414
TRIBUTI
le spese per l’esecuzione degli interventi energetici agevolati, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda (Irpef o Ires) è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Soggetti acquirenti Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, già il Provvedimento del 28 agosto 2017, in via generale, ha menzionato espressamente: ► i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, ► gli “altri soggetti privati” [2], intendendosi per tali, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti). In merito a questi ultimi soggetti, la CM 11/E/2018 specifica ulteriormente che si deve trattare di soggetti che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, la detrazione potrà essere ceduta ad un altro condòmino, anch’esso titolare della detrazione spettante per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da società appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo stesso. Tale interpretazione deriva da quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in merito al fatto che “la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l’assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l’introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il prodursi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica”. Per la stessa ragione, la Circolare in esame precisa che la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. Come già evidenziato, si tratta di interpretazioni che limitano l’impatto positivo che un’ampia e libera cessione del credito d’imposta avrebbe comportato in termini di avvio di un vero e proprio programma di riqualificazione energetica, esteso ad interi edifici e complessi condominiali. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate pertanto, ciò implica che la cessione può avvenire a favore delle imprese esecutrici degli in-
terventi o di altri soggetti terzi, sempreché siano collegati con la detrazione connessa ai lavori realizzati. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, a parere dell’Ance, va oltre il dettato letterale della norma secondo cui la seconda cessione sembrerebbe ammessa a favore di qualsiasi soggetto terzo, anche se non collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Ciò in quanto la dicitura normativa che regola la cessione (commi 2-ter e 2-sexies del medesimo art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013), annovera gli “altri soggetti privati” unicamente nell’ambito della prima cessione della detrazione, ossia tra soggetto potenzialmente beneficiario della stessa e primo acquirente, mentre non riporta la stessa specificazione laddove ammette “la facoltà di successiva cessione del credito”. È evidente come la valutazione “economica” della cessione del credito che finirebbe con l’incidere sul debito pubblico, nell’ipotesi in cui il credito fosse liberamente cedibile, ha finito per prevalere sul disposto normativo e, conseguentemente, sull’impatto economico in favore dello sviluppo del mercato connesso alla realizzazione dell’interesse pubblico della riduzione dei consumi energetici del patrimonio edilizio imposto, tra l’altro, dalle stesse Direttive europee. Per ciò che concerne, invece, le “banche e gli altri intermediari finanziari”, che, salva l’ipotesi di cessione effettuata dai cd. “incapienti”, non possono acquistare il credito, viene specificato che rientrano in tale definizione: ► gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’art.106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico, ► tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. Sono pertanto esclusi dal novero dei cessionari, a titolo esemplificativo, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. In linea generale, a favore di tali soggetti non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario. Di contro, il credito risulta cedibile, a titolo esemplificativo, nei confronti: - degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili (di cui agli artt.2602 e ss del Codice civile), anche se
415
partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato; - delle Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006 (concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita dal D.Lgs. 115/2008, che all’art.2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; - delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico. Resta fermo, comunque, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE. L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate non dovrebbe produrre effetti limitativi sull’attività della Piattaforma ANCE-Deloitte per la cessione dei crediti di imposta, a condizione che i soggetti acquirenti il credito siano collegati all’intervento o all’impresa esecutrice. Infine, per ciò che concerne la decorrenza dei chiarimenti, viene specificato che, con esclusivo riferimento ai profili per i quali è stato necessario acquisire il preventivo parere della Ragioneria Generale, per esigenze di tutela dell’affidamento, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti, che, nel rispetto delle indicazioni fornite con il Provvedimento, abbiano effettuato in data antecedente al 18 maggio 2018 (data di pubblicazione della medesima CM 11/E/2018), cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite in base alle indicazioni ora fornite, ovvero abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Anche se la Circolare esamina le operazioni connesse alla cessione del credito di imposta da Ecobonus, tenuto conto dell’identica formulazione normativa, le stesse conclusioni si ritengono applicabili anche per la cessione del cd. Sismabonus [3].
TRIBUTI
Note: [1] Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017. [2] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. [3] Cfr. art.16, co.1-quinquies e co. 1-septies, DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
SISMABONUS ED ECOBONUS NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In caso di lavori condominiali, i limiti di spesa massimi previsti per il Sismabonus (96.000 euro) e per l’Ecobonus (40.000 euro) operano per ciascuna unità immobiliare di cui si compone l’edificio e, autonomamente, per ognuna delle relative pertinenze. Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella CM n.7/E del 27 aprile 2018, nella quale, come avvenuto anche lo scorso anno [1], vengono riepilogati e forniti nuovi chiarimenti su tutte le agevolazioni da indicare in dichiarazione dei redditi, in vista della prossima presentazione del 730/2018, o Unico/2018, relativi al periodo d’imposta 2017. Tra le varie agevolazioni, vengono approfonditi anche i bonus fiscali relativi agli interventi antisismici eseguiti sugli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità sismica (cd. Sismabonus, in vigore sino al 31 dicembre 2021[2]) e quelli spettanti per interventi di riqualificazione energetica di fabbricati esistenti (cd. Ecobonus, in vigore sino al prossimo 31 dicembre 2018 per i lavori riguardanti le singole unità immobiliari e, sino al 31 dicembre 2021, per quelli realizzati sulle parti comuni condominiali [3]). Sismabonus Riguardo al Sismabonus, ossia alla detrazione IRPEF/IRES relativa agli interventi di prevenzione del rischio sismico eseguiti sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la CM 7/E/2018, dopo averne riepilogato la disciplina generale, la percentuale spettante [4] e la necessaria ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, fornisce alcuni chiarimenti aggiuntivi rispetto a quanto sino ad oggi precisato sul tema dalla medesima Agenzia delle Entrate. Tali chiarimenti si aggiungono a quello, anch’esso molto recente, contenuto nella RM 34/E/2018 che, si ricorda, in pieno accoglimento della tesi ANCE, ha ammesso il Sismabonus anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati
esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria [5]. In particolare, riguardo all’ammontare massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro, nella CM 7/E/2018, viene chiarito che lo stesso opera: - come limite unico, in caso di realizzazione, sullo stesso edificio, di interventi di natura diversa, quali, ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria. A parere dell’Agenzia, infatti, gli interventi antisismici ricadenti nel Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa rispetto a quelli più generali di recupero edilizio, visto che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili [5]; - come limite autonomo, riferito ad ogni singola unità immobiliare ed a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale. Così, ad esempio, nel caso in cui il fabbricato sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione andrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità), da attribuire ai vari condòmini in base ai millesimi di proprietà, o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea. Precisazioni importanti vengono, altresì, fornite sulla cessione del credito d’imposta, ammessa per i singoli condòmini in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, che danno diritto alla detrazione nelle percentuali più alte del 75% o dell’85%, a seconda se, dall’intervento realizzato, si ottenga il passaggio, rispettivamente, ad una o a due classi di rischio inferiore. In particolare, sul punto, la CM 7/E/2018 chiarisce che: - la possibilità di cedere il credito riguarda tutti i condòmini, potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non tenuti al versamento dell’imposta. Con ciò, quindi, l’Agenzia conferma sostanzialmente quanto sostenuto dall’ANCE circa il fatto che possono effettuare la cessione del credito d’imposta tutti i condòmini che posseggono l’immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, etc.) e che sostengano le spese (per la parte non coperta dalla cessione del credito), a prescindere dal fatto che siano o meno “capienti”. Anche se la CM 7/E/2018 si occupa delle agevolazioni fiscali nell’ottica delle persone fisiche [6], si ritiene che il medesimo principio di irrilevanza della capienza fiscale, ai fini della cessione del bonus, possa estendersi anche ai soggetti IRES (es. Enti non commerciali), tenuto conto che, a livello normativo, non è prevista alcuna preclusione o differenziazione in tal senso tra soggetti IRPEF ed IRES; - in caso di opzione, la cessione deve riguar-
416
dare l’intera detrazione spettante al singolo condòmino, non avendo questi la possibilità di cedere solo le eventuali rate residue di detrazione. Non è, quindi, possibile utilizzare, ad esempio, la detrazione per le prime due rate (delle cinque complessive in cui va suddivisa l’agevolazione) e poi cedere l’ammontare delle rate residue sotto forma di credito d’imposta. Resta fermo, comunque, che il condòmino può calcolare la detrazione da cedere sulla base della spesa complessiva, approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, sempre per la quota a lui imputabile (ad esempio, nell’ipotesi di lavori pluriennali, la detrazione da cedere può calcolarsi in base ai SAL pagati in ciascuno degli anni di esecuzione dei lavori); - la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, è ammessa anche dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con aumento di volumetria (se consentita dalle norme urbanistiche), situati nelle zone a rischio sismico 1. Si ricorda che, in questo caso, la vendita dell’unità deve avvenire da parte della medesima impresa che ha realizzato l’intervento ed entro 18 mesi dal termine dello stesso. In presenza di tali condizioni, la detrazione spetta all’acquirente nella misura del 75% o 85% del prezzo d’acquisto riportato nell’atto di compravendita (a seconda se, a seguito della ricostruzione, ci sia un miglioramento di 1 o di 2 classi sismiche dell’edificio), da assumere entro un ammontare massimo di 96.000 euro [7]. Ecobonus Per quanto riguarda l’Ecobonus, ossia la detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, la CM 7/E/2018, nell’effettuare un excursus sulla complessiva operatività dello stesso, fornisce anche alcuni nuovi chiarimenti, prevalentemente in tema di calcolo dell’ammontare di spesa massima agevolata in caso di lavori condominiali e sulla possibilità di cedere a terzi la corrispondente detrazione sotto forma di credito d’imposta. In particolare, per quanto riguarda gli interventi condominiali, per i quali la detrazione spetta, sino al 31 dicembre 2021 ed in base ad una percentuale più elevata (pari al 70% o al 75%, a seconda del tipo di intervento energetico realizzato), viene precisato che il limite dei 40.000 euro, previsto dalla norma come tetto massimo di spesa agevolata, deve riferirsi autonomamente a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il fabbricato e ad ognuna delle pertinenze. Riprendendo l’esempio riportato nella CM 7/E/2018, nel caso in cui l’edificio sia com-
TRIBUTI
posto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate (es. box, cantina, soffitta), la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 320.000 euro (40.000 euro x 8 unità), da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà. Si ritiene che tali indicazioni possano implicitamente rispondere anche ad un’espressa richiesta dell’ANCE sul fatto che il limite dei 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità di cui si compone l’edificio, costituisca il limite massimo cui commisurare la detrazione per l’intero fabbricato, da suddividere poi tra le singole unità in base alla tabella millesimale, e non invece il limite massimo imputabile a ciascuna unità immobiliare. Pertanto, si ritiene ammissibile che ad una singola unità venga attribuito un limite di spesa superiore ai 40.000 euro, qualora ciò risulti dalla ripartizione millesimale del complessivo tetto di spesa riferito all’intero fabbricato (calcolato sempre moltiplicando 40.000 euro per il numero delle unità che lo compongono). Così, riprendendo per semplicità l’esempio sopra riportato, può accadere che l’importo totale dei 320.000 euro venga attribuito, su base millesimale, per 60.000 ad una unità, per 50.000 ad un’altra unità e per 35.000 euro ad ognuna delle 6 restanti unità immobiliari. Infine, tra le novità, viene precisato anche per l’Ecobonus che l’eventuale cessione del credito d’imposta deve riguardare l’intera detrazione spettante e non le eventuali rate residue di detrazione non utilizzata. Per completezza, si evidenzia infine che, essendo riferita al periodo d’imposta 2017, la CM 7/E/2018 non tiene conto delle novità apportate dall’ultima legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che, tra l’altro, ha esteso la possibilità di cedere l’Ecobonus anche in caso di interventi “energetici” eseguiti all’interno di singole unità immobiliari e non solo per quelli realizzati su parti comuni condominiali, come era invece previsto prima dell’intervento dell’ultima legge di Bilancio. Note: [1] Cfr. CM n.7/E del 4 aprile 2017. [2] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. [3] Art.14, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. [4] In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica; 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe; 80% delle spese sostenute sino ad un mas-
simo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi. Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al: 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe; 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi. [5] Cfr. anche RM n. 147/E del 29 novembre 2017. [6] Avendo l’obiettivo, così come riportato anche nel titolo della stessa, di fornire una Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017. [7] Art.16, co.1-septies, DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI LOCATI - SÌ ALLA DETRAZIONE IVA
(Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 11533 dell’11 maggio 2018) Il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve essere riconosciuto anche se l’immobile è di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, anche se potenziale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 11533 depositata l’11 maggio 2018 si è pronunciata sul tema della detra-
417
zione dell’Iva per lavori di ristrutturazione effettuati dall’impresa locataria su immobili strumentali. Il caso di specie nasceva da alcuni avvisi di accertamento per il recupero dell’Iva ritenuta, dall’Autorità Finanziaria, indebitamente detratta relativamente alle spese di ristrutturazione di un complesso immobiliare dato in locazione e destinato a residence per vacanze. I lavori erano stati effettuati dalla società che l’aveva in locazione e che era controllata dalla società proprietaria, una società estera di diritto statunitense. Inoltre, la società locataria non aveva mai svolto attività di impresa, e l’accatastamento dell’immobile veniva modificato (da A/2 a D/2) solo al termine dei lavori di ristrutturazione. Con la sentenza in commento la Corte ha risolto la controversa questione relativa al riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione anche in capo all’impresa locataria sciogliendo due nodi interpretativi di particolare importanza. In prima istanza, per quanto riguarda il nesso di strumentalità tra il bene immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e l’attività di impresa ivi svolta, ha chiarito che tale strumentalità va verificata in concreto in base alla effettiva destinazione del bene immobile a prescindere dalla categoria catastale dello stesso. In via di principio, infatti, afferma la Corte “non è possibile tollerare, limitazioni al diritto di detrazione”. In secondo luogo, stante la sussistenza del nesso di strumentalità, ha precisato che il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione deve essere riconosciuto anche nell’ipotesi di immobili di proprietà di terzi. Sul punto, la Corte precisa che la giurisprudenza di segno contrario (Cass. Sez. trib.n.15808/2006, Cass. Sez. trib.n.2939/2006; Cass. Sez. trib.n.13494/2015; Cass. Sez. trib.n.3544/2010) aveva escluso il diritto
TRIBUTI
alla detrazione dell’Iva per ristrutturazione nelle ipotesi di immobili locati per evitare che i contratti di locazione fossero conclusi al solo scopo di consentire al locatario di fruire di detrazioni a cui il proprietario, non soggetto passivo di imposta, non avrebbe avuto diritto. Preoccupazioni fondate, che tuttavia non possono comprimere il diritto alla detrazione. Sul punto la Corte afferma, che va recepita la soluzione “mediana” adottata dalla giurisprudenza unionale [1], che fa salvo il carattere assoluto del principio della neutralità dell’Iva. Dunque il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve riconoscersi anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, a condizione che sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, o professionale anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E questo anche se (per cause esterne al contribuente) la predetta attività non abbia poi potuto esercitarsi. Il nesso di strumentalità viene meno solo quando l’attività economica anche potenziale non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente. Nota: [1] Cfr. Corte Giust. 28 febbraio 2018 C-672/16; Corte Giust. 14 settembre 2017 C-132/2016; Corte Giust. 18 luglio 2013 C-124/12.
IPERAMMORTAMENTO CHIARIMENTI
(Circolare n.177355 del 23 maggio 2018) Il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull’iperammortamento per chiarire quali siano i beni a cui applicare l’agevolazione. Con la Circolare n.177355 del 23 maggio 2018, infatti, il Mise ha fatto il punto su alcune categorie di beni, non specificamente indicate nei documenti di prassi, per chiarire se siano agevolabili tramite iperammortamento. Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”. Tale beneficio prevede per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016[1] (Bilancio 2017), una percentuale d’ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento. Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi
nell’Allegato Bdella legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento [2]. Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso [3] al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura. Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato. Le istruzioni operative contenute nella Circolare del 23 maggio scorso riguardano soprattutto l’applicabilità del beneficio ad alcune tipologie di beni strumentali materiali non specificamente individuati negli esempi contenuti nei documenti di prassi, che sono stati oggetto di innumerevoli quesiti. Da qui la necessità, avvertita dal Mise, di emanare la Circolare del 23 maggio scorso che si sofferma sull’applicabilità dell’iperammortamento a talune categorie beni quali, a titolo meramente esemplificativo: i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, i silos dotati di attrezzatura sensoristica, le componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, gli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue. Con particolare riguardo, tra l’altro, ai silos di stoccaggio di nuova concezione, la Circolare ricorda che gli investimenti in beni immobili
418
devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’iperammortamento (nonché del superammortamento), e conclude con l’affermazione che l’eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non può in ogni caso modificare la natura immobiliare dell’investimento. La Circolare precisa, comunque, che i chiarimenti in essa contenuti valgono anche per gli investimenti effettuati nel corso del 2017. Pertanto, nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iperammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili, sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018[4]. Note: [1] Cfr. art. 1, co. 9,10,11, della Legge n.232/2016. [2] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All’elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). [3] Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017. [4] Cfr. sul punto la Circolare n. 4/E del 2017.
TRIBUTI
ECOBONUS TEMPI PIÙ AMPI PER TRASMETTERE I DATI ALL’ENEA In caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, se il “collaudo” che concretizza la fine lavori è avvenuto prima del 30 marzo 2018, il termine dei 90 giorni entro cui trasmettere i dati necessari all’Enea decorre, comunque, da quella data. È quanto comunicato agli utenti del portale “Finanziaria 2018” che serve per l’invio telematico all’ENEA della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e che è divenuto attivo, per quest’anno, a partire dal 30 marzo 2018. Si ricorda che i contribuenti che intendono usufruire della detrazione da “Ecobonus”, che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini, devono trasmettere i dati inerenti i lavori effettuati all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori. La trasmissione va effettuata per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori che è raggiungibile dall’homepage del sito dell’ENEA e che quest’anno è divenuto operativo il 30 marzo scorso. Come noto, la documentazione da inviare all’Enea consiste nelle: - informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (tramite l’Allegato A al “decreto edifici”[1]); - scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F del “decreto edifici”). Per quanto concerne, invece, il calcolo del termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori si ricorda che i lavori si intendono terminati alla data del collaudo. Nel caso, invece, di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente[2]. Note: [1] D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). [2] Cfr. la Circolare n. 21 del 23.04.2010 risposta 3.1
ISTANZE DI INTERPELLOLA RISPOSTA VINCOLA L’AGENZIA DELLE ENTRATE SOLO NEI CONFRONTI DELL’ISTANTE La risposta a un interpello vincola l’Amministrazione Finanziaria esclusivamente nei confronti del contribuente che ha fatto istanza. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento un principio di affidamento che tuteli i contribuenti che si siano conformati alla risposta fornita dall’AdE ad un interpello proposto da un terzo. Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (Civ. Sez. 5) con l’Ordinanza 9719 del 19 aprile 2018 in occasione di un ricorso avviato da una società di capitali in seguito ad un avviso di accertamento relativo alla indebita utilizzazione del regime Iva “del margine”. In entrambi i gradi del giudizio le Commissioni Tributarie hanno dato ragione alla ricorrente che aveva agito basandosi sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un caso analogo a quello di specie. In particolare, la Commissione Regionale ha accolto l’appello della ricorrente sul presupposto che “il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi alla risposta da esso data in un caso del tutto analogo, che ha l’effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dall’operare in senso conforme alla risposta”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 10 ed 11 della legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) relativi rispettivamente alla tutela dell’affidamento e della buona fede e al diritto di interpello, sostenendo l’inesistenza nell’ordinamento vigente di un principio di affidamento del contribuente che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo su questioni simili a quelle che lo riguardano. La Corte di Cassazione ritiene fondato tale motivo ribadendo che tale generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Contribuente la riposta scritta e motivata, resa dall’Amministrazione al contribuente che l’abbia interrogata su fattispecie di natura tributaria, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, non avendo rilevanza per gli altri contribuenti. Al contrario, nei casi in cui l’Amministrazione Finanziaria provveda alla pubblicazione del parere reso tramite l’interpello in una Circolare o in una Risoluzione, allora tale
419
risposta acquista valenza per la generalità dei contribuenti. Ciò può accadere quando un numero elevato di contribuenti ha presentato istanze di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe, quando il parere dell’Amministrazione Finanziaria si è pronunciata su norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, quando sono stati segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici e, in generale, in ogni altro caso in cui l’Agenzia delle Entrate ritenga che il chiarimento fornito abbia interesse generale[1]. Nota: [1] Cfr. comma.6 dell’art.11, della legge 212/2000
SPLIT PAYMENT ULTERIORI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circolare Ministeriale n.9/E/2018)
Nessuna sanzione per i contribuenti che dal 1 gennaio al 7 maggio 2018 hanno adottato comportamenti scorretti nell’applicazione della disciplina dello split payment, sempre che l’imposta sia stata versata. Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in tema di split payment, con la Circolare 9/E del 7 maggio 2018 che ha fatto il punto sulle novità che hanno riguardato tale meccanismo, a partire dal 1 gennaio scorso. Si ricorda che lo split payment, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Le ultime[1] modifiche alla disciplina dello split payment sono state apportate D.L. 148/2017[2] (cd. Decreto Fiscale) convertito con modifiche nella legge n.172/2017. Il Decreto Fiscale ha riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 e ha ampliato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo che, attualmente, riguarda: tutte le pubbliche amministrazioni[3]; gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
TRIBUTI
tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70); le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto[4]. In generale, la Circolare 9/E/2018 fa il punto sulla platea di nuovi soggetti riconducibili, a partire dal 1° gennaio 2018, nell’ambito soggettivo della scissione chiarendo alcuni dubbi e fornendo alcune precisazioni. Aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona Nel sistema vigente dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, erano ricondotte nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti soltanto se espressamente individuate nell’elenco Istat e, pertanto, risultavano essere anche destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria[5]. La Circolare chiarisce, a tal proposito che, poiché tali enti si caratterizzano, in via generale, per il fatto di conciliare il carattere pubblico della personalità giuridica con il regime privatistico dell’impiego dell’attività esterna, essi sono destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, ma non della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria. Fondazioni a partecipazione pubblica per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% Il riferimento normativo dell’art. 17-ter (co.1bis, lett. 0b) alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche nelle fondazioni “per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento”, si riferisce alla misura del c.d. fondo di dotazione che non deve essere inferiore al 70 % rispetto alla totalità del valore dello stesso fondo. Tuttavia viene precisato che, poiché le fondazioni a partecipazione pubblica ricomprendono al loro interno una gamma varia ed eterogenea di soggetti giuridici, anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa, debbano rientrare nel meccanismo della scissione dei pagamenti. In tal senso viene fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle fondazioni degli Ordini professionali. Società In particolare, per quanto riguarda le società controllate, in via diretta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, viene precisato che il riferimento della lettera
a) del co.1bis dell’art. 17-ter, nonostante l’espresso richiamo dell’art. 2359, primo comma, n.2) (“controllo di fatto”), va inteso nel senso ampio di includere anche il controllo cd. “diritto”. Una diversa interpretazione che limitasse il perimetro della disciplina della scissione dei pagamenti alle sole società che sono soggette al solo controllo di fatto (art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 2), escludendo le società soggette a controllo di diritto (art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), comporterebbe un contrasto interpretativo con l’intero impianto sistematico della disciplina in esame. Elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti sottoposti alla disciplina dello split payment, il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, gli elenchi dei soggetti che rientrano nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti[6]. Lo scorso 7 febbraio il MEF ha chiarito che questi elenchi, coerentemente con quanto disposto dalla Circolare dell’AdE n. 27/E del 2017[7], hanno efficacia costitutiva. Inoltre, per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti è stato precisato che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze. Dunque, fino a quando il soggetto interessato non risulterà inserito nell’elenco aggiornato, lo stesso non potrà considerarsi riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti. Per l’individuazione, invece, delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma occorre far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Comunque, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E/2018 fa espressamente salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione della Circolare medesima, e sempre che l’imposta sia stata assolta. Note: [1] Per quanto riguarda le precedenti modifiche si ricorda, tra l’altro, che il D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva 2017) convertito con modifiche nella legge 96/2017 ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017 e ha operato un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per le fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse a partire dal 1 luglio 2017. [2] Cfr. DL 148/2017.
420
[3] Viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009. [4] Si segnala che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Cfr. lett. lettera d), del comma 1-bis, dell’art. 17-ter del DPR 633/72. [5] Ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). [6] In particolare si tratta dei seguenti elenchi: Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali; Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali; Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza; Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche; Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (tutti consultabili on line http://www1.finanze.gov.it/finanze3/ split_payment/public/#/#testata). [7] Cfr. C.M.27/E/2017.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AMPLIAMENTO DEL BOX PERTINENZIALE In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per la realizzazione del box spetta anche per quelle necessarie all’ampliamento dello stesso, nell’ipotesi in cui al termine dei lavori si realizzi un nuovo posto auto. Inoltre, in caso di acquisto di box pertinenziale a un immobile abitativo è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, purché tale pagamento avvenga in presenza del notaio. Queste due importanti precisazioni, in tema di detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia, sono contenute, tra le altre, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E del 27 aprile 2018. Come noto, la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta anche[1]: - per gli interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa; - per l’acquisto di box e posti auto pertinen-
TRIBUTI
ziali realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dall’impresa venditrice. Con la Circolare 7/E in commento, viene fornita un’importante precisazione, in quanto viene ammessa la possibilità di detrarre le spese dei lavori di ristrutturazione edilizia[2] di un box pertinenziale, anche qualora tali lavori ne comportino l’ampliamento, a condizione che le spese sostenute per l’ampliamento stesso siano funzionali alla creazione di un nuovo posto auto (intervento espressamente agevolato dalla legge in presenza di nuova realizzazione). Si ricorda, infatti, che sotto il profilo generale con gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile dell’edificio, ma non il volume preesistente. Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione è riconosciuta solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Di conseguenza, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta poiché l’intervento configura una “nuova costruzione”. Se, invece, la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente, poiché l’ampliamento configura una “nuova costruzione”. Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa[3]. Sul punto, con la Circolare 7/E del 27 aprile 2018 l’Agenzia fornisce, ora, un’importante precisazione, chiarendo che in caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento purché lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. Sotto il profilo generale si ricorda che l’esistenza del vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare ad uso abitativo[4] è condizione necessaria per usufruire della detrazione Irpef del 50%, sia nell’ipotesi di interventi volti alla realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, che nell’ipotesi di acquisto di box e posti auto. Inoltre, in caso di acquisto di box pertinenziale, la detrazione viene concessa se ricorrono le seguenti condizioni: - la proprietà o l’esistenza di un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione; - l’esistenza del vincolo di pertinenzialità del box con un’unità abitativa di proprietà del contribuente, o nel caso di parcheggio in costruzione, la sussistenza dell’obbligo
di creare tale vincolo di pertinenzialità con un’abitazione; - il rilascio della documentazione da parte dell’impresa costruttrice (anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica) dei costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale[5]. Per usufruire, poi, della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione: - atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità; - dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione; - bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. In particolare, il bonifico deve essere eseguito dal beneficiario della detrazione, tuttavia, la detrazione può spettare al familiare convivente (o al convivente more uxorio) che abbia effettivamente sostenuto la spesa, purché nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo[6]. A tal riguardo, con particolare riferimento alle ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo, la Circolare 7/E del 27 aprile 2018 fornisce un’interpretazione innovativa e favorevole ai contraenti (impresa venditrice e acquirente il box) precisando che, solo in tale ipotesi, è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, purché tale pagamento avvenga in presenza del notaio. Note: [1] Cfr. sul punto la Circolare n. 57 del 24.02.1998, paragrafo 3.4 e Circolare n. 121 del 11.05.1998, paragrafo 4. Dal 1 gennaio 2019 la detrazione, ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/1986, si applicherà nella misura del 36% su un ammontare massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. [2] Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n.380/2011.
421
[3] Cfr. sul punto la Risoluzione n.4 del 4.01.2011. Si ricorda che, in caso di ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento, laddove i lavori siano effettuati esclusivamente sulla parte esistente, per fruire della detrazione, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. [4] Cfr. sul punto la Circolare n. 55 del 14.06.2001, risposta 1.5.4. Si precisa che in caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non sia stata ancora ultimata (Circolare n. 24 del 10.06.2004, risposta 1.2). [5] Cfr. sul punto la Circolare n. 57 del 24.02.1998, paragrafo 3.4, e la Risoluzione n. 166 del 20.12.1999 n.166. [6] Si precisa che in caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, sempre che: il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione e da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box (Circolare n. 11 del 21.05.2014, risposta 4.6). Con la Circolare n. 43/E18.11.2016, è stato, inoltre, ribadito che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria l’effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), e sono stati forniti chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, un’anomalia
TRIBUTI
nella compilazione del bonifico. In tal caso il contribuente può fruire della detrazione a condizione che ottenga dal venditore, oltre all’apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
LOCAZIONI AFFITTI CONCORDATI “VISTO” DEI SINDACATI OBBLIGATORIO PER I NUOVI CONTRATTI Per beneficiare delle agevolazioni fiscali (tra cui la cedolare secca al 10%) i nuovi contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato dovranno essere stipulati con l’assistenza diretta delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari o degli inquilini o, quanto meno, dovranno avere il loro “visto” di conformità rilasciato successivamente alla loro predisposizione. E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018 confermando, così, la linea interpretativa già assunta dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti non in forma ufficiale ma in risposta ad un quesito specifico su questo aspetto posto da Confabitare (associazione di categoria dei proprietari immobiliari). Peraltro va segnalato che, in assenza di chiarimenti ufficiali, molti dei nuovi Accordi territoriali che sono stati già fino ad oggi sottoscritti in diverse città recependo (con eventuali integrazioni e specifiche) i contenuti del Decreto interministeriale 16 gennaio 2017 (GU n. 62 del 15/3/2017) hanno già inserito, tra le loro previsioni, il riconoscimento dell’obbligatorietà dell’attestazione di conformità. Che cos’è l’attestazione di conformità Con il Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017 (GU n. 62 del 15/3/2017) sono stati rinnovati, dopo 18 anni, i criteri generali
per la definizione dei valori dei canoni di locazione ad uso abitativo da applicare ai cd. contratti a canone “concordato”. Tale tipologia contrattuale prevede che le parti possano stipulare contratti di locazione definendo il canone, la durata e altre condizioni contrattuali in base a quanto stabilito negli accordi locali fra le organizzazione della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (3+2, per studenti universitari, transitori). Gli accordi territoriali sono stipulati in conformità con quanto definito a livello nazionale dalle medesime organizzazioni di categoria firmatarie di apposita Convenzione che a sua volta viene inserita in un atto normativo (la nuova Convenzione nazionale è stata sottoscritta il 25 ottobre 2016 e poi confluita nel Decreto 16 gennaio 2017). Tra le nuove previsioni del Decreto 16 gennaio 2017 è stato previsto (art. 1 comma 8) che se le parti di un contratto di locazione a canone concordato non scelgono di farsi assistere, nella definizione del canone effettivo da applicare, dalle rispettive associazioni di categoria, possono farsi rilasciare, da una di queste, un visto di conformità sulla rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle previsioni dell’accordo territoriale anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. La norma (art. 1 comma 8) è stata di recente oggetto di alcune specifiche richieste di chiarimento che hanno riguardato l’obbligatorietà o meno, in assenza di una stipula assistita, del visto di conformità successivo, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per questo tipo di contratti. Il chiarimento da parte del Ministero delle Infrastrutture (MIT) Secondo il MIT - Direzione generale per la condizione abitativa - (in risposta a un quesito di Confabitare del 6 febbraio 2018) i contraenti, qualora non si avvalgano dell’assistenza delle rispettive organizzazioni di rappresentanza hanno l’obbligo, successivamente alla predisposizione del contratto, di acquisire l’attestazione di conformità da parte di almeno una delle due organizzazioni rappresentative che possa, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti, attestare la congruità del contratto “anche al fine di poter dimostrare all’Agenzia delle entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate”. Il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018) ha chiarito che, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni
422
ma solo se il contratto è stato stipulato successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo territoriale di riferimento che abbia recepito le previsioni dettate dal Decreto 16 gennaio 2017. Quindi, secondo il chiarimento fornito dall’AE l’attestazione non risulta necessaria per tutti i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto 16 gennaio 2017, ovvero anche successivamente laddove non risultino stipulati i “nuovi” accordi territoriali secondo le indicazioni dell’Accordo nazionale. In altre parole, anche per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017, nei Comuni in cui siano ancora in vigore gli Accordi territoriali redatti in virtù del DM 30 dicembre 2002, ferma restando la possibilità di farsi assistere dalla Organizzazioni di categoria, non ricorre, in mancanza di stipula non assistita, l’obbligo di farsi rilasciare l’attestazione di conformità da parte delle medesime. Per quanto riguarda l’obbligo dell’allegazione, in sede di registrazione del contratto, di tale attestazione, l’Agenzia lo ha ritenuto non sussistente precisando però che le parti siano, comunque, libere di procedere a detta allegazione che sarà esente sia dall’imposta di registro che dall’imposta di bollo. Non è stato, invece, esplicitamente chiarito cosa succede in caso di proroga automatica del contratto. In tal caso si è portati a ritenere che l’attestazione di conformità non sia necessaria sia in base al principio di non retroattività della disposizione sia perché potrebbero cambiare alcune condizioni contrattuali anche a sfavore di una delle parti. Da ultimo si segnala che, in alcuni Comuni/ aree territoriali, sono stati firmati, dalle Organizzazioni locali, i nuovi Accordi che recepiscono (eventualmente anche integrandole) le disposizioni della Convenzione nazionale come recepita con il DM 16/1/2017. In alcuni di questi Comuni è stato previsto espressamente (già prima del chiarimento ministeriale) l’obbligo della attestazione di conformità allegando anche il modello tipo da utilizzare (Bologna, Torino, Genova, Massa, Carrara). Altri Accordi si limitano a richiamare la previsione del DM e più in generale la necessità che le agevolazioni fiscali siano riconosciute quando i contratti siano effettivamente conformi agli Accordi senza specificare chiaramente se si tratti o meno di un obbligo (Firenze, Catanzaro, Treviso, Verona, Grosseto, Latina, Avellino, Bergamo, Frosinone, Messina, Ragusa, Modena, Mantova, Siracusa, Jesolo, Verona). Altri Accordi (Pisa, Frosinone) hanno, invece, rimesso alla libera decisione delle parti l’opportunità o meno di farsi rilasciare l’attestazione di conformità.
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)
Variazione gennaio.......17-18: ..... Variazione febbraio.......17-18: ..... Variazione marzo..........17-18: ..... Variazione aprile...........17-18: .....
gennaio............................................................................ 1,004217 febbraio........................................................................... 1,005467 marzo.............................................................................. 1,008201 aprile................................................................................ 1,009451
ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GEN 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6 101,5
0,90% 0,50% 0,70% 0,40%
(0,675%) (0,375%) (0,525%) (0,300%)
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 101,3 101,1 101,0 101,0 101,4 101,1 100,9 108,8 101,5 101,7 101,7
DIC MEDIA 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9 101,1 101,7
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI APRILE 2018 CHE È PARI AL
ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GEN 20,70 18,13 16,38 13,12 11,44 9,96 7,63 4,33 2,08 1,51 2,27 2,01 1,09 0,20
FEB 20,31 17,85 16,11 12,87 11,19 9,80 7,31 3,93 2,08 1,61 1,99 2,21 0,69 0,20
MAR 20,12 17,66 15,93 12,27 11,19 9,56 6,89 3,54 1,89 1,61 1,80 2,11 0,69 -
APR 19,73 17,38 15,75 12,02 10,94 9,16 6,37 3,05 1,89 1,42 1,70 2,11 0,39 -
MAG 19,54 17,02 15,39 11,44 10,69 9,08 6,26 3,14 1,89 1,51 1,61 2,01 0,59
101,7 GIU LUG 19,35 19,07 16,93 16,65 15,13 14,86 10,94 10,45 10,53 10,53 9,08 8,68 6,16 5,85 2,95 2,85 1,70 1,61 1,42 1,51 1,51 1,61 1,80 1,70 0,69 0,69
423
AGO 18,88 16,47 14,68 10,37 10,12 8,45 5,54 2,37 1,23 1,32 1,42 1,50 0,30
SET 18,78 16,47 14,68 10,61 10,45 8,76 5,54 2,37 1,61 1,70 1,80 1,70 0,59
OTT 18,59 16,65 14,33 10,61 10,37 8,53 5,14 2,37 1,70 1,61 1,61 1,70 0,79
NOV 18,59 16,56 13,90 11,02 10,29 8,45 5,03 2,56 1,99 1,80 1,80 1,70 -6,53
DIC MEDIA 18,41 19,35 16,47 17,02 13,47 15,04 11,19 11,44 10,12 10,61 8,06 8,92 4,73 6,06 2,27 2,95 1,70 1,80 1,80 1,61 1,80 1,70 1,40 1,83 0,59 0,01
LAVORI PUBBLICI
NUOVA DISCIPLINA DELLA DIREZIONE LAVORI Con l’approvazione del nuovo Codice degli appalti, approvato con il decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata abrogata la sezione del Regolamento (il DPR 207/2010) che disciplinava parte dei compiti del direttore dei lavori. Tale lacuna creatasi nell’impianto normativo degli appalti pubblici è ora stata coperta dall’approvazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante il Regolamento: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», (pubblicato nella GU n.111 del 15-5-2018). Le disposizioni del citato decreto entrano in vigore dal 30-5-2018, e pertanto saranno applicabili agli appalti aggiudicati a partire da tale data. Le residue norme sulla direzione contenute nel Regolamento (gli articoli da178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) vengono ora abrogate dal decreto. L’articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevedeva che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione, sarebbero state approvate le linee guida con cui individuare le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico. Considerata l’importanza che il tema riveste anche per le imprese di costruzione, si ritiene opportuno segnalare in questa sede gli
aspetti della direzione lavori che hanno un interesse anche per le stesse imprese, tralasciando casistiche particolari e i rapporti tra il direttore dei lavori e la stazione appaltante. Per una completa visione della regolamentazione dell’attività di direzione lavori si rimanda alla lettura dell’intero decreto. Art. 2 Rapporti con altre figure Al direttore dei lavori spetta la responsabilità del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera da realizzare. Art. 3 Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo Il direttore dei lavori impartisce all’appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori. L’appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio dati all’appaltatore devono avvenire per posta, normale o pec, e devono comunque avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Art. 4 Attestazione dello stato dei luoghi Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito alla cantierabilità degli stessi. Art. 5 La consegna dei lavori - sospensioni Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori,
424
non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione o di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica anche le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Art. 6 Accettazione dei materiali Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto solo se finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
LAVORI PUBBLICI
Art. 7 Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice dei contratti pubblici; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice. Il direttore dei lavori determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto. Art. 8 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni a modifiche dei lavori. Con riferimento ai di varianti dipendenti da circostanze impreviste e imprevedibili, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della loro non imputabilità alla stazione appaltante, della loro non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonchè le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.
Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati desumendoli dai prezzari regionali, ove esistenti, oppure ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità così come definiti dalla stazione appaltante; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati anche da lui. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. L’esecutore può proporre in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Art. 9 Contestazioni e riserve La gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve non è stata determinata dal decreto ministeriale in commento e la relativa disciplina deve essere prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto. Art. 10 Sospensione dei lavori In merito alla sospensione dei lavori il contratto (o capitolato) deve contenere una clausola penale nella quale viene definito il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause imputabili all’Amministrazione del codice. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori
425
lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Art. 12 Funzioni e compiti al termine dei lavori Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora il certificato di ultimazione dei lavori (non è previsto un termine entro cui deve predisporlo) e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Art. 13 Attività di controllo amministrativo contabile Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette
LAVORI PUBBLICI
attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Art. 14 I documenti contabili I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati dal direttore dei lavori contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; d) lo stato di avanzamento lavori (SAL). Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel
registro di contabilità; e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP e sottoscritto dall’esecutore. Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. Il capitolato può anche prevedere la redazione da parte del direttore dei lavori di un sommario del registro di contabilità. Art. 15 Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata La contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, per l’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Gli Uffici dell’Associazione rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Il teso del decreto qui commentato è consultabile sul sito internet www.ancebrescia. it nella rubrica lavori pubblici, sotto il titolo “nuova disciplina della direzione lavori”.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE RISERVE NEL DECRETO SULLA DIREZIONE LAVORI Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, illustrato in altro articolo di questo notiziario, cancella in pratica, con un colpo di spugna, tutte le indicazioni relative alle regole per le riserve già previste dagli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n.207/2010. In verità l’articolo 9 del DM n. 49/2018 rubricato “Contestazioni e riserve” precisa che “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”. I redattori dei capitolati speciali dovranno perciò porre attenzione a questa novità, colmando il vuoto che si è venuto a creare su
426
di un tema di notevole portata come quello delle riserve. Di conseguenze le imprese dovranno sapere che tale tema sarà disciplinato diversamente appalto per appalto. Trattandosi della tutela dei propri diritti, l’appaltatore dovrà porre molta attenzione a questo argomento. Tale novità è stata voluta dal Consiglio di Stato che nel parere 12 febbraio 2018, n. 360 ha precisato quanto segue “Si ribadisce anche con riguardo a questa disposizione quanto osservato a proposito dell’art. 7, circa l’opportunità di prevedere che siano le stazioni appaltanti ad inserire nei capitolati speciali le norme contenute nel presente schema di regolamento, piuttosto che dettare direttamente la disciplina”; si ricorda che, in riferimento all’articolo 7 (originariamente dedicato alla consegna dei lavori), il Consiglio di Stato aveva chiesto “che le conseguenze risarcitorie o indennitarie spettanti all’esecutore in caso di ritardata consegna imputabile alla stazione appaltante siano regolamentate non già in via diretta, come nello schema in esame, ma che sia invece enunciato in questa sede l’obbligo per la stazione appaltante di riprodurre tale disciplina nei capitolati d’appalto”. Il Ministero, nella versione definitiva del provvedimento, mentre ha lasciato le norme sulle indennità per la ritardata consegna contenute, oggi, nel comma 14 dell’articolo 5 del dm n. 49/2018 in cui viene affermato che “ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari ……..”, ha cassato le norme relative alle riserve contenute negli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n. 207/2010. Così come stabilito, dunque, nel citato articolo 9 del provvedimento, gli enti appaltanti dovranno prevedere (e per loro il progettista dell’opera) nel capitolato d’appalto la disciplina per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve anche perché in atto l’ANAC non ha ancora predisposto alcun capitolato-tipo come era previsto al comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei contratti. L’articolo 9 non specifica, poi, alcun obbligo di comunicazione al Rup delle eventuali contestazioni, affinché quest’ultimo possa esaminando la questione in contradditorio con l’impresa, tentare di risolvere la controversia, salvo il suo diritto di iscrivere riserva, come prevedeva l’articolo 164, comma 1, del Dpr n. 207/2010. Gli Enti appaltanti, quindi, sulle contestazioni e riserve, potranno andare in ordine sparso anche se, in verità dovranno rispettare le norme di legge e potrebbero utilizzare, anche gli articoli 164, 190 e 191, del previgente Regolamento n. 207/2010. Si rammenta che nei Titoli I e II del provvedimento, si parla comunque di riserve:
LAVORI PUBBLICI
• all’articolo 1, comma 1 in cui è specificato che “L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve”; • all’articolo 5, comma 9 in cui è specificato che “Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili”; • all’articolo 5, comma 14 in cui è specificato che “la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità”; • all’articolo 8, comma 6 in cui è specificato che “ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”; • all’articolo 10, comma 4 in cui è specificato che “la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione”; • all’articolo 14, comma 1, lettera e) in cui è specificato che “l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice”; • all’articolo 14, comma 5, lettera f) in cui è specificato che la documentazione relativa al conto finale deve contenere anche “la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite”; • all’articolo 17, comma 1, in cui è specificato che “L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all’articolo 21”; • all’articolo 22, comma 5, lettera b) in cui è specificato che “Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati”. In pratica, dunque, il provvedimento è costellato di riferimenti alle possibili riserve che l’Appaltatore può iscrivere senza specificare i modi ed i termini di iscrizione delle stesse che vengono demandati al Capitolato d’appalto che, visto la mancanza di un capitolato-tipo, non può che essere il Capitolato speciale d’appalto che deve essere allegato al progetto con situazioni che potranno, in questo momento, essere diverse anche nell’ambito dello stesso ente appaltante alla faccia di ogni possibile semplificazione. Si porrà inoltre il problema nel caso in cui il Capitolato nulla dica in merito. Anche l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in una nota pubblicata sul sito, ha evidenziato diverse perplessità sulla nuova regolamentazione delle riserve. Tale scelta non appare assolutamente condivisibile, oltreché foriera di possibile aumento di contenzioso su tale aspetto, poiché rimette la regolamentazione di un istituto a carattere generale, che incide direttamente sull’equilibrio contrattuale, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti, ossia di una delle parti, e non alla legge con disposizioni a carattere generale. Occorre considerare che la c.d. “riserva” assolve il ruolo di strumento di riequilibrio contrattuale, laddove il sinallagma venga ad essere alterato da circostanze e fatti sopravvenuti, non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto. Trattasi quindi di un istituto di fondamentale importanza il quale, oltre a comprendere tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all’imprenditore, assolve anche una funzione a tutela della pubblica amministrazione appaltante, la quale deve poter esercitare prontamente ogni attività necessaria a verificare con esattezza i fatti indicati dall’ap-
427
paltatore (Cass. civ., Sez. I, 11/03/2011, n. 5871), ma anche conoscere il “quantum” dell’esborso eventualmente necessario per poter prendere tempestivamente le sue decisioni. Istituto quindi che non può essere sottoposto ad una disciplina la cui definizione viene rimessa alla stessa stazione appaltante, che la potrebbe diversificare anche caso per caso. Ciò renderà anzitutto oltremodo gravosa l’individuazione delle specifiche modalità di esercizio di tale diritto, nonché comporterà tutta una seria di problemi applicativi “a valle” derivanti da una regolamentazione ogni volta diversa e non ispirata alle previsioni generali di fonte primaria. Sono quindi evidenti i rischi di una possibile compressione dei diritti dell’appaltatore. Proprio in ragione di ciò, la legislazione sui lavori pubblici ha sempre contenuto una disciplina rigorosa e dettaglia delle modalità di esercizio del diritto di iscrivere delle riserve, essendo questo un diritto connaturato al rapporto contrattuale”. In conclusione, non sapendo modalità e tempi dello specifico appalto si raccomanda alle imprese una attenta lettura del capitolato sul punto delle riserve e nel dubbio si consiglia di attenersi al consolidato principio di apporre le riserve sul primo documento utile che l’impresa è chiamata a sottoscrivere (verbale di consegna, di sospensione, di ripresa, registro di contabilità, ordini di servizio, etc.), ribadendole in ogni occasione successiva sul Registro di contabilità, che rimane comunque il documento cardine della contabilità in merito alla quale l’impresa può avere riserve da formulare. Gli uffici dell’Associazione rimangono a disposizione per il chiarimento di ogni singola situazione.
LAVORI PUBBLICI
RIMANDATO L’AVVIO DI SISTEMI SPERIMENTALI DI QUALIFICAZIONE L’ANAC, con un comunicato 9 maggio 2018 del suo Presidente, ha chiarito che la proposta finalizzata all’adozione del decreto ministeriale avente ad oggetto “modalità di qualificazione alternative o sperimentali” (art. 84, co. 12, del codice dei contratti pubblici) sarà formulata dall’Autorità decorso un anno dall’adozione del decreto sulla qualificazione SOA e del contraente generale (artt. 83, co. 2, e 196 e 197 del codice dei contratti pubblici). Tale precisazione dell’ANAC nasce dalla stretta correlazione esistente tra il sistema alternativo di qualificazione, il sistema base di qualificazione SOA - che, nella nuova formulazione elaborata dal MIT entrerà in vigore soltanto con l’adozione del decreto - e il sistema di rating di impresa di cui è stata in ultimo messa in consultazione la bozza di linee guida (art. 83, co. 10, del codice dei contratti pubblici). Per cui, secondo ANAC, si rende necessario formulare una proposta che sia basata sulle risultanze della relativa applicazione. A tale proposito, l’ANAC ricorda le differenti posizioni assunte dalle stazioni appalti e dalle imprese nel tavolo tecnico aperto sul tema. In particolare, le stazioni appalti hanno ipotizzato un sistema di qualificazione proprio riservato a quelle più qualificate. In alternativa, a quelle che hanno aggiudicato un certo numero di gare o di importi minimi, è stata suggerita una qualificazione simile a quella dei settori speciali (art. 128 del Codice), basato sulla previsione di requisiti speciali, integrativi e personalizzati per categoria merceologica. In quest’ambito sono stati ritenuti centrali il rating di impresa, rilasciato anche sulla base di una specifica e puntuale implementazione del Certificato Esecuzione Lavori (CEL) rilasciato dal committente, e un sistema di verifiche e controlli in loco per riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti tecnici da parte degli operatori economici. Infine, è stato suggerito di prevedere, a valle dell’esecuzione dei contratti, la messa a punto di un sistema di «vendor rating» che valuti la bontà dell’esecuzione dei lavori da parte dell’operatore qualificato in termini di qualità, rispetto della tempistica e livelli di conflittualità (livello delle riserve). La proposta unitaria formulata dalle associazioni degli operatori economici è stata sottoscritta oltre che da ANCE, che ha coordinato i lavori, anche da Anaepa-Confartigianato, Aniem, Claai, Casartigiani, Cna, Confapi, Cooperative di Produzione e Lavoro, e Oice
(vedi documento allegato). In sintesi, le imprese hanno proposto che: • il sistema ex art 84 co. 12 non può prescindere dall’istituzione della qualificazione delle stazioni appaltanti; • c’è la necessità di mantenere una certificazione/attestazione unica per partecipare alle gare tra 150 mila e fino a 20 mln di euro; • la sperimentazione di un ulteriore sistema di qualificazione ex art. 84, co. 12 dovrà invece riguardare appalti d’importo rilevante; • esclusione di sistemi alternativi per i lavori nei beni culturali. Oltre a ciò, sono state poste anche ulteriori questioni di minor rilevanza Anche in considerazione di ciò, l’ANAC ha quindi rimandato il tutto almeno di un anno.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAPUBBLICATI I CAM Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto 28/03/2018 con il quale ha definito i CAM che, ai sensi del D. Leg.vo 50/2016, le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nell’ambito delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica (Servizio IP). Il decreto in parola ha definito in tale ambito: 1. I requisiti dei candidati (criteri di base): atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire il contratto di servizio in modo da ridurne gli impatti ambientali; 2. Le specifiche tecniche (criteri di base): che definiscono il livello minimo da raggiungere in relazione ai più significativi impatti ambientali del servizio, rispetto al quale le Amministrazioni pubbliche possono porsi obiettivi più ambiziosi; 3. Le clausole contrattuali (criteri di base): criteri di sostenibilità che l’offerente si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto; 4. I criteri premianti (criteri di aggiudicazione): criteri di valutazione dell’offerta cui debbono essere attribuiti, nei documenti della procedura d’acquisto, specifici punteggi. I criteri premianti sono atti a selezionare servizi più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.
428
PER ANAC LA CONTINUITÀ DELLA QUALIFICAZIONE SOA PERMANE SE LA RICHIESTA DI RINNOVO VIENE PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE L’impresa che abbia tempestivamente richiesto il rinnovo dell’attestazione SOA (almeno novanta giorni prima della scadenza, a norma dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010) o la sua verifica triennale (in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza, a norma dell’art. 77, comma 1, del medesimo decreto), può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale DELIBERA N. 440 del 9 maggio 2018 OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Fratelli Micciulla S.n.c. di Micciulla Vincenzo, Giuseppe e Salvatore - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata sulla SP 162 lungo mare di S. Agata di Militello, tratto compreso tra Vallone Posta e via Roma - Importo a base d’asta: euro 1.604.000,00 - S.A.: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia PREC 89/18/L Il Consiglio VISTA l’istanza singola prot. n. 84970 del 26 giugno 2017 presentata dalla società Fratelli Micciulla S.n.c., nella quale l’istante lamenta la propria illegittima esclusione dalla procedura in oggetto per il mancato possesso della qualificazione SOA nella classifica richiesta dal bando di gara. L’istante sostiene che - a fronte di una SOA la cui validità triennale era scaduta - l’aver presentato un contratto stipulato con una diversa SOA (in data non antecedente a novanta giorni dalla scadenza) per il rilascio di una nuova attestazione, per le medesime classifiche già possedute in precedenza, sia circostanza idonea a riconoscere la continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, in base al principio di ultravigenza della SOA. Viceversa, la stazione appaltante avrebbe escluso l’impresa sull’erroneo presupposto che la richiesta formulata ad una SOA diversa rispetto a quella che aveva rilasciato l’attestazione precedente costituiva ipotesi di rinnovo integrale, sebbene attuato alla scadenza della verifica triennale, con conseguente applicazione del termine di cui all’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (la richiesta va effettuata almeno novanta
LAVORI PUBBLICI
giorni prima della scadenza); VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 5 aprile 2018; VISTA la documentazione in atti; RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; CONSIDERATO che, con riferimento al requisito dell’attestazione SOA, in vigenza del regime transitorio di cui all’articolo 216, comma 14, del d. lgs. 50/2016, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83 sul sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dagli artt. 76 e 77 del citato decreto; CONSIDERATO che il disciplinare di gara fissava quale termine di presentazione dell’offerta il 15 maggio 2017 e che la società istante ha presentato un’attestazione della Argenta Soa S.p.a. avente validità triennale fino al 23 marzo 2017 e una copia del contratto di attestazione con la Soa Consult S.p.a. stipulato in data 23 febbraio 2017, finalizzato ad ottenere una nuova qualificazione nelle categorie già possedute. Tale attestazione risulta essere stata effettivamente rilasciata in data 9 giugno 2017; CONSIDERATO che sulla questione dell’efficacia delle attestazioni di qualificazione scadute e, segnatamente, della possibilità per le imprese di partecipare alle gare in pendenza della procedura di verifica triennale delle attestazioni stesse, è intervenuto il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, il quale, con la sentenza 18 luglio 2012 n. 27, si è pronunciato a favore della impostazione secondo la quale la mera proposizione tempestiva della relativa domanda comporta la possibilità per le imprese di partecipare alle gare indette nelle more della procedura di verifica, anche qualora la stessa si concluda oltre il triennio di validità dell’attestazione. E’ stato quindi definitivamente chiarito che solo nel caso in cui la richiesta venga formulata tempestivamente si ha la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica. In caso contrario, id est l’ipotesi di non tempestiva proposizione della domanda, la verifica positiva opererà ex nunc, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, mentre nelle more scatterà il divieto di partecipazione di cui al comma 1 del medesimo articolo; CONSIDERATO che la latitudine applicativa del principio di ultrattività investe sia l’ipotesi della verifica triennale sia quella del rinnovo della SOA, di guisa che la richiesta tempestiva di rinnovo di un’attestazione SOA, la quale comprenda una categoria già in precedenza posseduta, produce gli
stessi effetti della verifica di quest’ultima e consente di partecipare alle pubbliche gare senza soluzione di continuità. Ciò in base alla considerazione per cui la procedura di rilascio di una nuova attestazione, che copra le categorie precedentemente possedute, si sostanzia in un’istruttoria che coinvolge, oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica triennale, anche elementi ulteriori. Sarebbe, dunque, illogico attribuire al procedimento di rinnovo effetti minori o addirittura deteriori rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di verifica (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 607 del 13 febbraio 2017; Parere n. 16 del 30 gennaio 2014); RITENUTO che, in base ai principi sopra esposti, l’impresa che abbia tempestivamente richiesto il rinnovo dell’attestazione SOA (almeno novanta giorni prima della scadenza, a norma dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010) o la sua verifica triennale (in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza, a norma dell’art. 77, comma 1, del medesimo decreto), può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell’attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell’attestazione, così come previsto dall’articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014); RILEVATO che, nel caso in esame, la società istante ha tardivamente richiesto una nuova attestazione in luogo della verifica triennale alla stessa SOA e che pertanto, nel periodo intercorrente tra il 23 marzo 2017 (data di scadenza della validità triennale dell’attestazione iniziale) e il 9 giugno 2017 (data di rilascio della nuova attestazione da parte di altra SOA), non può invocarsi il principio dell’ultravigenza della SOA; Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione: - l’operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.
429
GIURISPRUDENZA
DIFFERENZA TRA OFFERTE MIGLIORATIVE E VARIANTI PROGETTUALI
(Consiglio di Stato, sentenza 14 maggio 2018, n. 2853)
L’elaborazione giurisprudenziale in merito alla differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali, ha stabilito che: - le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni; - le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819 e id. 7 luglio 2014, n. 3435, nonché, di recente, Cons. Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969). Ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923) e che invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, IV, 7 novembre 2014, n. 5497). Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655), anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Nel caso di specie il bando vietava le varianti, ma ammetteva proposte migliorative, senza fissare limiti precisi, consentendo anche opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive.
LAVORI PUBBLICI
LA MANCANZA DEI COSTI INTERNI DELLA SICUREZZA COMPRESI NELL’OFFERTA PUÒ ESSERE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
(Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 02554 del 17/4/2018)
La Corte di giustizia europea ha ribadito, proprio con riferimento agli oneri per la sicurezza, che non è legittimo escludere il concorrente solo per un vizio formale dell’offerta, laddove essa abbia sostanzialmente ricompreso nel prezzo dell’offerta detti oneri, pur senza inizialmente specificarli separatamente in essa; ciò del resto non è espressamente richiesto a pena di esclusione nemmeno dal vigente art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016. Tale era del resto, anche nel vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, il quadro interpretativo consolidatosi dopo la sentenza n. 19 del 27 luglio 2016 dell’Adunanza plenaria, poiché la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato era ormai costante nell’affermare che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna presenta i caratteri di un errore scusabile che non giustifica l’immediata esclusione dalla gara o l’annullamento dell’aggiudicazione, quando non è contestato, sotto il profilo sostanziale, il rispetto dei costi minimi imposti dagli obblighi per la sicurezza sul lavoro (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2017, n. 500, Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 30, Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2016, n. 5475), come non è contestato nel caso di specie ove, come si è detto, mai tale profilo è stato contestato dall’Azienda committente.
LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A. PUÒ SUSSISTERE ANCHE PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(Consiglio di Stato- adunanza plenaria del 4 maggio 2018, n. 5) La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione scatta anche prima dell’aggiudicazione definitiva, nello svolgimento dell’attività autoritativa. L’amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), anche le norme generali dell’ordinamento civile. E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria nella sentenza del 4 maggio 2018, n. 5, in cui sottolinea che l’amministrazione deve agire con lealtà e correttezza. Vi è pertanto responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per violazione degli obblighi di buona fede nei confronti di un raggruppamento che, pur avendo presentato l’offerta migliore, si è visto annullare in autotutela l’intera procedura di gara dalla stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, per un errore nella predisposizione degli atti di gara. 1. L’ordinanza di rimessione La pronuncia dell’Adunanza plenaria, nasce dall’ordinanza collegiale 24 novembre 2017, n. 515, con cui la Sez. III del Consiglio di Stato le aveva rimesso i seguenti quesiti: «1. Se la responsabilità precontrattuale sia
430
o meno configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione; 2. Se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba riguardare esclusivamente il comportamento dell’amministrazione anteriore al bando, che ha fatto sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione» 2. L’orientamento tradizionale sui presupposti della buona fede Quest’ultima sezione aveva aderito alla contraria tesi, secondo cui il dovere di correttezza e di buona fede trova il suo presupposto in una “trattativa” già in stato avanzato, tale da far sorgere un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto (la c.d. “trattativa affidante”). Secondo tale orientamento, superato dall’Adunanza plenaria, nelle procedure ad evidenza pubblica, era soltanto dall’aggiudicazione (definitiva) che il partecipante alla gara poteva fare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e, dunque, può contestare il “recesso” ingiustificato dalle trattative della stazione appaltante (attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela pubblicistici sugli atti di gara). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, era, ad esempio, legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che ne sarebbe derivato dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico (cfr.Consiglio di Stato con la sentenza n. 1599 del 21 aprile 2016 e tra le tante altre, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418). 3. Doveri di correttezza e buona fede prima dell’aggiudicazione Ad avviso dell’Adunanza plenaria l’interpretazione del dovere di correttezza «rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’art. 2 della Costituzione» (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188), poiché mira a tutelare non la conclusione del contratto, ma
LAVORI PUBBLICI
la libertà di autodeterminazione negoziale, a prescindere dall’esistenza di una formale “trattativa” di cui all’art. 1337 del cod. civ.. La conferma di tale soluzione sta nel danno risarcibile, che, secondo un consolidato orientamento, non è mai commisurato alle utilità che sarebbero derivate dal contratto un sottoscritto, ma al c.d. interesse negativo a non subire indebite interferenze nell’esercizio della libertà negoziale (o, eventualmente, al c.d. interesse positivo virtuale, calcolato sulla differenza di utilità rispetto a quanto effettivamente percepito). La violazione del dovere di correttezza può far quindi nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo dell’impresa lesa, ma sulla libertà di autodeterminazione negoziale di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell’altrui scorrettezza (Cons. St., sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 633; id., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1142; id., A.P., 5 settembre 2005, n. 6) Di qui la possibilità che una responsabilità da comportamento scorretto sussista nonostante la legittimità del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento. In tale contesto, va richiamata anche la recente sentenza della sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457, che ha espressamente evocato un modello di pubblica amministrazione, come si è andato evolvendo nel diritto vivente, permeato dai principi di correttezza e buona amministrazione, desumibili dall’art. 97 Cost.. L’Adunanza plenaria afferma, quindi, che «nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento» (A.P. cit.). Può pertanto configurarsi la responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione, a prescindere dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e senza che possa riconoscersi rilevanza alla circostanza che la scorrettezza maturi anteriormente alla pubblicazione del bando oppure intervenga nel corso della procedura di gara. 4. Presupposti dell’affidamento incolpevole Secondo il dettato del quale all’articolo 1337 del codice civile (rubricato “Trattative e responsabilità precontrattuale”) «Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».
Tuttavia, come chiarisce l’Adunanza plenaria, affinché « … nasca la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circal’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione». 5. Le circostanze da valutare nel caso concreto L’affidamento incolpevole del privato deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e sempre considerando che il dovere di correttezza è un dovere reciproco e grava, quindi, anche sul privato. A titolo esemplificativo, gli aspetti in grado di condizionare il giudizio, sull’esistenza dei sopra richiamati presupposti della responsabilità, sono: a) il tipo di procedimento di evidenza pubblica che viene in rilievo (tenendo conto dei margini di discrezionalità di cui dispone la stazione appaltante); b) lo stato di avanzamento del procedimento rispetto al momento in cui interviene il ritiro degli atti di gara; c) il fatto che il privato abbia partecipato al procedimento e abbia, dunque, quanto meno presentato l’offerta (in assenza della quale le perdite eventualmente subite saranno difficilmente riconducibili a comportamenti scorretti); d) la conoscenza o, comunque, la conoscibilità, secondo l’onere di ordinaria diligenza da parte del privato dei vizi (di legittimità o di merito) che hanno determinato l’esercizio del potere di autotutela, tenuto conto che non può considerarsi incolpevole l’affidamento che deriva dalla mancata conoscenza della norma imperativa violata; e) la c.d. affidabilità soggettiva del privato partecipante al procedimento (ad esempio,
431
con verifica dei requisiti per partecipare alla gara di cui lamenta la mancata conclusione).
PER L’ACQUISTO DI BENI O AFFIDAMENTO DI SERVIZI NON È OBBLIGATORIO IL RICORSO A PROCEDURE CONSIP
(Consiglio di Stato, sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018)
DIRITTO . . . omissis . . . 3.1. Il motivo è infondato. Il punto nodale riguarda la possibilità per le amministrazioni centrali di indire autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi di proprio interesse, in deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488. Il Collegio osserva che, fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro. Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’), a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma [il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, n.d.E.] non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”. Così come la disposizione in parola ammette (sia pure in via derogatoria) la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima l’indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l’adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26.
LAVORI PUBBLICI
La sussistenza del richiamato (e legittimo) rapporto fra regola ed eccezione è confermato dallo stesso articolo 26 della l. 488 del 1999 il quale - al comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/ qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”. La disposizione per un verso conferma (attraverso il ricorso alla modalità deontica “possono”) il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (scil.: con il vincolo/limite dell’insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro); - al comma 3-bis obbliga le amministrazioni che abbiano deliberato di procedere in modo autonomo agli acquisti di proprio interesse di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza. Le disposizioni appena richiamate (lette in combinato disposto con il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012) delineano un coerente quadro normativo il quale (al fine di assicurare in modo adeguato la razionalizzazione degli acquisti da parte delle PP.AA.) - demanda alla Consip il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni; - consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro; - responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione
e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche). Il richiamato assetto normativo, tuttavia, non sanziona le amministrazioni per il solo fatto di aver attivato autonome procedure al fine di individuare condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dalla Consip (confliggerebbe del resto con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sottesi al programma di centralizzazione e introdurrebbe nel sistema ingiustificabili profili di rigidità). Al contrario, le serie conseguenze legali delineate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 sono attivabili solo laddove la singola amministrazione abbia travalicato le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione. E’ qui importante osservare che, nonostante il ripetuto richiamo dell’appellante al contenuto della circolare ministeriale del 25 agosto 2015, anche tale ultimo atto richiama in modo espresso la facoltà eccettuale di cui si è avvalso il Ministero (alla quale dedica l’intera Sezione 3), pur sottolineando i puntuali obblighi di motivazione che incombono sull’amministrazione che di tale facoltà intenda avvalersi. 4. Impostati in tal modo i termini generali della questione il Collegio rileva l’infondatezza dell’appello, laddove si consideri: - che il Ministero appellato, dopo avere attivato (nella vigenza della precedente convenzione quadro - Ed. 2 -) i servizi attivi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PP.AA. di cui alla medesima convenzione-quadro (e per tutto il territorio nazionale), aveva preferito procedere a una proroga tecnica del precedente affidamento piuttosto che procedere all’attivazione dei lotti disponibili nell’ambito della nuova Convenzione Consip (i.e.: della Convenzione Ed. 3 di cui era risultata aggiudicataria, fra le altre, l’odierna appellante), avendo ravvisato una maggiore convenienza nell’ambito del precedente affidamento; - che, anche ad ammettere la sovrapponibilità fra i servizi oggetto della Convenzione Ed. 3 e quelli messi a gara attraverso gli
432
atti impugnati in primo grado dal Ministero qui appellato (il quale sottolinea invece la maggiore ampiezza dei secondi rispetto ai primi), emerge comunque la complessiva convenienza economica della scelta di indire un’autonoma procedura su base nazionale. E’ sufficiente rilevare che la sommatoria dei costi connessi all’eventuale affidamento all’appellante di tutti i lotti necessari a coprire il fabbisogno in ambito nazionale avrebbe comportato un esborso pari ad oltre 19,52 milioni di euro nel triennio, mentre l’importo a base d’asta per i servizi messi autonomamente a gara dal Ministero è stato pari a circa 14,33 milioni di euro (al lordo del ribasso d’asta); - che, più in dettaglio, gli oneri connessi all’autonoma acquisizione dei servizi per cui è causa per il solo anno 2017 sono stati pari a circa 4,15 milioni di euro, mentre l’eventuale adesione alla Convenzione Consip (anche per i soli lotti assegnati all’appellante) avrebbe determinato oneri per oltre 4,60 milioni di euro; - che non risulta fondata la doglianza basata sul fatto che il Ministero non si sarebbe avvalso della facoltà legale di procedere a puntuali negoziazioni con gli aggiudicatari dei lotti. In senso contrario, il MIBACT ha dimostrato di aver negoziato la Convenzione Ed. 3 con gli aggiudicatari dei lotti già assegnati al momento in cui erano venuti in scadenza i precedenti affidamenti e di aver ravvisato ragioni di convenienza tali da indurla a disporre una proroga tecnica dei precedenti affidamenti. In questa fase storica (dicembre 2015) la Convenzione non risultava ancora attiva per i lotti aggiudicati all’appellante, il che giustifica la mancata negoziazione con essa; - che la proroga tecnica disposta in favore dell’aggiudicatario della Convenzione Ed. 2 era stata limitata al tempo necessario per l’espletamento della nuova gara e che, comunque, l’affidamento aveva ottenuto la registrazione da parte della Corte dei conti nel marzo del 2017. 4.1. Risulta in definitiva adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza connessa alla scelta del MIBACT di approvvigionarsi in modo autonomo dei servizi per cui è causa, in tal modo conformandosi in modo adeguato alle prescrizioni di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012. 5. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto perché - per quanto il ricorso di primo grado fosse ammissibile - la domanda giudiziale è infondata nel merito. Il Collegio ritiene che la peculiarità e parziale novità delle questioni trattate giustifichi l’integrale compensazione delle spese fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando nel merito sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
URBANISTICA
FINO AL 28 NOVEMBRE 2018 IL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA NON SI APPLICA PER AMPLIAMENTI, DEMOLIZIONI CON RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI URBANISTICHE Si informa che la Giunta Regionale nella seduta del 21 maggio 2018 ha approvato la DGR n. XI/128 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) – (richiesta di parere alla commissione consiliare)”. A seguito della importante attività posta in essere dal sistema ANCE lombardo fin dalla pubblicazione del R.R. n. 7/2017 ed in particolare a seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 8 maggio con il nuovo Assessore al Territorio, Pietro Foroni, con il provvedimento in oggetto la Giunta Regionale ha disposto la disapplicazione per 6 mesi del nuovo Regolamento sull’invarianza idraulica ed idrologica per i seguenti interventi: a) Realizzazione di ampliamenti di edifici esistenti; b) Demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente; c) Ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. Il differimento disposto dalla Giunta ha come obbiettivo quello di intervenire sul Regolamento stesso al fine di risolvere le criticità emerse ed evidenziate dal sistema ANCE lombardi, dagli Ordini professionali e da ANCI Lombardia. In particolare, l’Associazione ha segnalato il significativo aumento del costo di costruzione derivante dall’attuazione della nuova norma soprattutto per gli interventi di rigenerazione urbana. La modifica approvata dalla Giunta prima di entrare in vigore dovrà ottenere, nei prossimi giorni, il parere favorevole della V Commissione “Territorio” del Consiglio regionale.
ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI SE L’INTERVENTO NON AUMENTA IL CARICO URBANISTICO In presenza di interventi di ricostruzione che non comportano aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione. È quanto ha ribadito il TAR Piemonte (sentenza della sez. II, 21/05/2018, n. 630) aderendo all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che vede nel carico urbanistico - e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”. La vicenda esaminata dai giudici amministrativi riguarda un edificio parzialmente crollato per cause accidentali (scoppio dovuto a fuga di gas), oggetto di domanda di permesso di costruire per ricostruzione senza modifiche del volume, né della destinazione d’uso. Il TAR Piemonte ha evidenziato che: - gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, laddove invece il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare; - la giurisprudenza è concorde nell’individuare il carico urbanistico come la ragione che determina la corresponsione degli oneri di urbanizzazione; - non è possibile aderire quindi ad una interpretazione letterale della normativa in materia e cioè dell’art. 16, comma 1 del Dpr 380/2001 (“il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”); - pertanto in presenza di interventi edilizi
L’Allegato “Differimento invarianza idraulica” è reperibile sul sito dell’Associazione, www. ancebrescia.it
433
che non determinano aumenti del carico urbanistico, gli oneri non sono dovuti e, qualora corrisposti, devono essere restituiti dal comune. Di seguito estratto della sentenza: “L’edificio sito in ____ è parzialmente crollato in seguito a scoppio dovuto ad un fuga di gas; in data _____ il condominio ha presentato domanda di permesso di costruire per la ricostruzione della struttura. Con nota in data _____ il Comune ha quantificato l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti in € 35.762,54, che il condominio ha versato al solo fine di ottenere il titolo edilizio. Lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/01 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione, oltre che il travisamento dei fatti; gli oneri di urbanizzazione sono parametrati al beneficio tratto dall’intervento dall’esistenza di opere di urbanizzazione con l’obiettivo di redistribuire i costi sociali dell’aggravamento del carico urbanistico; nel caso di specie la ricostruzione è avvenuta con la stessa volumetria e destinazione d’uso precedenti il crollo, sicché il versamento di tali oneri non sarebbe giustificato. […] … è dunque pacifico che l’edificio oggetto di ricostruzione è crollato accidentalmente e che la ricostruzione non ha modificato né la volumetria né la destinazione d’uso. … riguardo alla differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, la giurisprudenza concordemente ritiene che i primi espletino la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre i secondi si configurino quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore” […] Alla luce di tali principi, e considerato che l’intervento per cui è causa pacificamente non comporta alcun aumento di carico urbanistico, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente volta alla restituzione degli oneri, in quanto indebitamente corrisposti”.
RIFIUTI
ALBO GESTORI CHIARIMENTI SUI RICORSI
(Circolare Albo Gestori Ambientali del 4 maggio 2018 n. 146)
È possibile presentare ricorso all’Albo Gestori Ambientali anche attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (PEC): è quanto ha stabilito il Comitato Nazionale con la circolare del 4 maggio 2018 n. 146. Al riguardo, è stato chiarito che se la PEC utilizzata è quella dell’impresa ricorrente, come dichiarata al Registro delle Imprese, si deve considerare “ricevibile” anche il ricorso sprovvisto di firma digitale. Al contrario nel caso in cui venga utilizzata una PEC diversa da quella dell’impresa, il ricorso sarà automaticamente dichiarato “irrecevibile”, salvo che non vi sia una apposita delega del legale rappresentante e la firma digitale del mittente. Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), sono obbligati ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, tra gli altri: Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006. Le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti. Le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto. Le imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIEPILOGO DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARE PER NON INCORRERE IN SANZIONI Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il DPR 120/2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Il nuovo regolamento ha accorpato le previgenti disposizioni riguardanti la gestione degli scavi che - di conseguenza - risultano abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del provvedimento stesso. Molte delle novità introdotte hanno riguardato la gestione delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 mc) e delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni (oltre i 6.000 mc) non sottoposti a VIA o AIA. Le nuove disposizioni hanno riguardato in particolare: ► l’adozione di un nuovo modello di dichiarazione (Allegato 6); ► l’obbligo di inviare la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo; ► l’obbligo della comunicazione preventiva delle modifiche sostanziali (15 giorni prima); ► l’obbligo di utilizzo di specifico documento di trasporto (Allegato 7); ► l’obbligo di trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine di validità della dichiarazione (Allegato 8) a pena della decadenza della qualifica di sottoprodotto degli scavi; ► i nuovi soggetti destinatari delle dichiarazioni; ► le analisi di laboratorio per la verifica dell’assenza di contaminazione; ► i nuovi requisiti per l’eventuale deposito intermedio. A distanza di alcuni mesi dall’adozione del nuovo regolamento, si ritiene utile riepilogare le principali novità e ricordare gli adempimenti necessari per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa ambientale segnalando che gli uffici di ANCE Brescia restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. ■ Procedura da adottare per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo Ai fini della gestione degli scavi, il produttore, definito come il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo, dovrà attestare la sussistenza delle condizioni per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti tramite la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’Allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore dovrà indicare: ► le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, ► l’eventuale sito di deposito intermedio, ► il sito di destinazione, ► gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e ► i tempi previsti per l’utilizzo, che non potranno comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella
434
quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. ■ Richiesta di proroga del termine di utilizzo I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunicherà al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga. ■ Modifiche sostanziali Nel caso di modifiche sostanziali dei requisiti, il produttore dovrà aggiornare e trasmettere la dichiarazione iniziale, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo potranno essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituisce modifica sostanziale: ► l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della dichiarazione di utilizzo, ► la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli precedentemente indicati, ► la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo e la modifica delle tecnologie di scavo. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione potrà essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. ■ Trasporto verso il sito di deposito e/o destinazione A differenza della precedente normativa, il trasporto delle terre e rocce da scavo dovrà essere accompagnato da uno specifico documento previsto dal regolamento all’Allegato 7, che dovrà essere predisposto in triplice copia, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, e conservato dai predetti soggetti per tre anni. ■ Deposito intermedio Il deposito intermedio delle terre e rocce
RIFIUTI
da scavo potrà essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: ► che il sito rientri nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A; ► che l’ubicazione e la durata del deposito vengano indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21; ► che la durata del deposito non superi il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione; ► che il deposito delle terre e rocce da scavo sia fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di
differenti piani di utilizzo o dichiarazioni e ad eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; ► che il deposito delle terre e rocce da scavo sia conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione e sia identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale vengano riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione. ■ Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) e conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione L’utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU), resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica,
435
del modulo di cui all’Allegato 8 all’autorità e all’ARPA competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. ATTENZIONE: La dichiarazione di avvenuto utilizzo dovrà essere resa entro il termine di validità della dichiarazione è dovrà essere conservata dal produttore per cinque anni. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporterà la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto che in tal modo, tornerebbero ad essere classificate come un rifiuto con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di sanzioni (omessa compilazione del formulario, gestione illecita ecc.).
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ha partecipato anche l’Ance, e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dal Garante della privacy. Disponibile, oltre al fac simile, anche la nota con la risposta e le indicazioni del Garante
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter numero 21 del 1/6/2018 centro studi
Ecobonus e sismabonus: la Guida Ance all’utilizzo degli incentivi fiscali Messa a punto dall’Ance la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte”. La guida rappresenta uno strumento utile alle imprese per comprendere il funzionamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza sismica degli edifici. Nel documento viene anche fornito un approfondimento sul meccanismo di cessione dei crediti d’imposta e sul funzionamento della piattaforma Ance-Deloitte
opere pubbliche
Punteggio per chi limita il subappalto: una sentenza in contrasto con le “best practices” europee Una sentenza del Tar Piemonte considera legittimo aumentare il punteggio per i concorrenti disposti a ricorrere al subappalto in misura inferiore al massimo consentito dalle norme. Una scelta che contrasta sia con i contenuti della Guida Ue sugli appalti pubblici che con le “best practices” europee Concessione di lavori, definito il livello di progettazione per l’affidamento Pubblicata dall’Autorità nazionale anticorruzione la delibera che definisce il “Livello di progettazione necessario
per l’affidamento di una concessione di lavori”. Nel documento viene stabilito che la concessione di lavori può essere affidata ponendo a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica Rating di legalità: in vigore il regolamento attuativo Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e in vigore dal 29 maggio scorso, la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa al “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”, in cui si stabiliscono le modalità attraverso le quali l’impresa può fare richiesta del rating all’Agcm
Apprendistato: ripartite tra le Regioni le risorse per il 2017 Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto che ripartisce tra le Regioni le risorse destinate alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato per l’annualità 2017 Durc on line: in arrivo nuove funzionalità per le verifiche Preannunciato dall’Inps l’avvio di nuove funzionalità relative al Durc on line e forniti alcuni aggiornamenti in merito alla Banca dati appalti. In particolare, l’Istituto sta avviando una procedura di verifica della regolarità contributiva dell’impresa mirata ad evitare ritardi nel rilascio del nuovo Durc Sisma 2016, firmato l’accordo per la destinazione delle risorse a favore delle popolazioni E’ stato firmato dalle parti sociali nazionali dell’edilizia l’accordo per l’assegnazione delle somme accantonate dal sistema a sostegno delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016
Avvalimento e soccorso istruttorio: on line il vademecum dell’Anac Pubblicata nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione una rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di avvalimento e soccorso istruttorio, costruita su casi concreti in fiscalità cui i concorrenti sono stati costretti a “Bonus verde”: ammesso il ricorso a interpretare la normativa sui contratti più di un fornitore pubblici Via libera alla possibilità di ricorrere a più fornitori in caso di ampi interventi di Anticorruzione: il 20 giugno conve- riqualificazione a verde. Lo ha chiarito gno sulle linee guida per le costru- l’Agenzia delle Entrate, che ha confermato la validità del bonus verde per la zioni Sono aperte le iscrizioni al convegno realizzazione di fioriere e allestimenti a “Linee guida anticorruzione per il settore verde permanente di balconi e terrazzi, delle costruzioni” che si terrà il pros- purché nell’ambito di interventi di sistesimo 20 giugno a Roma. All’incontro, mazione “innovativi” e non realizzati in organizzato dall’Istituto per lo sviluppo economia tecnologico nelle costruzioni in collaborazione con Ance, è previsto, tra gli sicurezza altri, l’intervento del presidente Anac, Verifica attrezzature, aggiornato l’eRaffaele Cantone e del vice presidente lenco dei soggetti abilitati Ance Edoardo Bianchi Pubblicato dal ministero del Lavoro il nuovo elenco dei soggetti abilitati lavoro ad effettuare le verifiche periodiche Confindustria: aggiornato il Registro delle attrezzature di lavoro. L’elenco, contenuto nel decreto del 22 maggio del trattamento dati 2018, sostituisce integralmente quello Diffuso da Confindustria il facsimile di Registro dell’attività di trattamento dei precedente dati, frutto del Gruppo di lavoro al quale
436
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2016
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
ADV_ELMA_215x295_PREZZIARIO_2015.indd 2
14/01/15 11.49
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia