Ance Brescia notiziario luglio 2017

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA LUGLIO 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Giuliano Campana guida l’ANCE nazionale: incarico strategico per il futuro

pag. 359

Audizione dell’ANCE: in commissione bicamerale per un fisco più... amico pag. 360 “Semplificare è vitale, il legislatore lo sa ma non ha metodo”

pag. 364

L’economia non ripartirà senza il moltiplicatore dato dal comparto edile

pag. 365

Linea Tav Brescia-Verona: due miliardi di budget ma Montichiari non è certa pag. 366 Raccordo fra Brebemi e A4: si lavora al completamento da aprire entro fine anno pag. 368

Ecco come un seminterrato può diventare una taverna per accogliere gli amici pag. 370

Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 376 pag. 402

Indici Lavori pubblici

pag. 407

Trasporti Urbanistica

pag. 414

Rifiuti Ance informa

pag. 422

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pag. 408 pag. 415 pag. 423


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DOPO LE DIMISSIONI DI GABRIELE BUIA PER GARANTIRE CONTINUITÀ E CENTRALITÀ ALL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

GIULIANO CAMPANA GUIDA L’ANCE NAZIONALE: INCARICO STRATEGICO PER IL FUTURO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Giuliano Campana è stato chiamato a ricoprire l’incarico di presidente nazionale dell’Ance. Un ruolo di prestigio che premia anche la qualità del sistema associativo bresciano. Presidente dell’impresa Campana Costruzioni, il costruttore bresciano guiderà l’Ance in un passaggio delicato che fa seguito alle dimissioni di Gabriele Buia. Giuliano Campana, vicepresidente con delega all’economico-tributario e fiscale dal 2009, subentra alla guida dell’Ance, in qualità di vicepresidente elettivo più anziano, al presidente Gabriele Buia, che ha rassegnato le dimissioni con la volontà di accelerare l’avvio dell’iter di verifica elettorale, previsto per la prossima primavera, così da assicurare all’Ance un nuovo mandato presidenziale di più ampio respiro. L’incarico affidato a Giuliano Campana che, per numerosi mandati, ha ricoperto l’incarico di presidente del Collegio Costruttori

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Edili della nostra provincia (il secondo in Italia per numero di imprese iscritte), come si comprende è estremamente delicato e strategico per il futuro dell’Associazione Nazionale. È il ritorno di un bresciano alla massima carica dell’associazionismo edile italiano dopo l’esperienza di Riccardo Pisa, presidente Ance dal 1987 al 1994. “Accetto con pieno spirito di servizio e con la precisa volontà di continuare a operare lungo la linea già tracciata da questa presidenza”, dichiara Campana. “Lo faccio nell’assoluta certezza che il nostro sistema associativo saprà dare ancora una volta prova della compattezza e dello spirito di squadra necessari per affrontare uniti questa nuova e importante fase della vita dell’Ance”. “L’impegno che metto negli 359

incarichi associativi è tanto, ma stavolta è enorme. Questo è un momento delicato per il comparto e per l’Associazione, poiché le decisioni da prendere sono tante e tra i miei compiti rientra anche la predisposizione delle procedure per il rinnovo delle cariche”. “Non nascondo - prosegue ancora il costruttore bresciano - l’emozione con la quale ho accettato questo incarico. Nel contempo terrò ben salda la barra del timone sui temi centrali per la categoria, ovvero i lavori pubblici, le questioni fiscali, i rapporti industriali (ne riferiamo giustappunto nell’articolo seguente, ndr.)”. E in famiglia? «Mia moglie e mio figlio comprendono e condividono la mia passione per questa grande realtà che è l’Ance”.


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GIULIANO CAMPANA PROSEGUE LA “BATTAGLIA” SUGLI SGRAVI E SULLA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

AUDIZIONE DELL’ANCE: IN COMMISSIONE BICAMERALE PER UN FISCO PIÙ... AMICO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Si è svolta in giugno l’audizione dell’ANCE presso la Commissione bicamerale per la semplificazione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale. In qualità di vice presidente per l’Area economico-fiscale-tributaria, Giuliano Campana, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato in premessa come la complessità del sistema fiscale italiano sia unanimemente riconosciuta e rappresenta un forte limite per chi esercita un’attività produttiva, senza contare i costi elevatissimi sostenuti dalle imprese per adempiere agli innumerevoli obblighi fiscali e per affrontare il contenzioso connesso agli errori, proprio per la complessità della normativa.

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Il settore edilizio rappresenta un chiaro esempio degli aspetti deteriori del nostro sistema fiscale: non esiste altro comparto in cui le regole fiscali siano così complesse da rendere necessario uno specialista della normativa del settore, per districarsi nelle migliaia di norme fiscali applicabili. Basti pensare alla disciplina dell’IVA specifica per il settore immobiliare, alla tassazione degli immobili delle imprese o all’imposta di bollo per la partecipazione alle gare pubbliche. Si aggiungano, inoltre, i continui e repentini cambiamenti normativi, che rendono ancora più difficile 360

capire preventivamente il corretto comportamento da assumere di fronte al Fisco. Una recente indagine ha evidenziato come una piccola media impresa deve sottostare ogni anno a circa 25 adempimenti fiscali ed ad oltre 70 scadenze tributarie. Elevatissimo anche il numero di adempimenti a carico dei contribuenti, tali da costituire nei fatti un serio disincentivo all’investimento immobiliare. A fronte di tale situazione, ha evidenziato la necessità che il Legislatore provveda ad avviare una forte semplificazione del sistema fiscale, che, per le imprese


NON ESISTE ALTRO COMPARTO PRODUTTIVO IN CUI LE REGOLE FISCALI SIANO COSÌ COMPLESSE DA GESTIRE

di costruzioni, andrebbe attuato secondo 2 direttrici fondamentali: - da un lato, migliorare il rapporto di collaborazione fra fisco e contribuenti, che viene, ad oggi, ostacolata da una serie di adempimenti “vessatori”, in particolare in tema di IVA; che si traducono in un mero costo economico per l’impresa, a fronte di una assoluta mancanza di vantaggi premiali; - d’altro lato, superare gli ostacoli all’adempimento fiscale, dovuti all’elevato grado di incertezza che, spesso, caratterizza il calcolo stesso del debito tributario, sia in fase di acquisto che di possesso degli immobili. Giuliano Campana ha, poi, illustrato alcuni aspetti critici della fiscalità edilizia, proponendo soluzioni che, se adottate, produrrebbero anche una forte semplificazione delle regole attualmente esistenti. Si è soffermato, quindi, in primo luogo, sulla tematica dello split payment, ricordando che, a seguito dell’autorizzazione delle autorità comunitarie, il DL 50/2017 ha stabilito che il meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”) venga prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d’applicazione dello strumento. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello “split payment” viene esteso, poi, anche nei confronti delle società a partecipazione pubblica. In generale, la proroga e l’ampliamento dell’ambito applicativo dello “split payment” vanno valutate negativamente, in quanto l’obbligo di fatturazione elettroni-

ca nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all’evasione IVA. Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all’incremento esponenziale del credito IVA. Sono evidenti le complicazioni del sistema fiscale che la proroga e l’estensione dello split payment (così come il reverse charge) producono sugli operatori del settore. Per risolvere il problema del credito IVA, anche nell’ottica della semplificazione, ad avviso dell’Associazione, basterebbe potenziare l’uso della fatturazione elettronica, facendo nuovamente incassare l’IVA anche alle imprese di settore, eliminando lo split payment e il reverse charge. Nel frattempo, però, occorre rendere immediato il tempo di recupero del credito IVA semplificando le regole per l’accesso ai rimborsi. In particolare si potrebbero adottare 361

ulteriori meccanismi operativi di accelerazione del recupero del credito, quali, ad esempio un modello di dichiarazione IVA mensile che consenta la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero l’applicazione dello stesso meccanismo di versamento dell’IVA anche nei confronti dei fornitori. A titolo esemplificativo, se l’impresa presta servizi o cede beni ad una pubblica amministrazione, non riceve l’IVA applicandosi lo “split”. La stessa impresa non dovrebbe pagare l’IVA sulle fatture dei propri fornitori, proprio mediante l’applicazione del “reverse”. La sua posizione IVA in questo modo verrebbe quasi del tutto azzerata, senza che emerga alcun credito. Nell’ambito degli appalti pubblici ha, poi, precisato che uno degli aspetti fiscali che risultano più critici riguarda il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sugli atti da produrre sia in sede di partecipazione che di aggiudicazione dei lavori. La normativa


UNA PMI EDILE DEVE SOTTOSTARE A CIRCA 25 ADEMPIMENTI FISCALI E 70 SCADENZE TRIBUTARIE

che disciplina la materia, infatti, fabbricati costruiti o ristrutturati verificata, ai fini IMU/TASI, per individua diverse categorie di per la successiva vendita, cd. “beni ciascun periodo d’imposta. atti, differenziando l’applicabilità merce” delle imprese edili. È vero Al riguardo, ha rilevato che e la misura del tributo, a seconda che, dal 2013, è stata esclusa la l’obiettivo principale dell’ANCE è dell’obbligo di presentazione tassazione IMU su tali fabbricati, di vedersi riconosciuta l’esenzione dell’atto ai competenti uffici am- fintanto che non siano in ogni integrale da prelievo IMU/TASI ministrativi per la sua caso locati, ma poi, per gli “immobili merce”, in virtù registrazione. Questo, la successiva introdu- dei principi di chiara equità fiscale Lavori pubblici: di fatto, genera errori zione della TASI ha in quanto tali immobili non sono senza colpa ma che si comunque comportato ancora usciti dal circuito produttipersino trasformano in costi la sostanziale reintro- vo, cioè non hanno prodotto ancora l’assolvimento elevatissimi a carico duzione di un’imposta ricavi e non fruiscono dei servizi degli obblighi di delle imprese che depatrimoniale, camuf- comunali. bollo sugli atti vono produrre tutta la In subordine, ha espresso può diventare un fata da imposta sui documentazione neservizi, tra l’altro non l’augurio di una reale razionalizzaproblema cessaria nelle diverse fruiti da tale tipologia zione degli adempimenti necessari fasi di gara. Sul tema, fabbricati. Inoltre, l’e- alla verifica dei requisiti per acceCampana ha ricordato sclusione da prelievo dere all’esclusione da imposizione, che da tempo l’ANCE sostiene IMU e TASI non si applica in quantomeno per i “beni merce” l’assoluta urgenza di un vero e nessun caso alle aree destinate non più soggetti ad IMU e, più in proprio riordino della materia, alla costruzione per la successiva generale, l’auspicio che si giunga preso atto, nel corso degli anni, vendita, facenti parte anch’esse del ad una forma di tassazione unica che le Amministrazioni Pubbliche, “magazzino” delle imprese edili. sugli immobili, stabile quanto nell’esercizio delle proprie funzioUna disciplina impositiva meno per tre anni ed integralmente ni di stazioni appaltanti, assumono così complicata e diversificata sui destinata ai Comuni per il finanziacomportamenti spesso contrad- cd. “beni merce” delle imprese mento dei servizi (“service tax”), dittori e difformi da territorio a edili impone agli operatori eco- sempre con l’ovvia esclusione territorio. Per far fronte a questa nomici del settore l’osservanza di dei beni prodotti dalle imprese situazione, occorrerebbe, ad esem- una serie di adempimenti operativi edili (aree e fabbricati costruiti, o pio, l’introduzione di un’imposta a pena di perdita di ogni possibile ristrutturati, per la successiva vend’atto “sostitutiva”, applicata in beneficio. Per esempio, per fruire dita. Giuliano Campana ha, altresì, misura proporzionale sull’importo dell’esenzione ai soli affrontato la questiodei lavori posto a base d’asta. fini IMU per gli immone dell’applicazioSi è, inoltre, soffermato sulla bili costruiti e ristrut- Resta ancora aperta ne della regola del riforma della tassazione locale turati delle imprese la questione della “prezzo-valore” nei sugli immobili evidenziando la edili, rimasti invendu- regola del prezzo- trasferimenti immonecessità di una sostanziale sem- ti, v’è obbligo, a pena valore come base biliari, ricordando che plificazione ed un assetto definiti- di decadenza, dai citati la normativa vigente imponibile degli vo e stabile. benefici, di presentare immobili oggetto impone di considerare Il continuo modificarsi delle la dichiarazione IMU, come base imponibile di vendita norme di riferimento ha prodotto, nella quale deve essere degli immobili oggetinfatti, solo un indiscriminato au- attestato il possesso to di trasferimento mento della pressione fiscale sugli dei requisiti e devono indicarsi i a titolo oneroso il valore venale immobili, legato quindi a fenomeni dati catastali degli immobili ai qua- in comune commercio del bene. patologici - più volte denunciati - li si applica il beneficio. Discorso Tuttavia, è prevista una deroga a che, ad esempio per le imprese di analogo per il riconoscimento tale principio, ossia la regola del costruzioni, sono stati rappresenta- della qualifica di un terreno come c.d. “prezzo valore” agli acquisisti ti dalla tassazione IMU e TASI sui “area edificabile” che deve essere di abitazioni effettuati da persone 362


POTENZIARE L’USO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, ELIMINANDO LO SPLIT PAYMENT E IL REVERSE CHARGE

fisiche in base al quale l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali possono applicarsi, su opzione dell’acquirente, sul “valore catastale” dell’immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel rogito. Il citato regime, non può trovare applicazione per le operazioni di cessione soggette ad IVA, ovverosia per le operazioni di vendita di immobili abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita. Tale previsione normativa determina una sostanziale disparità di trattamento e l’ANCE non può, tuttavia, che prendere atto del fatto che il ricorso all’opzione del “prezzo-valore” determina notevoli vantaggi nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti: alla prima, infatti, viene garantito un gettito facilmente controllabile e predeterminabile ed ai secondi viene praticamente escluso il rischio di accertamento. Pertanto, è comunque auspicabile un’estensione del suddetto meccanismo, anche alle operazioni soggette ad IVA. Per superare, però, i vincoli comunitari che impediscono l’imposizione ai fini IVA su un valore diverso dal corrispettivo di vendita, indicato in fattura, ha auspicato l’introduzione di meccanismi premiali (tipo detrazioni o crediti d’imposta). Ad esempio, potrebbe essere introdotta una detrazione d’imposta o un credito d’imposta commisurata alla differenza tra l’ammontare dell’IVA effettivamente corrisposto dall’acquirente ed indicato in fattura e l’importo dell’imposta che deriverebbe dall’applicazione della corrispondente aliquota al “valore catastale” dell’immobile.

Tale proposta consentirebbe anche nell’ambito dei contratti aventi ad oggetto fabbricati soggetti ad IVA, di favorire l’emersione del reale valore del bene, con evidenti vantaggi anche per l’amministrazione finanziaria. Ha, poi, evidenziato le criticità connesse al regime fiscale applicato ai trasferimenti di fabbricati da demolire sottolineando come sia prassi diffusa che, nel normare ipotesi di sostituzione edilizia nell’ambito dei cd. “piani casa”, gli enti regolatori preposti -le Regioni- impongano la demolizione del fabbricato esistente oggetto del “piano” e la sua ricostruzione, a fronte della quale accordano un premio di cubatura applicabile al 363

riedificando edificio. Tali iniziative spesso vengono realizzate attraverso lo strumento della “permuta immobiliare”, mediante la quale il proprietario del vecchio fabbricato lo cede ad un’impresa di costruzioni che, dopo aver realizzato materialmente l’intervento di sostituzione, retrocede in permuta allo stesso soggetto una porzione del nuovo fabbricato. Ha, poi, sottolineato che sulla questione relativa alla qualificazione - ai fini delle imposte sui redditi - della cessione del fabbricato esistente destinato alla successiva demolizione e ricostruzione con eventuale incremento di volumetria l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio


L’ESCLUSIONE DAL PRELIEVO IMU E TASI NON SI APPLICA AD AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE PER LA SUCCESSIVA VENDITA

orientamento ritenendo che l’atto di compravendita debba essere riqualificato come cessione di un terreno edificabile piuttosto che di fabbricato, con conseguente imposizione ai fini IRPEF dell’eventuale plusvalore rinvenibile nella differenza tra costo di acquisto del terreno e prezzo percepito. Sul tema, l’ANCE ritiene che sia urgente intervenire anche sotto il profilo normativo per definire univocamente il regime fiscale applicabile ai fini di tutte le imposte sull’acquisto e sul possesso che favorisca nuove operazioni im-

mobiliari con positivi effetti per le imprese, sui livelli occupazionali e anche per l’Erario cui preverrebbe un maggior gettito su tali operazioni. Ad esempio, potrebbe intendersi univocamente, ai fini di tutte le imposte, come trasferimento di fabbricato, e non già di area edificabile, la cessione di un immobile da demolire, qualora la cessione venga realizzata nell’ambito di un progetto di sostituzione edilizia, incentivato da leggi regionali, con premialità urbanistiche.

“SEMPLIFICARE È VITALE, IL LEGISLATORE LO SA MA NON HA METODO” “Credo che oltre le battute, il legislatore pensi davvero che la semplificazione sia un tema fondamentale, ma non affronta i problemi con metodo. Prima di scrivere una legge dovrebbe sentire gli attori, comprenderne le motivazioni, perché solo la conoscenza può risolvere i problemi”. Giuliano Campana si sta impegnando a fondo per impostare un rapporto costruttivo con la politica, per ottenere quell’ascolto che potrebbe determinare una svolta importante per il futuro del comparto edile. “Pensiamo ad esempio alle disparità fiscali che intercorrono fra la vendita di un immobile tra privato e tra impresa e privati. Nel primo caso è il valore catastale a determinare le imposte, nel secon-

do il valore reale. La questione è riportare l’attenzione sul mattone lampante ed evidente. Per correg- come elemento fondamentale gerla sarebbe già importante che sul quale investire. Da un lato si devono tutelare le si potesse applicare imprese che rischiano l’Iva sul solo valore di vedere abbassato il catastale. rating proprio a cuasa Per ora un passo dell’invenduto. avanti è stato fatto In secondo luogo ottenendo un emenabbiamo tolto la tassa damento al decreto sulle prime case, inMilleproproghe che ha vece di spalmare più esteso a tutto il 2017 Campana: “Prima equamente la fiscalità la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto, di modificare una su tutto l’immobiliare. legge sarebbe Terzo fattore: si da impresa, di case ad dovrebbe quantomeno opportuno sentire alta efficienza energetica, in classe A o B”. anche l’opinione consentire anche alle imprese, e non solo ai E poi c’è l’invendegli attori” privati, di beneficiare duto accumulato negli della cedolare secca anni di crisi. La leva e aprirsi al mercato fiscale potrebbe determinare una svolta in tal senso… degli affitti”. “ Quello che Ance cerca di fare è 364


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OGNI MILIONE INVESTITO NE GENERA 3,374 IN PIÙ: IL MATTONE È UN VOLANO INDISPENSABILE PER IL PAESE

L’ECONOMIA NON RIPARTIRÀ SENZA IL MOLTIPLICATORE DATO DAL COMPARTO EDILE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

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È innegabile: l’edilizia ha uno straordinario effetto moltiplicatore per tutti gli altri settori: ogni milione investito in edilizia ne genera 3,374 in più. L’edilizia è l’unico comparto produttivo che acquista beni e servizi per oltre il 90% da tutti gli altri settori merceologici di cui circa l’ 80% prodotto all’interno del territorio nazionale. L’edilizia è un meccanismo d’oro che si è inceppato (non rotto, attenzione) e deve essere riparato in fretta. Il motivo non è “soltanto” legato alle prospettive delle singole imprese, ma anche all’indotto economico e occupazionale che l’industria del mattone è in grado di generare. L’edilizia, infatti, ha uno straordinario effetto moltiplicatore per tutti gli altri settori: ogni milione investito in edilizia ne genera 3,374 in più; l’edilizia è l’unico comparto produttivo che acquista beni e servizi per oltre il 90% da tutti gli altri settori merceologici di cui circa l’ 80% prodotto all’interno del territorio Nazionale.

Non solo. Un euro di spesa aggiuntiva nel settore delle costruzioni comporta un maggiore valore aggiunto (e quindi un maggiore Pil) pari a 0,32 euro. Uscendo dal campo meramente numerico ricordiamo che a formare il complessivo valore della produzione concorrono in diversa misura i numerosi segmenti produttivi che si riconoscono anche nell’indotto del comparto: industria, artigianato, settori commerciali e dei servizi, progettazione e consulenza tecnica che oggi allargano spazi d’azione al facility management, energia, attestazioni di conformità e factoring. 365

Temi come qualità energetica, sostenibilità ambientale e sicurezza strutturale, riqualificazione del patrimonio esistente e rigenerazione urbana, qualità architettonica e urbana, vivibilità e riduzione del consumo di suolo stanno diventando sempre più le nuove frontiere di un comparto per il quale il sistema Paese deve trovare i motivi di un aiuto concreto che non significa assistenza, ma una politica fiscale in grado di riportare al centro l’investimento immobiliare, senza dimenticare un altro aspetto fondamentale, ovvero il rilancio delle opere pubbliche.


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TUTTO PRONTO PER IL VIA DEI LAVORI MA IL NODO DELLO SCALO LOGISTICO FERRO-ARIA RESTA INCERTO

LINEA TAV BRESCIA-VERONA: DUE MILIARDI DI BUDGET MA MONTICHIARI NON È CERTA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

La Tav? È pronta a riprendere il proprio cammino, ovviamente in direzione Verona. È quanto dichiarato, durante una visita a Brescia per l’inaugurazione di una mostra sull’Alta Velocità, da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Fs. Un ottimismo che non è scalfito nemmeno dal ricorso al Tar che ancora pende sulla Tav, nella certezza della bontà dell’opera a livello amministrativo.

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Dopo il taglio del nastro del tratto tra Treviglio e Brescia, ora nel mirino c’è la tratta che, dalla nostra città, condurrà fino a Verona, percorso in discesa dopo che il progetto definitivo è stato approvato e che c’è stato l’accordo col general contractor Cepav Due. A livello progettuale si dovranno ipotizzare due possibili soluzioni: quella con lo shunt (e, di conseguenza, la stazione dell’Alta Velocità a Montichiari) e quello 366

del raddoppio dei binari in uscita da Brescia. Ed è proprio questa la strada che si punta intraprendere, anche perché l’ad di Fs ritiene essenziale che sia il Comune capoluogo ad ospitare la stazione dell’Alta velocità. Certo, ciò comporterà anche una serie di interventi per ridurre i disagi alle case. Su questo punto è allo studio una sorta di tunnel fonoassorbente che possa ridurre


ALLA FINE DEL 2018 È PROGRAMMATO ANCHE IL RILANCIO DELLA PICCOLA VELOCITÀ CON UN INVESTIMENTO DI 53 MILIONI

l’impatto della Tav. Per i cantieri, che partiranno in autunno (e dureranno 5 anni) ci sono 2.268 milioni: tralasciando momentaneamente la questione di come la Tav uscirà da Brescia, resta buono il progetto da Calcinato in poi, con il tunnel di Lonato. Ridotto al minimo, secondo Mazzoncini, anche l’impatto sulla zona del Lugana, sceso al 3%. Ma l’impegno di Ferrovie no si limiterà alla Tav, visto che parallelamente c’è in ballo la riqualificazione della Brescia-Parma, nell’ottica di creare un servizio per Ghedi e Montichiari (compreso il D’Annunzio). Tra i tanti lavori

necessari per adeguare la stazione di Brescia ci sono anche quelli in previsione per via Sostegno, tra piastra pedonale, aree sosta, abbattimento del muro di cinta e approntamento di servizi quali bike sharing, taxi e altro ancora. L’obiettivo è completare questa tranche di cantieri per il 2018. Ma non di sola Tav si parla nell’agenda ferroviaria bresciana. A fine 2018 ci sarà anche il rilancio dello scalo merci della Piccola Velocità che punta a… diventare grande. L’obiettivo è quello di arrivare ad avere strutture adatte a gestire

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convogli da 750 metri, ovvero treni le cui dimensioni rendono remunerativo il trasporto su rotaia di merci attraverso i grandi trafori, come il Gottardo. Qui l’investimento è di 53 milioni di euro, denaro che arriva dall’intesa siglata tra Mercitalia e Hupac. Lo scalo di via Milano avrà cinque binari e tre gru operative, per arrivare a movimentare 200mila container annuali. In questo caso si andrebbe al completamento di un progetto ormai datato nel tempo.


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L’OPERA HA L’INTENTO DI RENDERE PIÙ FLUIDA LA CONNESSIONE FRA AUTOSTRADE E L’INNESTO IN TANGENZIALE

RACCORDO FRA BREBEMI E A4: SI LAVORA AL COMPLETAMENTO DA APRIRE ENTRO FINE ANNO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Sono oramai lontani i tempi in cui i cantieri Brebemi erano sinonimo di difficoltà apparentemente insormontabili. Ora che la direttissima Milano-Brescia viaggia a pieno regime proseguono a tutta forza anche i lavori, diciamo così, di rifinitura, in particolare quelli propedeutici alla realizzazione del raccordo tra la A35 e la A4.

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Sono praticamente a metà, infatti, gli interventi per la connessione tra le due autostrade, connessione che si concretizzerà nel territorio compreso tra Castegnato e Travagliato. Se i cantieri continueranno a progredire con questa rapidità, la speranza del presidente Brebemi Franco Bettoni è quella di concludere il tutto entro la fine del 2017. Si tratta di un obiettivo di cruciale importanza perché permetterà a 368

Brebemi di essere collegata con il resto della rete autostradale, andando così a lenire le difficoltà causate dal mancato completamento della Corda molle. A livello progettuale stiamo parlando del raddoppio del tratto di 6,2 km (attualmente a una sola corsia di marcia) che unisce Brebemi e Tangenziale sud, oltre che alla realizzazione di un casello nuovo di zecca (che risulterà identico a quello di Chiari est) e di due rampe


ENTRO IL SARANNO ANCHE PRONTE LE AREE DI SER I IO ADDA NORD E ADDA

di accesso alla A I antaggi eh che nal mente si potrà passare dalla A alla A e ice ersa) in modo uido sfruttando cos al massimo le po tenzialità della rescia ergamo ilano Inoltre grazie alla costruzio ne di corsie esterne e di un tunnel sotto il raccordo autostradale) anche l’immissione nella Tangen ziale sud risulterà pi age ole Il progetto ale la pena ri cordarlo era stato inserito nel piano di riequilibrio nanziario di rebemi che ha rice uto l’o dal Cipe nell’agosto del in

irt dei maggiori costi sostenuti dalla società guidata da ettoni) Cos arri ato un contributo da milioni di euro unitamente al prolungamento di anni della concessione adesso della durata di anni e mezzo) e o iamente alla realizzazione del raccordo L’in estimento a carico di rebemi di milioni di euro Lo stato dei cantieri come detto soddisfacente con il cro noprogramma pienamente rispetta to Nello speci co oramai nita la carreggiata nord della bretella che a da Tra agliato erso sud) quest’ultima sarà aperta al tra co

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a luglio consentendo cos la chiu sura di quella sud per eseguire i la ori di riquali cazione tunnel e iadotti erano già predisposti per il raddoppio della carreggiata) Procedono bene poi i la ori per le rampe di accesso alla A cos come quelli del casello che a rà piste A questo punto rebemi si appresta a i ere una s olta che do rebbe concretizzarsi nel isto che a ne anno saranno pron te anche le aree di ser izio Adda Nord e Adda Il futuro della Direttissima appare nalmente roseo


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

UNA LEGGE REGIONALE LOMBARDA FAVORISCE IL RECUPERO DI QUESTA TIPOLOGIA DI LOCALI

ECCO COME UN SEMINTERRATO PUÒ DIVENTARE UNA TAVERNA PER ACCOGLIERE GLI AMICI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Avere uno spazio libero nel seminterrato di casa e non sfruttarlo a dovere sarebbe davvero uno spreco. Ecco perché trasformarlo in una taverna moderna potrebbe essere l’idea più brillante che si possa avere. La taverna di casa, se arredata a dovere, può diventare un secondo appartamento completo, dove trascorrere le giornate estive, rilassarsi tra l’arredamento moderno o i mobili in stile country e lasciarsi cullare dallo scoppiettio di un camino. Oltre a ciò, arredare il seminterrato farà guadagnare valore alla propria abitazione. Realizzare una taverna conviene, tanto più che, con l’obiettivo di facilitare la ristrutturazione di ciò che già esiste, di dare una spinta al settore edile e regolarizzare i seminterrati già usati come taverne, magazzini o studi, è passata la legge regionale in Lombardia per

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Una taverna arredata in stile moderno

recuperare i seminterrati e eventualmente renderli abitabili. Il testo definisce come seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto

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si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Per permettere il recupero dei seminterrati l’altezza del locale non deve essere inferiore a 2,40 metri e devono essere tassativamente rispettate tutte le norme e


IL PUNTO DI PARTENZA CONSISTE NELLA VERIFICA DI UN CORRETTO ISOLAMENTO DELLE PARETI

prescrizioni igienico-sanitarie. Tra le tendenze dell’architettura contemporanea domina, si sa, l’esigenza di valorizzare tutti gli spazi, compresi quelli a contatto con le fondamenta, come cantine e taverne. Più spazio e meno umidità con l’isolamento perimetrale diventano indispensabili per sfruttare i locali interrati; ciò comporta la necessità del loro riscaldamento, quindi di isolare termicamente pareti e pavimenti a contatto con il terreno. L’isolamento, in questi casi, va fatto dall’esterno. Pertanto è doveroso individuare una soluzione di lunga durata, che sia resistente, elimini la possibilità di umidità di risalita o di infiltrazioni, protegga l’intero edificio dall’umidità e dal freddo, incrementando la salubrità dell’immobile e la temperatura superficiale interna, riducendo così il rischio di condensa. Esistono pannelli preassemblati progettati per creare le migliori condizioni di abitabilità e di benessere nei locali a contatto con il terreno. Le pareti controterra, se non correttamente isolate ed areate, sono infatti soggette a formazione di umidità, responsabile di muffe e cattivi odori. Da un piano interrato o seminterrato possono essere ricavate diverse soluzioni di arredo funzionali e pratiche che consentono di guadagnare spazio all’interno del proprio appartamento e valorizzare uno spazio che troppo spesso viene lasciato inutilizzato o trascurato. Ma come arredare un seminterrato in maniera funzionale ed ovviando a tutti gli inconvenienti di questi ambiente? Per ovviare al problema della scarsa illuminazione, altra caratteristica dei piani seminterra-

Un piacevole esempio di arredamento per una taverna

ti, è consigliabile scegliere colori chiari per le pareti, luci calde, ma anche ad esempio specchi, elementi d’arredo in grado di riflettere la luce e conferire agli ambienti una maggiore luminosità. Una delle soluzioni più utilizzate ed apprezzate per sfruttare al meglio uno spazio seminterrato è quella di trasformarlo in una 371

taverna o stanza degli hobby, uno spazio conviviale dove passare del tempo con amici, familiari e parenti. Un tavolo con alcune sedie è ciò che non deve mai mancare in una taverna che può poi essere adattata in base ai gusti e alle caratteristiche dello spazio inserendo ad esempio degli scaffali a parete


DAGLI SCAFFALI A PARETE PER VINI E BEVANDE ALLA CUCINA PER PREPARARE UNA CENA CON GLI AMICI

dove conservare vini e bevande, realizzare una zona living con divani, poltrone e pouff, destinare una parete alla proiezione di film da vedere da soli o in compagnia o ancora collocare all’interno della taverna un biliardo. Certo bisogna dare ad ogni angolo del seminterrato moderno il giusto scopo. Decidere se si vuol dotare la taverna di una cucina e di un bagno. Se vi è la necessità, si possono separare le stanze alzando muri in cartongesso, oppure, per uno stile più rustico, utilizzare pannelli in legno. Per regalare alla propria taverna stile Bauhaus un’atmosfera particolare, il camino è l’elemento che non deve mancare. In mancanza di esso si può sempre rimediare con una stufa a legna o pellet. Dedica ad esso un angolo preciso, che faccia da cornice all’intero ambiente. Attorno ad esso potrai collocare un divano e un paio di comode poltrone per goderti il fuoco durante le serate invernali. Un’altra soluzione per sfruttare un seminterrato è quello di realizzare una camera da letto che può ad esempio essere destinata agli ospiti. In questo caso è preferibile utilizzare arredi e colorazioni per le pareti di tinte chiare e rilassanti, come il bianco, il ghiaccio o i colori pastello. Per la tipologia e le dimensioni del letto o dei letti è necessario considerare la metratura della stanza: un letto troppo grande in una stanza seminterrata di dimensioni ridotte potrebbe generare un effetto claustrofobico. Quando in casa non si dispone di spazi da dedicare al gioco dei bimbi, la taverna può venirci in soccorso. Qui, infatti, si può creare una vera e propria

Scorcio di una cucina rustica, realizzata in taverna

stanza dei giochi nella quale riporre tutti i giocattoli evitando che creino disordine nelle camerette e regalando ai più piccoli uno spazio tutto per loro nel quale potersi divertire. Un’altra ottima soluzione per il seminterrato è quella di destinarlo all’allestimento di una piccola palestra domestica nella quale potranno essere collocati un sacco da boxe, tapis-roulant, cyclette ed altre attrezzature da 372

palestra, ma anche tatami adatti a chi preferisce discipline più dolci come ad esempio lo yoga. Infine, il seminterrato può essere sfruttato per realizzarvi una lavanderia nella quale collocare lavatrice, asciugatrice e stendini per i panni, particolarmente utili se la casa non dispone di spazi esterni per stendere, con uno spazio stireria con tavola e ferro da stiro. Wilda Nervi


Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

Vice Presidenti:

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

DI LERNIA DOTT. ALBERTO

GATTI RAG. CORRADO

Consiglieri:

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

REVISORI DEI CONTI

ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

BULFERETTI ING. SUSANNA

PAVONI ING. LUCA

SCOLARI RAG. FRANCESCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PRANDELLI SANTO

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIACOMELLI PAOLO

GIRELLI GEOM. SERGIO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

BENTIVOGLIO ING. PAOLO

BERTOLASIO LUCIANO

MOSCONI ROBERTO

ONESTI GEOM. IVAN

BERTOLI ING. FABRIZIO

BETTONI MASSIMO

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO PELOSI GEOM. CARLO DARIS

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

CADEO GEOM. GIORGIO

POLA ING. ALBERTO

RODA GEOM. MARIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

CAMPANA ARCH. DAVIDE

ROSSINI GEOM. ALESSIO

ROSSINI GEOM. GUIDO

CANCELLI RICCARDO

CASTELLI GEOM. ANDREA

SALVADORI DIEGO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

SIGNORONI MASSIMO

SINA GEOM. ARMANDO

FACCHETTI ARCH. ROBERTO FACCHINETTI ENRICO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

TROMBINI SERGIO

FERRARI MICHELE

ZILIANI GEOM. ANGELO

GAIDONI ARCH. GIACOMO


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Ministero del Lavoro - Cassa integrazione guadagni ordinaria ex. D.Lgs. 148/2015 criteri di computo dell’anzianità di effettivo lavoro - nota n. 9631/2017

pag. 376

- Ministero del Lavoro - sistema pubblico di identità digitale (Spid) - avvio della procedura informatizzata per le dimissioni volontarie pag. 376

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Inps - Ape sociale - Dpcm n. 88/2017 circolare n. 100/2017

pag. 389

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di maggio 2017

pag. 390

TRIBUTI

- Split payment - pubblicato Decreto attuativo e gli elenchi delle P.A. coinvolte

pag. 402

- Inps - cassa integrazione guadagni ordinaria eventi meteo - semplificazione file csv da allegare alla domanda - onere di acquisizione dei bollettini meteo - contrazioni periodiche dell’attività messaggio n. 2276/2017 pag. 376

- Sismabonus e Ecobonus - emanati i provvedimenti sulla cessione del credito d’imposta

pag. 403

- Sismabonus - on-line la Guida del Ministero infrastrutture e trasporti

pag. 403

- Inps - regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante - lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione messaggio n. 2243/2017

- Manovra correttiva - dal Sismabonus ed Ecobonus all’ampliamento del regime dello Split payment tutte le novità fiscali nella Guida dell’Ance pag. 404 pag. 377

- Inps - attività di vigilanza - metodologia di controllo delle informazioni trasmesse attraverso le dichiarazioni contributive - avvio del nuovo piano operativo - circolare n. 93/2017 pag. 378 - Inps - sisma del 24 agosto 2016 - Durc - apertura di un’apposita posizione contributiva con riferimento al singolo cantiere - messaggio n. 2174/2017 pag. 381 - Inps - accesso al pensionamento anticipato lavoratori precoci - lavori usuranti circolare n. 99/2017

pag. 383

- Iva - regole di fatturazione in caso di “pagamento diretto” del subappaltatore

pag. 405

- Esenzione Imu sul magazzino delle imprese edili - dichiarazione

pag. 406

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 407

- Tfr - Legge 297/82

pag. 407

- Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita

pag. 407

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORI PUBBLICI

- Regolamento Anac circa ambiti e modalità del proprio esercizio di vigilanza

pag. 408

- Ripristinato il potere dell’Anac di censurare i provvedimenti delle stazioni appaltanti che violino il Codice degli appalti

pag. 410

- I criteri per individuare la natura delle linee guida dell’Anac (vincolanti o meno)

pag. 411

- I requisiti di ordine generale e speciale sono attestati con il Dgue

pag. 411

- Per le clausole di bando escludenti vi è l’onere di immediata impugnazione

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2017

pag. 414

- Rilascio autorizzazione impianti carburante

pag. 414

URBANISTICA

- Il Comune è obbligato a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica se la Soprintendenza non si pronuncia

pag. 415

- In vigore la “Manovra correttiva”

pag. 415

pag. 411

- È illegittimo il ricorso contro l’aggiudicazione provvisoria

- Non è dovuto il contributo di costruzione per la ricostruzione di un fabbricato incendiato

pag. 416

pag. 412

- La conferenza di servizi

pag. 416

- La firma elettronica in un file corrotto è motivo di esclusione dalla gara

pag. 412

RIFIUTI

- O.E.P.V. - il risultato del confronto a coppie non è sindacabile dal giudice differenza tra varianti e migliorie

pag. 412

- La verifica dell’anomalia non riguarda singoli elementi ma l’offerta nel suo complesso

pag. 413

TRASPORTI

- Recupero contributo SSN imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio agevolazioni confermate per il 2017

pag. 414

- Elenco dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti - nuova procedura telematica Unioncamere

pag. 422

- Contributi per la rimozione dell’amianto da edifici pubblici - Il edizione

pag. 422

- Aggiornamento delle procedure di finanziamento per l’adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione rifiuti pag. 422

ANCE INFORMA

375

pag. 423


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA EX. D.LGS. 148/2015 CRITERI DI COMPUTO DELL’ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO NOTA N. 9631/2017 In relazione alla precedente lettera dello scorso 1° febbraio delle parti sociali dell’edilizia volta a chiedere chiarimenti a problematiche operative sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. Not. n. 5/2017), le stesse hanno richiesto un ulteriore approfondimento in merito al criterio di misurazione dell’anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni. Il Dicastero con la nota n. 9631 del 2017, in riscontro appunto alla nuova istanza del 5 giugno scorso delle parti sociali, che si riproduce in calce alla presente, ha chiarito che per determinare tale criterio sia necessario preliminarmente verificare se sussistono o meno le condizioni per identificare il cantiere come unità produttiva, ossia se sussiste o meno il requisito di almeno 30 giorni di durata del cantiere. In presenza di tale requisito, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere interessato dalla cassa integrazione guadagni. Diversamente, nel caso in cui il cantiere non presenti il requisito per essere identificato unità produttiva e quindi con una durata inferiore a 30 giorni, sarà la sede dell’impresa ad essere considerata unità produttiva su cui imputare i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili unità produttive. Per completezza, la nota ministeriale ricorda che, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15, il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro non è richiesto in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili. Ministero del Lavoro Roma, 14 giugno 2017 Nota n. 9631 Oggetto: Lettera parti sociali settore edilizia. Facendo seguito alla nota prot. 6328 del 13 aprile 2017 di questa Direzione Generale, in relazione agli ulteriori chiarimenti richiesti con la nota pervenuta a questa DG in data 6 giugno 2017 (All.1) dalle parti sociali, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 4030 del 13 giugno 2017, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla problematica posta dalle parti sociali nell’ambito della nota allegata, si evidenzia che occorre tenere distinti i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve avere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva” ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva”, è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni. Pertanto, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere. Con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili. Diversamente, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive. Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

MINISTERO DEL LAVORO SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID) AVVIO DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE Si informa che dallo scorso 19 maggio è utilizzabile anche sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Si rammenta che il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il sistema di autenticazione (composta da username e password) che consente a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, e delle imprese aderenti, attraverso un’unica Identità Digitale. In questa prima fase, ad inaugurare il pa-

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norama delle possibilità di accesso a SPID, sarà la procedura informatizzata delle Dimissioni Volontarie. A regime saranno introdotti altri servizi. Le credenziali SPID possono essere richieste a ciascuno degli Identity Provider abilitati. È, peraltro, possibile richiedere più di un’identità digitale - anche con diversi livelli di sicurezza - con l’opportunità di rivolgersi a differenti gestori di identità digitale, mentre l’impresa potrà valersi dello SPID del suo legale rappresentante. Ogni informazione utile è reperibile sulla pagina www.spid.gov.it o sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale www.agid.gov.it.

INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA EVENTI METEO SEMPLIFICAZIONE FILE CSV DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONERE DI ACQUISIZIONE DEI BOLLETTINI METEO CONTRAZIONI PERIODICHE DELL’ATTIVITÀ MESSAGGIO N. 2276/2017 Si informa che l’Inps con messaggio n. 2276 del 1° giugno 2017 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria - Cigo - per la quale, a seguito dell’entrata in vigore della riforma prevista dal D.Lgs. n. 148/2015 (cfr. Not. n. 10/2015), ai fini della relativa concessione, si sono resi necessari alcuni nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, non previsti dalla previgente normativa. Tra questi si ricorda che è stato predisposto un file in formato CSV (Comma Separated Value, visualizzabile ed editabile, tra gli altri, dalla applicazione Excel di Microsoft), contenente diverse informazioni che le aziende sono tenute ad inviare unitamente alla domanda di Cigo. Semplificazione campi dati del file CSV da inviare alle sedi Inps Nell’ottica di semplificazione del suddetto file e tenuto conto di quanto chiarito dal Ministero del lavoro, dallo 1° giugno 2017 sarà possibile compilare il documento con le seguenti modalità: - colonna K: indicare sempre ‘N’; - colonne B - C - D - E - F - J: non devono essere compilate. Gli operatori di sede, pertanto, non dovranno


LAVORO

tivo, patiscono una contrazione dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, ferma restando la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, possono accedere alla Cigo. La nota conclude ricordando che i chiarimenti di cui al presente messaggio e quelli oggetto del messaggio Inps n. 1856/2017 devono essere applicati con riferimento a tutte le istanze di Cigo in corso di istruttoria, mentre per quelle già definite ed oggetto di ricorso sarà, comunque, possibile operare in regime di autotutela.

tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel CSV all’interno di tali colonne. La nota in parola preannuncia, inoltre, che con un successivo messaggio sarà confermata, in virtù del nuovo sistema di gestione della Cigo con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. CIG con ticket - cfr. Not. n. 10/2016), la totale abolizione del file CSV. Onere di acquisizione dei bollettini meteo da parte delle sedi Inps In relazione alle domande di Cigo presentate per eventi meteo e all’onere di acquisizione dei relativi bollettini che, come noto, anche a seguito delle istanze di Ance, è a carico delle sedi Inps, gli operatori di sede potranno consultare in intranet l’elenco dei link dei siti ai quali fare riferimento per il reperimento degli stessi. Quanto sopra consentirà agli operatori di sede, nei casi in cui l’evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all’istruttoria, di acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni. Contrazioni periodiche dell’attività Quanto alla problematica riconducibile alla nozione di “ciclicità” degli eventi, da cui scaturisce una contrazione dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, l’Inps, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha confermato che “non è riconducibile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell’attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale”. Pertanto, le aziende che, a causa delle caratteristiche del proprio processo produt-

INPS - REGIME CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LAVORATORI BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ O DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE MESSAGGIO N. 2243/2017 Si informa che l’Inps, con messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, ha fornito istruzioni in ordine al regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015. Nel rammentare il quadro normativo sulla materia, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione, ex lege n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei relativi incentivi, l’Istituto evidenzia che il regime contributivo applicabile alle predette fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatte salve le specifiche deroghe di legge, e che per le tipologie di assunzioni in esame è stato introdotto un nuovo sistema di codifica. Beneficiari di indennità di mobilità Il regime contributivo applicabile prevede, in sintesi, quanto segue: - applicazione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione. L’aliquota è pari al 10% della retribuzione imponibile (cfr. artt. 25, co. 9, Legge n. 223/91 e 1, co. 773, Legge n. 296/2006). Tale aliquota contributiva ridotta non trova applicazione per i datori di lavoro

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con un numero di addetti pari o inferiore a nove (la previsione del citato art. 25, co. 9, è circoscritta al primo periodo del predetto art. 1, co. 773); - non applicabilità della contribuzione di finanziamento della NASpI, art. 2, co. 37, legge n. 92/2012); - non applicabilità delle agevolazioni di cui all’art. 22, co. 1, della legge n. 183/2011, volte a promuovere l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità, non coerenti con l’assetto delle assunzioni in esame; - applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’IVS con una riduzione di tre punti (5,84%) per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non (art. 21, legge n. 41/1986); - esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato (v. art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015); - riconoscimento dell’incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione, poiché trattasi di assunzione a tempo indeterminato (art. 8, co. 4, legge n. 223/1991). Nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è quindi pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine del periodo agevolato, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro. In caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, inoltre, la misura della contribuzione è incrementata ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cigo/ Cigs (v. messaggio n. 24/2016). Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà (Titolo II, d.lgs. n. 148/2015), la contribuzione dovuta è incrementata dalla


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relativa contribuzione di finanziamento. Sebbene sia intervenuta la citata abrogazione operata dalla legge n. 92/2012, decorrente dal 1° gennaio 2017 - sottolinea l’Istituto - il particolare regime stabilito dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, per l’apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, rimane in vigore, poiché il rinvio alle norme abrogate ivi richiamate è effettuato al solo fine di individuare il regime applicabile in deroga alla disciplina generale. I previsti benefici contributivi ed economici quindi attengono non solo le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016, i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche le assunzioni intervenute successivamente a tale data. Le predette assunzioni possono essere effettuate fin quando saranno erogate le indennità di mobilità. Beneficiari di trattamento di disoccupazione Stante che il citato articolo 47 prevede l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, viene precisato che i lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). L‘Inps ribadisce, inoltre, che l’assunzione agevolata attiene anche i soggetti che, avendo inoltrato l’istanza per un trattamento di disoccupazione, abbiano titolo alla prestazione sebbene non ancora percepita. Il relativo regime contributivo applicabile prevede:

- applicazione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non. L’aliquota contributiva è pari al 10% della retribuzione imponibile (v. art. 1, co. 773, legge n. 296/2006); per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3% nel secondo anno di contratto, per tornare alla misura del 10% negli anni successivi al secondo; parimenti ai beneficiari di indennità di mobilità, non sono applicabili le predette agevolazioni di cui all’art. 22, co. 1, della legge n. 183/2011, volte a promuovere l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità; - applicazione della contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; - applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’IVS con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non (art. 21, legge n. 41/1986); esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato (v. art. 47, co. 7, d.lgs. n. 81/2015). Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota com-

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plessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l’aliquota complessiva è pari a 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non). Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore. Per le ipotesi di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, vale quanto sopra riportato con riguardo ai beneficiari di indennità di mobilità. Diversamente da quanto stabilito per i percettori di indennità di mobilità, invece, non sono previsti incentivi economici per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante i percettori di indennità di disoccupazione. L’Istituto sottolinea, infine, che è in fase di progettazione un‘apposta procedura telematica per le assunzioni in oggetto, in attesa della quale, al fine della fruizione delle previste agevolazioni, le relative comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli specifici moduli riportati nel messaggio in esame.

INPS - ATTIVITÀ DI VIGILANZA METODOLOGIA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE ATTRAVERSO LE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE AVVIO DEL NUOVO PIANO OPERATIVO CIRCOLARE N. 93/2017 Si informa che con circolare n. 93 del 30 maggio 2017, l’Inps ha comunicato l’avvio di una nuova metodologia di controllo delle informazioni trasmesse attraverso le dichiarazioni contributive, nonché di quelle disponibili nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni, basata sull’utilizzo


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di strumenti statistici predittivi, preordinati a favorire l’individuazione di fenomeni a rischio di irregolarità. In una prima fase l’attività automatizzata di controllo riguarderà i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens, sezione “PosContributiva” (lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati non agricoli). L’attivazione di questa nuova metodologia di controllo, consistente in un nuovo piano operativo denominato “FROZEN”, consentirà di superare il criterio di verifica “ex post”, basandosi su sistemi statistici predittivi in grado di intercettare i flussi informativi a rischio prima che si determinino i relativi effetti economici. Il sistema operativo “FROZEN”, pertanto, preordinato a potenziare la funzione di contrasto alla simulazione di rapporti di lavoro, attraverso l’analisi statistica dei dati delle dichiarazioni contributive mensili, “congelerà” automaticamente le posizioni considerate a rischio. In questo modo le Sedi Inps effettueranno approfondimenti sulle denunce contributive, dalle quali scaturisce l’indebita fruizione di: - prestazioni a sostegno del reddito sulla base di rapporti di lavoro simulato; - conguagli per prestazioni inesistenti (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare, ecc.); - incentivi all’occupazione di natura economica e contributiva; - conguagli per erogazione del Tfr per conto del Fondo di tesoreria. Il sistema Frozen comporterà che, alla posizione contributiva del lavoratore sospetto, non siano aggiunti i contributi relativi alla dichiarazione congelata, impedendo la fruizione delle suddette prestazioni. Infine, a seconda dell’esito degli accertamenti sul rapporto di lavoro, anche avvalendosi della collaborazione del datore di lavoro, la Sede Inps territorialmente competente provvederà alternativamente ad: - acquisire la denuncia contributiva in stato “bloccato”. In tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà acquisita e gestita dall’Istituto sulla base delle procedure gestionali ordinarie, anche con riguardo all’alimentazione dei conti assicurativi interessati; - annullare i rapporti assicurativi contenuti nella denuncia contributiva. In questi casi, le Sedi Inps provvederanno a comunicare l’esito degli accertamenti al datore di lavoro ed ai lavoratori, effettuando l’informativa alla competente autorità giudiziaria; attivare le procedure per l’avvio dei necessari accertamenti di natura ispettiva. In questi casi, le Sedi Inps forniranno alle strutture incaricate degli accertamenti ispettivi apposita relazione dalla quale possano emergere gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, corredata della documentazione a disposizione. In tale circostanza, l’acquisizione dei

flussi UniEmens rimarrà in stato “bloccato”, in attesa della conclusione dell’accertamento ispettivo. Inps Roma, 30 maggio 2017 Circolare n. 93 Oggetto: sviluppo delle attività di vigilanza documentale. Prassi operative e procedure automatizzate preordinate a favorire l’individuazione di aziende che simulano l’instaurazione di rapporti di lavoro. 1. L’attività di vigilanza documentale. Accanto allo svolgimento delle tradizionali funzioni legate alla erogazione di prestazioni e servizi previdenziali, l’Istituto ha posto in essere ulteriori e specifiche attività di controllo preordinate all’accertamento della sussistenza del rispetto delle condizioni di legge ai fini della attivazione e gestione del rapporto assicurativo del lavoratore, sviluppando metodologie di analisi volte a favorire l’individuazione di situazioni di irregolarità. In particolare, lo sviluppo delle metodologie di analisi ha consentito di accrescere le capacità dell’Istituto di combinare in modo sempre più efficace le informazioni rivenienti dal processo di trasmissione telematica, su base mensile, dei dati retributivi e assicurativi dei lavoratori dipendenti, avviato dal Legislatore a partire dal 2005. In questa prospettiva, si è passati dall’accertamento, anche attraverso lo strumento ispettivo, delle situazioni non in linea con i canoni normativi ad una vera e propria attività di counseling mirata ad orientare i comportamenti aziendali e a favorire l’adozione spontanea di prassi fondate sul rafforzamento delle condizioni di tutela previdenziale dell’assicurato. La circolare n. 147/2015 ha previsto, infatti che l’attività di Verifica Amministrativa, in aggiunta alla funzione “tradizionale” di controllo ex-post dei comportamenti aziendali, debba sviluppare una nuova serie di presidi finalizzati a contrastare e a prevenire i fenomeni elusivi della contribuzione, prima che il comportamento fraudolento si sia consolidato e, conseguentemente, abbia prodotto i suoi effetti dannosi alle entrate dell’Istituto e più in generale al sistema economico del Paese. La piena effettività ed efficacia dei controlli on desk deve quindi essere conseguita attraverso l’espletamento di una serie di check che si articolano sulla base di due prospettive di intervento: - la prima, finalizzata a mantenere una costante azione di controllo sul territorio in relazione a situazioni di irregolarità contributiva già poste in essere, allo scopo di garantire il mantenimento dell’efficacia deterrente dell’azione di Verifica Amministra-

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tiva (c.d. attività di accertamento: diretta ad accertare e quantificare la contribuzione previdenziale dovuta e non versata); la seconda, finalizzata a prevenire e/o contrastare con la massima tempestività possibile - le fattispecie elusive degli obblighi contributivi ancor prima che il comportamento fraudolento si sia consolidato ed abbia prodotto i suoi effetti a danno delle entrate dell’Istituto e del sistema Paese (c.d. attività di prevenzione: finalizzata a contribuire alla riduzione del debito pubblico). La necessità di sviluppare la predetta attività di prevenzione è stata altresì oggetto di particolare attenzione nell’ambito del processo di adeguamento delle linee strategiche dell’Istituto, con la valorizzazione di un approccio proattivo rispetto ai fenomeni elusivi ed evasivi del versamento della contribuzione e, più in generale, di prassi finalizzate a contrastare con la massima tempestività consentita le attività fraudolente che si registrano nel mondo del lavoro. Detto processo prevede lo sviluppo delle attività di analisi, nonché l’adeguamento della prassi amministrativa e delle infrastrutture informatiche finalizzati a favorire la crescita delle capacità di monitoraggio e di controllo preventivo degli eventi che possono causare effetti dannosi all’Istituto ed al sistema Paese. Ci si riferisce, in particolare, ai fenomeni di errata o fraudolenta compilazione della denuncia contributiva da cui scaturisce l’indebita fruizione di: a) prestazioni a sostegno del reddito sulla base di rapporti di lavoro simulato; b) conguagli per prestazioni inesistenti (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare, ecc.); c) incentivi all’occupazione di natura economica e contributiva; d) conguagli per erogazione del trattamento di fine rapporto per conto del Fondo di tesoreria. Allo scopo di contrastare la diffusione dei predetti fenomeni, l’Istituto ha potenziato le risorse dedicate allo sviluppo di tecniche di analisi dei dati e di procedure informatiche automatizzate per favorire l’individuazione delle situazioni di disallineamento informativo o di incongruità contributiva. Al riguardo, si ricordano, per la loro valenza sotto il profilo dimensionale, i programmi avviati nel 2015 allo scopo di contrastare: a) il fenomeno del pagamento di obbligazioni contributive attraverso l’utilizzo di crediti erariali che, sulla base dei successivi accertamenti amministrativi ed ispettivi, risultano insussistenti. Detto programma è stato sviluppato in forma sistematica a seguito dell’accordo di collaborazione siglato il 26 maggio 2015 dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate e si fonda sul costante raccordo operativo fra i due Enti a livello centrate e territoriale;


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b) la fruizione illegittima di incentivi ed agevolazioni contributive finalizzate ad accrescere i livelli di occupazione ovvero a favorire la diffusione di rapporti di lavoro stabili. In questo ambito l’Istituto ha sviluppato l’automazione del controllo della fruizione dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti non avessero svolto attività lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A partire dalla pubblicazione della presente circolare l’Istituto avvia l’implementazione di nuove metodologie di controllo delle informazioni trasmesse attraverso le dichiarazioni contributive nonché di quelle disponibili nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni basate sull’utilizzo di strumenti statistici predittivi preordinati a favorire l’individuazione di fenomeni a rischio di irregolarità. Considerato che l’attivazione di queste nuove metodologie di controllo è volta ad accrescere l’efficacia delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità e irregolarità - fenomeni che peraltro arrecano nocumento alle aziende e agli intermediari previdenziali che improntano il loro comportamento al rispetto dei canoni normativi e che rappresentano la grandissima parte del mondo del lavoro del Paese - l’Istituto confida che la consueta collaborazione, da parte dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari previdenziali, consenta di realizzare con efficienza e rapidità lo svolgimento delle attività di accertamento in argomento. 2. L’introduzione di nuovi presidi di contrasto e prevenzione dei fenomeni evasivi/elusivi della contribuzione. Allo scopo di contrastare il fenomeno della simulazione di rapporti di lavoro finalizzata alla indebita fruizione di prestazioni previdenziali (solitamente trattamenti di sostegno al reddito nel corso di periodi di disoccupazione involontaria), l’Istituto ha adottato iniziative ed interventi riconducibili sia all’attività di accertamento, sia a quella di prevenzione. In particolare, accanto alle tradizionali forme di controllo svolte nel corso dell’erogazione dei trattamenti previdenziali e finalizzate a rilevare gli elementi di anomalia desumibili all’atto della liquidazione della prestazione, nel corso degli ultimi anni l’Istituto ha sviluppato tecniche di analisi delle denunce contributive preordinate a rilevare, attraverso la ricognizione degli elementi informativi afferenti al rapporto di lavoro, comportamenti idonei a celare l’insorgenza di rapporti di lavoro simulato. Nei casi in cui si è riscontrato il rischio della sussistenza di comportamenti fraudolenti, l’Istituto ha attivato gli opportuni accertamenti di natura ispettiva ed ha inibito l’utilizzo dei

periodi assicurativi a rischio. Detta attività ha consentito di individuare un ingente numero di rapporti di lavoro simulati, comunicati all’Istituto allo scopo di far conseguire prestazioni previdenziali indebite, e di attivare, laddove l’erogazione del trattamento previdenziale fosse già avvenuta, le conseguenti operazioni di recupero delle somme indebitamente percepite. Con la presente circolare, allo scopo di potenziare il contrasto ai fenomeni di simulazione dei rapporti di lavoro, viene introdotto un nuovo piano operativo, denominato “FROZEN”, che adotta una metodologia di controllo basata su sistemi statistici predittivi in grado di intercettare i flussi informativi a rischio prima che gli stessi vadano a popolare le basi dati e, in particolare, il conto assicurativo individuale. In particolare, i nuovi applicativi analizzano mensilmente, sulla base di un sistema integrato di indicatori di rischio, le denunce individuali, intercettando quelle che presentano profili di rischio, e ne supportano i successivi accertamenti da parte dalle strutture territoriali dell’Istituto. L’intero processo di controllo viene svolto prima che i dati vadano ad alimentare il conto assicurativo individuale, pertanto i periodi assicurativi sottoposti a verifica non sono disponibili per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali sino all’esito del processo di controllo. In una prima fase l’attività automatizzata di controllo riguarderà i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens, sezione <PosContributiva> (lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati non agricoli). Successivamente il controllo sarà esteso alle altre tipologie di datori di lavoro, con particolare riguardo alle aziende agricole, ai committenti di assicurati iscritti alla gestione separata e ai datori di lavoro domestico. 3. Il Piano operativo FROZEN. L’esperienza fin qui maturata ha consentito di definire indicatori che favoriscono l’identificazione di comportamenti e fenomeni che prefigurano potenziali profili di rischio. Detti indicatori sono soggetti ad una sistematica e costante attività di controllo volta a valutarne, tempo per tempo, l’adeguatezza e, se del caso, ad operare gli opportuni adattamenti, anche alla luce dei cambiamenti delle variabili esterne. In particolare, tutti i flussi UniEmens trasmessi saranno sottoposti ad una serie di controlli automatizzati, strutturati con metodologie di data mining che si basano su profili di rischio predefiniti e sulle risultanze dell’analisi dei dati storici dei rapporti di lavoro simulati noti all’Istituto. Il sistema degli applicativi che supportano la gestione del piano operativo FROZEN identifica le denunce contributive che presentano profili di rischio e ne “blocca” gli effetti, con particolare riguardo all’alimentazione dei

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conti assicurativi individuali. Le posizioni aziendali a cui afferiscono i predetti flussi sono soggette ad un’accurata attività di controllo da parte delle sedi territoriali dell’Istituto, che si avvarranno delle informazioni rese disponibili dalla procedura informatica, con particolare riguardo alle caratteristiche dell’azienda e della sua storia contributiva, e degli ulteriori dati reperibili attraverso la consultazione delle banche dati gestite dalle altre pubbliche amministrazioni. All’esito dei predetti controlli, da concludersi di norma entro 30 giorni dal blocco della denuncia contributiva a rischio, la sede dell’Istituto territorialmente competente provvederà a: a) acquisire la denuncia contributiva in stato “bloccato”, laddove accerti che la posizione aziendale non presenti elementi idonei a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l’acquisizione della denuncia medesima. In tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà acquisita e gestita dall’istituto sulla base delle procedure gestionali ordinarie, anche con riguardo all’alimentazione dei conti assicurativi interessati; b) programmare, in alternativa, apposite sessioni di lavoro, con la partecipazione dei rappresentanti delle aziende sottoposte a controllo, nel corso delle quali saranno esaminati gli elementi informativi e documentali prodotti. Nel caso in cui, a causa dell’omessa collaborazione da parte dei rappresentanti dell’azienda soggetta al controllo amministrativo - vedi, ad es., la mancata partecipazione alle predette sessioni di lavoro finalizzate -, non risulti possibile effettuare una compiuta verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legittimità delle informazioni contenute nella denuncia contributiva, le sedi territoriali dell’Istituto, avvalendosi della procedura informatica FROZEN, provvederanno a tenere sospesi gli effetti assicurativi della denuncia contributiva medesima e di tutte le denunce contributive successive che risulteranno trasmesse dall’azienda, dandone formale notizia all’azienda stessa. Al contempo, stante la sussistenza di profili di anomalia nei flussi UniEmens trasmessi, che non risultano superati a causa della mancanza di collaborazione da parte dell’azienda, le eventuali richieste di verifica della regolarità contributiva tramite la procedura DURC on line nel frattempo pervenute saranno definite, in base alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sub art. 3 della circolare 8 giugno 2015, n. 19, con esito irregolare. Si rammenta, infatti, che, nell’ambito della citata disposizione, il predetto Ministero ha avuto modo di specificare che “…la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia trasmessa, che, tuttavia, alla stessa data


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presenti incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante”. Dette misure saranno operanti fino a quando non sarà possibile effettuare, con la collaborazione dei rappresentanti dell’azienda, gli accertamenti necessari a favorire l’esito dei controlli di competenza dell’Istituto. Nei casi in cui non siano forniti i richiesti riscontri e si ravvisino elementi di particolare gravità, le sedi territoriali dell’Istituto, sempre avvalendosi delle nuove funzionalità informatiche, potranno intervenire anche sulle denunce contributive già trasmesse dalle predette aziende, sospendendone gli effetti assicurativi. All’esito degli accertamenti condotti anche con la collaborazione dell’azienda, la sede dell’Istituto territorialmente competente provvederà a: - acquisire la denuncia contributiva in stato “bloccato”, laddove accerti che la posizione aziendale non presenti elementi idonei a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l’acquisizione della denuncia medesima. In tal caso la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà acquisita e gestita dall’Istituto sulla base delle procedure gestionali ordinarie, anche con riguardo all’alimentazione dei conti assicurativi interessati; annullare i rapporti assicurativi contenuti nella denuncia contributiva, laddove venga accertata, attraverso l’utilizzo degli strumenti di indagine di natura amministrativa, la sussistenza di rapporti di lavoro simulati ovvero altre gravi irregolarità idonee a comportare l’adozione dell’atto di annullamento dei rapporti assicurativi contenuti nella denuncia. In questi casi, le sedi territoriali dell’Istituto provvederanno a comunicare l’esito degli accertamenti al datore di lavoro ed ai lavoratori, effettuando, se del caso, l’informativa alla competente autorità giudiziaria; attivare le procedure per l’avvio dei necessari accertamenti di natura ispettiva, laddove l’esito dei controlli condotti in via amministrativa non determini risultati concludenti ai fini di cui si tratta. In questi casi, le sedi territoriali dell’Istituto forniranno alle strutture incaricate degli accertamenti ispettivi apposita relazione dalla quale emergano gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria corredata della documentazione a disposizione. Anche in questo caso l’acquisizione dei flussi UniEmens rimarrà in stato “bloccato” in attesa della conclusione dell’accertamento ispettivo. Allo scopo di favorire la corretta ed uniforme attuazione sull’intero territorio nazionale del piano operativo FROZEN, la Direzione centrale entrate e recupero crediti fornirà le opportune istruzioni operative alle sedi territoriali dell’Istituto anche nell’ambito di appositi interventi di natura formativa.

INPS -SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 DURC APERTURA DI UN’APPOSITA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE - MESSAGGIO N. 2174/2017 Si informa che l’Inps con messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017 ha fornito indicazioni in materia di Durc e regolarità contributiva per i soggetti coinvolti nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 che hanno determinato, stante la gravità e il reiterarsi degli episodi (18 gennaio 2017), l’emanazione di diversi provvedimenti specifici tra cui, da ultimo, quello concernente l’estensione dei comuni interessati dalle disposizioni di cui al D.L. n. 189/2016 (allegato 1 al messaggio). L’allegato al messaggio, inoltre, fornisce un prospetto riepilogativo con riguardo alle casistiche concernenti le sospensioni dei termini, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 8/2017, convertito in L. n. 45/2017 (allegato 2 al messaggio). L’importante novità contenuta nel messaggio Inps riguarda, comunque, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori

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della ricostruzione, l’apertura di un’apposita posizione contributiva con riferimento al singolo cantiere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 35, comma 2 del D.L. n. 189/2016. A tal riguardo, si evidenziano i seguenti aspetti contenuti nella nota dell’Istituto: Tutela dei lavoratori (art. 35 D.L. n. 189/2016) L’art. 35 del D.L. n. 189/2016 prevede che “La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi”. L’Inps, pertanto, ha dato precise indicazioni al fine di poter procedere alla verifica circoscritta al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati, circostanza questa che rappresenta un’importante novità. Il quadro normativo vigente sul Durc on line, come noto, infatti, impone una verifica della regolarità contributiva riferita all’impresa nel suo complesso, a prescindere dai singoli lavori o dai singoli cantieri. L’Inps, pertanto, al fine di permettere l’effettuazione della verifica della regolarità contributiva secondo le indicazioni del D.L. n. 189/2016, ha precisato che le imprese affidatarie e esecutrici dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale


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dovuta ai lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori. Il codice che contraddistinguerà tale posizione sarà il “7U” avente il significato di “imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016”. La richiesta dell’impresa, corredata con la data di inizio del cantiere (1), deve essere trasmessa alla sede competente dell’Inps tramite il cassetto previdenziale. Nel caso di più cantieri, le imprese procederanno all’apertura di più posizioni, secondo le istruzioni date dall’Inps con messaggio 1444/2017 (Comunicazione Ance del 4 aprile 2017). Nella compilazione, poi, dei flussi UniEmens, i lavoratori dovranno essere associati ai diversi cantieri. Il Durc, emesso ai fini di cui sopra, potrà essere utilizzato solo nell’ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione. A tal fine, la procedura del Durc on Line sarà appositamente adeguata per permettere anche la consultazione dei documenti così emessi. Si fa riserva, anche a seguito delle ulteriori istruzioni che saranno emanate dall’Inail e dalla Cnce, di approfondire ulteriori aspetti e chiarimenti sul nuovo assetto. Oltre a tale tema, l’Inps affronta nel messaggio i seguenti aspetti. Estensione della proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi

Le previsioni di cui all’art. 48 del D.L. n. 189/2016, concernenti la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi, nonché la sospensione dei termini amministrativi, si applicano anche ai nuovi comuni inseriti nell’elenco di comuni coinvolti dal sisma (cfr. all. 2bis dell’art. 1 del D.L. n. 189/2016). I contributi previdenziali e assistenziali cui si riferisce la sospensione dei termini di cui all’art. 48, comma 13, sono quelli aventi scadenza legale dal gennaio al 30 settembre 2017. Per poter usufruire di tale sospensione, precisa l’Inps, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda utilizzando il modello “SC90-C”, reperibile nel menù “Prestazioni e servizi”, nella sezione “tutti i moduli” del sito www.inps.it. Interventi di immediata esecuzione L’art. 8 del D.L. n. 189/2016 prevede la possibilità di eseguire interventi di immediata esecuzione (lavori di lieve entità) nei luoghi interessati dal sisma e individuati negli allegati al decreto, così come da ultimo modificati, prevedendo che questi debbano essere eseguiti dai soggetti in possesso di un Durc regolare, ai sensi dell’art. 8 del DM 30 gennaio 2017. Come noto, tale articolo 8 del decreto sul Durc fa riferimento a violazioni di natura previdenziale e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ostative al rilascio del Durc ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi contenute nell’allegato A del decreto medesimo.

L’Inps rammenta che la non commissione delle suddette violazioni deve essere autodichiarata dal soggetto interessato mediante appositi modelli forniti dal Ministero del Lavoro (cfr. circolare 19/2015 e nota 5081/2015 del Ministero del Lavoro). Rimane inteso, comunque, che la verifica della regolarità contributiva verrà attestata attraverso l’acquisizione del Durc tramite la piattaforma del Durc on line. Qualificazione dei professionisti L’Inps rivolge, poi, alle proprie sedi operative, istruzioni circa le modalità di verifica della regolarità contributiva dei professionisti abilitati cui vengono affidati i lavori della ricostruzione (art. 34 del D.L. n. 189/2016). Tale decreto prevede, infatti, che tali professionisti siano iscritti in appositi albi speciali e l’iscrizione negli albi è comunque subordinata alla regolarità contributiva degli stessi (2). Notifica avvisi bonari A seguito del differimento dei termini di sospensione (dal 31/12/2016 al 30/11/2017, in base all’ultimo decreto 8/2017), sono sospesi la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme richieste dall’Inps con avviso di addebito, le attività esecutive degli Agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività creditoria degli Enti. Diversamente, gli avvisi bonari, che sono solo atti di contestazione del debito contributivo effettuati al solo scopo di sollecitare la regolarizzazione del debitore non si configurano come atti della riscossione coattiva e/o del processo esecutivo e seguono i termini di prescrizione e decadenza relativi al credito cui si riferiscono. Verbali di accertamento ispettivo L’Inps precisa che, come già indicato dall’ispettorato del Lavoro, è possibile procedere alla notifica immediata dei verbali ispettivi in materia contributiva procedendo a specificare nel verbale la durata del periodo di sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta o del versamento dei contributi omessi/evasi, secondo le disposizioni del D.L. n. 189/2016. Si è sottolineato che il verbale così notificato non produce alcun effetto sulla regolarità contributiva dell’impresa. Note: (1) Da indicarsi quale data di inizio dell’attività con dipendenti (2) L’Inps precisa che in caso di iscrizione alla gestione dei liberi professionisti le modalità di verifica da parte dell’ente sono indicate nella circolare n. 126/2015 (par.2,3) in materia di Durc on Line.

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INPS - ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO LAVORATORI PRECOCI LAVORI USURANTI CIRCOLARE N. 99/2017 Si informa che l’Inps con circolare n. 99 del 16 giugno 2017, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito a taluni aspetti di interesse pensionistico inseriti nella “Legge di Bilancio 2017” La disposizione normativa in parola ha infatti previsto, tra gli altri, la possibilità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, i cosiddetti lavoratori precoci. Le modalità di attuazione della misura sono state disciplinate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87 del 23 maggio 2017, pubblicato il 16 giugno in Gazzetta Ufficiale. In base al comma 199 della manovra, a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici - un anno e dieci mesi in meno per gli uomini e dieci mesi in meno per le donne - ed è prevista solo in presenza di una delle condizioni indicate: 1) essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver concluso integralmente gli ammortizzatori sociali spettanti da almeno tre mesi; 2) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992; 3) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%; 4) svolgere da almeno sei anni in via continuativa una delle professioni usuranti indicate all’allegato A al DPCM e all’allegato E alla legge di bilancio 2017. L’elenco dei lavori usuranti include: a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, c) Conciatori di pelli e di pellicce, d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,

e) Conduttori di mezzi pesanti e camion, f) Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, j) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, k) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. Come richiedere il beneficio Prima di presentare la domanda di accesso al beneficio pensionistico i soggetti interessati devono inoltrare, in via telematica, la domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso alla riduzione del requisito contributivo alla sede INPS di residenza. I soggetti che hanno già maturato o che ritengono di maturare i requisiti richiesti entro la fine dell’anno devono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 15 luglio 2017; coloro che si troveranno in tali condizioni negli anni successivi dovranno presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande di pensione anticipata saranno accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, di 550 milioni di euro per l’anno 2018, di 570 milioni di euro per l’anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dal 2020, con priorità per chi ha conseguito prima il requisito ridotto dei 41 anni e in base alla data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento delle condizioni. Il trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro in Italia e all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti pensionistici vigenti per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, l’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in quel periodo, inclusa la tredicesima mensilità. Inps Roma, 16 giugno 2017 Circolare n. 99 Premessa Sul Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (allegato 1). I commi da 199 a 205 dell’articolo 1 della

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legge in argomento disciplinano la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma. Con successivo decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 (allegato 2) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 sono stati riconsiderati i contenuti dell’articolo 1, comma 199 lett. d) della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n 87 (allegato 3, di seguito, per brevità, denominato D.P.C.M.), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, che entrano in vigore il 17 giugno 2017. Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto. 1. Ambito di applicazione Il comma 199 della legge in argomento prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo”. In base a tale disposizione, nonché sulla base di quanto prevede il D.P.C.M., con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva prevista dall’articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. “precoci” i quali: - abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;


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- si trovino in una delle seguenti condizioni: 1. stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; 2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento; 4. sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rientrano nell’ambito applicativo: - i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;

- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Si precisa che l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non preclude l’applicabilità della disposizione in argomento. 1.1 Requisito contributivo Al fine di usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono avere almeno dodici mesi di contribuzione “per periodi di lavoro effettivo” prima del compimento dell’età di 19 anni. Si precisa che, ai fini che qui interessano, per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive. Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico. Si precisa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.C.M., che coloro che si avvalgono della riduzione del requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10 del d.l.

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201/2011 conv. in legge 214/2011 come rideterminato dai commi 199 - 205 della legge in argomento possono accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricorrendone i relativi requisiti. Si rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle circolari dell’Istituto in materia di liquidazione della pensione in cumulo (circolare 6 agosto 2013, n. 120, messaggio del 25 novembre 2015 n. 7145, messaggio n. 1094/2016, circolare del 16 marzo 2017 n. 60). Nei casi di liquidazione del trattamento anticipato, si ribadisce quanto già indicato nella circolare n. 35 del 14.3.2012, per cui ai fini del raggiungimento del requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Restano ferme le regole dei singoli ordinamenti delle gestioni interessate dalla disciplina in oggetto. 1.2 Requisiti soggettivi Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle seguenti condizioni: - essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante; Lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, va inteso come derivante da: licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. L’interessato deve aver concluso da almeno tre mesi di fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione spettante. Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego. Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI. Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità


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che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI. Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. - Assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave; L’assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si precisa che, in relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che l’assistono. - essere invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata pari o superiore al 74 per cento; - essere lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni (allegato E alla legge di bilancio): A. operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; C. Conciatori di pelli e di pellicce; D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; E. Conduttori di mezzi pesanti e camion; F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; i quali svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo; L’articolo 53, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto tale disposizione: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di

cui all’allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”. Tale norma chiarisce, con interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 199 legge n. 232/2016, che le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Pertanto, lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività lavorative si intende realizzato: - nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni precedenti il momento del pensionamento; oppure - nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione. Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico. - ovvero lavoratori (c.d. “usuranti”) che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (v. par. 5.2 della presente circolare). 2. Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente/autonomo Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-

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dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento”. Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento all’articolo 8, comma 2 ha stabilito che “Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all’articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate”. Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata ai sensi del predetto comma 199 non è cumulabile con redditi di lavoro, subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo. Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 8 del D.P.C.M., l’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità. Al fine dell’applicazione della norma l’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro. Per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. Si precisa in ogni caso che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesto che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. Infine si chiarisce che durante il periodo di sospensione del trattamento pensionistico il pensionato mantiene la titolarità del trattamento medesimo. 3. Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive Sulla base del comma 205 “il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”. Continua, quindi, a trovare applicazione


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il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative. Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 invece, l’applicazione dell’articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età. 4. Adeguamento alla speranza di vita Il comma 200 prevede che “al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Si precisa che al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. Non trovano applicazione gli adeguamenti precedentemente stabiliti per decreto ministeriale. 5. Domanda e monitoraggio del beneficio Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l’anno 2017, di 550 milioni di euro per l’anno 2018, di 570 milioni di euro per l’anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla riduzione del requisito per l’accesso al pensionamento anticipato devono presentare all’Inps una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio; l’Istituto attesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del D.P.C.M., anche in via prospettica nonché la presenza di copertura finanziaria. 5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato di cui alla presente circolare è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede

Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni. In particolare al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti: • Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 1, comma 199, lettera a), legge n. 232 del 2016, che: - il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav; - abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante. Si precisa che la percezione dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente ai fini del beneficio trattandosi di prestazione riferita a eventi di disoccupazione relativi all’anno 2016; • con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di relazione indicato dalla legge; • con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera c), che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche; • con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative “gravose” ammesse al beneficio (di cui all’allegato A del decreto) ovvero che svolga o abbia svolto mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio: • il requisito contributivo; • i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), come modificato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile

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2017, n.50; • il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2; • il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). In attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza. I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’articolo 11 del decreto, meglio precisati nel par. 5.4 della presente Circolare. 5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio L’interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni di


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cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.C.M. per il riconoscimento del beneficio. • Soggetto in stato di disoccupazione che versi in una delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1, articolo 3 D.P.C.M. In questo caso l’interessato deve: - se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; - se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; - se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione; - se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro • soggetto che assiste portatore di handicap grave di cui alla lettera b) dell’articolo 3, comma 1 D.P.C.M. In tale caso, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un’autodichiarazione in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza, uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere, precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare i dati anagrafici dell’assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla commissione medica attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. • Soggetto di cui alla lettera c) dell’articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale. • Soggetti che svolgano attività gravose da almeno sei anni, in via continuativa di cui all’Allegato E alla legge 232/2016 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.) Con riguardo alle condizioni di cui alla lettera d), - svolgimento in via continuativa di una o più delle attività lavorative “gravose” ammesse a beneficio - il richiedente deve, in primo luogo, farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” -Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117). Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro

prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda: - il contratto di lavoro o una busta paga; - la dichiarazione del datore di lavoro. Si chiarisce, in proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività tra quelle indicate nell’allegato A del decreto, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

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• Soggetti (c.d. “usuranti”) che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3 del d. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M.) In tale caso, l’interessato deve dichiarare: 1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le seguenti tipologie: - lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011; - lavoratore notturno come definito all’articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 67/2011; - lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011 - conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 67/2011. A tale fine, deve allegare alla domanda la documentazione meglio specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro 20 settembre 2011; 2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l’indicazione dell’esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari: - ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero - ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.


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mento previsto, l’INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra, all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico. Qualora dall’attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l’INPS provvede ad effettuare nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per l’anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio. Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di certificazione. All’espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da concludersi entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello di presentazione delle domande.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell’interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi. Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Si fa rinvio a quanto contenuto nella Circolare n. 90 del 24 maggio 2017.

A tal fine, con protocollo (allegato 4), predisposto congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL sono state individuate: a) le modalità con cui effettuare lo scambio di dati; b) le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro; c) i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti richiesta verifiche ispettive L’Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata. Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti il beneficio ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1 lettere da a) a d), nonché le verifiche ispettive sono effettuate dalla sede territoriale INPS scambiando informazioni con gli altri enti e con il Ministero del lavoro (articolo 10 del decreto) soprattutto con riferimento all’accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto.

5.4 Criteri di monitoraggio e salvaguardia Il monitoraggio, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall’INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate in data successiva al 15 luglio 2017, per l’anno 2017, ed al 1° marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti. Qualora l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanzia-

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5.5 Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico Entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. I possibili esiti sono i seguenti: a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio; b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni. Analoga comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell’anno di riferimento. In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.


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5.6 Domanda di pensione La domanda di pensione (accesso al beneficio di cui all’articolo 1, commi 199 - 205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) è presentata, con modalità telematica, all’INPS ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella predetta domanda l’interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del trattamento pensionistico potrà essere riconosciuta ove il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa dipendente alla suddetta data. Come sopra precisato (par. 5.1), relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola. Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste al comma 2 dell’articolo 7 D.P.C.M., come sopra illustrate, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle

condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017. 6. Modalità di trasmissione delle domande Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica. Come già chiarito al par. 5.1, le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. Il cittadino può rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it. Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi prodotti WebDom creati per l’invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di pensione anticipata: “Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata - lavoratori precoci Gruppo: 0007 - Certificazione Sottogruppo: 0062 - Diritto a Pensione Tipo: 0051 - Lavoratori Precoci “Pensione Anticipata - Lavoratori Precoci legge 232/2016” Gruppo: 0001 - Anzianità/Vecchiaia Sottogruppo: 0001 - Pensione di anzianità Tipo: 0051 - Lavoratori Precoci La procedura guida il cittadino alla compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. 7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio Il comma 201 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che è in possesso dei requisiti giuridici indicati al comma 199 della legge medesima ed illustrati in questa circolare. Per tale personale, che cessa dal servizio per dimissioni, la decorrenza del termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto è stata

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differita dalla norma in esame alla data di raggiungimento, da parte dell’interessato, del “momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione” dell’indennità di fine servizio comunque denominata, “secondo le disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201”. In altre parole, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o dell’età anagrafica previsti dall’art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. In tali fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento.

INPS - APE SOCIALE DPCM N. 88/2017 CIRCOLARE N. 100/2017 Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno scorso, è stato pubblicato il D.P.C.M del 23 maggio 2017, n. 88 recante il regolamento di attuazione dell’articolo 1, co. da 179 a 186, della legge di Bilancio 2017. In pari data l’Inps, con la circolare, la n. 100/2017, ha fornito le prime istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande di accesso all’Ape Sociale. In relazione ai suddetti provvedimenti, a cui si fa rinvio per una più esaustiva conoscenza, si forniscono qui di seguito le indicazioni di maggior interesse per il settore edile. Come noto, tale istituto consente di ottenere un’indennità fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico. Tra i soggetti beneficiari, che dovranno avere “almeno 63 anni di età”, rientrano “i lavoratori dipendenti (tra i quali gli operai dell’industria edile) che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. In relazione al criterio di misurazione delle “svolgimento in via continuativa delle attività lavorative” di cui al suddetto allegato A, l’Inps evidenzia che tale requisito si intende realizzato quando: - le attività de quo siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’APE sociale; oppure - le stesse attività, nei sei anni precedenti la


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decorrenza dell’Ape sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi e che nel corso del settimo anno precedente la suddetta decorrenza vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione. Sono valide le interruzioni, anche frazionate, dovute a periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui all’allegato A e i periodi di inoccupazione. La concessione dell’indennità è subordinata alla condizione che il soggetto interessato abbia cessato l’attività lavorativa, sia che si tratti di lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato. Tra i beneficiari rientrano, fermo restando il requisito anagrafico di “almeno 63 anni di età”, anche i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che abbiano terminato di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. Tra le cause di esclusione all’indennità, l’Inps ricorda l’incompatibilità con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; il ricorrere di tale ipotesi, infatti, impedisce la concessione del beneficio. Diversamente, nel caso in cui il percettore dell’APE sociale venga a trovarsi nella condizione di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione, la domanda per il relativo trattamento verrà rigettata in quanto incompatibile con l’indennità dell’APE sociale, riconosciuta entro un limite annuale complessivo di spesa pari, per l’anno 2017, a 300 milioni di euro. Al fine di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa, gli interessati all’indennità devono presentare alla sede Inps territoriale competente, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, una istanza per la verifica, anche in via prospettica, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. In tal senso, rientrano nella valutazione prospettica i requisiti (l’età anagrafica di 63

anni; l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni; i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa; il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione) che si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento. I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa possono, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso all’indennità. Relativamente ai termini di presentazione delle domande, i soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa di cui al D.P.C.M del 23 maggio 2017, n. 88, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; i soggetti che vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018. Alla domanda, che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica, l’interessato deve allegare la relativa documentazione attestante la propria condizione. Nelle ipotesi in cui si tratti di un soggetto in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, deve essere allegata la lettera di licenziamento e indicato il termine di fruizione della prestazione di disoccupazione; a seguito di dimissioni, deve essere allegata la lettera di dimissioni per giusta causa e indicato il termine di fruizione della prestazione di disoccupazione; a seguito di risoluzione consensuale, occorre allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed indicare il termine di fruizione della prestazione di disoccupazione. Con riguardo alle condizioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. n. 88/17, l’interessato è tenuto a farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello recuperabile dal portale informatico dell’Inps nella sezione “tutti i moduli” Assicurato/pensionato. Con tale dichiarazione il datore di lavoro,

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ovvero i diversi datori di lavoro per i quali è stata prestata l’attività gravosa, dovranno produrre un’attestazione ed i relativi contratti di lavoro o buste paga comprovanti i periodi di lavoro prestati alle rispettive dipendenze. Dovranno inoltre essere attestate le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille. In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni l’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, ad eccezione delle domande presentate entro il 30 novembre 2017, per le quali è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non recedente al 1° maggio 2017. L’indennità sarà erogata in dodici mensilità ed in misura che non potrà comunque superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. Si ricorda infine che, durante la fruizione dell’indennità dell’APE Sociale, non spetta la contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di maggio 2017 è risultato pari a 101,10. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di maggio 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a: 1,012232


IMPIEGATI

in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

391

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

392


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

393


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 34,28% 38,55%

9,49%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

394


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 31,8%

38,55%

9,49%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

395


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

396


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff

397


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

398


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

400


401

1,39

0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64

1,47

0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72

TOTALE

36,98

0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,16 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,48

0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,16 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,04

E) E1) F)

0,10 1,16 0,36

10,92

0,10 1,16 0,36

11,53

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017


TRIBUTI

SPLIT PAYMENT PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO E GLI ELENCHI DELLE P.A. COINVOLTE Disponibili sul sito internet del Dipartimento delle finanze il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 giugno 2017, con relativa Relazione illustrativa, che fissa le modalità attuative del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), prorogato sino al 2020 dalla “Manovra correttiva 2017” (art.1, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017). Lo stesso sito del Def ha messo anche a disposizione gli elenchi delle Pubbliche amministrazioni e delle società da questa controllate [1], tenute all’applicazione del meccanismo, che, dal 1° luglio 2017, viene esteso a tutte le PP.AA., alle società partecipate e a quelle quotate incluse nell’indice FTSE MIB. Mediante la consultazione degli elenchi, ripartiti in cinque sezioni, contenenti la denominazione ed il codice fiscale delle P.A. interessate allo “split payment”, le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi potranno verificare le informazioni relative ai loro committenti pubblici. Resta fermo che le P.A., in caso di richiesta dei cedenti o prestatori, devono rilasciare un documento che attesta la loro assoggettabilità al meccanismo dello split, per una corretta fatturazione delle operazioni. Come noto, la “Manovra correttiva 2017” ha

confermato la proroga, sino al 2020, della scissione dei pagamenti, originariamente fissata, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017, quale termine ultimo d’applicazione dello strumento [2]. Inoltre, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello “split payment” viene, altresì, esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti: ► tutte le pubbliche amministrazioni [3]; ► tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate); ► tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate); ► le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate. Si ricorda, altresì, che il meccanismo è stato reso obbligatorio anche per le prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito [4]. Sotto il profilo dei rimborsi IVA, resta confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per tutti i soggetti titolari di partita IVA i rimborsi in conto fiscale verranno effettuati in tempi più rapidi, attraverso una semplificazione delle procedure interne di emissione del pagamento. Pertanto, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo split payment,

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i tempi per ottenere i rimborsi subiranno un’accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito. Con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 24 settembre 2017), verranno stabilite le modalità attuative della nuova procedura di rimborso. In generale, la proroga e l’ampliamento dell’ambito applicativo dello “split payment” preoccupano fortemente le imprese del settore delle costruzioni. L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all’evasione IVA. Infatti, la stessa vigenza temporanea dello “split” era giustificata proprio dall’introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica. Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all’incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l’entrata in vigore della norma, l’Iva non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale. Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso. Su questo aspetto, si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione Europea che renda applicativa una norma, fortemente sollecitata dall’ANCE, contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art.1, co. 128, legge 208/2015), che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate. La proroga sino al 2020 del meccanismo rende quindi ancora più evidente la necessità di accelerare l’operatività della disposizione. Ciò in quanto il settore edile opera già da tempo, e oramai quasi integralmente, applicando il meccanismo del “reverse charge” (anch’esso di derivazione europea) che, in pratica, è l’equivalente della “scissione dei pagamenti” solo che opera in presenza di committenti privati. In ogni caso, resta da risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi. Al riguardo, non è da ritenere sufficiente, la modifica introdotta alla Camera relativa all’operatività dei rimborsi mediante il conto fiscale anche per i soggetti coinvolti nello “split payment”, anche se la norma


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produrrebbe un’effettiva accelerazione nel recupero del credito IVA. In merito, si ricorda che, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF2017 (Documento di Economia e Finanza), era stato richiesto l’impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall’applicazione dello “split payment”. Allo stesso modo il Governo sta valutando, in vista della legge di bilancio 2018, la possibilità di rendere obbligatoria per tutti i soggetti IVA la fatturazione elettronica dietro autorizzazione dei competenti organi comunitari (le norme comunitarie ammettono, infatti, la fatturazione elettronica tra privati solo su opzione e non come meccanismo obbligatorio). In tal modo si recupererebbe il tax gap (differenziale tra l’IVA dovuta e quella effettivamente pagata) potendo poi procedere all’abolizione dello “split payment”. Sempre in vista della legge di Bilancio 2018, l’ANCE non mancherà di evidenziare, tenuto conto del permanere dello split payment fino al 2020, la necessità di prevedere, in via generale, l’applicazione del reverse charge, quale meccanismo di liquidazione dell’IVA dovuta ai fornitori, tutte le volte in cui si renda applicabile lo split payment verso i committenti pubblici. Note: [1] L’elenco è disponibile all’indirizzo web http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/ Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/ [2] Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all’art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente). [3] A tal riguardo, viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 (in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che forni-

sce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte. [4] Tale modifica viene prevista mediante l’abrogazione del co.2 del citato art.17ter del DPR 633/1972.

SISMABONUS E ECOBONUS EMANATI I PROVVEDIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA L’Agenzia delle Entrate ha emanato i Provvedimenti sulle modalità di cessione del credito d’imposta del “Sismabonus” e dell’“Ecobonus” per i lavori condominiali (Provvedimento AdE n.108572 dell’8 giugno 2017 per il “Sismabonus condomini” e Provvedimento AdE n.108577 dell’8 giugno 2017 per il “Ecobonus condomini”). Come auspicato dall’ANCE, il credito d’imposta cedibile da parte del condòmino è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ed è utilizzabile dal cessionario in compensazione, anche oltre i limiti annuali di 700.000 euro, solo a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo, a seguito della certificazione dell’amministratore relativa alle spese effettivamente sostenute. È prevista, inoltre, in alternativa alla compensazione, la possibilità di ricedere il credito. I Provvedimenti precisano, altresì, la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i condomini che sostengono le spese, compresi i cd. “soggetti incapienti”, ossia coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto non tenuti al versamento dell’imposta. Con l’emanazione dei suddetti atti, il quadro normativo sulle modalità attuative dei “bonus” è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, anche utilizzando il meccanismo della cessione del credito d’imposta che, ad avviso dell’ANCE; dovrebbe consentire l’attuazione dei piani di rigenerazione urbana di cui il Paese necessita. Inoltre, in estrema sintesi, entrambi i provvedimenti prevedono che: ► la cessione del credito è possibile nei confronti, oltre che dei fornitori che hanno eseguito i lavori, anche nei confronti di altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti privati (con esclusione di banche ed intermediari finanziari); ► la cessione del credito è possibile anche da parte dei i soggetti IRES e che i cessiona-

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ri del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni; ► il credito d’imposta cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori; ► i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione; ► l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; A seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria: ► la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione in capo al condòmino (effettivo sostenimento delle spese), comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti, ► l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario comporta il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti.

SISMABONUS ON-LINE LA GUIDA DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Guida pratica, faq e documentazione tecnica sul Sismabonus per la sicurezza antisisimica di abitazioni ed edifici produttivi disponibili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT). Come noto, si tratta della detrazione IRPEF/ IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), prorogata per 5 anni (2017-2021) dalla legge di Bilancio 2017 [1]. La detrazione, da ripartire in 5 anni, viene riconosciuta in percentuale pari al: ► 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti


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abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari al 75%, ovvero all’85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) per gli acquirenti delle suddette unità. In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, viene prevista l’applicazione della detrazione (pari al 75%, ovvero all’85%) in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi, ferma restando la possibilità di optare per la cessione del credito di imposta. Anche se la disposizione si applica limitatamente alla cessione di unità immobiliari localizzate nella zona a rischio sismico 1, appare importante per il settore delle costruzioni, in quanto favorisce gli interventi più strutturali che consentono di realizzare l’obiettivo di riqualificazione integrale del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica degli edifici. L’ANCE non mancherà di intraprendere le più opportune iniziative per estendere tali benefici fiscali a tutto il territorio nazionale [4]. sulle parti strutturali, ► 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, ►75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe, ► 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi, ► 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi. In ogni caso, il Sismabonus non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. La Guida on-line, pubblicata sul sito del MIT www.mit.gov.it/comunicazione/news/casasicura e disponibile anche nella sezione “modulistica” sul sito www.ancebrescia.it, ricorda anche la possibilità, in caso di interventi condominiali, di effettuare la cessione del credito d’imposta (come modalità alternativa rispetto alla fruizione della detrazione) alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. In ogni caso, si è ancora in attesa dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà stabilire le modalità attuative della cessione del credito. Sul medesimo sito del MIT viene riportato un collegamento alla “Classificazione sismica 2015 per Comune”, che consente di individuare in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse, nonché la documentazione che i tecnici devono utiliz-

zare per attestare la classe di rischio sismico dell’immobile [2]. Inoltre, la Guida è corredata da alcune Faq esplicative, relative alle modalità applicative dell’agevolazione, che richiamano, altresì, la Guida dell’Agenzia delle Entrate «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (aggiornata al mese di febbraio 2017) che, come noto, contiene anche una parte relativa al Sismabonus [3]. Sul tema, si ricorda che, come fortemente auspicato dall’ANCE, il beneficio è stato esteso agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. La disposizione è stata inserita nella Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”). Si tratta di una importante misura, che consente l’avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione, in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del Sismabonus (miglioramento di una o due classe sismiche rispetto all’edificio originario). Con tale proposta, in particolare, si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole

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Note: [1] Cfr. art.1, co. co.2, lett.c, nn.2-3 e co.3, legge 232/2016. In particolare, la legge di Bilancio interviene sull’art.16, co. da1-bis a 1-sexies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, che disciplina l’agevolazione. [2] Cfr. D.M. 7 marzo 2017 n.65. [3] Cfr. “Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili - Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate”. [4] Cfr. Decreto Legge 50/2017 (cd. Manovra correttiva).

MANOVRA CORRETTIVA DAL SISMABONUS ED ECOBONUS ALL’AMPLIAMENTO DEL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT TUTTE LE NOVITÀ FISCALI NELLA GUIDA DELL’ANCE Nella fase di conversione in legge della “Manovra correttiva” (DL 50/2017), è stata introdotta l’estensione del Sismabonus agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. Inoltre, tra le ulteriori novità in materia fiscale


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di interesse per il settore delle costruzioni, si segnalano: ► le novità in tema di fruizione dell’Ecobonus “incapienti” mediante la cessione del credito, come modalità alternativa rispetto alla corrispondente detrazione IRPEF/IRES, per gli interventi condominiali volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti; ► la proroga e potenziamento del “bonus alberghi”; ► l’estensione del meccanismo dello “split payment”; ► l’introduzione dei nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale” (cd. ISA), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, che sostituiranno gli Studi di Settore a decorrere già dal periodo d’imposta 2017. Il nuovo strumento verrà reso operativo mediante successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; ► il riconoscimento, anche per il 2017, della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le modalità attuative di tale misura verranno definite con un Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze (MEF) di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE); ► le modifiche alla disciplina dell’A.C.E. (Aiuto per la Crescita Economica), con la rideterminazione del “rendimento nozionale lordo”, ossia la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d’impresa, correlata agli aumenti di capitale che, per il periodo d’imposta 2017, viene abbassata dal 2,3 all’1,6%. L’ANCE ha aggiornato il documento di sintesi che fa il punto sulle principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nella “Manovra correttiva”, alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione in legge. Le imprese interessate possono richiedere la guida scrivendo a enrico.massardi@ancebrescia.it.

zione appaltante provveda al pagamento diretto dei corrispettivi a questo dovuti, ai sensi dell’art.105, co.13 del D.Lgs. 50/2016. In primo luogo, occorre premettere che, per quanto concerne i lavori pubblici, la fattispecie del “pagamento diretto” è qualificabile quale delegazione di pagamento ex lege tra l’appaltatore, il subappaltatore e la stazione appaltante. Al riguardo, infatti, l’ANAC ha chiarito che, in virtù del contratto di subappalto, non sorgerebbe un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante, ma quest’ultima, in virtù della delegazione di pagamento, “estingue anche l’obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore. I rapporti, sorti in virtù di distinti contratti, rimangono pertanto autonomi” [1]. Quanto alla fatturazione dell’importo dei lavori eseguiti, in assenza di previsioni normative specifiche, si ritiene che, l’istituto del “pagamento diretto” da parte della stazione appaltante a favore del subappaltatore non rappresenti una deroga ai principi generali stabiliti, ai fini IVA, dal D.P.R. 633/1972 che, in ogni caso, trovano applicazione. Pertanto, il subappaltatore deve comunque fatturare i lavori eseguiti all’impresa appaltatrice, intercorrendo tra questi il rapporto contrattuale avente ad oggetto il sub-affidamento degli stessi, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata. Si evidenzia, inoltre, che, per i lavori eseguiti dal subappaltatore nell’ambito del settore edile, la fattura emessa nei confronti dell’appaltatore sconta l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), di cui all’art.17, co. 6, lett. a, del citato D.P.R. 633/1972, che comporta il trasferimento dell’obbligo di versamento dell’IVA dal subappaltatore all’appaltatore. In sostanza: ► il subappaltatore emette fattura all’ap-

IVA - REGOLE DI FATTURAZIONE IN CASO DI “PAGAMENTO DIRETTO” DEL SUBAPPALTATORE Negli appalti pubblici, il “pagamento diretto” del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle generali regole di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA. Questo l’orientamento dell’ANCE, alla quale pervengono numerose richieste di chiarimento in ordine all’esatta modalità di fatturazione dei corrispettivi dovuti a favore del subappaltatore, nell’ambito di contratti d’appalto di lavori pubblici, laddove la sta-

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paltatore senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art. 17,co. 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972); ► l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all’art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato D.P.R. 633/1972). Conseguentemente, lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”), di cui all’art. 17-ter del medesimo D.P.R. 633/1972, in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di tutte le pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. Egli, quindi, emetterà fattura nelle modalità ordinarie (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), con indicazione dell’imponibile e dell’imposta per l’importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore), annotando inoltre nel citato documento la dicitura “scissione dei pagamenti-art.17-ter, D.P.R. 633/1972”. La fattura complessiva sarà, quindi, successivamente registrata nel registro delle fatture emesse (art.23 D.P.R. 633/1972) ed annotata in modo distinto dalle altre (apposita colonna o apposito codice), poiché l’IVA in essa esposta non andrà computata nella liquidazione periodica dell’appaltatore. In conclusione, anche in caso di pagamento diretto del subappaltatore, la stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell’ap-


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paltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l’importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell’imposta che, comunque, salderà direttamente all’Erario. Per quanto riguarda il momento in cui l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore, si ritiene che detta comunicazione debba essere effettuata contestualmente o immediatamente dopo l’emissione da parte del Direttore dei Lavori del SAL, nel quale sono contabilizzati anche i lavori eseguiti dal subappaltatore e riportati sul registro di contabilità sottoscritto dall’appaltatore. Infatti, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento, che deve essere necessariamente unico e nel quale dovrà essere detratto l’importo dovuto al subappaltatore. A tale fine, è pertanto necessario che l’appaltatore effettui la comunicazione in occasione del SAL o comunque immediatamente dopo per consentire l’emissione del certificato di pagamento con la relativa detrazione dell’importo dovuto al subappaltatore. Sulla base del certificato di pagamento così redatto, la stazione appaltante emette due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell’impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore. Note: [1] Cfr. AVCP, deliberazione n. 157/2004, AVCP, parere AG26/12 del 7 marzo 2013.

ESENZIONE IMU SUL MAGAZZINO DELLE IMPRESE EDILI DICHIARAZIONE Il 30 giugno 2017 scadeva il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per fruire dell’esenzione, riferita al periodo d’imposta 2016, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili, rimasti invenduti. La dichiarazione, come noto, deve essere presentata entro il temine ordinario del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. In pratica, la dichiarazione andava presentata entro il 30 giugno 2017, per quel che riguarda l’esenzione dall’IMU per il 2016. La scadenza interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni e riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’esenzione dall’IMU è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero. In sostanza, è stato confermato che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e da questa ristrutturati per la successiva vendita. Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le rimanenze e, quindi, destinato alla vendita e non locato. In caso di locazione di fabbricati posseduti

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dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato. A pena di decadenza dai citati benefici, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito Modello (e relative Istruzioni). Il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili. Si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione. In particolare, si ritiene che, nel quadro “caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello. Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio. Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione. Si segnala, infine, che ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un approfondimento specifico relativo all’obbligo di presentazione per il magazzino delle imprese edili che può essere richiesta scrivendo a: enrico.massardi@ancebrescia.it. Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......16-17: ..... Variazione febbraio.......16-17: ..... Variazione marzo..........16-17: ..... Variazione aprile...........16-17: ..... Variazione maggio........16-17: .....

gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile................................................................................ 1,012478 maggio............................................................................. 1,012232

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6

0,90% 1,50% 1,40% 1,70% 1,40%

(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%) (1,050%)

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 101,3 101,1

DIC MEDIA 84,3 83,8 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI MAGGIO 2017 CHE È PARI AL

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 21,86 19,99 17,43 15,69 12,46 10,78 9,31 6,99 3,71 1,48 0,91 1,67 1,40 0,50

FEB 21,46 19,60 17,15 15,42 12,20 10,53 9,15 6,68 3,32 1,48 1,01 1,38 1,61 0,10

MAR 21,36 19,41 16,97 15,24 11,61 10,53 8,91 6,26 2,93 1,29 1,01 1,19 1,51 0,10

APR 21,06 19,03 16,69 15,07 11,36 10,29 8,52 5,74 2,44 1,29 0,82 1,10 1,51 -0,20

MAG 20,87 18,84 16,33 14,71 10,78 10,04 8,44 5,64 2,54 1,29 0,91 1,01 1,40

101,1 GIU LUG 20,57 20,47 18,65 18,36 16,24 15,96 14,45 14,18 10,29 9,80 9,88 9,88 8,44 8,04 5,53 5,23 2,34 2,25 1,10 1,01 0,82 0,91 0,91 1,01 1,20 1,10

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AGO 20,28 18,18 15,78 14,01 9,72 9,47 7,81 4,92 1,77 0,63 0,72 0,82 0,90

SET 20,28 18,08 15,78 14,01 9,96 9,80 8,12 4,92 1,77 1,01 1,10 1,19 1,10

OTT 20,28 17,90 15,96 13,66 9,96 9,72 7,89 4,52 1,77 1,10 1,01 1,01 1,10

NOV 19,99 17,90 15,87 13,23 10,37 9,64 7,81 4,41 1,96 1,38 1,19 1,19 1,10

DIC MEDIA 19,99 20,67 17,71 18,65 15,78 16,33 12,80 14,36 10,53 10,78 9,47 9,96 7,42 8,28 4,11 5,43 1,67 2,34 1,10 1,19 1,19 1,01 1,19 1,10 0,80 1,23


LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO ANAC CIRCA AMBITI E MODALITÀ DEL PROPRIO ESERCIZIO DI VIGILANZA L’Anac ha diramato il Verbale 10 del 5 aprile 2017 del proprio Consiglio, con il quale ha fissato, sulla base dell’esperienza pregressa, le aree, gli istituti e i soggetti particolarmente esposti a rischio di corruzione, indicando per ciascuno le modalità di intervento che intende adottare. Considerato l’interesse che il documento può rivestire per le imprese associate si ritiene opportuno riportarne i contenuti essenziali. Oggetto: Adempimento al dispositivo del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato il 15 febbraio 2017(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017) . . . . omissis . . . . A tale fine la Direttiva programmatica ed il conseguente Piano Ispettivo sono articolati in tre sezioni fondamentali, tra loro, ovviamente, interdipendenti: 1) Vigilanza sulle misure anticorruzione, sugli obblighi di trasparenza, su inconferibilità e incompatibilità: 1 Adempimenti relativi al PNA e PTPC; Con riferimento alle modalità di espletamento dell’attività di vigilanza sugli adempimenti discendenti dal PNA, relativi all’adozione dei PTPC, delle misure volte all’attuazione della trasparenza e, ove ancora mancanti, dei Codici di comportamento, si rileva che sono specificati espressamente priorità e obiettivi dell’attività di vigilanza dell’ANAC che implicheranno, in particolare, la verifica dei seguenti aspetti: - correttezza del processo di formazione del PTPC; - connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure di prevenzione; - rilevanza delle misure di prevenzione nel contesto amministrativo; - modo di articolazione delle misure e responsabilità degli uffici; - predisposizione di adeguate forme di monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure; - indicazione delle misure volte all’attuazione della trasparenza in apposita sezione del PTPC; - individuazione di doveri di comportamento dei dipendenti attraverso l’adozione di Codici di Comportamento specifici per amministrazione interessata, che non siano una mera riproduzione dei doveri di cui al d.P.R. 62/2013 (Regola-

mento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici): 2 Osservanza delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa; In presenza delle modifiche normative intervenute e dell’attesa emanazione di Linee Guida che meglio definiscano il campo di applicazione delle stesse, l’attività di vigilanza per il 2017 non potrà che essere volta alla verifica degli adempimenti discendenti dal PNA e relativi all’adozione dei PTPC, delle misure relative all’attuazione della trasparenza e dei Codici di comportamento, facendo coincidere i soggetti sui quali focalizzare in via prioritaria l’attività di vigilanza degli Uffici competenti: 3 Incompatibilità e inconferibilità nel conferimento di incarichi; Al fine di non appesantire l’attività di vigilanza degli Uffici, è opportuno inserire il controllo del rispetto della disciplina sul conferimento di incarichi, incompatibilità ed inconferibilità come elementi di verifica in sede di attività di vigilanza ed ispettiva già indicata ai precedenti punti: 2) Vigilanza sui contratti pubblici: 1- 2 Programmazione Lavori - Servizi e forniture Il ricorso alla centralizzazione degli acquisti, oltre a realizzare interventi di razionalizzazione della spesa pubblica per acquisizione di beni e servizi, assicura la qualificazione

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delle stazioni appaltanti deputate a gestire le complesse procedure relative agli acquisti centralizzati, contribuendo quindi a superare alcune criticità. Risulta, quindi, essenziale, da un lato rafforzare i controlli su tutti i soggetti aggregatori, dall’altro verificare, anche attraverso i dati contenuti in BDNCP, il rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle previsioni dell’art: art:37 del D.Lgs. 50/2016, del DL 66/2014 e del relativo DPCM 3 Progettazione Lavori (affidamenti esterni) L’attività di indagine degli uffici preposti deve incentrarsi, in particolare, sul rispetto del principio di rotazione per gli incarichi sotto soglia, sul rispetto del divieto di artificioso frazionamento e sul mancato inserimento delle figure professionali giovani ai sensi dell’art: 24 co. 5 del nuovo codice. Stante, poi, i presupposti che giustificano l’affidamento a professionisti esterni all’amministrazione dei servizi di progettazione, si ritiene particolarmente importante che gli uffici competenti verifichino, tra l’altro, l’eventuale mancato rispetto dei termini per la presentazione dei progetti e l’eventuale aumento dei costi della progettazione in corso di espletamento e il rispetto degli adempimenti previsti dalla norma in materia di validazione dei progetti. 4 Progettazione servizi e forniture Nell’ambito dell’attività di esame della documentazione di gara, gli Uffici preposti ed in particolare l’Ufficio Vigilanza collabo-


LAVORI PUBBLICI

rativa e vigilanze speciali, qualora trattasi di vigilanza collaborativa, sono chiamati a dare priorità, nel corso della verifica della documentazione in fase istruttoria, all’esame delle specifiche tecniche ed allo schema di contratto predisposti dalle Stazioni Appaltanti. 5- 6 Affidamenti in deroga alle procedure ordinarie di affidamento e derogabilità bandi tipo Le indagini vanno centrate sulle motivazioni addotte dalle stazioni appaltanti nei casi di eventuale deroga, verificando, in particolare, che non si tratti di motivazioni generiche e standardizzate, e sugli O.E: prescelti, ossia che sia rispettata la rotazione. 7 Requisiti di carattere speciale - Servizi e Forniture Gli Uffici preposti allo svolgimento dell’attività di vigilanza e/o ispettiva devono prestare particolare attenzione ai requisiti previsti nei bandi e negli avvisi soprattutto con riferimento ai casi di gare deserte o con un numero limitato di partecipanti. Talune indagini speciali effettuate nel precedente anno dall’Autorità, con riferimento a specifici servizi hanno in particolare, dimostrato come un uso distorto e strumentale del criterio dell’OEPV determini effetti distorsivi sulla concorrenza, aggiudicazioni mirate su specifici operatori, prestandosi a facili pratiche collusive e corruttive. 8 Suddivisione in lotti La verifica della corretta applicazione della normativa relativa rappresenta una priorità nell’espletamento delle attività di indagine di competenza di ciascun Ufficio: Gli Uffici di vigilanza, nei casi di reiterata violazione di siffatti obblighi da parte delle stazioni appaltanti, lo segnalano all’Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze speciali anche al fine di una possibile attivazione di ispezioni: 9 Affidamenti diretti Le criticità in merito agli affidamenti diretti, formeranno oggetto di specifico approfondimento nell’ambito dell’attività di vigilanza speciale svolta dall’ufficio competente, i cui esiti potranno, altresì, determinare l’avvio di conseguenziali indagini da parte degli Ispettori in casi di reiterazione o particolare gravità finalizzati principalmente a verificare che: a) le stazioni appaltanti abbiano preventivamente effettuato la ricognizione, espressamente prevista dalla norma, volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di “estrema urgenza”; b) l’ente interessato abbia certificato come indifferibile l’intervento da realizzare con estrema urgenza; c) le misure di semplificazione e accelerazione concretamente adottate dalle stazioni appaltanti in base alle disposizioni introdotte, in particolare il ricorso a procedure negoziate, siano tali da assicurare

comunque il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, richiamati dal Codice ,in sede di controllo, è opportuno accertare che il numero dei soggetti che hanno presentato offerta sia coerente con il numero dei soggetti complessivamente invitati, in quanto un numero eccessivamente ridotto di offerte rispetto al numero degli invitati potrebbe denotare una errata individuazione degli operatori economici o una selezione non adeguatamente idonea e quindi appositamente finalizzata a ridurre la concorrenza; d) le stazioni appaltanti, agendo nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, pervengano concretamente ad un’accelerazione dell’esecuzione degli interventi, coerentemente con le misure semplificative introdotte, che, altrimenti, potrebbero risultare mero strumento di elusione di procedure di affidamento più rigorose previste dalle disposizioni del Codice: Questo tipo di attività di vigilanza presuppone, pertanto, l’espletamento di specifici controlli da effettuarsi anche nella fase dell’esecuzione dell’appalto. A parte le verifiche specifiche sui punti a) e b) come sopra indicato, si precisa ulteriormente, con riferimento al punto c), che potranno, quindi, essere oggetto di accertamento le modalità di selezione degli operatori economici invitati alle procedure di affidamento, la rotazione degli stessi, i requisiti richiesti per la partecipazione, i termini assegnati per la presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento delle gare informali, la pubblicazione degli avvisi circa l’espletamento delle procedure e l’affidamento dei contratti: Con riferimento al punto d), potranno essere valutate le tempistiche adottate per l’espletamento delle procedure di affidamento, per l’avvio, la conclusione dei lavori e il collaudo

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degli stessi. Dovrà essere, altresì, accertato che i tempi effettivamente utilizzati per addivenire alla stipula dei contratti, ricorrendo alla deroga di cui all’art: 9 e alla copertura normativa in caso di ricorsi di cui al comma 2-sexies dell’art: 9, non superino i 35 giorni dallo stand still period: 10 Utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) Il criterio continuerà ad essere oggetto di approfondimento nell’ambito della vigilanza speciale e nell’ambito dei protocolli di vigilanza collaborativa in corso di stipulazione: Gli Uffici preposti alla vigilanza, dovranno, altresì, verificare e comunicare all’Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali criticità in materia rilevate nell’ambito dell’ordinaria attività. 11 Esecuzione - Servizi e Forniture Si ritiene necessario, anche per il 2017, l’attivazione di indagini di carattere generale e/o visite ispettive aventi ad oggetto alcuni specifici servizi che, sulla base della pregressa esperienza, possono ritenersi particolarmente critici, come ad esempio i servizi di pulizia/sanificazione in ambito sanitario, le prestazioni inerenti la realizzazione e gestione dei servizi ICT (attese per questi ultimi le riduzioni di spesa previste nella legge di Stabilità), i servizi idrici, la manutenzione di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico ed i servizi di facility management: Speciale attenzione, in virtù del loro rilevante impatto sociale, deve essere prestata, altresì, ai servizi socio-sanitari di assistenza alla persona, di pronto-soccorso, di gestione delle strutture per l’infanzia e per la terza età, ai servizi assicurativi, per i quali si rende opportuna l’adozione di sistemi innovativi di affidamento in considerazione della complessità della materia:


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12 Esecuzione - Proroghe Alla luce di quanto rilevato appare necessario procedere nel 2017 ad una possibile estensione delle indagini già effettuate nel 2015 e 2016, anche mediante verifica a campione, con riferimento ai settori più sopra evidenziati , ed in particolare, il settore sanitario e i servizi informatici: Per i servizi pubblici locali si ritiene, altresì, utile proseguire l’indagine già avviata dall’ex Direzione Vigilanza con riferimento allo smaltimento dei rifiuti, mentre le criticità relative ai servizi informatici potranno essere verificate anche nell’ambito delle indagini sulle centrali di committenza e nei singoli procedimenti istruttori attivati dagli Uffici di Vigilanza a seguito di esposti e/o segnalazioni: L’esame della problematica concernente l’improprio ricorso agli istituti della proroga e del rinnovo contrattuale dovrà rappresentare, altresì, una priorità nell’esame delle specifiche istruttorie sia da parte dei preposti Uffici di vigilanza nonché con riferimento alle attività connesse alla vigilanza collaborativa e alle vigilanze speciali. 13 Varianti Alla luce delle criticità già riscontrate nel corso del 2015 e del 2016 si ritiene necessario proseguire anche nel 2017 analisi delle varianti 14 Riserve/Accordi Bonari/Transazioni Gli Uffici preposti alla vigilanza, nel corso delle istruttorie dagli stessi condotti, sono tenuti ad una preliminare verifica dell’eventuale sussistenza di contenziosi in atto con l’appaltatore, nonché le modalità e le tempistiche dell’eventuale attivazione di procedimenti volti alla stipula di accordi bonari e di transazioni, evidenziando l’eventuale maggiore importo dei costi di realizzazione dell’opera, e conseguentemente della spesa pubblica derivanti da tali accordi transattivi. Nel caso di reiterato e non corretto ricorso a tali strumenti da parte di una determinata stazione appaltante o nel caso di rilevante incremento dei costi potrà essere, altresì, attivata apposita verifica da parte degli Ispettori sull’operato della stazione appaltante, i cui esiti potrebbero essere utili anche ai fini di una collaborazione con la Corte dei Conti in merito a possibili danni erariali. 15 Subappalti Gli Uffici preposti alla vigilanza, nel corso dell’espletamento dell’istruttoria, dovranno dedicare particolare attenzione alla verifica di eventuali subappalti disposti ai fini della realizzazione dell’intervento, analizzando analiticamente le criticità evidenziate. Le indagini vanno estese ai settori sensibili ad influenze malavitose quali: cave, torbiere e smaltimento dei materiali di scavo. Costituiscono campi di attività permeabili al pericolo di condizionamento mafioso, in particolare le più esposte risultano quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, nonché

quelle connesse a settori collaterali, quali il trasporto terra, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, ecc.; più specificatamente il settore delle cave risulta soggetto all’ingerenza di cosche locali, tanto da rappresentare, in determinate aree geografiche, una forma monopolistica di “cartello” in grado di condizionare, con modalità estorsive, l’approvvigionamento dei materiali di costruzione, predeterminandone, in particolare, le quantità e le condizioni economiche di acquisto. 16 Avvalimento Appare necessario continuare nella verifica del corretto ricorso all’istituto e prevenire ipotesi di affidamento o esecuzione del contratto in assenza dei necessari requisiti dell’operatore economico individuato. 17 Clausole risolutive ed applicazione delle penali I nuovi Protocolli di vigilanza collaborativa da stipulare con le amministrazioni richiedenti dovranno contenere, come i precedenti, la clausola risolutiva espressa. Alla luce della rilevata inadeguatezza dei livelli di dettaglio delle penali e data anche la riscontrata prassi di una loro scarsa applicazione in fase esecutiva, che si riflette negativamente sul corretto e tempestivo adempimento della prestazione contrattuale, generando, altresì, contenzioso, gli Uffici di vigilanza dovranno verificare preliminarmente la corretta previsione delle penali negli atti di gara e contrattuali e la conseguente applicazione delle stesse in fase di esecuzione. 18 Partenariato Pubblico Privato Si ritiene necessario procedere all’individuazione di specifici contratti di PF, da sottoporre a vigilanza mediante l’utilizzo dei dati presenti in BDNCP, avendo riguardo a taluni specifici settori in cui è prevalente l’utilizzo di tale forma contrattuale (es. sanità, autostrade) e caratterizzati da un elevato importo dell’investimento privato. 3) Vigilanza sul sistema di qualificazione: L’attività di vigilanza dovrà consentire, da una parte, di valutare i comportamenti dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento di qualificazione (SOA, operatori economici, committenti pubblici e privati, liberi professionisti), individuando quelli eventualmente perseguibili ai sensi di legge e di quanto in specifico previsto dalle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e nel correlato Regolamento attuativo e, dall’altra, di far emergere eventuali questioni problematiche che potranno essere valutate ai fini della emanazione di eventuali documenti regolatori da parte del Consiglio: L’attività di vigilanza sulla indipendenza delle SOA sarà svolta con regolarità nei confronti di tutte le SOA, sulla base delle indicazioni contenute nel Manuale: Con riferimento allo svolgimento dell’attività ispettiva essa riguarderà in particolare:

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- cessioni e affitti fittizi di azienda o rami d’azienda spesso derivanti da più cessioni a cascata; - utilizzo di certificati di esecuzione lavori (CEL) non sempre controllati nella parte relativa alle verifiche sulla esistenza dei lavori, emessi da privati al fine conseguire la qualificazione nel più ampio numero di categorie e/o in classifiche più elevate. Si precisa che, oltre alle attività di vigilanza e ispettive oggetto della Direttiva di Vigilanza, potranno essere svolte indagini avviate su disposizione del Consiglio, in relazione a fattispecie specifiche che dovessero evidenziarsi nel corso dell’anno, nonché ogni altra azione di vigilanza, anche al di fuori degli ambiti e dei criteri indicati dalla Direttiva, a seguito di segnalazioni o più in generale in tutte le circostanze nelle quali l’Autorità lo ritenga necessario.

RIPRISTINATO IL POTERE DELL’ANAC DI CENSURARE I PROVVEDIMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI CHE VIOLINO IL CODICE DEGLI APPALTI È stata pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017 la legge 21 giugno 2017, n. 96 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». Dopo la provvidenziale soppressione del comma 2 dell’articolo 211 del Codice dei contratti, viene introdotta in via definitiva una nuova e accettabile disciplina dei rapporti tra ANAC e stazioni appaltanti: l’articolo 52-ter ha introdotto i seguenti tre nuovi commi al predetto articolo 211: «1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termi-


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ne assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

GIURISPRUDENZA

I CRITERI PER INDIVIDUARE LA NATURA DELLE LINEE GUIDA DELL’ANAC (VINCOLANTI O MENO) (TAR Umbria, Sez. I 31/5/2017 n. 428)

Come noto, il Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un’unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dall’ANAC. Tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, quest’ultime invero molto più frequenti e assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”(Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016). Senza dover affrontare tale tematica, per quel che qui rileva va invece senz’altro affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici. Infatti, per quanto a norma dell’art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all’ANAC sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più

ampia legalità nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono senz’altro essere disattesi. Diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (vedi art. 213 comma 2 D.lgs. 50 del 2016) - nel solco d’altronde degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza in tema di esercizio di poteri di tipo normativo o regolatorio da parte di Autorità Indipendenti (Consiglio di Stato sez. atti normativi, 6 febbraio 2006; T.A.R. Lombardia Milano, 4 febbraio 2006, n. 246) - i comunicati del Presidente dell’ANAC sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici.

I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE SONO ATTESTATI CON IL DGUE

(Consiglio di Stato, sez. V 5/6/2017 n. 2675) In base a quanto disposto dall’art. 85 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono accettare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione, o delle offerte, il documento di gara unico europeo (DGUE) con cui l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Sembra dunque inferibile dalla disposizione ora ricordata che è preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere documenti e certificati comprovanti i requisiti a corredo della domanda o dell’offerta. In via conseguenziale appare coerente ritenere che l’eventuale esclusione per difetto dei requisiti speciali (o criteri di selezione) debba essere posticipata al momento della “comprova” del possesso dei requisiti stessi, in quanto altrimenti si determinerebbe un’amputazione del procedimento, mediante anticipazione di un segmento o fase dello stesso, e soprattutto sarebbe consentito un provvedimento di esclusione senza verifica documentale, basato solo su quanto dichiarato nel DGUE. Né a diverso opinamento induce la disposizione di cui all’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici, atteso che si tratta di una norma che detta principi in materia di trasparenza ed afferma che deve essere pubblicato sul profilo del committente, nella

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sezione “Amministrazione trasparente”, anche il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Ma nulla aggiunge in ordine alle modalità in cui devono essere valutate le autodichiarazioni contenute nel DGUE che portano a definire la platea dei partecipanti alla gara, senza dunque determinare un conflitto sistematico con l’art. 85, comma 1, dello stesso corpus legislativo, a mente del quale «al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea». La stessa norma precisa poi che il DGUE «consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare […] in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’art. 91».

PER LE CLAUSOLE DI BANDO ESCLUDENTI VI È L’ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE

(Consiglio di Stato sez. V 26/6/2017 n. 3110)

La giurisprudenza da tempo assume che sussiste l’onere d’immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara. In siffatti casi già la pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intenderebbe partecipare alla competizione ma non può farlo a causa della barriera all’ingresso a quello specifico mercato provocata da clausole del bando per lui insuperabili perché immediatamente escludenti o che assume irragionevoli o sproporzionate per eccesso; il che comporta per lui un arresto procedimentale perché gli si rendono inconfigurabili successivi atti applicativi utili (da ultimo Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 92; V, 20 novembre 2015, n. 5296; V, 6 giugno 2016 n. 2359). (*) ___________ (*) Riforma della sentenza del Tar LazioRoma, Sez. II, n. 9952 del 2016


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È ILLEGITTIMO IL RICORSO CONTRO L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

(Consiglio di Stato, sez. V 21/6/2017 n. 3046) Un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, afferma che il ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla gara o contro quello di aggiudicazione provvisoria diviene improcedibile nel caso in cui divenga inoppugnabile l’aggiudicazione definitiva successivamente intervenuta, perché solo con questa si conclude il procedimento concorsuale (Cfr. fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 25/5/2017, n. 2458; 22/5/2015, n. 2568; 13/5/2013, n. 2578; 8/9/2008 n. 4241 e 2/9/2005 n. 4472; Sez. IV, 7/4/2015, n. 1769; 7/11/2014, n. 5497).

LA FIRMA ELETTRONICA IN UN FILE CORROTTO È MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA

(Consiglio di Stato sez. V 21/6/2017 n. 3042) La sottoscrizione dell’offerta assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La giurisprudenza di questa Sezione è unanime nel ritenere che la garanzia di una

sicura provenienza dell’offerta riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente tale manifestazione di volontà, poiché con essa l’impresa partecipante fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità (Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1195). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, legittimando l’esclusione dalla gara anche in assenza di un’espressa previsione in tal senso nella lex specialis (in questo senso, da ultimo, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425). Nel caso di specie, la stazione appaltante non poteva far altro che escludere l’offerta presentata a nome del costituendo R.T.I. composto dalle parti appellanti, difettando l’offerta economica di sottoscrizione poiché una delle conseguenze derivate dalla corruzione del “file” contenente la dichiarazione della stessa, nonché le altre dichiarazione richieste dal Disciplinare, che costituiva il documento attraverso il quale parte appellante aveva inteso formalizzarla, è che detto documento risulta non sottoscritto in quanto fra le parti illeggibili dello stesso vi erano anche le sottoscrizioni digitali che erano state apposte in calce ad esso. E’ pur vero che, all’esito della Verificazione svolta in corso di causa, sul “file” in questione sono state rinvenute “tracce di firme digitali” costituite da alcuni dati numerici che fornirebbero riferimenti temporali corrispondenti in tutto e per tutto a quelli presenti sul file matrice. Tuttavia, detti dati numerici, peraltro anche incerti quanto a valore dimostrativo dei riferimenti temporali predetti, possono fornire indicazioni attendibili in merito alla data e al momento in cui è stata apposta ciascuna sottoscrizione ma non valgono a fornire alcuna indicazione riguardo alla provenienza delle sottoscrizioni, il che costituisce

elemento essenziale della firma anche in formato digitale. Le tracce che appaiono sul “file”, come chiarito in sede di verificazione, non si riferiscono in alcun modo agli elementi identificativi di chi ha apposto ciascuna sottoscrizione, né agli elementi identificativi del certificato qualificato utilizzato per la sottoscrizione digitale dello stesso che ne costituiscono elementi fondamentali ex art. 24 d.lgs. n. 82-2005. Deve essere escluso che le ulteriori carenze che connotavano il “file” corrotto, concernenti elementi essenziali dell’offerta, potessero essere superate ricavando detti elementi dal contenuto degli altri documenti che erano stati caricati sulla Piattaforma Digitale utilizzata dalla stazione appaltante per l’espletamento della gara. Infatti, una tale operazione ricostruttiva non può compiersi laddove, come nel caso di specie, alla rettifica non si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, attingendo a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente. Seguendo la tesi di parte appellante, in realtà, la stazione appaltante avrebbe dovuto farsi carico non di ricostruire ma di stabilire quale fosse il contenuto dell’offerta Economica, in modo all’evidenza inammissibile. Inoltre, imporre alla commissione di compiere un’attività di ricostruzione e rinvenimento aliunde di tali elementi fondamentali implicherebbe in primo luogo, come correttamente rilevato dal TAR, riconoscere al modello allegato funzione di mero documento di riepilogo e sintesi di volontà negoziali contenute altrove; tale impostazione finirebbe però per rendere priva di significato procedimentale la dichiarazione di offerta in sé, con disapplicazione della stessa lex specialis che aveva invece stabilito che questa fosse espressa e contenuta nel Modello dichiarazione offerta economica.

O.E.P.V. - IL RISULTATO DEL CONFRONTO A COPPIE NON È SINDACABILE DAL GIUDICE DIFFERENZA TRA VARIANTI E MIGLIORIE

(Consiglio di Stato, sez. VI 19/6/2017 n. 2969)

1. Nel “confronto a coppie” la comparazione tra coppie di offerte è mediata dall’ attribuzione da parte di ciascun commissario di un punteggio - che va da un minimo ad un massimo - a quella di esse che considera prevalente, e, in pari tempo, dà conto del grado di tale prevalenza ovvero di parità

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tra di esse. Per espressa previsione delle linee guida di cui all’allagato G del Regolamento recato dal D.P.R. n.207 del 2010, al punteggio di ciascun commissario di gara corrisponde un giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che, sommato a quello degli altri commissari, individua la preferenza della commissione sull’offerta di ciascun concorrente e che vale come motivazione del punteggio finale da essa attributo In tal senso è del resto il costante orientamento di questo Consiglio, da cui non si ha ragione di dissentire, a mente del quale - al fine altresì di non consentire un inammissibile sindacato sul merito dei punteggi attributi dalla commissione di gara - “non sussiste alcun vizio di motivazione laddove il metodo di valutazione è basato sul c.d. confronto a coppie” (cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 2050/2015). È appena il caso di aggiungere che, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati. 2. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla stazione appaltante (cfr., Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; Id., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160). E’ stato anche puntualizzato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto (Cons. St., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916). In definitiva la differenza tra varianti e soluzioni migliorative apportate dall’impresa al progetto posto a base di gara riposa sull’“intensità” e sul “grado” delle modifiche introdotte.

Le varianti incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara e richiedono una preventiva autorizzazione della stazione appaltante, contenuta nel bando stesso. Le soluzioni migliorative (o “varianti progettuali migliorative”), hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, e possono essere sempre e comunque introdotte in sede di offerta. Il motivo è che esse riguardano aspetti tecnici in grado di consentire, fatto salvo il principio della par condicio, alle imprese partecipanti d’individuare - va, sottolineato, tutto vantaggio della stazione appaltante nell’ambito delle proprie specifiche capacità e competenze, le possibili soluzioni tecniche migliori sulla base del progetto di gara.

LA VERIFICA DELL’ANOMALIA NON RIGUARDA SINGOLI ELEMENTI MA L’OFFERTA NEL SUO COMPLESSO

(Consiglio di Stato sez. V 29/5/2017 n. 2556)

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi: a) nelle gare pubbliche il giudizio sulla anomalia o incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità

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dell’offerta e delle singole voci (Cons. Stato, Sez. V, 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, 6/2/2017, n. 514); b) il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; c) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128). Dall’applicazione di tali principi discende che non è sufficiente a rendere incongrua un’offerta il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l’utile dichiarato. Grava, pertanto, su colui che voglia denunciare l’anomalia dell’offerta l’onere di allegare, con specifico e dettagliato motivo, quale sia il maggior costo complessivamente da sostenere per l’esecuzione della commessa e quale la sua incidenza sull’utile prospettato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/5/2017, n. 2228).


TRASPORTI

RECUPERO CONTRIBUTO SSN IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2017

(Comunicato Stampa del 4 luglio 2017)

Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci - sia per conto proprio che per conto terzi - possono recuperare nel 2017, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci. L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2017 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 luglio 2017. Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono: ► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; ► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore. La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”.

BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2017 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2017. La misura del beneficio riconoscibile è pari a: ■ 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2017. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti dal 1°

al 31 luglio. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE IMPIANTI CARBURANTE Regione Lombardia ha riordinato e razionalizzato la normativa attuativa delle disposizioni regionali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di distribuzione di carburanti. Si comunica che sul BURL di venerdì 16 giugno 2017 n. 24 (S.O.) è stata pubblicata la DGR 9 giugno 2017 n. X/6698 “Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e sostituzione delle DD.gg.rr. 11 giugno 2009, n. 9590, 2 agosto 2013, n. 568, 23 gennaio 2015 n. 3052, 25 settembre 2015, n. 4071, 26 settembre 2016 n. 5613”. Con l’approvazione della delibera, Regione Lombardia modifica e riordina in un unico provvedimento le DGR che negli anni hanno disciplinato la materia relativa alle autorizzazioni per l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico e privato. La nuova DGR disciplina quindi le procedure amministrative per la realizzazione di nuovi

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impianti di carburante e per le modifiche degli impianti esistenti, per il collaudo nonché per il rilascio del parere di conformità alle disposizioni regionali per gli impianti stradali e autostradali compresi quelli per natanti ed aeromobili. Per quanto di stretto interesse per la categoria, si segnalano i seguenti articoli inerenti l’esercizio degli impianti ad uso privato ed il trasporto del carburante in recipienti mobili. Gli artt. 21 e 22 disciplinano le modalità di richiesta al Comune dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato, ai sensi dell’art. 91 della L.R. n. 6/2010. Tale autorizzazione deve essere presentata unicamente al Comune dove si intende realizzare l’impianto, corredata della documentazione prevista, tra cui una descrizione dettagliata dell’impianto, una perizia giurata sulla compatibilità rispetto alle disposizioni urbanistiche, fiscali, in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale, e un elenco degli automezzi che utilizzeranno l’impianto. Ai fini del rilascio è prevista la convocazione di un’apposita Conferenza dei servizi, disciplinata dall’art. 9 del provvedimento. Ai sensi dell’art. 101 della L.R. n. 6/2010, la mancanza dell’autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria di 5.000 euro oltre all’eventuale confisca del prodotto e delle attrezzature. L’art. 19 disciplina la procedura per la richiesta al Comune dell’esercizio provvisorio dell’impianto in attesa di collaudo. L’art. 20 detta la procedura per lo svolgimento del collaudo e la verifica dell’idoneità tecnica degli impianti, previsti dall’art. 94 della L.R. n. 6/2010. Il collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta da parte del titolare. Trascorso tale termine può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutiva del collaudo a tutti gli effetti. L’art. 24 disciplina il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili per quantitativi superiori a 50 litri. I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono infatti comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti. Le comunicazioni sono presentate dagli interessati, al Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente, tra l’altro, l’elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi. Il testo della DGR è disponibile per la consultazione sul sito web di ANCE Lombardia (www.ance.lombardia.it).


URBANISTICA

IL COMUNE È OBBLIGATO A RILASCIARE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SE LA SOPRINTENDENZA NON SI PRONUNCIA Se la Soprintendenza non si esprime nel termine di legge, la Regione (o il Comune delegato) è obbligata a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica. È quanto ha stabilito il TAR Sardegna nell’ambito di una recente e innovativa sentenza (sez. II, 8/6/2017, n. 394), che risolve a favore di un privato una articolata controversia relativa ad un intervento in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il TAR Sardegna ha evidenziato in particolare che: - il parere che il Soprintendente è chiamato a rendere nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, salvo casi particolari, è vincolante per l’amministrazione che procede (Regione o comune delegato) (art. 146, comma 5 D.Lgs. 42/2004); - qualora il Soprintendente non si esprima nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, trova applicazione l’art. 17 bis della Legge 241/1990 (inserito dalla Legge 124/2015) che prevede la formazione del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni; - l’amministrazione procedente, di conseguenza, per la natura vincolante del parere favorevole del Soprintendente, è tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il TAR Sardegna, dunque, aderisce all’interpretazione già fornita dall’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali, secondo la quale il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione non solo nel procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 11 Dpr 31/2017), ma anche nell’ambito di quello ordinario (art. 146 D.Lgs. 42/2004) ed anzi porta ulteriormente avanti il ragionamento stabilendo che l’applicazione del silenzio assenso comporta l’obbligo per l’ente locale di rilasciare un provvedimento favorevole.

IN VIGORE LA “MANOVRA CORRETTIVA” Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, c.d. “Manovra correttiva”, è stato convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 144 del 23/6/2017) Durante l’iter di conversione, il Parlamento ha apportato numerose modifiche al testo

che interessano il settore privato e cioè: A) Impianti sportivi L’art. 62 del Decreto Legge - che integra e modifica la procedura semplificata per favorire la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi prevista dalla art. 1, comma 304 e 305, Legge 147/2013 - è stato completamente riscritto. In particolare si prevede ora che: - Studio di fattibilità e conferenza di servizi preliminare Lo studio di fattibilità - avente valore di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016 - su cui si pronuncerà la conferenza di servizi preliminare, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto, con esclusione di nuovi complessi di edilizia residenziale, in analogia con quanto già stabilito nella Legge 147/2013. Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio comunale in aree contigue all’impianto sportivo. Negli impianti con capienza superiore a 5000 posti, potranno essere realizzati anche alloggi di servizio per gli atleti e per i dipendenti della società sportiva nel limite del 20% della superficie utile. Lo studio di fattibilità può prevedere altresì la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia). - Progetto definitivo e conferenza di servizi decisoria Il progetto definitivo, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente ed è redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016. Nel caso di interventi su impianti sportivi privati, sarà corredato da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’art. 28 bis del Dpr 380/2001 (permesso di costruire convenzionato), nella quale deve essere previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova costruzione dell’impianto sportivo, nonché da un piano economico-finanziario che dia conto dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione; La conferenza di servizi decisoria si svolgerà secondo le disposizioni degli artt. 14 e ss. della Legge 241/1990 (come modificata dal D.Lgs. 127/2016) in forma simultanea, in modalità sincrona - ossia con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti - ed eventualmente in sede unificata con quella avente ad oggetto

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la valutazione di impatto ambientale (VIA). Nel caso di impianti sportivi privati, il verbale conclusivo può costituire anche variante allo strumento urbanistico generale, nel qual caso deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio comunale. B) Testo Unico Edilizia - Nuova definizione di restauro e risanamento conservativo In sede di conversione del Decreto Legge 50/2017 è stato approvato l’articolo 65-bis che modifica la definizione di “restauro e risanamento conservativo” contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001. In particolare secondo la nuova definizione, vigente dal 24 giugno 2017, si intendono per interventi di restauro e di risanamento conservativo “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”. La modifica è conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, (sezione III penale, 14 febbraio 2017, n. 6873) con la quale è stato affermato che il mutamento di destinazione d’uso “configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia anche se attuato con opere di modesta entità”. L’effetto della sentenza è stato quello di escludere la possibilità di eseguire cambi di destinazione d’uso su immobili ricadenti in zone in cui le previsioni degli strumenti urbanistici consentono unicamente la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo vietando quelli di ristrutturazione edilizia. Tale interpretazione giurisprudenziale oltretutto si è posta in contrasto con quanto espressamente previsto nella previgente definizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001 che ammetteva il mutamento di destinazione d’uso qualificando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo come quelli “rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili (..)”. Per superare queste problematiche si è interpretata la definizione di restauro e risanamento conservativo chiarendo che: a. i cambi di destinazione d’uso negli interventi di restauro e risanamento conservativo avvengano “compatibilmente” con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio (in linea con le finalità sottese a tale categoria di intervento volta a conser-


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vare e a rendere più funzionale l’organismo edilizio); b. i mutamenti di destinazione d’uso debbano essere “conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.

NON È DOVUTO IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO INCENDIATO Gli interventi di ricostruzione di fabbricati crollati se realizzati tal quali (stesso volume ed anche sagoma e sedime) non sono soggetti a permesso di costruire e al conseguente contributo di costruzione perché le opere da realizzare non hanno alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell’area, sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza della sez. IV, 30 maggio 2017, n. 2567. La pronuncia risolve una controversia sorta fra comune e privato relativa alla esenzione dal contributo di costruzione di un intervento di ricostruzione di un immobile a destinazione produttiva crollato in seguito ad un incendio, per il quale era stata richiesto e rilasciato apposito permesso di costruire. Il privato aveva chiesto l’esenzione facendo valere l’art. 17, comma 3, lettera d) Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che parla di “interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in seguito di pubbliche calamità”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che: - l’incendio in questo caso non rappresenta una pubblica calamità, in quanto per dimensioni caratteristiche ed entità non si è

configurato come un evento eccezionale, dannoso o pericoloso per la collettività; - l’intervento, al di là del titolo rilasciato, è comunque esente dal contributo di costruzione poiché si è in presenza di opere volte a ripristinare un immobile crollato con la consistenza preesistente (volume, sagoma, area di sedime, ecc.), che pertanto configurano una ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione, soggetta a contributo di costruzione. Il Consiglio di Stato ha ricordato altresì che a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto legge 69/2013 (cd. decreto “del fare”) è possibile individuare tre tipologie di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) e cioè: - “conservativa”, non comportante la demolizione del fabbricato e volta al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, all’eliminazione, alla modifica e all’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ecc.; - “sostitutiva”, caratterizzata da demolizione e ricostruzione dell’immobile con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie all’adeguamento alla normativa antisismica; - “ricostruttiva”, volta al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

(a cura del geom. Antonio Gnecchi) Va ricordato che in campo edilizio, in base al decreto “Madia”, ad ogni attività edilizia corrisponde, di regola, un solo regime amministrativo, che può interessare una concertazione di regimi amministrativi.

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La concertazione di regimi amministrativi riguarda i casi in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione da acquisire preventivamente. L’art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 2016, n. 222, oltre a sancire che a ciascuna delle attività elencate nell’allegata Tabella A (la Sezione II riguarda l’Edilizia) si applica il regime amministrativo ivi indicato, dispone tre tipologie di svolgimento di attività: 1) quelle per le quali la Tabella A indica la sola comunicazione, la sua immediata efficacia all’atto della presentazione della stessa, allegando le necessarie asseverazioni o certificazioni previste espressamente da disposizioni legislative o regolamentari, come da disposizioni di cui all’art. 19-bis, della legge n. 241 del 1990, 2) quelle per le quali la Tabella A indica il regime della SCIA e si applica il regime di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, disponendo, al suo interno, due diversi regimi amministrativi, ovvero quello di cui all’art. 19-bis, comma 2 (SCIA unica) e quello di cui all’art. 19-bis, comma 3 (SCIA condizionata). 3) quelle per le quali la Tabella A indica il regime dell’autorizzazione ed è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività serva acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni della conferenza di servizi (art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990). Sempre in base al decreto “Madia”, sono stati emanati i nuovi modelli unici che riguardano, in materia di attività edilizia: A - CILA B - SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati), C - Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, D - Soggetti coinvolti (allegando comune ai moduli CILA, SCIA e CIL), E - Comunicazione di fine lavori, F - SCIA per l’agibilità. I comuni, che sono gli enti cui i cittadini e professionisti inviano le istanze, dovranno pubblicare sui loro siti istituzionali, entro e non oltre il 30 giugno 2017, i moduli unificati e standardizzati. Nel caso in cui sia necessario adattare i modelli unici a delle specifiche norme regionali, le regioni devono provvedere entro il 20 giugno 2017, in modo da dare ai comuni la possibilità di pubblicare i moduli entro i termini prestabiliti. Indipendentemente dal fatto che un intervento edilizio possa essere ammesso con la CILA o SCIA, qualora sia necessario acquisire da parte delle amministrazioni degli atti di assenso di altre amministrazioni


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necessari alla realizzazione dell’intervento, l’interessato deve presentare allo SUE, contestualmente alla CILA o SCIA, le relative richieste e la necessaria documentazione, e dichiarare di essere a conoscenza che l’intervento oggetto della comunicazione o segnalazione potrà essere iniziato dopo l’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso. Anche nei casi di richiesta di permesso di costruire, qualora debbano essere acquisiti atti di assenso da parte di altre amministrazioni, devono essere allegate le istanze e la documentazione necessaria all’acquisizione delle relative autorizzazioni. In ogni caso, nei rispettivi procedimenti, si applicano le disposizioni della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. È necessario, quindi, nell’ambito della disciplina sulle nuove norme sul procedimento amministrativo, conoscere quanto dispone l’articolo 14 e seguenti della legge n. 141 del 1990, così come modificato dal D.Lgs. n. 222 del 2016, in materia di conferenza di servizi. È lo stesso articolo 2 del citato decreto a prevedere l’applicazione delle disposizioni della conferenza di servizi, qualora si renda necessario, all’interno dei diversi procedimenti, sia in regime di “comunicazione” che di “autorizzazione”, acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, fermo restando l’applicazione del silenzioassenso, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 2016 il decreto legislativo n. 127/2016 recante la revisione e semplificazione della disciplina generale in materia di conferenza di servizi. L’obiettivo è quello di riformare forse il principale tra gli strumenti di semplificazione contemplati nella legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). La conferenza di servizi è stata infatti concepita dalla legge 241/1990 quale generale strumento di concentrazione, in un unico contesto temporale e giuridico, delle valutazioni e delle posizioni delle diverse amministrazioni (o soggetti ad esse equiparati) portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo (o in più procedimenti tra loro connessi). La disciplina in materia risulta assai stratificata e ha dato vita a diverse configurazioni dell’istituto (conferenza istruttoria, alla quale si può ricorrere qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un unico procedimento amministrativo o in una pluralità di procedimenti connessi; conferenza decisoria, necessaria allorquando l’adozione del provvedimento finale dipenda dall’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o atti di assenso di altre amministrazioni richiesti ma non ottenuti);

La struttura del decreto legislativo n. 127/2016 Esso si compone di due titoli. Il primo reca la revisione e semplificazione della disciplina generale in materia di conferenza di servizi attraverso una serie di disposizioni che “riscrivono” (e sostituiscono) gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990 (cfr. articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2016). Il secondo contiene le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali della conferenza di servizi, in materia di: • edilizia (articolo 2); • sportello unico per le attività produttive (articolo 3); • autorizzazione unica ambientale (articolo 4); • valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale norme ambientali contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 (articolo 5); • autorizzazione paesaggistica (articolo 6). I principali aspetti di innovazione della nuova disciplina La nuova disciplina in materia di conferenza di servizi contiene alcuni aspetti effettivamente innovativi, mentre altri aspetti si pongono in linea con la “tradizione” dell’istituto. Tra i principali aspetti innovativi, vi rientrano senz’altro quelli di seguito riportati: (a) la riduzione dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria. Diventa infatti obbligatoria la sola conferenza decisoria che deve essere indetta “quando la conclusione positiva” del procedimento è subordinata all’acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni (cfr. art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, come introdotto dal D.Lgs. n. 127/2016). Come evidenziato dal dossier elaborato dal parlamento “potrebbe conseguirne che la conferenza decisoria sia circoscritta all’acquisizione di consensi vincolanti o parzialmente vincolanti (non già pareri, ad esempio)”. Si tratta, peraltro, di principio in controtendenza rispetto al passato, posto che la convocazione della conferenza rappresentava la regola tutte le volte in cui fosse necessaria, prima di adottare un determinato provvedimento, l’acquisizione in via preventiva di pareri, nulla osta e in genere di atti di assenso da parte di altre amministrazioni (cfr. legge n. 340/2000 e n. 15/2005); (b) l’introduzione di due distinti, ma non per questo separati, moduli organizzativi consistenti nella conferenza semplificata (art. 14-bis) e nella conferenza simultanea (art. 14-ter). La prima, a carattere necessario e ordinario, è organizzata in modalità asincrona; la seconda, a carattere eventuale ed ecce-

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zionale, è strutturata in modalità sincrona, ossia con la partecipazione - presenza fisica - dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. Non si tratta di due modelli rigorosamente separati, ma tendenzialmente integrabili, dal momento che il secondo costituisce eventuale sviluppo del primo: la conferenza simultanea si innesca infatti per ipotesi complesse qualora, in via originaria o sopravvenuta, si riscontrino particolari difficoltà nel definire la conferenza semplificata; (c) la possibilità, come appena anticipato, di circoscrivere l’obbligo di presenza fisica alle riunioni della conferenza ai soli casi di procedimenti complessi, vale a dire quelli che implicano il coinvolgimento di più uffici della stessa amministrazione o di amministrazioni diverse (cfr. art. 14-bis e ter della L. n. 241/1990, come introdotti dal D.Lgs. n. 127/2016); (d) la partecipazione in conferenza di un rappresentante unico per tutte le amministrazioni statali coinvolte (cfr. art. 14-ter, comma 4, della l. n. 241/1990, come introdotto dal d.lgs. n. 127/2016); (e) l’espressa introduzione e la parziale disciplina del potere di autotutela da parte dell’amministrazione che adotta il provvedimento conclusivo della conferenza (cfr. art. 14-quater, comma 2, e art. 14-quinquies, della l. n. 241/1990, come introdotti dal d.lgs. n. 127/2016), laddove la materia era stata in precedenza lasciata al mero intervento giurisprudenziale; (f) una disciplina fortemente innovativa in merito alle modalità di superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali della salute dei cittadini), che assume ora la forma di un’opposizione dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14-quinquies, della l. n. 241/1990, come introdotti dal d.lgs. n. 127/2016). Altri aspetti contenuti nel decreto di particolare rilevanza, ma in relazione ai quali non sussistono elementi di stretta innovazione rispetto alla disciplina (pre)vigente, sono invece riconducibili: (a) alla individuazione normativa dei diversi tipi di conferenza di servizi (istruttoria, decisoria, preliminare); (b) alla generale riduzione dei termini per il funzionamento della conferenza, che si pone nel solco di un indirizzo di politica legislativa oramai consueto (cfr. il previgente art. 14-ter della legge n. 241/1990); (c) alla concentrazione di tutti i procedimenti connessi, ivi compresi quelli relativi all’impatto ambientale e alla tutela degli aspetti paesaggistici, nel meccanismo della conferenza di servizi; (d) all’obbligo di motivare il dissenso manifestato nell’ambito della conferenza; (e) alla generale applicazione nei rapporti tra


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le amministrazioni del principio del silenzio assenso; (f) alla semplificazione del funzionamento dell’istituto anche attraverso una tendenziale “telematizzazione” e asincronia dei lavori della conferenza dei servizi. Di seguito sono illustrate le principali novità della conferenza di servizi, introdotte dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Nell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 sono specificate le varie tipologie di conferenza di servizi: • La conferenza di servizi istruttoria (facoltativa), e può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato; • La conferenza di servizi decisoria che deve essere necessariamente indetta dell’amministrazione proponente quando la conclusione del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Può essere svolta in maniera semplificata o in forma simultanea. La prima c.d “ordinaria” è regolata dall’art. 14-bis, mentre la seconda c.d “eccezionale” è strutturata dall’art. 14-ter, della legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 127 del 2016. • La conferenza di sevizi preliminare (art. 14, comma 3), per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. L’amministrazione procedente la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda e si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Scaduto

il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea, che si tiene in forma simultanea e in modalità sincrona. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i N.O. e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In casi di progetto sottoposto a VIA, si applica la conferenza di servizi prevista dall’art. 25, co. 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che si svolge in modalità sincrona. • La conferenza semplificata. Si svolge, di regola, in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni tra le amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 82/2005 (PEC). Osservazioni preliminari: • All’art. 14-bis, commi 2 e 5, è stata aggiunta la specifica del riferimento ai cinque giorni lavorativi per l’indizione della Conferenza semplificata, • All’art. 14-ter, comma 2, è stato previsto che nei casi di particolare complessità in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine di conclusione dei lavori della conferenza è fissato in novanta giorni. La conferenza di servizi semplificata. Questa forma di conferenza di servizi decisoria si svolge, di regola, in forma semplifi-

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cata e in modalità asincrona, salvo i casi in cui “ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere”, o su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di quindici giorni; in tal caso la riunione è convocata nei successivi 45 giorni (90 in caso di presenza di vincoli). La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente: • entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, inviando a tutti i soggetti coinvolti l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione (art. 14-bis, comma 2, lettera a); • il termine perentorio - non superiore a 15 giorni - entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni o chiarimenti (art. 14-bis, comma 2, lettera c)), con sospensione del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 2, comma 2, L. n. 241/1990); • entro il termine perentorio di 45 giorni, le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (art. 14-bis, comma 2, lettera d)), • qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di vincoli, il termine in questione, è fissato in 90 giorni e decorre dalla data di invio della comunicazione; • la data dell’eventuale riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, deve avere luogo entro 10 giorni dalla scadenza del termine in favore delle amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni (45 o 90 giorni). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d)). La conferenza telematica semplificata (senza riunione). Le modalità telematiche di svolgimento: Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall’art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell’avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1). Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgi-


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mento dell’istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a). Tempi certi per la conclusione della conferenza: Il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è stabilito dall’amministrazione procedente e non può essere superiore a quarantacinque giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della conferenza è di novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). L’indizione della conferenza semplificata La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è ad istanza di parte (art. 14-bis, comma 2). L’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione (art. 14-bis, comma 2, lettera a); b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, l’amministrazione procedente invia un’unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. (art. 14-bis, comma 2, lettera b); c) il termine perentorio per la conclusione della conferenza, che non può essere superiore a quarantacinque giorni (o novanta nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso) entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione; d) la data eventuale della riunione in modalità simultanea da tenersi nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d).

Attenzione: la comunicazione di indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati; nel caso in cui vada acquisita l’autorizzazione paesaggistica va inviata sia all’amministrazione competente (quando sia diversa da quella procedente), sia al Soprintendente. Deve essere inoltre comunicata, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90: a) ai soggetti interessati dal provvedimento finale; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, c) ai soggetti individuati o facilmente individuati, nel caso in cui dal procedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti. Le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. La mancata comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza entro i termini pocanzi illustrati o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza. Testo alternativo del grafico - i tempi della conferenza semplificata (art. 14-bis) • Inizio del procedimento: presentazione della domanda • Entro 5 giorni > Indizione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente (co.2) • Entro 15 giorni dall’indizione > Eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte (co. 2, lett. b)) • Entro 45/90 giorni dall’indizione > Invio dei pareri da parte delle amministrazioni. Il termine è di 90 gg qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (co. 2, lett. c)). • Entro 5 giorni > Adozione della determinazione di conclusione della conferenza, a seguito di conclusione positiva della conferenza, qualora siano stati acquisiti atti di assenso non condizionati, ovvero uno o più atti di dissenso che non si ritengano superabili (co. 5, 1° periodo). • Oppure entro 10 giorni > Riunione della conferenza simultanea (nella data indicata nella comunicazione di indizione della conferenza), nei casi di particolare complessità in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di vincoli (co. 2, lett. d)). • Entro 45/90 giorni dalla prima riunione >

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Conclusione dei lavori della conferenza (co. 5, 1° periodo, oppure co. 2, lett. 5)). La conferenza simultanea (con la riunione) I casi in cui è prevista la conferenza simultanea La conferenza simultanea (con la riunione) è prevista unicamente nei seguenti casi: 1. quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14-bis, comma 6); 2. nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l’amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l’integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7); 3. in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4). La prima riunione di detta conferenza si tiene nella data previamente comunicata ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Nel caso di presenza di vincoli, il termine è fissato in 90 giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Il rappresentante unico (art. 14-ter, comma 3) Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione che rappresenta. La partecipazione dei soggetti interessati (art. 14-ter, comma 6). È previsto che alle riunioni della conferenza possano essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto. Principio di prevalenza sulle posizioni espresse nella conferenza di servizi simultanea. Il comma 7 dell’art. 14-ter indica il criterio in base al quale, all’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14-quater. Decisione della conferenza di servizi. Il comma 1 del nuovo art. 14-quater contiene la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza


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adottata dall’amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Al comma 3 si dettano le disposizioni in tema di efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Si stabilisce, quindi che, in caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione e, invece, sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art. 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento della procedura di opposizione ivi prevista. Ai sensi del comma 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, N.O. o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L’intervento in autotutela (art. 14-quater, comma 2) Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d’ufficio), previa indizione di una nuova conferenza. Inoltre, possono sollecitare l’intervento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2). Rimedi per le amministrazioni dissenzienti. Il nuovo articolo 14-quinquies regola il procedimento di opposizione previsto in

favore delle amministrazioni con posizione “qualificata”, che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza. Al comma 1 si prevede che, entro dieci giorni dall’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo in equivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Al comma 3 si prevede che la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Con i commi 4, 5 e 6 si disciplinano le due fasi in cui si articola il procedimento di opposizione. Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza. Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l’assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l’assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico

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(art.14-bis, comma 3). Il silenzio assenso Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l’assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4). La conclusione della conferenza semplificata Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l’amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi: Conclusione positiva La determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando: • sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato; • sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio- assenso, nei seguenti casi: 1) l’amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti; • sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell’amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (art.14-bis, comma 5). Conclusione negativa e preavviso di diniego • La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prevista dall’art. 10-bis della legge n.241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando


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le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art.14-bis, comma 5). I casi in cui si passa dalla conferenza semplificata (senza riunione) alla conferenza simultanea (con la riunione) Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza. Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti: 1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un’amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili); 2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico). I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione. i tempi della conferenza simultanea (art. 14-ter) La conferenza in caso di decisioni complesse • Inizio del procedimento: ricevimento della domanda. • Entro 5 giorni > Indizione della conferenza di servizi simultanea da parte dell’amministrazione procedente (co. 1, secondo quanto stabilito art. 14-bis, co. 2) • Entro 45 giorni > Svolgimento della/e riunione/i (entro 10 gg dalla data previamente comunicata per la prima riunione - co. 1). • Entro 45/90 giorni dalla prima riunione > Conclusione dei lavori della conferenza. Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (co. 2). La conferenza per la via regionale • La nuova disciplina, da cui sono esclusi

procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale, stabilisce comunque un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio o la realizzazione di un’attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale. • Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell’ambito di un’unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea. La conferenza è indetta dall’amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall’esito della verifica documentale, di cui all’articolo 23, comma 4 del Codice dell’ambiente. Con riferimento alla conclusione dei lavori della conferenza, la disciplina indica come unico termine quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell’ambiente). • La scelta di portare all’interno della conferenza di servizi indetta nell’ambito del procedimento di VIA anche il momento della decisione di tutti gli atti di assenso, che interessano il progetto, consente di ottenere un notevole risparmio di tempi e costi compresi quelli causati dalla possibile contraddittorietà di prescrizioni da parte di amministrazioni diverse. La conferenza istruttoria In linea con quanto stabilito dalla disciplina previgente, l’indizione della conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente. L’indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure dal privato interessato. La forma di questa conferenza è libera: essa può svolgersi con le modalità della conferenza semplificata oppure con le diverse modalità definite dall’amministrazione procedente. La conferenza preliminare

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• La conferenza “preliminare” è indetta anche su impulso del privato - e con costi a suo carico - al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. • Come nella disciplina previgente, la conferenza preliminare può essere indetta sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale. • Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la nuova disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno “studio di fattibilità”. Se l’amministrazione procedente accoglie la richiesta, indice entro 5 giorni lavorativi la conferenza, che si svolge con le modalità della conferenza semplificata i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà. Scaduti tali termini, l’amministrazione procedente trasmette al privato le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall’amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. • Nel caso di opere pubbliche o d’interesse generale, la nuova disciplina chiarisce che la conferenza di servizi si esprime sul “progetto di fattibilità tecnica ed economica”. In questa sede tralascio le norme di coordinamento con altre discipline di settore, quali le modifiche al testo unico dell’edilizia, alla disciplina del SUAP, dell’Aua, del codice dell’ambiente e in caso di autorizzazione paesaggistica.


RIFIUTI

ELENCO DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI SOTTOPRODOTTI NUOVA PROCEDURA TELEMATICA UNIONCAMERE Si segnala che Unioncamere ha reso operativa l’applicazione per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti. La procedura di registrazione è disponibile sul sito www.elencosottoprodotti.it. Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica. Ciascuna impresa, operando sulla propria scrivania telematica in un’area riservata del sito, potrà procedere all’scrizione negli elenchi indicando: 1) le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l’impresa potrà iscrivere più unità locali;

2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l’unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte; 3) per ogni sottoprodotto dovranno indicare: ► l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato; ► il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard; ► la descrizione del sottoprodotto. L’impresa potrà anche allegare eventuali documenti (p.es. certificazioni). La procedura sarà telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese; la procedura consentirà all’utente l’iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria. La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore - utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@ elencosottoprodotti.it oppure assistenza@ elencosottoprodotti.it.

CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI SECONDA EDIZIONE Regione Lombardia ha approvato la seconda edizione della misura per la concessione ai Comuni di contributi a fondo perduto per la rimozione di manufatti in cemento-amianto da edifici pubblici Il decreto del Dirigente di Struttura recante: “Approvazione del secondo bando «Criteri e procedure per concessione ai comuni di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione del cemento-amianto esistente in pubblici edifici»” è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 25, Serie Ordinaria, del 22 giugno 2017. La misura costituisce la seconda edizione del bando. L’importo complessivo messo a disposizione per il provvedimento è di € 140.668,88. Lo sportello per la presentazione delle domande da parte del Comuni aprirà alle ore

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10.00 del 3 luglio 2017 e si chiuderà alle ore 16.00 del 28 luglio 2017. Il testo del decreto è disponibile per la consultazione sul sito web di ANCE Lombardia (www.ance.lombardia.it).

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO PER L’ADOZIONE D’UFFICIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE CONNESSE AD ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI Regione Lombardia ha aggiornato le procedure rivolte alle Amministrazioni Comunali e Provinciali in merito all’erogazione dei finanziamenti regionali per l’attuazione degli interventi necessari ad impedire o a ridurre i fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica. È stata pubblicata sul BURL n. 24, serie ordinaria, del 15 giugno u.s., la D.g.r. n. X/6704 del 9 giugno 2017 recante “Nuovi criteri e procedure di finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. “Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione rifiuti”. La presente delibera sostituisce la D.g.r. 4056/2015 in quanto aggiorna le procedure amministrative e i criteri di priorità da adottare in applicazione dell’art. 17 bis della l.r. 26/03 al fine di standardizzare le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di rendicontazione delle spese in capo ai Comuni o Province che ne fanno richiesta. Si ricorda che l’art. 17 bis della l.r. 26/03 è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’attività in esercizio di gestione di rifiuti e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione di rifiuti cessate o non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di attività in esercizio regolarmente autorizzate. Rispetto a tale contesto l’articolo stabilisce che le misure di prevenzione e precauzione debbano essere finanziate dalla Regione, secondo i criteri definiti, di cui alla deliberazione di Giunta, sulla base dei rischi o dell’inquinamento in atto. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito di ANCE Lombardia (www.ance. lombardia.it).


ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 25 del 28/06/2017 fiscalità

Split payment: definite le modalità attuative e le pa tenute all’applicazione Pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze il decreto che fissa le modalità attuative dello split payment e gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società loro controllate tenute alla sua applicazione. Una nota Ance illustra le nuove regole della scissione dei pagamenti applicabili a partire dal 1° luglio 2017 Crediti con la pa, all’esame la “compensazione universale” con i debiti fiscali E’ all’esame della commissione Finanze della Camera un disegno di legge che prevede la “compensazione universale” tra debiti tributari e crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Il provvedimento, visto il perdurare dei ritardi nei pagamenti da parte della pa, introduce una nuova modalità di recupero dei crediti commerciali derivanti da contratti pubblici e favorirebbe anche le imprese di costruzione che vantano rilevanti crediti verso la pa Manovra correttiva, in un dossier Ance il punto sulle misure fiscali Un dossier Ance illustra e commenta le nuove misure, sia fiscali che giuslavoristiche, contenute nella Manovra correttiva del Governo, pubblicata in questi giorni in Gazzetta Ufficiale. Tra gli aspetti presi in esame: estensione del sismabonus agli acquisti dal costruttore di case antisismiche demolite e ricostruite in zona a rischio 1; fruizione dell’ecobonus “incapienti” per la riqualificazione energetica dei condomini mediante cessione del credito; ricono-

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

scimento, anche per il 2017, della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti nei confronti della pa

mercato privato

Manovra correttiva: il quadro delle misure per il settore privato Nuove regole per realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi e nuova definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo. Queste le novità per il settore privato contenute nella manovra correttiva 2017, che prevede, per gli stadi, interventi di demolizione e ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma e possibilità di realizzare nuovi immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva Modelli unici e titoli edilizi: a fine giugno scatta la semplificazione Scade a fine giugno il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguarsi alla nuova modulistica e le Regioni al nuovo regime dei titoli edilizi. Le amministrazioni comunali, in particolare, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno i moduli unificati e standardizzati Programma periferie: in arrivo nuove risorse per 800 milioni di euro Assegnate dal Cipe ulteriori risorse, pari a circa 800 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, per il finanziamento dei progetti di riqualificazione presentati nell’ambito del programma straordinario periferie. Gli enti locali interessati all’assegnazione dovranno comunicarlo alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta Ufficiale

lavoro

Bando Isi 2016: pubblicato l’elenco delle imprese ammesse al finanziamento Pubblicati sul sito dell’Inail gli elenchi con i nominativi delle imprese che si sono classificate per accedere al finanziamento previsto dal Bando ISI 2016. Le imprese collocate in posizione utile, contrassegnate dalla lettera “S”, dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello della comunicazione degli elenchi, la copia della domanda telematica e tutti gli altri documenti

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relativi al progetto per il quale è stato richiesto il finanziamento Contributo contrattuale Prevedi, Covip conferma l’adesione automatica La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha confermato la legittimità dell’adesione automatica al Fondo Prevedi tramite il contributo contrattuale. Una nota Ance fornisce un aggiornamento su adesioni contrattuali, politiche patrimoniali e patrimonio netto del Fondo Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di maggio Reso noto dall’Istat il coefficiente mensile di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di maggio 2017, valido per i rapporti di lavoro risolti il 15 maggio e il 14 giugno 2017. Disponibile il prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo

in Parlamento

Decreto “Mezzogiorno”: avvio dell’esame al Senato È all’esame della Camera il testo di conversione del decreto “Mezzogiorno”. Tra le misure previste: istituzione di Zone economiche speciali; proroga del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico nonché chiarimenti sulla classificazione dei rifiuti


Uffici del Collegio

DIREZIONE

SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO

Direttore:

Funzionario:

ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO

MASSARDI RAG. ENRICO

Vicedirettore: SCALVI DOTT. ALESSANDRO -Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.

-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:

SERVIZIO SINDACALE Dirigente: SCALVI DOTT. ALESSANDRO Funzionari: ZANELLI DOTT. FRANCESCO

ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.

UFFICI AUSILIARI

TENCA DOTT. MARCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.

SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.



ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2017

ELEVATORI

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


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