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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE LUGLIO 2018
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ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA LUGLIO 2018
Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54
SOMMARIO Governo Conte: le attese dei costruttori bresciani dall’esecutivo del cambiamento pag. 439 Ecco la squadra Del Bono: fiducia, inclusione e responsabilità prevarranno
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Massimiliano Musmeci: intervista al Direttore Generale di ANCE nazionale pag. 444 Le norme tecniche NTC 2018 - Le murature portanti in laterizio: la “novità” della muratura confinata
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Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.
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Indici Lavori pubblici
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Trasporti Tecnica
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Urbanistica Rifiuti
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Economia Ance informa
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I COSTRUTTORI BRESCIANI ATTENDONO CONCRETE AZIONI DAL GOVERNO CONTE IN TEMA DI FISCO, LAVORI PUBBLICI, BUROCRAZIA E LEGALITÀ
GOVERNO CONTE: LE ATTESE DEI COSTRUTTORI BRESCIANI DALL’ESECUTIVO DEL CAMBIAMENTO
Si tratta di un governo di coalizione nato da un accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dopo le elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018. All’intesa si è arrivati dopo una intensa trattativa, sulla base di un programma comune definito “Contratto per il governo del cambiamento”. A Luigi Di Maio e Matteo Salvini il ruolo di Vicepresidenti del Consiglio dei ministri. Il Governo Conte è il sessantacinquesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della Diciottesima legislatura, ed è in carica dal primo giugno 2018. Il Professor Giuseppe Conte ricevet-
Foto di gruppo della nuova compagine governativa
te l’incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il 31 maggio 2018, proponendo il giorno stesso al capo dello Stato la lista dei ministri. Si tratta di un Governo di coalizione nato da un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega dopo le elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018; all’intesa si è arrivati sulla base di un programma comune definito: “Contratto per il Governo del cambiamento”. L’Esecutivo ha ottenuto la fiducia al Senato della Repubblica il 5 giugno 2018 con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Il giorno 439
seguente ha ottenuto la fiducia anche alla Camera dei Deputati con 350 voti favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti. Dopo un percorso politico durato quasi tre mesi, periodo da alcuni definito di “crisi istituzionale”, Giuseppe Conte è indicato per il ruolo di Presidente del Consiglio da Movimento 5 Stelle e Lega, protagonisti della stipula di un accordo programmatico, ricevendo, il 23 maggio l’incarico di formare un nuovo Governo, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incarico accettato con riserva. Il successivo 27 maggio, a sorpresa Conte rimise il mandato
“C’È GRANDE ENTUSIASMO E DETERMINAZIONE. LAVOREREMO PER RIDARE FIDUCIA ALL’ITALIA”, È STATA LA PRIMA DICHIARAZIONE DELPRESIDENTE CONTE
a causa del mancato accordo con Mattarella sulla nomina del professor Paolo Savona al ministero dell’Economia e delle Finanze. Il 31 maggio successivo, essendosi nuovamente create le condizioni per un Governo politico, Conte ricevette per la seconda volta l’incarico di formare l’Esecutivo, e accettò senza riserva, proponendo nel volgere di poche ore la lista dei ministri. Il nuovo Governo è entrato in carica, come prevede la Costituzione, prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica il primo giugno 2018. “C’è grande entusiasmo e determinazione. Lavoreremo per ridare fiducia all’Italia”, è stata la prima dichiarazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il 65esimo governo italiano è composto da diciotto ministri, dei quali cinque donne. Alla vicepresidenza siedono i leader politici del Movimento 5 Stelle e della Lega, Di Maio e Salvini, che pure ricoprono i dicasteri, rispettivamente dell’Interno e del Lavoro. “Da questo, come da qualsiasi altro Esecutivo – commenta Tiziano Pavoni, Presidente di Ance Brescia Collegio Costruttori Edili – ci aspettiamo un corretto atteggiamento di attenzione alle istanze del mondo delle Costruzioni. Da parte nostra continueranno l’impegno e l’azione per far sì che il sistema Brescia risulti un autorevole interlocutore del mondo politico e che quest’ultimo gli riservi la considerazione che gli è dovuta”. L’Edilizia bresciana confida che il Governo Conte dimostri concretezza rispetto ad alcuni temi di particolare rilevanza per il settore. Tra questi spicca la
La composizione del Governo Presidente del Consiglio dei Ministri: Giuseppe Conte Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri: Matteo Salvini (Lega) / Luigi Di Maio (M5S) Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Giancarlo Giorgetti (Lega) segretario del Consiglio dei ministri / Vito Crimi (M5S) con delega all’editoria / Vincenzo Spadafora (M5S) con delega alle pari opportunità e ai giovani Ministri Senza Portafoglio Rapporti con il Parlamento e Democrazia Diretta: Ministro Riccardo Fraccaro (M5S) Sottosegretari: Guido Guidesi (Lega) / Vincenzo Santangelo (M5S) / Simone Valente (M5S) Pubblica Amministrazione: Ministro Giulia Bongiorno (Lega) Sottosegretario: Mattia Fantinati (M5S) Affari regionali e Autonomie: Ministro Erika Stefani (Lega) Sottosegretario: Stefano Buffagni (M5S) Sud: Ministro Barbara Lezzi (M5S) Sottosegretario: Giuseppina Castiello (Lega) Famiglia e Disabilità: Ministro Lorenzo Fontana (Lega) Sottosegretario: Vincenzo Zoccano (M5S) Affari Europei: Ministro Paolo Savona (indipendente) Sottosegretario: Luciano Barra Caracciolo (indipendente) Ministri Affari Esteri e Cooperazione Internazionale: Ministro Enzo Moavero Milanesi (indipendente) Sottosegretari: Emanuela Claudia Del Re (M5S) / Manlio Di Stefano (M5S) / Ricardo Antonio Merlo (Movimento associativo Italiani all’estero) / Guglielmo Picchi (Lega) Interno: Ministro Matteo Salvini (Lega) Sottosegretari: Stefano Candiani (Lega) / Luigi Gaetti (M5S) / Nicola Molteni (Lega) / Carlo Sibilia (M5S) Giustizia: Ministro Alfonso Bonafede (M5S) Sottosegretari: Vittorio Ferraresi (M5S) / Jacopo Morrone (Lega) Difesa: Ministro Elisabetta Trenta (M5S) Sottosegretari: Angelo Tofalo (M5S) / Raffaele Volpi (Lega) Economia e Finanze: Ministro Giovanni Tria (indipendente) Sottosegretari: Massimo Bitonci (Lega) / Laura Castelli (M5S) / Massimo Garavaglia (Lega) / Alessio Mattia Villarosa (M5S) Sviluppo Economico: Ministro Luigi Di Maio (M5S) con delega alle Comunicazioni Sottosegretari: Andrea Cioffi (M5S) / Davide Crippa (M5S) / Dario Galli (Lega) / Michele Geraci (indipendente) Lavoro e Politiche Sociali: Ministro Luigi Di Maio (M5S) Sottosegretari: Claudio Cominardi (M5S) / Claudio Durigon (Lega) Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Ministro Gian Marco Centinaio (Lega) con delega al Turismo Sottosegretari: Franco Manzato (Lega) / Alessandra Pesce (M5S) Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare: Ministro Sergio Costa (indipendente) Sottosegretari: Vannia Gava (Lega) / Salvatore Micillo (M5S) Infrastrutture e Trasporti: Ministro Danilo Toninelli (M5S) Sottosegretari: Michele Dell’Orco (M5S) / Edoardo Rixi (Lega) / Armando Siri (Lega) Istruzione Università e Ricerca: Ministro Marco Bussetti (Indipendente) Sottosegretari: Lorenzo Fioramonti (M5S) / Salvatore Giuliano (M5S) Beni e Attività Culturali: Ministro Alberto Bonisoli (M5S) Sottosegretari: Lucia Borgonzoni (Lega) / Gianluca Vacca (M5S) Salute: Ministro Giulia Grillo (M5S) Sottosegretari: Armando Bartolazzi (M5S) / Maurizio Fugatti (Lega)
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ALLO STRATEGICO MINISTERO DELL’ECONOMIA È CHIAMATO A SEDERE IL MINISTRO GIOVANNI TRIA, PROFESSORE, INDIPENDENTE
legalità, che vede Ance Brescia impegnata più di altri, un’esperienza che potrebbe essere utilmente condivisa e presa ad esempio per l’intero sistema nazionale. Come il Presidente Pavoni ha ricordato anche nella recente Assemblea annuale dell’organizzazione: “Noi costruttori siamo persone capaci di fare bene il proprio mestiere, che credono nelle loro imprese e delle quali ne siamo orgogliosi. Ma allo stesso tempo siamo stanchi. Stanchi di dover lottare contro chi, ogni giorno, usurpa la dignità, l’etica, la responsabilità. Stanchi dei furbetti. Stanchi di vederci sopravanzare da quanti preferiti perché offrono prezzi sempre più bassi, perché eludono le norme. In particolare, quelle che prevedono il dovere, morale ancor prima che giuridico, di riconoscere la giusta retribuzione ai propri dipendenti”. Ance Brescia ha chiaro un concetto: finché sarà consentito ai furbi di competere riducendo il costo dell’opera del 30/40 per cento, ricorrendo a rapporti di lavoro irregolari, non vi può essere spazio per l’innovazione tecnologica, per discussioni sulla qualità e sulla sicurezza degli immobili, né sulla sicurezza dei lavoratori. Per questo si confida nell’attenzione non solo formale del legislatore e dell’esecutivo, che si dovrebbe attivare per rendere impossibile che vi siano lavorazioni edili svolte da chi non è edile. È necessario che chi svolge lavorazioni edili sia iscritto in Cassa Edile. Più in generale servirebbe il positivo contributo del Governo per far tornare l’attività edile al centro dell’interesse economico e sociale. I vertici di Ance Brescia confidano, inoltre, che le attenzioni
dell’esecutivo siano riservate con decisione anche ad alcuni temi di particolare rilevanza per il settore: fisco, burocrazia, Codice degli appalti, Lavori pubblici. La crisi che, dieci anni fa, ha colpito le costruzioni, ha manifestato i suoi effetti peggiori nel settore delle opere pubbliche. Gli investimenti del comparto hanno iniziato a ridursi fin dal 2005 e permangono molte difficoltà a invertire tale andamento, nonostante la volontà di rilancio della politica infrastrutturale adottata negli ultimi anni. Si rende necessaria un’urgente presa di coscienza da parte del Governo e una rapida ed efficace inversione di rotta. Basti pensare che la drastica riduzione delle risorse disponibili per nuove infrastrutture, si stima abbia determinato, nell’ultimo decennio, la rinuncia a circa 60 miliardi di euro di investimenti in nuove opere pubbliche. Quanto alla burocrazia, fa notare il leader dei costruttori bresciani: “Se prima il problema era reperire le risorse, oggi il problema principale pare essere la burocrazia, male non nuovo, ma che stupisce per la sua capacità, come un tumore, di resistere a ogni cura e a ogni tentativo, se non di estirparlo almeno di ridurlo, quasi fosse una araba fenice. Lo stesso male affligge quasi ogni settore della Pubblica amministrazione. Sul tema della burocrazia sottolineo come, per lo sviluppo, bisogna costruire un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita delle imprese, gli unici soggetti in grado di creare ricchezza e lavoro. Un principio semplice, ma purtroppo contraddetto, però, da una serie di ostacoli e vincoli burocratici, politici, culturali contro
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l’impresa, quale motore economico”. Snellimento e semplificazione non sono solo problemi legati alla produzione normativa, sulla quale molto ci sarebbe da dire anche solo contando i decreti attuativi che ogni legge si trascina. Il nuovo Governo dovrebbe comprendere che in più dei casi, i problemi non finiscono con la pubblicazione in Gazzetta delle leggi, magari anche ben scritte e comprensibili, ma che richiedono un presidio a cascata, e la volontà dei successivi livelli di governo della cosa pubblica, di attuare le norme di semplificazione, non come solo un atto formale di adempimento, ma come atto sostanziale di rinnovamento. Per quanto concerne la fiscalità, nonostante negli ultimi anni siano state introdotte misure positive, quali sisma-bonus ed eco-bonus, il tema rimane centrale, perché le imprese si scontrano con un sistema fiscale che non è equo ed è aggravato da un apparato di leggi tributarie per nulla semplici e di difficile applicazione. A ciò si aggiunga una sorta di accanimento del legislatore contro il comparto edile ed immobiliare. Anche su tale fronte il Governo Conte dovrà dimostrare al comparto dell’edilizia di avere idee chiare e, soprattutto, di saper efficacemente agire. In senso generale, le attese dei costruttori bresciani sono racchiuse nella seguente affermazione del Presidente Tiziano Pavoni: “Serve un deciso impegno del Governo per far sì che il 2018 possa rappresentare l’anno di svolta per il settore delle costruzioni. Più che mai necessaria dopo una lunga e pesantissima crisi”. Adriano Baffelli
“VALORIZZEREMO LE COSE POSITIVE, PUNTANDO SULLA PERIFERIA E NON SOLO SUL CENTRO CITTÀ, IN CONTINUITÀ CON QUANTO GIÀ FINORA OPERATO”
ECCO LA SQUADRA DEL BONO: FIDUCIA, INCLUSIONE E RESPONSABILITÀ PREVARRANNO Nella squadra del Sindaco Del Bono sei sono state le riconferme, tre le new entry: il Partito democratico ha quattro assessorati, uno l’area Leu, il resto appartiene alle liste civiche. La Giunta, che Del Bono ha voluto per il suo secondo mandato, è prevalentemente politica ed in buona parte “fotocopia” di quella precedente. Il Sindaco ha dato fiducia ai propri collaboratori cui i cittadini hanno dato a loro volta fiducia.
Fiducia, responsabilità, umiltà nell’ascolto, inclusione. Questi i pilastri etici su cui il sindaco Emilio Del Bono ha affermato di fondare il suo secondo mandato amministrativo. Doti che ha richiesto pubblicamente ai suoi assessori, presentati alla città nella Pinacoteca Tosio Martinengo, collocazione che pare simboleggiare la fine ed un nuovo inizio della sua esperienza amministrativa. «Un luogo che rappresenta la città che
Il neo-rieletto Sindaco Emilio Del Bono con i suoi Assessori, da sinistra, in piedi: Valter Muchetti, Fabio Capra, Marco Fenaroli, Federico Manzoni, Alessandro Cantoni, Miriam Cominelli, Laura Castelletti, Emilio del Bono, Michela Tiboni, Roberta Morelli.
era e la città che sarà. Un luogo che incute solennità perché bisogna rispettare la sacralità delle istituzioni - ha osservato il primo cittadino nel suo discorso introduttivo -. Proseguiremo per valorizzare le cose positive della nostra città, puntando molto sui nostri quartieri e non solo sul centro, come abbiamo fatto anche nei primi cinque anni di governo». Nella sua squadra sei sono state le riconferme, tre le new entry: il Partito democratico ha quattro assessorati; uno l’area Leu, il resto sono civici. Ecco spiegato 442
il quasi zero alla voce «tecnici» e la Giunta eminentemente politica e in larga misura «fotocopia» di quella di prima, che Del Bono ha voluto accanto a sé per il suo secondo mandato. Ha dato fiducia a coloro ai quali i cittadini hanno dato fiducia. Una parola, fiducia, che è comparsa più volte nei discorsi di insediamento del sindaco; una fiducia che può «ritirare in ogni momento agli assessori», anche l’esperienza del primo mandato ha dimostrato il contrario. «È stato premiato chi ha ottenuto il massimo delle prefe-
I PROSSIMI 5 ANNI SARANNO DI LAVORO PER RENDERE BRESCIA 3,8¶ ,1&/86,9$ RIDUCENDO LE DISUGUAGLIANZE E PREMIANDO IL RISPETTO DELLE REGOLE
UHQ]Hª KD VSLHJDWR LO VLQGDFR 'HO Bono. (FFROD OD QXRYD *LXQWD al lavoro già da un paio di mesi: /DXUD &DVWHOOHWWL YLFHVLQGDFR VL RFFXSHUj DQFRUD GL &XOWXUD ,QQRYD]LRQH 3URPR]LRQH WXULVWLFD 6LVWHPD PXVHDOH FRPSUHVR LO PXVHR di Scienze Naturali (prima se ne occupava l’assessore all’Ambiente). «Proprio il museo di Scienze Naturali sarà la mia priorità » dice lei. Federico Manzoni è confermato assessore alla Mobilità ed ai Servizi Istituzionali: «abbiamo IDWWR LO 3XPV RUD DWWXLDPRORª KD commentato a caldo. Altra conferma per Valter Muchetti: riavrà la delega alla Rigenerazione urbana (ovvero i Lavori pubblici) ma si occuperà anche di Commercio SULPD QHOOH PDQL GHO VLQGDFR GL Marketing urbano e di Protezione Civile (prima in capo all’assessore DOO¶$PELHQWH 0LFKHOD 7LERQL O¶XQLFD QRPLQD WHFQLFD DYUj DQFRUD 8UEDQLVWLFD H 3LDQL¿FD]LRQH dello sviluppo sostenibile («La mia priorità è aprire lo sportello HGLOL]LDª ULSHWH 0DUFR )HQDUROL non si occuperà più di Casa e Partecipazione ma di Servizi Sociali
comprese le Politiche per la fami- ©YLYDFH PD DQFKH RUGLQDWD QHO JOLD OD 6DQLWj H O¶$VVRFLD]LRQLVPR rispetto delle regole e della buona Le sue vecchie deleghe passano HGXFD]LRQHª SHU JRYHUQDUH OD VXD al giovane ingegnere Alessandro ©SOXUDOLWj GL FXOWXUH H UHOLJLRQL &DQWRQL FKH GRYUj RFFXSDUVL GL una ricchezza nella stagione della housing sociale («partirò dalla competizione fra territori». Con questione Tintoretto») ma anche una parola d’ordine: «Continuadi mantenere i rapporti con i 33 re nell’opera di cambiamento di consigli di quartiere. Brescia avviata nei L’ex capogruppo del cinque anni prece3G )DELR &DSUD VL denti. Per questo abMichela Tiboni RFFXSHUj GL %LODQFLR è l’unica nomina ELDPR YLQWR H TXHVWR 3HUVRQDOH $SSDOWL si aspettano da noi i tecnica nella Istruzione. «Come cittadini». nuova Giunta e prima cosa lavorerò Il sindaco Del seguirà ancora per diminuire la Tari Bono sottolinea la vitl’urbanistica e la toria elettorale come e proseguirò la lotta pianificazione dello un grande segno di DOO¶HYDVLRQH ¿VFDOHª è stata la sua promes- sviluppo sostenibile ¿GXFLD YHUVR LO FHQsa. Roberta MorelWURVLQLVWUD ©PD GREli passa invece dalla biamo sempre ricorScuola alle Politiche Giovanili e GDUH FKH OD ¿GXFLD q XQD FRQTXLVWD alle Pari Opportunità . La delega TXRWLGLDQDª GD D൵HUPDUH JRFFLD D all’Ambiente e ai Parchi comu- JRFFLD FLWDQGR -HDQ 3DXO 6DUWUH nali è andata all’ex parlamentare ©1RL EUHVFLDQL VLDPR ¿JOL Miriam Cominelli che ha bene in di una storia lunga quasi quatPHQWH O¶XUJHQ]D GHOOH XUJHQ]H OD tromila anni - ha commentato &D൵DUR DQFRUD LO VLQGDFR D൶DQFDWR GDL , SURVVLPL FLQTXH VDUDQQR VXRL DVVHVVRUL IUHVFKL GL QRPLQD GXQTXH DQQL GL ODYRUR SHU UHQGHUH che ci rende orgogliosi. Il nostro Brescia più inclusiva riducendo le RELHWWLYR q LQFOXGHUH DOODUJDUH OH GLVXJXDJOLDQ]H SHU PDQWHQHUOD PDJOLH GHOO¶R൵HUWD GHL VHUYL]L DL cittadini per aumentare la qualità della vita». L’Amministrazione comuQDOH ID FDSLUH LO VLQGDFR GHYH EHQ operare anche in nome di questo VHQWLPHQWR &RQ LO ¿QH GL HVVHUH coerente con le ragioni della vittoria del 10 giugno scorso. «Questa non è la Giunta della continuità ± KD FRQFOXVR PD TXHOOD GHO cambiamento. Abbiamo migliorato Brescia. I cittadini si aspettano che andiamo avanti su questa strada».
Ancora un’immagine della compagine che governerà la Loggia per il prossimo quinquennio
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Wilda Nervi
IL DR. MUSMECI È STATO NOMINATO, ALL’INIZIO DEL 2018, DIRETTORE GENERALE DELL’ANCE. VANTA LUNGA ESPERIENZA NEL MONDO ASSOCIATIVO CONFINDUSTRIALE
MASSIMILIANO MUSMECI: INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE DI ANCE NAZIONALE Il direttore Ance individua nella rigenerazione urbana, nello sviluppo delle infrastrutture, nella manutenzione, nella messa in sicurezza dei territori, nell’innovazione e nella digitalizzazione i principali temi sui quali l’ANCE dovrà intervenire. Temi di rilevanza non solo per la crescita del comparto edile ma di interesse strategico per l’intera economia del nostro Paese. Dottor Musmeci, è arrivato in Ance all’inizio di quest’anno, dopo una lunga esperienza nel mondo dell’associazionismo confindustriale. Che ruolo, secondo lei, gioca oggi l’Associazione rispetto a un comparto che ancora fatica a risalire la china? Le costruzioni vivono ancora un momento di grande difficoltà. I numeri purtroppo sono spietati: oltre 600mila posti di lavoro persi e 120mila imprese chiuse dall’inizio della crisi. In un momento in cui fare impresa è complicato, l’Asso-
Massimiliano Musmeci, Direttore Generale di ANCE
ciazione diventa un punto di riferimento e di stimolo importante. Per sostenere le imprese nell’affrontare i cambiamenti, nell’adattarsi a un nuovo mercato sempre più complesso, selettivo ed esigente. La nostra principale sfida è, quindi, quella di saper cogliere e definire nuovi modelli di sviluppo e capire quali saranno i nuovi driver di crescita: la rigenerazione urbana, lo sviluppo delle infrastrutture, la manutenzione e messa in sicurezza dei territori, l’innovazione e la digitalizzazione. Tutti temi chiave non solo per la crescita del nostro settore, ma
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dell’intera economia del nostro Paese che ancora viaggia a ritmi decisamente inferiori rispetto alla media Ue, proprio a causa della mancanza dell’apporto del nostro comparto. E sui quali il sistema Ance sta dando un contributo importante per portare all’attenzione dei decisori nazionali proposte e soluzioni normative, fiscali e finanziarie in grado di far partire realmente questo grande processo di modernizzazione del nostro Paese che attendiamo da tempo. Edilizia 4.0: ritiene che il settore sia pronto ad affrontare la sfida?
INNOVAZIONE, SBLOCCANTIERI, FISCO E CREDITO SONO TRA I FRONTI SUI QUALI ANCE STA LAVORANDO PER AGEVOLARE UNA EFFETTIVA RIPRESA DEL COMPARTO
Siamo partiti con un po’ di fatica, ma abbiamo tante e tali potenzialità da sfruttare che potremo sicuramente recuperare terreno, anche facendo tesoro delle migliori esperienze degli altri paesi europei. L’Ance sta spingendo molto sul terreno dell’innovazione, nella consapevolezza che anche il nostro settore ha tutto da guadagnare nell’aprire le porte alla digitalizzazione e all’utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici, che possono consentire di compiere un vero salto in avanti, in termini di qualità ed efficienza, grazie allo scambio virtuoso di dati, esperienze e know how tra gli operatori. Un’intuizione che ha portato l’Associazione, già dieci anni fa, a farsi promotrice del progetto di ricerca per costruire la piattaforma digitale nazionale della filiera delle costruzioni denominata InnovAnce. Stiamo sostenendo con decisione la necessità di una strategia nazionale per la digitalizzazione e l’innovazione del settore, con misure e incentivi ad hoc che tengano conto delle peculiarità dell’edilizia. Tutto ciò accanto a un’azione concreta di promozione e sostegno alla diffusione degli strumenti digitali, a cominciare dal Bim, presso le imprese e gli operatori della filiera. All’interno della Commissione tecnologia innovazione e ambiente dell’Ance stiamo identificando i principali ostacoli che frenano l’innovazione e, col supporto di un gruppo di imprenditori che già hanno intrapreso la strada del cambiamento, si stanno definendo percorsi formativi e strumenti di supporto da mettere a disposizione di tutto il sistema.
Quanto contano le alleanze all’interno di una filiera lunga e frammentata come quella edile? Sono indispensabili. Per questo il Presidente e tutta la squadra, sin dai primi giorni del mandato, stanno perseguendo con impegno ed efficacia l’obiettivo di allargare e rafforzare gli orizzonti della nostra Associazione, grazie a un programma di alleanze strategiche e di partnership con tutto il mondo della filiera. Un’azione che sta dando risultati importanti e concreti nel dialogo con le istituzioni, la politica, l’opinione pubblica e i media. Vorrei ricordare, tra gli ultimi e più significativi esempi in questo senso, la presentazione del Manifesto unitario della filiera delle costruzioni per le elezioni politiche firmato nel mese di febbraio con un elenco di priorità e di interventi necessari per ridare slancio al settore. Ecobonus e sismabonus sono, invece, il tema della campagna di comunicazione che partirà a settembre e che vede insieme, oltre a tutta la filiera dell’edilizia, l’Associazione degli amministratori di condominio, l’Isi e Legambiente, per mettere in atto un’opera capillare di informazione che potrebbe portare ad attivare importi investimenti che renderebbero più sicuro ed efficiente il nostro patrimonio immobiliare. L’iniziativa “sbloccacantieri”, con la realizzazione di un sito dedicato e di una campagna mediatica che è partita da due mesi - ed ancora ha molto slancio – sul tema delle infrastrutture bloccate per colpa della procedure farraginose e del nuovo codice degli appalti: ha contribuito molto a far crescere la consapevolezza anche nei nostri 445
interlocutori istituzionali che la ripresa del settore delle costruzioni è l’elemento che manca per avere nel nostro paese tassi di crescita del PIL in linea con gli altri paesi europei. E l’aver condiviso con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani una serie di proposte di modifica al Codice è il riscontro tangibile dell’oggettività di quanto sosteniamo. Senza dimenticare il fronte del credito e della finanza: il nostro settore è oggi afflitto da una mancanza di liquidità imponente rispetto a dieci anni fa. Stiamo contrastando ogni indirizzo, spesso di fonte europea, volto a rendere l’accesso al credito sempre più difficile ed oneroso per il nostro settore. Abbiamo riaperto un confronto costruttivo con l’Abi attraverso un protocollo che ha l’obiettivo di mettere a punto azioni e proposte comuni per migliorare l’accesso al credito per le imprese di costruzione. Nel protocollo abbiamo anche previsto spazi per confronti a livello regionale. Sul fronte del real estate stiamo, infine, lavorando in stretta partnership con Assoimmobiliare, sui temi più strategici per il rilancio di un settore che rappresenta oltre il 20% del Pil nazionale e che può dare una spinta decisiva alla ripresa dell’intera economia del Paese. Chiudo con un riferimento al prossimo evento dedicato al cambiamento, il Forum Italiano delle Costruzioni - Fidec: anche questo evento è basato sul concetto di condivisione e messa a fattor comune delle migliori pratiche, nell’ottica dell’innovazione e del rilancio del nostro comparto e del suo ruolo nell’economia italiana.
LE NTC 2018 ATTENDONO LA PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE APPLICATIVA: L’APPUNTAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEL 27 LUGLIO SARÀ DECISIVO?
LE NORME TECNICHE NTC 2018 LE MURATURE PORTANTI IN LATERIZIO LA “NOVITÀ” DELLA MURATURA CONFINATA
Le NTC 2018, entrate in vigore il 22 marzo scorso e rese di fatto operative attraverso la contemporanea pubblicazione della Nota del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ing. Massimo Sessa, con molta probabilità vedranno la pubblicazione dell’attesa Circolare Applicativa dopo l’Assemblea dello stesso C.S.LL.PP. convocata per il 27 luglio 2018: le Istruzioni in essa contenute non dovrebbero riservare sorprese, ma potranno fornire indicazioni fondamentali per una più corretta ed efficace applicazione delle norme stesse. Proseguiamo il discorso av-
Nelle NTC 2008 tra le Murature strutturali in laterizio erano contemplate solo quelle Portanti Ordinarie e quelle Portanti Armate. Le NTC 2018 introducono per la prima volta le Murature Portanti Confinate. viato nell’edizione di Maggio del Notiziario, di approfondimento sulle novità sostanziali introdotte dalle NTC 2018, rispetto alle precedenti NTC 2008, fiduciosi che
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per il prossimo aggiornamento non si debba attendere un altro decennio, ma due anni, come previsto dalla legge. Sebbene le nuove norme non rappresentino per i Costruttori edili una rivoluzione ma piuttosto un mero aggiornamento, caratterizzato da una maggiore coerenza verso le norme Uni e gli Eurocodici, diverse sono le modifiche interessanti nell’ambito dei laterizi e delle murature portanti in laterizio. In particolare, in continuo rimando al Capitolo 11 relativo ai “Materiali e prodotti ad uso strutturale”, il § 4.5 delle NTC 2018 focalizza l’attenzione:
LA MURATURA CONFINATA È GIÀ PREVISTA NEGLI EUROCODICI E LARGAMENTE IMPIEGATA ALL’ESTERO
- sui materiali e le caratteristiche tipologiche; - sulle caratteristiche meccaniche delle murature; - sull’organizzazione, l’analisi e la verifica strutturale; - sulla Muratura armata e sulla Muratura confinata, che costituisce la vera novità tra le tecnologie costruttive in muratura strutturale contemplate nelle NTC italiane. Se, per definizione, la già impiegabile Muratura armata “è costituita da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni idonei alla realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e orizzontali, annegate nella malta o nel conglomerato cementizio”, la Muratura confinata “è una muratura costituita da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni, dotata di elementi di confinamento in calcestruzzo armato o muratura armata”. Si tratta di un sistema costruttivo già contemplato da anni negli Eurocodici ed impiegato largamente in diversi Paesi, in quanto dotato di migliori prestazioni sismiche rispetto alla muratura non armata: la muratura è caratterizzata da elementi di confinamento verticali ed orizzontali in calcestruzzo armato o muratura armata, che vengono gettati dopo che la muratura in elementi pieni o semipieni è stata costruita, risultando adeguatamente collegati fra loro ed ancorati al sistema strutturale principale, quindi tali da comportarsi come un singolo elemento strutturale quando sono sollecitati. Con accelerazione di ancoraggio dello spettro elastico agS >
0.075g, le pareti sismo-resistenti in muratura confinata devono possedere - uno spessore minimo pari a 24 cm - una snellezza massima inferiore a 15 - un rapporto minimo tra l (lunghezza del muro) ed h’ (altezza massima delle aperture adiacenti alle pareti) maggiore di 0.30. Sono stati inoltre introdotte le regole di dettaglio per le costruzioni di muratura confinata, che dovranno essere progettate rispettando i seguenti ulteriori requisiti: - la minima dimensione trasversale degli elementi di confinamento orizzontali e verticali non dovrà essere inferiore a 150 mm. Nelle pareti a doppio foglio lo spessore degli elementi di confinamento dovrà garantire la connessione dei due fogli ed il loro confinamento; - gli elementi di confinamento verticali dovranno essere posizionati: a) lungo i bordi liberi di ogni parete strutturale, b) su entrambi i lati delle aperture aventi area maggiore di 1,5 m2, c) all’interno delle pareti, con passo non maggiore di 5 m, d) alle intersezioni delle pareti strutturali, in tutti i casi in 447
cui gli elementi di confinamento più vicini siano ad una distanza superiore a 1,5 m; - gli elementi di confinamento orizzontali dovranno essere posizionati nel piano della parete ad ogni piano e, in ogni caso, ad un passo non maggiore di 4 m; - l’armatura longitudinale degli elementi di confinamento dovrà avere un’area non inferiore a 300 mm2 o all’1% della sezione
dell’elemento di confinamento; - le staffe dovranno avere diametro non inferiore a 5 mm e passo non maggiore di 15 cm; - le lunghezze di sovrapposizione delle barre longitudinali non dovranno essere minori di 60 diametri. Per questa tipologia costruttiva, in verità gli Eurocodici fanno riferimento a dei criteri di verifica piuttosto semplificati e cautelativi rispetto a quanto previsto nei paesi extra-europei e si attendono quindi nelle prossime revisioni indicazioni più specifiche ed allineate con la letteratura tecnica specifica. Per quanto concerne i materiali, la classificazione del laterizio impiegabile nelle strutture, in base alla percentuale di foratura φ ed all’area media della sezione normale di ogni singolo foro, ricalca quella già presente nelle NTC 2008, ma in più reintroduce i limiti sullo spessore minimo dei setti
LE NTC 2018 REINTRODUCONO I LIMITI MINIMI DI SPESSORE DEI SETTI INTERNI ED ESTERNI DEI BLOCCHI IN LATERIZIO
interni ed esterni dei blocchi che ne garantiscono la robustezza degli elementi resistenti con l’intento di prevenire rotture eccessivamente fragili: lo spessore minimo dei - setti interni (distanza minima tra due fori) è prescritto pari a 7 mm per elementi in laterizio, - setti esterni (distanza minima dal bordo esterno al foro più vicino al netto dell’eventuale rigatura) è pari a 10 mm per elementi in laterizio. Le NTC 2018 prevedono anche Controlli di accettazione per le malte ad uso strutturale da parte del Direttore dei Lavori, in funzione del tipo di malta e
del volume di muratura realizzata con la stessa miscela, attraverso opportuni prelievi. Le malte possono essere: - prodotte in fabbrica, come malte a prestazione garantita o a composizione prescritta; - prodotte in cantiere mediante la miscelazione di sabbia, acqua ed altri componenti leganti e definite dalle specifiche di progetto. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e prevede il campionamento di almeno 3 provini prismatici 40 x 40 x 160 mm da sottoporre a flessione - ogni 350 m3 di muratura
448
realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a composizione prescritta o prodotte in cantiere, - ogni 700 m3 di muratura realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a prestazione garantita, e quindi a compressione sulle 6 metà risultanti, secondo quanto indicato nella norma UNI EN 1015-11. Il valore medio delle resistenze a compressione misurate deve risultare maggiore o uguale del valore di progetto. Aldo Palladini (architetto ESEB)
Uffici del Collegio
DIREZIONE
SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO
Direttore:
Funzionario:
SCALVI DOTT. ALESSANDRO
MASSARDI RAG. ENRICO
-Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.
-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali
Assistenza alla presidenza e direzione: ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:
SERVIZIO SINDACALE Funzionario: ZANELLI DOTT. FRANCESCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.
SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO ARICI ING. PAOLA -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.
UFFICI AUSILIARI SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.
PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORO - Dal 1° luglio 2018 scatta il divieto del pagamento delle retribuzioni in contante
pag. 452
- Ispettorato Nazionale del Lavoro - applicazione Ccnl “leader” del settore e tutela dei lavoratori pag. 453 - Ministero del Lavoro - risorse per l’apprendistato Decreto direttoriale 19 aprile 2018, n. 5 pag. 453 - Ministero del Lavoro - pensionamento con esclusione dell’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019 - Decreto ministeriale 18 aprile 2018
pag. 454
- Inl - rilascio dei provvedimenti autorizzativi per utilizzo strumento di controllo per la sicurezza sul lavoro - Circolare 18 giugno 2018, n. 302 pag. 455 - Ispettorato Nazionale del Lavoro - rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza - Decreto direttoriale 6 giugno 2018, n. 12 - Lettera circolare 22 giugno 2018, n. 314 pag. 456
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- Anpal - politiche attive del lavoro - comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai centri per l’impiego - Nota 16 giugno 2018, n. 7122 pag. 459 Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di maggio 2018
TRIBUTI
- Fattura elettronica - primi chiarimenti per i subappalti
pag. 472
- Prima casa - perdita dell’agevolazione nel caso di riacquisto della nuda proprietà
pag. 473
- Prima casa - acquisto in comunione dei beni
pag. 473
- Ance - disponibile la nuova guida operativa “Eco bonus e Sisma bonus e la piattaforma Ance-Deloitte”
pag. 474
- Fattura elettronica - on line i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate
pag. 474
pag. 474 pag. 475
- Anpal - Ministero del Lavoro - accordo di ricollocazione - Circolare 8 giugno 2018, n. 2
pag. 456
- Anpal - incentivi per le assunzioni - attiva la funzionalità incentivabilità
- Cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato nei comuni in stato di emergenza
pag. 458
- Aggiornamento formazione responsabili servizio prevenzione e protezione
- Bonus verde - esclusione dei lavori in economia
pag. 459
INDICI
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali disponibile l’applicativo “Oira uffici” per effettuare la valutazione dei rischi - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 23 maggio 2018, n. 61 pag. 459
pag. 460
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 476
- Tfr - Legge 297/82
pag. 476
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 476
LAVORI PUBBLICI
- Appalti pubblici - ritardati pagamenti della P.A. la Commissione europea chiede all’Italia di conformarsi alle norme Ue pag. 477 - Criteri ambientali minimi (Cam) edilizia D.m. 11/12/2017 - aggiornamento delle faq fornite dal Ministero dell’Ambiente
pag. 477
- Disciplina del subappalto - alla Ue nuovi dubbi sui limiti al subappalto pag. 481 - Beni vincolati, la direzione dei lavori di restauro e recupero è riservata agli architetti pag. 481 - Soccorso istruttorio - non ammissibili gli atti «formati» dopo la scadenza del bando
pag. 482
- R.T.I. in appalti pubblici - sempre valida la corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione, anche se il bando non lo dice
pag. 482
TRASPORTI
- Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2018 pag. 484
URBANISTICA
- Invarianza idraulica disapplicabile per 9 mesi
pag. 485
- Parcheggi pertinenziali privati - il contributo di costruzione non è dovuto
pag. 485
RIFIUTI
- Fresato d’asfalto - pubblicazione del regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto pag. 486 - Economia circolare - nuove misure predisposte dall’Ue pag. 486
ECONOMIA
- Piani economico-finanziari di iniziative immobiliari disponibile il nuovo software dell’Ance pag. 487 - Voucher digitalizzazione - come procedere chiarimenti del Mise
pag. 487
ANCE INFORMA
pag. 488
TECNICA
- Pubblicata la nuova Direttiva europea sull’efficienza energetica
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
pag. 484
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LAVORO
DAL 1° LUGLIO 2018 SCATTA IL DIVIETO DEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTE Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2018 ha fissato, in capo al datore, il divieto di pagamento mediante denaro contante della retribuzione, nonché di ogni anticipo di essa, al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurato. La norma, contenuta nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che il suddetto divieto scatti a decorrere dal 1° luglio 2018. Pertanto, dalla data da ultimo indicata, la retribuzione spettante al lavoratore, ivi inclusi gli acconti o gli anticipi della stessa, non potranno essere corrisposti se non tramite una banca o un ufficio postale e con uno dei mezzi, identificati dalla norma stessa, di seguito ritrascritti: bonifico bancario postale sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale presso cui il datore ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. La norma considera “comprovato” l’impedimento quando il delegato a ricevere sia il coniuge, il convivente oppure un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. Come detto, per espressa previsione normativa, il divieto di uso del contante si applica verso ogni tipologia di lavoro. Al riguardo, la norma precisa che per “rapporto di lavoro” si deve intendere ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla sua durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione, ivi inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Lo scopo della norma risiede nel tentativo di innalzare il livello di trasparenza nella gestione del singolo rapporto di lavoro e di consentire, attraverso la piena tracciabilità dei movimenti retributivi, un più agevole controllo della trasparenza stessa da parte degli Enti a ciò preposti. La violazione del divieto comporta, infatti, l’applicazione, da parte degli Organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Sul punto si segnala, inoltre, la nota 22 maggio 2018, n. 4538, con la quale l’Ispet-
torato Nazionale del Lavoro ha fornito un parere alla Guardia di Finanza in merito alle procedure di contestazione della violazione all’erogazione di retribuzione mediante mezzi tracciabili. In particolare, l’INL ha chiarito che la violazione risulta integrata sia nel caso in cui la corresponsione delle somme sia avvenuta con modalità diverse da quelle suddette sia nelle ipotesi in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme non sia stato realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore sia stato revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso. Ai fini della contestazione è, pertanto, necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento con le modalità previste dalla norma, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine. L’Ispettorato, inoltre, ha ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione della violazione è possibile presentare ricorso amministrativo al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) e presentare scritti difensivi (art. 18 della L. n. 689/1981), entro 30 giorni dalla sua notifica. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 22 maggio 2018, n. 4538 Oggetto: procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - richiesta di parere. In relazione all’oggetto, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue. L’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico. Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto
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non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti: - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata: a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore; b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione. Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine. Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro. Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del
LAVORO
D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981. In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO APPLICAZIONE CCNL “LEADER” DEL SETTORE E TUTELA DEI LAVORATORI È stata pubblicata sul portale dell’INL la notizia “Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori”, con la quale l’Ispettorato ha fornito indicazioni importanti in merito all’azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, portata avanti dall’Istituto da gennaio 2018 su tutto il territorio nazionale. Tale azione, come già segnalato dall’Istituto con la circolare n. 3/2018 (v. Notiziario n. 2/2018, pag. 102), si è concentrata, in particolare nei confronti delle imprese del settore terziario che non applicano i contratti “leader” sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, ma contratti sottoscritti da sigle meno rappresentative. In questo ambito sono state riscontrate numerose violazioni contributive o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni stabilite dalla legge. Sul punto, l’Istituto ha chiarito fermamente che, fermo restando il principio di libertà sindacale, il riconoscimento dei benefici e il ricorso a forme contrattuali flessibili è consentito solo qualora si applichino i contratti “leader” del settore, da utilizzare comunque per l’individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che, diversamente, applicano contratti non rappresentativi, potranno, pertanto, rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili e i soggetti committenti potranno rispondere in solido con le imprese sanzionate.
dizioni di legge. L’azione si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti “leader” sottoscritti da CGIL, CISL e UIL ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (CISAL, CONFSAL e altre sigle minoritarie). Fermo restando il principio di libertà sindacale, infatti, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti “leader” del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l’individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali CCNL potranno pertanto rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.
MINISTERO DEL LAVORO RISORSE PER L’APPRENDISTATO DECRETO DIRETTORIALE 19 APRILE 2018, N. 5 Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 5/2018, con il quale sono state assegnate, per l’annualità 2017, le risorse destinate al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, pari, complessivamente, a 15 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Notizia 20 giugno 2018 L’azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale iniziata a gennaio 2018 è in corso su tutto il territorio nazionale, in particolare nel settore del terziario (circ. n. 3/2018), nel quale si riscontrano violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle con-
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formati, entrambi calcolati sulla media del triennio 2014-2016, con previsione di un limite minimo per ciascuna Amministrazione pari a 77.400 euro. In particolare, le risorse complessivamente stanziate per la Regione Lombardia ammontano a 2.526.239 euro. Una quota fino al 10% del totale delle risorse stanziate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. Con le risorse assegnate non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto direttoriale 19 aprile 2018, n. 5 IL DIRETTORE GENERALE [omissis] DECRETA Articolo 1 Con riferimento all’annualità 2017, sono destinati, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 euro 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, cap. 2230 piano gestionale 2, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2014-2016 e prevedendo un limite minimo per ciascuna Amministrazione pari a euro 77.400,00. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati in tabella 2:
LAVORO
Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNUALITÀ 2017* (*) Risorse arrotondate all’unità di euro [omissis] Regioni
Risorse
Lombardia
€ 2.526.239,00
[omissis] Tabella 2: DATI APPRENDISTI Regioni Lombardia
Apprendisti occupati (a)
74.257
Apprendisti formati (b)
28.843
[omissis]
Legenda (a) fonte INPS (media del triennio 2014 - 2016) (b) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2014-2016).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle province autonome di Bolzano e Trento indicate nella tabella 1 sono rese indisponibili, per un totale di € 551.585,00. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti. Articolo 2 Le somme saranno erogate previa trasmissione da parte delle Regioni dell’allegato modello di dichiarazione di IGV (Allegato unico), parte integrante e sostanziale del presente atto, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal responsabile del servizio competente, allegando copia dell’atto di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferito alle risorse da trasferire, citato nella dichiarazione. Si richiede, altresì la presentazione di una relazione descrittiva delle attività oggetto dell’atto di assunzione di impegno sul quale è richiesto il finanziamento. La mancata trasmissione della suindicata documentazione entro il 15 novembre 2019 autorizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al conseguente disimpegno dal Fondo sociale per occupazione e formazione, cap. 2230 piano gestionale 2, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, delle somme non impegnate da parte delle Regioni. Ai sensi dell’art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo scopo di monitorare l’avanzamento delle attività
formative nell’esercizio dell’apprendistato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’INAPP, predispone un documento di monitoraggio nazionale, sulla base dei rapporti annuali di attuazione regionali, elaborati secondo le modalità che verranno impartite con successiva nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La trasmissione dei suddetti rapporti annuali di attuazione regionali, da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che costituisce adempimento vincolante, dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2018. L’efficacia del presente decreto è subordinata all’esito dei controlli degli organi competenti ed alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
MINISTERO DEL LAVORO PENSIONAMENTO CON ESCLUSIONE DELL’ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA PER L’ANNO 2019 DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2018 Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 18 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno scorso,) ha definito le procedure di presentazione della domanda di pensione anticipata o di vecchiaia per i lavoratori che beneficiano dell’esclusione dell’obbligo dell’incremento della speranza di vita stabilito per il 2019. L’articolo 1 comma 147 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), infatti, ha escluso, per i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 148, ai fini del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’adeguamento alla speranza di vita sopra richiamato. In particolare, i soggetti interessati sono: • (lavori gravosi) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B della finanziaria 2018 (tra le quali: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni) e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; • (lavori usuranti) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Nel Decreto, il Ministero precisa che le domande dovranno essere presentate all’INPS
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in modalità esclusivamente informatica e dovranno essere corredate dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’Istituto stesso, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B della finanziaria 2018. La sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio sarà accertata tramite la verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti negli archivi dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Ministeriale 18 aprile 2018 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze [omissis] DECRETA Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale. Articolo 2 Presentazione delle domande 1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 148, della predetta legge. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall’Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili. Articolo 3 Elementi documentali di valutazione delle domande 1. Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio, delle
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comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3. 3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro di renderla, il lavoratore può allegare alla domanda di cui all’articolo 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. Articolo 4 Verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio 1. Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è accertata dall’INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell’eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3, ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 2. Accertata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3, nel caso di cui all’articolo 3, comma 3, l’INPS trasmette gli atti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente. 3. Nelle more delle verifiche ispettive, l’INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche. 4. L’INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell’INL pervenute oltre il termine di cui al precedente comma. 5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
INL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER UTILIZZO STRUMENTO DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO CIRCOLARE 18 GIUGNO 2018, N. 302 L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha fornito, con la lettera circolare n. 302/2018, indicazioni operative in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’istallazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, per motivi legati alla “sicurezza del lavoro”, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970. In particolare, l’Istituto ha chiarito che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, è necessario che le istanze contengano le motivazioni di natura prevenzionistica che giustificano l’istallazione degli impianti suddetti e siano corredate dagli estratti del documento valutazione dei rischi (DVR) dai quali risulti che l’installazione sia necessaria al fine di ridurre i rischi in materia di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori, riscontrabili nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nel DVR. Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 18 giugno 2018, n. 302 Oggetto: Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
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Pervengono a questo Ispettorato nazionale diverse richieste di chiarimento, da parte degli uffici territoriali, in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”. In proposito va sottolineato che l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Pertanto si ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto. Più specificatamente appare necessario che
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le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Pertanto l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO RIVALUTAZIONE SANZIONI CONCERNENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DECRETO DIRETTORIALE 6 GIUGNO 2018, N. 12 LETTERA CIRCOLARE 22 GIUGNO 2018, N. 314 La Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2018 ha reso noto che in data 6 giugno 2018, con decreto del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi all’art. 306, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata fissata la misura della rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza. Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo unico sicurezza, nonché da atti aventi forza di legge, sono conseguentemente rivalutate, a decorrere
dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%. L’INL ha successivamente emanato la lettera circolare prot. 314 del 22 giugno 2018 con le indicazioni operative per il proprio personale ispettivo. In particolare, l’Ispettorato ha specificato che l’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo. Viene altresì precisato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.
ANPAL MINISTERO DEL LAVORO ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE CIRCOLARE 8 GIUGNO 2018, N. 2 La Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), innovando il D.Lgs. n. 148/2015 con l’introduzione dell’art. 24-bis, ha riconosciuto l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa
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richiesta all’ANPAL. Il citato art. 24-bis dispone, in particolare, che la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/15, finalizzata all’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia previsto espressamente il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. A tal proposito, sul sito istituzionale dell’ANPAL è stata pubblicata la circolare n. 2/2018, elaborata congiuntamente al Ministero del Lavoro, con la quale vengono fornite le relative istruzioni operative e riassunti i benefici spettanti al lavoratore e al datore di lavoro a seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare, con riguardo all’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione, viene precisato che esso andrà redatto in coerenza con l’apposito modello allegato alla circolare e che andrà riportato in apposita sezione nel verbale di consultazione. La circolare specifica che, in fase di prima applicazione, fino al 30 settembre 2018, l’accordo di ricollocazione può essere distinto, nonché temporalmente successivo, dal verbale di consultazione. In ogni caso, entro sette giorni dalla stipula, l’accordo deve essere trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, con le modalità previste dall’Agenzia stessa. I lavoratori interessati possono presentare all’ANPAL la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Le domande sono accettate in base all’ordine cronologico di presentazione. Legittimati a presentare la domanda sono soltanto i lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero. Per quanto riguarda le modalità dell’assegno di ricollocazione e del servizio di assistenza intensiva, la circolare rimanda alla delibera dell’ANPAL n. 14 del 10 aprile 2018. Viene, tuttavia, precisato che il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella della Cigs e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio. Il programma di assistenza intensiva deve
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essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; pertanto, le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Al fine di mantenere o sviluppare le competenze del lavoratore, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro. Si evidenzia che ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua, la quale potrà quindi essere rifiutata senza conseguenze in ordine all’integrazione salariale percepita. Il lavoratore che accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore di lavoro, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, ha diritto: - all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, - all’erogazione, da parte dell’Inps, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Al datore di lavoro, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, che assuma il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, spetta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua (importo rivalutato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo), per un periodo non superiore a: - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, cui possono aggiungersi ulteriori sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. ANPAL - Circolare 8 giugno 2018, n. 2 Oggetto: Accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs. n. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017. Premessa La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) con l’articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo di ricollocazione. Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637), si forniscono le
seguenti indicazioni. Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. L’accordo di ricollocazione In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015. Resta escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l’intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà. In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla presente circolare. In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione). In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione condivide con l’ANPAL l’elenco nominativo dei lavoratori inte-
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ressati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015. Richiesta dell’assegno da parte del lavoratore Ai sensi del citato articolo 24-bis “I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi” di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che “Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.”. Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero. La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’ANPAL. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L’ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione. Modalità operative dell’assegno di ricollocazione e servizio di assistenza intensiva Per il funzionamento dell’assegno di ricollocazione sono fatte salve le modalità operative definite dall’ANPAL con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni, con le seguenti peculiarità. Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi - previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa
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dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione. Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contatto con il centro per l’impiego competente ovvero con i soggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Condizionalità Secondo quanto previsto espressamente dall’articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica invece l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita. Benefici per il lavoratore Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio: a) l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate; b) la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione. Benefici per il datore di lavoro Ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce
dell’assegno di ricollocazione, compete l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. Tale importo è annualmente rivalutato dall’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione. Infine l’Ispettorato allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti, con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018. Da ultimo, l’Ispettorato ha provveduto a pubblicare il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con gli importi delle sanzioni aggiornati. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale 6 giugno 2018, n. 12 IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO [omissis] DECRETA 1. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Lettera circolare del 22 giugno 2018, n. 314 Oggetto: Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 - rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza - indicazioni operative per il personale ispettivo. Il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazio-
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nale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”. L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo. Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”. Si allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.
ANPAL INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI ATTIVA LA FUNZIONALITÀ INCENTIVABILITÀ È attiva, dall’8 giugno scorso, presso la sezione ad accesso riservato del portale dell’Anpal, la nuova funzionalità “Incentivabilità”, che consente di verificare se un lavoratore risulti in possesso dei requisiti riferiti ai lavoratori c.d. “svantaggiati” e possa, pertanto, essere assunto usufruendo degli incentivi all’assunzione. In particolare, l’Anpal ricorda che sono incentivabili le assunzioni dei lavoratori che non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato nei sei mesi precedenti la richiesta o che hanno avuto rapporti di lavoro conclusi e di durata inferiore a sei mesi, oppure che hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo, escluso da imposizione. L’accesso alla nuova funzionalità è con-
LAVORO
sentito ai centri per l’impiego, agli operatori iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro, ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e ai cittadini.
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Si ricorda che il 15 maggio scorso è scaduto il secondo quinquennio di aggiornamento degli RSPP esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione, come previsto dall’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 (Testo unico sicurezza) e dall’Accordo Stato Regioni del 2016. L’esonero citato è legato al possesso di talune lauree, il cui elenco è declinato nel summenzionato accordo del 2016. Un RSPP che non ha completato l’aggiornamento, non può esercitare le proprie funzioni e, pertanto, il datore di lavoro, secondo le indicazioni informale dell’INL, è sanzionato ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera b), del Testo unico sicurezza. Il datore di lavoro dovrà pertanto verificare l’effettuazione dell’aggiornamento, da parte del RSPP, nei tempi previsti dalla norma.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DISPONIBILE L’APPLICATIVO “OIRA UFFICI” PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 23 MAGGIO 2018, N. 61 È stato adottato, in data 23 maggio 2018, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 61 che recepisce lo strumento di supporto per la valutazione dei rischi, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”, in attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo strumento è stato sviluppato nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro cui hanno aderito i rappresentanti di amministrazioni
pubbliche centrali e territoriali, delle parti sociali, nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’INAIL. OiRA “Uffici” si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del summenzionato decreto, con le limitazioni previste nell’articolo 3. L’applicativo è disponibile gratuitamente sui siti internet istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INAIL. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 23 maggio 2018, n. 61 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Omissis DECRETA Articolo 1 1. In attuazione dell’articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di mettere a disposizione dei datori di lavoro delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi è adottato lo strumento (tool) sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore “Uffici”. 2. Lo strumento di supporto adottato con il presente decreto si applica alle attività di ufficio dei settori privati e pubblici in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con le limitazioni previste nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 3. L’applicativo sarà reso disponibile gratuitamente attraverso il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL. Articolo 2 1. All’aggiornamento dello strumento adottato con il presente decreto provvede un apposito gruppo di lavoro tecnico, da costituirsi con decreto del Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 2. Il gruppo di lavoro tecnico ha sede operativa presso l’INAIL, che garantisce i relativi servizi di segreteria. 3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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ANPAL POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ADOTTATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO NOTA 16 GIUGNO 2018, N. 7122 L’ANPAL, con la nota 16 giugno 2018, n. 7122, ha fornito ai Centri per l’impiego indicazioni relative alla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei soggetti beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che non abbiano partecipato alle misure di politica attiva proposte o non abbiano accettato offerte di lavoro congrue. Si tratta di istruzioni provvisorie, valide finché non sarà disponibile l’apposita procedura telematica sul portale dell’ANPAL. Nelle more dell’adozione di tale procedura, il Centro per l’impiego è tenuto ad inviare i provvedimenti sanzionatori, con eventuali allegati, all’ANPAL tramite l’indirizzo PEC sanzioni.condizionalita@pec.ANPAL.gov.it, nonché alla sede Inps competente. Nell’ipotesi di ricezione di una sanzione dal Centro per l’impiego, è possibile presentare ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, tramite apposito modulo, entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione stessa, secondo le modalità illustrate nella nota ANPAL 25 maggio 2018, n. 6509. ANPAL - Nota 25 maggio 2018, n. 6509 Oggetto: indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015.
LAVORO
Facendo seguito alla riunione del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, svoltasi il 22/05/2018 e tenuto conto del dibattito e delle determinazioni raggiunte in seno allo stesso, si forniscono di seguito una serie di indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015. 1) Normativa Il ricorso avverso il provvedimento del Centro per l’impiego, previsto dall’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, è un ricorso gerarchico improprio, giacché lo stesso viene presentato ad un organo (ANPAL) che non è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto, cioè il Centro per l’impiego. La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. 2) Tempistica di presentazione del ricorso al Comitato La persona che ha ricevuto dal Centro per l’impiego uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, o dall’articolo 22, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, ricorso, sia per motivi di legittimità sia per motivi di merito. Il provvedimento del Centro per l’Impiego deve contenere l’informazione circa la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Comitato per la condizionalità, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro trenta giorni, o al TAR, territorialmente competente. Dovrà, altresì, essere data informativa sulle modalità di presentazione del ricorso al Comitato secondo quanto previsto nel presente documento. 3) Modalità di presentazione del ricorso e di trasmissione della documentazione Il ricorso è presentato in modalità telematica, mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile dell’ANPAL sul proprio sito internet istituzionale. Nelle more della entrata in funzione della procedura informatizzata, il ricorso sarà presentato mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo all’indirizzo di posta elettronica certificata ricorsi.condizionalita@ pec.ANPAL.gov.it, o tramite raccomandata A/R all’indirizzo: “Comitato per i ricorsi di condizionalità, presso ANPAL - Via Fornovo 8, 00192 Roma”. Il Comitato comunica con i ricorrenti esclusivamente mediante posta elettronica, utilizzando quale riferimento quella inserita nell’apposita procedura/ istanza, ovvero quella utilizzata per l’invio del ricorso. Il Comitato, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell’atto impugnato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, gli interessati possono presentare al Comitato, con le medesime modalità sopra descritte, eventuali deduzioni e documenti. Il Comitato si riserva di disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso. Il Comitato motiva la propria decisione e comunica la stessa al ricorrente, al Centro per l’impiego e ad eventuali altri soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria. 4) Documentazione Il ricorso va presentato secondo il modello allegato alla presente (Allegato 1) e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: a) copia del provvedimento del CPI di adozione della sanzione ricevuto dal ricorrente, con indicazione dell’avvenuta notifica da parte del CPI; b) fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità (in particolare nei casi in cui per l’invio si utilizzi una casella di posta elettronica certificata non personale o non connessa in modo univoco al ricorrente). Al ricorso può inoltre essere allegata la documentazione ritenuta utile ai fini della definizione del ricorso da parte del Comitato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere allegati i seguenti documenti: - copia della documentazione attestante la presenza di giustificato motivo da parte del ricorrente; - documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione/invio da parte del ricorrente al CPI della documentazione attestante il giustificato motivo; - eventuale altra documentazione a supporto del ricorso presentato. Il Comitato esamina e valuta l’ammissibilità o meno del ricorso esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta. 5) Ammissibilità Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 1199/1971, il Comitato, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, il Comitato assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l’atto salvo, ove occorra, il rinvio al Centro per l’impiego. Ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Comitato adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto
460
a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comitato procederà comunque, anche decorso il termine di cui sopra, all’esame del ricorso nel merito. 6) Accoglimento Nel caso di accoglimento del ricorso (sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale), verrà aggiornata la situazione della persona, riattivando, nel caso, la DID e la decorrenza dello stato di disoccupazione. Verrà, infine, comunicato alla sede INPS competente l’esito del ricorso, ai fini dell’adozione degli atti di sua competenza. ANPAL - Nota 16 giugno 2018, n. 12 Oggetto: indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del d.lgs. n. 150/2015. In attuazione dell’articolo 21, comma 10, del d.lgs. n. 150/2015, ai sensi del quale i Centri per l’impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all’ANPAL che all’INPS, delle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo in parola, si comunicano, di seguito, le modalità operative per provvedere. Nelle more della entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile dell’ANPAL sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’impiego sarà trasmesso ad ANPAL mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo, con eventuali allegati a supporto, all’indirizzo di posta elettronica certificata: sanzioni.condizionalita@pec. ANPAL.gov.it. Il medesimo provvedimento deve essere inviato anche alla sede INPS competente, per gli eventuali atti di propria competenza.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di maggio 2018 è risultato pari a 102,0. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,01292656
IMPIEGATI
in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-3-2017
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
0,10 0,10 0,10 0,10
in vigore dal 1° GENNAIO 2018
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.
TOTALE
7,96
0,09
7,35
0,09
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
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Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
462
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
463
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 34,28% 38,55%
9,49%
43,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:
− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
464
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 31,8%
38,55%
9,49%
40,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
465
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
466
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito
Aliquota %
fino ad euro 15.000,00
1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff
467
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
468
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
9,19% (1) — — — —
26,96%
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati
469
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
470
—
471
0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61
0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78
TOTALE
39,69
1,39
1,47
37,04
0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37
0,06
1,29
0,07 7,49
4,01 1,44
0,10 1,20 0,36
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
0,10 1,20 0,36
0,08 8,04
E) E1) F)
4,57 1,64
0,10 1,20 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,47
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A2) B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
33,54
0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05
0,06
1,16
0,06 6,77
3,60 1,29
0,10 1,20 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018
TRIBUTI
FATTURA ELETTRONICA PRIMI CHIARIMENTI PER I SUBAPPALTI Con la Circolare 13/E del 2 luglio, 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni sul perimetro d’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica che, dal 1° luglio 2018, è posto a carico dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico. L’Agenzia ha chiarito che - dal 1° luglio 2018 - sono obbligati ad emettere fattura elettronica solamente i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni alla Pubblica Amministrazione committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici”, mentre sono esclusi dal nuovo adempimento i fornitori dell’appaltatore per i quali non vige alcun obbligo comunicativo. La nuova modalità di fatturazione, inoltre, presuppone che “a monte” ci sia un contratto stipulato con “pubbliche amministrazioni”, intendendosi per tali i soggetti pubblici che sono già a loro volta destinatari di fatture elettroniche, per effetto dell’art.1 della legge 244/2007. Non sono, quindi, considerate “pubbliche amministrazioni” le società controllate o partecipate da soggetti pubblici, ancorché rientranti nel più ampio obbligo di “tracciabilità dei pagamenti”. ► Subappaltatori e subcontraenti interessati dal nuovo obbligo Vista la genericità della norma (art.1, co.917, legge 205/2017), una delle principali criticità connesse all’assolvimento dell’obbligo di fatturazione elettronica in via anticipata a decorrere dal 1° luglio 2018, era connessa proprio all’identificazione dei soggetti in esso ricadenti. Sul punto, l’Agenzia precisa che, in virtù di quanto stabilito dall’art.105, co.2, del D.Lgs. 50/2016 (cd. “Codice dei contratti pubblici”), l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i seguenti soggetti operanti nell’ambito di un contratto d’appalto pubblico: ■ subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, intendendosi per tale «il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto» (art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici), ■ subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi elencati nel citato art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici.
Sono, di contro, esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione, precisa la CM 13/E/2018, tutti coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha alcun obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante, o perché non interessati dall’imposizione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e/o CUP (codice unico di progetto) riguardanti la disciplina sulla “tracciabilità dei pagamenti”. In realtà, ai sensi del citato art.105, co.2, del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50/2016, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi. Pertanto, l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’entrata in vigore anticipata del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla CM in esame. Si tratta, in particolare, dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico ed in parte in una fornitura privata. In ogni caso, in quest’ultima ipotesi, in un’ottica di semplificazione e anche in risposta a quanto evidenziato dall’ANCE, l’Agenzia delle Entrate ha escluso, per il fornitore, l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico in via anticipata dal 1° luglio scorso. Tali chiarimenti si aggiungono a quanto anticipato dalla precedente CM 8/E/2018, con la quale l’Agenzia ha precisato che la fatturazione elettronica (oltre al rapporto a monte tra PA e appaltatore) riguarda, comunque, i soli rapporti diretti tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Così, nei rapporti tra il subappaltatore/ subcontraente ed eventuali suoi prestatori e contraenti, la fatturazione, anche dal 1° luglio 2018, può comunque avvenire con la tradizionale modalità cartacea. ► Concetto di appalto pubblico: identificazione delle PA committenti Un’altra questione aperta era relativa alla definizione di “pubbliche amministrazioni” committenti e, con esse, all’identificazione dei contratti pubblici nell’ambito dei quali deve operare la fatturazione elettronica anche nei rapporti “a valle” tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente. Sul punto, la CM 13/E/2018 precisa che, a tal fine, le “pubbliche amministrazioni” vanno identificate nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettroniche, ai sensi dell’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 e del DM attuativo 55/2013. Come chiarito dalla CM 1/DF del 9 marzo 2015[6], si tratta: ■ degli Enti e dei soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e delle
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Autorità indipendenti (art.1, co. 2, legge 196/2009), ■ tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI (art.1, co.2, D.Lgs. 165/2001), ■ le Amministrazioni autonome (art.1, co.209, legge 244/2007). Sono quindi per ora esclusi dal nuovo adempimento i rapporti per i quali, a monte della filiera contrattuale, il soggetto committente non sia una “pubblica amministrazione” nel senso sopra precisato. Pertanto, ai fini dell’anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica, non sono considerati “appalti pubblici” i rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici. ► Consorzi: fatturazione dei rapporti interni tra Consorzio e consorziate La CM 13/E/2018 interviene anche sull’ipotesi, piuttosto frequente, di esecuzione dell’appalto pubblico tramite strutture consortili, precisando che l’obbligo di fatturazione elettronica, in ogni caso, non si estende nei rapporti interni tra Consorzio e imprese consorziate (che, in linea generale, non si configurano comunque come subappalti o ipotesi affini). Pertanto, anche laddove il Consorzio operi nei confronti dell’appaltatore principale, ricadendo quindi, dal 1° luglio scorso, nell’obbligo di fatturazione elettronica, le società consorziate non sono comunque obbligate a fatturare in modalità elettronica nei confronti del Consorzio medesimo. Per il resto, la CM 13/E/2018 interviene in senso più generale, precisando, tra l’altro, che: ■ sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti non stabiliti, ma solo identificati, in Italia. I soggetti identificati possono però ricevere fatture elettroniche, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenerne una copia cartacea, qualora ne facciano richiesta. Nel novero dei soggetti a cui non si applica l’obbligo della fattura elettronica rientrano, inoltre, i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, ■ le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini
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di emissione della fattura, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, in base a quanto stabilito dall’art.6 del DPR 633/1972 (che, per le prestazioni di servizi, individua tale momento nel pagamento del corrispettivo o, se precedente, all’emissione della fattura medesima). Sul punto, la CM chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti, ai fini del rispetto dei termini di emissione, la sola data di formazione della fattura ed il suo contestuale invio al Sistema di interscambio. In ogni caso, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio della fattura al Sistema di interscambio effettuato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta. ■ la fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero di quella originaria. Tuttavia, qualora non sia possibile mantenere numero e data originari, si può alternativamente emettere ■ una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata (successivamente stornata con variazione contabile interna); ■ una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.
PRIMA CASA PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE NEL CASO DI RIACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETÀ In caso di vendita, effettuata prima dei cinque anni dall’acquisto, dell’abitazione comprata fruendo dei benefici fiscali cd. “prima casa”, si decade dagli stessi se entro un anno dalla vendita si acquista la sola nuda proprietà di un’altra abitazione. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, nella Sentenza n.17148/2018 con la quale è stata revocata l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa a un contribuente che, prima del decorso dei 5 anni necessari
per poter vendere il bene e mantenere il beneficio “prima casa”, aveva alienato l’immobile acquistato con tale agevolazione, comprando, entro l’anno, la quota indivisa di un quarto della nuda proprietà di altro immobile per il quale era avvalso, nuovamente, dell’aliquota ridotta. A tal riguardo la Corte fa una distinzione tra le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento del beneficio “prima casa” e quelle che invece sono legate al suo mantenimento. Si ricorda, infatti, che il riconoscimento dei benefici “prima casa” (registro 2% in caso di acquisto da privato, Iva 4% in caso di acquisto da impresa, e ipotecarie e catastali in misura fissa) è subordinato a una pluralità di condizioni [1]: ■ natura dell’immobile (categoria catastale A diversa da A/1, A/8 e A/9); ■ ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; ■ non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; ■ non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. Diversamente, il mantenimento del beneficio, in caso di alienazione dell’abitazione acquistata con i benefici prima casa, prima dei 5 anni dalla data di acquisto richiesti dalla legge [2], è subordinato all’acquisto entro un anno dalla vendita, di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale disciplina, sottolinea la Corte, deriva dall’intenzione del Legislatore di favorire l’acquisto della casa di proprietà al di là delle contingenti necessità della vita del contribuente, e al contempo, di ostacolare eventuali intenti speculativi. Quest’ultimo aspetto impone, a parere della Corte, una lettura restrittiva della norma in quanto essa deroga alla decadenza di un beneficio fiscale. Dunque, in linea con tale ratio per evitare la decadenza dal beneficio in caso di alienazione dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni cd. “prima casa”, prima del decorso dei 5 anni, il secondo acquisto che va comunque fatto entro l’anno dalla vendita, deve essere tale da consentire al contribuente l’uso e il godimento dell’abitazione in via piena ed esclusiva. Questa condizione, a parere della Corte, non è realizzata dall’acquisto della nuda proprietà in quanto quest’ultima non è “titolo giuridico idoneo a porre in essere un atto di destinazione ad abitazione principale”. La destinazione dell’immobile ad abitazione principale deve dipendere strettamente dall’idoneità dell’atto concluso dal contribuente che deve essere di per sé idoneo a trasferirgli poteri di uso e godimento del
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bene che siano pieni ed assoluti, essendo irrilevanti, a tal fine, gli eventuali ulteriori contratti conclusi dal contribuente con terzi aventi diritto. Ne consegue che la decadenza dell’agevolazione non è evitata se entro l’anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con il beneficio, si proceda all’acquisto di un immobile in nuda proprietà. Note: [1] Cfr. Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. [2] Cfr. Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, comma 4 (estratto) “[…] In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 % della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale […]”.
PRIMA CASA ACQUISTO IN COMUNIONE DEI BENI
(Corte di Cassazione Ord. 14326/2018)
In caso di acquisto dell’abitazione da parte dei coniugi in comunione dei beni, per fruire del beneficio cd. “prima casa” sull’intero immobile, è necessario che entrambi partecipino al rogito e rendano le dovute dichiarazioni, pena la revoca dell’agevolazione. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 14326 del 5 giugno 2018, che ha riconosciuto la validità della revoca dei benefici “prima casa” per l’acquisto di un’abitazione effettuato da un coniuge in comunione dei beni, non avendo l’altro coniuge partecipato al rogito e reso le necessarie dichiarazioni di legge. Si ricorda che le condizioni per accedere ai
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benefici “prima casa” (registro 2% in caso di acquisto da privato, Iva 4% in caso di acquisto da impresa, e ipotecarie e catastali in misura fissa) sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano: ■ la natura dell’immobile (categoria catastale A diversa da A/1, A/8 e A/9); ■ l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; ■ la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; ■ la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. È proprio sulle ultime due condizioni sopra indicate che si appunta la decisione della Corte di Cassazione che, nell’Ordinanza in commento, precisa che in caso di acquisto di un fabbricato con richiesta di fruire delle agevolazioni prima casa “da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo”. In caso contrario il beneficio fiscale sarà riconosciuto soltanto sulla quota dell’immobile spettante al coniuge che ha effettuato le dichiarazioni. Note: [1] Cfr. Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 (estratto) “1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune
in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. (…)”.
ANCE DISPONIBILE LA NUOVA GUIDA OPERATIVA “ECO BONUS E SISMA BONUS E LA PIATTAFORMA ANCE-DELOITTE” La nuova Guida Operativa “Eco Bonus e Sisma Bonus e la Piattaforma Ance-Deloitte” rappresenta uno strumento utile per comprendere il funzionamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza sismica. È un documento caratterizzato da una struttura agile, “a domanda e risposta”, finalizzata a illustrare, in modo sintetico, i diversi temi relativi a questi due incentivi, con la descrizione delle caratteristiche dell’Ecobonus e del Sismabonus, con approfondimenti di natura fiscale e tecnica. Viene, inoltre, descritto il meccanismo di cessione dei crediti e il funzionamento della Piattaforma Ance-Deloitte, approfondendo il ruolo centrale delle Associazioni territoriali nel processo di accreditamento delle imprese associate alla Piattaforma. L’obiettivo della Guida è dare il maggior numero di informazioni necessarie al Sistema Associativo e alle imprese per operare su questi due mercati, conoscere le opportunità di investimento e diventare un vero e proprio punto di riferimento per i committenti, in particolare i condomini. La guida sarà aggiornata con regolarità, per tenere in considerazione gli sviluppi del
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progetto e le novità regolamentari. Sul sito dell’Associazione è disponibile la Guida Operativa Ance Sisma ed Ecobonus.
FATTURA ELETTRONICA ON LINE I SERVIZI GRATUITI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Sono on line, dal 15 giugno 2018, i servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per facilitare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha predisposto due servizi on line utili per: ■ generare il codice Qr, che consente ai titolari di partita Iva di creare, accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” o tramite il proprio cassetto fiscale, un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire in modo automatico e sicuro i dati del cliente. (Il codice può essere salvato in pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, e deve essere distrutto e rigenerato in caso di modifica dei dati anagrafici o di partita IVA). ■ registrare l’indirizzo telematico che consente a imprese e professionisti di comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le fatture elettroniche. L’abbinamento alla propria partita Iva di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un “codice destinatario” (in caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) può essere effettuato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
CEDOLARE SECCA AL 10% PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO NEI COMUNI IN STATO DI EMERGENZA La cedolare secca del 10% applicabile agli affitti a canone concordato spetta anche ai contratti aventi ad oggetto abitazioni site in Comuni per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza tra il 28 maggio 2009 e il 27 maggio 2014. È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Lombardia) nella risposta all’interpello di un contribuente che, tenuto al versamento della cedolare secca relativa al contratto di locazione a canone concordato di un’abitazione sita nel Comune di Menaggio, in Lombardia, chie-
TRIBUTI
deva l’applicabilità dell’imposta sostitutiva nella misura del 10%. A tale quesito l’Agenzia risponde positivamente facendo il punto sulla disciplina della “cedolare secca” al 10% per i contratti a canone concordato che da ultimo, la legge 205/2017 (Bilancio 2018) ha prorogato per il biennio 2018-2019. Si ricorda che la “cedolare secca” è un regime di tassazione facoltativo che comporta, se scelto dal contribuente, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) e delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. L’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, che può avvenire al momento della registrazione del contratto o successivamente in caso di contratti pluriennali, comporta il pagamento di un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. L’aliquota scende al 10% per i contratti di locazione: ■ a canone concordato; ■ relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli ad essi confinanti nonché negli altri Comuni capoluogo di provincia, e nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)[1]. In particolare, l’art.9 del DL 47/2014[2], che ha operato la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota per le locazioni a canone concordato, ha anche disposto che la stessa aliquota è applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014), è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. È su questo punto che si concentra l’Agenzia delle Entrate confermando, nel caso di specie, l’applicabilità della cedolare secca del 10% stante la collocazione dell’abitazione locata a canone concordato nel territorio della Lombardia che il DPCM del 22 gennaio 2019 ha dichiarato in stato di emergenza. Viene così data attuazione all’estensione della facoltà di avvalersi della tassazione sostitutiva ad aliquota ridotta anche ai Comuni dichiarati in stato di emergenza tra il 28 maggio 2009 e il 27 maggio 2014, prevista dall’art.9, comma 2-bis del DL 47/2014. A tal riguardo va precisato, inoltre, che l’aliquota sarà applicabile nella misura del 10% per tutto il 2019, per poi tornare nel 2020, salvo ulteriori proroghe, al 15%.
BONUS VERDE ESCLUSIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA Il “Bonus verde” spetta anche per la realizzazione di fioriere e gli allestimenti a verde permanente di balconi e terrazzi, purché realizzati nell’ambito di un intervento di sistemazione “innovativo”. Esclusi gli interventi “fai da te”, ma ammessa la possibilità di ricorrere a più fornitori in caso di interventi di riqualificazione a verde complessivi. Queste sono alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata, sul tema “Bonus verde”. Si ricorda che l’articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; - realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi. La detrazione condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi e spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. A tal proposito l’Agenzia aveva già avuto modo di chiarire che in caso in caso di interventi eseguiti sia
Note: [1] Cfr. l’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e l’art. 1, lettera a) e b) del DL 551/1988 convertito, con modiche nella legge n.61/1989. [2] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2014.
475
sulla singola unità immobiliare, che sulle le parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno. Si ricorda che, come già precisato dall’Agenzia, sono agevolabili tramite “Bonus verde” solo le spese per interventi straordinari di sistemazione a verde mentre restano escluse le spese di manutenzione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che sono esclusi dall’agevolazione i lavori in economia e che sono detraibili solo le spese per le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione dell’intero giardino o dell’area, finalizzate alla riqualificazione ex novo o al radicale rinnovamento. A tal riguardo viene precisato però, che è riconosciuta al contribuente la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, delle piante, degli arbusti e delle specie vegetali necessarie all’intervento complessivo di riqualificazione dell’area verde. Per quanto riguarda la tipologia di spese ammesse alla detrazione viene chiarito che, sempre nel contesto di un intervento innovativo, sono incluse anche quelle relative a: - interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio; - realizzazione di fioriere e l’allestimento di balconi e terrazzi, se effettuati in maniera permanente; - progettazione degli interventi con particolare riguardo alle indagini e stime del sito di intervento purché riconducibili all’intervento stesso. Per fruire dell’agevolazione non è necessario, precisa inoltre l’Agenzia delle Entrate, indicare in fattura il riferimento normativo relativo alla legge di Bilancio 2018 che introduce il “Bonus verde”, ma la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)
Variazione gennaio.......17-18: ..... Variazione febbraio.......17-18: ..... Variazione marzo..........17-18: ..... Variazione aprile...........17-18: ..... Variazione maggio........17-18: ..... Variazione giugno.........17-18: .....
gennaio............................................................................ 1,004217 febbraio........................................................................... 1,005467 marzo.............................................................................. 1,008201 aprile................................................................................ 1,009451 maggio............................................................................. 1,012927
0,90% 0,50% 0,70% 0,40% 0,90% 1,20%
(0,675%) (0,375%) (0,525%) (0,300%) (0,675%) (0,900%)
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE: ANNO 2015 = 100 Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
2003
76,05
76,33
76,42
76,52
76,52
76,52
76,71
76,71
76,71
76,71
76,80
76,80
76,57
2004
77,65
78,30
78,49
78,77
79,81
79,90
80,37
80,47
80,65
80,84
80,94
81,03
79,77
2005
81,59
81,88
83,00
83,00
82,82
82,91
83,19
83,38
83,47
83,38
83,47
83,29
82,95
2006
83,66
83,85
85,17
85,26
85,35
85,35
85,54
85,73
85,73
85,73
85,92
85,92
85,27
2007
87,42
87,89
87,99
88,46
88,64
88,55
88,55
88,64
88,74
88,55
88,64
88,74
88,40
2008
89,40
89,68
89,77
90,24
90,81
93,63
93,53
93,44
93,34
92,78
92,22
92,22
91,75
2009
93,06
92,87
92,69
92,59
92,69
92,59
92,40
92,50
92,50
92,59
92,50
92,50
92,62
2010
92,59
92,69
92,97
94,38
94,47
94,38
94,38
94,47
94,57
94,47
94,38
94,47
94,02
2011
96,07
95,98
96,45
96,54
96,73
97,10
97,10
97,20
97,29
97,29
97,29
97,29
96,86
2012
98,51
98,80
98,89
99,17
99,27
99,17
99,08
98,98
99,27
99,36
99,27
99,27
99,09
2013
99,55
99,83
99,64
99,55
99,92
99,74
99,74
99,83
99,92
99,64
99,64
99,55
99,71
2014
99,36
99,55
99,17
99,36
99,27
99,36
99,74
100,02
99,92
99,74
99,74
99,83
99,59
2015
99,83
99,64
99,64
99,55
99,64
99,64
100,39
100,49
100,49
100,21
100,21
100,21
100,00
2016
100,21
100,21
100,11
100,21
100,30
100,30
100,30
100,30
100,39
100,49
100,49
100,49
100,32
2017
100,68
100,49
100,68
100,86
100,77
100,77
100,77
100,96
101,05
101,15
101,24
101,15
100,88
2018
101,60
101,50
101,50
101,60
101,70
Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; e base 2017 = 1,4424 tra base 2005 e: base 2010 = 1,133; e base 2017 = 1,2159 tra base 2010 e: base 2015 = 1,0638
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI MAGGIO 2018 CHE È PARI A 101,7 Marzo
Aprile
2003
Gennaio
33,73%
Febbraio
33,24%
33,07%
32,91%
Maggio
32,91%
Giugno
32,91%
Luglio
32,58%
32,58%
32,58%
32,58%
32,42%
32,42%
32,83%
2004
30,98%
29,88%
29,57%
29,10%
27,43%
27,28%
26,54%
26,39%
26,09%
25,80%
25,65%
25,51%
27,49%
2005
24,64%
24,21%
22,52%
22,52%
22,80%
22,66%
22,25%
21,97%
21,83%
21,97%
21,83%
22,11%
22,60%
2006
21,56%
21,29%
19,41%
19,28%
19,15%
19,15%
18,89%
18,63%
18,63%
18,63%
18,37%
18,37%
19,27%
2007
16,33%
15,71%
15,59%
14,97%
14,73%
14,85%
14,85%
14,73%
14,61%
14,85%
14,73%
14,61%
15,04%
2008
13,76%
13,41%
13,29%
12,70%
12,00%
8,62%
8,73%
8,84%
8,95%
9,61%
10,28%
10,28%
10,84%
2009
9,28%
9,50%
9,72%
9,84%
9,72%
9,84%
10,06%
9,95%
9,95%
9,84%
9,95%
9,95%
9,80%
2010
9,84%
9,72%
9,39%
7,76%
7,65%
7,76%
7,76%
7,65%
7,54%
7,65%
7,76%
7,65%
8,17%
2011
5,86%
5,96%
5,45%
5,34%
5,14%
4,73%
4,73%
4,63%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,99%
2012
3,23%
2,94%
2,84%
2,55%
2,45%
2,55%
2,65%
2,74%
2,45%
2,35%
2,45%
2,45%
2,64%
2013
2,16%
1,87%
2,06%
2,16%
1,78%
1,97%
1,97%
1,87%
1,78%
2,06%
2,06%
2,16%
1,99%
2014
2,35%
2,16%
2,55%
2,35%
2,45%
2,35%
1,97%
1,68%
1,78%
1,97%
1,97%
1,87%
2,12%
2015
1,87%
2,06%
2,06%
2,16%
2,06%
2,06%
1,30%
1,21%
1,21%
1,49%
1,49%
1,49%
1,70%
2016
1,49%
1,49%
1,59%
1,49%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,30%
1,21%
1,21%
1,21%
1,38%
2017
1,02%
1,21%
1,02%
0,83%
0,92%
0,92%
0,92%
0,73%
0,64%
0,55%
0,45%
0,55%
0,81%
2018
0,10%
0,20%
0,20%
0,10%
476
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
LAVORI PUBBLICI
APPALTI PUBBLICI RITARDATI PAGAMENTI DELLA P.A. LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE ALL’ITALIA DI CONFORMARSI ALLE NORME UE La Commissione Europea ha deciso di inviare, in data 7 giugno 2018, un parere motivato all’Italia in quanto il suo diritto nazionale non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE). La decisione si basa sulle novità introdotte dal cd. decreto correttivo, d.lgs. 56/2017, al Codice dei contratti, d.lgs. 50/2016, e, in particolare, sulla formulazione dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, per il quale il 13 luglio 2017 la Commissione aveva messo in mora l’Italia. A quasi un anno di distanza, l’art. 113-bis citato - nonostante sia stato parzialmente modificato dalla successiva legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 586, legge n. 205 del 2017) - rimane difforme dalla direttiva europea, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi. La disciplina italiana invece allunga i tempi di pagamento, in contrasto con l’impegno costante della UE volto a garantire la tempestività dei pagamenti a favore degli operatori economici, spesso PMI, e a migliorare l’attuazione della direttiva in tutta l’UE. Secondo la ricostruzione italiana, le nuove disposizioni che estendono i tempi di gestione del pagamento delle fatture per stato avanzamento lavori negli appalti pubblici, sono imposte ai fini delle verifiche, anche qualora siano già state svolte nel corso delle diverse fasi di realizzazione delle opere pubbliche. La Commissione, in mancanza di provvedimenti o spiegazioni soddisfacenti, ha quindi inviato un «parere motivato all’Italia in quanto il suo diritto nazionale non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE)». Laddove non sia modificato il Codice, per l’Italia scatta il deferimento alla Corte di giustizia (per l’Italia è la seconda volta sui pagamenti, dopo quella promossa dall’ANCE nel 2014), che in caso di condanna comporta sanzioni, da pagare sul pregresso e per ogni giorno di ritardo nel mettersi in regola. Da notare che proprio l’ANCE è stata fin dall’inizio portabandiera - a livello nazionale ed europeo - nella denuncia della piaga dei ritardati pagamenti in Italia, quantificandone
l’enorme portata e i devastanti effetti. L’ANCE è infatti dal 2013 referente privilegiato nei confronti della Commissione Ue sull’attuazione della direttiva pagamenti in Italia. A tale proposito, si ricorda che il 15 maggio 2018 nel corso dell’Audizione preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2018, l’ANCE aveva evidenziato la necessità di riallineare la disciplina sui pagamenti del corrispettivo di appalto alla normativa europea, introducendo un termine massimo per la redazione dei SAL (non superiore a un mese), nonché un termine per il pagamento dei lavori, che deve essere non superiore a 30 giorni dal SAL stesso.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) EDILIZIA D.M. 11/12/2017 AGGIORNAMENTO DELLE FAQ FORNITE DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato in data 12/06/2018 un aggiornamento delle FAQ sui criteri ambientali minimi sull’edilizia, di cui al DM del 11 ottobre 2017. Si ricorda che il Decreto Ministeriale Ambiente e Tutela Territorio e Mare 11/10/2017 definisce i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare per qualunque importo e per l’intero valore delle gare. Le FAQ contengono chiarimenti importanti per le stazioni appaltanti e imprese sull’utilizzo dei CAM all’interno degli appalti pubblici di lavori nonché ai fini dell’affidamento dei servizi di progettazione. In particolare, sono stati aggiornate le FAQ relative ai criteri 2.3.5.5 - Emissione dei materiali e 2.3.2 - Prestazione energetica. In particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito ai seguenti argomenti: - Criterio 2.3.5.5 - “Emissione dei materiali” del suddetto decreto. Nel caso di “altre pavimentazioni”, quali, nello specifico, pavimentazioni autolivellanti cementizie applicate in loco e costituite da più strati, è stato chiarito che, poiché la specifica tecnica fa riferimento all’emissività del prodotto finito e poiché le pavimentazioni autolivellanti vengono applicate in loco e sono costituite da più strati, è necessario valutare se le emissioni provengano solo dallo strato più superficiale o anche da uno o più degli altri
477
strati. A seconda dei casi e delle specifiche di ogni prodotto, dovrà essere calcolata l’emissività totale, che dovrà rispettare i limiti di emissione riportati in tabella. Le emissioni dovranno perciò essere calcolate per quegli strati per cui c’è emissività. Spetta al produttore stabilire quali siano gli strati emissivi, in base alla specificità di ogni prodotto, e fornire adeguata documentazione a supporto. - Criterio 2.4.2.9 - “Isolanti termici e acustici” del suddetto decreto. Si specifica che la verifica di questo criterio si divide in due parti. Una prima parte riferita ai primi 5 punti dell’elenco dei criteri inerenti le sostanze pericolose e una seconda parte inerente l’ultimo punto dell’elenco sul contenuto di materia recuperata/riciclata. La verifica per la prima parte deve intendersi nel senso che l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai requisiti richiesti, che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato. Di seguito, i chiarimenti del MATTM. Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017. Versione del 12/06/2018 In seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, si ritiene necessario fare alcune precisazioni: 1. Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016, prevede all’art.71 che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. All’art.34 viene specificato al comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
LAVORI PUBBLICI
2. La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo p.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di “un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa. 3. Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non
previsti nel progetto esecutivo. 4. Le stazioni appaltanti nell’applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi p.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all’applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia. Domande su questioni generali D: Nei CAM non si trovano tutte le tipologie di progetto, p.es non sono contemplati i restauri. Come ci si deve comportare in questi casi? R: I CAM edifici, quando fanno riferimento a nuovi edifici o ristrutturazioni di primo e secondo livello o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rifanno alle definizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, di attuazione della legge 90/2013. Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente si invitano le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto. D: Alcuni materiali parrebbero non rientrare all’interno di quelli inseriti nei CAM. Se ad esempio ho progettato una parete ventilata in elementi in cotto, ricado all’interno del punto 2.4.2.2. Laterizi, che invece fa riferimento a “laterizi per murature e solai”? o non tengo conto di alcuna prescrizione? E se la parete ventilata la progetto in elementi in gres porcellanato, ricado nel punto 2.4.2.9? R: Non è stato specificato nel CAM (si potrà farlo nelle prossime modifiche al CAM), però
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come stazione appaltante può prescriverlo al di là dei CAM ai sensi dell’art. 68 del codice dei contratti pubblici. Non tutti i materiali sono elencati nel testo dei CAM perché non si tratta di un capitolato. I criteri sono stati elaborati solo per alcuni materiali. Ai fini dei CAM quindi per i materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica, a meno che non vi siano obblighi derivanti da altre norme o regolamenti di livello locale. Domande specifiche su singoli criteri Criterio 2.1.1 Sistemi di gestione ambientale D: La certificazione ISO 14001 o EMAS o equivalenti è richiesta anche al gruppo di progettazione? R: trattandosi di sistemi di gestione ambientale il criterio si riferisce alla ditta appaltatrice che esegue i lavori. Potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in caso di offerta per gara di progettazione ma comunque il criterio non è obbligatorio ai sensi del codice appalti e sta alla stazione appaltante decidere se inserirlo nella documentazione di gara. Capitolo 2.2 specifiche tecniche per gruppi di edifici D: cosa s’intende per gruppi di edifici? non vi è alcuna definizione di “gruppo o gruppi di edifici” nei decreti nazionali (ad es. T.U. edilizia e urbanistica DPR 380/2001). Senza una definizione specifica di cosa s’intenda per gruppi di edifici (edifici contigui? Complessi costituiti da due o più fabbricati anche non contigui? ecc.) non appare chiaro come e in quali casi applicare i criteri del cap. 2.2 dell’allegato 1 al DM 6/11/2017 G.U. n.259. R: per gruppi di edifici si intende un insieme di due o più edifici, siano essi contigui o meno. Criterio 2.3.1 Diagnosi energetica D: Qual è il professionista accreditato a cui ci si riferisce nella verifica? R: Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate (vedi allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i.) sono: • EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024; • Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5; Criterio 2.3.2 Prestazione energetica D: La data di riferimento del 2019 riportata al terzo capoverso non trova corrispondenza con quanto indicato nelle Tabelle 1-4 dell’Appendice B del DM 26.06.2015 (in allegato) dove sono previsti solo due scaglioni temporali: 2015 e 2021. È un refuso? R: Si, è un refuso. Le parole “…, relativamente all’anno 2019” vanno intese come “… relativamente all’anno 2021”. Criterio 2.3.5.5 - Emissione dei materiali D: Nel caso di “altre pavimentazioni” quali, nello specifico, pavimentazioni autolivellanti cementizie applicate in loco e costituite da più strati, cosa deve essere testato? Ogni
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singolo strato o lo strato più superficiale? Spesso queste pavimentazioni, infatti, sono composte da più “strati” di cui uno più o possono essere cementizi, ma nelle quali lo strato più esterno di finitura è assimilabile a un primer o ad un prodotto verniciante. R: Poiché la specifica tecnica fa riferimento all’emissività del prodotto finito e poiché le pavimentazioni autolivellanti vengono applicate in loco e sono costituite da più strati, è necessario valutare se le emissioni provengano solo dallo strato più superficiale o anche da uno o più degli altri strati. A seconda dei casi e delle specifiche di ogni prodotto, dovrà essere calcolata l’emissività totale, che dovrà rispettare i limiti di emissione riportati in tabella. Le emissioni dovranno perciò essere calcolate per quegli strati per cui c’è emissività. Spetta al produttore stabilire quali siano gli strati emissivi, in base alla specificità di ogni prodotto, e fornire adeguata documentazione a supporto. Criterio 2.3.7 Fine vita D: Si chiede se il piano di disassemblaggio debba includere gli impianti. R: Si, gli impianti sono inclusi. Come riportato nel testo il criterio si riferisce all’intera opera. Lo scopo del criterio è acquisire le informazioni utili alla fase di fine vita dell’edificio a beneficio della stazione appaltante. Nella verifica si chiede un elenco di tutti i materiali e componenti che “possono” essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio. Nel caso degli impianti, quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco. Per stimolare il mercato della produzione di impianti verso principi di ecodesign e l’uso di componenti recuperabili, in futuro sarà previsto un criterio premiante per l’installazione di impianti (di riscaldamento o raffrescamento, elettrici ecc.) che sono progettati per essere disassemblati e riciclati. Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata D: Il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati. “per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute al cap.2.4.2”. Le percentuali contenute nei sottopunti sui singoli materiali di cui al punto 2.4.2 sono però generalmente minori di quel 15% imposto in premessa (cls-percentuale minimo di riciclato 5% sul totale, laterizi 10%- per il legno non sono richieste percentuali minime.. etc.)- quindi applicando le singole percentuali imposte o non applicandole (vedi il caso del legno), calcolando i pesi e le % relative di riciclato, non si arriva ad ottenere quel 15% richiesto. Non risulta chiaro quindi se basta attenersi alle percentuali contenute
al cap.2.4.2 come scritto al 3° capoverso, o se nel complessivo dei calcoli devo ottenere comunque almeno il 15% di materia riciclata, come scritto al primo capoverso, il che farebbe alzare tutte le percentuali rispetto a quanto stabilito ai successivi sottopunti. R: Per i materiali di cui al cap. 2.4.2 si applicano le percentuali indicate nei relativi paragrafi 2.4.2.1 e seguenti. Per altri materiali (se ce ne sono nel progetto) si fa la somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai sensi del 2.4.1.2. Questo 15 % può essere costituito anche dal differente contributo dato dai diversi materiali considerati. Se così non si riesce ad arrivare al 15% di riciclato complessivo, lo si riporta nella relazione tecnica-illustrativa. Se, invece, non ci sono materiali diversi da quelli indicati ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, restano le percentuali più basse ivi indicate. D: Fare riferimento al PESO e non al volume, appare talvolta scorretto, poiché ci sono materiali molto leggeri, come gli isolamenti termici ed acustici (di cui al par. 2.4.2.8), che incidono pochissimo sul peso totale, che però sarebbero anche più facilmente reperibili nelle versioni “riciclate”, mentre ad esempio i calcestruzzi vanno ad incidere molto sui calcoli complessivi dei pesi. Di conseguenza, in tal caso, se dovessimo fissare la % minima complessiva al 15%, occorrerebbe imporre per il calcestruzzo una % di riciclato molto più alta di quella imposta del 5% da norma. Restano i dubbi poi sull’effettiva reperibilità sul mercato di un cls con il 30-40% di materiale riciclato..- ovvero rischiamo di imporre delle % di riciclato su certi materiali che non esistono, con grossi problemi poi in fase di appalto. R: Per il calcestruzzo si è scelta già da tempo, la percentuale del 5% di riciclato a causa delle restrizioni derivanti nella norma tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Tabella 11.2.III). Riguardo gli isolanti o in genere i materiali leggeri quel che conta in un’analisi del ciclo di vita è l’impatto ambientale per unità di peso. In una manutenzione straordinaria, se si utilizzano pochi materiali e questi materiali sono quelli richiamati nei criteri 2.4.2.1 e seguenti, si applicano (come detto al precedente punto) le percentuali indicate per i singoli materiali. Se si utilizzano anche altri materiali, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, si fa la somma dei relativi pesi e sul totale si calcola il 15%. D: Sempre in tema di contenuto di riciclato, per il legno non è stata specificata una percentuale minima di riciclato quindi come ci si deve comportare nel caso di sostituzione di serramenti in legno? questi vanno ad incidere comunque sui calcoli dei pesi complessivi per la materia riciclata, o no? R: Il criterio 2.4.2.4 sulla sostenibilità del legno equipara il contributo del legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e quello del legno riciclato. Per cui se gli
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infissi contengono una % di legno riciclato questo contribuisce al raggiungimento del 15% minimo previsto dal criterio 2.4.1.2. Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose D: Nel criterio è riportato che Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): (segue elenco frasi di rischio). Ma le frasi di rischio riportate non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento, come mai? R: È stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle che si è ritenuto necessario inserire. D: In quali casi devono essere effettuati i rapporti di prova previsti per la verifica del punto 1? R: Solo nel caso in cui nelle componenti, parti o materiali usati vengano aggiunti intenzionalmente gli additivi di cui al punto 1. Tale condizione può essere desunta dalla documentazione già richiesta per i successivi punti 2 e 3. 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti D: Lo sfrido della produzione di cartongesso (codice Ateco 23.62.00) può essere riutilizzato attraverso una normale pratica industriale. Il gesso così ricavato viene poi re-immesso nel ciclo produttivo del cartongesso miscelandolo con il gesso naturale e/o riciclato. Si chiede se lo sfrido della produzione di cartongesso, nella misura in cui costituisce un sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possa essere conteggiato nella percentuale indicata nel criterio. R: Il gesso che proviene dalle operazioni di riutilizzo a vale di un processo produttivo di cartongesso è a tutti gli effetti classificabile come sottoprodotto se soddisfa tutti i requisiti elencati nell’art. 183, comma 1, lett. qq), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il DM 11 ottobre 2017 al punto 2.4.2.8 dell’Allegato, prevede che le tramezzature e i controsoffitti realizzati con sistemi a secco devono avere un contenuto minimo del 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. I sottoprodotti possono quindi essere conteggiati nel 5% previsto. È onere del gestore dell’impianto di cartongesso dimostrare il rispetto delle condizioni di legge attraverso una verifica di parte terza così come per il contenuto di riciclato già richiamato nel testo del criterio. 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici D: si chiede come si possa ottemperare a quanto previsto dal primo capoverso della verifica ove è scritto che “Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.” R: La verifica di questo criterio si divide in
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due parti. Una prima parte riferita ai primi 5 punti elenco inerenti le sostanze pericolose e una seconda parte inserente l’ultimo punto elenco sul contenuto di materia recuperata/ riciclata. La verifica per la prima parte deve intendersi nel senso che l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai requisiti richiesti, che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato. Criterio 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti D: Se uso dei materiali naturali, come la pietra, estratte in natura, ricado o no nel punto 2.4.2.10? R: Sì, la prima parte della Decisione Ecolabel riguarda proprio estrazione di materiali naturali. Quindi va applicato il 2.4.2.10. D: Nella verifica, al secondo punto elenco, quando è fatto riferimento alla norma 17025 non viene riportato come esempio EPDItaly© o equivalenti come invece avviene per la verifica di altri criteri. Come mai? R: Si tratta di una semplice differenza nella formulazione del testo ma non di esclusione. Del resto anche negli altri criteri il riferimento ad EPDItaly© è preceduto dalla parola “come”, quindi si vuole riportare solo un esempio di possibile strumento idoneo alla verifica, facendo sempre riferimento all’equivalenza. Quindi anche per questo criterio è da intendersi che EPDItaly© o equivalenti è uno strumento da cui si può evincere il rispetto del criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri richiamati nel criterio Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici D: Nella verifica, al secondo punto elenco, quando è fatto riferimento alla norma 17025 non viene riportato come esempio EPDItaly© o equivalenti come invece avviene per la verifica di altri criteri. Come mai? R: Si tratta di una semplice differenza nella formulazione del testo ma non di esclusione. Del resto anche negli altri criteri il riferimento ad EPDItaly© è preceduto dalla parola “come”, quindi si vuole riportare solo un esempio di possibile strumento idoneo alla verifica, facendo sempre riferimento all’equivalenza. Quindi anche per questo criterio è da intendersi che EPDItaly© o equivalenti è uno strumento da cui si può evincere il rispetto del criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri richiamati nel criterio. Criterio 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari D: Il testo del criterio, nella parte inerente la verifica sembra interrompersi nel punto in cui
cita: “…l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:” senza che seguiti con un elenco di opzioni. R: nell’ultima modifica del criterio è stato tolto il riferimento ai sanitari dotati di etichetta Ecolabel per i quali nella verifica erano elencate le prove di conformità. Il testo corretto del criterio è il seguente: “I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare. Verifica: Il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio.” Criterio 2.5.3 Prestazioni ambientali D: Per il punto viene richiesta come verifica la redazione di alcuni documenti che sono di solito in capo al progettista esecutivo e non ad ogni offerente, che si troverebbe a dover eseguire della progettazione in fase di gare e senza possibilità di modificare il computo delle opere, si chiede se detta verifica non sia in capo all’offerente ma bensì al progettista. R: l’ultimo capoverso della verifica di questo criterio si riferisce al caso in cui il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. In questo caso, se i criteri previsti dal protocollo scelto rispondono ai criteri ambientali previsti dal criterio 2.5.3, allora il progettista può presentare la documentazione prevista dal protocollo e non dover relazionare tutto quanto previsto dal criterio. Questa operazione va fatta a monte, nella fase di elaborazione del progetto, quindi la stazione appaltante dovrà mettere e gara lavori su un progetto esecutivo che avrà già specificato la documentazione da produrre a dimostrazione della conformità al criterio 2.5.3. Non è quindi responsabilità dell’offerente che dovrà basarsi su quanto previsto dal progetto esecutivo. Criterio 2.5.4 Personale di cantiere D: si chiede se sono stati stabiliti per la fase di verifica: le durate minime per la formazione o titoli minimi del docente. R: in questa fase di prima applicazione dei CAM, si è voluto tenere conto della ridotta offerta sul mercato di formazione specifica sui temi ambientali inerenti il settore edile. Per cui tale criterio non dà specifiche precise sui tempi della formazione o i titoli del docente ma solo sui temi della formazione, descritti nel criterio stesso. La documentazione di prova dovrà dimostrare in modo
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idoneo l’avvenuta formazione quindi attraverso attestati, diplomi o CV da cui si evinca che il personale ha ricevuto una formazione avente ad oggetto i temi richiesti nel criterio quindi: sistema di gestione ambientale; gestione delle polveri; gestione delle acque e scarichi; gestione dei rifiuti. Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti D: Quali sono i professionisti accreditati ai fini dell’applicazione di questo criterio? R: Nell’ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per “professionista accreditato” s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 - “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo. Criterio 2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto D: Ai sensi del Codice degli Appalti tale criterio è tra quelli di cui tenere conto ai fini della stesura dei bandi di gara. Di norma la % assegnata per i criteri premianti è decisa dalla stazione appaltante ma nel testo del criterio è specificata anche una % minima del 5% per i materiali riciclati post consumo. Come mai? R: Il motivo di tale riferimento è quanto sancito dall’art. 206-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che “Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.” Tale DM del MATTM è quello del 24/05/16 pubblicato in GU del 07/06/16 con cui è stato stabilito che tale % minima sia del 5%. Criterio 2.7.5 Oli lubrificanti D: nella verifica del criterio è richiesto all’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto di accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente
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il Marchio Ecolabel UE o equivalenti, o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente; si chiede come ci si debba comportare nel caso di oli per motore 4 tempi non contemplati dalla decisione Decisione 2011/381/EU. R: per gli oli biodegradabili per i quali non esistono etichette ambientali, come richiamato nel criterio 2.7.5.1 è possibile presentare le prove del livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.
GIURISPRUDENZA
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ALLA UE NUOVI DUBBI SUI LIMITI AL SUBAPPALTO
(Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Ordinanza n. 3553 del 11/06/2018)
Dopo il rinvio alla Corte di Giustizia europea della decisione in merito alla coerenza con i principi comunitari dei limiti al subappalto posti dal Codice dei contratti vigente, il Consiglio di Stato pone al vaglio della stessa Corte anche la conformità dei limiti al subappalto già previsti nei contratti pubblici ai sensi del previgente art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006. È quanto deciso con Ordinanza dal Consiglio di Stato, che rimette alla Corte di giustizia la questione di compatibilità della norma italiana con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 e 71 della Direttiva 2014/24 (Cons. St., sez. VI, ord., 11 giugno 2018, n. 3553). Infatti, tali principi, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, possono essere considerati potenzialmente ostativi all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’art. 118, commi 2 e 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, la previsione di un limite al subappalto può rendere più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole
e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e precludendo, peraltro, agli stessi acquirenti pubblici l’opportunità di ricevere offerte più numerose e diversificate. Tale limite, non previsto dalla direttiva 2004/18, sussiste a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favore per l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. A tale proposito, si ricorda che il TAR Lombardia ha rimesso nel gennaio scorso alla Corte di Giustizia U.E. la questione della compatibilità o meno con il diritto comunitario del divieto di subappalto oltre il 30 per cento dei lavori, previsto dall’art. 105, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/216 (cfr. sentenza non definitiva n. 28 del 5 gennaio 2018 e ordinanza n. 148 del 19 gennaio 2018). In particolare, il Collegio ha ritenuto di sollevare, con separata ordinanza, questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, per verificare se quest’ultimo osti all’applicazione delle regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. Ciò conferma i dubbi espressi dell’ANCE nell’esposto presentato alla Commissione Europea l’8 febbraio dello scorso anno, ritenendo che la previsione di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non sia in linea con la normativa comunitaria, in quanto quest’ultima, in materia di subappalto, non prevede alcuna limitazione quantitativa. I giudici quindi hanno disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE sulla questione
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pregiudiziale ad essa sottoposta con separata ordinanza, secondo quanto in quest’ultima stabilito. Peraltro, si evidenzia che nella sentenza non definitiva alla base dell’ordinanza di rinvio è evidenziato che il limite quantitativo del 30% alla possibilità di ricorrere al subappalto di lavori si riferisce all’importo a base di gara, e non all’importo del contratto. Diversamente opinando, infatti, per un verso, si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici.
BENI VINCOLATI, LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO È RISERVATA AGLI ARCHITETTI
(Tar Napoli Sentenza n. 3718/2018)
Direzione lavori riservata agli architetti per il restauro e recupero di edifici vincolati in quanto beni culturali e di interesse storicoartistico. Lo sottolinea il Tar Napoli nella sentenza 3718/2018. Un comune aveva indetto una gara tra architetti, applicando l’articolo 52 del Rd 2537/1925, che gli riserva questo tipo di progettazione e direzione lavori. La stessa norma consente che la parte tecnica possa essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere, ed appunto nel caso specifico un ingegnere, precedente progettista, contestava la gara riservata agli architetti, perché a suo parere i lavori erano di matrice impiantistica. Il Tar ha respinto il ricorso dell’ingegnere, dando peso alla tipologia dei lavori e alla circostanza che
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l’impresa esecutrice possedeva la categoria OG2, che abilita a restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela. Il criterio generale posto dalla norma tende a garantire che i progetti su immobili di particolare interesse siano affidati a professionisti forniti di specifica preparazione; agli ingegneri, su tali immobili, rimangono quindi solo lavori di natura prevalentemente tecnica, quali l’adeguamento impiantistico, l’intervento su alcune parti strutturali per rimuovere barriere architettoniche, senza intaccare l’aspetto estetico dell’immobile (Tar Catania 2519/2015). Quindi l’ingegnere può progettare e seguire gli impianti elettrici e idrici, di riscaldamento, trasmissione dati, antincendio, realizzare anche una scala esterna, ma senza mai interferire con valori architettonici, artistici e culturali. Ad esempio, eccede dalle competenze dell’ingegnere l’intervento di efficientamento su un immobile vincolato, se si prevede la sostituzione di infissi esterni, l’isolamento termico mediante pannelli, la demolizione di un tetto (Tar Salerno, 149/2015): per tali interventi è necessario un architetto, quanto meno (Tar Lazio, 7997/2011) a firma congiunta. La riserva agli architetti opera (Consiglio Stato 21/2014) tutte le volte che siano necessarie scelte culturali connesse ad una specifica preparazione accademica nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando nella competenza dell’ingegnere la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione lavori che riguardano l’edilizia civile (Consiglio Stato, 5239/2006), ad esempio un impianto di riscaldamento (Tar Lecce 708/2012). La riserva per l’architetto quindi prevale se le lavorazioni strutturali e impiantistiche sono residuali.
SOCCORSO ISTRUTTORIONON AMMISSIBILI GLI ATTI «FORMATI» DOPO LA SCADENZA DEL BANDO
(Tar Lazio, Sentenza n. 6655 del 14 giugno 2018 Sezione II)
«In linea generale, il soccorso istruttorio ha la finalità di far integrare la documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte». Con questa motivazione il Tar Lazio - con la sentenza n.6655/2018 Sez. II, pubblicata il 14 giugno scorso - ha respinto il ricorso di un’impresa è stata esclusa dalla gara Consip pubblicata da Consip relativa al servizio di vigilanza nei principali siti archeologici della Capitale (Colosseo, Foro romano, Palatino e Domus Aurea). L’impresa in questione (Axitea) si è avvalsa del soccorso istruttorio per presentare la cauzione provvisoria richiesta dal bando. Come è emerso dagli atti di gara, la cauzione è stata stipulata in data successiva alla scadenza della gara, anche se con decorrenza dal giorno precedente alla scadenza della gara. «Nel caso di specie - si legge nella pronuncia del Tar - il provvedimento di esclusione è legittimo poiché, a mezzo del soccorso istruttorio, è stato acclarato che la cauzione provvisoria è stata stipulata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande (31 gennaio 2018), sicché una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta mancante ab initio avrebbe concretizzato una disparità
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di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per il rilascio della cauzione provvisoria». La stazione appaltante, sottolineano i giudici, «ha correttamente interpretato la disposizione dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016, come prescrittiva di un adempimento ineludibile da parte dell’offerente». Inoltre, «nell’escludere la ricorrente, l’amministrazione ha legittimamente dato attuazione all’art. 9.1. del disciplinare di gara, secondo cui “nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione”, disposizione questa riproduttiva di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016».
R.T.I. IN APPALTI PUBBLICI SEMPRE VALIDA LA CORRISPONDENZA TRA QUALIFICAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE, ANCHE SE IL BANDO NON LO DICE
(Tar Piemonte, Sez. I, 6 giugno 2018, n. 704)
Un ente appaltante aveva svolto una procedura negoziata per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari. Da tale procedura veniva escluso un raggruppamento temporaneo in ragione del mancato possesso in capo a una mandante dei necessari requisiti di qualificazione. In particolare l’ente appaltante aveva riscontrato un deficit di qualificazione della mandante in relazione alla quota del servizio che la stessa si era impegnata a prestare in base all’offerta presentata. A fronte dell’esclusione il raggruppamento interessato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. A fondamento del ricorso veniva evidenziato che, in mancanza di un’esplicita previsione in senso contrario contenuta negli atti di gara, i requisiti di qualificazione dovevano essere posseduti dal raggruppamento nella sua globalità. In sostanza il provvedimento di esclusione doveva considerarsi illegittimo in quanto ciò che deve rilevare ai fini della partecipazione alla gara è che il raggruppamento nel suo complesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, senza che possa assumere importanza il fatto che singoli componenti dello stesso siano singolarmente carenti dei requisiti nella misura corrispondente alla quota di prestazioni che si sono impegnati ad eseguire. A fronte della censura mossa il giudice amministrativo ricorda in primo luogo come
LAVORI PUBBLICI
le nuove norme introdotte dal D.lgs. 50 attribuiscano agli enti appaltanti la facoltà di determinare in sede di gara la misura dei requisiti di qualificazione da richiedere ai componenti del raggruppamento (mandataria e mandanti). Nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata; di conseguenza si tratta di stabilire quali siano le conseguenze ai fini della qualificazione del raggruppamento nell’ipotesi in cui il bando di gara nulla dica al riguardo. Secondo un primo orientamento negli appalti di servizi non opererebbe il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni. In particolare, nessuna norma specifica prevede che i requisiti di qualificazione debbano essere correlati alle quote di esecuzione, cosicché se il bando di gara nulla prevede non è legittimo richiedere la qualificazione in una determinata misura ai singoli componenti del raggruppamento. Né assume rilievo in senso contrario la previsione contenuta all’articolo 48, comma 4 che impone di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento. Secondo questa tesi si tratta infatti di un mero obbligo informativo da cui tuttavia non può in alcun modo derivare che le imprese raggruppate devono partecipare al raggruppamento - e a monte possedere i requisiti di qualificazione - in misura corrispondente alle parti del servizio che hanno dichiarato di eseguire. Questa linea interpretativa arriva anche all’affermazione di un principio di notevole impatto, secondo cui la garanzia della corretta esecuzione del contratto sarebbe recessiva rispetto all’esigenza di derivazione comunitaria volta ad assicurare la più ampia partecipazione alle gare. Quest’ultima esigenza, infatti, sarebbe più agevolmente soddisfatta non ponendo alcun vincolo alle modalità di composizione e di qualificazione del raggruppamento temporaneo. A fronte di questo orientamento se ne contrappone un altro di segno opposto. In base ad esso anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 50 - che non contiene alcuna specifica previsione in tal senso - vige il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione delle singole imprese raggruppate e quote di esecuzione delle prestazioni. Questo principio viene infatti a colmare un vuoto legislativo ed è espressione a sua volta di un principio ancora più generale secondo cui deve considerarsi immanente al sistema degli appalti pubblici che ogni impresa esecutrice, a qualsiasi titolo, di determinate prestazioni debba possedere la qualificazione commisurata alle prestazioni stesse. In sostanza le imprese raggruppate al pari delle imprese singole - devono essere qualificate in relazione alle prestazioni che sono chiamate ad eseguire; in caso contra-
rio, infatti, si consentirebbe che l’esecuzione di tali prestazioni possa avvenire ad opera di un soggetto non qualificato, con un’evidente vulnus del sistema. Il Tar Toscana ha aderito a questa seconda tesi. In particolare sottolinea come a sostegno della stessa si ponga la previsione di cui all’articolo 48, comma 4, che impone ai raggruppamenti di indicare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del raggruppamento. Questo obbligo di indicazione ha un senso solo se viene considerato funzionale alla verifica delle capacità imprenditoriale delle singole imprese, verifica che a sua volta implica il riscontro dei requisiti di qualificazione posseduti da queste ultime. Secondo questa tesi anche se le nuove norme del D.lgs. 50 non richiedano più in maniera esplicita la corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento - e a monte requisiti di qualificazione - e quote di esecuzione delle prestazioni, è comunque necessario che la singola impresa raggruppata abbia una qualificazione idonea all’esecuzione della parte di appalto che è stata indicata nell’offerta come di sua competenza. La ragione fondamentale a sostegno di tale tesi è che la stazione appaltante deve essere messa in grado di verificare l’affidabilità degli operatori economici chiamati ad eseguire le prestazioni e per fare ciò non può che fare riferimento ai requisiti di qualificazione da essi posseduti. Né si può ammettere che questa legittima esigenza possa essere superata in virtù del principio della massima apertura al mercato, giacché detto principio non può estendersi fino al punto da mettere in pericolo la corretta esecuzione dell’appalto. D’altronde se non si ritenesse vigente il principio della corrispondenza tra requisiti
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di qualificazione e quote di esecuzione si consentirebbe al raggruppamento temporaneo di concludere degli accordi interni totalmente disancorati dalla reale capacità imprenditoriale dei singoli componenti. Conclusione contraria ai principi generali dell’ordinamento dei contratti pubblici e a quelli che governano il relativo sistema di qualificazione. Né a sostegno della tesi per cui non sarebbe necessaria alcuna corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione può valere l’elemento incentrato sulla responsabilità solidale che fa capo alle imprese raggruppate, che sarebbe di per sé sufficiente a garantire l’ente appaltante. Come correttamente rilevato dal giudice ammnistrativo il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione e quello relativo alla responsabilità solidale delle imprese raggruppate operano su due piani distinti. Il primo si colloca a monte e vuole garantire la scelta di esecutori affidabili in un momento anteriore all’aggiudicazione, mentre il secondo agisce a valle e ha l’unico effetto di assicurare una garanzia di natura risarcitoria la cui attivazione sta a dimostrare che la verifica precedente sull’affidabilità dei concorrenti non ha funzionato efficacemente. In questa logica trova piena spiegazione l’onere imposto ai raggruppamenti di imprese di indicare in sede di offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun componente. Tale onere è posto a presidio dell’effettività della qualificazione non solo del raggruppamento nel suo complesso ma anche delle singole imprese raggruppate e solo in quest’ottica trova la sua ragione di essere. Se così non fosse il suddetto onere si risolverebbe in un aggravio procedimentale privo di ogni funzione, non garantendo alcuna possibilità di verifica sulla effettiva qualificazione delle singole imprese raggruppate.
TECNICA
TRASPORTI
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2018
(Agenzia delle Dogane - Nota 69244 del 19 giugno 2018)
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2018. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2018. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il 31 luglio 2018. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA Al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei che riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 ed al fine di sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050, gli Stati membri dovranno recepire la nuova Direttiva 2018/844/Ue (G. U. dell’Unione europea del 19/6/2018) entro il 10 marzo 2020. La Direttiva modifica la direttiva 2010/31/ UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La revisione delle Direttive 2012/27/UE e 2010/31/UE va nella direzione dell’armonizzazione e del miglioramento normativo, al fine di agevolare il conseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica, di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili. Le principali modifiche riguardano: • il rafforzamento della strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. La finalità è quella di facilitare una trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero ed ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Gli Stati membri, per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione, dovranno facilitare l’accesso ad appropriati meccanismi con la finalità di aggregare i progetti (per es. mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese), ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato, orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico e fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati “one- stop-shop”, e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica; • il collegamento delle misure finanziarie, destinate a migliorare l’efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici, ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso i seguenti criteri: prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica
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oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato; • il prendere in considerazione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica; • la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica in tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti: - per edifici non residenziali: installazione di almeno un punto di ricarica per edifici con più di dieci posti auto e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici - per edifici residenziali: installazione in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici La Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare agli obblighi sulle infrastrutture per la mobilità elettrica in specifici casi riportati ai paragrafi 4 e 6 dell’art. 8 • l’introduzione di un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” per misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. Tale indicatore deve essere calcolato con una metodologia che considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita. Per “sistema di automazione e controllo dell’edificio” si intende un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi. La Direttiva 2018/844/Ue entrerà in vigore il 9 luglio 2018.
URBANISTICA
INVARIANZA IDRAULICA DISAPPLICABILE PER 9 MESI È stato pubblicato nel Regolamento Regionale 28 giugno 2018, n. 7 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)”. Con l’approvazione si è pertanto concluso l’iter di approvazione della modifica del Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica che ha come obbiettivo la disapplicazione per 9 mesi del Regolamento stesso ovvero fino a marzo del 2019, relativamente ai seguenti interventi: a) Realizzazione di ampliamenti di edifici esistenti; b) Demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente; c) Ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
PARCHEGGI PERTINENZIALI PRIVATI IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON È DOVUTO
(CdS n.3702/2018)
La quota di parcheggi pertinenziali obbligatoria legata a un intervento edilizio è esente dal pagamento del contributo di costruzione al Comune. La sentenza in parola ricorda, per quanto riguarda la questione principale, che la giurisprudenza della Sezione è ormai stabilmente orientata nel ritenere che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente però alla superficie obbligatoria di essi. In tal senso è stato chiarito: “Sul punto deve ribadirsi, infatti che la legge n. 122/1989 nell’ innovare la disciplina dei parcheggi …. all’art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.
I parcheggi pertinenziali sono stati quindi complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico: se può concordarsi in proposito con la tesi per cui la gratuità non va estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge, atteso che, in carenza di una espressa disposizione di legge in tal senso (e pur nella opinabilità della questione) la interpretazione teleologica consente di affermare che la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 debba rimanere circoscritta entro i confini tracciati dall’art. 41sexies comma 1 della legge 1150/1942 (di guisa che per i parcheggi eccedenti il “tetto” di dotazione
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obbligatoria trova applicazione il disposto di cui al d.C. più volte citato). (cfr. per tutte IV Sez. n. 6033 del 2012). In conclusione, deve affermarsi che ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla l. n. 1150/1977, delle disposizioni di modifica di cui alla l. n. 122/1989 e della l. n. 10/1977 (ora art. 17 comma 3 lett. c), TU n. 380 del 2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall’onere di pagamento del contributo di costruzione. Ne consegue che la pretesa del comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.”
RIFIUTI
FRESATO D’ASFALTO PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 n. 139 il decreto del ministero dell’Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018 che contiene la disciplina per la gestione del fresato d’asfalto come “End of waste”, ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Il decreto non si applica al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 3 luglio 2018, individua le condizioni e i criteri in presenza dei quali il fresato d’asfalto cessa di essere qualificato come rifiuto. Il rispetto di tali requisiti dovrà essere oggetto di una apposita dichiarazione di “conformità” redatta dal produttore (gestore dell’impianto autorizzato al recupero del fresato di asfalto), secondo un apposito modulo contenuto nel decreto stesso (art. 4). Tale dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere predisposta al termine del processo di produttivo di ciascun lotto e inviata
all’ARPA e all’autorità competente, tramite raccomandata A/R o per via telematica. Il decreto prevede una fase transitoria per consentire l’adeguamento alle nuove norme degli impianti che, in virtù delle precedenti autorizzazioni, riutilizzano il fresato (art. 6). In particolare, il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dovrà presentare all’autorità competente una comunicazione/istanza di aggiornamento dell’autorizzazione. Nelle more dell’adeguamento il fresato potrà essere utilizzato a condizione che siano rispettati i requisiti fissati nel decreto e che sia redatta la dichiarazione di conformità. Gli uffici di ANCE Brescia - Collegio Costruttori sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento; il decreto del ministero dell’Ambiente 69/2018 è disponibile sul sito dell’Associazione.
ECONOMIA CIRCOLARE NUOVE MISURE PREDISPOSTE DALL’UE Dopo il via libera di Parlamento e Consiglio europeo e un iter “parlamentare” durato circa 3 anni, il pacchetto sull’economia circolare è finalmente legge. Sono state pubblicate
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sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 giugno 2018, n. 150 le 4 direttive che intervengono in materia di rifiuti, discariche, imballaggi ed apparecchiature elettriche, modificando le normative previgenti. In particolare, per quanto riguarda i rifiuti, la nuova direttiva n. 851/2018 interviene sulla Direttiva 2008/98 le cui disposizioni erano state riprodotte nel D.lgs. 152/2006. Tra le principali novità introdotte si segnalano, in quanto di dirette interesse per il settore, l’introduzione della definizione di rifiuti da demolizione e costruzione, la previsioni di “regimi di responsabilità estesa per i produttori di materiali”, ma soprattutto alcune aperture in merito ai poteri riconosciuti agli Stati membri in materia di End of waste, che potrebbero consentire di superare le obiezioni sollevate, in tale materia, dal Consiglio di Stato con la recente sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1229. Rimane, invece, confermato l’obiettivo, da raggiungere entro il 2020, di recuperare il 70% dei rifiuti da demolizione e costruzione. Le nuove norme sono entrate in vigore il 4 luglio 2018, ma gli Stati membri avranno tempo fino al 5 luglio 2020 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva.
ECONOMIA
PIANI ECONOMICOFINANZIARI DI INIZIATIVE IMMOBILIARI DISPONIBILE IL NUOVO SOFTWARE DELL’ANCE L’Ance ha sviluppato il Software PEF, uno strumento finanziario che consente alle imprese di creare piani economico-finanziari di iniziative immobiliari. Inserendo i dati relativi all’iniziativa, il programma permette di ottimizzare le risorse investite dall’impresa perché consente di simulare l’impatto che le principali variabili, come il livello di leva finanziaria prescelto, il piano di vendite ipotizzato, i costi stimati, possono avere sul cash flow e sulla redditività dell’operazione. Il modello prende in considerazione anche la possibilità di prevedere che parte dell’asset da sviluppare sia locato, considerando il relativo peso della variabile fiscale. Un aspetto interessante di questo software è la dinamicità delle elaborazioni: ogni variabile può essere modificata in qualsiasi momento e il ricalcolo del PEF è automatico. Il software è stato testato da primari Istituti di credito: questo confronto ha permesso di sviluppare alcune funzionalità e modalità di calcolo degli indicatori di redditività in linea con gli standard delle banche. Per le modalità con cui è stato pensato, l’utilizzo di questo programma può essere duplice: può essere usato dall’impresa per presentare alle banche nuove iniziative da sviluppare oppure può costituire la base operativa per la ristrutturazione di un debito in essere. L’accesso per le imprese associate avverrà attraverso il Portale ANCE, alla voce di menu «per le imprese» -> «PEF» oppure direttamente dall’indirizzo http://www.ance. it/login.aspx Sul sito dell’Associazione è disponibile la guida per l’utilizzo del software PEF.
VOUCHER DIGITALIZZAZIONECOME PROCEDERE CHIARIMENTI DEL MISE Si fa seguito alle comunicazioni degli scorsi mesi per avvisare le imprese che, finalmente, con decreto direttoriale 1° giugno 2018 è approvato l’elenco, consultabile per regione, delle imprese assegnatarie delle agevolazioni, (allegato A del decreto) contenente l’indicazione dell’importo del Voucher prenotato. Nel medesimo provvedimento sono indicate anche le istanze non agevolabili. Nell’allegato B sono riportate le imprese per le quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti de minimis dichiarati in sede di domanda e
quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Nell’allegato C sono riportate le imprese per le quali la dichiarazione relativa al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale 23 settembre 2014 (cosiddetto Deggendorf), rilasciata in sede di domanda, non trova corrispondenza con i dati registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. I sopracitati allegati, in formato ‘.PDF’ sono disponibili sul sito internet di ANCE Brescia. Si ricorda inoltre che, con decreto direttoriale 29 marzo 2018, è stata fissata la data a partire dalla quale è possibile presentare la richiesta di erogazione del Voucher. Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, esclusivamente attraverso una apposita procedura informatica che sarà resa disponibile, su questo sito a partire dal 14 settembre 2018, come stabilito dal decreto direttoriale 29 marzo 2018. A tal fine le imprese compilano attraverso la predetta procedura informatica la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, come modificato dal decreto direttoriale 14 marzo 2018, e provvedono ad inviarla al Ministero unitamente alla seguente documentazione: a. titoli di spesa recanti le specifiche diciture previste dalla normativa di attuazione: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa agevolati con le risorse a valere sulle risorse del PON Imprese e competitività, Asse III - Competitività PMI, Azione 3.5.2 - “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020»; b. estratti del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; c. liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017; d. resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017. I fac-simili sono disponibili sul sito di ANCE Brescia (notizia del 16.03.2018 – economia elenco imprese per voucher digitalizzazione: verifica imprese non definitiva ma da oggi spese ammissibili”) o alla seguente pagina internet: http://www.sviluppoeconomico.gov.
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it/index.php/it/incentivi/impresa/voucherdigitalizzazione#comefunziona Il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, quindi il 13 dicembre 2018. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, devono essere comunicate al Ministero esclusivamente attraverso l’apposita sezione della procedura informatica di accoglienza delle richieste di erogazione, disponibile dal prossimo 14 settembre Inoltre le variazioni relative alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, tra cui le modifiche societarie che non comportano la variazione dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, devono essere comunicate al Ministero esclusivamente nell’ambito della richiesta di erogazione del Voucher. Infine si riporta di seguito un quesito posto al ministero da ANCE Brescia e la relativa risposta del ministero: Domanda di ANCE Brescia: “Ipotizzando di aver fatto domanda per un importo di 20.000 euro di intervento e di 10.000 di agevolazione e di aver avuto un riconoscimento di 3.000 euro (con decreto 1° giugno), se il costo finale dell’intervento risultasse inferiore a 20.000, per esempio pari a 10.000 euro, l’agevolazione rimarrebbe di 3000 o si ridurrebbe in proporzione (in questo caso ridotta del 50% quindi 1500)?” Risposta del MISE “In caso di variazione in diminuzione delle spese rispetto all’ammontare previsto in domanda, il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico realizzato deve, comunque, essere organico e funzionale e tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di domanda. Fermo restando il rispetto di tali requisiti, il Voucher viene assegnato in via definitiva, nel limite dell’importo stabilito con il decreto direttoriale 1° giugno 2018, per una percentuale non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili. Si evidenzia, inoltre, che ai fini dell’erogazione del Voucher l’articolo 6, comma 5, del decreto direttoriale 24/10/2017 e ss.mm. ii. dispone che i termini per l’adozione del provvedimento di assegnazione definitiva ed erogazione delle agevolazioni si interrompono qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni.”
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA
Edilizia, imprese e sindacati: sbloccare i cantieri obiettivo di tutti In questa rubrica vengono segnalati “Le costruzioni in 10 anni di crisi hanno i documenti (circolari, suggerimenti, perso oltre 600 mila addetti e 120 mila dossier, report, news) prodotti dall’Ance. imprese. Questi sono gli unici dati che Le informazioni sono pubblicate sul danno realmente il quadro del settore”. Portale dell’Associazione nazionale A dirlo sono unanimemente i segretari all’indirizzo www.ance.it, al quale si generali dei sindacati dell’edilizia, Panrinvia per un approfondimento degli zarella (Feneal Uil), Turri (Filca Cisl) argomenti trattati. e Genovesi (Fillea Cgil), insieme al presidente dell’Ance, Buia, chiedendo lo sblocco dei cantieri e l’avvio delle opere utili al Paese Newsletter numero 28
del 20/7/2018
Comunicati stampa
Firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia Siglato nella tarda serata del 18 luglio a Roma, da Ance, Organizzazioni delle cooperative e Sindacati nazionali edili (Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil), l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia. Tra i punti qualificanti del nuovo contratto, l’avvio di un protocollo imprese-sindacati per il rilancio del settore, l’istituzione di un Fondo sanitario nazionale per i lavoratori dell’edilizia, incentivi mirati a promuovere occupazione giovanile e nuove assunzioni
Comunicazione e Stampa
Ance e Anci: semplificare le procedure per far ripartire i cantieri Sbloccare le opere utili per il Paese. Questo l’obiettivo del documento Ance-Anci, presentato oggi nella sede dell’Associazione nazionale costruttori, con 10 proposte di riforma del Codice degli appalti. Dai ponti alle strade, fino alle scuole dei piccoli Comuni, su tutto il territorio nazionale ci sono 270 opere pubbliche bloccate, per un valore complessivo di 21 miliardi di euro
Lavoro
Rinnovo contratto edilizia : i nuovi minimi di paga base e di stipendio Con i riferimento a quanto stabilito
nell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia siglato lo scorso 18 luglio, si fornisce la tabella relativa ai nuovi minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati, in vigore dal 1° luglio 2018 Rinnovo Ccnl edilizia 2018: il Verbale dell’accordo Disponibile in allegato il Verbale dell’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia 18 luglio 2018. Oltre al testo del Protocollo sono consultabili i diversi Allegati definiti nell’accordo e la tabella relativa alla parte economica Ricostruzione Centro Italia, il 25 luglio riunione delle Casse edili La Cnce ha convocato per il prossimo 25 luglio a Roma, presso la sede dell’Ance, le Casse Edili delle aree interessate alla ricostruzione post sisma 2016. Al centro della riunione l’illustrazione delle misure per assicurare la regolarità contributiva delle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione e le nuove funzionalità del Portale borsa lavoro edile nazionale (Blen.it) Accordo di ricollocazione, indicazioni per l’invio della richiesta Fornito dall’Anpal l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare l’Accordo di ricollocazione dei lavoratori che rientrano in ambiti aziendali o professionali a rischio di esubero, per accedere ai benefici previsti dalla legge Contratti di lavoro certificati, le regole per l’attività ispettiva Una circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento delle ispezioni in presenza di contratti di lavoro o di appalto certificati. Vengono chiarite, in particolare, le diverse prassi da seguire a seconda che l’accertamento sia successivo o precedente alla presentazione della richiesta certificazione Tirocini e alternanza scuola-lavoro: indicazioni sulle norme di sicurezza Fornite dal ministero del Lavoro indicazioni sull’applicazione della normativa sulla sicurezza nei casi di tirocini e di alternanza scuola-lavoro svolti presso lavoratori autonomi
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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