Ance Brescia notiziario maggio 2018

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ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE MAGGIO 2018

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ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MAGGIO 2018

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro

SOMMARIO Protocollo della Legalità: firmati nuovi accordi che estendono i controlli

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Software gestionale: la visione trasparente per i nuovi cantieri 4.0

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Le norme tecniche NTC 2018: ecco le novità da rispettare in base alle regole europee pag. 298 Il Gruppo Giovani va in classe a far lezione sulle tecniche degli appalti pubblici on line

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Domanda: che fine ha fatto il progetto Corda molle? Il punto dopo 6 anni di fermo

pag. 302

I pannelli fotovoltaici non sono un elemento che disturba il paesaggio

pag. 303

Il mattone riprende fiato aumento di compravendite nel target residenziale

pag. 304

Intesa Bsmobilità-Ferrovie: entro il 2023 (forse) arriva la linea tramviaria urbana pag. 306 Una SPA nell’appartamento con le nuove tecnologie l’idea diventa... intrigante

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Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 312 pag. 334

Indici Lavori pubblici

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Urbanistica Rifiuti

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Ance informa

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32,294 00161 Roma - Tel. 06.48930737


NEL SISTEMA ENTRANO L’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO ED ANCHE LA PROVINCIA DI BRESCIA

PROTOCOLLO DELLA LEGALITÀ FIRMATI NUOVI ACCORDI CHE ESTENDONO I CONTROLLI

Si stringono le maglie del Protocollo della legalità, un percorso attivato dal Collegio costruttori di Brescia per migliorare la trasparenza in un settore delicato come quello delle costruzioni. Recentemente infatti Ance ha sottoscritto un accordo sia con l’Ispettorato territoriale del lavoro, riaggiornando nel frattempo un protocollo di intesa già firmato nel 2016 con i sindacati, sia con la Provincia di Brescia.

Siglata a Palazzo Broletto (alla presenza, tra gli altri, del prefetto Annunziato Vardè), l’intesa tra Ance e Ispettorato punta a mettere in campo una serie di iniziative comuni per agire su fronti quali la vigilanza sui cantieri, la formazione sul tema della sicurezza e della legislazione sociale. All’atto della firma dell’accordo erano presenti Carlo Colopi, direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Brescia, il vicepresidente con delega ai rapporti interni di Ance Brescia, Primo Ider, i rappresentanti degli enti bilaterali Cape e Eseb (i presidenti Fabio Rizzinelli 295

e Angelo Deldossi) e quelli dei sindacati di categoria, dalla Feneal Uil (Raffaele Merigo) alla Filca Cisl (Mirco Capelli) e Fillea Cgil (Angelo Ardesi e Donato Bianchi). Ma quali sono gli obiettivi di questo accordo? Per prima cosa vengono stabiliti dei principi per agire contro fenomeni perniciosi quali il lavoro irregolare o la concorrenza sleale, aumentando l’attenzione su possibili fenomeni di infiltrazione mafiosa nel comparto edile. Verrà poi costituito un gruppo di lavoro che vigilerà sulla buona riuscita del “patto”, definendo poi


IL PROSSIMO PASSO SARÀ QUELLO DI SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO CON TUTTI I COMUNI BRESCIANI

le azioni che, di volta in volta, andranno realizzate nel concreto. Quanto ai compiti, sarà Cape a dover segnalare eventuali anomalie (dal dumping sociale ai lavoratori non in regola e altro ancora), mentre l’Ispettorato dovrà accertare e inviare comunicazione all’omologo nazionale, senza dimenticare la consultazione dei Durc emessi. Secondo i vertici di Ance questa nuova sinergia è un passaggio fondamentale per eliminare piaghe quali il lavoro nero e la carenza di sicurezza nei cantieri. Sempre nel solco di legalità e sicurezza si muove il protocollo

di intesa pensato per il «Rafforzamento della legalità nell’edilizia pubblica e privata», un accordo siglato nel 2016 e recentemente rinnovato da Comune di Brescia, Collegio costruttori Edili, FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Cassa assistenziale paritetica edile di Brescia. L’intesa è finalizzata alla condivisione di dati su imprese, cantieri e lavoratori e ha già garantito risultati importanti. In un anno, infatti, sono stati regolarizzati 212 lavoratori, con regolarizzazione delle retribuzioni per 3 milioni. Inoltre sono stati

monitorati 2.417 cantieri, per 360 milioni di valore complessivo. Il prossimo passo sarà quello di far sottoscrivere l’accordo a tutte le Amministrazioni comunali del Bresciano.

SOFTWARE GESTIONALE: LA VISIONE TRASPARENTE PER I NUOVI CANTIERI 4.0 Un software per la gestione accordo può essere considerato dei cantieri che rappresenta un una sorta di passo in avanti nella ulteriore passo in avanti nel solco direzione già indicata dal “Patto del “Patto della legalità”. della Legalità”, accordo stretto Stiamo parlando di Check, con l’Amministrazione comunale ovvero l’ultimo frutto della col- di Brescia per stabilire una sorta laborazione tra la Cassa assi- di road map su alcuni dei temi stenziale paritetica caldi per il settore edile (Cape) ed Eseb, dell’edilizia, ovvero Si chiama Check, ovvero l’Ente sistevigilanza sui cantieri, ma edilizia bresciana. ed è disponibile in formazione, sicurezza rete: frutto della Accanto a loro l’Ance e legislazione sociale. Brescia, i sindacati di collaborazione fra Check, disponicategoria, gli ordini Cape ed Eseb, è già bile in rete dal 13 mardegli Ingegneri e degli zo scorso, è già stato stato adottato in Architetti e il collegio ben 400 realtà del adottato in ben 400 reGeometri di Brescia. altà del territorio: conterritorio Un super team che cretamente il software punta in modo deciso raccoglie e organizza i alla sicurezza e alla trasparenza dati sui cantieri attivi tra Brescia e per quello che riguarda l’attività provincia, incrociando poi quanto di cantiere. ricavato dalle differenti fonti cui Come detto, questo nuovo attinge. Grazie infatti al Collegio 296

costruttori, è tutto il sistema edile che fa riferimento al nuovo portale, che è poi gestito dalla Cassa Edile. A questo proposito, la Cape, sfruttando i dati elaborati relativamente alla presenza di cantieri nel Bresciano, può contare su un database senza lacune, dati che sono poi da confrontare con quanto comunicato dai diversi Municipi a livello edilizio, pubblico o privato che sia. E le imprese? Le aziende possono sfruttare il «magazzino», la «baracca virtuale» e l’anagrafica


IL SISTEMA SEMPLIFICA LA GESTIONE DOCUMENTALE DEL CANTIERE

aggiornata con i dati forniti dalla Cape, potendo poi condividere tutta una serie di documenti, dalle certificazione ai libretti. Ma non è tutto: il sistema contempla un sistema che avvisa rispetto alle scadenze delle verifiche periodiche e delle manutenzioni da effettuare. Check contempla poi una sorta di schedatura di chi lavora, permettendo all’azienda di monitorarne la regolarità. Ma non è tutto: il software è pensato anche perché i soggetti, e solo questi, che operano sul cantiere possano tenere sotto osservazione i lavori, gli operai e le imprese che stanno operando in quel momento, potendo poi

condividere la documentazione e verificare l’idoneità del personale che ha accesso al cantiere. Aziende e professionisti potranno inoltre comunicare, scambiandosi verbali redatti in seguito a un sopralluogo, verificando il rispetto delle scadenze o scambiandosi immagini dell’avanzamento dei cantieri, o anche solo convocando meeting per coordinare i lavori. Costato circa 100mila euro, Check è disponibile in modo gratuito, basta farne richiesta. Si tratta quindi di un investimento che favorisce l’ammodernamento gestionale del sistema edilizia. L’Edilizia 4.0 è iniziata.

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DEFINISCONO I PRINCIPI DA SEGUIRE PER IL PROGETTO, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE COSTRUZIONI

LE NORME TECNICHE NTC 2018 ECCO LE NOVITÀ DA RISPETTARE IN BASE ALLE REGOLE EUROPEE

Come noto, dal 22 marzo 2018 è entrato in vigore l’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (di seguito NTC 2018) (D.M. 17.01.2018, pubblicato in G.U. n°42 del 20.02.2018, suppl.ord. n° 8). L’intento del legislatore è stato quello di rivedere, integrare ed aggiornare i contenuti specifici delle norme, in relazione all’evoluzione tecnicoscientifica del settore delle costruzioni e all’integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei e con gli Eurocodici.

Le NTC 2018 sono fondamentali per la nostra attività perché definiscono i principi da seguire per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e specificano le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità. Il testo normativo intende recepire gli auspici di istituzioni, professionisti e imprenditori verso una semplificazione ed uniformazione nei termini e nel lessico, che favoriscano una maggiore chiarezza e quindi una più facile e più concreta applicazione, rispetto alle NTC 2008. Il Decreto vigente 298

si compone di tre articoli, oltre ad un allegato, che costituisce il testo della nuova norma, diviso in 12 Capitoli: 1. Oggetto 2. Sicurezza e prestazioni attese 3. Azioni sulle costruzioni 4. Costruzioni civili e industriali 5. Ponti 6. Progettazione geotecnica 7. Progettazione per azioni sismiche 8. Costruzioni esistenti(novità su miglioramento e su adeguamento sismico) 9. Collaudo statico (rimasto pressoché invariato) 10. Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo 11. Materiali e prodotti ad uso strutturale (mag-


ORA SI PROGETTA SOLO CON IL METODO “AGLI STATI LIMITE” ANCHE NELLE ZONE A BASSA SISMICITÀ

giori modifiche) 12. Riferimenti tecnici(aggiornati e integrati). In tarda serata del 21/03/2018 è stata pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un’importante Nota a firma del Presidente, Ing. Massimo Sessa, dove si forniscono le prime indicazioni operative in merito, partendo appunto dal presupposto che le NTC “saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare riportante le relative istruzioni applicative”. Le più evidenti novità rispetto alle norme NTC 2008 si possono così riassumere: • Addio alle tensioni ammissibili: ora si progetta solo ed esclusivamente con il metodo “agli stati limite”, anche nelle zone a bassissima sismicità; • Materiali da costruzione: sono stati aggiornati i riferimenti alla marcatura CE/ dichiarazione di prestazione (DOP) in conformità al Regolamento UE sui Prodotti da Costruzione (CPR); il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione; • Materiali e prodotti per uso strutturale: vengono introdotti i materiali innovativi, come i calcestruzzi fibrorinforzati (FRC), al fine di sostenerne un’applicazione diffusa; • Acciaio per c.a. e Acciaio per strutture metalliche e strutture composte: permangono validi, fino alla già prevista scadenza, gli attestati di qualificazione finora rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale. Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile,

verranno emessi attestati ai sensi del D.M.17.01.2018. I fabbricanti hanno comunque l’obbligo di adeguare le proprie procedure ed attività a quanto riportato nel decreto; • Acciaio per c.a. precompresso: dati i numerosi nuovi requisiti, i produttori dovranno attivare nei prossimi mesi una procedura di aggiornamento della qualificazione; • Qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati: prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione – è specificata la possibilità di effettuare la taratura annuale delle presse di stabilimento riferendosi non solo ai Laboratori Autorizzati, ma anche ad “organismi terzi di taratura appositamente accreditati dall’Organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA)”; • Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno: Obbligatorietà dei controlli di accettazione in cantiere da parte del D.L., che consistono in una serie di controlli e verifiche sui materiali strutturali in ingresso, differenziate a secondo del tipo di materiale, nonché sui materiali meccanici di collegamento tra parti lignee; • Centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici - Controlli sugli acciai lavorati: è esplicitato che le verifiche previste (certificate a cura del laboratorio incaricato) debbano essere ultimate prima dell’invio del materiale in cantiere; • Strutture in muratura: 299


PREVISTE ANCHE REGOLE IDONEE A MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DEI BENEFICI LEGATI AL “SISMABONUS”

sono stati modificati, rispetto alle precedenti NTC, i fattori di struttura per gli edifici in muratura; • Interventi di miglioramento e di adeguamento sismico degli edifici esistenti: introduzione di semplificazioni nel calcolo del livello di sicurezza dell’edificio, atte anche a consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili ed a migliorare l’applicazione dei benefici del “sismabonus”; • Prelievo campioni dalla struttura (§ 8.4.2 Costruzioni Esistenti- caratterizzazione meccanica dei materiali) 1. il prelievo dei Campioni dalla struttura per l’esecuzione di prove distruttive (carote di cls) deve essere eseguito a cura di un Laboratorio Autorizzato: a. in questo caso può essere emesso il certificato di prova; b. in alternativa può essere emesso solo un rapporto di prova. 2. La mancanza di una chiara ed evidente identificazione dei provini cubici di calcestruzzo (vedi prelievi dei cubetti 15x15x15) ovvero 3. La mancanza sull’ordine di prova della firma del direttore dei lavori (vedi prelievi dei cubetti 15x15x15) comportano: a. di non poter accettare i campioni per l’emissione del certificato di prova; b. in alternativa può essere emesso solo un rapporto di prova. 4. La prova di compressione dei cubi di calcestruzzo deve essere eseguita tra il 28° ed il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data indicata sul verbale di prelievo. In caso

contrario il laboratorio emetterà il relativo certificato in cui sarà indicato che le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della Resistenza del calcestruzzo in opera, dandone comunicazione al committente dell’opera o, per le opere pubbliche, alla stazione appaltante. 5. Nel caso in cui nella prova di resistenza a compressione dei due provini di un prelievo, la differenza tra i valori superi il 20% del valore inferiore, il Laboratorio emetterà il certificato in cui sarà indicato tale differenza e si dovranno applicare i relativi controlli della Resistenza del calcestruzzo in opera, dandone comunicazione

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al committente dell’opera o, per le opere pubbliche, alla stazione appaltante. I Laboratori devono conservare i campioni, di calcestruzzo, acciaio o altro materiale, sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità, e non più per i venti giorni precedentemente previsti. La richiamata Nota del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 21.03.2018, specifica che, in attesa Circolare esplicativa relativa alle Istruzioni operative, “si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo D.M.17.01.2018”. • Periodo transitorio NTC 2018 Si possono continuare ad applicare le norme tecniche 2008 per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico. Si noti quindi la tabella a piede di pagina. Aldo Palladini (architetto Eseb)


L’INIZIATIVA FORMATIVA SI È SVOLTA ALL’ISTITUTO TECNICO TARTAGLIA OLIVIERI DI BRESCIA

IL GRUPPO GIOVANI VA IN CLASSE A FAR LEZIONE SULLE TECNICHE DEGLI APPALTI PUBBLICI ON LINE Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Brescia ha incontrato gli studenti delle classi quinte dell’istituto Tartaglia-Olivieri di Brescia, per parlare di appalti pubblici. I due incontri tra i rappresentanti del Gruppo, supportati da un funzionario di Ance Brescia, con i futuri geometri si sono svolti nelle mattinate di venerdì 23 marzo e 6 aprile scorso e sono stati l’occasione per presentare agli studenti, in un modalità comunque semplificata e di facile comprensione utilizzando il web, la complessa materia degli appalti pubblici, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Un’esperienza interessante che rappresenta un tassello di contatto fra scuola e mondo del lavoro.

Il Gruppo Giovani di Brescia è da sempre attento alle opportunità di formazione sul territorio che riguardano il complesso ambito dell’edilizia ed è spesso promotore di attività formative che avvicinino i giovani al comparto edile. Da queste premesse hanno preso l’avvio anche gli incontri con gli studenti del Tartaglia-Olivieri, sollecitati dagli imprenditori a confrontarsi con il mondo degli appalti pubblici. Gli studenti hanno avuto modo di sperimentare come sono strutturati i bandi di gara e i capitolati d’appalto, rintracciando on line quelli in corso pubblicati sui portali delle amministrazioni pubbliche. Attraverso le piattaforme web, infatti, è possibile individuare 301

le banche dati che raccolgono gli appalti a cui le imprese possono partecipare, quali requisiti esse devono possedere per potervi accedere, quali documenti siano da predisporre e come si formulano le offerte sino all’aggiudicazione. Gli incontri sono stati frutto dell’interesse dell’istituto scolastico che ha trovato in Ance Brescia l’opportunità di fornire ai propri studenti competenze relative ad una materia che difficilmente vengono acquisite durante un classico programma scolastico. Il Gruppo Giovani ha dato così un importante contributo formativo, portando gli studenti a conoscere più da vicino questo particolare settore.


SI SPERA CHE ADESSO LA BUROCRAZIA NON SIA PIÙ MOTIVO DI FERMO AD UN’OPERA STRATEGICA

DOMANDA: CHE FINE HA FATTO IL PROGETTO CORDA MOLLE? IL PUNTO DOPO 6 ANNI DI FERMO

Proprio all’inizio di marzo la concessione della A21 BresciaPiacenza è passata da Centropadane a Gavio, che per l’occasione ha creato la società Autovia Padana. Si è concluso così l’iter di una gara indetta nel 2014, gara cui Centropadane non ebbe la possibilità di partecipare. Il valore di subentro è stato pari a 273 milioni di euro: 200 milioni verranno utilizzati per chiudere i mutui mentre 30 milioni andranno ai soci (Palazzo Broletto, Comune di Brescia e Camera di

Che fine ha fatto la Corda molle? Sono infatti più di sei anni che il completamento del raccordo tra Montichiari e Ospitaletto deve essere completato. Per la precisione mancano i 13 chilometri che da Azzano Mella portano ad Ospitaletto, un cantiere bloccato dal mancato rinnovo della concessione a Centropadane. Commercio). Questo passaggio di consegne metterà (questo è l’auspicio) in moto di nuovo il progetto Corda molle, che è al palo da ben sei anni. Una volta che l’iter sarà riavviato, si punta a completare il tratto mancante entro 302

il 2021. Ricordiamo che i primi 17 chilometri sono stati aperti al traffico nel 2012. Da allora il secondo tratto della Corda molle è rimasto in attesa di un cambio di passo, di un avvio dei cantieri che liberasse le aree da opere appena accennate, ma che danno il senso di un’opera incompiuta che grava come un macigno sulla viabilità di quell’area. Sarà davvero la volta buona? Ora la burocrazia non dovrebbe essere più un ostacolo. Speriamo sia davvero così.


SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA SUL CASO DI UNA TETTOIA RICONVERTITA

I PANNELLI FOTOVOLTAICI NON SONO UN ELEMENTO CHE DISTURBA IL PAESAGGIO

I pannelli fotovoltaici? Non vanno considerati un fattore che disturba il paesaggio. Anzi, necessità paesaggistiche e diffusione delle energie rinnovabili devono andare di pari passo. A dirlo è il Tar della Lombardia, che con la sentenza 496/2018 ha interpretato il concetto di “compatibilità paesaggistica”. La questione ha avuto origine dal pronunciamento sul caso di una vecchia tettoia sostituita con una dotata di pannelli fotovoltaici. Il tutto in una zona a vincolo paesaggistico.

Il giudici del Tribunale amministrativo hanno di fatto sostenuto che la totale incompatibilità paesaggistica esiste solo nei nuclei storici. Per gli altri casi, che i pannelli siano o meno visibili non va considerato un elemento di disturbo visivo, anche nell’ottica di promuovere le fonti alternative di energia. Anzi, in qualche modo l’installazione di pannelli fotovoltaici può essere considerata una sorta di evoluzione architettonica nel campo della costruzione, evo303

luzione che non disturba, a patto che non alteri in modo evidente l’omogeneità dell’area in cui si trova la struttura in questione. Il Tar ha ricordato - tra gli altri - un pronunciamento del Consiglio di Stato del 2016 relativamente all’autorizzazione paesistica, con l’affermazione che “la determinazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione de qua non può essere affidata a criptiche clausole di stile che nulla espongono circa i concreti elementi di fatto e di diritto”. Aggiungendo poi secondo quanto affermato nel 2016 dal Tar di Napoli, che, tra le altre cose, “la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi”. In buona sostanza i pannelli fotovoltaici fanno parte del paesaggio, basta dosare equilibrio e rispetto delle norme. Si tratta di una sentenza importante e chiarificatrice, destinata a semplificare le questioni legate alla messa in posa e installazione dei pannelli fotovoltaici.


IL PUNTO 2017-18 SUL MERCATO IMMOBILIARE IN BASE AI DATI ELABORATI DA NOMISMA

IL MATTONE RIPRENDE FIATO AUMENTO DI COMPRAVENDITE NEL TARGET RESIDENZIALE

Il mattone, nel Bresciano, è in ripresa, ma solo parziale. Se infatti il residenziale fa segnare un nuovo balzo in avanti, i comparti direzionale e commerciale sono ancora in sofferenza. È questo, in sintesi, quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sul mercato immobiliare 2018 elaborati da Nomisma, dati riferiti all’andamento del mercato nel 2017.

Partiamo dalle note positive, alla domanda. Risultano in calo ovvero quelle relative al residen- anche i tempi medi di vendita, ziale, ambito nel quale si registra assestatisi a 8,2 mesi (quindi 23 un aumento delle compravendite, giorni in meno rispetto al già ciseppur con un tasso di tato 2016), mentre gli crescita ridotto (parliasconti applicati restaPer le abitazioni ci mo del 6,5%) rispetto no, in media, piuttosto sono dati in netta alti (16% per l’usato al 2016. Certo, bisogna crescita, mentre il e 10% per il nuovo) anche sottolineare commerciale resta mentre sono migliola, seppur lievissima rati alcuni indici quali ancora fermo (-0,3% per gli immol’intensità della dobili nuovi, -1,9% per manda e la velocità di quelli usati) flessione dei valori di assorbimento. compravendita degli immobili, con Sul fronte della locazione, il preciso obiettivo di rispondere si sono ridotti - in un panorama 304


SONO IN CALO ANCHE I TEMPI MEDI DI VENDITA DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI CHE SI ASSESTANO A 8,2 MESI

di progressivo consolidamento di domanda e offerta - i tempi medi di affitto (scesi di 15 giorni) mentre sono cresciuti dello 0,6% gli affitti. È stabile infine il mercato di box garage, in affitto o da acquistare. Chi, come detto, ha poco da sorridere è il mercato non residenziale, che anche nel 2017 è risultato in sofferenza. Nei comprati direzionale e commerciale l’offerta non accenna a calare, ma - contestualmente - la domanda è ferma. Pochi sorrisi anche rispetto all’attività transattiva, nonostante i valori continuino a calare. In

flessione anche i canoni medi di uffici (-0,5%) e negozi (-0,6%), mentre risulta piuttosto alto lo sconto richiesto, che ammonta al 18,5% per gli uffici e al 20% per negozi e capannoni. Se, infine, si

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confrontano i dati medi tra Brescia e un campione di 13 città considerate da Nomisma, la nostra città risulta avere valori leggermente più alti per, giusto per fare qualche esempio, il prezzo medio per metro quadrato delle abitazioni nuove (2221 euro contro 2005 del precedente anno) e di quelle usate (1422 contro 1417), così come per i negozi (2226 contro i 2143) mentre per i capannoni la situazione è ribaltata (614 euro al metro quadrato, per un calo del 3,3% rispetto al 2016, contro i 652 delle altre città prese a campione).


L’IDEA È DI RISCRIVERE LA MOBILITÀ URBANA: SONO PREVISTI INVESTIMENTI PER 380 MILIONI DI EURO

INTESA BSMOBILITÀ-FERROVIE ENTRO IL 2023 (FORSE) ARRIVA LA LINEA TRAMVIARIA URBANA L’anno da segnare sul calendario è il 2023, anno che potrebbe segnare l’arrivo a Brescia del tram. È in questa direzione, infatti, che si muove l’accordo di collaborazione stretto tra Brescia Mobilità e Ferrovie per definire il piano finanziario e il progetto del nuovo tram di Brescia. Il lavoro propedeutico alla progettazione è cominciato nel mese di aprile, con l’intenzione di avere un quadro di massima entro ottobre. A quel punto Palazzo Loggia potrà decidere se inviare, entro il 2018, la richiesta al Ministero, per poi accedere ad un finanziamento a fondo perduto (a disposizione ci sono ben 3 miliardi di euro). Per poter attingere a queste risorse c’è però tempo fino al 31 dicembre per presentare la richiesta di ottenimento dei fondi. A livello teorico, si parla di un progetto da circa 380 milioni, con la speranza di avere almeno il 60% (ma anche il 50 sarebbe considerato un ottimo risultato) delle risorse necessarie da Roma, affidando ad un project financing il resto degli oneri. Per questo ci si

appoggerebbe a una società veicolo che verrà costituita proprio da Fs (che per operazioni relative a metropolitana e tram hanno stanziato 2,3 miliardi) e da Bs Mobilità. Su questo fronte Fs, grazie ad un accordo con Cassa depositi e prestiti, potrà avere tassi dell’1%. Un trattamento decisamente favorevole, visto che – giusto per fare un esempio – il Comune di Brescia paga il 5,2% per la metro. Quindi, per quanto oneroso, il progetto del tram cittadino avrebbe un impatto finanziario sostenibile per Palazzo Loggia. Lo scopo del nuovo tram cittadino sarebbe, essenzialmente, quello di coprire le 306

aree non servite dalla metropolitana, questo grazie all’attivazione di due linee: Pendolina-Fiera (12 km) e Violino-Bornata (11,3 km), con sovrapposizione in centro. In tutto parliamo di 19 chilometri di linee, con i lavori che potrebbero iniziare già nel 2020 per concludersi tre anni più tardi. Tutta da definire invece la tipologia di mezzi che verrà usata: si parla di tram senza fili e (forse) in grado di uscire dai binari, ma è presto per fare delle previsioni. Di certo sarà un sistema all’avanguardia, che garantisca affidabilità ed eco sostenibilità.


ACQUISTO E INSTALLAZIONE SONO MOLTO PIÙ ABBORDABILI E SEMPLICI DI QUANTO COMUNEMENTE SI PENSI

UNA SPA NELL’APPARTAMENTO CON LE NUOVE TECNOLOGIE L’IDEA DIVENTA... INTRIGANTE

Uno degli esempi più famosi riguarda gli antichi romani, che si rigeneravano dalle loro fatiche nelle sorgenti minerali di Saturnia in Toscana. Prendersi cura di se stessi in centri benessere, terme o spa ha, dunque, una lunga tradizione ed oggi una spa può essere realizzata a casa propria, anche in un appartamento.

L’acronimo “spa” viene appunto dal latino salus per aquam che significa “salute attraverso l’acqua”. Soprattutto negli ultimi decenni sempre più nuovi ed esclusivi centri hanno fissato nuovi standard di lusso e relax. Per molti l’idea di un tuffo nella vasca idromassaggio o di una seduta di sauna resta legato alla frequentazione delle spa. Invece, anche in casa nostra possiamo organizzare il nostro piccolo centro benessere. È molto più semplice 307

ed economicamente accessibile di quanto si pensi. Ecco perché riportiamo una serie di consigli e di idee progettuali applicabili anche nel bagno domestico convertito in una vera oasi di relax. Il classico assoluto dell’angolo termale di casa è, naturalmente, la sauna finlandese. Normalmente le sue temperature si aggirano tra i 70 e 100 gradi, nel range dei quali si possono fare salutari escursioni a volontà. I vantaggi di saune regolari sono evidenti: soprattutto


I COSTI DI PICCOLE SAUNE CASALINGHE OGGI NON SONO POI COSÌ PROIBITIVI

durante i freddi periodi invernali, espellere con il sudore le tossine non è solo rilassante ma anche utile contro i malanni di stagione. Un altro vantaggio positivo inoltre è l’effetto stimolante sul sistema immunitario. Chi ha la fortuna o la lungimiranza di avere una sauna a casa decide quanto caldo impostare e se preferire il profumo rilassante della lavanda, quello tonificante del limone o energizzante dell’eucalipto. Oggi fortunatamente i costi di piccole saune casalinghe non sono poi così proibitivi. Dobbiamo solo verificare prima quale sia il posto più adatto in casa nostra. La cantina o la soffitta sono di solito i luoghi preferiti per installare una sauna in casa. Si dovrebbe anche accertare di costruirla su un pavimento resistente all’acqua, come, ad esempio, su un rivestimento per il pavimento simile alle piastrelle del bagno. Altri importanti elementi sono un’adeguata ventilazione nella stanza e un collegamento all’alimentazione elettrica. Poi si può tranquillamente iniziare a pianificare la sauna in casa. Un’ottima alternativa per chi ha uno spazio verde all’aperto, è una casetta da giardino con sauna incorporata. Vetrata su tutti i lati, offre comunque con i suoi pannelli in legno abbastanza privacy per un indisturbato godimento della sauna, con piccole luci che la fanno risplendere al buio. Per inciso, c’è una grande varietà di tipi di sauna, oltre a quella finlandese. Ad esempio, una sauna famiglia a misura di bambino che è più fresca rispetto alla classica. O una sauna alle erbe aromatiche, che è l’ideale per coloro che vogliono

un profumo più intenso. Dopo la sauna, è indispensabile raffreddare sufficientemente il corpo per alleviare il carico sulla circolazione sanguigna. Anche le docce fredde in aggiunta alla sauna rafforzano il sistema immunitario. Nella piccola spa domestica sarà importante equipaggiare la doccia con l’illuminazione adeguata. La luce verde stimola e rinfresca, aumentando così l’effetto di raffreddamento della doccia. Naturalmente, anche luci di colore diverso, o addirittura variazioni cromatiche a intervalli regolari, possono essere selezionate. Come il blu fresco e rilassante, o un caldo rosso, stimolante e sensuale. Alternativa alla doccia, ove possibile, la mini-piscina per l’idromassaggio domestico: il particolare tipo di vasca da bagno, noto anche come Spa Portable sembra davvero essere il modo più efficace per sentirsi come in 308

un centro benessere tra le proprie quattro mura. Tuttavia, si deve fare attenzione ad un paio di cose in particolare prima di procedere all’acquisto di una di queste. In primo luogo, si dovrebbe scegliere il formato secondo l’uso: ci sono vasche idromassaggio più piccole, che sono puramente per il relax e altre invece leggermente più grandi con un impianto controcorrente, per i più sportivi che amano mantenersi in forma anche durante i momenti di relax più intimi. Inoltre bisogna ricordarsi che più grande è la vasca idromassaggio, più naturalmente aumenta anche il consumo di acqua. In caso contrario, come un bagno di bolle è facile da creare e mantenere: tutto ciò che serve è un collegamento all’alimentazione elettrica, una fornitura di acqua calda e fredda e un impianto per il drenaggio. Al momento di scegliere il modello della vasca idromassaggio ci si può


LA SAUNA A INFRAROSSI È LA NOVITÀ CHE SI ADATTA A PERSONE CHE TEMONO IL CALDO ECCESSIVO

ispirare a quelle presenti negli hotel più raffinati, come ad esempio quelle incorporate nel pavimento, con un accesso mediato tramite gradini in legno, costruiti intorno ad essa. La piattaforma offre anche spazio più che sufficiente per gli elementi decorativi come le grandi candele e il corredo da bagno. E che dire di un’intera sala relax con camino incorporato? Una vera e propria stazione termale domestica. Nel camino di ultima generazione, poi, non è nemmeno necessario preoccuparsi del fumo. Si utilizza un combustibile a base di alcool ad alta purezza, che non è solo inodore, ma anche una fonte di riscaldamento eco-compatibile. Ma se vogliamo e possiamo «volare alto», si potrà realizzare anche la piscina dei sogni tra le quattro mura. Un esempio? La piscina che si trova a Londra, più precisamente nella Diamond spa. Il nome della spa si riflette nella decorazione a forma di facce di diamante sul fondo della piscina, in un meraviglioso effetto tridimensionale di profondità: una piscina a portata di soggiorno, dove sguazzare liberamente in ogni stagione e in ogni ora del giorno. Anche per il benessere domestico allora, per i più fortunati, sarà bene scegliere con oculatezza la progettazione di una piscina domestica che invoglierà tutto l’anno all’attività sportiva. Non avendo però a disposizione tali generose disponibilità, si può creare l’effetto spa iniziando dal bagno, tra sanitari minimal e colori tenui e rilassanti. Invece di piastrelle dai colori audaci allora, tinte come il marrone chiaro o il beige caldo, un rivestimento in pietra naturale e semplici mobili in

legno. La sauna a infrarossi è infine l’ultima novità che si adatta a persone con debole circolazione e non abbisogna di preriscaldamento. Le cabine di calore a raggi infrarossi, stanno diventando sempre più popolari. Si tratta di una sorta di bagno di calore secco che fornisce una piacevole sensazione di benessere immediato. Si ritiene che il corpo, all’interno della cabina a raggi infrarossi, assorba una maggiore quantità di calore rispetto alla sauna finlandese. Può essere quindi utilizzata per ottenere gli stessi benefici della sauna tradizionale, ma ad una temperatura inferiore (di circa 50/60°) e con un ridotto tasso di umidità. Molti sostengono che la cabina a raggi infrarossi permetta di godere di un maggiore relax: oltre alla temperatura inferiore, vi è anche la possibilità di rimanere all’interno della sauna per 30 minuti di fila, senza fare la doccia fredda tra una 309

seduta e l’altra. Recenti studi hanno dimostrato come questo tipo di cabina consenta di espellere molte più tossine e sostanze dannose per il corpo come colesterolo, metalli pesanti, sodio, ammoniaca e acido urico rispetto alle saune tradizionali, realizzando un vero e proprio effetto disintossicante. Con ante in vetro e struttura in legno, con posti a sedere anche per due persone, la sauna infrarossi, non avendo bisogno di allacciarsi all’acqua, può facilmente essere collocata in una qualsiasi stanza della casa destinata, perché no, alle attività motorie e al relax successivo. Ma vi sono modelli anche di limitate dimensioni che si possono installare in bagno se lo spazio lo consente. I prezzi partono da qualche centinaio di euro sino a toccarne alcune migliaia. Wilda Nervi


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Inl - responsabilità solidale e subfornitura Circolare 29 marzo 2018, n. 6

pag. 312

- Inl - contratto di rete, distacco e codatorialità Circolare 29 marzo 2018, n. 7 pag. 312 - Inl - tirocini formativi e di orientamento indicazioni operative per il personale ispettivo Circolare 18 aprile 2018, n. 8

pag. 314

- Inps - indennizzabilità del congedo parentale limiti di reddito - Circolare 4 aprile 2018, n. 61 pag. 317 - Inps - indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo in favore di familiari disabili - importi massimi per l’anno 2018 circolare 4 aprile 2018, n. 61 pag. 317 - Omesso versamento dei contributi previdenziali depenalizzazione per gli importi inferiori a euro 10.000,00 annui - conferma criteri messaggio Inps 31 gennaio 2018, n. 437 e nota Ispettorato Nazionale Lavoro 29 marzo 2018, n. 2926 pag. 318 - Inps - accesso al pensionamento - adeguamento dei requisiti - circolare 4 aprile 2018, n. 62 pag. 319

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - dispositivi di protezione individuali (DPI) - entrata in vigore del regolamento comunitario

pag. 321

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di marzo 2018

pag. 322

TRIBUTI

- Agevolazioni prima casa - acquisto in costruzione la residenza si cambia entro 18 mesi dal rogito pag. 334 - Bonus “ristrutturazioni”- l’invio tardivo della comunicazione di inizio lavori (ora soppresso) non fa venire meno il diritto alla detrazione

pag. 334

- Iperammortamento e perizia giurata i chiarimenti dell’Agenzia

pag. 334

- Bonus “ristrutturazioni” - a breve i moduli per una nuova informativa da inviare all’Enea sui lavori effettuati

pag. 335

- Pagamenti delle PA e verifiche fiscali nuovi chiarimenti dalla Ragioneria dello Stato

pag. 336

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

INDICI

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

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- Spetta alla P.A. una propria valutazione circa la portata dell’illecito professionale anche in assenza di ricorsi o sentenze

- Tfr - Legge 297/82

pag. 338

URBANISTICA

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 338

LAVORI PUBBLICI

- Categorie Soa: 1) come devono essere indicate nei bandi 2) quali deve possedere l’offerente 3) quali può eseguire l’appaltatore pag. 339 - Pubblicati i nuovi schemi per le garanzie fideiussorie

pag. 341

- Pubblicato il regolamento Anac per l’accesso alla banca dati nazionale dei contratti pubblici

pag. 351

- Pubblicato il decreto sui compensi dei commissari di gara

pag. 351

- Dal TAR e dalla UE prime risposte sul subappalto e sulla terna

pag. 353

- È impugnabile il bando che richieda categorie non pertinenti con le lavorazioni in appalto

pag. 354

pag. 355

- Permesso di costruire - no a condizioni che ne sospendono l’efficacia

pag. 356

- Sbloccati 350 milioni per interventi di edilizia sociale energetica ed antisismica

pag. 356

- Piani paesaggistici - Ok della consulta all’autonomia regionale

pag. 357

- Un glossario unico per le opere da realizzare liberamente

pag. 357

RIFIUTI

- Prossime scadenze in materia ambientale (Mud, Sistri e Albo gestori ambientali)

pag. 358

- Rifiuti - modifiche ai codici EER (CER)

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ANCE INFORMA

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LAVORO

INL - RESPONSABILITÀ SOLIDALE E SUBFORNITURA CIRCOLARE 29 MARZO 2018, N. 6 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare 29 marzo 2018, n. 6, con la quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 (v. Notiziario n. 1/2018, pag. 20), ha fornito chiarimenti in tema di responsabilità solidale. In particolare, l’Ispettorato osserva che, con la sentenza indicata, la Corte Costituzionale ha ritenuto di estendere il regime della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 anche alle ipotesi di subfornitura. Pertanto, il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi. Sulla base di tale principio espresso dalla Corte, l’Ispettorato del Lavoro, nella circolare in commento, si spinge oltre, facendo spiegare gli effetti della sentenza costituzionale anche nei rapporti fra consorzio e società consorziate, nonché nelle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, e nei casi di distacco infra europeo (ex D.Lgs. n. 136/2016) non solo quando la prestazione di servizi sia riconducibile all’appalto o al subappalto, ma anche quando si concretizzi in altre operazioni commerciali. Rimangono, peraltro, ferme le ipotesi di responsabilità solidale specificamente previste dall’attuale quadro normativo (ad esempio per la somministrazione di lavoro). INL - Circolare 29 marzo 2018, n. 6 Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2013. Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura. Com’è noto, l’art. 29, comma 2, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni

civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”. Alla luce del dato letterale della norma, il Giudice remittente ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti - di appalto e subappalto - avrebbe negato la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in contrasto con l’art. 3 e 36 della Cost. Va rammentato, in proposito, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già avuto modo di soffermarsi sul campo di applicazione dell’art. 29, nella nota prot. 5508 del 19 marzo 2012, manifestando l’opinione di una possibile estensione del regime della solidarietà al contratto di subfornitura sul presupposto della sussistenza, anche in tal caso, di un controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente. Sotto tale aspetto, peraltro, al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni negoziali non inquadrabili in termini di appalto o subappalto, il Ministero aveva dato rilevanza (cfr. interpello n. 2/2012) anche all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 6208/2008) che non escludeva la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese consorziate esecutrici dovendosi dare prevalenza, a parere dei giudici, alla funzione di garanzia sostanziale proprio del regime di solidarietà rispetto alla qualificazione giuridica del negozio richiamata nella norma. Con la recente sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo del citato art. 29, superando le questioni poste dal Giudice remittente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale; la Corte, infatti, chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte,

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che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. Diversamente, per la Corte appare più rilevante constatare, alla luce del precetto costituzionale dell’art. 3, che nell’ambito del contratto di subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza” del datore di lavoro/ subfornitore. Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate - cui si è accennato - perché anche in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa. Inoltre, l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016). Restano ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà, mutuata dall’art. 29, comma 2 ma adattata alle peculiarità delle tipologie contrattuali cui si riferiscono (v. ad es. somministrazione di lavoro, contratto di trasporto ecc.).

INL CONTRATTO DI RETE, DISTACCO E CODATORIALITÀ CIRCOLARE 29 MARZO 2018, N. 7 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare 29 marzo 2018, n. 7 con la quale ha fornito al proprio personale ispettivo alcune indicazioni operative in merito al distacco di personale e alla codatorialità nell’ambito dei contratti di rete, con alcuni importanti riferimenti al tema della responsabilità solidale e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 254/2017. In particolare, l’Ispettorato dà seguito a diverse segnalazioni circa alcuni annunci pubblicitari che promuovono sistemi di esternalizzazione dei dipendenti realizzati attraverso l’utilizzo del distacco e della


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codatorialità nell’ambito dei contratti di rete. Tali annunci evidenziano i forti vantaggi di cui beneficerebbero le imprese ricorrendo a detti sistemi di esternalizzazione in termini di mancata applicazione del CCNL, di assenza di responsabilità legale e patrimoniale, di non riconoscimento delle maggiorazioni al lavoro festivo e straordinario: una semplificazione e riduzione dei costi per le imprese, realizzate attraverso l’aggiramento di norme di legge, con evidenti violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori, mediante distacchi e somministrazioni illeciti. Per tale ragione l’Ispettorato invita il proprio personale alla massima attenzione, al fine di assicurare che i lavoratori non subiscano pregiudizi nel trattamento economico e normativo nelle fattispecie indicate. Al riguardo, vengono riepilogati i requisiti principali del contratto di rete, ossia la necessità che esso sia stipulato da soggetti qualificabili come imprenditori, la possibilità che l’oggetto riguardi lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, e lo svolgimento in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa. Inoltre l’INL ricorda che, qualora il distacco del personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza di tale contratto e che quest’ultimo può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la codatorialità dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa. Tuttavia, l’Ispettorato precisa che affinché i suddetti effetti, ossia l’automaticità dell’interesse al distacco e la codatorialità dei dipendenti, possano efficacemente essere fatti valere nei confronti dei terzi, è necessaria l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. L’Ispettorato chiarisce, poi, che anche nei casi di codatorialità vigono i principi del distacco. Quindi, in entrambi i casi, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato al datore di lavoro che procede all’assunzione, richiamando l’attenzione del personale ispettivo anche alla verifica dell’applicazione del contratto collettivo che abbia le caratteristiche della maggiore rappresentatività al livello comparato. Viene, infine, precisato che, laddove il contratto di rete preveda la codatorialità dei lavoratori, questi devono risultare formalmente assunti da una delle imprese partecipanti alla rete, che effettuerà tutti gli adempimenti di legge, per poi essere messi a fattor comune e collaborare ai fini previsti dalla rete. A tale riguardo l’Ispettorato specifica che eventuali omissioni dei trattamenti contributivi o retributivi espongono a responsabilità tutti i codatori, trovando applicazione

il regime di responsabilità solidale ex art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m., da ultimo esteso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 254/2017, anche a fattispecie diverse dall’appalto. INL - circolare 29 marzo 2018, n. 7 Oggetto: contratto di rete - distacco e codatorialità - art. 30, comma 4 ter, D.Lgs. n. 276/2003 - indicazioni operative al personale ispettivo. Sono pervenute a questo Ispettorato nazionale segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento. ln particolare negli annunci in questione si promuove l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali: - mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa; - “l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”; - la “assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”; - il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”; - la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione. Ciò premesso, si invitano codesti Uffici a prestare la massima attenzione alla presenza di soggetti che offrono tali “servizi” promuovendo la diffusione di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici at-

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traverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti. Al fine di contrastare tali fenomeni si ritiene utile, di seguito, riepilogare le disposizioni vigenti in materia, chiarendo sin da subito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese. Il contratto di rete è disciplinato dall’ art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Sotto il profilo soggettivo, il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni). In relazione all’oggetto del contratto, invece, il Legislatore si limita a stabilire che lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell’oggetto della propria


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impresa”. Il comma 4 ter inserito all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, chiarisce che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. Va quindi rilevato che, a differenza di quanto previsto al primo comma del medesimo art. 30 - in forza del quale, per la legittimità dell’utilizzo di tale istituto, è necessario riscontrare l’interesse e la temporaneità del distacco - in tale contesto l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione di una rete tra imprese. Il contratto, inoltre, può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la “codatorialità” dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa. Tuttavia, affinché tali effetti - l’automaticità dell’interesse al distacco, da una parte, e la messa a “fattor comune” dei dipendenti attraverso la codatorialità - si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete (v. art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009). Pertanto, il personale ispettivo avrà cura di verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013). Nel caso in cui il contratto di rete preveda

la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni. Va peraltro precisato che detti lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa. Va poi evidenziato che la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 30. Per tale motivo, deve ritenersi che anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 opera nell’ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità. In altri termini, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione. Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa. Al riguardo, va considerato che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati. Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro recentemente esteso dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto al fine dichiarato di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”. A tal fine, si rammenta che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Sotto tale aspetto si richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze

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derivanti dalla mancata applicazione del c.d. contratto leader.

INL TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE ISPETTIVO CIRCOLARE 18 APRILE 2018, N. 8 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 18 aprile 2018, n. 8, ha fornito al proprio personale ispettivo indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurricolari, con il fine di individuare possibili fenomeni di elusione, quali il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale. L’Ispettorato, alla luce delle Linee Guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento approvate in data 25 marzo 2017, ricorda che il tirocinio è un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, che può essere o meno retribuito, caratterizzato da una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare. La verifica ispettiva, perciò, deve valutare le modalità di svolgimento del tirocinio nel loro complesso, in modo tale da poter verificare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa. A tale riguardo, l’Ispettorato elenca, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie che configurano un’irregolarità, fra le quali sono ricomprese l’attivazione del tirocinio in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore o l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali. L’INL precisa che laddove il personale ispettivo riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o la mancanza dei requisiti propri del tirocinio potrà ricondurlo ad un rapporto di lavoro


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subordinato a tempo indeterminato. INL - Circolare 18 aprile 2018, n. 8 Oggetto: tirocini formativi e di orientamento - indicazioni operative per il personale ispettivo. La Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018. Al riguardo, appare opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell’adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari. Va premesso che la programmazione di tali interventi presuppone l’attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione. Ciò al fine di individuare, attraverso l’analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale. Nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento Come anticipato, in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove “linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento” che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali. Peraltro, le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”. Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014. Inoltre, resta ferma la speciale disciplina,

attualmente vigente, in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall’accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015. Va tuttavia ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287/2012 e che, allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013. Ciò premesso, le presenti indicazioni hanno una valenza orientativa dell’attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Riqualificazione del rapporto di tirocinio L’attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti - benché finalizzata all’apprendimento on the Job - può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa. Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017. In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015. A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

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- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive; - tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati); - tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale; - tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale; - totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore; - totale assenza di PFI; - coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante; - tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie; - tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito; - tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni; - tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale; - tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege; - impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI; - difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante; - corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.


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Appare, quindi, evidente che l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali - quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale - come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro. Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro, l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri “team” di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali. Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.

Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996). Apparato sanzionatorio regionale Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale. In proposito è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative: - ai soggetti titolati alla promozione; - alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio; - alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini; - alla durata massima del tirocinio; - al numero di tirocini attivabili contemporaneamente; - al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza; - alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo. Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili: - inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;

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- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; - violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale. Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale ispettivo che abbia, nel corso degli accertamenti, riscontrato le irregolarità - sanabili e non sanabili - di cui sopra, provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione. Allo stesso modo, il personale ispettivo avrà cura di comunicare - così come espressamente stabilito dalle linee guida del 2017 - l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione. Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo precedente. Ulteriori sanzioni amministrative Giova ricordare che permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio. Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego. L’adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un’esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 440 del 4 gennaio 2007 e successivamente con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Inoltre, l’art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.


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Disciplina previgente Per quanto riguarda le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione, come già chiarito, la disciplina regionale già adottata. Conseguentemente, il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza fermo restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, comma 5 ter, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013).

INPS INDENNIZZABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE LIMITI DI REDDITO CIRCOLARE 4 APRILE 2018, N. 61 L’INPS, con la circolare 4 aprile 2018, n. 61, ha aggiornato, per l’anno 2018, la misura del limite di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001. In particolare, l’Istituto comunica che il genitore lavoratore dipendente che nel 2018 chieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2 del D.Lgs. 151/2001 avrà diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale sia inferiore a 16.491,15 euro. L’INPS precisa che tale valore è provvisorio e, pertanto, si riserva di comunicare in seguito quello definitivo. INPS - circolare 4 aprile 2018, n. 61 Oggetto: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2018. Sommario: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. … omissis… 4) Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 Come detto in premessa, in base al decreto

20 novembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze - che stabilisce nella misura del +1,1% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2018 - il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2018 è pari a 6.596,46 euro. Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2018 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2018 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.491,15 euro (6.596,46 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2018, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

INPS INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO IN FAVORE DI FAMILIARI DISABILI IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2018 CIRCOLARE 4 APRILE 2018, N. 61 L’INPS, con la circolare 4 aprile 2018, n. 61 ha comunicato il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33%, nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno 2018. In particolare, i valori massimi dell’indennità economica sono i seguenti: anno

Importo complessivo annuo

2018

47.967,72

Importo massimo annuo indennità 36.066,00

Importo massimo giornaliero indennità 98,81

I valori massimi di retribuzione figurativa

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accreditabile sono stabiliti come segue: anno

Retribuzione figurativa massima annua

2018

36.066,00

Retribuzione figurativa massima settimanale

Retribuzione figurativa massima giornaliera

693,58

98,81

INPS - circolare 4 aprile 2018, n. 61 Oggetto: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2018. Sommario: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. … omissis… 5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 - indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2018 Come comunicato con circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2018,sulla base della variazione dell’indice Istat del +1,1%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica,


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annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. TABELLA 1 Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) A

B

C

D

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo annuo indennità

Importo massimo giornaliero indennità

2018

47.967,72

36.066,00

98,81

TABELLA 2 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) A Anno

2018

B

C

D

retribuzione retribuzione retribuzione figurativa figurativa figurativa massima massima massima annua settimanale giornaliera 36.066,00

693,58

98,81

OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEPENALIZZAZIONE PER GLI IMPORTI INFERIORI A EURO 10.000,00 ANNUI CONFERMA CRITERI MESSAGGIO INPS 31 GENNAIO 2018, N. 437 E NOTA ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO 29 MARZO 2018, N. 2926. Il Decreto Legislativo n. 8 del 2016 ha previsto la depenalizzazione di numerosi reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria e la loro trasformazione in semplici illeciti amministrativi. In tale ambito, è stato depenalizzato anche l’omesso versamento di ritenute previdenziali, limitatamente ad importi inferiori a euro 10.000,00 annui. Al riguardo, è sorto un contrasto fra INPS e Ministero del Lavoro, da un lato, e Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’altro, circa la corretta individuazione dell’arco temporale cui fare riferimento per la determinazione dell’importo complessivo.

Infatti, per Istituto e Ministero, occorre tenere in considerazione l’anno civile, ossia l’arco temporale intercorrente fra il 1 gennaio e il 31 dicembre. Pertanto, per tale interpretazione, i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000,00 sarebbero quelli da effettuarsi entro il 16 gennaio fino a quelli da effettuarsi entro il 16 dicembre. Secondo l’Ispettorato, invece, la verifica dell’omissione contributiva va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, ossia facendo riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza del primo versamento dell’anno contributivo (16 febbraio) e la scadenza dell’ultimo (16 gennaio dell’anno successivo). La questione interpretativa è stata così rimessa alla Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che hanno specificato come, nell’individuazione dell’importo annuo di cui trattasi, debba farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente - novembre dell’anno in corso. Pertanto, l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno potuto confermare ed uniformare, con gli atti qui in commento, le indicazioni già formulate in passato. INPS - Messaggio 31 gennaio 2018, n. 437 Oggetto: Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui. Conferma criteri. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell’ambito della materia previdenziale, la novella legislativa di depenalizzazione ha riguardato, in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. La norma, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si ap-

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plica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’Istituto ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). In tal modo l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione. In ordine a tale previsione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel dettare indicazioni al personale ispettivo, è intervenuto superando i chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016 e recepite dall’Istituto nella richiamata circolare n. 121. Il predetto Ispettorato, infatti, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, sulla base della posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 - 04.09 del 2017, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente - novembre dell’anno in corso). Restano confermate, pertanto, le indicazioni


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formulate dall’Istituto. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 29 marzo 2018, n. 2926 Oggetto: art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983) - sentenza Cassazione, sez. un., sent. n. 10424 del 7 marzo 2018. Facendo seguito alle note del 3 maggio 2016 prot. n. 9099 e del 25 settembre 2017 prot. n. 8376, si ritiene opportuno fornire nuove indicazioni sulla configurabilità del reato di illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di cui all’oggetto. Come noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ex D.G. per l’Attività Ispettiva - con la citata nota del 3 maggio 2016, al fine di uniformare gli accertamenti in materia, in accordo con l’INPS aveva individuato l’arco temporale di riferimento per la determinazione dell’importo annuo di euro 10.000 che segna la soglia di rilevanza penale del fatto illecito, nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 16 dicembre, in considerazione della scadenza dei versamenti contributivi fissati al 16 del mese successivo a quello di maturazione dei contributi dovuti. Tuttavia, questa Direzione successivamente, con la nota del 25 settembre 2017, prendeva atto del diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”. In altri termini, si individuava il periodo di riferimento secondo il criterio della competenza contributiva ovvero facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). Recentemente, tuttavia, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, investite della questione controversa si sono espresse stabilendo il principio - peraltro anticipato dalla comunicazione provvisoria in data 18 gennaio 2018 diffusa anche con messaggio INPS n.ro 437 del 31 gennaio 2018 - secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 an-

nui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”. Devono pertanto ritenersi confermate le indicazioni inizialmente fornite con nota del 3 maggio 2016 n. prot. 9099.

INPS ACCESSO AL PENSIONAMENTO ADEGUAMENTO DEI REQUISITI CIRCOLARE 4 APRILE 2018, N. 62 Con circolare 4 aprile 2018, n. 62, l’INPS ha illustrato l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata nonché a quella di anzianità con il sistema delle quote in conseguenza degli incrementi della speranza di vita, previsti dal decreto ministeriale 5 dicembre 2017. Tali requisiti, per espressa previsione del decreto, entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019. INPS - Circolare 4 aprile 2018, n. 62 Oggetto: Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018) Sommario: Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento INDICE 1. Premessa 2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi

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10 e 11, legge n. 214 del 2011) - requisito contributivo 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote 3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997) 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997) 4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006) 5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis, del decretolegge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità”. Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l’incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, a decorrere


LAVORO

dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote. 2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente: anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020

67 anni

Dal 1° gennaio 2021

67 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l’anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015). 2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) - requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente: anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020

43 anni a tre mesi (2249 settimane)

42 anni e tre mesi (2197 settimane)

Dal 1° gennaio 2021

43 anni a tre mesi* (2249 settimane)

42 anni e tre mesi* (2197 settimane)

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni. 2.3 Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016 Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, è il seguente: anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020

41 anni e cinque mesi (2153 settimane)

Dal 1° gennaio 2021

41 anni e cinque mesi* (2153 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

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Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili. 3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico. Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019. 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997) Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale. Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013. 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997) A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;


LAVORO

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni. Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006) Pensione di vecchiaia anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020

66 anni

Dal 1° gennaio 2021

66* anni

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita Ai sensi dell’articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016 (allegato 2). A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall’articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l’emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. A titolo esemplificativo, per il biennio 20232024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi. Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi. Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Pensione di anzianità anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2019 al 31-12-2020

41 anni

Dal 1° gennaio 2021

41* anni

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Tale Regolamento, che abroga la direttiva 89/686/CEE, ha a tutti gli effetti valenza di legge e impone norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati Membri. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono comunque validi fino al 21 aprile 2023, a condizione che il prodotto non subisca variazioni che ne richiedano una nuova certificazione e che l’attuale certificato non presenti una data di scadenza precedente. Il nuovo Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione dei DPI al fine di garantire la protezione della salute e sicurezza degli utilizzatori e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione. È costituito da 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti


LAVORO

i dispositivi di protezione individuale, con l’eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l’autodifesa e per l’uso privato. Il testo del corposo provvedimento può essere richiesto al Servizio Sindacale del Collegio che provvederà a inviarlo via e-mail all’impresa richiedente. Si riportano di seguito i punti di maggiore interesse per le imprese edili. Secondo l’art. 3 del Regolamento, sono da considerarsi “dispositivi di protezione individuali”: - dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; - componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva; - sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso. L’art. 18 del Regolamento, mediante un rinvio all’Allegato I dello stesso, classifica i dispositivi di protezione, secondo tre specifiche categorie, connesse al rischio da cui i DPI stessi sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Tali categorie sono le seguenti: - Categoria I Comprende i rischi dovuti: a lesioni meccaniche superficiali; al contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; al contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; alle lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); alle condizioni atmosferiche di natura non estrema; - Categoria II Include i rischi diversi rispetto a quelli elencati nelle altre due categorie; - Categoria III Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili rispetto a sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di - 50 °C o inferiore; cadute dall’alto; scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo. Va certamente evidenziata l’ampiezza dei rischi da cui devono proteggere i DPI di III categoria, quali radiazioni ionizzanti, annegamento, ferite da proiettili o coltelli, tagli da

motosega manuale e getti ad alta pressione. In tale categoria, peraltro, sono inseriti anche gli otoprotettori. Il datore di lavoro deve pertanto verificare l’appropriatezza dei DPI e l’avvenuta formazione ed addestramento per quelli di III categoria. Al riguardo, va ricordato come l’art. 77 del D.Lgs. n. 81/08 preveda già l’addestramento per i dispositivi di protezione dell’udito. Dalla lettura dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, RES, riportati nell’allegato II, emergono alcune novità di rilievo: - sono classificati come DPI anche i dispositivi amovibili; - per quanto riguarda i DPI di protezione dalle vibrazioni meccaniche, scompare l’obbligo per questi di dover attenuare il valore efficace delle accelerazioni trasmesse all’utilizzatore al di sotto dei valori limite raccomandati, rimanendo di fatto la sola indicazione di poter attenuare opportunamente le componenti di vibrazione trasmesse. La modifica nasce evidentemente dalla consapevolezza della scarsa efficacia di questa tipologia di DPI; - nell’ambito dei DPI di protezione per le scosse elettriche, compaiono al fianco dei DPI isolanti anche i DPI conduttori per operatori che lavorano sotto tensione; - relativamente alle protezioni dalle radiazioni non ionizzanti, oltre ai già presenti schermi/occhiali da protezione per le radiazioni ottiche, si fa riferimento anche ai DPI destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti, i quali devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata alle lunghezze d’onda nocive. In allegato III è riportata la documentazione tecnica per i DPI. Questa documentazione deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e deve comprendere almeno i seguenti elementi: a) una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato; b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere; c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI; d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del DPI; f) i riferimenti delle norme armonizzate che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate; g) in caso di totale non applicazione o di parziale applicazione delle norme armonizzate, la descrizione delle altre specifiche

322

tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; i) le relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione; j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione; k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante; l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato; m) per i DPI prodotti in serie, in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Va, da ultimo, evidenziato come, dalla lettura del nuovo regolamento, emerga che: - le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere facilmente accesso alla dichiarazione di conformità UE; pertanto, i fabbricanti dovrebbero garantire che tali DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE o dall’indirizzo internet dal quale accedere alla dichiarazione di conformità UE; - la Certificazione Europea avrà una validità massima di 5 anni; - il termine per l’immissione sul mercato dei prodotti conformi alla vecchia direttiva è il 21 aprile 2019.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di marzo 2018 è risultato pari a 101,7. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,00820104


IMPIEGATI

in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° GENNAIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° GENNAIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

323

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

324


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

34,28%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

326


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

31,8%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

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INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

328


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff

329


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

330


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,81%

NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

331


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

332

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


333

0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61

0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78

TOTALE

39,69

1,39

1,47

37,04

0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,20 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

0,10 1,20 0,36

0,08 8,04

E) E1) F)

4,57 1,64

0,10 1,20 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

33,54

0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,20 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018


TRIBUTI

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ACQUISTO IN COSTRUZIONE LA RESIDENZA SI CAMBIA ENTRO 18 MESI DAL ROGITO Anche per gli immobili in costruzione siti in un Comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, il termine dei 18 mesi entro cui effettuare il cambio di residenza decorre dal momento del rogito e non dalla data di fine lavori. Nessuna differenza, dunque, tra il regime fiscale dell’acquisto di un immobile in costruzione e quello di un immobile già edificato. Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018, cassando la sentenza della CTR Toscana che, nel caso di specie relativo all’acquisto di un immobile in costruzione, aveva ritenuto di far decorrere il termine dei 18 mesi utili per il cambio di residenza a partire dal giorno di ultimazione dei lavori. Si ricorda che l’agevolazione cd. “prima casa” prevede un regime di tassazione agevolato per l’acquisto, a determinate condizioni, di immobili da destinare ad abitazione principale. Tale regime varia per l’acquirente, a seconda che il venditore sia un privato oppure un’impresa. In caso di acquisto da privato le imposte da versare sono: imposta di registro proporzionale del 2% (invece del 9%), imposta ipotecaria fissa di 50 euro e imposta catastale fissa di 50 euro. In caso di acquisto da impresa (con vendita soggetta a Iva), le imposte da versare sono: Iva al 4% (invece del 10%), imposta di registro fissa di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro e imposta catastale fissa di 200 euro. In particolare, le condizioni per accedere ai benefici “prima casa” sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 e riguardano: - la natura dell’immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); - la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; - la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”; - l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto. Dunque, se l’immobile che viene acquistato come “prima casa” non si trova nel Comune di residenza dell’acquirente, quest’ultimo ha l’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune dove è sito l’immobile, entro 18 mesi dal rogito.

Proprio su quest’ultimo punto si è concentrata l’Ordinanza in commento che ha ribadito, secondo un orientamento consolidato (Cass. 7067/14, 13148/16, 20066/15, 2527/14, 9776/2009, sez. un. 1196/00), che il trasferimento della residenza è un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco con conseguente decadenza dal beneficio, in caso di inadempimento entro 18 mesi dal rogito di acquisto, anche se la casa è in corso di costruzione. Viene fatta salva l’ipotesi della ricorrenza di una situazione di forza maggiore legata ad un evento inevitabile e imprevedibile, caratterizzato dalla non imputabilità al contribuente.

BONUS “RISTRUTTURAZIONI”L’INVIO TARDIVO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (ORA SOPPRESSO) NON FA VENIRE MENO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE (Sentenza n.1191/2018 CTR Lombardia)

L’invio tardivo della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, (obbligo soppresso dal 14 maggio 2011[1]), non fa venire meno il diritto alla detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione, ma ne determina l’esercizio tardivo. Il diritto alla detrazione, infatti, non decade solo per il fatto che la comunicazione di inizio lavori sia stata effettuata più tardi rispetto alla data effettiva di avvio della ristrutturazione. Questo è quanto ha chiarito la Sentenza n.1191/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha riconosciuto la spettanza delle detrazione fiscale dall’Irpef (all’epoca nella misura del 36%) delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia a un contribuente che aveva avviato i lavori nel 2008, ed effettuato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, nel 2011. L’orientamento espresso dalla Commissione Regionale della Lombardia è connesso a quando disposto dal DM 41/1998 che definisce le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, ai sensi del quale l’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate rientra tra gli adempimenti a carico di chi intende avvalersi della detrazione, ma non è previsto a pena di decadenza. In tal senso, l’invio tardivo della comunicazione dell’avvio dei lavori, non può determinare la perdita definitiva del diritto ad ottenere la detrazione, ma comporta il suo

334

esercizio tardivo. In sostanza, ad avviso della Commissione, il ritardo può costituire, al limite, un’ipotesi di mera incompletezza formale della pratica agevolativa eventualmente da sanzionare in via amministrativa. Nel caso di specie la Commissione Regionale afferma, inoltre, il principio per cui a rilevare è il fatto che il ritardo nell’invio della comunicazione non ha impedito all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli relativamente alla pertinenza dei lavori di ristrutturazione con le spese di cui è stata chiesta la detrazione, essendo sufficienti, a tal fine, la documentazione relativa alla pratica edilizia, le fatture e i pagamenti bancari. Note: [1] Cfr. l’art. 7 del DL 70 /2011.

IPERAMMORTAMENTO E PERIZIA GIURATA I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

(R.M. 27/E/2018)

La produzione tardiva della documentazione necessaria per attestare che il bene possiede i requisiti richiesti per fruire dell’iperammortamento non impedisce di accedere all’agevolazione, ma ne determina lo slittamento. Questi i chiarimenti forniti dalla Risoluzione 27/E del 9 aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai termini per l’acquisizione della perizia giurata attestante i requisiti tecnici necessari per accedere all’iperammortamento. Si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante ai titolari di reddito di impresa per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”. Tale beneficio, per l’acquisto dei beni materiali digitali individuati dall’Allegato A della legge n.232/2016[1] (Bilancio 2017), prevede una percentuale d’ammortamento pari al 250%che in sostanza consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento. Allo stesso modo è stato prorogato anche l’ammortamento al 140%previsto per specifici beni immateriali strumentali, compresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017, acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto iperammortamento [2]. Va precisato che per fruire dell’iperammortamento per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi


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ecc.); b) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017. [4] Cfr. sul punto la Circolare 4/E/2017 e Ance “Superammortamento e Iperammortamento-Circolare congiunta 4/E/2017” - ID n. 28041 del 31 marzo 2017. [5] Cfr. il comma 11, art. 1, della legge n. 232/2016.

BONUS RISTRUTTURAZIONI A BREVE I MODULI PER UNA NUOVA INFORMATIVA DA INVIARE ALL’ENEA SUI LAVORI EFFETTUATI

di cui all’Allegato A o B della legge di Bilancio 2017 e che lo stesso è interconnesso [3] al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura. Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato. Come è già stato chiarito dalla Circolare 4/E/2017 questi documenti[4], devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. L’esigenza di chiarimento, a cui risponde la Risoluzione in commento, riguarda le conseguenze dell’acquisizione della perizia in un periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione. A tal riguardo l’Agenzia chiarisce che poiché la disciplina vigente[5] non prevede un termine a pena di decadenza per la presentazione della documentazione, la fruizione dell’agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti, anche se tale acquisizione avviene in un periodo di imposta successivo a quello di “interconnessione”. In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta succes-

sivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Note: [1] Cfr. co. 9,10,11, art. 1, legge n.232/2016. [2] La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali opera la maggiorazione del 40%. All’elenco sono state aggiunte le seguenti voci: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). [3] Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario e sufficiente che: a) scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT,

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L’ENEA renderà disponibili a breve le schede che i contribuenti, che intendono usufruire della detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, dovranno inviare per fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del risparmio energetico conseguito con gli interventi di recupero edilizio. Quest’obbligo informativo è un nuovo adempimento, introdotto dalla legge n.205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, si ricorda, ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro. La legge di Bilancio 2018, infatti, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013[1] ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”. Questa novità, già evidenziata dall’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie è stata introdotta al fine di consentire all’ENEA di effettuare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, laddove tali lavori comportino anche un efficientamento energetico dell’immobile. L’informativa dovrà essere fornita tramite la compilazione di apposite schede, che da anticipazioni dell’ENEA, sono in preparazione e saranno rese note a breve. Verranno inoltre definite le tipologie di interventi per i quali dovrà essere inviata la scheda e le modalità di intervento. L’obbligo riguarderà presumibilmente tutte


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quelle categorie di lavori che non potendo rientrare tra gli interventi che possono accedere all’Ecobonus, sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% come interventi di risparmio energetico, ai sensi della lett. f), dell’art. 16 del DL 63/13. È il caso, ad esempio, dell’installazione di caldaie o di finestre comprensive di infissi, installate nell’ambito di un intervento effettuato su un’abitazione, qualora tali opere siano prive dei requisiti tecnici necessari per accedere all’Ecobonus. Per quanto, invece, riguarda l’Ecobonus, l’ENEA annuncia, sul proprio sito, l’attivazione a breve del nuovo portale http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2018. Si ricorda, inoltre, sempre sul fronte “Ecobonus” che si è in attesa della pubblicazione di uno o più decreti interministeriali volti a definire i massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione che dovranno essere effettuati dall’ENEA. Note: [1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.

PAGAMENTI DELLE PA E VERIFICHE FISCALI NUOVI CHIARIMENTI DALLA RAGIONERIA DELLO STATO Blocco dei pagamenti da parte della PA in caso di irregolarità fiscale del destinatario: se opera lo split payment la verifica di morosità, sopra la nuova soglia dei 5000 euro, va fatta al netto dell’IVA. Sono inclusi tra i soggetti tenuti alla verifica anche gli enti pubblici economici, mentre sono escluse le fondazioni e le associazioni di enti pubblici. Con la Circolare n.13 del 21 marzo scorso, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Come noto, infatti, con effetto dal 1° marzo 2018, la legge n. 205/2017[1] è intervenuta sulla norma che impone alla Pubblica Amministrazione, prima di procedere al pagamento di somme a qualsiasi titolo, di verificare la regolarità fiscale del destinatario delle stesse e di sospenderne il pagamento in caso di accertata morosità rispetto a una o più cartelle fiscali (art.48bis del DPR n.602/1973[2]). Da un lato è stata ridotta, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche am-

ministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973) [3]. Specularmente è stato modificato il D.M. 40/2008, attuativo del citato art. 48bis, che stabilisce sia le modalità di verifica della posizione debitoria dell’interessato da parte dell’agente della riscossione, sia la procedura di riscossione delle somme dovute dall’interessato all’Erario. In particolare, è stato esteso da 30 a 60 giorni il periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione. Come già evidenziato durante l’iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio, tali modifiche sono fortemente negative per il settore sotto vari punti di vista. Anzitutto, incidono in maniera rilevante sulla disciplina delle cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara, di cui all’art. 80 del codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. […]”. Pertanto, il dimezzamento della soglia di cui all’art. 48bis a 5.000 euro si ripercuote negativamente sulla partecipazione alle procedure di gara, amplificando il concetto di gravità delle violazioni in materia fiscale e comportando la potenziale esclusione dalle procedure di gara di imprese che abbiano commesso violazioni di importo scarsamente rilevante. Sotto altro aspetto, l’abbassamento della soglia in questione ed il contestuale raddoppio a 60 giorni del periodo di sospensione dei pagamenti da parte delle amministrazioni ai beneficiari-a qualunque titolo-di somme pubbliche, necessario a consentire l’effettuazione di pignoramenti, si ripercuotono negativamente sulla disciplina del pagamento del corrispettivo d’appalto agli operatori economici. Le imprese che, infatti, dovrebbero ricevere il pagamento del corrispettivo d’appalto da parte dell’ente appaltante, potrebbero, a fronte dell’omesso pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore a 5.000 euro, subire una paralisi dei pagamenti per un intero bimestre, in attesa dell’avvio della procedura di riscossione. Per queste ragioni, l’ANCE continuerà ad agire nelle opportune sedi per ottenere l’abrogazione delle citate disposizioni.

336

Ciò premesso, la Circolare in commento, articolata in 13 paragrafi, fa il punto sull’aggiornamento della normativa di settore ed esamina alcuni profili critici emersi nel corso del tempo, afferenti, tra l’altro, all’ambito soggettivo, alla scissione dei pagamenti, all’inadempienza contributiva, alla cessione del credito. P.A. che devono effettuare la verifica In particolare con riguardo alla precisa individuazione degli enti che sono tenuti a effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48bis, viene chiarito che rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche tenute a effettuare tali controlli: ► le società a totale partecipazione pubblica diretta ► gli enti pubblici anche economici, le aziende speciali anche consortili e, in generale, le aziende pubbliche a prescindere dalla loro qualificazione come enti pubblici economici; ► e gestioni commissariali. Risultano, invece, escluse dall’ambito di applicabilità della disciplina le fondazioni e le associazioni di enti pubblici, poiché tale inclusione segnerebbe una dilatazione eccessiva dell’ambito soggettivo. Split payment La Circolare si sofferma, inoltre, sull’applicazione della disciplina di cui all’art.48bis per quelle amministrazioni e quegli enti interessati dallo split payment, confermando quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel 2015[4]. Si ricorda, che il meccanismo del cd. split payment, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti [5], il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Tali amministrazioni procedono, in sostanza, a effettuare due pagamenti: il corrispettivo al netto dell’IVA a favore del proprio fornitore, e il versamento dell’IVA a favore dell’Erario. In questi casi, la Circolare precisa che ai fini dell’individuazione della soglia dei 5000 euro di cui all’articolo 48bis, al di sopra della quale vengono sospesi i pagamenti, le amministrazioni non dovranno considerare l’IVA, ma tener conto, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA. Art.48bis e inadempienza contributiva La Circolare prende in esame, inoltre, l’ipotesi in cui in sede di pagamento del beneficiario sia riscontrata sia un’inadempienza di natura contributiva che di natura “fiscale”, al fine di chiarire se vada prioritariamente applicata la disciplina che consente l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nel versamento dei contributi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 oppure la disciplina di cui all’art.48bis del DPR 602/1973.


TRIBUTI

Si ricorda che l’art. 30 del D.Lgs 50/2016[6], prevede che, qualora il DURC (documento unico di regolarità contributiva) relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi non risulti regolare, la stazione appaltante sia tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. Come evidenziato nella Circolare si tratta di un obbligo a carico della stazione appaltante, per cui deve ritenersi che l’intervento sostitutivo in materia contributiva sia prioritario rispetto alla verifica della morosità fiscale. Pertanto, in caso di DURC irregolare la PA deve prioritariamente trattenere l’importo dei contributi non assolti dall’appaltatore o subappaltatore, e versarli agli Enti previdenziali e assistenziali, e sull’importo residuo del pagamento, se superiore alla soglia dei 5000 euro, effettuare la verifica della regolarità fiscale. Cessione del credito La Circolare riprende anche la questione della verifica di inadempienza in caso di cessione del credito[7] da parte dell’impresa destinataria del pagamento stesso, confermando la procedura delineata nella Circolare n.29/2009[8]. In tale occasione, è stato precisato che la verifica in capo all’impresa va effettuata al momento della notifica della cessione del credito all’Amministrazione debitrice, che, accertata la “non inadempienza” della stessa, potrà fornire la propria accettazione espressa alla cessione, liberando così l’impresa da ogni ulteriore controllo, da effettuarsi al momento dell’effettivo pagamento delle somme spettanti. All’atto dell’erogazione degli importi dovuti dall’Amministrazione, infatti, la verifica sarà effettuata solo nei confronti della banca, o dell’intermediario, che ha acquistato il credito dall’impresa originaria. Inoltre, contestualmente alla notifica relativa alla cessione del credito, il cedente deve: - richiedere all’Amministrazione debitrice l’accettazione espressa alla cessione del credito, che contenga l’esplicito riferimento all’inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico; - allegare alla richiesta di accettazione del credito il consenso al trattamento dei propri dati personali (mediante il modulo allegato alla C.M. 29/2009), necessario per consentire alla P.A. di effettuare la predetta verifica di morosità prevista dall’art.48bis. A tal riguardo, la Ragioneria Generale indica ora due diverse ipotesi: - il cedente acconsente a far immediatamente effettuare la verifica di inadempienza a proprio carico da parte dell’Amministrazione ceduta (fornendo il consenso al trattamento dei dati personali), che in conseguenza,

darà notizia dei relativi esiti al cessionario. Solo qualora l’esito risulti di “non inadempimento”, l’amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica nei confronti del cessionario; - il cedente non acconsente a far effettuare la predetta verifica (non fornendo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali), con la conseguenza che, a prescindere dall’accettazione anche tacita dell’Amministrazione ceduta, quest’ultima dovrà effettuare la verifica solamente nei confronti del soggetto cedente (originario creditore), all’atto del pagamento a favore del cessionario, consapevole del rischio che il cedente possa risultare inadempiente rispetto agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento. In quest’ultimo caso, precisa la Circolare, è opportuno che l’Amministrazione ceduta si adoperi per non prestare il proprio consenso alla cessione del credito. Note: [1] Cfr. art.1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. [2] Cfr. C.M. n.29 dell’8 ottobre 2009. [3] Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, co.4-bis, del DL 16/2012, convertito con modifiche dalla legge 44/2012, la PA deve comunque procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme eccedenti l’ammontare del debito. L’eventuale mancato pagamento costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

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[4] Cfr. CM 15/E/2015. [5] Si tratta, in particolare di: · tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.1, co.2, della legge 196/2009 · gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; · le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; · tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate); · tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70); · le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. [6] Come modificato dall’art. 20 comma 1, lett. b) del D.Lgs 56/2017. [7] Ai sensi dell’art.1260 e seguenti del codice civile e della legge 52/1991. [8] Cfr. C.M. n.29 dell’8 ottobre 2009.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)

Variazione gennaio.......17-18: ..... 0,90% Variazione febbraio.......17-18: ..... 0,50% Variazione marzo..........17-18: ..... 0,70%

gennaio............................................................................ 1,004217 febbraio........................................................................... 1,005467 marzo.............................................................................. 1,008201

(0,675%) (0,375%) (0,525%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE: ANNO 2015 = 100 Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media

2003

76,05

76,33

76,42

76,52

76,52

76,52

76,71

76,71

76,71

76,71

76,80

76,80

76,57

2004

77,65

78,30

78,49

78,77

79,81

79,90

80,37

80,47

80,65

80,84

80,94

81,03

79,77

2005

81,59

81,88

83,00

83,00

82,82

82,91

83,19

83,38

83,47

83,38

83,47

83,29

82,95

2006

83,66

83,85

85,17

85,26

85,35

85,35

85,54

85,73

85,73

85,73

85,92

85,92

85,27

2007

87,42

87,89

87,99

88,46

88,64

88,55

88,55

88,64

88,74

88,55

88,64

88,74

88,40

2008

89,40

89,68

89,77

90,24

90,81

93,63

93,53

93,44

93,34

92,78

92,22

92,22

91,75

2009

93,06

92,87

92,69

92,59

92,69

92,59

92,40

92,50

92,50

92,59

92,50

92,50

92,62

2010

92,59

92,69

92,97

94,38

94,47

94,38

94,38

94,47

94,57

94,47

94,38

94,47

94,02

2011

96,07

95,98

96,45

96,54

96,73

97,10

97,10

97,20

97,29

97,29

97,29

97,29

96,86

2012

98,51

98,80

98,89

99,17

99,27

99,17

99,08

98,98

99,27

99,36

99,27

99,27

99,09

2013

99,55

99,83

99,64

99,55

99,92

99,74

99,74

99,83

99,92

99,64

99,64

99,55

99,71

2014

99,36

99,55

99,17

99,36

99,27

99,36

99,74

100,02

99,92

99,74

99,74

99,83

99,59

2015

99,83

99,64

99,64

99,55

99,64

99,64

100,39

100,49

100,49

100,21

100,21

100,21

100,00

2016

100,21

100,21

100,11

100,21

100,30

100,30

100,30

100,30

100,39

100,49

100,49

100,49

100,32

2017

100,68

100,49

100,68

100,86

100,77

100,77

100,77

100,96

101,05

101,15

101,24

101,15

100,88

2018

101,60

101,50

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; e base 2017 = 1,4424 tra base 2005 e: base 2010 = 1,133; e base 2017 = 1,2159 tra base 2010 e: base 2015 = 1,0638

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 CHE È PARI A 101,5 Marzo

Aprile

2003

Gennaio

33,47%

Febbraio

32,98%

32,81%

32,65%

Maggio

32,65%

Giugno

32,65%

Luglio

32,32%

32,32%

32,32%

32,32%

32,16%

32,16%

32,57%

2004

30,72%

29,62%

29,31%

28,85%

27,18%

27,03%

26,29%

26,14%

25,85%

25,55%

25,41%

25,26%

27,24%

2005

24,40%

23,97%

22,28%

22,28%

22,56%

22,42%

22,01%

21,73%

21,59%

21,73%

21,59%

21,87%

22,36%

2006

21,32%

21,05%

19,18%

19,05%

18,92%

18,92%

18,65%

18,39%

18,39%

18,39%

18,14%

18,14%

19,04%

2007

16,10%

15,48%

15,36%

14,75%

14,50%

14,62%

14,62%

14,50%

14,38%

14,62%

14,50%

14,38%

14,82%

2008

13,54%

13,18%

13,06%

12,47%

11,78%

8,41%

8,52%

8,63%

8,74%

9,40%

10,07%

10,07%

10,62%

2009

9,07%

9,29%

9,51%

9,62%

9,51%

9,62%

9,84%

9,73%

9,73%

9,62%

9,73%

9,73%

9,58%

2010

9,62%

9,51%

9,18%

7,55%

7,44%

7,55%

7,55%

7,44%

7,33%

7,44%

7,55%

7,44%

7,96%

2011

5,65%

5,75%

5,24%

5,14%

4,93%

4,53%

4,53%

4,43%

4,32%

4,32%

4,32%

4,32%

4,79%

2012

3,03%

2,74%

2,64%

2,35%

2,25%

2,35%

2,44%

2,54%

2,25%

2,15%

2,25%

2,25%

2,44%

2013

1,96%

1,67%

1,86%

1,96%

1,58%

1,77%

1,77%

1,67%

1,58%

1,86%

1,86%

1,96%

1,79%

2014

2,15%

1,96%

2,35%

2,15%

2,25%

2,15%

1,77%

1,48%

1,58%

1,77%

1,77%

1,67%

1,92%

2015

1,67%

1,86%

1,86%

1,96%

1,86%

1,86%

1,10%

1,01%

1,01%

1,29%

1,29%

1,29%

1,50%

2016

1,29%

1,29%

1,39%

1,29%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,10%

1,01%

1,01%

1,01%

1,18%

2017

0,82%

1,01%

0,82%

0,63%

0,72%

0,72%

0,72%

0,54%

0,44%

0,35%

0,26%

0,35%

0,61%

2018

338

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Media


LAVORI PUBBLICI

CATEGORIE SOA: 1) COME DEVONO ESSERE INDICATE NEI BANDI 2) QUALI DEVE POSSEDERE L’OFFERENTE 3) QUALI PUO’ ESEGUIRE L’APPALTATORE Le stazioni appaltanti pubbliche che devono predisporre un bando di gara, o una lettera di invito, per l’aggiudicazione di un lavoro pubblico devono attenersi a diverse fonti normative. Si tratta di norme che non sempre sono coerenti tra loro e pertanto di non agevole applicazione. Vi sono poi le problematiche che si pongono in ordine ai requisiti che le imprese offerenti devono possedere e dimostrare e che derivano anche dalla formulazione del bando o della lettera di invito. Ulteriore profilo è quello concernente i requisiti che si richiedono in capo a colui che materialmente esegue le opere. Nell’intento di fornire un sunto delle norme in parola che risulti agevole sia per la redazione e comprensione del bando o della lettera di invito, sia perché l’offerente sia conscio dei requisiti che deve possedere per partecipare alla gara, sia per i vincoli imposti all’esecutore, si ritiene opportuno procedere ad una disamina delle fonti normative in parallelo con la loro pratica applicazione, fornendo poi un unico quadro riassuntivo della materia. A) LA NORMATIVA Le norme che presiedono alla formulazione di un bando di gara relativamente alla suddivisione in categorie ed importi ed all’obbligo di possederle o meno per la partecipazione sono le seguenti: D.Lgs. 50/2016-Codice dei contratti pubblici Art. 3. (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice si intende per: oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara; oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11. Art. 89. (Avvalimento) 11. Non è ammesso l’avvalimento qualora

nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.

tevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

Art. 217 - (Abrogazioni) nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2019, n. 80;

Art. 2 - (Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) Ai fini di cui all’articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto: a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno.

DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 10-11-2016 n. 248 Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito “Codice”) il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di no-

DPR 207/2010 - Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso

Art. 105. (Subappalto) 2. . . . . . . salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento. 5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; Art. 216 - (Disposizioni transitorie e di coordinamento) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

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LAVORI PUBBLICI

dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice D.Lgs. 50/2016 (art. 217 lett. e)) decade ogni disposizione del precedente codice, il D.Lgs. 163/2006, e quindi anche dell’art. 37, comma 11, che disciplinava le categorie superspecializzate. Dette categorie erano state, da ultimo, individuate dall’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Questa elencazione è ora stata sostituita da quella sopra indicata dell’articolo 2 del Decreto del ministero delle infrastrutture 10-11-2016 n. 248. In relazione alla “qualificazione” in una categoria di cui all’Allegato “A” al DPR 207/2010, si rammenta che: - Per importi superiori a 150.000 euro è necessario possedere l’attestato SOA che riporti la specifica categoria per un importo che, aumentato di un quinto, copra l’importo richiesto; - Per importi fino a 150.000 euro non è richiesta la categoria SOA, ma in sede di gara devono essere documentati i tre seguenti requisiti: 1) certificati di esecuzione di lavori (cosiddetti CEL) analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. Per i lavori pubblici il certificato di esecuzione lavori rilasciato

dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purché l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del richiesto dal bando. Una eccezione è prevista per il caso di lavori delle categorie OG13, OS2-A, OS2B, OS25 per i quali è richiesto che il CEL venga corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione (vedasi fac-simile n. 7, riportato a pagina 55 del Notiziario n. 1 del 2018), ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale. 3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente.

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B) REDAZIONE DEL BANDO DI GARA O DELLA LETTERA DI INVITO Nella redazione del bando di gara, o della lettera di invito, devono essere indicate: 1) la categoria prevalente. Di detta categoria è consigliabile non indicare l’importo che varia in relazione alla forma di partecipazione (singola, ATI orizzontale, verticale o mista) e, di conseguenza, nemmeno la classifica corrispondente all’importo per gli stessi motivi; 2) le opere e le relative categorie “superspecializzate” (definite dal D.M 248/2016), denominate anche con la sigla S.I.O.S.) indipendentemente dal relativo importo; 3) le categorie diverse da quelle “superspecializzate” di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo complessivo dei lavori. Può risultare utile, per chiarire i diversi requisiti di partecipazione, indicare separatamente, nel bando o nella lettera di invito: a) le categorie a qualificazione obbligatoria; b) le categorie non a qualificazione obbligatoria (es. OS 1, 6, 7, 23, 26). 4) anche se la norma non lo prevede, è consigliabile indicare anche distintamente le opere relative agli impianti (OG11, OS3, 28, 30), anche se di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori o inferiore a 150.000 euro, specificando che l’esecutore (appaltatore o subappaltatore) dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008. 5) le quote di partecipazione richieste per la costituzione di associazioni temporanee di tipo orizzontale: fermo restando che la capogruppo dovrà partecipare in misura maggioritaria, deve essere indicata la quota minima richiesta per la capogruppo (una volta fissata per legge al 40%) e quella minima delle mandanti (una volta fissata dalla legge al 10%). C) PARTECIPAZIONE ALLA GARA 1) categorie superspecializzate (anche dette SIOS). Il quadro circa la regolamentazione di dette categorie delineato dalle norme attualmente in vigore e sopra ricordate è tutt’altro che chiaro. In relazione alla loro presenza in un bando di gara, se ne possono infatti dedurre due interpretazioni: a) che non sussiste alcun obbligo di possederle per poter essere ammessi alla gara; b) che ove il relativo importo superi il 10% di quello a base d’asta sorga l’obbligo di possederle, anche mediante il ricorso all’associazione temporanea di imprese, ma non all’avvalimento. Quest’ultima posizione sembra la più coerente con l’impreciso dato normativo e con la volontà del legislatore nel volerle definire. Sposata questa interpretazione, in relazione alle categorie superspecializzate (che si ricorda sono: OG11, OS 2-A, OS 2-B, OS


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4, OS 11, OS 12-A, OS12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32), che vanno sempre e comunque evidenziate nel bando indipendentemente dal loro importo, sorgono i seguenti obblighi: - si tratta di categorie che, oltre ad essere superspecializzate, sono anche “a qualificazione obbligatoria” e perciò il soggetto che le esegue deve essere qualificato nella specifica categoria; - se l’importo è superiore al 10%: • è obbligatorio che l’offerente sia qualificato, oltre che nella prevalente, anche in dette categorie; se non fosse qualificato potrà partecipare solo associandosi con imprese qualificate in dette categorie (R.T.I. verticale); • non è possibile qualificarsi in tali categorie tramite l’avvalimento; • non potranno essere subappaltate oltre il 30% del loro valore e detto subappalto non concorre alla determinazione sempre del 30% del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto. - se l’importo è inferiore al 10%: • trattandosi di categorie “a qualificazione obbligatoria”, l’offerente privo della relativa qualificazione non le potrà realizzare; • se l’appaltatore è privo della relativa qualificazione dovrà affidarle in subappalto ad impresa qualificata, ricordandosi quindi di citarle nella dichiarazione circa i futuri subappalti da rendere insieme all’offerta, pena l’esclusione dalla gara; • qualora peraltro lo si ritenga opportuno, è possibile qualificarsi in dette categorie tramite l’avvalimento; • l’esecutore di tali opere avrà possibilità di subappaltarle nella misura massima del 30% e il valore di detto subappalto non concorre alla determinazione sempre del 30% del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto 2) categorie a qualificazione obbligatoria (tutte eccetto le OS 1, 6, 7, 23, 26). Sono categorie diverse dalle superspecializzate: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente a soggetti debitamente qualificati, ricordandosi quindi di citarle nella dichiarazione circa i futuri subappalti da rendere insieme all’offerta; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 2) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, è causa di esclusione qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione.

3) categorie non a qualificazione obbligatoria (le OS 1, 6, 7, 23, 26 e altre): potranno essere eseguite direttamente dall’offerente anche se privo della relativa qualificazione, oppure potranno essere subappaltate anche integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. 4) categoria prevalente. Per detta categoria l’offerente dovrà possedere il seguente importo di qualificazione: a) ove il bando non preveda ulteriori categorie diverse dalla prevalente: importo pari all’intero importo a base di gara (importo lavori più importo relativo agli oneri per la sicurezza); b) ove, nel rispetto delle norme del bando di cui sopra, venga costituito un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.): importo pari alla differenza tra quello a base di gara e gli importi assunti da imprese mandanti. 5) categorie impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OG11, OS3, 28, 30): possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; altrimenti devono essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice abilitate, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008. 6) terna di subappaltatori (la cui tematica è stata affrontata in apposito articolo sul Notiziario n. 11 del 2017 pag. 602): non si può indicare il nominativo di altra azienda che partecipi in proprio o in associazione alla medesima gara. D) ESECUZIONE DEI LAVORI Per l’esecuzione dei lavori l’offerente (singolo o RTI), in relazione alle categorie citate nel bando di gara: 1) deve eseguire in proprio: a) le opere della categoria prevalente, ricorrendo al subappalto nel rispetto del limite posto alla norma che tutti i subappalti non superino il 30% dell’importo dell’intero appalto; b) le opere delle categorie “superspecializzate”, per un importo pari ad almeno il 70%, potendo subappaltarne una parte non superiore al 30%. 2) deve subappaltare: a) le opere delle categorie a qualificazione obbligatoria (tutte eccetto le categorie OS 1, 6, 7, 23, 26) di cui non possiede la qualificazione SOA; b) le categorie relative ad opere impiantistiche (OG11, OS3, 28, 30) per le quali vige

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l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, salvo che l’esecutore abbia detta abilitazione per i lavori della specifica categoria; 3) può decidere di eseguire in proprio o di subappaltare: a) fino al 30% delle opere delle categorie “superspecializzate”; b) le opere della categoria prevalente e le opere delle categorie non a qualificazione obbligatoria purché venga rispettato il limite quantitativo complessivo di subappalti non superiore al 30%, valore dal quale sono esclusi gli importi del precedente punto a).

PUBBLICATI I NUOVI SCHEMI PER LE GARANZIE FIDEIUSSORIE Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.M. 31/2018 gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dal Codice Appalti, che sostituiscono quelli contenuti nel D.M. del 2004. Oltre alle quattro garanzie già previste, cioè la cauzione provvisoria, la cauzione definitiva, l’anticipazione e la rata di saldo, vengono introdotte due nuove garanzie, quella fideiussoria per la risoluzione del contratto e quella per il buon adempimento. Per ciascuno di questi modelli il D.M. pubblicato prevede che le garanzie possano essere da un unico soggetto o anche congiuntamente da più garanti. In questo caso le garanzie potranno essere presentate sia con atti separati sia con un unico atto. In entrambi i casi dovranno essere individuabili in modo chiaro tutti i garanti e le relative quote. Da un punto di vista procedurale, nulla cambia rispetto alla situazione attuale. I contratti di fideiussione dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell’Allegato A al decreto ministeriale pubblicato, mentre, ai fini della partecipazione alla gara e alla successiva esecuzione, i concorrenti e gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante solo le schede tecniche contenute nell’Allegato B, che dovranno essere compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. Gli schemi tipo sono entrati in vigore il 25 aprile 20108. Oltre al completo testo del Decreto, per questioni di spazio, vengono qui riprodotti gli schemi tipo che deve rilasciare il soggetto singolo. Per quelli rilasciati congiuntamente da più soggetti ci si può rivolgere agli uffici di Ance Brescia.


LAVORI PUBBLICI

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31. Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni; Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di polizze e garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori, servizi e forniture; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, che, in attuazione della legge quadro n. 109 del 1994 e del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative, in materia di appalti pubblici; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/ UCR/767 del 19 aprile 2017, dell’ANIA e dell’ABI, con cui è stato espresso l’accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo; Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell’Adunanza della commissione speciale del 14 giugno 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21383 del 21 settembre 2017; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito. 4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’«Allegato A - Schemi Tipo», al presente decreto. 5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B - Schede Tecniche» al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori ordinari. Si applicano altresì nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto. Art. 2. Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Art. 3. Abrogazioni 1. Il decreto del Ministro delle attività pro-

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duttive 12 marzo 2004, n. 123, è abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 gennaio 2018 Allegato A - Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 1. Le garanzie fideiussorie di cui al presente Allegato sono:

2. Definizioni 1. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice; c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh); d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice; e) «Offerente»: l’operatore economico che presenta offerta; f) «Aggiudicatario»: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione; g) «Affidatario»: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione; h) «Banca»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; i) «Impresa di assicurazione»: impresa auto-


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rizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; l) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria; n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria; o) «Decreto»: il presente provvedimento; p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l’adempimento di un’obbligazione del Contraente; q) «Garante»: la Banca o l’Intermediario finanziario o l’Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica; r) «Lavori»: le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice; s) «Opere»: le opere di cui all’art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice; t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria; u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest’ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante; v) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie; z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria; aa) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice. 3. Schema tipo 1.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria provvisoria GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice. In particolare, a termini dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta; b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall’art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell’invito e formulata

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ai sensi dell’art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l’indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l’escussione. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod.civ.. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle


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garanzie previste dall’art. 104 del Codice Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso, a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice. Art. 7 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 8 - Foro competente In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 4. Schema tipo 1.1.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti . . . omissis . . . 5. Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante, in conformità all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi

dell’art. 103, del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario; iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall’art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia. Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della

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Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al: a) 10% dell’importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell’importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d’asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice. Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso


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il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 7 - Foro competente In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. Art. 8 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6. Schema tipo 1.2.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti . . . omissis . . . 7. Schema tipo 1.3 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE (Lavori) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell’anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall’anticipazione stessa assunto in conformità all’art. 35, comma 18, del Codice. Art. 2 - Durata della garanzia L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell’anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo

solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

pale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 3 - Somma garantita La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell’importo dell’anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l’indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore princi-

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Art. 6 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 7 - Foro competente In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. Art. 8 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8. Schema tipo 1.3.1 (d.m. 19 gennaio


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2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti . . . omissis . . . 9. Schema tipo 1.4 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice. Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia L’efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

conoscenza anche al Contraente, - recante l’indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell’art. 1. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata

Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all’importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per

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o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica. Art. 7 - Foro competente In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.. Art. 8 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 10. Schema tipo 1.4.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti 11. Schema tipo 1.5 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la risoluzione 12. Schema tipo 1.5.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti 13. Schema tipo 1.6 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria di buon adempimento (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara). 14. Schema tipo 1.6.1 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara) (Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti).


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Allegato B – Schede Tecniche (Art. 1, comma 5) Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 93, comma 1, del Codice) La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31. Garanzia fideiussoria n. Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) Città

Via

C.F./P.IVA

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

PEC

Contraente Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Stazione appaltante Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Gara d’appalto Data presentazione offerta Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito Descrizione contratto Importo posto a base di gara (€)

Somma garantita (€)

Impegno al rilascio: (barrare la scelta) SI NO - della garanzia di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, ovvero, laddove previsto – ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, - della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice. Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. Il Contraente

Il Garante

Emessa in ____ copie ad un solo effetto il

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Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) - (art. 103, comma 1, del Codice) La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31 Garanzia fideiussoria n.

Città

Garante (direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) Via

C.F./P.IVA

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

PEC

Contraente Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Stazione appaltante Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Descrizione opera/servizio/fornitura Ribasso % Costo aggiudicazione (€) % del costo Somma garantita (€)

Luogo di esecuzione

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _________ copie ad un solo effetto il

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Schema tipo 1.3 - Scheda tecnica 1.3

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 Schema tipo 1.3 - Scheda tecnica 1.3 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE (Lavori) - (art. 35, comma 18, del Codice) La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione

Garanzia fideiussoria n.

Città

Via

C.F./P.IVA

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

PEC

Contraente Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Stazione appaltante Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Descrizione opera Valore capitale dell’anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)

Luogo di esecuzione Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Emessa in _________ copie ad un solo effetto il 349


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Schema tipo 1.4 - Scheda tecnica 1.4

ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 Schema tipo 1.4 - Scheda tecnica 1.4 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) - (art. 103, comma 6, del Codice) La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco)

Garanzia fideiussoria n.

Città

Via

C.F./P.IVA

CAP

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Prov.

PEC

Contraente Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Stazione appaltante Città

Via

C.F./P.IVA

PEC

Descrizione opera/ servizio/ fornitura

Luogo di esecuzione

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) (€)

Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. Il Contraente Emessa in _________ copie ad un solo effetto il

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Il Garante


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PUBBLICATO IL REGOLAMENTO ANAC PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 la delibera ANAC 1° marzo 2018, n. 264, recante il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”. Tale Regolamentò è in vigore dal 7 aprile 2018. 1. Quadro normativo Il suddetto Regolamento trova origine nell’art. 62-bis, del d.lgs. n. 82 del 7/3/2005, recante il «Codice dell’amministrazione digitale», che ha istituito la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi ANAC (cfr. art. 19 del c.l. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11/8/2014 n. 114). La normativa di settore prevede che l’ANAC «garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche» (art. 213, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei contratti pubblici»). Per tali finalità l’Autorità «gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive» (art. 213, co. 8 del Codice cit.): All’ANAC è altresì attribuito il compito di definire le modalità di funzionamento dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, nonché la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti (art. 213 co. 9 e 10 del Codice cit.): 2. Contenuto del regolamento In tale quadro normativo, il Regolamento dell’ANAC nasce dalla necessità di discipli-

nare «i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore». In tal senso, oggetto del Regolamento è la disciplina dell’«accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (di seguito BDNCP)», con alcune eccezioni, quali «il trattamento dei dati sensibili e giudiziari», «le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; «le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCpass»; «il diritto di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/03»; «le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all’organizzazione e all’attività dell’ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013» (art. 2). L’art. 3 del regolamento stabilisce, inoltre, quali sono le tipologie di dati contenuti nella BDNCP resi accessibili, precisando che-con particolare riferimento ai dati personali-sono tali «esclusivamente quelli per i quali è già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente» (art. 3, comma 4). Tra le diverse tipologie di dati contenute nella BDNCP e accessibili attraverso essa si segnalano quelli identificativi delle stazioni appaltanti, delle SOA, dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e degli operatori economici nonché dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Relativamente ai contratti di lavori, sono accessibili i dati relativi all’appalto e al contratto nonché lo stato avanzamento lavori, le varianti, le interruzioni e sospensioni dei lavori, il collaudo e il subappalto. Non sono rese accessibili alcune annotazioni riservate contenute nel Casellario Informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell’art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore (art. 4, comma 3). L’art. 4 intitolato «Libera accessibilità ai dati», sancisce che «Chiunque può accedere ai dati di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche» e che «I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all’art. 7 del d.lgs. 33/2013». Per quanto riguarda le eventuali «richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o

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che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso», laddove «ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali», il Regolamento prevede la messa a disposizione dei dati mediante «servizi di cooperazione applicativa che consentono l’interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni» o «estrazioni e/o elaborazioni specifiche» (art. 5, comma 1). In tutte queste ipotesi «al fine di garantire la protezione dei dati personali nell’ambito dei trasferimenti effettuati [sono]adottate idonee misure di sicurezza» (art. 5, comma 6).

PUBBLICATO IL DECRETO SUI COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” che costituisce un’ulteriore tappa importante per l’operatività dell’Albo di esperti. Il decreto fa seguito alla Delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 in cui è contenuto “l’aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018. Nelle linee guida n. 5 viene stabilito che possono far parte dell’elenco i «soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto». Tra i vari soggetti che possono chiedere l’iscrizione all’Albo, ci sono i professionisti «la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi» (architetti, ingegneri, etc.) ai quali è richiesta l’iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni, il rispetto degli obblighi di formazione obbligatoria, l’assenza - nell’ultimo triennio - di sanzioni disciplinari, la regolarità nell’adempimento degli obblighi previdenziali e il possesso di un’assicurazione che copra i rischi professionali. Rispetto a tali soggetti, il decreto fissa anzitutto in 168,00 euro la tariffa annuale di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016), con eventuale possibilità di rideterminazione annuale del


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relativo importo a partire dal 2021, sulla base dell’effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti. Le modalità di versamento della tariffa saranno definite dall’ANAC. La tariffa è dovuta dai commissari esterni o dai dipendenti pubblici che richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza. Sono quindi esentati i dipendenti pubblici che richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all’oggetto del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro i limiti indicati nella tabella di cui allegato A al decreto, in cui sono indicati gli importi minimi e massimi. Rispetto a tale tabella, è previsto un premio del 5% per il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente. A titolo esemplificativo, per un appalto di lavori di importo fino a 20 milioni di euro il compenso varia tra 3 mila e 8 mila euro, mentre per un appalto di lavori sopra 100 milioni, il compenso potrà attestarsi anche a 30.000 euro, salvo l’ulteriore incremento del 5% per il commissario che ha, anche, la funzione di presidente. Dal calcolo dei compensi restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante. Ai fini della determinazione del compenso all’interno del range previsto, le stazioni appaltanti valutano la complessità della procedura di aggiudicazione del contratto

nonché gli altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il grado di complessità dell’affidamento; b) il numero dei lotti; c) il numero atteso dei partecipanti; d) il criterio di attribuzione di punteggi; e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture. Pubblicato il decreto, non può però dirsi ancora concluso il complesso iter che porterà all’operatività dell’Albo dei commissari di gara. Entro tre mesi, infatti, dovranno essere emanate le ulteriori linee guida con cui l’ANAC disciplinerà le procedure informatiche necessarie per assicurare la casualità della scelta, le modalità per garantire la rotazione degli esperti con riferimento agli incarichi effettivamente assegnati, le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo nonché i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo. Emanate anche le ulteriori linee guida, e nei successivi tre mesi, con apposita deliberazione, l’ANAC dovrà dichiarare operativo l’Albo. Per quanto riguarda il decreto in commento, viene prevista un’entrata in vigore differita: prima i compensi dei commissari (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 1° maggio 2018); poi la tariffa di iscrizione (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC).

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DECRETO 12 febbraio 2018. Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi. (G.U. del 16-4-2018 Serie generale - n. 88) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici», di seguito codice; Visto l’art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati; Visto l’art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»; Considerata la necessità di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell’impegno svolto, dell’importo di gara e del ruolo affidato al presidente; Acquisito il parere dell’ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma 10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017; Decreta: Art. 1. Tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 1. La tariffa di iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del codice è stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilità di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell’effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi indiretti effettivamente sostenuti. 2. La tariffa di cui al comma 1 non è dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l’obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza. 3. L’Autorità nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalità di versamento della tariffa di cui al presente articolo. Art. 2. Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici


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1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all’oggetto del contratto ed all’importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso. 3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell’art. 77, comma 8, del codice, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all’Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento. 4. Dal calcolo dei compensi di cui all’Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante. Art. 3. Graduazione dei compensi all’interno dei limiti previsti 1. Le stazioni appaltanti procedono, nell’ambito dei limiti minimi e massimi di cui all’Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell’importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il grado di complessità dell’affidamento; b) il numero dei lotti; c) il numero atteso dei partecipanti; d) il criterio di attribuzione di punteggi; e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture. Art. 4. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui all’art. 1, con una 1, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC. 2. Le disposizioni di cui all’art. 2 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2018 Allegato A APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI Importi a base di gara-compenso loro (da un minimo a un massimo): - inferiore o pari a 20.000.000 da € 3.000 a € 8.000 € - superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 da € 6.000 a € 15.000 €

- superiore a 100.000.000 da € 12.000 a € 30.000 € APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI APPALTI DI FORNITURE Importi a base di gara-compenso loro (da un minimo a un massimo): - inferiore o pari a 1.000.000 da € 3.000 a € 8.000 € - superiore a 1.000.000 € e inferiore o pari a 5.000.000 da € 6.000 a € 15.000 € - superiore a 5.000.000 da € 12.000 a € 30.000 € APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA Importi a base di gara-compenso loro (da un minimo a un massimo): - inferiore o pari a 200.000 da € 3.000 a € 8.000 € - superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 da € 6.000 a € 15.000 € - superiore a 1.000.000 da € 12.000 a € 30.000 €

DAL TAR E DALLA UE PRIME RISPOSTE SUL SUBAPPALTO E SULLA TERNA L’obbligo di indicare la terna vige solo nei confronti dei subappaltatori, non di tutti i subcontraenti dell’affidatario. Nei casi in cui manchi tale indicazione, è possibile ricorrere al soccorso istruttorio. È questa una delle più recenti indicazioni provenienti dai TAR che, seppur espressione di decisioni primo grado, ove confermate anche in eventuale 2° grado, potrebbero già essere rappresentative di un orientamento che sta assumendo la giurisprudenza di merito sulla complessa disciplina del subappalto. A ciò si aggiungono alcune indicazioni della UE, che non manca di esprimere la propria avversità a qualsiasi forma di penalizzazione del subappalto. Indicazione della terna di subappaltatori La direttiva 2014/24/UE ha parzialmente mutato prospettiva in tema di subappalto introducendo la facoltà per gli Stati membri di imporre ai concorrenti di dichiarare immediatamente i soggetti ai quali, nel prosieguo della gara, intendono subappaltare determinate lavorazioni. Il legislatore nazionale ha declinato tale obbligo stabilendo la necessità di indicare il nominativo di una “terna di subappaltatori” in tutti i subappalti in affidamenti sopra soglia comunitaria e replicando tale obbligo laddove “sotto-soglia” siano previste attività

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“maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190” (cfr. art. 105, co. 6 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). A causa di una norma di non chiara lettura, l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori “sotto soglia” è stato oggetto di diverse posizioni interpretative circa il suo effettivo ambito di operatività (cfr. Vademecum ANCE “Il subappalto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56”). A tale proposito, si segnala che sta prendendo consistenza una giurisprudenza secondo cui quest’obbligo riguarda i soli affidamenti in subappalto, inteso in senso stretto, non tutti i sub-contratti. Com’è noto, il subappalto costituisce, ai sensi dell’art. 105 del Codice, un “contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”. Il subappaltatore, dunque, esegue una quota parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, in ragione di un contratto subappalto, previsto dall’art. 1676 e segg. c.c., secondo cui l’appaltatore trasferisce a terzi l’esecuzione di parte della prestazione negoziale, così configurando, a sua volta, un vero e proprio appalto che si caratterizza, rispetto all’appalto-tipo, solo per essere un contratto-derivato da altro contratto di appalto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto (TAR Lazio, Sez. I-bis, sent. n. 1956/2018). Viceversa, laddove ciò non avvenga, e il subcontraente non sostituisca l’appaltatore nell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, il primo non può ritenersi tecnicamente subappaltatore (TAR Friuli, Trieste, sent. n. 35/2018 e TAR Campania, Salerno, n. 1156/2017). In altri termini, il contratto di subappalto è ontologicamente caratterizzato da una forma paritetica di cooperazione imprenditoriale e, quindi, di coinvolgimento dell’assetto imprenditoriale dell’impresa subappaltatrice nell’attività dell’impresa aggiudicataria dell’appalto. Il subappaltatore è infatti chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto. Ciò, fermo restando sempre l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Al contrario, nel contratto di sub-affidamento, che prevede l’inserimento di un contraente in un determinato livello del processo produttivo, quest’ultimo agisce sotto


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le direttive dell’appaltatore; ciò evidenzia una dipendenza tecnica del contraente, assunta nel suo più ampio significato (vedi rispondenza al progetto, specifiche e know how), nonché la dipendenza commerciale e di mercato dello stesso (cfr. Cass. Civ. Sz. III, 25.8.2014 n. 18186). Tali principi sono alla base della sentenza in commento in cui vengono utilizzati al fine di verificare l’operatività dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, da cui, pertanto, devono tenersi esclusi tutti gli altri subcontraenti. La ricostruzione del giudice amministrativo è fondamentale perché consente di definire un criterio distintivo, in base al quale stabilire se “a valle” di un appalto di lavori, la prestazione del sub affidamento sia qualificabile come lavoro, oppure come servizio o come fornitura, ai fini dell’applicazione della disciplina del subappalto. Sotto questo aspetto, già in passato era stato osservato che la prestazione deve intendersi quale “fornitura” quando il bene ha una precisa destinazione d’uso (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e la posa in opera svolta in cantiere consiste in un’attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, ecc.) che non modifica in alcun modo il bene ma è diretta solamente a consentirne l’utilizzo (vedi circ. del Ministero dei Lavori pubblici n.477/UL del 9-3-1983). Tale concetto di accessorietà della prestazione del subcontraente è alla base della sentenza in commento e viene come sopra esplicato al fine di verificare l’operatività dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, da cui-pertanto - devono tenersi esclusi tutti gli altri subcontraenti. In particolare, secondo tale giurisprudenza, la dichiarazione resa in gara di non avvalersi di subappaltatori e conseguente mancata indicazione della terna, non può incidere sulla facoltà di utilizzo di aziende esterne per l’acquisizione di prodotti (o servizi) necessari per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, laddove questi ultimi siano semplici subcontraenti (TAR Lazio, Sez. I-bis, sent. n. 1956/2018 cit.). Ne consegue altresì, “al contrario”, che l’indicazione della terna è strettamente connessa all’individuazione delle attività che costituiscono appalto e, come tali, sono state affidate in subappalto. Esemplificativa in tal senso, è anche un’altra decisione del giudice amministrativo, riguardante un appalto di lavori di demolizione, in cui-applicando il meccanismo di individuazione del subappalto suddetto - è stata ritenuta legittima la richiesta da parte della stazione appaltante all’appaltatore di indicare la terna di subappaltatori. Infatti, i lavori di demolizione, secondo la declaratoria del Regolamento sui contratti

pubblici, includono il servizio di rimozione delle opere demolite, che, come noto, può esplicarsi attraverso la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio (cfr. declaratoria della categoria OS 23 di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010). Ne consegue che l’affidamento di tale sevizio a terzi costituisce subappalto. In questo caso, il giudice amministrativo, ha stabilito che, indipendentemente dal valore specifico delle singole prestazioni, è necessaria l’indicazione della terna solo se tra le “lavorazioni relative a demolizioni/rimozioni di opere in cemento-amianto previste nel computo metrico estimativo dell’appalto […] figurano il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate”, poiché quest’ultime attività sono evidentemente riconducibili alle voci a) e b) dell’art. 1, co. 53 della L. 190/2012 cit. e, quindi, sono soggette a rischio di infiltrazione mafiosa (Tar Piemonte, Sez. I, sentenza n. 94/2018). Infatti, considerata la specifica attività di cui alla categoria OS23 l’affidamento a terzi del trasporto e dello smaltimento in discarica non rappresenta un sub-affidamento, ossia un’attività accessoria, ma un subappalto. 1. Soccorso istruttorio nell’indicazione della terna Secondo la giurisprudenza prevalente, risulta tuttora attuale il principio enunciato - in relazione al previgente D.Lgs. n. 163/2006 e al Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 - dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 9 del 2 novembre 2015) in merito alla possibile esclusione del concorrente che non ha indicato i subappaltatori (ex multis, TAR. Piemonte, Torino, Sez. II, sent. n. 94/2018). Pertanto, “l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, comma 2, d.P.R. cit.” Ciò posto, l’omissione dell’indicazione della terna non comporta l’esclusione del concorrente, ma l’attivazione del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica” (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 1790 del 29 dicembre 2016, TAR Liguria, Sez. II, sent. n. 112/2018 e TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. n. 2475/2015, TAR veneto, Sez. I, ord. n. 63/2017, TAR Lazio, sez. III, sent. n. 11438/2017). Infatti, pur trattandosi di una carenza relativa a un elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara, essa infatti non incide sull’offerta economica o sull’offerta tecnica

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(Tar Piemonte, Sez. II, sent. n. 94/2018). 2. Subappalto indicazioni dalla UE Al fine di facilitare l’attuazione di programmi operativi e incoraggiare le buone pratiche, attraverso raccomandazioni generali, La Commissione UE ha pubblicato una guida su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei. La guida che si rivolge principalmente alle amministrazioni aggiudicatrici nell’Unione europea, responsabili della pianificazione e degli appalti di opere pubbliche, non costituisce un’interpretazione vincolante e definitiva del diritto dell’UE. Tuttavia, lo stesso può fornire un valido ausilio su come applicare concretamente quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE. In particolare, tra le diverse indicazioni, la guida rappresenta come una “cattiva pratica” quella di utilizzare il subappalto come criterio di aggiudicazione allo scopo di limitarne il ricorso. Ciò, ad esempio, mediante aggiudicazione di punteggi più alti per gli offerenti che dichiarano di non ricorrere al subappalto.

GIURISPRUDENZA

È IMPUGNABILE IL BANDO CHE RICHIEDA CATEGORIE NON PERTINENTI CON LE LAVORAZIONI IN APPALTO L’ANCE, facendo seguito alle segnalazioni provenienti dal territorio, ha contestato, con istanza di parere di precontenzioso presentata in data 19 dicembre 2017, la legittimità di un bando di gara, ritenendo non corretta l’individuazione della categoria prevalente dei lavori. Nello specifico, il bando, per l’esecuzione degli interventi relativi all’allestimento del modulo discarica, prevedeva la categoria OS1 “Lavori in terra” quale categoria prevalente, oltre alla categoria scorporabile OG 12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”. Dall’esame della documentazione di gara, invece, si evinceva che, dal punto di vista economico e funzionale, i lavori di bonifica e protezione ambientale oggetto di gara fossero riconducibili esclusivamente alla categoria OG12, e non, come invece indicato nel bando, alla OS1 come categoria prevalente (con OG12 scorporabile). Tale discrasia è stata contestata da ANCE con istanza di precontenzioso.


LAVORI PUBBLICI

Le suddette lavorazioni, infatti, comprendono prevalentemente interventi riconducibili all’impermeabilizzazione del bacino di contenimento e realizzazione dell’impianto di captazione, estrazione e rilancio del percolato per la protezione delle falde acquifere, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere e dei lavori anche in termini di sicurezza. Valutazione, questa, che si pone in linea con quanto affermato dell’ANAC (ex AVCP) nella Determinazione n. 7/2005 del 13 ottobre 2005 (Rif. R/473-03), riportante le “Indicazioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12”, dove viene ribadito che la OG12 ricomprende, nella esecuzione dei lavori, la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc. A seguito dell’istanza di parere di precontenzioso, la stazione appaltante non ha atteso la determinazione finale dell’ANAC e, in chiave proattiva ed in via di autotutela, ha annullato il bando di gara, comunicando la volontà di bandire una nuova gara, con individuazione della OG12 come categoria prevalente e della OS1 come categoria scorporabile, in linea con le lavorazioni effettivamente previste in sede progettuale.

SPETTA ALLA P.A. UNA PROPRIA VALUTAZIONE CIRCA LA PORTATA DELL’ILLECITO PROFESSIONALE ANCHE IN ASSENZA DI RICORSI O SENTENZE

(TAR Campania -Sez. I, n. 02390 del 4/4/2018)

A fondamento dell’esclusione la stazione appaltante ha addotto l’assenza del requisito di cui all’art.80, quinto comma, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, perché «nell’ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art.80, codesta ditta risulta iscritta al casellario informatico dell’ANAC per essersi resa colpevole di violazioni in tema in inadempimento contrattuale; tale comunicazione, seppur resa in sede di gara, è stata oggetto di ulteriori verifiche ed approfondimento da parte della S.A.; a seguito dell’istruttoria svolta questa Amministrazione ha ritenuto non opportuno procedere ad una aggiudicazione a favore di

codesta società, ritenendo gravi le inadempienze commesse». Nodo centrale della controversia è costituto dalla portata applicativa dell’art.80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che qualifica come causa di esclusione l’ipotesi in cui «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione». Rileva il Collegio che ad essere dirimente della questione, attualmente oggetto di discussione in giurisprudenza (Consiglio di Stato V Sezione 2 marzo 2018 n. 1299; Consiglio di Stato 27 aprile 2017 n. 1955) è la portata meramente esemplificativa delle ipotesi di grave illecito professionale, contemplate nel secondo periodo della disposizione citata; ne consegue la piena

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autonomia della fattispecie contemplata nel periodo precedente, che, nell’assumere una portata generale, si affranca dai requisiti specifici richiamati nei predicati casi esemplificativi. In altri termini, scomponendo la fattispecie concreta, ben può la stazione appaltante qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente, quale grave illecito professionale, dovendo tuttavia dimostrarne l’incidenza in punto di inaffidabilità, e quindi prescindendo dalla pendenza di un giudizio che viene a collocarsi all’esterno della fattispecie normativa utilizzata. Tale soluzione trova conforto, a giudizio del Collegio, oltre che nella formulazione letterale della norma, anche nella ratio legis; in proposito, accettare la tesi propugnata dalla società ricorrente implicherebbe che, rispetto a fatti ugualmente costituenti grave illecito professionale, di certuni sarebbe sufficiente neutralizzare gli effetti ostativi della partecipazione mediante la semplice proposizione di una domanda giudiziale ed avvalersi della mera pendenza del relativo giudizio; tale idea renderebbe la norma, di fatto, di difficile applicazione concreta, poiché la stessa resterebbe soggetta ad una sorta di condizione potestativa in favore di chi dovrebbe invece subirla, vanificando, nel contempo, la funzione di tutela dell’interesse pubblico di estromettere concorrenti che la disposizione codicistica in scrutinio consente alla stazione appaltante, come ipotesi generale, di qualificare non affidabili, a prescindere da una presupposta verifica giudiziale.


URBANISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRENO A CONDIZIONI CHE NE SOSPENDONO L’EFFICACIA

SBLOCCATI 350 MILIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE ENERGETICA ED ANTISISMICA

Il permesso di costruire, una volta riscontrata la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni, fatte salve quelle espressamente previste dalla legge: è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366) relativa al rilascio di un titolo abilitativo edilizio il cui avvio dei lavori risultava subordinato al verificarsi di una condizione di carattere sospensivo. La questione oggetto della sentenza riguardava, in particolare, un permesso di costruire per l’ampliamento di un edificio esistente con realizzazione di una autorimessa interrata, al quale il comune aveva apposto in sede di rilascio una prescrizione con cui imponeva prima dell’avvio dei lavori, la presentazione di una relazione congiunta fra il tecnico del titolare del permesso e quello del condominio confinante circa la fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale. Il Consiglio di Stato, confermando i principi già elaborati in precedenza, ha evidenziato che: • in via generale, fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad un permesso di costruire, visto che si è in presenza di un provvedimento di accertamento della rispondenza del progetto edilizio a norme degli strumenti urbanistici e di legge; • in relazione al caso di specie, la prescrizione inserita subordina il permesso di costruire all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma anzi determinabili solo in un momento successivo e peraltro non dal Comune – amministrazione pubblica titolare del procedimento - ma a soggetti privati mediante un accordo tra di essi; • in questo modo il comune assegna il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso di costruire a soggetti che nella vicenda sono controinteressati, finendo per rinunciare all’esercizio della funzione pubblica; • la produzione degli effetti del permesso risulta subordinata al verificarsi di una condizione di carattere sospensivo, futura e incerta e quindi inammissibile e dimostrativa di una carente istruttoria procedimentale.

A distanza di quasi quattro mesi dalla sua approvazione, ha ricevuto l’ok della Corte dei Conti ed è stata pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/4/2018 una delibera del CIPE (n. 127 del 22/12/2017) con cui viene approvata la riprogrammazione di 350 milioni di euro di risorse giacenti, e quindi inutilizzate, su un conto denominato “Fondi di edilizia/convenzionata agevolata” alimentato e creato in attuazione della Legge n. 457/1978. La proposta, in merito alla necessità di destinare tali risorse verso nuovi obiettivi, senza naturalmente uscire dalle finalità generali della Legge n. 457/1978, è stata portata avanti dal Ministero delle Infrastrutture che con Nota del 25/10/2017 aveva evidenziato la necessità di indirizzare le risorse resesi disponibili a valere sul Fondo di edilizia/convenzionata agevolata verso un programma di recupero alloggi che tenesse conto delle nuove necessità imposte anche dall’UE su ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica. Il Cipe, nella seduta del 22 dicembre 2017 ha approvato la riprogrammazione proposta dal MIT che individua due ambiti di intervento: 1. Programma integrato di edilizia residenziale sociale a cui destinare 250 milioni di euro finalizzato a: a. recupero di immobili esistenti anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, b. acquisto di immobili, c. nuova costruzione (solo in via residuale), prevedendo un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità complementari agli alloggi. Le proposte di intervento, che dovranno essere predisposte dai Comuni e attuate o dai Comuni stessi o dagli ex Iacp, comunque denominati, ovvero anche da imprese di costruzioni e cooperative (nella formula dell’edilizia convenzionata) dovranno: • essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per gli interventi a totale copertura pubblica, o alla locazione permanente o con patto di futura vendita per gli interventi che usufruiscono solo in parte del contributo pubblico; • essere cofinanziate da soggetti pubblici/ privati per almeno il 20% del finanziamento statale assegnato; • garantire la sostenibilità energetica (classe A1 per interventi di recupero e classe A4 per interventi di sostituzione edilizia, demolizione ricostruzione, nuova costruzione); • prevedere il miglioramento o l’adeguamento sismico;

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• migliorare l’accessibilità; • contribuire al miglioramento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20% del finanziamento statale. La ripartizione delle risorse tra Regioni e province autonome sarà definita dal MIT con apposito DM previo parere della Conferenza unificata in base alle seguenti tempistiche: • entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera Cipe (14 maggio 2018) le Regioni devono comunicare al MIT i dati relativi a: popolazione residente, domande inevase di edilizia sovvenzionata e numero di famiglie in affitto; • entro 30 giorni dalla verifica dei dati il MIT approva, con decreto, la ripartizione delle risorse; in ciascuna regione potranno essere finanziate non più di due proposte di intervento; • entro 45 giorni dal decreto di riparto le regioni individuano il o i comuni candidati a presentare le proposte di intervento con gli importi da assegnare e lo comunicano al MIT; • entro 30 giorni dalla comunicazione dei Comuni prescelti, con decreto interministeriale (Infrastrutture/Economia), è approvato l’elenco dei comuni ammessi a finanziamento e sono definiti: procedure, tempi caratteristiche tecniche delle proposte di intervento e le modalità di erogazione del finanziamento. 2. Programma di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori colpiti dai recenti eventi sismici cui destinare 100 milioni di euro. Le proposte di intervento dovranno: • essere destinate alla locazione permanente con canone sociale o con patto di futura vendita; • garantire la sostenibilità energetica (classe A1 per interventi di recupero e classe A4 per interventi di sostituzione edilizia, demolizione ricostruzione, nuova costruzione); • prevedere il miglioramento o l’adeguamento sismico; • migliorare l’accessibilità; • contribuire al miglioramento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20% del finanziamento statale. Le Regioni, superata la fase emergenziale, comunicheranno al MIT i dati sui rispettivi fabbisogni abitativi. Entro i successivi 60 giorni con uno o più decreti interministeriali (Infrastrutture/Economia) previo parere della Conferenza unificata saranno: ripartite le risorse, definiti i criteri di finanziamento e le modalità attuative degli interventi.


URBANISTICA

PIANI PAESAGGISTICIOK DELLA CONSULTA ALL’AUTONOMIA REGIONALE L’art. 135 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” attribuisce alle Regioni il compito di sottoporre a specifica normativa d’uso il proprio territorio mediante l’approvazione di piani paesaggistici che, per la parte relativa alle aree soggette a vincolo, devono essere elaborati insieme al Ministero dei beni culturali e del turismo. Alcune Regioni hanno coinvolto il Mibact nell’elaborazione dell’intero piano paesaggistico e dunque con riferimento a tutto il territorio regionale. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 5 aprile 2018 ha avuto modo di ribadire la legittimità dell’operato di quelle Regioni che hanno limitato il coinvolgimento statale alla pianificazione delle sole aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) e cioè: • gli immobili soggetti a vincolo mediante decreto statale o regionale; • le aree vincolate per legge (cd. aree exGalasso); • gli ulteriori immobili di notevole interesse paesaggistico che possono essere vincolati dallo stesso piano paesaggistico. In particolare la Consulta, prendendo le mosse dal giudizio avviato dallo Stato contro la Legge regionale dell’Umbria sul governo del territorio n. 1/2015, ha specificato che: • l’art. 143 del D.lgs. 42/2004 è chiaro nello stabilire che le Regioni, al di fuori delle aree vincolate, “possono” e non “devono” stipulare intese con il Ministero per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici; • la scelta del legislatore regionale di prevedere l’elaborazione congiunta nei soli casi in cui la impone il Codice è in linea con la disciplina statale e non determina alcuna violazione né della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, né dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, né tantomeno del principio di superiorità gerarchica della pianificazione paesaggistica rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; • le Regioni pertanto hanno la facoltà, e non l’obbligo, di estendere l’elaborazione congiunta ad altri ambiti del territorio regionale. Alcune regioni hanno ritenuto di esercitare tale facoltà, ma questo non significa che il loro operato sia diventato motivo di illegittimità delle altre normative regionali che non hanno recepito questo indirizzo.

UN GLOSSARIO UNICO PER LE OPERE DA REALIZZARE LIBERAMENTE Dopo la modulistica unica e il regolamento edilizio tipo ecco arrivare la “mappa” di 58 opere che si possono realizzare senza la necessità di formalità amministrative (es. presentazione richiesta titolo abilitativo, comunicazioni etc..) nei confronti del Comune. Nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81 è stato, infatti, pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 che contiene in allegato la tabella con l’elenco “non esaustivo” di queste opere. Si tratta di una prima lista di opere che lo scorso 22 febbraio era stato oggetto dell’Intesa tra Stato-Regioni ed enti locali e che sarà operativa senza la necessità di un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni a partire dal 23 aprile 2018 (15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta non essendo previsto un termine diverso). Si ricorda che il Glossario Unico è una specifica misura prevista all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 222/2016 ed è il frutto del lavoro di un gruppo coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e partecipato dai rappresentanti degli enti locali e delle categorie professionali interessate tra cui l’Ance. L’elenco di opere riguarda solo quelle rientranti nell’attività completamente libera mentre con successivi decreti si provvederà al completamento del Glossario Unico in relazione alle altre opere realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire.

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Con l’obiettivo di garantire l’omogeneità in tutto il territorio nazionale, il Glossario interviene a definire una casistica di lavori che i Comuni non potranno assoggettare a nessun tipo di formalità. Partendo in particolare dalle categorie di intervento come previste nell’articolo 6 del DPR 380/2001 e specificate dalla tabella A del D.lgs. 222/2016, sono state individuate le principali opere e gli elementi oggetto di intervento che cittadini e imprese potranno realizzare liberamente. Ad esempio, è stato specificato che nella manutenzione ordinaria vi rientrano tra le tante: • la riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) di pavimentazione esterna ed interna; • per i manti di copertura è stato specificato che le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione comprendono anche le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti (ma in questo caso nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali); • l’installazione di controsoffitti ma solo se non strutturali (per i strutturali si potranno solo eseguire i lavori di riparazione e rinnovamento). Oltre ai lavori rientranti nella manutenzione ordinaria il Glossario prosegue l’elenco definendo le altre voci contenute principalmente nell’articolo 6 del Dpr 380/2001 tra cui l’eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra etc. Tutta la casistica dei lavori contenuta nel Glossario è consultabile nella tabella allegata al Decreto Ministeriale, pubblicati sul sito dell’Associazione www.ancebrescia.it.


RIFIUTI

PROSSIME SCADENZE IN MATERIA AMBIENTALE (MUD, SISTRI E ALBO GESTORI AMBIENTALI) Dichiarazione ambientale - MUD Le imprese obbligate hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la dichiarazione ambientale annuale MUD (si veda in merito quanto già comunicato con l’apposita circolare). Al riguardo, si ricorda che sono tenuti a presentare tale dichiarazione: ► le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ► le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; ► chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi; ► le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06; ► i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; ► le imprese e gli enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di potabilizzazione acque. Sono, invece, esclusi dall’obbligo del MUD i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di attività di demolizione e costruzione. Tale esclusione, peraltro, si applica non solo ai rifiuti non pericolosi individuati nel Capitolo CER 17, ma anche a quelli appartenenti a capitoli diversi, purché non pericolosi e derivanti dall’attività di costruzione, come ad esempio i rifiuti da imballaggio. Contributo SISTRI Entro il 30 aprile deve essere versato anche il contributo per il Sistri da parte delle impre-

se obbligate. Al riguardo, si ricorda che fino alla piena operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, le sanzioni per la mancata corresponsione del contributo sono ridotte del 50%. Il mancato pagamento del contributo annuale SISTRI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro (per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sanzione è ridotta del 50%. Albo Gestori - Versamento diritti annuali entro il 30 Aprile 2018 I gestori di rifiuti devono versare entro il 30 aprile 2018 i diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Gli importi dei diritti annuali d’iscrizione 2018 non sono variati rispetto allo scorso anno. Per coloro che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi iscritti in categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06) la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è sempre il 30 aprile 2018 e l’importo da versare è pari a 50,00 euro. Il pagamento del diritto annuale relativo all’anno 2018 deve essere versato a favore della sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la sede della CCIAA di Milano, in via Meravigli 9/A. Il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito solo in modalità telematica. Per effettuare il pagamento dei diritti annuali, si deve accedere nella area riservata tramite il sito http://www.albonazionalegestoriambientali.it. Le modalità previste per provvedere al pagamento sono le seguenti: - carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva; - TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto; - MAV elettronico bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia

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presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta). In caso di problemi di accesso all’area riservata e criticità/anomalie con i pagamenti oppure in caso di pagamenti già effettuati con altre modalità non ufficiali (a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario), le imprese possono rivolgersi direttamente all’Albo Gestori Ambientali al seguente indirizzo email: diritti.albogestori@ mi.camcom.it. Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato tale pagamento (ai sensi dell’art.24, comma 7, del D.M. 120/2014). Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).

RIFIUTI MODIFICHE AI CODICI EER (CER) (Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 aprile 2014) È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 aprile 2018 la “rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 aprile 2014”, relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e recepita in Italia dal D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), allegato D alla Parte IV. Le rettifiche, che intervengono a quasi quattro anni dall’entrata in vigore del nuovo Elenco dei Rifiuti, sono numerose e riguardano diverse tipologie di rifiuti. In particolare, si segnala, in quanto di diretto interesse per il settore, la modifica apportata al Capitolo 17, la cui nuova rubrica si riferisce ai: “rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e di demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)”. Rispetto alla precedente definizione quindi vengono introdotte due modifiche: ► la prima riguarda la sostituzione della locuzione “attività di costruzione e demolizione” con quella di “operazioni di costruzione e demolizione”; ► la seconda invece consiste nel chiarimento che il terreno proveniente da siti contaminati deve essere “escavato”. Tale ultima modifica, peraltro, viene ribadita al successivo codice17 05 relativo alla “terra”: anche in questo caso infatti viene inserito l’aggettivo “escavato”, riferito al terreno proveniente da siti contaminati.


ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 18 del 11/5/2018 opere pubbliche

Illecito professionale: chiesti alla Corte Ue ulteriori chiarimenti Rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia Ue la questione se il diritto dell’Unione europea sugli appalti pubblici sia ostativo ad una normativa nazionale sull’illecito professionale, che non consente alle stazioni appaltanti di escludere un’impresa qualora ci sia un giudizio pendente Potere Anac di ricorso in giudizio: via libera al Regolamento Parere positivo del Consiglio di Stato allo schema di Regolamento Anac che disciplina la possibilità da parte dell’Autorità anticorruzione di presentare ricorso dinanzi al giudice amministrativo, previo invio di parere motivato alle stazioni appaltanti che indichi i vizi di legittimità riscontrati Appalti Ue nel settore difesa: va favorito l’accesso delle Pmi La Commissione Europea ha pubblicato una raccomandazione mirata a favorire l’accesso dei subfornitori, delle pmi e delle imprese intermedie del settore della difesa al mercato transfrontaliero Mercato elettronico della pa: le date dei prossimi incontri formativi Definito il calendario dei prossimi incontri formativi per imprese, pubblica amministrazione e associazioni di categoria in tema di mercato elettronico della pa. Gli incontri sono organizzati dalla Consip in collaborazione con le Camere di Commercio locali Appalti pubblici, sentenza su illecito professionale e esclusione dalle gare Una recente sentenza del Consiglio

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

di giustizia amministrativa della Sicilia afferma che la contestazione in giudizio di una risoluzione contrattuale per inadempimento non è sufficiente a porre l’impresa al riparo, per tutta per tutta la durata del processo, dal rischio di esclusioni da gare d’appalto

fiscalità

Detassazione dei premi di risultato: il punto sulle novità normative L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti sulle novità normative introdotte in materia di detassazione dei premi di produttività e di welfare aziendale. Nella nota, illustrata dall’Ance, vengono riepilogate anche le modifiche alla disciplina previste dalla legge di Bilancio 2018

“Casa conviene” 2018: al via la campagna informativa del Mef Il ministero dell’Economia e delle finanze avvia, anche per il 2018, la campagna “Casa Conviene” con l’obiettivo di informare famiglie e imprese sulle agevolazioni fiscali disponibili per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia e sulle misure a favore di chi ha difficoltà nell’accesso al mutuo o nel pagamento delle rate dei lavori Split payment: il punto sulle novità per il 2018 Nessuna sanzione per i contribuenti che dal 1° gennaio al 7 maggio 2018 hanno adottato comportamenti scorretti nell’applicazione della disciplina dello split payment, a patto che l’imposta sia stata versata. Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in una circolare che illustra le novità intervenute da gennaio scorso nell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti

lavoro

Privacy, disponibili i fac simili per informative e clausola contrattuale In vista della prossima entrata in vigore del Regolamento Ue sulla privacy, operativo dal prossimo 25 maggio, l’Ance mette a disposizione, in attesa di specifiche indicazioni del Garante, due fac simili di informativa e un fac simile di clausola contrattuale, da adattare alle diverse necessità delle imprese del settore

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Servizi per il lavoro, i nuovi requisiti per l’accreditamento Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del Lavoro che definisce i nuovi criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro necessari per l’iscrizione all’albo nazionale istituito dall’Anpal Rapporto biennale sul personale, definite le modalità di trasmissione Pubblicato il decreto del ministero del Lavoro che disciplina le modalità di predisposizione e trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione del personale. Il provvedimento conferma il termine del 30 giugno per l’invio del rapporto 2016-2017 Congruità della manodopera, ok delle parti sociali alle percentuali di incidenza Ratificato dalle parti sociali, convocate dal Commissario straordinario Paola De Micheli, il prezziario con le percentuali di incidenza del costo della manodopera nei cantieri della ricostruzione post sisma definito dal Comitato Tecnico istituito dall’Accordo sul Durc di congruità dello scorso febbraio. Un’ordinanza commissariale dovrà adesso recepire le decisioni prese e stabilire le modalità di regolarizzazione in caso di mancato rilascio del Durc di congruità Lavoro: in crescita occupati e contratti stabili nel primo bimestre 2018 Pubblicato dall’Inps l’Osservatorio sul precariato con i dati sui rapporti di lavoro aggiornati al mese di febbraio 2018. Dal rapporto emerge in particolare un aumento delle assunzioni del 19,3% nel primo bimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, nello stesso periodo, un incremento tendenziale pari a +79,5% delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato


Uffici del Collegio

DIREZIONE

SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO

Direttore:

Funzionario:

SCALVI DOTT. ALESSANDRO

MASSARDI RAG. ENRICO

-Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.

-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

Assistenza alla presidenza e direzione: ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:

SERVIZIO SINDACALE Funzionario: ZANELLI DOTT. FRANCESCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.

SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO ARICI ING. PAOLA -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.

UFFICI AUSILIARI SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.



ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018

ELEVATORI

SCALE MOBILI

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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