Ance Brescia notiziario marzo 2018

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ANCE

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BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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ISSN 2465-3101

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Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MARZO 2018

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Eseb a fianco dell’edilizia: l’obiettivo è la formazione per le sfide del domani

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Protocollo per la legalità: anche Provincia e ACB dicono sì ad Ance Brescia

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Autostrada di Valtrompia: un’altra doccia gelata, se ne riparla dopo giugno pag. 156 Mobilità sostenibile: su rotaia oltre ai treni anche il tram della città

pag. 158

Una stanza open in più: soluzioni architettoniche per le moderne terrazze pag. 160

Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Indici

pag. 166 pag. 196

Tributi Lavori pubblici

pag. 197

Trasporti Tecnica

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Urbanistica Rifiuti

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Ance informa

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 15025136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737


INTERVISTA A MASSIMO DELDOSSI PRESIDENTE DELL’ENTE CHE OPERA IN VIA GARZETTA IN CITTÀ

ESEB A FIANCO DELL’EDILIZIA: L’OBIETTIVO È LA FORMAZIONE PER LE SFIDE DI OGGI E DOMANI

L’operatività di Eseb (Ente Sistema Edilizia Brescia) si declina nella costante ricerca dell’innovazione per trasmettere ad imprese ed operatori tutte le conoscenze necessarie per affrontare le trasformazioni tecnologiche che oggi più mai coinvolgono il comparto. Con il presidente dell’Ente, Massimo Deldossi, il punto della situazione su questa importante realtà che opera nella sede di via Garzetta a Brescia.

La sede di Ente Sistema Edilizia Brescia, in via Garzetta, a Brescia

Presidente, qual è in sintesi l’attività di Eseb? L’Eseb si pone come strumento duttile al servizio del mondo dell’edilizia. Innanzitutto, è una scuola che prepara i giovani attraverso corsi in aula tradizionali affiancati da lezioni pratiche in laboratori dedicati fino all’inserimento graduale nella realtà lavorativa del cantiere, attraverso stage, percorsi di formazione e di apprendistato. Il nostro ente si occupa anche dell’aggiornamento

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degli addetti ai lavori del settore edilizio, creando occasioni di dialogo tra le diverse figure che operano nel mondo del mattone, dagli ingegneri agli architetti, dai geometri agli operai. Eseb è, inoltre, costantemente impegnato nello studio e nella realizzazione di progetti in grado di migliorare e semplificare il comparto d’edilizia. Ci può spiegare in cosa consiste il Campus Edilizia Brescia? Si tratta di una serie di incontri, di seminari informativi di ap-


I CAMPUS ESEB SONO MOMENTI DI INCONTRO E AGGIORNAMENTO SUI TEMI DI ATTUALITÀ DEDICATI ALLE IMPRESE

profondimento su varie tematiche, organizzati in collaborazione con il Collegio Costruttori Ance Brescia, con la Casse Edile (Cape) Brescia, con gli Ordini professionali (Ingegneri, Architetti e Geometri), con l’Aib Confindustria Brescia, con l’Università degli Studi di Brescia e in collaborazione con enti e istituzioni con compiti e ruoli a vario titolo legati alla “Filiera Casa”. Gli argomenti sono attuali e toccano vari ambiti quali, ad esempio, efficienza energetica, progettazione, materiali, innovazione, efficienza sismica e formazione solo per citarne alcuni. Questi incontri sono momenti di confronto tra i professionisti in cui emergono le vere problematiche del lavoro in cantiere e dove si offrono, grazie a relatori competenti e qualificati, soluzioni e formazione rispetto alle normative vigenti. Deve essere anche sottolineato il ruolo prioritario affidato al Campus in tema di innovazione, dato che opera quale realtà di riferimento per il capitolo Edilizia 4.0 nell’ambito dell’innovativa piattaforma InnexHub, supporto per la manifattura e l’impresa 4.0. In tema di contrasto all’illegalità sappiamo che anche Eseb è particolarmente impegnata, come tutto il Sistema Ance Brescia, tanto che ha sottoscritto il Protocollo della Legalità. Cosa ci dice in proposito? Il Protocollo nasce dalla presa d’atto che, come nel resto del territorio nazionale, anche il mondo dell’edilizia di Brescia era particolarmente provato dalla crisi economica. Situazione che ci ha spinto a fare qualcosa di concreto per dare sostegno alle aziende virtuose. Le stesse, fra il

Il Presidente di ESEB, Massimo Deldossi

resto, che hanno fatto di questo mestiere una passione e non un mero tornaconto. Il lavoro nero e grigio, l’illegalità e gli appalti non genuini sono delle spine nel fianco per il settore delle costruzioni che ha risentito in modo pesante della recessione. Da questa volontà di cambiare le cose e difendere la reputazione di tutto il comparto, è nato il Protocollo della Legalità, per il quale nessuna delle realtà legate all’edilizia si è tirata indietro. Gran parte del merito va ad Ance Brescia, che insieme a Cape ed Eseb ha lavorato con competenza e determinazione. Il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, quindi del Comune e della Provincia di Brescia, hanno consentito di dare vita, a livello nazionale, alla prima iniziativa del genere e di particolare rilievo. 152

L’impegno di Eseb con questo protocollo in cosa consiste? La lotta all’illegalità si combatte anche informando sulle regole vigenti e aggiornando gli operatori sulle buone pratiche di costruzione. Eseb si mette concretamente a disposizione, offrendo corsi di informazione e aggiornamento, anche attraverso corsi, seminari e iniziative specifiche capaci di favorire l’innovazione. Ingegner Deldossi lei è il presidente di Eseb, Ente Sistema Edilizia Brescia ma è anche un imprenditore di successo, qual è la sua opinione sulla situazione del mondo del mattone, ritiene che la crisi sia finita? Quale pensa che sia il futuro dell’edilizia? Si sente parlare spesso di Edilizia 4.0, ma di che cosa si tratta e perché è così importante? È iniziata la quarta rivoluzione industriale, l’edilizia non può e non deve rimanere indietro. Occorre innovare e digitalizzare il settore edile per aumentare la produttività del cantiere migliorandone la sicurezza e riqualificando il patrimonio immobiliare esistente. L’Edilizia è un settore strategico che non può auto-escludersi dal processo di trasformazione digitale in atto, un percorso cui sono chiamate le grandi società come le piccole aziende artigiane. Occorre uno sforzo collaborativo, di filiera e di settore, volto alla condivisione di informazioni, nell’ottica di un comune aumento della sana competitività e ampliamento di mercato. Edilizia 4.0 è la chiave per uscire dalla crisi ed entrare in una nuova dimensione delle costruzioni. È importante per gli imprenditori capire che una cooperazione


È INIZIATA LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E IL COMPARTO NON PUÒ RESTARE INDIETRO

orizzontale non vuol dire concorrenza ma integrazione collaborativa, scambio di informazioni, efficienza organizzativa e produttiva che si traducono in abbattimento di costi a favore di un L’”internet servizio migliore per delle cose” i nostri committenti e può monitorare di maggiore sicurezun’abitazione za in cantiere per i migliorando il nostri lavoratori. comfort abitativo Sappiamo che Eseb è impegnato anche in tema di supporto alle imprese, ora in particolare è protagonista anche del Progetto Smart Living. Ci parla di quest’ultima iniziativa? L’obiettivo di questo progetto è ambizioso e duplice, da una parte migliorare il comfort abitativo, dall’altra monitorare la sicurezza e prevenire possibili problematiche legate all’insorgere di complicazioni della struttura, entrambe le finalità sono pensate sia in edilizia pubblica che in edilizia privata. Per questo abbiamo studiato un sistema in cui l’abitazione viene sensorizzata, ovvero dotata di dispositivi che acquisiscono dati: Un esempio di comunicazione dei “Seminari del Campus”, un’applicazione pratica dell’interdedicati all’approfondimento per professionisti ed imprenditori net delle cose. Una volta ottenute living”, in sostanza sismico. Per quanto riguarda gli le informazioni intrinci si trova di fronte impianti, con questa strumentazioseche, queste possono una casa intelligen- ne è possibile valutare eventuali essere utilizzate con Le informazioni te. I rilevatori sono guasti, prevenendoli. varie finalità, dalla gepossono essere utili anche per mostione dei consumi di L’edificio grazie a questi senutilizzate in modi nitorare la sicurezza riscaldamento, ventilasori parla, dialoga trasmettendoci diversi, ma anche della struttura, ad quelle informazioni che opportuzione ed energia, a vantaggio di un comfort per ottimizzare tutti esempio, in caso di namente utilizzate si traducono i consumi terremoto come rea- in un notevole risparmio e in una intelligente che eviti girebbe l’immobile? migliore qualità di vita abitativa. sprechi e aumenti le Sulla base dei dati prestazioni solo in caso emersi è possibile di bisogno effettivo, l’abitazione diviene così “smart applicare un efficace adeguamento Adriano Baffelli 153


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COMPIE ULTERIORI PASSI AVANTI L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL COLLEGIO: MENO BUROCRAZIA PIÙ TRASPARENZA

PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ: ANCHE PROVINCIA E ACB DICONO SÌ AD ANCE BRESCIA

Un accordo/protocollo per risolvere criticità ancestrali quali una burocrazia cavillosa,irregolarità assortite e, soprattutto, il lavoro grigio che troppo spesso tende al nero… E’ con queste finalità che Provincia di Brescia, Associazione Comuni Bresciani, Ance Brescia, Cassa assistenziale paritetica edile e sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno sottoscritto un’intesa finalizzata a consentire una maggiore trasparenza in ambito edile. Alla base di questo accordo, che riattualizza quello siglato quattro lustri fa, ci sono alcuni dati snocciolati sulla base dei controlli effettuati dalla Cape: si parla di un tasso di irregolarità superiore

Il protocollo per la legalità che ha come promotore il Collegio Costruttori Edili di Brescia compie continui passi avanti. Ora è stato sottoscritto anche dalla Provincia e dall’Acb, l’Associazione dei Comuni Bresciani. del 35% a quello nazionale, irregolarità che si esplicitano in gran parte con contratti di lavoro irregolari (se non addirittura fantasma) che consentono alle imprese di diventare più competitive facendo calare fino al 40% l’importo dei preventivi. Un vulnus che riguarda tanto i cantieri pubblici quanto quelli privati. Ovviamente 155

un passaggio fondamentale sarà la collaborazione con i Municipi, dal momento che sono le Amministrazioni a rilasciare i permessi. C’è poi la questione legata alla mancata applicazione del contratto edile, che porta conseguenze quali la mancata iscrizione alla Cassa edile e, di conseguenze, il mancato rilascio del Durc, che è necessario per poi avviare i cantieri. Ora che l’accordo è stato siglato, si pensa già al prossimo step, ovvero la costituzione di un apposito tavolo di lavoro e l’estensione dell’intesa a tutti i Comuni della nostra provincia, sfruttando il lavoro di coordinamento dell’Acb.


IL CONSIGLIO DI STATO ENTRERÀ NEL MERITO DELLA CONTESA TRA L’IMPRESA SALC E L’ANAS

AUTOSTRADA DI VALTROMPIA: UN’ALTRA DOCCIA GELATA SE NE RIPARLA DOPO GIUGNO

Una doccia gelata, un rinvio (l’ennesimo) che getta nella prostrazione quanti attendono quest’opera da tanti, troppi anni. L’Autostrada della Valtrompia resta ancora al palo, ostaggio di carte bollate, fuoco incrociato e mille altre difficoltà. All’inizio di marzo il Consiglio di Stato doveva esprimersi relativamente al contenzioso sorto tra Salc (impresa del gruppo Ics grandi lavori, che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del

raccordo autostradale) e Anas. La questione è legata all’adeguamento del costo del tratto Concesio-Sarezzo, adeguamento che il Tar aveva fissato - lo scorso 3 gennaio - in 9 milioni di euro. Una cifra ritenuta non sufficiente da Salc, anche alla luce del fatto che il bando per questo primo tratto di autostrada risale al 2007, anche se è stato assegnato solamente dieci anni dopo. Da qui è partita 156

dunque la richiesta di sospensiva, richiesta accolta da Palazzo Spada che adesso ha fissato una nuova data, il 7 giugno, per poter tornare ad esaminare la questione, con l’udienza di merito che permetterà di affrontare in modo sistematico il nodo costi. Questo nuovo stop non fa che evocare fantasmi fin troppo noti nelle terre triumpline, nonostante le promesse ministeriali avessero


LA QUESTIONE È LEGATA ALL’ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL TRATTO COMPRESO FRA CONCESIO E SAREZZO

ipotizzato l’apertura dei cantieri commissario regionale nominato per il giugno 2017 (promessa dal Tar ad autunno 2017, secondo fatta dal ministro Graziano Del- i quali l’adeguamento dei prezzi rio), il tutto mentre ammontava a 58 miAnas ribadisce di eslioni. Il Tribunale amsere pronta a firmare il ministrativo regionale Ormai quella contratto con Salc per dell’autostrada di di Brescia non aveva avviare - quantomeno Valtrompia è una ritenuto corretti tali - le fasi propedeutiche calcoli, con una revistoria kafkiana che ala cantierizzazione, sione al ribasso della suggerendo di posti- non trova -per ora- somma, “scesa” così una soluzione. cipare la eventuale a 9 milioni. compensazione del Adesso la palla è danno rivendicato nelle mani del Considall’impresa. Ma Salc, eviden- glio di Stato, che ha congelato la temente, è di tutt’altro avviso, decisione al giugno di quest’anno. anche alla luce dei calcoli fatti dal Intanto l’Autostrada della Valtrom-

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pia, nella fattispecie il raccordo da Concesio a Sarezzo (opera da 155 milioni di euro) rimane un sogno progettuale, sogno che da mezzo secolo assomiglia sempre di più ad un incubo viabilistico. Ormai quella dell’autostrada di Valtrompia è una storia kafkiana che non trova - per ora - una soluzione. Ricordiamoci inoltre che non stiamo parlando di un progetto completo, ma soltanto del primo tratto... quindi non sarà del tutto risolutivo dei problemi viabilistici della Valtrompia.


L’AD DELLE FS MAZZONCINI FA IL PUNTO SULL’OBIETTIVO TRASPORTI CON LE PRIORITÀ DEL PIANO INDUSTRIALE

MOBILITÀ SOSTENIBILE: SU ROTAIA OLTRE AI TRENI ANCHE IL TRAM DELLA CITTÀ

Tra i sogni bresciani ci sono il tram e il prolungamento della metropolitana, due sfide che - Mazzoncini ne è convinto - il Gruppo Fs è pronto a raccogliere. Anche alla luce dei 2,3 miliardi che, all’interno del proprio piano industriale, il Gruppo ha destinato a metro e tramvie. Ospite del Giornale di Brescia, Renato Mazzoncini - ad del Gruppo Fs - ha parlato di trasporti a 360 gradi, soprattutto dal punto di vista dell’integrazione tra i diversi vettori, con all’orizzonte un obiettivo - per quello che riguarda Brescia - chiamato tram. Nell’agenda di Fs le priorità

sono tante, a partire da un piano industriale da 108 miliardi di euro. Ma più dei progetti (che, ovviamente, non mancano) Mazzoncini ha parlato di un obiettivo ancor più ambizioso: far cambiare mentalità ai cittadini, spingendoli sempre di più a utilizzare i mezzi pubblici. In chiave bresciana, il Gruppo Fs - attraverso la propria controllata Busitalia - parteciperà alla gara per il trasporto pubblico bresciano, un “atto dovuto” per così dire, anche alla luce del fatto - come sottolineato da Mazzoncini - che Brescia Trasporti non ha le dimensioni sufficienti per affrontare, da sola, una gara che assegnerà 158

la gestione di tutto il bacino della nostra provincia. Tra i sogni bresciani ci sono il tram e il prolungamento della metropolitana, due sfide che Mazzoncini ne è convinto - il Gruppo Fs è pronto a raccogliere, anche alla luce dei 2,3 miliardi che, all’interno del proprio piano industriale, il Gruppo ha destinato a metro e tramvie. Concentrandoci su Brescia, il tram dovrebbe costare 350 milioni di euro, con la possibilità di ottenere il 50% della cifra necessaria dal fondo di 8 miliardi che il ministro Graziano Delrio ha previsto per gli investimenti in ambito metropolitano. Il


FAR PREFERIRE I MEZZI PUBBLICI RISPETTO A QUELLI PRIVATI IMPONE SCELTE COMPETITIVE

Gruppo Fs ha altresì manifestato la disponibilità, in tandem con la Cassa depositi e prestiti, di partecipare - insieme a Brescia Mobilità - ad una società di project financing per poi affrontare l’investimento rimanente (o, quantomeno, buona parte), potendo contare su tassi estremamente bassi. Ovviamente anche Palazzo Loggia dovrà fare la sua parte, ma senza dover mettere eccessivamente alla prova le proprie finanze. Diverso è il discorso sulla metropolitana: per Mazzoncini prima di parlare di un prolungamento della linea andranno valutati i costi

così come i benefici. Ma il quadro bresciano è ben più complesso. C’è anche il tema delle merci, con il rilancio della cosiddetta Piccola Velocità, lo scalo di via Dalmazia inserito nel lotto dei tre hub da potenziare in seno all’intesa siglata tra Gruppo Fs e Hupac, gruppo svizzero. In questo caso l’investimento di Fs sarà di 50 milioni di euro - attraverso Teralp - così da adeguare lo scalo, consentendogli di gestire convogli fino a 750 metri. Il progetto è quello di permettere allo snodo merci bresciano di gestire 22 treni al giorno. Le

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tempistiche? Si parla di avviare i cantieri alla fine del 2018 o, al massimo, all’inizio del 2019, per poi attivare il terminal nel 2020. Infine, la Tav. Se Mazzoncini ha sottolineato come a luglio dovrebbe essere pronto il progetto per l’ingresso a Brescia dell’Alta Velocità, tra marzo e aprile dovrebbero partire i lavori a Lonato, che cominceranno con la realizzazione di un tunnel lungo 7 km. Si parla di 7 anni di lavori, anche se si spera di concludere il tutto con almeno un anno di anticipo.


PROGETTARE SPAZI E DINAMICHE PREZIOSE PER LO SVILUPPO DELLA VITA QUOTIDIANA

UNA STANZA OPEN IN PIÙ: SOLUZIONI ARCHITETTONICHE PER LE MODERNE TERRAZZE

Si è spesso trascurata l’idea di considerare la terrazza come parte integrante dell’abitazione, una stanza in più da vivere durante la buona stagione. Ecco, allora, alcune soluzioni architettoniche da cui prendere spunto per allargare i propri spazi abitativi. Molto spesso nel progettare e realizzare un’abitazione teniamo in grande considerazione le caratteristiche delle stanze, la loro metratura, la forma e la disposizione, l’apertura delle finestre e il rapporto con la luce. Esiste per un’altra stanza nella casa che necessita di altrettanta attenzione: la terrazza. Anche se nelle computazioni commerciali lo spazio

aperto di pertinenza è considerato a 1/3 rispetto a quello coperto, di fatto la terrazza costituisce un ambiente aggiuntivo della casa e dalle caratteristiche tanto diverse dagli altri quanto preziose per lo sviluppo delle dinamiche della vita quotidiana. Quando l’abitazione occupa l’ultimo piano di un fabbricato o è ospitata in una costruzione indipendente si potrà, con pochi semplici passaggi, pianificare una modifica che preveda di ricavare una fantastica terrazza a tetto. Questa tipologia di terrazza avrà inoltre il vantaggio di una grande apertura visiva tutta attorno e di un contatto privilegiato con il paesaggio e con il cielo. Realizzare una terrazza a

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tetto non è molto più complicato che modificare la struttura interna di una stanza, ma occorrerà una grande attenzione alle soluzioni di impermeabilizzazione e uno studio attento della scala di accesso, per ottimizzare la distribuzione degli spazi. La sua realizzazione può inoltre diventare un motivo per inondare di luce naturale gli ambienti sottostanti. Oltre agli aspetti normativi e alle necessarie autorizzazioni, un intervento di questo tipo dovrà essere accuratamente pianificato, sia per ottenere risultati migliori, sia per non gravare eccessivamente sull’utilizzo degli spazi sotto al tetto e al resto della casa. Come accennato, una terrazza è


LA SOLUZIONE SUL TETTO È UN’OPZIONE MA DEVE ESSERE ESEGUITA CON TECNICHE MOLTO AVANZATE

equiparabile a un ambiente interno della casa, o a una piccola casa nella casa, aperta verso il cielo e verso il paesaggio circostante. In quanto tale potrà essere dotata di arredi e complementi specifici, che ne estenderanno le possibilità di utilizzo. Tra questi si annoverano certamente la presenza di un impianto di illuminazione, per vivere la terrazza anche nelle ore serali e notturne, di appositi tendaggi per proteggere dal sole e dalla pioggia, di tavoli e sedie da esterno, per indimenticabili pranzi e cene all’aperto. Certo che creare un terrazzo ex novo è una pratica non semplice, soprattutto se si vive in condominio e bisogna rispettare i diritti degli altri condomini. Il terrazzo può essere ricavato su ogni tipologia di tetto, piano o a falde. Una volta verificata l’agibilità della struttura portante, un tetto piano può essere facilmente attrezzato per accogliere il nuovo terrazzo; un tetto a falda, invece, richiede delle modifiche alla struttura delle falde stesse, e in questo caso si potrebbero realizzare delle terrazze «inserite» nel tetto. In ogni caso è molto importante verificare la tenuta del manto impermeabile e il sistema di smaltimento dell’acqua piovana. Qualunque sia la tipologia di materiale con il quale è stato realizzato il tetto, sarà possibile ricavare il terrazzo. Generalmente viene trasformata in terrazza la parte più bassa del sottotetto, dall’altezza utile all’uscita fino al pavimento o sino alla quota del parapetto realizzando ciò che viene comunemente definito terrazzo a «tasca», più adatto agli edifici storici in quanto rimane nella sagoma della

Una terrazza di New York arredata a verde

copertura. Comunque, realizzare un terrazzo, quando possibile, è sempre consigliato perché aumenta il valore immobiliare della proprietà sfruttando una parte di copertura altrimenti poco utilizzata. Se allarghiamo lo sguardo al mondo attorno, New York è sicuramente la città più sviluppata verso l’alto, con le sue scintillanti insenature di vetro e i suoi larghi ponti che costellano lo skyline. Il posto migliore per godersi i panorami unici della grande mela è senza dubbio nelle numerose terrazze sui tetti, sia che si trovino sopra un appartamento in affitto o sopra un’icona della cultura newyorkese, o, ancora, sopra un punto di ritrovo della vita notturna. Culla dei primi grattacieli, a lungo detentore del record mondiale per i 161

suoi imponenti edifici, Manhattan è ovviamente il fulcro delle meravigliose viste dalle terrazze sui tetti. Vi si trovano moltissimi locali unici per la loro posizione rialzata rispetto alla strada, come il noto bar 230 Fifth, situato a Midtown East vicino all’Empire State Building. Famoso anche per la zona in cui si trova, come i nuovi eleganti edifici che si ergono in tutto il quartiere, questo coktail bar è una delle mete più eleganti per ammirare una vista unica sulla città. Sono talmente apprezzate le terrazze newyorchesi che molte guide consigliano veri e propri tour nei migliori bar o negli appartamenti che consentono la visita a terrazze strepitose. Wilda Nervi


PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

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vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

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CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.

TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.

Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.

SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Inps - aliquota gestione separata - valori per l’anno 2018 - circolare 31 gennaio 2018, n. 18

pag. 166

- Ministero del Lavoro - Cigs - prosecuzione programmi per riorganizzazione e crisi aziendale circolare 7 febbraio 2018, n. 2 pag. 166 - Ministero del Lavoro - Cigs - esonero dal versamento della contribuzione addizionale nei casi di procedure concorsuali - circolare 16 febbraio 2018, n. 4

pag. 168

- Ministero del Lavoro - riduzione del premio Inail nella misura del 15,81% - decreto ministeriale 22 dicembre 2017 - avvenuta pubblicazione pag. 169 - Inl - attività di enti bilaterali non legittimati alla certificazione dei contratti di lavoro - circolare 12 febbraio 2018, n. 4

pag. 170

- Inl - indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo - circolare n. 5, 19-2-2018 pag. 170 - Anpal - incentivo occupazionale Neet 2018 decreto 2 gennaio 2018, n. 3

pag. 172

- Garante privacy - trattamento dati dei dipendenti con sim aziendale - provvedimento 11 gennaio 2018, n. 3 pag. 174 - Anac - segnalazione dei reati - operativa la procedura messa a punto dall’Anac comunicato 6 febbraio 2018

pag. 177

- Cigo - nota della sede Inps di Brescia

pag. 177

- Inps - contributo per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 incremento nell’ambito delle procedure di mobilità - messaggio 8 febbraio 2018, n. 594 pag. 178

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Inps- determinazione dell’importo per l’omesso versamento delle ritenute previdenzialiCirc. 31-1-2018 n. 437 pag. 181 - Inps - modifica del saggio di interesse legale per il 2018 - circolare 2 febbraio 2018, n. 23

pag. 182

- Appalto transnazionale - richiesta di rilascio del modello A1 - ulteriori indicazioni della sede Inps di Brescia

pag. 183

- Agenzia delle Entrate - reddito da lavoro dipendente indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità imponibilità - risoluzione 15 febbraio 2018 n. 2 pag. 183 - Ministero del Lavoro - pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzaturedecreto direttoriale 14 febbraio 2018, n. 12 pag. 184 - Legge n. 297/82 - TFR - indice rivalutazione mese di gennaio 2018

pag. 184

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 196

- Tfr - Legge 297/82

pag. 196

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 196

TRIBUTI

- Bonus “prima casa” - obbligo di trasferire la residenza

pag. 197

- Sismabonus - ammessa la demolizione e ricostruzione

pag. 197

- Bonus condomini - slittata al 9 marzo il termine per la comunicazione degli amministratori pag. 198

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Manovra fiscale 2018 - il Dipartimento delle finanze illustra le novità

pag. 199

- Affitti concordati - nuovi contratti con il “visto” delle organizzazioni di categoria

pag. 199

- Sì al bonus “prima casa” se l’immobile già posseduto è inidoneo - pronuncia della cassazione

pag. 201

- Acquisto prima casa e abitazioni di lusso

pag. 201

- Accertamenti e vendite immobiliari - illegittimo l’accertamento fondato solo sui valori Omi pag. 202 - Lo split payment si applica dalla data di inclusione dell’ente negli elenchi del Mef

pag. 202

- “Bonus verde” - dall’Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti

pag. 203

- “Bonus alberghi” - click day per l’invio delle domande

pag. 204

- Iperammortamento - primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 205

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Contributo in sede di gara per presentare l’offerta - l’Anac conferma per il 2018 le tariffe sinora in vigore

pag. 209

- Gara d’appalto di lavori - 1) l’esperienza non può determinare il punteggio in gara 2) le penali non configurano l’illecito professionale 3) i chiarimenti dell’amministrazione non possono variare le clausole di bando pag. 210

TRASPORTI

- Codice della strada - valide le notifiche a mezzo pec

pag. 212

TECNICA

- Dal 22 marzo entrano in vigore le modifiche alle norme tecniche sulle costruzioni 2018

pag. 212

- Rinnovo della convenzione per la consultazione della raccolta completa delle norme UNI pag. 213

URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI

- Anac ribadisce che oltre alla Soa non possono essere richiesti ulteriori requisiti quali i lavori analoghi pag. 206 - 1) I requisiti di partecipazione, peraltro già coperti dalla Soa, non possono essere anche elementi di valutazione dell’offerta 2) La terna dei subappaltatori non può essere richiesta nella domanda di partecipazione pag. 207 - Per l’Anac è illegittimo chiedere requisiti soggettivi tra i criteri di valutazione offerta

pag. 209

- Comunicazione riservata ad Anac di illeciti commessi da pubblici dipendenti

pag. 209

- Obbligo di spazi per deposito biciclette in tutti gli edifici

pag. 214

- Ok della Consulta al Decreto per la semplificazione delle procedure

pag. 214

RIFIUTI

- Pubblicate sul sito del MATTM le nuove Faq sui Cam edilizia

pag. 215

- Trasporto di rifiuti di metalli - semplificazioni

pag. 215

ANCE INFORMA

pag. 216

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LAVORO

INPS ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA VALORI PER L’ANNO 2018 CIRCOLARE 31 GENNAIO 2018, N. 18 L’INPS, con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata. Aliquote contributive 2018 Le aliquote dovute per l’anno 2018 sono complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l’iscritto alla Gestione separata, come segue: Collaboratori e figure assimilate soggetti non assicu34,23% (33,00 rati presso altre forme + 0,72 + 0,51 pensionistiche obbliga- aliquote aggiuntorie per i quali è pretive) vista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL

33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Liberi professionisti Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72% (25,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

L’aliquota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla Gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. La seconda aliquota aggiuntiva, pari allo 0,51%, deriva dall’estensione a favore di alcune tipologie di iscritti alla Gestione separata delle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, previste, a

MINISTERO DEL LAVORO CIGS - PROSECUZIONE PROGRAMMI PER RIORGANIZZAZIONE E CRISI AZIENDALE CIRCOLARE 7 FEBBRAIO 2018, N. 2

regionale in cui insistono le proprie unità produttive, ed interessate da esuberi significativi nel contesto territoriale in cui operano. Per l’accesso a tali periodi di proroga, anche con soluzione di continuità, le imprese devono aver già ottenuto l’autorizzazione a un trattamento straordinario, ancora in corso o concluso nell’anno 2017, per riorganizzazione o crisi aziendale. La prosecuzione del programma di CIGS è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa in cui, alla presenza delle Regioni, convocate per la certificazione dei programmi riguardanti le politiche attive e per il riconoscimento della rilevanza economica ed occupazionale dell’azienda, deve essere quantificato l’onere finanziario stimato per far fronte alle sospensioni o riduzioni di orario dell’attività. Per la proroga, possibile fino ad un massimo di 12 mesi, di una CIGS per riorganizzazione, oltre alla presentazione di un piano di gestione occupazionale, deve essere presentato un programma contenente l’indicazione degli investimenti/interventi “complessi”, nonché dei piani di recupero e riqualificazione occupazionale che non sia stato possibile attuare nell’ambito del precedente programma di riorganizzazione. Per la proroga, possibile fino ad un massimo di 6 mesi, di una CIGS per crisi aziendale, deve, invece, essere presentato, oltre al piano di gestione occupazionale con una specifica indicazione delle azioni di politica attiva, un programma contenente un piano di risanamento “complesso” che non sia stato possibile attuare nel corso del precedente programma di crisi aziendale. La nota ministeriale conclude ricordando che, per accedere a tali programmi di proroga di CIGS, deve essere presentata, tramite l’applicativo Cigsonline, un’apposita istanza, a cui deve essere allegate le relazioni attestanti il possesso dei requisiti suddetti. Le istanze, che non sono soggette ai limiti procedimentali previsti dall’art 25 del D.Lgs. n. 148/15, saranno istruite seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Con circolare 7 febbraio 2018, n. 2, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti i criteri per l’approvazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/15, dei programmi di proroga dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale. Tale trattamento, introdotto dall’art. 1, co. 133, della L. n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), può essere riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), esclusivamente alle imprese con un organico superiore a 100 unità, aventi rilevante interesse strategico per l’economia

Ministero del Lavoro - Circolare 7 febbraio 2018, n. 2 Oggetto: applicazione dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dall’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano 1. Premessa e quadro normativo 2. Oggetto 3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale 3.1 Prosecuzione di un programma di riorganizzazione

decorrere dal 1 luglio 2017, dalla Legge n. 81 del 2017. Per quanto di interesse delle imprese edili, l’incremento contributivo riguarda i titolari di uffici di amministrazione, nonché i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. Valore annuo massimale La circolare in commento fissa, inoltre, in 101.427,00 il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata. Ripartizione dell’onere contributivo L’INPS conferma che l’onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’Istituto, inoltre, precisa che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il 1 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24. Per quanto concerne i professionisti l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Principio di cassa allargato Nella circolare viene, infine, nuovamente specificato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.

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LAVORO

3.2 Prosecuzione di un programma di crisi aziendale 4. Modalità per la presentazione dell’istanza 5. Risorse finanziarie e monitoraggio 1. Premessa e quadro normativo Con l’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato introdotto 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 rubricato “Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale”. Il citato articolo 22-bis, al comma 1, dispone che “per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2”. Il successivo comma 2 dell’articolo 22-bis in esame prevede che “ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni”. Acquisito il parere dell’ufficio legislativo nota prot. n. 895, del 5 febbraio 2018, si forniscono di seguito le prime indi-

cazioni e chiarimenti operativi in merito alla nuova disposizione normativa. 2. Oggetto Le imprese con un organico superiore alle 100 unità, che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa - con la presenza della Regione o delle Regioni interessate - riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia delle regioni in cui insistono le unità produttive, tali che presentino esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento e il cui piano industriale di risanamento sia stato approvato quale programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2 ovvero di cui all’articolo 21, comma 3, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, possono accedere, nel limite delle risorse finanziarie stanziate per ciascun anno 2018 e 2019, rispettivamente, ad un ulteriore intervento di integrazione salariale pari a 12 mesi o 6 mesi qualora presentino le condizioni indicate nei successivi articoli. 3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal sopra citato articolo 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 è da intendersi quale prosecuzione - anche con soluzione di continuità - di un trattamento di CIGS già riconosciuto all’impresa richiedente sia esso in corso ovvero pur se conclusosi nel corso dell’anno 2017, continua sul piano dell’implementazione delle azioni di risanamento. Preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. All’accordo è richiesta la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certifica-

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zione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata. In sede di accordo ministeriale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dalla norma in esame, deve essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento di CIGS, sulla base delle modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa concordate dalle parti. 3.1. Prosecuzione di un programma di riorganizzazione Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 12 mesi, nel limite delle risorse finanziare disponibili per ciascun anno 2018 e 2019, qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti: a) investimenti complessi che non sono attuabili nel corso del programma già approvato ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto; b) piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane coinvolte dalle sospensioni e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale sopra citato; c) un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in due o più regioni. 3.2. Prosecuzione di un programma di crisi aziendale Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 6 mesi, qualora il programma di crisi aziendale presenti: a) un piano di risanamento con interventi correttivi complessi, volti a garantire la conti-


LAVORO

nuazione dell’attività aziendale, non attuabili nel corso del programma già approvato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto; b) un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in due o più regioni. 4. Modalità per la presentazione dell’istanza La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di cigsonline. Trattandosi di un intervento in deroga ai principi generali, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della regione o delle regioni coinvolte, in assenza di specifica previsione normativa, al fine di garantire stabilità al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nei piani di cui al precedente art.3, punti 3.1 e 3.2, nonché la continuazione aziendale, a tali fattispecie non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 148/2015. Alla domanda deve essere allegata, oltre che l’accordo governativo, una relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3.1 e 3.2. Le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro i limiti delle risorse finanziare assegnate per ciascun anno di riferimento. 5. Risorse finanziarie e monitoraggio Gli interventi di cui alla presente circolare possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2018 e 2019. Le risorse finanziarie sono stanziate sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto dei predetti limiti annuali, fermo restando il limite complessivo dei 100 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta. I dati di monitoraggio sono trasmessi dall’INPS, con cadenza mensile, alla Direzione Generale ammortizzatori sociali e formazione e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa individuato per ciascun anno, l’INPS ne dà tempestiva co-

municazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

MINISTERO DEL LAVORO CIGS - ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI CIRCOLARE 16 FEBBRAIO 2018, N. 4 Con circolare 16 febbraio 2018, n. 4, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esonero dal versamento della contribuzione addizionale riconosciuti in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono della Cassa integrazione salariale straordinaria. Al riguardo, si ricorda che dal 1°gennaio 2016, l’ammissione alle procedure concorsuali non costituisce più un’autonoma causale di intervento della CIGS: pertanto l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario per le imprese suddette sarà concesso ove sussistano i presupposti delle altre causali previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. In merito, il dicastero ha, altresì, precisato che tale trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. Premesso quanto sopra, fermo restando il principio generale concernente l’obbligo del versamento della contribuzione addizionale per tutte le imprese che presentino istanza di cassa integrazione salariale, sono stati individuati casi di esonero da tale obbligo, tra i quali rientra l’ipotesi di imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa. In merito a tali fattispecie, il Ministero è intervenuto per dirimere le problematiche applicative riscontrate nello stabilire il momento da cui decorrono i termini che dispensano dall’effettuare tale adempimento. In particolare, nell’ipotesi di fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale decorre dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa. Nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento decorre dal giorno in cui è emesso il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 della Legge Fallimentare. Analoga

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decorrenza vale per i casi di concordato in bianco ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare. Nell’ipotesi di accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero dal versamento decorre dal giorno di pubblicazione dei relativi accordi presso il registro delle imprese, ex art. 182 bis della Legge Fallimentare. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento decorre, ferma restando l’autorizzazione alla continuità di impresa, dal giorno di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 195 del regio decreto n. 267/42. Infine, nel caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa, l’esonero dal versamento decorre dal giorno in cui è dichiarato lo stato di insolvenza. Ministero del Lavoro - Circolare 16 febbraio 2018, n. 4 Oggetto: Esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988. In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione e all’INPS concernenti la richiesta di chiarimenti circa la definizione del modus operandi da adottare nei casi di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, da parte di quelle aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo con nota prot. N. 1250 del 15 febbraio 2018, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si rappresenta che, con riferimento alle procedure concorsuali, intese quali autonome causali di intervento della CIGS ai sensi della previgente normativa, di cui all’articolo 3 della legge 223 del 1991, come già chiarito con la circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero, a fronte dell’abrogazione di detta disposizione ad opera dell’articolo 2, comma 70, della legge n. 92 del 2012, con effetto dal 1 ° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali. Successivamente alla data del 31 dicembre 2015, nel caso in cui un’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre, si rappresenta che questo Ministero,


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nell’ambito della successiva circolare n. 1 del 2016, ha precisato che, laddove le aziende siano ammesse a procedura concorsuale con continuazione di impresa in costanza del trattamento straordinario di integrazione salariale in forza delle causali di intervento previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sopra citato, stante la necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità del sostegno al reddito, il predetto trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, in favore di tali lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato mediante l’inoltro di una richiesta di subentro nella titolarità di detto programma del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il relativo completamento. Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla questione relativa all’esonero dal versamento del contributo addizionale si rappresenta che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce, in linea generale, l’obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Ai sensi dell’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, come già precisato dalla circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero e recepito dall’INPS nella circolare n. 9 del 2017, tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Stante quanto sopra premesso, al fine di dirimere le problematiche applicative riscontrate nello stabilire la decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale nei riguardi di quelle imprese che, in costanza di fruizione del trattamento di CIGS richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio di impresa o che richiedono il trattamento di CIGS in virtù delle causali di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si rappresenta quanto segue. Si precisa, in primo luogo, che, in linea generale, le procedure concorsuali che legittimano attualmente l’accesso al trattamento di CIGS in capo all’azienda interessata sono le procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, (come chiarito dalle diverse circolari di questo Ministero, cfr circolare n. 24 del 2015, n. 1 e n. 24 del 2016). Con specifico riguardo alla esatta individuazione della decorrenza dell’esonero dal

versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988 per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di CIGS, si rappresenta quanto di seguito. Con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata. Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 163 della legge fallimentare. Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco, di cui all’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, il quale prevede che l’imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione prescritta a norma di legge. In merito agli accordi di ristrutturazione del debito, il relativo esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare. Nella liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della ammissione alla relativa procedura concorsuale, ex articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte dell’autorità che vigila sulla liquidazione. Con riferimento alla fattispecie della amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa, si precisa, innanzitutto, che, come chiarito dalla circolare n. 20 del 2017 dello scrivente Ministero, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148 del 2015 alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, non hanno riguardato l’istituto in argomento, lasciando inalterata la relativa disciplina e prevedendo, ai sensi dell’articolo 20 comma 6 del detto decreto legislativo, il permanere della vigenza dell’articolo 7, comma 10 - ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

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Sulla scorta di tale premessa, con specifico riguardo all’esonero dal versamento del contributo addizionale, si rappresenta che, in relazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, lo stesso può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Più nel dettaglio, si fa riferimento alla circolare n. 20 del 28 novembre 2017 di questa D.G. Alla luce di quanto sopra chiarito, si rappresenta, pertanto, che l’INPS potrà esonerare l’azienda dal versamento del contributo addizionale dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria verrà effettuata dallo stesso Istituto sulla base della documentazione fornita dall’azienda.

MINISTERO DEL LAVORO RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL NELLA MISURA DEL 15,81% DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2017 AVVENUTA PUBBLICAZIONE In data 15 febbraio 2018, è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro il Decreto 22 dicembre 2017 che fissa, sulla scorta della determina Inail n. 388/17, la percentuale di riduzione del premio, relativa all’anno 2018, nella misura del 15,81%. Vale la riserva circa le indicazioni operative che l’Inail riterrà opportune al riguardo. Ministero del Lavoro - Decreto 22 dicembre 2017 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze …OMISSIS… DECRETA Articolo 1 (Riduzione dei premi e contributi per l’anno 2018) È approvata la determinazione del Presidente dell’INAIL n. 388 del 24 ottobre 2017, concernente la riduzione, nella misura del 15,81% per l’anno 2018, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). …OMISSIS…


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INL ATTIVITÀ DI ENTI BILATERALI NON LEGITTIMATI ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO CIRCOLARE 12 FEBBRAIO 2018, N. 4 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato nuovamente sull’annosa questione del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi che deve essere posseduta dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro da cui promanano gli Enti Bilaterali deputati al rilascio della certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e di subappalto, di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e al DPR n. 177/2011. La legge Biagi ha riconosciuto la possibilità di procedere alla certificazione suddetta esclusivamente a Enti bilaterali costituiti da Associazioni ed Organizzazioni comparativamente più rappresentative. Poiché, però, l’Ispettorato ha raccolto segnalazioni circa l’operare di pseudo Enti bilaterali, totalmente privi dei suddetti requisiti, ha ritenuto necessario fornire indicazioni, precise ed univoche, al proprio personale ispettivo affinché lo stesso operi, nei confronti delle eventuali certificazioni rilasciate da tali pseudo Enti , senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche del normale atto certificativo, potendo anche adottare, se del caso, ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio. INL - Circolare 12 febbraio 2018, n. 4 Oggetto: certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 Enti bilaterali. Pervengono a questo Ispettorato segnalazioni inerenti attività di certificazione dei con-

tratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività. In particolare ci si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi - ivi compresi gli Organi di vigilanza derivanti dal provvedimento di certificazione. In primo luogo si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo - ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” - solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Va da sé che, qualora tale requisito sia carente - e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi - l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione. Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell’atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.

INL INDICAZIONI OPERATIVE SULL’INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO CIRCOLARE N. 5, 19 FEBBRAIO 2018 Con circolare 19 febbraio 2018, n. 5, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito all’installazione e alla utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970. L’Ispettorato ha affermato, in via preliminare, che le eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate dovranno necessariamente essere correlate alla specifica finalità individuata dal datore di lavoro richiedente, cioè alle ragioni organiz-

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zative e produttive, a quelle connesse alla sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, senza ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l’efficacia dello strumento. In merito all’utilizzo di telecamere, la circolare chiarisce che l’eventuale ripresa dei lavoratori dovrebbe avvenire in via accidentale e con carattere di occasionalità: solo in presenza di ragioni giustificatrici di controllo, è possibile inquadrare direttamente l’operatore senza necessità di oscurarne il volto. L’Ispettorato precisa, inoltre, che non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, ferma restando la coerenza tra essi e le ragioni legittimanti il controllo inserite nell’istanza. La circolare evidenzia, infine, che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base di quanto dichiarato dall’istante al momento della richiesta e, pertanto, il controllo viene valutato legittimo se funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato nella richiesta stessa, che non può essere modificata nel corso del tempo. Con riferimento ad una delle ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, ossia la tutela del patrimonio aziendale, l’Ispettorato ha voluto precisare che, nelle ipotesi di dispositivi collegati ad impianti di antifurto che entrano in funzione solo in assenza dei lavoratori, senza alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale, l’installazione degli stessi può essere autorizzata in tempi rapidi, stante l’assenza di valutazioni istruttorie, come indicato nella nota del medesimo Ispettorato n. 299 del novembre 2017. Se, invece, i dispositivi da ultimo richiamati entrano in funzione anche in presenza dei lavoratori, il datore di lavoro richiedente l’autorizzazione deve specificare in maniera puntuale le ragioni di “tutela del patrimonio aziendale” poste alla base dell’istanza. Per quanto concerne l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza che, sfruttando tecnologie digitali, consentono il passaggio di video e audio da un computer all’altro tramite internet, l’Ispettorato chiarisce come, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, sia autorizzabile la visione da postazione remota delle immagini, anche in tempo reale, con alcune limitazioni; nello specifico, la visione in tempo reale delle immagini può essere autorizzata solo in casi eccezionali mentre l’accesso alle immagini registrate deve essere tracciato tramite sistemi che consentano la conservazione dei “log di accesso”, per un periodo non inferiore a 6 mesi. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione della normativa anche i luoghi esterni ove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale. Pertanto l’in-


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stallazione di telecamere nei suddetti luoghi deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. Con riferimento, infine, all’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento dei dati biometrici (impronta digitale, topografia della mano) la circolare ricorda come il Garante della Privacy abbia, al riguardo, emanato un Provvedimento generale prescrittivo. Alla luce di tale Provvedimento, ad avviso dell’Ispettorato, il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedirne l’utilizzo da parte di soggetti non autorizzati, può essere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...” e pertanto prescinde, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare 19 febbraio 2018, n. 5 Oggetto: indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno modificato l’art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo. Istruttoria delle istanze presentate Una prima questione riguarda le modalità secondo cui effettuare l’istruttoria in ordine alle istanze presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori. Va premesso che tale istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari che debbano essere valutati da personale con la qualifica di “ispettore tecnico” e, pertanto, tale attività va demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante all’interno delle varie unità organizzative dell’Ufficio e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni

tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico. L’oggetto dell’attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale. Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l’efficacia dello stesso strumento di controllo. L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”. Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo. Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulla esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti l’installazione degli strumenti di controllo. Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall’istante in sede di richiesta. L’attività di controllo, pertanto, è legittima se strettamente funzionale

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alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione. Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto, dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate. Tutela del patrimonio aziendale. Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori l’elemento di novità introdotto dalla più recente normativa è rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale che in precedenza veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui all’art. 6 della stessa legge. Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l’ampiezza della nozione di “patrimonio aziendale” rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da “idoneo filtro” alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione. In primo luogo va chiarito che tale problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299 del 28 novembre 2017. Diversa invece è l’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di “tutela del patrimonio” va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa. In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori. Del resto, anche secondo la Corte di Cassazione, la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale mediante le visite personali di controllo, va valutata in relazione ai mezzi tecnici e legali alternativi attuabili, all’intrinseca qualità delle cose da tutelare, alla possibilità per il datore di lavoro di prevenire ammanchi attraverso


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l’adozione di misure alternative (Cass. sent. n. 84/5902). Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale. Telecamere I sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Le nuove soluzioni video in tecnologia IP hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza, rendendo possibili funzioni e scenari applicativi inimmaginabili fino a pochi anni fa. I sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia sono caratterizzati dall’utilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer all’altro attraverso internet; è anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Inoltre è possibile installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. A tal proposito si precisa che, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”. Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, l’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. Sarebbero invece da escludere dall’appli-

cazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa. Dati biometrici L’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta andando incontro ad una crescente diffusione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014. Il Garante evidenzia, al punto 4.2, come “l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività”. Ne consegue che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...” e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

ANPAL INCENTIVO OCCUPAZIONALE NEET 2018 DECRETO 2 GENNAIO 2018, N. 3 Sul portale istituzionale dell’Anpal è stato pubblicato il decreto n. 3/2018 concernente la fruizione del Bonus Occupazione Neet per l’anno 2018. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni di età, aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, anche in part-time, con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o di apprendistato professionalizzante, per una sede di lavoro ubicata nel territorio nazionale (con la sola esclusione della provincia di Bolzano). L’incentivo è pari alla contribuzione pre-

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videnziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riproporzionato nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale. Lo sgravio, che deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione dei lavoratori under 35 previsto dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 100, legge n. 207/17); in tal caso l’esonero spetta per la parte residua fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Ai fini della richiesta dell’incentivo, il datore di lavoro deve presentare l’istanza preliminare di ammissione all’INPS tramite apposito modulo telematico, secondo le modalità che saranno diramate dall’Istituto con specifica circolare. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico delle istanze; l’erogazione avverrà mediante conguaglio delle denunce contributive. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico, l’Inps autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. ANPAL - Decreto 2 gennaio 2018, n. 3 Il Direttore Generale …OMISSIS… DECRETA Articolo 1 Principi generali Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione NEET”. La gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio. Con cadenza mensile l’INPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile. Articolo 2 Destinatari dell’incentivo Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, spetta un incentivo il cui importo è definito dall’articolo 5 del presente decreto. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma “Garanzia Giovani” in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui


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all’articolo 10, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, ANPAL interessa prontamente la Regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la Regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico del giovane interessato. Decorsi inutilmente i 15 giorni ANPAL procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane. Fatto salvo il caso di cui al comma 4, la Regione o Provincia autonoma provvede a verificare in sede di presa in carico i requisiti di accesso al programma. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 12. Articolo 3 Ambito territoriale di ammissibilità L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata su tutto il territorio nazionale con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori di cui al comma 1, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Articolo 4 Tipologie contrattuali incentivate L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all’articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali: a. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b. contratto di apprendistato professionalizzante; L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. Articolo 5 Importo dell’incentivo L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. Articolo 6 Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato

L’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole: a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall’articolo 7. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge. Articolo 7 Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis” Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei

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dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni: a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013); b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto


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in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze. Articolo 8 Cumulabilità con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Articolo 9 Incumulabilità con altri incentivi Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Articolo 10 Procedimento di ammissione all’incentivo Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto. L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto, verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al Programma “Garanzia Giovani” e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 11 Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall’art. 12 del presente decreto, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Articolo 12 Dotazione finanziaria La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro che graveranno sul PON IOG. Articolo 13 Disposizioni finali La disciplina dei rapporti tra l’ANPAL e l’INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 425\ II\2015 del 29 dicembre 2015 e successive modifiche. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.

GARANTE PRIVACY TRATTAMENTO DATI DEI DIPENDENTI CON SIM AZIENDALE PROVVEDIMENTO 11 GENNAIO 2018, N. 3 Il Garante della Privacy, con provvedimento 11 gennaio 2018, n. 3, ha risposto ad un’istanza di verifica preliminare riguardante il trattamento dei dati personali dei dipendenti cui sia stato assegnato un telefono aziendale. In particolare, l’istante ha rilevato la necessità di procedere al controllo delle fatture del provider del servizio telefonico e all’analisi dell’andamento complessivo dei consumi, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto, ridurre i costi aziendali e rilevare eventuali situazioni anomale nei consumi. I dati oggetto di trattamento sarebbero quelli relativi al traffico telefonico dei dipendenti, forniti dal gestore per ogni bolletta inviata e consisterebbero in particolare, nelle nume-

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razioni delle utenze chiamate, nella durata delle comunicazioni, nel tipo di servizio utilizzato nonché nei paesi di provenienza o di destinazione della chiamata e nell’ora di inizio della stessa. L’Autorità, nel rilevare la liceità, in termini generali, del trattamento dei dati personali dei dipendenti mediante il sistema di analisi dei consumi del servizio telefonico, ha chiarito che, il suddetto trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza. In particolare, nell’attività di trattamento dei dati, dovranno essere rispettate le seguenti misure: a) potranno essere trattati soltanto i dati che incidono sui costi effettivamente sopportati dalla Società; b) i dati potranno essere conservati soltanto per un periodo ti tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti, che in questo caso viene individuato dall’Autorità in sei mesi; c) dovrà essere adottato un disciplinare interno per regolare le condizioni di utilizzo delle sim e gli altri profili relativi ai trattamenti che si intendono effettuare, da pubblicizzare e aggiornare periodicamente; d) qualora la società intenda addebitare specifici costi ai dipendenti in relazione al traffico telefonico fruito per esigenze personali, i numeri di telefono riguardanti tali chiamate non dovranno essere raccolti e dovrà essere assicurato agli interessati un separato sistema di addebito e tariffazione; e) dovranno essere adottate tecniche di cifratura dei dati estratti dal portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica e i dati di fatturazione utilizzati dovranno essere anonimizzati in modo da non consentire l’identificazione dell’interessato. Resta fermo che la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. In altre parole, il datore dovrà fornire ai dipendenti un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’art. 13 del Codice, adottare le misure di sicurezza previste dal Codice stesso al fine di preservare l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati, designare gli eventuali responsabili del trattamento fornendo le opportune istruzioni affinché i dati trattati nel rispetto del Codice, nonché predisporre le misure idonee a garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 e segg. del Codice. Garante Privacy - Provvedimento 11 gennaio 2018, n. 3 Verifica preliminare. Trattamento dei dati personali dei dipendenti cui è stato assegnato un telefono aziendale - 11 gennaio 2018 Registro dei provvedimenti n. 3 dell’11 gennaio 2018


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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI …OMISSIS… PREMESSO 1. L’istanza della società. Johnson&Johnson Medical S.p.A. (di seguito, la società) - in proprio e per conto delle altre società del Gruppo Johnsons&Johnson in Italia, cioè Johnson&Johnson S.p.A. e Janssen-Cilag S.p.A. - ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’articolo 17 del Codice con riguardo al trattamento di dati personali dei propri dipendenti “cui sia stato assegnato un telefono aziendale”. Il trattamento avrebbe la finalità di “controllo delle fatture del provider del servizio telefonico” nonché di “analisi dell’andamento complessivo dei consumi in modo da valutare nel tempo l’adeguatezza del contratto con il provider […] con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali e ottimizzare la qualità del servizio” nonché “rilevare eventuali situazioni anomale di consumi”. Il trattamento sarebbe effettuato mediante l’adozione di un sistema che consentirebbe di raccogliere ed elaborare i dati personali dei dipendenti ad opera della società inglese Tangoe Europe Limited, specializzata nel settore, che la società istante si impegna a designare responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice (cfr. p. 2 nota 20.12.2016 e p. 2 nota 19.06.2017). Stando a quanto dichiarato i dati oggetto di trattamento sarebbero “forniti dal provider per ogni bolletta inviata” e consisterebbero nel: “numero chiamato o chiamante, giorno, ora dell’inizio della telefonata, durata della stessa” (cfr. nota del 20.12.2016). Più nel dettaglio, tra le informazioni raccolte figurerebbero le numerazioni delle utenze chiamate, la durata delle comunicazioni, il tipo di servizio utilizzato, i paesi di provenienza o di destinazione della chiamata, l’orario di inizio della chiamata (cfr. all. 1, nota 19.06.2017). Il livello di aggregazione delle soglie di consumo considerate sarebbe su base bimestrale (cfr. pag. 1, nota del 19.06.2017). La società ha dichiarato che intende attuare specifiche misure a tutela degli interessati, in particolare l’“anonimizzazione dei numeri del chiamante e del chiamato, mediante mascheramento delle ultime quattro cifre”. 1.2 A seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dall’Autorità la società ha precisato con nota di riscontro del 19 giugno 2017 che: a. “i dati ricevuti dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica […] riportano i numeri chiamati già oscurati (le ultime 3 cifre sostituite da asterischi) […] i numeri chiamanti […] vengono riportati solo nel caso di telefonate in roaming ed anche in questo caso con i numeri già oscurati (le ultime 3 cifre sostituite da asterischi)”; b. le predette società intestatarie delle utenze aziendali avrebbero “comunicato

[al fornitore del servizio di comunicazione elettronica] il nominativo e l’indirizzo e-mail aziendale dei rispettivi dipendenti reali utilizzatori dei telefoni e dei dispositivi mobili nei quali sono inserite le schede sim agli stessi assegnate; al riguardo si precisa che uno stesso dipendente può utilizzare più sim […] e che il contratto con [il fornitore del servizio di comunicazione elettronica] prevede che il fornitore rilev[i] i consumi per ciascun dipendente”; c. “il sistema […] prevede lo scarico dei dati di dettaglio resi disponibili dal fornitore […] sul proprio portale in occasione della emissione della fattura bimestrale e l’invio di tali dati alla società inglese Tangoe Europe Limited, con sede a Londra” (cfr. allegato 1 alla nota cit.); d. le operazioni di trattamento che la società si riserva di effettuare sono “lo scarico delle informazioni e registrazione di dettaglio rese disponibili dal provider di servizi sul proprio portale e registrazione su foglio Excel memorizzato su una cartella riservata del sistema informativo”; “Criptazione del file ed invio a Tangoe (la chiave di criptazione verrà inviata con un messaggio separato”); “analisi degli addebiti in fattura e verifica della conformità degli stessi all’effettivo utilizzo dei servizi di comunicazione voce e dati di cui al dettaglio fornito dal provider (attività svolta da Tangoe)” “rilevazione di eventuali situazioni anomale di consumi (attività svolta da Tangoe); “analisi dell’andamento complessivo dei consumi in modo da valutare sistematicamente l’adeguatezza nel tempo del contratto con il provider […] con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali e ottimizzare la qualità del servizio; rilevazione di eventuali situazioni anomale di consumi […] invio a ciascuna delle società dei risultati delle elaborazioni effettuate da Tangoe in relazione alle utenze assegnate ai rispettivi dipendenti; distruzione dei dati di dettaglio in possesso di Tangoe dopo 12 mesi dalla ricezione”; e. l’arco temporale di conservazione fissato in 12 mesi è stato stabilito “in ragione dell’esigenza di realizzare un’analisi di dettaglio dei consumi e dei conseguenti costi aziendali del servizio di comunicazione elettronica”; f. la società provvederà a rendere la dovuta informativa a i dipendenti interessati “in occasione della prima attivazione del servizio”; g. “l’accesso al portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica è consentito con credenziali di accesso individuali […] i dati saranno registrati in un foglio Excel a cura dell’incaricato che effettua l’accesso e conservati nei sistemi aziendali […] la comunicazione alla società Tangoe avverrà previa criptazione del file”; h. la società ha stipulato accordo sindacale […] analoghi accordi saranno richiesti con le Rsu delle altre due società […]”;

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i. in presenza di “consumi anomali” - che sono stati individuati nelle ipotesi in cui “i costi complessivi in bolletta relativi al dipendente superano del 50% la media dei costi rilevati per tutti i dipendenti nella medesima bolletta”- verrà segnalato al manager del dipendente; j. “non sono previsti utilizzi per finalità ulteriori […né] per finalità disciplinari. In caso di consumi anomali […] la finalità sarà quella di rilevarne le cause e, se necessario, di segnalare al dipendente l’esigenza di contenere i costi aziendali”; k. “oltre a Tangoe […] e alla linea manageriale del dipendente, effettueranno il descritto trattamento gli addetti all’unità organizzativa “Servizi aziendali” ed il personale IT addetto al servizio informatico aziendale”. L’accesso ai dati sarà consentito ai soli incaricati che saranno dotati di credenziali di accesso personalizzate e i dati saranno trattati nel rispetto della disciplina in materia di misure minime di sicurezza. RILEVATO 2. Liceità del trattamento di dati personali dei dipendenti mediante il sistema di analisi dei consumi del servizio telefonico. Alla luce della documentazione in atti, emerge che la società intende utilizzare per le dichiarate finalità di riduzione dei costi aziendali mediante verifiche inerenti alla fatturazione e all’andamento dei consumi, nella prospettiva di valutare l’adeguatezza del contratto con il fornitore dei servizi, un sistema di raccolta ed elaborazione di alcuni dati relativi al traffico telefonico del personale assegnatario di una o più sim aziendali. In particolare il trattamento avrebbe ad oggetto informazioni di dettaglio relative alle chiamate in uscita e, in alcuni casi (telefonate in roaming), anche in entrata, sulla base della periodicità della fatturazione bimestrale (cfr. caratteristiche dei trattamenti descritte al punto 1.2). Il trattamento che la società intende effettuare riguarda dati personali dei dipendenti trattandosi di informazioni relative al traffico telefonico dagli stessi fruito mediante l’uso di una o più sim aziendali in dotazione (artt. 4, commi 1, lett. b) del Codice). Da ciò consegue l’applicabilità al trattamento in esame della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ferme restando le specifiche garanzie previste dal Codice e dalla disciplina di settore in materia di fatturazione del traffico telefonico (cfr. artt. 123, 124 e 132 del Codice; cfr. altresì provv.to del Garante 13 marzo 2008 in materia di fatturazione dettagliata, reperibile in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1501106). Gli scopi perseguiti con l’installazione del sistema, così come rappresentati dalla società, considerata anche la loro riconducibilità alle legittime esigenze organizzative e di tutela del patrimonio aziendale, risultano in termini generali lecite (art. 11, comma 1,


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lett. a) e b)). Tanto, anche alla luce della normativa in materia di controlli a distanza dei dipendenti in osservanza della quale la società, in considerazione del potenziale controllo a distanza (indiretto) sull’attività dei dipendenti suscettibile di essere realizzato attraverso la raccolta dei dati effettuata mediante il menzionato sistema, ha stipulato, in data 13 giugno 2017, specifico accordo con le rappresentanze sindacali nel rispetto della disciplina di settore, fornendo peraltro assicurazioni in merito al non utilizzo delle informazioni “per finalità ulteriori […..né] per finalità disciplinari” (cfr. punto 1.2. lett. j); v. artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 23 del d. lg. n. 151/2015). 3. Bilanciamento di interessi Ciò premesso, anche alla luce delle valutazioni di cui ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, relative alla necessità e proporzionalità dei trattamenti in questione e alle misure impartite a tutela degli interessati, il trattamento che la società intende effettuare mediante il descritto sistema risulta in termini generali lecito. Analogamente, la maggior parte delle misure prospettate dalla società e le modalità di configurazione del sistema, risultano proporzionate alle finalità perseguite (art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e) del Codice). Ciò considerato, si ritiene che i descritti trattamenti possano essere effettuati, nei confronti dei dipendenti, per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. “bilanciamento di interessi” (ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. g) del Codice), individua un legittimo interesse del titolare al trattamento di tale tipologia di dati in relazione alle finalità rappresentate. 4. Principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti. Tipologia dei dati e tempi di conservazione. 4.1. In base alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per il conseguimento delle finalità legittimamente

perseguite potranno formare oggetto di trattamento solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti (artt. 3 e 11, comma 1. lett. d), del Codice). Pertanto, sotto questo profilo, potranno essere considerati ai fini del trattamento solo quei dati che costituiscano delle specifiche voci di spesa all’interno della fattura comportando un impatto sui costi effettivamente sopportati dalla società, alla luce della tipologia di tariffazione prescelta (tale circostanza ad esempio non ricorre in caso di tariffe c.d. flat). 4.2. Quanto sopra vale anche in relazione al trattamento di informazioni riferite a soggetti terzi nel caso di chiamate in entrata in roaming, (cfr. punto 1.2. lett.a)), quali il numero telefonico “chiamante”, i dettagli della chiamata in entrata (giorno, ora dell’inizio della telefonata, durata della stessa) e il Paese di provenienza della chiamata (“source country”; cfr. tabella allegata alla nota 19.06.2017, cit.). Al riguardo, si ritiene che non sia necessario rispetto alla dichiarata finalità di “controllo sulle fatture” emesse dal provider per l’analisi dei consumi “con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali e ottimizzare la qualità del servizio”, a meno che in base alle condizioni contrattuali applicabili tale tipo di chiamata non comporti specifici costi per la società, documentati in fattura. 4.3. Quanto ai tempi di conservazione dei dati, la disciplina di protezione dei dati personali fa salva la possibilità di conservare i dati personali trattati dal sistema “per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati” (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). La commisurazione dei tempi effettuata dalla società in dodici mesi non risulta, sotto tale profilo, conforme al predetto principio e a quello di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Tanto, anche in considerazione del fatto che in base alla disciplina di settore, la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico strettamente necessari a fini di

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fatturazione e di documentazione in caso di contestazione, possono essere trattati e conservati dallo stesso fornitore del servizio per un arco temporale non superiore a sei mesi (art. 123, comma 2, del Codice). Pertanto, al fine di omogeneizzare i tempi di conservazione per finalità di fatturazione alla luce della richiamata disciplina dettata dal Codice in tale ambito, risulta giustificata la conservazione da parte della società dei dati per finalità di “controllo sulle fatture”, anche in vista di contenimento dei costi o di eventuali contestazioni, entro un limite temporale non superiore comunque ai sei mesi. 5. Misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati. In ragione delle caratteristiche della soluzione proposta dalla società, è opportuno indicare ulteriori misure aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla medesima. 5.1. Nel prendere atto che in presenza di “consumi anomali” la società si limiterà a informare il manager del dipendente affinché questi provveda a invitarlo a contenere i costi (cfr., punto 1.2. lett. i) e j)) e che “non sono previsti utilizzi per finalità […] disciplinari”, si rileva che la società non ha dato conto dell’adozione di una policy aziendale sulle condizioni di utilizzo delle sim da parte dei dipendenti cui sono assegnate. Per quanto non emerga che in presenza di fruizione del traffico telefonico per finalità personali i relativi costi vengano addebitati al dipendente ovvero venga a questi richiesto un corrispettivo, tuttavia - tenuto conto che la società intende raccogliere ed elaborare i dati di traffico dei dipendenti - si ritiene necessario adottare un disciplinare interno per regolare sia le condizioni di utilizzo delle sim, sia gli altri profili relativi ai trattamenti che si intendono effettuare, da pubblicizzare adeguatamente e da sottoporre ad aggiornamento periodico. Sotto tale profilo, ove la società - diversamente da quanto emerge dalla documentazione in atti - intenda addebitare specifici costi ai dipendenti in relazione al traffico telefonico fruito per esigenze personali, si rammenta che in ogni caso i numeri di telefono riguardanti tali chiamate non dovranno essere raccolti e che dovrà essere assicurato agli interessati un separato sistema di addebito e tariffazione. 5.2. Il file sul quale, a cura dell’incaricato della società, sono memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di comunicazione elettronica deve essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura, che si andranno ad aggiungere alle misure di protezione già implementate per i tutti i trattamenti della società stessa. Infine, i dati di fatturazione utilizzati al fine di effettuare “…l’analisi dell’andamento complessivo dei consumi in modo da valutare sistematicamente l’adeguatezza nel tempo del contratto con il provider, e quindi


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eventualmente modificarlo, con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali e ottimizzare la qualità del servizio…” devono essere anonimizzati, mediante l’utilizzo di tecniche di anonimizzazione che non consentano la re-identificazione dell’interessato. 6. Adempimenti previsti dalla legge. Resta fermo che la società, prima dell’inizio dei descritti trattamenti - come del resto, per alcuni aspetti, già rilevato nell’istanza - è tenuta in base alla normativa vigente a: a) fornire ai dipendenti della società coinvolti dai descritti trattamenti, un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare e le relative modalità (art. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice); b) adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati; c) designare Tangoe Europe Limited responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice, come peraltro è stato dichiarato nell’istanza di verifica preliminare, a cura di ogni singolo titolare del trattamento, che dovrà provvedere a fornire opportune istruzioni affinché i dati dei dipendenti siano trattati e conservati separatamente in relazione a ciascuna società dalla quale dipendono; alle singole società dovranno essere resi i risultati dell’analisi dei consumi con riferimento al solo personale di propria appartenenza; d) predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE ai sensi dell’articolo 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette il trattamento di dati personali da parte di Johnson&Johnson Medical S.p.A, Johnson&Johnson S.p.A. e Janssen-Cilag S.p.A., ciascuna con riguardo ai propri dipendenti, mediante il sistema di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati come illustrato in motivazione, e prescrive, nell’eventualità in cui venisse avviato il trattamento, che le menzionate società, quali misure necessarie: a) trattino i dati - anche con riferimento alle chiamate in entrata in roaming - solo se in base alle condizioni contrattuali applicabili tale tipo di chiamata comporti specifici costi per la società, nei termini di cui in motivazione (cfr. punto 4.1.); b) commisurino i tempi di conservazione dei dati trattati entro un limite temporale non superiore comunque ai sei mesi (punto 4.2.); c) adottino un disciplinare interno per re-

golare sia le condizioni di utilizzo delle sim, sia gli altri profili relativi ai trattamenti che si intendono effettuare, nei termini di cui in motivazione (punto 5.1.); d) adottino le tecniche di cifratura e di anonimizzazione indicate al punto 5.2. Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

ANAC SEGNALAZIONE DEI REATI OPERATIVA LA PROCEDURA MESSA A PUNTO DALL’ANAC COMUNICATO 6 FEBBRAIO 2018 Dall’8 febbraio 2018, è operativa l’applicazione informatica predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici (c.d. whistleblower), di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art.54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della L. n. 179/2017, recante, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” Sul punto, va evidenziato che la disciplina di cui trattasi si applica non solo ai dipendenti pubblici ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Con Comunicato del 6 febbraio 2018, l’ANAC ha precisato che tale procedura sarà l’unica in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, che potrà accedere alla piattaforma informatica e “dialogare” con l’Autorità stessa in materia spersonalizzata tramite l’utilizzo di un codice identificativo generato dal sistema. Pertanto, coloro che avessero già effettuato, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 179/2017, l’inoltro di suddette segnalazioni tramite altri canali (telefoni, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale) dovranno inviarle nuovamente utilizzando unicamente la piattaforma ANAC.

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ANAC - Comunicato del Presidente 6 febbraio 2018 Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower) L’Autorità comunica che a partire dall’8 febbraio 2018 sarà operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC.

CIGO NOTA DELLA SEDE INPS DI BRESCIA Al fine di ridurre le richieste da effettuarsi in fase istruttoria e, quindi, di garantire una definizione più celere delle domande, la Sede Inps di Brescia ha diramato un documento, il cui testo è di seguito riprodotto, contenente alcune note di carattere tecnico destinate a rappresentare un ulteriore supporto per le imprese sia nel momento della valutazione del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sia nella successiva fase della presentazione della relativa domanda. Linea Cassa Integrazione della sede di Brescia - Nota tecnica CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA Relazione tecnica e precisazioni generali La relazione tecnica deve contenere tutti i dati richiesti completi ed esaustivi e deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000, allegando la carta d’identità del legale rappresentante o titolare dell’azienda. In particolare deve contenere: - Le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata,


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dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato (per esempio documenti dimostrativi della solidità finanziaria dell’impresa, report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto qualificate, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. - La presenza di situazioni aziendali che possono incidere sul giudizio di ripresa dell’attività produttiva quali ad esempio, una serie di licenziamenti, l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l’istanza di fallimento etc. deve essere esplicitata. - Se la sospensione o la riduzione dell’attività deriva da un rapporto tra le parti, allegare contratto e copia documentazione concernente la sospensione lavori da parte delle autorità competenti o del committente. - Per la causale “Perizia di variante e suppletiva” la sospensione non deve derivare da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabili alle parti o al committente. - Per la causale “Mancanza di materie prime/componenti” deve essere documentata la presenza di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle stesse o dei componenti - Per la causale “Evento meteo”, devono essere documentate le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa e deve essere specificata nella relazione tecnica l’attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento. Il datore di lavoro deve altresì dimostrare che in presenza dell’evento in esame non è possibile la normale prosecuzione dell’attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. - Per la causale “Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori” il datore di lavoro deve allegare alla domanda verbali ed attestazioni delle competenti autorità (VV.FF., Enti erogatori, etc.) comprovanti la natura dell’evento oppure dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l’impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione. - Per la causale “Guasti macchinari” deve essere dimostrato con la relazione tecnica e/o la documentazione allegata all’istanza, la non imputabilità degli eventi all’azienda e/o ai lavoratori, non prevedibilità del guasto e di aver effettuato regolarmente la manutenzione ordinaria.

- Il datore di lavoro deve allegare alla domanda copia della comunicazione (PEC, raccomandata, fax con ricevuta di accettazione) inviata alle organizzazioni sindacali come elencate all’art. 14 del D.lgs. 148/2015. La presenza di un verbale di accordo/mancato accordo firmato dalle OO.SS. come elencate dall’art.14 del D.Lgs.148/2015 è sufficiente a dimostrare l’avvenuta comunicazione. La data di chiusura delle unità Operative (in anagrafica aziendale) non deve essere maggiore di quattro anni rispetto alla data di apertura (es: apertura 01/01/2018-chiusura 31/12/2022). Se la data inserita risulta essere 31/12/9999 la procedura automaticamente invia la domanda sulla UP 0. Si invita a presentare domande il più vicino possibile alla realtà sia per non falsare i dati, sia per non dover richiedere documentazione aggiuntiva (a fronte di 112 settimane richieste ci troviamo ad esempio 4,2 settimane effettivamente fruite, questo fa in modo che ci troviamo costretti a richiedere documentazione suppletiva; inoltre al primo impatto, pare trattarsi di azienda che chiede cassa integrazione in maniera continuativa con continue proroghe che abbisogna di relazioni tecniche particolarmente corpose). Quando viene effettuato un supplemento di istruttoria in base all’art.11 del D.M. 95442/2016 si invita a rispondere entro e non oltre i quindici giorni previsti dalla normativa al fine di evitare respinte per le quali non è sempre possibile chiedere un riesame, comportando di conseguenza l’apertura di un ricorso in procedura DICA.

INPS CONTRIBUTO PER L’INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 INCREMENTO NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ MESSAGGIO 8 FEBBRAIO 2018, N. 594 Come si ricorderà, la Legge Fornero ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Inps una somma pari al 41% del massimale mensile della medesi-

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ma NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale previsione normativa è stata parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare, l’art. 1 comma 137 ha disposto che, limitatamente ai datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota dello 0,90% per il finanziamento della CIGS, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, l’aliquota percentuale pari al 41% è innalzata all’82%. Dall’incremento della suddetta percentuale, per esplicita disposizione normativa, sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano intervenute successivamente al 1° gennaio 2018. In virtù di quanto sopra, tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare, nei soli casi di licenziamento nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dopo il 20 ottobre 2017, è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3). I suddetti importi, come previsto dall’art. 2 comma 35 della L. n. 92/12 dovranno essere moltiplicati per tre volte nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale. In tutte le altre ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, escluse dall’ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, tenuto conto che continua a trovare applicazione l’aliquota di finanziamento del 41%, la contribuzione da versare è pari ad € 495,34 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, con un massimo, quindi, di € 1.486,02. Al fine di fornire i necessari chiarimenti applicativi, l’Inps ha diramato il messaggio n. 594/2018, con il quale ha fornito le istruzioni operative per la corretta compilazione della dichiarazione contributiva Uniemens ed i relativi “codici causale”, utilizzabili in maniera distinta a seconda della tipologia di licenziamento. Si sottolinea che il contributo non è dovuto nei casi di: - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere; - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl;


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- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore. INPS - Messaggio 8 febbraio 2018, n. 594 Oggetto: Articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015. Riassetto delle istruzioni per la registrazione in UniEmens delle fattispecie di licenziamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti. 1. Premessa. Come noto, l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 228/2012, a far tempo dal 1° gennaio 2013 ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASpI (ora NASpI).lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASpI (ora NASpI). La somma dovuta a tale titolo è pari al 41per cento del massimale mensile NASpI ex articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Con la circolare n. 44/2013, alla quale si rinvia, sono stati illustrati i criteri impositivi, la misura del contributo ed i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo in argomento. 2. Modifiche alla disciplina del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo. In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205/2017 dispone che “A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”. Tale disposizione determina, pertanto, l’aumento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a carico dei datori di lavoro tenuti al finanziamento della CIGS che licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo. La disciplina dei licenziamenti collettivi è regolata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, ai quali, per quanto d’interesse, si fa rinvio. 3. Ambito di applicazione. Sono soggetti al versamento del contributo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017, esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS. 4. Decorrenza e misura del contributo. Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3). Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte. 5. Licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. L’articolo 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio 2018, dispone altresì

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che “Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”. Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41per cento, stabilita dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017. Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro, che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/70, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (cfr. art. 4, co. 2, legge n. 223/91). Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi (cfr. art. 4, co. 5, legge n. 223/91). 6. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens. In occasione dell’adeguamento del sistema di compilazione della dichiarazione contributiva idoneo a favorire la corretta gestione della nuova misura del contributo di licenziamento previsto dalla legge di bilancio 2018, si procede al riassetto delle modalità


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di esposizione dei codici <TipoCessazione> e dei correlati codici per la valorizzazione del predetto contributo (elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>). In particolare, ai fini della corretta gestione dell’obbligo di versamento del predetto contributo, a partire dal 1° gennaio 2018, il <CodiceCessazione> “1A” assume la denominazione “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”. Sulla base delle modalità in uso, le aziende esporranno il codice “1A“ ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo incentivato (“1L”), licenziamento per cambio appalto (“1M”), licenziamento per cambio gestore ex art. 2, D.I. 21.04.2011 (“1P”), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione (“1R”). Per il nuovo significato assunto dal codice “1A”, vanno inoltre esposti con evidenza separata le risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai codici di nuova istituzione “1Q” e “1U” (cfr. infra). In relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (“1A”), le aziende continueranno a valorizzare, nel flusso UniEmens del periodo di paga successivo a quello in cui si verifica il licenziamento, il versamento del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (41% massimale NASpI), nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, utilizzando il codice causale “M400”, che mantiene il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”. A seguito della novella apportata dalla legge di bilancio 2018, ai fini della gestione del

versamento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo vengono istituiti, a partire da gennaio 2018, i seguenti nuovi codici <TipoCessazione>: a) “1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”. Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nella nuova misura dell’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fissata dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017. Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018. Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> - il nuovo codice causale “M501”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare; - il nuovo codice causale “M502”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1,

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comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare. Come illustrato al precedente paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre); b) “1U”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”. Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Trattandosi di datori di lavoro non soggetti alla CIGS, ai medesimi non si applicano le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 137, della legge di bilancio 2018. Pertanto, in questi casi la misura del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n 92/2012 resta fissata al 41 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale. Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018. Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> - il codice causale in uso “M400”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con


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accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale); - il nuovo codice causale “M503”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare. Come illustrato al precedente paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre). I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018. Al riguardo, si ricorda che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle ricadenti nella disciplina novellata dall’articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2018. 7. Istruzioni contabili. Ai fini della rilevazione contabile del contributo previsto dalla normativa di cui all’oggetto, si istituiscono, nell’ambito della gestione contabile PTA - Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego di cui all’art. 2 comma 1, della legge n.92/2012, i seguenti nuovi conti: - PTA21115 per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento, ai sensi dell’art.1, comma 137 della legge 205/2017 - anni precedenti; - PTA21175 per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento, ai sensi dell’art.1, comma 137 della legge 205/2017 - anno in corso. Nei predetti conti confluiranno i contributi che nel flusso UniEmens sono contraddistinti dai codici di nuova istituzione con causale “M501” - “M502” - “M503” secondo le modalità operative riportate nel paragrafo precedente.

INPS DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PER L’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI CIRCOLARE 31 GENNAIO 2018, N. 437 L’INPS, con messaggio n. 437/2018, in riferimento alla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operata dal D.Lgs. n. 8/2016, attuativo della L. n. 67/2014, ha fornito chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell’arco temporale da considerare per il calcolo della soglia di omissione, pari a 10.000,00 euro annui, che costituisce il discrimine per l’inquadramento delle fattispecie come illecito penale o amministrativo. Al riguardo, va evidenziato che: - per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; - per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista invece la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. L’Istituto dichiara che la questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo è stata oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione. La Corte, confermando quanto già chiarito dall’Istituto con circolare 5 luglio 2016, n. 121, ha specificato che “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente - novembre dell’anno in corso)”. INPS - Circolare 31 gennaio 2018, n. 437 Oggetto: Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui. Conferma criteri. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell’ambito della materia previdenziale, la novella legislativa di depenalizzazione ha

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riguardato, in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. La norma, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’Istituto ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). In tal modo l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione. In ordine a tale previsione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel dettare indicazioni al personale ispettivo, è intervenuto superando i chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016 e recepite dall’Istituto nella richiamata circolare n. 121. Il predetto Ispettorato, infatti, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, sulla base della posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 - 04.09 del 2017, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo


LAVORO

al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente - novembre dell’anno in corso). Restano confermate, pertanto, le indicazioni formulate dall’Istituto.

gennaio 2018. Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenuta nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata. Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

5%

16.12.1990 - 31.12.1996

10%

01.01.1997 - 31.12.1998

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

3,5 %

01.01.2002 - 31.12.2003

3%

01.01.2004 - 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

3%

INPS - MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE PER IL 2018 CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2018, N. 23

01.01.2010 - 31.12.2010

1%

01.01.2011 - 31.12.2011

1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014

1%

01.01.2015 - 31.12.2015

0,5 %

Con circolare 2 febbraio 2018, n. 23, l’Inps ha reso noto che, così come stabilito dal D.M. 13 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del saggio di interesse legale è pari allo 0,3% in ragione d’anno. Tale variazione, che ha riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1°

01.01.2016 - 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017 - 31.12.2017

0,1 %

01.01.2018

0,3%

INPS - Circolare 2 febbraio 2018, n. 23 Oggetto: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017. Sommario: Variazione allo 0,3% del saggio

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di interesse legale dal 1° gennaio 2018. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Indice 1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. La misura dello 0,3% di cui al Decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2018. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.


LAVORO

APPALTO TRANSNAZIONALE RICHIESTA DI RILASCIO DEL MODELLO A1 ULTERIORI INDICAZIONI DELLA SEDE INPS DI BRESCIA Come già riportato nel Notiziario 12/2017, la fase di rilascio del modello A1 da parte della Sede INPS di Brescia ha registrato, nei mesi scorsi, un incremento del numero delle richieste, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro sul competente ufficio dell’Istituto. Il Collegio è intervenuto attraverso contatti informali con la Sede al fine di evidenziare le maggiori criticità riscontrate, soprattutto per quanto concerne i tempi del rilascio di cui trattasi. Al riguardo, va certamente evidenziata la nota diramata dalla Sede nei giorni scorsi con cui si dà notizia di una sperimentazione, partita il 1 marzo 2018, per l’invio del formulario A1 in formato .pdf, con numero di protocollo e timbro e firma del responsabile, inoltrato attraverso il cassetto bidirezionale per le aziende con dipendenti e, invece, a mezzo PEC per gli altri soggetti.

AGENZIA DELLE ENTRATE REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE INDENNIZZO RISARCITORIO EROGATO IN ESECUZIONE DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI PROSSIMITÀ IMPONIBILITÀ RISOLUZIONE 15 FEBBRAIO 2018 N. 2 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha stabilito che l’indennizzo eventualmente corrisposto al lavoratore in esecuzione di un contratto di prossimità finalizzato alla gestione delle crisi aziendali è sempre imponibile dal punto di vista fiscale, in quanto tale contratto può derogare alle disposizioni di legge solo nell’ambito delle materie espressamente citate nel comma 2 dell’art. 8 del Decreto legge n. 138/2011, tra cui non è ricompresa la normativa fiscale. Al di là della specificità del caso affrontato, la risoluzione è interessante perché consente all’Agenzia di chiarire nuovamente come le somme corrisposte per compensare, in via

integrativa e sostitutiva, un mancato guadagno, quale la mancata percezione di redditi da lavoro dipendente, vadano assoggettate a tassazione, in quanto sostitutive di un reddito (cd. lucro cessante): esse, pertanto, vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percettore. Perciò, solo laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ossia non rappresenti una ricchezza nuova, ma abbia la funzione di riequilibrare in termini pecuniari il valore di un patrimonio perduto (cd. danno emergente), il quantum erogato al lavoratore non dovrà essere assoggettato a tassazione. Agenzia delle Entrate - Risoluzione 15 febbraio 2018, n. 2 Oggetto: Reddito di lavoro dipendente - Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità - art. 8 decreto legge n. 138 del 2011, convertito, e artt. 6, co. 2, e 51, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 ESPOSIZIONE DEL QUESITO Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, stipulati ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare, si chiede se le indennità erogate a titolo di indennizzo, in esecuzione dei citati contratti finalizzati alla gestione delle crisi aziendali concorrano o meno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Al fine di stabilire il corretto trattamento tributario applicabile alle erogazioni in esame, appare opportuno ripercorrere brevemente il quadro normativo relativo ai contratti collettivi in questione. Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, all’art. 8, dal titolo “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” prevede, tra l’altro, che “1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale … possono realizzare specifiche intese …. finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione

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di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro…”. La disposizione riportata consente la stipula, a livello aziendale o territoriale, di contratti che, finalizzati a specifici obiettivi (salvaguardia dell’occupazione, incremento della produttività e del salario ecc.), possono derogare alla legge o ai contratti collettivi. Il comma 2 della disposizione in esame individua, in modo tassativo, le materie che possono essere oggetto di intesa dei suddetti contratti di prossimità. Il carattere tassativo dell’elencazione è stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 4 ottobre 2012, n. 221, secondo la quale “dal dettato della norma stessa le «specifiche intese» previste dal comma 1, non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare tassativa. Anche l’effetto derogatorio, prosegue la Corte, previsto dal citato comma 2- bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non per altre ed essendo una norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale). D’altra parte, le materie in cui sono destinate ad operare le suddette «specifiche intese»


LAVORO

di cui al comma 1 riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili tutti alla materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.” Considerato che i contratti cd. di prossimità possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie tassativamente elencate nel comma 2 della riportata disposizione, e rilevato che tra queste ultime non è ricompresa la normativa fiscale, alle indennità e alle retribuzioni corrisposti in esecuzione dei medesimi contratti dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR. In particolare, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”. La scrivente, in più occasioni, ha chiarito che laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente (cfr. riss. n. 155 del 2002; n. 106 del 2009). Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di

riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Sulla base di quanto rappresentato, le indennità che, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

MINISTERO DEL LAVORO PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DECRETO DIRETTORIALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 12 È stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, contenente il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L’elenco sostituisce integralmente il precedente, pubblicato il 16 gennaio scorso. Il nuovo Decreto si compone di sei articoli: - all’articolo 1 è rinnovata l’iscrizione per i

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soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha espresso parere favorevole; - all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati; - all’articolo 3 è decretato l’inserimento “ex novo”, nell’elenco dei soggetti abilitati, delle società ivi indicate; - all’articolo 4 è decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta, con altro nome, nell’elenco dei soggetti abilitati; - all’articolo 5 è specificato che il decreto sostituisce quello adottato il 16 gennaio 2018; - all’articolo 6 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. Va, infine, ricordato che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di gennaio 2018 è risultato pari a 101,5. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,0042173


IMPIEGATI

in vigore dal 1° GENNAIO 2018 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° GENNAIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° GENNAIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

185

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

186


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

187


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 34,28% 38,55%

9,49%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

188


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 31,8%

38,55%

9,49%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

189


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

190


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff

191


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

192


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

193


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

194


195

0,07 0,13 1,66 0,24 30,07 6,01 3,61

0,07 0,14 1,76 0,26 31,65 6,33 3,80 41,78

TOTALE

39,69

1,39

1,47

37,04

0,12 1,57 0,23 28,06 5,61 3,37

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,20 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

0,10 1,20 0,36

0,08 8,04

E) E1) F)

4,57 1,64

0,10 1,20 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

33,54

0,11 1,42 0,21 25,41 5,08 3,05

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,20 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

Si riporta la tabella del costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2018 quale risulta a seguito dell'adeguamento, a decorrere dalla medesima data, del valore dell'indennità sostitutiva dela mensa previsto a seguito della sottoscrizione del Contratto collettivo per la provincia di Brescia avvenuta il 24 febbraio 2017

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)

Variazione gennaio.......17-18: ..... 0,90%

gennaio............................................................................ 1,004217

(0,675%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003

BASE=2005

2004

2005

2006

2007

2008

BASE=2010 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

108,8

111

98,4

100,8

105,4

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

107,1

FEB.

109,1

111,9

98,7

101,1

105,9

108,1

111,9

111,7

102,1

105,1

106,2

105,9

106,0

106,6

106,9

MAR.

109,2

112,2

100,1

102,7

106,1

108,2

111,7

111,9

102,6

105,2

106,0

105,5

106,0

106,5

107,1

APR.

109,4

112,7

100,0

102,8

106,6

108,8

111,6

113,8

102,7

105,5

105,9

105,7

105,9

106,6

107,3

MAG.

109,4

114,1

99,8

102,9

106,8

109,4

111,7

113,8

102,9

105,6

106,3

105,6

106,0

106,7

107,2

GIU.

109,4

114,2

99,9

102,9

106,7

112,8

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

107,2

LUG.

109,8

114,9

100,3

103,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

106,7

107,2

AGO.

109,6

115

100,5

103,3

106,8

112,6

111,5

113,8

103,4

105,3

106,2

106,4

106,9

106,7

107,4

SET.

109,6

115,3

100,6

103,3

106,9

112,5

111,6

113,9

103,5

105,6

106,3

106,3

106,9

106,8

107,5

OTT.

109,7

115,5

100,5

103,3

106,7

111,8

111,5

113,9

103,5

105,7

106,0

106,1

106,6

106,9

107,6

NOV.

109,8

115,8

100,6

103,5

106,8

111,1

111,5

113,9

103,5

105,6

106,0

106,1

106,6

106,9

107,7

DIC.

109,8

115,9

100,4

103,6

107,0

111,2

111,5

114,0

103,5

105,6

105,9

106,1

106,6

106,9

MEDIA

109,5

114,0

100,0

102,8

106,5

110,6

111,6

113,3

103,0

105,4

106,1

105,9

106,4

106,7

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 CHE È PARI A 107,7 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

33,04%

30,40%

24,01%

21,06%

15,77%

13,30%

8,76%

9,24%

5,38%

2,77%

1,70%

1,89%

1,41%

1,03%

0,56%

FEB.

32,68%

29,36%

23,63%

20,70%

15,23%

12,88%

9,05%

9,24%

5,48%

2,47%

1,41%

1,70%

1,60%

1,03%

0,75%

MAR.

32,55%

29,01%

21,90%

18,82%

15,01%

12,78%

9,24%

9,05%

4,97%

2,38%

1,60%

2,09%

1,60%

1,13%

0,56%

APR.

32,31%

28,44%

22,02%

18,70%

14,47%

12,15%

9,34%

7,23%

4,87%

2,09%

1,70%

1,89%

1,70%

1,03%

0,37%

MAG.

32,31%

26,86%

22,27%

18,59%

14,25%

11,54%

9,24%

7,23%

4,66%

1,99%

1,32%

1,99%

1,60%

0,94%

0,47%

GIU.

32,31%

26,75%

22,15%

18,59%

14,36%

8,18%

9,34%

7,42%

4,26%

2,09%

1,51%

1,89%

1,60%

0,94%

0,47%

LUG.

31,83%

25,98%

21,66%

18,36%

14,36%

8,27%

9,54%

7,42%

4,26%

2,18%

1,51%

1,51%

0,84%

0,94%

0,47%

AGO.

32,07%

25,87%

21,42%

18,13%

14,25%

8,37%

9,44%

7,23%

4,16%

2,28%

1,41%

1,22%

0,75%

0,94%

0,28%

SET.

32,07%

25,54%

21,30%

18,13%

14,15%

8,47%

9,34%

7,13%

4,06%

1,99%

1,32%

1,32%

0,75%

0,84%

0,19%

OTT.

31,95%

25,32%

21,42%

18,13%

14,36%

9,14%

9,44%

7,13%

4,06%

1,89%

1,60%

1,51%

1,03%

0,75%

0,09%

NOV.

31,83%

25,00%

21,30%

17,90%

14,25%

9,83%

9,44%

7,13%

4,06%

1,99%

1,60%

1,51%

1,03%

0,75%

DIC.

31,83%

24,89%

21,54%

17,78%

14,04%

9,73%

9,44%

7,04%

4,06%

1,99%

1,70%

1,51%

1,03%

0,75%

MEDIA

32,23%

26,93%

22,04%

18,73%

14,54%

10,35%

9,30%

7,70%

4,52%

2,17%

1,53%

1,67%

1,25%

0,92%

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TRIBUTI

BONUS “PRIMA CASA” OBBLIGO DI TRASFERIRE LA RESIDENZA

(Ordinanza Corte di Cassazione n.1588/2018) 13 Febbraio 2018

Il ritardo nel rilascio dell’agibilità dell’immobile all’impresa di costruzione, non esime gli acquirenti che intendano usufruire del c.d. bonus prima casa, dall’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, entro i 18 mesi dall’acquisto. La residenza, infatti, può essere trasferita, entro il suddetto termine, anche in altra abitazione sita nello stesso Comune. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Sez. VI - 5) con l’Ordinanza n.1588 del 23 gennaio 2018 emessa su ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il caso trae origine dal ricorso, proposto da due coniugi acquirenti di un immobile con il beneficio “prima casa” (imposta di registro al 2%, o IVA al 4%), contro l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate che contestava il beneficio, poiché gli acquirenti non avevano trasferito la propria residenza nel Comune in cui era sito l’immobile acquistato, entro i 18 mesi previsti per legge. Sia in primo, che in secondo grado, le Commissioni tributarie provinciale e regionale, avevano dato ragione ai ricorrenti, rilevando che il mancato rispetto dei termini nel procedere al cambio di residenza fosse dipeso dal ritardo legato agli adempimenti necessari per il rilascio dell’agibilità dell’immobile da parte del Comune in via esclusiva all’impresa di costruzione. Di diverso avviso la Corte di Cassazione che, invece, rigetta il ricorso introduttivo e accoglie la posizione dell’Agenzia delle Entrate, fondando la decisione sull’impossibilità di ravvisare nel fatto impeditivo del caso di specie, gli estremi della “causa di forza maggiore”. Come noto, le condizioni di accesso ai benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano: ■ la natura dell’immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); ■ l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; ■ la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; ■ la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. In particolare, nel caso di specie, in merito al requisito legato all’obbligo di trasferimento della residenza nel Comune in cui

è sito l’immobile, la Corte fa presente che secondo un orientamento consolidato (Ord. n.7764/2014, n.16082/2014, n.4800/2015, n.5015/2015) l’obbligo di trasferimento della residenza è elemento costitutivo del beneficio e rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco. Eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione rilevano esclusivamente se caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata, dall’inevitabilità e dall’imprevedibilità dell’evento. Dunque, il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge “non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto”. Nel caso di specie, lungaggini burocratiche e ritardo nei lavori di costruzione non presentano, ad avviso della Corte, gli estremi della forza maggiore tenuto conto del fatto che, ai sensi della legge, il riconoscimento dell’agevolazione è legata al trasferimento della residenza, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata. Note: [1] Cfr. Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 (estratto) “1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 % agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge

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con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. (…)”.

SISMABONUS AMMESSA LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Il “Sismabonus” deve intendersi ammesso anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria. Così sostiene l’ANCE in ordine ad una delle principali questioni sorte sulla detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (cd. “Sismabonus”, in vigore sino al 31 dicembre 2021 [1]). Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il sistema associativo ha evidenziato numerose questioni di carattere applicativo, delle quali la più frequente riguarda la possibilità di fruire dell’agevolazione nell’ipotesi in cui l’intervento “antisismico” consista nella demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. A tal proposito, ed in attesa dell’emanazione di una definitiva pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’ANCE ritiene che non sussista alcun legittimo impedimento all’applicazione del Sismabonus in tale ipotesi, sempreché, in sede di ricostruzione, sia mantenuta l’originaria volumetria del fabbricato demolito[2]. In presenza di tale condizione, infatti, l’intervento rientra appieno nel novero della ristrutturazione edilizia (di cui all’art.3, comma 1, lett. d, del DPR 380/2001), configurandosi come intervento di recupero incisivo di un fabbricato esistente e non già come nuova costruzione, che, di contro, renderebbe inapplicabile l’agevolazione fiscale. Del resto, in tal senso si è espressa più volte la stessa Agenzia delle Entrate nell’ambito


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sia della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. “36%”, innalzato al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018[3]), sia di quella spettante, ai fini IRPEF/IRES, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (cd. Ecobonus[4]). Per quest’ultima agevolazione, ad esempio, già con la CM 36/E/2007 è stato chiarito che «nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo» per la riqualificazione energetica degli edifici, restando di contro «esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento». Tale concetto è stato poi ribadito più recentemente con la RM 4/E/2011, nella quale, sia nell’ambito dell’Ecobonus che della detrazione IRPEF del “36%”, l’Agenzia ha nuovamente precisato la spettanza delle agevolazioni «nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione», purché non vi sia ampliamento della volumetria, poiché in tal caso «l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”» esclusa dalle detrazioni. Alle medesime conclusioni si ritiene di poter legittimamente giungere anche relativamente al Sismabonus, visto che anch’esso è diretto ad incentivare il recupero di edifici esistenti mentre è escluso per le nuove costruzioni. Tra l’altro, gli interventi di demolizione e ricostruzione risultano pienamente conformi alla condizione imposta dall’art.16-bis, co.1, lett. i), del TUIR-DPR 917/1986 (al quale la norma rinvia per l’individuazione degli interventi agevolati), in base alla quale i lavori antisismici «devono essere realizzati sulle parti strutturali …. e comprendere interi edifici» [5]. Tale forma di ristrutturazione edilizia, infatti, è quella che, necessariamente ed in maniera più incisiva, interessa le parti strutturali dell’edificio e coinvolge il fabbricato nella sua interezza, consentendone un completo rinnovamento delle caratteristiche strutturali. Senza considerare, poi, che una diversa interpretazione finirebbe con il disincentivare proprio gli interventi più complessi ed incisivi di messa in sicurezza dei fabbricati strutturalmente più obsoleti, in netto contrasto con la volontà del Legislatore di massimizzare l’ambito degli incentivi, così da avviare un reale processo di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente. Emblematica in questo senso è l’estensione della detrazione fiscale agli acquirenti di abitazioni poste all’interno di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica e con un miglioramento della classe sismica rispetto al preesistente[6]. Tale misura, infatti, è stata fortemente voluta dall’ANCE ed accolta in via definitiva dal Legislatore[7], proprio perché incentiva gli interventi più strutturali che consentono di massimizzare la riqualificazione in chiave antisismica del tessuto edilizio, seppur limitatamente ai

fabbricati situati in zona sismica 1. In ogni caso, l’ANCE ha già intrapreso opportune iniziative presso l’Agenzia delle Entrate, affinché tale questione possa ufficialmente trovare soluzione positiva in una Circolare di prossima emanazione.

convertito con modificazioni nella legge 90/2013, così come inserito dall’art. 46-quater della legge96/2017, di conversione del DL 50/2017.

Note: [1] Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. [2] Diversamente, in caso di variazione dell’originaria volumetria, si configurerebbe una nuova costruzione, espressamente esclusa dall’ambito applicativo di tutti i bonus fiscali (sia esso il Sismabonus, piuttosto che il cd. “36%”, innalzato al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018 o il cd. Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti). Per la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia”, l’art.3, co.1, lett. d, del citato DPR 380/2001 non richiede invece anche il mantenimento della sagoma del fabbricato preesistente. [3] Cfr. art. 1, co.3, lett. b, n.1 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018). [4] Prorogato e rimodulato, da ultimo dall’art.1, co.3, lett. a, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018). [5] Tale dicitura normativa è stata addotta dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna per giustificare l’esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dall’ambito oggettivo del Sismabonus. Con una dubbia e non condivisibile interpretazione, infatti, la medesima DRE, in sede di risposta ad un interpello posto da un contribuente, ha negato l’accesso alla detrazione sul presupposto che gli interventi agevolati debbano consistere nel consolidamento dell’edificio esistente e non nella sua demolizione e successiva ricostruzione. Si sottolinea, in ogni caso, che tale orientamento non è stato recepito dalla Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate che, nella RM 147/E/2017, ha invece ufficializzato e chiarito tutte le altre questioni applicative oggetto del medesimo interpello. [6] Detrazione pari al 75% o all’85% (a seconda del miglioramento ottenuto in termini di classe energetica dell’abitazione), del prezzo d’acquisto dell’abitazione medesima, da assumere entro il tetto massimo di 96.000 euro ed a condizione che: ■ l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento volumetrico (ove consentito dalle norme urbanistiche) sia eseguito da un’impresa di costruzione/ ristrutturazione che provveda anche alla successiva cessione dell’abitazione ■ l’acquisto avvenga entro i 18 mesi successivi al termine dell’intervento. [7] L’agevolazione è ora disciplinata dall’art.16, co.1-septies del DL 63/2013,

BONUS CONDOMINI SLITTATA AL 9 MARZO IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

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Rinviato al 9 marzo il termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, per le spese sostenute nel 2017, rilevanti anche ai fini della cessione del credito di imposta “Ecobonus” e “Sismabonus”. L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 46319 del 27 febbraio 2018, ha disposto la proroga di 9 giorni del termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nel 2017 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi. La proroga del termine dal 28 febbraio al 9 marzo deriva, come spiegato dal Provvedimento, dall’esigenza di assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata 2018 e opera, esclusivamente per le spese sostenute nel 2017. Si ricorda, che l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio è fissato dal DM 1° dicembre 2016, e che di recente, l’Amministrazione finanziaria ha fissato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alla suddetta comunicazione[1]. Va precisato, inoltre, che il mancato invio di tali comunicazioni da parte dell’amministratore rende inefficace la cessione del credito da “Ecobonus e Sismabonus condomini” [2]. Note: [1] Cfr. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.30383 del 6 febbraio 2018. [2] Cfr. I Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n.108572 dell’8 giugno 2017 per il “Sismabonus condomini” ed il n. 165110 del 28 agosto 2017 per l’“Ecobonus condomini”.


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MANOVRA FISCALE 2018 IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ILLUSTRA LE NOVITÀ Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa il punto sulle novità fiscali che sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra economico-finanziaria per l’anno 2018, legge n.205/2017 del 27 dicembre scorso. Il dipartimento delle Finanze del MEF, ha pubblicato on line una Rassegna di 64 schede di approfondimento che sintetizzano le varie misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018 fornendo, per ciascuna, un’accurata descrizione dell’obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza. A tal riguardo, in particolare, si segnala la scheda n. 2 relativa alla detrazione IRPEF/ IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018. In questa scheda viene fatto riferimento, tra l’altro, alla nuova disposizione[1] che prevede la possibilità di cumulo tra Sismabonus ed Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Tale detrazione, si ricorda, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, ed è riconosciuta nella misura unica: ► dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, ► dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori. A questo proposito, rispetto a quanto evidenziato nella scheda suddetta, va precisato che la nuova modalità è alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini[2] per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali che realizzino: ► una riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (70%); ► una riqualificazione energetica finalizzata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva[3] (75%); ► la messa in sicurezza sismica tale da determinare il passaggio ad una, o due classi di rischio inferiore (75%, 85%). Si segnala, inoltre, la scheda n.3 relativa alla “ristrutturazione edilizia”. Questa scheda fa riferimento contestualmente sia alla detrazione IRPEF del 50%

delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per interventi di recupero delle abitazioni (limite massimo di 96.000 euro), che alla detrazione IRPEF/IRES del 50%[4] delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2021 per interventi di messa in sicurezza sismica delle abitazioni, dei condomini e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. Con riguardo ai destinatari delle agevolazioni, va sottolineato che mentre la detrazione per interventi di recupero è riconosciuta solo alle persone fisiche, la detrazione per interventi di messa in sicurezza sismica è riconosciuta, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Si segnala, inoltre, la scheda n.57 sui “pagamenti delle pubbliche amministrazioni” che analizza la disposizione[5] con cui viene ridotta, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bisdel DPR 602/1973). A tal riguardo, viene ricordato che Il vigente DM del MEF n. 40/2008, recante modalità di attuazione dell’art. 48-bis, dispone (art. 6) il rinvio ad un successivo decreto della disciplina attuativa nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica. Pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 48-bis, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, continuano ad essere applicate dalle P. A. e dalle società a totale partecipazione pubblica. Note: [1] Cfr. il nuovo co. 2-quater.1 dell’art. 14, del DL 63/2013 introdotto dall’art.1, co.3, lett a), n.7) della legge n.205/2017.

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[2] Rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”). [3] Tali da conseguire almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. [4] Si ricorda che tale percentuale è destinata ad alzarsi al 70% e all’80% per quegli interventi che determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore. Nel caso, poi, che tali ultimi interventi vengano effettuati su parti comuni di edifici condominiali le percentuali suddette si alzano, rispettivamente, al 75% e all’85%. [5] Cfr. l’art.1, co. 986-989 della legge n.205/2017.

AFFITTI CONCORDATI NUOVI CONTRATTI CON IL “VISTO” DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA Sta suscitando alcune perplessità una notizia diffusa dalla stampa che cita una nota interna del Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa del 6 febbraio scorso (in particolare una risposta ad un quesito formulato da una associazione dei proprietari immobiliari CONFABITARE) riguardante, in generale, la disciplina sui contratti di locazione a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 che, lo si ricorda, sono le tipologie: ■ con durata minima di 3 anni rinnovabile


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automaticamente di 2 anni (art. 2 co. 3 Legge 431/1998); ■ per studenti universitari (art. 5 Legge 431/1998); ■ per esigenze transitorie di una delle parti (art. 5 Legge 431/1998). Per questi contratti, che applicano un canone ridotto rispetto ai valori di mercato e calcolato su fasce minime e massime come definite dagli Accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni della proprietà e quelle degli inquilini, sono previste, in varia misura, anche alcune agevolazioni fiscali tra cui l’opzione facoltativa della cedolare secca in misura ridotta al 10%. Nello specifico, il quesito posto da CONFABITARE al MIT, riguarda l’interpretazione di una norma contenuta nel Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017 (GU n. 62 del 15/3/2017) che ha recepito la nuova Convenzionale nazionale sottoscritta il 25 ottobre 2016 contenente i nuovi criteri generali per la definizione dei valori dei canoni di locazione ad uso abitativo per le tipologie contrattuali sopra richiamate. Si ricorda brevemente che, ai sensi dell’art. 4 Legge n. 431/1998, per favorire la realizzazione degli Accordi a livello territoriale (all’interno dei quali sono definiti i parametri per il calcolo del canone concordato) viene siglata a livello nazionale, tra le organizzazioni rappresentative delle due categorie (inquilini e proprietari), una Convenzione che individua “i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti”. I criteri generali “costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali” e “il loro rispetto, unitamente all’utilizzazione dei tipi di contratto costituisce condizione per l’applicazione dei benefìci di cui all’art. 8”. La norma del DM 16/1/2017, sulla quale

è stato fornito il chiarimento ministeriale, è quella in base alla quale se le parti del contratto di locazione non si sono fatte assistere, ai fini del calcolo del canone cd. “calmierato”, dalle rispettive organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori, gli Accordi territoriali dovranno disciplinare le modalità per rilascio, da parte delle predette organizzazioni, di una attestazione di rispondenza del contratto sia per quanto riguarda il contenuto economico che quello normativo alle previsioni dei singoli Accordi. Secondo il MIT i contraenti, qualora non si avvalgano dell’assistenza delle rispettive organizzazioni di rappresentanza avranno l’obbligo, successivamente alla predisposizione del contratto, di acquisire una sorta di bollinatura da parte di almeno una delle due organizzazioni rappresentative che possa, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti, attestare la congruità del contratto “anche al fine di poter dimostrare all’Agenzia delle entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate”. L’interpretazione fornita dal Ministero si presta ad una serie di dubbi circa la reale aderenza al dettato normativo. Riassumendo, infatti, le disposizioni normative di interesse su questo aspetto specifico, si possono enucleare alcune regole generali: il rispetto dei criteri per calcolo del canone di locazione effettivo, come definiti negli Accordi territoriali, così come l’utilizzo dei contratti-tipo, costituisce condizione per l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge (art. 4 Legge n. 431/1998). Vale a dire che un contratto a canone concordato deve rispettare dei requisiti di forma e di sostanza sia per la validità stessa del contratto sia per poter consentire alle parti di usufruire dei correlati benefici fiscali; per la predisposizione del contratto di locazione le parti possono essere assistite, a loro richiesta (se associati), dalle rispettive organizzazioni di categoria delle proprietà edilizia e dei conduttori; in assenza di stipula assistita i singoli Accordi (per l’esattezza i nuovi Accordi che hanno già recepito o recepiranno il DM 16/1/2017) definiscono le modalità di rilascio, da parte delle organizzazioni sindacali, di una attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L’insieme delle suddette disposizioni porterebbe ad affermare che: la validità del contratto di locazione a canone concordato, soprattutto al fine di poter godere dei connessi benefici fiscali, è subordinata all’utilizzo di clausole tipo e alla definizione del canone in rapporto ad una serie di valori e parametri come definiti dagli Accordi locali. Disposizio-

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ni contrarie sono in ogni caso nulle ai sensi dell’articolo 13 Legge n. 431/1998. La nuova previsione circa la possibilità (perché il DM non parla di obbligo) che le Organizzazioni di rappresentanza possano, invece che fornire assistenza fin dall’inizio, attestare la rispondenza dei contenuti del contratto predisposto in autonomia dalle parti, dovrebbe essere intesa come una ulteriore opportunità per evitare contenziosi ed essere certi che, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle entrate, non sussistono irregolarità (ossia il canone e gli altri contenuti contrattuali sono determinati correttamente). Fermo restando che gli Accordi potranno, comunque, disciplinare in autonomia le modalità di rilascio della certificazione di congruità (che presumibilmente sarà effettuata a pagamento!) è opportuno chiarire che, qualora essa fosse prevista come obbligatoria, si applicherà solo ai contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo territoriale. Nel caso di contratti stipulati antecedentemente a tale data e in vigore, anche in virtù di proroga automatica, si ha motivo di ritenere che la Nota del Ministero possa non trovare applicazione, sia in base al principio della non retroattività della disposizione, sia perché di fatto si potrebbe determinare la fattispecie, probabilmente non voluta dalle parti, di un nuovo contratto (con le inevitabili conseguenze soprattutto relativamente alla durata contrattuale). Per i contratti stipulati dopo il 16 gennaio 2017, si ritiene che nei Comuni in cui siano ancora in vigore gli Accordi territoriali redatti in virtù del DM 30/12/2002, ferma restando l’assistenza facoltativa delle Organizzazioni di categoria, non ricorra, in mancanza di stipula assistista, l’obbligo di farsi rilasciare la certificazione o attestazione di congruità da parte delle medesime. Da ultimo si segnala che in alcuni Comuni/ aree territoriali sono stati firmati, dalle Organizzazioni locali, i nuovi Accordi che recepiscono (eventualmente anche integrandole) le disposizioni della Convenzione nazionale come recepita con il DM 16/1/2017. In alcuni di questi Comuni è stato previsto espressamente (già prima del chiarimento ministeriale) l’obbligo della attestazione di conformità allegando anche il modello tipo da utilizzare (Bologna, Torino, Genova). Altri Accordi si limitano a richiamare la previsione del DM e più in generale la necessità che le agevolazioni fiscali siano riconosciute quando i contratti siano effettivamente conformi agli Accordi senza specificare chiaramente se si tratti o meno di un obbligo (Firenze, Catanzaro, Treviso, Verona, Grosseto, Latina, Avellino, Bergamo, Frosinone, Messina, Ragusa).


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SÌ AL BONUS “PRIMA CASA” SE L’IMMOBILE GIÀ POSSEDUTO È INIDONEO PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa si applicano anche all’acquirente, già titolare di un immobile che risulta “inidoneo” all’abitazione. Queste le conclusioni espresse dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella Sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018. Il caso di specie muove dall’accertamento emesso dall’AdE nei confronti di due contribuenti che avevano acquistato un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa”, ma risultavano già contitolari di un altro immobile. Contro tale provvedimento i contribuenti hanno proposto ricorso (rigettato sia in primo che in secondo grado) lamentando che l’immobile pre-posseduto, e acquistato senza agevolazione “prima casa”, non poteva essere considerato idonea abitazione in quanto privo dei requisiti igienico-sanitari. Su tale questione si è pronunciata la Suprema Corte che ha accolto il ricorso del contribuente, facendo riferimento al concetto di “idoneità” all’abitazione del bene pre-posseduto, quale discrimine per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” nell’ipotesi di secondo acquisto. Si ricorda, chele condizioni di accesso ai benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano: ■ la natura dell’immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); ■ l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; ■ la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; ■ la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. L’attuale normativa, dunque, considera elemento ostativo al riconoscimento del beneficio fiscale la mera pre-possidenza, esclusiva o in contitolarità, di un’altra casa acquistata senza agevolazioni nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, o la titolarità su tutto il territorio nazionale, di altra abitazione, o porzioni di abitazione, situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. Il requisito dell’inidoneità all’abitazione dell’immobile pre-posseduto quale elemento che consentirebbe al contribuente di fruire dell’agevolazione “prima casa”, in caso di

secondo acquisto, non viene espressamente menzionato dalla norma di riferimento. Tuttavia, tale requisito, che è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali (Cass. Sentenza n.18129/2009; Corte Costituzionale Ord. N.203 del 22.06.2011), viene ripreso nella Sentenza in commento. Quest’ultima infatti, cita il principio secondo cui “il concetto di abitazione presuppone il requisito dell’idoneità con la conseguenza che se la casa pre-posseduta non è idonea, la sua presenza non impedirebbe l’ottenimento dell’agevolazione prima casa in occasione di un nuovo acquisto”. Ad avviso della Corte, la pre-possidenza dell’abitazione, acquistata come nel caso di specie, senza agevolazioni e ubicata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che si intende acquistare con l’agevolazione prima casa, rileva solo se il primo alloggio presenta il requisito dell’idoneità abitativa in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni e caratteristiche qualitative) o oggettivo (effettiva inabitabilità). In tal senso, la Corte conclude affermando che “ricorre l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze dell’interessato”. L’orientamento della Cassazione, apre la strada per un ripensamento della normativa e della posizione dell’Agenzia delle Entrate che non considerano l’elemento soggettivo dell’idoneità all’abitazione tra le condizioni per l’accesso ai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. Note: [1] Cfr. Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 (estratto) “1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di

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proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. (…)”.

ACQUISTO PRIMA CASA E ABITAZIONI DI LUSSO

(Sentenza Cassazione n.2010 del 26 gennaio 2018)

Per i trasferimenti avvenuti prima del 1 gennaio 2014, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, l’abitazione è di lusso se la superficie utile complessiva supera i limiti di legge, a prescindere dall’abitabilità degli ambienti che la compongono, rilevando, invece, la loro “marcata potenzialità abitativa”. Questa, la decisione della Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 2010 del 26 gennaio 2018, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva revocato il beneficio “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%) agli acquirenti di un immobile che, avendo una superficie superiore ai 240 mq, rivestiva le caratteristiche dell’abitazione “di lusso”, ai sensi del D.M. del 2 agosto 1969. Tale Decreto, seppur superato dalla disciplina introdotta con il D.Lgs n.23 del 2011, art 10, co. 1, lett. a) che, ai fini dell’esclusione dal beneficio “prima casa” per le abitazioni di lusso, ha introdotto il riferimento al criterio catastale[1], vale per le compravendite avvenute prima del 1 gennaio 2014[2]. Dunque, per i trasferimenti che, come quello di specie, sono avvenuti prima del 2014, va considerato quanto disposto dall’art. 6 del D.M. del 2 agosto 1969, secondo cui sono di lusso, tra l’altro, anche: “le singole unità


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immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).” La questione processuale nasceva dal calcolo della superficie utile complessiva che, in secondo grado, era risultata inferiore ai 240 mq in quanto, la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso dal computo, i locali del sottotetto e del piano seminterrato, poiché privi dell’abitabilità. Diverso l’avviso della Corte che, invece, includendo nel calcolo della superficie utile (mq 371) anche il sottotetto e il piano seminterrato sebbene privi del requisito dell’abitabilità, configura l’abitazione come “di lusso”. Tale decisione viene presa dalla Corte sulla base di due presupposti: l’elencazione tassativa dei locali da escludere dal calcolo della superficie utile complessiva indicati nell’art. 6 del sopra citato D.M., e il principio per cui il concetto di “superficie utile complessiva” non va identificato con quello di “superficie abitabile”. L’utilizzabilità di una superficie, ad avviso della Corte, prescinde dalla sua abitabilità, anche in coerenza con l’apprezzamento del mercato immobiliare, ed è criterio più idoneo a rappresentare il carattere “di lusso” o meno di una casa. Va detto che, alla luce delle modifiche normative intervenute sulla materia e in base al principio del favor rei [3] in materia tributaria, nel caso specifico, la Corte di Cassazione pur avendo riconosciuto in capo all’Amministrazione finanziaria la potestà di revocare l’agevolazione, ha escluso l’applicazione delle sanzioni irrogate. Note: [1] Si ricorda chele condizioni di accesso ai benefici “prima casa”(IVA al 4% o registro al 2%) riguardano: la natura dell’immobile (gruppo catastale A, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa” o di rivendita dell’immobile già posseduto entro i 12 mesi successivi al nuovo acquisto agevolato (Cfr. l’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86. L’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR131/86 è stato modificato dall’art.10 co.1, lett. a) del D.Lgs n.23 del 2011). [2] La nuova nozione di abitazione di lusso introdotta, ai fini dell’imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata successivamente confermata anche ai fini IVA,

a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art.21 della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972). [3] Ai sensi dell’art. 3, del Dlgs 472/1997

Note: [1] Cfr. Cassazione n.1972/2012. [2] Ai sensi dell’art. 51 del DPR 131/86 (TUR).

ACCERTAMENTI E VENDITE IMMOBILIARI ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO FONDATO SOLO SUI VALORI OMI

LO SPLIT PAYMENT SI APPLICA DALLA DATA DI INCLUSIONE DELL’ENTE NEGLI ELENCHI DEL MEF

(Cassazione Sentenza n. 30163/2017)

L’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il prezzo di cessione di una compravendita immobiliare fondato esclusivamente sui valori OMI non è legittimo. Tali indici, infatti, non sono ritenuti, di per sé, idonei e sufficienti a certificare il valore dell’immobile, che può variare in funzione di molteplici parametri. Questo il principio, espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. V) nella sentenza del 15 dicembre 2017, n. 30163, che ribadisce l’infondatezza di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate basato esclusivamente sullo scostamento tra il prezzo indicato nel rogito e il valore risultante dall’applicazione dei valori OMI[1]. La questione nasceva dall’impugnazione, da parte dei contribuenti, di un avviso con cui l’AdE aveva rettificato il valore dichiarato in quattro compravendite immobiliari relative a porzioni di terreni edificabili. In particolare, gli Uffici avevano accertato il maggior valore sulla base degli indici OMI, senza valutare le perizie di parte da cui emergeva la sussistenza di alcuni vincoli all’edificabilità, l’esistenza di un obbligo di cessione gratuita al Comune e la necessità di sottoporre il comprensorio a sondaggi archeologici preventivi. Sul punto la Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato (Cass. n. 20089/2017; Cass. 18651/2016), ha ribadito che i valori OMI non sono idonei, da soli, a sostenere la pretesa impositiva legata al maggior valore dei beni, essendo necessario a tal fine il riferimento a parametri ulteriori. Pertanto, come confermato dalla Cassazione, il “valore venale in comune commercio” [2] che costituisce la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, va definito non solo in riferimento ai valori OMI, ma in relazione a una serie di altri parametri quali ad esempio, per le aree edificabili, l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, e lo stato delle opere di urbanizzazione.

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Il momento a partire dal quale si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) coincide con la data di effettiva inclusione dei c.d. soggetti split, negli elenchi del MEF e della relativa pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze. È quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze che ha pubblicato una nota con la quale è intervenuto sulla questione relativa all’efficacia temporale del meccanismo della scissione dei pagamenti, chiarendo che esso ha effetto dal momento in cui il soggetto split viene inserito nell’elenco ministeriale. Per fugare ogni ulteriore dubbio sul merito, e facilitare la consultazione da parte dei contribuenti, negli elenchi è stata aggiunta una colonna in cui viene indicata la data di inserimento nella lista dei soggetti split. Il chiarimento del MEF è intervenuto per tutelare “il legittimo affidamento dei soggetti interessati” a fronte delle numerose modifiche normative alla disciplina, soprattutto riguardo al profilo soggettivo di applicazione. A tal proposito si ricorda che il meccanismo del cd. split payment, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Le ultime[1] modifiche normative alla disciplina dello split payment sono state apportate D.L. 148/2017 (cd. Decreto Fiscale) convertito con modifiche nella legge n.172/2017 che ha riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione dello split payment, anche ad altri soggetti pubblici, ovvero: ■ tutte le pubbliche amministrazioni[2]; ■ gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; ■ le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; ■ tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);


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■ tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70); ■ le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto[3]. Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze e la ricerca dei soggetti viene fatta tramite l’inserimento del codice fiscale. Come noto, in tema di split payment, l’Ance, con tutte le sigle datoriali delle costruzioni, ha presentato alla Commissione europea una denuncia con la quale si evidenziano le violazioni delle norme comunitarie in materia di Iva, determinate dal meccanismo della scissione dei pagamenti. Lo split payment viola, infatti, il principio di neutralità dell’Iva a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi, e introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionata e di portata eccessivamente ampia, sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti. Note: [1] Per quanto riguarda le precedenti modifiche si ricorda, tra l’altro, che il D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva 2017) convertito con modifiche nella legge 96/2017 ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017e ha operato un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per le fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse a partire dal 1 luglio 2017. [2] Viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009. [3] Si segnala che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Cfr. lett. lettera d), del comma 1-bis, dell’art. 17-ter del DPR 633/72.

“BONUS VERDE” DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE I PRIMI CHIARIMENTI Il nuovo “bonus verde”, introdotto per le spese sostenute nel 2018 per la sistemazione di aree e giardini privati o condominiali, si

applica separatamente, cioè raddoppia, se vengono eseguiti sia lavori su aree private, che su aree condominiali. Viceversa la detrazione non opera per gli interventi eseguiti in economia e per le manutenzioni ordinarie. Questi i primi chiarimenti in tema di bonus verde forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Convegno Telefisco 2018 e che anticipano i contenuti di una prossima circolare sulle novità fiscali 2018. Come è noto, l’articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205/2017[1] (legge di Bilancio 2018), introduce, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di: ■ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; ■ realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale. Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi. La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi. La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota. In tal ambito l’Agenzia delle Entrate precisa che: ■ le spese sostenute per la manutenzione

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ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione; ■ il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare, che sulle le parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno; ■ la detrazione riguarda interventi straordinari di “sistemazione a verde” con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Da tale indicazione si evince che è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. Non risultano pertanto agevolabili i lavori in economia; ■ la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.


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di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

“BONUS ALBERGHI” CLICK DAY PER L’INVIO DELLE DOMANDE Le domande per ottenere il credito di imposta c.d. “Bonus alberghi” a favore delle strutture alberghiere, per le spese relative agli interventi effettuati nel 2017, devono essere inviate per via telematica esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018. Queste, alcune delle indicazioni fornite dal MibACT [1] in merito ai tempi e modalità per la presentazione delle domande per accedere al cd. “bonus alberghi”. Tali richieste, come anticipato dal Decreto interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017, che ha fissato le modalità applicative per l’attribuzione del beneficio fiscale, devono, infatti, pervenire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in modalità telematica. Si ricorda che il c.d. “Bonus alberghi” è stato introdotto dall’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014 e consiste in un credito di imposta pari, originariamente, al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro, solo per il triennio 2014-2016, riconosciuto alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di recupero e riqualificazione [2] delle proprie strutture. Tale agevolazione è stata modificata dall’art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017). Con tale intervento: ■ è stato confermato il bonus anche per il 2017 e il 2018; ■ è stato operato un rifinanziamento del bonus di 240 milioni di euro (60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020); ■ è stato potenziato il credito di imposta dal

30% al 65% a condizione che gli interventi effettuati abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica e antisismica e fino all’esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati; ■ è stata introdotta una nuova modalità di fruizione del bonus da ripartirsi in 2 quote annuali di pari importo; ■ sono state ammesse all’agevolazione anche le strutture che svolgono attività agrituristica. L’ultima legge di Bilancio 2018, (legge n.205/17) è nuovamente intervenuta sulla misura estendendola anche agli stabilimenti termali per le spese di realizzazione delle piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Da ultimo, il Decreto Interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017 ha recepito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e, tra l’altro, ha fornito le disposizioni applicative per ottenere il riconoscimento del credito di imposta. Soggetti e interventi ammessi al beneficio [3] In merito ai soggetti ammessi al beneficio, il Decreto ha precisato che si tratta delle: ■ Strutture alberghiere, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (di numero non inferiore a 7) situate in uno o più edifici. Rientrano le seguenti tipologie: villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali. ■ Strutture agrituristiche ai sensi dell’art.2 della legge 96/2006 e delle pertinenti leggi regionali: “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all’art.2135 cc), anche nella forma di società

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Interventi agevolati Il Decreto, inoltre, ha dettagliato gli interventi ammessi al beneficio, e rientranti nelle seguenti categorie: ■ manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 cd. “Testo unico dell’edilizia”); ■ incremento dell’efficienza energetica; ■ eliminazione delle barriere architettoniche; ■ adozione di misure antisismiche (ai sensi dell’art.16-bis, co.1, lett. i) del D.P.R. 917/1986) con particolare riguardo all’adozione di opere per la messa in sicurezza statica; ■ l’acquisto di componenti di arredo e mobili destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del provvedimento. Riconoscimento e utilizzo del credito Nel decreto, tra l’altro, viene precisato che il credito di imposta: ■ è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; ■ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; ■ non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette [4] (art. 109 del TUIR). ■ termini e modalità di presentazione delle domande In merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nel Decreto viene precisato che le imprese interessate devono procedere secondo modalità telematiche dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione delle spese. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve esser specificato: ■ il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili secondo le indicazioni del decreto[5]; ■ l’attestazione di effettività delle spese sostenute da un soggetto tra quelli indicati dal decreto[6]; ■ il credito d’imposta spettante; ■ gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti in ragione delle singole tipologie di interventi. A pena di inammissibilità, alla domanda va


TRIBUTI

allegata la seguente documentazione: ■dichiarazione dell’imprenditore che elenca i lavori effettuati; ■ attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese; ■ estremi dei titoli abilitativi acquisiti per tipologia di intervento; ■ dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti. Istruzioni del MiBACT Di recente sono state sono state Pubblicate sul sito del MiBACTl e modalità telematiche di presentazione delle domande e, a tal riguardo, è stato chiarito che: ■ L’istanza deve essere presentata esclusivamente online insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti; ■ Il legale rappresentante dell’impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti; ■ La compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 25 Gennaio - alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018; ■ Le domande possono essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio - alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018. Note: [1] Cfr. Il link http://www.turismo.beniculturali.it/news/tax-credit-riqualificazionecompilazione-istanze-click-day/ [2] Ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. “Testo unico dell’edilizia”; [3] Si ricorda che l’art.1, co.17-18 della legge n.205/17 (Bilancio 2018) ha esteso il beneficio agli stabilimenti termali anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. [4] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). [5] Cfr. art. 4 del DM n.598 del 20 dicembre 2017. [6] L’attestazione deve essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, dal revisore legale iscritto nel registro dei revisori, da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, o nell’albo dei periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

IPERAMMORTAMENTO PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE I beni ordinati nel 2017 e consegnati nel 2018 fruiscono del c.d. “iperammortamento”, anche se entro il 31 dicembre 2017 non è stato pagato l’acconto del 20%. Questo è uno dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha anticipato in tema di iperammortamento, in occasione di un incontro programmato con la stampa specializzata (“Telefisco 2018”, 1º febbraio 2018). Sul tema, si ricorda che la legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha previsto, tra le altre, la proroga per il 2018 dell’agevolazione fiscale, c.d. superammortamento, che consente di ammortizzare il 30% (non più il 40%) in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi [1]. Ha, altresì, prorogato per il 2018, il c.d. iperammortamento, ovvero l’agevolazione fiscale spettante per gli investimenti in chiave “industria 4.0”, secondo la quale per l’acquisto di determinati beni materiali digitali la percentuale d’ammortamento è pari al 250% (in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del costo d’acquisto). Allo stesso modo, è stato prorogato l’ammortamento al 140% anche per specifici beni immateriali strumentali acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto “iperammortamento” [2]. In tema di iperammortamento, inoltre, è stata introdotta la previsione[3] secondo la quale, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, come originariamente determinate purché, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: ■ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017; ■ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La legge di Bilancio per il 2018 ha, inoltre, previsto che nell’ipotesi in cui, il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le condizioni sopra ricordate, la fruizione del

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beneficio dell’iperammortamento prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. L’Agenzia delle Entrate interviene, altresì, su una serie di questioni inerenti la disciplina dell’iperammortamento, chiarendo, diversi aspetti tra i quali si segnala: ■ l’impossibilità di sostituire i bene immateriali di cui alla Tabella B della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), in quanto il dettato normativo circoscrive la possibilità “ai soli effetti” della disciplina dell’iperammortamento; ■ la possibilità di sostituire il bene oggetto di iperammortamento anche con riferimento ai beni acquistati nel biennio 2016-2017 e sostituiti a partire dal 2018; ■ il riconoscimento dell’agevolazione per l’anno 2018 (o per il 2019 se l’acconto è versato entro il 31 dicembre 2018), anche alle imprese che abbiano ordinato il bene e ricevuto la relativa accettazione dal fornitore nel 2017, senza però aver pagato l’acconto del 20% dovuto entro il 31 dicembre 2017 [4]; L’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, precisa che il beneficio della maggiorazione del 40% per i beni immateriali (di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017 [5]) è da intendersi connesso, non al bene oggetto di iperammortamento, ma al soggetto che ne beneficia. Note: [1] Sono esclusi dall’applicazione dell’agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto (art. 164, co. 1 DPR 917/1986) con eccezione degli autocarri. Le nuove disposizioni sul super ammortamento non si applicano neppure agli investimenti che si avvalgono della proroga dell’agevolazione disposta dalla legge di bilancio 2017. [2] A tal riguardo si segnala che è stato modificato l’elenco (contenuto nell’allegato B della legge di bilancio 2017) dei beni immateriali rispetto ai quali, a favore di coloro che beneficiano dell’iperammortamento, opera la maggiorazione del 40%. All’elenco, infatti, sono state aggiunte le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). [3] Art.1, co.35, legge n.205/2017. [4] Tale acconto era infatti necessario per maturare il diritto all’agevolazione entro il 30 settembre 2018, cfr. art.1. co.9, legge n.232/17. [5] Cfr. art. 1, co.10, legge n.232/17.


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ANAC RIBADISCE CHE OLTRE ALLA SOA NON POSSONO ESSERE RICHIESTI ULTERIORI REQUISITI QUALI I LAVORI ANALOGHI A seguito della istanza di parere di precontenzioso formulata da ANCE, l’ANAC ha adottato, di recente, una delibera su questioni di fondamentale interesse per le imprese. Nel parere (n. 1362/17), l’Autorità ha ribadito la vigenza del principio generale negli appalti pubblici di lavori secondo cui l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione. In conseguenza di ciò, è da considerarsi illegittima la richiesta, accanto alla SOA, di ulteriori requisiti di qualificazione, a maggior ragione, se connessi all’espletamento di lavori analoghi Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione DELIBERA N. 1362 DEL 20 dicembre 2017 Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dall’ANCE - Costituzione di un elenco di imprese qualificate per l’affidamento, con due distinte procedure negoziate, dei seguenti lavori: (P.506) Completamento della sistemazione idraulicoambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano - (P.508) Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura) - Importo a base d’asta: (P.506) 719.261,62 euro - (P.508) 350.848,39 euro - S.A.: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive PREC 335/17/L Il Consiglio VISTA l’istanza di parere prot. n. 50358 del 5 aprile 2017, presentata dall’ANCE relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la legittimità dell’avviso di costituzione di un elenco di imprese qualificate, mediante indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate nella parte in cui prevedeva, quali requisiti di partecipazione, oltre all’attestazione SOA, anche la presentazione di un elenco dettagliato di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, chiedendo pertanto un ulteriore requisito di qualificazione, in violazione del principio della sufficienza dell’attestazione SOA; VISTA la documentazione di gara e, in

particolare, i punti 6 e 7, laddove è previsto che «i lavori rientrano nella categoria OG8, per adeguata classifica. Non sono previste categorie scorporabili» (classificazione dei lavori) e che «Saranno considerate le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti così come definiti all’articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli articoli 83 e 84 del Codice, secondo la categoria indicata nel punto precedente» (Requisiti di ammissione); VISTI, altresì, il punto 9 dell’avviso, relativo alle modalità e al termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, in cui è previsto che gli operatori che intendono far parte dell’elenco dovranno presentare specifica manifestazione di interesse, allegando l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti in appalto, e un elenco dettagliato dei lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro, ultimati nel triennio 20142015-2016, «di bacini di fitodepurazione in linea o fuori linea su canali di bonifica di pianura, con sezione in terra e di carattere non torrentizio»; nonché il punto 10 dell’avviso che, relativamente al procedimento per la selezione dei soggetti da invitare, stabilisce che «si procederà ad invitare alla procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, almeno dieci operatori economici ammessi, ove esistenti, sulla base dell’esperienza ritenuta qualificante, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, maturata dal concorrente così come dichiarata dallo stesso a corredo della manifestazione di interesse»; VISTI, infine, i verbali di gara e, in particolare, il verbale del 10 maggio 2017, da cui risulta che avevano presentato manifestazione di interesse 124 imprese e che il responsabile del procedimento, dopo aver esaminato le istanze pervenute, ne ammetteva 115, in quanto 9 concorrenti avevano dichiarato il possesso di una attestazione SOA con classifica insufficiente e disponeva di invitarne 25 per favorire la concorrenza; a tal fine venivano definite quali esperienze qualificanti «quelle, per tipologia e importo, più attinenti ai lavori oggetto dell’affidamento» delineando i seguenti criteri: «le ditte da invitare dovranno aver esplicitato in sede di istanza almeno un lavoro eseguito, nel triennio 2014-2016, di importo compreso tra € 150.000 e €1.000.000; tra le ditte che soddisfano il precedente punto, saranno individuate quelle che hanno indicato uno o più lavori ritenuti maggiormente qualificanti perché assimilabili, per tipologia ed importo, ai lavori oggetto di affidamento»; VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 3 novembre 2017; VISTA la documentazione in atti e, in parti-

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colare, le memorie delle parti; VISTA, nello specifico, la memoria difensiva dell’amministrazione che ha sostenuto la legittimità del proprio operato, specificando che nell’avviso è chiarito che l’unico requisito di ammissione richiesto ai fini della presentazione della candidatura sia il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG8 e che, al fine di poter individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara, la stazione appaltante predeterminava nell’avviso la modalità di selezione al sopra citato punto 10; nello specifico, la richiesta descrizione di lavori analoghi realizzati «non assurgeva a requisito di qualificazione, ma è stata utilizzata dal Consorzio quale requisito premiale volto a selezionare, tra tutti i concorrenti interessati alla procedura, i migliori operatori da invitare alla presentazione dell’offerta economica»; RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; CONSIDERATO che, con specifico riferimento al requisito dell’attestazione SOA, ferma restando la vigenza del regime transitorio di cui all’articolo 216, secondo cui, fino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 83 sul sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dall’articolo 60 del citato decreto secondo cui la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 euro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 61, comma 6 (concernente la qualificazione per gli appalti di importo superiore a 20.658.000) e dall’articolo 62 (relativo alle imprese stabilite negli altri Stati), l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento; CONSIDERATO che il citato principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (cfr. parere n. 108 del 9 giugno 2011) ed è confermato dall’Autorità nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, nel quale è stato precisato che l’attestazione di


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qualificazione costituisce situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura di gara, pertanto l’impresa deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione all’atto della presentazione delle offerte e la stessa deve valere alla scadenza della presentazione delle offerte e permanere per l’intera durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per l’intera durata dell’appalto; CONSIDERATO, altresì, che nella linee guida n. 4, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in corso di aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è ulteriormente precisato che «l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/ professionale richiesti»; RILEVATO che, nel caso di specie, la stazione appaltante, come risulta dalla memoria difensiva depositata, ha inteso prevedere quale unico requisito di partecipazione il possesso dell’attestazione SOA nella classifica prevista e che, sotto tale profilo, il suo operato appare conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica; CONSIDERATO che, con riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, l’Autorità ha precisato che «la selezione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, che garantiscano tempi rapidi di scelta, la par condicio e l’indeterminatezza a priori dei soggetti da invitare» (documento di consultazione di aggiornamento delle linee guida n. 4/2017) e che «la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto», precisando altresì che «nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere per sorteggio, a condizione che ciò sia debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco» (linee guida n. 4/2017); RILEVATO che, al riguardo, la stazione appaltante ha previsto nell’avviso quale criterio di selezione dei concorrenti «l’esperienza ritenuta qualificante, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, maturata dal concorrente così come dichiarata dallo stesso a corredo della manifestazione di interesse» e che solo nel verbale del 10 maggio 2017 sono stati indicati i criteri di selezione dei concorrenti da invitare alle procedure, specificando che «le ditte da

invitare dovranno aver esplicitato in sede di istanza almeno un lavoro eseguito, nel triennio 2014-2016, di importo compreso tra € 150.000 e €1.000.000; tra le ditte che soddisfano il precedente punto, saranno individuate quelle che hanno indicato uno o più lavori ritenuti maggiormente qualificanti perché assimilabili, per tipologia ed importo, ai lavori oggetto di affidamento»; RITENUTO che tale modalità operativa possa, in ragione di quanto indicato dall’Autorità nelle menzionate linee guida, aver determinato una possibile lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di non discriminazione e par condicio dei concorrenti; Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la modalità di selezione dei soggetti da invitare alle procedure utilizzata dalla stazione appaltante non sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici. Il Presidente Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018

1) I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PERALTRO GIÀ COPERTI DALLA SOA, NON POSSONO ESSERE ANCHE ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 2) LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI NON PUÒ ESSERE RICHIESTA NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Con la Delibera n. 70/18 l’Autorità Anticorruzione ha ritenuto illegittima la previsione di criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi a requisiti soggettivi dell’offerente;

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ciò in quanto tali criteri non appaiono idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Anac ha inoltre precisato che la terna di subappaltatori, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere indicata in sede di appalto e non di domanda di partecipazione. DELIBERA N.70 DEL 24 gennaio 2018 Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’ANCE - Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l’esercizio ferroviario; attività di conduzione manutenzione degli impianti di riscaldamento e trasloelevatori ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Suddivisione in n. 15 Lotti. Importo complessivo a base di gara euro: 343.470.000,00. S.A.: RFI - Rete Ferroviaria Italiana. PREC 329/17/L Il Consiglio VISTA l’istanza di parere prot. n. 51803 del 10.4.2017 presentata dall’ANCE relativamente alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l’esercizio ferroviario; attività di conduzione manutenzione degli impianti di riscaldamento e trasloelevatori ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; VISTI in particolare, i profili di doglianza sollevati da parte istante in merito alla presunta illegittimità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica così come definiti dalla stazione appaltante, sulla base esclusivamente di elementi attinenti alla struttura e affidabilità dell’offerente di natura quantitativa e non su una valutazione qualitativa dell’offerta. Inoltre, l’ANCE contesta le prescrizioni contenute nella lex specialis di gara in ordine al previsto obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di domanda di partecipazione; VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto con nota del 6.11.2017;


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VISTE le osservazioni inoltrate dalla stazione appaltante con le quali rappresenta l’avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti in gara alla data del 19.5.2017; RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, d.lgs. 50/2016; CONSIDERATO che, con riferimento al primo profilo di doglianza, nel caso in esame, risulta che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 50/2016; CONSIDERATO, in generale, che nella fase del disegno della gara la stazione appaltante deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale; RILEVATO che la disposizione sopra richiamata, come noto, prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/ prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento; CONSIDERATO che, al riguardo, questa Autorità nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 -Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ha chiarito che «sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che: riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte

del loro contenuto sostanziale); attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice»; CONSIDERATO, altresì, che nelle medesime Linee guida l’Autorità ha specificato che «le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»; RILEVATO che l’articolo 95 nel definire esemplificativamente i criteri di valutazione dell’offerta indica, tra gli altri, quello relativo a «organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto»; RITENUTO che, nel caso di specie, le previsioni contestate della lex specialis, relative ai criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica (struttura di impresa; organizzazione del personale; organizzazione tecnica) e relativi sub criteri, sembrano riferibili ai requisiti di partecipazione del concorrente piuttosto che quali elementi relativi alle caratteristiche migliorative dell’offerta tecnica sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta; CONSIDERATO che proprio nel disciplinare di gara, nella parte relativa ai contenuti dell’offerta - Offerta tecnica, la stazione

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appaltante, tra l’altro, precisa che: «Nella compilazione della scheda relativa all’offerta tecnica il concorrente dovrà riportare solo i requisiti effettivamente posseduti all’atto della domanda di partecipazione dal concorrente stesso, sia esso impresa singola/R TI/consorzio/ausiliaria/etc»; CONSIDERATO che, con riferimento al secondo profilo di doglianza, in tema di subappalto e indicazione della terna, giova richiamare quanto previsto all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. laddove, in particolare al comma 6, l’attuale disciplina indica che: «È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafìosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80»; CONSIDERATO quanto affermato dall’Autorità in merito alla preventiva indicazione delle terna dei subappaltatori da parte del concorrente, in particolare secondo quanto espresso nel Bando-tipo n. 1 del 2017, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dove al punto 9 si precisa che: «Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. [In caso l’appalto comprenda più tipologie di prestazione] Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con


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riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice»; RITENUTO quindi che il concorrente è tenuto all’indicazione della terna dei subappaltatori nel momento in cui accede alla gara mediante presentazione della propria domanda e che, nei propri confronti, operano le cause di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche se riferite al subappaltatore. Sono richieste, pertanto, sia per il concorrente principale che per i subappaltatori indicati, le relative dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: - i criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica così come definiti, non appaiono concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta; - ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 gennaio 2018

PER L’ANAC È ILLEGITTIMO CHIEDERE REQUISITI SOGGETTIVI TRA I CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA L’ANCE, a seguito di segnalazione proveniente dal territorio, ha impugnato, con istanza di precontenzioso presentata ad aprile 2017, la legittimità di un bando, rilevando, tra l’altro, criticità nella parte in cui erano previsti, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, elementi attinenti alla struttura e all’affidabilità dell’offerente di natura quantitativa. In particolare, il disciplinare di gara individuava i seguenti criteri: A) struttura tecnica dell’impresa;

B) organizzazione del personale; C) organizzazione tecnica; A sua volta, la valutazione del criterio della struttura di impresa avveniva, inter alia, attraverso la valutazione economica finanziaria dell’impresa, definita attraverso gli “indici psf” (ossia di indicatori di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale). L’ANAC, con delibera n. 70 del 24 gennaio 2018, ha condiviso le censure sollevate sul punto da ANCE, ritenendo che tali criteri di valutazione “non appaiono idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta”. In motivazione, l’Autorità afferma, in linea con quanto stabilito nelle Linee Guida n. 2 sull’OEPV, che i criteri di valutazione dell’offerta “idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo”. In ragione di ciò, l’ANAC ha ritenuto che, nel caso di specie, le previsioni della lex specialis relative ai criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica (struttura d’impresa, organizzazione del personale e organizzazione tecnica), e i relativi sub criteri, erano riferibili piuttosto che alle migliorie dell’offerta tecnica, a meri requisiti di partecipazione del concorrente. Pertanto, tali requisiti sono stati ritenuti inidonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti, sotto il profilo qualitativo dell’offerta. Si tratta di un principio di fondamentale importanza, da tempo sostenuto dall’ANCE, teso ad evitare distorsioni del mercato derivanti da un’impropria commistione in gara, tra i requisiti di selezione delle imprese e gli elementi di valutazione qualitativa dell’offerta.

COMUNICAZIONE RISERVATA AD ANAC DI ILLECITI COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI Con il Comunicato del Presidente del 6 febbraio 2018 “Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower)” L’Autorità anticorruzione ha comunicato che a partire dall’ 8 febbraio 2018 è operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la ge-

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stione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC. Raffaele Cantone (firmato digitalmente)

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER PRESENTARE L’OFFERTA L’ANAC CONFERMA PER IL 2018 LE TARIFFE SINORA IN VIGORE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017 è stato pubblicata la delibera dell’ANAC 20 dicembre 2017, n. 1309 relativa a “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2018”, in cui non è stato previsto alcun aumento, rispetto agli importi dovuti per la partecipazione alle gare da parte delle imprese. La delibera, concernente le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (art. 6). Come è noto, la legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’allora Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - per la parte non finanziata dallo Stato - a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l’ammontare dei contributi a lei dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Si sottolinea che il contributo da corrispondere nel 2015 ad Anac è rimasto invariato, tuttavia, si ritiene opportuno richiamare ogni


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attenzione sui seguenti punti della deliberazione in parola. Soggetti tenuti alla contribuzione Sono obbligati alla contribuzione a favore di Anac, nell’entità e con le modalità previste dalla delibera stessa, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese), nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ; c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella delibera viene riportata, in apposita tabella, l’entità della contribuzione, nonché stabiliti modalità e termini di versamento della stessa. Entità del contributo Le imprese che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate anche all’estero dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del D.lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità (art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull’Importo posto a base di gara: • inferiore a € 40.000, esente da contributo, • uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, esente da contributo, • uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000, contributo pari a € 20,00, • uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000, contributo pari a € 35,00, • uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000, contributo pari a € 70,00, • uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000, contributo pari a € 80,00, • uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore

a € 5.000.000, contributo pari a € 140,00, • uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000, contributo pari a€ 200,00, • uguale o maggiore a € 20.000.000, contributo pari a € 500,00. Con l’occasione, si ricorda che sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, anche le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori e le SOA. Per quanto concerne queste ultime, le SOA continuano ad avere l’obbligo di versare un contributo pari al 2% dei ricavi (non degli utili) risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Modalità e termini di versamento della contribuzione Le imprese che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo. Ai fini del versamento della contribuzione, le imprese devono attenersi alle istruzioni operative fornite da Anac e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http:// www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ home/_riscossioni, attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte date sulle domande più frequenti sull’argomento, ossia alle FAQ. Il pagamento è possibile anche tramite accesso all’AVCpass, raggiungibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/ classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass, in caso contrario per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” http://www.anticorruzione.it/ portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ ServizioRiscossioneContributi. Nelle istruzioni operative è evidenziato che l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Al

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riguardo, si evidenzia che all’indirizzo https:// www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage. html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Si ricorda, infine, che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva e che in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

GIURISPRUDENZA

GARA D’APPALTO DI LAVORI 1) L’ESPERIENZA NON PUÒ DETERMINARE IL PUNTEGGIO IN GARA 2) LE PENALI NON CONFIGURANO L’ILLECITO PROFESSIONALE 3) I CHIARIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE NON POSSONO VARIARE LE CLAUSOLE DI BANDO L’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta è ammissibile nel solo caso di appalti di servizi. Inoltre, deve essere data una lettura garantista alla causa di esclusione dell’illecito professionale, che può operare solo a fronte di un precedente che abbia assunto carattere di definitività. Infine, i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante su una procedura di gara devono ritenersi ammessi nei limiti in cui non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della stessa. Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 17 gennaio 2018, n. 279. 1. I criteri di valutazione delle offerte nelle gare con OEPV Ad avviso del Collegio, sono censurabili i criteri di valutazione dell’offerta che includono, ai fini dell’attribuzione del punteggio, elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici


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e privati), anziché alla qualità dell’offerta. In particolare, “è necessario tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all’offerta ed all’aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell’incidenza dell’organizzazione sull’espletamento dello specifico servizio da aggiudicare” (cfr. C.d.S. nn. 4191/2013 e 5181/2015). Tale orientamento, secondo Palazzo Spada, rispecchia un principio di matrice comunitaria, che si pone anche a tutela delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato. Ne consegue che, secondo il Collegio, la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta, da applicare sempre “cum grano salis”, può essere prevista ai sensi del Codice dei contratti nel caso in cui “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto … possa[no] avere un’influenza significativa sul livello di esecuzione dell’appalto” (art. 95, co. 6, lett. e) del D.lgs. 50/2016). Peraltro, viene affermato che la valutazione nell’offerta tecnica di elementi di tipo soggettivo può riguardare solo gli appalti di servizi (e non quindi gli appalti di lavori), e ciò solo al ricorrere a precise condizioni: - l’attività dell’impresa premiata deve effettivamente “illuminare la qualità dell’offerta” - lo specifico punteggio assegnato per l’attività svolta, con oggetto analogo a quella dell’appalto da affidarsi, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. Si tratta di una posizione ampiamente condivisa e anticipata, in più occasioni, dall’ANCE che ha sempre ritenuto non coerente con la natura degli appalti di lavori e con il sistema SOA, l’individuazione di un particolare requisito soggettivo (nel caso specifico l’esperienza pregressa) come criterio di attribuzione del punteggio. Infatti, il concorrente ad un appalto di lavori di importo superiore a 150.000 euro ha già comunque obbligatoriamente dimostrato alla SOA i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 83 e cioè di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, dell’idonea esperienza richiesta in relazione allo specifico appalto. Gli stessi requisiti non potrebbero quindi assurgere a criterio soggettivo di attribuzione del punteggio. 2. L’illecito professionale Il Collegio approfondisce anche la causa di esclusione dell’illecito professionale, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici, confermando l’orientamento più “garantista” già espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez.

giurisdizionale, con la sentenza 28 dicembre 2017, n. 575. Secondo l’orientamento espresso, l’eventuale inadempimento contrattuale del concorrente (penali, risarcimento, incameramento della garanzia) non rappresenta una “significativa carenza” e, quindi, non può comportare l’esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui non si siano ancora prodotti effetti giuridici “definitivi”, perché non contestati ovvero confermati in giudizio. A tale proposito, il giudice amministrativo ha altresì chiarito, in una diversa occasione, che non dovrebbe sussistere l’illecito professionale laddove le parti si siano accordate e l’inadempimento sia stato sanato col pagamento di una penale, proprio perché questa è frutto di un accordo con il committente, non di un risarcimento stabilito dal giudice al termine di un contenzioso (Tar Campania, sez. IV, sentenza n. 99/2018). Pertanto, se nel primo caso l’impresa può essere esclusa per illecito professionale, nel secondo non sussistono tali presupposti. Tornando al caso in esame, il Consiglio di Stato ha escluso che la morosità nel pagamento di canoni concessori possa rappresentare una condotta che integra un grave illecito professionale, laddove non si tratti di un inadempimento definitivamente accertato, ossia non contestato in giudizio ovvero confermato all’esito di un giudizio. Rispetto al predetto orientamento, il Collegio evidenzia altresì che, nell’illecito professionale, il riscontro della gravità dell’evento verificatosi o della negligenza ed dell’errore professionale dell’operatore economico può spettare esclusivamente all’Amministrazione, non ad un terzo ricorrente. Infatti, l’impresa ricorrente non può sostituirsi all’Amministrazione nell’”individuazione, avente carattere discrezionale, del punto di rottura dell’affidabilità della controparte contrattuale, tale da precludere la stipulazione di futuri rapporti negoziali, desumibile anche da vicende pregresse”. La posizione più garantista espressa dalla suddetta giurisprudenza è ampiamente condivisa dall’ANCE, che in più occasioni ha ravvisato l’esigenza di consentire l’o-

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peratività di un quadro regolatorio efficace, senza privare gli operatori del settore delle necessarie garanzie in termini di certezza del diritto. Sotto questo profilo, sarebbe opportuno pervenire ad una modifica della norma vigente, che riconduca chiaramente le fattispecie rilevanti quale illecito professionale a fatti accertati definitivamente, riferibili solo all’impresa e riscontrabili attraverso i dati inseriti nel Casellario dell’ANAC. 3. I chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento secondo cui i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante “sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara” (cfr., ex multis, C.d.S. nn. 978/2017, 735/2017 e 74/2016). L’ammissibilità dei chiarimenti va invece esclusa allorquando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo. Infatti, se nelle gare d’appalto le uniche fonti ad assumere carattere vincolante per la Commissione giudicatrice sono bando di gara, capitolato e disciplinare (unitamente agli eventuali allegati), i successivi chiarimenti (auto-interpretativi) della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle (C.d.S. n. 4441/2015). In altri termini, i chiarimenti della Stazione appaltante possono costituire interpretazione autentica soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dall’Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite (C.d.S. n. 1889/2015). E se del caso, laddove vi sia contrasto, deve darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono.


TECNICA

TRASPORTI

CODICE DELLA STRADA VALIDE LE NOTIFICHE A MEZZO PEC Il DM 18 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16/1/2018) ha definito le procedure per la notifica delle multe stradali (e relative sanzioni accessorie) tramite indirizzo di posta elettronica certificata. Con successiva Circolare (300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018) il ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di tale procedura, sul contenuto minimo del messaggio da inoltrare e dei relativi allegati. La notifica digitale delle multe stradali dovrà d’ora in poi necessariamente essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che dispongano di un domicilio digitale o forniscano un indirizzo di PEC anche solo al momento del controllo stradale. Ovviamente qualora si tratti di soggetti privati che non dispongono di indirizzo Pec la notifica continuerà ad avvenire secondo le ordinarie modalità nel rispetto dei termini di cui all’art. 20 Codice della strada. Il verbale spedito in modalità digitale dovrà contenere nell’oggetto la dizione chiara di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada con tanto di numero della multa e dovrà contenere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con firma digitale. Andranno altresì specificate le informazioni utili al destinatario per esercitare il proprio diritto di difesa. La notifica digitale si considererà effettuata per il comando di polizia dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC. Se la notifica via PEC del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (per esempio per PEC scaduta o casella piena) il comando procederà alla notifica tradizionale della multa. Si fa presente che la notifica via PEC consente di ridurre le spese per la notifica effettuata in forma tradizionale.

DAL 22 MARZO ENTRANO IN VIGORE LE MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI 2018 È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018 il Decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”. Le nuove norme tecniche, che vanno ad aggiornare quelle del 14 gennaio 2008, entrano in vigore il 22 marzo prossimo, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con alcune eccezioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del decreto stesso. Dopo l’emanazione del decreto, si attendono altri due documenti tecnici necessari ad una corretta e completa applicazione della normativa: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici nazionali agli Eurocodici 2018. È previsto, infatti, che nell’ambito di applicazione dei lavori pubblici (D.lgs 50/2016), si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino al termine lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso delle opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche delle costruzioni. A meno delle opere in corso di esecuzione, negli altri due casi tale possibilità è consentita solo se la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC e, per quanto riguarda il caso dei progetti già affidati, ciò vale solo nel caso siano redatti secondo le NTC del 14 gennaio 2008. Per le opere private, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto

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esecutivo prima dell'entrata in vigore delle nuove NTC. Le principali novità L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme del 2008, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza delle costruzioni esistenti. Proprio su tale aspetto, al capitolo 8, le nuove NTC introducono una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti, prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso costruzioni di Classe d’uso III ad uso scolastico e di Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni. Anche nel caso di interventi di “adeguamento” le nuove NTC apportano novità, prevedendo che l’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: a) sopraelevare la costruzione; b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta; c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%; d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani. e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post‐intervento. Nei casi a), b) e d), si deve avere un coefficiente di sicurezza ≥ 1,0 per la verifica della struttura. Nei casi c) ed e) si può assumere un coefficiente di sicurezza ≥ 0,80.


TECNICA

Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione. Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti. Le novità apportate alla normativa sono importanti. Infatti c’è stato un cambio di impostazione rispetto alle precedenti norme, accettando che per le costruzioni esistenti su cui si interviene si possano richiedere livelli di sicurezza minori di quelli richiesti alle nuove costruzioni. Ciò potrà favorire la realizzazione di lavori che fino ad oggi non si avviavano, essendo in molti casi impossibile adeguare l’esistente ai livelli di sicurezza richiesti per i nuovi edifici, anzi sarà possibile innalzare il livello di sicurezza di tanti edifici a valori che rappresentano un reale miglioramento nei confronti degli eventi sismici. Anche il Capitolo 11, Materiali e prodotti per uso strutturale, presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011. Tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali. Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) per la realizzazione di elementi strutturali. Le fibre presenti nella matrice cementizia possono essere di acciaio o materiale polimerico, e devono essere marcate CE in accordo alle norme europee armonizzate. Tuttavia per la qualificazione del calcestruzzo fibrorinforzato e la progettazione delle strutture in FRC si dovrà fare esclusivo riferimento a specifiche disposizioni che emanerà il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione. L’aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volon-

tarie richiamate dalle norme stesse. Per quanto riferito da fonti ministeriali i testi sono quasi pronti per essere sottoposti all’iter di approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A fronte di un quadro normativo così aggiornato, risulta indispensabile operare analogamente per la parte regolamentare contenuta nel DPR 380 del 2001, non più in linea con le necessità di velocizzazione e di certezza dei tempi di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica.

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLA RACCOLTA COMPLETA DELLE NORME UNI È disponibile per le imprese associate ad Ance Brescia, una convenzione per l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto all’anno 2017. In particolare, è possibile acquistare l’abbonamento alla consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, i recepimenti di quelle europee EN e le adozioni di quelle internazionali ISO. Sarà infatti possibile visualizzare sul proprio computer i testi integrali delle norme UNI (nella modalità di sola consultazione on-line senza scarico o stampa del documento) al prezzo forfettario di € 200,00 (+ IVA) per le imprese con meno di 50 dipendenti e di € 300,oo per le ditte con più di 50 dipendenti. Si sottolinea che, oltre al vantaggio economico, l’abbonamento permette di soddisfare il “requisito di conoscenza delle norme” richiesto alle imprese in fase di rilascio o rinnovo delle certificazioni, da parte degli Enti accreditati, di sistema qualità UNI EN ISO 9001, 14001, etc. Infatti la possibilità di visualizzare le norme on line equivale al possesso del documento cartaceo. Analoga valenza c’è quando devono rispettare le richieste di conformità richiamate nei contratti da parte dei clienti/committenti privati e pubblici, nonché delle autorità di controllo e, non ultimo, quando desiderano essere più competitive, migliorando e innovando prodotti, servizi e processi. Come sottoscrivere/rinnovare l’abbonamento La Convenzione per il 2018, acquistabile da subito, prevede un abbonamento disponibile alle seguenti condizioni: • 200 € + Iva 22% per aziende con meno di 50 dipendenti • 300 € + Iva 22% per aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro

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Per sottoscrivere la convenzione, le imprese devono comunicare ad Ance Brescia, mezzo e-mail (info@ancebrescia.it), la volontà di sottoscrivere l’abbonamento, allegando alla il modello di adesione. Sarà premura di ANCE Brescia inoltrare la richiesta e i dati all’UNI che provvede a fornire direttamente all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie per completare l’adesione e iniziare ad utilizzare il servizio. UNI provvederà ad inviare le credenziali (login e password) per l’accesso al servizio solo in seguito a: ►il pagamento anticipato dell’intero prezzo dell’abbonamento per la consultazione delle norme UNI fino al 31/12/2018; ►l’accettazione delle condizioni previste nel ”Contratto per la fornitura del servizio di abbonamento”. Come funziona la consultazione Una volta sottoscritto il contratto e versato l’importo dovuto, si accede alla consultazione dei testi integrali delle norme tecniche tramite il sito internet UNI. L’accesso – riservato al cliente e inteso solo per uso interno – avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili. Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme. Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite). L’aggiornamento delle norme avviene in continuo. La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad Internet. L’abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa. Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo fino a tutto il 31 dicembre 2018.


URBANISTICA

OBBLIGO DI SPAZI PER DEPOSITO BICICLETTE IN TUTTI GLI EDIFICI È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, n. 25 La legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. La legge, in vigore dal prossimo 15 febbraio 2018, ha come obiettivo quello di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto attraverso l’approvazione: • di un Piano generale della mobilità ciclistica (che costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica) da parte del Ministero delle Infrastrutture entro 6 mesi decorrenti dal 15 febbraio 2018; • di progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” da parte delle Regioni, sentiti gli enti locali interessati, entro 12 mesi dall’approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica (i progetti approvati costituiscono variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti); • l’approvazione, con cadenza triennale, di piani regionali della mobilità ciclistica in coerenza con il Piano generale dei trasporti e della logistica e il Piano generale della mobilità ciclistica; • di Piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan) da parte dei Comuni o della città metropolitane quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS). Le città metropolitane e le Province, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta, in coerenza con il Piano regionale della mobilità e con i piani urbani della mobilità (Biciplan). Tra le misure a disposizione dei Comuni per incentivare l’uso delle biciclette la legge all’articolo 8 prevede: • la realizzazione di velostazioni in prossimità delle stazioni ferroviarie, metropolitane, porti o aeroporti, oppure realizzare le infrastrutture per i ciclisti nelle opere di edilizia agevolata o popolare; • la previsione nei regolamenti edilizi di misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche. In particolare è previsto che i Comuni in sede di attuazione degli strumenti urbanistici stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

OK DELLA CONSULTA AL DECRETO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE Con la sentenza del 23 febbraio 2018, n. 36 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Dpr 12 settembre 2016, n. 194 recante “Norme per la semplificazione e accelerazione di procedimenti amministrativi”. Si ricorda che il decreto esaminato dalla Corte rientra tra i provvedimenti di attuazione della Legge 124/2015 (cd. Riforma Madia) ed in particolare dell’articolo 4 che aveva demandato ad un successivo regolamento la previsione di norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi(localizzazione, progettazione e realizzazione) riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’avvio di attività imprenditoriali (suscettibili di avere effetti sull’economia o sull’occupazione) compresi anche quelli relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Il Dpr 194/2016 ha previsto che ciascun ente territoriale può, entro il 31 gennaio di ogni anno, individuare specifici progetti riguardanti le suddette opere già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21 del Dlgs 50/2016 o in altri atti di programmazione previsti dalla legge (da approvare entro il successivo 31 marzo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e chiedere alla Presidenza del Consiglio l’applicazione di alcune norme di semplificazione: • riduzione di termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l’avvio delle attività in misura non superiore al 50% rispetto ai termini previsti; • applicazione di poteri sostitutivi in merito all’adozione degli atti in caso di inutile decorso dei termini per la conclusione dei procedimenti. Ulteriori interventi possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche su segnalazione del soggetto proponente in merito a progetti non inseriti nell’elenco o in altro atto di programmazione. Proprio con riferimento alle modalità di esercizio del potere sostitutivo la Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato ed in particolare con riguardo all’articolo 5, commi 1 e 2 del Dpr 194/2016. L’articolo 5 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso in cui siano coinvolte “competenze delle regioni e degli enti

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locali”. La norma statuisce al comma 1 che: “Nei casi in cui l’intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco”. Al comma 2, la disposizione specifica che: “Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Secondo la Regione Veneto con le disposizioni citati si assisterebbe ad un “sistema scoordinato di esercizio del potere sostitutivo” lesivo delle competenze regionali in quanto nel caso in cui: • non sussiste un interesse nazionale alla realizzazione dell’opera e questa coinvolga esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione o di un ente locale (art. 5, comma 1) il potere sostitutivo, pur in presenza di un prevalente interesse “locale”, viene attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale con valutazione “ampiamente discrezionale” avrà la facoltà di delegarlo al Presidente della Regione o al sindaco interessato; • sussiste un preminente interesse nazionale o nel caso in cui non sia coinvolto esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione o di un Comune, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono attribuite alla Conferenza Unificata (Stato-Regioni ed enti locali) piuttosto che alla Conferenza permanente (Stato e Regioni). Di diverso avviso la Corte Costituzionale la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dello Stato in quanto le censure delle Regione dovevano nel caso essere rivolte alla norma contenuta nella legge delega (Legga 124/2015) ovvero all’articolo 4 lettera d) che ha attributo al Presidente del Consiglio un potere sostitutivo lasciando al decreto il compito di prevedere, nel caso in cui nei procedimenti siano coinvolte amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, “idonee forme di raccordo”. Inoltre è stata ritenuta non fondata anche la scelta di coinvolgere la Conferenza unificata piuttosto che la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome in quanto la normativa contenuta nel DPR 194/2016 ha ad oggetto una pluralità di interventi per i quali non è consentito, in via preventiva, individuare le amministrazioni coinvolte.


RIFIUTI

PUBBLICATE SUL SITO DEL MATTM LE NUOVE FAQ SUI CAM EDILIZIA Si segnala che il 2 febbraio 2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato un aggiornamento delle domande più frequento (FAQ) sui criteri ambientali minimi sull’edilizia, di cui al DM del 11 ottobre 2017. Le FAQ contengono chiarimenti importanti per le stazioni appaltanti e imprese sull’utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) all’interno degli appalti pubblici di lavori nonché ai fini dell’affidamento dei servizi di progettazione.

TRASPORTO DI RIFIUTI DI METALLI SEMPLIFICAZIONI Il ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto 1 febbraio 2018 (G.U. del 8 febbraio 2018 n. 32) con il quale sono state stabilite modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, in attuazione dell’art. 1, co. 123, della legge 124/2017. Il decreto, in particolare, introduce un nuovo modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) da utilizzare nel caso di “microraccolta”, ossia di trasporto con lo stesso veicolo di rifiuti raccolti presso più produttori/ detentori. Il nuovo modello di FIR è molto simile a quello “ordinario” previsto dal dm 145 del 1998 e contiene tutte le indicazioni essenziali per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, la principale differenza attiene alla sezione relativa ai produttori/detentori, che risulta “allargata”. Viene infatti data la possibilità di inserire in un unico formulario fino a 10 produttori con relativi punti di raccolta, nel caso si superi tale valore è necessario compilare un formulario aggiuntivo (all. B). Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione viene chiarito che: ■ ciascun produttore, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, deve riportare nel formulario il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo; ■ il formulario va redatto sempre in 4 copie, di cui una copia rimane presso l’ultimo produttore, mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal trasportatore e due dal destinatario; ■ il destinatario deve trasmetterne la quarta copia all’ultimo produttore dei rifiuti ed una fotocopia del formulario stesso agli altri produttori o detentori intervenuti (art. 3).

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ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA

della concorrenza

In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Congedo di paternità, chiarimenti sulle regole per il 2018 Diramate dall’Inps ulteriori istruzioni sulle regole in vigore nel 2018 per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo previsto per i lavoratori dipendenti

Newsletter numero 8 del 2/3/2018

Agenzia delle Entrate: dal 1° marzo nuove regole per l’invio degli interpelli Cambiano le regole per la presentazione degli interpelli all’Agenzia delle Entrate che, a partire dal 1º marzo, dovranno essere indirizzati alla Divisione Contribuenti. La nuova procedura è conseguente al recente riassetto organizzativo degli uffici centrali dell’Amministrazione

comunicazione di sistema

I costruttori alla politica, serve una nuova rotta per la rinascita del settore e del Paese Ci vuole un impegno forte e serio della politica per portare il settore delle costruzioni fuori da una crisi di sistema che in dieci anni ha causato la perdita di oltre 600 mila lavoratori e la chiusura di più di 100 mila imprese. E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Ance Gabriele Buia nel corso dei due incontri che si sono svolti oggi nella sede dell’Associazione, il primo con Raffaele Fitto leader di “Noi con l’Italia-Udc”, e il secondo con Beatrice Lorenzin, capolista di “Civica popolare”. Presenti ai due appuntamenti anche i vertici delle sigle datoriali e delle professioni della filiera delle costruzioni

opere pubbliche

Appalti pubblici, operativa la tassa sulle gare per il 2018 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Anac che fissa, per l’anno 2018, gli importi e le modalità del contributo che stazioni appaltanti, operatori economici e Soa devono versare all’Autorità per la partecipazione alle gare pubbliche

lavoro

Contrattazione collettiva: prioritaria l’effettiva rappresentatività datoriale Siglato da Confindustria, Cgil Cisl e Uil l’accordo sui contenuti e gli indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva. Tra i principali aspetti sottolineati nel documento la necessità di misurare la effettiva rappresentatività datoriale oltre che quella sindacale per contrastare il proliferare dei contratti anomali e i conseguenti fenomeni di dumping contrattuale e di alterazione

fiscalità

Ecobonus e sismabonus 2017, prorogata al 9 marzo la comunicazione alle Entrate Rinviato al 9 marzo il termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica effettuati nel 2017. L’adempimento rende efficace la “cessione del credito” prevista dalla normativa su ecobonus e sismabonus condomini Piani di risparmio individuali: chiarimenti sul nuovo strumento finanziario L’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’applicazione delle disposizioni relative ai piani di risparmio a lungo termine, attraverso i quali è possibile tra l’altro investire nel capitale delle imprese di costruzione. In particolare viene precisato che, in caso di rimborso degli investimenti prima dei 5 anni, il mantenimento dell’agevolazione fiscale è possibile solo attraverso il reinvestimento entro 90 giorni

mercato privato

Semplificazione delle procedure, legittimi i poteri sostitutivi dello Stato Sono legittime le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato previste dal decreto per la semplificazione delle procedure. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale in una recente

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sentenza, in cui dichiara inammissibile e infondato il ricorso promosso dalla Regione Veneto nei confronti della norma Impatto ambientale: ok della Corte europea alla Via postuma Una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue riconosce la legittimità della Valutazione di impatto ambientale effettuata su un’opera già realizzata e in esercizio non sottoposta a Via all’epoca della costruzione. Il pronunciamento della Corte, in cui comunque viene ribadito il carattere preventivo della Via, è relativo a un ricorso della regione Marche precedente all’entrata in vigore della normativa italiana sulla Via postuma



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ASCENSORI

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018

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