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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE NOVEMBRE 2017
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ISSN 2465-3101
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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA NOVEMBRE 2017
Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia
SOMMARIO Il sismabonus in azienda: a tutela della sicurezza e del patrimonio produttivo pag. 563 La cessione del credito d’imposta: l’Ance preme per il via libera definitivo
pag. 565
Professionalità da export: le imprese edili italiane conquistano nuovi mercati pag. 567 Utilizzo dei riciclati: prosegue la collaborazione con le imprese bresciane pag. 570 Brixia forum: il rilancio prende forma con sponsor e nuove progettualità
pag. 573
Fabbriche, una seconda vita da abitazioni confortevoli e soprattutto molto trendy pag. 575
Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
pag. 580 pag. 598
Indici Lavori pubblici
pag. 601
Tecnica Economia
pag. 612
Comunicazioni Ance informa
pag. 614
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pag. 602 pag. 613 pag. 615
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CONVEGNO CON IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO TIZIANO PAVONI E CON IL COLLEGA DI AIB GIUSEPPE PASINI
IL SISMABONUS IN AZIENDA: A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO
Il tema della sicurezza sismica delle strutture produttive è balzato all’attenzione soprattutto dopo gli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna in cui si sono registrati alcuni collassi di edifici industriali. L’ancor più drammatico terremoto del centro Italia, con il pesante tributo di vite, ha poi rafforzato l’interesse e l’urgenza di queste tematiche.
Un momento dei lavori tenutisi presso l’auditorium Balestrieri
Intervenire con intelligenza si può, puntando soprattutto alla prevenzione, perché il terremoto a Brescia non è un fenomeno sconosciuto. È quanto emerso nel convegno “La sicurezza statica e sismica degli edifici produttivi: obblighi normativi, tipologie di interventi, costi medi, agevolazioni”, organizzato nell’auditorium Balestrieri dall’Associazione Industriale Bresciana insieme ad Ente Sistema Edilizia Brescia, all’interno della “Settimana Europea di salute e sicurezza sul lavoro 2017”. Un pomeriggio di relazioni sul tema che ha tenuto a battesimo i 563
seminari dei Campus dell’edilizia. Scopo dell’incontro è stato approfondire gli aspetti normativi, costruttivi, tecnologici ed economici da approntare per l’adeguamento e il miglioramento statico sismico degli edifici. Le cose sono cambiate, ed esistono oggi dei vantaggi fiscali non da poco per chi opera nel modo corretto. Lo ha ricordato Tiziano Pavoni, presidente del Collegio costruttori di Brescia che ha insistito sulla valutazione a cui sono chiamati gli imprenditori. “Le scelte strategiche non possono e non devono esaurirsi in un mero
SALVAGUARDIA: NELLE FABBRICHE IL VALORE DEL CONTENUTO È DIECI VOLTE SUPERIORE A QUELLO DEL CONTENITORE
calcolo dell’onere economico immediato, ma ampliarsi fino a considerare tutte le possibili variabili”, ha ricordato il presidente Pavoni. Il vantaggio fiscale ha l’indubbio pregio di ridurre, da subito, l’onere finanziario dell’adeguamento sismico così come le ricadute assicurative degli interventi migliorativi”. Brescia si trova in una zona delicata, il cui rischio sismico è cresciuto per una serie di spostamenti tellurici che l’hanno riclassificata in zona 2. La perdita della possibilità di produrre e di giornate lavorative a seguito di un evento sismico costituisce un grave danno. L’analisi effettuata da Confindustria ha permesso di approfondire la situazione di una serie di edifici campione, con un verdetto: il valore del contenuto può essere dieci volte superiore a quello del contenitore. La tenuta del marchio e la sicurezza dei dipendenti sono tassativamente i primi elementi da salvaguardare. “Parlare di sicurezza a Brescia non è solo una costante nel settore imprenditoriale - ha esordito il presidente Aib, Giuseppe Pasini - sempre pronto a divulgare la responsabilità sociale di tutti i cittadini. Chi meglio delle imprese sa andare sempre avanti, verso l’innovazione e la sicurezza nella produzione? Se le imprese sono attente ai tempi ed ai materiali non così la normativa”. Insomma, per il numero uno degli industriali bresciani siamo ancora a due velocità: le aziende che sperimentano nuovi materiali più sicuri e lo Stato che registra ritardi storici. Un appello, infine, da Pasini riguardo alla concessione degli appalti, dove
Il presidente di ANCE Brescia, Pavoni (a sinistra) ed il presidente di AIB, Pasini, al tavolo dei relatori
troppo spesso si guarda solo il prezzo. “In realtà - ha detto -questo non è sinonimo di sicurezza: è più importante che, chi realizza gli edifici antisismici, abbia la solidità finanziaria per portare a termine il lavoro. I privati devono continuare nella giusta direzione, il governo centrale deve velocizzarsi”. Numerosi gli interventi tecnici che sono seguiti nel corso della giornata del convegno di studio. Hanno infatti preso la parola Alberto Clerici (Professore Associato di Geologia Applicata Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica - Dicatam - Università degli Studi di Brescia) “Pericolosità sismica dei luoghi. Rischio sismico a Brescia e provincia”; Giovanni Plizzari (Direttore Dicatam Università degli Studi di Brescia) “Nuove tecnologie per il miglioramento sismico degli edifici esistenti. Profili normativi”; Gianluca Loffredo (Archiliving Srl) “Dall’analisi preliminare alla definizione del progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio industriale: le principali componenti strutturali 564
da mettere in sicurezza.Alcuni casi e costi medi di intervento”; Donatella Guzzoni (Presidente Sismic, Associazione tecnica per la promozione acciai sismici per cemento armato) “Le costruzioni sismiche: non solo una questione di materiali”; Augusto Prusso (Allianz Bank Financial Advisors); Gianluca Di Pierro (Direttore Responsabile Property in Allianz); Gianfranco Boleso (Commissione Information Technology Allianz) “Terremoti in Emilia Romagna e Abruzzo, esempi di sinistri occorsi alle Aziende, approccio Allianz, condizioni generali nonché esempi di costo con riferimento agli elementi costruttivi. Copertura Car per gli interventi di miglioria, in termini antisismici, dei plessi industriali. Conseguenze dei fermi di produzione e descrizione della polizza danni indiretti”; Enrico Massardi (Ance Brescia) “Le agevolazioni fiscali Sismabonus 2017 applicate agli edifici ad uso produttivo. Limiti e potenzialità”. I lavori sono stati conclusi da Carlo Fusari, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia.
L’INIZIATIVA DEL PRESIDENTE GIULIANO CAMPANA È STATA CONFERMATA A MARGINE DI UN CONVEGNO
LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA: L’ANCE PREME PER IL VIA LIBERA DEFINITIVO
Partendo proprio dalla questione del credito d’imposta, la proposta - emersa a margine di un convegno organizzato dall’Ance - arriva dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Morando, che ha ipotizzato l’introduzione di un credito automatico d’imposta per le imprese che fanno investimenti, in azienda, su formazione e riqualificazione dei dipendenti. In questo modo, Morando ne è convinto, si otterrebbero due risultati: assicurare l’ingresso di giovani e riqualificare i lavoratori già in azienda. Questo aspetto si lega, in modo particolare, alla
Ammortamenti, superammortamenti, estensione del sismabonus, ecobonus e lotta agli immobili eccessivamente “energivori”. C’è moltissima carne al fuoco per il settore edilizio, che continua il dialogo con le istituzioni per dare sempre più ossigeno ad un comparto che chiede la possibilità di lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo di sudore e lacrime.
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questione iperammortamento e superammortamento, incentivi che rendono le aziende sempre più legate alla tecnologia, con il rischio di escludere dal processo produttivo i lavoratori con maggiore anzianità di servizio. Per questo riqualificarli diventa un passaggio essenziale. Da qui l’ipotesi che il credito d’imposta diventi un volano per la formazione aziendale. Sul fronte Ecobonus, la richiesta dell’Ance è stata messa nero su bianco dal Presidente Giuliano Campana, che nel corso di un convegno ha sviluppato la fotografia di un “Paese insicuro”,
L’IPOTESI SPAZIA DAI FABBRICATI INDUSTRIALI ALLE IMPRESE, SINO A COMPRENDERE LE UNITÀ ABITATIVE
con 11 milioni di edifici - residenziali e non - che sorgono in aree ad alto rischio sismico, aree dove vivono 19 milioni di famiglie. Nasce da qui la proposta di estendere il sismabonus, che attualmente contempla solo gli interventi sulle case in zona sismica 1 (quella, cioè, considerata più a rischio), alle zone 2 e 3, opzione che dovrebbe riguardare sia le abitazione sia gli immobili ad uso produttivo. I vertici dell’Ance, convinti che il limite a 96mila euro per unità immobiliare (opzione relativa a quelle residenziali) sia inefficace per le strutture produttive, auspicano una rimodulazione del bonus, tarandolo sulle necessità dell’immobile oggetto di intervento, e ammettendo anche l’eventualità di sommare sismabonus ed ecobonus. Ma non è tutto: l’Associazione dei costruttori edili chiede venga riconosciuta la possibilità di utilizzo della cessione del credito anche per interventi su singole unità immobiliari e per edifici diversi da quelli condominiali, compresi quelli di destinazione produttiva. Ma la fragilità del patrimonio immobiliare italiano è solo uno degli aspetti su cui Ance invita a riflettere. Sempre il presidente Campana, lo scorso settembre, ha chiesto la proroga fino al 2020 della detrazione Irpef commisurata al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. In questo modo si potrebbe indirizzare l’acquisto verso unità immobiliari più efficienti e non inquinanti. Viene inoltre caldeggiata la messa a regime della detrazione Irpef per il recupero edilizio (nelle formulazioni potenziate e in vigore fino al 31 dicembre 2017) e la proroga fino al 2021 della detrazione
per interventi di riqualificazione cosa dice rispetto alle proposte energetica eseguita su edifici esi- dell’Ance? stenti. Non da ultimo, diviene neIntervenendo al convegno su cessario premiare gli interventi che ecobonus e sismabonus, il miniincidono in maniera più evidente stro Graziano Delrio ha parlato di sulle prestazioni energetiche degli misure che sono già state messe edifici. in campo, insistendo Ma quanto costesulla necessità che gli rebbe mettere in sicuitaliani investano su È stata ventilata rezza il patrimonio queste opzioni offerte l’ipotesi che si abitativo italiano? Pardal Governo. Intanto metta in totale tiamo dai dati relativi il ministro ha ventilato al passato: dal 1943 al detraibilità anche l’ipotesi che si metta 2013, i terremoti sono la diagnosi sismica in totale detraibilità degli edifici costati all’Italia 188 anche la diagnosi similiardi di euro, un smica degli edifici, costo che poteva esseinsistendo sulla nere arginato investendo cessità, per quanto nella prevenzione. Allo stato attua- concerne le aree a rischio sismico, le, per mettere in sicurezza le aree che si spenda per la prevenzione e più a rischio servirebbero circa 105 non solo per riparare ai danni. miliardi di euro. Ma il Governo 566
GLI APPALTI OTTENUTI NEL 2016 AMMONTANO AD UN VALORE DI OLTRE 20 MILIARDI DI EURO
PROFESSIONALITÀ DA EXPORT: LE IMPRESE EDILI ITALIANE CONQUISTANO NUOVI MERCATI È un vero boom oltreconfine per l’edilizia nostrana. A confermarlo è il Rapporto Ance 2017 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo, presentato all’inizio di ottobre alla Farnesina. I dati relativi al 2016 parlano infatti di 244 nuovi lavori aggiudicati, per un valore di oltre 20 miliardi di euro. Il che si traduce, a livello di fatturato, in un corroborante +17,8%, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Per avere idea della portata di tale risultato può essere utile tracciare un bilancio degli anni precedenti. Basti dire che, prendendo in considerazione il periodo 2004-2016, il fatturato estero delle 43 imprese di cui si occupa il rapporto dell’Associazione nazionale costruttori edili, è quasi quintuplicato, essendo passato da 3,1 a 14,1 miliardi di euro, il che corrisponde ad una crescita del 13,5% all’anno. In un orizzonte, quindi, di costante espansione, il
2016 ha fatto segnare un ulteriore confini nazionali, in 686 opere, aumento, con un corroborante + che valgono qualcosa come 90,8 17,8% rispetto al 2015. miliardi di euro, con un portafoglio Come anticipato, a livello di lavori di 52,6 miliardi di euro. Torcommesse sono stati nando ad una visione registrati 244 nuovi pluriennale, il portafoOggi le imprese lavori per un ammonglio commesse - negli del Bel Paese sono tare complessivo 20,8 ultimi 12 anni - si è miliardi di euro, con coinvolte all’estero, posizionato in mercati 15,4 miliardi di comche associano ad una in 686 opere petenza esclusiva delle forte competitività un aziende nazionali. In minor rischio di tipo totale le imprese del Bel Paese politico. sono coinvolte, al di fuori dei In aumento, nello specifico, 567
ATTUALMENTE LE IMPRESE ITALIANE LAVORANO IN 90 PAESI IN PARTNERSHIP CON OLTRE 300 AZIENDE LOCALI
è la presenza nell’Area Ocse (il 46,3% delle nuove commesse è localizzato nei 22 Paesi di quest’Area) e in 16 Paesi del G-20. I contratti di concessione sono infine 21, per un valore complessivo di 37,5 miliardi. Attualmente le imprese italiane lavorano in 90 Paesi con oltre 300 aziende di diritto locale. Indubbiamente, tra le motivazioni del successo italiano all’estero, c’è stata - stando al rapporto Ance - la carenza di opportunità in Italia. Per reagire agli effetti della crisi economica si è dunque scelto di andare a investire nei principali Paesi dell’Ocse, i mercati più
concorrenziali del Mondo, dove “i Governi hanno sempre dato priorità alle infrastrutture”. Nel 2016 il primo mercato sono stati gli Stati Uniti. Va evidenziato come, già da due anni, il fatturato estero corrisponda a oltre il 70% del totale delle attività delle imprese oggetto del Rapporto Ance, situazione del tutto diversa rispetto al 2004. Per le aziende (undici in totale) che superano i 500 milioni di fatturato annuo, l’estero oggi rappresenta l’80,9% del valore della produzione, ma in tre casi siamo addirittura oltre il 90%. Le aziende di classe interme-
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dia (251-500 e 101- 250 milioni) l’estero corrisponde a circa il 30% del fatturato complessivo. Considerando l’andamento degli ultimi 13 anni, si nota come le imprese già presenti sui mercati esteri siano in crescita mentre si amplia il numero di imprese che sta investendo fuori dall’Italia. Anche nelle piccole e medie imprese - parliamo di fatturati sotto i 100 milioni - il peso delle attività estere è in crescita, nell’ottica di una strategia volta a portare i propri affari anche oltreconfine.
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LA FILOSOFIA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE INDICATA DAL PROTOCOLLO SIGLATO DA ANCE LOMBARDIA E REGIONE
UTILIZZO DEI RICICLATI: PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE BRESCIANE Un protocollo con Ance Lombardia per migliorare la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e dei prodotti da esso recuperati con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dal riciclo degli stessi. Questo è il senso dell’accordo sottoscritto dall’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi e dal presidente Ance Lombardia Luigi Colombo al quale partecipano anche alcune imprese bresciane (www. riciclo-inerti.it). Sono diverse le realtà nel bresciano che operano seguendo la filosofia dell’economia circolare, ovvero utilizzando rifiuti provenienti da lavorazioni edilizie e
immettendoli nel ciclo produttivo, sempre tenendo alta l’attenzione sui problemi legati all’ambiente, alla sicurezza e alla salute. Si tratta di un fronte sul quale le imprese sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni: in questo senso, grazie anche alle collaborazioni avviate con Ance Brescia, l’Ente Sistema Edilizia Brescia e la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Brescia, si sta 570
promuovendo la ricerca nel campo della lavorazione e dell’implementazione di materiali riciclati. Assodato come il comparto delle costruzioni sia uno dei più importanti in Europa, nell’ottica di garantire una sempre maggiore flessibilità e, soprattutto, incentivare l’utilizzo di materiali riciclati, una direttiva europea prevede che, entro il 2020, il 70% del materiale inerte impiegato nelle costruzioni
ENTRO IL 2020 DOVRÀ ESSERE RICICLATO IL 70% DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
derivi dal riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione. Ma perché ciò avvenga nel segno della qualità serve una gestione attenta dei rifiuti inerti, puntando alla massimizzazione del loro recupero. In Italia, però, c’è una scarsa richiesta di aggregati riciclati, anche a causa della carenza di strumenti a disposizione delle Amministrazioni per incentivarne l’utilizzo, ovviamente con tutti i controlli del caso. È proprio a questo punto che entra in gioco la specificità di molte imprese bresciane e, fra queste, quella del Gruppo Gatti che ha invitato i dirigenti di Regione Lombardia e i ricercatori dell’Università di Brescia a visitare gli impianti autorizzati a ritirare e mettere in riserva il materiale riciclato. L’attività svolta riguarda i materiali non pericolosi ed è sottoposta ad autorizzazione da parte della Provincia. Tutta la filiera, infatti, è strettamente condotta nel rispetto delle normative in materia di trattamento e utilizzo di materiali provenienti dal recupero di rifiuti. Ma non viene verificata solo la conformità dei materiali: durante il trattamento la tutela ambientale è garantita sia per quello che riguarda la falda acquifera sia a livello di rispetto di flora e fauna. I test che accompagnano il processo produttivo, poi, sono rigidissimi. Va specificato che il materiale su cui si lavora è composto in gran parte da residui di attività di ristrutturazione e demolizione edifici, da opere civili e infrastrutturali o da attività industriali nel campo dei prefabbricati così come da compo-
Non viene verificata solo la conformità dei materiali: durante il trattamento la tutela ambientale è garantita sia per quello che riguarda la falda acquifera sia a livello di rispetto di flora e fauna. I test che accompagnano il processo produttivo sono, quindi, rigidissimi.
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DIVERSI SONO I SITI AUTORIZZATI A RITIRARE E METTERE IN RISERVA IL MATERIALE EDILE DA RICICLARE
nenti di costruzioni civili (mattoni, piastrelle e altro ancora). Tali materiali vengono inizialmente “sgrossati” per eliminare elementi non idonei come plastica, ferro o legno. Poi, effettuati alcuni controlli, si passa alla seconda fase, con processi di lavorazione legati alla destinazione d’uso del materiale frutto del processo di riciclo. Il problema resta quello della collocazione sul mercato del prodotto riciclato, problema in gran parte legato alla scarsa conoscenza che porta a considerarlo come uno scarto e non come un materiale di qualità da impiegare, ciò anche a causa di un quadro normativo in materia a volte poco trasparente. Questo scoraggia gli investimenti, dal momento che ricezione e lavorazione del riciclato consentirebbero vie di sbocco limitate. L’augurio è che, al contrario, ci sia un’incentivazione dell’utilizzo dei materiali da recupero al posto di quelli naturali, così da permettere un ciclo virtuoso che sostenga il comparto e rispetti l’ambiente. Proprio a questo proposito, i recuperi ambientali sono uno degli ambiti in cui i materiali riciclati vengono impiegati. Un esempio virtuoso è rappresentato dal laghetto dei cigni a Berlingo, frutto del risanamento di una ex cava di ghiaia ora diventata un’oasi naturalistica di 70.500 metri quadrati, di cui 58.200 occupati dallo specchio d’acqua. Ecco come può essere tradotto in pratica il concetto del riciclo, di una logica che abbini sviluppo con impatti ambientali ridotti rispetto al passato.
I ricercatori dell’Università di Brescia in visita agli impianti
Il Laghetto dei Cigni di Berlingo è il risultato finale di un’operazione di recupero ambientale di una ex cava di ghiaia e sabbia del Gruppo Gatti. Adesso è un’oasi naturalistica di 70.500 metri quadrati concessa in comodato gratuito al Comune e a disposizione dei cittadini.
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L’IMPEGNO DI CAMERA DI COMMERCIO E DI PARTNER ISTITUZIONALI PER IL CENTRO FIERA CITTADINO
BRIXIA FORUM: IL RILANCIO PRENDE FORMA CON SPONSOR E NUOVE PROGETTUALITÀ
Passare dall’orlo del baratro ad un 2018 che fa rima con rilancio. È sicuramente un autunno dai risvolti positivi quello che sta vivendo la Fiera di Brescia. La struttura di via Caprera, che nel 2016 sembrava prossima al tracollo, tra conti in rosso, padiglione chiuso dal 2014 e rischio di dover portare i libri contabili in tribunale, è passata a contemplare un orizzonte di speranza, grazie ad una proficua serie di rapporti con sponsor e partner di vario tipo.
Un primo segnale positivo lo aveva dato la Camera di commercio di Brescia (guidata dal presidente Giuseppe Ambrosi), che ha staccato un assegno da 7,5 milioni di euro per puntellare i conti piuttosto malandati dell’Ente fiera. Poi sono intervenuti gli imprenditori, che si sono assunti l’onere di gestire il padiglione. Dopo 12 mesi, diciamo così, di 573
prova, Brixia Forum (così è stata ribattezzato il polo fieristico cittadino), può passare alla “fase 2”, ora sostenuta da un main sponsor come Azimut, che verserà 100mila euro all’anno per 36 mesi. Accanto al gruppo bancario agiranno poi 23 partner, che contribuiranno con 10mila euro annui. Sul fronte della gestione sarà impegnata Pro Brixia (ovvero
IL RITORNO DI EXA È POSSIBILE MA IN UNA CHIAVE ATTUALIZZATA CHE COINVOLGA ANCHE NUOVI ATTORI
un’agenzia speciale della CdC), che punta al futuro guardando… al passato, nell’ottica di riportare in fiera, sia pur fortemente rivisitati, alcuni marchi storici. È il caso di Exa, che - come sottolineato con forza da Giovanna Prandini, presidente di Pro Brixia - non sarà un remake di quello che era. Si pensa, semmai, ad una formula innovativa, che coinvolga la Fondazione Uomo natura ambiente, Slowfood e Coldiretti, per affiancare alla storica vetrina sulle armi anche agricoltura, birdwatching, biodiversità ed altro ancora. Su questo fronte stanno lavorando anche l’Aib e le università cittadine, con l’obiettivo di concretizzare il progetto nell’autunno del 2018. Casomai la rassegna fosse baciata dal successo, nulla vieta di tornare ad ipotizzare un nuovo progetto Exa. Tornando sempre ai “marchi che furono”, con la storica Made in Steel saldamente a Milano, l’ipotesi più probabile - se ne sta già ragionando con Siderweb - è quella di creare un appuntamento differente da dedicare all’acciaio, mantenendo come orizzonte temporale sempre il 2018. Parlando di quanto è già nero su bianco, in un 2018 che parla di spazi espositivi già occupati al 70%, dovrebbero tornare Expo Sicuramente, con l’arrivo poi di Blu Nautilus, Expo elettronica ed una fiera del benessere. Il domani della fiera di Brescia quindi, forte anche di due contratti di rete siglati con Montichiari e con le fiere della Lombardia orientale, appare di nuovo sereno. Il lavoro è tanto, ma finalmente c’è un progetto vero cui appigliarsi, per non fare mai più naufragio.
Parlando di quanto è già nero su bianco, in un 2018 che parla di spazi espositivi già occupati al 70 per cento, dovrebbero tornare Expo Sicuramente, con l’arrivo poi di Blu Nautilus, Expo elettronica ed una fiera dedicata al benessere.
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OFFICINE, LABORATORI E MAGAZZINI SONO SFRUTTABILI PER GLI AMPI VOLUMI E LA POSSIBILITÀ DI SOPPALCHI
FABBRICHE, UNA SECONDA VITA DA ABITAZIONI CONFORTEVOLI E SOPRATTUTTO MOLTO TRENDY
Una seconda vita alle fabbriche dismesse. Ampi spazi, alte vetrate: i nuovi loft hanno grande appeal. Ma trasformare in abitazione uno spazio industriale non è sempre facile. C’erano una volta le fabbriche che sorgevano in città. Poi le attività produttive hanno traslocato altrove, ma gli edifici industriali sono rimasti. Poco alla volta, si è cominciato a riorganizzare queste vecchie strutture, ed a trasformarne l’utilizzo.
Officine, laboratori e magazzini sono diventati case confortevoli, ben sfruttabili per gli ampi volumi e la possibilità di soppalchi a giorno. Fino a poco tempo fa questa era una scelta praticata dai single. Oggi anche le famiglie iniziano a considerare il loft come un luogo dove vivere, soprattutto se si trova in zone dotate di servizi di base. A prima vista, un ex magazzino sembra davvero una buona soluzione per abitarci: grandi
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spazi, alte vetrate, a volte cortile e giardino di proprietà. Un’opzione interessante anche in termini di costo, più contenuto rispetto a una tipologia normale di abitazione. A patto, però, di non comprare in modo sprovveduto. Non è solamente una questione di caratteristiche architettoniche. Sul mercato esistono infatti loft che restano locali destinati all’uso industriale, nei quali si può svolgere esclusivamente un’attività lavorativa, e altri che hanno invece
IL SUGGERIMENTO D’OBBLIGO È DI AFFIDARSI AD IMPRESE ESPERTE E DOTATE DELLE NECESSARIE CERTIFICAZIONI
ottenuto l’abitabilità. Questo è un aspetto spesso sottovalutato dai compratori che poi si trovano a fare i conti con grosse difficoltà. Per prima cosa, bisogna capire se, da un punto di vista urbanistico, un ex magazzino consente la cosiddetta «permanenza di persone». Se questa condizione non c’è, l’immobile in partenza non può essere considerato abitabile, a meno di sostenere un esborso economico importante e non sempre sufficiente a risolvere la questione. Inoltre, occorre verificare se l’area è inserita nel piano regolatore del Comune come industriale, e se è ammesso il cambio di destinazione d’uso. Non va dimenticato poi che si tratta sempre di una vecchia struttura nata per uso industriale o artigianale, per la quale va adeguata, se non addirittura rifatta, tutta l’impiantistica, sia per rispettare le normative sia per le ovvie necessità di carattere abitativo. Il suggerimento d’obbligo è quello di affidarsi a imprese esperte e munite delle necessarie certificazioni per poter, a lavoro ultimato, disporre di tutte le conformità che le leggi specifiche in materia di impianti impongono. Fin qui l’accenno all’aspetto burocratico che non è da poco. Per analizzare, invece, il lato estetico di queste costruzioni a volte così strane ma tanto affascinanti, partiamo dalla storia, pur sempre recente. Il recupero di fabbriche divenute negli anni scatole vuote, dall’America, in cui negli anni Settanta del secolo scorso l’architettura industriale riconvertita in case-studio ha avuto una seconda chance, si è diffusa in Europa, nel nord in particolare, e pure in Italia. Con un tratto che caratterizza in
Lo studio dell’architetto Ricardo Bofill in cemento recuperato, a Barcellona
modo deciso questi restyling di marchio europeo, ovvero soluzioni verdi all’avanguardia per l’efficienza energetica e la salvaguardia dell’ambiente e design assolutamente innovativo. Con ricadute positive pure sui quartieri in cui sorgono, periferie divenute centri di aggregazione, di tendenza, di vita a misura d’uomo. Design contemporaneo, impiantistica ad alta efficienza energetica indirizzata verso un’autonomia di gestione e progettazioni attente ai particolari, sia per la coibentazione che per l’acustica sono parole chiave. Solo per fare alcuni esempi, in questi loft - appartamenti che un tempo erano industrie si possono trovare impianti di riscaldamento a pavimento, usati anche per il raffrescamento estivo e quale fonte pompe di calore elettriche usate anche per la produzione di acqua calda, impianti fotovoltaici, illuminazione a basso consumo, vasche interrate per la raccolta dell’acqua piovana e per l’irrigazione del verde. All’interno dell’ex Fabbrica Tobler di Torino, ad esempio, che è stata l’unica sede estera della Chocolat Tobler, la produttrice 576
del celebre «Toblerone», l’edificio industriale firmato da Beppe Fenoglio, il padre del liberty torinese, è nato un condominio, con appartamenti di diversa metratura, in cui vivono per la maggior parte intellettuali e liberi professionisti. Nel 1973 l’architetto catalano Riccardo Bofill decise di trasformare un antico cementificio in disuso, che faceva parte di un complesso industriale di inizio secolo, nel suo studio di architettura e nella sua dimora privata. Oggi la fabbrica è una surreale abitazione con lussureggianti giardini, spaziosi saloni, archivi, una biblioteca e una sala di proiezione. La fabbrica di cemento, con una superficie di 3100 mq, alla periferia della capitale catalana era parte di un complesso industriale di inizio secolo formato da 30 silos, gallerie sotterranee e un’enorme sala macchina. Bofill conservò otto silos per trasformarli in uffici, uno studio, archivi, una biblioteca, una sala di proiezione e uno spazio di dimensioni enormi chiamato «la cattedrale» dove celebrare ogni tipo di attività culturale. Wilda Nervi
Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO
COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA
Presidente:
Presidente:
PAVONI RAG. TIZIANO
ASSINI GEOM. STEFANO
Vice Presidenti:
Componenti:
BRUNI ZANI ERNESTO
IDER GEOM. PRIMO
PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:
Cassiere Supplente:
ARCHETTI GIORGIO
VEZZOLA GEOM. STEFANO
ARCHETTI GIORGIO
COLLICELLI GEOM. RAFFAELE
FACCHETTI CESARE
GASPARINI RAG. FAUSTO
DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA
Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO
CAMPANA GEOM. GIULIANO
Vice Presidenti:
COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO
PRANDELLI SANTO
GATTI RAG. CORRADO
Consiglieri:
PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO
REVISORI DEI CONTI
ARICI ARCH. SEVERINO
BERGOMI GEOM. ALBERTO
BULFERETTI ING. SUSANNA
DI LERNIA DOTT. ALBERTO
PAVONI ING. LUCA
ZOGNO GEOM. NICOLA
COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA
Presidente:
Presidente:
PE GEOM. RENATO
SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:
Effettivi: BARONI GIUSEPPE
SCOLARI RAG. FRANCESCA
PLONA GEOM. EMANUELE
BARONI GIUSEPPE
CADEO GEOM. GIORGIO
CAMPANA ARCH. DAVIDE
GASPARINI RAG. FAUSTO
IDER GEOM. PRIMO
GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:
Consultori: ANDREIS PIETRO
ARDESI EMILIA
GIRELLI GEOM. SERGIO
MASCOTTO ARCH. AMEDEO
BAFFELLI GEOM. LEONE
BENETELLI GEOM. FERRUCCIO
MAZZA GEOM. GIOVANNI
MOSCONI ROBERTO
BERTOLASIO LUCIANO
BERTOLI ING. FABRIZIO
ONESTI GEOM. IVAN
PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO
BETTONI MASSIMO
BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO
PELOSI GEOM. CARLO DARIS POLA ING. ALBERTO
CADEO GEOM. GIORGIO
CAFFERATI GEOM. DAVIDE
RODA GEOM. MARIO
ROSSINI GEOM. ALESSIO
CAMPANA ARCH. DAVIDE
CANCELLI RICCARDO
ROSSINI GEOM. GUIDO
SALVADORI DIEGO
CASTELLI GEOM. ANDREA
DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO
SCALVINI GIAN MARIO LUIGI
SIGNORONI MASSIMO
DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE
FACCHETTI ARCH. ROBERTO
SINA GEOM. ARMANDO
TONELLI GEOM. CLAUDIO
FACCHINETTI ENRICO
FERRARI MICHELE
TROMBINI SERGIO
ZILIANI GEOM. ANGELO
GAIDONI ARCH. GIACOMO
GIACOMELLI PAOLO
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORO - Inail - obbligo di comunicare all’Istituto gli infortuni con prognosi superiore a un giorno - istruzioni applicative - circolare 12 ottobre 2017, n. 42 pag. 580 - Cigo - ulteriori chiarimenti sui termini di presentazione della domanda - messaggio Inps 31 ottobre 2017, n. 4275 pag. 580 - Ministero del Lavoro - decontribuzione per i contratti di solidarietà difensivi - Decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2
pag. 581
- INL - irregolarità contributive accertate a seguito di ispezione - riflessi sulle agevolazioni contributive nota 17 ottobre 2017, n. 255 pag. 582 - Inps - nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione dei soggetti che hanno presentato domanda per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 pag. 583 - Inps - Ape sociale - valorizzazione della contribuzione estera - messaggio 24 ottobre 2017, n. 4170
pag. 584
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- Inail - rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 - limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi - circolare 13 ottobre 2017, n. 44 pag. 585 - INL - indicazioni sulle sanzioni in caso di omessa sorveglianza sanitaria - lettera circolare 12 ottobre 2017, n. 3 pag. 586 - Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di settembre 2017 pag. 586
TRIBUTI
- Decreto fiscale - misure d’interesse per il settore delle costruzioni
pag. 598
- “Ristrutturazioni edilizie” - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
pag. 598
- Locazioni brevi - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
pag. 599
- Locazioni brevi - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
pag. 599
- Super e iper ammortamento nel leasing
pag. 600
- Split payment - pubblicati gli elenchi 2018
pag. 600
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
INDICI
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
- Quando è possibile richiedere l’accesso agli atti di gara
pag. 611 pag. 611
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 601
- Tfr - Legge 297/82
pag. 601
- La mancanza dell’Avcpass non è motivo di esclusione ma soggetta a soccorso istruttorio
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 601
TECNICA
LAVORI PUBBLICI
- L’indicazione della terna di subappaltatori nelle offerte per appalti pubblici - problematiche interpretative e possibili soluzioni pag. 602
- Riprende il lavoro di quotazione dei prodotti ferrosi
ECONOMIA
- Finanziamento a fondo perduto per interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico
pag. 613 pag. 613
- Nuovo regolamento per la qualificazione Soa nelle categorie OG2, OS2-A, OS-2B, OS24 e OS25
pag. 603
- Modificato il regolamento Anac in materia di esercizio del potere sanzionatorio
- Erogazione di contributi per la riqualificazione di sale cinematografiche
pag. 607
- Il contenzioso nei lavori pubblici - analisi e proposte
COMUNICAZIONI
pag. 608
- Cessione ramo d’azienda e mantenimento qualificazione fino al pronunciamento della Soa pag. 610 - Le norme di bando, ancorché in contrasto con sopraggiunte normative, non possono essere disapplicate pag. 611
pag. 612
- I cambiamenti introdotti dalla riforma della legge fallimentare pag. 614
ANCE INFORMA
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pag. 615
LAVORO
INAIL OBBLIGO DI COMUNICARE ALL’ISTITUTO GLI INFORTUNI CON PROGNOSI SUPERIORE A UN GIORNO ISTRUZIONI APPLICATIVE CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2017, N. 42 A far data dal 12 ottobre scorso, il datore ha l’obbligo di comunicare, in via telematica, all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (v. circolare del Collegio datata 5 ottobre 2017). Al riguardo, l’Istituto ha reso disponibile, sul proprio sito, un nuovo applicativo telematico, denominato “Comunicazione di infortunio”, quale esclusivo strumento utilizzabile dai datori per procedere alla predetta comunicazione. In aggiunta a ciò, l’INAIL ha diramato, con circolare 42 del 12 ottobre scorso, le istruzioni circa l’adempimento, da parte dei datori, del nuovo obbligo e l’illustrazione del funzionamento del citato applicativo. In particolare, la circolare conferma come, per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, permanga l’obbligo della denuncia di infortunio, strumento diverso e distinto, anche sotto il profilo terminologico, rispetto alla comunicazione. L’INAIL precisa che l’obbligo di quest’ultima si considera assolto per mezzo della denuncia, nel caso di eventi da subito prognosticati guaribili in periodi superiori a tre giorni. In altri termini: il datore che è tenuto alla denuncia non deve provvedere anche alla comunicazione, essendo quest’ultima assorbita dalla prima. Nella circolare, inoltre, si evidenzia opportunamente come, qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, il datore non riesca a procedere all’inserimento on line della comunicazione di infortunio, quest’ultima dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC, mediante apposito modulo scaricabile dal portale dell’Istituto. Tale PEC dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata della Sede INAIL individuata avuto riguardo al domicilio dell’infortunato e dovrà contenere, come allegato, la schermata di errore restituita dal sistema, attestante il motivo ostativo all’adempimento in argomento. Tra le altre caratteristiche dell’applicativo, per le quali si rimanda al testo della circolare dell’Istituto va, di certo, segnalata la funzione “Converti in denuncia”, utilizzabile dai
datori di lavoro per inoltrare la denuncia nel caso in cui un infortunio già di oggetto di una “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni. L’INAIL ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,00 euro, al cui accertamento e alla cui irrogazione sono competenti gli Organi di vigilanza, ivi incluse le Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
CIGO ULTERIORI CHIARIMENTI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MESSAGGIO INPS 31 OTTOBRE 2017, N. 4275 Con messaggio 31 ottobre 2017, n. 4275, allegato alla presente, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione della domanda di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo. Eventi meteo nella settimana a cavaliere di due mesi - Termine per la presentazione della domanda di CIGO - Chiarimenti. Nel caso di domanda di CIGO per un evento meteo verificatosi nella settimana che comprende la fine di un mese e l’inizio di quello successivo, l’Istituto ricorda alle proprie sedi territoriali come, qualora l’impresa non abbia indicato il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, sia attivabile la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442. Nell’ambito di tale procedura, pertanto, sarà consentito all’impresa fornire il dato mancante; ciò permetterà di constatare l’avvenuto rispetto, o meno, del termine di scadenza per la presentazione della domanda, che - come si ricorderà - va inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento. Al riguardo, l’Istituto precisa che, in assenza dell’indicazione del giorno di inizio della sospensione, l’inizio della stessa sarà ricondotto al lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Pluralità di eventi meteo in mesi diversi - Termine per la presentazione della domanda di CIGO - Chiarimenti. L’INPS ha altresì ricordato come, nel caso di eventi meteo che si verifichino in mesi fra loro consecutivi, la domanda, se presentata
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in forma unitaria, debba essere inoltrata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. Viene confermato, quindi, come erroneo, nel caso in esame, presentare un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento in ordine cronologico. Tale scelta, infatti, comporta il rigetto della domanda con la motivazione “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi indicati. Peraltro, l’Istituto ammette che l’impresa, nel caso di rigetto per la motivazione suddetta, possa ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza. Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le sole istanze di CIGO che alla data del messaggio Inps in oggetto (31 ottobre 2017) siano ancora in corso di istruttoria o che, se definite, siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulti nei termini. Nel messaggio da ultimo intervenuto, comunque, l’INPS prospetta, opportunamente, quale soluzione alternativa all’unica domanda, la presentazione di istanze distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, nel rispetto delle ordinarie, rispettive, scadenze di legge. Domande di proroga CIGO - Ulteriori chiarimenti dell’Istituto Infine, in relazione a periodi di proroga di interventi CIGO, l’Istituto ha precisato come il concetto stesso di proroga presupponga una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. Il chiarimento contenuto nel messaggio di cui trattasi consente di superare le prassi difformi adottate da alcune Sedi Inps, che hanno deliberato il rigetto di istanze di proroga, rilevando come la data, indicata nella domanda iniziale, quale momento di ripresa dell’attività lavorativa sia poi risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della CIGO originariamente richiesto. A fronte del fatto che tali Sedi hanno ritenuto, nei casi di specie, non transitorio l’evento integrabile, l’Inps ha inteso precisare che il requisito della temporaneità non viene meno, in caso di proroga, ma deve essere esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe.
LAVORO
Pertanto, in tali ipotesi, le Sedi dovranno valutare quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.
MINISTERO DEL LAVORO DECONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI DECRETO INTERMINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2017, N. 2 Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 27 settembre 2017 n. 2, con cui stabilisce, anche per l’anno 2017, i criteri di concessione, pur rideterminandone i requisiti, della riduzione contributiva prevista in favore dei datori di lavoro che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi ai sensi della L. n. 863/84 o dell’art. 21, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 148/15. La misura dell’agevolazione riconosciuta ai datori è pari al 35% della contribuzione dovuta per i lavoratori le cui riduzioni di orario superino il 20%, relativamente al 2017. La relativa istanza potrà essere presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2017 dalle imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano stipulato un contratto di solidarietà o lo abbiano avuto nel corso del 2016. Dal 2018, l’istanza dovrà essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno per le imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà o lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. In un’apposita sezione presente sul portale informatico del Ministero del Lavoro, sarà possibile reperire la modulistica per l’inoltro delle istanze che dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica certificata. Si segnala, in particolare, che le domande di ammissione verranno istruite sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e saranno giudicate ammissibili nel limite di spesa annuo pari a 30 milioni di euro. A tal fine, le imprese saranno tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta. Il provvedimento di ammissione sarà trasmesso all’azienda interessata ed all’Inps per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori interessati dalle riduzioni di orario, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, e in base alle riduzioni orarie previste nel contratto di solidarietà.
Per l’anno in corso, le istanze non accolte per incapienza delle risorse economiche disponibili, sia correnti che residue, perdono definitivamente validità e potranno essere ripresentate a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno 2018, a condizione che il contratto di solidarietà sia stato in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Le istanze di competenza dell’esercizio finanziario 2016, che non abbiano ottenuto un positivo riscontro per incapienza delle risorse stanziate, possono essere ripresentate nei termini previsti per l’esercizio finanziario 2017, ossia dal 30 novembre al 10 dicembre 2017. Da ultimo, si evidenzia come le istanze, riferite agli esercizi finanziari 2014 e 2015 che non abbiano ottenuto un positivo riscontro per incapienza delle risorse, perdono definitivamente validità una volta esaurite le eventuali risorse residue stanziate per i relativi anni. Vale la riserva di diramare le necessarie indicazioni applicative non appena verrà pubblicata la circolare di commento del Decreto di cui trattasi. Decreto Interministeriale 27 settembre 2017, n. 2 … omissis… DECRETA Art. 1 1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Art. 2 1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Art. 3 1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile. 2. L’impresa indica nell’istanza l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata “Cigs on line”. Unitamente all’istanza l’impresa produce l’elenco nominativo dei
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lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. 3. L’istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, è inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it. 4. Con riferimento all’anno 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. 5. A partire dall’anno 2018, l’istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. 6. Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato secondo le modalità di cui al comma 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai commi da 2 a 5 comporta l’inammissibilità dell’istanza. 7. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo. 8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso all’impresa istante e all’INPS o all’INPGI per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni
LAVORO
percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà. L’INPS e l’INPGI, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue. Art. 4 1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decretolegge n. 510 del 1996, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al presente decreto e ne danno sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue ancora da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento. 2. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 83312 del 2014 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perdono definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue. 3. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 17981 del 2015 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, possono essere ripresentate ai sensi dell’articolo 3, comma 4. 4. Le istanze presentate a decorrere dall’anno 2017, ai sensi del presente decreto, sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuo. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue. 5. Le istanze che non hanno ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, correnti o residue, perdono definitivamente
validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno successivo alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
INL IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE ACCERTATE A SEGUITO DI ISPEZIONE RIFLESSI SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NOTA 17 OTTOBRE 2017, N. 255 Con la nota 255/2017/RIS del 17 ottobre 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ad integrazione della circolare n. 3 del 18 luglio 2017, ha ritenuto opportuno fornire agli Uffici territoriali ulteriori indicazioni operative in merito al recupero dei benefici normativi e contributivi indebitamente percepiti. Con la citata circolare, l’Ispettorato aveva già chiarito che il permanere della situazione di irregolarità contributiva dopo la diffida a regolarizzare di cui all’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line. Con la nota da ultimo intervenuta, è stato ulteriormente precisato che il meccanismo dell’invito a regolarizzare opera anche nelle ipotesi in cui le omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. Peraltro, l’Ispettorato ha chiarito che, poiché le violazioni rilevate in sede ispettiva rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006), tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che il procedimento di regolarizzazione non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle violazioni specificamente indicate nell’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, che costituiscono cause ostative al rilascio del DURC per il periodo di tempo ivi indicato. Pertanto l’Ispettorato invita gli Ispettori a co-
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municare agli Istituti l’adozione di ordinanze di ingiunzione ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nell’allegato A affinché possano procedere alla sospensione del DURC per i periodi indicati. INL - Nota prot. 255/2017/RIS del 17 ottobre 2017 Oggetto: art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - attività di vigilanza - recupero “benefici normativi e contributivi” - indicazioni operative. Con riferimento alla circolare n. 3 del 18 luglio 2017 inerente l’oggetto si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, condivise con l’INPS e con l’INAIL, in risposta a specifiche richieste pervenute dagli Uffici territoriali. Com’è noto, la circolare è intervenuta sulla portata applicativa dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 È stato chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, comma 1175. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line. Il meccanismo dell’invito a regolarizzare, attesa la portata generale del citato art. 4, che prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, opera evidentemente anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. In altri termini, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro1, impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate. A tal fine, quindi, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti. Per altro verso, va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva - anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale - rappresentano un mancato
LAVORO
rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC. Resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo”. Va in ultimo ribadito che il procedimento di regolarizzazione di cui al citato art. 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Al riguardo si richiama l’attenzione degli Ispettorati territoriali sulla necessità di comunicare agli Istituti l’adozione di ordinanze ingiunzione - evidentemente non impugnate - ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nel citato allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, affinché possano procedere alla sospensione del DURC per i periodi indicati.
INPS NUOVI CRITERI PER LA VERIFICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA PER L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI LAVORATORI PRECOCI MESSAGGIO N. 4195 DEL 25 OTTOBRE 2017
di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato o di prestazioni di lavoro occasionale di durata fino a sei mesi, ha precisato che eventuali rapporti di lavoro subordinato o prestazioni di lavoro occasionale di durata non superiore a sei mesi, svolti al richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. Alla luce di tale indirizzo interpretativo, l’INPS ha disposto che le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello stato di disoccupazione dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi. Le sedi dell’INPS dovranno pertanto procedere al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione che siano state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. INPS Roma, 25-10-2017 Messaggio n. 4195 OGGETTO: Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettera a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n. 232 del 2016. Premessa La Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di
L’INPS, con il Messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 ha fornito nuovi criteri per la verifica della sussistenza dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda per l’Ape sociale. In particolare l’Istituto, a seguito della nota n. 7214 del 13 ottobre 2017 con la quale il Ministero del Lavoro ha chiarito che lo stato
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lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (lett. a dell’ art. 2 del d.P.C.M n. 88 del 2017 e lett. a dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017). I decreti attuativi delle disposizioni in oggetto in merito alla categoria di disoccupati di cui alle lettera a) hanno specificato, in modo puntuale, che lo stato disoccupazione cui far riferimento è quello definito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d’impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017, l’Istituto, nel fornire istruzioni alle Sedi per l’esame delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego. Con successivo messaggio n. 2884 dell’11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, come definito dal comma 1 dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150 del 2015, deve essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione fino all’accesso all’indennità di ape sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata. Nuovo indirizzo interpretativo Con l’approssimarsi della definizione del primo monitoraggio, l’Istituto ha nuovamente interpellato il Ministero vigilante per avere ulteriori indicazioni in merito all’accertamento
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dello stato di disoccupazione di cui trattasi. Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015”. Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita eventualmente anche con i voucher, il Dicastero ha altresì espresso l’avviso in nota che “possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della citata disposizione (articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2015) la prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher, sia in considerazione delle concrete modalità di svolgimento (in cui il prestatore si trova sottoposto al potere di direzione del datore di lavoro, cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa), sia in considerazione del disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017 il quale in tema di prestazione occasionale prevede che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “non incidono sul suo stato di disoccupato”. Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altre tipologie di attività di lavoro per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti. Nuove istruzioni Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero vigilante, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccu-
pazione” (ai sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi. Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità. Al fine di facilitare le Sedi nella predetta attività di riesame, sono state elaborate a livello centrale liste di controllo delle domande rientranti nelle fattispecie esposte che verranno messe a disposizione delle Direzioni regionali, secondo il rispettivo ambito di competenza territoriale. Tali liste sono state ricavate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori attivi, includendo, con riferimento al periodo di osservazione (periodo successivo al completamento della prestazione di disoccupazione), le domande per le quali erano stati riscontrati periodi contributivi per attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi oppure voucher. A seguito del riesame, le Sedi procederanno ad istruire le nuove domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici della riduzione contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato per i precoci e per l’ape sociale alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio. Si precisa che i criteri qui esposti non esimono le Sedi da ulteriori approfondimenti ritenuti necessari per l’accesso, da parte dei richiedenti, ai benefici di cui trattasi. I riesami non incideranno sulla decorrenza
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del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
INPS - APE SOCIALE VALORIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ESTERA MESSAGGIO 24 OTTOBRE 2017, N. 4170 Con messaggio n. 4170 del 24 ottobre scorso, l’INPS, a seguito di un nuovo indirizzo interpretativo ministeriale, ha fornito nuove indicazioni circa la possibilità di totalizzare, ai fini dell’accesso al beneficio dell’APE sociale, i periodi di contribuzione estera maturata in Paesi appartenenti all’Unione Europea, inclusa la Confederazione svizzera, o in quelli aderenti al SEE o extracomunitari purché convenzionati con l’Italia. Stanti le nuove indicazioni, pertanto, l’Istituto ha disposto che le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’Ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 siano istruite, o, se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto nel messaggio da ultimo intervenuto. INPS - Messaggio 24 ottobre 2017, n. 4170 Oggetto: Valutazione della contribuzione estera ai fini del requisito contributivo necessario per accedere all’indennità di Ape sociale di all’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016 per le domande presentate dal 16 luglio al 30 novembre 2017. Con circolare n. 100 del 2017 in materia di valutazione del requisito contributivo minimo per l’accesso all’ape sociale è stato specificato che “il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia”. Tale orientamento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella prima fase di applicazione della normativa in oggetto, non esclude la possibilità di assumere una posizione più aperta nella fase successiva, in relazione alla platea dei beneficiari e delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo si fa presente che all’esito della prima fase di applicazione della norma in oggetto, correlata all’invio delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio u.s., è emerso che la platea dei destinatari sarà presumibilmente inferiore rispetto a quella prevista e, conseguentemente, ai fondi stanziati. L’art. 4, co. 3 del D.P.C.M. n. 88/2017 ha previsto che: “Le domande per il riconosci-
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mento delle condizioni per l’accesso all’ape sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio di cui all’art. 11 residueranno le necessarie risorse finanziarie.” Al fine di favorire, in questa seconda fase di monitoraggio che terminerà il 30 novembre 2017, l’ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera che sono stati inizialmente esclusi per difetto del requisito contributivo, è possibile su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota del 6.10.2017 prot.n. 6956 consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Le domande di certificazione delle condizioni di accesso al beneficio dell’ape sociale presentate in data successiva al 15 luglio 2017 dovranno essere istruite, o se già istruite, riesaminate, alla luce del criterio esposto nel presente messaggio.
INAIL RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2017 LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI CIRCOLARE 13 OTTOBRE 2017, N. 44 Con decreto del 19 luglio 2017, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1° luglio 2016. L’INAIL ha preso atto di tale conferma e con circolare n. 44 del 13 ottobre 2017 ha, a sua volta, confermato i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo, riportati nelle circolari 11 ottobre 2016, n. 36 e 18 aprile 2017, n. 17. INAIL - Circolare 13 ottobre 2017, n. 44 Oggetto: rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Quadro Normativo … omissis … PREMESSA Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017 ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1° luglio 2016 pari a euro 16.195,20 e a euro 30.076,80, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016. Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail, riportati nelle circolari 11 ottobre 2016, n. 36 e 18 aprile 2017, n. 17. Il riepilogo per gli anni 2009 - 2017 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1. TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: • detenuti e internati • allievi dei corsi di istruzione professionale • lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale dal 1° luglio 2017 Retribuzione convenzionale giornaliera euro 53,98* mensile euro 1.349,60 *per arrotondamento del valore di euro 53,984 2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. dal 1° luglio 2017 Retribuzione convenzionale giornaliera euro 54,21* mensile euro 1.355,32 * per arrotondamento del valore di euro 54,2128 3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 dal 1° luglio 2017 Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili euro 1.207,56 (euro 100,63 x 12) 4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time dal 1° luglio 2017 Retribuzione convenzionale giornaliera euro 100,26* mensile euro 2.506,40 *per arrotondamento del valore di euro
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100,256 5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time dal 1° luglio 2017 Retribuzione convenzionale oraria euro 12,53* * per arrotondamento del valore di euro 12,5325 (euro 100,26:8) 6. Retribuzione di ragguaglio dal 1° luglio 2017 Retribuzione convenzionale giornaliera euro 53,98* mensile euro 1.349,60 *per arrotondamento del valore di euro 53,984 7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati dal 1° luglio 2017 Minimo e massimo mensile euro 1.349,60 - euro 2.506,40 7.1 Prestazioni occasionali dal 1° luglio 2017 Minimo e massimo mensile euro 1.349,60 - euro 2.506,40 Minimo e massimo giornaliero euro 53,98 - euro 100,26 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti dal 1° luglio 2017 Minimo e massimo annuale euro 16.195,20 - euro 30.076,80 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Dal 1° luglio 2017, la misura del premio annuale a persona è confermata in euro 2,59. Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2016/2017 e per l’anticipo del premio 2017/2018: Alunni e studenti di scuole o istituti non statali - premio annuale a persona Anno scolastico 2016/2017 regolazione euro 2,59 Anno scolastico 2017/2018 anticipo euro 2,59 10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
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Anno 2017 Retribuzione minima giornaliera euro 53,98
INL INDICAZIONI SULLE SANZIONI IN CASO DI OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA LETTERA CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2017, N. 3
in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli: a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria; c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. L’INL ricorda, infine, agli ispettori l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 del c.p.p. laddove il reato si verifichi in settori diversi dall’edilizia.
Al fine di fornire indicazioni univoche che possano assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è stata emanata, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, la lettera circolare n.3/2017, riportata in allegato. La lettera circolare è indirizzata, quindi, ai soggetti deputati a svolgere attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. La disomogeneità di comportamenti può verificarsi dal momento che, nel Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre condotte omissive dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. L’INL ritiene che la sanzione da applicare
INL - Lettera circolare prot. n. 3/2017 Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria. Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Tale situazione determina comportamenti
Premio speciale unitario annuale euro 58,00 PROFILO RISARCITORIO dal 1° luglio 2017 Minimale di rendita annuale euro 16.195,20 giornaliero euro 53,98 Massimale di rendita annuale euro 30.076,80 giornaliero euro 100,26
diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008: a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria; c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di settembre 2017 è risultato pari a 101,1. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di settembre 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,017232
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IMPIEGATI
in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-3-2017
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
QUALIFICHE
Stipendio minimo
Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° MARZO 2017
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
0,10 0,10 0,10 0,10
in vigore dal 1° MARZO 2017
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.
TOTALE
7,96
0,09
7,35
0,09
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
587
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
588
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
589
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 34,28% 38,55%
9,49%
43,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:
− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
590
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 31,8%
38,55%
9,49%
40,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
591
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
592
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff
593
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
9,19% (1) — — — —
26,96%
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati
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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
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a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —
597
1,39
0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64
1,47
0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72
TOTALE
36,98
0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36
0,06
1,29
0,07 7,49
4,01 1,44
0,10 1,16 0,36
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
33,48
0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04
0,06
1,16
0,06 6,77
3,60 1,29
0,10 1,16 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
4,57 1,64
0,08 8,04
E) E1) F)
0,10 1,16 0,36
10,92
0,10 1,16 0,36
11,53
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,47
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A2) B) B1) C)
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017
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DECRETO FISCALE MISURE D’INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(DL 148/2017)
Dall’estensione della “rottamazione delle cartelle” a quella dell’ambito applicativo dello “split payment” dal 1° gennaio 2018, all’ulteriore parziale sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia”, con un possibile aumento, dal 2018, della aliquota IVA del 10%. Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017. Il Provvedimento, in vigore dal 16 ottobre stesso, è stato trasmesso in Parlamento ed è stato assegnato alla Commissione (V) Bilancio del Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge. L’ANCE esprime ancora forte preoccupazione per il mantenimento, delle “clausole di salvaguardia”, secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall’attuale 10% all’ 11,14% e dal 22% al 25%. Infatti, l’aumento delle aliquote IVA potrebbe incidere negativamente anche sul mercato immobiliare (seconde case e case da affitto), con una ulteriore contrazione dei consumi di settore. Si auspica, pertanto, che, come anche sollecitato dal Parlamento in sede di approvazione del DEF, il Governo possa in sede di Legge di Bilancio per il 2018 disattivare del tutto il previsto aumento dell’IVA. Preoccupa anche l’ulteriore estensione dell’ambito applicativo dello split payment, anche tenuto conto dei tempi medi di rimborso dell’IVA a credito che tale meccanismo genera.
Sulle disposizioni contenute nel predetto Decreto legge, l’ANCE ha predisposto un primo documento di sintesi che fa il punto sulle questioni fiscali d’interesse per il settore. Chi fosse interessato può richiederlo inviando una mail al seguente indirizzo: enrico.massardi@ancebrescia.it.
“RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (settembre 2017) che, oltre a riepilogare le misure contenute nella legge di Bilancio 2017, si sofferma sulle novità, relative agli interventi di adeguamento antisismico, introdotte dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”). Come noto, la legge n. 232/2016 (cd. “Bilancio 2017”) ha previsto la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che continuerà ad applicarsi nella misura del 50%, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. La proroga, a tutto il 2017, riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). In merito, si ricorda che per fruire dell’agevolazione è necessario che i trasferimenti delle singole unità immobiliari, siano posti in essere dall’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire di tale detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori, ma potrà essere effettivamente goduta dall’acquirente solo a partire dal periodo d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati [1]. Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, si ricorda la disciplina del cd. nuovo “sismabonus” che, come noto, proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova formulazione, applicabile agli interventi posti in essere dal 1° gennaio
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2017, prevede: ■ la rimodulazione della percentuale di detrazione; ■ l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni principali” e l’estensione anche alla zona sismica 3 (oltre le attuali zone 1 e 2) ■ la riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: ► 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali, ► 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, ► 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe, ► 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi, ► 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi. In ogni caso, l’ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare [2]. Anche per quanto riguarda i lavori antisismici su parti comuni condominiali, la Guida conferma le novità introdotte dalla legge 232/2016 e, in particolare, la possibilità di cedere la detrazione (spettante ad ogni condomino) sotto forma di credito d’imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Con riferimento alle misure antisismiche, la Guida approfondisce, altresì, la nuova disciplina introdotta dall’art. 46-quater del DL 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, che estende l’agevolazione del cd. “sismabonus” agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, viene prevista l’applicazione della detrazione del 75%, ovvero dell’85% in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall’impresa, la detrazione è correlata al prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 96.000 (detrazione massima pari a euro 81.600, da recuperare in 5 anni per un importo annuale di euro 16.320 l’anno). A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma che: ► le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del
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Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006; ► gli interventi di ricostruzione dell’edificio possono determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano); ► i lavori devono essere eseguiti dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice che provvede, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successiva rivendita. Confermata, altresì, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, la facoltà dell’acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quando previsto dalla legge. Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “Sismabonus condomini” (articolo 1, legge 232/2016). Note: [1] Cfr. C.M. 4 aprile 2017, n. 7. Il contenuto della citata Circolare è stato confermato dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, nell’interrogazione parlamentare n. 5-12157 [2] Viene inoltre ricordato che, in osservanza a quanto stabilito nella norma della legge di Bilancio, il 28 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del MIT, che ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
LOCAZIONI BREVI I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.M. 24/E del 12/10/2017)
Al via la cedolare secca per le “locazioni brevi”, di durata non superiore a 30 giorni, anche per i redditi derivanti da contratti stipulati dal comodatario o dal sublocatore. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017, fa il punto sul regime fiscale delle “locazioni brevi”, introdotto dal DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017 [1]. Come noto, l’art. 4. del citato Provvedimento ha previsto una specifica disciplina fiscale per le locazioni di immobili residenziali, di durata non superiore a 30 giorni, poste in essere da persone fisiche non esercenti attività di impresa. In particolare, dal punto di vista fiscale, viene riconosciuta la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. “cedolare secca” (con aliquota del 21%) [2] anche per le “locazio-
ni brevi”, stipulate, a partire dal 1° giugno 2017, da soggetti privati anche attraverso la gestione di portali online. Inoltre, il DL 50/2017 ha esteso l’opzione per “cedolare secca” anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti stipulati dal comodatario a favore di terzi. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 24/E/2017, ha chiarito che, dal punto di vista fiscale, per gli immobili dati in comodato e successivamente oggetto di “locazione breve”: ► il comodatario deve effettuare la ritenuta del 21% sui canoni percepiti, diventando, così, titolare di un reddito diverso assimilabile a quello da “sublocazione”; ► il comodante resta titolare del reddito fondiario, derivante dalla mera proprietà del bene, senza tener conto dei canoni oggetto della locazione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate supera i precedenti orientamenti (contenuti nelle R.M. 381/E e 394/E del 2008) secondo cui il comodante, in caso di sublocazione da parte del comodatario, era titolare del reddito fondiario che comprendeva anche i canoni di locazione. Inoltre, con riferimento alle modalità operative delle cd. “locazioni brevi”, viene precisato altresì che: ► l’opzione per la cedolare secca deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i canoni sono maturati o pagati; ► il locatore può scegliere il regime della cedolare secca per ciascun contratto stipulato; ► la durata di ogni “locazione breve” non può essere superiore a 30 giorni. A tal riguardo, viene chiarito che nel caso di più “locazioni brevi” stipulate nell’anno tra le stesse parti, la durata dei 30 giorni deve essere riferita ad ogni singolo contratto. Note: [1] Cfr. DL 50/2017 [2] Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. Cfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” - cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).
LOCAZIONI BREVI NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), la Guida «Locazioni brevi: la disciplina fiscale
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e le nuove regole per gli intermediari» che fa il punto sull’applicazione della cedolare secca alle c.d. “locazioni brevi”. Dopo il Provvedimento del 12 luglio 2017 e la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017 [1], l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle locazioni brevi al fine di riepilogare le tipologie contrattuali interessate dalle novità e chiarire le nuove regole previste per gli intermediari. Come noto, l’art. 4 del DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017 [2] ha riconosciuto la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. “cedolare secca” (con aliquota del 21%) [3] per le locazioni di immobili residenziali non superiori a 30 giorni. Il regime della tassazione agevolata, inoltre, come ribadito nella Guida dell’Agenzia, si applica, su scelta del locatore, ai redditi derivanti da locazioni brevi: ► concluse a partire dal 1° giugno 2017, ► stipulate tra privati non esercenti attività di impresa [4], anche tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare inclusi i gestori di portali on line, ► aventi ad oggetto solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 a A/11, escluso A/10) situate in Italia e loro pertinenze, ► stipulate anche senza l’adozione di un particolare schema contrattuale, ► tali da prevedere servizi accessori alla locazione abitativa. Si ricorda, infine, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che l’opzione della “cedolare secca” si applica, inoltre, anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione, dai contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario a favore di terzi, e dai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione. Note: [1] Cfr. C.M. 24/E/2017 [2] Cfr. DL 50/2017 [3] Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. Cfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” - Cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011) [4] A tal riguardo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio dell’attività di impresa riguarda entrambe le parti. In particolare, sono “esclusi dall’ambito applicativo della norma, anche i contratti di locazione breve che il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei dipendenti” (C.M. 24/E/2017)
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO NEL LEASING
(R.M. 132/E/2017)
Riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni del super e iper ammortamento anche all’investitore che decide di acquistare il bene in locazione finanziaria, dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto. L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 132/E del 24 ottobre 2017, è intervenuta in materia di super e iper ammortamento nel caso di acquisto in leasing, risolvendo positivamente la questione inerente la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche nelle ipotesi in cui l’investitore decida di acquistare il bene tramite locazione finanziaria, dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto del 20% del costo di acquisizione. Come noto, il cd. “superammortamento”, ovvero la possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto [1] dei beni strumentali nuovi e il cd. “iperammortamento”, ovvero la possibilità di ammortizzare il 250% in più del costo d’acquisto di beni materiali digitali, sono stati prorogati dalla Legge n. 232/2016 [2] (Legge di Bilancio 2017), sino al 31 dicembre 2017. In entrambi i casi viene riconosciuta agli investitori la possibilità di usufruire di tali benefici anche per gli investimenti effettuati entro il più ampio termine del 30 giugno 2018
in caso di superammortamento e del 30 settembre 2018 in caso di iperammortamento purché, entro il 31 dicembre 2017, si siano verificate almeno due condizioni: - accettazione dell’ordine da parte del venditore - pagamento del 20% del costo di acquisizione Sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per gli acquisti in leasing, l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017[3] chiarendo che super e iper ammortamento spettano anche agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria se, entro il 31 dicembre 2017, il contratto di leasing è stato sottoscritto da entrambe le parti e il maxicanone del 20% è stato versato alla società di leasing. La questione oggetto della Risoluzione in commento, invece, concerne la possibilità di fruire delle agevolazioni nell’ipotesi in cui l’investitore decida di acquistare tramite locazione finanziaria in un secondo momento, ovvero dopo aver effettuato l’ordine e dopo aver versato l’acconto (avendo l’intenzione iniziale di procedere al mero acquisto del bene agevolato). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio “di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di fruizione degli stessi”, si pronuncia positivamente, ammettendo la fruizione del beneficio anche nei casi di acquisto in leasing “tardivo”.
L’Amministrazione finanziaria configura, a tal proposito, due modalità attuative: - l’investitore decide di “compensare” l’acconto al fornitore con il maxicanone dovuto alla società di leasing che provvederà a saldare quanto dovuto al venditore. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che al 31 dicembre 2017 l’investitore abbia effettuato l’ordine ed abbia versato l’acconto del 20%, destinato poi a trasformarsi in maxicanone. - il fornitore restituisce l’acconto ricevuto all’investitore e poi è la società di leasing a pagare il fornitore. In tal caso l’investitore potrà fruire della maggiorazione se, fermi restando gli adempimenti al 31 dicembre 2017, in sede di restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing sia corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al suddetto acconto, e nel contratto di leasing venga richiamato l’ordine originario. Note: [1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1, del DPR 917/1986 [2] Ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) [3] Cfr. Circolare congiunta 4/E/2017
SPLIT PAYMENT PUBBLICATI GLI ELENCHI 2018 Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato gli elenchi, validi per l’anno 2018, relativi ai soggetti interessati dall’applicazione del meccanismo dello split payment. Gli elenchi non riguardano le pubbliche amministrazioni, in quanto per esse va fatto riferimento al sito dell’IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa. gov.it). Gli elenchi sono consultabili sulla specifica applicazione informatica (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/) ed è possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione. Gli elenchi, come evidenziato dal MEF, non tengono conto dell’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla PA, previsto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 (D.L. n.148/2017). Il Dipartimento delle Finanze ha anche ripubblicato gli elenchi definitivi, validi per l’anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali (rettificati in funzione delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14 settembre 2017).
600
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)
Variazione gennaio.......16-17: ..... Variazione febbraio.......16-17: ..... Variazione marzo..........16-17: ..... Variazione aprile...........16-17: ..... Variazione maggio........16-17: ..... Variazione giugno.........16-17: ..... Variazione luglio...........16-17: ..... Variazione agosto.........16-17: ..... Variazione settembre....16-17: .....
gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile................................................................................ 1,012478 maggio............................................................................. 1,012232 giugno.............................................................................. 1,012734 luglio................................................................................ 1,013984 agosto.............................................................................. 1,018225 settembre........................................................................ 1,017232
0,90% 1,50% 1,40% 1,70% 1,40% 1,10% 1,00% 1,20% 1,20%
(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%) (1,050%) (0,825%) (0,750%) (0,900%) (0,900%)
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003
BASE=2005
2004
2005
2006
2007
2008
BASE=2010 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GEN.
108,8
111
98,4
100,8
105,4
107,7
112,2
111,7
102,2
104,8
105,9
105,7
106,2
106,6
107,1
FEB.
109,1
111,9
98,7
101,1
105,9
108,1
111,9
111,7
102,1
105,1
106,2
105,9
106,0
106,6
106,9
MAR.
109,2
112,2
100,1
102,7
106,1
108,2
111,7
111,9
102,6
105,2
106,0
105,5
106,0
106,5
107,1
APR.
109,4
112,7
100,0
102,8
106,6
108,8
111,6
113,8
102,7
105,5
105,9
105,7
105,9
106,6
107,3
MAG.
109,4
114,1
99,8
102,9
106,8
109,4
111,7
113,8
102,9
105,6
106,3
105,6
106,0
106,7
107,2
GIU.
109,4
114,2
99,9
102,9
106,7
112,8
111,6
113,6
103,3
105,5
106,1
105,7
106,0
106,7
107,2
LUG.
109,8
114,9
100,3
103,1
106,7
112,7
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,1
106,8
106,7
107,0
AGO.
109,6
115
100,5
103,3
106,8
112,6
111,5
113,8
103,4
105,3
106,2
106,4
106,9
106,7
107,4
SET.
109,6
115,3
100,6
103,3
106,9
112,5
111,6
113,9
103,5
105,6
106,3
106,3
106,9
106,8
OTT.
109,7
115,5
100,5
103,3
106,7
111,8
111,5
113,9
103,5
105,7
106,0
106,1
106,6
106,9
NOV.
109,8
115,8
100,6
103,5
106,8
111,1
111,5
113,9
103,5
105,6
106,0
106,1
106,6
106,9
DIC.
109,8
115,9
100,4
103,6
107,0
111,2
111,5
114,0
103,5
105,6
105,9
106,1
106,6
106,9
MEDIA
109,5
114,0
100,0
102,8
106,5
110,6
111,6
113,3
103,0
105,4
106,1
105,9
106,4
106,7
Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI AGOSTO 2017 CHE È PARI A 107,4 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GEN.
32,67%
30,04%
23,66%
20,72%
15,45%
12,98%
8,45%
8,94%
5,09%
2,48%
1,42%
1,61%
1,13%
0,75%
0,28%
FEB.
32,31%
29,00%
23,29%
20,36%
14,90%
12,57%
8,74%
8,94%
5,19%
2,19%
1,13%
1,42%
1,32%
0,75%
0,47%
MAR.
32,18%
28,65%
21,56%
18,49%
14,69%
12,46%
8,94%
8,74%
4,68%
2,09%
1,32%
1,80%
1,32%
0,85%
0,28%
APR.
31,94%
28,08%
21,68%
18,37%
14,15%
11,84%
9,04%
6,93%
4,58%
1,80%
1,42%
1,61%
1,42%
0,75%
0,09%
MAG.
31,94%
26,51%
21,93%
18,25%
13,94%
11,23%
8,94%
6,93%
4,37%
1,70%
1,03%
1,70%
1,32%
0,66%
0,19%
GIU.
31,94%
26,40%
21,81%
18,25%
14,04%
7,88%
9,04%
7,12%
3,97%
1,80%
1,23%
1,61%
1,32%
0,66%
0,19%
LUG.
31,46%
25,63%
21,32%
18,03%
14,04%
7,97%
9,23%
7,12%
3,97%
1,90%
1,23%
1,23%
0,56%
0,66%
0,37%
AGO.
31,70%
25,52%
21,08%
17,80%
13,94%
8,07%
9,13%
6,93%
3,87%
1,99%
1,13%
0,94%
0,47%
0,66%
0,00%
SET.
31,70%
25,19%
20,96%
17,80%
13,83%
8,16%
9,04%
6,83%
3,77%
1,70%
1,03%
1,03%
0,47%
0,56%
OTT.
31,58%
24,97%
21,08%
17,80%
14,04%
8,84%
9,13%
6,83%
3,77%
1,61%
1,32%
1,23%
0,75%
0,47%
NOV.
31,46%
24,65%
20,96%
17,57%
13,94%
9,53%
9,13%
6,83%
3,77%
1,70%
1,32%
1,23%
0,75%
0,47%
DIC.
31,46%
24,54%
21,20%
17,46%
13,72%
9,43%
9,13%
6,74%
3,77%
1,70%
1,42%
1,23%
0,75%
0,47%
MEDIA
31,86%
26,57%
21,70%
18,40%
14,22%
10,05%
9,00%
7,40%
4,23%
1,89%
1,25%
1,38%
0,96%
0,64%
601
LAVORI PUBBLICI
L’INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI NELLE OFFERTE PER APPALTI PUBBLICI PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE E POSSIBILI SOLUZIONI Il recente codice degli appalti, il decreto legislativo n. 50/2016, nella sua formulazione attuale dopo l’emanazione del decreto correttivo n. 56/2017, ha introdotto significative novità in relazione agli adempimenti connessi ai futuri subappalti da affrontare in sede di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. I problemi posti dalla nuova disciplina sono di non facile soluzione e pongono seri problemi interpretativi alle imprese che partecipando a gare pubbliche devono predisporre la relativa documentazione senza avere certezze al riguardo. Si tenga presente che la formulazione della norma in esame è tutt’altro che chiara e comprensibile. Si ritiene perciò opportuno affrontare in questa sede le singole problematiche, individuando le diverse possibili interpretazioni della disposizione legislativa, evidenziando quella preferibile, ma indicando soprattutto la strada più opportuna per evitare problemi in sede di gara, ove possono essere preferite interpretazioni diverse che possono comportare il soccorso istruttorio o l’esclusione dalla gara. LA NORMA CHE PREVEDE L’INDICAZIONE DI UNA TERNA DI SUBAPPALTATORI (comma 6, articolo 80, decreto legislativo n. 80/2016) 6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti
professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80. Il citato comma 53, articolo 1, della legge 190/2012 è il seguente: 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. In relazione a dette attività si tenga presente che trattasi di prestazioni difficilmente inquadrabili come subappalti, ma normalmente riconducibili a noli a caldo o servizi che in quanto tali non sono assoggettati alla medesima disciplina dei subappalti, ma sono soggette al solo obbligo di comunicazione preventiva alla committenza da parte dell’appaltatore. QUANDO È RICHIESTA UNA TERNA DI SUBAPPALTORI La terna è sempre richiesta per tutti i subappalti ove l’importo dell’appalto superi la soglia comunitaria, attualmente pari a 5.225.000 euro. Problemi interpretativi sorgono allorquando si esamini la casistica connessa alle attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa. INTERPRETAZIONI POSSIBILI 1) L’indicazione di una terna di subappaltatori è richiesta solo se l’oggetto principale dell’appalto riguarda uno dei settori ora citati, anche se non richiesta dal bando di gara; 2) L’indicazione della terna è necessaria, indipendentemente dall’oggetto principale dei lavori, quando nell’appalto sia presente una lavorazione che è contemplata nell’elenco di cui sopra, anche se non richiesta dal bando di gara; 3) L’obbligo della terna nasce solo se il bando lo prevede (e dovrebbe prevederlo per una delle due casistiche precedenti). CONSIGLI OPERATIVI Al fine di evitare esclusioni, o procedure di soccorso istruttorio, si consigliano le imprese associate di attenersi alle prescrizioni del bando di gara, se presenti; ove il bando non dica nulla in merito, pur prediligendo l’interpretazione esplicitata al punto 1), si consiglia di operare come indicato al punto 2), fornendo la terna di subappaltatori per ogni singola lavorazione, anche diversa
602
della prevalente, che rientri nell’elenco delle attività a rischio di infiltrazioni mafiose (ad esclusione, come già detto, dei noli a caldo e dei servizi). TERNA: SI POSSONO INDICARE MENO DI TRE NOMINATIVI DI SUBAPPALTATORI? Un ulteriore problema che si pone nell’ambito della terna di subappaltatori è quello relativo alla possibilità o meno di indicare meno di tre nominativi. A seconda che si segua un’interpretazione letterale o sostanziale della norma si perviene ad una delle due opposte soluzioni. COME OPERARE Se il fatto di indicare 3 nominativi al posto di uno pone un notevole aggravio di lavoro all’impresa offerente, si consiglia di porre una domanda scritta (per pec) all’amministrazione appaltante, o comunque di tenere monitorate le risposte dell’ente (le cosiddette faq) sul suo sito internet. In mancanza di chiarezza sarà opportuno attenersi al senso letterale di terna, indicando tre nominativi di possibili subappaltatori. Si tenga peraltro presente che l’indicazione di un subappaltatore in luogo dei tre richiesti dal soggetto appaltante non dovrebbe portare all’esclusione, ma all’attivazione del soccorso istruttorio mediante il quale verrà richiesta all’appaltatore l’integrazione dei nominativi. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I SUBAPPALTATORI DELLA TERNA L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 105 del codice, sopra riportato, evidenzia una diversa procedura per gli appalti sopra la soglia comunitaria rispetto a quelli rientranti nella lista delle attività a rischio mafioso. Per gli appalti sopra la soglia comunitaria sembra non esserci altro obbligo oltre all’indicazione dei nominativi dei subappaltatori. Per gli appalti il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria l’ultimo periodo del comma 6, articolo 105 del Codice (più sopra riportato) ha una formulazione del tutto incomprensibile. Si può intuire che oltre al nominativo di ciascun subappaltatore (e trattandosi di appalti sotto soglia comunitaria sono solo quelli relativi a lavorazioni di cui all’elenco delle attività esposte a pericolosità di infiltrazione mafiosa) sia necessario presentare il documento unico di gara europeo (il DGUE), oppure un’apposita dichiarazione con cui il futuro possibile subappaltatore attesti di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione da appalti pubblici previste dall’articolo 80 del Codice degli appalti. Il bando dovrebbe prevedere questo oltre alle modalità di prova di quanto dichiarato. Qualora il bando nulla dica in merito, si consiglia di farsi rilasciare da ciascun subappaltatore, indicato nella terna di ogni
LAVORI PUBBLICI
lavorazione interessata, un DGUE compilato (che il subappaltatore utilizzerà in ogni occasione gli venga richiesto, fotocopiandolo e apponendovi in originale timbro e firma). DIVIETO DI AFFIDARE SUBAPPALTI A SOGGETTO CHE HA PRESENTATO OFFERTA (comma 4, lettera a, articolo 105, decreto legislativo 50/2016) La norma, introdotta con decreto correttivo, il decreto legislativo 56/2017, pone il divieto di affidare subappalti a soggetti che abbiano partecipato “alla procedura per l’affidamento dell’appalto”. Questo significa che il divieto riguarda senz’altro coloro che hanno partecipato alla medesima gara presentando una propria offerta. Si ritiene che non rientrino nel divieto le imprese che hanno manifestato l’interesse a partecipare ma non abbiano poi presentato offerta. Peraltro, l’aver indicato come subappaltatore un soggetto partecipante alla stessa gara, non può esser causa di esclusione, posto che le imprese offerenti non possono concordare la loro modalità di partecipazione ad una gara senza che possa essere ravvisata una turbativa d’asta. Si pone inoltre il problema se, sulla scia di tale divieto, il medesimo soggetto possa essere indicato da più offerenti. Si ritiene che sia ammissibile, posto che la norma non ne parla e qualora fosse accettato detto principio, l’ammissibilità dell’offerente sarebbe condizionata a sua insaputa dalla disponibilità di terzi data a più soggetti.
NUOVO REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SOA NELLE CATEGORIE OG2, OS2-A, OS-2B, OS24 E OS25 Il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 22 agosto 2017, n. 154, ha approvato il “regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, ora pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 252 del 27-10-2017, la cui entrata in vigore decorre dal 11-11-2017. Il Regolamento è previsto dall’art. 146, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici. Con riserva di ritornare sull’argomento con un commento più approfondito si ritiene opportuno fissare sin da ora i principali punti che riguardano la qualificazione SOA delle aziende con non oltre 5 dipendenti e riprodurre la parte del testo del decreto che riguarda la qualificazione degli operatori su
beni culturali. I lavori di cui disciplinati dal regolamento si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. Le categorie SOA interessate dal regolamento sono le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 (per i parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e OS 25
lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’impresa. Con riferimento alla categoria OG 2, il costo per il personale deve rispettare i valori previsti in generale dalla normativa SOA. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità é dimostrata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità organizzativa é comprovata dalla presenza di almeno un archeologo. c) Capacità economica e finanziaria Per le imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata da idonee referenze bancarie.
LA QUALIFICAZIONE SOA DI AZIENDE CON NON OLTRE 5 DIPENDENTI
Lavori documentabili per la qualificazione Sono validi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati, purchè i lavori siano effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione la parte dei lavori affidati in subappalto.
A) REQUISITI L’unico requisito generale aggiuntivo è quello relativo al certificato camerale che deve riportare fra le attività dell’impresa, a seconda dei casi, le diciture: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori sono: a) idoneità tecnica; b) idoneità organizzativa; c) adeguata capacità economica e finanziaria. a) Idoneità tecnica L’idoneità tecnica é dimostrata dalla presenza di tutti i seguenti requisiti: 1) idoneo direttore tecnico, anche coincidente con il titolare dell’impresa; 2) avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui é chiesta la qualificazione. I lavori eseguiti e documentati con i certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione possono essere utilizzati senza limiti temporali, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa. b) Idoneità organizzativa I restauratori, i collaboratori restauratori di cui si parlerà devono avere un rapporto di
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B) LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, in alternativa ad una adeguata attestazione SOA: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblica-
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zione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori o, in alternativa, avere il direttore tecnico come più oltre specificato; b) avere un organico determinato secondo quanto prima illustrato in relazione all’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Detti requisiti vengono autocertificati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si é intervenuti. La loro effettiva sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. C) DIREZIONE TECNICA La direzione tecnica deve essere affidata: a) per la categoria OG2 a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. È richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al regolamento in commento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Per le categorie OS 2-A e OS 2-B, la di-
rezione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La qualifica di restauratore di beni culturali é acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Decreto 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (17G00169) (GU n.252 del 27-10-2017) Vigente al: 1111-2017 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI . . . omissis . . .
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate
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di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici». Art. 2 Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio 1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo. 2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Art. 3 Specificità degli interventi 1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche. Titolo II REQUISITI DI QUALIFICAZIONE Capo I Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali Art. 4 Qualificazione 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle
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tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 12. 3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all’articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione. Art. 5 Requisiti generali 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini. Art. 6 Requisiti speciali 1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 sono: a) idoneità tecnica; b) idoneità organizzativa; c) adeguata capacità economica e finanziaria.
Art. 7 Idoneità tecnica 1. L’idoneità tecnica é dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 13; b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui é chiesta la qualificazione. 2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione é consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale é richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa. 3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».
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Art. 8 Idoneità organizzativa 1. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa é dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l’impresa. 2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l’idoneità organizzativa é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente é documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché
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da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità é dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l’idoneità organizzativa dell’impresa é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall’articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi é effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa con
riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B é comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali. 4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità organizzativa é dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell’organico complessivo, con arrotondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l’idoneità organizzativa dell’impresa é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, é comprovata dalla presenza di almeno un archeologo. Art. 9 Capacità economica e finanziaria 1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori é dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici. 2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Art. 10 Modalità di verifica ai fini dell’attestazione 1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese. Art. 11 Lavori utili per la qualificazione 1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Le stazioni appaltanti, dopo l’attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 84, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti. Art. 12 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro 1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla
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gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si é intervenuti. La loro effettiva sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. Capo II Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici Art. 13 Direttore tecnico 1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. 2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato. 3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto é affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS
2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, é richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Titolo III PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI .. . omissis . . . Art. 28 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi,
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rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto. 5. Per i lavori eseguiti all’estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 6. La qualifica di restauratore di beni culturali é acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
MODIFICATO IL REGOLAMENTO ANAC IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO Si comunica che l’ANAC con la delibera n. 949 del 13 settembre 2017 ha modificato il “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità con integrazione dell’art. 6 del Regolamento stesso”. Con tale provvedimento, l’Autorità, visto anche l’art. 213, comma 13, del nuovo Codice dei contratti, ha deliberato di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi
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in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della violazione e dunque: a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo; b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio; c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice; d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all’Autorità, ai sensi dell’art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del D.L.vo 50/2016, delle varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture; e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e.; f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi dell’art. 106, co. 8, del D.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all’Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture; g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell’art. 107, co. 4, del D.l.vo 50/2016, per l’omessa o ritardata comunicazione all’Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo; L’Autorità ha inoltre deliberato: • di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura ridotta in: - Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l’omissione (art. 213, c.13, 1° periodo); - Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempli la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213, c.13, 2° periodo); • di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità la modifica dell’art. 6 che viene così riformulato con l’aggiunta del punto di cui alla lett. h), come di seguito: Articolo 6 Fase istruttoria h) la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta
previsto dall’art. 16 della Legge 689/81. L’intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento. Si ricorda che il testo della delibera entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLICI ANALISI E PROPOSTE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI APPALTI INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO Il contenzioso in materia di opere pubbliche negli ultimi 15 anni sembra essere caratterizzato da due linee di tendenza: 1) diminuzione delle tempistiche del processo amministrativo; 2) progressiva riduzione dei ricorsi. Con riferimento al punto 1), va osservato che tale risultato deve verosimilmente ascriversi all’introduzione di una serie di modifiche normative, volte ad ottenere una particolare accelerazione del rito in materia di appalti; ciò, attraverso la creazione di una “corsia preferenziale” per i ricorsi in tale materia. Una recente conferma di quanto ora affermato viene dalla Relazione dell’ANMA- Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi - sullo stato e sulle prospettive del contenzioso in materia di appalti pubblici, resa in occasione dell’emanazione del disegno di legge delega n. 1678 per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e concessioni. La predetta Relazione dell’ANMA ha analizzato i dati tratti dal sistema informatico della giustizia amministrativa, dai quali è emerso che il tempo medio di definizione del ricorso con sentenza in primo grado nel merito, nel periodo 2009-2013 è pari a: - circa 234 giorni, se la sospensiva è accolta (circa sette mesi e mezzo); - circa 333 giorni, se la sospensiva è respinta (circa undici mesi). Tale dato viene ritenuto positivo, anzitutto, ove paragonato ai tempi di definizione in primo grado delle liti nel settore civile. Innanzi all’AGO, la durata media del processo di primo grado è, infatti, pari a: - 590 giorni nel 2012 (ultimo dato disponibile nelle elaborazioni del Consiglio d’Europa). Tale valutazione positiva sulla tempistica del processo amministrativo in materia di appalti in Italia, peraltro, viene confermata anche dall’analisi comparata con altri sistemi di giustizia amministrativa in Europa Ad esempio, secondo quanto riportato dal Consiglio d’Europa, in Spagna e in Inghilterra, il tempo per la definizione delle liti
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“amministrative” in primo grado è superiore ai 365 giorni; in Francia e Germania, la durata delle liti di primo grado è tra i 200 e i 365 giorni Ciò posto, la Relazione afferma, tra l’altro, che, “quanto alla fase processuale, non sembrano praticabili ulteriori interventi tesi alla velocizzazione del rito considerato che la giustizia amministrativa italiana è attestata su risultati ottimali rispetto alla media dei Paesi europei pur avvalendosi di una dotazione di personale in numero inferiore alla media stessa, neanche a pieno regime. Inoltre, va rilevato che già le disposizioni vigenti comportano notevoli sacrifici all’effettività della tutela, pur nell’ottica della velocizzazione del processo. Si pensi, in particolare, ai tempi oltremodo compressi per la proposizione e decisione dei ricorsi, rivenienti dai più recenti interventi legislativi”. Con riferimento al punto 2), può osservarsi che sono state adottate alcune misure normative, con verosimile effetto “dissuasivo”: a) aumento dei costi di accesso alla giustizia amministrativa (contributo unificato), con una chiara penalizzazione soprattutto per le imprese. Al riguardo, si fa presente che il contributo è dovuto in misura pari a quella prevista dalla legge per il valore della controversia cui si riferisce diversamente, per tutti gli altri procedimenti amministrativi il contributo è determinato in misura fissa. In particolare, esso è cosi calcolato: Ricorsi Amministrativi - 1° Grado Valore della Causa Valore fino a € 200.000,00 Valore sup. a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 Valore sup. a € 1.000.000,00
Contributo € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00
Ricorsi Amministrativi - Impugnazione Valore della Causa Valore fino a € 200.000,00 Valore sup. a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 Valore sup. a € 1.000.000,00
Contributo € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00
Ricorsi Amministrativi - Cassazione Valore della Causa Valore fino a € 200.000,00 Valore sup. a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00 Valore sup. a € 1.000.000,00
Contributo € 4.000,00
€ 8.000,00 € 12.000,00
Ad ulteriore penalizzazione delle imprese si aggiungono i seguenti elementi: 1) obbligo di pagamento del contributo unificato “in corso di causa” in caso di ampliamento del thema decidendum, ossia in caso di proposizione di un ricorso per motivi aggiunti o un ricorso incidentale che introducono domande nuove nel corso del giudizio.
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2) il “valore della controversia” preso in considerazione dalla legge per determinare l’importo del contributo unificato è quello dell’importo della base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti e non, invece, quello dell’utile che l’impresa potrebbe ricavare dall’aggiudicazione del contratto; ciò, con il rischio che i costi di accesso alla giustizia - soprattutto per la fascia di appalti di importo più ridotto - non siano realmente commisurati all’utile che l’impresa effettivamente potrebbe percepire nel caso in cui le pretese sollevate venissero riconosciute legittime in giudizio. 3) il contributo unificato è dovuto anche da coloro che intendano contestare in giudizio l’esclusione dalla procedura concorsuale. In tal caso, il ricorrente non ricaverebbe, immediatamente, nessuna utilità, ma vedrebbe riconosciuta semplicemente la possibilità di partecipare alla gara. Tale disparità tra costi di accesso alla giustizia ed effettiva utilità del ricorso è ulteriormente amplificato nel caso in cui l’importo dell’appalto sia di ridotta entità. In conclusione, quindi, non si può non notare come la giustizia amministrativa sia, oggi, configurata, principalmente, come “una giustizia per ricchi”. b) introduzione del rito superaccelerato sulle cause di esclusione, che obbliga i concorrenti, prima dell’apertura delle offerte, ad impugnare entro trenta giorni le esclusioni/ ammissioni di tutti gli altri concorrenti, pena la perdita di sollevare le illegittimità della fase di ammissione una volta che sia stata formata della graduatoria. In altri termini, occorre fare i ricorsi “al buio”, in quanto, non si può più contestare l’aggiudicazione per mancanza dei requisiti, generali o speciali, dell’aggiudicatario. Già nell’anno 2106 - come emerge dai dati statistici contenuti nella Relazione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 - si riscontra un decremento dei ricorsi rispetto agli anni 2014 e 2015 (il dato è generale, non riguarda solo il contenzioso in materia di appalti). P R O P O S T E “ A C C E L E R AT O R I E ” DELL’ANCE a) CONTENZIOSO IN FASE DI GARA 1) Ulteriore riduzione dei tempi del rito speciale avverso l’aggiudicazione definitiva con l’obiettivo di garantire il diritto di difesa e, al contempo, di evitare il cd danno sociale da “inattività della PA”. A tal fine, si dovrebbe: a) eliminazione del rito cautelare, a favore della definizione del giudizio unicamente con sentenza di merito in forma semplificata a udienza fissata d’ufficio, da tenersi entro
30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; parimenti, in secondo grado; b) divieto di stipula del contratto fino alla definitiva sentenza sulla controversia; c) obbligo per le parti diverse dal ricorrente di costituirsi nel termine di 15 giorni dalla notificazione del ricorso; d) previsione di un termine massimo di 45 giorni per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio - prorogabile per ulteriori 15 giorni laddove sia giustificato dalla particolare complessità delle questioni da trattare - da disporre solo se indispensabile ai fini della soluzione della controversia; e) obbligo di pubblicazione anticipata del dispositivo della sentenza entro sette giorni dalla decisione della causa; f) obbligo di pubblicazione della sentenza non oltre il quindicesimo giorno dalla decisione della causa. 2) Condanna per lite temeraria: in caso di rigetto integrale del ricorso, con pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 104/2010 per esistenza di un consolidato orientamento conforme, prevedere l’automatica condanna per lite temeraria, salvo espressa motivazione del giudice in senso contrario, in considerazione della particolare meritevolezza della questione sollevata con il ricorso. b) CONTENZIOSO IN FASE ESECUTIVA 1) Rafforzamento della sezioni specializzate in materia di impresa - cd Tribunale delle Imprese (introdotte dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168) con la previsione di una o più sezioni specifiche che si occupino esclusivamente di tutte le controversie, di qualunque importo (oggi trattano solo quelle sopra soglia) aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture. 2) Potenziamento dell’istituto dell’accordo bonario: · obbligo per il Rup di promuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3 dell’art. 205 del D.Igs. 50/2016, la costituzione di apposi-
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ta commissione, a prescindere dall’importo dell’appalto, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario; obbligo per il Rup di motivare anche la mancata attivazione; · la commissione deve essere formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, il presidente, direttamente dall’albo ANAC previsto per la Camera Arbitrale; · obbligo del Rup e del dirigente della stazione appaltante a cui viene successivamente trasmessa la proposta da accordo bonario di motivare espressamente la volontà di discostarsi dalle risultanze contenute nella proposta di accordo formulata dalla commissione incaricata; · in caso di mancata attivazione dell’accordo bonario, riconoscimento ex lege della possibilità per le parti di richiedere, ai fini della determinazione della fondatezza delle riserve iscritte, l’accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 696 bis del c.p.c, con sospensione del termine di cui all’art. 205, comma 6 bis, del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’instaurazione del contenzioso giudiziario. · In caso di rifiuto della proposta di accordo bonario formulata dalla commissione, facoltà di impugnazione della stessa davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei limiti della correttezza, logicità, e ragionevolezza del procedimento di valutazione seguito dalla PA; · limitazione della responsabilità erariale del soggetto incaricato di formulare la proposta di accordo bonario alle sole ipotesi di dolo, a fronte della riconosciuta possibilità di condanna dello stesso, in sede di contenzioso giudiziario (ordinario o amministrativo), a risarcire la somma ingiustamente negata in sede amministrativa.
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GIURISPRUDENZA
CESSIONE RAMO D’AZIENDA E MANTENIMENTO QUALIFICAZIONE FINO AL PRONUNCIAMENTO DELLA SOA
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 03.07.2017 n. 3) 2.2 L’ordinanza di rimessione esprime condivisione per la tesi sostanzialistica, valorizzando il dato testuale dell’art. 76, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010, alla luce del quale, se il cessionario non acquista automaticamente la qualificazione, simmetricamente deve escludersi che il cedente possa automaticamente perderla. Aggiunge che le fattispecie di cessione contemplate dalla disposizione in questione sono solo quelle che implicano il trasferimento di tutte quelle risorse aziendali (considerate dall’art. 79 del DPR n. 207/2010 requisiti d’ordine speciale), le quali, proprio perché suscettibili di dar vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cedente se ne sia definitivamente spogliato. Non vi rientrano, invece, le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscono, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al cessionario di ottenere la qualificazione. Quanto alla rilevanza, ai fini della conservazione della qualificazione SOA, dell’attestazione successiva con cui l’organismo SOA
accerti che, anche in seguito alla cessione di una parte del compendio aziendale, l’impresa cedente mantenga tutti i prescritti requisiti, la sezione remittente evidenza il paradosso che si realizzerebbe da un lato consentendo «all’impresa che abbia richiesto nei prescritti termini la verifica triennale del proprio attestato SOA di partecipare alle gare indette dopo il triennio, anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica stessa» (Cons. Stato, Ad. plen, 18 luglio 2012, n. 27), dall’altro vietando la partecipazione alle gare per il sol fatto di avere stipulato un negozio avente il nomen iuris di cessione del ramo d’azienda, persino quando la verifica triennale del proprio attestato SOA concluda, poi, per l’irrilevanza dell’atto ai fini della qualificazione. . . . omissis . . . La perdita automatica delle qualificazioni disegnerebbe, infatti, una presunzione assoluta, che, non soltanto non è esplicitata dalla legge, ma si porrebbe in conflitto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale in numerose circostanze ha affermato il principio generale secondo cui «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» 3.3 Milita nel senso indicato anche l’analisi del profilo funzionale dell’istituto. Il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva
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fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8) costituisce al tempo stesso fondamento e limite degli oneri posti all’impresa partecipante a una gara di appalto in materia di documentazione del perdurante possesso dei requisiti di qualificazione. Ha osservato la Plenaria nel citato precedente che «Invero, per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica stessa, quali quelle di cui all’art. 11, comma 8 ed all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. Proprio perché la verifica può avvenire in tutti i momenti della procedura (a tutela dell’interesse costante dell’Amministrazione ad interloquire con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati), allora in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione; tanto, vale la pena di sottolineare, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A. ». Se la normativa intende garantire l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione, non può contraddittoriamente fissare una presunzione di perdita dei requisiti in virtù della cessione di un ramo d’azienda. 3.4 Conclusivamente al primo quesito deferito può rispondersi che: «l’art. 76, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento». 4. La soluzione nei termini indicati del primo quesito rende necessaria la riperimetrazione del secondo: se, infatti, nessun automatismo decadenziale è previsto nel caso di cessione del ramo d’azienda, il problema di stabilire l’efficacia (ex nunc o ex tunc) della positiva verifica posteriore operata dalla SOA assu-
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me diverso significato. 4.2 Al secondo quesito deferito può dunque rispondersi che: «In ipotesi di cessione di un ramo d’azienda, l’accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità».
LE NORME DI BANDO, ANCORCHÉ IN CONTRASTO CON SOPRAGGIUNTE NORMATIVE, NON POSSONO ESSERE DISAPPLICATE
(TAR Basilicata sez. I 11/9/2017 n. 596) Una costante giurisprudenza afferma che la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate dalla lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201). Inoltre, i chiarimenti non possono in nessun caso integrare il capitolato di gara ed essere vincolanti per la commissione aggiudicatrice (Cons. Stato, 23 settembre 2015, n. 4441). In altri termini, la lex specialis deve essere osservata integralmente dalla stessa stazione appaltante, e non può formare oggetto di disapplicazione, mentre ogni modificazione va previamente disposta nelle medesime forme con le quali è stata adottata, sicché i chiarimenti in risposta a quesiti non possono costituire integrazioni o modificazioni delle disposizioni di gara (C.d.S., sez. III, 13 gennaio 2014, n. 98)
QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
(Consiglio di Stato sez. V 14/9/2017, n. 4346) L’accesso a documenti della pubblica amministrazione deve essere motivato (ex art. 25 l. n. 241 del 1990) con una richiesta rivolta all’ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l’interesse specifico,
concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (ex multis, Cons. Stato, V, 4 agosto 2010, n. 5226; V, 25 maggio 2010, n. 3309; IV, 3 agosto 2010, n. 5173). Il diritto all’accesso documentale di cui trattasi (cfr. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6899), infatti, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente. Ne consegue che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante. L’onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell’istanza - dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di cui si è detto - si giustifica quindi con la necessità di consentire all’amministrazione di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni legge per l’ostensione: non può quindi pretendere, il richiedente, che sia l’amministrazione richiesta a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l’istanza medesima.
LA MANCANZA DELL’AVCPASS NON È MOTIVO DI ESCLUSIONE MA SOGGETTA A SOCCORSO ISTRUTTORIO
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta, sentenza n. 4506 del 26/09/20107)
Non è fondato il motivo di appello, con il quale viene censurata la decisione della stazione appaltante di consentire alla Rossi s.r.l. di regolarizzare la propria offerta mancante del cd. PassOE (Pass dell’Operatore Economico) di cui all’art.2, comma 3.2, della delibera AVCP n.11 del 20 dicembre 2012, documento che peraltro l’art. 7 dell’avviso di gara richiedeva a pena di esclusione. Trova applicazione, al riguardo, il precedente di Cons. Stato, V, 4 maggio 2017, n. 2036, a mente del quale occorre tener conto sia della natura di tale documento, sia del principio generale di tassatività delle cause di esclusione dalle gare (ex art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis). Sotto il primo profilo, il cd. PassOE altro non è che uno strumento elettronico attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass con il
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quale la stazione appaltante assolve all’obbligo di provvedere direttamente, presso gli enti certificanti convenzionati con l’ANAC, all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. In breve, attraverso un’interfaccia web e la cooperazione applicativa dei vari enti certificanti, l’amministrazione può accedere in formato elettronico ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Sotto il secondo profilo - in base al quale è precluso alle stazioni appaltanti di prevedere cause di esclusioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento - va chiarito che il Codice dei contratti (articolo 6-bis), non indica il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale; neppure può ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si configuri come elemento essenziale, incidente sulla par condicio dei concorrenti. Per l’effetto deve concludersi che, nel caso di specie, la mancata produzione del PassOE in sede di gara integri una mera carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: il PassOE non solo non costituisce quindi causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto in un momento successivo a seguito di “soccorso istruttorio” - regolarizzando così la documentazione - senza che da ciò derivi, tra l’altro, la necessità per la stazione appaltante di applicare alcuna sanzione pecuniaria. A ciò aggiungasi che la lettera del citato art. 7 si riferisce ragionevolmente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.
TECNICA
RIPRENDE IL LAVORO DI QUOTAZIONE DEI PRODOTTI FERROSI Gli operatori del mercato, soprattutto edile, da oltre 40 anni hanno potuto avvalersi delle quotazioni effettuate sino allo scorso anno dalla Camera di Commercio in relazione ai valori di mercato dei prodotti ferrosi. Cessata questa fonte sono rimasti senza una bussola, oltremodo utile per conoscere l’andamento dei prezzi del ferro lavorato, che molta incidenza ha in diverse lavorazioni, specie nel settore edile (l’incidenza media dei diversi prodotti ferrosi in un fabbricato è valutata nell’ordine dell’8% sul costo complessivo di un fabbricato). Per sopperire al vuoto creatosi e rispondere alle necessità delle imprese edili, il Prezziario delle opere edili di Brescia, realizzato anche dagli ordini professionali del settore, ma il cui lavoro di segreteria è curato dal Collegio dei Costruttori - Ance Brescia, ha deciso di rilevare il prezzo di acquisto dei materiali ferrosi (laminati mercantili, travi, rete elettrosaldata, e soprattutto tondo per cemento armato) utilizzati nel comparto edile. Nella prima riunione (martedì 3 ottobre) l’apposita commissione del Prezziario ha proceduto alla rilevazione dei prezzi dei materiali ferrosi rilevati sul mercato nella precedente settimana e la quotazione del precedente mese (rilevata il 5/9/2017) in relazione alla precedente settimana. Il giorno 7/11/2017 la commissione si è nuovamente riunita per l’aggiornamento delle quotazioni. Le rilevazioni verranno continuate con cadenza mensile, ogni primo martedì del mese e sono liberamente consultabili sul sito www. ancebrescia.it. Vale la pena sottolineare come le quotazioni così rilevate, cioè nel contesto della gestione del Prezziario delle opere edili della provincia di Brescia, non è una quotazione effettuata da un singolo soggetto. Si rammenta infatti che nelle Commissioni del Prezziario sono presenti rappresentanti dei seguenti enti provinciali: • Camera di Commercio • Regione Lombardia • Ordine degli Architetti • Ordine degli Ingegneri • Collegio dei Geometri • Collegio dei Costruttori I valori dei materiali che vengono quotati sono riferiti alla forniture franco stabilimento, per quantitativi minimi di 28 tonnellate, e non comprendono perciò le ulteriori voci che compongono il costo del materiale in opera, quali trasporto, sagomatura, posa in opera, spese generali, utile, etc. Per i costi delle lavorazioni finite in cantiere si continuerà a far riferimento alle specifiche voci da sempre esistenti nel capitolo 1.4.2 del Prezziario.
PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
RILEVAZIONE MENSILE DEI PREZZI DEI PRODOTTI SIDERURGICI ‐COMMISSIONE DEL 7 NOVEMBRE 2017‐ DATA DI RILEVAZIONE PRODOTTI 1) LAMINATI MERCANTILI E FERRI A UPN da mm 80 a mm 120 2) FERRI A UPN da mm 140 a mm 220 da mm 240 a mm 300 3) TRAVI IPN da mm 140 a mm 220 4) TRAVI IPE da mm 80 da mm 100 a mm 120 da mm 140 a mm 220 da mm 240 a mm 300 5) TRAVI HEA da mm 100 a mm 180 da mm 200 a mm 220 6) TRAVI HEB da mm 100 a mm 180 da mm 200 a mm 220 7) TREFOLO PER PRECOMPRESSI trefolo 8) RETE ELETTROSALDATA diametro 8 mm, maglie 20x20 da 2,25 x 4,00 m 9) TONDO PER CEMENTO ARMATO qualità B450C in barre o rotoli diametri da 14 a 26 mm Diametri diversi: diametro 8 mm diametro 10 mm diametro 12 mm diametro 28 mm diametro 30 mm
05‐set‐17
03‐ott‐17
07‐nov‐17
dal 5‐set‐17
PREZZO BASE
PREZZO BASE
PREZZO BASE
EXTRA PROFILO
110
130
140
(*)
160 201
180 221
190 231
385 370
160
180
190
380
160
180
190
201
221
231
405 390 380 370
160 201
180 221
190 231
385 380
160 201
180 221
190 231
380 375
650
670
700
(*)
225
240
260
270
220
230
245
260
245
295 275 265 265 270
220
230
‐ Costi minimi di mercato relativi alle contrattazioni effettuate nella settimana precedente a quella della data di rilevazione ‐ Quotazione minima in euro alla tonnellata, franco stabilimento produttore, per quantità non inferiori a ton 28 ‐ Pagamento max. a 60 gg. data fattura ‐ Prezzi IVA esclusa (*) Ove non indicati, gli extra profilo sono diversificati tra i singoli produttori e vanno aggiunti al prezzo base I prezzi riportati sono accertati da una commissione della quale fanno parte i rappresentanti di: Camera di Commercio, Regione Lombardia, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri, Collegio dei Costruttori, di Brescia.
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ECONOMIA
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO Si fa seguito alla notizia pubblicata in data 17 luglio 2017 per comunicare che, con Decreto Direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni del c.d. “voucher digitalizzazione”. Si ricorda che tale misura ha lo scopo di agevolare le micro, piccole e medie imprese prevedendo un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di: • migliorare l’efficienza aziendale; • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; • sviluppare soluzioni di e-commerce; • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del voucher. Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata. Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di
euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda. Ai fini dell’assegnazione definitiva e dell’erogazione del voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l’apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa. Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili. Sul sito dell’Associazione www.ancebrescia. it, è riportato il testo del Decreto.
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SALE CINEMATOGRAFICHE Con il DPCM 4 agosto 2017 (GU n. 239 del 12/10/2017) prosegue l’opera di attuazione del “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” previsto all’art. 28 della Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. Nel suddetto decreto sono contiene le indicazioni per l’assegnazione dei contributi previsti dal Piano straordinario, finalizzato ad incentivare la diffusione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, promuovendo interventi di: • riattivazione di sale chiuse o dismesse, con particolare riguardo a quelle presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per quelle dichiarate di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004; • realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto dei locali necessari; • trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all’aumento del numero degli schermi; • ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale in esercizio. Le misure per realizzare il Piano sono due e cioè: 1. la costituzione di una apposita sezione nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema previsto dall’art. 13, comma 4 della Legge 220/2016, avente una
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dotazione complessiva di 120 milioni/€ per gli anni dal 2017 al 2021. Tali risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto ovvero in conto interesse sui mutui o sulle locazioni finanziarie accese per realizzare gli interventi di riqualificazione/ nuova costruzione ricompresi nel Piano straordinario. La disciplina e il riparto del Fondo, istituito a partire dal 2017 nello stato di previsione del ministero dei beni culturali, sono contenuti nel DPCM 20 maggio 2017 (vedi Riqualificazione sale cinematografiche: al via il Fondo per gli investimenti); 2. l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome del potere di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, dirette ad incentivare la ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici quale misura premiale (art. 28, comma 5). Il DPCM in parola disciplina ora i soggetti beneficiari delle risorse stanziate nell’ambito del Fondo per lo sviluppo degli investimenti, i limiti massimi di intensità di aiuto, le condizioni per l’accesso al beneficio, le priorità nella concessione dei contributi e gli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d’uso e alla programmazione cinematografica. In particolare si segnala che: • i soggetti beneficiari delle risorse sono le imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia (art. 4); • le richieste di contributo sono presentate alla Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno (art. 5); • le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite: 50% dell’ammontare complessivo annuo per la riattivazione delle sale chiuse o dismesse; 25% per la realizzazione di sale nuove, 15% per la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino e 10% per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico (art. 3). Si segnala infine che: • la Direzione Generale Cinema del Mibact, entro 15 giorni dalla pubblicazione del DPCM, pubblicherà la modulistica prevista per la presentazione delle domande; • per gli investimenti che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del DPCM, le domande di contributo sono presentate alla DG Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
COMUNICAZIONI
I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Il documento illustra le principali novità che sono contenute nel Disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” approvato l’11 ottobre 2017 e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come è noto il provvedimento giunge a valle dei lavori della Commissione di esperti (“Commissione Rordorf”), istituita con il Decreto del Ministro della Giustizia 28 gennaio 2015, che ha individuato i principali contenuti della legge delega. In merito, si evidenzia che, trattandosi di una legge delega, a questa seguiranno uno o più Decreti Legislativi (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) che conterranno la riforma vera e propria del diritto fallimentare che è oggi disciplinato dal R.D. n.267/1942. I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA DELEGA Art. 2 Principi generali Tra i principi generali in merito ai quali il Governo si dovrà attenere per la riforma delle procedure concorsuali si segnalo le seguenti: - sostituzione del termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale»; - introduzione della definizione dello stato di crisi; - adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore che prevedono la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero nel caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza; - assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici; - riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure; - priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta
un’idonea soluzione alternativa; - specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici. Art. 4 Procedure d’allerta e di composizione assistita della crisi Il Disegno di legge delega introduce delle forme di risoluzione della crisi aziendale, consistente in “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, che dovrebbero consentire all’impresa in difficoltà di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria. In particolare, si prevede che il debitore venga assistito da un esperto iscritto ad un’apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi (istituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), con l’incarico di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore ed i creditori entro un termine massimo di sei mesi. In caso di mancato raggiungimento della soluzione concordata è previsto che l’organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima. Si prevede a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo. Si dispone, inoltre, l’obbligo in capo ai creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare dell’inadempimento di importo rilevante affinché questi provveda entro i successivi tre mesi ad avviare la composizione assistita della crisi, ovvero ad estinguere il debito oppure ad avviare un accordo con il creditore pubblico qualificato. La legge delega prevede, inoltre, delle misure premiali sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità personale in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Le procedure d’allerta non trovano applicazione alle società quotate in borsa o in altri mercati regolamentati, e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea.
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Art. 6 Concordato preventivo La legge delega prevede anche il riordino della normativa sulla disciplina del concordato preventivo. Il concordato, si ricorda, consente all’imprenditore in stato di insolvenza di tentare il risanamento dell’impresa evitando il fallimento, attraverso la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), ovvero la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità aziendale). In particolare il provvedimento prevede i seguenti principi e criteri direttivi: - concordato liquidatorio: viene ammesso nella sola ipotesi in cui sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con la precisazione che deve essere assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari; - concordato in continuità aziendale: tra i diversi principi si prevede che: 1. il piano possa contenere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche superiore ad un anno, fermo restando il loro diritto di voto; 2. la disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda sia la continuità aziendale sia la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che si possa ritenere in concreto che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale; 3. la stessa operi anche nei casi in cui l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato. Art. 10 Privilegi Si prevede che il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando l’ordine delle cause legittime di prelazione. Ulteriori disposizioni d’interesse Tra le ulteriori disposizioni di interesse si segnalano le seguenti: - introduzione di una specifica disciplina relativa all’insolvenza dei gruppi d’imprese (art. 3); - riordino della materia relativa agli accordi di ristrutturazione del debito ed alla crisi da sovraindebitamento (art. 5 e art. 9); - estensione dell’applicabilità dell’istituto dell’esdebitazione (che consiste nella liberazione dai debiti che non siano stati onorati al termine della procedura concorsuale), già prevista per le persone fisiche, anche alle società e introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto per le insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione al Tribunale (art.8).
ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter numero 41 del 10/11/2017 Comunicazione e Stampa
De Terraemotu: presentato in Ance il libro di Remo Calzona I temi della prevenzione e della messa in sicurezza dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto oggi all’Ance, in occasione della presentazione del libro del professor Remo Calzona “De Terraemotu”. All’incontro, introdotto dal presidente dell’Ance Giuliano Campana, ha preso parte tra gli altri il Commissario straordinario per la Ricostruzione Paola De Micheli
fiscalità
Sismabonus e Ecobonus, confermata la cumulabilità delle detrazioni Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina del Sismabonus e in particolare sulla possibilità di cumulare questa agevolazione con le altre detrazioni fiscali in vigore per la riqualificazione e il recupero delle abitazioni. Confermata in particolare la piena cumulabilità tra Sismabonus e Ecobonus
Split payment, il punto sulle novità della disciplina Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina Iva della scissione dei pagamenti alla luce delle novità introdotte dalla Manovra correttiva 2017. Fornite precisazioni, in particolare, sulla corretta individuazione delle pa coinvolte e sulle operazioni escluse dall’applicazione del meccanismo
centro studi
Produzione nelle costruzioni: prosegue il trend in flessione Trend ancora negativo, nei primi otto mesi del 2017, per la produzione delle
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
costruzioni, che fa registrare una riduzione dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche sul fronte dell’occupazione l’edilizia resta l’unico settore ancora in calo (-0,8% nel primo semestre 2017). Andamenti positivi, invece, per il mercato immobiliare e per il credito alle famiglie. E’ quanto emerge da un report Ance che commenta gli ultimi dati sull’andamento del settore Le costruzioni sul territorio, aggiornati i dossier regionali Ance Aggiornata a novembre 2017 la pubblicazione Ance “Le costruzioni in breve”, che raccoglie i dossier che fanno il punto sull’andamento del settore delle costruzioni a livello regionale. I dossier riepilogano con grafici e tabelle gli andamenti dei più significativi indicatori congiunturali con specifico riferimento al settore delle costruzioni
opere pubbliche
Affidamenti in house: nuova proroga per l’iscrizione all’elenco L’Anac ha prorogato al 30 novembre 2017 il termine, prima fissato al 30 ottobre, per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
lavori all’estero
Infrastrutture in Brasile: al via investimenti per 54 miliardi Sta per essere varato in Brasile un programma infrastrutturale da 54 miliardi di euro, da realizzare prevalentemente in partenariato pubblico-privato. Lo ha comunicato il ministro brasiliano della Pianificazione, Dyogo Henrique De Oliveira, che, in occasione di un incontro all’Ance nell’ambito della collaborazione con il ministero degli Affari Esteri, ha illustrato i principali progetti infrastrutturali in via di realizzazione nel Paese
in Parlamento
Crediti deteriorati delle banche: l’Ance chiede norme per la ristrutturazione del debito d’impresa L’Associazione costruttori, ascoltata dalla commissione Finanze della Camera sui disegni di legge in materia, ha sottolineato la necessità di varare in
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tempi brevi norme mirate a risolvere il problema dei crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari finanziari incentivando la ristrutturazione dei finanziamenti con il debitore originario attraverso la remissione di parte del debito
mercato privato
Compravendita: non scattano le garanzie per vizi se l’immobile è usurato Nell’ambito di un contratto di compravendita la vetustà del fabbricato, l’usura e la cattiva manutenzione incidono sul valore commerciale dell’immobile ma non fanno scattare la garanzia per vizi della cosa venduta. Lo ha affermato la Corte di Cassazione in una recente ordinanza Piccoli comuni: al via le misure per il sostegno e la valorizzazione Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e in vigore dal 17 novembre prossimo, la legge sulla valorizzazione dei piccoli comuni. Il provvedimento, finalizzato a contrastare lo spopolamento dei comuni con meno di 5000 abitanti, prevede interventi per la riqualificazione dei centri storici, per la riduzione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza delle infrastrutture Recesso del committente: il punto sui criteri per l’indennizzo dell’appaltatore Benché il committente, salvo diverse previsioni contrattuali, possa sempre recedere dal contratto anche a causa del venir meno della fiducia verso l’appaltatore resta fermo il diritto di quest’ultimo a ricevere un indennizzo che tenga conto delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. E’ quanto ribadiscono recenti sentenze analizzate in una nota Ance.
Uffici del Collegio
DIREZIONE
SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO
Direttore:
Funzionario:
ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO
MASSARDI RAG. ENRICO
Vicedirettore: SCALVI DOTT. ALESSANDRO -Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.
-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:
SERVIZIO SINDACALE Dirigente: SCALVI DOTT. ALESSANDRO Funzionario: ZANELLI DOTT. FRANCESCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.
SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO ARICI ING. PAOLA -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.
UFFICI AUSILIARI SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.
PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE NOVEMBRE 2017
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 S2A FateJoria 2S0 FlassiĺFa ,9-Eis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
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