Ance Brescia notiziario ottobre 2017

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE OTTOBRE 2017

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA OTTOBRE 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Nuove strategie e alleanze per vincere la battaglia sulla concorrenza sleale

pag. 499

Investire nel mattone: il vantaggio del bonus Irpef anche per chi affitta

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Permesso di costruire: approvato il via libera al nuovo modello unico pag. 503 Interventi antisismici: tecniche meno invasive per convivere col cantiere

pag. 504

Depurazione del Garda: cento milioni di euro a garanzia del futuro

pag. 507

L’innovazione negli asfalti: la tecnica dei conglomerati bituminosi riciclati a freddo pag. 509

Nuovi vetri e serramenti: tra ricerca estetica e proposte tecnologiche pag. 512

Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

pag. 520 pag. 540

Indici Lavori pubblici

pag. 544

Trasporti Tecnica

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Urbanistica Rifiuti

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Ance informa

pag. 555

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pag. 545 pag. 552 pag. 554


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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737 498


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

L’INTESA SOTTOSCRITTA DA COLLEGIO, ESEB, CAPE E ORDINI DI GEOMETRI, ARCHITETTI E INGEGNERI

NUOVE STRATEGIE E ALLEANZE: PER VINCERE LA BATTAGLIA SULLA CONCORRENZA SLEALE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Dopo quasi cinque mesi di serrate trattative e numerosi incontri, il 14 settembre 2017 è stato finalmente sottoscritto in via ufficiale il “Protocollo d’intesa sul Progetto di contrasto alla concorrenza sleale nel settore edile” che vede unita l’intera filiera delle costruzioni. Infatti, ad apporre la loro firma al Protocollo sono stati, insieme al Collegio Costruttori, alla Cassa Edile e all’Eseb, tutti e tre gli Ordini Professionali: geometri, architetti ed ingegneri. Continua il serrato impegno dell’Associazione dei Costruttori nel contrasto alla concorrenza sleale e a favore della legalità e della regolarità in quella che dal Vicepresidente del Collegio Ance di Brescia Ernesto Bruni Zani è stata definita come «la battaglia delle battaglie». Impegno che ha portato nel febbraio dello scorso anno alla firma di un’importante intesa con il Comune di Brescia - in fase di

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Un momento dell’incontro per la firma del Protocollo, tenutosi nella sede bresciana di Cassa Edile

rinnovo per adeguarla alle sopraggiunte novità legislative in tema di lavori pubblici -, ad un’avanzata fase di confronto, seppure con molte difficoltà, con la Prefettura di Brescia, e che ora vede aggiungersi questo nuovo fondamentale tassello: l’istituzionalizzazione di una strutturata collaborazione con gli ordini professionali bresciani. La ragione della partecipazione dei professionisti bresciani è stata bene sintetizzata dal presidente degli Architetti, l’arch. Umberto Baratto, che ha sottolineato come il Protocollo «conduce verso una direzione di trasparenza che può sicuramente partecipare 499

alla riduzione delle condotte che portano alla concorrenza sleale, che sappiamo essere spesso letali alla carriera di imprenditori e lavoratori». Con la firma del Protocollo, che si caratterizza per un taglio pratico e con chiare finalità, si aprono importati e interessanti scenari che consentiranno alla Cassa Edile, nell’ambito della sua attività di tutela delle imprese regolari, di avere un quadro sempre più preciso di quanto avviene in “cantiere”. In particolare, attraverso un continuo scambio di informazioni tra Cape, imprese e professionisti, si mira a verificare che chi realiz-


UN IMPEGNO SERRATO CONTRO UNA PIAGA CHE METTE A RISCHIO IMPRESE E LAVORATORI

za lavori edili sia effettivamente un’impresa edile, nonché ad accertare che tale impresa agisca nel pieno rispetto della normativa che regola il settore. Soltanto in questo modo è possibile garantire alle imprese la possibilità di concorrere e di operare sul mercato in condizioni di parità. L’ambiente cantiere, ha precisato infatti il Vicepresidente del Collegio, Ernesto Bruni Zani, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Protocollo, «è un ambiente di lavoro diverso da tutti gli altri e come tale ha sue proprie regole, che sono dettate dal legislatore, e queste regole vanno rispettate. Non è più tollerabile che ci si improvvisi imprenditori edili solo perché sia è acquistato un badile». L’inosservanza delle regole, infatti, va a danno non soltanto delle imprese virtuose che si muovono all’interno dei confini tracciati dalla legge, ma anche dei professionisti e del loro interesse a garantire la qualità dei lavori e la sicurezza sul cantiere, dei lavoratori coinvolti nel processo edile, in termini di salute e sicurezza, di retribuzione e di contribuzione previdenziale e, non da ultimo, dei committenti, poiché spesso il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa si traduce in una scarsa qualità dell’opera realizzata, con conseguenti maggiori costi derivanti dalle successive manutenzioni o riparazioni.

Il contrasto alla concorrenza sleale e a favore della legalità e della regolarità è stata definita come “la battaglia delle battaglie” dal Vicepresidente di Ance Brescia-Collegio Costruttori, Ernesto Bruni Zani A sostegno della realizzazione degli obiettivi di legalità e sicurezza espressi dal Protocollo, e di conseguenza per far emergere queste situazioni di anormalità che fino ad oggi sono rimaste in ombra, le parti hanno previsto la creazione di un innovativo strumento informatico, liberamente fruibile dai professionisti e dalle imprese, attraverso il quale sarà possibile monitorare la situazione del cantiere e allo stesso tempo agevolare l’attuazione degli adempimenti richiesti, il rispetto delle scadenze nonché la comunicazione e lo scambio di documentazione fra i soggetti coinvolti nei lavori. In questo quadro un contributo fondamentale per l’acquisizione delle informazioni relative al cantiere è offerto dai professionisti che, operando quali soggetti terzi rispetto al committente e alle imprese e grazie alla loro approfondita conoscenza e alla loro costante presenza sul luogo sono in grado di rilevare e condividere tutte le situazioni di apparente anomalia riscontrate. In tal modo ingegneri, architetti e geometri possono vedere meglio tutelata la loro professionalità e cercare

In Camera di Commercio risultano 5.600 imprese edili con 24.000 addetti. Alla Cassa Edile però sono iscritte 2.700 imprese con 15.000 addetti; mancano, quindi, all’appello 3.000 imprese e 9.000 lavoratori.

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di mettersi al riparo dalle pesanti responsabilità, anche penali, che la legge pone in capo a loro. Vengono così ampliati i rapporti e le interconnessioni fra le varie parti che operano nella filiera delle costruzioni, al fine di far emergere ed eventualmente correggere le irregolarità rilevate, con la conseguenza di promuovere la presenza sui cantieri di imprese, lavoratori autonomi e professionisti che operino nel pieno rispetto delle norme legali, deontologiche e contrattuali. Nella cornice così delineata, un ruolo centrale viene ad assumere la Cassa Assistenziale Paritetica Edile, che si porrà sempre più come strumento di regolazione e monitoraggio del mercato edile. Il nuovo Protocollo, infatti, consentirà alla CAPE di rendere notevolmente più efficiente il lavoro di contrasto delle irregolarità che già ad oggi ha portato rilevanti risultati in materia di riscontro di lavoratori non regolari e conseguente recupero e restituzione agli stessi di quanto dovuto in termini di massa salariale. Basti pensare che in Camera di Commercio risultano 5.600 imprese edili con 24.000 addetti. Alla Cassa Edile però sono iscritte 2.700 imprese con 15.000 addetti; mancano, quindi, all’appello 3.000 imprese e 9.000 lavoratori.


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PROSEGUIAMO NELL’ESAME DELLA GUIDA FISCALE ANCE DEDICATA AGLI INCENTIVI IMMOBILIARI

INVESTIRE NEL MATTONE: IL VANTAGGIO DEL BONUS IRPEF ANCHE PER CHI AFFITTA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Affittare o acquistare, l’importante è confrontarsi con un Fisco più “amico”. E, grazie alle novità rispetto alla fiscalità sulla casa, farlo non sarà poi così difficile. Sono numerose, infatti, le agevolazioni che vanno da quelle per l’acquisto o la ristrutturazione, a quelle per la locazione che incentivano il mattone come formula di investimento.

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Partiamo proprio dagli incentivi all’acquisto, come il bonus Irpef 50%, riconosciuto a persone fisiche che acquistano abitazioni che si trovano in fabbricati completamente ristrutturati. Per accedere alla detrazione, gli interventi edilizi devono essere stati realizzati tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2017 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, a vendere o assegnare l’immobile. Come detto, parliamo di una detrazione Irpef del 50% di un importo corri501

spondente al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere ad un massimo di 96mila euro per unità immobiliare. Per gli acquisti a partire dall’1 gennaio 2018 - e meno che non arrivino ulteriori proroghe - la detrazione sarà del 36% su un limite massimo di 48mila euro. Per l’acquisto - effettuato nel 2017 - di abitazioni in classe energetica A o B, la detrazione Irpef è commisurata al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto medesimo, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione verrà applicata a prescindere dal fatto


DETRAZIONE POSSIBILE ANCHE PER COSTRUZIONI AFFIDATE IN APPALTO SU UN’AREA GIÀ POSSEDUTA

che l’immobile sia prima casa, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione e a prescindere dall’accatastamento (è contemplata anche la possibilità di un accatastamento come “casa di lusso”). Come detto, l’unica discriminante è l’appartenenza a classe energetica A o B, non importa se si tratti di abitazioni di nuova costruzione o di unità immobiliari ristrutturate in modo significativo e cedute dalle imprese che hanno eseguito - direttamente o tramite appalto - i lavori di riqualificazione. La detrazione in questione è contemplata anche nel caso in cui ci sia acquisto contestuale dell’abitazione e delle sue pertinenze (garage, cantina etc). In casi come questo il calcolo va fatto sull’importo totale dell’Iva dovuta per l’acquisto. Tale detrazione, ricordiamo infine, ha valore a patto che il pagamento dell’Iva e il rogito siano avvenuti tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Una novità di un certo peso riguarda l’estensione del cosiddetto “sisma bonus” anche all’acquisto di case che sorgono in Comuni di zona sismica 1, immobili derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione e cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione. Per i trasferimenti di singole unità immobiliari concretizzati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, la detrazione è del 75% (l’85% in capo all’acquirente), da recuperare in cinque quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione è correlata al prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, con un tetto massimo di 96mila euro. In alternativa, l’acquirente può

optare per la cessione del credito Va sottolineato come la dedud’imposta. Passando all’acquisto cibilità degli interessi passivi valga di abitazioni da locare (parliamo per l’intera durata del mutuo. di immobili in classe energetica Si rientra nella detrazione IrA e B da destinare alla locazione pef del 20% anche per costruzione a canoni agevolati - per almeno di immobile affidata in appalto su 8 anni continuativi - nei sei mesi un’area già posseduta o sulla quale successivi all’acquisiano già riconosciusto), sono previste due ti diritti edificatori detrazioni: una deduLa discriminante prima dell’avvio dei zione Irpef del 20% del è l’appartenenza lavori (tale detrazione prezzo dell’immobile degli immobili alla non è cumulabile alla (Iva esclusa) nel limite classe energetica detrazione Irpef del di 300mila euro; una 50% per l’acquisto “A “o “B” deduzione Irpef degli di abitazioni facenti interessi passivi sui parte di immobili inmutui stipulati per acteramente ristrutturati quistare le unità abitative oggetto da imprese che poi cedono le unità dell’agevolazione. In questo caso, in questione. si parla di mutui non superiori a 300mila euro. 502


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NEL QUADRO DI UNO SFORZO (SPERIAMO CONCRETO) PER SEMPLIFICARE LA BUROCRAZIA DEL COMPARTO EDILE

PERMESSO DI COSTRUIRE: APPROVATO IL VIA LIBERA AL NUOVO MODELLO UNICO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il modello unico per il permesso di costruire è un’opzione che va ad aggiungersi a tutta una serie di moduli standard che erano stati approvati a maggio, diventando operativi il mese successivo. Parliamo, ad esempio, di Cila, Scia e Scia alternativa al permesso di costruire, ma anche di Cil e comunicazione di fine lavori. Tecnicamente ora il modulo standard è allineato a quanto stabilito dal D.lgs. 126/2016 e D.lgs. 222/2016. Per adeguarlo alle norme regionali, le Regioni stesse avevano tempo fino al 30

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L’estate, se non consiglio, ha portato quantomeno buone notizie per il mondo dell’edilizia. Proprio all’inizio di luglio, la Conferenza unificata - nel novero dell’azione del Governo atta a snellire e semplificare le pratiche burocratiche per edilizia e commercio - ha dato il via libera al nuovo modello unico relativo al permesso di costruire. settembre scorso, mentre per quello che concerne i Comuni cui sono destinate segnalazioni, domande e comunicazioni, dovranno pubblicare sulla pagina web istituzionale i moduli unificati (e “lavorati” dalla varie Regioni) entro il 20 ot503

tobre 2017. Qualora questo limite temporale venisse disatteso, si entrerebbe nel novero dell’illecito disciplinare. In questo modo, con moduli standardizzati e più facilmente accessibili si compie un altro, decisivo passo verso una maggiore semplificazione dell’avvio degli interventi, rispondendo così alla necessità di sburocratizzazione che il mondo dell’edilizia chiede da sempre a gran voce. Il conto alla rovescia è iniziato, il 20 ottobre è sempre più vicino.


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SFATIAMO IL PREGIUDIZIO PER IL QUALE CERTI LAVORI NON POSSONO ESSERE ESEGUITI IN CASE ABITATE

INTERVENTI ANTISISMICI: TECNICHE MENO INVASIVE PER CONVIVERE COL CANTIERE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

A seguito dei recenti, gravi avvenimenti sismici è più che mai necessario diffondere la concezione che mettere in sicurezza gli edifici dal rischio sismico è possibile, salvando non solo vite umane, ma anche evitando gravi danneggiamenti strutturali che comportano onerosi interventi di ricostruzione. L’ingegneria e la ricerca scientifica propongono oggi a tal proposito degli interventi relativamente poco invasivi, soprattutto se si ha già l’intenzione di eseguire una ristrutturazione. E questo è l’oggetto del nostro approfondimento.

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La visione limitata alla demolizione e ricostruzione oppure allo “sventramento” degli edifici non è oggi sostenibile in quanto non è possibile allontanare dalla propria abitazione, magari per periodi prolungati, i residenti. Di conseguenza, il primo passo necessario per un’efficace campagna di prevenzione, è quello di conoscere l’effettivo stato di conservazione del bene mediante indagini che permettono l’identificazione degli elementi resistenti, dei materiali utilizzati e dello stato del sottosuolo e delle fondazioni. Il modello così realizzato riassumerà 504

il comportamento che l’edificio stesso potrà assumere nel caso di terremoto, permettendo quindi di agire e colmare le lacune che potrebbero portare al danneggiamento o addirittura al crollo. La scelta del tipo di intervento dipende da molti fattori, non solo tecnici ma anche culturali, aderendo ad una determinata filosofia del restauro, piuttosto che ad un’altra. Tendenzialmente si cerca di adottare la soluzione meno invasiva, che si integra al meglio con la struttura esistente evitando modifiche radicali. Gli interventi scelti comunque hanno lo scopo di


L’ANALISI STRUTTURALE SUGGERISCE LE MIGLIORI SOLUZIONI DA ADOTTARE E GLI OBIETTIVI POSSIBILI

ridurre la vulnerabilità dell’edificio ed aumentare le capacità di resistenza alle sollecitazioni sismiche. Il tipo e l’entità del miglioramento sismico poi dipenderà dal livello di sicurezza che si vuole far acquisire al manufatto oggetto di intervento. Per la garanzia della sola conservazione dell’involucro dell’edificio si richiede che non sia raggiunto lo stato limite ultimo (SLU) cioè di collasso, garantendo l’incolumità degli occupanti ma l’edificio, pur resisitendo al sisma, ne risulterà danneggiato. Nel caso in cui invece si vuole garantire agli edifici anche l’agibilità e quindi un lieve stato di danno, la sicurezza deve essere tale che non si raggiunga lo stato limite di danno (SLD). Dunque, si possono trasformare gli edifici esistenti in edifici antisismici? Lo si può fare e anche a prezzi contenuti, senza demolire e ricostruire ma solamente apportando piccole modifiche strutturali tali da rendere l’edificio ”dinamico” alle scosse sismiche. Ma veniamo alla strategia di intervento per la messa in sicurezza degli edifici, la quale è schematizzabile in una delle seguenti categorie o a combinazioni di esse. La prima consiste nel rinforzo di elementi resistenti al fine di aumentarne la resistenza, la rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse. Per esempio, ricadono in questa tipologia gli interventi utili a migliorare la resistenza dei muri, dei pilastri, dei solai o delle fondazioni. Tra questi troviamo le “cerchiature con elementi metallici o materiali compositi”, le “perforazioni armate” oppure i cosiddetti “placcaggi” con materiale cementizio rinforzato oppure con fibre

composite. La seconda consta nell’inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la vulnerabilità di alcune parti dell’edificio e potenziare il funzionamento complessivo in termini di resistenza o duttilità. Per questa tipologia troviamo, ad esempio, gli interventi utili a migliorare i collegamenti tra le varie parti strutturali dell’edificio stesso come gli “ammorsamenti” tra le parti adiacenti o tra murature che si intersecano, “connessioni solide” tra i solai di piano e le coperture con le murature necessarie 505

per evitare lo sfilamento delle travi con conseguente crollo del solaio, permettendo ai solai di svolgere un’azione di distribuzione delle forze orizzontali e di contenimento delle pareti. La terza prevede l’introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative, le quali possono essere sia esterne all’edificio, mediante la realizzazione di strutture adiacenti in grado di assorbire le sollecitazioni, sia interne per mezzo dell’inserimento di apparecchiature oleodinamiche che vanno a scaricare le sollecitazioni


ESSERE CONSAPEVOLI DEI VANTAGGI RAPPRESENTA IL MIGLIOR MODO PER DIVENTARE COMMITTENTI INFORMATI

sulle strutture esistenti in caso di sisma. La quarta consiste nella riduzione delle masse, soprattutto in copertura, in modo tale da avere una sollecitazione dinamica inferiore da parte del sisma. Quinta ed ultima, è invece la limitazione o cambiamento della destinazione d’uso dell’edificio, soluzione però applicabile esclusivamente in edifici non utilizzati a carattere abitativo. In conclusione, a seguito dei recenti accadimenti sismici in Italia, affiancati alle agevolazioni fiscali concesse, si può affermare che è giunto il momento di essere

consapevoli del rischio al quale siamo sottoposti. Per questo motivo è opportuno cercare la strategia ideale per intervenire, in modo tale da mirare al risultato ottimale di poter vivere sereni in edifici sicuri. E come abbiamo appena spiegato, le tecniche esistono sia per ottenere ottimi risultati, sia per creare il minor disagio possibile agli occupanti di un immobile. Davide Diotti (ingegnere Eseb)

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L’IMPIANTO DI PESCHIERA È ORMAI INSUFFICIENTE A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL BACINO LACUSTRE

DEPURAZIONE DEL GARDA: CENTO MILIONI DI EURO A GARANZIA DEL FUTURO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Cento milioni di euro. Un maxi-assegno firmato dal Cipe (col recentissimo benestare dalla Corte di conti) per risolvere una volta per tutte il problema della depurazione del Garda. È la buona notizia -annunciata dai parlamentari bresciani Guido Galperti e Mariastella Gelmini, oltre che dai veronesi Zardini e Rotta- che durante l’estate appena trascorsa ha messo di ottimo umore entrambe le sponde del Benaco.

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L’assegnazione di questo mega-finanziamento potrebbe finalmente sbloccare una partita che si trascina da tempo. Il punto chiave sta nell’attestazione, da parte del Governo, dell’interesse strategico di questo progetto di collettamento e depurazione che vale 220 milioni di euro. Un’opera mastodontica, per la quale si sta occupando di trovare le risorse necessarie Ats Garda Ambiente, una società di scopo costituita nel settembre del 2015 proprio con il compito di reperire i fondi per la depurazione. La situazione benacense, del resto, 507

è da tempo a un punto critico: il depuratore di Peschiera è palesemente insufficiente a soddisfare le esigenze del Garda. Quindi il progetto punta a separare il sistema di collettamento della sponda bresciana da quello della sponda veronese, ad eliminare la condotta sub lacuale Torri-Maderno (forse il punto più critico, visto anche che la tubazione è vetusta e insiste in zona sismica) e a mettere fine agli sfiori a lago. Come superare questo stato di cose? La risposta sta nella costruzione di un nuovo depuratore in terra bresciana per gestire i reflui


LA SCELTA DI VISANO NON È ANCORA SCONTATA: POTREBBE ESSERE REALIZZATO UN IMPIANTO ALTERNATIVO

della riviera occidentale del Benaco, potenziando nello stesso tempo l’impianto di Peschiera, cui arriverebbero solo i reflui della sponda veronese, oltre a quelli di Desenzano e Sirmione. Tecnicamente gli snodi essenziali del progetto sono il collettore tra Navene di Malcesine e Brancolino di Torri (lungo poco più di 39 km), il collettore tra Brancolino e Peschiera (65,85 km di lunghezza) e poi quello bresciano. E qui cominciano, se non i guai, quantomeno i mal di testa. Il progetto preliminare della nuova depurazione del Garda ipotizza di dirottare i reflui lacustri verso il mega digestore di Visano, impianto che da decenni giace inutilizzato e che rappresenta uno dei vulnus più dolorosi a livello di sprechi di fondi nella nostra provincia. Se questo venisse confermato come l’orizzonte progettuale cui puntare, si dovrebbe costruire una condotta da 61,66 km, che scorrerebbe sotto strade pubbliche o nelle immediate vicinanze. Ma non tutti sono dell’opinione che si tratti della scelta giusta, soprattutto nella Bassa, dove ci sono alcuni Comuni che non hanno ancora l’allaccio alle fognature e non si ha l’intenzione di doversi sobbarcare l’onere dei reflui del lago. Per cui non è detto che non si scelga di costruire un nuovo depuratore vicino al Garda, anche se non si saprebbe (almeno per ora) dove collocarlo. Al netto delle incertezze parliamo comunque di un progetto da 220 milioni di euro, 115 per la depurazione bresciana e 71,5 per quella veronese. Come detto il Cipe ne ha messi su piatto 100, ma ad un

patto: che i gestori bresciani e veronese ne mettano altri 100. Un do ut des che lascia poco spazio alle interpretazioni. Per cui, l’obiettivo primario è quello di non farsi sfilare… dalle tasche il finanziamento. Poi ci sarà da 508

pensare a come agire. Due problemi piuttosto evidenti, ma che non scalfiscono l’ottimismo del territorio. Questa depurazione... s’ha da fare.


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NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO CON REGIONE LOMBARDIA PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI INERTI

L’INNOVAZIONE NEGLI ASFALTI: LA TECNICA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

È in fase di realizzazione un’opera estremamente strategica, che prevede l’accesso diretto alla tangenziale sud e il raddoppio delle corsie per senso di marcia al fine di migliorare l’accesso all’autostrada A35Brebemi. Grazie a quest’opera sarà molto più veloce l’accesso diretto tra l’autostrada A4 e Brebemi. Il cantiere è stato inaugurato a dicembre 2016 e si prevede che i lavori saranno ultimati a fine 2017. I lavori sono eseguiti con nuove tecniche che garantiscono un elevato livello di riciclo dei materiali, secondo i dettami dell’economia circolare. Cos’è l’economia circolare? E… perché applicarla? Per garantire una crescita sostenibile è stato firmato con Regione Lombardia lo scorso 11 aprile, un protocollo per migliorare la gestione dei rifiuti provenienti

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Treno di riciclaggio: autobotte con emulsione e stabilizzatrice WR

dalle attività di costruzione e demolizione e promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dal riciclo degli stessi (tutte le informazioni su www.riciclo-inerti.it). Molte risorse naturali non sono infinite e non possiamo costruire il nostro futuro su un modello “usa-e-getta”. Siamo chiamati a trovare un modo di utilizzarle che sia sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico. Rientra quindi nell’interesse economico delle imprese riutilizzare più volte queste risorse,

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creando ulteriore valore e garantire il miglior uso possibile ai prodotti che hanno raggiunto la fine del loro ciclo vitale. “Economia Circolare” significa implementare un metodo per abbattere abbattere la produzione di rifiuti e ridurre sostanzialmente l’utilizzo delle risorse non rinnovabili. Teoria e pratica. Nell’ambito del protocollo siglato, Ance Lombardia e Università di Brescia (Facoltà di Ingegneria), hanno con-


IL RICICLAGGIO PUÒ AVVENIRE CON IMPIANTI FISSI O TRASPORTABILI AL LUOGO D’IMPIEGO CON TECNICHE MIRATE

tattato l’impresa Vezzola S.p.A. per una visita in cantiere. L’occasione ha consentito di verificare sul campo le “best practices” relative al riutilizzo di materiali riciclati tramite processi industriali e impiegati in sostituzione dei materiali naturali nelle nuove costruzioni, in questo caso stradali. Vezzola S.p.A infatti, è attiva in diversi settori, dalla produzione di conglomerati bituminosi/ cementizi, al recupero di rifiuti del settore edile fino alla realizzazione di opere ed infrastrutture. La Società è inoltre particolarmente attenta all’impatto ambientale che prodotti, cicli produttivi o lavorazioni, possono avere sull’ambiente in cui viviamo. In cantiere Entrando nello specifico, cantiere Interconnessione A35-A4, prevede una particolare lavorazione che permette di capire e apprendere il significato di diversi fattori: 1) la realizzazione di un conglomerato riciclato a freddo (di seguito MCAD); 2) l’attività di recupero del fresato stradale (di seguito RAP); 3) l’utilizzo di specifici macchinari per la lavorazione in sito e successiva formazione della fondazione stradale. Riciclaggio in sito Il conglomerato bituminoso riciclato a freddo è costituito da una miscela di conglomerato bituminoso proveniente da demolizione di pavimentazioni comunemente detta ‘fresato stradale’ (RAP), emulsione bituminosa modificata e cemento. Il conglomerato bituminoso

Spandimento del legante e verifica del dosaggio

riciclato legato con emulsione bituminosa modificata è stato impiegato nella sovrastruttura stradale anche per la realizzazione dello strato di base, in alternativa al conglomerato bituminoso prodotto a caldo. Il riciclaggio può avvenire con impianti fissi o trasportabili al luogo d’impiego o, in opera, mediante l’utilizzo di appositi macchinari. Di seguito viene riportiamo una breve descrizione del procedimento e della lavorazione che viene eseguita in cantiere per realizzare lo strato di MCAD il quale ha il compito di sostituire la tradizionale miscela di Base a caldo. Fase 1 - Stesa e Livellamento del conglomerato bituminoso di recupero (RAP). La prima fase prevede il carico tramite pala del RAP, precedentemente stoccato in cumulo, sul mezzo di trasporto. Successivamente allo scarico del RAP sulla superficie del corpo stradale, con l’ausilio del Motor Greder, si livella il materiale per portarlo alla quota necessaria ai fini di ottenere lo spessore finale costipato di progetto. Nel caso in 510

cui il RAP venga fresato e lasciato sull’asse stradale, il passaggio del Moto Greder consente di sistemare eventuali irregolarità. Fase 2 - Misura dell’umidità ed eventuale correzione. Completata la Fase 1 viene eseguito un campionamento del materiale a circa metà dello spessore dello strato precedentemente livellato, sul quale viene determinata l’umidità. Qualora l’umidità rilevata risulti più alta di quella ottimale (indicata nello studio iniziale di ottimizzazione), sarà necessario attendere che il valore si abbassi e si porti al valore prestabilito. L’operazione di controllo dovrà essere effettuata nuovamente prima di procedere alla lavorazione per la realizzazione del MCAD. Viceversa, qualora l’umidità risulti essere troppo bassa rispetto a quella prevista da studio, si dovrà incrementarne il valore con l’utilizzo della botte dell’acqua, la quale, collegata alla stabilizzatrice WR, fornirà la quantità necessaria di acqua affinché si raggiunga il valore previsto dallo studio. Fase 3 - Spandimento del cemento. Completate le fasi 1 e 2,


FONDAMENTALE PER IL RISULTATO È LA MISCELAZIONE DEL CONGLOMERATO DI RECUPERO CON IL CEMENTO E L’EMULSIONE BITUMINOSA

prima di distribuire il legante sulla superficie del RAP, è necessario eseguire una taratura del macchinario spandilegante. Va impostato, nel software, il dosaggio ottimale con percentuali di cemento previste da studio e va effettuata una prova di spargimento per una lunghezza pari ad almeno 20 metri. Per ottenere una corretta calibrazione del macchinario va seguita la seguente procedura: una teglia, con superficie nota, viene posta sul piano livellato di RAP, dopo il passaggio dello spandilegante viene pesata. In questo modo è possibile ricavare la quantità di cemento distribuita al metro quadrato. La procedura va ripetuta finché non si ottiene il valore determinato dallo studio di ottimizzazione. Fase 4 - Treno di Riciclaggio. Il riciclaggio a freddo in situ è realizzato mediante l’utilizzo di attrezzature mobili che consentono la miscelazione del RAP con il cemento e l’emulsione bituminosa. Raggiunta l’umidità ottimale e distribuito il legante in superficie, va realizzato il ‘treno’ di riciclaggio costituito da autobotte contenente l’emulsione, macchina stabilizzatrice tipo WR, livellatrice tipo Moto Greder e 2 rulli. Completata l’operazione di miscelazione con emulsione si procede al regolare ripristino dei piani, livellando il conglomerato con Moto Grader secondo le quote stabilite, fino a quando il materiale presenterà una distribuzione uniforme. Le operazioni di costipamento, eseguite immediatamente dopo le operazioni di miscelazione e risagomatura, avvengono mediante un rullo vibrante e un rullo gommato i quali consentono di ottenere la costipazione necessaria al rag-

Un’altra fase di utilizzo del treno di riciclaggio

giungimento delle caratteristiche meccanico-volumetriche richieste dal capitolato di riferimento. Conclusione La visita in cantiere ha permesso di dimostrare che importanti obiettivi di recupero e riciclaggio sono possibili, senza per questo pregiudicare la qualità e caratteristiche tecniche delle lavorazioni. Infatti lo strato ottenuto (MCAD) ha le caratteristiche necessarie per essere sottoposto ai carichi e assolvere le funzioni portanti del conglomerato a caldo che sostituisce. I vantaggi sono molteplici, ambientali ed economici: • conglomerato con il 100% di materiale riciclato: - risparmio di aggregati naturali; - minor volume da conferire in discarica o impianti di recupero; • stesa a freddo a differenza dei conglomerati tradizionali: - risparmio energetico; 511

- miglior condizione di lavoro per gli operatori di stesa; • fresato già in sito e non approvvigionato da cave circostanti: - risparmio trasporto; • legante in parte già contenuto nel fresato stradale - risparmio di bitume. Il nostro obiettivo è sensibilizzare clienti e committenti affinché questo tipo di lavorazioni diventino sempre più la normale pratica per la realizzazione di strati portanti di pavimentazioni, potendo in questo modo beneficiare dei molteplici vantaggi che essa comporta. È importante far conoscere queste tecniche di lavorazione anche fuori da questi contesti autostradali e mettere in pratica queste esperienze anche in cantieri pubblici e privati di dimensioni inferiori. Ing. Marco Scalvini


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

FINESTRE INTELLIGENTI? SI PUÒ FARE E FUNZIONANO GRAZIE ANCHE AL CONTRIBUTO DELLE NANOTECNOLOGIE

NUOVI VETRI E SERRAMENTI: TRA RICERCA ESTETICA E PROPOSTE TECNOLOGICHE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Il connubio tra ricerca estetica e ricerca tecnologica applicata si concretizza in un innovativo trattamento che avvolge infissi e persiane con nuova pelle e nuovi meccanismi. L’obiettivo è quello di dare alla finestra un appeal accattivante ed innovativo, in linea con le tendenze dell’interior design.

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

Un esempio di tapparelle automatiche

La pelle degli edifici, così come la sottile membrana che ricopre il nostro corpo, è un complesso sistema altamente tecnologico che svolge due precisi compiti: proteggere l’interno dell’organismo architettonico, garantendo comfort climatico e sicurezza, ma anche consentirci una forte relazione con l’ambiente esterno. Le tendenze sono legate allo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate che consentano ai serramenti di rispondere alle rigide regolamentazioni in materia di certificazione energetica, coniugate ad un design che riduca la sezione dei profili impiegati,

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per offrire maggior luminosità e trasparenza ai prodotti di nuova generazione. Idee che nascono in un contesto, quello europeo, nel quale per il terzo anno consecutivo, gli investimenti complessivi nel settore delle ristrutturazioni edilizie, hanno superato quelli per le realizzazioni ex-novo. Le finestre intelligenti esistono e funzionano grazie alle nanotecnologie. Non è un caso se molte aziende, specializzate soprattutto in infissi in Pvc, sempre attente alle richieste del mercato, hanno lanciato la reinterpretazione della classica finestra ad ante che permette di avere ambienti più


PROFILI MINIMALI E GRANDE ATTENZIONE PER L’AMBIENTE SONO GLI OBIETTIVI DELLE PROPOSTE PIÙ INNOVATIVE

illuminati e confortevoli, pensata espressamente per interventi di ristrutturazione. Ciò che le differenzia dagli altri serramenti è il profilo brevettato, più snello, e il nodo centrale ridotto. L’insieme di questi elementi permette di avere fino al 22% di superficie vetrata in più rispetto a una finestra standard. Profili minimali e grande attenzione per l’ambiente sono anche gli obiettivi dei progetti per serramenti, finestre e sistemi di oscuramento in legno e in combinazione legno/alluminio. Lo spessore dell’anta, ridotto a soli 5,7 cm, consente un’ampia luce della superfice vetrata e ottime prestazioni d’isolamento termico (0,9 Uw). Dall’interno il telaio del serramento scompare, garantendo la massima continuità tra dentro e fuori. Anche le linee in legno, con serramento scorrevole alzante capace di coprire grandi superfici, sono pensate per annullare il tradizionale effetto cornice: la vetrata laterale è caratterizzata dal telaio integrato nella muratura. Profili che scompaiono letteralmente nelle pareti o che si mimetizzano armonizzandosi con le finiture degli interni.

Potrebbe essere una svolta per il settore degli infissi: le nanotecnologie permettono ai vetri di bloccare selettivamente luce e calore migliorando l’efficienza energetica della casa. Il merito di questa soluzione è di un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal laboratorio californiano Lawrence Berkeley, il funzionamento sostanziale di queste finestre intelligenti consiste nel realizzare vetri multifunzionali a basso costo che riescono a modificare a comando la propria opacità. Sono proprio i vetri infatti il punto debole quando si parla di dispersioni termiche; nonostante i grandi progressi tecnologici, i doppi vetri, i vetri isolanti, si tratta di un materiale che normalmente permette l’entrata del calore. Il procedimento studiato e realizzato dai ricercatori americani riesce a ridurre le dispersioni e potrebbe essere integrato con

Qui sotto: persiane automatiche. In alto: domotica applicata alle persiane

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semplicità durante i processi di produzione industriale dei vetri per l’edilizia con la funzione di opacizzare le finestre e ridurre drasticamente l’ingresso di calore dei raggi solari inserendo nel vetro due tipi di nanocristalli differenti che si attivano a comando attraverso un impulso elettrico. Questi cristalli a riposo risultano completamente trasparenti e vengono posizionati su due diversi strati del vetro. Quando viene attivato il primo strato, si bloccano i raggi infrarossi che emanano calore. L’attivazione del secondo strato invece rende il vetro opaco riuscendo a bloccare una buona parte della luce visibile. Se la tecnologia proposta dal laboratorio californiano prendesse piede, si aprirebbe la strada ai vetri intelligenti, che limiterebbero le dispersioni e i consumi energetici. Con l’aggiunta poi dei giusti infissi, si potrebbero raggiungere livelli di isolamento termico altissimo per avvicinarsi sempre più al concetto di «energia quasi zero» e in generale a quello di grande efficienza energetica. Anche le persiane oggi sono «vive». Per movimentare persiane e scuri blindati non è più necessa-


LE NANOTECH PERMETTONO AI VETRI DI BLOCCARE (O MENO) SELETTIVAMENTE LA LUCE E IL CALORE

rio sporgersi all’esterno, fissare l’anta al muro, bagnarsi quando piove o prendere freddo d’inverno. Con il massimo comfort in ogni stagione possiamo programmare apertura e chiusura, lasciando che la casa si esponga alla luce, ci ripari dai ladri, dal caldo e dal freddo, nella totale sicurezza delle automazioni. Esistono soluzioni con persiane blindate a battente motorizzate con traversa a vista, ideali per ristrutturazioni. I sistemi di motorizzazione sono predisposti per entrare a far parte di un sistema domotico strutturato che contribuisce ad un’otti-

mizzazione di risorse e strumenti nella gestione della casa. Quindi, oltre a regolare la luminosità di un ambiente o preferire un certo grado di ventilazione, nella casa domotica di oggi è possibile

chiudere tutti gli scuri e le persiane per permettere un miglior riposo o aprirli completamente per far entrare il sole nelle stanze.

Persiane avvolgibili

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PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.

TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.

Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.

SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Riduzione contributiva 11,50% ex art. 29 Legge 341/95 - istruzioni applicative per l’anno 2017 circolare Inps 1 settembre 2017, n. 129 pag. 520 - Ticket restaurant e buoni pasto - nuovo regolamento per il loro utilizzo - decreto ministeriale 7 giugno 2017

pag. 521

- Cigs per crisi e riorganizzazione aziendale limite massimo ore autorizzabili - circolare Ministero del lavoro 28 agosto 2017, n. 16

pag. 522

- Ispettorato nazionale del lavoro - comunicazioni delle irregolarità verso il sistema delle Casse edili nota 10 agosto 2017, n. 7298 pag. 523 - Ispettorato nazionale del lavoro - rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali - nota 25 settembre 2017, n. 8376 pag. 523 - Ispettorato nazionale del lavoro - contratto di prestazione occasionale - chiarimenti sul calcolo delle sanzioni - nota 21 agosto 2017, n. 7427 pag. 523 - Inps - stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione dis-coll - circolare 19 luglio 2017, n. 115 pag. 524 - Inail - sanzioni civili per lavoro nero - effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare - istruzioni dell’Istituto circolare 28 luglio 2017, n. 31 pag. 530

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Testo unico sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81/08 quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature pag. 532 - Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di luglio 2017 pag. 532 - Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di agosto 2017 pag. 532

TRIBUTI

- Guida pratica dell’Ance agli sconti fiscali per la casa

pag. 540

- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida della Agenzia delle entrate

pag. 540

- “Ecobonus” - la nuova guida dell’Agenzia delle entrate

pag. 540

- Ecobonus condomini - le nuove regole della cessione del credito

pag. 541

- Cessione di terreni e regime fiscale

pag. 542

- Agevolazioni “prima casa” - revoca dei benefici pag. 543 - Locazioni: riparto fondi 2017 per la morosità incolpevole

pag. 543

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 544

- Tfr - Legge 297/82

pag. 544

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita

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LAVORI PUBBLICI

- Il contenzioso e le opere pubbliche promemoria

pag. 545

- Modifiche al codice delle leggi antimafia

pag. 545

- La non congruità di singole voci non fa venir meno la validità dell’offerta

pag. 546

- Nel taglio delle ali le offerte uguali devono essere considerate come una sola offerta, sia quando si collocano a cavallo delle ali che quando sono all’interno delle ali stesse

pag. 547

URBANISTICA

- Autorizzazione paesaggistica semplificata chiarimenti sugli interventi esclusi

pag. 554

- Distanze fra costruzioni: quando si applicano i limiti del Dm 1444/1968

pag. 554

RIFIUTI

- Materiali da demolizione - rifiuti o sottoprodotti le indicazioni della Cassazione pag. 554

ANCE INFORMA

TRASPORTI

- Sanzioni stradali: l’accredito del bonifico oltre la scadenza non inficia il pagamento

pag. 551

- Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 - piano d’azione 2017/2018 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico pag. 551

TECNICA

- Le norme per la qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione

pag. 552

- I materiali in acciaio da carpenteria metallica

pag. 552

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

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pag. 555


LAVORO

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% EX ART. 29 LEGGE 341/95 ISTRUZIONI APPLICATIVE PER L’ANNO 2017 CIRCOLARE INPS 1 SETTEMBRE 2017, N. 129 Con decreto del 5 luglio 2017, il Ministero del Lavoro ha confermato per l’anno 2017 la riduzione contributiva, nella misura dell’11,50%, a favore delle imprese edili. L’INPS, nella circolare che qui si commenta, il cui testo è allegato alla presente, ha diramato le indicazioni operative, necessarie ai datori di lavoro per procedere all’immediata applicazione della predetta riduzione contributiva. Disciplina della riduzione contributiva 11,50% La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione debba essere confermata - o nuovamente determinata - anno per anno da un apposito decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla data da ultimo riportata, e sino all’adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento. A differenza degli anni precedenti, le indicazioni diramate dall’INPS sono da considerarsi definitive, stante la completezza del quadro normativo da cui prende origine la riduzione contributiva di cui trattasi. Ambito e misura della riduzione La riduzione in commento spetta esclusivamente per i periodi di paga dell’anno in corso ossia per quelli compresi fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Essa interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile. In particolare, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09. Va, al riguardo, rammentato che non co-

stituiscono attività edili in senso stretto - e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. La base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo: a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso - senza evidenza specifica - nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria; c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano: - l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007); - l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2015 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. circolare del Collegio n. 12 del 6 febbraio 2015). Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola. L’agevolazione è applicabile anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato. La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali: quindi non spetta per gli operai che prestino attività lavorativa a tempo parziale. Il beneficio, infine, non compete per i rapporti di lavoro per i quali spetta al datore di lavoro una diversa, specifica, agevolazione contributiva, come accade, a titolo esemplificativo, per le assunzioni dalle liste di mobilità.

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Requisiti per accedere alla riduzione Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo “Rid-Edil”): 1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro durante il quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione; 2) il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestato dal rilascio del DURC, anche da parte delle Casse Edili. In effetti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato alla sussistenza, in capo al datore di lavoro interessato, del Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine, il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 34/2008, ha chiarito che l’invio della autocertificazione all’Ispettorato deve precedere la prima richiesta del beneficio. In sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta, con l’onere, gravante sul datore di lavoro, di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione all’Ispettorato Territoriale, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, ha ritenuto comunque valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007 e ha precisato che, per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”. In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: - autocertificazione inviata all’Ispettorato Territoriale e assenza di modifiche rispetto al suo contenuto: l’impresa non deve inviare nulla all’Ispettorato; - autocertificazione non inviata: l’impresa deve provvedere, prima della presentazione


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della richiesta di applicazione dello sgravio dell’11,50%, all’invio della prescritta autocertificazione all’Ispettorato; - autocertificazione inviata e presenza di modifiche rispetto al suo contenuto: l’impresa deve inviare all’Ispettorato una comunicazione con cui segnala il verificarsi di una modifica rispetto alla situazione a suo tempo certificata. Modalità operative Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. I sistemi informativi centrali, ricevuta la domanda, effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo entro il giorno successivo a quello d’invio. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; resta inteso che tale codice avrà validità per il solo anno 2017 (e precisamente da settembre a dicembre 2017). Le istruzioni prevedono che, per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro autorizzati dovranno esporre l’ammontare complessivo della riduzione contributiva, con le seguenti modalità: - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2017”, con il codice causale “L207”, da riportare nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; - per il beneficio corrente, con il codice causale “L206″, da utilizzare nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che intenda recuperare lo sgravio dovrà presentare, attraverso la funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, una dichiarazione conforme al fac-simile riportato nell’allegato 2 della circolare; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà

invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”. Termini Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, ossia fino alle denunce contributive Uniemens di competenza del mese di dicembre 2017. Pertanto, i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione, con le modalità sopra riferite, fino al 15 gennaio 2018. Per completezza, si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2017. Aliquota periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017 Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti 33,98%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,17% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti 33.38%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 9,57% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili artigiane con più di 15 dipendenti 31,93%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 8,12% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti 31,33%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 7,52% base su cui opera la riduzione contributiva * tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, in tutto o in parte, il TFR in favore di fondi pensione o al Fondo di Tesoreria dell’Inps, tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto della quota parte di esenzione spettante del con-

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tributo dello 0,20% al Fondi di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2017, fissato nella misura dello 0,28%).

TICKET RESTAURANT E BUONI PASTO NUOVO REGOLAMENTO PER IL LORO UTILIZZO DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 2017 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto con cui chiarisce la disciplina concernente l’emissione e l’utilizzo dei ticket restaurant. Per i profili di maggior interesse delle imprese edili che eroghino il servizio sostitutivo della mensa a mezzo dei buoni pasto, il suddetto decreto, da un lato, evidenzia come oggetto di tale servizio sostitutivo siano la somministrazione di alimenti e bevande nonché la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo e, dall’altro, precisa che i tickets: - consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al proprio valore facciale e sono utilizzabili unicamente per tale valore, nella sua interezza; - possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare, ossia da prestatori di lavoro dipendente, a tempo pieno o parziale, o dai soggetti che hanno instaurato con il committente un rapporto di collaborazione non


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subordinata; - possono essere riconosciuti anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto; - non sono cedibili né cumulabili oltre il limite di otto buoni; - non sono convertibili in denaro. Per espressa definizione del Decreto, il cui testo è disponibile sul sito dell’Associazione, www.ancebrescia.it, l’entrata in vigore dello stesso avviene decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta. Pertanto, la nuova disciplina è applicabile dal 9 settembre 2017.

CIGS PER CRISI E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE LIMITE MASSIMO ORE AUTORIZZABILI CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 28 AGOSTO 2017, N. 16 Il Ministero del Lavoro ha fornito, nella circolare 16 del 28 agosto scorso, le istruzioni per il calcolo delle ore di CIGS che, dal 24 settembre 2017, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4 del D.Lgs. n.148/15, possono essere autorizzate, nei casi di crisi o riorganizzazione. Dalla data sopra riportata, per effetto di tale norma, le sospensioni dal lavoro sono ammesse soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva durante il periodo indicato nel programma autorizzato. In particolare, il Dicastero ha chiarito che, ai fini della verifica del numero di ore lavorabili nell’unità produttiva, è rilevante indicare,

nella domanda di concessione della Cigs, il numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione della medesima domanda, distinti per orario contrattuale. Tale dato, che costituisce un parametro fisso, ovvero il plafond di ore autorizzabili, consente alle aziende di non veder compromessa la programmazione delle sospensioni a seguito di un’eventuale modifica dell’organico in pendenza della cassa integrazione. Le domande di CIGS per i casi di crisi o di riorganizzazione dovranno, quindi, contenere una specifica dichiarazione aziendale circa l’impegno al rispetto del suddetto limite dell’80%. La nota conclude ricordando che le disposizioni in oggetto trovano applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui consultazione sindacale si sia conclusa a decorrere dal giorno 24 settembre 2017. Di conseguenza, anche la presentazione della relativa domanda di ammissione al trattamento nonché le sospensioni dal lavoro, essendo successive temporalmente rispetto alla conclusione della procedura citata, rientrano nella disciplina di cui trattasi. Circolare 16/2017 Oggetto: Articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e limite massimo di ore di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzabili. Nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l’articolo 22, nel delineare la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, al comma 4, si occupa di precisare ulteriormente che “per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. “ L’articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame. Ai sensi della norma citata, quindi, in considerazione dell’entrata in vigore del provvedimento normativo di cui trattasi dal giorno 24 settembre 2015, si rappresenta che la specifica disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, troverà applicazione dal 24 settembre 2017. A decorrere dal 24 settembre 2017, pertanto, alla luce della norma citata, le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le

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causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno essere eccedenti il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, su cui calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili. Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell’organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale. Ai fini dell’erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’elenco innanzi indicato di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, all’INPS. Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere 1’80 per cento delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, secondo i dati inseriti nell’elenco allegato all’istanza. L’INPS verifica, poi, il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate. Si precisa che la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova


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applicazione a decorrere dal 24 settembre 2017, e, in conformità a quanto già illustrato nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015 di questa Direzione Generale e nella nota prot.14948 del 21 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017. Sulla presente circolare è stato acquisito il positivo parere dell’Ufficio Legislativo prot. 5528 del 23 agosto 2017.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO COMUNICAZIONI DELLE IRREGOLARITÀ VERSO IL SISTEMA DELLE CASSE EDILI - NOTA 10 AGOSTO 2017, N. 7298 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 10 agosto u.s., ha invitato le proprie sedi territoriali, nel caso di accertata irregolarità contributiva verso le Casse Edili, ad effettuare una tempestiva comunicazione di tale irregolarità alla Cassa Paritetica Edile competente per territorio. Si tratta di un’importante apertura da parte del sistema ministeriale verso gli Organi paritetici, auspicabilmente foriera di una più stretta collaborazione nella lotta verso ogni forma di concorrenza sleale. Nota 7298/2017 Oggetto: comunicazioni alle Casse edili È stato segnalato a questo Ispettorato nazionale che, nell’ambito della vigilanza nel settore edile, ove venga riscontrato il non corretto assolvimento degli obblighi nei confronti delle Casse edili, non sempre si procede a comunicare a tali organismi i dati necessari per il relativo recupero contributivo. Si raccomanda, pertanto, indipendentemente dalla adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori in materia, la puntuale comunicazione alle predette Casse di tutti gli elementi necessari alla corretta quantificazione dei versamenti omessi al fine di consentire il recupero della contribuzione dovuta.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO RILEVANZA PENALE DELL’ILLECITO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI NOTA 25 SETTEMBRE 2017, N. 8376 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 8376 del 25 settembre 2017, emessa a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882/2017, ha chiarito che, per la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, la verifica va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre. Va incidentalmente confermato, al riguardo che la fattispecie si concretizza allorché i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di 10.000 euro. L’INL ha, pertanto, opportunamente precisato che le indicazioni precedentemente fornite sul punto con la nota del Ministero del Lavoro n. 9099 del 03 maggio 2016 devono ritenersi superate. Nota 8376/2017 Oggetto: art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983) - nota di chiarimento a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 - 04.09 del 2017. Con nota del 03.05.2016 prot. n. 9099, questa Direzione centrale, a seguito di un incontro tecnico con i rappresentanti dell’INPS e d’intesa con l’Ufficio legislativo, ha fornito chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo da cui, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016, consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983. Com’è noto, infatti, l’illecito assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di euro 10.000. In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le

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ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”. Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). Devono pertanto ritenersi superate, le indicazioni fornite sul punto con la citata nota.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CHIARIMENTI SUL CALCOLO DELLE SANZIONI NOTA 21 AGOSTO 2017, N. 7427 Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017. Si tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative fissate dal comma 20 dell’art. 54 bis e consistenti “nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. Tale violazione si riferisce, in particolare: • agli obblighi di comunicazione preventiva fissati dal comma 17 dell’art. 54 bis che impone all’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale di fornire le informazioni richieste - dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, data e ora di inizio e fine della stessa e compenso pattuito - almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informatica INPS; • ai divieti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale fissati dal comma 14 dell’art. 54 bis tra cui rientra, si ricorda, quello in capo alle imprese dell’edilizia e settori affini, alle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale


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lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. La nota precisa, a tal riguardo, che il parametro di quantificazione dell’importo della sanzione è il numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. Nota 7427/2017 Oggetto: prestazioni occasionali - regime sanzionatorio Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi dagli Uffici del territorio, si ritiene opportuno, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornire alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 54 bis, comma 20 del D.L. n. 50/2017. La disposizione stabilisce che “in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Sul punto la circ. n. 5/2017 ha già specificato che “laddove venga riscontrata la violazione egli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833.33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”. Ne consegue, pertanto, che il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833.33 x 3 (giorni): tot- 2499.,99)

INPS - STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL - CIRCOLARE 19 LUGLIO 2017, N. 115 Con la Circolare n. 115 del 19 luglio 2017 l’INPS, a seguito della stabilizzazione e dell’estensione operata dall’art. 7 della

legge n. 81 del 2017, che integra e modifica l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “DIS_COLL”, ha dettato le istruzioni applicative per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. ln particolare, l’INPS ha precisato che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità è stata estesa anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, purché non pensionati e privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. I destinatari della prestazione DIS-COLL, inoltre, devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Nella circolare è stato inoltre puntualizzato che, a seguito della stabilizzazione della prestazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’aliquota contributiva alla Gestione Separata è stata incrementata, per i soli soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche, dello 0,51%. Di conseguenza, l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al: - 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; - 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Circolare 115/2017 Oggetto: Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81 - Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. 1. Premessa e quadro normativo L’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL -rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3 octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

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In attuazione delle richiamate disposizioni normative la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 è stata disciplinata dalle circolari INPS n. 83 del 27 aprile 2015, n. 74 del 5 maggio 2016 e n. 89 del 23 maggio 2017. Quest’ultima circolare, pertanto, continua a trovare applicazione in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” - all’art. 7 ha disposto, attraverso la modifica ed integrazione dell’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015, la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. In particolare l’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015, come integrato e modificato dal richiamato art. 7 della legge n. 81 del 2017, al comma 15 bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017. Il medesimo comma 15-bis dispone inoltre che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’art.15 del D.lgs n.22 del 2015, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento. Infine, con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, il richiamato comma 15-bis dispone che non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 15 del D. lgs. n. 22 del 2015 e che i riferimenti all’anno solare contenuti nel predetto articolo 15 sono da intendersi riferiti all’anno civile. Pertanto viene confermato che non è più richiesto il requisito contributivo/reddituale previsto dal d. lgs. n. 22 del 2015 nella sua originaria formulazione e cioè che il collaboratore dovesse far valere, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.


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borazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato. Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione/assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017. 2.2 Soggetti esclusi Sono esclusi dal novero dei destinatari dell’art. 15 del richiamato D.Lgs. n. 22 del 2015 gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. 2. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL. 2.1 Destinatari Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché - esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio ai fini dell’accesso alla prestazione, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta

partita IVA. La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al: - 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; - 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece - nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di colla-

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2.3 Requisiti L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al punto 2.1 della presente circolare, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione); b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). a) Stato di disoccupazione Quanto al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 22 del 2015 e ss. mm. e ii. - stato di disoccupazione - si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche pre-


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visto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. L’Istituto - in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012. Per quanto concerne le misure di condizionalità per l’accesso alla prestazione DIS-COLL e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente circolare. b) Accredito contributivo di tre mensilità I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio di cui all’art. 15, commi 1 e 15 bis del richiamato decreto legislativo n. 22 del 2015 devono possedere inoltre, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS. Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione. Esempio: contratto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio cessato in data 30 settembre 2017; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2016 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 settembre 2017 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata

nella Gestione Separata INPS. Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile. 2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità. Per quanto attiene alla ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla DIS-COLL, si richiama quanto già precisato con il messaggio INPS n.16961 del 2013 con riferimento alla prestazione “una tantum” di cui all’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato chiarito che “... i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo”. 2.5 Base di calcolo e misura L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui all’art. 15, comma 1 e 15 bis del D.lgs. n. 22 del 2015 - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DISCOLL - in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali - che rappresenta la base di calcolo della prestazione - dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione

di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione ” - non potrebbero essere oggetto di computo. L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato. Riguardo ai suddetti importi di euro 1.195 e di euro 1.300, in applicazione dell’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) gli stessi rimangono invariati rispetto all’anno precedente 2016. La predetta disposizione prevede infatti che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. 2.6 Durata della prestazione 2.6.1 Principi di carattere generale L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno

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civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. In conformità allo specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima della indennità DISCOLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione. Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumono i criteri operativi appena esposti. Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 (€ 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54. Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di

essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50. Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo - in occasione di una nuova domanda di DISCOLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo - in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi. 2.6.2 Precisazioni sulla modalità di calcolo Con riferimento alle modalità di calcolo della prestazione in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine al meccanismo - analogo a quello già in uso per la prestazione di disoccupazione NASpI - del non computo dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL. In particolare sul punto si precisa che, in presenza di una prima domanda di prestazione DIS- COLL a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, intervenuta a far data dal 1° luglio 2017, come già disposto per le cessazioni relative a rapporti di collaborazione avvenute a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione DIS-COLL fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Al riguardo si precisa che detta prestazione DIS-COLL fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2016 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all’anno 2015, e comunque cessato nel 2016. Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017, anche dal 1° luglio 2017, si procede come di seguito specificato: a) si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto

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di lavoro; b) si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno 2016; c) si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. c.1 - Qualora tutti i suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 in quanto non interessati dalla prestazione fruita nel 2016, generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015; c.2 - Qualora, invece, la prestazione DISCOLL relativa alla cessazione dell’anno 2016 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/o di collaborazione relativi all’anno 2015 ed in parte da mesi del/i rapporto/i di collaborazione relativi all’anno 2016, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DISCOLL con cessazione nell’anno 2017 - dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi (presenti nel 2015 e nel 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 - i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL. Si riportano di seguito due esempi di domanda di prestazione DIS-COLL con data di cessazione nell’anno 2017 successiva al 30 giugno 2017: Esempio riferito all’ipotesi c.1 Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data 31.07.2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2016 (13 mesi). In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell’anno 2015 e di 1 mese del 2016.


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Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 sono da considerare utili il mese di gennaio 2016 in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2016, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015 - nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2017. In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 avrà una durata di sei mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell’anno 2016 (1-31 gennaio 2016 e 1° settembre - 31 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio - 31 luglio 2017) che in totale sono 12 diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata. Esempio riferito all’ipotesi c.2 Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data 31 luglio 2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dall’8 maggio 2016 all’8 agosto 2016 (3 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 (6 mesi). In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto di collaborazione, di cui 2 si collocano nell’anno 2015 (1° novembre 2015 - 31 dicembre 2015) e 4 si collocano nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 - 30 aprile 2016). Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 - dopo avere calcolato fatto la differenza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2015 n. 2: novembre e dicembre 2015 e nel 2016 n. 4: da gennaio ad aprile 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 (n. 2 mesi) - i rimanenti 4 mesi del rapporto di collaborazione in questione dell’anno 2016 ( da gennaio ad aprile) non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai 2 mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL. I mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2017 sono invece utili ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL a seguito della cessazione del rapporto del 31 luglio 2017. In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL avrà una durata di cinque mesi e mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di collabo-

razione presenti nell’anno 2016 (relativo al periodo 1° settembre 2016 - 31 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio - 31 luglio 2017) che in totale sono 11 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata. Si precisa infine che, considerata l’avvenuta stabilizzazione dell’indennità DIS COLL, la modalità di calcolo sopra esposta è da intendersi estesa anche alle cessazioni che interverranno negli anni successivi al 2017. 2.6.3 Utilità ai fini della durata e della misura della DIS-COLL dei periodi di gravidanza I periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, congedo di maternità e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione DIS-COLL. Inoltre, nell’ipotesi in cui il collaboratore/ assegnista di ricerca/dottorando di ricerca con borsa di studio abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, congedo di maternità e congedo parentale) - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della prestazione DIS-COLL. 2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui all’art. 15, commi 1 e 15 bis del richiamato decreto legislativo n. 22 del 2015 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione

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della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Esempio in merito alla tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio 31/07/2017 - inizio maternità 1/09/2017 fine periodo di maternità 01/02/2018 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 febbraio il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 10 aprile 2018. Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76 del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia. Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL. 2.7.1 Periodo transitorio Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intercorse tra la data del 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda


LAVORO

di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intervenuti a far data dal 1° luglio 2017 - già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda. Le strutture territoriali provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL eventualmente presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione. Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. 2.8 Condizionalità L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego. Come precisato al precedente paragrafo 2.3.a, la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. Il predetto articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, l’art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di DISCOLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL. Le sanzioni previste per la mancata parteci-

pazione alle iniziative di politica attiva di cui sopra sono la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione. Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento. Al riguardo, si rimanda comunque alle circolari INPS n. 194 del 2015 e n. 224 del 2016 con la quale sono state impartite, tra l’altro, istruzioni applicative in merito alle novità contenute nel citato decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di stato di disoccupazione e di misure di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui dell’indennità DIS-COLL. 2.9 Nuova attività lavorativa 2.9.a Contratto di lavoro subordinato In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro

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subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL. 2.9.b Lavoro autonomo Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi - ai sensi dell’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 - un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R. n.917 del 1986), deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DISCOLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di pre-


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sentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. 2.9.c Lavoro accessorio L’art. 48 del d.lgs. n. 81 del 2015 al comma 1 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. Il successivo comma 2 del sopra richiamato art. 48 ha previsto che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Successivamente, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, ha disposto, al primo comma dell’articolo 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione DIS-COLL con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che l’indennità DISCOLL è interamente cumulabile con i com-

pensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

INAIL - SANZIONI CIVILI PER LAVORO NERO EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 254/2014 - TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME DA RIMBORSARE ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO CIRCOLARE 28 LUGLIO 2017, N. 31 Con circolare 31 del 28 luglio 2017, l’INAIL ha riassunto, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 22 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la disciplina delle sanzioni civili nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nella stessa circolare, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in merito al termine prescrizionale da applicarsi alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che abbiano versato, a suo tempo, somme a titolo di sanzione civile, nella misura minima richiesta dall’art. 36-bis della Legge 4 agosto 2006, n. 248, a fronte dell’impiego di lavoratori senza la predetta preventiva comunicazione. Va, infatti, rammentato che la Corte Costituzionale, con sentenza 13 novembre 2014, n. 254, ha dichiarato tale norma, nella parte in cui prevede una soglia minima della sanzione disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dall’entità dell’inadempimento contributivo e, quindi, dall’esatta quantificazione del relativo danno, illegittima per contrasto con l’art. 3 della Carta. In considerazione di quanto statuito dalla predetta sentenza, l’INAIL ha già diramato istruzioni a seguito delle quali, per tutti i casi in cui erano pendenti giudizi o contenziosi, le Sedi hanno dovuto ricalcolare le sanzioni civili per evasione e annullare la differenza fra quelle e la soglia minima prevista falla norma ora dichiarata incostituzionale, in modo da far venir meno la materia del contendere. Con la circolare da ultimo diramata, l’Istituto è tornato sulla questione per chiarire la posizione dei datori di lavoro che aves-

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sero pagato la sanzione civile nella misura minima, dichiarata illegittima dalla Corte. Essi devono/possono presentare domanda di rimborso alla Sede INAIL competente, nel rispetto del termine prescrizionale che, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale previsto dall’art. 2946 del Codice civile, decorrente dalla data dell’avvenuto versamento. L’Istituto ha, inoltre, specificato che rimangono ferme le sanzioni civili già accertate ex articolo 36-bis e incassate a carico delle società nel frattempo cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile, trattandosi, in questo caso, di rapporti giuridici ormai esauriti. Non sono, altresì, rimborsabili - precisa, infine, la circolare - le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato. Circolare n. 31 Roma, 28 luglio 2017 Oggetto: Sanzioni civili. Sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n. 254. Termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare. omissis Premessa La Corte Costituzionale con la sentenza 13 novembre 2014, n. 254 (allegato 1) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Con la nota della Direzione Centrale Rischi 5 dicembre 2014, prot. n. 7828, sono state fornite prime istruzioni per l’annullamento delle sanzioni civili calcolate secondo il predetto articolo 36-bis, in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziale pendente, in particolare a seguito di opposizione alle cartelle di pagamento. In relazione ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni in merito al termine prescrizionale da applicarsi alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che hanno versato, a suo tempo, le somme in questione a titolo di sanzione civile. Con l’occasione si riassume la disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 già illustrate con nota della Direzione Centrale Rischi 5 novembre 2015, prot. n. 7465.


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Disciplina delle sanzioni civili e sentenza della Corte Costituzionale Le sanzioni civili sono disciplinate dall’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che stabilisce: I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. L’articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ha poi disposto che Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione. La suddetta disposizione è stata modificata dall’articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A seguito di tale modifica il testo del citato comma 3 era il seguente:

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. La sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n. 254 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l’articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. A giudizio della Corte, infatti, poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole e pertanto la norma nella parte relativa alla sanzione civile, risulta, per la denunciata irragionevolezza, in contrasto con l’art. 3 Cost. Il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo

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è stato in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010. Infatti, come illustrato nella circolare Inail 16 giugno 2011, n. 36, la legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 4, ha nuovamente sostituito l’articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, stabilendo un diverso regime sanzionatorio che è stato a sua volta in vigore dal 24 novembre 2010 al 23 settembre 2015. Tale regime disponeva che le sanzioni civili fossero calcolate nella misura del 30 per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa, fino a un massimo del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, come previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che l’importo così determinato fosse aumentato del 50 per cento. L’aumento del 50 per cento è venuto meno a seguito dell’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha modificato dal 24 settembre 2015 le disposizioni sanzionatorie in tema di lavoro e legislazione sociale. Pertanto, come già illustrato con la succitata nota Direzione Centrale Rischi 5 novembre 2015, prot. n. 7465, per le violazioni commesse a partire dal 24 settembre 2015, l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi assicurativi è calcolato nella misura prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ne consegue che, anche in caso di accertamento di lavoro sommerso, qualora al momento dell’accertamento ispettivo sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio dovuto per lo stesso periodo, trova applicazione, al pari delle altre tipologie di evasione contributiva, esclusivamente la sanzione civile pari al 30 per cento in ragione d’anno del premio evaso fino al


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tetto massimo del 60 per cento oltre il quale sono dovuti gli interessi di mora. Il suddetto regime, tuttora vigente, si applica a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015. Effetti della sentenza e termine di prescrizione del rimborso A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal 20 novembre 2014 l’articolo 36-bis ha cessato di avere efficacia e di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario previsto dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti, in applicazione dell’articolo 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche ormai esaurite per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, i diritti per i quali è operata la prescrizione o i poteri per i quali è scattata la decadenza. Per quanto sopra, con la già richiamata nota della Direzione Centrale Rischi 5 dicembre 2014, prot. n. 7828, sono state fornite istruzioni nel senso che per tutti i casi per i quali pendevano giudizi a seguito di opposizione a cartella esattoriale o comunque pendeva contenzioso, le Sedi dovevano provvedere immediatamente a calcolare la sanzione civile per evasione con il regime previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ad annullare la differenza rispetto alle sanzioni civili di 3.000 euro per lavoratore già accertate, in modo da cessare il contenzioso in atto. La stessa operazione doveva essere effettuata in relazione alle procedure concorsuali non concluse. Tali indicazioni continuano a essere valide qualora dovessero ancora emergere casi del genere. I soggetti assicuranti, che a suo tempo han-

no regolarmente versato le sanzioni civili ex articolo 36-bis, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e a rimborsare la differenza. Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile, decorrente dalla data del versamento. Per le società che risultano cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2495 del codice civile rimangono ferme le sanzioni civili già accertate ex articolo 36-bis e incassate, trattandosi di rapporti giuridici esauriti. Non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. LGS. N. 81/08 QUATTORDICESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE L’allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro sia tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro ivi riportate a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica, il datore di lavoro deve rivolgersi all’INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL, dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a

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carico del datore di lavoro. I verbali attestanti l’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, al fine di aggiornare la platea delle strutture autorizzate a svolgere gli accertamenti tecnici, il quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il nuovo elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 settembre 2017 e reperibile sul sito www.lavoro.gov.it, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2016.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di luglio 2017 è risultato pari a 101,00. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di luglio 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di luglio 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,0139843

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di agosto 2017 è risultato pari a 101,40. Pertanto, dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di agosto 2017, risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di agosto 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,01822532


IMPIEGATI

in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

533

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

534


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

535


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

34,28%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

536


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

31,8%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

537


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

538


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff

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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

542

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


543

1,39

0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64

1,47

0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72

TOTALE

36,98

0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,16 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,48

0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,16 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,04

E) E1) F)

0,10 1,16 0,36

10,92

0,10 1,16 0,36

11,53

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017


TRIBUTI

GUIDA PRATICA DELL’ANCE AGLI SCONTI FISCALI PER LA CASA L’Ance ha pubblicato una guida pratica alle agevolazioni fiscali sulla casa. Il documento approfondisce ed illustra, anche attraverso degli schemi riepilogativi, la disciplina fiscale e le modalità operative per accedere ai bonus fiscali oggi disponibili per ristrutturare, riqualificare energeticamente e mettere in sicurezza gli immobili. La guida affronta anche la disciplina della cessione del credito a favore dei contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici o a soggetti privati. Con l’emanazione di tali atti il quadro normativo sulle modalità attuative dei bonus è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati in modo più conveniente.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (settembre 2017) che, oltre a riepilogare le misure contenute nella Legge di Bilancio 2017, si sofferma sulle novità, relative agli interventi di adeguamento antisismico, introdotte dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”). Come noto, la legge n. 232/2016 (cd. “Bilancio 2017”) ha previsto la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che continuerà ad applicarsi nella misura del 50%, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. La proroga, a tutto il 2017, riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). In merito, si ricorda che per fruire dell’agevolazione è necessario che i trasferimenti delle singole unità immobiliari, siano posti in essere dall’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire di tale detrazione anche se il rogito è stato stipulato

prima della fine dei lavori, ma potrà essere effettivamente goduta dall’acquirente solo a partire dal periodo d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati[1]. Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, si ricorda la disciplina del cd. nuovo “sismabonus” che, come noto, proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova formulazione, applicabile agli interventi posti in essere dal 1° gennaio 2017, prevede: ► la rimodulazione della percentuale di detrazione; ► l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni principali” e l’estensione anche alla zona sismica 3 (oltre le attuali zone 1 e 2) ►la riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: ■ 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali, ■ 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, ■ 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe, ■ 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi, ■ 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi. In ogni caso, l’ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare[2]. Anche per quanto riguarda i lavori antisismici su parti comuni condominiali, la Guida conferma le novità introdotte dalla legge 232/2016 ed, in particolare, la possibilità di cedere la detrazione (spettante ad ogni condomino) sotto forma di credito d’imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Con riferimento alle misure antisismiche, la Guida approfondisce, altresì, la nuova disciplina introdotta dall’art. 46-quater del DL 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, che estende l’agevolazione del cd. “sismabonus” agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, viene prevista

544

l’applicazione della detrazione del 75%, ovvero dell’85% in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall’impresa, la detrazione è correlata al prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 96.000 (detrazione massima pari a €81.600, da recuperare in 5 anni per un importo annuale di €16.320 l’anno). A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma che: ■ le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006; ■ gli interventi di ricostruzione dell’edificio possono determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano); ■ i lavori devono essere eseguiti dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice che provvede, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successiva rivendita. Confermata, altresì, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, la facoltà dell’acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quando previsto dalla legge. Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “Sismabonus condomini” (articolo 1, legge 232/2016). Note: [1] Cfr. C.M. 4 aprile 2017, n. 7. Il contenuto della citata Circolare è stato confermato dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, nell’interrogazione parlamentare n. 5-12157. [2] Viene inoltre ricordato che, in osservanza a quanto stabilito nella norma della legge di Bilancio, il 28 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del MIT, che ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

“ECOBONUS” LA NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Nuovo aggiornamento al 12 settembre 2017 della Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» a cura dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito internet


TRIBUTI

www.agenziaentrate.gov.it, che illustra, tra l’altro, le novità dell’“Ecobonus”, relative alla cessione del credito, alla luce del recente Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017. In particolare, la Guida riepiloga la disciplina della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, realizzati sia su singole abitazioni che su parti comuni condominiali, anche alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2017. Come noto, infatti, la legge n. 232/2016, oltre a confermare la proroga, fino al 31 dicembre 2017, della detrazione IRPEF/ IRES nella misura “potenziata” del 65% per i lavori di riqualificazione energetica su edifici, ha previsto, altresì, per i soli interventi che riguardano l’intero condominio, la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, sempre con riferimento ai lavori di efficienza energetica su parti comuni condominiali, è stato previsto un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato, che dalla misura ordinaria del 65% viene elevata al: ■ 70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, ■ 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015 [1]. A tal riguardo, la Guida conferma che, in entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Sempre in merito ai lavori condominiali, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la nuova disciplina della “cessione del credito” per i contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici dei lavori o ad altri soggetti privati. In merito, la Guida conferma le nuove modalità operative, già contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.165110 del 28 agosto 2017, per porre in essere la cessione del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che valgono sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che accedono al cd. “Ecobonus” per interventi condominiali “incisivi”. Note: [1] Per il rispetto di tale ultimo requisito, si fa riferimento al più recente decreto del 2015, a differenza della regolamentazione applicativa del bonus del 65% “ordinario”, per il quale dovrebbero continuare a valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008.

ECOBONUS CONDOMINI LE NUOVE REGOLE DELLA CESSIONE DEL CREDITO L’Agenzia delle Entrate ha emanato le nuove modalità operative per la cessione del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che valgono sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che accedono al cd. “Ecobonus” per interventi condominiali “incisivi”. In particolare, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017 tiene conto anche delle novità introdotte dal DL 50/2017 (“Manovra Correttiva”) convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017, in materia di cessione del credito da parte di soggetti “incapienti” e sostituisce, pertanto, i precedenti chiarimenti di prassi contenuti nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017. Al fine di meglio comprendere le modalità operative dettate dall’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito d’imposta da “Ecobonus”, appare utile riepilogare, sinteticamente, il quadro normativo sia dei soggetti cd. “incapienti”, che dei condomini che effettuano lavori “incisivi”. Soggetti “incapienti” e cessione del credito Come noto, la legge di Stabilità 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli” [1], la

545

possibilità di cedere il credito d’imposta quale regime alternativo di fruizione della detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici. Tale disciplina è stata, da ultimo, modificata dal DL 50/2017 che, tra l’altro, ha esteso l’ambito temporale di tale meccanismo, prevedendo per i soggetti incapienti la possibilità di cedere il credito d’imposta, relativo agli interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Si ricorda che, sempre per i soggetti incapienti la cessione del credito riguarda: - interventi condominiali “ordinari” (per i quali è applicabile la detrazione base del 65%) secondo le regole a regime; - interventi condominiali “incisivi”, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (con detrazione pari al 70%), o migliorino la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015 (con detrazione pari al 75%). Inoltre, per tale categoria di soggetti, la cessione del credito (alternativa alla detrazione) può essere effettuata nei confronti delle imprese esecutrici o di “altri soggetti privati” (ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con la facoltà del cessionario di successiva ed ulteriore cessione del credito.


TRIBUTI

“Ecobonus” condomini e cessione del credito Per i lavori di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali è stata prevista la possibilità per tutti i soggetti (diversi dagli incapienti) di cedere (su opzione) la detrazione del credito d’imposta derivante unicamente da interventi “incisivi”, eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ovvero che riguardano: - l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (con detrazione pari al 70% delle spese sostenute); - lavori volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015 (con detrazione pari al 75%). In entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La stessa regola vale anche per le medesime spese sostenute dai soggetti cd. ”incapienti”. In merito, si ricorda che, a differenza di quanto previsto per i soggetti cd. “incapienti”, la cessione del credito può essere effettuata solo nei confronti delle imprese esecutrici o dei “soggetti privati”, escludendo, pertanto, la possibilità di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari. Resta ferma, invece, la facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari. La disciplina “comune” - Le modalità operative dettate dall’Agenzia delle Entrate Tenuto conto delle differenze normative sopra esposte, l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento n. 165110 del 28 agosto 2017, detta una disciplina “comune” in merito agli adempimenti necessari per la regolare cessione del credito d’imposta da “Ecobonus”, che vale sia per i soggetti “incapienti”, che per i capienti” [2]. Il Provvedimento analizza i diversi aspetti della cessione del credito d’imposta, in particolare viene chiarito che: - il credito d’imposta cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori; - il cessionario (ovvero colui che accetta la cessione del credito da parte del condòmino) può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa

e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta [3]; - i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del cessionario e la accettazione della cessione; - l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In merito, il Provvedimento chiarisce che la mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore, rende inefficace la cessione del credito; - il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione [4]; - a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria: - la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione in capo al condòmino (effettivo sostenimento delle spese), comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti, l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti. Note: [1] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero: - pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; - lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro; - soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro. Tali condizioni, precisa il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute. [2] A tal riguardo, si ricorda che il presente Provvedimento sostituisce i chiarimenti precedentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate e contenuti nel Provvedimento 8 giugno 2017. [3] Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del

546

periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo. [4] In merito, viene chiarito che il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso

CESSIONE DI TERRENI E REGIME FISCALE

(Ordinanza Cass. n. 20817/2017)

Per individuare la corretta “destinazione” di un’area e il relativo regime fiscale ad essa applicabile, occorre avere riguardo al piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione o dall’adozione di eventuali strumenti attuativi. Questo il principio giurisprudenziale contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20817/2017, in materia di imposte d’atto relative alla cessione di un terreno. La questione prende le mosse da un avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate pretendeva da un contribuente maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per la compravendita di un’area che, sulla base del piano regolatore, era stata destinata a cava. L’Ufficio, infatti, sosteneva che tale area, ai fini della cessione e delle relative imposte d’atto, doveva essere valutata al valore venale corrente poiché, alla luce del piano regolatore Comunale, il terreno risultava adibito a cava. Il ricorrente, invece, sosteneva che fosse corretto calcolare le imposte d’atto sulla base della rendita catastale in quanto l’area era da considerarsi ancora a destinazione agricola, poiché mancavano le autorizzazioni e gli strumenti urbanistici necessari per autorizzare l’attività di estrazione. In merito, con l’Ordinanza n. 20817, è intervenuta la Corte di Cassazione, secondo cui “la qualificazione di un’area va desunta dal piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi”. A tal riguardo, si legge nella sentenza, l’avvio del procedimento di trasformazione urbanistica basta a far crescere il valore venale del bene, non rilevando le questioni legate all’edificabilità che potrebbero verificarsi successivamente alla cessione. In sostanza, ai fini della compravendita, la valutazione del bene va fatta al momento del suo trasferimento, sulla base del piano regolatore adottato dal Comune, a prescindere dalle eventuali vicende relative all’effettiva


TRIBUTI

edificabilità dell’area stessa. In merito, si ricorda che tale principio, valevole per tutti i tributi, si desume dalla definizione normativa di “area edificabile”, contenuta nell’art. 36 del Dl n. 223/2006, che rinvia sempre alla qualificazione attribuita dal Piano regola generale, a prescindere dagli strumenti urbanistici attuativi dello stesso [1]. Note: [1] Art. 36 del D.L. n. 223/2006 (omissis) 2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” REVOCA DEI BENEFICI Revocati i benefici “prima casa” se l’acquirente, al momento del rogito, è in possesso di un altro fabbricato (accatastato in A/2) anche se destinato ad uso ufficio. Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Cassazione n. 19255 del 2 agosto 2017 che, sulla base di un ricorso avanzato da un contribuente, ha negato i benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%), così come disciplinati dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 [1]. La vicenda prende le mosse da un avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria ha revocato i benefici “prima casa” poiché, al momento del rogito, il proprietario risultava già in possesso di un altro immobile nello stesso Comune. Contro tale avviso il contribuente ha proposto ricorso (accolto, peraltro, in primo e secondo grado) evidenziando, a sostegno della propria tesi difensiva, il pieno diritto a godere dei benefici in questione per l’acquisto della nuova abitazione, in quanto l’immobile pre-posseduto, seppur accatastato come immobile residenziale nella categoria A/2 (“abitazioni di tipo civile”), era stato utilizzato come ufficio. La questione è giunta dinanzi alla Supre-

ma Corte che, con un orientamento ormai consolidato [2], ha rigettato il ricorso del contribuente, accogliendo, invece, la tesi dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, i giudici di legittimità, partendo dal dato normativo dell’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86, hanno confermato la revoca dei benefici “prima casa” dando rilievo alla classificazione catastale dell’immobile e non già all’utilizzo effettivo dello stesso. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, “ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale “prima casa” non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, quello, invece, che rileva è solo il parametro oggettivo della classificazione catastale dell’edificio”. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie al momento del rogito, il contribuente risultava già proprietario di un immobile che, seppur destinato all’esercizio dell’attività professionale come studio o ufficio, aveva una classificazione catastale abitativa (A2), il nuovo acquisto non poteva scontare i benefici “prima casa”.

ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. [2] Cfr. Cass. n. 25646/2015 e n. 10925/2003.

Note: [1] Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 «1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo

Con Decreto 1 agosto 2017 (pubblicato sulla GU n. 216 del 15/9/2017) il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministero dell’Economia) ha suddiviso tra le Regioni la somma complessiva di €11.062.457,95, per l’anno 2017, destinata a sostenere la morosità incolpevole nei contratti di locazione. La ripartizione (Allegato A al DM) è stata effettuata in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto registrati dal Ministero dell’Interno al 31/12/2015. Le Regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa (di cui all’elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003), ivi compresi, nelle more dell’aggiornamento di detto elenco, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali a cui destinare le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.

547

LOCAZIONI - RIPARTO FONDI 2017 PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE

(DM 1/8/2017)


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......16-17: ..... Variazione febbraio.......16-17: ..... Variazione marzo..........16-17: ..... Variazione aprile...........16-17: ..... Variazione maggio........16-17: ..... Variazione giugno.........16-17: ..... Variazione luglio...........16-17: ..... Variazione agosto.........16-17: .....

gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile................................................................................ 1,012478 maggio............................................................................. 1,012232 giugno.............................................................................. 1,012734 luglio................................................................................ 1,013984 agosto.............................................................................. 1,018225

0,90% 1,50% 1,40% 1,70% 1,40% 1,10% 1,00% 1,20%

(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%) (1,050%) (0,825%) (0,750%) (0,900%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003

BASE=2005

2004

2005

2006

2007

2008

BASE=2010 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

108,8

111

98,4

100,8

105,4

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

107,1

FEB.

109,1

111,9

98,7

101,1

105,9

108,1

111,9

111,7

102,1

105,1

106,2

105,9

106,0

106,6

106,9

MAR.

109,2

112,2

100,1

102,7

106,1

108,2

111,7

111,9

102,6

105,2

106,0

105,5

106,0

106,5

107,1

APR.

109,4

112,7

100,0

102,8

106,6

108,8

111,6

113,8

102,7

105,5

105,9

105,7

105,9

106,6

107,3

MAG.

109,4

114,1

99,8

102,9

106,8

109,4

111,7

113,8

102,9

105,6

106,3

105,6

106,0

106,7

107,2

GIU.

109,4

114,2

99,9

102,9

106,7

112,8

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

107,2

LUG.

109,8

114,9

100,3

103,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

106,7

107,3

AGO.

109,6

115

100,5

103,3

106,8

112,6

111,5

113,8

103,4

105,3

106,2

106,4

106,9

106,7

SET.

109,6

115,3

100,6

103,3

106,9

112,5

111,6

113,9

103,5

105,6

106,3

106,3

106,9

106,8

OTT.

109,7

115,5

100,5

103,3

106,7

111,8

111,5

113,9

103,5

105,7

106,0

106,1

106,6

106,9

NOV.

109,8

115,8

100,6

103,5

106,8

111,1

111,5

113,9

103,5

105,6

106,0

106,1

106,6

106,9

DIC.

109,8

115,9

100,4

103,6

107,0

111,2

111,5

114,0

103,5

105,6

105,9

106,1

106,6

106,9

MEDIA

109,5

114,0

100,0

102,8

106,5

110,6

111,6

113,3

103,0

105,4

106,1

105,9

106,4

106,7

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI LUGLIO 2017 CHE È PARI A 107,3 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

32,55%

29,92%

23,55%

20,61%

15,34%

12,88%

8,35%

8,84%

4,99%

2,39%

1,32%

1,51%

1,04%

0,66%

0,19%

FEB.

32,18%

28,88%

23,17%

20,25%

14,80%

12,46%

8,64%

8,84%

5,09%

2,09%

1,04%

1,32%

1,23%

0,66%

0,37%

MAR.

32,06%

28,53%

21,45%

18,37%

14,58%

12,36%

8,84%

8,64%

4,58%

2,00%

1,23%

1,71%

1,23%

0,75%

0,19%

APR.

31,82%

27,96%

21,57%

18,26%

14,04%

11,74%

8,93%

6,83%

4,48%

1,71%

1,32%

1,51%

1,32%

0,66%

0,00%

MAG.

31,82%

26,39%

21,81%

18,14%

13,83%

11,13%

8,84%

6,83%

4,28%

1,61%

0,94%

1,61%

1,23%

0,56%

0,09%

GIU.

31,82%

26,28%

21,69%

18,14%

13,94%

7,78%

8,93%

7,02%

3,87%

1,71%

1,13%

1,51%

1,23%

0,56%

0,09%

LUG.

31,34%

25,51%

21,21%

17,92%

13,94%

7,87%

9,13%

7,02%

3,87%

1,80%

1,13%

1,13%

0,47%

0,56%

0,00%

AGO.

31,58%

25,40%

20,97%

17,69%

13,83%

7,97%

9,03%

6,83%

3,77%

1,90%

1,04%

0,85%

0,37%

0,56%

SET.

31,58%

25,07%

20,85%

17,69%

13,72%

8,06%

8,93%

6,73%

3,67%

1,61%

0,94%

0,94%

0,37%

0,47%

OTT.

31,46%

24,86%

20,97%

17,69%

13,94%

8,74%

9,03%

6,73%

3,67%

1,51%

1,23%

1,13%

0,66%

0,37%

NOV.

31,34%

24,53%

20,85%

17,46%

13,83%

9,42%

9,03%

6,73%

3,67%

1,61%

1,23%

1,13%

0,66%

0,37%

DIC.

31,34%

24,43%

21,09%

17,35%

13,62%

9,33%

9,03%

6,64%

3,67%

1,61%

1,32%

1,13%

0,66%

0,37%

MEDIA

31,74%

26,45%

21,59%

18,29%

14,12%

9,94%

8,89%

7,30%

4,13%

1,79%

1,15%

1,29%

0,87%

0,55%

548


LAVORI PUBBLICI

IL CONTENZIOSO E LE OPERE PUBBLICHE PROMEMORIA Si ritiene possa risultare utile per le imprese associate una maggior conoscenza circa le procedure previste dalla norma per la composizione delle vertenze sorte nella gestione di un lavoro pubblico. Per sommi capi vengono dunque qui trascritte le varie disposizione di legge. A) QUADRO NORMATIVO VIGENTE: 1) Impugnazione in corso di gara delle esclusioni/ammissioni - Obbligo di impugnare esclusioni/ammissioni entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante dell’elenco degli ammessi - rito c.d. superaccelerato. - L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura - art. 204 D.Igs. 50/2010 che ha modificato art. 120 del D.Igs. 104/2010. - cioè, non si può più impugnare il provvedimento di aggiudicazione per mancanza dei requisiti, generali o speciali, dell’aggiudicatario. - In tali casi il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. 2) Impugnazione dell’aggiudicazione - Il contratto non può essere stipulato comunque prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (Stand stili sostanziale) - art. 32, comma 9, D.Igs. 50/2016. - Se viene proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno un provvedimento cautelare di primo grado o pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione nel merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva (termine dilatatorio o Stand stili processuale) - art. 32, comma 10, D.Igs. 50/2016 - non si applica nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 150.000.00 o di ricorso al MEPA. - Effetto sospensivo cessa se giudice si dichiara incompetente o fissa la data dell’udienza di merito senza concedere misure cautelari o rinvio al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare - art. 32, comma 11, D.Igs. 50/2016 - la stazione appaltante può stipulare il contratto. - Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizio-

nale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte - il secondo in graduatoria e gli altri concorrenti possono proporre impugnativa solo a condizione che venga contestata aggiudicazione nei confronti di tutti gli altri concorrenti che precedono nella graduatoria “cristallizzata”(art. 95, comma 15, D.Igs. 50/2016). 3) Tutela cautelare - Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto, inter alia, delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione - art. 204 D.Igs. 50/2010 che ha modificato art. 120 del D.Igs. 104/2010. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del D.Igs. n. 104 del 2010, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante - l’art. 9, commi 1 e 2 sexies, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, I. di conversione 11 novembre 2014, n. 164. 4) Giudizio Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente - art. 120 D.Igs. 104/2010. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei casi di violazione gravi, precisando se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva - ad 119, D.Igs. 104/2010 - dall’annullamento del provvedimento di aggiudicazione non discende automaticamente l’inefficacia del contratto stipulato medio tempore, ma solo in caso di violazioni gravi - tutela in forma specifica solo residuale rispetto a quella per equivalente. 5) Condanna per lite temeraria In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente

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al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati - art. 26, D.Igs. 104/2010, come modificato da I. 11 agosto 2014, n. 114. Nelle, controversie in materia di appalti, l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite - art. 26, D.Igs. 104/2010, come modificato da I. 11 agosto 2014, n. 114. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante dell’ANAC, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai fini della condanna per lite temeraria - art. 211, comma 1, D.Igs. 50/2016. 6) ANAC É legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - art. 211, comma Ibis, D.Igs. 50/2016. Può proporre ricorso innanzi al G.A. se la stazione appaltante non si sia conformata entro 30 giorni al parere motivato reso dalla stessa Autorità - art. 211, comma D.Igs. 50/2016. 7) Contenzioso in fase di esecuzione Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali validati - art., 205, comma 2, D.Igs. 50/2016. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza - art. 205, comma 6bis, D.Igs. 50/2016.

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA È stato approvato definitivamente la legge recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscati”. Nel testo approvato che apporta, tra l’altro, modifiche al Codice antimafia (D.lgs. 159/2011) sono state confermate numerose disposizioni alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE ed in particolare: - la soppressione del criterio di delega


LAVORI PUBBLICI

volto a prevedere che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell’offerta, fossero preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate; - la precisazione, con riguardo alla facoltà per l’amministratore giudiziario di avvalersi, nella gestione dell’azienda sequestrata, del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settore affini, che la scelta di questi debba avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall’amministratore giudiziario; - le modifiche alle disposizioni di delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Al riguardo, nello specifico: - è stata eliminata la previsione di incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva a favore delle imprese sequestrate e confiscate; - è stato soppresso il criterio direttivo sull’applicazione alle aziende sottoposte a sequestro o confisca delle disposizioni sul rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del DL 12/2001, convertito dalla L. 27/2012, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso; - è stata soppressa la previsione di una riduzione dell’aliquota contributiva e assistenziale per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; - è stata soppressa la possibilità, per chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, di avvalersi di una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’aliquota prevista compatibilmente con la normativa dell’Unione europea; - è stata soppressa l’adozione da parte dell’amministratore giudiziario, una volta verificati i contratti di lavoro in essere, delle iniziative necessarie per regolarizzare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l’avvio dell’amministrazione giudiziaria; - è stato soppresso il riconoscimento, nell’ambito del percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate, di uno sgravio contributivo e l’incentivazione dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore. Tra le altre disposizioni: - vengono modificate le norme del Codice antimafia sulle misure di prevenzione per-

sonali prevedendone, in particolare, l’estensione agli indiziati del reato di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione nonchè dei reati di terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking; - vengono introdotte modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale; alla disciplina dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario dell’azienda; - viene previsto che l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell’attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate; - viene introdotto, nell’ambito delle norme sull’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, il riferimento agli accertamenti compiuti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Si tratta delle ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi del predetto art. 213 sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale competente dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche; - viene prevista, per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, l’applicazione della disciplina sulla destinazione dei beni e delle somme dettata dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs 159/2011, Codice antimafia (dove viene previsto, tra l’altro, il mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o il trasferimento per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito), disponendo, altresì, che l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla medesima società; - vengono modificati i casi, di cui all’art.

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83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 “Codice Antimafia”, in cui la certificazione antimafia non è richiesta, confermando l’esclusione per provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, eliminando le “erogazioni”; - viene aumentata la pena per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del Codice penale, da 1- 6 anni a 2-7 anni. In corso d’esame è stata, altresì, soppressa - per esigenze di coordinamento - la norma che prevedeva l’introduzione nel Codice penale dell’art. 603-quater sulla confisca obbligatoria nell’ambito del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis C.p). Tale disposizione è, infatti, già contenuta nella legge sul caporalato (legge 199/2016).

GIURISPRUDENZA

LA NON CONGRUITÀ DI SINGOLE VOCI NON FA VENIR MENO LA VALIDITÀ DELL’OFFERTA

(Consiglio di Stato, Sezione V, 27 luglio 2017, n. 3702)

Anche il motivo diretto a contestare l’esito della verifica di anomalia non ha pregio. Il giudizio di non anomalia risulta attendibile (risulta che Sinergie consegue un utile pari al 7,20% dell’importo contrattuale) ed è, comunque, espressione di ampia discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco, per profili di manifesta illogicità o per la presenza di manifesti errori di fatto. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in numerose occasioni ha evidenziato che nelle gare pubbliche, il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione della non anomalia dell’offerta, rispetto alle singole voci di costo presentate, varia in funzione delle caratteristiche dell’offerta e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci, venendo in considerazione un giudizio discrezionale in ordine alla complessiva affidabilità dell’offerta, su cui il giudice effettua un sindacato ab estrinseco; il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto),


LAVORI PUBBLICI

ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente (in questi termini cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2017, n. 2319).

NEL TAGLIO DELLE ALI LE OFFERTE UGUALI DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA SOLA OFFERTA, SIA QUANDO SI COLLOCANO A CAVALLO DELLE ALI CHE QUANDO SONO ALL’INTERNO DELLE ALI STESSE

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 settembre 2017, n. 5)

1) il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse; 2) il secondo periodo del comma 1 [dell’articolo 121] del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse.

costruzioni (la quale aveva partecipato alla gara di appalto indetta dall’Azienda Ospedaliera di Padova per l’aggiudicazione di alcuni lavori di manutenzione degli immobili dell’Azienda e si era classificata inizialmente al primo posto - salvo poi essere scavalcata ed esclusa a seguito della rideterminazione della soglia di anomalia -), avverso la sentenza del T.A.R. del Veneto con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui la stazione appaltante: - ha disposto l’accantonamento di ulteriori offerte nell’ambito del c.d. ‘taglio delle ali’ (comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006); - ha conseguentemente rideterminato la soglia di anomalia; - ha quindi escluso l’appellante (in un primo momento aggiudicataria) la cui offerta, a seguito di tale rideterminazione, risultava essere anomala. 2. Come emerge dalla narrativa, la principale quaestio iuris sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se, nell’effettuare il c.d. ‘taglio delle ali’, propedeutico al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia (ai sensi del comma 1 dell’articolo 86 del previgente ‘Codice dei contratti’ e ai sensi del comma 1 dell’articolo 121 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione), l’amministrazione debba considerare come ‘offerta unica’ (c.d. ‘blocco unitario’) - soltanto le offerte con eguale ribasso che si trovino ‘a cavallo’ delle ali da tagliare; - ovvero anche le offerte con eguale ribasso che si collochino all’interno delle ali. 3. Fatto salvo quanto in appresso si dirà, fra i principali argomenti a sostegno della

. . . . omissis . . . . DIRITTO 1. Giunge alla decisione di questa Adunanza plenaria il ricorso in appello proposto dalla società Costruzioni Cinquegrana s.r.l., attiva nel settore delle

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tesi dell’appellante (maggioritaria in giurisprudenza sino a tempi piuttosto recenti ma attualmente minoritaria) si possono richiamare i seguenti: i) non è in via generale condivisibile un’opzione volta ad ampliare l’ambito applicativo del criterio del dieci per cento, che risulta fissato in via generale dal Legislatore (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 4429 del 2014); ii) la litera legis (comma 1 dell’articolo 86, cit.) sembra deporre nel senso che - salvo espresse previsioni di legge - le offerte recanti un identico ribasso debbano essere valutate in modo distinto (c.d. ‘criterio del blocco assoluto’); iii) l’unica possibile eccezione all’insuperabilità del criterio del dieci per cento è rappresentata dall’ipotesi in cui le due offerte identiche siano poste ‘a cavallo’ del margine delle ali (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 3953 del 2012). Agli argomenti a sostegno di tale orientamento l’ordinanza di rimessione (la quale ne condivide gli assunti conclusivi) aggiunge alcuni ulteriori argomenti fra i quali (fermo quanto in appresso si dirà) si possono qui richiamare: iv) il fatto che la ‘sterilizzazione’ di un maggior numero di ribassi identici non appare ex se idonea ad impedire accordi collusivi o la valorizzazione di offerte inaffidabili, in quanto operatori in mala fede ben potrebbero sortire il medesimo effetto presentando offerte diversificate fra loro in modo infinitesimale; v) il fatto che il comma 1 dell’articolo 121, cit. non richiama alcun ‘accorpamento’ ma si limita - diversamente - a disporre l’accantonamento di offerte identiche a quelle già


LAVORI PUBBLICI

accantonate. 3.1. Fra i principali argomenti a sostegno della diversa tesi sostenuta dal T.A.R. del Veneto (e attualmente maggioritaria nella giurisprudenza di questo Consiglio) si possono richiamare: i) il diffuso orientamento volto ad ostacolare e a prevenire la presentazione di ribassi di identico ammontare (in quanto potenzialmente volti ad alterare le medie di gara e a renderne inaffidabili gli esiti); ii) il disposto letterale del comma 1 dell’articolo 121 del d.P.R. 207 del 2010 (il quale non sembra aver differenziato l’ipotesi in cui i ribassi di identico ammontare siano collocati ‘a cavallo’ delle ali, ovvero al loro interno - in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 2813 del 2015); iii) l’insussistenza di un principio legale che sancisca l’insuperabilità ‘fisica’ del dieci per cento delle offerte oggetto di accantonamento e quindi la fisiologica possibilità che l’accantonamento riguardi un numero di offerte superiore al venti per cento di quelle presentate; iv) il fatto che le medesime ragioni sistematiche che hanno indotto ad estendere l’accantonamento alle offerte identiche poste ‘a cavallo’ delle ali depongono altresì nel senso di includervi anche le offerte poste ‘all’interno’ delle ali medesime (in entrambi i casi la ratio sottesa all’estensione è quella di sterilizzare la valenza statistica che può essere sortita da offerte molto lontane dai valori medi, con la conseguenza di rendere nel complesso inaffidabili la determinazione delle medie di gara e della stessa soglia di anomalia); v) più in generale, la tendenza dell’ordinamento ad ostacolare possibili condotte collusive fra i partecipanti in sede di determinazione delle percentuali di ribasso (in tal senso: Cons. Stato, IV, sent. 2813 del 2015) e ad evitare che identici ribassi (posti sia ‘a cavallo’ delle ali, sia al loro interno) limitino l’utilità stessa dell’accantonamento e amplino in modo eccessivo la base di calcolo delle medie di gara, rendendo inaffidabili i relativi risultati (in tal senso: Cons. Stato, IV, sent. 818 del 2016) 4. Ad avviso del Collegio, pur dandosi atto della complessità della questione, prevalenti ragioni testuali e sistematiche depongono nel senso dell’adesione al prevalente orientamento secondo il quale, ai fini del comma 1 dell’articolo 86 del previgente ‘Codice’ e del comma 1 dell’articolo 121 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse (si tratta della tesi che, sia pure con qualche inevitabile semplificazione, è stata ricondotta all’etichetta definitoria del ‘criterio relativo’ o del ‘blocco unitario’).

5. Va premesso al riguardo che non si ritiene di desumere alcun argomento (a favore o contro la tesi in parola) dalle previsioni di cui al nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’ (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), il quale - come è noto - detta una disciplina in tema di determinazione delle soglie di anomalia diversa rispetto a quella del previgente ‘Codice’ e non reca una disposizione analoga a quella del comma 1 dell’articolo 121 del Regolamento. Potrebbe lungamente disquisirsi in ordine al se tale scelta normativa sia idonea ad arrecare elementi di convincimento in relazione alla questione qui controversa (palesando, a seconda dei punti di vista, elementi di continuità o di discontinuità rispetto al recente passato). Il Collegio ritiene tuttavia che l’oggettiva opinabilità dei risultati che potrebbero trarsi dall’esegesi fondata sul nuovo ‘Codice’ del 2016 (pacificamente non applicabile alla vicenda per cui è causa) induca a ritenere tale corpus normativo del tutto irrilevante ai fini della presente decisione. Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene non rilevanti ai fini del decidere le osservazioni svolte al punto 11.3 dell’ordinanza di rimessione in ordine al disposto di cui al ‘nuovo’ articolo [1] 97, comma 2, relativo al sorteggio dei criteri matematici volti a determinare la soglia di anomalia. 6. Ad avviso del Collegio militano in favore dell’adesione alla tesi del c.d. ‘blocco unitario’ elementi di carattere testuale e di carattere teleologico. 7. Un primo argomento di carattere testuale è desumibile dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 121 del previgente Regolamento secondo cui - come si è già accennato - “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”. È evidente al riguardo come la disposizione in esame sancisca il generalizzato obbligo di accantonare le offerte che presentino identico valore rispetto ad altre oggetto di accantonamento e che la stessa non legittimi (se non all’esito di complesse operazioni logiche che non rinvengono agevole conforto nella disposizione in questione) un’interpretazione volta a limitare l’accorpamento alla sola ipotesi di offerte collocate ‘al margine’ dell’ala e ad escluderlo nel caso di offerte collocate ‘all’interno’ dell’ala medesima. Non sembra quindi sussistere in radice (e già dal punto di vista letterale) il dubbio interpretativo richiamato ai punti da 9.1 a 9.5 dell’ordinanza di rimessione. Al riguardo ci si limita ad osservare che la richiamata disposizione regolamentare declina in modo adeguato la previsione

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primaria di riferimento (i.e.: il comma 1 dell’articolo 86 del previgente ‘Codice’) e che ne attua in modo coerente le previsioni e la complessiva ratio di fondo. Sul punto ci si soffermerà nel prosieguo della presente decisione, laddove si esaminerà la corretta interpretazione da riconoscere alla locuzione “offerte” contenuta nella disposizione primaria da ultimo richiamata. 8. Un secondo argomento di carattere testuale che depone nel medesimo senso è desumibile dalla comparazione fra il primo e il secondo periodo del più volte richiamato articolo 1211. In particolare: - il primo periodo (secondo cui “ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico”) richiama, sì, in modo espresso l’applicazione di un criterio di carattere ‘assoluto’, ma si riferisce espressamente al solo caso - che qui non rileva - delle offerte diverse da quelle ‘estreme’ in relazione alle quali operare il c.d. ‘taglio delle ali’. In definitiva, il periodo in questione stabilisce che le offerte diverse da quelle interessate dal ‘taglio’ (e in relazione alle quali si opererà il computo delle medie di gara) vadano considerate in modo distinto e, per così dire, ‘atomistico’ ai fini di tale computo; - il secondo periodo, invece (il cui testo è stato dinanzi richiamato) richiama in modo espresso l’applicazione del c.d. ‘criterio relativo’ in relazione al caso - che qui rileva - delle offerte ‘estreme’ (senza peraltro legittimare distinzioni di sorta fra il caso di offerte poste al margine e di offerte poste all’interno delle ali). Ora, in presenza della richiamata ed evidente distinzione disciplinare, l’interprete deve ispirare la propria attività ermeneutica al principio trasfuso nel brocardo “ubi lex distinguit et nos distinguere debemus”. Occorre quindi riconoscere e mantenere l’evidente diversità disciplinare che caratterizza le due richiamate ipotesi, astenendosi dall’operare vere e proprie commistioni quali quelle proposte dalla tesi ad oggi minoritaria (la quale, a ben vedere, postula il concomitante operare sia del criterio c.d. ‘assoluto’, sia del criterio c.d. ‘relativo’ all’interno di ipotesi sotto ogni aspetto omogenee, quali quelle relative alle offerte marginali interessate dal c.d. ‘taglio delle ali’). 8.1. Del resto (anticipando qui alcune considerazioni che saranno ulteriormente sviluppate nella parte della presente decisione dedicata alle valutazioni di ordine sistematico e teleologico), è del tutto coerente che la più volte richiamata disposizione regolamentare


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abbia operato una distinzione fra: - (da un lato) le offerte intermedie - escluse dal ‘taglio delle ali’ -, per le quali opera il c.d. ‘criterio assoluto’ e - (dall’altro) le offerte estreme - interessate dal ‘taglio delle ali’ - per le quali opera invece il c.d. ‘criterio relativo’. In particolare, la complessiva ratio sottesa all’articolo 121 è quella: i) di evitare che offerte di contenuto identico (siano esse poste all’interno o al margine delle ali) finiscano per limitare l’utilità stessa dell’accantonamento, ampliando in modo eccessivo la base di calcolo delle medie di gara e, in ultima analisi, rendendo inaffidabili i risultati dell’operazione nel suo complesso (in tal senso, il parere dell’AVCP n. 87 dell’8 maggio 2014). Ciò giustifica pienamente una disposizione (quale l’articolo 121, cit., secondo periodo) volta a sterilizzare tutte le offerte - numericamente intese - le quali possano contribuire a determinare un tale negativo risultato e ad applicare a tal fine un criterio di carattere ‘relativo’, ma - allo stesso ii) di consentire (una volta individuate in modo adeguato le offerte da tenere in considerazione ai fini del calcolo delle medie di gara - al netto, quindi, di quelle oggetto di accantonamento -) che alla determinazione di tali medie partecipino tutte le offerte non accantonate. Ciò giustifica pienamente una disposizione (quale l’articolo 121, cit., primo periodo) volta ad ammettere che tutte le offerte ‘intermedie’, residuate dal c.d. ‘taglio delle ali’ e quindi collocate in un’area di complessiva affidabilità possano contribuire a determinare le medie di gara attraverso l’applicazione di un criterio di individuazione ‘assoluto’. 8.2. Restando sugli aspetti di carattere testuale il Collegio ritiene di non poter condividere l’argomento, pur plausibile e motivato, contenuto al punto 10 dell’ordinanza di rimessione, secondo cui il più volte richiamato articolo 121 non contemplerebbe alcun ‘accorpamento’ delle offerte aventi identico valore in un’unica offerta, limitandosi piuttosto a richiamare il semplice accantonamento di eventuali offerte di ammontare identico a quelle già accantonate. Al riguardo si osserva che la questione non deve essere affrontata nei suoi aspetti terminologici e definitori, ma secondo un’ottica di carattere sostanziale. E se questo è il corretto angolo visuale attraverso cui esaminare la questione, ne risulta che la locuzione ‘accorpamento’ non costituisce altro, se non una formulazione (senz’altro sintetica e in parte a-tecnica ma nondimeno chiara nei suoi connotati di fondo) volta ad indicare l’obbligo ex lege di accomunare nell’accantonamento le offerte caratterizzate da identici ribassi. 9. In favore della tesi qui condivisa militano inoltre numerosi argomenti di carattere sistematico, che sono stati peraltro posti in

rilievo da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale 9.1. In primo luogo, come lealmente rilevato in sede di ordinanza di rimessione, l’orientamento qui condiviso risulta maggiormente idoneo a salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a prevenire manipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso (in tal senso - ex multis -: Cons. Stato, V, 8 giugno 2015, n. 2813) 9.2. È stato altresì osservato (e in modo parimenti condivisibile) che l’approccio volto a riguardare le offerte identiche poste all’interno (o al margine) delle ali come un’offerta unica contribuisca a conseguire la finalità, di interesse generale, di evitare che identici ribassi possano limitare l’utilità dell’accantonamento ed ampliare in modo eccessivo la base di calcolo delle medie di gara, in tal modo rendendo inaffidabili i relativi risultati (in tal senso - ex multis -: Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 818). La sentenza da ultimo richiamata ha condivisibilmente precisato che, se la ratio sottesa ai richiamati articoli 86 e 121 è quella di ‘sterilizzare’ (attraverso il noto meccanismo dell’accantonamento) la valenza di offerte dal contenuto ‘estremo’ (e in quanto tali tendenzialmente inaffidabili), è del tutto coerente con tale approccio coinvolgere nell’accantonamento non tanto (e non solo) un numero di offerte pari al dieci per cento del totale inteso in senso ‘capitario’, ma coinvolgervi un analogo ammontare di offerte intese in senso ‘valoriale e numerico’ (i.e.: riferendosi al valore dell’offerta in quanto tale). Si tratta, del resto, di un’interpretazione del tutto coerente con la previsione testuale di cui al comma 1 dell’articolo 86, atteso che la locuzione ivi utilizzata (“offerte di maggior ribasso [e di] minor ribasso”) può e deve essere intesa come riferita al contenuto e al valore delle offerte e non al numero assoluto di esse (inteso, come si è già detto, in senso puramente ‘capitario’). 9.3. La sentenza da ultimo richiamata ha altresì sottolineato (e ancora una volta in modo condivisibile) che, se l’interesse pubblico sotteso alla disciplina di settore è nel senso di selezionare l’aggiudicatario sulla base di un’offerta nel suo complesso affidabile e se a tal fine è strumentale la determinazione di soglie di anomalia depurate da un numero significativo di offerte nel complesso tendenzialmente inaffidabili, ne consegue che non sarebbe coerente con il perseguimento di tale interesse consentire che possano concorrere a tale determinazione offerte di contenuto identico ad altre collocate nell’area della potenziale inaffidabilità. 9.4. Né può ritenersi che l’adesione alla tesi qui condivisa presenti aspetti di asistematicità per ampliare in modo incon-

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gruo il novero delle offerte interessate dalle richiamate operazioni di sterilizzazione/ accantonamento. Si osserva in primo luogo al riguardo che, laddove ai interpreti il comma 1 dell’articolo 86 nel senso (che appare più corretto) di riferire la nozione di ‘offerte’ al relativo valore/contenuto (e non al relativo numero assoluto), diviene allora del tutto fisiologica la possibilità che il numero assoluto di offerte da accantonare possa essere maggiore rispetto al decimo (rectius: al quinto) di quelle in assoluto presentate. In definitiva, la disposizione in questione (nell’interpretazione che se ne è offerta) non perviene all’effetto - non condiviso - di alterare il dimensionamento delle ali, bensì all’effetto - condiviso - di determinarne in modo esatto e congruo il dimensionamento, coerentemente con la litera e la ratio della normativa di settore. Si osserva in secondo luogo che la possibilità per cui l’accantonamento riguardi un numero di offerte superiore al decimo (rectius: al quinto) di quelle capitariamente presentate costituisce un’evenienza la quale, lungi dal presentare profili di a-sistematicità, risulta invece del tutto coerente con la ratio di carattere sostanziale che caratterizza la più volte richiamata previsione codicistica. Si osserva in terzo luogo che l’obiezione trasfusa nell’ordinanza di rimessione (secondo cui l’adesione alla tesi qui condivisa finirebbe in ultima per dimensionare ‘le ali’ in modo diverso da quanto richiesto dal Legislatore) non costituisce altro, se non il coerente sviluppo di una premessa logicoconcettuale non condivisa: quella secondo cui la nozione di ‘offerte’ di cui al comma 1 dell’articolo 86, cit. sarebbe riferita al numero assoluto delle offerte (inteso in senso capitario) e non al valore effettivo delle stesse (secondo la complessiva e qui condivisa ratio di sistema). 9.5. La giurisprudenza maggioritaria di questo Consiglio ha altresì osservato (ancora una volta, in base a un approccio di carattere teleologico) che l’adesione al criterio c.d. ‘assoluto’ potrebbe consentire ad operatori non seri di presentare una pluralità di offerte di identico e inaffidabile ribasso (ma consapevolmente contenute nel limite numerico del dieci per cento di quelle capitariamente presentate) di vanificare la ricerca - sottesa alla formulazione dell’articolo 86, cit. - di un indicatore ragionevole e attendibile della soglia di anomalia, in tal modo frustrando la ratio stessa della normativa di settore, che mira in definitiva all’individuazione del migliore contraente per la pubblica amministrazione (in tal senso, Cons. Stato, IV, sent. 818 del 2016, cit.). 9.5.1. L’ordinanza di rimessione ha obiettato sul punto che l’argomento in parola - in qualche misura - ‘provi troppo’, in quanto il medesimo obiettivo finale potrebbe comun-


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que essere conseguito da operatori non seri semplicemente predisponendo numerose offerte differenziate fra loro da differenze di carattere infinitesimale (al solo scopo di sottrarsi ai rigori sottesi all’applicazione del ‘criterio relativo’). L’obiezione, certamente plausibile, non induce tuttavia a trarre conclusioni diverse da quelle sin qui esposte. Si osserva in primo luogo al riguardo che la possibilità per cui un criterio di grande rigore applicativo (e volto a contrastare fenomeni collusivi) sia esso stesso esposto al rischio di tentativi di elusione non esclude ex se la condivisibilità del criterio medesimo. I fenomeni giuridici devono infatti essere riguardati, fin dove possibile, attraverso l’angolo visuale della fisiologia e non attraverso quello della patologia. Si osserva in secondo luogo che, anche a voler considerare l’ipotesi formulata in sede di ordinanza di rimessione, l’applicazione del c.d. ‘blocco unitario’ a fronte di offerte caratterizzate da differenze minime renderebbe comunque molto meno agevole il conseguimento di obiettivi collusivi rispetto a quanto sarebbe possibile a fronte della presentazione di offerte di contenuto del tutto identico. Nel secondo caso, infatti, il concorrente che (in ipotesi) sia in grado di orientare un numero di offerte pari al dieci per cento di quelle ‘capitariamente’ in gara, avrebbe la sostanziale certezza di poter vanificare la corretta determinazione del numero di offerte da accantonare mentre nel primo caso vi sarebbe solo una probabilità in tal senso. 10. Il Collegio ritiene di riservare una notazione finale al contenuto del Comunicato dell’ANAC del 5 ottobre 2016 (recante ‘Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso’). Si tratta di un atto che è stato richiamato: i) sia in sede di ordinanza di rimessione (punti da 11.5 a 11.7); ii) sia nella memoria dell’appellante in data 8 febbraio 2017. In particolare, viene qui in rilievo il passaggio del comunicato in cui (dopo aver dato atto del recente superamento del sistema normativo di cui all’articolo 121 del d.P.R. 207 del 2010 e della sua mancata riproposizione nell’ambito del nuovo ‘Codice’) l’ANAC afferma che, nel nuovo sistema normativo, “il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazioni fra gli operatori economici ammessi alla gara”. In sede di ordinanza di rimessione si è affermato (punto 11.7) che le implicazioni recate dal comunicato in parola risultino rilevanti in particolare con riferimento alle gare soggette all’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, laddove venga

sorteggiato il metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera a) del medesimo ‘Codice’ (coincidente con quello di cui all’articolo 86, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Nella memoria dell’appellante Costruzioni Cinquegrana si è affermato che il richiamato passaggio del recente Comunicato dell’ANAC sia riferibile anche alle vicende che - al pari di quella per cui è causa - siano sorte nella vigenza dei più volte richiamati articoli 86 e 121. 10.1. Tanto premesso, nel ribadire quanto già osservato retro, sub. 5, il Collegio osserva che il contenuto del più volte richiamato Comunicato non risulti rilevante ai fini della soluzione della presente vicenda contenziosa in quanto emanato nella vigenza di un diverso sistema normativo e pertanto inidoneo a fornire dirimenti elementi in favore dell’una o dell’altra delle tesi in capo. Si osserva poi che, pur condividendo in via generale la preoccupazione sottesa in parte qua all’ordinanza di rimessione (la quale auspica un chiarimento in ordine al regime applicabile in sede di anomalia delle offerte per le gare cui si applica il ‘nuovo’ articolo [1] 97), nondimeno si tratta di una questione che potrà trovare adeguato componimento nelle pronunce che riguarderanno le gare indette successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si osserva, infine, che è semplicemente infondata in punto di fatto l’affermazione contenuta alla pagina 3 della memoria in data 8 febbraio 2017 laddove si afferma che il Comunicato dell’ANAC del 5 ottobre 2016 farebbe riferimento anche alle gare che (al pari di quella che qui rileva) siano state indette anteriormente all’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’. Anche per tale ragione i pur rilevanti argomenti desumibili dal più volte richiamato comunicato non possono essere assunti a fondamento della presente decisione. 11. In base a quanto sin qui esposto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto, che corrispondono ai (due) quesiti articolati nell’ambito dell’ordinanza di rimessione: 1) il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse; 2) il secondo periodo del comma 1 [dell’articolo 121] del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte

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di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse. 12. Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto in quanto correttamente la stazione appaltante ha proceduto a rideterminare le medie di gara, avendo ritenuto che le due concorrenti che avevano offerto un identico ribasso del 39,999 per cento andassero considerate, ai fini della più volte richiamata disciplina, quale ‘offerta unitaria’. 13. Il Collegio ritiene invece di rimettere alla Sezione rimettente l’esame puntuale del secondo motivo di ricorso, con il quale la Cinquegrana Costruzioni ha lamentato sotto diversi profili l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della Leopoldo Castelli s.p.a. in ragione della lamentata illegittimità della procedura di gara. 14. Per le ragioni esposte l’Adunanza plenaria, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge il primo motivo di appello e rimette per il resto la questione alla Sezione rimettente. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il primo motivo di ricorso e rimette per il resto la questione alla Sezione rimettente.


TRASPORTI

SANZIONI STRADALI L’ACCREDITO DEL BONIFICO OLTRE LA SCADENZA NON INFICIA IL PAGAMENTO Qualora consentito nel verbale di pagamento la sanzione pecuniaria applicata per una delle violazioni al Codice della Strada può essere pagata anche tramite bonifico bancario. Affinché tale metodo di pagamento abbia effetto liberatorio, ossia venga effettuato regolarmente, è sufficiente che avvenga nei termini previsti dalla legge anche se l’accredito di fatto non è tempestivo. Nella prassi infatti la data dell’operazione non corrisponde quasi mai a quella dell’accredito. Il Giudice di pace di Trapani nella sentenza n. 292 del 5 giugno 2017 ha ritenuto di dover applicare, alla fattispecie posta al suo esame una norma introdotta lo scorso anno volta proprio a risolvere tale criticità. Con l’art. 17 quinquies della Legge n. 49 dell’8/4/2016 è stato infatti previsto che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta stabilite dall’art. 202 C.d.S. “si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Pertanto, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, verrà considerato tempestivo: - il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, con accredito entro il 62° giorno; - il pagamento dell’importo ridotto del 30% eseguito entro 5 gg, con accredito entro il 7° giorno. Nella sentenza si ricorda che con apposita Circolare prot. n. 300/A/2734/16/127/34 il ministero dell’Interno, Servizio di Polizia stradale, ha evidenziato che, in quanto norma di interpretazione autentica, questa disposizione ha efficacia retroattiva: pertanto, essa si applica ai verbali elevati anche in passato dall’organo di polizia per gli accrediti intervenuti entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento, con l’esclusione di quelli per i quali si sia nel frattempo formato il ruolo.

REGIONE LOMBARDIA LIMITAZIONE AL TRAFFICO DAL 1 OTTOBRE 2017 AL 31 MARZO 2018 PIANO D’AZIONE 2017/2018 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO A differenza degli anni precedenti, a partire dal 1 ottobre 2017, sono state introdotte le misure che limitano la circolazione e l’utilizzo dei veicoli volute dalla Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente. In particolare, i provvedimenti riguardano il fermo della circolazione per i veicoli più inquinanti (euro 0 a benzina o diesel, euro 1 diesel ed euro 2 diesel) nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018. Il blocco della circolazione riguarda anche i veicoli euro 0, euro 1 ed euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo…) di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada. Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (sistemi in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato per la categoria euro 3), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Le limitazioni del traffico si applicano alle zone a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato del territorio regionale (si veda l’allegato pubblicato sul sito della Regione Lombardia). Per la provincia di Brescia la limitazione alla circolazione riguarda i seguenti Comuni: Adro, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Calcinato, Calvagese della Riviera, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Coccaglio, Collebeato, Cologne, Concesio, Desenzano del Garda, Erbusco, Flero, Gardone Valtrompia, Gavardo, Gussago, Lonato, Lumezzane, Marcheno, Mazzano, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo sull’Oglio, Passirano, Polpenazze del Garda, Pontoglio, Prevalle, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Soiano

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del Lago, Urago d’Oglio e Villanuova sul Clisi, Villa Carcina. Il fermo si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all’interno delle Zone 1 e 2, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle: - autostrade; - strade di interesse regionale R1; - tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie. Sanzioni L’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 prevista dalla Legge Regionale, n. 24, dell’11/12/06, art. 27, comma 11. Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati, può trovare applicazione la sanzione di cui al comma 13-bis dell’art. 7 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 159,00 a 639,00 euro e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio. Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018, vige, inoltre, l’obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/ scarico. Si informa, infine, che la Regione Lombardia ha attivato una pagina del portale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti dedicata alla materia. Le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Lombardia.


TECNICA

LE NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE I princìpi e le modalità di impiego di prodotti da costruzione e materiali in edilizia sono stabiliti, a livello europeo, dal Regolamento UE n. 305/2011, e, in Italia, coerentemente col Regolamento e limitatamente ai materiali e prodotti ad uso strutturale, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC). Di seguito si riporta una sintesi del quadro normativo vigente per le diverse tipologie di prodotti e materiali. Prodotti e materiali ad uso strutturale Ai sensi delle NTC, Capitolo 11.1 “Generalità”, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere: - identificato univocamente a cura del produttore; - qualificato sotto la responsabilità del produttore; - accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione […]. Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce in generale che in presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE. Qualora invece non sia disponibile oppure non sia ancora in vigore una norma europea armonizzata per uno specifico prodotto, e al contempo le NTC prevedano una specifica procedura di qualificazione, sarà questa procedura a dover essere seguita. È questo il caso, ad esempio, dell’Attestato di qualificazione dell’acciaio, previsto per gli elementi base in acciaio non coperti da norma armonizzata, destinati a un centro di trasformazione per la successiva lavorazione. Per quanto riguarda invece l’acciaio da carpenteria metallica proveniente da un centro di trasformazione, in virtù dell’evoluzione della normativa nel corso degli anni, si rimanda allo specifico “focus” nell’ambito del presente paragrafo. La terza e ultima casistica riguarda i materiali e prodotti innovativi o comunque non ricadenti in una delle due precedenti casistiche. In tali casi il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In sintesi, le NTC stabiliscono l’obbligo per il produttore di qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale, e di accompagnare la fornitura in cantiere con la

documentazione di qualificazione prevista per il prodotto stesso. Il progettista delle strutture dovrà quindi prescrivere i prodotti e materiali da costruzione facendo corretto riferimento alla casistica applicabile in materia di qualificazione. Il Direttore dei lavori è tenuto a controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

I MATERIALI IN ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA Per tali tipologie di prodotti strutturali, provenienti dai centri di trasformazione, la disciplina specifica della qualificazione è contenuta nel punto 11.3.1.7 delle NTC. In esso si fa riferimento alla “dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione”, che al tempo dell’emanazione del decreto (2008) costituiva riferimento esclusivo per la qualificazione dell’acciaio da carpenteria metallica. Oggi, tuttavia, l’entrata in vigore nel luglio 2014 della norma armonizzata UNI EN 1090 ha reso obbligatoria e sufficiente la marcatura CE per determinati tipi di acciaio per carpenteria metallica. La marcatura CE va quindi a sostituirsi alla dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione per gli stessi prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI EN 1090. A seguito di dubbi sorti in merito all’applicabilità o meno della stessa norma ad alcune tipologie di prodotti, il CEN (Comitato europeo di normazione) ha diffuso un elenco esteso, sebbene non esaustivo, dei prodotti in carpenteria metallica non ricadenti nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1 (vedi allegato). Pertanto, per tali tipologie di prodotto non si applica la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1, sebbene possa eventualmente applicarsi la marcatura CE ai sensi di altra specifica norma. Riguardo gli obblighi del fornitore/officina di trasformazione, come si legge nello stesso punto delle NTC, risulta che: “Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore

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dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.” Deve intendersi che, laddove il prodotto sia sottoposto a obbligo di marcatura CE (se fornito dopo il luglio 2014), detta marcatura sostituisce la dichiarazione di inizio attività citata nel passaggio sopra riportato. Prodotti e materiali, ad uso strutturale e non, sottoposti a marcatura CE Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE. A partire da quella data, per essere immessi sul mercato [1], i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole. L’elenco dei prodotti coperti da norma armonizzata, e quindi sottoposti a marcatura CE, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla presente nota, che rappresenta l’ultimo aggiornamento disponibile) oppure sul sistema NANDO. Per quanto riguarda il Regolamento UE n. 305/2011 (già illustrato in precedenti note), si richiamano i seguenti punti principali. Per essere immessi sul mercato, ed essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE. Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/ CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro: il riferimento del prodotto-tipo; il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili; l’uso previsto del prodotto; l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata; le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata. La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità


TECNICA

del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da: ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta; nome e indirizzo del fabbricante; riferimento del prodotto-tipo; numero di riferimento della dichiarazione di prestazione; livello o classe della prestazione dichiarata; riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata; numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso; uso previsto del prodotto. Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica. Relativamente alla dichiarazione di prestazione, per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti interministeriali (vedi allegato) che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD): Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007) Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007) Aggregati (D.M. 11 aprile 2007) Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009) Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007) Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)

degli organismi di valutazione, gli strumenti di controllo del mercato e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento. Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’articolo 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione. Di seguito il quadro delle sanzioni: sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro); sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro); altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

DISCIPLINA NAZIONALE DI DETTAGLIO E ATTUAZIONE DELLA MARCATURA CE È entrato in vigore il 9 agosto 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione. Ad oggi, pertanto, riferimento operativo per la marcatura CE, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti da costruzione rimane il Regolamento UE n. 305/2011, cui si aggiunge il decreto in oggetto, relativo agli aspetti di dettaglio lasciati al livello nazionale come l’autorizzazione

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VADEMECUM PER LE ATTIVITÀ IN CANTIERE Si raccomanda di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso. In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti. Si riportano sul sito internet i seguenti documenti: • CEN-TC135 Scope of EN 1090-1 pdf 336,9 Kb • Elenco prodotti non coperti EN 1090 tradotto pdf 516,6 Kb • Elenco_norme_CPR_mar2017 estrattopdf 616,7 Kb • Decreto accessori per serramenti pdf 24,6 Kb • Decreto aggregati per conglomerati pdf 1,5 Mb • Decreto aggregati pdf 612,1 Kb • Decreto appoggi strutturali del 2007 pdf 193,6 Kb • Decreto appoggi strutturali del 2009 pdf 228,4 Kb • Decreto geotessili e prodotti affini pdf 751,8 Kb • Decreto isolanti termici pdf 294,5 Kb


RIFIUTI

URBANISTICA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: CHIARIMENTI SUGLI INTERVENTI ESCLUSI Sul sito del Ministero dei beni culturali e del turismo (www.beniculturali.it) è stata pubblicata la Circolare n. 42/2017 del 21/07/2017 finalizzata a chiarire i principali aspetti problematici nell’applicazione del Dpr 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. La Circolare - redatta congiuntamente dalla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio e dall’Ufficio Legislativo del Mibact - analizza nel dettaglio una serie di problematiche relative ai contenuti del Dpr 31/2017, entrato in vigore lo scorso 6 aprile, tra le quali si segnalano: • individuazione delle categorie di interventi escluse dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Allegato A); • amministrazione a cui spetta la verifica della corretta individuazione da parte del privato degli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata (Allegato B); • divieto di frammentazione strumentale di una pluralità di interventi relativi ad uno stesso immobile al fine di escluderli dall’ambito di applicazione del Dpr 31/2017; • individuazione degli ulteriori casi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 4 del Dpr 31/2017; • corretta individuazione dei vincoli paesaggistici di cui all’art. 136, lettera c) e lettera d) (complessi di cose immobili inclusi i centri storici ovvero bellezze panoramiche); • individuazione, nell’ambito dei centri storici, degli immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale in relazione ai quali molti interventi sono liberalizzati; • rapporto fra le disposizioni del Dpr 31/2017 e quelle dei piani paesaggistici regionali (e degli strumenti urbanistici ad essi adeguati) (art. 5); • natura dei termini del procedimento delineato dall’art. 11; • condizioni che devono ricorrere affinché il parere del Soprintendente non sia vincolante per il Comune (art. 11, comma 8); • rapporto fra autorizzazione paesaggistica semplificata e autorizzazione storico/artistica/archeologica di cui all’art. 21 del D.lgs. 42/2004 in presenza di immobili soggetti sia a vincolo paesaggistico che culturale; • rimessione in pristino in caso di abusi. L’ultima parte della Circolare contiene indicazioni su talune tipologie di opere ricomprese sia nell’Allegato A (interventi esclusi) che nell’Allegato B (interventi soggetti ad autorizzazione semplificata), nella premessa esplicita che “l’intento del legislatore è quello

di agevolare l’attività pubblica e privata eliminando il procedure amministrative per quegli interventi per nulla o scarsamente percepibili dal punto di vista paesaggistico e di semplificarle per quelli di lieve entità e dunque con impatto paesaggistico basso”. Si riportano sul sito internet i seguenti allegati: - Circolare MiBACT_42_2017 pdf 1,6 Mb

DISTANZE FRA COSTRUZIONI: QUANDO SI APPLICANO I LIMITI DEL DM 1444/1968 L’art. 9 del DM 1444/1968 prescrive per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A “la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” (comma 1, n. 2), mentre sono ammesse distanze inferiori solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche comma 3, ultimo periodo). La giurisprudenza è costante nel ritenere che si è in presenza di una norma inderogabile posta a garanzia di esigenze collettive connesse all’igiene e alla sicurezza, laddove la tutela del diritto di proprietà degli immobili circostanti è assicurata dalla disciplina delle distanze fra costruzioni prevista dal Codice civile. Nella sentenza della sezione IV, 14 settembre 2017, n. 4337, il Consiglio di Stato è tornato sul tema dei limiti di distanza fra costruzioni, affermando alcuni principi innovativi e cioè: • l’art. 9, comma 1, n. 2 del DM 1444/1968 riguarda la nuova pianificazione del territorio e quindi i nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti di essi (es. sopraelevazioni) costruiti per la prima volta. L’art. 41 quinquies della Legge 1150/1942, del resto, ha previsto limiti inderogabili di densità edilizia, altezza distanza, ecc. ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti; • l’art. 9, comma 1, n. 2 del DM 1444/1968 non riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e dunque gli immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione; in questi casi infatti l’applicazione del limite di 10 metri comporterebbe un arretramento dell’edificio rispetto all’allineamento degli altri fabbricati preesistenti con conseguente perdita coattiva di volume (una sorta di espropriazione del diritto di proprietà) e realizzazione di intercapedini, rientranze e spazi chiusi nocivi per l’igiene e la salubrità;

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• per stabilire se un intervento è soggetto al limite inderogabile di distanza di 10 metri non rileva, come nel caso esaminato nella sentenza, che sia qualificato come “nuova costruzione” e che sia stato oggetto di permesso di costruire (in particolare si trattava di una demolizione con ricostruzione di un edificio completamente diverso per tipologia e destinazione d’uso); • ciò che rileva per l’applicazione del limite inderogabile di distanza di 10 metri non è la formale definizione dell’intervento, ma il dato concreto della preesistenza di un immobile che si trova a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 9, comma 1, n. 2.

MATERIALI DA DEMOLIZIONE RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI LE INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE

(Corte di Cassazione, sentenza n.41607 del 13/9/2017)

Sono sottoprodotti quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo: è quanto ha affermato in una recente sentenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 41607 del 13 settembre 2017). In particolare, i giudici hanno evidenziato come “la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto»”. Ne deriva che - ad avviso della Corte - il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale, e quindi non certo, riutilizzo è di per sé la prova dell’incertezza iniziale sul loro riutilizzo, prima ancora della loro produzione. I giudici si sono poi soffermati sul reato di gestione illecita dei rifiuti di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), sottolineando come si tratti di un illecito comune che può essere pertanto commesso da chiunque realizzi le condotte previste, ossia attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate. Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, affinché si possa configurare tale reato ciò che rileva non è la qualifica soggettiva di chi lo commette, ma l’attività concreta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni (Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008; Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016).


ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 35 del 29/09/2017 Comunicazione e Stampa

Campana: ecobonus e sismabonus occasione unica per rimettere in sicurezza il Paese “Abbiamo a disposizione una serie di strumenti fiscali che possono innescare quel grande piano di manutenzione e riqualificazione che auspichiamo da tempo, ma servono miglioramenti per renderli sempre più efficienti e duraturi nel tempo”. E’ quanto ha affermato il presidente dell’Ance, Giuliano Campana, aprendo il convegno “Ecobonus e sismabonus, la grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa”, a cui hanno preso parte il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e il viceministro dell’Economia, Enrico Morando

mercato privato

Vizi dell’opera: il punto sulle responsabilità di progettista e direttore lavori Una nota Ance fa il punto, sulla base sia delle norme del codice civile sia della giurisprudenza in materia, sulla distinzione tra le responsabilità del progettista e quelle del direttore lavori nei casi in cui l’opera appaltata presenti vizi o gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio Scarti di cantiere: sono sottoprodotti solo se è certo il riutilizzo Un materiale può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto solo quando fin dall’inizio ne sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo. E’ quanto si legge in una sentenza della Corte di Cassazione, nella quale si sostiene che il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale, e quindi non certo, riutilizzo è di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

per sé la prova dell’incertezza iniziale sul loro riutilizzo Autorizzazione paesaggistica semplificata: chiarimenti sugli interventi esclusi Pubblicata sul sito del ministero dei Beni culturali una circolare che fornisce nuovi chiarimenti sull’applicazione delle norme sull’Autorizzazione paesaggistica semplificata, in vigore dal 6 aprile scorso. Il documento, oltre a precisazioni sulla procedura di rilascio, contiene indicazioni per la corretta individuazione degli interventi esclusi

opere pubbliche

Responsabile unico del procedimento, il parere sulle linee guida Anac Il Consiglio di Stato ha fornito un parere favorevole sulle linee guida dell’Anac in tema di nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento negli appalti pubblici. Ribadita nel parere l’assoluta centralità del ruolo del Rup nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa In house delle stazioni appaltanti: il parere sulle linee guida dell’Anac Disponibile il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida definite dall’Anac in tema di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. In allegato il testo del parere del Consiglio di Stato

fiscalità

Il ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sui casi in cui il contratto di apprendistato non viola il diritto di precedenza all’assunzione dei lavoratori con contratto a tempo determinato Formazione lavoratori stranieri, fissate le quote di ingresso 2017-19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce per il triennio 2017-2019 le quote di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che intendono frequentare corsi di formazione professionale o svolgere tirocini formativi nel nostro Paese Disoccupazione speciale edile, nuove istruzioni sulle domande Nuovi chiarimenti Inps sul trattamento di disoccupazione speciale edile previsto dall’art. 11 della legge 223 del 1991. E’ possibile l’accesso alla prestazione per i lavoratori licenziati nel primo semestre del 2017 qualora siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2016 i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi occupazionale

in Parlamento

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni fiscali: approvato il documento conclusivo Approvato dalla commissione per la Semplificazione il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale. Tra gli aspetti sottolineati, la necessità di ridurre il numero dei tributi eliminando le duplicazioni; accorpare le scadenze; razionalizzare le misure agevolative e di esenzione

Ristrutturazioni edilizie, on line la Antimafia e aziende sequestrate: ok nuova guida dell’Agenzia delle En- definitivo dalla Camera Approvato definitivamente dalla Catrate Disponibile sul sito dell’Agenzia delle mera il ddl sulle aziende sequestrate Entrate la nuova guida “Ristrutturazioni e sulle modifiche al codice antimafia. edilizie”, aggiornata a settembre 2017. Numerose le modifiche al testo, tra cui Il documento, oltre a riepilogare le mi- la soppressione delle misure che potesure sulle detrazioni Irpef previste dalla vano alterare il corretto funzionamento legge di Bilancio 2017, fornisce indica- del mercato a danno delle imprese zioni sulle novità relative agli interventi “regolari” di adeguamento antisismico introdotte dalla cosiddetta “manovra correttiva”

lavoro

Apprendisti e lavoratori a termine, chiarimenti sulla precedenza nelle assunzioni

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Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

Vice Presidenti:

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

PRANDELLI SANTO

GATTI RAG. CORRADO

Consiglieri:

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

REVISORI DEI CONTI

ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

BULFERETTI ING. SUSANNA

DI LERNIA DOTT. ALBERTO

PAVONI ING. LUCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

SCOLARI RAG. FRANCESCA

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIACOMELLI PAOLO

GIRELLI GEOM. SERGIO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

BENTIVOGLIO ING. PAOLO

BERTOLASIO LUCIANO

MOSCONI ROBERTO

ONESTI GEOM. IVAN

BERTOLI ING. FABRIZIO

BETTONI MASSIMO

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

CADEO GEOM. GIORGIO

POLA ING. ALBERTO

RODA GEOM. MARIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

CAMPANA ARCH. DAVIDE

ROSSINI GEOM. ALESSIO

ROSSINI GEOM. GUIDO

CANCELLI RICCARDO

CASTELLI GEOM. ANDREA

SALVADORI DIEGO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

SIGNORONI MASSIMO

SINA GEOM. ARMANDO

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

FACCHINETTI ENRICO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

TROMBINI SERGIO

FERRARI MICHELE

GAIDONI ARCH. GIACOMO

ZILIANI GEOM. ANGELO



ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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