Notiziario Ance Brescia aprile 2017

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA APRILE 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Incentivi: dal Sismabonus alle ristrutturazioni, le opportunità da cogliere

pag. 195

Cantiere 4.0: Gruppo Giovani in visita al Sa.Mo.Ter 2017, fra droni e sistemi hi-tech pag. 197 La ciclabile “mozzafiato”: per il Garda un progetto che vale 18 milioni di euro

pag. 199

Troppe scuole poco sicure: Italia a corto di fondi per migliorare gli edifici

pag. 201

Un piano quinquennale per ridare un’identità e nuova dignità a via Milano pag. 204 La piscina in giardino: il valore aggiunto della formula benessere

pag. 206

Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

pag. 212

Tributi Indici

pag. 232

Lavori pubblici

pag. 237

Trasporti Tecnica

pag. 239

Urbanistica Rifiuti

pag. 242

Ance informa

pag. 247

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pag. 241 pag. 245


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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 19400161 Roma - Tel. 06.48930737


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DETRAZIONI MODULARI IN PROPORZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE DEBOLEZZE NEL RESISTERE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

INCENTIVI: DAL SISMABONUS ALLE RISTRUTTURAZIONI, LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Dal Sismabonus ai bonus “mobili” e “ristrutturazioni”. Non sono poche le novità 2017 dettate dalle normative in materia di incentivi fiscali, tra aggiornamenti e piccoli aggiustamenti in corso d’opera. Ecco, in sintesi, le opportunità da cogliere nel corso di quest’anno.

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Partiamo dal Sismabonus e dalla nuova normativa al riguardo, la Legge 232/2016, entrata in vigore a gennaio di quest’anno, 2017. Rispetto alle regole precedenti, le novità principali riguardano la percentuale di detrazione, che è stata rimodulata passando dal 65% al 50% per interventi antisismici eseguiti su parti strutturali di edifici. Ma non si tratta di una mera decurtazione, visto che la “quota” va aumentando di pari passo alla tipologia di lavori. Per cui, se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, la detrazione

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sarà del 70%, che salirà al 75% se i lavori riguardano interi condomini, riducendo il rischio sismico di una classe. Se la riduzione è invece di due classi, si parla di detrazioni dell’80%, che salgono all’85% in caso si riduca di due classi il rischio sismico relativo a interi condomini. A prescindere dai diversi casi, le spese agevolate non possono superare la cifra di 96mila euro per unità immobiliare. Stando poi al decreto del Mit (che stabilisce le linee guida per la


PROROGATO ANCHE IL BONUS RISTRUTTURAZIONI: AUMENTA LA QUOTA DI DETRAZIONE DELL’ IRPEF APPLICABILE

classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti incaricati, della bontà dei lavori eseguiti), colui che ha progettato l’intervento antisismico deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dell’esecuzione dei lavori, oltre a quella che verrà conseguita una volta conclusi i cantieri. C’è poi la questione dei lavori antisismici su parti condominiali comuni, che prevedono la possibilità di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta alle ditte esecutrici o, eventualmente, a soggetti privati. Sono esclusi da questa eventualità intermediari finanziari e istituti di credito. Va infine ricordato come il Sismabonus, con le modalità stabilite dalla precedente normativa, è applicabile a interventi effettuati tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016. È stato prorogato anche il bonus relativo alle ristrutturazioni, alcuni punti su cui è bene fare chiacon il potenziamento della detra- rezza, alla luce delle novità norzione Irpef (al 50%) applicabile a mative intervenute. Ad esempio, spese di 96mila euro massimo so- anche il convivente di fatto che stenute entro il 31 dicembre 2017. sostiene i costi dei lavori di ristrutTale proroga riguarda anche la turazione dell’immobile oggetto detrazione del 50% per l’acquisto della convivenza può usufruire del di immobili che fanno parte di sta- bonus Irpef del 50%. Sul fronte bili fatti oggetto di ristrutturazione dei box pertinenziali, la detrazione in questione vale da parte di imprese anche per paga(tale detrazione va Prorogata anche la menti precedenti applicata, su un detrazione Irpef per alla stipula del tetto massimo di l’acquisto di mobili ed preliminare o del spesa di 96mila rogito. L’imporelettrodomestici per case euro, sul 25% del tante è che questo ristrutturate prezzo d’acqui“acconto” venga sto). Differentecertificato, attramente, per spese sostenute dall’1 gennaio 2018, verso una dichiarazione sostitutiva la detrazione sarà del 36%, per dall’impresa che si occupa dei massimo 48mila euro. Ci sono poi lavori. Infine, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 anche 196

la detrazione Irpef (recuperabile in 10 anni, come in passato) per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per case ristrutturate. Qui si parla di agevolazioni fino al 50% con tetto massimo di spesa di 10mila euro. Tre gli obblighi per poter usufruire della detrazione c’è quello che la data di inizio dell’intervento si precedente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Se i lavori sono iniziati nel 2016 e proseguono nel 2017, vale lo stesso discorso, al netto però delle spese 2016 già fatte oggetto di detrazioni. Prevista anche la detrazione (ciascuno per la propria quota) per l’acquisto di beni per arredare le parti comuni di un condominio.


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VISITA ALL’EVENTO FIERISTICO VERONESE DOVE LE INNOVAZIONI DEL DOMANI SONO GIÀ REALTÀ

CANTIERE 4.0: GRUPPO GIOVANI IN VISITA AL SAMOTER 2017 FRA DRONI E SISTEMI HI-TECH PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Tra il 22 e il 25 febbraio scorsi si è svolto presso Veronafiere il 30° Salone Internazionale delle Macchine Movimento Terra da Cantiere e per l’Edilizia, il SaMoTer. Un’occasione importante di aggiornamento sulle ultime tecnologie, nonché sui prodotti frutto della ricerca per migliorare le tecniche di lavorazione del comparto edile.

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Occasione che il Gruppo Giovani ha colto, oltre che per approfondire l’aspetto tecnico, “anche come momento di scambio di idee ed esperienze, fatto che difficilmente si può realizzare al di fuori di iniziative di questo tipo”, precisa la presidente Emilia Ardesi. Nella foto: il Gruppo dei Giovani imprenditori di AnceBrescia in visita alla Fiera.

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Livelle laser, droni, macchine autonome e sistemi georadar per interventi sulle sedi stradali per verificare la presenza di tubature e cavi prima di effettuare uno scavo. Sono solo alcuni esempi delle novità hi-tech presentate in fiera, dove ampio spazio é stato dato anche alle ultime frontiere tecnologiche utilizzabili per “curare” il dissesto idrogeologico e ai migliori progetti di prevenzione e recupero ambientale. Ma non è tutto. Quanto visto al SaMoTer lascia prevedere, per il cantiere 4.0, anche l’utilizzo di


LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA È STATA UN’OCCASIONE IMPORTANTE DI AGGIORNAMENTO E DI SCAMBIO DI IDEE

bulldozer ed escavatori a guida automatica in grado di ridisegnare la morfologia di un’area predefinita, mettendola in sicurezza con l’ausilio di droni, gps e computer. Si tratta di macchine per il movimento terra sempre più avanzate che strizzano l’occhio ai rover mandati in esplorazione su Marte. In un futuro ormai prossimo, quindi, le macchine movimento terra non solo saranno di dimensioni maggiori, ma potranno (molte già lo possono fare) su di un’efficiente gestione robotica, mentre per la motorizzazione si farà sempre più ricorso alle tecnologie ibride. La reinterpretazione in chiave moderna dell’escavatore, ad esempio, prevede la personalizzazione estetica (non mancano le incisioni laser) e una particolare cura del comfort, che si traduce in cabine che nulla hanno da invidiare agli interni di una berlina: dai seggiolini in pelle all’isolamento acustico, dalla gestione del microclima interno ai parabrezza panoramici con visione a 360°. L’insonorizzazione dell’abitacolo arriva a tal punto dal poter utilizzare il vivavoce del telefono cellulare come su una normale autovettura. Personalizzazioni e comfort la fanno da padrone, ma anche una maggiore ricerca di soluzioni per il rispetto dell’ambiente hanno destato l’interesse dei Giovani. Un esempio? È stata presentata una benna “pulisci spiaggia” studiata per ripulire 15mila metri quadrati di spiaggia all’ora da alghe, ma anche mozziconi di sigarette, bottiglie, lattine e sacchetti di plastica. Le macchine da cantiere servono anche per “de-costruire”. Al SaMoTer i Giovani non hanno trovato le storiche gru con l’enor-

me palla d’acciaio, mentre anche le spettacolari tecniche di implosione di edifici con la dinamite non rappresentano più l’ultima frontiera. Le nuove tecniche di demolizione si spostano sempre più verso livelli ed interventi di precisione. Oggi la demolizione è una scienza sempre più esatta, con un livello “chirurgico” da applicare negli interventi, soprattutto se devono essere effettuati in aree urbane o sono collegati a ristrutturazioni residenziali e industriali. Al SaMoTer è stata presentata infatti la figura professionale del “demolitore-chirurgo”, le nuove tecnologie di taglio del cemento così come le ultime normative che impongono il riciclo dei materiali di risulta della demolizione. Dal reale visto fin qui al virtuale il passo è breve. Infatti il connubio “escavatori & videogame “ osservato dai Giovani è sempre più a stretto contatto. Dalla cabina di un aereo e quella di un escavatore il passo è breve… appunto. In un simulatore, infatti, tutti possono provare a mettersi ai comandi di una macchina movimento terra cingolata da svariate tonnellate, in totale sicurezza e per addestrarsi in diverse condizioni di lavoro, dal cantiere alla cava.

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La piacevole visita del Gruppo Giovani ha fatto infine una ultima tappa per un’asta un po’ speciale. I Giovani imprenditori sono potuti tornare bambini perché al SaMoTer alcuni modellini di macchine movimento terra e alcuni diorami sono stati i protagonisti di un’asta di beneficenza, organizzata da Ritchie Bros Auctioneers, alla quale hanno partecipato aggiudicandosi anche qualche pezzo. I modelli misurano meno di 50 centimetri per poco più di 800 grammi di peso, ma a livello di dettaglio non hanno nulla da invidiare alle controparti reali da 18 tonnellate e oltre. Lo scopo dell’asta è stata la raccolta di fondi per la realizzazione di opere di solidarietà sociale ad un ente non profit. Il commento della presidente del Gruppo Giovani Emilia Ardesi non lascia dubbi sul successo dell’iniziativa: “È stata una intensa giornata formativa, costruttiva e divertente che ha lasciato i partecipanti soddisfatti, con l’augurio e l’auspicio di poter riproporre queste esperienze ad un sempre maggior numero di giovani dell’Associazione di Via Ugo Foscolo”.


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SE REALIZZATO, IL TRACCIATO COSTITUIREBBE UN RICHIAMO TURISTICO IRRESISTIBILE PER APPASSIONATI DELLA DUE RUOTE

LA CICLABILE “MOZZAFIATO”: PER IL GARDA UN PROGETTO CHE VALE 18 MILIONI DI EURO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Un’ambizione a due ruote che ha un solo, grande obiettivo: creare la pista ciclabile più spettacolare d’Europa. Parliamo della realizzazione del nuovo tratto che unirà Capo Reamol (nel territorio comunale di Limone sul Garda) con il confine del Trentino. Un tratto di circa due chilometri che comporterà una spesa di 7,6 milioni di euro, parte di un progetto da 18 milioni di euro.

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I lavori sono iniziati - con le opere di messa in sicurezza - lo scorso mese di ottobre, con l’intenzione di riuscire a tagliare il nastro di questa ciclabile - che vanterà passaggi a sbalzo sul Benaco da togliere il fiato - entro Pasqua. Questo nuovo progetto è, ovviamente, solo un tassello nel mosaico della viabilità su due ruote dell’Alto Garda. A questo proposito, infatti, è stato già delineato - a livello progettuale - il percorso che unirà Limone sud al bivio di Tremosine, lavori da 11 milioni di euro che potrebbero arrivare 199

grazie al Fondo dei Comuni di confine. Certo, si tratta di una cifra notevole, che equivarrebbe a costi pari a 3mila euro per metro lineare. Va detto che la metà di questa cifra verrebbe impiegata per disgaggi consolidamenti e realizzazioni di barriere paramassi. Ne risulterebbe però anche in questo caso una ciclabile di grande impatto, con tratti a sbalzo e sezioni invece “racchiuse” all’interno di vecchie gallerie dismesse della Gardesana. Ma non è ancora tutto: è pronto anche il progetto del percorso ciclabile tra Tremosine e


IL PUNTO PIÙ COMPLESSO DA REALIZZARE SARÀ IL PASSAGGIO CHE UNIRÀ CAPO REAMOL CON IL TRENTINO

Campione Sud, anche se - per completare l’anello che renda tutto il Garda ciclabile - occorrerebbe anche il collegamento tra Campione e Tignale e quello tra Gargnano e Tignale, tratto quest’ultimo destinato a passare lungo la porzione di Gardesana destinata ad essere soppiantata dalla nuova galleria. Ma cosa può unire sotto un’unica regia tutti questi progetti? Una buona notizia in questo senso è arrivata con il protocollo di intesa denominato “Garda by Bike”, accordo tra le Regioni Lombardia, Trentino e Veneto per realizzare un anello ciclabile attorno al più

grande lago italiano. Un percorso lungo 140 km, riconosciuto come strategico a

livello nazionale. Si parla di un progetto (tra nuove realizzazioni e completamento di tratti già esistenti) da 102 milioni di euro: 44,8 per i lavori sul versante lombardo, 39,4 su quello trentino e i restanti 17,8 su quello veneto. Il sogno gardesano appare sempre più vicino, anche grazie alle rassicurazioni del ministro Graziano Delrio, che ha ribadito l’impegno a garantire le risorse statali al progetto. Progetto che, ora, è pronto per lo scatto decisivo.

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IN LOMBARDIA IL 54 PER CENTO DELLE STRUTTURE HA NECESSITÀ DI ESSERE SOTTOPOSTA A MANUTENZIONE URGENTE

TROPPE SCUOLE POCO SICURE: ITALIA A CORTO DI FONDI PER MIGLIORARE GLI EDIFICI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

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Le scuole italiane sono poco sicure. A fronte di investimenti per miliardi di euro e quasi trentamila interventi sul suolo della Penisola, gli edifici scolastici sono comunque in gran parte non a norma dal punto di vista della sicurezza.

È a dir poco allarmante il risultato del XVII rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente, l’indagine con cui annualmente viene messa sotto la lente d’ingrandimento la qualità a livello edilizio delle scuole e dei servizi per l’infanzia (su un campione di circa 6mila scuole situate nei capoluoghi di provincia). Un rapporto che quest’anno, come detto, ha dato riscontri tutt’altro che confortanti, con strutture che risultano ben distanti da quelli che sono gli standard qualitativi stabiliti delle normative in materia antisismica ed energetica. Partiamo da un presupposto di natura cronologica: stando ai

dati di Legambiente, il 65% degli edifici scolastici italiani è antecedente la normativa antisismica (entrata in vigore nel 1974). Una percentuale che sale al 91% se consideriamo quelli realizzati prima che venisse introdotta - 1991 - una precisa disciplina a livello di efficienza energetica. Un punto di partenza per nulla positivo, che serve a fare da sfondo a dati più precisi sullo stato dell’arte delle nostre scuole. Ad esempio, risulta che il 40% degli edifici scolastici 201

sorge in aree a rischio sismico, mentre il 3% si trovano in zone soggette a rischio idrogeologico. Concentriamoci sul rischio sismico: pur facendo emergere come, negli anni, la percentuale di scuole che hanno effettuato verifiche di vulnerabilità sismica sia cresciuta (dal 25% dello scorso anno si è passati al 31%), resta sempre il fatto che meno del 13% degli istituti italiani è stato costruito secondo criteri antisismici. In particolare è il sud Italia che


ANCHE NEL BRESCIANO SONO ANCORA MOLTI GLI INTERVENTI CHE RICHIEDONO UNA RAPIDA PROGRAMMAZIONE

affronta un’emergenza più grave, con quasi il 58,4% delle scuole che avrebbe bisogno di lavori di adeguamento. Uno dei punti dolenti è rappresentato dalle difficoltà dei programmi di sostegno economico a cantieri relativi al patrimonio edilizio scolastico. Ad esempio il progetto #scuolesicure ha visto andare a buon fine il 60% dei lavori finanziati, percentuale che scende al 35% se invece si considera il Fondo protezione civile destinato proprio ad adeguamenti antisismici. In particolare Legambiente nota una certa difficoltà da parte

degli Enti locali sia a partecipare ai bandi sia a progettare (e, quindi, concretizzare) delle cantierizzazioni. Tornando ai dati complessivi, il 39% dei 5.861 edifici scolastici ha bisogno di manutenzioni urgenti. Non solo: al 40% mancano certificazioni di agibilità, al 58% quelle di prevenzione incendi. La situazione quindi è tutt’altro che rosea: in Lombardia il 54% degli edifici ha necessità di manutenzione urgente con una media di 12mila euro a immobile di investimenti per interventi di adeguamento. Parlando invece delle singole

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città Brescia è al settimo posto per quanto riguarda la media delle risorse investite nelle scuole (oltre 71mila euro ad edificio scolastico) mentre se consideriamo altri parametri (ad esempio l’efficienza energetica, la questione della raccolta rifiuti ed altro ancora), la nostra città è al 12esimo posto. Certo, viste anche le ultime tremende scosse che hanno sconvolto il centro Italia gli adeguamenti antisismici per gli edifici scolastici (ma non solo) devono diventare un priorità ma, stando a Legambiente, l’obiettivo sicurezza è ancora lontano.


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UN PROGETTO DA 46 MILIONI FINALIZZATO A FAR RINASCERE LA PORTA OVEST DELLA NOSTRA CITTÀ

UN PIANO QUINQUENNALE PER RIDARE UN’IDENTITÀ E NUOVA DIGNITÀ A VIA MILANO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

C’è un piano quinquennale per trasformare radicalmente via Milano. Un progetto da 46 milioni di euro - tra fondi statali, municipali e contributi privati - finalizzato a far rinascere la porta ovest della città. L’obiettivo primario è quello di ridare un’identità e nuova dignità ad un’area urbana fondamentale e importante per tutta la città di Brescia. Il progetto in campo è ambizioso e assolutamente rilevante, in grado di coniugare intervento pubblico con quello privato.

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Sono mesi concitati per la progetti già definiti con quelli Giunta guidata da Emilio Del suggeriti da realtà e associazioni Bono, che ha scommesso senza in- locali. Senza dimenticare i partner dugio su questo poderoso restyling privati. Il primo passo riguarderà di via Milano, approfittando del l’immobile sito al civico 140, dove “bando periferie”, Palazzo Loggia la cui convenzione punta a sanare una Lavori: in questi mesi è stata siglata dal questione che va primi piccoli scavi per Governo all’inizio avanti da molto installare l’ultrafibra e di marzo. Da quetempo, acquisensti fondi (parlia- posizionare 19 telecamere do una struttura mo di 18 milioni gravata da incudi sorveglianza di euro) parte il ria e insostenibiprogetto “Oltre la li condizioni di strada”, che si prefigge di ridise- degrado. L’idea? Demolirla per gnare in modo radicale la struttura poter realizzare una piazza affacurbana di via Milano, coniugando ciata sulla via, ricostruendo poi lo 204


L’INTERVENTO RESO POSSIBILE DALL’INTEGRAZIONE TRA FONDI STATALI, MUNICIPALI E INVESTIMENTI PRIVATI

stabile e dandogli una funzione pubblica. Dal punto di vista finanziario, ai 18 milioni di euro provenienti da Roma il Comune di Brescia ne aggiungerà 7.2, soldi inseriti nel bilancio di previsione 2017. Poi c’è la componente privata, rappresentata da quei quattordici soggetti che hanno deciso di aderire al piano di recupero proposto dall’Amministrazione comunale. Un’adesione che, conti alla mano, vale 20.8 milioni di euro. Sommando il tutto risulta che il Comune avrà a disposizione 46 milioni per concretizzare la propria ambizione di dare un’identità diversa a via Milano, partendo - si può dire - dalle fondamenta. Se, i fin dei conti, il progetto è ancora un work in progress, già qualche idea è stata delineata, con proposte relative ad attività ludico-ricreative per i giovani, o alla creazione di una strada più adatta al passeggio e alla fruizione rispetto a quella attuale. Ma la Loggia non sta certo a guardare. Tra fine maggio e inizio giugno “Oltre la strada” debutterà nel segno della cultura, con Teatro 19 che trasformerà in palcoscenici l’autobus e i bar del quartiere, grazie ai progetti Barfly e Omnibus. Quanto ai lavori questi mesi vedranno i primi piccoli scavi per l’installazione dell’ultrafibra, senza contare poi il posizionamento di 19 telecamere per la videosorveglianza e la definizione degli spazi FabLab, luogo dove fermarsi con il proprio, ma anche spazio di incontri e, perché no, di lancio per delle nuove start up. Il futuro di via Milano è già iniziato.

L’adesione dei privati, conti alla mano, vale 20.8 milioni di euro. Sommando il tutto risulta che il Comune avrà a disposizione 46 milioni per concretizzare la propria ambizione di dare un’identità diversa a via Milano, partendo - si può dire - dalle fondamenta. 205


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DAI PREZIOSI MOSAICI AI RIVESTIMENTI CHE CREANO L’EFFETTO BRILLANTE DELLE LAGUNE ESOTICHE

LA PISCINA IN GIARDINO: IL VALORE AGGIUNTO DELLA FORMULA BENESSERE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Oggi l’innovazione è entrata prepotentemente anche nella scelta, progettazione e costruzione delle piscine. Un tempo quasi sogno per molti, oggi sono sempre di più coloro che, godendo di spazi esterni pregevoli inseriscono uno specchio d’acqua per il totale relax e lo sport. Bastano pochi semplici concetti per indicare uno stile, un nuovo modo di progettare esclusivi spazi acquatici.

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Una piscina ‘nel vuoto’ all’hotel The Joule di Dallas, Texas

Basta guardare il giardino, scegliere la piscina e traccia un disegno pensando solo alla forma che più piace. Si potranno creare una baia, un lago di montagna, uno spazio personale: un angolo di mare, il colore dell’acqua nella vasta gamma di cromie del quarzo per dare quella sfumatura di azzurro tanto apprezzata; mettiamoci scogli, piccoli angoli individuali sia in acqua che ai bordi. Ci si può immaginare sdraiati sulla spiaggia in 10 centimetri d’acqua a rilassarsi nelle tante bolle che da sole sgorgano per regalare benessere naturale. Ba206

sta disegnare invece un lago di montagna, con la sua fresca acqua cristallina, tracciare una cascata in mezzo ai sassi che tracima in piscina per immergersi in una nuova dimensione del relax. Insomma oggi basta immaginare un luogo di benessere su misura, progettare una vasca a più livelli, arricchita di prezioso mosaico o da pietre levigate; godersi con la mente le tante bolle nell’area Spa e far giocare i bimbi in una zona protetta e sicura. Tutto questo è possibile. L’innovazione ha portato piscine in calcestruzzo, dal getto facile e veloce, attraverso


LE BIODESIGN SONO INSERITE IN MANIERA ARMONICA E SENZA UTILIZZARE UN SOLO GRAMMO DI CEMENTO ARMATO

un procedimento di costruzione molto breve che riduce i costi rispetto ai metodi delle piscine tradizionali. Tecnicamente le pareti sono costruite con un blocco sandwich composto da ferro di armatura, calcestruzzo, materassino di protezione, liner in pvc e guide in alluminio di aggancio del rivestimento. Il processo produttivo si sviluppa attraverso tre fasi: la forma della piscina viene tracciata sul terreno e si realizza lo scavo secondo le dimensioni desiderate, si provvede all’installazione. Inoltre grazie alla sua leggerezza e alle sue caratteristiche di compattezza, Tutto poi si monta con facilità e senza fatica, garantendo un cantiere pulito, senza l’uso di pesanti attrezzature. Per il committente finale questo sistema permette alla piscina di mantenere più a lungo la temperatura raggiunta dall’acqua nei mesi estivi grazie alla sua proprietà isolante, prolungando la stagione balneabile e riducendo peraltro il consumo energetico degli impianti per il riscaldamento. Le piscine biodesign sono innovative, individuali ed uniche, inserite nel giardino in maniera armonica e senza utilizzare un solo grammo di cemento armato. Si possono modellare a piacimento, così da soddisfare le diverse esigenze del cliente e le caratteristiche del luogo, con l’aggiunta di una serie di elementi come sedute sommerse o vere e proprie spiagge, per sostare nella zona di bagnasciuga, per chiacchierare, prendere il sole o giocare. Questi spazi esclusivi rendono particolarmente accogliente e fruibile le forme delle biodesign, che assicurano un tempo di balneazione superiore rispetto alle piscine tradizionali di

Una piscina panoramica all’Hotel Caruso di Ravello

forma scatolare, le quali, oltre alla tecnologia sono nate piscine parpossibilità di una semplice nuotata, ticolarmente apprezzate per natunon offrono molto altro. ralezza e godibilità, simili a laghi La tecnologia sostituisce le di montagna o a spiagge esotiche. pesanti strutture Ma non è l’estetiportanti in cemenca l’unico valore Nuove tecnologie to armato con una aggiunto di questa struttura realizzata rendono più semplice ed tecnologia, bensì in pietre naturaesteticamente elegante la grande godibilili combinate con tà di balneazione e l’installazione di una materiali molto vivibilità che essa piscina funzionale e più performanti, offre, grazie alla d’arredo di alta tecnologia, possibilità di moe che grazie alle dellare, in modo caratteristiche di non invasività semplice, spiagge con bagnasciucontribuisce alla salvaguardia ga, sedute o lettini sommersi, zone dell’ambiente. Grazie ad un grande nuoto e tanto altro ottimizzando sforzo di ricerca e sviluppo della l’arredo interno della vasca come 207


UNA SINGOLARE BOLLA DI CRISTALLO CONSENTE UNA NUOTATA ANCHE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE

qualunque altro ambiente della casa. Si può nuotare tutto l’anno in una bolla di cristallo. È la copertura per piscine innovativa, pratica e funzionale 365 giorni all’anno a disposizione per usare la vasca senza preoccuparsi del meteo e delle temperature esterne. La totale assenza di opere murarie permette di installare la cupola senza richiedere permessi e ad un costo accessibile. Dall’India al Messico, passando per l’Italia, da quelle sospese nel vuoto o scavate in una grotta, vi sono alcune piscine straordinarie che è bene ricordare attraverso un viaggio virtuale che ci svela il loro aspetto incredibile e lo straordinario panorama che regalano. C’è chi per stupire ha costruito la piscina più profonda al mondo e chi invece la piscina infinita, ma le strutture che vi raccontiamo sono piscine con viste mozzafiato sulla città o immerse in un paesaggio incontaminato, spesso in alberghi e resort a cinque stelle che garantiscono emozioni uniche. Nella lista delle top ten c’è anche una piscina italiana, quella dell’Hotel Caruso a Ravello, una piscina a sfioro a 1.150 metri sopra il Mar Tirreno, un autentico capolavoro architettonico. Situata nel punto più alto di Ravello, sembra sospesa tra le nubi e offre un panorama impareggiabile e vedute mozzafiato della Costiera Amalfitana. La piscina è riscaldata e dispone di un servizio di concierge dedicato. Un’altra struttura da lasciare increduli per la bellezza naturale del posto è la piscina del Katikies Hotel, a Santorini, in Grecia. La pi-

scina a sfioro è scolpita all’interno di una caldera, un cratere creato in seguito ad un’eruzione vulcanica, a circa 300 metri è come nuotare in una grotta con vista impareggiabile sul Mar Egeo. La piscina del Joule Hotel a Dallas, in Texas, pur trovandosi nel vecchio edificio della Banca Nazionale garantisce 208

emozioni vertiginose con la sua struttura sospesa nel vuoto. Da qui la vista della città è davvero unica e per chi ama nuotare deve essere un’emozione unica restare sott’acqua ma ad un palmo di mano dal cielo. Wilda Nervi


Uffici del Collegio

DIREZIONE

SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO

Direttore:

Funzionario:

ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO

MASSARDI RAG. ENRICO

Vicedirettore: SCALVI DOTT. ALESSANDRO -Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.

-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:

SERVIZIO SINDACALE Dirigente: SCALVI DOTT. ALESSANDRO Funzionari: ZANELLI DOTT. FRANCESCO

ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.

UFFICI AUSILIARI

TENCA DOTT. MARCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.

SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro - accordo del 24 febbraio 2017 circolare illustrativa - Durc online - implementazione del sistema informatico di richiesta - imprese edili adempimento delle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 - Abrogazione dei voucher e modifiche alla responsabilità solidale negli appalti pubblicazione del Decreto legge n. 25/2017

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2017

pag. 220

pag. 212

TRIBUTI

pag. 216

- Gli incentivi fiscali per l’acquisto di abitazioni energetiche - nuova Guida Ance

pag. 233

- Affitti concordati e transitori - nuove disposizioni attuative e agevolazioni fiscali

pag. 233

pag. 216

- Decreto Milleproroghe - obbligo di assunzione disabili - libro unico del lavoro e comunicazione al Sinp degli infortuni di almeno un giorno conversione in legge pag. 217

- Ristrutturazioni edilizie Sismabonus e “Bonus mobili” nuova guida dell’Agenzia delle Entrate pag. 232

- Superammortamento e Iperammortamento chiarimenti del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate pag. 234 - Rottamazione delle cartelle - proroga

pag. 235

- Ministero del Lavoro- comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego - nuovi standard tecnici nota n. 930/2017 pag. 217

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 236

- Ispettorato nazionale del Lavoro - INL operatività degli ispettori sul territorio nota n. 2/2017

- Tfr - Legge 297/82

pag. 236

pag. 217

- Inps - Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016. Incentivo occupazione giovani circolare n. 40/2017

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 236

pag. 218

- Inail - oscillazione del tasso di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività nuovo modello OT 24 anno 2017 nota n. 4131/2017

pag. 219

LAVORI PUBBLICI

- Linea guida dell’Anac n. 7 sugli affidamenti in house

pag. 237

- Nuovo regolamento Anac di vigilanza sui Contratti pubblici

pag. 237

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- L’attestazione Soa scaduta è valida se è stato richiesto per tempo il suo rinnovo che confermi la categoria interessata pag. 237 - Il Contratto collettivo di lavoro nei lavori pubblici deve essere quello riconducibile ai lavori appaltati pag. 238 - Tra le diverse interpretazioni che possono o meno comportare l’esclusione dalla gara deve essere scelta quella che favorisce la più ampia partecipazione pag. 238 - Anche se il costo del personale non è congruo, la valutazione deve riguardare l’offerta nel suo complesso pag. 238 - Il giudizio sull’anomalia della P.A. è censurabile dal giudice solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza pag. 238

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza statica delle immobili: pubblicate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzion

pag. 241

- Nuove disposizioni per prevenzione incendi per le attività di autorimessa

pag. 242

URBANISTICA

- Pubblicata la legge regionale sul “recupero dei seminterrati”

pag. 242

- Nuova autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore dal 6 aprile 2017

pag. 243

RIFIUTI

- Nota dell’ance e chiarimenti ministeriali per l’applicazione del decreto sui sottoprodotti

pag. 245

- Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2017 pag. 239

- Albo gestori ambientali - nuovi moduli per l’iscrizione

pag. 246

- Cronotachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese - chiarimenti ministeriali pag. 239

ANCE INFORMA

pag. 247

TRASPORTI

TECNICA

- Nuove disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici - novità anche per il calcolo dell’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore pag. 241

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LAVORO

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO - ACCORDO DEL 24 FEBBRAIO 2017 CIRCOLARE ILLUSTRATIVA In data 24 febbraio 2017, è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, che è entrato in vigore il 1° marzo scorso. Il testo dell’accordo è reperibile sul sito internet del Collegio (www.ancebrescia.it). Con la presente, si provvede a diramare la circolare illustrativa, redatta dagli uffici dell’Associazione, concernente i contenuti dell’avvenuto rinnovo.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 24 FEBBRAIO 2017 CIRCOLARE ILLUSTRATIVA Premessa La fase del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si inserisce in un momento congiunturale tutt’altro che positiva per l’edilizia bresciana. Come riportato nelle premesse al Contratto che qui si commenta, mentre altri territori denotano qualche, timido, segnale positivo, in termini di ripresa economica nel settore, quello bresciano resta un ambito in cui i primi segni dell’uscita dalla crisi tardano a farsi riconoscere. Negli ultimi quattro anni, si è perso il 19% delle imprese e dei lavoratori attivi nell’edilizia, nella sola provincia di Brescia: un dato che ha accompagnato, nella consapevolezza delle parti sociali, la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo territoriale. In un simile contesto, il Collegio ha ritenuto di interpretare il Contratto provinciale (di seguito: “il CCPL”) come il momento migliore per affrontare alcuni temi di urgente necessità: in una situazione di crisi profonda come quella che sta attraversando, tuttora, il settore edile, non è, infatti, possibile limitarsi a ripresentare strumenti vecchi. Occorre introdurne di nuovi, che intercettino - e soddisfino - i nuovi bisogni delle imprese e dei lavoratori. Tre le linee per leggere il rinnovo, al di là dei singoli istituti, che verranno dettagliatamente commentati nel prosieguo della presente circolare: - l’attenzione delle Parti alle esigenze del territorio, cercando di comprendere quali siano divenute nuovi fabbisogni per le imprese, alla luce – certo - della situazione del mercato di riferimento e dell’ancora persistente stagnazione, ma anche dei fattori esogeni al settore, in primis alcune recenti

scelte legislative che si stanno rivelando fonte di ulteriori appesantimenti nell’esercizio dell’attività datoriale; - la scelta di rinsaldare le dinamiche dei rapporti sindacali, non per una volontà autoreferenziale delle Parti sociali, ma per permettere, attraverso il dialogo e l’interlocuzione fra le stesse, di individuare le vie per fronteggiare la crisi acuta del settore; - infine, l’impegno reciproco per la salvaguardia degli Enti paritetici, che sono la massima espressione del confronto, cui poc’anzi si accennava. Le politiche retributive nel settore edile sono, da sempre, attuate anche per mezzo delle prestazioni erogate dal sistema bilaterale: Cassa edile, da un lato, e Scuola edile, dall’altro. Tale binomio rappresenta, tuttora, un’eccellenza non raggiunta da alcun altro comparto produttivo. Ecco perché buona parte del Contratto rinnovato è dedicata ad assicurare, soprattutto a Cassa Edile, l’imprescindibile necessità di continuare a svolgere, con la necessaria serenità di bilancio, gli importanti compiti che le vennero assegnati anni fa, al momento della sua costituzione. “PREMIO CANTIERE” Le Parti hanno valutato positivamente la sperimentazione, già svolta in attuazione del rinnovo del 27 giugno 2012, e hanno deciso di riproporla, aggiornando a 18 euro lordi mensili pro capite l’importo del premio, che dovrà essere corrisposto a decorrere dalla retribuzione riferita al mese di marzo 2017 e fino a quella del mese di dicembre del medesimo anno. Per quanto riguarda i criteri applicativi di tale premio, si rinvia alla prassi formatasi in vigenza del precedente Contratto collettivo provinciale, da ultimo citato. Al riguardo, si coglie l’occasione per precisare che: - in caso di lavoratore part time, il premio è riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro svolto; - nell’ipotesi di assenze per causali non equiparate all’effettiva presenza (ossia quelle non esplicitamente citate nel testo del CCPL), l’importo dovuto a titolo di “Premio Cantiere” è ottenuto applicando la seguente formula: 18 euro – (0,1 euro X n. ore di assenza) - il Premio in parola è sottoposto alla normale contribuzione INPS, all’applicazione del tasso INAIL, all’imposizione fiscale IRPEF ed è elemento utile ai fini della maturazione del Trattamento di Fine Rapporto; - le percentuali di accantonamento e di contribuzione dovute alle Casse Edili non vanno computate sul Premio di cui trattasi. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA Ferma restando la disciplina già in atto, e le sue ricadute previdenziali e fiscali, le Parti hanno deciso un adeguamento degli importi

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dell’indennità sostitutiva di mensa secondo quanto riportato, in sintesi, nelle tabelle di seguito riportate. Operai Indennità sostitutiva di mensa Decorrenza

Importi giornalieri

1 marzo 2017

9,30 € lordi pro capite

1 gennaio 2018

9,60 € lordi pro capite

Erogazione del servizio mensa Concorso massimo dell’impresa Decorrenza

Importi giornalieri

1 marzo 2017

15,48 € pro capite

1 gennaio 2018

15,98 € pro capite

Impiegati Indennità sostitutiva di mensa Decorrenza

Importi giornalieri

Importo massimo mensile

1 marzo 2017

8,10 € lordi pro capite

178,20 € lordi mensili

1 gennaio 2018

8,56 € lordi pro capite

188,32 € lordi mensili

Si rammenta che l’indennità sostitutiva della mensa non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda a pagare il pasto presso esercizi commerciali. Tale ipotesi, che risulta economicamente più conveniente per l’impresa, richiede, però, che vengano stipulate apposite convenzioni con gli esercizi commerciali. Al riguardo, gli uffici del Collegio sono a disposizione per fornire le bozze di tale convenzione alle imprese che ne avessero necessità. COSTO DEL LAVORO Con successiva nota verrà trasmessa la tabella del costo della manodopera. Si segnala fin d’ora che l’aumento medio del costo, tenuto conto del Premio Cantiere e dell’indennità di mensa, è pari allo 0,43%. ASSISTENZE CASSA EDILE Come accennato in premessa, una buona parte del CCPL è stata dedicata all’attenzione verso la Cassa edile, per la quale le Parti hanno ritenuto necessario introdurre opportuni adeguamenti al fine di un mantenimento del livello e della qualità delle assistenze. È stato, in pratica, introdotto il principio secondo cui le assistenze sono erogate alla luce delle disponibilità economiche dell’e-


LAVORO

sercizio in cui viene avanzata, dal lavoratore avente diritto, la richiesta di assistenza. Tale principio viene attuato attraverso una diversa modalità di erogazione delle prestazioni. A decorrere dall’esercizio 2017-2018 (e dunque da ottobre 2017), infatti, tale erogazione avverrà in due momenti distinti, ossia mediante un acconto (“quota iniziale”) e un saldo (“quota finale”). Al momento della presentazione, da parte del lavoratore, della domanda, quindi, Cassa Edile erogherà, a titolo di acconto e con la tempistica attualmente in essere, il 60% dell’importo teorico richiesto. Per l’erogazione del saldo, invece, il lavoratore dovrà attendere le risultanze del bilancio preconsuntivo di Cassa Edile (disponibili a partire dal mese di ottobre). Infatti, se tale bilancio evidenziasse una capienza delle entrate di quell’esercizio rispetto all’importo complessivo delle assistenze richieste nel corso del medesimo, Cassa Edile erogherà, a ciascun richiedente ed avente diritto, il saldo, ossia il 40% dell’importo teorico richiesto, entro 14 giorni dalla data di approvazione del bilancio preconsuntivo stesso. Per mantenere il livello delle prestazioni attualmente erogate, sono stati previsti meccanismi di salvaguardia dettagliatamente descritti nell’accordo, cui si rinvia. ISTITUZIONE DELLA “BANCA DELLE ORE” Viste, in particolare, le ricadute derivanti dall’applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, il Collegio ha ritenuto necessario porre al centro del rinnovo contrattuale l’esigenza di una maggior flessibilità della prestazione lavorativa a favore delle imprese e dei lavoratori. Al riguardo, ha proposto una via contrattuale per la gestione e il raggiungimento dell’obiettivo che ci si era prefissi di conseguire. Tale via contrattuale è rappresentata dalla “Banca Ore”, istituto che consente l’accantonamento delle ore eccedenti l’orario normale. Essa discende dall’art. 5, comma 5, del Decreto legislativo n. 66/2003, che, da un lato, conferma come il lavoro straordinario debba essere computato a parte e compensato con maggiorazioni retributive definite dai contratti collettivi di lavoro, mentre, dall’altro, riconosce alla contrattazione la potestà di consentire, in alternativa o in aggiunta alle predette maggiorazioni, ai lavoratori di usufruire di riposi compensativi. In questo contesto normativo, si inserisce, quindi, la “Banca Ore”, strumento che prevede, in occasione dell’effettuazione di ore eccedenti l’orario normale, l’accantonamento delle stesse in un conto individuale, per una loro successiva fruizione sotto forma di

riposi o di copertura retributiva di assenze. Per completezza, va ricordato che, poiché il Decreto 66/2003 definisce come orario straordinario quello prestato oltre l’orario normale, come individuato dalla legge o dai contratti collettivi, nel settore edile, è da considerarsi straordinaria ogni ora che si colloca oltre le 40 ore settimanali, come ripartite dal Contratto collettivo territoriale. Per effetto della nuova disciplina, ogni ora straordinaria, come sopra definita, effettuata dal 1° marzo 2017, viene accantonata nella suddetta Banca, fino ad un massimo di 160 ore per ciascun dipendente, così suddivise: - fino all’80esima ora, l’accantonamento è automatico, in quanto definito come tale dal CCPL; - dall’81esima e fino alla 160esima, invece, le ore saranno accantonate alla luce della scelta opzionale del lavoratore che dovrà comunicare, volta per volta, comunque sempre per iscritto, all’impresa la propria volontà al riguardo. Per effetto della disciplina contenuta nel CCPL qui in commento, sulle ore straordinarie opera, quindi, una scissione fra la retribuzione base e la maggiorazione retributiva, secondo quanto di seguito dettagliatamente descritto: 1) nel mese di effettuazione della prestazione straordinaria, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la sola maggiorazione del 3%, calcolata solo sulle seguenti voci retributive: a) per gli operai che lavorano ad economia: - paga base di fatto; - ex indennità di contingenza; - indennità territoriale di settore. b) per gli operai che lavorano a cottimo: - paga base di fatto; - ex indennità di contingenza; - indennità territoriale di settore; - utile di cottimo. c) per gli impiegati: - stipendio minimo mensile, ossia quello riportato nella tabella B) allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro (per intender-

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si, l’importo riportato nella prima colonna della tabella pubblicata su ogni numero del Notiziario); - superminimo collettivo; - superminimo ad personam di merito; - ex indennità di contingenza; - premio di produzione territoriale: - aumenti periodici di anzianità. 2) nel mese di fruizione delle ore accantonate, l’impresa è tenuta a corrispondere, in occasione del godimento del riposo, la retribuzione normale, come se quell’ora fosse effettivamente lavorata, ma senza il riconoscimento delle indennità legate all’effettiva presenza (mensa e trasporto). Le ore confluite in “Banca Ore” comportano, infine, nel momento della loro fruizione, la maturazione di ogni istituto contrattuale, ivi inclusi i permessi individuali previsti dall’art. 5 del Contratto collettivo nazionale, anche a carico della Cassa Edile. Quindi, per quelle stesse ore, l’impresa provvede a effettuare, per i dipendenti iscritti in Cassa Edile, il pagamento degli accantonamenti e della contribuzione dovuti alla stessa, secondo le regole in uso. Quanto al momento della fruizione, il CCPL antepone, anche testualmente, le esigenze tecnico-produttive aziendali a quelle personali del lavoratore, che pure possono essere riconosciute dall’impresa, in via subordinata rispetto alle proprie, purché il dipendente comunichi con tre giorni, lavorativi, di preavviso la necessità di assentarsi. Nel cedolino paga, l’impresa è tenuta a rendicontare le ore accantonate nel singolo mese, quelle godute durante lo stesso e il saldo finale. Si sottolinea come il limite massimo di 160 ore non è legato a un periodo predeterminato, per esempio l’anno, costituendo solo il numero massimo di ore che possono essere “immagazzinate” nel conto individuale. Pertanto, risponde a un’esigenza di trasparenza l’esposizione, in un apposito campo, del saldo sopra citato, al fine di consentire al lavoratore di avere


LAVORO

contezza della situazione individuale avuto riguardo allo strumento contrattuale della “Banca Ore”. In occasione dell’invio delle denunce mensili alla Cassa Edile, l’impresa dovrà compilare un apposito campo riportando sia le ore accantonate, nel mese, in Banca Ore (ossia le ore di prestazione straordinaria effettuate), sia le ore di Banca Ore fruite. Tali ultimi adempimenti sono da eseguirsi esclusivamente nei confronti della Cassa Edile di Brescia, indipendentemente dal luogo ove si svolgono i lavori. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa intervenuta, l’impresa deve corrispondere al lavoratore, per le ore che risultassero, in quel momento, ancora accantonate nella Banca, la retribuzione calcolata sulle voci sopra rammentate; poiché, nel caso di specie, non si è potuta realizzare la fruizione dei riposi, il datore deve, inoltre, maggiorare tale retribuzione con l’aliquota del 32%, data dal differenziale fra la vigente maggiorazione per lavoro straordinario (35%) e la maggiorazione già corrisposta (3%, erogata nel mese di effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale). Poiché la cornice normativa è rappresentata, come visto, dal Decreto legislativo 66/2003, si sottolinea come restino valide le altre prescrizioni contenute in tale Decreto. In particolare, va evidenziato come la Banca Ore si applichi a impiegati e quadri, ma non a dirigenti e personale direttivo, essendo queste due categorie non soggette a limitazioni di orario e, quindi, non esistendo, per esse, alla luce di quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del medesimo Decreto, una definizione di “orario normale” e di “orario straordinario”. Nel rammentare che per “dirigenti” e per “personale direttivo” si devono intendere i dipendenti dotati di potere di decisione autonomo, va, altresì, confermato come, alla luce del sistema di inquadramento previsto dal CCNL dell’Industria edile, sono da considerarsi direttivi, purché dotati di un effettivo potere decisionale autonomo, gli impiegati inquadrati nel 7° livello e i Quadri. Pertanto, a costoro non potrà essere applicato, per i motivi sopra esposti, l’istituto della “Banca Ore”. Da ultimo, si sottolinea come le Parti abbiano voluto esplicitamente richiamare, quanto alle ricadute previdenziali derivanti dall’applicazione della “Banca Ore”, le indicazioni diramate dall’INPS nella circolare 17 febbraio 2000, n. 39, alla cui lettura si rinvia. COSTITUZIONE DELLA “COMMISSIONE SINDACALE DI CONCILIAZIONE PER IL SETTORE EDILE” Nello spirito di incentivare le relazioni sindacali e di rafforzare il confronto fra le Parti sociali non solo sulle tematiche collettive, ma anche su quelle individuali, il Collegio

ha proposto, e le Organizzazioni Sindacali hanno accettato, di istituire una Commissione di conciliazione che funga da stanza di raffreddamento delle vertenze individuali. La Commissione è stata istituita con effetto dal 1° marzo 2017. In pratica, laddove, dalla predetta data, insorga una controversia individuale inerente un rapporto di lavoro che veda come parte un’impresa edile che applichi il CCPL e la cui attività rientri fra quelle indicate nella seconda pagina del Contratto collettivo stesso, avanti alla Commissione si potrà svolgere un tentativo di conciliazione, facoltativo, in quanto azionato volontariamente dalle parti. Più precisamente, le Parti hanno individuato la competenza territoriale della Commissione, avuto riguardo ai criteri contenuti nell’art. 413 del vigente Codice di procedura civile. Pertanto, la stessa è competente per i rapporti di lavoro sorti in Provincia di Brescia ovvero se in quest’ultima si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. In altre parole, tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Brescia possono attivare il tentativo di conciliazione avanti alla neocostituita Commissione. La Commissione è composta da due membri, uno in rappresentanza del Collegio e l’altro, invece, nominato, da un’Organizzazione sindacale firmataria il CCPL, in modo da contemplare una parità fra componente datoriale e componente sindacale e, in tal modo, consentire una completa assistenza sia verso l’impresa che verso il lavoratore. Pertanto, dalla data sopra riportata, chi intendesse promuovere una vertenza inerente il rapporto di lavoro intercorso o ancora in essere con un’impresa edile, come individuata nel quinto paragrafo del presente capitolo, può chiedere alla controparte la disponibilità a tentare una conciliazione avanti la Commissione. La volontà delle Parti sociali è stata quella di approntare una procedura, che ha la sola finalità di comprovare la reale volontà di impresa e lavoratore nell’attivare la Commissione, ma hanno optato per un principio di libertà negli adempimenti, per non appesantire con troppe formalità l’instaurazione e l’adesione al tentativo di conciliazione. Pertanto, le comunicazioni possono essere redatte in qualsiasi modo purché contengano gli elementi indicati dal CCPL e devono essere indirizzate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) partisocialibrescia@legalmail.it. L’atto introduttivo, cioè la richiesta, deve essere inviata alla Commissione e, per conoscenza, anche alla controparte, indicando il nome delle parti del rapporto di lavoro, l’oggetto della controversia e la designazione del funzionario dell’Organizzazione

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sindacale che rappresenterà la stessa in seno alla Commissione. Ricevuta la richiesta, la Commissione attenderà i 7 giorni previsti dal Contratto. Se, in tale arco temporale, la controparte non aderisce al tentativo, cioè non comunica nulla ovvero comunica la propria indisponibilità all’incontro, la Segreteria della Commissione ne informa l’Organizzazione sindacale che ha attivato il tentativo. Se, al contrario, la controparte vi aderisce, la Commissione stessa convoca le parti per il primo incontro, provvedendo a informare l’impresa e il lavoratore. Il primo incontro si deve tenere, davanti alla Commissione, come sopra definita, entro i 7 giorni successivi all’adesione di entrambe le parti. All’incontro è preferibile presenzi, per l’impresa, il legale rappresentante, mentre è auspicabile che il lavoratore si presenti personalmente. Entrambi possono, però, conferire delega ad un altro soggetto, mediante atto in carta libera, corredato da firma autografa e documento di identità del delegante, da cui emerga chiaramente il potere di transigere conferito e riconosciuto al delegato. Quest’ultimo potrà essere chiunque, ma non uno dei componenti la Commissione, onde evitare inopportuni cortocircuiti nella rappresentanza, che potrebbero creare conseguenze alla tenuta dell’eventuale accordo. La Commissione potrà convocare incontri ulteriori rispetto al primo, avendo 30 giorni per concludere la procedura. La procedura si conclude o con un verbale di accordo, che produce effetti ai sensi dell’art. 2113 Codice civile e dell’art. 411 Codice procedura civile, ovvero, in caso contrario, con un verbale di mancata conciliazione in cui la Commissione riporterà le posizioni espresse nel corso degli incontri dalle parti, in modo che risulti chiaro il motivo della fallita conciliazione. Con opportuna norma di chiusura, le Parti hanno stabilito che la sottoscrizione del verbale di conciliazione rende non rilevante qualsiasi scostamento rispetto alla procedura prevista nel CCPL per il ricorso alla Commissione: ciò come scelta sia per ribadire la prevalenza della sostanza sulla forma, in modo che quest’ultima non sia di intralcio al raggiungimento dello scopo, sopra illustrato, per cui la Commissione è stata pensata, proposta ed istituita. DETASSAZIONE Per effetto di una serie di interventi normativi, l’ultimo dei quali introdotto dalla recente Legge di Bilancio 2017, i premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, godono di un particolare trattamento fiscale, se erogati in attuazione di un contratto collettivo territoria-


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le o aziendale, nei limiti di 3.000 euro annui pro capite, elevati a 4.000 euro se frutto di un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Solo per completezza, si ricorda che possono godere dell’agevolazione i lavoratori subordinati del settore privato che abbiano percepito, nell’anno precedente quello di erogazione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. L’agevolazione prevede l’applicazione, sui premi come sopra definiti, di una tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali) pari al 10%. Per effetto della Legge di Bilancio 2017, inoltre, tali premi possono non concorrere a formare reddito da lavoro dipendente e, quindi, non essere soggetti all’imposta sostitutiva, qualora il lavoratore, avvalendosi della facoltà che deve essere prevista nella fonte istitutrice del premio, chieda di godere di quest’ultimo sotto forma di fornitura di beni o servizi che rappresentino forme di “welfare aziendale”. Il presupposto dell’applicazione della normativa sopra sinteticamente delineata è rappresentato, quindi, dalla contrattazione collettiva di livello territoriale o aziendale. Vista la struttura delle imprese edili, il Collegio ha ritenuto di vedere nel rinnovo del CCPL il momento e lo strumento per consentire alle Imprese stesse e ai lavoratori di agganciare il predetto regime fiscale agevolato. Il Contratto provinciale prevede, infatti, che le Imprese possano - su base volontaria e senza necessità di dover sottoscrivere un ulteriore accordo - applicare la tassazione agevolata seguendo le fasi illustrate nel CCPL stesso. - Individuazione del parametro o dei parametri L’impresa deve costruire il premio scegliendo, fra quelli proposti dal CCPL, uno o più parametri che misurino l’incremento richiesto dalla normativa nazionale. L’elenco del CCPL è, quindi, tassativo, per quanto sia possibile declinare i parametri in esso proposti secondo le specifiche esigenze aziendali. Sotto questo aspetto, è consigliabile che venga effettuata una sorta di verifica interna per capire quali possono essere i punti da migliorare nell’organizzazione aziendale o gli ambiti dell’impresa che registrano un margine di possibile miglioramento più accentuato. Nella costruzione del premio, il datore di lavoro è libero di evidenziare uno o più parametri: in questo secondo caso, può liberamente scegliere di effettuare una ponderazione fra quelli prescelti oppure di legare, a ciascuno di essi, un premio a sé stante. È altrettanto indifferente che l’incremento venga valutato in termini percentuali ovvero

in misura assoluta. Risulta, invece, necessario che il miglioramento, da cui scaturisce il premio, venga registrato nell’anno di riferimento, al di là del momento di corresponsione dello stesso (es.: il premio 2017 va erogato se nel corso dell’anno di riferimento – il 2017 – il parametro prescelto presenta un incremento, al di là che l’erogazione del quantum in denaro o in natura avverrà, a consuntivo, nel corso dei primi mesi del 2018). Infine, il CCPL pone come obbligo contrattuale, a tutela dell’impresa, la conservazione, da parte della stessa, della documentazione contabile o di altra documentazione aziendale che possa attestare, in caso di una futura verifica da parte degli Enti ispettivi, la misurazione dell’incremento da cui il premio è scaturito. - Comunicazione preventiva ai lavoratori dell’istituzione del premio L’impresa, che abbia deciso di istituire una politica retributiva premiante, deve comunicare ai propri dipendenti, prima dell’inizio del periodo di misurazione, la propria determinazione. Il CCPL contiene in allegato una traccia di tale comunicazione: essa è un supporto per la predisposizione dell’adempimento da parte aziendale, ma lo stesso è realizzabile anche in altra forma, purché la comunicazione aziendale ai lavoratori contenga puntualmente tutti gli elementi richiesti dal CCPL. Senza voler percorrere, in questa sede, l’elenco dei punti che la comunicazione deve contenere, si specifiche che: o per “obiettivo” si deve intendere la meta che l’impresa si prefigge di raggiungere sotto forma di miglioramento; o per “eventuale riproporzionamento dell’importo pro-capite del premio” si deve intendere la possibilità che l’entità dello stesso, pur essendo definita a livello collettivo,

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venga poi declinata sul singolo lavoratore alla luce di parametri individuali (es.: livello di inquadramento, ruoli interni all’organizzazione aziendale, ecc…), ossia che alla determinazione della misura del premio realmente corrisposta al singolo dipendente concorrano anche indicatori non legati all’andamento economico dell’impresa e dei risultati della stessa. o “l’indicazione circa la possibilità che il premio possa essere erogato, con scelta spettante al singolo percipiente, tramite prestazioni di welfare aziendale” richiede che l’Impresa informi il lavoratore di tale possibilità, indicando quali sono i beni e/o i servizi che compongono il paniere predisposto per rappresentare tale forma di welfare. - Comunicazione ai lavoratori a consuntivo del periodo di osservazione del parametro Al termine di tale periodo, ossia a valle dell’intervallo temporale entro cui si è svolta la misurazione del parametro, l’impresa deve comunicare ai dipendenti sia l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo che il mancato raggiungimento dello stesso. Nella comunicazione, ovviamente solo nella prima ipotesi, va quindi indicata la misura del premio, le modalità e i tempi di corresponsione dell’erogazione in denaro. - Comunicazione alle Parti sociali L’impresa interessata, inoltre, deve inviare copia sia della dichiarazione preventiva che di quella, eventuale, confermativa dell’erogazione e della misura del premio alle Parti sociali mediante una pec all’indirizzo partisocialibrescia@legalmail.it, contestualmente all’invio delle stesse comunicazioni ai dipendenti. Questo adempimento, lungi dal configurare una forma di controllo o di riconoscere in capo ai destinatari un qualche potere di


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modifica o di integrazione verso la comunicazione, ha la finalità di attestare la volontà dell’impresa di aderire alla specifica disciplina prevista dal CCPL. Con l’effettuazione di questo adempimento, quindi, si renderà opponibile, in caso di un’eventuale futura verifica, agli Enti ispettivi il motivo dell’applicazione del particolare trattamento fiscale ai premi erogati. Come detto, è possibile, indifferentemente, contemplare meccanismi premiali che prevedano o la sola duplice opzione “raggiungimento-mancato raggiungimento” oppure meccanismi che leghino l’erogazione di importi parziali al conseguimento di obiettivi intermedi rispetto a quello massimo (es.: premio strutturato su un parametro connesso all’incremento del fatturato – si può decidere, indifferentemente, di: a) legare il premio all’incremento del 5% del fatturato, sicché se si registra un incremento del solo 3% il premio non viene corrisposto; b) in alternativa, legare il premio al raggiungimento del +5% del fatturato, ma con una progressione per cui all’incremento del 3% corrisponde una percentuale, definita, del premio teorico). Stante la novità dell’impianto premiale e della normativa, il Collegio ritiene opportuno che l’impresa eventualmente interessata prenda contatto con il Servizio sindacale dell’Associazione per studiare una personalizzazione che tenga conto delle peculiarità aziendali nella fase introduttiva della suddetta normativa nella realtà aziendale.

DURC ONLINE IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI RICHIESTA - IMPRESE EDILI - ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 23 FEBBRAIO 2016 Si informa che dallo scorso mese di marzo il sistema informatico del Durc On Line, gestito in cooperazione applicativa tra il sistema delle Casse edili con i portali Inps e

Inail, è stato implementato con le modifiche necessarie per adempiere a quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 febbraio 2016. Il Decreto, si rammenta, di modifica del precedente Decreto del 30 gennaio 2015 e istitutivo del DOL, prevede, all’art. 1, che sarà competenza delle Casse Edili il rilascio del Durc sia in presenza di un Csc edile sia in caso di imprese edili che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative. Pertanto, i portali di INPS e INAIL, con le nuove modifiche, trasferiranno al sistema delle Casse Edili le richieste di DURC riguardanti sia le imprese con un codice statistico contributivo - CSC relativo al settore edile, sia le società con un diverso inquadramento previdenziale (CSC diverso da quello edile). Il sistema delle Casse Edili attraverso tale modifica potrà quindi effettuare la verifica di regolarità contributiva anche per quelle imprese che, pur non avendo un codice edile, applicano un contratto collettivo di lavoro del settore e sono iscritte alle Casse Edili, come, ad esempio, le imprese del settore calcestruzzo.

ABROGAZIONE DEI VOUCHER E MODIFICHE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 25/2017 Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo scorso il Decreto legge n. 25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”. Il Decreto riprende i contenuti dei referendum oggetto di consultazione il prossimo 28 maggio.

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Abrogazione dei Voucher In materia di voucher, infatti, viene previsto all’art. 1 del Decreto n. 25 l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015 sulla disciplina del lavoro accessorio. Pertanto, dall’entrata in vigore della norma (17 marzo 2017) è vietato l’acquisto dei voucher, mentre l’utilizzo di quelli già acquistati a quella data potrà essere effettuato sino al 31 dicembre 2017. Inoltre si segnala che il Ministero del Lavoro, con comunicato del 21 marzo 2017, sul proprio sito web www.lavoro.gov.it (percorso: home-stampa e media-comunicati-voucher), ha reso noto che, nel periodo transitorio sopra richiamato, l’utilizzo dei voucher deve essere effettuato nel rispetto della previgente normativa in materia di lavoro accessorio, cioè delle disposizioni contenute negli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 81, abrogati dal citato provvedimento. l’INPS, con news di pari data, ha segnalato l’avvenuto ripristino del servizio on line per l’attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso. Responsabilità solidale negli appalti L’art. 2 del Decreto si occupa, poi, di responsabilità solidale negli appalti, apportando le modifiche all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 oggetto del referendum. Viene, infatti, abrogata la previsione che rimetteva ai contratti collettivi la possibilità di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in alternativa alla responsabilità solidale, e vengono abrogate le previsioni che rendevano obbligatoria la chiamata in causa di tutti i corresponsabili nonché la possibilità, per il chiamato in solido, di eccepire, in prima difesa, la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis). Si abroga, quindi, la possibilità, attraverso lo strumento dei contratti di lavoro nazionali stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti tali da rappresentare una valida alternativa alla responsabilità solidale, anche se ciò riguardava solo gli aspetti retributivi e non quelli contributivi per i quali sussisteva comunque il vincolo solidaristico. L’obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, oggi abrogata, rappresentava inoltre la possibilità, per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico, di essere messe a conoscenza da subito dell’avvio di un’azione giudiziaria (da parte del lavoratore o di Inps, Inail o Casse Edili) contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa. Per quanto concerne la “preventiva escussione”, si trattava della possibilità, per il


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committente e per le imprese responsabili in solido, di chiedere che il lavoratore (o Inps, Inail o Casse Edili), per ottenere il pagamento dovuto, agisse prima nei confronti del datore di lavoro debitore e soltanto dopo l’infruttuosa azione esecutiva nei confronti del debitore principale, nei confronti degli altri co-obbligati. Si fa riserva di fornire eventuali modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge in oggetto.

DECRETO MILLEPROROGHE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI - LIBRO UNICO DEL LAVORO E COMUNICAZIONE AL SINP DEGLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO CONVERSIONE IN LEGGE Si informa che é stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del Decreto “mille-proroghe” 2016 (Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244), entrata in vigore il 1° marzo scorso. Il testo ha confermato alcuni contenuti del maxi emendamento governativo presentato in sede di conversione del D.L. n. 244/2016. Sono state, pertanto, posticipate le decorrenze relative a: - l’obbligo dei datori di lavoro in tema di collocamento obbligatorio; - l’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati contenuti nel libro unico del lavoro; - l’obbligo per l’invio telematico all’Inail, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Obbligo dei datori di lavoro in tema di collocamento obbligatorio Quanto all’obbligo in tema di collocamento obbligatorio, slitta al 2018 l’abrogazione della previsione secondo cui “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuova assunzione”. Parimenti, anche per le organizzazioni sindacali e i partiti politici la soppressione della previsione secondo cui l’obbligo di assunzione sorge solo in caso di nuova assunzioni ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati contenuti

nel libro unico del lavoro Con riguardo al differimento dei termini previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 15 del D.Lgs. n. 151/15 e dall’art. 18, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 81/08 e smi., si tratta dell’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati del Libro unico del Lavoro che, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 1° gennaio 2017”, è stato differito al 1° gennaio 2018. Obbligo per l’invio telematico all’Inail dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione all’Inail, ai fini statistici ed informativi dei dati infortunistici, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 12 aprile 2017”, il nuovo termine è stato differito al 12 ottobre 2017. In relazione a tale ultimo adempimento, si ricorda che, originariamente, l’obbligo di comunicazione all’Inail era previsto a partire dal sesto mese successivo alla data del 12 ottobre 2016, data in cui è entrato in vigore il D.M. n. 183/16 che, come noto, ha definito le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

MINISTERO DEL LAVOROCOMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO NUOVI STANDARD TECNICI NOTA N. 930/2017 Si informa che dallo scorso 28 febbraio sono in vigore i nuovi standard tecnici del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie. L’aggiornamento, reso noto con nota ministeriale n. 930 del 10 febbraio 2017, che si riporta in calce alla presente, attiene tutti i modelli in uso del sistema nazionale per l’incontro domanda e offerta di lavoro e del programma Garanzia Giovani. Ministero del Lavoro Roma, 10 febbraio 2017 Nota n. 930 Oggetto: Comunicazione entrata in vigore nuovi standard tecnici CO, ClicLavoro e GG La presente per comunicare che è stato necessario procedere all’aggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, che comprende tutti i modelli in uso (UNI-Lav, UNI-Somm,…)

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del sistema nazionale per l’incontro domanda e offerta di lavoro e del programma Garanzia Giovani. Gli aggiornamenti riguardano in particolare l’anagrafica dei Comuni (modifiche certificate da ISTAT e in vigore dal 1 gennaio 2017) e l’anagrafica dei Centri per l’Impiego (modifiche seguite ad una riorganizzazione dei servizi della Regione Emilia-Romagna). Inoltre, nell’ambito del Flusso SAP, si trasmettono le specifiche riguardanti un nuovo servizio tramite il quale ricercare nel Nodo di Coordinamento Nazionale il codice della SAP attiva e la regione titolare per uno specifico Codice Fiscale. Tale servizio sarà disponibile in ambiente di collaudo a partire dal 13 febbraio 2017. La documentazione relativa ai nuovi standard tecnici verrà trasmessa tramite il sistema di distribuzione WeTransfer. Per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, i nuovi standard tecnici e il nuovo servizio del Flusso SAP entreranno in vigore il giorno 28 febbraio 2017. Con successiva nota verranno comunicati gli orari e le modalità tecniche per la messa in esercizio.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - INL OPERATIVITÀ DEGLI ISPETTORI SUL TERRITORIO NOTA N. 2/2017 Si informa che con nota n. 2 del 22 febbraio 2017, che si riproduce in calce alla presente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle criticità di natura operativa riscontrate dai propri ispettori sul territorio nazionale. Un primo chiarimento ha interessato gli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e la corretta notificazione degli stessi. A tal riguardo, l’Ispettorato ha evidenziato che, anche in virtù di una apposita convenzione con l’Inps, l’assenza del logo INL sulle buste non ne compromette l’efficacia. Riguardo all’indicazione della Sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, i riferimenti sono le competenti Sedi di Inps ed Inail, in quanto i fascicoli delle pratiche resteranno presso le medesime sedi, le quali dovranno trasmettere copia del relativo verbale alla competente Sede dell’Ispettorato. L’INL, l’Inps e l’Inail, chiarisce la nota, stanno predisponendo una modulistica (verbale unico di accertamento; verbale di primo accesso; verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale; verbali di acquisizione di dichiarazioni ecc.), uniforme per tutto il


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personale ispettivo. In ordine al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, non essendo intervenuta alcuna modifica al riguardo, i verbali dovranno riportare esattamente le medesime avvertenze contenute nella precedente modulistica. Infine, nell’ambito dell’attività di vigilanza previdenziale e assicurativa, l’Ispettorato chiarisce che è prevista l’intensificazione del contingente ispettivo con provenienza ministeriale, il quale sarà adibito, a rotazione, proprio per lo svolgimento di tali attività. A tal fine, verranno organizzate iniziative di formazione suddivise in periodi formativi d’aula e giornate di affiancamento. Ispettorato Nazionale del Lavoro Roma, 22 febbraio 2017 nota n. 2 Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro ulteriori indicazioni operative. Facendo seguito alla circolare n. 2/2017 e alle prime problematiche riscontrate e segnalate sul territorio, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. Notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo Riguardo alla notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, d’intesa con INPS e INAIL, si rappresenta che in data 21 febbraio è stata sottoscritta apposita convenzione con l’INPS, nell’ambito della quale è affrontata tale problematica che sarà sviluppata con successive note di chiarimento. Si rappresenta tuttavia sin d’ora che l’assenza del logo INL sulle buste non appare ostativa alla corretta notificazione degli atti. Quanto alla indicazione della sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, andranno indicate le competenti sedi di INPS e INAIL atteso che, come già indicato con circ. n. 2/2017, “i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi degli Istituti che trasmetteranno copia del relativo verbale alla competente sede dell’Ispettorato”. Modulistica L’INL, l’INPS e l’INAIL stanno elaborando tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività da parte di tutto il personale ispettivo. Trattasi non soltanto del verbale unico di accertamento, ma del verbale di primo accesso, del verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dei verbali di acquisizione di dichiarazioni ecc. In relazione agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, ferme restando le iniziative oggetto della richiamata conven-

zione, al fine di evidenziare l’efficacia degli stessi sotto il profilo della interruzione della prescrizione dei crediti, si ritiene opportuno riportare sui relativi verbali la seguente dicitura “Il presente verbale - in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, che assegna all’INL le prerogative già esercitate dagli Istituti previdenziali - interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati”. Per quanto concerne la sottoscrizione del verbale da parte degli ispettori INPS/INAIL, nello stesso potrà essere inoltre indicata l’appartenenza del relativo personale (“f.to funzionari ispettivi INPS/INAIL”). Va infine ricordato che nulla è cambiato in ordine al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e pertanto nei verbali andranno riportate le consuete avvertenze. Attività di vigilanza previdenziale e assicurativa da parte del personale ex ministero del lavoro Con la citata circ. n. 2/2017 è stato previsto che un contingente di personale di provenienza ministeriale sarà adibito, a rotazione, allo svolgimento di una attività di vigilanza previdenziale e assicurativa. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che lo svolgimento di tale attività dovrà avere luogo contestualmente alle iniziative di formazione che gli Istituti stanno avviando, affinché possano essere alternati periodi formativi in aula e giornate di “affiancamento”. Analoghe iniziative formative saranno programmate per il personale ispettivo INPS e INAIL. Personale di vigilanza situato nella Regione Sicilia e province autonome di Trento e Bolzano L’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è evidentemente limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo. Da ciò discende che, in tali realtà, le indicazioni contenute nella circ. n. 2/2017 non possano trovare diretta applicazione. Ne consegue che detto personale, appartenente ai ruoli INPS e INAIL, continuerà a svolgere la consueta attività, fermi restando gli obblighi di osservare le indicazioni dell’INL utilizzando la relativa modulistica. INPS - Modello Uniemens - Modalità di compilazione dell’elemento “Forza Aziendale” - Messaggio n. 1092/17 Si informa che l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai lavoratori da indicare nell’elemento del modello Uniemens con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017 infatti l’Istituto ha precisato che nell’elemento obbligatorio “ForzaAziendale” del flusso Uniemens non devono essere indicati:

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• i lavoratori autonomi dello spettacolo ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti; • i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito – riconosciuto nel contesto dei processi di agevolazione all’esodo – erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. Circolare n. 453 del 24/09/2015); • i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo, di cui all’art. 4, commi 1-7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (v. Circolare n. 453 del 06/07/2012). Con riguardo ai lavoratori intermittenti, il messaggio in esame ricorda che, secondo il disposto dell’art. 18 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti dei datori di lavoro, il lavoratore intermittente viene computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Non vanno quindi considerate le ore in cui il lavoratore resta disponibile. Nel confermare le istruzioni già impartite con circolare n. 17 dell’8 febbraio 2006, l’INPS rimarca che, ai fini dell’applicazione della norma sopra richiamata, è necessario fare riferimento al semestre precedente il mese di competenza della denuncia Uniemens.

INPS - DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 394 DEL 2 DICEMBRE 2016. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI CIRCOLARE N. 40/2017 Si informa che l’Inps, con circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, ha fornito istruzioni in merito all’invio delle istanze di ammissione all’Incentivo Occupazione Giovani, istituito con il decreto direttoriale n. 394/2016. Nel rinviare a quanto contenuto nella circolare esplicativa circa gli adempimenti e le condizioni di spettanza dell’incentivo, si rammenta, in particolare, che lo stesso è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, abbiano effettuato assunzioni di giovani NEET tra i 16 e i 29 anni, disoccupati e registrati al “Programma Garanzia Giovani”, tra il 1° gennaio u.s. e il 31 dicembre 2017, nell’intero territorio nazionale, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano. L’Istituto sottolinea che il datore di lavoro


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deve inoltrare la relativa domanda di ammissione tramite il modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, che sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in esame, indicando: • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; • l’aliquota contributiva datoriale. Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, dalla data di elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Inps, dovrà, entro sette giorni di calendario, effettuare l’assunzione, se ancora non lo ha fatto, ed entro dieci giorni di calendario comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore. La definitiva ammissione al beneficio è rappresentata dalla positiva istanza di conferma da parte dell’Inps. Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Le richieste inerenti le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Invece, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui l’istanza di conferma venga accolta, il datore di lavoro riceverà indicazione, all’interno dello stesso modulo di conferma, della misura massima complessiva dell’incentivo spettante. Nel caso di rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mentre dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo inferiore a dodici mesi. Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’Inps sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo, che rimarrà valida per 30 giorni. Qualora entro tale termine il giovane venga profilato, l’istanza, in presenza di tutti gli altri presupposti, sarà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

L’incentivo deve essere fruito entro il 28 febbraio 2019.

INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ NUOVO MODELLO OT 24 ANNO 2017 NOTA N. 4131/2017 Si informa che con nota n. 4131 del 24 febbraio 2017, che si allega in calce alla presente, l’Inail ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del nuovo modello OT 24 per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. In particolare, ha ricordato l’Istituto, le aziende sono tenute a presentare un’unica domanda che potrà fare riferimento a tutte le Pat nel caso di selezione di interventi generali presenti nelle sezioni A, B e D del nuovo modello OT 24 2017, oppure a singole Pat nel caso di interventi individuati nelle sezioni C ed E. In queste ultime due sezioni, peraltro, sono presenti alcuni interventi il cui punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda; nel caso in cui nella medesima Pat fossero presenti più voci di tariffa, il punteggio sarà automaticamente quello del settore produttivo per il quale è previsto il valore più alto. La nuova procedura on line 2017, diversamente da quella del 2016, in relazione alla scelta di un intervento nella sezione A (Sistemi di Gestione della Sicurezza e salute sul lavoro), considera, in un’ottica di semplificazione, automaticamente tutte le Pat aziendali, senza dover selezionare le singole Pat oggetto dell’intervento. Per ciò che concerne gli interventi rappresentati nella sezione B (Responsabilità sociale), ai fini del raggiungimento del punteggio 100, soglia minima per poter accedere alla riduzione in oggetto, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della medesima sezione, essendo presente un numero consistente di interventi, ben 45, attinenti il tema della responsabilità sociale. In relazione alla sezione A, punto 1, l’Inail ha chiarito che in caso di processi aziendali, nel caso di specie una fusione per incorporazione, il soggetto subentrante conserva l’esperienza statistica maturata nonché l’anzianità del cedente i quali, laddove vi siano i presupposti, permettono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 del MAT.

219

Un ultimo chiarimento ha interessato la sezione E, punto 8, nella quale l’Inail ha confermato la validità, ai fini del riconoscimento del beneficio, del sistema “uomo a terra” anche con la formula leasing/noleggio; tali forme contrattuali, infatti, non compromettono le finalità prevenzionistiche dell’intervento. Inail Roma, 24 febbraio 2017 Nota n. 4131 Oggetto: Nuovo modello OT24 per le istanze da presentare nell’anno 2017. Interventi relativi alle sezioni “A” e “B”. Con riferimento all’oggetto, sono pervenute numerose segnalazioni dalle Direzioni regionali in merito a specifiche richieste di chiarimenti, avanzate da aziende e intermediari riguardo la trattazione delle istanze OT24 2017, riferite alla compilazione della domanda e, nello specifico, alla selezione di interventi delle Sezioni A e B. Al riguardo si precisa quanto segue. Come più volte precisato, le aziende devono compilare un’unica domanda OT24 che può riferirsi: - a tutte le Pat, nel caso di selezione di Interventi generali, Sezioni A, B e D; - a singole Pat nel caso degli interventi delle Sezioni C e E. L’istanza, quindi, può riguardare anche una sola Pat dell’azienda se gli interventi ricompresi nelle sezioni C e/o E sono stati attuati nell’anno 2016 su un’unica Pat. Inoltre, nelle Sezioni C e E sono presenti alcuni interventi il cui punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda. Laddove la Pat presenta al proprio interno più voci di tariffa il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato. Per esempio, in caso di selezione dell’intervento C5 attuato su una Pat con voci di tariffa 3110 e 0722 la procedura automaticamente permette la selezione della sola casella riferita al punteggio 60, punteggio più elevato dove risulta ricompresa la voce di tariffa 3110 (GG3) presente nella predetta Pat. La sezione “A”, come per il passato, interessa gli interventi relativi ai Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Detta sezione riguarda interventi trasversali a carattere generale che, in quanto tali, in un’ottica di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ragione dell’elevato punteggio attribuito, si riflettono sull’azienda nel suo complesso ed essere realizzate su tutte le Pat del cliente. Infatti, un Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) o un


LAVORO

Modello Organizzativo (MOG) per garantire un’applicazione omogenea del sistema di gestione concretamente migliorativa delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le unità produttive devono essere adottati a livello aziendale. In tal senso e nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione, la procedura online del nuovo modello OT24 2017, in occasione della scelta di un intervento nella predetta sezione A, non consente la selezione delle Pat ma, in automatico, le considera nella loro totalità, diversamente dalla versione online del modello OT24 2016, in cui la compilazione richiedeva l’indicazione delle singole Pat oggetto dell’intervento. In tale ultimo contesto spettava alla verifica tecnica in sede di controllo a campione accertare la condizione di applicazione su tutte le Pat dell’intervento dichiarato che, se non dimostrata, comportava il mancato accoglimento dell’istanza rispetto all’azienda nel suo complesso. Con riferimento poi agli interventi relativi alla Responsabilità sociale, sezione “B” del modello OT24 2017, si ribadisce che, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione. Ciò in quanto gli impegni ispirati alla responsabilità sociale assunti dall’azienda implicano l’adozione di svariate iniziative necessarie a dimostrarne la piena realizzazione. In tal senso, infatti, la sezione “B” prevede ben 45 interventi attinenti ai più disparati campi della responsabilità sociale. Si precisa, infine, che il nuovo modello 2017 pubblicato a luglio 2016, è stato modificato classificando gli interventi, tra l’altro, in funzione della loro applicabilità all’intera azienda (interventi trasversali generali - TG e settoriali generali - hSG) e indicando

espressamente, nell’intestazione a pag. 2, che gli interventi delle sezioni A e B, ricadendo nella tipologia degli interventi trasversali generali, producevano effetti su tutte le Pat. Inoltre, alla scrivente è stato richiesto, relativamente al punto A-1, il comportamento da assumere da parte di un’impresa, ai fini della presentazione della domanda di riduzione, già certificata OHSAS 18001, che ha effettuato una fusione per incorporazione al 31/12/2016 di altra impresa anch’essa provvista della medesima certificazione. In proposito si precisa che, il trasferimento totale o parziale dell’azienda ad un soggetto diverso dal “Cliente originario” - a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda -, comporta, di norma, il subentro del nuovo soggetto nel rischio assicurato, con conseguente obbligo di valutare anche l’esperienza statistica maturata dal “Cliente originario” prima del subentro del “Cliente d’arrivo”. Il subentro può riguardare tutti i rischi ovvero singoli rischi assicurati del cosiddetto “Cliente di partenza”. Il subentro si perfeziona con: - la cessazione in capo al “Cliente originario” dei rischi relativi alle lavorazioni rientranti nel trasferimento, con decorrenza dal giorno precedente la data del trasferimento stesso; - l’apertura in capo al “Cliente di arrivo” dei rischi trasferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione in capo al “Cliente di partenza”. Tali condizioni comportano continuità temporale delle attività oggetto di subentro in seno al “Cliente di arrivo” conservando, ai fini dell’oscillazione per andamento infortunistico, l’esperienza statistica maturata nonché l’anzianità che, laddove vi siano i presupposti, permettono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 MAT d.m. 12.12.2000 e s.m.i.

220

Nel caso concreto, il “Cliente di arrivo”, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio delle attività oggetto di subentro, può inoltrare domanda OT24 per interventi realizzati nel 2016, dal “Cliente originario”, producendo la relativa documentazione probante. Infine, con riferimento al punto E-8 è stato richiesto se può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’acquisizione di un sistema “uomo a terra” con la formula leasing/noleggio. Al riguardo si precisa che, da un punto di vista tecnico la formula del noleggio non inficia la validità prevenzionale dell’intervento. In tale fattispecie dovrà essere allegata all’intervento la documentazione giustificativa della disponibilità del “sistema” avendo cura di qualificare tale documentazione con l’espressione “fatture”, nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di febbraio 2017 è risultato pari a 101. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di febbraio 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a: 1,007734


IMPIEGATI

in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

221

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

222


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

223


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

34,28%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

224


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

31,8%

9,49%

29,06%

9,49%

38,55%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

225


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

226


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff

227


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

228


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,81%

NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

229


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

230

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


231

1,39

0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64

1,47

0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72

TOTALE

36,98

0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,16 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,48

0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,16 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,04

E) E1) F)

0,10 1,16 0,36

10,92

0,10 1,16 0,36

11,53

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017


TRIBUTI

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE SISMABONUS E “BONUS MOBILI” NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

superiore a 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2016[5]; ► quando i lavori sono effettuati su parti comuni condominiali, i singoli condomini hanno diritto alla detrazione (ciascuno per la propria quota), solo per i beni acquistati per arredare le parti comuni ristrutturate, mentre il beneficio è escluso se i mobili vengono acquistati per arredare le proprie abitazioni; Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2017) che, oltre a riepilogare le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2017, illustra i più recenti chiarimenti di prassi emanati dagli Uffici. In particolare, la Guida si sofferma e approfondisce: ► la proroga delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie e bonus mobili; ► le novità relative agli interventi di adeguamento antisismico, realizzati sia su singole abitazioni che su parti comuni condominiali.

“Sismabonus” - Le novità dal 2017 ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate La Guida dell’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del cd. “Sismabonus”, sia con riferimento alla nuova normativa, così come delineata dalla legge 232/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017), che in relazione alla “vecchia formulazione” della detrazione, vigente fino 31 dicembre 2016. Come noto, infatti, alla luce del previgente dettato normativo, veniva riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica. In particolare, il beneficio veniva riconosciuto per gli interventi antisismici realizzati su “abitazioni principali” e immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003). A tal riguardo, la Guida chiarisce che l’agevolazione del Sismabonus, con la “vecchia” formulazione (detrazione del 65% su edifici posti nelle zone 1 e 2), si applica alle “spese sostenute per interventi antisismici, le cui procedure sono state attivate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016”. In sostanza, aggiunge l’Agenzia, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2016. Resta, ora, da chiarire la disciplina applicabile nell’ipotesi di interventi avviati prima del 31 dicembre 2016, le cui spese sono sostenute nel corso del 2017. In merito, l’ANCE ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di precisare il corretto comportamento che i contribuenti devono porre in essere in tali situazioni. La Guida, inoltre, approfondisce il cd. nuovo “Sismabonus”, così come previsto dalla legge 232/2016 che, come noto, proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma le differenze rispetto alla norma in vigore sino al 31 dicembre 2016 e chiarisce che la nuova formulazione, applicabile agli

“Bonus ristrutturazioni” e “Bonus mobili” - La proroga per il 2017 Come noto, la legge n. 232/2016 (cd. “Bilancio 2017”) ha previsto la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che continuerà ad applicarsi nella misura del 50%, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. La proroga, a tutto il 2017, riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Sul punto, la Guida conferma che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR. In merito, l’Agenzia delle Entrate riepiloga alcuni degli ultimi chiarimenti contenuti nei documenti di prassi recentemente emanati, che prevedono: ► la possibilità per il convivente di fatto, che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull’abitazione oggetto della convivenza, di beneficiare del bonus IRPEF del 50% al pari di un familiare; ► nell’ipotesi di acquisto di box pertinenziali, l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% anche per i pagamenti effettuati prima della stipula del contratto preliminare o del rogito, da cui risulti il vincolo di pertinenzialità. In particolare, come chiarito dalla C.M. n. 43/E/2016, viene riconosciuta la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto del box (pagate prima della stipula del contratto a

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TRIBUTI

interventi posti in essere dal 1° gennaio 2017, prevede: ► la rimodulazione della percentuale di detrazione; ► l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni principali” e l’estensione anche alla zona sismica 3 (oltre le attuali zone 1 e 2) ■ la riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione. In particolare, la percentuale di detrazione è pari al: ■ 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali, ■ 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe, ■ 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe, ■ 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi, ■ 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi. In ogni caso, l’ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare. Viene inoltre ricordato che, in osservanza a quanto stabilito nella norma della legge di Bilancio, il 28 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del MIT, che ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Sul punto, l’Agenzia precisa che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello allegato al DM) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Per quanto riguarda, invece, i lavori antisismici su parti comuni condominiali, la Guida conferma le novità introdotte dalla legge 232/2016 ed, in particolare, la possibilità di cedere la detrazione (spettante ad ogni condomino) sotto forma di credito d’imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari[6]. Le modalità attuative della cessione saranno stabilite da un Provvedimento, di imminente emanazione, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il cui iter è attentamente seguito dall’ANCE per garantire l’approvazione di modalità semplificate. Ciò al fine di favorire il massimo utilizzo di tale nuovo strumento, in grado di finanziare gran parte del costo degli interventi, a prescindere dalla capienza d’imposta IRPEF del proprietario o detentore dell’unità immobiliare.

Note: [1] Sul punto, la Circolare precisa che tale chiarimento riguarda, oltre l’acquisto del box auto, anche le ipotesi in cui le spese agevolate siano state sostenute per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. [2] Sul punto, aggiunge l’Agenzia delle Entrate, per poter usufruire della detrazione è necessario che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa e della trasmissione della dichiarazione (modello 770). [3] Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di: ► manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni; ►manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ►ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza; ► restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita. [4] Viene precisato che la data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali titoli amministrativi, dalla comunicazione preventiva alla ASL (laddove obbligatoria), da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (se per tali interventi non sono necessari titoli abilitativi o comunicazioni). [5] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasporto e montaggio. [6] Sul punto, si evidenzia che per “soggetti privati” dovrebbero intendersi sia i privati persone fisiche (es. cessione tra padre/ figlio), sia le imprese. Tra queste vanno annoverate anche quelle diverse da quelle esecutrici degli interventi, ivi compresi i soggetti specializzati nella compravendita di crediti di natura commerciale (es. fondi, società di factoring, ecc.). In merito, si ricorda, altresì, che la possibilità di cedere l’importo detraibile (sotto forma di credito d’imposta) è riconosciuta anche per il cd. «ECO-BONUS CONDOMINI», ovvero per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali (art.14 co.2quater-2septies DL63/2013).

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GLI INCENTIVI FISCALI PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI ENERGETICHE NUOVA GUIDA ANCE L’ANCE ha messo a punto una nuova Guida fiscale che riepiloga le modalità operative per godere dell’incentivo per l’acquisto di case in classe energetica A e B, anche alla luce della recente proroga per il 2017 e dei chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, raccolti nell’Appendice alla Guida. Con la proroga, la detrazione verrà riconosciuta per tutti gli acquisti effettuati anche nel corso del 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio di quest’anno sino alla data di entrata in vigore della disposizione (1° marzo 2017). Deve ritenersi, infatti, che quest’ultima operi con efficacia retroattiva, rendendo applicabile l’agevolazione in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Ulteriore effetto dell’estensione dei termini dell’incentivo è quello di superare la problematica connessa al versamento, nel 2016, di acconti relativi a rogiti stipulati nel 2017, che era stata sollevata dall’Agenzia delle Entrate con la CM 20/E/2016. In tal caso, infatti, essendo sia gli acconti che l’atto di trasferimento intervenuti in annualità agevolate (2016-2017), la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell’IVA complessivamente pagata sull’acquisto dell’abitazione (acconti e saldo). Chi fosse interessato alla nuova guida può richiederla inviando una mail al seguente indirizzo: enrico.massardi@ancebrescia.it.

AFFITTI CONCORDATI E TRANSITORI - NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E AGEVOLAZIONI FISCALI

(Legge n. 431/1998)

Con il Decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti/Economia e finanze) del 16 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati aggiornati, dopo 15 anni, i criteri generali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ad uso transitorio e per studenti universitari che, ai sensi della legge sulle locazioni abitative n. 431/1998 devono essere sottoscritti in conformità agli Accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. L’articolo 4 comma 2 della legge n. 431/1998 prevede, infatti, che con decreto ministeriale


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siano individuate la condizioni e le modalità per la stipula dei suddetti contratti di locazione nonché i criteri per determinare il canone che dovranno poi essere recepiti all’interno degli Accordi locali. Di seguito si illustrano le novità introdotte dal DM del 16 gennaio rispetto al precedente DM del 2002. Una delle prime novità, oltre alla già prevista facoltà per le parti di farsi assistere, durante la stipula del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, è la possibilità, di farsi rilasciare, comunque, una attestazione di congruità del contratto non solo da parte della Commissione di conciliazione ma anche da parte di una delle organizzazione sindacali firmatarie dell’Accordo locale. Per quanto riguarda più nello specifico i contratti si segnala un allargamento delle fattispecie in cui possono essere sottoscritti i contratti di natura transitoria (ossia quelli per “lavoratori” e quelli per “studenti”). Rientrano nella prima previsione i contratti stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori dovute non più solo alla mobilità lavorativa ma anche a studio, apprendistato e formazione professionale, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali. L’Accordo locale potrà dettagliare meglio le fattispecie di transitorietà ammesse. Per questi contratti è stato eliminato il riferimento alla durata minima (di un mese) mentre è stata mantenuta la durata massima ossia diciotto mesi. Nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie di transitorietà non previste dall’accordo o difficilmente documentabili gli Accordi dovranno definire le modalità bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie. Rientra tra le novità la possibilità di sottoscrivere contratti transitori per “lavoratori” con durata pari o inferiore a 30 giorni; per essi le parti potranno liberamente decidere l’importo del canone e la ripartizione degli oneri accessori. Per contratti di durata più lunga il canone è calcolato sulla base di quanto indicato negli Accordi territoriali. In merito ai contratti per studenti resta invariato il limite di durata (minimo sei mesi massimo sei anni rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore) mentre sono ampliate, anche per questa tipologia, le casistiche ammesse. Si prevede, infatti, che il conduttore debba, frequentare o un corso di laurea ma anche di formazione post laurea, quali master dottorati specializzazioni o perfezionamenti in un Comune diverso da quello di residenza.

Resta fermo che questi contratti possono essere sottoscritti solamente nei Comuni sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione o, infine, di istituti di istruzione superiore nonché nei Comuni limitrofi. Il canone continuerà ad essere calcolato in base a quanto previsto dagli Accordi territoriali. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, l’art. 5 del DM del 16 gennaio 2017 elenca tutte le disposizione normative attualmente in vigore ed applicabili ai suddetti contratti, tra le quali si ricordano: ► la possibilità di optare per la cd. cedolare secca con aliquota ridotta al 10%. Come noto, tale regime opzionale, introdotto dall’art.3 del D.Lgs. 23/2011, consente, alle persone fisiche, di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 10%, fino al 2017, in caso di contratti a canone concordato, sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo[1]; ► la riduzione IMU e TASI del 75%, determinata in base alle aliquote stabilite dal Comune per i fabbricati locati a canone concordato. Inoltre, viene previsto che, il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 917/1986, è ► ulteriormente ridotto del 30%, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati: ► gli estremi di registrazione del contratto di locazione, ► l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili; ► il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. In Allegato all’Accordo sono disponibili sia i nuovi modelli di contratti-tipo che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati una volta che verranno sottoscritti e depositi gli Accordi territoriali sia la tabella di riferimento per la suddivisone, tra proprietari e inquilini, degli oneri accessori. Note: [1] In merito, si ricorda che l’art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 prevede, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato. Si ricorda che, in mancanza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2018 l’aliquota applicabile sarà del 15%. Diversamente, per i contratti a canone libero l’aliquota è pari al 21%.

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SUPERAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTO CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(Circolare 4/E/2017)

Risparmio fiscale certo con la proroga, per il 2017, del superammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e con l’introduzione dell’iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali. Lo conferma la Circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico n.4/E del 30 marzo 2017, che fornisce i primi chiarimenti ufficiali sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, co.8-13, della legge 232/2016) per favorire l’acquisto di nuovi beni produttivi, che si aggiungono alle risposte già date in via breve alla stampa specializzata nel corso della manifestazione “Telefisco 2017”. Nel Comunicato Stampa 30 marzo 2017 che annuncia la Circolare, viene illustrato, tra l’altro, un confronto circa la convenienza fiscale ottenibile con il superammortamento e con l’iperammortamento. La disciplina generale Come noto, viene prevista la proroga per il 2017 dell’agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva (cd. “superammortamento”). In particolare, così come già previsto, l’incentivo consente di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto[1] dei beni strumentali nuovi (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno). Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave “industria 4.0”, viene previsto che, per l’acquisto di beni materiali digitali, elencati nell’Allegato A al medesimo provvedimento, la percentuale d’ammortamento sia pari al 250% (cosiddetto “iperammortamento” che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento). Vengono agevolati con ammortamento al 140%, inoltre, anche i beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B al medesimo provvedimento, acquistati dai beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”. Per la fruizione dell’“iperammortamento” per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del


TRIBUTI

legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B del medesimo provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura. Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato. Inoltre, sia per il “superammortamento” che per l’“iperammortamento”, i beni devono essere acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest’ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2017. I chiarimenti della circolare congiunta 4/E/2017 In particolare, nella C.M. 4/E/2017 vengono descritte le modalità applicative del superammortamento e dell’iperammortamento per quel che riguarda, tra l’altro, i seguenti aspetti: ■ soggetti beneficiari Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria specifica che, tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l’iperammortamento opera solo per i titolari di reddito d’impresa (con esclusione, quindi, dei professionisti, che possono, invece, accedere al superammortamento); ■ investimenti agevolabili Ai fini del superammortamento, viene chiarito, tra l’altro, che, per i veicoli acquistati dal 1° gennaio 2017, il beneficio spetta solo per i mezzi i cui costi sono integralmente deducibili, e per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa (senza i quali l’attività non può essere esercitata, come ad esempio camion e betoniere utilizzati nel settore edile). Diversamente, l’agevolazione è esclusa per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, che hanno una deducibilità limitata la 70%. Con riferimento, invece, all’ iperammortamento, viene chiarito che i beni agevolabili (elencati nell’allegato A della legge di Bilancio 2017), sono suddivisibili in tre categorie: ► beni strumentali che funzionano mediante sistemi computerizzati o altri dispositivi tecnologici (come i sensori); ► sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; ► dispositivi per l’interazione uomo/macchina, anche per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro; ■ Acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017 Viene confermato che un bene immateriale (software informatico) acquistato nel 2017 può essere agevolato con il superammortamento al 140% unicamente in favore dei

soggetti che abbiano acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l’iperammortamento al 250%. In ogni caso, viene specificato che il bene immateriale non deve riferirsi necessariamente allo stesso bene materiale che fruisce dell’iperammortamento. Viene, inoltre, confermato, che un bene digitale si considera “interconnesso” quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (di gestione, di progettazione) o esterni (clienti o fornitori), mediante collegamenti che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale; ► acconti per il periodo d’imposta 2017 e 2018 Sotto tale profilo, la C.M. 4/E/2017 chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli acconti per il 2017 devono essere determinati considerando come imposta del periodo precedente (2016) quella che sarebbe risultata in assenza della proroga del superammortamento, dell’iperammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Lo stesso principio verrà applicato anche per il 2018, in relazione alla determinazione dell’imposta dovuta per il 2017. Si segnala infine, che L’ANCE sta predisponendo uno specifico approfondimento sulle modalità applicative del superammortamento e dell’iperammortamento, anche alla luce dei chiarimenti forniti in materia con la citata C.M. 4/E/2017, che verrà reso disponibile nei prossimi giorni. Note: [1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1, del DPR 917/1986.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - PROROGA

(DL n. 36/2017)

Definitiva la proroga al 21 aprile 2017, più volte annunciata, del termine per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, originariamente previsto per il 31 marzo 2017. Prorogata, altresì, al 15 giugno 2017 la data, precedentemente fissata al 31 maggio, entro la quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente che ha presentato le suddette istanze, l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze. Queste le novità contenute nell’unico articolo del nuovo Decreto Legge 27 marzo 2017, n. 36, recante la “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74, del 29 marzo 2017 ed entrato in vigore il medesimo giorno. A tal riguardo, il nuovo art. 1 del D.L. 36/2017, modificando l’art. 6 del D.L. 193/2016 (“Decreto fiscale”) che disciplina la cd. “nuova rottamazione”, prevede la proroga: ■ al 21 aprile 2017 (anziché 31 marzo), del

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termine per presentare le istanze per rottamazione delle cartelle esattoriali, mediante lo specifico modello pubblicato sul portale di Equitalia; ■ al 15 giugno 2017 (anziché 31 maggio 2017), del termine entro il quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute. Come noto, infatti, l’art.6 del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (“Decreto fiscale”) permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori. Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali. In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[1] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio. Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni. Si ricorda che le istanze per accedere alla procedura devono essere presentate entro il prossimo 21 aprile 2017 (anziché entro il 31 marzo 2017). Per l’accoglimento delle suddette domande di “rottamazione”, l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 15 giugno 2017 (in sostituzione del 31 maggio 2017), per comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze. In merito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 2/E/2017, ha fornito le modalità applicative per accedere a tale nuova procedura e sul sito internet www. gruppoequitalia.it è disponibile l’apposito modello che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati sul modello stesso. Note: [1] A tal riguardo, viene previsto che le singole rate dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate: ► nell’anno 2017: nei mesi di luglio (24% del dovuto), settembre (23% del dovuto) e novembre (23% del dovuto); ► nell’anno 2018: nei mesi di aprile (15% del dovuto) e settembre (15% del dovuto).


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......16-17: ..... 0,90% Variazione febbraio.......16-17: ..... 1,50%

gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734

(0,675%) (1,125%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003

BASE=2005

2004

2005

2006

2007

2008

BASE=2010 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GEN.

108,8

111

98,4

100,8

105,4

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

FEB.

109,1

111,9

98,7

101,1

105,9

108,1

111,9

111,7

102,1

105,1

106,2

105,9

106,0

106,6

MAR.

109,2

112,2

100,1

102,7

106,1

108,2

111,7

111,9

102,6

105,2

106,0

105,5

106,0

106,5

APR.

109,4

112,7

100,0

102,8

106,6

108,8

111,6

113,8

102,7

105,5

105,9

105,7

105,9

106,6

MAG.

109,4

114,1

99,8

102,9

106,8

109,4

111,7

113,8

102,9

105,6

106,3

105,6

106,0

106,7

GIU.

109,4

114,2

99,9

102,9

106,7

112,8

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

LUG.

109,8

114,9

100,3

103,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

106,7

AGO.

109,6

115

100,5

103,3

106,8

112,6

111,5

113,8

103,4

105,3

106,2

106,4

106,9

106,7

SET.

109,6

115,3

100,6

103,3

106,9

112,5

111,6

113,9

103,5

105,6

106,3

106,3

106,9

106,8

OTT.

109,7

115,5

100,5

103,3

106,7

111,8

111,5

113,9

103,5

105,7

106,0

106,1

106,6

106,9

NOV.

109,8

115,8

100,6

103,5

106,8

111,1

111,5

113,9

103,5

105,6

106,0

106,1

106,6

106,9

DIC.

109,8

115,9

100,4

103,6

107,0

111,2

111,5

114,0

103,5

105,6

105,9

106,1

106,6

106,9

MEDIA

109,5

114,0

100,0

102,8

106,5

110,6

111,6

113,3

103,0

105,4

106,1

105,9

106,4

106,7

2017 107,1

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI GENNAIO 2017 CHE È PARI A 107,1 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GEN.

32,30%

29,68%

23,32%

20,38%

15,13%

12,67%

8,15%

8,63%

4,79%

2,19%

1,13%

1,32%

0,85%

0,47%

0,00%

FEB.

31,94%

28,63%

22,94%

20,02%

14,58%

12,25%

8,44%

8,63%

4,90%

1,90%

0,85%

1,13%

1,04%

0,47%

MAR.

31,82%

28,29%

21,22%

18,15%

14,37%

12,15%

8,63%

8,44%

4,39%

1,81%

1,04%

1,52%

1,04%

0,56%

APR.

31,57%

27,72%

21,34%

18,04%

13,83%

11,53%

8,73%

6,63%

4,28%

1,52%

1,13%

1,32%

1,13%

0,47%

MAG.

31,57%

26,15%

21,59%

17,92%

13,62%

10,92%

8,63%

6,63%

4,08%

1,42%

0,75%

1,42%

1,04%

0,37%

GIU.

31,57%

26,04%

21,47%

17,92%

13,72%

7,57%

8,73%

6,82%

3,68%

1,52%

0,94%

1,32%

1,04%

0,37%

LUG.

31,10%

25,28%

20,98%

17,70%

13,72%

7,67%

8,93%

6,82%

3,68%

1,61%

0,94%

0,94%

0,28%

0,37%

AGO.

31,33%

25,17%

20,74%

17,47%

13,62%

7,77%

8,83%

6,63%

3,58%

1,71%

0,85%

0,66%

0,19%

0,37%

SET.

31,33%

24,84%

20,62%

17,47%

13,51%

7,86%

8,73%

6,54%

3,48%

1,42%

0,75%

0,75%

0,19%

0,28%

OTT.

31,21%

24,63%

20,74%

17,47%

13,72%

8,54%

8,83%

6,54%

3,48%

1,32%

1,04%

0,94%

0,47%

0,19%

NOV.

31,10%

24,30%

20,62%

17,24%

13,62%

9,22%

8,83%

6,54%

3,48%

1,42%

1,04%

0,94%

0,47%

0,19%

DIC.

31,10%

24,20%

20,86%

17,13%

13,41%

9,12%

8,83%

6,44%

3,48%

1,42%

1,13%

0,94%

0,47%

0,19%

MEDIA

31,49%

26,22%

21,36%

18,07%

13,90%

9,74%

8,69%

7,10%

3,94%

1,60%

0,97%

1,10%

0,68%

0,36%

236


LAVORI PUBBLICI

LINEA GUIDA DELL’ANAC N. 7 SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2017, la delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 relativa alle Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”. Le suddette Linee guida recepiscono il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, che nell’adunanza del 9 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole con osservazioni, e, lo si ricorda, hanno carattere vincolante. Al nuovo albo dovranno iscriversi tutte le società che ricevono affidamenti senza gara: dalle società controllate dai ministeri (come Sogesid o Sogei) fino alle decine di municipalizzate incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, come acqua, rifiuti e trasporti. I soggetti che non fanno domanda o non superano l’esame sui requisiti per l’iscrizione (controllo analogo, fatturato all’80% derivante da servizi per la controllante, partecipazione di capitali privati senza influenza determinante sulle decisioni) perderanno il diritto di ricevere e assegnare appalti in house e rischiano di vedersi recapitare un provvedimento Anac anche sugli appalti in corso Il testo della linea guida n.7 è consultabile sul sito dell’Autorità.

NUOVO REGOLAMENTO ANAC DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il nuovo “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” (Regolamento 15 febbraio 2017). Tale provvedimento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere a), b), g), del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti). Fra le novità più significative rispetto al precedente Regolamento, si segnala la c.d. “raccomandazione vincolante”.

Il D.Lgs. 50/2016, ha previsto un ampliamento dei poteri dell’Autorità, con l’attribuzione, in particolare, del potere di raccomandazione, anche vincolante, di cui all’art. 211, comma 2. L’attribuzione di siffatta competenza ha determinato l’esigenza di provvedere alla sua regolamentazione in maniera da delimitare i presupposti di esercizio del potere e individuare le procedure su cui intervenire. L’atto di raccomandazione vincolante è stato interpretato quale atto di amministrazione attiva, ovvero diretto a soddisfare un interesse della pubblica amministrazione. L’Autorità, infatti, nell’esercizio della tradizionale funzione di vigilanza - qualora ritenga sussistere un vizio di legittimità degli atti della procedura di gara - adotta un provvedimento con il quale invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 gg.. Il carattere vincolante dell’atto di raccomandazione è stabilito dallo stesso art. 211, comma 2 che collega, infatti, al mancato adeguamento una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile. Si segnala che il regolamento sostituisce il precedente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi” (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si fa presente inoltre che, fino alla entrata in vigore del Regolamento di vigilanza collaborativa, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del “Regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi”.

237

GIURISPRUDENZA

L’ATTESTAZIONE SOA SCADUTA È VALIDA SE È STATO RICHIESTO PER TEMPO IL SUO RINNOVO CHE CONFERMI LA CATEGORIA INTERESSATA

(Consiglio di stato, sez. 5, sentenza 8 marzo 2017, n. 1091)

È consolidata la giurisprudenza secondo cui, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27). La norma innanzi richiamata è volta ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in modo che la posizione del concorrente che, prima della scadenza dell’attestazione anzidetta, si sia tempestivamente e diligentemente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione, non può essere penalizzata con l’esclusione dalle gare pubbliche, in applicazione del principio del favor partecipationis e tenuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito positivo della domanda di


LAVORI PUBBLICI

rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contrato di appalto. Il rilascio di una nuova attestazione SOA, infatti, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data ad un’altra, ma anche che l’impresa non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente e che li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità.

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO NEI LAVORI PUBBLICI DEVE ESSERE QUELLO RICONDUCIBILE AI LAVORI APPALTATI

(Consiglio di Stato sez. V 1/3/2017 n. 932) La scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (ex multis, Cons. Stato, V, 12 maggio 2016, n. 1901; Cons. St., III, 10 febbraio 2016, n. 589). Né è da considerarsi anomala l’offerta quando la stessa è riconducibile al minor costo del lavoro per il contratto da essa applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa se nella lex specialis di gara si richiede l’indicazione non di un contratto specifico ma semplicemente di quale sia il contratto applicato e, peraltro, le mansioni richieste per l’esecuzione del servizio sono riconducibili a più figure professionali, inquadrabili anche nelle previsioni di diverse tipologie contrattuali (Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2010, n. 1754).

quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (Cons. Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1024 e IV, 14 marzo 2016, 1015)

ANCHE SE IL COSTO DEL PERSONALE NON È CONGRUO, LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE L’OFFERTA NEL SUO COMPLESSO

(Consiglio di Stato sez. V 8/3/2017 n. 1094)

Nel sub-procedimento di verifica delle offerte sospettate di essere anomale il giudizio di incongruità non può fondarsi sul solo costo orario del personale, ma deve considerare l’importo complessivo dell’offerta (fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487; nonché: V, 23 gennaio 2017, n. 260, che ha ritenuto illegittimo il giudizio di anomalia dell’offerta formulato dal giudice di primo grado fondato sull’inattendibilità del costo orario del personale, senza considerare l’importo complessivo dell’offerta ed il fatto che la stessa era stata oggetto di ben due distinti e separati procedimenti di verifica di congruità, conclusisi entrambi nei termini espressamente formulati di affidabilità complessiva dell’offerta).

TRA LE DIVERSE INTERPRETAZIONI CHE POSSONO O MENO COMPORTARE L’ESCLUSIONE DALLA GARA DEVE ESSERE SCELTA QUELLA CHE FAVORISCE LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE

(Consiglio di Stato sez. V 24/2/2017 n. 869)

A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente

238

IL GIUDIZIO SULL’ANOMALIA DELLA P.A. È CENSURABILE DAL GIUDICE SOLO IN CASO DI MANIFESTA E MACROSCOPICA ERRONEITÀ O IRRAGIONEVOLEZZA

(T.A.R. Puglia,Bari, sez. I, 18/11/2016, n. 1319) Il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, n. 211/2016; V, n. 5450/2015); Le valutazioni sul punto devono essere compiute dall’Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell’offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, n. 5597/2015; V, n. 2274/2015; VI, n. 2662/2015).


TRASPORTI

BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del primo trimestre 2017. La misura del beneficio riconoscibile è pari a: ■ 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2017. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti dal 1° aprile ed il 2 maggio. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

CRONOTACHIGRAFO E OBBLIGHI DI FORMAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE - CHIARIMENTI MINISTERIALI

(Nota 13 febbraio 2017, prot. n. 2720, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

Con Nota del 13 febbraio 2017 (prot. n. 2720) il ministero delle Infrastrutture e trasporti (MIT) ha diramato alcune indicazioni per una corretta interpretazione delle disposizioni del Decreto del Direttore generale per

il trasporto stradale e per l’intermodalità del 12 dicembre 2016 contenente disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale. Il MIT ricorda che la normativa comunitaria prevede che le imprese di trasporto o, comunque, i datori di lavoro siano tenuti a garantire agli autisti, che guidano veicoli muniti di cronotachigrafo (non rileva se effettuati in conto terzi o in conto proprio) una adeguata formazione nonché a fornire agli stessi istruzioni operative. Il mancato assolvimento di tali oneri da parte delle imprese comporta l’applicazione di sanzioni in capo alle stesse le quali, non sono punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo. Pertanto, specifica la Nota, il corretto adempimento di tali adempimenti può essere valutato dalle autorità di controllo (nonché dalle autorità eventualmente adite in sede di ricorso) quale esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174 comma 14 del Codice della Strada: “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 ad euro 1.305 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”. La Nota puntualizza che il Decreto dirigenziale, non introduce nuovi adempimenti per le imprese/datori di lavoro limitandosi a definire norme per l’uniforme applicazione degli obblighi previsti dai regolamenti comunitari nonché a disciplinare le modalità di erogazione dei corsi di formazione da parte dei soggetti che vengono indicati come abilitati ad effettuarli. Ciò significa, in altre parole, che le imprese di trasporto o, nel caso del conto proprio le imprese/datori di lavoro degli addetti con funzioni di autista su veicoli per i quali la normativa richiede l’utilizzo del cronotachigrafo al fine di verificare il corretto rispetto dei tempi di guida e risposo, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti i corsi di formazione dai soggetti abilitati come disciplinati dal Decreto del 12 dicembre 2016. La mancata frequentazione del corso non è assolutamente sanzionata. La Nota precisa che i corsi di formazione sono destinati ai conducenti che prestano il loro servizio a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi, i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” in favore

239

di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo. La partecipazione ai corsi si riferisce, naturalmente, anche per coloro che non sono legati all’impresa da un vincolo di subordinazione (es. titolari di imprese monoveicolari, soci, associati in partecipazione, collaboratori familiari ecc.). La Nota precisa, tuttavia, che la sanzione di cui all’articolo 174 comma 4 del Codice della strada non può essere ritenuta applicabile quando i conducenti che commettono l’infrazione siano anche titolari dell’impresa. Per quanto riguarda le istruzioni operative che devono, oltre alla formazione, essere garantite agli autisti ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del Regolamento comunitario 165/2014, la Nota contiene alcune specificazioni rispetto a quanto riportato dall’articolo 7 del Decreto dirigenziale. In particolare tali istruzioni dovranno essere finalizzate a garantire, da parte dei conducenti, il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria (ossia Reg. n. 561/2006 e Reg. n. 3821/1985). Seppur resta nella facoltà delle imprese di fornire le suddette istruzioni anche verbalmente la Nota ribadisce l’opportunità che siano fornite per iscritto su un documento, redatto in forma libera (che avrà validità annuale) controfirmato anche dal conducente nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi in materia di tempi di guida e riposo, corretto uso del cronotachigrafo ecc. In questo modo, in caso di accertamenti o contestazioni da parte degli organi di controllo (ispettorato del lavoro, polizia stradale ecc.) sarà più semplice dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi. La Nota del MIT chiarisce che le istruzioni chiarisce però le suindicate istruzioni sono cosa diversa dalle indicazioni che vengono di norma fornite tramite ordini generali di servizio o verbalmente dai soggetti responsabili della direzione dell’attività in merito agli obblighi lavorativi e contrattuali dei conducenti; né sono quelle che fanno riferimento alle modalità di svolgimento della specifica prestazione o dell’attività di trasporto in generale. In ogni caso è raccomandabile tenere a bordo del veicolo il documento riportante le istruzioni nonché, qualora ne siano in possesso, l’attestato di partecipazione al corso. Per quanto riguarda i controlli che le imprese devono periodicamente effettuare ai sensi della normativa comunitaria la Nota precisa che quanto previsto all’articolo 7 co. 7 del Decreto dirigenziale deve essere interpretato nel senso che ogni 90 giorni, in occasione dello “scarico dati” dal tachigrafo esse dovranno effettuare una verifica approfondita dell’attività del conducente durante quell’arco temporale e redigere poi un resoconto scritto controfirmato dal


TRASPORTI

conducente che sarà conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione. Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche. Da ultima la Nota ministeriale interviene a precisare che non sono ritenuti conformi alle prescrizioni del Decreto direttoriale i corsi cui avessero partecipato i conducenti prima dell’entrata in vigore del Decreto stesso e non potrà essere riconosciuta validità quinquennale agli attestati di partecipazione rilasciati. Riepilogando: Obblighi sanzionati ► le imprese di trasporto o i datori di lavoro che utilizzano veicoli muniti di cronotachigrafo devono garantire ai conducenti (potrebbe essere lo steso titolare dell’impresa!) una formazione adeguata e fornire idonee istruzioni sui tempi di guida e riposo e sul funzionamento dell’apparecchio di controllo (art. 33 co. 1 Reg. UE n. 165/2014 e art. 10 co. 2 Reg. UE n. 561/2016); ► le imprese di trasporto o i datori di lavoro che utilizzano veicoli muniti di cronotachigrafo devono altresì effettuare un controllo periodico sull’attività di guida svolta dai propri conducenti (art. 33 co. 3 Reg. UE n. 165/2014 e art. 10 co. 2 Reg. UE n. 561/2016); ► le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti (art. 33 co. 1 Reg. UE n. 165/2014 e art. 10 co. 3 Reg. UE n. 561/2016 e art. 174 Codice della Strada); ► per la violazione della normativa sui tempi di guida e risposo ecc. l’impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 174 co. 13 Codice della strada); ► le imprese che non rispettano le prescrizioni dei regolamenti comunitari, o non tengono i documenti prescritti sono soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa per ciascun dipendente, a cui la violazione si riferisce (art. 174 co. 14 Codice della Strada).

Decreto dirigenziale del 12/12/2016, così come delle istruzioni scritte e controfirmate dall’autista, può costituire elemento sufficiente a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo e quindi l’esatto adempimento della prescrizione di cui all’art. 174 co. 14 del Codice della strada. In realtà, ai sensi dell’art. 10 co. 3 del reg. 561/2006 gli Stati membri possono tenere conto di “ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa” e, comunque, come precisato nella Nota ministeriale resta ferma la discrezionalità delle autorità di controllo o della autorità amministrative o giudiziarie eventualmente adite in sede di ricorso di valutare l’esatto adempimento da parte dell’impresa degli oneri a suo carico. A margine di quanto illustrato nella news si evidenzia che effettivamente la necessità di garantire la formazione degli autisti era un adempimento già previsto a carico delle imprese prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento n. 165/2014. In questo sia il Decreto dirigenziale che la Nota del MIT ribadiscono, infatti, più volte che non sono introdotti nuovi obblighi formativi e che la mancata partecipazione ai corsi non è causa di autonoma sanzione. Ai fini della prova che devono fornire le imprese sugli adempimenti degli obblighi formativi, informativi e di controllo tuttavia il Decreto è in parte fuorviante in quanto di fatto sembra andare nella direzione di attribuire una valenza maggiore ai corsi effettuati in conformità ad esso e agli attestati rilasciati a seguito di tali corsi. Essendo indirizzato anche agli organi di controllo le previsioni e indicazioni del decreto assumono di conseguenza una efficacia cogente. È vero che viene lasciata alle autorità di controllo la piena discrezionalità nel valutare il rispetto degli obblighi comunitari ma è altresì vero che ciò potrebbe, come è prevedibile, generare delle contestazioni qualora le imprese di trasporto forniscano elementi di prova diversi da quelli “codificati” nel Decreto. D’altro canto l’efficacia probante ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi

Limitazioni di responsabilità per le imprese ► Se le imprese possono adeguatamente dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione, informazione e controllo non saranno ritenute direttamente responsabili anche ai sensi dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 174 comma 14 del Codice della Strada (art. 10 co. 3 Reg. 561/2006; art. 33 co. 3 Reg. UE 165/2014; Decreto dirigenziale n. 215 del 12/12/2016). [1] ► Il possesso dell’attestato di partecipazione (che ha valenza quinquennale) ai corsi di formazione (che hanno durata di 8 ore) organizzati in conformità alle previsioni del

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giova solo ai fini dell’esclusione dalla responsabilità diretta cui possono essere sanzionate le imprese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 174. Co. 14 del Codice della strada (norma peraltro che prevede una ipotesi sanzionatoria eccessivamente generica con il rischio di ricadere in una fattispecie di responsabilità oggettiva.) Peraltro nulla viene detto a proposito del fatto che gli autisti (anche nel conto proprio) possono essere in possesso della CQC ed aver quindi già frequentato un corso di formazione che prevede, tra le materie trattate anche quella relativa al tachigrafo. Non solo ma mentre la normativa comunitaria parla genericamente di formazione e istruzioni che devono essere date agli autisti, il Decreto dirigenziale nel porre un limite di durata (quinquennale) all’attestato di partecipazione rilasciato a seguito della partecipazione ai corsi “accreditati” sembra andare oltre il contenuto della norma comunitaria introducendo, forse anche, la necessità di una verifica formativa successiva. Note: [1] Si evidenzia che le prescrizioni in tema di tempi di guida, interruzioni, periodi di riposo giornaliero e settimanale ecc. sia il corrispondente apparato sanzionatorio previsti dall’ art. 174 del Codice della Strada, sono rivolti, anzitutto, ai conducenti. Sono essi infatti a dover rispettare, svolgendo l’attività di guida, la normativa comunitaria che l’art. 174 richiama interamente declinando poi le diverse ipotesi sanzionatorie. Per tutte le violazioni delle prescrizioni comunitari l’art. 174 al comma 13 pone, però, in capo all’impresa da cui dipende il conducente al quale la violazione si riferisce, una responsabilità, in solido con l’autore della violazione (il conducente, appunto), al pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa da questi dovuta. Ferma restando la responsabilità solidale, in capo all’impresa da cui dipende l’autore della violazione, per il pagamento della sanzione da questi dovuta l’art. 174 al comma 14 prevede, quindi, una distinta fattispecie di responsabilità ascrivibile direttamente all’impresa.


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NUOVE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NOVITÀ ANCHE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA RINNOVABILE ESTRATTA DALL’AMBIENTE CON LE POMPE DI CALORE Si comunica che la D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 12 di Lunedì 20 marzo 2017 il Decreto del dirigente di unità organizzativa dell’8 marzo 2017 - n. 2456 recante “Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica”. Si ricorda che con d.g.r. 6276 del 27 febbraio 2017 è stato stabilito di aggiornare i contenuti delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, in modo da riconoscere la maggior efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, con conseguente valorizzazione della quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas. Inoltre, con D.g.r. del febbraio 2017, è stato inoltre dato mandato al Dirigente competente a integrare le disposizioni allegate al decreto n. 176/2017 con le modalità di calcolo definite nella suddetta proposta, nel software CENED +2.0, stabilendo che l’applicazione della metodologia decorra dalla data in cui sarà pienamente operativa la nuova versione del software. Si era reso quindi opportuno: - recepire il principio per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore, formulandolo in modo coerente con la disciplina regionale. - precisare che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come i lucernari; - prevedere la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica; - per favorire l’accertamento sulla conformità degli Attestati di Prestazione Energe-

tica, di chiedere al Soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, prevedendo che tale disposizione decorra dall’1.1.2018, in modo da consentire l’adeguamento del suddetto Catasto. Con tali presupposti la D.G ambiente ha decretato: - di sostituire le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n. 176 del 12 gennaio 2017, con le «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica» e con il relativo allegato B «Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica»; - di stabilire che la nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore, descritta nelle «Disposizioni» di cui al punto 1, entrerà in vigore il 3 aprile 2017, data in cui sarà operativo, secondo quanto assicurato da Infrastrutture Lombarde, l’aggiornamento del relativo software di calcolo; - di riapprovare complessivamente, al fine di favorire una lettura unitaria della disciplina regionale, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica», corredato dai seguenti documenti: A. Definizioni B. Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica C. Relazione tecnica D. Attestato di Prestazione Energetica E. Targa energetica F. Titoli di studio del Soggetto certificatore G. Annunci commerciali H. Metodologia di calcolo Allegati pertinenti, reperibili sul sito dell’Associazione, www.ancebrescia.it: • disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica • metodo di calcolo capitoli 1-3 • metodo di calcolo capitoli 4-10 • metodo di calcolo capitoli 11-11.8.8.1 • metodo di calcolo capitoli 11.8.8.211.11 • metodo di calcolo parte 12-12.4.2.1 + appendici a-k + allegati 1 e 2

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE IMMOBILI: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI Classificazione del rischio sismico Il Ministro delle infrastrutture ha emanato con il decreto del n. 58 del 28/02/2017, le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” funzionali alla operatività della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici. Tali Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici. Il Rischio Sismico è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di diversi fattori messi in relazione: • Pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche del territorio italiano); • Vulnerabilità, ovvero la valutazione delle conseguenze del sisma (“risposta” degli edifici al sisma); • Esposizione, ovvero valutazione socio/ economica delle conseguenze (contesti). Il decreto individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore). Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione: • Una convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque miglioramento del numero di classi di rischio sismico. La valutazione si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008; • Una semplificata, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura quando il miglioramento è di una sola classe di rischio. Il decreto stabilisce anche le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, all’art. 3 del decreto sono specificati gli adempimenti spettanti al progettista,


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al direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge). In particolare il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo il modello riportato nell’Allegato B al decreto, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dello stesso. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L’asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere consegnate in copia al committente oltre che depositate allo sportello unico competente. Agevolazioni fiscali Il decreto non entra nel merito delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali connesse all’esecuzione degli interventi, limitandosi a precisare che le suddette certificazioni sono comunque necessarie per l’ottenimento dei benefici fiscali. Per approfondimenti sulle tematiche fiscali si rimanda sia alle notizie disponibili sul sito del Collegio Costruttori, tra le quali “Le misure fiscali per le imprese edili previste dalla legge di bilancio 2017”, del 25/01/2017, che agli uffici del Collegio. Con decreto di modifica aumentano i soggetti che possono attestare l’efficacia degli interventi È inoltre ampliata con il decreto di modifica, n. 65 del 7 marzo 2017, la platea dei soggetti che possono attestare l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico delle costruzioni, ai fini dell’accesso alla

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detrazione fiscale per la messa in sicurezza sismica (cosiddetto “Sismabonus”), a tutti i professionisti (sempre incaricati dei suddetti compiti con riferimento ai lavori svolti) “iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”. Conseguentemente, lo stesso decreto del 7 marzo ha modificato l’allegato B al precedente provvedimento, al fine di adeguare alla novità introdotta lo schema di asseverazione che deve essere compilato dal professionista per attestare l’efficacia dell’intervento. Inoltre, si segnala anche la correzione di refusi all’interno dell’Allegato A al decreto n. 58/2017, per cui è stato nuovamente emanato l’intero allegato corretto. In particolare, si tratta della Tabella 2 riguardante l’attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’Indice di Sicurezza, della formula contenuta al punto 7), e della nota n. 6.

NUOVE DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ DI AUTORIMESSA È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017 relativo alla approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per l’attività di autorimessa. Il decreto si applica alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadri (attività n.75 allegato 1 del DPR 151/2011) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia 2 aprile 2017) ovvero di nuova realizzazione. Tali norme tecniche si possono applicare alle attività summenzionate, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili)e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto). Il Decreto in esame modifica il Decreto 3 agosto 2015 (cosiddetto Codice di Prevenzione incendi) aggiungendo un nuovo capitolo (V.6 Attività di autorimessa) alla Sezione V (Regole tecniche verticali).

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PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE SUL “RECUPERO DEI SEMINTERRATI” È stata pubblicata sul supplemento n.11 del BURL di lunedì 13 marzo 2017, la Legge regionale 10 marzo 2017 - n.7 intitolata “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”. Con la suddetta Legge, la Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. La legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione sul bollettino regionale e pertanto il 28 marzo 2017. Da tale data, quindi, sarà consentito il recupero di vani e locali seminterrati legittimamente realizzati e collocati in edifici già serviti da opere di urbanizzazione primaria. Nel testo normativo viene definito “piano seminterrato” il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero dovrà prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti. Gli uffici dell’Associazione rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


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NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN VIGORE DAL 6 APRILE 2017 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2017, il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Con tale decreto entrerà in vigore, a partire dal 6 aprile 2017, un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. È inoltre pubblicato nello stesso decreto un elenco contente numerose tipologie di opere escluse dalla necessità di autorizzazione paesaggistica. Il Dpr 31/2017 sostituisce il regolamento sull’autorizzazione paesaggistica semplificata contenuto nel Dpr 139/2010 che era rimasto sostanzialmente inattuato sia a causa della complessità della procedura delineata, sia delle incertezze interpretative legate alla formulazione degli interventi considerati come “semplificati”. Le commissioni Ance hanno partecipato attivamente alla redazione del regolamento, soprattutto evidenziando talune criticità legate al procedimento autorizzativo che non risultava ben coordinato con le nuove disposizioni, generali e di settore, in tema di procedimento edilizio. Il testo pubblicato ha quindi recepito alcune proposte di modifica formulate dall’Ance e cioè: • convocazione della conferenza di servizi solo nei casi in cui per la realizzazione di un intervento/opera sia necessario acquisire, oltre al titolo abilitativo edilizio e all’autorizzazione paesaggistica semplificata, anche uno o più altri atti di assenso (art. 11, comma 2); • applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (art. 17 bis della Legge 241/1990) nell’ambito del rapporto fra l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (Regione o Comune delegato) e la Soprintendenza (art. 11, comma 9). In caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente nel termine di 20 gg, si forma il silenzio assenso e la Regione (o il Comune delegato) deve provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. Il recepimento di queste proposte sarà utile anche per orientare in futuro soluzioni analoghe nell’ambito del complesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria disciplinato dall’art. 146 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”. Si riportano di seguito le principali novità contenute nel DPR.

Elenco di interventi/opere escluse Il decreto prevede un corposo elenco di interventi del tutto esclusi dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fra i quali si segnalano in particolare (art. 2 e allegato A): 1. opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso (A.1); 2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali, delle finiture esistenti (es. rifacimento intonaci, tinteggiature, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne, integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti, ecc.) (A.2); 3. interventi con finalità di consolidamento statico di edifici, compresi quelli necessari per il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, alla volumetria e all’altezza dell’edificio (A.3); 4. interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (A.13); 5. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime (cd. tolleranza del 2%) (A.31). Sono inoltre esonerati (art. 4) una serie di

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interventi ed opere soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. • qualora il decreto di vincolo o il piano paesaggistico contengano specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico sono esonerati: - gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci A.2, ultimo periodo, (opere su prospetti e coperture di immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale) A.5 (installazione impianti tecnologici esterni su immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale), A.7 (installazione microgeneratori eolici su immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale), A.13 (manutenzione, sostituzione cancelli muri recinzioni relativi ad immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale) e A.14 (sostituzione, messa a dimora alberi relativi ad immobili vincolati con decreto ministeriale o regionale); - gli interventi e le opere di cui alle seguenti voci B.6 (realizzazione rampe con dislivello superiore a 60 cm, ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edifico e sono visibili dallo spazio pubblico), B.13 (opere urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, non oggetto di accordi di collaborazione o di specifica disciplina del piano paesaggistico), B.26 (verande e strutture esterne ad attività commerciali) e B.36 (posa in opera cartelli, insegne pubblicitarie non temporanee). Alcuni interventi/opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata L’autorizzazione paesaggistica semplificata sarà richiesta per una serie di interventi di


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lieve entità. Tali interventi sono quelli elencati nell’Allegato B; fra questi si segnalano in particolare: 1) incrementi di volume non superiore al 10% della volumetria originaria e comunque non superiori a 100 mc, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali, delle finiture (B.1); 2) demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelli preesistenti, esclusi gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a e b) del D.lgs. 42/2004 (ossia immobili vincolati con decreto e aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o memoria storica, ville, ecc.) (B.41); 3) realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto, riguardanti immobili vincolati con decreto ministeriale/ regionale, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (B.2); 4) interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. realizzazione/ riconfigurazione aperture esterne, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione scale esterne, ecc.) (B.3); 5) interventi sulle coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture (es. rifacimento manto del tetto con materiali diversi, modifiche della inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, inserimento di canne fumarie o comignoli, ecc.) (B.4); 6) interventi di adeguamento alla normativa

antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti (B.5); 7) opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici (B.13); 8) demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti edilizi in genere privi di interesse architettonico storico o testimoniale (B.15). Semplificazione procedurale Il Dpr 31/2017 agli articoli 9, 10 e 11 delinea una procedura semplificata rispetto a quella dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 che dovrà concludersi nel termine tassativo di 60 gg dal ricevimento della domanda e della documentazione da parte dello: • Sportello Unico dell’Edilizia (o, qualora non costituito, dell’ufficio comunale competente per le attività edilizie) in caso di interventi edilizi; • Sportello Unico per le Attività Produttive in caso di interventi edilizi che rientrino nell’ambito di applicazione del Dpr 160/2010; • amministrazione procedente (Regione o Comune delegato) in tutti gli altri casi in cui l’intervento non richiede il rilascio di un titolo abilitativo/atto legittimante sotto il profilo edilizio (es. tagli colturali, forestazione, ecc. ovvero attività edilizia libera di cui all’art. 6 Dpr 380/2001. Nel caso la domanda venga presentata al SUE/SUAP (o, in mancanza all’ufficio comunale competente in materia edilizia), questo: • nel caso in cui l’intervento richieda oltre al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il titolo edilizio e uno o più

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ulteriori atto di assenso, provvederà ad indire la conferenza di servizi. In tal caso i termini normalmente assegnati alla Regione/Comune e alla Soprintendenza per pronunciarsi nell’ambito della conferenza sono dimezzati; • nel caso in cui l’intervento richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo edilizio senza altri atti di assenso, provvederà a trasmettere la documentazione alla Regione/ufficio comunale preposto alla tutela dei beni paesaggistici che seguirà la procedura disciplinata dall’art. 11 e cioè: - verifica preliminare circa la corretta applicazione della procedura semplificata ovvero se l’intervento non rientri piuttosto fra i casi di esclusione dell’Allegato A o dell’art. 149 del D.lgs. 42/2004 ovvero fra quelli soggetti a procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004; - valutazione della conformità dell’intervento alle previsioni del vincolo o del piano paesaggistico ovvero, in mancanza, della compatibilità con i valori paesaggistici di riferimento del contesto; In caso di valutazione positiva della Regione/Comune: • trasmissione, entro 20 gg dalla presentazione della domanda, per via telematica, alla Soprintendenza della proposta di accoglimento e degli altri atti, la quale deve esprimere il proprio parere vincolante entro 20 gg; • se anche la valutazione della Soprintendenza è positiva, la Regione/Comune delegato adotta l’autorizzazione paesaggistica entro 10 gg; • e la valutazione della Soprintendenza è negativa, il Soprintendente comunica all’interessato entro 10 gg i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda e le modifiche da apportare al progetto ai fini


RIFIUTI

esaggistica semplificata da allegare alla domanda insieme agli elaborati progettuali (allegato D). Rinnovo autorizzazioni paesaggistiche - procedura semplificata Il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche di quelle rilasciate in via ordinaria, è sempre soggetto a procedura semplificata (art. 7) a condizione che: • l’autorizzazione non sia scaduta da più di 1 anno e riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti; • il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. In precedenza il rinnovo era sottoposto a procedura ordinaria in base all’art. 146 del Codice. dell’accoglimento; • se la Soprintendenza non esprime il proprio parere nel termine di 20 gg., si applica l’istituto del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni (art. 17 bis Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 124/2015) e la Regione/Comune delegato provvede al rilascio del provvedimento. In caso di valutazione negativa della Regione/Comune: • comunicazione all’interessato, entro 10 gg. dalla presentazione della domanda, dei motivi che impediscono l’accoglimento della domanda e delle modifiche da apportare al progetto ai fini dell’accoglimento. Per quanto riguarda il profilo dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il Dpr 31/2017 richiama espressamente l’art. 146, comma 4 D.lgs. 42/2004 secondo cui “è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento…”. Semplificazione documentale Il Dpr 31/2017, a differenza del precedente Dpr 139/2010, contiene: - un modello fac-simile di domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C); - un modello fac-simile di relazione pa-

Immobili sottoposti a doppia tutela (paesaggistica e culturale) - Domanda unica e provvedimento unico della Soprintendenza Qualora gli interventi riguardino immobili soggetti sia a vincolo paesaggistico che culturale (storico artistico, archeologico), l’interessato presenta un’unica istanza relativa sia all’autorizzazione paesaggistica semplificata, sia all’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e la soprintendenza rilascia un provvedimento unico a contenuto plurimo (art. 16). Efficacia dell’esclusione degli interventi di cui all’Allegato A anche nelle Regioni a statuto speciale e province autonome L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per le categorie di interventi elencate nell’allegato A si applica immediatamente su tutto il territorio nazionale, comprese quindi le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (art. 13). La procedura semplificata trova applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno adeguare la propria normativa ai principi del Dpr 31/2017 e fino a tale momento continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti. L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per le categorie di interventi elencate nell’Allegato A prevale su eventuali disposizioni contrastanti relative al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati (art. 14). Allegati disponibili sul sito dell’Associazione: Dpr 31/2017 e relativi allegati (A, B, C, D)

245

NOTA DELL’ANCE E CHIARIMENTI MINISTERIALI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO SUI SOTTOPRODOTTI

(D.M. 264/2016)

Con una lettera inviata al Segretario Generale di UnionCamere, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativi al D.M. 264/2016 sui sottoprodotti, entrato in vigore il 2 marzo 2017. In particolare, il ministero ha analizzato la questione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, da parte dei produttori e degli utilizzatori, chiarendone la natura e i contenuti, nonché la previsione della vidimazione delle schede tecniche, definendo la relativa procedura. Nella nota che segue l’Ance illustra le indicazioni operative fornite dal ministero. DM SOTTOPRODOTTI Le indicazioni del Ministero Il ministero dell’Ambiente, con la nota del 3 marzo 2017 n. 3084, ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione del D.M. 264/2016, chiarendo alcuni dubbi interpretativi sorti all’indomani della sua entrata in vigore, avvenuta il 2 marzo 2017. Il ministero, in particolare, ha analizzato i seguenti aspetti: ► L’iscrizione presso le Camere di Commercio da parte dei produttori e degli utilizzatori dei sottoprodotti ai sensi dell’art. 10 del d.m. 264/2016; ► La vidimazione delle schede tecniche di cui all’art. 5 del dm 264. Iscrizione dei produttori e degli utilizzatori L’art. 10 del dm 264 ha previsto l’istituzione presso le Camere di Commercio di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tale previsione, secondo il ministero, ha lo scopo di creare un “contenitore” dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando così lo scambio di questi materiali. L’iscrizione, quindi, ad avviso del ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori od utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto, che è di carattere oggettivo e dipende dal ricorrere o meno delle condizioni e dei requisiti previsti dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). Al riguardo, infatti, il ministero ha chiarito che lo scopo del decreto non è quello di innovare


RIFIUTI

la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto piuttosto quello di indicare “alcune modalità” per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Si tratta, peraltro, di “modalità indicative” che non devono essere considerate “esaustive”, in quanto è sempre ammessa la possibilità di dimostrare con ogni mezzo alternativo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Pertanto, le previsioni e gli adempimenti contenuti nel decreto rappresentano, secondo il ministero, un’opportunità di semplificazione per la gestione da parte degli operatori dei materiali come sottoprodotti, ma non un limite o un vincolo per gli stessi. Per quanto riguarda, invece, le modalità per procedere all’iscrizione, nella nota del ministero viene chiarito che le Camere di Commercio sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande e a riportarne i dati negli elenchi, senza peraltro dover svolgere alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo. Sul punto viene specificato che le iscrizioni vanno presentate dal legale rappresentate dell’impresa presso la Camera di Commercio competente, ossia quella della Provincia in cui sono ubicati gli impianti di produzione e di utilizzazione. Spetta, peraltro, alle Camere di Commercio la regolamentazione della procedura per l’iscrizione. Sotto tale profilo si evidenzia che Unioncamere ha chiesto alla società Ecocerved di mettere a punto una applicazione che consentirà di procedere online all’iscrizione e alla consultazione dei relativi elenchi da parte degli interessati. A tal fine è stato creato il sito web www. elencosottoprodotti.it, con una apposita sezione informativa sul decreto ministeriale e sul ruolo delle Camere di Commercio. Il ministero ha inoltre sottolineato che dall’iscrizione non deve derivare alcun onere per produttori ed utilizzatori, come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 10 del d.m. 264 del 2016.

La vidimazione L’art. 5 del d.m. 264/2016 stabilisce che le schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto, devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Su tale aspetto, la nota del ministero rileva come la formulazione contenuta nel citato art. 5 risulti analoga a quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, in materia di registro di carico e scarico. Pertanto, per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti possono essere utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, peraltro, si tratta di una vidimazione gratuita, senza alcun onere in capo ai privati, cui devono provvedere le Camere di Commercio territorialmente competenti. Al riguardo, si ricorda che, nelle schede tecniche devono essere riportate, in particolare, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione (art. 5 d.m. 264/2016). Tali informazioni, peraltro, possono essere contenute anche in altra documentazione (es. contratti tra produttori ed utilizzatori), purché idonea a dimostrare la certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non volersi disfare del materiale.

ALBO GESTORI AMBIENTALI - NUOVI MODULI PER L’ISCRIZIONE

(Delibere del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 2 e n. 3 del 22 febbraio 2017 e Circolare del 24 febbraio 2017 n. 229) Con le delibere numeri 2 e 3 del 22 febbraio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha provveduto all’aggiornamento della modulistica da presentare all’Albo

246

stesso nel caso di prima iscrizione ovvero di rinnovo di una precedente iscrizione, sia per le domande in procedura ordinaria sia per quelle soggette alla procedura semplificata. Di seguito un prospetto delle categorie ed attività cui si applicano i nuovi modelli: Modelli per l’iscrizione (e rinnovo) in procedura ordinaria (art. 15 dm 120/2014) relativi a: ► raccolta e trasporto di rifiuti urbani (cat. 1) ► raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cat. 4) ► raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat. 5) ► Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (cat. 8); ► bonifica di siti (cat. 9); ► bonifica di beni contenenti amianto (cat.10). Delibera n. 2/2017 Modelli per l’iscrizione (e rinnovo) in procedura semplificata (art. 16 dm 120/2014) relativi a: ► imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ► aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Delibera n. 3/2017 Con riferimento poi alle iscrizioni relative alle categorie 1, 4 e 5, la circolare del 24 febbraio 2017 n. 229 del Comitato Nazionale ha fornito inoltre alcuni chiarimenti operativi, ed in particolare ha stabilito che nel caso di un’impresa iscritta in più categorie/classi, con differenti termini di durata, la scadenza dell’iscrizione stessa deve essere considerata relativa alle singole categorie/classi.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 12 del 31/03/2017 Fiscalità

Sicurezza

Super e iper ammortamento: chiarimenti sugli sgravi per acquisti high tech Una circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dello Sviluppo economico fornisce i primi chiarimenti ufficiali sulle modalità applicative per il 2017 del superammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e dell’iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali. Il documento, illustrato dall’Ance, fornisce inoltre un confronto tra la convenienza fiscale ottenibile con il ricorso ai due diversi strumenti

Sicurezza nelle costruzioni: al via l’intesa tra Ance e Consiglio degli Ingegneri Un protocollo d’intesa sulla sicurezza nel settore delle costruzioni è stato sottoscritto dai presidenti di Ance, Gabriele Buia, e Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano. Il protocollo ha durata biennale ed è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti, anche a livello territoriale, tra le due associazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore. Di particolare rilievo sarà l’attività di ricerca e divulgazione delle norme a tutela dei lavoratori

Rottamazione cartelle esattoriali, definitiva la proroga al 21 aprile Definitiva la proroga al 21 aprile 2017 del termine per accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali, originariamente previsto per il 31 marzo. Prorogata inoltre al 15 giugno la data entro la quale l’agente della riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute

Attività di autorimessa: nuove regole per la prevenzione incendi Entrerà in vigore il 2 aprile prossimo il decreto del ministero dell’Interno che definisce nuove norme tecniche per la prevenzione incendi nelle autorimesse di superficie coperta superiore a 300 mq. I progettisti possono decidere se seguire il nuovo metodo o continuare ad applicare le disposizioni già in vigore

Premialità fiscali, scade il 31 marzo il termine per l’opzione Va comunicata entro il 31 marzo la volontà di optare per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute. L’opzione, che dà accesso ad un “regime premiale” per Iva ed imposte dirette, ha durata quinquennale e, qualora non venga revocata, si rinnova automaticamente ogni cinque anni

Opere pubbliche

Soglia di anomalia negli appalti, autotutela legittima se c’è errore di calcolo Il provvedimento di autotutela, disposto dall’amministrazione per ripristinare la legittimità del calcolo della soglia di anomalia, è conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici e non vìola il principio di immodificabilità della soglia. Lo stabilisce l’Anac in un recente parere di precontenzioso

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Società di attestazione: ridotte dall’Anac le tariffe per il 2017 È stato pubblicato dall’Anac un comunicato del Presidente che aggiorna la tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione. Per l’anno 2017 è sceso ad 1,276 il valore del coefficiente “R” di rivalutazione calcolato dall’Istat. Dopo lo stop del 2015 e il lieve incremento del 2016, gli importi sono quindi tornati ai livelli del 2014 Appalti pubblici: nuovi modelli Anac per la presentazione degli esposti Pubblicati dall’Autorità nazionale anticorruzione i nuovi modelli per la presentazione di esposti in materia di contratti pubblici. I modelli andranno utilizzati per la segnalazione di anomalie o irregolarità relative ad appalti o concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture

Mercato privato

Autorizzazione paesaggistica, il punto sulle norme di semplificazione In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 6 aprile, delle norme sull’autorizzazione paesaggistica semplificata, una nota Ance chiarisce i rapporti tra le nuove regole e la normativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome Affitti concordati e transitori: in vigore le nuove regole Ridefinite con decreto interministeriale le condizioni generali di stipula delle locazioni abitative a canone concordato, ad uso transitorio e per studenti. Tra le novità, nuovi criteri di calcolo del canone e allargamento dei casi in cui possono essere sottoscritti i contratti di natura transitoria


Rappresentanze e Commissioni

Gruppo applicazione bitumi e derivati:

ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA

FACCHETTI CESARE

Presidente:

VEZZOLA GEOM. STEFANO

Vicepresidente con Delega EconomicoFiscale Tributario:

DELDOSSI ING. ANGELO

Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori:

Vicepresidente:

CAMPANA GEOM. GIULIANO

ARDESI EMILIA

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili

Comitati e Commissioni Referenti Relazioni industriali e Affari Sociali:

BETTONI GEOM. PAOLO

PRANDELLI SANTO

Consiglieri:

ANICLE (Associazione Costruttori Linee Elettriche):

GASPARINI RAG. FAUSTO

RODA GEOM. MARIO (Consiglio Direttivo)

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE GATTI RAG. CORRADO PE GEOM. RENATO

BRUNI ZANI ERNESTO

ANCE Lombardia

Rapporti Interni: IDER GEOM. PRIMO Opere pubbliche: PAROLINI GEOM. MARIO IDER GEOM. PRIMO Centro Studi: ARDESI EMILIA Edilizia e Territorio: SILVIOLI GEOM. ALBERTO Tecnologia, Innovazione e Ambiente: BETTONI GEOM. PAOLO Economico-Fiscale Tributario: ARCHETTI GIORGIO Comitato lavori all'estero:

Consiglio Direttivo: PAVONI RAG. TIZIANO DELDOSSI ING. ANGELO Commissione Opere Pubbliche: IDER GEOM. PRIMO PAROLINI GEOM. MARIO VEZZOLA GEOM. STEFANO Commissione Edilizia e Territorio: ARCHETTI GIORGIO Commissione Relazioni Industriali: BRUNI ZANI ERNESTO GASPARINI RAG. FAUSTO

BARONI GIUSEPPE

Commissione Centro Studi:

CAMPANA ARCH. DAVIDE

BETTONI GEOM. PAOLO

PAROLINI GEOM. MARIO Commissione Sicurezza sul lavoro:

Commissione Tecnologia, Innovazione e Ambiente:

BETTONI GEOM. PAOLO

DELDOSSI ING. ANGELO (coordinatore)

Comitato calcestruzzo preconfezionato:

BETTONI GEOM. PAOLO

BRUNI ZANI ERNESTO Comitato Edilizia prefabbricata: BENTIVOGLIO ING. PAOLO

Comitato Tecnico CRESME: ARDESI EMILIA Agenzia Nazionale per la cultura della sicurezza: BETTONI GEOM. PAOLO Consiglio Camera di Commercio CCIAA: PAROLINI GEOM. MARIO Consiglio FORMEDIL Regionale: BRUNI ZANI ERNESTO Consulta provinciale attività estrattive: VEZZOLA GEOM. STEFANO Commissione provinciale per le politiche del lavoro: BRUNI ZANI ERNESTO GASPARINI RAG. FAUSTO Comitato Tecnico scientifico Ist. Tartaglia: BERGOMI GEOM. ALBERTO Comitato Interprofessionale:

GATTI RAG. CORRADO Comitato lavori complementari:

Altre Rappresentanze

Rappresentanti negli Enti Paritetici

PAVONI RAG. TIZIANO Commissione "Prezziario Opere edili":

CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE

POLA ING. ALBERTO (titolare)

Presidente:

IDER GEOM. PRIMO (supplente)

RIZZINELLI ING. FABIO

Gruppo Imprese stradali:

Comitato di Gestione:

GASPARINI RAG. FAUSTO

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO

Osservatorio fiscale CCIAA: ARCHETTI GIORGIO Borsa immobiliare CCIAA-Comitato di Listino: ARDESI EMILIA



ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE MARZO 2017

ELEVATORI

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 S2A FateJoria 2S0 FlassiĺFa ,9-Eis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


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