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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE MARZO 2016
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ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MARZO 2016
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281
CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104
SOMMARIO Building Information Modeling:
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del 70% delle nuove commesse edili
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Attestazione energetica: nuove regole in Lombardia, verso la semplificazione
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Ingegneria: ricerca Dicatam, il restauro architettonico e la gestione dei rischi
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Il cemento biodinamico con l’anima verde hi-tech che può pulire l’aria
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Architettura incompresa: i nove capolavori più contestati al mondo
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dalla logistica al calcolo delle risorse PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 Le- 135 ecoristrutturazioni ormai alla soglia
Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
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Indici Lavori pubblici
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Urbanistica Varie
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Ance informa
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UN APPALTO NON SARÀ PIÙ VINTO SOLO AL RIBASSO: PROGETTO E CONTROLLO DIVENTANO PUNTI CENTRALI
BUILDING INFORMATION MODELING: DALLA LOGISTICA AL CALCOLO DELLE RISORSE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
La digitalizzazione del sistema delle costruzioni è di grande attualità; per questo gli ingegneri Angelo Deldossi e Alberto Pola hanno ritenuto di stendere un articolo a due mani (del quale oggi vi proponiamo la seconda parte, la prima è stata pubblicata nel numero di febbraio) con lo scopo di illustrare cos’è il Bim, quali sono i campi di applicazione e quali vantaggi od opportunità può portare alle aziende di costruzione. ----------------------------------Entriamo ora, in questa seconda parte della nostra descrizione, nel dettaglio del Bim operativo, ossia quali sono gli aspetti di maggior interesse per i costruttori
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La riforma del codice degli appalti oggi in discussione introdurrà i sistemi di digitalizzazione dei progetti e dei processi. Una gara d’appalto non sarà più vinta solo al prezzo più basso; il progetto e la gestione della commessa diventano punti centrali e viene favorito l’utilizzo del cosiddetto Bim, ovvero il “Building Information Modeling”. ed i futuri gestori. 4D: I TEMPI - Il progetto 4D è la pianificazione e gestione dei tempi della fase costruttiva. Il modello BIM fornisce strumenti per verificare la logistica e le 139
operazioni di cantiere, anche attraverso strumenti per rappresentare visivamente lo spazio di utilizzo del sito di lavoro lungo tutto il periodo di costruzione. Il modello può includere anche elementi temporanei come gru, camion o recinzioni. Le vie di accesso per i mezzi pesanti, le gru, gli ascensori e altri oggetti di grande dimensione possono essere integrate nel modello come parte del piano della logistica di cantiere. Il modello può essere inoltre utilizzato come strumento per migliorare la pianificazione e il monitoraggio delle disposizioni in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori.
IL MODELLO BIM CONTIENE INFORMAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE, COME QUANTITÀ E COSTI DEI MATERIALI
5D: I COSTI O “QUANTITY TAKE OFF” - Per determinare la quantità di risorse (manodopera, materiali e attrezzature) necessaria per la realizzazione del progetto e il costo di costruzione dell’opera, gli appaltatori tradizionalmente devono eseguire “manualmente” il calcolo delle quantità dei materiali, un processo che, per progetti di elevata complessità, risulta essere soggetto ad errori. Attraverso il Bim, si può avere invece un modello che contiene informazioni tecniche ed economiche, come le quantità e i costi unitari e totali dei materiali. Basandosi, quindi, sulle informazioni fornite per ogni elemento del modello, il Bim permette di fare analisi di previsione economica, ad esempio aggiornando il computo metrico estimativo in tempo reale, seguendo la modifica delle scelte progettuali che si stanno confrontando. Questo permette, inoltre, di avere in tempo reale la lista dei fabbisogni di cantiere e, grazie al 4D, i tempi in cui detti elementi dovranno essere approntati, permettendo così all’ufficio acquisti di procedere linearmente, senza lavorare per urgenze o imprevisti dettati dal cantiere. 6D: FACILITY MANAGEMENT - Il Bim permette la gestione del ciclo di vita dell’opera. Se
il modello creato dal progettista essere: viene aggiornato durante la fase di • Il 5D o “Quantity Take costruzione, si avrà, a lavori ulti- Off”; infatti si permette di intemati, il modello “as built”, che può grare il modello 3D del progetto essere consegnato al committente. con le informazioni di strumenti, Il modello contiene tutte le specifi- attrezzature, risorse umane e altre che di gestione e di manutenzione, attività necessarie alla realizzaziomanuali e informazioni di garan- ne completa dell’opera. Le inforzia, utili per le future manutenzio- mazioni tecniche ed economiche ni. La somma dei libretti di uso e sono inoltre gestite e tenute sotto manutenzione dei singoli oggetti, controllo in tutte le fasi, in termini permette di avere il libretto di uso sia previsionali che consuntivi. e manutenzione dell’edificio, in Nello specifico, le funzioni più modo leggibile semplicemente rilevanti a disposizione riguardano cliccando sull’oggetto interessato le fasi di computazione, programnel modello virtuale. mazione dei lavori, Dei sensori, ad analisi costi e budget, Sensori possono esempio, possono forcontrollo tecnico ed registrare la nire feed-back e regieconomico dello stato strare i dati relativi alla avanzamento di un fase di gestione fase di gestione dell’eprogetto/commessa. dell’edificio per dificio, consentendo • La clash deottimizzarne il al “facility manager” tection, che tradotto comportamento di ottimizzare il comin italiano suonerebbe energetico portamento energetico “rilevamento di coldell’edificio. Inoltre è lisione”. Si tratta sopossibile monitorare i stanzialmente di unire costi del ciclo di vita di un edificio in un unico modello i vari progetti e di ottimizzarne l’efficienza anche provenienti delle varie discipline in termini di costi. Infine il Bim (architettonico, ingegneristico, permette di valutare i costi/be- impiantistico, ecc.) per identificare nefici di eventuali aggiornamenti dove i progetti sono interferenti tra proposti. loro. Questo rende possibile antiPer le imprese di costruzione, cipare i problemi che altrimenti si i più importanti “plus” o vantaggi verificherebbero in cantiere, dove che l’utilizzo di queste tecnologie tutto è più difficile e costoso. La possono dare riteniamo possano vecchia filosofia “prevenire è me140
IL SISTEMA PORTA VANTAGGIO COMPETITIVO, MIGLIORA LA GESTIONE DEL PROCESSO E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
glio di curare” in azione. Quante volte, ad esempio, ci siamo trovati a gestire una tubazione che attraversa la trave più importante dell’edificio… Tra ottimizzazione ed efficienza. Ecco alcuni punti fondamentali del processo Bim. - Per ottimizzare i costi di gestione di un edificio è importante conoscere il loro ammontare. Per fare questo, è stato utilizzato il metodo del calcolo del Life Cycle Cost, che identifica lo scenario reale dei costi generati dall’edificio nei suoi anni di vita utile. Ciò permette di agire in modo preventivo sulle aree di costo con maggiore incidenza, attraverso azioni di pianificazione, di monitoraggio e di controllo. Più in concreto, il “Facilicy Management” offre un procedimento per la determinazione dei parametri su cui agire durante il processo di ottimizzazione dei costi di gestione di un edificio. - Una più efficiente gestione dei processi di preventivazione e controllo della commessa. Attraverso una computazione integrata con i modelli 3D, i dettagli delle misure sono presi direttamente dal progetto e, nel caso di modifiche, possono essere quindi aggiornati automaticamente. - La programmazione dei lavori può essere effettuata con una maggiore consapevolezza delle dinamiche costruttive coinvolte, grazie alla conoscenza dello stato di realizzazione, rispetto ai tempi previsti e a quali lavorazioni devono essere portate a termine per ogni elemento costruttivo dell’opera. - Attraverso un’attenta analisi dei costi e dell’impiego delle risorse, si può arrivare inoltre ad un puntuale controllo delle spese
Angelo Deldossi
da sostenere e dei margini di guadagno. Le questioni da porci come operatori del settore sono: Riusciamo a creare il capocantiere evoluto? È possibile superare in tempi brevi la tavola di disegno? È economicamente sostenibile la formazione di personale di cantiere in questo campo? È possibile implementare il BIM fino alle mani degli operatori?
Alberto Pola
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Ognuno di noi darà le sue risposte nelle rispettive organizzazioni aziendali. Il mercato offre oggigiorno una vasta gamma di software per poter lavorare con il Bim. Attenzione, però, che per ogni realtà di fatturato è più adatto un determinato software anzichè un altro. Le conclusioni che possiamo dunque proporre sono le seguenti. • Il Bim porta vantaggio competitivo, migliora la gestione del processo edilizio, migliora il controllo della qualità, migliora la comunicazione; • Semplifica il lavoro di cantiere mettendo a disposizione rappresentazioni dinamiche e prototipi 4D; • Crea valore aggiunto all’impresa attraverso la registrazione su modelli di best practice e lessons learned; • Sarà probabilmente obbligatorio nel prossimo lustro per rimanere sul mercato e necessario per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche; • E’ già utilizzato da tutti coloro che ne hanno capito e compreso le potenzialità. Nella speranza che il governo declini un giusto livello di dettaglio cui portare i progetti digitali in funzione della complessità dell’opera (come speriamo avvenga in realtà), noi costruttori bresciani auspichiamo che da tutte le parti si comprendano i sicuri ritorni positivi, anche per le imprese, che si avranno con l’utilizzo di queste tecnologie. Angelo Deldossi Alberto Pola (fine seconda parte, la prima parte è stata pubblicata nel numero di febbraio)
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SIAMO DI FRONTE AD UNA TRASFORMAZIONE CHE VEDE IL COMPARTO CONVERGERE SU NUOVI MODELLI
LE ECORISTRUTTURAZIONI ORMAI ALLA SOGLIA DEL 70% DELLE NUOVE COMMESSE EDILI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Quando si parla di edilizia, già da qualche anno, ci si focalizza quasi esclusivamente sugli effetti (innegabili) che la crisi economica ha avuto su tutto il settore. Ma la verità è che, nel corso degli anni, gli scenari sono mutati in modo radicale, grazie all’imporsi di nuove tendenze (vedi il green building) e, soprattutto, di nuovi approcci al mondo del mattone. Un esempio su tutti sta in quella che potremmo definire, senza timore di smentite, una nuova era dell’edilizia, una stagione nella quale, alle costruzioni ex-novo, si sono sempre più sostituite le ristrutturazioni.
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I numeri parlano chiaro: allo stato attuale, circa il 70% del mercato delle costruzioni è rappresentato da interventi di recupero e ristrutturazione. Partiamo facendo un passo indietro, passaggio fondamentale per capire compiutamente lo scenario che si prospetta al settore delle costruzioni. Se guardiamo al periodo che va dal 1998 ad oggi, 142
notiamo che sono stati nove milioni gli interventi di recupero edilizio realizzati grazie alle agevolazioni a livello fiscale. A questi vanno aggiunti i 2,5 milioni di cantieri per l’efficientamento energetico messi a punto dal 2007 ad oggi. Dati che impongono una riflessione ad ampio raggio, nell’ottica di capire come (e con quali tempi)
DAL 1998 AD OGGI SI CONTANO SOLO 9 MILIONI DI INTERVENTI: SEGNO CHE C’È MOLTO SU CUI LAVORARE
il comparto edilizio può tornare a respirare. Un punto cruciale è la riqualificazione dei condomini, Il concetto è piuttosto chiaro: definita la grande assente di questi anni. Eppure sono oltre l’Italia offre terreno fertile a questo 20 milioni i cittadini che vivono in strutture condominiali. tipo di approccio nel quale sono le ristrutturazioni la “medicina” anticrisi. Un atteggiamento che è cazione del patrimonio edilizio. di come le prestazioni energetiche già divenuto realtà e che va, quindi, Servono, nello specifico, politiche vengano migliorate. solo assecondato in modo ancor che diano certezze, rendendo, ad Ma c’è di più. Servono repiù marcato. esempio, strutturali le detrazioni gole omogenee, in linea con le Che questa sia la direzione da fiscali legandole a miglioramenti direttive dell’Unione europea, che seguire per i prossimi anni lo di- della classe energetica degli im- tutelino i cittadini e colpiscano cono anche le normative europee, mobili. Una richiesta che conferma chi non rispetta le regole a livello ad esempio, circa le emissioni di come, pur alla luce dei risultati di progettazione, costruzione e Co2. Di conseguenza intervenire sopracitati, gli incentivi possano certificazione. su immobili già costruiti per mi- essere ulteriormente migliorati. C’è poi la questione – tutt’algliorarne le prestazioni energetiche Una convinzione, ad esempio, è tro che secondaria – della semplie per renderli più sicuri è una pri- quella che l’Ecobonus debba es- ficazione degli interventi, azione orità assoluta. ma ora è necessario sere stabilizzato, magari fissando che va di pari passo con la possisuperare le barriere alla riqualifi- premialità progressive a seconda bilità di rendere la vita più facile _______________________________________________________________________________
PAOLO BETTONI: “QUALITÀ SIGNIFICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E FARÀ LA DIFFERENZA DI MERCATO” “Le nostre imprese per far fronte al nuovo mercato hanno la necessità di formare i propri tecnici e le proprie maestranze alle nuove soluzioni che il mercato richiede. Oggi diventa più che mai necessario conoscere prodotti e nuove tecnologie necessarie ad una corretta ristrutturazione, per esempio la corretta posa dei cappotti e l’importanza dei ponti termici, i raccordi muro-telaio-serramento, l’isolamento orizzontale delle coperture/sottofondi e tanti altri dettagli che fanno la differenza tra un lavoro eseguito da imprese che hanno formato il personale ed altre che non investono sulla formazione”. Paolo Bettoni (Cbd Costruzioni srl), membro del consiglio del Collegio, non ha dubbi: “Il
mercato impone alle nostre imprese di specializzarsi ed approfondire sempre più la formazione. Come è noto, le direttive della P.A. sono quelle del consumo di suolo vicino allo zero, risulta di conseguenza evidente che abbiamo l’obbligo di recuperare il patrimonio edilizio esistente”. “Inoltre prosegue Bettoni - ad oggi risulta confermato lo sgravio fiscale per chi ristruttura il proprio immobile. La connessione tra il credito, l’impresa ed il committente, puo’ fare ancora molta strada, un piccolo obbiettivo lo abbiamo raggiunto mediante un accordo con gli istituti di credito, che erogano 143
(sempre che il cliente ne abbia la capienza) dei mutui chirografari fino ad una determinata cifra, se le opere vengono appaltate ad imprese che hanno fatto corsi di formazione presso Eseb”. L’esperienza portata avanti da Eseb nell’ambito della formazione nell’attività edile è stata importante... “Sicuramente e’ un patrimonio che può e deve essere incentivato. Il Collegio, che possiamo definire la casa dei costruttori, è sicuramente un luogo dove si può fare sintesi, ricordiamo a tutti i colleghi che la struttura è aperta alle richieste/domande di approfondimento degli associati ed Eseb ha organizzato e continua ad organizzare corsi di formazione per le maestranze per proseguire sulla strada della qualità”.
C’È BISOGNO DI CERTEZZE, QUINDI GLI SGRAVI FISCALI DEVONO DIVENTARE STABILI
agli operatori di settore. Quanto poi alle famiglie, alcuni analisti La ristrutturazione degli edifici pubblici dovrebbe suggeriscono che ogni immobile essere esclusa dal patto di stabilità: è una necessità finavenga dotato di un libretto unico lizzata anche alla messa in sicurezza delle scuole. del fabbricato antisismico, energetico e del rumore, rendendo poi immediatamente operativo il anni. Eppure sono oltre 20 milioni industriale per il settore, così che Fondo per l’efficienza energetica i cittadini che vivono in strutture la ristrutturazione (o, meglio, così da utilizzare in modo efficace condominiali. Anche qui l’incen- la rigenerazione) edilizia possa i fondi stanziati dall’Ue – pro- tivazione e la semplificazione essere portata avanti secondo programmazione 2014-2020 – per degli interventi sono le chiavi per cedimenti standard e replicabili l’efficientamento energetico. E accedere ad un mondo complesso, ovunque. Questo, quindi, l’orizzonte col Patto di stabilità come la met- ma che potrebbe offrire numerose tiamo? Semplice: gli interventi occasioni per allestire nuovi can- verso il quale il comparto delle cosul patrimonio pubblico per la tieri, ad oggi bloccati anche dalla struzioni deve tendere: mettere in riduzione dei consumi andrebbero difficoltà di accesso alle detrazioni sicurezza il territorio e recuperare il patrimonio edilizio esistente. E’ esclusi dal Patto. fiscali. Altro punto cruciale è la Ma tutto questo, per quanto anche così che si batte la crisi. riqualificazione dei condomini, innegabile, non basterà se non si definita il grande assente di questi darà vita ad un concreto progetto _______________________________________________________________________________ ferenza perchè sono interventi GIORGIO CADEO: “UN PROCESSO AVVIATO che se anche simili in apparenza sono profondamente diversi nella CHE LA BUROCRAZIA DOVREBBE operatività. E qui gioca un ruolo AGEVOLARE E NON RALLENTARE” devastante la burocrazia che scoIl comparto è alle prese con ne considera la qualità esecutiva raggia progettista e committente ad una crisi senza precedenti, quindi come elemento premiante”. Mi- intraprendere il lavoro, a impiegare la ristrutturazione rappresenta nori consumi energetici, interventi capitali penalizzando l’impresa. la chiave di volta per il futuro e, antisismici: il costo si ammortizza, Un’ultima cosa. Bisogna preparare al recupero edilizio le in tal senso, di lavoro da fare è ma c’è cultura diffusa maestranze formando ancora tantissimo. La domanda sul tema?“Molto diffulavoratori in grado di è: i potenziali committenti hanno sa non direi ma in via comprendere i rischi la percezione del valore aggiunto di espandimento man e applicare la corretta che un immobile acquisisce dopo mano che arrivano inla tecnologia d’interun intervento di ristrutturazione in formazioni sui benefici vento, completamente chiave non solo estetica, ma anche e le nuove tecnologie differente dal nuovo”. strutturale e ecocompatibile? dei materiali”. Esistono Appare quindi Abbiamo girato la domanda quindi profonde diffeevidente come l’apa Giorgio Cadeo (Cadeo Costru- renze fra interventi su proccio al tema della zioni srl), membro del Consiglio edifici “recenti” e gli ristrutturazione sia del Collegio. immobili storici: la formazione complesso e debba registrare un “In generale sì, specialmente d’impresa è fondamentale, ma il privato o comunque il commit- regole e leggi lo sono altrettanto. approccio che metta in sintonia tente con un minimo di cultura che E’ l’annosa questione della buro- imprese-committente-apparato pubblico, per evitare che la burogli faccia comprendere l’unicità crazia che blocca o fa desistere da crazia rallenti il processo. dell’immobile oggetto di recupe- parecchi interventi…. ro, apprezza il risultato finale e “Esiste una profonda diff144
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OBBLIGHI PIÙ CHIARI PER I COSTRUTTORI MA ANCHE PER CHI DEVE COMPIERE LE VERIFICHE
ATTESTAZIONE ENERGETICA: NUOVE REGOLE IN LOMBARDIA VERSO LA SEMPLIFICAZIONE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Una riforma per rendere più stringenti i controlli sull’efficienza energetica degli immobili, con classi di merito ben definite, obblighi chiari per i costruttori e per chi deve verificare il buon funzionamento degli impianti. Va in questa direzione l’azione della Regione Lombardia, che ha recentemente integrato le nuove regole relative all’efficienza energetica degli immobili e al rilascio dell’Ape (Attestazione di prestazione energetica).
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In Regione Lombardia è stato adottato il Decreto n. 224 del 18/01/2016, che si è reso necessario per rendere più chiare le applicazioni, in alcuni ambiti specifici, del Decreto n. 6480 del 30/07/2015 in tema di efficienza energetica degli edifici e relativo Attestato di Prestazione Energetica (Ape). Analizzando in modo accurato le novità su quest’ultimo aspetto, emerge una importante new entry: è stata infatti confermata l’esclu145
sione dall’obbligo di allegare l’Ape per provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive o concorsuali. Inoltre viene chiarito come, qualora nell’apposita sezione dell’Attestazione, manchi l’indicazione di interventi migliorativi, questo costituisca un mancato adempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’Ape. Tale indicazione può essere tralasciata solo nel caso in
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SLITTANO A GENNAIO DEL 2017 LE PRESCRIZIONI SUI REQUISITI DEI SERRAMENTI
cui il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sarebbero convenienti in termini di costi/benefici. Un’altra novità è la modifica della dichiarazione di conformità del certificatore, che varrà anche come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale. Quanto al libretto d’impianto, questo - così stabilisce il decreto - va unito all’Ape destinato a chi acquista l’immobile e non per for-
za deve essere allegato all’atto di compravendita. La nuova normativa detta regole precise anche sui requisiti di trasmittanza termica dei serramenti e dell’involucro opaco con isolamento in intercapedine o dall’interno, in caso di riqualificazione energetica. Per prima cosa, slitta al 1^ gennaio 2017 l’entrata in vigore delle prescrizioni sui requisiti, a livello di prestazioni, dei serramenti in caso di riqualificazione energetica. Ne consegue quindi che, per quello che concerne il 2016, si potranno continuare ad installare serramenti con un valore di tra-
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smittanza termica analogo ai valori limite previsti a livello nazionale per ottenere la detrazione fiscale relativa al miglioramento dell’efficienza energetica (1.80 W/m2K per la zona climatica E e 1.60 W/ m2K per la zona climatica F). Dal 2017, invece, qualora si disponga una riqualificazione energetica, i serramenti dovranno avere un valore di 1.40 W/m2K per la zona climatica E e per la zona F a 1.00 W/m2K. Il documento contiene poi disposizioni sulla sostituzione del generatore di calore, sull’installazione di pompe di calore di potenza
RAFFRESCAMENTO E CONSUMO DEGLI ASCENSORI ENTRANO A FAR PARTE DELLE VALUTAZIONI DA COMPIERE E TENERE PRESENTI
inferiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa e sull’obbligo di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili. Più in generale (ed in estrema sintesi), la normativa regionale mette una serie di paletti su numerosi ambiti. Ad esempio, per individuare la prestazione energetica degli edifici è obbligatorio utilizzare il Motore Cened+2. L’Ape – che deve essere riferito ad una sola unità immobiliare - diventa necessario anche per edifici privi di impianto, eccezion fatta per quelli in costruzione e non accatastati. E’ poi reso obbligatorio utilizzare - per pubblicare annunci nelle Agenzie immobiliari – un format predefinito, approvato con Decreto. Per gli altri annunci basta l’indice di prestazione e la classe energetica. La norma considera poi “servizi energetici” non più solo riscaldamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, ma anche raffrescamento e consumo degli ascensori. E non è tutto: cambia anche la definizione di “ristrutturazioni importanti”. In quelle di primo livello l’intervento interessa l’involucro edilizio (> 50% della superficie disperdente) e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico. In quelle di secondo livello, invece, l’intervento interessa l’involucro edilizio (>25% della superficie disperdente) ma non necessariamente l’impianto. Le nuove regole adottate chiedono di dare maggior importanza all’efficientamento dell’involucro e alla verifica progettuale con classificazione energetica, che va dalla classe G alla classe A4. Infine, nello stilare il bilancio energetico, ovvero l’energia
autoprodotta e quella trasportata, è possibile considerare l’energia prodotta nell’edificio da fonte rinnovabile o da cogenerazione, ma solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (ad esempio elettricità con elettricità) e fino alla copertura totale del corrispondente fabbisogno. La norma contiene poi le caratteristiche che un edificio deve avere perché possa essere 147
considerato “ad energia quasi zero” (il cosiddetto “Nzeb”) e, per il nuovo Ape, comprende 4 livelli di classe A (dall’A1 all’A4), fornisce informazioni sulla quantità di energia trasportata e sui consumi energetici annui, oltre al dettaglio sugli impianti presenti, affiancando agli indicatori quantitativi (classe energetica e indice di prestazione globale) quelli qualitativi.
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UNA GIORNATA PER PROMUOVERE LE AREE DI STUDIO AFFRONTATE DAL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO
INGEGNERIA: RICERCA DICATAM IL RESTAURO ARCHITETTONICO E LA GESTIONE DEI RISCHI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
In febbraio, nell’aula consiliare della Facoltà di Ingegneria a Brescia, si è svolta la “Giornata della ricerca del DICATAM, 2016”. L’obiettivo del convegno è stato la presentazione di alcune tra le principali attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) a cui afferiscono 62 fra docenti e ricercatori e circa 30 assegnisti, suddivisi in 12 gruppi di ricerca.
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L’incontro si è aperto con un ricordo del professor Gian Paolo Treccani, professore ordinario di Restauro Architettonico e vicedirettore del Dicatam, recentemente scomparso, nel saluto del direttore professor Giovanni Plizzari, seguito dall’intervento del Magnifico Rettore professor Sergio Pecorelli, che ha lo ha ricordato personalmente. Nell’intervento “In ricordo di Gian Paolo Treccani. Il restauro architettonico tra ricerca e progetto verso nuove prospettive interdisciplinari” i suoi collaboratori hanno ripercorso le principali fasi della sua carriera accademica e di studioso, dalla lunga esperienza come Architetto Direttore presso la So148
printendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, al ruolo di docente universitario al Politecnico di Milano, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, fino al suo arrivo (nel 2000) presso l’Ateneo bresciano, dove ha avviato importanti ricerche orientate prevalentemente ai temi dei danni bellici al patrimonio monumentale durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e agli studi sul rapporto fra terremoti e edificato storico, ed è stato presidente del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Rappresentanti di ciascuna macro-area di ricerca (tre in totale: Area Ingegneria Civile, Territorio
L’INTERVENTO SUGLI IMMOBILI DI PREGIO STORICO NECESSITA SEMPRE PIÙ DI UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE
e Ambiente; Area Architettura e Area Matematica), hanno poi dettagliatamente presentato alcune delle ricerche in corso e i temi di approfondimento affrontati negli ultimi anni, mettendo in luce le collaborazioni in atto con prestigiosi istituti di ricerca nazionali e internazionali, le potenzialità di sviluppo e di sinergia col mondo produttivo, industriale e terziario bresciano e non solo, anche grazie a fondi di ricerca ottenuti tramite bandi pubblici o finanziamenti di enti pubblici o privati. Il convegno è stata l’occasione per mettere in evidenza come l’introduzione di sistemi innovativi sia nell’approccio conoscitivo sia come prodotti della ricerca abbia consentito al Dipartimento Dicatam di raggiungere livelli di eccellenza all’interno dell’Ateneo bresciano, garantita anche dalla interdisciplinarietà e collaborazione reciproca promossa dai docenti. I numerosi settori di ricerca mettono a disposizione del territorio bresciano e ai circa 1500 studenti un ampio background di conoscenze che, a livello didattico, trovano sbocco nei corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e di Ingegneria Edile-Architettura, attivati presso il DICATAM. In particolare, il corso in Ingegneria Edile-Architettura è orientato alla riqualificazione del costruito e dell’ambiente urbano, è quinquennale a ciclo unico e fornisce una laurea riconosciuta in tutti i paesi europei, unica nell’Università di Brescia. Presso il Dipartimento è attivo anche il corso di laurea magistrale internazionale in “Civil and Environmental Engineering”, con insegnamenti in lingua in-
glese e un corso di Dottorato in Ingegneria Civile e Ambientale, frequentato da circa 30 studenti e strutturato in cinque curricula: 1) Metodologie e tecniche appropriate nella cooperazione internazionale allo sviluppo; 2) Metodi e modelli matematici per l’ingegneria; 3) Recupero di edifici storici e contemporanei; 4) Analisi e gestione dei rischi naturali; 5) Luoghi e tempi della città e del territorio. Per lo svolgimento delle attività di ricerca, il Dipartimento Dicatam si avvale dei laboratori di: geotecnica; grafica, rilievo e rappresentazione; idraulica e idrologia; ingegneria sanitaria e ambientale; legno; prove materiali 149
“Pietro Pisa”; trasporti; Calcolo Scientifico area Matematica, in aggiunta al Brixia Accessibility Lab. La struttura che il Dipartimento ha assunto negli anni ha portato allo svolgimento di attività sempre più interdisciplinari, in piena sintonia con il piano strategico di Ateneo “Health and Wealth” per le diverse tematiche ambientali e le conseguenti ripercussioni sulla salute e la sicurezza della popolazione. Ulteriori informazioni si trovano sul sito http://www.unibs.it/ dipartimenti. Giovanni Plizzari (direttore del dipartimento Dicatam)
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
IL BREVETTO ITALCEMENTI PROVATO A EXPO CATTURA GLI INQUINANTI E LI TRASFORMA IN SALI INERTI
IL CEMENTO BIODINAMICO CON L’ANIMA VERDE HI-TECH CHE PUÒ PULIRE L’ARIA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Il cemento biodinamico brevettato da Italcementi (i.active Biodynamic) racchiude in sé alcune caratteristiche che lo rendono un prodotto di enorme interesse per il comparto edilizio, a cominciare dalla sua componente “bio”, dovuta al principio attivo Tx Active (sempre brevettato da Italcementi). Ma in che cosa consiste? Il materiale in questione ha delle proprietà fotocatalitiche, ovvero a contatto con la luce del sole il Tx Active permette di “catturare”
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
Un prodotto versatile, dal cuore “green”, che è venuto alla ribalta in occasione di Expo 2015, a Milano. Parliamo del cemento biodinamico, brevetto di Italcementi che con questo innovativo materiale ha “rivestito” il Padiglione Italia all’Esposizione Universale milanese chiusasi lo scorso ottobre. alcuni elementi inquinanti presenti nell’aria per trasformarli in sali inerti. In questo modo si può abbattere la concentrazione di smog, liberando (almeno parzialmente) l’atmosfera da elementi dannosi 150
per la salute. Ma non è tutto: la malta, infatti, prevede l’utilizzo per l’80% di aggregati riciclati, in parte provenienti dagli sfridi di lavorazione del marmo di Carrara, che conferiscono una brillanza superiore ai cementi bianchi tradizionali. Se il Tx Active è il segreto “ecosostenibile” del cemento biodinamico, la sua versatilità è frutto di un altro “asso nella manica”. Parliamo infatti di un materiale di estrema fluidità, al punto da
PROMETTE LINEE CURVE, SINUOSE, E ARDITE PER PALAZZI MODERNI “MANGIA SMOG”
consentire anche la realizzazione evidente come sia possibile readi forme complesse, in partico- lizzare facciate biodinamiche che lare quelle curve. Mostrando i consentano di combinare l’arditezdati, si parla di una za formale di progetti fluidità maggiore di che spingono al limite La “dinamicità” è tre volte rispetto alle le capacità di un mateuna caratteristica riale con la possibilità malte classiche (300 in grado di mm contro 100 mm) che quanto costruito consentire la ed è inoltre due volpossa sottrarre inquirealizzazione di te più resistente alla namento all’aria che forme complesse compressione (oltre respiriamo. 60 MPa a fronte di Linee curve, si30 MPa delle malte nuose, ardite per paclassiche) così come alla flessione lazzi “mangia smog”. Un binomio (oltre 10 MPa a fronte di 5MPa dei cui pare davvero difficile resistere. materiali tradizionali). Con caratLa “dinamicità” infatti è una teristiche di questo tipo, risulta caratteristica propria del nuovo
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materiale, che presenta una fluidità tale da consentire la realizzazione di forme complesse come quelle che hanno caratterizzato i pannelli di Palazzo Italia ad Expo. Con questa soluzione, quindi, si esaltano le possibilità di progettazione architettonica, che possono essere spinte verso nuove forme sia in edifici di grandi dimensioni, sia nelle soluzioni di tipo residenziale. Per questo motivo la ricerca Italcementi oggi è oggetto di grande interesse: i risultati raggiunti sono evidenti, anche nella garanzia di un colore sempre più bianco brillante.
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
SPESSO L’INNOVAZIONE DIVIDE L’OPINIONE PUBBLICA COME NEL CASO DELLA TOUR EIFFEL
ARCHITETTURA INCOMPRESA: I NOVE CAPOLAVORI PIÙ CONTESTATI AL MONDO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
Se il riferimento è ad opere grandiose di architettura, per le quali non solo i costi sono da capogiro, ma anche i progetti, è facile che l’opinione pubblica si divida fra entusiasti e detrattori. In alcuni casi, tuttavia, le critiche sono davvero tante. In particolare in nove edifici distribuiti nel mondo che, a detta degli esperti, sono i più discussi in assoluto. Il postmoderno Portland Building
La Tour Eiffel simbolo di Parigi
La sede Petronas a Rio de Janeiro
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Partiamo dagli Stati Uniti per questo nostro viaggio nella «controversia». Il Portland Building, realizzato nel 1980, è una delle più grandi strutture postmoderne del globo e rappresenta l’emblema della città dal punto di vista architettonico. Commissionato dal Comune di Portland come edificio civile, è stato al centro di aspre discussioni sulla sua validità. Progettato con lo scopo di celebrare i residenti, ha invece scatenato la loro furia. Per quanto riguarda il design, si distingue per maestose colonne rosse, alternate a piccole finestre oscuranti. La struttura di 15 piani, è situata vicino al municipio di Portland e contiene sedi per molti enti pubblici della città, con spazi anche affittabili ai piani superiori. Se ci spostiamo nel vicino Canada, il Rom, Royal Ontario Museum a Toronto, è da annoverare, secondo gli architetti di mezzo mondo, fra gli edifici più brutti. Ha sollevato numerose polemiche dal momento della sua apertura nel giugno 2007, dopo lunghi lavori di ristrutturazione. É diventata celebre la critica di Lisa Rochom che sulla rivista «The Globe and Mail» scrisse che il nuovo Rom faceva infuriare il mondo. «Oppressivo, angustiante e persino infernale» sono stati gli aggettivi utilizzati
LA SAGRADA FAMILIA DI ANTONI GAUDÌ MERITA IL TITOLO DI CANTIERE ETERNO: INIZIATA NEL 1883 SARÀ CONCLUSA NEL 2026
per etichettarlo. D’altro canto, c’è chi, invece, continua a vederlo come grandioso monumento di architettura. Insolito e originale, il Markel Building di Richmond in Virginia è una delle costruzioni che più hanno sollevato polemiche. L’architetto Haig Jamgochian, che ne ha firmato il progetto, ha espressamente dichiarato di aver tratto ispirazione da una patata al forno, per la sua progettazione. In Brasile sorge il Petronas Headquarters, un edificio di Rio de Janeiro, che alcuni critici hanno paragonato senza pietà ad una sorta di incrocio fra una costruzione lego e una struttura penitenziaria. Colpa di un audace gioco di pieni e vuoti. Fra le strutture più discusse c’è anche la Sagrada Familia, il capolavoro architettonico di Antoni Gaudì di Barcellona. Dapprima i lavori erano stati affidati a Francesc del Villar, ma a seguito di alcuni disaccordi, vennero assegnati a Gaudì, il quale ci lavorò per quasi 40 anni, a partire dal 1883. Alla sua morte, erano terminate solo alcune sezioni. Dal 1960, è iniziata un’accesa discussione che ha coinvolto anche gli architetti Le Corbusier e Alvar Aalto, secondo i quali era necessario modernizzare i disegni di Gaudì ormai vecchi. La data di conclusione dei lavori è proiettata addirittura al 2026. Quando si pensa ad una grandiosa libreria nazionale, è vero, il pensiero non vola subito a Pristina. In Kosovo, infatti, la National Library non è tra le più belle del mondo. Vanta, al contrario, un design davvero innovativo che non è stato accolto nel migliore dei modi dai residenti. L’edificio
La Sagrada Familia sarà completata nel 2026
Il Markel Building di Richmond
Non sempre lo sforzo creativo viene compreso nell’immediato: la Tour Eiffel in origine fu contestatissima, oggi è il simbolo stesso di Parigi.
La National Library di Pristina
Il Rom, Royal Museum a Toronto
assomiglia moltissimo ad un alveare. Venne ultimato nel 1982, in forte ritardo rispetto a quanto previsto. Concepita in un momento in cui il governo federale jugoslavo puntava a rafforzare il Kosovo in funzione antiserba, la biblioteca
aprì i battenti in una fase in cui la Repubblica Socialista Federale Jugoslava si avviava verso la crisi economica, sociale e politica che ne avrebbe sancito la fine. Un altro dei nove edifici più discussi è il Walkie Talkie di
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IL WALKIE TALKIE DI LONDRA VIENE PARAGONATO AD UN PALLONCINO GONFIATO PRONTO A SCOPPIARE
Londra. Si tratta di un grattacielo dalle pareti in vetro leggermente concave. La struttura curvilinea lo renderebbe, secondo alcuni, simile ad un palloncino gonfiato che è sul punto di scoppiare. Ma non è tutto. L’acceso dibattito che è nato attorno a questa costruzione, è relativo anche alla tendenza che avrebbero le sue pareti, di potenziare il riflesso del sole e deformare alcuni oggetti al suolo. Londra però ha un nuovo giardino pensile, aperto a gennaio dello scorso anno proprio negli ultimi tre piani (35, 36 e 37) del grattacielo Walkie Talkie. Centinaia di alberi, cespugli e giganteschi vasi di fiori sono stati issati fino a 150 metri di altezza per creare il giardino. La vista a 360 gradi della City, del Tamigi e dell’intera città dal giardino pensile con vetrate a tutt’altezza è spettacolare. Nonostante la bellezza del panorama, lo sky garden è già bersagliato dalle critiche. Non è rimasta immune da feroci detrazioni neppure la Tour Eiffel di Parigi. Le critiche piovvero subito dopo l’installazione. L’accusa era di deturpare il paesaggio. Non si sottrasse a questa pratica anche Guy de Maupassant. Lampione, ciminiera, mostruosa, tragica e orribile sono solo alcune delle etichette che le sono state affibbiate. Oggi, è grande polo di attrazione turistica tanto che sarebbe difficile pensare a Parigi senza la Tour Eiffel. E infine, concludiamo con il Sydney Opera House, la monumentale struttura australiana affidata al danese Jørn Utzon, il cui operato, però, sollevò alcune critiche relative al suo perfezionismo e ai costi. Costretto alle dimissioni ed estromesso, fu rimpiazzato
Il Sidney Opera House, la monumentale struttura australiana affidata al danese Jorn Utzon
La Sydney Opera House, monumentale struttura australiana affidata al danese Jørn Utzon, sollevò alcune critiche relative al suo perfezionismo e ai costi.
Londra conta su di un nuovo giardino pensile negli ultimi tre piani del Walkie Talkie
dal nuovo architetto Peter Hall, australiano. Si sforarono i tempi e i costi anche in questo caso. Con i suoi 102 milioni di dollari spesi in complesso, è tra gli edifici più costosi del mondo. Costituisce, comunque, una delle più significative architetture realizzate nel XX secolo e tale da rappresentare quasi un’icona non solo per la città di Sydney, in 154
cui sorge, quanto per l’Australia stessa. Il teatro dell’opera (1.530 posti) venne inaugurato dalla regina Elisabetta II d’Inghilterra il 20 ottobre 1973. L’apertura fu trasmessa in televisione, con fuochi d’artificio e l’esecuzione della Nona sinfonia di Beethoven. Wilda Nervi
CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti: sig. ERNESTO BRUNI ZANI dott. ARTURO DOTTI geom. MARIO PAROLINI Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri: geom. STEFANO ASSINI geom. PRIMO IDER geom. PAOLO BETTONI geom. RENATO PE geom. GIULIANO CAMPANA ing. FABIO RIZZINELLI ing. ANGELO DELDOSSI geom. ANGELO ZILIANI rag. FAUSTO GASPARINI REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore
rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA sig. RAFFAELE COLLICELLI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI geom. RUDY GATTA
rag. CORRADO GATTI sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI sig. GIANNINO ZANARDELLI
COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:
geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI
sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI
GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti
arch.GIACOMO GAIDONI
ing. ALBERTO MAZZOLA
Consiglieri: arch. SEVERINO ARICI sig. SANTO PRANDELLI geom. ALBERTO DI LERNIA arch. ALESSANDRA SILVIOLI sig. LUCA PAVONI geom. ANDREA STEFANINI COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:
geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI
rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
LAVORO
- INPS - garanzia giovani - età del lavoratore assunto bonus occupazionale - decreto direttoriale n. 385/2015 circolare n. 32/2016 pag. 166
- Durc - Ministero del Lavoro - circ. n. 5/2008 - benefici normativi e contributivi - nota n. 1677/2016 pag. 158
INAIL - INPS - lavoratori italiani all’estero - retribuzioni convenzionali per l’anno 2016 - effetti contributivi e calcolo dei premi assicurativi - circolari n. 2/2016 e n. 23/2016 pag. 166
- Contributo di licenziamento - art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 - esenzione di versamento per il settore edile per l’anno 2016 pag. 158 - INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria - termine di decadenza delle autorizzazioni - computo delle ore fruibili per la determinazione del limite integrabile messaggio n. 779/2016 pag. 159
- Testo unico sulla sicurezza - D. Lgs. 81/08 - sicurezza delle macchine perforatrici - guida INAIL pag. 168 - Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di gennaio 2016 pag. 168
- Ministero del Lavoro - Dlgs. n. 8/2016 - Violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale - Depenalizzazione - circolare n. 6/2016 pag. 160
TRIBUTI
- Ministero del Lavoro - art. 1 co. 118 legge n. 190/2014 assunzione a tempo indeterminato - diritto di precedenza - esonero contributivo - interpello n. 7/2016 pag. 161
- Benefici fiscali per il recupero edilizio e l’acquisto di case da locare - circolare ministeriale (C.M. 3/E/2016) pag. 180
- Ministero del Lavoro -Cassa integrazione guadagni straordinaria - trattamento in favore dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali circolare n. 1/2016 pag. 161
- Trasferimenti immobiliari in fase d’asta giudiziaria misure fiscali (D.L. 18/2016) pag. 181 - Risparmio energetico - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate pag. 182
- Ministero del Lavoro - cassa integrazione guadagni straordinaria - criteri per l’approvazione dei programmi decreto del Ministero del Lavoro n. 94033/16 pag. 162
- Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili” - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate pag. 183 - Riduzione Imu/Tasi per le abitazioni concesse in comodato – condizioni (R.M. 1/DF/2016) pag. 184
- Ministero del Lavoro - L. n. 68/99 - collocamento obbligatorio – prospetto informativo - proroga al 15 maggio 2016 - nota n. 970/2016 pag. 163
INDICI
- INPS - art. 1 co. 118 Legge n. 190/2014 - assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 - esonero contributivo - messaggio n. 459/2016 pag. 165 - INPS - tutela della maternità - D. Lgs. n. 151/2001 Legge n. 92/2012 - contrib. servizi per l’infanzia pag. 165
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- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 186
- Tfr - legge 297/82
pag. 186
- Indice Istat del costo della vita
pag. 186
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
VARIE
- L’imposta di bollo e i diritti di segreteria nei contratti pubblici pag. 187
- Convenzione per le imprese associate a canoni decisamente concorrenziali per noleggio a lungo termine di autovetture e autoveicoli pag. 194
- Precisazioni dall’Anac sul soccorso istruttorio pag. 188
- Terre e rocce da scavo - parere favorevole del Consiglio di Stato alla bozza del nuovo regolamento pag. 194
- L’impresa che acquisisce la SOA con documentazione falsa può essere sanzionata dall’Anac fino a 51 mila euro pag. 188
- MUD 2016 - servizio di Ecocerved
- Chiarimenti dell’Autorità sul sistema Avcpass pag. 188
- Relazione annuale amianto - trasmissione informatizzata - circolare della Regione Lombardia su Ge.m.a. pag. 195
- Costi interni della Sicurezza da indicare nell’offerta: 1) obbligo 2) contrasto con i principi comunitari pag. 189
ANCE INFORMA pag. 196
- Non vi può essere esclusione dalla gara se non dopo il soccorso istruttorio pag. 190 - Le risorse indicate nel contratto di avvalimento devono essere espresse e proporzionali ai requisiti prestati - alla mancata indicazione non può ovviarsi con il soccorso istruttorio pag. 190
URBANISTICA
- Approvata la seconda variante al PGT del Comune di Brescia
pag. 191
- DIA, non è più obbligatoria la presentazione telematica
pag. 192
- DIA e verifica sulla completezza della documentazione
pag. 192
pag. 195
- Aree a parcheggio: chiarimenti dalla Cassazione pag. 193
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LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
DURC MINISTERO DEL LAVORO CIRC. N. 5/2008 BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI NOTA N. 1677/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato con nota n. 1677 del 28 gennaio 2016, che si riproduce in calce alla presente, una tabella completa delle agevolazioni normative e contributive, la cui fruizione è subordinata, tra gli altri, anche al possesso del DURC regolare. Tale tabella riepilogativa é disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota in commento. Tale obbligo, introdotto dalla Finanziaria 2007,Legge n. 296/2006 - art.1, comma 1175, era già stato oggetto di alcuni chiarimenti mediante circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008. In particolare, è stato specificato che i suddetti benefici si configurano quali trattamenti speciali ed eccezionali nei confronti di coloro i quali, in presenza di determinati requisiti (tra cui il DURC regolare e il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), sono ammessi al trattamento agevolato che riduce o elimina oneri di carattere economico-patrimoniale. L’aggiornamento dell’allegata tabella si è reso necessario alla luce degli ultimi interventi normativi che hanno interessato la materia. Ministero del Lavoro Roma, 28/01/2016 Nota 0001677 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - ML circ. n. 5/2008 benefici “normativi e contributivi”. Questo Ministero, con circ. n. 5/2008 ha già fornito chiarimenti in ordine al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - nonché al rispetto degli “altri obblighi di legge” e della contrattazione collettiva - al fine della fruizione di benefici “normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, ai sensi dell’art. 1. comma 1175, L. n. 296/2006. Al riguardo la predetta circolare, che si richiama integralmente sul punto, chiariva che: - “il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina
generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una“eccezione” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato PANTONE 281 che riduce o elimina totalmente CMYK 100 - 72 - 0 - 32 tali oneri ”; - “per quanto attiene contributivi RGB 0 - ai 40 -benefici 104 (...) gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori” ; - “non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.). territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie coni ratti tali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario” ; Ciò premesso, la circ. n. 5/2008 recava un elenco - sia pur esemplificativo e non esaustivo- delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC. A tal riguardo, stanti numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, si ritiene opportuno - sentiti gli Istituti previdenziali - di dover trasmettere a codesti Uffici un elenco aggiornato, pur sempre di carattere esemplificativo, dei benefici in questione.
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO - ART. 2, COMMA 31 DELLA LEGGE N. 92/2012 - ESENZIONE DI VERSAMENTO PER IL SETTORE EDILE PER L’ANNO 2016 Si informa che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 26 febbraio 2016 della conversione in legge del c.d. Decreto “Milleproroghe”(Legge 25/2/2016 n. 21) é stato confermato, anche per l’anno 2016, che le imprese edili non
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sono tenute al versamento del contributo di licenziamento quando l’interruzione del rapporto di lavoro é stata determinata dal completamento delle attività e chiusura del cantiere. PiùPANTONE precisamente contrariamente a quanto COOL GRAY 9 segnalato CMYK 0 - 0 -sul 0 - 60Notiziario del Collegio n. 2/2016 partire RGB 135a- 135 - 135 dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre il 2016 il contributo di cui trattasi non é dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Si rammenta che nei casi diversi da quelli riportati nei precedenti punti a) e b) la Legge n. 92/2012 dispone che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto é proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro A tal proposito si precisa che la restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Inoltre la norma in commento prevede che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi o rispettivamente ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi del rapporto di lavoro, a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario. Infine si rammenta che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le
LAVORO
seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: - dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore.
INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - TERMINE DI DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI COMPUTO DELLE ORE FRUIBILI PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE INTEGRABILE MESSAGGIO N. 779/2016 Si segnala che di recente l’Inps é intervenuta per precisare alcuni aspetti conseguenti alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. n. 148/2015 entrato in vigore lo scorso 24 settembre 2015 (cfr. Circolari del Collegio nn. 48 e 68 del 2015 nonché Not. n. 10/2015 e Not. n. 11/2015 ). I chiarimenti in parola riguardano: a) termine di decadenza entro il quale effettuare il conguaglio delle autorizzazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo); b) computo dei periodi di Cigo effettivamente fruiti per il calcolo del limite integrabile. a) Termine di decadenza entro il quale effettuare il conguaglio delle autorizzazioni di Cigo Il prossimo 25 marzo 2016 scade il termine entro il quale é possibile chiedere il conguaglio dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria autorizzati prima del 24 settembre 2015 e terminati entro la medesima data. Il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto un termine di decadenza di 6 mesi entro il quale chiedere il conguaglio (o la richiesta di rimborso) dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni autorizzati dall’Inps. - Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si é concluso prima del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso e quindi le autorizzazione devono essere conguagliate (o chieste a rimborso) entro
il 25 marzo 2016. - Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, i 6 mesi decorrono dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. L’Inps ha ribadito che per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’Istituto territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra: - data di entrata in vigore del decreto legislativo; - data del provvedimento di concessione (delibera Inps o decreto CIGS); - fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione. Di seguito può essere utile fornire alcuni esempi pratici (Entrata in vigore del Decreto: 24 settembre 2015). Esempio 1: - periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2016 al 07.04.2016 - data delibera Inps: 15.04.2016; - termine di decadenza: 31.10.2016 e ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza ottobre 2016; - data decorrenza 6 mesi: 30.04.2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione) Esempio 2: - periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2016 al 07.04.2016 - data delibera Inps: 09.05.2016; - termine di decadenza: 10.11.2016 e ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza novembre 2016; - data decorrenza 6 mesi: 09.05.2016 (data del provvedimento di concessione). Esempio 3: - periodo autorizzazione CIGO: dal 22.02.2015 al 07.04.2015 - data delibera Inps: 20.07.2015; - termine di decadenza 25.03.2016 e ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016; - data decorrenza 6 mesi: 24.09.2015 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015). b) Computo dei periodi di Cigo effettivamente fruiti per il calcolo del limite
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integrabile. L’Inps con messaggio n. 779 del 16 febbraio 2016 ha ribadito che fino al momento dell’adozione di un apposito decreto del Ministero del lavoro previsto dalla riforma degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), le Sedi territorialmente competenti, in occasione dell’istruttoria della domanda di Cigo, dovranno continuare ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali. Pertanto, ai fini istruttori, ferma restando la centralità della relazione tecnica, eventualmente integrabile in sede di valutazione da parte delle Sedi Inps, non è necessario che l’azienda esibisca documenti di bilancio in virtù del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili di Cigo. Il messaggio in commento ha inoltre confermato che le aziende dovranno autocertificare in sede di domanda i periodi di Cigo già fruiti o goduti, al fine di evitare che siano computati non solo i periodi effettivamente fruiti ma anche quelli solamente richiesti e autorizzati. Il chiarimento fornito dal messaggio in commento, supera la più restrittiva interpretazione inizialmente proposta da alcune sedi territoriali dell’Inps (tra le quali anche quella di Brescia). Pertanto pare, ad oggi, definitivamente chiarito che nel verificare il rispetto del requisito secondo cui “non possono essere autorizzate ore di cassa integrazione ordinaria eccedenti il limite di un terso delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente le domande di concessione” si deve far riferimento alle sole ore di cassa effettivamente fruite (mentre non sono da computarsi quelle richieste ed autorizzate ma non fruite). Si rammenta che in questo conteggio rilevano le sole ore fruite a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 148/2015, essendo ininfluenti quelle fruite precedentemente. Al contrario, nel limite di durata delle 52 settimane nel biennio mobile si devono computare anche i periodi di cassa fruiti prima del 24 settembre 2015. Come precisato nel messaggio n. 779/2016, in occasione della presentazione delle domande di cassa integrazione le imprese dovranno autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 i periodi di cassa già fruiti precedentemente. Tale autocertificazione può essere inviata anche utilizzando il cassetto previdenziale bidirezionale, specificando le domande di cassa cui ci si riferisce. In allegato si fornisce un modello di autocertificazione.
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MINISTERO DEL LAVORO DLGS. N. 8/2016 VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE DEPENALIZZAZIONE CIRCOLARE N. 6/2016 Si informa che con circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha diramato le prime indicazioni operative in merito al D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (cfr. Not. n. 2/2016), che dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando significative modifiche anche al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale. Di seguito se ne evidenziano i principali aspetti di più immediato interesse. In primo luogo, il Ministero del Lavoro fa presente che la depenalizzazione riguarda: - i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda; - i reati puniti con la sola pena pecuniaria che, nelle ipotesi aggravate, prevedono l’applicazione della pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria (in questi casi, l’ipotesi aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione, andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato). Non sono peraltro oggetto di depenalizzazione: - i reati previsti dal Codice penale (salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 8/2016); - i reati di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione di straniero); - i reati indicati nell’allegato al D. Lgs. n. 8/2016, fra i quali i reati contemplati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Ciò premesso, il Ministero del Lavoro sottolinea che il D. Lgs. n. 8/2016 distingue due regimi sanzionatori, applicabili, rispettivamente, agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore di tale decreto (“regime intertemporale”), ed agli illeciti commessi dopo la predetta data (“regime ordinario”). Con riferimento alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, l’art. 8 del D. Lgs. n. 8/2016: - al comma 1, prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con
decreto divenuti irrevocabili (viene quindi sancita l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali); - al comma 3, stabilisce inoltre che non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato. Ai sensi del successivo art. 9, nei casi indicati dall’art. 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016, dispone la trasmissione degli atti del procedimento penale alla autorità amministrativa (cioè, nelle materie di interesse, alla Direzione territoriale del lavoro competente ad irrogare la relativa sanzione amministrativa), salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Nello specifico: - se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, sempre che il reato non risulti già estinto per qualsiasi causa e, quindi, il pubblico ministero non ne richieda al giudice l’archiviazione; - se invece l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, a norma dell’art. 129 del Codice di procedura penale, sentenza inappellabile, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone, in questo caso, la trasmissione degli atti alla competente Direzione territoriale del lavoro. Quanto sopra rilevato, la circolare in esame precisa che le Direzioni territoriali del lavoro: - ricevuti gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria o dal pubblico ministero, devono redigere e notificare al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido - entro novanta giorni dalla ricezione degli atti stessi (ovvero, entro trecentosessanta giorni, per i trasgressori residenti all’estero) - il verbale unico di contestazione e notificazione, di cui all’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; - ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa, devono assumere come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e, su tale importo, applicare la riduzione prevista dall’art. 16 della Legge n. 689/1981. Laddove la pena edittale sia determinata tra un limite minimo e massimo, il calcolo della sanzione amministrativa deve essere effettuato applicando direttamente i criteri indicati dallo stesso art. 16. Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della san-
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zione edittale, pari al doppio del relativo importo (oltre alle spese del procedimento), entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Qualora il trasgressore non provveda al versamento dell’importo ridotto ai sensi del citato art. 16, si applicano le ulteriori disposizioni della Legge n. 689/1981, in tema di redazione del rapporto e di redazione e notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 della predetta legge). Ai fini dell’emanazione dell’ordinanzaingiunzione deve comunque essere rispettato l’originario limite massimo della pena prevista per il reato oggetto di depenalizzazione. Sempre con riferimento al “regime intertemporale”, il Ministero del Lavoro rimarca che tale regime riguarda anche gli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica (a norma dell’art. 347 del Codice di procedura penale), il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ma non sia stato ancora notificato, alla suddetta data, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Il medesimo regime si applica altresì nei casi in cui, nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato entro il 6 febbraio 2016, al medesimo non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge. Diversamente, le ipotesi di illecito per le quali entro il 6 febbraio 2016 sia stato emanato il verbale di ottemperanza con contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e sia intervenuto il pagamento nel rispetto del termine di legge, sono definite secondo la disciplina dettata dall’art. 15 del D. Lgs. n. 124/2004, anche se il pagamento sia stato effettuato oltre la suddetta data. Per quanto riguarda gli illeciti commessi dopo il 6 febbraio 2016, la circolare ministeriale rimarca che: - le sanzioni amministrative edittali vengono articolate dall’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 8/2016, su tre fasce, secondo le rispettive misure minime e massime: - da € 5.000 a € 10.000, per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a € 5.000; - da € 5.000 a € 30.000, per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a € 20.000; - da € 10.000 a € 50.000, per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a € 20.000; - l’importo da irrogare per le sanzioni stabilite in misura variabile, sulla base
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delle fasce sopra indicate, segue i criteri di determinazione della sanzione amministrativa fissati dall’art. 16 della Legge n. 689/1981; - ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 8/2016, se per le violazioni indicate dal comma 1 dello stesso articolo è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti edittali minimi e massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000. Pertanto, se in virtù del calcolo proporzionale la somma dovuta risulta inferiore ad € 5.000, la sanzione da irrogare deve essere adeguata a tale importo minimo e su quest’ultimo devono essere applicate le riduzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, nei casi di ottemperanza alla diffida emessa dal personale ispettivo, e dall’art. 16 della Legge n. 689/1981. Da ultimo, la circolare in commento si sofferma sul dettato dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 8/2016, che apporta modifiche all’art. 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. A seguito delle suddette modifiche: - l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps, per un importo superiore ad € 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032 (tale fattispecie, quindi, non è stata depenalizzata); - se invece l’importo omesso non è superiore ad € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Al riguardo, il Ministero ritiene che nella fattispecie: - debba essere esclusa l’applicazione dell’istituto della diffida, di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, risultando applicabile solo la procedura prevista dagli articoli 14 (contestazione e notifica della violazione) e 16 (pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta) della Legge n. 689/1981; - ferma restando la competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail ad irrogare le sanzioni
per gli illeciti commessi dal 6 febbraio 2016, per ragioni di economia amministrativa, l’autorità destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria possa essere la sede provinciale dell’Inps territorialmente competente.
MINISTERO DEL LAVORO ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DIRITTO DI PRECEDENZA ESONERO CONTRIBUTIVO INTERPELLO N. 7/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 7del 12 febbraio 2016 ha chiarito che è possibile fruire dell’esonero contributivo per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato quando questa avvenga prima che un altro lavoratore manifesti per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza Il Dicastero ha infatti precisato che il datore di lavoro può fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione ad una assunzione (o ad una trasformazione) a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a tempo determinato o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato, per iscritto e prima dell’assunzione stessa, il diritto di precedenza di cui all’art. 24 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Al riguardo, il Ministero del Lavoro sottolinea che: - il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto da cui risulta l’apposizione del termine (ad esempio la lettera di assunzione), come espressamente previsto dall’art. 24 del citato D. Lgs. n. 81/2015; - l’esercizio del diritto di precedenza consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge; - in mancanza o comunque fino a quando il datore di lavoro non riceva tale manifestazione di volontà, questi può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fruendo dell’esonero contributivo, ove ne ricorrano i presupposti; - la condizione ostativa di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (già contenuta nell’art. 4, comma 12, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e secondo la quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assun-
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zione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da legge o contratto collettivo), trova applicazione, con specifico riferimento al diritto di precedenza, solo laddove il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto. Per quanto riguarda il godimento dell’esonero contributivo di cui alla Legge n. 190/2014, il Ministero del Lavoro richiama le condizioni già previste dall’art. 4, comma 12, della Legge n. 92/2012, ed ora contenute nell’art. 31 del citato D. Lgs. n. 150/2015, nonché i chiarimenti forniti dall’INPS con circolare della Direzione Generale n. 17/2015 (v. Circolare n. 76 del 4/2/15). Ne consegue che l’eventuale esercizio del diritto di precedenza da parte del soggetto assunto o trasformato a tempo indeterminato non preclude l’accesso a tale
MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA TRATTAMENTO IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI CIRCOLARE N. 1/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 ha fornito alcuni chiarimenti, alla luce dell’abrogazione dell’art. 3 della L. n. 223/91, in merito alla fruizione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) nel caso di imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le altre causali, a titolo di esempio crisi o riorganizzazione, previste dalla previgente normativa, nonché dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali. In particolare, la nota ministeriale ha chiarito che, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2016, alle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, potrà essere riconosciuto, limitatamente al periodo già richiesto, un nuovo programma di Cigs a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino, te-
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lematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale ne richiedano la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali, nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. Al riguardo, il Ministero evidenzia che, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’Inps è tenuta ad interrompere l’erogazione del trattamento di Cigs già concesso ed, a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, a riconoscere nuovamente il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione fino alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.
MINISTERO DEL LAVORO - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI - DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 94033/16 Si informa che il Ministero del Lavoro con Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016, pubblicato sul sito www.lavoro.gov. it lo scorso 8 febbraio 2016 ed entrato in vigore il giorno successivo (9 febbraio 2016), ha definito i criteri di valutazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratti di solidarietà, nonché i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia (ai sensi degli 20 e 21 del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015). Il decreto ministeriale di cui trattasi ha inoltre indicato i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni della attività dell’impresa che esercita l’influsso gestio-
nale prevalente, di cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015. Riorganizzazione aziendale (art. 1) Per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale (causale - si ricorda - che ha assorbito e ricompreso in sé le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale, di cui alla previgente normativa) occorre la contestuale presenza delle seguenti condizioni: -•programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma: - deve essere predisposto anche nelle ipotesi di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva; - può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnati nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale, rivolta al recupero ed alla valorizzazione delle risorse interne; - valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici, sia nazionali che dei fondi dell’Unione europea, superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente; - sospensioni dal lavoro motivatamente ricollegabili (nell’entità e nei tempi) al processo di riorganizzazione da realizzare. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D. Lgs. n. 148/2015, le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato; - previsione di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi: - il rientro in azienda dei lavoratori sospesi; - il riassorbimento di detti lavoratori all’interno di altre unità produttive della stessa impresa, ovvero di altre imprese; le iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere precisate nel dettaglio le modalità di gestione; - esplicitazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati. In sede di prima applicazione del decreto ministeriale in esame, i piani di riorganizzazione vengono esaminati anche con riferimento agli interventi di Cassa Inte-
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grazione Guadagni straordinaria già attuati dall’impresa richiedente, a prescindere dal valore degli investimenti suindicato. Crisi aziendale (art. 2) Ai fini dell’approvazione dei programmi di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni di seguito indicate: - andamento a carattere negativo ovvero involutivo degli indicatori economicofinanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato di impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente. - L’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria; - in via generale, ridimensionamento o, quanto meno, stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e, di norma, assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Qualora l’impresa abbia assunto o intenda assumere personale durante il periodo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, l’impresa stessa è tenuta a motivare la necessità di tali assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della integrazione salariale straordinaria; - presentazione di un piano di risanamento che: - definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale o settore di attività dell’impresa interessata all’intervento straordinario di integrazione salariale; - sia finalizzato a garantire la continuazione della attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione. Laddove nel corso dell’intervento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o al termine del medesimo preveda esuberi strutturali, l’impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi. In via generale, non sono presi in esame i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che: - abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria; - non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva; - abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente
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coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino, per le imprese subentranti, azioni volte al risanamento aziendale ed alla salvaguardia occupazionale. L’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale in commento dispone che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere altresì concesso quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In questa ipotesi, l’impresa deve rappresentare: - l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi; - la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi; - la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Tale fattispecie viene valutata: - pur in assenza delle condizioni, sopra descritte, concernenti l’andamento a carattere negativo o involutivo degli indicatori economico-finanziari ed il ridimensionamento - o, quanto meno, la stabilità - dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni; - sempre che sia presentato l’anzidetto piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale ed a garantire la continuazione della attività e la salvaguardia, seppure parziale, della occupazione. Contratto di solidarietà (articoli 3 e 4) Il decreto ministeriale in questione, all’art. 3, stabilisce, fra l’altro, che: - il contratto di solidarietà, stipulato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili (nell’ipotesi di impresa rientrante nel settore edile, devono essere indicati nel contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente);•il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per soddisfare le esigenze produttive soggette a fenomeni di natura stagionale; - per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario qualora venga dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Ai sensi del successivo art. 4: - l’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso;
- qualora, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, le parti ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. L’azienda è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e all’INPS. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario deve essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà; - in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori collocati in solidarietà; - nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale, può essere attivata una procedura di licenziamento collettivo soltanto con la non opposizione dei lavoratori. Disciplina del cumulo dell’intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale (art. 9) Secondo il disposto dell’art. 9 del decreto ministeriale in esame, nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito qualora: - gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 148/2015 (cioè, per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà); - i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, mediante specifici elenchi nominativi. Tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento. Disposizioni finali (art. 10) Le modalità ed i criteri indicati nel decreto in argomento si applicano alle istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. A partire dalla stessa data cessano di avere efficacia i Decreti Ministeriali: - 23 dicembre 1994 (“Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici”); - 22 luglio 2002, n. 31347 (“Criteri generali di concessione del trattamento di Cassa
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Integrazione Guadagni straordinaria alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali, ai sensi dell’art. 23, primo comma, della Legge 23 aprile 1981, n. 155”); - 20 agosto 2002, n. 31444 (“Criteri per l’approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”); - 20 agosto 2002, n. 31446 (“Criteri e requisiti per l’accertamento delle condizioni per l’intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia”); - 20 agosto 2002, n. 31447 (“Criteri per l’applicazione dei commi 9 e 10 dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223”); - 18 dicembre 2002, n. 31826 (“Criteri per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di cessazione di attività”); - 15 dicembre 2004, n. 35302 (con il quale sono state apportate modifiche al Decreto n. 31826/2002); - 10 luglio 2009, n. 46448 (“Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati contratti di solidarietà”); - 27 giugno 2014, n. 82762 (“Criteri e procedure per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore di lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e le loro articolazioni e sezioni territoriali”); - 10 ottobre 2014, n. 85145 (“Modifica all’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009, rubricato “deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223”).
MINISTERO DEL LAVORO - L. N. 68/99 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PROSPETTO INFORMATIVO PROROGA AL 15 MAGGIO 2016 - NOTA N. 970/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro ha comunicato con nota n. 970 del 17 febbraio 2016 che la scadenza per l’invio del prospetto informativo riferito all’anno 2015 è prorogata al 15 maggio 2016 e nel contempo ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità introdotte in materia
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di inserimento mirato delle persone con disabilità Il Dicastero con la nota in commento ha comunicato anche che i servizi informatici per l’inoltro del prospetto saranno disponibili a decorrere dal 15 aprile 2016. La stessa nota fornisce inoltre le indicazioni, di seguito evidenziate, circa le novità introdotte, in materia di inserimento mirato dei lavoratori con disabilità, dai provvedimenti legislativi emanati in attuazione del “Jobs act”. Si rammenta che permane l’esenzione dalla base di computo, per i datori di lavoro del settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori e’ considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Determinazione della base di computo Lavoratori assunti con contratto di apprendistato A conferma di quanto già previsto dalla previgente normativa, l’art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015, ha ribadito che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Pertanto, tra i soggetti non computabili agli effetti della determinazione del numero dei disabili da assumere sono da ricomprendere anche i lavoratori assunti con contratti di apprendistato. Lavoratori somministrati L’art. 34, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, n. 81, ha confermato il principio secondo cui il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di norme di legge o di contratto, ad esclusione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere. Lavoratori ammessi al telelavoro Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 80/2015 i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro privati che fanno ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva. L’esclusione, osserva il Ministero del Lavoro, presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro. Di conseguenza, laddove siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, i lavoratori in questione sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno. Computabilità nella quota di riserva Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro L’art. 4 del D. Lgs. 151/2015 ha aggiunto all’art. 4 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 3-bis, a norma del quale i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva. La computabilità del lavoratore è peraltro subordinata: - alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si trovava in condizione: - di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%; - di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; - ovvero di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per le persone con disabilità intellettiva e psichica; - all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio; - alla idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito. A quest’ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro precisa che il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni alle quali è adibito. Lavoratori con disabilità somministrati L’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015, stabilisce che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio. In proposito, il Ministero rimarca che: - la missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore; - considerato che la computabilità è legata
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alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa. Sospensione degli obblighi La nota in discorso richiama la circolare n. 22 del 24 settembre 2014 (v. Circolare n. 450 del 30/9/14), con la quale il Ministero del Lavoro ha informato che l’istituto della sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili, disciplinato dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 68/1999, si applica anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo dei lavoratori più prossimi ai trattamenti di pensione, previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo novellato dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (v. Circolare n. 2 del 2/1/13). In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, secondo quanto precisato dalla anzidetta circolare, la sospensione dell’obbligo deve intendersi limitata in proporzione al numero di lavoratori per i quali è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività. Esonero parziale autocertificato L’art. 5 del D. Lgs. n. 151/2015: - ha soppresso l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 5 della Legge n. 68/1999; - ha inserito nel citato art. 5 il comma 3-bis, secondo cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60‰ possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. In riferimento alla disposizione sopra richiamata, il Ministero del Lavoro segnala che: - i datori di lavoro privati possono avvalersi dell’esonero autocertificato dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 151/2015); - nelle more della adozione del decreto interministeriale cui è demandata la definizione delle modalità di versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro, entro sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero, nonché al servizio nel cui ambito territoriale insiste la sede legale, che intendono presentare
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autocertificazione dell’esonero ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, della Legge n. 68/1999; - il datore di lavoro che ha comunicato ai servizi competenti l’intenzione di avvalersi dell’esonero autocertificato, dovrà compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo. Qualora il suddetto decreto interministeriale sia già entrato in vigore, tale sezione potrà essere compilata a seguito della presentazione della autocertificazione nei termini fissati dal medesimo. Richiesta di avviamento e prospetto informativo L’art. 7 della Legge n. 68/1999 (relativo alle modalità delle assunzioni obbligatorie), nel testo modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 151/2015, stabilisce che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni disciplinate dall’art. 11 della Legge n. 68/1999. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco previsto dall’art. 8 della Legge n. 68/1999, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. Nell’ipotesi di mancata assunzione secondo le suindicate modalità entro il termine fissato dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 68/1999, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli stessi uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. In merito alle disposizioni sopra riportate, il Ministero del Lavoro evidenzia che: - i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Nel medesimo termine, i datori di lavoro possono, comunque, richiedere l’avviamento numerico, indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti; - decorso il predetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A questo fine, il datore di lavoro, preliminarmente, individua con il servizio competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti;
- atteso che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge n. 68/1999, la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi, se il prospetto informativo è presentato entro sessanta giorni dal momento in cui insorge l’obbligo di assunzione, lo stesso vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. - Qualora alla data di presentazione del prospetto informativo siano trascorsi i sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo, il prospetto vale unicamente come richiesta numerica ed il datore di lavoro deve indicare la qualifica in precedenza individuata presso gli uffici competenti.
INPS - ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE NEL 2015 ESONERO CONTRIBUTIVO - MESSAGGIO N. 459/2016 Si informa che l’Inps con messaggio n. 459 del 3 febbraio 2016 ha risposto per sua competenza agli interpelli n. 2 e 4 del 20 gennaio 2016 del il Ministero del Lavoro. L’Istituto ha quindi fornito i seguenti chiarimenti sul tema. Ha escluso la possibilità di fruire dell’esonero contributivo, previsto dall’art. 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo (con o senza partita IVA) o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo; Ha espresso l’avviso che, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, il predetto esonero contributivo può essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore titolare di trattamento pensionistico.
INPS - TUTELA DELLA MATERNITÀ - D.LGS. N. 151/2001 LEGGE N. 92/2012 CONTRIBUTO SERVIZI PER L’INFANZIA Si informa che l’Inps ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.inps.it) l’avviso concernente le istruzioni per l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/201212. Si rammenta a tal proposito che l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente: - per il servizio di baby-sitting; - oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo economico, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, potrà essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001. La domanda relativa, da presentarsi all’Inps esclusivamente per via telematica tramite il portale dell’Istituto o attraverso i patronati, potrà essere inviata fino al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dalla Legge di stabilità n. 208/2015. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese. Soggetti non ammessi alla presentazione della domanda Non sono ammesse alla presentazione della domanda: - le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, di-
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soccupate); - le lavoratrici autonome (tali lavoratrici saranno ammesse al beneficio, secondo il disposto dell’art.1, comma 283, della legge n.208/2015, al momento dell’entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, disciplinante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio) - le lavoratrici in fase di gestazione; - le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006; - le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
INPS - GARANZIA GIOVANI ETÀ DEL LAVORATORE ASSUNTO BONUS OCCUPAZIONALE DECRETO DIRETTORIALE N. 385/2015 CIRCOLARE N. 32/2016 Si informa che l’Inps con circolare n. 32 del 16 febbraio 2016 ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al “Bonus occupazione”, riconosciuto ai datori di lavoro, ai sensi del Decreto direttoriale n. 385/2015 del Ministero del lavoro, in vigore dal 15 gennaio scorso, con il quale viene modificato il decreto n. 1709/14 sulla materia. Nel merito, l’Istituto precisa che, alla luce delle disposizioni del novellato decreto e in conformità con la normativa comunitaria, può fruirsi dell’agevolazione oltre i limiti del regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, le quali variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma: - per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati degli ultimi dodici mesi. L’incentivo è
comunque fruibile se l’incremento occupazionale non viene a realizzarsi qualora intervengano, nel predetto arco temporale, casi di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, ma non di licenziamenti per riduzione di personale; - per i giovani, invece, che al momento della registrazione al programma abbiano un’età compresa tra i 25 e i 29 anni, la legittima fruizione dell’incentivo è subordinata, oltre che all’incremento occupazionale netto, al rispetto di una delle seguenti condizioni: - il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013; - il giovane non deve possedere un diploma di istruzione secondaria scolastica o di formazione professionale o deve essere senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 2 anni dalla cessazione della formazione professionale; - il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%. L’incentivo, inoltre, è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato. Si evidenzia che gli incentivi sono riconosciuti, nei limiti dei finanziamenti previsti per le singole Regioni e per i contratti indicati nella tabella allegata al decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Per i soli datori di lavoro con sede nella Regione Campania, la nuova disciplina stabilisce che l’incentivo venga riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015.
INAIL - INPS - LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2016 - EFFETTI CONTRIBUTIVI E CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI CIRCOLARI N. 2/2016 E N. 23/2016 Si informa che l’Inail e L’Inps hanno fornito rispettivamente le istruzioni a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale 25 gennaio 2016 che ha determinato, come ogni anno, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi
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dovuti e del calcolo dei premi assicurativi, per l’anno 2016, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero. Si riporta in calce alla presente nota la tabella allegata al Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016, recante “Determinazione, per l’anno 2016, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”. Inps - circolare n. 23/2016 L’Inps sottolinea che, come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 (cfr. Not. n. 3/2013) le disposizioni del Decreto-Legge n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. La circolare n. 23/2016 dell’Inps fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto. Per “retribuzione nazionale”, osserva l’Inps, si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Tale importo deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto in discorso, i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. L’Istituto segnala che le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionisti-
LAVORO
che, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Al paragrafo A), la circolare in esame evidenzia inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni: - laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, e “dirigente”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto; - nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, comprensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso. Da ultimo, l’Inps comunica che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2016, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento (18 aprile 2016 essendo il 16 cadente di sabato), attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in esame. Inail - circolare 2/2016 L’inail con circolare n. 2 dell’11 febbraio 2016, ha diramato, per sua competenza, le istruzioni per l’applicazione del Decreto ministeriale in commento. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare come l’Inail confermi la propria linea interpretativa circa l’applicabilità dei valori convenzionali in argomento anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la
retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite: in proposito si richiamano le indicazioni a suo tempo fornite dalla Confindustria. La circolare in esame ricorda che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016: - le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese; - per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle. La “retribuzione nazionale”, osserva l’Inail, consiste nel trattamento economico mensile (cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per dodici) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione della “indennità estero”
Qualifica
Retribuzio- Retribuzione Naziona- ne Conle Mensile venzionale Mensile
QUADRI Fascia I
fino a 4.000,62
4.000,62
II
da 4.000,63 4.310,18 a 4.310,18
III
da 4.310,19a 4.619,75
IV
da 4.619,76 4.929,32 a 4.929,32
V
da 4.929,33 5238,84 in poi
Qualifica
Retribuzio- Retribuzione Naziona- ne Conle Mensile venzionale Mensile
4.619,75
DIRIGENTI Fascia I
fino a 5.948,78
5.948,78
II Retribuzio- Retribuzione Naziona- ne Conle Mensile venzionale Mensile
da 5.948,79 7.044,05 a 7.044,05
III
da 7.044,06 8.139,30 a 8.139,30
IV
da 8.139,31 9.234,54 a 9.234,54
1.939,73
V
Operai spe- 2.132,83 cializzati
da 9.234,55 10.329,82 a 10.329,82
VI
da 11.425,07 10.329,83 a 11.425,07
VII
da 12.520,33 11.425,08 a 12.520,33
VIII
da 13.615,59 12.520,34 a 13.615,59
Qualifica
OPERAI Operai
Operai 4 li- 2.281,34 vello IMPIEGATI Impiegati d’ordine
2.281,34
Impiegati di concetto
2.626,45
Impiegati direttivi di VI livello
3.250,50
IX
da 14.710,85 13.615,60 a 14.710,85
Impieg. direttivi di VII livello
3.735,08
X
d a 15.806,03 14.710,86 in poi
167
LAVORO
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D. LGS. 81/08 SICUREZZA DELLE MACCHINE PERFORATRICI GUIDA INAIL Si informa che l’Inail, grazie anche alla collaborazione di Ance, , il Ministero del Lavoro, il Coordinamento tecnico delle Regioni, nonché i principali stakeholder datoriali dei settori interessati tra cui Confindustria e Anima ha pubblicato un documento dedicato alla sicurezza durante l’uso di macchine perforatrici. Il documento in parola dal titolo “Macchine da piccola perforazione - Evoluzione dello stato dell’arte per la protezione degli elementi mobili coinvolti nel processo produttivo”, é disponibile, oltre che sul sito dell’Istituto, anche in allegato sul sito del Collegio in calce alla presente nota. Le macchine perforatrici trattate nel documento sono quelle costruite dopo il 13 febbraio 2015, ovvero rientranti nel campo di applicazione della nuova serie di norme EN 16228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel febbraio dello scorso anno e sostitutiva della norma EN 791, specifica per le perforatrici, e della norma EN 996, dedicata alle
apparecchiature per palificazione. Le nuove norme hanno introdotto per le macchine perforatrici significative innovazioni dal punto di vista costruttivo (come la protezione degli organi di perforazione), con riflessi particolarmente rilevanti in particolare sulle perforatrici di diametro non superiore a 350 mm, normalmente di dimensioni relativamente piccole. In questo senso, date le importanti novità tecniche intervenute, il gruppo di lavoro coordinato dall’Inail - che ha visto la partecipazione, oltre che dell’Ance, anche dell’AIF - ha colto l’opportunità di produrre un documento di carattere operativo sulle prassi da seguire per l’uso in sicurezza di tali macchine di piccolo diametro. Il documento si propone quindi come uno strumento di grande utilità per il datore di lavoro, in particolare individuando quali sono le circostanze nelle quali, per garantire l’operatività della macchina, è necessario aprire, rimuovere o disabilitare i ripari. Si sottolinea che ad oggi non sussiste alcun obbligo di adeguamento, ai nuovi requisiti di sicurezza, delle macchine perforatrici costruite prima della già citata data del 13 febbraio 2015. L’Inail, nell’ottica di agevolare un miglioramento del livello delle macchine, per le perforatrici già immesse sul mercato alla data di pubblicazione della serie EN
168
16228, ha previsto, nell’ambito della riduzione del tasso medio di tariffa (modello OT 24), un intervento per la mitigazione dei rischi meccanici, più dettagliatamente descritto nel paragrafo dedicato del documento “L’OT24 per il miglioramento delle condizioni di sicurezza”. Infine si rammenta che precedentemente l’Inail ha pubblicato un documento in materia di controlli periodici sugli apparecchi di sollevamento (cfr. Not. n. 10/2014).
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di gennaio 2016 è risultato pari a 99,70. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di gennaio 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,001250
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere
per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 169
TOTALE
7,96 7,35
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
170
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
171
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
172
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
173
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
174
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
175
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
176
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
177
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
178
—
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015 COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.
DI BRESCIA E PROVINCIA
179
1) 2) 3) 4)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
A)
Retribuzione diretta
B) B1) C)
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
D) E) E1) F) F1)
G) H) I)
OPERAIO quarto livello
OPERAIO specializzato
OPERAIO qualificato
OPERAIO comune
6,80 3,01 1,66 0,06
6,31 3,00 1,55 0,06
5,68 2,99 1,39 0,06
4,86 2,96 1,19 0,06
11,53
10,92
10,12
9,07
1,07 0,36
1,07 0,36
1,07
1,07 0,36
4,57 1,64
4,33 1,55
4,01 1,44
3,60 1,29
0,08 8,59
0,08 8,16
0,07 7,59
0,06 6,85
1,47
1,39
1,29
1,16
PANTONE 281 CMYK 1000,36 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
0,07
0,07
0,06
0,06
0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78
0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59
0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35
0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03
TOTALE
41,59
39,52
36,83
33,32
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
PANTONE C CMYK 0 - 0 RGB 135 - 1
TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
BENEFICI FISCALI PER IL RECUPERO EDILIZIO E L’ACQUISTO DI CASE DA LOCARE - CIRCOLARE MINISTERIALE (C.M. 3/E/2016)
Dalla detrazione IRPEF del 50% per il recupero edilizio degli edifici residenziali, in presenza di pertinenze o di “condominio minimo”, alle modalità applicative della deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di abitazioni da destinare alla locazione. Questi i principali temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 marzo 2016, n.3/E, in risposta a quesiti relativi a diverse questioni interpretative in materia di agevolazioni fiscali relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). In particolare, l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in materia di: ► nozione di pertinenza ad abitazione principale ai fini IRPEF In merito, è stato chiesto se un garage (box, autorimessa o posto auto - cat. catastale C/6) posseduto in comproprietà, possa essere considerato, ai fini IRPEF, come pertinenza di più fabbricati ad uso abitativo, destinati ad abitazione principale. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ammette la rilevanza ai fini IRPEF della cd. “pertinenza condivisa”, destinata a servizio di più unità immobiliari, specie per quel che riguarda: - la deducibilità dal reddito complessivo dell’abitazione principale e relative pertinenze, cosicché ciascun comproprietario del garage può dedurre la propria quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, in misura pari alla «percentuale di possesso della pertinenza stessa»[1]; - la detrazione IRPEF del 50% per le spese di recupero edilizio, stante l’ammissibilità del beneficio anche per gli interventi eseguiti sulle pertinenze di abitazioni. Sotto tale profilo, la C.M. 3/E/2016 fornisce alcuni esempi di applicabilità dell’agevolazione sulla pertinenza in comproprietà, comune a due abitazioni, ricordando che il limite massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro, si intende complessivamente riferito ai lavori eseguiti sia sull’abitazione, sia sulla pertinenza.
di un’abitazione costituisce presupposto per l’applicazione del cd. “bonus mobili”[3], tenuto conto che tale intervento, con il quale è possibile raggiungere un risparmio energetico, si configura urbanisticamente come “manutenzione PANTONE straordinaria”[4]; 281 - la sostituzioneCMYK di una 100 - vasca 72 - 0 - 32con un’altra dotata di meccanismo apertura, o con un RGB 0 - 40di- 104 box doccia, non consente di fruire della detrazione per il recupero edilizio, trattandosi di un intervento qualificabile come semplice “manutenzione ordinaria”[5]. La fattispecie prospettata non può neppure essere annoverata tra i lavori diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche (per i quali pure l’agevolazione è riconosciuta), tenuto conto che l’intervento non risponde alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa specifica (D.M. 236/1989). In ogni caso, chiarisce la C.M. 3/E/2016, il beneficio spetta in presenza di un intervento di recupero più incisivo sull’edificio (ad esempio, rifacimento integrale del bagno -rientrante almeno tra quelli di manutenzione straordinaria); - ai fini della fruibilità del beneficio per interventi sulle parti comuni di un edificio
► detrazione IRPEF del 50% per il recupero edilizio e “bonus mobili” Come noto, tali agevolazioni operano nella misura “potenziata” per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 (art.1, co.74, legge 208/2015 - Stabilità 2016)[2]. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che: - la sostituzione di una caldaia all’interno
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residenziale, eseguiti da un cd. “condominio minimo” (composto da non più di otto condomini), non è più necessario che il condominio richieda un apposito codice fiscale. Vengono, in tal modo, superati i chiarimenti forniti con COOL le precedenti C.M. 11/E/2014 e PANTONE GRAY 9 74/E/2015. CMYK 0 - 0 - 0 - 60 In RGB particolare, i condomini possono utiliz135 - 135 - 135 zare, nel Modello 730 o UNICO, il codice fiscale del condomino che ha provveduto ad effettuare il bonifico di pagamento delle spese[6]. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, i citati chiarimenti valgono anche ai fini della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anch’essa operante fino al 31 dicembre 2016; - la detrazione del 50% è cumulabile con quella del 19% riconosciuta per gli interventi di recupero dei beni vincolati[7]. Tuttavia, trattandosi delle medesime spese, quest’ultima spetta in misura ridotta, pari alla metà. ► deduzione IRPEF del 20% per le abitazioni da destinare alla locazione Come noto l’agevolazione, operante dal 1°
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gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni[8]. La deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni. E’, inoltre, prevista la deducibilità, in misura pari al 20%, degli interessi passivi relativi ai mutui accesi per l’acquisto della medesima abitazione. L’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di acquisto in comproprietà, l’importo dei 300.000 euro deve essere suddiviso in ragione della quota di proprietà di ciascuno[9]. Viene, inoltre, confermato che è possibile acquistare anche diverse unità immobiliari, in comproprietà o meno, fermo restando il predetto limite massimo di 300.000 euro, che opera «sia con riferimento all’abitazione, che al contribuente». Su tale aspetto, la C.M. 3/E/2016 fornisce degli esempi pratici. Sempre in tal ambito, vengono fornite precisazioni anche in relazione alla durata minima di otto anni del contratto di locazione che, come noto, costituisce la condizione di applicabilità del beneficio. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate specifica che, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla disposizione, la durata minima del contratto di locazione può considerarsi rispettata non solo nell’ipotesi in cui questo si protrae per un minimo di otto anni «per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni» (ad es. locazione a canone concordato cd. “sei più due” - art.2, co.5, legge 431/1998)[10]. Con riferimento, invece, alla deducibilità degli interessi passivi, viene chiarito che: - la deducibilità opera sugli interessi “pagati” (e non su quelli maturati) nell’anno: per l’attestazione della spesa sostenuta rilevano le relative quietanze di pagamento (cfr. anche le Istruzioni del Modello 730/2016 - rigo E32, colonna 3 - ed UNICO PF 2016 - rigo RP 32, colonna 3); - il limite di deducibilità degli interessi passivi deve essere «correlato ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell’abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l’acquisto del medesimo bene». Di conseguenza, viene chiarito che la deduzione per interessi deve «essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro». Pertanto, nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di mutuo di importo superiore a 300.000 euro, gli interessi su
cui calcolare la deduzione si determinano applicando la seguente formula: 300.000 x interessi pagati importo del mutuo - la deducibilità degli interessi passivi opera per l’intera durata del mutuo, e non è correlata alla durata minima di otto anni, relativa al contratto di locazione. Note: [1] Cfr. art.10, co.3-bis, del D.P.R. 917/1986 - TUIR. [2] Cfr. “Legge di Stabilità 2016. [3] Si tratta, come noto, della detrazione del 50%, nel limite massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi ed elettrodomestici volti all’arredo dell’abitazione oggetto degli interventi di recupero (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia), prorogata anch’essa per il 2016 dall’art.1, co.74, lett.c, della legge 208/2015 - Stabilità 2016. [4] Cfr. anche C.M. 57/E/1998. [5] Come noto, tale categoria di intervento consente di fruire del beneficio solo in presenza di lavori sulle parti comuni del fabbricato. [6] Inoltre, «il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio». [7] Cfr. art.15, co.1, lett.g, del D.P.R. 917/1986 - TUIR. [8] Cfr. art.21 del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca-Italia”), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.164. Le modalità attuative dell’agevolazione sono contenute nel D.M. 8 settembre 2015 - ANCE “Incentivi all’acquisto di case da locare (cd. Scellier) - in G.U. Decreto attuativo” - ID n.22954 del 4 dicembre 2015. [9] Ad esempio, in caso di tre comproprietari in parti uguali, con prezzo di acquisto pari a 300.000 euro, la quota deducibile a carico di ciascuno sarà pari a 100.000 euro - cfr. anche art.2, co.4, D.M. 8 settembre 2015. [10] In ogni caso, precisa la C.M. 3/E/2016, resta ferma la decadenza dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore, o nel caso in cui il contratto si risolva su richiesta del conduttore e l’unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad un anno (cfr. art.21, co. 4, lett.a, del D.L. 133/2014, e art. 2, co.6, del D.M. 8 settembre 2016).
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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN FASE D’ASTA GIUDIZIARIA MISURE FISCALI (D.L. 18/2016)
Applicazione, per il 2016, delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa per i trasferimenti immobiliari in fase d’asta giudiziaria, a condizione che l’acquirente rivenda l’immobile entro i ventiquattro mesi successivi ed irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi aziendale. Queste le principali novità a carattere fiscale contenute nel Decreto Legge 14 febbraio 2016, n.18 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» (cd. “Riforma del credito cooperativo”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 15 febbraio 2016[1]. Il Provvedimento, in vigore dal 16 febbraio 2016, riforma la disciplina applicabile alle banche di credito cooperativo e contiene, altresì, disposizioni fiscali applicabili anche a soggetti diversi dagli istituti bancari. In particolare, vengono previste: - la detassazione, ai fini delle imposte d’atto (Registro ed Ipo-Catastali), per i trasferimenti immobiliari in fase d’asta (art.16); - l’irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi aziendale (art.14). Il D.L. 18/2016 è stato assegnato alla Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati per l’inizio dell’iter parlamentare di conversione in legge (DdL 3606/C). Detassazione delle imposte d’atto per i trasferimenti d’immobili in fase d’asta Il Provvedimento contiene una disposizione che prevede l’applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, per gli acquisti di immobili nelle aste giudiziarie o in procedure analoghe (art.16)[2]. L’agevolazione, che si applica per gli acquisti effettuati, dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2016) al 31 dicembre 2016 da banche, imprese, società, nonché persone fisiche, è subordinata alla rivendita dello stesso fabbricato entro ventiquattro mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio. Infatti, in caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d’atto (Registro ed Ipo-Catastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora (art.55, co.4, del D.P.R. 131/1986 - TUR).
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Dalla scadenza del biennio decorrono anche i termini per l’accertamento delle maggiori imposte dovute. Al riguardo, la Relazione illustrativa al DdL 3606/C precisa che «La norma ha la finalità di agevolare il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, così come in caso di assegnazione degli immobili stessi ai creditori, qualora gli acquirenti rivendano tali immobili agli acquirenti finali che pagano nuovamente l’imposta di registro proporzionale del 9% (o del 2% se hanno i requisiti per le agevolazioni cosiddette “prima casa”)». In sostanza, l’agevolazione produce effetti per la vendita giudiziaria di immobili per i quali: ■ il regime della cessione è l’imposta di Registro pari al 9%. Rientrano in tale fattispecie i trasferimenti di abitazioni non “prima casa” e di fabbricati strumentali esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, ovvero le abitazioni non “prima casa” cedute in regime di esenzione da IVA; ■ le imposte Ipotecaria e Catastale sono dovute in misura proporzionale pari, rispettivamente, al 3% ed all’1%. Si tratta, in tal caso, dei trasferimenti di immobili strumentali rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, in regime di imponibilità o di esenzione, e per i quali l’imposta di Registro è già dovuta nella misura fissa di 200 euro. In entrambi i due casi sopra illustrati, l’acquirente in fase d’asta dovrà corrispondere le imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura pari, complessivamente, a 600 euro. Per non incorrere nella decadenza dai benefici, lo stesso acquirente dovrà dichiarare nell’atto che intende rivendere il fabbricato entro i successivi ventiquattro mesi. Resta fermo che il regime fiscale applicabile (IVA/Registro) nella fase di rivendita è quello ordinario, a seconda delle caratteristiche del cedente[3]. Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti in crisi aziendale In tal ambito, l’art.14 del D.L. 18/2016 esclude da tassazione, ai fini IRES (come “sopravvenienze attive”), i contributi volontari, percepiti a titolo di liberalità, dai soggetti sottoposti a procedure di insolvenza (nuovo art.88, co.3-bis, del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R.). Il beneficio opera per i contributi percepiti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2016 (ossia dal 2016, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Come chiarito nella Relazione illustrativa al DdL di conversione del Provvedimento, i beneficiari delle liberalità sono sia gli enti creditizi, sia ulteriori soggetti, e quindi anche le imprese operanti nel settore delle costruzioni, stante il richiamo generico ai «soggetti sottoposti alle procedure fallimentari» di cui
al R.D. 267/1942 (cd. “legge fallimentare”), ovvero alla disciplina delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003), oltre che alla normativa specifica sugli istituti bancari in sofferenza[4]. Vengono espressamente escluse dal beneficio le liberalità provenienti da società controllate dall’impresa, ovvero da società controllate dallo stesso soggetto che a sua volta controlla l’impresa. Le modalità applicative dell’agevolazione si distinguono a seconda del periodo d’imposta nel quale vengono percepiti i contributi volontari: ■ contributi ricevuti nel periodo d’imposta 2016[5] Limitatamente al solo 2016, il beneficio non opera automaticamente, ma viene riconosciuto con modalità particolari. Infatti, nel 2016 il contributo viene interamente assoggettato a tassazione, ma viene recuperato sotto forma di deduzione dal reddito del beneficiario nei periodi d’imposta successivi. In sostanza, la deduzione deve essere indicata nelle dichiarazioni dei redditi dei cinque periodi d’imposta successivi, e va ripartita in altrettante quote costanti, a condizione che tali proventi «concorrano per intero a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati»[6]. Come chiarito nella Relazione illustrativa, con tale espressione ci si riferisce alla circostanza che, in via ordinaria, l’art.88, co.3, lett.b, del T.U.I.R. stabilisce due modalità alternative di tassazione per le erogazioni liberali, a scelta del beneficiario[7], il quale può scegliere se: - assoggettare interamente a tassazione i contributi nel periodo d’imposta nel quale sono stati ricevuti; - suddividere la tassazione dei contributi in quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono stati incassati e fino al quarto esercizio successivo. Pertanto, alla luce della disposizione contenuta nel D.L. 18/2016, il beneficiario avrà la possibilità di dedurre (nei cinque periodi d’imposta successivi) le liberalità ricevute nel 2016 unicamente se abbia deciso di assoggettarle ad IRES per intero nel medesimo periodo d’imposta. Ai fini dell’acconto IRES dovuto per i periodi d’imposta nei quali opera la detassazione, si considera, come imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata calcolata in assenza del beneficio; ■ contributi ricevuti nei periodi d’imposta successivi al 2016 In tale ipotesi, i contributi volontari ricevuti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ad IRES (non rilevano, infatti come “sopravvenienze attive” in base al nuovo co.3-bis dell’art.88, del T.U.I.R.) e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
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Il citato regime agevolativo opera per le liberalità ricevute «dalla data di apertura» delleprocedure d’insolvenza fino ai ventiquattro mesi successivi alla loro chiusura (cfr. art.14, co.1, del D.L. 18/2016 e la Relazione illustrativa al DdL 3606/C). Note: [1] Il Provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 febbraio. [2] Si tratta, in particolare, delle aste a seguito di procedure di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedure civile, o di vendita, di cui all’art.107 del R.D. 267/1942). [3] Ad esempio, se è la banca che rivende un’abitazione, a sua volta acquisita all’asta, la cessione sarà esente da IVA e l’acquirente dovrà corrispondere l’imposta di Registro nella misura ordinaria del 9%, o dell’1,5% in presenza dei requisiti “prima casa” (cfr. art.10, co.1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972). [4] Cfr. art.20 del D.Lgs. 180/2015 ed artt.70 e segg. del D.Lgs. 385/1993. [5]Si tratta del periodo d’imposta in corso al 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.L. 18/2016. [6] In sostanza, la deduzione deve essere riportata nel Modello UNICO 2018 (relativo al periodo d’imposta 2017) e nelle dichiarazioni relative ai quattro periodo d’imposta successivi. [7] Ai fini della disciplina ordinaria, è irrilevante che il beneficiario delle liberalità sia sottoposto a procedure d’insolvenza.
RISPARMIO ENERGETICO - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di gennaio 2016, che riepiloga le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prorogata, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “legge di Stabilità 2016”)[1]. In particolare, la Guida dell’Agenzia delle Entrate conferma la proroga della detrazione IRPEF/IRES nella misura potenziata al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016[2]. Confermate, altresì, le ulteriori novità contenute nella Stabilità 2016, che prevedono l’estensione del beneficio del “65%” anche: ► alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di
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riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (art.1, co.88, legge 208/2015). Tali dispositivi devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; ► agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, dagli Istituti Autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art.1, co.87, legge 208/2015). Inoltre, sempre nella legge di Stabilità 2016, viene previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici, effettuati nel corso del 2016. Tali soggetti “incapienti” possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione del corrispondente credito fiscale ai fornitori che hanno eseguito i lavori, con le modalità che verranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (non ancora emanato)[3]. La Guida dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, conferma che la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici si applica anche ad ulteriori tipologie di interventi, quali: - l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro[4]; - l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro; - l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Infine, si ricorda che dal 1° gennaio 2017 la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, in mancanza di ulteriori proroghe, sarà sostituita con la detrazione IRPEF del “36%” prevista per le ristrutturazioni edilizie. Note: [1] Cfr. Legge di Stabilità 2016. [2] Sul punto, si evidenzia che per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 55%. [3] La suddetta possibilità è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti: - pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui (art. 11, co.2, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). - lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro (art.13, co.1, lett.a, del D.P.R. 917/1986 - TUIR);
- soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro (art.13, co.5, lett.a, del D.P.R. 917/1986 - TUIR). [4] Deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E “BONUS MOBILI” - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Nuovo aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (gennaio 2016) a cura dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della proroga, per tutto il 2016, della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici. La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), riepiloga le disposizioni contenute nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[1] ed i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, nella Guida vengono illustrati: ► la proroga della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, viene confermato che la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR. Inoltre, nella Guida vengono confermati alcuni dei chiarimenti già contenuti nella C.M. 17/E/2015[2], secondo cui: - nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[3]; - in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede che conserva la «detenzione materiale e diretta» dell’abitazione. Sul punto, l’Agenzia conferma che tale condizione deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’erede, già
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detentore, nei successivi periodi d’imposta conceda l’immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l’erede riprenda la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi; ► la proroga del “bonus mobili”, ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[4] finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[5], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[6], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Viene, altresì, confermato che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell’intervento edilizio. Inoltre, la Guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a differenza di quanto previsto per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute da un contribuente deceduto non possono essere portate in detrazioni (per le quote non ancora fruite) dall’erede, anche quando quest’ultimo conserva la detenzione diretta dell’immobile. In sostanza, come chiarito dalla C.M. 17/E/2015, la detrazione del “bonus mobili” non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodo d’imposta. In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto, altresì, una breve Guida al “bonus mobili”, aggiornata al mese di gennaio 2016; ► la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[7], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al 65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, semprenel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[8]. Note: [1] Cfr. Legge di Stabilità 2016. [2] Cfr. C.M. 17/E/2015. [3] Cfr. anche l’art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell’impresa esecutrice. [4] Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono
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essere nuovi (non usati - C.M. 29/E/2013). [5] Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di: - manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni; - manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; - ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita. [6] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasporto e montaggio. [7] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003. [8] Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
RIDUZIONE IMU/TASI PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO - CONDIZIONI (R.M. 1/DF/2016)
Riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI nell’ipotesi di abitazioni non di lusso concesse in comodato ai parenti che le destinano ad “abitazione principale”, ivi comprese le pertinenze. Lo conferma la Risoluzione 17 febbraio 2016, n.1/DF del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze, che fa il punto sull’applicabilità della riduzione IMU/TASI per le abitazioni non di lusso concesse in comodato ai parenti, applicabile dal 1° gennaio 2016 e contenuta nell’art.1, co.10, lett.b), della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[1]. In particolare, viene stabilita la riduzione al 50% della base imponibile ai fini IMU/ TASI nell’ipotesi di abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio, ovvero figlio-genitore). Come noto, il beneficio viene riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni: - destinazione dell’alloggio ad “abitazione principale” da parte del comodatario[2];
- registrazione del contratto; - residenza anagrafica e dimora abituale del comodante nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. L’agevolazione viene riconosciuta, altresì, in presenza di eventuale possesso, in capo al comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, di un altro alloggio, nello stesso Comune, adibito a propria “abitazione principale” (escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9)[3]. Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, nel fornire i primi chiarimenti sulla nuova disciplina, precisa innanzitutto che, ai fini della spettanza del beneficio, devono verificarsi tutte le condizioni sopra citate, mentre il venir meno anche di una sola di esse comporta la perdita dell’agevolazione. Inoltre, vengono affrontati gli aspetti di seguito illustrati: ■ caratteristiche dell’abitazione concessa in comodato Deve trattarsi di un’abitazione “non di lusso”,ovvero deve essere classificata in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Inoltre, la R.M. 1/DF/2016 specifica che anche l’eventuale abitazione posseduta dal comodante come “abitazione principale” nello stesso Comune deve essere “non di lusso”, pena la decadenza dal beneficio; ■ registrazione del contratto di comodato Al riguardo, il Dipartimento delle finanze precisa che, per fruire del beneficio, il contratto di comodato deve essere registrato, a prescindere dalla forma (scritta o verbale) in cui sia stato concluso[4]. In particolare, in entrambi i casi l’imposta è dovuta nella misura fissa di 200 euro, e la registrazione (con il Modello 69) deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto[5]. Sul punto, viene, altresì, chiarito che il beneficio relativo alla riduzione del 50% della base imponibile decorre dalla data di conclusione del contratto, e non dalla data di registrazione[6]; ■ possesso di altri immobili oltre a quello concesso in comodato Come noto, tra le condizioni per fruire della riduzione dalla base imponibile, l’art.13, co.3, lett.0a, del D.L. 201/2011 specifica che il comodante deve possedere «un solo immobile in Italia». Questa espressione ha suscitato perplessità circa la tipologia di immobile posseduto ai fini del riconoscimento del beneficio. Al riguardo, la R.M. 1/DF/2016 ha chiarito che, trattandosi di disposizioni che agevolano le unità immobiliari a destinazione abitativa, l’immobile a cui fa riferimento la disposizione si intende di tipo abitativo. Pertanto, prosegue il Dipartimento delle finanze, il possesso di un’altra abitazione in capo al comodante, diversa dall’ “abitazione principale”, situata all’interno ovvero
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fuori dal Comune di residenza, impedisce l’applicabilità, sull’alloggio dato in comodato, della riduzione della base imponibile IMU/TASI del 50%. Tale precisazione deve, infatti, essere collegata con l’ulteriore criterio di applicabilità del beneficio, che ammette il possesso di un’altra abitazione, utilizzata come “abitazione principale” non di lusso nello stesso Comune in cui è posto l’alloggio concesso in comodato ai parenti. Invece, l’agevolazione viene riconosciuta se l’ulteriore immobile posseduto non è a destinazione abitativa (ad esempio, un negozio o un terreno), ovvero se è una pertinenza. Di conseguenza, secondo i chiarimenti del Dipartimento delle finanze, il comodante può possedere un’altra abitazione, adibita ad “abitazione principale” non di lusso nello stesso Comune, ma l’agevolazione viene esclusa se questi è titolare di un’ulteriore abitazione, anche pro quota, diversa da quella concessa in comodato. Sotto tale profilo, il Dipartimento delle finanze fornisce alcuni esempi pratici di applicabilità, o meno, del beneficio da parte di due coniugi che destinano l’abitazione ai propri figli o genitori; ■ regime delle pertinenze La R.M. 1/DF/2016 chiarisce, inoltre, che l’agevolazione spetta anche sulle pertinenze concesse in comodato unitamente all’alloggio destinato ad abitazione principale del comodatario, in conformità con la disciplina IMU/TASI delle pertinenze all’abitazione principale, di cui all’art.13, co.2, del D.L. 201/2011[7]. In sostanza, oltre all’abitazione, la riduzione della base imponibile IMU/TASI del 50% opera anche per le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garages) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria. Inoltre, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, è irrilevante che le pertinenze siano iscritte, o meno, in catasto unitamente all’abitazione; ■ tassazione IMU/TASI per il comodante Come già anticipato, per quel che riguarda l’IMU il comodante deve corrispondere l’imposta sull’abitazione data in comodato, e sulle eventuali pertinenze, con base imponibile ridotta del 50%, applicando l’aliquota di base o quella più favorevole stabilita dal Comune (riduzione fino al 4,6 per mille)[8]. Con riferimento, invece, alla TASI, occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario (come in caso di comodato), l’imposta deve essere versata sia da questo sia, pro quota, dall’occupante dell’immobile. In merito, la citata R.M. 1/DF/2016 precisa che in caso di comodato con destinazione
TRIBUTI
dell’alloggio ad “abitazione principale” del comodatario, ferma restando la riduzione della base imponibile al 50%, il comodante deve corrispondere la quota della TASI a suo carico nella percentuale stabilita dal Comune con il Regolamento relativo al 2015 o, in mancanza, in misura pari al 90%[9]. L’Amministrazione finanziaria non si sofferma circa l’aliquota dell’imposta: in merito, occorre fare riferimento a quella stabilita dal Comune per le abitazioni “non di lusso”, che non costituiscono “abitazione principale”; ■ tassazione IMU/TASI per il comodatario Per quel che riguarda il comodatario, invece, questi non è tenuto al pagamento né dell’IMU, né della TASI. Infatti, come noto, il presupposto applicativo dell’IMU è il possesso dell’immobile, con la conseguenza che il comodatario, beneficiando unicamente della “detenzione” dell’abitazione, non deve versare il tributo. Nulla è dovuto dal 2016 neppure a titolo di TASI, tenuto conto della destinazione, come utilizzatore, dell’unità immobiliare ad “abitazione principale”[10].
l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio (art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972). [6] Tale indicazione risulta utile ai fini del calcolo dell’IMU/TASI, tenuto conto che tali imposte vengono calcolate per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Inoltre, il possesso dell’unità immobiliare per almeno quindici giorni comporta l’applicazione delle medesime imposte sull’intero mese (ad esempio, il contratto di comodato stipulato entro il 16 gennaio 2016 consente di fruire del beneficio, per il 2016, sin dal mese di gennaio - cfr. anche l’art.9, co.2, del D.Lgs. 23/2011). [7] A tal proposito, si ricorda che, come sopra specificato, il beneficio opera anche se il comodante possieda, oltre all’abitazione data in comodato, anche una o più pertinenze (cfr. la medesima R.M. 1/DF/2016).
Note: [1] Come noto, la disposizione introduce la lett. a) al co.3, dell’art.13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, che contiene la disciplina dell’IMU. Al riguardo, si ricorda che le disposizioni dettate in materia di IMU valgono anche per la TASI, in virtù del rimando normativo di cui all’art.1, co.675, della legge 147/2013, secondo il quale la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU. Per i fabbricati, questa è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per specifici coefficienti (per le abitazioni, e relative pertinenze, il coefficiente è 160). [2] Sul punto, si ricorda che, ai fini IMU/ TASI, per “abitazione principale” si intende quella nella quale «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» (art.13, co.2, del medesimo D.L. 201/2011). [3] Sul punto, si ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il comodante deve presentare il modello di dichiarazione IMU. [4] Come chiarito nella R.M. 1/DF/2016, la disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2016, relativa all’obbligo di registrazione del contratto di comodato, costituisce una deroga parziale alla disciplina stabilita ai fini dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986) che, per i contratti verbali, non impone la registrazione (tranne nel caso di enunciazione in altri contratti). [5] Ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 131/1986. Oltre all’imposta di registro, è dovuta anche
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[8] Ciò è previsto in base alla regola che consente ai Comuni la variazione, in aumento o diminuzione, di 3 punti rispetto all’aliquota di base pari al 7,6 per mille - Cfr. art.13, co.6, del D.L. 201/2011. Si precisa, inoltre che, come confermato dalla R.M. 1/ DF/2016, dal 2016 i Comuni non possono più equiparare all’abitazione principale gli alloggi concessi in comodato ai parenti. La legge 208/2015 (Stabilità 2016) ha infatti escluso tale possibilità. [9] Ai sensi dell’art.1, co.681, della legge 147/2013, come modificato dall’art.1, co.14, della legge 208/2015 (Stabilità 2016). [10] Per l’esclusione dalla TASI relativa all’abitazione principale del possessore o dell’utilizzatore, operante dal 2016, cfr. l’art.1, co. 639, 669 e 681 della legge 147/2013, come modificato dall’art.1, co.14, della legge di Stabilità 2016.
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78) Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20%
ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7
(
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio...........................................................................1,001250. - 104 RGB 135 - 135 - 135
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9
DIC 84,3 85,9 87,3 89,6 91,5 92,4 94,1 97,1 99,4 100,0 99,9 99,9
MEDIA 83,8 85,2 86,9 88,4 91,3 91,9 93,4 95,9 98,8 99,9 100,1 100,0
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE GENNAIO 2016 CHE E’ PARI AL 99,7 ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GEN 20,17 18,33 15,80 14,09 10,90 9,25 7,80 5,51 2,28 0,07 -0,49 0,26 -
FEB 19,78 17,95 15,53 13,83 10,65 9,00 7,64 5,20 1,89 0,07 -0,39 -0,02
MAR 19,68 17,76 15,35 13,65 10,07 9,00 7,40 4,79 1,50 -0,11 -0,39 -0,21
APR 19,39 17,38 15,08 13,47 9,82 8,76 7,01 4,28 1,02 -0,11 -0,58 -0,30
MAG 19,19 17,19 14,72 13,12 9,25 8,52 6,93 4,17 1,12 -0,11 -0,49 -0,39
GIU 18,90 17,00 14,63 12,86 8,76 8,36 6,93 4,07 0,93 -0,30 -0,58 -0,49
LUG 18,81 16,73 14,36 12,60 8,28 8,36 6,55 3,77 0,83 -0,39 -0,49 -0,39
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AGO 18,61 16,54 14,18 12,43 8,20 7,96 6,31 3,47 0,36 -0,76 -0,67 -0,58
SET 18,61 16,45 14,18 12,43 8,44 8,28 6,62 3,47 0,36 -0,39 -0,30 -0,21
OTT 18,61 16,26 14,36 12,08 8,44 8,20 6,39 3,07 0,36 -0,30 -0,39 -0,39
NOV 18,33 16,26 14,27 11,66 8,84 8,12 6,31 2,97 0,54 -0,02 -0,21 -0,21
DIC 18,33 16,08 14,18 11,23 9,00 7,96 5,93 2,67 0,26 -0,30 -0,21 -0,21
MEDIA 19,00 17,00 14,72 12,77 9,25 8,44 6,78 3,97 0,93 -0,21 -0,39 -0,30
LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
L’IMPOSTA DI BOLLO E I DIRITTI DI SEGRETERIA NEI CONTRATTI PUBBLICI 1)L’IMPOSTA DI BOLLO NEGLI APPALTI PUBBLICI Si ritiene opportuno ritornare su un tema mai definitivamente chiarito: l’imposta di bollo è dovuta nei documenti degli appalti pubblici? Se sì, per quali atti? Chi la paga? Si ritiene che, al di là di una altalenante presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo non interessi il settore degli appalti pubblici e perciò che il bollo non sia dovuto per nessun atto riguardante l’appalto. Quali le ragioni che possono portare alla conclusione qui anticipata? Innanzitutto la norma. L’imposta di bollo è disciplinata dal DPR . 642/1972. Nel testo attualmente in vigore che all’art. 1 stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.” Pertanto la norma principale sulla materia dispone che il bollo non si applichi agli atti amministrativi degli enti pubblici, salvo che non vi sia una disposizione esplicita. Ora non vi è dubbio che tutti gli atti relativi alla progettazione, affidamento e realizzazione di un appalto pubblico (perciò dall’affidamento della progettazione al collaudo), emessi dalla stazione appaltante rientrino nell’ambito della locuzione di “atti amministrativi”. In secondo luogo la norma di riferimento per gli appalti pubblici, principalmente ora contenuta nel D.lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, in corso di sostituzione, non fanno mai menzione della necessità di apporre la marca da bollo su qualsivoglia documento. Qualora peraltro non si volesse aderire a quanto detto si rammenta che il DPR 642/1972 prevede: art. 2 - “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.“ Art. 8 - Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Allegato A della Tariffa (1^ parte) – 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si
accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti. Pertanto se si volesse negare la portata dell’art.1 in relazione all’esenzione dal bollo degli atti amministrativi andrebbe comunque tenuto presente che: - Ove il bollo è dovuto deve essere pagato dall’impresa e non dall’ente committente; - Tra le varie fattispecie previste dalla parte 1^ della Tariffa, e perciò sempre soggette a bollo, l’unica che potrebbe interessare il settore degli appalti è quella descritta nella voce 1., nella quale rientrerebbe il solo contratto di appalto. Anche l’amministrazione finanziaria (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E) ha avuto modo di sostenere che alcuni documenti, anche se allegati ad atti che scontano l’imposta di bollo fin dall’origine, conservano la natura di “elaborato tecnico”. In particolare sono ricompresi in detta fattispecie anche gli elaborati grafici progettuali allegati al contratto di appalto di lavori pubblici. Tali atti sono inseriti tra quelli relativi a “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori”. Come tali, sono assoggettati a imposta di bollo solamente nel caso d’ uso, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare. Pertanto gli allegati al contratto, qualunque essi siano, non sono da bollare nemmeno quando venisse bollato il contratto, salvo il caso in cui vengano fatti registrare all’ufficio del Registro e, in tal caso, vale quanto detto per l’importo del bollo. 2) DIRITTI DI SEGRETERIA: QUANDO SONO DOVUTI E IN CHE MISURA I “diritti di segreteria” sono previsti, da ultimo, dalla Legge 8 giugno 1962 n. 604, che prevede: Articolo n. 40 - Provento e ripartizione dei diritti di segreteria. È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Detta tabella D, che nel tempo ha subìto varie modifiche, ha quale titolo: “Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti”. Cosa intenda tale dicitura, ove cita la “spedizione” quale presupposto per la riscossione del tributi, non è dato sapere. Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell’art. 19 ter ha da ultimo stabilito la misura di detto tributo:
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Articolo n.19 ter - Diritti di segreteria. 1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall’art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, conPANTONE modificazioni, dalla legge 281 26 aprile 1983, CMYK n. 131, 100sono - 72 - 0così - 32 modificati: a) sulle prime €RGB 51,65, 6,20; 0 - 40 € - 104 b) sugli importi eccedenti € 51,65 fino a € 1.032,91, il 2,5 per cento; c) sugli importi eccedenti € 1.032,91 fino a € 5.165,57, l’1,3 per cento; d) sugli importi eccedenti € 5.165,57 fino a € 30.987,41, lo 0,80 per cento; e) sugli importi eccedenti € 30.987,41 fino a € 154.937,07, lo 0,60 per cento; f) sugli importi eccedenti € 154.937,07 fino a € 516.456,90, lo 0,30 per cento; g) oltre € 516.456,90, lo 0,15 per cento”. Da ultimo va segnalato come il D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito nella legge 11/8/2014 n. 114, all’articolo 10, comma 2, abbia stabilito che “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.”. Dal quadro delle norme sopradescritte risulta perciò tutt’altro che chiaro se i diritti di segreteria spettino per la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico, stante la dicitura normativa dell’oggetto della tassa: la “spedizione”. Se con tale locuzione si vuole intendere la redazione dell’atto, l’entità del tributo è quella sopradescritta ed è di spettanza integrale del comune (o della provincia) appaltante. Rimane quale ultimo problema da chiarire quando sia necessaria la presenza del notaio o del Segretario comunale, cioè di un “ufficiale rogante”. Innanzitutto è necessario rammentare come l’art.11 del Codice dei Contratti, il D.lgs. 163/2006 disciplini le fasi di affidamento dei contratti pubblicie al comma 13) indica come possono essere stipulati i contratti: - In forma di atto pubblico notarile (davanti a notaio secondo i contenuti e le disposizioni della legge notarile) - In forma pubblica amministrativa (secondo la legge notarile ma svolto davanti al Segretario Comunale che accerta l’identità dei comparenti, autentica le firme , ecc.) - mediante scrittura privata - il tutto comunque in formato elettronico secondo le regole dal Codice dell’Amministrazione Digitale, con registrazione on line presso Agenzia Entrate Inoltre sia l’art.17 del RD n.2440/1923 che l’art. 334 del DPR 207/2010 (regolamento del codice dei contratti) prevedono l’uso della forma dei contratti per servizi e forniture mediante scrittura privata (per importi superiori a 20.000 ma sotto la soglia comunitaria pari a euro 209.000), contratto che può anche consistere in apposito scambio
PA CM RG
LAVORI PUBBLICI
di lettere. Quindi per concludere : - se nella determina di autorizzazione a contrattare il RUP ha indicato la forma del contratto in forma pubblica amministrativa, è logica conseguenza che lo stesso sia “rogato” da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (segretario) e per cui i diritti devono essere incamerati, a favore totale dell’ente secondo le ultime disposizioni; - se nella determina di autorizzazione a contrattare il RUP ha determinato che il contratto sia di natura privata ma vi è partecipazione dell’ufficiale rogante, ad esempio per l’autentica delle firme dei contraenti, anche in questo caso i diritti sono dovuti; - invece se trattasi di contratti di “cottimo” (forniture, servizi e lavori ex art.334 dpr 207/2010) in cui si formuli un contratto di natura semplificata privata tra i contraenti (funzionario comunale ed impresa appaltatrice) senza l’assistenza del segretario comunale, tali diritti non sono dovuti anche per i chiarimenti dati dal Consiglio di stato col parere n.892/87 del 15/05/1987 fornito proprio al Ministero dell’Interno in tale materia.
PRECISAZIONI DALL’ANAC SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO È stato pubblicata dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la Delibera n. 35 del 13 gennaio 2016, inerente “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale / RTI Deloitte / RTI Lo de. Net.” . Il parere adottato con la suddetta delibera avalla l’operato della stazione appaltante, la quale aveva ben chiaro che nel caso di integrazione di elementi essenziali e indispensabili per l’identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38 comma 2, come la sottoscrizione delle stesse da parte di un componente del Consiglio di amministrazione della società, fosse da ritenersi legittima la richiesta di integrazione documentale da parte della stazione appaltante, attraverso il procedimento del soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1 del Codice. Ciò posto, viene chiarito che: 1) le carenze documentali relative alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica delle concorrenti, sono da considerarsi elementi essenziali per i quali, in
caso di adesione alla procedura di soccorso istruttorio con esito positivo, deve comunque essere irrogata dalla stazione appaltante la sanzione pecuniaria; 2) nel caso in cui la procedura di soccorso istruttorio si concluda con esito negativo per insufficienza dei chiarimenti forniti, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente con escussione della cauzione provvisoria; 3) la sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti
L’IMPRESA CHE ACQUISISCE LA SOA CON DOCUMENTAZIONE FALSA PUO’ ESSERE SANZIONATA DALL’ANAC FINO A 51 MILA EURO Nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione affetta da falsità è applicabile, nei confronti dell’impresa, la sanzione pecuniaria prevista dal Codice dei contratti, nei casi in cui il concorrente abbia presentato un’attestazione non veritiera. E’ quanto emerge dal Comunicato del 3 febbraio 2016, in cui si precisa che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha ritenuto di approfondire i diversi effetti della dichiarazione di decadenza dell’attesto SOA, laddove questa sia seguita alla presentazione da parte dell’impresa di dichiarazioni o documentazione non veritiera (ex art. 40, comma 9-quater, del D.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici). Il fine sotteso al Comunicato sembrerebbe quello di rendere possibile l’esplicazione del potere sanzionatorio dell’Autorità (di carattere pecuniario) nei confronti di quelle imprese che, in maniera consapevole, utilizzino un attestato SOA non veritiero. Al riguardo, il Codice all’art. 48 chiarisce che le stazioni appaltanti richiedono ad un numero di offerenti (non inferiore al 10% delle offerte presentate) di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, e ove tale prova non sia fornita/confermata, le stesse procedono ad irrogare nei confronti del concorrente la cd. “triplice sanzione”. Quest’ultima sanzione si sostanzia nell’esclusione del concorrente dalla gara, nell’escussione della relativa cauzione
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provvisoria e nella segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti sanzionatori di competenza di cui art. 6, comma 11, del Codice. L’art. 48 rappresenta, pertanto, una fattispecie molto più ampia, in cui manca un vero e proprio riferimento allo specifico caso, considerato dal Consiglio, dell’utilizzazione di un’attestazione SOA intrinsecamente falsa da parte di un concorrente. Al fine di meglio chiarire il contesto del Comunicato, è necessario ricordare che il procedimento di decadenza ha inizio, di norma, con la segnalazione della SOA all’Autorità (l’ANAC) e si conclude con il provvedimento di quest’ultima, che accerta: a) la veridicità, o meno, di quanto presentato in sede di qualificazione dall’impresa, b) l’eventuale grado di colpa o l’eventuale dolo dell’impresa, nell’aver presentato in sede di qualificazione SOA, atti documenti o dichiarazioni che hanno dato un riscontro negativo. Ne consegue che, a conclusione della procedura per la dichiarazione di decadenza dell’attestazione SOA per falso, laddove sia accertato il dolo dell’impresa, l’Autorità è tenuta ad informare dell’esito dell’istruttoria tutte le stazioni appaltanti, che nell’ultimo quinquennio hanno ricevuto un’istanza di partecipazione dalla stessa impresa. Le stazioni appaltanti interessate, a loro volta, segnalano alla stessa Autorità l’eventuale utilizzo da parte dell’impresa dell’attestazione affetta da falsità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara, in quanto l’art. 48 è applicabile al concorrente. La segnalazione avvia il procedimento che porta all’irrogazione della sanzione pecuniaria fino a euro 51.545, prevista dal Codice all’art. 6 comma 11, che rimane di esclusiva competenza dell’Ufficio Sanzioni della stessa Autorità (ANAC).
CHIARIMENTI DELL’AUTORITA’ SUL SISTEMA AVCPASS L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 ha aggiornato la precedente Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, già modificata l’8 maggio ed il 5 giugno 2013. Nella nuova deliberazione l’ANAC precisa che il nuovo articolo 6 bis del Codice, introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che, dall’1 gennaio 2013, termine differito
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all’1 luglio 2014 dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014), le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità. La nuova delibera n. 157, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice: a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella Banca dati citata (BDNCP) al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti delle imprese per l’affidamento dei contratti pubblici; b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate alle imprese e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; c. stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Il sistema AVCPASS consente: a. alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; b. alle imprese, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’impresa può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo. Nella deliberazione è, poi, possibile trovare utili indicazioni per l’utilizzazione del sistema AVCPASS che deve essere utilizzato per tutte le tipologie di contratti pubblici di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG. Si fa riserva di ritornare sulla tematica affrontata dall’Autorità rammentando che il testo della deliberazione è facilmente consultabile sul sito dell’Autorità Anticorruzione all’indirizzo internet www.avcp.it .
GIURISPRUDENZA COSTI INTERNI DELLA SICUREZZA DA INDICARE NELL’OFFERTA: 1) OBBLIGO 2) CONTRASTO CON I PRINCIPI COMUNITARI 1) E’ SEMPRE OBBLIGATORIO INDICARE NELL’OFFERTA I COSTI INTERNI DELLA SICUREZZA (Consiglio di stato Sez. VI 29/1/2016 n. 367) 1. Riguardo l’”omessa specificazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza: questione, quella appena indicata, a lungo dibattuta, ma che può ritenersi definita dopo due successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 3 del 20 marzo 2015 e 9 del 2 novembre 2015). Nella prima delle citate pronunce si esamina, in particolare, il non univoco indirizzo giurisprudenziale, in materia di obbligatorietà della specificazione di cui trattasi sia per gli appalti di forniture e di servizi, sia per gli appalti di lavori, pur mancando per questi ultimi una disposizione espressa; tale disposizione, tuttavia, è stata ritenuta deducibile da un’interpretazione sistematica, nonché costituzionalmente orientata, delle norme regolatrici della materia (art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, articoli 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006). Se, infatti, l’esigenza di specificare nell’offerta i costi della sicurezza è generalizzata, quando si tratti di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta, non sarebbe logico che la prescrizione non fosse ritenuta invalidante dell’offerta stessa – ove disattesa – solo per i lavori, in cui i rischi per la sicurezza sono normalmente più elevati. Detto carattere invalidante – nonché l’inammissibilità al riguardo del cosiddetto soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del citato d.lgs n. 163 del 2006 – appaiono d’altra parte riconducibili alla peculiare natura dei costi per la sicurezza: quelli da interferenza (fissi e non soggetti a ribasso), relativi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e soprattutto quelli interni, o aziendali, propri di ciascuna impresa e riferiti allo specifico appalto in discussione, questi ultimi influenzati dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta predisposta da ciascuna impresa. Il carattere, almeno in parte, soggettivo e discrezionale della determinazione dei costi di cui trattasi rende la relativa indicazione, ragionevolmente, elemento essenziale
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dell’offerta, non integrabile ex post senza sostanziale lesione della par condicio dei concorrenti (in quanto, in caso contrario, l’impresa interessata sarebbe chiamata ad operare, in via successiva, non una mera integrazione documentale su requisiti, già posseduti al momento dell’offerta, ma veri e propri aggiustamenti negli equilibri interni dell’offerta stessa, al fine di bilanciare il giudizio di anomalia, peraltro solo ove in concreto avviato). E’ stato quindi affermato che, nelle procedure di affidamento dei lavori, i partecipanti alla gara debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista dal bando di gara, in base al medesimo art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n.163 del 2006. Per le ragioni esposte, il Collegio condivide tale principio di diritto, anche per quanto riguarda la natura meramente ricognitiva e dichiarativa del relativo riconoscimento: natura ribadita nella successiva pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/15 del 2 novembre 2015; è dunque irrilevante che la procedura di gara di cui si discute si sia svolta in gran parte prima della citata pronuncia della medesima Adunanza Plenaria n. 3 del 2015”. 2) RIMISSIONE ALLA CORTE EUROPEA PER CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO (TAR Molise Campobasso Sez. I 12/2/2016 N. 77) 1. L’applicazione rigorosa della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, cosi come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 comporta l’inevitabilità della esclusione dalla gara nell’ipotesi di mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale. 2. Tali disposizioni, però, possono porsi in contrasto con rilevanti principi comunitari come il principio della tutela del legittimo affidamento, quello della certezza del diritto e della proporzionalità, nonché il principio della libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 3. Va rimessa alla Corte di Giustizia europea la soluzione al seguente quesito interpretativo: “Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano,
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come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale”.
NON VI PUO’ ESSERE ESCLUSIONE DALLA GARA SE NON DOPO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
(Tar Campania, Napoli, con la sentenza 27 gennaio 2016, n. 456.) In sostanza, dopo le recenti modifiche apportate dal DL n. 90/2014, l’esclusione dalla gara è prevista unicamente in caso di omessa produzione, entro il termine assegnato, della documentazione (riguardante anche fattori essenziali) riscontrata carente, ovvero nel caso di effettiva insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di gara (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 23.12.2015 n. 571; Tar Lombardia Brescia, II, ord. 13.1.2016 n. 16).
badita la sua atipicità lasciata all’autonomia negoziale delle parti, la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che il contrasto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, dove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara. (..) Le regole dettate dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4.12.2014, n. 5978; Cons. St., sez. III, 2.3.2015, n. 1020). 2.L’esigenza di una puntuale analitica individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza (e l’indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali pubbliche, nella necessità di non consentire facili e strumentali aggiramenti del sistema dei requisiti di partecipazione alle gare (Cons. St., sez. V, 30.11.2005, n. 5396). (..) Nelle gare pubbliche elemento essenziale dell’istituto dell’avvalimento, infatti, è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni
LE RISORSE INDICATE NEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO DEVONO ESSERE ESPRESSE E PROPORZIONALI AI REQUISITI PRESTATI - ALLA MANCATA INDICAZIONE NON PUÒ OVVIARSI CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
(Consiglio di Stato, SEZ. III 29/1/2016 N. 346) 1. Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ri-
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strumentali occorrenti per la realizzazione dei lavori o dei servizi oggetto di gara, con conseguente obbligo per l’impresa ausiliata di presentare alla stazione appaltante l’elencazione dettagliata dei fattori produttivi, in modo da consentirle di conoscere la consistenza del complesso economicofinanziario e tecnico-organizzativo offerti in prestito dall’ausiliaria e di valutare la loro idoneità all’esecuzione dell’opera (Cons. St., sez. V, 28.9.2015, n. 4507). 3. Il documento non era né mancante né incompleto, sul piano materiale, ma generico e inidoneo dal punto di vista contenutistico, quanto, cioè, ad uno dei requisiti del contratto richiesti a pena di nullità e, cioè, l’oggetto, ai sensi dell’art. 1346 e dell’art. 1418, comma secondo, c.c., sicché a tale indeterminatezza dell’oggetto, con conseguente genericità dell’offerta, non può ovviarsi con il soccorso istruttorio. (..) Tanto ha autorevolmente insegnato, con funzione nomofilattica, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, laddove ha chiarito che esso «non può essere mai utilizzato per supplire a carenze dell’offerta sicché non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi». (…) In questo senso, conforme all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, si è del resto espressa anche questa Sezione in numerosi precedenti proprio relativi al contratto di avvalimento indeterminato, rispetto al quale essa ha più volte, e sotto diversi profili, negato la legittimità del soccorso istruttorio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 22.1.2014, n. 294 nonché, più di recente, Cons. St., sez. III, 17.12.2015, n. 5703).
URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
APPROVATA LA SECONDA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI BRESCIA Si è concluso, lo scorso 9 febbraio con l’approvazione da parte del Consiglio comunale, l’iter amministrativo avviato dalla Giunta del comune del di Brescia di modifica del PGT mediante apposita variante. Il provvedimento approvato spiegherà i propri effetti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, presumibilmente entro tre mesi circa. Delle 80 osservazioni, elaborate dal Collegio dei Costruttori in accordo con il Collegio Geometri, alcune sono state accolte, altre respinte. L’associazione ha avuto, recentemente modo di interloquire con l’Assessore all’urbanistica del Comune con la quale si è convenuto ad un possibile prossimo confronto al fine di meglio definire e chiarire gli aspetti del provvedimento che presentano particolari criticità. Entrando nel merito del lavoro associativo si riportano brevemente alcuni dati sulla fase di adozione del PGT e sulle osservazioni formulate a questa Variante al PGT. I privati cittadini e le associazioni di categoria hanno presentato 472 osservazioni. Tali osservazioni erano a loro volta composte da un totale di circa 850 quesiti. Delle 472 osservazioni il Consiglio comunale ne ha accolto 65, respinte 228, accolte parzialmente 179. Il Collegio ha presentato un’osservazione composta da 80 quesiti. Di questi 25 sono
stati accolti, 28 sono stati parzialmente accolti, 27 non sono stati accolti. Tra le osservazioni accolte e parzialmente accolte ve ne sono alcune che riguardano tematiche di carattere tecnico ed alcune di carattere generale. Quelle di maggior rilievo sono: 1) Viene eliminato l’obbligo di realizzare, negli ambiti di trasformazione, l’ulteriore superficie aggiuntiva cui consegue il pagamento della cd. “dotazione di qualità aggiuntiva”. Tale obbligo, su richiesta del Collegio, è stato considerato illegittimo; Resta però il balzello iniquo legato alla dotazione di qualità aggiuntiva stessa. 2) Sono stati parzialmente riscritti gli articoli che normano gli interventi sul centro storico. L’ottica è di una più semplice classificazione degli immobili non di valore storico sui quali sarà possibile eseguire interventi di ristrutturazione; 3) È stata chiarita l’efficacia temporale delle previsioni del piano di recupero “Via Milano”. Sono stati infatti elencati i permessi e le denunce, rilasciate o per le quali l’istruttoria è stata completata con esito favorevole, che, per non essere esclusi dal Piano, dovranno iniziare i lavori entro 1 anno dal rilascio del permesso stesso; 4) L’esclusione dal calcolo della slp delle autorimesse fuori terra con altezza maggiore di 2,30. L’amministrazione ne proponeva l’abbassamento a 2,10 metri; 5) L’esclusione dal calcolo della slp degli stalli per biciclette e dei locali per raccolta dei rifiuti; Tali locali sono infatti da realizzare obbligatoriamente in qualsiasi intervento di nuova costruzione;
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6) La possibilità di ampliare i servizi esistenti del 30% anche in caso di saturazione del lotto; 7) L’introduzione della possibilità di ampliamento per le case a schiera nei villaggi Marcolini. PANTONE 281 Tale possibilità CMYK era infatti 100 - 72stata - 0 - 32limitata alle RGB 0 - 40 - 104 solo uni-bi familiari; 8) Negli ambiti produttivi in tessuti residenziali consolidati è stato escluso l’obbligo generalizzato di realizzare almeno il 50% della destinazione prevalente (obbligatorio ora per interventi sopra i 1000 mq di slp) ed almeno il 30% della destinazione “Beni immateriali” (obbligatorio ora per interventi sopra i 2500 mq di slp); 9) Sempre negli ambiti produttivi in tessuti residenziali consolidati è stata aumentata da 1000 mq a 5000 mq la soglia sotto la quale non è necessario un PdC convenzionato per frazionare complessi unitari; 10) Per tutte le parti moderne o rimaneggiate degli edifici isolati di origine storica è possibile attuare la ristrutturazione. 11) Per gli interventi di recupero del sottotetto l’altezza interna non è più calcolata sotto travetto ma sotto assito. Tra le osservazioni non accolte ve ne sono alcune che riguardano tematiche particolare importanza, ovvero: 1) Nonostante l’espresso divieto contenuto nella legge regionale sul consumo di suolo, non è cambiata la scelta dell’amministrazione di eliminare numerosi ed estesi ambiti di trasformazione previsti dal documento di piano del PGT vigente; 2) Non è stato giustificato il differente trattamento degli ambiti soggetti a progetti speciali del piano delle regole. L’amministrazione ha agito a sua discrezione senza proporre alcuna giustificazione urbanistica; 3) Rimane il divieto di autorizzare interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 4) Per definire quale sia il lotto edificabile e se ci sia della slp residua è rimasto l’obbligo di verificare l’area di pertinenza dell’immobile all’epoca della costruzione; 5) Non è stata accolta la richiesta di individuare le destinazioni d’uso prevalenti ai sensi della legge nazionale; l’amministrazione ha deciso di complicare la norma introducendo 10 tipologie diverse, non attenendosi alle 4 previste dalla normativa nazionale; 6) È stata mantenuta la suddivisione delle medie strutture di vendita in 3 sottolivelli dimensionali (primo livello da 250 a 600 mq, secondo livello da 600 a 1500 mq, terzo livello da 1500 a 2500 mq). L’amministrazione, in determinate zone, impone la realizzazione di medie strutture di livello 1, 2 o 3 senza darne una reale giustificazione urbanistica,
PA CM RG
URBANISTICA
ignorando il principio di libera concorrenza; 7) È mantenuto l’obbligo di piano attuativo per interventi di nuova costruzione di complessi residenziali superiori a 2500 mq potenziali; 8) Viene mantenuto l’obbligo generalizzato di piantumazione preventiva per tutte le trasformazioni soggette a Piano Attuativo; 9) Non sono state infine recepite le richieste di rendere alcune parti di NTA un mero indirizzo progettuale. Ci si riferisce in particolare a quei capitoli inerenti gli interventi sul centro storico, che, con una normazione troppo di dettaglio, rischiano di rendere l’iter di istruttoria della pratica troppo discrezionale e complicato.
GIURISPRUDENZA DIA, NON È PIÙ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE TELEMATICA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2016, n.22 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 recante “Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione”. Allo scopo di semplificare il sistema normativo e dare maggior impulso al processo di attuazione delle leggi, il provvedimento abroga diverse disposizioni di legge in attuazione della delega contenuta nell’articolo 21 della Legge 124/2015 (cd. Riforma delle amministrazioni pubbliche) volta a sopprimere o modificare le norme che, in vigore dopo il 31 dicembre 2011, hanno previsto l’emanazione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Tra le norme abrogate si segnala quella contenuta nell’art. 23, comma 1ter, ultimo periodo del Dpr 380/2001 (TU edilizia) che demandava all’emanazione di un regolamento l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della DIA. La norma era stata introdotta dalla Legge 134/2012 di conversione del Decreto Legge 83/2012 la quale aveva stabilito, come già previsto per la SCIA a norma dell’art. 19 della Legge 241/90, la possibilità che la DIA, unitamente agli elaborati tecnici nonché alle autocertificazioni ammesse, fosse presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica. L’intervento normativo era finalizzato a garantire l’uniformità delle procedure sia per interventi soggetti a SCIA sia per quelli tramite DIA (ossia DIA in alternativa al permesso di costruire). Diversamente da quanto contenuto nella disciplina della SCIA (Art. 19 Legge 241/90) per la DIA (ovvero la DIA in alternativa al permesso di costruire – art 23, comma 1 ter, ultimo periodo) era stata anche specificata la necessità di emanare un regolamento volto proprio ad individuare i criteri e le modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della DIA, norma ora soppressa dal Decreto Legislativo in commento. Sul punto, tuttavia, si segnala che lo scorso 20 dicembre è stato approvato in via preliminare al Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo in tema di SCIA attuativo delle delega di cui all’art. 5 della Legge 124/2015 (cd. Riforma delle amministrazioni pubbliche) che tra le altre cose ribadisce l’utilizzo alternativo della modalità telematica e della posta raccomandata per la presentazione della SCIA.
DIA E VERIFICA SULLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE L’ordine di non effettuare i lavori di una Denuncia di inizio attività non può intervenire dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza se i motivi riguardano l’incompletezza della documentazione. E’ quanto afferma il Tar Campania con la sentenza del 13 gennaio 2016, n. 140 in merito all’annullamento del provvedimento inibitorio emesso dal Comune dopo 63 giorni dal deposito della DIA per aver riscontrato una documentazione incompleta relativa sia alla rappresentazione dei luoghi (documentazione fotografica) sia alle condizioni dei contigui beni immobili (dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico sulla legittimità urbanistica e sull’assenso dei comproprietari del cortile comune). Come stabilito dall’art. 23, comma 1 e 6, del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) la verifica sulla completezza della documentazione deve essere effettuata entro il termine stabilito dalla legge (ossia 30 giorni) il cui decorso consolida in capo all’interessato la possibilità di eseguire i lavori. Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Tribunale ha ribadito
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che “la denuncia di inizio attività è un atto soggettivamente e oggettivamente privato alla cui presentazione può seguire da parte della pubblica amministrazione silenzio di tipo significativo che produce l’effetto di precludere l’esercizio del potere inibitorio” (Cons. Stato Ad.Pl. n. 15/2011). Diverso il caso in cui le ragioni del divieto risiedono sulla difformità dell’intervento rispetto al titolo edilizio necessario e alle norme che presiedono l’attività edilizia e urbanistica. In questi la pubblica amministrazione, esercitando i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’ordinamento, può intervenire anche dopo la scadenza dei 30 giorni in quanto l’intervento trova il suo fondamento nel generale potere di repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa. Permesso di costruire: la “materiale consegna” perfeziona il titolo edilizio Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo “ricettizio” che viene ad esistenza e si può dire formalmente perfezionato al momento della materiale consegna del titolo. E’ quanto afferma il Tar Campania con la sentenza del 4 febbraio 2016, n. 666 chiamato a pronunciarsi in merito all’annullamento di un provvedimento comunale con il quale era stato negato il rilascio del permesso di costruire in quanto nel frattempo erano divenute operative le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 del DPR 380/2001 (per intervenuta adozione del Piano urbanistico comunale che riclassificava l’area oggetto d’intervento in zona F – attrezzature pubbliche e ad uso pubblico). In particolare, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale (Tar Sicilia n. 181/2001 e n. 678/2009), il tribunale ha affermato che il termine “rilascio” che si rinviene all’articolo 15 del Dpr 380/2001 (il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo) è da ricollegare alla materiale consegna del titolo essendo tale interpretazione più rispondente al lessico del legislatore. Se quest’ultimo avesse voluto far riferimento alla data di “emanazione” dell’atto avrebbe usato sinonimi quali “data dell’atto” oppure “adozione”. Il medesimo significato, ha ribadito il tribunale, deve essere riferito anche al termine “rilascio” previsto nell’articolo 12 del Dpr 380/2001 relativo ai presupposti per il rilascio del permesso di costruire. In particolare, è stato chiarito che non può dirsi perfezionato il relativo procedimento amministrativo se è stato espresso soltanto il parere favorevole della Commissione edilizia comunale pubblicato sull’albo pretorio e non siano stati versati gli oneri concessori.
URBANISTICA
Il permesso di costruire, infatti, deve necessariamente contenere alcuni requisiti formali quali: la fissazione dei termini di inizio e fine lavori; la quantificazione del contributo di costruzione. Sulla base di tali considerazioni il Tar ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento del Comune con il quale ha applicato le misure di salvaguardia ex art. 12 del DPR 380/2001 avendo riscontrato un contrasto tra l’intervento progettato e le previsioni urbanistiche del piano urbanistico comunale sul presupposto che nessun atto conclusivo del procedimento attivato con la richiesta di permesso di costruire era stato perfezionato.
AREE A PARCHEGGIO: CHIARIMENTI DALLA CASSAZIONE La sentenza della Corte di Cassazione n. 2236 depositata lo scorso 4 febbraio 2016 interviene sull’annosa questione delle aree vincolate a parcheggio nelle nuove costruzioni e sulla possibilità per il costruttore di riservarsene in proprietà alcune per poi venderle liberamente a terzi violando o meno la
cd. “riserva d’ uso” a favore dei proprietari del condominio. La Cassazione, aderendo ad un orientamento consolidato ha confermato che la libera commerciabilità della dei parcheggi rispetto alle unità immobiliari condominiali è sorta solo in conseguenza della legge n. 246/2005 che ha previsto il “nuovo” comma 2 dell’articolo 41-sexies Legge n. 1150/1942 la quale si applica solo per “il futuro” vale a dire per le nuove costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari. Quindi, dato che la sottrazione all’uso comune era avvenuta prima del 2005, va applicata la normativa precedente. In ogni caso il regime di libera vendita che pur sussisteva, per certi versi, anche prima della novella legislativa, deve ritenersi applicabile, ha ribadito la Cassazione, solo alle aree a parcheggio eccedenti il vincolo legale. La sentenza interviene anche sui criteri di computo della superficie da destinare a parcheggio che ai sensi dell’articolo 41-sexies comma 1 deve essere: “un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione”. La questione affrontata dai giudici ha riguardato, in particolare, cosa si debba intendere o me-
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glio, come si debba calcolare il “metro cubo” se, ad esempio, al lordo ovvero al netto dei muri perimetrali. In tale ultima ipotesi (sostenuta da parte ricorrente) risulterebbe minore anche la superficie da adibire a parcheggio. Secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione nella formulazione della norma non ci sarebbe alcun riferimento alla volumetria. Né, è possibile invocare i contenuti della nota circolare LLPP n. 3210/1967[1] in materia di aree a parcheggio( richiamata, invece, a supporto delle tesi della parte ricorrente): “la nozione di costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di margini di opinabilità, implica indefettibilmente il riferimento anche ai muri esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la delimitano”. In merito al calcolo delle superfici vinco-
late per la Cassazione devono ritenersi essere escluse le “aree accessorie” diverse quindi da quelle utilizzate strettamente per la sosta delle autovettura, come gli spazi occupati da muro di confine, marciapiede, gradini cortile definite come “superficie effettivamente non disponibile.
VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
CONVENZIONE PER LE IMPRESE ASSOCIATE A CANONI DECISAMENTE CONCORRENZIALI PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI Il Collegio dei Costruttori di Brescia ha sottoscritto una convenzione con la quale gli associati possono utilizzare autovetture e autocarri in noleggio a lungo termine, scegliendo e personalizzando modelli e allestimenti. Con tale sistema, con o senza una piccola quota di anticipo, l’impresa paga un canone mensile che comprende ogni spesa (ammortamento, manutenzione, bollo, assicurazione, etc.) per un periodo variabile a scelta dai 24 ai 60 mesi, anche se gli esempi proposti sono a 48. Grazie alla convenzione stipulata (vedi analisi canone finanziario nella pagina web convenzione) la svalutazione garantita dalla società di noleggio permette un risparmio considerevole rispetto alla gestione autonoma del mezzo (differenza tra acquisto e rivendita del bene usato + oneri finanziari). La convenzione è stata sottoscritta con la soc. Romano Automobili (operante con mandato LeasePlan S.p.A.) dopo avere verificato che i prezzi offerti agli associati sono di sicura convenienza, prezzi che la soc. Romano Bnlt non potrà proporre se non alle imprese associate ad ANCE Brescia. Si riepilogano i contenuti della convenzione. CONVENZIONE TRA ANCE BRESCIA E ROMANO AUTO s.a.s. Oggetto della convenzione è la concessione in uso tramite noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Le condizioni qui indicate potranno essere applicati dalla soc. Romano Automobili alle sole imprese associate. Di norma la società noleggiatrice proporrà modelli sui quali può concedere condizioni migliori, ma rimane comunque disponibile a predisporre preventivi per qualsiasi veicolo di ogni marca, e a ricevere veicoli usati il cui valore concordato verrà, se richiesto, dedotto, totalmente o in parte dall’anticipo previsto ed eventualmente dai primi canoni. Nella proposta vengono sempre indicati: 1. tipo, marca, dati tecnici, dotazione; 2. prezzo complessivo; 3. anticipazione; 4. canone mensile, numero mensilità (di norma 48), kilometraggio previsto (mensile, annuo - negli esempi 20.000 km -, totale - di norma 4 x 20.000 = 80.000). Il chilometraggio è totalmente personalizzabile. Il limite
massimo è di 200.000 Km. 5.costo kilometraggio aggiuntivo (per le piccole oscillazioni di percorrenza). Si precisa che i contratti sono sempre modificabili tramite ricalcolo durante il periodo di utilizzo. PANTONE 281
La fornitura deiCMYK veicoli 100 - rimane 72 - 0 - 32 comunque soggetta alla pratica di- 104 approvazione creRGB 0 - 40 ditizia. I vantaggi del noleggio a lungo termine possono così essere riassunti: • Configurazione e prenotazione di un’auto come in concessionaria, anche senza alcuna spesa iniziale; • Riduzione al minimo sia della svalutazione dell’automobile di proprietà che degli oneri finanziari, usufruendo del potere d’acquisto delle multinazionali del noleggio. • Risparmio sino al 20% sulla svalutazione dell’auto e sui servizi rispetto all’acquisto diretto. • Aggregazione di tutti i benefici e i servizi in un unico canone. • Detrazione fiscale delle spese in modo semplice e immediato. • Disponibilità continua di un’auto sostitutiva • Garanzia delle coperture assicurative sia personali che sui danni accidentali al veicolo. • Tutela da tutti gli imprevisti anche di manutenzione straordinaria. • L’importo dell’auto a Noleggio non incide sull’esposizione bancaria. • Non sussiste il problema della rivendita dell’usato. A fronte del pagamento dell’anticipazione e del canone mensile l’impresa associata non avrà altri oneri, essendo di norma compresi: - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Consegna autoveicolo centro convenzionato Lease Plan Italia - Tassa di proprietà ove dovuta - Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24 - RCA con massimale di 25.000.000,00 € e penalità a carico del cliente per sinistro passivo di 150,00 €. - Immatricolazione e messa su strada - Limitazione di responsabilità Furto ed Incendio senza penale - Limitazione responsabilità danni accidentali al veicolo con penale fino a € 500,00 per evento (modificabile in base alle esigenze del cliente in fase di preventivazione) - Limitazione di responsabilità per optional compresi nel canone per i primi 2 eventi di furto, salvo diverse previsioni - Assicurazione PAI (infortuni conducente) con massimale di € 130.000,00 - Telematics Device (antifurto satellitare) per copertura sinistri e furto - Carta verde Allo scadere del periodo di noleggio l’autovettura resterà di proprietà del soggetto
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attuatore del noleggio proposto da Romano Automobili, senza ulteriori oneri per l’utilizzatore, se non le eventuali franchigie previste per danni causati e l’eventuale eccedenza chilometrica non contrattualizzata il cuiPANTONE valore èCOOL indicato GRAY in 9 fase di preventivazione.CMYK Resta salva 0-0 - 0 - 60la possibilità di concordare a fineRGB contratto valore di riscatto del veicolo. 135 - 135 il- 135 Le proposte di maggiore interesse verranno aggiornate bimestralmente da Romano Automobili e saranno consultabili sul sito internet del Collegio Costruttori www. ancebrescia.it , nella sezione “Convenzioni”. Condizioni per altri autoveicoli non presenti sul sito potranno essere richieste liberamente dall’impresa alla soc. Romano Automobili. Detta società non potrà applicare a nessuna impresa del settore edile non associata al Collegio Costruttori i prezzi della convenzione. In allegato alla presente viene trasmesso un foglio recante alcune delle proposte visibili sul sito. Le imprese associate che vorranno accedere ai benefici della convenzione dovranno richiedere agli uffici del Collegio Costruttori una dichiarazione che ne attesti l’iscrizione da presentare agli uffici di Romano Automobili. In mancanza di tale attestazione i benefici della presente convenzione non potranno essere attivati.
TERRE E ROCCE DA SCAVO - PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha reso parere favorevole condizionato (n. 390/2016 data 16/02/2016) sullo schema di DPR per la “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” trasmesso dal Ministero dell’ambiente. Le osservazioni del Consiglio di Stato sull’atto normativo riguardano: ► l’art. 9 dello schema di DPR relativo al piano di utilizzo e alle procedure per l’avvio della gestione delle terre e rocce come sottoprodotti per opere soggette a VIA - AIA con volumi di scavo maggiori di 6.000 mc. Ad avviso del Consiglio di Stato l’articolo, che prevede, tra le altre cose, la possibilità per il proponente di avviare la gestione delle terre e rocce decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano o dalla richiesta delle eventuali integrazioni - secondo un meccanismo procedimentale “simile a quello previsto per la segnalazione certificata di inizio attività” - dovrebbe essere integrato con la previsione di un sistema di controlli
VARIE
per rendere l’intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta rilevanti riflessi di ordine penale. ► L’art. 2 lettera b) nella parte in cui viene stabilito che il limite massimo di amianto che può essere contenuto nelle terre e rocce è di 100 mg/kg. Il Consiglio non condivide questa disposizione di cui chiede l’eliminazione dal testo, in quanto non supportata da motivazioni puntualmente e accuratamente documentate. ► L’art. 27 relativo al regime transitorio che stabilisce per gli interventi in itinere per cui sia in corso una procedura ai sensi del DM 161/2012 o dell’art.41bis del DL 69/2013 la possibilità di applicare la nuova procedura se il piano di utilizzo presentato entro 180 giorni dalla entrata in vigore dello schema di regolamento sia adeguato alle disposizioni e alle procedure in esso contenute. Sul punto il Consiglio di Stato rileva la necessità di precisare in maniera più puntuale il contenuto della norma. ► L’allegato 3 dello schema di regolamento relativo alla “normale pratica industriale”. La definizione di normale pratica industriale contenuta nel primo periodo dell’allegato ha, ad avviso del Consiglio di Stato, una rilevanza tale da incidere in via diretta sul contenuto del regolamento e dovrebbe perciò essere collocata all’interno del testo, più precisamente nell’art. 2 lettera r), relativo alle definizioni. Sempre sul tema, l’indicazione delle operazioni che più frequentemente rientrano tra quelle considerate di normale pratica industriale, effettuata a titolo esemplificativo, determina incertezza nella sua concreta applicazione, per cui “dovrebbe essere circostanziata in maniera più puntuale”. Dopo il parere del Consiglio di Stato, il provvedimento sarà trasmesso per l’esame alle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato.
Ricordiamo che la scadenza per la presentazione del MUD è il 30 aprile 2016. Gli uffici del Collegio Costruttori sono a disposizione per qualsiasi informazione.
RELAZIONE ANNUALE AMIANTO - TRASMISSIONE INFORMATIZZATA CIRCOLARE DELLA REGIONE LOMBARDIA SU GE.M.A. Si informa che Regione Lombardia, con la comunicazione Prot. n. G1.2016.0004150 del 3 febbraio 2016, ha voluto chiarire un importante aspetto legato all’applicativo regionale per la Gestione dei Manufatti contenti Amianto (Ge.M.A.). Si ricorda che Ge.M.A. è la piattaforma informatica predisposta dalla Regione
MUD 2016 - SERVIZIO DI ECOCERVED Ecocerved informa che dal 12 febbraio 2016 è attivo sul proprio portale il servizio per la compilazione del MUD Semplificato. La procedura di compilazione è guidata al fine di evitare errori ed imprecisioni e non richiede né firma digitale né pagamento elettronico. Una volta inseriti i dati sarà sufficiente stampare la dichiarazione firmarla e spedirla alla Camera di commercio, allegando l’attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria pari a 15,00 € per dichiarazione. La spedizione deve essere effettuata mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno.
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Lombardia che permette la gestione informatizzata sia della trasmissione della notifica, del piano per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto, che delle relazioni annuali previste dalla normativa specifica di settore. La Direzione Generale competente di Regione Lombardia ricorda che la relazione annuale deve essere obbligatoriamente trasmessa telematicamente entro il 29 febbraio 2016. La compilazione della relazione avviene a partire dai dati che le imprese hanno caricato in Ge.M.A. nel 2015 per l’invio dei piani per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto. Gli uffici avvisano, inoltre, che, alla scadenza della predetta data, Ge.M.A. non consentirà l’invio delle relazioni, anche qualora queste fossero state salvate dall’utente in modalità “bozza”. Gli uffici del Collegio Costruttori - ANCE Brescia restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter n. 8 del 04/03/2016 “Milleproroghe”: in vigore fino a luglio le deroghe per gli appalti pubblici Centrali di committenza, per Asmel nuovo assetto dopo il no del Tar Lazio Avcpass, aggiornamento Anac sulle modalità operative Abitazioni, compravendite in crescita del 6,5% nel 2015 Costruzioni: un settore ad alto effetto volano sull’economia Fondi europei, una opportunità che va colta partendo dalle esigenze del territorio. Ance al Mipim 2016, una vetrina internazionale per i progetti italiani. Inizio lavori, dal Tar Molise indicazioni sui requisiti necessari Contratti di compravendita: certificato di agibilità e obblighi del venditore Condominio, l’ascensore esterno è volume tecnico e non nuova costruzione
“Milleproroghe”: rinviata l’entrata in vigore delle sanzioni Sistri.
Fondi paritetici, riparte il finanziamento dei piani formativi
Cigo: tempo fino al 31 marzo per le istanze senza allegato sugli addetti
Edilizia, operativo anche per il 2016 l’esonero dal contributo di licenziamento
Fondo rotativo nazionale: nuovi finanziamenti per l’autoimpiego Bando Isi 2015: entro il 5 maggio le domande di partecipazione
Cigo, per la domanda non servono i bilanci aziendali Garanzia Giovani, chiarimenti sulle regole dell’agevolazione.
Occupazione giovani, bonus maggiorato per chi assume praticanti
Attestazioni Soa: sanzioni fino a 51 mila euro per le false dichiarazioni Anac: aggiornato il coefficiente di rivalutazione delle tariffe Soa.
Prospetto disabili: il termine slitta al 15 maggio Risparmio energetico: aggiornata la guida alle agevolazioni
Rischio sismico: alle Regioni 185 milioni di euro per la prevenzione.
Ristrutturazioni e “bonus mobili”, Recupero edilizio e acquisto aggiornata la guida alle agevoper l’affitto, i chiarimenti delle lazioni. Entrate Case in comodato ai parenti, le Leggi regionali, la Liguria vara il regole per la riduzione di Imu e “Growth Act” Tasi Terre e rocce da scavo, parere favorevole dal Consiglio di Stato. Calcestruzzo: quando è semplice fornitura non servono Pos e Riunione dei Probiviri Ance. Duvri. “Milleproroghe”: via libera definiCommissione europea, il punto tivo dal Senato sugli Atti all’esame del Parlamento Decreto “banche”: al via l’esame alla Camera dei Deputati Newsletter n. 7 del 26/02/2016 Legge europea 2015: il Senato Codice appalti, De Albertis: no comincia la valutazione alla frammentazione nella qualificazione delle imprese Economia circolare, il contributo dell’edilizia si gioca sul riuso efDe Albertis a Il Sole 24 Ore: non ficace dei materiali. sprechiamo la riforma degli appalti.
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ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE MARZO 2016
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
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