Notiziario gennaio 2014

Page 1

notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

ELEVATORI

RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GENNAIO 2014

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

Riforma del Registro: gli sconti sulle imposte li pagano le imprese pag.

3

Terre e rocce da scavo: come il “decreto del fare” semplifica le procedure

pag.

8

Con www.ancebrescia.it tutti i servizi del Collegio a portata di smartphone

pag.

11

Opere pubbliche al palo: la spending review pesa tanto quanto il “Patto”

pag.

13

Piazza Vittoria ritrovata: il restauro è ultimato, ma il “Bigio” non tornerà pag.

15

Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 20 » 43

Indici Lavori pubblici

» 46 »

47

Tecnica edilizia

»

64

Urbanistica Varie

»

65

Ance informa

» 71

» 68


CQOP-SOA

OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA

Ogni volta che attestiamo un’impresa di alta professionalità come la vostra, riconosciamo all’azienda il giusto valore del suo impegno quotidiano. Da parte nostra offriamo da sempre garanzia di serietà e trasparenza. Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose. Visita il sito e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

www.cqop.it

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI 2 Sede legale: ROMA via A.Bosio, 30/32 - tel. 06.48930737

Contessi Communication

Riconosciamo nel vostro lavoro tutto l’impegno e la serietà con cui vi qualifichiamo


I NUOVI PARAMETRI NON PORTANO SGRAVI FISCALI ALLE VENDITE ASSOGGETTATE AL REGIME IVA

RIFORMA DEL REGISTRO: GLI SCONTI SULLE IMPOSTE LI PAGANO LE IMPRESE Dal 1° gennaio è scattata la riforma dell’imposta di registro che prevede una diminuzione dell’aliquota dal 3 al 2 per cento sull’acquisto della prima casa (il 9% sulla seconda abitazione). L’Ance comunque non può essere soddisfatta. Nell’ipotesi di acquisto da impresa che applichi l’Iva, infatti, non solo non sarà possibile beneficiare del costo fisso di 50 euro stabilito per le imposte ipotecaria e catastale, che anzi aumentano da 168 a 200 euro, ma un ulteriore possibile aggravio consiste nella definizione di “abitazione di lusso”, che viene modificata solo ai fini dell’imposta di Registro e non a quello dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Ciò crea un’evidente disparità di trattamento impositivo che urge correggere.

La nuova imposta di registro basa la propria struttura su due aliquote, ovvero il 2 e il 9%. Il punto di discrimine su come applicare le percentuali consiste nella differenziazione tra prima e seconda casa, anche se come vedremo tale struttura “penalizza” proprio le imprese. Nel primo caso, comunque, l’aliquota scende dal 3 al 2% e rappresenta senza dubbio un’agevolazione per l’acquirente. Ma l’analisi cambia, e di molto, 3

quando il venditore è un’impresa. Esaminiamo quindi le novità previste dal legislatore. La riforma e le imprese Una società costruttrice o ristrutturatrice che vende un immobile entro 5 anni dalla fine lavori è soggetta ad Iva da calcolare sul prezzo di compravendita. In particolare, per garantire la copertura finanziaria di maggiori spese in materia di istruzione, viene disposto che dal


PER LE VENDITE ENTRO 5 ANNI DALLA FINE LAVORI: IL “FISSO” SU REGISTRO, IPOTECA E CATASTO PASSA DA 168 A 200 EURO

1° gennaio 2014, gli importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale previste nella misura fissa di 168 euro saranno elevate a 200 euro. Nel caso l’imposta di registro non è in percentuale ma fissa: per la prima casa, l’Iva è pari al 4% del prezzo, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale per un totale di 600 euro; per la seconda casa, l’Iva è pari al 10% del prezzo, più le imposte di registro, ipotecaria catastale per 600 euro; per una abitazione di lusso, l’Iva è pari al 22% del prezzo, più il “fisso” di 600 euro. A rendere problematica la situazione è l’applicazione del concetto di “lusso” che rispetto alla riforma del Registro, per l’Iva viene mantenuto in una forma “estensiva” che, in realtà, pone come vantaggio assolutamente marginale il pagamento di un fisso e non percentuale dell’imposta di Registro. Diverso è il caso di un’impresa che venda l’immobile oltre il tempo stabilito di 5 anni dalla fine dei lavori. In questo caso la compravendita non è soggetta ad Iva, salvo che tale regime non venga scelto per opzione, e vengono applicate le aliquote percentuali sul Registro e le quote fisse per catasto e imposta ipotecaria di 50 euro cadauna. Cosa cambia Se si acquista una prima casa da privato l’imposta di registro, calcolata sul valore catastale e non sul prezzo, scende dal 3 al 2% (con un minimo di 1.000 euro), mentre le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa diminuiranno da 168 euro a 50 euro ciascuna. Se 4

TRASFERIMENTI IMMOBI

TRASFERIM TIPOLOGIA IMMOBILE

SINO AL 31 DIC

IVA

22%

registro

168 e

ipotecaria

168 e

catastale

168 e

AREE EDIFICABILI

TRASFERIM TIPOLOGIA IMMOBILE

SINO AL 31 DIC

IVA

4%-10%

registro

168 e

ipotecaria

168 e

catastale

168 e

ABITAZIONI

TRASFERIM TIPOLOGIA IMMOBILE

SINO AL 31 DIC

IVA FABBRICATI STRUMENTALI

(*)

registro

10%-22

168 e

ipotecaria

3%

catastale

1%

IVA al 4% se si tratta di “prima casa”; al 10% per le altre abitazio

(**)

Imposta di Registro al 3% ed imposte Ipotecarie e Catastali in imposte Ipotecarie e Catastali rispettivamente al 2% e 1%

(***)

Imposta di Registro al 2% se si tratta di “prima casa” ed al 9%

(****)

IVA al 10% per le porzioni di fabbricati a prevalente destinaz interventi incisivi di recupero; IVA al 22% per gli altri fabbricati stru

invece si acquista una seconda casa da privato, l’imposta di registro aumenterà al 9%, un aumento compensato (almeno in parte) dalla diminuzione delle imposte ipotecaria e catastale. Nel caso che stiamo esaminando, infatti, nel 2013 il pagamento dell’imposta di registro scende di un punto percentuale mentre le imposte ipotecaria e catastale vengono espresse in misura fissa per un importo di soli 50 euro ciascuna. Nell’ipotesi di acquisto da un’impresa che applichi l’Iva, quindi, si rimarrà nell’insieme grosso modo allo stesso livello ante riforma e questo crea una disparità di trattamento che l’Ance contesta. Una differenza che rischia di minare ulteriormente il profitto


L’ANCE CHIEDE MODIFICHE AFFINCHÈ SIA CHIARITO E UNIFORMATO IL CONCETTO DI ABITAZIONE DI LUSSO

ILIARI SOGGETTI AD IVA E REGISTRO: COSA CAMBIA

MENTI SOGGETTI AD IVA

CEMBRE 2013

TRASFERIMENTI SOGGETTI A REGISTRO

DAL 1°GENNAIO 2014

%

SINO AL 31 DICEMBRE 2013

DAL 1°GENNAIO 2014

22%

euro

200 euro

registro

8%

9%

euro

200 euro

ipotecaria

2%

50 euro

euro

200 euro

catastale

1%

50 euro

MENTI SOGGETTI AD IVA

CEMBRE 2013

TRASFERIMENTI SOGGETTI A REGISTRO

DAL 1°GENNAIO 2014

(*)

SINO AL 31 DICEMBRE 2013

4%-10%-22%

euro

200 euro

(**)

(***)

3%-7%

registro

2%-9% (**)

50 euro

(**)

50 euro

euro

200 euro

ipotecaria

168 euro-2%

euro

200 euro

catastale

168 euro-1%

MENTI SOGGETTI AD IVA

CEMBRE 2013 (****)

2%

euro

DAL 1°GENNAIO 2014

(*)

%-22%

TRASFERIMENTI SOGGETTI A REGISTRO

DAL 1°GENNAIO 2014

SINO AL 31 DICEMBRE 2013

(****)

10%-22%

DAL 1°GENNAIO 2014

Cedente impresa

Cedente privato

Cedente impresa

Cedente privato

200 euro

registro

168 euro

7%

200 euro

9%

%

3%

ipotecaria

3%

2%

3%

50 euro

%

1%

catastale

1%

1%

1%

50 euro

oni non di lusso; al 22% per le abitazioni di lusso.

n misura fissa pari a € 168 ciascuna se si tratta di “prima casa”, mentre in tutti gli altri casi Imposta di Registro al 7% ed per le altre abitazioni (non di lusso e di lusso).

zione abitativa cedute da impresa costruttrice e per i fabbricati, o loro porzioni, ceduti dalle imprese che hanno eseguito umentali.

Dal 1° gennaio è scattata la riforma dell’imposta di registro che prevede una diminuzione dell’aliquota dal 3 al 2 per cento sull’acquisto della prima casa (il 9% sulla seconda abitazione): ma il regime di maggior favore non si applica alle compravendite soggette all’Iva. Il vantaggio per le imprese è valido solo se la vendita avviene cinque anni dopo la fine dei lavori. d’impresa in un momento in cui è indispensabile contribuire alla ripartenza delle compravendite, in funzione anche di alcuni, primi e timidi segnali di ripresa macroeconomica. La posizione

e la proposta dell’Ance

L’Ance prende posizione soprattutto sul concetto, che viene

modificato sensibilmente, di abitazione di lusso. La possibilità di fruire dell’aliquota ridotta del 2%, infatti, è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l’acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A (definisce la tipologia delle abitazioni), ad eccezione delle abitazioni “di lusso”, intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di 5

tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico). Con questi parametri viene, quindi, modificata solo ai fini dell’imposta di Registro la definizione di “abitazione di lusso”, che, invece, ai fini dell’Iva, permane fondata ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. Ciò crea una discrasia normativa, in evidente contrasto con le esigenze di semplificazione ed uniformità di trattamento della fattispecie. In entrambe le suddette ipotesi (sia che si applichi l’aliquota ordinaria del 9% sia che si applichi l’aliquota ridotta del 2%), in ogni caso, le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno nella misura fissa di 50 euro ciascuna. In merito, l’Ance ha evidenziato, nelle competenti sedi, che la nuova disciplina dell’imposta di Registro aumenterà la già presente sperequazione fiscale tra l’acquisto di immobili dai privati (che con le nuove aliquote del Registro potrà arrivare al massimo al 9%), e quello effettuato dalle imprese (per gli immobili strumentali, il prelievo complessivo è addirittura pari al 26%, considerando l’Iva con aliquota ordinaria del 22% e le imposte ipotecarie e catastali complessivamente al 4%). In tal senso, come sottolinea l’Associazione, appare auspicabile pervenire ad un’equiparazione del prelievo tra le due operazioni, che renda indifferente per l’acquirente acquistare da un’impresa piuttosto che da privati. In tal senso pubblichiamo a corredo di questo articolo una tabella esplicativa. Inoltre, l’Ance esprime forti perplessità e preoccupazioni per gli effetti sul mercato che, a partire dal 2014, verranno prodotti dall’a-


LA CESSIONE DI AREE AD ENTI LOCALI ORA RIENTRA NELL’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 9 % CON UN EVIDENTE AGGRAVIO

bolizione di tutte le agevolazioni fiscali attualmente previste per i trasferimenti immobiliari. Proprio a tale riguardo, occorre tra l’altro rilevare l’incongruenza e la contraddizione tra l’abrogazione prevista dal D.Lgs. 23/2011 e la proroga ad 11 anni del termine per il completamento dell’intervento edilizio, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato per i trasferimenti di aree e fabbricati finalizzati all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, contenuta nel cd. “Decreto per la casa”. L’Ance evidenzia, inoltre,

che tra i regimi agevolativi che verranno meno dall’entrata in vigore della “Riforma del Registro” rientra anche l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa per la cessione a favore dei Comuni di aree o opere di urbanizzazione realizzate a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni. In proposito, si ricorda che l’art. 51 della legge 342/2000 stabilisce “l’irrilevanza” ai fini IVA di tali cessioni, che scontano quindi solo l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa pari a 168

6

euro, fino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, tenuto conto che si tratta di trasferimenti a titolo oneroso “a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane”. Tali cessioni, quindi, dal 1° gennaio 2014, rientrano nell’aliquota ordinaria del 9%, alla luce del fatto che la nuova formulazione della Tariffa non prevede alcuna deroga per particolari fattispecie come questa. Pertanto, si riproporranno le


L’IMPOSTA DI REGISTRO COMUNQUE NON PUÒ ESSERE INFERIORE AI MILLE EURO E CIÒ PENALIZZA I PICCOLI ACQUISTI

stesse problematiche che l’introduzione del citato art.51 ha inteso superare, ovvero la disparità di trattamento tra il pagamento in denaro dell’onere concessorio e l’assolvimento dello stesso mediante la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte delle imprese di costruzione che beneficiano del titolo urbanistico, che sconterà un pesante aggravio dei costi fiscali a carico del Comune acquirente, che vedrà accentuarsi il problema del reperimento delle risorse per la realizzazione di tali opere. Appare ovvio come questo sistema ponga ancor più limiti agli enti locali nella predisposizione e realizzazione di progetti a favore delle comunità. Fatto che, abbinato al taglio delle risorse, mina ancora di più la capacità di investimento dei Comuni, questione peraltro già segnalata anche dall’Anci, l’associazione nazionale che raggruppa gli enti locali. Le imposte ipotecaria e catastale

Accanto alla riforma dell’imposta di registro dal 1° gennaio sono state modificate anche le imposte ipotecaria e quella catastale che, quando si applica l’imposta di registro del 2% o del 9%, diventano in misura fissa di 50 euro ciascuna. Ma in questo caso le casse dello Stato hanno reclamato un bilanciamento, tanto che in tutti gli altri casi di applicazione delle imposte ipotecaria, quindi per le imprese che vendano prima dei 5 anni dall’ultimazione dei lavori, l’importo fisso catastale, ipotecario e anche di registro nella vecchia

misura fissa di 168 euro, viene aumentato a 200 euro (si verifichi la tabella che pubblichiamo nelle pagine precedenti). La “stangata” sui piccoli acquisti

C’è ancora una sorpresa, non positiva, legata ai piccoli acquisiti, non poco frequenti nella pratica. L’esempio è la cessione di 7

un orto o di un posto auto ad un confinante. L’imposta di registro, infatti, non può comunque essere di importo inferiore ai 1.000 euro. L’esempio che gli esperti fanno è quello di un acquisto di importo pari a 5mila euro. Prima della riforma registro+catasto+imposta ipotecaria assommavano a 686 euro, ora presentano un conto di 1.100 euro. Claudio Venturelli


LE MODIFICHE SEMPLIFICANO LA PRATICA E RIGUARDANO TUTTI I LAVORI CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL VIA O ALL’AIA

TERRE E ROCCE DA SCAVO: COME IL “DECRETO DEL FARE” SEMPLIFICA LE PROCEDURE E’ passato poco più di un anno, era il 24 ottobre 2012, da quando il Collegio Costruttori ha organizzato un incontro per spiegare agli associati la normativa che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo. Le problematiche introdotte dal regolamento illustrato in quell’occasione lasciavano molto perplessi, con le imprese costrette ad operare con una disciplina complessa e onerosa che tutto favoriva, tranne il riutilizzo degli scavi. Fortunatamente il “vecchio” regolamento è acqua passata, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei lavori edili, ovvero per tutte le opere che non risultano assoggettate alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale o a quella sull’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il 21 agosto scorso, il cosiddetto “decreto del fare” (DL n.69/2013) ha introdotto una nuova procedura per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri non soggetti a Valutazio-

ne di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che si applica a qualsiasi scavo, a prescindere dalle quantità prodotte. Il decreto in parola, poi con-

8

vertito in legge, ha introdotto una procedura notevolmente semplificata rispetto a quanto previsto dal DM n.161/2012 che cerchiamo di illustrare di seguito. Regole per la gestione degli scavi

Prima di addentrarci più in dettaglio sull’argomento è utile ricordare che il Codice dell’Ambiente (D.lgs. n.152/2006) consente


LE REGOLE SONO PIÙ CHIARE PER I MATERIALI DA SCAVO CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME SOTTOPRODOTTI

di gestire le terre e rocce da scavo secondo tre diverse modalità. In primo luogo, qualora non ci sia interesse a riutilizzare lo scavo, lo stesso può essere trattato come un rifiuto: in questo caso le terre e rocce da scavo devono essere trasportate ad un impianto di recupero o smaltimento autorizzato. In secondo luogo, i materiali da scavo possono essere riutilizzati nello stesso cantiere ove sono stati scavati purché - dice la legge - non risultino contaminati e a condizione che vengano riutilizzati allo stato naturale, ovvero senza trasformazioni preliminari. Infine, i materiali da scavo possono essere utilizzati come sottoprodotti in altri siti o cicli produttivi: in tal caso i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AIA devono essere gestiti seguendo alcune semplici regole. Il riutilizzo come sottoprodotto

Le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti qualora il produttore dimostri la sussistenza di particolari condizioni. Per prima cosa deve essere attestata la certezza dell’utilizzo presso uno o più siti o cicli produttivi determinati e che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati specifici valori di inquinanti, con riferimento alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione. L’utilizzatore dei materiali da scavo deve inoltre dichiarare che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo dei

materiali non determini rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime e, infine, che non sia necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche di cantiere. Ai fini della individuazione dei materiali da scavo il nuovo testo di legge richiamata espressamente la definizione di cui al DM 9

n.161/2012 e, pertanto, i materiali da scavo potranno essere gestiti come sottoprodotti anche nel caso in cui contengano elementi di origine antropica, quali ad esempio calcestruzzo, bentonite, pvc, miscele cementizie, additivi per scavi meccanizzati ecc. Cosa bisogna fare per riutilizzare gli scavi

La dimostrazione dei requisi-


L’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVEDE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA INVIARE ALL’ARPA

ti illustrati in precedenza dovrà essere attestata dal proponente o dal produttore mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere inviata all’ARPA territorialmente competente. L’invio della dichiarazione all’ARPA dovrà ovviamente avvenire prima dell’inizio dei lavori di scavo. Inoltre, è bene precisare che, trattandosi di una comunicazione, non sarà necessario attendere da parte dell’ARPA un espresso atto di approvazione prima di poter procedere. Nella dichiarazione dovranno essere indicati: i quantitativi destinati all’utilizzo; gli eventuali siti di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Dovranno essere precisati, inoltre, gli estremi delle autorizzazioni in base alle quali si sta realizzando l’opera dalla quale proviene lo scavo e quelle relative al riutilizzo, rilasciate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria come, ad esempio, il permesso di costruire o, nel caso di opere pubbliche, il contratto d’appalto. La procedura in caso di modifiche

Qualora uno dei requisiti o delle condizioni indicate dovessero cambiare, la dichiarazione inviata all’ARPA dovrà essere modificata. A tal proposito la regola prevede che la modifica dovrà essere comunicata, nel termine di

trenta giorni, non all’ARPA, ma al comune del luogo di produzione degli scavi. Le comunicazioni al termine dei lavori

E’ importante ricordarsi che una volta riutilizzato il materiale da scavo, il produttore, (attenzione, non il proponente), dovrà comunicare all’ARPA, sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo, nonché al comune del luogo di produzione, che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni a suo tempo comunicate. I documenti per il trasporto

Un’importante semplificazione introdotta dalla nuova legge interessa il trasporto dei materiali da scavo come sottoprodotti. E’ stato finalmente chiarito che il trasporto di tali materiali è soggetto al normale regime dei beni e, pertanto, dovrà essere accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto necessari per la movimentazione di ogni tipologia di materiale. I piani di utilizzo prima delle modifiche

Si ritiene utile precisare che i piani di utilizzo redatti ai sensi della normativa previgente all’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla gestione dei materiali da scavo (D.M. n.161/2012 e art.186 del Dlgs n.152/2006) possono comunque essere regolarmente 10

portati a termine. Tale considerazione si fonda non solo sul principio dell’applicazione della normativa previgente, ma anche sulla circostanza che gli adempimenti richiesti, ad esempio dal DM n.161/2012, garantiscono il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella disposizione normativa come sopra illustrata. La modulistica sul sito del collegio

Al fine di agevolare le imprese associate, segnaliamo che ANCE Lombardia, partendo dal modello predisposto dall’ARPA Lombardia nello scorso mese di dicembre, ha messo a disposizione, oltre che al modello per l’attestazione della sussistenza dei requisiti, anche la modulistica relativa alla comunicazione di variazione dei requisiti inizialmente comunicati all’ARPA e un modello per la comunicazione di avvenuto utilizzo dei materiali da scavo che le imprese devono obbligatoriamente trasmettere al termine dei lavori. Tutti i facsimile sono disponibili sul sito internet del Collegio nell’area “Rifiuti”. Segnaliamo, infine, che il Collegio Costruttori organizzerà a breve un nuovo incontro per illustrare agli associati tutte le novità e le procedure da utilizzare per gestire correttamente gli scavi, proprio alla luce delle significative modifiche che sono state apportate alle procedure da rispettare. Nel frattempo gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


IL SITO DEL COLLEGIO SI RINNOVA: NUOVA VESTE GRAFICA E UNA MIGLIORE ACCESSIBILITÀ AI CONTENUTI

CON WWW.ANCEBRESCIA.IT TUTTI I SERVIZI DEL COLLEGIO A PORTATA DI SMARTPHONE Il sito Internet del Collegio Costruttori si rinnova. Inaugurato nel 2001 oggi l’indirizzo www. ancebrescia.it vanta un elevato numero di accessi e non solo da parte delle imprese associate. La scelta si è rivelata felice tanto che ora il sito si rinnova per offrire un servizio sempre più completo e a portata di smartphone. Poter ritrovare velocemente una circolare o un modello da utilizzare per partecipare ad un appalto è una comodità alla quale non si riesce più a rinunciare. Tutto questo è Internet e la telematica che oramai affianca l’imprenditore e il suo staff nel lavoro di tutti i giorni. I dispositivi messi a disposizione dalla tecnologia, come gli smartphone e i tablet, hanno amplificato ancora di più l’utilizzo della Rete per l’acquisizione di informazioni. Non è più un’eccezione, ma quasi la regola ricevere una risposta just in time ad una mail arrivata nel giro di pochi secondi sul telefonino del destinatario.

E’ alla luce di tutte queste novità e delle nuove modalità di fruizione dei numerosi servizi che vengono forniti alle imprese associate che il Consiglio direttivo del Collegio ha deciso che il sito Internet dell’Associazione dovesse essere attualizzato e ripensato, senza peraltro stravolgerne il processo logico che ne ha decretato il successo. L’aggiornamento grafico lo rende più uniforme all’immagine che contraddistingue ormai tutto il sistema associativo che fa capo all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, l’Ance. Ma la scelta più strategica punta a migliorare l’accessibilità dei contenuti. 11

Nell’archivio delle notizie e comunicazioni del sito Internet del Collegio sono memorizzati oltre ottomila documenti e modelli che costituiscono una preziosa banca dati specialistica del settore. E’ possibile, infatti, trovare la modulistica e i documenti di approfondimento che l’Associazione ha spedito agli iscritti o ha pubblicato sul proprio Notiziario mensile dal 1997 ad oggi. Il Consiglio direttivo ha voluto mantenere la consultazione del sito libera e, pertanto, anche dopo l’aggiornamento, non verrà richiesta nessuna autenticazione con login e password, salvo che per specifiche aree, come quella dove è possibile ricercare i bandi di gara


A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE CI SONO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI TECNICI E 8MILA DOCUMENTI

pubblicati, i cui servizi, ad alto valore aggiunto e a pagamento, vengono forniti gratuitamente alle sole imprese associate del Collegio che se ne accolla i costi. Particolare attenzione è stata riservata alla comunicazione delle notizie in evidenza, una sorta di vetrina nella quale verranno segnalate le questioni di più stretta attualità e di maggior interesse per le imprese. Un’altra area che ha subito un profondo rinnovamento è quella della ricerca dei documenti Come detto, in un archivio tanto numeroso, era diventato particolarmente

importante recuperare i documenti di interesse nel modo più veloce e preciso possibile. Il nuovo motore di ricerca, oltre a consentire di filtrare i documenti per area tematica consente una ricerca anche di tipo cronologico e per parole libere contenute, non più soltanto nell’articolo della comunicazione, bensì anche nell’intero testo della notizia. Completano infine il sito del Collegio l’elenco delle imprese associate attestate SOA, di quelle certificate, delle imprese che hanno un proprio sito aziendale, nonché delle notizie organizzative riguar-

Scopri tutto quello che ogni giorno possiamo offrirti, oltre al muro...

GUSSAGO (BS) • BRESCIA • S.POLO BRESCIA • CONCESIO (BS) • LODI • TREVIGLIO (BG)

www.centredilspa.com

12

danti le cariche dell’Associazione e le sue rappresentanze. Per chi volesse approfondire le proprie competenze informatiche non ci resta che ricordare che presso la sede di via Foscolo è allestita una moderna aula informatica dove periodicamente e gratuitamente per gli associati vengono organizzati corsi di alfabetizzazione o approfondimento dei più diffusi programmi informatici, da quelli di produttività dell’ufficio come Office a quelli più specificamente tecnici come Autocad 2D e 3D. Quindi www.ancebrescia.it augura “buona navigazione” a tutti.


INFRASTRUTTURE E DEBITO PUBBLICO: TROPPI GLI INVESTIMENTI CHE RISCHIANO DI RIMANERE SULLA CARTA

OPERE PUBBLICHE AL PALO: LA SPENDING REVIEW PESA TANTO QUANTO IL “PATTO” Se non è il Patto di stabilità, è la Spending review. Quando si cerca il colpevole delle “casse blindate” delle pubbliche amministrazioni lo si trova facilmente in uno di questi due bavagli di spesa. Ma forse si ignora che la Spending review blocca anche nel Bresciano investimenti per milioni di euro. Cerchiamo quindi di spiegare cosa succede, anzi, cosa non succede a causa dei tagli. Se del Patto di stabilità si è oramai abituati parlare (quasi sempre male, quantomeno se a farlo sono i Municipi), sullo spauracchio Spending review non si alza poi troppo il tiro. Eppure, se facciamo riferimento agli investimenti di Palazzo Broletto, gli effetti sono tutt’altro che secondari. Opere bloccate per svariati milioni di euro, previsioni di investimento rimpallate da un anno all’altro, nella speranza di allentare lacci e lacciuoli e trasformare il denaro in strade o edifici. Rendendo così il Piano triennale

delle opere una sorta di corsa a ostacoli, aspettando di concretizzare progetti che, magari, sono in predicato di essere realizzati già da parecchi anni. Partiamo proprio dalla rete viabilistica: dati alla mano, l’as13

sessorato provinciale ai Lavori pubblici ha ferme al palo opere di grande importanza, oltre che di peso a livello economico. Basta fare qualche esempio pescando a caso tra la decina circa di cantieri attualmente congelati, tra riqua-


UN ESEMPIO? LA MESSA IN SICUREZZA DELLA LENESE RESTA FERMA BLOCCANDO UN IMPORTO DI 9,5 MILIONI

lificazioni, messe in sicurezza e nuove realizzazioni. Appartiene a quest’ultima categoria, ad esempio, l’intervento di messa in sicurezza - lungo la Sp 668 “Lenese” - dell’intersezione sul tratto Orzinuovi-Lonato, variante est di Montichiari. Opera che costerebbe alla Provincia 9,5 milioni di euro. Appena più “economica” risulterebbe, invece, la realizzazione del primo lotto della variante di Pontoglio, che vale comunque oltre 7 milioni di euro. Ma l’elenco potrebbe continuare a lungo, magari ricordando il progetto della deviante di Idro (sulla Sp 237 “Del Caffaro”), che richiederebbe un esborso di 4,5 milioni di euro. O la variante di Roncadelle della Sp 19, il cui primo stralcio richiederebbe investimenti per 4,6 milioni. Progetti così sono solo la punta dell’iceberg, nel senso che esistono anche opere a meno zeri. Di certo la Provincia, non potendo disporre dei denari necessari - e in attesa di trovare eventuali forme alternative di finanziamento - è costretta a dirottare le poche risorse disponibili su quelle partite indifferibili quali, ad esempio, la manutenzione o gli interventi straordinari. Ma è la programmazione sul lungo periodo che diventa impossibile, anche perché la Provincia è giunta all’epilogo (o quasi) in ottemperanza alla riforma degli enti locali programmata dal Governo. Discorso diverso, invece, per il capitolo edilizia scolastica, dove il problema si presenta esclusivamente per la nuova casa dell’istituto alberghiero di Gardone Riviera, da smantellare perché la sua struttura contiene amianto. Servono

La Spending review blocca investimenti della Provincia per oltre 20 milioni di euro: si tratta di opere importanti soprattutto sul fronte del miglioramento e della messa in sicurezza della viabilità. quasi 5 milioni per cantierizzare il progetto, fino ad oggi rimasto in un cassetto. Ma, stando alle notizie di fine novembre, il 2014 dovrebbe essere l’anno buono per appaltare l’opera. Se dureranno o meno lo si deciderà in questi mesi, ma intanto le Province hanno una sola certezza: i cordoni della borsa devono restare chiusi, sigillati a doppia mandata 14

a colpi di Spending review. Ora, la questione diventa veramente inquietante se si pensa che, come più volte ribadito su queste stesse pagine, molti enti locali hanno un “tesoretto” bloccato da anni al quale non possono mettere mano per finanziare opere in grado di dare lavoro e far “respirare” molte imprese. ro.ramp.


È UNO DEI SALOTTI DI BRESCIA COSTRUITO DURANTE IL VENTENNIO: DOPO L’OPERA DI RITRUTTURAZIONE TORNA A VIVERE

PIAZZA VITTORIA RITROVATA: IL RESTAURO È ULTIMATO, MA IL “BIGIO” NON TORNERÀ La piazza ritrovata. Potremmo chiamarla così, dopo i lunghi anni di chiusura parziale o totale a causa dei lavori per il metrobus e per la sua riqualificazione. Intendiamo piazza della Vittoria, di nuovo fruibile dal 21 dicembre scorso. I bresciani sono tornati finalmente a frequentarla, restituita alla città dopo un pregevole lavoro di ristrutturazione. Mentre scriviamo (primi giorni di gennaio) resta da concludere lo spazio della grande fontana: il sindaco Emilio Del Bono ha promesso che fra poche settimane anche quella parte sarà disponibile. Senza il Bigio: sul basamento costruito dalla precedente Amministrazione per ospitare il ritorno della statua intitolata all’Era Fascista, andrà un’altra opera. Tutta da decidere.

Certamente - ora che Piazza Vittoria è stata ristrutturata - quello della statua del Bigio non è un problema prioritario, ha sottolineato il sindaco Del Bono. Si conferma, in qualche modo, il destino tribolato della piazza, uno dei luoghi più significativi ma anche controversi di Brescia. Per la sua origine legata al fascismo, per il suo assetto urbanistico, per le polemiche legate ai cantieri che l’hanno interessata. Il metrobus, ma anche - giusto quarant’anni fa - il parcheggio sotterraneo. «Davanti agli edifici su15

perbi di questa piazza che voi avete dedicato alla vittoria e agli immortali spiriti che la conquistarono, davanti a questa piazza monumentale e agli alti edifici, le parole sono superflue perché parlano le opere, parlano i fatti». Così martedì 1 novembre 1932 Benito Mussolini salutò l’inaugurazione della piazza. Un Duce insolitamente di poche parole. Dall’arengario pronunciò le lodi dei bresciani, definiti ardenti patrioti, instancabili lavoratori e fedeli interpreti della rivoluzione fascista. Quindi visitò il


PER COSTRUIRE LA PIAZZA NEL 1929 FU ABBATTUTO IL CARATTERISTICO QUARTIERE MEDIOEVALE DELLE PESCHERIE

grattacielo, ammirando dall’alto il nuovo cuore della città, mentre in piazza veniva acclamato dalla folla adorante. “Centomila bresciani hanno acclamato il Duce” titolò a tutta pagina il quotidiano Il Popolo di Brescia del giorno dopo, riportando un commento di Benito Mussolini sull’accoglienza ricevuta: “Dite alle Camicie nere bresciane che la manifestazione non mi ha soltanto soddisfatto, ma mi ha anche altamente commosso”. Per costruire il nuovo cuore di Brescia sulle ceneri del quartiere medioevale delle Pescherie, in un’area di 50mila metri quadrati, ci vollero quattro anni di lavoro e la fatica di duemila e cinquecento operai. Nel 1927 il Comune bandì il concorso per il nuovo Piano regolatore. Il compito di mettere in pratica i nuovi indirizzi urbanistici fu affidato ad uno dei maggiori architetti dell’epoca, il romano Marcello Piacentini. Nel 1929 macchine ed operai cominciarono ad abbattere i malsani edifici che sorgevano lungo vicoli bui e stretti: Trabucchello, Ballerino, Rata, della Sardella Gioiosa, dei Sospiri, dei Cappellari, Coppa Mosche... Nomi curiosi e singolari, spesso con una radice dialettale, a conferma dell’origine popolare del quartiere. Oltre 2.400 persone furono espulse, 2.400 vani abbattuti, 250 botteghe dovettero andarsene altrove. Il quartiere più caratteristico della città scomparve. Intendiamoci: era una contrada sporca, insalubre, maleodorante, dove il cielo era uno spicchio stretto fra ali di alti e vecchi caseggiati.

La piazza, già nei primi anni Settanta, è stata teatro di un grande cantiere: la costruzione del grande parcheggio sotterraneo, voluto e gestito dall’Agip. Un’opera importante per garantire posti auto in centro, mentre si decideva di pedonalizzare numerose vie del cuore cittadino.

16


PER L’OPERA FURONO SPESI 83 MILIONI (UNA BALILLA COSTAVA 10.800 LIRE) E IMPIEGATI 2.500 ADDETTI

Da moltissimi anni si parlava di intervenire per motivi igienici e di decoro. Il fascismo, alla sua maniera, mise fine a dibattiti e tentennamenti: basta confronti, discussioni, dibattiti. Bisognava agire, erigere nel centro della città una moderna agorà per celebrare i nuovi padroni, secondo i canoni ideologici e stilistici del regime. Nel 1929 il Consiglio dei ministri approvò il nuovo Piano regolatore di Brescia (grazie anche alla spinta del segretario nazionale del partito fascista, il ras del fascismo bresciano Augusto Turati), che prevedeva l’intervento. La sua regia fu affidata a Piacentini. Non si trattava soltanto di modificare l’aspetto del centro cittadino, ma di ridefinirne il ruolo economico, sociale, monumentale. L’opera complessiva - edifici e piazza - costò 83 milioni di lire, divisi a metà fra privati e Comune. Per fare un confronto, un’automobile Balilla (costruita dalla Fiat proprio nel 1932) costava 10.800 lire. In piazza, dall’alto di una fontana decorativa, svettava il Bigio, la statua commissionata dal podestà Pietro Calzoni ad Arturo Dazzi. Un colosso di 28 tonnellate di marmo di Carrara alto sette metri e mezzo, con il braccio lungo due metri e il piedi di un metro. Il tutto scolpito in un blocco di 52 tonnellate dal 15 giugno al 15 settembre. Il 24 settembre 1932 fu collocato in piazza, raccogliendo subito le ironie dei bresciani. Per quella foglia di vite posticcia, voluta per coprire le pudenda; per la sua aria da stupidotto; per il suo

significato. Mussolini, durante l’inaugurazione della piazza, scandì il suo nome ufficiale (decretandone la condanna all’oblio futuro): l’Era fascista, volendo rappresentare la possenza del regime. Venne rimossa il 12 ottobre del 1945 per volontà del sindaco socialista Guglielmo Ghislandi. Simbolo del regime, era stata anche danneggiata da un attentato dinamitardo. La piazza, nei primi anni Settanta, è stata teatro di un grande cantiere: la costruzione del grande parcheggio sotterraneo, voluto e gestito dall’Agip. Un’opera importante per garantire posti auto in centro, mentre si decideva di pedonalizzare numerose vie del cuore cittadino. Il parcheggio, di seicento posti, entrò in funzione il 5 mar17

zo 1974 dopo tre anni di lavori. Anche allora, come nei recenti lavori per il metrobus, il cantiere creò dei problemi al commercio. Adesso, faccenda del Bigio a parte, la piazza sistemata è a disposizione dei bresciani, che possono passeggiarci in sicurezza (a proposito: anche piazza della Loggia è pedonalizzata). Nei decenni è stata teatro di tanti eventi pubblici. Qui si tenevano le adunate fasciste, ma qui si celebrarono anche la Liberazione e l’avvento della Repubblica. Il sindaco Emilio Del Bono, la sera del 21 dicembre, ha parlato di restituzione della piazza ai cittadini, ricordando che essa «appartiene a tutti i bresciani che l’hanno vissuta durante la sua storia». Piazza Vittoria è stata riconsegnata alla città, pedonalizzata, «come luogo di vita e di incontro» ha insistito il sindaco. Questo è uno dei cardini del centro storico policentrico, da aggiungere a piazza Loggia, piazza del Duomo e ad altri luoghi di Brescia. La sua funzione è sociale: “Qui - ha invitato il sindaco - devono potersi incontrare i cittadini e le famiglie. Organizzeremo iniziative per farla vivere”. Parole di conforto e ringraziamento per i commercianti: “Grazie a chi fra loro ha resistito. Dopo una stagione di desertificazione per i lunghi lavori della metropolitana, la piazza tornerà a rivivere. Vogliamo aiutare il commercio». La piazza ritrovata. Tocca ai bresciani farla vivere. Enrico Mirani


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO

- Legge n.297/82 -tfr indice rivalutazione mese di novembre 2013

- Durc - d.m. 24/10/2007 - Ministero del Lavoro cause ostative al rilascio del durc interpello n.33/2013 pag. 20 - Durc - Inail - certificazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione circolare n.53/2013

pag. 21

- Inail - incentivi alle imprese - art.11 comma 5 dlgs.81/08 - pubblicazione bando 2013

pag. 23

TRIBUTI

- Ministero del Lavoro - tutela della maternità dimissioni volontarie rese dal lavoratore convalida - nuovo modello - nota n.21490/2013 pag. 24

- Imu - confermata l’esenzione dei fabbricati ristrutturati per la vendita

pag. 43

- Svalutazione delle rimanenze valutate a costo - riconoscimento solo ai fini civilistici

pag. 43

- Attestato di prestazione energetica regime fiscale

pag. 43

- Contributi pubblici erogati dalla pubblica amministrazione - rilevanza ai fini iva pag. 44

- Legge 68/1999 - collocamento obbligatorio - Ministero del Lavoro - assunzione disabili nelle imprese edili - casi di sospensione dell’obbligo - invio del prospetto informativo - nota n.16522/2013 pag. 24 - Ministero del Lavoro - Legge n.97/2013 Legge europea 2013 - rapporti di lavoro a tempo determinato - criteri di computo

pag. 31

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

pag. 26

pag. 46 pag. 46

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

- Ministero del Lavoro - terremoto Abruzzo contributi per la ricostruzione - rilascio del durc nota n.21666/2013 pag. 26

pag. 46

- Inps - art. 29 Legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2013 - circolare n.178/2013 pag. 26

LAVORI PUBBLICI

- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici

pag. 47

- Inps - conguaglio 2013 - circolare n.174/2013 pag. 27

- La disciplina del subappalto

pag. 50

- Inps - adesione all’unione europea della Repubblica di Croazia - prestazioni di sicurezza sociale circolare n.165/2013 pag. 28

- Richiesta di autorizzazione al subappalto

pag. 53

- Dichiarazione allegata all’offerta circa i possibili subappalti

pag. 54

- Dichiarazione sostitutiva del certificato “antimafia”

pag. 54

- Certificato di esecuzione lavori per lavori privati

pag. 54

- Retribuzione convenzionale di titolari e soci

pag. 55

- Dichiarazione di conformità all’originale dei bilanci

pag. 55

- Dichiarazione di non controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice

pag. 55

- Schema di cartello di cantiere

pag. 55

- Inps - d.lgs. 276/2003 - contratto di inserimento assunzione di lavoratrici - circolare n.166/2013 pag. 29 - Inps - lavoratori migranti - sezione dedicata del sito internet istituzionale - messaggio n.19198/2013 pag. 29 - Inps - sicurezza sui luoghi di lavoro - compatibilità tra formazione e ammortizzatori sociali messaggio n.19183/2013 pag. 29 - Inps - flusso “uniemens individuale” - nuova versione del documento tecnico - versione 2.6

pag. 30

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - ex. art. 37 d.lgs. 81/08 - Ministero del Lavoro - trasferimento e obblighi formativi - nota n.20791/2013 pag. 30

18


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

TECNICA EDILIZIA

- Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 per gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pag. 56 - Responsabilità solidale fiscale - fac-simile di dichiarazione sostitutiva per il versamento delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti

pag. 56

- Comunicazione del ricorso a noli a caldo o forniture in opera

pag. 56

- Codici attività

pag. 56

- Fac-simile di dichiarazioni sostitutive

pag. 57

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

pag. 57

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

pag. 57

- Conto termico: aggiornamento delle regole applicative

Pubblicata la norma uni sulla posa in opera dei pavimenti galleggianti per l’isolamento acustico pag. 64 Appalto privato - non sufficiente la generica contestazione delle difformità rilevate pag. 64

URBANISTICA

- Dia, scia e permesso di costruire: chiarimenti della giunta regionale in merito alle proroghe del decreto del fare pag. 65 Demolizione e ricostruzione: permesso di costruire in deroga, in attesa di normativa regionale pag. 65

- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario e del certificato dei carichi pendenti pag. 58

Obbligatorio il preavviso di rigetto alla domanda per il rilascio del p.d.c. pag. 66

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Registro Imprese pag. 58 - Dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di imprese o un Consorzio Ordinario di concorrenti - Comunicazione circa la composizione azionaria della società

VARIE

pag. 58

- Riutilizzo dei materiali da scavo - modulistica predisposta da ance Lombardia pag. 68

pag. 58

- Terre e rocce da scavo - circolare di Arpa Lombardia

pag. 68

- Traporti - calendario divieti anno 2014

pag. 68

- Dichiarazioni richieste nei bandi per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici pag. 59

- Finanziamenti chirografari - avviso alle imprese lombarde di rinnovo dell’ iniziativa “credito adesso” pag. 68

- Le categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria rivivono temporaneamente pag. 59

Variazione dell’interesse legale dal 2,5% al 1%

- Nuove soglie europee in vigore dal 1° gennaio 2014 per i lavori la soglia è fissata a 5.186.000 euro pag. 61

pag. 69

Rimborso accise sul gasolio quarto trimestre 2013 disponibilità software pag. 70

- Sistema Avcpass per la verifica dei requisiti in sede di gara - operatività dal 1 gennaio 2014 - indicazioni agli operatori economici e alle stazioni appaltanti per l’utilizzo del sistema pag. 61 - Registrazione telematica dei contratti d’appalto pubblici

pag. 64

Rifiuti - nuova proroga per lo smaltimento delle guaine bituminose in discarica pag. 70

ANCE INFORMA

pag. 61

19

pag. 71


LAVORO

DURC - D.M. 24/10/2007 MINISTERO DEL LAVORO CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC INTERPELLO N. 33/2013 Si informa che il Ministero del Lavoro si è espresso, con interpello n. 33 dell’11 dicembre 2013 che si pubblica in calce alla presente nota, sulla corretta interpretazione del DM. 24/10/2007, in materia di rilascio del Durc, con specifico riferimento all’arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza di cause ostative indicate nella tabella A del medesimo decreto. Il Dicastero ha precisato che il periodo di inibizione all’ottenimento del Durc ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (di cui alla Legge Finanziaria 2007) decorre evidentemente dal momento in cui le violazioni di cui alla tabella A sono state definitivamente accertate. Terminato pertanto il periodo di inibizione al rilascio del Durc, l’impresa potrà riprendere a godere dei benefici economici e normativi. E’ ovvio, pertanto, che con riferimento a specifici benefici (ad es. premi di risultato o abbattimento di oneri contributivi Inps), al fine di valutare la legittimità o meno alla fruizione del beneficio va esaminato l’arco temporale in cui l’agevolazione dovrebbe essere fruita e, con riferimento a questo verificare l’esistenza di eventuali cause ostative al rilascio del Durc. A seguito poi della nuova durata del Durc stabilita dall’art. 31 del D.L. 35.2013 (120 giorni) il Ministero ha precisato che l’eventuale sospensione al rilascio del Durc in presenza di una causa ostativa opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Durc rilasciato precedentemente per le stesse finalità. La disciplina che regola le cause ostative di cui al D.M. sul Durc è valida anche per i Durc oggetto di acquisizione d’ufficio da parte della P.A. Ministero del Lavoro Roma, 11 dicembre 2013 Interpello n. 33 Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 - D.M. 24 ottobre 2007 - cause ostative. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale sulla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”. In particolare l’istante chiede chiarimenti in

ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al medesimo Decreto. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative, dell’INPS e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue. Va anzitutto ricordato che, in applicazione dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, il citato D.M. 24 ottobre 2007, all’art. 9, stabilisce che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”. In sostanza la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi. Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Così come chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, pertanto, “ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa”. Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. In tal senso e a titolo esemplificativo sarà possibile godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione – liberamente scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze (in quanto, ad esempio, non sia contrattualmente previsto che i premi vadano corrisposti entro una determinata data) – ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC, ai sensi dell’allegato A dell’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007. Viceversa non sarà possibile usufruire per

20

tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili. Va infatti chiarito che, trattandosi di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione. Pertanto ove la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell’INPS, chiamato a riconoscere l’agevolazione, deve continuare a riferirsi all’arco temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita. Appare da ultimo opportuno ricordare alcune novità introdotte dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013). In particolare, ai sensi del comma 8 ter del citato articolo, “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”. Sul punto, fermo restando quanto sopra chiarito, va specificato che l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità. Va inoltre chiarito che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, (…) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC”. In tal caso dette amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione (v. Ministero del Lavoro lett. circ. 12 maggio 2010, prot. n. 8667), in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.


LAVORO

DURC - INAIL CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIRCOLARE N. 53/2013 Si informa che l’Inail, dopo Ministero del Lavoro e Cnce, con circolare n. 53 dell’11 novembre 2013 che si pubblica in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti operativi sul rilascio del Durc in presenza di crediti da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012. L’Istituto ribadisce che la regolarità contributiva può essere rilasciata a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari o superiori, complessivamente, ai debiti contributivi nei confronti degli Istituti (Inps, Inail e Casse edili). I crediti devono a tal fine risultare certificati attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti istituita sul sito del Ministero dell’Economia. La circolare, oltre a riportare i contenuti già noti del Durc rilasciato ai sensi dell’art.13bis e a ricordare che nell’ambito degli stati di avanzamento lavori si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante (ex art. 4 DPR n. 270/2010), così come, in quanto compatibile, nei casi di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di p.a., conferma i contenuti già diffusi dal Ministero del Lavoro con la circolare 40 del 21 ottobre scorso, sia per ciò che concerne i soggetti richiedenti, che per quanto riguarda le modalità di esibizione della certificazione (fino al termine dei quindici giorni previsti dal decreto sul Durc del 24/10/2007 per la regolarizzazione della posizione contributiva). Nel caso di richiesta del Durc per la verifica dell’autodichiarazione negli appalti pubblici, inoltre, in assenza di invito preventivo alla regolarizzazione, il soggetto interessato dovrà dichiarare di trovarsi nella situazione di cui all’art. 13-bis ( ). Quanto alle istruzioni operative, l’Inail ha sottolineato la necessità che le sedi territoriali che ricevano una richiesta di Durc ai sensi dell’art. 13bis, acquisiscano tramite Pec dagli altri istituti l’importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la somma di tutti i debiti sia almeno pari o inferiore ai crediti vantati dall’impresa nei confronti della p.a. e, in caso positivo, sarà rilasciato un Durc con la specifica dicitura. Gli istituti territoriali sono stati invitati a gestire con massima cura tali richieste di Durc, per le quali non vale il termine dei 30 giorni per il silenzio assenso, tenendo anche conto della sua durata di 120 giorni.

Inail Roma, 11 novembre 2013 Circolare n. 53 Oggetto Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013. Premessa In relazione alle disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012 ha disposto che il documento unico di regolarità contributiva é rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica. In attuazione di detta disposizione il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 13 marzo 2013 con cui sono state stabilite le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008. Infine con la circolare n. 40 del 21.10.2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito primi chiarimenti sulla materia. Ciò premesso, nel fare integrale rinvio al decreto e alla circolare ministeriale, si illustra la disciplina del rilascio del Durc in presenza delle certificazioni dei crediti in discorso e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza. Disciplina del Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 La regolarità contributiva può essere rila-

21

sciata soltanto in presenza di una certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze6 e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. Il decreto 13 marzo 2013 stabilisce che: 1) Gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. 2) Nel documento devono essere indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo. 3) Il Durc rilasciato con le modalità descritte può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 4) Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore; 5) L’intervento sostitutivo si applica inoltre alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti certificati; 6) Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario; 7) Se il debito contributivo non risulta estinto, vale a dire in caso di persistente irregolarità contributiva, il credito indicato nella certificazione per il rilascio del Durc può essere oggetto di cessione o anticipazione soltanto a condizione che il creditore sottoscriva apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Nel caso in cui l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore sia inferiore al debito contributivo, la


LAVORO

delegazione di pagamento si applica per l’estinzione parziale di quest’ultimo. Con riguardo all’intervento sostitutivo, introdotto dal Regolamento di attuazione e di esecuzione dei contratti pubblici, si ricorda, come già evidenziato nella circolare ministeriale che, a seguito dell’articolo 31 del d.l. 69/2013, esso trova applicazione non solo nell’ambito dei contratti pubblici, ma in quanto compatibile anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche, per le quali é prevista l’acquisizione d’ufficio del Durc. La circolare ministeriale specifica, inoltre, che nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo. Si ricorda, infine, che relativamente ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle Amministrazioni dello Stato maturati al 31 dicembre 2012 e indicati negli articoli 1, 2, 3 e 5 del d.l. 35/2013, l’articolo 6, comma 11-ter, inserito dalla legge di conversione del predetto decreto, ha stabilito che ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva é effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Soggetti richiedenti Il Durc ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 può essere richiesto: a) dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il Durc debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati; b) da una pubblica amministrazione tenuta ad acquisire d’ufficio il Durc in base alla normativa vigente. Come illustrato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo caso l’interessato dovrà pertanto dichiarare all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica. Il Durc ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. L’obbligo da parte degli enti di invitare

l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità, che era stato già disposto dal d.m. 24 ottobre 2007, è stato da ultimo stabilito dall’articolo 31, comma 8, del d.l. 69/2013. L’unica eccezione all’obbligo di invito preventivo alla regolarizzazione è quindi costituita dall’ipotesi in cui il certificato sia richiesto d’ufficio da una stazione appaltante pubblica o da un’amministrazione procedente ai fini della verifica, ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r 445/2000, della veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato ad una certa data22, qualora non possa applicarsi il criterio dello scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Si ricorda che non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00 fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc. Comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e verifica delle stesse Come precisato nella circolare ministeriale, il soggetto titolare dei crediti certificati o l’amministrazione procedente deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono: - il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri); - l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione; - la data di rilascio della certificazione; - l’importo del credito oggetto di certificazione; - l’eventuale data in cui sarà pagato il credito; - il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili - non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione devono verificare l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo rilascio. In attesa dell’operatività della funzione suddetta gli interessati devono trasmettere, tramite Pec, alla sede competente le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via Pec con il messaggio

22

PCC – Informativa rilascio certificazione e le Sedi provvederanno a richiedere, sempre tramite Pec, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate. Istruzioni operative Il rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 presuppone, come già illustrato, che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debito contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili. Per quanto sopra, ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili coinvolte nell’istruttoria per il rilascio del Durc deve necessariamente acquisire tramite Pec dalle altre due l’importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite. In caso positivo, ciascuna Sede inserirà nell’apposito campo note la seguente dicitura: Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del d.l. 7.5.2012, n. 52, conv. con modificazioni dalla legge 6.7.2012, n. 94. Importo debito Inail al xx.xx.xxxx: Euro xxx.xxx,xx. Certificazione n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Importo dei crediti certificati: Euro xxx.xxx,xx, data di pagamento: xx.xx.xxxx. Ovviamente, la data di pagamento dovrà essere indicata nel Durc solo ove sia presente nella certificazione del credito. Si ricorda che con la versione 4.0.1.29 del 1° ottobre 2013 il campo note dell’applicativo è stato ampliato per contenere fino ad un massimo di 400 caratteri. Si invitano le strutture territoriali a prestare la massima cura nella gestione dei Durc in questione, ai quali ovviamente non si applica il silenzio–assenso allo scadere del trentesimo giorno, considerato peraltro che, come precisato nella circolare ministeriale, anche detti certificati hanno validità di 120 giorni dal rilascio. Eventuali casi particolari dovranno essere segnalati alla Direzione centrale rischi per il tramite delle Direzioni regionali, che forniranno, come di consueto il massimo supporto alle Sedi, soprattutto in fase di prima applicazione delle disposizioni descritte. Le Direzioni regionali, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del territorio di competenza, terranno sotto costante monitoraggio i Durc emessi ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto citato.


LAVORO

INAIL INCENTIVI ALLE IMPRESE - ART.11 COMMA 5 DLGS.81/08 PUBBLICAZIONE BANDO 2013 Si informa che l’Inail in data 13 dicembre 2013 ha pubblicato l’Avviso Pubblico 2013, che si pubblica in calce alla presente nota, riguardante l’incentivo riconosciuto alle imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro. Le risorse economiche messe a disposizione per l’anno 2013 sono pari a 307,359 milioni di euro, ripartiti in budget regionali (per la Regione Lombardia ammontano a 49.285.378 di euro) . L’incentivo, per tale edizione, è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto, fino ad un importo massimo pari ad euro 130.000,00 (50% e 100.000,00 euro erano i parametri relativi al Bando 2012). Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale. Per i progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, l’intervento può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. Si ricorda che non possono concorrere all’incentivo in parola le imprese che siano state ammesse al contributo relativamente ai precedenti Avvisi 2010, 2011 e 2012. Per ciò che concerne le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, si rileva che, dal 21 gennaio all’8 aprile 2014, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. In tale fase sarà possibile effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono

assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di invio. Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul portale informatico dell’Inail a partire dal 30 aprile 2014. L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito Inail, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Tutte le informazioni utili al riguardo potranno essere trovate negli Avvisi regionali con i relativi allegati, disponibili sul portale informatico dell’Inail a decorrere dal 20 dicembre 2013. Inail Roma, 13 dicembre 2013 Inail: estratto avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, art. 11, comma 1, lett a) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 1. Obiettivo Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Destinatari I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 3. Progetti ammessi a contributo Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento; 2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi; 3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia. Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

23

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi L’entità delle risorse destinate dall’INAIL per l’anno 2013 è di complessivi 307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni e pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali, secondo la tabella seguente. ...omissis... 5. Ammontare del contributo Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’IVA, nei termini stabiliti dagli Avvisi regionali. 6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali. A partire dal 21 gennaio 2014, sul sito www.inail.it - Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. 7. Pubblicità Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato sulla GURI al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento degli incentivi di cui all’oggetto. Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell’Istituto nella sezione: Inail in caso di/ Incentivi per la sicurezza/Bando 2013. (www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013Lindex.html). 8. Punti di contatto Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante). Data di spedizione del presente Estratto Avviso Pubblico: G.U.R.I. il 13 Dicembre 2013.


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO TUTELA DELLA MATERNITÀ DIMISSIONI VOLONTARIE RESE DAL LAVORATORE CONVALIDA NUOVO MODELLO NOTA N. 21490/2013 Si informa che, alla luce delle modifiche apportate al Testo Unico sulla maternità e paternità dall’art. 4, comma 16 della Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), il Ministero del lavoro, con nota n. 21490 del 9 dicembre 2013, ha diramato il nuovo modulo per la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Il nuovo modello, sostitutivo della modulistica in uso sino ad oggi, sarà adottato dal mese di gennaio 2014. Si rammenta che l’innovato comma 4 dell’articolo 55 del D.lgs. n. 151/2001 ha esteso l’obbligo di convalida alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e alle dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore: - durante i primi tre anni di vita del bambino; - nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; - in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro col minore adottando ovvero dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento. Ministero del Lavoro Roma, 9 dicembre 2013 Nota n. 21490 Oggetto: Convalida dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri - Nuovo modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/del lavoratore padre e nuovo report per la rilevazione statistica. Al fine di realizzare un più efficace monitoraggio del fenomeno delle dimissioni nonché della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di lavoratrici madri/lavoratori padri, anche alla luce delle novità introdotte nella materia in questione dalla Legge n. 92/2012, è stata condivisa con l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità la necessità di apportare alcune modifiche alla modulistica attualmente in uso per la rilevazione dei dati in questione. In particolare, in entrambi i moduli indicati in oggetto, allegati alla presente, in aggiunta alle dimissioni della lavoratrice madre/del la-

voratore padre, è stato inserito il riferimento all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, oltre al numero dei figli, è stata specificata anche l’età degli stessi (fino ad 1 anno, da 1 a 3 anni, oltre 3 anni). Inoltre, tutti i dati contenuti nel report relativo al monitoraggio m questione sono stati differenziati per genere. Si precisa, infine, che, nel suddetto report. sono state aggiunte le seguenti informazioni -alcune delle quali già presenti nel modulo per la dichiarazione - la cui rilevazione appare significativa nell’ambito del monitoraggio annuale del fenomeno in questione: qualifica, età del figlio, erogazione di incentivo all’esodo, richiesta di part time/orario flessibile da parte del lavoratore/lavoratrice. Si fa presente, altresì, che la nuova modulistica dovrà essere utilizzata, in sostituzione di quella attualmente adottata per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. a partire dall’anno 2014. Si confida nella consueta collaborazione.

LEGGE 68/1999 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO MINISTERO DEL LAVORO ASSUNZIONE DISABILI NELLE IMPRESE EDILI CASI DI SOSPENSIONE DELL’OBBLIGOINVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO NOTA N. 16522/2013 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 16522 del 12 dicembre 2013, che si allega in calce alla presente, ha fornito istruzioni operative in merito alla presentazione del prospetto informativo dei disabili di cui all’art. 9, co. 6 della L. n. 68/1999. A tal proposito si rammenta che l’obbligo di invio del prospetto potrà essere assolto a partire dallo scorso 10 gennaio e sino al 15 febbraio 2014. Alla luce di alcune modifiche apportate al sistema informatico del Prospetto Informativo, pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov. it e contenute nel Decreto Direttoriale n. 345/2013, il Ministero ha precisano alcuni degli aspetti di più immediato interesse per i datori di lavoro . Tra le novità apportate al sistema, il Ministero sottolinea quelle relative all’istituto

24

della sospensione, sia di carattere nazionale che provinciale, effettuate al fine di attuare una valutazione più completa da parte degli uffici competenti. La sospensione dagli obblighi di assunzione, di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999, opera nei seguenti casi: - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; - Cassa Integrazione Guadagni In Deroga; - Fondo di solidarietà di Settore; - Assunzione di soggetti percettori di sostegno al reddito. In tali casi gli obblighi sono sospesi, precisa il Ministero, per la durata del trattamento, in proporzione dell’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale. Con riferimento, poi, alla mobilità (L. n. 223/1991) bisogna distinguere due ipotesi di sospensione, entrambe operanti senza limite territoriale. La prima, relativa ad una procedura di mobilità che si concluda con il licenziamento di un numero inferiore o pari a 5 dipendenti: la sospensione opera per la durata della procedura di mobilità; La seconda, relativa ad una procedura di mobilità che si concluda con un numero di almeno cinque licenziamenti: la sospensione opera nel periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori posti in mobilità (6 mesi). In caso di Cassa integrazione guadagni Ordinaria, la sospensione non opera ex lege, ma i servizi provinciali competenti potranno individuare, alla luce della grave crisi economica nazionale, strumenti compatibili per consentire l’adempimento dell’obbligo di assunzione. Con riferimento poi alle esclusioni dalla base di computo ai fini del calcolo dei soggetti da assumere, il Ministero ha sottolineato nuovamente che il riferimento dell’art. 5, c. 2, al “personale di cantiere” coinvolge anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantisti e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, come disposto dalla Legge Fornero. Pertanto, prosegue il Ministero, per personale di cantiere va inteso non solo quello appartenente alle imprese edili, ma anche quello operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione, indipendentemente, quindi, che l’impresa applichi il contratto dell’edilizia e indipendentemente dall’inquadramento previdenziale. Essendo le esclusioni appena citate ricondotte al cantiere, il Ministero riporta quale definizione dello stesso quella contenuta nell’art. 89 del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).


LAVORO

Ministero del Lavoro Roma, 12 dicembre 2013 Nota n. 16522 Oggetto: Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, presentazione del prospetto Informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall’articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 200tll, n. 133. Nota operativa Premessa Con il Decreto Direttoriale n. 345 del17 settembre 2013 sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto Informativo e i medesimi, come di consueto, sono stati pubblicati su www. cliclavoro.gov.it, unitamente alle relative regole d’uso contenenti le disposizioni cui i servizi competenti, i soggetti obbligati e l soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il sistema in modo corretto. Tali standard, come indicato nel decreto citato, entreranno in vigore il10 gennaio 2014 alle ore 19.00 e a partire da quella data i sistemi informatici delle regioni, ivi compreso quello sussidiario messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno in grado di ricevere le comunicazioni del datori di lavoro obbligati. Gli aggiornamenti rispondono in massima parte all’esigenza di adeguare i sistemi Informativi alle esigenze di miglioramento qualitativo delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo e tengono conto di quanto stabilito nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico SIL tenutesi nel corso del2013. Nel paragrafo che segue, si illustrano, in via esemplificativa, le novità più salienti introdotte dal decreto direttoriale sopra citato, rimandando al documento “Modelli e regole” - versione gennaio 2014”, allegato alla presente nota operativa e che, pertanto, ne costituisce parte integrante, per una lettura completa delle informazioni da comunicare. Modifiche rispetto alla versione precedente 1. Sospensione obblighi occupazione Le novità più rilevanti sono relative alla gestione delle sospensioni per le quali, fin dalla release che sarà disponibile dal 10 gennaio 2014, sarà necessario indicare la data di fine della sospensione stessa. Tale modifica è indispensabile per poter gestire al meglio l’istituto della sospensione, sia di carattere nazionale che provinciale, per monitorare l’uso di questo particolare Istituto che dovrebbe costituire “un’eccezione” alla assunzione del lavoratori disabili e per permettere una valutazione completa della situazione aziendale da parte degli uffici

competenti e degli organi ispettivi, soprattutto per i casi aziendali che presentano un’organizzazione distribuita sul territorio. Rimandando alla lettura attenta della norma, qui giova ricordare solamente che: - l’Istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è disciplinato dall’articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall’art. 4 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333; - ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, la sospensione degli obblighi opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa; - la sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Sembra utile inoltre ricordare di seguito quali sono i casi in cui opera l’Istituto della sospensione. La sospensione degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3, comma 5 della legge 68/99 opera nei confronti del datori di lavoro che si trovano In una delle seguenti condizioni: - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. (ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendale; procedure concorsuali; artt. l e 3 della legge 223/91); - Cassa Integrazione Guadagni in deroga (Interpello n. 10 del 10 aprile del 2012); - Contratto di solidarietà (art. 1, legge 863/84 e art. 5, legge 236/93); - Fondo di solidarietà di settore (Interpello n. 38 del 12 settembre 2008 e Interpello n. 44 del 15 maggio 2009); - Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 22 gennaio 2010); Nelle fattispecie summenzionate gli obblighi sono sospesi per la durata del trattamento, In proporzione dell’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per Il singolo ambito provinciale. - Mobilità (art. 4 e 24 della legge 223 del1991). Con riferimento alla mobilità, il legislatore disciplina due ipotesi: a) quella In cui la procedura di mobilità si concluda senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a cinque e, pertanto la durata della sospensione dell’obbligo di assunzione coincide con la durata della procedura di mobilità; b) quella In cui la procedura di mobilità dia luogo ad un numero di almeno cinque licenziamenti: la sospensione dell’obbligo è operativa per il periodo In cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l’azienda di origine previsto a favore dei

25

lavoratori In mobilità dall’articolo 8, comma 1, legge n. 223 del 1991, e cioè per sei mesi. Si ricorda che la cassazione, con sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011, ha precisato che: “Deve ritenersi che, a differenza di quanto stabilito nella prima parte della nonna In esame [art. 3, comma 5 della legge 68/99], In caso di procedura di mobilità disciplinata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all’ambito provinciale”. - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 22 gennaio 2010). Relativamente all’istituto della cassa Integrazione ordinaria, che non comporta ex lege la sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99, la circolare n. 2/2010, tenuto conto del particolare momento di crisi economica nazionale, ha rimesso ai servizi provinciali competenti l’opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l’adempimento dell’obbligo di assunzione. 2. Convenzioni Sempre al fine di migliorare la qualità delle informazioni del Prospetto Informativo e della valutazione della situazione del datore di lavoro, diviene obbligatorio individuare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro. 3. Esclusioni Infine è stato rivisitato l’elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo. Tale variazione si è resa necessaria in quanto negli ultimi anni le suddette categorie sono state soggette a diverse modifiche e con la nuova formulazione sono state definite con maggiore precisione le varie specificità. In particolare, con riferimento al “personale di cantiere” l’art. 5, comma 2, della legge 68/99. prevede che è considerato tale “anche quello direttamente operante nei montaggi Industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”. Il legislatore ha inserito una nuova Ipotesi di esclusione per i datori di lavoro che occupano personale nei montaggi industriali o impiantistici. Pertanto, per personale di cantiere deve intendersi, non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e, quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell’edilizia. L’esclusione di cui trattasi è strettamente


LAVORO

limitata al solo personale direttamente operante nel montaggi industriali o impiantistici e nelle varie opere di manutenzione svolte “in cantiere”. Per attività svolta “in cantiere” si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.Lgv.81/2008. Con riferimento all’art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 68 del 1999 l’interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inali pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve Intendersi Il tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione. La norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dettato letterale, come una Ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell’autocertificazione lo strumento sufficiente per l’esonero. 4. Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto Per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati, nel caso di passaggio di appalto, Il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili (circolare n. 77/2001). Termini e modalità per la presentazione del prospetto In considerazione che tale decreto ha modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dal servizi competenti sia, soprattutto, quelli del datori di lavoro obbligati, si Informa che l servizi informatici saranno disponibili a partire dal 10 gennaio 2014 e la scadenza per la presentazione del prospetto Informativo è prorogata al 15 febbraio 2014.

MINISTERO DEL LAVORO LEGGE N. 97/2013 - LEGGE EUROPEA 2013 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CRITERI DI COMPUTO Si informa che le disposizioni di cui ai co. 1 e 2 della Legge n. 97/2013 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”, pubblicata

nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013, sono operative dallo scorso 31 dicembre 2013 (cfr. Not. n. 10/2013 e Not. n.12/2013). Pertanto, a decorrere da tale data, il computo dei dipendenti a tempo determinato di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente riferiti ai criteri di computo di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 368/01riguardanti i criteri di computo ai fini dei diritti sindacali e alla soglia occupazionale di cui al co. 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 25/2007, si effettuerà con riferimento al biennio antecedente alla data del 31 dicembre 2013

MINISTERO DEL LAVORO TERREMOTO ABRUZZO CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE - RILASCIO DEL DURC NOTA N. 21666/2013 Il Ministero del Lavoro con nota n. 21666 dell’ 11 dicembre 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di rilascio del Durc ai fini delle agevolazioni per la ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009 nel Comune dell’Aquila e negli altri comuni del Cratere. Il Dicastero prende quindi le mosse dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che, all’art. 10, prevede che al fine di ottenere i contributi per la ricostruzione post sisma, la richiesta del Durc, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione, deve essere effettuata dagli uffici del Comune dell’Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. Fermo restando che l’Ance ha sottolineato la necessità che gli Istituti deputati al rilascio del documento e, soprattutto l’Inps e l’Inail, procedano alla messa a punto di un sistema che permetta il rilascio del Durc con riferimento ai lavori eseguiti, il Ministero del lavoro ha precisato che la regolarità contributiva per i fini di cui sopra deve essere verificata con riferimento al periodo di esecuzione dei lavori (Durc storico) e, in tal senso, ovviamente, deve essere accertata la persistenza o meno di un’eventuale irregolarità contributiva al momento del rilascio del documento, al fine di operare o meno l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora poi l’eventuale irregolarità, verificata quindi nei due momenti (quello di esecuzione dei lavori e quello del rilascio del Durc) fosse rilevata con riguardo ad un’impresa subappaltatrice, la procedura dell’intervento sostitutivo opererà esclusivamente qualora tale impresa vanti ancora un credito nei

26

confronti dell’impresa appaltatrice coinvolta nei lavori. In assenza di tale credito, infatti in linea con l’orientamento già esposto dal Ministero nella circolare n. 3/2012, sarà possibile procedere all’erogazione dei contributi sulla base della sola regolarità dell’impresa appaltatrice.

INPS ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2013 CIRCOLARE N. 178/2013 Con circolare n. 178 del 19 dicembre 2013, l’Inps ha confermato, per l’anno 2013, la riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore edile dall’art. 29 della Legge n.341/95. La circolare fa seguito al messaggio n. 11999/2013 con cui l’Istituto forniva le prime indicazioni per poter beneficiare della riduzione in parola per l’anno 2013 - i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013 - commentate nella precedente nota informativa inviata alle imprese (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2013). L’Inps con la circolare n. 178/2013 conferma le precedenti istruzioni, ribadendo che le domande per poter beneficiare della riduzione in commento devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito internet dell’Inps. Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, attribuendo il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2013 - febbraio 2014. Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2013, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a febbraio 2014. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo gennaio - dicembre 2013. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza


LAVORO

del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmette il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l’importo del beneficio spettante. I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, con le modalità già descritte nel messaggio n. 11999/2013, e dunque: - il beneficio riferito al mese corrente (ad oggi si può trattare del solo mese di dicembre 2013) va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; - il recupero degli arretrati, in ogni caso non antecedenti a gennaio 2013, va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Il codice causale “L206” non potrà essere esposto sulle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014. Il beneficio arretrato potrà essere fruito entro il giorno 16 marzo 2014, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014.

INPS - CONGUAGLIO 2013 CIRCOLARE N.174/2013 Si informa che l’Inps con circolare n. 174 del 13 dicembre 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2014. In via preliminare, la circolare in parola sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2013” (scadenza 16 gennaio 2014), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2014” (scadenza 17 febbraio 2014), attenendosi alle modalità indicate nella medesima circolare. Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio

2014” (scadenza 17 marzo 2014), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014. Tanto premesso, l’Inps esamina le fattispecie di seguito elencate. Elementi variabili della retribuzione l’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il massimale, pari per l’anno 2013 a € 99.034,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438. Aliquota aggiuntiva dell’1% L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter della Legge n. 438/1992) che, per l’anno 2013, è risultato pari a euro 45.530,00 annui, corrispondenti a euro 3.794,00 mensili. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva Al punto 4), la circolare in commento, nel fare rinvio alle istruzioni già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010 (Cfr. Not. n. 1/2011), ribadisce che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio Inps n. 101 del 13 giugno 2001). Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso

27

deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Fringe benefits L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), nel testo modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti Ai fini della quantificazione forfettaria del benefit consistente nella concessione in uso promiscuo ai dipendenti delle autovetture aziendali, il citato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 4, lettera a), dispone che per tale calcolo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, rilevabile dalle apposite tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia. Prestiti ai dipendenti l’Inps ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria L’Inps rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria ed alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa inoltre che la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, versano mensilmente al Fondo di Tesoreria, affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, delle Legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale.


LAVORO

Di conseguenza, le aziende in argomento, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo venticinque punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%. Detto contributo, una volta restituito ai datori di lavoro, riassume la sua natura originaria di TFR e, quindi, concorre ad implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Alla stessa conclusione deve pervenirsi qualora la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetto sul contributo di cui alla Legge n. 297/1982, determini, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi. E’ il caso, ad esempio, dei benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed appartenenti a determinate aree (circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013) Tale beneficio, sottolinea l’Istituto, decorre da “gennaio 2013”; pertanto, le aziende che hanno instaurato il rapporto di lavoro nel periodo “gennaio-luglio 2013” ed hanno titolo a fruire della misura agevolata, si sono trovate nelle condizioni di dover recuperare la differenza fra la contribuzione versata in misura intera e quella ridotta per effetto dell’incentivo in questione. Parallelamente, le medesime aziende devono restituire la quota del contributo di cui alla Legge n. 297/1982, oggetto di agevolazione, che concorre ad implementare il TFR del lavoratore. L’Inps sottolinea inoltre che, con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, le somme in questione vanno versate al Fondo di Tesoreria (utilizzando, in occasione delle operazioni di conguaglio dell’anno 2013, il già previsto codice “CF03”). A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere eseguite in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all’anno interessato. Per quanto concerne i lavoratori che hanno destinato (con opzione esplicita, ovvero tacitamente) il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, l’Istituto rimarca che le differenze di cui trattasi devono essere devolute al Fondo di de-

stinazione. Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (cfr. Not. n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti. In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio della attività. Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che, per l’anno 2013, è pari al 3,30%, calcolato sino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituitesi durante l’anno 2013 che, al 31 dicembre di tale anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di “febbraio 2014” (31 marzo 2014). Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo. Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva dell’11%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore. Entro il mese di “dicembre 2013”, salvo conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2014”, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. In proposito, l’Inps segnala che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2013 è 1,672535. Operazioni societarie Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi inclusi le quote retributive

28

da assoggettare allo sgravio sul secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits. Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall’art. 9-bis del DecretoLegge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166. Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 11) della circolare in esame.

INPS - ADESIONE ALL’UNIONE EUROPEA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA -PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE CIRCOLARE N. 165/2013 Si informa che l’Inps, con circolare n. 165 del 3 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla legislazione applicabile a seguito del Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, ratificato dall’Italia con la legge n. 17/2012 e in vigore dal 1° luglio 2013 (cfr. Not. n. 8-9/2013). L’Istituto chiarisce che, a decorrere dalla suddetta data, si applicano anche alla Croazia il Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (sostitutivi della Convenzione Italia-Croazia del 27 giugno 1997 e del relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002). In particolare, dal 1° luglio 2013, alla Croazia si applicano le disposizioni previste dalla regolamentazione comunitaria in materia di distacco. Ai sensi dell’articolo 12 del citato Regolamento comunitario n. 883/2004, la persona che svolge attività subordinata in uno Stato membro in cui il datore di lavoro opera abitualmente, può essere distaccata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. Pertanto, nel caso di richieste di certifica-


LAVORO

zioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco non potrà superare i 24 mesi. In ordine alla totalizzazione dei periodi di distacco, l’Inps precisa che, in conformità al suddetto articolo 12, tutti i periodi di distacco, autorizzati ai sensi della Convenzione bilaterale italo-croata, devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto, di modo che la durata complessiva del distacco ininterrotto, maturato in base alla Convenzione bilaterale e alla regolamentazione comunitaria, non possa superare il limite di ventiquattro mesi. La circolare riporta, infine, istruzioni specifiche, concordate tra le Autorità competenti italiane e croate, per quanto attiene i distacchi autorizzati ai sensi della Convenzione italo-croata e in corso di esecuzione al 1° luglio 2013.

INPS - D.LGS. 276/2003 CONTRATTO DI INSERIMENTO ASSUNZIONE DI LAVORATRICI CIRCOLARE N. 166/2013 L’Inps, con circolare n. 166 del 5 dicembre 2013, ha fornito indicazioni operative in merito alla fruizione degli incentivi economici introdotti dall’art. 59, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 con riferimento ai contratti di inserimento stipulati, nel periodo 2009-2012, con donne residenti nelle aree geografiche individuate dal Decreto Interministeriale del 10 aprile 2013. Nel rammentare che l’art.1, comma 14 della L. n. 92/2012 ha abrogato gli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.Lgs n. 276/2003, l’Istituto ha, però, precisato che la stessa norma ha fatto salva (al comma 15 del medesimo art. 1) l’applicazione delle disposizioni di cui sopra, ivi compresi i relativi benefici contributi, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/11 (14 maggio 2011), che ha introdotto modifiche alla disciplina del contratto di inserimento, ai fini dell’ottenimento del beneficio in parola, le assunzioni effettuate a decorrere da tale data dovranno riguardare, ai sensi dell’art.1, lett. e) del D.Lgs n. 276/2003, “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi

di 10 punti percentuali quello maschile”. L’Istituto, nel precisare che affinché tali lavoratrici siano considerate “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” non devono aver svolto, nei sei mesi precedenti alla data di assunzione, un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o un’attività di lavoro autonomo la cui remunerazione annua sia stata superiore a 4.800 euro lordi, ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia stata superiore a 8.000 euro lordi, ha altresì chiarito che tale requisito va considerato, solo a decorrere dalla succitata data, ovvero il 14 maggio 2011, sempre purché tali lavoratrici siano residenti nelle aree individuate dal Decreto. E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, le aree geografiche individuate anno per anno, dal comma 1 del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013, devono essere considerate sia con riferimento alla residenza della lavoratrice che con riferimento alla sede dove viene svolta l’attività lavorativa. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 maggio 2011 è inoltre necessario il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, ossia l’intensità lorda dell’aiuto, l’incremento netto del numero dei dipendenti e la durata minima del contratto. Con riferimento agli adempimenti per l’ottenimento del beneficio in parola, è stato chiarito che qualora l’azienda abbia fruito dell’agevolazione in misura inferiore a quella spettante potrà richiedere il recupero della stessa tramite il codice L997, mentre qualora abbia fruito dell’agevolazione in misura superiore potrà restituirla avvalendosi del codice M109. E’ stato infine comunicato che le operazioni di sistemazione dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare in oggetto, ossia il 16 marzo 2014.

aggiornate sulla normativa nazionale e internazionale inerente la sicurezza sociale, le procedure di assunzione, i distacchi e le prestazioni assistenziali. Inps Roma, 26 novembre 2013 Messaggio n. 19198 Oggetto: sito Internet Inps: Anno europeo dei cittadini e ristrutturazione dell’Area dedicata “Lavoratori migranti”. La costante attenzione che I’INPS riserva alla comunicazione nei confronti della vasta utenza rappresentata dai cittadini italiani all’estero e dai lavoratori migranti in Italia, si manifesta anche attraverso la diffusione di informazioni aggiornate sulla sicurezza sociale in materia internazionale. In tale contesto l’Area dedicata “Lavoratori Migranti”, accessibile dalla home page del sito Internet dell’Istituto, è stata arricchita e riorganizzata, al fine di semplificare ai cittadini e agli operatori del settore la ricerca dei suoi numerosi contenuti. Si evidenzia, infatti, che l’Area dedicata, di cui si allega una mappa di orientamento della navigazione linkata, fornisce informazioni in materia di disposizioni normative nazionali, estere ed internazionali sulla sicurezza sociale, titoli di soggiorno e procedure di assunzione per i lavoratori immigrati, assistenza sanitaria, prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito in regime internazionale, distacchi, convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, servizio di pagamento pensioni all’estero e REDEST. Anche tale iniziativa rientra tra quelle promosse dall’Istituto in occasione dell’ “Anno europeo dei cittadini - 2013”, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti previdenziali di coloro che si spostano per lavoro o altri motivi in Stati diversi da quelli di origine.

INPS - LAVORATORI MIGRANTI - SEZIONE DEDICATA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE MESSAGGIO N. 19198/2013

INPS - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPATIBILITÀ TRA FORMAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI - MESSAGGIO N. 19183/2013

Si informa che l’Inps, In occasione dell’anno europeo dei cittadini 2013, con messaggio n.19198 del 26 novembre 2013, che si allega in calce alla presente nota, ha implementato l’area dedicata “Lavoratori migranti” del sito istituzionale, con l’obiettivo di assicurare la diffusione di informazioni

Premesso che il Ministero del Lavoro con interpello n. 16 del 22 maggio 2013 (cfr. Not. n. 6/2013), ha legittimato l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, coordinando così la

29


LAVORO

normativa introdotta dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. con quella relativa agli strumenti di sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 40, Legge n. 92/2012. Pertanto, in virtù del suddetto chiarimento, il lavoratore, per conservare il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito, può effettuare sia corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi di cui all’articolo 37, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 81/2008, sia corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Lo stesso Dicastero aveva peraltro chiaramente escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012 i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Ora l’Inps, anche al fine di uniformare nell’ambito delle proprie sedi territoriali la relativa disciplina, con il messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, che si allega in calce alla presente, ha ritenuto opportuno confermare che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, sono qualificabili come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e, pertanto, la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale. Inps Roma, 26 novembre 2013 Messaggio n. 19183 Oggetto: Formazione su salute e sicurezza e ammortizzatori sociali Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 16/2013 (all. 1), ha diramato chiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. In relazione a tali lavoratori, l’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che essi decadano dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo. Il citato interpello ha specificato che, nell’ambito della formazione e/o riqualifi-

cazione prevista dal suddetto art. 4, c. 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere svolti durante l’orario di lavoro e che in occasione di una integrazione salariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione per riqualificazione. Da questa lettura interpretativa restano invece esclusi i corsi in materia di salute e sicurezza che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si ricorda che ai fini della equiparazione dei corsi in argomento, essi avvengono in occasione di trasferimento o di cambiamento di mansioni, o della introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, o della introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37 comma 4, lett. b) e c) del decreto legislativo 81 del 2008). Inoltre sono ammessi a questa qualificazione anche gli aggiornamenti quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La ricostruzione interpretativa ministeriale consente quindi di qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge 92 del 2012. Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e pertanto la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.

INPS FLUSSO “UNIEMENS INDIVIDUALE” NUOVA VERSIONE DEL DOCUMENTO TECNICO VERSIONE 2.6 Si segnala che l’Inps ha rilasciato una nuova versione (Release 2.6 del 20 novembre 2013) del documento tecnico “UNIEMENS individuale”, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto (www.Inps.it) anche in allegato alla presente nota sul sito del Collegio. Le variazioni apportate dall’Istituto alla precedente versione del Documento (Release 2.5 del 18 giugno 2013) sono evidenziate in rosso. Il testo in azzurro segnala le modifiche rispetto al preesistente flusso Emens.

30

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - EX. ART. 37 D.LGS. 81/08 - MINISTERO DEL LAVORO TRASFERIMENTO E OBBLIGHI FORMATIVI NOTA N. 20791/2013 Il Ministero del Lavoro, con nota n. 20791 del 27 novembre 2013, che si allega in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro, ex art. 37, comma 4, lettera b), del D.lgs. n.81/2008, nel caso in cui il lavoratore, mantenendo la medesima qualifica, venga trasferito da un servizio all’altro dell’azienda. Dalla lettura dell’art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l’obbligo formativo (tra cui il trasferimento o il cambiamento di mansioni) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore, indipendentemente dalla qualifica contrattualmente individuata. Pertanto, precisa il Dicastero, la necessità di integrare la formazione del lavoratore che viene trasferito deve essere valutata in relazione all’attività lavorativa da prestare nel nuovo servizio (reparto o ufficio), in considerazione dei rischi sui quali potrebbe non essere stato ancora formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), e del luogo di svolgimento (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza). Nell’ipotesi, quindi, in cui il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, sia destinato a mansioni differenti da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Qualora, invece, sia trasferito, con le stesse mansioni, ad altro reparto/ufficio della medesima unità produttiva, il datore di lavoro dovrà valutare la necessità di eventuali aggiornamenti formativi sulla base, con riguardo anche al documento di valutazione dei rischi, dell’effettiva esigenza di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente. Ministero del Lavoro Roma, 27 novembre 2013 Nota n. 20791 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. È pervenuta a questo Ufficio una richiesta di


LAVORO

parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni. L’art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni”. Dalla lettura dell’art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l’obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite

dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo. Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all’altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata. Nell’ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell’art. 37, comma 4. D.Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici. La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della

QUARTINO FRANCIACORTA SCAVI

31

nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza). In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di novembre 2013 è risultato pari a 106,8. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2012 e quello di novembre 2013 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2012 è pari a: 1,015863


In questo numero del Notiziario non vengono pubblicate le tabelle retributive per impiegati e operai in attesa di eventuali determinazioni a valere per l'anno 2014.

32


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

77,93

28,18

11,62

40,81

40,81

16,16

3,65

OPERAIO SPECIALIZZATO

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

OPERAIO QUALIFICATO

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

OPERAIO COMUNE

61,37

22,19

9,15

32,13

32,13

12,72

2,88

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,06

14,85

6,12

21,50

8,51

1,93

2° semestre

44,48

16,08

6,63

23,29

9,22

2,09

3° semestre

47,90

17,32

7,14

25,08

9,93

2,25

4° semestre

51,32

18,56

7,65

26,87

10,64

2,41

5° semestre

54,74

19,80

8,16

28,66

11,35

2,57

6° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

7° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

8° semestre

58,16

21,03

8,67

30,45

12,06

2,73

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

73,81

26,69

11,01

38,65

38,65

15,30

3,46

68,43

24,74

10,20

35,83

35,83

14,19

3,21

61,37

22,19

9,15

32,13

12,72

2,88

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

33


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,26

24,51

7,95

37,13

37,13

14,90

2,86 2,71

OPERAIO SPECIALIZZATO

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

OPERAIO QUALIFICATO

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

OPERAIO COMUNE

58,47

19,30

6,26

29,24

29,24

11,73

2,26

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,12

12,91

4,19

19,56

7,85

1,51

2° semestre

42,38

13,99

4,53

21,19

8,50

1,64

3° semestre

45,64

15,06

4,88

22,82

9,16

1,76

4° semestre

48,90

16,14

5,23

24,45

9,81

1,89

5° semestre

52,16

17,21

5,58

26,08

10,46

2,01

6° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

7° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

8° semestre

55,42

18,29

5,93

27,71

11,12

2,14

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

70,33

23,21

7,53

35,16

35,16

14,11

2,71

65,20

21,52

6,98

32,60

32,60

13,08

2,52

58,47

19,30

6,26

29,24

11,73

2,26

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

34


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro pari 3.794,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

35


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro pari 3.794,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contribuo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

36


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

37


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2012 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato del coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

38


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

39


Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2013 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,81%

ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro 45.530,00 (pari ad euro 3.794,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro 45.530,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2013 è pari ad euro 99.034,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

40


Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

41


In questo numero del Notiziario non vengono pubblicate le tabelle relative al costo della manodopera in attesa di eventuali determinazioni a valere per l'anno 2014.

42


TRIBUTI

IMU - CONFERMATA L’ESENZIONE DEI FABBRICATI RISTRUTTURATI PER LA VENDITA I fabbricati oggetto di incisivo recupero, iscritti in bilancio tra le “rimanenze” (cd. “beni merce” delle imprese di costruzioni), rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione IMU (art.2, D.L.102/2013, convertito nella legge 124/2013), a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Pertanto, l’imposta non è dovuta già a decorrere dalla seconda rata 2013, in scadenza il prossimo 16 dicembre 2013. Queste le conclusione cui è giunto il Dipartimento delle Finanze, in risposta a una specifica istanza presentata dall’ANCE. Come noto, l’art.2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102 (convertito nella legge 28 ottobre 2013, n.124) prevede, al comma 1, che, a partire dalla seconda rata IMU del 2013, non è dovuta l’IMU relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Sulla base di tale disposizione, il Dipartimento, in piena conformità alla tesi ANCE, ribadisce che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa proceda ad interventi di incisivo recupero, consistenti in: ■ restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001), ■ ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001), ■ ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1, lett.f, D.P.R. 380/2001). L’interpretazione ministeriale estensiva rappresenta un ulteriore risultato positivo dell’azione che l’ANCE sta conducendo per far valere l’illegittimità della tassazione IMU sull’invenduto delle imprese di costruzioni, equiparando, a tal fine, i fabbricati ristrutturati a quelli di nuova costruzione. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato tra le “rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. Viceversa, nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione non siano ultimati, l’IMU è dovuta sul valore dell’area sottostante, ai sensi dell’art.5, co.6, del D.Lgs. 504/1992 (normativa ICI, espressamente richiamata dalla disciplina IMU). Resta, infatti, ancora da risolvere il problema della tassazione IMU delle aree “rimanenze”, per le quali sussistono i medesimi presupposti di illegittimità IMU riconosciuti per i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita. In tal senso, l’ANCE continua ad essere impegnata in

un’azione di modifica della norma, oltre a quella giurisdizionale diretta a far valere l’illegittimità costituzionale della tassazione IMU per il “magazzino” delle imprese edili.

SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE VALUTATE A COSTO - RICONOSCIMENTO SOLO AI FINI CIVILISTICI (R.M. 78/E/2013)

La svalutazione degli immobili iscritti in bilancio, come rimanenze valutate a costi specifici, non assume rilevanza fiscale e, quindi, non è deducibile ai fini IRES. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12 novembre 2013, n.78/E, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa alla deducibilità ai fini IRES della svalutazione di un immobile acquistato ad un costo superiore al valore di mercato. Nel caso di specie, infatti, l’impresa istante aveva acquistato nel 2011 ad un’asta giudiziaria un’unità immobiliare a destinazione residenziale, da destinare alla successiva vendita. Su tale immobile, il Tribunale aveva disposto una perizia, nella quale il consulente tecnico d’ufficio aveva attestato la conformità dell’abitazione alle previsioni del titolo edilizio a suo tempo rilasciato dal Comune, valutazione che, come rilevato da un ulteriore perizia a carico dell’impresa, è risultata non corrispondente alle reali condizioni del fabbricato. Pertanto, il valore di mercato dell’immobile è risultato essere significativamente inferiore al prezzo d’acquisto corrisposto dall’impresa in sede d’asta. Di conseguenza, l’impresa che, nel 2011, aveva iscritto l’unità immobiliare in bilancio in base al costo d’acquisto[1], ha operato, nell’esercizio 2013, la relativa svalutazione, indicando il minor valore del bene. Al riguardo, è stato chiesto se la svalutazione operata ai fini civilistici potesse avere anche rilevanza fiscale[2], e fosse, così, deducibile dall’IRES. L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 78/E/2013 chiarisce che la svalutazione contabile delle rimanenze, iscritte al costo di acquisto, non rileva a livello fiscale, e non è, quindi, deducibile dal reddito d’impresa. In sostanza, l’ammontare della svalutazione[3] deve essere ripreso a tassazione, ai fini IRES, nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2013 (Modello UNICO SC 2014), operando «una variazione in aumento del reddito imponibile, in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata». L’Agenzia delle Entrate giunge a tali conclusioni sul mancato richiamo, nell’art.92, co.5,

43

del D.P.R. 917/1986 - TUIR, alla possibilità di effettuare la svalutazione per le rimanenze valutate “a costi specifici” (ai sensi del co.1 della medesima disposizione). Tale disposizione, infatti, ammette la svalutazione unicamente per le rimanenze di beni “fungibili”[4], valutate fiscalmente in base a criteri forfettari di tipo convenzionale (individuati nei co.2-3-4 del medesimo art.92), mentre per quelle relative a beni “infungibili”[5] (quali gli immobili) resta comunque ferma la valutazione a “costi specifici”. La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate suscita perplessità, perché non tiene conto del generale principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio civilistico, previsto dell’art.83 del D.P.R. 917/1986 - TUIR. Specie nell’attuale fase di congiuntura economica negativa, si richiamano, pertanto, le imprese associate a porre particolare attenzione nella valutazione delle conseguenze fiscali delle operazioni di svalutazione contabile dei beni destinati alla vendita e classificati tra le “rimanenze”. Note: [1] Ai sensi dell’art.2426 n.9 del codice civile. [2] Ai sensi dell’art.92 del D.P.R. 917/1986 - TUIR. [3] Ossia la differenza fra il costo d’acquisto, aumentato degli oneri accessori e l’effettivo valore di mercato dell’immobile. [4] Si tratta dei beni non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la “gestione in massa” e il raggruppamento in categorie omogenee. [5] Ossia dei beni che, per la loro specificità, sono unici e non sostituibili con beni aventi identiche caratteristiche.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - REGIME FISCALE (R.M. 83/E/2013)

Né imposta di registro né bollo sull’attestato di prestazione energetica (c.d. APE) che, dal 2013, va allegato ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e alle nuove locazioni, pena la nullità degli stessi contratti. Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 20013, in risposta ad un’istanza di interpello relativa al regime fiscale, ai fini delle imposte di registro e bollo, da applicare all’APE al momento della registrazione del contratto di locazione ad esso connesso. Come noto, l’art. 6 del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013 ha


TRIBUTI

completamente riformulato l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 che, a partire dal 4 agosto 2013, ha introdotto l’obbligo (a carico del proprietario/ locatore) di allegare l’APE alla sottoscrizione di nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi. Con riferimento a tali operazioni, la citata R.M. 83/E/2013 ha chiarito che l’attestato di prestazione energetica, che deve essere allegato al contratto di locazione al momento della registrazione, essendo classificato fra i “documenti che costituiscono parte integrante dell’atto”[1], non sconta l’imposta di registro in via autonoma. In altri termini, la registrazione del contratto di locazione comprende anche l’allegato APE. Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui i contribuenti abbiano registrato in via telematica il contratto di locazione[2], non essendo possibile in tale sede trasmettere degli allegati, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile presentare l’APE, successivamente, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione, senza che sia dovuto il pagamento di alcuna imposta di registro. Al contrario, l’Ape sconta l’imposta di registro in misura fissa, pari a 168 euro[3], unicamente nell’ipotesi in cui viene registrato, volontariamente, in un momento successivo rispetto al contratto di locazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione). Infine, con riferimento all’imposta di bollo, l’Agenzia, con la citata R.M. 83/E/2013, chiarisce che l’imposta di bollo non è dovuta nell’ipotesi in cui l’attestato di prestazione energetica viene allegato in originale o in copia semplice. Diversamente, qualora al contratto di locazione viene allegata la copia dell’APE, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, l’imposta di bollo si applica nella misura di 16 euro per ogni foglio[4]. Note: [1] Con riferimento ai documenti da allegare agli atti soggetti a registrazione, l’art. 11, comma 7, del D.P.R. 131/1986 - TUR, stabilisce che l’imposta di registro non si applica se si tratta di: ■ documenti che costituiscono parte integrante dell’atto; ■ frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili; ■ atti non soggetti a registrazione. [2] Sul punto, si ricorda che è possibile effettuare la registrazione telematica dei contratti di locazione mediante le applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, quali “Locazioni web”, “SIRIA” e “IRIS”. [3] In merito, si evidenzia che dal 1° gennaio 2014, la misura fissa dell’imposta di registro passerà a 200 euro (art.26, D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge

128/2013). [4] Ai sensi della nota 1 all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642 del 1972.

CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RILEVANZA AI FINI IVA (C.M. 34/E/2013)

I contributi pubblici erogati in dipendenza di contratti nei quali è parte la P.A. sono “corrispettivi”, e devono essere assoggettati ad IVA. Al di fuori del rapporto contrattuale, per contro, tali somme costituiscono meri contributi a fondo perduto, esclusi dall’IVA. Questi i principali chiarimenti contenuti nella Circolare 21 novembre 2013, n.34/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate, richiamando sia precedenti pronunce[1], sia l’interpretazione della Corte di Giustizia CE in materia[2], fornisce dei criteri generali per la corretta qualificazione, ai fini IVA, dei contributi erogati dalla P.A.. Corrispettivi imponibili ad IVA Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che «il contributo assume rilevanza ai fini IVA, come “corrispettivo”, se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive». In sostanza, il contributo si qualifica come “corrispettivo”, imponibile ad IVA, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico, in dipendenza del quale gli importi ricevuti dal beneficiario costituiscono il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. In particolare, devono considerarsi “corrispettivi”, imponibili ad IVA, gli importi erogati dalla P.A. in dipendenza di: - contratti stipulati in base al D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice dei contratti pubblici”). In merito, viene, infatti, chiarito che la P.A., quando opera nell’ambito di tali disposizioni, assume l’obbligo di effettuare i pagamenti ai soggetti che forniscono prestazioni nei suoi confronti (a seguito di procedure ad evidenza pubblica)[3]; - contratti stipulati al di fuori, o in deroga, al “Codice dei contratti pubblici”[4]. Anche in tal caso, si è, infatti, in presenza di una «erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi». In tal ambito, si segnala che, in risposta ad un interpello formulato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, l’Agenzia delle Entrate ha di recente riconosciuto la natura di “corrispettivi”, imponibili ad IVA, ai contributi

44

da questo erogati a copertura dei costi di costruzione sostenuti dai soggetti attuatori di una convenzione per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione al personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata (ad esempio, le Forze armate)[5]. Nel caso di specie, infatti, l’Agenzia delle Entrate, ribadendo che il trattamento fiscale dei contributi è collegato all’assetto di interessi risultante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti, chiarisce che si tratta di “corrispettivi” per la presenza dell’interesse dell’ente pubblico ad ottenere la disponibilità di alloggi[6] per i dipendenti citati, a prescindere dal mantenimento della proprietà degli stessi in capo ai soggetti attuatori dell’intervento. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate individua ulteriori criteri, da applicare in via sussidiaria e nell’ordine di seguito illustrato, nell’ipotesi in cui, nel caso di specie, non sia possibile risalire ad un «riferimento normativo che individui la esatta qualificazione delle erogazioni» (come “corrispettivi”, imponibili ad IVA, ovvero come “meri contributi pubblici”, esclusi da IVA). Pertanto, viene chiarito che tra la P.A. ed il beneficiario esiste un contratto, con la conseguente imponibilità ad IVA dei contributi da questo ricevuti, nell’ipotesi in cui sia verificata la presenza di uno degli elementi seguenti: ■ acquisizione, da parte della P.A., dei risultati dell’attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata) Tale ipotesi si verifica, spiega l’Agenzia delle Entrate, quando l’attività del soggetto, a fronte della quale viene erogato il contributo, produce un «vantaggio diretto ed esclusivo» per la P.A. (ad esempio, l’acquisto della proprietà di un bene); ■ previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento L’esistenza di tali clausole, chiarisce la C.M. 34/E/2013, sottintende, infatti, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la P.A. ed il beneficiario del contributo; ■ responsabilità contrattuale in caso di inadempimento (criterio residuale) A riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che si deve ritenere esistente un rapporto contrattuale tra la P.A. ed il beneficiario dei contributi, anche in assenza di clausole specifiche, nell’ipotesi in cui l’eventuale inadempimento dell’attività eseguita nei confronti della P.A. produca una responsabilità del beneficiario. Contributi esclusi da IVA Diversamente, con la C.M. 34/E/2013 viene chiarito che il contributo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA quando viene erogato al di fuori di un rapporto contrattuale, ossia sulla base di:


TRIBUTI

- presupposti normativi predefiniti (ad esempio, erogazione di aiuti di Stato automatici). Sul punto, chiarisce la C.M. 34/E/2013, è la legge stessa che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme (privati od esercenti un’attività commerciale, in via esclusiva o meno) e definisce la somma erogata come aiuto o come agevolazione. Su tali importi, quindi, si applicano le regole proprie dei contributi pubblici (esclusi da IVA) e non quelle dei contratti; - provvedimenti amministrativi emessi ai sensi dell’art.12 della legge 241/1990, che contiene la disciplina relativa all’attribuzione di vantaggi economici (ossia la corresponsione di contributi pubblici)[7], mediante procedure ad evidenza pubblica. In particolare, chiarisce la C.M. 34/E/2013, tale ipotesi si verifica in caso di approvazione, da parte della P.A., di un regolamento che concede i contributi, o di pubblicazione di un bando per la presentazione di istanze volte alla concessione dei medesimi; - procedure definite a livello comunitario ed attuate attraverso bandi o delibere di organi pubblici (ad esempio, il CIPE). L’erogazione di vantaggi economici[8], precisa l’Agenzia delle Entrate, fa infatti parte della funzione amministrativa della P.A., e non rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive[9]; - norme del codice civile che regolano gli apporti di capitale. In tal ambito, la C.M. 34/E/2013 si riferisce espressamente alle somme erogate dai soci (ivi compresi i soggetti di diritto pubblico) a titolo di apporti di capitale, che vengono incluse, ai fini del bilancio, nel patrimonio netto. Tali somme non possono essere considerate come “corrispettivi di prestazioni di servizi” poiché si inseriscono nell’ambito del rapporto associativo e non sono collegate ad alcuna controprestazione da parte del beneficiario. In ogni caso, ove non sia agevole, nonostante l’applicazione dei citati criteri generali, distinguere la natura del contributo devono essere utilizzati, nell’ordine di seguito illustrato, gli ulteriori criteri sussidiari individuati nella medesima C.M. 34/E/2013[10]. In particolare, i contributi erogati devono intendersi esclusi dal campo d’applicazione dell’IVA nell’ipotesi in cui, dall’esame del rapporto instauratosi tra la P.A. ed il beneficiario, non sia possibile, riscontrare nessuno dei 3 elementi seguenti: ■ acquisizione, da parte della P.A., dei risultati dell’attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata); ■ previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; ■ responsabilità contrattuale in caso di inadempimento (criterio residuale).

Note: [1] Cfr. le R.M. 54/E/2001, 183/E/2002, 42/E/2004, 21/E/2005 e 16/E/2006. [2] Cfr. le sentenze della Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2006 (Causa C-210/04) e 3 marzo 1994 (Causa C-16/93). [3] Nello stesso senso, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa, con la R.M. 21/E/2005, riconoscendo l’imponibilità ad IVA dei contributi (in denaro e in natura) erogati da una Asl ad un’impresa per la costruzione e gestione di un ospedale. [4] Si tratta, ad esempio, dei contratti stipulati nei settori esclusi dall’ambito applicativo del D.Lgs. 163/2013, come quelli relativi alla sicurezza nazionale, ovvero per i quali è stato utilizzato lo schema dell’ “in house providing”. [5] Ai sensi dell’art.18 del D.L. 152/1991, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la concessione, in locazione o in godimento, di alloggi a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, necessaria alla lotta alla criminalità organizzata.

45

[6] Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale interesse si ravvisa nella creazione, mediante atto pubblico soggetto a registrazione, del vincolo di destinazione alla locazione degli alloggi costruiti, come stabilito dalla convenzione, . [7] La R.M. 34/E/2013 cita espressamente le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere. [8]In tale ipotesi, è lo stesso regolamento comunitario che individua i soggetti beneficiari dei contributi. [9] A tal riguardo, viene ulteriormente specificato che se il soggetto che riceve il contributo costituisce un mero tramite per il trasferimento delle somme al beneficiario, nei suoi confronti gli importi trasferiti non si qualificano come corrispettivi per il servizio reso dal soggetto-tramite. [10] Si tratta degli stessi criteri residuali già illustrati a proposito dei contributi qualificati come “corrispettivi”.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/12 e relativi ai mesi dell’anno 2013 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......12-13: ......2,20% Variazione febbraio.......12-13: ......1,80% Variazione marzo..........12-13: ......1,60% Variazione aprile...........12-13: ......1,10% Variazione maggio........12-13: ......1,20% Variazione giugno.........12-13: ......1,20% Variazione luglio...........12-13: ......1,20% Variazione agosto.........12-13: ......1,10% Variazione settembre....12-13: ......0,80% Variazione ottobre.........12-13: ......0,70% Variazione novembre....12-13: ......0,60%

gennaio............................................................................ 1,002658 febbraio .......................................................................... 1,003908 marzo ............................................................................. 1,006567 aprile ............................................................................... 1,007817 maggio ............................................................................ 1,009067 giugno..............................................................................1,011725 luglio.................................................................................1,013680 agosto.................................................................................1,017746 settembre............................................................................1,016180 ottobre...............................................................................1,016725 novembre............................................................................1,015863

(75% pari al 1,65%) (75% pari al 1,35%) (75% pari al 1,20%) (75% pari al 0,83%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,83%) (75% pari al 0,60%) (75% pari al 0,53%) (75% pari al 0,45%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

BASE =1995 2000 2001 2002 106,6 109,6 114,1 106,8 109,5 114,2 107,0 109,8 114,3 107,1 109,8 114,5 107,2 110,0 114,6 107,7 110,1 114,8 107,8

110,4

115,0

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8

AGO. 108,0 110,6 115,1 109,6 115,0 100,5 103,3 SET. 108,3 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 OTT. 108,5 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 NOV. 108,7 111,0 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 DIC. 108,9 111,0 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 MEDIA 107,7 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

BASE=2010 2011 2012 2013 102,2 104,8 105,9 102,1 105,1 106,2 102,6 105,2 106,0 102,7 105,5 105,9 102,9 105,6 106,3 103,3 105,5 106,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,8 106,9 106,7 106,8 107,0 106,5

112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 CHE E’ PARI A 106,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GEN. 43,89% 39,95% 34,43% 30,94% 28,35% 22,05% 19,14% 13,94% 11,51% 7,04% 7,52% 3,72% 1,15% 0,09% FEB. 43,62% 40,07% 34,31% 30,58% 27,31% 21,68% 18,79% 13,41% 11,10% 7,33% 7,52% 3,82% 0,86% -0,19% MAR. 43,35% 39,69% 34,19% 30,46% 26,97% 19,98% 16,94% 13,19% 11,00% 7,52% 7,33% 3,31% 0,76% 0,00% APR. 43,21% 39,69% 33,96% 30,22% 26,41% 20,10% 16,83% 12,66% 10,38% 7,61% 5,53% 3,21% 0,47% 0,09% MAG. 43,08% 39,44% 33,84% 30,22% 24,86% 20,34% 16,71% 12,45% 9,78% 7,52% 5,53% 3,01% 0,38% -0,28% GIU. 42,42% 39,31% 33,61% 30,22% 24,75% 20,22% 16,71% 12,56% 6,47% 7,61% 5,72% 2,61% 0,47% -0,09% LUG. 42,28% 38,93% 33,38% 29,75% 23,99% 19,74% 16,49% 12,56% 6,56% 7,81% 5,72% 2,61% 0,57% -0,09% AGO. 42,02% 38,68% 33,26% 29,99% 23,88% 19,50% 16,26% 12,45% 6,66% 7,71% 5,53% 2,51% 0,66% -0,19% SET. 41,63% 38,43% 33,03% 29,99% 23,56% 19,38% 16,26% 12,35% 6,75% 7,61% 5,44% 2,42% 0,38% -0,28% OTT. 41,37% 38,43% 33,03% 29,87% 23,35% 19,50% 16,26% 12,56% 7,42% 7,71% 5,44% 2,42% 0,28% 0,00% NOV. 41,11% 38,18% 32,91% 29,75% 23,03% 19,38% 16,04% 12,45% 8,10% 7,71% 5,44% 2,42% 0,38% DIC. 40,85% 38,18% 32,80% 29,75% 22,92% 19,62% 15,92% 12,24% 8,00% 7,71% 5,35% 2,42% 0,38% MEDIA 42,39% 39,08% 33,56% 30,14% 24,92% 20,12% 16,86% 12,73% 8,61% 7,57% 6,00% 2,87% 0,56%

46


LAVORI PUBBLICI

PUBBLICITA’ E TERMINI PER GLI APPALTI PUBBLICI La normativa sui lavori pubblici, introdotta dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ha riformulato, tra le altre cose, anche la disciplina circa gli obblighi di pubblicità degli appalti ed i termini per la partecipazione agli stessi. Sostanzialmente si tratta delle medesime misure già introdotte a suo tempo dalla legge Merloni n. 109/1994. E’ però necessario fare ora riferimento al nuovo quadro delineato da Decreto Legislativo n. 163/2006 per gli adempimenti connessi alla pubblicità delle gare, per orientarsi circa gli obblighi di pubblicizzare i lavori da appaltare, obblighi diversificati in tre distinti momenti (preinformazione, bando di gara, esito della gara). Per ognuno di essi la normativa prevede incombenze specifiche all’interno dei diversi ambiti (locale, nazionale, comunitario) e indica gli strumenti specifici da utilizzare (albo pretorio dell’ente e del comune, profilo del committente, siti internet, bollettino ufficiale della regione, gazzetta ufficiale della Repubblica, gazzetta ufficiale della comunità europea, quotidiani nazionali, quotidiani regionali e provinciali, avviso da inviare al prefetto). Per quanto attiene i termini, la normativa fissa i periodi minimi che devono essere rispettati in relazione alle singole fasi che compongono il procedimento di gara, giungendo fino alla firma del contratto. Trattandosi di informazioni non facilmente rinvenibili nella loro completezza, si ritiene opportuno effettuare un riepilogo schematico delle stesse, mantenendo i distinti riferimenti ai tre ambiti disciplinati contestualmente dalla norma (appalti di lavori, appalti di servizi e forniture, appalti di servizi tecnici). A tal fine si utilizza il lavoro già effettuato dallo studio Bosetti e Gatti di Brescia, che risulta di immediata comprensione, di semplice lettura e preciso nella sostanza.

Soglie di rilevanza per la pubblicità e i termini Ambito Ambito locale nazionale fino a Lavori 500.000 Servizi e forniture

Ambito Comunitario

da 500.000 da a 5.186.000 5.186.000 da 0 da 207.000 a 207.000

Servizi fino a da 100.000 da 207.000 tecnici 100.000 a 207.000 Non sussiste ambito regionale

PRO MEMORIA PER LE PUBBLICAZIONI (SETTORI ORDINARI) Riepilogo pubblicità - LAVORI (articoli 65, 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Ambiti: Importi in euro G.U. della U.E. Avviso di preinformazione Profilo committente (1) Siti Internet

Bando di gara

Comunitario

da 500.000 a fino a 500.000 5.186.000 da 5.186.000 NO

NO (facoltativo)

SI

(facoltativo)

(facoltativo)

SI (3)

G.U. della U.E.

NO

NO

SI (4)

G.U. della Repubblica (5)

NO

SI

SI

B.U. della Regione

NO

(facoltativo)

(facoltativo)

Albo Ente (6)

SI

Profilo di committente Siti Internet (8) Quotidiani nazionali

Invio al Prefetto G.U. della U.E. G.U. della Repubblica

di gara (12)

Nazionale

(facoltativo)

Quotidiani locali

Avviso esito

Locale

Albo Ente (6) Profilo committente Siti Internet

(facoltativo)(7) (facoltativo)(7)

(facoltativo) (facoltativo) NO

SI SI

SI SI

almeno 1 (9) almeno 2 (10)

NO NO NO

SI (2)

NO NO

SI (11) SI

SI (facoltativo) NO

SI SI (facoltativo) (7) (facoltativo)(7) SI SI SI SI

NO

almeno 1 (9) almeno 2 (10)

Quotidiani nazionali Quotidiani locali

(1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente, con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente; non più di 12 mesi e non meno di 52 giorni prima dell’invio del bando di gara (3) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell‘Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GUUE. (4) La pubblicazione avviene entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on-line del bando. (5) Gli effetti giuridici ai fini dei ricorsi giurisdizionali decorrono dalla pubblicazione sulla GURI (art. 66, comma 8). (6) Se l’ente appaltante non è Comune, la pubblicazione è fatta anche all’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. (7) Anche se previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo. (8) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI. (9) Per estratto, entro 5 giorni dalla pubblicazione in GURI. (10) Per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla GUUE. (11) Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998. (12) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva

47


LAVORI PUBBLICI

Riepilogo termini SERVIZI E FORNITURE (articoli 70, 71, 72 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006) compresi i servizi tecnici della categoria 12 dell’allegato II.A Ambito Ambito Nazionale (fino Comunitario a 207.000 euro) (da 207.000) pre-informazione Con Senza Con Senza (1) (2) Procedura aperta 7a da 22 52 Termini per la ricezione delle offerte da10 15 a 36 (con disponibilità libera e completa degli da 7 a da 22 47 15 atti) 10 a 36

Riepilogo pubblicità SERVIZI E FORNITURE (articoli 65, 66 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006) ad esclusione dei servizi tecnici della categoria 12 dell’Allegato II.A Ambiti: G.U. della U.E. Avviso di Profilo preinforma- committente zione (1) Siti Internet G.U. della U.E.

Nazionale Comuni(fino a tario (da 207.000 207.000 Locale euro) euro) NO (facoltati- (facoltativo) vo)

SI

(facoltati- (facoltativo) vo)

SI (3)

NO

G.U. della Repubblica

Bando di gara

SI (2)

SI (4) SI

SI

B.U. della Regione

(facoltati- (facoltati- (facoltativo) vo) vo)

Albo Ente

(facoltativo) (5)

Profilo di committente

SI (ove isti- (ove istitutuito) ito)

SI

Siti Internet (6)

SI

SI

Quotidiani nazionali

NO

almeno 2 (7)

Quotidiani locali

NO

almeno 2 (7)

G.U. della U.E.

NO

SI

G.U. della Repubblica

NO

SI

NO

(facoltativo) (6)

NO

SI

Siti Internet

SI

SI

Quotidiani nazionali

NO

almeno 2 (7)

Quotidiani locali

NO

almeno 2 (7)

Albo Ente Avviso esito Profilo di gara (8) committente

da 7 a (con bandi trasmessi per via informatica) 10 (con ambedue le condizioni che da 7 a precedono) 10 (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di proqetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta e Dialogo competitivo Dal bando per la ricezione delle 7 domande (con disponibilità libera e completa degli 7 atti) (con bandi trasmessi per via 7 informatica) Procedura ristretta 7a Dagli inviti per la ricezione delle offerte da10 (con disponibilità libera e completa degli da 7 a atti) 10 (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta in caso di urgenza Dal bando per la ricezione delle 10 domande Dagli inviti per la ricezione delle offerte 5 (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura negoziata o Dialogo competitivo Dagli inviti per ricezione offerte 10

45

15

da 22 a 29 da 22 a 29

7

37

37

7

37

37

7

30

30

10

40

10

da 22 a 36 da 22 a 35

10

15

15

5

10

10

10

20

20

15

40

35

Per tutte le procedure Spedizione capitolati a richiesta (entro 6 6 6 6 qiorni ... ) Informazioni entro qiorni dalla scadenza 6 6 6 6 (3) Comunicazione esclusioni (entro giorni 5 5 5 5 ... ) (4) Comunicaz. esito di gara a tutti (entro 5 5 5 5 giorni ... ) (5) Comunicazione dei motivi dell’esclusione e/o dei motivi 15 15 15 15 dell’aggiudicazione ad altro offerente (6) (1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (2) La comunicazione di preinformazione è inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (4) Dal provvedimento di esclusione. (5) Dal provvedimento di aggiudicazione. (6) Dalla richiesta dell’interessato.

(1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente; non più di 12 mesi e non meno di 52 giorni prima dell’invio del bando di gara). (3) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GUUE. (4) Pubblicazione entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on-line del bando. (5)Anche se previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo. (6) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI. (7) Per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla GUUE. (8) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva..

48


LAVORI PUBBLICI

Riepilogo termini LAVORI PUBBLICI (articoli 70, 71, 72 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Ambiti nazionale e locale

Ambito Comunitario

(1) Con pre-infor- Senza pre-infor- (2) Con pre-infor- Senza pre-informazione mazione mazione mazione Procedura aperta Termini per la ricezione delle offerte

da 11 a 18

26

da 22 a 36

52

(con disponibilità libera e completa degli atti) (3)

da 11 a 18

26

da 22 a 36

47

(con bandi trasmessi per via informatica on-Iine) (4)

da 11 a 18

26

da 22 a 29

45

(con ambedue le condizioni che precedono)

da 11 a 18

26

da 22 a 29

40

(con offerta di progetto esecutivo)

40

40

50

60

(con offerta di progetto definitivo ed esecutivo)

60

60

50

80

Dal bando per la ricezione delle domande

15

15

37

37

(con disponibilità libera e completa degli atti)

15

15

37

37

(con bandi trasmessi per via informatica on-Iine)

15

15

30

30

Procedura ristretta, Procedura negoziata previo bando, Dialogo competitivo

Procedura ristretta Dagli inviti per la ricezione delle offerte

20

20

da 22 a 36

40

(con disponibilità libera e completa degli atti) (3)

20

20

da 22 a 35

35

(con offerta di progetto esecutivo)

40

40

50

60

(con offerta di progetto definitivo ed esecutivo)

60

60

50

80

Dal bando per la ricezione delle domande

15

15

15

15

Dagli inviti per la ricezione delle offerte

10

10

10

10

(con offerta di progetto esecutivo)

30

30

30

30

(con offerta di progetto definitivo ed esecutivo)

60

60

50

80

10

10

20

20

Spedizione capitolati a richiesta (entro giorni ... )

6

6

6

6

Informazioni entro giorni dalla scadenza (5)

6

6

6

6

Comunicazione esclusioni (entro giorni ... ) (6)

5

5

5

5

Comunicaz. esito di gara a tutti (entro giorni ... ) (7)

5

5

5

5

Comunicazione dei motivi dell’esclusione e/o dei motivi dell’aggiudicazione ad altro offerente (8)

15

15

15

15

26 (9)

26 (9)

52

52

26

26

45

45

Procedura ristretta in caso di urgenza

Procedura negoziata o Dialogo competitivo Dagli inviti per ricezione offerte Per tutte le procedure

Concessioni di costruzione e gestione Dal bando per la ricezione delle offerte in caso di procedura aperta o per la ricezione delle domande in caso di procedura ristretta (con bandi trasmessi per via informatica on-line) (11)

(1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (2) La comunicazione di preinformazione è inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (3) Riduzione non applicabile alle procedure per l’affidamento delle concessioni. (4) Articolo 70, comma 8. (5) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (6) Dal provvedimento di esclusione. . (7) Dal provvedimento di aggiudicazione. (8) Dalla richiesta dell’interessato. (9) Per effetto del rinvio all’articolo 122, comma 6, da parte dell’articolo 145, comma 1-bis.. (10) Termine contraddittorio con i 37 giorni dell’articolo 70, comma 3, richiamato dall’articolo 145, comma 1; si ritiene prevalente la prescrizione del minimo di 52 giorni. (11) Articolo 70, comma 8, richiamato dall’articolo 145, comma 1.

49


LAVORI PUBBLICI

LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 Art. 170 Dpr 207/2010) Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici. A) Richiesta di autorizzazione al subappalto La disciplina del subappalto è principalmente contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l’art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subìto negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l’importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, (ridotto al 20% se i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata), mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette “ulteriori categorie”) sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni. La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, perlatro già note: 1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 1); 2) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 2); 3) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì l’attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed importo sufficiente a coprire l’importo dei lavori che saranno da assumere. Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanaza dell’attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D).

5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 6) che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore (la verifica verrà effettuata dalla Stazione appaltante; qualora per casi di urgenza venga richiesta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva utilizzare il fac-simile n. 3). La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà. 7) che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l’eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione. Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale (www. sportellounicoprevidenziale.it). Va puoi ricordato quanto previsto dal decreto del “Fare”, il D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e cioè: - l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, - la validità temporale del DURC (art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) stabilendo che il Documento è valido (per tutto il 2014) per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. B) Subappalto non autorizzato - sanzioni L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato. La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo: - per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo

50

pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto; - per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo. C) Limiti quantitativi del subappalto Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita: “2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.” Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente (ora ridotto al 20% qualora i lavori siano stati aggiudicati con gara mediante procedura negoziata), non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente. Inoltre, il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati. A tal fine andrà effettuato anche a posteriori una valutazione in tal senso partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando. E’ pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto riepiloghi preventivamente la suddivisione in categorie di tutte le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo, definendo per ciascuna di esse il relativo importo. D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualifi-


LAVORI PUBBLICI

cazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato. Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 4 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato. Per i lavori pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto; 2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 5, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 6, che ne attesti la conformità all’originale. 3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente. Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. E) Certificazione ISO 9000 del subappaltatore per importi superiori a 619.000 euro Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per cate-

goria ed importo adeguati, l’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000. Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente. F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del Codiuce Civile, tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere redatta secondo il fac-simile n. 7.Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme. G) Cartelli di cantiere Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione). A tal fine il Ministero dei lavori pubblici aveva emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale veniva riportato uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 8). In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere. Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento. H) Trasmissione copia del contratto di subappalto Come già ricordato al punto A, l’impresa

51

appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto. I) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti - relativa clausola contrattuale La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, ha introdotto norme circa la tracciabilià dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi: - il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”. - i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni; - I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità


LAVORI PUBBLICI

delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. Si ritiene atresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa; - I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; - per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat) L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria; - gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP); - La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati su questa rivista. (fac-simile n. 9) L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosidette opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo dell’appalto e ai 150.000 euro. M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. N) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore Il subappaltatore, come ovviamente anche l’affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003,al comma 2° dell’art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che “il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. O) Responsabilità solidale ai fini fiscali Sul tema della responsabilità fiscale negli appalti, disciplinata dall’art.35, comma 28, del D.L. 223/2006 e già oggetto di modifiche da parte del “decreto sulle semplificazioni fiscali” e da parte del “decreto sviluppo”, si precisa che, a partire dal 22 giugno 2013, il DL 69/2013, c.d. “decreto

52

del fare”, ha previsto l’eliminazione della responsabilità solidale fiscale per quel che riguarda il versamento dell’IVA relativa all’appalto. Pertanto, a partire da tale data, restano in vigore le sole disposizioni relative alla responsabilità (ed alla sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto. In particolare, la norma prevede, in estrema sintesi: • la responsabilità solidale nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (escludendo quindi il committente). • la possibilità, per l’appaltatore, di evitare la responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo, acquisisca dal subappaltatore idonea documentazione che dimostri il corretto assolvimento degli obblighi fiscali. • sono in vigore le sole disposizioni relative alla responsabilità (ed alla sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto. A seguito delle modifiche introdotte si è reso necessario aggiornare il facsimile di “dichiarazione sostitutiva” che permette di escludere l’applicazione della nuova disciplina sulla responsabilità solidale fiscale. Il modello (fac-simile 10) proposto resta improntato a criteri di massima semplificazione, pur contenendo tutti gli elementi necessari, indicati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.40/E dell’8 ottobre 2012. Il modello è suddiviso in 3 parti: - nella prima, vanno indicati i dati identificativi dell’impresa o società dichiarante e la tipologia di contratto, appalto o subappalto, per il quale viene resa la dichiarazione; - nella seconda, devono essere indicati gli estremi dei versamenti (modello F24) delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relativi al contratto ed i cui termini di versamento sono scaduti alla data della dichiarazione; - nella terza, viene riservato uno spazio per le annotazioni, nel quale potranno essere indicate eventuali specificità che incidono sulla compilazione del modello, nonché, nel caso di appalto, la presenza o meno di subappaltatori, per i quali l’appaltatore allega analoga documentazione da questi rilasciata. Completa la redazione della suddetta documentazione la data, il timbro dell’impresa e la firma del dichiarante, del quale deve essere allegata copia del documento d’identità, nonché le dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy. La dichiarazione, nel modello proposto, va redatta in carta semplice e senza autenticazione della firma.


LAVORI PUBBLICI

O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H). P) Disposizioni antimafia comuni a quelle previste per l’appalto Si applicano al subappaltatore le disposizioni all’appaltatore che si richiamano solo per menzione: - la certificazione “antimafia”, ora acquisita dalla Stazione appaltante; - comunicazione circa la composizione azionaria; - compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai “subappaltatori”); - denuncia di inizio lavori; - redazione dei piani di sicurezza Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice. Q) Subappalti “a cascata” (Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 - artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999) Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali: - impianti elettromeccanici trasportatori (categoria OS4); - impianti pneumatici e antiintrusione (categoria OS5); - strutture prefabbricate in cemento armato (categoria OS13); - componenti srutturali inacciaio (categoria OS18-A); - componenti per facciate continue (categoira OS18-B). Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti. In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28. R) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera (Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006) Va preliminarmente chiarito che i subappalti, ancorchè di importo inferiore al 2% di quello dell’appalto, oppure con bassa

incidenza della manodopera, sono comunque e sempre soggetti alla normativa fin qui richiamata, soprattuto alla richiesta di autorizzazione, soggetta al silenzio-assenzo dopo 30 giorni, ridotti a 15 qualora l’importo del subappalto non superi il 2% di quello dell’appalto. Pertanto ogni prestazione che si configuri qule appalto affidato a terzi dall’appaltatore è giuridicamente subappalto e non può essere assimilato alle due fattispecie qui esaminte dei noli a caldo e delle forniture in opera. Le prestazioni che ricadono in questi contratti, qualora rispondano ad alcuni requisiti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata dall’inizio di questo capitolo. I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l’operaio addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell’importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un’incidenza della mano d’opera superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto. Viceversa deve essere inviata all’ente committente una semplice comunicazione (fac-simile n. 11). Si rammenta da ulimo la prevsione dell’art 15 dello Statuto delle imprese - legge 11/11/2011, n. 180 - che così recita: “La disposizione dell’art. 118, comma 3, seondo periodo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura le cui prestazioni sono pagate in base allo stato d’avanzmento lavori ovvero a stato d’avanzamento forniture”. L’art. 118, comma 3, secondo periodo ella legge 163/2006 prevede che: Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.. S) Noli a freddo - contratti di fornitura Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti. Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non

53

è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”. Quanto detto in chiusura del precedente punto sui noli a cado, con iferimento alla statuto delle imprese si applica alle semplici forniture enza posa in opera. T) Cottimo fiduciario L’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il “cottimo”, vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all’art. 144 lo strumento del “cottimo” che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una “procedura negoziata”, ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l’esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo. Ora i commi 1 e 2 dell’art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 163/2006,quindi la legislazione di riferimento per il “cottimo” rimane l’art. 125 del Codice degli Appalti, oltre l’art. 118. Il cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l’affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti. ************************* Fac-simile n. 1 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Spett.le Amministrazione ................................... Oggetto: Lavori di ................................... contratto d’appalto del .............................. richiesta di autorizzazione al subappalto Il sottoscritto ................... nato a ............... il ...................... , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa ....................., con sede in ............................., Via ........................., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 CHIEDE l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta): 1) opere da ............................., pari ad un importo di aggiudicazione di ............... da subappaltare alla ditta ......................, con sede in ............................., Via ............................., qualificata dalla S.O.A. ....................., con attestato n. …….,


LAVORI PUBBLICI

con scadenza fissata al ……….., nella categoria ............................. per l’importo fino a €. ............................. (oppure iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ............................. al n. ................). 2) Opere da ........................ ecc. ............. Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate: a) attestato di qualificazione S.O.A. oppure: a1) certificati di buona esecuzione a2) attestazione costo manodopera a3) elenco attrezzature b) dichiarazione di non controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice c) certificato della Camera di Commercio con menzione “antimafia” Decorsi 30 giorni, ovvero 15 qualora l’importo del subappalto citato non sia superiore a 100.000 euro o al 2% dell’importo dell’appalto, dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. .............., lì ............................ TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 2 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA I POSSIBILI SUBAPPALTI Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . .................................. Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 DICHIARA che nel corso dei lavori si riserva di subappaltare, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla citata norma, le seguenti fasi lavorative: -.................. -..................

-.................. -.................. Distinti saluti. . . . . . . . . ., lì. . . . . . . . . . . . . Timbro e Firma ************************* Fac-simile n. 3 (in carta libera) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO “ANTIMAFIA” (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) Spett.le Amministrazione ......................... Modello – autocertificazione art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) Il sottoscritto .............................................. nato a ..................................., il ................. residente in ........................., Via .............., nella sua qualità di .................................. (legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell’impresa ........................., con sede in ..............................................., Via ........................................consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. data IL DICHIARANTE ............................ firma leggibile del dichiarante(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,

54

D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, sindaci, procuratori e direttori tecnici ************************* Fac-simile n. 4 (per lavori con committenti privati) COMMITTENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... DIRETTORE DEI LAVORI . . . . . . . . . . . . .................................. con studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritto all’Ordine/Collegio dei .................................. della provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al n. . . . . . . . . OGGETTO: certificazione attestante la esecuzione di lavori, rilasciata ai sensi dell’art. 86 comma del DPR 207/2010. QUADRO 1: DATI DEL CONTRATTO Committente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . .................................. residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oggetto del contratto: concessione edilizia (oppure D.I.A.) n. . . . . . , del . . . . . . . . . . , lavori assunti con contratto del . . . . . . . . ., eseguiti nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . .) Importo complessivo del contratto (al netto dell’eventuale ribasso):euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(in cifre e in lettere) Categoria prevalente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . importo: euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(in cifre e in lettere) QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI Impresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QUADRO 3: ESECUZIONE DEI LAVORI Data di inizio dei lavori Data di ultimazione dei lavori oppure: i lavori sono in corso alla data del .................... ed eseguiti per euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in cifre e in lettere) Importo contabilizzato a fine lavori, (eventualmente suddiviso per categoria),euro


LAVORI PUBBLICI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(in cifre e in lettere) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI: euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in cifre e in lettere) Responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Imprese subappaltatrici e/o assegnatarie 1) Lavorazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo effettivo dei lavori eseguiti, euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(in cifre e in lettere) Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fine lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Lavorazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo effettivo dei lavori eseguiti, euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(in cifre e in lettere) Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fine lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppure: Nessuna lavorazione è stata eseguita in subappalto. Importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni, euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in cifre e in lettere) Responsabile della condotta dei lavori per i subappalti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori: i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria. Data . . . . . . . . . . . . . . . . IL COMMITTENTE (Timbro e firma) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e firma) Il sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori, iscritto all’ordine dichiara: che il presente certificato vale anche quale certificato di regolare esecuzione ai fini dell’art. 86 comma 5 del DPR 207/2010. IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e firma) N.B. E’ opportuno che vengano apposti timbro e firma del direttore dei lavori e la firma del committente su ogni foglio. (Nel caso di lavori riferibili alle seguenti categorie: OG2-OS2A-OS2B/OS25 il certificato deve essere firmato anche dall’Autorità preposta alla tutela del bene; per la categoria OG13 il visto necessita solo se i lavori sono vincolati dall’autorità preposta) ************************

Fac-simile n. 5 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

Fac-simile n. 7 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DI TITOLARI E SOCI (art.79, comma 10, D.P.R. 207/2010)

DICHIARAZIONE DI NON CONTROLLO TRA LA DITTA APPALTATRICE E LA SUBAPPALTATRICE

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in . . . . . . . . (prov. . . . ) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .(C.A.P. . . . . . .), in relazione al requisito previsto dal comma 10, art. 79 del D.P.R. 207/2010, in ordine alla determinazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, fa presente che il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL rivalutata 5 volte, da computarsi per il solo titolare (oppure: da computarsi per n. .. . soci lavoranti) è pro capite il seguente: anno 2008 euro 63.210,00 anno 2009 euro 65.235,00 anno 2010 euro 65.685,00 anno 2011 euro 66.735,00 anno 2012 euro 66.735,00 Importo complessivo pro capite nel quinquennio 2008/2012: euro 327.600,00 x . . (n. soci) = euro. . . . . . . . . . . . . .

Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Il sottoscritto ................... nato a ............... il ...................... , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa . . . . . . . . . . . . .................................. con sede in ........................, Via ..............., appaltatrice dei lavori di ..........................,

. . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . . TIMBRO DELL’IMPRESA e firma del legale rappresentante

in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta ........................ con sede in .............., Via ............................, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 DICHIARA che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile. ............................., lì .................. TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 8

************************* Fac-simile n. 6 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DEI BILANCI Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , partita IVA n. . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che le copie dei bilanci relativi agli esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . , allegati alla presente, corrispondono ai relativi originali a suo tempo presentati alla competente Camera di Commercio. ............................, lì ....................... TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante *************************

55

SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE Amministrazione centrale . . . . .. . . . . . . . Ufficio competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titolo generale dell’opera . . . . .. .. . . . . . . Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile); Titolo del lavoro in appalto . . . .. . . . . . . . Estremi della legge o del piano ................. Concessionario dell’opera .. . . . . . . . . .. . Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di qualificazione S.O.A. per categorie ed import,i oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo complessivo dei lavori.......... . . . . Data di consegna dei lavori ....................... Data contrattuale di ultimazione dei lavori. . ......................... . Progettista . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente tecnico ................................... Direttore del cantiere ............................ Direttore dei lavori ................................... Ingegnere capo ....................................... Subaffidatario/i (indicare eventale Soa e CCIAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico: . . . . . . . . . . . . . *************************


LAVORI PUBBLICI

Fac-simile n. 9 SCHEMA DELLA CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…). ************************* Fac-simile n. 10 RESPONSABILITA’ SOLIDALE FISCALE - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI(1) (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) (art.35, co.28-28ter, D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 e C.M. n.40/E dell’8 ottobre 2012) Il/La sottoscritto/a .................., nato/a a ........................, il ......................, C.F........ ................,residente in ............................., via ..................., n. ..........., cap. ......, in qualità di legale rappresentante(2), dell’impresa ........................... con sede in ............................. via ........................, n. ......... C.F. .....................P.I. ........................... relativamente al contratto di(3): - appalto stipulato in data.....tra il committente ........... e l’appaltatore ............ - subappalto stipulato in data ...... tra l’appaltatore............. e il subappaltatore ... ... ... ... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi DICHIARA CHE ALLA DATA DEL ………. (gg/mm/aa) 1) le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra sono state versate, in relazione ai lavoratori impiegati

nell’esecuzione del contratto, anche mediante scomputo totale o parziale Estremi dei versamenti (Modello/i F24): Data Modello/i(gg/mm/aa) - Estremi Ricevuta di pagamento Prot. n. …………….. del……..(gg/mm/aa) Data Modello/i(gg/mm/aa) - Estremi Ricevuta di pagamento (7) Prot. n. …………….. del……..(gg/mm/aa) Data Modello/i(gg/mm/aa) - Estremi Ricevuta di pagamento (7) Prot. n. …………….. del……..(gg/mm/aa) ...etc... Le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata. Annotazioni(4)

. . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, in relazione ai lavori in oggetto FA PRESENTE di aver stipulato il seguente sub-contratto: 1) Nome del subcontraente: . . . . . . . . . . 2) Importo del contratto: . . . . . . . . . . . . . 3) oggetto del contratto: nolo a caldo (oppure: fornitura in opera) di . . . . . . . . . . . . . ................................ . . . . . . . . . lì ............ TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante *************************

............................, lì ................................ Timbro e Firma: ...................................... Allegati: documento di identità del dichiarante Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. Note (1) Da redigere in carta semplice, senza autentica di firma. (2) Ovvero soggetto delegato responsabile della liquidazione dell’IVA e dell’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. (3) Barrare il caso che ricorre. (4) Indicare in tale spazio eventuali specificità che incidono sulla compilazione del modello. In caso di appalto, indicare se ci si è avvalsi o meno dell’opera di subappaltatori, per i quali si trasmette analoga documentazione da questi rilasciata. ************************* Fac-simile n. 11 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) COMUNICAZIONE DEL RICORSO A NOLI A CALDO O FORNITURE IN OPERA Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . .

56

CODICI DI ATTIVITA’ (da riportare nel modello GAP, sezione “impresa aggiudicataria”) Il “codice attività” da riportare nel modello G.A.P. per il settore edile può essere individuato tra i codici che l’ISTAT ha determinato per il settore delle costruzioni che per comodità di consultazione si riportano di seguito: F - COSTRUZIONI 45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 45.12 Trivellazioni e perforazioni 45.2 COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE DI EDIFICI; GENIO CIVILE 45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi 45.24 Costruzione di opere idrauliche 45.25 Altri lavori speciali di costruzione 45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO 45.31 Installazione di impianti elettrici 45.32 Lavori di isolamento 45.33 Installazione di impianti idraulicosanitari 45.34 Altri lavori di installazione 45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI 45.41 Intonacatura 45.42 Posa in opera di infissi in legno o in metallo 45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri 45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate


LAVORI PUBBLICI

45.45 Altri lavori di completamento degli edifici 45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili 45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici 45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Si riportano i fac-simile delle più usuali dichiarazioni richieste per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche o per le incombenze collegate alla gestione dei lavori, tralasciando quelle previste dalla normativa antimafia, già riportate in apposito articolo su questo Notiziario. Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve ad attestare fatti, stati, eventi, situazioni, di cui il dichiarante è a conoscenza; tale dichiarazione è resa su carta priva di marca da bollo, con firma normale, cioè non autenticata, cui va allegata la fotocopia di un proprio documento di identità. Diversamente, per la dichiarazione sostitutiva di certificazione, come ad esempio, per quella del Casellario e dei Carichi pendenti, di iscrizione alla C.C.I.A.A, non vi è la necessità di allegare la fotocopia del proprio certificato di identità; anche questa dichiarazione è resa su carta priva di marca da bollo, con firma normale, cioè non autenticata. *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, corredata da copia di documento di identità) (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . .) il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . .) in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,n. . . . . . . , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA ................................... ................................. Dichiaro di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Allego fotocopia di documento di identità. .............................. (luogo, data) Il Dichiarante .. . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA (Barrare o riportare le sole voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) - di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . .), il . . . . . . . . . . . . . . ................ - di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . . ............... - di essere cittadino italiano (oppure) . . . ........................... - di godere dei diritti civili e politici - di essere: celibe/nubile/di stato libero - di essere coniugato/a con . . . . . . . . . . . . . . - di essere vedovo/a di . . . . . . . . . . . . . . . . . - di essere divorziato/a da . . . . . . . . . . . . . . . - che la famiglia convivente si compone di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e nome - luogo e data di nascita - rapporto di parentela) - di essere tuttora vivente - che il/la figlio/a è nato/a in data . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . .) - che il proprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rapporto di parentela - cognome e nome),nato il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

. . . . . . . ., a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è morto in data . . . . . . . - di essere iscritto nell’albo o elenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenuto da pubblica amministrazione di. . . . . . . . . . . . .................. - di appartenere all’ordine professionale . . ........................... - titolo di studio posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rilasciato dalla scuola/ università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - esami sostenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . - qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali , per l’anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .è la seguente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. - assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto. . . . . . . . . . . . . . - possesso e numero del codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . .............. - stato di disoccupazione - qualità di pensionato e categoria di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - qualità di studente presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ..................... - di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio . . . . . . . ....................... - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - qualità di vivenza a carico di . . . . . . . . . .


LAVORI PUBBLICI

.................... - nei registri dello stato civile del comune di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . risulta che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Dichiaro di essere informato , ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. .............................. (luogo, data) IL DICHIARANTE ...................... *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA che sul certificato Generale del Casellario giudiziale e sul certificato dei Carichi Pendenti rilasciati a suo carico non risultano condanne penali. . . . . . . . . . . . , lì . .. . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO Registro Imprese (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

IIl/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 Dichiara sotto la propria personale responsabilità, che dal certificato di iscrizione dell’impresa sopra indicata al Registro imprese della Camera di Commercio di Brescia risultano i seguenti dati: .................................. ................................ .. .............................. ... ..........., lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O UN CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI La normativa sugli appalti di lavori pubblici, all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, prevede la possibilità di presentare offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso si rammenta che l’offerta, e perciò ogni pagina del tabulato per l’offerta a prezzi unitari, deve essere sottoscritta da tutte le imprese/operatori economici. Sull’offerta, prima dell’ultima firma, ovvero in apposita dichiarazione che correda l’offerta (a tal proposito è necessario attenersi alla modalità indicate nel bando di gara, anche per quanto riguarda la busta ove inserire questa dichiarazione) deve essere riportata la seguente dicitura: “Le seguenti imprese: - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - impresa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. . - impresa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . ................................. . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La ripartizione dei lavori sarà la seguente: - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta; - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta; - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta.” *** (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di ................................... comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 1991 n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione: DICHIARA - che propria composizione societaria è la seguente: - che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto”, o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia .................................................................. .................................................................. oppure - che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” o sulle quote; - che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono: .................................................................... ............................................................. oppure - che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto;


LAVORI PUBBLICI

- che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria. In fede . . . . . , lì . . . . . . . .

Timbro e firma

*** DICHIARAZIONI RICHIESTE NEI BANDI PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI La partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici è regolato soprattutto dal Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006, e dal Regolamento generale, DPR 207/2010. Altre norme poi che riguardano tematiche diverse (norme sui disabili, sull’emersione dal lavoro in nero, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.) pongono ulteriori requisiti che devono essere dichiarati in sede di gara. Pertanto non è possibile fornire una schema preciso e univoco delle dichiarazioni necessarie per partecipare ad ogni gara di appalto. Qualora vengano fornite dall’ente appaltante gli schemi delle dichiarazioni su modelli distinti dal bando è opportuno utilizzare le medesime senza trascriverle, evitando così possibili errori e conseguenti contestazioni in sede di gara. Viceversa è necessario attenersi alle indicazioni fornite dai bandi, trascrivendo fedelmente, parola per parola, il testo delle dichiarazioni che vengono richieste.

LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E QUELLE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA RIVIVONO TEMPORANEAMENTE Sul precedente Notiziario 12/2013, a pag. 759, si è data notizia della soppressione, ad opera del DPR 30-10-2013, sia della categorie superspecializzate che di quelle a qualificazione obbligatoria. Tale DPR non ha fatto che recepire il parere reso dal Consiglio di Stato al Presidente della Repubblica cui si era rivolta l’AGI, l’associazione delle imprese generali. Detto decreto ha abolito i commi di alcuni articoli

del Codice degli appalti, il D.Lgs. 163/2006, e più precisamente: - l’articolo 109, comma 2 in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie», - l’articolo 107, comma 2, e cioè l’elenco delle categorie superspecializzate - l’articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3), in tema di imputabilità in ambito SOA tra appaltatore e subappaltatore, dei lavori eseguiti in subappalto. La soppressione di dette norme ha creato un notevole vuoto legislativo, specie per tutte le altre norme del Codice e del relativo Regolamento, che ad esse fanno riferimento. Per porre un rimedio tampone, il Governo ha approvato un decreto legge, il n.151 del 30-12-2013, che, al comma 9 dell’art. 3, sospende temporaneamente quanto disposto dal DPR 30-10-2013 al fine di adottare procedure sostitutive di quelle abrogate entro e non oltre il 30 settembre 2014. Pertanto i bandi di gara e le lettere di invito pubblicati dal 31-12-2013, nonchè i requisiti che le imprese devono possedere, devono nuovamente rispettare le seguenti indicazioni. A) NORMATIVA A.1) Dalla lettura congiunta di due articoli (37 del Codice e 107 del Regolamento), risulta chiaro che le categorie ivi disciplinate, in gergo chiamate S.I.O.S. o “superspecializzate”, sono quelle indicate nell’art. 107 del Regolamento dei lavori pubblici (il DPR 207/2010) laddove il relativo importo sia superiore al 15% dell’importo totale di lavori. In relazione a dette categorie (ovviamente di importo superiore al 15% di quello totale dei lavori), l’art. 37 , comma 11 del Codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006), impone per l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI o tramite il ricorso all’avvalimento. Prevede inoltre che tali opere possano essere subappaltate nel limite del 30%. A questo proposito dalla pedissequa lettura della norma si pone il problema se al subappalto possa ricorrere la capogruppo, sprovvista della relativa qualifica, oppure la sola mandante qualificata in detta categoria. Al di là della formulazione letterale della norma, che appare insensata, e contrariamente all’interpretazione che gode di miglior favore in ambito dottrinale, si ritiene che: - le opere di categorie superspecializzate, di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori, debbano essere assunte da un soggetto (mandante) qualificato

59

interamente in detta categoria; - che il soggetto mandante qualificato nella specifica categoria, lui solo e non la capogruppo, possa affidare a terzi non oltre il 30% di detti lavori. Considerata la schizofrenia della norma è opportuno che il bando di gara specifichi in tal senso la lettura del dispositivo legislativo. A.2) L’art. 108 pone l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi: a) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera; b) qualora di importo superiore a 150.00 euro. L’art. 108 stabilisce che tutte le categorie generali (OG) e le specializzate (OS) a qualificazione obbligatoria (cioè tutte eccetto le OS 1, 6, 7, 23, 26) possano essere eseguite solo da imprese qualificate. Pone perciò un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo. A.3) Ciò posto, -) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), che sono peraltro anche “a qualificazione obbligatoria” (art. 109, comma 2 lett. b), l’offerente può: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso dovrà eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%; b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%, c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione. -) per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente che siano a qualificazione obbligatoria, l’offerente può: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento). In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%, b) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicarle in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione. B) REDAZIONE DEL BANDO DI GARA Nella redazione del bando di gara, o della lettera di invito, devono essere indicate:


LAVORI PUBBLICI

1) la categoria prevalente; 2) le opere e le relative categorie “superspecializzate” (elencate all’art. 107 del DPR 207/2010): a) di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori e superiori a 150.000 euro; b) di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori ma inferiori a 150.000 euro. Di tali categorie il bando deve indicare i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione così come previsti dall’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010 (fino al 8/6/2012: così come previsto dall’art. 28, comma 1, DPR 34/2000); 3) le categorie diverse da quelle “superspecializzate” di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo complessivo dei lavori. Può risultare utile, per chiarire i diversi requisiti di partecipazione, indicare separatamente, nel bando o nella lettera di invito: a) le categorie a qualificazione obbligatoria; b) le categorie non a qualificazione obbligatoria (OS 1, 6, 7, 23, 26). 4) anche se la norma non lo prevede, è consigliabile indicare anche distintamente le opere relative agli impianti (OG11, OS3, 28, 30, che sono indicate tra le categorie “superspecializzate”), anche se di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e inferiore a 150.000 euro, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.

goria, dovrà dichiarare ai sensi del comma 1 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010: a) l’importo di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere; b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del DPR 207/2010 (come da apposita dichiarazione il cui fac-simile è riportato in altra parte di questo Notiziario); c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica. Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria dall’assuntore delle stesse fino al 30 % dell’importo della categoria medesima.

Per partecipare alla gara i requisiti di qualificazione richiesti ad ogni offerente (singolo, associato, consorzio, in avvalimento) sono: 1) per le categorie “superspecializzate” che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate da chi le assume fino al 30% dell’importo della categoria stessa.

3) per le categorie a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000 Euro, oppure di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. Per gli importi non superiori ai 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2). Se trattasi di lavorazioni relative a categorie superspecializzate, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse, fino al 30%, restando tale quota ininfluente rispetto alla quota subappaltabile della categoria prevalente. L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 3) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione, è causa di esclusione.

2) per le categorie “superspecializzate” che superino il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta e di importo non superiore a 150.000 Euro: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale; in entrambi i casi l’offerente, qualora non in possesso di qualificazione SOA nella specifica cate-

4) per le categorie non a qualificazione obbligatoria: le stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, oppure potranno essere subappaltate anche integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. In tale ultimo caso, per gli importi non superiori a 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica ca-

C) PARTECIPAZIONE ALLA GARA

60

tegoria, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2). 5) nella categoria prevalente l’offerente dovrà possedere un importo di qualificazione: a) ove il bando non preveda ulteriori categorie diverse dalla prevalente: importo pari all’intero importo a base di gara (importo lavori più importo relativo agli oneri per la sicurezza); b) ove, nel rispetto delle norme del bando di cui sopra, venga costituita un’Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.): importo pari alla differenza tra quello a base di gara e gli importi assunti da imprese mandanti. 6) per le categorie impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 (OG11, OS3, 28, 30, che sono indicate tra le categorie “superspecializzate”), di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e inferiore a 150.000 euro: possono essere realizzate dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni; altrimenti devono essere realizzate per intero da un’impresa subappaltatrice, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008. *** Si riporta il testo della norma che ripristina temporaneamente la validità delle categorie a qualificazione obbligatoria e di quelle superspecializzate. Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151 (G.U. 30 dicembre 2013, n. 304) Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali Art. 3. (Misure in materia di infrastrutture e trasporti) …omissis… 9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all’Allegato


LAVORI PUBBLICI

A del predetto regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

NUOVE SOGLIE EUROPEE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014 - PER I LAVORI LA SOGLIA E’ FISSATA A 5.186.000 EURO E’ stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 14/12/2013 n. C 366/1 il Regolamento Commissione europea n. 1336/2013 varato dalla commissione UE il 13/12/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/ CE e 2009/81/CE e stabilisce che dal primo gennaio 2014 entrano in vigore i nuovi valori delle soglie per i contratti di lavori, servizi e forniture. Per i lavori pubblici la soglia si alza da 5 milioni a 5.186.000 milioni di euro. La soglia europea negli appalti stabilisce il confine tra le gare soggette alle direttive europee, con maggiori obblighi di pubblicità e regole di competizione più severe, e gare di importo inferiore per le quali non scattano le norme Ue ma vige solo l’obbligo di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione degli operatori. Allo stesso modo, anche la normativa italiana, e in particolare il Codice degli appalti - D. Lgs. 163/2006, prevede una regolamentazione diversa e più flessibile per le gare sotto la soglia europea. I valori vengono aggiornati ogni due anni dalla Commissione europea in base alle oscillazioni della moneta di riferimento, i Dsp (diritti speciali di prelievo, l’unità di conto del Fondo monetario internazionale). Le nuove soglie varranno per il biennio 2014-2015 e si applicheranno in modo automatico anche in Italia, senza bisogno di un recepimento formale, per tutti i bandi pubblicati a partire dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015. Tutti i settori subiranno un’oscillazione al rialzo: per le forniture e per i servizi il valore di riferimento passa dai 200mila ai 207.000, che salgono dai 130mila ai 134.000 nel caso in cui ad assegnare l’appalto sia un’amministrazione centrale, ad esempio un ministero. Cambiano anche le soglie per i settori speciali, nei quali sono raggruppate le amministrazioni e le società che si occupano di acqua, gas, energia, trasporti e servizi postali. Per gli appalti di forniture e servizi in tali settori si passa dagli attuali 400mila curo ai futuri 414mila. La soglia dei lavori pubblici, invece, è stata parificata a quella dei settori ordinari.

SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA - OPERATIVITA’ DAL 1 GENNAIO 2014 INDICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE STAZIONI APPALTANTI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA Si ricorda, come già anticipato, che dallo scorso 1 gennaio 2014 ha preso l’avvio, in regime di obbligatorietà, il sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti dichiarati dalle imprese in sede di gara esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Lo scorso 17 dicembre l’AVCP ha emesso un comunicato che forniva alcune indicazioni , peraltro già note, agli operatori economici per l’utilizzo del sistema, sottolineando la necessità da parte di ciascun partecipante alle procedure di gara di presentare in gara appunto un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di alcuni giorni dalla richiesta. E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici e cioè alle imprese, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Nella giornata di giovedì 2 gennaio 2014, l’Avcp ha messo a disposizione di operatori economici e stazioni appaltanti i manuali per l’utilizzo del sistema AVCpass, suddivisi per utenti (operatori economici o stazioni appaltanti) ed argomenti, come di seguito

61

illustrato, di cui peraltro solo i primi 2 interessano l’impresa: MANUALI UTILIZZO AVCPASS Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti - Versione 1.2 (per entrambi gli utenti) Manuale AVCpass per l’Operatore economico Fascicolo Partecipazione Manuale AVCpass per la Stazione appaltante – Responsabile del procedimento Accesso Responsabile Procedimento Gestione Commissione di Gara Comprova requisiti Acquisizione Fascicolo di gara post aggiudicazione Manuale AVCpass per la Stazione appaltante – Responsabile della verifica dei requisiti Gestione Seduta Acquisizione Partecipante Gestione Partecipante Comprova requisiti Gestione Graduatoria Si ricorda che nella sezione Servizi del portale dell’Autorità è presente un’area dedicata alla formazione da cui è possibile accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCpass: Registrazione e profilazione; Delibera n. 111/2012; AVCpass, nelle due componenti Operatore Economico e Stazione Appaltante. Ogni modulo formativo comprende sessioni basate su tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili. Tra i servizi on line sono infine disponibili il testo della Deliberazione dello scorso 20 dicembre 2012 aggiornata e la relativa relazione illustrativa. Gli uffici del Collegio sono a disposizione degli associati a supporto delle modalità operative e applicative richieste del sistema AVCPass, nonché per ogni chiarimento si rendesse necessario.

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI D’APPALTO PUBBLICI La registrazione dei contratti d’appalto pubblici, conclusi in forma digitale a cura dei pubblici ufficiali della P.A. a ciò autorizzati, può avvenire sia con modalità telematiche, sia secondo le regole ordinarie. In caso di registrazione telematica del con-


LAVORI PUBBLICI

tratto, l’imposta fissa di registro è pari, dal 1° gennaio 2014, a 200 euro, e l’imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45 euro. Questa, in estrema sintesi, la disciplina relativa alla registrazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto appalti, servizi e forniture, stipulati con modalità informatiche, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 163/2013 (cd. “Codice dei contratti pubblici”). Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2013[1], nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l’obbligo di concludere i relativi contratti, a pena di nullità, mediante «atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata» (art.11, co.13, del “Codice dei contratti pubblici”)[2]. Nel caso di utilizzo della forma pubblica amministrativa[3], il contratto può essere registrato, a cura del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale della P.A.[4], alternativamente, mediante: -la procedura telematica, di cui all’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico”[5]. -le modalità ordinarie di registrazione dell’atto presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate[6]. Di seguito si illustrano le due tipologie di registrazione, con la precisazione che quella telematica, già in vigore, non è stata modificata a seguito dell’introduzione, nella normativa sui lavori pubblici, dell’obbligo di concludere il contratto in forma digitale. La registrazione telematica In merito si precisa, innanzitutto, che in base all’art.7 del Provvedimento interdirigenziale Prot. 154951 del 17 novembre 2009[7], dal 1° dicembre 2009 l’utilizzo della procedura telematica di registrazione degli atti (già obbligatorio dal 2007 per i notai) è stato esteso, in via facoltativa anche ai segretari delegati della P.A. ed agli altri pubblici ufficiali, diversi dai notai[8], per gli atti da questi provenienti (ossia redatti, ricevuti, o autenticati). In particolare, tale sistema consiste in una serie di passaggi, consistenti, dapprima nella richiesta di abilitazione all’Agenzia delle Entrate (che attribuirà specifici codici di accesso) e successivamente nella creazione di un apposito Modello Unico Informatico (cd. “MUI”), in formato elettronico, attraverso l’apposito software (UNIMOD). Il Modello verrà poi inviato all’Amministrazione territoriale di riferimento, in una sorta di “plico postale”, attraverso il portale “Sister”, che rilascerà una ricevuta di avvenuto invio della domanda di registrazione ed un prospetto di liquidazione dell’imposta[9],

nonché, dopo il pagamento, la ricevuta di registrazione, con l’attribuzione del numero dell’atto[10]. Al riguardo, occorre precisare che per i citati contratti in forma pubblica amministrativa, conclusi con modalità informatiche e registrati mediante la citata procedura telematica, si applicano: -l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014[11]; -l’imposta di bollo, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[12]. Come chiarito dalla R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario si riferisce all’atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione). Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto. In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 ha chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine. La R.M. 194/E/1998 si riferisce espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)». Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, - il capitolato speciale - l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto. In merito, si è in attesa di nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che è stata sensibilizzata sulla questione. Resta fermo che, anche in caso di registrazione telematica, sono obbligati al pagamento delle imposte (registro e bollo) sia le parti contraenti (ad esempio, impresa aggiudicataria dell’appalto), sia il pubblico ufficiale[13] della P.A. (cfr. art.57 D.P.R. 131/1986 –registro- e art.22 D.P.R. 642/1972 –bollo-). La registrazione con le modalità ordinarie In alternativa alla registrazione del contratto (concluso con modalità informatiche) in via telematica, il pubblico ufficiale può presentare presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, secondo

62

le modalità ordinarie: la copia conforme su supporto cartaceo del documento informatico, sulla quale l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo; Modello 69 già compilato, in duplice copia; Ricevuta del versamento dell’imposta di registro. A seguito dell’avvenuta registrazione, l’ufficio restituisce una copia del Modello 69, con l’indicazione degli estremi di registrazione. Nell’ipotesi di utilizzo di tale modalità di registrazione, per il contratto in forma pubblica amministrativa concluso in modalità digitale dal pubblico ufficiale della P.A. si applicano: -l’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro dal 1° gennaio 2014; -l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio[14]. In merito, restano valide le diverse misure dell’imposta di bollo per gli atti relativi ad appalti di opere pubbliche, riepilogate negli schemi allegati (cfr. anche C.M. 36/E/2006, par.12)[15]. [1] Art.6, co.4 D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, nella legge 221/2012. [2] La disposizione è stata modificata dall’art.6, co.3, del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 (cd. “Decreto Sviluppo 2”). [3] Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui il contratto pubblico sia redatto da un notaio, dal 2007 la registrazione telematica è obbligatoria (art.3, co.1, del Provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006). [4] In merito, l’art.10, co.1, lett. b, del D.P.R. 131/1986 stabilisce che sono obbligati a richiedere la registrazione i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. [5] In tale ipotesi, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto (art.4 D.P.R. 308/2000). [6] La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto (art.17 D.P.R. 131/1986). [7] Emanato dai Direttori dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio. [8] Al riguardo, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www. agenziaentrate.gov.it), relativa all’ “Adempimento unico informatico”, viene precisato che i pubblici ufficiali che possono utilizzare il servizio sono i segretari o delegati della P.A. che operano all’interno di: -Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici non soggetti al sistema di tesoreria unica e autorizzati a detenere un conto corrente bancario o postale;


LAVORI PUBBLICI

-Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici che utilizzano il modello di versamento F24 enti pubblici. [9] In caso di utilizzo di tale procedura, l’imposta verrà versata tramite prelievo dal c/c dell’Ente, a nome del segretario comunale o del pubblico ufficiale della P.A. [10] Quest’ultima sostituisce, in sostanza, il Modello 69. [11] In base al principio di alternatività IVA/ Registro stabilito dall’art.40 del D.P.R. 131/1986 (cd. “Testo unico del Registro”), per i contratti sottoposti ad IVA, come avviene nell’ipotesi degli appalti pubblici aventi ad oggetto prestazioni rese nel settore edile. Dal 1° gennaio 2014, la misura fissa dell’imposta di registro passerà dagli attuali

168 euro a 200 euro (art.26, D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013.- cfr. ANCE “Legge di conversione del D.L. 104/2013 – Novità sull’imposta di registro dal 2014” – ID n.13682 del 12 novembre 2013). [12] Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972. [13] Questi è obbligato al pagamento della sola imposta di registro principale (e non di quelle complementari o suppletive). In ogni caso, per gli atti in cui è parte lo Stato, è tenuta al pagamento dell’imposta (di registro e di bollo) unicamente la parte contraente. [14] Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972). Si

63

ricorda che la misura dell’imposta di bollo è aumentata a 16 euro dal 26 giugno 2013 (art.7-bis, co.3, D.L. 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013 – cfr. ANCE “Aumento dell’imposta di bollo – D.L. 43/2013” - ID n. 12086 del 28 giugno 2013). [15] La citata Circolare chiarisce, infatti, che i contratti stipulati in modalità elettronica e non registrati in via telematica «sono soggetti all’imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972».


TECNICA EDILIZIA

CONTO TERMICO: AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE APPLICATIVE Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato una versione aggiornata delle “Regole applicative del Conto Termico”, ovvero del decreto del 28 dicembre 2012 che disciplina l’incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. L’aggiornamento effettuato ha riguardato principalmente: • il contratto tra Soggetto Responsabile dell’intervento e GSE, in conformità al contratto tipo di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr; • la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli incentivi; • il contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC) che l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere; • il contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) che il soggetto privato, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere; • l’integrazione di alcuni allegati: - Allegato 3 “Fac-simile richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)”; - Allegato 10 “Fac-simile contratto”; - Allegato 11 “Modello autorizzazione del proprietario (accesso diretto); - Allegato 12 “Sintesi della documentazione per la richiesta dell’incentivo (accesso diretto)”; - Allegato 13 “Modello dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (accesso diretto/a preventivo)”; - Allegato 14 “Modello di dichiarazione delle spese sostenute in presenza di una convenzione servizio energia con Consip o con centrale di acquisti regionale (accesso a preventivo)”; - Allegato 15 “Modello di asseverazione dell’intervento”. Si ricorda che agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (generalmente impianti fino a 1000 kW) sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati, mentre agli incentivi per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammesse solo

le Amministrazioni Pubbliche. L’incentivo è corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento (2 o 5 anni). In generale, per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l’incentivo annuo è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto. Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto in percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta per l’intervento. La presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet www.cerbrescia.it e porterà in allegato versione aggiornata delle Regole applicative del Conto Termico.

LAVORI PUBBLICI

PUBBLICATA LA NORMA UNI SULLA POSA IN OPERA DEI PAVIMENTI GALLEGGIANTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

E’ stata pubblicata la norma UNI 11516:2013, recante “Indicazioni di posa in opera dei pavimenti galleggianti per l’isolamento acustico”. Il pavimento galleggiante è una delle possibili soluzioni tecnologiche utilizzate per limitare il disturbo dai rumori da calpestio. Tale sistema consiste nell’inserire all’interno della stratigrafia della partizione orizzontale un materiale resiliente di desolidarizzazione in grado di limitare la trasmissione di vibrazioni e rumori. Per conseguire in opera prestazioni corrispondenti a quelle progettate occorre posare correttamente l’intero sistema costruttivo. Gli elementi coinvolti in tale sistema sono: • struttura orizzontale o strato di livellamento a supporto del materiale resiliente; • strato di materiale resiliente; • banda di isolamento perimetrale o risvolto dello strato di materiale resiliente; • eventuale barriera al vapore; • eventuali reti di distribuzione, terminali e scarichi; • eventuali strati isolanti termici; • massetto di ripartizione del carico o del calore nei sistemi radianti; • strato di finitura superficiale (pavimentazione); • accessori di finitura verticale. La norma specifica le modalità di realizzazione dei pavimenti galleggianti tanto nel caso in cui il supporto dello strato di materiale resiliente sia il sottofondo, quanto nel caso in cui il supporto sia costituito dal

64

solaio portante. Essa si applica ai pavimenti galleggianti che utilizzano: • materiali resilienti forniti in rotoli o in pannelli; • massetti cementizi o a base di leganti speciali; • massetti a base di solfato di calcio (anidrite) o magnesite. La norma non si applica a: • i rivestimenti di pavimentazione con caratteristiche elastiche (quali il linoleum); • i sottofondi realizzati a secco; • i pavimenti sopraelevati, per i quali si rimanda alla UNI EN 12825.

- GIURISPRUDENZAAPPALTO PRIVATO NON SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RILEVATE In tema di appalto di lavori privati il committente, che terminati i lavori, voglia contestare all’appaltatore, ai sensi dell’art. 1667 del codice civile, la presenza di vizi o difformità non può limitarsi ad una generica contestazione (es. “contesto… qualità “lavori eseguiti”..). Così hanno affermato i giudici della II sez. civ. della Corte di Cassazione (sentenza n. 25433 del 12/11/2013) che hanno rilevato altresì come quand’anche l’appaltatore dovesse in qualche modo fornire una risposta a tale generica contestazione questa non avrebbe, comunque, alcuna valenza ricognitiva non essendo ipotizzabile una ricognizione di fatti incerti ed indeterminati ai fini dell’assunzione di un impegno giuridico. Il committente che vogli quindi avvalersi della garanzia per vizi e difformità prevista dal codice civile deve effettuare una denuncia che contenga almeno una sintetica indicazione dei difetti. In base all’art. 1667 del cod. civ., infatti, l’appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell’opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta a pena di decadenza. A seguito della denuncia, entro il termine di prescrizione di due anni dal giorno della consegna definitiva dell’opera il committente deve proporre azione giudiziale ovvero ( se non intende agire immediatamente in giudizio) compiere atti idonei a interrompere la prescrizione.


URBANISTICA

DIA, SCIA E PERMESSO DI COSTRUIRE: CHIARIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MERITO ALLE PROROGHE DEL DECRETO DEL FARE Si riporta di seguito la risposta pervenuta dagli uffici della D.G. territorio, urbanistica e difesa del suolo di Regione Lombardia, a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da Ance Lombardia. Con tale lettera si chiedevano chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione di alcune norme di legge relativamente alle proroghe introdotte dal decreto del Fare inerenti l’utilizzo di permessi di costruire, DIA, SCIA e convenzioni di lottizzazione. Oggetto : art. 30, commi 3, 3 bis e 4, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Parere. Con la lettera in data 28 ottobre 2013 si chiedono chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge richiamate in oggetto, laddove dispongono la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativamente a permessi di costruire, DIA, SCIA e convenzioni di lottizzazione. Va innanzitutto chiarito, in via generale, che queste proroghe disposte dal legislatore statale per i termini di inizio e ultimazione lavori sono proroghe ex lege, dunque da intendersi immediatamente operative a far tempo dal 21 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, con l’ovvia precisazione che la concreta operatività della proroga va subordinata al rispetto dei presupposti indicati nelle disposizioni di riferimento. Per quanto riguarda l’inciso “salva diversa disciplina regionale”, esordio del comma 3, si è dell’avviso che esso non incida sulla immediata operatività delle proroghe nel senso che s’è detto. Infatti, con riferimento ai permessi di costruire, l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, espressamente richiamato dalla norma di cui si discute, opera anche in Regione Lombardia, non essendone prevista la disapplicazione (cfr. art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005); per contro, in riferimento alle DIA, per le quali in effetti la legge regionale disciplina la tempistica in termini non perfettamente collimanti con i disposti del T.U. statale (cfr. art. 42, comma 6, della L.R. 12), la recente disposizione di proroga, ovvero il comma 4 dell’art. 30, presenta una formulazione assolutamente generale e generica, senza alcun richiamo ai disposti statali in materia di DIA. La Sua lettera evidenzia poi una criticità relativamente a uno dei presupposti applicativi della proroga di cui si discute, ovvero

il dover essere “i titoli abilitativi non … in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”. Sul punto si concorda con l’interpretazione affacciata nella stessa lettera, ossia che la proroga ex art. 30 è da intendersi preclusa, per effetto di sopravvenute discipline urbanistiche comunali, per i soli interventi, oggetto di titoli abilitativi già perfezionati, i cui lavori risultino non ancora iniziati. Ciò in quanto, anche per questa situazione oggettivamente speciale, non può non valere il principio generale, posto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, per il quale “l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche” non incide sui titoli abilitativi aventi ad oggetto interventi i cui “lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio” (in questo caso, prorogabili a cinque). E’ evidente che questo elemento di discrimine diventa decisivo per la “comunicazione dell’interessato” ai fini della proroga biennale ex lege, sotto il profilo della sua ammissibilità e del momento della relativa presentazione. In concreto, in relazione a titoli abilitativi già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69 (22 giugno 2013), possono configurarsi due situazioni: • se, e fino a quando, i lavori non sono iniziati, può essere comunicata la proroga del termine di inizio lavori, se non già decorso, non anche la proroga del termine di ultimazione degli stessi, avendo positivamente verificato il ”non … contrasto … con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”; • se i lavori sono già iniziati, può essere comunicata, in qualunque momento, la proroga del termine di ultimazione degli stessi, se non già decorso, non rilevando eventuali nuove previsioni urbanistiche, anche solo adottate, intervenute successivamente all’inizio dei lavori. IL DIRETTORE GENERALE PAOLO ILDO BACCOLO

- GIURISPRUDENZA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA, IN ATTESA DI NORMATIVA REGIONALE (Tar Piemonte, n.1287 del 28/11/2013)

Il Tar ha chiarito i contenuti dello speciale procedimento in deroga come introdotto dal legislatore con il Decreto Legge 70/2011

65

rispetto a quello già previsto all’art. 14 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia). Si ricorda che l’art. 5, commi da 9 a 14, del Decreto legge 70/2011, come convertito con modificazioni dalla Legge 106/2011, ha introdotto a livello statale delle misure volte ad incentivare le operazioni di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana anche con interventi di demolizione e ricostruzione con la previsione di: - incrementi volumetrici; - delocalizzazione delle volumetrie in altre aree; - modifiche delle destinazioni d’uso; - modifiche della sagoma. In particolare è stato individuato uno speciale procedimento nel caso in cui le Regioni, chiamate a dare attuazione alle previsioni contenute nel provvedimento statale, non abbiano emanato una propria normativa. Il legislatore statale ha, infatti, individuato nel permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) lo strumento attraverso il quale consentire ai soggetti interessati di eseguire i relativi interventi edilizi fintanto che non sia intervenuta una normativa regionale. Secondo quanto evidenziato dal tribunale amministrativo la differenza tra il procedimento come introdotto dal Dl 70/2011 e quello previsto dall’art. 14 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) risiede nella natura privata e non pubblica dell’edificio oggetto d’intervento tale da richiedere un necessario “bilanciamento tra interesse pubblico e privato”. Il richiamo normativo contenuto nel Dl 70/2011 all’art. 14 del Dpr 380/2001 va quindi interpretato nel senso che continuano ad applicarsi le caratteristiche generali dell’istituto del permesso di costruire in deroga, come già ricostruite in giurisprudenza, che siano compatibili con la nuova disciplina. Si deve trattare, pertanto, “di un intervento edilizio circoscritto e predeterminato, che lasci inalterato l’assetto urbanistico del resto della zona in cui lo stesso è ricompreso (in tal senso anche TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1803 del 2011) ed avente natura discrezionale, in quanto emanato all’esito di una comparazione dell’interesse alla realizzazione (o al mantenimento dell’opera) con ulteriori interessi pubblici, come quelli urbanistici, edilizi, paesistici e ambientali (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 375 del 2011)”. “L’interesse pubblico deve comunque essere bilanciato con quello privato alla realizzazione o al mantenimento dell’opera, trattandosi pur sempre di un intervento che, a differenza dell’istituto di cui all’art. 14 D.p.r. n. 380 del 2001, va ad interessare un edificio privato e non pubbli-


URBANISTICA

co o di pubblico interesse, come richiesto dalla norma richiamata.” Sulla base di tale criteri e presupposti Il Tar Piemonte ha, quindi, dichiarato legittima la delibera comunale emanata ai sensi del citato DL 70/2001 con la quale era stato approvato un permesso di costruire in deroga alle previsioni urbanistiche per la razionalizzazione di un fabbricato a uso terziario rimasto incompiuto e abbandonato. L’intervento prevedeva anche il cambio di destinazione d’uso da terziario a residenziale, a condizione che parte dell’edificio fosse destinato all’edilizia convenzionata.

OBBLIGATORIO IL PREAVVISO DI RIGETTO ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL P.D.C. (TAR Lazio, n. 809 del 28/10/2013)

Quando il Comune non invia al diretto interessato il c.d. preavviso di rigetto alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, il titolo edilizio non può essere negato. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la Sentenza 28/10/2013, n. 809. In base all’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (L. 07/08/1990, n. 241) il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ed entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i privati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nella fattispecie il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire emesso da un Comune, motivando la decisione con il mancato invio del preavviso di rigetto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo rilevando che il privato non aveva potuto presentare le proprie osservazioni alla P.A.; osservazioni che avrebbero dovuto, invece, essere prese in esame ai fini della completezza dell’istruttoria svolta e dell’assunzione delle decisioni più congrue. L’omissione dell’invio del preavviso di rigetto ha fatto perdere al privato quello che per i giudici è «una garanzia fondamentale di partecipazione al procedimento amministrativo». REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 963 del 2010, proposto dalla sig.ra Si. Sp., rappresentata e difesa dall’avv. ......... ......... ......... e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Monti n. 35 contro Comune di San ........., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Puca e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4 per l’annullamento - del provvedimento del Comune di S. ......... prot. n. 21992 del 7 settembre 2010, notificato in data 11 settembre 2010 (determinazione d’esame n. 101/10), con cui è stata rigettata la domanda di permesso di costruire inoltrata dalla ricorrente in data 15 dicembre 2008 per la costruzione di un fabbricato, da adibire a civile abitazione, su un terreno sito in via .........; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Vista la memoria depositata in data 28 settembre 2012 dalla ricorrente; Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 945/2012 del 6 dicembre 2012, rimasta inottemperata; Viste, altresì, l’ordinanza collegiale istruttoria n. 267/2013 del 25 marzo 2013 e la documentazione trasmessa dal Comune di S. Felice Circeo in ottemperanza alla stessa; Vista la memoria di costituzione e difensiva del Comune di S. Felice Circeo; Vista la memoria di replica del Comune di S. .........; Viste le note di replica, la memoria conclusiva e la perizia di parte depositate dalla ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Nominato relatore nell’udienza pubblica del 3 ottobre 2013 il dott. .........; Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale; Visto l’art. 74 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) FATTO E DIRITTO Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Si. Sp. impugna il provvedimento del Comune di S. ......... recante il rigetto della domanda di permesso di costruire presentata dalla predetta ricorrente il 15 dicembre 2008 per la costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione, su un terreno di sua proprietà sito in via ......... e distinto al catasto al fg. n. 16, mapp. n. 419; Osservato che il diniego impugnato si basa sul fatto che il terreno oggetto dell’intervento edilizio è classificato in zona C1, per la quale l’edificazione è subordinata all’approvazione di uno o più piani particolareggiati di iniziativa comunale, laddove ad oggi per tale zona non risulta approvato nessun piano esecutivo;

66

Considerato che la ricorrente lamenta l’illegittimità di detta motivazione, allegando elementi che, a suo avviso, comproverebbero l’inutilità per l’area de qua di un previo piano attuativo, in virtù dello stato di idonea urbanizzazione già esistente nella zona, e della presenza in essa di altri insediamenti edilizi; Considerato che la ricorrente lamenta, altresì, sul piano procedimentale, l’omissione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990; Rilevato che il Collegio ha disposto istruttoria, dapprima con ordinanza n. 945/2012 del 6 dicembre 2012 - rimasta inottemperata -, poi con ordinanza n. 267/2013 del 25 marzo 2013, a riscontro della quale il Comune di S. ......... ha inviato la richiesta documentazione con nota prot. n. 12849 del 21 giugno 2013; Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di S. ........., con memoria difensiva e memoria di replica, resistendo alle pretese attoree; Considerato che la sig.ra Sp. ha replicato, depositando, altresì, una perizia di parte a supporto delle proprie allegazioni; Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in virtù della manifesta fondatezza del ricorso ed in specie per la manifesta fondatezza della censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990; Considerato, sul punto, che il diniego gravato attestava l’invio alla sig.ra Sp. della nota prot. n. 1185 del 16 gennaio 2009, recante comunicazione di avvio del procedimento “ai sensi degli artt. 7 e 10bis della L. 241/90” e che però detta nota, acquisita in esito all’istruttoria disposta dal Collegio con ordinanza n. 267/2013 (v. all. 6 alla nota del Comune di S. ......... prot. n. 12849 del 21 giugno 2013), integra comunicazione di avvio del procedimento, ma non certo preavviso di rigetto ex art. 10-bis cit.; Osservato, perciò, che l’omissione della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di costruire non ha consentito alla ricorrente di offrire alla P.A. quegli elementi, poi allegati in sede giudiziale (in particolare, lo stato di urbanizzazione della zona e la sussistenza di altri insediamenti edilizi), che avrebbero dovuto, invece, essere presi in esame dalla P.A. stessa ai fini della completezza dell’istruttoria svolta e dell’assunzione delle determinazioni più congrue; Considerato, infatti, sul punto, che l’art. 10-bis della l. n. 241/1990, nel disciplinare l’istituto del cd. preavviso di rigetto, ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da queste assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni


URBANISTICA

(fattuali e giuridiche) dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo (C.d.S., Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111); Considerate, inoltre, insussistenti le condizioni per applicare alla vicenda in esame l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, anche alla luce delle osservazioni contenute nella perizia di parte (e che avrebbero potuto essere prodotte in sede procedimentale, se fosse stato adempiuto l’obbligo ex art. 10-bis della l. n. 241 cit.) circa la saturazione dei lotti liberi limitrofi e la realizzazione di nuove edificazioni nel 2012; Ritenuto, infine, che in contrario non possa invocarsi - come pretende il Comune - la

pronuncia di segno opposto contenuta nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 145/2013 del 18 aprile 2013, sia per la diversità delle censure dedotte, sia perché viene asserita, ma non dimostrata la coincidenza delle aree interessate, sia, soprattutto, per essere stata la suddetta ordinanza emessa a seguito di una delibazione (necessariamente) solo sommaria; Ritenuto, alla luce di quanto si è detto, di dover pronunciate sentenza di accoglimento del ricorso, in virtù della fondatezza della dedotta censura di violazione dell’art. 10bis della l. n. 241/1990 e con assorbimento di tutte le ulteriori censure, e di dovere, per conseguenza, disporre l’annullamento del diniego con esso impugnato; Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare secondo il criterio della soccombenza le

67

spese e gli onorari di causa, come da dispositivo, a carico del Comune resistente P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per conseguenza annulla il diniego con esso impugnato. Condanna il Comune di S. ......... al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


VARIE

RIUTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO - MODULISTICA PREDISPOSTA DA ANCE LOMBARDIA Si fa seguito a quanto comunicato precedentemente in materia per segnalare che l’ARPA della Lombardia ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite indicazioni operative per la gestione dei materiali da scavo alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n.69/2013, così come modificato dalla legge di conversione n.98/2013. La legge in parola è entrata in vigore lo scorso 21 agosto e, in materia ambientale, ha introdotto una nuova procedura per la gestione dei materiali da scavo. Gli adempimenti richiesti sono stati notevolmente semplificati rispetto a quanto previsto dal D.M. n.161/2012 che resta applicabile soltanto agli scavi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Le nuove disposizioni - come detto - riguardano i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a V.I.A. o ad A.I.A., indipendentemente dai volumi prodotti. L’ARPA della Lombardia ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di trattare i materiali da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti. Al fine di agevolare ulteriormente le imprese associate, ANCE Lombardia, partendo dal modello predisposto dall’ARPA Lombardia, ha messo a disposizione, oltre che al modello per l’attestazione della sussistenza dei requisiti, anche la modulistica relativa alla comunicazione di variazione dei requisiti inizialmente comunicati all’ARPA e un modello per la comunicazione di avvenuto utilizzo dei materiali da scavo che le imprese devono obbligatoriamente trasmettere al termine dei lavori. Si segnala infine che il Collegio Costruttori organizzerà un incontro per illustrare agli associati tutte le novità in materia di gestione degli scavi. Nel frattempo gli uffici dell’associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Allegati (pubblicati sul sito internet del Collegio Costruttori): a) Circolare ARPA Lombardia b) ANCE Lombardia - modulo comunicazione requisiti c) ANCE Lombardia - modulo variazione requisiti d) ANCE Lombardia - modulo avvenuto utilizzo

TERRE E ROCCE DA SCAVO - CIRCOLARE DI ARPA LOMBARDIA L’Arpa Lombardia ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite alcune indicazioni operative per la gestione dei materiali da scavo. L’Arpa ha anche predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di trattare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti. Diventano, quindi, nove le Regioni che hanno dato espressa attuazione al D.L. n.69/2013, prima della Lombardia, infatti, si erano già attivate in tal senso il Piemonte, il Veneto, la Toscana, la Provincia Autonoma LAVORI di Trento, le Marche, il Friuli Venezia Giulia, la Calabria e da ultima l’Emilia Romagna. PUBBLICI

TRAPORTI - CALENDARIO DIVIETI ANNO 2014 Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha reso pubblico il decreto ministeriale n. 443 del 11.12.2013 relativo alle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2014, per i veicoli o complessi veicolari di massa massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate. In particolare, è stato previsto il divieto nei giorni festivi e nelle altre giornate di seguito elencate: a)tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre novembre e dicembre dalle ore 08:00 alle ore 22:00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07:00 alle ore 23:00; c)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e)dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile; f)dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile; g)dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 aprile; h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile; i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; k) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; l) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;

68

m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio; n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio; o) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio; p) dalle ore 16,00 del 1° agosto alle ore 22,00 del 2 agosto; q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dell’8 agosto; r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto; s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; t)dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto; u) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto; v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto; w) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre; y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre; z)dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. Il decreto in parola (disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013, n.303.

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI - AVVISO ALLE IMPRESE LOMBARDE DI RINNOVO DELL’ INIZIATIVA “CREDITO ADESSO” E’ stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2013 il nuovo Avviso alle imprese con cui l’iniziativa “Credito Adesso” si rinnova a favore delle micro, piccole e medie imprese lombarde. Credito Adesso, nato nel 2012, è un’iniziativa che intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti in Lombardia mediante la concessione di finanziamenti chirografari dietro presentazione di uno o più ordini/contratti di fornitura di beni e/o servizi. Credito Adesso, destinato a finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale, amplia ora il target dei beneficiari, introduce soglie di accesso più basse e semplificate, prevede condizioni ancora più favorevoli, incrementa la quota di finanziamento e dà la possibilità


VARIE

di richiedere più di un finanziamento. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore 10.30 del 27 dicembre 2013 sul sistema di procedura informatica accessibile dal sito di Regione Lombardia o di GEFO. Dotazione finanziaria e riserve Le risorse finanziarie ammontano a € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) di cui € 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a carico di Finlombarda SpA e € 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) a carico delle Banche convenzionate, con una quota pari a € 50 milioni riservata a finanziare contratti/ordini esteri al fine di favorire l’internazionalizzazione delle imprese lombarde. Della dotazione finanziaria complessiva, € 10 milioni sono riservati alle imprese del mantovano colpite dal sisma di maggio 2012, € 5 milioni alle imprese della provincia di Sondrio e di alcuni comuni della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della Strada Statale 36 e € 4 milioni alle imprese con sede in alcuni Comuni della provincia di Milano (Grezzago, Masate, Trezzano Rosa e Trezzo sull’Adda) che hanno subito danni dalla tromba d’aria di luglio 2013. Per tutte queste imprese il contributo in conto interessi è pari al 3%. A chi si rivolge Credito Adesso si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (ivi comprese le imprese artigiane) che hanno sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro delle Imprese, operative da almeno 24 mesi e appartenenti ai settori manifatturiero, delle costruzioni nonché ad alcuni comparti dei servizi alle imprese e del commercio all’ingrosso. Il target di beneficiari è stato inoltre ampliato alle imprese turistiche operanti nel settore dell’alloggio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, alle lavanderie industriali e alle imprese che svolgono attività di servizi per edifici e paesaggio. Cosa finanzia Credito Adesso finanzia il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale mediante l’erogazione di finanziamenti chirografari (non necessitano di garanzie). Modalità di accesso e condizioni dei finanziamenti • Modalità di accesso ordinaria Con presentazione di uno o più Ordini o Contratti di fornitura accettati di beni e/o servizi aventi un importo complessivo minimo pari a: - 30.000,00 € per le Micro e Piccole Imprese; - 100.000,00 € per le Medie Imprese. I singoli Ordini/Contratti devono essere

antecedenti di massimo 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso. Gli importi si intendono al netto di IVA. Ogni singolo Finanziamento sarà pari massimo al 60% dell’ammontare degli Ordini accettati o dei Contratti di fornitura ammessi e avranno importi ricompresi tra: - 18.000 € e 500.000 €, per le Micro e le Piccole imprese: - 60.000 € e 750.000 €, per le Medie imprese. • Modalità di accesso semplificata Per le sole Micro e Piccole imprese e per richieste di finanziamento da 18 mila € fino a 45 mila €, è prevista una modalità semplificata di accesso alla misura senza presentazione di ordini/contratti e nel limite del 15% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda. Le imprese, per accedere a tale modalità, devono avere una media dei ricavi pari ad almeno 120 mila €. In mancanza possono accedere all’iniziativa tramite modalità di accesso ordinaria dietro presentazione di ordini/contratti di fornitura. Caratteristiche dei finanziamenti Un’impresa potrà richiedere/ottenere più di un finanziamento a valere su Credito Adesso, entro il limite degli importi massimi sopra riportati. I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche: - Rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante e senza preammortamento (ad eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza fissa di rimborso del 30 aprile o del 31 ottobre). - Durata: 24 mesi o 36 mesi (oltre al preammortamento tecnico finalizzato all’allineamento alle scadenze fisse di rimborso). - Tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in funzione della classe di rischio assegnata alla PMI in una scala da 1 (miglior classe, con margine massimo applicabile di 325 basis points) a 5 (con margine massimo applicabile di 600 basis points). - Fondo in conto interessi: Finlombarda SpA concederà un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto interessi di € 23 milioni, messo a disposizione da Regione Lombardia, nella misura pari a 125 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento. Alle imprese del mantovano colpite dal sisma di maggio 2012, alle imprese della provincia di Sondrio e di alcuni comuni della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della Strada Statale 36 e alle imprese di

69

alcuni comuni della provincia di Milano che hanno subito danni dalla tromba d’aria di luglio 2013, il contributo in conto interessi, è innalzato a 300 basis points in termini di minore onerosità. - Garanzie: non è richiesta alcuna garanzia di natura reale. Potranno essere richieste eventualmente garanzie personali e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia. - Costi e commissioni: non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione al Finanziamento. Come presentare la domanda La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore 10.30 del 27 dicembre 2013 sul Sistema di procedura informatica accessibile dai seguenti indirizzi telematici: www.regione.lombardia.it, menù “Servizi” “Finanziamenti on line” oppure https://gefo. servizirl.it/. Per presentare la domanda di partecipazione il soggetto richiedente dovrà registrarsi e ottenere login e password. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di Finlombarda S.p.A (www.finlombarda.it). Per domande relative a “Credito Adesso” e agli adempimenti ad esso connessi scrivere a: infoflbei@finlombarda.it. Per assistenza tecnica alla compilazione online contattare Lombardia Informatica SpA al numero verde 800.131.151 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 - 20.00 e il sabato dalle 08.00 - 12.00). Sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it nella sezione “Economia” sono pubblicati il testo integrale del provvedimento e l’elenco aggiornato delle banche aderenti all’iniziativa.

VARIAZIONE DELL’INTERESSE LEGALE DAL 2,5% AL 1% La Gazzetta Ufficiale n.292 del 13-12-2013, ha pubblicato il D.M. Economia del 12 dicembre 2013 in tema di interessi legali che, a partire dal 1 gennaio 2014, vengono fissati nella misura del 1%. Le variazioni nel tempo del saggio degli interessi legali sono così riassunte: dal 21/4/42 al 15/12/90 = 5% dal 16/12/90 al 31/12/96 = 10% dal 1/1/97 al 31/12/98 = 5% dal 1/1/1999 al 31/12/2000 = 2,5% dal 1/1/2001 = 3,5% dal 1/1/2002 = 3% dal 1/1/2004 = 2,5% dal 1/1/2008 = 3% dal 1/1/2010 = 1%


VARIE

dal 1/1/2011 = 1,5% dal 1/1/2012 = 2,5% dal 1/1/2014 = 1% Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali, come pure nel conteggio degli interessi legali e di mora previsto dl Regolamento dei contratti pubblici. DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 dicembre 2013 Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. (13A10199) (GU S.G. n.292 del 13-12-2013) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica “che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato; Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi; Decreta:

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO QUARTO TRIMESTRE 2013 DISPONIBILITÀ SOFTWARE L’Agenzia delle Dogane - con la nota del 30 dicembre 2013 - ha reso disponibile, sul proprio sito internet (www.agenziadogane. gov.it), il software aggiornato per la compilazione della dichiarazione trimestrale per il rimborso delle accise del quarto trimestre 2013. Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2013 è pari ad € 214,18609 per mille litri di prodotto; per il trasporto merci, per conto terzi o in conto proprio, possono usufruire di tale agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t., comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell’agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato il Codice Tributo 6740. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art.

Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2013

70

4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015. Ricordiamo altresì che a decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da sconti su accise è escluso dal limite di 250.000 euro per la compensazione nel modello F24.

RIFIUTI - NUOVA PROROGA PER LO SMALTIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE IN DISCARICA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013 n. 304 il decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che, tra l’altro, dispone il rinvio al 31 dicembre 2014 del divieto di ammettere in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/kg. Al riguardo, si ricorda che tale divieto era stato introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2003 al fine di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, ma non è mai entrato in vigore in quanto oggetto di numerose proroghe negli anni, l’ultima delle quali è stata disposta dal decreto legge 1/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/2013.


ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 8/1/2014 DDL su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni: primo via libera dalla Camera Semestre di presidenza italiana del Consiglio UE: delibera indagine congiunta tra Camera e Senato Newsletter del 7/1/2014

riequilibrio della finanza pubblica: via libera definitivo dal Senato

Analisi annuale della crescita 2014: in Parlamento la Comunicazione UE che apre il semestre europeo Indagine strumenti fiscali e finanziari per la crescita: approvato Documento conclusivo alla Camera Newsletter del 11/12/2013

Incentivi per “piccola mobilità”: l’Inps sospende le richieste di restituzione Newsletter del 9/12/2013 Ambiente e difesa del suolo: Relazioni e Risoluzione in Commissione Ambiente della Camera Newsletter del 6/12/2013

Strumenti fiscali e finanziari per la crescita: prosegue l’indagine conoscitiva

Spending review: esame e Risoluzione della Camera sul Programma del Commissario Cottarelli

Newsletter del 10/12/2013

Newsletter del 5/12/2013

DDL europea 2013 bis: avvio esame alla Commissione Politiche UE della Camera dei Deputati

DL 133/2013 in materia di IMU, alienazione di immobili pubblici: avvio dell’esame al Senato

Ripresa dell’attività parlamentare: i decreti legge all’attenzione del Senato e della Camera Newsletter del 20/12/2013 DDL Stabilità 2014-1016: secondo via libera dalla Camera dei Deputati con la fiducia DL 126/2013 misure finanziarie per Regioni ed Enti locali: conclusa la prima lettura al Senato DL 136/2013 emergenze ambientali: avvio dell”esame alla Camera dei Deputati Newsletter del 13/12/2013 Emergenza abitativa: presentata una Risoluzione alla Camera dei Deputati Newsletter del 12/12/2013 DL 120/2013 in materia di

71


GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE

Direttore

- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio

SERVIZIO SINDACALE

Funzionario Funzionario

- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori

SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO TRIBUTARIO

Funzionario

- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell'ambiente Problemi dell’autotrasporto Affitti e locazioni

SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI

- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese

PREZZIARIO OPERE EDILI

- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.

- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii

Funzionario


INDICE ANNO 2013

LAVORO NOT. 1

NOT. 1

- Inps - art. 29 legge 341/95 riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2012 - definitività della riduzione .................................. pag. 20

NOT. 1

- Sicurezza sul lavoro - documento di valutazione dei rischi - imprese fino a 10 dipendenti - proroga utilizzo dell’autocertificazione pag. 20

- Sicurezza sui luoghi di lavoro verifica delle attrezzature di lavoro Dm 11 aprile 2011 - domande di immatricolazione e prima verifica ...... pag. 33

NOT. 1

- Sicurezza sui luoghi di lavoro commissione per gli interpelli risposte a quesiti ................................ pag. 33

NOT. 1

- Legge 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di novembre 2012.................... pag.

NOT. 2

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228 legge di stabilità 2013 - novità in materia di lavoro - G.U. n. 302/2012 ............. pag. 106

NOT. 2

- Inail - Durc - trasmissione tramite Pec dei certificati emessi alle stazioni appaltanti nota 12 dicembre 2012 ..................... pag. 106

NOT. 2

- Ministero del Lavoro - licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - procedura obbligatoria di conciliazione - circolare n. 3/2013............................................. pag. 107

NOT. 2

- Legge n. 92/2012 - riforma del Mercato del Lavoro - Ministero del Lavoro prestazioni rese in regime di lavoro autonomo - D.M. 20 dicembre 2012 e circolare n. 32/12 ............................. pag. 111

NOT. 2

- D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012 recante “ulteriori misure urgenti per la crescita” - Gazzetta Ufficiale n. 294/2012.......................................... pag. 112

NOT. 2

- Ministero del Lavoro - D.lgs. n. 124/2004 diffida accertativa per crediti patrimoniali attività ispettiva - circolare n. 1/2013... pag. 113

NOT. 2

- Dirigenti di aziende industriali - Tmcg al 31 dicembre 2012 - Previndai - contribuzione minima 2012 - Fasi - nuovi importi 2013 importi trasferta 2013.......................... pag. 31

- Ministero del Lavoro - somministrazione a tempo determinato e contratto a termine successioni - agevolazioni contributive ex all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 interpello n. 40/2012............................ pag. 114

NOT. 2

- Inail - regolamentazione comunitaria e accordi bilaterali con paesi extra Ue convenzionati - prestazioni sanitarie nota n. 10322/2012............................. pag. 31

- Inps - legge n. 92/12 - riforma del mercato del lavoro - Cigs nelle ipotesi di procedure concorsuali - abrogazione della Did circolare n. 1/2013............................... pag. 114

NOT. 2

- Inps - Inail - modifiche al numero verde del contact center...................... pag. 114

NOT. 2

- Inps - Cassa Integrazione in deroga Cigd - anticipazione dei trattamenti ai

NOT. 1

- Irpef conguaglio di fine anno....

NOT. 1

- Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - legge n. 92/12 collaborazioni a progetto circolare n. 29/12 ............................... pag. 23

NOT. 1

NOT. 1

pag. 20

- Ministero del Lavoro - legge n. 68/99 collocamento obbligatorio - assunzione diretta lavoratori disabili - legge n. 92/12 riforma del Mercato del Lavoro - prospetto disabili - nuovi standard informatici di comunicazione - nota 17699/2012..... pag. 25 - Ministero del Lavoro - comunicazioni obbligatorie - aggiornamento funzioni nota n. 16176/2012............................. pag. 27

NOT. 1

- Riforma del Mercato del Lavoro - legge n. 92/2012 - Ministero del Lavoro - lavoro a tempo determinato - intervalli tra contratti - interpello n. 37/2012............................................... pag. 28

NOT. 1

- Inps - Uniemens - apprendistato dichiarazione “De minimis” ai fini della fruizione dello sgravio contributivo messaggio n. 20123/2012.................. pag. 29

NOT. 1

- Ministero dell’Interno - emersione dei rapporti di lavoro irregolare pagamento del contributo in mancanza dell’invio della domanda circolare n. 7529/2012.......................... pag. 30

NOT. 1

NOT. 1

NOT. 1

decreto ministeriale del 30 novembre 2012 Gazzetta Ufficiale n. 285 d el 6 dicembre 2012............................. pag. 33

- Sicurezza sui luoghi di lavoro procedure standardizzate per la valutazione del rischio -

1

34


sensi dell’art. 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5/2009 inapplicabilità per l’anno 2013 messaggio 1051/2013 ...................... pag. 115

NOT. 3

- Tutela della maternità - decreto 22 dicembre 2012 - riforma del Mercato del Lavoro L. n. 92/12 - modalità attuative delle misure di sostegno alla genitorialità................... pag. 191

NOT. 2

- Inps - legge n. 214/2011 riforma del sistema pensionistico precisazioni Istituto - messaggio n. 219/2013.......................................... pag. 115

NOT. 3

NOT. 2

- Inps - legge n. 92/12 - riforma del mercato del Lavoro - trattamenti speciali di disoccupazione edile - circolare n. 2/2013.................... pag. 118

- Ministero del Lavoro - assunzione o trasferimento di lavoratori in paesi extracomunitari - obbligo di trasmissione per via telematica - comunicato del 22 gennaio 2013................................. pag. 192

NOT. 3

NOT. 2

- Inps -presentazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi, mini-Aspi utilizzo dei servizi telematici - messaggio n. 760/2013 ......................................... pag. 119

- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Cigs - L. n. 223/91 ex art. 3 - parametri di valutazione delle istanze Decreto ministeriale 4 dicembre 2012. pag. 193

NOT. 3

NOT. 2

- Inps - previdenza complementare tfr conferito al Fondo di Tesoreria aumento della percentuale di esonero dal 1° gennaio 2013 .......................... pag. 119

- Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - legge n. 92/2012 apprendistato - applicazione delle sanzioni - circolare n. 5/2013.............. pag. 193

NOT. 3

NOT. 2

- Inps - legge n. 92/12 - riforma del mercato del Lavoro - novità in materia di incentivi all’assunzione - circolare n. 137/2012. pag. 119

- Tutela della maternità - art. 54 ex d.lgs. 151/2001 - Ministero del Lavoro - dimissioni della madre lavoratrice o padre lavoratore - periodo di fruizione delle indennità previste interpello n. 6/2013............................. pag. 196

NOT. 3

- Inps - erogazione diretta del Tfr a carico del Fondo di Tesoreria - trasmissione in via telematica delle domande circolare n. 21/2013............................ pag. 196

NOT. 3

- Lavoratori italiani all’estero retribuzioni convenzionali per l’anno 2013 agli effetti contributivi e fiscali circolare n. 17/2013............................ pag. 196

NOT. 3

- Inps - Gestione separata - indennità di maternità/paternità nei casi di adozione e affidamento preadottivo - spettanza messaggio n. 1785/2013.................... pag. 198

NOT. 3

- Inps - procedimento di sospensione della riscossione ad iniziativa del contribuente - legge n. 228/2012 messaggio n. 1636/2013 ................... pag. 198

NOT. 2

- Inps - apprendistato - regime contributivo circolare n. 128/2012 messaggio n. 20123/2012................ pag. 121

NOT. 2

- Inps - flusso “Uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico versione 2.2...................................... pag. 122

NOT. 2

- Inail - comunicazioni con le imprese servizi telematici - attivazione applicativo “unità produttive” circolare n. 69/2012 ............................ pag. 123

NOT. 2

- Inail - presentazione delle istanze con modalità telematiche - decorrenza dal 2 gennaio 2013 - circolare n. 6/2012. pag. 123

NOT. 2

- Irpef - detrazioni per carichi di famiglia dichiarazione spettanza - figli a carico nuovi importi - legge n. 228/2012 legge di stabilità................................ pag. 123

NOT. 3

NOT. 2

- Legge 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di dicembre 2012.................... pag. 123

- Inps - disposizioni in materia di contribuzione ed in favore dell’occupazione per l’anno 2013 circolare n. 13/2013 ......................... pag. 200

NOT. 3

NOT. 3

- Ministero del Lavoro attività ispettiva programmazione per l’anno 2013 ..... pag. 188

- Inail - nuova denuncia - comunicazione di infortunio - invio in modalità telematica nota n. 725/13................................... pag. 201

NOT. 3

- Inps - art. 29 L. 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2012 aziende che non hanno presentato l’istanza nel 2012 - termine invio 16 maggio 2013 - circolare n. 28/2013 ............... pag. 189

NOT. 3

- Inail - contratti di lavoro a progetto circolare n. 13/2013.......................... pag. 201

NOT. 3

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 Ministero del Lavoro - termine per l’autocertifica-zione dell’avvenuta valutazione dei rischi - nota del 31 gennaio 2013. pag. 202

NOT. 3

- Legge 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di gennaio 2013...................... pag. 202

NOT. 4

- Durc - Inps - rilascio del documento alle imprese in concordato preventivo “in continuità” ed alle imprese costituite in forma di società di capitali - messaggio n. 4925/2013 ..................................... pag. 268

NOT. 3

- Durc - Ministero del Lavoro società di capitali - irrilevanza della posizione del socio nota n. 2/2013..... pag. 190

NOT. 3

- Testo Unico sull’apprendistato D.lgs. 167/2011 - certificazioni delle competenze .............................. pag. 190

2


NOT. 4

- Ministero del Lavoro - assunzione di ex dipendente - agevolazioni contributive ex all’art.8, co.9 della legge n. 407/1990 interpello n. 9/2013 ........................... pag. 268

NOT. 4

- Inps - flusso “Uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico versione 2.4........................................ pag. 269

NOT. 4

- Ministero del Lavoro - congedo per cure per i lavoratori invalidi, ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n. 119/2011 - trattamento economico di malattia - interpello n. 10/2013 ...... pag. 269

NOT. 4

- Inps - legge n. 228/2012 - nuova indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi circolare n. 37/2013............................ pag. 269

NOT. 4

- Inps - contribuzione interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2013............................ pag. 271

NOT. 4

- Inps - Gestione separata - art. 2, commi 5156, della legge n. 92/2012 - indennità - requisiti - circolare n. 38/2013.......................... pag. 272

NOT. 4

- Inps - tutela della maternità - congedo obbligatorio di un giorno e congedo facoltativo di due giorni per il padre lavoratore circolare n. 40/2013............................ pag. 273

NOT. 4

- Inps - Fondo di tesoreria - conguaglio del contributo aggiuntivo Ivs 0,50% - messaggio n. 3678/2013........................................... pag. 274

NOT. 4

- Inail - denuncia e comunicazione di infortunio in via telematica nota del 22 gennaio 2013................... pag. 274

NOT. 5

- Inps - iscrizione nelle liste di mobilità mancata proroga per il 2013 messaggio n. 4679/2013.................... pag. 325

NOT. 5

- Inps - contribuzione volontaria per l’anno 2013 - circolare n. 56/2013 ..... pag. 326

NOT. 5

- Inps - denuncia contributiva DM10 virtuale nuova versione - DM2013 - messaggio n. 5281/2013....................................... pag. 327

NOT. 5

- Inps - tutela della genitorialità - legge n. 92/2012 riforma del Mercato del lavoro - congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente - conguaglio dell’indennità - flusso Uniemens messaggio n. 6499/2013.................... pag. 327

NOT. 5

- Inps - tutela della maternità - congedo straordinario - ex all’art. 42,co 5 d.lgs. 151/2001 - indennità e accredito figurativo importi massimi, per il 2013 circolare n. 59/2013............................ pag. 328

NOT. 5

- Inps - riforma del Mercato del lavoro legge n. 92/2012 - tutela della maternità congedo parentale - voucher per acquisto di servizi baby - sitting e contributo per asili nido - circolare n. 48/2013........... pag. 328

NOT. 5

- Inail - utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese - circolare n. 19/2013......

pag. 329

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 segnaletica stradale - aggiornamento della formazione per gli addetti decreto 4 marzo 2013....................... pag. 330

NOT. 5

- Legge 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di marzo 2013......................... pag. 330

NOT. 6

- Ministero del Lavoro - Durc - benefici normativi e contributivi - autocertificazione nota n. 6378/2013 ............................. pag. 382

NOT. 6

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex DM 11 aprile 2011 - circolare n. 9/2013 pag.275

- Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - legge 92/2012 vademecum - nota n. 7258/2013 ...... pag. 382

NOT. 6

- Sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs. 81/08 segnaletica stradale aggiornamento della formazione per gli addetti - decreto 4 marzo 2013. pag. 276

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 Ministero del Lavoro - verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi interpello n. 7/2013............................. pag. 385

NOT. 6

- Ministero del Lavoro - assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo - imprese anche con meno di 15 dipendenti - benefici - decreto direttoriale 19 aprile 2013 .................. pag. 387

NOT. 6

- Ministero del Lavoro - lavoratori sospesi beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito - obblighi di formazione sulla sicurezza interpello n. 16/2013........................... pag. 387

- Inail - sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale nota del 5 marzo 2013...................... pag. 274

NOT. 4

- Inail - Gestione separata - obbligo assicurativo e disciplina contributiva circolare n. 15/2013.......................... pag. 275

NOT. 4

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - Ministero del Lavoro - formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro circolare ministeriale 12/2013 .......... pag. 275

NOT. 4

- Ministero del Lavoro - distacco temporaneo - manodopera in Italia di lavoratori comunitari protocollo di intesa ............................ pag. 325

NOT. 5

NOT. 4

NOT. 4

NOT. 5

NOT. 4

- Legge 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2013...................... pag. 277

NOT. 5

- Ministero del Lavoro - legge n. 92/2012 riforma del Mercato del lavoro - rapporto di lavoro non a tempo indeterminato contributo addizionale dell’ 1,4% interpello n. 15/2013 ......................... pag. 324

3


NOT. 6

- Inps - Gestione separata - indennità di malattia e congedo parentale circolare n. 77/2013............................ pag. 388

soluzione dell’indennità - Decreto Interministeriale 29 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale n. 133/2013 .......... pag. 464

NOT. 6

- Inps - servizi per la trasmissione telematica dei certificati di malattia - consultazione dei certificati online - nota 23 aprile 2013. pag. 390

NOT. 7

- Ministero del Lavoro - dirigenti - contributo ai datori di lavoro finalizzati al reinserimento pubblicazione avviso.......................... pag. 464

NOT. 6

- Inps - svolgimento attività imprenditoriale Gestione separata - attività prevalente circolare n. 78/2013............................ pag. 390

NOT. 7

NOT. 6

- Inps - ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - interessi di mora circolare n. 68/2013............................ pag. 391

- Inps - riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/2012 - contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro periodo di prova messaggio n. 10358/2013.................. pag. 465

NOT. 7

- Inps - assegni per il nucleo familiare livelli di reddito per il periodo 1° luglio 201330 giugno 2014................................... pag. 392

- Inps - assegno nucleo familiare del reddito del nucleo messaggio n. 9710/2013.................... pag. 466

NOT. 7

- Inps - occupazione dei giovani e delle donne decreto interministeriale 5 ottobre 2012 modalità di fruizione da parte dei datori di lavoro autorizzati - messaggio n. 8820/2013.................. pag. 467

NOT. 7

- Inail - denuncia di infortunio e malattia professionale - esclusivo utilizzo del canale telematico - 1° luglio 2013 circolare n. 34/2013............................ pag. 469

NOT. 7

- Inail - denuncia di malattia professionale - documentazione necessaria - nota n. 5056/2013........................................... pag. 471

NOT. 7

- Inail - testo unico sull’apprendistato d.lgs. 167/2011 - regime contributivo circolare n. 27/2013............................ pag. 472

NOT. 7

- Privacy - pubblicazione vademecum per le imprese da parte del Garante .. pag. 473

NOT. 7

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 Ministero del Lavoro - formazione dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa circolare n. 37/2013............................ pag. 473

NOT. 7

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (DVR) - Ministero del Lavoro - pubblicazione di risposte a domande frequenti - FAQ. pag. 474

NOT. 7

- Legge 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di maggio 2013....................... pag. 475

NOT. 6

NOT. 6

- Inps - previdenza obbligatoria situazione contributiva - estratto conto integrato messaggio n. 8822/2013.................... pag. 392

NOT. 6

- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dall’8 maggio 2013 ............................ pag. 393

NOT. 6

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 Ministero del Lavoro - coordinatori per la sicurezza - requisiti - redazione del Psc in situazioi di emergenza - interpelli n. 2/2013 e n. 3/2013........................................ pag. 394

NOT. 6

- Sicurezza sul lavoro - ex art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 - verifica periodica delle attrezzature di lavoro - quinto elenco dei soggetti abilitati - pubblicazione decreto 24 aprile 2013................................... pag. 394

NOT. 6

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 validità della autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi........................ pag. 394

NOT. 6

- Sicurezza sul lavoro - Ministero del Lavoro segnaletica stradale decreto 4 marzo 2013....................... pag. 395

NOT. 6

- Legge 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di aprile 2013.......................... pag. 395

NOT. 6

- Rimborso carenza infortuni............

NOT. 7

- D.L. 69/2013 c.d.”Decreto del Fare” novità in tema di lavoro e sicurezza . pag. 462

NOT. 7

- Durc - legge n. 64/2013 c.d.”Decreto pagamenti” regolarità contributiva verificata alla data di emissione della fattura - Gazzetta Ufficiale n. 132/2013 ......................... pag. 463

NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - decreto legge n. 76/2013 - circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013 ............................................. pag. 530

NOT. 7

- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - Cigs per cessazione attività - proroga del periodo per ulteriori 12 mesi - circolare n. 20/2013................. pag. 463

NOT. 8/9 - D.L. n. 76/2013 - interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile Gazzetta Ufficiale n. 196/2013........... pag. 531

NOT. 7

- Riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/2012 - indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi - avvio di attività d’impresa o di lavoro autonomo - erogazione in unica

NOT. 8/9 - Durc - Cassa Edile di Brescia verifica dei documenti positivi rilasciati .pag. 531

pag. 395

NOT. 8/9 - D.L. 69/2013 - lavoro e sicurezza ... pag. 528 NOT. 8/9 - Durc - decreto del “Fare” - Ministero del Lavoro - circolare n. 36/2013 ...... pag. 529

4


NOT. 8/9 - Inps - Durc regolarità contributiva online - nuova procedura messaggio n. 11512/2013.................. pag. 531

NOT. 8/9 - Inps - previdenza complementare tfr conferito al Fondo di Tesoreria monitoraggio delle quote versate messaggio n. 11072/2013................

NOT. 8/9 - Inail - Durc - trasmissione delle comunicazioni e recapito tramite posta elettronica certificata - istruzioni. pag. 532

NOT. 8/9 - Inail - distacco in Paese dell’Unione Europea modulistica comunitaria PD DA1 nota dell’11 luglio 2013..................... pag. 551

NOT. 8/9 - Durc - D.L. 35/2013 c.d. “decreto pagamenti” messaggio Inps n. 13153/2013 e circolare Inail del 31 luglio 2013........................ pag. 532

NOT. 8/9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 Ministero del Lavoro - rivalutazione delle ammende e delle sanzioni - decorrenza dal 1° luglio 2013 - decreto legge 76/2013 nota n. 37/2013................................. pag. 551

NOT. 8/9 - Congruità - proroga della fase sperimentale scadenza 1°ottobre 2014 - accordo nazionale del 25 luglio 2013............................... pag. 533

NOT. 8/9

NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - legge n. 223/1991 Cassa Integrazione Straordinaria - Cigs imprese ammesse al concordato preventivo interpello n. 23/2013........................... pag. 533

- Sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs. 81/08 - legge 9 agosto 2013, n. 98 modifiche alla norma........................ pag. 552

NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 - benne per calcestruzzo e caricatori compatti circolare n. 28/2013.......................... pag. 553

NOT. 8/9 - Riforma del lavoro - riduzione di personale aziende con più di 15 dipendenti Ministero del Lavoro - circolare n. 33/2013 Inps - circolare n. 119/2013................ pag. 534

NOT. 8/9 - Legge 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di giugno 2013........................ pag. 554

NOT. 8/9 - Lavoro accessorio - utilizzo dei voucher - sanzioni - Ministero del Lavoro - nota n. 12695/2013......................................... pag. 538

NOT. 8/9 - Legge 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di luglio 2013 ......................... pag. 554

NOT. 8/9 - Lavoro accessorio - utilizzo dei voucher limitazioni - Cnce - nota n. 519/2013 . pag. 538 NOT. 8/9 - Lavoratori neocomunitari croati - regime transitorio - circolare interministeriale n. 4175/13............................................... pag. 538 NOT. 8/9 - Lavoratori stranieri - decreto legge n. 76/2013 - verifica della regolarizzazione contributiva - circolare interministeriale n. 35/2013........................................... pag. 539 NOT. 8/9 - Ministro del Lavoro - Inps - lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego - incentivi per l’assunzione - circolare dicastero n. 34/2013 e circolare Inps n. 111/2013 e messaggio n.12212/2013................... pag. 539 NOT. 8/9 - Inps - trasmissione telematica delle certificazioni di malattia - decreto interministeriale 18 aprile 2012 circolare n. 113/2013 ......................

pag. 550

NOT. 10

- Stazioni appaltanti - Durc - Inps intervento sostitutivo - modalità di pagamento messaggio n. 13154/2013 ................ pag. 613

NOT. 10

- Ministero del Lavoro - incentivo all’assunzione di donne - settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere - decreti interministeriali 2 settembre 2013 ..... pag. 613

NOT. 10

- Legge n.97/2013 legge europea 2013 disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato - computo dei lavoratori . pag. 614

NOT. 10

- Inps - incentivi per assunzione di giovani privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - circolare n. 131/2013. pag. 614

NOT. 10

- Inps - legge n. 228/2012 - ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi circolare n. 120/2013 ......................... pag. 620

NOT. 10

- Inps - riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/12 - tutela della maternità congedo parentale - voucher per acquisto di servizi baby - sitting e contributo per asili nido - messaggio n. 14870/2013. pag. 620

NOT. 10

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di agosto 2013.......................... pag. 620

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - Durc - certificazione di crediti - circolare n. 40/2013 ......... pag. 658

NOT. 11

- Inail - Durc - art. 31 Dl 69/2013 diciture riportate sui certificati rilasciati nota 5727/2013 ................................... pag. 658

NOT. 11

- Inail - Durc - art. 31 Dl 69/2013 - intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi - nota n. 5992/2013 ........ pag. 659

pag. 542

NOT. 8/9 - Inps - lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità contribuzione applicabile messaggio n. 11761/2013 .............. pag. 542 NOT. 8/9 - Inps - rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa circolare n. 108/2013........................ pag. 543 NOT. 8/9 - Inps - regimi nazionali di sicurezza sociale Svizzera e paesi See - prestazioni familiari malattia e maternità circolare n. 114/2013 ....................... pag. 548 NOT. 8/9 - Inps - adesione all’Unione Europea della Repubblica di Croazia - prestazioni di sicurezza sociale - circolare n. 109/2013.......... pag. 549

5


NOT. 11

- Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - d.lgs. 368/2001 - rapporto di lavoro a termine - intervalli temporali tra contratti - nota 31/2013....................... pag. 660

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - legge n. 92/2012 - procedura obbligatoria di conciliazione per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo interpello 27/2013 .............................. pag. 661

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - Aspi - licenziamento disciplinare - obbligo del datore di lavoro al versamento del contributo interpello n. 29/2013........................... pag. 662

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - art. 37 ex d.lgs. 81/08 interpello n. 11/2013 - art. 37, d.lgs. n. 81/2008 - formazione obbligatoria dei lavoratori - accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 - interpello n. 11/2013. pag. 728

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - attività di vigilanza contrasto del fenomeno infortunistico operazione “cantiere ok” - circolare n. 18599/2013 ........................................ pag. 728

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - attività ispettiva diritto di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori - circolare n. 43/2013.... pag. 729

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - rapporti di lavoro a tempo determinato - criteri di computo interpello n. 30/2013........................... pag. 730

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - contratto di solidarietà espansivo interpello n. 28/2013........................... pag. 731

NOT. 12

- Inps - iscrizione nelle liste di mobilità mancata proroga delle agevolazioni per il 2013 - lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo - circolare n. 150/2013........ pag. 664

- Distacco di manodopera - illegittimità della motivazione del distaccante sentenza della Corte di Cassazione... pag. 731

NOT. 12

NOT. 11

- Inps - Aspi - richiesta da parte dei lavoratori modulistica - circolare n. 154/2013..... pag. 665

- Art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2013 - pubblicazione del decreto direttoriale 26 agosto 2013.... pag. 731

NOT. 12

NOT. 11

- Inps - Aspi - fruizione per lavoratori che hanno già fruito della Cig in deroga messaggio n. 16857/2013.................. pag. 666

- Inps - Aspi - richiesta da parte dei lavoratori rilascio dei servizi applicativi messaggio n. 18702/2013.................. pag. 731

NOT. 12

- Inps - iscrizione nelle liste di mobilità mancata proroga delle agevolazioni per il 2013 - lavoratori iscritti nelle liste della c.d.”piccola mobilità” messaggio n. 18639/2013.................. pag. 732

NOT. 11 - Inps - incentivo all’assunzione di giovani fino a 29 anni di età ex legge n. 99/2013 rilascio dei moduli telematici circolare n. 138/2013.......................... pag. 662 NOT. 11

NOT. 11

- Inps - contributo di licenziamento ex art. 2, Co. 31 della legge n. 92/2012 casi di esonero dal versamento.......... pag. 663

NOT. 11

- Inps - Aspi e mini Aspi - ambito di applicazione circolari n. 144/2013 e n. 145/2013.... pag. 667

NOT. 11

- Inail - rivalutazione del minimale e massimale di rendita - decorrenza dal 1° luglio 2013 decreto ministeriale 10 giugno 2013 . pag. 668

NOT. 12

NOT. 11

- Inail - infortuni avvenuti in missione e/o in trasferta - casi indennizzabili circolare n. 52/2013............................ pag. 668

- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dal 13 novembre 2013 ...................... pag. 732

NOT. 12

NOT. 11

- Inail - denunce di iscrizione con riattivazione del “Codice ditta” nota del 14 ottobre 2013..................... pag. 669

- Inps - congedo straordinario - ex art. 42, co 5 d.lgs. 151/2001 - convivente della persona in situazione di disabilità grave - estensione del diritto entro il terzo grado di parentela legittimità - circolare n. 159/2013........ pag. 733

NOT. 11

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di settembre 2013..................... pag. 670

NOT. 12

NOT. 12

- Durc - certificazione di crediti e rilascio della regolarità contributiva comunicazione Cnce n. 528/2013 .... pag. 726

- Inps - riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/2012 - riduzione di personale prestazione in favore dei lavoratori prossimi al pensionamento messaggio n. 17768/2013.................. pag. 733

NOT. 12

- Durc - Inail - rilascio del documento di regolarità in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. - importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati circolare Inail n. 53/13 ...................... pag. 726

NOT. 12

- Dirigenti di aziende industriali Tmcg al 31 dicembre 2013................. pag. 734

NOT. 12

- Previndai - livello minimo contribuzione anno 2013........................................... pag. 734

NOT. 12

- Inail - oscillazione del tasso di premio dopo il primo biennio di attività. pag. 734

NOT. 12

- Inail - comunicazione tassi premio anno 2014............................... pag. 735

NOT. 12

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 modifiche all’articolo 71, comma 11 verifiche periodiche delle attrezzature. pag. 736

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro visita medica preventiva interpello n. 8/2013 ........................... pag. 727

6


NOT. 12

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2013.......................... pag. 736

TRIBUTI NOT. 1

- Conversione in legge del decreto legge “sviluppo 2” - analisi delle principali misure fiscali................................................... pag. 45

NOT. 1

- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) - entrata in vigore... pag. 45

NOT. 1

- Cedolare secca - regolarizzazione tardiva dell’opzione

NOT. 1

- Imu - compensazione debiti crediti chiarimenti ministeriali........................ pag. 45

NOT. 1

- Immobili a destinazione speciale e particolare - determinazione della rendita catastale ........................................... pag. 45

pag. 45.

NOT. 4

- Alternatività Imu Irpef - chiarimenti.

NOT. 4

- Applicabilità della detrazione fiscale del 36/50 per cento alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico ............ pag. 289

NOT. 4

- Comunicazione beni soci - proroga termini dal 31 marzo al 15 ottobre 2013....... pag. 290

NOT. 5

- Responsabilità solidale fiscale aggiornamento delle “linee guida” Ance

pag.342 .

NOT. 5

- Scia - esclusione dall’imposta di bollo

......................

pag. 342

NOT. 5

- Detrazione fiscale del 36-50% dichiarazione di esecuzione dei lavori di importo superiore a 51 mila euro...................................

pag. 342

NOT. 5

- Ritenute di garanzia trattamento ai fini dell’Iva

pag. 289

................... pag.342

NOT. 1

- Nuove regole nell’emissione delle fatture in vigore dal 1° gennaio 2013.. pag. 46

NOT. 5

- Imu 2013 - coefficienti per i fabbricati D.

NOT. 1

- Approvato il nuovo studio di settore per l’edilizia VG69U............................ pag. 46

NOT. 6

- Imu sul magazzino: l’Ance presenta un ricorso per eliminarla................... pag. 407

NOT. 1

- Contratti di comodato e contratti di locazione registrati comunicazione di cessione di fabbricato

NOT. 6 pag. 47.

- Imu - sospensione del versamento della prima rata per l’abitazione principale e aumento dei moltiplicatori dei fabbricati del gruppo catastale “D” ............... pag. 407

NOT. 2

- Responsabilità solidale fiscale nuove indicazioni dell’Ance

pag.135 .

NOT. 6

- Imu e Tares - chiarimenti................

NOT. 2

- Agevolazione fiscale per il recupero dei fabbricati (50%) - applicazione all’acquisto di abitazioni interamente ristrutturate ......................................... pag. 135

NOT. 6

- Detrazione del 55% - mancato invio della documentazione all’Enea .......... pag. 410

NOT. 6

- Aumento della detrazione per lavori di ristrutturazione dal 36 al 50% importanti precisazione...................... pag. 411

NOT. 6

- Recupero fiscale del 36-50% - dichiarazione relativa all’esecuzione dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.000 euro sospensione dell’obbligo di invio...... pag. 412

NOT. 6

- Legge di stabilità 2013 circolare ministeriale.........................

NOT. 7

- Ristrutturazioni edilizie - nuovo aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate. pag. 487

NOT. 7

- Nuovi benefici per il bonus energetico dal 6 giugno 2013 e proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie pag. 488.

NOT. 7

- Versamento prima rata Imu entro il 17 giugno 2013.....................

NOT. 7

- Studi di settore modelli e istruzioni 2013 .................... pag. 489

NOT. 7

- Aumento della detrazione per lavori di ristrutturazione dal 36 al 50% importanti precisazione...................... pag. 411

NOT. 2

- Deducibilità Irpef/Ires della componente Irap per il costo del lavororichiesta rimborso............................... pag. 135

NOT. 2

- “Iva per cassa” - risposte dell’Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata pag. 137

NOT. 2

- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) - proroga.............. pag. 138

NOT. 2

- Studio di settore per l’edilizia VG69U............ pubblicazione in Gazzetta Ufficiale... pag. 138

NOT. 3

- Responsabilità solidale fiscale nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.....................................

pag. 214

NOT. 3

- Responsabilità solidale fiscale: nuove “linee guida” Ance

pag. 214.

NOT. 3

- Detrazione irpef del 50% istruzioni del Modello Unico persone fisiche 2013 e 730..............

pag. 214

pag. 343

pag. 408

pag. 412

pag. 488

NOT. 3

- “Iva per cassa” - risposte dell’Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata.pag. 215

NOT. 3

- Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle principali novità fiscali.............. pag. 216

NOT. 8/9 - “Decreto per la casa” - illustrazione delle principali novità in materia immobiliare.pag. 566

NOT. 3

- Rivalutazione immobili chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. pag. 216

NOT. 8/9

7

- Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - conferma delle agevolazioni


del 50% e del 65% e ulteriori novità

. pag. 566

NOT. 8/9 - Conversione in legge del Decreto “del Fare” analisi delle principali misure fiscali . pag. 568 NOT. 8/9 - Iva - chiarimenti in tema di cessioni e locazioni di fabbricati ......................... pag. 569 NOT. 8/9 - Iva - possibile aumento dell’aliquota al 22% dal 1° ottobre 2013................. pag. 572 NOT. 8/9 - Studio di settore per l’edilizia VG69U novità 2013 e correttivi “anticrisi”........ pag. 572 NOT. 8/9 - Locazioni di abitazioni - modello di comunicazione dell’opzione ad Iva..... pag. 572 NOT. 10

- Detrazione del 50% per gli interventi di recupero e del 65% per la riqualificazione energetica degli immobili - chiarimenti. pag. 632

NOT. 10

- Riqualificazione energetica degli edifici bonus 65% - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ................................... pag. 634

NOT. 10

- Imposta di registro, ipotecaria e catastale - modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2014 ............... pag. 635

NOT. 11

NOT. 11

- Conversione in legge del “Decreto per la casa” - illustrazione delle principali novità in materia immobiliare.......................... pag. 682 - Agevolazione per le ristrutturazioni edilizie estensione alle opere di messa in sicurezza statica anche di edifici produttivi - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ............. pag. 682

NOT. 2

- LL.PP. - il conto finale e il collaudo sono documenti distinti - le riserve non sono da confermare sul collaudo ................ pag. 140

NOT. 2

- LL.PP. - il vicepresidente deve attestare la moralità professionale

NOT. 2

- LL.PP. - la mancanza dei requisiti di carattere generale dell’art. 38 del Codice non deve essere segnalata all’Autorità pag. 140

NOT. 2

- LL.PP. - procuratori ad negotia ed institori non devono attestare la moralità professionale ................ pag. 141

NOT. 2

- La disciplina della garanzia decennale postuma ....................... pag. 141

NOT. 2

- Decadenza automatica del titolo edilizio ............................. pag. 141

NOT. 2

- Interventi edilizi lotto unitario: la volumetria residua va calcolata previo decurtamento di quella in precedenza realizzata pag.141 .

NOT. 2

- Uso del bene comune: nessuna concessione edilizia senza il consenso del condominio .............................. pag. 141

NOT. 3

- LL.PP. - prevalenza delle disposizioni di bando su quelle di capitolato ..... pag. 220

NOT. 3

- LL.PP. - esclusione dalla gara solo se l’irregolarità fiscale è definitiva ....... pag. 220

NOT. 3

- LL.PP. - i due soci che possiedono ciascuno il 50% del capitale devono rendere le dichiarazioni dell’art. 38 del codice degli appalti . pag. 220

NOT. 3

- La disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra i privati .pag. 221

. pag. 140

NOT. 11

- Iva - aumento dell’aliquota ordinaria al 22% ...............................

NOT. 11

- Affitto con promessa di vendita: Iva da pagare subito, non al rogito .... pag. 685

NOT. 12

- Aumento dell’aliquota Iva al 22% chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. pag. 748

NOT. 12

- Novità sull’imposta di registro dal 2014 legge di conversione ....................... pag. 748

NOT. 3

- L’impianto fotovoltaico è vietato vicino alle riserve naturali .............. pag. 222

NOT. 12

- Iva agevolata al 10% per la costruzione di reti di telecomunicazioni ................ pag. 749

NOT. 3

- Inagibilità dell’immobile: richiesta la prova effettiva in caso di abbandono pag. 222

NOT. 12

- Rateizzazione debiti tributari pubblicato il decreto attuativo ............ pag. 750

NOT. 12

- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ottobre 2013 ...................................... pag. 751

NOT. 4

- Urbanistica - l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione non può avere effetto retroattivo ............................ pag. 292

NOT. 4

- Opere edilizie - è ristrutturazione se gli interventi, comportando modifiche solo interne, lasciano inalterati muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura ..... pag. 292

NOT. 4

- Urbanistica - la distanza di 10 mt tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è inderogabile e vincola gli strumenti urbanistici ....................... pag. 292

NOT. 4

- Urbanistica - la mera apposizione del cartello di cantiere non può comportare per il vicino confinante la possibilità di conoscere la violazione delle distanze ................ pag. 293

pag. 684

LEGALE NOT. 1

- LL.PP. - l’Autorità ribadisce che la mancata copertura di bilancio non è motivo per ritardare i pagamenti dei lavori ...... pag. 49

NOT. 2

- LL.PP. - 1) momento per la riserva sugli oneri della sicurezza - 2) la perenzione dei fondi non giustifica i ritardi del committente pag..140

NOT. 2

- LL.PP. - le variazioni e l’ordine dei documenti che disciplinano l’appalto a corpo .. pag. 140

8


NOT. 4

NOT. 5

- Appalti pubblici - è illegittimo il ricorso all’avvalimento per il certificato di qualità ........................ pag. 293

dalla gara e può essere regolarizzata. pag. 756

- LL.PP. - 1) Il mancato finanziamento di un Ente terzo non giustifica il mancato pagamento all’appaltatore - 2) la modalità di conteggio degli interessi è quella del d.lgs. 231/2002 e non quella del regolamento 3) i Sal devono essere emessi entro 30 e non 45 giorni ................. pag. 345

NOT. 6

- L’efficacia del Durc non è limitata al singolo appalto .............. pag. 415

NOT. 6

- Graduatoria del “Quarto Conto Energia”: i ritardi della P.A. non possono implicare l’esclusione della parte richiedente . pag. 415

NOT. 6

- Obbligo di realizzazione di aree riservate ai parcheggi per interventi su edifici storici

pag. 415

NOT. 8/9 - LL.PP - al fine del rispetto dei pagamenti è necessario che l’ente predisponga anche un bilancio di cassa per il rispetto dei pagamenti............... pag. 575 NOT. 8/9 - LL.PP. - divieto di designazione a casata nei consorzi.......................... pag. 575 NOT. 8/9 - LL.PP. - la scelta del subappaltatore non deve essere fatta per partecipare alla gara ma solo al momento dell’esecuzione.. pag. 575

NOT. 12

- L’omissione o incompletezza di una dichiarazione prevista dall’art. 38 del Codice (nel caso in esame quella di osservanza delle norme sui disabili) comporta l’esclusione dalla gara........ pag. 757

NOT. 12

- LL.PP. - quando un operatore economico che si è astenuto dal partecipare alla gara ha titolo per ricorrere contro l’aggiudicazione.................................. pag. 757

NOT. 12

- LL.PP. - il contratto di avvalimento deve contenere un impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione proprie specifiche risorse per la durata dell’appalto - la dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge è inammissibile......................... pag. 757

NOT. 12

- Le proposte migliorative sono insite nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza oneri aggiuntivi e la loro sostenibilità deve essere oggetto di verifica di anomalia............ pag. 758

NOT. 12

- Paesaggio - quando è illegittimo il parere negativo della Soprintendenza. pag. 758

LAVORI PUBBLICI NOT. 1

- Obbligo di registrazione preventiva all’Avcpass per partecipare alle gare schema di deliberazione dell’Autorità. pag. 50

pag. 688.

NOT. 1

NOT. 11

- Anche il subappaltatore ha il diritto di accesso agli atti.................. pag. 689

- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici.................................

pag. 52

NOT. 1

- La disciplina del subappalto

pag. 55

NOT. 11

- Il regime italiano di minimi tariffari obbligatori Soa non contrasta con i principi comunitari............................... pag. 691

NOT. 1

- Richiesta di autorizzazione al subappalto......................................... pag. 58

NOT. 1

- Dichiarazione allegata all’offerta circa i possibili subappalti................................ pag. 59

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva del certificato “antimafia”...........................

NOT. 11

- Corte di Giustizia Europea: via libera all’avvalimento plurimo e frazionato... pag. 688

NOT. 11

- I bandi tipo degli enti locali sono illegittimI

NOT. 11

- La mancanza di sottoscrizione di ogni singola pagina dell’offerta tecnica non è causa di esclusione............................ pag. 693

pag 59

NOT. 11

- Quali procuratori devono rendere le dichiarazioni dell’art.38 del codice...... pag. 693

NOT. 1

- Retribuzione convenzionale di titolari e soci....................................... pag. 60

NOT. 12

- LL.PP. - chi è il socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci......... pag. 754

NOT. 1

- Dichiarazione di conformità all’originale dei bilanci.................................................... pag. 60

NOT. 12

- LL.PP. - esclusione dei soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo disciplina non retroattiva - è applicabile ai procedimenti attivati dal giorno 11/9/2012........................... pag. 754

NOT. 1

- Dichiarazione di non controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice............ pag. 60

NOT. 1

- Schema di cartello di cantiere............. pag. 60

NOT. 1

- Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 per gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.............................................. pag. 60

NOT. 1

- Comunicazione del ricorso a noli a caldo o forniture in opera................................... pag. 61

NOT. 1

- Codici attività....................................... pag. 61

NOT. 12

NOT. 12

- LL.PP. - il reato incidente sulla moralità professionale deve essere valutato dalla P.A. solo in ordine alla effettiva gravità del reato.................................. pag. 756 - LL.PP. - la cauzione di importo inferiore a quella stabilita dal bando non legittima l’esclusione

9


NOT. 1

- Fac-simile di dichiarazioni sostitutive

pag. 61

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.................................. pag. 62

NOT. 1

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni........................................... pag. 62

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario e del certificato dei carichi pendenti..................................... pag. 62

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese................................... pag. 63

NOT. 1

- Dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di imprese o un Consorzio Ordinario di concorrenti........ pag. 63

NOT. 1

- Comunicazione circa la composizione azionaria della società ........... pag. 63

NOT. 1

- Dichiarazioni richieste nei bandi per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici .................................................. pag. 63

NOT. 1

- Categorie Soa: 1) come devono essere indicate nei bandi 2) quali deve possedere l’offerente 3) quali può eseguire l’offerente ........... pag. 64

NOT. 1

- La disciplina dell’avvalimento - commento ai pronunciamenti del Consiglio di Stato, dell’Autorità e del Ministero................ pag. 66

NOT. 1

- Legge 221/2012 - gli oneri di pubblicazione dei bandi di gara vengono pagati dall’aggiudicatario

pag. 71

- Legge 221/2012 - contratti di rete ammessi agli appalti pubblici ulteriori novità per i lavori pubblici

pag. 72

NOT. 1

NOT. 1

- Autorità - on line il primo portale sulla trasparenza degli appalti pubblici pag. 74

NOT. 2

- Indicazioni operative relative all’applicazione della normativa contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali tra P.A. e imprese............................... pag. 142

NOT. 2

NOT. 2

- Modalità elettroniche di stipula dei contratti pubblici - novità a partire dal 1° gennaio 2013................ pag. 145 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 218/2012 relativo al codice antimafi

pag.145 .

NOT. 4

- Appalti pubblici - nota della funzione pubblica sull’obbligo della forma elettronica per i contratti della P.A........................ pag. 296

NOT. 4

- Appalti pubblici - ritardi di pagamento della P.A. - intervento di Ance in Parlamento.pag. 296

NOT. 5

- “Amministrazione trasparente” obbligo per ogni Ente di pubblicare on-line ogni informazione relativa all’affidamento di lavori....................... pag. 346

NOT. 5

- Obbligo della forma elettronica per i contratti della P.A.: divergenti posizioni del Ministero della Funzione Pubblica e della Corte dei Conti Lombardia........................................... pag. 347

NOT. 5

- Pagamento dei debiti degli Enti pubblici sintesi delle misure previste dal decreto-legge n. 35/2013........................................... pag. 348

NOT. 5

- Circolare ministeriale di riepilogo delle novità in tema di certificazioni e autodichiarazioni antimafia................. pag. 350

NOT. 6

- Reti di imprese - natura giuridica e disciplina per l’ammissione a gare pubbliche d’appalto............................. pag. 416

NOT. 7

- D.L. 69/2013 c.d.”Decreto del Fare” proroga al 2015 del decennio Soa e esclusione automatica offerte anomale pag. 491

.........

NOT. 7

- Il sistema AVCpass sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2014 ..................... pag. 491

NOT. 7

- Conversione in legge del Decreto Pagamenti l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura .................................. pag. 492

NOT. 7

- Proroga a fine 2013 dell’obbligo di rivolgersi a centrali uniche di committenza per appaltare lavori nei Comuni fino a 5.000 abitanti pag. 492

NOT. 7

- L’Autorità fornisce indicazioni per il leasing finanziario e il contratto di disponibilità pag. 492

NOT. 7

- Pubblicato il nuovo regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa .................... pag. 493

NOT. 7

- Aggiornamento annuale dei prezziari delle stazioni appaltanti pronuncia dell’AVCP ...................... pag. 493

NOT. 7

- Conversione in legge del Decreto Pagamenti - sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento del 15% dell’importo di contratto ......... pag. 494 - Soa - i certificati di esecuzione lavori (CEL) pubblici valgono solo in forma telematica e non cartacea .................................. pag. 494

NOT. 3

- La nuova normativa sulla documentazione antimafia.................. pag. 223

NOT. 3

- L’Autorità fornisce indicazioni sulla forma dei contratti di appalto e la possibilità di sottoscriverli con modalità elettronica. pag. 227

NOT. 7

NOT. 4

- Sponsorizzazioni dei lavori relativi ai beni culturali - in gazzetta le linee guida e le norme tecniche............................ pag. 294

NOT. 8/9 - D.L. 69/2013: conversione in legge del Decreto “del Fare” .................... pag. 576

NOT. 4

- Appalti pubblici del Ministero della Difesa nuovo regolamento relativo all’esecuzione a all’attuazione degli appalti............... pag. 294

NOT. 8/9 - Caro materiali per lavori eseguiti nel 2012 ed offerta presentata negli anni precedenti: istanza di compensazione possibile solo per il bitume pag. 576.

10


NOT. 8/9 - Codice delle leggi antimafia: criticità e problematiche applicative

NOT. 8/9 - Approvato il DL 63/2013 sulla prestazione energetica in edilizia........................... pag. 584

.pag. 577

NOT. 8/9 - L’Autorità modifica la delibera che spiega il sistema Avcpass ....... pag. 579

NOT. 8/9

NOT. 8/9 - Rilascio del Durc ad imprese che abbiano debiti previdenziali, assistenziali e assicurativi ............. pag. 583

NOT. 8/9 - DL 63/2013: chiarimenti sull’obbligo di allegazione dell’Ape ai contratti...... pag. 585

NOT. 11

- L’ Autorità sospende la consultazione on-line sui bandi tipo ...................... pag. 696

NOT. 11

- Istituzione della White List della prefettura di Brescia - le stazioni appaltanti non dovranno chiedere l’informativa antimafia per le imprese volontariamente iscritte nell’elenco . pag. 697

NOT. 11

NOT. 8/9 - DL 63/2013: novità sugli impianti termici installati negli edifici................ pag. 585

- Avcpass - l’Avcp conferma che dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dei partecipanti alle gare dovrà essere svolta esclusivamente mediante il nuovo sistema ............. pag. 696

NOT. 11

- DL 63/2013: legittimità della disciplina lombarda.............................................. pag. 584

NOT. 8/9 - Proroga sanzioni per mancata installazione di sistemi di termoregolazione obbligatoria......................................... pag. 586 NOT. 8/9 - DL 69/2013: novità in materia di edilizia e beni culturali..................... pag. 586

VARIE

- LL.PP. - nei lavori di cat. OG1, OG2, OG3 è obbligatoria l’applicazione del contratto di lavoro edile .................................... pag. 697

NOT. 1

- Rifiuti - cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa.......... pag. 75

NOT. 1

- Rifiuti - chiarimenti dell’Albo per il trasporto c/terzi e c/proprio........ pag. 75

NOT. 11

- Nella pratica Soa i lavori pubblici precedenti il luglio 2006 possono essere documentati anche con certificati cartacei ......... pag. 698

NOT. 1

NOT. 11

- Il Consorzio stabile può modificare l’indicazione del consorziato esecutore dei lavori ........................................ pag. 699

- Sistri - sospensione del pagamento dei contributi per il 2012 - pubblicazione del decreto ministeriale n. 210/2012... pag. 75

NOT. 1

NOT. 12

- Le categorie a qualificazione obbligatoria e le superspecializzate sono abrogate - per partecipare all’appalto è sufficiente il possesso della sola categoria prevalente di importo adeguato ........................................ pag. 759

- Codice della strada - aggiornamento carta di circolazione e anagrafe nazionale dei veicoli - indicazione dei soggetti che utilizzano i veicoli per periodi superiori a 30 giorni................................................... pag. 75

NOT. 1

- Trasporti eccezionali - indennizzi d’usura per l’anno 2013...................... pag. 76

NOT. 1

- Autotrasporto - calendario divieti di circolazione per il 2013................... pag. 76

NOT. 1

- Rimborso accise sul gasolio anno 2012 nota Agenzia delle Dogane e aggiornamento software..................... pag. 76

URBANISTICA NOT. 2

- Mutamento della destinazione d’uso con o senza opere.................... pag. 146

NOT. 6

- Prorogati i termini per l’approvazione dei piani di governo del territorio in Lombardia....................................... pag. 421

NOT. 1

- Nuova disciplina contro i ritardi nei pagamenti di obbligazioni commerciali - testo coordinato d.lgs. 231/2002 e 267/2012................ pag. 76

NOT. 7

- D.L. 69/2013 c.d.”Decreto del Fare”, novità in materia di edilizia e beni culturali....................................... pag. 495

NOT. 1

- Importanti novità per il conseguimento delle qualifiche professionali nel restauro... pag. 79

NOT. 7

- Regione Lombardia: definiti alcuni indirizzi per l’applicazione delle norme transitorie per la pianificazione comunale................. pag. 496

NOT. 1

- Bando per l’accesso alla casa delle giovani coppie............................ pag. 80

NOT. 1

- Ricorso alla prefettura verso comportamenti censurabili della banca....................... pag. 80

NOT. 2

- Codice della strada - nuove regole sulle patenti ................................................. pag. 153

TECNICA EDILIZIA NOT. 2

- Pubblicato in Gazzetta il Conto Energia Termico

. pag. 151

NOT. 2

NOT. 7

- Nuovo regolamento UE sui prodotti da costruzione in vigore dal 1° luglio 2013................................ pag. 497

- Integrazioni e modifiche al Codice della strada - principali novità............. pag. 153

NOT. 2

- Disponibilità al ritiro di terre e rocce da scavo segnalazione impianto........................ pag. 153

NOT. 7

- Dall’ACE all’ APE: il D.L. 63/2013..... pag. 499

NOT. 2

- Rifiuti - nuova proroga per lo smaltimento delle guaine bituminose in discarica... pag. 153

11


NOT. 2

- Nuovo saggio di interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali valido dall’ 1/1/2013............................ pag. 154

NOT. 2

- Trasporti - divieti di circolazione calendario per l’anno 2013................. pag. 154

NOT. 3

- Il nuovo regime transitorio per restauratori e collaboratori restauratori .................. pag. 229

NOT. 3

- Finanziamenti regionali per l’innovazione delle reti d’impresa............................. pag. 233

NOT. 3

- Aggiornamento dei limiti di reddito per l’edilizia agevolata per l’anno 2012..... pag. 234

NOT. 3

- Attività soggette ai controlli antincendio: obbligo di sostituire i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo........................... pag. 234

NOT. 5

- Codice della strada - modifiche alle disposizioni sui trasporti eccezionali... pag. 352

NOT. 5

- Convenzione tecnico-scientifica per la fornitura di servizi consulenziali in materia ambientale......................... pag. 353

NOT. 5

- Istituzione di un elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Ini-Pec................................ pag. 353

NOT. 6

- I criteri di definizione degli indici Istat dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale ......................... pag. 422

NOT. 6

- Bnl e Ance - firmato un accordo per favorire l’internazionalizzazione delle aziende italiane ......................... pag. 426

NOT. 6

- Mutui di miglior favore agli acquirenti di immobili costruiti e/o riqualificati energeticamente da imprese associate - convenzione con Banca Popolare di Bergamo............... pag. 427

NOT. 6

- Aggiornata la guida tecnica sui requisiti di sicurezza anticendio delle facciate negli edifici civili............ pag. 428

NOT. 6

- Conto Termico: iscrizione degli impianti dal 3 giugno al 1° agosto....... pag. 428

NOT.6

- Carta di qualificazione del conducente (Cqc) - operai edili con mansioni di autista - esclusione... pag. 429

NOT. 6

- Locazione - mancato rinnovo alla scadenza dei primi 4 anni obbligo di motivazione ....................... pag. 430

NOT. 6

- Trasporto occasionale di rifiuti in assenza di iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali - sanzione ........................ pag. 430

NOT. 3

- Quinto Conto Energia: chiarimenti del Gse sulle richieste di accesso agli incentivi........................................ pag. 234

NOT. 3

- Cambia la disciplina del Fondo rotativo Kyoto...................................... pag. 234

NOT. 3

- Rifiuti - bonifica dei siti - novità per l’iscrizione all’Albo ........................ pag. 235

NOT. 3

- Terre e rocce da scavo chiarimenti dell’Unitel.......................... pag. 235

NOT. 3

- Terre e rocce da scavo procedure semplificate adottate da alcune Regioni............................... pag. 235

NOT. 4

- Sistri (Sistemi di tracciabilità dei rifiuti) avvio dal 1°ottobre per i produttori di rifiuti pericolosi ............................................ pag. 298

NOT. 4

- Valutazione di impatto ambientale - termine per la conclusione del procedimento.. pag. 298

NOT. 4

- Rifiuti - dichiarazione Mud 2013....... pag. 298

NOT. 6

NOT. 4

- Trasporti - aggiornamento carta di circolazione dei veicoli utilizzati da soggetti diversi dall’intestatario........... pag. 299

- Trasporto rifiuti ingombranti (codice Cer 200307)- legittime le richieste delle imprese edili....................................... pag. 430

NOT. 6

- Imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio - recupero del contributo versato al Ssn sui premi di assicurazione - agevolazioni confermate per il 2013........................................... pag. 431

NOT. 7

- D.L. 69/2013 c.d.”Decreto del Fare” novità in materia di gestione delle terre e rocce da scavo ......................... pag. 502

NOT. 7

- Trasporti - benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2013 entro il 31 luglio ................................. pag. 502

NOT. 7

- Progetto per l’accompagnamento nei percorsi di internazionalizzazione - bando “G.A.T.E.” di Regione Lombardia............................ pag. 503

NOT. 7

- Bando per l’accesso alla prima casa delle giovani coppie lombarde aggiornamento dei requisiti e dell’elenco delle banche convenzionate............... pag. 503

NOT. 4

- Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione rimborso accise 1° trimestre 2013...... pag. 299

NOT. 4

- Qualificazione Soa - nuovo sistema on line dell’Avcp per l’emissione dei certificati dei lavori eseguiti all’estero...................... pag. 300

NOT. 4

- Risparmio energetico in edilizia incontri promossi dalla Scuola Edile ... pag. 300

NOT. 4

- Mutui per la riqualificazione energetica degli edifici - integrazione convenzione in essere con il Banco di Brescia e la Banca di Valle Camonica........................................... pag. 300

NOT. 5

- Trasporti in conto proprio - benefici fiscali sul gasolio per autotrazione dichiarazione entro il 30 aprile 2013 .... pag. 352

NOT. 5

- Trasporto rifiuti - pagamento del diritto annuale all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ............................. pag. 352

NOT. 5

- Sistri - aggiornamenti....................... pag. 352

12


NOT. 7

- Aumento dell’imposta di bollo dal 26 giugno 2013......................

NOT. 7

- A fronte di un ritardo nell’emissione di atto amministrativo pubblico è possibile richiedere un indennizzo di 30 euro giornaliere fino a 2 mila euro ...................................... pag. 504

NOT. 7

- La Scuola Edile richiede alle imprese edili di "adottare un allievo pag. 505

NOT. 7

- Approvata la nuova moratoria bancaria 2013-2014 - per la prima volta ammessa la sospensione dei conti correnti pag. 506

NOT. 7

pag. 503

- Credito in cassa - misure in regione Lombardia per il pagamento dei crediti vantati nei confronti degli enti pubblici locali.. pag. 702

NOT. 11

- Riduzione ad un anno della proroga dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica...................................... pag. 703

NOT. 12

- Sottoscritta la convenzione Cdp-Abi con un plafond di 2 miliardi operativo dall’inizio del 2014 dedicato alle famiglie per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale ..................... pag. 762

NOT. 12

- Dichiarazione di prestazione e marcatura CE dei prodotti da costruzione procedure di prima autorizzazione, ulteriore autorizzazione ed estensione di autorizzazione degli organismi di valutazione pag. 762.

NOT. 12

- Sistri - chiarimenti ministeriali........... pag. 763

NOT. 12

- I fanghi di cemento - precisazioni in merito alla loro classificazione ....... pag. 763

- Trasporti rifiuti - ingombranti (codice CER 200307) - legittime le richieste delle imprese edili pag. 506.

NOT. 8/9 - Nuove modalità per la gestione delle terre e rocce da scavo - analisi delle procedure semplificate introdotte dal “Decreto del Fare” dal 21 agosto 2013 .pag. 588 NOT. 8/9 - Fresato d’asfalto - riutilizzo nel ciclo di produzione di conglomerato bituminoso qualifica si sottopordotto .................... pag. 588

SUPPLEMENTI AL NOTIZIARIO

NOT. 8/9 - Carta di qualificazione del conducente (CQC) - proroga validità................................. pag. 589

N. 2 AL NOTIZIARIO 11/2012 A) Festività natalizie 2012 - chiusura degli edifici B) Irpef - trattamento di fine rapporto - rivalutazioni annuali - acconto imposta sostitutiva 11% - anno 2012

NOT. 8/9 - Sistri - obbligo di utlizzo dal 1° ottobre 2013 per i soli gestori di rifiuti pericolosi...... pag. 589 NOT. 10

- Terre e rocce da scavo - parere delle Ue sull’attribuzione della qualifica di sottoprodotto ...................... pag. 637

NOT. 10

- Condominio e locazioni mediazione obbligatoria ...................

pag. 637

NOT. 10

- Programma “6.000 campanili” finanziamento di piccole opere nei Comuni con meno di 5.000 abitanti modalità per l’accesso e l’utilizzo delle risorse......................................

pag. 637

NOT. 10

- Norma Uni 10721: il controllo tecnico delle opere...........................

pag. 638

NOT. 10

- Finanziamenti chirografari: modifica dei criteri attuativi della misura “credito adesso”................................ pag. 639

NOT. 11

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2013 ............................. pag. 701

NOT. 11

- Recupero rifiuti: aggregati riciclati e reimpiego in sottofondi stradali .......... pag. 701

NOT. 11

- Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 15 ottobre 2013 al 15 aprile 2014 piano d’azione 2013/2014 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.................. pag. 701

NOT. 11

NOT. 11

N. 1 AL NOTIZIARIO 12/2012 Il servizio obbligatorio AVCPass non è ancora attivo attendere prima di registrarsi N. 1 AL NOTIZIARIO 1/2013 Contratto Collettivo Provinciale 27 giugno 2012: 1) nuovi importi indennità di mensa e indennità di trasporto dal 1° gennaio 2013 2) E.V.R. 2013 3) Premio cantiere 2013 N. 2 AL NOTIZIARIO 1/2013 A) Inail - autoliquidazione premi anno 2012/2013 - adempimenti delle imprese B) Inps - aliquota Gestione Separata - nuovi valori dal 1 gennaio 2013 C) Inps - nuovi valori dal 1 gennaio 2013: 1) importo massimale Cassa Integrazione Guadagni 2) minimale contributivo 3) limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici 4) massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 5) indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato N. 1 AL NOTIZIARIO 3/2013 Pagamento dei debiti degli Enti pubblici - sintesi delle misure previste dal Decreto-Legge n. 35/2013 N. 1 AL NOTIZIARIO 5/2013 Bnl e Ance - firmato un accordo per favorire l’internazionalizzazione delle aziende italiane mediante le reti d’impresa

- Sistri - circolare del Ministero dell’ambiente ..................................... pag. 701

13


N. 2 AL NOTIZIARIO 5/2013 A) Proroga del bonus fiscale per l’efficienza energetica degli edifici e del bonus sulle ristrutturazioni edilizie B) Versamento prima rata Imu

N. 2 AL NOTIZIARIO 7/2013 Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica nella legge di conversione del DL 63/2013 conferma delle agevolazioni del 50% e del 65% e ulteriori novità

N. 3 AL NOTIZIARIO 5/2013

N. 3 AL NOTIZIARIO 7/2013 Conversione in legge del Decreto “del Fare” - riepilogo di tutte le disposizioni che riguardano il settore edile

A) Nuovi benefici per il bonus energetico dal 6 giugno 2013 e proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie B) Novità introdotte in tema di prestazione energetica in edilizia

N. 4 AL NOTIZIARIO 7/2013 “Decreto per la casa” - illustrazione delle principali novità in materia immobiliare

N. 1 AL NOTIZIARIO 6/2013 A) Inps - sgravio contributivo per l'anno 2012 - istruzioni operative - circolare n. 73/2013 e messaggio n. 10127/2013 B) Inps sgravio contributivo anni 2010 e 2011 - rideterminazione percentuale - recupero N. 2 AL NOTIZIARIO6/2013 D.L. 69/2013 c.d. "Decreto del Fare" - novità in tema di lavoro e sicurezza, ambiente, tributi, urbanistica, lavori pubblici

N. 5 AL NOTIZIARIO 7/2013 Nuove modalità per la gestione delle terre e rocce da scavo - analisi delle procedure semplificate introdotte dal “Decreto del Fare” dal 21 agosto 2013

N. 1 AL NOTIZIARIO 7/2013 Detassazione delle retribuzioni di produttività - anno 2013 - accordo provinciale del 26 giugno 2013

N. 1 AL NOTIZIARIO 8-9/2013 Imposta di registro, ipotecaria e catastale - modifiche introdotte a partire dal 1°gennaio 2014 N. 2 AL NOTIZIARIO 8-9/2013 Inps - sgravio contributivo per l’anno 2012 - istruzioni operative - messaggio n. 14855 del 20 settembre 2013 N. 1 AL NOTIZIARIO 11/2013 Inps - art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2013

14


notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

ELEVATORI

RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.