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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA DICEMBRE 2013
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale Foscolo, 6 - Brescia Registrazione del Tribunale- Via di Brescia
5Redazione settembree1951 n. 54 Direzione:
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Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, Responsabile: 73 - Brescia Francesco Zanframundo Direttore Comitato di redazione: Pubblicità: Arturo DottiCER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Emilia Ardesi r.a. – Fax 030381798 Tel. 030399133 Paolo Bettoni Mauro Biondo Prezzo singolo Ernestonumero Bruni Zani Giorgio Cadeo anno 2013 5 euro Angelo Deldossi Alberto Mazzola
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Ristrutturazioni edili, le agevolazioni attuali e il programma del 2014
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Assemblea Gruppo Giovani: le tutele dell’impresa nel quadro contrattuale
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713
I conti del comparto edile: frenata degli investimenti in attesa di tempi migliori
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La qualità della vita: il Giornale di Brescia “legge” la nostra terra
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L’ Home Day dell’ Ance per ricordare che la casa deve essere bene primario
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Ristrutturazioni edili, le agevolazioni attuali e il programma del 2014
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Assemblea Gruppo Giovani: le tutele dell’impresa nel quadro contrattuale
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I conti del comparto edile: frenata degli investimenti in attesa di tempi migliori
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La qualità della vita: il Giornale di Brescia “legge” la nostra terra
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SOMMARIO
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PRONTUARIO Lavoro pag. 726 GIURIDICO Tributi » 748 AMMINISTRATIVO Indici
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Lavoro Legale
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Tributi
Lavori pubblici Indici
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Legale Varie
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Lavori pubblici
Ance informa
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Varie
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Ance informa
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MUTUI INACCESSIBILI E TASSAZIONE ALLE STELLE PRECLUDONO IL SOGNO DI POSSEDERE UN TETTO
L’HOME DAY DELL’ANCE PER RICORDARE CHE LA CASA DEVE ESSERE BENE PRIMARIO Mutui inaccessibili, tassazione alle stelle, mercato degli affitti proibitivo, boom di sfratti e nessun piano di edilizia sociale. L’Home Day promosso il mese scorso dall’Ance è stato organizzato con l’intento, dati alla mano, di spiegare a tutti, anche ad una politica sorda, come nel nostro Paese il bene primario della casa nella pratica non sia considerato tale. Nel contempo, l’investimento nel mattone (comunque una garanzia a lungo termine), non gode dei “privilegi” fiscali riservati alla speculazione finanziaria. L’Ance ci crede, guarda ai mercati europei, li confronta col sistema Italia, denuncia pesi e misure diverse fra la nostra legislazione e quella di Berlino o Parigi. E fa specie che proprio nel nostro Paese, dove per cultura e legami familiari la casa è un bene irrinunciabile, un salvadanaio di affetti e risparmi, non si agevoli questo desiderio, lo si penalizzi a tal punto
da farlo restare tale e, come se non bastasse, non si tiene conto della tradizionale vocazione all’investimento immobiliare. Intendiamoci bene: crisi o non crisi i soldi messi nel mattone saranno sempre al riparo dagli appetiti dei “caimani” della finanza, ma potrebbero essere ancora più incentivati da un fisco meno penalizzante. Di questo ed altro ancora si 707
è occupato l’Home Day voluto dall’Ance che, con forza e con l’inequivocabilità dei dati, ha voluto ribadire, con un sintetico studio pubblicato di recente, come i punti critici che frenano mercato e imprese siano ben noti e possano essere corretti. Il bisogno di casa non manca: tra il 2004 e il 2011 in Italia sono nate 316mila nuove famiglie l’an-
NASCONO PIÙ DI 300MILA FAMIGLIE L’ANNO IN ITALIA E IL FABBISOGNO OGGI SAREBBE DI 700MILA ALLOGGI
no, mentre le abitazioni messe in cantiere sono state 228mila. Da questo confronto, risulta una quota consistente di domanda di casa non soddisfatta. Crisi economica e accesso al credito sempre più difficile hanno reso inaccessibile il bene più amato dagli italiani. Ed è a questo secondo punto che l’Home Day ha dedicato un capitolo, seguito da tanti altri temi che evidenziamo a seguire. IL MUTUO SI È RISTRETTO Oggi le garanzie, la quota contante richiesta e la durata del finanziamento rendono quasi impossibile, anche per le classi medie, accedere alla casa. L’esempio è molto semplice e drammatico. Prima della crisi, ovvero nel 2007, una famiglia con capofamiglia under 35 e un reddito medio di 2.500 euro netti al mese aveva la possibilità di accedere ad un’abitazione con prezzo di 170mila euro grazie ad un mutuo di 136mila euro (80% del prezzo di vendita). La quota contanti era quindi di 34mila euro, ovvero una annualità di stipendio. Le condizioni di oggi sono drammatiche. Per la stessa tipologia familiare e con un reddito rimasto identico, accedere ad un’abitazione del costo di 170mila euro significa ottenere un mutuo di 85mila euro (50% del prezzo di vendita) e versare una quota contanti di 85mila euro, parti quindi a due annualità e mezzo del reddito. Considerando una quota di risparmio annuo di circa il 30% del reddito, nel 2007 servivano 3 anni per mettere da parte i soldi
necessari a dare la quota contante per comprare casa, nel 2013, invece, ce ne vogliono circa 8, quasi il triplo. Questo perché a causa della crisi finanziaria e del peggioramento nelle condizioni di erogazione dei mutui, in questi anni, si è ridotta sensibilmente la quota di mutuo concessa rispetto al prezzo della casa. Peggio ancora va per le fasce a basso reddito (inferiore a 1.500 euro netti al mese): la quota dei mutui a loro concessi si è ridotta infatti di 1/3. IL MATTONE DA… SPENNARE Da bene di investimento per la famiglie negli ultimi anni la casa si è trasformata in fonte di reddito solo per lo Stato. Avere nello stesso comune una seconda casa da dare ai figli o ereditata è ormai impossibile da sostenere. Per una seconda casa a disposizione della famiglia, ad esempio, le tasse dal 2012 al 2014 aumenteranno in media del 21%. 708
Le tasse sulla casa, infatti, costituiscono un effetto negativo sia in termini reali che psicologici, senza contare lo stop and go generato dal balletto delle tasse degli ultimi tre anni: da Ici a Imu fino a Trise, Tasi, Tari e Iuc. E non è ancora finita. LA GABELLA SUGLI AFFITTI Per chi non ha casa affittarla è quasi un miracolo. Secondo lo studio dell’Ance, solo il 19% delle case in Italia è oggetto di un contratto di affitto, un dato nettamente inferiore rispetto alla percentuale degli altri Paesi, come ad sempio la Germania 58%, l’Austria 40% e la Francia 39%. Ma non basta. Anche sulle case in affitto negli ultimi anni la tassazione è aumentata. Si pensi che su una seconda casa affittata dal 2012 al 2014 le tasse aumenteranno in media del 3,5% penalizzando così non solo le famiglie che danno in affitto la casa ma anche gli affittuari che si
UN MILIARDO INVESTITO IN EDILIZIA GENERA OLTRE 17 MILA POSTI DI LAVORO
quali, come si evince anche dalla semplicità delle soluzioni, sarebbe possibile incentivare e rilanciare l’investimento nel mattone. 1 Tassazione equa e stabile Il continuo balletto sulla tassazione della casa ha prodotto effetti negativi per tutti: famiglie e imprese. Nella legge di stabilità ci vuole la forza di chiudere questa partita e di stabilizzare una volta per tutte la tassazione sulla casa. 2 Mutui più accessibili trovano obbligati a pagare imposte sempre più alte. La legislazione attuale, infatti, non accontenta nessuna delle parti in causa e frena i contratti di locazione. PIÙ SFRATTI SENZA RISPOSTA Secondo i calcoli dell’Ance, negli ultimi cinque anni gli sfratti sono cresciuti del 54,5%. Anche le famiglie che erano riuscite a trovare una casa in affitto non sono state risparmiate. In molti hanno perso la casa. Basti pensare che nel 2012 sono stati 67.790 i provvedimenti di sfratto emessi. E la principale causa di questo fenomeno è proprio la difficoltà economica delle famiglie: l’88,9% degli sfratti è per morosità dell’affittuario. Assistiamo quindi ad un diritto negato. In Italia le abitazioni sociali sono solo il 4% del totale. Negli altri Paesi europei la quota di case sociali è molto più alta: Olanda (32%), Austria (23%) e
Francia (17%). Sono almeno 15 anni che in Italia manca un piano per le fasce deboli. LA CASA È UN MOTORE L’Ance richiama ancora una volta la classe politica e l’opinione pubblica sul significato economico dell’investimento nel mattone. E ricorda che 1 miliardo speso nell’edilizia genera una ricaduta complessiva di oltre 3 miliardi sull’intero sistema economico, anche perché l’edilizia acquista beni e servizi dall’80% dell’insieme dei settori economici. E anche perché 1 miliardo investito in edilizia genera oltre 17mila posti di lavoro. Un indotto che nessun altro comparto produttivo può vantare. LE PROPOSTE DELL’ANCE Come d’abitudine, l’Ance non limita il proprio intervento alla critica, ma elenca cinque punti chiave di intervento in base ai 709
Grazie al decreto 102/2013, da poco divenuto legge, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle banche 5 miliardi di fondi che serviranno a finanziare mutui per la casa. Tale intervento è in grado di attivare un giro di affari del mercato immobiliare residenziale pari a oltre 8 miliardi di euro. E’ necessario dunque rendere operative al più presto queste misure. 3 Incentivare gli affitti Il decreto 102/2013 ha inserito uno sconto della cedolare secca per chi affitta a canone concordato che passa dal 19 al 15%. E’ necessario estendere la cedolare secca a tutti i soggetti comprese le imprese. 4 Incentivare (meglio) le ristrutturazioni e l’efficienza energetica Il potenziamento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e l’efficienza energetica stanno producendo effetti molto positivi per le famiglie e il mercato. Nei primi 8 mesi del 2013 il
NELLE PROPOSTE DELL’ANCE: TASSE EQUE, MUTUI ACCESSIBILI E INCENTIVI PER GLI AFFITTI
giro d’affari è stato di 14 miliardi e mezzo. Occorre stabilizzarli e renderli certi così da amplificarne i risultati. L’Ance chiede quindi regole certe nel corso degli anni. 5 Emergenza abitativa Il Governo ha mosso i primi passi dotando di 40 milioni di euro il fondo per la morosità incolpevole e rifinanziando il fondo sociale per gli affitti. Infine l’Ance chiede un Grande Piano di edilizia sociale a basso consumo di suolo per creare un parco alloggi a disposizione dei comu-
ni per le fasce deboli e debolissime. Come si può notare, i punti base delle richieste Ance sono “semplici” e ben definite, basterebbe provarci con coraggio e buonsenso. Già… questo è quello che manca quando si parla di mattone. Si può discutere tutto, ma la questione di fondo resta legata ad un indotto, appunto quello generato dal comparto edile, che si è letteralmente bloccato e finché non ripartirà anche il sistema economico italiano nel suo complesso resterà fermo, inchiodato e ingessato.
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LE NORME PUBBLICATE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON GLI AGGIORNAMENTI E LE PROIEZIONI
RISTRUTTURAZIONI EDILI, LE AGEVOLAZIONI ATTUALI E IL PROGRAMMA DEL 2014
È consultabile anche on line la Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Aggiornata a ottobre 2013, contiene tutte le novità più recenti, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013. In questo numero ne diamo una sintesi riferita ai temi più importanti previsti dal legislatore, ma soprattutto cerchiamo di fare una proiezione sulle possibili agevolazioni per il futuro, sulle quali l’Ance chiede maggiori certezze e stabilità per le imprese e per i committenti.
La proroga delle detrazioni per il 2014 conferma la convenienza degli interventi sugli immobili
Nel piano di riconferma delle agevolazioni fiscali viene riproposta anche la nuova detrazione, pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e per quelli a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Quest’ultima è fra le principali novità inserite nella Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di ottobre 2013 e disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). La Guida riepiloga in modo chiaro e preciso le novità sull’applicabilità della detrazione per il recupero edilizio delle abitazioni, alla luce delle ultime disposizioni di legge e dei recenti chiarimenti ministeriali. 711
In particolare, vengono illustrate le modalità per poter usufruire della nuova detrazione che, come detto, ammonta al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (costruzioni
Nel 2014 la detrazione per le ristrutturazioni edilizie dovrebbe essere riconfermata nella misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione viene ridotta (salvo auspicabili ripensamenti) al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro.
ACCANTO ALLE AGEVOLAZIONI “ENERGETICHE” VI SONO QUELLE DEDICATE ALLA PREVENZIONE ANTISISMICA
adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive), per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità, riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Al riguardo, viene precisato che l’agevolazione spetta per gli interventi le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013. Ma il tema più interessate ora è cercare di capire come saranno, e in quale misura, le agevolazioni per l’anno prossimo e per il 2015. Nel Disegno di Legge di Stabilità 2014, attualmente all’esame del Senato, viene prevista, per il 2014, la proroga: • della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione viene ridotta al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2016, salvo auspicabili ripensamenti, si ritornerà invece alla percentuale a regime del 36%, nel limite di spesa pari a 48.000 euro; • della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate; • della detrazione del 65%, sino a 96.000 euro, degli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i fabbricati a destinazione produttiva. Anche tale detrazione nel 2015 si applicherà nella percentuale pari al 50%. Il medesimo provvedimento contiene, altresì, la proroga sino al 31 dicembre 2014 della detra-
Le detrazioni non riguardano solo la questione energetica, ma anche la riqualificazione antisismica
zione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle singole unità immobiliari (e sino al 30 giugno 2015 per quelli relativi alle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell’edificio). Per gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (ovvero dal 1° luglio 2015 sino al 30 giugno 2016 per quelli relativi alle parti comuni condominiali), la percentuale di detrazione si riduce al 50%. Come si può notare l’Ance, a buon ragione, chiede la conferma 712
delle norme attuali e la certezza che in futuro si possa proseguire sulla stessa linea. Di questo l’Associazione si fa carico nei confronti della politica e l’Home Day, di cui abbiamo riferito nell’articolo di apertura, rappresenta una tappa dell’impegno assunto. Avvertiamo, infine, che quanto riportato nell’articolo è una proiezione ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, soggetta a possibili modifiche.
LA PRESIDENTE EMILIA ARDESI HA SCELTO DI DEDICARE IL DIBATTITO A QUESTIONI TECNICHE E GIURIDICHE
ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI: LE TUTELE DELL’IMPRESA NEL QUADRO CONTRATTUALE Lo scenario è quello cui questi ultimi anni ci hanno abituato: crisi, crisi, crisi. Situazione che, per ovvie ragioni, diventa centrale anche per l’assemblea del Gruppo Giovani del Collegio, riunitasi lo scorso 29 novembre nella sede di via Ugo Foscolo. Un appuntamento che, di norma, serve per tracciare il bilancio di un’annata intera, ma che è diventato - secondo la presidente del Gruppo Giovani, Emilia Ardesi - un confronto “su quei temi che possono costituire approfondimenti importanti per la nostra attività”. L’assemblea del Gruppo Giovani, dopo una brevissima introduzione della presidente Emilia Ardesi, ha contemplato i saluti alla platea di Tiziano Pavoni, presidente del Collegio e Giuliano Campana, vice presidente dell’Ance nazionale. “Sono compiaciuto - ha detto Pavoni - che il Gruppo Giovani abbia scelto argomenti concreti per la propria assemblea, segno che
Per l’Assemblea del Gruppo Giovani, Emilia Ardesi (nella foto) ha scelto temi legati alla vita “pratica” della imprese
c’è la consapevolezza di quanto sia importante agire e lavorare su indirizzi precisi”. Campana si è espresso, invece, riguardo a temi più generali, sottolineando come “in momenti quali questi che stiamo vivendo, che sono davvero terribili, è importante avere il coraggio per superare le difficoltà, ritrovando lo spirito giusto per dare un nuovo vigore al nostro Paese. Noi siamo gente seria - ha sottolineato Campana - che ha voglia di lavorare e lo dimostriamo di continuo”. Emilia Ardesi ha poi chiarito su quali direttrici si sarebbe mosso il dibattito: “E’ stato un compito arduo, ma alla fine sono stati individuati tre temi fondamentali da 713
sviscerare: le tutele dell’impresa, i contratti e i vizi e difetti dell’opera”. Tre macro aree sviluppate con il contributo dell’architetto Giuseppe Anguissola, storico dirigente del Servizio tecnico del Collegio Costruttori di Brescia e dell’avvocato Davide Epicoco, consulente del Collegio. Subito l’assemblea si è concentrata su un problema scottante come quello del subappalto. Anguissola, coadiuvato da Epicoco per le questioni più squisitamente legali, ha illustrato il labile confine tra subappalto e fornitura, spiegando come “i committenti, a volte, lavorino proprio sfruttando questa distinzione sottile, eppure
TRA I TEMI OGGETTO DELL’ANALISI ANCHE I PROBLEMI LEGATI ALLA GESTIONE DEL SUBAPPALTO
importantissima, facendo passare il subappalto come fornitura per non superare la soglia del 30% consentita. Invece è una distinzione da rispettare per operare nel pieno rispetto della legalità e non incorrere in sanzioni che, oltre all’appaltatore, riguarderebbero anche il subappaltatore”. L’affrontare questioni estremamente tecniche ma, per vari ragioni, “frequentate quotidianamente” ha interessato i presenti, dando il via a domande e interventi: il problema dei pagamenti ai subappaltatori (con la clausola dei 20 giorni dopo aver ricevuto il saldo, o il parziale saldo, dall’ente appaltante), i rapporti con il Rup e le fatture quietanziate, fino alla eventuale - gestione del magazzino. In particolare, sul fronte dei pagamenti ai subappaltatori non sono mancate le esternazioni, specie da parte di chi ha ricordato come “si sia spesso costretti a pagarli in anticipo, altrimenti non svolgono il lavoro”. Situazione che trasforma i costruttori quasi in banche che devono anticipare crediti non ancora riscossi. Ci si è poi dedicati alle nuove normative dell’agosto 2013, alle sanzioni, alle differenze tra appalti pubblici e privati fino alle tutele per il subappaltatore. Temi seguiti con attenzione a dimostrazione della vivicità che sottolinea l’attività del Gruppo Giovani. A fine assemblea, Emilia Ardesi ha scelto di parlare del film “La ricerca della felicità” per poi ribadire un concetto semplice, ma fondamentale: l’importanza di “coltivare i propri sogni, senza arrendersi mai”. r.r.
Ai lavori hanno presenziato il presidente del Collegio, Tiziano Pavoni e il vicepresidente nazionale dell’Ance, Giuliano Campana
Le tutele dell’impresa, i contratti e i vizi e difetti dell’opera sono stati i temi trattati dall’architetto Giuseppe Anguissola, storico dirigente del Servizio tecnico del Collegio Costruttori di Brescia e dall’avvocato Davide Epicoco.
I relatori tecnici all’Assemblea (da sin.) l’architetto Giuseppe Anguissola e l’avvocato Davide Epicoco
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L’ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROF. RENATO CAMODECA RISPECCHIA LA CRISI DEL MOMENTO
I CONTI DEL COMPARTO EDILE: FRENATA DEGLI INVESTIMENTI IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI Torna anche per il 2013 l’aggiornamento dell’analisi economicofinanziaria delle imprese edili bresciane, un’iniziativa che il Collegio dei Costruttori di Brescia, con il supporto della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, porta avanti da ormai oltre tre decenni e che si sviluppa sull’analisi dei dati aggregati di un campione composto da 1.373 bilanci di società di capitali con sede nella provincia di Brescia e con un Valore della Produzione superiore a un milione di euro. Il Rapporto economico-finanziario di quest’anno, curato da Renato Camodeca, dottore commercialista e professore associato della Facoltà di Economia di Brescia, in linea di continuità con le precedenti edizioni, prende in considerazione il quinquennio 2008-2012; la metodologia adottata, nota in dottrina e diffusa nella prassi professionale, si fonda sulla
A Renato Camodeca il compito di delineare i punti di forza (e di debolezza) dei bilanci aggregati delle imprese edili bresciane
riclassificazione dei dati aggregati risultanti dai bilanci depositati e sulla conseguente selezione di indici, quozienti e dati segnaletici atti a rappresentare, nel complesso e con i limiti connaturati a una qualsivoglia indagine di tale natura, le condizioni di equilibrio economico e di struttura patrimoniale delle imprese appartenenti al campione, offrendo così, seppur in prima approssimazione, un quadro di andamento settoriale di particolare utilità per gli operatori. Lo studio effettuato si fonda su un campione aperto, nel quale - per ogni esercizio considerato - sono state incluse ed escluse 715
imprese che hanno superato o ridotto il parametro reddituale sopra citato. Già i dati relativi alla numerosità delle imprese appartenenti al campione, se esaminati nel loro trend degli ultimi dieci anni, mostrano un’evidenza, seppur di prima approssimazione, particolarmente degna di nota poiché coerente con le attuali dinamiche del ciclo economico, ben note agli addetti ai lavori: il numero delle imprese, in costante aumento nel quinquennio 2003 - 2007, si riduce infatti progressivamente dal 2008 in poi, con un netto calo proprio nel 2012, a conferma dello
LE IMPRESE SONO COINVOLTE DA UN GENERALE STATO DI RIDUZIONE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ: IL PEGGIORE DEL DECENNIO
stato di profonda crisi del settore delle costruzioni nella provincia di Brescia. Tale stato di crisi emerge altresì dai risultati reddituali, finanziari e patrimoniali del quinquennio esaminato, i quali danno conto, nel loro complesso, di un preoccupante passo indietro, nell’anno 2012, rispetto alle condizioni fortemente critiche, ma non in netto peggioramento, rappresentate nel Rapporto elaborato lo scorso anno. Il quadro, dunque, permane particolarmente critico, e tale criticità emerge in tutta la sua evidenza osservando i principali indicatori selezionati nell’ambito dell’analisi; sotto questo profilo rilevano, in particolare, i trend relativi ai volumi di attività, ai risultati economici, nonché alla dinamica finanziaria. Quanto ai volumi di attività, dopo la mini-inversione di tendenza registrata nel 2011, in un quadro peraltro di progressivo calo dal 2008 in poi, il 2012 ha fatto emergere un nuovo ridimensionamento del fatturato, con una riduzione dell’11% rispetto all’esercizio precedente e del 40% rispetto all’esercizio 2008; un fatturato aggregato, in sintesi, che nel 2012 ha raggiunto il minor livello degli ultimi dieci anni. Quanto ai risultati economici, di particolare rilievo è il trend relativo alla marginalità operativa, espressa sia in valore assoluto, sia in termini percentuali rispetto al Valore della Produzione; tale ultimo indicatore, infatti, registra nel 2012 una netta riduzione, coerente, peraltro con il calo dei volumi di attività: dal 6,95% del 2011 si passa al 4,62% del 2012, un dato che rappresenta il peggior risultato
Numerosità del campione analizzato 350 300 250 200 150 100 50 0 2012
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nell’intero quinquennio esaminato. Di pari rilievo è inoltre il dato relativo al risultato netto, che, seppur condizionato da componenti straordinari, evidenzia nel 2012 una perdita a livello aggregato di € 45,2 milioni, contro un risultato del 2011, sempre negativo, pari a € 2 milioni; la perdita 2012, in effetti, rappresenta il dato peggiore dell’intero quinquennio, che ha fatto registrare un utile a livello aggregato nel solo esercizio 2008 . Quanto infine alla dinamica finanziaria, i dati aggregati confermano per il 2012 un flusso di cassa operativo positivo, in crescita del 44% rispetto all’eser-
2007
2006
2005
2004
2003
cizio precedente; tale andamento, motivato anche dal rallentamento degli investimenti, contribuisce a spiegare il livello della posizione finanziaria netta a livello aggregato, in continuo miglioramento nel quinquennio esaminato (da € 930 milioni nel 2008 a € 518 milioni nel 2012) in ragione, fra l’altro, degli effetti monetari prodotti dalla riduzione del capitale circolante netto e dal rallentamento degli investimenti. Pur in un quadro di netto miglioramento dell’indebitamento finanziario a livello aggregato, i dati di struttura patrimoniale - peraltro sostanzialmente stabili nel periodo
Valore della produzione 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2012
2011
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LA PRUDENZA HA DETERMINATO UN ANDAMENTO FINANZIARIO NETTO IN CONTINUO MIGLIORAMENTO RISPETTO AL QUINQUENNIO
esaminato - continuano a rappresentare una situazione di strutturale sottocapitalizzazione delle imprese appartenenti al comparto, con i mezzi di terzi che si assestano in un rapporto percentuale medio del 77,5% del totale delle fonti; i mezzi propri, nello specifico, si riducono in valore assoluto di ben € 73 milioni nel solo anno 2012 (di cui € 45 milioni ascrivibili alla perdita di esercizio). In un contesto ancora fortemente recessivo e dopo un 2011 che - seppur lievemente - aveva dato segni più rassicuranti sulle condizioni complessive delle imprese edili bresciane, i dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell’esercizio 2012 confermano dunque un nuovo e generale peggioramento, tornando a dare evidenza di una situazione che permane particolarmente critica, anche considerando l’assenza, nel breve periodo, di solide prospettive di ripresa economica.
Rapporto MOL/VdP 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2012
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Risultato netto di bilancio (migliaia di euro) 30.000 20.000 10.000 0 ‐10.000
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‐20.000 ‐30.000 ‐40.000 ‐50.000
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LA RICERCA PATROCINATA DAL QUOTIDIANO FOTOGRAFA LA REALTÀ DI 33 COMUNI CON PIÙ DI 10MILA ABITANTI
LA QUALITÀ DELLA VITA: IL GIORNALE DI BRESCIA “LEGGE” LA NOSTRA TERRA
Una vittoria al fotofinish nel nome della “qualità della vita”. E’ quella che ha ottenuto il Comune di Nave al termine del percorso di approfondimento (curato da Elio Montanari) proposto dal Giornale di Brescia e finalizzato ad analizzare una sere di aree tematiche da tradurre in effettiva percezione di “benessere” (termine generico che comprende vari ambiti, dalla questione ambientale al tempo libero). Benessere “respirato” nelle realtà con oltre diecimila abitanti, che sono poi i trentatre Municipi presi in esame.
Nella ricerca proposta dal caso, si acuiscono per CarpenedoGiornale di Brescia, Nave si è piaz- lo, Ospitaletto e Bagnolo Mella, zata davanti a tutti. Superando di rispettivamente terz’ultima, pepoco Salò, Gardone Val Trompia, nultima e ultima in questa “sfida” Manerbio e Darfo Boario Terme. tra Comuni. Valtrompia e lago Prima di di Garda, con giuaddentrarsi più Nave si è piazzata specificatamente sto una spruzzata di davanti a tutti. superando nell’analisi dei Valcamonica. di poco Salò, Gardone A dimostraziodati, è bene evine di una trasversa- Val Trompia, Manerbio, denziare quali lità nei risultati che siano stati i paDarfo Boario Terme, impedisce, di fatto, rametri utilizzati. Valtrompia e lago di dividere sommaOvvero, come si di Garda riamente la nostra stabilisce l’indiprovincia in aree ce per la qualità geografiche di Serie A e di Serie della vita di un Comune? In questo B. Certo, laddove esiste una clas- caso specifico, il metodo proposto sifica, alle eccellenze si affiancano da Montanari si è concentrato su le ovvie criticità che, in questo sette aree tematiche: popolazione, 719
LA NOSTRA REALTÀ CONTA SU UN TESORETTO CHE È RAPPRESENTATO DA ASSOCIAZIONI MOLTO VITALI SUL TERRITORIO
ambiente, economia e lavoro, tenore di vita, servizi, tempo libero e sicurezza. Temi dalle mille declinazioni, ma selezionati in modo da fornire un quadro quanto più esauriente possibile rispetto al clima sociale, economico e politico che si respira nelle nostre comunità. Ma come ottimizzare questi dati? Un primo passo è considerarli una sorta di traccia per governare uno sviluppo sostenibile di un territorio che ha dimostrato di poter reagire alla difficoltà. Difficoltà che, soprattutto in questa congiuntura sfavorevole, si traducono, per buona parte, in
campo economico. Ma il “tesoretto” bresciano è fatto non solo di solidità: c’è una forte identità che spinge a riconoscersi sempre di più nei propri paesi, dove la coesione sociale passa anche attraverso un forte tessuto di associazionismo. Succede quindi che, nella provincia dalle tante capitali, sono queste ultime ad erodere il capoluogo. Ma è meglio l’eccellenza o l’equilibrio? Risposta ovvia, dal momento che Nave ha vinto proprio grazie al secondo aspetto. Il che vuol dire che esiste comunque uno spazio di sviluppo, di crescita. Più attenzione all’ambiente, alla
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socialità, alla fasce deboli. Sempre e comunque abbracciando idealmente le singole comunità. Sembra sia questo senso di appartenenza a fare da collante, molto più di quanto avviene a Brescia città. Capace, nonostante tutto, di restare prezioso punto di riferimento dell’hinterland. Vale la pena, infine, osservare come si posizioni, a livello nazionale, la provincia di Brescia, risultata al 53esimo posto in una classifica (in questo caso redatta da “Il Sole 24 Ore”) “dominata” nell’ordine - da Trento e Bolzano. I buoni risultati di casa nostra sono
IL GRANDE PROBLEMA CHE CI PENALIZZA NELLE CLASSIFICHE NAZIONALI È RAPPRESENTATO DALL’ORDINE PUBBLICO
figli di piazzamenti ottimi rispetto ad aree tematiche quali “affari e lavoro” (quinto posto assoluto) e popolazione (dodicesima posizione). Al contrario, pesano non poco i problemi a livello di ambiente e ordine pubblico, rispetto al quale la realtà bresciana viene penalizzata nelle classifiche generali e non fa meglio di un 96esimo posto. Buone notizie anche sul fronte di un’altra graduatoria, quella proposta da “Italia Oggi”, con Brescia e provincia che valgono la 23esima piazza assoluta. Eccellenze e criticità: e in mezzo tutta una serie di questioni
da rilanciare, smussare, rivitalizzare. Andando oltre la statistica, la palla passa ora più che mai al territorio, che deve perseguire con coerenza e convinzioni quelle scelte che, in un’area in cui sono le piccole capitali a fare la voce grossa, possano offrire scenari di sviluppo e ulteriore benessere. I buoni risultati devono diventare il propellente per ricostruire una piena fiducia nel futuro, così da governarlo al meglio. A dimostrazione che, classifiche a parte, c’è ancora molto da costruire. ro.ramp.
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORO
- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dal 13 novembre 2013 pag. 732
- Durc - certificazione di crediti e rilascio della regolarità contributiva - comunicazione Cnce n. 528/2013 pag. 726
- Inps - congedo straordinario - ex art. 42, co 5 d.lgs. 151/2001 - convivente della persona in situazione di disabilità grave - estensione del diritto entro il terzo grado di parentela - legittimità circolare n. 159/2013 pag. 733
- Durc - Inail - rilascio del documento di regolarità in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati - circolare Inail n. 53/13 pag. 726 - Ministero del Lavoro - riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro visita medica preventiva - interpello n. 8/2013 pag. 727 - Ministero del Lavoro - art. 37 ex d.lgs. 81/08 interpello n. 11/2013 - art. 37, d.lgs. n. 81/2008 - formazione obbligatoria dei lavoratori - accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 - interpello n. 11/2013 pag. 728 - Ministero del Lavoro - attività di vigilanza contrasto del fenomeno infortunistico - operazione “cantiere ok” - circolare n. 18599/2013 pag. 728 - Ministero del Lavoro - attività ispettiva diritto di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori - circolare n. 43/2013
pag. 729
- Ministero del Lavoro - rapporti di lavoro a tempo determinato - criteri di computo interpello n. 30/2013 pag. 730 - Ministero del Lavoro - contratto di solidarietà espansivo - interpello n. 28/2013 - Distacco di manodopera - illegittimità della motivazione del distaccante - sentenza della Corte di Cassazione
pag. 731
pag. 731
- Inps - Aspi - richiesta da parte dei lavoratori rilascio dei servizi applicativi messaggio n. 18702/2013
pag. 731
pag. 733
- Dirigenti di aziende industriali Tmcg al 31 dicembre 2013
pag. 734
- Previndai - livello minimo contribuzione anno 2013
pag. 734
- Inail - oscillazione del tasso di premio dopo il primo biennio di attività
pag. 734
- Inail - comunicazione tassi premio anno 2014
pag. 735
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 modifiche all’articolo 71, comma 11 verifiche periodiche delle attrezzature
pag. 736
- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2013
pag. 736
TRIBUTI
pag. 731
- Art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2013 - pubblicazione del decreto direttoriale 26 agosto 2013
- Inps - riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/2012 - riduzione di personale prestazione in favore dei lavoratori prossimi al pensionamento - messaggio n. 17768/2013
- Inps - iscrizione nelle liste di mobilità mancata proroga delle agevolazioni per il 2013 lavoratori iscritti nelle liste della c.d.”piccola mobilità” messaggio n. 18639/2013 pag. 732
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- Aumento dell’aliquota Iva al 22% chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
pag. 748
- Novità sull’imposta di registro dal 2014 legge di conversione
pag. 748
- Iva agevolata al 10% per la costruzione di reti di telecomunicazioni
pag. 749
- Rateizzazione debiti tributari pubblicato il decreto attuativo
pag. 750
- Ristrutturazioni edilizie - nuova guida dell’Agenzia delle Entrate - ottobre 2013
pag. 751
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
INDICI
- Paesaggio - quando è illegittimo il parere negativo della Soprintendenza
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 753
- Tfr - legge 297/82
pag. 753
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 753
LAVORI PUBBLICI
- Le categorie a qualificazione obbligatoria e le superspecializzate sono abrogate - per partecipare all’appalto è sufficiente il possesso della sola categoria prevalente di importo adeguato pag. 759
LEGALE
- LL.PP. - chi è il socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci
pag. 754
VARIE
- LL.PP. - esclusione dei soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo - disciplina non retroattiva è applicabile ai procedimenti attivati dal giorno 11/9/2012 pag. 754 - LL.PP. - il reato incidente sulla moralità professionale deve essere valutato dalla P.A. solo in ordine alla effettiva gravità del reato
- Sottoscritta la convenzione Cdp-Abi con un plafond di 2 miliardi operativo dall’inizio del 2014 dedicato alle famiglie per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale pag. 762 - Dichiarazione di prestazione e marcatura CE dei prodotti da costruzione - procedure di prima autorizzazione, ulteriore autorizzazione ed estensione di autorizzazione degli organismi di valutazione pag. 762
pag. 756
- LL.PP. - la cauzione di importo inferiore a quella stabilita dal bando non legittima l’esclusione dalla gara e può essere regolarizzata pag. 756 - L’omissione o incompletezza di una dichiarazione prevista dall’art. 38 del Codice (nel caso in esame quella di osservanza delle norme sui disabili) comporta l’esclusione dalla gara pag. 757 - LL.PP. - quando un operatore economico che si è astenuto dal partecipare alla gara ha titolo per ricorrere contro l’aggiudicazione
pag. 758
pag. 757
- Sistri - chiarimenti ministeriali
pag. 763
- I fanghi di cemento - precisazioni in merito alla loro classificazione
pag. 763
ANCE INFORMA
pag. 764
SUPPLEMENTI AL NOTIZIARIO
- LL.PP. - il contratto di avvalimento deve contenere un impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione proprie specifiche risorse per la durata dell’appalto la dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge è inammissibile pag. 757
N. 1 AL NOTIZIARIO 11/2013 Inps - art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2013
- Le proposte migliorative sono insite nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza oneri aggiuntivi e la loro sostenibilità deve essere oggetto di verifica di anomalia pag. 758
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 724 724
Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 725 725
collegio costruttori edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO
DURC - CERTIFICAZIONE DI CREDITI E RILASCIO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA COMUNICAZIONE CNCE N.528/2013 Si informa che la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili - CNCE - con comunicazione n 528 del 24 ottobre 2013 ha fornito precisazioni in merito alla circolare n. 40/2013 del Ministero del lavoro in tema di certificazione di crediti e rilascio del Durc.( cfr. Not. n. 11/2013). La CNCE precisa inoltre che il Decreto del 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del Decreto Legge n. 52/2012. tale Decreto Legge prevede il rilascio di un DURC positivo nei casi in cui l’impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso. Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell’autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n.207/2010”. La CNCE, facendo riferimento alla circolare 40/2013 del Ministero, precisa che anche tale fatti specie di DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. In relazione alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale, il sistema delle Casse Edili dovrà gestire, secondo le indicazioni della stessa CNCE, tale tipologia di DURC secondo la seguente procedura: 1. verificare che il DURC debba essere rilasciato ai sensi del citato decreto-legge a seguito di un’esplicita richiesta dell’impresa interessata (a breve sarà possibile inserire tale motivazione all’interno della fase di richiesta del DURC); 2. acquisire dall’impresa gli estremi della certificazione del credito ed il codice per l’accesso alla piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o, nell’immediato, copia della certificazione ottenuta dall’impresa tramite la citata piattaforma; 3. in attesa dell’avvio della procedura per l’accesso alla piattaforma che gli Istituti e la CNCE concorderanno con l’Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato, richiedere conferma via PEC da parte dell’Amministrazione certificatrice dell’esistenza e della validità della
certificazione esibita dall’impresa; 4. consultare la BNI per verificare l’esistenza di posizioni di irregolarità contributiva dell’impresa con altre Casse Edili e, in tal caso, richiedere alle stesse un’attestazione che specifichi l’importo del debito contributivo al momento dell’istruttoria del DURC; 5. riportare sul DURC l’importo complessivo del debito dell’impresa nei confronti del sistema delle Casse Edili (compreso, ovviamente, quello eventuale con la Cassa Edile emittente); 6. verificare che la somma dei debiti contributivi dell’impresa con INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili non sia superiore all’importo del credito certificato; 7. emettere il DURC, in caso di esito positivo della verifica richiamata al punto precedente, con la seguente annotazione nel campo note: “ Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell’art.13 bis del DL 7.5.2012 n.52, conv. con modificazioni dalla L.6.7.2012 n.94. Importo debito con sistema Casse Edili al : euro __ Certificazione no del rilasciata da _ _____ , Importo dei crediti certificati: euro data di pagamento “ La data di pagamento sarà indicata nel DURC solo ove sia presente nella certificazione del credito. In relazione alla complessità delle procedure descritte e alla necessità di monitorare i DURC emessi ai sensi del citato DL 52/2012, si invitano le Casse Edili a segnalare eventuali casi particolari agli uffici della CNCE che forniranno la necessaria assistenza operati va, soprattutto nella fase di prima applicazione della norma ti va in esame.
DURC - INAIL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI NEI CONFRONTI DELLE P.A. IMPORTO ALMENO PARI AGLI ONERI CONTRIBUTIVI ACCERTATI E NON ANCORA VERSATI CIRCOLARE INAIL N. 53/13 L’Inail con circolare n. 53 del 11 novembre 2013 ha fornito le istruzioni di propria competenza in merito al rilascio del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 13-bis,
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comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012. In proposito, l’Istituto rimarca che: - gli Enti tenuti al rilascio del DURC devono emettere tale documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012; - nel documento devono essere indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo; - il DURC rilasciato con le suindicate modalità può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge; - laddove il DURC venga utilizzato per ottenere il pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore, introdotto dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; - l’intervento sostitutivo della stazione appaltante è stato esteso, dall’art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale 13 marzo 2013, alle ipotesi delle erogazioni, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Secondo l’art. 31, comma 8-bis, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’intervento sostitutivo trova applicazione, non solo nell’ambito dei contratti pubblici, ma - in quanto compatibile - anche ai fini della effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC; - il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione: - soltanto previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (comprovata da DURC aggiornato, da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario); - ovvero, se il debito contributivo non risulta estinto (cioè, in caso di persistente irregolarità contributiva), a condizione che l’impresa o il datore di lavoro sottoscrivano – contestualmente alla cessione o alla anticipazione – apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, a norma dell’art. 1269 del Codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo, qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario risulti inferiore al debito contributivo. L’Inail inoltre rammenta che il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge
LAVORO
n. 52/2012, può essere richiesto: - dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati; - da una Pubblica Amministrazione tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC in base alla normativa vigente. A quest’ultimo riguardo, l’Inail sottolinea che l’interessato dovrà pertanto dichiarare all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la cosiddetta “Piattaforma informatica”. La “Piattaforma informatica” all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml consente, fra l’altro, ai creditori della Pubblica Amministrazione di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012, sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. Inoltre il soggetto titolare dei crediti certificati, o l’amministrazione procedente, deve comunicare agli Istituti previdenziali e alle Casse edili gli estremi delle certificazioni dei crediti, e cioè: - il numero di protocollo della certificazione del credito, l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, la data di rilascio della stessa, l’importo del credito oggetto di certificazione e l’eventuale data in cui sarà pagato il credito; - il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla “Piattaforma Informatica”, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili, non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione, devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e, comunque, alla conclusione della istruttoria per il suo rilascio. Nelle more dell’avvio della predetta funzione, gli interessati devono trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sede Inail, le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti”, già ricevute via PEC con il messaggio “PCC - Informativa rilascio certificazione”. La stessa Sede provvederà a richiedere, sempre tramite PEC, la conferma della esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate. Infine, la circolare in esame invita le Sedi
Inail a prestare la massima cura nella gestione dei DURC di cui trattasi, sottolineando fra l’altro che, nei confronti degli stessi, non trova applicazione il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno. Come peraltro precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 40/2013, anche tali certificati hanno una validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
MINISTERO DEL LAVORO RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE DOPO BREVE PERIODO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - VISITA MEDICA PREVENTIVA INTERPELLO N. 8/2013 si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito un proprio parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08. In particolare, il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto se la previsione concernente la visita medica preventiva debba necessariamente operare ogni qualvolta il datore di lavoro provveda ad effettuare l’assunzione del lavoratore, oppure se sia possibile derogare a tale disposizione nel caso di assunzioni di uno stesso lavoratore, successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio. Tenuto conto che la visita medica preventiva ha l’obiettivo di “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica” e che la visita medica periodica, qualora non previsto diversamente dalla relativa normativa, ha una periodicità annuale, la Commissione interpelli ha confermato che, nel caso di assunzioni successive dello stesso lavoratore, qualora questi sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio, nel corso del periodo di validità della visita preventiva periodica e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.
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Ministero del Lavoro Roma, 24 ottobre 2013 interpello n. 8 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni- risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro. Il Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In particolare l’istante chiede di sapere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qua/volta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.” Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l’art. 41 , comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”. Il successivo comma prevede una “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” la cui periodicità, “qualora non prevista dalla relativa normativa. viene stabilita. di norma, in una volta l’anno”. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41. comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81 /2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.
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MINISTERO DEL LAVORO ART. 37 EX D.LGS. 81/08 INTERPELLO N. 11/2013 ART. 37, D.LGS. N. 81/2008 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI - ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011 INTERPELLO N. 11/2013 Si informa che Il Ministero del lavoro con interpello n. 11 del 24 ottobre 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito chiarimenti in merito all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Il Dicastero ha precisato che la formazione da erogare al lavoratore, nonché ai dirigenti e ai preposti, costituisce, come esplicitato nell’accordo citato, un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi. Stante le vigenti disposizioni di legge e le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni citato, nonché delle relative linee guida applicative ed integrative di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la formazione che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, deve essere “sufficiente ed adeguata” - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi e, pertanto, la durata del corso formativo può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda. Ministero del Lavoro Roma, 24 ottobre 2013
sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione. L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l’aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa dell’accordo in parola, da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, costituisce un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi. L’accordo Stato Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell’ accordo Stato Regioni del 21/12/2011, chiarisce che la classificazione dei lavoratori, “può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi”. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. L’ articolo 3 7, comma 1, del D .Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata’’ - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.
Interpello n. 11 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito relativo all’accordo formazione lavoro. La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata
MINISTERO DEL LAVORO - ATTIVITÀ DI VIGILANZA - CONTRASTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO OPERAZIONE “CANTIERE OK” - CIRCOLARE N. 18599/2013 Si comunica che il Ministero del Lavoro, nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza relativa all’anno 2013, al fine di dare un maggior impulso all’operazione di contrasto del fenomeno infortunistico
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nei cantieri edili, è stata promossa, al pari della campagna ispettiva operazione “Mattone Sicuro” effettuata nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza relativa all’anno 2012, l’azione denominata “Cantiere OK”. L’Ance, in materia, nelle scorse settimane è intervenuta nell’ambito della consultazione on line predisposta dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro per la riscrittura del codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. Tale codice, come noto, definisce i principi guida per un corretto comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, l’Ance ha ribadito la necessità che l’attività di vigilanza debba essere preceduta da una fase preparatoria che consenta, in particolare, un coordinamento degli interventi, nonché una programmazione degli stessi che tenga conto della presenza di forme di controllo sociale, come quella rappresentata dagli organismi paritetici dell’edilizia, al fine di intensificare i controlli nei confronti delle realtà produttive che non utilizzino sistemi di pariteticità appositamente costituiti. Tutto ciò premesso il Dicastero con circolare n. 18599 del 25 ottobre 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, ha comunicato l’intenzione di dare attuazione alla campagna di vigilanza in parola nuova all’interno dei cantieri edili. Tale attività, che riguarderà, in particolare, l’ultimo periodo dell’anno 2013, avrà come obiettivo il controllo, nel solo mese di novembre, di almeno 2500 aziende operanti nel settore edile, secondo la ripartizione regionale riportata nella tabella allegata alla circolare in commento. Sarà compito, poi, di ciascuna Direzione Regionale del Lavoro provvedere alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle aziende da ispezionare da parte delle singole Direzioni Territoriali del Lavoro e della DRL stessa. Gli obiettivi principali di tale campagna di vigilanza riguardano, principalmente, la riduzione degli infortuni, soprattutto gravi e mortali, l’incremento dell’efficacia in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di modelli innovativi di controllo nei cantieri, l’incremento del numero delle ispezioni, la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, la verifica degli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione nonché la verifica dell’uso delle attrezzature e degli impianti. Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di lavoro, particolare rilievo verrà attribuito all’azione ispettiva nel settore degli appalti pubblici e, soprattutto, alle opere infrastrutturali, nonché ai rapporti tra committenti/appaltatori/subap-
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paltatori e ai relativi profili di responsabilità solidale, con controllo degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l’opera, le forniture o i servizi affidati. Ministero del Lavoro Roma, 25 ottobre 2013 Circolare n. 18599 Oggetto: Campagna di vigilanza in edilizia - Operazione”Cantiere OK” In conformità a quanto già previsto nell’ambito degli obiettivi di cui al documento di programmazione dell’attività di vigilanza tecnica dell’anno 2013, la scrivente Direzione Generale, al fine di dare ulteriore impulso all’azione di contrasto al fenomeno infortunistico nel settore dell’edilizia, intende attuare una mirata azione ispettiva denominata “Cantiere OK” che si concentri in particolare nell’ultimo periodo dell’anno 2013. Gli obiettivi principali dell’attività di vigilanza m oggetto riguarderanno, prioritariamente: - la riduzione degli infortuni, in particolare mortali e gravi; - il miglioramento della capacità di intervento coordinato tra le strutture territoriali delle istituzioni pubbliche che operano nel settore della vigilanza; - l’incremento di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di modelli innovativi di controllo dei cantieri basati su una azione preliminare di intelligence del territorio (concertazione con altri organi di vigilanza, con particolare riferimento alle ASL, analisi delle notifiche preliminari, individuazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione, etc.); - l’incremento del numero delle ispezioni di qualità omogenea in relazione agli obiettivi prioritari, con particolare riguardo ad una verifica organica, sia tecnica che ordinaria dei cantieri oggetto dell’attività ispettiva; - la condivisione di aspetti critici di prevenzione e delle modalità di intervento con gli altri Organi di Vigilanza presenti sul territorio (ASL, INPS, INAIL); - la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro; - la verifica degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di formazione informazione; - la verifica degli obblighi dei produttori di attrezzature e di impianti per l’edilizia in relazione all’uso delle diverse attrezzature. degli apprestamenti o degli impianti stessi. All’interno dell’obiettivo generale della presente operaz1one dj vigilanza, deve essere attribuito rilievo all’azione ispettiva nel settore degli appalti pubblici, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali, volta ad assicurare il pieno rispetto delta
normativa in materia di lavoro ed evitare che la concorrenza si sviluppi in contrasto con le stesse disposizioni lavoristiche. La vigilanza riguarderà, altresì, i rapporti tra committenti/appaltatori/subappaltatori ed i relativi profili di responsabilità solidale, e si estenderà anche alla verifica circa l’ottemperanza degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l’opera. le forniture o i servizi affidati. L’operazione in argomento. da concentrarsi nel mese di Novembre, ossia in un periodo antecedente alla stagione invernale in cui si evidenzia un fisiologico e naturale rallentamento dell’attività nel settore, avrà l’obiettivo di sottoporre a controllo almeno 2500 aziende operanti nel settore edile dislocate su tutto il territorio nazionale secondo la ripartizione indicativa di seguito riportata a livello regionale, ricalcolata per il periodo di novembre 2012. sul parametro dei risultati della vigilanza tecnica relativa al IV Trimestre 2012. Ciascuna DRL provvederà alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle aziende da ispezionare da parte delle singole D fl e della stessa DRL. Gli accertamenti ispettivi saranno effettuati dal personale ispettivo, sia amministrativo che tecnico, nonché con l’apporto dei Carabinieri dei NIL e con l’opportuno supporto dei militari dei Nuclei Operativi dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, Napoli e Roma. Particolare attenzione dovrà porsi in fase di intelligence e programmazione degli accessi, opportunamente preceduti da incontri preparatori tra i soggetti competenti coinvolti nell’attività di vigilanza. Della operazione in parola verrà data notizia nell’ambito del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute c sicurezza sul lavoro ex art. 5 D.Lgs. n. 81 /2008. Codesti Uffici regionali relazioneranno la scrivente esplicitando l’attività svolta per il perseguimento degli obiettivi della azione di vigilanza in oggetto, descrivendo analiticamente i risultati, territorialmente distinti, degli accertamenti ispettivi effettuati ed utilizzando gli appositi prospetti allegati anche al fine del riepilogo regionale complessivo. La relazione ed i prospetti compilati saranno trasmessi alla Scrivente, o cura di ciascuna delle competenti Direzioni Regionali in funzione di coordinamento, ai seguenti indirizzi e-mail: Div03.dgai@lavoro.gov.it, lsalvatelli@lavoro.gov.it entro e non oltre il 15 dicembre 2013. Si confida nella consueta collaborazione.
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MINISTERO DEL LAVORO ATTIVITÀ ISPETTIVA DIRITTO DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI - CIRCOLARE N. 43/2013 A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2013 del 31.7.2013, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 43/2013 dell’8.11.2013, fornisce alle proprie strutture territoriali istruzioni operative in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva Con l’allegata circolare n. 43/2013 dell’8 novembre 2013, il Ministero del Lavoro – in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4035/2013 del 31 luglio 2013, in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva – impartisce alle proprie strutture territoriali le istruzioni operative di seguito sintetizzate. In via preliminare, il Ministero rimarca che la citata sentenza, che si allega, si inserisce in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da orientamenti contrastanti. Nel recente passato, diverse pronunce hanno ritenuto ammissibile l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della verifica ispettiva sul presupposto che l’esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati fosse secondaria di fronte al diritto esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa di quell’interesse. Tali sentenze, in alcuni casi, fondavano le decisioni di accoglimento anche sulla possibilità, da parte dell’Amministrazione, di intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature ovvero “omissis”, attraverso i quali ottenere l’espunzione dei nominativi dei lavoratori interessati), in modo da consentire il giusto contemperamento tra gli opposti interessi in gioco. Altre pronunce hanno, invece, ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso, a motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione nei confronti dei lavoratori e collaboratori della società sottoposta a visita ispettiva, nonché dell’esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione. Dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all’accesso, il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 4035/2013, ha riaffermato – seppure entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso – la legittimità, per le Direzioni terri-
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toriali del lavoro, di sottrarre all’accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante la verifica ispettiva. Nello specifico – evidenzia il Ministero del Lavoro – la suddetta sentenza chiarisce che, ferma restando la possibilità di una valutazione caso per caso, che potrebbe consentire di ritenere predominanti le esigenze difensive, non può tuttavia affermarsi, in modo aprioristico, una generalizzata prevalenza del diritto di difesa delle imprese sottoposte ad ispezione rispetto all’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti). Ad avviso del Ministero, la sentenza in oggetto risolve anche la questione concernente la posizione dei lavoratori in ordine alle richieste di accesso alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate in sede ispettiva, chiarendo come vada loro attribuita la qualifica di “controinteressati”, con il conseguente riconoscimento (anche sotto l’aspetto del procedimento amministrativo) di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati solidali diversi dal datore di lavoro.
rapporti di lavoro, il Dicastero ha precisato quanto segue. Ai fini della determinazione della base di computo sarà necessario sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio, e dividerli per 24 mesi. Il valore così ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto qualora sia compreso tra 0,01 e 0,50 e per eccesso qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99. A titolo esemplificativo, nel caso di due lavoratori, rispettivamente, con contratti a tempo determinato pari a 12 e 16 mesi, bisognerà sommare i due valori (12+16= 28) e dividere per 24 (28/24=1,16). Nel caso specifico, tale valore corrisponderà ad una unità lavorativa. Con riferimento, poi, al criterio di computo di cui all’art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 113/2012 concernente i Comitati Aziendali Europei (CAE), è stato chiarito che si applica il medesimo procedimento previsto per le altre due disposizioni, in quanto il riferimento al numero medio “ponderato” è da ritenersi relativo sia ai rapporti di lavoro a tempo determinato che ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così come la disposizione di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 25/2007.
MINISTERO DEL LAVORO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CRITERI DI COMPUTO INTERPELLO N. 30/2013
Ministero del Lavoro
Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 30 del 19 novembre 2013,che si pubblica in calce alla presente nota, è intervenuta in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni di legge. In particolare, è stato richiesto di fornire delle precisazioni in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 368/2001, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dall’art. 35 della L. n. 300/70, delle diposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 25/2007 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori, nonché sulle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 113/2012 in merito ai Comitati Aziendali Europei (CAE). Con riferimento alle prime due disposizioni e alla necessità che, rispettivamente, il computo dei dipendenti e la definizione della soglia numerica occupazionale si basino sul numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei
Roma, 19 novembre 2013 Interpello n. 30 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato. La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione di specifiche previsioni di legge. In particolare, l’istante si riferisce alla corretta interpretazione: - dell’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35; - L. n. 300/1970,dell’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007, sulla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori; - dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei). Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, occorre esaminare la di sposizione di cui all’art. 8 sopra citata, come modificato dalla L. n. 97/2013. La norma nello specifico dispone che, a
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decorrere dal 31 dicembre p.v., “i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”. Analogamente l’art. 3, D.Lgs. n. 25/2007 in ordine alla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori prevede che “la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”. Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate si evince che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi ) per poi dividere tale risultato per 24 mesi (24:24 = 1 unità lavorativa). Ne consegue che il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi è pari a 1 unità. Con le medesime modalità, nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi (28:24= 1,16) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell’arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all’arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità). Per quanto attiene all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n.113/2012, concernente i Comitati Aziendali Europei, il riferimento alla “ponderazione” non sembra modificare nella sostanza il criterio di computo contemplato dalle due disposizioni innanzi menzionate. Ai sensi di tale disposizione, infatti, “le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni”,
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riferendosi in tal modo sia ai rapporti di lavoro a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato in linea con quanto stabilito dalla precedente disposizione normativa del 2007. Ciò premesso si ritiene che il criterio di computo dei contratti a tempo determinato sopra descritto possa trovare applicazione nelle fattispecie richiamate dall’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001, dall’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007 e dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012.
MINISTERO DEL LAVORO CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVO INTERPELLO N. 28/2013 Si informa che con l’interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione della disciplina dei contratti di solidarietà espansivi, di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984. In particolare il Dicastero, con riferimento alla possibilità di usufruire del contributo relativo ai contratti di solidarietà espansivi anche nel caso in cui si sia proceduto, contestualmente alla riduzione stabile dell’orario di lavoro, all’assunzione di personale “in eccedenza” tale da comportare un incremento complessivo degli occupati, ha chiarito quanto segue. Essendo l’agevolazione in parola connessa al “bilanciamento” tra riduzione dell’orario di lavoro e assunzione di nuovo personale, la stessa non potrà riguardare le assunzioni in eccedenza, ma spetterà limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro. Tale interpretazione risulta essere, tra l’altro, sostenuta anche dall’Inps il quale, con il Messaggio n. 7787/1984 e con la Circolare n. 1/1987, oltre ad aver sostenuto che il beneficio deve essere subordinato al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario di lavoro e all’assunzione di nuovi lavoratori, ha altresì chiarito che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”.Pertanto, l’assunzione in eccedenza non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione che costituisce un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali.
DISTACCO DI MANODOPERA ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL DISTACCANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Si informa che la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con Ordinanza n. 46180 del 18 novembre 2013 afferma che è reato utilizzare un finto distacco al fine di eludere il divieto di subappalto. Nella fattispecie un imprenditore, vincitore di un appalto, è stato arrestato per aver utilizzato il personale specializzato di un’altra azienda, fornendo come pretesto al distacco la formazione per l’apertura di un futuro cantiere, al fine di eludere il divieto di subappalto. L’azienda vincitrice dell’appalto (impresa distaccataria) non aveva, infatti, le conoscenze specifiche (c.d. know how) per portare a termine l’opera e, pertanto, non ha potuto dare alcuna informazione professionale ai lavoratori, peraltro specializzati, dell’impresa distaccante. Nel merito la Corte di Cassazione ha premesso che il reato di illegittimo distacco, contestato nella fattispecie, sussiste effettivamente nel caso in cui lavoratori siano distaccati presso altra impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest’ultima in mancanza di un rilevante interesse proprio del datore di lavoro distaccante (Cass. sez. III, 29 ottobre 2009 n. 47006; Cass. sez. III, 10 giugno 2009 n. 38919). Nella sentenza si afferma inoltre che dalle dichiarazioni testimoniali è risultato che i lavoratori apparentemente distaccati non ricevevano alcun addestramento dalla impresa distaccataria, la quale costruiva il primo ponte della sua esperienza professionale proprio in quel cantiere, a fronte dell’esperienza trentennale di montaggio di strutture metalliche per ponti della distaccante, cui pertanto aveva voluto rivolgersi l’impresa del distaccatario, in tal senso muovendosi anche dopo che le era stata negata l’autorizzazione al subappalto, ovvero utilizzando l’apparente distacco come escamotage per eludere il diniego.
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ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2013 PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE 26 AGOSTO 2013 In riferimento al beneficio di cui all’art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 26 agosto 2013, che conferma, per l’anno 2013, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50%.
INPS - ASPI - RICHIESTA DA PARTE DEI LAVORATORI RILASCIO DEI SERVIZI APPLICATIVI - MESSAGGIO N. 18702/2013 Si rammenta che con precedente circolare n. 154 del 28 ottobre 2013 (cfr. Not. n. 11/2013), l’Inps ha fornito chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 4, comma 38, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 c.d. “Riforma del mercato del Lavoro”, ai sensi del quale la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere resa dal lavoratore disoccupato all’Istituto, che la trasmette al Centro per l’impiego competente per territorio, mediante il sistema informativo. Il sistema informativo sopracitato è previsto dal comma 35 dello stesso articolo (cioè, la Banca 4dati telematica dei beneficiari degli ammortizzatori sociali). L’inps è ritornato sull’argomento, con il messaggio n. 18702 del 19 novembre 2013, per segnalare che: - sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità ASpI e mini-ASpI; - nell’ambito del “Sistema informativo dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito” sono state rilasciate e rese disponibili le nuove funzionalità, ad uso dei Centri per l’impiego, per la consultazione delle dichiarazioni di competenza presentate on-line; - a breve sarà reso disponibile l’accesso ai dati delle dichiarazioni pervenute anche mediante gli appositi servizi di “Cooperazione Applicativa”, per le Istituzioni autorizzate che intendano avvalersi di detta modalità di fruizione di questo servizio;
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- è stato completato l’aggiornamento della procedura “DsWeb”, integrata con la nuova base dati, che riporta l’esito del censimento dei Centri per l’impiego effettuato dall’INPS. Di conseguenza, a partire dal 18 novembre 2013, le domande di prestazioni a sostegno del reddito potranno fare riferimento ai soli Centri per l’impiego censiti (qualora venga riscontrata la mancanza in tale base dati di un Centro per l’impiego è comunque possibile, per gli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS autorizzati, inserirlo nel catalogo di cui trattasi); - l’istruttoria procedurale delle domande di indennità ASpI e mini-ASpI è stata adeguata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 154/2013 in merito alla sospensione della decorrenza del termine di presentazione di tali domande nel periodo fra la data di pubblicazione della stessa circolare ed il 30 novembre 2013. Da ultimo, il messaggio in parola fa presente che i moduli di domanda di indennità ASPI (COD. SR 134) e mini-ASpI (COD. SR 133), opportunamente revisionati, sono stati pubblicati nella banca dati “Modulistica on line”, disponibile nel sito www.inps.it.
INPS - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ MANCATA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL 2013 LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DELLA C.D. “PICCOLA MOBILITÀ” MESSAGGIO N. 18639/2013 Si informa che l’Inps, con messaggio n. 18639 del 18 novembre 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, ha invitato le proprie Sedi territoriali, nell’ambito dell’attività di verifica circa la spettanza dei benefici relativi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all’articolo 4, co. 1, della L. n. 236/93, a sospendere momentaneamente la richiesta di restituzione delle agevolazioni usufruite dai datori di lavoro che hanno assunto lavoratori dalle liste della “piccola mobilità” nel 2012 ed i cui rapporti sono proseguiti nel 2013. A tal proposito si rammenta che l’Inps ha fornito con precedente circolare n. 150 del 25 ottobre 2013 (cfr. Not. N. 11/2013) ulteriori precisazioni in merito alla mancata proroga per l’anno 2013 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. A tal riguardo, l’Istituto previdenziale ha confermato che tale sospensione si è resa
necessaria per consentire al Ministero del Lavoro di fornire specifiche indicazioni in materia. Per completezza di informazione, si segnala che è in discussione al Senato un emendamento alla Legge di Stabilità 2014, in linea con quanto richiesto dall’Ance, attraverso il quale si prevede che: “le assunzioni a tempo determinato/indeterminato di tali lavoratori effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché le relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012, potranno continuare ad essere oggetto delle relative agevolazioni previdenziali per tutta la durata ivi prevista”. Inps Roma, 18 novembre 2013 Messaggio n. 18639 Oggetto: Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni - Indicazioni integrative. A seguito dei chiarimenti forniti con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, con il messaggio n. 17941 del 6 novembre 2013 le Sedi sono state invitate a riprendere l’attività di verifica circa la spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Ad integrazione delle indicazioni già fornite, si precisa che al momento - in considerazione della circostanza che l’Istituto è ancora in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali non dovrà essere richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti.
INPS - INAIL TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 13 NOVEMBRE 2013 La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’0,25% a decorrere dal 13 novembre 2013, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In relazione al citato provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 158 del 13 novembre 2013 e con circolare n. 54 del 13 novembre scorso, hanno reso noto
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che, con decorrenza 13 novembre 2013, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere: Interessi di differimento Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 6,25% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2013. Interessi di dilazione L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 13 novembre 2013 sia dall’Inps che dall’Inail. Sanzioni civili La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 13 novembre 2013 è così determinata: - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 5,75 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto); - nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto; - nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 5,75 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto). Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la misura della sanzione ridotta: - nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari al’2,50%; - nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,25% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 2,25%.
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INPS - CONGEDO STRAORDINARIO - EX ART. 42, CO 5 D.LGS. 151/2001 CONVIVENTE DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE ESTENSIONE DEL DIRITTO ENTRO IL TERZO GRADO DI PARENTELA - LEGITTIMITÀ CIRCOLARE N. 159/2013 Si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, disciplinato dalla stessa norma, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave. Dopo questa sentenza risulta che il diritto al congedo straordinario, di cui all’art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2013, può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità in presenza dei requisiti soggettivi. Tutto ciò premesso si comunica che l’Inps,tenendo conto della sentenza in commento, con circolare n. 159 del 15 novembre 2013, ha reso noto che il predetto congedo straordinario, può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, secondo il seguente ordine di priorità: - il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; - uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; - un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente,
entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario (cioè i requisiti di “mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di “convivenza”), l’Istituto conferma le istruzioni contenute nei paragrafi 3 e 6 della circolare n. 32 del 6 marzo 2012 (Cfr. Not. n. 4/2012) Da ultimo, l’Inps invita le proprie strutture territoriali a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, ricordando che il diritto alla indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
INPS - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LEGGE N. 92/2012 RIDUZIONE DI PERSONALE PRESTAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI AL PENSIONAMENTO MESSAGGIO N. 17768/2013 Si informa che l’Inps, con messaggio n. 17768 del 5 novembre 2013, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla prestazione, prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a favore dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione (cfr. Not. n. 8-9/2013) A tal proposito si rammenta che con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 (cfr. Not. 8-9/2013), l’Istituto ha impartito istruzioni operative per l’accesso alla prestazione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a favore dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione, in presenza di accordo tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivarne l’esodo. Lo stesso Istituto, con messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013, aveva poi dato notizia della pubblicazione del modulo di richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in discorso, che i datori di lavoro devono presentare all’Istituto, unitamente all’accordo aziendale. Tutto ciò premesso l’Inps con il messaggio in commento, nel fornire il nuovo modello di domanda preliminare ed il modello di domanda di prestazione, ha diramato le
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precisazioni di seguito sintetizzate in merito alle modalità di finanziamento di tale prestazione e ad alcuni degli adempimenti richiesti. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione di esodo Al punto 13 della menzionata circolare n. 119/2013, l’Inps ha evidenziato che il finanziamento della prestazione di esodo è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione (di importo pari, quest’ultima, al trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla stessa) e della contribuzione figurativa correlata. Il messaggio in parola precisa ora che il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo. Le prestazioni vengono pertanto aggregate sulla base del codice di censimento assegnato al datore di lavoro esodante, al fine di quantificare la somma complessiva lorda, che deve essere versata dal medesimo datore di lavoro per il finanziamento delle prestazioni a favore dei propri dipendenti. L’importo viene reso disponibile, per i datori di lavoro, sul sito internet www. inps.it, “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”. Tale servizio, accessibile previo rilascio del codice PIN (da richiedere alla Sede INPS presso la quale viene effettuato il versamento mensile), consente la consultazione dei dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni. La competente Sede Inps: - a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista; - inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura la conferma dell’avvenuto pagamento della somma richiesta. Pagamento della prestazione di esodo Il pagamento della prestazione è corrisposto per tredici mensilità ed è disposto (come per la generalità delle pensioni erogate dall’INPS) in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. Comunicazione di liquidazione e scadenza della prestazione di esodo A seguito della liquidazione della prestazione, l’Inps invia agli interessati, unitamente al relativo certificato, una comunicazione recante le informazioni concernenti il pagamento e la data di scadenza della
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prestazione medesima. Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore deve presentare in tempo utile la domanda di pensione alla competente Sede Inps, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione. Prestazione di esodo e trattenute sulla stessa Nel richiamare le indicazioni contenute nel punto 7 della circolare n. 119/2013, l’Istituto ricorda che sull’importo della prestazione di esodo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (quali, ad esempio, per cessione del quinto dello stipendio, per mutui, ecc.). L’Istituto ribadisce inoltre che gli oneri per riscatti e ricongiunzioni devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione. Determinazione della contribuzione figurativa correlata Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. Al punto 14 della circolare n. 119/2013, l’Inps ha fatto presente che la misura della contribuzione correlata mensile deve essere individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Questo dato deve essere comunicato dall’azienda esodante e viene poi sottoposto a verifica da parte dell’Istituto. Per quanto concerne l’ASpI, al punto 2.4 della circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, l’Inps ha rammentato che, nella quantificazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, il datore di lavoro deve considerare tutte le settimane indicate nel flusso Uniemens, a prescindere dalla circostanza che siano totalmente o parzialmente retribuite (settimane di tipo “X” o “2”). Nel caso di settimane di tipo “2”, la retribuzione deve essere integrata al valore pieno con l’utilizzo della informazione “Sett./Diff. Accredito”. Il messaggio in argomento sottolinea che gli stessi criteri devono quindi essere utilizzati per la individuazione della retribuzione imponibile di calcolo della contribuzione correlata. L’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta nel flusso Uniemens ed a questa sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo.
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - TMCG AL 31 DICEMBRE 2013 Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la crescita del “minimo tabellare” ma prevede un “trattamento minimo complessivo di garanzia” annuo - TMCG - ossia un livello di retribuzione complessiva annua lorda - il TMCG - al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare. Si fa presente che i valori del TMCG previsti per l’anno 2013, che dovranno essere assunti come parametro al 31 dicembre 2013, sono pari a 63.000,00 e 80.000,00 euro lordi. A tal proposito si fa presente che il CCNL di cui trattasi scadrà il 31 dicembre 2013, perciò non sono al momento previsti, in quanto è ancora in corso la trattativa per il suo rinnovo, i valori del TMCG per l’anno 2014. Per effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro il 31 dicembre 2013, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per assicurare il livello “di garanzia”. Si tratta di un intervento in due tempi: - il primo, attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato; - il secondo, attraverso la corresponsione - a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo - di un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG. Nel caso la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.
PREVINDAI - LIVELLO MINIMO CONTRIBUZIONE ANNO 2013 Si ricorda che il Previndai, con le circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto il 25 novembre
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2009 sul versante contributivo (cfr. Not. n. 3/2010). In particolare si segnala che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda. Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti. Il livello minimo è stabilito in euro 4.800 per il 2013. Pertanto entro il mese di dicembre le aziende sono tenute a verificare - per i dirigenti con anzianità presso l’impresa superiore a 6 anni e che versino anche la quota a proprio carico - che il contributo a proprio carico - livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda - sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito, fissato per il 2013 in euro 4.800,00. Il versamento dell’eventuale conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre dell’anno. Nel caso di cessazione dei dirigenti in corso d’anno, la verifica va operata all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e quanto eventualmente dovuto a titolo di livello minimo va versato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la cessazione. Con riferimento alla dichiarazione trimestrale (mod. 050) si evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, deve essere cumulato alla quota azienda. Ai fini fiscali i contributi versati al Previndai (quota impresa più quota dirigente più quota di contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.
INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ Le modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi INAIL, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, prevedono, oltre all’oscillazione per andamento infortunistico, un’ulteriore oscillazione in riduzione, in favore delle aziende in attività da più di un biennio e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e delle specifiche normative di settore. A tal proposito si rammenta che il Decreto
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Interministeriale 3 dicembre 2010, riformulando l’art. 24 delle “Modalità tariffarie”, concernente la riduzione del tasso medio di tariffa, dopo il primo biennio di attività, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fornito ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa in materia. Si ricorda che tale decreto ha stabilito: - una diversa articolazione degli sconti che l’Inail può applicare nei confronti delle aziende in possesso dei prescritti requisiti; - il differimento del termine ultimo di presentazione dell’istanza al 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. In particolare, l’art. 1 prevede che, trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività assicurata, in relazione agli interventi effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e delle specifiche normative di settore, i datori di lavoro, che siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, determinata, secondo la dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno” del periodo, nelle percentuali in appresso riportate. Lavoratori-anno
Riduzione
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
Da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
Per ottenere il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende interessate devono inoltrare un’apposita istanza alla competente Sede Inail (fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’Istituto), entro il 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Il relativo provvedimento motivato viene emesso a seguito dell’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della vigente disciplina. Tale provvedimento viene comunicato dall’Inail al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni dalla data dell’istanza.
La riduzione eventualmente riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di inoltro dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno. Ove risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei prescritti requisiti, l’Inail procede all’annullamento della riduzione concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, con applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. In merito al suddetto decreto, l’Inail ha diramato la circolare n. 17 del 25 febbraio 2011. Tutto ciò premesso, si informa che, in riferimento al nuovo testo dell’art. 24 delle “Modalità tariffarie”, l’Istituto, con istruzioni operative del 20 ottobre 2011, ha reso noto di aver provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria in discorso, dei criteri in base ai quali può essere riconosciuto il beneficio e, di conseguenza, dei contenuti della modulistica in uso. Secondo quanto evidenziato dall’Istituto, le principali novità riguardano: - un maggiore automatismo nella concessione dello sconto del tasso medio di tariffa da parte delle Unità territoriali dell’Inail. In particolare, sono stati soppressi i campi a testo libero e la necessità di allegare una specifica documentazione in fase di richiesta, con la sola eccezione della Sezione “Altro”, che resta a testo libero ed è soggetta a verifica della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP). Per gli altri interventi l’Inail procederà esclusivamente ad una verifica successiva, anche “a campione”; - la previsione secondo la quale, ai fini dell’accesso alla agevolazione tariffaria, è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno due diverse Sezioni, ad eccezione di quelli della Sezione A (“Interventi particolarmente rilevanti”), dove è sufficiente selezionare un solo intervento. Infatti, l’“intervento particolarmente rilevante” ha un punteggio pari a 100, che già di per sé consente l’accesso in automatico allo sconto. Con nota 20 ottobre 2011 l’Inail ha precisato che gli interventi particolarmente rilevanti, di cui alla sezione A, hanno valenza pluriennale, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno; - l’aggiornamento della tipologia degli interventi in relazione alle innovazioni introdotte dalle norme in tema di prevenzione. In questo ambito sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (ad esempio: lavoro a termine; part-time; somministrazione di lavoro; lavoro intermittente; lavoro ripartito;
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lavoro a progetto), la filiera degli appalti e subappalti, i lavoratori stranieri e gli interventi che abbiano valenza pluriennale (fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno). L’Inail rimarca inoltre di aver dato ampio spazio, fra gli “interventi particolarmente rilevanti”, alla Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI), ai Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGLS), alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati pertanto modificati i relativi allegati. Da ultimo, l’Istituto fa presente che, entro la fine dell’anno, il nuovo modulo di domanda sarà disponibile nella sezione “Punto cliente” del sito internet www.inail.it per le istanze inoltrate per via telematica. Si informa infine che sul sito dell’Inail e in calce sul sito del Collegio, è reperibile la nuova versione del modulo di domanda OT24 MAT, la “Guida alla Compilazione” del medesimo, gli Allegati I (Questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle Imprese) e II (Questionario per le aziende che adottano Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro), nonché il “Questionario di autovalutazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro” (comunque reperibili sul sito internet dell’Inail, all’indirizzo sopra indicato). Si fa riserva di tornare sull’argomento per gli opportuni aggiornamenti, in vista della scadenza del 28 febbraio 2014.
INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2014 L’Inail, entro il 31 dicembre 2013, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2013. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2010/2012. Si ricorda che, secondo quanto segnalato dall’Inail nella nota del 6 giugno 2012, i provvedimenti in oggetto vengono trasmessi esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alle aziende i cui indirizzi sono stati già acquisiti dall’Istituto Si rammenta che gli infortuni in itinere non influenzano la determinazione del tasso di premio della singola posizione assicurativa dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti tra tutti i settori assicurati. Pertanto
LAVORO
nel prospetto inviato dall’Inail tali eventi non devono essere indicati. Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l’indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato. Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta intestata dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2013. Tale termine è considerato ordinatorio. Dunque l’Istituto dovrà considerare tempestivamente proposti anche i ricorsi presentati oltre tale termine di 30 giorni. Peraltro, il mancato rispetto del termine in parola comporta l’obbligo per l’impresa di effettuare i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro tempi utili per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del tasso comunicato nel provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga accolto. Al contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni, l’impresa ha la facoltà di effettuare i pagamenti applicando il tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo, in caso di decisione sfavorevole all’impresa, l’obbligo di versare la differenza maggiorata dell’interesse di dilazione e differimento. Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione. In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchicoamministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al giudice. In ordine all’applicazione degli interessi di dilazione e differimento, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n. 61, ha fornito le relative istruzioni. Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.
Nello specifico il Legislatore ha corretto un palese errore introdotto con il decreto “del Fare” sulle tempistiche della prima verifica periodica delle attrezzature di cui all’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/08. La nuova formulazione del suddetto articolo prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si avvalga dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (e non dalla messa in servizio).
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 MODIFICHE ALL’ARTICOLO 71, COMMA 11 VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2013
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101. Tale legge introduce una modifica al D.Lgs. n. 81/2008 in tema di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
736
L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di ottobre 2013 è risultato pari a 107,1. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2012 e quello di ottobre 2013 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2012 è pari a: 1,016725
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Premio di produzione 1-1-2011
Elemento distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
TOTALE
2.542,08 2.343,80 2.035,99 1.926,76 1.822,37 1.690,00 1.518,48
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,48 6,01 5,41 4,63
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
TOTALE
11,21 10,62 9,85 8,84
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,08 0,08 0,08 0,08
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,16
2,47
1,07
0,05
TOTALE
7,75
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,07
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,70 2,47 0,95 0,04 7,16 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
737 737
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
77,93
28,18
11,62
40,81
40,81
16,16
3,65
OPERAIO SPECIALIZZATO
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
OPERAIO QUALIFICATO
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
OPERAIO COMUNE
61,37
22,19
9,15
32,13
32,13
12,72
2,88
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,06
14,85
6,12
21,50
8,51
1,93
2° semestre
44,48
16,08
6,63
23,29
9,22
2,09
3° semestre
47,90
17,32
7,14
25,08
9,93
2,25
4° semestre
51,32
18,56
7,65
26,87
10,64
2,41
5° semestre
54,74
19,80
8,16
28,66
11,35
2,57
6° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
7° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
8° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
61,37
22,19
9,15
32,13
12,72
2,88
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
738 738
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,26
24,51
7,95
37,13
37,13
14,90
2,86 2,71
OPERAIO SPECIALIZZATO
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
OPERAIO QUALIFICATO
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
OPERAIO COMUNE
58,47
19,30
6,26
29,24
29,24
11,73
2,26
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,12
12,91
4,19
19,56
7,85
1,51
2° semestre
42,38
13,99
4,53
21,19
8,50
1,64
3° semestre
45,64
15,06
4,88
22,82
9,16
1,76
4° semestre
48,90
16,14
5,23
24,45
9,81
1,89
5° semestre
52,16
17,21
5,58
26,08
10,46
2,01
6° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
7° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
8° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
2,71
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
58,47
19,30
6,26
29,24
11,73
2,26
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
739 739
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi
IMPIEGATI
OPERAI
a carico azienda
a carico impiegati
a carico azienda
a carico operai
23,81% 2,41% 0,68%
9,19%(1) — —
23,81% 2,41% 0,68%
9,19%(1) — —
1,90% 0,60% — 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
5,20% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
30,06%
9,49%
35,58%
9,49%
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) - Straordinaria (4) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5)
39,55%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro pari 3.794,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
740 740
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi
IMPIEGATI
OPERAI
a carico azienda
a carico impiegati
a carico azienda
a carico operai
23,81% 1,61% 0,30% 0,68%
9,19%(1) — — —
23,81% 1,61% 0,30% 0,68%
9,19%(1) — — —
1,90% 0,60% — 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
1,90% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,56%
9,49%
31,78%
9,49%
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI (2) Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) - Straordinaria (5) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6)
39,05%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro pari 3.794,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contribuo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
741 741
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
742 742
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2012 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO - Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.840 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 1.338 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 502 X (15.000 – RC) : 7.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 1.338 euro + F Gli importi di 1.338 uero e 502 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 1.338 moltiplicato del coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 40.000 = Coeff Tale detrazione deve essere aumentata degli importi di seguito indicati: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
da 23.001 a 24.000 euro
10 euro
da 24.001 a 25.000 euro
20 euro
da 25.001 a 26.000 euro
30 euro
da 26.001 a 27.700 euro
40 euro
da 27.701 a 28.000 euro
25 euro
Pertanto: detrazione annua complessiva = 1.338 euro X Coeff. + Eventuale Maggiorazione DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
743 743
- Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva 690 euro
da 15.001 a 29.000 euro
0
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
744 744
Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 61.000 euro annui (sarà di 63.000 euro annui nel 2013); - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 76.000 euro annui (sarà di 80.000 euro annui nel 2013); Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2013 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti
a carico dirigente
23,81%
ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
9,19% (1)
1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
— — — —
26,96% (3)
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro 45.530,00 (pari ad euro 3.794,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00
a carico dirigente
23,81%
Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
9,19% (1)
1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
— — — —
26,96% (3)
9,19% 36,15%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2013 è pari ad euro 45.530,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2013 è pari ad euro 99.034,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
745 745
Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
a carico azienda
a carico dirigente
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo
435,00 euro al trimestre
220,00 euro al trimestre
Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione
294,00 euro al trimestre
—
746 746
747 747
DI BRESCIA E PROVINCIA
EDILI
DEI COSTRUTTORI
COLLEGIO
1,45
0,07 0,13 1,62 0,24 0,71 30,05 6,01 3,61
1,53
0,08 0,13 1,71 0,25 0,76 31,63 6,33 3,80 41,76
TOTALE
39,67
4,21 1,51 7,98
4,45 1,59 8,41
10,62
37,00
0,66 28,03 5,61 3,36
0,12 1,51 0,22
0,07
1,34
3,91 1,40 7,44
0,08 1,07 0,36
9,85
5,41 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%).
(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
H) I) L)
G)
F1)
D) E1) F)
11,21
0,08 1,07 0,36
A2) B) B1) C)
6,01 3,00 1,55 0,06
0,08 1,07 0,36
Retribuzione diretta
A)
6,48 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2013 quale risulta a seguito: - dell'aumento degli importi di indennità di mensa e trasporto come previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006; - della proroga in via sperimentale del Premio Cantiere a valere per l'anno 2013.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013
33,52
0,59 25,39 5,08 3,05
0,11 1,38 0,20
0,06
1,21
3,51 1,26 6,72
0,08 1,07 0,36
8,84
4,63 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
TRIBUTI
AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22% - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.M. 32/E/2013)
Con la Circolare n.32/E del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative sull’applicabilità dell’IVA con la nuova aliquota ordinaria del 22%. Come noto, dal 1° ottobre 2013 (art. 11 del D.L. 76/2013 convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99) l’aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%. In merito, l’Agenzia delle Entrate, rinvia espressamente ai chiarimenti già forniti con la C.M. 45/E/201, emanata in occasione del precedente aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 20% al 21%. Innanzitutto, viene confermato che le attuali aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro, per la cessione delle abitazioni cd. “prima casa”) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni. Con riferimento al regime speciale dell’“IVA per cassa”[1], la citata C.M. 32/E/2013 ribadisce che tale meccanismo incide unicamente sul momento dell’esigibilità del tributo e dell’esercizio della detrazione, mentre non modifica le regole ordinarie relative al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972). Pertanto, in tale ipotesi, per stabilire l’esatta aliquota IVA applicabile, occorre avere riguardo esclusivamente al momento dell’emissione della fattura, indipendentemente dal momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo. Infine, la C.M. 32/E/2013 ribadisce quanto già indicato con il Comunicato Stampa n.137 del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori commessi[2], nell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, senza l’applicazione di sanzioni, a condizione che gli eventuali versamenti della maggiore imposta dovranno essere eseguiti: ■ per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro: - il 27 dicembre 2013 (termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre; - il 16 marzo 2014 (termine di liquidazione annuale), per le fatture emesse nel mese di dicembre; ■ per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro:
- il 16 marzo 2014, per le fatture emesse nel quarto trimestre. Note: [1]Sul punto, si ricorda che, dal 1° dicembre 2012, i titolari di attività d’impresa e gli esercenti arti o professioni, con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per la nuova “IVA per cassa”, con la conseguente possibilità di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso dei corrispettivi contrattuali (art. 32 del D.L. 83/2012, convertito, con modifiche, nella legge 134/2012). [2]Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata mediante la variazione in aumento delle fatture ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
NOVITÀ SULL’IMPOSTA DI REGISTRO DAL 2014 LEGGE DI CONVERSIONE (Legge 8/11/2013, n.128)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.264 dell’11 novembre 2013 è stata pubblicata la Legge 8 novembre 2013, n.128, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Viene, così, confermato, dal 1° gennaio 2014, l’aumento a 200 euro della misura fissa per le imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, per garantire la copertura finanziaria di maggiori spese in materia di istruzione, l’art.26 del D.L. 104/2013, come convertito in legge dispone che, dal 1° gennaio 2014, gli importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale previste nella misura fissa di 168 euro saranno elevate a 200 euro. Inoltre, il Provvedimento interviene nuovamente sulla riforma della tassazione degli atti immobiliari, già disposta dall’art.10 del D.Lgs. 23/2011 (cd. decreto sul “Federalismo fiscale”) che, insieme alle suddette modifiche, entrerà sempre in vigore dal 1° gennaio 2014. Si ricorda, infatti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il D.Lgs. 23/2011 prevedeva, per l’imposta di registro, l’introduzione di due sole aliquote (2% acquisto “prima casa” e 9% in tutti gli altri casi) e l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte Ipotecarie e Catastali, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. A tal riguardo, il D.L. 104/2013, nel mantenere le suddette aliquote del registro, ripristina l’imponibilità per le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (al posto dell’attuale misura
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proporzionale del 2% complessiva). Confermata, altresì, la disposizione contenuta nel D.Lgs. 23/2011, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, che abolisce tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie attualmente vigenti, anche se previste in leggi speciali. Complessivamente, quindi, dal prossimo anno l’imposta di registro[1] si applicherà in misura pari al: ■ 9% per gli atti a titolo oneroso relativi ad immobili di qualsiasi specie (residenziali e non), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà, ovvero degli altri diritti reali di godimento, ivi compresa la costituzione e la rinuncia agli stessi, nonché per gli atti di espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi; In pratica, la nuova aliquota sostituirà quella oggi applicabile in caso di acquisto della seconda casa e di immobili non abitativi (pari al 7%), e per il trasferimento delle aree (pari all’8%). ■ 2% in caso di acquisto della “prima casa”, per tale intendendosi l’abitazione per la quale ricorrano, in capo all’acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell’art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (tale aliquota sostituirà, quindi, quella attualmente vigente, pari al 3%). Si sottolinea in proposito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di fruire di tale aliquota ridotta è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l’acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. “di lusso”, intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico). Viene, quindi, modificata solo ai fini dell’imposta di Registro la definizione di “abitazione di lusso”, che, invece, ai fini dell’IVA, permane fondata ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. Ciò crea una discrasia normativa, in evidente contrasto con le esigenze di semplificazione ed uniformità di trattamento della fattispecie. In entrambe le suddette ipotesi (sia che si applichi l’aliquota ordinaria del 9% sia che si applichi l’aliquota ridotta del 2%), in ogni caso, le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno nella misura fissa di 50 euro ciascuna. In merito, l’ANCE ha evidenziato, nelle competenti sedi, che la nuova disciplina dell’imposta di Registro aumenterà la già presente sperequazione fiscale tra l’acquisto di immobili dai privati (che con le nuove aliquote del Registro potrà arrivare al massimo al 9%), e quello effettuato dalle imprese (per gli immobili strumentali, il prelievo complessivo è addirittura pari al 25%, considerando l’IVA con aliquota ordinaria
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del 21% e le imposte ipotecarie e catastali pari al 4%). In tal senso, appare auspicabile pervenire ad un’equiparazione del prelievo tra le due operazioni, che renda indifferente per l’acquirente acquistare da un’impresa piuttosto che da privati. Inoltre, l’ANCE esprime forti perplessità e preoccupazioni per gli effetti sul mercato che, a partire dal 2014, verranno prodotti dall’abolizione di tutte le agevolazioni fiscali attualmente previste per i trasferimenti immobiliari. Proprio a tale riguardo, occorre tra l’altro rilevare l’incongruenza e la contraddizione tra l’abrogazione prevista dal D.Lgs. 23/2011 e la proroga ad 11 anni del termine per il completamento dell’intervento edilizio, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato[2] per i trasferimenti di aree e fabbricati finalizzati all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, contenuta nell’art.6, co.6, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/2013 (cd. “Decreto per la casa”)[3]. Si evidenzia, inoltre, che tra i regimi agevolativi che verranno meno dall’entrata in vigore della “Riforma del Registro” rientra anche l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa per la cessione a favore dei Comuni di aree o opere di urbanizzazione realizzate a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni. In proposito, si ricorda che l’art. 51 della legge 342/2000 stabilisce “l’irrilevanza” ai fini IVA di tali cessioni, che scontano quindi solo l’applicazione dell’imposta di Registro in misura fissa pari a 168 euro, fino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, tenuto conto che si tratta di trasferimenti a titolo oneroso “a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane”. Tali cessioni, quindi, dal 1° gennaio 2014, rientreranno nell’aliquota ordinaria del 9%, alla luce del fatto che la nuova formulazione della Tariffa non prevede alcuna deroga per particolari fattispecie come questa. Pertanto, si riproporranno le stesse problematiche che l’introduzione del citato art.51 ha inteso superare, ovvero la disparità di trattamento tra il pagamento in denaro dell’onere concessorio e l’assolvimento dello stesso mediante la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte delle imprese di costruzione che beneficiano del titolo urbanistico, che sconterà un pesante aggravio dei costi fiscali a carico del Comune acquirente, che vedrà accentuarsi il problema del reperimento delle risorse per la realizzazione di tali opere. Inoltre, l’ANCE è già intervenuta anche nell’ambito dell’esame del Disegno di Leg-
ge di Stabilità 2014 (n.1120/S), al fine di: - confermare, anche dal 2014, le agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili finalizzati all’attuazione dei piani urbanistici, in deroga alle previsioni del citato D.Lgs. 23/2011. - chiarire che le medesime agevolazioni sono applicabili a prescindere dal requisito soggettivo, ossia da chi realizza la costruzione dell’immobile, con l’unica condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area e il completamento dell’intervento avvenga entro 11 anni dal trasferimento del bene. Note: [1] Con le nuove aliquote, l’imposta di registro non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro (cfr. art.10 del D.Lgs. 104/2013). [2] Come noto, per i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati è riconosciuta l’applicabilità dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipo-catastali al 4% (per un prelievo complessivo pari al 5% - cfr. l’art.1, ultimo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, introdotto dall’art.1, co.25, della legge 244/2007, l’art.10 e l’art.1-bis della Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990, introdotto dall’art.1, comma 26, della legge 244/2007). [3] Cfr. Legge 124/2013 di conversione del D.L. 102/2013”.
IVA AGEVOLATA AL 10% PER LA COSTRUZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI (R.M. 69/E/2013)
Riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 10% per la costruzione e cessione di infrastrutture destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione, ivi compresa quella elettronica in fibra ottica, che sono state assimilate, anche ai fini IVA, alle opere di urbanizzazione primaria. Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n.69/E del 16 ottobre 2013, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% per la costruzione di infrastrutture destinate all’installazione di reti in fibra ottica, assimilate urbanisticamente alle “opere di urbanizzazione primaria”. Come noto, sia per la costruzione, che per la cessione delle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, viene prevista l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% (nn.
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127-septies e 127-quinquies, della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 - cd. “Decreto IVA”). Si tratta, in particolare, delle opere elencate, in origine, nell’art.4 della legge 29 settembre 1964, n.847, integrato dall’art.44 della legge 985/1971[1]. A questi primi elenchi di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, si sono aggiunte, nel corso del tempo, ulteriori fattispecie individuate da norme speciali[2]. Sul tema è, poi, intervenuto il D.P.R. 380/2001 (cd. “Testo Unico dell’Edilizia”) che, nell’ambito della disciplina degli oneri di urbanizzazione, all’art.16, co.7, riproduce l’elenco delle opere già contenuto nella legge 847/1964[3] ed include, tra le opere di urbanizzazione primaria, anche i «cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni» (art.16, co.7-bis). A tale quadro si è aggiunto l’art.2, co.5, del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, che ha previsto l’assimilazione delle «infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica» alle opere di urbanizzazione primaria di cui al citato art.16 del “Testo Unico dell’Edilizia”. Alla luce di tale evoluzione normativa, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 69/E/2013 chiarisce, innanzitutto, che per l’individuazione delle opere di urbanizzazione deve farsi riferimento al “Testo Unico dell’Edilizia”, che ha “aggiornato” la classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria originariamente inserita nell’art.4 della legge 847/1964. A tal riguardo, viene chiarito che sono assimilate e, quindi, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria: - «le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica»; - «i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni»[4]. Il citato ampliamento della categoria delle opere di urbanizzazione primaria, prosegue l’Agenzia delle Entrate, vale anche «ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata»[5], con la conseguenza che l’IVA si applica con l’aliquota del 10% per: - la costruzione o cessione delle citate 2 tipologie[6](nn. 127-septies e 127-quinquies, della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 - cd. “Decreto IVA”); di opere di urbanizzazione - l’acquisto di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per la costruzione delle medesime infrastrutture (n.127-sexies della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 - cd. “Decreto IVA”)[7]. Note: [1] In base alla predetta normativa sono: - opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di
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parcheggio, le fognature e le reti idriche, le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di verde attrezzato; - opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, le sedi di delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie nonché le aree verdi di quartiere. [2] A tal riguardo, si ricorda che, ad esempio, sono state assimilate alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali (legge 38/1990) e i parcheggi realizzati ai sensi della cd. “legge Tognoli” (legge 122/1989). [3] Sul punto, si ricorda che nella rubrica dell’art. 16 è citato proprio l’art. 4 della legge n. 847 del 1964. [4] A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che si intende superato l’orientamento espresso nella precedente R.M. 41/E/2006, che aveva escluso l’assimilazione di tali strutture alle opere di urbanizzazione primaria, nel presupposto che queste non erano state espressamente integrate nell’elenco tassativo dell’art.4 della legge 847/1964. [5] Al riguardo, è irrilevante il riferimento alla legge 847/1964 contenuto nel n.127quinquies, della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 - cd. “Decreto IVA. [6] Ossia gli impianti destinati alle telecomunicazioni, ivi comprese le reti a fibra ottica. [7] Sul punto, si evidenzia che la R.M. 69/E/2013 cita espressamente solo le ipotesi di costruzione (n.127-septies) e cessione (n. 127- quinquies) di opere di urbanizzazione. In ogni caso, trattandosi del medesimo ambito applicativo, l’aliquota ridotta risulta applicabile anche alla cessione di beni finiti forniti per la costruzione di tali opere.
RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 6/11/13)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.262 dell’8 novembre 2013 il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 6 novembre 2013, che contiene le modalità applicative della rateazione dei debiti tributari fino a 120 rate, in vigore dall’8 novembre 2013, attuativo di quanto previsto dal D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2103 (cd. “Decreto Fare”). Come noto, la possibilità di dilazione di pagamento è ammessa in presenza di somme iscritte a ruolo relative a debiti tributari. In particolare, deve trattarsi di somme
iscritte a ruolo a titolo definitivo, ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili[1]. Al riguardo, l’52 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013, prevede: ■ la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili[2] il periodo di rateizzazione (pari ad un massimo di 72 rate mensili) concesso da Equitalia per il pagamento dei debiti fiscali a seguito di iscrizione a ruolo, ai soggetti in “comprovata e grave situazione di difficoltà economica”, intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: - accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria; - possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate). In sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni. Lo stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario; ■ l’aumento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate, anche non consecutive[3]. In attuazione delle citate disposizioni, è stato emanato il D.M. 6 novembre 2013, che stabilisce, innanzitutto, che il debitore possa richiedere (art.2): - un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità[4]. La rateazione “allungata” a 120 rate, sempre in presenza delle condizioni per questa stabilite, può essere richiesta anche nell’ipotesi in cui, alla data dell’8 novembre 2013[5], sia stato già accordato, o prorogato, un piano di rateazione ordinario (di massimo 72 rate - cfr. il punto successivo - art.4); - un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà[6]. In tale ipotesi, resta fermo che il debitore può richiedere che il piano preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno, invece delle rate costanti[7]. Piano di rateazione straordinario – Condizioni e modalità di richiesta Il D.M. 6 novembre 2013 conferma che il piano di rateazione straordinario (fino ad
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un massimo di 120 rate), viene concesso da Equitalia in presenza delle 2 condizioni seguenti: ■ accertata impossibilità di pagamento mediante rateizzazione ordinaria; ■ solvibilità del debitore in base all’allungamento del periodo di rateazione. Al riguardo, l’art.3, co.2, stabilisce che entrambe le 2 condizioni (cui è subordinata la concessione di tale piano di dilazione) sussistono: ■ per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, quando l’importo della rata é superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente[8]; ■ per tutti gli altri soggetti (ad esempio, le società di persone, ivi comprese le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, e le società di capitali), quando, congiuntamente: - l’importo della rata é superiore al 10% del valore della produzione su base mensile[9]. - l’indice di liquidità[10] del debitore è compreso tra i valori di 0,50 ed 1. A tal fine, il contribuente è tenuto alla presentazione all’agente della riscossione (Equitalia) di un’apposita istanza, dalla quale deve risultare la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla propria responsabilità, e legata alla congiuntura economica. All’istanza deve essere allegata la documentazione relativa alla situazione reddituale[11] ossia: - per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, il Modello ISEE; - per tutti gli altri soggetti, la documentazione contabile aggiornata. Il numero delle rate concesse in base a tale piano di rateazione viene modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle allegate al medesimo D.M. 6 novembre 2013 (art.3, co.3). In ogni caso, il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga (art.2, co.4). Proroga dei piani di rateazione (ordinario e straordinario) L’art.2 del D.M. 6 novembre 2013 conferma la possibilità di proroga di entrambe le tipologie di rateazione (piano ordinario o straordinario) delle somme iscritte a ruolo. In particolare, il debitore può richiedere che: - il piano di rateazione straordinario già concesso venga prorogato, alternativamente, con: ■ un ulteriore piano straordinario (fino ad un massimo di 120 rate); ■ un piano ordinario (fino ad un massimo
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di 72 rate); - il piano di rateazione ordinario già concesso venga prorogato, alternativamente, con: ■ un ulteriore piano ordinario (fino ad un massimo di 72 rate); ■ un piano straordinario (fino ad un massimo di 120 rate). Resta fermo che tale piano di rateazione può essere prorogato una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza (ossia mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive)[12]. Monitoraggio sull’andamento della riscossione L’art.5 del D.M. 6 novembre 2013 prevede che Equitalia debba presentare[13] una relazione al Ministero dell’economia e finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, relativa agli effetti dell’andamento delle riscossioni dell’anno precedente derivanti dai predetti piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione. Note: [1] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall’Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973). [2] Cfr. l’art.19, co.1-quinquies, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.52, co.1, lett.a, n.1 del D.L. 69/2013. [3] Cfr. l’art.19, co.3, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art.52, co.1, lett.a, n.2 del D.L. 69/2013. [4]Ai sensi del combinato disposto dei co. 1 e 1-quinquies, dell’art.19 del D.P.R. 602/1973. [5]Data di entrata in vigore del D.M. 6 novembre 2013. [6] Ai sensi dell’art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973. [7]Art.19, co.1-ter, del D.P.R. 602/1973. [8] Per questi soggetti, il reddito viene calcolato in base all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo familiare. [9] Il valore della produzione deve essere ricavato ai sensi dell’art.2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile. [10]L’indice di liquidità deve essere calcolato nel modo seguente: [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente]. [11] La presentazione di tale ulteriore documentazione consente la verifica da parte di Equitalia circa l’esistenza delle citate condizioni (impossibilità del pagamento
mediante dilazione ordinaria e solvibilità in base al piano straordinario), in presenza delle quali viene concessa la rateizzazione fino a 120 rate. [12] Art.19, co.1-bis, D.P.R. 602/1973. [13] Tramite l’Agenzia delle Entrate.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - OTTOBRE 2013 Confermata la nuova detrazione IRPEF/ IRES pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, relativa agli interventi di messa in sicurezza in zone sismiche ad alta pericolosità. Questa la principale novità della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di ottobre 2013, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), che riepiloga le novità sull’applicabilità della detrazione per il recupero edilizio delle abitazioni, alla luce del D.L. 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013 (cd. “D.L. Efficienza energetica”) e dei recenti chiarimenti della C.M. 29/E/2013. In particolare, nella Guida vengono illustrate: ■ la nuova detrazione pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013,sino ad un ammontare massimo di 96.000 per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[1], riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica[2]. Al riguardo, viene confermato che l’agevolazione spetta per gli interventi le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013[3]. L’agevolazione spetta per gli interventi eseguiti su edifici destinati “ad abitazione principale o ad attività produttiva”[4], localizzati nelle predette zone sismiche 1 e 2. La Guida conferma che il beneficio spetta ai soggetti IRPEF e IRES (società, cooperative, ecc..) che hanno sostenuto le spese per tali interventi e possiedono o detengono l’immobile come proprietario, usufruttuario, locatore, conduttore, o in virtù di altri diritti reali o di godimento. Al riguardo, si ricorda che per individuare la disciplina relativa alle modalità applicative del beneficio (modalità di pagamento, documentazione da conservare, etc) occorre fare riferimento all’art.16-bis, comma 1, lett. i, del TUIR (interventi per l’adozione di misure antisismiche - C.M. 29/E/2013);
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■ la proroga della detrazione IRPEF[5] del 50%, sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 e relative a: - interventi eseguiti su singole unità immobiliari, o sulle parti comuni condominiali[6]; - acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie, effettuato entro 6 mesi dal termine dei lavori di recupero del fabbricato. Resta fermo che, per tale ipotesi, la detrazione è calcolata forfetariamente sul 25% del prezzo d’acquisto, da assumere entro l’importo massimo di 96.000 euro; ■ l’estensione del medesimo beneficio anche alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[7] finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[8], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[9], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione è riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie, applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013. In particolare, viene ribadito che la data di inizio dei lavori di recupero deve essere anteriore[10] a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei mobili. In ogni caso, viene ammessa la possibilità di acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di recupero (cfr. C.M. 29/E/2013). Inoltre, la detrazione spetta anche se l’arredamento è posizionato in un ambiente diverso da quello oggetto dei lavori, ossia a prescindere dalla circostanza che gli interventi sull’unità immobiliare interessino anche la stanza in cui sono posti i mobili. Le spese possono essere pagate con bonifico (bancario o postale)[11], ovvero mediante carte di credito o debito (bancomat)[12], mentre è esclusa la possibilità di utilizzare assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Devono essere conservate la documentazione attestante l’effettivo pagamento[13] e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Per completezza, si evidenzia che sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www. agenziaentrate.gov.it) è disponibile una Mini-Guida esplicativa relativa alla detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili. Si segnala, infine, che, nel Disegno di Legge di Stabilità 2014, attualmente all’esame del Senato (n.1120/S) viene prevista, per il 2014, la proroga:
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- della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione viene ridotta al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 viene stabilito il ritorno alla percentuale a regime del 36%, nel limite di spesa pari a 48.000 euro (art.16-bis, D.P.R. 917/1986 –TUIR). - della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate; - della detrazione del 65%, sino a 96.000 euro, degli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i fabbricati a destinazione produttiva. Anche tale detrazione nel 2015 si applicherà nella percentuale pari al 50%. Il medesimo Provvedimento contiene, altresì, la proroga sino al 31 dicembre 2014 della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle singole unità immobiliari (e sino al 30 giugno 2015 per quelli relativi alle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell’edificio). Per gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (ovvero dal 1° luglio 2015 sino al 30 giugno 2016 per quelli relativi alle parti comuni condominiali), la percentuale di detrazione si riduce al 50%. In ogni caso, per la conferma delle predette misure si deve attendere l’approvazione del Provvedimento da parte del Parlamento, e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2013.
recenti semplificazioni in ordine al venir meno dell’obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e dell’indicazione in fattura del costo della manodopera), nonché l’ambito soggettivo e gli interventi di recupero per i quali viene riconosciuta la detrazione. [6] Unicamente per gli interventi di manutenzione ordinaria. [7] Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati – C.M. 29/E/2013). [8] Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di: - manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni; - manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; - ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla
Note: [1] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003. [2]Come noto, l’agevolazione è stata introdotta dall’art.16, co.1-bis, del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni nella legge 90/2013. [3] Ossia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 90/2013. [4]Sul punto, con la C.M. 29/E/2013 l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che: - per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la definizione fornita in ambito IRPEF; - per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. [5]Anche a seguito della proroga relativa al potenziamento dell’agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già applicabili “a regime” (ivi comprese le
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fine dei lavori, alla successiva vendita. [9] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasposto e montaggio. [10] A tal fine, la data di avvio dei lavori può essere comprovata mediante le abilitazioni amministrative all’intervento, ove richieste, ovvero, per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011). [11] Come per le spese relative agli interventi di recupero, il bonifico deve contenere la causale relativa ai lavori di ristrutturazione agevolabili, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del beneficiario del bonifico (venditore dei mobili od elettrodomestici). [12] In tal caso, la data di pagamento coincide con il giorno di utilizzo della carta (e non dell’addebito sul conto corrente). [13]La Guida dell’Agenzia delle Entrate cita espressamente le ricevute dei bonifici, quelle di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, ovvero la documentazione di addebito sul conto corrente.
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/12 e relativi ai mesi dell’anno 2013 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio ......12-13: Variazione febbraio ......12-13: Variazione marzo .........12-13: Variazione aprile ..........12-13: Variazione maggio .......12-13: Variazione giugno ........12-13: Variazione luglio ..........12-13: Variazione agosto ........12-13: Variazione settembre ...12-13: Variazione ottobre........12-13:
gennaio ........................................................................... 1,002658 febbraio .......................................................................... 1,003908 marzo ............................................................................. 1,006567 aprile .............................................................................. 1,007817 maggio ........................................................................... 1,009067 giugno..............................................................................1,011725 luglio.................................................................................1,013680 agosto.................................................................................1,017746 settembre............................................................................1,016180 ottobre...............................................................................1,016725
.....2,20% .....1,80% .....1,60% .....1,10% .....1,20% .....1,20% .....1,20% .....1,10% .....0,80% .....0,70%
(75% pari al 1,65%) (75% pari al 1,35%) (75% pari al 1,20%) (75% pari al 0,83%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,90%) (75% pari al 0,83%) (75% pari al 0,60%) (75% pari al 0,53%)
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8
109,8
100,3
103,1
106,7
112,7
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
AGO. 108 110,6 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 SET. 108,3 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 OTT. 108,5 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 NOV. 108,7 111 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 DIC. 108,9 111 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 MEDIA 107,7 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 107,1
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.
2000 106,6 106,8 107 107,1 107,2 107,7
LUG.
107,8
BASE =1995 2001 2002 109,6 114,1 109,5 114,2 109,8 114,3 109,8 114,5 110 114,6 110,1 114,8 110,4
115
114,9
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3
BASE=2010 2012 2013 104,8 105,9 105,1 106,2 105,2 106,0 105,5 105,9 105,6 106,3 105,5 106,1
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 CHE E’ PARI A 107,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GEN. 45,38% 41,40% 35,82% 32,30% 29,68% 23,32% 20,38% 15,13% 12,67% 8,15% 8,63% 4,79% 2,19% 1,13% FEB. 45,11% 41,53% 35,70% 31,94% 28,63% 22,94% 20,02% 14,58% 12,25% 8,44% 8,63% 4,90% 1,90% 0,85% MAR. 44,84% 41,14% 35,59% 31,82% 28,29% 21,22% 18,15% 14,37% 12,15% 8,63% 8,44% 4,39% 1,81% 1,04% APR. 44,70% 41,14% 35,35% 31,57% 27,72% 21,34% 18,04% 13,83% 11,53% 8,73% 6,63% 4,28% 1,52% 1,13% MAG. 44,57% 40,89% 35,23% 31,57% 26,15% 21,59% 17,92% 13,62% 10,92% 8,63% 6,63% 4,08% 1,42% 0,75% GIU. 43,89% 40,76% 34,99% 31,57% 26,04% 21,47% 17,92% 13,72% 7,57% 8,73% 6,82% 3,68% 1,52% 0,94% LUG. 43,76% 40,37% 34,76% 31,10% 25,28% 20,98% 17,70% 13,72% 7,67% 8,93% 6,82% 3,68% 1,61% 0,94% AGO. 43,49% 40,12% 34,64% 31,33% 25,17% 20,74% 17,47% 13,62% 7,77% 8,83% 6,63% 3,58% 1,71% 0,85% SET. 43,10% 39,87% 34,41% 31,33% 24,84% 20,62% 17,47% 13,51% 7,86% 8,73% 6,54% 3,48% 1,42% 0,75% OTT. 42,83% 39,87% 34,41% 31,21% 24,63% 20,74% 17,47% 13,72% 8,54% 8,83% 6,54% 3,48% 1,32% === NOV. 42,57% 39,62% 34,29% 31,10% 24,30% 20,62% 17,24% 13,62% 9,22% 8,83% 6,54% 3,48% 1,42% DIC. 42,31% 39,62% 34,18% 31,10% 24,20% 20,86% 17,13% 13,41% 9,12% 8,83% 6,44% 3,48% 1,42% MEDIA 43,87% 40,52% 34,95% 31,49% 26,22% 21,36% 18,07% 13,90% 9,74% 8,69% 7,10% 3,94% 1,60%
753 753
LEGALE
LL.PP. - CHI E’ IL SOCIO DI MAGGIORANZA NELLE SOCIETÀ CON MENO DI 4 SOCI
(Consiglio di Stato –Adunanza Plenaria, n. 33/2013) “L’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.”. 1) Nel caso di due soci al 50% nessuna decisione può essere presa se uno dei due è contrario mentre entrambi devono concordare su ciascuna decisione. Ciò rilevato risulterebbe contrastante con la ratio della normativa che nessuno dei due soci provveda alle dichiarazioni richieste dalla legge necessarie Consiglio di Stato Adunanza plenariaper il controllo dell’idoneità morale della società, pur potendo ciascuno dei due condizionare, da solo, le decisioni societarie, dovendosi quindi concludere che entrambi i soci devono rendere le dichiarazioni prescritte. Nella situazione di una società con tre soci la conclusione è diversa a seconda che nessuno dei tre soci partecipi al 50% ovvero ve ne sia uno titolare di tale partecipazione. 2) Nel primo caso la percentuale della partecipazione di ciascun socio è variabile secondo le diverse situazioni concrete inclusa l’ipotesi che un socio sia titolare del 49% e gli altri due concorrano, con la propria partecipazione, a raggiungere il restante 51%. Ne consegue che nessun socio ha potere determinante poiché ognuno può essere sostituito da uno degli altri due per raggiungere la maggioranza decisionale; ciascun socio può perciò concorrere ad adottare la decisione ma non è mai esclusivamente e sempre da solo determinante, poiché se uno dei tre soci è contrario a una decisione questa può essere comunque assunta per accordo tra gli altri due, potendo ogni socio accordarsi con ciascuno degli altri in quanto non costretto a consentire con uno solo di essi data la ripartizione del capitale sociale (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2013, n.3963). Nessuno dei soci ha perciò l’obbligo delle dichiarazioni poiché nessuno esercita un potere decisionale condizionante in quanto imprescindibile, tale perciò da farne qualificare la relativa posizione sostanziale come quella di un socio di maggioranza; il concorso alle decisioni di volta in volta possibile da parte di ciascun socio non autorizza infatti
la conclusione che ognuno di essi debba rendere le previste dichiarazioni, poiché la latitudine interpretativa consentita dalla norma, che comunque si riferisce al “socio di maggioranza”, non è tale da giustificare l’obbligo delle dichiarazioni per il socio che non sia di maggioranza neanche nel significato sostanziale di cui si è detto. Neppure varrebbe perciò, contro quanto esposto, affermare che ciascun socio sarebbe, in tesi, dotato di potere condizionante in quanto nessuno di essi concordi con nessun altro sulle decisioni da adottare, dovendosi ritenere che la normativa sia riferita all’ipotesi fisiologica della gestione attiva della società, che esiste per operare, come appunto provato dal riferimento al “socio di maggioranza”, cioè a un soggetto in posizione tale da condizionare la gestione nell’adozione di scelte operative. 3) Il caso della società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, risulta diverso sulla base delle medesime considerazioni sinora svolte. Il socio al 50% condiziona infatti, da solo, le decisioni sociali poiché in nessun caso possono essere adottate senza il suo consenso, che è quindi sempre necessario e imprescindibile mentre egli può accordarsi con l’uno o l’altro dei due restanti soci senza l’obbligo di farlo con uno solo di essi, nessuno dei quali esercita perciò un potere determinante. Ne consegue che nel caso in esame obbligato a rendere le previste dichiarazioni è soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
LL.PP.- ESCLUSIONE DEI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN STATO DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO - DISCIPLINA NON RETROATTIVA È APPLICABILE AI PROCEDIMENTI ATTIVATI DAL GIORNO 11/9/2012
(TAR Lombardia Brescia sez. I 9/10/2013 n. 838) L’art. 38 comma 1 lettera a) del d. lgs. 163/2006 (..) attualmente dispone “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono
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essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n°267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione”. (..) A sua volta, l’art. 186 bis del R.D. 267/1942, ovvero della legge fallimentare, dispone nella sua prima parte “(Concordato con continuità aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo.” e prosegue con una minuziosa serie di adempimenti, necessari appunto perché tale “continuità aziendale” si realizzi. (..) Il testo riportato delle norme citate è stato introdotto da un recente provvedimento volto in generale a rimediare alla crisi economica in atto, il c.d. decreto sviluppo, ovvero il d.l. 22 giugno 2012 n°83 convertito nella l. 7 agosto 2012 n°134. Tale decreto, all’art. 33 comma 1 n°5 lettera h) ha inserito il nuovo art. 186 bis nella legge fallimentare e allo stesso articolo, comma 2, ha inserito nell’art. 38 comma 1 lettera a) del codice dei contratti l’inciso “salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D.16 marzo 1942, n. 267”, ottenendo così il risultato finale di rendere il concordato con continuità aziendale irrilevante quanto alla partecipazione dell’interessata ad una gara di appalto. (..) Si tratta, con tutta evidenza, di una norma eccezionale, in quanto deroga ad una regola di principio, e quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non può ritenersi ricognitiva o interpretativa di una regola già prevista. Di conseguenza, ad essa non va riconosciuto valore retroattivo, anch’esso a ben guardare eccezionale, alla luce dell’art. 11 comma 1 preleggi; va invece determinata la sua data di entrata in vigore. (..) In proposito, dispone il comma 3 del citato art. 33 del medesimo decreto sviluppo, secondo il quale, per quanto interessa: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…”, legge di conversione 7 agosto 2012 n°134 la quale, a norma del suo art. 1, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. 11 agosto 2012 n°187, ovvero il 12 agosto 2012. A semplice calcolo, quindi, il nuovo testo dell’art. 38 codice contratti è applicabile ai procedimenti introdotti dal giorno 11 settembre 2012.
LEGALE
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2012, proposto da: Ergon Engineering And Contracting Consorzio Stabile - S. Cons. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Piero D’Amelio, Donatella Bardelloni, Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14; Rti - Ergon S.C. A R.L., Prevedello Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Bardelloni, Maria Ughetta Bini, Piero D’Amelio, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14; contro Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6; nei confronti di Ics Grandi Lavori Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Salvadori, Andrea Musenga, Davide Angelucci, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8; Carena Spa, Fimet Spa; per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento 25 settembre 2012, comunicato in pari data con nota via telefax prot. n°CDG-0128002-P, con il quale la Commissione giudicatrice della gara di appalto MI 27/07 codice CIG 009648993b, indetta dall’ANAS S.p.a. con bando spedito alla Gazzetta ufficiale della Unione Europea il 16 novembre 2007 per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori per la realizzazione del raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Val Trompia, tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo compreso lo svincolo di Concesio, lotto n°1, ha escluso dalla gara stessa il RTI formato dal consorzio ricorrente e dalla Prevedello S.p.a.: di tutte le operazioni della Commissione di gara; del provvedimento in pari data con il quale la predetta Commissione ha aggiudicato in via provvisoria la suddetta gara al RTI formato da ICS Grandi Lavori S.p.a., Carena S.p.a. e Fimet S.p.a.; del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove intervenuto; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Ics Grandi Lavori Spa; Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ics Grandi Lavori Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Musenga, Davide Angelucci, Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il Consorzio Stabile Ergon, odierno ricorrente, ha partecipato in raggruppamento temporaneo con altra impresa alla gara d’appalto di cui meglio in epigrafe (doc. 4 ricorrente, copia del bando relativo) si è dapprima classificato primo con offerta anomala nella graduatoria provvisoria, ma -con provvedimento della Commissione giudicatrice reso a verbale n°44 della seduta del 25 settembre 2012 e di seguito comunicato- ne è stato escluso “per la perdita del requisito generale prescritto dall’articolo 38 comma 1 lettera a)” del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163 (doc. 2 ricorrente, copia verbale citato, v. p. 1, ove la classifica provvisoria, e p. 3, ove l’esclusione; la citazione è dal penultimo paragrafo; doc. 1 ricorrente, copia comunicazione). In merito, la Commissione giudicatrice ha preso atto che del Consorzio Ergon era parte altra impresa, denominata “Consorzio Etruria”; che a carico del Consorzio Etruria era stato deliberato un concordato preventivo come da sentenza del Tribunale di Firenze, sezione III, collegio fallimentare, 9 maggio 2012; che in base a tale concordato, definito in tale sentenza “con continuità aziendale”, il Consorzio Etruria è stato scisso in due soggetti, il ramo “concordato”, che rimane in capo al Consorzio Etruria medesimo, e il ramo “continuità”, attribuito ad una neo costituita “L’Avvenire 1921 S.c. a r.l.”; infine che tutti i requisiti di partecipazione alle gare a termini dell’atto di scissione erano stati trasferiti alla neo costituita, restando oltretutto il rapporto pendente di cui alla gara in capo al consorzio Etruria; per tutto ciò, la Commissione ha quindi ritenuto la sopravvenuta mancanza in capo al Consorzio Ergon dei requisiti di partecipazione, appunto in forza dell’art. 38 citato, per essere intervenuto concordato preventivo a carico di una consorziata (doc. 5 ricorrente, copia sentenza di omologa citata; a p. 24 ultima riga è menzione della continuità aziendale; doc. 6 ricorrente, copia atto di scissione, ove all’art. 1 sono indicati i rami “concordato” e “continuità”; doc. 2 ricorrente, cit., p. 2). Avverso tale esclusione ed i conseguenti provvedimenti, in particolare di aggiudicazione provvisoria (doc. 5 ANAS ultima parte, copia verbale n°45 del 25 settembre 2102, ove quest’ultima), il Consorzio Ergon propone impugnazione con ricorso articolato in due censure, riconducibili ad un unico motivo di violazione degli artt. 38 d. lgs. 163/2006 e 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n°267, nel testo risultante dal c.d. decreto
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sviluppo, ovvero dall’art. 33 comma 1 n°5 lettera h) e comma 2 del d.l. 22 giugno 2012 n°83 convertito nella l. 7 agosto 2012 n°134. Sostiene in proposito il ricorrente che le norme citate, secondo le quali in sintesi estrema il concordato preventivo con continuità aziendale non comporta di per sé perdita dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare, si sarebbero dovute applicare anche al caso di specie, essendo il ramo “continuità”, in possesso dei requisiti medesimi -ovvero la Avvenire 1921- rimasto ad ogni effetto all’interno del consorzio partecipante. Resistono l’ANAS, con memoria 8 novembre 2012, e l’aggiudicataria ICS, con memoria formale 12 novembre 2012, nonché memoria e contestuale ricorso incidentale 14 novembre 2012. In particolare, l’ANAS chiede che il ricorso sia respinto nel merito, osservando in fatto che il citato ramo “continuità”, ovvero la Avvenire 1921, non risulta cessionario del rapporto giuridico di cui alla gara in corso, e che comunque la norma di favore del nuovo testo dell’art. 38 introdotto dal decreto sviluppo non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto relativo ad un procedimento di concordato apertosi prima della sua entrata in vigore. La controinteressata ICS, per parte sua, fa proprie le predette argomentazioni; propone poi ricorso incidentale, sostenendo che il consorzio ricorrente principale si sarebbe comunque dovuto escludere dalla gara per due motivi: - in base al primo di essi, per esser rimasto il proprio membro Consorzio Etruria privo della qualificazione SOA necessaria a partecipare per lo meno dal 25 giugno al 5 ottobre 2012 (memoria, p. 11); - in base al secondo motivo, per avere il Consorzio Ergon medesimo omesso di produrre i documenti di cui l’ANAS aveva richiesto a pena di esclusione il deposito di copia entro il 28 agosto 2012, ovvero il libro soci e la certificazione SOA; ciò premesso, conclude secondo logica chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, ovvero la sua reiezione nel merito. Con ordinanza 21 novembre 2012 n°511, confermata in sede di appello da C.d.S. sez. IV 9 gennaio 2013 n°16, la Sezione respingeva la domanda cautelare. Con memorie 31 maggio 2013 per il ricorrente e 31 maggio e 7 giugno 2013 per la controinteressata, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni. All’udienza del giorno 19 giugno 2013, la Sezione tratteneva quindi il ricorso in decisione e decideva la causa mediante pubblicazione, il giorno stesso, del dispositivo di che appresso. DIRITTO 1. In ossequio all’insegnamento della nota C.d.S. a.p. 7 aprile 2011 n°4, si esamina
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per primo il ricorso principale, che è infondato per le ragioni di che appresso, ciò comportando l’inammissibilità del ricorso incidentale. 2. L’unico motivo di ricorso principale, fondato sull’asserita applicabilità alla fattispecie del nuovo testo dell’articolo 38 codice contratti, va respinto. La norma invocata, citata in narrativa, è propriamente l’art. 38 comma 1 lettera a) del d. lgs. 163/2006, che attualmente dispone “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n°267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione”. 3. A sua volta, l’art. 186 bis del R.D. 267/1942, ovvero della legge fallimentare, dispone nella sua prima parte “(Concordato con continuità aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore,la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo.” e prosegue con una minuziosa serie di adempimenti, necessari appunto perché tale “continuità aziendale” si realizzi. 4. Il testo riportato delle norme citate è stato introdotto da un recente provvedimento volto in generale a rimediare alla crisi economica in atto, il c.d. decreto sviluppo, ovvero il d.l. 22 giugno 2012 n°83 convertito nella l. 7 agosto 2012 n°134. Tale decreto, all’art. 33 comma 1 n°5 lettera h) ha inserito il nuovo art. 186 bis nella legge fallimentare e allo stesso articolo, comma 2, ha inserito nell’art. 38 comma 1 lettera a) del codice dei contratti l’inciso “salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D.16 marzo 1942, n. 267”, ottenendo così il risultato finale di rendere il concordato con continuità aziendale irrilevante quanto alla partecipazione dell’interessata ad una gara di appalto. 5. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma eccezionale, in quanto deroga ad una regola di principio, e quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non può ritenersi ricognitiva o interpretativa di una regola già prevista. Di conseguenza, ad essa non va riconosciuto valore retroattivo, anch’esso a ben guardare eccezionale, alla luce dell’art. 11 comma 1 preleggi; va invece determinata la sua data di entrata in vigore. 6. In proposito, dispone il comma 3 del citato art. 33 del medesimo decreto sviluppo, secondo il quale, per quanto interessa:
“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…”, legge di conversione 7 agosto 2012 n°134 la quale, a norma del suo art. 1, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. 11 agosto 2012 n°187, ovvero il 12 agosto 2012. A semplice calcolo, quindi, il nuovo testo dell’art. 38 codice contratti è applicabile ai procedimenti introdotti dal giorno 11 settembre 2012. 7. In tali termini, allora, la lettera della norma di favore dovrebbe essere già sufficiente ad escludere che essa si applichi al caso di specie, in cui pacificamente il procedimento di concordato è anteriore: come si ricava dalla sentenza relativa (doc. 5 ricorrente, p. 2 quarto rigo), la domanda è del 21 giugno 2011. In proposito, però, la difesa ha sostenuto che il riferimento della norma in questione ai “procedimenti introdotti” ne farebbe salva l’applicabilità, stavolta senza limiti di tempo, ai concordati già ottenuti, come quello di cui si ragiona, conferendole così, ancora una volta, una sorta di indiretta retroattività. 8. L’assunto peraltro non va condiviso, sia per il ritenuto carattere eccezionale della norma, sia soprattutto perché, al fine di fare operare il concordato con continuità aziendale, l’art. 186 bis l. fall. Contestualmente introdotto prescrive una serie di adempimenti procedurali, a garanzia in sintesi di serietà e non elusività della procedura, adempimenti che all’evidenza, mancando norme in proposito, non si potrebbero ritenere adempiuti per il passato. 9. In contrario non valgono le due uniche decisioni edite sulla materia, che il ricorrente invoca male a proposito: TAR Valle d’Aosta 18 aprile 2013 n°23, che pur riguarda, così come l’altra sentenza TAR Friuli 7 marzo 2013 n°146, il diverso caso di società non ancora ammessa al concordato, ribadisce anzi che “si tratta di normativa che fa eccezione alla previsione di esclusione posta dallo stesso art. 38 per il caso di perdita di un requisito di ordine generale in corso di gara. Ne consegue che le norme relative al concordato con continuità aziendale siano, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, norme di stretta interpretazione.”. 10. Per completezza, va poi ribadito come l’esistenza nel caso di specie di una “continuità aziendale” fra l’ente in concordato, il Consorzio Etruria, e la nuova società subentrata, Avvenire 1921, appare dubitabile quanto al rapporto per cui è causa, che nel citato atto di scissione non appare trasferito nella sua individualità ed è cosa distinta dalla quota di partecipazione al Consorzio
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Ergon (v. doc. 6 ricorrente, cit.). 11. Come detto in esordio, la ritenuta infondatezza del ricorso principale comporta altresì che sia dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. 12. La novità e particolarità della questione decisa, sulla quale come spiegato non constano editi esatti precedenti in termini, è giusto motivo per compensare le spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, dichiarando altresì inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013
LL.PP. - IL REATO INCIDENTE SULLA MORALITA’ PROFESSIONALE DEVE ESSERE VALUTATO DALLA P.A. SOLO IN ORDINE ALLA EFFETTIVA GRAVITA’ DEL REATO (Consiglio di Stato sez. V 21/10/2013 n. 5122)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici non è sufficiente la semplice inerenza del reato all’oggetto dell’appalto, senza compiere una puntuale ed esaustiva valutazione in ordine alla effettiva gravità del reato stesso ed alla sua reale incidenza sulla moralità professionale, e senza considerare altri necessari elementi e circostanze come la riconosciuta tenuità del fatto, la incensuratezza del condannato in tale settore, nonché la risalenza temporale del fatto.
LL.PP. - LA CAUZIONE DI IMPORTO INFERIORE A QUELLA STABILITA DAL BANDO NON LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GARA E PUO’ ESSERE REGOLARIZZATA (TAR Lombardia Brescia sez. II 31/10/2013 n. 530)
Il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso che: * la diversa formulazione delle norme di cui
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all’art. 75 comma 1, e 75 comma 8, d.lg. n. 163 del 2006 consente di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata presentazione della cauzione provvisoria , al contrario della cauzione definitiva che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio sez. II, 19 aprile 2013 n. 3983 e 3 gennaio 2013, n. 16; T.A.R. Piemonte sez. I 10 maggio 2013, n. 598); * in particolare, l’amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione d’importo inferiore a quello richiesto e, in applicazione dell’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero permettere l’integrazione della cauzione insufficiente (T.A.R. Liguria sez. II, 4 ottobre 2013, n. 1190 e ulteriori precedenti ivi menzionati); * la carenza parziale relativa al contenuto della cauzione provvisoria non sembra poter rientrare in alcuna delle ipotesi in cui è possibile (e legittima) l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. VI 13 febbraio 2013, n. 896).
L’OMISSIONE O INCOMPLETEZZA DI UNA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL’ART. 38 DEL CODICE (NEL CASO IN ESAME QUELLA DI OSSERVANZA DELLE NORME SUI DISABILI) COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA (Consiglio di stato, sez. V, 16/10/2013 n. 5023)
1. Nelle procedure ad evidenza pubblica l’omissione (così come l’incompletezza) delle singole dichiarazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l’esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito. La completezza delle dichiarazioni ,infatti, “è già di per sé un valore da perseguire, consentendo – secondo i principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità - la celere decisione sull’ammissione dei soggetti giuridici alla gara”, con la conseguenza che “una dichiarazione inaffidabile (anche perché solo incompleta) è da considerare già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti
sostanzialmente di partecipare alla gara” (Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2013, n. 2462, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5693). 2. L’esclusione per la mancata dichiarazione di “essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla L. n. 68/99 s.m.i. in materia di assunzioni obbligatorie” è comminabile anche a prescindere da una puntuale previsione in tale senso da parte degli atti di gara, promanando direttamente dalla legge con effetti eterointegrativi degli atti di gara medesimi. In tal senso depongono sia l’art. 17 della L. n. 68/1999, sia l’art. 38, lett. l, del D.Lgs. 163/2006. Ed in proposito, la giurisprudenza della Sezione ha avuto occasione di rilevare più volte come la dichiarazione de qua costituisca “un requisito di partecipazione fondamentale, la cui omissione costituisce causa di esclusione per la forza cogente derivante dalla legge, e perciò anche ove non richiamata dalla singola lex specialis” (Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 857, che richiama Cons. Stato, V, 10 gennaio 2012 n. 31; id. 24 marzo 2011 n. 1712; id. 21 maggio 2010 n. 3213; id., 10 gennaio 2007 n. 33; id., 6 luglio 2002 n. 3733). Per quanto sopra precisato,va poi ribadita l’impossibilità di fare ricorso, nel caso di specie, all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del Codice dei Contratti.
LL.PP. - QUANDO UN OPERATORE ECONOMICO CHE SI E’ ASTENUTO DAL PARTECIPARE ALLA GARA HA TITOLO PER RICORRERE CONTRO L’AGGIUDICAZIONE
(Consiglio di Stato sez. V 23/10/2013 n. 5131) Chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente bandita. A tale regola generale si può fare eccezione solamente in tre tassative ipotesi e cioè: quando si contesti in radice l’indizione della gara; all’inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; si impugnino direttamente
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le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
LL.PP. - IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO DEVE CONTENERE UN IMPEGNO DELL’AUSILIARIA A METTERE A DISPOSIZIONE PROPRIE SPECIFICHE RISORSE PER LA DURATA DELL’APPALTO LA DICHIARAZIONE MERAMENTE FORMALE E RIPRODUTTIVA DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE E’ INAMMISSIBILE
(Consiglio di Stato sez. V 12/11/2013 n. 5384) Non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento da cui non emerga un serio impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto; la dichiarazione di avvalimento non può consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente. Considerato, quanto alla dichiarazione di avvalimento della società che avvalente, che essa appare estremamente generica, mancando ogni riferimento all’oggetto dell’avvalimento, contenendo solamente il richiamo all’attestazione SOA rilasciata per la categoria OG11, sicché non è dato sapere se oggetto dell’avvalimento è la sola attestazione SOA o invece l’avvalente si sia impegnata a mettere a disposizione dell’avvvalsa tutte le risorse di cui dispone necessarie per l’espletamento dell’appalto, né risultando, invero, alcuna indicazione del possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti richiesti dal bando e che intende mettere a disposizione dell’ausiliata; Si ritine, quindi, che tale contratto, così come rilevato dal giudice di primo grado, non è idoneo a garantire l’amministrazione sull’impegno dell’ausiliaria ad integrare con i propri mezzi le carenze dell’ausiliata per tutta la durata dell’appalto.
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LE PROPOSTE MIGLIORATIVE SONO INSITE NEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SENZA ONERI AGGIUNTIVI E LA LORO SOSTENIBILITA’ DEVE ESSERE OGGETTO DI VERIFICA DI ANOMALIA (Consiglio di Stato sez. V 24/10/2013 n. 5160) Il fatto che nell’offerta tecnica siano proposte soluzioni migliorative – e non già varianti – è insito nell’adozione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, attraverso quest’ultimo metodo di selezione del contraente si persegue proprio lo scopo di ricercare nel mercato soluzioni tecniche migliorative all’idea progettuale elaborata dall’amministrazione, e sulle quali il confronto competitivo è destinato a svolgersi, purché le soluzioni offerte restino nell’ambito delle caratteristiche fondamentali del progetto posto a base di gara (C.d.S, Sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; 11 luglio 2008, n. 3481; 12 febbraio 2010, n. 743; 13 gennaio
2011, n. 171). La conseguenza di quanto ora affermato è che l’offerta economica è formulata sulla base della lista di lavorazioni relativa al progetto a base di gara, al netto cioè delle proposte migliorative, con la conseguenza implicita che gli eventuali oneri economici ricollegabili ad esse trovano compensazione all’interno dell’offerta economica presentata. La relativa sostenibilità - occorre aggiungere - può eventualmente costituire oggetto di verifica di anomalia, la quale va invece condotta, per le voci relative all’offerta economica, in base alla lista delle categorie ed ai prezzi unitari in essa previsti dalla concorrente aggiudicataria.
PAESAGGIO - QUANDO È ILLEGITTIMO IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA Il TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza della sez. VII, 28 ottobre 2013, n. 4792 ha ritenuto illegittimo ed annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”) perché privo di idonea motivazione circa le ragioni che avrebbero impedito la realiz-
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zazione di un manufatto in zona vincolata. In particolare, il TAR ha prima di tutto dichiarato l’ammissibilità dei ricorsi presentati contro i pareri che la Soprintendenza è chiamata a rilasciare ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice poiché pur trattandosi di atti a carattere consultivo ed endoprocedimentale, hanno comunque natura vincolante per il comune, il cui provvedimento conclusivo deve necessariamente riprodurre la valutazione effettuata a livello statale. Tali pareri, qualora aventi contenuto negativo, devono dare conto in maniera idonea delle ragioni del diniego opposto alla realizzazione dell’opera richiesta e non possono consistere in espressioni sintetiche, vaghe e generiche che denotano una istruttoria carente. Il TAR Lazio (sede di Roma, sez. II bis, sentenza 6 novembre 2013, n. 9478), invece, ha ritenuto illegittimo ed annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato un progetto di ampliamento non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato, senza dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio. In tal caso, secondo i giudici, si è in presenza di un diniego immotivato, adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto in ordine ad un progetto che invece risultava conforme alle prescrizioni normative ad esso applicabili.
LAVORI PUBBLICI
LE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E LE SUPERSPECIALIZZATE SONO ABROGATE PER PARTECIPARE ALL’APPALTO E’ SUFFICIENTE IL POSSESSO DELLA SOLA CATEGORIA PREVALENTE DI IMPORTO ADEGUATO Sul Notiziario n. 7/2013 si è dato notizia del parere che il Consiglio di Stato ha fornito al Presidente della Repubblica in ordine alle problematiche connesse alla categorie “superspecializzate” e a quelle considerate “a qualificazione obbligatoria”. Ora il Presidente della Repubblica ha emesso i conseguente D.P.R. che ha recepito integralmente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato. Si tratta del D.P.R. 30/10/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, che entrerà in vigore dopo gli usuali 15 giorni e perciò dal 14 dicembre 2013, il cui testo è il seguente. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il ricorso straordinario dell’8 aprile 2011 proposto da AGI - Associazione Imprese Generali; Astaldi S.p.A.; Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.; Grandi Lavori Fincosit S.p.A.; Impregilo S.p.A.; Impresa S.p.A.; Itinera S.p.A.; Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A.; Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; Salini Costruttori S.p.A.; Vianini Lavori S.p.A.; nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore; Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie; Ministero per le politiche europee, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attività culturali; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’economia e delle finanze; per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: art. 109, comma 2, art. 107, comma 2; Allegato A («tabella sintetica delle categorie»); art. 79, commi 17, 19 e 20; art. 85, commi 1 e 2; art. 86, comma 1; art. 83, comma 4; art.
357, comma 12; art. 92, comma 2; di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, preordinato, connesso, consequenziale e/o in qualsiasi modo correlato ai precedenti, seppure non conosciuto o non conoscibile; Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni; Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il Regolamento per la esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; Visto l’art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205 sulle disposizioni in materia di giustizia amministrativa; Udito il parere n. 3909/2011 con il quale si è espresso il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, in ordine al ricorso straordinario in epigrafe, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: I ricorsi proposti da Astaldi S.p.A., Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impregilo S.p.A., Impresa S.p.A., Itinera S.p.A., Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Salini Costruttori S.p.A., Vianini Lavori S.p.A. sono dichiarati inammissibili; il ricorso proposto dall’AGI va parzialmente accolto con riferimento all’impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nel senso specificato in motivazione; respinto con riferimento all’impugnazione dell’art. 86, commi 1, dell’art. 83, comma 4, dell’art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell’art. 92, comma 2; dichiarato improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’art. 357, comma 12, e agli allegati B e B1. Dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicità del presente decreto nelle medesime forme dell’atto annullato. Roma, addì 30 ottobre 2013 NAPOLITANO Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ******* . Questo il dispositivo finale del Decreto : dal DPR 207/2010 (regolamento sui contratti pubblici) sono soppressi: - l’articolo 109, comma 2 in relazione all’al-
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legato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie», - l’articolo 107, comma 2, - l’articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3), Si ritiene utile pubblicare le citate norme, barrando il testo della parte abrogata. Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) 1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a: a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A; b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7. 3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa. 5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.: La norma prevedeva perciò per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente una suddivisione delle categorie in: - categorie a qualificazione obbligatoria (47 su 52) - categorie non a qualificazione obbligatoria (5 su 52).
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Mentre per le seconde, quelle non a qualificazione obbligatoria, non vigeva alcun limite, per quelle a qualificazione obbligatoria, cioè quasi tutte, l’offerente doveva: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento); b) non possedendo la relativa qualificazione, aveva l’obbligo di subappaltarle non potendo eseguirle in proprio. Con la soppressione del comma 2 l’aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare. DPR 207/2010 - Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati. 2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato: a) OG 11 - impianti tecnologici; b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione; i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali; l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio; p) OS 18-B – componenti per facciate
continue; q) OS 20-A - rilevamenti topografici; r) OS 20-B - indagini geognostiche; s) OS 21 – opere strutturali speciali; t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; u) OS 25 - scavi archeologici; v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica; z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento; aa) OS 29 - armamento ferroviario; bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Dalla lettura congiunta degli articoli 108 e 109 del Regolamento con l’art. 37, comma 11, del Codice degli Appalti , risulta chiaro che le categorie ivi previste, in sigla S.I.O.S. o “superspecializzate”, sono quelle indicate nell’art. 107 del Regolamento dei lavori pubblici (il DPR 207/2010), qualora il relativo importo sia superiore al 15% dell’importo totale di lavori. In relazione a dette categorie (ovviamente di importo superiore al 15% di quello totale dei lavori), l’art. 37 , comma 11 del Codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006), impone per l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi mediante la costituzione di ATI o tramite il ricorso all’avvalimento. Le norme citate ponevano l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi: 1) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera 2) qualora di importo superiore a 150.00 euro. In questo caso la normativa ora censurata prevedeva che: 1) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), l’offerente poteva: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso doveva eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%; b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso poteva eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%, c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso doveva indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni da subappaltare al 100%, a pena di esclusione. Con la soppressione del comma 2 ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall’appaltatore o subappaltate in parte o totalmente.
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Pertanto, l’eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente. Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporta il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama. Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere un appalto pubblico sia il possesso dell’adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si ravvisa la necessità di indicare comunque nel bando di gara o nella lettera di invito anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese. Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, d.P.R. n. 34/2000) 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri: a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; b) l’impresa affidataria può utilizzare: 1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo !!170, comma 1, per l’intero importo; 2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all’allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;
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3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all’allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento. 2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l’allegato
B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all’Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera f). 3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita. 4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi,
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sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7. Le contestazioni legate alla illegittimità di un conteggio assolutamente cervellotico in ambito SOA per determinare, per la quota parte di lavori eseguiti in subappalto, l’importo riconoscibile all’appaltatore e al subappaltatore, sono state condivise dal Consiglio di Stato, che ne ha sancito l’irragionevolezza. Di conseguenza, con l’emissione del Decreto Presidenziale in commento, l’appaltatore ha verosimilmente la possibilità di utilizzare a fini qualificatori la quota dei lavori subappaltati, (decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%?), ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile. Per il subappaltatore non dovrebbero sussistere obiezioni al pieno riconoscimento dei lavori dallo stesso eseguiti.
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SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE CDP-ABI CON UN PLAFOND DI 2 MILIARDI OPERATIVO DALL’INIZIO DEL 2014 DEDICATO ALLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO O LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Lo scorso 20 novembre è stata sottoscritta la convenzione tra Cdp e Abi, l’ultimo atto necessario per rendere operativo il plafond di 2 miliardi che la Cassa Depositi e Prestiti ha dedicato alle famiglie per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale. In sintesi, questi sono i criteri e le modalità con cui verranno erogati i finanziamenti: • Beneficiari prioritari: giovani coppie, anche conviventi non sposate, nuclei familiari con almeno un soggetto disabile; famiglie numerose (con almeno 3 figli). • Operazioni finanziabili: acquisto dell’abitazione principale; ristrutturazione, con accrescimento dell’efficienza energetica, degli immobili residenziali. • Caratteristiche degli immobili: la legge prevede che gli immobili acquistati appartengano, preferibilmente, alle classi energetiche A,B o C. • Caratteristiche dei mutui: Durata: fino a 7 anni per le operazioni di ristrutturazione; 15 o 25 anni per l’acquisto dell’abitazione principale; Importo del finanziamento: fino a 100 mila euro per le operazioni di ristrutturazione; fino a 250 mila euro per l’acquisto dell’abitazione principale; fino a 350 mila euro l’acquisto dell’abitazione principale con ristrutturazione ed efficientamento energetico. Loan To Value: i finanziamenti potranno arrivare fino al 100% del valore dell’immobile residenziale oggetto di ipoteca o dell’operazione di ristrutturazione. Tipologia di tassi: sia fisso che variabile. E’ previsto un meccanismo di controllo affinché il minor costo di funding per le banche arrivi effettivamente alle famiglie: nei contratti, le banche sono tenute ad esplicitare il tasso a cui si sono finanziate presso la Cdp e lo sconto che verrà riconosciuto ai mutuatari rispetto alle condizioni standard applicate dalla banca per analoghi finanziamenti erogati con provvista diversa da quella del suddetto plafond. La Cassa Depositi e Prestiti monitorerà l’andamento delle erogazioni e le condizioni applicate, come sta già avvenendo per il Plafond PMI-I. CDP si riserva, infine, la facoltà di desti-
nare nuove risorse, aggiuntive rispetto ai 2 miliardi (Plafond Aggiuntivo), qualora i risultati di questa prima operazione fossero soddisfacenti. La piena operatività del Plafond è prevista per i primi giorni del 2014.
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE PROCEDURE DI PRIMA AUTORIZZAZIONE, ULTERIORE AUTORIZZAZIONE ED ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE Dal 1° luglio 2013 è pienamente in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE. A partire da quella data, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, dovranno essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole. L’elenco delle norme armonizzate è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla presente nota) e sul sistema NANDO. Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/ CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione. Il Regolamento introduce diverse novità rispetto alla Direttiva, principalmente riguardanti le modalità con cui le caratteristiche essenziali dei prodotti vengono dichiarate. L’attestato di conformità previsto dalla Direttiva - che poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto - è sostituito dalla dichiarazione di prestazione, che, per qualsiasi tipologia di prodotto, è il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato. La dichiarazione di prestazione descrive la
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prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro: - il riferimento del prodotto-tipo; - il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili; - l’uso previsto del prodotto; - l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata; - le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata. La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da: - ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta; - nome e indirizzo del fabbricante; - riferimento del prodotto-tipo; - numero di riferimento della dichiarazione di prestazione; - livello o classe della prestazione dichiarata; - riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata; - numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso; -uso previsto del prodotto. Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica. Per i prodotti da costruzione per i quali era stato emanato un decreto di attuazione della Direttiva, ovvero: - Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007) - Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007 - Aggregati (D.M. 11 aprile 2007) - Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
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- Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007) - Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009) Si deve intendere che rimane valido l’elenco delle caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente, specificato per ciascun prodotto nel corrispondente decreto (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD). Ora sono state pubblicate le procedure di prima autorizzazione, ulteriore autorizzazione ed estensione di autorizzazione degli organismi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011. A definirle è la Circolare dei Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Interno e dello Sviluppo economico prot. DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013, di cui tratta il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013. In particolare, si è provveduto a stabilire tali procedure dal momento che si è ormai concluso il processo di rinotifica, ai sensi del nuovo Regolamento europeo, degli Organismi già notificati ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, e che nel corso del medesimo processo sono pervenute richieste di estensione di notifica o di nuove o ulteriori autorizzazioni da parte di altri organismi. Si evidenzia che le procedure di cui alla Circolare si applicano nelle more del conferimento della specifica delega in materia di prodotti da costruzione all’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA). Si definiscono: - prima autorizzazione: prima richiesta di autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo che intenda essere notificato ai sensi del Regolamento UE 305/2011; - ulteriore autorizzazione: richiesta di autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo, già autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attività o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui esso è stato già autorizzato - estensione di autorizzazione: richiesta di autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo, già autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso è stato già autorizzato. Per richiedere tali autorizzazioni, l’organismo deve presentare alla DGMCCVNT del
Ministero dello sviluppo economico, in formato elettronico non modificabile (*.PDF/A), apposita istanza in bollo, redatta secondo il modello riportato in Allegato A alla Circolare, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione indicata nell’Allegato B alla stessa Circolare. Qualora l’istanza riguardi prodotti per i quali risultino rilevanti i requisiti di base per le opere n. 1 (resistenza meccanica e stabilità), ovvero 2 (sicurezza in caso di incendio), la medesima istanza ed i relativi allegati devono essere presentati rispettivamente al STC del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ovvero alla DCPST del Ministero dell’Interno. L’istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità pari a 4 anni, propedeutico alla successiva notifica. Nel caso di estensioni o di ulteriori autorizzazioni, queste mantengono la scadenza dell’originario decreto cui si riferiscono.
SISTRI - CHIARIMENTI MINISTERIALI (C.M 31/10/13, n. 1)
È stata pubblicata sul sito del ministero dell’Ambiente la circolare 31 ottobre 2013, n. 1 con la quale vengono fornite alcune indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 11 del decreto legge 101/2013 (cd. D.L. razionalizzazione delle PA), così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013). La circolare, in particolare, analizza le diverse fasi di avvio dell’operatività del Sistri, specificando le categorie dei soggetti e le tipologie dei rifiuti interessati. La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013 e riguarda: 1. gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; 2. gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; 3. i nuovi produttori, ossia i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; 4. i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in caso di trasporto intermodale.
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È invece fissato al 3 marzo 2014 il termine di avvio dell’operatività del Sistri per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Si evidenzia, inoltre, che l’art. 11 del d.l. 101/2013, così come modificato dalla legge di conversione, prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. Infatti, la norma stabilisce che nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 devono continuare ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi contenuti negli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nonché le relative sanzioni.
I FANGHI DI CEMENTO - PRECISAZIONI IN MERITO ALLA LORO CLASSIFICAZIONE
(Cassazione, Sentenza n. 42338 del 15/10/13) I residui derivanti dal lavaggio delle betoniere non rientrano nella nozione di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), e quindi devono essere trattati come rifiuti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42338 del 15 ottobre 2013. In particolare, i giudici hanno evidenziato che affinché una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, ai sensi del citato art. 184 bis, è necessario tra l’altro che la stessa: - “possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente”; - “sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione”. Secondo i giudici, mancano entrambe queste condizioni nel caso dei residui da lavaggio delle betoniere, in quanto da un lato, ai fini del loro riutilizzo, sarebbe comunque necessaria l’esecuzione di un trattamento preventivo consistente nella pulitura per eliminare i residui di cemento e dall’altro non si tratterebbe di sostanze originate da un processo produttivo.
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
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