Notiziario novembre 2016

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE NOVEMBRE 2016

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14/01/15 11.50

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA NOVEMBRE 2016

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo

Riqualificare spazi urbani e risparmiare si può: ma solo con un Fisco amico pag.

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Luci e ombre sul comparto: prudenza negli investimenti ma i ricavi sono in aumento

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Terre e rocce da scavo: un decreto del Governo riforma (ancora) la materia »

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Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54

Canne fumarie, prevenire tutti i fattori di rischio: la corretta installazione »

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Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

Bretella fra A4 e Brebemi: progetto da 50 milioni da realizzare in un anno »

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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798

Abitare una smart house per uno scambio di “idee” con finestre e colori

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Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi

Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro

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Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 562 » 577

Indici Lavori pubblici

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Tecnica Urbanistica

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Ance informa

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Qualifichiamo solide realtà

Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca potremo fare grandi cose.

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737 542


CONVEGNO IN VIA FOSCOLO SUGLI SCENARI DI OGGI CHE POSSONO INCIDERE SUL FUTURO DELL’EDILIZIA

RIQUALIFICARE SPAZI URBANI E RISPARMIARE SUOLO SI PUÒ: MA SOLO CON UN FISCO AMICO

Costruire le città riqualificando gli spazi urbani, promuovendo investimenti e alleggerendo la fiscalità. Si tratta di un equilibrio difficile tra sostenibilità e lavoro, l’unico in grado di ridare slancio al trainante comparto dell’edilizia. L’impegno e il pressing dei costruttori c’è, come ha dimostrato il convegno a più voci organizzato nei giorni scorsi dal Collegio di Brescia.

Il Tavolo dei relatori con, da sinistra: Tonino Fornari, Stefano Kuhn, Michela Tiboni, Giuliano Campana, Tiziano Pavoni (seduto), Isidoro Trovato, Roberto Laffi, Renato Camodeca

Costruire le città riqualificando gli spazi urbani, limitando il consumo di suolo, promuovendo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, alleggerendo la fiscalità e aprendo nuovi scenari che parlano, finalmente, di risparmio energetico e di antisismico. Si tratta di un equilibrio difficile tra sostenibilità e lavoro, l’unico in grado di ridare slancio ad un settore, quello dell’edilizia, che vive da tempo una forte crisi, ma che più di altri può contribuire alla transizione verso la ripresa dell’economia. Certo le strategie per risalire faticano a decollare. 543

Ma questo non sminuisce impegno e pressing dei costruttori che nella sede del Collegio hanno dibattuto proprio di questo, chiamando al contributo Comune, Regione, Università e istituti di credito. «Non possiamo continuare a lavorare in questo modo - è stato lo sfogo di Tiziano Pavoni, presidente di Ance Brescia, durante il convegno «Settore edile: obiettivo pietra angolare» -. Non ci può essere ripresa economica se non riparte il mondo delle costruzioni. Ma, nonostante sia un assunto generale, rimaniamo schiacciati da troppa burocrazia». Ancora


IL MERCATO RICHIEDE SEMPRE PIÙ NUOVE ABILITÀ DA PARTE DELLA MANO D’OPERA OCCUPATA

Tiziano Pavoni

Giuliano Campana

Roberto Laffi

più accalorati i toni usati dal vicepresidente nazionale dell’Ance, Giuliano Campana, il quale non ha esitato a puntare il dito contro «una politica che si dimentica dell’edilizia. L’alleggerimento della leva fiscale è lo strumento principale per rilanciare il settore ha specificato senza mezzi termini -. Se non si cambiano alcune cose, smettendo ad esempio di dire che il subappalto è la causa di tutte le corruzioni, è normale, anche se sbagliato, che alcuni imprenditori cerchino scappatoie». Nei tempi del consumo di suolo zero, il mercato richiede specializzazioni diverse nella mano d’opera occupata, diversificazione nella produzione di materiali e di tecnologie, nuove figure nella progettazione e conduzione del cantiere. È una trasformazione che richiede alle imprese uno sforzo notevole per cambiare visioni strategiche e politiche aziendali: non più il suolo ma l’edificato come fonte prima della produzione, l’edificato da rendere sostenibile, l’edificato da sostituire. Ma intervenire su parti della città esistente richiede anche convergenza tra obiettivi e strumenti, tra visioni e regole del gioco. Bisogna condividere il principio che densificare è l’unica vera strada per ridurre il consumo di suolo, una strada che oggi non pare così chiaramente individuata nell’insieme dei soggetti coinvolti a vario titolo. La terapia della rigenerazione può funzionare in Italia proprio perché sono notevoli i cambiamenti già avvenuti. In questi anni difficili il settore non si è infatti solo ridimensionato ma ha anche spostato il proprio baricentro verso il recupero, che 544

Michela Tiboni

Stefano Kuhn

Tonino Fornari


STEFANO KUHN (BANCO DI BRESCIA): “SIAMO PIÙ SELETTIVI, MA MOLTO ATTENTI ALLE IMPRESE CHE INNOVANO”

oggi rappresenta circa il 70% del Il presidente del Collegio Tiziano Pavoni avverte: mercato complessivo. Nel 2015 “Non ci può essere ripresa economica se non riparte gli investimenti in manutenzione straordinaria residenziale sono il mondo delle costruzioni” giunti a rappresentare il 36,3% degli investimenti in costruzioni (nel 2007 era il 20%). Di contro il comparto della nuova edilizia abitativa risulta essere il più colpito dalla crisi con una flessione del 61% tra il 2008 e il 2015. Una sfida per il mondo delle costruzioni che la politica, sia nazionale che locale, deve sostenere. La direzione presa verso un minore consumo di suolo favorisce inevitabilmente interventi su strutture già esistenti. «In Lombardia il 15% della superficie (875 mila ettari), è urbanizzato o urbanizzabile - ha precisato il direttore generale dell’Assessorato regionale al Territorio Roberto Laffi -. Noi abbiamo agito normativamente per limitare l’utilizzo, in attesa della legge All’iniziativa del Collegio hanno risposto numerosi iscritti nazionale, ma tutti quanti devono fare la loro parte». chiaro il tema del reciproco sforzo ridotti molto meno che altrove, del A doversi fare carico di alcu- degli attori coinvolti, per sottrarre -7,6% tra il 2010 e il 2016 contro ne situazioni spinose è, per l’asses- alla crisi il settore edile, strategico il -16.6% del livello nazionale - ha sore all’Urbanistica della Loggia per l’economia. Anche Renato esordito il direttore generale di Ubi Michela Tiboni, «anche il Pirel- Camodeca, docente all’Università Banco di Brescia, Stefano Kuhn -. lone, che ha affidato ai Comuni il Statale di Brescia, ha rimarcato Siamo diventati più selettivi, compito di conma siamo anche cedere le autorizIl vicepresidente nazionale dell’Ance, Giuliano Campana, molto attenti alle zazioni sismiche imprese che innoha puntato il dito contro per le strutture, vano». «Lo sce“una politica che si dimentica dell’edilizia” mettendo in ginario è cambiato nocchio gli sporper tutti -gli ha telli dell’edilizia -ha sottolineato-. «l’importanza per le imprese di fatto eco il direttore generale di Siamo lenti nel dare risposta alle ri- proporsi agli istituti creditizi nel Banca Valsabbina Tonino Fornari-, chieste che arrivano dalle imprese migliore dei modi, soprattutto in ma la banca è sempre pronta a ma, per uscire da questa impasse, un sistema “bancacentrico” come dare delle risposte. Chiediamo di c’è bisogno di un impegno con- quello italiano». più alle imprese perché di più ci diviso». Un invito sposato anche dagli viene richiesto dal mercato e dal Durante il convegno, modera- esponenti del mondo del credito. contesto globale». to dal giornalista del Corriere della «A Brescia gli impieghi bancari Sera Isidoro Trovato, è emerso relativi alle costruzioni si sono 545


L’ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROF. RENATO CAMODECA FA IL PUNTO SULLO STATO DELL’EDILIZIA

LUCI E OMBRE SUL COMPARTO: PRUDENZA NEGLI INVESTIMENTI MA I RICAVI SONO IN AUMENTO

Il Rapporto economico finanziario, redatto dal prof. Renato Camodeca, Dottore Commercialista e Professore Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia che trovate allegato alla rivista, fotografa il periodo 2011-2015, analizzando le condizioni di equilibrio reddituale, finanziario e patrimoniale delle imprese associate al Collegio Costruttori ANCE Brescia.

Una fotografia delle con- Studi di Brescia. In un contesto dizioni di equilibrio reddituale, dove si comincia a guardare con finanziario e patrimoniale delle più ottimismo al domani, gli inimprese edili, rette in forma di dicatori parlano comunque di una società di capitali e situazione non priva associate ad Ance Bredi criticità. Partiamo Le fonti di scia per il periodo che dunque dall’analisi di finanziamento va dal 2011 al 2015. fattori quali impieghi dipendono al 73% È questo il senso del (ovvero le attività) Rapporto economico e fonti (passività e dal sistema del finanziario, redatto dal patrimonio netto). Ad credito prof. Renato Camoesempio, nel periodo deca, Dottore Compreso in consideramercialista e Professore Associato zione l’ammontare del capitale di Economia Aziendale presso investito risulta ridotto del 28%: il Dipartimento di Economia e dai 2.333 milioni di euro del 2011 Management dell’Università degli si passa infatti ai 1.688 milioni del 546


OVVIAMENTE I DATI POSITIVI SONO ANCORA DA CONSIDERARE CON PRUDENZA ED IN ATTESA DI CONSOLIDAMENTO SUL MERCATO

2015. La dinamica decrescente del 2015 mostra il medesimo andamento dell’anno precedente, con un calo dell’8%. Questo trend negativo riscontrato nel quinquennio in questione va fatto risalire alla contrazione del capitale circolante. Più stabile è invece la dinamica del capitale fisso, calato in cinque anni del 13%, a fronte però di un aumento della propria incidenza sul totale del capitale investito. Nello specifico, se nel 2011 il capitale circolante pesava per il 70% e il capitale fisso per il 30%, nel 2015 il circolante ammonta al 63,7% del capitale investito, mentre il capitale immobilizzato pesa per il restante 36,3%. Sempre nel periodo 2011-2015 i crediti sono diminuiti di oltre 300 milioni di euro, le rimanenze di merci di oltre 260 milioni. In salita, invece, le liquidità immediate: se nel 2011 erano pari a 52, nel 2015 sono arrivate a 67 milioni. Analizzando ora il capitale fisso, risulta crescente il trend delle immobilizzazioni tecniche (da 469 a 484 milioni di euro), mentre è negativo l’andamento delle immobilizzazioni finanziarie (da 232 a 129 milioni di euro). Adesso rivolgiamo la nostra attenzione alle fonti di finanziamento. Coerentemente con quanto avviene anche a livello nazionale, c’è una netta prevalenza dei mezzi di terzi (73% del totale delle fonti), acme di una situazione di strutturale sottocapitalizzazione. In particolare, nel 2015 l’incidenza dei mezzi di terzi è passata dal 68,5% al 69,4% del totale delle fonti. Il tutto nonostante una decrescita in valore assoluto di 100 milioni di euro. Soffermandoci invece sulle imprese edili bresciane, nel

molto inferiore rispetto agli anni 2011, 2012, 2013. Cresce anche il fatturato, ma i valori di qualche anno fa restano lontani. Da segnalare infine un aumento dei volumi di vendita anche derivante dallo smobilizzo del magazzino. Entrando più nello specifico, su un totale di 172 imprese, solo 21 hanno fatto registrare un valore della produzione superiore a 10 milioni di euro; tra queste, solo 4 hanno superato quota 50 milioni di euro. Le prime 21 imprese sviluppano un valore della produzione che rappresenta il 57% di quello complessivo. Dati che confermano come prevalgano le imprese di minore dimensione. Il Prof. Renato Camodeca Sul fronte dei costi operativi, quinquennio preso in esame dal nel 2015, l’aumento è inferiore ai Rapporto le passività correnti si ricavi: ne consegue che il valore sono ridotte del 35%, passando aggiunto tocca i 285 milioni, dai 1.206 milioni del 2011 ai 786 ovvero il 25,57% del valore della milioni del 2015. Meno evidente la produzione, percentuale mai ragvariazione delle passività consoli- giunta nel quinquennio. Il 2015 è date, la cui incidenza percentuale quindi l’anno migliore a livello di sul totale delle fonti passa dal 24% marginalità operativa. Non è tutto: al 22,8%, con i 560 milioni del sempre nel 2015 il margine ope2011 che diventano 385 milioni nel rativo sul valore della 2015 (-31%). Il tutto in produzione arriva a una tendenza a ridurre 84,2 milioni, inferiori Rispetto al l’indebitamento. solo ai 109,5 milioni Parliamo adesso periodo precedente del primo esercizio il fatturato è di redditività: i dati indagato. in crescita 2015 rivelano un’inPassiamo a condel 7 per cento versione di tendenza siderazioni più generanel fatturato rispetto li: nel 2015 il fatturato al triennio precedente. è cresciuto rispetto al Se dal 2012 al 2014 la variazione 2014, pur con valori più bassi riannuale dei ricavi di vendita era spetto al triennio 2011-2012-2013. stata sempre negativa, nell’ultimo Ciò dimostra una lieve inversione anno si è registrata una crescita del di tendenza che, se dovesse verifi7% rispetto al 2014. Un risultato carsi anche in futuro, potrebbe far positivo, ma che non cancella il intravedere un ritorno alla crescita. fatto che il livello assoluto del Certo, i volumi di attività restano fatturato (1.214 milioni di euro) si inferiori rispetto ai primi anni del mantiene nel 2015 a una quota di quinquennio, ma qualche segnale 547


REDDITIVITÀ: GLI INDICATORI LASCIANO FINALMENTE PRESAGIRE IL POSSIBILE RILANCIO DEL COMPARTO

che fa presagire una ripresa c’è. Sempre nel 2015 il comparto ha toccato livelli unici di marginalità operativa, con riduzione dei costi e traduzione in reddito dell’aumento dei ricavi. Certo, il comparto è ancora in perdita, ma il dato negativo dell’ultimo anno è il minore registrato nel lustro indagato. Quindi, a livello di redditività, si registrano importanti passi in avanti. Tutto ciò non si è però tradotto in benefici a livello di liquidità che, anzi, è peggiorata. Risultano ridotti i flussi di cassa, con l’aumento conseguente della posizione

finanziaria netta a livello aggregato. È cresciuto quindi il livello di dipendenza da terze economie. Scendendo più nei particolari, a livello di struttura patrimoniale e finanziaria, negli ultimi tre anni si evidenzia un deciso miglioramento della capitalizzazione delle imprese. Sul fronte redditività, molto buono è stato il 2015, specie su quella operativa, risultata la migliore degli ultimi 7 anni. Era dal 2008 che non si registrava una performance del genere. Buoni livelli anche per la redditività netta.

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA DELLE IMPRESE EDILI BRESCIANE

2011 - 2015


PARTECIPATO INCONTRO AL COLLEGIO IN VISTA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO

TERRE E ROCCE DA SCAVO: UN DECRETO DEL GOVERNO RIFORMA (ANCORA) LA MATERIA

Marcello Cruciani dell’ANCE - Enrico Massardi - Primo Ider, vicepresidente del Collegio

La corretta gestione dei materiali da scavo è certamente un argomento che suscita interesse fra le imprese associate ad ANCE Brescia. Lo si è visto anche in occasione della riunione organizzata presso la sede dell’Associazione lo scorso 13 ottobre alla quale hanno partecipato numerosi imprenditori e tecnici. Ad illustrare le novità contenute nella bozza di decreto, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso luglio, è stato chiamato il dott. Marcello Cruciani, direttore della Direzione Legislazione Mercato Privato dell’ANCE ed esperto in materia ambientale.

Il dott. Cruciani ha seguito ne dal relatore la dice però lunga su personalmente l’iter del nuovo quella che è la situazione attuale. provvedimento che, ricordiamolo, “La storia infinita. Terre e rocce non è ancora stato pubblicato in da scavo: si cambia ancora!” rapGazzetta Ufficiale, ma che dovreb- presenta infatti, in estrema sintesi, be entrare in vigore in quello che è accaduto tempi molto stretti. in questi ultimi ultimi Le imprese sono Il decreto, seconanni a livello legislapreoccupate do le intenzioni del tivo. Qualche numero dall’aumento dei per spiegarci meglio: Governo, dovrebbe, tempi e dei costi riordinare la framdal 2000 la normativa mentata normativa legati al riutilizzo sulla gestione degli che oggi disciplina la scavi ha subito numedegli scavi gestione delle terre e rosissime modifiche; rocce da scavo sia dei il dott. Cruciani ne ha piccoli cantieri che delle grandi contate diciotto e, come ha sottoopere. lineato nel corso della relazione, la Il titolo dato alla presentazio- cosa dovrebbe far riflettere. 549


NEL NUOVO DECRETO VENGONO INTRODOTTE NORME CHE PENALIZZANO IL RIUTILIZZO DEGLI SCAVI DI MODESTA ENTITÀ

Si è arrivati addirittura, nell’anno 2013, all’approvazione di due norme diverse che disciplinavano la stessa materia. Ora le regole stanno per essere riscritte nuovamente e la cosa preoccupa non poco gli operatori. La preoccupazione nasce, in particolare, dalle modifiche che verranno introdotte in tema di piccoli scavi che, oggi, trovano una regolamentazione particolarmete semplificata e snella. Le principali negatività del nuovo testo di legge riguardano principalmente i tempi - che si allungano - e i costi legati al riutilizzo - che si incrementano essendo previste per legge analisi più approfondite e su un maggior numero di campioni. Per quanto attiene ai tempi, oggi un’impresa che volesse riutilizzare il materiale da scavo, deve semplicemente inviare una comunicazione per posta certificata all’ARPA competente dopo di che può iniziare lo scavo e riutilizzare il materiale nei siti o nei procesi indicati. Con la nuova normativa viene introdotto un preavviso, ovvero lo scavo potrà iniziare soltanto dopo 15 giorni dalla data dell’invio della comunicazione ai soggetti competernti (ARPA, comune ecc.). L’incremento dei costi delle analisi di laboratorio preoccupa le imprese soprattutto perché tali spese difficilmente potranno essere coperte nei lavori di più modesta entità. Questa situazione, contro ogni logica sia ambientale che economica, obbligherà di fatto a smaltire come rifiuti tutti quei materiali da scavo che avrebbero potuto tranquillamente essere riutilizzati senza danno per l’ambiente.

La sala gremita dimostra l’impellente necessità delle imprese di capire quali siano le novità normative in materia

Le altre novità che mettono in allarme il settore riguardano i nuovi adempimenti amministrativi che dovranno essere adottati, in particolare, quelli legati alla tracciabilità del materiale, che prevedono la compilazione di quattro documenti distinti per ogni viaggio e quelli legati all’impossibilità di modificare il piano di riutilizzo per un numero superiore a due.

Un aspetto positivo che si deve invece riconoscere al nuovo testo di legge riguarda la possibilità di presentare domande per il riutilizzo dei materiali abbandonati o giacenti nei cantieri. Questa procedura consentirà di sanare parecchie situazioni che si sono venute a creare anche a causa della crisi che ha colpito il settore in questi ultimi anni.

Il decreto del Governo incide su di una materia che può rappresentare costi aggiuntivi per le imprese

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LA CRONACA SI OCCUPA SPESSO DI INCENDI PROVOCATI DA SCARSA MANUTENZIONE O DA PROBLEMI TECNICI

CANNE FUMARIE, PREVENIRE TUTTI I FATTORI DI RISCHIO: LA CORRETTA INSTALLAZIONE

Con il ritorno della stagione fredda e la riaccensione dei sistemi di riscaldamento, si ha purtroppo anche il ritorno dei sempre più frequenti articoli di cronaca che trattano il problema degli incendi innescati dalle canne fumarie, ovvero quegli elementi costruttivi che servono al convogliamento dei fumi derivanti da una combustione dall’interno di un locale verso l’esterno. Cerchiamo di capire i motivi di tali inconvenienti esaminando i temi della manutenzione e della corretta installazione.

Incendio della fuliggine accumulata all’interno del camino

Bisogna subito sottolineare come gli incendi coinvolgano sia le canne fumarie “storiche” in laterizio poste in fabbricati datati, sia come le canne fumarie “moderne”, realizzate in materiali vari, ed ubicate in fabbricati sia recenti che storici ristrutturati. Conoscere le normative per la progettazione ed il relativo dimensionamento delle canne fumarie significa conoscerne le differenti possibilità di installazione, gli obblighi dello scarico fumi, la tipologia di impianto esistente e la tipologia di fabbricato in cui verrà 551

inserita. La disposizione normativa a cui fare riferimento in merito a questo argomento è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2008 ed alle relative norme d’installazione specifiche, in funzione al tipo di combustibile. Da tenere in considerazione è inoltre la Legge 90/2013, che stabilisce le nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013, ovvero che in tutte le tipologie di immobili vige l’obbligo


NON ELIMINARE LA FULIGGINE PUÒ CAUSARE VIOLENTE COMBUSTIONI IN GRADO DI RAGGIUNGERE I MILLE GRADI

di scaricare i fumi a tetto salvo particolari deroghe. Prima però di parlare delle cause scatenanti il problema incendi, è necessario sottolineare il fatto che le canne fumarie di nuova realizzazione devono possedere la dichiarazione di conformità. Ma tornando ad analizzare le complicazioni derivanti dallo scarico fumi, probabilmente l’elevato numero di incendi è dovuto soprattutto al ritorno in auge della combustione delle biomasse solide, anche se le ragioni scatenanti sono sostanzialmente tre. 1. INCENDIO DELLA FULIGGINE ALL’INTERNO DELLA CANNA FUMARIA Questo problema è dovuto ad una mancata manutenzione periodica degli elementi di scarico fumi, nonostante siano regolamentati ed obbligatori per legge. E’ bene precisare che vanno puliti sia se sono di vecchia costruzione sia se nuovi e deve essere sfatato il mito che le canne fumarie in acciaio siano autopulenti. Le canne fumarie vanno pulite ogni 30/40 quintali di legna bruciata ed al massimo ogni anno. Il motivo, stà nel fatto che utilizzando combustibile solido si ha la formazione di fuliggine, ovvero un sottoprodotto della combustione incompleta delle biomasse, la quale sottoforma di polvere sottile nera sale all’interno della canna fumaria di scarico e si deposita sulle pareti della stessa formando una sorta di rivestimento. Se non viene rimosso con adeguata frequenza, questo strato esposto alle alte temperature della canna fumaria, in combinazione con l’ossigeno proveniente dall’esterno, risulta essere altamente

Canna fumaria in acciaio con deposito di fuliggine

infiammabile e causa una violenta combustione che produce rapidamente molto calore portando le temperature fino a 1000°C. Arroventando le pareti stesse della canna fumaria, si ha la generazione di crepe che permettono quindi la fuoriuscita delle fiamme libere e la conseguente estensione dell’incendio ai materiali che si trovano in prossimità della canna fumaria stessa. 2. INCENDIO ESTERNO ALLA CANNA FUMARIA Questa causa è sostanzialmente un’inadeguatezza tecnica soprattutto presente nelle costruzioni di recente realizzazione, in quanto si utilizza poca o addirittura inesistente accuratezza nella soluzione dei punti critici di contatto tra il sistema canna fumaria e gli altri elementi costituenti l’edificio. Il problema sta infatti nella mancata coibentazione della canna 552

fumaria ed il mancato rispetto delle distanze minime degli elementi di fabbrica combustibili quali possono essere il legno, gli isolanti sintetici e qualsiasi altro materiale che surriscaldandosi per conduzione o irraggiamento può subire combustione. Un esempio molto rappresentativo è l’errore molto frequente di realizzare dei condotti fumari in acciaio inox privi di un’adeguata coibentazione passanti direttamente all’interno di tetti ventilati in legno. Se è pur vero che tale tipologia di camino garantisce un’ottima tenuta ai fumi e all’acqua di condensa, è altrettanto vero che l’acciaio presenta un’elevata conducibilità del calore, il quale trova una via preferenziale per la diffusione andando a compromettere i materiali immediatamente adiacenti ad esso causando l’incendio. Le distanze di sicurezza da


CRITICITÀ: IL NON CORRETTO ISOLAMENTO DEI PUNTI DI CONTATTO TRA IL SISTEMA E ALTRI ELEMENTI DELL’EDIFICIO

Canna fumaria in laterizio con deposito di fuliggine

materiali combustibili, che nel caso di sistema camino, è indicata nella designazione di prodotto dopo la lettera G/O la cui responsabilità è del fabbricante il sistema stesso. In alternativa (quando non indicata dal fabbricante del sistema) definita con il calcolo secondo UNI EN 15287, la cui responsabilità ricade sotto l’installatore che ha effettuato il calcolo. Nel caso in cui non sia indicata in nessuna delle precedenti modalità, occorre considerare la distanza minima di 500 mm. 3. INCENDIO DEL SISTEMA CAMINO In ultima analisi consideriamo la terza problematica che è motivo di sviluppo incendio. Tradizionalmente le canne fumarie erano realizzate in mattoni o pietra legati con malta. I grandi spessori e la bassa conducibilità dei materiali

erano una discreta garanzia contro la seconda problematica trattata nel presente articolo ed infatti i maggiori problemi insorgevano a causa della mancata pulizia. Le realizzazioni più recenti vedono invece l’utilizzo di tubazioni metalliche di vario genere, per lo più in acciaio inox oppure tubazioni in materiale refrattario, coibentate e inserite in “camicie” di materiale cementizio alleggerito con argilla espansa. La normativa tecnica suddivide quello che è generalmente chiamato CAMINO in tre parti specifiche, ovvero canale da fumo, canna fumaria e comignolo. Le normative UNI EN prevedono che ciascun camino sia dotato di una DESIGNAZIONE mediante codici, dove principalmente troviamo la classe di temperatura, la distanza da materiali combustibili e la prova ad incendio da fulig-

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gine. L’errore principale derivato quindi da tutto ciò, può essere sia di tipo esecutivo a monte, ovvero installare un camino con classe di temperatura inferiore alla temperatura nominale effettiva dei fumi per i quali verrà utilizzato, oppure un errore a valle dovuto all’errato ma purtroppo molto ricorrente riutilizzo di un camino esistente che in precedenza era stato progettato per altri usi. Un esempio ecclatante ma riscontrato molto frequentemente, sta nell’installazione di una stufa a legna o pellet collegata un camino con T160, ovvero utilizzabile per temperature fumi fino a 160°C adatto per caldaie a gas, che invece viene quindi sfruttato per temperature dei fumi ben superiori. Logica conseguenza di ciò può solamente essere la fusione dei materiali del camino stesso e la successiva combustione generante la propagazione della fiamma libera. Possiamo quindi concludere che la scelta e la corretta installazione dei camini risultano essere aspetti fondamentali benché talvolta sottovalutati ai fini della prevenzione incendi. Ma non solo, ovvero anche durante il normale ciclo di vita ed impiego degli elementi “camino” l’utilizzatore è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti a soggetti abilitati e non improvvisare soluzioni di ripiego che possono provocare danni e ripercussioni pesanti sugli edifici e sui loro occupanti. Davide Diotti (ingegnere Eseb)


LA CRONACA SI OCCUPA SPESSO DI INCENDI PROVOCATI DA SCARSA MANUTENZIONE O DA PROBLEMI TECNICI

BRETELLA FRA A4 E BREBEMI: PROGETTO DA 50 MILIONI DA REALIZZARE IN UN ANNO

L’obiettivo è che il raccordo arrivi in tempo per il 23 luglio del prossimo anno, data del terzo compleanno della Direttissima BresciaMilano, mettendo così la ciliegina su un cammino complesso, che ha anche richiesto il riequilibrio del piano economico della concessione, intervento basato sui seguenti capisaldi: il prolungamento della concessione stessa fino a 25 anni e mezzo (la scadenza è così fissata al 2039); il valore di subentro che è di 1.205 milioni; un contributo

Sono giorni decisivi, forse potrebbe trattarsi addirittura di ore, ma il raccordo tra l’A4 e la Brebemi dovrebbe diventare realtà. Parliamo di un progetto da 50 milioni di euro che, qualora - come si spera - i cantieri dovessero iniziare entro quest’anno, vedrà la luce nel 2017, garantendo così l’interconnessione tra le due autostrade.

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pubblico pari a 320 milioni di euro, ovvero 20 all’anno, garantiti dal Governo (260 milioni) e dalla Regione Lombardia (60 milioni). Il progetto del collegamento diretto tra Brebemi e A4 - che si concretizzerà all’altezza di Castegnato - è stato approvato dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) nel maggio scorso. Laddove la Brescia-Bergamo-Milano si incrocia (passandovi sotto) con la A4 verranno realizzati


IL PIANO DI INTERVENTO È STATO APPROVATO DAL CIPE E SI CONCRETIZZA ALL’ALTEZZA DI CASTEGNATO

un nuovo casello e delle rampe di accesso. Inoltre, il tratto lungo 6 chilometri tra Tangenziale sud e Sp 19 verrà “raddoppiato”. Come detto, parliamo di un investimento di almeno 50 milioni di euro, che avrebbe però ricadute decisamente positive sui volumi di traffico della Direttissima. Volumi che, nel 2016 (dati fino a giugno) parlavano di 16.211 veicoli di media al giorno. Con il raccordo si punta ad accrescere il traffico di almeno 10mila unità al giorno, con l’idea di arrivare - nel 2018 - a 38mila veicoli giornalieri.

Oltre alla strada, l’altra partita riguarda e stazioni di rifornimento, un servizio importante e strategico per un’arteria autostradale. Quando il raccordo aprirà al traffico saranno allestite due

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aree di servizio, entrambe nella Bergamasca, ovvero Adda Nord e Adda Sud. Tutto quindi sembra indirizzato per il verso giusto. Se il percorso non subirà intoppi di sorta, nel 2017 A4 e Brebemi potranno finalmente essere interconnesse, aprendo agli automobilisti un più ampio lotto di possibilità, consentendo di scegliere la “strategia” più comoda da e verso la capitale della regione Lombardia.


IL CALORE DI UN FRULLATORE PUÒ ALIMENTARE UNO SMARTPHONE E I SERRAMENTI CHIUDERSI SE L’ARIA È INQUINATA

ABITARE UNA SMART HOUSE PER UNO SCAMBIO DI “IDEE” CON FINESTRE E COLORI Abitare in una casa domotica, che dia l’opportunità di controllare tutti gli strumenti in modo automatico, è il grande desiderio degli amanti della tecnologia. Abitare in una casa sostenibile allo stesso tempo, rappresenta la massima aspirazione per chi tiene non solo alla qualità della vita ma anche alla tutela dell’ecosistema. Abitare in una casa intelligente ed efficiente vuol dire sposare al meglio le necessità innovative di una società sempre più demanding, anche tra le proprie mura di casa. Ecco perché in Svezia, sulla scorta delle esigenze di milioni di cittadini del mondo, è nata Space 10, la smart house del futuro (in mostra a Copenaghen), che sintetizza il punto di vista moderno dell’abitare. Sono 1000 i metri quadrati dove i visitatori possono iniziare a familiarizzare con le tecnologie che saranno protagoniste nel futuro prossimo-venturo delle nostre case. L’innovazione, all’interno della smart home abbraccia anche elementi naturali come il

La casa smart è governabile con uno smartphone

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UN SENSORE AVVISA SE CHI È SOTTO LA DOCCIA CONSUMA E SPRECA TROPPA ACQUA

legno e la paglia, che trovano collocazione all’interno di allestimenti audaci e visionari, così come dovranno essere gli anni a venire in tema di ricerca e sviluppo. Le caratteristiche di Space 10 partono dall’utilità di un sensore in grado di avvisare quando si sta utilizzando troppo tempo per farsi la doccia. Oppure un sistema che utilizza il calore prodotto dagli elettrodomestici per alimentare e ricaricare la batteria del cellulare. Queste sono alcune delle funzionalità presenti nella smart house Space 10. Ma c’è di più. Tra le decine di funzionalità, sta riscontrando grande successo la smart window, la finestra in grado di chiudersi automaticamente quando l’aria esterna è troppo inquinata. Ogni innovazione è pensata con uno slancio nel mondo del futuro, con l’obiettivo di migliorare la vita di chi ci abiterà tutelando, allo stesso tempo, l’ambiente grazie ad una riduzione consistente dei consumi e, soprattutto, degli sprechi. La casa di Bill Gates, invece, situata sulle rive del lago Washington, vicino a Seattle, è l’esempio principe di quanto si può fare oggi. Fermo restando il costo astronomico che il magnate ha sborsato per realizzarla. Sono stati spesi circa cento milioni di dollari e rappresenta forse l’esempio più avanzato di casa intelligente dei nostri giorni. Ad ogni ospite della casa viene fornita una speciale chiave elettronica che comunica costantemente la sua posizione al sistema. In questo modo è possibile che ogni ambiente reagisca alla presenza dei suoi occupanti cercando quasi di anticipare i loro desideri

La casa smart rappresenta una frontiera commerciale di una richiesta che sarà presto parte integrante della domanda

ed esigenze: luci e temperatura computer può creare una miscela vengono regolate in modo da ri- di stili diversi che incontri i gusti creare un ambiente familiare e con- di tutti; viene cioè memorizzato fortevole; il sistema è in grado di un particolare «profilo utente» per memorizzare le scelte fatte da ogni ogni ospite che permette al sistema ospite durante la sua permanenza di autoregolarsi al suo passaggio. in una stanza, tramite placchette La casa è inoltre dotata di sensibili posizionate opportuna- una saletta per le proiezioni dove mente oppure grazie a un teleco- una ventina di persone possono mando, e di reimusufruire di uno postarle quando, schermo tv ad alta dopo un periodo di definizione. I paOgni innovazione è assenza, vi ritorpensata con uno slancio vimenti ed il viale na. Schermi fissati nel futuro per migliorare la di accesso sono alle pareti, inoltre, riscaldati in modo vita di chi ci abiterà propongono vari da assicurare il tipi di decorazioni massimo comfort o paesaggi e l’imall’interno ed evipianto audio può diffondere la tare la formazione di ghiaccio musica preferita. durante l’inverno. Nessuna preL’impianto di comunicazione occupazione poi di dover spalare è altrettanto sofisticato: le chia- dopo una nevicata. Tutto questo è mate in arrivo vengono inoltrate reso possibile da una rete di chiautomaticamente al telefono che lometri di cavi che interconnette si trova nelle immediate vicinanze tra loro alcuni server (Windows del destinatario. ovviamente), parecchi pc con le Se due o più persone si ri- relative periferiche, e i sistemi di uniscono nella stessa stanza il comunicazione. 557


L’IPER-CASA DI BILL GATES MEMORIZZA I GUSTI DEGLI OSPITI E LI DECLINA IN MUSICA E COLORI

La casa di Bill Gates rappresenta la massima espressione della domotizzazione di un edificio

Maggiori dettagli sulla casa di Bill Gates sono ovviamente tenuti segreti, in particolare ciò che riguarda i sistemi di sicurezza. Senza cercare di immaginare abitazioni di siffatta tecnologia, anche in Italia si costruiscono e consolidano opere edilizie con tecniche e materiali che garantiscono un’ottima resistenza strutturale, oltre ai trattamenti nanotecnologici, termoriflettenti e autopulenti che consentono di mantenere freschi gli spazi interni ed esterni. Si possono installare sistemi di ventilazione che consentono di proteggere persone e cose migliorando il benessere in ambito lavorativo.

Insomma, la casa italiana diventa sempre più smart stanza dopo stanza. A cominciare dal dispositivo dotato di sensori che, inserito sotto il materasso, raccoglie dati sulla qualità del sonno e stabilisce qual è il miglior momento per alzarsi. Comunica con gli altri oggetti connessi in casa e può modificare la temperatura dell’abitazione in base ai dati registrati durante il sonno, spegnere un’eventuale tv dimenticata accesa o molto altro ancora. Già sono disponibili condizionatori con connessione senza fili e controllo vocale; umidificatori che eliminano il 99% dei batteri; lavatrici e asciugatrici che intera558

giscono senza la mano dell’uomo e la prima macchina per caffè automatica e interattiva che offre una varietà di 18 bevande da preparare direttamente tramite l’applicazione sul tablet o smartphone. È ovvio che una smart house per diventare tale in modo completo deve essere progettata e costruita come tale, quindi agli architetti e ai costruttori viene delegato il compito di predisporre, su richiesta del committente, quanto necessario per realizzare una casa domotizzata. Wilda Nervi


Seminari Tecnici del Sabato

3

Dicembre

dalle ore 9 alle ore 13

NUOVE TECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI PRINCIPALI VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI IN PRESENZA DI UN TERREMOTO MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO NUOVE TECNICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO NUOVE TECNICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA. Relatore: Prof. Giovanni A. Plizzari Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni Direttore del Dipartimento DICATAM dell’Università di Brescia

Si ricorda che al termine dei seminari verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori per l`aggiornamento quinquennale dei coordinatori per la sicurezza secondo il Dlgs 81/2008 e per l`aggiornamento di R.S.P.P. ed A.S.P.P. come disposto dall`Art. 32 c.6 D.Lgs. 81/08 e dal Provvedimento conferenza Stato-Regioni 26/01/2006 n. 2407. Si precisa che il seminario non è riconosciuto ai fini dell`aggiornamento per R.S.P.P. Datori di Lavoro.

Auditorium Ente Sistema Edilizia Brescia Via Garzetta, 51 - Brescia

iscrizioni on line su:

www.eseb.it


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO

TRIBUTI - Manovra 2017 - le misure del “Decreto fiscale” pag. 577

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria termini di presentazione delle domande per maltempo - modifica alla disciplina decreto legislativo n. 185/2016

pag. 562

- Ministero del Lavoro - Durc on line rilascio del documento da parte delle Casse Edili - circolare n. 33/2016

pag. 562

- Ministero del Lavoro - comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego nuovi standard tecnici - nota n. 5109/2016 - Ministero del Lavoro- d.lgs. n. 148/2015 modifiche introdotte dal d.lgs. n. 185/2016 in materia di contratti di solidarietà e Cigs circolare n. 31/2016 - Inps - contributo di licenziamento modalità di recupero del contributo pagato nel 2016 - messaggio n. 4269/2016

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

pag. 562

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- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di settembre 2016 pag. 565

- Credito d’imposta per la rimozione dell’amianto dai fabbricati e capannoni delle imprese attivazione della piattaforma informatica per la richiesta dei contributi e guida pag. 578 - Guida Ance sul risparmio energetico dei condomini - la disciplina delle cd.”fasce deboli

pag. 580

- Acquisto, a titolo oneroso, da parte del Comune di aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP) imposta di registro e ipo-catastali

pag. 580

- Nuova rateizzazione dei debiti fiscali

pag. 581

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 582

- Tfr - Legge 297/82

pag. 582

- Indice Istat del costo della vita

pag. 582

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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LAVORI PUBBLICI

- Applicazione dei diversi sistemi per la determinazione della soglia di anomalia - esempi pag. 583

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

URBANISTICA

- Regolamento edilizio unico definiti modalità e tempi

pag. 591

- Responsabilità solidale tra impresa e direttore lavori

pag. 591

- Offerta economicamente più vantaggiosa - linee guida Anac n. 2 di carattere non vincolante pag. 586

- Permesso di costruire: il comproprietario non è legittimato a presentare la domanda

pag. 591

- Le semplificazioni negli appalti di estrema urgenza sono possibili per rischio idrogeologico, adeguamento antisismico e messa in sicurezza scuole pag. 587

ANCE INFORMA pag. 592

- Linee guida Anac n. 1 sull’affidamento dei servizi di progettazione e validazione

pag. 584

- L’Anac ribadisce il divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario

pag. 589

- Trasferimenti d’azienda finalizzati alla qualificazione Soa di una nuova impresa necessità di adeguata consulenza

pag. 589

TECNICA

- Bim - in fase di inchiesta pubblica la norma Uni pag. 590

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LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIATERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER MALTEMPO MODIFICA ALLA DISCIPLINA - DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2016 Con il Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, è stato modificato, tra l’altro, il termine per la presentazione delle domande di Cassa integrazione Guadagni (CIGO) per maltempo. Per effetto della modifica normativa, le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La nuova disciplina è in vigore dall’8 ottobre scorso. La positiva ricaduta della nuova formulazione normativa, fortemente voluta dall’ANCE, è del tutto evidente per le imprese edili, interessate da una riduzione o sospensione dell’attività per le situazioni meteorologiche: con il nuovo termine, infatti, più ampio rispetto al precedente, si potranno raggruppare, laddove fosse necessario, più eventi nella stessa istanza, allegando una sola relazione tecnica dettagliata, corredata dei relativi bollettini meteo. Il Servizio Sindacale del Collegio Costruttori resta ovviamente a disposizione per la necessaria assistenza e, in particolare, per la predisposizione della relazione tecnica dettagliata nonché per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario.

MINISTERO DEL LAVORO DURC ON LINE - RILASCIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLE CASSE EDILI CIRCOLARE N. 33/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate al DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line dal Decreto correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 dello scorso 19 ottobre 2016. Con riguardo all’art. 2 del decreto, il Dicastero ha sottolineato l’estensione della “verifica della regolarità contributiva” da parte delle Casse Edili nei confronti non solo delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia, come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”. Viene quindi ribadita l’obbligatorietà di iscrizione in Cassa Edile per le aziende che applicano il Ccnl dell’edilizia, nonché in caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”. E, pertanto, prosegue il Dicastero, l’intervento della Cassa Edile nel rilascio del Durc sussiste anche qualora non vi sia la corrispondenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e l’effettiva applicazione del Ccnl. A tal proposito, si segnala che gli istituti (Inps, Inail e Casse Edili) stanno operan-

do i necessari adeguamenti operativi per mettere a punto le modalità informatiche di attuazione della norma. Le modifiche apportate all’art. 5, invece, spiega il Ministero del Lavoro, sono volte ad estendere la regolarità contributiva già riconosciuta in determinati casi (fallimento e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività aziendale), anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria per il risanamento delle grandi imprese. A tal fine, la regolarità contributiva sarà riconosciuta purché gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (liquidazione coatta amministrativa) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e non necessita più l’insinuazione al passivo degli Enti. La regolarità, pertanto, è sempre preordinata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che, altrimenti, sarebbe vanificata, stante l’impossibilità di ottenere un Durc regolare per la situazione di crisi dell’impresa.

MINISTERO DEL LAVOROCOMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO- NUOVI STANDARD TECNICI NOTA N. 5109/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 5109 del 16 settembre 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha comunicato un aggiornamento dello standard del flusso CO delle Comunicazioni Obbligatorie ai centri per l’impiego. La nota specifica gli aggiornamenti che interessano l’inserimento della nuova tipologia di trasformazione “Dp - Trasformazione da Contratto di Apprendistato a Contratto di Apprendistato Professionalizzante” tra quelle ammesse nel modulo UNISOMM. Si rammenta che i nuovi standard sono in vigore dal 30 settembre scorso e che tutta la documentazione utile è reperibile sul portale www.cliclavoro.gov.it nella sezione Adempimenti, aree “Comunicazioni obbligatorie” e “Area download”. Ministero del Lavoro Roma, 16 settembre 2016 nota n. 5109 Oggetto: comunicazione entrata in vigore

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LAVORO

nuovi standard tecnici CO, Cliclavoro e GG trasmissione aggiornamenti. Con riferimento alla nota n. 33/4666 dell’11/ 08/ 2016, si trasmette in allegato un aggiornamento dello standard del flusso CO. Nel nuovo standard è stata inserita la nuova tipologia di trasformazione “DP - TRASFORMAZIONE DA CONTRATIO DI APPRENDISTATO A CONTRATIO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE” tra quelle ammesse nel modulo UNISOMM. Nello specifico sono stati aggiornati: - il documento relativo ai controlli “ Rev.063CO- Allegato H- Controlli’; -il diario degli aggiornamenti “CO_Diario_degli_aggiornamenti_Settembre_2016’: Il pacchetto che si trasmette in allegato sostituisce integralmente la componente CO compresa nello standard “StandardTecnic2016_2_30092016_10082016” inviata con la nota precedentemente citata. Si ribadisce che, per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, gli standard entreranno in vigore il giorno 30 settembre 2016. Con successiva nota verranno comunicati gli orari e le modalità tecniche per la disponibilità del sistema di collaudo e la messa in esercizio.

MINISTERO DEL LAVORO D.LGS. N. 148/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 185/2016 IN MATERIA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E CIGS CIRCOLARE N. 31/2016 Si informa che con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, entrate in vigore l’8 ottobre scorso, che hanno modificato alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. Not. n 11/2015). In particolare, le modifiche oggetto della circolare in commento interessano l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di contratti di solidarietà espansivi, nonché l’art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria. Contratti di solidarietà ex art. 41 D.Lgs. 148/2015 In riferimento al primo istituto, si conferma,

attraverso l’individuazione di una particolare fattispecie di solidarietà espansiva, la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà detto difensivo, oggi divenuto una vera e propria causale di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), disciplinata dall’art. 21, co. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, in contratto di solidarietà espansiva. Tale trasformazione, che comporta la riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, potrà interessare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi oppure stipulati prima del 1° gennaio 2016 e, quindi, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi. Al personale a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro verrà riconosciuto dall’Inps un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, nonché un’integrazione, a carico del datore di lavoro, del suddetto trattamento, almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, ma ciò non esclude che ai lavoratori sia riconosciuta la contribuzione figurativa, così come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/2015. Tra le condizioni di validità della trasformazione, la circolare conferma che non può essere prevista una riduzione complessiva dell’orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario. Per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione sarà riconosciuto ai datori di lavoro un contributo, per i primi 12 mesi, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, che scenderà al 10% e al 5%, rispettivamente, per ciascuno dei 2 anni successivi. Se l’assunzione dovesse interessare lavoratori compresi tra i 15 ed i 29 anni di età, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà, per i primi 3 anni e comunque non oltre i 29 anni del lavoratore medesimo, quella prevista per gli apprendisti. Ad ogni modo, il contributo e le agevolazioni di cui sopra troveranno applicazione per il periodo compreso tra la data di trasformazione e la data di scadenza del contratto. Per quanto concerne la quota di accantonamento del TFR relativa alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà espansivo, il dicastero conferma che resta a carico dell’Inps, con la sola eccezione di quella relativa ai lavoratori licenziati (per

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motivo oggettivo o licenziamento collettivo): - entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale; - entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di straordinario di integrazione salariale, concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. La misura della contribuzione addizionale (9%, 12% e 15% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore), nel periodo compreso tra la trasformazione del contratto e la data di scadenza, sarà ridotta del 50% rispetto ai valori previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 148/2015. L’istante, utilizzando i moduli allegati alla circolare in oggetto, dovrà presentare telematicamente (attraverso il canale “Cigsonline” già attivato in occasione della presentazione della domanda originaria di solidarietà) una apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, a cui dovrà essere allegato il contratto collettivo di trasformazione in solidarietà espansiva e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione di orario. La comunicazione, che deve essere inviata anche alla DTL territorialmente competente e all’Inps, comporterà l’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà originario. Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) art. ex art. 25 D.Lgs. n. 148/2015 In relazione invece alle modifiche concernenti la Cassa integrazione guadagni straordinaria, recependo le criticità rilevate dall’Ance nelle opportune sedi istituzionali, è stata introdotta la disposizione che consente di effettuare le sospensioni o la riduzione di orario entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’Istanza di Cigs. A tal riguardo, ricorda il dicastero, la domanda di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica e per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In virtù di quanto sopra, per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dallo scorso 8 ottobre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016) la sospensione o riduzione di orario ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.


LAVORO

INPS - CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO MODALITÀ DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PAGATO NEL 2016 - MESSAGGIO N. 4269/2016 Si informa che l’Inps, con il messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito le istruzioni operative per il recupero del contributo eventualmente pagato dai datori di lavoro relativo ai licenziamenti intervenuti nel periodo dall’1/1/2016 al 26/2/2016. A tal proposito si rammenta che in riferimento all’esonero del versamento del c.d. “contributo di licenziamento” che, come noto, interessa il settore edile nei casi di completamento dell’attività e chiusura del cantiere - ex art. 2, co. 34 della L. n. 92/12 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 26 febbraio 2016 della conversione in legge del c.d. Decreto “Milleproroghe” (Legge 25/2/2016 n. 21) è stato confermato, anche per l’anno 2016, che le imprese edili non sono tenute al versamento del contributo di licenziamento quando l’interruzione del rapporto di lavoro é stata determinata dal completamento delle attività e chiusura del cantiere (cfr. Not. n. 3/2016). In particolare, per effetto della Decreto Legge citato, che ha previsto appunto la proroga dell’esonero per tutto l’anno 2016, l’Inps ha confermato che possono beneficiare della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare i licenziamenti nel suddetto periodo e cioè dall’1/1/2016 al 26/2/2016, ossia prima che l’art. 2-quater producesse i propri effetti dal 27 febbraio 2016. Per ciò che concerne la compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno valorizzare in “DenunciaIndividuale”, l’elemento “Cessazione”, indicando in “GiornoCessazione” il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento “TipoCessazione” i codici cessazione, già in uso, “1M” o “1N”. Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del messaggio Inps in commento, ossia 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.

Oggetto: Esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento, di cui all’art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, per l’anno 2016. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato. Esonero dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art.2 D.I. del 21 aprile 2011). PREMESSA Come noto, l’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 - 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL; - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Inps Roma, 24 ottobre 2016 Messaggio n. 4269

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1. Art. 2 co. 34, legge n. 92/2012 - anno 2016 La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all’art. 2-quater, ha modificato il testo dell’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituendo alle parole “Per il periodo 2013-2015” quelle “Per il periodo 2013-2016”: parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione, il medesimo comma ha previsto uno stanziamento, pari a 38 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per effetto di tale disposizione, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti dl lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, legge n. 92/2012, era continuato ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, co. 31 della medesima legge. Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 - 26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo


LAVORO

a quello di pubblicazione della legge n. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale interpretazione è suffragata sia dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, che ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell’esclusione dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all’anno 2016, sia dalla previsione di uno specifico finanziamento, per la copertura delle minori entrate che nell’anno 2016 deriveranno dalla proroga dell’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012. 2. Decreto Interministeriale MEF/MLPS del 21 aprile 2011. Risoluzione rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2 D.I. del 21 aprile 2011). Esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (interpello DGAI MLPS 12/2015). Con istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, FederUtility ha chiesto chiarimenti in ordine alla disciplina concernente la tutela occupazionale relativa al personale delle aziende di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione, recata dall’art. 2 del Decreto Interministeriale MEF/MLPS del 21 aprile 2011. In particolare la predetta Associazione ha chiesto se, in caso di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti e di quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto, il soggetto gestore uscente sia o meno tenuto al versamento del contributo di licenziamento ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha osservato come l’art. 2 del DI 21 aprile 2011 garantisca una concreta tutela occupazionale attraverso il passaggio diretto ed immediato del personale interessato dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati. In tale fattispecie - secondo il predetto Dicastero - verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale alle dipendenze del gestore subentrante, viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’ASpI (oggi NASpI) - cioè lo stato di disoccupazione involontaria - con conseguente esclusione dall’obbligo di versamento del c.d. contributo di licenziamento. Infatti l’art. 2, co. 31, fa sorgere in capo al

datore di lavoro l’obbligo di corrispondere il predetto contributo di licenziamento “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”. Le suddette causali vanno identificate negli eventi di disoccupazione involontaria, tenuto conto che l’ASpI (oggi NASpI) viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. art. 19, D.Lgs. n. 150/2015). Per le ragioni sopra richiamate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso nel senso che la risoluzione dei rapporti di lavoro disciplinata dall’art. 2 DI 21 aprile 2011, non determinano in capo al gestore uscente l’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (v. Interpello DGAI MLPS 12/2015). Per il recupero del contributo in argomento, eventualmente versato dai datori di lavoro, pur in relazione a risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi del ripetuto art. 2, DI 21 aprile 2011, si rimanda al punto 3.1 3. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens. Ai fini della corretta gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del contributo per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, di cui al punto 1, anche per l’anno 2016, i datori di lavoro interessati valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> i codici cessazione, già in uso, “1M” ovvero “1N”. Relativamente alla fattispecie di cui al punto 2, i datori di lavoro che abbiano risolto i rapporti di lavoro ai sensi dell’art.2 del D.I. 21.04.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> il

565

codice cessazione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “licenziamento per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011”. I datori di lavoro, che procederanno all’ assunzione ex art.2 D.I. 21.04.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Assunzione>, indicando in <GiornoAssunzione> il giorno dell’avvenuto inizio del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoAssunzione> il codice assunzione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “assunzione per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011”. 3.1. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens. Analoga procedura di regolarizzazione Uniemens, dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2 D.I. 21.04.2011.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di settembre 2016 è risultato pari a 100. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di settembre 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di settembre 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,011950


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

566

TOTALE

7,96 7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

567


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

568


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

35,08%

9,49%

29,86%

39,35%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI (2) 1,61% Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,70% - Straordinaria (5) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20%

9,19%(1) — — —

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

— 0,30% — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

31,58%

9,49%

29,36%

38,85%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

570


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

571


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

572


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

573


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

574


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

575

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


576

1,39

0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

1,47

0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

TOTALE

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,16

E) E1) F)

1,07 0,36

1,07 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,59

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015


TRIBUTI

MANOVRA 2017 - LE MISURE DEL “DECRETO FISCALE”

(DL 193/2016)

Soppressione di Equitalia, “rottamazione” dei ruoli affidati agli agenti entro il 2015, misure di contrasto all’evasione IVA e riapertura dei termini della procedura di “collaborazione volontaria” (cd. “voluntary disclosure”). Questi, in estrema sintesi, i principali contenuti del Decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, cd. “decreto fiscale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2016 ed in vigore da tale data, che, insieme al disegno di legge di Bilancio, fa parte della complessiva Manovra economico-finanziaria approvata dal Governo per il 2017. Soppressione di Equitalia e misure in tema di riscossione (artt.1, 2, 3) Dal 1° luglio 2017, viene previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, le cui funzioni vengono riattribuite all’Agenzia delle Entrate, mediante l’istituzione di un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” (art.1). Tale Ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentrerà nei rapporti attivi, passivi e processuali delle società di Equitalia ed assumerà la qualifica di “agente della riscossione”. L’istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse, ivi compreso il personale dipendente, provengono dalle società soppresse, attraverso un riassetto partecipativo che verrà interamente attribuito all’Agenzia delle Entrate (attualmente, Equitalia è partecipata per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e, per il 49% dall’INPS). L’Agenzia delle Entrate è legittimata ad utilizzare le banche dati e le informazioni utili all’esercizio delle nuove funzioni di riscossione (art.3). Inoltre, gli Enti locali che, sinora, si sono avvalsi dell’attività di riscossione di Equitalia potranno decidere, con propria delibera da adottare entro il 1° giugno 2017, di avvalersi del nuovo Ente “Agenzia delle EntrateRiscossione” per le medesime attività (art.2).

porta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 4 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio. La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, in base ad uno specifico modello, che verrà pubblicato sul sito internet di Equitalia entro l’8 novembre 2016 (ossia entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DL 193/2016). L’istanza dovrà, poi, essere presentata entro il 22 gennaio 2017 [1] ed entro il 22 aprile 2017 [2], l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza (in ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018). Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre - 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni. In ogni caso, il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (art.6) E’ ammessa la possibilità di definire in via agevolata, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. In particolare, la definizione agevolata com-

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Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a: ■ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ■ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna, ■ sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per queste, però, la procedura potrà riguardare gli interessi. Comunicazioni dei dati ai fini IVA (art.4) Vengono introdotti nuovi adempimenti comunicativi in ambito IVA, al fine di combattere l’evasione in tale settore impositivo. In particolare, dal 1° gennaio 2017: ■ al posto della comunicazione dell’elenco “clienti-fornitori”, viene prevista una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento [3], ■ viene introdotta una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito [4]. Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse in via telematica, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzai delle Entrate. A fronte di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti dell’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i medesimi dati e le comunicazioni inerenti alle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza con i versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.


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Qualora, dai controlli dell’Agenzia, risulti un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e potrà fornire, in merito, i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto richiesto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/1997). Visto che tali adempimenti comporteranno un necessario adeguamento tecnologico delle procedure interne, viene riconosciuto una tantum un credito d’imposta pari a 100 euro, a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, abbiano conseguito un volume d’affari non superiore a 50.000 euro [5]. Per ciò che concerne il regime sanzionatorio legato ai nuovi adempimenti, viene prevista: ■ per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, l’applicazione di una sanzione pari a 25 euro, con un massimo di 25.000 euro, ■ per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’applicazione di una sanzione compresa tra 5.000 e 50.000 euro. Infine, viene ridefinito il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene fissato nel periodo compreso tra il

1° febbraio ed il 30 aprile di ciascun anno (per l’IVA dovuta nel 2016, il termine rimane confermato al mese di febbraio 2017). Riapertura dei termini della procedura di “collaborazione volontaria (cd. “voluntary disclosure” - art. 7) È prevista la riapertura dei termini della cosiddetta “voluntary disclosure”, ossia della “collaborazione volontaria” [6], a favore dei soli soggetti che sino ad oggi non si siano mai avvalsi di tale procedura. La “collaborazione volontaria” consente l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, mediante la loro dichiarazione spontanea all’Agenzia delle Entrate ed il pagamento degli importi dovuti. L’emersione esclude la punibilità di alcuni reati penali-tributari (quali, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta o infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA [7]), nonché del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [8]. In particolare, la procedura sarà utilizzabile dal 24 ottobre 2016 [9] al 31 luglio 2017 e riguarda le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), in un’unica soluzione e senza compensazione, entro il 30 settembre

2017, ovvero in tre rate mensili di pari importo (la prima delle quali da versare entro la medesima data). La collaborazione volontaria può avere ad oggetto anche contanti o valori al portatore. In tali casi, il contribuente deve: ■ rilasciare una dichiarazione, unitamente all’istanza di sanatoria, che attesta l’origine lecita di tali valori, ■ provvedere all’apertura e all’inventario del contenuto di eventuali cassette di sicurezza, in presenza di un notaio, ■ versare i contati e depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Note: [1] Ossia entro 90 dalla data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016. [2] Ossia 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del medesimo “decreto fiscale”. [3] In particolare, viene sostituito l’art.21 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010. [4] Al riguardo, viene inserito il nuovo art.21bis al DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010. [5] Tale credito d’imposta viene disciplinato dal nuovo art.21-ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, così come inserito dall’art.4 del DL 193/2016. [6] Di cui agli artt.5quater- 5septies, del DL 167/1990, convertito nella legge 227/1990. [7] Si tratta dei delitti di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000. [8] Di cui all’art.648-ter del Codice Penale. [9] Data di entrata in vigore del DL 193/2016.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO DAI FABBRICATI E CAPANNONI DELLE IMPRESE - ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI E GUIDA Sul sito internet www.minambienteamianto. ancitel.it è operativa la piattaforma informatica per la presentazione delle domande ai fini del credito d’imposta, valido per il 2016, per la rimozione dell’amianto dai fabbricati e capannoni delle imprese. Disponibili al medesimo indirizzo on line

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anche la Guida all’accesso ai contributi e le FAQ esplicative sui diversi passaggi per la fruizione del beneficio fiscale, redatte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si ricorda che le domande possono essere presentate, secondto il meccanismo del cd. “click day”, dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017, previa registrazione sul sito internet. Come noto, il credito d’imposta per la rimozione dell’amianto, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che effettuano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica sui propri beni e strutture produttive, è diventato efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 ottobre scorso, del D.M. 15 giugno 2016 [1]. In particolare, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 221/2015 (cd. “Green economy”) e nel Decreto attuativo, la Guida e le FAQ del Ministero fanno il punto sulle modalità applicative del beneficio. I principali chiarimenti riguardano: I beneficiari del credito d’imposta Nel ribadire che possono usufruire del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, la Guida specifica che sono, invece, esclusi dal bonus amianto, tra gli altri, gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa e le persone fisiche, anche se esercenti attività di lavoro autonomo o costituite in associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio di arti e professioni. Inoltre, una FAQ precisa che possono presentare la domanda per il bonus amianto i proprietari, gli affittuari e le società immobiliari che esercitano l’attività nell’immobile oggetto della richiesta (per i locatari è richiesta, altresì, la dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario dell’immobile). In sostanza, le società immobiliari possono accedere al beneficio con riferimento alle spese di rimozione dell’amianto effettuate sugli immobili direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività (uffici) e non anche per le spese relative agli immobili concessi in locazione. Per contro, il locatario che esercita l’attività negli immobili presi in affitto, ha diritto al credito d’imposta, previo consenso della società all’esecuzione dei lavori. Gli interventi ammessi e le spese agevolate Vengono espressamente individuati i requisiti degli interventi agevolabili, che devono essere: ■ relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, realizzati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza

dei luoghi di lavoro; ■ di importo unitario minimo pari a 20.000 euro per singola impresa; ■ conclusi al momento della presentazione della domanda [2], e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016; ■ inseriti in un Piano di Lavoro, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ■ per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/ attività alla Asl competente, che deve anche approvare i lavori. Vengono comunque confermate le spese agevolabili, relative sia alla rimozione e dallo smaltimento dell’amianto sotto forma di lastre, coperture (anche in eternit), tubi e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ovvero di sistemi di coibentazione industriale, sia alle prestazioni professionali (queste ultime nel limite di 10.000 euro per ciascun singolo progetto). In merito, un’ulteriore FAQ specifica che, nell’ipotesi di rimozione di coperture in cemento amianto, non sono finanziabili gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo. Vengono, altresì, date alcune indicazioni sulle imprese fornitrici/esecutrici degli interventi. In particolare, i lavori possono essere eseguiti anche da più imprese, purché gli interventi di rimozione e trasporto siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 (sottocategorie 10A o 10B per la rimozione) e nella categoria 5 per il trasporto. A tal fine, «sono considerate “impresa unica” tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità», ossia le imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate nella FAQ del Ministero (ad esempio, detenzione, da parte di un’impresa, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa). La procedura di accesso al beneficio A tal riguardo, per usufruire del bonus amianto, si può già accedere alla piattaforma informatica del sito www.minambienteamianto.ancitel.it, mediante la quale si effettua: a. la registrazione al portale (operativa dal 27 ottobre), che comporta l’indicazione dei dati anagrafici del legale rappresentante [3] e dell’impresa, con attribuzione di una User ID e di una Password per l’accesso ad un’area riservata; b. la compilazione della domanda Occorre compilare in sequenza le 5 sezioni dell’area riservata, che si riferiscono sia alla descrizione dell’intervento, sia al caricamento della documentazione richiesta dalla nor-

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mativa (1. “Domanda”; 2. “Dichiarazioni”; 3. “Fatture”; 4. “Allegati”; 5. “Verifica e Invio”). Nella domanda devono essere inseriti: ■ il costo complessivo degli interventi; ■ l’ammontare delle singole spese eleggibili; ■ l’ammontare del credito d’imposta richiesto; ■ la dichiarazione di non usufruire di altri benefici per le medesime spese. Dal sito è possibile scaricare i modelli da utilizzare per le dichiarazioni da compilare, sottoscrivere e caricare in piattaforma (Piano di Lavoro del progetto di bonifica, comunicazione alla Asl di avvenuta ultimazione dei lavori, eventuale certificato della Asl per l’amianto friabile, attestazione delle spese sostenute, dichiarazione sostitutiva di notorietà per altri aiuti de minimis, dichiarazione antimafia) [4]. Tale documentazione deve essere allegata alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio; c. l’invio della domanda Per quanto riguarda l’invio della domanda, resta confermato che l’istanza di accesso al bonus fiscale deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017(D.M. 15 giugno 2016). Il sistema informatico rilascerà una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di presentazione, utile a stabilire l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (17 mln di euro). Si fa presente che, dopo l’invio, eventuali domande errate o incomplete non potranno essere corrette, ma solo annullate, è sarà necessario effettuare una nuova trasmissione [5].


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In ogni caso, sul medesimo sito internet è disponibile la “Guida della procedura on line”. Per completezza, si ricorda che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 Telematico (3 quote annuali di pari importo, con la prima già a partire dal 1° gennaio 2017), e va indicato nel Modello UNICO relativo al periodo di imposta di riconoscimento (per il periodo d’imposta 2016, UNICO 2017) e successivi (cfr. anche D.M. 15 giugno 2016). Note: [1] Tenuto conto che il credito d’imposta non può superare l’importo di 200.000 euro, il limite massimo di spesa consentito è pari a 400.000 euro. In ogni caso, il bonus amianto è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato “de minimis”. Cfr. Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in base al quale, per ciascuna impresa, non possono essere concessi aiuti di ammontare superiore ai 200.000 euro in tre anni. L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”). [2] In ottemperanza al cd. “criterio di competenza” (ai sensi dell’art.109, co. 2 lett. b del DPR 917/1986 -TUIR) che dà rilevanza alla data di ultimazione dei lavori. [3] Occorre allegare il documento di identità del dichiarante/legale rappresentante o un altro titolo da cui derivi tale attribuzione. [4] La Guida specifica che l’attestazione delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva di notorietà per il de minimis devono essere corredate dalla copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. [5] In ogni caso, il Ministero dell’Ambiente potrà procedere in fase di controllo alla richiesta di integrazione della documentazione originariamente presentata.

GUIDA ANCE SUL RISPARMIO ENERGETICO DEI CONDOMINI LA DISCIPLINA DELLE CD. “FASCE DEBOLI” Si segnala che ANCE ha realizzato una guida sul nuovo meccanismo di fruizione della detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici, a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”. In particolare, in un vademecum riepilogativo, viene illustrata la disciplina fiscale, l’ambito applicativo e le modalità operative del nuovo meccanismo di fruizione del beneficio che riconosce, in sostanza, la possibilità di godere della detrazione fiscale anche ai cd. “soggetti incapienti”. Come noto, viene previsto che tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione IRPEF del 65% spettante, per la cessione della propria quota a favore delle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d’imposta, a titolo di parziale pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente. In merito, si evidenzia che dalle prime anticipazioni sulla Manovra 2017 sembrerebbe che tale regime alternativo di fruizione della detrazione, attualmente riconosciuto solo per le cd. “fasce deboli”, dovrebbe essere ampliato nel suo ambito applicativo e modificato nelle modalità di fruizione. A tal riguardo, come richiesto anche dall’ANCE, il meccanismo della cessione della detrazione non dovrebbe essere a carico dell’impresa che esegue i lavori, bensì dovrebbe essere previsto l’intervento del sistema bancario.

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Chi fosse interessato alla guida può richiederla inviando una email agli uffici dell’Associazione all’indirizzo: enrico.massardi@ancebrescia.it.

ACQUISTO, A TITOLO ONEROSO, DA PARTE DEL COMUNE DI AREE COMPRESE IN PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IMPOSTA DI REGISTRO E IPO-CATASTALI

(RM 87/E del 4 ottobre 2016)

Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale all’acquisto, a titolo oneroso, da parte del Comune di aree comprese in Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) ed alla successiva cessione delle stesse a favore dell’attuatore. Questo il principio affermato, nella RM 87/E del 4 ottobre 2016, dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito l’esatta portata della norma di interpretazione autentica, contenuta nella legge di Stabilità 2016[1] ed in base alla quale “…l’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali” In particolare, la fattispecie analizzata dall’Amministrazione riguarda l’attuazione di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP), tramite firma di una convenzione che prevede: ■ la cessione a titolo oneroso, a favore del Comune, di aree di proprietà di privati, ■ il successivo trasferimento, sempre a titolo oneroso, delle medesime aree dal Comune al soggetto attuatore del Piano. Sul punto, l’Agenzia ribadisce innanzitutto la vigenza del regime agevolato stabilito dall’art.32 del DPR 601/1973, ossia dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, prima soppresso con effetto dal 1° gennaio 2014 (art.10, D.Lgs.23/2011) e poi ripristinato appieno con effetto dal 12 novembre 2014 (art.20, co.4-ter, D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella legge 164/2014) [2]. Pertanto, il regime di favore continua a tro-


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vare applicazione, tra l’altro, al trasferimento delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (di cui al Titolo III della legge 865/1971 [3]) e, a seguito dell’intervento della citata norma interpretativa della Stabilità 2016, a prescindere dalla circostanza che il Comune abbia acquisito originariamente le aree tramite esproprio o a titolo oneroso. Nel caso di specie, quindi, entrambi gli atti di trasferimento (sia quello a favore del Comune che il successivo passaggio al soggetto attuatore) possono fruire dell’applicazione del registro fisso e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Note: [1] Art.1, co.58, legge 28 dicembre 2015, n. 208. [2] Cfr. R.M. 56/E/2015 e R.M. 17/E/2015. [3] Tale disposizione disciplina, tra l’altro, i piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (PEEP) a norma della legge 167/1962. Si tratta delle aree acquisite per esproprio dai Comuni, per l’attuazione di edilizia economica e popolare, concesse in diritto di superficie per la edificazione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

NUOVA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI FISCALI

(C.M. 41/E/2016)

Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce importanti chiarimenti relativi alla riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione, alla data del 1° luglio 2016, a condizione che la domanda sia presentata entro il 20 ottobre 2016. Come noto, infatti, l’art. 13-bis, co. 3, del DL n. 113/2016 (cd. “Enti locali”), convertito nella legge n. 160/2016, ha riaperto i termini per ottenere una nuova dilazione di pagamento, a favore dei contribuenti decaduti da precedenti piani di rateizzazione (tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016), derivanti dall’utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione) [1]. Pertanto, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione, da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati). A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n. 41/E del 3 ottobre 2016, nella quale viene, tra le altre cose, chiarito che:

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■ la riammissione nei termini non è prevista per coloro che sono decaduti dalla rateazione a seguito di conciliazione e accordi di mediazione, ovvero agli istituti deflativi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. 546/1992. Diversamente, rientrano nell’ambito applicativo del beneficio le decadenze relative ad: accertamenti con adesione ed acquiescenza [2], adesione ai PVC e adesione agli inviti [3]; ■ la domanda di ammissione, che va presentata a pena di decadenza entro il 20 ottobre, va redatta in carta semplice e può essere trasmessa non solo mediante consegna diretta o posta raccomandata, ma anche tramite PEC. Inoltre, nella suddetta domanda bisogna indicare l’atto da cui si è decaduti, nonché il numero di rate in cui si vuole pagare il debito. ■ l’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti per la riammissione, comunica l’importo della prima rata, che il contribuente deve provvedere a versare entro 60 giorni dalla comunicazione stessa [4]. Note: [1] Cfr. Legge 160/2016. [2] Ai sensi degli artt. 5, 6 e 15 del D.Lgs. n. 218/97. [3] Ai sensi degli artt. 5-bis, 5, co. 1-bis, e 11, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97. [4] Inoltre, il contribuente dovrà autonomamente calcolare gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20% Variazione febbraio.......15-16: ....- 0,20% Variazione marzo..........15-16: ....- 0,30% Variazione aprile...........15-16: ....- 0,40% Variazione maggio........15-16: ....- 0,40% Variazione giugno.........15-16: ....- 0,30% Variazione luglio...........15-16: ....- 0,10% Variazione agosto.........15-16: ....- 0,10% Variazione settembre....15-16: ......0,10%

gennaio............................................................................1,001250 febbraio...........................................................................1,002500 marzo..............................................................................1,003750 aprile................................................................................1,005000 maggio.............................................................................1,006250 giugno..............................................................................1,007500 luglio................................................................................ 1,009451 agosto.............................................................................. 1,012202 settembre.........................................................................1,011950

ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7

( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) (0,075%)

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 99,9 99,7

DIC MEDIA 84,3 83,8 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE SETTEMBRE 2016 CHE E’ PARI AL 99,7 ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GEN 20,2 18,3 15,8 14,1 10,9 9,2 7,8 5,5 2,3 0,1 -0,5 0,3 0,0

FEB 19,8 17,9 15,5 13,8 10,6 9,0 7,6 5,2 1,9 0,1 -0,4 0,0 0,2

MAR 19,7 17,8 15,3 13,6 10,1 9,0 7,4 4,8 1,5 -0,1 -0,4 -0,2 0,1

APR 19,4 17,4 15,1 13,5 9,8 8,8 7,0 4,3 1,0 -0,1 -0,6 -0,3 0,1

MAG 19,2 17,2 14,7 13,1 9,2 8,5 6,9 4,2 1,1 -0,1 -0,5 -0,4 0,0

GIU 18,9 17,0 14,6 12,9 8,8 8,4 6,9 4,1 0,9 -0,3 -0,6 -0,5 -0,2

LUG 18,8 16,7 14,4 12,6 8,3 8,4 6,5 3,8 0,8 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3

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AGO 18,6 16,5 14,2 12,4 8,2 8,0 6,3 3,5 0,4 -0,8 -0,7 -0,6 -0,2

SET 18,6 16,4 14,2 12,4 8,4 8,3 6,6 3,5 0,4 -0,4 -0,3 -0,2 0,0

OTT 18,6 16,3 14,4 12,1 8,4 8,2 6,4 3,1 0,4 -0,3 -0,4 -0,4

NOV 18,3 16,3 14,3 11,7 8,8 8,1 6,3 3,0 0,5 0,0 -0,2 -0,2

DIC MEDIA 18,3 19,0 16,1 17,0 14,2 14,7 11,2 12,8 9,0 9,2 8,0 8,4 5,9 6,8 2,7 4,0 0,3 0,9 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3


LAVORI PUBBLICI

APPLICAZIONE DEI DIVERSI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ESEMPI Con comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016, l’Autorità anticorruzione, ANAC, è intervenuta sul tema della definizione matematica dei 5 differenti sistemi per la definizione della soglia di anomalia, previsti dall’articolo 97, comma 2, del nuovo codice degli appalti, il D.Lgs. 50/2016. Si coglie perciò l’occasione per riesaminare le modalità di individuazione della soglia di anomalia. Detta soglia ha due differenti finalità: 1) Individuare le offerte da sottoporre a verifica di congruità (tutte le offerte inferiori a detta soglia - comma 2 del citato articolo 97). Si tratta di un procedimento che, ancorché previsto dalla norma, è privo di senso: laddove l’Amministrazione appaltante abbia verificato che l’offerta più bassa è congrua, non serve effettuare la verifica sulle altre offerte. 2) Escludere tutte le offerte pari o inferiori alla soglia di anomalia, ove previsto dal bando e in presenza di almeno 10 offerte ammesse (comma 8, del citato articolo 97). Il comma 2 richiamato prevede 5 sistemi matematici differenti per la definizione della soglia, tra i quali in sede di gara sorteggiarne uno per procedere all’aggiudicazione. Ognuna delle 5 modalità è definita in base a procedimenti matematici, che, proprio perché la matematica non è un’opinione, non dovrebbero consentire alcuna interpretazione soggettiva. Purtroppo però la formulazione normativa è tutt’altro che chiara e pone non pochi problemi. Ciò nonostante si tenta in questa sede di chiarire la portata di ciascun metodo, senza tener conto delle indicazioni dell’ANAC, che lungi dal proporre chiarimenti, rischiano di creare nuove problematiche. Nel procedere all’esame di ciascuno dei 5 sistemi si effettuerà anche un’esemplificazione che aiuti nella comprensione circa la sua applicazione. L’esame qui effettuato è finalizzato a determinare l’aggiudicatario ove il bando prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale, come richiamato al precedente punto 2).

Lettera a): “a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;” Si tratta sostanzialmente della riproposizione dell’unico metodo previsto dal precedente Codice e perciò di un sistema ampiamente sperimentato. Esempio: Offerte ammesse: ribassi del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Offerte che rientrano nel 10%: 1, 2, 11, 12 Offerte sulle quali calcolare la media aritmetica: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Media aritmetica di dette offerte: 6,5 Offerte superiori alla media: 7, 8, 9, 10 Scarti di tali offerte rispetto alla media: 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 Media di detti scarti: 2,0 Limite di anomalia: 6,5 + 2,0 = 8,5% Offerte anomale sono quelle pari o superiori al ribasso del 8,5% Aggiudicataria è l’offerta più bassa tra quelle rimaste in gara: 8% Lettera b: “b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;” Si tratta di un sistema inapplicabile. Questa norma non dice quali sono le offerte, in ragione del 10% del totale, da escludere: le più alte, le più basse, per metà le più

AGGIUDICAZIONE ALLA MIGLIORE OFFERTA PREVIA ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE (art. 97, comma 8 del C odice) Articolo 97 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50/2016 – Comma 2

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basse e per metà le più alte, a sorteggio, come nel metodo della lettera precedente, etc.? Senza tale elemento si consigliano le stazioni appaltanti di prevedere nel bando che l’estrazione del metodo avverrà tra gli altri 4 e perciò con esclusione di questo previsto dalla lettera b). Lettera c: “c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento” Esempio: Offerte ammesse: ribassi del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Media aritmetica delle offerte ammesse: 6,5 Media aritmetica delle offerte ammesse, incrementata del 20%: 7,8% Offerte anomale sono quelle pari o superiori al ribasso del 7,8% Aggiudicataria è l’offerta più bassa tra quelle rimaste in gara: 7% Lettera d: “d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento” Esempio: Offerte ammesse: ribassi del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Media aritmetica delle offerte ammesse: 6,5 Media aritmetica delle offerte ammesse, decurtata del 20%: 5,2% Offerte anomale sono quelle pari o superiori al ribasso del 5,2% Aggiudicataria è l’offerta più bassa tra quelle rimaste in gara: 5% Con tale sistema può accadere che, laddove le offerte ammesse siano molto ravvicinate, il conteggio porti all’esclusione di tutte le offerte. Si pensi al caso di 10 offerte contenute in un arco compreso tra il 9% e l’11%, ove la media sia 10% e, con l’applicazione dell’incremento del 20% diventa 8%. Tutte le offerte risultano inferiore a detto valore e perciò sono tutte anomale e quindi da escludere.


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Per questo motivo sarebbe opportuno che il bando di gara, o la lettera di invito, precisi che “ove l’applicazione del sistema sorteggiato porti a escludere tutte le offerte, la commissione procederà al sorteggio di un diverso sistema fino a pervenire ad aggiudicare il lavoro.” Lettera e: “e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4” Esempio: Offerte ammesse: ribassi del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Offerte che rientrano nel 10%: 1, 2, 11, 12 Offerte sulle quali calcolare la media aritmetica: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Media aritmetica di dette offerte: 6,5 Offerte superiori alla media: 7, 8, 9, 10 Scarti di tali offerte rispetto alla media: 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 Media di detti scarti: 2,0 Valore sorteggiato dalla commissione aggiudicatrice: 0,6 Scarto medio aritmetico incrementato: 2,0 x 0,6 = 1,2 Limite di anomalia: 6,5% + 1,2 = 7,7% Offerte anomale sono quelle pari o superiori al ribasso del 7,7% Aggiudicataria è l’offerta più bassa tra quelle rimaste in gara: 7% Nella definizione dei conteggi si sono tralasciati aspetti che pongono interrogativi applicativi, dando la soluzione ritenuta matematicamente più corretta. L’intervento inizialmente citato del Presidente dell’ANAC del 5/10/2016, lungi dal risolvere detti interrogativi, crea ulteriore confusione in una tematica dal panorama come detto già poco chiaro. Si omette perciò di trascriverne il testo che potrà comunque essere consultato sul sito web dell’Autorità. Ultimo aspetto che si ritiene utile affrontare è quello relativo alla specifica casistica di offerte uguali che ricadono nel 10% (le cosiddette “ali”) previste nelle lettere a) ed e). Lettera a: Esempio: Offerte ammesse: ribassi del 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10% di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore: 2 Offerte che rientrano nel 10%: - ala superiore: 11 e 12 - ala inferiore: 1 e 2 (detto valore “2” non importa a quale delle due offerte identiche si riferisca)

Offerte sulle quali calcolare la media aritmetica: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Media aritmetica di dette offerte: 6,0 Offerte superiori alla media: 7, 8, 9, 10 Scarti di tali offerte rispetto alla media: 1, 2, 3, 4 Media di detti scarti: 2,5 Limite di anomalia: 6,0 + 2,5 = 8,5% Offerte anomale sono quelle pari o inferiori al ribasso del 8,5% Aggiudicataria è l’offerta più bassa tra quelle rimaste in gara: 8% Concludendo si ribadiscono due considerazioni già svolte, ma necessarie al fine di poter giungere all’aggiudicazione. È cioè necessario che il bando di gara, od eventualmente nel verbale di gara, prima di iniziare le operazioni, venga esplicitato che: 1) Il sorteggio verrà effettuato solo tra i metodi di cui alle lettere a), c), d) ed e), escludendo il metodo di cui alla lettera b) in quanto inapplicabile; 2) Nel caso si verifichi che la soglia di anomalia porti a ritenere anomale tutte le offerte, si procederà a sorteggiare un nuovo metodo tra quelli rimasti, fino a giungere ad una aggiudicazione effettiva.

LINEE GUIDA ANAC N. 1 SULL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, è stata pubblicata la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 in merito alla prima linea guida definitivamente approvata. Si tratta delle Linee Guida n. 1

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in merito agli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Rimandando alla lettura delle linee guida in parola, consultabile sul sito ANAC, si cerca in questa sede di rivedere i punti salienti di questo primo documento ANAC previsto dal nuovo Codice degli Appalti. Affidamento Si rammenta come non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. Il comma 3 dell’art. 157 del Codice vieta «l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto». Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza. Non è consentito il subappalto della relazione geologica. Separazione tra progettazione ed esecuzione A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.


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Modalità di affidamento Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definiti dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno: 1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016; 2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; 3. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara; 4. Specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima. Non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche. È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)

aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro affidati in via diretta Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.

Raggruppamenti e consorzi stabili In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.

Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 con procedura negoziata Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico. Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio. Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura

Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria Gli affidamenti degli incarichi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, avvengono secondo le procedure previste per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma 1). Requisiti di partecipazione I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

Elementi di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo Quali criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere valutati: - la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento; - le caratteristiche metodologiche dell’offerta; - il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; - la riduzione percentuale riferita al tempo; - le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile. Per garantire la qualità della prestazione,

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i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa. Criteri motivazionali I criteri motivazioni di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per quello inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnicoorganizzativa prevista nell’offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti. Contenuto e Soggetti della Validazione Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa. La validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche) del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori. Il Codice impone che lo svolgimento dell’attività di verifica sia incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7); sotto la soglia del milione di euro


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il RUP può svolgere le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Affidamento esterno e procedure L’affidamento all’esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA LINEE GUIDA ANAC N. 2 DI CARATTERE NON VINCOLANTE L’ANAC ha approvato il 21/9/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016 le linee guida 2/2016 successivamente al parere della Consiglio di Stato del 2 agosto 2016. Oggetto della linea guida è “l’offerta economicamente più vantaggiosa”. Il parere al CdS è stato richiesto dal Presidente dell’ANAC in una logica di cooperazione istituzionale in quanto non rientra tra gli atti per i quali è obbligatorio il parere del CdS. È difficile effettuare in questa sede un commento analitico di quanto deliberato dall’Autorità, risultando più semplice la diretta lettura della linea guida. Si ritiene ciononostante utile riprendere quanto focalizzato dall’Associazione dei Comuni italiani che ha voluto sottolineare come nel parere il Consiglio di Stato ha affermato che il documento base di ANAC sull’OEPV presentava originariamente deficit di utilità, o meglio il Consiglio ha ritenuto importante che l’Autorità fornisse “un ventaglio di metodologie valutative e un menu di strumenti di analisi delle offerte con l’espressa responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nella selezione di quelli più appropriati e coerenti con le specifiche esigenze della procedura

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amministrativa” I presidenti delle Commissioni Parlamentari hanno comunicato all’ANAC della “necessità di assicurare una disciplina quanto più possibile chiara e rigorosa al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative”. Le linee guida dell’ANAC “devono fornire indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e sub punteggi di ponderazione”. Infine i componenti delle Commissioni hanno auspicato che le indicazioni metodologiche fornite con le linee guida possano essere inserite all’interno dei bandi tipo che verranno emanati dall’ANAC quali “istruzioni specifiche” Pertanto ANAC con le linee guida definitive ha voluto fornire indicazioni operative di natura prevalentemente tecnico-matematica per il calcolo dell’OEPV alle stazioni appaltanti e operatori economici con alcune raccomandazioni. Raccomandazione 1 I Comuni e le altre S.A. devono definire il criterio di aggiudicazione in modo chiaro e preciso evitando formulazioni ambigue e comunque poco trasparenti. Raccomandazione 2 I Comuni e le altre S.A. devono elaborare modelli, anche in formato elettronico che favoriscano la predisposizione e presentazione delle offerte tecniche ed economiche La norma di riferimento stabilisce una deroga all’applicazione del criterio dell’OEPV ovvero le stazioni appaltanti POSSONO e non DEVONO utilizzare il criterio del minor prezzo in alcuni casi specifici: a) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro. b) Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate. c) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività. Per i punti b) e c) l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito a cosa debba intendersi per “caratteristiche standardizzare” e servizi e forniture “caratterizzati da elevata ripetitività”. Quando si deroga all’applicazione del criterio dell’OEPV la stazione appaltante DEVE fornire adeguata MOTIVAZIONE e deve inoltre dimostrare che ricorrendo al criterio del minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore. La norma stabilisce un obbligo di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, in alcuni casi specifici: a) Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;


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b) Servizi ad alta intensità di manodopera; c) Servizi di ingegneria e architettura nonché altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro. La stazione appaltante, con questo criterio, dovrà cercare di contemperare due esigenze: la qualità del prodotto che si intende comprare o servizio da fornire e il miglior costo. Raccomandazione 3 I Comuni e le altre S.A. dovrebbero attribuire un punteggio positivo solo ad effettivi miglioramenti rispetto a quanto previsto a base di gara. Pertanto, comuni ed altre S.A. non dovrebbero considerare oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che sono posseduti, per definizione, da tutti i concorrenti, oppure le condizioni minime - compreso il prezzo - con cui i lavori, servizi e forniture devono essere realizzati. Raccomandazione 4 I Comuni e le altre S.A. devono attribuire un punteggio limitato al prezzo quando si vogliono valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliono scoraggiare ribassi eccessivi. Un peso maggiore dovrà essere attribuito al prezzo nel caso in cui le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è analoga. Raccomandazione 5 I criteri di valutazione delle offerte devono essere stabiliti fin dalla fase di progettazione. L’offerta è composta da elementi di natura quantitativa come ad esempio il prezzo, il tempo di esecuzione lavori ecc. e qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere un giudizio in base ai criteri prestabiliti nel bando di gara.

estrema urgenza, quali: • mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici; • messa in sicurezza degli edifici scolastici e AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica); • adeguamento alla normativa antisismica; • tutela ambientale e del patrimonio culturale. Ad esempio, per l’affidamento di interventi di importo fino alla soglia comunitaria, la norma prevedeva la possibilità di procedere mediante procedura negoziata. La Presidenza del Consiglio ha chiesto il parere dell’Anac circa le disposizioni di semplificazione dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (D.Lgs. 50/2016). Secondo l’Anac le semplificazioni negli appalti di estrema urgenza sono confermate negli appalti sottosoglia anche con il D.Lgs. 50/2016. Restano, quindi, in vigore le norme dello Sblocca Italia per l’affidamento dei lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria per gli interventi di estrema urgenza in materia di: • vincolo idrogeologico; • normativa antisismica; • messa in sicurezza degli edifici scolastici. ddSi rammenta soprattutto quanto disposto dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 9 del decreto in parola ove viene precisato che “per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a

LE SEMPLIFICAZIONI NEGLI APPALTI DI ESTREMA URGENZA SONO POSSIBILI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO, ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE In materia di semplificazioni negli appalti di estrema urgenza, il decreto Sblocca Italia (legge 164/2014) aveva introdotto misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione. Le stazioni appaltanti avevano la possibilità di ricorrere a procedure semplificate per la realizzazione di interventi considerati di

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200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.” Per comodità di consultazione si trascrivono i primi commi del citato articolo 9. LEGGE 11 novembre 2014 n. 164 (in Suppl. Ordinario 85 alla Gazz. Uff., 11 novembre 2014, n. 262). - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Art. 9. Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM 1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce “estrema urgenza”, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e dì quelli dell’alta


LAVORI PUBBLICI

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all’adeguamento alla normativa antisismica; d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza: a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo

53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; c) i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso

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soggetti agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 2-ter. All’articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,». 2-quater. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all’istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e». 2-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione


LAVORI PUBBLICI

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

L’ANAC RIBADISCE IL DIVIETO DI PORRE LE SPESE DI GARA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO Con il parere del 22/9/2016, n. 0138221 dell’Ufficio Vigilanza, l’ANAC ha affrontato, nuovamente, la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nella lettera di invito, che prevede di imputare sull’aggiudicatario i costi di gestione della procedura di telematica per l’affidamento della gara. La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del 25 Febbraio 2015, a seguito della diffusione della prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica di alcune centrali di committenza. Con tale atto di segnalazione, l’Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza; aveva evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto. L’Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente

previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura - siano riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni - a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara. Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti, tra cui l’Acquedotto Pugliese SPA, hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola. Ora, l’ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell’ANCE, è tornata a ribadire l’illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all’osservanza delle indicazioni contenute nell’atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato, nonché a chiarire le ragioni per le quali non abbia assunto in precedenza un provvedimento atto a superare la criticità in questione.

TRASFERIMENTI D’AZIENDA FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE SOA DI UNA NUOVA IMPRESA - NECESSITÀ DI ADEGUATA CONSULENZA La disciplina normativa che regola la qualificazione SOA prevede la possibilità di attestarsi utilizzando oltre ai requisiti propri anche a quelli di altra azienda acquisita mediante atti di cessione (anche di solo ramo di azienda), scissione, conferimento, e anche di solo affitto. L’esperienza degli uffici del Collegio Co-

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struttori ha evidenziato gravi problematiche originate non solo dalla norma, elaborata in modo cervellotico, ma anche di una consulenza da parte di vari soggetti privi della necessaria competenza nella specifica materia. Il risultato per l’impresa è quello di porre in atto procedure e atti notarili che poi, quando si pone mano all’istanza da presentare alla SOA, si rivelano del tutto insufficienti o fuorvianti. Si ritiene pertanto necessario richiamare l’attenzione delle imprese associate interessate a tali procedure affinché non si affidino solo ai propri consulenti ma utilizzino anche le competenze degli uffici del Collegio Costruttori, che hanno maturato sul tema la necessaria esperienza, potendo così fornire indicazioni preliminari che servano a procedere in modo adeguato, senza successivi fastidiosi e costosi ripensamenti. Si ribadisce che sussiste la possibilità di trasferire o acquisire i requisiti per ottenere la SOA. La normativa (sostanzialmente delineata in uno specifico manuale dell’Autorità anticorruzione) è però di difficile comprensione e presuppone requisiti tutt’altro che semplici da valutare. Il consulente tecnico o fiscale, e spesso anche colui che si propone come consulente di una SOA, difficilmente è a conoscenza di dette prescrizioni e normalmente forniscono pareri dettati più dalla buona ragione che dalla piena conoscenza del tema trattato. Ma queste indicazioni hanno già portato in diverse occasioni ad un notevole aggravio di costi, tempi e adempimenti per l’impresa. Questo spiega il presente sollecito ad assumere le necessarie informazioni preso lo scrivente Collegio prima di por mano alle citate istanze di iscrizione SOA.


TECNICA

BIM - IN FASE DI INCHIESTA PUBBLICA LA NORMA UNI Fino al 2 dicembre 2016 sono in fase di inchiesta pubblica tre parti della norma UNI 11337 sulla “Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni”, ovvero riguardanti la metodologia generalmente nota sotto l’acronimo BIM - Building Information Modelling. L'inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: il progetto elaborato e approvato dall'organo tecnico competente (revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali) viene infatti messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile. L'inchiesta pubblica garantisce la democraticità dell'intero processo normativo, dal

momento che viene offerta a tutti i potenziali interessati la possibilità di esprimere i propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. Nello specifico, la parte 1 della norma interessa gli aspetti generali della gestione digitale del processo informativo, compreso un nutrito elenco in termini di definizioni caratteristiche dell’argomento. La parte 4 della norma approfondisce gli aspetti legati alla evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati ed oggetti, in termini di contenuti qualitativi e quantitativi, con i diversi gradi di approfondimento, sviluppo ed affidabilità legati alla evoluzione degli stadi e delle fasi del processo costruttivo. Infine, la parte 5 disciplina i flussi informativi che si generano tra i diversi soggetti coinvolti

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nel processo: committenti, progettisti, imprese di costruzione, produttore di componenti, gestori, ecc. Ciò porta alla necessità di definire anche i ruoli, i requisiti ed i flussi necessari alla produzione/gestione/trasmissione delle informazioni e la loro connessione ed interazione nei processi costruttivi digitalizzati. Tali tre parti della norma sono consultabili sul sito dell’UNI. In questa fase è possibile formulare osservazioni e commenti per eventuali modifiche/integrazioni. Si segnala infine che sono parallelamente in elaborazione nuove parti della norma UNI, in particolare la parte 7 che riguarda i requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi.


URBANISTICA

REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO - DEFINITI MODALITÀ E TEMPI Il 20 ottobre 2016 in Conferenza Unificata è stata sancita l’Intesa sul “Regolamento edilizio unico” con la quale sono state definite le modalità e i tempi con i quali le Regioni e i Comuni devono recepire lo schema di regolamento e le definizioni uniformi. Rinviando ad un commento più dettagliato ed approfondito, non appena sarà reso disponibile il testo dell’Intesa e i contenuti definitivi dello schema di regolamento, si riporta un breve riepilogo sul provvedimento e i successivi passaggi procedurali. Il documento con gli indirizzi per la redazione del regolamento edilizio unico si struttura in tre parti: • Uno schema che descrive l’impianto strutturale del regolamento “tipo” e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni; • Un elenco contenente le 42 definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; • La lista della normativa nazionale che incide sull’attività edilizia a cui i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio. Le tempistiche per il recepimento sono così suddivise: • Le Regioni, entro 180 giorni (che decorrono dal 20 ottobre), recepiscono lo schema di regolamento e le definizioni uniformi; l’eventuale inadempienza da parte delle Regioni non fa scattare però alcun intervento sostitutivo; • in fase di recepimento le Regioni possono, in via transitoria e di prima applicazione, specificare e integrare le definizioni uniformi che hanno incidenza sul dimensionamento dei piani vigenti (il riferimento è in particolare alla definizione di superficie); • se le Regioni si attivano nel recepimento assegneranno ai Comuni un termine entro cui adeguarsi ai contenuti dello schema tipo e alle eventuali specificazioni/integrazioni apportate alle definizioni uniformi; • decorsi i 180 giorni (dal 20 ottobre) senza che la Regione abbia recepito l’Intesa, i Comuni comunque adottano il regolamento unico entro i successivi 180 giorni. In particolare i Comuni (indipendentemente se la Regione abbia a sua volta operato il recepimento) potranno integrare l’indice generale “tipo” sia con tematiche ed elementi non espressamente indicati sia attraverso la previsione di requisiti tecnici integrativi che dovranno essere espressi attraverso norme prestazionali che fissino risultati da perseguire nelle trasformazioni edilizie (in forma quantitativa attraverso l’indicazione numerica, oppure enunciazioni di azioni e comportamenti progettuali); • il recepimento delle definizioni uniformi nel regolamento edilizio comunale non

comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continuano ad essere regolate dal piano vigente ovvero dal piano adottato alla data di sottoscrizione dell’Intesa (20 ottobre).

RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA IMPRESA E DIRETTORE LAVORI La sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 emessa dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, ribadisce il principio della responsabilità solidale tra direttore lavori e impresa appaltatrice. Entrambi, infatti, rispondono dei danni causati al committente dei lavori in conseguenza delle proprie inadempienze o violazioni di norme quando le rispettive “negligenze”, pur se autonome l’una dall’altra, abbiano però concorso a determinare l’evento dannoso. Nel caso di specie l’opera appaltata presentava alcuni gravi difetti riconducibili alla casistica dell’articolo 1669 del codice civile per i quali il condominio committente aveva chiesto il risarcimento danni.

PERMESSO DI COSTRUIRE: IL COMPROPRIETARIO NON È LEGITTIMATO A PRESENTARE LA DOMANDA L’art. 11 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, in relazione ai soggetti legittimati a presentare domanda di permesso di costrui-

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re stabilisce genericamente che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. Di recente il Consiglio di Stato nell’ambito della sentenza della sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823 ha precisato che il soggetto legittimato a presentare la domanda di permesso di costruire deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene, cioè l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non si può riconoscere legittimazione “al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile” e ciò perché il comportamento di quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivide il diritto di proprietà sul bene oggetto del titolo abilitativo edilizio. Pertanto, “nel caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio del titolo edilizio - sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati - dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti che vantano un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari.” In assenza di tale situazione, “il titolo edilizio, volto alla realizzazione o al consolidamento dello stato realizzativo di operazioni (incidenti su parti non rientranti nell’esclusiva disponibilità del richiedente) non potrà essere né richiesto - non avendo il soggetto titolo per proporre tale istanza - né, ovviamente, rilasciato - non sussistendo i presupposti per l’emissione dello stesso - in modo legittimo


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Decreto fiscale: al via l’esame alla Camera. Autorizzazione paesaggistica semplificata: il parere del Parlamento. Decreto terremoto, al via l’esame al Senato.

Fiscalità: Bonifica amianto, operativa la piattaforma per l’accesso ai bonus. Manovre al bilancio 2017: in vigore le misure del decreto fiscale.

Fiscalità: Project financing, Iva al 10% sul “corrispettivo di disponibilità”.

Lavoro: Ammoritzzatori sociali, le indicazioni operative sulle nuove regole. Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di settembre 2016.

Centro studi: Ance: oltre 6 milioni gli edifici nelle zone ad alto rischio sismico.

Sicurezza, chiarimenti su cantieri stradali e piattaforme mobili.

Contributo di licenziamento 2016, definite le modalità di rimborso.

Centro studi: Costruzioni, aggiornati i dossier regionali Ance.

Newsletter numero 40 del 28/10/2016

Newsletter numero 41 del 04/11/2016

In Parlamento: Manovra 2017, Ance: bene le risorse per investimenti ma serve più coraggio sul fronte fiscale. Lavoro autonomo: primo via libera del Senato al ddl.

In Parlamento: L’Ance al Parlamento: politiche fiscali ad hoc e tempi certi per una vera prevenzione antisismica. Opere pubbliche: Precontenzioso negli appalti, cosa cambia con il nuovo regolamento.

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Cassa integrazione ordinaria, all’Ance il punto sulle nuove regole. Lavoro: Ance a rischio idrogeologico: al via i finanziamenti per la demolizione degli abusi. Riforma della pubblica amministrazione, il punto sull’attuazione. Bim, al via l’inchiesta pubblica sulla norma Uni.


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