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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2015
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IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia
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Il Presidente il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo del Collegio dei Costruttori porgono a tutti gli associati i migliori auguri di Buon Natale e di Buon Anno.
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA DICEMBRE 2015
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281
CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104
SOMMARIO Segni positivi per l’edilizia la Cape
registra PANTONE COOL GRAY 9il trend: il comparto si consolida CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Ecoristrutturazioni: gestione lean del
Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia
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cantiere per case sempre più verdi
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Aeroporto e treni veloci: due progetti uniti dal tema della logistica
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I nuovi asfalti hi-tech: dai “divoratori” di ossidi ai colorati da arredo
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Innovazione: edilizia 2.0 tecnologia robotica e calcestruzzo biodinamico
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Sfide dell’architettura: il villaggio di Singapore è l’edificio dell’anno
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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
IL PRESIDENTE FABIO RIZZINELLI INVITA ALLA PRUDENZA, ANCHE SE GLI INDICATORI FANNO PENSARE ALLA FINE DELLA CADUTA LIBERA
SEGNI POSITIVI PER L’EDILIZIA LA CAPE REGISTRA IL TREND: IL COMPARTO SI CONSOLIDA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
La Cape in questi anni è stata “termometro” della crisi del comparto edile. I dati sono inequivocabili: si è passati da una media mensile, rilevata nel 2011, di 3.139 imprese iscritte alla Cassa Paritetica Edile, alle attuali 2.159, mentre nello stesso periodo la media mensile degli operai occupati è crollata da 15.257 a 9.793 unità. Oggi, però, alcuni indicatori segnalano una tendenza positiva. Le perdite sul terreno ci sono state, ma - a differenza di un anno fa - qualcosa sta girando in positivo anche per il mattone. Dopo 54 mesi di crisi ininterrotta, infatti, a livello nazionale, il settore delle costruzioni pare abbia ripreso fiato con un aumento a settembre dello 0,4 per cento sulla produzione, dato ancora “timido” ma avvalorato anche da un segno più per l’occupazione.
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A Fabio Rizzinelli è stato affidato il compito di presiedere la Cape in uno dei momenti più difficili della storia del comparto edile. Un compito complesso, poiché la Cassa Paritetica rappresenta un centro di erogazione servizi strategico e un indicatore indiscutibile dello stato del comparto. Dalla sede di via Oberdan in città Rizzinelli ha quindi a disposizione un termometro preciso e affidabile per capire se l’edilizia ha ancora la febbre, oppure se i sintomi si stanno attenuando. Dopo anni di drammatica decrescita il mercato sembra mostrare ora qualche segno di ripresa. La Cape conferma 595
Fabio Rizzinelli, presicente della CAPE
questo andamento? Si è fermata l’emorragia di posti e imprese? Meglio dire subito, a scanso d’equivoci, che l’andamento su base annua è ancora negativo. Negli ultimi mesi ci sono stati segnali positivi, che però vanno ancora interpretati. Se la curva stia davvero cambiando verso, è presto dirlo, anche se ovviamente ce lo auguriamo tutti. Se si è arrivati alla
LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE RESTANO TROPPO SEMPLICI E QUESTO FAVORISCE LA CONCORRENZA SLEALE
stabilizzazione del settore, anche questo è difficile da comprendere, anche perché in questi anni il settore è profondamente cambiato e i piccoli segnali di ripresa, dunque, sono ancora insufficienti per poter trarre delle conclusioni. Il turn-over delle imprese è un tema sul quale anche l’Ance ha posto spesso l’accento: la facilità dell’accesso alla professione di costruttore apre le porte ad iniziative “spot”. A che punto è la situazione? Molte aziende del comparto hanno una vita breve: le modalità di accesso alla professione, troppo semplici, restano quindi all’ordine del giorno. Il turn-over delle imprese presenta certamente un quadro che va approfondito. In tale ottica assume un significativo rilievo l’attuale disciplina di accesso allo svolgimento dell’attività di imprenditore edile. Il tema delle modalità di accesso all’esercizio della nostra professione è stato ed è al centro dell’attenzione della nostra categoria. Più volte abbiamo sottolineato la necessità di prevedere la “ripulitura” del mercato dagli operatori abusivi che effettuano una concorrenza sleale ad imprese “sane”. Concorrenza che attuano con l’evasione fiscale e contributiva, con il mancato rispetto degli obblighi delle norme in materia di sicurezza sui cantieri, il tutto anche a scapito, ovviamente, della qualità realizzativa .Noi rispondiamo personalmente per le obbligazioni assunte, sia nel risultato che negli aspetti connessi alla gestione del cantiere, non possiamo esimerci dal rispondere del nostro operato. Ma questa garanzia ha un costo. Le imprese “usa e getta”, invece, non intendono assumersi questa
responsabilità, etica prima che giuridica, e quindi offrono prezzi più bassi. Quindi non è possibile che la nostra sia l’unica categoria professionale che può essere esercitata senza alcun tipo di accredito”. “Una selezione per l’accesso al mercato è dunque necessaria ed indispensabile. In realtà è da anni ormai che ci sono disegni di legge più o meno condivisi sul tema. Noi a Brescia, nel nostro piccolo e in attesa che i progetti di legge proseguano il loro iter, nel frattempo, abbiamo deciso di provare comunque a mettere un freno alla concorrenza sleale nel settore. 596
Da alcuni mesi la Cassa Edile, insieme a Eseb, al Collegio Costruttori e ai sindacati, sta lavorando alacremente a un protocollo sulla legalità in edilizia che possa se non stoppare, quantomeno mettere un freno, ai fenomeni di cui sopra. Questa è, a mio avviso, la missione strategica di Cassa Edile per i prossimi anni. Cape significa servizi: quali strategie avete approntato in questi anni per far fronte all’impatto negativo determinato dalla contrazione del mercato? Nonostante le minori risorse a disposizione, per effetto della
“ANCORA OGGI MOLTE IMPRESE NON HANNO LA CONOSCENZA DEI SERVIZI CHE LA CAPE PUÒ LORO OFFRIRE”
razionalizzazione compiuta in questi anni, ritengo che la Cassa Edile sia comunque riuscita a conseguire numerosi obiettivi: contenimento dei costi connessi ai servizi, senza creare disfunzioni; passaggio ad una logica di gestione “di servizio”, con un rapporto di fatto del tipo cliente-fornitore; controllo sulla qualità dei servizi offerti; efficienza organizzativa nell’erogazione dei servizi; alta focalizzazione sul rapporto con l’utenza; innovazione tecnologica e di processo; estensione della gamma di servizi offerti. A proposito di servizi: la pratica del Durc è diventata un fiore all’occhiello di Cape: può riassumerci dati e andamento della pratica? A luglio di quest’anno è entrato in funzione il D.O.L. , il nuovo sistema di rilascio del Durc online, dove il certificato viene rilasciato contestualmente alla richiesta nel caso in cui l’impresa verificata sia in regola con gli adempimenti nei confronti di Cassa Edile, Inps e Inail. In precedenza il tempo medio di emissione era di circa 20 giorni. Si è passati quindi da una media di 1.400 Durc lavorati ogni mese a circa 100 e si sta lavorando in collaborazione con Inps per ridurre ancora le pratiche che hanno bisogno di una istruttoria. La semplificazione dell’emissione ha avuto però anche degli effetti negativi sui controlli, che prima venivano effettuati analizzando anche i cantieri interessati dal certificato, mentre oggi viene controllata solamente la regolarità sui pagamenti. Questo è un altro motivo che ci ha spinti ad iniziare il percorso
di cui parlavo prima, per aumentare i controlli dove,insieme a tutti gli enti che seguono il nostro comparto, avremo un importante ruolo per aiutare a valorizzare le aziende oneste contrastando la concorrenza sleale. Lei ha assunto l’incarico di presidente in un periodo complesso, di sfide significative. Qual è il suo bilancio personale e operativo. Certamente i primi mesi di presidenza li ho dovuti spendere più per capire la gestione della “macchina” della Cassa Edile che non per mettere in moto le azioni 597
di cui abbiamo parlato. Una cosa di cui mi sono reso conto è che in realtà la Cassa Edile e il lavoro svolto dalla stessa è conosciuto molto di più dagli operai che non dalle imprese. Per questo motivo credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per sensibilizzare anche le imprese sull’importanza delle funzioni della Cassa. Presiedere la Cassa Edile è insomma certamente impegnativo ma nel contempo è anche un forte stimolo a continuare il lavoro fin qui svolto. cl.vent.
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INTERVISTA A PAOLO BETTONI: GLI INTERVENTI IN CHIAVE ENERGETICA CREANO MENO DISAGI DEL PREVISTO
ECORISTRUTTURAZIONI: GESTIONE LEAN DEL CANTIERE PER CASE SEMPRE PIÙ VERDI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
La ristrutturazione degli edifici in chiave energetica rappresenta un tema fondamentale per il comparto edile. È una “leva” sulla quale fondare il rilancio del settore, è un vantaggio innegabile per il committente che, oltre agli sgravi fiscali riconfermati anche per il 2016, può contare sulla rivalutazione di mercato del proprio immobile e sul taglio della bolletta energetica. Scopriamo, infine, che con una gestione lean (snella) del cantiere si possono ottenere ottimi risultati senza rendere la vita impossibile a chi abita nella casa oggetto della ristrutturazione.
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Ecoristrutturazioni. Per comprendere il rapporto impresa-committente e sfatare alcune “paure” (c’è chi crede che simili interventi siano troppo invasivi e rendano temporaneamente inabitabile la propria dimora) abbiamo intervistato Paolo Bettoni, membro del Consiglio del Collegio Costruttori Edili - Ance Brescia e tra gli animatori del progetto nato in seno all’Eseb per la formazione delle imprese pronte a scommettere sulla ristrutturazione in chiave ecoambientale degli edifici. Il paradosso di un’ecoristrutturazione è che, nonostante la convenienza offerta dagli sgravi fiscali, molti potenziali 598
Paolo Bettoni
committenti rinuncino perché credono che nel periodo dei lavori la loro abitazione diventi inabitabile. In realtà come si procede? “Assolutamente no, non è così. Durante tutto il corso dei lavori la casa resta abitabile, abitabilissima. Come già sperimentato,
IL PROGETTO NATO IN ESEB FORMA LE IMPRESE CHE DIVENTANO CONSULENTI FULL TIME DEL CLIENTE
le fasi principali per riqualificare energeticamente un fabbricato sono quattro e si possono gestire con l’immobile abitato. Nella prima fase si predispone il cappotto, che viene realizzato all’esterno, mediante l’utilizzo di ponteggi. Segue poi l’isolamento del tetto che può essere praticato sull’estradosso della copertura, oppure insufflando del materiale coibente nel sottotetto, sempre operando dall’esterno. Il terzo capitolo è rappresentato dai serramenti. Vanno approvvigionati in cantiere tutti quelli oggetto di sostituzione, la mattina si asporta il vecchio
serramento in modo che per la sera vi sia posato il nuovo, oggi abbiamo anche la possibilità di posare serramenti di tipo monoblocco, questo significa avere un serramento, comprensivo di telaio, isolamento, eventuale zanzariera già incorporata e cardini per le ante e/o cassonetto tapparella. Quest’ultima soluzione, ottimizza la riduzione/ annullamento dei fastidiosi ponti termici che si possono verificare nei punti di raccordo muro-telaioserramento e cassonetti-tapparelle. Infine c’è la caldaia che può essere tranquillamente sostituita in una giornata”.
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Siamo partiti dal cantiere, ma ora facciamo un passo indietro. Come avviene lo studio di un intervento e cosa deve sapere il committente? “Il committente innanzitutto deve sapere che un appartamento/ ufficio/negozio, con una classe energetica elevata, oggi più che mai, ha un valore di mercato ed una possibilità di essere commercializzato decisamente superiori rispetto a quelli di bassa classe energetica. Indipendentemente da quanto detto sopra, dobbiamo ricordare che chi affronta questi tipi di intervento ha la possibilità di accedere agli
L’INTERVENTO IN QUATTRO FASI: DAL CAPPOTTO ALL’ISOLAMENTO DEL TETTO IN SOLI 25 GIORNI
sgravi fiscali fino al 65% di quanto investito. Detto questo, le nostre imprese - che sono state opportunamente formate nei vari corsi messi in campo dall’Eseb - faranno una valutazione energetica dell’immobile oggetto di riqualificazione, rilevando le tipologie di murature perimetrali, serramenti, caldaia, bollette, creando così una fotografia di quanto è troppo energivoro allo stato attuale dell’immobile. Da qui si parte con le soluzioni migliorative in accordo con le reali esigenze del committente. Per dare un’idea concreta dei risultati che si possono ottenere, se il committente possiede un appartamento costruito negli anni ‘70 e procede con le opere di riqualificazione energetica mediante la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto, l’isolamento tetto e sostituzione caldaia, può far ottenere fino al 70% di risparmio sulle bollette dell’energia”. Ci sono diverse fasi di intervento: quali sono le opzioni da prendere in considerazione per raggiungere l’obiettivo migliore? “Personalmente ritengo che cappotto, tetto e serramenti siano il minimo indispensabile per avere un buon risultato, a seguire la sostituzione della caldaia”. I piani di ammortamento sono oggi molto convenienti: l’impresa può diventare consulente del committente anche sotto questo profilo? “Certamente, le imprese del Sistema Abitare promosso dell’Eseb, quindi che hanno partecipato al programma di formazione sulla riqualificazione energetica durato 2 anni, hanno ufficializzato un accordo a tassi agevolati con gli istituti di credito rivolto alle famiglie che
vogliono affrontare questi lavori affidandoli ad imprese qualificate dal suddetto corso. Per chiudere, posso dire che oggi un impresa qualificata può fornire tutto il pacchetto necessario a completare l’opera, partendo dalla valutazione energetica, fornendo le proposte tecniche sulla base delle esigenze del committente, accompagnare il cliente per presso l’istituto di cre600
dito per eventuale mutuo, curare le pratiche burocratiche per l’apertura del cantiere, la realizzazione delle opere tutte, arrivando alla certificazione energetica finale”. Da avvio cantiere alla consegna quanto tempo passa? “La durata media delle opere è di circa 25 giorni”. cl.vent.
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LA STAZIONE A MONTICHIARI TROVEREBBE MOTIVI NEL RILANCIO DELLO SCALO D’ANNUNZIO
AEROPORTO E TRENI VELOCI: DUE PROGETTI UNITI DAL TEMA DELLA LOGISTICA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Nel corso degli anni il dibattito è stato serrato, in modo particolare per i contrasti tra i sostenitori del progetto originale (e quindi dello shunt per Montichiari della strada ferrata) e chi, invece, avrebbe gradito una rivoluzione progettuale con l’inserimento di Brescia sulla linea in questione. Tra i sostenitori della revisione in chiave Brescia città c’erano anche alcuni esponenti autorevoli di palazzo Loggia. Fino a quando, giusto all’inizio di novembre, anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, pur
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Un sistema Brescia che crede che una rinascita passi da un progresso infrastrutturale e - di conseguenza - dal fatto che l’aeroporto di Montichiari riprenda finalmente quota e dall’arrivo della Tav. Alta velocità sì, quindi, ma dove? negando ogni forma di retromarcia, non si è detto d’accordo con l’ipotesi che la stazione dell’Alta velocità sia posizionata a Montichiari. Ma con un precisazione non da poco, per altro condivisa da Comuni, Aib, Abem e Provincia: la cittadina bassaiola potrà 601
diventare uno snodo della Tav solo se l’aeroporto D’Annunzio diventerà un approdo significativo per il traffico dei passeggeri. Il motivo è semplice: l’Alta Velocità non trasporterà merci, quindi senza un traffico di viaggiatori di un certo rilievo sullo scalo aeroportuale, una stazione ferroviaria nei presi dell’aeroporto sarebbe la classica cattedrale nel deserto. Intanto, mentre questo dibattito apparentemente infinito prosegue, il territorio bresciano comincia a familiarizzare con “l’idea della Tav”, ovvero con
PER LA TRATTA BS-VR LE PREVISIONI SONO DI SETTE ANNI DI LAVORI PER CIRCA TRE MILIARDI DI EURO
l’impatto che i cantieri avranno sulla nostra provincia. Per prima cosa, “ripassiamo” brevemente la lezione: la linea Alta Velocità/Alta Capacità che unisce Brescia a Verona è lunga 84 chilometri. Di questi, 72 rappresentano il tracciato, 12 sono invece i km delle interconnessioni Brescia Est e Verona Merci. Sono 52 i km di questa tratta di strada ferrata che attraversano il Bresciano, per una linea che richiederà sette anni di lavori per essere realizzata. I costi, infine, si aggirano sui 2,8 miliardi di euro. Parlando più nello specifico del progetto, i binari che metteranno in comunicazione la vecchia ferrovia con quella proveniente da Montichiari saranno collocati a Ciliverghe, dove sorgeranno due viadotti e una galleria (16 in tutto saranno i km della Brescia-Verona che scorreranno dentro i tunnel). E proprio una galleria sarà l’aspetto caratterizzante del tratto di sette km che unirà Lonato a Desenzano del Garda, tunnel di 7 km che consentirà di superare l’autostrada A4 in zona Salera. Una galleria in parte artificiale, in parte naturale il cui progetto pone delle criticità, a cominciare dall’occupazione del piazzale Feralpi (il tunnel si svilupperà proprio dalla Feralpi fino al Lavagnone). Tra shunt, gallerie e impatti sul territorio l’Alta Velocità avanza a fatica, più che altro nelle stanze dei bottoni, per un progetto elefantiaco che cerca ancora la giusta solidità per poter compiere il passo decisivo.
La linea Alta Velocità/Alta Capacità che unisce Brescia a Verona è lunga 84 chilometri. Di questi, 72 rappresentano il tracciato, 12 sono invece i km delle interconnessioni Brescia Est e Verona Merci.
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LA RICERCA PROPONE NUOVI PRODOTTI PER UTILIZZI DIFFERENZIATI PER UN IMPIEGO PERSONALIZZATO
I NUOVI ASFALTI HI-TECH: DAI “DIVORATORI” DI OSSIDI AI COLORATI DA ARREDO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
L’asfalto non è mai stato così hi tech. E, soprattutto, non ha mai avuto tante “funzioni”. Qualche esempio? Ci sono quelli che possono fare un solo boccone (o quasi) degli agenti inquinanti, o che possono soddisfare esigenze estetiche aprendo le braccia al colore, per non dire di quelli a prova di gelo o fatti apposta per essere riciclati. Senza dimenticare quelli - oramai ben conosciuti - drenanti, che rappresentano (forse) la tipologia più conosciuta, soprattutto per le nostre autostrade o le strade a scorrimento veloce.
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Ormai non si parla più solo utilizzato in modo particolare neldi asfalto fatto per essere domato le zone abitate, questo materiale dalle automobili, ma un concen- diminuisce l’impatto acustico del trato di tecnologia sempre in evo- passaggio dei veicoli. Una valuzione. riante può prevedere Partiamo, allora, l’utilizzo dell’asfalto da quello più familiafonoassorbente al poI nuovi drenanti re, l’asfalto drenante, oggi si abbinano sto di quello drenante, che riesce - grazie alla anche con superfici questo grazie ad una sua caratteristica conmiscela di gomma che diventano formazione - ad allontriturata, materiale antighiaccio tanare l’acqua dalle derivante dagli pneuruote delle auto, con in matici oramai non più la caratteristica di più utilizzabili. Stessa avere una maggiore durata grazie storia, ma stavolta con l’aggiunta ad una elevata capacità di resistere di particolari sali, per gli asfalti all’usura del tempo. Dal drenante antighiaccio, che sono realizzati in al fonoassorbente il passo è breve: modo da avere un più basso punto 603
I SINTETICI POSSONO CONSENTIRE DI GIOCARE CON TONALITÀ, DECORAZIONI O SIMULARE I SANPIETRINI
di congelamento quando nevica. Asfalti ed ecosostenibilità. Un binomio impossibile? Tutt’altro, visto che ci sono ben due strade per declinare questo rapporto al meglio. Il caso più interessante è quello dell’asfalto fotocatalitico, che sfrutta un processo che consente di assorbire, in presenza di luce, elementi quali l’ossido di azoto e l’ossido di zolfo. C’è inoltre la possibilità di ridurre le emissioni durante la posa del manto stradale, grazie agli asfalti tiepidi, che sono il risultato di un processo produttivo e di applicazione gestito ad una temperatura che va dai 100 ai 120
gradi, contro i 150-160 consueti. Così si abbattono sia le emissioni sia i consumi di combustibile. Un capitolo a parte meritano gli asfalti a lunga durata, progettati per resistere anche mezzo secolo e
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che richiedono esclusivamente il rifacimento di uno strato di pochi centimetri, magari facendo ricorso - nell’ottica di ridurre i costi - a materiali di recupero come gli pneumatici o i residui delle lavorazioni di alto forno. Infine, una nuova frontiera è quella degli asfalti colorati, materiali sintetici che possono consentire anche di giocare con le tonalità, con anche delle decorazioni particolari o simulando i sanpietrini. È l’asfalto del futuro, vietato sorprendersi. ro.ramp.
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IL PROGETTO È GESTITO DAL TEAM DI RICERCA INDEX LAB E DAL LABORATORIO ITALCEMENTI
INNOVAZIONE: EDILIZIA 2.0 TECNOLOGIA ROBOTICA E CALCESTRUZZO BIODINAMICO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Il robot rappresenta l’evoluzione delle stampanti 3d e consente, nel concreto, di realizzare degli stampi termoformati (il materiale è il polistirene) di elementi architettonici o di oggetti caratterizzati da forme inconsuete, che poi vengono composti pezzo a pezzo. L’edilizia 2.0 passa dalla tecnologia robotica e dal calcestruzzo biodinamico per ottenere facciate dalle forme curve e tridimensionali. Il recente progetto gestito dal team di ricerca Index Lab (Politecnico di Milano) e da Ital-
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cementi rappresenta un importante tonici o di oggetti caratterizzati da passo avanti sul fronte della pro- forme inconsuete, che poi vengono gettazione e della realizzazione composti pezzo a pezzo. di forme inedite nel Ma il robot non campo edilizio, il tutto basta, perché per poi sfruttando un robot ed L’edilizia riscopre dare forma al suo laun materiale hi tech. le curve e guarda voro serve un materiaPartiamo dalla al futuro per uscire le di elevata duttilità parte “meccanico-roquale il calcestruzzo dalla “schiavitù botica”: come spiebiodinamico. delle superfici gato dai progettisti, il Ed è qui che enpiane. robot rappresenta l’etra in gioco Italcemenvoluzione delle stamti, con il suo “i.active panti 3d e consente, Biodynamic” - che, nel concreto, di realizzare degli ad esempio, è stato utilizzato in stampi termoformati (il materiale è occasione di Expo 2015 per la il polistirene) di elementi architet- realizzazione del Palazzo Italia 605
AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO L’EFFETTO OTTICO E TATTILE RICORDA LA DELICATEZZA DELLA CERAMICA
che si presta perfettamente all’uso, visto che la sua fluidità è ideale per aderire agli stampi. Il calcestruzzo in questione consente di ottenere un materiale non solo adattissimo a realizzazioni caratterizzate da leggerezza e sinuosità, ma possiede lucentezza e levigatezza tali da ricordare la ceramica. Il mix robot-calcestruzzo biodinamico diventa una chiave per aprire le porte della creatività, dando infatti agli architetti la possibilità di progettare manufatti dalle linee inconsuete e anche alle imprese di produrli. E c’è di più: il ricorso al robot (che consente di effettuare lavorazioni in modo simile a quelle che sono “consentite” ad un braccio umano, ma con un controllo maggiore rispetto a quando si fa ricorso alla stampante 3D) è anche ideale per abbattere i costi, caratteristica fondamentale dal momento che si parla di realizzare - ad esempio facciate dalle linee sinuose e, quindi, potenzialmente più dispendiose di quelle tradizionale. L’edilizia riscopre le curve e guarda con sempre maggiore decisione al futuro, per ridisegnare lo spazio e uscire dalla “schiavitù della superficie piana”. Appare evidente come la ricerca punti a consentire l’ideazione di superfici esteticamente di qualità, in grado di offrire soluzioni innovative non solo in caso di nuove edificazioni, ma anche in sede di ristrutturazione. La tecnologia che abbina la robotizzazione a nuovi calcestruzzi, quindi, apre scenari assolutamente interessanti per imprese e committenti.
Appare evidente come la ricerca punti a consentire l’ideazione di superfici esteticamente di qualità, in grado di offrire soluzioni innovative non solo in caso di nuove edificazioni, ma anche in sede di ristrutturazione.
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
BEN 1.040 UNITÀ ABITATIVE IN UN ORDINE APPARENTEMENTE CASUALE NELL’AMBIENTE TROPICALE
SFIDE DELL’ARCHITETTURA: IL VILLAGGIO DI SINGAPORE È L’EDIFICIO DELL’ANNO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
L’Interlace è costituito da 1.040 unità abitative divise in 31 blocchi residenziali, “accatastati” uno sull’altro in un ordine solo all’apparenza casuale. Si presenta così il gigantesco villaggio verticale The Interlace di Singapore (progettato dall’Office for Metropolitan Architecture di Rotterdam insieme con lo studio tedesco Buro Ole Scheeren), realizzato due anni fa, che nel corso dell’ultima edizione del World Architecture Festival si è aggiudicato il titolo di miglior edificio. The Interlace ha convinto i giudici grazie al suo stile radicale e alternativo. Tra le costruzioni premiate nel corso del World Architecture Festival, anche il Padiglione del Brasile di Expo: messo a punto da Arthur Casas e Marko Brajovic, il ponte di corde più chiacchierato degli ultimi mesi ha trionfato nella categoria riservate alle strutture espositive. È un approccio completamente nuovo all’edilizia in un contesto tropicale. Osservando il complesso dall’alto, è possibile intravedere la struttura a esagoni, costruiti uno accanto all’altro e intervallati da parchi pubblici con piscine, giardini e spazi ricreativi. Negozi, bar e ristoranti sono presenti ai piani inferiori delle diverse strutture, mentre i tetti dei vari blocchi si trasformano in giardini
Il World Architecture Festival ha incoronato il villaggio verticale di Singapore, l’Interlace, edificio dell’anno 2015, dove le caratteristiche di sostenibilità si esplicano attraverso un’analisi approfondita e l’integrazione di strategie energetiche passive di basso impatto.
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IL RESIDENCE È ORGANIZZATO IN 31 BLOCCHI RESIDENZIALI, CIASCUNO ALTO SEI PIANI A DISPOSIZIONE ESAGONALE
pensili e terrazze panoramiche che offrono ulteriore spazio verde. Il «villaggio verticale», situato nel centro della Città-Stato, è organizzato - come si diceva - in 31 blocchi residenziali, ciascuno alto sei piani e impilati secondo una disposizione esagonale intorno a otto grandi cortili. Sono in parte appoggiati gli uni agli altri, in parte sospesi. Fra i più imponenti e ambiziosi insediamenti residenziali realizzati a Singapore, il complesso The Interlace sorge su un’area di otto ettari nel cuore di Southern Ridges ed è destinato a completare una cintura verde di 9 km composta da parchi e servizi ricreativi, con 170mila mq di superficie edificata. Anziché creare un gruppo di torri verticali e isolate, tipologia comunemente utilizzata a Singapore per gli immobili a destinazione residenziale, viene proposta un’innovativa rete di spazi abitativi e per il tempo libero, integrati con la presenza dell’ambiente naturale. Un percorso pedonale conduce i residenti dall’ingresso principale ai vari cortili che diventato punti di riferimento e identificazione, mentre un sistema di sentieri secondari porta gli abitanti agli ingressi delle proprie case. Grazie alla vasta rete di giardini, ai molteplici servizi pubblici che si intrecciano nel paesaggio, si realizza l’idea di vita comunitaria all’interno di un villaggio moderno creando numerose opportunità di interazione sociale e di attività condivise all’interno dell’ambiente naturale. Dal punto di vista ambientale, le caratteristiche di sostenibilità si esplicano attraverso un’analisi approfondita e l’integrazione di
strategie energetiche passive di basso impatto. Attraverso la disposizione dei vari appartamenti, il progetto genera una moltiplicazione di superfici orizzontali popolate da ampi giardini pensili e terrazze panoramiche che offrono più spazio verde rispetto alle dimensioni del sito non costruito. La presenza poi, di corpi idrici, strategicamente posizionati in aree aperte, permette di generare un ambiente più fresco, mentre la disposizione dei parcheggi al di sotto del livello del terreno consente di tenere lontano tutto il traffico. I volumi interconnessi formano, insomma, la topografia di un «villaggio verticale» con giardini pensili a cielo aperto e terrazze private che estendono in verticale il paesaggio naturale all’interno dei cortili. I residenti hanno la possibilità di accedere a una varietà di servizi di vicinato, ristoranti e itinerari naturali a breve distanza da compiere a piedi. I 31 blocchi da sei piani sono 608
ripartiti su quattro principali «superlivelli» da 24 piani, anche se la maggior parte di essi hanno un numero di piani compreso tra sei e diciotto, in modo da formare una topografia a gradoni. Il masterplan alla base dell’intervento nasce da una serie di studi su irraggiamento solare, vento e micro-clima, riguardanti sia le condizioni del sito preesistente che il criterio di disposizione dei blocchi. Gli studi ambientali sono serviti anche per determinare le strategie dei responsabili del landscaping. Gli specchi d’acqua sono stati collocati strategicamente in corrispondenza di correnti ventose. Questa scelta consente al raffreddamento per evaporazione che avveiene lungo la direzione dei venti, riducendo così le temperature locali e migliorando il comfort termico degli spazi ricreativi esterni. I vuoti a cielo aperto, anch’essi interessati dagli interventi di landscaping, hanno la funzione
I VOLUMI INTERCONNESSI FORMANO LA TOPOGRAFIA DI UN VILLAGGIO CON GIARDINI PENSILI E TERRAZZE
di fornire aria e luce naturale al livello interrato e al primo piano del parcheggio, creando anche al di sotto del livello del terreno aree di folta vegetazione e alberi in connessione visiva con quelle dei cortili. Il percorso dall’entrata principale è concepito in modo da condurre i residenti verso i cortili principali, in cui si svolgono gli eventi e le attività ricreative comuni. La circolazione pedonale è organizzata in considerazione della densità prevista di abitanti attorno a ciascun cortile e nucleo residenziale. Un anello continuo attorno al sito della lunghezza di un chilometro fornisce un percorso da jogging e collega i cortili interni alle attività ospitate lungo il bordo dell’insediamento. Due tipologie di giardini pensili sono state previste per l’Interlace: gli Sky Gardens, collocati dove sono presenti blocchi nella parte sovrastante, e giardini privati sulle terrazze all’ultimo piano. La differenza è nel carattere pubblico dei primi, che offrono un programma di varie attività pubbliche e sono accessibili a tutti i residenti. E tra i premiati dell’World Architecture Festival - è bene ricordarlo - è spuntato, per la categoria Display, anche uno dei padiglioni dell’Expo: è quello del Brasile che ha conquistato i visitatori per la presenza di una rete che collegava i tre piani della struttura. Camminandoci sopra era possibile, con il movimento del corpo, modificare la luce e i suoni dell’ambiente circostante. Wilda Nervi
Due sono le tipologie di giardini pensili previste per l’Interlace: gli Sky Gardens, collocati dove sono presenti blocchi nella parte sovrastante, e giardini privati sulle terrazze all’ultimo piano. La differenza è nel carattere pubblico dei primi, che offrono un programma di varie attività pubbliche e sono accessibili a tutti i residenti.
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
LAVORO - Ministero del Lavoro - d.lgs. 148/2015 riordino della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - unità produttiva - chiarimenti - circolare n. 30/158
TRIBUTI
pag. 614
- Ministero del Lavoro - sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori - sospensione dell’attività imprenditoriale - nota n. 19570/2015 pag. 614 - Ministero del Lavoro - art. 1 co.118 legge n.190/2014 assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo in caso di fusione - interpello n. 25/2015 pag. 615
- Frazionamento e accorpamento di unità immobiliari - aliquote Iva
pag. 632
- Studio di settore per l’edilizia approvato il nuovo studio WG69U
pag. 633
- Rimborsi chilometrici in caso di trasferta - chiarimenti
pag. 634
INDICI
- Inps - d.lgs. 151/2001 - tutela della maternità congedo parentale su base oraria - casi di cumulabilità - messaggio n. 6704/2015 pag. 616 - Inps - cassetto previdenziale per i committenti della gestione separata - comunicazioni bidirezionali nuova funzione - messaggio n. 6838/2015 pag. 617
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 636
- Tfr - legge 297/82
pag. 636
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 636
LAVORI PUBBLICI
- Stipula dei contratti d’appalto in forma elettronica: nuovo comunicato dell’Anac
pag. 617
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/2008 aggiornamento professionale del formatore interpello n. 9/2015 pag. 618 Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2015
pag. 630
- Superficie ai fini Tari indicata nella visura catastale comunicato dell’Agenzia delle Entrate pag. 635
- Inps - art. 1 co. 118 legge n. 190/2014 assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo per l’anno 2015 - circ. n. 178/2015 pag. 615
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 interpelli nn. 6,7,8 e 10/2015
- Rimborsi Iva - chiarimenti
pag. 637
- La mancanza del Passoe, non essendo carenza “essenziale”, non è soggetta a sanzione pag. 637 - Pubblicati i nuovi modelli e formulari dei bandi ed avvisi europei
pag. 618
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pag. 637
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
- Anche la scrittura privata per cottimo fiduciario conclusa con scambio di lettere deve essere redatta in forma elettronica pag. 638
- Permesso di costruire: è irricevibile il ricorso del vicino se presentato in ritardo
VARIE
- Nuove soglie europee in vigore dal 1° gennaio 2016 per i lavorila soglia è fissata a 5.225.00 euro pag. 638 - E’ vietato l’avvalimento “a cascata”
pag. 641
pag. 638
- Disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo: consultazione pubblica sul nuovo schema di regolamento
pag. 642
- Oneri per la sicurezza: quelli esterni sono calcolati e prefissati dall’appaltante mentre quelli interni dall’offerente
pag. 638
- L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve avvenire entro 30 giorni
- Codice della strada - cessazione dell’obbligo di esibizione del tagliando assicurativo
pag. 642
pag. 639
- Albo autotrasporto - verifiche on line sulla regolarità degli iscritti
pag. 643
- Intestazione temporanea dei veicoli e locazione senza conducente
pag. 643
- Trasporti - direttive per la circolazione dei mezzi pesanti in caso di neve
pag 643
- Divieto di assunzione per l’Ente che nell’anno precedente non ha rispettato i tempi di pagamento
pag. 639
- 1) L’ Amministrazione non può stabilire un asoglia minima di utile che deve comunque superare lo zero - 2) E’ legittima la clausola di scostamento massimo della manodopera dalle tabelle ufficiali pag. 640 - Illegittima la revoca del subappalto senza contradditorio con l’impresa
- Contributi Sistri - nuove indicazioni dal Ministero dell’Ambiente
pag. 640
ANCE INFORMA
URBANISTICA
- I lucernari sul tetto non sono “pareti finestrate” e quindi non contano ai fini delle distanze minime tra edifici pag. 641 - Manutenzione straordinaria, la nozione ampliata non è retroattiva
pag. 641
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pag. 643
pag. 644
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, Project...) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti
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Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca dati di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo \\easystore\guest\Notiziario\Stampa\2015\05-2015 Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 613
Collegio Costruttori Edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO
MINISTERO DEL LAVORO D.LGS. 148/2015 - RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - UNITÀ PRODUTTIVA CHIARIMENTI CIRCOLARE N. 30/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro ad integrazione delle indicazioni contenute nella propria circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 (cfr. Not. N. 11/2015), avente ad oggetto la nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria introdotta dal D.Lgs. n.148/2015 (cfr. circolare del Collegio n. 48 del 29/9/2015), con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha, fra l’altro, diramato i chiarimenti di seguito evidenziati. Con riferimento alla unità produttiva oggetto di cessazione di attività, i cui lavoratori hanno già fruito – anche in costanza della normativa previgente al D.Lgs. n. 148/2015 – del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi per cessazione non è possibile accedere nuovamente ad un trattamento straordinario di integrazione salariale, per qualsiasi causale. Al paragrafo 4.2.1. della circolare n. 24/2015, il Ministero del Lavoro ha segnalato che, in ragione del venir meno, a partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione (anche parziale) di attività, i requisiti per l’ammissione a tale trattamento devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2015. Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2015 deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve altresì essere presentata l’istanza di accesso al trattamento. Il decreto ministeriale di ammissione potrà essere emanato anche dopo il 31 dicembre 2015, una volta esaurita l’istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato. Ciò in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata ed i lavoratori sono stati gestiti sulla base del piano di gestione degli esuberi già articolato nella domanda di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione; - alle istanze di proroga dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria riferiti a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o per solidarietà già avviati alla data di entrata in vigore del citato Decreto. (24 settembre 2015), si applicano le regole previste dalla normativa previgente, comprese quelle concernenti il procedimento amministrativo,
la contribuzione addizionale ed il trattamento di fine rapporto, a condizione che la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015. Lo stesso criterio vale anche per le istanze relative al secondo anno dei programmi di cessazione biennale di attività, eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro nelle circolari n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015. Resta fermo che alle domande relative al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 148/2015, anche laddove l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni sia avvenuto in data precedente al 24 settembre 2015.
MINISTERO DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE NOTA N. 19570/2015 Si informa che con nota n. 19570 del 16 novembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro, con specifico riferimento al settore edile, ha fornito un approfondimento in ordine ai criteri di revoca del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale, già oggetto della precedente circolare n. 33/2009 e lettera circolare del 22 agosto 2007. In particolare, in relazione agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, il dicastero ha confermato che rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, ad oggi pari a 3.200 euro, la regolarizzazione delle violazioni accertate. Pertanto, nel settore edile, il personale ispettivo è tenuto ad adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita. Per quanto riguarda le modalità e la tempistica, fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento in caso di omessa
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sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica. Nel caso di mancata formazione e informazione, invece, il provvedimento di sospensione sarà oggetto di revoca a condizione che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa. Ministero del Lavoro Roma, 16 novembre 2015 Nota n. 19570 Oggetto: circolare n. 26/2015 -sospensione attività imprenditoriale. In relazione all’oggetto. facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento intervenute in occasione dei recenti incontri con i coordinatori della vigilanza. si rappresenta quanto segue. La circolare n. 26/2015, in relazione al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, riprende testualmente quanto già espresso con circ. n. 33/2009 e, ancora prima con lett. circ. 22 agosto 2007. Sul punto la predetta circolare chiariva che “oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria ai fini della revoca. la regolarizzazione delle violazioni accertate ( ... ). In tal senso. con specifico riferimento al settore dell’edilizia si coglie l’occasione per ricordare che. configurandosi nello quasi totalità dei casi la violazione di di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione) il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare conseguentemente l’ottemperanza della prescrizione impartita’’. Nell’evidenziare come tale indicazione è esplicitamente riferita al “settore dell’edilizia” in cui il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza si precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti. Ne consegue che. fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria ai fini della revoca del provvedimento: - quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica: - quanto agli obblighi di formazione c informazione. è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. n. 221). punto 10. Qui è infatti è
LAVORO
specificato che ‘’il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile. contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’ inizio della prestazione lavorativa.
MINISTERO DEL LAVORO ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO INdEtERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI FUSIONE INTERPELLO N.25/2015 Si informa che con Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha formulato risposta in merito alla corretta applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 c.d. Legge di Stabilità 2015 (cfr. Not. n. 3/2015). Con specifico riferimento al caso in esame, riferito alla fruizione dell’esonero suddetto da parte della società incorporante, nell’ipotesi di fusione per incorporazione posta in essere nell’anno 2016, il Ministero ha chiarito che “in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso”. Pertanto, ferme restando le condizioni previste dalla norma, il cessionario incorporante mantiene il diritto a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, ma solo con riferimento alla parte residua e sino alla scadenza del termine dei 36 mesi, ciò anche in quanto, ai sensi dell’art. 2112 c.c. comma 5, “i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi”. Ministero del Lavoro Roma, 5 novembre 2015
Interpello n. 25 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie- art. l, comma 118, L. n. 190/2014. L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio - A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. l, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare, l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali, dell’ INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all ‘art. l, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal l o gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo può essere concesso nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro (cfr. INPS circ. 17/20 15).
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Ciò premesso, si fa presente che per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma l, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un ‘attività economica organizzata ( ... ) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010). Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. l, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
INPS - ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 ASSUNZIONE A TEMPO INdEtERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2015 CIRC. N. 178/2015 Si informa che l’Inps con circolare n. 178 del 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo per le nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 118 e seguenti della L. n. 190/2014, c.d. Legge di Stabilità 2015, già oggetto della circolare dello stesso Istituto n. 17/2015 (Cfr. Circolare del Collegio n. 15 del 27/2/2015). Nell’ambito della circolare in commento l’Istituto, oltre a fornire istruzioni operative ai datori di lavoro pubblici nonché ai datori di lavoro che assumano lavoratori iscritti all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI), ha, inoltre, chiarito
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ulteriori aspetti. Pertanto, oltre a quanto già indicato nella suddetta circolare n. 17/2015, è stato specificato che: - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione del beneficio contributivo, anche nel caso in cui, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale; - nei casi di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nel caso in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, solo purché la data di decorrenza dei due rapporti di lavoro sia la medesima. Se le assunzioni sono differite, perderà il requisito il datore di lavoro del secondo rapporto di lavoro; • nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro, intercorso nei 6 mesi antecedenti, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero in quanto il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine; • nell’ipotesi di cambi di appalto di servizi con passaggio dal cedente al subentrante dei lavoratori già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in cui sia prevista dalla contrattazione collettiva una procedura volta all’assunzione dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa subentrante, non si ha diritto all’incentivo (sul punto, si evidenzia che, nel testo del DdL Stabilità, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, è, invece, prevista la possibilità per l’impresa subentrante di fruire dell’esonero nei limiti della durata e misura residua); • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferito al subentrante per il periodo residuo non goduto; • in caso di trasferimento d’azienda, in virtù di quanto previsto dall’art. 2112 c.c., la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente. E’ stato chiarito, inoltre, che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, di prestazioni lavorative diverse dal contratto a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il contratto a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc. Con riferimento all’ulteriore condizione per fruire del beneficio in parola, ossia
non aver avuto, con il medesimo datore di lavoro o con società controllata o collegata, rapporti a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti all’entrata in vigore della norma (1/10/2014 - 31/12/2014), è stato precisato che, se in tale periodo il lavoratore ha avuto un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, potrà comunque essere assunto a tempo indeterminato usufruendo dell’esonero. Nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, il periodo di godimento dell’incentivo può essere sospeso, consentendo il differimento della fruizione dei benefici. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’incentivo in parola, è stato chiarito che non sono soggette all’esonero triennale le seguenti forme di contribuzione: • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R; • il contributo pari allo 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria. E’, invece, soggetto all’applicazione dell’esonero triennale, il contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nella misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. In merito, poi, alla restituzione del contributo addizionale di cui all’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012, è stato chiarito che tale disposizione opera sia con riferimento alla trasformazione dei rapporti a tempo determinato che nei casi di stabilizzazione degli stessi. E’ stato, altresì, ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 30 della Legge Fornero, nei casi di trasformazione entro 6 mesi dalla scadenza, la restituzione viene ridotta sulla base del numero dei mesi intercorsi tra la scadenza del rapporto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato. Con riferimento alla non cumulabilità dell’esonero con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate (art. 4, commi 8 a 11 della L. n. 92/2012), è stato precisato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla Legge Fornero per l’assunzione a tempo determinato e poi ottenere l’incentivo in parola in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Tale possibilità potrà essere prevista anche con riferimento all’incentivo di cui alla L. n. 223/1991 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità), fermo restando, però, che una volta attivato un rapporto di lavoro sulla base
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del regime agevolato prescelto, non sarà possibile applicarne un altro, né modificarlo in un momento successivo.
INPS - D.LGS. 151/2001 TUTELA DELLA MATERNITÀ CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA - CASI DI CUMULABILITÀ MESSAGGIO N. 6704/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito alcune precisazioni in merito all’incumulabilità del congedo parentale ad ore, ex art. 32 del D.Lgs. 151/2001., con altri permessi o riposi disciplinati dallo stesso Decreto in commento detto anche Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità. Ad integrazione della circolare n. 152/2015 (cfr. Not. n. 10/2015), l’Istituto chiarisce che il lavoratore dipendente che fruisca del congedo parentale su base oraria non potrà usufruire, nella medesima giornata: - né di congedo parentale ad ore per altro figlio; - né dei riposi orari per allattamento (artt. 39 e 40 del T.U.), anche se richiesti per bambini differenti; - né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi (artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.U.), in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, T.U.), anche se richiesti per bambini differenti. Possibile, invece, la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati da disposizioni non contemplate dal T.U. maternità/paternità, quali, ad esempio, i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari o a beneficio del lavoratore stesso (art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92). Resta fermo che le incompatibilità predette sussistono in caso di mancata regolamentazione della fruizione oraria da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nell’ambito della quale possono essere adottati criteri di cumulabilità differenti. Inps Roma, 3 novembre 2015 Messaggio n. 6704 Oggetto: Cumulabilità del congedo paren-
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tale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti. Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio . Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/ paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”). Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate. Compatibilità del congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) - Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.): non compatibile; - Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.): non compatibile; - Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.): non compatibile; - Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104): compatibile; - Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104): compatibile. Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.
INPS CASSETTO PREVIDENZIALE PER I COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA COMUNICAZIONI BIDIREZIONALI NUOVA FUNZIONE MESSAGGIO N. 6838/2015 Si informa che l’Inps con messaggio n. 6838 del 6 novembre 2015 ha reso noto che la versione originaria del Cassetto Previdenziale per i committenti della Gestione separata, a cui l’utente committente/associante, ovvero l’intermediario delegato, accedono attraverso il sito internet dell’Istituto (www.inps.it) autenticandosi con il PIN dispositivo abbinato al proprio codice fiscale, è stata implementata a decorrere dal 6 ottobre 2015 con la funzionalità della “Bidirezionalità”. Tale funzionalità è inserita all’interno del menù “Comunic. Bidirezionale”. L’Istituto precisa, inoltre, che tale canale deve essere utilizzato anche per la comunicazione dei propri contatti di riferimento (numero di cellulare, e-mail, e soprattutto PEC) e che le istanze, concernenti la Gestione separata, devono essere predisposte esclusivamente tramite il Cassetto stesso, considerato che a far data dal 6 ottobre 2015 è stato inibito l’oggetto “GESTIONE SEPARATA” dal Cassetto Previdenziale aziende.
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 INTERPELLI NN. 6,7,8 E 10/2015 Si informa che il Ministero del lavoro sul proprio sito ha pubblicato le risposte della Commissione per gli interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Di seguito si riportano tali interpelli. Interpello n.6/2015 - formazione degli RSPP e ASPP secondo la classificazione ATECO Il quesito concerne l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, sulla formazione degli RSPP e ASPP, in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007). L’istante chiede di sapere quale sia il macrosettore di riferimento per un’azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002, era identificata nella sezione DK (Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici) ed ora, in base ai codici Ateco 2007, rientra nella sezione C. La Commissione chiarisce che, ai fini della formazione di RSPP e ASPP, in particolare della determinazione del modulo B di specializzazione, è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Le corrispondenze complete sono disponibili sulla pagina web dell’Istat. Pertanto un’azienda individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento utile a definire il modulo B, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002. Interpello 7/2015 - Delega di funzioni ex art. 16 In questo interpello la Commissione risponde ad un quesito sull’istituto della delega di funzioni di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (di seguito Testo Unico). In particolare l’istante chiede di sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”. La Commissione chiarisce che la delega di funzioni in materia di sicurezza, è ammessa con determinati limiti e condizioni, riportati al comma 1 dell’articolo 16 del Testo Unico. Perché la delega sia efficace è pertanto necessario che abbia tutte le caratteristiche previste nell’articolo in parola, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso de-
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legato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. Nello specifico, alla lettera e) del comma 1, il legislatore ha previsto che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto” e ciò implica la possibilità di una non accettazione della stessa. Interpello 8/2015 - Sorveglianza sanitaria In questo interpello la Commissione ha risposto a un duplice quesito concernente la sorveglianza sanitaria e lo svolgimento del ruolo di medico competente. Nel primo quesito, si chiede se, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del Testo Unico, il lavoratore che può fare richiesta di visita medica debba essere esclusivamente un lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, oppure se la richiesta possa pervenire da qualsiasi lavoratore che svolga la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente svolge il suo ruolo. La Commissione, richiamando l’articolo 41, commi 1, lettera b), e 2, lettera c), del Testo Unico, ha chiarito che la richiesta può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia o meno sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi. Nel secondo quesito si chiede se la visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente, che, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l) del Testo Unico, deve essere effettuata almeno una volta all’anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, debba riguardare ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, oppure se possa limitarsi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la loro mansione. La Commissione, considerato che l’obbligo di visita è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ha ritenuto che la medesima visita debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi “anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro” (articolo 25, comma 1, lettera a), del Testo Unico). Interpello 10/2015 - Ambienti sospetti di inquinamento o confinati Il quesito posto da Confindustria alla Commissione concerne l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 177/2011 in materia di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e in particolare l’applicabilità del medesimo decreto alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale in ambito portuale, la cui normativa di sicurezza è attualmente dettata dal D.Lgs. n. 272/1999. La Commissione ha chiarito che il D.P.R. n. 177/2011 - in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si applica esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del Testo Unico. Per quanto riguarda gli ambienti sospetti di inquinamento, inoltre, essi rientrano nel Titolo II, “Luoghi di lavoro”, del Testo Unico; Titolo II che non si applica ai mezzi di trasporto, ai sensi dell’articolo 62, comma 2. Alla luce infine delle specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 272/1999, che in diversi articoli tratta i rischi di inquinamento dell’aria in ambienti a bordo delle navi, la Commissione ha concluso che, in vigenza dell’attuale normativa, è esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 177/2011 alle attività disciplinate dal D.Lgs. n. 272/1999.
organizzati da soggetti autorizzati secondo l’art. 32, comma 4, del d. lgs. n. 81/08; - effettuando un minimo di 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza. Il triennio decorre: - dalla data di applicazione del decreto (18 marzo 2014) per chi è già qualificato a tale data; - dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri. Con l’utilizzo del termine “alternativamente” il legislatore ha inteso riconoscere al formatore la possibilità di scegliere liberamente il tipo di aggiornamento da effettuare e non prevedere una alternanza nei consecutivi trienni delle due modalità, ovvero un triennio dedicato solo alla docenza e un triennio a seminari, convegni, etc.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di ottobre 2015 è risultato pari a 107,2. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di ottobre 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,013902
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL FORMATORE INTERPELLO N. 9/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha fornito chiarimenti sulla previsione del DM 6 marzo 2013 che stabilisce l’obbligo di aggiornamento per il formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, sulla valenza del termine “alternativamente” richiamato nella formulazione del disposto. A tal proposito, la Commissione rammenta che, in base alla normativa, l’aggiornamento professionale deve realizzarsi, con cadenza triennale, “alternativamente”: - frequentando almeno 24 ore (almeno 8 ore relative a corsi di aggiornamento) complessive di seminari, convegni o corsi, riguardanti l’area tematica di competenza e
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IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere
per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 619
TOTALE
7,96 7,35
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
620
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
621
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
622
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
623
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
624
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
625
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
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Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
628
—
629
1,39
0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52
1,47
0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59
TOTALE
36,83
0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35
0,06
1,29
0,07 7,59
4,01 1,44
1,07
PANTONE 281 CMYK 1000,36 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
33,32
0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03
0,06
1,16
0,06 6,85
3,60 1,29
1,07 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
DI BRESCIA E PROVINCIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
4,57 1,64
0,08 8,16
E) E1) F)
1,07 0,36
1,07 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,59
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
B) B1) C)
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015
PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -
TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIMBORSI IVA CHIARIMENTI
(C.M. 35/E/2015)
Individuazione del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, diretta a sanare errori od omissioni relative alle richieste di rimborso di crediti IVA e regime transitorio per i rimborsi infrannuali chiesti fino al 2014. Questi i principali temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.35/E del 27 ottobre 2015, nelle risposte a quesiti pervenuti sulle nuove regole relative ai rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, di cui all’art.38-bis del D.P.R. 633/1972[1]. Come noto, il D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” (D.Lgs. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto: ■ l’aumento dell’importo dei rimborsi IVA per i quali non è richiesta la garanzia fideiussoria, che passa da 5.164 euro a 15.000 euro (pertanto, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 15.000 euro, non è necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria). Alla luce di tale novità, la garanzia fideiussoria deve essere prestata, per il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, in via obbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi”[2], ovvero in via facoltativa dai cd. “contribuenti virtuosi” [3]; ■ la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro[4]. Si ricorda che i primi chiarimenti sulle novità in tema di rimborsi IVA sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 32/E/2014. Per quel che riguarda l’esecuzione dei rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, la C.M. 35/E/2015, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di: ► termine di presentazione della dichiarazione IVA integrativa Al riguardo, occorre premettere che, per il 2016, la dichiarazione annuale IVA può essere ancora presentata unitamente al Modello UNICO (ai fini delle imposte sul reddito) entro il 30 settembre 2016 (per il periodo d’imposta 2015)[5]. Invece, a partire dal 2017 (per il periodo d’imposta 2016) la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata esclusivamente in via autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento[6]. In merito, l’Agenzia delle Entrate specifica il termine di presentazione della dichiarazione integrativa diretta a: ■ sanare la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione originaria
Nell’ipotesi in cui il visto di conformità non sia stato apposto a causa di un errore od omissione, è possibile sanare tale situazione mediante l’invio della dichiarazione integrativa, munita del visto di conformità, entro il terminePANTONE di presentazione della di281 chiarazione relativa al - periodo CMYK 100 72 - 0 - 32 d’imposta successivo[7]. RGB 0 - 40 - 104 Per quel che riguarda, invece, i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” e non ancora eseguiti, per i quali sia scaduto il predetto termine per la presentazione dell’integrativa, il visto di conformità relativo alla dichiarazione originaria può essere sostituito dall’invio all’Agenzia delle Entrate di un’attestazione autonoma, rilasciata da un professionista abilitato[8]; ■ modificare le modalità di utilizzo del credito IVA (riduzione o aumento dell’importo chiesto a rimborso) Anche in tali ipotesi, chiarisce la C.M. 35/E/2015, la dichiarazione integrativa deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In merito, si evidenzia che, relativamente alla richiesta di un maggior rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (espresso nella C.M. 32/E/2014, par. 2.2.1.), nel quale era stato affermato che l’integrativa dovesse essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione originaria; ► omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per requisiti patrimoniali e contributivi) Sotto tale profilo, la C.M. 35/E/2015 chiarisce che, se si omette di presentare la certificazione sostitutiva insieme alla dichiarazione/istanza di rimborso, l’unica modalità per correggere tale inadempimento è la presentazione della stessa insieme alla dichiarazione integrativa[9], non essendo più possibile fornirla in via autonoma in forma cartacea, come accadeva prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. “Semplificazioni fiscali”; ► obbligo di presentazione della garanzia Come noto, l’art.38-bis stabilisce delle ipotesi in cui, ai fini del rimborso IVA, deve essere prestata obbligatoriamente la garanzia (per i cd. “contribuenti non virtuosi”)[10]. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di calcolo dell’importo dell’accertamento oltre il quale è necessaria la garanzia. In merito, si ricorda che il rimborso IVA per importi superiori a 15.000 euro viene eseguito esclusivamente a seguito della prestazione della garanzia nell’ipotesi in cui, nei 2 anni precedenti la richiesta, l’impresa abbia ricevuto avvisi di accertamento da
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cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra l’imposta accertata e quella dichiarata in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate definisce le PANTONE modalitàCOOL di calcolo GRAY 9 dei predetti importi nell’ipotesi cui l’accertamento riguardi CMYK 0 - 0 - in 0 - 60 l’imposta registro, le imposte sostitutive, RGB 135 -di 135 - 135 le imposte relative alla tassazione separata, ovvero la verifica venga definita mediante adesione o conciliazione giudiziale; ► calcolo degli interessi della garanzia mediante cauzione in titoli di Stato In tal ambito, la C.M. 35/E/2015 chiarisce che gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi, richiesti in “procedura semplificata”[11], non rilevano ai fini dell’importo da garantire. In tal modo, l’Agenzia delle Entrate supera il proprio orientamento contrario, espresso nella C.M. 32/E/2014, che prevedeva, invece, il computo di tali interessi nella garanzia (cfr. anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n.87349/2015); ► rimborsi IVA trimestrali – Modello TR presentato fino al 2014 L’Agenzia delle Entrate affronta, altresì, l’ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”, e quindi fino al periodo d’imposta 2014, siano state già presentate delle richieste di rimborso IVA trimestrale (Modello TR), con riferimento alle quali il rimborso non è stato ancora eseguito. Con riferimento a tale periodo transitorio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in linea generale, che la restituzione del credito IVA infrannuale viene accordata a condizione che la dichiarazione IVA annuale (nella quale devono essere indicati i rimborsi IVA trimestrali già richiesti) riferita ai periodi d’imposta fino al 2014, sia munita del visto di conformità. Al riguardo, vengono distinte diverse ipotesi, ed in particolare: ■ rimborsi IVA trimestrali richiesti negli anni precedenti, relativi alle annualità fino al 2013 L’Agenzia affronta la circostanza che la dichiarazione sostitutiva di notorietà, recante i requisiti patrimoniali, aziendali e contributivi (divenuta ad oggi obbligatoria, in alternativa alla garanzia, per i “contribuenti virtuosi”, nel senso sopra specificato) non sia stata presentata insieme alla dichiarazione IVA annuale. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla (cfr. anche C.M. 32/E/2014). Se è stata già presentata la dichiarazione integrativa, comprensiva del visto di conformità, i requisiti patrimoniali devono
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essere verificati alla data di presentazione dell’integrativa[12]. Diversamente, nell’ipotesi in cui la dichiarazione integrativa non sia necessaria, ovvero siano scaduti i termini di presentazione, i predetti requisiti dovranno essere verificati alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva; ■ rimborsi IVA trimestrali riferiti al 2014 In merito, la C.M. 35/E/2015 chiarisce che i rimborsi infrannuali potranno essere erogati, senza presentazione della garanzia, se la dichiarazione IVA annale per il 2014 (termine scaduto il 30 settembre 2015), riportante tali istanze di rimborso, è munita del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva. Sempre con riferimento al periodo transitorio, viene ulteriormente precisato che gli interessi, eventualmente sospesi per la mancata consegna della garanzia, riprendono a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale comprensiva del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva (o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva in caso di istanze trimestrali relative ad anni d’imposta antecedenti il 2014). Da un punto di vista più generale, si evidenzia che, con la citata C.M. 35/E/2015 l’Agenzia delle Entrate consente di inviare un nuovo Modello TR, al fine di correggere le indicazioni inizialmente fornite nel Quadro TD, relative non solo alla modifica nell’utilizzo del credito IVA (da rimborso a compensazione e viceversa), ma anche ai
presupposti del rimborso, ovvero all’esistenza dei requisiti per il rimborso prioritario o per l’esonero dalla garanzia[13]. Inoltre, se nel Modello TR originario è stata omessa la compilazione del campo 3 del rigo TD8 (“Esonero garanzia”), il rimborso infrannuale viene comunque erogato, a condizione che si tratti di un “contribuente virtuoso”, e non è necessario l’invio di un nuovo Modello TR. Resta fermo che il nuovo Modello TR deve essere inviato prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, riferita allo stesso periodo d’imposta. Note: [1] Tale disposizione è stata modificata dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. D.Lgs. “Semplificazioni fiscali”), con efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2014. [2] In sostanza, ai sensi dell’art.38-bis, co.4, lett.b, del DPR 633/1972, devono prestare la garanzia i soggetti che: - esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. “start-up innovative”; - hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972. - hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza
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il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. [3] Infatti, per i “contribuenti virtuosi” (ossia i soggetti che, tra l’altro, esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell’IVA per determinati importi), l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 32/E/2014 ha chiarito che il rimborso IVA superiore a 15.000 euro può essere chiesto anche presentando, in alternativa alla garanzia: - la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, corredata dal visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati; - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti determinati requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale, e regolarità nel versamento dei contributi. [4] Così come previsto anche ai fini della compensazione dei medesimi crediti con altri debiti fiscali in capo al contribuente. [5] Cfr. art.8, co.1, del D.P.R. 322/1998. [6] Cfr. art.10, co.8-bis, D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2015, che ha posticipato di un anno tale obbligo, in precedenza fissato dal periodo d’imposta 2015 dall’art.1, co.641, della legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015. [7] Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso nella dichiarazione IVA presentata entro il 30 settembre 2015, il termine per presentare l’integrativa scadrà il 30 settembre 2016 cfr. art.2, co-8-bis, D.P.R. 322/1998. [8] In questo modo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, può essere sanata anche la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione relativa al 2013, per la quale il termine per la presentazione dell’integrativa, corredata dal visto di conformità, è scaduto il 30 settembre 2015. [9] Entro il termine sopraindicato, relativo sempre alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. [10] Cfr. la precedente nota 2. [11] Si tratta delle richieste di rimborso annuali (fino a 700.000 euro) effettuate nei confronti dell’Agente della riscossione (art.78, co.33-38, della legge 413/1991). Per completezza, si evidenzia che l’importo della garanzia, nella “procedura semplificata”, non deve coprire tutto l’importo chiesto a rimborso, ma solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, comprensiva degli interessi del 2% annuo, calcolati sul periodo di durata della stessa. La “procedura ordinaria” riguarda, invece, le richieste di rimborso, annuali (in via obbligatoria solo per importi superiori a 700.000 euro) ed infrannuali, effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
TRIBUTI
[12] Ad esempio, per il periodo d’imposta 2013, la data di presentazione della dichiarazione IVA integrativa è scaduto il 30 settembre 2015. [13] Con tale pronuncia, quindi, vengono ampliate le ipotesi di correzione del Quadro TD originariamente indicate nella R.M. 99/E/2014.
va ad incidere anche sulla disciplina IVA applicabile agli interventi di frazionamento ed accorpamento, nonché alla successiva cessione o locazione di unità immobiliari sulle quali questi sono eseguiti, tenuto conto che, in generale, proprio la qualificazione urbanistica di un intervento edilizio condiziona il regime tributario applicabile alla fattispecie ai fini della corretta applicazione della disciplina IVA[2].
FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI ALIQUOTE IVA
1. Effetti su appalti, cessioni e locazioni di fabbricati residenziali In primo luogo, si evidenzia che la riconducibilità degli interventi di frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari alla manutenzione straordinaria, anziché alla ristrutturazione edilizia, non incide sull’applicabilità dell’aliquota IVA al 10% nell’ipotesi di contratti d’appalto relativi alla loro realizzazione, qualora questi siano effettuati su immobili a destinazione residenziale, ai sensi dell’art.1, comma 17 della legge 244/2007, come modificato dall’art.2, comma 11 della legge 191/2009. Con riferimento a tali fabbricati, infatti, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% non trova alcuna limitazione ed è estesa a qualsiasi categoria di intervento edilizio, ivi comprese le manutenzioni ordinaria e straordinaria.
Mantiene la qualificazione di “impresa ristrutturatrice”, l’impresa che cede o loca abitazioni ad IVA, oggetto di un preventivo intervento di frazionamento/accorpamento, autorizzato urbanisticamente prima del 12 novembre 2014. Per contro, per gli interventi autorizzati dopo tale data, le recenti modifiche nella definizione di “manutenzione straordinaria” possono produrre rilevanti cambiamenti alla disciplina fiscale. Questo uno dei principali riflessi fiscali delle conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato nella Sentenza della Sez. IV, n.4381 del 21 settembre 2015, secondo il quale la qualificazione di un intervento edilizio discende dalla verifica di legittimità del titolo edilizio autorizzativo con riferimento alla disciplina vigente al momento del suo rilascio. Chiamato a pronunciarsi nello specifico proprio sulla qualifica urbanistica di un intervento di frazionamento/accorpamento di unità immobiliari a destinazione residenziale, il giudice amministrativo ha chiarito che questo non può essere qualificato come “manutenzione straordinaria”, ai sensi del nuovo art.3, co.1, lett. b) del DPR 380/2001, laddove sia stato urbanisticamente autorizzato prima dell’entrata in vigore della modifica normativa apportata alla citata norma, dall’art.17 del DL 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 164/2014), ovverosia prima del 12 novembre 2014[1]. A tal proposito, si ricorda, infatti, che da tale data la definizione di “manutenzione straordinaria” comprende anche gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”. Sotto il profilo fiscale, tale nuova definizione di “manutenzione straordinaria”
Appalto per frazionamento/accorpamento di unità immobiliari a destinazione residenziale data rilascio titolo urbanistico
qualifica intervento
aliquota IVA applicabile
fino all’11 novembre 2014
art.3, co.1, lett.c) DPR 380/2001
10%
dal 12 novembre 2014
art.3, co.1, lett.b) DPR 380/2001
10%
Riflessi, invece, si hanno relativamente al regime IVA applicabile alle operazioni di cessione o locazione di fabbricati residenziali, laddove questi siano stati oggetto di preventivo frazionamento od accorpamento. Per questi infatti, l’applicazione dell’IVA è consentita solo alle imprese cedenti o locatrici che possono qualificarsi come “imprese ristrutturatrici”. Invero, è lo stesso art.10, comma 1, del DPR 633/1972, sia al n.8 che al n. 8bis, che così definisce le imprese che, su fabbricati residenziali, “hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Solo per queste, in sostanza, è ammessa
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l’imponibilità ad IVA per le cessioni (“d’obbligo” entro i cinque anni dall’ultimazione dei lavori o “su opzione” oltre tale termine) e per le locazioni (sempre “su opzione”) di fabbricati residenziali. Alla luce delle indicazioni fornite con la Sentenza n. 4381/2015, si ritiene quindi che, a prescindere dal termine di effettuazione dell’intervento, mantiene la qualifica di “impresa ristrutturatrice” l’impresa cedente o locatrice autorizzata all’esecuzione di detti lavori da titolo edilizio legittimamente rilasciato prima del 12 novembre 2014. Diversamente, qualora l’intervento di frazionamento od accorpamento di unità immobiliari (a destinazione residenziale) sia urbanisticamente legittimato dopo il 12 novembre 2014 (entrata in vigore del nuovo art.3, co. 1, lett. b del DPR 380/2001), la sua riconducibilità alla nozione di “manutenzione straordinaria” comporta il venir meno della qualifica di “imprese ristrutturatrici” per le imprese cedenti o locatrici ed il conseguente regime di esenzione IVA per le operazioni da queste effettuate. In altri termini, ciò significa che: ■ in caso di cessione, si applicherà l’imposta di Registro (invece dell’IVA) in misura proporzionale, al 2% o al 9%, a seconda se ricorrano o meno i requisiti “prima casa” (ai sensi dell’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986); ■ in caso di locazione, si applicherà l’imposta di Registro(invece dell’IVA) con aliquota del 2% (ai sensi dell’art.5 della Tariffa, Parte I, annessa al DPR 131/1986). Cessione/Locazione Abitazioni oggetto di un precedente intervento di frazionamento/accorpamento data rilascio titolo urbanistico
qualifica “impresa ristrutturatrice”
Regime I VA C e s sione
Regime IVA Locazione
fino all’11 novembre 2014
SI
imponibilità(*)
imponibilità “su opzione”
dal 12 novembre 2014
NO
esenzione
esenzione (**)
(*) Rimane imponibile ad IVA “su opzione” la cessione di abitazioni effettuata da “impresa ristrutturatrice” anche oltre i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori. (**) Rimane comunque imponibile ad IVA
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“su opzione” la locazione di “alloggi sociali”. 2. Conseguenze del regime di esenzione da IVA In tal ambito, è opportuno ricordare che l’esenzione da IVA di tali operazioni implica per le imprese del settore effetti anche in sede di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per l’intervento di frazionamento od accorpamento. È noto, infatti, come una cessione di immobili, come del resto una locazione, in esenzione da IVA faccia scattare la rettifica della detrazione operata sulle spese d’acquisto, costruzione e, come nella fattispecie in esame, di ristrutturazione del bene ceduto, ex art. 19bis2, del DPR 633/72. Allo stesso modo, è evidente che l’effettuazione di operazioni esenti incide anche, attraverso il meccanismo del pro-rata di detrazione (artt.19, comma 5 e 19bis del DPR 633/1972), sulla percentuale di detraibilità dell’IVA assolta sul complesso degli acquisti di beni e servizi, dipendendo quest’ultima dal peso delle operazioni esenti rispetto al complesso delle operazioni eseguite (imponibili ed esenti). In merito, è, quindi, utile richiamare l’attenzione sul fatto che, qualora gli interventi di accorpamento o frazionamento siano uniti ad opere che ne permettano la qualificazione urbanistica come ristrutturazione edilizia, le imprese esecutrici dei lavori, che cedano o lochino l’immobile residenziale, mantengono la qualifica di “imprese ristrutturatrici”, consentendo così l’applicazione del regime d’imponibilità ad IVA proprio dell’operazione effettuata e contestualmente evitando le problematiche relative all’indetraibilità dell’IVA. 3. Effetti su appalti, cessioni e locazioni di fabbricati non residenziali Ad opposte conclusioni si giunge, invece, relativamente agli immobili a destinazione non residenziale. Se, infatti, i suddetti interventi di frazionamento ed accorpamento sono realizzati su immobili a destinazione non residenziale, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla loro realizzazione scontano l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria al 22%. A differenza di quanto affermato per i fabbricati residenziali, infatti, per gli immobili non residenziali è ammessa l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% solo per gli interventi di recupero più incisivi (art. 3, comma 1, lett.c, d, ed f del DPR 380/2001), ai sensi del n.127-quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972. Alla luce delle indicazioni fornite con la Sentenza n. 4381/2015, quindi, anche l’applicabilità della corretta aliquota IVA all’appalto relativo a tali interventi edilizi,
eseguiti su immobili a destinazione non residenziale, dipende dalla data di rilascio del titolo abilitativo che ne stabilisce la qualificazione urbanistica. Appalto per frazionamento/accorpamento di unità immobiliari a destinazione non residenziale data rilascio titolo urbanistico
qualifica intervento
aliquota IVA applicabile
fino all’11 novembre 2014
art.3, co.1, lett.c) DPR 380/2001
10%
dal 12 novembre 2014
art.3, co.1, lett.b) DPR 380/2001
22%
È comunque evidente che, se l’esecuzione dell’intervento di accorpamento o frazionamento è accompagnata da opere diverse, che nel loro complesso permettano la qualificazione dei lavori come ristrutturazione edilizia (come, ad esempio, nel caso di modifiche che incidono sulle parti comuni o sul prospetto dell’edificio, ovvero nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso dell’immobile), l’aliquota IVA applicabile alle suddette opere rimarrà quella del 10% anche per gli immobili a destinazione non residenziale. A nulla rileva, invece, la qualificazione urbanistica dell’intervento ai fini dell’individuazione del corretto regime IVA applicabile alle operazioni di cessione o locazione degli immobili su cui tali opere sono realizzate. Per gli immobili a destinazione non residenziale, infatti, l’applicazione dell’IVA per cessioni o locazioni è sempre ammessa, attraverso l’esercizio dell’opzione da parte del cedente o del locatore nell’atto di acquisto o locazione. Cessione/Locazione Immobili non residenziali oggetto di un precedente intervento di frazionamento/accorpamento data rilascio titolo urbanistico
qualifica “impresa ristrutturatrice”
Regime I VA C e s sione
Regime IVA Locazione
fino all’11 novembre 2014
SI
imponibilità(*)
imponibilità “su opzione”
dal 12 novembre 2014
NO
imponibilità “su opzione”
imponibilità “su opzione”
(*) Rimane imponibile ad IVA “su opzione” la cessione di immobili strumentali effettuata da “impresa ristrutturatrice” anche oltre i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.
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Note: [1] Il Consiglio di Stato giunge a dette conclusioni sulla base del principio del tempus regit actum (art.11, I comma, disp. prel. C.C.), che impone di verificare la legittimità del titolo edilizio in riferimento alla disciplina vigente al momento del rilascio. [2] Cfr. “DL 133/2014 (L. 164/2014) - Art.17
STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA - APPROVATO IL NUOVO STUDIO WG69U Approvato dalla Commissione degli esperti, il 2 dicembre 2015, il nuovo Studio di Settore per l’edilizia WG69U (ordinaria revisione triennale dell’attuale Studio VG69U), nonostante l’astensione di tutte le Organizzazioni di categoria partecipanti all’organismo, ivi compresa l’ANCE. La scelta di non esprimere il proprio parere da parte delle Associazioni di Categoria e professionali trova ragione nelle sostanziali difficoltà a fornire una valutazione esatta sull’adeguatezza della revisione, tenuto conto dello stato di difficoltà economica generale in cui versano ancora le imprese interessate dall’applicazione degli Studi. Il nuovo Studio sarà comunque applicabile già dalle prossime dichiarazioni 2016, relative al periodo d’imposta 2015, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attesa entro il prossimo 31 dicembre[1]. L’ANCE, nonostante abbia formalizzato il proprio parere favorevole alla revisione proposta sotto il profilo tecnico, ha comunque subordinato il proprio assenso generale al formale impegno dell’Amministrazione Finanziaria a: ■ tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento; ■ sottoporre all’attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2015, successivamente all’approvazione dello Studio. In sostanza, l’ANCE ha richiesto che tali correttivi siano portati a conoscenza delle Associazioni di categoria, preliminarmente alla loro definitiva approvazione, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra i dati congiunturali presi a base dei suddetti correttivi ed i dati definitivi sull’andamento economico del settore. In linea generale, l’Associazione ha evidenziato forti preoccupazioni legate alla perdurante congiuntura economica avversa che il settore attraversa, nonostante i segnali generali di ripresa dell’economia italiana, auspicando quindi che i correttivi congiunturali ai risultati dello Studio possano cogliere, in misura puntuale, l’attuale realtà
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produttiva delle imprese del settore. L’utilizzo dei correttivi, tuttavia, secondo l’ANCE, “metterebbe in discussione l’utilità stessa dello strumento ai fini dell’accertamento”. Sul punto, nel verbale consuntivo dei risultati dei “test” del nuovo Studio, l’Agenzia ha tenuto a sottolineare che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello Studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2013, anno in cui, secondo l’Amministrazione finanziaria, “gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati”. L’eventuale applicazione dei correttivi, sempre secondo l’Agenzia, ha la precisa finalità di tener conto, nel periodo d’imposta di applicazione dello Studio, degli effetti della crisi del settore e di quella specifica del territorio, elementi ulteriori rispetto a quelli rilevati nell’anno di costruzione dello Studio. Conseguentemente, l’Amministrazione dichiara di non condividere le perplessità dell’Associazione sull’utilizzo dello Studio in sede di accertamento nel caso in cui l’annualità accertata sia la stessa di quella per cui i correttivi applicati sono stati approvati. In merito alle modifiche apportate al fattore correttivo relativo alle rimanenze valutate a costo, che interviene come fattore di abbattimento delle variabili della funzione di stima dei ricavi, l’ANCE ha rilevato che, rispetto alla formula di calcolo prevista per lo Studio VG69U, la mancata considerazione delle spese e degli oneri non afferenti la produzione necessiterebbe di un’attenta valutazione, soprattutto perché, nella fase di “test” del nuovo Studio, la sezione interessata (sezione “Spese e oneri non afferenti la produzione”) sarebbe stata di frequente erroneamente compilata, anche a causa della “eccessiva genericità” delle istruzioni, che non consentirebbero l’esatta individuazione dei costi “non afferenti la produzione”. In merito a dette osservazioni, l’Agenzia delle Entrate, garantendo preliminarmente che le modifiche citate non fanno in ogni caso venir meno l’efficacia della funzione di “attenuazione della stima dei ricavi” del fattore correttivo, ha fatto presente che già nella modulistica in corso di predisposizione per il periodo d’imposta 2015, il modello WG69U non prevedrà variabili relative a “Spese e oneri non afferenti la produzione”, con il conseguente venir meno delle eventuali difficoltà compilative legate alla individuazione delle stesse. L’Agenzia ha poi ufficialmente confermato che, in sede di applicazione del nuovo Studio, saranno analizzate e valutate tutte le eventuali criticità che dovessero risultare, anche alla luce di specifiche segnalazioni che le Organizzazioni di categoria faranno pervenire.
Da ultimo, sono state rese note alcune considerazioni di sintesi in merito agli indicatori di coerenza, in particolare relativamente alla loro capacità di rappresentare la coerenza economica dei contribuenti, anche nell’attuale congiuntura, e la correttezza dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli Studi. Note: [1] Così dispone, infatti, il comma 1-bis dell’art.1 del D.P.R. 195/1999 (aggiunto dall’art.23, comma 28, lett.a, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 e modificato, da ultimo, dall’art.2, comma 35, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), ai sensi del quale, a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. La medesima disposizione stabilisce, altresì, che eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.
RIMBORSI CHILOMETRICI IN CASO DI TRASFERTA CHIARIMENTI
(R.M. 92/E/2015)
Nell’ipotesi di rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti per le trasferte al di fuori del Comune, l’esenzione IRPEF e previdenziale può essere limitata ad una parte del rimborso se la località di trasferta viene raggiunta dal lavoratore, con mezzi propri, partendo dall’abitazione di residenza anziché dalla sede abituale di lavoro. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30 ottobre 2015, n.92/E con riferimento al regime fiscale e previdenziale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai rimborsi chilometrici erogati in occasione di trasferte fuori dal Comune in cui è stabilita la sede di lavoro. La pronuncia assume rilevanza anche per il settore delle costruzioni, tenuto conto che di frequente i lavoratori vengono mandati in trasferta in Comuni diversi da quello di assunzione, dove vengono allestiti i cantieri edili. Come noto, nell’ambito dell’istituto della trasferta, l’art.51, co.5, del D.P.R. 917/1986
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- TUIR esclude dall’imponibilità, ai fini IRPEF e previdenziali, unicamente le “spese di viaggio e trasporto”, ovverosia le spese relative allo spostamento dal Comune dove è stabilita la sede abituale di lavoro al Comune di trasferta. Per quel che riguarda i rimborsi chilometrici erogati in occasione di trasferte, la Prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che questi sono esenti dall’IRPEF e dalla contribuzione previdenziale, a condizione che «l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura» (cfr. anche C.M. 326/E/1997 e R.M. 207/E/2007)[1]. Con la citata R.M. 92/E/2015 l’Agenzia delle Entrate esamina ulteriormente il regime IRPEF e previdenziale dei rimborsi chilometrici, nell’ipotesi in cui la località di trasferta venga raggiunta partendo dall’abitazione del lavoratore, anziché dalla sede abituale di lavoro. Sotto tale profilo, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che: ■ nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere il Comune di trasferta dalla propria residenza sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro abituale, al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, (…) da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR»; ■ diversamente, nel caso in cui la distanza percorsa dall’abitazione al Comune di missione sia superiore rispetto allo spostamento dalla sede di lavoro alla località di trasferta, la componente del rimborso chilometrico corrispondente al percorso tra l’abitazione e la sede abituale di servizio «è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR». In sostanza, tale importo residuo[2] è da considerarsi fringe benefits, e come tale deve essere assoggettato a tassazione. In tal caso, infatti, viene superato il parametro di riferimento che dà luogo all’esenzione IRPEF e previdenziale del rimborso, ossia lo spostamento dal Comune dove è posta la sede abituale di lavoro al Comune di trasferta, inteso come distanza chilometrica massima agevolabile. Al riguardo, per il futuro, si invitano le imprese associate ad attenersi, nel trattamento fiscale e previdenziale dei rimborsi chilometrici, a quanto espresso dalla R.M. 92/E/2015 che ha precisato ulteriormente le modalità applicative generali connesse all’istituto della trasferta. Note: [1] In merito, si ricorda che l’esclusione
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dalla tassazione IRPEF e dalla contribuzione Inps per tali importi rappresenta un’eccezione rispetto al principio generale in base al quale costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il lavoratore percepisce nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro (cfr. art.51, co.1, del TUIR). [2] In pratica, si tratta della differenza tra l’importo del rimborso effettivamente spettante per il percorso abitazione/Comune di missione ed il rimborso teoricamente dovuto in caso di raggiungimento del Comune di missione dalla sede di lavoro.
SUPERFICIE AI FINI TARI INDICATA NELLA VISURA CATASTALE - COMUNICATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di trasparenza e semplificazione, rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi di tipo A - B e C, nonché la superficie ai fini TARI. Questa la novità annunciata dall’Amministrazione finanziaria, con in Comunicato stampa del 9 novembre 2015, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto le città di Brindisi, Foggia e Ravenna. L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, di rendere nota nelle visure catastali anche la superficie utile ai fini TARI delle unità immobiliari (gruppo A, B e C), consentirà ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dal Comune, nonché la correttezza degli accertamenti della tassa sui rifiuti. In merito, si ricorda che ai fini TARI, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati[1]. A tal riguardo, per le unità immobiliari a destinazione abitativa, per la determinazione della superficie cd. “calpestabile” non si tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza[2]. I Comuni, ai fini dell’accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto, possono considerare come superficie imponibile ai fini TARI l’80% della superficie catastale[3]. L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, di dichiarare nelle visure catastali la superficie ai fini TARI, può essere un aiuto per i contribuenti per verificare la correttezza della pretesa tributaria avanzata dai Comuni. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il proprietario riscontri una incoerenza tra i dati della
planimetria del catasto e la superficie calcolata, può inviare le proprie osservazioni attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate[4], che saranno prese in considerazione per la correzione dei dati. Con riferimento agli immobili non dotati di planimetria catastale e, pertanto, privi del dato relativo alla superficie, l’Agenzia chiarisce che i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale (mediante procedura Docfa), per l’inserimento in atti della planimetria. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, co. 14, del DL 78/2010. Note: [1] Ai sensi dell’art. 1, co. 645-649, della legge 147/2013. [2] Anche ai fini TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, TARSU o della TIA. [3] Calcolata secondo i criteri del D.P.R. 138/1998. [4] www.agenziaentrate.gov.it
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI “INVENDUTI” DELLE COOPERATIVE EDILIZIE - CHIARIMENTI Riconosciuta l’esenzione IMU prevista per il “magazzino” delle imprese edili anche agli alloggi costruiti, e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie. Questo il chiarimento del MEF, contenuto nella Risoluzione n.9/DF/2015, in risposta ad un richiesta di parere che affronta il tema dell’applicabilità, agli immobili non ancora assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie, dell’esenzione IMU, introdotta dal D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/02013 (cd. “Decreto casa”) [1]. Come noto, tale disposizione, che rappresenta un importante risultato della politica associativa dell’ANCE, stabilisce che «sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»[2]. A tal riguardo, il MEF chiarisce che la suddetta esenzione IMU prevista per il “magazzino” delle imprese edili si applica anche agli immobili costruiti, e non ancora assegnati in proprietà ai soci, dalle cooperative edilizie. In particolare, il Dipartimento delle finanze, con la R.M. 9/DF/2015 perviene alla conclu-
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sione che i fabbricati non ancora assegnati ai soci dalle cooperative possono godere dell’esenzione IMU, prevista dal l’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, sulla base di due argomentazioni: ■qualificazione soggettiva di “impresa costruttrice” in capo alle cooperative edilizie In merito, viene evidenziato che la stessa Agenzia delle Entrate, nella C.M. 182/E/1996, ha chiarito che rientrano nella categoria di imprese costruttrici “le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci”[3]; ■ assimilazione “dell’assegnazione degli immobili ai soci” al concetto di “vendita” Anche in tale ipotesi, il Dipartimento delle Finanze evidenzia, che sia l’Agenzia delle Entrate che la giurisprudenza di Cassazione sono concordi nel ritenere che le assegnazioni ai soci sono, a tutti gli effetti, “cessioni di beni” e, pertanto, realizzano un trasferimento della proprietà a titolo oneroso[4]. Dunque, sulla base delle suddette argomentazioni, la Risoluzione n.9/DF/2015 chiarisce che può ritenersi applicabile l’esenzione IMU, prevista per l’invenduto delle imprese edili, anche agli alloggi costruiti, e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie, dal momento che esistono i requisiti richiesti dall’art. 13, co. 9-bis, del DL 201/2011. Le stesse considerazioni, aggiunge il MEF, devono considerarsi valide anche ai fini TASI nell’individuazione della relativa aliquota applicabile, ai sensi dell’art. 1, co. 640,676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014). Note: [1] Ai sensi dell’art.2, co.2, lett.a, del D.L. 102/2013, che modifica l’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. Viene prevista l’esenzione dall’IMU a partire dalla seconda rata 2013, ed in via permanente a decorrere dal 2014, applicabile ai fabbricati invenduti, senza nessun’altra condizione temporale relativa all’ultimazione dei lavori di costruzione. [2] Cfr. Legge 124/2013 di conversione del D.L. 102/2013”. [3] Tale orientamento risulta confermato sia da ulteriori documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate, quali la C.M. 33/E del 16 novembre 2006 e la R.M. 163/E dell’11 luglio 2007, che dalla Corte di Cassazione, con la sent. 12675 del 5 giugno 2014. [4] In tal senso si sono espresse le sentenze n. 7684 del 25 maggio 2002 e n. 5724 del 23 marzo 2004, nonché la R.M. n. 163 dell’11 luglio 2007.
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% ( Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40% ( -- ) Variazione marzo .........13-14: ....- 0,20% ( -- ) Variazione aprile...........13-14: ....- 0,30% ( -- ) Variazione maggio........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione giugno.........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione luglio...........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione agosto.........13-14: ....- 0,10% ( -- ) Variazione settembre....13-14: ....- 0,40% ( -- ) Variazione ottobre.........13-14: ......0,20% (0,15%)
febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile................................................................................ 1,005701 maggio............................................................................. 1,007652 giugno.............................................................................. 1,009603 luglio................................................................................ 1,010152 agosto.............................................................................. 1,012804 settembre........................................................................ 1,011250 ottobre............................................................................. 1,013902
PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.
B =1995 2002 114,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114,8
LUG.
115
BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8
114,9
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
100,3
103,1
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
112,7
AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3
BASE=2010 2012 2013 2014 104,8 105,9 105,7 105,1 106,2 105,9 105,2 106,0 105,5 105,5 105,9 105,7 105,6 106,3 105,6 105,5 106,1 105,7
2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0 106,0
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,1
106,8
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1
106,4 106,3 106,1 106,1 106,1 105,9
106,9 106,9
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 CHE E’ PARI A 106,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 35,57% 32,05% 29,44% 23,09% 20,16% 14,91% 12,46% 7,95% 8,43% 4,60% 2,00% 0,94% 1,14% 0,66% FEB. 35,45% 31,69% 28,39% 22,71% 19,80% 14,37% 12,04% 8,24% 8,43% 4,70% 1,71% 0,66% 0,94% 0,85% MAR. 35,33% 31,57% 28,05% 21,00% 17,93% 14,15% 11,94% 8,43% 8,24% 4,19% 1,62% 0,85% 1,33% 0,85% APR. 35,10% 31,33% 27,48% 21,12% 17,82% 13,62% 11,32% 8,53% 6,43% 4,09% 1,33% 0,94% 1,14% 0,94% MAG. 34,98% 31,33% 25,92% 21,36% 17,70% 13,41% 10,71% 8,43% 6,43% 3,89% 1,23% 0,56% 1,23% 0,85% GIU. 34,74% 31,33% 25,81% 21,24% 17,70% 13,51% 7,37% 8,53% 6,62% 3,48% 1,33% 0,75% 1,14% 0,85% LUG. 34,51% 30,85% 25,04% 20,76% 17,48% 13,51% 7,47% 8,72% 6,62% 3,48% 1,42% 0,75% 0,75% 0,09% AGO. 34,39% 31,09% 24,93% 20,52% 17,25% 13,41% 7,56% 8,63% 6,43% 3,38% 1,52% 0,66% 0,47% 0,00% SET. 34,16% 31,09% 24,61% 20,40% 17,25% 13,30% 7,66% 8,53% 6,34% 3,29% 1,23% 0,56% 0,56% 0,00% OTT. 34,16% 30,97% 24,39% 20,52% 17,25% 13,51% 8,33% 8,63% 6,34% 3,29% 1,14% 0,85% 0,75% NOV. 34,04% 30,85% 24,07% 20,40% 17,02% 13,41% 9,02% 8,63% 6,34% 3,29% 1,23% 0,85% 0,75% DIC. 33,93% 30,85% 23,96% 20,64% 16,91% 13,19% 8,92% 8,63% 6,24% 3,29% 1,23% 0,94% 0,75% MEDIA 34,69% 31,25% 25,98% 21,14% 17,85% 13,69% 9,53% 8,49% 6,90% 3,74% 1,42% 0,78% 0,91%
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LAVORI PUBBLICI
Stipula dei contratti D’APPALTO in forma elettronica: nuovo Comunicato dell’ANAC
(Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015) È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, avente ad oggetto “art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - stipula dei contratti d’appalto in forma elettronica”. Il Comunicato integra e modifica il contenuto della Determinazione n. 1/2013, che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice appalti. Detta Determinazione perveniva alle seguenti conclusioni: • l’applicazione dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice; • i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento; • la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Autorità Nazionale Anticorruzione Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015 Oggetto: art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - stipula dei contratti d’appalto “in forma elettronica” . L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha adottato la Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”.
In considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 1/2013, si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni. Il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritensi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata. Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica. Raffaele Cantone
LA MANCANZA DEL PASSOE, NON ESSENDO CARENZA “ESSENZIALE”, NON E’ SOGGETTA A SANZIONE
(Parere A.N.AC. 21/10/2015 n. 176) La mancata produzione del Passoe non costituisce causa di esclusione e non può essere ritenuta carenza “essenziale”. La previsione del versamento della sanzione pecuniaria a fronte della regolarizzazione è pertanto illegittima. Questo il parere reso dall’Autorità anticorruzione. Artt. 38, co. 2-bis d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Il Consiglio VISTA l’istanza prot. n. 16722 del 16 febbraio 2015 presentata dal Comune di . . . . . con la quale chiede parere sulla corretta applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal disciplinare di gara, ai fini della regolarizzazione, a carico delle imprese che non avevano prodotto un Passoe conforme; VISTE le memorie della S.A. e degli operatori economici controinteressati; VISTO il disciplinare di gara, punto 9 lett. G e punto 11, che prevedeva il versamento della sanzione pecuniaria a fronte di «mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
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essenziale delle dichiarazioni sostitutive»; VISTO il parere di precontenzioso n.72 del 28 ottobre 2014, dove si specifica che il Passoe è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema Avcpass (deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) e tuttavia, come chiarito mediante apposita FAQ (H.8) presente nel sito istituzionale dell’Autorità, la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione; VISTA la giurisprudenza, secondo la quale si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale non “essenziale” (quindi non soggetta ad alcuna sanzione) (TAR Lazio Roma sez. II bis 7 agosto 2015 n. 10753). RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: La mancata produzione del Passoe non costituisce causa di esclusione e non può essere ritenuta carenza “essenziale”. La previsione del versamento della sanzione pecuniaria a fronte della regolarizzazione è pertanto illegittima. Raffaele Cantone
PUBBLICATI I NUOVI MODELLI E FORMULARI DEI BANDI ED AVVISI EUROPEI Pubblicato in GUCE il regolamento di esecuzione UE 2015/1986 dell’11 novembre 2015 che stabilisce i nuovi modelli e formulari per la pubblicazione di bandi ed avvisi nel settore degli appalti pubblici sopra soglia comunitaria e, contestualmente, abroga il regolamento di esecuzione n. 842/2011. Il regolamento è entrato in vigore il 3 dicembre 2015, ma l’utilizzo dei nuovi formulari diverrà obbligatorio per gli Stati Membri a decorrere dal 18 aprile 2016, termine ultimo per il recepimento delle nuove direttive UE in materia di appalti e concessioni. A partire da tale data, pertanto, le stazioni appaltanti saranno obbligate ad utilizzare i nuovi modelli ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei bandi e degli avvisi relativi agli appalti pubblici ed alle concessioni nei settori ordinari, speciali nonché nel settore della difesa.
LAVORI PUBBLICI
ANCHE LA SCRITTURA PRIVATA PER COTTIMO FIDUCIARIO CONCLUSA CON SCAMBIO DI LETTERE DEVE ESSERE REDATTA IN FORMA ELETTRONICA
(Comunicato Presidente A.N.A.C. 4/11/2015) In relazione all’art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - stipula dei contratti d’appalto “in forma elettronica”, l’Autorità afferma che “...anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica”. Questo stabilisce il Comunicato Anac 4/11/2015, avente ad oggetto “art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - stipula dei contratti d’appalto in forma elettronica”.
NUOVE SOGLIE EUROPEE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 – PER I LAVORI LA SOGLIA E’ FISSATA A 5.225.000 EURO Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 307 del 25/11/2015 sono stati pubblicati tre Regolamenti che modificano le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni: • Regolamento (UE) 2015/2070 (modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari); • Regolamento (UE) 2015/2071 (modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali); • Regolamento (UE) 2015/2072 (modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni). Detti regolamenti stabiliscono che dal primo gennaio 2016 entrano in vigore i nuovi valori delle soglie per i contratti di lavori, servizi e forniture. Per i lavori pubblici la soglia si alza da 5.186.000 a 5.225.000 euro. La soglia europea negli appalti stabilisce il confine tra le gare soggette alle direttive europee, con maggiori obblighi di pubblicità e regole di competizione più severe, e gare di importo inferiore per le quali non scattano le norme Ue ma vige solo l’obbligo di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione degli operatori. Allo stesso modo, anche la normativa italiana, e in particolare il Codice degli
appalti – D. Lgs. 163/2006, prevede una regolamentazione diversa e più flessibile per le gare sotto la soglia europea. I valori vengono aggiornati ogni due anni dalla Commissione europea in base alle oscillazioni della moneta di riferimento, i Dsp (diritti speciali di prelievo, l’unità di conto del Fondo monetario internazionale). Le nuove soglie varranno per il biennio 2016-2017 e si applicheranno in modo automatico anche in Italia, senza bisogno di un recepimento formale, per tutti i bandi pubblicati a partire dal primo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. Tutti i settori subiranno un’oscillazione al rialzo: APPALTI NEI SETTORI ORDINARI a) 135.000 Euro (nel biennio precedente l’importo era fissato a 134.000) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’all. IV del D. Leg.vo 163/2006; b) 209.000 Euro (nel biennio precedente l’importo era fissato a 207.000) b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell’all. IV del D. Leg.vo 163/2006; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell’all. II B del D. Leg.vo 163/2006; c) 5.225.000 Euro per gli appalti di lavori pubblici. APPALTI NEI SETTORI SPECIALI a) 418.000 Euro (nel biennio precedente l’importo era fissato a 4141.0000 euro) per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; b) 5.225.000 Euro per quanto riguarda gli appalti di lavori. CONCESSIONI a) 5.225.000 Euro.
GIURISPRUDENZA E’ VIETATO L’AVVALIMENTO “A CASCATA”
(TAR Toscana sez. I 26/10/2015 n. 1446) L’istituto dell’avvalimento, pur rispondendo all’esigenza di ampliare la partecipazione
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alle gare anche ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, non consente di estendere all’infinito la catena dei possibili sub-ausiliari (avvalimento c.d. “a cascata”), e (..) va pertanto escluso dalla gara chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. La giurisprudenza nazionale, sulla scia di quella europea, ha altresì chiaramente precisato che l’esistenza di un rapporto di partecipazione societaria, ovvero l’appartenenza a uno stesso gruppo di imprese, non permette di presumere che una delle imprese in rapporto di partecipazione o di appartenenza al gruppo possa per ciò solo disporre, ai fini della partecipazione a una procedura di affidamento di contratti pubblici, dei mezzi dell’impresa partecipata o delle altre imprese del gruppo; risultando perciò del tutto legittima la richiesta, da parte della legge e della stazione appaltante, di determinate modalità di comprova della disponibilità dei requisiti oggetto di avvalimento con riferimento specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara, mentre non può ritenersi sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono due imprese, non foss’altro che per l’autonomia contrattuale di cui continuano a godere le singole società del gruppo (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3670; id., sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742; Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 1999, in causa C-176/98).
ONERI PER LA SICUREZZA: QUELLI ESTERNI SONO CALCOLATI E PREFISSATI DALL’APPALTANTE MENTRE QUELLI INTERNI DALL’OFFERENTE
(Consiglio di Stato sez. V 6/11/2015 n. 5070) Il Collegio osserva che la problematica che così viene agitata non ha formato oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio in occasione della sentenza n. 3/2015, la quale ha riguardato la diversa –benché contigua- tematica degli oneri di sicurezza c.d. interni o aziendali, che era stata appunto sollevata con l’ordinanza della Sezione 16 gennaio 2015, n. 88. Benchè, quindi, nella decisione dell’Adunanza compaia (nel paragr. 2.9, alla lett. a)), un accenno en passant anche alla considerazione degli oneri di sicurezza c.d. esterni, questo va considerato all’evidenza come un mero obiter dictum, come tale insuscettibile di vincolare ai fini della previsione dell’art.
LAVORI PUBBLICI
99, comma 3, C.P.A.. La determinazione degli oneri di sicurezza c.d. esterni compete alla Stazione appaltante (contrariamente a quanto vale per gli oneri c.d. interni o aziendali), che vi procede impartendo un’indicazione di cui i concorrenti non possono far altro che tenere conto all’atto della formulazione delle loro offerte. Le radicali differenze che investono la natura degli oneri di sicurezza dell’uno e dell’altro tipo (ben scolpite dalla stessa Adunanza Plenaria) escludono, invero, che la regola della necessaria indicazione da parte delle concorrenti degli oneri aziendali, i quali sono appunto loro individualmente propri, possa essere estesa anche agli oneri c.d. esterni, giacché la definizione di questi ultimi compete appunto, per converso, alla sola Amministrazione, chiamata a fissarli a monte della procedura, e su di essi le concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a base della procedura. L’art. 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006, dove stabilisce che il “costo relativo alla sicurezza” debba essere “specificamente indicato”, si rivolge al tempo stesso, infatti: per gli oneri c.d. esterni, alla Stazione appaltante, che chiama appunto a provvedere a siffatta indicazione in occasione della predisposizione della gara d’appalto; per gli oneri c.d. interni, alle singole concorrenti in sede di offerta.
L’IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI
(Consiglio di Stato sez. III 10/11/2015 n. 5121) Ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto pubblico deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del Codice dei contratti, con la conseguenza che, in caso di comunicazione omessa o incompleta, la conoscenza, utile ai fini della decorrenza del citato termine, coincide con la cognizione, comunque acquisita, degli elementi oggetto della comunicazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 25/2015; V, n. 4144/2015). A detto ultimo fine, appare irrilevante la pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito internet istituzionale, non essendo previsto e disciplinato un onere di consultazione del sito a carico dei concorrenti.
DIVIETO DI ASSUNZIONE PER L’ENTE CHE NELL’ANNO PRECEDENTE NON HA RISPETTATO I TEMPI DI PAGAMENTO
(parere della Corte dei Conti sezione Umbria n.148/2015) Il legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare (ricorrendo ad una terminologia ampia ed omnicomprensiva) tutte le limitazioni previste dal quadro normativo (all’epoca) vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle pubbliche amministrazioni RILEVATO in FATTO . . . omissis . . Considerato in DIRITTO . . . omissis . . Nel merito Con il suesposto quesito il Comune di . . . . . chiede a questa Sezione se all’assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi osti il divieto di assunzione previsto dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti), ritenendo tale divieto incluso tra le limitazioni assunzionali di cui fa parola il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015. La risposta al quesito richiede, in via preliminare, il richiamo del quadro normativo di riferimento. In particolare, il comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 78/2015, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recita: “All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di
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assolvere alle predette funzioni”». Va a questo punto osservato che in merito all’applicazione della norma anzidetta la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2015/QMIG, ha tra l’altro affermato il seguente principio di diritto: “Se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l’unica esigenza di organico da soddisfare nell’arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”. Tanto premesso, osserva il Collegio, ai fini della soluzione del quesito proposto, che la ratio del legislatore, quale traspare dalla formulazione letterale della norma citata (“nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti”), deve essere intesa nel senso che la facoltà di “indire (..) le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo (…), oltre alle condizioni espressamente richiamate nella richiesta di parere (ossia: a) l’esaurimento delle graduatorie vigenti; b) l’assenza di figure professionali idonee tra le unità soprannumerarie “destinatarie dei processi di mobilità”), debba svolgersi nel rispetto di tutte le limitazioni (anche di natura finanziaria) previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale. Tra dette limitazioni non può ritenersi esclusa quella prevista dall’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che sanziona con il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nell’anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche che registrano un indice dei tempi medi di pagamento superiore a quanto stabilito dal medesimo comma (90 giorni nel 2014 e a 60 (ndr. 30) giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto
LAVORI PUBBLICI
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231). Tale conclusione è, peraltro, pienamente conforme ad una opzione interpretativa di ordine cronologico, laddove si osservi che l’inserimento del comma 2-bis, nell’articolo 4 del D.L. 78/2015, ad opera della legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, è successivo al D.L. 66/2014 e alla relativa legge di conversione n. 89 del 2014. In altri termini il legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle regioni e degli enti locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare (ricorrendo ad una terminologia ampia ed omnicomprensiva) tutte le limitazioni previste dal quadro normativo (all’epoca) vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle pubbliche amministrazioni. Tanto in ossequio al noto brocardo secondo cui “ubi lex dixit voluit, ubi lex non dixit non voluit”. P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione di controllo per l’Umbria rilascia nelle suestese considerazioni il parere, indicato in epigrafe, richiesto dal Comune di . . . . .
1) L’AMMINISTRAZIONE NON PUÒ STABILIRE UNA SOGLIA MINIMA DI UTILE CHE DEVE COMUNQUE SUPERARE LO ZERO 2) E’ ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA DI SCOSTAMENTO MASSIMO DELLA MANODOPERA DALLE TABELLE UFFICIALI
(Consiglio di stato sez. III 10/11/2015 n. 5128) 1. Il Collegio osserva che le valutazioni di congruità dell’offerta devono essere compiute dall’Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell’offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell’offerta (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, III, n. 3329/2015; VI, n.
2662/2015; V, n. 2274/2015). La giurisprudenza ha anche chiarito che la valutazione di anomalia dell’offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico (cfr., Cons. Stato, IV, n. 3137/2015; V, n. 3785/2014), cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero (cfr. Cons. Stato, V, n. 2953/2015). 2. Il Collegio osserva come la possibilità che la disapplicazione di una clausola in quanto nulla per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis, del Codice, venga disposta, oltre che dal giudice chiamato a sindacare una controversia incentrata sull’applicazione della clausola medesima, anche nel procedimento da parte della stazione appaltante, è stata esplicitamente affermata dall’A.P. n. 9/2014. (..) si può convenire con il TAR che la clausola in calce all’art. 24 fosse nulla alla luce del disposto dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti. La clausola prevede una esclusione dell’offerta per il mancato rispetto dei valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali, parametro che invece, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, non costituisce un limite inderogabile, bensì’ soltanto un elemento da considerare ai fini del complessivo giudizio di congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da detti valore delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia; devono quindi considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, mentre sono ammissibili quelle nelle quali lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (cfr., recentemente, Cons. Stato, III, n. 1743/2015; n. 3329/2015 e n. 4699/2015). Se, dunque, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, ciò significa che non c’è una norma di legge che imponga alle stazioni appaltanti di applicare rigidamente gli stessi identici costi orari del lavoro riportati in detta tabella.
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ILLEGITTIMA LA REVOCA DEL SUBAPPALTO SENZA CONTRADDITTORIO CON L’IMPRESA
(Tar Torino, Sez. II - n. 1474 del 16/10/2015) In via di principio, le prime risultanze delle indagini preliminari non consentono di attribuire con certezza all’impresa subappaltatrice una condotta di “grave negligenza o malafede”, ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. f), del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione avrebbe dovuto porre la ricorrente nelle condizioni di giustificare i fatti accaduti o, quanto meno, di dimostrarne la non gravità ai fini della perdita del requisito soggettivo di capacità. Con specifico riguardo alla fattispecie di esclusione disciplinata dall’art. 38, primo comma – lett. f), del Codice dei contratti pubblici, è ben possibile che l’instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati permetta di raggiungere una differente valutazione delle condotte di inadempimento contrattuale. Come affermato da autorevole dottrina, l’indefettibilità del contraddittorio discende, anche nell’ambito degli appalti pubblici, dall’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti dell’Unione Europea, per effetto del quale il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio è stato elevato a principio comunitario, quale parte integrante del “diritto ad una buona amministrazione” ed in perfetta corrispondenza con le garanzie discendenti dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con il conseguente necessario adeguamento, innanzitutto in via di interpretazione conforme, delle norme di diritto interno ed in particolare degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nelle fattispecie in cui l’Amministrazione procedente non abbia rispettato gli obblighi partecipativi. La Corte europea, infatti, ha affermato che il necessario svolgimento di un procedimento in contraddittorio presuppone non soltanto la facoltà per l’interessato di accedere al fascicolo, ma anche il dovere per l’autorità procedente di dare comunicazione d’ufficio all’interessato degli elementi fattuali e giuridici rilevanti per consentirgli un contraddittorio effettivo, tale da poter influire sull’esito della decisione: in tal senso, non è consentita la violazione delle regole poste a garanzia dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche se, in ipotesi, tale violazione non abbia influito in concreto sull’esito della decisione amministrativa. La stazione appaltante, omettendo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione al subappalto, ha senz’altro accertato in modo superficiale ed affrettato lo svolgimento dei fatti e le responsabilità di ciascuna impresa presente nel cantiere.
URBANISTICA
GIURISPRUDENZA I lucernari sul tetto non sono “pareti finestrate” e quindi non contano ai fini delle distanze minime tra edifici Con sentenza n. 4628 del 5 ottobre 2015, il Consiglio di Stato, Sez.IV, ha chiarito che la norma – art. 9 D.M. 1444/98 – sulle distanze minime tra “pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” non va applicata ai lucernari aperti sul tetto dell’abitazione. Questi ultimi non rientrano infatti nella definizione formale di “pareti finestrate” richiamata dalla disposizione. Nel caso di specie, i ricorrenti proprietari di un immobile dotato di lucernari “tipo velux” installati sul tetto lamentavano il mancato rispetto delle distanze da parte dei proprietari dell’immobile ad esso adiacente che avevano realizzato una sopraelevazione dal colmo del tetto per un’altezza maggiore di 4 metri. Il Consiglio di Stato ha però precisato che l’art. 9 del D.M. 1444/98 sul piano formale fa un riferimento esclusivo ed espresso alle “pareti finestrate” ovvero alle “pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci” (cfr. Cass. Civ. Sez. II 6/11/2012 n. 19092; 30/04/2012 n. 6604 ; Cons. Stato Sez. IV 04/09/2013 ; 12/02/2013 n. 844 ). Secondo le conclusioni dei giudici amministrativi restano perciò escluse dalla definizione di pareti finestrate e quindi dall’obbligo del rispetto delle distanze, i lucernari che non possono considerarsi vedute neppure in base all’art. 900 del Codice Civile, non consentendo di affacciarsi sul fondo del vicino, di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, ma solo il passaggio di luce ed aria.
accorpamento realizzati prima della sua entrata in vigore (12 novembre 2014). Lo ha specificato il Consiglio di Stato nella sentenza della sez. IV, n.4381 del 21 settembre 2015. La Legge n.164/2014 ha modificato la definizione di “manutenzione straordinaria” contenuta nell’art. 3 comma 1, lettera b) del Dpr n.380/2001 “Testo Unico Edilizia” sino a farvi ricomprendere anche gli interventi “consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”. Ma questa più ampia nozione, per il principio del tempus regit actum (art.11, I comma, disp. prel. C.C.), che impone di verificare la legittimità del titolo edilizio in riferimento alla disciplina vigente al momento del rilascio, non si applica agli interventi di frazionamento realizzati prima dell’entrata in vigore della modifica normativa. Pertanto il Consiglio di Stato, richiamando precedente giurisprudenza (vedi tra l’altro Sez. V, n.5775 del 18 ottobre 2002), ha qualificato come ristrutturazione edilizia un intervento di frazionamento di una unità immobiliare realizzata prima del novembre 2014.
Permesso di costruire: è irricevibile il ricorso del vicino se presentato in ritardo Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n.4909 del 28 ottobre 2015 ha accolto l’appello del titolare di tre permessi di costruire,
Manutenzione straordinaria, la nozione ampliata non è retroattiva La normativa che amplia la categoria edilizia della “manutenzione straordinaria” (Legge n.164/2014 di conversione del Decreto Legge 133/2014 “Sblocca cantieri”) non si applica agli interventi di frazionamento/
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annullati a seguito del ricorso dei proprietari degli immobili prospicienti il lotto interessato dalle costruzioni. Nel caso di specie, i giudici hanno censurato l’inerzia dei ricorrenti che hanno impugnato i permessi di costruire dopo circa sei mesi dal momento in cui ne erano venuti a conoscenza in modo formale. Il Consiglio di Stato ha precisato che la regola affermata in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 21, novembre 2013, n. 5522; Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 599)per cui il termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino decorre dal completamento dei lavori o comunque dal momento in cui i lavori di realizzazione non lasciano dubbi sulla portata dell’intervento, va contemperata con il principio della certezza delle situazioni giuridiche che tutela il titolare del permesso edilizio. Quest’ultimo infatti, non può essere lasciato “nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura”(cfr. Sez. IV 10.06.2014 n.2959). Se da un lato, afferma la sentenza del Consiglio di Stato, va tutelato l’interesse del vicino nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo assicurandogli la tutela in sede giurisdizionale, dall’altro va salvaguardato anche l’interesse del titolare del permesso di costruire “a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo”. Il ritardo dell’impugnativa, infatti, potrebbe risolversi per il titolare del permesso edilizio in un danno aggiuntivo connesso all’avanzamento dei lavori che potrebbero essere dichiarati successivamente illegittimi. Si profila quindi in capo al vicino che intende impugnare un intervento edilizio l’onere di agire tempestivamente: “secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l’impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori” quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini del ricorso.
VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
DISCIPLINA SEMPLIFICATA SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTO Con comunicato stampa, il ministero dell’Ambiente ha annunciato l’avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante la “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo“, approvato, in via preliminare, lo scorso 6 novembre dal Consiglio dei Ministri. La fase di consultazione pubblica, prevista espressamente dall’art. 8 del D.L.133/2014, si concluderà il 19 dicembre 2015. Fino a tale data chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni e rilievi allo schema di regolamento. A tal fine è possibile compilare l’apposito
questionario on-line, composto da 23 domande a risposta multipla e reperibile sul sito internet del Ministero. Si evidenzia, inoltre, che visti i riflessi per il settore gli uffici dell’Ance stanno predisponendo specifiche osservazioni in materia. PANTONE 281 Conclusa la fase consultazione, il MiCMYKdi100 - 72 - 0 - 32 nistero avrà a RGB disposizione 0 - 40 - 104 30 giorni per pubblicare eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate, dopodiché Il provvedimento, dovrà essere sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, nonché delle competenti commissioni parlamentari e quindi approvato definitivamente da parte del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, si ricorda che, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivamente approvato, si continueranno ad applicare le norme e le procedure attualmente in vigore, di cui all’art. 41 bis del D.L.69/2013 e al D.M.161/2012. Sul sito del Collegio Costruttori – ANCE Brescia sono disponibili lo schema di regolamento sulle terre e rocce da scavo e copia del questionario predisposto dal ministero
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dell’Ambiente. Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. Allegati (disponibili sul sito internet dell’associazione): PANTONE COOL GRAY 9 ■ Schema CMYK 0 - 0 -di 0 -regolamento 60 ■ Copia RGB 135 questionario - 135 - 135
CODICE DELLA STRADA - CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL TAGLIANDO ASSICURATIVO Si informa che per effetto dell’articolo 31 del DL n. 1/2012 si è attuata la dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Dal 18 ottobre scorso non sussiste più quindi l’obbligo, per i veicoli a motore, di esporre (sul parabrezza) i relativi tagliandi. Attenzione, tuttavia, perché il certificato di assicurazione ossia il documento che attesta la regolarità della copertura va sempre tenuto a bordo come previsto dall’articolo 180 Codice della strada che resta immutato. L’ANIA, associazione tra le imprese assicuratrici precisa che nella prima fase di attuazione delle nuova disciplina, in via sperimentale, alcune compagnie di assicurazione continueranno a consegnare agli assicurati il tradizionale tagliando di carta che, tuttavia, non dovrà essere esposto sul parabrezza e avrà soltanto finalità informative. Terminata tale fase il tagliando non verrà più consegnato. Un comunicato dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) informa che, in caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto. Anche l’attestato di rischio diventa “elettronico” (il documento cartaceo verrà cioè sostituito con le informazioni raccolte in un’apposita banca dati elettronica gestita dall’Ania) e non verrà più consegnato al contraente della polizza. Sul sito web www.ilportaledellautomobilista. it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si può consultare lo stato di attivazione della propria assicurazioni scaricando l’app IPatente e accedendo attraverso il numero di targa. Inoltre, in caso di sinistro, le informazioni di dettaglio sulla copertura assicurativa
VARIE
della controparte potranno essere richieste al Centro di informazione italiano istituto presso la Consap.
ALBO AUTOTRASPORTO VERIFICHE ON LINE SULLA REGOLARITÀ DEGLI ISCRITTI Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 10 novembre 2015 (GU n. 270 del 19/11/2015) si rende noto che potranno essere consultati on line (www.ilportaledellautomobilista.it) i dati relativi a: a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partiva IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi; b) nome e cognome dei gestori dei trasporti; c) numero di iscrizione al REN e status dell’autorizzazione; d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetti dell’autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza. Per il trasporto stradale di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle imprese iscritte al REN che hanno completato l’iter di conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione (Regolamento (CE) n. 1071/2009) e che siano iscritte, con lo status di “definitiva”, all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI E LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE La circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2015 (Prot. 300/A/7839/15/106/16) emanata anche a seguito di alcune recenti sentenze amministrative e di una Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/10/2015 precisa che le sanzioni derivanti dall’inosservanza dell’art. 94 Codice della Strada, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell’Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre 2015. Si precisa, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente
pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso. La circolare ricorda infine, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall’applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi.
TRASPORTI - DIRETTIVE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI IN CASO DI NEVE Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale – ha diramato le linee guida (edizione 2015-2016) per la gestione delle emergenze di viabilità determinate dalle precipitazioni nevose. Il Piano neve è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno. In particolare si richiama l’attenzione sui documenti (in formato pdf) contenenti i riferimenti ai tratti soggetti a divieto di circolazione per i mezzi pesanti in caso di neve e relativi tratti di accumulo.
CONTRIBUTI SISTRI NUOVE INDICAZIONI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE Per il momento non è al vaglio del ministero dell’Ambiente alcuna forma di restituzione o compensazione dei contributi SISTRI versati negli anni 2010, 2011 e 2012: a riferirlo è stato il sottosegretario di Stato per l’ambiente rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa al funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (interrogazione n. 5-06943 del 19 novembre 2015). A differenza di quanto dichiarato in precedenza, quindi, il ministero non sembrerebbe intenzionato a varare, a breve, un piano di rimborsi per i contributi versati dalle imprese negli anni passati, ma, come chiarito dal sottosegretario, eventuali restituzioni “potranno essere valutate e applicate”, in sede di attuazione della disciplina dettata dall’articolo 11 del d.l. 101 del 2013. Sul punto, si ricorda che nell’ottobre del 2013 il Governo si era impegnato, accogliendo un ordine del giorno, ad adottare un piano per la restituzione di “ogni onere versato a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI” (O.d.G. n. 9/01682A/077). Nel febbraio 2015 tale impegno era stato confermato dal ministero dell’Ambiente, in risposta
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a due interrogazioni parlamentari, chiarendo che era in corso di predisposizione un piano di intervento finalizzato proprio alla restituzione/compensazione dei contributi SISTRI corrisposti (interrogazioni n. 3-00990 e n. 3-01265). Infine si precisa che il sottosegretario non ha fornito alcuna indicazione per quanto riguarda la possibile previsione di una nuova proroga per l’entrata in vigore delle sanzioni relative all’operatività del sistema Sistri. Salvo provvedimenti dell’ultimo momento, quindi, il Sistri dovrebbe diventare pienamente operativo dal 1° gennaio 2016, data a decorrere dalla quale verrebbe anche meno il regime del cd. “doppio binario”, ossia l’obbligo, per i soggetti tenuti al Sistri, sia degli adempimenti Sistri (registro cronologico e scheda movimentazione) sia del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti.
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA
Newsletter del 04/12/2015
In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Acquisto per l’affitto, incentivi anche alle case da costruire Edilizia: approvato il nuovo Studio di Settore per il 2016
Newsletter del 27/11/2015
Rimborsi Iva, chiarimenti sulle nuove regole
De Albertis: “la mia rivoluzione per traghettare i costruttori fuori dalla crisi”
Edilizia, sì al cigo per eventi meteo anche senza anzianità
Opere strategiche, in vigore lo schema di Protocollo di legalità Appalti pubblici, il punto sui contenuti del Piano anticorruzione 2015 Stabilità 2016: il quadro delle misure fiscali all’esame della Camera
Abusi edilizi, no della Consulta alle sanatorie regionali Edilizia, territorio e ambiente: il punto sulle nuove leggi regionali Via: le Ue archivia le procedure di infrazione contro l’Italia
Terre e rocce da scavo: al via la consultazione pubblica Sistri: chiarimenti sulla contribuzione Costruzioni, il punto sull’andamento a livello regionale Esonero contributivo 2015, nuovi chiarimenti dell’Inps Formedil: disponibile il nuovo software sui percorsi formativi Fusione tra imprese, si conserva il diritto all’esonero contributivo Edilizia: il punto sui decreti legislativi in Parlamento
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Titoli abilitativi edilizia: il punto sulle regole a livello regionale Autotrasporto: consultabili on line i dati degli iscritti all’Albo Locazioni veicoli senza conducente: chiarimenti sulle sanzioni Depenalizzazione: concluso l’esame in Parlamento Interventi urgenti sul territorio: comincia l’esame al Senato Impianti fotovoltaici sui tetti: è operativo il modello unico Responsabilità per vizi e difetti anche in caso di ristrutturazione
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SEMINARIO TECNICO DEL SABATO – 28 Novembre 2015
INTRODUZIONE
DIFFUSA CRISI DELL’ECONOMIA LOCALE E DEL SETTORE EDILE Recrudescenza di alcune forme di illegalità Irregolarità ed elusione che non si credeva avessero cittadinanza nel panorama edilizio bresciano STRETTA DEL CREDITO, DIMINUZIONE APPALTI PUBBLICI E PRIVATI ED UNA ESASPERATA E PAROSSISITICA PRODUZIONE LEGISLATIVA PRE-condizioni per le quali si generino i presupposti minimi per L’emergere dei più svariati fenomeni di concorrenza sleale
LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE: ATTIVITA’ DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI e NUOVO DURC ON LINE
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NUMERI EMBLEMATICI ed EVOCATIVI ISCRIZIONI in Camera di Commercio a Brescia 5.600 imprese tipicamente edili 24.000 addetti Dati: CCIAA di Brescia 30 Settembre 2015
ISCRIZIONI in Cassa Edile a Brescia 2.700 imprese edili 15.000 addetti
???
…..MANCANO ALL’APPELLO…. 3.000 imprese edili 9.000 addetti
???
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NUMERI EMBLEMATICI ed EVOCATIVI
Notifiche preliminari previste dall’art. 99 del D.Lgs 81/2008
Dal Giugno 2015 ad oggi nella provincia di Brescia… 4.405 cantieri aperti 1.137 cantieri NON sono presenti imprese edili
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NUMERI EMBLEMATICI ed EVOCATIVI
Indagine condotta in E.S.E.B. Ente Sistema Edilizia Brescia Analisi a campione di 50 cantieri visitati nei quali è stata verificata la regolarità del cantiere dal punto di vista: NOTIFICHE PRELIMINARI LAVORO AUTONOMO NON GENUINO RISULTATI: in 34 cantieri su 50 vi è la presenza di irregolarità
68%
Di cui: In 11 cantieri su 50 la notifica preliminare non riportava le imprese o gli autonomi presenti
22%
in 10 cantieri su 50 vi è l’assenza totale di notifica preliminare
20%
in 13 cantieri su 50 si è riscontrata la presenza di lavoro autonomo non genuino
26%
NEL SETTORE EDILE:DI LAVORO AUTONOMO IN 13 CANTIERILA SUCONCORRENZA 50 SI E’ RISCONTRATA LA PRESENZA ATTIVITA’ DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI NON GENUINO e NUOVO DURC ON LINE 26%
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SITUAZIONE PRESENTE
Diffusa irregolarità che altera la concorrenza reale
Viene meno una connessione che dovrebbe essere pacifica Chi esegue lavori edili DEVE ESSERE UN’IMPRESA EDILE che si comporta come tale sotto ogni aspetto, cioè deve avere una organizzazione e delle procedure che permettano ai lavoratori precedentemente specializzati, di costruire in sicurezza …..NON SI FANNO COSTRUIRE CASE AI FORNAI…..
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CONSEGUENZE
Le conseguenze comuni ad ogni forma di alterazione della leale concorrenza sono:
• IMPRESE SANE SOFFRONO DI PIU’ RISPETTO A QUELLE IRREGOLARI • LE IMPRESE CHE NON SI SONO PIEGATE A LOGICHE PERVERSE SONO QUELLE CHE RISCHIANO DI USCIRE DAL MERCATO …ed insieme a loro TUTTI I LAVORATORI CHE NE FANNO PARTE!!!
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CONSEGUENZE
Cosa comportano lo stravolgimento dei rapporti economici e concorrenziali ai lavoratori? E in cantiere?
• CONDIZIONI DI LAVORO ED IL DIRITTO DI UNA GIUSTA RETRIBUZIONE All’origine di tutte le irregolarità vi sono le violazioni o le elusioni delle regole che normano i rapporti di lavoro ed in particolare le retribuzioni. • CONDIZIONI DI SICUREZZA Essendo tutti Lavoratori Autonomi, a chi spetta la gestione della Sicurezza? • STANDARD QUALITATIVI DELLE OPERE Se ognuno è concentrato su una piccola parte, pur essa fatta bene, siamo sicuri che l’opera intera sia esattamente la somma di tutte queste piccole parti?
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INCONTRO DI OGGI
Queste forme di irregolarità rischiano di consolidarsi come elemento strutturale del mercato delle costruzioni E’ giunto quindi il momento di iniziare a parlare ed affrontare senza falsi pudori un problema che coinvolge tutti i presenti
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Committenti - A.P. /R.U.P. Responsabili dei lavori Coordinatori Direttori dei Lavori Impresa generale Imprese affidatarie
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CONSEGUENZE PER I SOGGETTI COINVOLTI
• Direttori dei Lavori • Committenti-A.P./R.U.P. • Impresa generale • Responsabili dei lavori • Imprese affidatarie • Coordinatori CONSEGUENZE: 1. RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Pagamento da parte del Committente dei mancati contributi.
1. VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE (art.9 comma 9, lett.a
D.Lgs 81/2008)
Si può dire di aver effettuato questo controllo se in cantiere ad eseguire le opere non vi è un’impresa edile? SANZIONI PER I COMMITTENTI O PER I RESPONSABILI DEI LAVORI Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a5.260,80 euro (art. 157 comma1, lett.b)
3. DURC rilasciato senza l’intervento della cassa edile, quando l’impresa svolge lavori edili, Non può essere considerato valido Sospensione del titolo abilitativo (art. 90 comma 10 D.Lgs 81/2008)
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e NUOVO DURC ON LINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Deldossi Ing. Angelo Presidente E.S.E.B. – Ente Sistema Edilizia Brescia
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Seminari tecnici del sabato La concorrenza sleale in edilizia Dott.ssa Laura Perino – Dott. Salvatore Ulisse Russo Funzionari Ispettivi DTL BS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Brescia 28/11/2015
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Argomenti trattati
Contratti d’appalto: aspetti critici
Distacco
Distacco Comunitario
Agenzie di somministrazione comunitarie
Ingresso lavoratori extracomunitari ex art. 27 l. i D.lgs. 286/98
Certificazione dei contratti Dott.ssa Laura Perino
Appalto: strumento di organizzazione del lavoro d’impresa
Opzione dell’impresa: «make or buy»
Make: internalizzazione ed integrazione verticale somministrazione (artt. 20-28 D.lgs. 276/03) o distacco (art. 30 D.lgs. 276/03)
Buy: esternalizzazione e disintegrazione verticale (trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, appalto d’opera o servizi, nolo a caldo, subfornitura)
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Nozione civilistica di appalto: art. 1655 c.c. L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume -Con organizzazione dei mezzi necessari -Con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera od un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Oggetto: opera/servizio, prezzo Causa: esternalizzazione dell’opera o del servizio Forma: libera (scritta appalti pubblici) Soggetti: appaltatore ed appaltante Obbligazione di risultato: viene rapportata al conseguimento di un opera o compimento di un servizio
Nozione giuslavoristica di appalto art. 29 D.lgs. 276/03 Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 cc si distingue dalla somministrazione di lavoro per:
l’organizzazione dei mezzi necessari che può anche risultare in relazione alle esigenze dell’opera o dei servizi dedotti in contratto dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto
l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore
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Il contratto di appalto ha per oggetto un «fare»
Il contratto di somministrazione un «dare» Gli appalti in edilizia possono caratterizzarsi per
Alta intensità di capitali e attrezzature (ponteggio – gru – macchine movimento terra – centrale betonaggio …)
Alta intensità di manodopera (attività di tinteggiatura, decorazione, impermeabilizzazione …)
Interpello MLPS n. 77/2009 La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività affidata in appalto non costituisce più (come avveniva con la legge 1369/1960) una presunzione assoluta di illiceità dell’appalto stesso Con l’entrata in vigore del D.lgs. 276/03 l’indagine non si concentra sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, dato di per sé non decisivo, ma andrà valutato l’assetto organizzativo complessivo dell’appalto
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Ad esempio
Verifica sussistenza di un’adeguata regolazione economica dell’utilizzo dei mezzi oltre che congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice qualora siano erogate da un unico impianto centralizzato
Verifica delle particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione delle due realtà organizzative, attenzione al tema delle interferenze, al rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazioni, adeguati strumenti per rendere evidente anche sul piano logistico la separazione tra fasi di lavorazione (si veda circolare 16/2012). Utilizzo del cronoprogramma, report del coordinatore della sicurezza, prescrizioni nei POS e nel PSC
Inversione del rischio d’impresa Circolare MLPS 11 febbraio 2011
I poteri di direzione del rapporto di lavoro da parte dell’appaltatore sono pressoché inesistenti e si limitano alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, registrazione delle ore, elaborazione della busta paga, sostituzione di lavori assenti, invio di ulteriore forza lavoro su richiesta del committente.
Azzeramento del Rischio d’impresa inteso come possibilità di non riuscire a coprire tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata rispetto al corrispettivo pattuito in considerazione del sopraggiungere di eventi in grado di far aumentare le spese da sostenere
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Soglia di imprenditorialità minima valutata attraverso un’adeguata verifica dell’idoneità tecnico professionale
deficitaria esperienza nel settore di riferimento;
diversità oggetto sociale rispetto ai lavori da eseguire;
assenza di un sistema di sicurezza strutturato (DVR, visite mediche servizio di prevenzione e protezione, utilizzo adeguati DPI);
assenza di personale con adeguata qualifica nell’organico aziendale e assenza di un referente;
presenza di più della metà dei lavoratori con contratto part-time o forme atipiche di contratti di lavoro;
possesso di adeguati corsi di formazione;
impossibilità di distinguere l’oggetto del subappalto dall’oggetto del contratto principale con il committente.
Sanzioni
Prescrizione riscontrate
a
cessare
l’appalto
con
le
modalità
Applicazione articolo 18 D.lgs. 276/03 con sanzione per l’utilizzatore e il fornitore di euro 50 per giornata e per lavoratore
Comunicazione al committente dei lavori
Comunicazione agli enti previdenziali per eventuali evasioni contributive
Eventuali diffide accertative per differenze retributive legate anche alla mancata iscrizione alla Cassa Edile
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Responsabilità solidale
Art. 29, 2 comma, D.lgs. 276/03 (circ. 5/2001 e circ. 35/2013) in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto
La circolare 35/2013 conferma che la solidarietà si applica anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale di altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (collaboratori a progetto e associati in partecipazione)
Eccezione alla solidarietà: committente privato e contratti stipulati dalle PPAA di cui all’art. 1 D.lgs. 165/01
Interpello 37/0007140 del 13/04/2012 limite dei 2 anni riguarda ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore e decorrono dalla fine del singolo sub-appalto e non dell’opera principale di cui costituiscono solo una fase
Articolo 26, commi 4 e 5, D.lgs. 81/08 costi della sicurezza
Nullità del contratto di appalto (privato o pubblico) in caso di mancata indicazione nello stesso dei costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre i rischi interferenziali in materia di sicurezza
L’imprenditore-committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i lavoratori, non risulti indennizzato ad opera dell’ INAIL (danni che comportano un’invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile o all’eventuale danno biologico «differenziale» calcolato secondo i criteri della responsabilità civile.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
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Distacco (circ. MLPS n.3/2004 - circ. MLPS n. 28/05) Interpello 1/2001 Articolo 30 D.lgs. 276/03: il distacco consiste in un atto organizzativo con cui il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una prestazione
Requisiti di legittimità:
Interesse del distaccante: interesse specifico, concreto rilevante e deve persistere per tutta la durata del distacco. Secondo la circ. 3/2004 non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. Temporaneità il distacco non può essere definitivo Svolgimento di una determinata attività nell’interesse del distaccante non può risolversi in un’assegnazione del lavoratore senza predeterminazione di mansioni Adempimenti: Deve essere effettuata entro 5 giorni una comunicazione al centro per l’impiego della variazione e il lavoratore distaccato deve essere annotato su libro unico del distaccatario (Circ. MLPS 20/2008 e interpello 37/0004258 del 01.03.2012)
Eccezioni
Circ. 28/05 apre uno spiraglio alla legittimità del ricorso al distacco per ovviare al ricorso ad UN AMMORTIZZATORE SOCIALE. In tal caso l’interesse su cui si fonda il distacco è di tipo economico e non coinciderebbe tanto con un risparmio del costo del lavoro, ma in un’esigenza di tutelare l’interesse dei lavoratori al mantenimento in servizio.
Ipotesi specifica di distacco prevista dall’art. 8 della legge 236/93: in caso di accordo collettivo è possibile ricorrere al distacco come alternativa al licenziamento collettivo. In tal caso attraverso il filtro sindacale l’autonomo interesse del distaccante può mancare perché ciò che legittima il distacco è l’interesse pubblico al mantenimento dei livelli occupazionali
Ulteriore deroga è rappresentata dall’esistenza di un contratto di rete (contratto con cui 2 o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali al scopo di accresce la reciproca capacità innovativa e competitiva (essenziale il programma di rete e forma vincolata atto pubblico o scrittura privata autenticata)
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Sanzioni
Prescrizione a cessare il distacco con le modalità riscontrate
Applicazione articolo 18 D.lgs. 276/03 con sanzione per l’utilizzatore e il fornitore di euro 50 per giornata e per lavoratore
Comunicazione agli enti previdenziali per eventuali evasioni contributive
Ripartizione degli obblighi di sicurezza nel distacco (Cass. Penale sez. IV sentenza n. 31300 del 22/07/2013). Art. 3, comma 6, del D.lgs. 81/08 : «tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di formare ed informare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato». GIURISPRUDENZA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
Distacco comunitario (direttiva 96/71/CE, D.lgs. 72/2000. Reg. CEE 883/04, Com. Min. Lav. 13.04.2010) Il distacco di un lavoratore può consistere nell’invio di un lavoratore all’estero per eseguire un’attività per conto dell’impresa distaccante per un periodo massimo di 24 mesi co le seguenti forme.
Da parte di un’azienda avente sede in uno stato membro UE presso una filiale con sede in Italia
Da parte di un’azienda di uno stato membro UE presso un’azienda italiana del medesimo gruppo
Nell’ambito di un contratto commerciale stipulato con un’impresa italiana
In virtù dei regolamenti europei si applica una deroga al principio di territorialità con permanenza del regime assicurativo del paese di origine. Tale periodo è stato esteso da 12 a 24 mesi. Le autorità previdenziali rilasciano Modello A1 su richiesta lavoratore o datore
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Distacco legittimo comunitario Condizioni:
L’impresa distaccante deve svolgere attività economica nel Paese di origine. Non deve essere stata costituita con scopo elusivo di fornire un centro di imputazione dei contratti di lavoro (fatturato pari almeno al 25% nello Stato di provenienza)
Deve permanere legame organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante. Conservazione del potere disciplinare e direttivo
Lavoratori già assunti dall’impresa nel Paese di origine che poi vengono distaccati. Il lavoratore può essere assunto per il distacco ma il lavoratore deve risultare iscritto almeno da 1 mese nel regime assicurativo dello Stato di provenienza
In caso di superamento dei 24 mesi di distacco la richiesta di proroga è di competenza della Direzione Regionale INPS
Somministrazione transnazionale circ. MLPS n.14/2015 Ci sono Agenzie di somministrazione di Stati Membri dell’Unione Europea che propongono il ricorso a manodopera straniera con vantaggi economici. È davvero così?
La somministrazione transnazionale di lavoro è disciplinata dalla Direttiva 96/71/CE recepita dall’ordinamento italiano con il D.lgs. 72/2000 e dalla Direttiva 2014/67//UE e consiste nella possibilità per imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro di distaccare dei lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sedi in Italia. Si applica la disciplina comunitaria in materia di distacco nell’ambito di una prestazione di servizi
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Requisiti di legittimità
Non necessitano di autorizzazione ministeriale ex art. 4 D.lgs. 276/03 ma devono dimostrare di operare in forza di un provvedimento amministrativo rilasciato dalle competenti autorità dello stato di provenienza
Sono esonerate dal versamento di deposito cauzionale e stipula garanzia fideiussoria se dimostrano di aver assolto ad analoghi obblighi nel paese di origine
Applicazione di livelli minimi di condizioni di lavoro (tariffe minime salariali, durata orario di lavoro, ferie annuali, salute e sicurezza luoghi di lavoro) previste dalla legge del luogo ove si esegue la prestazione (lex loci laboris)
Il Ministero con circ. 33/2010 ha chiarito che nella nozione di retribuzione vanno ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro senza una comparazione per singola voce retributiva (scatti anzianità e indennità specifiche per il distacco).
continua
Applicazione integrale della normativa in materia di salute e sicurezza con richiesta POS, PSC, visite mediche, corsi di formazione, consegna DPI
Iscrizione alla Cassa Edile salvo che dimostrino l’esistenza di organo similare nello Stato di origine presso cui sono stati assolti i medesimi obblighi DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PERSONALE ISPETTIVO (vademecum ministeriale):
•Contratto di somministrazione e autorizzazione amministrativa del Paese di stabilimento; •Contratti di lavoro e documenti di riconoscimento lavoratori; •Modelli A1 dei lavoratori interessati (che possono essere rilasciati anche durante il distacco - circ. Inps 99 del 21.07.2010 si applica la disciplina del distacco comunitario) •Prospetti paga e tracciatura orario di lavoro •Documentazione di sicurezza •Documento che attesti regolarità contributiva (no autocertificazioni o bollettini postali) •Fatture per capire ove viene svolta l’attività prevalente di fornitura
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Imprese comunitarie e Cassa Edile nota 11028 del 03/09/2007 e interpello 24/2007 interpello 6/2009 Imprese comunitarie che operano in Italia
Obbligo di iscrizione a meno che dimostrino l’esistenza di tutele equivalenti nel Paese di origine: FRANCIA-GERMANIAAUSTRIA
Ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per l’esecuzione di un appalto
Art 27 lett i) D.lgs. 286/98 e art. 40 DPR 334/2004 flussi
ingresso fuori dai
Il nulla osta viene rilasciato dallo sportello unico presso la Prefettura per prestazioni oggetto di un contratto di appalto e per la durata dello stesso che non può mai eccedere i 2 anni
Istanza presentata dall’impresa appaltante mediante compilazione Modello M direttamente sul sito del Ministero dell’interno. Poi lo sportello richiederà gli allegati: contratto di appalto, POS e comunicazione agli organismi comparativamente più rappresentativi del settore
In caso di rilascio del nulla osta la circ. 78/2001 prevede delle successive verifiche ispettive in corso d’opera
I nulla osta ex articolo 27 lett. i) D.lgs.286/98 non possono essere rinnovati o in caso di interruzione i lavoratori interessati non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro
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Ingresso in Italia lavoratori extracomunitari stabilmente residenti in uno Stato Membro UE
In tal caso si presenta sempre un’istanza sul sito del Ministero dell’Interno ma con un modello diverso e la procedura è semplificata
La Questura effettua la verifica dell’assenza di condanne penali
La DTL visualizza la richiesta ma non rilascia parere
Indici di interposizione Mancanza
organizzazione aziendale
Esercizio
del potere direttivo committente Impiego di macchine capitali o attrezzature dell’appaltatore
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Verifica regolare versamento contributi
Circ. 82/2000: principio di territorialità dell’obbligo assicurativo se non esistono convenzioni in materia di sicurezza sociale con il Paese di origine gli stessi sono assoggettati al regime previdenziale italiano (principio di territorialità). Si può richiedere il DURC e l’azienda deve iscriversi alla Cassa Edile.( nota 06/02/2009 prot. 1713)
Eccezione: possibilità di proseguire con il regime assicurativo del Paese di provenienza per 12 mesi previa autorizzazione dell’autorità competente del Paese ospitante (INPS) se previsto accordo bilaterale con condizioni diverse. ad es. (Stati Uniti) parziale regolarità della contribuzione apertura pos. INPS per differenze
Convenzioni stipulate con Paesi dello spazio economico europeo: Islanda Principato del Liechtenstein e Norvegia
Paesi extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Isola del Capo, Jersey, Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela e Svizzera
Certificazione dei contratti di lavoro
La certificazione è uno strumento introdotto dal D.lgs. 276/03 per ridurre il contenzioso
E’ uno strumento volontario e fideifacente per le parti ed i terzi in ordine alla natura del rapporto di lavoro e dei suoi effetti
La certificazione del contratto ha effetto non solo tra le parti ma anche verso i terzi in quanto la qualificazione del rapporto contenuta nella certificazione non può essere contestata dagli organi di vigilanza e permane sino a una eventuale sentenza giurisdizionale in senso contrario
Ragionamento in parte diverso va sviluppato in riferimento alla certificazione del contratto di appalto, poiché gli effetti della certificazione sono limitati a quelli civili, amministrativi previdenziali o fiscali e non si estendono, né potrebbero, anche a quelli penali
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I CONTRATTI DI RIFERIMENTO: ď‚— Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura
quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
 Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale
una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
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“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
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Definizioni Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione
La casistica Impresa affidataria pura
Impresa affidataria ed esecutrice in proprio
Impresa affidataria, esecutrice e appaltante
Impresa esecutrice
Lavoratore autonomo
Perché non esegue l’opera ma è titolare del contratto
Perché esegue l’opera ed è titolare del contratto
Titolare del contratto, esegue parte dell’opera e ne subappalta il resto
Esegue l’opera in subappalto
Contribuisce all’opera con un affidamento
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E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
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L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una committenza ed è in grado di portarlo a termine autonomamente, con le proprie forze ed utilizzando proprie attrezzature. Situazione regolare Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall’impresa, agisce, in base a precisi indici rivelatori, da lavoratore subordinato nei confronti dell’impresa stessa.
Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d’assunzione da parte dell’impresa Pluralità di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, in presenza o meno di contratto formale. Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d’assunzione da parte del lavoratore autonomo preminente
L’UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI Pluralità di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio contratto che ripartisce l’opera in singole lavorazioni evidentemente disgiunte. Situazione regolare se le singole lavorazioni sono chiaramente identificate nel contratto, sono disgiunte le une dalle altre e possono realmente essere realizzate in piena autonomia organizzativa Pluralità di lavoratori autonomi, anche provvisti di un proprio contratto che ripartisce l’opera in singole lavorazioni disgiunte, ma che, nei fatti, operano in maniera unitaria ed organica, anche se in assenza dei vincoli di subordinazione Situazione irregolare. Presenza di società di fatto. Obblighi delle imprese
Pluralità di lavoratori autonomi, provvisti di un unico contratto, ma aggregati secondo le forme associative ammesse dalla legge. Si è sostanzialmente in presenza di un’impresa esecutrice e la situazione è da ritenersi regolare se viene dato pieno adempimento alle corrispondenti misure previste dal d.lgs. n.81/08.
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L’aggregazione di artigiani FONDAMENTALE E’ LA VERIFICA DEL DURC
Cooperativa d’artigiani
Sgravi fiscali Possibilità di strutturarsi anche con dipendenti Prevalenza d’artigiani
Autonomo che assume altri autonomi - forme societarie
Libertà di operare anche individualmente Pieno adempimento al T.U. e alla legislazione sociale in materia di lavoro
Consorzio (o società consortile) “esterno” con scopo di acquisire l'opera ed eseguirla in modo unitario
il Consorzio agisce come una società. Il Datore di Lavoro del Consorzio deve dare completa attuazione al d.lgs. n.81/08 e realizza un POS relativo alle lavorazioni oggetto dell’appalto
Assenza del DURC Art.90 comma 10 del D. Lgs81/08: “… in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”.
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IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESA AFFIDATARIA INTERPELLO N. 19/2010 È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell’appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.
Un lavoratore autonomo può assumere il ruolo di impresa affidataria ? Il ruolo di impresa affidataria deve essere ricoperto da imprese, con un datore di lavoro (e di conseguenza almeno un lavoratore), che abbiano una struttura tale da poter adempiere agli obblighi dell’art. 97. L’impresa affidataria di un cantiere edile è obbligata a redigere il POS; l’allegato XVII stabilisce che “Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”.
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Un lavoratore autonomo può assumere il ruolo di impresa affidataria ? si deve escludere che gli obblighi dell’art. 97 possano riguardare soggetti diversi rispetto al datore di lavoro (o al dirigente, ugualmente sanzionato) dell’impresa affidataria.
Il lavoratore autonomo potrebbe assumere tali obblighi ? La risposta non può che essere negativa, poiché un lavoratore autonomo per definizione non può essere un datore di lavoro
Art. 96 comma 2 del D.lgs. n. 81/2008 L’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono adempimenti delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) (valutazione dei rischi) ed all’articolo 26 comma 1 lettera b) (informazione sui rischi presenti nell’ambiente nel quale vanno ad operare), nonché adempimenti delle disposizioni di cui all’articolo 26 comma 2 (cooperazione e coordinamento), comma 3 (valutazione dei rischi interferenziali e redazione del DUVRI) e comma 5 ( stima dei costi della sicurezza).
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Non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale In relazione alla non corretta valutazione dell’idoneità tecnico professionale del/i soggetti a cui è sono stati affidati i lavori è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell’impresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1, prescrivendo l’affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.
NOTA MINISTERIALE DEL 01/07/2015 APPLICAZIONE CCNL SETTORE EDILE
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Risposta Ministero del Lavoro alla lettera congiunta parti sociali Un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118, co. 6, del D.lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute
APPLICAZIONE CCNL SETTORE EDILE Le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (cfr parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015)
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L’IMPORTANZA DI TALE CHIARIMENTO Garantire la leale concorrenza tra le imprese, la parità di trattamento delle
stesse e una elevata qualità nelle prestazioni richieste negli appalti
L’IMPORTANZA DI TALE CHIARIMENTO
Questo principio è applicabile sia in relazione agli appalti pubblici, ove la non corretta applicazione della Contrattazione collettiva, è da considerarsi “anomalia dell’offerta”, sia agli appalti privati.
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Parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015). “indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch’esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente”, non venendo in rilievo il CCNL in concreto applicato dall’impresa ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara (Cfr. Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012);
Interpello n.18/2012 : obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico “nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attività prevalente ma che risultano meramente accessori.”
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La Nota Ministeriale 01/07/2015 “le imprese sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile Territorialmente competente, quando l’oggetto dell’affidamento attiene in misura prevalente alla categoria delle opere rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile”.
Appalti privati All. X D.lgs 81/08 (“Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile.” Ad es: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione…opere stradali…scavi, montaggio e smontaggio di prefabbricati…”), “ necessità per l’impresa esecutrice di fornire una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato… oltre all’organico medio annuo,… corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili”.
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MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI Compiti del personale ispettivo: Art. 7, Co. 1 lett. b), del D.lgs. n.124/2004
vigilanza sulla “corretta applicazione dei contratti e di accordi collettivi di lavoro”. ( cfr interpello n. 21/2009)
MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI l’ accertamento da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, in genere, non determina in linea di massima l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative…. salve talune ipotesi individuate esplicitamente dal Legislatore (ad es. la violazione dell’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 66/2003) e salva l’inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla c.d. “Legge Vigorelli” (L. n.741/1959
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MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI La vigilanza sui contratti collettivi di lavoro, di cui al citato art. 7, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 124/2004 trova il suo principale strumento attuativo nell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall’art. 12 del medesimo Decreto
MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI art. 7, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 124/2004 : la previsione consente al personale ispettivo di diffidare il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili.
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MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI la vigilanza di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 124/2004 può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione, a norma dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito nella L. n. 389/1989.
L’iscrizione alla Cassa Edile art 118, comma 6 Decreto legislativo 163/2006, (cd Codice dei Contratti Pubblici): “l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la CASSA EDILE” art 90 Decreto legislativo 81/2008: Il committente o il responsabile dei lavori……chiede…..gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE
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Organismi paritetici
La nota, infine, rammenta i requisiti necessari per gli organismi bilaterali legittimati a svolgere le funzioni proprie individuate dal Testo Unico sulla Sicurezza
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IL NUOVO DURC ON LINE
IL NUOVO DURC Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva.
Quadro normativo: Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (G.U. 66 del 20 marzo 2014), convertito, con modificazioni, dalla legge 78 del 16 maggio 2014 (G.U. 114 del 19 maggio 2014), articolo 4 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” (G.U. 125 del 1 giugno 2015);
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dell’8 giugno 2015, avente ad oggetto “D.M. 30 gennaio 2015 – DURC “on-line” – prime indicazioni operative”.
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Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva(artt. 1 e 6, co.2 del DM) L’articolo 1 del decreto stabilisce che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc. nell’ambito dei contratti pubblici;
b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90,comma 9, del decreto legislativo 81/2008, in materia di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr 445/2000;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 185/2008 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 66/2014. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da DURC aggiornato.
Modalità di verifica della regolarità contributiva (artt. 2, 4 e 6 del DM) •
Gli articoli 2 e 6 del decreto definiscono le modalità di verifica della regolarità contributiva attraverso il servizio “Durc On Line”.
•
In base al combinato disposto delle due norme, i soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili, tramite un’unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, secondo quanto già stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera b) del DL 34/2014.
•
La classificazione ai fini previdenziali a cui si riferisce il decreto riguarda esclusivamente il codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato dall’Inps ai datori di lavoro operanti nell’edilizia, pertanto la verifica includerà la regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili se per il codice fiscale indicato è presente negli archivi di detto ente un c.s.c. edile.
•
Per l’individuazione della competenza delle Casse edili, che finora era determinata in base al CCNL indicato in fase di richiesta del Durc, non può infatti essere utilizzata la classificazione tariffaria ai fini Inail, posto che il rischio assicurato in base alle vigenti tariffe dei premi si riferisce alle lavorazioni effettivamente esercitate, indipendentemente dal contratto applicato dall’impresa, dal tipo di soggetto assicurante e dalla codificazione ATECO a fini economici.
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Requisiti di regolarità contributiva (art. 3 del DM) •
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
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I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.
•
Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, come specificato dal Ministero “la risultanza dell’interrogazione restituirà l’informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore autonomo ha operato”.
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La limitazione dell’oggetto della regolarità contributiva ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata sarà operativa dal 1 luglio 2015, con il rilascio del nuovo servizio “Durc On Line”.
• “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
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Contenuto del Durc On Line (art. 7 del DM) • Il Durc On Line, in formato pdf, contiene i seguenti dati minimi, stabiliti dal decreto: • a) La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva. • b) L’ iscrizione all’ Inps, all’ Inail e, ove previsto, alle Casse edili. • Tale informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità di cui al punto successivo, originata dall’esito positivo della verifica.
• Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’Inps o all’Inail, nella sezione del documento relativa all’ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato “Non è iscritto”.
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• Grazie per l’attenzione! •INAIL Brescia
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