Notiziario Aprile 2016

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ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE APRILE 2016

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14/01/15 11.50

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


copri tutto tutto quello SScopri quello S copri tutto quello Scopri tutto quello cheogni ogni giorno possiamo offrirti, che giorno possiamo offrirti, che ogni giorno possiamo offrirti, che ogni oltre giorno offrirti, oltre al al possiamo muro... muro... oltre al al muro... oltre muro...

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA APRILE 2016

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: ipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Illegalità: ora c’è un patto fra il Collegio e la Loggia per far rispettare le regole

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Giuliano Campana: “riforme, la strada adesso è giusta ma servirebbe più coraggio”

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fficien a ener etica ecco a n o a proroga, vale sino a dicembre 2016

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Al Meeting Immobiliare Collegio-Banco di Brescia a sostegno del mercato

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Pareti auto-raffrescanti, temperature contro ate ra ie ad idro e e ar i a

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a sfida erso i cie o ini iata a New York ma piace anche in Italia

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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■

ruppo Corrispondenti: 120 euro I A 22 pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ ruppo iovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

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Tributi

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Indici

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Lavori pubblici

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ecnica edi i ia

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Varie

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Ance informa

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L’INCROCIO C DATI INDIVIDUERÀ TUTTI I PUNTI GRIGI C LE REGOLE

condi isione di infor a ioni di entare ro ede tica a atti aione di contro i da arte de a o i ia oca e, c e otrebbe a rare se i er esso di costr ione iene concesso ad na ditta c e non ris ta iscritta a a Cassa di e o c e a a oratori non in re o a e san ioni otrebbero arriare a a sos ensione de er esso di costr ire o de a ia, con b occo de atti it Cos non so o si t te er a e a it , a sar ossibi e sti are n e enco di i rese irre o ari n occasione de a resenta ione de accordo i ertici di

a a o o ia anno sotto ineato c e anc e i incenti i co na i s e ristr tt ra ioni saranno inco ati a a erifica de a osi ione dei ric iedenti ris etto ai ara etri so ra citati anto ai n eri, a s erana c e esta n o a frontiera de a e a it ai ti fino a 3 i a a oratori in t tto i bresciano saranno circa 800 so o ne a citt di rescia ad scire da esto a a c e conte a a oro nero e, er cos dire, ri io er otersi edere riconosci to i contratto de edi i ia tando ai dati, a a Ca era di

co ercio di rescia sono iscritte 5 600 i rese edi i, c e i ie ano 24 i a addetti a Ca e er sono re istrare 2 700 i rese er circa 15 i a addetti d ro rio ne e i rese e ne i addetti ancanti c e si ce ano e e sit a ioni d bbie c e accordo tra nce rescia e Co ne o ro are a s a are ia na o ta er t tte a endo c e dietro o ni fora di i e a it si ce a i ne ico ero de co arto edi e, o erosia a concorren a s ea e

: I CANTIERI DOVE NON OPERANO a fir a de rotoco o d intesa s atto territoria e de a e ait er i settore edi e ra resenta n otti o nto di arten a er contrastare efficace ente for e di i e a it , irre o arit ed e sione, resenti anc e ne edi i ia bresciana eno eni ne ati i in arte innescati da fattori a i: crisi econo ica e de settore edi e, stretta de credito, cronica di in ione de i a a ti bb ici e ri ati, esas erata rod ione e is ati a na iona e na sit a ione c e a fatto e er ere feno eni di concorren a s ea e residente de Co e io dei Costr ttori di i di rescia, iiano a oni, non a sato e i ter ini ne o sti ati are na sit a ione c e ena i a e i rese serie e i co ittenti, non se re

Il presidente del Collegio, Tiziano Pavoni

in rado di co rendere an ite o i risc i nei a i incorrono Co e io Costr ttori di i nce rescia non ote a restare a ardare o scorso no e bre, in oc-

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casione de e inario tecnico s a concorren a ne settore edi e, co e Co e io ed seb nte siste a edi i ia rescia , e iden ia o, con recisi dati, e diff se irre o arit c e a terano a concorren a ea e one o accento, ino tre, s na connessione a arente ente nat ra e: i a ori edi i do rebbero essere ese iti so o da i rese edii, entre e notific e re i inari re iste da a nor ati a i ente dicono c e in rescia e ro incia da i no 2015 sono a erti 4 405 cantieri, a in 1 137 cantieri non sono resenti i rese edi i cendendo a ior ente ne detta io, ri ortia o a tri n eri ra resentati i de feno eno: a a Ca era di Co ercio di rescia sono iscritte circa 5 600 i rese ti ica ente edi i con circa 24 i a addetti dati


LE SANZIONI ARRIVANO ALLA SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE , C CC DELL’ATTIVITÀ

a 30 sette bre 2015 n Cassa di e sono re istrate in ece so o 2 700 i rese con circa 15 i a addetti ancano a a e o 3 i a i rese e 9 i a addetti a e sit a ione, in c i i contro o e a tracciabi it de e a iende carente, ena i a tre attori: e i rese in ri is, i aoratori ed i Co ne e a iende sono c iara ente ena i ate erc , in assen a di contro o, a concorrenza sleale prevale e vincono e i rese irre o ari secondo i concetto c e oneta catti a scaccia oneta b ona a oratori sono diretta ente coin o ti erc sen a na re ia di contro o, si tro ano a a orare in condi ioni di sic re a scarse, con t te e socia i ridotte, retrib ioni inferiori e in no stato costante di recariet e a ioni de Co ne a rose ito i residente a oni d rante a resenta ione de rotoco o ris tano in ti i ne contrastare o ni for a di irre o arit e re iare a e a it , ne a erifica c e e o ere bb ic e siano rea i ate con a it costr tti a, ne e itare c e si creino s a i er tentati i di estorsione e corr ione o stesso te o o stato di irre o arit de i resa acco a narsi a distorsioni e ate a settore, edasi ancato o ins fficiente a a ento de i oneri, con conse enti danni econo ici a a co etti it ta ro osito, a nostro a iso a recente de ibera de Co ne di rescia c e re ede consistenti rid ioni de i oneri de e, er o ie esi en e di i sti ia socia e, essere riser ata a fa ore de i o eratori c e ris ettano e re o e rante i e inario tecnico s a concorren a ne settore edi e di no e bre, ra ie a re-

ioso s orto de dottor oberto ne i a a ti bb ici di a ori a oncini, e residente de edi i sia ne edi i ia ri ata, con rib na e, att a e residente de s ecifico riferi ento a a re o aCo itato er a ic re a e a rit contrib ti a ed assic rati a e e a it de Co ne di rescia, a nt a e ris etto de contratto e erse c e, a fronte de atten io- co etti o di a oro de edi i ia, ne a a tracciabi it di for a ini e a i str enti o ti a contrastare ini, c e ci consentono il lavoro irregolare in di sa ere in a e sta a o ni s a for a e e stato rodotto i atte ressioni de a cri ie in a e i neto nalità organizzata nel stata racco ta a, si settore edi e rea i a n a a o, n rotoco o rattacie o e, in o ti ra resenta n asso casi, non si sa n a di a anti di enor e ri ec i e co e a rea i vanza per il settore e ato n aradosso a er a co etti it , c e “Il protocollo a e abbia o inteso contrib isce a rie i irappresenta un orre n freno, attrabrare i ra orti econopasso avanti di verso la sottoscrizione ici e concorren ia i enorme rilevanza di esto rotoco o di ercato a orti e arti c e sot- per il settore e per c e, se ri anessero la collettività” toscrivono il protocollo stra o ti, etterebbero si i e nano ad ina risc io e condi ioni cre entare, ciasc na di a oro e in ri o ne a bito de e ro rie co eo o i diritto ad na i sta retriten e e ne ris etto de e ris etti e b ione dei a oratori: a ori ine a tono ie, i contro o de ris etto di t tte e irre o arit c e connode a e a it ne edi i ia, sia tano i ra orti di a oro, i sono

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GRAZIE ALL’ACCORDO LA CONDIVISIONE DEI DATI TRA CASSA EDILE E COMUNE C

io a ioni o e sioni de e re o e c e nor ano i ra orti stessi n artico are de e retrib ioni riconosci te ai a oratori accordo fa orisce anc e i iori condiioni di sic re a e de i standard a itati i de e o ere, contrastando i efficace ente for e di irre o arit c e, di ersa ente, risc iano di conso idarsi co e e e ento str tt ra e de ercato de e costr ioni ra ie a accordo sottoscritto, si rende ossibi e a condi isione dei dati tra Cassa di e e Co ne di rescia er accertare con esatte a t tti i a ori edi i c e si s o ono ne territorio cona e Ci si nifica c e t tti i a ori edi i c e i ri ati de ono i co nicare a Co ne erc nor ati a dei a ori bb ici cos i on ono e nor e rbaniesti rinci i a a i nto stic e di en ono na base dati a oni non ri an ono na fi osoco ne er erificare a re o arit fia a anno na ri e ante ricad ta de i o eratori econo ici c e i o erati a er i a ori bb ici i ese ono itando cos ricad te bandi conterranno s ecific e c a ne ati e in caso di sit a ioni di so e tese anto eno ad ar inare, irre o arit , anc e er a noi ci a ria o i ri ati c e si a a c e siano s fficienti ono di c i non ris etta er i edire, c e e e re o e rotoco o o ere bb ic e sid concrete a a rinano ese ite da c i ci io c e i a ori edi i non a a necessaria de ono essere s o ti ca acit o da c i da i rese edi i e reicino o co so con senta a ositi ri edi a bienti a a itosi sia er anto attiene i “Le opere er i a ori ri ati, a a ori ri ati c e e i pubbliche siano essa in co ne de e bb ici i iene c iainfor a ioni conseneseguite solo ra anc e a defini ione te di atti are irate da chi ne ha di cosa si intenda er a ioni di contro o, in la necessaria a ori edi i, tra ite na particolare nei casi in capacitĂ â€? precisa elencazione c i e er ono indi i di c e si basa s i codici irre o arit , anc e atteco de a Ca era di traverso il ricorso alla co ercio, s i codici di in adrao i ia oca e ei casi i ra i si ento de n s e s e cate orie otr arri are a a sos ensione de de a oa cos co e definite da a tito o abi itati o er esso a co-

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str ire, dia etc e d n e a b occo de atti it edi e, fino a ando e irre o arit non saranno sanate intesa ra resenta no str ento ti e, ino tre, er co battere e asione e e sione, esse in ratica da c i a ica contratti di ersi da e o edi e na strada, est ti a, e ata a ancato ris etto de e nor ati e re iste da contratto de edi i ia, con oten ia i ra i erico i anc e er a sic re a dei a oratori, o tre a t tti i a tri danni econo ici e socia i faci ente int ibi i a sotto ineare c e danni e rob e i, in caso di e asione ed e sione e di non ris etto de e nor e, interessano anc e a co itten a c e si affida a i rese c e non ris ettano e e i C e non contro ano, ad ese io, idoneit rofessiona e de i o eratori iten o c e a sottoscriione de rotoco o consenta di ra i n ere obietti o dic iarato di ri ediare a e ena i a ioni so ra e iden iate


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IL VICEPRESIDENTE DELL’ANCE COMMENTA LE NOVITÀ FISCALI RECENTEMENTE VARATE DAL GOVERNO

C : LA STRADA ADESSO È GIUSTA C

È forse la prima volta, dopo i governi Monti, Letta e Berlusconi, che l’Esecutivo fa un passo avanti a favore del comparto edile. E il merito deve essere attribuito non solo a Renzi, ma anche alla costante iniziativa dell’Ance che, attraverso l’impegno del vicepresidente con delega ai temi fiscali, Giuliano Campana, non ha mai cessato di far sentire la voce propria e degli iscritti nelle dovute sedi istituzionali. Pur tuttavia Campana è parzialmente soddisfatto: vi sono ancora ulteriori passi da fare affinché l’iniziativa complessiva diventi strutturalmente utile alla “locomotiva edile”.

,

Il vicepresidente nazionale Ance, Giuliano Campana, è stato protagonista dei ta o i i tit iona i er otteni ento dei ri tati ca i a a ore de co arto

i iano Ca ana, iceresidente nce con de e a a e estioni econo ico fisca i e trib tarie, fa i nto de e o itic e na iona i c e, r ettendo fieno ne a cascina de co arto edi e, resentano a c ne anc e o e e str tt ra i c e non de ineano i adro di na o itica a edio n o ter ine ris tati ra i nti da nce e da o stesso Ca ana sono inneabi i, a a tro ancora e de e essere fatto affinc i co arto ossa ettere ben ina ne serbatoio de a acc ina de a ri resa sa inia o a ora con Ca ana i nti fonda enta i de e ini iati e

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in atto: da a oca ione a e o ata, a a detassa ione s ac isto de e abita ioni in c asse ener etica o , a easin abitati o, a i osta di re istro e a a asi e olazione fi cale per l’acquisto di case da destinare alla locazione (la “Scellier”). Con a bb ica ione s a a etta fficia e de 3 dice bre 2015 de ecreto inisteria e c e detta e s ecific e nor e o erati e si d co eta att a ione a incenti o fisca e er ac isto di abita ioni, n o e o ristr tt rate ed in c asse ener etica o , da


DEL CANONE AGEVOLATO NON È ESTESO ALLE IMPRESE E QUESTO È DECISAMENTE

destinare a a oca ione ro e- beneficio, e o re ati o a a deDetassazione acquisto abidi ento era tro i ita a ro ria fini ione di abita ioni in end te tazioni in classe energetica “A” o erati it a i i obi i destinati a a data de 12 no e bre 2014 o “B”. a a oca ione a canone concorda- n ta e concetto, rientrano, non so o ro edi ento ri arda e to Co e nce a e ae abita ioni i ti- a e o a ioni da riconoscere ai so o i o te ric iesto, ate a 12 no e bre etti c e ne 2016 ac isteranno a fine di consentire n 2014, a anc e e e da i resa costr ttrice n abisi nificati o i so a er e a i, se re a ta ione di c asse ener etica o ercato i obi iare, esta data, fosse stato i tratta di na detra ioc e i benefici fisca i ingià rilasciato il titolo ne r ef co is rata a 50 trodotti fossero ri o ti abi itati o, o ero fos- de a do ta s ac isto di anc e a e oca ioni a sero stati già avviati gli abita ioni in c asse ener etica o canone ibero a cos ade i enti ro e, effett ato da 1 ennaio a 31 non stato e indi de tici a edifica ione dice bre 2016, da ri artire in 10 “Nel nuovo l’agevolazione spiega i e cio , ad ese io, a ote ann a i di ari i orto, a mercato della ro ri effetti in is ra sottoscri ione de a artire da eriodo d i osta ne locazione si i itata non otendo convezione con il Coa e ac isto effett ato e nei rico rire in toto i er- devono facilitare ne ade i ento 9 s ccessi i beneficio, indi, cato de e oca ioni anche le imprese” necessario, ad ese - s etter a e ersone fisic e c e ne esto erio, er i inter enti 2016 ac isteranno da e i rese sante - spiega ancora di edi i ia con en io- costr ttrici abita ioni in c asse i iano Ca ana i nata o , di n o a costr ione od te i da affrontare sono d e: ini artico are interesse an- incisi a ente ristr tt rate, a renan it tto s ie are ai ossibi i to dettato da a disci ina in ordine scindere da so c e ne faranno in estitori c e i canone a e o ato a i incenti i fisca i riconosci ti a co e ri a casa , abita ione non necessaria ente de e essere fa ore de i ac irenti di i obi i da dare in affitto o da tenere o to inferiore a canone di nor- o etto de a nor a in a dis osi ione ed a a e ercato, in secondo o o aro a rescindere da accaese io da a e i siste a iene infatti retasta ento otendo stato t ato, o ero a e e ista na ded ione esta essere anc e ce ier francese, a differen a de da reddito ti e ai fini a ificata co e casa siste a ita iano, a ar a i ro ri r ef di n i orto ari di sso , c assificata confini a e i rese rtro o a 20 de re o di in na de e cate orie esto accade s esso ne nostro ac isto de i obi e catasta i 1 abita ioaese, a non dobbia o di en- entro i tetto assi o ni di ti o si nori e, ticare c e e i rese a rebbero a de costo di ac isto 8 abita ioni in i e “La detassazione ossibi it di ettere s ercato ari a 300 000 e ro o 9 caste i, a a i favorirà chi n erosi i obi i a beneficio de da ri artire in 8 anni di re io artistico e acquisterà case storico a i ita ios ccesso de ini iati a e co e no tre iene stabi ita di ostra a rancia do e, er inci- a tres na ded ione a basso impatto ne te ora e ad n so, ta e ano ra a sortito effetti r ef de i interessi anno, decisa d rante energetico” decisa ente ositi, riso e ando i assi i re ati i ai t i iter ar a entare, co arto edi e da na crisi forse sottoscritti per l’acne accent a a nat ra e iore de a nostra isto de i obi e forte ente anticonie ia o indi c e con i destinato a a oca ione ari a i nt ra e, co e str ento di decreto iene era tro rece ito n 20 de i interessi stessi sen a s obi i o de in end to de e nto di artico are i ortan a er a c n tetto i rese di costr ioni i settore s a bito o erati o de fatto i interessante sot-

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C : C DETRAZIONE DECENNALE L’IVA PRIMA CASA C 4 2 , SULLA SECONDA 10 5

to inea ancora i iano Ca ana c e con a detra ione decenna e in rea t a s a ri a casa assa da 4 a 2 , entre s a seconda casa da 10 a 5 a estione era a i n e c e en ia de e ntrate a re isto n inter reta ione restritti a de o s irito de a e e, non considerando a a stessa stre a de e n o e abita ioni anc e e e sotto oste a ristr tt ra ione n controsenso ando si ensa c e o i i ero ercato consiste ro rio ne rec ero de i i obi i C oi i te a te ora e: n o ione di esto ti o non essere i itata ad n so o anno, a do rebbe essere str tt ra e, indi estesa ne te o in odo i i itato oi i si de e s ie are s ero o si faccia in fretta er a e otio se o ersato n antici o ne 2015 e erfe iono i ro ito entro est anno do rei essere esc so da beneficio Imposta di registro, il “salva banche” e l’iniquo sistema delle aste. no dei rob e i i inietanti conten ti ne decreto sa a banc e re ede c e n so etto ossa ac istare n abita ione a ando se ice ente 200 e ro di i osta di re istro esto rose e Ca ana i ind ce a ensar a e, oic es one ancor di i i costr ttori ai ca ricci de siste a finan iario i s ie o: se na banca i ettere s ercato de e aste i obi i con ta i sconti fisca i c e interesse a ere ne ai tare n i renditore edi e a riso e arsi a ari se in ioco i sono de i i obi i di re io i risc ia di creare n

siste a ara e o decisa ente niti o er edi i ia e destinato ad a terare i a ori di ercato e o iano ri ortare e it a ora er ettia o c e e i rese rendano in er ta abita ioni con na tassa di re istro di so i 200 e ro, fa orendo n siste a irt oso di rica bio e i onendo a endita entro n in ennio, ettendo cos i co arto in rado di ro ra are e ristr tt ra ioni di c i si a erte r ente ente i biso no a e e di tabi it 2016 n asso in a anti co n e o fa: re ede na dis osi ione in ateria di a icabi it dei benefici fisca i 4 er ac isto de a ri a casa n artico are, iene stabi ito c e dette a e o a ioni si a icano anc e a riac isto di na n o a abita ione, a condi ione c e a ri a casa i ossed ta sia end ta entro n anno da n oo ac isto a e odifica rod ce ositi i effetti er e i rese, in anto in ta i casi er ac isto o a costr ione di na n o a abitaione da i resa a i ota da a icare iene stabi ita ne a is ra de 4 Leasing abitativo: uno strumento importante da interpretare e conoscere meglio. a dis osi ione i innoati a, nota co e ac isto ri a casa con a oca ione finan iaria a co e no it asso ta s ie a Ca ana de e essere e io di ata e di erita da rande bb ico i recisa ente, i beneficio consiste ne riconosci ento de a detra ione r ef de 19 dei canoni di oca ione de contratto di easin ca ita e e interessi ,

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entro n tetto assi o ann o non s eriore a 8 i a e ro, nonc , in caso di ac isto de i obi e a ter ine de contratto di oca ione finan iaria, de a detra ione r ef de 19 de costo di ac isto de i obi e, entro n tetto assi o non s eriore a 20 i a e ro a e o a ione s etta, indi endente ente da a c asse catasta e, in is ra intera er i ac irenti di et sino a 35 anni e c e anno n reddito co essi o sino a 55 i a e ro entre er i ac irenti di et s eriore ai 35 anni, a con reddito co essi o se re sino a 55 000 e ro, i beneficio s etter con i iti assi i di e ati 4 000 e ro er i canoni di ocaione e 10 000 e ro er i re o de riscatto a e o a ione co eter a rescindere da accatasta ento de i obi e destinato a ri a casa di abita ione otendo esta essere anc e a ificata co e casa di sso, c assificata in na de e cate orie catasta i 1 abita ioni di ti o si nori e, 8 abita ioni in i e o 9 caste i, a a i di reio artistico e storico easin er ac isto de a ri a casa di abita ione iene introdotto in ia s eri enta e er cin e anni, da 2016 a 2020 L’esclusione della Tasi, le agevolazioni e il magazzino delle imprese. a e e di stabi it 2016 a e i inato a s a casa adibita ad abita ione rinci a e de contrib ente c e, ertanto, da 1 ennaio 2016, non sconter i a c n re ie o oca e di carattere atri onia e n n


: COME NOVITĂ€ ASSOLUTA DEVE ESSERE MEGLIO DIVULGATO C

a cance a ione de re ie o interessa t tte e ri e case dei contrib enti, ad ecce ione de e nit i obi iari residen ia i accatastate ne e cate orie considerate di sso, ossia: 1 abita ioni di ti o si nori e , 8 abita ioni in i e e 9 caste i, a a i di re io artistico e storico , er e a i, indi, iene anten to i re ie o er e c e ri arda e abita ioni concesse in oca ione, a fa ore de ro rietario, iene re isto o sconto de 25 s a do ta er i fabbricati ocati a canone concordato a e e di tabi it re ede c e, da 2016, a i ota base de a , a icata ai cd beni erce de e i rese edi i fabbricati costr iti e destinati da i resa costr ttrice a a endita, fintanto c e er an a ta e destina ione e non siano in o ni caso ocati sia fissata a 1 er i e, con faco t dei Co ni di a entar a a assi o a 2,5 er i e o di rid r a fino ad a erar a esta odifica fissa er ta i i obi i n tetto assi o a a i ota c e, a tri enti, da 2016 sarebbe ot ta arri are a a i ota assi a de 10,6 er i e i o 0,8 er i e, c e i Co ne a icare, anc e ne 2016, s i i obi i di ersi da abita ione rinci a e non di sso er Ca ana a dis onibi it rea e de i enti oca i a si otr erificare ne o ione, asciata a i enti oca i, di abbattere co eta ente a i ota a esto conc de i iceresidente nce, i iano Ca ana o erific ere o s ca o

Recupero, riqualificazione energetica e interventi di messa in sicurezza antisismica ccoci indi a i ti i ca ito i, er i a i Ca ana si a ra ossa finire i te o de e contin e reitera ioni e di entino definiti i e str tt ra i a e e di tabi it 2016 confer a a roro a de e detra ioni er e ristr tt ra ioni edi i ie In particolare viene proro ato a t tto i 2016 i ter ine d a ica ione de a detra ione oten iata a 50 er i inter enti di rec ero de atri onio edi i io, ne i ite assi o di 96 000 e ro er nit i obi iare, er e s ese sosten te da 1 en-

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naio 2016 a 31 dice bre 2016, relative a: • inter enti di rec ero edi iio an ten ione ordinaria s e arti co ni, an ten ione straordinaria, resta ro, risana ento conser ati o e ristr tt ra ione edi i ia , nonc teriori interenti a e o abi i ad ese io, e i ina ione de e barriere arc itettonic e, is re o te a re enire atti i eciti di ter i ; • ac isto di abita ioni oste a interno di fabbricati interaente ristr tt rati da i rese di costr ione o ristr tt ra ione i obi iare, o ero da coo erati e edi i ie, c e ro edono, entro diciotto esi da ter ine dei a ori, a a s ccessi a endita o asse na ione de i obi e i ane confer ata, a tres , a roro a de a detra ione er a ri a ifica ione eneretica de i edifici esistenti c e si a ic er ancora ne a is ra de 65 er e s ese sosten te da 1 ennaio a 31 dice bre 2016, anc e con riferi ento ai a ori s arti co ni condo inia i o ero s t tte e nit i obi iari c e co on ono i condo inio nfine, da 1 ennaio a 31 dice bre 2016 iene riconosci ta a roro a anc e de on s antisis ica , c e consiste in na detra ione ari a 65 de e s ese sosten te, sino ad na ontare assi o di 96 000 e ro, er inter enti di essa in sic re a statica beneficio ri arda e abita ioni rinci a i e i i obi i a destina ione rod tti a, sit ati ne e one sis ic e ad a ta erico osit one 1 e 2


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ESTENSIONE ANCHE A SOLUZIONI HI-TECH PER IL CONTROLLO A DISTANZA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

EFFICIENZA ENERGETICA ECCO LA NUOVA PROROGA C 2016

La nuova Legge di Stabilità porta in dote novità positive nel campo delle detrazioni legate agli interventi per il risparmio energetico. In particolare è stata confermata la proroga per la detrazione Irpef/Ires (detrazione portata al 65%) per le spese legate all’efficienza energetica sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016. Detrazioni: accanto alle confer e, ci sono i ortanti inte raioni a a nor ati a a detra ione de 65 iene infatti estesa anc e a i in esti enti sosten ti er ac istare, insta are e ettere in o era dis ositi i ti edia i a

distan a er i ianti di risca daersone fisic e ossono anc e ento, rod ione di ac a ca da o tare, a osto de a detra ione, o c i ati a ione de e nit abitaer a cessione de credito fisca e ti e tessa detra ione de 65 er corris ondente ai fornitori c e i inter enti di ri a ifica ione anno ese ito i a ori, cessione ener etica ese iti da 1 ennaio c e sar re o a entata a ositaa 31 dice bre 2016 da i istit ti ente da n ro edi ento de a tono i er e case direttore de en ia o o ari s i obi i de e entrate, doc Entrano di oro ro riet adiento ancora in fase biti ad edi i ia residen- nell’elenco anche di stes ra ia e bb ica le schermature e re re ati aer e e c e ente a e detra ioni solari, con un a e e di tabi it detrazione massima r ef res sono a iindica co e fasce cabi i anc e a: ac istabilita debo i , stabi ito n sto e posa in opera in 60mila euro re i e a ternati o di di i ianti di c i afr i ione de a detratizzazione invernale ione de 65 er e dotati di eneratore di ca ore a iri a ifica ioni ener etic e s entati da bio asse co b stibi i arti co ni condo inia i de i i ite assi o de a detra ione, edifici, o ia ente effett ate ne 30 i a e ro ; ac isto e osa in 2016 a i so etti intesi co e o era di sc er at re so ari, con

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Ăˆ PREVISTA C LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI FORNITORI

n detra ione assi a di 60 i a e ro; i i citato ac isto di dis ositi i ti edia i er i i ianti di risca da ento roiettandoci in ece s dis osi ioni f t re, da 1 ennaio 2017 a detra ione r ef res er inter enti di efficien a ener etica sar sostit ita da a detra ione r ef de 36 re ista er e ristr tt ra ioni edi i ie a i ca ito o detra ioni non ri arda so o i ca o ener etico: a e e d tabi it a infatti roro ato er t tto anno in corso a detra ione r ef de 50 er ristr tt ra ioni edi i ie e bon s obi i e a detra ione r ef res de 65 er i inter enti antisis ici edia o ora nei detta i anto stabi ito da a nor a: a detra ione r ef er i rec ero de e abita ioni stata ortata a 50 er e s ese sosten te fino a 31 dice bre di est anno, con n i ite assi o di 96 i a e ro er nit abitati e no tre, er e s ese sosten te da 1 ennaio 2017 stato confer ato c e a detra ione sar de 36 i ite assi o, 48 i a e ro C iariti anc e a c ni as etti tecnici: ad ese io, se ordinante i bonifico e i beneficiario de a detra ione non coincidono, esta iene riconosci ta a fa ore de beneficiario, a ad na condi ione e bonifico de e essere indicato i s o codice fisca e, fer a restando obb i atoriet di ris ettare t tti i a tri ade i enti re isti da a nor ati a a ora si erificasse i decesso de a ente diritto a a detra ione, esta trasferita so o a erede c e conser a a deten ione ateria e e diretta de abita ione assando oi a a roro a de bon s obi i, ri arda

na detra ione de 50 tetto di s esa, 10 i a e ro, da ri artire in dieci ote ann a i de o stesso i orto er s ese sosten te da 6 i no 2013 a 31 dice bre 2016 a e o a ione ri arda acisto di obi i e randi e ettrodo estici fina i ati a arredo de abita ione o etto di ristr tt ra ione a detra ione bene sotto inear o iene confer ata anc e a ora i obi i in estione en ano destinati ad n a biente di erso da i obi e s a e si inter en ti esto ti o di a e o a ione,

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er , non assare a i eredi nfine, tra i inter enti er a essa in sic re a statica in one sis ic e ad a ta erico osit , a detra ione r ef res stata roro ata, con n beneficio de 65 s in esti enti essi in cantiere da 4 a osto 2013 a 31 dice bre 2016, se re fino a 96 i a e ro er nit i obi iare i inter enti de ono riardare arti str tt ra i di edifici destinati ad abita ione rinci a e o ad atti it rod tti a ed necessario redarre a doc enta ione c e attesti a sic re a statica


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PLAFOND DA 20 MILIONI A DISPOSIZIONE DI CHI HA VISITATO L’ORMAI NOTISSIMA RASSEGNA

C C C A SOSTEGNO DEL MERCATO Se è vero che sui mutui sta soffiando un vento propizio, non è mai superfluo cercare di cavalcare l’onda, mettendo a frutto questo periodo positivo, incentivando non solo l’acquisto di un immobile, ma anche eventuali lavori di manutenzione o riqualificazione. Vanno in questa direzione gli accordi siglati recentemente tra il Banco di Brescia e il Collegio Costruttori di Brescia, accordi finalizzati a sostenere il mercato immobiliare, sia a livello di impresa sia di cittadini. ri o atto concreto consistito in n afond da 20 i ioni di e ro c e istit to di credito a esso a dis osi ione de a c iente a de eetin obi iare, a nta ento ro osso i 19 e 20 ar o scorso da ditoria e resciana istit to di credito a esso s iatto n finan ia ento a tasso ariabi e con s read a artire da 1 er finan ia enti fino a 60 de a ore de i obi e e

eetin o i iare re entato n a ond concordato ra o e io e U i anco di re cia

con d rata di 15 anni er i finania enti o tre i 60 , o s read sar in ece de 1,25 e s ese di istr ttoria e ea onteranno a 600 e ro a esta n o a siner ia tra anco di rescia e Co e io Costr ttori a dato a tri b oni fr tti, a artire da rotoco o c e a dato ori ine ad na inea di finan ia enti c iro rafari cio sen a aran ia i otecaria er inter enti di ristr tt ra ione o ri aifica ione di i obi i rea i ati da i rese associate a Co e io stesso n o ort nit ensata, in artico are, er so etti ri ati residenti ne a ro incia di rescia i ar a di finan ia enti fino

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a dieci anni er n i orto assi o di 75 i a e ro, sen a s ese di istr ttoria e con n tasso fisso de 3,5 a c di i : e ent a i inter enti fina i ati a o s a tiento de e co ert re de tetto in ce ento a ianto otr contare s finan ia enti c e anno dai 5 i a ai 30 i a e ro, restit ibi i in 60 esi con sei esi di rea ortaento ed n tasso fisso de 3,5 nc e in esto caso non sar necessaria a c na i oteca e, se er i a ori ci si affider ad i rese associate a Co e io Costr ttori, si otr ottenere no sconto de o 0,5 s i tassi


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PROTOTIPO A BARCELLONA DI UN MURO CHE “SUDA” GARANTENDO IL CONTENIMENTO DELLA CALURA ESTIVA

PARETI AUTO-RAFFRESCANTI TEMPERATURE CONTROLLATE GRAZIE AD IDROGEL E ARGILLA

Appartiene proprio alla cateoria de e no it anto esso a nto da stit to di rc itett ra an ata de a Cata o na, a arce ona, do e tre io ani ricercatori anno s i ato na arete da a caratteristic e artico ari, o ero a ca acit ra ie ad n artico are siste a di erce ire e aria ioni di te erat ra, in artico are ca ore e idit esto ateria e fa s c e a arete in estione si co orti co e fosse n i ianto di raffresca ento, con a ossibi it di incidere s a te erat ra fino a rid r a di 6 radi, a entando idit erfor ance c e are i iorare anto i a te erat ra esterna torrida

Una parete che “suda” garantendo un raffrescamento autonomo. In un campo sempre teso al nuovo come è la bioedilizia, le novità non mancano mai e quanto sperimentato a Barcellona ne è una dimostrazione. se reto de a arete a to raffrescante sta ne a s a articoare co osi ione, a artire da n artico are idro e ri o strato co osto da ar i a e resenta n erosi fori di for a conica atti a far assare ac a e aria de idro e indi c n secondo strato fatto di tess to, c e ser e ad assorbire ac a e consente a idro e di ariare a i e o o etrico

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nfine c n secondo strato di ari a, sebbene con s essore inore ris etto a ri o, a co n e con dei fori t tto er assi i are effetto di raffresca ento a co e f n iona da ero a arete a to raffrescante rinci io esto: in caso di a ento de a te erat ra esterna, ac a c e si tro a a interno de a arete e a ora, contrib endo cos ad abbassare a te erat ra interna i tratta di na so ione c e i itare i ricorso ad i ianti di condi iona ento, con na rid ione dei cons i di ener ia fino a 7 e con n ca o de e e issioni di C 2 ne aria


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

I GRATTACIELI RAPPRESENTANO UN MIX FRA RICERCA E TECNOLOGIA: INCARNANO L’UOMO MODERNO

LA SFIDA VERSO IL CIELO È INIZIATA A NEW YORK C C

Tra tutti gli edifici che l’uomo ha costruito nel corso del Ventesimo e Ventunesimo secolo, sicuramente il grattacielo è uno dei più suggestivi. Ha sostituito nell’immaginario collettivo e nella presenza scenica le antiche cattedrali in un senso però laico, in cui l’altezza non serve più per avvicinarsi a Dio ma piuttosto per esaltare la potenza dell’uomo e del progresso, in una costante verso l’alto e verso ciò che è architettonicamente bello.

Piazza Palazzo Lombardia

Se gli Stati Uniti e New York in artico are sono a atria d ecce en a dei rattacie i, enere c e sta con istando anc e e etroo i orienta i, biso na a ettere c e a cosa di interessante s isto anc e in ta ia, do e an i in artico are ne i ti i anni se bra essere rifiorita a o ia di a are iani s iani, battendo di s ancio in oc e sta ioni t tti i record recedenti restia oci a ora ad n ia io tra i rattacie i i a ti d ta ia, ri ercorrendone bre eente a storia e e caratteristic e, tenendo ben resente da n ato

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c e esta c assifica t tta ade in ta otrebbe essere ri ista ne iro di oco te o erc a tre i ortanti str tt re sono a ori onte; da a tro c e sarebbe be o ne rossi o f t ro sti are a tre c assific e re ati e a e costr ioni ertica i i a te de i anni renta, essanta e o anta, eriodi in c i esto ti o di edi i ia ebbe rande s ancio a edia o ora a anora ica i recente i a to rattacie o ita iano att a ente a orre nicredit di i ano, 231 etri, costr ita tra i 2009 e i 2012 ro ettata da arc itetto ar entino nat ra i ato


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UNO DEI COMPLESSI Ăˆ RAPPRESENTATO DALLA SEDE UNICREDITI DI MILANO PROGETTATA DA CÉSAR PELLI

stat nitense C sar e i, fa arte di n co esso a eniristico di tre torri dis oste a se icerc io attorno a a n o a ia a intito ata a ae enti, nota desi ner fri ana a i anese d ado ione sco arsa ne 2012; tre torri c e assano dai 70 etri de a torre C ai 100 de a , fino ad arri are a nto a a torre rinci a e, a ta 146 etri fino a tetto ai a i si de ono a i n ere i 85 etri de a ia in osa e a eniristica ne a str tt ra, a torre infatti resenta a a so it na str tt ra c e ricorda a ia a iore de oo di i ano, a a a e rende n e idente o a io, e c e, essendo rico erta di ed, essere i inata con di ersi co ori a seconda de e occasioni e de e festi it arc itetto e i, c asse 1926, fa oso er a er rea i ato ne i anni Novanta le Petronas Twin o ers a aa r, er n certo eriodo e i a te de ondo ra ie ai oro 452 etri anc e i resente na ia, tra a tro , ri a di essere s erate ne 2003 da ai ei 101 costr ito a ai an a orre nicredit, c e di entata o ia ente a sede de o oni a banca, stata tra a tro costr ita secondo criteri eco sostenibi i in etro e acciaio, con n ris ar io ener etico c e stato sti ato de 37 ; a ia, infine, non in osi ione centra e ris etto a edificio, a s ostata, e esto a ortato a ac e ra enta ento ne a costr ione, do to a i st di di fattibi it e di resisten a a ento c e sono stati necessari per poterla porre in sic re a in e a osi ione edia o ora i rattacie o ntesa an ao o, 167 etri d a te a a orino, ina rato ad a ri e de

La torre Unicredit

2015 e consideria o so o i iani effetti i de a str tt ra, sen a e ie, i ri o rattacie o ita iano non i e o i anese, a i Grattacielo Intesa Sanpaolo sorto ne a ca ita e ie entese s n ro etto di en o iano Costr ito a artire da 2008 er e fonda enta e da 2011 er edificio ero e ro rio, is ra ora 166,25 etri, 20 etri in i de a orre nicredit e a ena 25 centi etri in eno de a o e ntone iana c e, s s inta de Consiio co na e torinese, si deciso di non s erar a en o iano, notissi o arc itetto eno ese, a i ro ettato ari rattacie i, tra i a i i i fa oso e ard, a sc e ia , ina rato ne 2012 a ondra e c e att a ente i i a to rattacie o e ro eo er a ter a osi ione bisona tornare a i ano, c e decisa ente a ca ita e dei rattacie i in ta ia, antando cin e edifici

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nei ri i dieci osti na iona i ro ia o tra i edifici s ettanti, a a o o bardia, n o a sede de a e ione ina rato ne aro 2011 Co tetto a to 161 etri, c e o rende i i a to d ta ia, edificio stato costr ito tra i 2007 e i 2010 er ra r are in n nica serie di str tt re tra oro icine t tti i ffici a inistrati i de a e ione o bardia, ri a dis ocati er t tta i ano, con n ro etto affidato a a ei Cobb reed artners di e or in co abora ione anc e con st di ita iani ondata da asi centenario cinese ei i incitore de re io rit er e a tore de a ira ide de o re e de rattacie o de a anca de a Cina a on on e da asi no antenne enr Cobb, a societ na de e i i ortanti a i e o anetario e, ne ca o dei rattacie i, a fir ato anc e i i a to


2

L’UNICO EDIFICIO FUORI DAL TRIANGOLO INDUSTRIALE DEL NORD Ăˆ LA TORRE EUROSKY DI ROMA

edificio ad o est di C ica o, a an o er di os n e es c e no dei si bo i de a citt i ano i ro etto, c e non a ancato di s scitare o e ic e erc basato s a cance a ione de arco osco di ioia, a ortato a a costr ione di na torre rinci a e a ta a nto 161 etri c e tra a tro fa i aio ro rio con a orre nicredit, distante oc e centinaia di etri in inea d aria , circondata er da edifici da a ianta ric r a a for are na ia a o oida e co erta, in c i si do rebbero concentrare ser i i, s ettaco i, for e di intratteni en-

to arie i tratta, infatti, de a i rande ia a co erta d ro a, entre ne a stessa ona stato costr ito anc e n i enso arc e io sotterraneo di entisei ia etri adrati a so it de a torre, infine, stata osta na ri rod ione de a adonnina de o oc e er tradi ione de e tro arsi ne osto i a to de a citt a tre rirod ioni infatti si tro ano anc e s edifici i ecc i co e a orre reda e i ire one nico edificio tra i ri i cin e i a ti d ta ia c e non si tro a ne c assico trian o o ind -

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stria e a orre ros di o a, costr ita tra i 2010 e i 2012, c e arri a a toccare i 120 etri d a te a co tetto e i 155 contando antenna er e te eco nica ioni c e i si tro a in ci a Creato a sco i residen ia i e co ercia i, i a a o stato ro ettato da ranco rini, arc itetto ro ano atti o so ratt tto in ta ia e s esso in co abora ione con a o ie, a ra er es; icino a a corrente de arc itett ra ost oderna, rini a s esso citato nei s oi a ori as etti de a tradi ione c assica, c e e er ono anc e ne a orre, icina, er s estioni,


LA SOLARIA Ăˆ STATA INAUGURATA 2014 RESIDENZIALE: MA PRIVACY GARANTITA

ad a c ne torri edie a i ancora resenti a interno de centro cittadino oco o tre edificio, c e fa i aio con a diri ettaia orre ro arco, costr ita in conte oranea s n ro etto de o st dio ransit, si tro a oi i centro co ercia e ro a2, resentato co e no dei i randi d ro a a orre ros , co e a orre nicredit, stata oi ro ettata secondo forti criteri ecosostenibi i: in ci a i na co ert ra di anne i foto o taici c e en ono sati anc e er dare sti e a o s ine de rattacie o; ino tre t tti i iani sono ser iti da n siste a di

,

racco ta differen iata ne atica dei rifi ti Conc dia o tornando a i ano e incontrando n edificio residen ia e c e occ a i into posto a livello nazionale per alteza a orre o aria, anc essa di recentissi a costr ione, ina rata ne 2014, stata ro ettata in artners i da ari so etti, tra i a i s iccano i desi ner o bardo ntonio Citterio e so ratt tto o st dio r itectonica di ia i, idato da er iano ernardo ort rescia e da a ericana a rinda o e ear, st dio di rido con or ai i di trent anni

di atti it a e s a e r o , infatti, s ecia i ato in rattacie i er ote e residen ia i tra i a i s iccano i estin ote a i es are e t antis Condo ini di ia i a orre i anese co osta da tre a i di a te e differenti ed stata ro ettata con intento di dare conte oranea ente ce a i a arta enti, arantendo anc e a ri ac ; er esto otio i sono a issi e etrate con terra e sfa sate, entre a interno la zona giorno e la zona notte sono state netta ente di ise Wilda Nervi

La Torre Eurosky

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LAVORO - Durc - Ministero del Lavoro - nuovo modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al rilascio - nota n. 5081

- Inail - minimali di retribuzione imponibile per l’anno 2016 - retribuzioni convenzionali circolare n. 7/2016

- Ministero del Lavoro - Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 - mera fornitura di calcestruzzo redazione di Pos e Duvri - esonero nota n. 2597/2016 pag. 226

pag. 218

- Nuova modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - D.Lgs. n. 151/2015 decreto 15 dicembre 2015 pag. 218

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2016 pag. 227

- Nuova modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - D.Lgs. n. 151/2015 - versione dimostrativa della nuova procedura telematica pag. 219

TRIBUTI

- Leasing abitativo - guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze

- Ministero del Lavoro - Inps - nuova assicurazione sociale per l’impiego - Naspi - risoluzione consensuale aziende fino a 15 dipendenti nota 15/02/2016 pag. 219

pag. 239

- Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B le indicazioni dei Notai (Studio n.7-2016/ del 12 febbraio 2016) pag. 240

-Ministero del Lavoro - L. n. 68/99 - collocamento obbligatorio - prospetto informativo - invio telematico decreto direttoriale n. 33/43 del 2016 pag. 220

- etrazione del 65 soggetti incapienti

- Agenzia delle Entrate - Inps - sanzioni amministrative per omissione contributiva - nuova causale per il versamento - risoluzione 17/E/2016 pag. 221

- cessione del credito dei pag. 242

- “Reverse charge” esecuzione di opere murarie nell’ambito di lavori di ampliamento di un edificio chiarimenti pag. 243

- Inps - art. 29 Legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2015 - pubblicazione decreto circolare n. 52/2016 pag. 221 - Inps - nuovi valori dal 1 gennaio 2016

pag. 226

pag. 223

- Inps - Cassa integrazione guadagni straordinaria D.Lgs. n.148/2015 - domande relative a decreti e periodi anteriori all’entrata in vigore del decreto messaggio n. 589/2016 pag. 225

- “Reverse charge” - cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti da cave e miniere

pag. 243

- Imu e asi 2016 - coefficienti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale

pag. 244

INDICI

- Inps - gestione separata - D.Lgs. n. 151/2001 indennità di maternità/paternità circolare n. 42/2016 pag. 225

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- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 245

- Tfr - Legge 297/82

pag. 245


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

LAVORI PUBBLICI

pag. 245

- Precisazione A AC sul sistema A CPass

pag. 246

- La sola domanda di iscrizione alla White list permette all’impresa di sottoscrivere contratti

pag. 246

- Categorie SOA di un campo sportivo - se in erba naturale Cat. S24, se sintetica Cat. S6 ( ar Piemonte Sez. II 11/3/2016 n. 356)

pag. 246

- Il criterio della rotazione non può portare ad escludere l’affidatario uscente (TAR Lazio - Roma - Sez. 2, Sentenza 11 marzo 2016, n. 3119)

pag. 247

- Rinviato alla Corte di Giustizia Europea l’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali (Consiglio di Stato, Sez. del 3/3/2016, n. 886) pag. 247

TECNICA EDILIZIA

- Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche pag. 248 - Eliminazione barriere architettoniche: la Soprintendenza può negare l’autorizzazione solo in presenza di un pregiudizio serio e rilevante

pag. 248

- 18 mesi per annullare il Permesso di costruire

pag. 249

VARIE

- Albo Nazionale Gestori Ambientali - iscrizioni telematiche - chiarimenti

pag. 250

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- Ambiente - Valutazione Impatto Ambientale termine perentorio per il rilascio del provvedimento finale

pag. 250

- Albo Gestori Ambientali - versamento del diritto annuale 2016

pag. 250

- Trasporti - lesioni personali e omicidio stradale - introdotte pene più severe

pag. 250

ANCE INFORMA

pag. 252


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DURC - MINISTERO DEL LAVORO - NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE NON COMMISSIONE ILLECITI OSTATIVI AL RILASCIO NOTA N. 5081 Si informa che il Ministero del Lavoro co nota n. 5081 del 15 marzo 2016, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha diramato il nuovo modello relativo alla dichiarazione di non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc, di cui all’Allegato A al decreto sul Durc (DM 30 gennaio 2015). Come noto, si tratta di illeciti di natura penale e non, riguardanti in generale la tutela delle condizioni di lavoro. Il Dicastero ha precisato che, ferma restando la validità delle dichiarazioni rilasciate in vigenza della precedente normativa, tutti coloro che hanno effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione a partire dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo decreto sul Durc), dovranno effettuare nuovamente tale presentazione utilizzando il nuovo modello aggiornato. Quest’ultimo, in formato pdf compilabile, è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it ), alla Sezione “Strumenti e servizi”, nella voce “Modulistica”. Una volta compilata la dichiarazione va trasmessa alla Dtl competente a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC e i soggetti coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva, comprese le Casse edili, possono richiedere al Ministero del Lavoro l’elenco delle aziende che hanno presentato l’autocertificazione.

NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.LGS. N. 151/2015 DECRETO 15 DICEMBRE 2015 Si segnala che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 con la quale ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che é operativa dal 12 marzo 2016 ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 che di fatto ha abrogato le precedenti modalità utilizzate

ai sensi della Legge n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”) (cfr. Not. n. 2/2016). Si rammenta che il D.lgs. n. 151/2015 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del lavoro competente. 1) Ambito di applicazione La nuova disciplina, che si applica alle dimissioni comunicate a partire dallo scorso 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi indicate al punto successivo. Le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni saranno di fatto inefficaci. In questo caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina. Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno. La nuova modalità di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale di cui all’articolo 1372, comma 1, del codice civile, per i quali si introduce la medesima “forma tipica” del modulo adottato con il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 che di seguito si descrive. È opportuno ricordare che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015). 2) Fattispecie escluse dalle nuove procedure di dimissioni La disciplina introdotta dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015 non si applica nei casi di dimissioni o di recesso, per quanto di interesse per il settore edile: a) nei casi di conciliazioni intervenute in Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi degli articoli 410 e 411 del Codice di Procedura Civile; b) durante il periodo di prova (art. 2096 del Codice Civile); c) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni

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di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell’art. 55, co. 4, del D.Lgs. n. 151/2001 T.U. sulla tutela della maternità). 3) Sanzioni Le sanzioni disciplinate dal D.Lgs. n. 151/2015 riguardano il datore di lavoro che alteri i moduli predisposti dal Ministero del Lavoro attraverso i quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto subordinato. In particolare si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria che prevede il pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. 4) Procedura e modulistica delle dimissioni Con il Decreto del 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro ha formalizzato l’adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca Inoltre il dettato normativo contiene una descrizione del nuovo sistema di comunicazione, definendo le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni del lavoro territorialmente competenti) nonché i compiti dei soggetti che la legge individua come “intermediari”, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione e art. 76 del D.Lgs. 276/2003, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore (soggetti abilitati). Il modello utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti intermediari sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. 4.a) Soggetti abilitati Il lavoratore può rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità presso i soggetti abilitati definiti dal ecreto 15 dicembre 2015. Tali soggetti sono: - i patronati; - le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma l, lett. h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ad essi il lavoratore può rivolgersi per


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l’invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la sua attività lavorativa. 4.b)Modulo di dimissioni Il modulo si compone di 5 sezioni relative ai dati identificativi: - del lavoratore; - del datore di lavoro; - del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; - della comunicazione, indicando - nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale della data di decorrenza delle stesse; – del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione. 4.c) modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo La procedura per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato. Lavoratore che recede dal contratto direttamente Il lavoratore per rassegnare dimissioni “efficaci deve essere in possesso del codice personale rilasciato dall’Inps. (”PIN INPS”) ovvero richiederlo all’Istituto. Queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Tale codice permette di compilare automaticamente la sezione, rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo. Rescissione dal contratto per il tramite del soggetto abilitato Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati il sistema consente l’accesso anche in assenza del PIN Inps, con le sole credenziali di cliclavoro che tali soggetti possiedono. La data di trasmissione rilevata automaticamente al momento dell’invio del modulo consente al sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese. In quest’ultimo caso il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente. Soltanto con l’invio del modulo il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissio-

ni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione. Stesso discorso dicasi in caso di risoluzione consensuale.

NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.LGS. N. 151/2015 VERSIONE DIMOSTRATIVA DELLA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA Si segnala che il Ministero del lavoro ha pubblicato, sul sito istituzionale, la versione dimostrativa della nuova procedura di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in vigore dal 12 marzo scorso (cfr. circolare del Collegio n. 13/2016), nonché le relative risposte a domande frequenti (FAQ). Nella sezione dedicata di Youtube é possibile consultare il video tutorial cittadino (https://youtu.be/02yuLr7-h_E) per l’ipotesi in cui il lavoratore provveda ad inviare autonomamente il modulo telematico e il video tutorial soggetto abilitato (https:// youtu.be/p3NvcBKEI6w) per il caso in cui il lavoratore si avvalga, per la trasmissione del modulo, di un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione), al quale può rivolgersi indipendentemente dal luogo in cui sia residente o presti la sua attività lavorativa. Si evidenzia che, per i rapporti di lavoro instaurati dal 2008, il form on-line recupererà in automatico dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere, mentre per quelli instaurati precedentemente al 2008, l’utente dovrà compilare la sezione 2, nonché, in via facoltativa, la sezione 3. Il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca sarà trasmesso al datore di lavoro che lo riceverà nella propria casella di posta elettronica anche certificata e alla Direzione territoriale del lavoro competente, che visionerà la relativa notifica nel proprio cruscotto.

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MINISTERO DEL LAVORO - INPS - NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO NASPI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI NOTA 15/02/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota del 15 febbraio 2016, che si pubblica in calce alla presente, ha chiarito che non spetta la NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta presso la Direzione Territoriale del Lavoro con un datore di lavoro avente fino a 15 dipendenti. Il Dicastero ha chiarito che non può essere riconosciuta l’indennità NASpI di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’art. 410 del Codice di procedura civile, cioè nell’ambito del tentativo facoltativo di conciliazione avanti la Commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Il Ministero, infatti, fornisce un’interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come risultante dopo la modifica apportata dall’art. 1, comma 40 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Secondo tale norma, valida solo per i rapporti a tempo indeterminato costituiti prima del 7 marzo 2015, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro che rientri nei requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Statuto dei lavoratori”), deve essere preceduto da una specifica procedura che comporta un tentativo preventivo di conciliazione. Se questo tentativo si conclude con una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di NASpI, pur non trattandosi di licenziamento o dimissioni per giusta causa. L’art. 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ha stabilito che la procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966 non si applica ai contratti di lavoro a tutele crescenti, cioè ai rapporti a tempo indeterminato instaurati a partire dal 7 marzo 2015. Alla procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, è soggetto, per effetto del rinvio all’art. 18, comma 8, dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, nella sede (o stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) dove avrebbe luogo il licenziamento, occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (cinque se imprenditore agricolo), ovvero che, nell’ambito dello stesso comune


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occupi più di quindici dipendenti (cinque nel medesimo ambito territoriale se imprenditorie agricolo), oppure che, in ogni caso, occupi complessivamente più di sessanta dipendenti. Se il datore di lavoro non ha i predetti requisiti dimensionali, non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 7 della Legge n. 604/1966 e non può avvalersi della relativa procedura, che - come già sottolineato - legittima, in caso di conseguente risoluzione consensuale, l’applicazione della disciplina sulla NASpI. Secondo l’orientamento ministeriale in esame, dunque, la NASpI non può estendersi agli altri casi di risoluzione consensuale nell’ambito di procedure diverse da quella del citato art. 7, anche se svolte presso la Direzione Territoriale del Lavoro (come il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del Codice di procedura civile). Invero si ricorda che l’Inps, con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, ha precisato che, in attesa del decreto ministeriale che darà attuazione alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 22/2015, in tema di condizionalità alla erogazione della NASpI, e tenuto conto del disposto dell’art. 14 del medesimo decreto (ai sensi del quale alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di indennità ASpI, in quanto compatibili), si deve considerare non ostativa al riconoscimento dell’indennità la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in ottanta minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici. Ministero del Lavoro Roma, 15 febbraio 2016 notizia pubblicata: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/ NASpI-e-risoluzione-consensuale-delrapporto-di-lavoro-chiarimenti.aspx È stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

La DG ASIO, con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’ fficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc. Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.

MINISTERO DEL LAVORO L. N. 68/99 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PROSPETTO INFORMATIVO INVIO TELEMATICO DECRETO DIRETTORIALE N. 33/43 DEL 2016 Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto con il quale sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo dei lavoratori disabili ed i relativi allegati tecnici. Su sito www.cliclavoro.gov.it all’indirizzo - http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/ Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo. aspx - é stato pubblicato il testo del Decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016, con il quale sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo dei lavoratori disabili ed i relativi allegati tecnici, tra cui il documento “Modelli e regole” – Versione Febbraio 2016. Nello specifico, il documento Modelli e regole è consultabile mediante il seguente percorso - http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/ Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx - sezione “Prospetto informativo - modelli e guide”. Nel citato documento sono contenute le disposizioni alle quali i Servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare in modo corretto il Servizio Informatico per l’invio telematico del prospetto in questione. Si ricorda che, con nota n. 970 del 17 febbraio 2016 (cfr. Not. n. 3/2016), il Ministero del Lavoro ha comunicato che: - in relazione all’anno 2015, la scadenza per la presentazione del prospetto informativo disabili è prorogata al 15 maggio 2016;

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- i servizi informatici per l’inoltro del prospetto saranno disponibili a decorrere dal 15 aprile 2016. In merito al documento “Modelli e regole”, sopra richiamato, in questa sede si evidenzia che nello stesso è stata inserita una sezione tutta dedicata all’“Esonero parziale autocertificato 60 per mille art. 5, co. 3-bis L. 68/99”. Al riguardo, si rammenta che l’art. 5 del D.Lgs. n. 151/2015, ha apportato una rilevante modifica all’art. 5 della L. n. 68/99, il quale, al comma 2, ultima parte, consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. La nuova norma qualifica la fattispecie come ipotesi di esonero e non più come esclusione dalla base di computo. Pertanto, i datori di lavoro possono autocertificare l’esonero dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della Legge n. 68/1999, un contributo esonerativo pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. La disposizione, affinché sia effettivamente operativa, necessita sia di un apposito decreto interministeriale, che - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015 - dovrà definire le modalità di versamento dei contributi esonerativi, sia di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro circa le modalità con le quali i datori di lavoro possono fare l’autocertificazione degli esoneri. Ad avviso della Confindustria, nel documento “Modelli e regole” è quindi improprio il riferimento alla “Data invio telematico dell’autocertificazione attestante l’esonero ed al contenuto di tutta la sezione dedicata all’esonero parziale autocertificato in discorso. Infatti, nel 2015 (anno in cui è stata introdotta la modifica normativa) non sono mai stati forniti alle aziende gli opportuni chiarimenti sulle modalità da seguire per effettuare l’autocertificazione degli esoneri e sulla modalità applicativa della nuova disposizione di legge. Di conseguenza, i datori di lavoro non sono stati messi nelle condizioni di poter autocertificare gli esoneri per l’anno 2015. È evidente che non può valere il richiamo retroattivo contenuto nella citata nota del 17 febbraio 2016 ad una comunicazione, diretta esclusivamente alle Regioni, con la quale il Ministero del Lavoro indicava alle stesse che i datori di lavoro sarebbero stati tenuti a segnalare ai Servizi competenti l’intenzione di presentare l’autocertificazione dell’esonero. Adempimento, quest’ultimo, che doveva essere effettuato entro sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione.


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La suddetta comunicazione prevedeva la “possibilità” di avvalersi dell’esonero autocertificato a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015), ma non precisava se, a quella data, per effetto della modifica normativa, tutte le imprese che avevano in precedenza escluso dalla base di computo i lavoratori adibiti a lavorazioni caratterizzate da un rischio ai fini I AIL pari o superiore al 60 per mille, si trovavano automaticamente in situazione di scopertura degli obblighi. Anche la nota ministeriale del 17 febbraio 2016 non ha chiarito questo passaggio. In considerazione delle criticità evidenziate, la Confindustria ha sollecitato il Ministero del Lavoro a riconsiderare le modalità applicative illustrate sia nella nota del 17 febbraio 2016 sia nel documento “Modelli e regole”, relativamente all’esonero autocertificato. Si fa pertanto riserva di tornare sull’argomento per indicare gli esiti di tale iniziativa.

AGENZIA DELLE ENTRATE INPS - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA NUOVA CAUSALE PER IL VERSAMENTO RISOLUZIONE 17/E/2016 Si informa che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 ha comunicato, a seguito di richiesta da parte dell’Inps, l’introduzione della causale “SAMM” per indicare nell’F24 il pagamento della sanzione amministrativa dovuta per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 463/1983).La nuova sigla deve essere inserita nel campo “causale contributo” della sezione “Inps” della delega di pagamento, in corrispondenza della somma indicata nella colonna “importi a debito versati”. Secondo quanto indicato dall’Agenzia vanno inoltre riportati: - nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente - nel campo “matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda , il codice fiscale del contribuente - nella colonna “da mm/aaaa” del campo “periodo di riferimento”, il mese e l’anno di riscossione del contributo (così come risultano dalla diffida notificata al contribuente). Nella colonna “a mm/aaaa” non va scritto alcun dato.

INPS ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2015 PUBBLICAZIONE DECRETO CIRCOLARE N. 52/2016

2) Istruzioni Inps L’Istituto, con la circolare n. 52/2016, ha dettato le istruzioni per l’applicazione della riduzione in parola e per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione. Non si segnalano novità di rilievo rispetto a quanto già comunicato dell’Istituto con il messaggio n. 5336/2015 .

Con decreto del 1° dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato il 20 gennaio 2016 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov. it - ha confermato, per l’anno 2015 - ossia per il periodo gennaio-dicembre 2015 -, la riduzione contributiva dell’11,50% per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con circolare 52 del 17 marzo 2016 l’Inps ha dettato le indicazioni operative cui dovranno attenersi le imprese per l’ammissione e il godimento del regime agevolato. Peraltro, non sono tenute ad alcun adempimento le imprese che, sulla base del messaggio n. 5336/2015 (cfr. circolare n. 42/2015), hanno già provveduto ad inviare all’Inps l’istanza per richiedere l’applicazione della riduzione in commento e che hanno già goduto della riduzione in parola. Per le imprese in questa condizione si segnala unicamente che è stata confermata a riduzione nella misura già comunicata, ossia l’11,50%. Le istruzioni, di seguito riassunte, interessano le sole imprese che non hanno ancora beneficato della riduzione.

Ambito e misura della riduzione La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile. In considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007, illustrata con la circolare Inps n. 80 del 25 giugno 2014, si specifica che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09. L’Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto - e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Si ricorda che la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo: a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) il contributo dello 0,30 per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso - senza evidenza specifica - nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria; c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano: - l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007); - l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2015 è fissato nella

1) Disciplina della riduzione contributiva 11,50% La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data, e sino all’adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento. Con la circolare in commento l’Inps, vista l’emanazione del previsto decreto, ha chiarito che le imprese edili possono applicare lo sgravio nella misura fissata dal decreto pari all’11,50%, così come anticipato nel precedente messaggio n. 5336/2015 dell’Inps.

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misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. circolare del Collegio n. 12 del 6 febbraio 2015). Pertanto le imprese che trattengono il in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola. La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato. La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale. Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge n. 190/2014 ecc.). Requisiti per accedere alla riduzione Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo Rid-Edil): 1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione; 2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, anche da parte delle Casse Edili. Come detto, ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine il ecreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla irezione erritoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla L deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. La disciplina sopra riassunta, e dunque

l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del .M. 24 ottobre 2007 precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”. In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: - è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL; - non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal ecreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola. - è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa deve inviare alla L l’autocertificazione prevista dal ecreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola. Con la circolare n. 52/2016 l’Istituto ha ulteriormente chiarito che al fine di poter godere del beneficio in commento l’impresa deve aver rispettato quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla Legge n. 389/1989, secondo il quale: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Modalità operative Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Le imprese possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni

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controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione, dandone evidenza all’interno del cassetto previdenziale dell’impresa. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità per il solo anno 2015 (e precisamente da agosto ad aprile 2016). Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7 fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016. Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, esponendo le somme con il codice causale L207 , nell’elemento AltrePartiteACredito di enunciaAziendale . Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato. Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedente la sospensione o la cancellazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento cui si rinvia; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo usso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento ipoLavStat con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda. Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive niEmens con competenza fino al mese di aprile 2016. Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2015.


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Aliquota periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015 Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti 35,28%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti 34,68%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili artigiane 32,63%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera la riduzione contributiva * tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell’Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2015 fissato nella misura dello 0,28 ).

INPS - NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2016 Con circolari n. 211 del 2015 e n. 11, 13 e 48 del 2016 l’Inps ha comunicato i nuovi importi e valori a valere dal 1° gennaio 2016. Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile. 1) Importo massimale cassa integrazione guadagni Con circolare n. 48 del 14 marzo 2016 l’Inps ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria a valere dal 1° gennaio 2016 a seguito dell’introduzione del D. Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali. Si rammenta che tale Decreto prevede, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, che gli importi del trattamento (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retri-

buzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. La Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha precisato che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero. Quindi in applicazione di quanto previsto anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2015. I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2016 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati. RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.102,24 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile Importo mensile al lordo netto della contribuzione 5,84% euro 971,71

euro 914,96

Importo mensile Importo mensile al lordo maggiorato netto della contribudel 20% per eventi zione 5,84% meteorologici euro 1.166,05

euro 1.097,95

RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.102,24 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile Importo mensile al lordo netto della contribuzione 5,84% euro 1.167,91

euro 1.099,70

Importo mensile Importo mensile al lordo maggiorato netto della contribudel 20% per eventi zione 5,84% meteorologici euro 1.401,49

euro 1.319,64

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2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento) Con circolare n. 48/2016 l’Inps ha comunicato il valore del massimale mensile di Naspi che, per l’anno 2016, è pari ad euro 1.195. Conseguentemente, per l’anno 2016, il valore annuo (12 mesi di anzianità aziendale) del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, è pari ad euro 489,95 (ossia il 41% di 1.195). Il valore massimo è invece pari ad euro 1.469,85. Si rammenta che la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge ornero) cos come modificata dall’articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n. 21/2016 (c.d. Decreto “Milleproroghe - cfr. circolare del Collegio n. 10/2016) , stabilisce che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”. Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2016); - dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore; - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2016).


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3) Minimale contributivo L’Inps con circolare n. 11 del 27 gennaio 2016 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno 2016 che sono così determinati: - Dirigenti euro 131,89; - Impiegati e Operai euro 47,68. Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,15. 4) Limite retribuzione per l’applicazione ali ota ai fini pensionistici L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con la circolare n. 11/2016, ha comunicato che tale limite è fissato per l’anno 2016 in euro 46.123,00. Pertanto per l’anno in corso l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l’importo mensile di euro 3.844,00 (rapportato a 12 mensilità). Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento enuncia Individuale , ati etributivi , ContribuzioneAggiuntiva , Contrib1PerCento , ImponibileCtrAgg , ContribAggCorrente . L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo ImponibileCtrAgg ) è un di cui dell’elemento Imponibile di ati etributivi . Al contrario l’importo della contribuzione aggiuntiva dell’1 (da indicare nel campo ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento Contributo di ati etributivi . 5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2016 ad euro 100.324,00, come comunicato dall’Istituto con la circolare n. 11/2016. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento enuncia Individuale , ati etributivi , atiParticolari , EccedenzaMassimale , ImponibileEccMass ,

ContributoEccMass . L imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento Imponibile di ati etributivi . 6) Indennità di maternità obbligatoria importo a carico dello Stato Per l’anno 2016 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.086,24. L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1 luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l’anno 2016 tale limite è pari ad euro 2.086,24. L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento enunciaIndividuale , ati etributivi , Maternità , MatACredito , IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento IndMat2Fascia>. 7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2016 L’Inps con circolare n. 211/2015 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2015 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 sono : - euro 706,82 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - euro 1.236,94 mensili per due genitori. Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati. Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che

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abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2016 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare. 8) Previdenza complementare - TFR conferito al fondo di tesoreria Essendo ormai giunta a regime la disciplina circa la misura dell’esonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto - TFR - alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, si conferma che anche per l’anno 2016, la misura dell’esonero in parola è fissata nello 0,28 . Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria. Tale esonero - aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) - è stato applicato, nell’anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali. Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014. Relativamente all’anno 2016, l’esonero di cui trattasi viene confermato nella misura di 0,28 punti percentuali. Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, l’Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008). 9) Aliquota gestione separata L’Inps con circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2016.


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Per effetto di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dal venir meno dalla previsione di cui all’art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità 2014 - che valeva per il solo anno 2014 - a partire dal 1° gennaio 2015, si segnala un incremento delle aliquote contributive sia per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata sia per gli iscritti che siano soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. Inoltre, anche per l’anno 2016, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2016, è pari allo 0,72%. Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l’anno 2016 ad euro 100.324,00. Il quadro definitivo, per l’anno 2016, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente: a) soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 24% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2016 ad euro 100.324,00. b) Soggetti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 31,72% (31% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2016 ad euro 100.324,00. Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale.

INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - D.LGS. N.148/2015 - DOMANDE RELATIVE A DECRETI E PERIODI ANTERIORI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MESSAGGIO N. 589/2016 Si informa che l’Inps con il messaggio n. 589 del 10 febbraio 2016, che si riporta in calce alla presente, ha sollecitato le proprie Sedi territoriali a verificare eventuali giacenze relative ad istanze di Cigs non ancora definite, al fine di consentire alle aziende interessate di poter operare il conguaglio o la richiesta di rimborso in tempo utile per evitare la decadenza dei sei mesi prevista dall’art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 148/15. In particolare, l’Inps ha ricordato che: - per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale risulti concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso; - per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15, il cui periodo concesso risulti concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016. Inps Roma, 10 febbraio 2016 Messaggio n. 589 Oggetto: integrazioni salariali straordinarie (CIGS) - domande telematiche C/GS relative a decreti e periodi ante D.Lgs. 148/2015- decadenza ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 148/15- sollecito emissione autorizzazioni da parte delle sedi. L’art. 7, co. 3, del D.Lgs 148/2015 ha previsto che per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto

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legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso. Circa le integrazioni salariali straordinarie si ricorda che il provvedimento di concessione è il decreto ministeriale (v. anche circ. 197/2015 punto 1.7). Pertanto, per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/15 il cui periodo concesso risulta concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24.3.2016. Per consentire alle aziende, che hanno presentato all’INPS la necessaria modulistica telematica CIGS, di poter operare il conguaglio in tempo utile per evitare la suddetta decadenza, si invitano le strutture in indirizzo a verificare le eventuali giacenze relative ad istanze rientranti nelle predette casistiche e sollecitare e monitorare la pronta definizione delle stesse.

INPS GESTIONE SEPARATA D.LGS. N. 151/2001 INDENNITÀ DI MATERNITÀ/ PATERNITÀ - CIRCOLARE N. 42/2016 Si informa ce l’Inps, con la circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, ha fornito istruzioni operative riguardo l’indennità di maternità/ paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce delle disposizioni sulla materia contemplate dal D.lgs. n. 80/2015 che ha apportato sostanziali modifiche al .Lgs. n. 151/2001 ( . . sulla maternità/paternità), nonché del D.Lgs. n. 148/2015 che ne ha esteso la portata agli anni successivi al 2015. Gli aspetti principali chiariti dalla circolare in commento sono: - il diritto all’indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori suddetti (parasubordinati e liberi professionisti), in caso di adozione o affidamento, per un periodo di astensione di 5 mesi (v. art. 64 bis del T.U.). Riguardo a tali ipotesi, nel rammentare l’innalzamento del periodo indennizzabile da 3 a 5 mesi, l’Inps rimanda alle indicazioni già fornite in passato sull’argomento, a seguito della relativa sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, segnalando l’imminente pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale modificativo delle condizioni di accesso alla tutela della maternità per tale fattispecie; - il diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità, nell’ipotesi di mancato versa-


LAVORO

mento dei contributi “dovuti” (e non versati) da parte del committente o dell’associante in partecipazione ex art. 64 ter del D.Lgs. n. 151/2001. In tal caso, le nuove disposizioni prevedono il riconoscimento dell’indennità a favore dei lavoratori parasubordinati, poiché gli stessi non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è in capo, invece, al committente/associante. Diversamente, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili per tale adempimento, quali i liberi professionisti, le nuove norme non trovano applicazione. L’Istituto precisa che, in mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare, in base alla contribuzione “dovuta”, i periodi di congedo di maternità/ paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi (art. 26, d.lgs. n.80/2015). La contribuzione “dovuta” non è utile, invece, ai fini del riconoscimento dell’indennità di congedo parentale, per la quale rimane condizione necessaria il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità). Nel riportare una serie di casistiche a titolo esemplificativo, l’Istituto fornisce, infine, indicazioni sull’istruttoria per l’erogazione e il pagamento delle prestazioni.

INAIL - MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L’ANNO 2016 - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI CIRCOLARE N. 7/2016 Si informa che l’Inail con circolare n. 7 del 7 marzo 2016 ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2016 ed i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per quanto concerne le categorie di soggetti per le quali si applica la retribuzione convenzionale pari al minimale o al massimale di rendita, i valori di questi ultimi vengono indicati dall’Istituto con riferimento al periodo decorrente dal 1° luglio 2015. Nella prima fattispecie rientrano, in particolare, gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; nella seconda, invece, sono ricompresi i lavoratori dell’area dirigenziale. Per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale (pari, come accennato, al

minimale annuo di rendita per gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori in tirocini formativi ed al massimale annuo di rendita per i dirigenti) è frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 giorni ed annuale di 300 giorni. Gli imponibili convenzionali giornalieri e mensili, dal 1° luglio 2015, corrispondono, pertanto, ai seguenti rispettivi importi: € 53,98 e € 1.349,60, per gli allievi di corsi ed i tirocinanti; € 100,26 e € 2.506,40 per i dirigenti. La circolare evidenzia inoltre che per i lavoratori “parasubordinati” la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Non essendo prevista nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Ciò premesso, l’Inail comunica che a decorrere dal 1° luglio 2015, i limiti minimo e massimo mensile di retribuzione imponibile relativi a tali lavoratori sono pari, rispettivamente, a € 1.349,60 e € 2.506,40. L’Istituto fornisce altresì precisazioni relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000,00 nel medesimo anno solare, in riferimento allo stesso committente (cosiddette “mini-co.co.co.”). In queste ipotesi, osserva l’Istituto, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita sopra indicati, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia prevista l’effettiva durata del rapporto, o al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificata la durata effettiva del rapporto. La circolare riporta il valore dei premi speciali unitari, per l’anno 2016, sottolineando che essi sono previsti nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della medesima ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario e vengono fissati sulla base di elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa (come il numero delle persone, la natura e

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la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.). Infine, per quanto attiene al profilo risarcitorio l’Inail precisa, fra l’altro, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei soggetti per cui è intervenuta la variazione salariale deve essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2015, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.

MINISTERO DEL LAVORO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 MERA FORNITURA DI CALCESTRUZZO REDAZIONE DI POS E DUVRI - ESONERO NOTA N. 2597/2016 Si informa che Il Ministero del Lavoro con nota n. 2597 del 16 febbraio 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni entro cui la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, e come tale esonerare il datore di lavoro dell’impresa fornitrice dal redigere il POS e il datore di lavoro committente dal redigere il DUVRI, ai sensi rispettivamente degli articoli 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., c.d. “Testo Unico sulla sicurezza”. La nota, richiamando la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere emanata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nel 2011, specifica che, nel caso di mera fornitura , il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa. In caso contrario si deve ritenere di essere in presenza di una “fornitura e posa in opera”, e pertanto di rientrare nel campo di applicabilità degli obblighi di redazione del POS e del DUVRI. Anche nel caso di mera fornitura, restano comunque fermi per le aziende interessate gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Testo Unico. In allegato si riportano la nota del Ministero del Lavoro e la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere della Commissione


LAVORO

consultiva permanente. Ministero del Lavoro Roma, 16 febbraio 2016 Nota n. 2597 Oggetto:Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo. Con la presente nota si forniscono chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a). Il d.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso m cui nel cantiere operi unii unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”. Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. L’art. 26, comma 3-bis, del decreto in parola, ha stabilito che l’obbligo di redazione del DUVRI (di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”. Dalla lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. Premesso quanto sopra, in merito alle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, tali da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, co 1 bis, e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS. Per risolvere tale questione la Commissione consultiva per-

manente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19/01/2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10/02/2011, con la quale sono fornite indicazioni operative relativamente alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente” ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della “sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce struggo da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”. La citata Lettera Circolare, inoltre, impartisce precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice che, nel caso di “mera” fornitura, “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera. Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere). Nel primo caso, come detto, non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto,

227

rispettivamente, degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del medesimo d.lgs. La procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con lettera circolare di questo Ministero del 10/02/2011, dà applicazione al citato art. 26, comma 2. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008, e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di febbraio 2016 è risultato pari a 99,50. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di febbraio 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,002500


IMPIEGATI

2

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 228

TOTALE

7,96

7,35


3

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

OPERAIO COMUNE

62,98

qualifiche

dal 91° giorno in poi

dal 181° al 270° giorno (2)

1° - 2° - 3° giorno (1)

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

229


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

230


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi

IMPIEGATI

OPERAI

a carico azienda

a carico impiegati

a carico azienda

a carico operai

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% — 0,46% 0,20

— 0,30% — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20

— 0,30% — —

29,86%

9,49%

35,08%

9,49%

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) - Straordinaria (4) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) ondo garanzia trattamento di fine rapporto (5)

39,35%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo ondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

231


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi

IMPIEGATI

OPERAI

a carico azienda

a carico impiegati

a carico azienda

a carico operai

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

1,70% 0,60% — 0,46% 0,20

— 0,30% — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20

— 0,30% — —

29,36%

9,49%

31,58%

9,49%

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI (2) Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) - Straordinaria (5) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) ondo garanzia trattamento di fine rapporto (6)

38,85%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo ondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CI va inviata all’I PS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che in uisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al ot. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

232


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO al 1 gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato al vigente C.C. .L., a titolo di gratifica atalizia e ferie, dal 1 ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

233


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E. . . e E.E. , maggiorazione 18,50 per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

234


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: I S 950 1.220 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. ove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO al periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. el caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

235


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) irigenti assunti o nominati dal 1 gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) irigenti con anzianità di servizio nell azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1 gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1 gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) irigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1 gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. ale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci fisse tradizionali (il minimo contrattuale, l’e elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in busta paga . on vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del MC è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità ondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40% 26,96% (3)

a carico dirigente 9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C. .A. . e ondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico azienda

a carico dirigente

Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità ondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40% 26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l anno 2016 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C. .A. . e ondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00

a carico dirigente 4,00

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00

4,00

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00

4,00

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo

468,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione

318,00 euro al trimestre

237


238

4.

DI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LEASING ABITATIVO GUIDA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Disponibile sul sito internet del Ministero dell’economia e finanze (www.mef.gov.it) la uida Il leasing immobiliare abitativo , introdotto dalla legge di Stabilità 2016, che costituisce, per i giovani, una nuova modalità di acquisto dell’abitazione principale. La uida, in collaborazione con Assilea (Associazione italiana leasing) ed il Consiglio nazionale del notariato, è stata presentata lo scorso 1 marzo ed è corredata da alcune slide esemplificative. Come noto, l’art.1, co.76-84, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni I PE per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione I PE del 19 (art.15 del I ) 1 viene estesa a: i canoni derivanti dal contratto di leasing, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno; il prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro. Sotto tale profilo, la uida del ME chiarisce che, in caso di contitolarità del contratto di leasing, la soglia massima di reddito complessivo viene considerata per singola persona, e le agevolazioni I PE sono ridotte alla percentuale pari alla quota di intestazione del contratto. Ad esempio nel caso di cointestazione (50 e 50 ) ciascuno può detrarre il 19 del canone leasing con un limite massimo di 4.000 euro (per gli under 35) o di 2.000 euro (per gli over 35) e il 19 con un limite massimo di 10.000 euro (per gli under 35) o di 5.000 euro (per gli over 35) al momento del riscatto . ali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Al riguardo, la uida precisa che la predetta limitazione temporale deve intendersi riferita ai contratti di leasing immobiliare abitativo stipulati entro la suddetta data,

a prescindere dal fatto che la durata del leasing si protragga oltre il 31 dicembre 2020 . Cos come la detrazione I PE per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale. engono, inoltre, previste agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni non di lusso 2 , per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti prima casa . In questa ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5 (anziché quella ordinaria del 9 ). In caso, invece, di acquisto soggetto ad I A, la uida del ME chiarisce che se l’abitazione non di lusso viene acquistata, da parte delle società di leasing, da un’impresa costruttrice, entro 5 anni dall’ultimazione

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dei lavori ed in presenza di utilizzatori con i requisiti prima casa , l’I A è dovuta con aliquota del 4 (in caso contrario, si applica l’aliquota I A del 10 ). iene, poi, prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, del contratto di leasing, anche in caso di applicazione dell’I A 3 . In particolare, l’aliquota del registro sarà pari al: 1,5 nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti prima casa , 9 nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti. Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020. Con riferimento al regime fiscale applicabile ai contratti di leasing abitativo, l’A CE ha predisposto alcune slide riepilogative della nuova disciplina, specie per quel che riguarda le fasi di acquisto dell’immobile


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da parte della società di leasing, di utilizzo dell’abitazione, e di riscatto da parte dell’utilizzatore. Sotto il profilo generale, si osserva che la norma dovrebbe avere un impatto positivo sul settore, sia con riferimento al trasferimento alle società di leasing di abitazioni invendute, sia di fabbricati in corso di costruzione, o addirittura commissionati direttamente dalle società di leasing. ra l’altro, non è richiesto che le abitazioni oggetto del contratto siano in classe energetica A o . La uida del ME analizza poi gli aspetti più contrattuali della disciplina del leasing abitativo partendo da una differenziazione con altri istituti parzialmente simili quali: acquisto con mutuo, vendita con riserva di proprietà, locazione, rent to bu . ra le caratteristiche del leasing abitativo, che si configura come un’operazione di finanziamento dove l’utilizzatore può disporre dell’immobile, scegliendo se acquistarne, al termine della durata concordata, la piena proprietà a fronte del pagamento di un acconto iniziale, canoni periodici e riscatto finale vi sono, secondo la uida: ■ responsabilità per danni all’immobile (compreso il perimento) o da questo causati a terzi gravante solo sull’utilizzatore. i fatto sarà obbligatoria la sottoscrizione da parte dell’utilizzatore di una polizza assicurativa per danni all’immobile. ■ oneri di manutenzione sia ordinaria che straordinaria oltre alle spese condominiali a carico del solo utilizzatore. Si evidenzia che tale previsione derogherebbe ai normali criteri di riparto delle spese previsti dal codice civile per le locazioni aggravando quindi le spese a carico dell’utilizzatore; ■ possibilità per l’utilizzatore di sospendere il pagamento dei canoni periodici, in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (per cause diverse da dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ovvero per cessazione del rapporto di lavoro per controversi inerenti contratti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione; ■ divieto di azione revocatoria fallimentare in relazione all’’immobile oggetto del leasing abitativo (e ciò al fine di proteggere la prima casa da azioni di recupero in caso di default del costruttore/venditore); ■ in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene (a valori di mercato e con criteri di pubblicità e trasparenza), dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di

acquisto oltre alle spese condominiali sostenute. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Note: 1 Cfr. A CE Legge di Stabilità 2016 Pubblicazione in azzetta fficiale - I . 23273 del 13 gennaio 2016. 2 Sul punto, si ricorda che in base alla predetta disposizione gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, relativi all’acquisto dell’abitazione principale, sono deducibili in misura pari al 19 , sino ad un massimo di 4.000 euro annui. 3 vvero le abitazioni non accatastate nelle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico. 4 In pratica, si supera il principio di alternatività I A/registro, stabilito dall’art.40 del P 131/1986, che, al fine di evitare la doppia tassazione proporzionale, prevede l’applicazione del registro in misura fissa in presenza di operazioni già assoggettate ad I A.

DETASSAZIONE ACQUISTO ABITAZIONI IN CLASSE A O B - LE INDICAZIONI DEI NOTAI

(Studio n.7-2016/ del 12 febbraio 2016) Il otariato condivide la tesi A CE sull’applicabilità della detrazione per l’acquisto di abitazioni in classe A o anche in caso di fabbricati incisivamente ristrutturati. uesto uno degli aspetti approfonditi nello Studio n.7-2016/ del 12 febbraio 2016, nel quale il otariato fornisce alcuni orientamenti sull’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015 1 ), che riconosce una detrazione Irpef commisurata al 50 dell’I A dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o , effettuato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi. Come noto il beneficio spetta ai soggetti Irpef che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o , a prescindere dall’uso che ne faranno (come prima casa , abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come casa di lusso , classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico).

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La misura, fortemente auspicata dall’A CE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare. La limitazione temporale ad un anno conferisce all’incentivo natura fortemente anticongiunturale, come strumento di smobilizzo dell’invenduto delle imprese di costruzioni, attribuendo all’acquirente dell’abitazione un significativo risparmio d’imposta. asti pensare, ad esempio, che su un acquisto di un’abitazione per 250.000 euro di prezzo, il contribuente risparmierà: 5.000 euro complessivi (500 euro l’anno), se si tratta di prima casa , 12.500 euro complessivi (1.250 euro l’anno), se si tratta di una seconda casa. Sulle questioni operative più controverse, l’A CE ha già avviato un confronto con l’Agenzia delle Entrate, fornendo il proprio orientamento affinché questo trovi accoglimento ufficiale in una prossima pronuncia ministeriale. efini ione di impresa costr ttrice In questo ambito, l’A CE ha chiesto di chiarire cosa s’intenda esattamente per impresa costruttrice cedente le abitazioni agevolate che, a suo parere, comprende anche l’impresa che ha eseguito, sull’abitazione oggetto di vendita, interventi incisivi di recupero, intendendosi per tali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e quella urbanistica (di cui all’art.3, co.1, rispettivamente, lett. c, d ed f, P 380/2001). In occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una breve risposta informale che sembra orientata in senso contrario, non riconoscendo la spettanza del beneficio in caso di acquisto di immobili incisivamente ristrutturati. Anche se non esplicitato dal dettato normativo in commento, l’A CE ribadisce l’ammissibilità di un concetto più ampio di impresa costruttrice , poiché, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, si realizza un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione. vviamente, nell’ipotesi in cui sul fabbricato già esistente vengano effettuati, prima della cessione, meri interventi di manutenzione, l’agevolazione non troverebbe applicazione, in quanto il fabbricato non potrebbe essere considerato di nuova costruzione. Si consideri, in tal senso, che, proprio ai fini I A, le cessioni di abitazioni di nuova costruzione e quelle di case ristrutturate scontano la medesima disciplina.


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A ciò si aggiunga, inoltre, che tale assimilazione è stata ammessa in via interpretativa dalla stessa Amministrazione in altri ambiti agevolativi (quali, ad esempio, in tema di IM ), nel presupposto che le unità incisivamente recuperate possono assimilarsi a quelle di nuova costruzione. Ad avviso dell’A CE, pertanto, è necessario confermare l’applicabilità della detrazione anche per la cessione di fabbricati incisivamente ristrutturati, precisando in maniera più dettagliata l’orientamento dell’Agenzia, attualmente limitato ad una mera risposta informale. La stessa posizione è stata assunta anche dal Consiglio azionale del otariato, contestando la rigida interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, viene ribadito che una soluzione negativa, nel senso di negare il diritto alla detrazione per il solo fatto che la cessione dell’immobile è effettuata da un’impresa non costruttrice, risulterebbe in contrasto con la ratio dell’intervento normativo. Per tale ragione, superando un’interpretazione rigorosamente letterale, sembra potersi affermare che il diritto alla detrazione dall’I PE del 50 per cento dell’Iva riguarda anche le cessioni di immobili residenziali poste in essere dalle predette imprese di ripristino c isto con i nto di a ita ione e pertinen a Secondo l’A CE, nell’ipotesi di acquisto con atto unico di abitazione (con le caratteristiche previste dalla norma in esame) e relativa pertinenza, potrebbero valere gli stessi chiarimenti che l’Amministrazione finanziaria ha fornito nel passato, sempre in tema di detrazione Irpef per l’acquisto di abitazioni facenti parte di immobili integralmente ristrutturati (cfr. nello specifico la C.M. n.24/E/2004). Secondo la prassi, infatti, l’agevolazione che, in base alla lettera normativa, è circoscritta all’acquisto di immobili a destinazione residenziale, potrebbe applicarsi anche ad unità immobiliari non residenziali, solo nell’ipotesi in cui queste vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto come pertinenze della stessa. Anche tale interpretazione viene condivisa dal otariato, che si spinge a considerare ammissibile anche l’acquisto della peritanza con atto separato rispetto a quello relativo all’abitazione già posseduta. c isto con acconti pa ati prima del A parere dell’A CE, l’agevolazione dovrebbe competere anche in caso di dazione di acconti, fatturati e già versati dal promissario acquirente in anni precedenti (ad esempio, nel 2015), per l’acquisto di

un immobile residenziale, il cui rogito deve essere stipulato nel 2016. In tal caso, la detrazione I PE competerà con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il rogito è stipulato (quindi, periodo d’imposta 2016) e andrà calcolata sull’ammontare dell’I A applicata sull’intero corrispettivo risultante dall’atto, a prescindere dal fatto che parte dell’I A è stata anticipata in anni precedenti, in sede di pagamento degli acconti. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate, sempre in occasione di un incontro con la stampa specializzata ed in via informale, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’I A avvenga nel periodo d’imposta 2016. ale orientamento, a parere dell’A CE, sembra del tutto privo di giustificazioni, considerato che il beneficio è vincolato alla stipula del rogito d’acquisto (entro l’anno 2016) e non anche alla data del pagamento del prezzo, come invece avviene, ad esempio, per la detrazione Irpef 36 -50 spettante per le ristrutturazioni abitative, per la quale fa fede la data del bonifico di pagamento. Più conforme alla nuova agevolazione è invece il chiarimento fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la CM 24/E/2004 (par. 1.7), in tema di detrazione Irpef 36 -50 per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese, nella quale è stato precisato che, in caso di pagamento di acconti di prezzo, il contribuente può comunque applicare la detrazione direttamente e complessivamente nell’anno di stipula del rogito, calcolandola con riferimento al corrispettivo risultante in atto, a prescindere dal fatto che una parte di questo sia stata pagata in annualità precedenti. Ciò si giustifica in quanto anche la nuova detrazione è ancorata alla stipula dell’atto . Su tale questione, il otariato si attesta su un’applicazione rigida del principio di cassa , in linea con quanto affermato di recente dall’Agenzia delle Entrate. L’A CE, in ogni caso, continua la sua azione affinché tale interpretazione rigorosa della norma possa essere rivista e superata in una pronuncia ufficiale. c isto di a ita ione da parte di societ di persone Secondo l’A CE, il beneficio in esame può trovare applicazione anche in tal caso, sempre nel rispetto delle condizioni imposte dalla norma, sia sotto il profilo oggettivo (acquisto di immobile residenziale in classe energetica A o ) sia sotto il profilo soggettivo (soggettività passiva Irpef). on osta, neppure, la circostanza che

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l’acquisto sia effettuato da parte di una società di persone, in quanto il reddito da queste prodotto viene imputato per trasparenza ai soci sulla base delle quote di partecipazione, ai sensi dell’art.5, co.1, P 917/1986. A medesime conclusioni è già giunta nel passato la stessa Amministrazione finanziaria che, nella CM 57/E/1997, in tema di detrazione Irpef del 36 -50 per interventi di ristrutturazione abitativa, ammetteva tra i beneficiari dell’agevolazione anche i soggetti di cui all’articolo 5 del uir, che producono redditi in forma associata . ello stesso avviso è anche il otariato che condivide pienamente le argomentazioni proposte dall’A CE. c isto di diritto reale di erso dalla piena propriet Secondo l’A CE, partendo dal principio generale contenuto dall’art.9, co.5, del .P. . 917/1986, in base al quale ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento , in linea teorica potrebbero fruire della detrazione tutti i titolari di diritti reali di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, etc.). In tal senso, già in passato si è espressa l’Amministrazione finanziaria, ad esempio, in tema di detrazione Irpef per l’acquisto di abitazioni facenti parte di immobili integralmente ristrutturati (cfr. C.M. n.24/E/2004 e C.M. n.1/E/2007), che si è consolidata su un orientamento estensivo del beneficio anche a favore del nudo proprietario e del titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione (uso, usufrutto, abitazione). Note: 1 Art.1 - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) (omissis) 56. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. (omissis)


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T CESSIONE DEL CREDITO DEI SOGGETTI INCAPIENTI L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il Provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016 che individua le modalità attuative attraverso le quali i condòmini cd. incapienti possono cedere la propria quota di detrazione I PE del 65 alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali di riqualificazione energetica 1 , alle quali viene cos riconosciuto un corrispondente credito d’imposta. Come noto, l’art. 1, comma 74, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha previsto tale facoltà, per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, a favore delle persone fisiche che non sono tenute al versamento dell’I PE in quanto appartenenti alle cd. fasce deboli , ovvero: pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui 2 ; lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro 3 ; soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro 4 . ali condizioni, precisa il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, devono sussistere nell’anno 2015, ovvero nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute. In sostanza, con tale disposizione viene riconosciuta la possibilità di godere dell’agevolazione anche ai condòmini cd. incapienti che, altrimenti, non potrebbero fruire in concreto del beneficio fiscale rimanendo, cos , maggiormente incisi dalle spese sostenute per i lavori condominiali di efficienza energetica. redito cedi ile caratteristic e ed tili o L’Agenzia delle Entrate si sofferma ad analizzare le caratteristiche e le modalità operative del credito fiscale che i contribuenti incapienti possono cedere all’impresa che esegue i lavori condominiali di riqualificazione energetica, a parziale scomputo del pagamento dovuto. In particolare, il credito cedibile è pari alla detrazione I PE del 65 delle spese sostenute per gli interventi condominiali, rimaste a carico del condomino “incapiente sulla base delle tabelle millesimali di ripartizione. La cessione di tale credito può essere effettuata solo nei confronti dei fornitori e delle imprese che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio, relativamente alle spese sostenute nel corso del 2016 (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti).

Sempre in tal ambito, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle regole generali della detrazione I PE /I ES del 65 , precisa che, ai fini della cessione del credito fiscale, è necessario che il condominio effettui entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese ancora dovute mediante bonifico bancario o postale. iene stabilito, inoltre, che la volontà di cedere tale credito fiscale deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da un’apposita comunicazione, anche successiva, che il soggetto incapiente invia al condominio, il quale deve provvedere a trasmetterla ai fornitori. uesti ultimi, a loro volta, dovranno comunicare in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito quale pagamento parziale del corrispettivo loro dovuto per i servizi svolti. Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito da parte delle imprese che hanno effettuato i lavori, viene chiarito che il medesimo è fruibile in compensazione 5 in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. Sul punto, l’Agenzia precisa che la quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. om nica ioni e ontrolli Il Provvedimento approfondisce, altres , gli aspetti legati agli obblighi di comunicazione ed ai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, al fine di consentire il controllo della cessione ed evitare indebite fruizioni, viene stabilito che il condominio, entro il 31 marzo 2017, dovrà trasmettere telematicamente 6 all’Agenzia delle Entrate: una comunicazione che indichi il totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica su parti comuni; l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle suddette spese; il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, con l’indicazione del relativo importo; il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio dei suddetti documenti e dati rende inefficace la cessione del credito da parte dei soggetti cd. incapienti . Infine, sempre con riferimento alla fase di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene chiarito che qualora venga accertata la non spettanza in capo al condomino incapiente o l’indebita fruizione da parte del fornitore della detrazione (anche se parziale), l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo,

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maggiorato da interessi e sanzioni. Note: 1 Ai sensi dell’art.1, commi 344 e seguenti della legge n. 296/2006. Sul punto, si ricorda che la detrazione I PE /I ES per la riqualificazione energetica degli edifici è stata, da ultimo prorogata al 65 dalla legge di Stabilità 2016, che conferma l’ambito applicativo del beneficio per le seguenti tipologie di interventi agevolabili, quali: la riqualificazione energetica globale dell’edificio, nel limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro (spesa massima pari a 153.846,15 euro); gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti (ossia sulle strutture opache orizzontali, verticali e sulle finestre ed infissi), con detrazione massima pari a 60.000 euro (spesa massima pari a 92.307,69 euro); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro (spesa massima pari a 92.307,69 euro); l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro (intervento agevolabile dal 2015 - spesa massima pari a 92.307,69 euro); - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con un risparmio d’imposta fino a 30.000 euro (spesa massima pari a 46.153,84 euro). ell’ambito di tale categoria di interventi, si ricorda che l’agevolazione è riconosciuta anche per: - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; - interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; - l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (intervento agevolabile dal 2015 art.14, co.2-bis, del .L. 63/2013). 2 Cfr. art.11, co.2, del .P. . 917/1986 I . 3 Cfr.art.13, co.1, lett.a, del .P. . 917/1986 I . 4 Cfr.art.13, co.5, lett.a, del .P. . 917/1986 I . 5 Ai sensi dell’art. 17 del . Lgs. 241/1997. Sul punto, si ricorda che il modello 24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o isconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo per fruire del credito d’imposta, da indicare nel modello 24, sarà istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. 6 La comunicazione dei dati richiesti è effettuata utilizzando il servizio Entratel o isconline dell’Agenzia delle Entrate,


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direttamente dal condominio o tramite gli intermediari di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, del .P. n.322/1998. Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

ESECUZIONE DI OPERE MURARIE NELL’AMBITO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO T In caso di esecuzione di opere murarie nell’ambito di un intervento di ampliamento di un edificio si applica il meccanismo dell’inversione contabile ( reverse charge ). Lo chiarisce il iceministro dell’economia e finanze Morando nella risposta all’interrogazione n.5-08065 presso la Commissione I ( inanze) della Camera, fornita il 10 marzo scorso 1 . Come noto, dal 1 gennaio 2015, l’applicabilità dell’inversione contabile è stata estesa a nuove fattispecie, tra le quali, per il settore delle costruzioni, quelle riguardanti le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (di cui all’art.17, co.6, lett.a-ter, del .P. . 633/1972 ecreto I A) 2 . In sostanza, con questa modifica, tali operazioni si aggiungono alle prestazioni di servizi o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nei confronti di imprese edili, già assoggettate a reverse charge dal 2007 3 . In particolare, nel quesito formulato durante il question time veniva chiesto se l’inversione contabile fosse applicabile, come intervento di completamento , nell’ipotesi di esecuzione di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio, ai sensi della disciplina sul reverse charge applicabile dal 2015. Al riguardo, il ME richiama, innanzitutto, i lavori di completamento di edifici, contenuti nella categoria 43.3 completamento e finitura di edifici della classificazione A EC 2007, tra i quali, come chiarito dalla C.M. 14/E/2015 ai fini dell’applicabilità del reverse charge , rientrano i lavori identificati dal codice attività 43.39.01 attività non specializzate di lavori edili (muratori) 4 . Inoltre, specifica l’Amministrazione finanziaria, alla citata categoria 43.3 dei codici A EC 2007 deve essere ricondotta l’attività che consiste nell’esecuzione di sole parti specifiche del processo di costruzione , per la quale si rende applicabile l’inversione contabile.

iversamente, la costruzione completa di edifici ricade nella diversa categoria 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali della citata classificazione A EC , ed è esclusa dal reverse charge , in quanto non identificabile come completamento . In base alla citata ricostruzione, il ME chiarisce che, nel caso di specie, l’esecuzione di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio deve essere fatturata con il meccanismo dell’inversione contabile, trattandosi di prestazioni che riguardano parti specifiche del processo di costruzione , ossia di completamento (come attività non specializzate di lavori edili - codice 43.39.01), ai sensi all’art.17, co.6, lett.a-ter, del ecreto I A. Come è evidente, l’applicabilità del reverse , ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, è sostenuta dal fatto che si tratta di opere minori, di completamento (quali, ad esempio, intonacatura e stuccatura, tinteggiatura e rivestimento di pavimenti e muri). iceversa, resta confermato che nell’ipotesi di appalto unico per la realizzazione di un ampliamento di un fabbricato, siamo in presenza di una parziale costruzione e novo, che, come tale, non è soggetta ad inversione contabile 5 . ra l’altro, a livello urbanistico l’ampliamento viene sempre assimilato ad una nuova costruzione , a prescindere dalla dimensione quantitativa dell’intervento, ossia dall’esecuzione dei lavori solo sulla porzione dell’edificio oggetto di ampliamento, ovvero su tutto il fabbricato (come avviene, ad esempio, in caso di demolizione e ricostruzione) 6 . Note: 1 Introdotto dall’at.1, co.629, lett.a, della legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015). 2 Come noto, in base all’art.17, co. 6, lett. a, del .P. . 633/1972, tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione e di versamento dell’I A, relative all’operazione effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore. In particolare, il meccanismo opera nel modo seguente: - il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’I A, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art.17, co.6, lett. a, del .P. . 633/1972); - l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota I A e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, ai sensi dell’art.23 del .P. . 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art.25 del

243

citato .P. 633/1972). 3 Per completezza, si evidenzia che nell’interrogazione e nella risposta, pur citando il codice 43.39.01, viene fatto erroneo riferimento ad altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (identificati, invece, dal codice A EC 43.29.09), mentre lo stesso si riferisce alle attività non specializzate di lavori edili (muratori) . 4 Cfr. la C.M. 14/E/2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva espressamente escluso dall’ambito applicativo del reverse charge l’ipotesi di un contratto unico di appalto (ancorché comprensivo anche di prestazioni soggette a tale meccanismo) avente ad oggetto la costruzione di un edificio . 5 Cfr. anche l’art.3, co.1, lett.e, del .P. . 380/2001.

CESSIONI DI MATERIALI E PRODOTTI LAPIDEI PROVENIENTI DA CAVE E MINIERE L’applicabilità del reverse charge per le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere, non è mai entrata in vigore perché non ha ricevuto l’autorizzazione dell’ nione europea, cosicché la disposizione è stata ora eliminata dal ecreto I A. Lo prevede l’art.1 del ecreto Legislativo 11 febbraio 2016, n.24, pubblicato sulla azzetta fficiale n.52 del 3 marzo 2016 ed in vigore a decorrere dalla medesima data, che esclude definitivamente tali prestazioni dall’ambito applicativo dell’inversione contabile ( reverse charge ) 1 . Come noto, l’entrata in vigore della disposizione, inserita dal 1 gennaio 2007 nell’art.17, co.6, lett.d, del .P. . 633/1972 ( ecreto I A), era stata subordinata all’autorizzazione dell’ nione europea, che però non è mai intervenuta 2 . Pertanto, il citato intervento normativo si è reso necessario proprio a seguito del mancato via libera da parte dell’ E, nel presupposto che l’esecuzione di tali operazioni non comporta rischi di frodi in materia di I A. ale ipotesi di reverse charge è stata, quindi, definitivamente abrogata dal .Lgs. 24/2016, con la conseguenza che le cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere, continueranno ad essere fatturate con le ordinarie modalità, mediante l’indicazione dell’I A in fattura, con l’aliquota del 22 . In sostanza, l’impresa cedente provvederà alla registrazione del documento contabile nel registro delle fatture emesse (ai sensi dell’art.23 del ecreto I A) ed al versamento


TRIBUTI

3

del tributo nei modi ordinari. Per completezza, si ricorda, infine, che, per quel che riguarda il settore delle costruzioni, attualmente il meccanismo del “reverse charge si applica nelle ipotesi seguenti prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore ; alle cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione ; alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici . Note: l Provvedimento reca l’attuazione delle Direttive / /UE e / /UE, che istituiscono meccanismi di reazione contro le frodi in materia di VA. Cfr. Anche art. , co. , legge / legge di tabilità . Art. , co. , lett.a, D.P. . / . Art. , co. , lett.a bis, D.P. . / . Art. , co. , lett.a ter, D.P. . / .

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , e precedenti ,

I T I 2016 - COEFFICIENTI PER I FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL R T T L ulla

azzetta Ufficiale n. del marzo stato pubblicato il Decreto del inistero dell’Economia e delle inanze del febbraio , con il quale, in attuazione dell’art. , comma , del D. gs. / , sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel ruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’ mposta unicipale propria U e del tributo per i servizi indivisibili A , dovuti per l’anno . l valore dei coefficienti varia da , per l’anno e precedenti, ad , per il , come di seguito riportato. , , , , , , , , ,

244

n sostanza, tali coefficienti si applicano all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al gennaio dell’anno di imposizione o, se successiva, alla data di acquisizione , al lordo degli ammortamenti. costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno di sostenimento. n merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel ruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’ U e della A . noltre, restano confermati i chiarimenti forniti con la . . /D del marzo , la quale precisa che nei costi devono essere considerati il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno; le rivalutazioni sia economiche che fiscali; gli interessi passivi capitalizzati; le spese incrementative.


INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

4

DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE aria ione indice pre precedente art

T.F.R. - LEGGE 297/82

i al cons mo erificatasi nell’anno

Variazione gennaio ......15-16: ...- 0,20% Variazione febbraio......15-16: ...- 0,20%

( -- ) ( -- )

ndici di ri al ta ione del T mat rato al ai mesi dell’anno art della le e

,n

e relati i

gennaio...........................................................................1,001250 febbraio...........................................................................1,002500

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

B =1995 2002 114,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114,8

LUG.

115

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

112,7

AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3

BASE=2010 2012 2013 2014 104,8 105,9 105,7 105,1 106,2 105,9 105,2 106,0 105,5 105,5 105,9 105,7 105,6 106,3 105,6 105,5 106,1 105,7

2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0 106,0

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1

106,4 106,3 106,1 106,1 106,1 105,9

106,9 106,9 106,6 106,6 106,7 106,4

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI DICEMBRE 2015 CHE E’ PARI A 106,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 35,32% 31,81% 29,19% 22,86% 19,93% 14,70% 12,25% 7,75% 8,23% 4,40% 1,81% 0,76% 0,95% 0,47% FEB. 35,20% 31,44% 28,15% 22,48% 19,58% 14,16% 11,83% 8,03% 8,23% 4,51% 1,52% 0,47% 0,76% 0,66% MAR. 35,08% 31,32% 27,81% 20,77% 17,71% 13,94% 11,73% 8,23% 8,03% 4,00% 1,43% 0,66% 1,14% 0,66% APR. 34,84% 31,08% 27,24% 20,89% 17,60% 13,41% 11,11% 8,33% 6,23% 3,89% 1,14% 0,76% 0,95% 0,76% MAG. 34,73% 31,08% 25,68% 21,13% 17,48% 13,19% 10,50% 8,23% 6,23% 3,69% 1,04% 0,38% 1,04% 0,66% GIU. 34,49% 31,08% 25,57% 21,01% 17,48% 13,30% 7,17% 8,33% 6,42% 3,29% 1,14% 0,57% 0,95% 0,66% LUG. 34,26% 30,61% 24,81% 20,53% 17,26% 13,30% 7,27% 8,52% 6,42% 3,29% 1,23% 0,57% 0,57% -0,09% AGO. 34,14% 30,84% 24,70% 20,29% 17,03% 13,19% 7,36% 8,42% 6,23% 3,19% 1,33% 0,47% 0,28% -0,19% SET. 33,91% 30,84% 24,38% 20,17% 17,03% 13,09% 7,46% 8,33% 6,14% 3,09% 1,04% 0,38% 0,38% -0,19% OTT. 33,91% 30,72% 24,16% 20,29% 17,03% 13,30% 8,13% 8,42% 6,14% 3,09% 0,95% 0,66% 0,57% 0,09% NOV. 33,79% 30,61% 23,84% 20,17% 16,80% 13,19% 8,81% 8,42% 6,14% 3,09% 1,04% 0,66% 0,57% 0,09% DIC. 33,68% 30,61% 23,73% 20,41% 16,69% 12,98% 8,72% 8,42% 6,04% 3,09% 1,04% 0,76% 0,57% 0 MEDIA 34,44% 31,00% 25,75% 20,91% 17,63% 13,48% 9,33% 8,28% 6,70% 3,55% 1,23% 0,59% 0,72% 0,30%

245


LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRECISAZIONE ANAC SUL SISTEMA AVCPASS È stata pubblicata dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, con la quale era stato istituito il sistema AVCPass. Seguirà ulteriore approfondimento sulle nuove regole tecniche adottate per il rivisto sistema AVCPass. Si rammenta come il sistema AVCPass, istituito dalla soppressa AVCP con determinazione n° 111 del 2012, dopo svariati rinvii è entrato in vigore in regime di obbligatorietà a partire dal 1° luglio 2014. Per le procedure avviate da tale data le Stazioni Appaltanti devono verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti per la partecipazione alle stesse esclusivamente attraverso il sistema AVCPass. Il ricorso a questo sistema per l’esecuzione delle verifiche sui requisiti di partecipazione si applica a tutte le procedure di gara, tranne che per le tipologie di appalti elencati all’art. 9 della stessa deliberazione n° 111/2012 e di seguito riportati: a) Appalti di importo a base d’asta inferiore a € 40.000,00. b) Appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico. c) Appalti relativi ai settori speciali. La deroga di cui alle precedenti lettere “b” e “c” ha un carattere temporale, in quanto il comma 1-bis dello stesso articolo prevede che sarà in vigore fino a successiva deliberazione dell’Autorità: “1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema A CPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”. Il testo parla di una successiva “deliberazione” e non di una semplice comunicazione. Per questa ragione, il Comunicato del Presidente ANAC del 22 ottobre 2014 avente ad oggetto ecorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass” non può essere ritenuto sufficiente a porre fine alla deroga temporale anzi detta e quindi ad estendere il ricorso obbligatorio all’AVCPass anche per le procedure inizialmente escluse. Il comunicato, inoltre, non fa altro che ribadire il contenuto della Deliberazione n° 111/2012 all’indomani dell’entrata in regime di obbligatorietà del sistema ma nulla dice sulla decadenza della deroga di

cui all’art. 9 della Deliberazione stessa. La Delibera dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nel confermare il suddetto sistema (in attuazione dell’articolo 6-bis del Codice dei contratti), riprende la struttura del precedente intervento dell’A CP; ciò al fine di specificare che i dati della anca ati azionale dei Contratti Pubblici, a distanza di poco più di tre anni, sono ora a disposizione delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per la verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti concorrenti agli affidamenti dei contratti pubblici. La delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice degli Appalti pubblici: a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella CP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli E per l’affidamento dei contratti pubblici; b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la CP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad E e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; c. stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

LA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST PERMETTE ALL’IMPRESA DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI Una circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016, diramata a tutto il sistema delle Prefetture, affronta il problema dei ritardi nell’iscrizione negli elenchi delle imprese operanti nei settori sensibili (white list). Il venire meno, a partire dal 7 gennaio 2016, del periodo transitorio, durante il quale la semplice richiesta di iscrizione nelle white list, da parte delle imprese, equivaleva, ai fini della sottoscrizione di contratti o subcontratti, all’iscrizione stessa, ha determinato incertezze e ripercussioni sull’operatività di moltissime imprese del settore. Infatti, il permanere di tempi di istruttoria ancora molto lunghi, e lontani dai 90 giorni previsti dalla normativa, ha determinato per moltissime imprese, in attesa dell’iscrizione effettiva, l’impossibilità di procedere alla stipula o all’esecuzione dei contratti pubblici. Questa situazione ha indotto l’Ance a richiedere un intervento urgente al fine di evitare situazioni di blocco dell’attività esecutiva. La soluzione prevista dalla circolare, che va

246

nella direzione auspicata dall’Associazione, collega, nei fatti, la richiesta di iscrizione nella white list della Prefettura competente all’interrogazione, da parte di quest’ultima, della anca ati azionale nica Antimafia. Le imprese, saranno, così, inserite negli elenchi prefettizi, con l’indicazione della data di presentazione della domanda. Per queste imprese, le stazioni appaltanti procederanno alla consultazione della anca Dati, da cui decorreranno i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011), al termine dei quali le imprese potranno sottoscrivere i relativi contratti.

GIURISPRUDENZA CATEGORIE SOA DI UN CAMPO SPORTIVO SE IN ERBA NATURALE CAT. OS24, SE SINTETICA CAT. OS6

(Tar Piemonte SEZ. II 11/3/2016, n. 356)

Le parti controvertono sull’individuazione della categoria SOA prevalente, nell’ambito della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica nel Comune Alfa.Sul piano normativo, l’Allegato al D.P.R. n. 207 del reca le seguenti definizioni: - OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili; - OS24 “Verde e arredo urbano”, riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde ur ano, comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. Secondo la costante e condivisibile interpretazione dell’Autorità di vigilanza, dalla quale non v’è motivo per discostarsi, la realizzazione di pavimentazioni sportive in erba naturale rientra nella categoria specialistica OS24, mentre la realizzazioni di superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, rientra nella categoria OS6


LAVORI PUBBLICI

(cfr. A.V.C.P., parere 20 settembre 2007 n. 3; Id., parere 18 maggio 2008 n. 137; Id., parere 18 novembre 2010 n. 201).

IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE NON PUÒ PORTARE AD ESCLUDERE L’AFFIDATARIO USCENTE

(TAR Lazio - Roma - Sez. 2, Sentenza 11 marzo 2016, n. 3119) Non può ritenersi che la decisione della stazione appaltante sia adeguatamente supportata dalla volontà di applicare il principio di rotazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, espressamente richiamato dall’art. 57, comma 6, del codice degli appalti. Difatti la giurisprudenza ha precisato che il principio di rotazione, essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, di guisa che: A) la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, ovvero già affidatario del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906); B) in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, non può essere invocato sic et simpliciter per escludere un concorrente che chieda di essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269). I In definitiva, posto che l’art. 57, comma 6, del codice degli appalti pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale. Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso in esame il principio di rotazione non possa essere utilmente invocato per giustificare il mancato invito della ricorrente in quanto la stessa nel quinto motivo del ricorso introduttivo, oltre ad eccepire che ha regolarmente gestito il servizio per oltre dieci anni, ha eccepito di essere il principale operatore del settore attivo sul territorio capitolino, circo-

stanza che trova riscontro nel fatto che sia l’unico soggetto che ha presentato un offerta nella prima gara. Pertanto il suo invito, lungi dal pregiudicare l’applicazione del principio di rotazione, avrebbe semmai favorito la concorrenza.

RINVIATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA L’OBBLIGO DI INDICARE NELL’OFFERTA GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

(Consiglio di Stato, Sez. V del 3/3/2016, n. 886)

n. 1745; TAR Campania – Napoli, ord., 27 gennaio 2016, n. 451) hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale. La questione appare rilevante e inerente ai fini del giudizio e che pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Perciò il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) sospende il giudizio a data a destinarsi in attesa dell’inverarsi della condizione di cui sopra.

Alcuni Tribunali amministrativi regionali (TAR Piemonte, ord., 16 dicembre 2015, La BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE è il servizio nazionale del sistema, nato per facilitarne l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, promuovendo e facilitando i contatti tra chi offre e chi cerca lavoro. In base al CCNL dell’industria edile le imprese che assumono tramite BLEN potranno eccedere il limite di assunzioni a tempo determinato aumentandolo fino al 25%

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TECNICA EDILIZIA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE Si riportano di seguito le principali novità della disciplina Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015). • L’art. 2 della L.R. 33/2015 indica le competenze trasferite ai comuni in materia di costruzioni in zona sismica. - Autorizzazione di opere nei comuni soggetti a consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445; - Autorizzazione in materia di sopraelevazioni di edifici; - Deposito del progetto per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni che interessano la struttura; - Nei comuni in zona 1 e 2, rilascio dell’autorizzazione preventiva scritta di inizio lavori; - Competenze in materia di accertamento delle violazioni in materia antisismica e trasmissione del verbale all’autorità giudiziaria; - Emanazione del decreto di sospensione lavori in caso di violazione delle norme antisismiche; - Esecuzione d’ufficio delle opere di demolizione costruite in difformità alla normativa antisismica o attuazione delle prescrizioni ordinate dal giudice per renderle conformi; - Rilascio dell’autorizzazione a proseguire l’intervento nei comuni di nuova classificazione sismica. Le suddette competenze sono esercitate dal comune secondo linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, avvalendosi, se del caso, della consulenza di un apposito ufficio regionale da costituirsi. Se l’opera ricade in più comuni le competenze sono esercitate dai comuni stessi in forma associata se esistente, altrimenti sono esercitate dalla Regione. • L’art. 6 della L.R. 33/2015 detta disposizioni in materia di deposito del progetto e autorizzazione ai lavori. In particolare si prevede che: 1) Tutti i progetti di costruzione, riparazione e sopraelevazione, comprese le varianti che incidono sulla struttura devono essere depositati presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori. Apposita delibera regionale determinerà i contenuti minimi della documentazione da presentare. Nelle zone 3 e 4, il deposito, se corredato della firma del costruttore, vale come “deposito dei cementi armati” ex art. 65 del DPR 350/2001; 2) Nei comuni situati in zona 1 e 2, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza lo sportello unico trasmette la documentazione di cui sopra al competente ufficio che

dovrà rilasciare l’autorizzazione espressa all’inizio dei lavori; 3) L’autorizzazione o il diniego deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza; 4) Il comune può richiedere alla regione un parere tecnico ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Il parere deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e i tempi necessari al suo rilascio non sono computati nei 60 giorni di cui al punto 3; 5) In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione entro i termini stabili o avverso il provvedimento di rilascio è ammesso ricorso al Comune o, se l’opera ricade in più comuni, avverso il Presidente della Regione. • L’art. 12 della L.R. 33/2015 stabilisce alcune disposizioni per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione e i provvedimenti necessari nei comuni soggetti a nuova classificazione. In particolare: 1) Il 10 aprile 2016 entrerà in vigore il provvedimento di nuova classificazione sismica dei comuni lombardi; 2) Entro 15 giorni dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione (entro il 25 aprile 2016) coloro che hanno iniziato e non ultimato una costruzione prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento di classificazione, devono farne denuncia allo sportello unico del comune che la trasmetterà all’ufficio competente; 3) Entro 30 giorni dalla denuncia, l’ufficio competente del comune accerta la conformità del progetto alle Norme Tecniche delle Costruzioni e l’idoneità della parte già realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. Tale accertamento può essere svolto sulla base di una dichiarazione depositata presso il comune dal progettista che attesti la capacità della struttura a resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche; 4) Se l’accertamento da’ esito positivo, l’opera può proseguire a deve essere conclusa entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione; 5) Se l’opera può essere resa conforme alla normativa vigente mediante opportune modifiche al progetto, l’autorizzazione viene rilasciata condizionatamente all’impegno di apportare le modifiche necessarie; 6) Se l’accertamento da’ esito negativo e non è possibile intervenire, il comune annulla il titolo abilitativo e ordina la demolizione di quanto già costruito. • L’art. 13 della L.R. 33/2015 stabilisce, tra le altre cose, i necessari provvedimenti regionali attuativi La legge regionale n. 33/2015 stabilisce che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta Regionale approvi i provvedimenti attuativi ivi previsti. Il termine, comunque ordinatorio, è scaduto il 13 gennaio 2016, complice il fatto che la competenza in materia è stata trasferita dalla DG Infrastrutture alla DG Protezione civile.

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Da contatti informali con Regione Lombardia, si prevede che tali provvedimenti verranno approvati a breve, al più tardi entro il 10 aprile 2016, giorno di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica. I provvedimenti attuativi previsti riguardano: 1) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle competenze trasferite; 2) le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio di tali funzioni da parte dei comuni; 3) e modalità di attuazione del nuovo sistema informativo integrato per la gestione informatica delle pratiche; 4) le modalità e i criteri per l’individuazione delle varianti che in uiscono sulla struttura; 5) il contenuto minimo della documentazione che deve essere depositata presso lo sportello unico e dell’istanza di autorizzazione per gli interventi in zona 1 e 2; 6) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni preventive all’inizio dei lavori; 7) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione da parte dei comuni; 8) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli relativi alla vigilanza del rispetto della normativa; 9) le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al completamento dell’opera nei comuni soggetti a cambio di classificazione sismica.

GIURISPRUDENZA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA SOPRINTENDENZA PUÒ NEGARE L’AUTORIZZAZIONE SOLO IN PRESENZA DI UN PREGIUDIZIO SERIO E RILEVANTE La Legge 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati , disciplina agli artt. 4 e 5 il caso in cui i relativi interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale. In particolare l’art. 4, in relazione agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, prevede che l’autorizzazione può essere negata solo nel caso in cui le opere determinino un serio pregiudizio al bene tutelato e che “il diniego deve essere motivato con


TECNICA EDILIZIA

la specificazione delle natura e della serietà del pregiudizio…”. Tali norme si applicano anche agli immobili soggetti a vincoli storicoartistico ossia culturale, nel qual caso la Soprintendenza “è tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo ove necessario apposite prescrizioni” (art. 5). Il Consiglio di Stato (sentenza, sez. VI, 7 marzo 2016, n. 905) ha confermato l’annullamento di un parere negativo della Soprintendenza in relazione ad un intervento di superamento delle barriere architettoniche (nella specie l’installazione di un ascensore) per la verificata assenza di un serio e rilevante pregiudizio all’immobile vincolato (nella fattispecie, peraltro, si trattava di immobile ubicato nel centro storico di Roma e soggetto a parere della Soprintendenza ai sensi delle Nta del PRG, ma non sottoposto a vincolo specifico in base al .lgs. 42/2004). Pur non essendovi in base alla Legge 13/1989 una generale prevalenza delle opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche rispetto alla tutela degli immobili vincolati, la soprintendenza in questi casi può negare l’autorizzazione solo in presenza di un pregiudizio serio e rilevante in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

mesi carattere perentorio ovvero che alla sua scadenza all’amministrazione comunale non è possibile più intervenire. Si ricorda che l’articolo 21 nonies della Legge 241/90 che disciplina l’annullamento d’ufficio è stato modificato prima dal decreto legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (cd. Sblocca cantieri) e poi dalla Legge 124/2015 (Riforma della pubblica amministrazione) che ha, in particolare, introdotto il termine massimo di 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento Con l’annullamento d’ufficio la pubblica amministrazione elimina, con effetti retroattivi, un provvedimento ritenuto illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies della Legge 241/90 ossia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza se sussistono i seguenti presupposti: - interesse pubblico da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell’atto; - valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; - l’annullamento avvenga entro il termine di 18 mesi; Il termine di 18 mesi non si applica però per i casi di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’assunzione del provvedimento e siano

18 MESI PER ANNULLARE IL PERMESSO DI COSTRUIRE Il provvedimento con il quale il Comune annulla un permesso di costruire oltre il termine di 18 mesi è da dichiarare illegittimo anche se, entro il medesimo termine, sia stata inviata all’interessato la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo. E’ quanto ha stabilito la sentenza del TAR Puglia del 17 marzo 2016, n. 351 chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’annullamento in autotutela di un permesso di costruire. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che il termine di 18 mesi non può essere interrotto, ai fini della successiva adozione del provvedimento finale, dalla comunicazione con cui il Comune avvia il procedimento nei confronti dell’interessato in quanto ritenere sufficiente l’adozione di tale comunicazione per il rispetto del relativo termine significa ritenere, di fatto, lo stesso “non perentorio ai fini dell’adozione dell’atto definitivo di autotutela”. Una tale tesi , secondo il TAR, di fatto porterebbe all’abrogazione della nuova normativa che attribuisce al termine di 18

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state accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso i provvedimenti possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine. Prima dell’entrata in vigore del termine di 18 mesi per l’annullamento la legge parlava solo di “termine ragionevole”. Nel caso del permesso di costruire la giurisprudenza ha sempre ritenuto illegittimo l’annullamento di un permesso che, per effetto del decorso di un rilevante arco temporale, avesse ingenerato un legittimo affidamento e determinato una consolidata situazione. Al riguardo si segnala che, sino alla sentenza del TAR Puglia, sull’argomento si è espresso anche il Consiglio di Stato (n. 5625/2015 ) il quale ha ritenuto illegittimo l’annullamento di una concessione in sanatoria rilasciata 13 anni prima. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, in via interpretativa, il termine di 18 mesi anche se la fattispecie riguardava un provvedimento adottato prima delle modifiche apportate dalla Legge 124/2015 affermando che, anche nel caso in cui la norma non sia applicabile ratione temporis, essa in ogni caso rileva ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevati.


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISCRIZIONI TELEMATICHE - CHIARIMENTI L’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione Prot.n.01/ALBO/CN del 10 febbraio 2016 con la quale ha chiarito i termini di efficacia e validità dei provvedimenti assunti nelle procedure di gestione telematica di domande e comunicazioni. a dunque, precisato, attraverso l’inserimento dell’art.9 bis nel Regolamento all’allegato A della Delibera 11 settembre 2013, n.2, che a partire dal 2 aprile 2016 data di entrata in vigore della delibera - l’efficacia e la validità delle iscrizioni all’albo o di eventuali variazioni e rinnovi, decorreranno dalla data di notifica dei relativi provvedimenti agli interessati, che potrà avvenire anche per via telematica. In questa ipotesi, la Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti dovuti, notificherà ai soggetti legittimati, tramite PEC, la disponibilità on line del provvedimento che dovrà essere acquisito dall’impresa accedendo all’area riservata del portale dell’Albo. La delibera stabilisce altres che fino alla data di entrata in vigore, costituiscono estremi identificativi del provvedimento di iscrizione alternativamente: la data della deliberazione della Sezione regionale oppure la data e il numero di protocollo in calce al provvedimento.

AMBIENTE - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE TERMINE PERENTORIO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE Il termine previsto dall’art. 26 del .Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) per la conclusione del procedimento di IA (150 giorni) è un termine perentorio decorso il quale la mancata espressione del giudizio di compatibilità ambientale configura una ipotesi di silenzio inadempimento. E’ quanto ribadito dai giudici del A Calabria, Catanzaro, Sez. I, nella sentenza n. 122 del 21 gennaio 2016. ichiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato il ar Calabria ha sottolineato che l’obbligo per l’amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni

e dagli enti delegati. Da ciò consegue che l’inutile decorso del termine comporta la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge (in tale senso: .A. . Molise, 14 giugno 2013, n. 415; .A. . Puglia, ari, Sez. I, 29 gennaio 2013, n. 109; .A. . Puglia, ari, Sez. I, 15 novembre 2012 n. 1949). Il A , dichiarando l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, avendo essa omesso di provvedere nei termini prescritti ha, quindi, condannato quest’ultima a concludere il procedimento con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza, nominando un commissario ad acta affinché provveda in caso di perdurante inadempienza.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2016 Si ricorda alle imprese iscritte nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2bis rasporto dei propri rifiuti che, entro gioved , 30 aprile 2016, dovrà essere versato il diritto annuale di iscrizione pari ad euro 50,00. Per eseguire il pagamento, l’Impresa dovrà accedere alla propria area riservata al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.asp li strumenti segnalati dall’Albo per effettuare il pagamento sono: 1. Carta di credito su circuito isa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva; 2. elemacoPa su circuito InfoCamere od IConto; 3. MA Elettronico ancario o pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane S.p.A. e anco Posta). Il pagamento telematico viene registrato automaticamente dal sistema, con conseguente aggiornamento dell’area riservata dell’Impresa. Il pagamento del diritto annuale tramite bollettino postale o bonifico bancario è consentito solo in caso di malfunzionamento o blocco delle procedure informatiche. ualora sia stata utilizzata una modalità di pagamento diversa da quelle telematiche, la fotocopia dell’attestazione del bollettino postale o fotocopia della ricevuta bancaria devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica diritti.albogestori@mi.camcom.it per consentirne la successiva registrazione manuale. L’omissione del pagamento del diritto annuo entro il termine del 30 aprile 2016 compor-

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ta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non sia effettuato il pagamento. el periodo di sospensione l’Impresa non deve trasportare rifiuti in conto proprio. Le Imprese che risultano sospese da oltre un anno senza avere regolarizzato i pagamenti dovuti sono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni. Si ricorda, infine, che una fotocopia del versamento deve essere tenuta sul veicolo unitamente alla fotocopia del provvedimento di iscrizione e da eventuali provvedimenti di modifica, corredata della dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’Impresa. li uffici di A CE rescia Collegio Costruttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

TRASPORTI - LESIONI PERSONALI E OMICIDIO STRADALE - INTRODOTTE PENE PIÙ SEVERE al 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali introdotti con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 (pubblicata sulla azzetta fficiale n. 70 del 24/3/2016) che aggiunge al Codice Penale i nuovi articoli 589-bis (omicidio stradale) 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e 590ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) e reca, altres , numerose modifiche al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada. Contemporaneamente alla pubblicazione della Legge, il Ministero dell’Interno ha emanato la prima Circolare (Prot. 300/A/2251/16/124/68 del ipartimento di Pubblica Sicurezza Servizio di Polizia Stradale) che riepiloga le modifiche normative e fornisce le prime indicazioni operative. i seguito si riporta una breve sintesi delle novità normative con particolare riferimento, per quanto di maggiore interesse, al settore autotrasporto. Omicidio stradale La nuova legge inserisce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis). ià prima della novella legislativa l’articolo 589 C.P. comma 3 puniva la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione. ale previsione, in realtà, esiste ancora: è solo stata spostata, per ragioni sistematiche nell’articolo 589-bis. Anche la pena resta invariata (reclusione da 2 a 7 anni).


VARIE

L’art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: ■ in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; ■ in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). E’, poi, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: ■ in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); ■ che abbiano superato specifici limiti di velocità (che potrà essere verificata dalle risultanze, ad es., del tachigrafo di cui sono dotati i mezzi pesanti) ■ la cui condotta rientri in una delle fattispe-

cie tipizzate al comma 5 che manifestano una grave imprudenza alla guida. Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti previste dal comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l’aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l’incidente, di cui all’art. 589-ter. La norma prevede anche un’attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta colpevole. Si sottolinea, infine, che per effetto della modifica all’ art. 157 C.P. per il nuovo reato di omicidio stradale è stato previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Lesioni personali stradali Per effetto della riforma le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza di circostanze aggravanti. Mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall’art. 590 C.P., per quelle gravi o gravissime, si applica ora la nuova previsione dell’articolo 590-bis come riformulato dalla legge di modifica n. 41/2016. Le diverse fattispecie del reato di cui all’art. 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell’articolo 589-bis. Anche qui, come per l’omicidio stradale, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale

(espunta quindi dall’ art. 590, comma 3). L’entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata: da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi; da 1 a 3 anni per quelle gravissime. E’ stata però eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi. Sono previste pene più severe quando le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) sono provocate per colpa da: ■ un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; ■ coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni sono provocate: ■ da conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); ■ dai conducenti che abbiano superato specifici limiti di velocità; ■ dai conducenti la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate. Negli ultimi tre commi dell’articolo 590-bis sono previste le medesime aggravanti e attenuanti speciali già richiamate per l’omicidio colposo. Come giustamente evidenziato nella Circolare ministeriale le nuove ipotesi di reato, contenute negli articoli 589-bis e 590-bis sono costruite, come visto, in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti e attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto sia pure con la previsione di pene diverse proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita dell’integrità fisica. Allegati: (pubblicati sul sito internet del Collegio Costruttoriall’indirizzo: www.ancebrescia.it) - Legge n. 41/2016 - Circolare Ministero Interno 25/3/2016

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ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

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ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

N e w s l e t t e r n u m e r o 11 d e l 24/03/2016 Centro studi: White list: basta la domanda di iscrizione per sottoscrivere i contratti negli appalti pubblici Comunicazione di sistema: Seminario Ance 30 marzo: “Il Codice dei lavori pubblici: un nuovo inizio” Mercato privato: Reati paesaggistici: la Consulta censura il Codice dei beni culturali Permesso di costruire, perentorio il termine dei 18 mesi per l’annullamento

Collaborazioni coordinate e continuative, le nuove regole del Jobs Act

Beni culturali: un’unica soprintendenza per Archeologia, belle arti e paesaggio

Trattamento di fine rapporto: l’indice Istat di febbraio

Valutazione di impatto ambientale, “inadempiente” la pa che non risponde entro i 150 giorni

In Parlamento: Acquisto all’asta prima casa: primo ok della Camera alle imposte agevolate

Lavoro: Lavoratori non comunitari: ripartite le quote di ingresso per il 2016

Newsletter numero 10 del 18/03/2016

Dimissioni, on line la versione dimostrativa della nuova procedura

Comunicazione e stampa: Mipim 2016: una vetrina internazionale per le eccellenze del Sistema Ance

Trattamenti di integrazione salariale, dall’Inps i massimali 2016

Fiscalità: Prima casa, imposte agevolate anche per l’acquisto all’asta Mercato privato: Sportello unico per l’edilizia, i risultati dell’indagine Istat Albo gestori ambientali: chiarimenti sulle iscrizioni telematiche

Valore delle trasformazioni urbane, aggiornato il dossier Ance Immobili vincolati: sì alla rimozione delle barriere architettoniche Vas, il punto sulle discipline regionali Lavoro: Riduzione 11,50% in edilizia: dall’Inps le modalità operative Sistema bilaterale: definite le modalità di contributo agli enti nazionali

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Contributo per la formazione professionale, definito l’accordo nazionale In Parlamento: Terre e rocce da scavo, per i piccoli cantieri il decreto non semplifica Unione europea, il punto sugli atti trasmessi in Parlamento



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ISSN 2465-3101

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