Notiziario Maggio 2016

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MAGGIO 2016

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO Assemblea elettiva 2016. Tiziano Pavoni: “i segnali di una possibile ripresa”

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Assemblea elettiva 2016. Credere nel lavoro oggi per affrontare il domani

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Assemblea elettiva 2016. Obiettivo ESEB: preparare il comparto all’innovazione

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Assemblea elettiva 2016. Gestione della sicurezza, un supporto al comparto

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Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

Assemblea elettiva 2016. La crisi pesa sulla CAPE, ma la caduta è in frenata

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Rinnovo cariche sociali. Conferma per Emilia Ardesi alla guida dei Giovani

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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54

Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

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Tributi

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Indici

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Lavori pubblici

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Tecnica edilizia

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Urbanistica

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Varie

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Ance informa

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO: I CONTI CON LA PESANTE EREDITÀ DI 7 ANNI DI CRISI NON SI SPAZZANO VIA IN POCHI MESI

ASSEMBLEA ELETTIVA 2016 TIZIANO PAVONI: “I SEGNALI DI UNA POSSIBILE RIPRESA”

“In questi ultimi mesi si intravedono alcuni segnali positivi per il nostro settore. Segnali positivi per il mercato immobiliare residenziale, per il settore dei lavori pubblici, che al momento indicano una possibile ripresa, per il corrente anno, del nostro comparto. Ma sono segnali che hanno bisogno di più precise conferme. Siamo realisti: la pesante eredità lasciata da sette anni di crisi non si spazza via in pochi mesi”. Così il presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia, Tiziano Pavoni, ha iniziato la sua relazione che ha aperto i lavori dell’Assemblea elettiva dell’Associazione. “Nel tracciare un bilancio del triennio appena trascor-

Collegio Costruttori Edili di Brescia: Assemblea 2016. L’appuntamento elettivo per il rinnovo delle cariche dell’Assocazione è stato aperto dalla relazione del presidente Tiziano Pavoni: “Dopo sette lunghi anni di crisi, il comparto mostra segni di ripresa, ma le ferite subite non si possono spazzare via in pochi mesi”. so devo sottolineare - ha proseguito purtroppo ancora una volta, come le difficoltà, i problemi e le criticità che abbiamo incontrato in questo lasso

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temporale siano state una costante della nostra quotidianità. Il nostro è un mondo che più di ogni altro ha subìto i drammatici effetti della crisi economica. Troppe opportunità venute meno per le nostre imprese, mancati finanziamenti dalle banche, pagamenti delle amministrazioni al lumicino, un carico fiscale e una burocrazia insopportabili rappresentano solo alcune delle difficoltà che affrontiamo giorno per giorno. Sono stati anni molto duri, in cui ci siamo rimboccati le maniche, sfidando con forza e determinazione tali difficoltà, non lasciandoci comunque scoraggiare da un contesto politico ed economico che rappresentava ogni


“SUL TEMA DELLA FISCALITÀ C’È IL FAVORE DELLA CATEGORIA PER LE MISURE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016”

giorno ombre sempre più cupe. Siamo stati costretti a confrontarci con questa indesiderabile compagnia, conducendo una battaglia per la sopravvivenza delle nostre imprese. Ma con un obiettivo ben definito: fare impresa. Fare impresa per innovare Pavoni, sul tema si è soffermato, quasi a voler sottolineare i tanti motivi che spingono gli imprenditori a non mollare: “Fare impresa per innovare, per rendere i nostri prodotti rispondenti alle esigenze dei nostri acquirenti e per garantire un futuro alle nostre imprese, alle nostre maestranze. Per concorrere con il nostro impegno a un’effettiva e non effimera ripresa dell’economia del Paese. In questo quadro di riferimento, l’apporto della nostra Associazione è risultato prezioso e insostituibile. Un’azione incessante che ha fatto sì che il Collegio di Brescia sia stato riconosciuto e considerato, non solo come portatore di legittimi interessi di parte, ma anche e soprattutto come interlocutore autorevole e capace di contribuire all’individuazione di soluzioni e strategie da perseguire per il rilancio del nostro comparto”. “Moltepliciinfattisonogliambitineiquali,grazieall’impegnoprofuso dai nostri rappresentanti sia in Ance Nazionale che in sede provinciale, è stato possibile conseguire risultati a favore della categoria. A loro, e in particolare agli amici Giuliano Campana, Mario Parolini ed Ernesto Bruni Zani, va il nostro ringraziamento per aver dedicato, sottraendoli anche agli affetti familiari, tempo ed energie riservandole alla difesa degli interessi della nostra categoria”.

Sala gremita durante le relazioni del presidente Pavoni e degli organismi paritetici

“Un ringraziamento anche ai componenti nominati in rappresentanza del Collegio nei consigli di amministrazione degli Enti Bilaterali, per l’impegno e la oculata gestione degli Enti stessi. Un sincero grazie ai colleghi ed amici del Consiglio per la dedizione dimostrata in questi anni nell’espletamento del loro incarico. Ancora grazie per il vostro decisivo e prezioso apporto. L’azione si è sviluppata, in particolare, sul fronte della fiscalità, del comparto dei lavori pubblici, delle relazioni industriali, dell’innovazione e dell’urbanistica”. La “nuova” fiscalità nella Legge di Stabilità “Sul tema della fiscalità ho già avuto modo di sottolineare in più occasioni - ha proseguito Pavoni - il favore della categoria per le misure introdotte, con la Legge di Stabilità, per l’anno 2016. Finalmente il Governo ha dimostrato attenzione alla

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categoria con i fatti. Mi riferisco in particolare alle agevolazioni fiscali ottenute per il leasing abitativo, la detassazione per l’acquisto di abitazioni in classe energetica elevata e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili da destinare alla locazione. Un successo ottenuto con l’impegno dell’Ance “Si tratta di provvedimenti che come Ance abbiamo richiesto da tempo e che, grazie all’azione incisiva svolta, sono stati recepiti con apposito provvedimento di legge. Ritengo rappresentino un primo passo, un primo concreto sostegno da parte del Governo al comparto edile. Certo la fiscalità rappresenta un freno all’investimento immobiliare. Tra i fattori che stanno allontanando gli italiani dall’investire nel settore è innegabile il peso determinato da una tassazione sul bene casa, che in questi ultimi tempi è diventata la più alta d’Europa”.


“CON LE BANCHE CERCHIAMO IL DIALOGO: SAPPIAMO CHE SONO AZIENDE E NON ENTI DI BENEFICENZA MA PRETENDIAMO RISPETTO”

Il punto è, come ha sottolineato Pavoni, che “per favorire gli investimenti immobiliari in Italia, anche da parte degli investitori esteri, è necessario delineare un quadro normativo certo e una imposizione fiscale chiara ed inequivocabile”. Una semplificazione che demolisca la stratificazione di norme oggi esistenti. Anzi è indifferibile un intervento deciso di revisione complessiva della tassazione immobiliare nel nostro Paese, tassazione considerata il vero ostacolo ad una ripresa effettiva del nostro settore e quindi dell’economia italiana in generale. Uno degli altri aspetti che comporta rilevanti difficoltà nello svolgimento dell’attività delle nostre imprese è quello concernente l’accesso al credito. Difficoltà - spiega il presidente del Collegio - che riguardano sia i possibili acquirenti sia le necessità finanziarie a sostegno degli investimenti delle nostre aziende”.

Il difficile rapporto con il sistema del credito “Oggi, infatti, nonostante la liquidità immessa e raccolta dal sistema, le banche sono diventate indistintamente più selettive nelle politiche d’impiego: a causa dell’elevata incertezza sulle prospettive dell’attività economica; a causa di regolamenti più stringenti e all’aumento di crediti deteriorati (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate). In questo contesto, banche e imprese sono, dunque, chiamate a sforzi notevoli e a volte difficili da sopportare, ma necessari”. “Le banche non devono far mancare il sostegno alle imprese, devono continuare a investire nella formazione del proprio personale per migliorare la capacità di valutare le aziende, senza affidarsi solo a schemi di valutazione standardizzati. Le imprese devono accrescere la propria capacità di autovalutarsi, di pianificare gli investimenti, ma

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soprattutto investire per migliorare la propria relazione con le banche, sforzandosi di rendere il dialogo più trasparente e continuativo. Con gli istituti di credito quindi abbiamo e ricerchiamo il dialogo, sappiamo che le banche sono aziende come le nostre e non enti di beneficenza, ma pretendiamo rispetto. Chiediamo interlocutori attenti e competenti, che ci affianchino anche nel giudizio dei progetti che presentiamo. Abbiamo cercato di dare una risposta alle difficoltà di accesso al credito”. “Infatti con un istituto di credito del territorio, nell’ottica delle azioni volte a supportare le imprese associate, abbiamo previsto un privilegiato canale di finanziamento per i potenziali clienti di imprese associate che avvieranno opere di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente”. Lavori pubblici: sì alla riforma, no all’illegalità In tema di lavori pubblici il nuovo “codice”, recentemente approvato, rappresenta, per il settore, un passo fondamentale per la riforma del sistema degli appalti. Infatti il provvedimento dètta principi volti a promuovere trasparenza, semplificazione e legalità. Tiziano Pavoni ha sottolineato come si tratti di “uno strumento necessario che avrebbe dovuto imprimere una svolta su tali tematiche in un mercato che in questi anni ha manifestato più volte di essere vulnerabile agli assalti di pseudo imprese e centri di affari”. “Nella realtà insieme a norme di sicuro interesse ve ne sono altre che difficilmente reggeranno: si pensi al limite al subappalto che costringe ogni impresa ad esegui-


“CON LA FIRMA DEL PROTOCOLLO DELLA LEGALITÀ È STATO POSTO UN TASSELLO IMPORTANTE CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE”

re dal 70% al 100% del lavoro acquisito. In molti casi tale limite impedirà la reale fattibilità, cioè la realizzazione, dell’opera. Nel caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, il subappaltatore è però ora l’unico responsabile di eventuali inadempienze retributive e contributive nei confronti dei propri dipendenti. Infine la previsione di indicare in sede di gara una terna di subappaltatori è stata imposta solo per i lavori sopra soglia, cioè poco oltre i 5 milioni”. “Grande attenzione è stata posta poi al tema della qualificazione. Bene, dunque, la scelta del Governo di mantenere il regime Soa che a breve verrà profondamente rivisto, rafforzando i controlli sui soggetti certificatori”. “È stata anche modificata la norma che riguarda i criteri di aggiudicazione. Pur rimanendo quale sistema usuale di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti fino al milione di euro, è ora possibile, in alternativa, anche l’affidamento mediante procedura negoziata, cioè con inviti dell’Amministrazione a un gruppo ristretto di imprese, e la possibilità di utilizzare l’esclusione automatica delle offerte anomale al posto del massimo ribasso”. Sul versante delle relazioni industriali il Collegio ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali di categoria, il Comune di Brescia e la Cassa Edile un protocollo d’intesa avente ad oggetto il tema della legalità per il settore”. “Con il protocollo si sono gettate le basi per contrastare efficacemente le forme di illegalità, irregolarità ed elusione, oggi presenti anche nell’edilizia bresciana. Si tratta di fenomeni negativi in

Da sinistra a destra: il presidente Tiziano Pavoni, il v icepresidente nazionale dell’ANCE, Giuliano Campana e il direttore del Collegio, Francesco Zanframundo

parte innescati da fattori quali: crisi economica e del settore edile, stretta del credito, cronica diminuzione degli appalti pubblici e privati ed esasperata produzione legislativa”. “Tutto ciò comporta anche pesantissimi e distorsivi effetti sul mercato, favorendo la concorrenza sleale da parte delle “pseudo imprese” a danno delle imprese che da sempre operano con correttezza. Abbiamo assistito e stiamo assistendo a fenomeni sempre più marcati di detta concorrenza sleale. Tale fenomeno ha comportato pesantissimi effetti; in alcuni casi nostri colleghi sono stati costretti ad abbandonare, a chiudere. Non va poi tralasciato l’aspetto legato agli appalti pubblici. L’acquisizione di commesse da parte di imprese che non rispettano le norme di legge e di contratto, generano la fondata preoccupazione che l’opera possa non essere portata a termine, ovvero non venga correttamente eseguita, ricalcando il noto cliché di opere pubbliche incompiute o da risanare o non iniziate”. “Al prezzo più basso non corrisponde ovviamente la migliore qualità”.

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“Con la sottoscrizione del protocollo si è dato un concreto e forte segnale di contrasto a tali fenomeni, valorizzando altresì le imprese che operano correttamente sul mercato”. L’innovazione riparte dal digitale Sui temi afferenti l’innovazione tecnologica, di particolare rilevanza e di impegno per il Collegio è risultato quello del Bim: ossia del nuovo metodo di organizzazione del processo produttivo mediante la digitalizzazione dei processi di progettazione, esecuzione e controllo delle opere. “Il Bim - ha detto a tal proposito Pavoni - nel settore delle costruzioni rappresenta il perno centrale per l’innovazione digitale. Tale nuova metodologia è sicuramente di primaria importanza per il nostro settore, per donare nuove capacità competitive alle imprese e aprire spiragli di rilancio ad un’economia ormai da troppo tempo in grave difficoltà. Uno strumento che consente a tutti i numerosi operatori che intervengono nel processo produttivo edilizio, di fare riferimento al


“L’INNOVAZIONE COSTITUISCE IL PERNO ATTORNO AL QUALE L’EDILIZIA PUÒ VINCERE LA SCOMMESSA CONTRO LA CRISI”

medesimo modello tridimensionale dell’edificio”. “Ciò permette di ridurre considerevolmente i tempi e i costi di produzione grazie alla diminuzione esponenziale degli errori legati, tradizionalmente, ai molteplici passaggi di informazione tra i vari attori delle diverse fasi realizzative dell’opera. Si profila quindi come un importante soluzione per consentire alle imprese di riposizionarsi competitivamente sul mercato con una concreta possibilità di uscire dalla attuale fase di crisi”. “L’impresa edile ha quindi una grande responsabilità anche come promotrice dell’innovazione del processo produttivo. Innovazione che consentirà il riconoscimento di un valore aggiunto agli interventi realizzati con tali strumenti innovativi, rendendoli rispondenti alle attuali e future richieste del mercato”.

Tiziano Pavoni durante il suo intervento

L’impegno associativo nell’urbanistica

Emilia Ardesi, presidente del Gruppo Giovani

Giampaolo Premoli, presidente dei Revisori dei conti

“In materia urbanistica, l’impegno dell’Associazione si è concentrato sui temi relativi alla legge regionale sul consumo di suolo ed alla variante al Pgt del Comune di Brescia. Due provvedimenti che hanno avuto in comune il principio ispiratore della riduzione delle superfici destinate all’edificazione. Principio questo che come costruttori abbiamo dichiarato di condividere. Ma ciò non significa che non si possa considerare nient’altro all’infuori del consumo di nuovo territorio. Se così fosse, rischieremmo di compromettere il raggiungimento di finalità parimenti fondamentali quali il rilancio dell’attività economica e la crescita dei livelli occupazionali, soprattutto in un momento quale l’attuale di estrema difficoltà. Con

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Il vicepresidente Ernesto Bruni Zani

Il vicepresidente Mario Parolini


LA SFIDA È OTTIMIZZARE IL RIUSO DEGLI SPAZI COSTRUITI FAVORENDO L’AGGIORNAMENTO IN CHIAVE ENRGETICA

questo non intendo disconoscere la giusta finalità dei provvedimenti in parola. Ritengo invece sottolineare che il presupposto necessario a dette finalità non sia il vietare per legge il consumo di suolo, ma il necessario conseguimento di un corretto equilibrio tra le nuove realizzazioni e il riuso dell’edificato”. “Non possiamo dimenticarci che dell’espansione urbana e delle infrastrutture che oggi, passatemi il termine demonizziamo, di queste opere ne abbiamo avuto estremo bisogno per diventare il Paese che oggi siamo. Gli steccati normativi posti con i soli divieti e le campagne contro ogni possibile intervento edile, non sono la migliore soluzione alla tutela del territorio. Tutela che necessita invece di un piano di azione più compiuto. Piano d’azione che deve avere come asse portante la riqualificazione del tessuto urbano esistente ed una attenta e scadenzata, nel tempo, riduzione del consumo di suolo”. “Sul piano della riqualificazione, anche alla luce della nuova domanda urbana, è indubbio che l’espansione territoriale che ha caratterizzato il passato vada ripensata orientandosi sul riuso del suolo”. “In tale contesto abbiamo apprezzato la politica incentivante per sostenere la rigenerazione dell’esistente e nel contempo per cercare di sostenere il nostro comparto da parte del Comune di Brescia. Si tratta di una riduzione del contributo di costruzione dovuto per i lavori di ristrutturazione degli immobili siti nel Comune di Brescia con la previsione di riduzioni ad hoc per le aree degradate. In merito alla seconda considerazione, ossia la graduale riduzione di consumo di suolo, rilevo come la legge regionale preveda

un arco temporale entro il quale i vari Piani di Governo del territorio devono attuare detta riduzione. I tempi adottati, anche se ristretti, mi sembrano in linea con le aspettative di noi costruttori. Così, invece, non è stato con le previsioni dettate dalla variante al PGT del Comune di Brescia. L’Amministrazione cittadina ha infatti dettato una disciplina che stabilisce tempi più stringenti rispetto a quella regionale, azzerando un considerevole numero di possibilità edificatorie, già in essere, sin dalla data di adozione del provvedimento. Nonostante i nostri ripetuti interventi volti a modificare la disposizione, il Comune ha ribadito la coerenza delle decisioni assunte senza modificarle”. Il grande male? È la burocrazia “Sul tema della burocrazia sottolineo come, per lo sviluppo, bisogna costruire un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita delle imprese, gli unici soggetti in grado di creare ricchezza e lavoro. Nessuno pensa, naturalmente, a un’impresa che sia sottratta alla legge, protagonista anarchica ed egoista delle meccaniche sociali. Tutt’altro: la buona cultura d’impresa conosce bene valori e logiche dei mercati che hanno bisogno d’essere ben regolati, trasparenti, efficienti”. “Si richiede invece che non ci siano ostacoli tali da bloccare le dinamiche essenziali dell’impresa stessa. Vincoli da eccesso di burocrazia, che deve essere snellita e rispondente agli odierni tempi del mercato e del lavoro. Spesso a maggior burocrazia corrisponde maggiore corruzione. In un contesto di semplicità, è più facile anche il

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controllo”. “Snellimento e semplificazione non sono solo problemi legati alla produzione normativa, sulla quale molto ci sarebbe da dire anche solo contando i decreti attuativi che ogni legge si trascina. Sono problemi che non finiscono con la pubblicazione in Gazzetta delle leggi, magari anche ben scritte e comprensibili, ma che richiedono un presidio a cascata e la volontà dei successivi livelli di governo della cosa pubblica di attuare le norme di semplificazione, non come solo un atto formale di adempimento, ma come atto sostanziale di rinnovamento. Molti problemi nascono anche dalla difficoltà di capire e interagire correttamente con un apparato burocratico così complesso da non sapere, esso stesso, come muoversi. Una giungla che, alla fine, soffoca tutti quelli che cercano di percorrere le strade maestre e facilita chi le aggira”. “Ho tratteggiato i più importanti ambiti - ha concluso Pavoni - che hanno interessato l’azione del nostro Collegio. Ma il nostro impegno non si è esaurito su quanto esposto. Abbiamo avviato azioni destinate a rafforzare l’attività dell’Associazione. Abbiamo infatti avviato una riorganizzazione degli uffici al fine di rendere sempre più rispondenti alle necessità degli associati i servizi offerti dal Collegio. Siamo infatti convinti che si possa raggiungere una sempre più puntuale risposta alle esigenze delle imprese, ottimizzando il patrimonio di conoscenze di cui dispone il Collegio. Individuando anche canali di comunicazione più veloci ed immediati per fornire più rapidamente le notizie di diretto interesse per il nostro settore”. “Abbiamo anche conseguito,


“MOLTI PROBLEMI NASCONO DALLA DIFFICOLTÀ DI INTERAGIRE CON UN APPARATO BUROCRATICO TROPPO COMPLESSO”

in tale opera, risparmi di spesa, ed il nostro bilancio prevede per l’anno in corso un sostanziale pareggio. Stiamo altresì promuovendo un maggior coinvolgimento dei soci, di voi cari amici, nella vita associativa. Siamo infatti convinti che per meglio rappresentare le nostre istanze, per aver un più compiuto quadro delle necessità del nostro comparto, sia necessario il contributo di tutti noi. Solamente grazie a quanti avanzano critiche costruttive, suggerimenti, condivise valutazioni e soprattutto grazie a quanti partecipano attivamente e direttamente alla vita del Collegio sarà possibile conseguire importanti risultati per il nostro settore”. “Stiamo perseguendo, per tali fini, una sistematica attività di lobby sia a livello nazionale che in ambito regionale e provinciale. Gli aspetti legati a detta azione hanno toccato le aree relative all’innovazione tecnologica, all’urbanistica, alle relazioni industriali, alla fiscalità immobiliare ed ai lavori pubblici. Attività che abbiamo esplicato non solo nelle varie sedi Istituzionali, ma anche presso Associazioni e Ordini professionali sia della nostra Provincia, della nostra Regione e sul territorio nazionale”. “Infine, un ringraziamento del Presidente va ai dipendenti del Collegio, ai nostri più stretti collaboratori, per l’impegno e la professionalità che hanno dimostrato nello svolgimento dei numerosi e specifici compiti a loro affidati. Al direttore, al vicedirettore e a tutti i funzionari ed impiegati va il nostro sentito ringraziamento per l’attività prestata”. Un particolare ringraziamento è stato offerto da Pavoni all’amico Giuseppe Anguissola. “Caro Beppe, alla fine dello scorso anno hai concluso, conseguendo il meritato

pensionamento, il Tuo rapporto di collaborazione con il Collegio. Hai iniziato a prestare la Tua attività a favore dell’Associazione sin dal marzo dell’anno 1974 ed hai quindi vissuto quasi ben 42 anni di lavoro con noi. Un significativo traguardo. Sono stati anni nel corso dei quali hai dimostrato la Tua indiscussa professionalità ed un senso del dovere e di appartenenza nei confronti della nostra Associazione, non comuni. “Molteplici sono state le occasioni nel corso delle quali abbiamo potuto contare sul Tuo prezioso apporto, ne cito alcune le più significative: i confronti con l’Amministrazione cittadina in occasione dei PRG e dei PGT, l’impegno nella Commissione edilizia del Comune di Brescia, la gestione delle controversie tra le nostre imprese e i committenti privati e pubblici, l’elaborazione del Prezziario e la continua e costante opera consulenziale alle nostre imprese sui temi dell’urbanistica e dei lavori pubblici”. “Caro Beppe, Ti voglio esprimere la gratitudine mia personale, dei consiglieri e delle nostre imprese per l’attività professionale da Te svolta”. “Grazie ancora e con l’augurio più sincero per un tuo e dei tuoi familiari sereno futuro, ti stringo in un sentito e caloroso abbraccio”.

IL NUOVO CONSIGLIO DEL COLLEGIO Al termine degli interventi del presidente Tiziano Pavoni e dei presidenti dei Giovani e degli organi paritetici, si sono svolte le operazioni di voto e di scrutinio che hanno portato all’elezione dei consiglieri che, a loro volta, nomineranno il presidente, i vice e i presidenti degli enti paritetici. Ecco i nominativi:

Giorgio Archetti Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giuliano Campana Raffaele Collicelli Angelo Deldossi Fausto Gasparini Corrado Gatti Primo Ider Mario Parolini Tiziano Pavoni Giampaolo Premoli Fabio Rizzinelli Alberto Silvioli Stefano Vezzola

Giuseppe Anguissola

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IL SALUTO ALL’ASSEMBLEA DELLA PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI EMILIA ARDESI

ASSEMBLEA ELETTIVA 2016 CREDERE NEL LAVORO OGGI PER AFFRONTARE IL DOMANI Credere nel lavoro per essere capaci di affrontare il domani a testa alta e con prospettive migliori. Questo il piglio con il quale Emilia Ardesi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, ha parlato all’assemblea annuale dell’Ance, dimostrando come ci sia - da parte del gruppo - la voglia di esser protagonisti, oggi e nel futuro, delle scelte e della crescita del Collegio Costruttori. Dopo aver “ringraziato il ditrettivo del Gruppo Giovani per il supporto e la fiducia accordatami per proseguire insieme nel nostro cammino”, Emilia Ardesi ha ricordato come i giovani imprenditori “svolgano con passione il proprio lavoro nel campo dell’edilizia”. Un grazie sentito è andato anche al Consiglio direttivo dell’Ance, in particolare al presidente Tiziano Pavoni, prologo per una richiesta ben precisa: “Mai come in questi anni abbiamo la necessità e il dovere di unirci e di condivi-

Emilia Ardesi durante la relazione all’Assemblea

dere le esperienza per affrontare insieme le difficoltà del settore”. Il presidente del Gruppo Giovani ha poi concentrato la propria attenzione sul concetto di “partecipazione”, facendo notare come, “pur sapendo che il tempo e le energie che mettiamo nelle nostre aziende ci lasci poco tempo da dedicare all’Associazione, è comunque fondamentale trovare il modo di mantenere vivi il confronto e la comunione tra gli associati, perché è l’unico modo che ci consentirà di crescere”. “Frequentare il Collegio, infatti, significa dare continuità alle tradizioni, rafforzare la categoria e mostrare quanto sia un onore essere costruttori”. Da qui, l’esor-

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tazione di Emilia Ardesi a “tenere duro. Dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro perché gli ostacoli che stiamo superando ci renderanno più forti e capaci rispetto al futuro che ci attende”. “Le difficoltà ci permetteranno di imparare a procedere nella giusta direzione, accumulando quelle esperienze che ci consentiranno di riconoscere le opportunità che ci si paleseranno davanti. Perché se è vero - ha concluso Emilia Ardesi - che le formiche, se si mettono d’accordo, possono spostare un elefante, io con voi mi sento in grado proprio di spostare gli elefanti”.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IL PRESIDENTE MASSIMO DELDOSSI PONE COME OBIETTIVO LA PREPARAZIONE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

ASSEMBLEA ELETTIVA 2016 OBIETTIVO ESEB: PREPARARE IL COMPARTO ALL’INNOVAZIONE Una realtà che, a poco più di un anno dalla nascita, è in buona salute e si prepara ad affrontare nuove e complesse sfide per il settore. È questo, in estrema sintesi, il senso del discorso tenuto da Massimo Deldossi, presidente dell’Ente Sistema Edilizia Brescia, all’Assemblea annuale del Collegio Costruttori. Un intervento che si è concentrato sull’attività formativa che Eseb prosegue pensando al futuro. Massimo Deldossi ha per prima cosa ricordato come il passaggio più urgente cui Eseb dovrà rapportarsi è l’arrivo del nuovo codice degli appalti, appalti per i quali entrerà in gioco il Bim (Buildig Information Modeling), procedura che diventerà obbligatoria anche in Italia. “Il significato di tutto questo è semplice - ha sottolineato -: viene chiesto al settore edilizio un profondo cambiamento a livello di organizzazione delle aziende, iniziando a percorrere con

Il presidente dell’ESEB, Massimo Deldossi

maggiore convinzione i sentieri dell’innovazione”. Ma le novità normative non sono finite. “Se a ottobre 2015 è entrata in vigore la nuova legge energetica nazionale - ha ricordato Deldossi -, a gennaio di quest’anno la Regione Lombardia ha disposto l’obbligo della costruzione di edifici “Near Zero Energy Building”, elevando così le prestazioni energetiche degli stabili, introducendo così la norma del bilancio energetico che deve coprire il 50% del totale del fabbisogno da energie rinnovabili. Senza poi dimenticare la norma, sempre regionale, del consumo zero di suolo, che stabilisce che non sarà possibile nei nuovi piani

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regolatori inserire territorio da urbanizzare, ma si dovrà provvedere a riutilizzare le costruzioni esistenti e le aree già urbanizzate”. Tutte queste novità, secondo il presidente di Eseb, costituiscono “un cambiamento epocale per il settore delle costruzioni, che sta cambiando pelle. Partendo dal concetto di “ambiente costruito”, che vede l’edilizia invogliata a inglobare anche altri settori”. Il termine chiave, in questo senso, è “sostenibilità”: ovvero, quello edile deve diventare un settore ad alto risparmio energetico (obbiettivo da perseguire attraverso le nuove tecnologie), non solo per la certificazione di quanto verrà costruito, ma anche a livello


VIENE CHIESTO AL SETTORE EDILIZIO UN PROFONDO CAMBIAMENTO A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

di energia spesa per realizzare i materiali da costruzione, i quali dovranno poi essere il più possibile riciclabili o degradabili. “A livello operativo - Deldossi è stato chiaro - ci si dovrà orientare verso le ristrutturazioni, sia a livello di riqualificazione del territorio sia di edifici, arrivando, laddove necessario, alla sostituzione edilizia. Non va dimenticato poi che, se è vero che i dati parlano di calo drammatico degli appalti pubblici e dei grandi enti appaltatori, sono in crescita gli appalti aggiudicati attraverso il project financing”. All’interno di un mercato in evoluzione, il project financing “sta erodendo gli importi dedicati alle gare di lavori. Inoltre, sempre più spesso, i lavori edili vengono mescolati con i servizi, con gare che contemplano entrambi gli ambiti e alle quali le nostre imprese non sono abituate a partecipare”. Sul fronte della crisi del credito, secondo Deldossi, “le banche hanno preconcetti o mancano di capacità di valutazione quando definiscono non finanziabili certe opere. Semmai sono molto più aperti i fondi di investimento, con la possibilità che una fascia alta di finanziatori e acquirenti si affaccino sul panorama italiano”. Ma tutto questo come si incrocia con il lavoro di Eseb? La risposta è facile: per stare al passo con un mondo che cambia vorticosamente bisogna innovare, e per fare questo la fase dell’apprendimento è essenziale. “Per questo - ha detto Deldossi - esorto chi ha necessità formative a rivolgersi a Eseb, che metterà a disposizione la propria competenza”. Ma la relazione del presiden-

Deldossi si è soffermato sulla necessità di aggiornamento e innovazione per le imprese

te ha anche dato conto di questo 14.297, possiamo con orgoglio afprimo anno di vita dell’Ente Siste- fermare che il nostro ente ha dato ma Edilizia Brescia: “La fusione formazione al 27% degli addetti dei due enti (Comitato paritetico iscritti in cassa edile”. e Scuola edile, ndr) - ha evidenDeldossi ha poi focalizzato ziato Deldossi - ci ha permesso di la propria attenzione su alcuni ottenere significative riduzioni dei specifici settori formativi: la forcosti, con addirittura aumenti di mazione di primo ingresso è pasattività di formazione che di con- sata dalle 954 presenze del 2014 sulenza tecnica per la sicurezza”. a 684, con 318 veri primi ingressi “A questo proposito, a livel- in questa annualità. Anche il setlo di formazione, il tore DDIF denuncia totale delle presenze gravi difficoltà, con in questa annualità è Per stare al passo la contrazione delle con un mondo stato di 5.633 persoiscrizioni e classi di che cambia ne, mentre nell’anno pochi alunni, problevorticosamente precedente erano state mi che affliggono in 3.877. Questo risul- bisogna innovare, particolare la sede di tato equivale ad aver Breno”. e per questo la mantenuto per tutti gli Soddisfano, informazione è iscritti in cassa edile vece, “i numeri del indispensabile i livelli di gratuità settore macchine e e avere decisamente attrezzature, che in aumentato i livelli di formazione questa annualità ha formato 779 erogata, consolidando nel contem- operatori contro i 606 di quella po le nostre attività”. passata. Stabile, invece, la forma“Se poi - ha aggiunto - con- zione continua per la sicurezza. sideriamo il numero degli operai Rispetto a quest’ultimo aspetto, occupati iscritti in cassa edile in questi 9 mesi sono state efdell’esercizio 2014-2015, ovvero fettuate 1.620 visite in cantiere

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QUEST’ANNO LA REGIONE HA DISPOSTO L’OBBLIGO DELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI NEAR ZERO ENERGY

per un totale di 1.427 cantieri monitorati. Di queste 1.620 visite, 1.018 hanno riguardato cantieri di manutenzione dell’esistente, 602 sono state svolte in cantieri di nuova costruzione. Non è tutto: le “prime visite” sono state 1.337, i cantieri visitati una seconda volta perché non ritenuti “sufficienti” per la gestione della sicurezza sono stati 144, e solo 22 quelli considerati meritevoli di una terza visita. Dati in calo che dimostrano come le aziende approfittino delle informazioni portate loro dal tecnico e riportate nella “nota

tecnica” loro inviata direttamente per e-mail”. Ancora numeri, poi, nella relazione di Deldossi, dati come quello delle 117 consulenze fornite a seguito di esplicite richieste di intervento avanzate direttamente dalle aziende. Dei cantieri visitati 1.455 risultano di committenza privata, 165 di committenza pubblica”. A livello economico, per i corsi 2015 sono stati spesi 2.066.969 euro, che arrivano a 2.259.086 se si considerano gli ammortamenti. Questo esborso ha generato 13.369 ore di formazione, con

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un costo orario pari a 154,60 o 168,98 ora/formazione, dato al di sotto dei parametri previsti contrattualmente. “Infine - ha riportato Massimo Deldossi - va sottolineato come anche il reparto sicurezza sia ben al di sotto dei parametri fissati dal contratto, ovvero 100 visite ogni 50.000 euro di contributo contrattuale, avendo avuto un contributo di 278.442 ed avendo realizzato 1.620 visite”.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRIMO IDER TRACCIA IL BILANCIO DELL’ATTIVITÀ VOLTA A PREVENIRE GLI INFORTUNI IN CANTIERE

ASSEMBLEA ELETTIVA 2016 GESTIONE DELLA SICUREZZA, UN SUPPORTO AL COMPARTO Eseb vuol dire formazione, ma anche attività di prevenzione e consulenza. Ed è su questi due punti che si è focalizzata la relazione all’Assemblea annuale del Collegio Costruttori di Primo Ider, vice presidente dell’Ente Sistema Edilizia Brescia. Ider ha puntato molto sul ruolo di supporto che l’attività antinfortunistica svolge a favore dell’intero comparto edile bresciano.

L’intervento di Ider ha preso il via dall’attestazione di come, anche nel 2015, il settore edilizio bresciano abbia potuto contare “sul supporto puntuale e competente dei tecnici di Eseb per la gestione della sicurezza aziendale. Un aspetto tutt’altro che secondario, oggi più che mai, dal momento che la sicurezza nei cantieri è il frutto di un processo che coinvolge tutte le figure di impresa ed ogni fase di organizzazione di lavoro. Per questo noi proponiamo servizi innovativi, in grado

Il vicepresidente dell’ESEB, Primo Ider: la sicurezza contempla un sistema gestionale moderno per le imprese

di stare al passo con la frenesia e la mutevolezza delle esigenze di mercato”. Ma come cambia, alla luce delle esigenze attuali, il ruolo di Eseb? Primo Ider non ha dubbi: “Pur non perdendo di vista la tutela e la salvaguardia delle maestranze dei cantieri, la nostra attività di consulenza si sta sempre più trasformando in un supporto di sistema. In buona sostanza, le imprese in Eseb non solo trovano un valido aiuto per valutare i cantieri, ma anche per gestire la documentazione resa necessaria dalla normativa per partecipare a bandi e gare di appalto. Questi ultimi, in particolare, rappresentano un punto essenziale della nostra

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attività. Se infatti è vero che, sempre più spesso, nei bandi di gara sono inserite voci che riguardano i sistemi di gestione della sicurezza, Eseb si è attrezzata per offrire un’assistenza completa, con l’obiettivo di migliorare i modelli di organizzazione e gestione, i cosiddetti Mog”. Ider è poi entrato più nello specifico, ricordando come “grazie all’Ente, le imprese che attiveranno il servizio potranno contare su un tecnico che si interfaccerà con l’azienda, per accompagnarla fino all’ottenimento della certificazione necessaria, semplificando la comprensione di concetti come sistema di gestione e proceduralizzazione. In questo modo - ha ag-


L’OBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI MIGLIORARE I MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DELLE IMPRESE

giunto Ider - si realizzerà un sistema di gestione plasmato secondo i dettami del Mog, conforme quindi ai requisiti previsti dal manuale Uni-Inail. L’azienda, quindi, potrà far certificare il sistema di gestione dagli enti accreditati ed, eventualmente, asseverarlo, ovvero ottenere l’attestazione rilasciata dagli organismi paritetici che comprova l’adozione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza”. Il vice presidente di Eseb ha poi ricordato i molteplici vantaggi dell’asseverazione (dal “miglioramento della gestione dei rischi relativi a salute e sicurezza” alla “garanzia di avere il punteggio necessario per ottenere gli sconti previsti dall’Inail nel modello OT 24 per la riduzione del premio assicurativo”), invitando “le aziende interessate, specie quelle già dotate di un Sgsl 18001, a contattare i nostri uffici per ottenere le informazioni finalizzate all’avvio della procedura”. Altro capitolo essenziale è quello dei finanziamenti a disposizione degli enti pubblici (Inail in primis) per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. “Recentemente - ha ricordato Ider - si sono chiusi i termini del bando Isi dell’Inail grazie al quale l’ente assicurativo ha messo a disposizione risorse a fondo perduto per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, l’implementazione di sistemi di gestione o la rimozione di materiali contenenti amianto. Eseb, anche nel 2015, ha condiviso diversi progetti presentati dalle imprese edili bresciane, garantendo un supporto nella compilazione dei moduli necessari alla presentazione delle domande, ma anche un

La sala di via Ugo Foscolo, durante i lavori

bonus aggiuntivo, fondamentale per poter proseguire nel bando”. Sempre parlando di Inail, Ider ha illustrato “il progetto, in corso di realizzazione e patrocinato proprio da Inail, riguardante la proposta formativa per il 2016, che Eseb presenterà a breve. Dopo “Formato & Scontato”, che l’anno scorso ha coinvolto 107 imprese (per la precisione 457 partecipanti,di cui 107 datori di lavoro, 129 preposti di cantiere e 221 lavoratori, per un totale di 3656 ore di formazione), in questo 2016 vogliamo avvicinare ancor di più le aziende ai Sistemi di Gestione. Di certo gli incontri di formazione si svolgeranno sempre più nei nostri cantieri, ove si avverte la necessità di un sistema che faciliti la gestione delle attività”. Su “Formato & Scontato”, progetto conclusosi nel 2015 dopo sei edizioni, Ider si è concesso una brevissima chiosa, evidenziando come si sia distinto “a livello lombardo con 678 imprese coinvolte, 3105 soggetti partecipanti e quasi 38.000 ore di formazione finanziata”. In conclusione, qualche dato

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per “certificare” il lavoro di Eseb: nel 2015 sono state effettuate 1964 visite di consulenza, per 1736 cantieri coinvolti nell’attività di prevenzione. Nel periodo in questione, 177 visite sono state effettuate a seguito a richieste di intervento avanzate dalle aziende. Nella “convinzione che si essenziale diffondere una cultura della sicurezza, anche nel 2015 Eseb ha collaborato con gli ordini professionali di categoria. Ne è esempio significativo il duplice convegno tenuto dalla Consulta Regionale dei Geometri Lombardi che ha coinvolto Eseb sul tema “La documentazione di cantiere”, e che ha visto la partecipazione di più di 500 professionisti”. Ma non è tutto: l’Ente Sistema Edilizia Brescia ha erogato, su richiesta del Collegio Geometri, 15 ore di lezione a 75 futuri C.S.E, svolgendo poi corsi specifici in collaborazione con gli istituti tecnici per Geometri della Provincia di Brescia, ospitando nella sede di Eseb i ragazzi,al fine di sensibilizzarli sull’importanza di progettare la sicurezza nei cantieri.


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IL PRESIDENTE RIZZINELLI DELINEA UN QUADRO COMPLICATO MA FINALMENTE UN SEGNALE POSITIVO ORA C’È

ASSEMBLEA ELETTIVA 2016 LA CRISI PESA SULLA CAPE, MA LA CADUTA È IN FRENATA Andare avanti senza farsi abbattere da dati negativi, risultato di una congiuntura che vede per l’ennesimo anno - un settore in sofferenza. Non è stato un compito facile quello assolto da Fabio Rizzinelli, presidente della Cassa Assistenziale Paritetica Edile, durante l’assemblea annuale del Collegio, cui ha relazionato lo stato dell’arte per quello che riguarda la Cape.

Fabio Rizzinelli ha iniziato dall’illustrazione dei dati che rivelano “per il settimo anno consecutivo, una flessione dell’imponibile denunciato, che nel 2015 si è attestato a poco più di 140 milioni di euro, con un calo del 5,39% rispetto al 2014. Ma se consideriamo che, nel 2008 il monte salariale ammontava a più di 277 milioni, il calo negli ultimi sette anni è di quasi il 40%”. In diminuzione anche la presenza di imprese e operai: nel

Il presidente della CAPE, Fabio Rizzinelli: nonostante la crisi i conti della Cassa sono sostanzialmente in equilibrio

2008 erano iscritte 4.997 imprese a fronte delle 2.715 attuali, con un -45,67% circa; quanto agli operai attivi, erano 28.804 nel 2008 mentre nel 2015 sono 14.297: qui il calo è quindi di oltre il 50,36%. Ma c’è spazio anche per un moderato ottimismo: “Negli ultimi mesi dell’esercizio - ha sottolineato Rizzinelli - la contrazione sembra essersi arrestata: dallo scorso giugno i dati, seppur lievemente, sono in miglioramento. Se poi consideriamo i primi mesi del 2016, abbiamo un incremento medio superiore al 10%”. Partendo poi dall’ultimo bilancio della Cape, chiusosi con una perdita di 700mila euro, Rizzinelli ha ritenuto fondamentale riflettere

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“sia sulle cause sia sulla solidità dell’Ente. Solidità rispetto alla quale possiamo stare tranquilli. La capacità finanziaria e patrimoniale della Cape permette di assorbire senza patemi questa perdita e di affrontare serenamente gli scenari futuri. Ma, nonostante questo, capire le cause di questa situazione diventa essenziale”. “A mio parere - ha evidenziato il presidente della Cassa Assistenziale - la ragione principale di questo passivo sta nella scelta, del tutto condivisibile, contenuta nel contratto collettivo nazionale, con l’Ance che ha ottenuto che fosse fissato un tetto alla contribuzione dovuta dalle imprese alla Cassa Edile, imponendo all’Ente di ricer-


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L’IMPONIBILE NEL 2015 SI È ATTESTATO A POCO PIÙ DI 140 MILIONI A FRONTE DEI 277 MILIONI DI 7 ANNI FA

care le soluzioni per conseguire un pareggio di bilancio. Questa è stata la strada scelta dalla Cape: riduzione dei costi a carico delle imprese e avvio di una revisione, anche profonda, delle voci di spesa”. Ovviamente, Rizzinelli lo ha ammesso, non è stato un cammino facile, anche e soprattutto sul fronte della condivisione con i sindacati: è per questo che è stato ritenuto più opportuno “far assorbire il deficit dello scorso anno alla Cape, e non alle imprese, sotto forma di maggiori oneri. Semmai non possiamo non evidenziare come i ritardi del sistema nazionale, nel

far diventare operativi alcuni elementi fondamentali del contratto nazionale abbiano inciso sulle perdite della Cape per ben il 50%”. Dopo questo inquadramento generale, Rizzinelli ha focalizzato la propria attenzione sulle varie voci che riportano i risultati dell’attività della Cape. Iniziando dalle prestazioni assistenziali, “costate” nel 2015 2,960 milioni, con la percentuale delle spese per assistenza rispetto al monte salari passata dal 2,14% del 2014 al 2,11%. I capitoli di spesa più rilevanti sono stati: rimborso per protesi odontoiatriche, ortofoniche

e ortopediche, cha ha inciso per 596.070,43 euro con 862 interventi; gli assegni studio, pari a 882 per circa 340mila euro; i soggiorni estivi dei figli degli iscritti, con una spesa di euro 52.312,00 per 66 ragazzi; il sussidio visite oculistiche e acquisto occhiali con 140mila euro per 881 prestazioni; il rimborso spese didattiche per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, con 55mila per 440 studenti; il contributo sugli interessi del mutuo prima casa, 44.320,00 euro per 88 erogazioni. Rizzinelli non ha potuto non notare come “la mancata attivazione del

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LA CASSA HA IL BILANCIO IN ORDINE, SEGNO DI UNA SOLIDITÀ MATURATA GRAZIE ALLA BUONA GESTIONE

fondo sanitario nazionale abbia comportato una maggior spesa di 361.307,48 euro”. Sempre a livello di spese, quelle assistenziali (436 gli impiegati iscritti alle gestione) si sono attestate su circa 130mila euro per 193 beneficiari. Per quello che concerne la fornitura di vestiario da lavoro e calzature antinfortunistiche, sono stati spesi oltre 230mila euro a beneficio di 6.608 lavoratori. Parlando poi dell’Anzianità professionale edile ordinaria, il totale erogato è stato di 6.908.981,11 euro per 8.517 iscritti. “Si è trattato - ha sottolineato Rizzinelli - dell’ultima erogazione Ape effettuata con le nostre risorse: dall’esercizio 2015 è infatti divenuto attivo il Fnape nazionale che provvederà direttamente a questa prestazione”. Capitolo Prevedi: gli aderenti volontari sono 910, contro i 985 del 2014, i 991 del 2013 e i 1.055 del 2012. Gestione in negativo invece per il Fondo mutualizzazione Prevedi, visto che il contributo incassato non è stato sufficiente a coprire i rimborsi alle imprese. Parlando del “Fondo per il diritto allo studio”, questo ha comportato una spesa di 1.408,06 euro a carico della Cassa Edile. Ma non di soli numeri ha parlato Rizzinelli, che ha infatti ricordato “l’attività di emissione del Durc. Da luglio 2015 è entrato in funzione il nuovo sistema online che ha snellito notevolmente le attività del nostro Ente legate a questo esercizio. Gli uffici della Cape si sono quindi concentrati in modo più efficiente sulla verifica della regolarità dei cantieri”. A livello di Sistema qualità, “nel

L’Assemblea 2016 è stata riservata ai soli imprenditori iscritti poiché si è trattato di un appuntamento elettivo

2015 è stata rinnovata la certificazione ISO 9001:2008, aspetto che consente alla Cape di monitorare in modo più preciso la propria attività, ottenendo benefici sia a livello di riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni alle imprese e lavoratori sia di maggior controllo delle uscite”. Rispetto al percorso di adeguamento al Decreto Legislativo 231, Rizzinelli ha enfatizzato “l’adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, passaggi abbinati alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, il tutto nell’ottica di cercare di migliorare le procedure di gestione della Cassa a vantaggio anche delle imprese. Imprese rispetto alle quali la Cassa Edile continua a mostrare grandi disponibilità quando si tratta di aiutare quelle che si trovano in reale difficoltà”. “Va infatti detto che la percentuale di insolvenza (parliamo di crediti verso le imprese, ndr) si è ridotta dal 4,5% al 3% del totale

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dovuto nell’esercizio 2015”. L’ultima sottolineatura ha riguardato il tema della legalità nel campo dell’edilizia: “Il nostro intento - ha concluso il presidente della Cape - è quello di fare in modo che tutti operino nel rispetto delle regole, a garanzia di una leale concorrenza tra le imprese, obiettivo perseguito anche grazie ad un accordo siglato con il Comune di Brescia nel mese di marzo. Se devo ipotizzare un compito strategico per la Cape negli anni a venire, penso sarà quello di attivarsi come uno strumento di regolazione del mercato. La Cape non sarà quindi più solo un ente erogatore di prestazioni, ma anche e soprattutto uno strumento a servizio delle imprese. E le aziende serie cosa chiedono per prima cosa? Di poter competere ad armi pari, e questo può avvenire solo se tutti rispettano le regole”.


IL GRUPPO RAPPRESENTA UN PUNTO DI INCONTRO E CONFRONTO STRATEGICO PER IL FUTURO DEL COLLEGIO

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RINNOVO CARICHE SOCIALI CONFERMA PER EMILIA ARDESI ALLA GUIDA DEI GIOVANI Durante l’Assemblea dei Giovani Costruttori Edili del 22 aprile scorso Emilia Ardesi è stata riconfermata alla carica di presidente dei Giovani di Ance - Collegio dei Costruttori Edili di Brescia. Impegnata nel ruolo di presidente dell’impresa di famiglia, la Ardesi Enrico s.p.a., Emilia Ardesi guiderà anche, nel prossimo triennio, il Gruppo. Alla vicepresidenza sono stati chiamati Alberto Di Lernia (impresa Ibiesse s.r.l.) e Santo Prandelli (impresa Prandelli Santo s.r.l.). Susanna Bulferetti e Francesca Scolari fanno parte per la prima volta del Consiglio e confermano la significativa presenza femminile nel Gruppo Giovani. Completano il Direttivo Severino Arici, Alberto Bergomi, Luca Pavoni e Nicola Zogno.

Emilia Ardesi

La presidente Emilia Ardesi, che ha sempre creduto nell’importanza del coinvolgimento dei giovani alla vita associativa, ritiene che la presenza di nuovi membri all’interno del Consiglio Direttivo possa favorire il coinvolgimento di nuovi giovani i quali troveranno un valido supporto da parte dei membri che già fanno parte del collegio. “Mai come in questi anni abbiamo la necessità ed il dovere di unirci e di condividere le esperienze per poter affrontare insieme il futuro. Non metto in dubbio che il tempo e le energie che mettiamo nella nostra azienda ci lascino poco spazio da dedicare all’Associazione, auspico però che si trovi il tempo perché solo con il confronto e la comunione vi è l’opportunità di crescere insieme. Quello che ora si deve sottolineare con forza è la necessità di

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non incorrere in un grave errore: i problemi quotidiani delle imprese non devono rappresentare motivo di disimpegno associativo ma anzi è proprio nell’associazione che si possono trovare le ragioni e le risposte per affrontare le sfide del momento.” L’impegno chiesto al nuovo Consiglio Direttivo è quindi quello di fare gruppo e di unire competenze e peculiari professionalità per elevare tutti in modo da poter affrontare, insieme, i problemi, le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno durante questo mandato. Così Emilia Ardesi intende il ruolo del Gruppo Giovani: “Frequentare l’Associazione significa dare continuità alle tradizioni, dare forza e voce alla nostra categoria, avere l’onore di essere dei costruttori”. Credere nel proprio lavoro e “innamorarsi” dell’Associazione, sono gli elementi che la presidente ritiene fondamentali per superare le prove che gli imprenditori, giovani e senior, hanno affrontato in questi anni e che rendono capaci di saper gestire un futuro caratterizzato dall’incertezza. “Cerchiamo, insieme, di trovare nelle difficoltà gli insegnamenti petr continuare ad accumulare esperienze utili per riconoscere le opportunità che il futuro ci riserverà”.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LAVORO - Durc - Ministero del lavoro - dichiarazione per benefici contributivi - nuovo modello nota n. 5081/2016

- Inail - D.lgs. n. 151/2015- semplificazione su infortuni e malattie professionali circolare n. 10/2016

pag. 280

pag. 276 - Inps - garanzia giovani - bonus occupazionale circolare n. 59/2016 pag. 281

- Fondo anzianità professionale edile - fnape accordi delle parti sociali - contributo minimo mensile - comunicazione cnce n. 592/2016

pag. 276

- Ministero del lavoro - D.lgs. n. 23/2015 contratto di lavoro a tutele crescenti offerta di conciliazione - guida Unilav-conciliazione

pag. 277

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - D. lgs. 81/08 formazione specifica sulla sicurezza in modalità e-learning - interpello n. 4/2016 pag. 281

- Ministero del lavoro - nuova modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro d.lgs. n. 151/2015 - ruolo delle direzioni territoriali del lavoro - nota n. 52/2016 pag. 277 - Ministero del lavoro - disoccupazione speciale edile ex art. 11 legge n. 223/91 - abrogazione del trattamento dal 1° gennaio 2017 circolare n. 16/2016 pag. 278

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - D. lgs. 81/08 art. 90, commi 9 e 10 - Ministero del lavoro sospensione del titolo abilitativo in mancanza di Durc - interpello n. 1/2016

pag. 281

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - D. lgs. 81/08 redazione del Pos per imprese di nuova costituzione - interpello n. 3/2016

pag. 281

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di marzo 2016

pag. 282

TRIBUTI

- Ministero del lavoro - contratto di solidarietà difensivo - trasformazione del rapporto di lavoro part-time in full time e viceversa - interpello n. 14/2016 pag. 278

- Agevolazioni fiscali per il leasing abitativo nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

pag. 294

- Agevolazioni fiscali per l’acquisto di abitazioni in leasing - verifica dei requisiti in capo all’acquirente - chiarimenti pag. 295

- Inps - cassa integrazione salariale ordinaria procedura di invio - nuovo sistema con generazione ticket collegato alla domanda messaggio n. 1759/2016 pag. 279

- Incentivi all’acquisto di case da locare nuove indicazioni delle entrate

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pag. 295


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- Registrazione dei contratti di locazione solidarietà tra locatore e conduttore

URBANISTICA

pag. 296

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 298

- Tfr - Legge 297/82

pag. 298

- Indice Istat del costo della vita

pag. 298

- Pubblicato il nuovo codice degli appalti pubblicidecreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 pag. 299 - Chiariti dall’Anac i confini di applicazione delle vecchie e delle nuove norme del codice appalti pag. 301 pag. 301

- Il parere della Corte europea sui ricorsi contro le aggiudicazioni di lavori pubblici

pag. 305

pag. 310

- Illegittime le modifiche unilaterali del Comune alle convenzioni urbanistiche

pag. 310

- L’autorizzazione paesaggistica: termini, proroghe, sanatoria e titoli abilitativi

pag. 311

VARIE

LAVORI PUBBLICI

- L’Anac rivede nel manuale Soa alcuni aspetti sulla qualificazione

- Dia/Scia: quando l’Amministrazione può intervenire su segnalazione del terzo

TECNICA EDILIZIA

- Dal 10 aprile 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni in materia sismica - pubblicate sul Burl le linee guida pag. 306

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- Rifiuti - modello unico di dichiarazione ambientale (Mud 2016)

pag. 314

- Mud 2016 - nuova nota dell’Ispra in merito agli obblighi di dichiarazione

pag. 315

ANCE INFORMA

pag. 316


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

Carta dei servizi

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, Project...) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti

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Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca dati di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Coordinamento provinciale per la riforma del Catasto. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Formazione del personale. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas e Provincia) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

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Collegio Costruttori Edili

Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DURC - MINISTERO DEL LAVORO - DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI - NUOVO MODELLO - NOTA N. 5081/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 5081 del 15 marzo 2016, ha fornito un nuovo modello per l’invio dell’autocertificazione con cui l’impresa, ai fini del rilascio del DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, dichiara l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali per violazioni di norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Il modello modifica parzialmente il precedente per adeguarlo alle disposizioni del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 che ha introdotto semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Decreto individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi dopo il 30 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. Si tratta delle violazioni elencate nell’allegato A del decreto, commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del Codice di Procedura Penale (applicazione della pena su richiesta delle parti); il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A (non rilevando la riabilitazione di cui all’art. 178 del Codice Penale). Le cause ostative alla regolarità non sussistono invece qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ovvero di oblazione. Per ragioni di continuità rispetto alla previgente normativa, le cause ostative sono riferite esclusivamente ai fatti connessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (30 dicembre 2007). Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del decreto, ovvero il decorso del periodo indicato nello stesso allegato, relativo a ciascun illecito. Nel fare rinvio alle precedenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in materia, la nota in commento precisa che:

- considerata l’identità di violazioni, vengono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; - il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. Pertanto, tutti coloro che hanno effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione dal 1° luglio 2015 dovranno effettuare nuovamente tale presentazione utilizzando il nuovo modello. In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio. Eventuali variazioni rispetto a quanto riportato nell’autocertificazione devono essere comunicate alla Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dall’avvenuta modifica. Il nuovo modello di autocertificazione, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, è disponibile in “formato pdf compilabile” nella sezione “Strumenti e servizi”, alla voce “Modulistica”, del sito www.lavoro.gov.it. Il modulo di cui trattasi deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi, e successivamente inviato tramite fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (per la Provincia di Brescia la Direzione Territoriale del Lavoro è sita in Brescia, Via Cefalonia n. 50 C.a.p. 25124, fax 030/2423178, email: DTL-Brescia@lavoro.gov.it; PEC: dtl. brescia@pec.lavoro.gov.it).

FONDO ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE FNAPE - ACCORDI DELLE PARTI SOCIALI CONTRIBUTO MINIMO MENSILE - COMUNICAZIONE CNCE N. 592/2016 Si informa che il 6 aprile scorso le parti sociali del settore edile hanno siglato l’accordo in tema di regolamentazione Ape. In particolare, le parti hanno convenuto sulla costituzione di una Commissione paritetica composta da due rappresentati sindacali e due datoriali che, unitamente alla Presidenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), che si rammenta essere l’ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili, redigerà

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un regolamento operativo sull’attività del Fondo nazionale per l’Ape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre poi all’Approvazione delle parti sociali. All’interno dell’Accordo in commento è stato definito un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal verbale di accordo del 2014 (parametrato sulle 100 ore). Il versamento di tale contributo, fissato nel primo accordo a partire dallo scorso mese di aprile 2016, dovrà essere effettuato a partire da maggio 2016, come statuito nell’accordo aggiuntivo stipulato dalle parti. Con comunicazione n. 592 del 13 aprile 2016 la CNCE ha ricordato sul tema in commento che la materia è regolamentata da: a) allegato 3 al contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014, nel quale si prevede che “le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini ape inferiore a 100, dovranno effettuare una integrazione aggiuntiva Ape”; b) accordo 14 aprile 2015 (regolamento Fnape), ove si prevede che : -- le Casse Edili richiederanno alle imprese il versamento di un contributo minimo ape in cifra fissa (in tale accordo era indicata la decorrenza dello stesso dal 1° aprile 2015 e veniva formulato un esempio di calcolo); -- il contributo minimo Ape non si applicherà in determinati casi specificati; c) accordo 8 aprile 2016 ove, oltre alla costituzione della Commissione paritetica che redigerà un regolamento operativo sull’attività del Fnape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre all’approvazione delle parti sociali nazionali, viene determinato un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal citato accordo del 14 aprile 2014; d) addendum all’accordo 8 aprile 2016, in cui è stato stabilito che il contributo minimo di 35 euro entri in vigore dal mese di maggio 2016 (anziché dal previsto mese di aprile 2015). Sull’argomento, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha specificato, con la comunicazione in commento, che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia. In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo. La norma in esame non si applicherà, inol-


LAVORO

tre, nei seguenti casi: - inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese; - cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese; - assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue). Come già richiamato, la regolamentazione del contributo in esame entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici. A tale proposito, la Cnce ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE, sommando gli importi dovuti dall’impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

MINISTERO DEL LAVORO D.LGS. N. 23/2015 CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI OFFERTA DI CONCILIAZIONE GUIDA UNILAVCONCILIAZIONE Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato una guida, che si pubblica in calce alla presente sul sito dello scrivente Collegio, per la corretta gestione delle procedure UNILAV a seguito di conciliazione stragiudiziale del rapporto di lavoro. A tal fine si rammenta che con il D.Lgs. n. 23/2015, in attuazione del Jobs Act, ha disciplinato il contratto di lavoro a tutele crescenti, è stato introdotto, all’art. 6, un nuovo rito di conciliazione stragiudiziale, l’offerta di conciliazione, in base al quale il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma predeterminata, tramite assegno circolare, la cui accettazione comporta l’estinzione del rapporto e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento. Si rammenta inoltre che trattasi di una misura applicabile, a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto), a tutti i licenziamenti, sia individuali che collettivi, con riferimento ai lavoratori (operai, impiegati o quadri): - assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - interessati da una conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in

contratto a tempo indeterminato; - assunti precedentemente alla data suddetta nelle aziende che, dopo l’entrata in vigore del decreto, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti. L’offerta della somma, che non rientra tra i redditi imponibili del lavoratore, viene effettuata, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pari a 60 giorni, in una delle sedi c.d. “protette”. La relativa Commissione redigerà un processo verbale che definirà il tentativo di conciliazione con un accordo, un mancato accordo o una mancata comparizione. Ai fini di monitorare “l’offerta conciliativa”, è stata introdotta una specifica comunicazione obbligatoria telematica, aggiuntiva alla ordinaria comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, o il soggetto abilitato per conto dell’azienda, è tenuto dunque a trasmettere il modello UNILAV-conciliazione, disponibile nella sezione “Adempimenti” del portale “Cliclavoro”, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, al fine di rendere noto l’avvenuta o la non avvenuta conciliazione.

MINISTERO DEL LAVORO NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.LGS. N. 151/2015 RUOLO DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO NOTA N. 52/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 52 del 23 marzo 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito al ruolo delle Direzioni territoriali del lavoro nell’ambito della nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro del settore privato. Il Dicastero rammenta che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2016, il lavoratore può presentare le dimissioni in via autonoma oppure avvalersi dei soggetti abilitati espressamente indicati dal legislatore (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), i quali sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore. Poiché tra i soggetti abilitati rientrano anche le Commissioni di certificazione operanti

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presso le Direzioni territoriali del lavoro, viene chiarito che la disposizione normativa deve intendersi con riferimento alle “sedi” quali uffici in cui possono essere formalizzate le dimissioni, e non alle Commissioni quali organi collegiali. Analogo discorso vale anche per patronati ed enti bilaterali, per i quali non può che riferirsi al concetto di “sede” e non già di “organo”. Ne deriva che la procedura può essere svolta e sottoscritta direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di Presidente della Commissione, anche tramite un funzionario da questi appositamente incaricato. Ministero del Lavoro Roma, 23 marzo 2016 nota n. 52 Oggetto: art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 -dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro - Commissioni di certificazione presso le DTL. Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento provenienti da alcuni Uffici in ordine alla attività in oggetto rimessa alle Commissioni di certificazione operanti presso le DTL, si rappresenta quanto segue. La disposizione stabilisce che “la trasmissione dei moduli( ... ) può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276’’. La formulazione normativa fa evidentemente riferimento alle “sedi” dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di certificazione intese come “organi”. Ciò è confermato dalla circostanza secondo cui si fa riferimento anche a patronati ed enti bilaterali, che vanno evidentemente intesi come sedi” in cui è possibile assistere il lavoratore - di cui si è accertata l ‘identità nella m era compilazione c invio del modello di dimissione/risoluzione consensuale. Ciò premesso si ritiene che la procedura in esame svolta dalle Commissioni di certificazione operanti presso codesti Uffici, possa essere utilmente esercitata direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della Commissione, anche per il tramite di personale appositamente individuato. A tal fine la competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell’ innovazione tecnologica e della comunicazione provvederà già a partire dalla data odierna a trasmettete, presso le caselle di posta elettronica certificata delle DTL, le credenziali necessarie all’invio dei moduli.


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE EX ART. 11 LEGGE N. 223/91 ABROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DAL 1° GENNAIO 2017 - CIRCOLARE N. 16/2016 A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle condizioni ed ai requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui all’art. 11 della L. n. 223/91, approssimandosi la data che ne sancirà l’abrogazione, prevista per il 31 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 20 aprile 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito le seguenti indicazioni. Il Dicastero ha richiamato la relativa normativa e, in particolar modo, la delibera Cipi del 19 ottobre 1993 contenente le indicazioni riguardo al numero minimo dei lavoratori oggetto di licenziamento che, come noto, varia a seconda delle aree individuate dal D.P.R. n. 218/1978. Il Dicastero ha ritenuto opportuno ricordare quindi i limiti temporali entro cui dovranno essere perfezionati i suddetti requisiti ai fini dell’accesso al trattamento in oggetto. Fermo restando che dal 1° gennaio 2017 il trattamento previsto dall’art. 11 della L. n. 223/91 sarà abrogato, il numero minimo di licenziamenti, come previsto dalla richiamata delibera Cipi del 19 ottobre 1993, da raggiungere entro sei mesi dal primo licenziamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016. Entro tale termine dovrà, altresì, essere conclusa la procedura sindacale e presentata la relativa domanda al Ministero del Lavoro per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione. Effettuate le opportune verifiche al riguardo, l’Ufficio competente del Ministero adotterà il decreto con decorrenza nell’anno 2016, che potrà produrre i propri effetti per periodi successivi, sino a 27 o 18 mesi a seconda dell’area di interesse. Ad ogni modo il Decreto di concessione potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2016. Ministero del Lavoro Roma, 20 aprile 2016 Circolare n. 16 Oggetto: Richiesta di parere. Trattamento speciale di disoccupazione - Ambito di applicazione dell’art. 11 della legge n. 223/91

Per espressa previsione dell’articolo 2 , comma 71 , della legge 28.6.2012 n. 92 , come modificato dall’articolo 1 , comma 250, della legge 24.12.2012 n. 228 , a decorrere dal 1.1.2017, l’articolo 11 della legge 23.7.1991 n. 223 viene integralmente abrogato. A seguito di numerosi quesiti posti alla scrivente Direzione Generale ed in considerazione delle immediate conseguenze che tale previsione normativa comporterà per i lavoratori interessati, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 29/0002474/P del 15/04/2016 , si rappresenta quanto segue. In via preliminare occorre sottolineare che l’articolo 11 della legge 223/91 dispone che : “ Nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione , conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni , ai lavoratori edili che siano stati impegnati , in tali aree e nelle predette attività , per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7, della stessa legge 223 /91, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 , n. 218 “ I criteri e i requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali previsti dal citato articolo 11 , sono stati fissati dalla delibera CIPI del 19.10.1993. In particolare, per quanto riguarda il requisito relativo al numero dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla norma di cui trattasi, la predetta delibera ha stabilito che: - Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 , n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro ; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto è superiore del 30% alla media nazionale. - Nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 , n. 218 , il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità. - Il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento. - La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo , impe-

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gnati nelle medesime opere. Considerato che dal 1.1.2017 l’articolo 11 della legge n. 223/91 è espunto dall’ordinamento giuridico, si rende necessario definire l’ambito temporale di applicazione ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti. Si ritiene, pertanto , che le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91 , debbano perfezionarsi entro il 31.12.2016. In particolare , considerato , che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla citata delibera CIPI del 19.10.1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31.12.2016. Entro il 31.12.2016 è , altresì , necessario che sia conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione , ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91. L’ufficio ministeriale competente , effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 11 citato e dalla delibera CIPI del 19.10/1993 , adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi , per un periodo 27 o 18 mesi , a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento. Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017 , al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31.12.2016

MINISTERO DEL LAVORO CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME IN FULL TIME E VICEVERSA INTERPELLO N. 14/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, che si pubblica in calce alla presente nota, ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo e, più in particolare, sulla possibilità, in costanza di una riduzione di orario per contratto di solidarietà, di trasformare un contratto di lavoro part-time in full-time e viceversa. Tenuto conto dell’attuale quadro normativo in materia, il Dicastero ha confermato che,


LAVORO

fermo restando l’obbligo di dimostrare il carattere strutturale del part-time, è possibile dare seguito alle istanze dei lavoratori in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, nel caso in cui da tali trasformazioni non scaturiscano variazioni nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo. A tal riguardo, si ricorda che: “la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”. Peraltro, anche in considerazione di quanto previsto dal D.M. n. 94033/16, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l’azienda dovrà comunicarlo al Ministero del lavoro e all’Inps, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario, ma sempre nei limiti di cui sopra, sarà necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà. Ministero del Lavoro Roma, 11 aprile 2016 Interpello n. 14 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - contratto di solidarietà difensivo - trasformazione part-time in full-time e viceversa. L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo sancita dal D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, l’istante chiede se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 che, nel disciplinare organicamente il sistema degli ammortizzatori sociali, individua il contratto di solidarietà quale specifica causale di intervento di integrazione salariale straordinario (CIGS), dettandone la relativa disciplina.

In particolare il comma 5 dell’art. 21 chiarisce come attraverso la stipula del contratto di solidarietà sotto forma di contratti collettivi aziendali le parti stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Il Legislatore ha altresì precisato, che “la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà” fermo restando che “per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”. Si evidenzia, altresì, che a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l’attività, tali da richiedere l’espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l’orario di lavoro ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga. Al riguardo, con D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033 questo Dicastero ha precisato che, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l’azienda ne dovrà dare comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’INPS, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà. Il Decreto inoltre prevede, in linea con la precedente disciplina, che è ammissibile l’applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Dal quadro regolatorio sopra illustrato, quindi, emerge che eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste. Di talché, in riferimento al quesito posto appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni, non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo. In altri termini risultano compatibili con

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il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti. 3 Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.

INPS - CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - PROCEDURA DI INVIO - NUOVO SISTEMA CON GENERAZIONE TICKET COLLEGATO ALLA DOMANDA - MESSAGGIO N. 1759/2016 Si informa che l’Inps con messaggio n. 1759 del 20 aprile 2016, che si pubblica in calce alla presente, ha rammentato che, per le domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) per il settore edile, sarà rilasciata a breve la nuova modalità di presentazione della domanda con ticket la quale, dal prossimo 6 settembre 2016 (23 maggio per l’industria), sarà obbligatoria per tutte le domande di Cigo ordinaria relative al settore delle costruzioni. Il nuovo sistema di gestione della Cig ordinaria a conguaglio, basato sulla raccolta mensile tramite il flusso Uniemens di tutte le informazioni utili alla gestione dell’evento sospensivo, dovrebbe consentire una più agevole ed automatica comunicazione tra le parti ai fini della concessione della stessa, nonché un miglior controllo dei limiti e dei requisiti soggettivi e aziendali. Dal punto di vista operativo, la nota in oggetto ricorda che le aziende e gli intermediari dovranno associare ad una domanda telematica di Cig ordinaria uno specifico codice, c.d. “ticket”, che dovrà essere ricavato dalla applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”, oppure dalla procedura UNIEMENS. L’Istituto ribadisce che, come già illustrato nella circolare Inps n. 197/2015, nella compilazione della domanda telematica Cigo andrà obbligatoriamente indicata l’Unità Produttiva interessata alla prestazione integrativa, che dovrà essere conforme alle caratteristiche richiamate dalla suddetta circolare.


LAVORO

L’Inps conclude preannunciando la pubblicazione di un ulteriore messaggio contenente le istruzioni relative alla gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di richiesta di Cig straordinaria. Inps Roma, 20 aprile 2016 Messaggio n. 1759 Oggetto: Modalità di comunicazione e gestione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale - applicazione generale e obbligatoria del nuovo sistema con ticket per le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO). Si informano le Sedi, le aziende e gli intermediari, che, a seguito del termine del periodo di sperimentazione, a partire da 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket diventerà obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate mediante acquisizione online. Tale obbligo sarà esteso alle domande trasmesse offline mediante file.xml a partire dal 6 settembre c.a. con modalità che saranno descritte con un apposito messaggio. Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l’acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre c.a. L’Uniemens sarà pertanto lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie a conguaglio, con l’obiettivo di rendere più agevole ed automatica la comunicazione e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della CIGO e il controllo dei relativi limiti e requisiti, soggettivi e aziendali, così come delineati dalla riforma di cui al D.lgs. 148/15. Per le domande di CIGO a pagamento diretto le richieste di pagamento successive alla domanda potranno essere trasmesse con le consuete modalità. Con successivo messaggio verranno illustrati i servizi in corso di realizzazione che consentiranno l’invio delle suddette richieste mediante Uniemens in alternativa all’invio dei modd. SR41. Come comunicato con il messaggio 17014 del 19 ottobre 2012, per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda

semplificata (UNICIGO)”. Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questa uno specifico codice (“ticket”) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>. Il predetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di Cig richiesta. In conformità a quanto previsto dalla circolare INPS n. 197 del 02/12/2015 emanata a seguito del D.Lgs. n.148 del 14/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, nella compilazione della domanda telematica CIGO andrà obbligatoriamente indicata l’Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione, selezionandola tra quelle censite su UNIEMENS. Tra le Unità Produttive UNIEMENS selezionabili risulterà sempre presente quella corrispondente alla Sede Principale dell’azienda. Qualora l’Unità Produttiva interessata non sia tra quelle selezionabili, occorrerà effettuarne la definizione sulla procedura UNIEMENS. Si richiama l’attenzione sul fatto che potranno essere censite su UNIEMENS solo Unità Produttive conformi alla citata circolare. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni concernenti la gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di fruizione della cassa integrazioni guadagni straordinaria.

INAIL - D.LGS. N. 151/2015SEMPLIFICAZIONE SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI CIRCOLARE N. 10/2016 Si informa che l’Inail con la circolare n. 10 del 21 marzo 2016 ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 151/2015 (Decreto legislativo attuativo del Jobs Act) in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali adempimenti sono divenuti operativi e dovranno avvenire esclusivamente in via telematica dallo scorso 22 marzo 2016 (180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo). In primo luogo è stato chiarito, con riferimento all’obbligo di invio telematico del certificato medico, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21, co.1) lett. b) del D.Lgs n.151/2015, che l’invio della certificazione medica attestante

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la “prima assistenza” a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale deve essere trasmesso all’Inail, esclusivamente in modalità telematica, dal medico certificatore, entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza effettuato dal medico stesso. Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto a trasmettere solamente la denuncia dell’evento all’Inail (entro 2 giorni, o 5 in caso di malattia professionale, da quando ne ha avuto notizia), indicando nella denuncia obbligatoria, sempre con modalità telematiche, i riferimenti del certificato medico, ossia il numero identificativo e la data di rilascio dello stesso. Sul punto, l’Istituto ha comunicato che, dal 22 marzo 2016,sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro, del certificato medico trasmesso all’Inail, attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici”, disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. Pertanto, i datori di lavoro, ormai esonerati dall’obbligo di trasmissione del certificato di infortunio o di malattia professionale all’Inail, potranno consultare, nel predetto applicativo, la certificazione trasmessa tramite l’inserimento dei seguenti dati: - codice fiscale del lavoratore; - numero identificativo del certificato medico; - data di rilascio del certificato medico. Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di comunicazione di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché di denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Con riferimento, poi, alle modifiche relative all’art. 139 del D.P.R. n.1124/1965, è stato comunicato che, sempre dal 22 marzo 2016, con l’invio telematico del certificato di malattia professionale si intende assolto, per le tecnopatie di cui all’articolo suddetto, l’obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. E’ stato, altresì, comunicato che, in fase di prima applicazione, il certificato trasmesso a mezzo PEC potrebbe non essere disponibile nell’applicativo di consultazione e, pertanto, sono in corso degli adeguamenti per consentirne la visualizzazione. L’Inail fornirà tempestiva comunicazione della effettiva disponibilità del servizio nel portale dell’Istituto.


LAVORO

INPS - GARANZIA GIOVANI BONUS OCCUPAZIONALE CIRCOLARE N. 59/2016 Si informa che l’Inps, con la circolare n. 59/2016 ha fornito indicazioni alle proprie strutture territoriali in ordine alle procedure di controllo sulla legittima fruizione del bonus occupazionale, a favore dei datori di lavoro, previsto dal Programma “Garanzia giovani”. Dopo un riepilogo delle caratteristiche dell’incentivo, l’Istituto sottolinea, in particolare che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, sono necessarie ulteriori verifiche, su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative all’incentivo. Il controllo sarà effettuato dalle strutture territoriali competenti su un campione pari almeno al 5% dei lavoratori oggetto del beneficio, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell’Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) e, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto). In caso di indebita fruizione dell’incentivo, il funzionario di sede o, in via residuale, l’ispettore di vigilanza incaricato, dovrà contestare l’irregolarità al datore di lavoro secondo il format allegato alla circolare, con intimazione di sanare l’irregolarità stessa entro 30 giorni. Nell’ipotesi di mancata regolarizzazione, fermo restando il diritto di proporre ricorso amministrativo avverso le irregolarità segnalate, i crediti vantati saranno richiesti tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. In allegato alla circolare è, parimenti, riportato il Decreto Direttoriale n. 425/2015, con il quale, tra l’altro, sono esplicitate le funzioni riconosciute all’Inps in qualità di Organismo Intermedio di gestione e controllo del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING INTERPELLO N. 4/2016 Si informa che il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 4/2016, è intervenuto di nuovo sulla formazione dei lavoratori in modalità e-learning, tema su cui si era pronunciato

anche con l’interpello n. 12/2014 (cfr. Not. n. 8-9/2014). Nel rammentare che, in base all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza sul lavoro (…), il dicastero precisa che, ai sensi del punto 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la modalità e-learning è consentita espressamente, alle condizioni dell’Allegato I, solo per la formazione generale dei lavoratori, mentre può essere adottata anche per la formazione specifica di lavoratori e preposti (ossia la formazione effettuata sulla base della categoria di rischio del settore di appartenenza dell’azienda) solo nel caso di “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento” dell’Accordo Stato Regioni, che prevedano l’utilizzo di tale modalità di apprendimento. In proposito, si ricorda che, per quanto attiene il settore delle costruzioni, vale quanto contemplato dal “Progetto 16oreMICS” del Formedil, riconosciuto pienamente rispondente alle previsioni dell’Accordo citato.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 ART. 90, COMMI 9 E 10 MINISTERO DEL LAVORO - SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO IN MANCANZA DI DURC INTERPELLO N. 1/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 1 del 23 marzo scorso, ha fornito chiarimenti in materia di Durc e, specificamente, sull’esatta interpretazione delle norme contenute nei commi 9 e 10 dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008 e smi, ha precisato quanto segue. L’espressione “assenza del documento unico di regolarità contributiva” (DURC), dalla quale deriva la sospensione del titolo abilitativo in base al comma 10 del suddetto art. 90, deve intendersi quale il mancato rilascio, tramite procedura on line, del documento. La nuova procedura del Durc, infatti, dirime ogni dubbio in merito a tale questione, non essendo possibile, con il nuovo sistema informatico, rilasciare un Durc irregolare e, comunque, l’irregolarità dà seguito ad un processo di regolarizzazione. L’assenza del Durc, pertanto, deve essere intesa come mancanza del rilascio della regolarità contributiva dal nuovo sistema informatico, secondo le modalità previste per legge.

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Pertanto, chiarisce il Dicastero che, nei lavori privati, il committente o responsabile dei lavori verificherà la regolarità contributiva, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 lett. a), mediante richiesta del Durc a questi ultimi. Si ritiene che tale richiesta verrà soddisfatta o mediante la ricezione del semplice Pdf o mediante verifica diretta, attraverso delega, con il nuovo sistema informatico del Durc on line. L’interpello prosegue precisando che, sempre nell’ambito dei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il Durc all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori (art. 90, comma 9 lett. c)),come previsto dall’art. 14, comma 6bis del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012. L’amministrazione, infatti, dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio. Con riferimento, poi, alla sospensione del titolo abilitativo prevista dall’art. 90, comma 10, il dicastero ritiene che l’amministrazione concedente procederà in tal senso, sia in caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall’amministrazione concedente stessa.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 - REDAZIONE DEL POS PER IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE INTERPELLO N. 3/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 21 marzo 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (di seguito POS) nel caso di imprese di nuova costituzione. Il quesito, avanzato fa riferimento alla previsione dell’articolo 28, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito Testo unico sicurezza) secondo la quale, per le imprese di nuova costituzione, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività; in particolare Federcoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), sia applicabile anche al POS. La Commissione fa presente che il principio enunciato all’articolo 28, comma 3-bis, summenzionato non è applicabile al POS


LAVORO

sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [….]. Fa inoltre presente che, in caso di nuova impresa, l’articolo 28 consente di elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con il parere n. 3/2016, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (di seguito POS) nel caso di imprese di nuova costituzione. Il quesito, avanzato da Federcoordinatori, fa riferimento alla previsione dell’articolo 28, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito Testo unico sicurezza) secondo la quale, per le imprese di nuova costituzione, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. In particolare Federcoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), sia applicabile anche al POS. La Commissione fa presente che il principio enunciato all’articolo 28, comma 3-bis, summenzionato non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [….]. Fa inoltre presente che, in caso di nuova impresa, l’articolo 28 consente di elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ministero del Lavoro Roma, 21 marzo 2016 Interpello n. 3 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. In particolare l’istante chiede di sapere se”il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”. Al riguardo va premesso che l’art. 28, co 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. L’art. 89, co 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare

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come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [...]” (art. 92, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente. E opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di marzo 2016 è risultato pari a 99,60. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di marzo 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,003750


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 283

TOTALE

7,96

7,35


2

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

284


3

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

285


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi

IMPIEGATI

OPERAI

a carico azienda

a carico impiegati

a carico azienda

a carico operai

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% — 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,86%

9,49%

35,08%

9,49%

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) - Straordinaria (4) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5)

39,35%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

286


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi

IMPIEGATI

OPERAI

a carico azienda

a carico impiegati

a carico azienda

a carico operai

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

1,70% 0,60% — 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,36%

9,49%

31,58%

9,49%

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI (2) Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) - Straordinaria (5) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6)

38,85%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

287


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

288


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

289


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2)

23,81% 1,61% 0,68%

Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

0,46% 0,40% 26,96% (3)

a carico dirigente 9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione

23,81% 1,61%

Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

0,68% 0,46% 0,40% 26,96% (3)

a carico dirigente 9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

a carico azienda

a carico dirigente

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo

468,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione

318,00 euro al trimestre

292


293

0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

TOTALE

E) E1) F)

0,07

1,39

1,47

0,07

0,08 8,16

4,33 1,55

4,57 1,64 0,08 8,59

1,07 0,36

1,07 0,36

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

DI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

D)

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

10,92

B) B1) C)

11,53

Retribuzione diretta

6,31 3,00 1,55 0,06

A)

6,80 3,01 1,66 0,06

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

OPERAIO specializzato

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL LEASING ABITATIVO - NUOVI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Per fruire dei benefici fiscali relativi all’acquisto dell’abitazione in leasing i requisiti anagrafici (under 35 anni) e reddituali (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) devono sussistere esclusivamente al momento della stipula del contratto. Tra gli oneri accessori dei canoni di leasing, sui quali opera la detrazione IRPEF del 19%, rientrano i costi di stipula del contratto, mentre sono esclusi le spese relative ad eventuali contratti di assicurazione sugli immobili, nonché gli eventuali costi di intermediazione. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti in materia di fiscalità immobiliare formulati

dalla stampa, in occasione del convegno “130 anni di Catasto tra storia e tecnologia”, tenutosi lo scorso 20 aprile. Come noto, infatti, l’art.1, co.76-84, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR)[1] viene estesa a: ■ i canoni derivanti dal contratto di leasing, e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno; ■ il prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro. Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite alla stampa specializzata, chiarisce che: ■ l’età anagrafica ed il limite reddituale di 55.000 euro vanno verificati solo al momento della stipula del contratto, e non rilevano per le successive annualità dello stesso. In sostanza, viene

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chiarito che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing abitativo, i relativi benefici vengono mantenuti indipendentemente dall’età dell’utilizzatore, nonché dall’eventuale superamento della soglia di reddito complessivo di 55.000 euro; ■ gli oneri accessori su cui applicare la detrazione IRPEF del 19% comprendono i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non sono detraibili le spese sostenute per eventuali assicurazioni sugli immobili, nonché quelle relative all’attività di intermediazione. Per completezza, si ricorda che la legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni “non di lusso[2], per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti “prima casa”. In questa ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5% (anziché quella ordinaria del 9%). Viene, poi, prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, del contratto di leasing, anche in caso di applicazione dell’IVA[3]. In particolare, l’aliquota del registro è pari al: ■ 1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti “prima casa” (di cui alla nota II-bis, all’art.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986); ■ 9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti. Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la C.M. 12/E/2016, confermando che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari all’1,5%: ■ l’abitazione deve essere una «prima casa» per l’utilizzatore e non anche la sua «abitazione principale»[4]; ■ i requisiti «prima casa» possono essere dichiarati dall’utilizzatore, sia intervenendo volontariamente nell’atto d’acquisto dell’abitazione stipulato tra il venditore e la società di leasing, sia nel contratto di leasing che, in questo caso, dovrà comunque essere registrato unitamente all’atto d’acquisto dell’immobile; ■ l’enunciazione, nell’atto d’acquisto, del contratto di leasing comporta la necessaria registrazione anche di quest’ultimo nella misura fissa di € 200 (art.22, DPR 131/1986). Note: [1] Sul punto, si ricorda che in base alla predetta disposizione gli interessi passivi pa-


TRIBUTI

gati per i mutui ipotecari, relativi all’acquisto dell’abitazione principale, sono deducibili in misura pari al 19%, sino ad un massimo di 4.000 euro annui. [2] Ovvero le abitazioni non accatastate nelle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico. [3] In pratica, si supera il principio di alternatività IVA/registro, stabilito dall’art.40 del DPR 131/1986, che, al fine di evitare la doppia tassazione proporzionale, prevede l’applicazione del registro in misura fissa in presenza di operazioni già assoggettate ad IVA. [4] Ossia non deve costituire necessariamente l’abitazione nella quale il contribuente, o i suoi familiari, dimorino abitualmente (art.15, co.1, lett.b, DPR 917/1986).

non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19%. L’agevolazione si applica: ►ai canoni derivanti dal contratto di leasing, e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno; ► al prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro. Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Gli uffici del Collegio Costruttori - ANCE Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI IN LEASING VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE CHIARIMENTI

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI CASE DA LOCARE - NUOVE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

Come noto, la legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite alla stampa specializzata, ha chiarito che: ► l’età anagrafica ed il limite reddituale di 55.000 euro vanno verificati solo al momento della stipula del contratto, e non rilevano per le successive annualità dello stesso. In sostanza, viene chiarito che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing abitativo, i relativi benefici vengono mantenuti indipendentemente dall’età dell’utilizzatore, nonché dall’eventuale superamento della soglia di reddito complessivo di 55.000 euro; ► gli oneri accessori su cui applicare la detrazione IRPEF del 19% comprendono i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non sono detraibili le spese sostenute per eventuali assicurazioni sugli immobili, nonché quelle relative all’attività di intermediazione. Si ricorda che la disposizione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo

Soggetti che possono cedere le abitazioni agevolate e tipologia di contratti di locazioni da stipulare: questi i temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad ulteriori quesiti posti dalla Stampa specializzata in merito ai benefici fiscali sulla casa. I chiarimenti si aggiungono alle indicazioni già formalizzate nella recente C.M. 3/E del 2 marzo 2016[1], in tema di incentivi all’acquisto di abitazioni da locare a canoni calmierati (cd. “agevolazione Scellier”, introdotta dall’art.21 del DL 133/2014, convertito nella legge 164/2014 e integrata, nelle modalità operative, dal DM 8 settembre 2015. Come noto l’agevolazione, operante dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. La deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni. E’, inoltre, prevista la deducibilità, in misura pari al 20%, degli interessi passivi relativi ai mutui accesi per l’acquisto della medesima abitazione. In particolare, l’Agenzia precisa ora che: ■ l’agevolazione è riconosciuta a prescindere dal soggetto cedente, diversamente da quanto originariamente previsto dal testo dell’art.21 del DL 133/2014 (prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione 164/2014) e dalle istruzioni al 730/2015 e all’UNICO/2015, che richiama-

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vano quest’ultimo. Conformemente a quanto sostenuto dall’ANCE, infatti, l’Amministrazione precisa che, rispetto all’originaria formulazione dell’art.21, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente, per cui il beneficio deve riconoscersi, nel rispetto di tutte le altre condizioni, a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare. Tuttavia, a parere dell’ANCE, è necessario distinguere tra cessione di abitazione di nuova costruzione e cessione di abitazione incisivamente ristrutturata. Nel primo caso (nuova costruzione), infatti, la condizione posta dalla norma, secondo la quale l’abitazione per cui è ammessa la fruizione del beneficio deve essere “invenduta” al 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione 164/2014), circoscrive di fatto l’ambito applicativo del beneficio alle abitazioni costruite per la successiva vendita, e quindi oggetto tipico dell’attività imprenditoriale di costruzione e vendita. Per questo, si ritiene che il soggetto cedente vada individuato nell’“impresa costruttrice” [2] del medesimo immobile. Al contrario, si ritiene che la precisazione dell’Agenzia valga pienamente nell’ipotesi di cessione di abitazione che, prima della vendita, sia oggetto di un intervento di recupero incisivo, laddove nessuna condizione venga apposta in relazione al soggetto cedente; ■ il contratto di locazione, da stipulare entro i 6 mesi successivi all’acquisto dell’abitazione agevolata, può essere di qualsiasi tipologia, purché sia rispettata la durata minima di 8 anni e l’importo massimo del canone, determinato ai sensi della norma agevolativa. Difatti, il rinvio operato dalla norma ai “canoni concordati” (di cui all’art.2, co.3, della legge 431/1998), a quelli “convenzionati” (ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 380/2001) e ai “canoni speciali” (di cui all’art.3, co.114, della legge 350/2003), è da intendersi riferito solo all’importo massimo di canone pattuibile e non anche alle tipologie contrattuali da stipulare. Per quanto riguarda la durata minima degli 8 anni, l’Agenzia conferma quanto già precisato nella CM 3/E/2016, secondo la quale tale periodo può essere raggiunto anche per effetto di proroghe previste per legge, o concordate fra le parti (es. contratto di durata di 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni, etc.)[3]. Per completezza, si riportano, infine, le altre indicazioni ufficializzate dall’Amministrazione nella citata CM 3/E/2016: ► in caso di acquisto in comproprietà, l’importo dei 300.000 euro deve essere suddiviso in ragione della quota di proprietà di ciascuno[4]; ► è possibile acquistare anche diverse unità immobiliari, in comproprietà o meno, fermo restando il predetto limite massimo di 300.000 euro, che opera «sia con riferi-


TRIBUTI

mento all’abitazione, che al contribuente»; ► la deducibilità degli interessi passivi, relativi a mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione, opera sugli interessi “pagati” (e non su quelli maturati) nell’anno: per l’attestazione della spesa sostenuta rilevano le relative quietanze di pagamento; ► il limite di deducibilità degli interessi passivi deve essere correlato ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell’abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l’acquisto del medesimo bene. Di conseguenza, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro; ► la deducibilità degli interessi passivi opera per l’intera durata del mutuo, e non è correlata alla durata minima di otto anni, relativa al contratto di locazione. Note: [1] Cfr. C.M. 3/E/2016” - ID n. 23912 del 3 marzo 2016. [2]Ai fini di un corretto inquadramento, si ricorda la nozione di “impresa costruttrice”, così come ribadita, da ultimo, dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.22/E del 28 giugno 2013 (cfr. anche le C.M. n.18/E del 29 maggio 2013 e n.27/E del 4 agosto 2006). In particolare, sono considerate “imprese costruttrici”: - le imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri; - le imprese che si avvalgono di imprese terze per l’esecuzione dei lavori. [3] In ogni caso, resta ferma la decadenza dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione per motivi imputabili al locatore, o nel caso in cui il contratto si risolva su richiesta del conduttore e l’unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad un anno (cfr. art.21, co. 4, lett.a, del D.L. 133/2014, e art. 2, co.6, del D.M. 8 settembre 2016). [4] Ad esempio, in caso di tre comproprietari in parti uguali, con prezzo di acquisto pari a 300.000 euro, la quota deducibile a carico di ciascuno sarà pari a 100.000 euro – cfr. anche art.2, co.4, D.M. 8 settembre 2015.

registro per i contratti di locazione di immobili, anche alla luce delle recenti novità contenute nella legge di Stabilità 2016. In caso di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione confermata, altresì, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, mediante il pagamento della sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria applicabile in caso di accertamento formale della violazione. Queste alcune delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti formulati dalla Stampa specializzata, in occasione di un convegno tenutosi il 20 aprile scorso. Come noto, l’art. 1, co. 59, della legge di Stabilità 2016, modifica la normativa civilistica delle locazioni di immobili ad uso abitativo, stabilendo l’obbligo per il locatore di provvedere alla registrazione del relativo contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della stipula[1]. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale modifica non ha rilievo e non produce effetti sulla normativa fiscale dei contratti di locazione, secondo cui: ■ tutte le parti contraenti (locatore e conduttore) sono obbligati a richiedere la registrazione del contratto di locazione, redatto mediante scrittura privata non autenticata, (art. 10, co. 1, lett. a, del D.P.R. n. 131/1986); ■ ed entrambi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta dovuta(art. 57, co. 1, del D.P.R. n. 131/1986) [2]. Sul punto, si ricorda che sia l’obbligo di registrazione del contratto, che il pagamento della relativa imposta grava, altresì, in via solidale, anche nei confronti dell’agente

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - SOLIDARIETÀ TRA LOCATORE E CONDUTTORE Confermata la piena solidarietà, tra locatore e conduttore, relativamente all’obbligo di registrazione e pagamento dell’imposta di

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immobiliare, laddove con la propria attività abbia partecipato alla conclusione del contratto (art. 10, co. 1, d-bis e 57, co. 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle citate modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016, conferma l’applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista nelle ipotesi di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione, nonché la possibilità per le parti di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso[3]. Note: [1] L’art. 1, co. 59, legge n. 208/2015, ha riscritto ex novo il testo dell’art. 13 della legge 431/1998. In particolare, al co. 1, viene previsto che il locatore: - deve provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione; - una volta avvenuta la registrazione, nei successivi 60 giorni, deve dare “documentata comunicazione” al conduttore, nonché all’amministratore del condominio. [2] Ai sensi dell’art.8 legge 392/1978. [3] L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, prevede l’istituto del ravvedimento operoso che consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco versando una sanzione ridotta (che varia in funzione dei giorni di ritardo) rispetto a quella ordinaria applicabile Affinché il ravvedimento possa ritenersi perfezionato, occorre che l’Amministrazione Finanziaria non abbia proceduto a contestare qualsiasi procedura di accertamento della violazione commessa.


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INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78) Variazione gennaio ......15-16: ...- 0,20% Variazione febbraio......15-16: ...- 0,20% Variazione marzo.........15-16: ...- 0,30%

ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7

( -- ) ( -- ) ( -- )

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297) gennaio...........................................................................1,001250 febbraio...........................................................................1,002500 marzo..............................................................................1,003750

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6

DIC 84,3 85,9 87,3 89,6 91,5 92,4 94,1 97,1 99,4 100,0 99,9 99,9

MEDIA 83,8 85,2 86,9 88,4 91,3 91,9 93,4 95,9 98,8 99,9 100,1 100,0

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE MARZO 2016 CHE E’ PARI AL 99,6 ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GEN 20,05 18,21 15,69 13,98 10,79 9,14 7,69 5,41 2,18 -0,03 -0,59 0,16 -0,10

FEB 19,66 17,83 15,41 13,71 10,54 8,89 7,53 5,10 1,79 -0,03 -0,49 -0,12 0,10

MAR 19,56 17,64 15,23 13,53 9,96 8,89 7,30 4,68 1,40 -0,21 -0,49 -0,31 -

APR 19,27 17,26 14,96 13,36 9,71 8,65 6,91 4,17 0,92 -0,21 -0,68 -0,40

MAG 19,07 17,07 14,60 13,01 9,14 8,41 6,83 4,07 1,01 -0,21 -0,59 -0,49

GIU 18,78 16,89 14,51 12,75 8,65 8,25 6,83 3,97 0,82 -0,40 -0,68 -0,59

LUG 18,69 16,61 14,24 12,49 8,17 8,25 6,44 3,67 0,73 -0,49 -0,59 -0,49

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AGO 18,50 16,42 14,07 12,32 8,09 7,85 6,21 3,36 0,26 -0,86 -0,77 -0,68

SET 18,50 16,33 14,07 12,32 8,33 8,17 6,52 3,36 0,26 -0,49 -0,40 -0,31

OTT 18,50 16,15 14,24 11,97 8,33 8,09 6,28 2,96 0,26 -0,40 -0,49 -0,49

NOV 18,21 16,15 14,15 11,55 8,73 8,01 6,21 2,87 0,44 -0,12 -0,31 -0,31

DIC 18,21 15,96 14,07 11,12 8,89 7,85 5,82 2,57 0,16 -0,40 -0,31 -0,31

MEDIA 18,88 16,89 14,60 12,66 9,14 8,33 6,67 3,87 0,82 -0,31 -0,49 -0,40


LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PUBBLICATO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI - DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 Sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 91 del 19/4/2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”. Si tratta del nuovo Codice degli appalti pubblici, in recepimento delle direttive comunitarie su appalti e concessioni. Tale Codice sostituisce quello sinora in uso, il D.Lgs. 163/2006. A completamento della riforma del settore dei pubblici appalti, iniziata con detto Codice, vi sono poi una quarantina di ulteriori norme (decreti e linee guida dell’Autorità anticorruzione) previsti dal Codice stesso che verranno man mano predisposti. Si procede in questa sede ad effettuare una prima ricognizione delle novità introdotte dal nuovo Codice che sono di interesse delle imprese. Vengono qui tralasciati gli aspetti di interesse della Stazione appaltante e le norme che regolano i settori speciali, gli appalti nei servizi sociali, gli appalti di beni culturali, i concorsi di progettazione, i servizi di ricerca e sviluppo, gli appalti per la difesa, i contratti di concessioni, il partenariato pubblico privato (tra cui la finanza di progetto), la disciplina del contraente generale, le disposizioni per le infrastrutture prioritarie. Il commento qui riportato, frutto di una prima celere lettura della norma, può contenere errori o imprecisioni. Ci si riserva comunque di ritornare sul tema con un più approfondito esame della nuova norma. Per comodità di lettura le disposizioni vengono riportate secondo il seguente ordine cronologico di sviluppo dei lavori: 1) progettazione 2) qualificazione delle stazioni appaltanti 3) pubblicità dei lavori 4) bando di gara 5) criteri di aggiudicazione dei lavori 6) offerta 7) esclusioni dalla partecipazione a gare 8) soa 9) avvalimento 10) soccorso istruttorio 11) garanzie 12) anticipazione

13) subappalto 14) risoluzione delle controversie 15) periodo transitorio 16) varie 1) PROGETTAZIONE La disciplina sui progetti ricalca quella attuale. Sono infatti previsti ancora 3 livelli di progettazione: • di fattibilità tecnica ed economica (prima si chiamava preliminare), • definitivo, • esecutivo. I contenuti dei tre livelli verranno definiti dal Ministero e nel frattempo si continueranno ad utilizzare le relative norme del vecchio Regolamento (DPR 207/2010) È stata tolta l’iniziale iniziale previsione dell’utilizzo progressivo del BIM. Vi è l’obbligo di una verifica preventiva archeologica per nuove costruzioni. Con decreto del Ministero verranno poi individuate procedure semplificate per detta verifica. La validazione, ora chiamata verifica del progetto, viene effettuata fino a 1 milione di euro dal RUP, oltre e fino ai 5 milioni dagli uffici tecnici dell’ente o di altri enti, oltre e fino a 20 milioni da professionisti esterni, oltre i 20 milioni da società accreditate da Accredia. 2) QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI La singola stazione appaltante può aggiudicare in proprio lavori solo fino a 150.000 euro. Oltre tale importo possono aggiudicare in proprio solo le stazioni appaltanti “qualificate” presso L’Autorità anticorruzione (ANAC). Altrimenti, se prive della qualificazione, dovranno affidare a centrali di committenza o aggregazione di comuni le incombenze per l’aggiudicazione dei lavori. La qualificazione Anac delle stazioni appaltanti (valida per 5 anni) avviene in base a capacità di programmazione, progettazione, affidamento, verifica dell’esecuzione, controllo. 3) PUBBLICITÀ DEI LAVORI I bandi sono pubblicati sul profilo del committente (il sito internet dell’ente committente), sul sito Anac, e, a spese dell’aggiudicatario, sulla Gazzetta Ufficiale. Le stazioni appaltanti offrono accesso gratuito e illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara. Ulteriori informazioni sul capitolato possono essere comunicate dalla stazione appaltante fino a 6 giorni prima della gara 4) BANDO DI GARA È prevista la possibilità della stazione appaltante di richiedere nel bando specifiche qualifiche professionali (dipendenti con patentino) e di imporre alle ATI “condizioni”

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diverse rispetto al singolo concorrente, giustificate da ragioni obiettive. Per lavori con alta intensità di manodopera il bando può prevedere specifiche clausole sociali, cioè agevolazioni per i soggetti che utilizzano personale svantaggiato. La stazione appaltante può riservare il diritto di partecipazione ai soli operatori economici o cooperative sociali il cui scopo sia l’integrazione sociale e professionale di persone disabili o svantaggiate. I bandi e tutti gli atti relativi all’opera vengono pubblicati sul sito internet del committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sulla piattaforma dell’ANAC. Le stazioni appaltanti non prorogano i termini se vengono effettuate modifiche o precisazioni insignificanti ai documenti di gara. 5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI Il sistema usuale di aggiudicazione è l’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) con criteri definiti da ANAC; nel frattempo sopravvivono le relative norme del Regolamento DPR 207/2010. Per la valutazione delle offerte espresse con OEPV vengono costituite commissioni di gara, formate da 3 o da 5 commissari scelti dall’Anac fra gli iscritti all’apposito albo tenuto dall’Autorità stessa; sotto la soglia comunitaria (5.255.000 euro) sono scelti tra i dipendenti dell’ente. La nomina dei commissari avviene dopo la presentazione delle offerte. L’aggiudicazione dei lavori per i contratti fino a 1.000.000 di euro può avvenire al massimo ribasso: - fino a 40.000 euro con affidamento diretto; - fino a 150.000 euro con procedura negoziata con minimo 5 inviti a soggetti scelti dall’Amministrazione; - fino a 1.000.000 euro con procedura negoziata con minimo 10 inviti ai soggetti scelti dall’Amministrazione; Oltre il milione di euro e fino alla soglia europea (euro 5.255.000) l’affidamento avviene con procedure ordinarie (di norma procedura aperta o ristretta). In sede di gara avviene il sorteggio fra 5 metodi per l’individuazione della soglia di anomalia. Per le offerte che superano la soglia di anomalia viene verificata la congruità dell’offerta. Con l’aggiudicazione al prezzo più basso (e perciò fino a 500.000 euro) il bando può prevedere l’esclusione automatica delle offerte inferiori alla soglia di anomalia, purché vi siano almeno dieci offerte ammesse. I sistemi di aggiudicazione usuali sono: - procedure aperte - procedure ristrette - partenariati tra pubblico e privato (fra i quali la finanza di progetto)


LAVORI PUBBLICI

3

- procedura competitiva - dialogo competitivo. È stata definita una nuova procedura: il Partenariato per l’innovazione. Viene utilizzato quando l’esigenza dell’Amministrazione non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. L’impresa interessata deve chiedere di poter partecipare. A fronte delle richieste, l’amministrazione può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o più soggetti. È previsto l’obbligo di indicare nell’offerta i “propri costi aziendali” della sicurezza. Il bando può prevedere criteri premiali per chi possiede il rating di legalità. Ogni variazione delle offerte, anche decisa dal giudice, non influisce sulla soglia di anomalia determinata in sede di gara. La gara è sempre indetta mediante bando. Come per il passato le opere primarie a scomputo degli oneri di urbanizzazione non superiori alla soglia comunitaria (5.225.000 di euro) possono essere fatte dal privato ed escluse dal Codice. 6) OFFERTA L’offerta rimane valida per 180 giorni. L’aggiudicazione diventa efficace dopo che l’ente ha terminato le verifiche sulla documentazione dell’aggiudicatario. La stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione efficace. Il contratto non può avvenire prima di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e non prima di 20 giorni dall’eventuale ricorso contro l’aggiudicazione. Il contratto viene stipulato con atto pubblico notarile informatico; fino a 40.000 con una semplice lettera. 7) ESCLUSIONI DALLA PARTECIPAZIONE A GARE Tra i motivi di esclusione dalla partecipazione ad appalti, oltre a quelli usuali (antimafia, false dichiarazioni, regolarità per tasse e contributi, etc., già previste nell’articolo 38 del vecchio Codice) vi sono anche: frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, distorsione della concorrenza. La falsa dichiarazione è punita con 2 anni (prima era 1) di esclusione dalle gare. 8) SOA È istituito presso l’Anac il sistema di penalità e premialità delle imprese connesso a criteri reputazionali con cui viene dato un rating all’impresa, necessario per acquisire la qualificazione SOA. Il rating esprime ”la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa”. Per il momento il sistema SOA non subisce particolari mutazioni. La SOA accerta come prima i requisiti generali (ora art. 80, ex articolo 38 del vecchio Codice), i requisiti economici e finanziari, tecnici e professio-

nali, il possesso del sistema ISO 9000 e in più, come detto, la presenza obbligatoria del rating di impresa acquisito presso l’Autorità di vigilanza. Oltre i 20 milioni vengono richiesti requisiti aggiuntivi. Entro 1 anno vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali, se del caso attraverso un graduale superamento della qualificazione SOA e comunque ANAC verrà rivisto il sistema di qualificazione delle imprese (SOA), individuando modalità alternative o sperimentali, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema SOA.

La misura del garanzia definitiva rimane invariata: di norma pari al 10% incrementato se l’offerta supera il 10% di sconto. La rata di saldo, come prima, viene pagata previa fideiussione; per importi superiori al doppio della soglia comunitaria (5.225.000 x 2 = 10.450.000 euro) è obbligatoria una polizza indennitaria decennale (per una garanzia simile a quella prevista dal codice civile) per un valore tra il 20% ed il 40% dell’opera e una RCT decennale del 5%, con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000 di euro. Nelle Associazioni temporanee le fideiussioni sono fatte dalla capogruppo.

9) AVVALIMENTO L’istituto dell’avvalimento è escluso per “i requisiti di qualificazione“ SOA, ma poi la norma prevede che il soggetto che vuole avvalersi dei requisiti altrui allega l’eventuale attestazione SOA dell’ausiliaria (c’è un’evidente incongruenza). È possibile prevedere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente. Il RUP accerta in corso d’opera l’utilizzo di personale e attrezzature dell’avvalso per la realizzazione delle opere. Non è ammesso l’avvalimento per L’Albo gestori ambientali, né per le categorie superspecialistiche di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto.

12) ANTICIPAZIONE Viene reintrodotta l’anticipazione secondo la vecchia procedura. La misura dell’anticipazione è del 20% e viene corrisposta entro 15 giorni dall’inizio dei lavori. Il suo recupero non avviene però più nel corso del medesimo anno di accredito, ma viene recuperata gradualmente nel corso lavori.

10) SOCCORSO ISTRUTTORIO Cambiano alcuni aspetti del soccorso istruttorio: anche nel caso di irregolarità ”non essenziale” viene richiesta la regolarizzazione ma non onerosa. La mancata presentazione della documentazione richiesta e ritenuta “essenziale”(e perciò anche il mancato pagamento della sanzione) comporta l’esclusione, ma non l’obbligo al pagamento della sanzione. La sanzione, sempre fissata tra l’1% e l’1 per mille dell’importo a base d’asta, non po’ superare i 5.000 euro. 11) GARANZIE La garanzia provvisoria rimane fissata al 2%, ma può essere variata dall’Amministrazione tra l’1% e il 4%, e rimane valida per 180 giorni Sono previste alcune riduzioni dell’entità della cauzione provvisoria. Viene infatti ridotta del 50% per il possesso delle certificazioni ISO 9000, del 30% per la certificazione EMAS e del 25% per le ISO 14000 (entrambe certificazioni ambientali), del 15% per le ISO 14064 (limitazione alle emissioni di gas serra), e anche del 30%, valore non cumulabile con i precedenti, per il possesso del rating di legalità o delle OHSAS 18001 (gestione della sicurezza sul lavoro).

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13) SUBAPPALTO L’entità delle opere subappaltabili è decisamente variata: non può superare il 30% del valore dell’appalto (prima il 30% era riferito alla sola categoria prevalente). Non sono considerati come subappalti l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (secondo il D.Lgs. 81/2008, art. 89, lett. d), il “ lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”) e gli affidamenti a imprenditori agricoli inferiori a 20.000 euro. Il subappalto non è più un diritto dell’impresa, come è stato fino ad oggi, ma è una facoltà concessagli. Il bando deve indicare quali opere e categorie sono subappaltabili. Se il bando dimenticasse questa indicazione non si potrà subappaltare nulla. I lavori delle categorie superspecializzate superiori al 10% dell’importo dell’appalto possono essere subappaltati fino al 30%, però mediante un unico subappalto. L’obbligo di indicare una terna di subappaltatori è previsto solo per i lavori sopra la soglia comunitaria (5.255.000 euro). È previsto il pagamento diretto al subappaltatore se è il subappaltatore è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato inferiore ai 2 milioni) o una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato inferiore a 10 milioni) e in caso di inadempimento dell’appaltatore. La Cassa edile deve verificare la congruità della manodopera sulla base dello specifico accordo già sottoscritto tra le parti sociali e il ministero La stazione appaltante rilascia il certificato (CEL) ai fini SOA scomputando l’intero


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valore e per la relativa categoria dei lavori affidati in subappalto. 14) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Il tema della risoluzione delle controversie tra appaltatore e stazione appaltante è stato affrontato dal nuovo Codice mediante l’introduzione di nuovi istituti alternativi al ricorso alle vie giudiziarie. Questi i rimedi proposti: Accordo bonario: quando le riserve sono tra il 5% e il 15% il RUP chiede alla Camera arbitrale (costituita presso l’ANAC) cinque nominativi tra i quali le parti, d’intesa, scelgono “l’esperto”; in caso di reiezione della proposta dell’esperto si può ricorrere all’arbitrato o al giudice. Collegio consultivo tecnico: di comune accordo, entro 90 giorni dall’inizio lavori, le parti possono costituirlo. È formato da tre membri (uno per parte e questi nominano il terzo) le cui proposte non vincolano le parti come transazione. Transazione: attivabile solo se non è possibile altro rimedio. Si chiede il parere all’Avvocatura o a un legale. Anche l’appaltatore può formulare la proposta di transazione. Arbitrato: possibile per diritti soggettivi, purché previsto nel bando. È composto da tre membri, nominati uno per parte e il presidente dalla Camera arbitrale. Pareri di precontenzioso dell’Anac: richiesti se le parti sono d’accordo. Il pronunciamento dell’ANAC diventa vincolante per entrambe le parti. 15) PERIODO TRANSITORIO Le nuovo norme si applicano ai contratti le cui procedure di scelta del contraente vengono attivate dopo la sua entrata in vigore (18/4/2016). Le norme del vecchio Regolamento (DPR 207/2010) rimangono valide finché non sostituite man mano dai nuovi atti previsti dal nuovo Codice (una quarantina). Le altre norme del vecchio Regolamento cessano il 31/12/2016 con l’abrogazione delle norme precedenti. Sembra di capire che le categorie superspecialistiche e quelle a qualificazione obbligatoria siano soppresse. 16) VARIE Nelle Associazioni Temporanee di Impresa non sono più previste le cooptate. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione (tra Stazione Appaltante e appaltatore, e viceversa) sono eseguiti con mezzi elettronici; in alcuni casi è prevista la firma elettronica avanzata. Il Collaudo può essere sostituito dal CRE per importi sotto soglia. Deve essere fatto entro 6 mesi dalla fine lavori e decorso il termine il collaudo si intende tacitamente approvato. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dal collaudo.

Viene reintrodotta la revisione prezzi che è riconosciuta per metà dell’eccedenza del 10% di variazione del costo dell’appalto. Le variazioni entro il quinto dell’importo d’appalto sono obbligatorie per l’appaltatore ed eseguite alle stesse condizioni Il progettista è responsabile dei danni subìti dall’Amministrazione per errori progettuali. Le cessioni di credito sono possibili nel rispetto della norma che le regola (legge 52/1991) qualora l’Amministrazione non si opponga. L’attività di direzione lavori verrà disciplinata dall’ANAC; nel frattempo le stazioni appaltanti si regolano come meglio possono. 17) TESTO DEL CODICE Il testo del Codice degli appalti ora commentato è disponibile sul sito del Collegio Costruttori, www.ancebrescia.it, nella sezione lavori pubblici, con data 18/4/2016

CHIARITI DALL’ANAC I CONFINI DI APPLICAZIONE DELLE VECCHIE E DELLE NUOVE NORME DEL CODICE APPALTI Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel Comunicato, resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per chiarire i confini di applicazione delle vecchie e nuove norme, si precisa che: 1) Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta. 2) La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18

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aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016. 3) Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

L’ANAC RIVEDE NEL MANUALE SOA ALCUNI ASPETTI SULLA QUALIFICAZIONE Con un nuovo Comunicato – datato 9 marzo 2016 -, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 84 dell’11.4.2016 - l’ANAC interviene nuovamente sulla qualificazione SOA. La formula scelta dall’ANAC è quella delle “Precisazioni”, che intervengono sul testo del “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” adottato a fine 2014. Ad un anno e mezzo di distanza da quest’ultimo, pertanto, l’ANAC risponde ai diversi quesiti pervenuti sul Manuale da parte delle SOA e della stessa ANCE, ed opera un corposo aggiornamento del testo. Tra le novità più rilevanti, si segnalano: - una revisione dei casi in cui sono applicabili gli “indicatori” di vitalità all’impresa cedente, tesa ad escludere da tale prova: - il conferimento dell’intero complesso aziendale e la fusione per incorporazione dell’azienda (punto 1); - le operazioni di “trasferimento aziendale” sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione, poiché è sufficiente che siano coerenti con le disposizioni suo tempo in vigore (punto 3); - i Consorzi stabili, poiché questi non possono cedere requisiti SOA (punto 21); - l’introduzione di una specifica procedura per l’ottenimento della conferma del titolo autorizzativo, presentato alla SOA a comprova dei lavori eseguiti per committenti non sottoposti al codice (punti 10 e 13);


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- la previsione di confronto tra ANAC e MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze l’inserimento diretto dell’attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest’onere (punto 11); - la rivisitazione dei titoli necessari a ricoprire il ruolo di direttore tecnico per le imprese che eseguono interventi su beni culturali (punti 14 e 20); - una rivisitazione, in aumento, delle tariffe per le variazioni minime dell’attestato (punto 15); - il controllo della SOA sulla moralità professionale della persona fisica, rappresentate del socio di maggioranza, per le imprese qualificate con meno di quattro soci (punto 22). Per un maggiore approfondimento sui singoli punti affrontati dall’ANAC, si riporta alla nota di analisi prodotta dagli uffici di Ance. NOTA DI ANALISI E COMMENTO SOMMARIO 1. Perizia giurata nelle cessioni d’azienda 2. Verifica indicatori nelle cessioni d’azienda 3. Operazioni societarie perfezionate “ante Manuale” 4. Oggetto sociale delle imprese 5. Contratto con la SOA nel periodo di interdizione 6. Stato di fallimento o procedure concorsuali 7. Verifiche antimafia 8. Regolarità contributiva (DURC) 9. Tutela dei disabili 10. CEL di committenti privati 11. Visto per i CEL in OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 12. Figura del restauratore per OS2-A e OS2-B 13. Staff tecnico per progettazione e costruzione 14. Termini di rilascio delle attestazioni 15.Tariffe applicabili alle variazioni minime 16. Lavori eseguiti nelle categorie scorporabile e subappaltati 17. Personale qualificato munito di patentino certificato 18. Applicazione del silenzio assenso 19. Adeguato organico medio annuo 20. Idonea direzione tecnica in OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 21. Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile 22. Requisito di carattere generale del socio di maggioranza 1. Perizia giurata nelle cessioni d’azienda È noto che, ai sensi dell’articolo 76, co. 10, del D.P.R. 207/2010, l’impresa che utilizza requisiti derivanti da “cessione del comples-

so aziendale o del suo ramo” deve allegare una perizia giurata. Al riguardo, l’ANAC conferma la posizione già espressa nel Manuale, chiarendo che non è possibile e neppure sarebbe ragionevole limitare la richiesta della perizia di stima alle sole ipotesi di cessione di azienda o di ramo; in quanto sussistono le medesime esigenze accertative, connesse alla verifica del reale trasferimento dei requisiti speciali utili ai fini della qualificazione, anche per tutte le altre fattispecie (fusioni, scissioni) che comportino effetti traslativi dell’azienda, riconducibili, per analogia, nell’ambito di applicazione del comma 9 dell’art. 76 del Regolamento”. Al riguardo, viene altresì precisato che, per i casi di conferimento dell’intero complesso aziendale e di fusione per incorporazione dell’azienda, il 1° indicatore (volume d’affari) ed il 4° (portafoglio lavori) potranno essere considerati soddisfatti anche in caso di scostamento dal valore minimo calcolato con riferimento alle disposizioni del Manuale. 2. Verifica indicatori nelle cessioni d’azienda L’ANAC precisa che il sistema di indicatori di vitalità, previsto dal Manuale, risulta sempre idoneo a verificare la consistenza della cedente ed è coerente con il sistema di qualificazione, indipendentemente dall’individuazione dei differenti periodi di riferimento previsti per il calcolo dei singoli indicatori. Ad avviso dell’Autorità, non è, infatti, in nessun modo ostativo in tal senso che la capacità economico-finanziaria, di cui al 1° indicatore, sia calcolata sul periodo fiscale e questo molto spesso non coincida con il periodo solare cui si riferiscono i lavori in corso, necessari per la dimostrazione dell’adeguata idoneità tecnica, analizzata con il 4° indicatore. 3. Operazioni societarie perfezionate “ante Manuale” In linea con quanto richiesto da ANCE, viene chiarito che, laddove le operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti siano state perfezionate prima dell’entrata in vigore del Manuale e già valutate positivamente dalla SOA (ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione precedente), l’impresa interessata potrà utilizzare in sede di rinnovo tutti i requisiti provenienti dall’operazione societaria (art. 76, comma 9 del D.P.R. 207/2010). Parallelamente, la SOA non dovrà effettuare alcun ulteriore controllo sulla cessione, se non quello del rispetto delle disposizioni a suo tempo vigenti (cfr. ad es. Determinazioni AVCP nn. 5/2004, 5/2003 e 11/2002). Secondo l’ANAC, tale precisazione si è resa

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necessaria in ragione del legittimo affidamento delle imprese interessate, che hanno sottoscritto i contratti di cessione sulla base del complesso di norme e prescrizioni in vigore al momento della conclusione degli stessi ed hanno conseguito l’attestazione di qualificazione in forza del medesimo assetto disciplinare. 4. Oggetto sociale delle imprese Com’è noto, il Manuale sulla qualificazione pone a carico delle imprese l’obbligo di dichiarare la riconducibilità delle categorie richieste, in sede di attestazione, all’oggetto sociale, con conseguente necessità da parte della SOA di provvedere al riscontro. Sul punto l’ANCE aveva a suo tempo evidenziato il carattere formale, più che sostanziale, di tale disposizione. Infatti, la presentazione in sede di attestazione di certificati di esecuzione lavori, relativi ad una determinata tipologia di intervento, di per sé già prova che l’impresa opera in quella specifica categoria di lavorazioni. Nelle “Precisazioni”, in linea con quanto auspicato dall’ANCE, viene chiarito che la prevista riconducibilità alle categorie richieste in sede di attestazione dell’oggetto sociale può essere intesa in senso ampio e non strettamente collegata alle singole attività contenute nella declaratoria delle categorie indicate nell’allegato A al D.P.R. 207/2010. 5. Contratto con la SOA nel periodo di interdizione Per il Manuale, al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione, la rappresentanza legale dell’impresa è tenuta a presentare tutte le dichiarazioni sostitutive, che attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell’attestazione, inclusa quella concernente l’assenza di annotazioni ostative su casellario informatico. Con le “Precisazioni” viene chiarito che la data di riferimento per la verifica, da parte dalla SOA, di tali dichiarazioni sostitutive corrisponde a quella di sottoscrizione del contratto di attestazione. Ne deriva che l’impresa, al fine di evitare il diniego dell’attestazione per la mancata sussistenza di un requisito generale, dovrà attendere la scadenza dell’interdizione annotata sul Casellario Informatico, prima di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di attestazione con la SOA. Pertanto, l’impresa annotata, prima di ottenere un nuovo attestato, di qualificazione dovrà, prima, scontare il periodo di interdizione e, successivamente, sommare il tempo necessario ad ottenere una nuova attestazione. Considerato il tempo medio per ottenere la qualificazione SOA, ciò significa che tale impresa dovrà sommare


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(come sanzione indiretta) altri quattro/sei mesi. al tempo di interdizione previsto nella sanzione. 6. Stato di fallimento o procedure concorsuali È noto che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, le SOA devono verificare sia l’assenza degli stati di fallimento, sia l’inesistenza di procedure concorsuali pendenti. Ciò attraverso il sistema informativo on-line gestito da Infocamere per le Camere di Commercio. Nelle Precisazioni viene rilevato che, nonostante il suddetto sistema informatico, persistono i casi in cui le SOA dovranno rivolgersi direttamente alle Cancellerie dei Tribunali fallimentari. Infatti, non tutti i Tribunali assolvono l’onere di pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali tramite il sistema Infocamere e, di conseguenza, in questi casi non è possibile verificare con l’accesso informatico le notizie relative allo scioglimento, alle procedure concorsuali, alla cancellazione delle imprese iscritte. Pertanto, viene specificato che, laddove sia stata presentata istanza di concordato in “bianco”, non è applicabile la causa ostativa prevista per la partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 38, co. 1 lett. a) del D.lgs. 163/2006 laddove la stessa abbia effetti prenotativi di continuità aziendale. 7. Verifiche antimafia Nelle precisazioni viene chiarito che la SOA potrà procedere con l’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, poiché in tali casi può ritenersi assolto l’obbligo di verifica del requisito di cui all’art. 38, co. 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006. È, comunque, fatta salva la facoltà della SOA di procedere alla revoca del predetto attestato ex art. 40, co. 9-ter del D.lgs. 163/2006, se da successiva documentazione antimafia emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del codice antimafia. Ne consegue che le SOA possono rilasciare l’attestato di qualificazione anche in mancanza della documentazione antimafia, fermo restando l’obbligo di verifica sul Casellario informatico dell’assenza di annotazioni inerenti anche tale requisito. 8. Regolarità contributiva (DURC) Come noto, dal 1° luglio 2015, il riscontro del possesso del requisito della regolarità contributiva è effettuato dalle imprese in tempo reale, rivolgendosi ed accreditandosi attraverso il servizio predisposto dall’INAIL. Le posizioni dell’ANAC confermano che la certificazione di regolarità contributiva così

ottenuta assume una validità di 120 giorni e può essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla Legge. La stessa, tuttavia, non esime l’impresa dal presentare la dichiarazione sostitutiva che attesti l’esistenza del relativo requisito generale di cui all’art. 38, co. 1 lett. i) del D.lgs. 163/2006. Fatto questo, che, al fine dell’ottenimento della SOA, appare quantomeno un elemento di ingiustificato appesantimento della procedura di attestazione. 9. Tutela dei disabili È noto che, a dimostrazione del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli obblighi posti a tutela disabili, la rappresentanza legale dell’impresa deve rendere alla SOA una dichiarazione sostitutiva che attesti di non essere soggetta a tali obblighi ovvero (anche se non precisato dall’ANAC) dimostrarne l’assolvimento (cfr. artt. 38, co. 1 lett. l) del D.lgs. 163/2006 e 17 della l. 68/1999). L’ANAC precisa che le SOA, a loro volta, sono tenute a verificare la veridicità della dichiarazione resa, accertando il numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa ai fini della qualificazione (libro unico del lavoro, DM 10, etc.). 10. CEL di committenti privati Molteplici sono le indicazioni dell’ANAC circa i lavori eseguiti per committenti non soggetti alla disciplina del Codice dei contratti. Anzitutto, riguardo agli accordi quadro, viene esplicitato che, per i lavori privati, così come per quelli pubblici, l’impresa non può ottenere l’emissione di un’unica certificazione cumulativa di tutte le prestazioni eseguite in differenti cantieri. Pertanto, all’impresa esecutrice di più contratti, seppur compiuti in attuazione di un unico accordo quadro, deve essere rilasciato dal committente/stazione appaltante un certificato di esecuzione dei lavori, CEL, per ogni singolo contratto eseguito. Circa il Certificato di regolare esecuzione, viene confermato che, negli appalti privati, può mancare solo per lavori di piccola entità, per i quali permane comunque l’onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto. Per i lavori di edilizia residenziale - stimati attraverso il cosiddetto CTN – l’ANAC chiarisce che non vige il limite quantitativo previsto dall’art. 108 del D.P.R. 207/2010 per lo scorporo delle categorie di lavorazioni ulteriori rispetto a quella prevalente. In tali casi, infatti, viene precisati che le SOA, senza alcuna limitazione sull’importo minimo di tali lavorazioni ulteriori, dovranno acquisire idonea documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori (Computo metrico estimativo, Libretto delle misure

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etc.). Inoltre, qualora parte dei lavori siano stati affidati in regime di subappalto, tale documentazione deve includere i contratti di subappalto e le relative fatture. La documentazione presentata alla SOA, prima di essere utilizzata a comprova delle opere eseguite, deve essere stata oggetto di dichiarazioni che ne confermino la veridicità, con la necessità specifica di verificare che tale conferma sia stata resa da parte del direttore dei lavori e del committente ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per quanto riguarda i vecchi certificati, laddove la documentazione esibita sia stata già riscontrata positivamente dai soggetti firmatari in precedenti procedimenti di attestazione, è stato accolto il suggerimento dell’ANCE di tenere ferma l’idoneità di tali riscontri, pur in mancanza delle dichiarazioni di conferma rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. In questi casi, è comunque necessario che il riscontro di veridicità e sostanza abbia con forma certa. A questo proposito, l’ANAC precisa che l’istituto del silenzio assenso non può essere considerato una modalità alternativa di accertamento sulla veridicità dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice degli appalti pubblici. Tuttavia, per favorire i controlli, la stessa viene stabilito per le SOA che: • la richiesta di riscontro della veridicità dei titoli autorizzativi, inviata all’Ente competente, deve contenere l’avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all’ANAC per l’esplicazione del potere sanzionatorio; • in caso la richiesta sia disattesa dall’Ente, dove comunque essere formalizzata una richiesta di sollecito; • la segnalazione all’ANAC, Ufficio Sanzioni, che evidenzia il mancato riscontro ad una richiesta di verifica da parte dell’Ente, deve aver come allegati la nota di richiesta con il successivo sollecito. • Il Presidente dell’ANAC procederà, qualora ne ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ente interessato e all’acquisizione del riscontro richiesto. In questo contesto, è auspicabile che il nuovo sistema sanzionatorio sopra descritto - similare a quello a suo tempo introdotto per la trasformazione dei CEL cartacei in elettronici – inneschi un meccanismo virtuoso degli Enti. Viene, infine, confermato l’obbligo di presentare copia autentica del progetto approvato, ai fini dell’attestazione con lavori privati. Tale adempimento può ritenersi altresì soddisfatto attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali, nel caso in cui consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione esibita a corredo


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del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei lavori eseguiti. Al fine di evitare che, nell’ambito dei lavori privati, si possano, per uno stesso intervento, rilasciare più e difformi certificazioni dei lavori eseguiti, è confermata la prescrizione del Manuale secondo cui il committente deve rilasciare di un’unica certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori, ciò sia nei confronti dell’appaltatore che dei subappaltatori. 11. Visto per i CEL in OG2, OS2-A, OS2B e OS25 Le “Precisazioni” chiariscono che il rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, è sempre necessario negli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, laddove non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio. Nei lavori pubblici, il visto deve risultare dal certificato elettronico presente sul Casellario dell’Osservatorio, istituito presso l’ANAC. Nel caso sia stato a suo tempo rilasciato un CEL in forma cartacea, questo - per essere utilizzato dalla SOA - deve essere conservato in originale presso gli archivi della stazione appaltante e deve riportare il suddetto visto. Tale visto deve essere duplicato nel campo “note” del modello telematico dello stesso CEL, a cura del RUP incaricato dalla committenza. Restano inutilizzabili, ai fini SOA, i certificati totalmente cartacei, che non sono o non possono essere inseriti nella banca dati dell’ANAC. Sul punto, l’ANCE ha chiesto che si rendesse possibile l’utilizzo dei CEL elettronici nei casi in cui il visto fosse comunque presente sul certificato cartaceo originario. In tali casi, la SOA avrebbe ben potuto l’utilizzare il certificato, dopo aver acquisito tutti i riscontri a comprova della veridicità e della sostanza della documentazione esibita. A tale proposito, nelle Precisazioni è chiarito che, in mancanza del visto sul CEL informatico, lo stesso certificato non è neppure utilizzabile per l’attestazione in categorie diverse da quella riportata nello stesso (es. CEL in OG2 per la qualificazione in OG1), poiché tale interpretazione: • sarebbe contraria alla disposizione secondo la quale le SOA devono verificare che nella certificazione «non siano presenti lavorazioni relative a categorie non previste nel bando di gara»; • si generebbe un’indiretta alterazione del regime concorrenziale. Non resta quindi che aspettare il confronto tra ANAC e MIBAC, che dovrebbe portare le Soprintendenze ad inserire direttamente nella banca dati dei CEL l’attestazione del buon esito dei lavori, sollevando i RUP da quest’onere.

12. Figura del restauratore per OS2-A e OS2-B Ai fini della qualificazione nelle categorie OS2-A e OS2-B, l’accertamento della qualifica di “restauratore” (necessaria per il direttore tecnico) e “collaboratore restauratore” (necessaria per il personale), è effettuato con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 182 del D.lgs. 42/2014, così come modificata dalla L. 7/2013. 13. Staff tecnico per progettazione e costruzione Ai fini della qualificazione per la progettazione ed esecuzione viene precisato che, non possono computarsi nello staff tecnico i soggetti con assunzioni a tempo determinato o assimilate, ma solo quelle a tempo indeterminato e a tempo pieno (cfr. art. 79, co. 7, d.p.r. 207/2010). 14. Termini di rilascio delle attestazioni In analogia al termine massimo delle verifiche triennali, viene confermato il termine di 45 giorni per il rilascio delle variazioni minime, già previsto nel Manuale. Resta fermo, secondo l’ANAC, che in caso di aggravi istruttori, le SOA potranno sospendere il procedimento sino al doppio del termine previsto per il rilascio dell’attestazione (90 giorni) e successivamente procedere, decorso inutilmente tale ulteriore termine, al “diniego alla decadenza dell’attestazione”. Considerato, tuttavia, che la mancata produzione di idonea documentazione, non sempre è motivo di decadenza dell’Attestato (ad. es. al direttore tecnico aggiuntivo che non ha i requisiti per ricoprire tale incarico), si auspica che tale indicazione dell’ANAC venga recepita con estrema prudenza dalle SOA. 15. Tariffe applicabili alle variazioni minime Con riferimento alle tariffe di qualificazione, è stato parzialmente condiviso il contrasto, evidenziato dalle SOA, tra quanto indicato in precedenza dall’AVCP con le deliberazioni nn. 320/2003 e 35/2004 e il Manuale che impone alle SOA in caso di variazioni minime di applicare la tariffa fissa, pari al 5% di quella minima prevista per il rilascio di una nuova attestazione. Pertanto, nelle Precisazioni si stabilisce che, laddove le SOA debbano procedere alla verifica di requisiti supplementari prima di procedere al rilascio dell’attestato variato, è giustificabile un incremento dei costi per la variazione dell’attestato. Le nuove indicazioni gli importi applicati dalle SOA sono le seguenti: • ridimensionamento delle qualificazioni possedute per annullamento o mancato

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rinnovo della certificazione di qualità aziendale: 5% della tariffa di “prima attestazione” prima posseduta (variazione sin ora non disciplinata); • nuova forma societaria senza trasferimento d’azienda o di suo ramo: 5% della tariffa di “prima attestazione”, calcolata sulle categorie e classifiche possedute (maggiorati gli importi rispetto al passato). • sostituzione o introduzione nuovi direttori tecnici e/o dei legali rappresentanti: 10% della tariffa minima di “prima attestazione”, calcolata su una sola categoria alla prima classifica, moltiplicata per il numero dei soggetti da controllare (maggiorati gli importi rispetto al passato); • Variazione direttore tecnico che ha consentito la qualificazione: 10% categorie possedute (maggiorati gli importi rispetto al passato). L’ANCE, di contro, ha sempre evidenziato una sproporzione delle tariffe applicate dalla SOA e l’attività svolta da queste, laddove si consideri anche il quadro economico negativo generale. 16. Lavori eseguiti nelle categorie scorporabile e subappaltati Nelle Precisazioni sono fornite due indicazioni sull’utilizzo delle lavorazioni subappaltate attinenti alla categoria scorporabile ai fini della qualificazione nella categoria prevalente. In particolare, le Precisazioni dispongono per l’appaltatore quanto segue: • i lavori eseguiti direttamente nella categoria scorporabile possono concorrere alla sola qualificazione nella medesima categoria; • non è prevista la facoltà di utilizzare nella qualificazione della categoria prevalente l’intero ammontare dei lavori subappaltati nelle categorie scorporabili. Riguardo al primo punto, l’ANAC conferma quanto affermato dalla soppressa AVCP con il Comunicato alle SOA n. 1 del 29 gennaio 2014. Riguardo al secondo punto, le Precisazioni prevedono una correzione sul computo all’impresa affidataria della cd. “premialità di coordinamento”, circoscritta ai lavori non eseguiti direttamente, sulla base della quale l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente, una quota parte dei lavori subappaltati in tale categoria e nelle varie categorie scorporabili. Al riguardo, l’ANCE aveva in più occasioni evidenziato l’inesattezza dell’esempio presente nel Manuale SOA, con riguardo al computo della “premialità di coordinamento” sulle lavorazioni affidate nella categoria scorporabile, calcolata sui lavori subappaltati e non sulla categoria scorporabile.


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Con le Precisazioni, le osservazioni dell’ANCE sono state accolte e la quota relativa alla premialità di coordinamento (pari al 30% o al 40% per le sole categorie a qualificazione obbligatoria) è finalmente calcolata sull’intera opera scorporabile. 17. Personale qualificato munito di patentino certificato L’ANAC chiarisce che l’accertamento sul personale qualificato attiene alla qualificazione SOA e non alla qualificazione in gara; non è quindi possibile che l’accertamento sul possesso dei patentini sia posto a carico della stazione appaltante. viene precisato che, in ogni caso, la materia dovrà essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore, alle quali la stessa si riserva di chiedere un contributo. 18. Applicazione del silenzio assenso Viene confermato che, per la verifica dei requisiti generali, si deve fare riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzioassenso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate (art. 38, del D.l.vo 163/2016). La precisazione appare in linea con la posizione dell’ANCE, a favore dell’applicabilità di tale istituto al sistema SOA. Il silenzio-assenso non è invece applicabile alle certificazioni di esecuzione dei lavori, laddove mancano i previsti ed idonei riscontri di veridicità; ciò, sia nel caso in cui tali certificazioni siano dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica (art. 79, co. 5, del D.P.R. 207/2010) sia in quelli in cui la stessa comprovino l’esperienza acquisita dal direttore tecnico (art. 87, co. 2, del D.P.R. 207/2010). 19. Adeguato organico medio annuo L’ANAC precisa che l’acquisizione da parte delle SOA dei modelli F24 può ritenersi non più necessaria; viene invece confermato l’obbligo di acquisizione delle ricevute di pagamento dei versamenti contribuitivi dovuti alle Casse Edili, in quanto gli obblighi contributivi devono essere assolti da parte delle imprese con riferimento alla Cassa territorialmente competente alla riscossione, in funzione della localizzazione del cantiere. 20. Idonea direzione tecnica in OG2, OS2A, OS2-B e OS25 In caso conseguimento della qualificazione nelle categorie afferenti beni del patrimonio culturale OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, l’ANAC ritiene applicabile la deroga generale sul possesso da parte del direttore tecnico dell’idoneo titolo di studio, così come previsto dall’art. 248, comma 5 del D.P.R. 207/2010 (laurea in architettura.. etc.). Nelle “Precisazioni”, viene così recepito l’orientamento del Consiglio di Stato che ha

ritenuto estesa anche alle sopraelencate categorie la deroga prevista a favore di coloro che risultavano già iscritti al tempo dell’Albo Nazionale dei costruttori (rispettivamente sent. n. 4290 del 15 settembre 2015 e art. 357, co. 23, del D.P.R. 207/2010). Ne consegue che, a distanza di anni dalla prima e avversa interpretazione dell’AVCP (Comunicato alle SOA n. 74 del 01/08/2012), torna d’attualità al posizione di quei soggetti che avrebbero potuto conservare l’incarico di direttore tecnico nella stessa impresa, indipendentemente dal titolo posseduto, poiché nominati in vigenza dell’Albo Nazionale Costruttori (ossia ante 2000). La necessità di tale interpretazione era stata messa in luce dall’ANCE, la quale aveva rilevato – in coerenza con lo spirito della disposizione regolamentare - la necessità di modificare il Manuale (cfr. NEWS ID 7894 del 13 settembre 2012). 21. Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile Per l’ANAC, non è possibile utilizzare i requisiti provenienti da una cessione di ramo d’azienda del consorzio stabile qualora comporti il trasferimento di beni materiali e immateriali (unitariamente considerati perché tra loro funzionalmente organizzati), e soprattutto la cessione dei requisiti che hanno consentito l’originaria qualificazione del consorzio (i quali derivano unicamente dalle qualificazioni delle consorziate). Infatti, tale possibilità consentirebbe al consorzio di disporre delle qualificazioni che gli hanno consentito in origine di qualificarsi, e che di fatto appartengono alle singole imprese consorziate. Il chiarimento appare in linea con la posizione dell’Ance, che, peraltro, aveva richiesto l’applicazione del suddetto divieto anche nel caso di avvalimento dei requisiti di un consorzio stabile, nella considerazione che la stessa contraddizione logica ben si attaglia al consorzio “ausiliario”. 22. Requisito di carattere generale del socio di maggioranza L’ANAC precisa che il riferimento espresso alla “persona fisica”, contenuto nell’articolo 38 del D.lgs. 163/2006, non esclude il controllo alla “persona fisica” titolare della “persona giuridica” socio di maggioranza di una società con meno di quattro soci. Tale indicazione, prevista all’art. 38, co. 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, deve essere intesa nel senso di un’estensione degli obblighi dichiarativi sulla moralità professionali (e della verifica del relativi requisiti) anche agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società controllante. L’ANCE, al riguardo, ha più volte rappresento la necessità di una modifica normativa sul punto, ciò al fine di meglio chiarire tale passaggio.

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GIURISPRUDENZA IL PARERE DELLA CORTE EUROPEA SUI RICORSI CONTRO LE AGGIUDICAZIONI DI LAVORI PUBBLICI La Corte di Giustizia europea, con sentenza pubblicata il 5 aprile, relativa ad un contenzioso originatosi nel 2012 relativo all’affidamento di alcuni servizi per l’aeroporto di Trapani, si pronuncia in merito alla legittimità di presentare ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto in termini sostanzialistici: i giudici devono valutare la correttezza della gara anche se l’escluso non ha titoli per vincere. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto finora un approccio “formale”: se il ricorrente non ha titolo per partecipare alla gara, non ha neppure titolo per contestare l’aggiudicazione a favore di un’altra impresa, con la conseguenza che quest’ultima, vincendo la causa, dall’inizio si assicura definitivamente l’appalto, persino se l’aggiudicazione sia, in ipotesi, avvenuta irregolarmente. Al contrario, la Corte di Giustizia ha scelto un approccio nel merito: valutare sempre e comunque la legittimità dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che sia messa in discussione, anche se la parte che la mette in discussione non avrebbe alcun titolo per sollevare contestazioni. Sempre che a presentarle di fronte a un giudice sia uno dei concorrenti. In caso contrario, verrebbe meno il principio per cui si può contestare una gara solo da parte di chi abbia un interesse leso dalla decisione della stazione appaltante. La conseguenza della pronuncia è quella per cui anche un concorrente escluso potrebbe avere interesse alla revoca dell’aggiudicazione, mirando al rifacimento della gara. Ma tale massima si pone in contrasto con il nuovo codice: con riguardo al contenzioso, le contestazioni su ammissioni o esclusioni sono possibili solo nelle fase iniziali delle gara, negandosi la possibilità di contestare la mancanza di requisiti di ammissione passati 30 giorni dalla comunicazione dei partecipanti. La Corte UE spinge in direzione opposta chiarendo che la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto va sempre valutata anche se chi la contesta non poteva partecipare alla gara. Un principio che in teoria rischia di allargare le possibilità di contenzioso negli appalti. Ma che comunque si scontra con le previsioni introdotte nella bozza del nuovo codice.


TECNICA EDILIZIA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DAL 10 APRILE 2016 SONO TRASFERITE AI COMUNI LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA PUBBLICATE SUL BURL LE LINEE GUIDA Si comunica che in data 7 aprile 2016 è stata pubblicata sul BUR Lombardia D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 recante l’”Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)” che sarà efficace a partire dal 10 aprile 2016. Si provvederà nei prossimi giorni a pubblicare un approfondimento sul tema. In allegato il testo della delibera in parola: D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 recante l’”Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015) Si riportano i contenuti principali della suddetta delibera. Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della pratica sismica o dal procuratore speciale di sua nomina, all’autorità competente in materia sismica, consegnando la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia (di seguito, SUE) di riferimento. Le relazioni e gli elaborati progettuali minimi di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 33/2015, per la presentazione della comunicazione di deposito o dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione sono: 6.1. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (modulo 12 di cui all’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”); 6.2. Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001), ove già depositato, sarà sufficiente l’indicazione degli estremi di invio della documentazione; 6.3. Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 N.T.C. 2008); 6.4. Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001); 6.5. Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 comma 3, art. 93, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 N.T.C. 2008);

6.6. Relazione sui materiali impiegati (art. 65, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008); 6.7. Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del D.P.R. 380/2001); 6.8. Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008); 6.9. Relazione geologica (parr. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 - cap. 4, Parte I, Allegato B della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011); 6.10. Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009); 6.11. Documentazione fotografica; 6.12. Elenco allegati. Tale documentazione, sviluppata a livello esecutivo, deve essere redatta nel rispetto delle norme statali e regionali di riferimento e, nei casi previsti, secondo la modulistica di cui all’allegato B “Linee di Indirizzo e coordinamento”. Alla documentazione di cui sopra devono essere allegate le dichiarazioni dei professionisti, dagli stessi sottoscritte in ordine agli aspetti di competenza, attestanti: - la conformità degli elaborati alla normativa vigente; - la redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici; - l’asseverazione del progettista in merito al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; - il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino; - la conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto; - che i lavori non sono iniziati (asseverato anche dal direttore dei lavori); - la conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla normativa vigente e l’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica e geotecnica del sito interessato dalle opere. Il SUE, come stabilito all’art. 6, comma 2, della L.R. 33/2015, provvede, entro 5 giorni, a trasmettere all’autorità competente copia della stessa, unitamente agli allegati. Nell’istanza di autorizzazione sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di società, nonché del collaudatore nei casi previsti dalla normativa vigente. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di

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cui all’art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015, è presentata prima dell’avvio dei lavori, ivi comprese le varianti definite all’allegato D “Modalità e criteri per l’individuazione delle varianti”, al SUE competente per territorio. Le funzioni trasferite ai comuni L’efficacia del provvedimento decorre dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016. Con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)” la Giunta Regionale ha approvato la nuova classificazione sismica dei comuni lombardi. Al fine di allineare la nuova zonazione con la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, la Giunta Regionale, con D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, ha differito al 10 aprile 2016 il termine per l’entrata in vigore della stessa. In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, trasferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base allo stesso D.P.R., erano di competenza regionale. Si fa pertanto seguito a quanto disposto dall’art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 33/2015, che prevede la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni regionali trasferite ai comuni in materia sismica. Autorità competente La L.R. 33/2015 prevede che l’autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all’interno dei propri uffici o nell’ambito delle forme associative previste ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm. ii., per il territorio di propria competenza. Come previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015, per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, le funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono esercitate dalla Regione nel caso in cui non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata. Le modalità di svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 33/2015 sono disciplinate dall’allegato A “Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni”.


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Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 33/2015, sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001. 2.1 Abitati da consolidare (art. 61 del D.P.R. 380/2001) L’art. 61 del D.P.R. 380/2001 prevede che: In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori. L’autorizzazione preventiva di cui al comma 1 del citato articolo 61 è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1. 2.2 Sopraelevazioni (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001). La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., dell’autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2, e della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di interventi di sopraelevazione, il progettista deve trasmettere all’autorità competente l’attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, da redigere utilizzando l’allegato modulo 8. Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zona 2, l’istanza per il rilascio della certificazione non è richiesta in quanto ricompresa nell’istanza di autorizzazione di cui all’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”. Per gli interventi di sopraelevazione localizzati in zone 3 e 4, l’istanza per il rilascio della certificazione è corredata della documentazione di cui all’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza” e dell’attestazione di idoneità

di cui sopra. L’autorità competente conclude il procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l’autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell’istanza, previa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 241/1990. Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’istanza per gli interventi di sopraelevazione e della relativa documentazione, si rinvia al paragrafo 5. “Deposito del progetto” del presente documento e all’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”. 2.3 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001). La denuncia dei lavori di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nel paragrafo 5. “Deposito del progetto” del presente documento. 2.4 Autorizzazione per l’inizio dei lavori (art. 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001). Il rilascio dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori, di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/2001 è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1., con le modalità descritte nell’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica”. 2.5 Repressione delle violazioni (artt. 96, 97, 99 e 100 del D.P.R. 380/2001). Gli artt. 96, 97, 99 e 100 afferiscono alla Sezione III del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001, rubricata “Repressione delle violazioni”. Tali articoli stabiliscono gli obblighi posti in capo all’autorità competente all’atto dell’accertamento di un fatto costituente violazione delle norme di cui allo stesso Capo IV del D.P.R. 380/2001. L’art. 11 della L.R. 33/2015 richiama le suddette disposizioni, ai fini della trasmissione dei processi verbali all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1. e dell’adozione dei conseguenti atti. 2.6 Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001). L’accertamento di cui all’art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è in capo all’autorità competente ai sensi dell’art. 2 della L.R. 33/2015, come definita al precedente paragrafo 1. L’allegato I “Linee guida per le costruzioni

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in corso in zone sismiche di nuova classificazione”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare. Varianti Rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 33/2015, ai sensi dell’art. 5, anche le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa. L’allegato D “Modalità e criteri per l’individuazione delle varianti”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare. Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche L’allegato C, a cui si rinvia, definisce le “Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato”. Il Sistema Informativo Integrato prevede l’utilizzo della seguente modulistica, di cui al presente allegato: modulo 1 - istanza di autorizzazione sismica o di certificazione di sopraelevazione modulo 2 - comunicazione di deposito sismico modulo 3 - denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismica cui all’art. 12 della L.R. 33/2015 modulo 4 - dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell’allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) modulo 5 - procura speciale per la nomina di un soggetto delegato alle procedure sismiche modulo 6 - asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015 modulo 7 - asseverazione di congruità e conformità del progetto architettonico modulo 8 - dichiarazione del progettista che, in relazione ad un intervento di sopraelevazione, attesta l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (art. 90 del D.P.R. 380/2001) moduli 9, 10 e 11 - dichiarazioni di responsabilità ed atti di asseverazione dei progettisti e degli estensori delle relazioni geologiche e geotecniche modulo 12 - relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento modulo 13 - dichiarazione di fine lavori strutturali (art. 12, comma 8, lett. b), L.R. 33/2015). Fino al termine stabilito dall’art. 13, com-


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ma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato è consentito l’utilizzo di tale modulistica anche in formato cartaceo. Deposito del progetto Gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4, comprese le varianti in corso d’opera, descritte al precedente paragrafo 3. “Varianti”, sono soggetti alle procedure di deposito previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale, per le finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001, come richiamato al precedente paragrafo 2.3. Il deposito si effettua con la presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente, prima dell’avvio dei lavori, della documentazione prevista dall’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”, utilizzando l’allegato modulo 2. Nel caso in cui l’intervento ricada nei confini amministrativi di più Comuni, il deposito può essere effettuato indifferentemente presso uno degli SUE competenti. Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, il deposito può essere effettuato, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001: dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo; dal richiedente il titolo abilitativo; dal proprietario dell’immobile oggetto dei lavori. I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, utilizzando l’allegato modulo 5, al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente. In caso di opere pubbliche, il deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento. Al ricevimento del modulo di deposito, corredato della documentazione prevista dall’Allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”, il SUE rilascia l’attestazione di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 33/2015. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio e fatto salvo quanto previsto dall’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica” e al precedente paragrafo 2.2. “Sopraelevazioni” e dalle ulteriori normative vigenti in materia, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell’attestazione di cui sopra.

La procedura di deposito è effettuata mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all’allegato C “Modalità di attuazione del Sistema Informativo Integrato”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, che, fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, consente l’utilizzo della modulistica anche in formato cartaceo. Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della “denuncia dei lavori” di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001, se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo. All’atto del deposito della documentazione, il SUE rilascia al depositante l’attestazione dell’avvenuto deposito e trasmette all’autorità competente, mediante il Sistema Informativo Integrato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015, la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di attestazione. Autorizzazione sismica Gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone definite ad alta sismicità, comprese le varianti in corso d’opera e le sopraelevazioni, sono soggetti ad autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 8 della stessa legge regionale. I contenuti della documentazione da presentare sono riportati nell’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”. L’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazionesismica”,acuisirinvia,definisceilcontesto di riferimento e le procedure da attivare. Parere tecnico Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, i comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, obbligatorio per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, come disposto al comma 5 dello stesso art. 8. L’allegato G “Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare. Controlli Fatte salve le funzioni di vigilanza previste dall’art. 103 del D.P.R. 380/2001, l’autorità competente effettua i controlli sulle opere e sulle costruzioni, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 33/2015. L’allegato H “Termini e modalità di svolgimento dei controlli”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure di

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controllo. Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione. Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 33/2015, a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente. L’allegato I “Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione”, a cui si rinvia, definisce il contesto di riferimento e le procedure da attivare. Disposizioni finali e periodo transitorio Fino al termine stabilito dall’art. 13, comma 2, della L.R. 33/2015 ovvero fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato, è consentito l’utilizzo della modulistica di cui al precedente paragrafo 4. “Modulistica per la gestione informatica delle pratiche sismiche” anche in formato cartaceo. Nel caso di presentazione in formato cartaceo, la documentazione progettuale a corredo della comunicazione di deposito o dell’i-stanza per il rilascio dell’autorizzazione sismica o della certificazione di sopraelevazione, di cui ai paragrafi 5. “Deposito del progetto” e 6. “Autorizzazione sismica”, è presentata in duplice copia, ovvero, in caso di contestuale denuncia dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, in triplice copia. Casi e modalità per la richiesta, da parte dei comuni, del parere tecnico alla regione L’ufficio comunale o la forma associativa preposta al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8, commi 1 e 1 bis, della L.R. 33/2015 richiede parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche ( art. 8, comma 5) e a discrezione per le altre opere (art. 8, comma 4). Sono esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 della L.R. 33/2015, se ricadenti in “Zona 2”, i tipi di intervento di seguito riportati: - costruzioni semplici in muratura (punto 7.8.1.9 delle N.T.C. 2008) - piscine all’aperto, vasche di raccolta e vani tecnici interrati, ad uso privato - strutture cimiteriali - recinzioni, comunque realizzate, con o senza funzione di contenimento del terreno coperture pressostatiche - opere di sostegno, di altezza inferiore o


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uguale a 2 mt., che non interessano direttamente infrastrutture o spazi pubblici aventi valenza strategica o rilevante - opere idrauliche minori (briglie, pennelli, opere di difesa spondale) di altezza minore o uguale a 2 mt. - piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotti interrati realizzati con manufatti scatolari - portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne, e simili di altezza minore o uguale a 5 mt. e superficie minore o uguale a 5 mq. - interventi su costruzioni esistenti, riguardanti elementi non strutturali o elementi strutturali secondari, individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle N.T.C. 2008, che incidono sul comportamento sismico complessivo della struttura. Il parere tecnico riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all’adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità

tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato. Il parere viene rilasciato ai Comuni o alle loro forme associative, che esercitano le funzioni di cui all’art. 2 della L.R. 33/2015 entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta presentata ai sensi dell’art. 8, comma 4, mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. 33/2015, fatto salvo il periodo transitoria di cui all’art. 13, comma 2, secondo periodo, della medesima legge. Durante il periodo transitorio, la richiesta del parere di cui sopra seguirà le modalità descritte nell’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”. Gli uffici competenti inoltrano richiesta di parere tecnico successivamente alla verifica, con esito positivo, della completezza, coerenza e regolarità formali della documentazione (v. allegato C “Modalità di attuazione del sistema infor-

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mativo integrato”), presentata secondo quanto prescritto nell’allegato E “Contenuto minimo della documentazione”. La richiesta di parere è corredata dei seguenti documenti: - istanza pervenuta ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. 33/2015; - documentazione progettuale, a corredo dell’istanza, di cui al documento sopra citato; - nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede il parere. Quando il parere tecnico è richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015, occorre allegare all’istanza di parere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comune ovvero della forma associativa di comuni, se dotata di personalità giuridica, che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente, anche individuato mediante contratto temporaneo o incarico professionale.


URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

GIURISPRUDENZA DIA/SCIA: QUANDO L’AMMINISTRAZIONE PUÒ INTERVENIRE SU SEGNALAZIONE DEL TERZO Con la sentenza del 15 aprile 2016, n. 735 il Tar Lombardia interviene a fornire chiarimenti sul tema della tutela del soggetto terzo che si ritenga leso da una denuncia di inizio attività o da una segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta di un argomento che negli ultimi anni è stato oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali in conseguenza della non chiara formulazione della norma contenuta nell’articolo 19, comma 6 ter, della Legge 241/90 che disciplina la materia. Si ricorda che con tale norma è stato stabilito che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non possono essere oggetto di impugnazione da parte di terzi e, pertanto, quest’ultimi possono solo sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio tenuto dalla stessa ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 104/2010 (Codice processo amministrativo) (la norma è stata introdotta dal Decreto Legge 138/2011 successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 15/2011 ). La norma non riporta, tuttavia, il termine entro il quale è possibile “sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione”. Il Tar Lombardia, condividendo in parte un precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il terzo: - entro 60 giorni, decorrenti dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione, può sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione ed ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori (il predetto termine, pur non essendo previsto nella legge 241/90, per il Tribunale si ricava da quello imposto in generale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 104/2010 codice processo amministrativo); - decorsi 60 giorni può comunque sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione ma, in questo caso, non può ottenere l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione ma solo la verifica dei presupposti previsti per l’intervento di autotutela ossia l’annullamento della DIA/SCIA.

Si evidenzia che il Tar Lombardia con la sentenza in commento è intervenuto su una fattispecie antecedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge 124/2015 in tema di annullamento della DIA/SCIA. Il nuovo articolo 19, commi 3 e 4, della Legge 241/90 prevede che: - entro 60 giorni (30 giorni per l’edilizia) la pubblica amministrazione può intervenire adottando motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi in caso di carenza dei presupposti e dei requisiti necessari per iniziare l’attività; - dopo i 60 giorni (30 giorni per l’edilizia) l’amministrazione può sempre adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori se però sussistono le condizioni di legge previste per l’annullamento d’ufficio ossia: - ragioni di interesse pubblico; - sono stati contemperati gli interessi coinvolti; - si sia tenuto conto della valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; - non siano trascorsi 18 mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. In pratica per la SCIA/DIA non è più possibile adottare atti in via di autotutela (andando così a risolvere un problema interpretativo dell’annullamento di un atto non avente natura provvedimentale come la SCIA/DIA) ma decorsi i 60 giorni (30 giorni per l’edilizia) potranno essere adottati i provvedimenti inibitori e ripristinatori solo se sussistono interessi ulteriori rispetto a quello della mera legalità. Tali provvedimenti non potranno mai superare i 18 mesi. Dopo i 18 mesi l’amministrazione non ha nessun potere di intervenire fatta eccezione per i casi relativi ad una sentenza passata in giudicato che abbia accertato delle condotte costituenti reato e che abbiano prodotto un falso presupposto del provvedimento assunto.

ILLEGITTIME LE MODIFICHE UNILATERALI DEL COMUNE ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE Facendo propri i principi affermati in altre sentenze amministrative, il Tar Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 517 del 17 marzo 2016, nel ribadire l’autonomia negoziale che caratterizza gli accordi tra privati e amministrazione, ha negato che il Comune possa modificare unilateralmente singole previsioni di una convenzione urbanistica potendo soltanto avvalersi, in presenza dei

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relativi presupposti della facoltà di recesso dall’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico salva la corresponsione di un indennizzo. La possibilità di una modificazione unilaterale del contenuto della convenzione urbanistica è stato escluso anche nel caso in cui l’integrazione delle previsioni dell’accordo fosse resa necessaria da vicende sopravvenute, che non permettevano l’attuazione di quanto originariamente stabilito. Anche qualora la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione del privato contraente non possa più essere adempiuta nei modi convenuti, a causa della sopravvenuta modifica, mediante variante urbanistica, del territorio interessato dalla lottizzazione, la possibilità di sostituire l’obbligazione originaria con una nuova obbligazione non può essere attuata senza il consenso della parte obbligata.


URBANISTICA

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: TERMINI, PROROGHE, SANATORIA E TITOLI ABILITATIVI

(art. 146, D. Lgs. n. 42 del 2004) (a cura del geom. Antonio Gnecchi) Ricordato, innanzi tutto, che il decreto è stato corretto ed integrato, nella parete III – Beni paesaggistici -, con i seguenti tre principali provvedimenti: 1) D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, in relazione agli aspetti paesaggistici, 2) D. Lgs. 30 dicembre 2008, n. 63, sempre in relazione agli aspetti del paesaggio. 3) Legge del 2011, poi modificata dalla legge n. 98 del 2013, poi dalla legge n. 112 del 2013 3 da ultimo dalla legge n. 106 del 2014. Premesso che: - L’art. 136 del decreto ha individuato, tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, anche i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, - L’art. 142, oltre ad individuare le aree tutelate per legge (ex legge “Galasso”), dispone, al comma 2, che non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica, ad esclusione dei parchi e delle riserve nazionali e regionali, gli ambiti e le zone che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del DM. 1444/68, come zona A e B, ovvero, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadenti nei centri edificati perimetrali ai sensi della legge 865 del 1971, - La legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. non interferisce sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto (procedura ordinaria), ovvero, con l’art. 4 del d.P.R. n. 139 del 2010 (procedimento semplificato); - L’autorizzazione paesaggistica è autonoma e presupposto al rilascio del permesso di costruire o agli altri titoli abilitativi, quali la DIA, SCIA o CILA, e non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesistica, da parte dell’ente delegato dalla regione, secondo il regime ordinario, è quello di cui all’art. 146 del decreto in parola. È principalmente importante sottolineare che il comma 4, secondo periodo, afferma che: “L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”. Secondo tale disposizione la nuova autorizzazione deve riguardare sia i lavori e le opere già eseguite che quelle ancora

da ultimare, poiché la locuzione “l’esecuzione dei progettati lavori” intende riferirsi agli interventi oggetto dell’autorizzazione originaria. Sempre a proposito del procedimento, è significativo precisare che le varie fasi per il rilascio dell’autorizzazione sono quelle stabilite dal citato articolo 146, ovvero: - Per la fase istruttoria, l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione ha tempo 40 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, - Per l’espressione del parere obbligatorio e vincolante (fino all’adeguamento del PGT al piano paesistico), ovvero obbligatorio non vincolante (dopo l’adeguamento), la Soprintendenza ha tempo 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione, - Per l’adozione del provvedimento definitivo da parte dell’ente delegato sono stabiliti 60 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, - Per un totale di 105 giorni. È stata abrogata la norma dell’art. 146, nella parte in cui prevedeva che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica acquistava efficacia decorsi 30 giorni dal suo rilascio. Vengono apportate delle modifiche alle disposizioni che riguardano l’autorizzazione paesaggistica ed in particolare: a) La sua efficacia: si stabilisce che: qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, con una proroga dell’efficacia solo per un ulteriore periodo di un anno”. La disposizione (comma 4, quarto periodo), introdotta, da ultimo, dalla legge n. 106 del 2014, è inserita, nel regime ordinario dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, b) L’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica (comma 4, quinto periodo) decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento, ovvero dalla data di rilascio del permesso di costruire, trenta giorni dopo la presentazione della Dia, ovvero, il giorno della data di presentazione della SCIA o CILA. Anche questa norma si inserisce nel regime ordinario dell’autorizzazione. c) Una norma transitoria riguarda la validità dell’autorizzazione paesaggistica, introdotta dall’art. 30, comma 3, della legge n. 98 del 2013 (c.d. “decreto del Fare”). In base a tale norma, infatti, è ammessa la proroga di tre anni (automatica e, quindi, senza bisogno di richiederne la proroga), per le autorizzazioni paesaggistiche efficaci al 21 agosto 2013. Infatti, questa disposizione non è stata inserita nel decreto legislativo n. 42 del 2004, ma all’interno di una norma, appunto “transitoria” che riguarda, oltre alla proroga innanzi accennata, anche la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del dPR n. 380 del 2001, per i titoli abilitativi rilasciati o comun-

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que formatisi antecedentemente all’entrata in vigore al decreto 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge sopra citata. Sostanzialmente, quindi, l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è regolata da due norme distinte, ma che non sono contrastanti l’una con l’altra, cosicché, allo scadere degli effetti della legge n. 98 del 2013, rimarrà in vigore solo l’articolo 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., secondo quanto esposto alle precedenti lettere a) e b). Una precisazione merita l’inciso secondo il quale:”l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento”. Qualora si verificasse, in regime ordinario, che il giorno di efficacia del titolo abilitativo rilasciato o comunque formatosi per la realizzazione dell’intervento sia precedente alla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il periodo di efficacia di cinque anni parte comunque dalla data del suo rilascio, fermo restando quanto dispone lo stesso comma 4 dell’art. 146. Titoli abilitativi Come già accennato possono essere: 1) Il permesso di costruire: nel procedimento di cui all’art. 38 della L.R. n. 12/05 (a cui viene demandata la competenza in forza dell’art. 20, co. 12, del dPR 380/01), sono previste due diverse forme di termini, e più precisamente: a) Comma 10-bis: se la tutela vincolistica è di competenza dell’amministrazione comunale, il termine di 15 giorni per adottare il provvedimento finale, decorre dall’atto di assenso che deve essere acquisito nel termine di 45 giorni prescritti per l’istruttoria (comma 3). Se tale atto non è favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio rifiuto; b) Comma 10-ter: se la tutela vincolistica non è di competenza dell’amministrazione comunale, ma di altra autorità, ove il parere del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il SUE acquisisce il relativo assenso nell’ambito della Conferenza di servizi di cui al comma 5-bis art. 20, dPR 380/01. Il termine di 15 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre dall’esisto della Conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio rifiuto; 2) Dia: secondo quanto dispone l’art. 42, qualora la realizzazione degli interventi riguardi beni culturali o paesaggistici sottoposti a tutela, la DIA è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative normative, verificandosi due diverse ipotesi: a) Comma 12: ove il parere favorevole del


URBANISTICA

soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/90. Il termine di trenta giorni decorre dall’esisto della conferenza; in caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti; b) Comma 13: Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela competa allo stesso comune, il termine di trenta giorni per l’efficacia della DIA, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 3) SCIA: ai sensi dell’art. 22 del TUE sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili a quelli di cui all’art. 10 e all’art. 6, conformi al PGT, anche se in ambiti sottoposti a vincoli. Infatti il comma 6 di tale articolo dispone che gli interventi che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. In questi casi, l’ufficio comunale non è tenuto, in assenza del parere o dell’autorizzazione a provvedere direttamente ad acquisirli, e può inibire la SCIA. L’unica differenza con la DIA, è l’efficacia, poiché, mentre la DIA diviene efficace dopo trenta giorni dalla sua presentazione, la SCIA è efficace dal giorno della sua presentazione allo SUE. 4) CILA: ai sensi dell’art. 6, comma 4, del TUE sono realizzabili mediante CILA gli interventi previsti dallo stesso articolo, anche in presenza vincoli contenuti nel codice dei beni culturali,e del paesaggio, purché, anche in questi casi, venga preventivamente acquisito il parere o l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela, come dispone il primo comma dell’art. 6 del decreto. Silenzio-assenso Alcune importanti precisazioni merita l’introduzione del silenzio-assenso nei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e più precisamente: 1) La legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo per la SCIA, Silenzio-assenso, Conferenza di Servizi, Autotutela amministrativa”, ha inserito nella legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa l’articolo 17-bis, stabilendo che: - laddove sia prevista l’acquisizione di assensi, conserti, N-O, comunque denominati di amministrazioni pubbliche, il silenzioassenso equivale a rilascio dell’assenso o del N-O previsto, - l’art. 3 della citata legge prevede espressamente il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici, - il silenzio-assenso è previsto anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale dei beni culturali,

- mentre il termine fissato dalla legge perché si formi il silenzio-assenso è, di norma, di 30 gironi, per quanto riguarda le autorizzazioni che debbono essere rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica, ambientale, culturale, il termine a disposizione alle pubbliche amministrazioni di riferimento per rispondere alla richiesta pervenuta è di 90 giorni; - le modifiche apportate all’istituto del silenzio-assenso hanno la funzione di snellire le procedure all’attività edilizia, pur distinte tra quelle che caratterizzano la richiesta di N-O e di atti di assenso “normali”, da quelli afferenti le materie soggette a vincoli ambientali, culturali o paesaggistici; - il termine perentorio dei 90 giorni si applica alle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli dalla data di ricezione della documentazione, decorsi i quali si intende formato il silenzio-assenso. 2) In regione Lombardia, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 12/2005, qualora l’immobile oggetto di un intervento edilizio sia soggetto ad un vincolo, il relativo atto di assenso da parte dell’amministrazione competente (comune, Soprintendenza), tenuto conto delle modifiche introdotte con l’art. 17-bis legge 124/2015, deve essere formulato come segue: - nel caso l’amministrazione comunale sia competente e delegata alla tutela del vincolo, il rilascio dell’atto di assenso deve avvenire entro il termine previsto per l’istruttoria e la proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento (comma 10.bis, ovvero 45 giorni), - nel caso l’amministrazione competente alla tutela del vincolo sia diversa dall’amministrazione comunale, il rilascio del relativo atto di assenso deve avvenire nei termini stabiliti nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, anche attraverso la Conferenza di servizi, ma che, ora, dopo l’introduzione del nuovo art. 17-bis legge 124/16, non può superare i 90 giorni, decorsi i quali si forma il silenzio assenso. 3) La legge n. 124/2015 di riforma della pubblica amministrazione non ha modificato il comma 9 dell’art. 20 del dPR n. 380/2001, sicché, anche nel caso in cui i pareri e nulla osta delle amministrazioni preposte ala tutela dei vincoli siano stati acquisiti per silenzio assenso (ex art. 17-bis della legge n, 241/1990), il procedimento di formazione del permesso di costruire deve concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso, trovando applicazione l’art. 2 della legge n. 241/90 all’uopo richiamato dall’art. 20, comma 8, del TUE. 4) L’art. 20 sopra citato prevede già due tempistiche diverse nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, ossia quello che prevede il silenzio-assenso qualora gli interventi edilizi non siano interessati da ambiti sottoposti a vincoli, e quello che

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prevede, dopo il termine stabilito dal comma 9, per l’espressione del competente parere da parte della Soprintendente, da parte dell’amministrazione competente, di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione. 5) La legge n. 124 del 2015, che non ha modificato gli articoli sopra menzionati in ordine al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata, crea appesantimenti nell’applicazione del termine di 90 giorni entro il quale la Soprintendenza deve comunicare il proprio assenso, prima che si formi il silenzio-assenso. L’amministrazione competente deve optare, infatti, per una delle tre diverse soluzioni: - provvedere, dopo il termine accordato alla Soprintendenza per l’espressione del competente parere (45 giorni per il procedimento ordinario) sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, - concludere il procedimento dopo il termine per l’espressione del competente parere (25 giorni per il procedimento semplificato) sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, - attendere, dopo la scadenza dei termini stabiliti dalle due diverse procedure sopra citate (rispettivamente 45 o 25 giorni), 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione alla Soprintendenza per l’espressione del competente parere, perché si formi il silenzio assenso, 6) A fronte di quanto sopra esposto, era sufficiente introdurre il silenzio-assenso, dopo il termine (perentorio) previsto per l’espressione del competente parere all’interno delle procedure di cui all’art. 146 del D. Lgs. n. 42/04 (procedura ordinaria) e art. 4, dPR n. 139 del 2010 (procedura semplificata); Proroghe Come sopra si diceva, la normativa in materia di autorizzazione paesaggistica non prevede l’istituto della proroga come per il permesso di costruire, dal momento che, in via ordinaria, l’art. 146, comma 4, terzo periodo, del D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. dispone che: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Lo stesso comma 4, al successivo quarto periodo prevede una speciale proroga dell’autorizzazione, secondo la quale “i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo”. Quanto sopra è l’unica proroga che il titolare dell’autorizzazione può utilizzare per prolungare di un solo anno il periodo di efficacia quinquennale della stessa, per poter ultimare i lavori previsti dalla stessa, senza dover richiedere una nuova autorizzazione, purché i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di validità della stessa.


URBANISTICA

L’unica proroga particolare che interessa l’autorizzazione paesaggistica è quella, già citata nelle premesse, contenuta nel c.d. “decreto del Fare”, che si può definire proroga in “regime transitorio”, secondo la quale, infatti, è ammessa la proroga di tre anni (automatica e, quindi, senza bisogno di richiederne la proroga), per le autorizzazioni paesaggistiche efficaci al 21 agosto 2013.

Per questa procedura non si applica, ovviamente, il silenzio-assenso introdotto dall’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, tenuto conto che, trascorsi i termini di cui sopra, si configura, invece, il silenziorifiuto, così come, in caso di rigetto della domanda, si applica la sanzione demolitoria a spese del trasgressore.

“Sanatoria” Anche per “l’autorizzazione paesaggistica in “sanatoria” conviene ribadire quanto stabilisce l’art. 146, comma 4, secondo periodo, e cioè che: “Fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. In primo luogo è bene ribadire come la norma in parola prevede la “compatibilità paesaggistica” e non “l’autorizzazione in sanatoria”, che implica, inoltre, il pagamento di una sanzione ambientale, che viene stabilita come vedremo in seguito. I lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica non sono “sanabili” se non riconducibili a limitati casi, di lievi entità, fermo restando l’applicazione anche delle sanzioni edilizie per le stesse violazioni. È necessario precisare, inoltre, che le eventuali violazioni edilizie commesse su immobili sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici, comportano l’applicazione anche delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 44, lettera c), del dPR n. 380 del 2001 (vedi l’art. 181, comma 1, D. Lgs. 42/2004), salvo che sia accertata da parte dell’autorità competente la “compatibilità paesaggistica” di cui al predetto art. 167, comma 1-quater. Vale la pena, dunque, di chiarire quali siano i casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5 del decreto “Urbani”, per capire bene quale sia la limitata portata di tali disposizioni. Innanzi tutto il comma 4 elenca i casi in cui è ammessa la compatibilità paesaggistica, ossia: a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, b) l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3, del dPR n. 380/2001. La richiesta è presentata all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica. L’ente delegato si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

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La sanzione pecuniaria di cui all’art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42/04, che il trasgressore deve pagare a seguito della compatibilità paesaggistica, è commisurata a una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIFIUTI - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2016) Il 30 aprile 2016 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2015. Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi. Per la dichiarazione ambientale MUD 2016 occorre utilizzare la modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno. Fra le novità del nuovo modello, si segnala la reintroduzione del Modulo RE e, pertanto, la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti fuori dall’unità locale. In particolare, nel Modulo RE andranno indicati i rifiuti da attività di bonifica amianto, i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione e i rifiuti provenienti da cantieri temporanei o mobili. Viene confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti. Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti. Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2016, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

razioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti; ■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. Esclusioni Sono esonerati dalla presentazione della denuncia: ■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006); ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti; Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione

Soggetti obbligati L’obbligo di comunicazione interessa: ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; ■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavo-

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e demolizione. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc. Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 30 aprile 2016. Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo. Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.it – www.ecocerved.it – www.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014. Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o


VARIE

Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. MUD semplificato In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: ■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti, ■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari. Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario. Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved.it), nell’area “Link utili – MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazioni semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come

da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014. La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce. Diritti di segreteria Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it. Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a: Camera di Commercio di Brescia Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia C/C Postale N. 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2016″. E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento. E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia

Via XX Settembre, 42/46 Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002. Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2016 e il codice C2DIR.SEGR. Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico. Sanzioni La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2016) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro. Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.

MUD 2016 - NUOVA NOTA DELL’ISPRA IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE A seguito delle criticità emerse dalle istruzioni aggiuntive per la compilazione del MUD 2016 (Modello unico di dichiarazione ambientale) diramate dall’ISPRA che sembravano estendere l’obbligo di dichiarazione anche a tipologie di rifiuti sino ad ora esenti, l’ANCE è intervenuta con la richiesta di un chiarimento. Con Nota dell’8 aprile 2016 l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA ha confermato l’interpretazione sostenuta dall’ANCE e cioè che “si possono includere nelle tipologie escluse dall’obbligo di dichiarazione anche quelle non appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti. L’esclusione riguarda i soli rifiuti non pericolosi”. In tal senso la Nota ISPRA precisa che “le attività di costruzione e demolizione possono produrre accanto al flusso principale dei rifiuti afferenti al capitolo 17, anche in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all’attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio i rifiuti da imballaggio”. Ad ogni buon conto, si ricorda che il MUD doveva essere presentato entro sabato 30 aprile 2016, per il settore delle costruzioni, dalle imprese che hanno prodotto, nel corso del 2015, rifiuti speciali pericolosi.

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ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

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ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 16 del 29/04/2016 Comunicazione e Stampa: Al via “ImpresArte”, iniziativa dei Giovani Ance e Confindustria per il rilancio del patrimonio culturale. Confindustria: al via la nuova squadra di presidenza, De Albertis nell’Advisory Board.

Centro studi: Sbloccascuole: via libera ai 480 milioni per l’edilizia scolastica. Fiscalità: Imposta di registro sugli affitti, confermato l’obbligo solidale tra i contraenti. Acquisto di nuova prima casa con agevolazioni: chiarimenti su regole e sanzioni.

Leasing abitativo, nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali.

Mercato privato: Dia e Scia, chiarimenti sulla validità delle verifiche a tutela di terzi.

Lavoro: Vigilanza sui cantieri, controlli rafforzati per il 2016.

Semplificazione, rispettate al 90% le scadenze dell’Agenda 2015–2017.

Trattamento di fine rapporto: l’indice Istat di marzo.

Delegazione europea 2015: concluso l’esame alla Camera.

Disoccupazione speciale edile, entro l’anno gli adempimenti.

Ance, una policy strategica e investimenti mirati per l’innovazione digitale del settore edile.

Cigo: al via dal 6 settembre il sistema ticket per le domande.

Comunicazione di sistema: Investimenti dei Comuni, dal Sistema Ance azione coordinata per promuovere le infrastrutture.

Fiscalità: Case per l’affitto: ok all’incentivo indipendentemente dal venditore.

Acquisto all’asta della prima casa: in vigore le agevolazioni.

Lavoro: Congedo parentale, chiarimenti su termini e condizioni.

Codice appalti, nuove norme operative per i bandi post 19 aprile.

Programma periferie, il punto sull’iter di approvazione del Bando.

Bonus mobili e Iva beni significativi: nuove risposte delle Entrate.

in Parlamento: Def 2016: dal Parlamento via libera a posticipare al 2019 il pareggio di bilancio.

Opere pubbliche: Nuovo Codice dei contratti: avviate le consultazioni sulle linee guida Anac.

e beni culturali.

Rapporto Formedil 2016, on line il questionario sulla formazione. Newsletter numero 15 del 22/04/2016 Opere pubbliche: Appalti: in vigore dal 19 aprile il nuovo Codice Mercato privato: Riforma costituzionale: cosa cambia per territorio, ambiente

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Bando Inail, slitta al 10 giugno il termine per le domande. Programma Fixo: dieci Scuole edili ammesse al finanziamento. Offerta di conciliazione, disponibile la guida Unilav. Contratti di solidarietà, ok al passaggio da part-time a full-time.


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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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