Notiziario Giugno 2016

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GIUGNO 2016

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

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SOMMARIO Tiziano Pavoni riconfermato al vertice

del GRAY Collegio: continuità nell’innovazione PANTONE COOL 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Codice degli Appalti: i disequilibri Nuovo

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

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di “potere” da correggere con urgenza

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Autostrada della Valtrompia: il sì alla Valdastico Nord rimette in moto il progetto

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Raccordo fra Brebemi e A4: c’è il via libera del Cipe a nuovi lavori per 50 milioni pag.

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Norme: consumo del suolo, la rigenerazione urbana e l’incognita concessioni pag.

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Architettura del verde: quando i parchi diventano una vera prova d’artista

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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Tecnica edilizia

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L’IMPRENDITORE VALSABBINO INAUGURA IL SECONDO MANDATO ALLA GUIDA DEI COSTRUTTORI EDILI BRESCIANI

TIZIANO PAVONI RICONFERMATO AL VERTICE DEL COLLEGIO: CONTINUITÀ NELL’INNOVAZIONE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Tiziano Pavoni è stato riconfermato nella carica di presidente del Collegio Costruttori di Brescia. La nomina è stata formalizzata durante la riunione del Consiglio nominato dall’assemblea elettiva svoltasi il 7 maggio. Accanto a Pavoni, che presiederà l’Associazione di via Foscolo per il prossimo triennio, sono stati nominati alla vicepresidenza Ernesto Bruni Zani, Primo Ider e Mario Parolini. Del consiglio fanno parte anche Giorgio Archetti, Paolo Bettoni, Giuliano Campana, Raffaele Collicelli, Angelo Deldossi, Fausto Gasparini, Corrado Gatti, Giampaolo Premoli, Fabio Rizzinelli, Alberto Silvioli, Stefano Vezzola.

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La riconferma di Tiziano Pavoni è un segno di continuità nella gestione del Collegio

Fisco, accesso al credito, ter- eredità lasciata da sette anni di crisi ritorio, legalità e innovazione sono non si spazza via in pochi mesi”. i temi più impegnativi nell’agenda Il rapporto con il sistema di Tiziano Pavoni che, tra l’altro, creditizio, reso complesso sia dovrà anche esaminare e valutare dalle regole comunitarie, sia dagli l’impatto della nuova effetti della crisi, resta legge sul “consumo comunque fondamen“La questione del suolo” (ne rifetale, un problema da della legalità è riamo a pagina 327). risolvere in termini fondamentale Il tutto avviene in un positivi per ridare quadro congiunturale slancio agli investia salvaguardia nel quale si avvertono menti. “Il comparto del futuro del - pur se sono ancora edile che rappresento comparto” da consolidare - alcuni dalle banche pretende segnali di ripresa del semplicemente attenmercato. “Ma sono segnali che zione e valutazione e questo signihanno bisogno di più precise con- fica tre cose: l’esame serio, attento ferme. Siamo realisti: la pesante e concreto dei progetti presentati, 319


“INSISTERÒ AFFINCHÉ A BRESCIA VENGANO ADOTTATI STRUMENTI PROGETTUALI MODERNI”

perché i no a prescindere non creano valore aggiunto; che i tassi di interesse applicati all’edilizia siano equiparabili a quelli dell’industria e, infine, che gli avvisi di rientro non siano dettati dagli umori del momento, ma siano anch’essi frutto di attenta valutazione, in sostanza provvedimenti da adottare come estrema ratio”. La questione della legalità, poi, è fondamentale a salvaguardia delle imprese serie, che non hanno ceduto e non cedono alla tentazione della concorrenza sleale. “Il protocollo firmato con il Comune di Brescia dovrebbe diventare un modello diffuso per fermare pratiche non regolari che incidono negativamente sulla normale concorrenza di mercato, ma anche sulla qualità finale del prodotto. E’ questa una strada che il Collegio ha intrapreso da tempo e che, con la collaborazione delle parti sociali, ha tutte le caratteristiche per diventare un progetto condiviso. Non ci vogliamo sottrarre alla concorrenza, ma vogliano che la stessa si svolga sul piano delle capacità d’impresa e non degli illeciti”. La recente normativa che da qui al 2050 limiterà progressivamente il consumo del suolo rappresenta un elemento fondamentale col quale confrontarsi. “Certamente, e questo già lo stiamo facendo in stretta collaborazione con Ance nazionale. Se è vero che verranno favorite le operazioni di abbattimento di vecchi edifici - ma questo è un aspetto da valutare con attenzione – è altrettanto vero che dobbiamo valutare con estrema attenzione anche eventuali impatti negativi su investimenti in atti. Porto l’esempio di imprenditori che hanno già acquistato terreni

Un momento dei lavori dell’assemblea elettiva del maggio scorso

edificabili sui quali non credo possa essere posto un vincolo di retroattività”. Un’altra questione fondamentale resta l’affrontare il futuro con un’adeguata propensione e formazione all’innovazione. “Su questo non c’è dubbio, per questo insisterò affinché a Brescia più che altrove vengano adottati strumenti progettuali quali il Bim, che nel settore delle costruzioni rappresenta il perno centrale dell’innovazione digitale. Bisogna essere attenti su questo tema essenziale che, anche alla luce della nuova legge sugli appalti, diventa essenziale”. E poi c’è la questione della tassazione. “Ammetto che questo Governo ha fatto molto per l’edilizia, ma resta aperto il tema di una tassazione 320

fiscale che ancora penalizza gli investimenti nel mattone. Proprio per questo l’impegno del Collegio dei Costruttori Edili di Brescia accanto all’Ance proseguirà a far pressione affinché tale pressione fiscale possa sensibilmente diminuire. Il nostro è un mondo che più di ogni altro ha subito i drammatici effetti della crisi economica, ma sono difficoltà che non hanno impedito a centinaia di imprese edili di resistere e di concorrere, con il loro impegno, a un’effettiva e non effimera ripresa dell’economia del Paese. E il Collegio ha lavorato e continuerà a lavorare per garantire un futuro a questo prezioso patrimonio produttivo e occupazionale”.


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L’ANCE CONDIVIDE L’IMPIANTO COMPLESSIVO, MA CHIEDE AL GOVERNO MODIFICHE DI GARANZIA PER LE IMPRESE

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: I DISEQUILIBRI DI “POTERE” DA CORREGGERE CON URGENZA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Nuovo Codice degli Appalti. C’è chi a prima vista lo giudica solo positivamente e chi, come l’Ance, dopo attenta analisi, lo ritiene perfettibile in alcune sue parti (fatte salve quelle suggerite in via di stesura proprio dai costruttori) perché approntato forse in modo troppo frettoloso. Le tensioni intorno al testo, quindi, non sono poche. Meglio, richiedono approfondimenti e modifiche per non incorrere in errori che possano precludere l’accesso alle commesse a parecchie imprese. Al fine di offrire un’occasione di confronto più rilevante e immediato, il Collegio costruttori di Brescia ha invitato

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Duecentoventi articoli e venticinque allegati, per una suddivisione in sei parti, diciassette titoli, quattordici capi e nove sezioni. È la scomposizione in numeri del Codice Appalti in vigore con un decreto legislativo dallo scorso 20 aprile. l’avv. Francesca Ottavi, dirigente del Settore legislazione opere pubbliche dell’Ance nazionale, ad incontrare le imprese associate nella sede di via Foscolo in città. «Il Codice ha imperfezioni - ha esordito l’avv. Ottavi -. Lo 321

L’avv. Francesca Ottavi con Mario Parolini

hanno già rilevato i più illustri esperti e contiamo di incidere nel prossimo futuro se il Governo deciderà, come sembra, di adottare un decreto correttivo». L’Ance apprezza l’impostazione originaria della legge delega ma chiede alcune correzioni. «È un codice che aspettavamo da tanto – ha continuato l’avv. Ottavi -. L’obiettivo condiviso è di creare un vero mercato e porre gli operatori nelle stesse condizioni ma, nei testi che abbiamo visto ci sono ancora alcune criticità». Il nuovo codice è entrato «brutalmente» in vigore senza alcun periodo di vacatio legis.


NELLA SEDE DEL COLLEGIO UN INCONTRO PER COMPRENDERE APPIENO POSITIVITÀ E CRITICITÀ DEL NUOVO TESTO

L’assenza di un adeguato periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori è stato stigmatizzato anche dal Consiglio di Stato e costituirà comprensibilmente l’elemento di maggiore criticità nel breve periodo per l’applicazione della riforma. L’effetto indotto sarà, molto probabilmente, oltre che di generale disorientamento per gli operatori, quello di alimentare inevitabilmente «proroghe tecniche» nelle more della revisione degli atti di gara per allinearli alle nuove norme. Nella versione definitiva è stato inserito il tetto del 30% al subappalto; non sono state variate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro. Sono così entrate in vigore l’aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa; il divieto di appalto integrato; il limite del 30% al subappalto; la cancellazione dell’incentivo del 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione. Le correzioni proposte dall’Ance riguardano qualifica- quello di un sistema che preveda zione, commissari di gara (dove un eccesso di discrezionalità si difende il criterio del sorteg- delle stazioni appaltanti, sogio all’Anac come elemento di prattutto nel periodo transitorio. trasparenza e legalità Sulla qualificazione, contro lo strapotepoi, la iniziale soL’impegno Ance re delle stazioni apglia fino a un milioper correggere i paltanti), criteri di ne di euro sotto la aggiudicazione, pa- punti che rischiano quale non serviva la gamento diretto ai di penalizzare una certificazione Soa, è subappaltatori (che stata scongiurata gralarga fascia di deve essere limitato) zie all’intervento di imprese e contenzioso per cui Ance che ha fatto sì si chiede il rafforzadi riportare la soglia mento dell’accordo bonario. Si all’usuale importo di 150.000 conferma, da questi punti, che il euro. Rimane confermato l’affitimore dei costruttori è proprio damento diretto, adeguatamente 322

motivato, per lavori, servizi e forniture di importo infra 40.000 euro. «Non possiamo condividere - ha spiegato l’avv. Ottavi - la scelta di una qualificazione gara per gara. É importante che ci sia un sistema di qualificazione unico con le Soa che parta da un valore delle gare di 150 mila euro e non di un milione, anche perché l’84% delle gare è in questa forbice e non era opportuno lasciare troppo libero arbitrio alle stazioni appaltanti». Wilda Nervi


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IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE BRESCIA-PADOVA LIBERA 250 MILIONI PER LA TRATTA FRA CONCESIO E SAREZZO

AUTOSTRADA DELLA VALTROMPIA: IL SÌ ALLA VALDASTICO NORD RIMETTE IN MOTO IL PROGETTO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Risolvere un problema datato per trovare il modo di superare un empasse ancor più lunga. Ovvero, plaudire allo sblocco del nodo Valdastico per poter avere il sospirato via libera all’autostrada della Valtrompia. Sembra proprio arrivato (ma chi si azzarda più a dirlo con certezza) il momento decisivo per il futuro del raccordo autostradale triumplino, che - il ministro Graziano Delrio lo ha assicurato durante la sua visita bresciana dello scorso aprile - potrebbe veder partire a breve i lavori, sbloccati dall’intesa per il progetto della Valdastico Nord. Valtrompia e Valdastico, cosa c’entrano i due grandi piani autostradali? In che rapporto sono? In realtà, per quanto distanti geograficamente sono legati a filo doppio per le seguenti ragioni. Sappiamo che per il progetto per il raccordo Concesio-Sarezzo sono stati giù pagati gli espropri grazie

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All’accordo per la Valdastico è legato il finanziamento del primo lotto dell’autostrada della Valtrompia

a 324 accordi bonari ed è stato già aggiudicato, in via provvisoria, al gruppo Claudio Salini il bando per i lavori. Inoltre, cosa più importante, i 250 milioni necessari sono da tempo stati inseriti nel piano finanziario della BresciaPadova, con le risorse da girare ad Anas affinché quest’ultima possa 323

realizzare il raccordo. Ma tutto questo è “frenato” dalla questione del rinnovo – fino al 2026 - della concessione alla Brescia-Padova, passaggio a sua volta condizionato dal progetto Valdastico Nord. Un gioco di scatole cinesi che adesso pare proprio risolto. Per la Valdastico Nord l’ac-


PAGATI GLI ESPROPRI CON 324 ACCORDI BONARI ORA NON RESTA CHE APRIRE IL CANTIERE (SPERIAMO)

cordo trovato con Trento darà il via libera al progetto, consentendo il rinnovo della predetta concessione. Di conseguenza anche l’autostrada della Valtrompia torna in rampa di lancio, con l’assicurazione da parte di Delrio che il rinnovo della concessione metterà subito in moto i cantieri. Quando? Se tutto dovesse seguire l’iter regolare, potrebbe trattarsi di attendere fino alla fine del 2016, poi questo intervento sul quale si sono scritti fiumi di inchiostro senza vedere (ancora) nemmeno un metro di asfalto po-

trebbe divenire realtà, offrendo alla Valtrompia strozzata da traffico un’alternativa viabilistica chiesta a gran voce da molti cittadini e amministratori del territorio. In più di cinquant’anni non si è riusciti a portare a termine il progetto autostradale della Valtrompia, con danni incalcolabili all’economia. Ora (forse) si parte, anche se ci si deve accontentare della prima tratta. Quindi si deve fare di necessità virtù e far valere il detto: meglio tardi che mai.

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UN’OPERA STRATEGICA PER PERFEZIONARE IL NUOVO SISTEMA AUTOSTRADALE DA E PER MILANO

RACCORDO FRA BREBEMI E A4: C’È IL VIA LIBERA DEL CIPE A NUOVI LAVORI PER 50 MILIONI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Crescere per guardare con maggior serenità al futuro grazie al tanto atteso sbocco verso est. E’ stato un mese di maggio foriero di buone nuove per la Brebemi. Nel corso di una seduta straordinaria il Cipe ha infatti dato il via libera al progetto definitivo del’interconnessione tra la A35 e la A4, un intervento – in carico alla società di progetto – che richiederà un investimento di ben cinquanta milioni di euro.

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Il raccordo fra Brebemi e A4 è indispensabile per aumentare la circolazione dei veicoli sulla nuova direttrice Brescia-Bergamo-Milano

Tecnicamente, il collegamen- collegamento, invece, sorgerà nel to tra le due autostrade prevede che territorio di Castegnato, dove verla bretella tra Tangenziale sud e Sp ranno realizzate due rampe di circa 19 (a Travagliato) 1.500 metri finalizzate venga raddoppiata. a permettere agli utenti Quindi, un tracciato della A4 provenienti da L’allacciamento lungo poco più di est di immettersi sulla ridarà slancio e cinque chilometri e bretella per poi ragcompetitività al mezzo, attualmente giungere la Direttissima nuovo tracciato ad una sola corsia, Brescia-Milano. della Brescia verrebbe trasformaSecondo il presiBergamo Milano dente di Brebemi Franta in un’arteria con doppia corsia, potenco Bettoni, i cantieri do già contare sulla per l’interconnessione predisposizione al raddoppio sia potrebbero partire già entro l’estadei ponti sia dei viadotti presenti te, con la prospettiva che i lavori lungo il tracciato. Lo svincolo di possano concludersi nel giro di 325


IL COLLEGAMENTO TRA LE DUE AUTOSTRADE PREVEDE IL RADDOPPIO DELLA BRETELLA TRA TANGENZIALE SUD E SP 19

un anno. Va poi ricordato che il Cipe, sempre nella seduta del 1° maggio, ha prorogato di due anni la “pubblica utilità” della A35, passaggio che consentirà quindi di completare gli espropri. Ma cosa rende essenziale il sì del Cipe? In realtà, più che la crescita in senso stretto, c’è in ballo la possibilità di vedere aumentare i volumi di traffico, visto che con il nuovo collegamento proseguire sulla A4 o imboccare la Brebemi saranno opzioni sullo stesso piano. Ma non è tutto: legato al progetto dell’interconnessione c’era anche un “tesoretto” di 320 milioni di

euro, contributi pubblici (venti milioni all’anno) vincolati proprio alla realizzazione del collegamento tra le due autostrade. La connessione A35-A4, infine, pare aver solleticato l’interesse anche di alcune compagnie petrolifere, interessate alla realizzazione della stazione di servizio Adda Sud e Nord. Brebemi è pronta, così, a vivere la stagione della svolta, con un cantiere che potrebbe finalmente sbloccare un destino impantanato in un flusso di traffico ancora al di sotto delle attese.

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L’ANCE È CAUTA SUL NUOVO TESTO DI LEGGE: SI RISCHIA IL BLOCCO SULLE A REE ACQUISTATE COME EDIFICABILI

NORME: CONSUMO DEL SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E L’INCOGNITA CONCESSIONI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Una scadenza ben precisa, il 2050, e un pugno di obiettivi: tutela delle aree agricole, incentivazione della cosiddetta rigenerazione urbana, semplificazione delle procedure per porre in essere lavori di riqualificazione e promozione dell’efficienza energetica. Sono questi i capisaldi della Legge sul contenimento del consumo del suolo, approvata a inizio maggio dalla Camera dei Deputati.

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La nuova legge è oggetto di analisi critica da parte dell’Ance: vi sono aspetti che rischiano di bloccare investimenti già in atto

La legge sul contenimento del consumo del suolo punta a cambiare alla radice il modo di considerare il rapporto tra interventi urbanistici e territorio. Partiamo dal principio cardine della legge: entro il 2050 il consumo di suolo va azzerato. Come? Bisognerà concentrarsi – anche grazie ad incentivi di natura fiscale – sulla rigenerazione urbana e sull’edilizia di qualità, premiando quindi quelle imprese (e quelle Amministrazioni) che sceglieranno queste due strade. Quindi un Comune, prima di espandersi, dovrà dare priorità al 327

recupero di quanto già costruito. In questo senso il Governo potrà esercitare, entro 9 mesi, una delega con l’obiettivo di promuovere la semplificazione delle procedure per interventi di recupero di aree urbanizzate degradate, anche attraverso apposite facilitazioni sugli oneri di urbanizzazione. Inoltre, sempre stando a quanto stabilito dal testo della legge, i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico sono vincolati a opere di urbanizzazione, rigenerazione e riqualificazione urbana, oltre che alla demolizione di strutture abu-


“PREMIARE” LA DEMOLIZIONE DEI VECCHI EDIFICI PUÒ ESSERE UN PUNTO A FAVORE DI NUOVI INVESTIMENTI

sive e al verde pubblico. Quanto alle Amministrazioni comunali, saranno tenute a censire gli edifici sfitti e le aree dismesse creando una sorta di database del patrimonio edilizio che può rappresentare, tramite le già citate riqualificazioni, un’alternativa a costruire su aree ancora in edificate. Ne verrà poi ricavato un albo dei Municipi virtuosi che potranno avere una corsia preferenziale quando si tratterà di accedere a risorse pubbliche per progetti di agricoltura, bonifica e rigenerazione urbana all’interno del suolo cittadino. Il provvedimento riguar-

da poi gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, oltre a quelli non adeguati a livello sismico o di rischio idrogeologico. Per queste categorie di immobili sarà consentita la demolizione e ricostruzione, nell’ottica di favorirne l’efficientamento energetico. Ovviamente questo tipo di lavori non verranno considerati come nuove costruzioni, venendo esonerati dal relativo contributo. La legge sul consumo di suolo pensa poi anche alle aree agricole, tutelate come luoghi destinati alla produzione di cibo. Più nello specifico, i terreni che hanno avuto

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finanziamenti pubblici legati a Pac (politiche agricole comunitarie) e Psr (piani di sviluppo rurale) per cinque anni non potranno cambiare destinazione d’uso. Rispetto alla legge i vertici dell’Ance hanno palesato un cauto ottimismo, facendo notare come, più che un divieto tout court, sarebbe stato auspicabile un equilibrio tra ristrutturazioni e nuove edificazioni. Il problema, più che altro, sono i terreni edificabili sui quali sono stati già fatti investimenti e che rischierebbero così di rimanere al palo.


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SONO ALMENO UNA VENTINA I PARCHI URBANI CHE NON SONO SOLTANTO ZONE PER IL RELAX, MA SONO OPERE D’ARTE

ARCHITETTURE DEL VERDE: QUANDO I PARCHI DIVENTANO UNA VERA PROVA D’ARTISTA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Sono almeno una ventina i parchi urbani che valgono davvero una visita durante un viaggio nelle città più belle del globo. Da quelli italiani a quelli che colorano di verde le capitali europee, fino a quelli più famosi d’oltreoceano. L’immenso Central Park newyorkese, il polmone verde più cool della metropoli statunitense, si estende su 315 ettari di terreno. Central Park è molto di più di un gigantesco spazio verde nel cuore della Grande Mela. Dichiarato monumento storico nazionale nel 1962 è oggi una tappa obbligata di ogni tour che si rispetti. Venne progettato e fortemente voluto a metà dell’800 dalle classi più ricche della città, per riservare a New York

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I parchi urbani sono sempre più apprezzati dai cittadini che li scelgono per fare sport, pic nic insieme agli amici o, semplicemente, per un po’ di relax all’aria aperta. Ma anche per i turisti, in visita a una città straniera, sono ormai diventati una delle tappe del loro itinerario. perché, spesso, sono luoghi storici dove, sotto le chiome degli alberi, si trovano opere artistiche e architettoniche da ammirare, al pari di musei, palazzi storici e monumenti. un luogo di prestigio all’altezza della sua fama internazionale (sul modello dei grandi parchi londinesi e parigini dell’epoca), ma soprattutto nell’ottica di costruirvi 329

Central Park è l’esempio di un parco non solo da vivere , ma anche da visitare

appresso le loro ricche dimore. Per ottenere tale risultato oltre 1600 abitanti vennero fatti trasferire dalla zona, che era un’enorme area di pura e semplice campagna. Oggi le dimensioni del parco vanno dalla Quinta all’Ottava Avenue sul lato corto (circa 4 chilometri) e dalla 59ª alla 110ª Strada sul lato lungo (8 chilometri). Al suo interno si snodano oltre 90 chilometri di sentieri e strade, 14 specchi d’acqua, 48 costruzioni storiche, 12 musei, 31 fra statue e fontane. Il Giardino di Boboli a Firenze è l’esempio pregevole di giardino all’italiana. Si deve alla famosissima e potentissima famiglia De Medici che ne volle la realizzazione nel XV secolo.


SONO TANTE LE METE: DALL’IMMENSO CENTRAL PARK DI NEW YORK AL GIARDINO DI BOBOLI DI FIRENZE

Tanto verde e tantissimi fiori, ma anche una selezione pregiata di opere d’arte e pezzi di storia di diverse epoche. Nato come giardino granducale di palazzo Pitti, è connesso anche al Forte di Belvedere, avamposto militare per la sicurezza del sovrano e la sua famiglia. Il giardino, che accoglie ogni anno oltre 800.000 visitatori, è uno dei più importanti esempi di giardino all’italiana al mondo ed è un vero e proprio museo all’aperto, per l’impostazione architettonicopaesaggistica e per la collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX secolo. Dietro Palazzo Pitti, occupa un’area di circa 45mila metri quadrati. Alla prima impostazione di stile rinascimentale, visibile nel nucleo più vicino al palazzo, si aggiunsero negli anni nuove porzioni con differenti impostazioni: lungo l’asse parallelo al palazzo nacquero l’asse prospettico del viottolone, dal quale si dipanano vialetti ricoperti di ghiaia che portano a laghetti, fontane, ninfei, tempietti e grotte. Notevole è l’importanza che nel giardino assumono le statue e gli edifici, come la settecentesca Kaffeehaus (raro esempio di gusto rococò in Toscana), che permette di godere del panorama sulla città, o la Limonaia, ancora nell’originario color verde Lorena. Il Parco Guell di Barcellona fu realizzato tra il 1900 e il 1914 da Antoni Gaudí; è il parco pubblico più famoso della città catalana. Patrimonio dell’Unesco, avrebbe dovuto diventare, secondo il progetto dell’architetto, una cittàgiardino. Per questo, all’interno, si trovano edifici, scalinate, fontane e sculture decorate con ceramiche variopinte e pezzi di vetro utilizzati

Il giardino di Boboli, esempio di architettura verde rinascimentale

come mosaici. Il risultato è uno spettacolare museo a cielo aperto. Sempre in Spagna, il Parco del Ritiro di Madrid è uno dei principali luoghi di interesse della capitale spagnola. I giardini furono progettati e realizzati tra il 1630 e il 1640 per gli ozi della corte di Filippo IV. Circondati dal verde, infatti, si trovavano il Teatro del Buen Retiro, il Casón, l’antico salone da ballo e il Museo dell’Esercito. Vennero aperti al pubblico nel 1868 e furono abbelliti con diverse fontane e la Rosaleda, uno splendido roseto a pianta ellittica, in cui si trovano una grande varietà di rose, portate dai principali giardini d’Europa. I Giardini del Lussemburgo di Parigi si aprono di fronte alla sede del Senato. Furono fatti realizzare da Maria De Medici nel 1612 e si estendono su un’area di 224mila metri quadrati. L’area, 330

percorsa da vialetti, è arricchita da monumenti, sculture (tra cui una riproduzione della Statua della Libertà donata agli Stati Uniti), fontane e da uno stagno sul quale si disputano regate di barche in miniatura. Il Giardino Inglese di Monaco di Baviera è uno dei più grandi parchi pubblici urbani del mondo (supera anche il Central Park di New York), e si estende dal centro di Monaco fino alla periferia. Il Giardino Inglese (per i tedeschi Englischer Garten) è diviso in due parti dalla strada Isarring, ma la sua vastità permette di isolarsi dal traffico cittadino per una pausa in mezzo alla natura. Nelle giornate di sole si riempie di persone che vogliono rilassarsi su un prato, fare una gita in pedalò sul lago che si trova all’interno oppure per bere una birra in uno dei molti biergarten sparsi per il parco. Meraviglio-


IL PARCO GUELL DI BARCELLONA FU REALIZZATO TRA IL 1900 E IL ‘14 DA ANTONI GAUDÍ: È TRA I PIÙ FAMOSI DEL MONDO

sa è la Chinesischer Turm, alta 25 metri, che riproduce le pagode di porcellana degli antichi giardini dell’imperatore in Cina. Il Parco Vigeland della capitale norvegese, chiamato anche Parco delle Sculture, si trova all’interno del Frognerparken di Oslo ed è dedicato alle opere dell’artista norvegese Gustav Vigeland. Dal piazzale d’ingresso, si attraversa un grande ponte in granito sulle cui sponde sono montate 58 statue in bronzo che riproducono, a grandezza naturale, uomini e donne, adulti e bambini, in gruppi o figure isolate. Tra queste, la più famosa è il Sinnataggen, il bambino furioso, diventata uno dei simboli del parco e della città. Oltre il ponte, si trova una grande fontana in bronzo, l’opera più imponente del parco e, nella parte finale del percorso, la scultura chiamata Livshjulet, la ruota della vita, composta da sette figure umane (quattro adulti e tre bambini) che si intrecciano e si rincorrono formando un cerchio. Per concludere questa prima ricognizione tra le meraviglie verdi del mondo, andiamo a Londra, nel St. James’s Park. Si trova tra Buckingaham Palace e Whitehall. Amato e frequentato dagli inglesi della capitale, fa parte di uno dei tanti spazi verdi, insieme a Hyde Park, Green Park e Kensington Gardens. Su un’area di 23 ettari, si trovano un lago con due isole, la Duck Island, la riserva di anatre, e la West Island. Il lago è attraversato da un ponte costruito sull’asse tra il Foreign Office e Buckingham e permette di osservare l’allineamento degli alberi e delle fontane tra i due edifici. Wilda Nervi

Il parco di Barcellona disegnato da Antoni Gaudì

St. James’s Park è un fiore all’occhiello della città di Londra

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

LAVORO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria d.lgs. n. 148/2015 - riordino degli ammortizzatori sociali - D.M. n. 95442/2016 - criteri per l’approvazione delle domande pag. 334 - Ministero del Lavoro - nuova modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro d.lgs. n. 151/2015 - nuove funzionalità del sistema informativo - nota n. 2785/2016 pag. 335 - Ministero del lavoro - attività di vigilanza programmazione per l’anno 2016 direttive del Dicastero

- Inps - Fondo di Tesoreria - attribuzione del codice di autorizzazione “1R” messaggio n. 2078/2016

pag. 341

- Rimborso carenza infortuni

pag. 341

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di aprile 2016

pag. 341

- Detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di case in classe energetica A o B - estensione ai fabbricati ristrutturati

pag. 335

pag. 353

- Agevolazioni fiscali per il leasing abitativo - nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate pag. 353

pag. 336

- Inps - tutela della maternità - legge n. 92/2012 voucher per l’acquisto dei servizi per l’infanzia funzionalità telematiche - circolare n. 75/2016 pag. 338 - Inps - d.lgs. n. 15/2001 - T.U. sulla maternità congedo obbligatorio nei casi di parto prematuro circolare n. 69/2016 pag. 338 - Inps - attività di vigilanza e procedimento ispettivo - circolare Inps n. 76/2016

pag. 339

TRIBUTI

- Ministero del lavoro - apprendistato professionalizzante - lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione interpello n. 19/2016 pag. 336 - Ministero del lavoro - legge n. 190/2014 assunzione a tempo indeterminato - esonero contributivo per lavoratori che hanno fruito dell’agevolazione per un tempo inferiore alla durata massima - interpello n. 17/2016

- Inps - indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinatio e continuativi eventi per l’anno 2016 - circolare n. 74/2016

- Agevolazioni prima casa sanzioni in caso di mancata vendita

pag. 354

- Accatastamento dei fabbricati - valutazione degli impianti eolici e fotovoltaici - risposte informali fornite dall’Agenzia delle Entrate

pag. 355

- “Art-bonus” per il recupero degli alberghi - chiarimenti

pag. 356

- “Bonus mobili” ed Iva su “beni significativi” chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate

pag. 357

- Bonus riqualificazione energetica - soggetti incapienti e interventi sui fabbricati posseduti dagli Iacp - chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate pag. 357

pag. 338

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Interventi di riqualificazione - misuratori individuali di calore e subentro nelle agevolazioni - chiarimenti

pag. 358

- “Reverse charge” e “split payment” fatturazione da parte dei consorziati nei confronti del consorzio

pag. 359

- Reverse charge - rimborso prioritario del credito Iva

pag. 359

- Rivalutazione delle aree edificabili - chiarimenti pag. 360 - “Superammortamento” - cessione prima della fine dell’ammortamento - decadenza dal beneficio pag. 361

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- La dichiarazione che comunque non comporti l’esclusione si configura come “falso innocuo”

pag. 364

TECNICA EDILIZIA

- Responsabilità difformità e gravi i difetti costruttivi: le ultime posizioni della giurisprudenza pag. 365 - Danni causati da pioggia intensa: quando sussiste la forza maggiore

pag. 365

- Convenzione con Uni per la consultazione on line dei testi integrali di tutte le norme tecniche pag. 366

RIFIUTI INDICI - Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 362

- Tfr - Legge 297/82

pag. 362

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 362

- Sistri - definiti i nuovi criteri per il funzionamento del sistema

ANCE INFORMA

LAVORI PUBBLICI

- Nuovo codice dei contratti: nuovi chiarimenti Anac su entrata in vigore, Cig, comunicazioni all’osservatorio

pag. 363

- L’Anac precisa che il nuovo Codice appalti entra in vigore dal 20 aprile 2016

pag. 364

- Fino al trasferimento dell’Avcpass al Ministero il suo utilizzo rimane invariato

pag. 364

pag. 366

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LAVORO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA D.LGS. N. 148/2015 RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - D. M. N. 95442/2016 - CRITERI PER L’APPROVAZIONE DELLE DOMANDE Si informa che, come previsto dall’art. 16, co. 2 del D.lgs. n. 148/2015 (c.d. di “Riforma degli ammortizzatori sociali”, cfr. circolare del Collegio n. 48/2015), il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). Si fa riserva di integrare la presente nota con le ulteriori indicazioni operative che verranno eventualmente definite dall’Inps dopo la pubblicazione del Decreto in commento sulla Gazzetta Ufficiale. Il Dicastero ha quindi decretato che dal 1° gennaio 2016, in particolare, la Cigo sarà concessa, come già indicato dall’art. 11, co. 1 del D.Lgs n. 148/2015 per: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Nell’ambito della definizione di transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato, è stata recepita l’istanza dell’Ance tesa a confermare che la prevedibilità della ripresa dell’attività lavorativa debba essere valutata dalla sede Inps competente con un giudizio “ex ante”. A tal fine, l’esame della domanda di Cigo riguarderà la congiuntura negativa riguardante la singola impresa, eventualmente il contesto economico in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, le circostanze sopravvenute durante il periodo di Cigo non dovranno essere considerate. Ai fini dell’ammissione all’integrazione salariale l’art. 2, inoltre, stabilisce che le imprese sono tenute a presentare una relazione tecnica che, oltre ad illustrare le ragioni che determinano la sospensione o riduzione di orario, dovrà confermare elementi oggettivi (dati economici di bilan-

cio o, in via alternativa, documentazione tecnica concernente la situazione di crisi del settore, nuove acquisizione di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto), utili a dimostrare la continuità operativa sulCOOL mercato. PANTONE GRAY 9 Gli articoli dal 3 al 9, che diCMYK 0 successivi, - 0 - 0 - 60 sciplinano singole RGB 135le- 135 - 135 causali di intervento, evidenziano il ruolo determinante della relazione tecnica e dei suoi allegati ai fini della concessione della Cigo. In particolare, relativamente alla causale mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, è necessario che le imprese documentino l’andamento degli ordini o delle commesse e, facoltativamente, presentino documenti relativi al bilancio e al fatturato che comprovino la situazione di difficoltà dell’azienda. Tale facoltà diviene un obbligo nel momento in cui, a richiesta dell’Inps, l’azienda è tenuta a presentare la documentazione contenente gli indicatori economico finanziari di bilancio. Una novità assoluta riguarda il requisito aziendale contenuto nel comma 4 dell’art. 3 che impone alle aziende, interessate all’accesso alla Cigo per mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, di aver avviato l’attività produttiva da almeno tre mesi dalla presentazione dell’istanza. Tale requisito, peraltro, come espressamente menzionato nel Decreto, non è necessario ai fini della richiesta della Cigo per gli eventi meteorologici in edilizia. Si ritiene, pertanto, che per tutte le altre causali estranee all’art. 3 operi la stessa esclusione, dal momento che lo stesso comma 4 dell’art. 3 circoscrive l’ambito di applicazione di tale condizione alla sola fattispecie “mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato”. Rispetto alla causale fine cantiere/fine lavoro e fine fase lavorativa, ai fini della concessione della Cigo, i periodi di sospensione tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, secondo il nuovo schema dettato dall’art. 4, comma 1, non dovranno superare i tre mesi. Su tale tema si evidenzia che, rispetto ad una versione precedente assolutamente critica, con la quale si prevedeva un intervallo non superiore a 15 giorni, l’Ance aveva richiesto di eliminare ogni riferimento temporale. Per ciò che concerne la casuale eventi meteorologici, la relazione tecnica che dovrà indicare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento meteo e le relative conseguenze sull’attività in corso, dovrà essere accompagnata dai bollettini rilasciati dagli organi accreditati. Rispetto a tale ultimo adempimento, è opportuno ricordare che la previgente normativa non sanciva un obbligo a carico delle imprese ma, di fatto, per prassi

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consolidata, già in alcune realtà territoriali le aziende interessate a tale causale corredavano la domanda di Cigo con i suddetti bollettini meteo. L’art. 9 inserisce una generica ed autonoma causale di Cigo in caso di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all’azienda né ai lavoratori. In questa ipotesi, la domanda potrà essere accolta solo se la relazione tecnica comprovi che la sospensione dell’attività è dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo non imputabili alla responsabilità dell’azienda, o per effetto di ordini di pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’azienda stessa. L’art. 10 conferma che può essere concessa la Cigo per periodi, comunque, non superiori a tre mesi, fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili, nelle unità produttive dove è in corso una riduzione dell’orario di lavoro per contratto di solidarietà. I due trattamenti, pertanto, potranno coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti. I periodi in cui vi è coesistenza sono computati per intero e come giornate di Cigo. Per l’edilizia tale previsione, ai fini del computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali non costituisce un limite, in quanto nel settore delle costruzioni il contratto di solidarietà non viene conteggiato la metà come invece avviene per l’industria in genere. L’art. 11, infine, stabilisce che, in caso di supplemento di istruttoria a causa di un possibile rigetto totale o parziale della domanda, l’Inps possa sentire le organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/15 che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Fermo restando che il settore dell’edilizia, rispetto alla consultazione sindacale, come noto, non ha obblighi in tal senso per richieste di Cigo relative alle prime 13 settimane, ma solo per le istanze di proroga della Cigo oltre le suddette 13 settimane, sembrerebbe emergere l’incomprensibile esclusione delle associazioni datoriali di categoria dal contesto istruttorio suppletivo. A tal riguardo, si assicura il massimo impegno dell’Ance al fine di ottenere un chiarimento nel merito e, comunque, se fosse confermata l’interpretazione restrittiva, a intervenire nelle sedi opportune per un doveroso correttivo a tale previsione normativa, non suffragata da alcuna ragione tecnica - amministrativa. Per quanto non espressamente richiamato dal Decreto in commento, si conferma che l’Inps è in procinto di pubblicare una circolare operativa contenente opportune indicazioni sui criteri di valutazione delle istanze di Cigo nonché, con riferimento al


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settore edile, sui criteri per l’individuazione dell’unità produttiva che, come preannunciato, si auspica “migliorati” rispetto a quelli indicati nel messaggio Inps n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si fa riserva di fornire tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore novità in merito.

MINISTERO DEL LAVORO NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.LGS. N. 151/2015 - NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO NOTA N. 2785/2016 Si informa che il Ministero del lavoro, con la nota direttoriale n. 2785/2016, ha fornito alle proprie sedi periferiche istruzioni in merito alle nuove funzionalità del Sistema delle dimissioni volontarie, realizzato a seguito dell’entrata in vigore del DM 15 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 151/2015. Il Dicastero ha reso noto che dall’11 maggio scorso sono accessibili, agli ispettori del lavoro accreditati, le comunicazioni telematiche inerenti la manifestazione di volontà del lavoratore, inviate tramite il Sistema alle direzioni territorialmente competenti. Tali comunicazioni saranno incrociate con quelle relative alle cessazioni del rapporto di lavoro comunicate, per via telematica, dal datore di lavoro entro 5 giorni dalla conclusione del rapporto stesso. Per ogni informazione utile è a disposizione l’indirizzo mail dimissionivolontarie@ lavoro.gov.it.

MINISTERO DEL LAVORO ATTIVITÀ DI VIGILANZA PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2016 - DIRETTIVE DEL DICASTERO Si informa che il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l’Attività ispettiva ha emanato il “Documento di programmazione della vigilanza per il 2016”, nel quale sono evidenziati i più rilevanti ambiti di azione individuati per l’anno in corso relativamente all’intero territorio nazionale e segnalati,

altresì, alcuni fenomeni illeciti che formeranno oggetto di interventi ispettivi a livello territoriale. In via preliminare, il Ministero sottolinea che: - le indicazioni contenute nel citato documento potranno essere oggetto di approfondimento ed integrazione in sede di avvio dell’Ispettorato nazionale del lavoro previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che dovrà valutare la congruità degli obiettivi già individuati in ragione dell’accentramento, presso lo stesso Ispettorato, della vigilanza esercitata dal personale Inps e Inail; - l’intervento del personale ispettivo sarà fondamentale anche per la promozione del rispetto della disciplina lavoristica, quale forma di prevenzione alla commissione di illeciti o all’insorgere di controversie. Ciò premesso, per quanto concerne l’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale sul territorio nazionale, il documento di cui trattasi precisa che la stessa sarà indirizzata verso le fattispecie di seguito richiamate. Lavoro “sommerso”. La pianificazione dei controlli verrà effettuata tenendo conto dei dati concernenti l’incidenza del lavoro “sommerso” nel sistema economico, acquisiti in base all’esperienza ispettiva maturata nel corso degli anni ed alle eventuali segnalazioni delle parti sociali e dei lavoratori. Nello specifico, il Ministero rimarca che: - alcuni settori di attività tra cui l’edilizia risultano particolarmente interessati dal lavoro “sommerso”, per ragioni connesse alla elevata intensità del lavoro concentrata in determinati periodi ed all’elevato turn over del personale; - gli ispettori di vigilanza dovranno inoltre tenere conto della circostanza che al lavoro “sommerso” sono spesso strettamente legati altri comportamenti illeciti (quali, immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro minorile, ricorso a forme di interposizione illecita, mancata formazione/ informazione dei lavoratori). Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’attività di vigilanza finalizzata ad accertare la legittimità delle richieste dell’esonero contributivo previsto, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, dall’art. 1, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015 e dall’art. 1, comma 109 e seguenti, della Legge di stabilità 2016 (v. Circolari n. 35 del 16/1/15 e n. 24 del 19/1/16), potrà essere condotta in stretta collaborazione con l’INPS, attraverso una preventiva analisi delle informazioni in possesso sia del Ministero del Lavoro che del predetto Istituto e che costituiscono po-

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tenziali indicatori di comportamenti elusivi, PANTONE 281 di rilevanza anche penale. CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Voucher. Nell’evidenziare la validità dell’istituto, che rappresenta nell’ordinamento un importante strumento di semplificazione, il Ministero del Lavoro ritiene comunque necessario intensificare la vigilanza verso possibili comportamenti elusivi. Dalle verifiche ad oggi effettuate è emerso che la violazione più ricorrente consiste nell’utilizzo dei voucher per retribuire una parte soltanto del lavoro effettivamente svolto. L’attività di vigilanza dovrà comunque concentrarsi anche su altre possibili violazioni consistenti nel superamento dei limiti economici stabiliti, nonché nell’utilizzo dell’istituto nell’ambito degli appalti, espressamente vietato dall’art. 48, comma 6, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (v. Circolare n. 308 del 25/6/15). Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partite IVA, corretta qualificazione dei rapporti di lavoro. Il documento in esame ricorda che, nell’ambito dei contratti flessibili, il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha introdotto significative novità per quanto attiene alle collaborazioni, prevedendo, a decorrere dal 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro. In tale contesto, verrà implementato il monitoraggio dell’utilizzo delle collaborazioni, anche in riferimento ai contratti in essere stipulati in forza delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per verificare che non vengano utilizzati come mero “schermo formale” a rapporti di lavoro subordinato. L’art. 54 del Decreto Legislativo n. 81/2015 ha inoltre introdotto, sempre a partire dal 2016, una procedura finalizzata a promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché a garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, che interessa i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e soggetti titolari di partita IVA. L’adesione alla suddetta procedura comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

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Al riguardo, il Ministero del Lavoro evidenzia che qualora sia iniziato un accertamento, la successiva adesione alla stabilizzazione non potrà dare luogo alla estinzione degli illeciti che vengono eventualmente accertati all’esito della ispezione. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32

Cooperative di lavoro. RGB 0 - 40 - 104 Anche nel 2016 proseguiranno le iniziative ispettive rivolte al settore delle cooperative, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa a tutela dei rapporti di lavoro instaurati in tale ambito. Nel settore in questione - osserva il Ministero - si verificano frequentemente forme di impiego di manodopera irregolare e fenomeni interpositori (in particolare, nell’ambito di cooperative costituite appositamente per l’esecuzione di uno specifico appalto). È inoltre diffusa la tendenza alla applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività, che consentono una significativa riduzione del costo del lavoro. In queste ipotesi l’azione di vigilanza sarà, quindi, volta a garantire l’osservanza dell’art. 7, comma 4, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Esternalizzazioni. L’attività di vigilanza avrà anche ad oggetto le esternalizzazioni ed interposizioni che talvolta sono realizzate a fini elusivi delle norme lavoristiche. In particolare, il personale ispettivo si concentrerà sulle filiere degli appalti (attraverso l’analisi dei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori) e sugli aspetti relativi alla solidarietà retributiva e contributiva. Verranno altresì realizzate iniziative volte ad individuare i comportamenti elusivi connessi al ricorso a forme di distacco non genuino (soprattutto con riferimento all’utilizzo abusivo del distacco transnazionale). Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di rappresentatività. Il Ministero fa presente che permane tuttora l’utilizzo di CCNL sottoscritti da parte di organizzazioni sindacali che, nell’ambito del settore, non soddisfano il criterio della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Fermo restando il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione, il documento pone in evidenza che l’appli-

cazione di tali contratti, i quali riconoscono trattamenti economici decisamente inferiori alla media, impedisce, fra l’altro, la fruizione dei benefici normativi e contributivi e, pertanto, il personale ispettivo dovrà verificarePANTONE un eventuale ricorso agli stessi e, nel COOL GRAY 9 caso,CMYK adottare provvedimenti 0 - 0 - i0conseguenti - 60 sanzionatori e di- 135 recupero contributivo. RGB 135 - 135 Il documento in esame segnala inoltre che nel corso del 2016 gli Uffici territoriali continueranno a promuovere l’utilizzo della conciliazione monocratica, di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, quale strumento privilegiato di definizione delle richieste di intervento ispettivo, ed a far ampio ricorso alla diffida accertativa di cui all’art. 12 dello stesso decreto, in quanto, mediante tale istituto si rende possibile garantire, fra l’altro, il rispetto degli obblighi stabiliti dalla contrattazione collettiva. La diffida accertativa sarà utilizzata in tutte le ipotesi già individuate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 1/2013 dell’8 gennaio 2013 (v. Circolare n. 72 del 21/1/13) e con riferimento ai lavoratori che operano nelle cooperative, tenendo conto del disposto del citato art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 31/2008. Nel paragrafo relativo alla pianificazione dell’azione ispettiva in ambito regionale e territoriale, il documento in discorso sottolinea che quest’ultima - ferma restando l’individuazione delle priorità di intervento sul territorio nazionale suindicate - dovrà essere realizzata tenendo conto della analitica mappatura dei fenomeni di violazione e delle criticità che contraddistinguono le singole aree geografiche ed i singoli tessuti economico-produttivi, effettuate con l’ausilio degli Uffici territoriali. Con specifico riguardo alla Regione Piemonte, il Ministero del Lavoro prevede quanto in appresso riportato di seguito. Con riferimento al settore delle costruzioni la vigilanza sarà avviata su tutto il territorio regionale sia per verificare eventuali irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che, nell’ambito della cantieristica, in materia di salute e sicurezza, nonché per contrastare il ricorso a fenomeni interpositori e riqualificare rapporti di lavoro non genuini. Gli accessi ispettivi, da un punto di vista qualitativo, saranno effettuati non soltanto nei cantieri medi e grandi, ma anche in quelli piccoli, dove l’incidenza statistica degli infortuni gravi è risultata assolutamente rilevante (65%).

MINISTERO DEL LAVORO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - L AVOR ATO R I B E N E F I C I A R I D I INDENNITÀ DI MOBILITÀ O DI UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE - INTERPELLO N. 19/2016 Si informa che Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 19 del 20 maggio 2016, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, ai fini di una loro qualificazione/riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai quali si applica il particolare regime ivi previsto. Nel merito, il Dicastero ha precisato che la suddetta norma non trova applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti di un contratto di ricollocazione, salvo che non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. Le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione, quali strumenti di politica attiva, non sono assimilabili alle misure di sostegno al reddito e, pertanto, non possono ritenersi annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione, intendendosi per tali la NASPI (riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano perso, involontariamente, il posto di lavoro), la DIS-COLL (disposta in favore dei collaboratori) e l’ASDI (assegno di disoccupazione previsto per i lavoratori che hanno già fruito della NASPI per l’intera durata).

MINISTERO DEL LAVORO LEGGE N. 190/2014 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI CHE HANNO FRUITO DELL’AGEVOLAZIONE PER UN TEMPO INFERIORE ALLA DURATA MASSIMA INTERPELLO N. 17/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 17 del 20 maggio 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha risposto in merito alla corretta interpretazione della

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disposizione sul riconoscimento dell’esonero contributivo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ai sensi così come disposto dall’art. 1, comma 178, della L. n. 208/2015, In particolare, è stato richiesto se sia possibile usufruire dell’esonero in parola anche per l’assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratori per i quali la stessa agevolazione sia stata già fruita, per un periodo inferiore a 24 mesi, in occasione di una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro. Il Dicastero ha anzitutto chiarito che l’esonero non spetta qualora, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore abbia già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro o, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della norma, con lo stesso datore di lavoro (ivi comprese società controllate o collegate al datore di lavoro stesso). Con riferimento, poi, alla disposizione prevista dalla norma, secondo la quale “l’esonero non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato”, è stato specificato che, avendo la disposizione suddetta confermato quanto già previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), differenziandosi esclusivamente per la durata e l’ammontare del beneficio, resta salvo quanto già comunicato sul punto anche dall’Inps con la Circolare n. 178/2015. Pertanto, tenuto conto che per “precedente assunzione a tempo indeterminato” si intendeva “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere” risulta possibile, a parere del Dicastero, usufruire del beneficio, in quanto riguarda un lavoratore per il quale l’esonero è stato fruito da parte di datore di lavoro diverso. Ciò, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata o facente capo e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma. Ministero del Lavoro Roma, 20 maggio 2016 Interpello n. 17 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato - art. 1, comma 178, L. n. 208/2015. L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio - A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di

conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, concernente il riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. In particolare l’istante chiede se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’Inps e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo possa essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge (1° ottobre 2 2014 - 31 dicembre 2014) presso il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La norma, infine, prevede che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Sul tale ultima esclusione, l’INPS si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere”. In proposito, peraltro, ricorrendo l’esigenza di scongiurare comportamenti elusivi della norma l’INPS, in linea con i principi generali

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di fruizione degli incentivi, ha precisato che PANTONE 281estendersi anche tale preclusione debba CMYK 100 - 72 - 0 - 32 a società controllata dallo stesso datore di RGB 0 - 40 - 104 lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Ciò premesso, va evidenziato come l’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) abbia confermato, sulla falsariga della precedente formulazione normativa (L. n. 190/2014), il riconoscimento del suddetto esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2016, differenziandosene tuttavia per l’importo e la durata massima. In particolare, ai sensi della disposizione citata, “ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”, restando ferma la condizione che l’assunzione debba riguardare lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e nei tre mesi antecedenti presso lo stesso datore di lavoro. Il Legislatore, inoltre, ribadisce che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014. 3 Attesa la sostanziale identità di tale disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata. In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma l78, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

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INPS - TUTELA DELLA MATERNITÀ - LEGGE N. 92/2012 - VOUCHER PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PANTONE 281 PER L’INFANZIA CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104 FUNZIONALITÀ TELEMATICHE CIRCOLARE N. 75/2016 Si informa che l’Inps, con la circolare n. 75 del 6 maggio 2016 ha reso noto che sono state introdotte nuove funzionalità nell’ambito della procedura telematica per l’assegnazione e la gestione dei voucher “babysitting”, alternativi al congedo parentale, con eliminazione dei buoni cartacei. A tal proposito si rammenta che tali voucher sono utilizzabili dalle lavoratrici madri al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi. L’Istituto ha precisato che l’appropriazione del bonus deve avvenire nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda, tramite i canali telematici, altrimenti la mancata appropriazione sarà intesa quale tacita rinuncia allo stesso. Il suddetto beneficio, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato prorogato per l’anno 2016 dall’art. 1, comma 282, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed esteso dal successivo comma 283, per lo stesso anno, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Nello specifico, la circolare di cui trattasi segnala che: - le nuove funzionalità internet consentono l’assegnazione e la gestione dei voucher per i servizi di baby-sitting, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei presso le Sedi Inps; - la lavoratrice madre, munita di PIN, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), accede alla procedura per l’assegnazione del “bonus”, tramite la voce di menù “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio, e sceglie di agire come committente/persona fisica; - tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del “bonus”, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino; - la madre deve procedere all’appropriazione del “bonus” nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La

mancata appropriazione del “bonus” nel predetto termine viene considerata come tacita rinuncia allo stesso; - entro ventiquattro mesi dall’appropriazione del “bonus” riconosciutole, la madre è tenuta a restituire le 9mensilità di cui non PANTONE COOL GRAY ha usufruito CMYK 0 - tramite 0 - 0 - 60 l’apposita funzionalità; - la procedura la restituzione, RGB 135 - 135 consente - 135 per mesi, degli importi in precedenza accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate ed agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.

INPS - D. LGS. N. 151/2001 T.U. SULLA MATERNITÀ CONGEDO OBBLIGATORIO NEI CASI DI PARTO PREMATURO - CIRCOLARE N. 69/2016 Si informa che l’Inps, con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito istruzioni per la fruizione prolungata del congedo obbligatorio di maternità nei casi di parto prematuro. In particolare, le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro che le ipotesi di pagamento diretto, i casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del bambino, nonché la compilazione della denuncia contributiva UniEmens. A seguito delle disposizioni del d.lgs. n. 80/15, confermate dal d.lgs. n. 148/15, intervenute a modifica del T.U. maternità/ paternità per consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nei soli casi di parto “fortemente” prematuro, ossia avvenuto prima dei due mesi antecedenti la data presunta, il congedo è calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data dell’evento e quella presunta. La disciplina innovata si applica alle lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata per gli eventi verificatisi dalla data del 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del suddetto decreto n. 80. Nelle more degli aggiornamenti della procedura on-line, le relative istanze di maternità/paternità dovranno essere presentate, alla sede Inps competente, in modalità cartacea o inviate tramite raccomandata A/R. Successivamente al completamento degli aggiornamenti, di cui sarà data comunicazione entro il prossimo mese di luglio, la domanda andrà inoltrata esclusivamente per via telematica. L’Istituto rammenta, infine, che, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001, è prevista la conservazione

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dell’indennità di maternità oltre la cessazione del rapporto di lavoro anche nell’ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice (art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001).

INPS ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PROCEDIMENTO ISPETTIVO CIRCOLARE INPS N. 76/2016 Si informa che l’Inps con la circolare n. 76 del 9 maggio 2016 ha riepilogato ed aggiornato le istruzioni sulla attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto. Nel fare rinvio per una più approfondita disanima al testo della menzionata circolare, che si allega sul sito del Collegio in calce alla presente, se ne richiamano di seguito alcuni dei principali contenuti. In primo luogo, l’Inps sottolinea che l’accertamento ispettivo è un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere meramente contabile - amministrativo. Pertanto, all’ispettore è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle peculiari modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato. Come già rimarcato dall’Istituto nella circolare n. 85 del 12 settembre 2008, gli ispettori devono essere impiegati (salvo casi eccezionali) nella specifica attività di controlli esterni, limitandone la presenza negli uffici delle Sedi allo stretto indispensabile. A questo fine, l’intervento irrituale nelle procedure concorsuali, nei verbali della Direzione territoriale del lavoro o nelle pratiche che possono trovare la loro soluzione in una verifica puramente contabile - amministrativa, deve essere evitato salvo limitati casi di effettiva necessità. Ciò premesso, l’Inps fornisce indicazioni circa: - la fase di assegnazione degli accertamenti ispettivi, che deve avvenire attraverso la formulazione, con cadenza mensile, di un “programma”, a cura del Responsabile Area manageriale “Vigilanza” o, qualora non istituita, “Controllo Flussi e Vigilanza”, nel cui ambito opera l’Unità Operativa Vigilanza Ispettiva. Tale programma è la concreta applicazione delle direttive emanate dalla Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contra-


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sto alla Economia Sommersa (VPCES), mediante linee di indirizzo e specifiche liste di attività, avviate sul territorio con il coordinamento delle Aree manageriali Vigilanza delle Direzioni regionali dell’Istituto; - la fase di preparazione della attività ispettiva, finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie e la documentazione utile per l’avvio dell’accertamento; - l’accesso ispettivo presso il soggetto da sottoporre a verifica, da effettuarsi nei corrispondenti luoghi di lavoro secondo la normativa in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, così come riformulato dall’art. 33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183; - il potere di accertamento, che consente all’ispettore di raccogliere ed acquisire elementi oggettivi e probanti, utili alla contestazione delle violazioni contributive, attraverso l’emanazione di un provvedimento atto a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi di situazioni giuridiche. In tale contesto assume particolare rilievo la fase di acquisizione delle dichiarazioni che concorrono a formare la valutazione dell’ispettore sui fatti oggetto di verifica; - l’esame e l’acquisizione della documentazione presente sul luogo di lavoro, ovvero conservata dal datore di lavoro in altra sede. - In particolare, l’esame della documentazione consente di verificare la congruità dell’assetto aziendale riscontrato con quanto risulta dalle denunce effettuate all’INPS, nonché da altre denunce e/o registrazioni obbligatorie; - l’obbligatorietà della verbalizzazione ispettiva, sia nella fase iniziale (verbale di primo accesso ispettivo) che conclusiva (verbale unico di accertamento e notificazione) della verifica ed i relativi contenuti inderogabili; - la notifica del verbale, che deve essere eseguita a mani del destinatario del verbale (quesFAto metodo garantisce la certezza e la determinatezza dell’adempimento) o, laddove ciò non sia possibile - nelle more della definizione delle modalità tecniche di notifica del verbale a mezzo PEC - con la consueta modalità di notifica per posta; - i termini di notifica. Al riguardo, l’Inps osserva fra l’altro che il termine di novanta giorni di cui all’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dal momento in cui si è concluso l’accertamento. Tale termine coincide con quello della acquisizione di tutti i dati e dei riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell’accertamento, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Ciò in quanto l’accertamento non si sostanzia nella generica ed approssimativa percezione del fatto nella

sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria; - la gestione delle fasi successive alla conclusione dell’accertamento ispettivo.

INPS - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - EVENTI PER L’ANNO 2016 CIRCOLARE N. 74/2016 Si informa che l’Inps con circolare n. 74 del 5 maggio 2016 ha fornito istruzioni in merito all’estensione della tutela della prestazione in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche per gli eventi di disoccupazione (DIS-COLL) che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. La circolare in commento é disponibile, oltre che sul sito dell’Istituto, anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota. A tal proposito si rammenta che tale prestazione é stata prorogata dall’art. 1, comma 310, della Legge di stabilità 2016, che riconosce la tutela della indennità DISCOLL , introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dall’art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in via sperimentale per l’anno 2015, anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

INPS - CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ STIPULATI DA IMPRESE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA CIGS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CIRCOLARE N. 77/2016 Si informa che l’Inps con circolare n. 77 del 10 maggio 2016, che si riproduce in calce alla presente nota, ha comunicato le modalità cui devono attenersi le aziende interessate dagli appositi decreti ministeriali ai fini del conguaglio degli sgravi contributivi a valere sulle risorse residue relative all’anno 2014 e su quelle stanziate per l’anno 2015. L’Istituto segnala, fra l’altro, che: - la procedura per il conseguimento della

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riduzione contributiva in questione deve 281 essere attivataPANTONE ad iniziativa del datore di CMYK 100 - 72 - 0 - 32 lavoro interessato; RGB 0 - 40 - 104 - le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 agosto 2016; - gli importi contenuti nei decreti ministeriali e comunicati alle aziende ammesse allo sgravio contributivo costituiscono la misura massima della agevolazione fruibile. Fermo restando tale limite massimo, le aziende devono porre a conguaglio soltanto la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti. Inps Roma, 10 maggio 2016 Circolare n. 77 Oggetto: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative all’anno 2014 e su quelle stanziate per l’anno 2015. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti. Sommario: Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art.6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015. Con l’occasione, ad esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie, si forniscono le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla medesima legge a valere sulle somme residue dello stanziamento 2014. Premessa. Con la circolare n. 153/2014 sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], alla disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs. Con la medesima circolare sono state fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2014. Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le modalità

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per il recupero degli sgravi contributivi collegate alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2015. PANTONE 281

1. Aziende destinatarie CMYK 100 di - 72decreti - 0 - 32 direttoriali di autorizzazione alla riduzione RGB 0 - 40 - 104 contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014. Al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, in virtù della contrazione dell’orario di lavoro oggetto dei CdS difensivi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo di solidarietà ed indicato nelle istanze di ammissione al beneficio, la misura autorizzata con i decreti direttoriali adottati, è risultata superiore a quanto effettivamente speso. Pertanto, sulla base della disciplina che regola l’accesso allo sgravio contributivo in oggetto e delle stime operate dall’Istituto, il competente Dicastero del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende indicate in allegato (all. n. 1) a valere sulle residue risorse stanziate per il 2014. Di seguito sono fornite le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo. 2. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2015. Con la circolare n. 15 del 22.04.2015 (all. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità - nei casi espressamente richiamati - per le aziende beneficiarie dello sgravio riferito all’anno 2014, di presentare, “in continuità” con le precedenti, nuove istanze di sgravio contributivo per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014, in quanto riconducibili ad un contratto di solidarietà in continuità, appunto, con il precedente, fino ad esaurimento della durata massima fissata dalla normativa vigente (24 mesi). Sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero ha adottato, entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2015, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate in allegato (all. 3). Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo. 3. Adempimenti delle Sedi. La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente - accertata sulla base

della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizionePANTONE aziendale il GRAY codice COOL 9 di autorizzazione “1W” CMYK avente di “Azienda che 0 - 0il- 0significato - 60 ha stipulato RGB 135 -contratti 135 - 135 di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312”. 4. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso. 4.1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014. Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 1), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. 4.2. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2015. Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 3), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio - lettera a) e lettera b) - dovranno essere effettuate

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entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti. 5. Istruzioni contabili. Per l’imputazione della fattispecie trattata nel paragrafo 4.1 della presente circolare, contenente le istruzioni operative per il conguaglio, da parte dei datori di lavoro, delle riduzioni contributive previste dal Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312, finanziate dalle residue risorse appositamente stanziate per l’anno 2014, si confermano le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 153 del 02/12/2014. Conseguentemente, la procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM rileverà tale sgravio contributivo al conto in uso GAW37138, in corrispondenza delle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale “L930”. Per registrare contabilmente il conguaglio dei medesimi sgravi contributivi di cui al successivo paragrafo 4.2 (nuovo codice UNIEMENS “L932”), finanziati dallo specifico stanziamento previsto per l’anno 2015 e concessi alle aziende che stipulano nuovi contratti di solidarietà, i quali costituiscono una proroga di quelli precedenti, nel rispetto del limite dei 24 mesi, secondo le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 22/04/2015, si istituisce il nuovo conto: GAW37238 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 - art. 5, del decreto legge n. 34/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/2014 (D.I. 7 luglio 2014, n. 83312) - anno 2015. Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

INPS - FONDO DI TESORERIA - ATTRIBUZIONE DEL CODICE DI AUTORIZZAZIONE “1R” - MESSAGGIO N. 2078/2016 Si informa che l’Inps con messaggio n. 2078 del 10 maggio 2016, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’obbligatorietà della presenza del codice di autorizzazione “1R” per il versamento, da parte dei datori di lavoro interessati, delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In primo luogo, nel richiamare quanto già indicato con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, l’Inps ricorda che: - i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione all’Istituto, che provvede ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il suddetto codice di autorizzazione, avente il significato di “Azienda con almeno cinquanta dipendenti”; - laddove, a seguito di operazioni societarie o di cessione di contratto, effettuate da un datore di lavoro obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria, si realizzi il passaggio di personale presso un datore di lavoro non assoggettato al medesimo obbligo, il nuovo datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo con esclusivo riguardo a tale

personale. Al fine di individuare le aziende che, o in funzione del requisito occupazionale, ovvero in conseguenza di operazioni societarie, sono tenute a versare quote di TFR al Fondo di Tesoreria per almeno un dipendente, l’INPS, con messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014 (v. Circolare n. 412 dell’8/9/14), ha comunicato che il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. Tutto ciò premesso, il messaggio in esame fa presente che le aziende tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora siano sprovviste del citato codice di autorizzazione, devono richiederne l’attribuzione alla competente Sede INPS, con decorrenza dall’insorgenza dei relativi obblighi. Pertanto, l’Istituto segnala che, a decorrere dal mese di competenza giugno 2016, non sarà più possibile trasmettere le denuncie Uniemens con presenza di versamenti al Fondo di Tesoreria in mancanza del codice di autorizzazione “1R”.

RIMBORSO CARENZA INFORTUNI Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retri-

341

buzione erogata agli operai nei primi tre PANTONE 281 giorni di carenza in infortunio è necessario CMYK 100 - 72 - 0 - 32 allegare all’apposita domanda le copie del RGB 0 - 40 - 104 certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI APRILE 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di aprile 2016 è risultato pari a 99,60. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di aprile 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di aprile 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,005000

PA CM RG


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 342

TOTALE

7,96 7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

343


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

344


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — 4,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 29,86% 9,49% 35,08% 39,35%

9,49%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

345


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,70% — 1,70% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,36% 9,49% 31,58% 38,85%

9,49%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

346


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

347


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

348


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

349


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

350


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

351


TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015 Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

352

1) 2) 3) 4)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

A)

Retribuzione diretta

B) B1) C)

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

D) E) E1) F) F1)

G) H) I)

OPERAIO quarto livello

OPERAIO specializzato

OPERAIO qualificato

OPERAIO comune

6,80 3,01 1,66 0,06

6,31 3,00 1,55 0,06

5,68 2,99 1,39 0,06

4,86 2,96 1,19 0,06

11,53

10,92

10,12

9,07

1,07 0,36

1,07 0,36

1,07 0,36

1,07 0,36

4,57 1,64

4,33 1,55

4,01 1,44

3,60 1,29

0,08 8,59

0,08 8,16

0,07 7,59

0,06 6,85

1,47

1,39

1,29

1,16

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

0,07

0,07

0,06

0,06

0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78

0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

TOTALE

41,59

39,52

36,83

33,32

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

TRIBUTI

DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA A O B ESTENSIONE AI FABBRICATI RISTRUTTURATI La detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B opera non solo per le case di nuova costruzione, ma anche per le abitazioni incisivamente ristrutturate e, in questa ipotesi, risulta cumulabile con il bonus del 50% spettante in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese. L’Agenzia delle Entrate, con la CM 20/E del 18 maggio 2016, ha confermato quanto richiesto dall’ANCE sull’operatività del nuovo incentivo introdotto dalla legge di Stabilità 2016, ovvero che l’agevolazione compete anche per l’acquisto delle abitazioni incisivamente riqualificate purché acquistate entro il 31 dicembre 2016. L’Agenzia ha fornito, inoltre, chiarimenti su alcuni importanti aspetti legati all’operatività dell’agevolazione, di seguito sintetizzati. ■ Concetto di “impresa costruttrice” Superando il precedente chiarimento fornito in occasione di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è considerata “impresa costruttrice” anche l’impresa che, sulla medesima abitazione, ha eseguito direttamente (o tramite affidamento in appalto a terzi) interventi incisivi di recupero edilizio, consistenti nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all’art.3, co.1, rispettivamente, lett. c-d-f, del DPR 380/2001). ■ Acquisto di abitazioni e pertinenze La circolare ammette che, in caso di acquisto congiunto dell’abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, ecc.), la detrazione possa calcolarsi assumendo il 50% dell’IVA pagata sull’intero acquisto (comprensivo quindi sia dell’unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali). Ciò, tuttavia, solo se l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’abitazione agevolata e che,

nel rogito, sia data evidenza del vincolo pertinenziale. ■ Cumulo con la detrazione del 50% (ex 36%) per l’acquisto di abitazioni ristrutturate L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di un espresso divieto normativo, il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato, possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto, sia del “bonus edilizia”, applicabile in caso di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti. Si ricorda che tale ultima detrazione è pari al 50% di un importo forfettario pari al 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (comprensivo dell’IVA effettivamente rimasta a carico dell’acquirente) e, comunque, entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. ■ Acconti versati prima del 2016 In merito agli acconti versati entro il 2015, in relazione ad acquisti formalizzati nel 2016 (annualità agevolata), l’Agenzia conferma il proprio restrittivo orientamento, già formalizzato nella precedente CM 12/E/2016, in base al quale, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo agevolato, ossia nel 2016. Ciò, di fatto, esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione in relazione all’IVA pagata per gli acconti corrisposti nel 2015, ancorché l’acquisto dell’abitazione (e, quindi, la stipula del rogito definitivo) avvenga nel 2016. Per il resto, devono intendersi confermate anche le ulteriori precisazioni già contenute nella citata CM 12/E/2016, in base alle quali è del tutto irrilevante: ► la data di fine lavori di costruzione dell’abitazione, purché l’acquisto sia soggetto ad IVA, ► la circostanza che, prima dell’acquisto, l’abitazione agevolata sia stata locata dall’impresa costruttrice cedente.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL LEASING ABITATIVO - NUOVI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Per fruire dei benefici fiscali relativi all’acquisto dell’abitazione in leasing i requisiti anagrafici (under 35 anni) e reddituali (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) devono sussistere esclusivamente al momento della stipula del contratto.

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Tra gli oneri accessori dei canoni di leasing, PANTONE 281 IRPEF del 19%, sui quali opera la detrazione 100 - 72 - 0 - 32 rientrano i costiCMYK di stipula del contratto, menRGB 0 - 40 - 104 tre sono esclusi le spese relative ad eventuali contratti di assicurazione sugli immobili, nonché gli eventuali costi di intermediazione. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti in materia di fiscalità immobiliare formulati dalla stampa, in occasione del convegno “130 anni di Catasto tra storia e tecnologia”, tenutosi lo scorso 20 aprile. Come noto, infatti, l’art.1, co.76-84, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR)[1] viene estesa a: ■ i canoni derivanti dal contratto di leasing, e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno; ■ il prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. La medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro. Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite alla stampa specializzata, chiarisce che: ■ l’età anagrafica ed il limite reddituale di 55.000 euro vanno verificati solo al momento della stipula del contratto, e non rilevano per le successive annualità dello stesso. In sostanza, viene chiarito che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing abitativo, i relativi benefici vengono mantenuti indipendentemente dall’età dell’utilizzatore, nonché dall’eventuale superamento della soglia di reddito complessivo di 55.000 euro; ■ gli oneri accessori su cui applicare la detrazione IRPEF del 19% comprendono i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non sono detraibili le spese sostenute per eventuali assicurazioni sugli immobili, nonché quelle relative all’attività di intermediazione.

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Per completezza, si ricorda che la legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che281 acquistano abiPANTONE tazioni “non di lusso[2], per- 72 poi CMYK 100 - 0concederle - 32 in leasing ad utilizzatori possesso dei RGB 0 - 40in - 104 requisiti “prima casa”. In questa ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5% (anziché quella ordinaria del 9%). Viene, poi, prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, del contratto di leasing, anche in caso di applicazione dell’IVA[3]. In particolare, l’aliquota del registro è pari al: ■ 1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti “prima casa” (di cui alla nota II-bis, all’art.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986); ■ 9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti. Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la C.M. 12/E/2016, confermando che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari all’1,5%: ■ l’abitazione deve essere una «prima casa» per l’utilizzatore e non anche la sua «abitazione principale»[4]; ■ i requisiti «prima casa» possono essere dichiarati dall’utilizzatore, sia intervenendo volontariamente nell’atto d’acquisto dell’abitazione stipulato tra il venditore e la società di leasing, sia nel contratto di leasing che, in questo caso, dovrà comunque essere registrato unitamente all’atto d’acquisto dell’immobile; ■ l’enunciazione, nell’atto d’acquisto, del contratto di leasing comporta la necessaria registrazione anche di quest’ultimo nella misura fissa di € 200 (art.22, DPR 131/1986). 24

l’applicazione del registro in misura fissa in presenza di operazioni già assoggettate ad IVA. [4] Ossia non deve costituire necessariamente l’abitazione nella quale il contribuente, o iPANTONE suoi familiari, dimorino abitualmente COOL GRAY 9 (art.15, co.1, CMYK 0 - 0lett.b, - 0 - 60DPR 917/1986).

Note: [1] Sul punto, si ricorda che in base alla predetta disposizione gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, relativi all’acquisto dell’abitazione principale, sono deducibili in misura pari al 19%, sino ad un massimo di 4.000 euro annui. [2] Ovvero le abitazioni non accatastate nelle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico. [3] In pratica, si supera il principio di alternatività IVA/registro, stabilito dall’art.40 del DPR 131/1986, che, al fine di evitare la doppia tassazione proporzionale, prevede

Mancata rivendita entro 1 anno Con gli ultimi chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria precisa quali siano le procedure operative per evitare le sanzioni pecuniarie in caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, nell’ipotesi in cui il contribuente non riesca entro l’anno (dal nuovo acquisto) a rivendere il vecchio immobile. In tema di decadenza delle citate agevolazioni (di cui al co.4 della Nota II-bis), innanzitutto, l’Agenzia ribadisce che il contribuente decade se non rispetta l’impegno di rivendita, con conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, i relativi interessi ed una sanzione

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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SANZIONI IN CASO DI MANCATA VENDITA Operatività delle sanzioni in caso di mancata vendita della “prima casa” preposseduta, entro un anno dall’acquisto della nuova, e non spettanza delle agevolazioni in caso di proprietà di altra abitazione nello stesso Comune, anche se alienata entro un anno dal nuovo acquisto. Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di agevolazioni “prima casa” (art.1, co.55, legge 208/2015[1]), in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata, in occasione di un convegno tenutosi lo scorso 20 aprile. Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2016, con l’introduzione del nuovo co. 4-bis, alla Nota II-bis dell’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, le agevolazioni “prima casa” spettano anche all’acquirente di un’abitazione che sia già proprietario di altro immobile acquistato nel passato con i suddetti benefici, a condizione però che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. In sostanza, è stato integrato il disposto normativo originario ed, in particolare, uno dei requisiti soggettivi individuati dalla citata Nota II-bis (co.1, lett.c) per la fruizione del regime agevolativo, ovverosia la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”, condizione, quindi, ora soddisfatta anche con la vendita del primo immobile nei 12 mesi successivi alla data del nuovo atto.

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pecuniaria pari al 30% di detta differenza. Tuttavia, conformemente a quanto già chiarito nella RM 105/E/2011 e RM 112/E/2012[2] viene precisato che: a) prima della scadenza del termine annuale, il contribuente può presentare apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale revoca l’impegno assunto e richiede il versamento della sola differenza tra l’imposta ordinaria dovuta e l’imposta agevolata corrisposta al momento del nuovo acquisto (oltre agli interessi), evitando in tal modo di incorrere nelle sanzioni; b) dopo la scadenza del termine annuale, il contribuente, al ricorrere di tutte le condizioni, può accedere all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art.13 del D. Lgs. 472/1997, corrispondendo sempre la differenza tra imposta ordinaria e quella ridotta (oltre agli interessi) ma liquidando la sanzione con un importo corrispondentemente ridotto. Possidenza di abitazione non “prima casa” nello stesso comune. Tra i chiarimenti resi in occasione del convegno del 20 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni con riferimento al caso di un contribuente che acquista la “prima casa”, nello Comune nel quale è già proprietario di un’abitazione non acquistata con la suddetta agevolazione, ma che intende alienare entro 1 anno dal nuovo acquisto. In tal caso, l’Amministrazione nega la spettanza dei benefici “prima casa”, precisando che il nuovo co. 4-bis costituisce una deroga alle condizioni della Nota II-bis con esclusivo riferimento all’ipotesi di acquirente già proprietario di una “prima casa” (requisito di cui al co.1, lett.c della Nota II-bis). Tra l’altro, la stessa Nota II-bis (al co.1 lett. b) vincola la fruizione dell’agevolazione alla non possidenza “in via esclusiva o in comunione con il coniuge” di altra abitazione nello stesso Comune dove è sita l’immobile che si intende acquistare con le agevolazioni. Pertanto, in tale ipotesi, l’acquirente può accedere ai citati benefici solo se aliena l’abitazione già posseduta prima dell’acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni.


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ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI - RISPOSTE INFORMALI FORNITE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Fabbricati collabenti ed in costruzione, valutazione catastale degli impianti eolici e fotovoltaici, nonché unione di fatto di unità immobiliari ai soli fini fiscali. Questi i principali temi in materia di accatastamento dei fabbricati affrontati dall’Agenzia delle Entrate in alcune risposte informali a quesiti posti dalla stampa specializzata sulla fiscalità immobiliare. In particolare, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito all’accatastamento dei: Fabbricati collabenti Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono essere iscritti nella categoria catastale F/2, che individua le unità immobiliari collabenti [1], sia le abitazioni che abbiano i muri perimetrali ed interni integri, ma che siano prive delle tegole, sia fabbricati a destinazione produttiva con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privi della copertura (cfr. anche la nota 29439/2013 della Direzione Catasto della medesima Agenzia); Fabbricati in corso di costruzione Sotto tale profilo, viene rappresentata all’Agenzia delle Entrate la circostanza che, per i fabbricati non ultimati, l’accatastamento nelle categorie fittizie F/3 – Unità in corso di costruzione, ed F/4 – Unità in corso di definizione, ammesso per un arco temporale che va dai sei ai dodici mesi, con possibilità di proroga, si protrae di fatto ben oltre tali limiti, collegati alla fine dei lavori di costruzione. In merito, vengono chieste quali siano le modalità di intervento dei Comuni per avviare una verifica sul corretto classamento di tali fabbricati una volta ultimati. L’Agenzia delle Entrate specifica che i Comuni possono sempre intervenire per informare l’Agenzia delle Entrate dell’improprio accatastamento, sia con una segnalazione generica (per immobili il cui classamento non sia stato aggiornato o non sia congruo rispetto a fabbricati similari)[2], sia in modo più puntuale, in presenza di accertate variazioni edilizie che rendano necessaria la variazione catastale[3]; Impianti eolici Secondo l’Agenzia delle Entrate, i pali che fungono da strutture di sostegno per tali impianti presentano delle caratteristiche

tipologiche e costruttive[4] che consentono di qualificarli come “costruzioni”, con la conseguente necessità di accatastamento, mediante il criterio della stima diretta. In particolare, nella valutazione catastale vanno inclusi il suolo, le torri e relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici, le recinzioni e la viabilità interne al perimetro dell’unità immobiliare; Revisione delle categorie catastali In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la categoria catastale di un’unità immobiliare dipende dalle caratteristiche intrinseche del fabbricato, ivi compresa la sua destinazione, mentre la classe identifica le particolarità estrinseche (come l’ubicazione ed i servizi), che incidono sulla redditività dell’immobile. Fatta questa premessa, vengono illustrate le modalità di revisione del classamento degli immobili (ossia della categoria e della classe) effettuata dagli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, su istanza dei Comuni, tenuto conto delle modifiche che nel tempo intervengono sul contesto urbano, ed in particolare sulle porzioni di territorio aventi caratteristiche similari (cd. “microzone”). Al riguardo, la citata ricostruzione porterebbe ad escludere la necessità di modificare la categoria catastale dell’unità immobiliare in caso di esecuzione di meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non modificano i caratteri originari dell’edificio (prospetto, sagoma, distribuzione dei vani); Rendita catastale degli impianti fotovoltaici - cd. “imbullonati” Come noto, dal 1° gennaio 2016, per i fabbricati a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E) la rendita catastale (che costituisce la base imponibile IMU e TASI), si determina mediante stima diretta, escludendo da questa i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (cd. “macchinari imbullonati”), funzionali allo specifico processo produttivo[5]. Tale regola vale anche per gli impianti fotovoltaici, per i quali la C.M. 2/E/2016 ha chiarito che tra gli elementi da escludere dalla stima dell’immobile rientrano i pannelli fotovoltaici e gli inverter, esclusi quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli immobili già censiti in catasto, l’eventuale variazione dalla stima catastale opera per le diverse tipologie di impianti fotovoltaici, quali: ► gli impianti autonomamente censiti nella categoria catastale D/1 – Opifici[6]; ► gli impianti che costituiscono pertinenza di unità immobiliari censite nelle categorie D ed E. Inoltre, viene specificato che, per gli impianti di nuova costruzione integrati nell’edificio, l’iscrizione in catasto si rende necessaria

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quando questi possano essere considerati PANTONE 281indipendente”, oscome “unità immobiliare CMYK 100 - 72 - 0 - 32 sia quando questa sia dotata di autonomia RGB 0 - 40 - 104 funzionale e reddituale. Unione di fatto ai fini fiscali Nell’ipotesi di due unità immobiliari contigue, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver ribadito che non è possibile procedere all’accatastamento unitario (perché dotate ciascuna di autonomia funzionale e reddituale), conferma che la richiesta di “unione di fatto ai fini fiscali” può essere effettuata solo mediante una dichiarazione di variazione catastale per ciascuna unità, con le modalità stabilite dal D.M. 701/1994. Al riguardo, si ritiene che, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare nel suo complesso presenti i requisiti di “abitazione principale”, tale operazione dovrebbe comportare l’esclusione da IMU e TASI. Da ultimo, si ricorda che l’annunciata riforma del catasto, che si era arrestata a seguito dell’intenzione del Governo di esaminare la revisione dei valori immobiliari congiuntamente alla nuova “local tax” (che sostituirà l’attuale tassazione sugli immobili), dovrebbe essere affrontata nuovamente nel triennio 2016-2018. Infatti, nel Documento di Economia e Finanza 2016, viene specificato che il Governo proseguirà l’azione di revisione del catasto, a valle di un complesso di operazioni di allineamento delle basi dati, necessario a valutare accuratamente gli effetti di gettito sui contribuenti. Allo stesso tempo, proseguiranno comunque le attività correnti e straordinarie legate all’accatastamento ed accertamento della rendita delle unità immobiliari, effettuate dagli enti locali che, complessivamente, hanno già determinato un incremento delle rendite stimato in circa 365 milioni di euro. Note: [1] Come noto, si tratta dei fabbricati fortemente degradati dal punto di vista strutturale, ai quali non viene attribuita una rendita catastale e che, per le loro caratteristiche, non sono produttivi di reddito (cfr.art.3, co.2, Decreto del MEF 28/1998). [2] Cfr. art.3, co.58, della legge 662/1996. [4] Ai sensi dell’art.1, co.336, della legge 311/2004. [3] Si tratta di caratteristiche quali stabilità, solidità, consistenza volumetrica ed immobilizzazione al suolo (cfr. anche la C.M. 2/E/2016). [4] Cfr. l’art.1, co.21-24, della legge 208/2015 - Stabilità 2016. [5] Per questi, in base alle indicazioni fornite nella citata C.M. 2/E/2016, le componenti che rientrano nella stima catastale sono il suolo (per gli impianti a terra), l’elemento strutturale dell’edificio (solaio o copertura, lastrico solare) al quale sono stati incorporati i pannelli fotovoltaici (per gli impianti integrati

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negli edifici), i locali tecnici dove sono posti i sistemi di controllo, ivi compresi gli altri elementi inclusi nel perimetro dell’unità immobiliare. Al riguardo, si precisa che se l’impianto fotovoltaico è stato costruito in diritto di superficie su un fabbricato PANTONE di 281proprietà altrui. In tal caso, la rendita catastale CMYK 100 - 72 -dell’impianto 0 - 32 valida ai fini IMU/TASI RGB è 0 -costituita 40 - 104 dal solaio, dalla copertura o dal lastrico solare.

“ART-BONUS” PER IL RECUPERO DEGLI ALBERGHI - CHIARIMENTI (C.M. 20/E/2016)

Confermata l’applicabilità del credito d’imposta per il recupero di strutture alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche nell’ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio (nel rispetto del cd. piano casa). Per beneficiare dell’agevolazione il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016, che nel commentare le novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 approfondisce, tra l’altro, la disciplina dell’Art-bonus, ovvero il credito d’imposta per il recupero delle strutture turistico-alberghiere, introdotto dall’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014. Come noto, tale disposizione, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[1] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di: ■ manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. “Testo unico dell’edilizia”); ■ incremento dell’efficienza energetica; ■ eliminazione delle barriere architettoniche. Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto. Ai fini della fruibilità dell’Art-bonus, è stato emanato il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di

tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande (cd. “click day”)[2]. Inoltre, la legge di Stabilità 2016 interviene sul punto, estendendo l’applicabilità del credito d’imposta per ilGRAY recupero delle strutture PANTONE COOL 9 alberghiere all’ipotesi in cui la ristrutCMYK 0 anche - 0 - 0 - 60 turazione edilizia un aumento della RGB 135 - 135 -comporti 135 cubatura complessiva dell’edificio[3]. Tuttavia, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016, l’operatività dell’Art-bonus anche a tali interventi è subordinata ad un Decreto ministeriale (non ancora emanato), che dovrà individuare le modalità applicative che le imprese interessate dovranno seguire per poter beneficiare del suddetto credito[4]. Si ricorda che l’agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale il credito è concesso [5]: ► viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime “de minimis” e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[6]. ► è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24. Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma quanto già chiarito nel Decreto attuativo, ovvero che il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; ► non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; ► non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[7] (art. 109 del TUIR). Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 precisa che il credito dell’Art-bonus è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni “sovvenzionali” (che consistono nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell’art. 1, co. 53, della legge 244/2007)[8]. Note: [1] L’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro). [2] Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, stabilisce:

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► tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio; ► l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001; ► le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato. [3] Secondo le modalità di cui all’art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. “piano casa”). [4] In particolare, dovranno essere individuate: ► le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio; ► i singoli interventi agevolabili (nell’ambito di quelli già specificati dal co. 2 dell’art. 10, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014); ► le procedure per l’ammissione al beneficio che, anche in tale ipotesi, segue il criterio cronologico di presentazione delle domande; ► le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; ► le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tale agevolazione. Sul punto si osserva che l’art. 1, co. 320 della legge 2208/2015, stabiliva come termine entro cui emanare tale Decreto attuativo il 1°aprile 2016, ovvero entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di Stabilità. [5] Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma che solo per le spese sostenute nel 2014, primo anno di applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta 2015, tenuto conto che i termini di presentazione del Modello Unico 2015 sono scaduti prima della concessione del credito. [6] L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. [7] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR). [8] A tale tipologia di crediti non si applica: ► il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”. ► il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).


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“BONUS MOBILI” ED IVA SU “BENI SIGNIFICATIVI” - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Confermata l’applicabilità del “bonus mobili” nell’ipotesi di acquisto di abitazioni interamente ristrutturate da imprese di costruzione/ ristrutturazione o da cooperative edilizie. La disciplina IVA sui “beni significativi” opera unicamente nell’ipotesi di committenti privati, mentre è esclusa se il consumatore finale è un soggetto passivo IVA. Queste alcune delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a quesiti in materia di fiscalità immobiliare formulati dalla stampa specializzata. “Bonus mobili” Come noto, il “bonus mobili” consiste in una detrazione IRPEF pari al 50%, nel limite massimo di spesa pari a 10.000 euro, per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2016, di mobili e grandi elettrodomestici con etichetta energetica, di classe A+ (A per i forni), destinati all’arredo dell’abitazione oggetto degli interventi di recupero, agevolati con la “detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie”[1]. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti chiarimenti forniti con la C.M. 29/E/2013, ribadisce l’applicabilità del beneficio in relazione agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita. In sostanza, il “bonus mobili” viene riconosciuto anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati (per il quale opera la detrazione IRPEF del 50%, calcolata forfetariamente sul 25% del corrispettivo, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro). Tale precisazione si aggiunge ai recenti chiarimenti forniti in materia, con i quali l’Agenzia delle Entrate: ■ ha confermato l’ammissibilitàdel “bonus mobili” per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016, anche se correlate ad interventi di recupero dell’abitazione, le cui spese sono state sostenute in anni precedenti (a partire dal 26 giugno 2012), sempre nel limite massimo di 10.000 euro complessivi (C.M. 12/E/2016). ■ ha ammesso il pagamento delle spese anche tramite bonifico ordinario (C.M. 7/E/2016) [2]. IVA e “beni significativi” Con riferimento ai “beni significativi” [3], forniti nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di fabbricati abitativi,

per i quali, come noto, disciplina IVA opera unicamente se il committente, in qualità di consumatore finale della prestazione, è un privato. Pertanto, l’applicabilità di tale regime è stata esclusa nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo IVA ed i beni significativi vengano impiegati nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, ivi compresa l’ipotesi in cui le prestazioni siano assoggettate al meccanismo del “reverse charge” (cfr. anche la C.M. 37/E/2015) [4]. Sempre in tal ambito, l’Agenzia delle Entrate si è, peraltro, pronunciata di recente con la citata C.M. 12/E/2016 chiarendo che, in caso di installazione di infissi, il valore dei componenti degli stessi confluisce nel valore complessivo del bene (da assoggettare ad IVA ridotta nei limiti dal valore della manodopera impiegata nei lavori), solo se questi sono necessari alla funzionalità stessa dell’infisso. In caso contrario, il loro valore può essere assoggettato ad IVA ridotta al 10%, al pari del valore della prestazione. Note: [1] Cfr. l’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, prorogata dall’art.1, co.74, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016. [2] Sono state, così, superate le indicazioni fornite con la CM 29/E/2013 che, invece, imponeva l’utilizzo del bonifico previsto per la “detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie”, con la conseguente applicazione, da parte della Banca, della ritenuta dell’8% a titolo di acconto delle imposte dovute dal cedente – cfr. “Bonus mobili per le giovani coppie – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” - ID n.24211 del 1 aprile 2016. [3] Elencati tassativamente dal DM 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza (cfr. C.M. 71/E/2000). [4] Ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a-ter,del D.P.R. 633/1972. - Cfr. C.M. 37/E/2015.

BONUS RIQUALIFICAZIONE PANTONE 281 ENERGETICA - -SOGGETTI CMYK 100 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104 INCAPIENTI E INTERVENTI SUI FABBRICATI POSSEDUTI DAGLI IACP - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(C.M.20/E/2016)

Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il “bonus del 65%”, non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini “incapienti”, a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati. Riconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari anche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate commenta alcune delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), ivi comprese quelle relative alla detrazione IRPEF/ IRES pari al 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2016 (art. 1, co.74, lett.a, e co.87, legge 208/2015). Sul punto, anche con riferimento all’ultima proroga, l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità dei chiarimenti e dei provvedimenti già dettati in materia, salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere introdotti, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, per tenere conto dell’adeguamento degli standard energetici. In merito alle ulteriori novità relative alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, contenute della legge di Stabilità 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito illustrati. Detrazione del 65% per le “fasce deboli” L’art. 1, comma 74, della legge n. 208/2015, ha previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli”, un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici. In particolare, tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione della propria quota di detrazione IRPEF del 65% alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito

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d’imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente, secondo le modalità che sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.43434 del 22 marzo 2016. Sul punto, la C.M. 20/E/2016, oltre ad PANTONE 281 individuare analiticamente le - categorie di CMYK 100 - 72 0 - 32 soggetti incapienti[1] possono utilizzare RGBche 0 - 40 - 104 tale modalità alternativa di fruizione del beneficio, fornisce un importante chiarimento, secondo cui l’impresa che ha eseguito i lavori non è obbligata ad accettare, in luogo del pagamento dovuto, il citato credito d’imposta. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’impresa decida di accettare, per la quota dovuta dal soggetto incapiente, tale modalità di pagamento, gli verrà riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzare in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. Sul punto, la Circolare n. 20/E/2016 chiarisce che la quota del credito annuale potrà essere utilizzata dall’impresa in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997), mentre l’eventuale quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile nei periodi successivi, non potendo essere chiesta a rimborso. Riqualificazione energetica immobili IACP concessi in locazione Come noto, l’art.1, co.87, della legge di Stabilità 2016, ha previsto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, l’estensione dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici anche in favore degli interventi energetici eseguiti sugli immobili posseduti dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP). Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante il rilevante ruolo sociale svolto da tali enti, la detrazione del 65% si applica anche agli interventi di efficienza energetica realizzati sugli immobili concessi in locazione, a condizione che siano adibiti ad edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati. A parere dell’Agenzia, tale estensione costituisce una deroga al principio di carattere generale affermato dalla stessa Amministrazione, in base al quale sono esclusi dall’agevolazione gli interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi o destinati alla vendita. Sul punto, l’ANCE sta reiterando le proprie azioni di contrasto a tale restrittivo orientamento, che non trova fondamento né nel dettato normativo (che non pone alcun vincolo sulla destinazione degli immobili agevolati), né nella ratio stessa dell’agevolazione, chiaramente diretta a stimolare un processo di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, a prescindere dall’utilizzo del fabbricato oggetto di riqualificazione. In senso conforme alla tesi ANCE si è tra l’altro espressa anche la giurisprudenza di I

grado, con alcune Sentenze che hanno appunto riconosciuto l’agevolazione anche per interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi. Dispositivi multimediali PANTONE COOL GRAY 9 e domotica Ulteriore novità, nell’art. 1, co. 88, CMYK 0 - 0 - 0contenuta - 60 della legge n.- 135 208/2015, riguarda l’estensioRGB 135 - 135 ne del beneficio cd. del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. A tal riguardo, nella C.M. n. 20/E/2016, l’Agenzia delle Entrate descrive le caratteristiche e le funzioni che tali dispositivi devono avere per essere agevolati, in particolare: ■ mostrare i consumi energetici degli impianti, mediante la fornitura periodica di dati ed informazioni; ■ rivelare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; ■ consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale delle apparecchiature anche lontano. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, stante il dettato normativo e la relativa relazione tecnica, la detrazione del 65% si applica anche nelle ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di tali dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. A tal riguardo, alla luce del silenzio del dettato normativo relativamente all’importo massimo di detrazione fruibile per tali spese, la Circolare n. 20/E ritiene che il bonus energetico per i suddetti dispositivi ed interventi di domotica possa essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite. Note: [1] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero: ■ pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; ■ lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro; ■ soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.

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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MISURATORI INDIVIDUALI DI CALORE E SUBENTRO NELLE AGEVOLAZIONI CHIARIMENTI

(C.M. 18/E/2016)

L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 18/E del 6 maggio 2016, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF in materia di oneri detraibili, fornisce dei chiarimenti sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio. In particolare, uno dei quesiti posti riguarda l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico degli edifici anche alle spese sostenute per l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 65% è riconosciuta nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza[1]. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento, le spese sostenute sono agevolabili con la detrazione IRPEF del 50%, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in quanto considerati interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico[2]. La C.M. 18/E/2016 affronta, altresì, il tema del trasferimento della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nell’ipotesi di decesso del comodatario. In particolare, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se le quote residue della detrazione IRPEF del 50%, relative alle spese per i lavori di ripristino sostenute dal padre (comodatario del bene), possano essere “ereditate” dal figlio, anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore. Sul punto, la C.M. 18/E/2016 chiarisce che, pur non rientrando l’immobile nell’asse ereditario del de cuius, in quanto il bene era già di proprietà del figlio, quest’ultimo è comunque titolato a fruire delle quote restanti della detrazione, poiché, oltre ad essere erede del defunto, ha, altresì, il titolo giuridico, ovvero la proprietà dell’immobile, che gli consente di fruire della detrazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 8, del TUIR, per fruire quote restanti della detrazione del 50% è necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta della casa.


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Note: [1] Ai sensi dell’art. 1, co, 347, della legge 296/2006. [2] Sul punto, si ricorda che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

“REVERSE CHARGE” E “SPLIT PAYMENT” - FATTURAZIONE DA PARTE DEI CONSORZIATI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO (C.M. 20/E/2016)

L’Agenzia delle Entrate conferma la fatturazione in “reverse charge” da parte dei consorziati nei confronti del consorzio, aggiudicatario di appalti pubblici, che adotta il meccanismo dello “split payment”. Questo uno dei temi affrontati nella Circolare n.20/E del 18 maggio 2016, in relazione alle misure fiscali contenute nella legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)[1]. L’art.17, co.6, lett.a-quater, del D.P.R. 633/1972[2] prevede, infatti, che nell’ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fattura alla Stazione appaltante con il meccanismo dello “split payment”, i consorziati fatturano, a loro volta, le prestazioni al consorzio in inversione contabile “reverse charge”. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA. In ogni caso, precisa la C.M. 20/E/2016, i consorzi in favore dei quali opererà la fatturazione con il meccanismo dell’inversione contabile sono unicamente quelli individuati nel “Codice degli appalti”[3], quali: ■ i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; ■ i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; ■ i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile. Diversamente, vengono esclusi dall’ambito applicativo di tale misura i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI)[4] e le imprese aderenti al contratto di rete (di cui all’art.3, co.4-ter, del D.L. 5/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 33/2009). Sul tema, si ricorda che, in base al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd.

“split payment”), dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017[5], per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinate Amministrazioni pubbliche[6], l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. La nuova disciplina produce effetti anche con riferimento al comparto dei lavori pubblici, ed anche nell’ipotesi in cui la prestazione viene eseguita attraverso l’utilizzo di strutture associative di natura consortile (consorzi) che agiscono in virtù di un “mandato senza rappresentanza”, ossia in nome proprio ma per conto delle singole imprese consorziate. Infatti, nel caso in cui il consorzio affidi i lavori alle proprie consorziate, il processo di fatturazione della complessiva operazione nei confronti della PA committente avviene, ad oggi, con le seguenti modalità: ■ il consorzio emette fattura nei confronti dell’Ente pubblico, applicando il regime della “scissione dei pagamenti”, ■ le singole imprese fatturano al consorzio in regime ordinario. E’ evidente che ciò determina l’emergere dell’eccedenza di credito IVA in capo al consorzio (che, non ricevendo più l’imposta dalla PA committente, non può compensare l’IVA pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, la struttura associativa viene meno al termine dei lavori. Ponendo rimedio a tale circostanza, è stata prevista l’applicazione dell’inversione contabile per le fatture emesse dai consorziati al consorzio aggiudicatario di appalti pubblici, le cui fatture nei confronti della Stazione appaltante per i lavori eseguiti ricadono nel sistema dello “split payment”. Tuttavia, per l’operatività del “reverse charge” nella fatturazione fra consorziati e consorzio, occorre attendere l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE, con la conseguenza che, fino ad allora, la fatture dovranno continuare ad essere emesse con le modalità ordinarie (indicazione dell’IVA). L’introduzione di tale misura è stata fortemente voluta dall’ANCE che, proprio con riferimento all’applicabilità dello “split payment” in presenza di strutture consortili, aveva intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l’operatività dell’equivalente meccanismo del “reverse charge” nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate. In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all’emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell’opera. Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.

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Note: PANTONE 281 [1] Cfr. C.M. 20/E/2016 e C.M.20/E/2016. CMYK 100 - 72 - 0 - 32 [2] La disposizione è stata introdotta dall’art.1, RGB 0 - 40 - 104 co.128, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016). [3] La Circolare si riferisce ai consorzi individuati nell’art.34 del D.Lgs. 163/2006, ora abrogato e sostituito dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli appalti”). [4] Cfr. gli artt.45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, che hanno sostituito, in materia di ATI, l’art.37 del D. Lgs.163/2006. [5] Cfr. l’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015. Il sistema della “scissione dei pagamenti” è stato autorizzato dal Consiglio dell’UE con la Decisione n.2015/1401 del 14 luglio 2015 per una per una durata triennale (1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017) non rinnovabile. [6] Si tratta in particolare delle operazioni effettuate nei confronti di: - Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, - enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, - istituti universitari, - aziende sanitarie locali, - enti ospedalieri, - enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, - enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

REVERSE CHARGE RIMBORSO PRIORITARIO DEL CREDITO IVA

(D.M. 29 aprile 2016)

Rimborso prioritario del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972. Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2016[1]. In particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016. Il D.M. 29 aprile 2016 amplia, così, la platea dei soggetti che possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovi anche le imprese del settore edile che seguono lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici per i quali, come noto, dal 1° gennaio 2015 si

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applica il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972)[2]. Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già ricoPANTONE 281 nosciuto dal 2007 per le100 prestazioni CMYK - 72 - 0 - 32 di servizi, o di manodopera, dipendenza di RGBrese 0 - 40 in - 104 contratti di subappalto nel settore edile[3]. Restano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali: ► esercizio dell’attività da almeno 3 anni; ► eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a: ■ 10.000 euro, in caso di rimborso annuale, ■ 3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale; ► eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. Sempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment” – art.17-ter del D.P.R. 633/1972)[4]. In ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al “reverse charge”, ovvero alla “scissione dei pagamenti” può essereutilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24). Note: [1] In attuazione dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972. Il D.M. 29 aprile 2016 ha modificato l’art.1 del D.M. 22 marzo 2007, relativo alle prestazioni assoggettate al “reverse charge” che consentono di richiedere i rimborsi IVA prioritari. [2] Introdotto dall’art.1, co.629, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) – cfr. C.M. 37/E/2015” e C.M. 14/E/2015. [3] Ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e del D.M. 22 marzo 2007. [4] Cfr. D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015. Al riguardo, si ricorda che i soggetti che eseguono operazioni nei confronti della P.A., sottoposte allo “split payment” possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M. 22 marzo 2007.

RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI CHIARIMENTI

(C.M. 20/E/2016)

PANTONE COOL GRAY 9

Riepilogate applicative della riCMYK 0 -le0 -modalità 0 - 60 valutazione RGB 135delle - 135 -aree 135 edificabili ed agricole possedute dai privati al 1° gennaio 2016, che si perfeziona mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% da versare entro il prossimo 30 giugno 2016. Questo uno dei temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.20/E del 18 maggio 2016, che fornisce chiarimenti sulle diverse misure fiscali contenute nella legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) [1]. Come noto, l’art.1, co.887-888, della legge di Stabilità 2016 ha riaperto i termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privatinon esercenti attività commerciale (introdotta dall’art.7 della legge 448/2001), che è stata oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, è stata nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2016, mediante la redazione di una perizia giurata di stima (entro il 30 giugno 2016) ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree [2]. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in unica rata entro il 30 giugno 2016, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 [3]. In sostanza mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel ricordare, innanzitutto, che la rivalutazione del terreno si considera effettuata con il versamento dell’intera imposta, ovvero della prima rata, si sofferma sulle modalità applicative di tale misura in casi particolari, di seguito illustrati. Cessione dell’area senza tener conto del valore rivalutato Nell’ipotesi in cui, nella fase di trasferimento dell’area, il contribuente non voglia tener conto del valore della rivalutazione per determinare la plusvalenza imponibile, non è ammesso il rimborso dell’imposta già pagata ed, in caso di pagamento rateale, devono essere comunque versate le rate mancanti[4].

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Rivalutazioni plurime su una stessa area L’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile procedere a diverse rivalutazioni su una stessa area, anche nell’ipotesi in cui l’ultima perizia giurata abbia evidenziato un valore inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia precedente[5]. Inoltre, in caso di nuova perizia su una stessa area, viene confermato che l’imposta già pagata può essere in parte “recuperata” nei seguenti modi: ► sottraendo, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, quella già versata nella precedente rideterminazione del valore; ► mediante istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata[6]. In ogni caso, l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione effettuata. L’Agenzia, nella circolare, fornisce due esempi di una nuova rivalutazione su una stessa area. Modalità di indicazione della rivalutazione nel modello unico In tal ambito, viene chiarito che l’avvenuta rivalutazione deve essere indicata nel Modello UNICO/PF (quadro RM): tale adempimento si rende necessario anche nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi, per la dichiarazione, il Modello 730. La mancata indicazione in UNICO costituisce una violazione formale (con sanzione da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro), ma non pregiudica gli effetti della rivalutazione. Note: [1] Cfr. C.M.20/E/2016. [2] L’aliquota dell’imposta sostitutiva, originariamente fissata al 4%, è stata raddoppiata all’8% a decorrere dall’ultima rivalutazione, riconosciuta fino al 30 giugno 2015 dalla legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Per completezza, si evidenzia che la maggiorazione dell’aliquota all’8% si applica anche alle ipotesi di rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art.5, co.2, della legge 448/2001 l’imposta sostitutiva era stata stabilita in origine, in misura pari al 4% per le partecipazioni qualificate, e al 2% per quelle non qualificate (ai sensi dell’art. 81, co.1, lett.c, e c-bis, del D.P.R. 917/1986 – TUIR). [3] In caso di pagamento dell’imposta sostitutiva in forma rateale, sulla seconda e terza rata (da versare nel 2017 e 2018), sono dovuti, altresì, gli interessi, in misura pari al 3% annuo. [4] Cfr. C.M. 35/E/2004. [5] Cfr. la C.M. 47/E/2011. [6] Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 602/1973. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che il termine di decadenza per la richiesta


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di rimborso decorre dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata, ovvero dalla data di versamento della prima rata (in sostanza, il termine per il rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento).

“SUPERAMMORTAMENTO” - CESSIONE PRIMA DELLA FINE DELL’AMMORTAMENTO - DECADENZA DAL BENEFICIO (C.M. 23/E/2016)

Il “superammortamento” nella misura del 140% per i beni strumentali d’impresa deve essere fruito nel periodo d’imposta di competenza e se il bene viene ceduto prima della fine dell’ammortamento, si decade dal beneficio. Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in merito alle modalità applicative del beneficio consistente nel “superammortamento”, in misura pari al 140%, introdotto dall’art.1, co.91-94 e 97, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015). Come noto, la legge di Stabilità 2016 intro-

duce un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta “legge Macron”. In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene. In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso [1]. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato aveva già confermato, con specifico riferimento all’acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il “superammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria. E’ stato previsto che il “superammortamento” non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore. Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa. Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di: ► di beni immobili strumentali; ► nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31

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dicembre 1988) inferiore a 6,5%; 281 ► macchinari diPANTONE cui all’Allegato 3 della legge CMYK 100 - 72 - 0 - 32 di Stabilità 2016[2]. RGB 0 - 40 - 104 Sul tema, i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio sono giunti con la C.M. 23/E/2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo a: ► soggetti ammessi al beneficio; ► tipologia di investimenti; ► ambito temporale e modalità di fruizione del beneficio a seconda del tipo di bene; ► determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2015 e 2016. Di seguito si riporta un estratto del D.M. 31 dicembre 1988, riassuntivo dei beni mobili strumentali utilizzati nel settore delle costruzioni, acquistabili con il “superammortamento” [3]. Note: [1] Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, sarà pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno. [2] Si tratta ad esempio, delle condotte per la distribuzione di gas ed energia elettrica, delle ferrovie e del relativo materiale rotabile, ovvero degli aerei, ivi compreso l’equipaggiamento. [3] Si ricorda che il beneficio non si applica ai cd. “fabbricati destinati all’industria”, il cui coefficiente di ammortamento è pari al 3% (cfr. Gruppo XVI – Industrie edilizie del medesimo D.M.).

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EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

PANTONE 281

Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20% Variazione febbraio.......15-16: ....- 0,20% Variazione marzo..........15-16: ....- 0,30% Variazione aprile...........15-16: ....- 0,40%

PANTONE COOL GRAY 9

CMYK 0 - 0 - 0 - 60 ( --CMYK ) 100 - 72 - 0 - 32 gennaio...........................................................................1,001250. RGB 135 - 135 - 135 ( --RGB ) 0 - 40 - 104 febbraio...........................................................................1,002500 ( -- ) marzo..............................................................................1,003750 ( -- ) aprile...............................................................................1,005000

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1

LUG.

109,4

114,2

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9

2012 104,8 105,1 105,2 105,5 105,6

BASE=2010 2013 2014 105,9 105,7 106,2 105,9 106,0 105,5 105,9 105,7 106,3 105,6

2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0

99,9

102,9

106,7

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

113,6 113,8 113,9 113,9 113,9 114,0

103,3 103,4 103,5 103,5 103,5 103,5

105,4 105,3 105,6 105,7 105,6 105,6

106,1 106,2 106,3 106,0 106,0 105,9

106,1 106,4 106,3 106,1 106,1 106,1

106,8 106,9 106,9 106,6 106,6 106,6

112,8

AGO. 109,8 114,9 100,3 103,1 106,7 112,7 111,4 SET. 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 111,5 OTT. 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 111,6 NOV. 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 111,5 DIC. 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 111,5 MEDIA 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 111,5 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI MARZO 2016 CHE E’ PARI A 106,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GEN. 35,19% 31,68% 29,07% 22,74% 19,82% 14,59% 12,14% 7,65% 8,13% 4,31% 1,72% 0,66% 0,85% FEB. 35,07% 31,32% 28,03% 22,37% 19,46% 14,05% 11,73% 7,93% 8,13% 4,41% 1,43% 0,38% 0,66% MAR. 34,95% 31,20% 27,69% 20,66% 17,60% 13,83% 11,62% 8,13% 7,93% 3,90% 1,33% 0,57% 1,04% APR. 34,72% 30,96% 27,13% 20,78% 17,49% 13,30% 11,01% 8,22% 6,13% 3,80% 1,04% 0,66% 0,85% MAG. 34,60% 30,96% 25,57% 21,02% 17,37% 13,09% 10,40% 8,13% 6,13% 3,60% 0,95% 0,28% 0,95% GIU. 34,36% 30,96% 25,46% 20,90% 17,37% 13,19% 7,07% 8,22% 6,32% 3,19% 1,04% 0,47% 0,85% LUG. 34,13% 30,48% 24,69% 20,42% 17,15% 13,19% 7,17% 8,42% 6,32% 3,19% 1,14% 0,47% 0,47% AGO. 34,01% 30,72% 24,58% 20,18% 16,92% 13,09% 7,26% 8,32% 6,13% 3,09% 1,23% 0,38% 0,19% SET. 33,78% 30,72% 24,26% 20,06% 16,92% 12,98% 7,36% 8,22% 6,04% 3,00% 0,95% 0,28% 0,28% OTT. 33,78% 30,60% 24,04% 20,18% 16,92% 13,19% 8,03% 8,32% 6,04% 3,00% 0,85% 0,57% 0,47% NOV. 33,67% 30,48% 23,72% 20,06% 16,69% 13,09% 8,71% 8,32% 6,04% 3,00% 0,95% 0,57% 0,47% DIC. 33,55% 30,48% 23,62% 20,30% 16,58% 12,88% 8,61% 8,32% 5,95% 3,00% 0,95% 0,66% 0,47% MEDIA 34,32% 30,88% 25,63% 20,80% 17,52% 13,37% 9,23% 8,18% 6,60% 3,45% 1,13% 0,49% 0,63%

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2016 106,6 106,6 106,5

2015 0,38% 0,57% 0,57% 0,66% 0,57% 0,57% -0,19% -0,28% -0,28% 0,00% 0,00%


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LAVORI PUBBLICI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: NUOVI CHIARIMENTI ANAC SU ENTRATA IN VIGORE, CIG, COMUNICAZIONI ALL’OSSERVATORIO È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato dell’11 maggio 2016, nel quale sono espressi alcuni importanti chiarimenti in merito alla disciplina da applicare per le procedure di affidamento avviate con l’abrogato d.lgs. 163/2006 e, più in generale, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016. 1. AFFIDAMENTI PER CUI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 163/06 Le disposizioni del “vecchio” Codice dei Contratti (D.lgs. n. 163/2016) continuano ad applicarsi a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016 in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o Albo Pretorio o del profilo del committente (cfr. artt. 66, 122 e ss. del d.lgs. 163/06). Ciò ricordato, ANAC “ritiene”, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali, indipendentemente dall’acquisizione di un nuovo CIG, siano disposti: * rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; * consegne, lavori e servizi complementari o ripetizione di servizi analoghi nonché proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; * varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara; 2. procedure negoziate indette, anche a partire dal 20 aprile 2016, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata in applicazione dei seguenti articoli del D.lgs. n. 163/2006: * 56, comma 1, lett. a), ossia gare bandite ai sensi del previgente Codice andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili; * 57, comma 2, lett. a) ossia gare bandite ai sensi del previgente Codice in cui vi sia stata la mancanza assoluta di offerte; 3. procedure negoziate per contratti di

servizi di cui all’allegato II B; 4. contratti sotto soglia di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del D.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato), laddove: * sia certa la data di pubblicazione dell’avviso, * la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse, * non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara; 5. affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice; 6. adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. 2. ACQUISIZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) Nel comunicato è precisato che l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000; ciò ad integrazione e modifica dei precedenti Comunicati del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016. Ciò in ragione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, nel quale si prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Sembrerebbe, quindi, che entro tali soglie possano agire anche i comuni non capoluogo di provincia che, com’è noto, avevano possibilità d’acquisto autonomo fino a 40.000 euro. 3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’OSSERVATORIO Ai sensi del nuovo Codice, l’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere (cfr. art. 213, comma 9 e 10 nonché, in merito a notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici, art. 81 del Codice). L’adozione degli atti di competenza dell’Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici ancora basati sul previgente D.lgs. 163/2006. Con riferimento a quest’ultimo decreto, l’Autorità ritiene, da una parte, opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it, e, dall’altra, elaborare due tabelle

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operative di corrispondenza tra nuova e PANTONE 281 previgente disciplina. 100 - 72 - 0 - 32 Infatti, al fine diCMYK permettere la trasmissione RGB 0 - 40 - 104 delle informazioni previste nel nuovo Codice, queste sono riporte ad ogni singola informazione a suo tempo dovuta in base alla previgente disciplina, così come presenti nei modelli disponibili sul sito dell’Autorità. Ad esempio, la “procedura competitiva con negoziazione” (art. 62) corrisponde alla previgente “procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara” (art. 56 del d.l.gs. 163/06). Pertanto, ai sensi della prima Tabella predisposta dall’Autorità, la stazione appaltante, laddove debba comunicare l’utilizzo della prima procedura, utilizzerà il campo riservato alla seconda. 3.a Requisiti generali obbligo di comunicazione Considerata la portata innovativa dell’art. 80 del nuovo Codice dei contratti, l’Autorità aggiorna i singoli riferimenti del Comunicato del Presidente del 18/12/2013, e in particolare l’elenco delle informazioni (ostative alla partecipazione) per le quali è previsto, a carico della stazione appaltante, l’obbligo di inviare, a mezzo email, i modelli predisposti dall’Autorità. A tale scopo, è elaborata una Tabella di corrispondenza tra le singole cause ostative dell’articolo 80 del nuovo codice dei contratti e l’articolo 38 dell’abrogato D.lgs. n. 163/2006. Al riguardo, la stessa Autorità specifica che possono rilevare quale causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) i reati commessi nell’esercizio dell’attività professionale idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’esecutore. Pertanto, le stazioni appaltanti, nel caso in cui rilevino la presenza, a carico del concorrente, anche di sentenza per uno di tali reati, dovranno valutare l’eventuale esclusione del concorrente e darne conto nella comunicazione all’Autorità dell’eventuale esclusione. Al riguardo, l’ANAC sembrerebbe aver raccolto il suggerimento del Consiglio di Stato, reso con il parere sullo schema di Codice dei contratti pubblici del 1° aprile 2016, n. 855, in merito all’esiguo elenco di reati ostativi, così come riportati al comma 1 dell’art. 80 citato. In particolare, nella predetta occasione, il Consiglio di Stato aveva precisato che la disciplina dei requisiti morali dei concorrenti richiedeva maggior rigore e, a tale scopo, prospettava il possibile ampliamento del novero delle condanne penali ad effetto escludente con l’introduzione di una norma di chiusura che considerasse la moralità professionale del concorrente (art. 80).Il comunicato dell’Autorità riporta, in via interpretativa, tale norma di chiusura proprio alla

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fattispecie di cui all’art. 38, comma 5, lett. c).

Tale passaggio sembra larvatamente anticipare in parte il contenuto delle linee guida ANAC sul punto (vedi co. 3 art. 80) peraltro di natura facoltativa. Al riguardo, tuttavia,PANTONE si ritiene 281 auspicabile CMYK 100 - 72 - 0più - 32 ampio un intervento chiarificatore 0 - 40 - 104 dell’ANAC, dataRGB l’ampia discrezionalità sottesa all’applicazione del motivo di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c). Le indicazioni riportate nella Tabella citata valgono anche per le ipotesi di utilizzo del sistema AVCpass e di comunicazione delle informazioni relative alla perdita/riacquisto dei requisiti generali, che l’operatore economico deve effettuare ai sensi degli artt. 74, comma 6, ed 8, comma 5, del d.p.r. 207/2010. Fino all’adozione delle linee guida sul sistema di qualificazione previste dall’art. 83, comma 2, l’omissione della segnalazione nei termini previsti comporta l’avvio di un procedimento sanzionatorio ex art. 213, comma 13, del Codice. 3.b Certificati di esecuzione dei lavori Per quanto riguarda i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice (art. 84, comma 4, lett. “b”), continuano ad utilizzarsi le modalità telematiche predisposte già predisposte dall’Autorità, utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». Analogamente, i certificati relativi a lavori svolti all’estero continuano ad essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri. 3.c Atti di programmazione Con riferimento all’obbligo di comunicazione relativo agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti, concorsi di idee e concessioni (art. 29, comma 2, del Codice), nel periodo transitorio, l’obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate nella deliberazione n. 39/2016.

Nei confronti del soggetto che omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 213, commi 9 e 13).

L’ANAC PRECISA CHE IL NUOVO CODICE APPALTI ENTRA IN VIGORE DAL 20 APRILE 2016 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60

03/05/2016 - In relazione al regime RGB 135 - 135 - 135 transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data. Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile. Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l’Autorità, sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimentto ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile. Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

FINO AL TRASFERIMENTO DELL’AVCPASS AL MINISTERO IL SUO UTILIZZO RIMANE INVARIATO È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del 4 maggio 2016, avente per oggetto la “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass”.In particolare, nel comunicato è specificato che l’articolo 81, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, prevede l’istituzione di una nuova Banca Dati, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La citata Banca Dati sarà istituita con decreto adottato dal MIT, sentite ANAC e AGID,

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con il quale saranno altresì disciplinate le modalità per il suo utilizzo e le informazioni contenute, cui le stazioni appaltanti dovranno accedere per la verifica dei requisiti dei concorrenti.La disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’ANAC.Prima dell’adozione del decreto, le stazioni appaltanti continueranno ad utilizzare l’AVCPass. L’ANAC precisa, altresì, che il nuovo sistema si applicherà, una volta varato, anche per la verifica dei requisiti negli appalti dei settori speciali. A tal fine, è da ritenersi ancora attuale, la Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 con la conseguenza che, fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni contenute nella stessa.

LAVORI PUBBLICI GIURISPRUDENZA LA DICHIARAZIONE CHE COMUNQUE NON COMPORTI L’ESCLUSIONE SI CONFIGURA COME “FALSO INNOCUO”

(Consiglio di Stato Sez. V 5/5/2016 n. 1812) Va osservato che il richiamato – e invero diffuso - orientamento non risulta persuasivo nelle ipotesi in Tui (come nel caso di specie) la circostanza sottaciuta o infedelmente rappresentata fosse certamente irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, nel senso che, quand’anche il carico pendente fosse stato dichiarato, la ricorrente in primo grado non sarebbe stata esclusa dalla gara (si tratta di una circostanza pacifica in atti). Al riguardo ci si limita ad osservare – come già rilevato dall’orientamento giurisprudenziale che aveva enucleato la c.d. teorica del ‘falso innocuo’ in chiave amministrativa – che la non corrispondenza della dichiarazione resa (in termini di oggettiva non veridicità o di omissione) non risulta idonea a ledere i valori sottesi agli oneri dichiarativi laddove tale caratteristica della dichiarazione non abbia arrecato direttamente o indirettamente al dichiarante alcun vantaggio (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 24 novembre 2011, n. 6240). In secondo luogo si osserva che, anche a voler riguardare la questione alla luce del prevalente – e più rigido – orientamento che nega la predicabilità del c.d. ‘falso innocuo’ alla materia che ne occupa, non-


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dimeno le conclusioni cui si è qui pervenuti non dovrebbero essere modificate. Ed infatti il richiamato orientamento riferisce l’indefettibile obbligo di rendere dichiarazioni veritiere (con esclusione del principio del ‘falso innocuo’) alle sole ipotesi in cui la dichiarazione omessa o non veridica sia prevista “a pena di esclusione” (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 3 dicembre 20144, n. 5972; id., V, 7 novembre 2014, n. 5493; id., V, 2 ottobre 2014, n. 4896). Si tratta – come di tutta evidenza – di un principio che non può trovare applicazione nel caso in esame atteso che l’obbligo di indicare (e con sostanziale comminatoria di esclusione) anche i carichi pendenti derivava dall’applicazione di una clausola della lex specialis nulla e quindi per definizione improduttiva di effetti.

TECNICA EDILIZIA RESPONSABILITÀ DIFFORMITÀ E GRAVI I DIFETTI COSTRUTTIVI: LE ULTIME POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA Si riporta una rassegna della giurisprudenza di merito sulla complessa distinzione tra: • difformità e vizi dell’opera per i quali l’articolo 1667 codice civile riconosce l’azione di responsabilità verso l’appaltatore che si prescrive dopo due anni dalla consegna del bene; • gravi difetti costruttivi per i quali è possibile invocare la garanzia decennale cui è tenuto l’appaltatore ai sensi dell’articolo 1669 codice civile. Tribunale di Modena sentenza n. 193 del 27/1/2016 I vizi attinenti l’intonacatura esterna rientrano nella definizione dell’articolo 1669 c.c. solo se incidono sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile, per esempio: sotto il profilo del venir meno della funzione impermeabilizzante dell’intonaco o della compromissione dell’assetto strutturale dell’edifico. Anche la comprensibile insoddisfazione estetica non corrisponde a un grave difetto per cui opera il termine di prescrizione di cui all’art. 1667 comma 3 c.c.. Né la gravità potrebbe desumersi da una ipotetica minore appetibilità commerciale dell’immobile in quanto contraddistinto da quel difetto. Il Tribunale ha sottolineato, infine, che la

garanzia di cui all’articolo 1669 c.c. non può consistere nella mera potenzialità di incidenza del difetto sulla funzionalità e sul godimento dell’opera. Tribunale di Grosseto sentenza n. 197 del 29/2/2016 I vizi rilevati nelle singole unità immobiliari e inerenti alla necessità di ripristino di piccole parti di intonaco e tinteggiatura di alcune aree per macchie di umidità, lesioni parapetti, verniciatura ringhiere non sono tali da determinare rovina dell’edificio ovvero di parti strutturali dello stesso né incidono sulla funzionalità del bene. Il vizio, pur se localizzato su parti secondarie dell’immobile, per poter rientrare nella definizione del 1669 c.c. deve essere di entità ed intensità tale da limitare in maniera sostanziale la fruibilità dell’immobile. Tribunale di Firenze, sez. III, sentenza dell’ 1/2/2016 La garanzia di cui all’art. 1669 c.c. non opera per tutti i vizi dell’opera ma esclusivamente ove vengano in rilievo gravi difetti e cioè vizi che pur non compromettendo la stabilità di essa siano idonei a pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dell’immobile cui afferiscono (cfr. Cass. n. 2238/2012). Tale condizione senz’altro ricorre in relazione alle problematiche afferenti l’impianto di depurazione in quanto l’inesistenza di un efficiente sistema di trattamento e smaltimento dei reflui è infatti ostativa allo stesso rilascio dell’abitabilità del fabbricato. Non può, invece, essere considerato grave il difetto costituito dalla non perfetta complanarità dell’asfalto della stradina interna condominiale. Tribunale di Firenze, sez. III, sentenza del 4/2/2016 Fenomeni quali condensazioni superficiali di umidità, la cui causa è la troppo bassa temperatura superficiale delle strutture dovuta ad un non corretto isolamento termico delle strutture stesse devono essere qualificati come gravi difetti. Il fatto di essere (le strutture) scarsamente coibentate comporta il non soddisfacimento delle prestazioni relative alla verifica della condensazione superficiale e della trasmittanza minima di Legge (DLgs 192/205). Tali difetti sono palesemente idonei ad incidere sulla salubrità

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dei locali e quindi a pregiudicare in modo PANTONE 281 e la funzionalità grave il normale godimento CMYK 100 - 72 - 0 - 32 degli stessi (inRGB questo senso cfr. Cass. n. 0 - 40 - 104 2238/2012).

DANNI CAUSATI DA PIOGGIA INTENSA: QUANDO SUSSISTE LA FORZA MAGGIORE Si segnala una sentenza della Corte di Cassazione n. 5877 del 24 marzo 2016 che chiarisce quando un evento atmosferico di particolare intensità, nel caso di specie, una pioggia intensa e persistente, possa essere invocato quale esimente della responsabilità contrattuale. L’esimente potrebbe trovare spazio, ad esempio, nell’ambito di un contratto di appalto per lavori edili come anche nella responsabilità per danni agli immobili. Una volta acquisiti i dati pluviometrici è possibile stabilire, evidenzia la Corte, se una pioggia di eccezionale intensità possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie della forza maggiore come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà e imprevedibilità. La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve ritenersi ammessa, si legge nella sentenza, “nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione”. Si segnalano a chiusura altri precedenti giurisprudenziali richiamati nella commentata sentenza: La sentenza 11 maggio 1991, n. 5267, dove si affermava che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune

PA CM RG


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esperienza”. Nella sentenza 22 maggio 1998, n. 5133 la Corte affermò che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità”, rilevando che l’evento imprevedibile costituisce caso PANTONE 281 fortuito e non determina responsabilità. CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGBla 0 - sentenza 40 - 104 In tempi più recenti, 9 marzo 2010, n. 5658, emessa in un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell’ANAS per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque ed alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, ha affermato che è certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito”. Con quest’ultima pronuncia, in particolare, è stato precisato che, occorreva “dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia”.

CONVENZIONE CON UNI PER LA CONSULTAZIONE ON LINE DEI TESTI INTEGRALI DI TUTTE LE NORME TECNICHE Confindustria ha siglato con l’Ente Italiano di Normazione una Convenzione per l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI da parte delle aziende aderenti al sistema. Nel riconoscere il ruolo svolto dalla normazione tecnica volontaria a supporto della competitività e dell’innovazione delle imprese, ANCE ha sottoscritto il patto di adesione alla Convenzione che permette alle imprese associate ad Ance Brescia di acquistare l’abbonamento alla consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, i recepimenti di quelle europee EN e le adozioni di quelle internazionali ISO, a condizioni particolarmente vantaggiose. In via sperimentale per l’anno in corso, le imprese associate al Collegio Costruttori di Brescia potranno visualizzare sul proprio computer i testi integrali delle norme UNI (nella modalità di sola consultazione on-line senza scarico del documento) fino al 31 dicembre 2016 al prezzo forfettario di 25,00

€ (+ IVA) al mese. Per l’eventuale acquisto delle singole norme di interesse, l’Impresa potrà procedere tramite il portale UNI pagando il corrispondente prezzo di copertina. Per sottoscrivere è necesPANTONE COOLl’abbonamento GRAY 9 sario CMYK inoltrare all’indirizzo mail 0 - 0 - 0richiesta - 60 diffusione@uni.com citando la “Convenzione RGB 135 - 135 - 135 Confindustria-Uni per la visualizzazione delle norme tecniche” indicando di essere Impresa associata Ance, nonché i seguenti dati: ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA, telefono, e-mail e persona di contatto. Sarà direttamente UNI a proporre il contratto. Si auspica la più ampia diffusione dell’iniziativa affinché tutti gli associati possano usufruire dei vantaggi derivanti dalla conoscenza dei contenuti delle norme tecniche. Si citano, a titolo di esempio, alcune situazioni di particolare interesse per le imprese di costruzioni: - quando sono in possesso di certificazioni di sistema (ad esempio il sistema di qualità ISO 9001, ecc.) e di prodotto, a supporto delle quali sono richieste le norme in originale o servizi equivalenti che ne garantiscano la disponibilità; - quando devono rispettare specifiche tecniche nella produzione di beni e servizi, per soddisfare le richieste di conformità da parte dei clienti/committenti privati e pubblici, nonché delle autorità di controllo; - quando desiderano essere più competitive, innovando prodotti, servizi e processi, sicurezza e ridurre l’impatto ambientale.

RIFIUTI

SISTRI - DEFINITI I NUOVI CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

(DM 30 marzo 2016 n. 78)

Con il decreto del Ministro dell’ambiente del 30 marzo 2016, n.78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2016, n. 120, sono stati definiti i nuovi criteri per il funzionamento del SISTRI in un’ottica, come espressamente detto nella rubrica del decreto, “di ottimizzazione del sistema di tracciabilità”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno, non ha alcuna ricaduta immediata sugli operatori che continueranno a gestire i rifiuti prodotti secondo le modalità sino ad ora seguite, ma è importante

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per la futura definizione di un sistema di tracciabilità tecnicamente sostenibile soprattutto per gli operatori. Infatti l’art. 2 prevede che con successivi decreti siano definite le procedure necessarie per l’accesso al SISTRI, per l’inserimento e la trasmissione dei dati. Si ritiene utile ricordare che il medesimo articolo pone a carico della società concessionaria del servizio (da individuare) l’aggiornamento della modulistica, dei manuali e delle guide sintetiche. Il decreto ed in particolare l’art. 4, conferma le categorie di coloro che sono obbligati ad aderire al SISTRI ed in particolare si segnalano i produttori di rifiuti pericolosi e i trasportatori di rifiuti pericolosi (art. 188 ter D.lgs. 152/06), così come sono sostanzialmente confermate anche le modalità di adesione, mentre risulta essere stata semplificata la parte relativa ai dispositivi sia per gli impianti fissi che per i veicoli. Peraltro sarà possibile aderire al SISTRI, per coloro che non sono obbligati, anche su base volontaria. Tra le varie disposizioni su cui si richiama l’attenzione vi è l’art. 13 relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione o di altra attività svolta al di fuori dell’unità locale. Le annotazioni relative alla produzione di rifiuti da parte dei soggetti iscritti al SISTRI dovranno essere inserite entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e comunque prima della movimentazione (se questa avviene in un termine inferiore rispetto a quella prima ricordata), mentre le annotazioni relative allo scarico e all’affidamento al trasportatore andranno inserite e firmate elettronicamente entro 10 giorni dal completamento delle operazioni di trasporto. È stata poi confermata la possibilità che i rifiuti prodotti in un cantiere con durata non superiore a 6 mesi e nel quale non siano disponibili le tecnologie per l’accesso al SISTRI, le relative schede vengano compilate dal delegato della sede legale o dell’unità locale. Ai fini dell’individuazione del termine di 6 mesi si farà riferimento al contratto di appalto.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 20 del 27/05/2016 Opere pubbliche: Applicazione del Codice dei contratti, nuove istruzioni Anac. Fiscalità: Acquisto beni strumentali: nuove indicazioni sul “superammortamento”. Recupero alberghi: sì all’Artbonus anche se c’è aumento di cubatura. Consorzi: ok alla fatturazione con “reverse charge”. Rivalutazione delle aree edificabili, il punto sulle modalità operative. Mercato privato: Sistri: al via i nuovi criteri ma l’operatività è ancora lontana. Consumo di suolo: il testo del ddl approvato dalla Camera. Trasporto professionale: nuovo regolamento Ue sull’onorabilità. Centro studi: Scuole innovative: on line il bando per 52 nuovi edifici.

Progettazione: Grandi imprese: da luglio diagnosi energetiche solo da organismi accreditati. Rischio sismico: sbloccati i 145 milioni del Fondo prevenzione. Lavoro: Cigs per cessazione attività: sì alla proroga se si cede subito l’azienda.

Reverse charge, rimborso del credito Iva prioritario anche per le imprese edili. Lavoro: Cig ordinaria, il punto sui criteri per l’approvazione dei programmi. Prospetto disabili: prorogato al 23 maggio il termine per l’invio.

Lavoratori prossimi alla pensione, le regole del part time agevolato.

Detassazione dei premi di produttività, pubblicato il decreto per il 2016.

Nuove assunzioni, chiarimenti sull’esonero contributivo.

Dimissioni: nuove funzionalità della procedura telematica.

Bando Isi 2015: fissato per il 26 maggio il click day.

Trattamento di fine rapporto: l’indice Istat di aprile 2016.

Newsletter numero 19 del 20/05/2016

Opere pubbliche: Avcpass, dall’Anac indicazioni sul regime transitorio.

Comunicati stampa: Ance: Patrizia Borinato è il nuovo Direttore Generale.

Sicurezza: Chiarimenti su formazione e gestione dell’amianto.

In Parlamento: Antimafia e aziende sequestrate: l’Ance chiede regole che non alterino la concorrenza. Dl Banche: Ance, inadempienza al patto marciano dopo sei rate. Fiscalità: Riqualificazione energetica, nuovi chiarimenti sugli incentivi. Acquisto case in classe A o B, via libera agli incentivi anche se ristrutturate.

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GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE

Direttore Vicedirettore

- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO - DOTT. ALESSANDRO SCALVI Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio

SERVIZIO SINDACALE

Dirigente Funzionario

- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori

SERVIZIO Dirigente - FERDINANDO CAPRA TECNICO Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO

- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DIREZIONE

- ROSANNA CHIODAROLI - PAOLA ESPOSITO Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni Segreteria della Direzione

Funzionari

UFFICI AUSILIARI

- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese

PREZZIARIO OPERE EDILI - DANIELA ALLEGRI Prezziario delle opere edili Segreteria generale Gestione vendite ed abbonamenti Assistenza installazione programmi informatici C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.

Funzionario

- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii


ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE GENNAIO 2016

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