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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE LUGLIO 2015
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI COLLEGIO DI BRESCIA E PROVINCIA DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI RIVISTA MENSILE EDILI DEL COLLEGIO DI BRESCIA COSTRUTTORI E PROVINCIA EDILI DI BRESCIA LUGLIO 2015 E PROVINCIA
SOMMARIO SOMMARIO
LUGLIO 2015
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Editore: Redazione Direzione: - Via Foscolo, 6 - Brescia C.E.R. S.r.l.eUnipersonale Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Fermare il progetto Tav? Un danno Via Foscolo,e 6Direzione: -PANTONE Brescia281 Redazione perGRAY l’economia e un’ipoteca sul futuro PANTONE COOL 9 Collegio Costruttori il progetto Tav? Un danno CMYKEdili 100 -di 72Brescia - 0 - 32 e provincia CMYK 0 - 0 -Fermare 0 - 60 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 135 - 135 0 - 40 -Francesco 104 - 135 Via Foscolo, 6 -RGB Brescia Aeroporto di Montichiari: l’idea di per l’economia e un’ipoteca sul futuro PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Comitato di redazione: Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 -rinnovate 0 - 60 intese fra Brescia e il Veneto RGB 135 - 135 - 135 Aeroporto di Montichiari: l’idea di
Arturo Dotti Emilia Ardesi Comitato di redazione: Paolo Arturo Bettoni Dotti Mauro Biondo Emilia Ardesi Ernesto Bruni Zani Paolo Bettoni Giorgio Cadeo Mauro Biondo Angelo ErnestoDeldossi Bruni Zani Alberto Giorgio Mazzola Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia Alberto Mazzola 5 settembre 1951 n. 54 Registrazione del Tribunale di Brescia Stampa: Tipolitografia 5 settembre 1951 n. 54Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Via Ferri, 73 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Prezzo numero singolo Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 anno 2015: 5 euro Prezzo numero singolo Quote di iscrizione, anno 2015: 5 euro che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse Quote di iscrizione, che quelle danno destinate diritto a ricevere riservatamente ai soci: tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% riservatamente soci: pari a 146,40 ai euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai 22% Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA rispettivi Albi: 60 euro pari a 146,40 euro; ■ Architetti, Gruppo Giovani Costruttori: 30iscritti euro ai ingegneri, geometri rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia è- alla Redazione La collaborazione al Notiziario aperta a tutti. del Notiziario e la loro pubblicazione Gli articoli devono essere trasmessi - sempre è subordinata dattiloscritti edalingiudizio duplice insindacabile copia - alla Redazione del Comitato Redazione. Notiziario di e la loro pubblicazione L’accettazione uno scritto non implica è subordinata aldigiudizio insindacabile da del Comitato di Redazione e del del parte Comitato di Redazione. Collegio di cui ildiNotiziario stesso è l’organo, L’accettazione uno scritto non implica riconoscimento od approvazione delle da parte del Comitato di Redazione e del teorie o delle dell’autore. Collegio di cuiopinioni il Notiziario stesso è l’organo, Gli articoli non pubblicati non vengono riconoscimento od approvazione delle restituiti. La riproduzione, anchedell’autore. parziale di articoli teorie o delle opinioni o subordinata fonte Glidisegni articoliènon pubblicatialla noncitazione vengonodella restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
Bonifica l’accordo rinnovatedell’amianto: intese fra Brescia e il Veneto Banche/Collegio incentiva gli interventi Bonifica dell’amianto: l’accordo Piano di housing incentiva sociale: 400 Banche/Collegio gli mln interventi per rispondere alla domanda di casa Piano di housing sociale: 400 mln Viaggio nelle eccellenze: Giovani in per rispondere alla domanda di casa visita alla Fabbri armi sportive hi-tech Viaggio nelle eccellenze: Giovani in Finestre oscuranti, un “optional visita allaauto Fabbri armi sportive hi-tech raffinato che aggiunge valore Finestre auto oscuranti, un “optional raffinato che aggiunge valore
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IL pRESIDENTE DEL cOLLEGIO TIZIANO pAVONI pRENDE pOSIZIONE SUL TRAccIATO TRENI VELOcI
FERMARE IL PROGETTO TAV? UN DANNO PER L’ECONOMIA E UN’IPOTECA SUL FUTURO
Il presidente del Collegio Tiziano Pavoni (nel riquadro) ritiene che il progetto Tav possa rappresentare un volano importante per l’economia bresciana
La Tav cambia strada e, a Montichiari, sembra preferire Brescia. Una scelta che Tiziano pavoni, presidente del collegio costruttori di Brescia non approva, definendo il passaggio dell’Alta Velocità a Montichiari come una opportunità da cogliere al volo, garantendo così grandi benefici alla nostra provincia.
Il tema del rapporto tra il prossimo studio di prefattibilità per territorio bresciano e la Tav deve il quadruplicamento dell’uscita Est trovare un’intesa, una convivenza da Brescia. utile per non penalizzare l’econoUno stato di cose che, di mia bresciana. Proprio all’inizio fatto, congela lo shunt che, pasdi giugno Rfi (società sando a sud del Cidneo del gruppo Ferrovie provenendo da TreviL’ipotesi di dello Stato) ha eviglio, avrebbe dovuto tracciato ora denziato al ministetransitare nei pressi ro delle Infrastrutture congela lo shunt dell’aeroporto monche avrebbe come, alla luce delle teclarense, salvo poi previsioni del mercato dovuto transitare a dirigersi verso il lago dei trasporti (con netta di Garda. Montichiari prevalenza del traffico E’ forse il De passeggeri), sia più Profundis sulla quelogico che il tratto della Tav che stione? Non del tutto, ma certo è da Milano porta a Verona graviti che le parole dei vertici di Ferrovie su Brescia piuttosto che su Mon- dello Stato, che hanno avallato il tichiari. Considerazione alla quale congelamento proposto da Rfi, Rfi ha affiancato l’annuncio di un destano qualche dubbio che questa 363363
L’AVVIO DEI LAVORI PER LA TRATTA DELLA TAV PUÒ REGALARE NUOVA LINFA AL COMPARTO EDILE
situazione sia reversibile. E non è un caso che, proprio nei giorni in cui il tema “Tav a Montichiari” si faceva più caldo, il presidente Pavoni abbia voluto esprimere chiaramente la propria posizione sulla vicenda. Secondo Pavoni – che ha ricordato come la Tav sia stata programmata oltre venti anni fa – la nuova infrastruttura ferroviaria ha un’importanza strategica notevole, rappresentando un importante passo in avanti del territorio bresciano dal punto di vista dei collegamenti. In quest’ottica, il preventivato interscambio tra la futura linea dell’Alta Capacità e l’aeroporto “D’Annunzio” di Montichiari va salvaguardato alla luce delle possibili ricadute economiche e occupazionali. Nella consapevolezza che si sta parlando, secondo Pavoni, di un’occasione unica per il Bresciano. In che termini? Ad esempio, candidando Brescia a diventare uno dei più importanti snodi di interscambio per i trasporti europei. Una prospettiva entro la quale si deve inserire anche Montichiari, oramai integrata nell’area metropolitana di Brescia. Quanto allo sviluppo del progetto, il presidente dell’Ance Brescia, nella consapevolezza di come una simile infrastruttura non potrà essere a costo zero a livello di impatto e sacrifici, ritiene sia una irrinunciabile possibilità di sviluppo economico della nostra provincia. Per cui, tenendo conto della eventualità di apporre ulteriori migliorie al progetto a livello di tutela ambientale, quest’opera non può più essere rinviata. C’è poi un aspetto che Pavoni evidenzia con grande decisione,
Cantieri in città per predisporre la bretella Tav (foto d’archivio)
“E’ necessario candidare Brescia a diventare uno dei più importanti snodi di interscambio per i trasporti europei. Una prospettiva entro la quale si deve inserire anche l’aeroporto D’Annunzio”.
Il sistema ferroviario ad alta velocità è fondamentale per la logistica
quello relativo all’attuale congiuntura economica. Una situazione negativa che, proprio nell’investimento in opere pubbliche potrebbe trovare una formula per alleviare la pesantezza della crisi, recuperando anche il divario infrastrutturale con il resto d’Europa. In buona sostanza, il presi364364
dente Pavoni ne è convinto, l’avvio dei lavori per la tratta della Tav può regalare nuova linfa al settore edile e, più in generale, all’economia bresciana, consentendo di cogliere un’opportunità da non lasciarsi assolutamente scappare.
IL RILANcIO pASSA DALLA LETTERA DI INTENTI FRA cATULLO, AEROGES, SAVE E ABEM
AEROPORTO DI MONTICHIARI: L’IDEA DI RINNOVATE INTESE FRA BRESCIA E IL VENETO
Un futuro “veneto” per il D’Annunzio, nel segno di un rapporto sviluppato sull’asse Montichiari-Verona? In questa interminabile vicenda che vede come protagonista l’aeroporto monteclarense, un nuovo spiraglio di luce viene dalla recente lettera di intenti siglata da catullo spa, Aeroges srl (società che detiene le quote dei soci fondatori dello scalo di VeronaVillafranca) Save spa (Venezia) e Abem (ovvero la spa bresciana presieduta da Giuliano campana e partecipata da camera di commercio e da numerose associazioni imprenditoriali bresciane, collegio costruttori compreso).
L’aeroporto D’Annunzio è in attesa da anni di una politica industriale di rilancio
Lo scopo del nuovo documento sottoscritto nei giorni scorsi è quello di istituire, entro il prossimo 30 settembre, una sinergia che consenta di gestire lo scalo aeroportuale di Montichiari. Una partnership divisa tra Catullo (80%) e Abem (il restante 20%), passaggio su cui è bene mantenere un atteggiamento prudente, visto che è ancora pendente il ricorso presentato al Consiglio di Stato 365365
Il vicepresidente nazionale dell’Ance, Giuliano Campana, è alla guida di Abem
da Sacbo (che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio), ricorso finalizzato a bloccare il rilascio della concessione del D’Annunzio alla Catullo (al momento di andare in stampa non conosciamo l’esito di tale controversia). Stando alla lettera d’intenti, Abem si impegna a rinunciare – con effetto immediato - alle azioni intraprese a livello di Consiglio di Stato per ottenere l’annullamento del de-
L’INTESA RIMETTE BRESCIA NELLA POSIZIONE DI POTER CONTARE SUL FUTURO DELLO SCALO
creto di affidamento alla Catullo della gestione proprio del D’Annunzio. Una scelta che Giuliano Campana, presidente di Abem, ha definito essenziale, dal momento che rimette Brescia nella posizione di poter contare qualcosa al tavolo di chi deciderà il futuro dello scalo bassaiolo. Sia i vertici della Catullo sia quelli della Save hanno riservato un plauso incondizionato all’accordo siglato all’inizio del mese scorso, il tutto mentre da Sacbo giungevano critiche nemmeno troppo velate all’intera operazione brescian-veronese, con l’appello ad Enac affinché metta le cose in chiaro su tutta la vicenda. Segno che il D’Annunzio oggi è considerato strategico. Intanto, come detto, c’è il problema del ricorso di Sacbo al Consiglio di Stato. Da Palazzo Spada la sentenza dovrebbe arrivare entro la fine di luglio-inizio agosto. Due gli scenari possibili: se il ricorso di Sacbo venisse accolto, si dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) indire una gara di appalto europea per la gestione dell’aeroporto di Montichiari. Fatto che aprirebbe uno scenario del tutto inedito non solo per l’Italia, ma in Europa. In caso contrario, ovvero con il mancato accoglimento del ricorso della società che gestisce Orio al Serio, il percorso di collaborazione tra Catullo e Abem potrebbe proseguire così come concordato dai due novelli partner. Insomma, siamo ad una svolta cruciale che potrebbe definire il futuro di uno scalo strategicamente eccezionale, ma ancora da lanciare, come il D’Annunzio di Montichiari.
Sia i vertici della Catullo sia quelli della Save hanno riservato un plauso incondizionato all’accordo siglato all’inizio del mese scorso, segno che forse è da qui che si può ripartire per dare concretezza ad una realtà al palo ormai da troppi anni.
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LO ScENARIO AppLIcATIVO RIGUARDA LA cITTÀ, MA SI TRATTA DI UN pROGETTO pILOTA INNOVATIVO
BONIFICA DELL’AMIANTO: L’ACCORDO BANCHE/COLLEGIO INCENTIVA GLI INTERVENTI Una sinergia tra Banco di Brescia, Banca di Valle camonica e collegio costruttori, per la bonifica del cemento amianto. Il tutto con la regia dell’Amministrazione comunale di Brescia. E’ quanto siglato, all’inizio del giugno scorso, tra l’Ance Brescia e i due istituti di credito, intesa “stimolata” dalla normativa in materia, che impone di eliminare, entro il 2015, tutti i residui di amianto dagli edifici. L’obbligo di eliminare entro il 2015 tutti i residui di amianto dagli edifici è reso ancor più stringente dai riscontri dell’Asl, che ha comunicato come ci siano ancora nel territorio bresciano circa 29mila manufatti in cemento amianto. Trattandosi di un piano a più mani, ogni attore di questo accordo avrà compiti specifici. Ad esempio, i due istituti di credito (entrambi facenti parte del Gruppo Ubi), hanno attivato una linea di finanziamento specifica con importi compresi tra i 5mila ed i 30mila euro ed una durata massima di 5
anni, con sei mesi di preammortamento. E non è tutto: sono pari a zero le spese di istruttoria ed incasso, con tasso variabile Euribor tre mesi e spread da 3,50%. Palazzo Loggia, dal canto suo, ha scelto di agevolare questo tipo di interventi non facendo pagare l’occupazione del suolo pubblico per i ponteggi. Un ruolo chiave in tutto questo percorso lo svolgerà poi il Collegio Costruttori, anche alla luce della consapevolezza di quali siano i rischi connessi alla presenza di amianto in immobili e strutture. Non a caso, in sede di presentazione dell’accordo, il pre367367
sidente dell’Ance Brescia Tiziano Pavoni ha ricordato come ci siano una ventina di imprese associate al Collegio in possesso del knowhow per operare gli interventi di bonifica. Tra queste, una decina si sono già dichiarate disponibili a proporre prezzi calmierati per l’intervento. Il quale, a livello di costi, può variare dai 9mila ai 14mila euro, tenendo come unità di grandezza circa 100 metri quadrati di tetto. Non solo: commissionare interventi edilizi ad aziende associate all’Ance garantirà una riduzione
ATTUALMENTE SOLO A BRESCIA CI SAREBBERO UN MILIONE DI METRI QUADRATI DI COPERTURE DA RIMUOVERE
dello spread pari – quantomeno – a 50 basis points, senza dimenticare lo sconto del 10% sulle tariffe concernenti le garanzie assicurative della Polizza Blucasa. Dulcis in fundo, le detrazioni fiscali, che per questo tipo di interventi ammontano al 50%. Parlando invece dell’emergenza amianto, stando ai dati forniti da Arpa Lombardia, nel Bresciano c’erano quasi 6mila coperture in cemento amianto, pari a poco meno di 6 milioni di metri quadrati. Di queste, circa il 24,65% (per 827mila metri quadrati circa) è stato rimosso tra il
2007 e il 2012. Attualmente, solo a Brescia ci sarebbe un milione di metri quadrati di coperture da rimuovere, con 29mila (secondo
TECNOTAGLI
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quando dichiarato da Asl ad aprile) manufatti contenenti amianto. Un numero che fa riflettere, una bomba ad orologeria che l’impegno di Ance, Comune, Banco di Brescia e Banca di Valle Camonica proverà a disinnescare, una volta per tutte, grazie alla perizia delle imprese edili che sanno dare risposte complete al committente che vuole intervenire per risolvere un problema nato in tempi non sospetti, quando non era nota la pericolosità di tale prodotto.
SONO 700MILA LE FAMIGLIE cHE AVREBBERO NEcESSITÀ DI ALLOGGI pOpOLARI, MA cE NE SONO SOLO 45MILA
PIANO DI HOUSING SOCIALE: 400 MLN PER RISPONDERE ALLA DOMANDA DI CASA
Un piano casa da 400 milioni di euro. Non è una cifra che risolve il problema, ma almeno è l’avvio di un percorso varato nei mesi scorsi dal Governo per realizzare 20mila alloggi di edilizia pubblica, recuperando in questo modo l’invenduto. Alloggi che sono concepiti per essere messi in vendita a prezzo calmierato o, in alternativa, per essere proposti con affitti anch’essi “popolari”.
Il piano di housing sociale ha lo scopo di iniziare a dare risposte concrete all’emergenza abitativa del Bel Paese, dove per 700mila famiglie che avrebbero necessità di una casa popolare ce ne sono a disposizione solamente 45mila, un dato preoccupante, che ci vede ben al di sotto dello standard di molti paesi europei. Andando più nello specifico del piano del Governo, 150 milioni
L’importo complessivo dello stanziamento non è certamente sufficiente, ma almeno sono appostati a bilancio quasi 250 milioni da erogare sotto forma di vantaggi fiscali per chi deciderà di intervenire su alloggi già esistenti ed invenduti. Un primo passo da... rifinanziare. di euro verranno stanziati per il sostegno affitti, mentre un “tesoretto” di quasi 250 milioni si tramuterà in vantaggi fiscali per chi deciderà di intervenire su alloggi già esistenti ed invenduti, nel segno di una sinergia tra settore pubblico e settore privato. La strategia, quindi, è facilmente comprensibile: si punta a riutilizzare il patrimonio abitativo invenduto – i dati parlano di circa 369369
140mlia abitazioni in Italia -, evitando nuovo consumo di suolo e valorizzando determinate aree del territorio. Saranno le cosiddette categorie fragili (anziani, coppie e giovani) i principali beneficiari di questo Piano casa magari attraverso – questa almeno una delle ipotesi – il ricorso ad indicatori quali l’Isee. Se guardiamo infine ad un po’ di dati, l’aumento del numero
L’OBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI INCENTIVARE CON URGENZA IL MERCATO DI ABITAZIONI GIÀ REALIZZATE
di sfratti per morosità nel nostro territorio (nel 2013 sono stati 720 su 733 in città e 1.524 su 1.557 in provincia) dimostra come la crisi abbia ripercussioni importanti anche nel Bresciano. Segno che c’è davvero “fame” di casa a prezzi calmierati, per ridurre questa emergenza e ridare ossigeno alle famiglie. E, nel contempo, anche al settore edilizio, che seguendo le direttive governative secondo le quali ristrutturare è meglio che costruire ex novo, potrebbe mettersi in campo per questo progetto ad ampio raggio. E’ un incentivo in più che, se ben gestito, potrebbe rappresentare. Lo studio abbinato alla presentazione del piano di housing sociale, inoltre, rende giustizia anche al mercato locale, ridimensionando i numeri spesso “gonfiati” dell’invenduto di Brescia e provincia. Il dato nazionale, infatti, parla di 140mila alloggi (esclusi ovviamente quelli censiti nella categoria “lusso” che sicuramente non fanno parte del progetto), il che rende impossibili certe stime apparse negli ultimi mesi. Sicuramente anche da noi le imprese devono fare i conti con l’invenduto, ma in base a proporzioni corrette possiamo dire che il piano di housing sociale potrebbe, se rifinanziato nel tempo, dare un aiuto concreto nello smaltimento degli alloggi che ancora non hanno un proprietario. Anzi, il programma potrebbe ampliare il numero dei potenziali acquirenti della prima casa. C’è in questo della sintonia con quanto richiesto da anni dall’Ance.
Lo studio abbinato alla presentazione del piano di housing sociale, inoltre, rende giustizia anche al mercato locale, ridimensionando i numeri spesso “gonfiati” dell’invenduto di Brescia e provincia, se paragonato alla stima nazionale di 140mila alloggi.
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pROSEGUONO LE ATTIVITÀ FORMATIVE VOLUTE E ORGANIZZATE DALLA pRESIDENTE EMILIA ARDESI
VIAGGIO NELLE ECCELLENZE: GIOVANI IN VISITA ALLA FABBRI ARMI SPORTIVE HI-TECH
Durante lo scorso mese di giugno i giovani del collegio, guidati dalla presidente Emilia Ardesi, hanno fatto visita alla fabbrica di armi sportive Fabbri di Nave. Una realtà tutta bresciana che da più di quarant’anni forgia e assembla fucili da tiro sportivo di assoluta eccellenza. La peculiarità e la genialità tramandata dal fondatore Ivo Fabbri consiste nel poter offrire al cliente un’arma sartoriale e “cucita addosso” al singolo tiratore. E’ questa particolare caratterista che i giovani del collegio sono andati a scoprire lo scorso 5 giugno durante la visita presso la sede e i laboratori di Nave.
Foto di gruppo durante la visita all’azienda armiera di Nave
Il fondatore della Fabbri, Ivo Fabbri, é stato il primo ad introdurre l’uso di materiali come il titanio e l’acciaio inossidabile rivoluzionando il modo di pensare ai fucili, di progettarli e realizzarli. Per rendersi conto della portata delle innovazioni introdotte da Ivo Fabbri, che è stato un pioniere nel suo campo, basti pensare al fatto che oggi tutti lavorano più o meno nel suo modo anche se non sempre vi è lo stesso bagaglio di soluzioni innovative, la stessa precisione e voglia di ripensare ai dettagli, unitamente ad una esperienza trentennale nell’utilizzo di macchinari di precisione. Il responsabile commerciale dell’azienda ha accompagnato i 371371
giovani nella visita ai vari reparti in cui vengono assemblate le armi sulle specifiche richieste del cliente che spesso si reca personalmente in Fabbri per seguire la realizzazione del suo fucile. Data l’alta personalizzazione dell’arma ogni pezzo é unico nel suo genere. Tutta la produzione viene fatta nella storica sede di Nave dove un consolidato gruppo di professionisti si occupa di ogni fase della produzione. Alla fine della visita i Giovani hanno scambiato le proprie impressioni con i dipendenti di Fabbri dove vincente è stata la scelta di puntare tutto su qualità ed eccellenza.
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FINESTRE AUTO OSCURANTI UN “OPTIONAL” RAFFINATO CHE AGGIUNGE VALORE In un comparto, come l’edilizia, sempre in cerca di nuove soluzioni per una casa che sia smart ed ecosostenibile, nulla può essere lasciato al caso. A cominciare dalle finestre di casa.
Di norma, la difesa più tradizionale dai raggi solari sono le tende, ma già da tempo si è diffusa un’altra pratica, in qualche modo più versatile, ovvero quella delle pellicole auto oscuranti o dei vetri ad oscuramento controllato. Le pellicole (mutuate da quelle nate per l’automotive) per ora restano il metodo più semplice e meno costoso da adottare. Nello specifico, si tratta di sottili strati che, di fatto, riducono l’impatto dei raggi solari, diluendoli in una tinta fumé e limitandone, in questo modo, l’effetto calore. Ma non si tratta solo di questo. I materiali utilizzati, sempre più all’avanguardia e ricercati, garantiscono anche un maggior
livello di privacy e, soprattutto, aumentano la sicurezza in caso di scheggiature o altri danni al vetro, un po’ come succede per le automobili, anche se nel caso delle abitazioni sono utilizzati dei materiali più sofisticati. Si tratta, quindi, di soluzioni efficaci, durature, con una vasta gamma di scelte (come, giusto per fare un esempio, le pellicole con l’effetto specchio), che miglioreranno – e non di poco – il clima di casa, senza toglierle luminosità Discorso valido ancor di più per gli uffici. Ovviamente ormai da tempo sono stati fatti studi e portati avanti percorsi per passare dalle pellicole a dei vetri auto oscuranti, in grado cioè di “imbrunirsi” a comando. In questo già operano molte aziende, sapendo che la progressiva industrializzazione di tale prodotto 372372
ridurrà presto anche i prezzi (unico elemento che limita l’utilizzo dei vetri ad oscuramento controllato). L’utilizzo di vetrate “intelligenti” inoltre viene da tempo reso abbinabile alla domotica. Accanto ai sistemi per il comando dell’oscuramento (o meno) dei vetri, infatti, stanno facendo passi da gigante gli abbinamenti con App in grado di consentire una gestione interattiva dei vetri con il semplice utilizzo di uno smartphone. Sono quindi molti i progetti in fase di espansione e sviluppo che danno l’idea di come il futuro dell’edilizia è sempre più orientato alla tecnologia.
GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE
Direttore
- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio
SERVIZIO SINDACALE
Funzionario Funzionario
- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori
SERVIZIO TECNICO
Dirigente Dirigente Funzionari
- ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA - FERDINANDO CAPRA - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione
SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO
Funzionario
- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni
SERVIZIO Funzionario AMMINISTRAZIONE
- ROSANNA CHIODAROLI Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni
UFFICI AUSILIARI
- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese
- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario
PREZZIARIO OPERE EDILI
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.
Funzionario
- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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LAVORO - Durc on line Inps - Inail - primi chiarimenti circolari n. 126/2015 e 61/2015
TRIBUTI pag. 378
- Ministero del Lavoro - Jobs Act - contratto di lavoro a tutele crescenti ex d.lgs. n. 23/2015 - offerta di conciliazione - integrazione del modulo Unilav nota n. 2788/2015 pag. 388 - Ministero del Lavoro - legge n. 190/2014 c.d. “Legge Stabilità 2015” - esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato comportamenti elusivi - circolare n. 9960/2015 pag. 388 - Protocollo d’intesa Inps e Agenzia delle Entrate illecito utilizzo delle compensazioni fiscali - scambio delle banche dati informatiche - comunicato stampa 26 maggio 2015 pag. 389 - Inps - ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - interessi di mora - nuovi tassi dal 15 maggio 2015 - circolare n. 102/2015 - Inps - assegni per il nucleo familiare livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2015 30 giugno 2016
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- Rent to buy - inadempimento del conduttore per il mancato rilascio dell’immobile
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- Studi di settore - correttivi congiunturali per l’annualità 2014
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- Tassazione della cessione di aree ed opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori - orientamento Ance
pag. 403
- Riforma del catasto - commissioni censuarie designazione dei componenti Anci
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INDICI
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pag. 389
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - art. 17 co.1 lett.A) ex d.lgs. 81/08 - formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni - interpello n. 4/2015 pag. 390 - Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di maggio 2015
- Deducibilità delle quote di tfr dall’Irap chiarimenti ministeriali
pag. 390
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- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
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- Tfr - legge 297/82
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- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
VARIE
- Bando per l’acquisizione della qualifica di “restauratore”
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- Profili della verifica di anomalia
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- L’avvalimento dell’attestazione Soa non può consistere in un mero “prestito del requisito” ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i requisiti sulla base dei quali quell’attestazione Soa è stata rilasciata
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- L’immodificabilità della soglia di anomalia in caso di variazioni sulle offerte ammesse si applica per qualunque ragione di esclusione di un concorrente
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- Nell’offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso sull’elenco prezzi si possono comunque variare le quantità
pag. 410
- Amianto - chiarimenti sulle modalità di rimozione e trasporto
pag. 410
- Trasporto di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai centri di raccolta - chiarimenti dall’ Albo pag. 410 - Bando per l’installazione di filtri antiparticolato proroga termine per la richiesta dei contributi a fondo perduto pag. 410
ANCE INFORMA
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URBANISTICA
- E’ illegittimo il rigetto del titolo edilizio quando sono stati pagati gli oneri
- Albo Gestori Ambientali - controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
pag. 409
- Sì al permesso di costruire in deroga per edifici privati ritenuti di interesse pubblico dall’amministrazione pag. 409 - Modulistica unica per impianti di produzione di energia rinnovabile soggetti ad attività di edilizia libera pag. 409
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, Project...) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti
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Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca dati di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo \\easystore\guest\Notiziario\Stampa\2015\05-2015 Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 377 377
Collegio Costruttori Edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO
DURC ON LINE INPS - INAIL PRIMI CHIARIMENTI CIRCOLARI N. 126/2015 E 61/2015
Oggetto: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Decreto 30 gennaio 2015 ha stabilito che le disposizioni in esso contenute divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la nuova disciplina illustrata con la presente circolare con la quale sono trattati con riguardo alla verifica di regolarità i profili di specifica pertinenza dell’INPS, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2015. Pertanto dalla stessa data, come fissato dal comma 1 dell’art. 4 del citato d.l. n. 34/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 (Allegato 3), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione. In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le opportune indicazioni operative in ordine all’applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dell’INPS e dell’INAIL del nuovo servizio “Durc On Line”. Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inps.it) è operativo dal 1° luglio 2015.
Premessa Con il Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1-6-2015 (Allegato 1), ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Allegato 2). Tale norma, infatti, nel prevedere un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione del medesimo Documento, ha stabilito che l’entrata in vigore della nuova disciplina restava subordinata all’adozione di un apposito Decreto diretto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica sulla base dei criteri espressamente fissati al comma 2 dello stesso art. 4. Nel quadro del sistema così delineato, tenuto conto che il comma 5 dell’art.10 del
1.Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva a) Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co. 2) L’art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva: a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, pre-
Si fa seguito a quanto pubblicato con circolare n. 32/2015 del Collegio per pubblicare in calce alla presente nota la circolare Inps n.126 del 26 giugno 2015 (i cui allegati sono disponibili anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota). Si informa inoltre che con la circolare n. 61 del 25 giugno2015 dello stesso tenore (che si pubblica sul sito del Collegio in calce alla presente). Con tali note gli Istituti forniscono chiarimenti operativi sul D.M. 30/01/2015 inerente al Durc on line. Si fa riserva di tornare sull’argomento a seguito di ulteriori chiarimenti sugli aspetti di maggiore interesse. Inps Roma, 26 giugno 2015 Circolare n. 126
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via delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’elencazione operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio “Durc On Line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www. sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/ AP e SOA) operante sul sistema dell’INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell’INAIL. Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.). Dalle successive lettere e) ed f) emerge invece l’intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità - l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati - di potere effettuare in proprio l’attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) - ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto – lettera f). A tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 sopra citata, ha precisato che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. Con riguardo a tale ultima precisazione si evidenzia che l’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale. Si precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate (4) da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica
LAVORO
di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega. In ogni caso, come previsto dall’art. 6, comma 2 del DM, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, rientrano nel novero dei soggetti che potranno effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno ad essi delegati gli stessi adempimenti. Tale possibilità interessa inoltre, sempre ai sensi del citato comma 2 dell’art. 6, anche gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto dell’interessato. 1.1.Modalità di effettuazione della verifica (art. 2) Il nuovo sistema consente ai soggetti di cui all’elencazione riportata alla precedente lettera a) di potere effettuare, come disposto all’art. 2, comma 1 del DM, la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, indicando, secondo quanto fissato dal successivo art. 6, comma 1, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L’individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l’indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili. Con riguardo a queste ultime, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dovere ribadire che, come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2.Requisiti di regolarità (art. 3)
L’art. 3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall’art. 4, comma 2, lettera a) del d.l. n.34/2014, provvede a definire l’ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (Allegato 4). Tale norma che trova applicazione con effetto dal 1° luglio 2015, specifica ulteriormente che si tratta dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi. La circolare ministeriale, in proposito, ha chiarito che la verifica della regolarità con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge si riferisce agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. 2.1 Verifica dei lavoratori iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti Tenuto conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, la richiamata circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà esse effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi. Tale circostanza ricorre evidentemente in caso di società, di persone o di capitali nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato luogo all’iscrizione alle predette Gestioni. In tal caso, i soggetti abilitati alla verifica, elencati al precedente paragrafo1. lettera a), qualora l’impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) che dichiari che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, dovranno effettuare la verifica: a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società; b) dal portale INPS separatamente e in
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successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa. Qualora la società risulta iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all’INAIL per l’assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all’INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare: a) dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l’INPS restituirà la notizia “non iscritto”; b) dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l’INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi “non iscritto”. Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel Documento prodotto dalla procedura. L’esito positivo della regolarità contributiva dovrà trovare concordanza in ciascuno dei Documenti resi disponibili dal sistema ai sensi dell’art. 7 del DM. 2.2 Verifica dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Gestione agricoltura La verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova procedura “Durc On Line”, in quanto i contributi INAIL vengono accertati e versati all’INPS. Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all’iscrizione all’INAIL potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL. La richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM, è effettuata esclusivamente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. Pertanto, in presenza di impresa agricola esercitata in forma societaria la richiesta deve essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice fiscale della stessa e per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale del singolo socio. Inoltre, sempre dal portale INPS, indicando il codice fiscale di ciascun lavoratore autonomo, dovrà essere effettuata la verifica delle posizioni dei titolari di impresa agricola con qualifica di Coltivatori diretti (CD) in esse ricompresi gli appartenenti al nucleo familiare, di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dei concedenti per i rapporti di natura associativa (es. piccoli coloni e
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compartecipanti familiari). Ciò in quanto, anche per questi lavoratori, l’adempimento della contribuzione INAIL viene assolto unitamente al versamento della contribuzione dovuta all’INPS. A decorrere dal 1° luglio 2015, pertanto, la procedura “DURC-AGR.CAU” non sarà più utilizzabile e verrà disattivata. Per utilizzare la procedura “Durc On Line” l’utente deve essere in possesso di utenza e password/PIN, il servizio è infatti riservato agli utenti registrati. Le Aziende e i loro intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate dall’INPS per i servizi on Line. Le informazioni per l’accesso ai servizi sono disponibili sul sito www.inps.it. Le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni procedenti, ove non ne siano già in possesso, dovranno chiedere l’abilitazione ad una qualsiasi Sede territoriale INPS utilizzando l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale. it, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni in esso riportate. Il medesimo modulo può essere utilizzato, ai fini della richiesta dell’utenza, anche dai gestori di pubblici servizi in relazione ai procedimenti di propria competenza, ove non in possesso di un’abilitazione. Le SOA (Organismi di Attestazione ex art. 40 D.Lgs. n. 163/2006) autorizzate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle funzioni di attestazione, dovranno chiedere l’abilitazione utilizzando l’apposito modulo di richiesta disponibile sempre sul medesimo sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale. it da compilare secondo le indicazioni in esso riportate. Per ogni altro profilo si rinvia alle precisazioni contenute nella sezione “informazioni per l’accesso” dello Sportello Unico Previdenziale. Una volta completata la registrazione, le credenziali di accesso potranno essere utilizzate per effettuare le richieste al nuovo servizio “Durc On Line” secondo le indicazioni sopra riportate. 2.3 Gestioni previdenziali e condizioni di sussistenza di regolarità La verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS: Datori di lavoro con dipendenti Committenti di co.co.co e co.co.pro.; Datori di lavoro agricolo con dipendenti; Lavoratori autonomi artigiani e commercianti; Lavoratori autonomi agricoli; Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. In base all’ordine delle Gestioni indicate nella precedente tabella, sarà definita
dall’applicazione la sede competente presso la quale la richiesta verrà inoltrata. Ovvero, in caso di codice fiscale interessato dalla verifica in più Gestioni, verrà controllata la presenza del codice fiscale nelle diverse Gestioni nell’ordine indicato nella stessa tabella e identificata di conseguenza la sede competente. In una fase successiva al primo rilascio della procedura la sede competente INPS sarà visibile al richiedente nella “Lista Richieste”. Le verifiche per le posizioni dei liberi professionisti continueranno ad essere effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC direttamente alle sedi INPS individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore. Le verifiche relative alle posizioni della Gestione Pubblica continueranno ad essere definite secondo le indicazioni già note direttamente dalle sedi INPS competenti a definire la richiesta. La procedura di controllo utilizza, al pari di quella già in uso nella procedura interna DurcInps, i dati presenti negli archivi di ciascuna delle Gestioni sopra elencate provvedendo a fornire un esito automatizzato che mette a confronto: - gli importi denunciati o imposti con i versamenti mensili o periodici tenuto conto delle rispettive scadenze di legge previste per ciascuna delle predette Gestioni; - gli importi addebitati per accertamenti d’ufficio effettuati a seguito di attività di verifica amministrativa (es. note di rettifica, addebiti per operazione Poseidone, Giasone etc.) che evidenziano la correttezza tra i versamenti effettuati con quelli dovuti in relazione agli obblighi contributivi riferiti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo; - gli importi addebitati per accertamenti d’ufficio effettuati a seguito di attività di vigilanza. La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili. In caso contrario, le irregolarità rilevate, impedendo l’esito in tempo reale, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 5. Con messaggio a parte verranno fornite le indicazioni operative relative alla procedura interna di verifica automatizzata e all’utilizzo della nuova applicazione gestionale che, tuttavia, opera con caratteristiche in parte analoghe a quelle già in uso per la procedura DurcInps. Il Decreto, al comma 2 dell’art. 3, con una previsione immediatamente operativa, elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata. In particolare, la regolarità contributiva si
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considera sussistente in caso di: a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. Con specifico riferimento all’ipotesi di rateazione di cui alla lettera a) si sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa ha definito che l’attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, da tale momento potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con l’attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione medesima. Il sistema di verifica automatizzata considererà regolari le partite a debito ricomprese in una rateazione per la quale risulti il predetto stato. Conseguentemente, dovrà essere posta la consueta attenzione in ordine al rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione al fine di escludere un esito della verifica non coerente con la volontà del soggetto di avviare il percorso di rientro in bonis. In ragione di quanto sin qui esposto, si sottolinea inoltre la necessità di effettuare un costante monitoraggio in ordine al permanere delle condizioni richieste per la rateazione ed in conseguenza, laddove le stesse vengano meno, di adottare con immediatezza il provvedimento di revoca. Ciò in considerazione della circostanza
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che il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto, ogni ritardo potrebbe comportare un esito difforme dalla reale situazione debitoria del soggetto interessato dalla verifica. Con riguardo alle rateazioni concesse dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel rinviare ai contenuti delle indicazioni fornite al riguardo, si ribadisce che l’innovazione normativa operata dal ”decreto del fare”, ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive - nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata può essere di 72 rate c.d. “piano ordinario” ovvero di 120 rate c.d. “piano straordinario”, peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate - non consente di poter operare internamente all’Istituto la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente della Riscossione. Considerata la complessa articolazione che l’applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, come ha avuto modo di affermare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva (15), salvo diversi successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari, le esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, non verranno rilevate in sede di verifica automatizzata da parte delle procedure di controllo della regolarità ove per le stesse sui sistemi informatici dell’Istituto non risulti l’intervenuta trasmissione della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione. Le fattispecie di cui alle lettere da b) a f) sono tutte riconducibili a situazioni per le quali è necessario che, a conclusione dell’attività amministrativa prevista per ciascuna delle ipotesi ivi considerate, siano adottati provvedimenti di sospensione attraverso l’utilizzo di apposite codifiche esistenti in ciascuna procedura di gestione nella quale risultano in evidenza partite debitorie. Nel rinviare alle specifiche indicazioni fornite per ciascuna di queste tipologie, si evidenzia la necessità che i suddetti provvedimenti siano gestiti con tempestività per escludere che la procedura automatizzata di controllo della regolarità rilevi erroneamente la sussistenza di una irregolarità relativa a partite debitorie che avrebbero dovuto risultare sospese o viceversa restituisca un esito positivo pur in assenza di una legittima causa di sospensione. La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 3 del DM, anch’essa immediatamente
operativa, definisce un’ulteriore condizione di sussistenza di regolarità. In particolare, con tale norma il legislatore ha inteso generalizzare il criterio dello scostamento non grave che in precedenza era previsto per le verifiche effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto riconducendo in capo agli Enti chiamati ad effettuare la verifica la titolarità della valutazione della “gravità” dell’irregolarità rilevata. La regolarità sussiste, ove lo scostamento - considerato appunto non grave - tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. La determinazione di tale valore, che dovrà essere considerato a tal fine dagli Enti – INPS, INAIL e ciascuna Casse Edili-, consente di garantire la piena uniformità della modalità di dichiarazione della sussistenza della regolarità. Giova evidenziare che, in ragione della specifica formulazione della norma, la valutazione di non gravità dello scostamento si applica a ciascuna Gestione nella quale l’omissione relativa ai contributi e alle sanzioni civili si è determinata avuto riguardo al valore cristallizzato al momento dell’effettuazione della verifica. Dalla concreta applicazione del criterio dello scostamento non grave potrà determinarsi che nei confronti di un soggetto che risulta regolare ai fini della verifica effettuata attraverso il sistema “Durc on Line”, INPS e INAIL possano invece attivare le procedure di recupero tramite gli Agenti della Riscossione, tenuto conto che per l’esazione coattiva il limite di importo rimane pari a € 10,33. 3. Contenuti del Documento in caso di esito positivo della verifica di regolarità (art. 7) L’art. 7 del DM provvede a definire i contenuti del Documento generato dal nuovo sistema in caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di INPS, Inail e Casse Edili (se trattasi di imprese classificate ai fini previdenziali per l’attività edile), secondo i nuovi requisiti stabiliti dal Decreto. Il Documento, in formato «pdf» non modificabile, denominato “Durc On Line”, riporta i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili; c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento. La volontà del legislatore di individuare solo i contenuti minimi del Documento, consente
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agli Istituti di procedere alla integrazione degli stessi, ove ne ravvisino l’opportunità, con la finalità di fornire al richiedente tutti gli elementi che concorrono a garantire la più ampia completezza delle informazioni. Nell’ambito delle predette indicazioni, si evidenzia che la dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili con riguardo ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del DM, assolve alla previsione della sussistenza dell’iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l’esito di regolarità. Pertanto, qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”. Tale situazione, avvenendo il controllo con le modalità illustrate al precedente paragrafo 2., comporterà la formazione di un Documento con il quale verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi. Il Documento riporta l’indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto - dal portale di INPS o INAIL -, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell’edilizia. Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità. In tal caso i sistemi restano in attesa dell’esito dell’invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione. Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito. L’Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema. 3.1 Casi particolari
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I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati, come sopra specificato, con riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Ciò comporta che la stessa resterà preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dalla predetta norma. A tal proposito il Ministero, nella richiamata circolare n. 19, ha precisato che l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità. Analogamente non sarà fornito alcun esito di regolarità per le ipotesi in cui il codice fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti. In tal caso il sistema darà la sola informazione che il soggetto “non è iscritto”. Al riguardo si evidenzia che ogni ulteriore verifica in ordine a possibili casi di evasione riferita al soggetto eventualmente risultato non iscritto sarà effettuata in ambiti diversi. Per entrambe le due ipotesi, la conclusione della verifica senza che la stessa sia seguita dall’attestazione della regolarità è determinata dalla circostanza che quest’ultima presuppone sempre il controllo degli adempimenti contributivi secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2. Diversamente, nell’ipotesi di verifica che interessi una posizione contributiva che al momento della richiesta risulti sospesa/cessata presso uno degli Enti chiamati ad effettuare il controllo, sussistendo le condizioni per l’effettuazione della verifica secondo quanto fin qui evidenziato, l’interrogazione restituirà l’esito di regolarità/irregolarità che tuttavia risulterà riferito agli adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/ lavoratore autonomo fino alla data in cui lo stesso ha operato. In relazione alle fattispecie trattate, successivamente alla data di avvio della nuova modalità di verifica, i sistemi dell’INPS e dell’INAIL saranno integrati per consentire l’indicazione sia della data di iscrizione, ove la stessa ricada nel periodo escluso dalla verifica, sia della data di sospensione/ cessazione nel caso in cui per il soggetto da verificare non risulti presso INAIL un codice ditta attivo o presso INPS una posizione contributiva attiva. 4. Ambito applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità temporale (artt. 2, 4 e 7) L’art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l’esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ai quali, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto: a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia; c) per il rilascio dell’attestazione SOA. Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all’interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio “Durc On Line”. Appare chiaro che l’intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l’efficacia e l’utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto. Poiché l’attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato. Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l’esito ai sensi del comma 2, dell’art. 7 del DM. Al riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1 e art. 6, co. 2 del DM, nell’arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identifi-
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cativo della stessa. Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile. Secondo quanto disposto dal citato co. 2 dell’art. 7 del DM, il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse. In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all’art. 2 del DM, entro il periodo di 120 giorni della sua validità. In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL. Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento. La previsione dell’art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della normativa vigente, il possesso del DURC, e dall’altra elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell’intero impianto normativo in trattazione. 5. Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4) Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva. Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all’atto dell’interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line. Si ricorda infatti che l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato previsto come adempimento obbligatorio nella predetta fase per consentire la comu-
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nicazione di tutte le notizie relative allo stato della richiesta. L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta. Il comma 1 dell’art. 4 del DM, stabilisce che ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, l’invito a regolarizzare. Al riguardo la circolare Ministeriale ha chiarito che la responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato ovvero del delegato ai sensi della citata norma, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro, in ragione degli effetti che si producono ove nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione delle esposizioni debitorie rilevate. Al fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni in tema di trasmissione dell’invito a regolarizzare, le imprese ed i lavoratori autonomi nonché i loro intermediari delegati ai sensi della citata legge n.12/1979, dovranno assicurare il costante aggiornamento dell’indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio. In ogni caso, si precisa che, in assenza di indirizzo PEC registrato negli archivi, verrà richiesto all’operatore di provvedere al suo inserimento nella fase di gestione dell’invito a regolarizzare. L’invito a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato l’irregolarità che l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Il Ministero, nell’ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità.
In considerazione del carattere perentorio che assume tale ultimo termine, la gestione dell’invito a regolarizzare prodotto al momento dell’attivazione della verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l’invito stesso. In tale intervallo temporale dovrà essere verificata la correttezza delle esposizioni debitorie anche con riguardo ad eventuali situazioni di mancati aggiornamenti degli archivi gestionali che le hanno evidenziate al fine di consentire l’immediata informazione al richiedente circa la regolarità nei confronti dell’INPS. In questo modo, ove anche nei confronti degli altri Enti coinvolti nella verifica risulti un esito di regolarità, si determinano le condizioni per la formazione del Durc On Line. La tempestività della gestione, anticipando l’esito della verifica, consente di escludere l’eventualità dell’annullamento tecnico della richiesta che eventualmente possano insorgere in concomitanza all’approssimarsi del termine di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta. Ciò in quanto nel nuovo sistema non è stata prevista l’applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l’emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale. Infatti, poiché l’esito della verifica è il risultato dell’interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l’esito nel sistema, stante la complessità dell’architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente. Il Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva” indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema che presenta la medesima struttura già prevista per il Durc On Line e riporta l’indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a ciascuna Gestione previdenziale. Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetti che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema. Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano
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i presupposti, l’esito di irregolarità comporterà l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo come disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall’art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013. 5.1 Casi particolari di evidenze di irregolarità segnalate dalla procedura di verifica automatizzata La circolare Ministeriale, nell’ambito delle fattispecie che influiscono sull’esito di regolarità, ha fornito precise indicazioni in ordine agli effetti che si producono ai fini della verifica nei casi di omessa presentazione della denuncia da parte dell’impresa, di denuncia presentata con importo pari a zero, di denuncia che non contenga gli elementi necessari richiesti, secondo le specifiche normative, da ciascuno degli Enti, ovvero di denuncia che presenta incongruenze. Tali ipotesi evidenziando un esito di irregolarità dovranno essere gestite attraverso il procedimento di regolarizzazione sopra descritto. Laddove, a seguito dell’invito a regolarizzare, la situazione di irregolarità riferita esclusivamente alle predette fattispecie non risulti sanata, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’informazione dell’omissione riferita ai casi sopra descritti. In presenza invece di ulteriori partite a debito per contributi e/o sanzioni, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’indicazione dell’importo corrispondente a quello relativo al debito accertato unitamente all’informazione dell’omissione riferita ai casi sopra elencati. Tale esito, secondo quanto precisato dal Ministero, è conseguente alla circostanza che nelle predette fattispecie, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell’irregolarità, stante il comportamento omissivo dell’impresa.
6. Verifica di autodichiarazione dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 10, co. 3) Il Decreto ministeriale all’art. 10, co. 3, ha stabilito che il Documento di cui all’articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all’obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista. In ragione della particolare rilevanza che
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tale previsione riveste nella procedura contrattuale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (21), appositamente interessata, ha chiarito che continua a permanere, anche con riguardo al nuovo sistema di verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara. Le Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6 del DM restando preclusa, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella circolare ministeriale, la possibilità per le Amministrazioni in fase di richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto dall’art. 4 del DM, anche ai fini di qualificare come “definitivamente accertate” le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto,qualora l’interrogazione fornisca un esito di irregolarità dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione secondo quanto specificato al precedente paragrafo 5. Il risultato negativo della verifica, comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione fino alla definizione dell’esito, che si ricorda deve intervenire entro 30 giorni dalla prima richiesta, è utilizzato dalle Amministrazioni richiedenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000. Resta confermato anche per tale fattispecie che qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame. 7. Procedure concorsuali (art. 5) Con il Decreto 30 gennaio 2015, il legislatore, in ragione della circostanza che la definizione delle problematiche relative alla regolarità contributiva in presenza di procedure concorsuali ha richiesto nel tempo la necessità di affrontare di volta in volta questioni riconducibili a singoli casi, all’art. 5, ha ritenuto di dettare una disciplina organica della materia. La norma ha pertanto inteso specificare i criteri, già immediatamente operativi, per l’accertamento della regolarità con riferimento a ciascuna delle fattispecie, ivi considerate, con l’obiettivo di chiarire come gli stessi debbano essere applicati al fine di escludere l’insorgenza di ulteriori problema-
ticità di carattere interpretativo. a) Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1) Con riferimento all’ipotesi del concordato ex art. 186 – bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), l’art. 5, comma 1, ha stabilito che “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”. In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (22), aveva avuto modo di affermare che la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art. 186 –bis L.F, qualora il piano avesse previsto l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del DM 24 ottobre 2007, consentisse l’attestazione della regolarità contributiva prevista in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Tale orientamento ha trovato definitivo riconoscimento nel Decreto ministeriale in trattazione, nella previsione secondo cui, ai fini dell’attestazione della regolarità, il piano concordatario, che si ricorda indica la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato, deve contemplare l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione alla predetta procedura. Tenuto conto che la caratteristica di questa procedura si fonda proprio sulla previsione che, attraverso la soluzione del concordato, l’attività possa continuare assicurando in tal modo il superamento dello stato di crisi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 5 del Decreto, la regolarità in ogni caso potrà essere attestata ricorrendo l’ulteriore condizione del regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso. La verifica riferita ai crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso viene effettuata in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del DM che la limita ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Al contrario, come previsto dal citato comma
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5 dell’art. 5 e ribadito dalla stessa circolare ministeriale, tale criterio si applica alla verifica del regolare adempimento dei contribuiti con scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso. Resta fermo che successivamente all’omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità. Infatti, l’art.185 L.F. dispone, dopo l’omologazione del concordato, l’obbligo del commissario giudiziale di sorvegliare l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi del successivo art. 186, comma 3 L.F. Le disposizioni così fissate offrono la possibilità di definire, per converso, come peraltro confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che qualora il piano preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali e dei relativi accessori di legge muniti di privilegio dell’INPS, dell’INAIL nonché di quelli di pertinenza delle Casse Edili ovvero la loro retrocessione anche al rango di crediti chirografari, la verifica attesterà sempre l’irregolarità del soggetto in quanto, in tale ipotesi, non può considerarsi rispettata la condizione - integrale soddisfazione – richiesta dalla norma. Tale circostanza, che può ricorrere sia con riguardo alla domanda di concordato ex artt. 161 ovvero 186 bis L.F., si può determinare in quanto, ai sensi dell’art. 177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Pertanto, a tale ultimo riguardo, coerentemente con il successivo esito di irregolarità della verifica, in questi casi dovrà sempre essere espresso il dissenso dell’Istituto ex art. 178 L.F. Al fine di fornire una compiuta analisi delle ulteriori fattispecie che, pur non contemplate dalla norma, possono proporsi in fase di effettuazione della verifica da parte degli Enti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare più volte citata, ha ritenuto di approfondire l’ipotesi del concordato c.d. in bianco (art. 161, comma 6, L.F.). In proposito, infatti, la mancanza del piano concordatario, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità. Ciò in quanto, ai sensi del comma 2 dell’art.
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160 della L.F. è possibile che la proposta preveda “che i creditori muniti di privilegio, […] non vengano soddisfatti integralmente”. Qualora pertanto la verifica interessi la posizione di un’impresa che risulti avere proposto ricorso per “concordato in bianco”, l’invito alla regolarizzazione dovrà comprendere le esposizioni debitorie maturate sia antecedentemente alla presentazione del medesimo ricorso che nel periodo intercorrente tra la data della sua pubblicazione e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2 e 3 del citato art. 161 L.F. Tenuto conto, infatti, che la proposta ex art. 161, comma 6, rappresenta una mera dichiarazione di intenti, l’esito di irregolarità, come chiarito dalla circolare ministeriale rende legittima l’attivazione del procedimento di intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione. Ciò in ragione della circostanza che il pagamento delle esposizioni debitorie indicate nel Documento, avvenendo in adempimento di un obbligo di legge (art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell’art. 31, del D.L. n. 69/2013), non può considerarsi in contrasto con il principio di tutela della par condicio creditorum in virtù del quale il ricorrente può effettuare pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda solo se autorizzati dal Tribunale. b) Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2) Nell’ambito della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2 dell’art. 5 del DM, ha trattato l’ipotesi del fallimento con continuazione temporanea dell’impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l’attestazione della regolarità in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati. Si precisa nel contempo, che, anche rispetto a queste fattispecie l’esito positivo della verifica resta pur sempre subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla suddetta data di autorizzazione. La verifica della regolarità avviene anche in questo caso secondo le regole contenute nell’art. 3, comma 1 del DM. Corollario della previsione contenuta al comma 2 dell’art. 5 del DM, come evidenziato nell’ambito della circolare ministeriale, è costituito dalla possibilità di attestazione
della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di Durc. Si precisa, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato sulla materia, con nota del 13 marzo 2015, prot. 4379, richiamando peraltro un precedente parere del 31 marzo 2014 , prot. 6432, ha confermato il principio per cui, in presenza di procedura fallimentare, l’obbligo dell’intervento sostitutivo dell’Amministrazione richiedente resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell’asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum. Per converso, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, la procedura di intervento sostitutivo potrà essere attivata al fine di favorire e garantire la prosecuzione dell’attività aziendale. c) Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3) L’art. 5 in trattazione, al comma 3, ha disciplinato la verifica della regolarità nell’ambito della procedura concorsuale regolata dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. In questa ipotesi, in una logica conservativa del patrimonio dell’impresa, tenuto conto che la procedura di amministrazione straordinaria è diretta al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, la regolarità potrà essere attestata a condizione che i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa siano stati insinuati. Ferma la necessità, anche con riguardo a tale procedura, di accertare che la contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all’amministrazione straordinaria risulti regolarmente versata, la verifica sarà sempre effettuata nel rispetto della previsione dell’art. 3, comma 1, del DM. Con riguardo alle ipotesi che precedono, l’attività delle sedi deve essere indirizzata a garantire preliminarmente il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche dell’impresa. Peraltro, la gestione della verifica dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fin qui fornite, tenuto conto che il sistema automatizzato non consente di potere valutare le variabili previste dal legislatore che possono comportare, ove ricorrano le specifiche previsioni fissate per ogni fattispecie, l’esito
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di regolarità della verifica stessa. Naturalmente, tutto quanto esposto impone l’ulteriore necessità di rispettare gli adempimenti ed i termini disciplinati, per ciascuna delle procedure considerate, dalla Legge Fallimentare. In tal senso oltre alla corretta rilevazione delle esposizioni debitorie riconducibili al periodo ricompreso in ciascuna procedura, dovranno essere effettuate con tempestività le comunicazioni dei crediti e le insinuazioni, nei casi previsti, oltre che tutti gli ulteriori adempimenti che sono riconducibili ai creditori nel cui novero, seppur differenziati per i diversi titoli di prelazione, si colloca anche la posizione dell’Istituto. d) Accordo sui debiti contributivi (art. 5, co. 4) L’ultima ipotesi trattata dal decreto è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 182–ter della L.F. che ha esteso (23) la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori. L’art. 5 del decreto, al comma 4, ha disposto che le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell’ambito del concordato preventivo (art 182- ter L.F.) ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazionedell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso. Anche con riguardo a questa fattispecie il legislatore del Decreto ha individuato nelle specifiche normative regolatrici della materia le condizioni che consentono la dichiarazione di regolarità in capo al proponente. Queste sono state ricondotte alla previsione degli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 2009 che rispettivamente hanno definito l’ambito di applicazione e i limiti di falcidia dei crediti oggetto dell’accordo. La condizione di regolarità si determinerà pertanto solo qualora il piano di ristrutturazione preveda il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle richiamate previsioni del DM 4 agosto 2009. Tuttavia anche per tale ipotesi, l’esito positivo della verifica resta subordinato al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi. Peraltro tale previsione risulta enunciata all’art. 4, co. 1, lett.c) del citato DM 4 agosto
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2009 tra le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali della proposta stessa. La verifica di regolarità con riguardo al pagamento di tale contribuzione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 3, co.1 del DM. 8. Ipotesi di esclusione del Durc On Line (art. 9) Il Decreto ministeriale in trattazione ha stabilito che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate. Il chiarimento si è reso necessario per le peculiarità che contraddistinguono talune fattispecie di verifica di regolarità rispetto alle quali non si può prescindere dall’indicazione di specifici elementi che concorrono nella definizione della verifica stessa. Indicazioni che appare evidente non sono compatibili con il nuovo sistema “Durc On Line” per il quale la richiesta viene effettuata solo attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare. Per tutte le tipologie così individuate resta fermo che la verifica viene effettuata secondo i nuovi criteri definiti dal decreto in trattazione ed illustrati al precedente paragrafo 2. Nelle ipotesi di seguito riportate, pertanto, la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso l’utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it). a) DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012 In presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, il decreto Ministeriale 13 marzo 2013 (25) ha stabilito che il DURC deve essere emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del citato art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 (26). In tale ipotesi si ricorda pertanto che il certificato deve sempre riportare: la specifica che l’emissione del DURC avviene ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012; la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
gli estremi del N°. Richiesta e la data e l’ora apposta dal sistema generati in automatico dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti attraverso la funzione “Gestione Richieste DURC”; il “Totale saldo disponibile al GG/MM/ AAAA” riportato nel certificato all’esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”. Ciò al fine di consentire che, seppure emesso con l’attestazione di regolarità, la stazione appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento sostitutivo come disposto dall’art. 3, comma 2, del citato Decreto. Tenuto conto che la verifica della regolarità a decorrere dal 1° luglio 2015 viene effettuata secondo le previsioni stabilite nel DM 30 gennaio 2015, nell’ipotesi di Durc richiesto per la verifica della autodichiarazione resa dall’interessato, stante l’obbligo generale in caso di irregolarità dell’invito alla regolarizzazione previsto dall’articolo 4 del DM, , la “Richiesta Durc” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, può avvenire anche nel corso del termine di 15 giorni assegnato con l’invito alla regolarizzazione. b) DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012. Si tratta dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. c) DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 Si tratta delle verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012. In queste ipotesi, come noto, la verifica della regolarità contributiva è limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione. Nel rinviare ai contenuti del Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012 e alle circolari dell’ Istituto in materia (29) si precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare del 24 ottobre 2014 del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di emersione, è stato sta-
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bilito anche per queste verifiche l’invito a regolarizzare unitamente alla possibilità che la regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, possa avvenire con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni. d) DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013 Si tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune de L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici. In relazione alle predette imprese, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell’esecuzione dei lavori. L’art. 9 del DM, al comma 2, come specificato dal Ministero, è una previsione attraverso la quale il legislatore ha inteso garantire la continuità del servizio ai richiedenti per gestire “le ipotesi per le quali la verifica di cui all’articolo 6 non è possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili”. In questi casi, sempre in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, dovrà essere resa disponibile la previgente modalità di richiesta di DURC. In ragione di ciò, ove concretamente dovesse verificarsi tale circostanza, accertata comunque dagli Enti, nel corso dell’utilizzo del nuovo sistema Durc On Line sarà prevista una apposita funzionalità di richiesta della regolarità contributiva tramite il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it Si precisa, infine, che gli accordi in corso con altre Pubbliche Amministrazioni per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto in trattazione. 9. Cause ostative alla regolaritàe benefici contributivi (art. 8) L’art. 8 del DM individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi. Il Decreto, analogamente a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, riporta nell’allegato A l’elencazione delle predette violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti
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amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. che, come noto, disciplina l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito. Il comma 3 dell’art. 9 chiarisce che le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, come disciplinato dal comma 2 del DM, è definitivamente precluso per i periodi indicati nel suddetto allegato A e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale. Resta confermato che ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. La circolare ministeriale nel ribadire la competenza delle citate Direzioni territoriali del lavoro a verificare “a campione” la veridicità delle predette autocertificazioni, ha chiarito che “sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del DM 24 ottobre 2007” precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”. Infine, con riguardo alla verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha precisato che, avvenendo la stessa sulla base delle nuove modalità previste dal DM 30 gennaio 2015, “dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle”. A decorrere dal 1° luglio 2015 le verifiche della regolarità ai fini della fruizione dei benefici applicati dall’Inps che rientrano nel novero di quelli per i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, è richiesto il possesso del DURC, saranno effettuate utilizzando il nuovo servizio. Nel rammentare che il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite è sottoposto al limite di prescrizione quinquennale, si provvede a riportare nell’allegato 5 l’elencazione aggiornata dei benefici la cui fruizione è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
10. Norme di coordinamento (art. 10) L’ultimo articolo del Decreto al comma 1 individua le disposizioni che, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, sono incompatibili con il quadro delle disposizioni in esso contenute e sulla cui base il medesimo Decreto è stato adottato. Dal 1° luglio 2015 la norma dispone che sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: - il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007; - i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; - i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800; - il comma 4, dell’articolo 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. La nuova disciplina sancisce, da una parte il venir meno del DM 24 ottobre 2007, quale regolamentazione uniforme del Documento Unico di Regolarità Contributiva, e dall’altra il superamento delle norme che hanno continuato a regolare, anche dopo la soppressione dell’Enpals e il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (33), delle relative funzioni all’INPS, le verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico. Come precisato dalla circolare ministeriale, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, le verifiche di regolarità previste al co. 1 dell’art. 10 del DM saranno effettuate secondo le modalità indicate nel medesimo Decreto. Nel successivo paragrafo 11. Le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d) saranno oggetto di specifica trattazione. I successivi commi 2, 3 e 4 dettano norme di coordinamento che riguardano: a) l’ambito dei contratti pubblici in ordine alle competenze delle amministrazioni aggiudicatrici, degli organismi di diritto pubblico, degli enti aggiudicatori, degli altri soggetti aggiudicatori, dei soggetti aggiudicatori e delle stazioni appaltanti; b) le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. I predetti soggetti, dal 1° luglio 2015, utilizzano il Durc On Line in corso di validità, prodotto ai sensi dell’art. 7 del DM, in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il certificato emesso dallo Sportello Unico previdenziale. I medesimi soggetti, come ribadito dal comma 4, qualora l’interrogazione fornisca un esito di irregolarità, ricorrendone le condizioni, sono tenuti ad attivare il procedimento di cui all’articolo 4, comma 2, del DPR 207/2010 e all’articolo 31, comma 3,
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del DL 69/2013, esteso anche alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis di tale ultima norma. Il Documento denominato “Verifica della Regolarità Contributiva”, secondo quanto riportato nel paragrafo 5., indicherà l’importo del debito il cui pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli enti previdenziali verso i quali sussiste la condizione dell’irregolarità comunicata. Per l’esame della previsione del comma 3 si rinvia si rinvia alla specifica trattazione svolta al precedente paragrafo 6. Il Ministero ha infine chiarito che i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del DM e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina. Le richieste di DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con l’emissione del relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale. ...omissis... (parte relativa al settore dello spettacolo e di enti sportivi non di interesse del settore NdR). 12. Flusso Operativo della “procedura Durc On Line” Il nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili. Lo scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai portali di INPS e INAIL avviene in cooperazione applicativa e richiede l’allineamento costante dei sistemi. Il flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come segue. 1. L’utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line”; 2. L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità: - Consultazione Regolarità; - Lista Richieste; - Richiesta Regolarità; 3. L’utente seleziona “Consultazione regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l’errore) e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un
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documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “Richiesta Regolarità”; 4. L’utente seleziona la funzione “Richiesta Regolarità” e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall’impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS); 5. Il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo; 6. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un’impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il portale “owner” che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili; 7. Il sistema comunica all’utente che l’elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’. In caso di successivo inoltro tramite la funzione “ Richiesta Regolarità” di una verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà lo stato della prima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta; 8. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l’esito può essere visualizzato ed acquisito; 9. Per acquisire l’esito della richiesta, l’u-
tente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere: a. Regolare b. In verifica (punto 8, secondo caso) c. Non Regolare d. Elaborazione in corso (punto 7) 10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale “owner” definisce l’esito della richiesta. In caso di esito Regolare crea il Documento in formato .pdf non modificabile denominato “Durc On Line In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato “verifica di regolarità contributiva”. L’utente riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore.
MINISTERO DEL LAVORO JOBS ACT - CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI EX D.LGS. N. 23/2015 - OFFERTA DI CONCILIAZIONE INTEGRAZIONE DEL MODULO UNILAV NOTA N. 2788/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 2788 del 27 maggio 2015, ha fornito indicazioni operative in merito all’offerta di conciliazione, introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” (cfr. Not. n. 6/2015). In particolare, è stata prevista la possibilità, per il datore di lavoro, di offrire al lavoratore, in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, co. 4 del Codice Civile o presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 82, co.1 del D.Lgs n. 276/03, ed entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), una somma predeterminata, mediante consegna di un assegno circolare, in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento. Tale disposizione si applica, a decorrere dal 7 marzo scorso (data di entrata in vigore
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del decreto) alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ai contratti di apprendistato passati in qualifica, ma anche alle assunzioni effettuate antecedentemente all’entrata in vigore della norma, che abbiano comportato il superamento della soglia dei 15 dipendenti. Ai fini del monitoraggio sull’attuazione della disposizione e per consentire una corretta verifica dell’offerta di conciliazione, è stata prevista un’ulteriore comunicazione, oltre alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuarsi entro 65 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro stesso. Pertanto, dallo scorso 1° giugno 2015 é disponibile, nel portale www.cliclavoro.gov.it, un’applicazione nella sezione “adempimenti”, denominata “UNILAV_conciliazione”, nella quale il datore di lavoro, dopo aver effettuato la registrazione al portale e aver inserito il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione della cessazione, dovrà comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione. Successivamente, dovrà essere comunicata, negli appositi campi, la data e l’esito dell’offerta di conciliazione (si/no) e, in caso di esito positivo, la sede presso la quale viene effettuata, l’importo offerto e l’esito del procedimento (si/no). E’ stato, infine, comunicato che in caso di omissione di tale comunicazione integrativa, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.
MINISTERO DEL LAVORO LEGGE N. 190/2014 C.D. “LEGGE STABILITÀ 2015” ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO COMPORTAMENTI ELUSIVI CIRCOLARE N. 9960/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 9960 del 17 giugno 2015, che si riproduce in calce alla presente nota, ha informato che verranno effettuate specifiche azioni ispettive, anche sulla base di intese con le sedi territoriali dell’Inps, volte a contrastare i comportamenti elusivi da parte delle imprese per la “precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio” di cui all’art. 1, comma 118, della L. n. 190/2014, detta anche “Legge di Stabilità 2015”. Il Dicastero con la nota in commento ha
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segnalato infatti che molte imprese hanno aggirato il requisito, posto in capo al lavoratore, dell’assenza di occupazione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per poter usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ai sensi della disposizione suddetta. A tal proposito si rammenta che il beneficio in parola é un incentivo, consistente nell’esonero dal pagamento dei contributi, nel tetto massimo di 8.060 euro annui, per un periodo di 3 anni, accordato ai datori di lavoro con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in regime di part-time, effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015. Tale incentivo é riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. (Cfr. Notiziario del Collegio N. 3/2015). Ministero del Lavoro Roma, 17 giugno 2015 Circolare n. 9960 Oggetto: esonero versamento contributi previdenziali e comportamenti elusivi. L’art. 1, comma 118. L. n. 190/2014 ha introdotto. “al fine di promuovere forme di occupazione stabile’’, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che provvedono ad attivare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del corrente anno. L’esonero in questione non spetta in tal une ipotesi. fra cui le ipotesi relative ‘”a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”. In altri termini, come chiarito anche dall’INPS con circ. n. 17/2015, l’esonero “è rivolto all’assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultano privi di un rapporto di laroro subordinato a tempo indeterminato”. Ciò premesso, sono stati segnalati da alcune Direzioni territoriali del lavoro dei comportamenti elusivi, volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio in questione. In particolare sono state segnalate imprese committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione vengono assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente che può così godere dei benefici di cui alla L. n. 190/2014 e garantire al committente notevoli risparmi. La fattispecie descritta, che rappresenta comunque solo un esempio dei comportamenti riscontrati sul territorio, apparentemente non
in contrasto con la disciplina introdotta dal Legislatore, evidenzia però una condotta elusiva che viola nella sostanza i principi contenuti nella stessa L. n. 190/2014 che,6 come già ricordato, è finalizzata ‘”a promuovere forme di occupazione stabile”. Ciò premesso codesti Uffici provvederanno ad effettuare specifiche azioni ispettive volte a contrastare le fattispecie descritte, anche sulla base di intese con le sedi territoriali dell’INPS che provvederanno a mettere a disposizione ogni utile informazione sulla fruizione dei benefici contributivi in questione. Di tali fattispecie si invita inoltre a fornire ogni informazione alla scrivente Direzione sia al fine di attivare degli specifici monitoraggi, sia al fine di attivare ulteriori e più mirate iniziative di vigilanza.
PROTOCOLLO D’INTESA INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE - ILLECITO UTILIZZO DELLE COMPENSAZIONI FISCALI SCAMBIO DELLE BANCHE DATI INFORMATICHE COMUNICATO STAMPA 26 MAGGIO 2015 Si informa che con comunicato stampa dello scorso 26 maggio 2015 Inps e Agenzia delle Entrate hanno reso noto che avvieranno un sistema di scambio di dati. A tal proposito tra gli enti é stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale gli istituti hanno dato avvio ad un sistema di collaborazione e scambio di dati volto a contrastare il fenomeno delle frodi fiscali e contributive. Nel comunicato stampa in commento, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e il Presidente dell’Inps hanno evidenziato, infatti, che negli ultimi anni sono aumentate in maniera significativa le richieste di compensazione tra crediti fiscali inesistenti e debiti contributivi. Ciò ha consentito alle imprese di risultare in regola con il pagamento dei contributi ed ottenere il Durc necessario per la partecipazione a bandi e gare pubbliche. Per contrastare, dunque, l’uso improprio delle compensazioni tra crediti e debiti nei confronti delle diverse Pubbliche Amministrazioni, è stato definito un sistema che consentirà di sincronizzare le banche dati dei due istituti e di rafforzarne la collaborazione, tramite controlli coordinati sulla base di metodologie ed elenchi condivisi. Verrà pertanto istituito, a livello nazionale, un tavolo tecnico bilaterale di coordinamento, composto da funzionari dell’Inps e
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dell’Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità per lo scambio delle informazioni, mentre a livello regionale verranno formati gruppi di lavoro per un controllo mirato sul territorio.
INPS - RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO INTERESSI DI MORA NUOVI TASSI DAL 15 MAGGIO 2015 CIRCOLARE N. 102/2015 Si informa che l’Inps con la circolare n. 102 del 21 maggio 2015 l’Inps ha fatto seguito al provvedimento n. 59743/2015 del 30 aprile scorso con il quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato, con decorrenza 15 maggio 2015, la riduzione della misura annuale del tasso di interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% al 4,88%. Si rammenta che quanto sopra fa seguito all’art. 30 del DPR n. 602/73 che dispone, in particolare, che tali interessi di mora siano dovuti, per il periodo che intercorre tra la notifica della cartella e fino alla data di pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto del MEF, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. La variazione percentuale del tasso di interesse, peraltro, produce i propri effetti anche con riferimento alla misura degli interessi di mora dovuti per aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili circa il mancato o ritardato versamento dei premi contributivi previdenziali ed assistenziali o in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero di cui all’art. 116 co.9, della legge n. 388/00.
INPS - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE LIVELLI DI REDDITO PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2015 30 GIUGNO 2016 L’Inps, con circolare n. 109 del 27 maggio 2015, ha comunicato i limiti di reddito familiare ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare valevoli per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016. La circolare fornisce sia le fasce di reddito da applicare ai nuclei familiari con figli sia
LAVORO
quelle relative a nuclei senza figli. I lavoratori dipendenti che hanno diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, al fine della percezione dello stesso per il periodo decorrente dal 1° luglio 2015, sono tenuti a presentare, al proprio datore di lavoro, l’apposita modulistica (mod. ANF/DIP cod. SR16) attestante la composizione del nucleo familiare e del relativo reddito. Il reddito familiare da dichiarare è quello dell’anno 2014. Sul sito del Collegio in calce alla presente nota sono riportati i prospetti, correlati alle nuove fasce di reddito con gli importi dell’assegno per il nucleo familiare espressi in euro, relativi ai nuclei familiari con figli (tab. 11) e senza figli (tab. 21 A) in cui non sono presenti componenti inabili, valevoli per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016. I prospetti sono a disposizione delle imprese associate anche presso gli Uffici del Collegio.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 17 CO. 1 LETT. A) EX D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER SINGOLE MANSIONI INTERPELLO N. 4/2015 Si informa che il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito formulato dall’Ance in merito alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale. Con l’interpello n. 4 del 24 giugno 2015 il Dicastero ha infatti chiarito se un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività, qualora venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni che costituiscono compiti specifici ricompresi nell’attività per la quale è stata erogata la formazione stessa, debba svolgere una nuova formazione “ad hoc” relativa a tali compiti ovvero sia ritenuto già in possesso di formazione sufficiente. Si era formulato il caso esemplificativo in cui un lavoratore nel settore delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono,
tradizionalmente e nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato. Il ministero del Lavoro ha specificato inoltre che la valutazione dei rischi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Testo unico sulla sicurezza, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e che nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Ciò detto, il documento di valutazione dei rischi deve contenere la puntuale indicazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore. Da tale punto, sottolinea il Dicastero, discende che l’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative sia di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
390 390
In conclusione, fatto salvo l’obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche (come ad esempio il decreto 4 marzo 2013 relativo alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare), nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni ricomprese nell’attività per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
LEGGE N. 297/82 -TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di maggio 2015 è risultato pari a 107,2. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di maggio 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a: 1,007652
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere
per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 391 391
TOTALE
7,96 7,35
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
392 392
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
393 393
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi
IMPIEGATI
OPERAI
a carico azienda
a carico impiegati
a carico azienda
a carico operai
23,81% 2,41% 0,68%
9,19%(1) — —
23,81% 2,41% 0,68%
9,19%(1) — —
1,90% 0,60% — 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
5,20% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
30,06%
9,49%
35,58%
9,49%
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) - Straordinaria (4) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5)
39,55%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
394 394
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi
IMPIEGATI
OPERAI
a carico azienda
a carico impiegati
a carico azienda
a carico operai
23,81% 1,61% 0,30% 0,68%
9,19%(1) — — —
23,81% 1,61% 0,30% 0,68%
9,19%(1) — — —
1,90% 0,60% — 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
1,90% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,56%
9,49%
31,78%
9,49%
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI (2) Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) Assegni familiari (2) Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) - Straordinaria (5) Indennità economica di malattia Tutela e sostegno maternità e paternità (2) Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6)
39,05%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
395 395
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
396 396
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
397 397
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
398 398
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40% 26,96% (3)
a carico dirigente 9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40% 26,96% (3)
a carico dirigente 9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
399 399
Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993
Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
a carico azienda
a carico dirigente
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo
468,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione
318,00 euro al trimestre
—
400 400
401 401
1,39
0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52
1,47
0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59
TOTALE
36,83
0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35
0,06
1,29
0,07 7,59
4,01 1,44
10,12
PANTONE 281 CMYK 1001,07 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 400,36 - 104
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
33,32
0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03
0,06
1,16
0,06 6,85
3,60 1,29
1,07 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
DI BRESCIA E PROVINCIA
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).
H) I)
G)
F1)
0,08 8,16
4,33 1,55
1,07 0,36
10,92
6,31 3,00 1,55 0,06
OPERAIO specializzato
0,08 8,59
4,57 1,64
1,07 0,36
11,53
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO quarto livello
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
E) E1) F)
D)
Retribuzione diretta
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
B) B1) C)
1) 2) 3) 4)
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dalla sottoscrizione, in data 1° luglio 2014, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015
PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -
TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI TFR DALL’IRAP - CHIARIMENTI MINISTERIALI
riferita al costo dei lavoratori dipendenti (al netto delle deduzioni spettanti) va ad abbattere il reddito imponile IRES/IRPEF del datore di lavoro.
Le quote di TFR rientrano tra le spese per il personale dipendente per le quali si applica la deducibilità dall’IRAP. Questo il principale chiarimento della Circolare n.22/E del 9 giugno 2015, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità applicative dell’eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato, introdotta, dal periodo d’imposta 2015, dall’art.1, co.20-24, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Come noto, infatti, è ammessa in deduzione, dal 1° gennaio 2015, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato)[1]. A fronte di tale previsione, è stata abrogata la riduzione delle aliquote IRAP in vigore nel periodo d’imposta 2014, riportando in tal modo l’aliquota base dal 3,5% al 3,9% (cfr. l’art.2 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014). Per i soggetti passivi IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è previsto, sempre dal 2015, un credito d’imposta in misura pari del 10% dell’imposta dovuta. Resta ferma, ai fini delle imposte sul reddito (IRES/IRPEF), la integrale deducibilità della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato[2], che è stata aggiornata con tale nuova misura. A tal riguardo, nella C.M. 22/E/2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità applicative dei citati benefici con riferimento a: - imprese operanti in concessione e a tariffa; - contratti di somministrazione e distacco di personale; - TFR e accantonamenti; - contratti a termine; - credito d’imposta in assenza di personale; - deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi.
RENT TO BUY INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE PER IL MANCATO RILASCIO DELL’IMMOBILE
(C.M. 22/E/2015)
Note: [1] Si tratta delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.1, co.1, lett.a, co.1-bis, 4-bis e 4-quater, del D.Lgs. 446/1997. [2] Disciplinata dall’art.2, co.1, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. In pratica, il 100% della quota di IRAP
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Lo Studio n. 283-2015/C pubblicato nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale del Notariato affronta in modo piuttosto dettagliato il tema delle tutele giurisdizionali connesse ad una delle maggiori criticità legate al nuovo istituto introdotto dal D.L. “Sblocca Italia” il “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili” (meglio inquadrato come “rent to buy”) ossia l’inadempimento del conduttore e il mancato rilascio dell’immobile. L’approfondimento normativo giunge infine alla conclusione che se il rent to buy viene redatto nella forma dell’atto pubblico e contiene una clausola risolutiva espressa può costituire per il proprietario/concedente titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell’immobile.
STUDI DI SETTORE - CORRETTIVI CONGIUNTURALI PER L’ANNUALITÀ 2014 Approvati i correttivi congiunturali da applicare agli Studi di Settore 2015 (relativi al periodo d’imposta 2014), con la novità del correttivo collegato all’efficienza produttiva, applicabile anche allo Studio VG69U (Costruzioni). Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 15 maggio 2015, con la relativa nota metodologica, che recepisce il parere della Commissione degli Esperti degli Studi di Settore (di cui l’ANCE fa parte), formulato nel corso della riunione tenutasi il 9 aprile scorso. Si ricorda che i correttivi incidono direttamente nella stima dei “ricavi congrui” effettuata dagli Studi, al fine di cogliere le conseguenze della crisi economica sull’attività dei diversi settori produttivi. Per quanto attiene al periodo d’imposta 2014, è stata effettuata una nuova analisi di efficienza produttiva[1], che mette in relazione il valore della produzione con specifici fattori produttivi (valore dei beni
402 402
strumentali e numero di addetti). In particolare, per il 2014 è stata riscontrata una riduzione dell’efficienza produttiva rispetto al triennio precedente, a causa della contrazione dei ricavi e del minor grado di PANTONE utilizzo COOL dei fattori GRAY 9 produttivi impiegati, proprio CMYK 0in- 0virtù - 0 - 60della crisi economica. Si RGB è giunti, alla creazione di un 135 - 135quindi, - 135 nuovo correttivo congiunturale di efficienza produttiva (cd. “coefficiente della frontiera di produzione”), applicabile anche allo Studio di Settore per l’edilizia VG69U (come noto, efficace dal periodo d’imposta 2012[2]). Per il resto, sono stati confermati i correttivi congiunturali già delineati per le precedenti annualità, con la conseguenza che, con specifico riguardo allo Studio VG69U, per il 2014, trovano applicazione: - i correttivi di efficienza produttiva; - i correttivi congiunturali di settore; - i correttivi congiunturali territoriali[3]; - i correttivi congiunturali individuali[4]. Si evidenzia che, nella parte speciale dei nuovi Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, da allegare ad UNICO 2015, relativi al periodo d’imposta 2014[5], è stato aggiornato il Quadro T – Congiuntura economica, che prevede l’indicazione di informazioni relative al triennio 2011-2013, utili ad adeguare le risultanze degli Studi di Settore alla crisi economica. In particolare, nella parte speciale del Modello riferito allo Studio VG69U, nel Quadro T devono essere riportate le seguenti informazioni, in base alle modalità indicate nelle relative Istruzioni: - T01 - Ricavi dichiarati ai fini della congruità, - T02 - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti, - T03 - Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale, - T04 - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR, - T05 - Rimanenze finali relative a prodotti finiti, - T06 - Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale, - T07 - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR, - T08 - Beni distrutti o sottratti, - T09 - Maggiore importo stimato ai fini dell’adeguamento, - T10 - Valore dei beni strumentali, - T11 - Dipendenti - T12 - Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, - T13 - Collaboratori dell’impresa familiare
TRIBUTI
e coniuge dell’azienda coniugale, - T14 - Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell’impresa, - T15 - Associati in partecipazione, - T16 - Soci amministratori, - T17 - Soci non amministratori, - T18 - Amministratori non soci. Note: [1] Per efficienza produttiva si intende la capacità dell’impresa di combinare i diversi fattori produttivi in maniera efficiente, al fine di ottenere un valore della produzione «il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza» (cfr. la nota metodologica al D.M. 15 maggio 2015 – par.2). [2] Si ricorda che tali correttivi operano per tutti i soggetti non congrui, al fine di tener conto della riduzione, nel 2014, dei margini e della redditività in conseguenza della crisi economica (cfr. sub allegato 1/C alla nota metodologica del D.M. 15 maggio 2015). [3] Sono i correttivi che tengono conto della riduzione dei margini e della reddititvità, nonché del minor grado do utilizzo degli impianti e dei macchinari a causa della crisi economica di un territorio specifico (cfr. sub allegato 1/F alla nota metodologica del D.M. 15 maggio 2015). [4] Si tratta dei correttivi che adeguano i risultati dello Studio alla situazione di crisi non interamente colta dai precedenti correttivi di settore (cfr. sub allegato 1/H alla nota metodologica del D.M. 15 maggio
2015). [5] I modelli 2015 per gli Studi di Settore sono stati approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2015.
TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI ORIENTAMENTO ANCE Registro fisso ed esenzione dalle ipotecarie e catastali per le cessioni di aree e di opere di urbanizzazione effettuate nei confronti dei Comuni a scomputo degli oneri concessori, se previste dalla convenzione stipulata con l’Ente locale. Questo, a parere dell’ANCE, quanto può sostenersi in base ad una lettura ampia della recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’Associazione, formalizzata nella R.M. n.56/E del 1° giugno 2015, in merito all’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’art.32 del D.P.R. 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione dalle ipotecaria e catastale)[1], a seguito della riforma dell’imposta di registro
403 403
e della conseguente abrogazione di tutti i regimi agevolativi vigenti sino al 2013[2]. In linea generale, infatti, in tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria si è espressa nel senso di considerare il ripristino delle agevolazioni stabilite dall’art.32 del D.P.R. 601/1973 di portata generale e non limitato ai soli immobili pubblici, come poteva invece apparire dalla lettera dell’art.20, co.4-ter, del D.L. 133/2014 (cd. “decreto sbloccaItalia”, convertito con modificazioni nella legge 164/2014), che le ha reintrodotte con effetto dal 12 novembre 2014[3]. Pertanto, a decorrere da tale data, i suddetti benefici fiscali devono ritenersi nuovamente applicabili a tutte le fattispecie in origine già agevolate, cosicché, a parere dell’ANCE, possono considerarsi ancora attuali gli orientamenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, in merito al regime fiscale, in particolare ai fini dell’imposta di registro, applicabile alle cessioni di aree, o di opere di urbanizzazione, effettuate nei confronti dei Comuni, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Come noto, tali trasferimenti immobiliari, ancorché posti in essere da imprese, sono esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, in virtù dell’art.51 della legge 342/2000, in accordo al quale, appunto, «non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione». Ai fini del registro, sino al 31 dicembre 2013, i medesimi trasferimenti potevano godere dell’applicazione dell’imposta in misura fissa (anziché della misura proporzionale) in base a quanto previsto dall’art.1, ottavo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, successivamente abrogato per effetto della riforma dell’imposta attuata dal 2014[4]. Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate[5], qualora le cessioni fossero previste in apposita convenzione stipulata con il Comune, le stesse potevano scontare il regime fiscale ancor più agevolato previsto dall’art.32 del D.P.R. 601/1973 (registro fisso ed esenzione dalle ipotecarie e catastali), in base a quanto stabilito dall’art.20 della legge 10/1977[6]. Il venir meno di entrambi i regimi ridotti, dal 1° gennaio 2014, lasciava irrisolta la questione del corretto trattamento fiscale applicabile alle suddette fattispecie, in particolar modo in tema di registro, fermo restando il principio di esclusione da IVA, che, fissato dall’art.51 della legge 342/2000, non ha subito alcuna modifica. Conseguentemente, il ripristino del citato art. 32 del D.P.R. 601/1973, che, secondo
TRIBUTI
l’Agenzia delle Entrate, «opera in senso ampio e, dunque, a prescindere dalla circostanza che i relativi atti riguardino o meno immobili pubblici», rende nuovamente applicabili le agevolazioni non solo alle cessioni di aree, o di opere di urbanizzazione in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, ma anche per quelle realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, previste nella convenzione stipulata con il Comune. Pertanto, a parere dell’ANCE, la cessione delle aree[7] e delle opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione a carico dell’impresa, è: ► esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (art.51, legge 342/2000), ► soggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro) ed esente dalle imposte ipotecarie e catastali, a condizione che la cessione avvenga in attuazione di apposita convenzione stipulata dal cedente con il Comune[8] (art.20, legge 10/1977). Al medesimo regime è soggetta la cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione nei confronti del Comune in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, così come lo scambio reciproco di aree o diritti edificatori tra i vari soggetti attuatori del piano di lottizzazione, ammesso espressamente, dalla citata R.M. 56/E/2015, al regime agevolato di cui all’art.32 del D.P.R. 601/1973.
Note: [1] Cfr. R.M.56/E/2015. [2] Prevista, dal 1° gennaio 2014, dall’art.10 del D.Lgs. 23/2011. [3] Per effetto di tale disposizione, infatti, l’art.10, co.4, del D.Lgs. 23/2011 fa salve le agevolazioni riferite, letteralmente, «agli atti … aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui … all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». [4] Fino al 31 dicembre 2013, infatti, l’art.1, ottavo periodo della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 riconosceva l’applicazione del registro in misura fissa, in generale, al trasferimento di immobili effettuato a favore dello Stato, di Enti pubblici territoriali o consorzi fra essi costituiti o di comunità montane. I trasferimenti di immobili nei confronti degli Enti territoriali, inoltre, erano assoggettati ad imposta ipotecaria in misura fissa (art.2, della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990) e ad imposta catastale proporzionale dell’1% (art.10 del medesimo D.Lgs. 347/1990). [5] Cfr. R.M. n.166/E del 22 giugno 2009 e anche C.M. n.18/E del 29 maggio 2013 (par. 3.23 e 4.15). [6] In base al quale “...ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti di obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento
404 404
tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”. [7] Si ricorda che le aree, la cui cessione al Comune è esclusa da IVA ai sensi dell’art.51 della legge 342/2000, sono esclusivamente quelle sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria (cfr. R.M. n. 140/E del 4 giugno 2009. [8] Ai sensi dell’art.16, co.2-2bis del D.P.R. 380/2001, che riproduce l’art.11 della legge 10/1977.
RIFORMA DEL CATASTO COMMISSIONI CENSUARIE - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ANCI Individuati i criteri per la designazione dei componenti dell’ANCI nelle nuove Commissioni censuarie (locali e centrale), in vista della riforma del catasto. Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 4 giugno 2015, con il quale si completa la disciplina relativa alla nomina dei membri delle Commissioni censuarie.
TRIBUTI
Restano ferme le modalità di scelta, in tali organismi, dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare. Come noto, in attuazione della riforma del catasto[1], il D.Lgs. 198/2014 ha definito le modalità di composizione e funzionamento delle nuove Commissioni censuarie, articolate in locali e centrale, demandando ad un successivo Decreto del MEF i criteri per la designazione dei componenti appartenenti all’ANCI[2]. Tali linee guida sono state individuate dal D.M. 27 maggio 2015, il quale ha stabilito che: ► per ciascuna sezione delle Commissioni censuarie locali, l’ANCI deve designare almeno quattro componenti, scelti fra: - i dipendenti di ruolo dei comuni che ricadono nell’ambito territoriale di competenza della commissione stessa, in possesso della laurea di ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree equivalenti, o del diploma di geometra, perito edile, agrotecnico, o diplomi equivalenti; - i soggetti che svolgono, o abbiano svolto, attività di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria, presso i medesimi comuni o le loro forme associative. Tali nominativi devono essere comunicati al Presidente del Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate[3]. Fra questi, il Presidente del Tribunale sceglie, nei successivi trenta giorni, un componente effettivo ed uno supplente (art.2)[4]; ► per ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale, l’ANCI deve designare due componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i professori universitari, i dipendenti comunali con qualifica dirigenziale, ovvero fra gli esperti in materia di catasto, di economia, di estimo rurale ed urbano o di statistica ed econometria (art.3); ► i membri delle Commissioni censuarie designati dall’ANCI devono possedere i requisiti prescritti dall’art.10 del D.Lgs. 198/2014[5] e non devono presentare cause di incompatibilità (art.11 del D.Lgs. 198/2014)[6]. In merito, si ricorda che la designazione, invece, dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore immobiliare, come componenti delle diverse articolazioni delle Commissioni censuarie (locali e centrale), avviene secondo le seguenti modalità, previste dal D.Lgs. 198/2014: ■ per ciascuna sezione delle Commissioni censuarie locali, le predette associazioni di categoria devono segnalare al Prefetto
competente per territorio i due componenti (effettivo e supplente), aventi i requisiti richiesti dalla normativa[7]. A tal fine, per ciascuna Commissione censuaria locale, il Prefetto (e, per conoscenza, il Presidente del Tribunale) riceverà una richiesta da parte del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate (cfr. art.4, co.1, del D.Lgs. 198/2014 e C.M. 3/E/2015). Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Prefetto deve comunicare al Presidente del Tribunale[8] un elenco di nominativi, fra i quali lo stesso Presidente sceglierà, entro i successivi trenta giorni, i componenti effettivi e supplenti di ciascuna Commissione censuaria locale, con la specifica indicazione della sezione di appartenenza. Si ribadisce che la segnalazione dei nominativi al Prefetto può essere effettuata senza attendere una specifica richiesta all’associazione da parte di quest’ultimo (peraltro non espressamente prevista nel D.Lgs. 198/2014). Si richiama l’attenzione sull’opportunità di scegliere i componenti delle nuove Commissioni censuarie, previo accordo in sede locale, anche nell’ambito dei “Coordinamenti interassociativi provinciali” per la riforma del catasto che, come noto, coinvolgono sul territorio tutte le Associazioni di categoria del mondo immobiliare. Tale modalità consentirebbe, infatti, una migliore collaborazione con le Commissioni censuarie in via di definizione, al fine di confrontare i nuovi valori immobiliari con i dati raccolti nei singoli Coordinamenti provinciali, relativi alle compravendite e locazioni di fabbricati nel triennio 2012-2014; ■ per ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale, le associazioni di categoria del settore immobiliare devono comunicare i nominativi dei componenti (un effettivo ed un supplente)[9] al Ministero dell’economia e finanze (MEF). A tal fine, il MEF riceverà una richiesta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al quale, entro i successivi novanta giorni, dovrà comunicare i nominativi designati[10]. Pertanto, le associazioni di categoria (e quindi l’ANCE nazionale) potranno procedere alla segnalazione dei nominativi al MEF senza attendere alcuna preventiva comunicazione[11]. Si ricorda, da ultimo, che le nuove Commissioni censuarie si insedieranno entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2014 (ossia entro il 28 gennaio 2016), mediante Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà un’unica data di insediamento a livello nazionale. Fino ad allora, continueranno ad operare le attuali Commissioni censuarie, disciplinate dal D.P.R. 650/1972. Note: [1] Cfr. l’art.2 del D.Lgs. 23/2014 (cd. “leg-
405 405
ge delega fiscale”). [2] Per il dettaglio della composizione e delle attribuzioni delle Commissioni censuarie si rimanda alla C.M. 3/E/2015. [3] La designazione viene comunicata, altresì, al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate richiedente. [4] Cfr. anche gli artt.3, co.3 e 4, co.2, del D.Lgs. 198/2014. [5] Si tratta dei requisiti relativi alla cittadinanza italiana, all’esercizio dei diritti civili e politici, all’assenza di condanne penali ed all’età inferiore a 70 anni. [6] Si ricorda che non possono far parte delle Commissioni censuarie i membri del Parlamento (nazionale ed europeo), i consiglieri regionali, provinciali, comunali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali, nonché gli altri soggetti che rivestono ruoli istituzionali individuati dall’art.11 del D.Lgs. 198/2014. [7] Tali soggetti devono essere scelti tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria. [8] Ed al medesimo Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate. [9] Si ricorda che i componenti proposti devono essere scelti tra i professionisti, o tecnici, iscritti in Albi o Collegi professionali, o tra gli esperti in economia ed estimo urbano (per la sezione specializzata in catasto urbano), ovvero in statistica ed econometria (per la sezione specializzata in materia di riforma del catasto), o in economia ed estimo rurale (per la sezione catasto terreni). [10] Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 198/2014. Sotto tale profilo, si precisa che anche tutti gli altri “soggetti designanti” (Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria ed amministrativa, ANCI, Ministero dell’università e ricerca), relativamente ai membri di propria competenza, devono comunicare i nominativi dei soggetti da loro designati sia al MEF sia all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, per i due nominativi segnalati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare al medesimo MEF, si ritiene che, trattandosi dello stesso soggetto istituzionale, questo debba comunicare le designazioni di propria competenza alla sola Agenzia delle Entrate. [11] La nomina di tutti i componenti, effettivi e supplenti, avverrà con Decreto dello stesso Ministro dell’economia e finanze che, in caso di mancata o incompleta designazione, procederà d’ufficio. La nomina verrà poi comunicata ai componenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio ......13-14: Variazione febbraio ......13-14: Variazione marzo ........13-14: Variazione aprile ..........13-14: Variazione aprile ..........13-14: Variazione maggio .......13-14:
febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile ............................................................................... 1,005701 maggio ............................................................................ 1,007652
PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135
...- 0,70% ...- 0,40% ...- 0,20% ...- 0,30% ...- 0,30% ...- 0,10%
( ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- )
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.
B =1995 2002 114,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114,8
LUG.
115
BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8
114,9
2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9
2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9
100,3
103,1
BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7
2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6
112,7
AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6
2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3
BASE=2010 2012 2013 2014 104,8 105,9 105,7 105,1 106,2 105,9 105,2 106,0 105,5 105,5 105,9 105,7 105,6 106,3 105,6 105,5 106,1 105,7
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,1
111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6
113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3
103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0
105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4
106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1
106,4 106,3 106,1 106,1 106,1 105,9
2015 106,2 106,0 105,9 105,9
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI APRILE 2015 CHE E’ PARI A 105,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 34,30% 30,82% 28,22% 21,94% 19,03% 13,84% 11,41% 6,94% 7,42% 3,62% 1,05% 0 0,19% -0,28% FEB. 34,18% 30,46% 27,19% 21,57% 18,68% 13,30% 10,99% 7,22% 7,42% 3,72% 0,76% -0,28% 0 -0,09% MAR. 34,07% 30,34% 26,85% 19,86% 16,83% 13,09% 10,89% 7,42% 7,22% 3,22% 0,67% -0,09% 0,38% 0 APR. 33,83% 30,10% 26,29% 19,98% 16,72% 12,56% 10,28% 7,51% 5,43% 3,12% 0,38% 0 0,19% 0 MAG. 33,71% 30,10% 24,74% 20,23% 16,60% 12,35% 9,68% 7,42% 5,43% 2,92% 0,28% -0,38% 0,28% GIU. 33,48% 30,10% 24,63% 20,10% 16,60% 12,45% 6,37% 7,51% 5,62% 2,52% 0,38% -0,19% 0,19% LUG. 33,25% 29,63% 23,87% 19,63% 16,38% 12,45% 6,46% 7,71% 5,62% 2,52% 0,47% -0,19% -0,19% AGO. 33,13% 29,86% 23,76% 19,39% 16,15% 12,35% 6,56% 7,61% 5,43% 2,42% 0,57% -0,28% -0,47% SET. 32,90% 29,86% 23,44% 19,27% 16,15% 12,24% 6,65% 7,51% 5,34% 2,32% 0,28% -0,38% -0,38% OTT. 32,90% 29,74% 23,23% 19,39% 16,15% 12,45% 7,32% 7,61% 5,34% 2,32% 0,19% -0,09% -0,19% NOV. 32,79% 29,63% 22,91% 19,27% 15,93% 12,35% 8,00% 7,61% 5,34% 2,32% 0,28% -0,09% -0,19% DIC. 32,80% 29,75% 22,92% 19,62% 15,92% 12,24% 8,00% 7,71% 5,35% 2,42% 0,38% 0,09% -0,09% MEDIA 33,43% 30,02% 24,80% 20,00% 16,75% 12,63% 8,51% 7,47% 5,90% 2,77% 0,47% -0,16% -0,03%
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LAVORI PUBBLICI
BANDO PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI “RESTAURATORE” Il 22/06/2015 è stato pubblicato anche il secondo bando, relativo all’acquisizione della qualifica di Restauratore di beni culturali Può risultare utile un excursus storico della tormentata vicenda che ha accompagnato la tematica del restauratore di beni culturali. Il 20/09/2014 , sulla Gazzetta Ufficiale n. 219, era stata data notizia dell’avvenuta pubblicazione delle Linee guida applicative del regime transitorio di acquisizione della qualifica di Restauratore e Collaboratorerestauratore, approvate con il D. Min. Beni e Att. Culturali 13/05/2014, che ha aperto quindi finalmente la via alla possibilità di attivare una nuova procedura per l’acquisizione della qualifica e l’iscrizione nei relativi elenchi. Il D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha stabilito (articolo 29, comma 6), che il “Restauratore dei beni culturali” costituisce l’unico soggetto abilitato ad eseguire interventi di manutenzione e di restauro per quanto concerne i beni culturali mobili e le superfici decorate dei beni architettonici, nonché ad impartire le direttive agli eventuali collaboratori restauratori ed a svolgere l’attività di vigilanza sul corretto adempimento da parte di questi delle loro attività. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del D. Leg. vo 42/2004 hanno rinviato a successivi decreti ministeriali attuativi la definizione dei profili di competenza dei restauratori e delle modalità di accreditamento dei soggetti formatori. A tal fine sono stati poi emanati i decreti: - D. Min. Beni e Att. Culturali 26/05/2009, n. 86 (decreto attuativo del comma 7); D. Min. Beni e Att. Culturali 26/05/2009, n. 87 (decreto attuativo dei commi 8 e 9); Tuttavia, l’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004 aveva previsto anche un regime transitorio per l’acquisizione della qualifica, finalizzato al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell’entrata delle disposizioni attuative dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29, avessero già compiuto un percorso formativo e/o maturato una specifica esperienza nell’ambito delle attività di restauro di beni culturali. Per l’attuazione della disciplina transitoria, è stato pubblicato un bando di selezione pubblica in data 29/09/2009. Contestualmente, il Ministero per i beni e le attività culturali ha reso noto il documento contenente le linee guida applicative della disciplina transitoria degli operatori del restauro, approvato con la Circolare n. 35 in data 12/08/2009,
seguito da un addendum contenuto nella Circolare n. 36 in data 21/09/2009. A seguito del bando del 29/9/2009 tuttavia sono emerse alcune problematiche applicative ed interpretative, connesse in particolare alla necessità di acquisire un’attestazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine al possesso del requisito consistente nello svolgimento di un’attività di restauro qualificata; questa circostanza ha dato luogo a forti rimostranze da parte delle associazioni di categoria ed all’instaurarsi di contenziosi che hanno portato, dopo una serie di proroghe dei termini per la presentazione delle candidature, alla sospensione della procedura, in attesa dell’iter parlamentare necessario alla revisione dell’art. 182 del Codice. Con la legge 14/01/2013, n. 7 recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di Collaboratore restauratore di beni culturali” è stata attuata detta revisione. La legge 7/2013 ha infatti provveduto alla revisione dell’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004, stabilendo l’effettuazione di una nuova procedura di selezione pubblica, da concludersi entro il 30/06/2015. Inoltre, il D.L. 08/08/2013, n. 91 (convertito in legge dalla L. 07/10/2013, n. 112), ha introdotto all’articolo 3-quinquies ulteriori specifiche in merito alle modalità di iscrizione negli elenchi chiarendo, che questa avviene in base all’articolazione delle qualifiche professionali nei distinti settori di competenza La nuova procedura ha preso il via con l’emanazione delle Linee guida citate, alle quali doveva seguire la pubblicazione dei bandi relativi alla qualifica di Restauratore e di Collaboratore-restauratore. Il bando relativo alla qualifica di Collaboratore-restauratore di beni culturali era stato emanato l’11/09/2014, e prevedeva l’invio delle domande di partecipazione entro il 24/10/2014. Finalmente, dopo una lunga attesa, il 22/06/2015 è stato pubblicato anche il secondo bando, relativo all’acquisizione della qualifica di Restauratore di beni culturali. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30/10/2015, utilizzando la specifica applicazione informatica che sarà resa disponibile a partire dal 31/08/2015 nel sito del Mibac. Il candidato dovrà dichiarare e documentare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e al conseguimento della qualifica. Potranno partecipare alla selezione pubblica coloro che siano in possesso dei titoli ed abbiano svolto le attività di cui all’allegato B del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, conseguiti
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ed espletati nei termini fissati dall’articolo 182, comma 1-ter del Codice. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nell’Allegato B del Codice: - il punteggio previsto dalla tabella 1 (Titoli di studio) spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30/06/2012, nonché per quelli conseguiti entro il 31/12/2014 da coloro che risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30/06/2012; - il punteggio previsto dalla tabella 2 (Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali) spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro il 30/06/2012; - il punteggio previsto dalla tabella 3 (Esperienza professionale) spetta per l’attività di restauro conclusasi entro il 31/12/2014.
GIURISPRUDENZA PROFILI DELLA VERIFICA DI ANOMALIA
(Consiglio di Stato sez. V 22/5/2015 n. 2581) 1. Carattere non sanzionatorio del procedimento di verifica di anomalia Il Collegio evidenzia il “carattere non sanzionatorio del procedimento di verifica di anomalia, tale per cui questo non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma si sostanzia in un accertamento se in concreto l’offerta sia attendibile ed affidabile nel suo complesso, si ritiene quindi legittima l’esclusione dalla gara soltanto all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza (solo per citare le ultime pronunce: Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 726, 14 dicembre 2012, n. 6442; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963, 30 maggio 2013, n. 2956; Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063). 2.inattendibilità di singole voci di costo Il giudizio di anomalia può essere fondato sull’inattendibilità di singole voci di costo dell’offerta che, tuttavia, per la loro importanza ed incidenza rendano l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813, 15 novembre 2012, n. 5703, 28 ottobre 2010, n. 7631). 3. giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime La giurisprudenza amministrativa d’appello
LAVORI PUBBLICI
ha ripetutamente affermato che, nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia in base alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009, n. 3146). 4. margine di opinabilità ed elasticità La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia dell’offerta si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo conseguentemente impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto, ed essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile; (..) ed infatti, questo Consiglio di Stato ha anche definito il limite a questa modifica “interna” di voci di costo, precludendo la possibilità di rimodulare voci in assenza di qualsiasi plausibile spiegazione «con un’operazione di finanza creativa priva di pezze d’appoggio, al solo scopo di ‘far quadrare i conti’ ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo» (Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; in termini, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636). (*)
L’AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA NON PUÒ CONSISTERE IN UN MERO «PRESTITO DEL REQUISITO MA DEVE CONSISTERE IN UN SOSTANZIALE PRESTITO DI TUTTI I REQUISITI SULLA BASE DEI QUALI QUELL’ATTESTAZIONE SOA È STATA RILASCIATA
(Consiglio di Stato sez. V 26/5/2015 n. 2627) Avvalersi dell’attestazione SOA di una ditta
ausiliaria, in specifico, significa senz’altro avvalersi di tutto ciò che il rilascio di quella attestazione presuppone; in altri termini, il contratto di avvalimento non può consistere in un mero «prestito del requisito», astrattamente considerato, ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i requisiti sulla base dei quali quell’attestazione SOA è stata rilasciata. L’avvalimento dell’attestazione SOA di altro soggetto implica, in altre parole, l’avvalimento del complesso inscindibile dei requisiti la cui accertata sussistenza ha consentito di ottenere la relativa attestazione. Pertanto, la clausola sull’avvalimento delle SOA, avente portata escludente in astratto, non è prevista dalla legge ed incorre nel divieto sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.
L’IMMODIFICABILITA’ DELLA SOGLIA DI ANOMALIA IN CASO DI VARIAZIONI SULLE OFFERTE AMMESSE SI APPLICA PER QUALUNQUE RAGIONE DI ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE
(Consiglio di Stato sez. V 26/5/2015 n. 2609) Il comma 2-bis nell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che «Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte». Occorre sottolineare che, benché la previsione sia stata immessa dal legislatore nel testo dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, essa è applicabile anche nei casi in cui non sia in questione la carenza di uno dei requisiti elencati nello stesso articolo, ma qualunque altra potenziale ragione di esclusione di un concorrente. Il testo della innovativa disposizione esibisce, infatti, una portata ben più vasta dell’elenco di cause ostative contenuto nell’articolo in cui essa per ragioni contingenti è stata inserita: esso ha la natura di una «norma generale», in quanto si riferisce ad “Ogni variazione che intervenga … successivamente alla fase di ammissione,
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regolarizzazione o esclusione delle offerte”. E tale frase ha una autonoma portata precettiva rispetto ai periodi precedenti dello stesso comma. L’applicabilità della regola generale – sinteticamente definibile quale «principio di stabilità della soglia di anomalia, una volta terminata in sede amministrativa la “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”» - si desume anche dal disposto del comma 1-ter dell’art. 46 d.lgs. n. 163/2006, pure in esso inserito dal medesimo art. 39 d.l. n. 90/2014, il quale puntualizza che il comma 2-bis dell’art. 38 si applica «a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».
NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON RIBASSO SULL’ELENCO PREZZI SI POSSONO COMUNQUE VARIARE LE QUANTITA’
(Consiglio di Stato sez. V 22/5/2015 n. 2573) 1. Il criterio di valutazione e selezione delle offerte del massimo ribasso “sull’elenco prezzi” ex art. 82, comma 2, lett. a), del codice dei contratti pubblici, consente una modifica delle quantità previste dalla stazione appaltante, purché chiaramente espresse (cfr. l’art. 119, comma 5, del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010); una simile facoltà deve a fortiori ritenersi ammessa nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006. 2. La modifica delle quantità previste nel progetto a gara deve essere invece ammessa, laddove funzionali all’offerta di migliorie rispetto al progetto posto a base di gara. Vi ssarebbe altrimenti l’appiattimento del confronto competitivo sulle caratteristiche tecniche dell’offerta, purché queste migliorie non si traducano in una diversa ideazione dell’opera rispetto a quella progettata e messa a gara dalla stazione appaltante (come del resto ancora di recente chiarito da questa Sezione, nelle sentenze 27 marzo 2015, n. 1601 e 16 aprile 2014, n. 1923).
URBANISTICA
è illegittimo il rigetto del titolo edilizio quando sono stati Pagati gli oneri Il Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II con sentenza 17 giugno 2015 n. 1095, ha dichiarato l’illegittimità dell’atto con cui il Comune ha negato il rilascio di un permesso di costruire nel caso in cui, prima della formalizzazione del diniego, lo stesso Comune avesse comunicato l’importo degli oneri concessori e questi siano stati versati dal richiedente. Il Tar, richiamando l’art. 16, comma 1, del T.U. n 380/2001, in base al quale “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” ha ribadito come tale disposizione conferisca al pagamento degli oneri contributivi la natura di obbligazione accessoria a carico di chi abbia già ottenuto un titolo edilizio. L’obbligazione scaturente dall’articolo 16 comma 1, come ben ricordato anche dal Consiglio di Stato n. 2434/2014, sorge con il rilascio del titolo ed è a tale momento che “occorre avere riguardo per la determinazione dell’entità del contributo”. I giudici del Tar Calabria hanno evidenziato come, anche nell’ipotesi in cui alla comunicazione inviata dall’ufficio tecnico del Comune relativa all’importo degli oneri concessori da corrispondere per l’intervento edilizio non si volesse attribuire valore di provvedimento di rilascio del titolo, è evidente che alla data di adozione del provvedimento di rigetto fosse, tuttavia, anche ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso. In tal caso all’amministrazione residuava solo la possibilità di agire in via di autotutela.
dell’edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso”. Con il Decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri” (convertito dalla Legge 164/2014) era stato inserito il comma 1-bis nell’art. 14 del Dpr 380/2001 che permette l’applicazione del permesso di costruire in deroga agli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli in aree industriali dismesse, anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta originaria, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’art. 31, comma 2, del Decreto Legge 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011). Nella sentenza in parola è stata riconosciuta la legittimità dell’utilizzo dello strumento del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale, al fine della realizzazione dell’intervento di riqualificazione di un edificio storico di proprietà privata destinato ad uso commerciale perché rispondente a criteri di interesse pubblico, infatti: - recuperava uno dei più antichi edifici del centro storico; - apriva integralmente al pubblico un edificio rimasto chiuso per decenni; - consentiva la fruizione pubblica gratuita di ampi spazi interni per iniziative culturali e turistiche; - non comportava alcun onere finanziario al comune ed anzi procurava ad esso notevoli risorse finanziarie straordinarie; - attivava ingenti investimenti privati con creazione di nuovi posti di lavoro, ecc
si al Permesso di Costruire in deroga Per ediFiCi PriVati ritenuti di interesse PuBBliCo dall’amministrazione
modulistiCa uniCa Per imPianti di Produzione di energia rinnoVaBile soggetti ad attiVità di edilizia liBera
Il Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n. 2761 del 5 giugno 2015, interpretando l’art. 14 del Dpr 380/2001, ha dichiarato legittima l’applicazione del permesso di costruire in deroga ad un intervento di recupero di un immobile privato riconosciuto di interesse pubblico dall’amministrazione comunale. Infatti “non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico
Con il DM 19/05/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2015), il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il modello unico con il quale comunicare la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, in antico rispetto alla scadenza che era indicata per
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il giorno 24/11/2015 (data entro la quale i gestori di rete dovranno aggiornare i loro portali informatici). È possibile utilizzare tale modello per gli impianti fotovoltaici aventi contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche: - realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; - 1potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo e potenza nominale non superiore a 20 kW; - contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto; - realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11; - assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione. Il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti: la prima per la comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico che include: la richiesta di connessione, la comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, le dichiarazioni inerenti il possesso di tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ. La seconda per la comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione ed include: la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate), la dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.
VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
ALBO GESTORI AMBIENTALI - CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, Delibera n. 1 del 22 aprile 2015) Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato, con la delibera n. 1 del 22 aprile 2015, il regolamento per l’effettuazione dei controlli a campione, a carico delle Sezioni Regionali, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dalle imprese per le iscrizioni, le variazioni di iscrizione ed i rinnovi di iscrizione alle varie categorie.
AMIANTO - CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI RIMOZIONE E TRASPORTO
(Cassazione, sez. III Penale, Sentenza 6/5/2015, n. 18669) La Cassazione, sezione III Penale, con la sentenza del 6 maggio 2015, n. 18669, esprimendosi sul mancato incapsulamento delle lastre di cemento-amianto prima della rimozione e trasporto in discarica, ha ribadito che, per la loro rimozione, si applica il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, relativo alla cessazione dell’impiego
dell’amianto. In particolare, l’art. 7 di tale DM (Coperture in cemento-amianto) descrive i metodi di bonifica applicabili, tra cui “la rimozione” (7a) e le relative misure di sicurezza con le procedure operative (7b). PANTONE 281 Per la rimozione che, CMYKinfatti, 100 - 72 è - 0 previsto - 32 le lastre ed altri manufatti RGB 0 - 40 - 104 di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati (mediante la nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione) prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Successivamente, i materiali in cementoamianto rimossi, per il loro deposito in cantiere e successivo trasporto come rifiuto pericoloso, devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Secondo la Cassazione quindi, la procedura dell’incapsulamento - pur se indubbiamente rispondenti ad esigenze precauzionali di natura tecnica - non sono dunque necessarie nel caso si proceda alla rimozione.
TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI CENTRI DI RACCOLTA - CHIARIMENTI DALL’ALBO (Circolare 29/5/2015, n. 437)
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, tramite la Circolare 29 maggio 2015, n. 437, precisa che, le imprese che intendono trasportare ai centri raccolta
disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sono sottoposte all’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora si tratti di rifiuti assimilati a quelli urbani. PANTONE COOL GRAY 9 Infatti, CMYKl’articolo 0 - 0 - 0 - 60212, comma 8, del Codice dell’ambiente RGB 135 - 135 -non 135 opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati agli urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Quindi, le imprese di cui sopra possono trasportare questi rifiuti con l’iscrizione nella categoria 2-bis del D.M. 120/ 2014.
BANDO PER L’INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTIPARTICOLATO PROROGA TERMINE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato per ricordare che la Regione Lombardia ha approvato un bando per l’assegnazione dei contributi per l’installazione di filtri antiparticolato su autoveicoli diesel destinati al trasporto di merci e persone. I fondi stanziati dalla Regione ammontano a 10 milioni di euro e le domande di contributo a fondo perduto potranno essere presentate fino al 30 dicembre 2015. Veicoli interessati Il contributo può essere richiesto dai possessori di autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 t. ma non superiore a 12 t. (classificati dal Codice della Strada N2) oppure di autocarri aventi massa massima superiore a 12 t. (classificati dal Codice della Strada N3). Vantaggi Con l’installazione dei dispositivi antiparticolato, verrà riconosciuta una nuova classe ambientale all’autocarro che consentirà la circolazione del veicolo anche nei periodi di divieto di circolazione disposti dalla Regione Lombardia (dal 15 ottobre al 15 aprile). La nuova classe emissiva (Euro 5) comporterà l’aggiornamento obbligatorio, presso la Motorizzazione, della carta di circolazione dell’autocarro. Modalità di presentazione delle domande Si ricorda, infine, che l’accesso al finanziamento deve essere effettuato tramite il sistema GEFO (gefo.servizi.it).
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ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter del 26/06/2015 29/5/2015 Ance: attuare lo sblocco del Ance. bene Visco, senza edilizia patto didebole stabilità ripresa White list, dalok 25al giugno non Avvalimento, contratto basta piùnuova la solaausiliaria domanda con una se la Soa è adeguata Anac: chiarimenti su oneri della sicurezza e soccorso istruttorio Aree edificabili di privati: la rivalutazione va indicata nell’atto Edilizia scolastica: al via le dodi vendita mande per i contributi agevolati Casa, tutte le novità fiscali per Banda larga: al via l’obbligo per acquisto e vendita i nuovi edifici Legittimità dello split payment: Esclusione patto di sbilità: a novembredal la decisione del Tar entro il 30 giugno le domande Lazio per scuole a rischio idrogeologico Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili”: nuova guida delle Project financing: definite le Entrate linee guida per il settore della sosta casa, agevolato anche il Prima riacquisto a titolo gratuito Edifici privati, se di pubblico interesse ok al permesso di coClassificazione rifiuti, operativa struire in procedura deroga la nuova Sistri
Newsletter del 03/07/2015 Servizi energetici, i requisiti per l’accreditamento e certificazione Renzi al Sole24ore: collboriamo con Ance per l’edilizia Newsletter delrilanciare 05/06/2015 Rimborsi Iva oltreanche i 15 mila Oneri sicurezza: per euro, L’Adisponibili i modelli per il rilanac l’indicazione è obbligatoria scio delle garanzie Tasi: per la dichiarazione si può Appalti va applicato il ccnl usare il edili, modello Imu dell’edilizia Prevedi, positivo il meccanismo Durc “adesione on line: al via la nuova della contrattuale” procedura telematica Lavoro: in aumento i contratti a Lavoro, al via da luglio i nuovi tempo indeterminato minimi di paga base e stipendio Contributi previdenziali, calano “Garanzia Giovani”, gli interessi di moradall’Inps
Ristrutturazioni: niente apprezdetraDurc on line: da Poletti zione alleper società immobiliari zamento il nuovo sistema Contributo Prevedi, Infortuni sulallavoro: le positiva risoluziola valutazione ni del Senato della Covip Jobs Act:eall’esame del ParlaPensioni ammortizzatori somento decreti ciali: algli viaultimi l’esame dellaattuativi Camera
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chiarimenti sul occupaDurc on line: al bonus via il nuovo sizionale stema informatico Autorizzazione unicanon ambientaImmobili industriali, si paga le:costo in vigore il modello unificato il di costruzione Macchine operatrici: revisione Agenda della semplificazione obbligatorialodal 2018 2015-2017: stato di attuazione Permesso di costruire: illegittiRifiuti speciali: chiarimen ti sul mo il rifiuto pagamento trasporto in dopo contoilproprio degli oneri Classificazione dei rifiuti: il punEnti territoriali: al via l’esame to sulle nuove norme del ddl al Senato Ecobonus, il Governo punta alla Catasto, riforma rimandata a stabilizzazione ottobre
CARICHE SOCIALI CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente: rag. TIZIANO PAVONI Vicepresidenti:
sig. ERNESTO BRUNI ZANI geom. MARIO PAROLINI
dott. ARTURO DOTTI
Cassiere: sig. GIORGIO ARCHETTI Cassiere supplente geom. STEFANO VEZZOLA Consiglieri:
geom. PAOLO BETTONI geom. GIULIANO CAMPANA ing. ANGELO DELDOSSI rag. FAUSTO GASPARINI
geom. PRIMO IDER geom. RENATO PE ing. FABIO RIZZINELLI geom. ANGELO ZILIANI
REVISORI DEI CONTI Presidente dott. GIAMPAOLO PREMOLI Effettivi: rag. MARIA MORASCHI geom. ALBERTO SILVIOLI GIUNTA Coordinatore
rag. GIUSEPPINA LANZETTI geom. ROBERTO AIMI rag. ABELE ALMICI geom. ADRIANO ANTONUTTI sig.ra EMILIA ARDESI geom. LEONE BAFFELLI geom. FERRUCCIO BENETELLI sig. LUCIANO BERTOLASIO ing. FABRIZIO BERTOLI sig. MASSIMO BETTONI geom. MAURO BIONDO geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA sig. RAFFAELE COLLICELLI geom. EMANUELE CORSINI sig. ANGELO DEL BONO arch. GIACOMO GAIDONI sig. RUDY GATTA sig. CORRADO GATTI
sig. PAOLO GIACOMELLI geom. SERGIO GIRELLI sig. FULVIO GOFFI geom. LORENZO GUERINI arch. AMEDEO MASCOTTO geom. ALFREDO MORANDA geom. IVAN ONESTI geom. ABBONDIO PELLEGRINI ing. ALBERTO POLA geom. NUNZIO PONZONI geom. MARIO RODA geom. GIANFRANCO RONCHI geom. ALESSIO ROSSINI geom. GUIDO ROSSINI geom. ARMANDO SINA geom. CLAUDIO TONELLI sig. GIANNINO ZANARDELLI
COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA Presidente: geom. STEFANO ASSINI Componenti:
geom. PAOLO BETTONI dott. ARTURO DOTTI
sig. CESARE FACCHETTI rag. FAUSTO GASPARINI
GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: sig.ra EMILIA ARDESI Vicepresidenti
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Consiglieri:
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sig. SANTO PRANDELLI arch. ALESSANDRA SILVIOLI geom. ANDREA STEFANINI
COMITATO DI GESTIONE FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI SOCI Presidente: geom. ALBERTO SILVIOLI Componenti:
geom. GIORGIO CADEO arch. DAVIDE CAMPANA dott. ARTURO DOTTI
rag. FAUSTO GASPARINI geom. PRIMO IDER
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