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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE LUGLIO 2016
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ISSN 2465-3101
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA LUGLIO 2016
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia
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SOMMARIO Come investire in sicurezza: l’instabilità
dopo la9Brexit rimette in corsa il mattone PANTONE COOL GRAY CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 C’è la tecnica bresciana fra i segreti
Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia
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del successo di “The Floating Piers”
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Accordo Eseb-Cfp Marcolini per nuove professionalità: si prepara il muratore 2.0
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Fusione Bienno-Prestine: una scelta vantaggiosa per tornare ad investire
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Il nuovo conto termico per potenziare impianti e aumentare gli incentivi
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Architettura d’acqua: dalla piscina trasparente a quella calata nel lago
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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
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Indici Lavori pubblici
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Tecnica edilizia
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Urbanistica Trasporti
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Rifiuti Ance informa
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
AUMENTANO GLI ACQUISTI : E IL MERCATO OFFRE OPPORTUNITÀ NON SOLO PER LA PRIMA CASA
COME INVESTIRE IN SICUREZZA: L’INSTABILITÀ DOPO LA BREXIT RIMETTE IN CORSA IL MATTONE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Ritorna ad essere conveniente investire nel mattone? Sì, il 2016 conferma proprio questa tendenza. L’elevata offerta, nonostante si stia vivendo un periodo di ripresa dal punto di vista del numero di compravendite, dimostra come acquistare immobili (non necessariamente per abitarvi) sia tornato uno degli orizzonti di investimento più graditi in Italia.
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Oggi il mattone garantisce il capitale e rendite sicure
Le prospettive possono es- primo trimestre 2016 si è registrato sere diverse, dal momento che un aumento delle compravendite una volta preso possesso di una del 17%, segno di una tendenza unità immobiliare e stabilito la che sta via via consolidandosi. Il sua messa a reddito, tutto mentre i mercati le opzioni sono parecmondiali sono alle Le compravendite chie: la si può affittare, prese con continue sono aumentate mettendola così a renfluttuazioni dettate da dita e assicurandosi del 17% nel primo crisi internazionali, un reddito diciamo problemi geopolitici trimestre 2016 secondario. Oppure ed “effetti Brexit”. la si può acquistare e Certo, ci sono alcuni rivendere poco dopo, sfruttando accorgimenti da tenere presenti, il trend positivo e guadagnando ad esempio ricordandosi che gli già qualcosa. Secondo i dati for- investimenti immobiliari che niti dall’Agenzia delle entrate, nel davvero hanno valore sono quelli 371
DARE FIDUCIA AL MATTONE SIGNIFICA METTERE AL RIPARO IL CAPITALE DALLE TURBOLENZE DEI MERCATI FINANZIARI
su case e appartamenti di alta qualità, magari sottoposti ad accorta ristrutturazione. A dimostrazione che oggi, chi ha un gruzzoletto da investire, più che da un broker tende ad andare da un notaio, per firmare un rogito e capire come far rendere al meglio un immobile. Del resto, le nuove o anche le più tradizionali formule contruattuali di affitto, pur tenendo conto della tassazione, garantiscono comunque una resa che mette al sicuro dalle turbolenze dei mercati finanziari. In particolare l’investimento nel mattone ha la prerogativa di
garantire il capitale investito, fatto non indifferente dopo che la Brexit ha stracciato i risparmi di molti risparmiatori. Questo resta il fatto decisivo attorno al quale ragionare anche nella prospettiva futura. Investire in una seconda casa - ad esempio - può rappresentare in prospettiva un modo per costruire una pensione integrativa. Quale strumento finanziario può garantire lo stesso risultato senza aggiungere una componente di rischio sui risparmi di una vita?
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L’IMPRESA ISEANA ZILIANI F.LLI E FIGLI SPA HA AFFIANCATO CHRISTO NELLA DIFFICILE REALIZZAZIONE
C’È LA TECNICA BRESCIANA FRA I SEGRETI DEL SUCCESSO DI “THE FLOATING PIERS” PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
Non c’è dubbio. Chiusi i battenti di The Floating Piers si continuerà a parlare per anni. È stato un evento mondiale che ha fatto rimbalzare il nome del Lago d’Iseo in tutto il mondo con la narrazione di un’opera d’arte da camminare sull’acqua. Il risultato è stato apprezzato, tanto che il ritorno alla normalità per molti rappresenta quasi uno choc. Inevitabilmente tutta l’attenzione è stata rivolta all’opera, alla performance, al talento di Christo, ma nel risultato oltre all’ingegno dell’artista c’è il talento di chi ha collaborato alla realizzazione del pontile. E in questo un ruolo importante lo ha svolto l’impresa Ziliani F.lli e figli spa. Ecco un’altra storia da raccontare.
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L’arte spesso è fatica e per The Floating Piers se ne è avvertito visivamente il peso. Per realizzare la visione di Christo sono stati necessari 220mila cubi per i 3 chilometri del percorso, con altrettanti perni per tenerli insieme. Sono serviti 200 punti di ancoraggio del peso di 5,5 tonnellate l’uno per mantenere in posizione i 16 metri di larghezza del pontile. E il tessuto arancione? Ha ricoperto per 100mila metri quadri di superficie, stabile non solo grazie ai 2,7 milioni di litri d’acqua che hanno riempito le sponde inclinate, ma anche grazie al prezioso lavoro della Ziliani F.lli e figli spa. An373
Angelo Ziliani con l’artista Christo, e, qui sopra, The Floating Piers
gelo Ziliani, infatti, ha seguito il progetto di Christo sin dalle prime battute, sin dal 2014 per poi entrare nel vivo della realizzazione. L’esperienza di uomini e lavoratori di lago (si veda la scheda dell’impresa) ha fatto sì che Ange-
E’ NATO UN RAPPORTO DI STIMA CON L’ARTISTA CHE HA SEGUITO MOLTI CONSIGLI DI NATURA TECNICA
ZILIANI, IMPRESA DA CENTO ANNI
La realizzazione del Floating Piers ha implicato scelte tecniche molto complesse
lo Ziliani si sia trasformato da preciso esecutore ad utile consigliere, tanto che le manifestazioni di affetto ricevute da Christo sono state molte, alcune anche pubbliche. “Dapprima ci siamo dovuti occupare degli scivoli di assemblaggio a Montecolino, dove sono stati effettuati anche i primi test strutturali. Ma il bello è arrivato dopo, quando abbiamo realizzato i punti cruciali del pontile, ovvero tutti i punti di accesso a Sulzano, Peschiera Maraglio, Ere e Sensole. Lo abbiamo fatto con una tecnica che ha previsto l’utilizzo di pali”. E il lavoro più difficile? “Sul Floating non c’era nulla di semplice, ma devo dire che quanto affrontato all’isola di San Paolo ha richiesto molta competenza tecnica. Abbiamo realizzato la piattaforma con 61 pali. Non solo. Abbiamo proposto dei sistemi con cursori in modo da garantire un’adeguata elasticità in base al livello delle
Angelo Ziliani è presidente del Consiglio di amministrazione dell’impresa Ziliani F.lli & Figli SpA. L’azienda opera soprattutto nel territorio della Provincia di Brescia, con interventi sia nel comparto delle opere pubbliche che in quello privato. In particolare svolge lavori lacuali che comprendono, ad esempio, la realizzazione di porti, moli, panchine e sistemazioni di foci. La società ha una lunga tradizione, che risale agli inizi del secolo scorso, e che sfiora i 100 anni di storia. _________________
acque. Il risultato è stato perfetto”. mondo e questo fa piacere”. Angelo Ziliani, che nel progetto Finito il clamore c’è lo smanha lavorato fianco a fianco con il tellamento. “Tutto organizzato per figlio Alessandro, racconta del suo bene. Anche se devo dire che al rapporto con l’artista: “Uomo di momento della chiusura ho provaintelligenza molto vivace e dalla to un’emozione fortissima. Ovviagrande capacità di ascolto. Così mente dovevo essere informato in si è creata una grande anticipo perché dovecollaborazione, tanto vo intervenire e quindi E’ bastata una che alla fine mi ha sono state ore di attesa stretta di mano, chiamato Angelo Due. e commozione. come si usava tra L’inizio, poi, è stato Voglio solo aggalantuomini del tutto particolare. giungere un grazie È bastata una stretta di personale a quanti si mano, come si usava sono prodigati per gaun tempo tra galantuomini. Era l’a- rantire organizzazione e sicurezza. gosto del 2014 e noi ci siamo messi Visto che mi occupo per a disposizione fornendo tutte le passione di protezione civile devo indicazioni sul fondale del Sebino dire che ho visto tanta, tanta proche, grazie alla nostra esperienza, fessionalità”. “Il mio augurio è che conosciamo perfettamente”. il Sebino faccia tesoro di questa Non c’è che dire. Oggi An- esperienza e che coltivi un giusto gelo Ziliani è diventato un esperto marketing del territorio. Abbiamo di come costruire l’arte. “Scherzi a tanta strada da fare”. parte – aggiunge – però devo dire di aver ricevuto contatti da mezzo 374
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IN VALCAMONICA POSTE LE BASI PER UNA NUOVA OPPORTUNITÀ FORMATIVA E DI LAVORO RISERVATA AI GIOVANI
ACCORDO ESEB-CFP MARCOLINI PER NUOVE PROFESSIONALITÀ: SI PREPARA IL MURATORE 2.0 PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
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Consolidare l’attività didattica destinata ai giovani attraverso un’offerta che consta di percorsi mirati che sono il frutto di una collaborazione che punta a consolidare i percorsi formativi nell’ambito dell’edilizia sul territorio della Vallecamonica, nell’ottica di preparare il muratore 2.0. È una nuova sfida che punta a nuove professionaità per le imprese. La sede centrale della Scuola edile in via Garzetta, punto direzionale dell’Eseb
È indirizzato all’innovazione il senso dell’accordo siglato da Eseb (Ente sistema edilizia Brescia, gestore della Scuola edile), e il Cfp Marcolini della Fondazione Scuola Cattolica di Vallecamonica, intesa che viene vista come un “interessante passo avanti sul versante della formazione dei giovani della Valle dell’Oglio”, come sottolineato in sede di presentazione dell’accordo dall’ingegner Massimo Deldossi, presidente di Eseb, presentazione alla quale ha partecipato anche il vicepresidente
Roberto Bocchio. Tecnicamente, la professionalità acquisita nel corso sinergia attivata prevede che Eseb degli anni, opererà nell’ambito di metta a disposizione la struttura Fondazione Scuola Cattolica di di Breno, e in particolare i labo- Valle Camonica. ratori attrezzati (parSull’opportunità liamo di circa 1.600 di mettere in campo metri quadri) affinché Nasce una sinergia una simile partnership virtuosa per sia possibile acquisire Deldossi non ha alcun competenze tecnicodubbio: “Questa scelfare formazione professionali relative ta - ha sottolineato il professionale al settore edile, attrapresidente di Eseb verso attività pratiche. - consente di prepaIl personale di Eseb, specializzato rare una figura nuova, quella del nella formazione dei tecnici, in vir- muratore 2.0, un professionista tù dell’esperienza maturata e della con competenze ad ampio spettro, 375
L’ACCORDO FRA LE DUE REALTÀ EDUCATIVE RILANCIA LA SEDE STACCATA DI BRENO
soprattutto in tema di manutenzioni e con l’acquisizione di tecniche collaterali a quelle edili, utili da spendere in un mercato profondamente cambiato”. Non va dimenticato, poi, come questo nuovo canale di collaborazione sia stato, in qualche modo, “suggerito” dalla normativa di Regione Lombardia, che - di fatto - è sfavorevole agli Istituti di Formazione professionale “monotematici”. Il Pirellone, al contrario, sta portando avanti una politica di disincentivazione rispetto alle scuole specialistiche, premiando invece gli enti di formazione che possono agire su più fronti. Un invito alla collaborazione che Eseb e Fondazione hanno sposato in pieno, dal momento che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà allargato per consentire di accogliere un membro di Eseb. E saranno entrambi gli enti a determinare i percorsi formativi in campo edile, sempre e comunque attraverso scelte condivise. L’ambizione è quella di dare vita ad un centro di eccellenza in Vallecamonica, permettendo a Eseb l’obiettivo di perseguire il rafforzamento dell’attività formativa rivolta ai giovani che devono prepararsi ad entrare nel mondo del lavoro. Va evidenziato come l’edilizia di oggi e, ancor più, quella del futuro ha superato i vecchi stereotipi, con le imprese che adesso hanno bisogno di figure nuove, capaci di operare in un cantiere con esigenze sempre più varie, all’interno del quale la specializzazione è sempre più richiesta: “Ecco perché anche la scuola deve adeguarsi - hanno commentato i vertici di Eseb – non si tratta di
La formazione è centrale e fondamentale per un futuro 2.0 dell’edilizia
formare i ragazzi per fare un business, ma di agire per creare figure ricercate dalle imprese”. In definitiva, l’accordo siglato tra Eseb e Fondazione punta a formare giovani che domani possano trovare un lavoro. Rimangono comunque attive presso la sede di Breno, e curate 376
direttamente da Eseb, le attività rivolte alle imprese e ai dipendenti delle imprese edili, così come pure la ricerca delle imprese che potranno accogliere i ragazzi per periodi di alternanza scuola-lavoro o per periodi di stage.
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OTTIMIZZARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONSENTE DI LIBERARE MAGGIORI RISORSE SUL TERRITORIO
FUSIONE BIENNO-PRESTINE: UNA SCELTA VANTAGGIOSA PER TORNARE AD INVESTIRE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
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Mentre i Comuni provano a familiarizzare con le nuove regole inserite nel Patto di stabilità, la nostra provincia ha appena metabolizzato la prima fusione tra Municipi. È accaduto in Valcamonica, con Bienno e Prestine che sono diventati un solo Comune, ridisegnando la geografia amministrativa di quel lembo di Valle. Se a livello di servizi e rappresentatività le cose non sono poi cambiate molto, la nascita del Comune unico (chiamato semplicemente Bienno) ha di sicuro contribuito ad allargare i cordoni della borsa dello Stato. Il Governo ha infatti raddoppiato i trasferimenti per le fusioni, portandoli dal 20 al 40 per cento dell’ammontare del 2010: così, il nuovo ente riceverà 410mila euro l’anno per dieci anni. Quindi vuol dire che oltre 4 milioni di euro prenderanno la strada della Vallecamonica, una cifra tutt’altro che trascurabile, soprattutto in periodi di magra come quelli attuali. Curiosamente la Valle in passato era stata teatro di un altro tentativo di fusione, poi rimasto
Oggi la legislazione premia finanziariamente le fusioni fra piccoli comuni
solo sulla carta, ovvero quello di identità dei loro Comuni possa tra Ponte di Legno e Temù. Un poi portare ad un depauperamento progetto naufragato per ragioni di dei servizi. Per ora l’esperimento dissenso a livello locale, lasciando camuno, che ha potuto testare lo status quo. Sulla lo scorso giugno ancarta le intenzioni del che il passaggio dalle Governo sono quelle Nasce una sinergia urne con il voto per le virtuosa per di ottimizzare la siAmministrative, pare fare formazione tuazione economicofunzionare, ma solo amministrativa dei il tempo potrà conferprofessionale Municipi, ma non tutti mare se - trasferimenti i sindaci (per non parstatali a parte - le cose lare dei cittadini) la pensano così, a livello di gestione e burocrazia sia per ragioni di campanilismo siano davvero migliorate. sia perché temono che la perdita 377
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I “CONTRIBUTI” AMMONTANO A 900 MILIONI DI CUI SONO 700 QUELLI RISERVATI A PRIVATI E IMPRESE
IL NUOVO CONTO TERMICO PER POTENZIARE IMPIANTI E AUMENTARE GLI INCENTIVI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
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Dimensioni degli impianti ammissibili maggiori, incentivi più significativi e novità a livello di gestione dei documenti. Sono stati mesi portatori di parecchie novità per il conto termico, la cui disciplina è stata recentemente modificata.
La prima grande variazione è quella relativa alle dimensioni degli impianti ammissibili: la taglia massima passa infatti da 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa di calore e da 1000 a 2500 mq per quelli solari termici. Contestualmente è stata resa più agile la procedura di accesso diretto. Novità anche sul fronte incentivi, con limiti modificati per l’erogazione in una sola soluzione (si è passati da 600 a 5.000 euro), con la tempistica di erogazione assai ridotta, visto che da sei mesi si è scesi a 2. Ma chi può chiedere gli incentivi? L’elenco comprende, oltre a soggetti privati, Amministrazioni pubbliche (compresi gli ex Istituti
Autonomi Case Popolari), le coo- facoltà di avvalersi delle Esco (le perative di abitanti iscritte all’Albo Energy Service Company sono nazionale delle società cooperative società che effettuano interventi fiedilizie di abitazione nalizzati a migliorare e dei loro consorzi l’efficienza energeticostituito presso il ca), per la progettaL’erogazione in ministero dello Sviuna sola soluzione zione e realizzazione luppo Economico, le degli interventi. Inolpassa da 600 a società a patrimonio tre, dal 19 luglio di 5.000 euro interamente pubblico quest’anno è possibile e le cooperative sociali presentare richiesta di iscritte nei rispettivi incentivazione al Gse albi. solamente per le Esco che abbiano Qualunque sia la sua natura, certificazione valida secondo la il soggetto richiedente avrà la UNI CEI 11352. Se dobbiamo par378
FONDI SPALMATI IN UN LASSO DI TEMPO CHE VA DA UN MINIMO DI DUE AD UN MASSIMO DI CINQUE ANNI
lare di cifre, gli incentivi ammontano a 900 milioni di euro annui di cui 700 per privati e imprese e 200 per le Amministrazioni pubbliche, fondi che sono spalmati in un lasso di tempo che va da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. Amministrazioni pubbliche ed Esco possono in determinati casi richiedere che l’incentivo venga erogato in una sola soluzione, purché superi i 5mila euro. In alternativa, posso scegliere l’accesso tramite prenotazione, con pagamento in acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione.
Va ricordato che gli incentivi del conto termico non sono cumulabili con altri incentivi statali: fanno eccezione i fondi di rotazione e di garanzia e i contributi in conto interesse. Quanto agli interventi che possono aspirare agli incentivi, parliamo di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (vale solo per le Pubbliche amministrazioni) o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. È essenziale che tali interventi vengano realizzati facendo ricorso ad apparecchi e compo-
nenti di nuova costruzione. Quanto infine alle modalità di accesso, è stato previsto un iter semplificato per l’installazione di apparecchi di piccola taglia (generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 mq) secondo quanto contenuto nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato dal Gse. La richiesta degli incentivi in accesso diretto deve avvenire tramite Portaltermico, che serve per la compilazione e l’invio delle richieste di ammissione agli incentivi.
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NUOVI MATERIALI E TECNOLOGIE COMPLESSE PER RISULTATI SINO A POCHI ANNI FA IMPOSSIBILI
ARCHITETTURA D’ACQUA: DALLA PISCINA TRASPARENTE A QUELLA CALATA NEL LAGO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
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La realizzazione di una piscina interrata o fuoriterra è generalmente frutto di un progetto che tiene conto dell’architettura del contesto in cui è inserita: l’architettura delle piscine, infatti, dovrà adeguarsi alle linee della casa o agli spazi del giardino, soprattutto quando tali spazi sono ridotti. Le tecnologie garantiscono un risultato ottimale in tutti i contesti, esterni in ampi giardini, su terrazze strette o in ambienti interni. E gli esempi eclatanti nel mondo sono numerosissimi. L’ultima chicca innovativa è la vasca in vetro lunga 25 metri e sospesa a 35 metri d’altezza che collegherà due edifici super lusso del nuovo complesso Embassy Gardens a sud-ovest di Londra. La piscina, disegnata dagli architetti londinesi di HAL insieme agli ingegneri di Arup Associate, come si intuisce dai progetti e dai rendering pubblicati dalla società immobiliare, dovrebbe collegare
Shangri-La hotel a Londra
i rooftop di due edifici composti da appartamenti di lusso (non si scenderà sotto le 600 mila sterline per gli ambienti più piccoli) che saranno completati entro il 2017. Al momento il progetto prevede per la passerella d’acqua una profondità di 1,20 metri, una lunghezza di circa 28 metri e una larghezza di sei. Stravagante, sontuoso e sofisticato: queste sono solo alcune delle parole che vengono in mente 380
per descrivere il centenario Grand Hotel Tremezzo. Situato sulla riva ovest del Lago di Como, questo monumento dell’Art Nouveau offre una panoramica eccezionale sulla penisola di Bellagio e il gruppo montuoso delle Grigne circostante. Il modo migliore per apprezzare la visuale è dalla piscina galleggiante, situata sulla superficie trasparente del lago. L’acqua viene
LA PIÙ ALTA IN EUROPA È LA SKYPOOL AL 52° PIANO DEL GRATTACIELO SIMBOLO DI LONDRA, THE SHARD
sovrapposta all’acqua, le cui lucenti sfumature di blu risveglieranno sicuramente i vostri sensi. Dopo un tuffo rinfrescante, si possono assaporare i raggi del sole su una spiaggia privata di fronte alla piscina. Nel cuore di una riserva naturale famosa in tutto il mondo, il Serengeti National Park, in Tanzania, al Four Seasons Safari Lodge Serengeti. L’albergo è circondato da ampie pianure e, data la vicinanza ad uno stagno per abbeverarsi, non si deve affrontare un safari su percorso accidentato per vedere gli animali. Basta rilassarsi semplicemente accanto all’infinity pool, mentre elefanti, leoni, giraffe, babbuini e molte altre creature fanno la loro comparsa davanti. Come rinfrescarsi in questa piscina cristallina, sorseggiando un cocktail e meravigliandosi davanti ad una sfilata del regno animale africano. Il nome di un’altra piscina già dice tutto: Skypool. Al 52° piano del grattacielo simbolo di Londra, The Shard, si trova la piscina più alta d’Europa. In qualità di ospite dell’hotel a cinque stelle Shangri-La del grattacielo Shard, si ha accesso a magnifiche infinity pool, che offrono un panorama fantastico della cattedrale di St. Paul, del Parlamento, del Gherkin e di Buckingham Palace. Il Thompson Toronto ha aperto le sue porte nel 2010 nell’artistico quartiere di King West Village, che ospita il Toronto International Film Festival. Questo albergo emana sofisticazione e lusso, dalle sue raffinatissime camere fino alla sua cucina, nota per elevarsi fino agli standard più alti. Il pezzo forte però è la piscina sul tetto che offre
Il Serengeti National Park in Tanzania
una visuale a 360° sulla skyline di Toronto e sul lago Ontario. Questa, e molte altre, sono le meraviglie dell’architettura delle piscine, ma per chi desidera costruirsi una vasca personale in giardino o sotto un portico è bene sapere alcune norme da seguire. Le piscine possono essere distinte in due grandi gruppi: piscine a skimmer e piscine a sfioro. Le piscine a skimmer sono caratterizzate da un bordo perimetrale su cui vengono distribuite le aperture (skimmer), poste a filo dell’acqua. Attraverso queste aperture l’acqua viene raccolta, filtrata e reintrodotta nella piscina tramite bocchette di mandata. Gli skimmer vanno adeguatamente posizionati e correttamente dimensionati, in modo da non creare zone morte in cui l’acqua ristagni. Le piscine a sfioro non hanno bordo, ma il pelo dell’acqua è a filo con il terreno circostante. L’acqua della piscina fluisce nel canale perimetrale, permettendo così di ripulire continuamente ed uniformemente la superficie dell’acqua. 381
Sono queste le piscine di ultima generazione, tecnologicamente più avanzate delle precedenti. Ed indubbiamente più affascinanti. Le finiture utilizzate per il bordo piscina sono generalmente il klinker ceramico od il gres porcellanato. Gli stessi materiali possono essere utilizzati per l’interno della vasca, che può anche essere realizzato con pannelli modulari prefabbricati, assemblati in fabbrica. Nel caso di vasche piccole, è possibile utilizzare il dispositivo per il nuoto controcorrente, che crea un flusso di corrente tale da permettere di nuotare. Una sorta di tapis-roulant nell’acqua. E poi, l’elemento fondamentale, l’illuminazione. Sapientemente studiata è in grado di trasformare completamente la percezione dello specchio d’acqua. Possono essere utilizzati i tradizionali fari subacquei, ma i risultati più affascinanti si ottengono con i led, bianchi o colorati. Wilda Nervi
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LAVORO - Ministero del Lavoro - coincidenza delle ferie programmate con i permessi per assistenza al congiunto disabile - interpello 20/2016
TRIBUTI - Credito d’imposta per gli interventi di bonifica e rimozione dell’amianto sui capannoni - attesa per la pubblicazione del decreto attuativo pag. 405
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- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - incremento del contributo addizionale per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori - decreto ministeriale n. 94956/2016 pag. 384 - Ministero del Lavoro - infedele registrazione sul Libro Unico del lavoro della trasferta nota n. 11885/2016 - Inps - incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di modalità a seguito di licenziamento in forma individuale assunzioni entro il 31 dicembre 2012 messaggio n. 2554/2016
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- Inps - rapporto di lavoro part-time a favore di lavoratori prossimi alla pensione - agevolazioni circolare n. 90/2016 pag. 385 pag. 392
- Inps - incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità - circolare n. 99/16
pag. 393
- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di maggio 2016
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- Fiscalità immobiliare e agevolazione per l’acquisto di abitazioni - nuova guida Ance
pag. 406
- Acquisto all’asta - rivendita degli immobili ristrutturati entro il biennio
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- Superammortamento - chiarimenti
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- Studi di Settore - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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INDICI
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- Inps - rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa - messaggio n. 2312/16
- Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a quesiti in materia di fiscalità immobiliare
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
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- Tfr - Legge 297/82
pag. 409
- Indice Istat del costo della vita
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LAVORI PUBBLICI
- Atti e disposizioni previste dal Codice degli Appalti - tempi di approvazione e loro contenuto pag. 410
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- Nuovi chiarimenti dall’Anac sui procedimenti per l’iscrizione nel Casellario informatico dell’annotazione per false dichiarazioni
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- Il malfunzionamento o vizio della piattaforma elettronica non porta all’esclusione
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PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
TRASPORTI
- L’offerta pervenuta in ritardo per la chiusura degli uffici della stazione appaltante non può essere esclusa
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- Carta di Qualificazione del Conducente CQC - prorogata la scadenza
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- Non si può attivare il soccorso istruttorio in caso di dichiarazione mendace
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- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2016
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- In presenza di invito ad una Ati che poi non partecipa, l’impresa singola può presentare offerta in proprio
- Imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio - recupero del contributo versato al Ssn sui premi di assicurazione agevolazioni confermate per il 2016 pag. 426 pag. 417
TECNICA EDILIZIA
- Prevenzione incendi negli uffici: nuova regola tecnica
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RIFIUTI
- Attività di dragaggio nuove norme tecniche
URBANISTICA
- In vigore la seconda variante al Pgt del Comune di Brescia
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- DDL consumo del suolo: approfondimento
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- La progressiva demolizione e ricostruzione per parti non è ristrutturazione edilizia (sent. Tar Toscana, n. 1049/21/6/2016)
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- Le canne fumarie non devono rispettare le distanze del Codice Civile (sentenza C.C., n. 10618, 23/5/2016)
pag. 422
- Nessun onere di urbanizzazione se non c’è aumento di superficie utile (sent. Tar Toscana, n. 948, 8/6/2016)
pag. 423
- Il volume tecnico non è computabile nella volumetria dell’immobile (C.D.S., n. 507/2016)
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ANCE INFORMA
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LAVORO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
MINISTERO DEL LAVORO COINCIDENZA DELLE FERIE PROGRAMMATE CON I PERMESSI PER ASSISTENZA AL CONGIUNTO DISABILE INTERPELLO 20/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con Interpello n. 20 del 20 maggio 2016, in tema di compatibilità tra il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuito per assistere i familiari con disabilità (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992) e le ferie programmate, ha precisato che la fruizione del suddetto permesso sospende il godimento delle ferie programmate. Tenuto conto, infatti, della diversa finalità cui sono preordinati i due distinti istituti, l’uno a tutela dei diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, al quale è necessario garantire un’adeguata assistenza morale e materiale, l’altro a garanzia del diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, al recupero delle energie psico-fisiche, il Ministero ha precisato che, nel caso di coincidenza dei permessi di assistenza con le ferie programmate, deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e
tutela al diritto del disabile. Ne deriva che il datore di lavoro non potrà negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 durante il periodo di ferie programmate, fermo restando la possibilità di verificare l’efPANTONE COOL GRAY 9 fettivaCMYK indifferibilità 0 - 0 - 0 - 60 dell’assistenza stessa. RGB 135 - 135 - 135
MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI ROTAZIONE DEI LAVORATORI - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 94956/2016 Si informa che con decreto interministeriale n. 94956/2016 è stato definito nella misura dell’1% l’incremento del contributo addizionale nei casi di mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016 è stato pubblicato infatti il Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 marzo 2016, n. 94956, avente ad oggetto “Definizione dell’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per
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la richiesta di intervento dell’integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS”. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il contributo addizionale a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale deve essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate ed è connesso all’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Nello specifico, la misura del contributo addizionale è pari al: a. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi autorizzati sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b.12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c. 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile. Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, l’art. 24 (“Consultazione sindacale”) del Decreto Legislativo n. 148/2015: - al comma 3, dispone che costituiscono oggetto dell’esame congiunto anche le modalità della rotazione fra i lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnicoorganizzative della mancata adozione dei meccanismi di rotazione; - al comma 6, demanda ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione dell’incremento della contribuzione addizionale nei casi di mancato rispetto delle modalità di rotazione di cui al comma 3. - Sulla base di quanto previsto da quest’ultima disposizione, il decreto interministeriale in discorso stabilisce che: - qualora in sede di verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale viene incrementato nella misura dell’1%; - tale incremento viene applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione; - per le suddette finalità, la competente Direzione territoriale del lavoro trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS, che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. Si fa riserva di tornare sull’argomento anche ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.
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MINISTERO DEL LAVORO - INFEDELE REGISTRAZIONE SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO DELLA TRASFERTA NOTA N. 11885/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 11885 del 14 giugno 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al regime sanzionatorio di cui all’art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/08 e s.m.i. per l’infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL) a seguito del disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di “trasferta”. Al riguardo, il Dicastero ha confermato che si può configurare una condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo. Fermo restando che non rilevano a tal fine le irregolarità meramente formali, né tantomeno ogni altra irregolarità che non incida sull’imponibile previdenziale, l’infedele registrazione e il conseguente regime sanzionatorio si riferiscono esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati, il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti. Difformità che trova sicuramente riscontro nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine elusivo come, per esempio, nel caso in cui, sotto la voce trasferta, siano corrisposte somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti. In questo caso la difformità rilevata, oltre a determinare l’applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, ossia quello previsto dal comma 6 dell’art. 51 del D.P.R. 917/86, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro. In virtù di quanto sopra, pertanto, la sanzione amministrativa di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 (da 150 a 1.500 euro, se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori; da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi; da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a
12 mesi), trova applicazione, a patto che derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale, nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in relazione ai dati meramente quantitativi, sia in relazione ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
INPS - INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO IN FORMA INDIVIDUALE - ASSUNZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 MESSAGGIO N. 2554/2016 Si informa che l’Inps con il messaggio n. 2554 dell’8 giugno 2016 ha fornito le istruzioni relative alla fruizione dello sgravio per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta “piccola mobilità”. A tal proposito si ricorda che l’art. 1, co. 114, della Legge di Stabilità 2015 ha disposto che “ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”. Sulla scorta della suddetta previsione normativa e, in particolare, dell’espressione “hanno assunto”, l’Inps ha confermato che anche alle proroghe e alle trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati si applica il beneficio, purché queste siano intervenute entro il 31 dicembre 2012. In virtù di quanto sopra, l’Istituto segnala che i datori di lavoro, già ammessi al beneficio a seguito di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il citato limite temporale del 31 dicembre 2012 e nei confronti dei quali, a tale titolo, risultano emesse note di rettifica, non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto, automaticamente, sarà la procedura a riconoscere l’agevolazione spettante. I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevo-
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lata, non abbiano applicato la contribuzione PANTONE 281 ridotta, dovranno procedere all’invio di un CMYK 100 - 72 - 0 - 32 regolarizflusso di denuncia contributiva RGB 0 - 40 - 104 zante per il recupero dell’agevolazione. Nel caso in cui fosse presente una nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante. I datori di lavoro già ammessi al beneficio, ma che non abbiano esposto il codice tipo contribuzione agevolato, dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere eseguite entro il 30 settembre 2016. Infine, i datori di lavoro che, pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità”, ma che non abbiano inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2016, la richiesta e la relativa documentazione necessaria alla sede Inps competente per territorio, avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del “cassetto previdenziale aziende”. Le aziende interessate all’agevolazione in parola, la cui fruizione è subordinata alla regolarità contributiva ovvero al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/06, riceveranno, se spettante, il codice di autorizzazione 5Q. La nota in oggetto conclude ricordando che gli effetti di cui all’art. 1, co. 114, della Legge di Stabilità 2015 e le connesse istruzioni operative per il recupero contributivo si estendono anche nei confronti degli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità di cui alla L. n. 236/93.
INPS - RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME A FAVORE DI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE AGEVOLAZIONI CIRCOLARE N. 90/2016 Si informa che l’Inps, con l’allegata Circolare n. 90 del 2016, di cui si riproduce lo stralcio di interesse in calce alla presente nota, ha fornito istruzioni operative per la presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio per il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge
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di Stabilità 2016. L’Istituto, nel riportare i principi generali per la concessione dell’agevolazione, ha specificato che la stessa riguarderà i “contratti di lavoro a tempo parziale agevolato” stipulati a decorrere dal 2PANTONE giugno 2812016 (data di entrata in vigore del decreto CMYK 100 - 72 -ministeriale). 0 - 32 In merito ai requisiti RGB soggettivi 0 - 40 - 104 che i lavoratori interessati devono possedere per accedere al beneficio, è stato chiarito che per “sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del lavoro privato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” deve intendersi un rapporto di lavoro, anche in somministrazione, alle dipendenze di datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (associazioni politiche o sindacali, studi professionali etc…), con esclusione dei rapporti di collaborazione a progetto, del lavoro intermittente etc…. La circolare ha, inoltre, confermato la necessità che il lavoratore sia in possesso, al momento della domanda, del requisito contributivo (almeno 20 anni) e, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico (commi 6 e 7 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011). E’ stato chiarito, inoltre, che non sarà causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diverso da quello di vecchiaia, dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata, o il perfezionamento del diritto successivamente al riconoscimento del beneficio. Diversamente, il conseguimento della pensione anticipata comporterà la decadenza del beneficio stesso. L’accesso al beneficio garantirà, al lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nonché la corresponsione, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata. È stato, inoltre, precisato che la fruizione del beneficio viene mantenuta anche nel caso di trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro, senza soluzione di continuità (cessione di contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 C.C. e trasferimento d’azienda). Per quanto concerne, poi, gli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio, è stato evidenziato che il lavoratore dovrà presentare all’Inps, in modalità telematica, la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e al perfezionamento, entro il 2018, del requisito anagrafico. Dopo aver acquisito la certificazione, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno stipulare l’apposito “contratto di lavoro a
tempo parziale agevolato” per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Territoriale del lavoro (Dtl) che, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, rilascerà l’autoPANTONE COOL GRAY 9 rizzazione. CMYK 0 Il - 0datore - 0 - 60 di lavoro, anche senza parere espresso da parte della Dtl entro il RGB 135 - 135 - 135 termine previsto, potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Inps che, entro ulteriori 5 giorni, accoglierà o rigetterà la domanda stessa. Inps Roma, 26 maggio 2016 Circolare n. 90 Premessa Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto un “part-time agevolato” diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento. Il citato beneficio - con i conseguenti oneri posti a carico del bilancio dello Stato - ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento disposto dall’art.24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 ed, in connessione, accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema. In particolare, in presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017
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e 60 milioni di euro per l’anno 2018. La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 7 aprile 2016, G.U. n. 115 del 18 maggio 2016, entrato in vigore il 2 giugno 2016, cfr. allegato n. 1). Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi alla presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio nonché quelle relative alle modalità di assolvimento dei conseguenti obblighi informativi in materia previdenziale. Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016). 1. Requisiti soggettivi Il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni: - sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; - iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima; - maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo. Requisito sub 1): sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a
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prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio in oggetto è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..) e da datori di lavoro imprenditori. Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto (cfr., da ultimo, circ. n. 17/2015 recante la disciplina attuativa dell’esonero contributivo triennale introdotto dalle legge di stabilità 2015), rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi. In proposito, si rammenta che già il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 6 ottobre 2004, prot. n. 5767/G/86/256, nell’individuare i “dipendenti del settore privato” destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243/2004 (art. 1, commi da 12 a 17), aveva escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e delle Autorità Amministrative Indipendenti. Sempre in ordine al requisito in trattazione, si evidenzia che la tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale. Ne consegue che impediscono l’accesso al beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse da quelle tipizzate nell’ambito del citato comma 284, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno rientrare nella disciplina di cui all’articolo 1, comma 284 il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli. - Requisito sub 2): iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima. La norma prevede come ulteriore requisito soggettivo che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive (es. F.p.l.s., F.p.s.p,
etc.) o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, etc.). - Requisito sub 3): maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso del relativo requisito contributivo. I soggetti di cui ai punti sub 1 e sub 2, possono accedere al beneficio del parttime agevolato, ove: a) in possesso alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, del requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia; b) perfezionino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m. (v. circolare n. 63 del 2015). c) alla data di presentazione della domanda, nei casi in cui il richiedente non sia in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile di cui alla precedente lettera b), non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata. Il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time-agevolato” non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato” comporta la decadenza dal predetto beneficio. Per la verifica del requisito contributivo di cui alla lettera a) del presente punto si fa rinvio a quanto chiarito nelle circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e n. 16 del 2013, nonché, nel punto 6 della circolare n. 180 del 14 settembre 1996 e nel punto 5 della circolare n. 58 dell’1 aprile 2016. Ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro in “part-time agevolato”,
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come previsto dalla norma in oggetto, si PANTONE 281 applica l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 72 - 0 - 32 14 settembre CMYK 2015100 n. -148, pertanto, non RGB 0 - 40 - 104 si terrà conto nel calcolo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni relative alle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole. La decorrenza della pensione di vecchiaia, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente e presentazione della relativa domanda, è stabilita sulla base delle norme vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. Da ultimo, si sottolinea che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dall’art. 1, co. 284, L. n. 208/2015, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato. Quanto precisato discende dai principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-07-2004, n. 12218). 2. Assetto e contenuto del beneficio La disciplina dettata dal legislatore prevede che l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione al dipendente di unasomma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata. Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo
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svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare. Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la PANTONE generalità 281 dei lavoratori, è allo stato, fissata nella CMYK 100 misura - 72 - 0 - 32del 33%. Naturalmente, qualora le- 104 norme relative RGB 0 - 40 all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%). Considerato l’assetto normativo del beneficio di cui si tratta, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale. La quantificazione effettiva del contributo figurativo a carico della finanza pubblica sarà successivamente determinata tenendo conto degli elementi informativi trasmessi nelle dichiarazioni retributive e contributive dal datore di lavoro. Con riguardo alla corresponsione, al dipendente, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata, si fa preliminarmente presente che, per espressa previsione di legge, detta somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai fini della determinazione dell’importo della somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore di lavoro deve tenere conto dell’onere contributivo che
avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo “ordinario”. Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro determinerà la contribuzione a suo carico in misura piena, applicando l’aliquota IVS ordinaria egli fruisca PANTONE COOL GRAYancorché 9 di incentivi o sgravi contributivi CMYK 0 economici - 0 - 0 - 60 inerenti specifico rapporto di lavoro; RGB allo 135 - 135 - 135 ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato. Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata. La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo (v. par. 5). Si rammenta che il presupposto per l’ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse necessarie per il riconoscimento del contributo figurativo. Il legislatore ha, infatti, stabilito il limite massimo delle risorse destinate a finanziare il beneficio nella seguente misura: 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018. Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa, risulti superato anche per una sola annualità, la soglia dell’importo stanziato, l’Inps respingerà le istanze per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno. Con l’ammissione al beneficio l’Istituto provvede ad accantonare le somme relative alla contribuzione figurativa da accreditare per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato; ciò comporterà la contestuale riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili. Resta fermo che l’importo dell’onere della contribuzione figurativa sarà effettiva-
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mente calcolato sulla base degli elementi informativi trasmessi, tempo per tempo, attraverso le dichiarazioni retributive e contributive periodiche. Pertanto, posto che il fisiologico incremento dei livelli retributivi dei lavoratori nel corso del periodo di fruizione del beneficio comporta generalmente un aumento dell’importo della contribuzione figurativa fruita rispetto a quanto calcolato in sede di istanza telematica, allo scopo di favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle richiamate disposizioni di legge, l’Istituto impegna le risorse entro un limite inferiore rispetto a quello di legge, allo stato prudenzialmente fissato in misura pari al 95 per cento dello stanziamento di cui al comma 284 relativo ad ogni singola annualità. Detta misura, alla luce dell’effettivo andamento dell’onere, potrà essere opportunamente adeguata sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Modifiche soggettive del rapporto di lavoro La fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità. Pertanto, sia nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Di contro, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un rapporto di lavoro con un diverso soggetto. 4. Procedimento di ammissione al beneficio Ai fini dell’ammissione al beneficio, si illustra, di seguito, il relativo procedimento che si articola, sulla base delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale, in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’Istituto.
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Nell’ambito delle suddette fasi rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro saranno tenuti a svolgere gli adempimenti di seguito descritti. 4.1. Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti Innanzitutto, va evidenziato che l’adempimento prodromico alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l’acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. A tal fine, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, il lavoratore è tenuto a presentare all’Istituto la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m. La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di patronato. Di seguito si descrive il percorso: • Cliccare su opzione Accedi ai servizi • Cliccare su opzione Elenco di tutti i servizi • Cliccare su opzione Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione • Accedere attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo • Cliccare su opzione Cerca/Compila Domanda • Nella successiva schermata Domanda di Pensione, cliccare su Nuova domanda • Compilare i dati anagrafici e confermare l’indirizzo di posta elettronica • Cliccare su Dichiarazione. La procedura restituiràil pannello sul quale selezionare il tipo di domanda (Gruppo, Prodotto, Tipo, Tipologia) e la gestione previdenziale di appartenenza. Selezionare il tipo di domanda Gruppo: Certificazione Prodotto: Diritto a pensione Tipo: Part-time agevolato legge 208/2015 Tipologia: Part-time agevolato lavorazione automatica Gestione: Lavoratori dipendenti Fondo: FPLD C.I. Si fa presente che la procedura per il rilascio della predetta certificazione è operativa.
Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la predetta data (di accesso al beneficio) e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Detto contratto sarà, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il suddetto termine,la DTLnon si esprima, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata e il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Istituto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2. 4.2. Presentazione e definizione della domanda Ai fini dell’ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (cfr. fac-simile allegato n. 2, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”/“per tipologia di utente”/“aziende, consulenti e professionisti”/“servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin)/“dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare la massima attenzione nella compilazione dei campi del modulo di domanda, essendo gli elementi informativi ivi riportati (informazioni relative al contratto di lavoro, importo della retribuzione relativa alla prestazione lavorativa non effettuata etc.) finalizzati ad operare la stima dell’onere del beneficio. Per la corretta compilazione di ogni singolo campo con indicazione per ciascuno dei criteri di compilazione si riporta di seguito il dettaglio dei medesimi: - “percentuale della riduzione oraria” (PercPartTime). Il dato, sulla base delle norme
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che dettano la disciplina del beneficio, PANTONE 281essere compreso deve necessariamente CMYK 100 - 72 - 0 - 32 tra il 40 ed il 60%; RGB 0 - 40 - 104 - “tipologia del part-time” (Qualifica2). Deve essere indicata la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia orizzontale, verticale o misto; - “importo della retribuzione teorica mensile da contratto full-time non comprensivo dei ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)” (RetribTeoricaMensile). Tale somma non deve comprendere i ratei mensili relativi alle gratificazioni annuali e periodiche; - “numero delle mensilità previste dal contratto full-time” (NumMensilità). Il valore numerico da attribuire deve intendersi comprensivo delle mensilità ordinarie e delle gratificazioni annuali e periodiche previste dalle specifiche previsioni del contratto di lavoro; - “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)”. Il dato relativo deve essere valorizzato con riferimento alle singole annualità di fruizione del beneficio e, qualora il beneficio interessi frazione di anno, l’importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua” dovrà essere rapportato ai soli mesi oggetto del beneficio. Ai fini del calcolo della stima del predetto contributo, in caso di part-time orizzontale, si prenderà a riferimento la retribuzione lorda corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, comprensiva dei ratei di gratificazioni annuali e periodiche, riferita al periodo (anno o frazione di anno oggetto del beneficio). Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori è, allo stato, fissata nella misura del 33,00%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in merito alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge. Si ribadisce che, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015,
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etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015) con PANTONE 281 una aliquota stabilita in misuraCMYK fissa100 dalla - 72 -legge, 0 - 32 si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33%) e RGB 0 - 40 - 104 non a quella speciale. Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo stimato si dovrà assumere a riferimento il periodo decorrente dal primo giorno di paga del mese successivo al momento di presentazione dell’istanza; - “Identificativo della certificazione al diritto del trattamento pensionistico di vecchiaia” (NumDomus). Deve essere indicato il numero identificativo della certificazione acquisita dal lavoratore, dalla quale risulti il possesso dei requisiti minimi contribuitivi all’atto della certificazione e dei requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31/12/2018; - “Data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia” (DataReqAnagrafico). Si ricorda che la data, che va desunta dal citato certificato, deve essere non successiva al 31/12/2018. A titolo esemplificativo, si riporta, di seguito, un’ipotesi tipo di corretta determinazione dei valori da inserire nel campo “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche” del modulo di domanda. L’ipotesi formulata riferita a part-time orizzontale assume a riferimento una domanda presentata il 16 giugno 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018 con “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 40%, aliquota IVS applicata 33%. Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari ad euro 1.386 (1.000*14/12*6mesi*60/100*33/100), per il 2017 sarà pari ad euro 2.772 (1.000*1 4/12*12mesi*60/100*33/100), per il 2018 sarà pari ad euro 2.079 (1.000*14/12*9 mesi*60/100*33/100). Diversamente in caso di part-time verticale sarà necessario determinare l’ importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time” con preciso riferimento al tempo non lavorato che ricade in ciascun anno. Si ipotizza una domanda presentata il 16 settembre 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018, “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPart-
Time” pari al 50% con previsione di tre mesi lavorati (a decorrere dall’1/10/2016) alternati a tre non lavorati, aliquota IVS applicata 33%. Nella richiesta l’importo del contributo stimato per ilCOOL 2016 sarà PANTONE GRAY 9 pari a zero perché tutti da ottobre a dicembre CMYK i0 -mesi 0 - 0 - 60 sono RGB lavorati non esisterà accredito 135 - 135e- 135 figurativo (1.000*14/12*0), per il 2017 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno e da ottobre a dicembre (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo interesserà i restanti mesi, per il 2018 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno (1.000*14/12*6mesi*33/100) e l’accredito figurativo riguarderà gennaio-marzo e da luglio a settembre. L’Istituto effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo esistenza del rapporto di lavoro nell’ambito della banca dati dell’Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi di cui al precedente par. 1 - e la disponibilità delle risorse stanziate. Sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima. Laddove i requisiti per il diritto all’accesso al part-time agevolato siano conseguiti nel corso di uno dei due periodi di paga precedenti l’invio dell’istanza, tenuto conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni contributive UniEmens previsti dalla legge nonché dei tempi tecnici di acquisizione ed elaborazione dei flussi, verrà posta in essere in un primo momento esclusivamente la verifica automatizzata in ordine alla sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa e, ove ricorra detto presupposto, sarà accolta l’istanza, mentre i controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge inerenti al rapporto di lavoro saranno realizzati in un secondo momento dalle strutture territoriali dell’Istituto, le quali, laddove rilevassero accessi alla misura di parttime agevolato non in linea con il quadro normativo, provvederanno ad adottare la revoca dell’accesso alla misura in discorso ed ogni conseguente iniziativa. Si rammenta, in proposito, che il presupposto per l’ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità delle risorse per tutto il periodo pluriennale in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. Pertanto, qualora all’atto del processamento dell’istanza telematica risulti anche in via prospettica superato il limite dell’importo stanziato, anche per un solo anno, l’Istituto respingerà la domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie riferite a quella specifica annualità.
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L’esito positivo o negativo che è stato attribuito all’istanza è visualizzabile all’interno dell’applicativo “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Con l’ammissione al beneficio viene contestualmente accantonato l’importo stimato di contribuzione figurativa a favore del lavoratore prossimo alla pensione e per l’intera durata del rapporto di “part-time agevolato”; ciò andrà a ridurre l’ammontare complessivo delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal periodo di paga successivo all’accoglimento della domanda di accesso al beneficio. A tal fine, l’azienda trasmetterà la denuncia retributiva/contributiva nell’ambito del tracciato UniEmens all’uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6, 6.1 e 6.2, ovvero, in caso di datore di lavoro agricolo, mediante il modello DMAG, all’uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6.3. I datori di lavoro potranno presentare l’istanza di autorizzazione al part-time agevolato, avvalendosi della procedura telematica sopra descritta, a partire dal 2 giugno 2016. 5. Cessazione e revoca del beneficio La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati. In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, inoltrare l’istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (cfr. fac-simile allegato n. 3, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza. In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentua-
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le di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma descritti al precedente par. 4. Si ricorda che - sulla base dei principi generali secondo i quali non si si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione - il beneficio della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, né ai fini del diritto, né ai fini della misura della prestazione, allorquando, i periodi coperti figurativamente risultino sovrapposti con contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa diversa dal part-time agevolato in discussione con iscrizione ad una qualsiasi delle gestioni assicurative. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato. Qualora il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprenda, per lo stesso periodo, un’altra attività lavorativa che comporta l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà - prima dell’inizio della nuova attività - all’Istituto la revoca del beneficio attraverso l’apposita procedura telematica e opererà la cessazione dell’erogazione in busta paga del cd. bonus (somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro). Pertanto, gli effetti della revoca del beneficio decorreranno dal momento in cui sono venuti a mancare i requisiti previsti dal comma 284, art. 1, L. n. 208/2015. Da pari data, il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi. Ne consegue che il datore di lavoro sarà tenuto a rettificare i dati relativi alle denunce retributive e contributive eventualmente già trasmessi. 6. Istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive 6.1. Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <PosContributiva> Le aziende, saranno tenute a presentare le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016 attenendosi alle istruzioni di seguito riportate. Conformemente alle disposizioni in uso per tutti i lavoratori in part-time, l’attivazione ed il perdurare del part-time di cui al presente beneficio dovranno essere mensilmente attestati mediante la valorizzazione dell’elemento <Qualifica2> in cui sarà indicata
la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e degli elementi <PercPartTime>,<PercPart TimeMese>riferiti il primo alla percentuale di part-time prevista dal contratto di lavoro, il secondo alla percentuale di part-time del mese da determinare in base alla effettiva articolazione dell’orario di lavoro. Sarà obbligatoria l’apposizione del codice “PTA” nell’elemento <CodiceEvento>. Il codice di nuova istituzione identificherà l’assenza di prestazione analogamente a quanto avviene per gli eventi a tutela figurativa. Resta da precisare che l’assimilazione operata è meramente procedurale, restando le due fattispecie invece distinte in ordine alla natura propria: gli eventi che godono di tutela figurativa attengono a condizioni personali che riducono la capacità lavorativa ovvero a condizioni personali giudicate meritevoli di tutela. Diversamente nel part-time agevolato opera un beneficio attivabile a domanda a favore di soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Posto che entrambe le realtà producono il comune effetto della copertura figurativa, nel flusso UniEmens il part-time agevolato viene gestito come se fosse evento. La retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese riferita all’evento “PTA” sarà dichiarata nell’elemento <DiffAccredito>. Dovranno essere incluse le quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore se nello steso mese avesse lavorato normalmente secondo le modalità in uso per la determinazione del dato in caso di CGO e CGS. L’inclusione delle voci ultramensili nella determinazione della retribuzione “persa” trae origine dalla natura di beneficio della fattispecie considerata. Per gli eventi l’art. 40 della L. 4 novembre 2010 n. 183 lega l’accredito all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento, mentre il beneficio (“part-time agevolato”) di cui all’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce la contribuzione figurativa commisurandola alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Nel primo caso “normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese”, nel secondo “retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata”. Facendo il beneficio riferimento ad un arco temporale virtualmente pluriennale (e non ad un’assenza limitata) necessariamente esso deve riferirsi anche alle quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore qualora nello stesso periodo avesse lavorato in regime di full-time. Si precisa che nella compilazione del flusso UniEmens relativo al periodo di competenza del mese di maturazione del
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requisito anagrafico, il datore di lavoro PANTONE 281 dovrà determinare il valore di <DiffAccreCMYK 100 - 72 - 0 - 32 dito> sulla base della retribuzione “persa” RGB 0 - 40 - 104 effettiva del mese tenendo conto della reale prestazione non effettuata. In particolare, qualora la maturazione del predetto requisito avvenga il 18 del mese il valore della <DiffAccredito> dovrà essere parametrato ai primi 18 giorni e non all’intero mese. Nell’ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro successivamente al giorno di maturazione del requisito anagrafico - anche in caso di decorrenza di pensione dal primo del mese successivo - la determinazione del valore della retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata non dovrà tenere conto delle giornate lavorative che si collocano nel periodo compreso tra la data di maturazione del requisito e la fine del mese. In merito alla valorizzazione delle settimane: - In caso di part-time orizzontale tutte le settimane saranno valorizzate con 2, (perché tutte caratterizzate da imponibile e retribuzione “persa”); - in caso di part-time verticale dovranno essere valorizzate con 1 le settimane integralmente non lavorate in ragione del part-time perché l’accredito figurativo deve operare nel solo periodo non lavorato. Qualora la settimana sia parzialmente lavorata in ragione del part-time verticale (ci si riferisce all’evenienza in cui il contratto abbia previsto l’effettuazione della prestazione solo in alcuni giorni della settimana) la corretta valorizzazione sarà 2. I medesimi principi di valorizzazione dovranno essere applicati ai lavoratori con accredito di anzianità contributiva in giorni ovvero a decorrere dall’estensione generalizzata del calendario giornaliero. Nel nuovo elemento <bonus 284> in <DatiParticolari> sarà necessario riportare le seguenti notizie utili a riconciliare la fruizione mensile con la domanda di accesso al beneficio: <ImportoBonus> Importo retributivo escluso dall’imponibile; il valore è pari alla contribuzione IVS a carico del datore di lavoro riferita alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese <IdCertificazione> Identificativo della certificazione del diritto a pensione per l’accesso al beneficio Qualora nel tempo lavorato si verifichi un’assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa, la relativa assenza dovrà essere dichiarata secondo le consuete modalità e nel mese detto evento coesisterà con l’evento “PTA” secondo le regole in uso al verificarsi di una pluralità di eventi. Giova precisare che la presenza nel mese di un’assenza corrispondente ad altro
PA CM RG
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evento con tutela figurativa non determina la diminuzione della quota di “retribuzione persa” riferita all’evento “PTA”. Pertanto, anche nell’evenienza che il mese sia interamente non retribuito in ragione di assenza corrispondente ad altro evento PANTONE 281 con tutela figurativa MAL), CMYK(es. 100 - 72 - 0 - 32l’evento “PTA” con relativa doRGB <DiffAccredito> 0 - 40 - 104 vrà essere ugualmente dichiarato senza subire decurtazioni generate dal diverso evento che ha comportato l’assenza totale di prestazione lavorativa. Il beneficio viene mantenuto in caso di operazioni societarie che determinano il trasferimento del lavoratore (codice cessazione 2 e codice cessazione 2T). Per consentire alle procedure gestionali di riconoscere il datore di lavoro subentrante è essenziale che il transito avvenga utilizzando correttamente i codici di cessazione richiamati. 6.2. Datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA> A partire dalla denuncia del periodo retributivo di luglio 2016, i datori di lavoro in possesso dei requisiti sub 1) (cfr. par. 1), con lavoratori iscritti ad una delle gestioni ex Inpdap avranno cura di compilare durante il periodo in cui il rapporto di lavoro è trasformato in tempo parziale agevolato ai sensi del comma 284, art. 1 della legge di stabilità 2016 la sezione <ListaPosPA> del flusso UNIEMENS, nella modalità di seguito indicata. Nell’elemento E0 del mese precedente la trasformazione del rapporto di lavoro, dovrà essere valorizzato l’elemento <CodiceCessazione> con il valore 50 “Trasformazione Rapporto di lavoro in part-time agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Nel periodo di part-time, la denuncia dovrà essere compilata evidenziando il Tipo Impiego 43 “Part-Time Agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Gli elementi <TipoPartTime> e <PercPartTime> dovranno essere compilati con i dati che contraddistinguono il tipo di rapporto lavorativo; in particolare, la percentuale dovrà avere un valore compreso tra il 40 e il 60 per cento e il tipo con uno degli indicatori previsti quali Orizzontale, Verticale o Misto. Nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà indicare l’importo commisurato alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Si evidenzia che nel caso di part-time verticale con un’articolazione che preveda intere mensilità non lavorate, la percentuale da indicare nello specifico elemento dovrà essere pari a 100 nei mesi lavorati. In quelli dove non viene svolta alcuna attività
lavorativa, che devono comunque essere denunciati con quadro E0, dove dovrà essere compilato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens> nella misura suddetta, tale percentuale deve essere pari a zero; la proporzione tra i mesi così compilati PANTONE COOL GRAY 9 consentirà di determinare l’eCMYK 0 -comunque 0 - 0 - 60 satta RGB percentuale di part - time concessa, 135 - 135 - 135 rientrante nei limiti previsti dalla norma. Si evidenzia che eventuali emolumenti arretrati erogati nel periodo di part-time agevolato ma relativi a precedenti periodi lavorativi effettuati in vigenza del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dovranno essere dichiarati con il quadro V1 Causale 1 relativo all’ultimo periodo lavorato precedente la trasformazione a part-time agevolato avendo cura di valorizzare il citato codice cessazione 50 “Trasformazione Rapporto di lavoro in part-time agevolato - art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Infine, si rammenta che il contributo obbligatorio per la gestione delle prestazioni unitarie creditizie e sociali e per la gestione ENPDEP è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile e quindi ne consegue che la contribuzione per tali gestioni è dovuta anche per la quota di retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata indicata nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>. Si ricorda che per i lavoratori di cui alla presente sezione dovrà procedersi anche alla compilazione dei flussi UniEmens in relazione all’obbligo riferito alle contribuzioni minori. Le denunce dovranno attenersi alle istruzioni di cui al precedente punto 6.1. (indicazione evento, differenze accredito, ecc.). I dati UniEmens saranno utilizzati per il monitoraggio della fruizione del beneficio.
INPS RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI IN FASE AMMINISTRATIVA MESSAGGIO N. 2312/16 Si informa che l’Inps con messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, ha fornito le ulteriori indicazioni, di seguito sintetizzate, in merito al Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, approvato dal Presidente dell’Istituto con Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013. Il pagamento in forma rateale della esposizione debitoria deve ricomprendere tutti i debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le
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Gestioni amministrate dall’INPS, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione della istanza. Pertanto, nei casi in cui la regolarizzazione non abbia interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la Sede INPS che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione della stessa. Laddove - diversamente da quanto stabilito in tema di presentazione della domanda che interessi più posizioni in corso presso Sedi INPS diverse - il contribuente abbia inoltrato una pluralità di domande per ciascuna Gestione o Sede competente, il medesimo provvedimento di reiezione deve essere contestualmente adottato per ciascuna delle domande e riportare le istruzioni per la corretta modalità di presentazione. A seguito di un provvedimento di reiezione, adottato in questa fase, il contribuente può proporre una nuova istanza comprensiva dell’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima. Il Regolamento, alla lettera I), prevede che il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. In proposito, il messaggio in esame precisa che per “consecutività” si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato. Ne consegue che, nell’ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate (ad esempio, tre rate sì, una no, due sì, una no), deve essere adottato il provvedimento di revoca, anche ai fini della corretta valutazione della condizione di regolarità per il rilascio del DURC on-line. Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate, unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione. Allo scopo di consentire il mantenimento di tale ultimo requisito, è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento della “rateazione breve”, che può interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa. La domanda di “rateazione breve” deve essere presentata dal contribuente con tempestività e, comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre tre mesi dalla prima omissione.
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Analogamente, nell’ipotesi di adempimento periodico, l’istanza di “rateazione breve” deve pervenire all’INPS non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza legale dell’adempimento riferito al trimestre in cui si è verificata l’omissione. In caso di richiesta di DURC on-line, la regolarità può essere attestata soltanto se la “rateazione breve” sia stata attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento. Qualora la situazione di omissione venga rilevata in sede di invito a regolarizzare a seguito di richiesta di DURC on-line, ove non sia più possibile ricorrere alla “rateazione breve”, la condizione di regolarità può essere attestata soltanto in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma restando la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento scadute. Alla lettera F), il Regolamento dispone che il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute, entro la data fissata nel piano di ammortamento, comporta l’annullamento di quest’ultimo. La suddetta previsione - osserva l’INPS - contempla l’ipotesi del parziale pagamento solo con riguardo al versamento dell’importo indicato come prima rata o delle rate già scadute al momento della comunicazione del piano di ammortamento. Laddove il pagamento non sia effettuato per intero alla data stabilita nel piano, quest’ultimo deve essere annullato. In tale caso resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e consegnati all’agente della riscossione per le successive attività di recupero. La diversa ipotesi del pagamento parziale delle rate successive alla prima, accordate con il piano di ammortamento, che sia eseguito regolarmente alle scadenze definite dal piano ma con importi inferiori al dovuto, costituisce una violazione degli impegni assunti dal contribuente all’atto di presentazione della domanda. Qualora venga rilevato tale anomalo comportamento, il contribuente deve essere immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti, evidenziando che, oltre alle differenze in sorte capitale, saranno dovute anche le connesse sanzioni civili per poter considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l’esposizione debitoria compresa nella rateazione stessa. Una nuova domanda di dilazione che comprenda l’esposizione debitoria determinatasi nel corso della precedente
può essere accettata a condizione che vi sia stata la definizione con il pagamento integrale della rateazione principale (pagamento dell’ultima rata), anche nella forma dell’estinzione anticipata (pagamento delle rate accordate e ancora dovute). Se la rata del piano di ammortamento scade il sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento viene riconosciuta qualora il versamento sia effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.
INPS - INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ - CIRCOLARE N. 99/16 Si informa che l’Inps con circolare n. 99 del 13 giugno 2016, ha fornito istruzioni per le assunzioni di soggetti disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi della l’art. 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che ha modificato
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l’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, PANTONE 281 il quale ha introdotto un nuovo incentivo CMYK 100 - 72 - 0 - 32 di natura economica gestito dall’Istituto, RGB 0 - 40 - 104 rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e la cui misura e durata variano in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di maggio 2016 è risultato pari a 99,70. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di maggio 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di maggio 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,006250
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IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere
per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
in vigore dal 1° LUGLIO 2015
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 394
TOTALE
7,96 7,35
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
395
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
396
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — 4,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 29,86% 9,49% 35,08% 39,35%
9,49%
44,57%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
397
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,70% — 1,70% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,36% 9,49% 31,58% 38,85%
9,49%
41,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
398
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
399
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
400
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
401
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
402
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
403
—
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015 Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.
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1) 2) 3) 4)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
A)
Retribuzione diretta
B) B1) C)
Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
D) E) E1) F) F1)
G) H) I)
OPERAIO quarto livello
OPERAIO specializzato
OPERAIO qualificato
OPERAIO comune
6,80 3,01 1,66 0,06
6,31 3,00 1,55 0,06
5,68 2,99 1,39 0,06
4,86 2,96 1,19 0,06
11,53
10,92
10,12
9,07
1,07 0,36
1,07 0,36
1,07 0,36
1,07 0,36
4,57 1,64
4,33 1,55
4,01 1,44
3,60 1,29
0,08 8,59
0,08 8,16
0,07 7,59
0,06 6,85
1,47
1,39
1,29
1,16
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
0,07
0,07
0,06
0,06
0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78
0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59
0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35
0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03
TOTALE
41,59
39,52
36,83
33,32
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
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TRIBUTI
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE DELL’AMIANTO SUI CAPANNONI - ATTESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO Continua l’attesa per le imprese che vogliono accedere al credito d’imposta per gli interventi, effettuati nel corso del 2016, di bonifica e rimozione dell’amianto sui propri fabbricati e capannoni. Non è stato, infatti, ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che determina le condizioni per la concessione del credito d’imposta e fissa il cd. “click day” per presentare le domande di ammissione al beneficio. Come noto, l’art. 56 della legge 221/2015 (cd. “Green economy”) riconosce un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri beni e strutture produttive. Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019). Per accedere a tali fondi viene prevista l’emanazione di un Decreto attuativo[1], contenente: ►modalità e termini per la concessione del credito d’imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande); ► disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva; ► casi di revoca e decadenza dal beneficio. Tuttavia, nonostante il termine previsto per l’emanazione del suddetto Decreto fosse fissata per il 2 maggio 2016 (ovvero entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge), ad oggi non risulta ancora pubblicato in Gazzetta. Tenuto conto dell’importanza per le imprese del settore di questa nuova agevolazione, l’ANCE, alla luce delle numerose richieste pervenute in sede locale, si è adoperata già da tempo, con le competenti sedi istituzionali, per sollecitare l’emanazione del suddetto Decreto attuativo. Trattandosi di interventi rilevanti che richiedono l’investimento di cospicue somme di
denaro, l’eventuale riconoscimento di un credito d’imposta (pari al 50% delle spese sostenute) diventa, infatti, determinante nelle decisioni di investimento in tali lavori[2]. Da notizie apprese in merito, il Provvedimento, dopo il via libera da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sarebbe, ora, all’esame del MEF, per poi passare al vaglio della Corte dei Conti ed, infine, essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, rassicurazioni sono state date anche con riferimento al termine in cui verrà fissato il cd. “click day”, ovvero non prima di un mese circa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto Decreto, dimodoché le imprese interessate potranno avere tutto il tempo necessario per preparare la documentazione da inviare per accedere al beneficio. Note: [1] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. [2] Sul punto si ricorda che lo stesso art. 56 della legge 221/2015, stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro.
RISPOSTE FORNITE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A QUESITI IN MATERIA DI FISCALITÀ IMMOBILIARE
(C.M. 27/E del 13 giugno 2016)
Confermate in via ufficiale, nella C.M. 27/E del 13 giugno 2016, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti in materia di fiscalità immobiliare formulati dalla stampa specializzata, in occasione del convegno “130 anni di Catasto tra storia e tecnologia”, tenutosi lo scorso 20 aprile. Tra i numerosi temi affrontati nella C.M. 27/E/2016, di particolare interesse per il settore, risultano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di: ► agevolazioni “prima casa”, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016. Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2016, con l’introduzione del nuovo co. 4-bis, alla Nota II-bis dell’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, le agevolazioni “prima casa” spettano anche all’acquirente di un’abitazione che sia già proprietario di altro immobile acquistato nel passato con i suddetti benefici, a condizione però che
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la “prima casa” già posseduta sia venduta 281acquisto. entro un anno PANTONE dal nuovo - 0 - 32chiarimenti, A tal riguardo,CMYK con100 gli- 72 ultimi RGB 0 - 40 - 104 l’Amministrazione finanziaria precisa quali siano le procedure operative per evitare le sanzioni pecuniarie in caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, nell’ipotesi in cui il contribuente non riesca entro l’anno (dal nuovo acquisto) a rivendere il vecchio immobile. In particolare, viene precisato che: a) prima della scadenza del termine annuale, il contribuente può presentare apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale revoca l’impegno assunto e richiede il versamento della sola differenza tra l’imposta ordinaria dovuta e l’imposta agevolata corrisposta al momento del nuovo acquisto (oltre agli interessi), evitando in tal modo di incorrere nelle sanzioni; b) dopo la scadenza del termine annuale, il contribuente, al ricorrere di tutte le condizioni, può accedere all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art.13 del D. Lgs. 472/1997, corrispondendo sempre la differenza tra imposta ordinaria e quella ridotta (oltre agli interessi) ma liquidando la sanzione con un importo corrispondentemente ridotto. Inoltre, nella C.M. 27/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni con riferimento al caso di un contribuente che acquista la “prima casa”, nel Comune nel quale è già proprietario di un’abitazione non acquistata con la suddetta agevolazione, ma che intende alienare entro 1 anno dal nuovo acquisto. In tal caso, l’Amministrazione nega la spettanza dei benefici “prima casa”, stabilendo che l’acquirente può accedere ai citati benefici solo se aliena l’abitazione già posseduta prima dell’acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni. ► incentivi all’acquisto di case da locare – cd. “agevolazione Scellier”. Come noto l’agevolazione, operante dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. La deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni. E’, inoltre, prevista la deducibilità, in misura pari al 20%, degli interessi passivi relativi ai mutui accesi per l’acquisto della medesima abitazione. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 27/E/2016, precisa che l’agevolazione è riconosciuta, in conformità a quanto sostenuto dall’ANCE[1], a prescindere dalla
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qualifica ricoperta dal soggetto cedente, in quanto l’attuale formulazione normativa (art. 21 del DL 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014) non prevede alcun vincolo in tal senso. Pertanto, viene chiarito che281 il beneficio deve PANTONE riconoscersi, nel rispetto di -tutte altre conCMYK 100 72 - 0le - 32 dizioni, a prescindere cedente RGB 0dal - 40soggetto - 104 l’unità immobiliare (impresa costruttrice, impresa diversa o privato). Inoltre,sempre con riferimento alle condizioni per accedere al beneficio, viene confermato che il contratto di locazione, da stipulare entro i 6 mesi successivi all’acquisto dell’abitazione agevolata, può essere di qualsiasi tipologia, purché sia rispettata la durata minima di 8 anni e l’importo massimo del canone, determinato ai sensi della norma agevolativa; ► agevolazioni fiscali per il leasing abitativo, L’art.1, co.76-84, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto il nuovo regime del contratto di leasing abitativo e, al contempo, ha previsto, sino al 2020, detrazioni IRPEF per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro[2], la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR) viene estesa a: - i canoni derivanti dal contratto di leasing, e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno; - il prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali agevolazioni sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 27/E/2016, chiarisce, tra l’altro, che per fruire dei benefici fiscali relativi all’acquisto dell’abitazione in leasing i requisiti anagrafici (under 35 anni) e reddituali (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) devono sussistere esclusivamente al momento della stipula del contratto. ► accatastamento dei fabbricati. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’accatastamento dei: - fabbricati collabenti Al riguardo, la C.M. 27/E/2016 chiarisce che possono essere iscritti nella categoria catastale F/2, che individua le unità immobiliari collabenti [3], sia le abitazioni che abbiano i muri perimetrali ed interni integri, ma che siano prive delle tegole, sia fabbricati a destinazione produttiva con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privi della copertura; - fabbricati in corso di costruzione Sotto tale profilo, viene rappresentata all’Agenzia delle Entrate la circostanza che, per i fabbricati non ultimati, l’accatastamento
nelle categorie fittizie F/3 – Unità in corso di costruzione, ed F/4 – Unità in corso di definizione, ammesso per un arco temporale che va dai sei ai dodici mesi, con possibilità di proroga, si protrae di fatto ben oltre tali limiti, collegati alla fine lavori di costruzione. PANTONE COOLdei GRAY 9 L’Agenzia specifica che i CoCMYK 0delle - 0 - 0 Entrate - 60 muni possono sempre RGB 135 - 135 - 135 intervenire per informare l’Agenzia delle Entrate dell’improprio accatastamento, sia con una segnalazione generica (per immobili il cui classamento non sia stato aggiornato o non sia congruo rispetto a fabbricati similari)[4], sia in modo più puntuale, in presenza di accertate variazioni edilizie che rendano necessaria la variazione catastale[5]; - revisione delle categorie catastali In tal ambito, vengono illustrate le modalità di revisione del classamento degli immobili (ossia della categoria e della classe) effettuata dagli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, su istanza dei Comuni, tenuto conto delle modifiche che nel tempo intervengono sul contesto urbano, ed in particolare sulle porzioni di territorio aventi caratteristiche similari (cd. “microzone”); - rendita catastale degli impianti fotovoltaici - cd. “imbullonati” Come noto, dal 1° gennaio 2016, per i fabbricati a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E) la rendita catastale (che costituisce la base imponibile IMU e TASI), si determina mediante stima diretta, escludendo da questa i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (cd. “macchinari imbullonati”), funzionali allo specifico processo produttivo[6]. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli immobili già censiti in catasto, l’eventuale variazione dalla stima catastale opera per le diverse tipologie di impianti fotovoltaici, quali: - gli impianti autonomamente censiti nella categoria catastale D/1 Opifici; - gli impianti che costituiscono pertinenza di unità immobiliari censite nelle categorie D ed E. - unione di fatto ai fini fiscali Nell’ipotesi di due unità immobiliari contigue, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver ribadito che non è possibile procedere all’accatastamento unitario (perché dotate ciascuna di autonomia funzionale e reddituale), conferma che la richiesta di “unione di fatto ai fini fiscali”[7] può essere effettuata solo mediante una dichiarazione di variazione catastale per ciascuna unità, con le modalità stabilite dal D.M. 701/1994. Note: [1] Cfr. “D.L. Sblocca Italia convertito nella legge 164/2014: Benefici per l’acquisto di case da locare”. [2] In merito, si ricorda che la medesima detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro
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per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro. [3] Come noto, si tratta dei fabbricati fortemente degradati dal punto di vista strutturale, ai quali non viene attribuita una rendita catastale e che, per le loro caratteristiche, non sono produttivi di reddito (cfr.art.3, co.2, Decreto del MEF 28/1998). [4] Cfr. art.3, co.58, della legge 662/1996. [5] Ai sensi dell’art.1, co.336, della legge 311/2004. [6] Cfr. l’art.1, co.21-24, della legge 208/2015 - Stabilità 2016. [7] Con tale definizione, si intende l’unione fisica tra più immobili, che mantengono diversi accatastamenti, es: mediante l’abbattimento di muro di abitazioni contigue.
FISCALITÀ IMMOBILIARE E AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI - NUOVA GUIDA ANCE
Si segnala che l’ANCE ha pubblicato una nuova Guida fiscale, di semplice ed immediata consultazione, che analizza il regime fiscale delle operazioni riguardanti gli immobili abitativi. La guida “Fisco e Casa: cessioni e locazioni – Le opportunità per imprese e privati”, realizzata dall’area Fiscale dell’Associazione, cerca di spiegare, anche attraverso alcune esemplificazioni, le misure di fiscalità immobiliare più recenti. La guida offre, pertanto, un’utile bussola – sia per le imprese che per l’utilizzatore – per orientarsi nella scelta dell’agevolazione più conveniente. Chi fosse interessato a ricevere la pubblicazione può farne richiesta agli uffici del Collegio Costruttori – ANCE Brescia che restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.
ACQUISTO ALL’ASTA RIVENDITA DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI ENTRO IL BIENNIO
(D.L. 18/2016)
L’impresa che ha acquistato un immobile all’asta fruendo delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa non perde i benefici se lo rivende entro due anni dopo aver eseguito interventi di demolizione, trasformazione o divisione. Lo chiarisce il Sottosegretario all’economia e finanze Pierpaolo Baretta nella risposta all’interrogazione n.5-08888/2016, nell’am-
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bito del question time svoltosi alla Camera il 14 giugno scorso e relativo all’applicabilità dell’art.16 del D.L. 18/2016, convertito, con modificazioni, nella legge 49/2016 (“Decreto Banche”). Come noto, in base alla disposizione citata, dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 gli acquisti di immobili effettuati nelle aste giudiziarie, o in procedure analoghe[1], vengono agevolati con l’applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) in favore degli acquirenti: ■ persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, in possesso dei requisiti “prima casa” (ai sensi della nota II-bis all’art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986). In sostanza, l’agevolazione opera nei confronti delle persone fisiche che acquistino all’asta abitazioni da destinare a “prima casa”. In tale ipotesi, non opera l’obbligo di rivendere l’immobile entro due anni dall’acquisto[2]. Resta fermo che si decade dal beneficio in caso di dichiarazione mendace nell’atto (relativa la possesso dei benefici “prima casa”), ovvero di rivendita dell’abitazione nel quinquennio, come previsto nella citata nota II-bis; ■ che svolgono attività d’impresa, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro ventiquattro mesi dall’acquisto[3]. In caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d’atto (Registro ed Ipo-Catastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora (art.55, co.4, del D.P.R. 131/1986 – TUR). Proprio con riferimento alle imprese che acquistano immobili a seguito di aste giudiziarie, nella risposta del Ministero dell’economia e finanze viene chiarito che la decadenza dai benefici relativi alle imposte d’atto non opera nell’ipotesi in cui sul medesimo fabbricato siano stati eseguiti interventi di demolizione, trasformazione o divisione e venga poi rispettata la condizione della rivendita entro i successivi due anni. Note: [1] Si tratta, in particolare, delle aste a seguito di procedure di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedure civile, o di vendita, di cui all’art.107 del R.D. 267/1942). [2] Stabilito, invece, in caso di acquisto all’asta effettuato da imprese, come di seguito illustrato. [3] Per non incorrere nella decadenza dai benefici, la società acquirente dovrà dichiarare nell’atto che intende rivendere il fabbricato nei due anni successivi. Dalla scadenza del biennio decorrono anche i
termini per l’accertamento delle maggiori imposte dovute.
SUPERAMMORTAMENTO CHIARIMENTI
(C.M. 23/E/2016)
Il “superammortamento” nella misura del 140% per i beni strumentali d’impresa deve essere fruito nel periodo d’imposta di competenza e se il bene viene ceduto prima della fine dell’ammortamento, si decade dal beneficio. Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in merito alle modalità applicative del beneficio consistente nel “superammortamento”, in misura pari al 140%, introdotto dall’art.1, co.91-94 e 97, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015). Come noto, la legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione fiscale per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all’attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta “legge Macron”. In particolare, l’incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene. In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso[1]. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato aveva già confermato, con specifico riferimento all’acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il “superammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria. E’ stato previsto che il “superammortamento” non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore. Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa. Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di: - di beni immobili strumentali; - nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%; - macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di Stabilità 2016[2]. Sul tema, i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio sono giunti con la C.M. 23/E/2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo a:
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- soggetti ammessi al beneficio; PANTONE 281 - tipologia di investimenti; CMYK 100 - 72 - 0 - 32 di fruizione - ambito temporale e modalità 0 - 40 - 104 del beneficio aRGB seconda del tipo di bene; - determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2015 e 2016. Note: [1] Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, sarà pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno. [2] Si tratta ad esempio, delle condotte per la distribuzione di gas ed energia elettrica, delle ferrovie e del relativo materiale rotabile, ovvero degli aerei, ivi compreso l’equipaggiamento.
STUDI DI SETTORE - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.M. 24/E/2016)
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E del 30 maggio 2016 ha fornito numerosi chiarimenti in merito all’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2015 (Modello Unico 2016). Sul punto, si ricorda che nel Decreto del 22 dicembre 2015 è stato pubblicato il nuovo Studio di Settore per l’edilizia WG69U che, a fronte dell’ordinaria revisione triennale, sostituisce il precedente VG69U, ed è applicabile a partire dal periodo d’imposta 2015[1]. Con riferimento al nuovo Studio per l’edilizia ed a tutti gli altri approvati con il medesimo decreto, l’Agenzia delle Entrate commenta le principali novità, che riguardano: ■ l’aggiornamento dell’analisi della territorialità. A tal riguardo, la C.M. 24/E/2016 riepiloga le novità introdotte dai decreti che modificano i criteri di territorialità applicabili a tutti gli Studi di Settore, a partire dal periodo d’imposta 2015. In particolare, con il D.M. 22 dicembre 2015,
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sono stati individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali l’applicabilità degli Studi di Settore, tra cui quello relativo al settore delle costruzioni (WG69U), viene differenziata in base al luogo in cui viene svolta l’attività d’impresa. PANTONE 281 In merito, i nuovi indicatori CMYK 100 -territoriali 72 - 0 - 32 hanno ad oggetto i criteriRGB per0 -la determi40 corretta - 104 nazione del: - livello dei canoni di affitto dei locali commerciali La C.M. 24/E/2015 chiarisce che tale criterio è stata elaborato al fine di tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico. In particolare, osserva l’Agenzia delle Entrate, l’indicatore è stato determinato, a livello comunale, in base alle informazioni dei Quadri F e B del Modello Studi di Settore, relativo alle attività di impresa, riferito al periodo d’imposta 2013; - livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’analisi è stata definita al fine di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi, avendo come riferimento il valore medio dei redditi relativi ai periodi d’imposta 2011 e 2012; - livello delle retribuzioni A tal riguardo, la C.M. 28/E/2015 precisa che la territorialità relativa alle retribuzioni ha lo scopo «di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi». Tale indicatore, determinato a livello provinciale, è stato analizzato prendendo in considerazione, per le sole attività di impresa (quindi anche per il settore delle costruzioni), i Modelli per gli Studi di Settore, riferiti al periodo d’imposta 2013; - livello delle quotazioni immobiliari L’indicatore recante la “territorialità del livello delle quotazioni immobiliari” è particolarmente importante per il settore delle costruzioni, poiché ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per Comune, Provincia, Regione e area territoriale. In particolare, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 24/E/2016, i dati presi in considerazione per l’analisi sono quelli OMI (riferiti all’anno 2013) e contengono, per ogni Comune, il valore minimo e massimo di mercato degli immobili. Lo studio della territorialità ha, quindi, individuato, per Comune, Provincia, Regione e area territoriale, il prezzo di riferimento delle quotazioni di ogni tipologia di immobile[2]; ■ modifiche al fattore correttivo Con riferimento al nuovo Studio di Settore per l’edilizia (WG69U), l’Agenzia delle Entrate conferma che le modifiche più rilevanti,
rispetto al modello precedente, riguardano le modalità di calcolo del fattore correttivo (cd. FC) ed, in particolare, le variazioni relative alla definizione dei costi[3]. In primo luogo, questi non vengono più ridotti di quella parte deiGRAY costi PANTONE COOL 9 che, nelle versioni precedenti, CMYK 0 -venivano 0 - 0 - 60 indicati nella sezione “Spese e 135 oneri non afferenti la produzione”. RGB - 135 - 135 Inoltre, tra i costi afferenti la produzione non sono più comprese le spese (da indicare nel quadro F), relative ad abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, cancelleria, nonché omaggi a clienti ed articoli promozionali. Entrambe le modifiche, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, non fanno venir meno l’efficacia della funzione di “attenuazione della stima dei ricavi” del fattore correttivo, ma eliminano le eventuali possibili difficoltà compilative legate all’individuazione delle medesime spese. Con riferimento a tali modifiche, si ricorda che l’ANCE, in occasione degli incontri propedeutici con l’Amministrazione finanziaria per l’emanazione del suddetto Studio, aveva già rilevato che la sezione “Spese e oneri non afferenti la produzione” presentava delle criticità, a causa della “eccessiva genericità” delle istruzioni, che non consentivano l’esatta individuazione dei costi “non afferenti la produzione”. ■ la revisione congiunturale (ossia i correttivi per tener conto della crisi economica)[4]. Si ricorda, innanzitutto, che i correttivi incidono direttamente nella stima dei “ricavi congrui” effettuata dagli Studi, al fine di cogliere le conseguenze della crisi economica sull’attività dei diversi settori produttivi. Sotto tale profilo, la principale novità per il periodo d’imposta 2015 riguarda l’effettuazione di una nuova tipologia di analisi, che misura l’efficienza produttiva dell’impresa[5] ed incide sul meccanismo di funzionamento dei correttivi relativi all’analisi di normalità economica, nonché dei correttivi individuali. Lo studio, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, ha riscontrato, per il 2015, una riduzione dell’efficienza produttiva rispetto al quadriennio precedente (2011-2014), a causa della contrazione dei ricavi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati, proprio in virtù della crisi economica. Per il resto, sono stati confermati i correttivi congiunturali già delineati per le precedenti annualità, con la conseguenza che, con specifico riguardo allo Studio WG69U, per il 2015, trovano applicazione: - i correttivi congiunturali di settore; - i correttivi congiunturali territoriali; - i correttivi congiunturali individuali (comprensivi, quindi, anche dell’analisi di efficienza produttiva); ■ i Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, da allegare ad UNICO 2016, relativi al periodo d’imposta 2015.
408
Sul punto, la C.M. 24/E/2016, chiarisce che per l’anno 2015, al fine di agevolare l’attività di compilazione degli Studi di Settore, sono state predisposte delle istruzioni comuni a tutti i modelli, relativamente ai quadri: A (personale), F (dati contabili d’impresa), G (dati contabili lavoro autonomo), T (correttivi crisi), X (altre informazioni rilevanti) e V (ulteriori dati specifici). Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 24/E/2016 sottolinea la centralità della fase del contraddittorio in relazione all’attività di accertamento basata sulle risultanze degli Studi di Settore, principio già contenuto nei recenti indirizzi operativi in materia di prevenzione e contrasto all’evasione contenuti nella C.M. n. 16/E del 28 aprile 2016. A tal riguardo, al fine di migliorare il rapporto di fiducia tra “Fisco e contribuente”, viene chiarito che laddove emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli Studi di Settore, tali risultanze potranno essere utilizzate per l’eventuale definizione della pretesa tributaria solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dall’infedeltà delle informazioni utilizzate dal contribuente, ma da insufficienze produttive dell’azienda. Note: [1] Come noto, lo Studio di Settore per l’edilizia WG69U interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro. [2] L’agenzia delle Entrate precisa che, in assenza dei dati OMI relativi alle quotazioni immobiliari per tutte le tipologie di immobili considerate (abitazioni di tipo civile ed economico, laboratori, magazzini, negozi, uffici, ville e villini), sono stati assegnati i prezzi di riferimento delle quotazioni relative al Comune confinante più simile in termini di numero abitanti residenti. [3] Sul punto, si ricorda che il meccanismo del cd. fattore correttivo mira a cogliere l’eventuale presenza della variazione di rimanenze valutate a costo e interviene, quindi, come fattore di abbattimento su tutte le variabili della funzione di ricavo, con eccezione della variabile relativa alla “Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo”. [4] Cfr. Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016. [5] Per efficienza produttiva si intende la capacità dell’impresa di combinare i diversi fattori produttivi in maniera efficiente, al fine di ottenere un valore della produzione «il più vicino possibile a quello potenziale di efficienza». In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che «L’efficienza produttiva del contribuente è stata calcolata come rapporto tra il valore della produzione dello stesso contribuente e il valore della produzione a lui attribuibile sulla base dell’efficienza massima stimata utilizzando la frontiera di produzione descritta».
INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
PANTONE 281
Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20% Variazione febbraio.......15-16: ....- 0,20% Variazione marzo..........15-16: ....- 0,30% Variazione aprile...........15-16: ....- 0,40% Variazione maggio........15-16: ....- 0,40%
ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297) PANTONE COOL GRAY 9
CMYK 0 - 0 - 0 - 60 ( --CMYK ) 100 - 72 - 0 - 32 gennaio...........................................................................1,001250. RGB 135 - 135 - 135 ( --RGB ) 0 - 40 - 104 febbraio...........................................................................1,002500 ( -- ) marzo..............................................................................1,003750 ( -- ) aprile...............................................................................1,005000 ( -- ) maggio............................................................................1,006250
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7
DIC 84,3 85,9 87,3 89,6 91,5 92,4 94,1 97,1 99,4 100,0 99,9 99,9
MEDIA 83,8 85,2 86,9 88,4 91,3 91,9 93,4 95,9 98,8 99,9 100,1 100,0
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE MAGGIO 2016 CHE E’ PARI AL 99,7 ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GEN 20,17 18,33 15,80 14,09 10,90 9,25 7,80 5,51 2,28 0,07 -0,49 0,26 -
FEB 19,78 17,95 15,53 13,83 10,65 9,00 7,64 5,20 1,89 0,07 -0,39 -0,02 0,20
MAR 19,68 17,76 15,35 13,65 10,07 9,00 7,40 4,79 1,50 -0,11 -0,39 -0,21 0,10
APR 19,39 17,38 15,08 13,47 9,82 8,76 7,01 4,28 1,02 -0,11 -0,58 -0,30 0,10
MAG 19,19 17,19 14,72 13,12 9,25 8,52 6,93 4,17 1,12 -0,11 -0,49 -0,39 -
GIU 18,90 17,00 14,63 12,86 8,76 8,36 6,93 4,07 0,93 -0,30 -0,58 -0,49
LUG 18,81 16,73 14,36 12,60 8,28 8,36 6,55 3,77 0,83 -0,39 -0,49 -0,39
409
AGO 18,61 16,54 14,18 12,43 8,20 7,96 6,31 3,47 0,36 -0,76 -0,67 -0,58
SET 18,61 16,45 14,18 12,43 8,44 8,28 6,62 3,47 0,36 -0,39 -0,30 -0,21
OTT 18,61 16,26 14,36 12,08 8,44 8,20 6,39 3,07 0,36 -0,30 -0,39 -0,39
NOV 18,33 16,26 14,27 11,66 8,84 8,12 6,31 2,97 0,54 -0,02 -0,21 -0,21
DIC 18,33 16,08 14,18 11,23 9,00 7,96 5,93 2,67 0,26 -0,30 -0,21 -0,21
MEDIA 19,00 17,00 14,72 12,77 9,25 8,44 6,78 3,97 0,93 -0,21 -0,39 -0,30
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LAVORI PUBBLICI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
ATTI E DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DEGLI APPALTI TEMPI DI APPROVAZIONE E LORO CONTENUTO
Gli uffici dell’ANCE hanno provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le disposizioni previste dal nuovo Codice degl appalti pubblici, il D.Lgs. 50/2016. Nella tabella qui pubblicata vengono perciò evidenziati i COOL provvedimenti che dovranno PANTONE GRAY 9 essere predisposti. CMYK 0 - 0 - 0 - 60 Di ognuno viene richiamato RGB l’ambito di applicazione cui si riferisce, 135 - 135 - 135 da quale articolo del Codice è previsto, il temine temporale entro il quale deve essere approvato e soprattutto l’oggetto della disposizione e come viene regolato il periodo transitorio, cioè il periodo intercorrente tra l’approvazione del Codice (il 20 aprile 2016) e la data della sua approvazione.
Linee guida da adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con cui sono disciplinati, anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.
PROVVEDIMENTI ANAC n.
Ambito applicazione 1 RUP (stazione appaltante)
Articoli Termine 31, co. 5 90 giorni (18/07/2016)
2
Appalti sottosoglia
36, co. 7
90 giorni (18/07/2016)
3
Qualificazione SA (stazione appaltante)
38, co. 6
no
4
Albo commissari (stazione appaltante)
77, co 3 e 78
120 giorni (17/08/2016)
5
Motivi di esclusione (imprese e professioni- sti)
80, co. 13
Facoltative 90 giorni (18/07/2016)
7
Rating d’impresa (imprese e professionisti)
83,co. 10 84,co. 4, lett. “d”
3 mesi 19/07/2016
Disciplina
Regime transitorio
Atto che definisce una disciplina di maggiore dettaglio su: ocompiti specifici del RUP, oulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori,o importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Linee guida in merito a: omodalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato,informazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Fino all’adozione dell’atto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 8).
Nelle more dell’emanazione delle linee guida, l'individuazione degli operatori economici avvienetramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice (art. 216, co. 9). Atto che: Fino all’adozione dell’atto, i requisiti di definisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione assegna alle stazioni appaltanti e alle all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del D.L. centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, 221/2012 (art. 216, co. 10). NB: Il riferimento è al stabilisce modalità diversificate di qualificazione che tengano conto DPCM ex art. 38, co. 2, in merito alla qualificazione delle peculiarità dei soggetti privati che delle stazioni appaltanti. richiedano la qualificazione.
Atto che definisce ai fini dell’iscrizione: requisiti di compatibilità e moralità, di comprovata competenza e professionalità.
Fino all’adozione dell’atto, l a commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, NB: l’ ANAC gestisce e aggiorna l’albo secondo criteri individuati con secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione apposite determinazioni. appaltante (art. 216, co. 12). Linee guida emanate al fine di garantire omogeneità di prassi da Nessuno . parte delle stazioni appaltanti, in merito: ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ex comma 5, lettera c) dell’art. 80, alle carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono significative ai fini del medesimo comma.
Linee guida che definiscono: requisiti reputazionali, criteri di valutazione degli stessi, modalità di rilascio della relativa certificazione.
410
Nessuno.
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n.
Ambito applicazione 8 Verifica SOA concorrente (imprese)
Articoli Termine 84, co. 6 1 anno e8 (19/04/2016)
Disciplina
Linee guida concernenti modalità di verifica, su segnalazione della stazione appaltante, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione dei concorrenti, casi e modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.
PANTONE 281 Regime transitorio CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Cfr. art. 83, co. 2.RGB 0 - 40 - 104
NB: queste linee guida potrebbero rientrare in quelle generali sulla qualificazione di cui all’art.
83, co.2.
Fallimento e concordato con continuità (imprese)
110, co. 5, lett. “b”
no
Nessuno. Linee guida concernenti: requisiti aggiuntivi per in caso di fallimento dell'esecutore o di concordato con continuità, ai fini della partecipazione a nuove procedure di gara, dell’affidamento di subappalti o della continuazione dell’esecuzione dei contratti già stipulati.
10
Concessionari (imprese)
177, co. 3
90 giorni (18/07/2016)
Linee guida riguardanti la: Nessuno. verifica del rispetto del limite minimo dell’80% da appaltare all’esterno da parte del concessionario.
11
Partenariato pubblico privato
181, co. 4
90 giorni (18/07/2016)
Linee guida adottate, sentito il MEF, riguardanti le: Nessuno. modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.
12
Qualificazione Contraente generale (imprese)
197, co. 3e4
no
Linee guida che stabiliscono: oclassifiche di importo della qualificazione, orequisiti di adeguatezza ulteriori a quelli dell’ art. 84 in merito a ■capacità economica e finanziaria, ■idoneità tecnica e organizzativa, ■organico tecnico e dirigenziale.
13
Arbitrato
209, co. 13
no
14
Modelli tipo
213, co. 2
no
Atto che disciplina: Nessuno. le modalità informatiche e telematiche del deposito del lodo presso la camera arbitrale. Bandi-tipo (art. 71. Co. 1), capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri Nessuno. strumenti di regolamentazione flessibile.
9
n. 1 2
Ambito applicazione Appalti all’estero (imprese) Programma delle acquisizioni (stazioni appaltanti)
Nelle more dell’emanazione delle linee guida, continua ad applicarsi la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII del D.P.R. 207/2010 (art. 217, co. 14) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida (art. 199. co. 4)
ALTRI PROVVEDIMENTI Articoli 1, co. 7
Termine no
Disciplina
disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 26). 3 Decreto MIT2, di concerto con il MEF , previo parere del CIPE, sentita la Fino all’adozione del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, Conferenza unificata sono definiti: all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici oaggiornamento, priorità e schemi tipo dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e del programma individuano un ordine di priorità degli interventi, triennale dei lavori pubblici, anche per l'eventuale suddivisione in lotti tenendo comunque conto dei lavori necessari alla funzionali e il completamento delle opere incompiute, realizzazione delle opere non completate e già ocriteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il avviate sulla base della programmazione triennale livello di progettazione minimo richiesto per precedente, dei progetti esecutivi già approvati e tipologia e classe di importo, dei lavori di manutenzione e recupero del ostandard obblighi informativi e 1di pubblicità dei contratti, patrimonio esistente, nonché degli interventi oraccordo tra soggetti aggregatori e centrali di committenza. suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.. procedure di scelta contraente, esecuzione da svolgersi all'estero.
21, co. 8 e 9
90 giorni (18/07/2016)
Regime transitorio
Direttive generali MAE1, adottate d'intesa con l'ANAC, per disciplinare Fino all’adozione del decreto, si applicano le
411
PA CM RG
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n. 3
4
Ambito applicazione Articoli Termine Livelli della 23, co. 3 no progettazione (appalticoncessioni) PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104 Strumenti 23, co. 13 elettronici di progettazione (professionisti )
Costo del lavoro (imprese) Qualificazione (professionisti)
23, co. 16
7
Corrispettivi Progettisti (professionisti)
24, co. 8
8
Qualificazione (verifiche archeologiche)
25, co. 2
9
Verifica archeologica preventiva
25, co. 13
10
Criteri ambientali minimi
11
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale Centrali di committenza (stazioni appaltanti)
5
6
12
13
Qualificazione (stazioni appaltanti)
24, co. 2
31 luglio, 2016
Annuale
no
Disciplina Decreto MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il MATTM e del MiBACT che definisce: contenuti della progettazione nei tre livelli PANTONE COOL GRAY 9 progettuali. CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
Regime transitorio Fino all’adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'art. 248, del D.P.R. 207/2010 .
Nessuno. Decreto del MIT da adottare, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, che definisce: tempi per la progressiva introduzione di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (non solo BIM), al fine di consentire l’utilizzazione di metodi e strumenti elettronici di progettazione da parte delle SA dotate di personale formato e utilizzabile come requisito premiante di qualificazione ex art. 38. Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che Fino all’adozione delle tabelle, continuano ad riportano annualmente il costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali servizi e forniture. già emanati in materia. Decreto MIT, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono Fino all’adozione del decreto, si applicano le possedere: disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del società di professionisti, società di ingegneria, D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 5). consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
60 giorni (18/06/2016)
Fino all’adozione del decreto, continuano ad Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il MIT, di: approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro qualitativo delle prestazioni e delle attività. della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (art. 216, co. 6). Decreto del MiBACT, sentita una rappresentanza dei Fino all’adozione del decreto, resta valido l'elenco dipartimenti archeologici universitari, con cui si degli istituti archeologici universitari e dei soggetti provvede a: in possesso della necessaria qualificazione esistente disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 (art. 216, co. 7).
90 giorni (18/07/2016)
DPCM, su proposta del MiBACT, di concerto con il Ministro per la Nessuno. semplificazione e la pubblica amministrazione e il MIT, che individua: procedimenti semplificati a tutela del patrimonio archeologico e dell'interesse pubblico alla realizzazione dell' opera.
34, co. 1
no
34, co. 3
no
Nessuno. Decreto MATTM, contenente: criteri ambientali minimi, tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'OEPV. Decreto MATTM con cui può essere previsto, altresì, l’aumento Nessuno. progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta indicato al co. 2 dell’art. 34.
37, co. 5
6 mesi (19/10/2016)
DPCM, su proposta del MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che stabilisce: ambiti territoriali di riferimento, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche e i principi di sussidiari età, differenziazione e adeguatezza, modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.
Fino all’adozione del decreto, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 .
38, co. 2
90 giorni (18/07/2016)
DPCM da adottarsi, su proposta del MIT e del MEF, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata, con cui sono definiti: requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco dei soggetti qualificati, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
Fino all’adozione del decreto, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 .
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NB: Per l’attuazione è necessario il corrispondente atto dell’ANAC.
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n. 14
Ambito applicazione Articoli Digitalizzazione 44, delle procedure co. (stazioni 1 appaltanti)
15
Pubblicazione bandi
16
Tariffa commissari (stazioni appaltanti) Banca dati (stazioni appaltanti e concorrenti)
17
Termine Disciplina 1 anno Decreto del Ministro per la semplificazione e la Nessuno. (19/04/2017) pubblica amministrazione, di concerto con il MIT, sentita l'AGID nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, con cui sono definite: modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle PA, migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
PANTONE 281 Regime transitorio CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
6 mesi Decreto del MIT, d'intesa con l'ANAC, che definisce: (19/10/2016) indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire certezza della data, trasparenza, conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
73, co. 1
77, co. 10
no
81, co. 2
no
Fino all’adozione del decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURIi. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla GU degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al co. 6, primo periodo, dell’art. 73 continuano a decorrere dalla pubblicazionenella GU. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all'art. 66, co. 7, D.lgs. 163/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ex art. 26 del D.L. 66/2016, come modificato dall'art. 7, co. 7, del D.L. 210/2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2016 (art. 216 co. 11). Decreto MIT, di concerto con il MEF, sentita l'ANAC, per Nessuno. determinazione: tariffa di iscrizione all'albo, compenso massimo per i commissari. Decreto MIT, sentita l'ANAC e l'AGID, con cui:
Fino all’adozione del decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati dati e documenti inclusi nella BDO, consultabili anche dalle AVCpass istituita presso l'ANAC . amministrazioni di altri Stati membri, modalità di presentazione dei documenti non inclusi nella BD, NB: Entro il 31/12/2016, il MIT in accordo con ANAC termini e regole tecniche per acquisizione, aggiornamento e definisce le modalità di subentro nelle convenzioni consultazione dei dati. stipulate e fino all'adozione dell'adozione del b) si provvede alla definizione di: decreto, le SA e gli OE utilizzano la banca dati una progressiva informatizzazione della comprova dei requisiti di AVCpass istituita presso l'ANAC. partecipazione e assenza di· cause di esclusione, criteri e modalità relative all'interoperabilità tra le diverse BD coinvolte nel procedimento. a) sono indicati:
18
Qualificazione (sistema sperimentale ed alternativo)
84, co. 12
1 anno (19/04/2017)
Nessuno. Decreto MIT, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire: modalità di qualificazione migliorative da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate e, se del caso, graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
19
Categorie di qualificazione (SIOS)
89, co. 11
3 mesi (19/07/206)
Decreto MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui sono definiti: elenco delle SIOS, requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
Fino all’adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
20
Collaudo (stazioni appaltanti)
102, co. 3 ed 8
no
Decreto MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, con cui sono disciplinate e definite: modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Fattispecie di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori può essere elevato sino ad un anno.
Fino all’adozione del decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 .
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PA CM RG
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
n. 21
Ambito applicazione Garanzie per l'esecuzione
Articoli
Termine no
103, co. 9 PANTONE 104, co. 281 CMYK 12 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
22
23
Direzione lavori (stazioni appaltanti)
111, co. 2
Direzione lavori (stazioni appaltanti)
90 giorni (18/7/2016)
90 giorni (18/7/2016)
111, co. 1 e2
Disciplina
Regime transitorio
Decreto MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Nessuno. sentita l'ANAC, è approvato: schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie, preventivamente concordati con le banche e le imprese assicurative o PANTONE COOL GRAY 9 loro rappresentanze CMYK 0 - 0che - 0 devono - 60 assumersi questi rischi. schema tipo fideiussione per l’esecuzione di appalti di particolare RGBdi135 - 135 - 135 valore. Decreto MIT, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano: modalità e, se del caso, tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento eseguito.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 .
Decreto MIT, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che approva le linee guida che individuano: modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione, in conformità ai documenti contrattuali, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, con particolare riferimento alle metodologie/strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità; modalità di effettuazione dell'attività di controllo secondo criteri di trasparenza e semplificazione
Fino alla data entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II - ossia gli artt. da 178 a 210, in merito allo scopo e alla forma della contabilità - nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 17).
Fino alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 248 e 251 del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 19).
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Qualificazione nei beni culturali (imprese)
146, co. 4
6 mesi (19/10/2016)
Decreto MiBAC, di concerto con il MIT, con cui sono definiti: requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione, livelli e contenuti della progettazione, principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori, ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, interventi, per i quali la scheda tecnica del progetto di fattibilità deve essere redatta da restauratori di beni culturali qualificati, esecuzione in economia consentita in relazione a particolari tipi di intervento, collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.
25
Difesa e sicurezza
159, co. 4
90 giorni (18/07/2016)
Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il MIT, sentita Fino all'adozione del decreto, si applicano le l'ANAC, che definisce linee generali per: procedure previste dal del D.P.R. 236/2012 (art. disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti 216, co. 20). e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo delle soglie comunitarie.
26
Partenariato pubblico privato
185, co. 3
no
Decreto MEF, di concerto con il MIT, che stabilisce: Nessuno. modalità con cui possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi.
27
Affidamento (contraente generale)
194, co. 12
no
Nessuno. Decreto MEF, di concerto con il MIT, che definisce: modalità operative delle garanzie prestate dallo Stato, inserite nell'elenco allegato dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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n. 28
29
30
Ambito applicazione Servizi di supporto e di indagine (contraente generale)
Albo direttori dei lavori e collaudatori (contraente generale)
Articoli 196, co. 2
Termine
196, co. 4
6 mesi (19/10/2016
Disciplina Decreto MIT, di concerto con il MEF, afferente: Nessuno. modalità e limiti con cui sono stabiliti gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine svolti da soggetti pecializzati nel settore, e di cui le commissioni di collaudo per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità possono essere autorizzate ad avvalersi dal soggetto aggiudicatore.
Infrastrutture 203, co. 1 insediamenti prioritari
no
no
Fino all'istituzione dell'albo, possono svolgere il Decreto MIT con cui sono disciplinate: modalità di iscrizione all'albo e di nomina, ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i compensi da corrispondere per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati soggetti in possesso dei requisiti professionali con la formula del contraente generale. adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo NB: L’albo nazionale, istituito presso il MIT, è di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti obbligatorio per i soggetti che possono ricoprire previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 , ferma rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore (co. 3). restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento (art. 216, co. 21). Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad giustizia e con il MIT, con cui sono individuate applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero oprocedure per il monitoraggio e la prevenzione e epressione di dell'interno 14 marzo 2003, anche alle opere tentativi di infiltrazione mafiosa. soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del codice (art. 203, co. 1). Decreto MIT che determina i limiti al compenso degli arbitri, stabiliti dalla Camera arbitrale con apposita delibera, su proposta del collegio arbitrale.
31
Compenso degli arbitri
32
Cabina di regia
212, co. 5
3 mesi (19/07/2016)
DPCM da adottare, di concerto con il MIT, sentita l'ANAC e la Nessuno. Conferenza unificata con cui sono stabiliti: Composizione e funzionamento della Cabina.
33
Commissari straordinari (infrastrutture einsediamenti prioritari)
214, co. 4, 5 e 8
Occorrenza
DPCM di nomina del commissario straordinario che individua il Nessuno. compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi; nomina su proposta del MIT, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.
34
Linee guida di coordinamento
no
Linee guida del MIT, interpretative e di indirizzo, da adottare su Nessuno. proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice (cfr. art. 1, co. 5 della L. n. 11/2016),
209, co. 16
NUOVI CHIARIMENTI DALL’ANAC SUI PROCEDIMENTI PER L’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL’ANNNOTAZIONE PER FALSE DICHIARAZIONI E’ stato pubblicato dall’ANAC il Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016, relativo ai “Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici. Quest’ultima lettera prevede, come motivo di esclusione dalla gara, l’iscrizione
Regime transitorio PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione». Al riguardo, nelle more dell’adozione delle linee guida sulla qualificazione di all’art. 83, comma 2, del Codice e della necessaria conseguente revisione del Regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio, l’Autorità ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell’abrogato art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 163/2006. Con la conseguenza che permane l’obbligo delle SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione
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Fino alla data di entrata in vigore del decreto, il corrispettivo è determinato applicando l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398 (art. 216, co. 22).
e delle dichiarazioni esibite dall’impresa attestanda e di comunicare all’Autorità l’avvio e gli esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l’impresa. Quanto alla durata della sanzione accessoria, la stessa Autorità ritiene che trovi applicazione la misura dettata all’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto. Il nuvo Codice degli appalti pubblici ha fissato per questa fattispecie una terminee diverso da quello previsto dal precedente Codice , ovvero una sospensione dalla partecipare a gare per due anni.t
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LAVORI PUBBLICI GIURISPRUDENZA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
IL MALFUNZIONAMENTO O VIZIO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA NON PORTA ALL’ESCLUSIONE
(Tar Abruzzo ‘Aaquila, sez. I, 1/6/2016, n. 345) La scelta di gestire la gara con modalità esclusivamente informatiche, che rientra certamente nel potere organizzatorio dell’Amministrazione, non deve comunque tradursi in un aggravamento procedimentale né deve incidere sulla possibilità di partecipazione dei concorrenti, diversamente venendo frustrata l’esigenza semplificatoria sottesa alla stessa tecnica di dematerializzazione delle operazioni di trasmissione dei dati. Peraltro, proprio la vincolante modalità operativa dovrebbe comunque consentire l’intuitivo utilizzo della piattaforma anche da parte di operatori non esperti (diversamente imponendosi un requisito di accesso ulteriore e non richiesto), quantomeno con la predisposizione di istruzioni chiare ed adeguate onde garantire la massima partecipazione alla gara, che è, in ogni caso, apicale regola nella materia de qua. (..) Orbene, non può sottacere il Collegio che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi, invero sempre più diffuse, devono mantenere il loro ruolo “servente” rispetto agli stessi, non essendo ammissibile che, per problematiche di tipo tecnico o per caratteristiche strutturali del sistema, venga ostacolato l’ordinato e normale svolgimento dei rapporti fra privati e PA e fra le PP.AA. tra loro. (..) Ove poi dovesse verificarsi qualche problema, sia esso di difficoltà di comunicazione, di carente interazione o, in ipotesi ancora più patologiche, tout court di lesione, indotta proprio dalla scelta di avvalersi di sistemi informativi e dai loro precipitati operativi, il rischio inerente alla modalità di trasmissione, ovvero, mutatis mutandis, comunque derivante dalle carenze, strutturali o funzionali, del sistema, non può che far carico alla parte che unilateralmente avesse scelto il relativo sistema, in perfetta consonanza con quanto avviene rispetto alle disfunzioni organizzative interne alla P.A., che regola e impone determinate modalità all’altra parte. Salvi i casi di errori colpevoli imputabili al trasmittente, pertanto, ove la trasmissione sia stata impedita o danneggiata per un vizio
del sistema, il pregiudizio non può che ricadere sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara con dette modalità (cfr. Cons. di Stato, n.4811/2013). (..) Il rischio del malfunzionamento e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la P.A. PANTONE COOL GRAY 9 si avvalga, CMYK 0peraltro, - 0 - 0 - 60 non può, anche con riguardo al135 principio di leale collaborazione tra RGB - 135 - 135 P.A. e privati, che farsi ricadere sulla stessa P.A., essendo evidente che l’agevolazione che deriva (proprio alla P.A.) dall’uso delle piattaforme informatiche sul fronte organizzativo interno debba recare, quale contrappeso, l’onere di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi e di eliminare le anomalie che rendessero impossibile la relazione (cfr. TAR Puglia, Bari, n.1094/2015).
L’OFFERTA PERVENUTA IN RITARDO PER LA CHIUSURA DEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE NON PUO’ ESSERE ESCLUSA
(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2463, del 9/6/2016) È illegittimo il provvedimento di esclusione predisposto dalla Stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico, la cui l’offerta inviata nei termini previsti dalla lex specialis a mezzo raccomandata, nel concreto sia stata recepita in ritardo per causa imputabile al soggetto preposto al servizio consegna. Nella fattispecie, il plico contente le offerte era pervenuto al protocollo dell’ente oltre il termine fissato per la presentazione delle domande, in quanto «pur essendo stato spedito in tempo non era stato tempestivamente consegnato all’ufficio». Sul caso di specie, il Consiglio di Stato, sez. III con sentenza n. 2463 del 09/06/2016, ha stabilito che, in base al principio del “favor partecipationis”, l’operatore doveva essere ammesso a concorrere alla gara, atteso che il plico contente la proposta era stato posto nella disponibilità dell’ufficio comunale nel termine fissato dalla lex specialis. In particolare, l’offerta spedita 1’8 ottobre 2015 non veniva tempestivamente consegnato all’ufficio «poiché il postino incaricato ha ‘provato’ a recapitarlo alle ore 10,27 del 9 ottobre 2015, lasciando il relativo avviso, mentre poi lo ha consegnato effettivamente il giorno successivo alla scadenza del termine». In tale circostanza, non può dunque attribuirsi una negligenza nel comportamento dell’operatore economico. Diversamente, ciò che assume rilievo nella fattispecie analizzata è il fatto che: «
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a) il plico è stato tempestivamente portato all’interno dell’ufficio della P.A. appaltante; b) non è contestato che il postino incaricato ha lasciato nell’ufficio della P.A. l’«avviso di giacenza» e che l’Amministrazione non ha curato il ritiro del plico ». Dunque l’offerta cosi presentata doveva essere ammessa alla valutazione della Stazione Appaltante.
NON SI PUÒ ATTIVARE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 2106, del 19/5/2016) È illegittima l’aggiudicazione dell’appalto resa in favore dell’operatore economico che in sede dichiarativa, abbia falsamente affermato, ex art. 38, comma 1 lett. f) del D.lgs. n.163/06, di non aver commesso negligenze o errori durante l’esecuzione di precedenti appalti affidati in precedenza da altra Stazione Appaltante, se dette dichiarazioni vengano poi contradette dai risultati del casellario giudiziario. In particolare, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata di igiene urbana di una serie di comuni, veniva impugnata dalla ricorrente per il fatto che lamentava a fronte dell’omessa dichiarazione da parte della ditta del RTI il mancato avvio del soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2106 del 19/05/2016, analizzato il caso, ha dichiarato l’impossibilità di sanare l’errore commesso dal concorrente attraverso l’istituto ex art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/06. Invero, il Collegio ha precisato che «il comportamento della parte è consistito nella mancata indicazione di un determinato elemento (ossia l’esistenza di una vicenda rilevante a norma dell’art. 38, comma 1 lett. f) del codice degli appalti)». La ratio dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 è quella «di evitare, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali, ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni, caso diverso si ha in luogo di «dichiarazione non veritiera e dell’operatività in un simile contesto di quanto disposto dall’art. 75, D.p.r. 445/2000». In questa sede il Consiglio, avallando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha stabilito che, fermo «l’obbligo del partecipante ad una pubblica gara di mettere a conoscenza la stazione appaltante delle vicende pregresse (negligenze ed errori) o di fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni”», laddove l’operatore dichiari il falso «si attiva il dispo-
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sto dell’art. 75, D.p.r. n. 445/2000, mentre non può operare il soccorso istruttorio dal momento che non è contestata la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione, ma l’aver reso dichiarazione “non veritiera” ».
IN PRESENZA DI INVITO AD UNA ATI CHE POI NON PARTECIPA, L’IMPRESA SINGOLA PUÒ PRESENTARE OFFERTA IN PROPRIO
(Corte di Giustizia Europea, 24/5/2016, n. C-396/14) Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.
TECNICA EDILIZIA
PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI: NUOVA REGOLA TECNICA
È stato modificato il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 per ciò che riguarda la regola tecnica per le attività di ufficio indicate al numero 71 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.
Allegato 1 - Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, D.P.R. 151/2011. L’applicazione di tali norme, in sostituzione alle disposizioni del D.M. 22/02/2006, resta una possibilità, non un obbligo. N.
ATTIVITÀ
CATEGORIA
71
Aziende fino a e d u f f i c i 500 con oltre persone 300 persone presenti
A
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o l t r e 500 e fino a 800 persone
oltre 800 persone
URBANISTICA IN VIGORE LA SECONDA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI BRESCIA È in vigore la seconda variante al PGT del Comune di Brescia che è stata pubblicata sul BURL il 15 giugno 2016 . La Variante generale al PGT – seconda variante – ha avuto avvio con deliberazione della Giunta Comunale del 08/10/2013 n. 442/104853 P.G. La stessa è stata: - adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 Pg 106789 del 28.07.2015 ai sensi dell’art 13 della LR 12/05 e s.m.i.; - approvata, con controdeduzioni alle osservazioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.02.2016. Con determinazione dirigenziale n. 1350 del 30.05.2016, si è dato atto degli atti modificati a seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale. L’avviso di definitiva approvazione è stato pubblicato sul BURL, serie Avvisi e concorsi , n. 24 del 15/6/2016. Da tale data cessa il periodo di salvaguardia ai sensi dell’art 13, c 12, della LR 12/05 e la variante ha definita efficacia. Gli atti della variante al PGT, ora PGT vigente , sono depositati e consultabili: - On line sul sito del comune di Brescia - Presso il Settore Urbanistica, Via Marconi 12 , nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 15.45 Gli uffici del Collegio si rendono disponibili per qualsiasi chiarimento ed approfondimento sul tema.
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DDL CONSUMO PANTONE 281 DEL SUOLO: CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104 APPROFONDIMENTO Lo scorso 12 maggio la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge C/2039 e abbinati “Contenimento dei consumo di suolo e riuso del suolo edificato” dopo un iter lungo e complesso, durato più di due anni e caratterizzato da un intenso dibattito culturale. Il testo approvato ha subito una lunga serie di modifiche alcune delle quali importanti e, in linea generale, nella direzione auspicata dall’Ance. L’Ance ha predisposto un documento nel quale sono esaminati i contenuti degli articoli di maggiore interesse del provvedimento. Il testo (atto S/2383) è all’esame delle Commissioni riunite 9° Agricoltura e 13° Territorio e Ambiente del Senato e si attende la nomina dei relatori. Di seguito alcune prime note di approfondimento DDL C/2039 – S/2383 “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato” Prime note di lettura 1 giugno 2016 Premessa Lo scorso 12 maggio la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge C/2039 e abbinati dopo un iter lungo e complesso, durato più di due anni e caratterizzato da repentine accelerazioni alternate a lunghi periodi di inattività nonché da un intenso dibattito culturale. Il testo approvato ha subito una lunga serie di modifiche alcune delle quali importanti e, in linea generale, nella direzione auspicata dall’Ance. Di seguito alcune prime note di lettura sui principali articoli del provvedimento. Il testo (atto S/2383) è all’esame delle Commissioni riunite 9° Agricoltura e 13° Territorio e Ambiente del Senato e si attende la nomina dei relatori. ***** Articolo 1 – Finalità e ambito della legge Il disegno di legge nella formula iniziale era stato redatto dal Ministero delle politiche agricole e ciò emerge chiaramente nel primo articolo dove si prevede che: - l’obiettivo principale è la valorizzazione e la tutela del suolo per promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente e contenere il consumo di suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile (comma 1); - le politiche di sviluppo del territorio a livello nazionale e regionale dovranno perseguire la tutela e valorizzazione dell’attività agricola mediante la riduzione del consumo del suolo e favorire la destinazione agricola del
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suolo e l’esercizio delle pratiche agricole (comma 5). Pur non essendo intenzione del Governo dettare una disciplina di riforma del governo del territorio, il disegno di legge incide inevitabilmente su281 questa materia PANTONE e sulle future scelte nell’uso CMYK 100 - 72 -del 0 - 32territorio, introducendo principi quali “il RGB fondamentali, 0 - 40 - 104 riuso e la rigenerazione urbana, oltre che la limitazione del consumo di suolo”, idonei a delineare di fatto un nuovo modello di sviluppo territoriale incentrato prevalentemente sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (comma 2). Da tali principi deriva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, in presenza di nuovi interventi sul territorio, di dare priorità al riuso di immobili esistenti e di aree già urbanizzate, che si esplica nelle seguenti misure: - il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate (comma 2); - i comuni, in presenza di previsioni espansive, dovranno fornire nel proprio strumento di pianificazione urbanistica generale specifiche e puntuali motivazioni circa l’effettiva necessità di consumo di suolo inedificato (comma 3). Le Regioni dovranno prevedere norme in grado di orientare i comuni in questa direzione; - con riferimento alla localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico (fatte salve quelle “prioritarie” di cui alla parte V del D.lgs. 50/2016, escluse del tutto dall’applicazione del disegno di legge), la p.a. competente alla progettazione e realizzazione dell’opera dovrà procedere alla valutazione di alternative che non comportino consumo di 4 suolo. Per le opere soggette a Via, Vas e a verifica di assoggettabilità, tale valutazione avverrà nell’ambito di queste procedure ambientali e quindi dovrà risultare dai relativi atti conclu-
sivi; per le opere non soggette a Via, Vas e a verifica di assoggettabilità, la valutazione dovrà risultare dall’atto di approvazione del progetto definitivo (comma 2). L’impatto della nuova legge sulle future politichePANTONE territoriali edGRAY urbanistiche è evidente COOL 9 laddove si 0prevede CMYK - 0 - 0 - 60 che: - gli strumenti di- pianificazione territoriale, RGB 135 - 135 135 urbanistica e paesaggistica - attualmente di competenza regionale, delle città metropolitane, delle province (salvo che, nel frattempo, non entri in vigore la riforma costituzionale che ne prevede l’abrogazione definitiva) e dei comuni - dovranno adeguarsi alle nuove norme, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati (comma 4); - le regioni, al fine di attuare i principi della priorità del riuso e della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo del suolo, nell’ambito delle propria competenza legislativa in materia di governo del territorio, dovranno adottare norme per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l’individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica, di ambiti ed aree, anche produttive dismesse, da sottoporre ad interventi di rinnovo edilizio (art. 4, comma 1). Premesso che già oggi molte leggi regionali sul governo del territorio, seppure con modalità di attuazione differenti, sono fondate sul principio del contenimento del consumo del suolo, nel futuro si aprirà una nuova stagione di leggi regionali e di piani territoriali ed urbanistici che dovranno adeguarsi ai principi del disegno di legge. Articolo 2 - Definizioni Le definizioni sono finalizzate all’applicazione della nuova legge e avranno necessariamente un valore di riferimento per tutte le leggi regionali ed i piani che verranno approvati successivamente all’entrata in vigore della legge. Consumo del suolo Il consumo del suolo è “l’incremento annuale netto della superfice agricola, naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione” e si specifica che “il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici
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agricole, naturali e semi-naturali in cui si è verificata l’impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l’impermeabilizzazione”. Rispetto al testo originario del DDL C/2039 la definizione appare molto migliorata sotto diversi aspetti perché si sono prese a riferimento le indicazioni comunitarie e cioè: - è stato inserito il principio per cui il calcolo deve riferirsi al consumo di suolo “netto” che si ricava dal bilancio tra superfici agricole, naturali e semi-naturali in cui si è verificata l’impermeabilizzazione e le superfici in cui è stata rimossa la precedente impermeabilizzazione (vedi la Comunicazione della Commissione UE “Tabella di Marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” 20.9.2011 COM(2011) 571, dove entro il 2020 le politiche comunitarie dovranno tenere conto dei loro impatti diretti ed indiretti 5 sull’uso del territorio e il trend del consumo di suolo dovrà raggiungere l’obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050); - è stato recepito il concetto di impermeabilizzazione (vedi Documento di lavoro della Commissione Europea 15.5.2012 SWD (2012) 101, contenente “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo”, finalizzato a fornire informazioni sul livello di impermeabilizzazione del suolo nell’Unione Europea ed esempi di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo). Ciò nonostante, non appare corretto definire il consumo di suolo in termini di “incremento annuale” poiché una definizione dovrebbe descrivere ciò che realmente avviene, mentre tale formulazione si basa su un mero raffronto fra dati di anni differenti e per di più necessariamente di segno positivo (vedi la definizione di consumo di suolo in LR Lombardia 31/2014: “trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l’attività agro-silvopastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture comunali e sovracomunali”). Definizione di superfice agricola, naturale e semi-naturale Per “superficie agricola, naturale e seminaturale” si intendono “i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge”. Grazie anche all’azione dell’Ance durante l’iter parlamentare alla Camera sono state introdotte diverse deroghe che permettono di escludere da questa ampia e rigida definizione: - le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
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- le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del D.lgs. 50/2016; - le aree funzionali all’ampliamento delle attività produttive esistenti; - i lotti interclusi e le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e rigenerazione. Con riferimento a quest’ultima eccezione, si evidenzia che inizialmente la deroga riguardava “i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria”, senza tenere conto della diversità delle situazioni locali e delle definizioni regionali. L’azione dell’Ance è stata finalizzata ad individuare una terminologia più idonea ed ampia possibile in modo da ricomprendervi non solo i lotti interclusi, ma anche quelle aree libere in ambito urbano consolidato non propriamente intercluse (e quindi non necessariamente circondate su tre o quattro lati da edifici preesistenti), anche senza urbanizzazioni, che si possono definire “di completamento” ovvero “di ricucitura”. L’obiettivo è quello di assicurare la formazione di un tessuto urbano omogeneo che riempia i “vuoti urbani”. Impermeabilizzazione La definizione di “impermeabilizzazione”, inserita durante il dibattito parlamentare, riguarda “il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, 6 scavo e rimozione del suolo non connessi all’attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all’attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiali”. Al riguardo non appare corretto escludere dall’ambito di applicazione di tale definizione le impermeabilizzazioni del suolo connesse all’attività agricola, sia in linea generale perché vi è una disparità di trattamento fra opere e manufatti in considerazione della diversa destinazione d’uso, laddove invece la loro realizzazione produce il medesimo effetto di rendere impermeabile il suolo; sia perché da ciò potrebbero derivare ripercussioni sull’applicazione della definizione di consumo di suolo che evidentemente non si avrebbe in presenza di manufatti o opere a destinazione agricola. Area urbanizzata Anche la definizione di “area urbanizzata” è stata inserita durante il dibattito alla Camera e ricomprende “la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio o turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi o impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria”.
La definizione però non è stata adeguata alle modifiche apportate alla definizione di superficie agricola, dalla quale sono ora esclusi, come detto in precedenza, non solo i lotti interclusi ma anche le aree ricadenti nelle zone di completamento, senza che debbano essere dotati di opere di urbanizzazione primaria. Rigenerazione urbana La rigenerazione urbana è “un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell’ambiente costruito in un’ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologicoambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari”. Questa definizione appare generica e comprensiva di interventi quali l’attività di agricoltura urbana (orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, ecc.) che non solo non sembrano realmente pertinenti con l’attività di rigenerazione, ma oltretutto appaiono di difficile realizzazione in ambito urbano dove spesso non è possibile o è difficile “fare agricoltura”. Mitigazione La definizione di mitigazione, come quella di compensazione ambientale, è di derivazione europea ed indica un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all’intervento di consumo di suolo tese a mantenere o a migliorare le funzioni eco-sistemiche del
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suolo, a minimizzare gli effetti di frammen281agricole, naturali tazione delle PANTONE superfici 100 - 72 0 - 32 o seminaturali,CMYK nonché a -ridurre gli effetti 0 - 40 - 104 negativi diretti oRGB indiretti sull’ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull’assetto idrogeologico e sul benessere umano. Compensazione ambientale La compensazione ambientale indica “l’adozione, contestualmente all’intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all’entità dell’intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo”. Si tratta di un concetto fondamentale connesso a quello di consumo di suolo “netto” e alla possibilità di de-impermeabilizzare suoli in precedenza impermeabilizzati. Tale definizione va migliorata nelle parte in cui prevede che la compensazione debba essere: - proporzionale all’entità dell’intervento, poiché non appare chiaro quale sia nella pratica il criterio da utilizzare per calcolare la proporzionalità rispetto all’interventi di consumo del suolo; - effettuata contestualmente all’intervento di consumo di suolo. Articolo 3 – Limite al consumo di suolo Il meccanismo delineato è incentrato sulla definizione di un quantitativo massimo di suolo consumabile a carattere vincolante e progressivo fino al perseguimento dell’obiettivo imposto a livello comunitario del “consumo di suolo netto pari a zero entro il 2050”. Tale quantitativo è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole adottato
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sulla base dei criteri indicati dalla Conferenza Unificata entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della legge, entro un anno dall’entrata in vigore della legge e aggiornato ogni 5 anni. Successivamente:PANTONE 281 - la Conferenza Unificata deliCMYK 100 con - 72 - 0propria - 32 bera da adottarsi entro gg dall’entrata RGB 0 - 180 40 - 104 in vigore del decreto ministeriale effettua il riparto delle quote di territorio consumabile fra le regioni e stabilisce i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione; se la Conferenza Unificata non provvede entro tale termine, il riparto è effettuato, previa assegnazione di un ulteriore termine di 15 gg per provvedere, con delibera del Consiglio dei Ministri; - le Regioni e le Province autonome, a loro volta, entro 180 gg dalla delibera della Conferenza Unificata dispongono la riduzione del consumo di suolo e dettano criteri e modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica comunale. Se non provvedono entro tale termine, gli atti di determinazione sono adottati con delibera del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata. Inoltre con decreto del Ministero delle politiche agricole e del Ministro dell’ambiente adottato entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i soggetti pubblici, le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo e sull’attuazione della legge, che verrà esercitato con l’ausilio dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura. Articolo 4 – Priorità del riuso L’art. 4 individua il percorso procedurale finalizzato all’individuazione nei piani urbanistici comunali degli ambiti e delle aree a destinazione produttiva dismesse
da sottoporre prioritariamente ad interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. La procedura, parallela e non coordinata con quella dell’art. 3, prevede che: - entroPANTONE 180 ggCOOL dallaGRAY data 9 di entrata in vigore della CMYK legge, al fine di attuare i 0 - 0le- 0Regioni - 60 principi priorità RGBdella 135 - 135 - 135 del riuso e della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo del suolo, nell’ambito delle propria competenza legislativa in materia di governo del territorio, adottano norme per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l’individuazione negli strumenti di pianificazione urbanistica, di ambiti ed aree produttive dismesse, da sottoporre ad interventi di rinnovo edilizio; -decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri assegna alle Regioni un ulteriore termine di 15 gg per adottare i provvedimenti in materia di riqualificazione urbana, superato il quale sono dettate, con delibera del Consiglio dei Ministri, disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non hanno provveduto fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali; - entro 1 anno dall’entrata in vigore delle disposizioni regionali o statali i comuni procedono all’individuazione delle aree da riqualificare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite; - decorso tale termine senza che il comune abbia provveduto, la regione lo diffida assegnando un ulteriore termine di non superiore a 90 gg, superato inutilmente il quale procede in via sostitutiva entro i successivi 90 gg; - decorso anche questo termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati (residenziali, a servizi, produttivi) comportanti consumo di suolo (art. 4, comma 6).
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In mancanza di diffida regionale, tale divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 1 anno dall’entrata in vigore delle disposizioni regionali o statali volte alla individuazione delle aree da riqualificare. L’Ance, durante i lavori parlamentari, ha evidenziato l’assenza di un coordinamento fra la norma che impone il blocco dell’edilizia privata in mancanza dell’individuazione da parte del comune o della regione delle aree urbane da rigenerare e l’art. 11, comma 1 che, durante il periodo transitorio e comunque per un termine massimo di 3 anni dall’entrata in vigore delle legge, fa salvi una serie di interventi puntuali o in esecuzione di piani attuativi che a causa del blocco previsto dall’art. 4, comma 6 avrebbero potuto subire un arresto vanificando la salvaguardia garantita nel regime transitorio. Grazie all’azione dell’Ance è stata inserita alla fine dell’art. 4, comma 6 una clausola di salvaguardia per gli interventi di cui al regime transitorio dell’art. 11, comma 1. L’art. 4 prevede anche l’obbligo per i comuni di: - eseguire il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, che costituisce il presupposto necessario e vincolante per l’eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni entro 90 gg dall’entrata in vigore della legge, dettano disposizioni per l’esecuzione del censimento e 9 il suo aggiornamento periodico, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero e il riuso (art. 4, comma 3); - segnalare annualmente al prefetto, che le annota in un apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado e incuria in cui sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio, al sistema idro-geomorfologico o ad attività produttive (art. 4, comma 8). Articolo 5 – Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate L’art. 5, introdotto dai relatori durante il dibattito parlamentare nel tentativo di ovviare all’assenza di misure concrete per incentivare l’intervento sul patrimonio esistente, contiene una delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate. I provvedimenti legislativi del Governo avranno ad oggetto disposizioni per la semplificazione delle procedure per gli interventi “organici” relativi a edifici e spazi pubblici e privati. Si tratta evidentemente di misure per interventi complessi di rigenerazione di ambiti urbani da attuarsi mediante piani urbanistici attuativi. Al di fuori della individuazione di una fiscalità di vantaggio, non sono previ-
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ste fra i principi e i criteri di delega, misure di carattere urbanistico e finanziario per agevolare la realizzazione di questo tipo di interventi e pertanto bisognerà attendere la redazione dei decreti legislativi per valutare la sostenibilità finanziaria e l’efficacia delle misure messe in campo. Articolo 8 – Misure di incentivazione L’art. 8 risulta profondamente modificato rispetto al testo originale. Infatti, durante l’esame da parte dell’Aula della Camera, sono state introdotte quelle che, nelle intenzioni della maggioranza politica, dovrebbero rappresentare le misure per incentivare in via immediata il processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione. Si tratta in particolare di due misure: - la prima, al fine di favorire la sicurezza e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, consente la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali appartenenti alle classi energetiche E, F o G o soggetti a rischio sismico o idrogeologico, di pari volumetria e superficie utile a condizione che il nuovo edificio abbia prestazione energetica di classe A o superiore e un’occupazione e un’impermeabilizzazione dei suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione (art. 8, comma 4). La norma non si applica ai centri storici, alle aree e agli immobili soggetti a vincolo culturale (art. 10 D.lgs. 42/2004) o a vincolo paesaggistico di legge (art. 142 D.lgs. 42/2004), salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza (art. 8, comma 5). Per questi interventi le Regioni possono prevedere un regime di favore sia nella determinazione del costo di costruzione che degli oneri di urbanizzazione (art. 8, comma 6). Premesso che tale misura è il frutto di una importante apertura da parte della maggioranza politica verso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in realtà essa non presenta elementi migliorativi rispetto all’attuale regime urbanistico-edilizio degli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001. Anzi è possibile affermare che il comma 4 dell’art. 8 presenta elementi “peggiorativi” nelle parti in cui si impone il rispetto, oltre che della volumetria, anche della superficie utile originaria e laddove è richiesta una occupazione di suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione. Inoltre si evidenzia che il comma 6 dell’art. 8, che prevede un regime di favore per questi interventi nella determinazione del contributo di costruzione, richiama erroneamente l’art. 16, comma 9 del Dpr 380/2001 relativo alla determinazione del costo di costruzione per le nuove costruzioni. In realtà il riferimento normativo dovrebbe
essere al successivo comma 10 dell’art. 16 Dpr 380/2001 come modificato peraltro proprio dall’art. 8, comma 7 del disegno di legge (relativo alla determinazione del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione edilizia compresa la demolizione e ricostruzione con rispetto della volumetria originaria) ovvero all’art. 17, comma 4-bis Dpr 380/2001 (che, al fine di agevolare la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi, impone la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% di quello previsto per le nuove costruzioni). Si auspica pertanto che le norme contenute nell’art. 8, commi 4, 5 e 7 siano oggetto di modifiche ed integrazioni nel proseguo dei lavori parlamentari; - la seconda misura, che recepisce parzialmente una proposta Ance, modifica direttamente l’art. 16 del Dpr 380/2001 nella parte relativa alla disciplina del costo di costruzione prevedendo che “negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni provvedono a modulare la determinazione del contributo di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d)” (art. 8, comma 7). Tale misura pertanto obbligherà i comuni a rimodulare i costi fino ad ora previsti e riguarderà anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. Articolo 10 – Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi L’articolo 10 impone la destinazione esclusiva e senza limiti temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 alla “manutenzione delle opere di urbanizzazione, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano”. Al di là di alcune nuove destinazioni che non sembrano pertinenti rispetto le esigenze di urbanizzazione e manutenzione del territorio (es. insediamento di attività agricole in ambito urbano), si tratta di una misura importante, auspicata anche dall’Ance, che ripristina un 11 norma contenuta nell’art. 12 della Legge 10/1977 che destinava in via esclusiva tali risorse alla realizzazione di opere di urbanizzazione e alla manutenzione del patrimonio comunale. Sennonché tale disposizione era stata abrogata dal Dpr 380/2001, dando vita alla
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possibilità per i comuni, stabilita anno per anno delle varie leggi finanziarie, di destinare fino al 50% dei contributi di costruzione e dei proventi delle sanzioni edilizie per le loro spese in conto corrente (stipendi dipendenti, sanità, ecc.), distogliendole così dalle spese in conto capitale (investimenti in opere ed interventi sul territorio comunale). Articolo 11 – Disposizioni transitorie e finali La normativa sul regime transitorio contenuta nell’art. 11, comma 1 è stata oggetto durante tutto l’iter parlamentare di una continua e intensa azione dell’Ance volta ad ampliare il più possibile l’ambito degli interventi sul territorio fatti salvi dal blocco del consumo di nuovo suolo previsto dal momento dell’entrata in vigore della legge fino all’approvazione degli strumenti urbanistici conformi ai principi di contenimento del consumo del suolo e riuso e comunque non oltre 3 anni dall’entrata in vigore della legge. L’art. 11, comma 1, nel testo approvato dalla Camera fa salvi: - le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; - gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. - le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo n. 50 del 2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché venga effettuata la previa valutazione, prevista dal comma 2 dell’articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo; - i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aven-
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ti ad oggetto il consumo di suolo inedificato; da ciò deriva anche che sono fatti salvi: - tutti i procedimenti in corso relativi a titoli abilitativi edilizi per interventi che non comportano consumo di suolo - la presentazione,PANTONE successiva alla data di 281 entrata in vigore della di CMYKlegge, 100 - 72di - 0domande - 32 permessi di costruire RGB 0ovvero - 40 - 104di Dia, Scia, Cila e Cil aventi ad oggetto interventi che non comportano consumo di suolo; - gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l’approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. L’Ance ha proposto fin da subito quale prima ipotesi, il mantenimento di tutte le previsioni contenute nella pianificazione. Tale posizione essendo stata fortemente osteggiata dalla maggioranza delle forze politiche ha trovato una “mediazione ragionevole” nel regime transitorio 12 sopra ricordato e nel suo coordinamento con le altre norme che avrebbero bloccato le attività di trasformazione del territorio. Con riferimento ai piani attuativi si evidenzia che in origine il ddl 2039/C del Governo faceva salvi solo quelli approvati alla data di entrata in vigore della nuova legge; grazie all’azione dell’Ance, la norma è stata modificata prima in Commissione nel senso di fare salvi i piani attuativi adottati e poi in Aula con una ulteriore salvaguardia per tutti quei piani per i quali sia stato avviato con atto formale il procedimento di approvazione nonché per le varianti ai piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento. Superati i 3 anni di regime transitorio senza che le regioni abbiano provveduto a ripartire il quantitativo di suolo consumabile e i comuni approvato i nuovi strumenti urbanistici conformi ai principi di contenimento del consumo del suolo e riuso, il ddl prevede che “nelle regioni e nelle province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50% della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti”. Si tratta di una norma che intende incentivare le regioni a dare attuazione alla legge attribuendo loro, in caso di inattività, una quantità di suolo consumabile minore rispetto a quella derivante dal DM politiche
agricole e dalla delibera della Conferenza Unificata (art. 3). Il meccanismo di calcolo previsto è però complesso e comunque non appare possibile capire a priori quali saranno in questo caso PANTONE i quantitativi di 9suolo consumabile COOL GRAY ancheCMYK in rapporto 0 - 0 - 0 - 60con quelli stabiliti in via ordinaria a livello nazionale. RGB 135 - 135 - 135 Il comma 2 dell’art. 11 disciplina infine il rapporto con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che “provvedono ad attuare quanto previsto nella presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione”.
URBANISTICA GIURISPRUDENZA
LA PROGRESSIVA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER PARTI NON È RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (SENT. TAR TOSCANA, N.1049, 21/6/2016) L’utilizzazione di una particolare tecnica costruttiva non può incidere sulla qualificazione dell’intervento. E’ quanto ha affermato il Tribunale Amministrativo regionale della Toscana con la sentenza del 21 giugno 2016, n. 1049 chiamata a pronunciarsi in merito alla qualificazione giuridica di un intervento edilizio consistente nella realizzazione di una nuova struttura portante, nel mutamento della sagoma del fabbricato con l’incremento dei solai orizzontali e la sopraelevazione di circa un metro, il tutto utilizzando la tecnica del “cuci e scuci” attraverso la progressiva demolizione e contestuale ricostruzione, per parti, dell’edificio. Secondo il tribunale un simile intervento non può essere qualificato come “ristrutturazione conservativa”, ai sensi della normativa regionale della Toscana (art. 135, comma 2, lett. d) della LR 65/2014,) sulla base della suddetta tecnica costruttiva ritenendo che quest’ultima non comporti l’effettiva demolizione dell’immobile.
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Sul punto, infatti, è stato evidenziato che, come già affermato dallo stesso Tribunale (Tar Toscana n. 156/2014) la particolare tecnica costruttiva che viene utilizzata non è suscettibile di incidere sulla tipologia di intervento effettivamente realizzata e, quindi, sulla sua qualificazione giuridico-edilizia. L’intervento, inoltre, ha proseguito il Tribunale, non può essere inquadrato neanche nell’ambito della “ristrutturazione ricostruttiva” ai sensi sempre della relativa normativa regionale (art. 134, comma 1, lett h), n. 3) della Lr 64/2015) dato che quest’ultima presuppone nella ricostruzione il rispetto della sagoma preesistente. La sentenza, infine, affronta anche la questione relativa alla decorrenza del termine per l’impugnazione del permesso di costruire. In particolare, si afferma che ai fini della relativa decorrenza, la conoscenza del relativo permesso, qualora se ne contesti il contenuto specifico (in tal caso la qualificazione dell’intervento) può intendersi acquisita quando le opere abbiano raggiunto uno stadio ed una consistenza tali da renderne chiara l’illegittimità e la lesività delle posizioni dei confinanti.
LE CANNE FUMARIE NON DEVONO RISPETTARE LE DISTANZE DEL CODICE CIVILE (SENTENZA C.C., N. 10618, 23/5/2016) Per la seconda sezione civile della Corte di cassazione sentenza n. 10618 del 23 maggio 2016 per la canna fumaria non essendo una costruzione in senso stretto, bensì un accessorio dell’impianto, non trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 907 del codice civile che prevede distanze minime di tre metri a tutela delle vedute. Si tratta peraltro, ribadisce la Corte di una tesi piuttosto consolidata (v. anche Cass. civ. n. 2741 del 23/2/2012). Nel caso di specie era stata contestata la presenza di due canne fumarie davanti alle finestre della proprietà del vicino poste a una distanza inferiore a quella legale che, secondo i motivi del ricorso, provocavano un pregiudizio al “panorama”. In allegato la sentenza n. 10618 del 23 maggio 2016
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NESSUN ONERE DI URBANIZZAZIONE SE NON C’È AUMENTO DI SUPERFICIE UTILE (SENT. TAR TOSCANA, N.948, 8/6/2016) Una recente sentenza del Tar Toscana 8 giugno 2016, n. 948 conferma un principio giurisprudenziale consolidato in base al quale per l’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione occorre che vi sia un effettivo aggravio del carico urbanistico, dovuto alla incidenza dell’intervento edilizio, che deve essere considerato non nell’insieme delle superfici “di calpestio”, ma di quelle utili, le sole in grado di comportare un maggior incremento del carico urbanistico. A tal fine devono intendersi superfici “utili” quelle costituite dalla somma delle aree di pavimento dei singoli vani utilizzati per le attività e destinazioni d’uso, con esclusione delle aree destinate “ai porticati, ai pilotis, alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai locali cantina, soffitte ed ai locali sottotetto non agibili”.
IL VOLUME TECNICO NON È COMPUTABILE NELLA VOLUMETRIA DELL’IMMOBILE (C.D.S. N. 507/2016) Il consiglio di stato ritorna sul concetto di “volume tecnico”, identificandolo come un volume non computabile nella volumetria, che corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere - e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932).
catastalmente al foglio di mappa n.--, particella n.--, ed ubicata in zona classificata dal vigente P.R.G. come “Verde di salvaguardia paesistica”, assoggettata a vincolo di tutela ambientale in quanto area ricompresa nel Parco -- ai sensi della Legge regionale n.---. L’immobile, realizzato negli anni ‘80, è stato dapprima oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/1985, con concessione in sanatoria del Comune prot. n. ---e, da ultimo, destinatario di un complesso di opere di ristrutturazione, assentite con DIA prott. nn. -- del 10 agosto 2004 e --- del 27 maggio 2007, entrambe seguite ai necessari nulla - osta dell’Ente Parco di --- prott. nn. --del 7 maggio 2008 e --- del 1° agosto 2008. Il Comune di ---, a seguito dei sopralluoghi eseguiti nelle date del 21 novembre 2008 e del 7 aprile 2009 presso l’abitazione del ricorrente al fine di verificare la conformità delle opere ai titoli edili rilasciati, ha adottato l’ordinanza prot. n. --- del 5 maggio 2009 con cui ha intimato la riduzione in pristino delle opere realizzate dal Sig. Sc. in ragione di un presunto illegittimo innalzamento delle quote del tetto dell’immobile, con un conseguente aumento della cubatura dello stesso immobile, il che avrebbe comportato un abuso qualificabile in termini di c.d. “variazione essenziale” ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale n. 15/2008. Detta ordinanza è stata impugnata col ricorso principale innanzi al T.a.r. per il Lazio, assumendone l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. n. /2008 e degli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001, violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 47/1985, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed erroneità di presupposti. 2. Con un primo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato l’ordinanza dirigenziale prot. n. 3336 del 21 settembre 2009 con cui l’Ente Parco di -- ha ingiunto, ai sensi dell’art. 28 della Legge regionale
FATTO e DIRITTO 1. L’odierno appellante è proprietario di un’abitazione sita in località ---, distinta
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6 ottobre 1997 n. 29 e s.m.i, l’immediata 281 attività edilizie in sospensione diPANTONE presunte 100 - 72 - 0in - 32 essere nonchéCMYK la riduzione pristino delle RGB 0 - 40 - 104 aree interessate a spese del ricorrente. 3. In data 4 agosto 2009, sul presupposto che la riduzione in pristino delle opere realizzate avrebbe comportato un grave pregiudizio alla parte dell’immobile realizzata in piena conformità ai titoli abilitativi, il ricorrente ha quindi presentato un’istanza ex art. 34 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. 4. Con il secondo e il terzo atto per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, dapprima, il parere negativo da parte dell’Ente Parco, di cui all’ordinanza dirigenziale prot. n. 471 del 10 febbraio 2010, e, in ultimo, il diniego conseguente da parte del Comune, di cui al provvedimento prot. n. 4915 del 13 aprile 2010. 5. Con il quarto atto per motivi aggiunti, a seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha ulteriormente dedotto l’illegittimità dei provvedimenti gravati, sul presupposto che la cubatura del fabbricato, dichiarata essere pari a 400,00 mc. nella concessione edilizia in sanatoria prot. n. 9986/2001, risulterebbe invece di misura decisamente maggiore e, per la precisione, pari a 444,71 mc. 6. Con istanza del 6 luglio 2011, il ricorrente ha altresì chiesto al Comune “l’annullamento in autotutela “dell’ordinanza riduzione in pristino prot. n. 5952 del 5 maggio 2009 ed ogni altro provvedimento connesso e conseguente alla stessa, ivi incluso il provvedimento prot. n. 4915 del 13 aprile 2010 con cui è stato disposto il diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. in data 12/02/2010 con prot. n. 1899”. Con provvedimento n. 15776 del 28 novembre 2011 il Comune disponeva la rettifica della concessione edilizia in sanatoria rilasciata all’interessato, tramite l’indicazione corretta della volumetria condonata, nella misura di 444,71 mc.
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Il ricorrente, in data 29 febbraio 2012, ha reiterato quindi l’istanza di annullamento in autotutela degli atti pregressi. 7. Con quinto atto per motivi aggiunti ha quindi impugnato il provvedimento in data 17 aprile 2012 n. PANTONE 4756 con 281cui il Comune di --- ha rigettato CMYK la predetta alla 100 - 72 - istanza, 0 - 32 stregua di nuova istruttoria, come, RGB 0 - 40 - rilevando 104 anche a seguito della rettifica apportata al permesso di costruire in sanatoria, rimarrebbe una maggiore altezza dell’immobile, rispetto a quanto assentito nel predetto permesso e nelle DIA sopra menzionate, pari a 50 cm alla gronda e 60 cm al colmo, con un ingiustificato aumento di cubatura derivante dalla maggiore altezza media del fabbricato di circa 32,29 mc ( dati dalla differenza fra 477,00 mc effettivamente rilevata e i 444,71 assentiti). 8. Con ordinanza n. 2959/2013 il Tribunale ha disposto verificazione volta ad accertare le altezze e le volumetrie complessive effettivamente autorizzate con la concessione in sanatoria n. 9986/2001 ed a stabilire se quelle realizzate siano conformi al permesso rilasciato o superiori nella misura ritenuta dal Comune di ---. Depositata la relazione di verificazione, con successiva ordinanza 5069/2014 il Tribunale ha chiesto al verificatore chiarimenti in ordine all’entità dell’incremento di volume riferibile alla modifica delle altezze, con esclusione di quello connesso alla realizzazione del tetto, e al rapporto percentuale con il volume complessivo originariamente assentito. 9. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. per il Lazio ha: - dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazio-
ne proposta, con il ricorso principale, avverso l’ordinanza di demolizione del Comune di --- n. 63 del 5 maggio 2009, atteso che la stessa è stata oggetto di procedimento di autotutela definito, a seguito di rinnovazione dell’istruttoria, conGRAY atto9 di conferma prot. PANTONE COOL 4756 CMYK del 17 2012, oggetto di ulteriore 0 -aprile 0 - 0 - 60 impugnazione con RGB 135 - 135 - 135il quinto atto per motivi aggiunti. - respinto nel merito gli altri ricorsi proposti con motivi aggiunti. 10. Alla base del rigetto il T.a.r. ha posto, in sintesi, le seguenti motivazioni: - in esito alla disposta verificazione, è emerso, come da relazione del verificatore , che anche rispetto alla volumetria complessivamente assentita con la concessione in sanatoria, così come rettificata e pari a mc. 444,71, risulta realizzato un maggior volume di mc 29,53, pari al 6,64%., - detto incremento di volumetria è in difformità anche rispetto ai nulla osta rilasciati dall’Ente Parco di Veio ( trattandosi di immobile in area soggetta a vincolo paesistico) e allegati alla D.I.A. limitati al rivestimento dell’edificio con intonaco civile e con obbligo di mantenimento della cubatura preesistente, - la sostituzione del tetto di copertura con altra modalità costruttiva necessita di permesso di costruire quando, implicando aumento della volumetria dell’immobile, non può essere considerata alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria, - né è possibile giustificare l’incremento di volumetria, realizzato nel caso di specie per effetto della nuova realizzazione della copertura, ricorrendo al concetto di volume tecnico, come tale da non considerare nel
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calcolo della volumetria complessivamente realizzata, atteso che la nozione di “volume tecnico” non computabile nella volumetria non ricorre se non quando non sussistano modalità alternative di costruzione non implicanti aumenti di volumetria o comunque incrementi volumetrici del tutto contenuti. In altri termini, il richiamo al concetto di volume tecnico non può giustificare qualsiasi incremento di volumetria, rispetto a quella originariamente assentita, connesso all’adozione di diverse modalità di realizzazione della copertura dell’immobile rispetto a quella del progetto originario; - la realizzazione del cordolo perimetrale sovrastante le murature portanti del fabbricato, con modifiche delle altezze, costituisce modalità di realizzazione diversa da quanto progettato , rispondente ad una delle possibili scelte costruttive e in quanto tale non riconducibile, per quanto detto, alla nozione di volume tecnico ( la stessa soluzione realizzativa avrebbe verosimilmente potuto essere conseguita mediante riduzione dell’altezza delle murature perimetrali e mantenimento delle altezze complessive medie e della volumetria preesistente). - la maggiore volumetria realizzata, sebbene inferiore a quanto indicato nel provvedimento impugnato, è comunque superiore al 2% del volume complessivamente assentito, rientrando quindi nella previsione di cui all’art. 17 comma 1 lett. c) della legge reg. 15/08, e legittima parimenti la misura sanzionatoria applicata dal Comune di ---. - quanto alle censure inerenti la mancata applicazione del regime di cui all’art. 34 del d.p.r 380/01, è sufficiente ribadire che la norma richiamata non è applicabile alle sanzioni demolitorie comminate per opere insistenti su zona vincolata ( art. 27 del medesimo D.P.R. 380 del 2001). Inoltre, gli interventi in questione non possono essere considerati “interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, contemplati nel citato art. 34, trattandosi di interventi in totale difformità al titolo edilizio. 11. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello il sig. Sc., sostanzialmente riproponendo le censure già svolte in primo grado. 12. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di ---, l’Ente Parco Regionale di Veio e Roma Capitale. 13. All’udienza pubblica del 24 novembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione. 14. L’appello non merita accoglimento. 15. Sono infondati i motivi di gravame diretti a contestare la sussistenza dell’abuso edilizio, in particolare sotto il profilo della realizzazione di una variazione essenziale rispetto a quanto previsto nei titoli abilitativi precedentemente rilasciati. A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, l’incremento di volumetria realizzato nel
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caso di specie non può ricondursi (anche tenendo conto degli esiti della verificazione e nonostante la diversa qualificazione espressa dal verificatore) alla nozione di volume tecnico, ma costituisce, al contrario, una variazione essenziale rispetto a quanto precedentemente assentito. 16. Ciò sulla base di una pluralità di ragioni ciascuna di per sé dirimente ed autosufficiente. 16.1. In primo luogo, occorre evidenziare che la volumetria realizzata risulta comunque superiore al 2% (risultando del 6,64%) rispetto al volume assentito nel titolo abilitativo. Viene allora in rilievo, in senso ostativo alle ragioni dell’appellante, la previsione dell’art. 17, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 15/2008 in base alla quale: “ [...] costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni: [...] c) aumento superiore al 2% del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato [...]”. 16.2. In secondo luogo, la qualificazione dell’intervento in esame in termini di “volume tecnico” contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale (cui il Collegio ritiene di dare continuità) secondo cui “la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere -e sempre in difetto dell’alternativa- quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932). Nel caso di specie la scelta dell’appellante di realizzare il cordolo perimetrale sovrastante le murature portanti del fabbricato, con modifiche delle altezze, è una diversa modalità del tetto rispetto a quella progettata e, quindi, costituisce di per sé solo una delle possibili scelte costruttive, in quanto tale non riconducibile alla nozione di volume tecnico sopra accolta. 16.3. In terzo luogo, va rilevato che ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.P.R. 380/2001, gli interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o aree naturali protette nazionali e regionali sono considerati, anche quando incidono solo sui volumi tecnici, variazioni
essenziali. Ed analoga previsione, sempre dedicata agli interventi su immobili vincolati o ricadenti in parchi a aree naturali protette, si ritrova nell’art. 17, comma 4, legge regionale n, 15 del 2008. Nel caso di specie tali disposizioni trovano applicazione in quanto è pacifico che l’area interessata dagli interventi abusivi sia classificata nel vigente P.R.G. come “Verde di salvaguardia paesistica” e, come tale, assoggettata a vincolo ambientale ai sensi della L.R. n. 29/1997. Ne consegue che, come correttamente rilevato dal T.a.r., anche a prescindere dalla sopra rilevata impossibilità di considerare l’intervento de quo come riguardante esclusivamente un volume tecnico, atteso il regime vincolistico cui il bene è sottoposto, l’incremento di volumetria realizzato andrebbe comunque considerato come variazione essenziale. 17. La qualificazione in termini di variazione essenziale dell’intervento edilizio contestato determina l’inapplicabilità dell’istituto previsto dall’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 (la sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione). Il d.P.R. n. 380 del 2001 distingue, infatti, ai fini sanzionatori, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34. Per i primi, è senz’altro prescritta la demolizione delle opere abusive; mentre solo per i secondi, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenite la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria. La qualificazione in termini di variazione essenziale implica, dunque, l’impossibilità di applicare la sanzione pecuniaria, a prescindere dalla prova dell’esistenza di un pregiudizio per la parte eseguita in conformità. 18. L’appello deve, pertanto, essere respinto. 19. La controvertibilità, specie sotto il profilo fattuale, delle questioni oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:... .
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CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC PROROGATA LA SCADENZA Le carte di qualificazione conducenti (CQC) per il trasporto di cose rilasciate in forza di diritti acquisiti (quindi senza frequenza al corso di formazione) la cui scadenza era stata già prorogata da 2014 al 2016 saranno valide fino al prossimo 9 settembre 2016. Entro tale data sarà necessario frequentare un corso di formazione periodica di 35 ore al fine di poter presentare alla Motorizzazione la domanda di rinnovo. Si ricorda che la CQC non è richiesta quando si tratta di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente (trasporto in conto proprio). Tale esenzione tuttavia non trova applicazione nel caso in cui il conducente del veicolo risulti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista.
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE 2016 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2016. La misura del beneficio riconoscibile è pari a
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214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1 aprile e il 30 giugno 2016. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presenPANTONE 281agli Uffici delle tare l’apposita dichiarazione CMYK 100 - 72 - 0 - 32 entro il dogane territorialmente competenti RGB2016. 0 - 40 - 104 termine del 1 agosto Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. La compensazione potrà essere effettuata trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2017 potranno essere chieste a rimborso entro il 30 giugno 2018. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO PANTONE COOL GRAY 9 RECUPERO DEL CMYK 0 - 0 - 0 - 60 CONTRIBUTO RGB 135 - 135 - 135 VERSATO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2016
(Comunicato Stampa del 5 luglio 2015)
Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci – sia per conto proprio che per conto terzi – possono recuperare nel 2016, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci. L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2016 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 5 luglio 2016. Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono: ► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; ► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore. La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”.
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RIFIUTI
ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO NUOVE NORME TECNICHE Per favorire gli interventi di riqualificazione ambientali marittimi nei siti di interesse nazionale (SIN), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha definito i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio. I criteri sono contenuti nel Decreto dell’8 giugno 2016 pubblicato sulla GU del 23 giugno 2016, n. 145. Le finalità poste dal provvedimento costituiscono un passo importante per l’attività di bonifica delle aree marittime all’interno dei SIN sia per il rispristino e il mantenimento di idonee condizioni per la funzionalità dei porti sia per garantire adeguati standard di qualità dell’ambiente acquatico e dovrebbero essere in grado di superare almeno una parte delle attuali problematiche che ne hanno rallentato l’esecuzione.
ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter numero 25 del 01/07/2016 Centro studi: Osservatorio Congiunturale Ance: conferenza stampa in programma per il 6 luglio Opere pubbliche: Codice appalti, l’Anac approva le prime cinque proposte di linee guida Lavoro: Ccnl edilizia, presentate le richieste sindacali per il rinnovo del contratto Detassazione premi produttività: dall’Ance nuove indicazioni applicative Formazione capisquadra e capicantiere, il 2° turno del bando Giornate della Bilateralità Edile: disponibile il programma dei lavori Progetto I Town, dal Formedil un ciclo di seminari formativi Fondimpresa: al via 72 milioni per l’innovazione di impresa
In Parlamento: Legge europea 2015: dalla Camera l’ok definitivo
chiarimenti della Presidenza del Consiglio
Dl Banche: tempi più lunghi per l’inadempienza al patto marciano
Tar, niente oneri di urbanizzazione se non c’è aumento di superficie utile
Riforma del bilancio dello Stato: primo via libera della Camera
Attività di dragaggio, definiti i criteri sui limiti di inquinamento
Progettazione: Construction 21: al via la nuova edizione del concorso Ue
Autotrasporto: prorogata a settembre la Carta di qualificazione
Newsletter numero 24 del 24/06/2016 Comunicazione di sistema: Costruzioni e riforme al centro dell’incontro tra Boschi e De Albertis Federcostruzioni: è Federica Brancaccio la nuova presidente Colloquio tra Calenda e De Albertis su economia circolare, digitalizzazione e credito Fiscalità: Fisco e casa: nuova Guida Ance alle compravendite e agli affitti Lavoro: Riforma del Terzo settore: dal 3 luglio in vigore la legge delega Libro unico del lavoro, sanzionabili le inesattezze sulla trasferta Lavoratori prossimi alla pensione, le istruzioni Inps sul part-time agevolato Mercato privato: Programma periferie: on line i
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Newsletter numero 23 del 17/06/2016 Comunicazione e Stampa: Città, economia e società: per i 70 anni Ance un convegno sul mondo che cambia Comunicazione di sistema: Settantennale Ance, al via le celebrazioni alla Triennale Fiscalità: Fiscalità immobiliare: i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate Acquisti all’asta, imposte agevolate anche se l’immobile viene ristrutturato Mercato privato: Piano casa: in un dossier Ance il quadro delle norme regionali in vigore Strutture ricettive extra alberghiere: illegittimo il regolamento del Lazio Opere pubbliche: Codice dei contratti: pubblicate le faq Anac sul periodo transitorio
RAPPRESENTANZE DEL COLLEGIO Vice Presidente ANCE delega economico-fiscale-tributaria geom. Giuliano Campana Comitati e Commissioni ANCE: Relazioni industriali ed affari sociali
sig. Ernesto Bruni Zani
Rapporti interni
geom. Primo Ider
Opere pubbliche
geom. Mario Parolini geom. Primo Ider
Centro studi
sig.ra Emilia Ardesi
Edilizia e territorio
geom. Alberto Silvioli
Tecnologia innovazione e ambiente
geom. Paolo Bettoni
Commissione economico fiscale tributario
sig. Giorgio Archetti
Comitato lavori all'estero
arch. Davide Campana sig. Giuseppe Baroni
Commissione sicurezza sul lavoro
geom. Paolo Bettoni
Comitato calcestruzzo preconfezionato
rag. Corrado Gatti
Comitato lavori complementari
sig. Ernesto Bruni Zani
Comitato applicazione bitumi e derivati
sig. Cesare Facchetti geom. Stefano Vezzola
Comitato edilizia prefabbricata
ing. Paolo Bentivoglio
Gruppo di imprese stradali
rag. Fausto Gasparini geom. Primo Ider geom. Mario Parolini
Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori
sig.ra Emilia Ardesi sig. Santo Prandelli
Anicle (Associazione Costruttori Linee Elettriche)
Comitato tecnico Cresme
geom. Mario Roda sig.ra Emilia Ardesi
Commissione preposta al ÂŤPrezziario Opere EdiliÂť ing. Alberto Pola (titolare)
geom. Primo Ider (supplente)
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2016
ELEVATORI
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IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
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