Notiziario Ance Brescia maggio 2017

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE MAGGIO 2017

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ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MAGGIO 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia

SOMMARIO Assemblea 2017 - il dibattito: digitalizzare le imprese e competere nella legalità

pag. 251

Assemblea 2017 - Pavoni: “l’innovazione nel privato richiede anche una P.A. 4.0” pag. 255 Assemblea 2017 - Eseb: idee per stare al passo di un’evoluzione costante

pag. 260

Assemblea 2017 - Cape: l’occupazione riprende dopo sette anni difficili pag. 262 Assemblea 2017 - Giovani: “il nostro è un impegno da non affidare a un like” pag. 264 I moduli fotovoltaici che aumentano il valore estetico di un edificio

pag. 265

Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 270 pag. 288

Indici Lavori pubblici

pag. 292

Trasporti Urbanistica

pag. 295

Rifiuti Ance informa

pag. 300

249

pag. 293 pag. 296 pag. 303


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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

INNOVAZIONE E REGOLE (DA RISPETTARE) SONO I TEMI DEL DIBATTITO ORGANIZZATO PER L’ASSISE DEL COLLEGIO

ASSEMBLEA 2017 - IL DIBATTITO DIGITALIZZARE LE IMPRESE E COMPETERE NELLA LEGALITÀ PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

È stato un dibattito frizzante e ricco di spunti quello che ha caratterizzato l’assemblea dell’Associazione dei costruttori edili. Incalzati dal giornalista Sebastiano Barisoni, Gabriele Buia (presidente dell’Ance), Tiziano Pavoni (numero 1 del Collegio Costruttori di Brescia), l’onorevole Enrico Borghi (Partito democratico) e l’assessore regionale Mauro Parolini hanno provato a fare chiarezza in un mare magnum fatto di normative, promesse disattese e ambizioni realizzate.

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Il tavolo dei relatori, da sinistra: Mauro Parolini, Enrico Borghi, Sebastiano Barisoni, Gabriele Buia, Tiziano Pavoni

L’ediliza è un comparto che uno sforzo culturale, prima ancora deve cambiare pelle. Seguendo in che imprenditoriale. modo dinamico la via della digiNella consapevolezza che talizzazione e della tutti (le imprese certo, legalità. Concetti che ma anche la politica) non vanno sbandierati devono remare dalla Al comparto si come slogan, ma de- richiede un notevole stessa parte. Come si clinati con coscienza e può traghettare l’edicambiamento senso della realtà. lizia nel futuro, assiculturale Perché il settore curandole un presente, dell’edilizia (che sia se non di prosperità, quella 4.0 o altro anquantomeno sereno? cora) non può pensare di tornare a Per Gabriele Buia la sfida è quella navigare in acque propizie senza dell’innovazione. “Dobbiamo 251


L’APPELLO: È IL TEMPO DI UNO SFORZO CULTURALE IN GRADO DI CAMBIARE PELLE AL SISTEMA

riportare il settore al centro del sistema produttivo e l’unico modo per riuscirci è innovare. La digitalizzazione è il nuovo sistema per fare business e noi dobbiamo sfruttarlo al massimo”. Ma la chiave, Buia ne è convinto, sta anche nel collegamento tra impresa e formazione, che “deve essere sempre più stretto, specie a livello di progettazione. In questo senso il rapporto con le Università va ulteriormente sviluppato”. E la politica? L’onorevole Borghi ha sottolineato un aspetto fondamentale: “Come sistema paese l’Italia deve ritrovare il proprio posto nel mondo. Di conseguenza, anche l’edilizia deve ritornare ad occupare il proprio posto, che è essenziale”. Impossibile a questo punto, non affrontare il nodo Co-

dice appalti, che per Borghi “può dato il parlamentare del Pd -, ma il essere visto positivamente, se si lavoro deve proseguire”. ragiona secondo criteri di razioTornando al Codice appalti nalizzazione - come (dopo una frecciatina dimostra il caso delle di Barisoni sulle lunstazioni appaltanti -, gaggini apocalittiche ma che non può essere associate “a due entità avulso dalla realtà che assolute e quasi mistici circonda”. che dell’Italia, il Tar Lo Stato e la del Lazio e il Cipe”), norma, ma anche le al presidente Buia è infrastrutture, in questato chiesto di fare Gabriele Buia: sto caso legate alla “Per riportare il da “giudice” rispetto comunicazione. È ina questo corpus norsettore al centro del dubbio, e Borghi lo mativo. “Inizialmente ha ammesso, che non sistema produttivo il Codice era scritto l’unico modo è esiste omogeneità in male - ha detto senza innovare” un territorio in cui si mezzi termini -, ma il passa dalla banda larGoverno poi è riuscito ga ultraveloce a vere a migliorarlo”. Rezone di “buio”. “Il Governo ha stano però alcune zone d’ombra, investito 3,5 miliardi per innervare come il sorteggio per l’aggiudicaa livello digitale il paese - ha ricor- zione delle opere con procedura 252


LA FORMAZIONE È L’ALTRO PUNTO SUL QUALE NON SI PUÒ TRANSIGERE PER GESTIRE LE NUOVE TECNOLOGIE

negoziata e la questione del su- presidente Tiziano Pavoni ha evibappalto, considerata fin troppo denziato l’impegno del Collegio ingessata laddove in Europa è assai costruttori “sul fronte dell’edificio più rapida. intelligente. Abbiamo Un tema, questo, partecipato, in collache si intreccia con borazione con Eseb e la legalità. Mettere Università di Brescia, norme stringenti ai sua un bando regionale bappalti è un modo per e speriamo di ottenere eliminare (o, semmai, i fondi per sviluppare provare a ridurre) i riquesto progetto, che schi di corruzione, ma ci permetterebbe di Tiziano Pavoni: Buia non è d’accortutelare il futuro degli “Non verremo do al 100 per 100 su meno al progetto edifici. Noi ci crediaquesto aspetto. “Noi, mo molto e, qualora del nostro Collegio come settore, siamo i fondi regionali non dedicato all’edificio pronti a dare garanzie dovessero arrivare, intelligente” e a vigilare, ma vogliaproveremo altre stramo ci sia data la posde”. Chiamato “a rapsibilità di agire”. “Sul porto” su quanto fatto sorteggio - ha replicato Borghi dalla Regione Lombardia, l’asses- non posso che essere d’accordo, sore Mauro Parolini ha messo in ma il Codice, pur non essendo la luce “il grande problema dell’ecrisposta a tutto, è almeno un primo cesso di burocrazia. L’economia passo. Spesso il problema italiano è paralizzata da certe lungaggini è che il legislatore risponde parten- e necessita di un percorso più rado dai problemi particolari”. pido nel rapporto con la Pubblica “Almeno, ora, si è rotto lo amministrazione. Di contro, la schema dei 900 arpolitica deve avere ticoli. Il dialogo couna visione di insieme munque deve andare ampia, magari grazie a avanti, ma ci sono due iniziative che partano problemi da affrontare. dal basso.” Quello della cassa e Uscendo però quello di una crescita dalle dissertazioni sui che è la più bassa in “massimi sistemi”, Europa”. Per Borghi i relatori sono stati Enrico Borghi: la questione liquidità portati su un piane“Investiti 3,5 si potrebbe affrontare ta più concreto, per miliardi per “partendo dal patrimoaffrontare due snodi digitalizzare il nio pubblico, magari essenziali quali la fifinendola una volta Paese, ma il lavoro scalità e la questione per tutte con il man- deve proseguire” della riqualificazione tra della svendita del del patrimonio immopatrimonio pubblico biliare. “Il fisco - ha quando si vuole progettare qualche rammentato Buia - è un cardine operazione in questo ambito”. importante. Abbiamo apprezzato Dal nazionale al Bresciano, il il rinnovo del bonus sull’Iva, oltre 253

Il presidente di Ance Brescia, Tiziano Pavoni

Il presidente di Ance, Gabriele Buia

Enrico Borghi, Capogruppo PD alla Camera


SI DEVE RIPARTIRE DALLA RIGENERAZIONE URBANA PER RIDARE SLANCIO AL COMPARTO E ALL’INTERO SISTEMA ECONOMICO

Mauro Parolini, Assessore regionale allo Sviluppo Economico

che del sismabonus e del bonus sulle ristrutturazioni. Però, invece che una proroga di un solo anno, avremmo preferito si fosse ragionato su un periodo più lungo. Inoltre sarebbe opportuno che questi incentivi diventassero cedibili, visto che le ristrutturazioni sono un segmento di mercato strategico”. Quanto alla rigenerazione urbana (definizione soft che, in molti casi, si può tradurre con “abbattere strutture non più vivibili e ricostruirle da zero”), da Borghi a Pavoni passando per Buia e Parolini l’opinione è unanime: è da qui che si deve partire. Bisogna valorizzare il patrimonio, con progetti seri e - come suggerito da Parolini - “rimettere in movimento tutto l’invenduto, liberando banche e imprese da un peso enorme”. Se questa è la strada, l’Ance è pronta a guidare la riscossa. “Entro

la fine di maggio - ha concluso Gabriele Buia - Ance presenterà al ministro Delrio un grande progetto di rigenerazione urbana, cui abbiamo abbinato anche una proposta a livello fiscale. È un percorso che va affrontato con serenità. Quanto al mondo dell’edilizia, è ora di imparare a essere diversi, misurandoci con la realtà e facendo pulizia di quelle imprese che sguazzano nel torbido e denigrano tutto il sistema, perché il malcostume viene pagato da tutti”. E in questo caso si parla di comportamenti che si traducono evidentemente in concorrenza sleale con chi rispetta regole e contratti. Questo l’impegno per un’edilizia che vuole uscire dagli stereotipi, per trasformare il mito “4.0” in una propizia realtà.

Entro l’estate Ance presenterà al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, un grande progetto di rigenerazione urbana, con abbinata anche una proposta a livello fiscale.

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Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24, ha coordinato la Tavola rotonda

Il direttore di Ance Brescia, Francesco Zanframundo


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO: PER AFFRONTARE LA GRANDE SFIDA DELLA MODERNITÀ NELLE AZIENDE E IN CANTIERE

ASSEMBLEA 2017 - PAVONI: “L’INNOVAZIONE NEL PRIVATO RICHIEDE ANCHE UNA P.A. 4.0” PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Innovazione e legalità sono stati i temi portanti dell’Assemblea 2017 del Collegio Costruttori Edili di Brescia e da qui ha preso le mosse la relazione del presidente Tiziano Pavoni, con una premessa importante: le aziende devono correre per stare al passo con le metodologie 4.0, ma gran parte di questi sforzi rischiano di essere vanificati se anche la pubblica amministrazione non prenderà un “passo” 4.0.

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Il presidente di Ance Brescia, Tiziano Pavoni, in un momento dei lavori

Assemblea 2017. “Si parla quotidianamente di manifattura 4.0 con un dibattito utile se consentirà un’effettiva ricaduta sulla vita delle imprese. A tal proposito consentitemi in premessa due considerazioni: accanto al confronto e alle proposte per la manifattura 4.0 nelle aziende produttive è opportuno si affronti velocemente anche il dibattito sull’innovazione nelle infrastrutture informatiche e sulla pubblica amministrazione 4.0. Che senso avrebbe innovare e investire enormi energie nel privato se non fosse comunque indispensabile il supporto pubblico? Si pensi alla 255

banda larga, alla fibra, in molti territori ancora lontane dall’essere realtà. E che dire dei ritardi atavici della pubblica amministrazione? Di una digitalizzazione e informatizzazione di facciata, che crolla a fronte dell’incomprensibile richiesta di documenti cartacei per completare pratiche, solo in linea teorica eseguibili digitalmente e on line”. L’appassionata relazione del presidente del Collegio Tiziano Pavoni ha preso le mosse dal parallelismo che deve intercorrere fra l’impegno privato alla modernizzazione e quello pubblico. Le due


“LA SCELTA DELL’EDILIZIA 4.0 PARTE ANCORA DALLA FASE PROGETTUALE PER SFRUTTARE AL MEGLIO LE NUOVE TECNOLOGIE”

cose non possono essere distinte, poiché se il pubblico non evolve con dinamicità, si corre il rischio di vanificare ciò che le aziende stanno mettendo sul piatto dell’innovazione. “La seconda considerazione - ha proseguito Pavoni - riguarda noi costruttori. Non possiamo pensare che l’innovazione 4.0 interessi solo le imprese manifatturiere. Un settore vivace e sempre più ricco di tecnologia e innovazione com’è quello edile, deve affrontare con determinazione e convinzione gli sviluppi innovativi 4.0. L’innovazione nelle costruzioni si declina sempre più concretamente in scelte strategiche - ad iniziare dalla progettazione - che caratterizzano le scelte delle imprese per sfruttare al meglio quanto le tecnologie informatiche mettono oggi a disposizione anche dell’edilizia”.

aumentata, infatti, lo stesso può essere vissuto dal cliente finale, dando l’opportunità al progettista e all’impresa di concordare tutti i dettagli della commessa senza onerosi interventi in cantiere”. IL 3D E LO SMART LIVING

Mario Parolini, vicepresidente di Ance Brescia

LA CORSA È INIZIATA “Le imprese più attente ed evolute sono già al lavoro per applicare in ufficio e in cantiere gli aspetti più concreti dell’innovazione. Dobbiamo impegnarci, come Associazione e singoli, per portare positive testimonianze e convincere tutte le realtà del settore a fare la propria parte anche sul versante del 4.0”. “Ricordiamo che il settore edile è coinvolto in vari aspetti dell’innovazione, tra i quali la digitalizzazione dei processi, ad iniziare dalla progettazione BIM, oggi affiancata dalla ancor più innovativa Realtà aumentata, strumenti di particolare utilità per il settore edile, non solo nella progettazione, ma pure nella vendita del prodotto immobiliare. Grazie alla realtà

Primo Ider, vicepresidente di Ance Brescia

Ernesto Bruni Zani, vicepresidente di Ance Brescia

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“Senza entrare nei dettagli delle strutture realizzabili con stampanti tridimensionali e altri aspetti che meritano approfondimenti in altre occasioni, ricordo il complesso capitolo dell’ “Edificio intelligente”, una delle nuove frontiere dell’edilizia. Con sensori dedicati alla rilevazione di parametri fisici, chimici e meccanici, si crea una banca dati dell’edificio, utile sia per l’edificio stesso, che per la personalizzazione dei servizi che l’edificio fornisce agli utenti, in termini di comfort abitativo”. “Su un altro rilevante tema legato all’edilizia 4.0, lo Smart living, il sistema Ance Brescia vanta un percorso di fattivo impegno e di rilevanti collaborazioni con il mondo accademico e istituzionale”. “Infatti, ESEB, insieme all’Università Statale di Brescia, è al lavoro per realizzare una cordata di imprese che presentino un progetto a Regione Lombardia, per dotare gli edifici di sensori, allo scopo di valutare la possibilità di riqualificazione sismica ed energetica, attraverso i dati rilevati e, quindi, poter utilizzare al meglio una banca dati puntuale per la valutazione e la realizzazione degli interventi”. “Il tema dell’innovazione - ha proseguito - mi consente di rilevare quanto sia vivace l’edilizia e quanto più lo sarà nel futuro prossimo


“COSTRUIRE CASE È MAGNIFICO: ANCHE PER QUESTO CI SI DEVE PREPARARE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE”

immediato. Ne consegue la necessità di contare su addetti sempre più preparati e formati. Per questo, l’attività di ESEB riveste un ruolo sempre più utile e rilevante”. “Utile per le imprese, ma ancor più utile per i ragazzi e le loro famiglie, capaci di comprendere le interessanti opportunità occupazionali che l’edilizia offre e offrirà con continuità nei prossimi anni. E vorrei sottolineare che si tratta di figure professionalizzate, che si confronteranno con processi e tecnologie innovative. Figure assai lontane da quelle ancora presenti nell’immaginario collettivo, fermo allo stereotipo di decenni ormai lontani e superati”. IL BELLO DEL COSTRUIRE E poi Tiziano Pavoni ha esclamato: “Ragazzi, costruire case è qualcosa di magnifico! L’edilizia moderna, i nuovi processi, i nuovi materiali, hanno bisogno di giovani preparati. D’accordo, si costruisce e si costruiranno meno, molte meno, abitazioni nuove rispetto a quanto avveniva in passato. Questo non vuol dire che non si costruisca diversamente, che ad esempio non si ricostruisca. Sempre di più si lavora per riqualificare, per dare un nuovo volto ai centri storici, per mettere in sicurezza case, palazzi, uffici, scuole, capannoni, a fronte di un rischio sismico più esteso rispetto a quanto si credeva in passato”. “Per non parlare dei miglioramenti energetici delle strutture, azioni che concorrono a un generale risparmio della bolletta energetica nazionale. Noi sappiamo fare, con passione e competenza tutto questo. Per continuare a

farlo al meglio servono persone preparate, servono giovani ricchi di entusiasmo, capaci di cogliere le opportunità”. “Cari colleghi, i segnali positivi che da più parti si sono colti in questi ultimi dodici mesi, non mi fanno dimenticare i problemi vissuti da molte nostre imprese negli ultimi anni, notevolmente

pesanti. Non è, però, piangendoci addosso che miglioriamo la situazione. Anzi, proprio questi anni difficili hanno mostrato la capacità e la determinazione degli imprenditori edili bresciani. Deve essere sempre più chiaro a tutti che non è possibile guardare al futuro con gli occhi del passato. La formazione e l’innovazione devono essere parte

Momenti di scambio di idee in una pausa dei lavori

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“LA FORMAZIONE DEVE ESSERE UN’ATTIVITÀ FONDAMENTALE PER IL FUTURO DELLE NOSTRE IMPRESE”

integrante delle nostre imprese. Devono essere la nostra malta e i nostri mattoni! Quel che posso garantire è l’impegno quotidiano del Collegio, determinato a far comprendere, cari Amici delle istituzioni, che noi continueremo a fare quel che sappiamo fare. Vorremmo anzi poterlo fare ancora meglio, non dovendoci occupare della troppa burocrazia. Non chiediamo nulla, non siamo abituati a chiedere. Vorremmo solo poter lavorare in un ambiente che non penalizzi chi ha voglia di fare, soprattutto per via di leggi e provvedimenti complessi e talvolta contraddittori, incerti, poco chiari”. IL CODICE DEGLI APPALTI “Nell’Assemblea dello scorso anno - ricorda Pavoni - sottolineavo come in tema di lavori pubblici il “codice degli appalti”, allora da poco approvato, rappresentasse un passo fondamentale per la riforma del sistema degli appalti. Ciò perché il provvedimento dettava principi utili per promuovere trasparenza, semplificazione e legalità. In realtà sappiamo quante difficoltà permangano nell’applicazione del codice degli appalti, e quanto complessa sia la dinamica del settore, si pensi agli aspetti legati al subappalto. Se ancora vi sono aspetti da migliorare anche su tale versante, non dobbiamo dimenticare quanto sia stato efficace il lavoro del Collegio a tal proposito. Sono e siamo soddisfatti, perché l’impegno specifico in tema di lavori pubblici da parte di Ance Brescia, ha garantito alle nostre imprese una migliore applicazione del provvedimento. La nostra

L’intervento del presidente Tiziano Pavoni

Associazione ha profuso anche uno specifico impegno in tema di fiscalità immobiliare e, pur se non completamente accolte dal legislatore le istanze proposte da Ance, la Legge di Bilancio 2017 conferma la proroga del potenziamento al 50% della detrazione per le ristrutturazioni, della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e viene mantenuta la proroga sino al 2021 dell’eco bonus per gli interventi condominiali e per il sisma bonus, ampiamente rimodulato ed esteso”. LA QUESTIONE LEGALITÀ “Vorrei focalizzare la vostra attenzione sul tema specifico della legalità - ha proseguito Tiziano Pavoni - ricordando il protocollo d’intesa sottoscritto dal Collegio con le Organizzazioni Sindacali di categoria, il Comune di Brescia e la Cassa Edile. Lo consideriamo 258

una pietra fondamentale di un lungo percorso, avviato insieme alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, per garantire trasparenza, rispetto delle regole e maggiore sicurezza nello svolgimento della nostra quotidiana attività. Intendiamo continuare con decisione su questa strada, profondamente convinti che le forme di irregolarità ed elusione - cresciute nei recenti anni di crisi anche nel panorama bresciano, inutile nascondercelo, favorite oltre che dalla crisi economica, dalla stretta del credito, dalla cronica diminuzione degli appalti pubblici e privati e dall’esasperata produzione legislativa - rappresentino un’inaccettabile forma di concorrenza sleale. Una concorrenza pagata anzitutto dalle imprese oneste e in regola. Nonostante non tutti comprendano il valore di una simile iniziativa, lavoreremo per allargar-


“L’IMPEGNO DELL’ANCE PER UNA MIGLIORE FISCALITÀ NON VIENE E NON VERRÀ MENO: E ALCUNI RISULTATI GIÀ CI SONO”

flessibile la prestazione lavorativa con l’introduzione della banca ore, prima esperienza nell’intero settore edile in tutta Italia. È stata introdotta la possibilità che vi siano riconoscimenti economici legati all’effettivo andamento della singola impresa beneficiando dell’interessante possibilità di ridurre il cuneo fiscale. È stato avviato un percorso per consentire alla Cassa Edile di Brescia di divenire un soggetto attivo nell’attuazione di innovative forme di welfare territoriale, che valorizzino la pariteticità e, dunque, siano scevre dalle logiche del profitto cui soggiacciono le società commerciali”. Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, non ha fatto mancare il suo cordiale saluto alla conclusione dei lavori dell’Assemblea

la a tutto il territorio provinciale. Tale impegno è particolarmente condiviso con la CAPE bresciana, che non casualmente, nel 2016 ha recuperato oltre mille posizioni di lavoratori edili che erano stati classificati in altri settori”. “Avviandomi alla chiusura del mio intervento, credo sia opportuno ricordare il recente positivo rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, che ci ha visto lavorare intensamente per lunghi mesi ed ottenere un ottimo risultato”. IL NUOVO CONTRATTO “Il rinnovo contrattuale sottoscritto guarda decisamente al futuro. È un contratto innovativo che, pur riconoscendo una positiva dinamica salariale, si caratterizza per altri aspetti. Collegio Costruttori e Organizzazioni Sindacali hanno lavorato per costruire un

accordo in un contesto di assoluta novità, ricercando un terreno comune capace di superare le vecchie logiche della contrattazione collettiva basate, prevalentemente, se non esclusivamente, sulle rivendicazioni salariali. Anche per questo sono soddisfatto del risultato raggiunto”. “Le politiche retributive nel settore edile sono, da sempre, attuate anche per mezzo del sistema bilaterale. Tale sistema rappresenta, tuttora, un’eccellenza non raggiunta da alcun altro comparto produttivo. Ecco perché buona parte del Contratto rinnovato è dedicata ad assicurare, soprattutto verso Cassa Edile, l’imprescindibile necessità di continuare a svolgere, con la necessaria serenità di bilancio, gli importanti compiti che le vennero assegnati anni fa, al momento della sua costituzione. Il rinnovo contrattuale apre una concreta possibilità per rendere più 259

LA CONCLUSIONE Questi risultati - ha concluso Pavoni - sono stati ottenuti grazie all’attività dei nostri esponenti, a livello locale, regionale e nazionale, nel Collegio Costruttori Ance Brescia, in seno ad Ance Lombardia e ad Ance Nazionale. A Giuliano Campana, Ernesto Bruni Zani, Primo Ider e Mario Parolini, va il nostro ringraziamento per aver dedicato, sottraendoli anche agli affetti familiari, tempo ed energie riservandole alla difesa degli interessi della nostra categoria. Un ringraziamento anche ai componenti nominati in rappresentanza del Collegio nei consigli di amministrazione degli Enti Bilaterali per l’impegno e la oculata gestione degli Enti stessi. Un sincero grazie ai colleghi ed amici del Consiglio per la dedizione dimostrata in questi anni nell’espletamento del loro incarico”.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

IL PRESIDENTE ANGELO DELDOSSI PONE COME OBIETTIVO LA PREPARAZIONE GESTIONALE AL CANTIERE “JUST IN TIME”

ASSEMBLEA 2017 - ESEB: IDEE PER STARE AL PASSO DI UN’EVOLUZIONE COSTANTE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Adeguarsi alle necessità di un mondo in continuo sviluppo. Come? Attraverso un miglioramento di tipo culturale. Questa la parola d’ordine di Angelo Deldossi, presidente di Eseb, durante la relazione dell’attività 2016 dell’ente durante l’assemblea del Collegio Costruttori.

Il presidente di Eseb, Angelo Deldossi non ha dubbi: l’edilizia è rimasta troppo a lungo ferma, finendo con l’accumulare un certo ritardo rispetto ad altri settori industriali. Ritardo che è relativo all’innovazione sia di processo sia di prodotto. Una situazione, se vogliamo, resa più dura dal fatto che le imprese straniere si stanno dimostrando più competitive, proprio mentre nei cantieri italiani la produttività è in calo e i tempi di produzione sono aumentati rispetto al passato. In questo scenario diventa importante sottolineare come esi-

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stano dei supporti informativi che possono migliorare la produttività contribuendo ad eliminare gli errori, gli sprechi e consentendo maggiore attenzione sui flussi di lavoro nei cantieri. Da ciò deriva anche la possibilità di assumere la responsabilità anche della gestione di attività e degli impianti subappaltati a terzi. Ma, ha ribadito Deldossi, grande importanza hanno le nuove tecnologie, da esplicitare proponendo prodotti sempre migliori, senza dimenticare i supporti che possono velocizzare le attività del cantiere. Proprio per delineare quali possano essere le prospettive Il presidente di Eseb, per il settore, il presidente di Eseb Angelo Deldossi ha rimarcato anche il cambiamento del rapporto con committenti quali rapporto tra pubblico e privato. La le Pubbliche amministrazioni, che richiesta (in primis del mercato) cercano sempre di più partner che è quella di diventare più grandi assumendo forme più costruiscano e manarticolate a livello sotengano (dalle puliTra le strade cietario, unendosi ad zie al riscaldamento, da percorrere operatori simili per fino alla gestione) gli rientrano le ambito professionaimmobili, a fronte di un canone di affitto o alleanze societarie le. Non sono mancati, come da prassi, i riscatto. per “diventare dati sull’attività Eseb Da qui si arripiù grandi e 2016. Sono stati 579 va a un altro concetcompetitivi” (nel 2015 erano 684) to essenziale, quello a fruire della formadell’accorpamento. Perché, Deldossi ne è convinto, la zione di primo ingresso. Le diffisola impresa edile non potrebbe coltà nel settore della formazione affrontare quanto previsto da un scolastica restano, con il numero 260


“LO SFORZO DEL COMPARTO DEVE ESSERE RIVOLTO NEL RECUPERARE INNOVAZIONE SIA DI PROCESSO SIA DI PRODOTTO”

di iscrizioni in costante calo e la riduzione numerica degli alunni per classe. A settembre 2016 le classi erano 4, delle quali 2 con un numero esiguo di allievi. Meglio vanno le cose nel settore macchine e attrezzature (586 operatori formati), mentre il settore sicurezza ha effettuato 1.558 visite per 1.414 cantieri totali. Di questi, 867 erano cantieri di manutenzione, il resto di nuova costruzione. E solo 181 erano di committenza pubblica. Se in 1314 casi si è trattato di una prima visita, in 92 occasioni si è proceduto ad una seconda verifica, verifiche di-

ventate 3 in 8 casi. Sul fronte del progetto “formato e scontato”, 110 imprese hanno fatto richiesta dello sconto contributivo sull’Ot24. Sono risultate in aumento le consulenze per le aziende, mentre sono state attivate 69 Dote unica lavoro e 20 Garanzia giovani. Il tutto a corollario del reinserimento nel settore di 15 disoccupati, 7 giovani con contratto di apprendistato, 4 tirocini extracurricolari. Più in generale, una svolta c’è stata grazie all’introduzione della nuova normativa sulla Dichiarazione di immediata disponibilità e sul Patto di servizio personalizzato, attività

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affiancate a quanto già proposto a soggetti inoccupati, ovvero Dote unica, Garanzia giovani (per under 29) e Blen. Passando, infine, ai costi, nel 2016 sono stati spesi 1,6 milioni di euro (1,8 se vengono considerati gli ammortamenti). Ciò ha dato origine a 12.997 ore di formazione (costo 128,20 euro l’ora, escludendo gli ammortamenti). Per i servizi di lavoro il costo è di 32mila euro, mentre i 26 inserimenti lavorativi hanno richiesto un esborso di 1.262 euro a inserimento. Infine, il settore ricerca e sviluppo è costato oltre 40mila euro.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE RIZZINELLI UN QUADRO CHE INDUCE AD UN MODERATO OTTIMISMO

ASSEMBLEA 2017 - CAPE: L’OCCUPAZIONE RIPRENDE DOPO SETTE ANNI DIFFICILI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

La descrizione dei dati Cape è importante, ma ancora di più è interessante pensare alle strategie dell’immediato futuro. Questo è il compito che si è posto - ed ha svolto - il presidente Fabio Rizzinelli durante i lavori dell’Assemblea 2017.

Segnali di ripresa, finalmente, dopo ben sette anni di cali dell’imponibile. Un segno più che riguarda anche la presenza di operai attivi, mentre il numero delle imprese è stabile. Sono questi gli aspetti essenziali del 2016 della Cassa assistenziale paritetica edile guidata dal presidente Fabio Rizzinelli, il quale - durante l’assemblea dell’Ance - ha potuto snocciolare dati confortanti dopo un lungo periodo di difficoltà. Ed è proprio da qui che Rizzinelli è partito, sottolineando come l’imponibile denunciato ha

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superato, lo scorso anno, i 150 milioni di euro, con una crescita del 7,67%. Crescita che diventa del 10,17% quando si parla di operai attivi, saliti a 15.774 (nel 2015 erano 14.297). Tiene anche il tessuto delle imprese, stabili a 2.714 mentre i primi riscontri del 2017 confermano il trend positivo. Il bilancio, infine, si è chiuso con un avanzo di gestione di 234.776,98 euro. Poi Rizzinelli ha aperto una parte della relazione più basata sull’attualità e sulle prospettive future. “Secondo il Cresme - ha detto Rizzinelli - nel 2015 si è chiuso il sesto ciclo edilizio ed è iniziato Il presidente di Cape, il settimo, quello della ripresa. Fabio Rizzinelli Ripresa annunciata per il 2016, ma che per una serie di fattori sui boanti, nell’edilizia è già in atto. quali non mi soffermo pare iniziare La digitalizzazione, o building solo ora, e pure con una timidezza information modelling, solo 8 anni fa nemmeno si eccessiva. Lo scenario sapeva cosa fosse, ora di previsione per il setTiene anche il invece è già norma di tore delle costruzioni è tessuto delle legge nel codice degli dunque quello di una imprese, stabili appalti. Ma non solo. ripresa del ciclo. a 2.714 mentre i La prefabbricazione, Ma si tratta di una riapertura del set- primi riscontri del i nuovi materiali, la tore che si radica in un 2017 confermano il robotizzazione sono i nuovi scenari in cui si mercato in profonda trend positivo svilupperà l’edilizia. riconfigurazione, doApro una piccola pavuta principalmente rentesi. Proprio l’elemento dell’inall’innovazione tecnologica”. “L’industria 4.0, sebbene novazione tecnologica forse può sottotraccia e senza proclami ro- spiegarci, almeno in parte, perché 262


LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE NON PUÒ PRESCINDERE DAL RISPETTO DIFFUSO DELLE REGOLE STABILITE

noi imprese edili ancora non vediamo gli effetti della ripresina in atto che sono, in larga parte, appannaggio di nuovi soggetti che si sono affacciati sul mercato in grado di aggredirne quote importanti”. “In questo contesto - ha aggiunto Rizzinelli - si pone la necessità di ripensare il ruolo, la funzione degli enti bilaterali ed in particolare della Cassa edile. Riflessione obbligata perché dovuta ad un aspetto oggettivo, legato alla storia e alla genesi degli Enti bilaterali. Le Casse Edili nascono nell’immediato dopoguerra, chi prima, chi dopo, in una situazione completamente diversa da quella di oggi. Il Paese doveva essere rifondato e ricostruito. Al contrario oggi ci troviamo in una situazione diametralmente opposta. C’è un certo grado di saturazione, almeno a livello infrastrutturale, di città, abitazioni, luoghi di lavoro di prima fase, quindi non modernizzati, ma comunque esistenti in eccesso. Una società che non è solo postindustriale, ma addirittura post-terziaria; una società ormai governata dalla finanza, in cui l’economia di carta e speculativa, conta molto più dell’economia reale, in cui è moto difficile pensare di attuare piani organici di investimento per la cronica carenza di risorse. Siamo un Paese che ha delegato una parte consistente della sua sovranità all’Europa, uno scopo e una visione sì assolutamente rilevante, ma che, oltre a mostrare strani scricchiolii negli ultimi tempi, condiziona fortemente, con le sue indicazioni, i piani di impegno economico-finanziario da parte dei Paesi”. “Quindi - ha proseguito il presidente della Cape - in un simile

scenario, ci troviamo davanti al Stato dovrebbe fare la sua parte. primo dilemma: cosa facciamo? E non sempre la fa. Ma ciò non Riorganizziamo gli Enti Bilaterali toglie che anche gli operatori del tali e quali o riprogettiamo tutto il settore, noi imprese, dobbiamo sistema? A mio avviso la soluzione fare la nostra”. è quella della riorganizzazione. “Dobbiamo darci regole semPerò una riorganizzazione seria e plici e dobbiamo guardarci in profonda in grado di ridare senso, faccia con sincerità e porci una e senso profondo, alla Cassa Edile domanda: le vogliamo rispettare in particolare. Noi dobbiamo ab- oppure no? Questa è la vera sfida bandonare l’autoreferenzialità in del futuro: affermare con forza la primis e fornire ad una platea sem- legalità nel nostro settore. Dobpre più vasta servizi che possano biamo tutelare le imprese edili e i essere percepiti come utili. Inoltre, lavoratori dell’edilizia. Le imprese dobbiamo dotarci di strumenti chiudono perché ogni giorno si unici ed unitari per svolgere al me- sentono ripetere che i loro costi glio la nostra attività di organismo della manodopera sono fuori merbilaterale”. cato. I lavoratori sono licenziati “Nei dati ufficiali dell’Expo o costretti a ricevere paghe non di Milano, solo il 23,5% del per- adeguate o, ed è forse pure peggio, sonale era iscritto in Cassa Edile, a lavorare in condizioni di carenza, e tutto il resto no. Quindi si tratta se non di assenza, di un’adeguata di un problema oggettivamente formazione e in cantieri dove la importante che riguarda le Casse sicurezza è solo un optional”. Edili, la formazione, la sicurezza, “Certamente la Cassa Edile insomma tutto il mondo della bi- dovrà continuare a svolgere la lateralità”. sua funzione di erogatrice di as“Non si tratta di difendere o sistenze e prestazioni a imprese e arroccarsi su posizioni difensive. lavoratori, ma sempre più dovrà Si tratta di fare in modo che le diventare il centro propulsivo e regole del gioco siano chiare e di coordinamento per le politiche applicate da tutti. Le costruzioni finalizzate a imporre, e il verbo non sono attività capaci di modellare è usato a caso, l’applicazione del il territorio, quindi è un mestie- contratto dell’edilizia nelle imprere nobile e non lo se che svolgono in modo possiamo svendere prevalente lavori edili”. “Sempre più in furberie di varia “Ebbene a Bredovremo diventare scia questo percorso lo natura”. “ M i s i p o - il centro propulsivo abbiamo già iniziato trà obiettare che è ponendo al centro delle per imporre compito dello Stato nostre azioni la tutela l’applicazione contenere i fenomedelle imprese regolari del contratto ni negativi dell’elue corrette. Ciò signifidell’edilizia” sione, dell’evasione, ca che intendiamo con della corretta appliforza contrastare quei cazione dei minimi salariali, della soggetti economici che non sono formazione, della sicurezza sui né regolari né corretti”. cantieri. È certamente vero. Lo 263


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IL SALUTO ALL’ASSEMBLEA DELLA PRESIDENTESSA DEL GRUPPO EMILIA ARDESI: LA NUOVA VIA DEL COSTRUIRE

ASSEMBLEA 2017 - GIOVANI: “IL NOSTRO È UN IMPEGNO DA NON AFFIDARE A UN LIKE” PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Per illustrare il cammino del Gruppo giovani imprenditori, la presidentessa Emilia Ardesi ha preferito concentrarsi su uno scenario, quello della realtà odierna, dove c’è un mondo che corre troppo in fretta, che rende necessario un tributo che si traduce in insoddisfazioni, debolezza e solitudine.

Una relazione scevra da dati o meri elenchi di quanto fatto nel 2016. Per illustrare il cammino del Gruppo giovani imprenditori, la presidentessa Emilia Ardesi ha scelto una strada diversa, preferendo concentrarsi su uno scenario, quello della realtà odierna, dove c’è un mondo che corre troppo in fretta, che rende necessario - per stare al passo - un tributo che si traduce in insoddisfazioni, debolezza e solitudine. In particolare, Emilia Ardesi ha focalizzato la propria attenzione su una quotidianità dove basta un “clic” per acquistare ciò

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che si desidera, vedendoselo poi recapitare a casa. Oppure dove si vive sempre di più una dimensione virtuale governata dai social media, in cui termini come like e followers diventano paradigmatici di parametri quali l’autostima o lo status sociale. Una situazione che, la presidentessa del Gruppo giovani ne è convinta, influisce anche a livello lavorativo, con il rischio di perdere di vista gli aspetti concreti, arrivando poi a trascurare elementi di fondamentale importanza, come il modo corretto per rapportarsi all’ambiente o il significato della parola “pazienza” connessa al La presidentessa del Gruppo Giovani, raggiungimento di un determinato Emilia Ardesi obbiettivo. Per Emilia Ardesi non c’è più bello del mondo”, è quella di bisogno di un cumulo di stress poter veder crescere, giorno dopo legato, ad esempio, alla rapidità giorno, le intuizioni, così come quei progetti che poi di risposta laddove, saranno presenti sul invece, servono valutazioni attente per Servono valutazioni territorio per anni e evitare errori e, ancor attente per evitare anni. Per cui, questo peggio, essere tentati di essere tentati dal dal proporre progetti proporre progetti l’invito di Emilia Ardesi, è inutile penche sono mere riproche sono mere sare di poter tornare posizioni di quanto già riproposizioni di al passato, ma non si visto. La concorrenza quanto già visto può vivere il presente va fatta con le idee, affidando un progetto non limitandosi a una ad un like espresso in rapida scorsa agli annunci di compravendita. La fortuna una realtà virtuale. del costruttore, che fa “il lavoro 264


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L’ARCHITETTURA REINTERPRETA IL CLASSICO PANNELLO TRASFORMANDOLO IN ELEMENTO CHE DECORA LE ABITAZIONI

I MODULI FOTOVOLTAICI CHE AUMENTANO IL VALORE ESTETICO DI UN EDIFICIO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

L’architettura contemporanea sta dimostrando un interesse crescente per i tetti e le facciate fotovoltaiche ventilate e per i diversi tipi di materiali di cui possono essere composte. Ispirata da questa richiesta in crescita, l’industria specializzata ha progettato sistemi di innegabile valore estetico e imbattibile in termini di isolamento termico e acustico, in grado di produrre elettricità pulita e gratuita grazie al sole.

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I balconi di questa facciata sono stati attrezzati con moduli fotovoltaici

L’elettricità generata dall’impianto può essere convogliata direttamente nella rete e perciò commercializzata ai grandi distributori, o essere impiegata per il consumo personale (sistema isolato). Le misure di involucro termico possono portare a un risparmio compreso tra il 25 e il 40% dell’energia consumata in un edificio. Dal punto di vista finanziario e in base al tipo di immobile e alla sua posizione, la facciata ventilata fotovoltaica può apportare un ritorno sull’investimento superiore al 25% e un periodo di ammortiz265

zazione eccellente. Oggi è possibile progettare e realizzare edifici che, al posto dei normali profilati di rivestimento, utilizzano - su una o più facciate - moduli fotovoltaici in grado di migliorare l’impatto estetico e di aumentare il valore dell’intera struttura. Possono anche essere aggiunti su un edificio già esistente, conferendogli un nuovo look. I sistemi fotovoltaici integrati nella facciata più comuni sono quelli che creano un rivestimento «a facciata continua» (curtain wall), e sono impiegati soprattutto sulle costruzioni commerciali e sul lato


I SISTEMI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLA FACCIATA DIVENTANO UTILI PER LA RISTRUTTURAZIONE

rivolto verso sud. I moduli fotovoltaici utilizzati possono essere pannelli tradizionali o, nel caso di vetrate e finestre, i moderni vetri fotovoltaici trasparenti o semitrasparenti, eventualmente colorati. Per non parlare dei sistemi che si diffonderanno sempre più nel prossimo futuro, come moduli e vernici fotovoltaiche a celle organiche, vetri e pellicole a concentrazione luminosa e così via. I vetri fotovoltaici sono sandwich fatti da due lastre al cui interno c’è uno strato contenente le celle fotovoltaiche e un materiale in grado di condurre la corrente fuori da esse. Fra lo strato di celle solari e ciascun vetro, inoltre, viene posta una sottile pellicola di polivinile di butirrale, una resina plastica che trattiene i frammenti del vetro in caso di rottura. Le celle usate sono mono, policristalline o a film sottile, ma nei prossimi anni si diffonderanno anche le innovative celle organiche trasparenti. Inoltre, tra breve sarà possibile integrare nei vetri nanomolecole in grado di deviare e concentrare parte della luce su celle solari poste ai bordi della vetrata. Esistono anche i balconi fotovoltaici permettono di sfruttare al meglio questa parte della superficie di un appartamento o di un edificio esposta alla luce solare e, al tempo stesso, rappresentano un modo per migliorarne l’aspetto estetico. Sono infatti spesso caratterizzati da una spiccata eleganza, per cui diventano elementi architettonici in cui si cerca di sottolineare anziché nascondere le celle che producono energia. Come elemento componente del balcone posto al di sotto della ringhiera si

Una facciata urbana rivestita con pannelli fotovoltaici nella città di Copenhagen

utilizzano vetri fotovoltaici, che hanno dunque le stesse proprietà strutturali e fotoelettriche di un vetro fotovoltaico di sicurezza usato per le vetrate fotovoltaiche, con quasi illimitate possibilità progettuali applicabili sia ai balconi di nuovi edifici sia a balconi di appartamenti o complessi già esistenti. Lo stesso vale per tettoie, lucernari, applicazioni di film trasparenti per pareti anche interne. È, infatti, ben noto il grande sviluppo che l’energia solare fotovoltaica sta avendo in molti paesi, in particolare Giappone e Germania. Si tratta non solo di un incremento di tipo quantitativo, ma anche qualitativo, grazie soprattutto a realizzazioni molto 266

avanzate sia a livello tecnologico che architettonico. Oltre agli ormai comuni (per quei paesi) tetti fotovoltaici, costituiti da moduli solari di tipo standard, sempre più frequenti sono gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici, che se da una parte rispondono adeguatamente alle crescenti preoccupazioni di carattere ambientale, dall’altra rappresentano un’interessantissima novità non solo per gli architetti, ma anche per enti pubblici, aziende e singoli cittadini. Facciate, tetti o altri tipi di coperture fotovoltaiche consentono di disporre di quantità anche ragguardevoli di energia elettrica, con conseguenti risparmi economici e,


PELLICOLE E VETRATE POSSONO DIVENTARE UN’IMPORTANTE FONTE ENERGETICA ALTERNATIVA

nello stesso tempo, mostrano, in modo anche evidente, la sensibilità ambientale del proprietario. Per chi pensa che la tecnologia vada veloce e vuole attendere nuove soluzioni, la buona notizia è che all’Mit di Boston è allo studio un sistema per produrre energia solare dai normali vetri, senza bisogno di utilizzare celle o vetri fotovoltaici al silicio. Una delle più grandi sfide del fotovoltaico rimane comunque quella dell’integrazione architettonica. A segnare un record importante è la Copenhagen International School che è l’edificio con la più grande facciata fotovoltaica al

mondo. Nel progetto originale, sviluppato dallo studio di architettura C.F. Moller Architects, era prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico su tetto. Nella revisione, gli architetti hanno scelto invece di optare per una soluzione che usi il fotovoltaico integrato nella facciata, consentendo una maggiore versatilità di forme e strutture, unita a un risultato estetico decisamente più accattivante. L’istituto scolastico, che si sviluppa su una superficie complessiva di 25mila mq nel quartiere di Nordhavn, ha una copertura esterna di circa 12mila moduli solari. Secondo le stime, la facciata

solare è in grado di fornire circa 300 MWh l’anno, l’equivalente di 70 abitazioni unifamiliari, necessari per coprire più della metà del fabbisogno energetico annuo della scuola. Ma l’innovazione non finisce qui. Oltre ad essere la facciata fotovoltaica più grande al mondo, la copertura si distingue anche per il particolare colore verde marino, scelto come omaggio a uno dei simboli più noti della città di Copenaghen, la statua della Sirenetta, e ottenuto attraverso un processo molto complesso. Wilda Nervi

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LAVORO - Cigo ex Decreto legislativo 148/2015 - contributo addizionale - utilizzo di codici riferiti alla normativa previgente - procedura regolarizzatrice messaggio Inps 13 aprile 2017, n. 001640 (circolare Ance Brescia del 14/4/2017) pag. 270 - Ministero del Lavoro - decorrenza delle tabelle ministeriale relative al costo della manodopera Decreto n. 23/2017 - nota 26 aprile 2016 pag. 270 - Covip - rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A. - avvio della fase sperimentale - legge n. 233/2016 - circolare n. 1174 pag. 270 - Ministero del Lavoro - cassa integrazione guadagni lettera congiunta delle parti sociali per la richiesta di chiarimenti applicativi della norma risposta del dicastero pag. 270 - Ispettorato nazionale del lavoro - attività di vigilanza in materia lavoristica, previdenziale e assicurativa - nota 27 marzo 2017

pag. 272

- Inps - cassa integrazione guadagni ordinaria criteri interpretativi di concessione - determinazioni delibera n. 5/2017 civ pag. 273 - Inps - malattia del lavoratore - ripresa anticipata con riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato - circolare n. 79/17 pag. 274 - Inps - padri lavoratori dipendenti - termini di fruizione per l’anno 2017 - messaggio Inps n. 1581/17

pag. 275

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- Inail - minimali di retribuzione imponibile per l’anno 2017- retribuzioni convenzionali circolare n. 17/2017

pag. 276

Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di marzo 2017

pag. 276

TRIBUTI

- Le misure fiscali della manovra correttiva del Governo

pag. 288

- Novità fiscali 2017 - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 288

- Acquistare casa - i passi da seguire nella nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

pag. 288

- Istruzioni ai “bonus fiscali” per il 2016 i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 288

- Imu e Tasi 2017 - coefficienti per i fabbricati D pag. 289 - Pubblicata la legge di conversione del “decreto terremoto”

pag. 290

- Rimborsi e compensazioni Iva - aggiornamento della guida dell’ANCE pag. 291

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 292

- Tfr - Legge 297/82

pag. 292

- Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita

pag. 292

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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LAVORI PUBBLICI

- Limiti di edificabilità nelle “zone bianche”: legittimo il Testo unico edilizia

- In vigore il Decreto correttivo del Codice degli Appalti -importanti novità in tema di appalti pubblici

pag. 293

- È legittimo rendere le dichiarazioni dell’art.80 senza utilizzare il DGUE

pag. 294

- La regolarità contributiva deve permanere per tutta la durata dell’appalto

pag. 294

- Il nuovo Codice appalti pone l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio “principale” e il massimo ribasso come criterio del tutto residuale

pag. 294

TRASPORTI

- Cronotachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese - ulteriori precisazioni

pag. 295

- Divieti di circolazione 2017

pag. 295

URBANISTICA

- Modelli unici per l’edilizia

pag. 296

- Chiarimenti sull’ autorizzazione paesaggistica semplificata

pag. 296

pag. 299

RIFIUTI

- Albo Nazionale gestori ambientali - modifica delle prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti d’iscrizione

pag. 300

- Procedure semplificate per la gestione dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

pag. 300

- Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud 2017)

pag. 300

- Albo gestori ambientali - versamento del diritto annuale 2017

pag. 302

- Sistri - pagamento contributo 2017

pag. 302

ANCE INFORMA

pag. 303

- Immobili in corso di costruzione: adempimenti, modifiche della norma, sentenze pag. 297 - Pubblicata la legge regionale sul “recupero dei seminterrati”

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pag. 299

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LAVORO

CIGO EX DECRETO LEGISLATIVO 148/2015 CONTRIBUTO ADDIZIONALE UTILIZZO DI CODICI RIFERITI ALLA NORMATIVA PREVIGENTE PROCEDURA REGOLARIZZATRICE MESSAGGIO INPS 13 APRILE 2017, N. 001640 Con messaggio 001640 pervenuto in data odierna, l’INPS ha diramato i chiarimenti inerenti la procedura da seguire da parte delle imprese che avessero utilizzato, per procedere al versamento del contributo addizionale riferito a interventi di CIGO post Decreto legislativo n. 148/2015. codici in uso nella previgente normativa. Il testo del citato messaggio è disponibile sul sito dell’Associazione www.ancebrescia. it, contestualmente alla notizia qui citata. Si sottolinea come la regolarizzazione fosse da effettuarsi con la denuncia del mese di marzo 2017. Le imprese che non riuscissero ad assolvere tale adempimento nell’ambito della predetta denuncia potranno procedere a inviare successivi flussi regolarizzativi, assoggettati all’ordinario regime sanzionatorio. Il Servizio Sindacale del Collegio Costruttori resta ovviamente a disposizione per ogni approfondimento si rendesse necessario.

MINISTERO DEL LAVORO DECORRENZA DELLE TABELLE MINISTERIALI RELATIVE AL COSTO DELLA MANODOPERA DECRETO N. 23/2017 NOTA 26 APRILE 2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con una nota del 26 aprile scorso, rispondendo al quesito di Ance in merito alla esatta decorrenza delle Tabelle ministeriali del costo del lavoro sulla manodopera in edilizia ha precisato che queste entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale medesimo (3 aprile 2017) e non hanno efficacia retroattiva. A tal proposito si comunica che le tabelle ministeriali per il settore edile sono state emanate dal Dicastero con il Decreto Direttoriale n. 23/2017. Il quesito inoltrato dall’Ance é stato formulato per chiarire la locuzione “decorrenza

maggio 2016” che si legge nel Decreto direttoriale e che il Ministero ha spiegato essere riferito alla contrattazione di secondo livello presa in considerazione per l’elaborazione delle tabelle stesse. Le tabelle in parola, si rammenta, sono state elaborate in applicazione della previsione contenuta nel Codice degli appalti (art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2017), per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti necessari per valutare l’adeguatezza del valore economico del costo del lavoro proposto in sede di gara.

COVIP - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA R.I.T.A. - AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE LEGGE N. 233/2016 CIRCOLARE N. 1174 Si informa che dallo scorso 1° maggio é partita la fase sperimentale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) introdotta con la Legge n. 233/2016. A tal proposito si rammenta che tale Istituto consente al lavoratore “over 63”, che ha aderito alla previdenza complementare ed è intenzionato a utilizzare la flessibilità-pensioni, la possibilità di incassare parte della pensione integrativa per ridurre l’impatto dell’Ape (Anticipo pensionistico). L’introduzione della RITA potrebbe quindi portare il “vantaggio” di ridurre, fino a dimezzare, il “prestito” bancario che consentirebbe di usufruire dell’assegno previdenziale anticipato. Sul tema é intervenuta la COVIP con circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 sintetizzando come di seguito riportato i principali aspetti del nuovo istituto. Operatività: dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, in via sperimentale; ambito di applicazione: iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento in regime di contribuzione definita; cosa è: è una erogazione frazionata del montante accumulato richiesto, in un arco temporale predefinito (massimo di 3 anni e 7 mesi); chi la eroga: direttamente la forma pensionistica complementare; obiettivo: offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che stanno per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia e che detengono i requisiti per ottenere l’Ape (Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica); caratteristica: è un’opzione aggiuntiva alle prestazioni pensionistiche già erogabili sulla

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base del D.Lgs n. 252/2005; Requisiti: •iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria; • essere in possesso dei requisiti per APE: • età minima 63 anni; • maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; • anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria di almeno 20 anni; • diritto alla pensione obbligatoria, al momento dell’accesso alla prestazione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria: • non essere titolari di altra pensione diretta. • Intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. Rapporti con l’APE: è possibile avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto o alternativo.

MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI LETTERA CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI APPLICATIVI DELLA NORMA RISPOSTA DEL DICASTERO Si informa che lo scorso primo febbraio le Parti sociali dell’edilizia hanno inviato al Ministro del lavoro una lettera congiunta, che si riporta in calce alla presente nota, relativa a tre temi di interesse del settore in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). I quesiti inoltrati hanno come temi: 1) l’obbligo per le imprese di allegare i bollettini meteo nell’ipotesi di cassa per eventi meteorologici; 2) la parificazione dell’aliquota Cig apprendisti impiegati a quella degli operai, immediatamente contestata dall’Ance 3) l’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dalla Cigo. Il Ministero, con risposta n. 6328 del 13 aprile 2017, che si riproduce in calce, inviata anche all’Inps, ha concordato con quanto richiesto dalle Parti sociali relativamente ai primi due punti. 1) Richiesta di bollettini meteo Infatti, per quanto concerne i bollettini meteorologici, fermo restando l’onere di autocertificazione da parte delle imprese, ritiene opportuno che l’Inps acquisisca di ufficio


LAVORO

detti bollettini rilasciati da organi accreditati. 2) Aliquota Cigo per gli apprendisti impiegati Anche in merito al secondo punto, il dicastero ritiene che la normativa vigente disponga una differente aliquota Cigo, a seconda che l’apprendista svolga le mansioni di operaio o di impiegato. Resta ancora insoluto, invece, il criterio di misurazione dell’anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni, per gli operai interessati alla Cigo. Infatti, su tale aspetto, il Ministero ritiene che laddove il cantiere di riferimento sia almeno di 30 giorni (criterio necessario per identificare lo stesso in unità produttiva), l’anzianità dovrà essere verificata in base all’effettivo lavoro espletato nella unità produttiva stessa. Nell’ipotesi in cui il cantiere per il quale sia stata presentata istanza di Cigo abbia durata inferiore a 30 giorni, “l’unità produttiva di riferimento” resta la sede dell’impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro. Su tale ultimo aspetto verrà fornito un ulteriore approfondimento, in quanto le indicazioni ministeriali non sciolgono definitivamente le riserve. Resta ferma comunque l’azione associativa, anche assieme alle altre parti sociali, finalizzata a modificare in ogni caso tale ultimo aspetto che si ritiene gravoso e inappropriato nell’ambito delle dinamiche proprie del settore edile. Roma, 1 febbraio 2017 Nota congiunta Parti sociali Illustre Ministro, in relazione alla nuova normativa sulla Cassa integrazione guadagni ed alle successive circolari esplicative emanate dall’lnps, le sottoscritte Parti sociali dell’edilizia evidenziano la necessità di un Suo tempestivo intervento al fine di fornire una corretta interpretazione di alcune previsioni normative che non tengono conto delle dinamiche lavorative del settore edile. Pur apprezzando le due proposte di modifica già inserite nel decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 148/15, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, permangono criticità di natura operativa, alcune delle quali in antitesi con la normativa in materia di semplificazione. Si tratta, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 6, co. 2 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 che obbliga le aziende ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati ai fini della richiesta di Cigo per eventi meteorologici. Tale previsione, confermata dall’lnps

nell’ambito di una propria circolare esplicativa, ad avviso delle sottoscritte Parti sociali non rispetterebbe le gerarchie delle fonti del diritto, in quanto in evidente contrasto rispetto ad una disposizione di rango superiore. L’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, infatti, impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici (D.P.R. 28-12-2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che all’Articolo 43, c. 1. prevede: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato»). Per quanto sopra, si ritiene necessaria una modifica della citata disposizione, che preveda l’eliminazione dell’onere di produzione dei bollettini meteo, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare, nella relazione tecnica, l’avversità atmosferica che, eventualmente, la pubblica amministrazione potrà verificare attraverso i bollettini già in suo possesso per le rilevazioni nel settore agricolo. Si segnala, inoltre, che, relativamente al settore edile, per il personale apprendista, indipendentemente dalla qualifica di impiegato e operaio, l’lnps ha illegittimamente affermato che la

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misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione sia allineata sempre a quella del personale con qualifica di operaio, pari al 4,70% della retribuzione imponibile previdenziale. A tal riguardo, si reputa necessario colmare la lacuna normativa del D.Lgs. n. 148/15, modificando l’attuale indicazione amministrativa dell’lnps e assicurando, per il personale apprendista con qualifica impiegatizia, il versamento dell’aliquota che varia a seconda delle dimensioni aziendali dall’1,70% al 2,00%. L’aliquota del 4,70% infatti, diversamente da quella prescritta per il personale impiegatizio del settore edile, è stata determinata considerando le mansioni che abitualmente espongono il personale operaio ad eventi di natura meteorologica. Tra le criticità riscontrate nel settore edile, merita, inoltre, una interpretazione specifica la previsione che obbliga il lavoratore ad avere un’anzianità di effettivo lavoro di


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almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dalla Cigo. Tale disposizione, infatti, limita eccessivamente le possibilità di accesso al trattamento integrativo, in quanto il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri, anche nell’ambito dello stesso mese. Al riguardo si ritiene pertanto necessario chiarire che, rispetto al settore edile, l’anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall’unità produttiva (cantiere o sede) ove il lavoratore opera o ha operato. Nel ringraziarLa fin d’ora per l’attenzione accordata e certi del Suo interesse, con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. Ministero del Lavoro Roma, 13 aprile 2017 nota n. 6328 Oggetto: Lettera parti sociali settore edilizia del 1° febbraio 2017. Questioni problematiche in materia di cassa integrazione guadagni. In riscontro alla nota indicata in oggetto (All.1), acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 1789 del 15 marzo 2017, si rappresenta quanto segue. Con riferimento alla questione concernente l’onere posto a carico delle aziende richiedenti la CIGO per eventi meteo di allegare alla propria relazione tecnica i relativi bollettini meteo, si rappresenta quanto segue. Alla luce delle argomentazioni esposte

nell’ambito della nota che si riscontra, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica per la quale si inoltra istanza di CIGO, si ritiene opportuno che l’INPS acquisisca d’ufficio i predetti bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati. In ordine alla problematica concernente l’aliquota della contribuzione in relazione al personale apprendista, si ritiene che detta aliquota debba essere applicata in misura diversa a seconda che l’apprendista svolga mansioni di operaio o di impiegato. E ciò in quanto l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede espressamente che l’aliquota di contribuzione per gli operai delle imprese dell’artigianato edile è pari al 4,70% mentre per gli impiegati è pari a 1,70%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 2,00%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sulla terza questione, relativa all’anzianità di effettivo lavoro che deve essere posseduta dal lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario si osserva quanto segue. L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda. Con circolare INPS n. 139 del 2016 è stato previsto che i cantieri edili sono qualificabili come unità produttiva solo nel caso in cui abbiano una durata di almeno 30 giorni. Ne consegue che, nel caso di cantieri aventi una durata inferiore a 30 giorni, l’unità produttiva

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di riferimento resta la sede dell’impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro. Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA LAVORISTICA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA NOTA 27 MARZO 2017 Si informa che con nota prot. 103/2017RIS del 27 marzo 2017, che si riproduce in calce alla presente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo alcune precisazioni, di seguito richiamate, per il caso in cui durante l’attività di vigilanza emergano profili di natura previdenziale/ assicurativa. In via preliminare, la nota in questione ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è conferita anche al personale ispettivo dell’Inps e dell’Inail. Peraltro, salvo le ipotesi di espressa delega da parte dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito delle verifiche di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, per effetto della quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), l’attività di polizia giudiziaria si configura come residuale. Normalmente, invece, l’attività del personale ispettivo ha come finalità l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica oppure previdenziale o assicurativa, senza che sia previsto a priori (salvo ipotesi specificatamente individuate) un accertamento di carattere generale. Per quanto in particolare concerne gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa, l’Ispettorato evidenzia che gli stessi sono mirati alla verifica del rispetto dei relativi obblighi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, ferme restando la contestazione, la notificazione e la gestione degli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo di tali Enti era tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2016. Tutto ciò premesso, la nota in esame precisa che: - laddove nel corso dell’attività di vigilanza emergano ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che


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comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL (fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in detta materia) dovrà interessare l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, al fine di porre in essere un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che di quella lavoristica; - allo stesso modo (e sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa), qualora nel corso di una attività di vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica emergano violazioni previdenziali/assicurative, il dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed il dirigente territoriale o il referente regionale dell’Istituto interessato possono valutare l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento e unificarne gli esiti. Ispettorato Nazionale del Lavoro Roma, 27 marzo 2017 Nota prot. 103/2017RIS Oggetto: attività di vigilanza - profili previdenziali e assicurativi. Con il D.I. 28 dicembre 2016 è stata individuata la data di piena operativa dell’Ispettorato nazionale de lavoro nel 1° gennaio 2017. A partire dalla stessa data, come previsto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2016, anche al personale ispettivo degli Istituti previdenziali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Rispetto ai poteri e prerogative che tale qualifica comporta ed agli adempimenti connessi alla funzione, questa Amministrazione ha già avviato uno specifico percorso formativo che prevede ulteriori iniziative a livello territoriale da avviare nei prossimi giorni. Ciò premesso va altresì evidenziato che, salvo le ipotesi di espressa delega da parte della A.G., l’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale. Ordinariamente invece l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori - salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio - una verifica di carattere generale. Ciò premesso, così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, nor-

malmente finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del citato D.I. 28 dicembre 2016. In tal senso, il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”, nell’apposito riquadro in premessa agli esiti. Pertanto, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/ assicurativa che lavoristica. Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.

Le problematiche legate alle difformità interpretative ed applicative segnalate dal territorio sui nuovi criteri di concessione della Cigo hanno indotto le parti sociali, componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto (CIV), all’approvazione della delibera al fine di garantire un indirizzo univoco riguardo taluni aspetti di assoluto rilievo anche per il settore edile. Dalle raccomandazioni rivolte all’Istituto previdenziale, a cui si fa rinvio, emergono chiaramente le soluzioni che le Parti sociali auspicano al fine di superare alcune delle criticità in tema di Cigo che anche l’Ance ha più volte segnalato in ambito istituzionale. In particolare, si tratta dell’inversione dell’onere probatorio in caso di richiesta di Cigo per eventi meteo. Tale meccanismo, come in passato, consentirebbe alle aziende di fare riferimento ai dati meteo già in possesso della pubblica amministrazione, sollevando le medesime aziende dall’onere di allegare alle domande di Cigo i relativi bollettini meteo. Sempre in relazione agli eventi meteorologici, l’Istituto, secondo le rilevazioni del CIV, deve impegnarsi a tenere conto delle peculiari dinamiche settoriali; ad esempio, nel comparto edile, il dato relativo al gelo limiterebbe non solo le singole lavorazioni, ma anche fasi di un intero ciclo produttivo. Infine, auspicando l’organizzazione di incontri sistematici, anche mensili, tra l’Istituto e le parti sociali per la discussione dei problemi e degli orientamenti in tema di Cigo, il CIV impegna il Presidente dell’Inps a rappresentare nelle sedi istituzionali la necessità di ripristinare, attraverso una modifica normativa, i Comitati provinciali.

INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CRITERI INTERPRETATIVI DI CONCESSIONE DETERMINAZIONI DELIBERA N. 5/2017 CIV

Il consiglio di indirizzo e vigilanza (Seduta del 21 marzo 2017)

Si informa che a seguito di difformità interpretative ed applicative relative all’iter di concessione delle domande di Cassa Integrazione guadagni Ordinaria (CIGO) l’Inps ha pubblicato la delibera n. 5 dello scorso 21 marzo che si pubblica in calce alla presente.

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Inps Roma, 21 marzo 2017 delibera n. 5 Oggetto: Concessione CIGO: criteri interpretativi ed applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Determinazioni.

Delibera • di impegnare gli Organi di Gestione a dettare linee interpretative ed applicative uniformi sul territorio. A tal fine il CIV raccomanda che, per la concreta attuazione dello spirito e della lettera della presente deliberazione, i summenzionati Organi di gestione si uniformino a quanto di seguito espresso: 1. contenere i tempi della decisione sulla domanda di CIGO nel termine di 90 giorni; 2. al fine di ridurre il contenzioso, prevedere che la sede territoriale competente alla decisione sulla domanda di CIGO, in tutte le ipotesi in cui ritenga di dover rigettare la


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domanda per carenza di elementi valutativi, debba previamente ricorrere alla procedura di cui all’art. 11 del DM 15 aprile 2016, n. 95442; 3. al fine di semplificare il procedimento di concessione della CIGO mantenendo inalterata l’esigenza probatoria a carico del richiedente ed in coerenza con la legislazione sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000, art. 47) ed il richiamato DM 95442, assegnare valenza essenziale alla Relazione ivi prevista, così valorizzando la natura di autocertificazione con responsabilizzazione del dichiarante, in sostituzione di ogni produzione documentale; 4. con riguardo alle causali indicate nel richiamato DM 15 aprile 2016, n. 95442, fornire alle sedi indicazioni univoche, secondo i seguenti principi: a. la prova della probabilità della ripresa è legata alla evidenziazione delle iniziative concrete, assunte dall’impresa ed esplicitate nella Relazione, volte a ricercare ulteriori occasioni di business, risulta quindi incongrua la richiesta di dimostrare l’avvenuto conseguimento di ordinativi/commesse; b. laddove l’azienda evidenzi nella Relazione gli estremi di ordinativi relativi ad un periodo successivo a quello della domanda, la stessa è esonerata dalla produzione di ulteriori strumenti probatori e la prospettiva di ripresa si intende provata; c. è escluso il rilievo del regime di mono committenza nella concessione della CIGO; d. posto che il DM 95442 richiamato assegna un ruolo centrale alla Relazione e prevede solamente la possibilità che l’azienda alleghi ulteriori documenti, la domanda di CIGO è decisa sulla base della Relazione e della documentazione che il richiedente ritenga di allegare; e. laddove, nel periodo intercorrente tra la domanda di CIGO e la decisione, l’azienda abbia nel frattempo ripreso l’attività, il presupposto della previsione della ripresa si ritiene provata ed è sufficiente, di per sé solo, ai fini del riconoscimento della CIGO; f. relativamente agli eventi meteorologici, poiché i relativi bollettini sono già in possesso della pubblica amministrazione, al fine di ritenere comprovati i presupposti di legge per la concessione della CIGO, l’azienda può fare riferimento ai dati in possesso della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 43 del richiamato DPR 445/2000, che l’Istituto potrà continuare a raccogliere secondo le procedure precedentemente seguite; g. per gli eventi meteorologici, considerare le peculiari esigenze dei differenti settori (es. i rischi i alcune lavorazioni - es., del marmo - derivanti da quantità di pioggia inferiore a quella prevista nelle circolari dell’Istituto o le conseguenze derivanti dal gelo che limita particolari lavorazioni - es., in edilizia - o fasi del ciclo produttivo) h. per gli

eventi meteorologici, in caso di temperature particolarmente elevate o rigide, prendere in considerazione anche le temperature percepite, che sono espressamente indicate nei bollettini meteorologici, laddove queste siano maggiori o inferiori della temperatura reale. 5. organizzare incontri periodici, preferibilmente a cadenza mensile, con le parti sociali del territorio di riferimento al fine di rappresentare e condividere l’andamento delle istruttorie, le criticità riscontrate, i possibili strumenti di risoluzione, eventualmente confermando eventuali prassi condivise già in essere ed ispirate ai criteri sopra indicati; 6. in caso di rigetto della domanda, prevedere sempre l’obbligo di adeguata motivazione che ne indichi le dettagliate ragioni ed evidenzi l’avvenuta integrazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 11 del richiamato DM 95442 o i motivi per i quali la stessa non è stata attivata; • di impegnare il Presidente dell’Istituto, considerate le difficoltà registrate sul territorio nella gestione della procedura di concessione della CIGO e l’incremento del contenzioso amministrativo e giudiziario, a rappresentare con urgenza nelle competenti sedi istituzionali l’esigenza di ripristinare la competenza dei Comitati provinciali a decidere sulle domande di CIGO, abrogando la modifica normativa apportata dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

INPS - MALATTIA DEL LAVORATORE RIPRESA ANTICIPATA CON RIDUZIONE DEL PERIODO DI PROGNOSI RIPORTATO NEL CERTIFICATO CIRCOLARE N. 79/17 Si informa che l’Inps ha precisato che il dipendente assente per malattia il quale, considerandosi guarito, intenda riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio soltanto in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Questo é quanto indicato dall’Istituto con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017 con cui in via preliminare, l’Inps ribadisce che l’inosservanza degli obblighi della trasmissione telematica dei certificati di malattia costituisce non solo una violazione della vigente normativa, ma anche una fattispecie di illecito disciplinare (salvo i casi di impedimenti tecnici di trasmissione) per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati, ed invita quindi

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le proprie Sedi territoriali a segnalare le eventuali situazioni di inadempienza alle Aziende Sanitarie Locali. Ciò premesso, la circolare in esame osserva che la data di fine prognosi contenuta nel certificato telematico di malattia (in assenza di ulteriore certificazione) si configura quale termine ultimo ai fini della erogazione dell’indennità economica di malattia, suscettibile peraltro di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido dell’evento morboso. Nel caso di prolungamento dello stato di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia. Nell’ipotesi di guarigione anticipata, il lavoratore deve richiedere una rettifica del certificato con prognosi ancora in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. A quest’ultimo riguardo, l’Inps rimarca che la rettifica della data di fine prognosi rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Istituto, atteso che, mediante la trasmissione telematica del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di inoltrare alcuna specifica domanda (ad eccezione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata). Sotto il primo aspetto, l’Istituto ritiene che, in presenza di un certificato con prognosi ancora corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa, tenuto conto delle norme sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro. In proposito, l’INPS ricorda che l’art. 2087 del Codice civile impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Di conseguenza, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Per quanto concerne l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, la circolare in discorso evidenzia che la rettifica del certificato telematico viene considerata tempestiva solo


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laddove intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e deve essere richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga. Nei casi residuali di certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi, che dovrà essere inviato immediatamente all’INPS e al datore di lavoro. Sulla base delle considerazioni sopra richiamate, l’Inps fa presente che qualora emerga, a seguito di assenza ad esito di visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo. Con circolare n. 166 del 26 luglio 1988, l’Inps ha reso noto che l’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo comporta, nell’ambito di una stessa malattia: • nel caso di prima infrazione, la perdita totale dell’indennità per un massimo di dieci giorni; • nel caso di seconda infrazione, il dimezzamento dell’indennità per il residuo periodo morboso; • nel caso di terza infrazione, il mancato riconoscimento dello stato morboso ai fini della corresponsione dell’indennità, a far tempo dalla data di tale infrazione. La sanzione sarà comminata dall’Istituto al massimo fino al giorno precedente la ripresa della attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato. Il lavoratore che si trovi nelle ipotesi suindicate e che, risultato assente dal domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

Questo è quello che l’Istituto ha diramato con il messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017 evidenziando che: - ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti, di cui all’art. 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti che avvengono nell’anno solare 2017; - non è stato invece prorogato per il corrente anno il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), anche esso già previsto dal citato art. 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012. In risposta alle richieste di chiarimenti pervenuti in merito alla fruibilità del suddetto

INPS - PADRI LAVORATORI DIPENDENTI TERMINI DI FRUIZIONE PER L’ANNO 2017 MESSAGGIO INPS N. 1581/17 Si informa che l’Inps ha comunicato che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di cinque mesi dalla nascita o dall’adozione/ affidamento) soltanto per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2016.

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congedo facoltativo nell’anno 2017, l’Inps, con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 ha segnalato che - il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di cinque mesi dalla nascita o dall’adozione/ affidamento) solamente per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2016; - pertanto, le istruzioni contenute nel messaggio n. 828/2017, relative all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della connessa indennità, si riferiscono ai soli eventi avvenuti nel 2017. Restano valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni in precedenza vigenti, di cui all’art. 1, comma 205, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.


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INAIL - MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L’ANNO 2017RETRIBUZIONI CONVENZIONALI CIRCOLARE N. 17/2017 Si informa che l’Inail con circolare n. 17 del 18 aprile 2017 ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2017 ed i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per quanto concerne le categorie di soggetti per le quali si applica la retribuzione convenzionale pari al minimale o al massimale di rendita, i valori di questi ultimi vengono indicati dall’INAIL con riferimento al periodo decorrente dal 1° luglio 2016. Nella prima fattispecie rientrano, in particolare, gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; nella seconda, invece, sono ricompresi i lavoratori dell’area dirigenziale. Per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale (pari, come accennato, al minimale annuo di rendita per gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori in tirocini formativi ed al massimale annuo di rendita per i dirigenti) è frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero

così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 giorni ed annuale di 300 giorni. Dirigenti Gli imponibili convenzionali giornalieri e mensili, dal 1° luglio 2016, corrispondono, pertanto, ai seguenti rispettivi importi: € 53,98 e € 1.349,60, per gli allievi di corsi ed i tirocinanti; € 100,26 e € 2.506,40 per i dirigenti. Parasubordinati la circolare evidenzia che per i lavoratori “parasubordinati” la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Non essendo prevista nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Ciò premesso, l’Inail comunica che a decorrere dal 1° luglio 2016, i limiti minimo e massimo mensile di retribuzione imponibile relativi a tali lavoratori sono pari, rispettivamente, a € 1.349,60 e € 2.506,40. L’Istituto fornisce altresì precisazioni relativamente ai rapporti di collaborazione

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coordinata e continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000,00 nel medesimo anno solare, in riferimento allo stesso committente (cosiddette “mini-co.co.co.”). In queste ipotesi - osserva l’INAIL - la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita sopra indicati, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia prevista l’effettiva durata del rapporto, o al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificata la durata effettiva del rapporto.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI MARZO 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di marzo 2017 è risultato pari a 101. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di marzo 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di marzo 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a: 1,008984


IMPIEGATI

in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

277

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

278


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

279


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

34,28%

9,49%

29,06%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

280


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

31,8%

9,49%

29,06%

38,55%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

281


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

282


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff

283


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

286

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


287

1,39

0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64

1,47

0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72

TOTALE

36,98

0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,16 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,48

0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,16 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,04

E) E1) F)

0,10 1,16 0,36

10,92

0,10 1,16 0,36

11,53

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017


TRIBUTI

LE MISURE FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA DEL GOVERNO

In merito, la C.M. 8/E/2017 affronta, tra l’altro, gli effetti della definizione agevolata delle cartelle esattoriali sui giudizi pendenti (che fa cessare “di fatto” la materia del contendere - cfr. art. 6 del cd. Si ricorda che la possibilità di accesso alla “rottamazione” delle cartelle è stata prorogata fino al 21 aprile u.s.

(Decreto Legge 50/2017)

Dalla proroga ed estensione dello “split payment” dal 1° luglio 2017, ai nuovi limiti per le compensazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA, fino all’istituzione della Zona Franca Urbana (ZFU) per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Parziale sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia”, con un possibile aumento, dal 2018, delle aliquota IVA del 10% e del 22%. Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, pubblicato sul S.O. n.20/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017. Il Provvedimento, in vigore dal 24 aprile 2017, è stato trasmesso in Parlamento per l’avvio dell’iter di conversione in legge. L’ANCE ha espresso forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle “clausole di salvaguardia”, secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall’attuale 10% all’ 11,5% e dal 22% al 25%. Infatti, l’aumento delle aliquote IVA potrebbe incidere negativamente anche sul mercato immobiliare (seconde case e case da affitto), con una ulteriore contrazione dei consumi di settore. Si auspica, pertanto, che, come anche sollecitato dal Parlamento in sede di approvazione del DEF, il Governo possa in sede di Legge di Bilancio per il 2018 disattivare del tutto il previsto aumento dell’IVA. Preoccupa anche la proroga e l’estensione dello split payment, anche tenuto conto dei tempi medi di rimborso dell’IVA a credito che tale meccanismo genera. L’ANCE ha fornito un documento di sintesi (disponibile agli associati) che fa il punto sulle principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”).

Note: [1] Al riguardo, cfr. C.M. 43/E/2016 e C.M. 7/E/2017, nonché C.M. 7/E/2017 e R.M. 55/E/2012. [2] Cfr. Circolare congiunta 4/E/2017.

ACQUISTARE CASA I PASSI DA SEGUIRE NELLA NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali: un vademecum che arricchisce la sezione “L’Agenzia informa” del sito delle Entrate relativo alle guide fiscali e spiega i vari passi da seguire per concludere l’acquisto di un immobile. La guida (che può essere prelevata nell’area “Modulistica” del sito dell’Associazione all’indirizzo www.ancebrescia.it) descrive, anche con esempi pratici le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione. L’obiettivo della guida, relativa sia alle compravendite tra privati sia a quelle tra imprese e privati, è quello di fornire un utile supporto informativo alle persone fisiche che intendono acquistare un immobile e che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

ISTRUZIONI AI “BONUS FISCALI” PER IL 2016 I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(Circolare Ministeriale n.7/E del 4 aprile 2017)

NOVITÀ FISCALI 2017 CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta ed agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche, utili per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730/2017 e UNICO PF/2017), relativa al periodo d’imposta 2016.

(Circolare Ministeriale 7 aprile 2017, n.8/E) Dalle proroghe per il 2017 dei bonus per

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TRIBUTI

In particolare, la nuova Circolare n.7/E del 4 aprile 2017 è frutto di un lavoro sinergico tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta Nazionale dei CAF al fine di offrire un valido strumento, a contribuenti e addetti ai lavori, per adempiere al meglio agli obblighi dichiarativi in vista delle prossime scadenze. Inoltre, la Guida, oltre a contenere tutte le informazioni utili (proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730), mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all’assistenza fiscale alle persone fisiche. Con riferimento alle misure di interesse per il settore delle costruzioni, la C.M. 7/E/2017 offre un focus, tra l’altro, in materia di: ► detrazione IRPEF del 50% dell’IVA per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B; ► “bonus casa” - detrazione IRPEF per il recupero edilizio, l’acquisto di mobili e per la riqualificazione energetica degli edifici; ► “bonus mobili per le giovani coppie”, introdotto dall’art. 1 comma 75 della L. 208/2015, che riconosce la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che hanno acquistato la propria abitazione principale nel corso del 2016; ► detrazione IRPEF del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale; ► detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi dei mutui accesi per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale, ovvero per interventi di recupero edilizio; ►credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. In merito, si segnala che l’ANCE sta predisponendo specifici approfondimenti sui singoli argomenti affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella citata C.M. 7/E/2017.

IMU E TASI 2017 COEFFICIENTI PER I FABBRICATI D Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 aprile 2017, con il quale, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo

catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l’anno 2017. Il valore dei coefficienti varia da 3,12 per l’anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2017, come di seguito riportato. anno coeff. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,04 1,07 1,09 1,10 1,14 1,18 1,22 1,25 1,32 1,37 1,42 1,45 1,50 1,52 1,54 1,58 1,63 1,68 1,73

1993 1,77 1992 1,79 1991 1,82 1990 1,91 1989 1,99 1988 2,08 1987 2,25 1986 2,43 1985 2,60 1984 2,77 1983 2,95 1982 e precedenti

3,12

In sostanza, tali coefficienti si applicano all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno di sostenimento. In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’IMU e della TASI [1]. Inoltre, restano confermati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate [2], la quale precisa che nei costi devono essere considerati: ■ il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;

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TRIBUTI

■ le rivalutazioni sia economiche che fiscali; ■ gli interessi passivi capitalizzati; ■ le spese incrementative. Note: [1] A tal riguardo, si ricorda che la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. [2] Cfr. R.M. 6/DF del 28 marzo 2013.

PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO TERREMOTO”

(Legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del Decreto Legge 8/2017) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84, del 10-04-2017 la legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8/2017 recante «Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» (cd. “Decreto Terremoto”). Il Provvedimento, modificato in sede di conversione, contiene una serie di misure

fiscali, che si aggiungono a quanto già previsto dal primo “Decreto Terremoto” [1], necessarie per far fronte allo stato di emergenza che ha colpito i territori del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo). Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni fiscali, d’interesse per il settore, contenute nella legge n.45/2017. Versamenti e adempimenti tributari Art. 11 Durante la fase di conversione in legge del DL 8/2017 sono state confermate, tra l’altro, le disposizioni aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari a favore delle persone fisiche e giuridiche, con residenza o sede legale nei Comuni terremotati, introdotte dall’art. 48 del DL n. 189/2016. Come noto, infatti, l’art. 11 del DL n. 8/2017 ha prorogato fino al 30 novembre 2017 (termine in origine fissato al 30 settembre 2017) il periodo di sospensione dei versamenti tributari, così da consentire ai contribuenti di destinare le risorse disponibili alla ripresa delle attività, potendo contare su un effettivo rinvio dei versamenti fiscali. In sostanza, in conformità a quanto previsto dal DM 1° settembre 2016, viene stabilito, sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati, che per le persone

giuridiche aventi sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, viene previsto che: ►la ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi avverrà entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi; ► gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, saranno effettuati entro il mese di dicembre 2017. Viene, inoltre, confermata e prorogata la sospensione, dal 1°gennaio 2017 sino al 30 novembre 2017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme risultanti da avvisi d’accertamento esecutivi, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (art.11, co.2, DL 8/2017). Resta fermo che la sospensione non riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta che, tuttavia, laddove non versate a causa della gravità degli eventi verificatesi nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016 e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, potranno essere corrisposte, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2017. Sempre in tal ambito, viene previsto che, indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d’imposta, su richiesta dei soggetti interessati che risiedono nei Comuni terremotati (si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo), possono sospendere le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017[2]. A tal riguardo, viene confermato che nelle suddette ipotesi in cui si è dato luogo a tale sospensione delle ritenute (sempre su richiesta dei soggetti interessati), i versamenti ricominceranno a decorrere dal 16 dicembre 2017. In merito, tra le novità introdotte in sede di conversione, è stata prevista la possibilità che venga emanato un Decreto del MEF, entro il 30 novembre 2017, che regoli le modalità con cui procedere a tali versamenti ed, in particolare, preveda la possibilità di rateizzare quanto dovuto, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo[3]. Finanziamenti agevolati per il pagamento delle imposte - art. 11 Confermata la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di chiedere un finanziamento agevolato ed assistito dalla

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TRIBUTI

garanzia dello Stato[4], da erogare entro il 30 novembre 2017, per il pagamento dei tributi che: ► sono stati sospesi nel corso del 2016; ► sono dovuti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e 31 dicembre 2017. Inoltre, per il pagamento delle imposte dovute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, mediante il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2018, sempre nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è riconosciuta la medesima possibilità, ovvero di chiedere un finanziamento assistito (o un eventuale integrazione se già ricevuto), da erogare entro il 30 novembre 2018. Per l’attuazione di tale misura è prevista l’emanazione di un Decreto attuativo del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Provvedimento. Vista la natura assistenziale di tale disposizione viene riconosciuto, a favore dei beneficiari del finanziamento, un credito d’imposta di importo pari alla somma degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Tale credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere all’ente erogante, per ciascuna scadenza di rimborso, quanto dovuto per i relativi interessi e spese del mutuo contratto. Le banche o gli Istituti di credito che hanno erogato il prestito, potranno utilizzare il credito d’imposta ricevuto dal beneficiario, tramite compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), oppure mediante la cessione del credito alle società facenti parte del medesimo gruppo[5]. Per quanto riguarda, invece, la quota capitale dei finanziamenti deve essere restituita in cinque anni e il relativo piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento[6]. Ulteriori misure fiscali contenute nel Provvedimento Inoltre, tra le novità in materia fiscale, introdotte nella fase di conversione in legge del DL 8/2017, si segnalano: ► l’esenzione dall’imposta di registro (originariamente prevista solo per l’imposta di bollo) per tutte le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA, fino al 31 dicembre 2017, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione. In merito, viene precisato che non sarà possibile procedere al rimborso dell’imposta di registro già versata, relative alle istanze presentate fino all’entrata in vigore della presente legge di conversione. ► l’estensione del cd. “credito d’imposta per il Mezzogiorno” anche alle imprese operanti nelle regioni colpite dagli eventi sismici, ovvero Lazio, Umbria, Marche e

Abruzzo (art. 18-quater). In particolare, viene prevista, anche per le zone terremotate, l’applicazione, fino al 31 dicembre 2018, dell’agevolazione introdotta dalla legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) che, come noto, attribuisce un credito d’imposta alle imprese che decidono di acquistare beni strumentali da destinare alle strutture produttive situate al Sud. Il beneficio è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese; ► la destinazione delle risorse statali della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, per gli interventi di ricostruzione e di restauro su tali beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici (art. 21-ter); ► la proroga al 30 giugno 2017 del termine (originariamente fissato al 28 febbraio 2017) entro cui i titolari dei fabbricati, ubicati nelle zone terremotate, devono presentare la dichiarazione che attesta la relativa distruzione o inagibilità, al fine di avere diritto alla detassazione IRPEF, IRES, IMU. La stessa scadenza viene prevista anche per l’adozione delle ordinanze sindacali di sgombero che dichiarano l’inagibilità, totale o parziale, necessaria ai fini della detassazione dei fabbricati. Per completezza si ricorda che l’esclusione dal reddito imponile dei suddetti edifici opera sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e, comunque, sino all’anno d’imposta 2017, mentre l’esenzione IMU e TASI è prevista fino al 31 dicembre 2020. Note: [1] DL n.189/2016 convertito, con modificazioni nella legge n. 229/2016 [2] Tale disposizione era già contenuta nell’art. 48, co. 1-bis, del DL 189/2016, ma in sede di conversione del DL 8/2017 il dettato normativo è stato riformulato, chiarendo che tale possibilità è riconosciuta a favore di tutti gli interessati residenti nelle zone terremotate, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d’imposta. [3] Ai sensi dell’art. 9, co. 2-bis, della legge n. 212/2000. [4] Sul punto viene precisato che gli enti creditizi possono contrarre i suddetti finanziamenti secondo contratti tipo definiti da un’apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti Spa e l’ABI. [5] Ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. [6] Inoltre, viene previsto che l’istituto di credito erogante deve comunicare all’Amministrazione finanziaria, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento e le relative informazioni, secondo modalità e termini che saranno approvati con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia

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delle Entrate, entro il 31 maggio 2017.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA DELL’ANCE Riveduta la Guida fiscale dell’ANCE in tema di rimborsi e compensazioni del credito IVA vantato dalle imprese del settore. Dopo l’edizione di gennaio 2017, l’aggiornamento tiene conto delle novità contenute nelle nuove Istruzioni per la compilazione del Modello IVA TR, approvate dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 28 marzo [1], in uso per le richieste di rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale. Le nuove Istruzioni comprendono, ovviamente, le novità introdotte dal DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (cd. “Decreto Fiscale”), ed operanti dal 1° gennaio 2017, che riguardano, tra l’altro, l’aumento a 30.000 euro (dai precedenti 15.000 euro) dell’importo dei rimborsi per i quali non è richiesta la prestazione di garanzia. Inoltre, tra i cosiddetti “contribuenti virtuosi”, esonerati dalla prestazione di garanzia fidejussoria, si considerano anche i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (cd. coorporative compliance), previsto dagli artt. 3 e ss., del D.Lgs. 128/2015, e quelli che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 127/2015. Come noto, il tema del recupero dell’imposta è particolarmente sentito dalle imprese di costruzioni che, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, si trovano in una condizione di fisiologico e permanente credito IVA, generato da un “cronico differenziale positivo” tra I’IVA a credito (relativa all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dall’impresa ad aliquota ordinaria) e l’IVA a debito (relativa all’IVA corrisposta all’impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta). Il nuovo Dossier (che può richiesto inviando una mail a enrico.massardi@ancebrescia. it) è diretto a supportare le imprese associate nel recupero del credito IVA, anche alla luce della prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate, ed è corredato di schemi ed esempi che riepilogano l’intera disciplina. Note: [1] Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 59279 del 28 marzo 2017.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......16-17: ..... 0,90% Variazione febbraio.......16-17: ..... 1,50% Variazione marzo..........16-17: ..... 1,40%

gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6

(0,675%) (1,125%) (1,050%)

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1

DIC MEDIA 84,3 83,8 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI MARZO 2017 CHE È PARI AL

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 21,74 19,87 17,31 15,58 12,34 10,67 9,20 6,89 3,61 1,38 0,81 1,57 1,30 0,40

FEB 21,34 19,48 17,04 15,31 12,09 10,42 9,04 6,57 3,22 1,38 0,91 1,28 1,51 -

MAR 21,24 19,29 16,85 15,13 11,50 10,42 8,80 6,15 2,82 1,19 0,91 1,09 1,41 -

APR 20,94 18,91 16,58 14,95 11,25 10,18 8,41 5,64 2,34 1,19 0,72 1,00 1,41

MAG 20,75 18,72 16,21 14,60 10,67 9,93 8,33 5,53 2,43 1,19 0,81 0,91 1,30

101,0 GIU LUG 20,45 20,36 18,53 18,25 16,12 15,85 14,33 14,07 10,18 9,69 9,77 9,77 8,33 7,94 5,43 5,12 2,24 2,14 1,00 0,91 0,72 0,81 0,81 0,91 1,10 1,00

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AGO 20,16 18,06 15,67 13,89 9,61 9,37 7,70 4,82 1,66 0,53 0,62 0,72 0,80

SET 20,16 17,97 15,67 13,89 9,85 9,69 8,01 4,82 1,66 0,91 1,00 1,09 1,00

OTT 20,16 17,78 15,85 13,55 9,85 9,61 7,78 4,41 1,66 1,00 0,91 0,91 1,00

NOV 19,87 17,78 15,76 13,11 10,26 9,53 7,70 4,31 1,86 1,28 1,09 1,09 1,00

DIC MEDIA 19,87 20,55 17,59 18,53 15,67 16,21 12,68 14,25 10,42 10,67 9,37 9,85 7,31 8,17 4,01 5,33 1,57 2,24 1,00 1,09 1,09 0,91 1,09 1,00 0,70 1,13


LAVORI PUBBLICI

IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI IMPORTANTI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI Il supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ha pubblicato il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 che reca “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”. Si tratta dell’atteso decreto correttivo del Codice degli appalti che il Governo ha approvato nell’ultimo giorno concessogli dalla legge che ha istituito il Codice (un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Il decreto correttivo ha apportato importanti novità al Codice, provvedendo nel contempo a correggere alcuni dei notevoli errori in esso contenuti. Le nuove disposizioni entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e perciò a far data dal 20 maggio 2017. In questa sede si ritiene opportuno rammentare le disposizioni di immediato interesse per le imprese di costruzione, e perciò relative ai soli appalti di lavori, rimandando ad una approfondita analisi che verrà pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori. Il numero riportato tra parentesi e che precede ogni paragrafo individua il numero dell’articolo del Codice 50/2016 cui il commento si riferisce. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI Il quadro delle modalità di affidamento dei lavori, dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo, è il seguente: - Il sistema usuale di aggiudicazione dei lavori di qualsiasi importo è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. - (32) I lavori fino a 40.000 euro possono essere oggetto di affidamento diretto alla singola impresa, senza necessità si consultarne altre. - (36) Fino a 1.000.000 di euro si può utilizzare la procedura negoziata: fino a 150.000 euro devono essere invitate almeno 10 ditte, oltre e fino al 1.000.000 di euro almeno 15. La verifica circa la veridicità delle dichiarazioni presentate viene effettuata solo sull’aggiudicatario. ANAC, con apposita linea guida, dovrà indicare come si attua il criterio di “rotazione”, sinora attuato quasi unicamente con il sorteggio. - (95) Fino a 2 milioni di euro si possono utilizzare le procedure aperte e le procedure ristrette con il criterio del massimo ribasso; è facoltà del bando prevedere l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. (59) Viene ripristinata la possibilità che le stazioni appaltanti possano ricorrere all’af-

fidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori (comunemente chiamato “appalto integrato”) sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, limitandolo ai soli casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Gli appalti, come nel precedente Codice, potranno essere affidati a corpo, a misura, ovvero a corpo e misura. Il procedimento di esclusione automatico delle offerte anomale, ove previsto dal bando, non può essere applicato ove le offerte ammesse siano inferiori a 5. OFFERTA Nella propria offerta l’impresa, oltre a specificare i costi interni della sicurezza, dovrà indicare anche i propri costi della manodopera. Entrambi gli elementi non hanno alcun riflesso conseguente. Quando dunque si formulerà l’offerta, anche se non richiesto dal bando, sarà necessario far seguire l’offerta espressa in euro dalla seguente dicitura: “(importo comprensivo dei costi interni della sicurezza pari a euro . . . . e dai costi della manodopera pari a euro. . . . )”. Gli uffici del Collegio Costruttori consigliano le imprese, ove non possiedano altri riferimenti per i costi della sicurezza, di utilizzare percentuali comprese tra lo 0,45% e lo 0,75% dell’importo dei lavori a base d’asta. Nell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione non può fissare il punteggio dell’offerta economica in misura superiore al 30%. (80) La dichiarazione circa i requisiti soggettivi che accompagna l’offerta deve essere resa anche dagli “institori e procuratori generali, dai membri degli organi con potere”. Le false dichiarazioni rese dall’impresa concorrente e comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC, comportano l’esclusione dalla possibilità di partecipare ad appalti pubblici fino a quando l’iscrizione rimane nel Casellario informatico dell’Autorità. (93) La cauzione provvisoria che accompagna l’offerta potrà essere costituita anche mediante contante, bonifico o assegno circolare. Ogni riduzione già prevista per la cauzione definitiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. L’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva non si applica alle microimprese, alle piccole e medie imprese. Alle stesse si applica la riduzione al 50% di detta cauzione (non cumulabile con la riduzione già prevista per il possesso della certificazione ISO 9000). Si rammenta che le microimprese devono avere non più di 10 dipendenti e un fatturato non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese devono avere non più di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro;

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le medie imprese devono avere non più di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro. (41) È vietato porre a carico dell’aggiudicatario i costi connessi alla gestione elettronica dell’appalto. QUALIFICAZIONE SOA (84) Viene introdotto un principio tanto atteso dalle imprese in ambito SOA: si potranno utilizzare i requisiti tecnico-economici (cifra affari, costo personale, valore attrezzature) e i lavori con riferimento non più agli ultimi 5 anni ma agli ultimi 10 anni. Le imprese che vorranno valutare l’opportunità di presentare una nuova istanza alla SOA per aumentare i propri importi di qualificazione, potendo documentare un periodo più lungo, è opportuno che contattino prima gli uffici dell’Associazione per una valutazione precisa della propria situazione. (86) Per la documentazione di lavori pubblici, le categorie diverse dalla prevalente che il certificato di esecuzione lavori potrà riportare dovranno essere le medesime previste dal bando di gara. SUBAPPALTO (105) In tema di subappalto rimane l’esigua quota subappaltabile pari al 30% dell’intero importo di appalto. Viene introdotto il divieto di affidare subappalti a soggetti che abbiano presentato offerta per la gara di aggiudicazione dei medesimi lavori. La terna di nominativi di subappaltatori per ogni subappalto viene prevista per appalti di importo oltre la soglia comunitaria. Sotto detta soglia la terna è richiesta anche per i soli appalti delle attività più esposte a infiltrazioni mafiose e cioè per gli appalti la cui categoria prevalente riguardi: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. PROGETTAZIONE (23) Viene prevista la possibilità di una progettazione semplificata per le opere di manutenzione ordinaria non superiori a 2.500.0000 di euro. Nei contratti di lavori la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera (che non avranno alcun riflesso sull’offerta che l’impresa presenterà). (26) La stazione appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dal Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente. (32) I capitolati e il computo metrico, richia-


LAVORI PUBBLICI

mati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. DEFINIZIONI (3) Vengono introdotte le definizioni di nuove fattispecie, tra le quali la più importante riguarda i “lavori di categoria scorporabile”. Il bando di gara dovrà indicare, oltre alla categoria prevalente le ulteriori categorie, e cioè: - fino all’importo lavori di 1.500.000 euro le categorie il cui importo supera il 10% di quello a base di gara; - oltre l’importo lavori di 1.500.000 euro le categorie il cui importo supera 150.000 euro; - tutte le categorie superspecializzate (denominate anche S.I.O.S.). Si rammenta che dette categorie sono: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. Altre definizioni riguardano la “manutenzione ordinaria”, la “manutenzione straordinaria”, le “categorie di opere specializzate”, il “capitolato prestazionale”, il “cottimo”. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE - CONSORZI STABILI (83) Per le associazioni temporanee di tipo orizzontale (ove cioè tutte le imprese sono qualificate nella sola categoria prevalente o nella stessa categoria di lavoro), e perciò anche per i consorzi, la ripartizione minima dei lavori fra le imprese non viene più fissata per legge (prima, la norma imponeva la quota minima del 10% per le mandanti e del 40% per la capogruppo, fermo restando che la stessa doveva partecipare in misura prevalente all’associazione). Ora il bando stabilirà le quote minime di partecipazione delle mandanti e della mandataria, sempre con il rispetto del principio che la capogruppo partecipi in misura maggioritaria. (47) Per la qualificazione SOA dei consorzi stabili viene sostanzialmente ripristinata la disciplina previgente contenuta nel D.Lgs. 163/2006. OPERE DI URBANIZZAZIONE Per le opere di urbanizzazione secondaria non superiori alla soglia comunitaria (euro 5.225.000), per le quali era sino ad ora escluso l’utilizzo della procedura negoziata, si può far ricorso alla stessa con invito rivolto ad almeno 15 ditte. Il soggetto privato che deve affidare opere di urbanizzazione non ha l’obbligo di qualificarsi presso l’Autorità Anticorruzione. COLLAUDO (102) Per gli appalti fino al milione di euro la stazione appaltante può prevedere di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori. Lo potrà prevedere anche per appalti fino alla soglia comunitaria (euro 5.225.000) in casi che verranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

GIURISPRUDENZA

È LEGITTIMO RENDERE LE DICHIARAZIONI DELL’ART. 80 SENZA UTILIZZARE IL DGUE

(TAR Sicilia sez. III 14/4/2017 n. 1025) Il DGUE è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo codice appalti (art. 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (v. comma 1 dell’art. 85), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell’art. 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate. Laddove il concorrente ha presentato tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti, non vi è ragione di escluderlo per il mancato utilizzo di un certo modello, peraltro ancora in fase di sperimentazione (v. circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3).

LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEVE PERMANERE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO

(TAR Lombardia Brescia sez. II 13/4/2017)

La regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante (Consiglio di Stato A.P. n. 10/2016; Consiglio di Stato n. 1006/2017); (..)non sussiste un divieto a carico della Stazione Appaltante di assumere d’ufficio la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti e di quanto dichiarato dal concorrente i sede di gara e che, comunque, l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7 comma 3, D.M. 24 ottobre 2007, e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31 comma 8, D.L. n. 69/2013, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara.

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IL NUOVO CODICE APPALTI PONE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA COME CRITERIO “PRINCIPALE” E IL MASSIMO RIBASSO COME CRITERIO DEL TUTTO RESIDUALE

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2014 del 2/5/2017)

. . . . omissis . . . . 4.3. Ancora più rilevante rispetto al thema decidendum è la previsione dell’onere di impugnazione dell’altrui ammissione alla procedura di gara (art. 120 c.p.a., così come modificato dall’art. 204, comma 1 lett. b del nuovo codice appalti). A fronte di un sistema che in precedenza precludeva l’impugnazione delle ammissioni, sull’implicito e pacifico presupposto che concorrente avesse in interesse concreto ed attuale a contestare l’ammissione altrui solo all’esito della procedura selettiva, si è previsto l’onere di impugnazione immediata, con ciò dando evidentemente sostanza e tutela ad un interesse al corretto svolgimento della gara, scisso ed autonomo, sebbene strumentale, rispetto a quello all’aggiudicazione. 4.4. Un’altra delle principali novità portate dal Dlgs. n. 50/16, ed in particolare dall’art. 95 - dirimente per la decisione dello specifico caso oggetto dell’odierno giudizio - è la creazione di una vera e propria gerarchia fra i due tipici metodi di aggiudicazione di un appalto, ovvero l’offerta economicamente più vantaggiosa e il massimo ribasso. 4.4.1.Se nell’art. 83 del vecchio Dlgs. n. 163/06 tali criteri erano posti su una posizione di parità, e spettava unicamente all’Amministrazione nella sua discrezionalità optare per l’uno per l’altro, l’art. 95 dopo avere affermato che “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta” e che “Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte”, ha imposto l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio “principale”, e il massimo ribasso come criterio del tutto “residuale” utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, e comunque previa specifica ed adeguata motivazione. . . . . omissis . . . .


TRASPORTI

CRONOTACHIGRAFO E OBBLIGHI DI FORMAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE ULTERIORI PRECISAZIONI

(Circolare del 24 marzo 2017, Prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3)

Con la Circolare del 24 marzo 2017 (prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3) il ministero dell’Interno (Direzione centrale per la polizia stradale), facendo seguito alla Nota del 13 febbraio 2017 (prot. n. 2720) del ministero delle Infrastrutture e trasporti, ha diramato ulteriori chiarimenti per una corretta interpretazione delle disposizioni del Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità n. 215 del 12 dicembre 2016 contenente disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale. La Circolare ribadisce come gli adempimenti in materia di formazione e controllo gravanti sulle imprese di trasporto o datori di lavoro di conducenti che utilizzano veicoli sottoposti alle prescrizioni comunitarie sul rispetto dei tempi di guida e riposo possano, in via facoltativa, essere assolti ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal Decreto del 12 dicembre 2016. L’adempimento degli obblighi formativi, secondo le modalità individuate nel suddetto Decreto, può essere valutato dalle autorità di controllo (polizia stradale, prefetto, giudice, di pace, giudice penale) quale esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174 comma 14 del Codice della Strada. Quella prevista dall’art. 174 comma 14 è una forma di responsabilità propria e diretta dell’impresa che sussiste (molto genericamente) tutte le volte in cui, precisa la Circolare dell’Interno, l’organizzazione dell’attività dei conducenti non sia avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario n. 3821/1985 e del capo II del Regolamento comunitario n. 561/2006 e/o per non aver fornito agli stessi la necessaria formazione, adeguate istruzioni sul funzionamento dei tachigrafi ed avere omesso di effettuare i controlli periodici sul loro utilizzo. La responsabilità delle imprese potrà essere del tutto esclusa non solo per aver correttamente formato, istruito e controllato i propri autisti (alla stregua, in forma volontaria e facoltativa, di quanto previsto dal Decreto 215/2016) ma anche se, oltre a tali oneri, l’impresa sappia dimostrare di aver organizzato l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni dei predetti regolamenti comunitari. La Circolare, in sostanza, ribadisce (come aveva già fatto la Nota del MIT) che i corsi di formazione e quant’altro disciplinato dal Decreto 215/2016 non ha carattere obbliga-

torio, ma può (quindi potenzialmente e non automaticamente) costituire una esimente della responsabilità che le autorità preposte al controllo ovvero quelle adite in sede di ricorso valuteranno a propria discrezionalità. Ciò, sembrerebbe rendere di fatto obbligatorie le modalità standardizzate nel Decreto quasi a voler evidenziare che soluzioni difformi potrebbero quasi sicuramente non avere la stessa efficacia esimente. Peraltro si sottolinea che la Circolare del ministero dell’Interno ha in più specificato con una formula non lineare che, in ogni caso, la regola generale da soddisfare è quella per cui le imprese/datori di lavoro debbano organizzare l’attività dei propri conducenti in modo che gli stessi osservino le disposizioni sui tempi di guida e corretto uso del tachigrafo. Da ultimo la Circolare fa presente che, nel caso di controlli su strada, l’organo accertatore non contesterà all’impresa la violazione dell’art. 174, comma 14, del CDS qualora venga data prova - all’atto del controllo e comunque prima della redazione del verbale - dell’adempimento degli oneri suddetti con i documenti previsti dal Decreto 215/2016, sempreché si tratti di infrazioni lievi (definite come infrazioni minori nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403) che non presuppongono evidenti carenze organizzative. In caso contrario? Al manifestarsi delle altre fattispecie, invece, verrà contestata la violazione dell’art. 174, comma 14, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa, in sede di eventuale ricorso, al

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Prefetto o al Giudice di Pace. Questi ultimi potranno, secondo la Circolare, esprimere parere favorevole all’accoglimento qualora si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa. A tal fine rileverà positivamente anche la produzione, nei casi previsti dal decreto legislativo 286/2005, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017 Si riportano di seguito i divieti alla circolazione dei veicoli pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate previsti per i prossimi mesi. Si segnala che non è stato disposto nessun divieto di circolazione per lunedì 24 aprile. Oltre al consueto fermo previsto nelle giornate di domenica, dalle 9:00 alle 22:00, sono state disposte le seguenti limitazioni: ■ martedì 25 aprile, dalle 9:00 alle 22:00 ■ lunedì 1° maggio, dalle 9:00 alle 22:00 ■ giovedì 1° giugno, dalle 16:00 alle 22:00 ■ venerdì 2 giugno, dalle 8:00 alle 22:00 Gli uffici del Collegio Costruttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.


URBANISTICA

MODELLI UNICI PER L’EDILIZIA Nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stato siglato l’accordo tra Stato Regioni ed enti locali sull’adozione dei nuovi modelli unici per l’edilizia. L’Accordo è frutto del lavoro avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Semplificazioni, che nei mesi scorsi aveva istituto uno specifico tavolo di lavoro con le Regioni e le associazioni di categoria. L’ Ance ha partecipato attivamente ai lavori e ha contribuito alla predisposizione dei modelli unici. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2016 (cd. SCIA 1) e D.Lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) (vedi news n. 26978 del 13-01-2017) sono stati in particolare: - aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il 2014/2015 (Vedi news n. 16571 del 16-06-2014, news n. 18752 del 22-12-2014); - introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori, alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SCIA per l’agibilità. Nell’accordo è previsto che le Regioni dovranno adeguare la loro modulistica con la possibilità, come previsto nei precedenti accordi, di integrare la stessa nelle sezioni indicate come variabili con le specifiche normative regionali. I Comuni, a loro volta, si adegueranno sulla base delle eventuali integrazioni apportate dalla Regioni. Nelle istruzioni operative che accompagnano la nuova modulistica è stato specificato che: - non è più necessario allegare autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni che sono preliminari all’avvio dell’attività in quanto sarà lo sportello unico ad acquisirle e a trasmetterle alle amministrazioni interessate; - non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990); - le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). Non sarà possibile chiedere ai cittadini e alle

imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo. La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

CHIARIMENTI SULL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA SILENZIO ASSENSO IN CASO DI MANCATA ESPRESSIONE DELLA SOPRINTENDENZA L’art. 11, comma 9 del Dpr 31/2017 sul procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità prevede espressamente che, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro 20 giorni dalla richiesta della Regione o del Comune da essa delegato, si forma il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17 bis Legge 241/1990, inserito dalla Legge 124/2015. L’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 che disciplina invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via ordinaria non prevede espressamente l’operatività del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni ma, anche in considerazione di quanto stabilito dalla nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali, è possibile affermare che il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito del procedimento ordinario. Nella Nota - che contiene chiarimenti sul regime transitorio del Dpr 31/2017 - l’Ufficio Legislativo del Mibac alla lettera b1) afferma che, con riferimento agli effetti del decorso del termine entro il quale la Soprintendenza deve rilasciare il suo parere sul progetto e cioè 45 gg. in caso di procedimento ordinario e 20 gg. in quello semplificato, opera sempre il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 17 bis nella Legge 241/1990, inserito dall’art. 3 della legge 124/2015. A tal fine viene richiamata la precedente Nota n. 27158 del 10/11/2015 (poi integrata dalla Nota n. 21892 del 20/07/2016) con cui l’Ufficio Legislativo aveva fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione del silenzio assenso fra p.a. nell’ambito dei procedimenti

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di competenza del Ministero dei beni culturali. In questi ultimi documenti si precisa che: • la formazione del silenzio assenso in caso di mancato rilascio del parere del Soprintendente avviene decorso il termine specifico di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e non quello generale di 90 gg previsto dall’art. 17-bis per le amministrazioni che tutelano i beni culturali e paesaggistici; • il meccanismo del silenzio assenso è alternativo e incompatibile con la conferenza di servizi. Pertanto ogni volta che viene indetta una conferenza di servizi, trovano applicazione gli artt. 14 e ss Legge 241/1990 e non l’art. 17-bis; • la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della soprintendenza avviene solo in presenza di alcune condizioni e cioè legittimazione del soggetto a presentare la domanda, competenza della p.a. a riceverla e sussistenza della documentazione completa dalle norme di legge in materia; • una volta formatosi il silenzio assenso per decorso del termine di legge, quest’ultimo deve considerarsi perentorio e la sua scadenza fa pertanto venire meno il potere di dissenso postumo della Soprintendenza. I CHIARIMENTI DEL MIBAC SUL REGIME TRANSITORIO Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il Dpr 31/2017 che disciplina la procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e per la prima volta individua le tipologie di opere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, escluse dalla necessità di autorizzazione. Il Ministero dei beni culturali ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet www.beniculturali.it la Nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio legislativo (allegata alla Circolare n. 15/2017), con la quale vengono forniti chiarimenti sulla normativa applicabile ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica pendenti alla data di entrata in vigore del Dpr 31 e cioè al 6 aprile 2017. Sulla base della premessa che il Dpr 31/2017 trova immediata applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario, la Nota svolge una disamina delle diverse ipotesi che possono verificarsi nel concreto e cioè: A. Interventi ed opere esclusi dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’Allegato A Le istanze pendenti alla data del 6 aprile 2017, finalizzate ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi ora inclusi nell’allegato A dovranno essere archiviate dall’amministrazione procedente (Regione o comune delegato), previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza; B. Procedimenti ordinari di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) e sottoposti in base


URBANISTICA

al nuovo regolamento a procedura semplificata In questi casi occorre effettuare una distinzione fra: 1) procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell’ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004; 2) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004; 3) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l’amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/ Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza). C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata L’Ufficio legislativo del Mibac ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l’amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017 (vedi sopra B.3). Se i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il Dpr 139/2010. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Dpr 31/2017 viene infine allegata alla Nota la relazione illustrativa del Mibac che ha accompagnato il provvedimento nel suo iter di approvazione.

IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE: ADEMPIMENTI, MODIFICHE DELLA NORMA, SENTENZE Sono trascorsi più di dieci anni da quando il D.Lgs. n.122/05, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 210/2004, ha introdotto nel nostro ordinamento, sulla scia di analoghe esperienze europee, una serie di garanzie volte a tutelare gli acquirenti (unicamente persone fisiche) di immobili in corso di costruzione, come strumento di intervento pubblico nei rapporti economici tra privati la cui finalità rispondeva ad una esigenza di certezza, trasparenza e

quindi tutela dei rapporti contrattuali e di affidabilità degli operatori (indistintamente: imprese di costruzione, società immobiliari, cooperative). Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 122/2005 trovano applicazione rispetto ai contratti (es. preliminari di vendita) aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà di immobili da costruire stipulati a partire dal 21 luglio 2005. Presupposto oggettivo è che si tratti quindi di “immobili da costruire” ossia di immobili (a prescindere dalla destinazione d’uso che può indifferentemente essere residenziale, commerciale, produttiva, direzionale) per i quali sia già stato richiesto/presentato il titolo abilitativo edilizio (è esclusa la vendita su carta e sono esclusi gli immobili venduti “al grezzo” dove si prevede che il completamento delle opere sia carico dell’acquirente ) e che “siano ancora da edificare o per i quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità” (il che, ai sensi dell’articolo 26 TU Edilizia, significa che l’immobile non potrà considerarsi ultimato sino a che non siano stati eseguiti gli impianti e non siano state completate le finiture). Sintesi dei contenuti e delle garanzie previste dal D.Lgs. 122/2005: 1. Obbligo per il costruttore di stipulare (a favore dell’acquirente): una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia delle somme percepite e da percepire (es. caparre, acconti) prima del rogito, con esclusione del saldo prezzo, della quota oggetto di mutuo nonché di contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. Nel caso di permuta (area-immobile o porzione di immobile da costruire) la fideiussione deve garantire il valore del bene dato in permuta. La fideiussione opera nel momento in cui si verifichi una “situazione di crisi” (quando cioè il costruttore venga assoggettato a esecuzione immobiliare, a fallimento, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa) e non anche nelle altre ipotesi in cui l’effetto traslativo non si possa produrre (ad esempio, in caso di risoluzione del contratto richiesta per inadempimento contrattuale del venditore). Il fideiussore è tenuto al pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'acquirente (che preventivamente è tenuto a comunicare il recesso da contratto). Il mancato rilascio della fideiussione determina, se fatta valere dall’acquirente, la nullità del contratto preliminare. Se il contratto non prevede pagamenti anticipati rispetto al momento del trasferimento della proprietà la fideiussione non sarà dovuta. La normativa non dice nulla sulle conseguenze dell’inadempimento dell’acquirente verificatesi dopo il rilascio

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della fideiussione. La legge prevede che la fideiussione possa essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 1938 del codice civile che disciplina il rilascio di fideiussione per obbligazioni future o condizionali, purché venga precisato l’importo massimo garantito. Tale modalità non equivale, tuttavia, al rilascio di fideiussione per “tranches” successive. 2. Obbligo per il costruttore di stipulare (a beneficio dell’acquirente) una polizza assicurativa indennitaria con durata decennale a decorrere dall’ultimazione dei lavori per la copertura di danni materiali e diretti all’immobile e a terzi. I danni devono derivare da rovina totale, rovina parziale o gravi difetti costruttivi delle opere, che, a loro volta, devono dipendere da vizio del suolo o difetto di costruzione. I danni devono, inoltre, essersi verificati successivamente alla conclusione del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Per prassi la stipula di questa polizza presuppone, all’inizio dei lavori di costruzione, la stipula della polizza CAR. I suoi effetti iniziano però a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il decreto non prevede uno schema di "polizza tipo", ma la polizza dovrà avere i contenuti minimi previsti dal decreto stesso. I vizi che da garantire sono quelli previsti dall'art. 1669 codice civile. L’obbligo di consegna della polizza sussiste solo relativamente ad edifici, in corso di costruzione, che formino oggetto di contratto preliminare sottoscritto prima dell'ultimazione dell'immobile. La tutela assicurativa, a differenza di quella fideiussoria prescinde totalmente dal verificarsi di una situazione di crisi dell’impresa costruttrice. Non è prevista la nullità del contratto in caso di mancata consegna della polizza né è previsto espressamente l’obbligo di dare menzione nel preliminare o nel definitivo della consegna della polizza o di indicarne gli estremi. 3. Obbligo (non previsto espressamente a pena di nullità) di conformare il contratto preliminare, nonché qualsiasi altro contratto comunque diretto al successivo trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale di godimento, alle indicazioni minime dell’art. 6 del Decreto al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti dell’acquirente. 4. Ampliamento dei soggetti legittimati a chiedere la suddivisione del mutuo fondiario in quote ed il corrispondente frazionamento della garanzia ipotecaria nonché previsione di una procedura alternativa qualora la banca non vi provveda entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Divieto per il notaio di procedere alla stipula di atti di compravendita, se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto al frazionamento del mutuo e al perfezionamento di un atto idoneo alla cancellazione dell’ipoteca per i lotti senza accollo di mutuo, o al frazionamento della stessa per i lotti con accollo.


URBANISTICA

6. Diritto di prelazione (solo per gli immobili residenziali) a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, già adibito dall’acquirente ad abitazione principale, nell’ambito di una procedura esecutiva anche nel caso in cui egli abbia ottenuto dal fideiussore il rimborso delle somme anticipate 7. Esclusione dalla revocatoria fallimentare per gli immobili (solo quelli a destinazione residenziale) che l’acquirente (coniuge, parenti e affini entro il terzo grado) si sia impegnato ad abitare entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione, purché trasferiti a “giusto prezzo” da valutarsi alla data della stipula del preliminare. 8. Possibilità per l’acquirente di far valere la garanzia fideiussoria prima che il curatore comunichi la scelta tra l’esecuzione o lo scioglimento del contratto. 9. Istituzione di un Fondo di Solidarietà - finanziato con una addizionale sulle fideiussioni - diretto ad assicurare un indennizzo ai soggetti vittime di fallimenti immobiliari verificatisi tra dicembre 1993 e giugno 2005. Il termine per l’invio delle richieste è scaduto, dopo alcune proroghe, il 30 giugno 2008. Di seguito si richiamano le modifiche normative (di maggior rilievo) apportate ad D.Lgs. 122/2005. All’art. 5 è stato aggiunto il comma 1-bis ai sensi del quale l’acquirente di un immobile da costruire non può rinunciare alle tutele da esso previste e ogni clausola contraria deve ritenersi pertanto nulla e come non apposta. L’art. 9 è stato modificato al fine di prevedere che nell’esercizio del diritto di prelazione a seguito di procedura fallimentare, sia ammesso (in quanto trattasi di abitazione principale) anche il coniuge dell’acquirente. L’art. 17 co. 2 è stato modificato estendendo da 15 a 25 anni (a decorrere dal 2005) il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio in favore del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire istituito con la finalità di erogare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito di situazioni di crisi economica del costruttore (non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, né aperta successivamente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 122/2005, ossia dopo il 6 luglio 2005) hanno subito la perdita di somme di denaro o altri beni. Il contributo è posto a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di consegna della fideiussione. L'attuale aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata, per decreto ministeriale, nel 5 per mille (misura massima prevista dalla legge). Si segnala poi che nel testo del disegno di legge “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza” (ancora in corso di esame al Senato) è stato inserito l’articolo 12 (Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire). La norma delega il Governo

ad adottare disposizioni che introducano la necessità che il contratto preliminare, avente ad oggetto il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, sia redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La finalità è quella di permettere un controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento, da parte del costruttore, dell’obbligo di rilascio sia della fideiussione che della garanzia decennale postuma. La norma introduce poi la sanzione della nullità relativa per l’inadempimento dell’obbligo di consegnare la polizza postuma decennale. Nel corso degli ultimi anni si sono poi susseguite una serie di iniziative (proposte di legge, ordini del giorno e interpellanze parlamentari) volte a segnalare, in linea generale, la necessità di una modifica normativa che introduca meccanismi sanzionatori efficaci e coerenti con gli obiettivi della legge per mancata attuazione degli adempimenti obbligatori relativi al rilascio della garanzia fideiussoria e dell’assicurazione contro vivi e difetti della costruzione. Si riassumono di seguito alcuni importanti principi affermati dalla giurisprudenza civile: Non è contrario alla normativa il preliminare di vendita di immobili “sulla carta” (quando non è stato ancora richiesto il permesso di costruire) senza la consegna della fideiussione (Corte di Cass., sez. II, sentenza n. 5749 del 13 marzo 2011). Nel momento in cui l’immobile promesso in vendita ottiene l’agibilità costituisce abuso del processo, azionare la nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia fideiussoria (Tribunale Pavia 17 aprile 2012). Il mancato rilascio della fideiussione comporta la nullità del contratto. Il predetto vizio può essere fatto valere dall'acquirente, in quanto unico soggetto a ciò contrattualmente legittimato, prima della conclusione del trasferimento immobiliare, verificandosi, in difetto, la decadenza dall'eccezione di invalidità del negozio (Tribunale di Padova, sez. II, del 10 gennaio 2013) Non è applicabile la disciplina prevista dal D.Lgs. 122/2005 se, al momento della stipulazione, nessuna richiesta di permesso a costruire è stata presentata ma sussistendo solo l'obbligo dedotto in una convenzione di lottizzazione, di richiedere il permesso a costruire (Trib. Vicenza, Sent., 07/10/2014). Non è sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 122/2005 la vendita di un fabbricato da demolire e ricostruire, in esecuzione del progetto di un piano particolareggiato, per il quale, al momento del preliminare, non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire. Né è possibili sostenere che il piano particolareggiato, in fase di ottenimento al momento della stipula del preliminare, possa essere considerato un titolo abilitativo (essendo piuttosto un mero strumento di attuazione del piano regolatore generale)

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(Tribunale di Rimini sentenza n. 1369 del 24 novembre 2014). Non è conforme alla legge la fideiussione con scadenza prefissata (anche se questa corrisponde alla data presunta del rogito) a meno che non venga pattuita la possibilità di proroga o di rinnovo automatico, in caso di ritardo nel trasferimento della proprietà dell’immobile, rimessa in via esclusiva dalla volontà del promissario acquirente (Tribunale di Firenze, sez. III, sentenza n. 11284 del 25 novembre 2014). La facoltà, per la parte promissaria acquirente, di far valere la nullità del contratto preliminare per mancanza della fideiussione, avendo lo scopo di riequilibrare le posizioni dei due contraenti si giustifica nella misura in cui viene esercitata nel rispetto delle finalità che il legislatore ha inteso proteggere e segnatamente, nel caso di specie, nella misura in cui viene azionato per proteggere la parte debole dal rischio di perdere il patrimonio investito nell'acquisto di un immobile da costruire. Qualora, invece, gli attori utilizzino in modo strumentale l'azione di nullità per vedersi tutelato il mutamento di volontà in ordine all'acquisto dell'immobili si verifica un esercizio improprio della tutela giuridica apprestata che non può trovare tutela nel nostro sistema giuridico, ove, notoriamente, vige un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva (Tribunale di Monza, sez. II, 3 settembre 2015). Nella premessa che in tema di contratti il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto e accompagnarlo in ogni sua fase, deve ritenersi manifestamente abusiva la richiesta di nullità del contratto preliminare avanzata dalla parte acquirente qualora i fatti dimostrano che essa abbia avuto un comportamento poco corretto. L’esercizio abusivo della facoltà di invocare la nullità del contratto per liberarsi dal vincolo contrattuale può essere desunta da: esplicita rinuncia alla fideiussione che, seppur non ammessa dalla legge, è in grado di ingenerare un incolpevole affidamento in capo al venditore costruttore; manifestazione della volontà di recedere dal contratto preliminare; non dichiarata intenzione di volersi avvalere della nullità del preliminare; assenza di una situazione di crisi in capo al venditore. (Tribunale di Teramo sentenza n. 1378 del 14 ottobre 2015) L’art. 1938 richiede che la polizza stipulata, pur non coprendo immediatamente l’intero prezzo, indichi l’importo massimo garantito, ovvero la somma idonea a coprire ogni corrispettivo che il costruttore deve riscuotere dall’acquirente. Per cui un contratto di fideiussione che indichi quale capitale assicurato un massimale corrispondente solo alla prima rata non è conforme alla legge (Corte di Appello di Palermo, sez. II, sentenza n.


URBANISTICA

453 dell’11 marzo 2016) La nullità (seppure relativa perché può essere fatta valere solo su istanza di parte) del contratto preliminare di un immobile da costruire senza il rilascio della prescritta fideiussione non ammette alcuna forma di sanatoria o convalida successiva. Per cui una garanzia fideiussoria rilasciata, anche a distanza di pochi mesi dal perfezionamento del contratto preliminare, non è idonea a rendere valido il contratto. Anche la garanzia prestata da soggetto non idoneo, secondo le prescrizioni di legge ovvero con contenuti diversi, equivale alla mancanza di fideiussione e quindi il relativo contratto può essere dichiarato nullo (Tribunale di La Spezia 9 giugno 2016). Il divieto di stipula di cui all’art. 8 del D.Lgs. 122/2005 non può che vedersi operante per gli atti aventi ad oggetto immobili da costruire secondo la definizione fornita dal decreto stesso. (Corte di Cass., sez. II; sentenza n. 24535 dell’1 dicembre 2016).

PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE SUL “RECUPERO DEI SEMINTERRATI” È stata pubblicata sul supplemento n.11 del BURL di lunedì 13 marzo 2017, la Legge regionale 10 marzo 2017 - n.7 intitolata “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”. Con la suddetta Legge, la Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. La legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione sul bollettino regionale e pertanto il 28 marzo 2017. Da tale data, quindi, sarà consentito il recupero di vani e locali seminterrati legittimamente realizzati e collocati in edifici già serviti da opere di urbanizzazione primaria. Nel testo normativo viene definito “piano seminterrato” il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Il recupero dei vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi. Le opere di recupero dei vani e locali se-

minterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero dovrà prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.

LIMITI DI EDIFICABILITÀ NELLE “ZONE BIANCHE”: LEGITTIMO IL TESTO UNICO EDILIZIA L’art. 9 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” disciplina i limiti all’edificazione nelle aree non pianificate perché ubicate in Comuni del tutto privi di strumento urbanistico generale, ovvero perché oggetto di vincoli espropriativi decaduti per decorrenza del termine di 5 anni senza che sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare (art. 9, comma 3 Dpr 327/2001 “Testo Unico Espropri”). Fatti salvi i limiti più restrittivi che possono essere stabiliti dalle Regioni, l’art. 9 comma 1, lett. b) del Dpr 380/2001, fuori dai centri abitati, consente interventi di nuova costru-

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zione nel limite di densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadrato e, in caso di interventi a destinazione produttiva, la superfice coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 84 del 13 aprile 2017 ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. b) nella parte in cui prevede per la realizzazione di insediamenti produttivi “in zone bianche” un doppio limite di volume e di superficie coperta. A giudizio della Consulta, la norma - finalizzata a stabilire “standard legali” di edificazione per non compromettere il futuro sviluppo del territorio mediante la pianificazione urbanistica e non determinare la totale consumazione del suolo nazionale - rappresenta un principio fondamentale del governo del territorio e non contrasta: - né con l’art. 117, comma 3, della Costituzione (competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni in materia di governo del territorio) perché lascia comunque uno spazio di intervento alle Regioni nel definire la disciplina di dettaglio, sia pure solo per restringere le potenzialità edificatorie; - né con l’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza) perché l’applicazione del doppio limite di volume e superficie all’edificazione produttiva fino a che non intervenga la pianificazione dell’area è ragionevole in relazione all’obiettivo di non compromettere il futuro sviluppo del territorio non pianificato; - né con l’art. 41, comma 1 della Costituzione perché la libertà di iniziativa economica privata non deve essere necessariamente garantita in aree non coperte da pianificazione urbanistica. Sul sito dell’Associazione, www.ancebrescia.it, è disponibile la Sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2017.


RIFIUTI

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA TENUTA E LA CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE Si segnala che con delibera del 22 marzo 2017, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha stabilito nuove ed ulteriori prescrizioni relative ai provvedimenti di iscrizione allo stesso. In particolare, è stata definita una nuova prescrizione per i provvedimenti di iscrizione/ variazione emessi in modalità telematica. Viene previsto, infatti, che “durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali”. Tale nuova prescrizione riguarda tutti i soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti, ivi compresi quelli abilitati ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ed iscritti alla categoria 2 bis dell’Albo stesso. La delibera ha dettato un’analoga prescrizione anche per le altre attività di gestione rifiuti e per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione. In particolare per le categorie 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) viene previsto che “il

provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell’iscrizione”.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017 La legge 45/2017 di conversione del d.l. 8/2017 ha introdotto importanti novità per la gestione dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. È stata, in particolare, introdotta una procedura semplificata per i materiali da scavo, in deroga alla disciplina contenuta nel d.m. 161/2012 e nell’art. 41 bis del d.l. 69 del 2013. Non sarà, infatti, necessario per il produttore individuare già all’atto dell’inizio dei lavori la loro destinazione finale né occorrerà redigere un piano di utilizzo o presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come invece è stabilito rispettivamente dal d.m. 161 del 2012 e dal citato art. 41 bis. Viene, inoltre, consentito di trasportare e de-

positare i materiali da scavo per un periodo non superiore a 18 mesi in siti di deposito intermedio, assumendo sin dall’inizio la qualifica di sottoprodotto. Il produttore di questi materiali sarà sempre considerato il Comune al quale spetta anche l’obbligo di verificare i valori di contaminazione. La nuova disciplina trova applicazione solo per i materiali da scavo che presentano entrambe le seguenti condizioni: ► provengono dai cantieri per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere provvisionali connesse all’emergenza stessa; ► hanno livelli di contaminanti non superiori alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui all’Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione. Altra novità introdotta dalla legge 45 del 2017 è la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione ambientale MUD. Infatti, i soggetti obbligati a tale adempimento con sede nei Comuni interessati dai terremoti del 2016 e del 2017 avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 (e non quindi entro il 2 maggio 2017) per presentare la dichiarazione ambientale. È prevista inoltre una particolare esenzione da tale comunicazione per coloro i quali a seguito del sisma abbiano perduto i relativi dati.

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2017) Il 2 maggio 2017 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2016. Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi. Per la dichiarazione ambientale MUD 2017 occorre utilizzare la modulistica contenuta nel DPCM 17 dicembre 2014. Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti. Ai sensi della normativa ambientale, si ricor-

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da che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti. Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2017, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Soggetti obbligati L’obbligo di comunicazione interessa: ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; ■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti; ■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. Esclusioni Sono esonerati dalla presentazione della denuncia: ■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006); ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti; Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono

rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc. Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 2 maggio 2017. Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo. Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.it – www.ecocerved.it – www.infocamere.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 17/12/2014. Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. MUD semplificato In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: ■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti, ■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre

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destinatari. Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario. Sul sito di Ecocerved (www.ecocerved. it), nell’area “Link utili - MUD semplificato” è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello che può essere trasmesso alla CCIAA. La comunicazione semplificata deve essere spedita alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 17/12/2014. La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Non è infatti più consentita la consegna a mano. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della Provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce. Diritti di segreteria Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it. Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:


RIFIUTI

Camera di Commercio di Brescia Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia C/C Postale N. 330258 - indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - ANNO 2016″. È necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento. È anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario intestato a: UNIPOL Banca Spa - Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46 Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002. Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD - ANNO 2017 e il codice C2DIR.SEGR. Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico. Sanzioni La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (1° luglio 2017) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro. Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.

ALBO GESTORI AMBIENTALI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017 Si ricorda alle imprese iscritte nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2bis “Trasporto dei propri rifiuti” che, entro giovedì, 30 aprile 2016, doveva essere versato il diritto annuale di iscrizione pari ad euro 50,00. Per eseguire il pagamento, l’Impresa dovrà accedere alla propria area riservata al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx Il pagamento telematico viene registrato automaticamente dal sistema, con conseguente aggiornamento dell’area riservata dell’Impresa. Il pagamento del diritto annuale tramite bollettino postale o bonifico bancario è consentito solo in caso di malfunzionamento o blocco delle procedure informatiche. Qualora sia stata utilizzata una modalità di pagamento diversa da quelle telematiche, la fotocopia dell’attestazione del bollettino postale o fotocopia della ricevuta bancaria devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica diritti.albogestori@mi.camcom.it per consentirne la successiva registrazione manuale. L’omissione del pagamento del diritto annuo entro il termine del 30 aprile 2017 comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non sia effettuato il pagamento. Nel periodo di sospensione l’Impresa non deve trasportare rifiuti in conto proprio. Le Imprese che risultano sospese da oltre un anno senza avere regolarizzato i pagamenti dovuti sono cancellate d’ufficio senza

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ulteriori comunicazioni. Si ricorda, infine, che una fotocopia del versamento deve essere tenuta sul veicolo unitamente alla fotocopia del provvedimento di iscrizione e da eventuali provvedimenti di modifica, corredata della dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’Impresa. Gli uffici di ANCE Brescia - Collegio Costruttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

SISTRI - PAGAMENTO CONTRIBUTO 2017 Si segnala che, entro il 2 maggio 2017, essendo il 30 aprile 2017 un giorno festivo, doveva essere versato il contributo annuale al SISTRI. Ai sensi della normativa vigente, i soggetti obbligati all’iscrizione e al relativo pagamento sono le imprese o gli enti produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e i gestori di rifiuti pericolosi. Per quel che riguarda il versamento, sul sito Internet sono consultabili le modalità di versamento ed è disponibile la versione aggiornata della guida “Gestione Azienda”. Le sanzioni per la mancata o non corretta iscrizione e il relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%, mentre la proroga dell’entrata in vigore delle sanzioni sul corretto utilizzo del Sistri è fissata “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario [...], e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”. Gli uffici di ANCE Brescia restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 17 del 05/05/2017 In Parlamento

“Manovrina”, Ance: no a logiche di cassa e azioni incisive per riavviare gli investimenti Serve, al di là degli stanziamenti, un’azione più incisiva per far concretamente ripartire gli investimenti, mentre desta seria preoccupazione la proroga e l’ampliamento applicativo dello split payment. Positivo, invece, l’abbandono del piano di riavvio della riforma del catasto. Questi i principali aspetti sottolineati dall’Ance nel corso dell’audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla cosiddetta “manovrina” finanziaria “Manovrina” fiscale: al via l’esame alla Camera E’ all’esame della commissione Bilancio della Camera il disegno di legge di conversione della “manovrina” fiscale. Nel testo sono previste numerose misure di interesse per il settore, tra cui: split payment; controversie tributarie; cedolare secca negli affitti brevi; spazi finanziari per gli Enti territoriali; interventi per infrastrutture ed edilizia scolastica; polo integrato Anas-Ferrovie; commissari per eventi sportivi sci; Durc; Ape sociale e zone terremotate Prodotti da costruzione: concluso l’iter in Parlamento Concluso l’esame del Parlamento sui decreti legislativi sulle società a partecipazione pubblica e sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione. Nei pareri espressi al Governo da Camera e Senato su quest’ultimo provvedimento, in particolare, vengono recepite alcune richieste dell’Ance

Mercato e concorrenza: dal Senato il secondo via libera Approvato in seconda lettura e con la fiducia il ddl su mercato e concorrenza. Il testo, che torna ora alla Camera per la terza lettura, contiene misure per locazione finanziaria, produzione di energia da fonti rinnovabili, fondi pensione e avvio del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica

Fiscalità

Vendita di un intero fabbricato: si applica una sola aliquota Iva In caso di vendita a prezzo unitario di un intero fabbricato composto da unità immobiliari con diverse destinazioni d’uso si applica l’aliquota Iva maggiore, quella del 22%. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza in cui, accogliendo un’interpretazione che suscita perplessità, affronta il tema del regime Iva nel caso di compravendita di interi fabbricati Case in classe A e B: detrazione Irpef anche se l’acconto è del 2016 Riconosciuta la detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di case in classe energetica A o B anche per gli acconti versati nel 2016, a condizione che il preliminare di vendita e il rogito definitivo siano registrati e stipulati entro il 2017. Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sugli oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017 Imu e Tasi, definiti i coefficienti 2017 per gli immobili d’impresa Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Finanze

303

che aggiorna i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, da utilizzare per il calcolo dell’Imu e della Tasi dovuti per l’anno 2017

Opere pubbliche

Efficientamento energetico, ultimi giorni per la consultazione Consip Si chiuderà il 10 maggio prossimo la consultazione avviata dalla Consip e aperta agli operatori economici relativa alla prossima pubblicazione di un bando per l’affidamento di interventi di efficientamento energetico sugli immobili in tutto il territorio nazionale

Lavoro

Progetto “Co-Tutor”: le nuove azioni per la diffusione dell’apprendistato Nell’ambito del progetto europeo “CoTutor” sull’apprendistato, si è tenuto all’Ance il secondo incontro tra i referenti italiani e spagnoli, nonché la riunione del “Focus Group” costituito da esperti delle parti sociali sulla materia. Nel corso degli incontri sono stati presentati i risultati del questionario sull’apprendistato diffuso a livello comunitario e individuate soluzioni per rilanciare l’utilizzo dell’istituto Manodopera edile, valide dal 3 aprile 2017 le tabelle dei costi Le tabelle provinciali dei costi della manodopera in edilizia hanno decorrenza dal 3 aprile scorso, data di pubblicazione del decreto direttoriale sul costo del lavoro, e non hanno efficacia retroattiva. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro in risposta ad un quesito Ance


Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

Vice Presidenti:

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

DI LERNIA DOTT. ALBERTO

GATTI RAG. CORRADO

Consiglieri:

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

REVISORI DEI CONTI

ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

BULFERETTI ING. SUSANNA

PAVONI ING. LUCA

SCOLARI RAG. FRANCESCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PRANDELLI SANTO

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIACOMELLI PAOLO

GIRELLI GEOM. SERGIO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

BENTIVOGLIO ING. PAOLO

BERTOLASIO LUCIANO

MOSCONI ROBERTO

ONESTI GEOM. IVAN

BERTOLI ING. FABRIZIO

BETTONI MASSIMO

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

CADEO GEOM. GIORGIO

POLA ING. ALBERTO

RODA GEOM. MARIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

CAMPANA ARCH. DAVIDE

ROSSINI GEOM. ALESSIO

ROSSINI GEOM. GUIDO

CANCELLI RICCARDO

CASTELLI GEOM. ANDREA

SALVADORI DIEGO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

SIGNORONI MASSIMO

SINA GEOM. ARMANDO

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

FACCHINETTI ENRICO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

TROMBINI SERGIO

FERRARI MICHELE

GAIDONI ARCH. GIACOMO

ZILIANI GEOM. ANGELO



ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE MAGGIO 2017

ELEVATORI

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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