Notiziario Ottobre 2015

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA OTTOBRE 2015

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281

CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104

SOMMARIO Nuove regole antisismiche: dal nulla-osta

preventivo alla scheda di sintesi PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Rinnovare gli alberghi: vantaggi

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola

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(e risparmio) con il credito d’imposta

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Economia: indici positivi, l’edilizia prende fiato ma attende la local tax

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Verso la semplificazione: la conferenza dei servizi e nuove norme sulla Scia

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Quando l’arredo urbano diventa arte funzionale: il ponte di Copenaghen

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Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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DUE NOVITÀ S’INCROCIANO E RISCHIANO DI METTERE IN CRISI UFFICI TECNICI E IMPRESE

NUOVE REGOLE ANTISISMICHE: DAL NULLA-OSTA PREVENTIVO ALLA SCHEDA DI SINTESI PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Va letta come finalizzata ad un controllo sempre più accurato del territorio la circolare dello scorso aprile con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha dato nuove disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico, ben diverso è quanto definito da una disposizione della Regione Lombardia. Il Consiglio regionale ha infatti approvato lo scorso 29 settembre alcune disposizioni che stabiliscono, tra le altre cose, la necessità di acquisire il nulla osta preventivo all’inizio dei lavori relativi ad interventi edilizi in zone a rischio sismico medio-elevato: nel

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Una normativa regionale più stringente e, nel contempo, una scheda per aumentare la raccolta dati sula vulnerabilità sismica degli edifici del nostro Paese, così da agevolare interventi a livello locale per migliorarne le prestazioni. E per il settore costruzioni sono opportunità, ma anche problemi, nel senso del rischio di nuove lungaggini, per quanto nel nome della sicurezza. Bresciano sono 52 i Municipi che ricadono in questa particolare area. Toccherà poi ai Comuni controllare e quindi approvare o stoppare i progetti, che dovranno attenersi a particolari criteri. Sicuramente questa decisione carica le Amministrazioni comunali di oneri cui non 483

sempre potranno fare fronte, non disponendo spesso di una struttura tecnica sufficientemente articolata. Certo, la legge dispone che i Comuni possano ricorrere all’ufficio che la Regione predisporrà, ma la questione resta delicata. Comunque, i Municipi avranno 60 giorni di tempo per dire sì o no ai progetti che verranno presentati. Se poi servirà un passaggio al Pirellone, i tempi inevitabilmente si dilateranno. Per ora si attende il varo di tutte quelle norme che renderanno la legge applicabile, soprattutto rispetto alla documentazione che sarà necessario presentare, quindi si vedrà come e quanto il tutto diventerà operativo.


LA SINTESI TECNICA RICHIESTA DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI È IN REALTÀ MENO COMPLESSA

Tornando invece alla circolare ministeriale, le premesse di tale documento sono ben note, ovvero che l’Italia è Paese ad elevato rischio sismico e che, pertanto, la tutela del patrimonio architettonico va perseguita diminuendone la vulnerabilità, attraverso un lavoro che si sviluppi di concerto con i pareri delle Soprintendenze. In questo senso grande importanza va data agli interventi di riparazione così come a quelli di manutenzione straordinaria, che comprendano lavori edilizi quali la realizzazione o la modifica di porte e finestre, l’introduzione di pavimentazioni più pesanti o la modifica del manto di copertura. Lavori che possono influire sul comportamento strutturale di un edificio. L’obiettivo è quello mitigare il rischio sismico, magari con interventi locali che - senza comportare sensibili costi aggiuntivi - possono accrescere la sicurezza di un edificio. In tale contesto arriva la nuova scheda da allegare alla richiesta di autorizzazione o dei pareri da inviare alle autorità preposte. Non si tratta, specifica la circolare ministeriale, di una documentazione tecnica aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, ma semmai è una sintesi per evidenziare quello che sarà l’approccio a livello progettuale. Compilare questa nuova scheda quindi non dovrebbe costituire una zavorra ulteriore nella presentazione delle istanze, senza dimenticare che le informazioni da accludere potranno essere limitate alla parte di immobile del soggetto richiedente l’autorizzazione e a quelle rilevabili attraverso indagini visive o l’esame della documentazione disponibile.

Il Consiglio regionale ha approvato lo scorso 29 settembre alcune disposizioni che stabiliscono, tra le altre cose, la necessità di acquisire il nulla osta preventivo all’inizio dei lavori relativi ad interventi edilizi in zone a rischio sismico medio-elevato. In questo modo si potrà dare sistematicità alla raccolta dei dati sulle fragilità, a livello sismico, degli edifici storici, per poi migliorare l’affidabilità delle mappe 484

sismiche. Dall’1 settembre 2015, quindi, tale scheda deve essere allegata alla documentazione progettuale da presentare per autorizzazione e i pareri. Saranno poi le


LA NORMATIVA REGIONALE RIGUARDA BEN 52 COMUNI BRESCIANI A RISCHIO SISMICO MEDIO-ELEVATO

Il territorio è diviso in: Zona 1, nella quale possono verificarsi fortissimi terremoti; Zona 2, nella quale possono verificarsi forti terremoti; Zona 3, dove possono verificarsi forti terremoti, ma rari; Zona 4, zona a più bassa pericolosità, dove i terremoti sono rari. diverse Soprintendenze a curarne l’archiviazione nella piattaforma “Community Mibac”. Brescia, il suo territorio ed il rischio sismico. Secondo gli ultimi

aggiornamenti la nostra provincia è a moderato rischio sismico, tranne che per alcune zone dove, invece, la probabilità di un terremoto di forte intensità non sono così 485

remote. Chiariamo, per prima cosa come è articolata la zonizzazione sismica del nostro Paese. Il territorio nazionale è infatti diviso in: Zona 1, ovvero quella più pericolosa, nella quale possono verificarsi fortissimi terremoti; Zona 2, nella quale possono verificarsi forti terremoti; Zona 3, dove possono verificarsi forti terremoti, ma rari; Zona 4, zona a più bassa pericolosità, dove i terremoti sono rari. Su 206 Comuni (compreso il capoluogo), il Bresciano ne conta


NEL BRESCIANO SU 206 COMUNI BEN 52 SONO CATALOGATI IN ZONA 2, PREVALENTEMENTE NELLA ZONA GARDA-VALSABBIA

52 in Zona 2, mentre il resto sono classificati in Zona 3. Tra quelli più a rischio ci sono Brescia, Agnosine, Capovalle, Montichiari, Desenzano, Tremosine, Puegnago. La gran parte sono comunque collocati tra Valsabbia e area gardesana, zona duramente colpita dal sisma del novembre 2004. Tornando infine alla classificazione nazionale, con i nuovi aggiornamenti è sparito il territorio “non classificato”, con l’introduzione della zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona,

inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g, zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g). E’ ovvio come la prudenza abbia ispirato il legislatore regionale, una prudenza peraltro non criticabile. Per l’edilizia resta l’opportunità, oltre all’assolvimento di non semplici procedure burocratiche, di poter mettere in atto quelle tecnologie appropriate, anche in sede di ristrutturazione, che oggi sono un valore aggiunto.

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IL “RECUPERO” FISCALE DALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALL’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

RINNOVARE GLI ALBERGHI: VANTAGGI (E RISPARMIO) CON IL CREDITO D’IMPOSTA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

L’ambito è quello, già ampiamente sviscerato, delle ristrutturazioni, da qualche tempo diventate una corsia preferenziale per ridare ossigeno al comparto edilizio. Stavolta però parliamo di ristrutturazioni alberghiere, “sbloccate” dal Decreto cultura (Dl 83/2014) che riconosce un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute (fino ad un massimo di 200mila euro nel triennio 2014-2016) dalle imprese alberghiere, investimenti che possono riguardare la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia, così come l’incremento dell’efficienza energetica o l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ma non è tutto: nel computo possono essere inserite anche le spese per l’acquisto di mobili o componenti d’arredo per l’albergo stesso. Un tema importante poiché nella sola provincia di Brescia le strutture classificate come albergo (quindi solo una parte di quelle ricettive) sono non meno di 700. Andiamo più a fondo, iniziando da quelli che sono i soggetti cui spetta la detrazione: l’articolo 10 del Decreto in questione stabilisce che del credito di imposta potranno beneficiare tutte le imprese del settore alberghiero esistenti alla data dell’1 gennaio 2012 che investano per migliorare o riqualificare

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L’importo delle spese agevolabili ammonta a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, che potrà così beneficiare di un “bonus” complessivo di 200mila euro. le proprie strutture. Non solo: tali strutture dovranno essere aperte al pubblico e composte da almeno sette camere. Relativamente alle tipologie di intervento che danno accesso alle agevolazioni, già citate in precedenza, il Dl le individua in modo accurato. Qualche esempio? Come 487

manutenzione straordinaria possono essere considerate le opere e le modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici. Rientrano invece nella casistica del restauro e del risanamento conservativo gli interventi che comprendono il consolidamento,


LA CONDIZIONE: LE STRUTTURE DEVONO ESSERE APERTE AL PUBBLICO E COMPOSTE DA ALMENO SETTE CAMERE

il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio. Sul fronte della ristrutturazione edilizia si possono citare gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Terminando questa carrellata di esempi, valgono come “eliminazione delle barriere architettoniche” gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli che sono fonte di disagio per la mobilità delle persone, in particolare di quelle con capacità motoria ridotta. Infine, c’è la riqualificazione energetica, che può riguardare una serie di lavori per aumentare le prestazioni di un edificio. Quanto all’acquisto di mobili o complementi di arredo, la condizione è che non vengano dismessi dall’attività prima del periodo di imposta successivo all’acquisto. Chiariamo adesso come funziona il credito d’imposta: si tratta, essenzialmente, di un credito concesso nella misura del 30% per spese sostenute dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. L’importo delle spese agevolabili ammonta a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, che potrà così beneficiare di un “bonus” complessivo di 200mila euro. Il Dl in questione stabilisce che tale credito non possa essere cumulato - in relazione alle medesime voci di spesa - con altre agevolazioni fiscali (gli interventi di riqualificazione energetica, ad esempio, possono anche godere delle agevolazioni del bonus Irpef/ Ires). Il credito di imposta, infine, è diviso in tre quote annuali dello

Per accedere al credito di imposta le domande vanno presentate dall’1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quelle nel quale sono state effettuate le spese. stesso importo e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale e concesso, ricordando che: non concorre alla formazione della base imponibile ai fini di Irap e imposta sul reddito; non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24. E per accedere al credito di imposta? Innanzitutto le domande 488

vanno presentate dall’1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quelle nel quale sono state effettuate le spese. Nella domanda andranno specificati: il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese agevolabili; l’attestato di effettività delle spese sostenute dall’impresa (rilasciato da presidente del collegio sindacale); il credito di imposta spettante. Starà poi al Ministero dei Beni e delle attività culturali stabilire l’ammissibilità della domanda. ro.ramp.


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L’ISTAT CONFERMA LA RIPRESA DI FIDUCIA E GLI ITALIANI TORNANO A PENSARE ALLA CASA

ECONOMIA: INDICI POSITIVI L’EDILIZIA PRENDE FIATO MA ATTENDE LA LOCAL TAX PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

L’autunno economico si apre con dati che sembrano essere confortanti, ma che devono essere presi a piccole dosi per evitare l’effetto doccia fredda che ha caratterizzato le proiezioni dell’ultimo quinquennio. Sul fronte macroeconomico l’instabilità dell’area mediorientale non è certo un buon viatico, così come il rallentamento cinese e - da non sottovalutare - il caso Volkswagen che minaccia ripercussioni per ora non ancora decifrabili appieno. Il dato attuale. Ciò detto, l’Istat conferma alcuni indicatori che fanno ben sperare, almeno nel medio periodo. Il Pil rivisto in accelerazione e il recupero delle

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Gli effetti negativi della crisi non devono far dimenticare un dato di fondo, incontrovertibile: nelle grandi città italiane, dal 1998 ad oggi, gli immobili si sono rivalutati del 42,2%, al netto delle contrazioni dell’ultimo quinquennio. Quindi il mattone ha dato ragione ai risparmiatori che hanno deciso di mettere al sicuro il loro capitale. vendite al dettaglio raccontano di un sistema che cerca di rialzare la testa: la fiducia di famiglie e imprenditori verso la ripresa economica è migliorata sensibilmente a settembre. In base ai dati Istat, l’indice del clima di fiducia dei consumatori è aumentato a 112,7 da 109,3 di agosto, al livello più 489

alto da 13 anni. Bene anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese, che è salito a 106,2 da 103,9 e mostra progressi in tutti i settori: è al top dal novembre del 2007. Anche le aspettative (comprese quelle occupazionali) in proiezione futura salgono da 117 a 122 punti. La burocrazia. Tutto bene quindi? Sì, ma con riserva. Il nostro sistema produttivo paga ancora un gap notevole rispetto ad altre dinamiche Ue, mentre le riforme sullo snellimento della macchina burocratica, della giustizia e del fisco sono ancora in larga parte tutte da scrivere. Per questo l’Italia resta ancora un Paese poco attrattivo per gli investimenti esteri ed il sen-


L’EXPORT È IN RIPRESA, E SUL MATTONE TORNA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI ANCHE STRANIERI

timent delle famiglie, quindi dei risparmiatori, è ancora imbrigliato in attesa del consolidamento dei dati di cui abbiamo appena detto. Export privilegiato. L’analisi del comparto industriale in senso generale vede ancora una volta privilegiati i produttori con un catalogo internazionale, quindi coloro (e non sono pochi) che esportano parte della produzione. Ma chi non può accedere queste opportunità è destinato ancora a stringere i denti e ad aspettare decisioni del Governo che per ora sono un annuncio. Il mattone. Parliamo quindi di edilizia, settore da tutti riconosciuto come trainante, ma ancora in sofferenza. Il premier Renzi promette di togliere l’Imu sulla prima casa. Bene, benissimo verrebbe voglia di dire. Ma attenzione. I conti pubblici del nostro Paese sono sempre su soglie limite, mentre la Ue - alla quale chiediamo più flessibilità di bilancio - risponde di aumentare il prelievo fiscale sugli immobili (sic!), in particolare sulle compravendite. Allora intendiamoci: le promesse elettorali non aiutano se la coperta è corta e diventa poi una spada di Damocle sull’investimento immobiliare, quindi su chi punta al mattone non per la primaria esigenza abitativa, ma per mettere al sicuro i propri risparmi. Saggezza fiscale. L’equilibrio suggerirebbe un alleggerimento diffuso della pressione fiscale a beneficio di una più generale ripresa del mercato. Certo, la Ue suggerisce di diminuire le tasse sulle imprese (e questo è necessario), ma Renzi ha di fronte la difficile strada dell’ottimizzazione della spesa pubblica, una “voragi-

ne” dentro la quale ci stanno tante risorse utili sia per premiare le imprese, sia per affrontare i costi di un sistema del lavoro che deve essere completato affinché non si trasformi in solo welfare. Ci riferiamo a formazione e collocamento, due temi che non possono essere rinviati se si vuole creare un sistema virtuoso e produttivo. La rivalutazione. Ma torniamo al mattone. La crisi e il conseguente ribasso delle quotazioni non devono far dimenticare un dato di fondo, incontrovertibile: nelle grandi città italiane, dal 1998 ad oggi, gli immobili si sono rivalutati del 42,2%, al netto delle contrazioni dell’ultimo quinquennio. Quindi il mattone ha dato ragione ai risparmiatori che hanno deciso di mettere al sicuro il loro capitale. Ci sono trader che farebbero i salti di gioia se il loro capitale finanziario si fosse rivalutato di tanto. A favore del mattone ora giocano alcuni indicatori che prevedono non una repentina ripresa (magari), ma una tendenza moderatamente positiva. 490

E’ innegabile l’aumento dei mutui prima casa, anche se in parte ascrivibile alle surroghe, ovvero alla ricontrattazione del debito, mentre gli investitori stranieri dimostrano di apprezzare il real estate italiano e acquistano. Infine, le previsioni lasciano intendere una costante crescita delle ristrutturazioni, in forza anche dei sensibili sgravi fiscali. Il ruolo Ance. L’Ance comunque è impegnata a tenere monitorate due riforme che potranno essere determinanti per il comparto, ovvero quella del Catasto (fermata dallo stesso Governo poiché foriera di iniquità e disparità) e la Local Tax, ovvero la tassa unica dei Comuni. Anche in questo secondo l’impegno, in particolare del vicepresidente nazionale Giuliano Campana, è massimo: l’equilibrio deve essere un elemento prioritario per consolidare e incrementare quei timidi segnali che si affacciano sul mercato. Claudio Venturelli


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IL DISEGNO DI LEGGE FA UN PASSO AVANTI AL SENATO PREMIANDO L’IMPEGNO DELL’ANCE

VERSO LA SEMPLIFICAZIONE: LA CONFERENZA DEI SERVIZI E NUOVE NORME SULLA SCIA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Semplificare e accelerare. Sono questi, in estrema sintesi, i cardini del disegno di legge approvato in Senato lo scorso 4 agosto e riguardante la riforma della Pubblica amministrazione, provvedimento volto soprattutto a normare alcuni strumenti assai importanti per gli Enti pubblici quali conferenze dei servizi, autotutela, Scia, silenzio assenso tra Pubbliche Amministrazioni. Una scelta che premia le numerose richieste fatte dall’Ance, nel corso degli anni, proprio per una maggiore semplificazione a livello burocratico.

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Entriamo più nel dettaglio analizzando come il ddl interesserà il settore delle costruzioni. A livello di conferenza di servizi, ad esempio, la possibilità di agire in via di autotutela sarà consentita solamente alle Pubbliche Amministrazioni che abbiano preso parte alla conferenza stessa o che, quantomeno, si siano espresse sulla questione sottoposta ad analisi. Con questa regola non solo si punta ad incentivare la partecipazione attiva delle Amministrazioni, ma si vuole anche ad evitare che chi, pur da parte in causa, non vi prenda parte possa comunque mettere in discussione l’esito della conferenza di servizi. 491

Contestualmente il ddl prevede, tra i principi della delega che la legge assegna al Governo, quello del silenzio assenso delle Amministrazioni che non esprimano pareri entro i termini previsti, così da dribblare lungaggini o atteggiamenti passivi. Ma non è tutto. Viene infatti definita la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori secondo il principio della proporzionalità, unitamente a modalità per la composizione di interessi pubblici qualora sia prevista la partecipazione alla conferenza di servizi delle Amministrazioni che si occupano di tutela dell’ambiente, del paesaggio o del patrimonio


L’ASSENZA DALLA CDS LIMITERÀ IL POTERE DI RICORSO DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

storico, oltre che della pubblica incolumità, sempre nell’ottica di concludere il procedimento entro i termini stabiliti. Il ddl incentiva poi il ricorso a strumenti informatici e afferma un principio assai importante: vanno stabiliti termini tassativi entro i quali poter effettuare richieste di integrazioni documentali e per chiarimenti, così da rendere più rapidi i lavori della conferenza. Passando al silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche, il ddl prevede che, nei casi in cui un Ente per adottare un provvedimento debba acquisire l’ok o il nulla osta di un’altra Amministrazione, quest’ultima debba esprimersi entro 30 giorni. Terminato questo periodo di tempo, il relativo assenso si intende acquisito. L’unica eccezione contemplata riguarda l’eventualità che l’Ente chiamato a dare il proprio assenso abbia particolari esigenze istruttorie o presenti richieste di modifica motivate. In questi casi, i trenta giorni decorrono dalla ricezione di integrazioni o modifiche. La norma, infine, vale anche per Amministrazioni che si occupano di tutela Ambientale, paesaggisticoterritoriale e di salute pubblica, solo che - in questi casi - il termine è di 90 giorni invece che 30. L’articolo 4 riguarda invece gli insediamenti produttivi, le opere di interesse generale e, in ultimo, l’avvio di attività imprenditoriali. Viene stabilito che l’individuazione di procedimenti relativi ai casi sopra citati debbano sottostare ad un regolamento che possa semplificare ed accelerare gli iter amministrativi, pensando ad una riduzione fino al 50% dei termini normalmente applicabili.

Per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) la legge assegna al Governo una nuova delega per individuare i procedimenti che sono oggetto di Scia o di silenzio assenso, oltre a quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa. Per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) la legge assegna al Governo una nuova delega per individuare i procedimenti che sono oggetto di Scia o di silenzio assenso, oltre a quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa o per i quali, invece, basta la comunicazione preventiva. Va anche introdotta la disciplina generale delle attività che non devono essere oggetto di autorizzazione preventiva espressa, contestualmente alla definizione dei contenuti standard degli 492

atti degli interessati e l’obbligo di comunicare, all’atto di presentazione dell’istanza, i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere oppure entro i quali il decorso equivale all’assenso. Rispetto, infine, all’autotutela amministrativa, viene introdotto un termine massimo di 18 mesi dall’adozione di provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici entro i quali gli Enti pubblici possono esercitare l’annullamento d’ufficio.


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IDEATO DA OLAFUR ELIASSON È CONSIDERATO UN ESEMPIO ARCHITETTONICO DENTRO AL CUORE DI UNA CITTÀ

QUANDO L’ARREDO URBANO DIVENTA ARTE FUNZIONALE: IL PONTE DI COPENAGHEN PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Cinque piattaforme circolari di diverse dimensioni, ognuna con il suo «albero» al centro. È il Cirkelbroen, nuovo ponte circolare inaugurato nel quartiere di Christianshavn a Copenaghen. Offerto alla capitale danese dalla Fondazione Nordea, è stato ideato da Olafur Eliasson, artista di fama planetaria, famoso per le sue installazioni dal potente impatto visivo, come l’incredibile The Weather Project pensato per la Turbine Hall della londinese Tate Modern nel 2003.

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Eliasson colpisce con un’opera al confine tra architettura e urban art e crea uno spazio urbano, andando oltre il tradizionale concetto di ponte. Un ponte, dunque, rigorosamente riservato a pedoni e biciclette, per collegare due rive, ma soprattutto per vivere al meglio la città. Un vero e proprio spazio urbano che, secondo chi lo ha progettato «avvicina al mare e incoraggia chi lo attraversa a rallentare il passo e prendere un momento di pausa». Il Cirkelbroen renderà più facile per i cittadini di Copenaghen andare in bicicletta, camminare o correre lungo i canali 493

della splendida capitale danese. Il nome Cirkelbroen (che in italiano significa letteralmente ponte circolare) deriva dalla sua forma: cinque piattaforme circolari di diverse dimensioni, alternative ad una linea dritta sull’acqua. Il ponte invita quindi pedoni e ciclisti a passeggiare nello spazio tra le due aree urbane che congiunge, andando ben oltre la sua funzione di collegamento e di percorso veloce attraverso Christianshavn Canal, diventando così uno spazio da vivere. Grazie a un’estetica accattivante - che simula una sorta di imbarcazione luminosa, da cui riprende la strut-


IL PONTE SI ERGE IN UN QUARTIERE FONDATO NEL 1611 MA LA MODERNITÀ NON STONA

tura degli alberi maestri protesi verso il cielo - il ponte svolge la duplice funzione di opera d’arte e di utile strumento a disposizione della collettività. È, dalla fine di agosto, la nuova attrazione dell’accogliente capitale della Danimarca, città bike-friendly e particolarmente attenta all’ambiente da visitare a piedi, in bicicletta o in battello. Il ponte si erge in un quartiere fondato nel 1611 e in parte ancora caratterizzato dalle pittoresche abitazioni del diciannovesimo secolo, affacciate sui canali dove sono ormeggiate case galleggianti, imbarcazioni a vela e yacht. Attraversato da numerosi canali, il vecchio quartiere operaio che comprende anche tre isole a nord, ha sviluppato a partire dagli anni Settanta un carattere bohémien, diventando sede di istituzioni come il centro di Architettura danese, l’Accademia Reale Danese di Belle Arti e la Scuola di cinema danese, oltre che di numerosi locali alla moda. Poco lontano la nota e discussa città libera di Christiania, caratterizzata da uno stile di vita alternativo, sorta a partire dal 1971 in una zona militare abbandonata nel quartiere di Christianshavn, appannaggio all’inizio della comunità hippy. In un dedalo di magazzini, baracche, case, murales colorati e sculture all’aperto sono stati aperti bar, ristoranti, caffetterie dove mangiare, bere, ascoltare musica dal vivo e partecipare ad eventi culturali. Nei pressi del nuovo ponte circolare e della città libera di Christiania vale la pena visitare il Bastione di Christianshavn, parco nato sulla vecchia fortificazione che circondava Copenaghen. Qui

si incontra un mulino a vento del diciottesimo secolo, uno dei due sopravvissuti tra quelli costruiti sui bastioni, oggi trasformato in museo. “Nel mio lavoro vi sono sempre elementi transitori, quali il vento, la nebbia o i flussi d’acqua. È stato per me meraviglioso potere creare una struttura come il Cirkelbroen, che incarna questo senso di transitorietà: da un lato la stabilità e la lunga vita del ponte; dall’altro il passaggio continuo dell’acqua che crea la calda l’atmosfera del waterfront - spiega Eliasson -. Siamo abituati a pensare ai ponti come punti di collegamento tra due sponde di un fiume, di un canale, tra due montagne o due strade. Ma un nuovo concetto di ponte è stato di recente inaugurato a Copenaghen ed è il primo costruito per far incontrare i pedoni, per celebrare le persone, più che per collegare luoghi”. Un collegamento fisico 494

ed emotivo, quindi, attraverso un’opera d’arte, circolare come un abbraccio ma funzionale: passeggiare, fare jogging o pedalare lungo il waterfront interno di Copenaghen, senza interruzioni e deviazioni, sarà adesso possibile grazie ad un meccanismo girevole che consentirà anche il passaggio di barche lungo il canale quando necessario. In Danimarca esiste forte la tradizione di concentrarsi sull’integrazione, sull’accettare l’altro accogliendo le idee insolite per i professionisti dell’architettura e gli artisti, applicando in particolare tematiche ecocompatibili. Si tratta di un impulso a cui tutti lavorano insieme, e un modo per realizzare novità e bellezza è la progettazione dello spazio pubblico. Cirkelbroen contribuirà a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo di una città ospitale e inclusiva. w.n.


GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE

Direttore

- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio

SERVIZIO SINDACALE

Funzionario Funzionario

- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori

SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO

- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni

SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI

- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese

PREZZIARIO OPERE EDILI - DANIELA ALLEGRI Prezziario delle opere edili Segreteria generale Gestione vendite ed abbonamenti Assistenza installazione programmi informatici C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.

Funzionario

- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

LAVORO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria d.lgs. n. 148/2015 - riordino degli ammortizzatori sociali - messaggio Inps n. 5919/2015 pag. 498 - Riforma del mercato del Lavoro Jobs Act - d.lgs. n. 149/2015 razionalizzazione dell’attività ispettiva

pag. 499

- Inps - Jobs Act - d.lgs. 151/2001 - tutela della maternità - congedo parentale con frazionamento orario - circolare n. 152/2015

pag. 502

- Inps - transazione sui crediti contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti circolare n. 14/2015 - Inail - rivalutazione del minimale e massimale di rendita - decorrenza dal 1° luglio 2015 Decreto ministeriale 30 giugno 2015

- Detrazione Irpef del 50% - interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di un “condominio minimo”

pag. 515

- Credito d’imposta per il recupero edilizio degli alberghi - pubblicate le modalità per l’invio telematico dell’istanza

pag. 516

- Deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari - precisazioni pag. 517 - Studio di settore per l’edilizia - revisione 2015 pag. 518

INDICI pag. 502

pag. 503

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 519

- Tfr - legge 297/82

pag. 519

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 519

LAVORI PUBBLICI

- Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 Titolo IV - cantieri temporanei e mobili modifica del campo di applicazione delle lavorazioni - legge n. 115/2015

pag. 503

- Settori a rischio negli appalti pubblici: proroga del regime delle white list

pag. 520

- Legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di agosto 2015

pag. 503

- Appalti pubblici: pubblicato il bando per la qualifica di restauratore

pag. 520

- Per il certificato di qualità non è richiesto un collegamento con le categorie Soa

pag. 521

- L’avvalimento dell’attestato Soa deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i presupposti sulla base dei quali l’attestazione S.O.A., è stata rilasciata

pag. 521

TRIBUTI - Detrazione del 65% - applicabilità per i fabbricati locati posseduti da società

pag. 515

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- La dichiarazione dei cessati dalla carica di L.R. e D.T. deve essere resa anche dai soggetti della ditta ceduta nell’ultimo anno - Non incidono sulla moralità professionale le condanne di vecchia data e/o di lieve importo - I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono modificare, integrare, o rappresentare una interpretazione autentica delle clausole del bando - Alla stazione appaltante è riconosciuta ampia discrezionalità nella scelta del criterio di selezione tra l’offerta economicamente più vantaggiosa e l’offerta di solo prezzo

VARIE pag. 522 pag. 523

pag. 523

pag. 523

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2015

pag. 526

- Autotrasporto - scadenza delle carte di qualificazione conducenti (CQC) rilasciate per documentazione

pag. 526

- Nuove definizioni di “produttore”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti - convertito il decreto legge

pag. 526

- Rifiuti - fissati i nuovi criteri per il conferimento in discarica

pag. 526

- Rifiuti - rapporto Ispra 2015

URBANISTICA

ANCE INFORMA

- Adozione della seconda variante al Pgt di Brescia: dal 13 ottobre al 13 novembre è possibile presentare le osservazioni

pag. 524

- Legge regionale in materia di turismo: si attende il regolamento attuativo

pag. 524

- Condono: l’esecuzione di altri interventi sull’immobile non comporta il rigetto della domanda pag. 525 - Distanze: i limiti non si applicano alle piscine “interrate”

pag. 525

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pag. 527

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LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA D.LGS. N. 148/2015 RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI MESSAGGIO INPS N. 5919/2015 Lo scorso 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 221 del 23 settembre 2015, che riordina in un Testo Unico la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il decreto contiene importanti novità, non di segno positivo, sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. L’Inps, con messaggio n. 5919/2015, ha fornito le prime istruzioni immediatamente operative al fine di garantire continuità alle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria. Di seguito, dopo aver illustrato il contenuto del citato messaggio, si coglie l’occasione per una prima e sommaria descrizione delle novità introdotte, in attesa di ulteriori e necessari chiarimenti da parte delle Amministrazioni preposte. 1) Inps - messaggio numero 5919/2015 Con il messaggio in parola l’Istituto ha chiarito che: a) le domande per gli eventi di sospensione o riduzione del l’attività lavorativa precedenti lo scorso 24 settembre 2015 , data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina; b) le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalla data del 24 settembre 2015 dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. In particolare, la normativa prevede che le domande debbano essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che siano corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale. A tal fine i datori di lavoro dovranno allegare alla domanda un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata. I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi on line, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per

invio beneficiari”, nella cartella .zip “allegati in formato .pdf”, documento: “Tracciato per invio beneficiario”. Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere PANTONE 281 fornito anche in CMYK una fase all’invio 100 - successiva 72 - 0 - 32 della domanda.RGB 0 - 40 - 104 2) Cassa integrazione guadagni ordinaria - descrizione novità - D.Lgs. n. 148/2015 Il D.Lgs. n. 148/2015, come detto, ha notevolmente modificato, tra l’altro, la previgente disciplina in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Le principali novità attengono i seguenti aspetti per i quali si riportano in forma discorsiva, in attesa di chiarimenti, le norme di nuova introduzione: a) Causali che legittimano il ricorso alla CIGO (art. 11) La CIGO, sussistendo gli ulteriori requisiti, è concessa a favore dei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto nei seguenti casi: - situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - situazioni temporanee di mercato. b) Lavoratori beneficiari (artt. 1 e 2) Per quanto rileva il settore edile sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Rimangono esclusi i dirigenti. I lavoratori, inoltre, devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale requisito non è richiesto per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (si tratta, per quanto rileva l’edilizia, della CIGO richiesta per eventi meteorologici avversi). c) Massimali CIGO (art. 3) Sono confermati, per il corrente anno, gli importi del massimale mensile del trattamento di CIGO già comunicati dall’Inps con circolare n. 19 del 30 gennaio 2015. d) Durata massima complessiva (artt. 4 e 12) Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali e artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per ciascuna unità produttiva il

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trattamento ordinario (e quello straordinario) di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile (art. 4). Tale limite deve poi essere integrato con gli ulteriori limiti contenuti PANTONE COOL GRAY 9 nell’art. 12 secondo il quale: CMYK 0 - 0 - 0 - 60 - leRGBintegrazioni 135 - 135 - 135 salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. - l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. - nei limiti di durata sopra richiamati, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. A tal fine, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. e) Informazione e consultazione sindacale (art. 14) Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui si dirà più sotto si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. Dove obbligata, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità’ e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione aziendale, ridotti a 10 giorni per le imprese fino a 50


LAVORO

dipendenti. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività’ produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o delle organizzazioni sindacali, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione aziendale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti sopra descritti. f) Presentazione della domanda - modalità e tempi (art. 15) L’Impresa deve presentare in via telematica all’Inps la domanda di concessione entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nella domanda devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi formativi posti in capo al lavoratore. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine di 15 giorni sopra richiamato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. g) Modalità di erogazione dell’integrazione ai lavoratori e termine per il rimborso delle prestazioni dall’Inps(art. 7) Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi decorrenti:

- per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia 24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data,dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, - per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, dal 24 settembre 2015. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa. h) Abrogazione delle Commissioni Provinciali (art. 16) A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente. Sono dunque eliminate le commissioni provinciali, composte, tra gli altri, dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, che, sino d oggi (e sino al 31 dicembre 2015) deliberavano in ordine alle domande di CIGO presentate. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 23 novembre 2015, saranno definiti i criteri di esame delle domande di concessione. i) Contribuzione (artt. 5 e 13) La nuova disciplina prevede, da una parte, una riduzione dei contributi ordinari dovuti all’Inps dalle imprese edili e, dall’altra parte, l’introduzione del principio secondo cui a fronte di un più intenso ricorso alla CIGO, corrisponde un innalzamento del contributo addizionale. Il quadro che ne esce è il seguente: 1) Contribuzione ordinaria (art. 13) A carico delle imprese, per il settori di interesse, è stabilito un contributo ordinario, nelle seguenti misure: a) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile; b) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei; c) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; d) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, sopra indicato, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio

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di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L’impresa è tenuta a fornire all’Inps apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma. Agli effetti del calcolo sono da comprendersi tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 2) Contributo addizionale (art. 5) Come in passato il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili (eventi metereologi avversi). Dove dovuto, a carico delle imprese edili che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari al: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 2) 12% per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 3) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

RIFORMA DEL MARCATO DEL LAVORO - JOBS ACT D.LGS. N. 149/2015 RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA Si informa che è entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2015 il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. il Decreto in commento é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 dello scorso 23 settembre. Di seguito si forniscono alcune note illustrative dei principali contenuti del medesimo, con riserva di ulteriori approfondimenti, anche ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti. Agenzia Unica - “Ispettorato Nazionale del Lavoro” Al fine di razionalizzare e semplificare


LAVORO

l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, il decreto legislativo in esame istituisce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. L’Ispettorato: a) svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL (ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e alle medesime condizioni di legge); b) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del Lavoro ed al controllo della Corte dei Conti; c) ha una sede centrale in Roma, un massimo di 80 sedi territoriali ed una dotazione organica non superiore a 6.357 unità. Presso la sede di Roma viene istituito il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”. Presso le sedi territoriali dell’Ispettorato opera altresì un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”.

componente ciascuno è indicato dall’INPS e dall’INAIL, in rappresentanza di tali Istituti. Su designazione del Ministro del Lavoro, uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge le funzioni di presidente); il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e composto da tre membri (di cui due in rappresentanza del Ministero del Lavoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze), scelti fra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, in possesso di specifica professionalità. Funzioni l’Ispettorato nazionale del lavoro a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, ivi compresi la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nei limiti delle competenze già at-

Organi dell’Ispettorato Sono organi dell’Ispettorato (e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta): il direttore (che ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato), scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’art. 3 dello stesso decreto, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’Ispettorato, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti; il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, o altro personale di cui all’art. 3 del medesimo decreto, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’Ispettorato (un

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tribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro) e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio delle malattie professionali, nonché delle caratteristiche dei cicli produttivi ai fini della applicazione della Tariffa dei premi INAIL; b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria (previo parere conforme del Ministero del Lavoro) e direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) propone (sulla base di direttive del Ministro del Lavoro) gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione; d) cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo (ivi compreso quello dell’INPS e dell’INAIL); e) esercita le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni, volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto


LAVORO

e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza; h) gestisce le risorse assegnate dal decreto legislativo in discorso, anche al fine di garantire l’uniformità della attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; i) svolge ogni ulteriore attività, connessa alla effettuazione delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del Lavoro; l) riferisce al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali di tali Enti; m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, allo scopo di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia delle verifiche ispettive, evitando la sovrapposizione degli interventi. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministro della Difesa), da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, sono, fra l’altro, individuati: - la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato; - gli assetti e gli organici del personale dell’Arma dei Carabinieri, di cui si è fatto cenno, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato. Dalla data indicata dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: - cessano di operare le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro ed i compiti già alle stesse assegnati sono attribuiti alle sedi territoriali dell’Ispettorato; - vengono apportate al Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, le modifiche di seguito evidenziate: - sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5, aventi ad oggetto, rispettivamente, le attività di “Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, la “Direzione generale”, istituita presso il Ministero del Lavoro, “con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive”, il “Coordinamento regionale dell’attività di vigilanza” ed il “Coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza”; - viene riscritto l’art. 3, concernente la

“Commissione centrale di coordinamento delle attività di vigilanza”; - viene sostituito l’art. 16 (rubricato “Ricorso alla Direzione regionale del lavoro”). Il nuovo articolo (rubricato “Ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato”) stabilisce che al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 124/2004, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso deve essere inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto; - viene sostituito l’art. 17 (rubricato “Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro”). La nuova disposizione stabilisce che presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell’INPS e dal direttore dell’INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato competente. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi, alla competente sede territoriale dell’Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato in questione nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Decorso inutilmente il termine stabilito per la decisione, il ricorso si intende respinto; - viene sostituito, all’art. 13, comma 5, il primo capoverso. La nuova norma prevede che l’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato ed al Comitato per i rapporti di lavoro, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 13 (termine per la regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili e, in caso di ottemperanza alla diffida, termine per il pagamento della sanzione nella misura minima, ovvero ridotta ad un quarto se la sanzione amministrativa è stabilita in

501

misura fissa). Il Decreto Legislativo n. 149/2015 stabilisce inoltre che: • le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si applicano, in quanto compatibili, nei confronti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della stessa legge (cioè, il rapporto che deve essere obbligatoriamente redatto dal funzionario o dall’agente che ha accertato la violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta); • l’Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d’intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento, con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale; • l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate devono mettere a disposizione dell’Ispettorato (anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici) dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione ed allo svolgimento della attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare o della evasione o omissione contributiva ed al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso; • al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e di legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato; • il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento della attività di vigilanza. Da ultimo, viene previsto che il Ministro del Lavoro nomina un comitato operativo, presieduto dal direttore dell’Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli dello stesso Ministero, uno dell’INPS e uno dell’INAIL. Tale comitato, per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell’Ispettorato e comunque non superiore a tre anni, svolge le seguenti funzioni: • coadiuva il direttore dell’Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo della attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento; • assicura ogni utile coordinamento tra l’Ispettorato, il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle medesime amministrazioni; • adotta, in raccordo con il direttore, misure


LAVORO

finalizzate ad una più efficace uniformità della attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale; • monitora le attività dell’Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.

INPS - JOBS ACT - D.LGS. 151/2001 - TUTELA DELLA MATERNITA’ - CONGEDO PARENTALE CON FRAZIONAMENTO ORARIO CIRCOLARE N. 152/2015 Si informa che l’Inps con circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha fornito ulteriori istruzioni operative in ordine alla fruizione del congedo parentale su base oraria, a fronte della nuova disciplina, introdotta dal D.lgs. n. 80/2015 che ha modificato l’art. 32 del D.lgs. 151/2001, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015. Criteri di fruizione, computo e indennizzo Nel rammentare che il citato Decreto ha previsto l’ampliamento del periodo per la fruizione del congedo parentale da 8 a 12 anni del bambino e del periodo in cui il congedo stesso è indennizzabile a prescindere dal reddito, ossia da 3 a 6 anni, l’Istituto precisa che l’introduzione della modalità oraria all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, aggiuntiva alle modalità giornaliera o mensile, non modifica i limiti complessivi e individuali della durata del congedo, che rimangono pertanto invariati. I lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità consentite, che possono alternarsi, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Viene quindi chiarito che se nella stessa giornata vi è copresenza di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo, né ai fini dell’indennizzo. Si sottolinea che il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, ma con permessi o riposi disciplinati da altre disposizioni normative (ad. es. legge n. 104/92), ferma restando la possibilità del contratto collettivo, anche aziendale, di stabilire diversi criteri di compatibilità. La circolare evidenzia, inoltre, che, stante la complessità della disciplina sull’argo-

mento, è necessario attuare le novità normative mediante più fasi operative. In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera, anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione dovrebbe prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero - del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero, che, in assenza di ulteriori specificazioni di legge, è quello contrattualmente previsto. Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 dello stesso D.Lgs. 151/2001. Le ore di congedo sono comunque coperte da contribuzione figurativa. Presentazione della domanda La richiesta di congedo orario deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro ed all’Inps, secondo le puntuali istruzioni riportate dalla circolare. Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è inoltrata mediante un’apposita domanda on line, diversa da quella in uso per richiedere il congedo parentale giornaliero o mensile. Nell’ipotesi, pertanto, che si intenda fruire del congedo in modalità giornaliera e/o mensile e oraria, dovranno utilizzarsi due procedure di invio telematico. L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite Web, Contact Center Integrato, Patronati. L’Istituto precisa che, qualora fosse confermata come definitiva la disciplina sperimentale, saranno effettuate le necessarie integrazioni alle relative procedure. Si rammenta, da ultimo, che il lavoratore è tenuto al preavviso secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, comunque con un termine non inferiore a 5 giorni per il congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni, in caso di congedo orario.

502

INPS - TRANSAZIONE SUI CREDITI CONTRIBUTIVI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - CIRCOLARE N. 148/2015 Si informa che l’Inps con circolare n. 148 del 12 agosto 2015 ha apportato alcune modifiche alle istruzioni diramate con precedente circolare n. 38 del 15 marzo 2010, in tema di proposta di accordo transattivo sui crediti contributivi dell’Istituto, ai sensi dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare e del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009. In primo luogo, l’Istituto ricorda di aver previsto, al paragrafo 6. della circolare n. 38/2010, che la domanda di pagamento dilazionato, presentata a norma dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, deve essere corredata da apposita fidejussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione. Tuttavia, osserva l’Istituto, l’analisi di quanto accaduto in questi anni evidenzia che la forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie in discorso è spesso impedita proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste. Anzi, di frequente, il costo della stipula di un contratto di fidejussione, o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni, di fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una “falcidia” del debito (almeno per la parte riguardante le somme cosiddette “accessorie”). Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un’azienda, in presenza di una istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, nel contempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, l’Inps, a rettifica dell’indicazione fornita sul punto dalla circolare n. 38/2010, segnala che la proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare con istanza di pagamento dilazionato non deve necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie. Tale rettifica è peraltro coerente con la disciplina generale sulle rateizzazioni illustrata dalla circolare n. 108 del 12 luglio 2013, per effetto della quale le aziende non sono obbligate a presentare garanzie per ottenere la rateizzazione dei propri debiti, neppure in caso di dilazione cosiddetta “breve”, richiesta per il pagamento dei debiti maturati nel corso di una dilazione principale. Quanto sopra rilevato, l’Inps fa presente


LAVORO

che, stante la possibilità di raggiungere un accordo che preveda non solo la “falcidia” di parte del debito, ma anche la rateizzazione del pagamento con l’applicazione di interessi al tasso legale e senza la presentazione di garanzie, le Direzioni Regionali e le competenti Sedi dell’Istituto dovranno monitorare con attenzione che le aziende debitrici adempiano puntualmente agli obblighi assunti, chiedendo, in caso contrario, al Tribunale territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 186 della Legge Fallimentare. In ogni caso, le condizioni di pagamento presentate all’INPS, relativamente sia ai crediti privilegiati che ai crediti aventi natura chirografaria, non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori. Di conseguenza, anche in applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, nell’eventualità in cui il pagamento dei debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la proposta all’INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente. L’Istituto rettifica inoltre il paragrafo 5. della circolare n. 38/2010, laddove, fra i documenti da allegare alla proposta di transazione, ricomprende anche la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo. Considerato che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’Agente della riscossione a seguito della “falcidia” effettuata dall’Inps e che lo stesso Agente può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, la predetta quietanza non dovrà essere presentata. Le modifiche suindicate hanno effetto anche sulle domande pervenute e non ancora oggetto di decisione da parte delle competenti strutture dell’Istituto.

INAIL - RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA - DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2015 DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 2015

circolare n. 37 del 1° settembre 2014, limitatamente ai valori correlati al minimale ed al massimale di rendita. Quindi la nuova retribuzione media giornaliera di riferimento per la liquidazione delle rendite è, quindi, pari a euro 77,12. Ne consegue che, a far data dal 1° luglio 2015, i nuovi importi del minimale e del massimale della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite sono pari, rispettivamente, a euro 16.195,20 e di 30.076,80 euro. I limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita si ottengono, ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale. In particolare, l’aggiornamento ha interessato le retribuzioni convenzionali giornaliere e mensili applicabili, dal 1° luglio 2015, agli allievi dei corsi di formazione professionale ed ai soggetti in tirocini formativi (53,98 e 1.349,60 euro), nonché ai lavoratori d’area dirigenziale (100,26 ed 2.506,40 euro). Si ricorda che per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale annua (pari al minimale di rendita per gli allievi dei corsi formativi e i tirocinanti ed al massimale di rendita per i dirigenti) deve considerarsi frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni. Relativamente ai lavoratori “parasubordinati”, nei cui confronti il versamento del premio assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo per la liquidazione delle rendite, la circolare in esame indica in euro 1.349,60 ed euro 2.506,40 euro, rispettivamente, il minimale ed il massimale mensile di retribuzione imponibile da considerare a far data dal 1° luglio 2015. Si applica, in questo caso, il criterio della retribuzione convenzionale annua frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o le frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. 81/08 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI MODIFICA DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE LAVORAZIONI- LEGGE N. 115/2015 Si informa che con Legge n. 115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 3 agosto 2015, si è tornati alla previgente formulazione delle attività di cui alla lettera g-bis) dell’articolo 88, comma 2, del D.Lgs. 81/08 c.d.”Testo Unico sulla Sicurezza”, alle quali non si applicano le norme del suddetto Titolo IV, Capo I. In particolare, il Capo I, contenente le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, a partire dallo scorso 18 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 115/2015) non si applica, tra gli altri, esclusivamente: “g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”. La vecchia formulazione consentiva agli operatori economici di fuoriuscire da ogni tipo di controllo, dal momento che l’esclusione dal campo di applicazione dei piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno, permetteva al committente e/o all’affidatario di non effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici. Con la nuova formulazione tutti i lavori edili, a prescindere dalla loro entità, rientrano nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di agosto 2015 è risultato pari a 107,4. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2014 e quello di agosto 2015 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di agosto 2015 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2014 è pari a:

Con Decreto 30 giugno 2015, il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2015, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Facendo riferimento al menzionato decreto, l’Inail ha provveduto, con circolare n. 72 del 3 settembre 2015, ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile e le retribuzioni convenzionali indicati dalla precedente

1,012804

503


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

Stipendio minimo

QUALIFICHE

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. 504

TOTALE

7,96

7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

505


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

506


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

507


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

508


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

509


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2014 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014) - Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

510


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

511


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2015 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

512


Dirigenti dal 1° gennaio 2015 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2015 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

513


514

0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

TOTALE

E) E1) F)

0,07

1,39

1,47

0,07

0,08 8,16

4,33 1,55

4,57 1,64 0,08 8,59

1,07 0,36

1,07 0,36

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07

PANTONE 281 CMYK 1000,36 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

DI BRESCIA E PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

D)

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

10,92

B) B1) C)

11,53

Retribuzione diretta

6,31 3,00 1,55 0,06

A)

6,80 3,01 1,66 0,06

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

OPERAIO specializzato

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015

PANTONE CMYK 0 - 0 RGB 135 -


TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

DETRAZIONE DEL 65% - APPLICABILITÀ PER I FABBRICATI LOCATI POSSEDUTI DA SOCIETÀ Riconosciuta l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati locati dalle società. Lo prevede la sentenza della CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno 2015 che, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, contrasta quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 340/E/2008, in materia di applicabilità del bonus energetico del 65% nell’ipotesi di interventi eseguiti su fabbricati locati. In particolare, nel caso di specie esaminato dalla sentenza, l’applicabilità del beneficio era stata negata ad un’impresa immobiliare che aveva effettuato i lavori di risparmio energetico su tre unità immobiliari possedute e destinate alla locazione. Al riguardo, gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate avevano contestato la fruibilità della detrazione nel presupposto che gli immobili oggetto degli interventi non potessero essere qualificati come “strumentali”, anche se accatastati come uffici (A/10), poiché non venivano utilizzati direttamente nell’attività d’impresa. L’Amministrazione finanziaria denegava la spettanza della detrazione sulla base dell’orientamento espresso con la R.M. 340/E/2008, con il quale è stato chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’agevolazione deve essere riconosciuta unicamente per i lavori effettuati su fabbricati “strumentali”. In sostanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell’ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi. Sulla base di tale orientamento, pertanto, sarebbero esclusi dall’agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali. Ora, con la sentenza n.2692/2015, i giudici tributari respingono, ancora una volta[1], la posizione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che, per le imprese, la citata limitazione alla fruizione del beneficio «non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un’interpretazione arbitraria dell’Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo». Infatti, come sostenuto dall’ANCE fin dall’introduzione dell’agevolazione, né la norma istitutiva[2], né le relative disposizioni attuative[3] pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa,

in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati. Tenuto conto delle numerose e sempre più frequenti pronunce giurisprudenziali in tal senso, si auspica che l’Agenzia delle Entrate riveda il proprio orientamento, riconoscendo l’applicabilità della detrazione del 65% anche per i lavori eseguiti sui fabbricati delle società destinati alla locazione. Note: [1] Cfr., da ultimo, la sentenza della CTR Lombardia n.2549 del 18 maggio 2015. Per completezza, cfr. anche le sentenze delle CTP Varese n.94/2013, CTP Lecco n.54/2013 e CTP Como n.109/2012. [2] Introdotta art.1, commi 344-349, legge 244/2007. [3] Contenute nel D.M. 19 febbraio 2007.

DETRAZIONE IRPEF DEL 50% - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN “CONDOMINIO MINIMO” Riconosciuta la detrazione IRPEF del “50%” per le spese, sostenute nel 2014, relative ad interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di un “condominio minimo”, anche se le stesse siano state pagate direttamente dai singoli condomini pro quota, purché venga richiesto il codice fiscale del condominio e sia presentata un’apposita comunicazione. Questo il principale chiarimento contenuto nella Risoluzione n.74/E del 27 agosto 2015, in risposta ad un’istanza di interpello, in materia di lavori di recupero edilizio su parti comuni condominiali “minimi”, ossia edifici composti da non più di otto unità abitative[1]. Nel caso di specie, in un edificio composto da tre appartamenti distintamente accatastati, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia nei mesi di giugno e luglio 2014. Le spese per tali lavori sono state sostenute “pro quota” da ciascuno dei condomini, i quali hanno provveduto al pagamento singolarmente, ognuno con un apposito bonifico dal proprio conto corrente, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio (non ancora richiesto agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate). Sul punto si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 11/E/2014, nella quale è stato precisato che nelle ipotesi di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di un “condominio minimo”, i singoli

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condomini, per poter fruire della detrazione IRPEF per le relative spese sostenute, devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. Nella medesima PANTONE 281Circolare è stato, altresì, chiaritoCMYK che 100 i bonifici per il paga- 72 - 0 - 32 mento delle spese RGB 0 -devono 40 - 104 indicare sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento[2]. Con la Risoluzione n.74/E/2015 l’Agenzia delle Entrate, pur confermando i precedenti chiarimenti, riconosce ora una possibile sanatoria per le spese sostenute nel 2014 in assenza di richiesta del codice fiscale da parte del “mini condominio”. In particolare, viene riconosciuta ugualmente l’agevolazione IRPEF ai condomini che hanno effettuato i pagamenti pro quota, senza l’indicazione del C.F. del condominio, a condizione che, entro il termine della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014: ■ sia presentata all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio; ■ sia stata versata dal condominio (con il relativo C.F. attribuito), mediante F24, la sanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale; ■ il condominio invii una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio, nella quale devono essere specificati: ►le generalità e il codice fiscale di ciascun condomino; ► i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; ► i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati, da ciascun condomino, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; ► la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; ► le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite ai lavori effettuati sul condominio. Eseguita tale procedura, ogni condomino potrà inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nel modello Unico PF 2015 da presentare entro il prossimo 30 settembre o, se ha utilizzato il 730, nel modello 730 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015. Note: [1] Si ricorda che, a seguito della recente riforma della disciplina civilistica del condominio, operata dalla legge 220/2012, l’attuale art. 1129 del c.c. stabilisce che, per i condomini composti da meno di 8 unità, non è necessaria la nomina di un amministratore. [2] Cfr. C.M. 11/E/2014

PA CM RG


TRIBUTI

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RECUPERO EDILIZIO DEGLI ALBERGHI - PUBBLICATE LE MODALITÀ PER L’INVIO TELEMATICO DELL’ISTANZA Disponibili sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC - www. beniculturali.it) le modalità per l’invio telematico dell’istanza per l’accesso al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro per il triennio 2014-2016, a favore delle imprese alberghiere che effettuano interventi di ristrutturazione nei propri edifici e/o acquistano mobili per tali strutture[1]. Per il periodo d’imposta 2014, la compilazione e l’invio delle istanze può essere effettuata, in via telematica, dal 15 settembre 2015 al 15 ottobre 2015, secondo le modalità individuate dal MIBAC nel proprio tutorial esplicativo (tax credit per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive). In particolare, per compilare ed inviare l’istanza, il legale rappresentante (o altro soggetto da questi autorizzato) della struttura ricettiva deve seguire i seguenti passaggi: ■ dal 15 settembre 2015 fino al 9 ottobre 2015, registrazione sul Portale dei Procedimenti (https://procedimenti.beniculturali. gov.it) e compilazione online: ► dell’istanza di accesso al beneficio; ► dell’attestazione di sostenimento delle spese; ► della dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, di non aver fruito di aiuti “de minimis”, ovvero di averne fruito durante l’esercizio finanziario in corso e nei due

precedenti, con indicazione del relativo ammontare[2]. Entro tale arco temporale sarà, inoltre, possibile correggere ed aggiornare la documentazione accedendo di nuovo al Portale mediante i codici d’accesso forniti in fase di registrazione. Si evidenzia che la citata documentazione deve essere sottoscritta con modalità digitali (firma elettronica)[3], pena la mancata accettazione dal sistema e la conseguente esclusione dal beneficio; ■ dal 12 ottobre 2015 fino al 15 ottobre 2015, invio dell’istanza, dell’attestazione di sostenimento delle spese e della dichiarazione sostitutiva in precedenza caricate sul Portale (cd. “click day”). A seguito di tale operazione, verrà rilasciata una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza[4]. A seguito della presentazione delle istanze, il MIBAC verificherà l’ammissibilità delle domande sulla base del rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali. L’elenco delle domande ammesse a fruire del credito d’imposta verrà pubblicato sul sito internet del MIBAC il 16 dicembre 2015, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse[5]. Inoltre, il Ministero ha reso disponibili alcune FAQ, suddivise per tematiche, relative all’applicabilità del beneficio, aggiornate al 24 settembre 2015, fra le quali si evidenzia: ■ la conferma che il beneficio per l’acquisto dei mobili e complementi d’arredo può essere richiesto anche in assenza di interventi di riqualificazione dell’immobile;

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■ l’esclusione dal beneficio per le imprese (ad esempio le società immobiliari) che concedono in locazione fabbricati ad imprese alberghiere. In sostanza, l’agevolazione viene riconosciuta unicamente in favore del soggetto che esercita effettivamente l’attività ricettiva; ■ la precisazione che l’esistenza dell’impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012 (che costituisce la condizione soggettiva di accesso al beneficio), coincide con l’esistenza della partita IVA, risalente alla medesima data. Come noto, il credito d’imposta per la ristrutturazione e l’acquisto di arredi[6] a favore delle strutture ricettive è stato introdotto dall’art.10 del DL 83/2014 (cd. “Decreto cultura”), convertito, con modificazioni nella legge 106/2014. L’agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nel triennio 2014-2016. In pratica, l’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro). Le modalità operative per poter fruire del credito d’imposta sono contenute nel Decreto attuativo 7 maggio 2015, in attuazione del quale il MIBAC ha predisposto la citata procedura informatica di accesso al beneficio. Si ricorda che l’agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute[7]: ► viene ripartita in tre quote annuali di pari importo; ► è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.


TRIBUTI

241/1997, mediante modello F24[8]; ► non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; ► non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[9] (art.109 del TUIR). Per l’intera disciplina fiscale del beneficio si rimanda al dossier riepilogativo predisposto dall’ANCE. Note: [1] Cfr. DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”) . [2] Come previsto dall’art.6, par. 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013. [3] In particolare, l’attestazione relativa alle spese sostenute deve essere sottoscritta digitalmente dal “soggetto autorizzato”, identificabile con il presidente del collegio sindacale (o revisore legale o professionista iscritto all’albo dei commercialisti o dagli altri soggetti abilitati indicati nel DM 7 maggio 2015). Tale certificazione deve essere trasmessa in formato elettronico dal legale rappresentante della struttura alberghiera al soggetto autorizzato, che vi apporrà la propria firma digitale. [4] Per completezza, si evidenzia che, per i periodi d’imposta 2015 e 2016 nei quali verranno sostenute le spese, sarà possibile compilare ed inviare l’istanza in via telematica, rispettivamente, dall’11 al 29 gennaio 2016 (con “click day” dal 1° al 5 febbraio 2016) e dal 9 al 27 gennaio 2017 (con “click day” dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017). [5] In merito, si ricorda che Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo. [6] A condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto. [7] Per il 2014, alla luce dell’imminente scadenza (il 30 settembre p.v.) del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015), si precisa che il credito d’imposta può essere comunque utilizzato nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi, e comunque entro 10 anni (cfr. art.2946 del codice civile). [8] A tal fine, il decreto attuativo precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. [9] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono

indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE SOCIETÀ IMMOBILIARI PRECISAZIONI Definito l’ambito applicativo della deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Lo prevede l’art.4, co.4, del D.Lgs. in materia di internazionalizzazione delle imprese, attuativo della Delega fiscale (legge 23/2014), approvato in via definitiva dal Governo lo scorso 6 agosto[1] ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La disposizione interviene sulle regole di deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari, specie per quel che riguarda quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, che come noto, sono interamente deducibili[2] in deroga alla regola generale dell’art.96 del D.P.R. 917/1986 - TUIR, che limita la deducibilità degli interessi passivi, che eccedano gli interessi attivi, al 30% del ROL[3]. In particolare, la citata norma stabilisce che la piena deducibilità degli interessi passivi relativi ai suddetti finanziamenti ipotecari opera a favore delle «società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare», per tali intendendosi le società «il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati». Le citate novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016, ossia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del presente D.Lgs. Come noto, per i soggetti IRES, il regime di deducibilità degli interessi passivi si differenzia in funzione della tipologia di immobile acquisito mediante il finanziamento (strumentale, merce, ovvero patrimonio), come previsto sia dall’art.96 del D.P.R. 917/1986 - TUIR, sia dall’art.1, co.35-36, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). A tal riguardo, si ricorda che, in via generale, l’art.96 del TUIR consente la deducibilità degli interessi passivi entro il 30%

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del ROL, mentre l’art.1, co.36, della legge finanziaria 2008 ha stabilito l’esclusione da tale limite, per gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, che risultano, quindi, interamente deducibili. Fin dalla sua introduzione, quest’ultima disposizione ha destato criticità circa l’ambito applicativo, cosicché l’Agenzia delle Entrate si è a suo tempo pronunciata con la C.M. 37/E/2009, chiarendo che, da un punto di vista soggettivo, la stessa dovesse operare per le sole società “immobiliari di gestione”. Sul punto, l’Agenzia ha, poi, precisato che per tali dovessero intendersi le società «il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa»[4]. Come specificato nella medesima Circolare, tali società si caratterizzano per l’esercizio di un’attività consistente principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. “patrimonio” e strumentali per natura locati, o comunque non utilizzati direttamente. Con la modifica operata dal D.Lgs. internazionalizzazione, quindi, l’ambito soggettivo di applicazione del predetto art.1, co.36, viene ora specificato a livello normativo. Pertanto, dal 2016, la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione riguarderà le sole società immobiliari che svolgono in via effettiva e prevalente l’attività immobiliare, ossia che abbiano complessivamente le caratteristiche di seguito elencate: ■ valore dell’attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; ■ ricavi rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. In mancanza di tali requisiti, gli interessi passivi saranno deducibili in base alle regole generali dettate dall’art.96 del TUIR (in misura pari al 30% del ROL). A parere dell’ANCE, tale definizione genera criticità per le imprese del settore che svolgono sia attività di costruzione che di gestione immobiliare, le quali potrebbero non ricadere nelle condizioni patrimoniali e reddituali richieste dalla normativa, risultando, così, penalizzate da una deducibilità parziale degli interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi per gli immobili da locare. Tenuto conto che le nuove disposizioni si applicheranno dal 2016, si richiama l’attenzione sulla valutazione di procedere ad una


TRIBUTI

scissione dell’impresa (così da separare, anche sotto il profilo soggettivo, l’attività di costruzione da quella di gestione immobiliare), per non incorrere nella parziale indeducibilità di tali oneri. Nel frattempo, l’ANCE non mancherà di valutare le iniziative più opportune sul tema, alla luce delle diverse segnalazioni che potranno pervenire dal sistema associativo. Note: [1] Si tratta dell’atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n.161-bis “Schema di Decreto Legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese”. [2] Ai sensi dell’art.1, co.36, della legge 244/2007 - legge finanziaria 2008. [3] In base all’art.96, co.1, del D.P.R. 917/1986 “gli interessi passivi e gli oneri assimilati […] sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica […]”. Si ricorda che il ROL è dato dalla differenza a livello civilistico tra il Valore e i Costi di produzione (lett. A-lett.B, dell’art.2425 del c.c.) al lordo degli ammortamenti e dei canoni di leasing (di cui al numero 10, lett. a) e b) del medesimo art.2425 del c.c.), che vanno quindi ad incremento del ROL, su cui applicare la percentuale del 30% ai fini del calcolo degli interessi deducibili. [4] Cfr. anche la R.M. 323/E/2007.

STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA - REVISIONE 2015 Entro il prossimo dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla revisione ordinaria triennale dello Studio di Settore per l’edilizia (WG69U), con efficacia a partire dal periodo d’imposta 2015. Si ricorda, infatti, che la Commissione degli Esperti, di cui l’ANCE è componente, nella riunione dello scorso 10 dicembre 2014, ha espresso parere favorevole alla revisione di 70 Studi di Settore per il periodo d’imposta 2015, ivi compreso quello relativo al settore delle costruzioni (VG69U). Come noto, infatti, l’art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall’ultima revisione, al fine di assicurare l’adeguamento di tali strumenti alla realtà economica. Con riferimento al settore edile, la citata revisione riguarderà lo Studio VG69U, costruito, come noto, su base regionale, ed adottato, a partire dal periodo d’imposta 2012[1], dalle imprese e società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 del D.M. 28 dicembre 2012). In merito, si ricorda che, in base alla struttura “regionalizzata” dello Studio relativo al settore delle costruzioni, anche nella versione revisionata dello stesso le funzioni di ricavo saranno specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti. Inoltre, nell’ambito della revisione dello Studio, l’Agenzia delle Entrate ha in corso di elaborazione alcune modifiche al fattore correttivo

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da applicare al modello di regressione, che è stato oggetto di un incontro tenutosi lo scorso 17 settembre 2015. Tali correzioni tenderanno a sterilizzare l’incidenza di una parte dei costi non inerenti alla produzione nella stima dei ricavi (es. spese per giornali, spese per ricerca e sviluppo e oneri finanziari non inerenti all’attività), qualora specificamente indicati nel Modello per la comunicazione dei dati per lo Studio di Settore. Il nuovo Studio di Settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2015 (dichiarazioni 2016), dopo il parere della Commissione degli Esperti, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2015[2]. Note: [1] Cfr. il DM Economia e Finanze 28/12/2012 [2] Così dispone, infatti, il comma 1-bis dell’art.1 del D.P.R. 195/1999 (aggiunto dall’art.23, comma 28, lett.a, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 e modificato, da ultimo, dall’art.2, comma 35, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), ai sensi del quale, a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. La medesima disposizione stabilisce, altresì, che eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.


INDICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/14 e relativi ai mesi dell’anno 2015 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ....- 0,70% Variazione febbraio.......13-14: ....- 0,40% Variazione marzo .........13-14: ....- 0,20% Variazione aprile...........13-14: ....- 0,30% Variazione maggio........13-14: ....- 0,10% Variazione giugno.........13-14: ....- 0,10% Variazione luglio...........13-14: ....- 0,10% Variazione agosto.........13-14: ....- 0,10%

febbraio........................................................................... 1,002500 marzo.............................................................................. 1,003750 aprile................................................................................ 1,005701 maggio............................................................................. 1,007652 giugno.............................................................................. 1,009603 luglio................................................................................ 1,010152 agosto.............................................................................. 1,012804

PANTONE 281 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 --RGB ) 0 - 40gennaio. ........................................................................... 1,001250 - 104 RGB 135 - 135 - 135

( ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- )

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE

GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

B =1995 2002 114,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114,8

LUG.

115

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

112,7

AGO. 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 SET. 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 OTT. 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 NOV. 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 DIC. 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 111,2 MEDIA 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

BASE=2010 2012 2013 2014 104,8 105,9 105,7 105,1 106,2 105,9 105,2 106,0 105,5 105,5 105,9 105,7 105,6 106,3 105,6 105,5 106,1 105,7

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1

106,4 106,3 106,1 106,1 106,1 105,9

2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0 106,0 106,8

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI APRILE 2015 CHE E’ PARI A 105,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 35,44% 31,93% 29,31% 22,97% 20,04% 14,80% 12,35% 7,85% 8,33% 4,50% 1,91% 0,85% 1,04% 0,56% FEB. 35,32% 31,57% 28,27% 22,60% 19,69% 14,26% 11,94% 8,14% 8,33% 4,60% 1,62% 0,56% 0,85% 0,75% MAR. 35,21% 31,45% 27,93% 20,88% 17,82% 14,05% 11,83% 8,33% 8,14% 4,09% 1,52% 0,75% 1,23% 0,75% APR. 34,97% 31,21% 27,36% 21,00% 17,71% 13,51% 11,22% 8,43% 6,33% 3,99% 1,23% 0,85% 1,04% 0,85% MAG. 34,85% 31,21% 25,80% 21,25% 17,59% 13,30% 10,61% 8,33% 6,33% 3,79% 1,14% 0,47% 1,14% 0,75% GIU. 34,62% 31,21% 25,69% 21,13% 17,59% 13,41% 7,27% 8,43% 6,52% 3,39% 1,23% 0,66% 1,04% 0,75% LUG. 34,38% 30,73% 24,93% 20,64% 17,37% 13,41% 7,37% 8,62% 6,52% 3,39% 1,33% 0,66% 0,66% 0 AGO. 34,27% 30,97% 24,82% 20,40% 17,14% 13,30% 7,46% 8,52% 6,33% 3,29% 1,42% 0,56% 0,38% SET. 34,03% 30,97% 24,49% 20,28% 17,14% 13,19% 7,56% 8,43% 6,24% 3,19% 1,14% 0,47% 0,47% OTT. 34,03% 30,85% 24,28% 20,40% 17,14% 13,41% 8,23% 8,52% 6,24% 3,19% 1,04% 0,75% 0,66% NOV. 33,92% 30,73% 23,95% 20,28% 16,91% 13,30% 8,91% 8,52% 6,24% 3,19% 1,14% 0,75% 0,66% DIC. 33,80% 30,73% 23,85% 20,52% 16,80% 13,09% 8,82% 8,52% 6,14% 3,19% 1,14% 0,85% 0,66% MEDIA 34,57% 31,13% 25,87% 21,02% 17,74% 13,58% 9,43% 8,39% 6,80% 3,65% 1,32% 0,68% 0,82%

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LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

SETTORI A RISCHIO NEGLI APPALTI PUBBLICI: PROROGA DEL REGIME DELLE WHITE LIST L’articolo 11-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, c.d. “Enti locali” - convertito con modificazioni dalla Legge 125/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2015 (SO n. 49) – prevede che le disposizioni transitorie dell’articolo 29, comma 2, del D.L. 90/2014, inerenti la domanda d’iscrizione agli elenchi prefettizi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, commi 52 e segg. della legge n. 190/2012, continuano ad applicarsi fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Ciò significa che, fino all’entrata in funzione della banca dati nazionale (prevista per il prossimo mese di gennaio) , continua a sussistere per le stazioni appaltanti, l’obbligo di procedere alla stipula dei contratti o all’autorizzazione dei subappalti sulla base della sola presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, fermo restando che, in caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione, le stesse amministrazioni recedono dai contratti o revocano le autorizzazioni. Con la conversione del D.L. 78/2015 è stato così accolto l’appello lanciato dall’ANCE che aveva in più occasioni sottolineato la sussistenza di molte difficoltà da parte delle Prefetture ad evadere le domande di iscrizione nei tempi previsti, anche in considerazione della necessaria complessità del procedimento di indagine diretto ad accertare l’inesistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa che consente l’iscrizione negli elenchi. La stessa ANCE aveva pertanto richiesto di prorogare oltre il previsto termine del 25 giugno 2015 la disposizione transitoria che consentiva di equiparare la domanda di iscrizione negli elenchi all’iscrizione stessa, ai fii della stipula dei contratti o dell’autorizzazione ai subappalti. Il citato articolo 11-bis è, infatti, coerente con la richiesta di intervento, auspicato dall’ANCE, che ha portato il legislatore ad introdurre una nuova disposizione “in materia di economia legale”, riguardante il regime transitorio delle white-list. È, inoltre, da evidenziare che dalla lettura della norma - in cui è sancito che ad oggi “continuano ad applicarsi” le disposizioni transitorie suddette – non emerge alcuna discontinuità nella valenza della sola richiesta di iscrizione alla white-list. Pertanto, le pubbliche amministrazioni sono libere acquisire la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53 della Legge 190/2012),

o consultando direttamente le ‘’white list’, laddove l’iscrizione sia già avvenuta, oppure verificando il deposito della relativa domanda di iscrizione, anche nel caso in cui la richiesta: · sia antecedente al 25281 giungo scorso; PANTONE · sia stata effettuata tra data CMYK 100 - 72quest’ultima - 0 - 32 e il 16 agosto u.s. RGB 0(giorno - 40 - 104in cui è entra in vigore la citata legge di conversione); · sia successiva al 16 agosto. Con l’occasione, si evidenzia che anche la richiesta di iscrizione nell’elenco (whitelist) istituito presso ciascuna Prefettura ha valenza su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata fatta richiesta, con ciò considerando che le imprese interessate da tali elenchi possono operare in diversi campi di attività. Infatti, dalla perfetta equivalenza tra domanda ed iscrizione consegue che anche la sola domanda d’iscrizione in settori diversi da quelli cui si riferisce il contratto di appalto o di subappalto, può esonerare la stazione appaltante dal dover richiedere la documentazione antimafia relativa all’impresa.

APPALTI PUBBLICI: PUBBLICATO IL BANDO PER LA QUALIFICA DI RESTAURATORE Sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015 è stato pubblicato l’Avviso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo al bando pubblico per l’acquisizione della qualifica di “Restauratore di beni culturali” ai sensi dell’art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies del Codice dei beni culturali. Il “Restauratore dei beni culturali” rappresenta l’unico soggetto abilitato ad eseguire interventi di manutenzione e di restauro per quanto concerne i beni culturali mobili e le superfici decorate dei beni architettonici, nonché ad impartire le direttive agli eventuali collaboratori restauratori ed a svolgere l’attività di vigilanza sul corretto adempimento da parte di questi delle loro attività, così come chiarito nell’articolo 29, comma 6 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai fini SOA, la direzione tecnica per le imprese attestate nelle categorie OS2-A e OS2-B deve essere affidata a soggetti in possesso di qualifica di “Restauratore” ai sensi dell’Art. 182 del citato Codice dei beni culturali. Pertanto, per le imprese che svolgono le suddette attività non è possibile conseguire o mantenere l’attestato SOA nelle citate categorie, laddove il direttore tecnico dell’im-

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presa non sia in possesso della qualifica di Restauratore. La procedura è riservata a coloro che siano in possesso di idonei titoli ed abbiano svolto le attività di cui all’allegato B del citato Codice dei beni culturali, PANTONE COOL GRAY 9 n. 42, conseguiti ed espletati fissati dall’articolo 182, CMYK 0 -nei 0 - 0termini - 60 comma 1-ter RGB 135 - 135dello - 135 stesso Codice, così come rivisto con la Legge 14 gennaio 2013, n. 7. A tale proposito, si ricorda che con quest’ultimo intervento normativo è stato introdotto un sistema di crediti formativi atti a consentire al professionista di acquisire la qualifica di “Restauratore di Beni Culturali”, sulla base di quanto documentato. In particolare, la qualifica è riconosciuta al soggetto che abbia maturato un’adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. L’esperienza minima è quantificata nel raggiungimento da parte del candidato di 300 crediti formativi. I crediti formativi sono calcolati attribuiti sommando: · il punteggio previsto dalla tabella 1, che spetta per i “Titoli di Studio” conseguiti alla data del 30/06/2012, nonché per quelli conseguiti entro il 31/12/2014 da coloro che risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30/06/2012, tra i possessori di Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ossia Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l’Istituto centrale del restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per la patologia del libro; · il punteggio previsto dalla tabella 2, che spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro il 30/06/2012, riservato al “Personale dipendente delle amministrazioni” pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, tra cui l’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali; · il punteggio previsto dalla tabella 3, che spetta per l’attività di restauro conclusasi entro il 31/12/2014 (requisito denominato “Esperienza professionale”). La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30 ottobre 2015, utilizzando la specifica applicazione informatica che è stata già resa disponibile a partire dal 31 agosto 2015, tramite il portale del Mibac, all’indirizzo https://ibox.beniculturali.it . In aiuto degli interessati, sono state pubblicate le FAQ e una Guida per la registrazione al Portale nelle apposite sezioni degli approfondimenti. E’, altresì, presente un supporto tecnico alla


LAVORI PUBBLICI

compilazione della domanda all’indirizzo e-mail restauratori@beniculturali.it , mentre chiarimenti in ordine al procedimento per acquisizione della qualifica vengono forniti da urp@beniculturali.it

GIURISPRUDENZA PER IL CERTIFICATO DI QUALITÀ NON È RICHIESTO UN COLLEGAMENTO CON LE CATEGORIE SOA La certificazione di qualità è riferita all’attività delle imprese nel loro insieme, a prescindere dalle singole e specifiche categorie di qualificazione e dalle relative graduazioni in classifiche di valore economico, sicché è del tutto irrilevante il rapporto tra tale certificazione e la singola categoria di lavori oggetto dell’appalto cui l’impresa partecipa. E’ quanto espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 31 luglio 2015 n. 3762, in merito alla valenza del certificato di qualità, evidenziandone la componente gestionale, rappresentata da moduli organizzativi che le imprese dovrebbero adottare per consentire il raggiungimento di determinati risultati di aumento dell’efficienza e della produttività, in conformità ad una serie di norme elevate a standard di riferimento internazionale. Il rispetto di tali moduli organizzativi, infatti, prescinde dalle dimensioni o dallo specifico settore di at Non ha, pertanto, rilevanza su quale tipologia di commesse categorie e classifiche il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali della impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell’impresa di costruzione in quanto tale (cfr. art. 63, co. 2 del D.P.R. 207/2010 e par. 4.1 della norma tecnica per l’utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001: 2008 nel sistema SOA). Ciò differenzia il certificato di qualità dalla SOA, che invece attesta l’affidabilità esecutiva dell’impresa (ovvero il possesso dei requisiti di professionalità tecnica e finanziaria) ed è dunque specificatamente “riferita all’opus e/o al servizio da prestare”. 1. Certificato di qualità e calcolo della cauzione Su tema della qualità, la soppressa AVCP, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, aveva precisato che nel caso in cui la certificazione di qualità identificasse espressamente talune tipologie di lavorazioni, la

predetta certificazione attestava la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione (parere n. 155 del 9 settembre 2010). Ne era seguito, peraltro, un orientamento giurisprudenziale che, ad esempio, ai fini del dimezzamento della garanzia di cui all’art. 75, co. 7 del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006, riteneva necessaria una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e la specifica attività cui si riferiva la certificazione di qualità, con riferimento alla categoria prevalente (T.a.r. Sicilia Catania, III, 14 dicembre 2010, n. 4721; T.a.r. Puglia Bari, I, 3 giugno 2009, n. 1379). A porre fine a tale orientamento dell’AVCP era intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 4225 del 25 luglio 2012, aveva chiarito che la possibilità per i concorrenti, di poter accompagnare l’offerta con una garanzia di importo dimezzato fosse già acclarata, in quanto contemplata, per ciò che concerne gli appalti di lavori, dall’articolo 40, comma 7, del d.lgs. 163/2006. Il citato comma 7 ha disposto che gli operatori economici certificati “beneficiano della riduzione della cauzione sia provvisoria che definitiva, alla sola e unica condizione che la certificazione del sistema di qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO 9000 da organismi di certificazione a loro volta accreditati sulla base di norme UNI CEI EN 4500”. Dello stesso tenore è la disposizione di cui all’articolo 75, co. 7, del Codice che prescindendo da qualsivoglia necessità di corrispondenza della certificazione di qualità all’oggetto dell’appalto cui di volta in volta l’impresa partecipi - ribadisce semplicemente la possibilità della riduzione dell’importo delle garanzie per le imprese in possesso di certificazione conforme alle norme europee. Ne consegue che nessuna norma prevede la sussistenza di specifiche condizioni, oltre al possesso della certificazione di qualità con le formalità su descritte, per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione. 2. Certificato di qualità e qualificazione Con la sentenza n. 3762/2015 il Consiglio di Stato, riprende il suddetto orientamento e lo applica alla qualificazione in gara. In particolare, nella sentenza si evidenzia che il valore delle certificazioni di qualità è già specificato dall’art. 43 del Codice dei contratti, che attribuisce alla certificazione stessa il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativo all’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità. Tali norme definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di

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gestione per la qualità dell’organizzazione, e non disciplinano, invece, il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. È evidente, dunque, che laddove nel bando di gara sia stato previsto uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere è soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito, in generale, agli aspetti gestionali nel loro complesso. Ciò, peraltro, prescinde dalla prova del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate, poiché di queste è data prova allegando l’unico documento idoneo a dimostrare l’esistenza di tali presupposti, ovvero l’attestazione SOA. 3. Conclusioni A seguito delle chiare indicazioni delle due citate sentenze n. 4225/2012 e, in ultimo, n. 3762/2015 può, pertanto, ritenersi superato l’orientamento che riteneva possibile ipotizzare che la certificazione di qualità fosse riferita unicamente alle specifiche lavorazioni oggetto della verifica da parte dell’ente certificatore della qualità.

L’AVVALIMENTO DELL’ATTESTATO SOA DEVE CONSISTERE IN UN SOSTANZIALE PRESTITO DI TUTTI I PRESUPPOSTI SULLA BASE DEI QUALI L’ATTESTAZIONE S.O.A. È STATA RILASCIATA (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 4/9/2015 n. 590) 1. Come è stato evidenziato in giurisprudenza, nelle gare pubbliche avvalersi dell’attestazione S.O.A. di una ditta ausiliaria significa avvalersi di tutto ciò che il rilascio di quella attestazione presuppone, atteso che il contratto di avvalimento non può consistere in un mero «prestito del requisito», astrattamente considerato, ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i presupposti sulla base dei quali quell’attestazione S.O.A. è stata rilasciata, in quanto l’ avvalimento dell’attestazione S.O.A. di altro soggetto implica l’ avvalimento del complesso inscindibile dei requisiti


LAVORI PUBBLICI

la cui accertata sussistenza ha consentito di ottenere la relativa attestazione. (cfr. ad es. V Sez. n. 2627 del 2015). In sostanza, pur essendo ammesso l’utilizzo dell’avvalimento per l’attestazione S.O.A., è onere della concorrente dimostrare che l’Impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa avvalente le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). (cfr. IV Sez. n. 3310 del 2013). 2. In linea generale è senz’altro vero che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, è illegittima l’ammissione ad una gara d’appalto dell’impresa che abbia fatto ricorso all’avvalimento producendo un contratto generico, non contenente cioè alcuna specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi prestati. ( ad es. V Sez. n. 4595 del 2014). (..) L’art. 49 comma 2 lettera f) del codice degli appalti impone proprio la presentazione, in caso di avvalimento, di un contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti mancanti.

LA DICHIARAZIONE DEI CESSATI DALLA CARICA DI L.R. E D.T. DEVE ESSERE RESA ANCHE DAI SOGGETTI DELLA DITTA CEDUTA NELL’ULTIMO ANNO

(Consiglio di Stato sez. IV 1/9/2015 n. 4100) 1. a) l’art. 38 del d. Lgs. n. 163 del 2006, alla lett. c così prevede: “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;”; b) il bando di gara era stato pubblicato il 9 giugno 2014 e quindi antecedentemente alla entrata in vigore del d.L. 24-6-2014 n. 90: ne discendeva che per l’espresso dettato di cui al comma 3 dell’art 39 del D.L. 24-62014 n. 90. (“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”) la disposizione di cui al comma 1 del predetto art 39 del D.L. 24-6-2014 n. 90, nella parte in cui aveva inserito il comma 2 bis in seno all’art. 38 del d. Lgs. n. 163/2006 (“La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».”) non poteva trovare applicazione

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alla presente vicenda contenziosa; c) la costante e condivisibile giurisprudenza amministrativa -pienamente condivisa dal Collegio – ha, ancora in epoca assai recente, ribadito che (Cons. Stato Sez. V, 05-11-2014, n. 5470) “ai fini della partecipazione alle gare d’appalto la fattispecie dell’affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione d’azienda in favore del concorrente nell’anno anteriore alla pubblicazione del bando”;. 2. Non si può che richiamare il consolidato approdo giurisprudenziale, (ribadito assai di recente: Cons. Stato Sez. V, 22-01-2015, n. 278) secondo cui Nelle gare pubbliche per definire il perimetro del “soccorso istruttorio” è necessario distinguere tra i concetti di “regolarizzazione documentale” ed “integrazione documentale”: la linea di demarcazione discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi .” Pare, poi, opportuno al Collegio richiamare un passo della sentenza prima richiamata (Cons. Stato Sez. V, 05-11-2014, n. 5470) che appare plasticamente traslabile alla presente vicenda contenziosa. Ivi, è stato osservato che “per quanto riguarda il terzo motivo d’appello formulato ove si lamenta la mancanza di obblighi dichiarativi nella lex specialis, con conseguente preteso obbligo di ricorso al potere/dovere di soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante ex art. 46, D.Lgs. n. 163 del 2006, nonché la mancata applicazione della teoria sostanzialistica (o c.d. del falso innocuo), quest’ultima legata al terzo motivo esso è da ritenersi privo fondamento. Infatti, la gara in oggetto è stata bandita nell’aprile del 2013, a distanza di quasi un anno dalle citate pronunce dell’Adunanza Plenaria richiamate, n. 10 e n. 21 del 2012, ove è stato chiarito


LAVORI PUBBLICI

che l’obbligo dichiarativo in questione scaturisce direttamente dalla legge. Pertanto, in presenza di un obbligo dichiarativo ex lege, non può trovare spazio l’ipotizzata regolarizzazione documentale, altrimenti violandosi la par condicio dei concorrenti, come peraltro chiarito di recente dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, non essendo consentita la produzione tardiva della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa. Tale ultima pronuncia, inoltre, ha posto l’accento sulla necessità degli obblighi dichiarativi, sconfessando, allo stato, la teoria del cd. “falso innocuo” (id est, la teoria sostanzialistica); pertanto, nessuno spazio può esservi per un rinvio pregiudiziale su questo profilo, nonché sugli obblighi dichiarativi in materia di cessione ed affitto d’azienda (cfr., anche, sul punto, la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21-2012; cfr., anche, Consiglio di Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 583, ove si è chiarito che il valore della completezza delle dichiarazioni da fornire in sede di offerta, insito nell’art. 38 cit., corollario di principi di matrice comunitaria come quelli di trasparenza, par condicio e proporzionalità, non si pone in contrasto con l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE).”

NON INCIDONO SULLA MORALITA’ PROFESSIONALE LE CONDANNE DI VECCHIA DATA E/O DI LIEVE IMPORTO

(TAR Lombardia Brescia sez. I 6/8/2015 n. 1570) Nella fattispecie “la disposta esclusione si fonda sul mancato possesso dei requisiti enunciati all’art. 38 comma 1 lett. “i” del D. Lgs. 163/2006, alla luce del decreto penale di condanna emesso nel 2012 dal Tribunale di Brescia nei confronti del rappresentante legale della Coop. Alfa; - che il predetto provvedimento del giudice penale si riferisce all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per 294 € nei mesi di marzo e aprile 2007, con conseguente irrogazione di una multa di 680 € (..); - che appare prima facie meritevole di apprezzamento la censura di difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa, tenuto conto della risalenza dei fatti, della loro “non riferibilità” alla Cooperativa che prende parte all’attuale selezione e della modesta entità della violazione; - che la valutazione circa l’idoneità della condanna riportata (regolarmente dichiarata dal rappresentante legale della concorrente) a incidere negativamente sulla moralità professionale sembra illogica, in quanto ancorata a insufficienti presuppo-

sti di fatto (cfr., a contrario, T.A.R. Veneto, sez. I – 23/6/2015 n. 704)”.

I CHIARIMENTI AUTOINTERPRETATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE NON POSSONO MODIFICARE, INTEGRARE, O RAPPRESENTARE UNA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE DEL BANDO (Consiglio di Stato sez. V 23/9/2015 n. 4441) In tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un’inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526). Nelle gare solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni dalla stessa fornite e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica(Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1898), ma esse non possono in nessun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice.

ALLA STAZIONE APPALTANTE È RICONOSCIUTA AMPIA DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL CRITERIO DI SELEZIONE TRA L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E L’OFFERTA DI SOLO PREZZO. (Consiglio di Stato, sezione V, 31 agosto 2015, n. 4040) Non è censurabile la scelta lasciare della stazione appaltante di incentrare la selezione sul solo elemento costituito dal

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risparmio economico conseguibile, salvo il rispetto di standard minimi di tipo organizzativo e di rendimento, atti a garantire la necessaria interoperabilità delle attività dell’appaltatrice con la propria struttura ed il rispetto della normativa vigente. Sulla base di questi rilievi, la scelta del commitente di valutare le offerte in base al solo risparmio economico conseguibile all’esito della procedura selettiva costituisce ragionevole esplicazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nell’individuare il metodo di selezione delle offerte nell’ambito di procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. contratti pubblici (cfr., da ultimo: Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121). Infatti, nell’enucleare le «caratteristiche dell’oggetto dell’appalto» quale elemento discretivo nell’individuazione del criterio di selezione, la disposizione ora citata rimette quindi alla fase preparatoria della gara, e cioè alla progettazione che ogni soggetto aggiudicatore deve svolgere in vista del futuro affidamento del contratto, la definizione di tali caratteristiche di quest’ultimo, e all’esito di tale fase, gli ulteriori aspetti per i quali si prevede invece la ricerca presso gli operatori privati di soluzioni tecnico-qualitative in grado di conseguire prestazioni qualitativamente migliori rispetto a quelle individuate in sede progettuale. Questa notazione rende evidente che anche contratti d’appalto caratterizzati da rilevanti profili di complessità, ed in particolare anche appalti di opere pubbliche, possono essere affidati sulla base della solo criterio del massimo ribasso, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest’ultima, l’acquisizione di soluzioni tecniche migliorative Del resto, ed a contrario, anche nelle procedure di affidamento da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa gli aspetti tecnico-valutativi possono condurre alla presentazione di soluzioni progettuali sostanzialmente speculari, tali da rendere determinante in concreto la sola offerta economica. Nondimeno, non per questa circostanza


URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PGT DI BRESCIA: DAL 13 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE E’ POSSIBILE PRESENTARE LE OSSERVAZIONI Con deliberazione della Giunta comunale del 08/10/2013 n. 442/104853 P.G. è stato dato formale avvio al procedimento di variante al PGT – seconda variante – in quanto l’Amministrazione comunale intende rendere coerente il vigente PGT con le nuove linee programmatiche che promuoveranno l’iniziativa amministrativa nel prossimo quinquennio; Il Comune di Brescia con deliberazione di C.C. n. 128/Pg 106789 DEL 28.07.2015 ha adottato la seconda variante al Piano del Governo del territorio ai sensi dell’art 13 della citata legge. Ai sensi dell’art 13, c 4, della citata LR 12/2005, gli atti del PGT sono depositati presso la segreteria del settore Urbanistica per trenta giorni consecutivi dal 14 settembre al 14 ottobre periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione. Durante tale periodo nonché nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, e comunque fino al 13 novembre 2015, chiunque può presentare osservazioni L’avviso di deposito è pubblicato sul BURL, sul SIVAS; sul Bresciaoggi. Il termine per la presentazione delle osservazioni, indicato dall’amministrazione, è il 13 novembre 2015 ore 12.00 Gli atti del PGT sono depositati e consultabili: - On line collegandosi al sito del comune di Brescia www.comune.brescia.it - Presso il Settore Urbanistica, Via Marconi 12, negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,15 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 15.45 (ci sarà sempre un tecnico a disposizione per eventuali informazioni) - Il mercoledì dalle 14 alle 16 è su appuntamento da fissare telefonando al n 030 297 8610 la mattina dalle 9 alle 12 presso la sede dell’Urban Center in Via S Martino della Battaglia 18 nei medesimi orari di apertura al pubblico (tel 030.297.8771- 8772) Il materiale consultabile non sarà rilasciato in copia cartacea direttamente dagli uffici Sarà possibile acquistare un DVD (che va prenotato presso il medesimo settore) al costo di € 20 da pagare con versamento su c/c postale n. 11164258 intestato a Comune

di Brescia Servizio Tesoreria, Le osservazioni al PGT devono essere presentate presso il Comune di Brescia Settore Urbanistica Via Marconi 12 25128 Brescia negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 PANTONE 281 alle ore 12,15 eCMYK nei100 pomeriggi - 72 - 0 - 32 di lunedì e mercoledì dalleRGB 14.00 0 - 40alle - 10415.45. Le osservazioni possono essere presentate: •PREFERIBILMENTE Online tramite apposito form (vai all’applicazione). • tramite pec all’indirizzo urbanistica@pec. comune.brescia.it • per posta o corriere all’indirizzo sopra indicato (farà fede il timbro di spedizione postale) • Direttamente a mano presso il suddetto ufficio negli orari su indicati; • On line recandosi presso il Settore Urbanistica del Comune di Brescia in Via Marconi 12, presso il quale saranno a disposizione delle postazioni informatiche (assistite da un operatore) per l’invio dell’osservazione online In tutti i casi all’osservazione va allegata obbligatoriamente fotocopia del documento di identità del richiedente Nel caso, di consegna a mano o per posta ordinaria, l’osservazione va presentata in unica copia ed in carta libera; tutti gli allegati devono essere presentati anch’essi in unica copia ed esclusivamente nel formato A4 e devono essere consegnati anche su supporto informatico (formato pdf) i documenti che si intendono allegare Nel caso in cui l’osservazione si riferisca a un immobile e/o area, alla stessa deve essere allegato un estratto cartografico con l’esatta individuazione L’osservazione deve essere sottoscritta esclusivamente dal richiedente (se persona giuridica dal legale rappresentate). I progettisti/tecnici che presentano osservazioni per conto di terzi non sono considerati richiedenti.

LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO: SI ATTENDE IL REGOLAMENTO ATTUATIVO È stata pubblicata la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 ) che riporta alcune novità inerenti le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere. In particolare si pone attenzione sulle case e appartamenti per vacanze di cui alla Sezione II, Art. 26 della legge in parola. In tale articolo vengono riportate la defini-

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zione e le caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze: 1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in PANTONE COOL GRAY 9 unità abitative, CMYK 0 - 0 - 0 - 60o parti di esse, con destinazione residenziale, RGB 135 - 135 - 135 composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. 2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale. 3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. All’articolo 37, “Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere”, vengono riportate quindi le indicazioni che saranno contenute nel regolamento di attuazione della legge, da approvare entro la fine di gennaio del 2016. Art. 37 (Regolamento di attuazione) 1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina: a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive; b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1; c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all’attività alberghiera; d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico; e) gli ambiti di cui all’articolo 19, comma 3; f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione; g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della struttura; h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione; i) l’utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l’uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienicosanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte; j) i servizi, gli standard qualitativi e le do-


URBANISTICA

tazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast; k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici; l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive. 2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili. 3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine all’ Art. 38, nell’indicare le disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e

non alberghiere, si specifica che le case e appartamenti per vacanze occorre esclusivamente la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, ma non l’utilizzo della SCIA.

GIURISPRUDENZA CONDONO: L’ESECUZIONE DI ALTRI INTERVENTI SULL’IMMOBILE NON COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA Il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione VI, 14 agosto 2015, n. 3943 ha stabilito un importante principio in tema di immobili soggetti a domanda di condono edilizio, connesso alla lunga durata di tali procedimenti. Il Consiglio di Stato ha ricordato prima di tutto che l’art. 35 della Legge 47/1985 permette, a determinate condizioni, di realizzare lavori di completamento sull’immobile oggetto di domanda di condono. Non

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esistono invece norme che disciplinano la realizzazione di opere nuove e più consistenti su questo tipo di immobili. Pertanto, in assenza di una norma espressa di divieto, la realizzazione di interventi nuovi non può giustificare da sola il diniego del condono, ma il Comune deve verificare se essi hanno inciso in modo radicale sull’immobile impedendo, a causa dei diversi connotati che l’edificio ha assunto dopo i nuovi lavori, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della sanatoria. In sostanza le opere diverse da quelle di completamento o di rifinitura realizzate dopo la presentazione della domanda di condono possono determinare il rigetto della domanda stessa nel caso in cui incidano in modo radicale sull’immobile ovvero possono portare all’applicazione delle sanzioni previste in caso di accertata autonoma abusività. In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 3943/2015

DISTANZE: I LIMITI NON SI APPLICANO ALLE PISCINE “INTERRATE” Il TAR Campania è nuovamente intervenuto in materia di distanze tra le costruzioni, chiarendo che i limiti fissati dal codice civile o dai regolamenti edilizi non trovano applicazione nel caso di una piscina e degli annessi vani tecnici, qualora si tratti di opere interrate o che comunque non si innalzano oltre il livello del terreno (TAR Campania, Sezione Ottava, sentenza n. 3520/2015). Ad avviso dei giudici, la normativa dettata in materia di distanze legali è finalizzata ad evitare la formazione di strette e dannose intercapedini per evidenti ragioni di igiene, areazione e luminosità, esigenze queste che non sussistono, però, nel caso di locali completamente interrati. In tale ipotesi, infatti, non si configura un corpo edilizio idoneo a pregiudicare la salubrità e l’igiene dell’ambiente collocato tra gli edifici (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III 30 dicembre 2014 n. 3200) e pertanto non si devono rispettare i limiti sulle distanze legali. Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale ai fini dell’applicazione delle norme in materia di distanze legali rilevano, esclusivamente, le costruzioni non completamente interrate, aventi i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica (Cassazione civile sez. II 6 maggio 2014 n. 9679). In allegato la sentenza del TAR Campania, Sez. Ottava, n. 3520/2015.


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BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2015 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del terzo trimestre 2015. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2015. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di Stabilità 2015, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 ottobre 2015. Si ricorda, infine, che per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 dicembre 2016.

AUTOTRASPORTO SCADENZA DELLE CARTE DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI (CQC) PANTONE 281 RILASCIATE PER CMYK 100 - 72 - 0 - 32 DOCUMENTAZIONE RGB 0 - 40 - 104 Si ricorda che, per chi è soggetto all’obbligo (ad es. autisti professionali), le carte di qualificazione conducenti per il trasporto di cose rilasciate in forza di diritti acquisiti (quindi senza frequenza al corso di formazione) e che riportano come scadenza quella del 9 settembre 2014 saranno ancora valide fino al 9 settembre 2016. Entro tale data sarà necessario frequentare un corso di formazione periodica. Le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità indicata era 9 settembre 2013 cessano di avere validità il 9 settembre 2015 (salvo frequenza al corso di formazione).

NUOVE DEFINIZIONI DI “PRODUTTORE”, “RACCOLTA” E “DEPOSITO TEMPORANEO” DI RIFIUTI CONVERTITO IL DECRETO LEGGE Con la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015, Suppl. Ord. n. 49) della Legge 6 agosto 2015, n. 125 di

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conversione del Decreto Legge 78/2015 cd. “Enti Locali” diventano operative le norme in tema di gestione dei rifiuti relative alle definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”. TaliPANTONE disposizioni, contenute nell’articolo 11 COOL GRAY 9 ai CMYK commi 0 - 016 - 0 -bis 60 e 16 ter, sono in vigore dalRGB 15135 agosto 2015 e riproducono quanto - 135 - 135 era già previsto dal decreto legge 92/2015, che pertanto non verrà convertito in legge e quindi decadrà.

RIFIUTI - FISSATI I NUOVI CRITERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2015 il decreto del ministero dell’ambiente 24 giugno 2015, con il quale sono state apportate importanti modifiche al dm 27 settembre 2010 contenente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il provvedimento, come chiarito anche dal Ministero dell’ambiente in un comunicato stampa, è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio Europeo 2003/33/CE. Tra le principali novità contenute nel decreto e volte a superare le obiezioni europee si segnala l’eliminazione del codice 101208


VARIE

(scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico) tra quelli che possono essere conferirti in discarica senza la preventiva caratterizzazione, nonchè l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi. Rimane, invece, confermata la possibilità di conferire in discarica senza l’obbligo di effettuare la preventiva caratterizzazione dei codici relativi all’edilizia 170101 (Cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 170202 (vetro) nonché 170504 (terra e rocce). Il decreto, infine, detta alcune indicazioni riguardo i metodi di campionamento e analisi dei rifiuti, stabilendo che il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità debbano essere effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. Viene anche ammessa la possibilità che il campionamento e le determinazioni analitiche siano effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori, qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina per il riutilizzo dei materiali da scavo è, al momento, così articolata: ■ l’art. 184 bis del Decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) che detta i principi generali, riproducendo quanto già previsto a livello europeo (Direttiva 2008/98/CE) ■ il decreto ministeriale 161/2012, che individua procedure, adempimenti e obblighi per il riutilizzo dei materiali da scavo derivanti da opere soggette a VIA e ad AIA, nel caso in cui il quantitativo dei materiali movimentati (e quindi prodotti) sia maggiore di 6000 metri cubi; ■ l’art. 41 bis del d.l. 69/2013, così come modificato dalla legge di conversione, che definisce una procedura “semplificata” per il riutilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo derivanti da opere non

RIFIUTI - RAPPORTO ISPRA 2015 È stato presentato il nuovo Rapporto sui rifiuti, edizione 2015, dell’Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA, con il quale viene fornito un quadro completo di informazioni sui rifiuti “speciali”, tra i quali vi rientrano anche quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione. Il Rapporto, giunto alla sua XIV edizione, pone a confronto i dati relativi ai rifiuti prodotti negli anni 2011, 2012 e 2013 e registra un incremento del 3,5%, (pari a quasi 2,3 milioni di tonnellate) della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi derivante dalla banca dati MUD, in controtendenza rispetto a quanto avviene per quelli derivanti dal settore delle costruzioni e demolizioni, per i quali, invece, si osserva un consistente calo pari al 7,1%, (circa 3,7 milioni di tonnellate). Come evidenziato dal Rapporto stesso, le ragioni di questo calo nella produzione dei rifiuti edili vanno ricercate non solo nella crisi che ha colpito il settore, ma soprattutto nell’incremento della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, invece che come rifiuti.

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soggette a VIA o ad AIA, nonché da opere che pur se soggette a tali autorizzazioni non comportano la produzione di questi materiali superiore a 6000 metri cubi. Proprio la procedura delineata da quest’ultima disposizione ha fortemente incentivato il riutilizzo di questi materiali, consentendo a circa l’80% delle imprese di costruzioni di operare in condizioni di “sostenibilità” e in maniera virtuosa, assicurando la tutela dell’ambiente. Per completezza, si ricorda che l’art. 8 del d.l. 133/2014 che ha demandato la riorganizzazione e la semplificazione della normativa sui materiali da scavo mandato ad un ulteriore D.P.R., alla cui predisposizione stanno lavorando gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero dell’Ambiente.


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ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 25/09/2015 Ance e Confindustria al Governo: risparmio energetico, meno tasse sulla casa e innovazione le ricette per la ripartenza Premio Expo 2015: il 29 settembre il vincitore per il migliore Padiglione Delega fiscale, ok del CdM alla riforma di sanzioni penali e riscossione

Leggi regionali: il Lazio riclassifica le strutture extra alberghiere Deducibilità interessi passivi: tutte le novità normative Distanze tra edifici: i limiti non si applicano alle piscine “interrate” Newsletter del 02/10/2015 Premio Expo 2015, vince il Padiglione del Regno Unito Riforma degli ammortizzatori sociali: ecco il quadro delle nuove regole Cassa integrazione ordinaria, dall’Inps chiarimenti sulle nuove regole

Jobs Act in vigore gli ultimi quattro decreti Trattamento di fine rapporto, l’indice istat di agosto Appalti pubblici: pubblicato il bando per la qualifica di restauratore Protezione civile: dalla Camera primo via libera al ddl Efficenza energetica: all’esame del Parlamento lo schema di dlgs Sicurezza, ecco cosa cambia col decreto Semplificazioni Edilizia privata: il punto sui provvedimenti di attuazione

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“Voluntary disclosure”, slitta al 30 novembre il termine per l’adesione Ristrutturazioni alberghi: on line i modelli per il credito d’imposta Nota del Def 2015: niente Tasi su prima casa e proroga delle agevolazioni dal 2016 Piano periferie: via libera dalla Conferenza Unificata Riqualificazione urbana, le norme regionali in deroga agli standard edilizi Efficenza energetica: le proposte Ance sui cerrificati bianchi Nota del Def 2015: inizia l’esame del Parlamento


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