Notiziario Ance Brescia marzo 2017

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE MARZO 2017

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ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 S2A FateJoria 2S0 FlassiĺFa ,9-Eis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MARZO 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798

SOMMARIO Rinnovato il contratto di lavoro per l’edilizia bresciana

pag. 131

Taglio Iva del 50 per cento per chi acquista da impresa: un’opportunità da cogliere pag. 135 Ristrutturazioni, Ecobonus e sicurezza antisismica: ecco quanto si può risparmiare

pag. 136

Progetto Macroscuola, dove il compito dei ragazzi è di disegnare un sogno

pag. 139

“Il cantiere è scuola di vita, Eseb la vostra opportunità”: la lezione di un impresario pag. 142

Giù il muro di via Dalmazia; ecco come cambia 145 il volto di un quartiere di Brescia pag. Il patto per la Lombardia fa ripartire il Tram-treno per la mobilità di Brescia

pag. 146

La terrazza da vivere: ecco come l’architettura valorizza gli spazi Open Air

pag. 147

Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

pag. 154

Tributi Indici

pag. 176

Lavori pubblici

pag. 183

Tecnica Urbanistica

pag. 188

Rifiuti

pag. 190

Economia Ance informa

pag. 190

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pag. 182

pag. 188

pag. 191


Qualifichiamo solide realtà

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LA BANCA ORE È UNA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ: GARANTISCE LA TANTO RICERCATA FLESSIBILITÀ

RINNOVATO IL CONTRATTO DI LAVORO PER L’EDILIZIA BRESCIANA

Vertici dell’Associazione e Forze sindacali in una fase dell’incontro per illustrare il nuovo contratto collettivo provinciale

Dal 1° marzo entra in vigore il nuovo contratto di lavoro provinciale. Il 55% degli aumenti contrattuali si concentra sull’indennità sostitutiva di mensa ossia quella indennità che deve essere riconosciuta ai lavoratori solo nel caso in cui l’impresa non paghi il pasto ai dipendenti.

“È stata una trattativa lunga, complicata, durata più di dieci mesi ma nella quale sia il Collegio che le Organizzazioni sindacali non hanno mai perso di vista il punto nodale: il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro non poteva non tener conto del difficile contesto in cui si trova il settore edile”. Con queste parole il Presidente del Collegio, Tiziano Pavoni, ha aperto la conferenza stampa di presentazione agli organi di informazione del nuovo contratto

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provinciale di lavoro, tenutasi lo scorso 7 marzo nella sede di via Foscolo di Ance Brescia. Conferenza che ha fatto seguito alla precedente presentazione interna, riservata ai componenti della Giunta del Collegio, durante la quale il sodalizio dei costruttori ha potuto riflettere su tutti gli aspetti del rinnovato contratto provinciale che ha decorrenza dal 1° marzo 2017 e sarà in vigore sino al 28 febbraio 2020. “Il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro -


ANCHE LA DETASSAZIONE DEI PREMI È UNO STRUMENTO INNOVATIVO E NON OBBLIGATORIO MA SU BASE VOLONTARIA

In un simile contesto, il Collegio ha ritenuto di interpretare il Contratto provinciale come il momento migliore per affrontare alcuni temi di urgente necessità: in una situazione di crisi profonda come quella che sta attraversando, tuttora, il settore edile, non è, infatti, possibile limitarsi a ripresentare strumenti vecchi. Occorre introdurne di nuovi, che intercettino - e soddisfino - i nuovi bisogni delle imprese e dei lavoratori. Tre le linee per leggere il rinnovo, al di là dei singoli istituti: - l’attenzione del Collegio e delle Organizzazioni Sindacali alle esigenze del territorio, cercando di comprendere quali siano divenute nuovi fabbisogni per le imprese, alla luce - certo - della situazione del mercato di riferimento e dell’ancora persistente stagnazione, ma anche dei fatTiziano Pavoni ed Ernesto Bruni Zani: la firma del rinnovo tori esogeni al settore, in primis alcune recenti scelte legislative ha continuato Pavoni - è sempre “Mentre altri territori deche si stanno rivelando fonte di un momento significativo: la notano qualche, timido, segnale ulteriori appesantimenti nell’etensione accumulata nei lunghi positivo, in termini di ripresa ecosercizio dell’attività datoriale; mesi delle trattative si stempera; nomica nel settore, quello brescia- la scelta di rinsaldare le dinasopraggiunge quasi un senso di no - ha ricordato Pavoni - resta un miche dei rapporti sindacali, non appagamento, la sensazione che ambito in cui i primi segni dell’uper una volontà autoreferenziale tutto è finito. Non è così in questa scita dalla crisi tardano a farsi delle Parti sociali, ma per peroccasione. L’accordo sottoscritto riconoscere. Negli ultimi quattro mettere, attraguarda decisamente al futuro”. anni, si è perverso il dialogo Infatti, a parere del Presiden- so il 19% delle e l’interlocuziote “siamo di fronte ad un rinnovo imprese e dei Le novità introdotte segnano ne fra le stesse, una svolta nelle relazioni contrattuale innovativo che, pur lavoratori attivi di individuare riconoscendo una positiva di- nell’edilizia, nel industriali: la comune visione le vie per fronnamica salariale, si caratterizza solo ambito del- del contratto provinciale come teggiare la crisi per ben altri aspetti. Certamente la provincia di uno strumento di sviluppo e di acuta del settore; l’aspetto economico ha un ruolo Brescia: un dato sostegno del settore - infine, l’impeimportante, ma non essenziale”. che ha accomgno reciproco Più rilevante, a parere di pagnato, nella per la salvaPavoni, è stato il riconoscimento, consapevolezza guardia degli Enti paritetici, che che ha fatto da stella cometa alle delle parti sociali, la trattativa per sono la massima espressione del trattative, della situazione di crisi il rinnovo del contratto collettivo confronto, cui poc’anzi si accendel comparto. territoriale”. nava. Le politiche retributive nel 132


ORA LA PALLA È IN MANO ALLE IMPRESE: UTILIZZERANNO I NUOVI STRUMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO?

settore edile sono, da sempre, attuate anche per mezzo delle prestazioni erogate dal sistema bilaterale: Cassa edile, da un lato, e Scuola edile, dall’altro. Tale binomio rappresenta, tuttora, un’eccellenza non raggiunta da alcun altro comparto produttivo. Ecco perché buona parte del Contratto rinnovato è dedicata ad assicurare, soprattutto a Cassa Edile, l’imprescindibile necessità di continuare a svolgere, con la necessaria serenità di bilancio, gli importanti compiti che le vennero assegnati anni fa, al momento della sua costituzione. Il rinnovo del contratto ha visto impegnato anche Ernesto Bruni Zani, vicepresidente del Collegio con delega ai rapporti sindacali. Anzi proprio Bruni Zani unitamente a Fausto Gasparini e a Stefano Assini hanno costituito la delegazione del Collegio che ha condotto le trattative. Ed è proprio Bruni Zani che si addentra nell’illustrazione dei principali punti del rinnovo. “Mi pare opportuno iniziare dai costi che questo rinnovo comporta. La partita retributiva

prevede un incremento medio del costo del lavoro, a regime, di circa lo 0,6% pari a circa 0,19 euro/ora. I riconoscimenti economici sono suddivisi in due tranche: la prima dal 1° marzo 2017 e la seconda dal 1° gennaio 2018”. “In particolare - ha continuato Bruni Zani - il rinnovo contiene la reintroduzione del “Premio Cantiere”, già sperimentato alcuni anni fa, che riconosce un aumento retributivo pari a 18 euro lordi mensili, dalle retribuzioni del mese di marzo 2017. Si è, inoltre, convenuto un adeguamento anche del valore dell’indennità sostitutiva di mensa: dal 1 marzo 2017 è fissata in 9,30 euro giornalieri per diventare 9,60 euro dal 1° gennaio 2018. Si tratta di un aumento che, visti i tempi, non è certamente di poco conto. Ma a mio avviso sopportabile. Tanto più che la maggior incidenza di tale incremento - per circa il 55% - si concentra sull’indennità sostitutiva di mensa - ossia quella indennità che deve essere riconosciuta ai lavoratori solo nel caso in cui il datore di lavoro non paghi il

pasto ai dipendenti, direttamente o attraverso un ristoratore. Ossia in casi residuali, tenuto conto che, anche prima del rinnovo, risulta per le imprese economicamente più conveniente farsi direttamente carico del pagamento del pasto”. “Ma come già ricordava il Presidente - ha ribadito Bruni Zani - il rinnovo del contratto provinciale si caratterizza per altri aspetti, oltre a quello economico di cui vado particolarmente fiero”. In effetti sono almeno tre gli aspetti, di assoluta novità per il settore edile che il rinnovo del contratto provinciale introduce: 1) La “Banca Ore”, ossia la possibilità di accantonare le ore di straordinario per far fronte a esigenze di maggiore flessibilità, in caso di particolari esigenze aziendali o anche personali del lavoratore, senza perdita di tutele per i dipendenti e senza aggravio di costi per le imprese. Si tratta della prima volta in Italia che nel settore edile si introduce questa opportunità. 2) La “Commissione sindacale di conciliazione” costituita

I Vertici di Ance Brescia e dei Sindacati al tavolo della firma del rinnovo

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IL RINNOVO CONTRATTUALE CONFERMA LE AZIONI A CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE E AL LAVORO NERO O GRIGIO

per valorizzare le relazioni sindacali non solo sulle vertenze collettive, ma per favorire la possibilità di una composizione stragiudiziale delle controversie individuali in materia di rapporto di lavoro nel settore edile. 3) L’esordio nel settore della detassazione, ossia la volontà delle parti di consentire alle imprese e ai lavoratori di agganciare le agevolazioni fiscali introdotte dall’ultima Legge di Bilancio sui premi di produzione erogati dalle imprese a fronte di incrementi di produttività, efficienza, innovazione e altri parametri di miglioramento aziendale. In soldoni ciò significa che è stato introdotto nel settore edile bresciano, e solo bresciano (mancando un’analoga previsione nel contratto nazionale) la possibilità di ridurre il cuneo fiscale. “L’insieme delle novità introdotte segna - come sottolinea

Bruni Zani - una svolta nelle stesse relazioni industriali del settore: la comune visione del contratto provinciale come uno strumento di sviluppo e di sostegno del settore, oltre che di gestione del rapporto di lavoro. Con il contratto le Parti hanno inteso rilanciare i rapporti sindacali con l’obbiettivo del rafforzamento del settore attraverso il riconoscimento della contrattazione di settore”. Un ultimo punto Bruni Zani non rinuncia a rimarcare: “Il rinnovo contrattuale riconferma la comune attenzione al tema del contrasto alla concorrenza sleale e al lavoro nero o grigio. Non lo sottolineo, ma vi invito a non darlo per scontato: in quali altri comparti c’è un così fermo impegno da parte di un’Associazione Datoriale? E si tratta di un impegno molto concreto: nel marzo del 2016 abbiamo sottoscritto

un Protocollo con il Comune di Brescia che, non solo, consente un monitoraggio molto attento dell’attività edilizia sul territorio comunale ma, e forse in modo ancor più significativo, contiene una definizione dettagliata di tutti i lavoro da qualificarsi come edili e nella conseguente affermazione del principio che tutti i lavori edili devono essere eseguiti da imprese edili iscritte in Cassa Edile. Da quando questo protocollo ha cominciato a funzionare, cioè in soli sette mesi, sono entrati nel sistema edile ben 1.153 lavoratori, per una retribuzione complessiva di circa 13 milioni di euro. Ora ci stiamo attrezzando per divulgarlo anche con gli altri Comuni della Provincia”. Una buona partenza per ricostruire un mercato in cui la concorrenza si svolga sulla qualità di quanto si costruisce e non sull’elusione delle norme.

Detassazione: la tabella del “risparmio”

Tassazione ordinaria

Assoggettamento a tassazione agevolata del 10%

Opzione per il welfare aziendale

Importo premio lordo

1.000

1.000

1.000

Contributi lavoratore

100

100

0

Imposte dovute dal lavoratore

225

90

0

Importo netto percepito dal lavoratore

675

810

1.000

Contributi datore di lavoro

450

450

0

1.450

1.450

1.000

Risparmio lavoratore

0

135

325 rispetto alla tassazione ordinaria 190 rispetto alla tassazione agevolata

Risparmio datore di lavoro

0

0

450

Riduzione cuneo fiscale

0

135

640

Costo del lavoro

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MILLEPROROGHE SI CONCRETIZZA L’IMPEGNO DELL’ANCE E DEL VICEPRESIDENTE NAZIONALE GIULIANO CAMPANA

TAGLIO IVA DEL 50 PER CENTO PER CHI ACQUISTA DA IMPRESA: UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE La riduzione al 50% dell’Iva sugli immobili acquistati da impresa, siano essi prima, seconda casa o destinati ad investimento, rappresenta una grande opportunità per gli acquirenti. L’unica condizione è che le unità immobiliari oggetto del rogito siano classificate in categoria energetica A o B. L’emendamento al decreto Milleproroghe ha esteso a tutto il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. Si tratta di un successo della politica dell’Ance e, più in particolare, corona l’impegno profuso in questi ultimi mesi dal vicepresidente nazionale con delega alla fiscalità immobiliare, il bresciano Giuliano Campana. “L’impegno dell’Ance e quello mio personale ha raggiunto - spiega - un duplice obiettivo: premiare la qualità del patrimonio edilizio e ridare nuove motivazioni agli acquirenti di prima e seconda casa e anche di immobili a scopo di investimento, puntando a logiche

di urbanizzazione che calino nella si rivolge al nuovo o riqualificato contemporaneità il valore aggiunto in chiave “green” e indirizzare la di chi è in grado di gestire le nuove domanda verso un mercato imtecnologie disponibili”. mobiliare di qualità che favorisca “Il Governo ha accolto la anche il risparmio sulla bolletta richiesta di prorogare lo sgravio energetica nazionale. E’ un’opporfiscale del 50% tunità da cogliere per un altro anno, anche per riqualidando così nuove Il beneficio é valido per ficare l’invenduto opportunità agli che oggi diventa prima, seconda casa acquirenti e alle più competitivo e per investimenti per le sul mercato”. imprese - spiega classi energetiche A o B Campana - Lo Per Ance, si sgravio dell’Iva tratta di “uno deche riguarda gli gli strumenti più immobili di classe A e/o B - con- efficaci pensati per stimolare il sente infatti di superare la disparità mercato residenziale e coniugare di trattamento tra chi compra case risparmio e rilancio economico”. energivore da privati rispetto a chi 135


RIEPILOGHIAMO TUTTE LE AGEVOLAZIONI APPROVATE E CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ

RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS E SICUREZZA ANTISISMICA: ECCO QUANTO SI PUÒ RISPARMIARE

La manovra economica, ormai divenuta legge, contiene delle importanti agevolazioni che interesseranno chi deciderà di acquistare, ristrutturare o mettere in sicurezza un edificio. Prima di pianificare progetti ed eventuali interventi però, è necessario avere un quadro chiaro e sapere quali sono le opportunità di cui poter approfittare.

Seppure con uno sprint finale dell’ultima ora, a dicembre il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge di stabilità per il 2017. La manovra economica, ormai divenuta legge, contiene delle importanti agevolazioni che interesseranno chi deciderà di acquistare, ristrutturare o mettere in sicurezza un edificio. Prima di pianificare progetti ed eventuali interventi, però, è necessario avere un quadro chiaro e sapere quali sono le opportunità di cui poter approfittare. 136

In questo articolo effettuiamo una panoramica sulle nuove regole relative alle agevolazioni fiscali in edilizia e proponiamo schematicamente una scheda di sintesi per ciascuna tipologia disponibile. Innanzitutto è sostanzialmente possibile individuare tre “macrofamiglie” di intervento che vengono interessate, ovvero le ristrutturazioni edilizie (Bonus ristrutturazioni); gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e gli interventi per la sicurezza antisismica (Sismabonus).


RISTRUTTURAZIONIPROROGATA LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50 PER CENTO RIPARTITA IN DIECI ANNI

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Bonus ristrutturazioni) Per quanto riguarda la prima agevolazione che andremo ad analizzare, ovvero il cosiddetto Bonus ristrutturazioni, è rimasto essenzialmente inalterato rispetto allo scorso anno in quanto è stata prorogata la detrazione fiscale nella misura del 50% ripartita in 10 rate annuali per le spese sostenute. Gli interventi per i quali sarà possibile usufruire dell’agevolazione sono appunto la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e la manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici. Per i contribuenti sarà possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese per gli interventi su immobili adibiti ad uso residenziale e loro pertinenze, fino ad un limite di spesa, pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Le categorie di soggetti “contribuenti” che potranno accedere al Bonus sono esclusivamente i soggetti privati oppure i condomini, i proprietari dell’immobile, i nudi proprietari, gli usufruttuari e coloro che dispongono del bene in base ad un contratto di locazione, locazione finanziaria o comodato. La detrazione è possibile inoltre estenderla a familiari conviventi con il detentore o possessore dell’immobile solo se stanno contribuendo alle spese per la ristrutturazione e se la convivenza è stabile ed in atto al momento dell’inizio dei lavori.

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Ecobonus) Il secondo incentivo che andremo ad analizzare è l’Ecobonus, ovvero l’agevolazione verso tutti quegli interventi di miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio oltre che del rendimento dell’impiantistica. L’obiettivo è la riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. In questo caso i soggetti che possono usufruire delle detrazioni sono tutti i contribuenti, nella fattispecie le persone fisiche, tra cui i condomini e gli inquilini, i professionisti, le imprese e le società che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica su immobili di qualsiasi categoria catastale, compresi i fabbricati rurali. Anche in questo caso le detra-

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zioni sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, mentre a differenza del Bonus ristrutturazioni la percentuale di incentivo sale al 65% per ogni unità immobiliare. Il tetto massimo incentivabile per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti è di 100.000 euro, ma vi sono delle “sottosoglie” variabili in funzione della tipologia di intervento. Per l’involucro, ovvero murature perimetrali, serramenti, coperture e solai esposti su ambienti freddi, il limite fissato è di 60.000 euro. Lo stesso limite è previsto per l’installazione di pannelli e schermature solari, mentre per gli impianti di climatizzazione invernale, compresi quelli alimentati da biomasse combustibili, il tetto massimo scende a 30.000 euro. Nel 2017 sono state poi inserite delle considerevoli novità nell’Ecobonus, in quanto risultano detraibili al 65% anche le spese per


PER L’ECOBONUS LA PERCENTUALE DI INCENTIVO PUO’ ESSERE DEL 65%, 70% O 75% CON LA CONSUETA RIPARTIZIONE IN DIECI ANNI

gli interventi di efficientamento sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli istituti autonomi per le case popolari. Per i condomini, la detrazione è inoltre incrementabile al 70% nel caso in cui venga interessata dai lavori una superficie disperdente lorda dell’edificio intero superiore al 25%, ed al 75% nel caso in cui la riqualificazione delle parti comuni raggiunga gli standard di qualità previsti dal DM 26 giugno 2015. In queste due nuove tipologie di incentivo introdotte, il limite massimo raggiungibile dalle detrazioni è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. INTERVENTI PER LA SICUREZZA ANTISISMICA (Sismabonus) Il terremoto che ha colpito nell’agosto del 2016 il Centro Italia ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di mettere in sicurezza gran parte degli edifici che sorgono in zone sismiche. In tema di sicurezza antisismica, è stato quindi prorogato il cosiddetto Sismabonus, il quale avrà durata per il prossimo quinquennio (fino al dicembre 2021) e prevede una detrazione del 50% fino ad un tetto di spesa pari a 96.000 euro per la realizzazione di interventi antisismici strutturali nelle zone 1, 2 e 3 ad alta pericolosità sismica, mentre l’agevolazione interesserà sia edifici adibiti a residenziale che edifici adibiti ad attività produttiva. Per quanto riguarda la ripartizione delle rate annuali, in questo caso si scende dai 10 anni previsti

per tutti le altre agevolazioni a 5 anni. Sono previste, inoltre, detrazioni maggiori in funzione della riduzione di una o due classi del rischio sismico, che sono state definite con il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, ed avranno la seguente consistenza: • 70% nel caso degli interventi di miglioramento che ridurranno una classe di rischio sismico; • 80% nel caso degli interventi di miglioramento che ridurranno due classi di rischio sismico; • 75% nel caso di intervento sulle parti comuni di edifici condominiali che ridurranno una classe di rischio sismico; • 85% nel caso di intervento sulle parti comuni di edifici condominiali che ridurranno due classi di rischio sismico; L’ultimo approfondimento necessario sul Sismabonus consiste nel fatto che anche le spese 138

tecniche per la classificazione e la verifica sismica dell’immobile sono detraibili. SAPERNE DI PIÙ STRATEGIA FONDAMENTALE In conclusione a questa carrellata sulle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi è possibile quindi riepilogare che le opportunità per muovere il sistema edile e far ripartire “i lavori” ci sono, ma è assolutamente necessario per le imprese edili conoscere, aggiornarsi ed informare la committenza di tutto questo, in modo tale da incentivarla verso la direzione di un intervento sia economicamente vantaggioso, sia migliorativo dal punto di vista del benessere e della sicurezza degli ambienti in cui viviamo.


ANCHE BRESCIA NELL’INIZIATIVA DEI GRUPPI GIOVANI ANCE DI LOMBARDIA, PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, LIGURIA E VENETO

PROGETTO MACROSCUOLA, DOVE IL COMPITO DEI RAGAZZI È DI DISEGNARE UN SOGNO

La domanda è, al tempo stesso, semplice e complessa: ma agli studenti la scuola piace così com’è o vorrebbero che fosse diversa? Un quesito che si è posto il Gruppo giovani dell’Ance Lombardia unitamente a quelli di Liguria, Piemonte-Valle d’Aosta e Veneto. Nasce da qui il concorso di idee “Macroscuola”, un percorso finalizzato a far sì che siano gli studenti a delineare quella che, secondo loro, dovrebbe essere la scuola ideale.

Susanna Bulferetti ed Alberto Bergomi hanno illustrato il Progetto ai giovani studenti

Le premesse di “Macroscuola” sono nella constatazione dell’importanza dell’adeguatezza degli edifici scolastici (concetto che contempla tanto la rispondenza alle esigenze di apprendimento e insegnamento quanto la capacità di inserirsi nell’ambiente cui fanno riferimento), constatazione che va di pari passo al tema del rinnovo del patrimonio scolastico, fattore che ha assunto negli anni un’importanza strategica non indifferente, declinabile nella realizzazione di nuovi edifici scolastici così come nella ristrutturazione di quelli esistenti. Da qui, dunque, nasce il 139

bando Macroscuola, ideato per favorire un confronto tra imprese e scuola, così che gli studenti (destinatari del bando, chiusosi a novembre, erano quelli delle classi I, II e III) possano conoscere il sistema produttivo e la sua cultura, in vista di eventuali occasioni di orientamento e formazione. All’iniziativa ha aderito con entusiamo anche il Gruppo Giovani di Brescia presieduto da Emilia Ardesi. Lo scorso 9 febbraio una delegazione del Gruppo Giovani del Collegio, composta dai consiglieri Susanna Bulferetti e Alberto Bergomi, é stata invitata dall’Istituto “Romanino” in via


COSTRUTTORI IN CLASSE PER PARTECIPARE AL PROGETTO CONDIVISO DI UNA SCUOLA IDEALE

Carducci a Brescia per presentare il concorso “Macroscuola: progetta la tua scuola ideale” organizzato dai Giovani Imprenditori Edili di Ance. L’iniziativa é stata sviluppata pensando alla scuola come un investimento prioritario per la competitività e la crescita del Paese, ritenendo l’istruzione un obiettivo strategico ed un bene prezioso per la società e l’economia. In particolare gli edifici scolastici, la loro adeguatezza, la loro rispondenza alle nuove esigenze di apprendimento e di insegnamento, la loro capacità di osmosi con l’ambiente di riferimento, sono

alla base di un sistema educativo rinnovato ed efficiente, volano per lo sviluppo economico e sociale dei territori. Il progetto a cui é collegato il concorso é pensato e mira a creare un nuovo rapporto con la realtà scolastica, stimolando gli studenti a proporre progetti relativi alla propria scuola ideale mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. A questo proposito la delegazione dei Giovani del sodalizio di Via Foscolo si é presentata ai ragazzi delle prime, seconde e terze medie dell’Istituto spiegando che l’obiettivo finale del progetto che presenteranno per il concorso

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“Macroscuola” è quello di dar vita ad un modello di scuola come luogo di vita e di crescita “che nasca direttamente dalle esigenze e dai desideri di coloro che principalmente la vivono”. Per giungere a tale risultato, spiegano i Giovani di Ance Brescia, è stato ideato un concorso di idee, progettazione e interventi di edilizia scolastica. Infatti secondo i delegati del Gruppo Giovani “il tema del rinnovo del patrimonio scolastico ha assunto negli ultimi anni una rilevanza strategica sia in termini di qualità dei servizi a favore dei cittadini, sia nel più ampio ambito


UN’INIZIATIVA CHE È STATA VOLUTA PER METTERE A FRUTTO LA VERVE CREATIVA DEGLI STUDENTI

della messa in sicurezza del territorio”. La realizzazione di nuovi edifici scolastici o il rinnovo di quelli esistenti deve rispondere alla necessità di garantire le migliori condizioni di sviluppo sociale del territorio, in quanto incidono in modo determinante sulla formazione delle nuove generazioni. Il Progetto è quindi un’occasione per mettere a frutto la creatività degli studenti, permettendo loro di sperimentare modalità “adulte” di progettazione. La mattinata si è rivelata una preziosa opportunità di collaborazione e dialogo tra la scuola, vista la presenza di insegnanti che guideranno i ragazzi nella proposta dei progetti, e il Collegio per un nuovo ed efficace partenariato che permetta agli studenti di conoscere l’impresa e la sua cultura e, in prospettiva, di aprire loro le porte delle imprese per offrire esperienze di orientamento e formazione al mondo del lavoro. I Giovani del Collegio hanno dedicato buona parte della presentazione a interagire con i ragazzi per chiedere loro che idee hanno intenzione di sviluppare spiegando che il concorso prevede la realizzazione di un progetto relativo alla progettazione di un nuovo edificio scolastico, pensato ed attuato proprio da loro. I progetti infatti saranno valutati secondo criteri di originalità della proposta, realizzabilità dell’intervento, componenti innovative del progetto e, ovviamente, l’apporto collaborativo degli studenti. L’incontro si è concluso positivamente confrontandosi con le insegnanti che coordineranno il

progetto con l’auspicio che questa occasione possa essere l’avvio di un rapporto proficuo tra la scuola e il mondo imprenditoriale perché, come affermato dai Giovani durante l’incontro, “voi ragazzi siete il presente e il futuro di questo Istituto e l’auspicio é che i vostri figli possano trovare un ambiente stimolante per lo sviluppo della propria cultura”. Il percorso di Macrosuola oramai è in vista del traguardo. Le premiazioni si terranno infatti nel mese di aprile, a Milano. L’idea è quella di un evento al quale saranno invitate le delegazioni di ciascuna classe partecipante, con gli studenti che saranno chiamati a presentare il proprio progetto - in quattro minuti - alla giuria,

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presieduta alla presidente di Ance Giovani Roberta Vitale e costituita da un rappresentante qualificato (proveniente dal mondo delle costruzioni, ma anche da quello politico, economico e, non ultimo della scuola) per ciascuna Regione. Ai vincitori andrà in premio una lavagna multimediale LIM. Questo, dunque, il fil rouge lungo cui si dipana questa nuova iniziativa dell’Ance Giovani, una sorta di passaggio di consegne nel quale gli studenti sono chiamati a prendere in mano la responsabilità di una scuola più a misura di ragazzo, che smetta di essere ancorata al passato per pensare, finalmente, al presente. Tenendo d’occhio il futuro.


INCONTRO ALLA SCUOLA EDILE FRA STUDENTI E ALFIO BANI: QUANDO L’ESPERIENZA FA LEZIONE

“IL CANTIERE È SCUOLA DI VITA, ESEB LA VOSTRA OPPORTUNITÀ” LA LEZIONE DI UN IMPRESARIO Il cantiere - anche se destinato a diventare 4.0 - era, è e sarà sempre palestra e scuola di vita, di lavoro, apprendimento e intelligenza. Ed è in quest’ottica che deve essere letta l’iniziativa organizzata nei giorni scorsi dalla Scuola edile di Brescia che si è tradotta in un incontro fra gli alunni ed un impresario. L’esperienza, la gavetta, il sacrificio e le soddisfazioni, ma anche le difficoltà organizzative che stanno alla base del fare edilizia oggi, sono diventati i capitoli di un racconto reale e coinvolgente affidato ad Alfio Bani della Bani-Cangia Costruzioni srl. Ogni giorno il cantiere cambia. E’ la natura stessa del lavoro edile che impone un’evoluzione costante del luogo di lavoro e delle problematiche da affrontare, come si usa dire oggi, “just in time”. Per questo l’incontro “sperimentale” organizzato nella sede della scuo-

la edile, ha fatto in modo che gli allievi avessero la possibilità di percepire il senso di sfida implicito nel mestiere del costruire. Affrontare i piccoli o grandi problemi che si presentano nella progressione del lavoro è un esercizio che abbisogna di tre 142

fattori: la vocazione, la passione e l’esperienza. Elementi che si acquisiscono imparando a far tesoro degli errori, volendo vivere il cantiere e costruendo rapporti corretti con i colleghi, i fornitori, i subappaltatori, con i committenti e i direttori dei lavori. Alfio Bani,


LA CONDIVISIONE DEL SAPERE NON È MAI SCONTATA, PER QUESTO LA REALTÀ DI VIA GARZETTA È FONDAMENTALE

impresario della Bani-Cangia Costruzioni srl associata al Collegio Costruttori di Brescia, ha perciò incontrato gli studenti delle prime due classi del corso per Operatore Edile presso l’Eseb. Ha raccontato loro una storia di cantiere che dura da più di trent’anni, la sua storia: le prime prove con il padre, la “promozione” a muratore, la lunga esperienza come capocantiere e la scelta, negli ultimi anni, di aprire un’impresa propria. E, raccontando, ha intrecciato la propria storia con quella delle trasformazioni che hanno coinvolto il settore edile in questo arco di tempo, a ricordare che le trame individuali sono sempre parte di una tessitura più vasta, collettiva, della quale non sempre è facile intuire il disegno. Bani ha ricordato anche che a saldare le storie personali e quelle collettive c’è un vitale sistema di relazioni, che permette a ciascuno di trasformare il mondo e di esserne trasformato, anche nel lavoro. Anzi, il cantiere edile, più di altri contesti lavorativi, è potenzialmente una vera scuola di vita: la sua durezza e la sua specifica organizzazione ne fanno un campo di relazioni molto particolare. Per sostenere un lavoro così duro è stata, prima, la forza esplosiva della giovinezza, che è risorsa per il cantiere, soprattutto quando nel tempo diventa esperienza e passione. La condivisione per un obiettivo si traduce in contatti, anche di sudore, in un rapporto molto intimo che difficilmente si ritrova in altri ambiti ed è forse paragonabile a quello che si crea in un equipaggio. Un rapporto molto

forte quindi, quello con i colleghi, del lavoro; “sapere queste cose o meglio con i capi e con i propri serve; quella forza esplosiva che sottoposti, perché la gerarchia era voi avete dovete trasformarla in ed è molto sentita e rispettata. cultura, in sapienza; quello che si D’altro canto, proprio come impara serve sempre, soprattutto a accade su di una nave, la condivi- saper ragionare e se il ragionamensione del sapere era difficile, ciò to lo elabori, lo fai diventare tuo, che s’imparava lo si apprendeva diventa un modus operandi che fa per imitazione o imposizione e migliorare anche la produttività senza troppe spiegazioni, ha spie- nel lavoro.” gato Bani. Il bravo muratore ci Bani ha insistito molto, con i sarebbe poi arrivato da sé, senza ragazzi, sulla necessità di ragionafar troppe domande e magari te- re e di far proprio il ragionamento, nendosi per sé le risposte. di non credere di poter essere dei Per Bani “il primo grosso semplici esecutori, ma di sollecitacambiamento è questo: la scuola re il dubbio e di proporre problemi serve come esperienza. Il fatto e possibili soluzioni. Secondo lui di comunicare un’esperienza, fa questo è l’unico antidoto all’errisparmiare un sacco di tempo. La rore: “Questa è l’evoluzione vera prima volta che mi hanno messo in del cantiere; l’unica vera marcia in mano una cazzuopiù che abbiamo è la lavoravo già da quella di pensare Oggi far proprio il quattro anni. Io ho di non essere solo scelto una cazzuo- ragionamento, sollecitare esecutori; bisola un po’ diversa gna migliorare su il dubbio e proporre dalla solita, aveva tutti i fronti, alanche soluzioni è una punta un po’ fondamentale nel mondo trimenti si resta più arrotondata; con le mani atdel lavoro il muratore mi ha torno al badile, chiesto perché l’acosa che un tempo vessi scelta. Gli ho era possibile, una risposto che mi sembrava più adat- volta c’erano dei manovali di sesta per raccogliere gli ultimi resti di sant’anni che facevano solo quello, malta nel secchio. Lui mi ha dato nessuno impastava come loro; un una pacca sulla spalla. Quel gesto, tempo era un mestiere dignitoso, oltre che un rarissimo compli- oggi invece un manovale è sostimento, è stata la mia promozione tuibilissimo.” a muratore. Avevo 20 anni. É una Un altro grande cambiamento cosa che non aveva assolutamente che ha investito i cantieri e la sostesenso. É molto più facile che qual- nibilità economica delle imprese è cuno ti spieghi, come a scuola”. nel numero dei lavoratori. Aggiunge che anche avere “Un tempo una villetta la una cultura generale, saper leg- si costruiva in pochi; una volta gere un disegno, conoscere la finita, si issava la bandiera sul temperatura di cottura del laterizio tetto e il padrone di casa pagava o la capacità di resistenza mec- la cena a sette otto persone, oggi canica dei materiali fanno parte ne dovrebbe invitare una cin-

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L’AGGIORNAMENTO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER COMPETERE IN UN SISTEMA COMPLESSO COME L’ATTUALE

quantina: tutto si è complicato, ci siamo tutti specializzati: per questo l’organizzazione, la logistica e la comunicazione sono diventate molto importanti, una dinamica completamente diversa.” Bani ha concluso il suo intervento con un accenno al modo in cui sono cambiate negli anni le tendenze del costruire e ha invitato i ragazzi a mantenersi sempre aggiornati, a non dare nulla per scontato. Ricorda che, da cementista da 40 o 50 metri cubi al giorno, è passato alle ristrutturazioni e oggi collabora con un’azienda che pro-

duce case in legno e tra le ultime realizzazioni annovera una casa in paglia nel centro di Milano. Questo ha significato per lui un continuo aggiornamento. “É una battaglia che facciamo tutti i giorni. Ci vuole una cultura vastissima, è un lavoro molto impegnativo. É un lavoro di concetto e di responsabilità.” I ragazzi lo ascoltano in silenzio, attenti, qualche sorriso, qualche complice cenno di capo di chi, avendo già fatto le prime esperienze in cantiere, capisce. Forse credevano di sentir parlare di macchine, di materiali innovativi, di innovazione tecnologica,

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insomma di ciò che l’immaginario comune associa al futuro. Ma qui si è andati oltre, al cuore, all’essenza del mestiere del costruire. Palestra di vita il cantiere, ma anche luogo dove oggi l’esperienza si coniuga con la tecnologia del cantiere 4.0, ma anche dove la tecnica più economica, sofisticata ed insostituibile, l’uomo l’ha già messa a punto: ed è il pensiero. Ed è proprio questa capacità che oggi più di ieri può fare la differenza in un mondo del lavoro dove la buona volontà si deve accompagnare alla competenza.


CON GLI EX MAGAZZINI GENERALI SI CONCRETIZZA UN PIÙ AMPIO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

GIÙ IL MURO DI VIA DALMAZIA; ECCO COME CAMBIA IL VOLTO DI UN QUARTIERE DI BRESCIA

I cantieri per la risistemazione degli Ex Magazzini generali sono ormai al via per un intervento a più zeri che ridisegnerà in modo profondo l’area di via Dalmazia. Siamo quindi già al conto alla rovescia per un progetto atteso da tempo in una zona della città che ha bisogno di una ripartenza, a cominciare proprio da questo percorso di cantierizzazione ad ampio raggio. Progetto che prevede un centro Coop, tre rotatorie e l’abbattimento della “muraglia” di via Dalmazia.

Data la lunga gestazione, non sono poche le novità intervenute a modificare l’idea originaria, ma ora come ora il piano della Loggia è ben delineato: un punto fermo è la realizzazione di una struttura commerciale ribattezzata Nuova Flaminia, che accoglierà la Coop. Una scelta, quest’ultima, frutto dell’intesa tra Nau (che è proprietaria di tutto il comparto) e l’immobiliare che per conto di Coop Lombardia seguirà lo sviluppo dell’area in questione. Un accordo che ha comportato un ulteriore investimento da 395mila euro che regalerà una 145

seconda facciata alla struttura commerciale, ma che sosterrà anche nel percorso di realizzazione del “polmone verde” del comparto, ovvero il parco che nascerà in zona. Nella struttura di vendita troverà poi collocazione anche una galleria commerciale. Altra novità è rappresentata dalla riqualificazione di via Salgari dove verrà realizzata una pista ciclabile. Il tutto presuppone un investimento di quasi cinque milioni di euro, con la prima fase dei lavori (comprendente anche la realizzazione del parco che inizialmente sembrava essere destinata a un secondo momento) che dovrebbe essere completata entro la primavera del 2018. Il secondo step prevede inoltre la risistemazione di altre zone d’ombra del quartiere, come la piastra sportiva e le casere. Quanto a Coop Lombardia, contribuirà con 100mila euro per dare il via - secondo le richieste del Comune di Brescia - a delle start up giovanili nel centro storico della città e con 150mila euro alle necessità dell’Istituto Salesiano Don Bosco, contributo finalizzato al miglioramento di strutture di interesse pubblico, ma anche perché si incentivino attività sportive e ricreative.


IL PROGETTO ESECUTIVO SARÀ PRONTO A BREVE PER INTEGRARE L’ASSE DELLA METROPOLITANA CITTADINA E NON SOLO

IL PATTO PER LA LOMBARDIA FA RIPARTIRE IL TRAM-TRENO PER LA MOBILITÀ DI BRESCIA “Complice” il piccolo “tesoretto” del Patto per Lombardia, Brescia punta a mettere sui binari il tram treno. Un progetto da alimentare (anche) con 20 milioni di euro del Pirellone, fondi che - seppur non sufficienti al completamento dell’opera - costituiscono un “rinforzino” essenziale, visto le altre risorse che Palazzo Loggia ha saputo reperire. La “vittoria” bresciana in Regione è frutto di una perfetta comunione di intenti tra Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, e Pier Luigi Mottinelli, presidente della Provincia. Sono stati loro a sedersi al tavolo delle trattative e, di fatto, a farsi staccare l’assegno dal Pirellone nella convinzione che il tram treno fosse prioritario per il territorio bresciano. Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione di un collegamento veloce su rotaia tra Brescia e Castegnato, con un tempo di percorrenza di 15 minuti, corse frequenti e un maggior numero

di fermate lungo la tratta in que- 2,5 milioni che sono stati garantiti stione. Un disegno viabilistico da Ferrovie Nord nel novero del che presuppone, tra le altre cose, disegno di potenziamento della la risistemazioni delle stazioni linea “Brescia-Iseo-Edolo”. In Primo Maggio e Violino. Con particolare, questi 2.5 milioni parun investimento complessivo di rebbero destinati alla stazione Vioalmeno 35 milioni di euro. Tanto lino. Non vanno dimenticati gli 8 infatti servirà per il Servizio ferro- milioni concessi dalla Regione alle viario metropolitaFerrovie e vincono, progetto che va lati al tram treno. Collegamento da inserito in una riCastegnato a Brescia con Siamo quindi a qualificazione ad 20,5 milioni, cui fermate nelle stazioni ampio raggio delle si aggiungono i Primo Maggio e Violino reti viabilistiche. 20 milioni (non Tornando alla tutti per il tram questione econotreno, però) conmica, i 20 milioni della Regione cessi nelle more del Patto per la non sono l’unica fonte cui il tram Lombardia. Emilio Del Bono si treno di abbevererà. Entrando dice certo che i progetti saranno nello specifico, infatti, circa dieci pronti entro maggio per le scadenmilioni di euro arrivano dal bando ze legate al bando periferie. periferie relativo alla riqualificazione di via Milano. Poi ci sono i 146


LE SCELTE STRATEGICHE PER REALIZZARE ED ARREDARE GLI SPAZI “ESTERNI” DEI LOCALI RESIDENZIALI

LA TERRAZZA DA VIVERE: ECCO COME L’ARCHITETTURA VALORIZZA GLI SPAZI OPEN AIR

Già con le prime giornate primaverili viene una gran voglia di ripulire il terrazzo, rimetterlo in sesto - nei mesi invernali, inevitabilmente, si finisce con il trascurarlo - e trascorrervi più tempo possibile: da soli, per concedersi un po’ di silenzioso e meritato relax; oppure in compagnia, organizzando pranzi e cene con familiari e amici. Insomma, le terrazze sono un valore aggiunto percepito dal mercato e, ovviamente, dall’architettura.

L’architettura punta molto sullo spazio open delle terrazze, tanto che esse rappresentano un valore aggiunto decisamente importante per le abitazioni. Più ampie sono, più il valore aggiunto è elevato. La scelta delle pavimentazioni adatte alle aree esterne è sempre più ampia sia per materiali sia per estetica e finiture. Tutte devono soddisfare alcuni requisiti base: essere impermeabili, antiscivolo e ingelive, resistenti ai carichi, agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura, alle muffe e alle macchie. Se la pavimentazione per esterni è pensata per balconi, terrazzi o loggiati è importante scegliere un materiale in armonia con lo stile degli ambienti interni. 147

Al momento della scelta del materiale è necessario tener conto anche delle condizioni climatiche: in una zona con alto rischio di gelate, ci si dovrà orientare su piastrelle con alta resistenza a temperature molto rigide, mentre in zone con frequenti precipitazioni, saranno più adatti rivestimenti per esterni con basso assorbimento idrico. Tra le caratteristiche del gres porcellanato c’è l’elevatissima resistenza all’abrasione, agli urti, ai graffi e agli attacchi chimici. Al momento della scelta del tipo di gres è importante anche conoscere i diversi tipi di finiture superficiali. Con la finitura naturale la piastrella non subisce ulteriori lavorazioni dopo la cottura e si presenta non levigata né lucidata,


CAMELIE, ORTENSIE E EDERA PROTEGGONO DA SGUARDI INDISCRETI, AGRIFOGLIO E FELCE RESISTONO ALLO SMOG

un particolare che limita il rischio di scivolamento in caso di ghiaccio o pioggia. La finitura strutturata è ottima contro la scivolosità. Anche quella bocciardata, che conferisce alla piastrella una superficie rustica molto simile alla pietra grezza, assicura un’ottima tenuta per pavimenti esterni. Anche il cotto è un materiale usato per pavimentare terrazzi, balconi e delimitare esteticamente una zona pranzo outdoor o il bordo piscina, soprattutto in ambienti rustici. Per l’uso esterno deve essere però garantito ingelivo, per evitare eventuali rotture o scagliamenti. Lo si trova nella tipologia industriale ma anche in quella fatta a mano: le piastrelle in questo caso sono cotte in fornace, quindi sono esteticamente uniche, cioè ognuna diversa dall’altra. Durante la posa sono da evitare temperature prossime allo zero o superiori ai 30 °C, è inoltre necessario fare particolare attenzione a giunti di dilatazione e pendenze per il drenaggio dell’acqua per evitare ristagni sotto il pavimento. Per terrazzi, balconi, ma anche per cortili e camminamenti si possono utilizzare pavimentazioni in calcestruzzo, un materiale composto di cemento con l’aggiunta di graniglie colorate. Solitamente questo materiale monolitico è rinforzato con fibre in polipropilene e armato con rete elettrosaldata. Grazie a speciali sistemi di stampaggio può riprodurre l’aspetto delle pietre naturali, della roccia, dei mattoni o anche del legno, rimanendo inalterato nel tempo. Dopo lo stampaggio è trattato con speciali resine che lo rendono antipolvere, antisdrucciolo e antiassorbimento. È inoltre intaccabile da

muffe e particolarmente resistente agli agenti atmosferici e all’usura. Ha il vantaggio che proprio perché di natura monolitica non è soggetto ad avvallamenti o assestamenti invece propri delle pavimentazioni in pietre naturali. Anche il legno, se adeguatamente trattato, è adatto per gli esterni. Spesso si trova in listoni o quadrotte che si possono utilizzare sia per pavimentazioni a bordo piscina che per terrazzi e giardini. Per gli esterni si possono utilizzare anche materiali sintetici, compositi, in plastica, in vetro e addirittura in tessuto. Ma quali sono gli elementi fondamentali dell’arredo terrazzo? Innanzi tutto non possono mancare tavoli e sedie: è preferibile scegliere materiali resistenti alle intemperie come la plastica, il legno, bambù. Poi, se lo spazio lo consente, è bene aggiungere poltroncine, divanetti ma anche lettini per prendere il sole e concedersi così una tintarella casalinga. Il perfetto arredo terrazzo comprende 148

anche una serie di altri elementi finalizzati ad incrementare il livello di comfort. Molto importante è l’illuminazione, che può essere costruita tramite una studiata alternanza di faretti, lampade (anche a sospensione), lampadine, candele: l’atmosfera, sul terrazzo, ha sempre un ruolo da protagonista. E poi è molto importante creare zone che garantiscano la privacy, offrendo al contempo riparo dal sole e dalle temperature elevate. Dunque non può mancare una copertura: un ombrellone, una pensilina, una tettoia; oppure una tenda ampia e resistente. Nella creazione dell’ombra in terrazzo tornano parecchio utili anche le piante, che tra l’altro abbelliscono e caratterizzano l’ambiente. La scelta, manco a dirlo, è vasta. Il bambù, le camelie, le ortensie e l’edera proteggono egregiamente da sguardi indiscreti, mentre l’agrifoglio e la felce di Boston non si lasciano danneggiare dallo smog. Wilda Nervi


CONFERENCE & EXHIBITION

STRONGER TOGETHER

2017 edition

17 18 19 MAY 2017 fieramilano Rho by

MILAN Italy

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THE ITALIAN STEEL COMMUNITY

pensiamo insieme all‘ACCIAIO di domani

WWW.MADEINSTEEL.IT


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Inps - art. 29 legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2016 - istruzioni operative circolare Inps 31 gennaio 2017, n. 23 pag. 154 - Durc - Inps - verifica delle imprese del settore edile - circolare n. 17/2017

pag. 155

- Ministero del Lavoro - azioni di politica attiva del lavoro - nota n. 2/2017

pag. 156

- Agenzia nazionale politiche attive del lavoro Anpal - incentivo occupazione giovani decreto direttoriale n. 394/2016

- Inps - lavoratori italiani all’estero - retribuzioni convenzionali per l’anno 2017 effetti contributivi - circolare n. 28/2017

pag. 157

pag. 159

pag. 161

- Inps - cassa integrazione guadagni straordinaria quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione della cigs circolare n. 24/2017 pag. 162 - Inps - aliquota gestione separata -valori per l’anno 2017 - circolare 21/2017

- Inps - cassa integrazione guadagni straordinaria obbligo di utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale - messaggio n. 738/2017 pag. 164 - Legge n. 297/82 - TFR indice di rivalutazione mese di gennaio 2017

pag. 164

pag. 164

TRIBUTI

- Prorogata per il 2017 l’agevolazione fiscale per l’acquisto di case in classe energetica “A” o “B” pag. 176 - Bonus fiscali - errori nei bonifici - chiarimenti

- Ministero del lavoro - legge n. 68/1999 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 obbligo assunzione disabili - chiarimenti operativi sul collocamento - nota 23 gennaio 2017 pag. 158 - Inps - nuovi valori dal 1° gennaio 2017 (circolare n. 12/2017)

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

pag. 176

- Bonus “65%” per i condomini “incapienti” comunicazione on line della cessione del credito pag. 176 - Detrazioni fiscali per lavori condominiali trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata

pag. 178

- Piano nazionale industria 4.0 - la guida del Ministero dello sviluppo economico

pag. 178

- Super ed Iper-ammortamento - chiarimenti

pag. 179

- Rottamazione cartelle esattoriali regolarità contributiva

pag. 180

- Split payment - chiesta la proroga fino al 2020

pag. 180

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

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pag. 182


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Tfr - Legge 297/82 - Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita

pag. 182 pag. 182

LAVORI PUBBLICI

- Attuale regime delle categorie superspecializzate (Sios) - Contributo in sede di gara per presentare l’offerta - l’Anac conferma per il 2017 le tariffe sinora in vigore - L’iscrizione alla White list sostituisce il nullaosta antimafia - È legittima la previsione di bando che esclude l’aggiudicazione contemporanea di più lotti la suddivisione in lotti è finalizzata alla tutela delle micro, piccole e medie imprese

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TECNICA

- Agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili - pubblicate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

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URBANISTICA

- Deroghe agli standard urbanistici la Consulta censura il Veneto

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pag. 184

- Utilizzo degli oneri di urbanizzazione il quadro delle regole per i Comuni

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RIFIUTI

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- La presenza di due sole offerte dopo l’esclusione automatica con la lettera e) è inapplicabile si deve procedere al sorteggio di un nuovo metodo pag. 187 - Nell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione tecnica deve essere svolta da una commissione mentre le altre fasi della gara anche dal solo Rup pag. 187 - Nell’OEPV la valutazione nel confronto a coppie è difficilmente soggetta alla censura del giudice

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

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- Ambiente - dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

pag. 190

- Gestione illecita di rifiuti inerti - se occasionale può essere “non punibile” pag. 190 - Albo Gestori Ambientali - chiarimenti per l’iscrizione delle aziende in stato di concordato con continuità aziendale

pag. 190

ECONOMIA

- Il Governo ridefinisce la procedura di erogazione del finanziamento per il programma periferie

pag. 190

ANCE INFORMA

pag. 191

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PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi. Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


LAVORO

INPS ART. 29 LEGGE 341/95 RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2016 ISTRUZIONI OPERATIVE CIRCOLARE INPS 31 GENNAIO 2017, N. 23 Con Decreto del 10 novembre 2016, il Ministero del Lavoro ha confermato - per il 2016 - la riduzione contributiva prevista dalla legge n. 341/95 per gli operai a tempo pieno del settore edile (v. circolare Collegio del 16 gennaio 2017). L’INPS ha, a sua volta, diramato le consuete istruzioni operative, che, di seguito, sintetizziamo, nelle parti di maggior interesse per le Imprese. Ambito e misura della riduzione La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile. In considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007, già illustrata con la circolare Inps n. 80 del 25 giugno 2014, si specifica che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.99.09. L’Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto - e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Base di calcolo della riduzione La base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo: a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso - senza evidenza specifica - nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria; c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano: - l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando

conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007); - l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2016 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps. Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola. La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato. La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale. Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.). Requisiti per accedere alla riduzione Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo “Rid-Edil”): 1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione; 2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, anche da parte delle Casse Edili. Ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine, il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del

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periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro il ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007″ precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007″. In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: - è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL; - non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola. - è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola. Modalità operative Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2016 devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla


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data di inoltro dell’istanza, tale codice avrà validità per il solo anno 2016. Le istruzioni prevedono che, per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva: - per i periodi di paga pregressi, ossia quelli dell’anno 2016, esponendo le somme arretrate con il codice causale “L207″, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento cui si rinvia; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola risulti attiva. Il datore di lavoro da ultimo citato, una volta autorizzato alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, dovrà avvalersi, ai fini della fruizione del beneficio spettante, della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Termini di effettuazione degli adempimenti La circolare si chiude con la definizione dei termini entro i quali i datori di lavoro interessati devono provvedere ai singoli adempimenti. Nello specifico: - entro il 15 aprile 2017, vanno presentate le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, con le modalità sopra descritte, ossia mediante il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto; - entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017, il beneficio può essere materialmente fruito. x x x Per comodità, si riportano di seguito, infine, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2016.

pendenti 34,78%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10.97% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti 34,18%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,37% base su cui opera la riduzione contributiva Imprese edili artigiane 32,13%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 8.32% base su cui opera la riduzione contributiva * tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell’Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

settore edile sia alle imprese che, benché classificate in settori diversi dall’edilizia, applicano il relativo contratto. Inps Roma, 31 gennaio 2017 Circolare n. 17 Oggetto: Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Sommario: Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il Durc on line. L’intervento ha riguardato in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

DURC - INPS VERIFICA DELLE IMPRESE DEL SETTORE EDILE CIRCOLARE N. 17/2017

Premessa Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line. Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche.

Si informa che L’Inps con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, che si pubblica in calce alla presente nota, conferma il parere del Ministero del Lavoro secondo cui il potere di verifica da parte delle Casse edili della regolarità contributiva si estende sia alle imprese classificate o classificabili nel

1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015) Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 preve-

Aliquota periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016 Imprese edili industriali con più di 15 di-

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dendo che “I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.” Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto. In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”. Tenuto conto che, come precisato dall’Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, la

procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame. La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l’interrogazione nei confronti delle medesime Casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili. Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili. 2. Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015) Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali. Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi. Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali. Come infatti chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione

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di insolvenza. In ragione delle modifiche illustrate, ai fini dell’attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della presente circolare.

MINISTERO DEL LAVORO AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO NOTA N. 2/2017 Si informa che con circolare n. 2 del 31 gennaio 2017, il Ministero del Lavoro, in riscontro ad alcune istanze presentate dalle Regioni, ha fornito un approfondimento in merito ai criteri richiamati dalla circolare ministeriale n. 34/16, punto 2, lettera c) e, più in particolare, in relazione alle azioni di politica attiva del lavoro. Dette azioni, finanziate con risorse assegnate nella misura del 50% di quelle destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, avrebbero dovuto iniziare entro il 2016. Al riguardo, tenuto conto che il 22 dicembre scorso è stato emanato il Decreto interministeriale che ha stanziato ulteriori 65 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, il dicastero ha stabilito, esclusivamente per le azioni di politica attiva, di posticipare il termine del 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017, al fine di consentire l’utilizzo di tali risorse da ultimo assegnate. Ministero del Lavoro Roma 31 gennaio 2017 Circolare n. 2 Oggetto: Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuire alle le regioni e province


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autonome. Azioni di politica attiva del lavoro e altri chiarimenti. In riscontro a diversi quesiti presentati dalle Regioni in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare ministeriale n. 34 del 04.11.2016 e, in particolare, con riferimento a quanto stabilito al punto 2) Modalità applicative, lettera c., in cui è stato definito che le azioni di politica attiva del lavoro, finanziate con le risorse assegnate nella misura del 50%, debbano avere inizio entro il 2016, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. Avvio delle azioni di politica attiva del lavoro Considerato che solo in data 22.12.2016 è stato emanato un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province Autonome ulteriori risorse, pari a 65 milioni di euro, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, dato il breve lasso di tempo ed al fine di consentire l’utilizzo anche delle risorse da ultimo assegnate, si stabilisce che il termine del 31.12.2016, di cui alla lettera c. del punto 2) delle circolare ministeriale n. 34 del 04.11.2016, è prorogato sino al 31 marzo 2017. Il termine ultimo del 31 marzo 2017 si riferisce esclusivamente alle azioni di politica attiva del lavoro, fermo restando i termini già indicati nella richiamata circolare n. 34 del 04.11.2016 per la decretazione dei restanti provvedimenti. Trattamento di mobilità in deroga Al fine di fornire un definitivo chiarimento agli specifici quesiti posti sulla questione, si precisa che i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente a precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari. Detti trattamenti, quindi, non possono essere oggetto di decretazione da parte delle Regioni e Province Autonome qualora facciano seguito a precedenti trattamenti di disoccupazione quali ASpI, NASpI e ASDI.

AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANPAL INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI - DECRETO DIRETTORIALE N. 394/2016 Si informa che sul sito dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (Anpal - http://www. anpal.gov.it) è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 394 del 16 dicembre 2016 con

il quale è istituito il beneficio denominato “Incentivo Occupazione Giovani”, gestito a cura dell’Inps, inerente i soggetti iscritti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è riconosciuto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano, in favore dei datori di lavoro privati che impieghino giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione, e che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione se minorenni, per le assunzioni, anche a tempo parziale, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: a) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b) con contratto di apprendistato professionalizzante; c) a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi. L’importo dell’incentivo è pari: • nei casi di cui alle lettere a) e b), alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto; • nel caso di cui alla lettera c), al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo, ai sensi del D.D. n. 454/16, parimenti allegato, che rettifica il comma 4 dell’art. 3 del decreto in esame, è escluso per il lavoro domestico, accessorio e intermittente. L’incentivo, non cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva, deve essere fruito entro il 28 febbraio 2019, nei limiti del regime “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/13). L’incentivo può essere fruito oltre i limiti di tale regime solo qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Tale requisito non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati siano resi vacanti in seguito a: • dimissioni volontarie; • invalidità; • pensionamento per raggiunti limiti d’età’; • riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. In aggiunta al suddetto requisito dell’incremento occupazionale netto, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando ricorra anche una delle seguenti condizioni: • il giovane sia privo di impiego regolar-

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mente retribuito da almeno sei mesi; • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%. I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, secondo le future modalità individuate dall’INPS. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Il beneficio, erogato mediante conguaglio nelle denunce contributive, è autorizzato secondo l’ordine cronologico delle domande, oppure, per le assunzioni effettuate prima della disponibilità del modulo telematico, secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.


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MINISTERO DEL LAVORO LEGGE N. 68/1999 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. N. 151/2015 OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI CHIARIMENTI OPERATIVI SUL COLLOCAMENTO NOTA 23 GENNAIO 2017 Si informa che lo scorso 23 gennaio é stata pubblicata una nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia Nazionale del Lavoro, che si pubblica in calce alla presente, riportante alcuni chiarimenti operativi circa la presentazione del prospetto disabili e i nuovi obblighi in materia di collocamento obbligatorio. La nota ribadisce che, con effetto dal 1° gennaio 2017, è stata abrogata la previsione secondo la quale i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di assumere un lavoratore disabile solo in caso di nuove assunzioni. A tal proposito si rammenta che A tal proposito, è necessario sottolineare che a partire dal 1° gennaio 2017 sono intervenute alcune novità in merito alla disciplina in oggetto, introdotte dal Jobs Act (D. Lgs. n. 151/2015). In particolare, si segnala che l’obbligo di assunzione dei disabili è ora così regolato: - 1 lavoratore se l’impresa occupa da 15 a 35 dipendenti; - 2 lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti; - il 7% dei lavoratori in forza, se occupa più di 50 dipendenti. Fino allo scorso anno, le aziende tra i 15 e i 35 dipendenti erano escluse dall’assolvi-

mento degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, sino alle eventuali nuove assunzioni aggiuntive rispetto al numero di dipendenti in servizio. Pertanto, fino allo scorso 31 dicembre 2016, i datori di lavoro privati che effettuavano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, erano tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui veniva effettuata la predetta assunzione. Attualmente invece, la nuova normativa, come detto dal 1° gennaio scorso, ha abrogato tale disposizione. Pertanto, al raggiungimento dei 15 dipendenti, scatta l’obbligo dei datori di lavoro di assumere un disabile. Sono obbligati, inoltre, alla trasmissione del prospetto, tutti i datori di lavoro, inclusi: - i partiti politici; - le organizzazioni sindacali; - gli enti senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e riabilitazione. Per tali soggetti, si precisa che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico - operativo e svolgente funzioni amministrative. Rimane ferma per l’edilizia l’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere. Presentazione in via telematica Quanto alla presentazione del prospetto, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, dovranno inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Se invece ci si rivolge ad un intermediario, il soggetto abilitato invia il modello presso il

servizio informatico competente in relazione alla propria sede legale. Per l’invio telematico è necessario accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma in cui avviene l’adempimento. Sistema sanzionatorio Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, anch’esso ha subito alcune modifiche. Si evidenzia, infatti, che, ai sensi dell’art. 15 della stessa L. n. 68/1999, così come modificato, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili (dal 1° gennaio del 2017 per chi ha raggiunto la soglia nel 2016), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. L’importo corrisponde, quindi, a 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata, in luogo della precedente sanzione pari a 62,77 euro. A questa sanzione, tuttavia, si applica la procedura di diffida, prevista dal D.lgs. n. 124/2004, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la regolarizzazione e la riduzione della sanzione ad un quarto. Parimenti, dal 1° gennaio 2017, anche per i partiti politici e le organizzazioni sindacali, è stata abrogata la previsione secondo la quale l’obbligo di assunzione sorgeva solo in caso di nuova assunzione. Per ciò che concerne, poi, l’obbligo di presentazione del prospetto informativo, che, come già comunicato, è scaduto lo scorso 31 gennaio 2017, la nota sottolinea che sono obbligati a presentarlo esclusivamente i datori di lavoro, nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che abbiamo avuto mutamenti nella situazione occupazionale al 31 dicembre 2016, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Quindi, i datori di lavoro che non abbiano subito variazioni nella situazione occupazionale, tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva al 31 dicembre 2016, non devono presentare il prospetto informativo. Resta fermo che dal 2018 l’obbligo di presentazione del prospetto informativo seguirà la nuova disciplina. Quanto all’assolvimento dell’obbligo di assunzione, i datori di lavoro interessati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti e per i quali dal 1 gennaio scatta l’obbligo di assunzione, dovranno presentare richiesta agli uffici competenti entro 60 giorni decorrenti

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dal 1 gennaio 2017. Anche per i partiti politici e le organizzazioni sindacali si applica il termine dei 60 giorni per procedere all’assunzione. Ministero del Lavoro - Agenzia Nazionale del Lavoro Roma, 23 gennaio 2017 Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi. Si forniscono, di seguito, chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. 1. Premessa L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, secondo cui per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Analogamente, il successivo comma 2 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 151 del 2015, ha previsto, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la soppressione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, nella parte in cui prevedeva l’insorgenza dell’obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione. 2. Presentazione del prospetto informativo. I datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, secondo le modalità indicate dal decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 2 novembre 2010. Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale. Ai sensi della citata normativa, difatti, si assume a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, tenuto conto che il prospetto non va presentato se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Resta naturalmente fermo l’obbligo di presentazione del prospetto, secondo la disciplina vigente, per le annualità successive. 3. Obblighi assunzionali. In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, si evidenzia che, stante la richiamata abrogazione della disposizione di rango primario contenuta nel comma 2, dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, risulta conseguentemente abrogata, in via implicita, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che consentiva ai datori di lavoro in parola e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione

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l’abrogato comma 2 dell’articolo 2 del menzionato D.P.R. 333 del 2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

INPS - NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2017 (CIRCOLARE N. 12/2017) Con circolari n. 19, 21 e 36 del 2017 l’Inps ha comunicato i nuovi importi e valori a valere dal 1° gennaio 2017. Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile. 1) Importo massimale cassa integrazione guadagni Con circolare n. 36 del 21 febbraio scorso, l’Inps ha comunicato gli importi del massimale mensile del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria a valere dal 1° gennaio 2017 a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali. Si rammenta che tale Decreto prevede, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, che gli importi del trattamento (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. La Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha precisato che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero. Quindi in applicazione di quanto previsto anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016. I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2017 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.


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RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.102,24 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile lordo

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 971,71

euro 914,96

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.166,05

euro 1.097,95

RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.102,24 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile lordo

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.167,91

euro 1.099,70

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.401,49

euro 1.319,64

2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento) Con la medesima circolare n. 36/2017 l’Inps ha comunicato il valore del limite retributivo utile ai fini Naspi che, anche per l’anno in corso, è pari ad euro 1.195. Conseguentemente, per l’anno 2017, il valore annuo (12 mesi di anzianità aziendale) del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, è pari ad euro 489,95 (ossia il 41% di 1.195). Il valore massimo è invece pari ad euro 1.469,85. Si rammenta che la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) così come modificata dall’articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n. 21/2016 (c.d. Decreto “Milleproroghe - cfr. circolare del Collegio n. 10/2016), stabilisce che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla Naspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità

aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”. Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere; - dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore; - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl. Si segnala che per i lavoratori licenziati collettivamente dal 31 dicembre 2016, in assenza di accordo sindacale, il contributo in parola è triplicato. 3) Minimale contributivo L’Inps con circolare n. 19 del 31 gennaio 2017 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno in corso, che sono così determinati: - Dirigenti euro 131,89; - Impiegati e Operai euro 47,68. Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,15. 4) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con la già citata circolare n. 19/2017, ha comunicato che tale limite è fissato, anche per l’anno corrente, in euro 46.123,00. Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.844,00. Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente

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la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l’importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>. 5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2017 ad euro 100.324,00, come comunicato dall’Istituto con la già citata circolare n. 19/2017. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. 6) Indennità di maternità obbligatoria importo a carico dello Stato Per l’anno 2017 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.086,24, come confermato dalla circolare INPS n. 19/2017, più volte menzionata. L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l’anno 2016 tale limite è pari, come detto, ad euro 2.086,24, come, peraltro, già previsto per il 2016. L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fa-


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scia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>. 7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2017 L’Inps con circolare 29 dicembre 2016, n. 229 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2017 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. Gli importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017, sono: - euro 706,82 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - euro 1.236,94 mensili per due genitori ed equiparati. Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati. Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2017 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare. 8) Previdenza complementare - TFR conferito al fondo di tesoreria Essendo ormai giunta a regime la disciplina circa la misura dell’esonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto - TFR - alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, si conferma che anche per l’anno 2017, la misura dell’esonero in parola è fissata nello 0,28%. Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo

sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria. Tale esonero - aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) - è stato applicato, nell’anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali. Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014. Relativamente all’anno 2016, l’esonero di cui trattasi viene confermato nella misura di 0,28 punti percentuali. Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, l’Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008). 9) Aliquota gestione separata L’Inps con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per effetto di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dal venir meno dalla previsione di cui all’art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità 2014 - che valeva per il solo anno 2014 a partire dal 1° gennaio 2015, si segnala un incremento delle aliquote contributive per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata mentre per coloro che sono titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria il livello di imposizione contributiva rimane confermato. In pratica, per i collaboratori o le figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è elevata, per l’anno 2017, al 32%. Inoltre, per questa categoria di soggetti, rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2017, è pari allo 0,72%, per un totale, quindi, del 32,72%. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata

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INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%. Anche per costoro, si applica la predetta contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, per un’aliquota complessiva, quindi, del 25,72%. Infine, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota, per il 2017, è confermata al 24%. Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha confermato che il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, è pari, per l’anno 2017, ad euro 100.324,00. Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo che per gli eventuali contratti di associazione in partecipazione ancora in essere, per i quali la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale. Il Servizio sindacale del Collegio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

INPS - LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2017 EFFETTI CONTRIBUTIVI CIRCOLARE N. 28/2017 Si informa che l’Inps con circolare n. 28 del 7 febbraio scorso ha fornito le istruzioni a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 che ha determinato, come ogni anno, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2016 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero. Si riporta in calce alla presente nota la tabella allegata al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016, recante “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all’estero”. L’Inps sottolinea che, come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 (cfr. Not. n. 3/2013) le disposizioni del DecretoLegge n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. L’Istituto fa inoltre presente che, ai sensi


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dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto. Per “retribuzione nazionale”, osserva l’Inps, si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Tale importo deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto in discorso, i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. L’Istituto segnala che le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Al paragrafo A), la circolare in esame evidenzia inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni: - laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, e “dirigente”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto; - nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, com-

prensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso. Da ultimo, l’Inps comunica che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2017, abbiano operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento e quindi entro il 16 maggio 2017, attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in esame. Qualifica

Retribuzione Convenzionale Mensile OPERAI

Operai

1.957,19

Operai specializzati

2.152,02

Operai 4 livello

2.301,87

IMPIEGATI Impiegati d’ordine

2.301,87

Impiegati di concetto

2.650,09

Impiegati direttivi di VI livello

3.279,75

Impiegati direttivi di VII livello

3.768,69

Qualifica

Retribuzione Retribuzione Nazionale ConvenzioMensile nale Mensile QUADRI

Fascia I

fino a 4.036,62

4.036,62

II

da 4.036,63 a 4.348,97

4.348,97

III

da 4.348,98 a 4.661,33

4.661,33

IV

da 4.661,34 a 4.973,68

4.973,68

V

da 4.973,69 in poi

5.285,99

162

DIRIGENTI Fascia I

fino a 6.002,32

6.002,32

II

da 6.002,33 a 7.107,45

7.107,45

III

da 7.107,46 a 8.212,55

8.212,55

IV

da 8.212,56 a 9.317,65

9.317,65

V

da 9.317,66 a 10.422,79

10.422,79

VI

da 10.422,80 a 11.527,89

11.527,89

VII

da 11.527,90 a 12.633,01

12.633,01

VIII

da 12.633,02 a 13.738,13

13.738,13

IX

da 13.738,14 a 14.843,24

14.843,24

X

da 14.843,25 in poi

15.948,28

INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATE DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELLA CIGS CIRCOLARE N. 24/2017 Si informa che l’Inps con circolare n. 24 del 31 gennaio 2017 ha illustrato le modifiche intervenute, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ed ha fornito istruzioni operative circa il pagamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria o alle forme pensionistiche complementari. In primo luogo, l’Istituto ricorda che, in conseguenza dell’abrogazione della Legge 8 agosto 1972, n. 464, ad opera dell’art. 46, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 148/2015, nei casi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale è venuta meno la possibilità per l’impresa di richiedere all’Inps il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale dai lavoratori sospesi e corrisposte


LAVORO

ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato. Pertanto, a seguito della suddetta abrogazione, le quote di TFR restano a carico del datore di lavoro. Con nota n. 14948 del 21 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro ha inoltre comunicato che la disciplina del Decreto Legislativo n. 148/2015 non si applica in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/il verbale di accordo e le conseguenti sospensioni o riduzioni dell’orario siano intervenute prima del 24 settembre 2015 e le relative istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria siano state presentate nell’arco temporale fra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015 (periodo, quest’ultimo, durante il quale le aziende non erano tenute a rispettare i termini procedimentali indicati dall’art. 25, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015). Per quanto invece concerne la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per la causale “contratto di solidarietà”, l’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015, dispone che le quote di accantonamento del TFR riferite alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della Gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente. Tutto ciò premesso, l’Inps ha fornito i chiarimenti di sua competenza che di seguito si sintetizzano. Pagamento delle quote di tfr destinate al fondo di tesoreria Nel richiamare le indicazioni diramate con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e messaggio n. 9468 del 28 marzo 2009, l’INPS ricorda che, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sussiste l’obbligo di tale versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro assistita dall’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. Al riguardo, l’Istituto segnala che: • a seguito dell’abrogazione della Legge n. 464/1972, nei casi di pagamento diretto previsti dalla Legge n. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 148/2015; • anche nelle ipotesi in cui continua ad applicarsi la previgente normativa, i datori

di lavoro che hanno regolarmente adempiuto all’obbligazione contributiva devono richiedere all’INPS il pagamento diretto dell’intera quota versata al Fondo di Tesoreria e recuperare la quota a carico della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria utilizzando, nel flusso Uniemens, il codice “L043”; • nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (v., in proposito, il messaggio n. 2800 del 23 giugno 2016 sulla nostra Circolare n. 324 del 12/07/2016), il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi Uniemens. Pertanto, in sede di istruttoria dell’eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non deve essere esclusa la quota di TFR maturata durante l’anzidetto periodo. Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria (collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR maturato durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ed alla procedura dei pagamenti diretti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale) continua a segnalare eventuali pagamenti già effettuati. Nuova procedura di liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di tfr maturata nei periodi di Cigs Al punto 3. della circolare, l’Inps rimarca che la liquidazione delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente

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precedente la cessazione del rapporto stesso, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale. La nuova procedura verifica in automatico che: • l’azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale; • i soggetti per i quali viene richiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione; • l’importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e quest’ultima sia a sua volta congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto di lavoro; • la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi Uniemens relativi al Fondo di Tesoreria o per il quale è stato richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297. Pagamento delle quote di Tfr destinate al finanziamento della previdenza complementare Al punto 4., la circolare di cui trattasi precisa che qualora il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale sia stato autorizzato dal Ministero del Lavoro il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto a conferire le quote di TFR al Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, l’INPS (sul quale, in presenza delle fattispecie suindicate, grava l’onere economico del TFR maturato) versa direttamente tali quote al predetto Fondo.


LAVORO

Istruttoria delle domande giacenti In proposito, l’Inps rende noto che: • le domande di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, per le quali sia stato già trasmesso in via telematica il modello SR41, continuano ad essere istruite con la procedura utilizzata per i pagamenti diretti dei trattamenti straordinari di integrazione salariale; • nel corso dell’istruttoria, dopo aver verificato che il decreto del Ministero del Lavoro di autorizzazione del trattamento abbia disposto il pagamento diretto, le Sedi dell’Istituto porranno particolare attenzione affinché non vengano liquidate quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga o di altri trattamenti (ad esempio, maternità), che, pur non interrompendo la continuità prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/1972, devono essere liquidati dal datore di lavoro; • le domande di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria trasmesse con il modello SR41, in relazione alle quali sono presenti i flussi Uniemens con le quote dovute al Fondo di Tesoreria, non verranno poste in pagamento. L’azienda sarà comunque avvisata che, su richiesta, le predette quote saranno liquidate dal Fondo di Tesoreria.

INPS - ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA VALORI PER L’ANNO 2017 CIRCOLARE 21/2017 Si informa che l’Inps con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per effetto di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dal venir meno dalla previsione di cui all’art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità 2014 - che valeva per il solo anno 2014 a partire dal 1° gennaio 2015, si segnala un incremento delle aliquote contributive per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata mentre per coloro che sono titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria il livello di imposizione contributiva rimane confermato. In pratica, per i collaboratori o le figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata , l’aliquota contributiva è elevata, per l’anno 2017, al 32%. Inoltre, per questa categoria di soggetti, rimane confermata l’ulteriore

aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2017, è pari allo 0,72%, per un totale, quindi, del 32,72%. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%. Anche per costoro, si applica la predetta contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, per un’aliquota complessiva, quindi, del 25,72%. Infine, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota, per il 2017, è confermata al 24%. Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha confermato che il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, è pari, per l’anno 2017, ad euro 100.324,00. Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo che per gli eventuali contratti di associazione in partecipazione ancora in essere, per i quali la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale.

INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA OBBLIGO DI UTILIZZO DEL TICKET PER LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE MESSAGGIO N. 738/2017 Si informa che l’Inps, facendo riferimento alla circolare n. 9 del 19/01/2017, paragrafo 7.3, con messaggio n. 738 del 20 febbraio 2017 ha comunicato che a partire dallo scorso 1° marzo il Sistema di Gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket é stato esteso alle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di concessione, per tutte le istanze di Cigs che le Aziende presenteranno all’Inps mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dalla predetta data del 1° marzo 2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, é divenuto obbligatorio associare un ticket Uniemens. Sarà inoltre obbligatoria l’esposizione con

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ticket su UNIEMENS anche degli eventi CIGS per periodi dal 1° marzo 2017 richiesti al Ministero del Lavoro ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale. L’Istituto informa inoltre che per tutte le aziende è disponibile, sull’ applicazione on line per l’invio delle domande compilate con Digiweb, la nuova funzione “TICKET” dalla quale sarà possibile creare il ticket (in alternativa alla generazione direttamente su Uniemens) ed associarlo ad una domanda di CIG Straordinaria già inviata (MOD cod. SR40 - IG15). Il procedimento presenta una diversa modalità operativa rispetto alla CIG Ordinaria: infatti, mentre nella CIG Ordinaria l’associazione del ticket è contestuale all’invio della domanda, sulla CIG Straordinaria gli utenti dovranno prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare ed associare il ticket. Il suddetto ticket deve essere utilizzato anche sugli Uniemens per contrassegnare gli eventi di CIG Straordinaria. Si sottolinea infine che le sedi Inps non potranno prendere in carico le domande di Cigs fino a quando l’azienda o il consulente non avranno provveduto ad effettuare l’associazione del ticket.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di gennaio 2017 è risultato pari a 100,6. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di gennaio 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di gennaio 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a: 1,003493


IMPIEGATI

in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° MARZO 2017

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

7,96

0,09

7,35

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

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Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

qualifiche

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

166


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 34,28% 38,55%

9,49%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

29,06% 9,49% 31,8%

38,55%

9,49%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

169


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

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TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff

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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

172


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

240,00 euro al trimestre

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175

1,39

0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64

1,47

0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72

TOTALE

36,98

0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36

0,06

1,29

0,07 7,49

4,01 1,44

0,10 1,16 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,48

0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04

0,06

1,16

0,06 6,77

3,60 1,29

0,10 1,16 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,04

E) E1) F)

0,10 1,16 0,36

10,92

0,10 1,16 0,36

11,53

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,47

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

A2) B) B1) C)

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017


TRIBUTI

PROROGATA PER IL 2017 L’AGEVOLAZIONE FISCALE PER L’ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA “A” O “B”

che prevede, in caso di errori nei bonifici, di procedere preventivamente alla ripetizione del pagamento, mediante l’effettuazione di un nuovo bonifico. Solo nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, l’Agenzia ammette la possibilità di esibire la citata attestazione dell’impresa. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il bonifico sia errato, ad esempio sia stato utilizzato il modello ordinario al posto di quello “parlante”, si ritiene che il contribuente, per non decadere dai benefici fiscali, deve: 1. provare a ripetere il pagamento mediante l’effettuazione di un nuovo bonifico completo di tutti i dati; in subordine, ovvero dove ciò non sia possibile 2. esibire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.

Si comunica che è stato prorogato per il 2017 lo sconto fiscale, pari al 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni nuove ad alta efficienza energetica. È stato infatti confermato per un altro anno l’incentivo all’acquisto di case, nuove o riqualificate, in classe A o B. L’agevolazione, che rappresenta un importante strumento per la ripresa del mercato residenziale, era scaduta lo scorso 31 dicembre 2016. Si tratta di una misura fortemente voluta dall’ANCE che risponde ad un duplice obiettivo: superare la disparità di trattamento fiscale tra chi compra case “energivore” da privati e chi si rivolge al nuovo o riqualificato e indirizzare la domanda verso un mercato immobiliare di qualità. Si ricorda che la detrazione Irpef per le case energetiche era stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e veniva calcolata in misura pari al 50% dell’Iva corrisposta per l’acquisto di un’abitazione nuova in classe energetica A o B ed era fruibile dall’acquirente in dieci quote annuali di pari importo. Con la proroga per l’anno 2017, la detrazione verrà riconosciuta per tutti gli acquisti effettuati anche nel corso del medesimo anno. Ulteriore effetto dell’estensione dei termini dell’incentivo è quello di superare la problematica connessa al versamento, nel 2016, di acconti relativi a rogiti stipulati nel 2017, che era stata sollevata dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso, infatti, essendo sia gli acconti che l’atto di trasferimento intervenuti in annualità agevolate (2016-2017), la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell’IVA complessivamente pagata sull’acquisto dell’abitazione (acconti e saldo). Gli uffici dell’Associazione restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Note: [1] Art. 4, del DM n. 41/1998. [2] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010. [3] Cfr. R.M. n. 55/E del 2012. [4] A tal riguardo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 43/E/2016, si ricorda che il chiarimento riguarda tutte le ipotesi in cui il bonifico bancario o postale è condizione necessaria all’accesso ai benefici, ossia: • interventi di recupero edilizio; • acquisto di box pertinenziali; • interventi di riqualificazione energetica eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa.

BONUS “65%” PER I CONDOMINI “INCAPIENTI” COMUNICAZIONE ON LINE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

BONUS FISCALI ERRORI NEI BONIFICI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate mette a punto la nuova applicazione telematica con la quale è possibile comunicare la cessione del credito d’imposta fatta dai condomini cd. “incapienti” a favore delle imprese che hanno effettuato i lavori, come strumento di pagamento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali. Come noto, infatti, l’art. 1, comma 74, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), ha previsto a favore delle persone fisiche appar-

(Telefisco 2017)

In caso di errori nei bonifici (“ordinario” o incompleto), i bonus fiscali (cd. “50%” e “65%”) sono comunque riconosciuti, anche nell’ipotesi in cui non sia possibile ripetere il bonifico, a condizione che l’impresa esecutrice/venditrice attesti l’avvenuto pagamento. Questo il principio che si evince dalla

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TRIBUTI

tenenti alle cd. “fasce deboli” [1], un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici. In particolare, tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione della propria quota di detrazione IRPEF del 65% alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d’imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente, secondo le modalità che sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.43434 del 22 marzo 2016. In sostanza, il credito cedibile è pari alla detrazione IRPEF del 65% delle spese sostenute per gli interventi condominiali, rimaste a carico del condomino “incapiente” sulla base delle tabelle millesimali di ripartizione. A tal riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 20/E/2016, ha chiarito, tra l’altro, che l’impresa che ha eseguito i lavori non è obbligata ad accettare, in luogo del pagamento dovuto, il citato credito d’imposta [2]. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’impresa decida di accettare, per la quota dovuta dal soggetto incapiente, tale modalità di pagamento, gli verrà riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzare in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento [3]. Con riferimento agli aspetti legati agli obblighi di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il controllo della cessione ed evitare indebite fruizioni, ha stabilito che il condominio, entro il 31 marzo 2017, dovrà trasmettere telematicamente [4]: • una comunicazione che indichi il totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica su parti comuni; • l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle suddette spese; • il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, con l’indicazione del relativo importo; • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Per tali comunicazioni, con il Comunicato stampa del 31 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova applicazione telematica che il condominio, nella persona dell’amministratore (o, in sua mancanza, qualunque condomino) può utilizzare per l’invio dei suddetti dati. Si ricorda che, il mancato invio dei citati documenti e dati rende inefficace la cessione del credito da parte dei soggetti cd. “incapienti”. Infine, relativamente alla fase di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene

chiarito che qualora venga accertata la non spettanza in capo al condomino incapiente o l’indebita fruizione da parte del fornitore della detrazione (anche se parziale), l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato da interessi e sanzioni. In ogni caso, viene confermato che: • la cessione di tale credito può essere effettuata solo nei confronti dei fornitori e delle imprese che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio, relativamente alle spese sostenute nel corso del 2016 (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti); • è necessario che il condominio abbia effettuato entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese ancora dovute mediante bonifico bancario o postale; • la volontà di cedere il credito fiscale deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da un’apposita comunicazione, anche successiva, che il soggetto “incapiente” invia al condominio, il quale deve provvedere a trasmetterla ai fornitori [5]. Per completezza, si ricorda che l’art.1, co.2, lett. a), nn.1-3, della legge n. 232/2016 (cd. Bilancio 2017) ha previsto, tra l’altro, per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano l’intero condominio la proroga, fino al 31 dicembre 2021, con un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato, così come da tempo richiesto dall’ANCE. Per i suddetti lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a “soggetti privati”, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. In sostanza, rispetto al meccanismo di cessione del credito d’imposta in vigore già per il 2016, è stata introdotta una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

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Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nel Comunicato Stampa del 31 gennaio 2017, ha confermato che per le spese sostenute dal 2017 al 2021 le modalità attuative ed i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo Provvedimento in corso di predisposizione. Note: [1] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 - TUIR, ovvero: • pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; • lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro; • soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro. Tali condizioni, precisa il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, devono sussistere nell’anno 2015, ovvero nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute. [2] Cfr. C.M.20/E/2016. [3] Sul punto, la Circolare n. 20/E/2016 chiarisce, altresì, che la quota del credito annuale potrà essere utilizzata dall’impresa in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997), mentre l’eventuale quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile nei periodi successivi, non potendo essere chiesta a rimborso. [4] La comunicazione dei dati richiesti è effettuata utilizzando il servizio Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal condominio o tramite gli intermediari di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, del D.P.R n.322/1998. Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. [5] Questi ultimi, a loro volta, dovranno comunicare in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito quale pagamento parziale del corrispettivo loro dovuto per i servizi svolti.


TRIBUTI

Note: [1] Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente in via telematica: - direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; - oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo. [2] In tal caso occorre che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 LE MISURE FISCALI NELLA GUIDA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI CONDOMINIALI TRASMISSIONE DEI DATI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

(Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Provvedimento che contiene le istruzioni per la trasmissione, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali, ai fini della dichiarazione precompilata 2017. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, con il Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017, ha fornito le modalità tecniche per trasmettere i dati relativi alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, in attuazione dei nuovi obblighi di comunicazione, previsti dal DM 1° dicembre 2016, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e Redditi PF). A tal riguardo, il citato Decreto del MEF, all’art. 2, ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di: recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché l’acquisto di mobili

ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi. Tale comunicazione, necessaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno (a partire dai dati relativi al 2016) e deve indicare le quote di spesa imputate ad ogni singolo condomino. In merito, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 27 gennaio 2017, ha reso disponibili le modalità tecniche per adempiere a tale obbligo comunicativo, fornendo le istruzioni che gli amministratori dovranno seguire per inviare i dati relativi alle spese condominiali [1]. Sempre in tal ambito, in occasione dell’incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2017), l’Agenzia ha chiarito come vanno inseriti, nella suddetta comunicazione, i dati del proprietario, locatario, comodatario, nonché del familiare convivente che, avendo sostenuto le spese [2], ha comunque diritto alla detrazione. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, relativamente ad ogni singola unità immobiliare, l’amministratore deve indicare il codice fiscale del soggetto al quale è attribuito l’importo della spesa dovuta, ovvero il possessore o detentore dell’appartamento (il proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario). Diversamente, qualora la spesa vada attribuita ad un soggetto non rientrante in tale categoria, ad esempio un familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, l’amministratore nella comunicazione deve indicare il codice relativo ad “altre tipologie di soggetti”.

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È disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, la Guida Piano nazionale industria 4.0., che riepiloga le novità in materia di incentivi all’innovazione delle imprese, contenute, tra l’altro, nella legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016). Con riferimento alle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, la Guida contiene delle schede illustrative che riepilogano le ultime novità in materia di: • Iper e Superammortamento La Guida fornisce un approfondimento sulla disciplina relativa all’applicabilità della proroga, per il 2017, del superammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e sull’introduzione dell’ iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali; • ACE (aiuto per la crescita economica) Per il periodo d’imposta 2017, il “rendimento nozionale lordo”, per il calcolo dell’ACE, viene ridotto dal 4,75% al 2,3%, per poi aumentare al 2,7% a decorrere dal 2018 [1]; • IRES e IRI La Guida si sofferma, altresì, sulla riduzione dell’aliquota IRES, dall’attuale 27,5% al 24% a decorrere dal 2017 e sull’introduzione della nuova IRI [2]; • premi di produttività Come noto, la legge di Bilancio 2017 ha esteso la detassazione al 10% dei premi di produttività sia in termini di ammontare massimo agevolabile (importo massimo dei premi pari a 3.000 euro) [3], che di platea di lavoratori ammessi (reddito entro gli 80.000 euro). In particolare, con le modifiche previste, si applicherà su un ammontare massimo di


TRIBUTI

premi di produttività pari a 3.000 euro (2.000 euro sino al 31 dicembre 2016). Si evidenzia, inoltre, che con riferimento alle novità relative al super ed iperammortamento, la Guida del MISE riporta le risposte fornite alla stampa specializzata, aventi ad oggetto: • i soggetti beneficiari • l’acquisto di un bene materiale digitale con “software integrato”; • il momento di acquisto di un bene materiale digitale; • l’acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017; • la definizione di “interconnessione”; • la perizia giurata per beni di valore superiore a 500.000 euro. Note: [1] Come noto, per “rendimento nozionale lordo”, si intende la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d’impresa, correlata agli aumenti di capitale. [2] Si tratta, in particolare, della nuova imposta sul reddito d’impresa, che consentirà a tutti i titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria) di applicare l’aliquota fissa IRPEF del 24% (al pari delle società di capitali soggette ad IRES), in luogo dell’aliquota marginale (che va da un minimo del 23% ad un massimo del 43%). La nuova “flat tax” per le PMI si applica su opzione di durata pari a 5 periodi d’imposta (rinnovabile) e, comunque, solo per l’utile d’impresa mantenuto in azienda e non attribuito all’imprenditore. [3] Tale limite viene elevato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

funzionali all’attività produttiva (cd. “superammortamento”). In particolare, così come già previsto, l’incentivo consente di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto[1] dei beni strumentali nuovi (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d’acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d’ammortamento, considerando l’incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l’anno). Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave “industria 4.0”, viene previsto che, per l’acquisto di beni materiali digitali, elencati nell’Allegato A al medesimo provvedimento, la percentuale d’ammortamento sia pari al 250% (cosiddetto “iperammortamento” che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento). Vengono agevolati con ammortamento al 140%, inoltre, anche i beni immateriali strumentali compresi nell’Allegato B al medesimo provvedimento, acquistati dai beneficiari del cosiddetto “iperammortamento”. Per la fruizione dell’“iperammortamento” per i beni digitali (sia materiali che immateriali) l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B del medesimo provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produ-

SUPER ED IPERAMMORTAMENTO CHIARIMENTI Primi chiarimenti sull’applicabilità della proroga, per il 2017, del “superammortamento” al 140% per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari e sull’introduzione dell’“iperammortamento” al 250% per l’acquisto di beni materiali digitali. Questo il tema su cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata sulle novità della legge di Bilancio 2017 (art.1, co.8-13, della legge 232/2016) per favorire l’acquisto di nuovi beni produttivi. La disciplina generale Come noto, viene prevista la proroga per il 2017 dell’agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all’acquisto di nuovi impianti e macchinari

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zione e alla rete di fornitura. Per i beni digitali di costo unitario superiore a 500.000 tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato. Inoltre, sia per il “superammortamento” che per l’“iperammortamento”, i beni devono essere acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest’ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2017. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate In risposta ai quesiti formulati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sull’applicabilità del “superammortamento” e dell’“iperammortamento” per quel che riguarda i seguenti aspetti: • soggetti beneficiari Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria specifica che, tenuto conto della tipologia dei beni agevolabili, l’“iperammortamento” opera solo per i titolari di reddito d’impresa (con esclusione, quindi, dei professionisti); • acquisto di un bene materiale digitale con “software integrato” In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il prezzo unitario del bene digitale contiene anche il “software integrato” per il suo funzionamento, l’investimento è agevolato con l’ “iperammortamento” al 250%. Invece, i “software non integrati”, ossia non necessari al funzionamento del bene, sono agevolati, come beni immateriali, con


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il “superammortamento” al 140% solo se acquistati da coloro che abbiano comprato beni materiali digitali già agevolati con l’“iperammortamento”; • momento di acquisto di un bene materiale digitale Sul punto, viene chiarito che se un bene materiale digitale che ha i requisiti per fruire dell’“iperammortamento” viene acquistato nel 2016, può beneficiare unicamente della maggiorazione del 40%, tenuto conto che il maxiammortamento del 250% opera solo per gli acquisti di beni digitali effettuati nel corso del 2017. La maggiorazione del 40% (come “superammortamento”) opera anche nell’ipotesi in cui il bene venga acquistato nel 2016, ma entri in funzione e sia interconnesso nel 2017. In tal caso, il beneficio può essere fruito dal 2017, che coincide con l’anno di entrata in funzione. Invece, stante l’acquisto nel 2016, non assume rilevanza, ai fini del beneficio, l’eventuale interconnessione nel 2017; • acquisto di un bene immateriale (software) nel 2017 Viene confermato che un bene immateriale (software informatico) acquistato nel 2017può essere agevolato con il “superammortamento” al 140%unicamente in favore dei soggetti che abbiano acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l’“iperammortamento” al 250%; • definizione di “interconnessione” L’Agenzia delle Entrate specifica che un bene digitale si considera “interconnesso” quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (di gestione, di progettazione) o esterni (clienti o fornitori), mediante collegamenti che utilizzano linguaggi riconosciuti ed identificabili al livello internazionale; • perizia giurata per beni di valore superiore a 500.000 euro Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la perizia deve essere effettuata per ogni singolo bene acquistato di valore superiore a 500.000 euro. Note: [1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1 del DPR 917/1986.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

(Inps Messaggio n. 824 del 24-02-17)

Con riferimento alla possibilità del rilascio del Durc per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, l’Inps ha

pubblicato il 24 febbraio scorso il messaggio n. 824/2017. D’accordo anche con il Ministero del Lavoro, il messaggio rileva che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Dal pagamento della prima rata, prosegue l’Istituto, sarà possibile per Inps e Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Come noto, la definizione agevolata introdotta dall’art.6 del “Decreto Fiscale” [1] permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, e per le somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali. In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio. Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni. Al riguardo, si evidenzia che per l’accoglimento delle istanze di “rottamazione” l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017. In tema di rilascio del Durc, pertanto, sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, sono emersi aspetti di disomogeneità rispetto a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015. In particolare, nelle more della conclusione del procedimento in esame, fissato dalla norma nella predetta data del 31 maggio 2017 (con comunicazione al contribuente dell’importo da pagare rateizzato e, pertanto, come detto, con la definitiva ammissione alla definizione agevolata o anche detta rottamazione delle cartelle), risultava dubbio se fosse possibile ottenere un Durc attestante la regolarità contributiva per il soggetto che avesse presentato la dichiarazione di

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adesione alla definizione agevolata La normativa sul Durc, come noto, permette il rilascio della regolarità contributiva nelle ipotesi di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative (D.M. 30/1/2015 art. 5, co. 2, lett. b) oppure nei casi di rateizzazioni, concesse da Inps, Inail e Casse Edili (D.M. 30/1/2015 art. 5, co. 2, lett. a). Il legislatore, però, nel caso di presentazione della dichiarazione per l’accesso alla definizione agevolata, di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, non ha previsto alcuna sospensione ai fini del rilascio della regolarità contributiva, limitando gli effetti sospensivi di tale dichiarazione ai soli fini delle procedure esecutive per il recupero delle somme da parte degli Agenti della Riscossione. Secondo l’INPS, pertanto, la dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una mera dichiarazione di intenti da parte del contribuente, non idonea a poter consentire la dichiarazione di regolarità contributiva da parte degli Istituti, che potrà avvenire solo dopo l’ammissione alla definizione agevolata stessa e con il pagamento della prima rata, in linea con quanto disposti dall’art. 3, co. 2 lett. a) del decreto ministeriale sul Durc. L’Inps conclude nel messaggio che relativamente ai crediti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge risultava già attiva una rateazione presso gli Agenti della riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa. Alla luce della pronuncia del Ministero del Lavoro l’ANCE sta valutando l’opportunità di un eventuale intervento di carattere normativo che soddisfi le diverse esigenze segnalateci dalla rete associativa e che, comunque, garantisca il regolare svolgimento dell’attività produttiva delle nostre imprese. Note: [1] Si tratta del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (cd. “Decreto Fiscale”), convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.

SPLIT PAYMENT - CHIESTA LA PROROGA FINO AL 2020 Con lettera alla Commissione Europea dello scorso 7 febbraio, il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha ufficializzato la richiesta italiana di proroga triennale dello “split payment” (fino al 31 dicembre 2020), con contestuale ampliamento della platea di soggetti pubblici coinvolti. Con l’avvio della procedura autorizzativa, laddove la richiesta trovasse accoglimento, verrebbero di fatto superati i limiti temporali


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posti con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea n.2015/1401 del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l’applicazione, in Italia, del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd “split payment”), in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di determinate pubbliche amministrazioni [1], l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. Come noto, infatti, con la suddetta Decisione, l’UE aveva riconosciuto in deroga la possibilità di applicazione del meccanismo per una durata triennale (1° gennaio 2015 31 dicembre 2017) non rinnovabile. La limitazione temporale era stata collegata all’introduzione, dal 6 giugno 2014, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali. Considerato che si prevedeva una piena operatività della fatturazione elettronica nell’arco di un triennio, il Governo italiano aveva ritenuto necessaria l’adozione dello “split payment”, da affiancare alla fatturazione elettronica, sempre in funzione antievasione. L’istanza di proroga dell’utilizzo del meccanismo fino al 2020 interviene ora a seguito della richiesta, da parte dell’UE, di adottare strategie correttive dei conti pubblici, pena l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. La scelta del Governo di continuare ad utilizzare il meccanismo come strumento di lotta all’evasione in campo IVA tiene conto dei dati sul recupero di gettito raggiunti dallo “split payment” (7,2 miliardi di euro nel 2015, primo anno di applicazione). L’applicazione dello “split payment” comporta in capo ai fornitori della PA un ingente credito IVA, in considerazione del fatto che questi non incassano più l’imposta dalle PA cessionarie/committenti mentre la continuano a versare ai propri fornitori. Proprio su tali aspetti, si è concentrata da subito l’azione dell’ANCE che, rappresentando le difficoltà delle imprese del settore (tra gli operatori più afflitti dall’introduzione del suddetto meccanismo contabile), ha sollecitato interventi di accelerazione del recupero del credito IVA. In tal senso, oltre al diritto al rimborso prioritario per i soggetti che applicano lo split payment, vanno letti gli interventi di semplificazione delle procedure di rimborso dei crediti IVA, attuati dapprima con il D.Lgs. 175/2014 (cd. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) e, da ultimo, con il D.L. 193/2016, convertito nella legge 225/2016 (cd. “decreto fiscale”), che ha raddoppiato, da 15.000 a 30.000 euro, la soglia dei rimborsi che possono essere richiesti senza visti di conformità o garanzie fideiussorie. In ogni caso, si evidenzia che il credito IVA,

oltre ad essere chiesto a rimborso, può essere compensato con altri tributi o contributi dovuti dal medesimo soggetto. Per una disamina delle modalità di utilizzo del credito, aggiornata con le ultime novità normative e di prassi amministrativa, si rinvia alla recente Guida ANCE, pubblicata sul Portale lo scorso 18 gennaio 2017. Note: [1] Per completezza, si ricorda che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria (in particolare, il D.M. 23 gennaio 2015 e le C.M. 1/E e C.M. 15/E del 2015), attualmente i soggetti pubblici coinvolti nell’applicazione dello “split payment” sono: • Stato, Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica (comprese Istituzioni scolastiche e Istituzioni per alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM, Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi), • Enti pubblici territoriali e Consorzi tra essi costituiti (comprese Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni, e Consorzi di bacino imbrifero montani), • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (comprese Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), • Istituti universitari (compresi Consorzi universitari costituiti ai sensi dell’art.91, DPR 382/1980), • Aziende Sanitarie Locali (compresi eventuali Enti pubblici subentrati alle ASL ed agli Enti ospedalieri), • Enti ospedalieri (esclusi enti ecclesiastici di assistenza ospedaliera), • Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, • Enti pubblici di assistenza e beneficienza (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza-IPAB e aziende pubbliche di

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servizi alla persona-ASP), • Enti pubblici di previdenza (INPS e Fondi pubblici di previdenza, ad eccezione degli Enti previdenziali privati o privatizzati). Il meccanismo si applica sia se le PA acquistano beni e servizi nell’ambito dell’attività istituzionale (no soggetti IVA), sia se agiscono nell’ambito di un’eventuale attività commerciale (come soggetti IVA, fatta eccezione per operazioni soggette a «reverse charge»). Di contro, sono attualmente esclusi dal meccanismo dello “split payment” i soggetti di seguito elencati: • Ordini professionali, • Enti e istituti di ricerca, • Agenzie Fiscali, • Autorità amministrative indipendenti (es. Autorità per le garanzie nelle comunicazioniAGCOM), • Agenzia regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), • Automobile club provinciali, • Agenzia per rappresentanza negoziale delle PA (ARAN), • Agenzia per l’Italia digitale (AgID), • INAIL, • Istituto per lo studio e prevenzione oncologica (ISPO), • Enti previdenziali non di natura pubblica, • Banca d’Italia, • CONI. In linea più generale, sono esclusi dal meccanismo tutti gli Enti pubblici economici che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e scambio di beni o servizi, anche se di interesse della collettività. Devono, quindi ritenersi escluse dallo “split payment” tutte le società di diritto privato, anche se a partecipazione pubblica (es. ANAS, ENEL, ENI).


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......16-17: ..... 0,90%

gennaio............................................................................ 1,003493

ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GEN 83,0 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6

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ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 83,2 83,3 83,5 83,6 83,9 83,9 84,1 84,1 84,1 84,3 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0

DIC MEDIA 84,3 83,8 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI GENNAIO 2017 CHE È PARI AL 100,6 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA 21,25 20,86 20,76 20,46 20,27 19,98 19,88 19,68 19,68 19,68 19,40 19,40 20,07 19,40 19,01 18,82 18,44 18,25 18,06 17,78 17,59 17,50 17,31 17,31 17,13 18,06 16,85 16,57 16,39 16,12 15,75 15,66 15,39 15,21 15,21 15,39 15,30 15,21 15,75 15,12 14,85 14,67 14,50 14,14 13,88 13,62 13,44 13,44 13,10 12,67 12,24 13,79 11,90 11,65 11,06 10,81 10,23 9,74 9,25 9,17 9,42 9,42 9,82 9,99 10,23 10,23 9,99 9,99 9,74 9,50 9,34 9,34 8,93 9,25 9,17 9,09 8,93 9,42 8,77 8,61 8,37 7,98 7,90 7,90 7,51 7,27 7,59 7,35 7,27 6,89 7,74 6,47 6,15 5,73 5,22 5,11 5,01 4,71 4,40 4,40 4,00 3,90 3,60 4,91 3,20 2,81 2,42 1,93 2,03 1,84 1,74 1,26 1,26 1,26 1,45 1,17 1,84 0,98 0,98 0,79 0,79 0,79 0,60 0,51 0,13 0,51 0,60 0,88 0,60 0,69 0,41 0,51 0,51 0,32 0,41 0,32 0,41 0,23 0,60 0,51 0,69 0,69 0,51 1,17 0,88 0,69 0,60 0,51 0,41 0,51 0,32 0,69 0,51 0,69 0,69 0,60 0,90 1,11 1,00 1,00 0,90 0,70 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60 0,30 0,73 -

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LAVORI PUBBLICI

ATTUALE REGIME DELLE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE (SIOS) Con l’entrata in vigore del nuovo Codice D.Lgs. 50/2016 (art. 217 lett. e)) decade ogni disposizione del precedente codice il D.Lgs. 163/2016 e quindi anche dell’art. 37, comma 11, che disciplinava le superspecializzate. L’art. 217 del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016, ha da subito abrogato l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11 della legge 80/2014 che aveva rivisto l’elenco e la disciplina delle superspecializzate L’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la decadenza dell’intero art. 12 della legge 80/2014 a far data dal 29/1/2017, data di entra in vigore del DM 10/11/2016, n. 248 (in G.U. n. 3 del 4/1/2017), emanato in applicazione dell’art. 89, comma 11, del nuovo Codice in ordine alle categorie superspecializzate. Il DM 248 è stato emanato “in attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (che tratta dell’avvalimento in relazione alle superspecializzate) e “dell’articolo 105, comma 5, del Codice” (che pone il limite del 30% al subappalto delle superspecializzate). Non sussiste quindi l’obbligo già previsto dall’art. 37, comma 11, del vecchio Codice, il D.Lgs. 163/2006, che imponeva il possesso delle superspecializzate di valore superiore ad una data percentuale (15%). Rimane il problema della realizzazione delle opere di categorie superspecializzate, che non potranno essere subappaltate oltre il 30%: l’appaltatore, anche se privo della qualificazione relativa a una categoria superspecializzata prevista dal bando, la potrà eseguire se ne è ha la capacità. In caso contrario si troverà obbligato a costituire un’ATI verticale, anche senza un obbligo di legge. Se ad esempio il bando prevede oltre alla categoria prevalente OG1 anche quale categoria scorporabile superspecializzata la categoria OS30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - deve sapere che in sede di partecipazione alla gara non avrà problemi partecipando con la sola categoria OG1. Ma al momento di eseguire le opere della categoria OS30 dovrà eseguirne in proprio almeno il 70% (visto il limite al subappalto del 30%). Se non ha la capacità di eseguire tali opere, e soprattutto se non ha l’abilitazione camerale del DM 37/2008 e perciò di rilasciare poi l’attestato di conformità delle opere, si troverà nell’impossibilità di realizzare gli impianti elettrici. Quindi, pur non vigendo più l’obbligo di costituire ATI in presenza di categorie su-

perspecializzate, si sarà costretti a costituire comunque l’associazione temporanea, per l’impossibilità di realizzare in proprio tali opere. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Art. 217 (Abrogazioni) nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2019, n. 80; Legge - 23/05/2014, n.80 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47 «Art. 12. - (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici). Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, sì applicano altresì le seguenti disposizioni: l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente

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può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Art. 217 (Abrogazioni) e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;


LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 10-11-2016 n. 248 ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito “Codice”) il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

NORMA ABROGATA Lgs.163/2006 Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) 11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER PRESENTARE L’OFFERTA L’ANAC CONFERMA PER IL 2017 LE TARIFFE SINORA IN VIGORE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2016 è stata pubblicata la delibera dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa ai contributi dovuti all’Autorità per l’espletamento della sua attività di vigilanza che, per il 7° anno consecutivo, non hanno subìto alcun aumento. La delibera, concernente le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio (art. 6). Come è noto, la legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’allora Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – per la parte non finanziata dallo Stato – a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l’ammontare dei contributi a lei dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Si sottolinea che il contributo da corrispondere nel 2017 ad Anac è rimasto invariato, tuttavia, si ritiene opportuno richiamare ogni attenzione sui seguenti punti della deliberazione in parola. Soggetti tenuti alla contribuzione Sono obbligati alla contribuzione a favore di Anac, nell’entità e con le modalità previste dalla delibera stessa, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici (imprese), nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ; c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella delibera viene riportata, in apposita tabella, l’entità della contribuzione, nonché stabiliti modalità e termini di versamento della stessa. Entità del contributo Le imprese che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente dalle Stazioni appaltanti e dagli Enti aggiudicatori (di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità

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(art. 2, comma 1), i seguenti contributi, calcolati sull’Importo posto a base di gara; un contributo è fissato anche a carico della stazione appaltante. Importo posto a base di gara

Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

30,00

Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 Uguale o maggiore a € 20.000.000

€ 20,00 € 225,00 € 35,00

€ 70,00 € 375,00 € 80,00

€ 600,00

€ 140,00

€ 200,00 € 800,00 € 500,00

Per completezza di informazione si rammenta che le SOA hanno l’obbligo di versare un contributo pari al 2% dei ricavi (non degli utili) risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Modalità e termini di versamento della contribuzione Le imprese che intendano partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma (tramite inserimento della copia della ricevuta del pagamento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa) è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipino ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del rispettivo importo.


LAVORI PUBBLICI

Ai fini del versamento della contribuzione, le imprese devono attenersi alle istruzioni operative fornite da Anac e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http:// www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ home/_riscossioni, attraverso cui è possibile anche accedere alle risposte date sulle domande più frequenti sull’argomento, ossia alle FAQ. Il pagamento è possibile anche tramite accesso all’AVCpass, raggiungibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/ classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass, in caso contrario per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” http://www.anticorruzione.it/ portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ ServizioRiscossioneContributi. Nelle istruzioni operative è evidenziato che l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Al riguardo, si evidenzia che all’indirizzo https:// www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage. html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Si ricorda, infine, che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva e che in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

L’ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST SOSTITUISCE IL NULLAOSTA ANTIMAFIA La funzione delle cosiddette “White list” è quella di monitorare sotto il profilo antimafia le imprese che operano in settori particolarmente esposti alle infiltrazioni mafiose. Tali imprese per poter partecipare ed assumere appalti pubblici hanno ora l’obbligo di essere iscritte in tale elenco tenuto da ciascuna Prefettura. L’iscrizione alle white list, per tali imprese, diventa così vincolante, spazzando via i dubbi sull’obbligo, a causa di una ambigua formulazione inserita nel rego-

lamento del 2013 che le ha istituite. Questa posizione è contenuta in un nuovo Decreto (Dpcm 24 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017) che modifica in più punti il vecchio regolamento estendendo il raggio di azione delle white list . L’iscrizione in detto elenco della prefettura potrà sostituire la documentazione antimafia (comunicazione e informativa) per appalti di qualunque importo e soprattutto anche se di natura diversa dal settore specifico per il quale l’impresa ha richiesto e ottenuto l’iscrizione. Si rammentano i nove settori che la legge Anticorruzione (legge 190/2012) ha individuato come a maggior rischio infiltrazione e per le quali sono state istituite le White list: Si tratta delle seguenti attività, che si pongono tutte “a valle” dell’aggiudicazione degli appalti: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto terzi; i) guardiania dei cantieri. L’elencazione sopra indicata può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Economia e Finanze. Il provvedimento chiarisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora in questi settori non può ottenere appalti pubblici o subaffidamenti. Il decreto prova anche a stabilire un raccordo tra le white list e la banca dati unica antimafia inaugurata a gennaio 2016, anche se i due strumenti di verifica rischiano di accavallarsi. Può capitare infatti che un’impresa abbia fatto domanda di iscrizione alle white list ma non risulti ancora tracciata dalla banca dati. In questo caso scattano le procedure ordinarie previste dal codice antimafia, cioè i controlli sull’impresa, da concludere entro un massimo di 30 giorni (45 nei casi più complessi). Al termine dei 30 giorni, salvo i casi più urgenti, la stazione appaltante potrà concludere il contratto con facoltà di revocarlo in presenza di un successivo riscontro negativo (rimanendo salvo il diritto dell’appaltatore al pagamento delle opere già eseguite). Sancito con certezza l’obbligo dell’iscrizione alle White list, e considerata la sua validità

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per ogni tipologia di appalto, è probabile che questo diventi lo strumento principale per la verifica antimafia. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.25 del 31-1-2017) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI . . . . omissis . . . . Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all’art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco è soggetta alle seguenti condizioni: a) l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia; b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»; b) dopo l’art. 3, è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia). - 1. La consultazione dell’elenco, secondo le modalità stabilite dall’art. 7, è la modalità


LAVORI PUBBLICI

obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica. 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. 3. I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell’elenco»; c) all’art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia: a) per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione; b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.»; d) all’art. 8, comma 3, le parole «di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 81 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50». Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GIURISPRUDENZA

È LEGITTIMA LA PREVISIONE DI BANDO CHE ESCLUDE L’AGGIUDICAZIONE CONTEMPORANEA DI PIÙ LOTTI LA SUDDIVISIONE IN LOTTI È FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(TAR LAZIO ROMA SEZ. II 26/1/2017 N. 1345) L’art. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 sancisce che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sicché è consequenziale ritenere che i provvedimenti adottati in applicazione del codice degli appalti ove non realizzino detta finalità violano le regole stesse ed i principi di libera concorrenza. Le due “anime” della normativa sostanziale dell’evidenza pubblica, in linea di massima, possono e devono essere perseguite contemporaneamente, atteso che la massima partecipazione alla gara è funzionale alla realizzazione di entrambe le finalità. Il principio del favor partecipationis, pertanto, è stato scolpito a chiare lettere anche nella disciplina legislativa. L’art. 30, comma 1, del nuovo codice, analogamente a quanto già espresso dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006, oltre ad indicare che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione

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per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), ha specificato che le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità (principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato). Il successivo settimo comma dello stesso art. 30 dispone che “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”. L’art. 51 del nuovo codice stabilisce non solo che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali … in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”, ma anche che “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese”. L’art. 83, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, infine, prevede che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche - professionali sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Un ulteriore impulso all’apertura dei mercati attraverso la partecipazione alle gare e la possibile aggiudicazione delle stesse da parte del più alto numero di imprese possibile - le quali in tal modo, in un circolo “virtuoso”, potrebbero acquisire le qualificazioni ed i requisiti necessari alla partecipazione ad un numero sempre maggiore di gare - è dato dal c.d. vincolo di aggiudicazione, vale a dire dalla facoltà della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente. Il vincolo di aggiudicazione, come correttamente affermato nel ricorso, costituisce uno strumento proconcorrenziale che, nell’impedire ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralità di lotti, aumenta le possibilità di successo delle piccole e medie imprese pur in presenza di aziende meglio posizionate sul mercato. Nel richiamato considerando n. 124 alla direttiva 2014/24/UE, è espresso che le nuove disposizioni europee “dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati”. L’art. 46 della menzionato direttiva europea


LAVORI PUBBLICI

prevede a tal fine che “le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente …”, analoga previsione è contenuta nell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. In definitiva, la matrice volta a stimolare la concorrenza, sia attraverso la massima partecipazione possibile alle gare sia anche garantendo una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie, caratterizza tutta la normativa europea in materia di appalti pubblici e, di conseguenza, il nuovo codice nazionale degli appalti pubblici e delle concessioni.

LA PRESENZA DI DUE SOLE OFFERTE DOPO L’ESCLUSIONE AUTOMATICA CON LA LETTERA E) È INAPPLICABILE SI DEVE PROCEDERE AL SORTEGGIO DI UN NUOVO METODO

(TAR LAZIO ROMA SEZ. I TER 18/1/2017 N. 878) In base all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, “quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso”, come nel caso in esame, “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei […] metodi” ivi indicati. Il criterio individuato al comma 2, lett. e): “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4”, è inapplicabile all’ipotesi in cui le offerte sono soltanto due. In tal caso, secondo un’interpretazione conforme al principio di buon andamento, l’amministrazione deve estrarre uno dei criteri applicabili in presenza di due sole offerte, vale a dire un criterio tra quello indicato sub

c): “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento” e quello riportato sub d): “media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento”. Deve considerarsi in proposito che, ai sensi del comma 6 dell’art. 97, “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Può essere utile rammentare che l’ANAC, nelle indicazioni fornite nel comunicato del Presidente del 5.10.2016, ha affermato che le stazioni appaltanti devono precisare nella documentazione di gara che, in presenza di meno di cinque offerte ammesse, i criteri di cui alle lett. a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione, rimanendo utilizzabili quelli di cui alle lett. c) e d). Inoltre il Presidente dell’ANAC richiama nel citato comunicato il menzionato art. 97, comma 6, che consente sempre alle stazioni appaltanti la valutazione della congruità dell’offerta.

NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA LA VALUTAZIONE TECNICA DEVE ESSERE SVOLTA DA UNA COMMISSIONE MENTRE LE ALTRE FASI DELLA GARA ANCHE DAL SOLO RUP

(CONSIGLIO DI STATO SEZ.III 3/2/2017 N. 475) Nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa….. possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che

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si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati (Sez. III, Sent., 08/09/2015, n. 4190 ed in precedenza anche sez. V, 5.11.2014, n. 5446).

NELL’OEPV LA VALUTAZIONE NEL CONFRONTO A COPPIE È DIFFICILMENTE SOGGETTA ALLA CENSURA DEL GIUDICE

(CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 3/2/2017) Il sistema del “confronto a coppie”, volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi (cfr. C.d.S., V, 15 dicembre 2016, n. 5278), si basa sull’attribuzione di punteggi espressione delle preferenze soggettive dei commissari: un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti. Emerge chiara, pertanto, l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto), ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte: la metodologia in questione, in altre parole, non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, bensì tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”. Il sindacato giurisdizionale, quindi, incontra forti limitazioni, non potendo il Giudice impingere in valutazioni di merito ex lege spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.


URBANISTICA

TECNICA

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI IMMOBILI PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI Classificazione del rischio sismico Il Ministro delle infrastrutture ha emanato con il decreto del n. 58 del 28/02/2017, le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” funzionali alla operatività della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici. Tali Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici. Il Rischio Sismico è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di diversi fattori messi in relazione: • Pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche del territorio italiano); • Vulnerabilità, ovvero la valutazione delle conseguenze del sisma (“risposta” degli edifici al sisma); • Esposizione, ovvero valutazione socio/ economica delle conseguenze (contesti). Il decreto individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore). Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione: • Una convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque

miglioramento del numero di classi di rischio sismico. La valutazione si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008; • Una semplificata, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura quando il miglioramento è di una sola classe di rischio. Il decreto stabilisce anche le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, all’art. 3 del decreto sono specificati gli adempimenti spettanti al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge). In particolare il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo il modello riportato nell’Allegato B al decreto, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dello stesso. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L’asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere consegnate in copia al committente oltre che depositate allo sportello unico competente. Agevolazioni fiscali Il decreto non entra nel merito delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali connesse all’esecuzione degli interventi, limitandosi a precisare che le suddette certificazioni sono comunque necessarie per l’ottenimento dei benefici fiscali. Per approfondimenti sulle tematiche fiscali si rimanda sia alle notizie disponibili sul sito del Collegio Costruttori, tra le quali “Le misure fiscali per le imprese edili previste dalla legge di bilancio 2017”, del 25/01/2017, che agli uffici del Collegio.

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DEROGHE AGLI STANDARD URBANISTICI LA CONSULTA CENSURA IL VENETO La Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sul tema delle deroghe agli standard urbanistici ed edilizi del DM 1444/1968 che le Regioni possono prevedere per favorire gli interventi di riqualificazione urbana in attuazione dell’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia: dopo le Marche e la Liguria, con la sentenza n. 41 del 24 febbraio 2017, è stata dichiarata incostituzionale anche la norma della Regione Veneto e cioè l’art. 8, comma 1, lett. a) della LR 4/2015. In particolare la norma è stata dichiarata illegittima nella sola parte in cui consente deroghe alle distanze, non solo all’interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA), ma anche in relazione ad “interventi disciplinati puntualmente” e cioè ad interventi in diretta attuazione del piano urbanistico generale, realizzati mediante titolo abilitativo edilizio. La Consulta ha ribadito che: - la disciplina delle distanze fra costruzioni rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma riguarda anche il governo del territorio, affidato alla competenza concorrente Stato/Regioni; - in questo quadro alle Regioni è consentito fissare deroghe alle distanze minime stabilite dalle normative statali solo a condizione che siano giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati all’urbanistica e, cioè, solo se riferite ad una pluralità di fabbricati e inserite in strumenti urbanistici funzionali a definire un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio; - il “punto di equilibrio” in materia è rappresentato dall’art. 9, ultimo comma del DM 1444/1968, in base al quale “sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”; - le deroghe alle distanze pertanto non possono essere applicate ai rapporti fra edifici confinanti, isolatamente considerati e quindi ad interventi puntuali su singoli edifici perché in contrasto con l’interpretazione del quadro normativo; - questi principi sono validi anche dopo l’introduzione dell’art. 2-bis nel Testo Unico dell’Edilizia da parte del Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013, che ha sostanzialmente recepito l’orientamento della giurisprudenza costituzionale.


URBANISTICA

Destinazione proventi da contributi di costruzione e sanzioni edilizie

UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IL QUADRO DELLE REGOLE PER I COMUNI Negli ultimi anni la normativa ha consentito ai Comuni di utilizzare gran parte (fino al 50%) delle somme derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni edilizie per la copertura delle spese correnti (stipendi dipendenti, sanità, ecc.), distogliendole, come avveniva in passato (art. 12 Legge 10/1977 abrogato dal Testo Unico Edilizia a partire dal 2003), dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dal risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, dall’acquisizione delle aree da espropriare, ecc. Dal 2007 ad oggi l’utilizzo “distorto” di queste risorse in origine “di scopo” e cioè destinate alla urbanizzazione del territorio, non solo ha concorso a contrarre fortemente gli investimenti locali, ma ha consentito altresì ai comuni di “compensare” i tagli di bilancio, privando però il territorio delle necessarie opere di urbanizzazione e manutenzione. Dal 1° gennaio 2018, coerentemente con l’evoluzione della normativa verso l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, questo sistema verrà meno e i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni edilizie dovranno essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, tra l’altro, a: - realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; - interventi di riuso e di rigenerazione. L’Ance ha ricostruito in un dossier il quadro delle disposizioni in materia che si sono succedute dal 1977 ad oggi.

Legge 10/1977 - art. 12 (abrogato dal Testo Unico Edilizia) Articolo abrogato dall’art. 136 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), a decorrere dal termine di entrata in vigore dello stesso TUE e cioè dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall’art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e, successivamente, al 30 giugno 2003, dall’art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122

I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la Tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all’art. 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Legge 296/2006 - art. 1, comma 713

Per l’anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale

Legge 244/2007 - art. 2, comma 8 Come modificato prima dal DL 225/2010, poi dal DL 35/2013 e dalla Legge 190/2014 Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, vedi l’art. 1, comma 461, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale

Legge 208/2015 - art. 1, comma 737

Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche

Legge 232/2016 - art. 1, comma 460-461

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo

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RIFIUTI RIFIUTI

AMBIENTE DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI

(DM 13 ottobre 2016, n. 264)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38, del 15 febbraio 2017, il decreto del ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 contenente “i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 2 marzo 2017, detta disposizioni di carattere generale sui sottoprodotti in attuazione dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), nonché alcune modalità attraverso le quali specifiche tipologie di sostanze (biomasse) possono essere qualificate come sottoprodotti e quindi sottratte al regime dei rifiuti. Tra le novità introdotte, si sottolineano le seguenti: • istituzione di un elenco presso le camere di Commercio cui si devono iscrivere, gratuitamente, produttori ed utilizzatori di sottoprodotti, al fine di agevolarne lo scambio e la cessione; • predisposizione di uno schema di scheda tecnica e dichiarazione di conformità attestante le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del sottoprodotto e la sua conformità all’impiego previsto (es. indicazione del luogo di produzione e di utilizzazione, delle caratteristiche tipologiche, dei luoghi e delle modalità di deposito e trasporto); • obbligo di numerare, vidimare (gratuitamente) e gestire secondo la normativa sui registri IVA le schede tecniche; • definizione della normale pratica industriale, intesa come le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del sottoprodotto anche se realizzate al fine di rendere lo stesso idoneo per l’utilizzo specifico. Si evidenzia, peraltro, come il decreto faccia espressamente salve le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di materiali, tra cui le norme in materia di terre e rocce da scavo, per le quali quindi continueranno ad applicarsi le procedure e gli adempimenti previsti dall’art. 41 bis del d.l. 69/2013 e dal dm 161/2012.

ECONOMIA

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI INERTI SE OCCASIONALE PUÒ ESSERE “NON PUNIBILE”

(Corte di Cassazione n. 4187 del 30 gennaio 2017) L’istituto dell’esclusione della punibilità si può applicare anche nel caso di gestione illecita di rifiuti inerti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 2017 n. 4187, ribadendo un orientamento ormai consolidato. In particolare, i giudici sottolineano come ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 28/2015, l’esclusione della punibilità si possa applicare a qualsiasi tipologia di reato, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge relative sia alla pena prescritta sia all’offesa provocata. Si deve trattare, infatti, di reati : • per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero una pena pecuniaria, anche congiunta alla suddetta pena detentiva, • caratterizzati da una “particolare tenuità” del fatto, • raffiguranti una condotta non abituale. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’obiettivo del legislatore è quello “escludere dal circuito penale fatti che, ….., si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena”(Corte di Cassazione, sez. Unite, sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681). Per quanto riguarda la “particolare tenuità del fatto”, viene anche chiarito che sono tre gli indicatori attraverso i quali è possibile determinarla, ossia le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza. Con riferimento invece alla necessità che il comportamento non sia abituale, la giurisprudenza è orientata a ritenere che la norma intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti “seriali”, concretizzatisi in “più reati della stessa indole” (Corte di Cassazione Sez. 5, n. 26813 del 10 febbraio 2016, Sez. 2, n. 23020 del 10 maggio 2016).

ALBO GESTORI AMBIENTALI CHIARIMENTI PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIENDE IN STATO DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

(Delibera 8 febbraio 2017, n. 172)

Le aziende in stato di concordato con continuità aziendale possono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali secondo le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale con la delibera 8 febbraio 2017 n. 172, in risposta a numerosi quesiti formulati dalle sezioni re-

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gionali circa la corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lett. g) del D.M. 124/2014. La norma richiamata infatti prevede tra i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo che l’impresa non si trovi “in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera”. Tale disposizione, secondo il Comitato Nazionale, vista la formulazione utilizzata si applica esclusivamente nel caso di procedure concorsuali tradizionali, che hanno “finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie”, ma non anche al concordato con continuità, che invece privilegia la “conservazione dell’impresa”.

IL GOVERNO RIDEFINISCE LA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGRAMMA PERIFERIE La Presidenza del Consiglio con il Dpcm 16 febbraio 2017 (GU n. 40 del 17/2/2017) ha apportato alcune modifiche ai Decreti che regolano lo svolgimento del Programma periferie (Dpcm 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016) nelle parti in cui vengono disciplinate le anticipazioni delle quote di finanziamento. A seguito della modifica, l’erogazione delle singole quote di finanziamento avverrà per stati di avanzamento dei lavori e non più per la maggior parte (60%) a fine lavori. In particolare, le quote di finanziamento saranno così erogate: • 20% all’esito della verifica dell’effettiva approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi da parte degli enti locali e del rilascio di tutte le autorizzazioni/ nulla osta necessari per realizzare gli interventi da parte delle autorità competenti; • 30% all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari al 40% del progetto; • 30% all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari al 70% del progetto; • 15% all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari al 100% del progetto; • 5% all’esito della verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi e della corretta esecuzione delle opere nonché della approvazione degli atti di collaudo. Nel frattempo, lo scorso 18 febbraio è stata siglata la prima (con il Comune di Cagliari) delle convenzioni fra la Presidenza del Consiglio e i singoli enti locali collocati nei primi 24 posti della graduatoria. Si ricorda che, in base all’art. 2 del Dpcm 6 dicembre 2016, le convenzioni devono essere stipulate entro il 28 febbraio 2017 (vedi Programma periferie: in arrivo le risorse per finanziare tutti i progetti).


ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 8 del 03/03/2017 Comunicati stampa Ance: bene la classificazione sismica degli edifici, ora rendere cedibile il credito Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ance Gabriele Buia per il varo del decreto sulla classificazione sismica degli edifici. Buia, ringraziando il ministro e il suo staff per il rispetto dei tempi previsti, ha inoltre auspicato che “ora si proceda velocemente alla definizione degli strumenti per consentire la cessione a terzi dei crediti fiscali”i Fiscalità Acquisto di case ad alta efficienza energetica, Guida Ance agli incentivi E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe che prevede, tra altro, la validità per tutto il 2017 della detrazione del 50% dell’Iva sugli acquisti di case in classe energetica A e B, nuove o riqualificate. Una nuova Guida fiscale messa a punto dall’Ance riepiloga termini e modalità operative per accedere all’incentivo Lavoro Collocamento obbligatorio e libro unico: le novità del Milleproroghe Resta operativa per tutto il 2017 la norma che prevede per organizzazioni sindacali e piccole imprese l’obbligo di assunzione di disabili solo in caso di nuove assunzioni, mentre slitta al 1° gennaio 2018 il termine, prima fissato al 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati del Libro unico del lavoro. Queste alcune delle principali

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

novità in materia di lavoro previste dalla legge di conversione del “Milleproroghe”, in vigore dal 1° marzo scorso Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di gennaio 2017 Reso noto dall’Istat il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di gennaio 2017, valido per i rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2017 ed il 14 febbraio 2017. Disponibile il prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo Congedo di paternità obbligatorio: le istruzioni dell’Inps Fornite dall’Inps le istruzioni operative per la fruizione del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. Nel messaggio dell’Istituto viene ribadito che sono tenuti a presentare apposita domanda solamente i lavoratori a cui spetta il pagamento diretto delle indennità da parte dell’Inps Ape: indicazioni Cnce sulla gestione contabile Una comunicazione della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) fornisce indicazioni sulla gestione contabile dell’anzianità professionale edile (Ape) in rapporto al Fondo nazionale costituito presso la Cnce. Le indicazioni riguardano le scritture da effettuare mensilmente e trimestralmente Mobilità degli apprendisti: al via il bando di finanziamento europeo Pubblicato dalla Commissione Ue il bando del progetto pilota europeo finalizzato allo sviluppo delle competenze degli apprendisti anche attraverso la mobilità transnazionale. Gli Enti interessati a prendere parte al progetto dovranno presentare le domande di partecipazione al Formedil entro il 29 marzo 2017 Rottamazione cartelle esattoriali e Durc: non basta la domanda per la regolarità Non è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per attestare la regolarità contributiva di un’impresa, che potrà avvenire solo dopo l’ammissione alla definizione agevolata e con il pagamento della prima rata. E’ quanto

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si legge in un messaggio in cui l’Inps, d’accordo con il ministero del Lavoro, definisce i criteri per il rilascio del Durc regolare alle imprese che accedano alla rottamazione delle cartelle esattoriali Prepensionamento per lavori usuranti, definiti i termini per le domande L’Inps ha definito i nuovi termini per la presentazione delle domande di prepensionamento per lavori usuranti, come previsto dalla legge di Bilancio 2017. La domanda dovrà essere trasmessa in modalità telematica alla sede Inps territorialmente competente entro il 1° marzo 2017 dai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2017 ed entro il 1° maggio 2017 nel caso in cui i requisiti fossero raggiunti entro il 31 dicembre 2018 Opere pubbliche Contributi di gara: definiti dall’Anac i soggetti tenuti al versamento Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera Anac che definisce i soggetti pubblici e privati obbligati alla contribuzione a suo favore e i termini e le modalità del versamento. Il provvedimento conferma, per ciascuna categoria, gli importi previsti per il 2016 Mercato privato Urbanistica: bocciato il Veneto sulle deroghe alle distanze tra edifici La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Veneto che negli interventi di riqualificazione realizzati su singoli edifici consente deroghe alle distanze previste dagli standard urbanistici nazionali. La Consulta ribadisce che le deroghe sono consentite solo negli interventi su pluralità di fabbricati coordinati da piani urbanistici


Cariche Sociali COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

GATTI RAG. CORRADO

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

Vice Presidenti: DI LERNIA DOTT. ALBERTO Consiglieri: ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

BULFERETTI ING. SUSANNA

PAVONI ING. LUCA

SCOLARI RAG. FRANCESCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

REVISORI DEI CONTI

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PRANDELLI SANTO

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ARDESI EMILIA

GIACOMELLI PAOLO

GIRELLI GEOM. SERGIO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

BENTIVOGLIO ING. PAOLO

BERTOLASIO LUCIANO

MOSCONI ROBERTO

ONESTI GEOM. IVAN

BERTOLI ING. FABRIZIO

BETTONI MASSIMO

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

CADEO GEOM. GIORGIO

POLA ING. ALBERTO

RODA GEOM. MARIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

CAMPANA ARCH. DAVIDE

ROSSINI GEOM. ALESSIO

ROSSINI GEOM. GUIDO

CANCELLI RICCARDO

CASTELLI GEOM. ANDREA

SALVADORI DIEGO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

SIGNORONI MASSIMO

SINA GEOM. ARMANDO

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

FACCHINETTI ENRICO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

TROMBINI SERGIO

FERRARI MICHELE

GAIDONI ARCH. GIACOMO

ZILIANI GEOM. ANGELO

ANDREIS PIETRO



ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE MARZO 2017

ELEVATORI

SCALE MOBILI

MONTA AUTO

ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 S2A FateJoria 2S0 FlassiĺFa ,9-Eis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

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