Notiziario ottobre 2016

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notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE OTTOBRE 2016

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ISSN 2465-3101

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA OTTOBRE 2016

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo

Ristrutturare gli edifici per renderli antisismici: ecco le tre tecniche base pag.

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Nomine: Franco Donati è consigliere onorario dell’Ente Sistema Edilizia Brescia »

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Comuni e Lavori pubblici: oltre il Patto di stabilità ci sono 10 miliardi di euro

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Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54

Via Milano: c’è un progetto per cambiare e qualificare la porta ovest della città

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Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

Novità dalla Regione con il taglio degli oneri per l’housing sociale

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Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798

Architettura d’interni: l’idea delle pareti mobili che si adatta al quotidiano »

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Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi

Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 504 » 521

Indici Lavori pubblici

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Trasporti Urbanistica

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Rifiuti Economia

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Ance informa

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737 486


PREVENIRE È MEGLIO: VI SPIEGHIAMO COME RENDERE UNA CASA RESISTENTE AD UN EVENTO SISMICO

RISTRUTTURARE GLI EDIFICI PER RENDERLI ANTISISMICI: ECCO LE TRE TECNICHE BASE

Gli edifici che sono stati costruiti senza rispettare le normative antisismiche sono destinati a collassare quando vengono sollecitati da un terremoto con un elevato grado di intensità, in quanto la scossa che arriva da sottoterra muove le fondazioni, i piani inferiori oscillano e nel momento in cui si trovano in gioco murature non collegate tra loro ecco che queste ribaltano lateralmente e fanno precipitare i solai causando danni e vittime.

La normativa antisismica in materia, che hanno portato allo riguarda i criteri per costruire una stato attuale nel quale, per ogni struttura in modo da prevenire i luogo del territorio nazionale, danni alle persone ed alle cose l’azione sismica da considerare durante il verificarsi di un evento nella progettazione viene attribusismico. ita secondo valori Fino al 1974 espressi in termini in Italia, i Comuni Gradualmente si deve e si di accelerazione hanno subito una può passare dalla cultura di riferimento. Le del fatalismo a quella classificazione sinorme affrontano della prevenzione smica e sono stati anche il delicato sottoposti a norme problema degli restrittive per le edifici esistenti, costruzioni solo dopo essere stati definendo tre tipologie di intervenfortemente danneggiati dai terre- to che possono essere effettuati: moti. - interventi di adeguamento Fortunatamente si sono poi che permettono di raggiungere i susseguite una serie di normative livelli di sicurezza previsti dalle 487


IL PRIMO OBIETTIVO È FORNIRE ALLA STRUTTURA UN COSIDDETTO “COMPORTAMENTO SCATOLARE” QUINDI COMPATTO

UNA RAPIDA VIBRAZIONE ED IL MONDO COLLASSA Il terremoto è un fenomeno naturale che si manifesta con un’improvvisa e rapida vibrazione del suolo causata dal rilascio di una grande quantità di energia accumulata nel sottosuolo. Oltre alla classica oscillazione degli oggetti, si ha una percezione da parte del corpo umano che può sembrare una “sensazione di vuoto” con conseguenti vertigini e senso di spossatezza, come se improvvisamente ci si sentisse deboli. Le onde sismiche che si propagano nel terreno si avvertono in superficie come delle scosse che possono essere definite sussultorie o ondulatorie, in funzione del fatto che il movimento oscillatorio sia in direzione verticale oppure orizzontale. La durata di ciascuna scossa sismica solitamente è di alcune decine di secondi, anche se eccezionalmente può raggiungere il minuto. Inoltre un terremoto non si verifica mai con una sola scossa, infatti le scosse si succedono progressivamente con intervalli irregolari per diversi giorni e talvolta per interi mesi, come si è verificato in questo periodo nell’Italia centrale colpita da un sisma molto violento, ma purtroppo atteso. Il vero problema è che i terremoti non possono essere previsti, quindi l’unica soluzione è agire sugli edifici.

Norme Tecniche di Costruzione; - interventi di miglioramento che permettono di aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza raggiungere i livelli richiesti dalle Ntc; - interventi locali che interessano solo elementi isolati e che comunque comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza. Inoltre si ha la valutazione sismica obbligatoria dell’edificio esistente e se necessario l’adeguamento nel momento in cui si ha: • ampliamento o sopraelevazione; • incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%. Non è obbligatorio invece provvedere alla valutazione sismica dell’edificio per tutte le altre tipologie di intervento. Ma in concreto quali sono gli interventi sugli edifici esistenti che permettono di incrementare la resistenza delle strutture e prevenire i disastrosi effetti di un terremoto? Innanzi tutto bisogna specificare che l’obiettivo primario è fornire alla struttura un cosiddetto “comportamento scatolare”, che è facilmente spiegabile partendo dall’esempio di una semplicissima scatola da scarpe. Quando la scatola è compatta e chiusa con le sue pareti, il suo fondo ed il suo coperchio, è molto difficile da deformare nonostante si applichino anche forze molto elevate. Lo stesso principio deve essere riproposto per un edificio, collegando solidamente tra loro le pareti perimetrali ed i vari solai che lo compongono in modo da ricreare appunto un sistema scatolare. Per fare questo possiamo sostanzialmente raggruppare gli 488

L’ITALIA È UN PAESE STORICAMENTE A RISCHIO L’intensità di un terremoto viene misurata principalmente secondo due scale di misurazione. La prima, la meno utilizzata, consiste nella scala Mercalli, la quale presenta una gradazione che va da I a XII ed è suddivisa in funzione dell’entità dei danni provocati dal terremoto stesso. La seconda scala è la Richter che associa l’energia liberata dal terremoto ad un indice di riferimento chiamato Magnitudo. Questo indice viene ottenuto secondo definite relazioni matematiche in cui si considerano le caratteristiche del terremoto stesso, ma la questione fondamentale è connessa al fatto che la variazione di pochi decimali di magnitudo corrisponde a notevoli variazioni di energia liberata dal terremoto, per esempio l’aumento di una sola unità di magnitudo coincide con il rilascio di un energia trenta volte maggiore. L’Italia è situata al margine di convergenza tra due grandi placche, quella africana e quella euroasiatica. Il movimento relativo tra queste due placche causa l’accumulo di energia e deformazione che occasionalmente vengono rilasciati sotto forma di terremoti di varia entità, un dato che ormai è storicamente documentabile nel corso dei secoli. Ma a differenza del passato, oggi i danni si possono prevenire.


DAI SOLAI ALLA QUALITÀ MURARIA I PUNTI DEBOLI DA PRENDERE IN ESAME PRIMA DI INTERVENIRE

interventi in tre macrofamiglie, ognuna delle quali va ad agire su un determinato elemento strutturale. La prima famiglia di interventi riguarda il miglioramento dei collegamenti che può essere fatto attraverso differenti modalità. Per quanto riguarda il collegamento delle pareti perimetrali è possibile mediante l’inserimento di tiranti metallici, i quali vengono disposti internamente all’edificio al livello dei solai ed in corrispondenza delle pareti portanti del fabbricato sulle quali si ancorano attraverso piastre. In alternativa, è possibile ricorrere al posizionamento di cerchiature esterne all’edificio che possono essere realizzate attraverso elementi metallici oppure materiali compositi. Questa tipologia di intervento evita lo sviluppo di sovratensioni in corrispondenza degli angoli delle murature. La terza tipologia di miglioramento dei collegamenti è invece costituita dalla realizzazione di un cordolo di sommità, il quale ha la funzione di collegare le pareti perimetrali nella zona dell’edificio in cui le murature risultano meno coese. Può essere realizzato in calcestruzzo armato se non porta ad un eccessivo appesantimento della struttura, oppure in elementi metallici i quali sono particolarmente indicati per la loro leggerezza e poca invasività dell’intervento stesso. Il collegamento dei solai alle pareti invece viene realizzato per evitare lo sfilamento delle travi dalle pareti stesse e per una maggiore distribuzione delle forze orizzontali sulle pareti stesse. Si realizza mediante spinotti metallici fissati ad un determinato passo

Cerchiature metalliche dell’edificio

nella muratura e cordoli sempre metallici che corrono perimetralmente al solaio. La seconda famiglia consiste nella riduzione della deformabilità dei solai, ovvero l’irrigidimento del solaio in modo da trasferire e ripartire le azioni orizzontali, oltre a costituire vincolo per le pareti verticali. Questa tipologia di intervento dipende dalla tecnologia costruttiva del solaio in gioco, in quanto solai in legno possono essere irrigiditi semplicemente mediante posizionamento di ulteriori tavolati in legno multistrato sopra l’assito stesso, oppure è possibile ricreare una piccola cappa in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata sull’estradosso, unico intervento per altro possibile nel caso di solai in laterocemento. Per quanto riguarda le coperture invece, oltre a questi interventi già citati per i solai orizzontali, è possibile inserire un sistema di 489

controventatura con il posizionamento di tiranti metallici disposti diagonalmente. Per la terza famiglia contempliamo interventi necessari per migliorare la qualità muraria i quali sono mirati al risanamento ed al miglioramento delle caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali deteriorati o danneggiati. È necessario specificare che questi interventi da soli non sono assolutamente sufficienti a ripristinare o migliorare l’integrità strutturale del fabbricato. Brevemente possono essere riassunti e categorizzati secondo la tipologia e la qualità degli elementi murari sui quali vengono realizzati. • Cuci e scuci nel quale si eliminano le parti di muro danneggiate le quali vengono sostituite con nuovi elementi. In questo intervento viene anche solitamente effettuata una ristilatura dei giunti degradati, piuttosto che l’inseri-


NUOVE TECNICHE HI-TECH CON IL RINFORZO MURARIO IN FIBRA DI CARBONIO

mento di piccoli tiranti passanti da lato a lato della muratura in modo da creare una sorta di confinamento della stessa e sostenere un’eventuale “rigonfiamento”. • Iniezioni semplici o armate, ovvero la penetrazione di miscele fluide all’interno della muratura mediante fori creati in superficie. Questo intervento è utile per il riempimento di eventuali vuoti interni e per il collegamento dei componenti sciolti. • Intonaco armato con rete è anch’esso utile per il confinamento della muratura ed un aumento della resistenza. Deve però essere realizzato mediante reti preformate in materiale composito fibrorinforzato e non con la classica rete elettrosaldata come è stato fatto nel recente passato, la quale ha portato molti più danni che benefici. È d’obbligo poi aprire una parentesi sul rinforzo strutturale in fibra di carbonio, il quale può essere speso per l’intervento su tutti gli elementi strutturali costituenti un edificio. Si va dal consolidamento di strutture in cemento armato sia a flessione che a taglio delle travi, cerchiatura per i pilastri, rinforzo dei solai e rinforzo dei collegamenti trave-pilastro. Inoltre è possibile utilizzarli per il consolidamento di strutture in muratura per l’aumento della loro capacità portante. Tra le caratteristiche a favore di questi sistemi troviamo la leggerezza, le elevate proprietà meccaniche, le caratteristiche anticorrosive e la capacità di adattarsi bene anche ad applicazioni in cui è necessario preservare le caratteristiche estetiche della struttura originaria (edifici di interesse storico o artistico) o in casi in cui i rinforzi

Intervento di iniezione semplice o armata

Intonaco armato con reti in fibra

tradizionali sarebbero di difficile applicazione per limitatezza dello spazio a disposizione. In conclusione a questa “breve” panoramica sui principali interventi di consolidamento antisismico è necessario però specificare che i criteri e le tecniche di intervento vanno valutate e calibrate caso per caso durante la progettazione 490

e realizzate a regola d’arte in fase esecutiva, in quanto tutto è finalizzato a preservare la vita di chi alla fine dei lavori utilizzerà l’edificio. Davide Diotti (ingegnere Eseb)


PER 23 ANNI PRESIDENTE DELLA SCUOLA EDILE HA SAPUTO CONIUGARE ESPERIENZA E INNOVAZIONE

NOMINE: FRANCO DONATI È CONSIGLIERE ONORARIO DELL’ENTE SISTEMA EDILIZIA Il geometra Franco Donati ha presieduto con successo per 23 anni la Scuola Edile. Se oggi la formazione professionale del comparto è un esempio da imitare in tutta Italia ebbene, una bella fetta di merito deve essere attribuita proprio a Franco Donati che con competenza e passione non comuni ha rappresentato il Collegio ed il settore in questo importante e specifico ambito. Ed è per questo che il Cda dell’Eseb lo ha voluto nominare consigliere onorario dell’ente. Non deve stupire il contenuto della lettera inviata a Franco Donati e firmata dall’ing. Angelo Deldossi, attuale presidente dell’ente di via Garzetta che, superando le formalità, ma con sincera riconoscenza, non si limita a formalizzare al destinatario l’attribuzione dell’incarico di consigliere onorario dell’Eseb ma aggiunge: “auspichiamo utili consigli e soprattutto una calorosa vicinanza a tutti noi ed alla realtà che ci impegniamo a rappresentare ed a cui Lei ha

dedicato energie ed impegno per 23 anni come presidente e poi, come consigliere, per molti altri anni”. Nomina offerta quindi non per circostanza, ma “con il cuore in mano”. Nel 1946 Franco Donati ha iniziato ad occuparsi della formazione professionale quale responsabile della sede della scuola edile di Bagnolo Mella. Poi quello che il geometra ha fatto per la Scuola Edile è noto a tutta la categoria: dal 1981 sino al 2004 è stato presidente dell’Ente con brillanti risultati conseguiti nel campo della formazione professionale delle maestranze. Dedizione ed impegno che ha profuso anche dall’anno 2004 sino all’anno 2016 quale consigliere del medesimo ente. Di particolare significativa importanza è il contributo che il geom. Franco Donati ha fornito in tutti questi anni. Contributo frutto di una attenta analisi sul presente e sul cambiamento che continua a caratterizzare il mercato delle costruzioni per rispondere alle nuove esigenze delle imprese e dei lavoratori. Nuovi modi di costruire, nuova domanda sul piano del prodotto edilizio, così come nuove professionalità e nuove competenze sono frutto - e diversamente non potrebbe essere - dei processi di innovazione che 491

Il geom. Franco Donati

vedono nell’ente paritetico un fondamentale strumento di divulgazione. Il conoscere ed il saper fare delle maestranze delle imprese edili ha costituito e costituirà l’insostituibile valore aggiunto che consente alle aziende bresciane del comparto di affrontare le sfide che il mercato oggi presenta. E tutto ciò grazie all’impegno del geom. Franco Donati, impegno che non farà mancare anche nel futuro con la recente nomina a Consigliere onorario di Eseb.


LA LEGGE DI STABILITÀ HA APERTO OPPORTUNITÀ CHE PERÒ DEVONO ANCORA ESSERE FORMALIZZATE

COMUNI E LAVORI PUBBLICI OLTRE IL PATTO DI STABILITÀ: CI SONO 10 MILIARDI DI EURO Contro la crisi economica non esiste una ricetta unica, ma vi sono possibilità (fisco, semplificazione ecc.) che, se messe in campo, possono favorire la graduale uscita da una fase di stallo che frena ormai da anni lo sviluppo dell’edilizia. Uno dei punti interessanti sarebbe rappresentato dal ritorno agli investimenti da parte dei comuni, soprattutto piccoli e medi. Una promessa che deve ancora essere perfezionata. Una possibile àncora di salvezza potrebbe essere rappresentata dalla revisione del Patto di stabilità, per anni vissuto come un fardello pesantissimo dai Comuni (impossibilitati a spendere anche se con i conti in ordine) e, di conseguenza, per tutto il settore dei lavori pubblici. Il conto è presto fatto: eliminare il fardello del patto di stabilità significa rimettere in gioco circa 10 miliardi di euro, non meno di 500 milioni per Brescia e provin-

cia. Grazie alla nuova formulazione del Patto, contenuta nella Legge di Stabilità 2016, si può ricominciare a sperare, specie se si considerano anche effetti positivi come la frenata dei continui tagli agli stanziamenti e l’accelerazione della spesa da realizzare nel 2016 e in prospettiva nel 2017. Proviamo a concretizzare questa prospettiva di vento favorevole per gli investimenti nel campo dell’edilizia: secondo le stime dell’Ance nazionale, la Leg492

ge di Stabilità dovrebbe portare un incremento di circa l’8% a livello di risorse da investire in nuove infrastrutture. Una percentuale che assume ancor più rilievo se la inseriamo in un contesto temporale più ampio. Dati alla mano, dal 2008 al 2015, le risorse per le opere pubbliche sono diminuite del 42,6%. Un attacco alle casse degli enti locali che ha causato la riduzione del 47% delle spese in conto capitale da parte delle Amministrazioni


IN SETTE ANNI LE RISORSE PER OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI SONO SCESE DEL 42,6 PER CENTO

comunali, che di contro hanno aumentato del 17% quelle correnti. Tutto nell’ottica di rispettare lacci e lacciuoli del Patto di stabilità. Adesso la prospettiva è quella di poter nuovamente attingere a risorse che possano liberare cantieri in ambiti fondamentali per i Comuni, come ad esempio l’edilizia scolastica, dove si affiancano necessità di manutenzione e prospettive di miglioramento a livello di efficienza energetica, approvvigionamento di energia, antisismicità e, più in generale, sicurezza. Altro esempio sono gli interventi legati al rischio idrogeologi-

co, nel Bresciano realtà tutt’altro che trascurabile, che impatta non poco sui magri bilanci dei Comuni, specialmente quelli di montagna. Superare (ma non eliminare, distinzione che è sempre bene ripetere) il Patto di stabilità dovrebbe spazzare via alcune piccole e grandi distorsioni burocratiche nella gestione delle spese in conto capitale, con il contestuale rilancio degli investimenti finalizzati a realizzare opere utili ai cittadini e, più in generale, al territorio. Ma non è tutto: c’è infatti in ballo la clausola europea per gli investimenti, che potrebbe porta-

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re un aumento pari a 3,5 miliardi di euro della spesa - ovviamente nell’anno in corso che peraltro sta per chiudersi - per le infrastrutture, togliendo.. dal ghiaccio risorse rimaste bloccate per un po’ di tempo. C’è infine la questione dei pagamenti alla imprese, uno dei punti dolenti del Patto di stabilità: adesso gli enti locali potranno finalmente superare certi vincoli e riaprire il portafoglio, dando ossigeno e liquidità ad aziende, in certi casi, in attesa da anni di ricevere il compenso per lavori svolti.


DALLA MOBILITÀ ALL’EDILIZIA PRIVATA E SOCIALE IL DISEGNO SI COMPONE IN 14 PUNTI DI INTERVENTO

VIA MILANO: C’È UN PROGETTO PER CAMBIARE E QUALIFICARE LA PORTA OVEST DELLA CITTÀ

Un progetto ambizioso per cambiare definitivamente volto alla Porta Ovest della città di Brescia. Palazzo Loggia mette sotto i riflettori via Milano e si avvia a lanciare una poderosa campagna di riqualificazione, un intervento a 360 gradi che, tra i tanti aspetti in ballo, punta a rendere più appetibile questa zona della città.

Via Milano. Difficile operare una sintesi su quello che non è solo un mero disegno urbanistico, visto che ci sono in ballo anche partnership con operatori privati che hanno proposto idee che hanno convinto la Giunta Del Bono. Quattordici sono i progetti, che vanno dall’area ex Dellera (destinata al laboratorio firmato Lanzani) al Musil. Ma è solo la punta dell’iceberg, visto che parliamo - ovviamente anche di interventi di tipo edilizio (un esempio è la 494

riqualificazione di quaranta unità abitative nel quartiere Mazzucchelli, senza dimenticare le Case del sole, le cui assegnazioni sono già state avviate); oppure ci sono i progetti relativi alla mobilità, con un piano che prevede percorsi ciclopedonali protetti in entrambi i sensi di marcia, affiancandovi il recupero della strada ferrata che porta verso Iseo, così da rilanciare il servizio su rotaia. I fronti di intervento, quindi sono numerosi e - nelle intenzioni


LA TEMPISTICA IN CUI È DIVISA L’AZIONE DI INTERVENTO È SUDDIVISA IN STEP DA COMPLETARE IN 60 MESI

di Palazzo Loggia - dovrebbero iniziare ad essere esplorati dall’1 gennaio 2017, per poi chiudersi entro 60 mesi. Cinque anni densissimi, tempo necessario ad un cambiamento epocale per questa zona della città. La suggestione di una via Milano che non sia più una semplice (e trafficatissima) arteria di scorrimento è quella che muove il Comune, deciso a favorire una rivoluzione anche a livello umano, nel senso di concepire spazi più a misura di cittadino. Come? Dando accesso a spazi di co-working, promuovendo l’housing sociale, creando spazi di aggregazione, anche regalando attenzione alle zone verdi (con, ad esempio, un parco urbano nel sito Caffaro, mentre quello di via Nullo è stato inaugurato proprio lo scorso 30 settembre). Troppo presto invece per definire l’idea di rendere via Milano a senso unico, considerando anche che parliamo di una strada sulla quale ogni giorno transitano 18mila veicoli. Certo, c’è l’incognita dei fondi. Il Comune ha preventivato una spesa di oltre 45 milioni di euro, mettendone sul piatto poco più di 7. Tra le opzioni c’è poi la partecipazione a un bando statale che potrebbe far confluire a Brescia risorse per 18 milioni di euro. La risposta si dovrebbe avere a novembre e, se fosse positiva, darebbe una mano non da poco ai progetti della Loggia. Se via Milano è l’acme di questo complesso cammino di rigenerazione urbana, ci sono altre zone “calde” in città. Ad esempio c’è il progetto di recuperare la stazione di Borgo San Giovanni, per un progetto di mobilità su rotaia

Via Milano può e deve tornare area integrata alla città

che prevede elevata frequenza, servizio capillare (con fermate molto ravvicinate) e rinnovamento del materiale rotabile, grazie all’intervento di Ferrovie Nord. Parliamo di una linea sub urbana su rotaia, che si dovrebbe sviluppare 495

da Brescia a Castenedolo, per una prospettiva di oltre 30 milioni di spesa totale. La città si muove, quindi, e cammina… a cantieri spiegati verso un nuovo futuro.


I COMUNI NON SARANNO PIÙ GESTORI DEI BANDI IL LORO RUOLO È RISERVATO ALLA PIANIFICAZIONE

NOVITÀ DALLA REGIONE CON IL TAGLIO DEGLI ONERI PER L’HOUSING SOCIALE Arrivano dalla Regione Lombardia i nuovi incentivi per la realizzazione di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici e sociali. È quanto ha approvato lo scorso luglio il Consiglio regionale che ha così dato il via libera alla nuova disciplina dei servizi abitativi.

La normativa definisce alcune facilitazioni, che riguardano vari aspetti. Per prima cosa, ad esempio, viene azzerato il contributo sul costo di costruzione per quei cantieri inerenti servizi abitativi pubblici e sociali. Non solo: non saranno più da versare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per quei lavori di costruzione ex novo, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di servizi abitativi pubblici. Ma non è tutto: la nuova legge regionale prevede la riduzione fino al 100%, da parte delle Amministrazioni comunali, degli oneri di urbanizzazione primaria

e secondaria anche nell’ambito dei esistente. servizi abitativi sociali, sia che si La Regione ha pensato antratti di nuova costruzione, ristrut- che a chi risiede in alloggi soturazione o manutenzione straordi- ciali facenti parte del patrimonio naria. Secondo quanto dichiarato dell’Aler o dei Comuni, stanziando dall’assessore regionale alla Casa 55 milioni di euro tra 2016 e 2018. e Housing sociaLa normatile Fabrizio Sala, va, infine, ridisequesto provvedi- C’è l’obbligo a reinvestire gna il ruolo dei il ricavato da cessioni mento del PirelloMunicipi: i Coin manutenzione del ne permetterà di muni non saranno ridurre la vendita più, infatti, gestori patrimonio edilizio del patrimonio di bandi e graduaresidenziale di torie, ma divenproprietà dei Comuni e di Aler, teranno enti di programmazione obbligando inoltre a reinvestire per quello che riguarda l’offerta quanto ricavato dalle cessioni abitativa sul territorio. in operazioni di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio 496


ELEMENTI LEGGERI E MODULARI CHE MODIFICANO L’ASSETTO DI UN’ABITAZIONE IN POCHE MOSSE

ARCHITETTURA D’INTERNI: L’IDEA DELLE PARETI MOBILI CHE SI ADATTA AL QUOTIDIANO

Per le caratteristiche di flessibilità e leggerezza sono spesso impiegati pannelli multistrato che, montati su appositi telai, consentono la realizzazione di pareti divisorie. Sono elementi resistenti e leggeri, modulari, componibili, di facile e veloce montaggio, adattabili alle specifiche esigenze. Per queste caratteristiche vengono ormai diffusamente adottati nelle suddivisioni interne degli uffici, ma, grazie anche alle caratteristiche di isolamento acustico e di sicurezza, sono impiegati spesso anche nell’edilizia residenziale, in alternativa ai tradizionali tavolati in muratura, dei quali offrono la possibilità di accogliere la stessa ricchezza di finiture.

Un esempio di parete mobile

Le pareti mobili nelle abitazioni sono usate abbastanza di rado anche se molte volte c’è la necessità di delimitare più marcatamente, seppure in maniera temporanea, un angolo della sala da tutto il resto; in altre occasioni si presenta, invece, l’esigenza di godere appieno degli spazi e quindi di unire gli ambienti per ottenerne uno solo, libero e arioso. Un locale che si adatti più facilmente ai nostri bisogni si può ottenere con pochi accorgimenti, ma soprattutto con l’idea che un sistema di separazione non deve essere per forza in muratura. Nel soggiorno, la zona con un divano letto potrebbe diventare occa497

sionalmente uno spazio a sé: in autonomia solo all’occorrenza. Alla bisogna, si potrebbe unire in un unico locale lo spazio cottura alla sala da pranzo e separarli in altri momenti; anche soggiorno e studio potrebbero essere due ambienti diversi in determinate situazioni ed una sola stanza in altre, semplicemente spingendo delle ampie ante scorrevoli. Spostare una parete e ridefinire un ambiente è un gesto che, nella sua semplicità, non può che arricchire il rapporto che abbiamo col nostro mondo domestico. L’elemento parete si connota, sempre di più, come elemento architettonico proprio perché nel


IL «DOMESTIC TRANSFORMER» DI HONG KONG CON SOLI 32 METRI QUADRI PUÒ CAMBIARE FORMA PER 24 VOLTE

cambiare posizione tende a capovolgere l’aspetto di una stanza. Il suo effettivo utilizzo è stato praticato molte volte in via sperimentale ma ci sono anche esempi vicini alla realtà quotidiana che forse stupiscono i meno propensi alla novità o ai progetti fuori dagli schemi. Come il «Domestic Transformer» di Hong Kong, appartamento di 32 metri quadri progettato dall’architetto Gary Chang, e in grado di trasformarsi in 24 diverse combinazioni grazie a un sistema di pareti scorrevoli. Gli ambienti della casa non sono solo quelli

strettamente necessari, come la cucina, il bagno e la stanza da letto, ma la piccola abitazione offre anche spazi più ricercati tra cui un confortevole salotto e una sala relax. L’architetto cinese ha vissuto in questo piccolo appartamento sin da adolescente. Al trasferimento dei genitori, Chang ha elaborato per anni diverse possibili sistemazioni che ottimizzassero l’utilizzo degli esigui spazi a disposizione. Dopo innumerevoli esperimenti, il suo «Domestic Transformer» dalle 24 stanze ha preso finalmente forma nel 2009 e richiama l’atten-

zione di molti progettisti. Il problema dei contenuti spazi domestici delle grandi metropoli orientali, dove una foresta di grattacieli abitati riempie il panorama urbano, è una questione molto sentita dalla popolazione locale, spesso costretta ad accontentarsi di una zona living allestita nell’angusto spazio di un corridoio. “La casa si trasforma e io non mi muovo, è la casa che si muove per me”, afferma l’architetto ideatore di questa casatransformer che ha progettato per se stesso. Così grazie a semplici gesti come spingere o tirare una parete mobile, ribaltare un piano

qui sopra: Casa a Juan-Les-Pins

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AD ANTIBES GLI ARCHITETTI ANDREA MARCANTE E ADELAIDE TESTA HANNO MODULATO LO STILE AD UN MONOLOCALE ANNI SESSANTA

o un divano, premere un pulsante che fa scorrere il telo da proiezione, ciò che pare un semplice muro si muove per rivelare un armadio segreto, che a sua volta si discosta per svelare una vasca da bagno con tutti i comfort del caso. Peculiarità del progetto è l’unica parete finestrata dell’abitazione, che spicca nella monotona facciata dell’edificio di 17 piani ospitante ben 370 appartamenti. Otto stanze in 37 metri quadrati: il loft trasformista - soggiorno, sala da pranzo, sala tv, due camere da letto, studio, cucina e bagno; grazie a pareti scorrevoli e mobili a scomparsa possono convivere in meno di 40 metri quadrati. Ed è pure super ecologico. È dall’altra parte del globo, a New York il pied-à-terre di Graham Hill, uno dei fondatori di Treehugger il sito web del design ecosostenibile e del lusso a impatto zero. Grazie a un sapiente ed elegante mix di binari e cerniere la libreria si trasforma in un letto a due piazze mentre da un cassetto nascosto sotto la tv esce una comoda scrivania. Nella casa di Hill non si spreca nemmeno un centimetro: lo spazio sotto ai cuscini del divano è un grande contenitore per lenzuola, coperte e biancheria varia e in un ripostiglio all’interno di un’antina trovano posto ben 10 sedie, tutte rigorosamente impilabili. Il tavolo, che può ospitare fino a 10/12 coperti, è telescopico e quando non è utilizzato è praticamente invisibile. Il costo di tutto questo? Nell’ordine delle cifre a cinque zeri (centinaia di migliaia di euro), compreso il progetto, la realizzazione su misura di ogni

Domestic Transformer ad Hong Kong

Pareti divisorie in vetro

componente e le tecnologie. Tornando in Europa, il clima informale e rilassato della vita al mare ha ispirato il progetto di un piccolo appartamento a Juan les Pins, nota meta di villeggiatura nei pressi di Antibes, in Costa Azzurra, dove gli architetti Andrea Marcante e Adelaide Testa dello studio torinese UdA hanno rimodellato gli spazi di un monolocale di 40 mq situato in un edificio fronte mare risalente agli anni Sessanta. Il loro intervento si confronta con il tema della casa per vacanze e lo fa evocando l’atmosfera della vita in spiaggia attraverso un sistema di pareti mobili che ricordano le cabanes dei litorali. Gli spazi 499

sono modulati da partizioni colorate da comporre liberamente o ridistribuire, un domani, a seconda delle esigenze. Vere e proprie micro-architetture in metallo e legno che, nonostante lo spazio ridotto, disegnano due comode zone notte in dialogo con un ampio living, tutti con vista mare. La selezione dei materiali si è allineata alla rievocazione della spiaggia: il laminato, gli arredi vintage in midollino, le tappezzerie con i paesaggi marittimi, il legno di teak, tipico dell’industria nautica in quel periodo. Wilda Nervi


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Cassa integrazione guadagni ordinaria - Inps nuovi adempimenti a carico delle imprese introduzione del ticket e apertura cantieri pag. 504

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Reverse charge in edilizia nuova guida dell’Ance

- Prevenzione antisismica - vademecum dell’Ance sulle agevolazioni fiscali attualmente disponibili pag. 521

- Ministero del Lavoro - verifiche ispettive nell’ambito del procedimento di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria circolare n. 27/2016 pag. 505

- Split payment e accertamento Iva - riaddebito alla P.A. committente

- Ministero del Lavoro - contratti di solidarietà difensivi e assunzione apprendista - Ministero del lavoro, interpello n. 21/2016

- Novità in materia di procedure esecutive e concorsuali - esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dell’imprenditore

pag. 506

- Ministero del Lavoro- contribuzione apprendistato di primo livello durante le ore di formazione interna/esterna - interpello n. 22/2016 pag. 507 - Ministero del Lavoro- comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego- nuovi standard tecnicinota n. 4665/2016 pag. 508 - Inail - registro infortuni - applicativo “cruscotto infortuni”- circolare n. 31/2016

pag. 508

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di luglio 2016 pag. 509 - Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di agosto 2016 pag. 509

pag. 521

pag. 522

- Innovazione degli Studi di settore - nuovi criteri di accertamento presuntivo pag. 522

pag. 523

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 524

- Tfr - Legge 297/82

pag. 524

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 524

LAVORI PUBBLICI

- Il nuovo regolamento attuativo del rating di legalità

- Provvedimenti attuativi del Codice appalti situazione a fine settembre TRIBUTI - Iscrizione o modifica nell’elenco dei fornitori, - Determinazione delle imposte di registro e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti ipo-catastali - determinazione del corrispettivo a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) nella cessione di fabbricato “cielo-terra” pag. 521

500

pag. 525 pag. 526

pag. 529


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Parere Anac: 1) una condanna non comporta l’automatica esclusione 2) il criterio di rotazione non nega l’invito al precedente affidatario

pag. 529

- Nuovo regolamento Anac per l’esercizio della funzione consultiva

pag. 531

- Il soccorso istruttorio nel vecchio e nel nuovo codice

pag. 531

- Il beneficio della rateizzazione del debito tributario inibisce la partecipazione ad appalti

pag. 532

- Non è causa di esclusione l’offerta tecnica redatta in numero di pagine superiore a quelle previste

pag. 533

- Il certificato antimafia è valido anche sotto le soglie d’obbligo

pag. 533

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 - piano d’azione 2016/2017 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico pag. 535 - Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2016

pag. 535

URBANISTICA

- È illegittimo modificare in agricole aree in precedenza classificate come edificabili

pag. 536

- Le proroghe di inizio e fine lavori

pag. 536

RIFIUTI

- Pubblicati i Decreti su immersione in mare di materiali da scavo e dragaggi nei siti di interesse nazionale

pag. 539

TRASPORTI

- Modulo assenze del conducente - abolizione dell’obbligo di tenerlo a bordo dei veicoli muniti di cronotachigrafo - Circolazione stradale - validità del certificato assicurativo digitale

pag. 534

ECONOMIA

- Approvazione dei criteri per il prossimo bando “smart living” di Regione Lombardia

pag. 539

pag. 534

- Autotrasporto - rinnovo delle carte di qualificazione del conducente (CQC) scadute a settembre chiarimenti pag. 534

ANCE INFORMA pag. 540

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PERCHÈ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi. Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIAINPS - NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESEINTRODUZIONE DEL TICKET E APERTURA CANTIERI Per le vie brevi, la sede provinciale di Brescia dell’Inps ha confermato la piena operatività di due importanti novità in tema di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che impongono alle imprese nuovi adempimenti. In particolare è stato confermato che: - dal 6 settembre 2016 entra in vigore, anche per l’edilizia, il sistema di gestione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) attraverso il “ticket” (cfr. Not. n. 5/2016); - è già operativo l’obbligo, a carico delle imprese edili, di comunicare all’Inps, attraverso un’apposita procedura, l’apertura dei cantieri edili che hanno le caratteristiche di “unità produttiva” così come definite dalla normativa in materia di CIG (cfr. Not. n. 10/2015). Di seguito si fornisce una prima illustrazione degli adempimenti a cui sono tenute le imprese. 1) Domande di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) abbinate al “ticket” Le principali innovazioni che il nuovo sistema del ticket – illustrato dall’Inps con circolare n. 13/2011 - apporta alla procedura CIG sono due: - da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto nel momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in relazione ad eventi che precedono l’autorizzazione; - dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o sospensione, a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte dell’azienda (e successivo conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’Inps. Infatti, il nuovo sistema permette all’azienda di gestire le denunce contributive del lavoratore in maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture sul libro unico del lavoro evitando di dover procedere, successivamente alla ricezione dell’autorizzazione, alla variazione delle informazioni retributive pregresse inviate con gli Uniemens relativi al periodo in cui è intervenuto il ricorso alla CIG. Con messaggio n. 1759/2016 l’Inps ha confermato che il nuovo sistema di gestione delle domande di CIG per l’edilizia diviene

obbligatorio dal 6 settembre 2016 (per il settore industria non edile è in vigore dallo scorso 23 maggio) e prevede che ad ogni domanda di CIG sia associato uno specifico codice, c.d. “ticket”. Più precisamente: - nel caso in cui la domanda di CIG venga presentata prima del flusso Uniemens relativo al primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, all’atto di presentazione on line della domanda di CIG – attraverso la procedura UNICIGO - dovrà essere richiesto il rilascio di uno specifico codice (il “ticket”), volto ad identificare in maniera univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in occasione dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo <Ticket>, finché non pervenga l’autorizzazione relativa. In questa ipotesi il ticket è da richiedersi per mezzo dell’applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”; - qualora, invece, il flusso Uniemens venga presentato prima della presentazione della domanda di CIG, il “ticket” dovrà essere richiesto già durante la predisposizione del flusso Uniemens. Il medesimo ticket – che identifica, come si è detto, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di CIG – andrà poi riportato nella domanda di CIG, oltre che all’interno del flusso Uniemens. Rimane invariato ogni altro aspetto relativo alla disciplina in tema di CIG (così ad esempio: i termini di invio della domanda, i requisiti e la documentazione da allegare alla domanda, la possibilità di conguagliare le integrazioni solo dopo che la domanda di CIG venga accolta e nei limiti dell’accoglimento). 2) Comunicazione di apertura delle unità produttive (cantieri) ai fini della CIG Come noto, la verifica sia dei limiti temporali di utilizzo della CIGO sia della sussistenza dei requisiti stessi per la concessione della CIG, si determina in relazione alla singola unità produttiva autonoma per la quale è richiesta l’integrazione salariale. In particolare l’Inps, da ultimo con circolare n. 139/2016, ha chiarito che ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva è necessario che il cantiere debba avere una durata minima di almeno un mese (ricavabile quale differenza tra la data di inizio cantiere e la data presunta di fine cantiere indicate nella domanda di CIGO). Pertanto non sono considerati unità produttiva i cantieri di breve durata (inferiore al mese). Inoltre, sempre in caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto

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verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale. Al fine di consentire all’Inps la corretta verifica dei requisiti e dei limiti temporali di utilizzo della CIG, l’Istituto ha previsto l’obbligo, in capo alle imprese, di comunicare l’apertura delle unità produttive (cantieri). L’adempimento deve essere eseguito on line accedendo alla funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione “Aziende, consulenti e professionisti”). Effettuata l’apertura del cantiere, il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato sia nella domanda di CIG che nell’elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Nell’ipotesi in cui vi sia un’unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero). Nel caso l’impresa non inserisca l’unità produttiva, la domanda di CIG verrà attribuita alla sede legale dell’impresa e su tale unità produttiva l’Inps provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della CIG. Come ribadito dall’Inps con la circolare n. 139/2016, l’apertura delle unità produttive da parte dell’impresa costituisce una autocertificazione da parte dell’impresa stessa e vale quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni, anche di natura penale, previste dalla legislazione vigente. A tal fine si suggerisce di verificare che vi sia piena coerenza tra le analoghe dichiarazioni che l’impresa rende anche nei confronti di altri enti ed in particolare: - all’Inail, con la Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo; - alla Cassa Edile, con la denuncia mensile articolata per cantiere e attraverso Edilconnect; - alle Amministrazioni Comunali, per gli interventi per i quali la normativa urbanistica/ edilizia preveda apposite comunicazioni; - all’ASL (ora AST) e alla Direzione Provinciale del Lavoro, con la Notifica Preliminare trasmessa on line dal committente e da conservare in cantiere. Al fine di agevolare le imprese edili nel corretto adempimento dei nuovi obblighi, sul sito del Collegio, www.ancebrescia.it, in calce alla presente notizia, sono pubblicate due note esplicative predisposte dalla sede Inps di Brescia.


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO - VERIFICHE ISPETTIVE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA CIRCOLARE N. 27/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 27 dell’8 agosto 2016, ha fornito indicazioni inerenti le verifiche ispettive ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/15. In tale ambito, l’attività ispettiva comprende sinteticamente due fasi, ossia: a) quella finalizzata all’accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di Cigs ai sensi dell’art. 25, co. 6 del D.Lgs. n.148/15; b) quella finalizzata all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. Quest’ultima, pur essendo una verifica preliminare rispetto al provvedimento ministeriale di concessione della Cigs, non esclude la verifica di cui alla lett. a). Ad ogni modo, chiarisce il Dicastero, a prescindere dalla circostanza che l’azienda abbia richiesto il pagamento diretto del trattamento di Cigs, per tutte le casuali di concessione (riorganizzazione, crisi e contratti di solidarietà) gli organi ispettivi sono tenuti alle verifiche di competenza con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi inoltrati per il tramite del sistema informatico “CIGSonline” al Ministero del Lavoro e, contestualmente, alle DTL competenti per territorio. Gli accertamenti ispettivi non possono limitarsi alla sola verifica documentale, ma necessitano sempre dell’accesso sul luogo di lavoro. In tal senso, sarà cura dell’organo ispettivo valutare se effettuare ulteriori accertamenti rispetto a quelli previsti al livello normativo. In particolare, gli elementi oggetto di verifica per la causale “riorganizzazione aziendale” sono quelli riconducibili all’attuazione del programma di interventi individuati dall’azienda in sede di presentazione dell’istanza. Pertanto, sarà verificato, da parte dell’organo ispettivo, il valore degli investimenti, per medesima tipologia, effettuati dall’azienda nel biennio precedente il periodo di presentazione dell’istanza nelle unità produttive interessate dall’intervento. Tale verifica, che dovrà confermare il maggior impegno economico dell’azienda rispetto ai due anni precedenti, interesserà anche eventuali

investimenti fatti per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori. Inoltre, sarà oggetto di verifica l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo temporale di cui al programma aziendale presentato e, quindi, confrontata la media annuale degli investimenti effettuai nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati. L’attività di formazione e riqualificazione, volta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne, dovrà essere coerente con il programma presentato e con gli altri investimenti. Al riguardo, se la formazione interessa lavoratori sospesi, l’organo ispettivo controllerà il nesso tra la formazione effettuata e le sospensioni. Tale verifica sarà particolarmente attenta nel caso in cui la formazione fosse svolta sul luogo di lavoro, con l’utilizzo di mezzi di produzione. Pertanto, troverà giustificazione la formazione sul luogo di lavoro nel momento in cui il lavoratore sia adibito a compiti e mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte o agli stessi compiti o mansioni, ma con l’utilizzo di nuovi strumenti di lavoro che richiedano un percorso formativo collegato e connesso al loro utilizzo. La formazione sul luogo di lavoro sarà giustificabile anche in presenza di un’idoneità dei soggetti formatori, ovvero quando sia riscontrabile l’assistenza, durante la formazione, da parte di un tutor, inteso come lavoratore esperto nei nuovi compiti o mansioni, di un istruttore o figura analoga. Rispetto alla causale di intervento “riorganizzazione aziendale” dovrà infine essere oggetto di verifica il rispetto del recupero

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occupazionale dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario nella misura minima del 70%. A tal fine, il recupero occupazionale dovrà tenere conto non solo dei lavoratori sospesi rientrati in azienda, ma anche di quelli riassorbiti nell’ambito di unità produttive della medesima azienda o altre imprese nonché delle iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Le verifiche sugli eventuali esuberi residui dovranno riguardare le relative modalità di gestione, alla luce di quelle che sono state le indicazioni aziendali contenute nel piano di gestione presentato in sede di invio dell’istanza di Cigs. Gli accertamenti ispettivi per la causale “crisi aziendale” sono finalizzati, principalmente, alla verifica dell’attuazione del piano di risanamento. Pertanto, gli organi di vigilanza sono tenuti a verificare e relazionare in merito agli interventi correttivi intrapresi dall’azienda volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale di ciascuna unità aziendale e/o settore di attività interessati dall’intervento di Cassa integrazione. L’accertamento dovrà anche verificare che il piano di risanamento sia comunque finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione. A tal fine, e a titolo meramente esemplificativo, l’organo ispettivo potrà acquisire documentazione fiscale contabile e/o commerciale. In via generale, deve essere riscontrato il ridimensionamento, o quanto meno una stabilità, dell’organico aziendale nel biennio antecedente la presentazione dell’istanza.


LAVORO

Nel caso l’azienda abbia proceduto a nuove assunzioni, dovrà essere verificata la compatibilità di queste con la normativa e le finalità della Cigs. In relazione alla presentazione di un eventuale piano di gestione degli esuberi, l’accertamento ispettivo interesserà l’attuazione in concreto di quanto predisposto e descritto nel medesimo piano.

In caso di Cigs per crisi per evento improvviso ed imprevisto, oltre alla verifica del piano di risanamento, sarà oggetto di approfondita disamina la documentazione prodotta dall’azienda in ordine alle caratteristiche dell’evento improvviso ed imprevisto. Gli accertamenti ispettivi per la causale “contratto di solidarietà” sono finalizzati alla verifica del rispetto dei contenuti del contratto con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, come prevista dall’accordo e dall’istanza. A tal fine, verranno verificati i dati del LUL (libro unico del lavoro), le timbrature ed incrociate con le dichiarazioni dei lavoratori. Sarà controllata inoltre l’eventuale presenza di lavoro straordinario, che sarà ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare. L’attivazione di una procedura di licenziamento collettivo in regime di solidarietà, sarà possibile solo a condizione che la stessa sia subordinata al requisito della non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore. Nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell’esercizio di impresa, le verifiche ispettive seguono

le disposizioni previste e richiamate per la causale Cigs invocata. Le verifiche del personale ispettivo dovranno inoltre interessare: a) il rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione. Tale verifica, come noto, è finalizzata, in caso di mancato rispetto

della rotazione, all’incremento dell’1% del contributo addizionale a carico dell’impresa. A tal fine, potranno essere confrontati i dati forniti dall’azienda (LUL, timbrature, etc) con le dichiarazioni dei lavoratori; b) la richiesta aziendale di pagamento diretto della prestazione. Tale verifica è finalizzata a confermare la sussistenza delle difficoltà finanziarie che impediscono di anticipare il trattamento di integrazione salariale. Si tratta, in particolare, della verifica dell’indice di liquidità che deve risultare manifestatamente negativo, con valore inferiore all’unità, così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti. Il dicastero, in conclusione, dopo aver ricordato i termini procedimentali a cui sono tenuti gli organi ispettivi per l’effettuazione delle verifiche, la presentazione della relazione ed il riconoscimento del pagamento diretto, conferma che le indicazioni fornite attraverso la circolare in oggetto si applicano a tutti i procedimenti concessi ai sensi del D.Lgs. n. 148/15.

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MINISTERO DEL LAVORO - CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI E ASSUNZIONE APPRENDISTA - MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 21/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 21 dell’11 agosto 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di assumere, in costanza di contratto di solidarietà difensivo, personale con contratto di apprendistato. In particolare, il Dicastero in accordo con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, ha primariamente ricordato che il contratto di solidarietà difensivo di cui al D.L. n. 726/1984 è una specifica causale di trattamento di integrazione straordinaria, attivabile in base all’accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede, in luogo della dichiarazione di esubero o della riduzione dell’organico, la riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato. E’ stato, inoltre, specificato che gli apprendisti sono esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà in quanto, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015, sono destinatari esclusivamente degli interventi per crisi aziendale (art. 21,co.1, lett.b)). Con specifico riferimento al quesito avanzato, il Dicastero ha, poi, chiarito che nelle ipotesi di sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro è possibile intervenire con una minore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto inizialmente pattuito. Qualora, invece, le esigenze di maggior lavoro possono essere soddisfatte solamente da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, sarà possibile ricorrere all’assunzione con contratto di apprendistato, in quanto “funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale”, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge. Ministero del Lavoro Roma, 11 agosto 2016 Interpello n. 21 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - assunzione di personale apprendista in costanza di contratti di solidarietà difensivi. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di


LAVORO

interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare l’istante chiede se, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in costanza di contratto solidarietà difensivo sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e degli Incentivi all’Occupazione, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre premettere che il contratto di solidarietà difensivo, già disciplinato dal D.L. n. 726/1984 (conv. da L. n. 863/1984) costituisce, all’esito del riordino delle misure di sostegno al reddito operato dal D.Lgs. n. 148/2015, una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria (cfr. art. 21, comma 1, lett c). La solidarietà si attiva, in conformità con quanto già previsto dal D.L. n. 726/1984, in base ad un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede, al fine di evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, la riduzione dell’orario di lavoro per il personale interessato. A tale ultimo proposito si precisa che gli apprendisti risultano esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà, atteso che l’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante alle dipendenze di imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei corrispondenti trattamenti limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale contemplata dall’art. 21, comma 1, lettera b). Ciò premesso ed in risposta al quesito posto, va considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste, come anticipato, nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative. Al riguardo va osservato che il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, all’art. 4, già contempla la possibilità di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà. Tuttavia, si può verificare l’ipotesi in cui tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con man-

sioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione è, evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale. Ricorrendo tali presupposti appare quindi possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge. In particolare, andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell’art. 42, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.

Ciò premesso, stante l’esplicita previsione di poter corrispondere, per le ore di formazione interna, una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse disposizioni del CCNL di riferimento al riguardo. In ordine alle ore di formazione esterna, per le quali non è dovuta la retribuzione, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo, non può ritenersi configurabile l’accreditamento di una contribuzione figurativa, poiché la stessa è prevista dalla legge in casi tassativi, con idonea copertura finanziaria. Le predette indicazioni ministeriali devono tenersi presenti per l’attuazione dell’apprendistato di primo livello anche per il settore edile, stante l’attuale carenza di una normativa contrattuale di riferimento.

MINISTERO DEL LAVORO CONTRIBUZIONE APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO DURANTE LE ORE DI FORMAZIONE INTERNA/ESTERNA INTERPELLO N. 22/2016

Ministero del Lavoro

Si informa che il Ministero del lavoro, con interpello n. 22 dell’11 agosto 2016, ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione, interna ed esterna, dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). Sull’argomento, il dicastero rammenta che: - il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti va effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi; - la disciplina del D.Lgs. n. 81/2015 (art. 43, comma 7), in ordine all’apprendistato di primo livello, prevede, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, l’esonero per il datore di lavoro da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi; - il D.Lgs. n. 150/2015, inoltre, ha previsto, in via sperimentale, per l’apprendistato di primo livello, la riduzione dell’aliquota contributiva dal 10% al 5% per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). In particolare, l’istante chiede quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite nella misura del 10% e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, dell’INPS e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare occorre muovere dall’analisi dell’apprendistato che si configura come un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter con-

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Roma, 11 agosto 2016 Interpello n. 22 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuite per gli apprendisti ex art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.


LAVORO

seguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Il piano formativo allegato al contratto di assunzione definisce gli obiettivi da conseguire ripartendo l’impegno tra l’attività di formazione interna ed esterna all’azienda. Al fine di determinare la retribuzione imponibile, va considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) e dell’art. 2, comma 25, L. n. 549/1995 il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando l’importo delle retribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi sottoscritti

dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa, qualora superiore alla retribuzione effettivamente erogata. Ciò vuol dire che il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale desunto dai criteri indicati, dovrà essere altresì adeguato annualmente, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, conv. da L. n. 389/1989). Tale correttivo, tuttavia, non trova applicazione per gli apprendisti per espressa previsione di legge (cfr. art. 7, comma5). In ragione di quanto sopra, già con circolare n. 208 del 13 ottobre 1988, l’INPS ebbe a precisare, su conforme parere di questo Dicastero, che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti andava effettuata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando, comunque, il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto oggi previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Ciò premesso, va ricordato che l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, pari al 10% ai sensi dell’art. 1,

comma 773, L. n. 296/2006 e salvo quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 183/2011, è stata attualmente ridotta nella misura del 5% ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016. Alla luce di quanto sopra, la suddetta aliquota del 5%, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista, retribuzione che deve evidentemente corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative. In risposta al quesito avanzato si sottolinea come, nell’ambito della disciplina del contratto di apprendistato del primo tipo, l’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 disponga che “per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi. Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento. Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

MINISTERO DEL LAVOROCOMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGONUOVI STANDARD TECNICINOTA N. 4665/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con nota n. 4665 dell’11 agosto 2016 ha comunicato che, a seguito dell’aggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, compreso l’UNI-Lav, dallo scorso 30 settembre sono stati resi disponibili nuovi moduli telematici

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adeguati alle novità in materia di apprendistato e dati anagrafici del lavoratore. Gli aggiornamenti interesseranno, in particolare: - la modifica della descrizione della tipologia di contratto a.03.08 in: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - l’attivazione di una tipologia di trasformazione del rapporto di lavoro dp - trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di apprendistato professionalizzante; - il previsto nuovo controllo sulla tipologia contrattuale ammessa in caso di trasformazione dp - trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di apprendistato professionalizzante; - l’aggiornamento della tabella classificazioni standard “comuni e stati esteri”; - l’aggiornamento della tabella classificazioni standard “cittadinanza”.

INAIL - REGISTRO INFORTUNI - APPLICATIVO “CRUSCOTTO INFORTUNI”CIRCOLARE N. 31/2016 Si informa che l’Inail con circolare n. 31 del 2 settembre 2016, nel ricordare che dal 23 dicembre 2015 non sussiste più l’obbligo per i datori di lavoro di tenuta del Registro infortuni, ha reso noto che è stato effettuato un aggiornamento dell’applicativo denominato “Cruscotto infortuni” da cui è possibile consultare gli eventi infortunistici occorsi e denunciati, ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 1124/65, a decorrere da tale data. Il nuovo applicativo online, consultabile dagli organi di vigilanza anche ai fini della programmazione dell’attività ispettiva, è accessibile, dal sito istituzionale dell’Inail, ai datori di lavoro e loro intermediari limitatamente ai dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle unità produttive ad essa riconducibili. Le modalità di consultazione, contenute in un apposito manuale utente, sono disponibili alla pagina https://www.inail.it/cs/internet/ accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html, a cui si fa esplicito rinvio. Inail Roma, 2 settembre 2016 Circolare n. 31 Premessa In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015


LAVORO

all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni - già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - originariamente connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del richiamato d.lgs.

tato registro, I’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con circolare Inail del 23 dicembre 2015, n. 92, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore

• Struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato; • Località per il settore Agricoltura. Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail. it, alla consueta pagina del portale Inail: https://www.inail.it/cs/internetjaccedi-aiservizi-online/moduli-online.html Assistenza agli utenti Tutte le informazioni di carattere generale saranno fornite agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile. Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 n. 81/2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Abolizione della tenuta del registro degli infortuni L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: ‘A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni’. In proposito, il citato D.Lgs.n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403. Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b). Rilascio del “cruscotto infortuni” per i datori di lavoro e loro intermediari. Modalità di fruizione In considerazione dell’abolizione del ci-

di lavoro all’Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni. In continuità con l’azione di semplificazione avviata dal più volte citato d.lgs. n.151/2015, I’Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata. Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale - tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica. Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega. Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla: • Unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;

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L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di luglio 2016 è risultato pari a 100. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di luglio 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di luglio 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,009451

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di agosto 2016 è risultato pari a 100,2. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di agosto 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di agosto 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,012202


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

510

TOTALE

7,96 7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

511


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

512


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

35,08%

9,49%

29,86%

9,49%

39,35%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

513


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,70% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% —

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

31,58%

9,49%

29,36%

9,49%

38,85%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

514


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

515


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

516


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

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a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


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1,39

0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

1,47

0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

TOTALE

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,16

E) E1) F)

1,07 0,36

1,07 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,59

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015


TRIBUTI

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E IPO-CATASTALI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLA CESSIONE DI FABBRICATO “CIELO-TERRA” Nella compravendita di un edificio “cieloterra”, ai fini della determinazione delle imposte di registro e ipo-catastali, il prezzo complessivo può essere inferiore fino al 15%, rispetto al corrispettivo derivante dalle cessioni delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato. Questo uno dei principi annunciati nella sentenza n. 6388/1/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che, annullando un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate con il quale venivano richieste maggiori imposte di registro e ipo-catastali, fornisce importanti chiarimenti in merito ai criteri da seguire al fine di individuare il corretto valore venale dei beni oggetto di compravendita. Trattandosi di un’operazione assai frequente nel settore edile, dove è all’ordine del giorno l’acquisto da privati di interi edifici da ristrutturare, si richiama l’attenzione sui principi enunciati con tale pronuncia, anche al fine di prevenire contestazioni dei valori indicati nel contratto. La questione prende le mosse da un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria rettificava il valore di cessione, con contestuale rideterminazione delle maggiori imposte d’atto, di un fabbricato “cielo-terra”, ovvero di un edificio composto da più unità immobiliari. Le parti ricorrenti impugnavano il suddetto avviso, contestandone la legittimità, poiché ritenevano che l’Agenzia delle Entrate non avesse tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’immobile, limitandosi, invece, ad applicare semplici valutazioni, senza effettuare alcun accertamento di fatto e senza fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria ricostruzione. A tal riguardo, i giudici tributari di primo grado, con la sentenza n. 6388/1/2016, hanno accolto pienamente le ragioni del contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’avviso emesso dall’Amministrazione finanziaria, precisando una serie di principi che devono essere rispettati, in sede di accertamento, al fine di determinare in modo corretto il valore venale dei beni oggetto di cessione. In particolare, la sentenza ha annullato l’avviso di liquidazione con cui veniva rideterminato il prezzo di cessione dell’edificio [1], poiché l’Ufficio: ■ non aveva tenuto conto delle reali condizioni e caratteristiche dell’edificio.

Lo stabile, infatti, al momento della vendita era in “pessime condizioni”, in quanto non vi era stato alcun intervento di manutenzione nel corso degli ultimi decenni, nonché mancavano gli impianti tecnologici e termici. Inoltre, alcune unità immobiliari facenti parte dell’edificio risultavano ancora occupate, incidendo, così, sulla determinazione del prezzo di vendita dell’intero complesso; ■ per individuare il prezzo di vendita, aveva effettuato una comparazione con altri immobili non assimilabili a quello oggetto di verifica, ovvero edifici interamente ristrutturati ed in perfette condizioni d’uso; A tal riguardo, tale comparazione era altresì erronea poiché è stata fatta con immobili oggetto di compravendite nel corso del 2015, ovvero a distanza di circa due anni dalla cessione oggetto di verifica. ■ non ha considerato la natura del bene oggetto della vendita, ossia un edificio “cielo-terra” composto da più unità abitative. In tale ipotesi, si legge nella sentenza, “vi è un abbattimento del prezzo di vendita dal 10% al 15%, a seconda del numero di unità oggetto dell’operazione di cessione immobiliare”. In sostanza, il prezzo totale stabilito per la vendita di un edificio complesso, sarà sicuramente inferiore rispetto al corrispettivo che si potrebbe ottenere vendendo separatamente le singole unità immobiliari; ■ non ha tenuto conto del perdurante stato di crisi economica, che ormai da anni ha colpito l’intero settore immobiliare, dimostrata, altresì, dall’elevato numero di fabbricati invenduti che, come noto, costituiscono il cd. “magazzino” delle imprese di costruzioni; ■ ha ignorato la valutazione effettuata dalla banca erogatrice del finanziamento a favore della società acquirente. L’istituto di credito, infatti, verificato lo stato di fatiscenza in cui versava l’edificio, al momento della stipula dell’atto di compravendita ha erogato una somma pari a quella dichiarata dalle parti contraenti. Note: [1] Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate rideterminava in 2.815.000,00 euro il valore di un complesso immobiliare che una Srl aveva acquistato, nel luglio del 2013, per l’importo dichiarato di 2.360.000,00 euro.

REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - NUOVA GUIDA DELL’ANCE Si segnala che l’ANCE ha predisposto una nuova Guida fiscale che fa il punto sul “reverse charge” nel settore immobiliare, alla luce delle novità normative introdotte dal 1° gennaio 2015 e tenendo conto dei chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Guida, volta ad orientare le imprese del settore nella corretta indivi-

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duazione ed applicazione del meccanismo, offre un utile approfondimento sulle singole ipotesi di applicazione del regime dell’inversione contabile, ovvero: ■ prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; ■ prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; ■ cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione ad IVA. La Guida ANCE è disponibile sul sito di ANCE Brescia, www.ancebrescia.it.

PREVENZIONE ANTISISMICA VADEMECUM DELL’ANCE SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI ATTUALMENTE DISPONIBILI L’ANCE fornisce una panoramica sulle agevolazioni fiscali ad oggi in vigore per gli interventi di prevenzione antisismica del patrimonio edilizio esistente, di estrema attualità a seguito degli eventi sismici che hanno interessato, il 24 agosto scorso, molti comuni del Centro Italia. In particolare, in un vademecum riepilogativo, corredato dalla relativa appendice normativa vengono illustrate le caratteristiche e le modalità applicative dei benefici fiscali attualmente applicabili, in favore di privati e imprese, quali: ■ la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni; ■ la detrazione IRPEF/IRES del 65% per la sicurezza statica delle abitazioni principali e dei fabbricati a destinazione produttiva situati nei territori a più alto rischio sismico (zone 1 e 2); ■ il credito d’imposta del 30% per il recupero edilizio delle strutture alberghiere (cd. “bonus alberghi”). Si tratta di agevolazioni, in scadenza al 31 dicembre 2016, delle quali l’ANCE nelle competenti Sedi governative, ha già auspicato, in vista della prossima adozione della legge di Bilancio 2017, l’assunzione a regime, oltre che il rafforzamento dell’ambito applicativo, al fine di facilitare l’adeguamento antisismico del territorio nazionale. Allegati disponibili sul sito di ANCE Brescia, www.ancebrescia.it: ■ vademecum riepilogativo ■ appendice normativa


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SPLIT PAYMENT E ACCERTAMENTO IVA RIADDEBITO ALLA P.A. COMMITTENTE

(RM n.75/E del 14 settembre 2016)

La maggiore IVA versata dall’impresa a seguito di adesione all’accertamento può essere comunque addebitata, in via di rivalsa, alla Pubblica Amministrazione committente, anche se l’operazione originaria è stata fatturata con applicazione dello “split payment”. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella RM n.75/E del 14 settembre 2016, con la quale viene affrontata, sotto il profilo operativo, la compatibilità tra la disciplina IVA della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972), che pone in capo alla Pubblica Amministrazione committente l’obbligo di versare l’IVA addebitata in fattura e quella che prevede, in caso di versamento degli importi dovuti per effetto dell’accertamento, il diritto alla rivalsa nei confronti del committente della maggiore IVA pagata dal fornitore/prestatore di servizi (art.60, co.7, DPR 633/1972[1]). La questione nasce da quanto affermato dalla stessa Agenzia nella precedente CM 15/E/2015, con la quale è stato tra l’altro precisato che, in presenza di operazioni assoggettate allo split payment, l’addebito di una maggiore IVA alla committente pubblica, rispetto a quella già fatturata (ad esempio, in caso di errata applicazione dell’aliquota del 10% anziché di quella del 22%), deve avvenire attraverso una nota di variazione in aumento della fattura originaria, da emettere anch’essa in regime di “scissione dei pagamenti”. In linea generale, tale precisazione consente la perfetta operatività del meccanismo dello split payment, poiché fa sì che l’obbligo di versamento dell’IVA (sia di quella originariamente fatturata che di quella oggetto di successiva nota di variazione) ricada sempre esclusivamente sulla Pubblica Amministrazione committente. Diversamente, il suddetto chiarimento gene-

rava criticità nel particolare caso disciplinato dall’art.60, co.7, del DPR 633/1972, ossia nell’ipotesi in cui l’addebito alla P.A. committente avesse riguardato la maggiore IVA già versata dall’impresa fornitrice all’Erario a seguito di adesione all’atto di accertamento. In tale ipotesi, infatti: ■ per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della P.A. committente, l’impresa avrebbe dovuto in ogni caso versare all’Erario la maggiore IVA accertata[2]; ■ seguendo poi le indicazioni della CM 15/E/2015, la medesima impresa avrebbe dovuto addebitare all’Ente committente la maggiore imposta già versata, attraverso una nota di variazione in aumento della fattura originaria, da emettere però in regime di split payment; ■ in adempimento a quest’ultimo meccanismo, la P.A. committente avrebbe dovuto versare anch’essa all’Erario la maggiore IVA addebitatale in via di rivalsa dall’impresa fornitrice. In pratica, operando in tal modo, la maggiore imposta derivante dall’accertamento sarebbe stata versata due volte all’Erario (prima dall’impresa in fase di adesione all’accertamento e poi dalla committente pubblica in sede di versamento di quanto esposto nella nota di variazione emessa in regime di split payment) e, soprattutto, l’impresa non avrebbe comunque recuperato l’IVA già versata all’Erario, in palese violazione del principio di neutralità dell’imposta. Proprio per far chiarezza su tale questione, la RM 75/E/2016 precisa ora che, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, l’IVA versata all’Erario dal contribuente a seguito di accertamento (ai sensi del citato art.60, co.7, del DPR 633/1972) può essere addebitata in via di rivalsa alla P.A. committente, senza applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”. In tal modo, la P.A. committente non dovrà versare nuovamente allo Stato la maggiore IVA accertata, esposta nella nota di variazione, ma la corrisponderà al contribuente che potrà così recuperare l’importo pagato in virtù dell’accertamento. La pronuncia si ritiene particolarmente rilevante per il comparto dei lavori pubblici, soprattutto in relazione agli interventi riguardanti le opere di urbanizzazione secondaria, per i quali gli Enti pubblici committenti, al fine di ridurre l’onere dell’IVA (che, per questi, corrisponde ad un vero e proprio elemento di costo), a volte dichiarano erroneamente la spettanza dell’aliquota ridotta del 10% (in luogo di quella ordinaria pari al 22%), esponendo in questo modo le imprese al rischio di accertamenti fiscali ed alla conseguente necessità di dover corrispondere allo Stato la maggiore IVA richiesta. In tale contesto, la Risoluzione in esame va valutata positivamente, poiché, anche in

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presenza di operazioni assoggettate a split payment, ammette comunque la possibilità, per l’impresa accertata, di poter addebitare all’Ente committente la maggiore imposta versata, fornendo chiarimenti anche sulle relative procedure operative. Note: [1] D.P.R. 26-10-1972 n. 633 - Art. 60 Pagamento delle imposte accertate (omissis) 7. Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. [2] Il citato art.60, co.7, del DPR 633/1972, infatti, ammette il diritto del contribuente di rivalersi nei confronti del committente solo previo pagamento degli importi dovuti (maggiore imposta, interessi e sanzioni) per effetto dell’accertamento.

INNOVAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORENUOVI CRITERI DI ACCERTAMENTO PRESUNTIVO Avviata la fase sperimentale di completa innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementata, consentirà di abbandonare l’utilizzo dello strumento d’accertamento presuntivo e la sua sostituzione con un “indice di affidabilità/compliance” che consentirà al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali. Così hanno annunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e la SO.SE. alla Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore, della quale fa parte anche l’ANCE, nel corso della riunione tenutasi ieri 7 settembre 2016. Durante l’incontro, in particolare, è stata presentata la proposta di innovazione metodologica degli Studi di Settore, che, nei mesi scorsi, ha visto impegnata l’Amministrazione finanziaria nell’attività di sperimentazione per la messa a punto di un nuovo indicatore sintetico, che avrà il fondamentale obiettivo di garantire un’inversione di tendenza nel rapporto Fisco/contribuenti. Il nuovo strumento, infatti, è stato ideato


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per superare la logica dell’accertamento presuntivo, oggi fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio di Settore, e favorire invece la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”. In particolare, il nuovo “indice di compliance”, che nelle intenzioni del MEF dovrà sostituire in toto gli Studi di Settore, è un indicatore che fornisce, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente e, a sua volta, è influenzato e sintetizza il valore dei seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza): ■ valore aggiunto per addetto, ■ reddito per addetto, ■ ricavi per addetto, ■ costi residuali di gestione sui ricavi, ■ durata delle scorte, ■ costo del venduto per addetto, ■ valore dei beni strumentali per addetto. Il meccanismo di operatività del nuovo strumento è tale per cui più sarà elevato il valore dell’indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più questi avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità. Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche il nuovo “indice di affidabilità/compliance” sarà articolato e differenziato in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terrà conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello territoriale. Per questo, verrà comunque mantenuta la suddivisione dei contribuenti in “categorie omogenee” (cd. “clusters”), che tuttavia saranno numericamente ridotte e semplificate rispetto a quelle attualmente previste per gli Studi di Settore. Verrà inoltre confermata anche la possibilità di adeguare i ricavi in dichiarazione, al fine di aumentare il valore dell’indice di affidabilità funzionale all’ottenimento delle premialità fiscali. Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici, ivi compreso quello delle costruzioni (per il quale oggi opera lo Studio di Settore WG69U [1]). Note: [1] Cfr. C.M. 24/E/2016.

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI - ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMPRENDITORE

(DL 59/2016 convertito in legge 119/2016)

Si informa che il Decreto legge 59/2016, convertito nella Legge 119/2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” ha introdotto diverse novità in materia di procedure esecutive e concorsuali. Si illustrano di seguito gli aspetti più rilevanti in materia a sostegno delle imprese. Il “patto marciano”: esclusione dell’abitazione dell’imprenditore La nuova legge modifica, fra l’altro, il c.d. “patto marciano” vale a dire il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti, garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile in caso di inadempimento del debitore. In questo caso, la banca entra in possesso del bene - che non può coincidere con l’abitazione dell’imprenditore né di un suo congiunto - con una procedura semplificata, ovvero senza il passaggio per il sistema giudiziario. Al debitore spetta comunque la differenza tra il debito residuo e il valore del bene. Il valore del bene viene stimato da un perito indipendente, nominato dal giudice. Se l’effetto della disposizione è evidente per i nuovi finanziamenti, la misura ha un impatto anche sui contratti di finanziamento già stipulati, per due ordini di motivi. Innanzitutto le parti possono trovare utile rinegoziare il contratto di finanziamento, così che il patto marciano possa essere introdotto in fase di rinegoziazione: il debitore potrebbe averne un beneficio in termini di durata e di costo del finanziamento, il creditore potrebbe aumentare le probabilità di recuperare il prestito. Al riguardo, si precisa che per il configurarsi dell’inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni: ■ il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; ■ il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile; ■ il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale. Altre misure a sostegno delle imprese: il c.d.

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pegno non possessorio. La normativa disciplina il pegno non possessorio che consente all’imprenditore di accedere al credito costituendo un pegno su beni mobili senza perderne il possesso, ma continuando ad utilizzarli nell’attività di impresa. Il beneficio è sia per l’imprenditore, che vede ampliarsi le possibilità di avere accesso al credito e al contempo di continuare l’attività di impresa senza privarsi di beni a ciò necessari, sia per la banca, grazie alla maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo previste in caso di inadempimento. Le nuove disposizioni prevedono, inoltre: ■ l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; ■ misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile; ■ modifiche alla legge fallimentare volte, in particolare, ad introdurre la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori; ■ disposizioni in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Ulteriori modifiche hanno riguardato la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (“rent to buy”), prevedendo la facoltà per il concedente, per il rilascio dell’immobile, di avvalersi del procedimento per convalida di sfratto. Viene modificata, infine, la disciplina della cessione dei crediti di impresa, intervenendo sulle caratteristiche del cessionario che deve essere: ■ una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa; ■ un soggetto “costituito in forma di società di capitali che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario” (anziché “in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”). Gli uffici dell’associazione rimangono a disposizione per i necessari chiarimenti.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20% Variazione febbraio.......15-16: ....- 0,20% Variazione marzo..........15-16: ....- 0,30% Variazione aprile...........15-16: ....- 0,40% Variazione maggio........15-16: ....- 0,40% Variazione giugno.........15-16: ....- 0,30% Variazione luglio...........15-16: ....- 0,10% Variazione agosto.........15-16: ....- 0,10% Variazione settembre....15-16: ..... 0,10%

gennaio............................................................................1,001250 febbraio...........................................................................1,002500 marzo..............................................................................1,003750 aprile................................................................................1,005000 maggio.............................................................................1,006250 giugno..............................................................................1,007500 luglio................................................................................ 1,009451 agosto.............................................................................. 1,012202

( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) (0,075%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1

LUG.

109,4

114,2

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9

2012 104,8 105,1 105,2 105,5 105,6

BASE=2010 2013 2014 105,9 105,7 106,2 105,9 106,0 105,5 105,9 105,7 106,3 105,6

2015 106,2 106,0 106,0 105,9 106,0

2016 106,6 106,6 106,5 106,6 106,7

99,9

102,9

106,7

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

113,6 113,8 113,9 113,9 113,9 113,3

103,3 103,4 103,5 103,5 103,5 103,0

105,4 105,3 105,6 105,7 105,6 105,4

106,1 106,2 106,3 106,0 106,0 106,1

106,1 106,4 106,3 106,1 106,1 105,9

106,8 106,9 106,9 106,6 106,6 106,4

106,7

112,8

AGO. 109,8 114,9 100,3 103,1 106,7 112,7 111,4 SET. 109,6 115 100,5 103,3 106,8 112,6 111,5 OTT. 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 112,5 111,6 NOV. 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 111,8 111,5 DIC. 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 111,1 111,5 MEDIA 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 110,6 111,6 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI LUGLIO 2016 CHE E’ PARI A 106,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GEN. 31,81% 29,19% 22,86% 19,93% 14,70% 12,25% 7,75% 8,23% 4,40% 1,81% 0,76% 0,95% 0,47% FEB. 31,44% 28,15% 22,48% 19,58% 14,16% 11,83% 8,03% 8,23% 4,51% 1,52% 0,47% 0,76% 0,66% MAR. 31,32% 27,81% 20,77% 17,71% 13,94% 11,73% 8,23% 8,03% 4,00% 1,43% 0,66% 1,14% 0,66% APR. 31,08% 27,24% 20,89% 17,60% 13,41% 11,11% 8,33% 6,23% 3,89% 1,14% 0,76% 0,95% 0,76% MAG. 31,08% 25,68% 21,13% 17,48% 13,19% 10,50% 8,23% 6,23% 3,69% 1,04% 0,38% 1,04% 0,66% GIU. 31,08% 25,57% 21,01% 17,48% 13,30% 7,17% 8,33% 6,42% 3,29% 1,14% 0,57% 0,95% 0,66% LUG. 30,61% 24,81% 20,53% 17,26% 13,30% 7,27% 8,52% 6,42% 3,29% 1,23% 0,57% 0,57% -0,09% AGO. 30,84% 24,70% 20,29% 17,03% 13,19% 7,36% 8,42% 6,23% 3,19% 1,33% 0,47% 0,28% -0,19% SET. 30,84% 24,38% 20,17% 17,03% 13,09% 7,46% 8,33% 6,14% 3,09% 1,04% 0,38% 0,38% -0,19% OTT. 30,72% 24,16% 20,29% 17,03% 13,30% 8,13% 8,42% 6,14% 3,09% 0,95% 0,66% 0,57% 0,09% NOV. 30,61% 23,84% 20,17% 16,80% 13,19% 8,81% 8,42% 6,14% 3,09% 1,04% 0,66% 0,57% 0,09% DIC. 30,61% 23,73% 20,41% 16,69% 12,98% 8,72% 8,42% 6,04% 3,09% 1,04% 0,76% 0,57% 0,09% MEDIA 31,00% 25,75% 20,91% 17,63% 13,48% 9,33% 8,28% 6,70% 3,55% 1,23% 0,59% 0,72% 0,31%

524

2016 0,09% 0,09% 0,19% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00%


LAVORI PUBBLICI

IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL RATING DI LEGALITÀ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016 è stata pubblicata la Delibera dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 13 luglio 2016 recante “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”. Il rating di legalità costituisce un sistema di premialità per le imprese, che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione in tale direzione, ai fini dell’accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Si ricorda che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, di cui al d.gls. n. 50/2016, il rating di legalità è destinato ad assumere un ruolo di primaria importanza, anche in relazione alla partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici. Infatti, in prospettiva, ai sensi dell’art. 83, comma 10, sarà messo a punto dall’ANAC, con specifiche Linee Guida non ancora adottate, il sistema del “rating d’impresa”, funzionale alla qualificazione e, in questa, sede, uno dei criteri reputazionali dei quali si terrà conto è proprio quello relativo al rating di legalità, che sarà rilevato dall’Anac in collaborazione

con l’Autorità Antitrust. Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, comma 13, del nuovo Codice, il rating di legalità può costituire un elemento premiale, del quale le stazioni appaltanti possono tener conto ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’individuazione della miglior offerta, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il nuovo regolamento fa seguito alla consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento, tenutasi dal 5 ottobre 2015 al 5 novembre 2015, alla quale l’Ance ha partecipato. Di seguito le principali novità introdotte. - Le verifiche previste per il titolare e il direttore tecnico, sia per le imprese individuali che per quelle collettive, sono estese anche ai procuratori speciali che, sulla base della procura, risultano dotati di poteri decisionali e gestionali assimilabili a quelli del titolare. - Il nuovo regolamento specifica che l’impresa non deve essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e di contratti pubblici. Confermata la necessità che non sussistano annotazioni nel casellario informatico delle imprese dell’Anac, inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, che impediscano la stipula di contratti con la PA o la partecipazione

alle gare o l’affidamento di contratti pubblici. - Il rating non potrà essere attribuito nel caso di impresa collettiva, controllata da società estere, in cui non è possibile identificare i soggetti che detengono le quote del capitale o comunque il controllo. - Il nuovo regolamento amplia i casi di deroga. In particolare, il rating potrà essere rilasciato alle imprese che dimostrano la loro completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating nell’anno precedente alla richiesta. Un’ulteriore deroga riguarda gli atti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente, per il mancato pagamento di imposte e tasse e di violazioni degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché quelli relativi al pagamento delle ritenute fiscali su dipendenti e collaboratori. Il nuovo regolamento fissa un limite, pari allo 0,5% dei ricavi e fino ad un importo di 50.000 euro, entro il quale il rating potrà essere rilasciato anche in presenza di provvedimenti impugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato. Analogamente, il regolamento consente l’ottenimento del rating in presenza di provvedimenti di accertamento del mancato di rispetto della norma relativa alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 1.000 euro e di 3.000 euro in caso di più provvedimenti di accertamento. È prevista la riduzione del punteggio se nel casellario informatico delle imprese presso l’ANAC risultino annotazioni, inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, relative a episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti o gravi inadempienze contrattuali. Tale accertamento non potrà, in ogni caso, ridurre il punteggio base, pari a una stelletta. Si ricorda che questa condizione, nel precedente Regolamento costituiva uno dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento del rating. L’Antitrust trasmetterà, ogni anno, alla Guardia di Finanza un campione rappresentativo, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalità, al fine di verificarne la regolarità fiscale e contributiva. Gli esiti delle verifiche verranno trasmesse all’Autorità entro 60 giorni. Il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in vigore dal 13 settembre, e il formulario aggiornato per la presentazione della domanda, sono disponibili sul sito dell’Antitrust.

525


LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL CODICE APPALTI - SITUAZIONE A FINE SETTEMBRE Sul notiziario n. 7/2016, da pag. 410, sono riassunti i circa 50 provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgs. 50/2016. Si ritiene utile riepilogare lo stato di fatto degli unici atti che a fine settembre avevano già iniziato il loro iter. L’unico che risulta definitivo (il b.10) è quello relativo alla linea guida n. 1 sull’assegnazione dei servizi di

ingegneria e architettura che in intesi stabiliscono quanto segue: L’affidamento all’esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica,

Provvedimenti

1

Stato

Scadenza

Varate dall'Anac. Reso il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato (non previsto dalle norme), sono in attesa dell'ultimo via libera.

18 luglio

Indirizzi a supporto delle stazioni appaltanti per l'affidamento degli appalti sottosoglia

36, comma 7

Approvate dall'Anac. Il Parlamento ha emesso il suo parere, adesso dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato

18 luglio

78, comma 1

Approvate dall'Anac. Il Parlamento ha emesso il suo parere, adesso dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato

17 agosto

5

Indicazione dei requisiti di moralità, competenza e professionalità dei commissari di gara Indirizzi per standardizzare cause di esclusione e mezzi di prova relativi a carenze in precedenti appalti Linee guida sul rating di impresa

6

Linee guida sull'attività del direttore dei lavori

2

3

4

7

8

9

10

Disciplina dei compiti specifici e dei requisiti di professionalità del Rup

Articolo codice 31, comma 5

realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.

80, somma 13 Consultazione completata. Documento in corso 18 luglio di definizione 83, comma 10 Consultazione completata. Documento in corso 19 luglio di definizione 111, comma 1 Varate dall'Anac. Da adottare con decreto 18 luglio Infrastrutture previo parere di Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari

Linee guida sull'attività del direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture

111, comma 2 Varate dall'Anac. Da adottare con decreto Infrastrutture previo parere di Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari

18 luglio

Linee guida sul monitoraggio del mantenimento dei rischi in capo ai privati nelle operazioni di Ppp Linee guide sull'applicazione dell'offerte economicamente più vantaggiosa

181, comma 4 Consultazione completata.

18 luglio

213, comma 2 Varate dall'Anac. Reso il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato (non previsto dalle norme), sono in attesa dell'ultimo via libera.

Senza scadenza

Linee guida sull'assegnazione dei servizi di ingegneria e architettura

213, comma 2 Varate dall'Anac. Reso il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato (non previsto dalle norme), approvate definitivamente con la linea guida n. 1 del 14 settembre

Senza scadenza

Documento in corso di definizione

526


LAVORI PUBBLICI

I DECRETI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE Num.

Articolo

Contenuto

Scadenza

1

1, comma 7

2

21, commi 8 e 9

3

22, comma 2

4 5

23, comma 3 23, comma 13

6

23, comma 16

Tabelle del ministero del lavoro con l'indicazione del costo del lavoro negli Aggiornamento annuale appalti

7

24, comma 2

Dm Infrastrutture sui requisiti di professionisti e società di ingegneria e 18 luglio 2016 loro consorzi

8

24, comma 8

9

25, comma 2

10 11

Linee guida Farnesina-Anac per gli appalti da svolgersi all’estero Dm Infrastrutture-Economia, previo parere Cipe, su programmi triennali delle Pa (incluso il completamento delle incompiute) Dpcm, su proposta ministero Infrastrutture per l'individuazione delle opere da sottoporre a débat public Dm Infrastrutture_Ambiente-beni culturali (su proposta Cslp) per definire i contenuti dei tre livelli di progettazione Dm Infrastrutture su introduzione graduale dell’obbligo di BIM

Nessuna 18 luglio 2016 19 aprile 2017 Nessuna 31 luglio 2016

25, comma 13 31, comma 5

Dm Giustizia-Infrastrutture con nuovi parametri per i compensi negli incarichi di progettazione Dm Beni culturali per definizione elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche Dpcm su proposta Beni culturali-Semplificazione-Infrastrutture con procedure semplificate per l’archeologia preventiva Linee guida Anac su compiti e requisiti di profesionalità del Rup

18 luglio 2016 18 luglio 2016

12

36, comma 7

Linee guida Anac sull’affidamento degli appalti sottosoglia

18 luglio 2016

13

37, comma 5

14

38, comma 2

15

41, comma 1

16

44, comma 1

17

58, comma 10

18

73, comma 4

Dpcm su proposta Economia (sentita Conferenza Unificata) con criteri di costituzione degli Ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza Dpcm su proposta Infrastrutture-Economia di concerto con il ministero della Semplificazione con i criteri per l’iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti Dpcm su proposta dell'Economia per la revisione delle procedure di appalto (più efficienza) di Consip, soggetti aggregatori e centrali di committenza Dm Semplificazione-Infrastrutture (sentita Agid) per digitalizzazione delle procedure di appalto Regole tecniche emanate dall'Agid per la condivisione dei dati nei sistemi telematici di acquisto e negoziazione Dm Infrastrutture, d’intesa con Anac, con indirizzi generali sulla pubblicazione dei bandi (anche sui giornali)

19

77, comma 10

Dm Infrastrutture-Economia per stabilire tariffe di iscrizione all’albo e compenso dei commissari di gara

20

78, comma 1

21

80, comma 13

22

23 24 25

81, comma 2

81, comma 2

Determinazione Anac con i criteri di professionalità dei commisssari di gara propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale Linee guida Anac (facoltative) per standardizzare criteri di esclusione per irregolarità, negligenze o errori in precedenti appalti Dm Infrastrutture (sentite Anac e Agid) con indicazione della documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che dovrà sostituire Avcpass entro il 31 dicembre 2016 Provvedimento delle Infrastrutture per definire le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da Anac in merito al sistema Avcpass

83, comma 2 e Linee guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento 84 commi 2 e nei lavori pubblici. Indicazioni sullo standard di controlli richiesti alle 8 Soa

26

83, comma 10 84, comma 3

27

84, comma 12

Atto Anac per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione delle imprese Ricognizione straoridnaria e relazione al parlamento sulle Soa Dm Infrastrutture su proposta Anac per sperimentare qualificazione da parte delle stazioni appaltanti e superare sistema qualificazione unico

527

18 giugno 2016 Nessuna

19 ottobre 2016 18 luglio 2016 19 aprile 2017 19 aprile 2017 31 luglio 2016 19 ottobre 2016 Nessuna 17 agosto 2016

18 luglio 2016 Nessuna

31 dicembre 2016 19 aprile 2017 18 luglio 2016 18 luglio 2016 19 aprile 2017


LAVORI PUBBLICI

Num.

Articolo

28

89, comma 11

29

102, comma 8

30

103, comma 9

31

111, commi 1 e 2

32

144, comma 2

33

144, comma 5

34

146,

comma 4

147,

comma 1

e

35

159, comma 4

36

177, comma 3

Contenuto Dm Infrastrutture (sentito Clsp) per definire l’elenco delle opere supertecnologiche escluse dall'avvalimento Dm Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per disciplinare le modalità tecniche di svolgimento del collaudo Dm Sviluppo Economico-Infrastrutture con lo schema-tipo per le fideiussioni Dm Infrastrutture su proposta Anac con linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture Decreti Salute-Ambiente-Agricoltura con linee guida per ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica Decreto Sviluppo economico-Infrastrutture per individuare esercizi autorizzati a esercitare servizio di mensa con buoni pasto Dm Beni culturali-Infrastrutture su qualificazione direttori tecnici, esecutori lavori e verifica attestazione nei lavori su beni vincolati. Lo stesso decreto disciplina i livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali Dm Difesa-Infrastrutture (sentita Anac) con direttive generali appalti difesa extra Dlgs 208/2011 Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei concessionari Linee guida Anac, sentito il ministero delle'Economia, per definire i sistemi di monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di Ppp da parte delle stazioni appaltanti

Scadenza 18 luglio 2016 Nessuna Nessuna

18 luglio 2016

Nessuna Nessuna 19 ottobre 2016

18 luglio 2016 18 luglio 2016

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181, comma 4

38

192. comma 1

Provvedimento Anac per istituzione elenco società in house

Nessuna

196, comma 2

Dm Infrastrutture-Economia per stabilire i limiti e modalità di utilizzo dei fondi a disposizione per il collaudo delle grandi opere con il supporto di soggetti specializzati

Nessuna

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40 41 42 43 44

45

46 47 48

49 50 51 52 53

196, comma 4

197, comma 3 197, comma 4 201, comma 7 202, comma 3

202, comma 4

202, comma 5 202, comma 6 203, comma 1 209, comma 16 212, comma 5 213, comma 8 214, comma 12 215, comma 2

Dm Infrastrutture per definire i criteri di iscrizione all’albo dei responsabili e dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere a general contractor Provvedimento Anac per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali Linee guida Anac (facoltative) per ulteriori requisiti general contractor Approvazione del pirmo Documento pluriennale di programmazione da parte del ministero delle Infrastrutture Decreti Infrastrutture-Economia (previo parere Cipe) per individuare le risorse destinate ai fondi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari Dm Infastrutture per definire i criteri di ammissione al finanziamento e di assegnazione (e revoca) delle risoprse del fondo per la progettazione delle opere e degli insediamenti prioritari Dm Infrastrutture-Economia con individuazione fondi legge obiettivo da revocare e riallocare Delibere Cipe, su proposta Infrastrutture-Economia per revocare le risorse ai progetti interessati dalla cosiddetta project review Dm Interno-Giustizia-infrastrutture con procedure di monitoraggio grandi opere in chiave antimafia, con istituzione di un apposito comitato di coordinamento alle Infrastrutture Dm Infrastrutture per determinare il tetto ai compensi per gli arbitri Dpcm con composizione e modalità di funzionamento della cabina di regia a Palazzo Chigi Provvedimento Anac per far confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unica gestita dall'Autorità Dm Infrastrutture per adottare le linee guida generali di attuazione del codice proposte dall'Anac Dpr facoltativo su proposta delle Infrastrutture previo esame in Coinsiglio dei Ministri per attribuire nuove funzioni al Consiglio superiore lavori pubblici

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18 luglio 2016

19 ottobre 2016 Nessuna Nessuna 19 aprile 2017 Nessuna

Nessuna

Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 19 luglio 2016 Nessuna Nessuna Nessuna


LAVORI PUBBLICI

ISCRIZIONE O MODIFICA NELL’ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

(WHITE LIST)

Presso la Prefettura di Brescia è stato istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dalD.P.C.M. del 18 aprile 2013. L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni: ■■ assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia). ■■ assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia. L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. PREFETTURA COMPETENTE La Prefettura della provincia dove l’impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l’impresa è costituita all’estero, la Prefettura della provincia dove l’impresa ha una sede stabile ai sensi dell’art.2508 c.c.. Se l’impresa è costituita all’estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l’iscrizione. PROCEDIMENTO PER L’ISCRIZIONE Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Brescia

specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l’iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di scrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell’art.85 del Codice Antimafia relative ai conviventi. (si vedano i moduli allegati). L’istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo sicurezza.prefbs@ pec.interno.it , specificando nell’oggetto richiesta iscrizione in “white list”. La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato. MODIFICA DELL’ASSETTO SOCIETARIO L’impresa iscritta nell’elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell’atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione. AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ELENCO L’impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

PARERE ANAC: 1) UNA CONDANNA NON COMPORTA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE 2) IL CRITERIO DI ROTAZIONE NON NEGA L’INVITO AL PRECEDENTE AFFIDATARIO 1) Conformemente a quanto previsto dall’abrogato art. 38, d.lgs. 163/2006, anche l’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 individua, tra le cause di esclusione da interpretarsi tassativamente, la sussistenza a carico del

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concorrente di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per gli specifici reati indicati. Ne consegue che la pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016. 2) Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente. Il criterio di rotazione comporta in linea generale l’esclusione dell’affidatario del contratto uscente, salvo motivare la decisione contraria nei termini indicati connessi alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del precedente contratto.

DELIBERA N. 917 DEL 31 agosto 2016 OGGETTO: Richiesta di parere del Ministero della Difesa prot. ANAC n. 112292 del 25.07.2016 ¬Motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione: ditta Di Paolo Srl. AG 33/16/AP Cause di esclusione — Carichi pendenti La pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016. Art. 80, d.lgs. 50/2016 Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia - Principio di rotazione — Esclusione dalla procedura dell’aggiudicatario del precedente contratto L’applicazione del criterio di rotazione nella procedura negoziata per gli affidamenti di servizi e forniture di valore


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inferiore alla soglia comunitaria consente all’amministrazione aggiudicatrice di non invitare l’operatore economico affidatario del precedente contratto, fermo restando che la scelta compiuta deve essere motivata ove l’operatore economico escluso chieda di partecipare alla selezione. Art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 Il Consiglio Visto il decreto legislativo n. 50/2016 Visto l’appunto dell’Ufficio Precontenzioso e Affari giuridici Considerato in fatto Con la nota in oggetto, il Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sottopone all’attenzione dell’ANAC due quesiti concernenti la sussistenza di motivi di esclusione di un operatore economico (ditta Di Paolo Srl) dalla partecipazione a una procedura d’appalto o di concessione. Il Segretariato del Ministero della Difesa fa presente che l’operatore economico in questione sottoscriveva, in data 21.05.2012, due contratti con il Raggruppamento autonomo del Ministero della Difesa aventi ad oggetto, tra l’altro, il servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettriche di alcuni autoveicoli militari. I contratti sottoscritti con la ditta in questione prevedevano la facoltà di rinnovo per ulteriori tre annualità ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. 163/2006, facoltà che veniva esercitata dall’amministrazione per due annualità; per la terza annualità, l’amministrazione comunicava all’operatore economico che la relativa facoltà non sarebbe stata esercitata in quanto non possibile nell’ambito dell’esercizio finanziario 2015. Inoltre, nella richiesta di parere, si rileva che il legale rappresentante della ditta è imputato in un procedimento penale per reati di cui agli artt. 110, 81 e 640 comma 2, c.p. Il parere richiesto all’Autorità riguarda l’eventuale sussistenza di cause di esclusione a carico dell’impresa. In primo luogo, si domanda se l’impresa debba essere esclusa ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 50/2016 nell’ambito della procedura negoziata che l’amministrazione intende svolgere ai fini del nuovo affidamento del contratto. In ogni caso, si domanda all’Autorità se, trattandosi di ditta già affidataria del precedente contratto, l’amministrazione possa escluderla dalla procedura in applicazione del criterio di rotazione e tenuto conto che la ditta ha richiesto con missiva di essere invitata alla procedura. Ritenuta la questione prospettata di interesse generale e meritevole di riscontro, in risposta alla richiesta di parere in oggetto si osserva quanto segue. Ritenuto in diritto Con riferimento al primo quesito sollevato, si osserva che, ai sensi dell’art. 80, d.lgs.

50/2016, la sussistenza di un procedimento penale a carico di un operatore economico non configura una causa di esclusione dalle procedure di gara. Conformemente a quanto previsto dall’abrogato art. 38, d.lgs. 163/2006, anche l’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 individua, tra le cause di esclusione da interpretarsi tassativamente, la sussistenza a carico del concorrente di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per gli specifici reati indicati. Ne consegue che la pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016. Per quanto concerne il secondo quesito relativo alla possibilità di escludere dalla procedura la ditta già affidataria del precedente contratto in ragione dell’applicazione del criterio di rotazione nell’ambito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 (previsto anche dall’abrogato art. 125, 2 comma 11, d.lgs. 163/2006), la normativa si limita a indicare che l’amministrazione aggiudicatrice proceda alla «previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti». La norma non esclude espressamente il precedente affidatario del contratto dalla procedura negoziata; tuttavia la giurisprudenza tende a interpretare il criterio nel senso di consentire all’amministrazione di invitare soggetti diversi dal precedente aggiudicatario. D’altra parte, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, l’invito rivolto anche al precedente aggiudicatario e l’eventuale affidamento del contratto a quest’ultimo non inficia l’affidamento. Appare utile segnalare due precedenti del Consiglio di Stato da cui si evince come la giurisprudenza, nel valutare la legittimità della scelta di un’amministrazione di invitare o meno il precedente affidatario del contratto, tiene conto delle circostanze del caso concreto. Nella sentenza 12.09.2014, n. 4661 il Consiglio di Stato (sez. III) ha ritenuto non pertinente il richiamo al principio della “rotazione” per giustificare il mancato invito alla procedura negoziata del precedente affidatario in una gara che era risultata caratterizzata da un’amplissima apertura alla concorrenza (oltre 1.700 soggetti invitati) e dall’assenza di ogni discrezionalità nella scelta dell’offerta valutata sulla base del maggior ribasso sul prezzo posto a base d’asta. Nella sentenza 14.05.2014, n. 2501 il

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Consiglio di Stato (sez. IV) si è espresso nel senso che se anche in base al criterio di rotazione all’amministrazione non è imposto di invitare il precedente affidatario del servizio, «costituisce regola di buona amministrazione quella di prendere atto della circostanza che, laddove questi richieda di partecipare non v’è ragione alcuna che legittimi l’Amministrazione a non rispondere chiarendo le ragioni del mancato invito (foss’anche richiamando la norma di legge, in teoria)». Recentemente, richiamando la giurisprudenza in tema di criterio di rotazione, il TAR Lazio (sez. II), nella sentenza 11 \.03.2016, n. 3119 ha così riepilogato i principi elaborati rispetto all’applicazione del principio di rotazione: «A) la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, ovvero già affidatario del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906); B) in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, non può essere invocato sic et simpliciter per escludere un concorrente che chieda di essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269)». L’orientamento richiamato dal TAR Lazio alla lettera B) e che si sostanzia in un’applicazione meno restrittiva del criterio di rotazione, non appare trovare riscontro nelle richiamate pronunce del Consiglio di Stato che, al contrario, sembrerebbero propendere per il riconoscimento in linea generale di una facoltà dell’amministrazione di non invitare l’impresa già affidataria del precedente contratto in virtù della mera applicazione del

Il magistrato Raffaele Cantone


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criterio di rotazione, fatti salvi casi particolari in cui l’esclusione dell’impresa non sarebbe legittima in quanto non coerente con le modalità di espletamento della procedura (es. procedura di fatto aperta alla concorrenza che garantisce un’ampia partecipazione delle imprese) o con l’oggetto del contratto in affidamento (es. il precedente affidatario è uno dei pochi operatori economici sul mercato in grado di eseguire correttamente il contratto nello specifico settore di riferimento). Con riguardo all’applicazione del criterio di rotazione, l’orientamento dell’Autorità è restrittivo. Il testo non definitivo delle Linee guida relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, deliberate dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 28.06.2016 e rispetto alle quali è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, contiene le seguenti prescrizioni: «La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente». L’ANAC ha, quindi, espresso il principio secondo cui il criterio di rotazione comporta in linea generale l’esclusione dell’affidatario del contratto uscente, salvo motivare la decisione contraria nei termini indicati connessi alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del precedente contratto. In conclusione, con riferimento al caso in esame, si ritiene che l’amministrazione potrebbe decidere di non invitare il precedente affidatario, salvo che non sussistano motivi particolari che ne giustifichino la partecipazione. In ogni caso, la decisione dell’amministrazione dovrebbe essere motivata e in risposta alla richiesta della ditta di essere invitata alla procedura.

soglia comunitaria consente all’amministrazione aggiudicatrice di non invitare l’operatore economico affidatario del precedente contratto, fermo restando che la scelta compiuta deve essere motivata ove l’operatore economico escluso chieda di partecipare alla selezione. Raffaele Cantone

Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: la pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dì gara non è circostanza idonea a ritenere configurata una causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016; l’applicazione del criterio di rotazione nella procedura negoziata per gli affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alla

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL VECCHIO E NEL NUOVO CODICE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 settembre 2016

GIURISPRUDENZA

NUOVO REGOLAMENTO ANAC PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, è stato pubblicato il provvedimento 20 luglio 2016 dell’ANAC relativo al “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso”. Tale Regolamento approvato dal Consiglio è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Autorità (e cioè il 20 agosto 2016). Si ricorda che a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento del 14 gennaio 2015. Tra i soggetti legittimati alla richiesta di parere compaiono espressamente anche i portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni (come l’ANCE).

(Consiglio di Stato Sez. V 22/8/2016 n. 3667) -1- L’introduzione (ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

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dell’art. 38, comma 2-bis, nel Codice dei contratti pubblici, con la sanzione pecuniaria proporzionale per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ha inteso prevenire, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, il fenomeno delle esclusioni dalla procedura causate da mere carenze documentali; e ha «in tal caso» (cioè: di fronte alla semplice mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di cui sopra) imposto uno spedito sub-procedimento – il “soccorso istruttorio” -ordinato alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, e ha previsto l’esclusione solamente quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, dell’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tale fine,dalla stazione appaltante. Corollario di tale innovazione è una sostanziale dequalificazione, in principio, delle “irregolarità” dichiarative da cause escludenti a carenze regolarizzabili. In tale contesto, ad evitare l’abuso del ricorso al soccorso istruttorio e il conseguente aggravamento complessivo delle procedure, si pone a contrappeso la previsione della speciale sanzione pecuniaria: scopo di questa misura è dunque l’assicurare la serietà e la completezza originaria delle offerte, e il responsabilizzare a questi fini i partecipanti alla gara. Detta sanzione, come si evince dalla lettera della disposizione («la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara …»), colpisce dunque il semplice fatto dell’aver presentato una dichiarazione difettosa: resta irrilevante il fatto che l’omissione venga poi sanata dall’impresa interessata o che questa, benché richiestane, rinunzi a regolarizzarla. La norma a questi fini nulla dice riguardo alla condotta successiva dell’offerente, sia in punto di avvenuta regolarizzazione, sia in punto di abbandono della gara mediante il comportamento concludente della non risposta alla richiesta di regolarizzazione: sicché si deve rilevare che per la sanzione pecuniaria la legge non contempla una causa estintiva successiva. La sanzione insomma non è alternativa o sostitutiva alla esclusione per insufficiente regolarizzazione o all’abbandono volontario della gara. L’esclusione dalla gara è altra cosa rispetto alla sanzione, la cui fattispecie costitutiva è ormai già perfetta, ed è la conseguenza procedimentale della mancata corrispondenza al soccorso istruttorio. Nel


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sistema del comma 2-bis, l’irregolarità essenziale porta di suo all’applicazione della sanzione pecuniaria. Rispetto alla sanzione resta così ultroneo il diverso profilo funzionale del determinare l’avvio del procedimento di soccorso istruttorio. L’esclusione dalla gara si colloca in una successiva fase procedimentale, quale esito della mancata o insoddisfacente risposta al soccorso istruttorio, e risulta pertanto distinta, strutturalmente e funzionalmente, dalla sanzione pecuniaria, che è conseguenza del mero inadempimento iniziale (in termini Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890). Così, l’abbandono volontario della gara determina l’esclusione, ma non influisce sulla già consumata fattispecie da sanzionare. La distinzione tra le due fattispecie è in qualche misura confermata dalla disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 2-bis, la quale, per l’ipotesi di “irregolarità non essenziali”, prevede che la stazione appaltante non ne richieda la regolarizzazione, né applichi la sanzione, evidenziando come il soccorso istruttorio e la sanzione pecuniaria si pongano su due piani diversi, seppure originanti da un unico fatto. -2- Il principio di irretroattività della nuova legge impedisce di dar rilievo alla circostanza che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 preveda, all’art. 83, comma 9, che «la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione»: l’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs n. 163 del 2006, resta cioè applicabile ratione temporis. Il sistema della nuova disciplina, (che muove dal criterio direttivo indicato dall’art. 1, lett. z), della legge di delega 28 gennaio 2016, n. 11, che attribuisce ai partecipanti alla gara la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda) è innovativamente incentrato sul concetto di sanatoria conseguente al soccorso istruttorio e non separa il momento procedimentale da quello sanzionatorio.

attestato falsamente, nell’istanza di partecipazione alla gara per un ente pubblico, di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. . . . . .omissis . . . CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Nessun dubbio sul fatto che le false dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ad una gara d’appalto, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, concretino il reato di cui all’art. 76, D.P.R. cit., e art. 483 c.p.. In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del predetto D.P.R. n. 445 dei 2000, artt. 46 e 47, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicchè la falsità delle stesse integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (Cass., sez. 5, n. 18731 del 31/1/2012; Sez. 3, n. 7363 del 12/1/2012; Sez. 5, n. 12149 del 1/12/2011; Sez. 5, n. 3681 del 14/12/2010). Conseguentemente, anche la dichiarazione resa al Comune, all’atto di partecipazione ad una gara d’appalto, è rivolta a pubblico ufficiale ed è sanzionata - in caso di falsità - dall’art. 483 c.p.. 2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso (e con esso il terzo). Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il fatto che i debiti tributari, maturati a carico del dichiarante negli anni 1998-2004, fossero stati oggetto di rateizzazione. Questo perchè, si legge in sentenza, l’ammissione al beneficio da parte dell’ente creditore - non aveva fatto

IL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO INIBISCE LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI

(Cassazione penale, sez. V, 14/06/2016, n. 36821) L’ammissione al beneficio della rateizzazione del debito tributario non comporta il venir meno degli inadempimenti precedenti, sicché deve esser confermata la condanna per il reato di cui all’art. 76 d.p.r. n 445 del 2000, in relazione all’art. 483 c.p., per aver

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venir meno gli inadempimenti precedenti e, in particolare, “le irregolarità definitivamente accertate”, ma, anzi, le presupponeva, “avendo lo scopo di indirizzare verso forme meno invasive e sostanzialmente concordate con il contribuente l’attività di esazione” (pag. 6). Di conseguenza, l’ammissione al pagamento rateizzato non aveva fatto venir meno l’illecito precedentemente commesso. 2.1. Tale indirizzo non può essere condiviso. Secondo il disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, come modificato dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 1, comma 5, - che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti dei lavori, forniture e servizi, i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti - costituiscono “violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”. Il riferimento alla “esigibilità” del debito tributario - introdotto nel 2012 dalla L. 44 citata - ha reso evidente che, nell’intenzione del legislatore, l’ostacolo alla partecipazione alle gare d’appalto è rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità gestoria dell’impresa o di difficoltà finanziaria della stessa, che rendono incerta l’esecuzione dei lavori eventualmente affidati all’impresa partecipante alla gara. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che rileva in materia non è la tutela del corretto prelievo fiscale come previsto nell’ordinamento tributario, ma soltanto l’affidabilità dei soggetti che contrattano con


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NON È CAUSA DI ESCLUSIONE L’OFFERTA TECNICA REDATTA IN NUMERO DI PAGINE SUPERIORE A QUELLE PREVISTE

(Tar Lombardia Milano Sez. IV 14/9/2016 n. 1660)

l’amministrazione, affidabilità che viene meno tanto nel caso di omessi e ritardati pagamenti quanto nel caso di sottrazione di materia imponibile caratterizzata da artifici e raggiri contabili e quale che sia l’entità dell’evasione accertata. L’inaffidabilità dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa, però, in caso di attivazione delle procedure amministrative o giurisdizionali di controllo, mentre l’affidabilità può essere ripristinata da sanatorie legislative, dall’adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l’ente impositore, tra cui la rateizzazione. Questa, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella anche l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario è, dunque, una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. In questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una misura di sostegno alle imprese (in questo senso: Cons. Stato, Sez. 5^, 18-11-2011, n. 6084; Cons. Stato Sez. 3^, Ordinanza 05-03-2013, n. 1332; T.A.R. Lombardia Milano Sez. 1^, 14-06-2013, n. 1552; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2^, 10-12-2012, n. 1924; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. 1^, 10-12-2010, n. 8108; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. 1^, 13-07-2010, n. 2529). Ne è prova il fatto che in ambito diverso, ma affine a quello di cui si discute, anche l’autorità amministrativa considera sufficiente, per ritenere sussistente il requisito della regolarità contributiva, la “richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole” (D.M. 24 ottobre 2007, art. 5). Parimenti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha, con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2010, nello stabilire i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38, previsto l’esclusione del concorrente per irregolarità fiscale, “salvo completa regolarizzazione”.

Il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa va condiviso, perchè individua correttamente la ratio del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 38, che non è volto a sanzionare le imprese inadempienti agli obblighi tributari, ma ad assicurare la partecipazione alle gare d’appalto di soggetti privi di pendenze col fisco, che mettano in discussione la capacità di realizzazione delle opere loro affidate. 2.2. Affinché la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la “violazione fiscale definitivamente accertata” sono necessarie, però, alcune condizioni, che vanno accertate in concreto. È necessario, innanzitutto, che la rateizzazione sia stata accordata con idoneo provvedimento dell’amministrazione finanziaria antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, non bastando che una domanda di rateizzazione, magari inadeguata o pretestuosa, sia stata presentata; che non risulti inadempiuta anche relativamente ad una sola rata o non risulti disdetta dall’autorità amministrativa; che non sia avvenuta nell’ambito di una transazione fiscale, la quale, operando dentro il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, per essere efficace, richiede l’omologazione da parte del Tribunale. 3. La sentenza è carente di motivazione, invece, nella parte in cui afferma che non tutte le obbligazioni definitivamente accertate erano state ammesse alla rateizzazione. Tale circostanza, infatti, già contestata dall’appellante, è stata tralaticiamente riproposta dal giudice d’appello senza alcuna illustrazione delle ragioni che la giustifichino. 4. Consegue a quanto sopra che la sentenza impugnata - in parte carente di motivazione e in parte attestata su principi diversi da quelli sopra esposti - va annullata e rinviata al giudice a quo per nuovo esame, anche per l’accertamento delle condizioni cui è subordinata l’efficacia sanante della rateizzazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

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In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare, sancito dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel codice dei contratti, del regolamento o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l’esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l’offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr. tra le tante: T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 176; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565; Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2014, n. 5752).

IL CERTIFICATO ANTIMAFIA È VALIDO ANCHE SOTTO LE SOGLIE D’OBBLIGO

(Consiglio di Stato, sentenza 3300/2016 del 20 luglio)

La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare, ancorché con riferimento al limite di valore dettato (dalla lettera a) in materia di appalti, come la scelta di un’amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l’informativa non è preclusa dall’art. 10, comma 1, del d.P.R. 252/1998 (che impone l’obbligo di acquisire le informazioni, qualora l’importo della gara o della concessione superi la soglia normativamente posta), non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata. Ha anche affermato che, a prescindere dalla questione sull’ammontare del contributo, la richiesta di informazioni fatta alla Prefettura, anche se non obbligatoria, non poteva ritenersi certo illegittima, osservando come ciò sia coerente con la finalità dell’informativa interdittiva, in quanto volta ad evitare che l’Amministrazione possa avere rapporti contrattuali o anche erogare risorse pubbliche ad imprese, per le quali è stato accertato il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, III, n. 3386/2014).


TRASPORTI

MODULO ASSENZE DEL CONDUCENTEABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DI TENERLO A BORDO DEI VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO

(Circolare Min. Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell’1/9/2016) L’art. 9 del D. Lgs. 144/2008 (attuativo della Direttiva 2006/22/CE) che disciplinava l’utilizzo dell’apposito modulo prestampato al fine di documentare le assenze (non registrabili tramite cronotachigrafo) per malattia, ferie, congedi ecc. da parte dei conducenti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti deve ritenersi non più in vigore per effetto dell’art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014. Dopo mesi di attesa finalmente è arrivato, dal ministero dell’Interno, un’importante chiarimento in tema di tachigrafo e tempi di guida e riposo: il venir meno dell’obbligatorietà di compilare, nelle ipotesi previste, il modulo assenze conducenti. Tale chiarimento, come segnalato e auspicato dall’Ance, era necessario a seguito delle modifiche normative entrate in vigore a marzo 2015 per effetto del Regolamento n. 165/2014 che ha abrogato il Regolamento n. 3821/1985 nonché apportato modifiche integrazioni al Regolamento n. 561/2006. Una delle modifiche di maggior rilievo e di interesse anche per il settore edile, è contenuta proprio nell’articolo 34 del Regolamento n. 165/2014 che ha riprodotto, quasi integralmente il contenuto dell’abrogato articolo 15 del Regolamento n. 3821/85. Particolare rilievo assume il periodo contenuto sotto il comma 3 dove si stabilisce che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l’obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare la loro attività quando si allontanano dal veicolo. L’ANCE aveva accolto con favore questa disposizione consapevole dei numerosi disagi di ordine pratico che discendevano dall’adempimento dell’obbligo di compilare il modulo assenze specificando, tuttavia, che era necessario attendere un chiarimento applicativo da parte dei ministeri competenti al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste. Facendo seguito al Chiarimento n. 7 fornito di recente dalla Commissione UE sull’applicazione dell’articolo 34 del Regolamento n. 165, sollecitato, come sembra, da numerosi Stati membri, il Ministero dell’Interno ha comunicato ufficialmente, nella Circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 dell’1 settembre 2016 indirizzata a tutti gli organi di controllo stradale e per conoscenza al Ministero delle

Infrastrutture e trasporti, la facoltatività per i conducenti e rispettive imprese datoriali di redigere, in un’ottica di collaborazione con gli organi di controllo, il modulo previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 144/2008 solo al fine di chiarire le eventuali assenze effettuate nell’arco dei 28 giorni precedenti. La redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria con la conseguenza che l’autista che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile. Per maggiore chiarezza è bene, tuttavia, segnalare che, come ben evidenziato nel Chiarimento 7 della Commissione europea, la necessità di evitare inutili oneri per i conducenti deve però bilanciarsi con l’obbligo

previsto dall’articolo 6 del Regolamento 561/2006 di registrare non solo la guida ma altresì “altri periodi di lavoro e disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di risposo giornaliero o settimanale, e non solamente per i giorni in cui un conducente esegue le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento”. Le registrazioni devono, infatti, coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida out o scope, altre mansioni) e inattività (pause, riposi, ferie, assenza per malattia o altro ecc.). Quando non sia possibile (tecnicamente) registrare a posteriori tali dati i conducenti potranno utilizzare il modulo di attestazione al fine di colmare le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.

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CIRCOLAZIONE STRADALE - VALIDITÀ DEL CERTIFICATO ASSICURATIVO DIGITALE

(Circolare n. 300/A/5931/16/106/15 dell’1 settembre 2016) In tema di circolazione stradale e corretta documentazione da tenere a bordo ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada, come chiarito dal Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza circolare n. 300/A/5931/16/106/15 dell’1 settembre 2016) in sede di controllo, il conducente di un veicolo a motore può esibire anche un certificato assicurativo digitale o una sua stampa non originale senza incorrere in alcuna sanzione. Nella Circolare viene, infatti, ricordato che a decorrere dallo scorso 18 ottobre 2015 (art. 31, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, inoltre, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 ha modificato l’art. 10, comma 5, del Regolamento n. 34/2010 prevedendo che “la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il proprio consenso anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica non è sanzionabile il conducente che tiene con sé un certificato di assicurazione non in originale.

AUTOTRASPORTO RINNOVO DELLE CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) SCADUTE A SETTEMBRE CHIARIMENTI

(Circolare MIT 19604/2016)

Con la Circolare 19604 del 9 settembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale direzione generale per la motorizzazione, ha reso noto che i conducenti che sono in attesa di ricevere la propria Carta di qualificazione, scaduta lo scorso 9 settembre e rinnovata a seguito della frequenza al corso di formazione periodica possono, nel frattempo, considerati i tempi di attesa che potrebbero essere non brevi, circolare anche solo con la ricevuta dell’istanza di rinnovo.


TRASPORTI

REGIONE LOMBARDIA LIMITAZIONE AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 - PIANO D’AZIONE 2016/2017 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO Anche quest’anno, a partire dal 15 ottobre 2016, torneranno in vigore le misure che limitano la circolazione e l’utilizzo dei veicoli volute dalla Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente. In particolare, i provvedimenti riguardano il fermo della circolazione per i veicoli più inquinanti (euro 0 a benzina o diesel, euro 1 diesel ed euro 2 diesel) nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017. Il blocco della circolazione riguarda anche i veicoli euro 0, euro 1 e euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo…) di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada. Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (sistemi in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato per la categoria euro 3), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.

Le limitazioni del traffico si applicano alle zone a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato) del territorio regionale (si veda l’allegato pubblicato sul sito della Regione Lombardia).

Per la provincia di Brescia la limitazione alla circolazione riguarda i seguenti Comuni: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina. Nuove zone soggette alla limitazione In aggiunta ai Comuni sopra indicati, da ottobre 2015, le limitazioni alla circolazione riguarderanno anche i Comuni ricadenti nella c.d. “Fascia 2” ovvero: Adro; Bedizzole; Calcinato; Calvagese della Riviera; Castegnato; Cazzago San Martino; Chiari; Coccaglio; Cologne; Desenzano del Garda; Erbusco; Gavardo; Lonato; Mazzano; Muscoline; Nuvolento; Nuvolera; Ospitaletto; Paitone; Palazzolo sull’Oglio; Passirano; Polpenazze del Garda; Pontoglio; Prevalle; Puegnago sul Garda; Roè Volciano; Rovato; Soiano del Lago; Urago d’Oglio e Villanuova sul Clisi. Il fermo si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all’interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle: – autostrade; – strade di interesse regionale R1; – tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie. Sanzioni L’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 prevista dalla Legge Regionale, n. 24, dell’11/12/06, art. 27, comma 11. Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati, può trovare applicazione la sanzione di cui al comma 13-bis dell’art. 7 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 159,00 a 639,00 euro e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio. Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2016, vige, inoltre, l’obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/ scarico. Si informa, infine, che la Regione Lombardia ha attivato una pagina del portale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti dedicata alla materia. Le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Lombardia. Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. Allegati (disponibili sul sito internet di ANCE Brescia): ■ Tabella Classi Euro ■ Elenco dei Comuni soggetti alla limitazione della circolazione

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BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2016 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del terzo trimestre 2016. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1 luglio e il 30 settembre 2016. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti dal 1° al 31 ottobre 2016. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. La compensazione potrà essere effettuata trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2017 potranno essere chieste a rimborso entro il 30 giugno 2018. Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto. Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.


URBANISTICA

È ILLEGITTIMO MODIFICARE IN AGRICOLE AREE IN PRECEDENZA CLASSIFICATE COME EDIFICABILI Con la sentenza della sez. II, 8 settembre 2016, n. 4191 il TAR Campania è intervenuto in materia di pianificazione urbanistica e contenimento del consumo del suolo. Il TAR ha stabilito che, per il perseguimento di un generico obiettivo di riduzione del consumo di suolo, non è possibile in sede di approvazione di un piano urbanistico generale modificare la destinazione di aree in precedenza classificate come edificabili e in relazione alle quali è sorto un legittimo affidamento nei proprietari. La vicenda ha origine dal ricorso di alcuni privati contro il decreto di approvazione (in questo caso della Provincia) dello strumento urbanistico generale comunale che aveva classificato i loro terreni “aree agricole ordinarie”, modificando la precedente destinazione a zona di espansione con edificabilità “rada”. Negli anni precedenti tali terreni, unitamente ad altri adiacenti e appartenenti ad un unico comparto, erano stati oggetto prima di un piano di lottizzazione non andato però a buon fine e successivamente di un procedimento per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione in diretta attuazione dello strumento generale. La Provincia, in sede di approvazione del nuovo piano comunale, ha modificato la classificazione delle aree di proprietà dei ricorrenti includendole fra quelle a destinazione agricola, sia perché non sarebbero

state considerate le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale, sia per perseguire l’obiettivo di contenere il consumo del suolo a scopi edificatori in connessione con il fabbisogno abitativo complessivo. Il TAR ha dichiarato illegittimo l’atto di approvazione del piano urbanistico nella parte in cui attribuisce destinazione agricola alle aree dei ricorrenti, per mancanza di una adeguata motivazione di tale scelta. Il TAR ha ricordato che le scelte urbanistiche effettuate dall’amministrazione devono essere motivate nei casi in cui abbiano ad oggetto situazioni particolari che hanno creato aspettative o affidamenti nei privati, fra le quali rientrano anche le modifiche della destinazione da zona di espansione a zona agricola di fondi ubicati nell’interno di comparti edificati in modo non abusivo. Nella fattispecie, non solo il PTCP non era stato ancora adottato, ma il principio del contenimento del consumo di suolo è stato applicato in modo generico senza essere accompagnato da una adeguata valutazione della situazione delle aree interessate alla modifica di destinazione in senso agricolo.

LE PROROGHE DI INIZIO E FINE LAVORI La normativa nazionale Art. 15 Dpr 380/2001 – Permesso di costruire Durata del Permesso di costruire Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e fine lavori: - Inizio lavori 1 anno dal rilascio del titolo;

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- Fine lavori 3 anni dall’inizio dei lavori; Proroga dei termini Anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori è possibile richiedere una proroga. In particolare, la proroga può essere concessa con provvedimento motivato per: - Fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; - La mole dell’opera da realizzare; - Le particolari caratteristiche tecnicocostruttive dell’opera; - Le difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori; - Le opere pubbliche nel caso in cui il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. In questi casi la proroga è discrezionale ed è valutata caso per caso dall’amministrazione comunale. La proroga è sempre concessa qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (es. Sequestro del cantiere poi dichiarato infondato). Durata della DIA - Articolo 23 Dpr 380/2001 Nella DIA i termini di inizio e fine lavori sono: - Inizio lavori 30 giorni dalla presentazione della DIA - Fine lavori è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni Durata della SCIA - Articolo 19 Legge 241/90 e 22/23 bis DPR 380/2001 Nella SCIA i termini di inizio e fine lavori sono: - Inizio lavori alla presentazione della SCIA o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri - Fine lavori non è indicata a livello statale ma avendo sostituto la DIA si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia di tre anni. Proroga dei termini A differenza del permesso di costruire non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a nuova DIA/SCIA. Durata della CIL/CILA - Art. 6 e 23bis del Dpr 380/2001 Nella CIL/CILA i termini di inizio e fine lavori sono: - Inizio lavori alla presentazione della comunicazione o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri - Fine lavori non è fissato un termine. Si prevede che le Regioni disciplinino con legge le modalità di controllo. Proroga straordinaria Decreto del “FARE” - Art. 30 Dl 69/2013 convertito in Legge 98/2013 Con il Decreto legge 69/2013, convertito in Legge 98/2013, è stata introdotta una proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. L’articolo 30 ha introdotto due


URBANISTICA

distinte ipotesi di proroga ed in particolare: - comma 3: una proroga di 2 anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto legge); - comma 3bis: una proroga di 3 sia del termine di validità sia dei termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazioni o comunque degli accordi similari come denominati dalla legislazione regionale stipulati sino al 31 dicembre 2012. Entrambe le disposizioni sono applicabili, per espressa previsione di legge, dal 21 agosto 2013 ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 69/2013 (Legge 98/2013). Si tratta di proroghe “speciale” che si differenziano dalla cosiddetta proroga “ordinaria” prevista all’art. 15 del DPR 380/2001 in quanto non sono soggette ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale ma operano di diritto e in via automatica. Ferme restando le diversità di tali proroghe rispetto a quella contenuta dell’art. 15 del Dpr 380/2001, la legge ha posto delle condizioni differenti a seconda che si ricada nell’ambito della proroga di cui al comma 3 o del comma 3bis dell’articolo 30 del Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge 98/2013. In particolare, solo nel caso della proroga prevista al comma 3 sono richieste determinate condizioni al fine di poterne beneficiare ossia: - l’inoltro di una mera comunicazione con la quale l’interessato dovrà informare l’amministrazione comunale della volontà di usufruire della proroga; - la necessità che al momento della comunicazione i termini di inizio/ultimazione non siano già decorsi e che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate prima del 22 giugno 2013. La normativa della regione Lombardia - L.R. 11 marzo 2005, n. 12 Permesso di costruire La data di inizio e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al comune, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio. (Applicazione normativa statale per la proroga) Dia in alternativa al permesso di costruire: - inizio entro un anno dalla data di efficacia della denuncia (30 giorni dalla presentazione) - ultimazione entro 3 anni dall’inizio dei lavori La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata

a nuova denuncia. Di seguito si riportano alcune sentenze sul tema. Proroga ordinaria Consiglio di Stato n. 1520/2016: la crisi congiunturale non è una valida ragione opponibile all’inutile decorso del termine per ultimazione dei lavori poiché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all’obbligo di rispettare i tempi di inizio e completamento dei lavori. Tar Lombardia 1564/2016: l’obbligo di effettuare la bonifica non costituisce una ipotesi

di forza maggiore o di factum principis, tale da determinare l’automatica sospensione del termine per ultimare i lavori fino alla certificazione dell’esito positivo delle operazioni. La “scoperta” della necessità di operare la bonifica, a causa di pregresse attività inquinanti non dipendenti dal titolare del permesso di costruire, potrebbe astrattamente dare luogo, sussistendone i presupposti, a una ipotesi di forza maggiore, tale da giustificare la proroga dei termini di efficacia del permesso di costruire. Deve però escludersi che il prolungamento della scadenza del titolo possa operare automa-

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ticamente, in assenza di un’apposita istanza di proroga da parte dell’interessato, che possa mettere l’Amministrazione in condizione di valutare se effettivamente sussista un evento, estraneo alla volontà del titolare del permesso di costruire, tale da impedire l’esecuzione delle opere, nonché –in caso affermativo– di stabilire l’entità della proroga da concedere. Consiglio di Stato n. 4975/2014: la proroga non può essere concessa in caso di incertezza economica e finanziaria dell’operazione immobiliare o in conseguenza della crisi

economica. Tali condizioni non rientrano nella “sopravvenienza di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso”. Tar Campania n. 107/2014: la persistente pendenza di un contenzioso civile implicante lo svolgimento di indagini peritali complesse può integrare una causa di “forza maggiore” indipendente dalla volontà del titolare del titolo che legittima la proroga. Tar Marche n. 193/2010: la proroga può essere concessa solo qualora, ferma restando la capacità edificatoria dell’area interessata,


URBANISTICA

nel corso dell’esecuzione dei lavori si siano verificati dei fatti non imputabili al titolare della concessione, che abbiano ritardato i suddetti lavori, onde non far ricadere sul soggetto incolpevole dei fatti a lui non attribuibili. Le norme sulla proroga dei termini previsti per la realizzazione di interventi soggetti a permesso di costruire di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 sono di stretta interpretazione, rappresentando le stesse una deroga alla disciplina generale dettata al fine di evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più. Tar Veneto n. 3973/2007: la proroga può essere concessa in caso di sopravvenuta introduzione di modifiche tecnologiche migliorative dell’originario del progetto soprattutto quando tali modifiche siano previste dalla legge.

una tantum. E’ legittimo il provvedimento con il quale un Comune, in relazione ad una denuncia di inizio attività edilizia e, in particolare, in relazione ad una istanza tendente ad ottenere la proroga biennale del termine di ultimazione dei lavori, prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha espresso un diniego e ha sospeso il titolo edilizio, contestualmente ordinando all’interessato di tenere sospese le opere fino alla presentazione di un nuovo titolo abilitativo e all’ avvenuta regolarizzazione degli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, nel caso in cui l’istanza tendente ad ottenere la proroga biennale del termine di ultimazione dei lavori sia stata presentata per due volte; infatti, la suindicata disposi-

“non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato”. Pertanto, la più lunga proroga triennale dell’efficacia dei permessi convenzionati opera automaticamente e risulta ammissibile, ed anzi dovuta, anche qualora il termine originario sia già venuto a scadenza.

zione normativa consente una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori di una denuncia di inizio attività edilizia.

all’uopo presentata dall’interessato, senza subordinarla al verificarsi di particolari circostanze e senza statuire distinzioni tra lavori anteriormente non differiti e lavori anteriormente già differiti ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 380 del 2001. Quanto innanzi consegue sia al tenore letterale della norma, nella quale non figura espressamente e non è, quindi, inferibile, alcuna simile limitazione, sia alla luce della ratio ad essa sottesa, che è quella di agevolare il completamento delle attività di cantiere avviate e, più in generale, di favorire il rilancio economico del settore edilizio.

Tar Campania n. 2788/2015: la disposizione di cui all’art. 30, comma 3, D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con riguardo ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori correnti ed assentiti con titoli abilitativi edilizi emessi o comunque formatisi prima della sua entrata in vigore, ha introdotto una proroga operante in via automatica, in conseguenza della mera comunicazione

Tar Calabria n. 86/2015: i termini di inizio e fine lavori possano essere motivatamente prorogati, e ciò è possibile ogni qual volta tale necessità scaturisca da fattori indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità del richiedente; al tempo stesso il presupposto per accordare la proroga è demandato dal legislatore ad una prudente valutazione del Comune, il quale è chiamato ad operare una comparazione tra gli interessi contrapposti che sono dati - sotto il profilo pubblicistico dall’esigenza di assicurare che la trasformazione urbanistica che si intende realizzare avvenga in maniera ordinata e conforme allo strumento urbanistico, e - sotto quello soggettivo del titolare del permesso a costruire - che la proroga non sia motivata da mancanza di mezzi o da altre ragioni riconducibili al richiedente a fatto di quest’ultimo (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014 n. 2997, 18 maggio 2012 n. 2915 e 23 febbraio 2012 n. 974; sez. III, 4 aprile 2013 n. 1870). Proroga straordinaria Tar Lombardia n. 1569/2016 La proroga dei titoli edilizi prevista dall’ articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al sistema, poiché la durata limitata nel tempo dei titoli edificatori risponde a esigenze di certezza e di tutela dell’ interesse pubblico e della stessa potestà pianificatoria dei comuni; esigenze, queste, che sarebbero tutte frustrate dalla previsione della possibilità del protrarsi a tempo indeterminato delle attività comportanti la trasformazione del territorio. L’operatività del nuovo istituto è pertanto – coerentemente – circoscritta dallo stesso legislatore a un periodo determinato, e le relative previsioni sono valevoli

Tar Piemonte n.1304/2015: il confronto testuale tra il comma 3 ed il comma 3-bis dell’art. 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, induce a ritenere, per il secondo, che il legislatore non abbia prescritto la ricorrenza di taluni presupposti per l’operatività della proroga triennale: si tratta, in particolare, della “previa comunicazione del soggetto interessato” e della condizione che i termini iniziali e finali

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RIFIUTI

PUBBLICATI I DECRETI SU IMMERSIONE IN MARE DI MATERIALI DA SCAVO E DRAGAGGI NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

(DM 172/2016 e il DM 173/2016)

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 2016 due decreti del ministero dell’Ambiente che disciplinano, rispettivamente, le operazioni di dragaggio nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) oggetto di bonifica (DM 15 luglio 2016, n. 172) e le immersioni in mare dei materiali di scavo dei fondali marini (DM 15 luglio 2016, n. 173). I decreti, come chiarito dal ministro Galletti, sono finalizzati a favorire gli interventi di risanamento dei fondali attraverso la predisposizione di un quadro di regole certe ed uniformi a livello nazionale e la semplificazione delle relative procedure. DM 172/2016: attività di dragaggio nei Siti di Interesse Nazionale Il decreto disciplina le modalità e le norme tecniche per la realizzazione delle operazio-

ECONOMIA

ni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, poste all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale. Viene, in particolare, chiarito che gli interventi di dragaggio devono essere realizzati secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente circostante, escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate. DM 173/2016: immersione in mare dei materiali da scavo Il decreto regolamenta le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’immersione in mare di materiali di scavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi del dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Vengono, altresì, fissati i criteri omogenei, su tutto il territorio nazionale, per l’utilizzo di tali materiali ai fini delle operazioni di ripascimento ovvero all’interno di ambienti definiti. Entrambi i decreti sono entrati in vigore lo scorso mese di settembre 2016.

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APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL PROSSIMO BANDO “SMART LIVING” DI REGIONE LOMBARDIA Si fa seguito alla notizia pubblicata il giorno 5 agosto 2016 per comunicare che sono stati approvati i criteri del bando “Smart Living”. Il bando di Regione Lombardia verrà pubblicato presumibilmente tra ottobre e novembre del 2016. Il bando intende finanziare i progetti di aggregazione tra imprese (almeno 3) che siano mirati allo sviluppo tecnologico, all’innovazione di prodotto e di processi, allo sviluppo di progetti con il metodo BIM sia per nuovi edifici che per edifici da recuperare, alla realizzazione di soluzioni di analisi energetica e sismica degli edifici. I fondi stanziati sono complessivamente pari a 15.000.000 di euro. Il contributo massimo finanziabile è pari al 40% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 800.000. Non appena il bando sarà pubblicato ne verrà data notizia. L’approvazione dei criteri è disponibile sul sito internet di ANCE Brescia-Collegio Costruttori, www.ancebrescia.it.


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ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 37 del 07/10/2016 Comunicati stampa: Costruzioni all’estero, cresce ancora il fatturato delle imprese italiane. Centro studi: Nota di aggiornamento al Def: spostata al 2017 la maggiore crescita degli investimenti. Opere Pubbliche: Offerta economicamente più vantaggiosa: pubblicate le linee guida Anac. Documento di gara unico europeo: l’Ance commenta le principali novità. Fiscalità: Aree per l’edilizia popolare, chiarite le imposte di vendita.

Cncpt: il 25 ottobre all’Ance il seminario della Commissione per l’asseverazione. Premi di produttività: nuove indicazioni sui criteri della detassazione. Accordo nazionale Borsa lavoro, le indicazioni del Formedil.

Newsletter numero 36 del 30/09/2016 Comunicazione di sistema: De Albertis al premier Renzi: politica industriale e regole per la qualità le ricette per ripartire. Centro Studi: Nota di aggiornamento al Def 2016: investimenti pubblici in crescita nel 2017. Fiscalità: L’Ance al Mef: serve un “pacchetto fiscale” per la rigenerazione urbana. Opere Pubbliche: Qualificazione appalti, dall’Anac nuove indicazioni sul regime transitorio Soa.

Debiti fiscali, chiarimenti sull’ammissione alla nuova rateizzazione. Mercato privato: Semplificazione della pa, il punto sull’attuazione della riforma. Lavoro: Dimissioni e risoluzione consensuale, istruzioni per la comunicazione. Lavoro, chiarimenti sulle Comunicazioni obbligatorie.

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Mercato privato: Difetti di costruzione, responsabilità solidale tra impresa e direttore lavori. Referendum costituzionale: pubblicato il decreto che fissa la consultazione al 4 dicembre. Agenda semplificazione 2015–2017, aggiornate conferenza di servizi e Scia. Lavoro: Qualità dei servizi Inail, al via la Customer Satisfaction 2016. Fondo Prevedi, pubblicati il nuovo Statuto e la Nota informativa. Progetto Micsxcapo, si apre il I° turno di sperimentazione. Distacco dei lavoratori, dalla Commissione Europea via libera al progetto Cnce. Alternanza scuola-lavoro, on line il Registro nazionale. Trattamento di fine rapporto, gli indice Istat di luglio e agosto 2016.


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