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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE APRILE 2014
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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA APRILE 2014
Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia
SOMMARIO
Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia
Quei 500 milioni bloccati in attesa che il governo allenti la presa sul patto
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Meeting immobiliare 2014: tra prudente ottimismo e novità tecnologiche
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L’ housing sociale è al palo risorse troppo limitate: la domanda resta elevata
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Manutenzione strade: la Provincia stanzia 4 mln anche per la tangenziale
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Le occasioni perdute: storia del treno mai nato con destinazione Europa
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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro
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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
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Indici Lavori pubblici
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Tecnica edilizia
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Urbanistica Varie
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Ance informa
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QUEI 500 MILIONI BLOCCATI IN ATTESA CHE IL GOVERNO ALLENTI LA PRESA SUL PATTO
Un tesoro da ammirare, senza poterlo spendere. Un paradosso da 500 milioni di euro che suona tanto più sgradevole se lo si inserisce in un presente fatto di ristrettezze, tagli ai trasferimenti ed economia stagnante. L’ammontare di questo importo corrisponde più o meno a quanto gli enti locali bresciani hanno in cassa, ma è “congelato”a Roma e potrebbe essere speso per investimenti in opere pubbliche, in particolare per la manutenzione del patrimonio immobiliare.
A fare i conti in tasca agli enti locali bresciani (Amministrazione provinciale e Municipi), si scopre che - sostanzialmente grazie agli avanzi di amministrazione - soldi da spendere ce ne sarebbero, ma sono vincolati. Manco fossero buoni postali o vecchi Bot, tali risorse sono finite ingabbiate dal Patto di stabilità, norma frutto di un accordo tra i Paesi membri dell’Unione europea e finalizzata a tenere in ordine i conti pubblici. Fermo restando che tra le recenti (ma non nuove) iniziative del 201
Premier Matteo Renzi c’è proprio quella di allentarne i lacciuoli, il Patto di stabilità sta diventando un nemico giurato di molti sindaci, oltre che del presidente (oramai commissario) della Provincia di Brescia, Daniele Molgora. Proprio da Palazzo Broletto, già da almeno un paio di anni, si è levato il grido di protesta più acuto, a causa di questo tesoretto da 190 milioni di euro che giace, inutilizzato e inutilizzabile, in Cassa depositi e prestiti. Se è pur vero che poter accedere a queste
SCUOLE, VIABILITÀ E MANUTENZIONE, ECCO COME LE RISORSE POTREBBERO ESSERE INVESTITE
risorse non porterebbe certo alla dell’economia. Zero, denari uguale risoluzione di tutti i problemi zero programmazione, con il risuldell’Ente (gravato da un debito tato che non si riesce a muovere di oltre 400 milioni e vessato da nulla sullo scacchiere degli investiun costante assottigliamento del menti pubblici, almeno per quanto margine di manovra finanziario), riguarda la capacità di spesa degli 190 milioni di euro consentireb- enti locali. bero - per esempio - di realizzare Come detto, trattandosi di quei progetti rimasti al palo per una norma europea, è a Bruxelles troppo tempo, magari costruendo che si gioca la partita decisiva sul nuove scuole o provvedendo in Patto di stabilità. modo, sostanzialmente, autonomo Il problema, fra tanto antieualla risoluzione dei problemi della ropeismo, consiste proprio nel viabilità valsabbina. fatto che l’Italia Ora che le Provinpuò e deve assuLe Province ce sono oramai avviate mere una posisono avviate al al commissariamento zione differente commissariamento (è della fine di marzo la da quella sinora decisione di prolungare (saranno prolungate tenuta. Il nostro fino al 31 dicembre le fino al 31 dicembre le Paese ha contricariche assessorili), buto a caro prezcariche assessorili), il destino di questi fonzo a finanziare il destino dei questi di diventa ancora più fondi diventa ancora il fondo salva nebuloso. Resteranno Stati: proprio per più nebuloso bloccati anche in futuro, questo motivo passeranno ad altri Enti non può più eso - finalmente - potranno essere sere chiamato a fare i compiti, ma spesi? deve essere posto in condizione di Sul fronte delle Amministra- investire sul proprio futuro e deve zioni comunali, invece, secondo le farlo rispettando regole nuove, in stime di Acb Servizi, ammontano una logica di governo degli Stati a 350 milioni di euro circa le ri- membri dell’Europa, una nuova sorse che i Municipi non possono Europa. spendere. Una aspirazione, quella itaCosa significa? Vuol dire liana, apparentemente in antitesi zero investimenti e, soprattutto, la con la voglia di rigore che regna necessità di utilizzare altri mezzi sovrana. per rimpinguare le proprie casse, Ma quanto durerà ancora? Ci passando ovviamente dall’aumen- sarà una scappatoia o si arriverà to della pressione fiscale oltre che alla disubbidienza al Patto? Quei dai tagli ai servizi. 500 milioni, intanto, restano fermi Concretamente, i governi ter- ad aspettare. ritoriali - già alle prese con le loro Non sono un debito accudifficoltà di Bilancio - si vedono, mulato, poiché sono risorse che magari, costretti a ritardare, a vol- gli enti locali virtuosi avevano te a tempo quasi indeterminato, i accantonato nel corso degli anni. pagamenti ai fornitori, con uno stagnamento sempre più asfissiante 202
LA CRISI NON PUÒ (E NON DEVE) IMPEDIRE DI SOGNARE E DI PROGETTARE L’EDILIZIA DEL DOMANI
MEETING IMMOBILIARE 2014: TRA PRUDENTE OTTIMISMO E NOVITÀ TECNOLOGICHE
La prudenza abilmente miscelata con l’ottimismo. Atteggiamento imprescindibile prima di poter decretare (o, quantomeno, auspicare) la fine del lungo inverno del mercato immobiliare. E’ un po’ questo il sunto della terza edizione del Meeting Immobiliare, andato in scena nei padiglioni della Fiera di Brescia lo scorso mese di marzo. Un appuntamento cruciale per capire lo stato di salute del settore delle costruzioni, settore che dopo anni di bilanci magri - cerca di risollevarsi una volta per tutte perseguendo nuove strade che, in particolare, passano dalla ristrutturazione in chiave di efficienza energetica delle abitazioni.
Al meeting immobiliare ha partecipato anche il Collegio Costruttori
Meeting Immobiliare 2014. I segnali incoraggianti sono timidi, ma stavolta è stato possibile coglierli. Come? Beh, un primo passo è valutare le agende degli operatori, che hanno ricominciato - seppure a livelli diversi - a riempirsi, situazione cui ha fatto da corollario l’attestazione di un rinnovato spirito di collaborazione delle banche, che hanno riavviato il credito sul fronte mutui. Passaggio senza il quale sarebbe difficile anche solo ipotizzare discorsi di “rinascita” o, 203
almeno, di ripresa. Certo, se il Meeting organizzato dal Giornale di Brescia ha permesso di cominciare a riscoprire cosa significhi la parola “ottimismo”, non per questo ha consentito di cancellare con un colpo di spugna lo spauracchio della crisi, riemerso prepotentemente all’incontro sulle aste pubbliche, incredibilmente affollato. Ma tornando sul piano del comparto costruzioni, per riaccendere i motori si deve passare necessariamente attraverso le agevola-
LE NUOVE FRONTIERE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA: UN TEMA MOLTO CARO AL COLLEGIO COSTRUTTORI
VIA LIBERA PER DECRETO AL PIANO CASA
Il meeting è stata un’occasione di incontro con la potenziale clientela
zioni fiscali (con una percentuale fino al 65%) e le ristrutturazioni. Meeting Immobiliare significa anche novità del settore, come l’appuntamento bresciano ha ampiamente dimostrato. A cominciare dal pavimento che “trattiene il calore”, ovvero una nuova tipologia di approccio per riscaldare le abitazioni, riaggiornando il già noto riscaldamento a pavimento con una superficie che è frutto di strati ad alta capacità di isolamento, che sanno “trattenere” il calore fino a quattro ore dopo che la caldaia è stata spenta. Una capacità che sa… invertire la rotta in estate, quando è di fresco che c’è bisogno. E proprio a proposito della stagione calda, fermo restando che la crisi non può (e non deve) impedire di sognare, al Meeting sono arrivate anche le piscine di ultima generazione, quelle che usano pietra e sabbia di quarzo resinata, per specchi d’acqua che
assomiglino a suggestivi laghi, ovviamente dallo spirito green. Ha invece un sapore antico la proposta di utilizzare la paglia per isolare acusticamente una abitazione. Parliamo di paglia pressata fino a diventare un pannello che, oltre a tenere fuori i rumori, garantisce comfort climatico, in estate come in inverno. Ma si è parlato di molto altro ancora: dalla casa da prendere in leasing alle nuove frontiere dell’efficienza energetica (a dimostrazione del ruolo centrale delle ristrutturazioni), tra necessità di risparmiare sulla bolletta e afflati di ecosostenibilità. Temi, questi, ai quali il Collegio Costruttori Edili di Brescia è sempre molto sensibile e parte attiva nella promozione dell’innovazione. Una serie di ingredienti da saper combinare, ma che promettono una ricetta per tornare a riveder le stelle. 204
Il decreto del Piano casa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore. La misura del taglio della cedolare dal 15% al 10%, consentirà risparmi variabili a seconda del canone annuo, in particolare se già il proprietario applicava la cedolare per gli affitti concordati. Oltre al taglio della cedolare secca, il Piano casa prevede anche altre misure per gli affitti: nuove risorse per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (100 milioni) e il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (226 milioni); un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) con 400 milioni per finanziare la ristrutturazione di 12.000 alloggi. Ci sono poi misure che riguardano l’edilizia popolare, come l’offerta di acquisto degli alloggi ex Iacp agli inquilini e detrazioni fino a 900 euro per il 2014, 2015 e 2016 per chi ha un contratto di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale. Ma non mancano anche novità sul cosiddetto “bonus mobili”: la spesa per l’acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef fino ad un tetto massimo di 10mila euro.
A BRESCIA IL CASO ALER È EMBLEMATICO: 1.200 DOMANDE PER 260 APPARTAMENTI DISPONIBILI
L’HOUSING SOCIALE È AL PALO RISORSE TROPPO LIMITATE: LA DOMANDA RESTA ELEVATA
Il bisogno di casa non manca: tra il 2004 e il 2011 in Italia sono nate 316mila nuove famiglie l’anno, mentre le abitazioni messe in cantiere sono state 228mila. Da questo confronto, risulta una quota consistente di domanda di casa non soddisfatta. A Brescia il caso Aler è stato emblematico le nuove domande per ottenere una casa popolare - bando aperto il 20 maggio 2013 e chiusosi il 31 gennaio di quest’anno sono ben 1.231, a fronte di una disponibilità di “soli” 260 appartamenti.
L’Italia è in fondo alla classifica dell’housing sociale nei Paesi più avanzati d’Europa
Ci sono numeri che non necessitano di altro se non di essere esplicitati. E la “lista d’attesa” rispetto all’housing sociale è proprio uno di quei casi. Se si prende in considerazione Brescia, le nuove domande per ottenere una casa popolare - bando aperto il 20 maggio 2013 e chiusosi il 31 gennaio di quest’anno - sono ben 1.231, a fronte di una disponibilità di “soli” 260 appartamenti. 205
Una distanza domanda-offerta che segna inesorabilmente un passo in avanti rispetto al 2013, quando le richieste erano 840. Non ci sono dubbi, i risultati dell’ultimo bando dell’Aler (Azienda lombarda edilizia residenziale) mostra come la necessità di alloggi sociali non vada per nulla affievolendosi. Anzi, accade proprio il contrario, con famiglie, anziani o altre tipologie di utenti
IN ITALIA LE ABITAZIONI SOCIALI SONO SOLO IL 4% DEL TOTALE CONTRO IL 32 PER CENTO DELL’OLANDA
che cercando di mettersi in lista nella speranza di ottenere una casa in affitto o da acquistare a prezzo calmierato. Va detto poi che, dei sopracitati 260 appartamenti disponibili, 250 sono quelli a cosiddetto canone sociale, ovvero riservati a persone con reddito annuo inferiore ai 16mila euro, mentre i restanti dieci sono a canone moderato (in questo caso per avervi diritto l’Isee deve essere inferiore a 40mila euro). Secondo i calcoli dell’Ance, negli ultimi cinque anni gli sfratti sono cresciuti del 54,5%. Anche le famiglie che erano riuscite a
trovare una casa in affitto non sono state risparmiate. In molti hanno perso la casa. Basti pensare che nel 2012 sono stati 67.790 i provvedimenti di sfratto emessi. E la principale causa di questo fenomeno è proprio la difficoltà economica delle famiglie: l’88,9% degli sfratti è per morosità dell’affittuario. Assistiamo quindi ad un diritto negato. In Italia le abitazioni sociali sono solo il 4% del totale. Negli altri Paesi europei la quota di case sociali è molto più alta: Olanda (32%), Austria (23%) e Francia (17%). Sono almeno 15 anni che in Italia
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manca un piano per le fasce deboli, un vero piano di housing sociale Insomma, la fame di case riguarda principalmente quelle a canone più basso. Di certo, guardando alle graduatorie, per ora c’è poco da essere ottimisti rispetto ai tempi di attesa. Nel 2008, ad esempio, in graduatoria c’erano già 2.400 utenti, ma oggi si va oltre quota 3.000. E’ opportuno ricordare che la domanda per un alloggio ha una validità triennale, quindi va ripresentata per poter mantenere il proprio posto nella graduatoria. Vista la situazione così delicata,
SIAMO IN PRESENZA DI UN DIRITTO NEGATO E DI UN’OPPORTUNITÀ NEGATA ALL’EDILIZIA
Palazzo Loggia ha provato a lavorare a livello normativo, con una delibera atta proprio a modificare il Regolamento che definisce l’assegnazione di alloggi inseriti nell’Edilizia residenziale pubblica (Erp). In particolare, il documento messo a punto dall’assessorato alla Casa guidato da Marco Fenaroli punta ad innalzare la soglia delle assegnazioni in deroga alla graduatoria di edilizia residenziale pubblica, portandola dal 20 al 25%. Andando poi più a fondo, il regolamento definisce anche un ordine di priorità, con quest’ultima che, a parità di condizioni, spetta a chi è inserito in progetti di contenimento degli sfrati attivati dall’Amministrazione comunale. Poi sono “tutelati” i nuclei famigliari con situazioni particolari, ovvero con minori, anziani o persone con disabilità. Tutte caratteristiche che aiutano a determinare un punteggio, da aggiungere a quello ottenuto nella lista ordinaria, per posizionarsi nella graduatoria. Allargando il discorso, l’housing sociale - seguito anche dalla Regione Lombardia - può riguardare anche l’acquisto di un immobile, sempre a prezzo calmierato ed attraverso canali di finanziamento che non siano onerosi come quelli sul normale mercato. Si tratta quindi di una filiera che cerca di andare incontro alle esigenze di nuclei famigliari che non sono necessariamente di origine straniera, a dimostrazione di un’emergenza crescente che ha bisogno di risposte concrete e, possibilmente, rapide. Ma anche in questo caso dovrebbe esservi un più deciso approccio basato sulle scelte (le priorità) e sulle risorse messe in
I “nemici” dell’housing sociale sono la burocrazia e la mancanza di fondi
campo. E senza necessariamente passare dal nuovo, ma esaminando il costruito con un approccio dinamico in grado di valutare le opportunità. Ma, purtroppo, nel nostro Paese l’housing sociale, che altrove anima l’attività di molte imprese 207
edili, è stato stroncato dalla burocrazia e dalla mancanza di fondi adeguati. A differenza del modello francese o tedesco, infatti, l’housing sociale in Italia è oggetto di dibattito, ma in quanto al fare….
PRIMO LOTTO DEI LAVORI FINANZIATO CON UN’OPZIONE ULTERIORE PER ALTRI 6 MILIONI DI EURO
MANUTENZIONE STRADE: LA PROVINCIA STANZIA 4 MLN ANCHE PER LA TANGENZIALE
Dieci milioni di euro. Quattro dei quali già pronti a finire sulle strade bresciane, mentre per i restanti sei si dovrà attendere la deliberazione del Consiglio provinciale di metà aprile. E’ articolato in due tranche il piano di interventi urgenti di manutenzione per la bitumatura straordinaria delle Strade provinciali, una partita tutt’altro che secondaria dal punto di vista economico, specie alla luce delle ben note ristrettezze di Bilancio.
C’è urgente bisogno di riasfaltare molte strade bresciane
I primi quattro milioni sono già pronti e i tecnici provinciali stanno giusto aspettando che il tempo si stabilizzi definitivamente per poter dare avvio ai lavori. Come di consueto sono quattro (contrassegnati dalle lettere A, B, C e D) i Centri operativi attorno ai quali si dipanano le strade biso208
gnose di interventi. Il comparto più oneroso (1,2 milioni in totale) è quello C, dove spicca la ribitumatura della Tangenziale sud in direzione Verona lungo la corsia di marcia nel tratto Brescia-Rezzato. Tra gli altri interventi previsti poi spiccano quelli sulla Sp 11, Sp VII, Sp 55 per un reticolo stradale
L’INTERVENTO PIÙ CONSISTENTE È QUELLO SULLA TANGENZIALE SUD NEL TRATTO “BRESCIA - REZZATO
che va dalla Bassa fino alla Valsabbia. Novecentomila euro ciascuno andranno poi ai Centri operativi A e C mentre il D, quasi esclusivamente relativo a strade bassaiole, potrà contare su un milione di euro tondo tondo. Se questo primo stanziamento si concretizzerà entro l’estate, c’è un secondo fondo - da sei milioni di euro - che è praticamente pronto in rampa di lancio. Il 16 aprile, come detto, il Consiglio provinciale sarà chiamato a discutere di Bilancio ed in quell’occasione, come annunciato dall’assessore provinciale ai Lavori pubblici
Maria Teresa Vivaldini, dovrebbe arrivare il via libera a questi fondi ulteriori, investimento che - proprio per numero di zeri, si pone in primissimo piano nella programmazione, sempre più vicina al costo zero, dell’Amministrazione provinciale. Siamo in presenza di una delle ultime decisioni stabilite dalla Provincia destinata, come tutti sappiamo, a diventare un ente di secondo livello. Spetterà poi alla Provincia dei sindaci stabilire le priorità in base alle necessità del territorio. Rosario Rampulla
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IL RACCONTO DELLA LINEA (MAI NATA) TIRANO-EDOLO: UNA MIOPIA TUTTA ITALIANA E LA STORIA SI RIPETE
LE OCCASIONI PERDUTE: STORIA DEL TRENO MAI NATO CON DESTINAZIONE EUROPA
Di occasioni perdute Brescia ne ha avute tante. In questo articolo vi raccontiamo la storia del treno mai nato destinazione Europa. Un progetto (fatto fallire) che avrebbe permesso di costruire, a cavallo del 1910, una linea montana in grado non solo e non tanto di collegare Valcamonica e Valtellina, quanto di chiudere il circuito ferroviario delle Orobie (qualcosa come 340 chilometri di binari già ai primi del Novecento) e di mettere in rete, attraverso la ferrovia del Bernina, la pianura Padana con la Mitteleuropa. Il fallimento del progetto è il racconto di una visione miope della realtà. Tanto emblematica da essere ancora attuale.
La sentenza del fallimento arriva cento anni dopo. Ed è nero su bianco, in 430 pagine scandite da documenti, fotografie, missive e cartografie inedite. È un libro - dal titolo «La ferrovia rubata - Storia
poco romanzata e assai ben documentata del fallito progetto di via ferrata a scartamento ridotto da Tirano a Edolo pel ridente colle d’Aprica e gli altri comuni di Villa di Tirano, Teglio, Corteno
Le immagini che riportiamo in queste pagine sono dell’attuale treno del Bernina che, ovviamente, non è collegato all’Italia. (foto tratte dal sito delle Ferrovie Retiche)
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IL PROGETTO NAUFRAGÒ DOPO 9 ANNI DI INFERNALE BUROCRAZIA ROMANA (TRA IL 1905 E IL 1914)
e Santicolo», a firma di Antonio premio Nobel Camillo Golgi, del Stefanini - a ripercorrere quella filosofo e già ministro Luigi Credalungimiranza infrastrutturale che ro, dell’ing. Alessandro Caré, del avrebbe permesso di costruire, a politico ed editore Emilio Quadrio. cavallo del 1910, una linea monRetaggio del passato? Mactana in grado non solo e non tanto ché, «La ferrovia rubata», ossia il di collegare Valcamonica e Valtel- libro di Stefanini, fissa una realtà lina, quanto di chiudere il circuito storica di straordinaria attualità. ferroviario delle Orobie (qualcosa Perché ancor oggi si progetta una come 340 chilometri di binari già collegamento ferroviario fra le ai primi del Novecento) e di met- due Valli, attraverso il traforo del tere in rete, attraverso la Mortirolo. In referrovia del Bernina, la altà di «bucare» pianura Padana con la “La ferrovia rubata”, la montagna tra Mitteleuropa. Edolo e Tirano ossia il libro di Non solo, la Edolose ne parla da Antonio Stefanini, Aprica-Tirano avrebbe fissa una realtà storica quarant’anni, a smosso le acque (quindi dimostrazione di straordinaria intraprendenze imprendi come quel attualità: perché ditoriali, politiche ed progetto di ferancor oggi si progetta economiche) per la crearovia per il pasuna collegamento zione della tanto sognata so dell’Aprica dorsale alpina, ossia un ferroviario fra le Valli era strategico collegamento ferrato tra già un secolo l’Engadina elvetica e il fa. Per vincere Trentino attraverso la Trento-Malè il fisiologico isolamento dei tere la già progettata Edolo-Ponte di ritori montani, per rilanciare le Legno-Tonale. economie locali, per valorizzare il Ma tutto rimase sulla carta. E turismo che iniziava a muovere i il sogno, anzi il progetto, naufragò, primi passi e per arginare il fenodopo 9 anni di infernale burocrazia meno dello spopolamento. (tra il 1905 e il 1914) con radici a Come sarebbero oggi l’alta Roma. Ben poco poterono intere Valcamonica, la valle di Corteno, municipalità schierate a favore l’Aprica e la Valtellina se nel 1914 di quelle rotaie, altrettanto i per- fosse iniziata la costruzione della sonaggi da novanta che ci misero ferrovia elettrica? Quale svilupanima e corpo, del calibro del po avrebbero conosciuto questi 211
borghi? La visione europeista (in termini di avvicinamento fisico) che vantaggi avrebbe offerto? In fondo in fondo l’esempio della Ferrovia Retica è ancor oggi sotto gli occhi di tutti: costruita nel 1910 - guarda caso - dalla stessa società di Basilea che aveva promosso il progetto della Edolo-Tirano, la Tirano-Poschivao-St. Moritz è considerata un gioiello d’ingegneria ferroviaria e riconosciuta, dal 2008, come patrimonio mondiale Unesco, in grado di attrarre milioni di turisti dal Giappone agli Stati Uniti, dalla Cina al Sudafrica. Col senno di poi, la mancata costruzione della Edolo-Tirano fu un grande fallimento. Reso ancor più amaro dalla sordità del Governo rispetto alle istanze locali, che alimentò un gioco di rimpalli in un torrente d’inchiostro e carte bollate. La vicenda, oggi intelligentemente consegnata alla storia attraverso la ricerca del 61enne Stefanini, di Corteno Golgi, permette di capire quale occasione (ancor oggi rincorsa o rimpianta) fu perduta. Difficile da digerire lungo la Valle dell’Oglio e in Tellina all’epoca; negli anni in cui le ferrovie conquistavano le montagne, con chilometri e chilometri di rotaie capaci di accorciare le distanze e favorendo economia, industria e
ANCORA OGGI SI PROGETTA UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO FRA LE DUE VALLI, ATTRAVERSO IL TRAFORO DEL MORTIROLO
La scure del progresso e dell’avanzare di strade, autostrade e veicoli a motore, fin dagli anni Cinquanta e Sessanta, «taglia» centinaia di chilometri di binari, in tutta la Penisola turismo. Tanto per capire il contesto, basti ricordare che nel 1909 veniva aperto il prolungamento sino a Edolo della Brescia-IseoBreno, nello stesso anno entrava in esercizio la Marilleva-MalèTrento, nel 1910 s’inaugurava la Ferrovia Retica, nel 1911 i rami franciacortini Bornato-Rovato e Bornato-Paderno e la linea di pianura Rovato-Soncino-Cremona con la gestione Snft. Già datata invece l’attivazione della SondrioTirano (del 1902), quale collegamento diretto con Lecco e Milano. Sono gli anni in cui la Ferdinandea già attraversava celermente la pianura, in cui Brescia e Bergamo erano ormai ad un tiro di schioppo e le «porte» sul Sebino erano addirittura due: la Brescia-Iseo inaugurata nel 1885 e la Palazzolo-Paratico/Sarnico aperta fin dal 1876. E mentre tra Edolo e Aprica si lavora per la ferrovia elettrica a scartamento ridotto (progetto all’avanguardia per l’epoca, con energia elettrica prodotta in loco) nelle provincie proliferano le tramvie, con rotaie che da Brescia s’allungano verso il lago di Garda e da Bergamo raggiungono il Sebino, a Sarnico. Ma la scure del progresso e dell’avanzare di strade, autostrade
e veicoli a motore, fin dagli anni Cinquanta e Sessanta, «taglia» centinaia di chilometri di binari, in tutta la Penisola. I sogni ferroviari rimangono nel cassetto, ben chiusi, mentre le ferrovie si devono giostrare fra il rischio di essere etichettate come «rami secchi» (e quindi destinate alla chiusura e allo smantellamento fisico) ed un forte declino che ne segna, inevitabilmente, il passo. Ma ancor oggi, si sognano i binari sotto il Mortirolo! Mentre Svizzera, Austria e Germania salgono sempre più in carrozza, facendo correre anche le merci. E questo è uno dei tanti motivi per i quali il nostro Paese paga l’arretratezza nel costo dei trasporto e una insufficiente mobilità interna. Dimentichiamo inoltre troppo spesso di essere un Paese turistico, dove il trasporto ferroviario - come accade altrove - dovrebbe essere puntuale e al servizio dei visitatori. Questo raramente accade, a meno che non si viaggi con la Tav. Tornando al Mortirolo, infine, le occasioni sprecate nei decenni non si contano. Noi vi abbiamo raccontato una parte della storia. Marco Bonari
Ancor oggi, si sognano i binari sotto il Mortirolo! Mentre Svizzera, Austria e Germania salgono sempre più in carrozza, facendo correre anche le merci. E’ è uno dei tanti motivi per i quali siamo arretrati
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ITALIA DODICESIMA NELLA CLASSIFICA DELLE FERROVIE UE Risulta senza prova d’appello l’esame della classica elaborata da Eurostat sulla qualità del sistema ferroviario italiano. Il nostro Paese in Europa si classifica al dodicesimo posto, con un trend in negativo. In cima alla classifica c’è la Svizzera con 2.450 km ad abitante (era a 1.588 nel 2000), seconda la Francia con 1.405 km per abitante (era di 1.103 km), terza l’Austria con 1.330 km (era a 1.061 12 anni fa). La politica italiana che ha puntato (erroneamente) sulla gomma non si è interrotta e negli ultimi dieci anni flette da 818 a 715 km per abitante segnando un meno 12,6%. Tralasciando la Grecia, notoriamente uno dei Paesi più arretrati per quanto riguarda l’apparato ferroviario, possiamo considerare come in Italia il decollo dell’alta velocità non sia stato per ora gestito a dovere. Il trasporto merci, che pure era stato promesso, non decolla, mentre l’arrivo dei treni veloci viene privilegiato a scapito degli Intercity e dei regionali. Tale mancanza di strategia complessiva non solo determina ulteriori e sempre più gravi disservizi (e aggravio dei costi), ma è un elemento fondante della sempre inferiore competitività del Sistema Paese. Invertire la rotta si può, ma serve un impeto d’orgoglio.
GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE
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- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio
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Funzionario Funzionario
- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori
SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO
- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni
SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI
- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese
PREZZIARIO OPERE EDILI
- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.
- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii
Funzionario
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORO
- Testo Unico sulla sicurezza - qualificazione del formatore - requisiti ex art. 6 comma 8 d.lgs. 81/08
pag. 224 pag. 224
- Decreto legge n. 34/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - Durc
pag. 218
- Inps - Durc - benefici normativi e contributivi nuova procedura per il rilascio messaggio n. 2889/2014
- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2014
pag. 218
TRIBUTI
- Ministero del Lavoro - legge n. 9/2014 emersione del lavoro irregolare circolare n. 5/2014
- Rent to buy - disciplina fiscale dell’affitto di un immobile con opzione di acquisto da parte del conduttore chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pag. 236
pag. 222
- Ministero del Lavoro - nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori - circolare n. 6/14 pag. 222
- Regime Iva/Registro per le cessioni e locazioni di immobili - le novità dal 2014
pag. 236
- Lavoratori extracomunitari permesso unico - d.lgs. n. 40/2014
- Rimborsi Iva - linee guida dell’Agenzia delle Entrate
pag. 237
- Inps - reimpiego di lavoratori licenziati e assunti nel 2013 - benefici contributivi circolare n. 32/2014 - Inps - distacco comunitario - lavoratori dipendenti inviati in Francia - legislazione applicabile - deroghe alle norme ordinarie messaggio n. 3326/2014
pag. 222
- Modifica alla Tasi ed altre misure fiscali pag. 237 pag. 223
INDICI
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo pag. 223
- Tfr - legge 297/82
- Inail - autoliquidazione 2013 - riduzione 11,50% aggiornamento codici - circolare n. 1147/2014 pag. 224
- Indice Istat del costo della vita
214
pag. 239 pag. 239 pag. 239
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA
- Approvato dall’Autorità il nuovo regolamento sul precontenzioso
pag. 240
- Partecipazione alle gare d’appalto categorie specialistiche - vuoto normativo indicazioni per i bandi di gara
- Recupero ai fini abitativi dei sottotetto esistenti - interpretazione dell’articolo n. 64 della L.R. 12/2005 pag.245
pag. 240
- L’utile di impresa può essere esiguo ma non pari a zero
VARIE
pag. 241
- Per i difetti dell’opera il direttore lavori è sempre responsabile
pag.242
- Il Consiglio di Stato definisce i criteri per individuare i casi di esclusione dalla gara
pag.242
- Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
pag.243
- Rifiuti - dichiarazione Mud 2014 pag.246 - Ge.Ma. - trasmissione informatizzata delle notifiche in materia di amianto
- Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2014 pag.247
ANCE INFORMA
TECNICA EDILIZIA - Nuove disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta pag.244 - E’ possibile trovare la dichiarazione di prestazione dei prodotti per l’edilizia anche sul sito web del produttore
pag.244
- La canna fumaria in un condominio è soggetta ai soli limiti del regolamento
pag.244
pag.247
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pag.248
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
Carta dei servizi
Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it
ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 216
Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 217
collegio costruttori edili
Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.
LAVORO
DECRETO LEGGE N. 34/2014 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO - DURC Si informa che lo scorso 20 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.66 il Decreto Legge n. 34/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Il Decreto Legge n. 34/2014 ha apportato significative modifiche, già in vigore dallo scorso 21 marzo 2014, in materia di: a) contratto di lavoro a termine; b) contratto di apprendistato. Inoltre, il Decreto in commento ha previsto semplificazioni in tema di regolarità contributiva (DURC) che però entreranno in vigore solo dopo che sarà approvato un ulteriore decreto attuativo che dovrebbe essere emanato entro il 20 maggio 2014. A regime sarà possibile, per chiunque vi abbia interesse, verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Di seguito si forniscono alcuni primi chiarimenti sulle modifiche già in vigore. a) Contratto di lavoro a termine - D.Lgs. 368/2001 Il Decreto in commento ha previsto che, dallo scorso 21 marzo 2014, è possibile stipulare contratti a termine senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano la apposizione del termine (la c.d. “causale”), a condizione che: 1) la durata del contratto non sia superiore a 36 mesi. In altri termini, con l’entrata in vigore del Decreto Legge in commento, il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di 36 mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità al solo caso in cui la durata del rapporto di lavoro non fosse superiore a 12 mesi e che si trattasse di primo rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti; 2) il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può superare il limite del 20% dell’organico complessivo del’impresa. Le imprese fino a 5 dipendenti possono stipulare in ogni caso un contratto di lavoro a tempo determinato, e dunque anche se non è rispettato il limite del 20% sopra visto. Non sono sottoposti a questi limiti i contratti a tempo determinato stipulati per sostituire
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il Decreto in parola ha modificato anche la disciplina della proroga. Infatti è stato eliminato il limite che consentiva una sola proroga e nel limite di 12 mesi. E’ ora possibile prorogare il contratto a tempo determinato sino ad un massimo di otto volte a condizione che sia rispettata la durata massima complessiva di 36 mesi e che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato (è stato eliminato il criterio dell’esistenza di ragioni di carattere oggettivo che erano prima necessarie per giustificare la proroga). Invariata la norma che dispone che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. b) Contratto di apprendistato – D.lgs. 167/2011 Anche in materia di apprendistato il Decreto n. 34/2014 è intervenuto apportando alcune semplificazioni. In primo luogo è stata eliminata la previsione che subordinava l’assunzione di nuovi apprendisti alla condizione che fosse stato confermato, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti precedentemente assunti, dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Da tale regola erano esclusi i soli datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. In secondo luogo, è ora previsto che il piano formativo individuale dell’apprendista non debba essere obbligatoriamente redatto i forma scritta. Rimane, invece, la necessità della forma scritta per la stipula del contratto e del patto di prova tra le parti. In terzo luogo, ma solo con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello - ossia quelli stipulati con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età e al fine di consentire il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale -, è previsto che le ore di formazione siano retribuite in misura ridotta e più precisamente nella misura del 35% della retribuzione prevista per il livello contrattuale di inquadramento. Le ore di effettivo lavoro sono, invece, retribuite in misura piena. Da ultimo, il Decreto n. 34/2014, per quanto attiene l’apprendistato professionalizzante, ha eliminato l’obbligo, a carico delle imprese, di integrare la formazione svolta sotto la responsabilità della azienda stessa, con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda.
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INPS - DURC BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO - MESSAGGIO N. 2889/2014 Si informa che l’Inps, con messaggio n. 2889/2014, che si riproduce in calce per la parte di immediato interesse alla presente nota, ha comunicato che, dal mese di aprile 2014, viene cambiato il processo di gestione del cosiddetto “DURC interno”. Si rammenta a tal proposito che quando ci si riferisce al “Durc interno” si indica il Documento di regolarità contributiva (DURC) per la richiesta di benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Inoltre ai sensi dell’art. 3, co. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 l’Inps, per i benefici di propria competenza, deve verificare i presupposti per il rilascio del Documento in parola senza emettere il documento formale sostituendolo quindi con un sistema di segnalazione degli esiti. Con il messaggio in parola, l’Istituto ha diramato le modalità operative con cui verificherà la regolarità contributiva con cadenza mensile segnalandone l’esito alle Imprese nel Cassetto previdenziale presente nei servizi online per aziende e consulenti del sito www.inps.it, tramite l’accensione di un semaforo contraddistinto da tre differenti colori. In particolare: - semaforo verde che indica regolarità contributiva (DURC Interno positivo) con conseguente possibilità di fruire dei benefici per il mese per cui è attivo il semaforo verde e per i tre mesi successivi (in virtù della nuova durata del DURC positivo pari a 4 mesi) a prescindere dal fatto che, nel frattempo, insorga una situazione di irregolarità. - Semaforo rosso che indica irregolarità contributiva (DURC Interno negativo) con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero, impossibilità che riguarda solo il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso. - Semaforo giallo che indica la temporanea irregolarità contributiva per la quale verrà inviato alle aziende via PEC un invito a regolarizzare entro 15 giorni la posizione contributiva con l’indicazione delle irregolarità riscontrate; se l’irregolarità viene sanata nei termini il semaforo si trasforma in verde per il mese di cui trattasi e per i 3 successivi; se l’irregolarità non viene sanata il semaforo si trasforma in rosso per il solo mese di riferimento. Se il datore di lavoro regolarizza in ritardo, si genera una regolarità
LAVORO
contributiva per il nuovo mese considerato e per i tre mesi successivi, ma rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il semaforo rosso. Nel caso in cui il datore di lavoro esponga il beneficio contributivo nella denuncia di un mese contrassegnato da semaforo rosso (semaforo rosso che si accende per non aver sanato le irregolarità precedentemente segnalate con semaforo giallo), verrà spedita al datore di lavoro una nota di rettifica per il recupero dei benefici indebitamente fruiti che non potrà essere annullata sanando l’originaria irregolarità contributiva, in quanto la nota di rettifica sui benefici contributivi non costituirà più un “avvertimento” (che sarà invece rappresentato dal semaforo giallo). Prima applicazione della nuova modalità La prima verifica di DURC interno verrà effettuata dall’Istituto durante il mese di aprile 2014, e riguarderà anche la conferma delle irregolarità accertate a partire da gennaio 2008, per le quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica per il recupero dei benefici indebitamente fruiti. Nei confronti dei datori di lavoro che, ad aprile 2014, presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviato via PEC al datore di lavoro l’invito a regolarizzare entro 15 giorni con l’indicazione delle irregolarità riscontrate. Se la regolarizzazione non verrà effettuata, il semaforo rosso si accenderà sia per il mese di aprile 2014, sia per i mesi precedenti a decorrere dal mese in cui si era verificata l’irregolarità, con conseguente successiva spedizione della nuova nota di rettifica “rigenerata” e non più sanabile. Se l’irregolarità verrà sanata, si accenderà il semaforo verde per aprile 2014, i tre mesi successivi e, per i mesi precedenti, a partire dal mese in cui si era verificata l’irregolarità in poi. Periodo di validità del Durc interno L’Inps sottolinea che la validità di 120 giorni del “Durc interno” positivo, al fine della fruizione dei benefici contributivi connessi, viene attribuita a decorrere dai benefici di competenza del mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8 ter, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con Legge 9 agosto 2013, n. 98). Per i periodi precedenti si conferma la validità di 30 giorni. Note di rettifica con l’introduzione della nuova procedura di gestione contributiva L’Istituto informa altresì che è stata aggiornata anche la procedura di elaborazione
delle note di rettifica. Dalla prima settimana del mese di marzo sono visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’Istituto per motivi tecnici. Le note di rettifica saranno poi spedite secondo il seguente calendario: - 15 maggio 2014: le note di rettifiche relative alle denunce contributive di competenza fino a marzo 2013; - 16 giugno 2014: le note di rettifiche relative alle denunce contributive di competenza da aprile a luglio 2013; - 15 settembre 2014: le note di rettifiche relative alle denunce contributive di competenza da agosto 2013 a maggio 2014 nonché le note di rettifica relative agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta piccola mobilità (ai sensi della Legge 19 luglio 1993, n. 236). Le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite 60 giorni dopo che saranno state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Inps Roma, 27 febbraio 2014 Messaggio n. 2889 Oggetto: nuovo sistema di gestione del “DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Emissione delle note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013). 1. La nuova gestione del “DURC interno”. Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, - tra l’altro - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cosiddetto DURC). L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, prevede che l’INPS - per i benefici di propria competenza - verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compati-
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bile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici. L’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato prevede altresì che – in mancanza dei requisiti di regolarità - l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni. Conformemente alle norme di legge e regolamentari citate, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno; tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, può essere così descritto. La richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario e fatto salvo quanto viene detto più avanti circa la validità quadrimestrale del DURC interno positivo), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici. Rilevazione immediata di regolarità Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo. Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; in attuazione dell’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi. Rilevazione iniziale di irregolarità Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comuni-
LAVORO
cazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante: - l’indicazione delle irregolarità riscontrate; - l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni; - l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo. Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali –con l’ intervento, quando necessario, degli operatori di sede – attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo. Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi. Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo. Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici. Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte. Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC - il preavviso di DURC interno negativo. Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.
In allegato al presente messaggio sono riportate alcune esemplificazioni inerenti il nuovo sistema descritto (all. n. 1). Le indicazioni fornite per la gestione del DURC interno con precedenti circolari e messaggi continuano ad essere valide, se non sono in contrasto con il nuovo sistema delineato e con le indicazioni fornite in questo messaggio. Verranno successivamente forniti i dettagli di funzionamento del nuovo sistema. 2. Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno. Il nuovo sistema di gestione del DURC interno provvederà anche a confermare o definitivamente escludere i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Come già chiarito, la prima richiesta di DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di aprile 2014, avviando la sequenza di operazioni illustrate nel paragrafo precedente. Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data - risulteranno regolari, i sistemi informativi centrali accenderanno, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, un semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014; l’accensione del semaforo equivale a generazione di DURC interno positivo per i benefici che competeranno per i suddetti mesi. Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 (data di entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata -, recante: - l’indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti; - l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni; - l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo. Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione: - si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 (equivalente a DURC interno negativo su aprile 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese aprile 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero - in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici -; - si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori
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ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici. Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”. All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:
(dicitura presente nel cassetto)
(significato principale)
DM10 mancato invio del DM10 non trasmesso o dell’Uniemens; F24 non presente
omesso versamento della contribuzione dovuta
Importo minore del dovuto
versamento di parte della contribuzione dovuta
Inadempienza aperta
omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’Inps
Inadempienza iscritta a ruolo non notificata
omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata
Cartella non riscossa
omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito e notificata
A decorrere dai benefici che competerebbero per il mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, citato nel paragrafo precedente) - viene attribuito al DURC interno positivo validità quadrimestrale (cfr. III° esempio di allegato n.2). Fino al periodo di competenza marzo 2014, le situazioni d’irregolarità rilevanti per la non spettanza dei benefici sono solo quelle afferenti la stessa posizione contributiva (matricola dell’area DM) sulla quale i benefici vengono esposti. A partire dal mese di competenza aprile 2014, nell’ipotesi in cui a un datore di lavoro - univocamente individuato con il codice fiscale – siano associate più posizioni con-
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tributive (ovvero matricole dell’”area DM”), rileveranno tutte le situazioni d’irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se afferenti una posizione contributiva (matricola dell’”area DM”) diversa da quella su cui viene esposto il beneficio. Al fine di agevolare i datori di lavoro e chi li rappresenta negli adempimenti previdenziali, nell’individuazione delle irregolarità che – se non sanate – potranno determinare il disconoscimento dei benefici pregressi e correnti, è stata attivata una nuova sezione del Cassetto previdenziale aziende, denominata “Evidenze su posizioni”; all’interno di tale sezione sono state rilasciate alcune funzionalità che consentono di visualizzare le irregolarità pendenti, che sono incompatibili con i benefici. Le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di irregolarità. Le informazioni visualizzate corrispondono ai dati comunque visualizzabili in altre sezioni del Cassetto (“Regolarità contributiva”, “Crediti/ inadempienze”, “Iscrizione a ruolo”, eccetera). In allegato al presente messaggio sono esemplificati alcuni casi di transizione al nuovo sistema di gestione del DURC interno (allegato n. 2). 3. Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013) Nella prima settimana del mese di marzo sarà rilasciata, nell’ambito del nuovo processo reingegnerizzato di gestione delle denunce contributive, anche la procedura di gestione delle note di rettifica. Saranno contestualmente visualizzate all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’avvio delle operazioni di reingegnerizzazione. L’arretrato accumulato rende necessario prevedere un tempo congruo, durante il quale le Sedi, i datori di lavoro e i loro eventuali intermediari si confrontino per risolvere le situazioni formali o sostanziali che hanno generato le suddette note di rettifica; è auspicabile il massimo sforzo finalizzato a evitare l’appesantimento dell’attività amministrativa – che seguirebbe all’invio di note di rettifica che poi dovrebbero essere annullate –ovvero i disagi conseguenti a notifica di addebiti insussistenti. Le note di rettifica in esame saranno, quindi, spedite secondo il seguente calendario: - le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15.05.2014; - le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile – luglio 2013 saranno spedite il
16.06.2014 ; - le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014. In relazione alla data di spedizione indicata saranno calcolate le sanzioni connesse agli addebiti contributivi contenuti nelle note di rettifica. Le note di rettifica recanti – insieme all’eventuale altro - gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità) saranno spedite il 15.09.2014, a prescindere dal mese cui si riferiscono (si tratta per lo più di note di rettifica relative ai codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3); infatti l’Istituto – pur ritenendo, in via cautelare, non spettanti gli incentivi suddetti – ha disposto – in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali - la sospensione delle iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013). La visualizzazione delle note di rettifica relative al mese di dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi, le eventuali note di rettifica saranno visualizzabili all’interno del Cassetto, in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive (usualmente una denuncia contributiva è sottoposta alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa; ad esempio, la denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2014 deve essere inviata entro il 31 marzo 2014 ed è presumibile che venga elaborata per il calcolo intorno al 10 del mese di aprile 2014). La spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende). Note di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006” Nell’ambito del sistema pregresso di gestione del DURC interno, la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: da un lato avvisava il datore di lavoro che sussistevano delle irregolarità incompatibili
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con il godimento dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; dall’altro quantificava l’addebito contributivo che si sarebbe dovuto pagare, per l’eventualità che le situazioni di irregolarità non venissero sanate. Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la suddetta causale cessano di svolgere la prima funzione, mentre la seconda funzione (di contestazione dell’addebito) rimane ed è resa coerente con il mutato contesto operativo. Il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione, denominata “preavviso di DURC interno negativo” (cfr. il paragrafo 1 di questo messaggio). Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno negativo, pur non avendo sanato le irregolarità precedentemente segnalate con il “preavviso di DURC interno negativo”. Pertanto, la nota di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che contesta la mancata spettanza dei benefici di legge non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità. La nuova configurazione riguarda sia le note di rettifica relative alle denunce di competenza aprile 2014 sia le note di rettifica relative a mesi precedenti. Per il mese di aprile 2014 le eventuali rettifiche del nuovo tipo con “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006” saranno visibili (all’interno del Cassetto previdenziale aziende) nella seconda decade di giugno 2014 e saranno notificate il 15 settembre 2014. Per i mesi anteriori ad aprile 2014 verranno rigenerate note di rettifica con “addebito art. 1, co.1175, l.296/2006” del nuovo tipo; queste saranno calcolate e rese visibili nel Cassetto intorno al 15 maggio 2014; avranno come data di spedizione il 15 settembre 2014. In allegato al presente messaggio è esemplificato un caso di nuova rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (allegato n. 3). 4. Indicazioni operative per le Sedi. ... omissis...
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MINISTERO DEL LAVORO LEGGE N. 9/2014 EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE CIRCOLARE N. 5/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art.14 - “Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare” - del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 9/2014 c.d. Legge “Destinazione Italia” (cfr. i Notiziari nn. 2 e 3 del 2014 dove è stato fornito il quadro normativo ora vigente). Il Dicastero, nel ricordare che l’articolo citato ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ha comunicato i nuovi importi sanzionatori alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto. Di seguito si indicano gli importi relativi alle seguenti violazioni: a) consumate prima dell’entrata in vigore del decreto (entro il 23 dicembre 2013 compreso); b) consumate nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la sua conversione in legge (tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso); c) consumate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (22 febbraio 2014). Nella circolare in oggetto sono stati, dunque, riportati gli importi delle sanzioni con riferimento alla tipologia di violazione e al periodo in cui la stessa è stata commessa ed è stato specificato che la procedura di diffida, di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 e successive modifiche, si applicherà esclusivamente per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle legge di conversione (ipotesi a e b). E’ stato, altresì, specificato che, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, si considererà quale momento di consumazione dell’illecito la cessazione della condotta e, pertanto, nel caso di un rapporto di lavoro irregolare iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio si applicherà il regime sanzionatorio previsto dalla legge di conversione in vigore dal 22 febbraio (ipotesi c). Con riferimento, poi, alla riduzione operata dalla norma dell’incremento delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali, passato dall’iniziale decuplica-
zione prevista dal decreto alla duplicazione introdotta in sede di conversione, è stato precisato che tale minor aggravio trova applicazione in relazione alle violazioni commesse a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (dal 24 dicembre 2014).
MINISTERO DEL LAVORO NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO DEGLI ISPETTORI CIRCOLARE N. 6/14 Facendo seguito alla nota riportata sul Notiziario n. 2/2014 in tema di emanazione del nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 6/2014 del 4 marzo 2014, ha illustrato le disposizioni riferite più strettamente ai profili tecnici della attività di vigilanza. Nel fare rinvio, per un maggiore dettaglio, al testo della circolare in parola, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, si segnala che la stessa si sofferma sugli aspetti di seguito richiamati. Modalità della “vigilanza a vista” La modalità di “vigilanza a vista” è limitata alle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell’accertamento, in quanto gestori di attività “mobili”, ad esempio fiere e mercati, ovvero risulti comunque necessario eseguire l’ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno, come, ad esempio, nel settore dell’edilizia e nozione di “accesso breve” (intendendosi per tale l’accesso finalizzato all’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”). Finalità del Codice La finalità dell’introduzione del nuovo codice ha tra le altre la necessità di definire e diffondere principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni. Attività propedeutiche all’accesso ispettivo per l’acquisizione delle richieste di intervento; programmazione della attività di vigilanza; preparazione dell’ispezione. Regole di condotta che il personale ispettivo, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad osservare in occasione degli accessi nei luoghi di lavoro (obbligo, per il personale ispettivo, di qualificarsi sul luogo di lavoro e di esibire la tessera di riconoscimento; modalità di svolgimento dell’accesso tali da interferire il meno possibile con l’attività lavorativa; informativa al datore di lavoro sullo svolgimento della verifica ispettiva e sulle modalità di effettuazione della medesima; indicazioni
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operative al datore di lavoro sulle modalità per la corretta attuazione della normativa in materia lavoristica e previdenziale; procedura ispettiva; acquisizione dei documenti e delle dichiarazioni). Disposizioni a cui il personale ispettivo deve attenersi nello sviluppo dell’accertamento all’atto della redazione del “verbale di primo accesso” (rilasciato alla conclusione delle attività compiute nel corso del primo accesso ispettivo), del “verbale interlocutorio” (rilasciato qualora, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini), del “verbale unico” (cioè il verbale di accertamento e notificazione rilasciato, laddove vengano riscontrati inadempimenti alla normativa di legge e/o al contratto collettivo, dai quali derivino sanzioni amministrative, ai fini della contestazione degli stessi), nonché del rapporto al direttore, ai sensi dell’art. 17 della Legge 21 novembre 1981, n. 689 (con la trasmissione del quale si conclude la fase del procedimento ispettivo, nelle ipotesi in cui all’eventuale contestazione/notificazione delle violazioni amministrative non sia seguita l’estinzione delle stesse per adempimento alla diffida, ovvero per pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta). Trasmissione degli atti (comprensivi della copia dei documenti contenenti elementi probatori) alle altre Amministrazioni, nella cui competenza rientrano i fatti riscontrati nel corso dell’attività di vigilanza.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PERMESSO UNICO D.LGS. N. 40/2014 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68/14 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 40/2014, attuativo della Direttiva Ue n. 98/2011, che prevede una procedura unica per il rilascio ai cittadini di Paesi terzi di un permesso unico per soggiorno e lavoro nel territorio di uno Stato membro, nonché il riconoscimento ai lavoratori stranieri, soggiornanti regolarmente in uno Stato membro, di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione. Con il provvedimento in esame sono state apportate al quadro normativo in vigore le modifiche, per quanto di interesse, di seguito riportate. Sui permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa - con eccezione di talune tipologie di permessi sarà aggiunta la dicitura “perm. unico lavoro”. Inoltre il lavoratore extracomunitario sarà informato dei diritti a lui conferiti con il per-
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messo unico. Per quanto riguarda i termini per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, tali termini passano da 20 a 60 giorni dalla domanda, e per il nulla osta al lavoro, da 40 a 60 giorni, con adozione di nuove modalità per la trattazione delle relative istanze e che si fa riserva di analizzare non appena verranno emanate. infine il Decreto in parola abroga le norme del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione (DPR n. 394/99, art. 13, comma 2 bis, e art. 36-bis) che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (non viene abrogato l’art. 5-bis del T.U. che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso).
INPS - REIMPIEGO DI LAVORATORI LICENZIATI E ASSUNTI NEL 2013BENEFICI CONTRIBUTIVI CIRCOLARE N. 32/2014 Entro il prossimo 12 aprile 2014 le aziende che nel corso del 2013 hanno assunto lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, devono presentare una apposita istanza all’Inps al fine di poter usufruire di un beneficio di 190 euro per 6 mesi o per 12 mesi se i rapporti instaurati erano a termine o a tempo indeterminato. Premessa Come noto per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti nonché dei lavoratori licenziati da imprese edili per fine cantiere. Conseguentemente a partire dal 2013 è venuta meno la possibilità per le imprese che assumono tali tipologie di lavoratori di godere delle misure incentivanti in vigore fino al 31 dicembre 2012 – che consistevano essenzialmente in una significativa agevolazione contributiva (cfr. Not. n. 3/2013 e Not. n. 6/2013 cui si rinvia). Al posto di tale agevolazione contributiva – non più in vigore – è stato introdotto una nuovo incentivo. Infatti , nel limite complessivo di spesa di venti milioni di euro, è stato istituito un nuovo beneficio che è concesso ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) che, nel corso del 2013, hanno assunto, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di
somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Il beneficio è pari a 190 euro: - per 6 mesi se i rapporti instaurati siano stati a termine; - per 12 mesi se i rapporti instaurati siano stati a tempo indeterminato. Ora l’Inps con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 ha fornito le necessarie istruzioni operative per l’applicazione del beneficio in parola. A tale circolare - reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota oltre che sul sito dell’Istituto - si rinvia per quanto riguarda gli aspetti operativi che non presentano particolari difficoltà. Si segnala che il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il beneficio è subordinato anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012. Dunque il beneficio non spetta, a titolo esemplificativo: - se è applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale; - se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; - se c’è stata violazione del diritto di precedenza; - se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; - gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Si ribadisce che per accedere al beneficio in commento è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza e la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il prossimo 12 aprile 2014. La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via
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telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende. A partire dal 13 aprile 2014 l’Istituto provvederà a definire le istanze pervenute nei termini indicati. L’Istituto precisa al riguardo che i datori di lavoro riceveranno una comunicazione con l’indicazione dell’accoglimento dell’istanza e dell’importo complessivo spettante compreso delle quote di ripartizione mensile. In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
INPS - DISTACCO COMUNITARIO LAVORATORI DIPENDENTI INVIATI IN FRANCIA LEGISLAZIONE APPLICABILE - DEROGHE ALLE NORME ORDINARIE - MESSAGGIO N. 3326/2014 L’Inps informa che il Centro dei Rapporti Europei e Internazionali di Sicurezza Sociale /CLEISS (Centre des Liasons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale) ha predisposto una nuova versione del questionario già previsto ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i lavoratori dipendenti inviati in Francia. Il CLEISS svolge la funzione di ente di collegamento fra gli organismi francesi e le istituzioni straniere di sicurezza sociale per l’applicazione dei Regolamenti comunitari e degli Accordi bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale. In conseguenza di ciò l’Istituto ha diramato il messaggio n. 3326 del 14 marzo 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, con cui fornisce, oltre alla rinnovata modulistica, anche le informazioni operative di competenza. A tal proposito si rammenta che l’art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, stabilisce che in due o più Stati membri le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità, possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni alle norme comunitarie relative alla legislazione applicabile, fra le quali le specifiche disposizioni in materia di distacco. Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, le richieste di deroghe da parte del datore di lavoro o dell’interessato devono
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essere sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione. Si ricorda inoltre che, per effetto della modifica apportata dal Regolamento (CE) n. 77/2005 del 13 gennaio 2005 all’Allegato 10 al Regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972, le richieste di applicazione dell’art. 16 di cui trattasi devono essere inoltrate alle Direzioni Regionali dell’Inps individuate per la trattazione secondo l’articolazione territoriale in base allo Stato membro nel quale il lavoratore viene inviato. A tal proposito si ricorda che per i lavoratori inviati in Francia tali richieste vanno inoltrate alla Direzione Regionale Inps del Piemonte). La nuova versione del questionario richiede informazioni aggiuntive e più dettagliate rispetto a quella in precedenza utilizzata. Per una trattazione più completa si rimanda al messaggio Inps n. 17764 del 5 luglio 2007. Atteso che la natura dei dati richiesti non può considerarsi in contrasto con la normativa comunitaria, l’Inps invita i datori di lavoro, che presentano una richiesta di accordo in applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, a compilare il nuovo questionario riportato in allegato al messaggio in commento, allo scopo di evitare ritardi nel rilascio delle relative autorizzazioni da parte del CLEISS. L’Inps invita infine i datori di lavoro interessati a compilare il formulario nella versione in lingua francese, precisando che la versione italiana viene allegata al messaggio in esame al solo scopo di rendere più agevole la compilazione.
INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2013 - RIDUZIONE 11,50% AGGIORNAMENTO CODICI CIRCOLARE N. 1147/2014 Si informa che l’Inail, con circolare n. 1147 del 14 febbraio 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito un riepilogo delle riduzioni applicabili ai premi assicurativi, in scadenza al 16 maggio 2014, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014. Inoltre, con la medesima nota, l’Istituto ha reso noti i codici aggiornati relativi alle agevolazioni introdotte dalla L. n. 92/2012. A tal proposito si rammenta che si è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale sulla riduzione dei premi Inail, così come previsto dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/13 (cfr. Not. N. 1/2014 e circolare del Collegio n. 73 del 5/2/2014) che, come
noto, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una diminuzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, Riduzione dell’ 11,50% per il settore edile Con riferimento al settore edile, è stata confermata la riduzione pari all’11,50% prevista dall’art. 29 del D.L. n. 244/95, applicabile alla sola regolazione 2013. Al riguardo, l’Inail ha ricordato che a tale beneficio hanno accesso i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che hanno presentato il “modello di autocertificazione sconto edile” attestante l’assenza di condanne per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Fermo restando l’ulteriore obbligo per le imprese che accedono per la prima volta a tale beneficio e per le imprese che, pur avendone beneficiato in passato, presentano modifiche rispetto a quanto già comunicato, di inviare il modulo di autocertificazione alla DTL circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, per essere ammessi al beneficio, i datori di lavoro devono indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “retribuzioni soggette a sconto”, il “tipo” codice “1”, nonché l’importo delle retribuzioni a cui viene applicata l’agevolazione. Codici identificativi per le riduzioni applicabili Con riferimento ai codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti, da indicare nel modello di dichiarazione delle retribuzioni, a seguito dei nuovi incentivi previsti per l’assunzione di “over 50” e donne introdotti dall’art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/12, i datori di lavoro aventi diritto al 50% di riduzione dei premi sono tenuti ad indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti, il codice come da tabella anch’essa allegata, nonché le specifiche retribuzioni. L’inserimento di tali dati equivale ad una domanda di ammissione alle riduzioni, condizionata dal possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Si rammenta infine che il servizio di invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni sarà reso disponibile successivamente all’emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro, che stabilirà la riduzione percentuale dei premi prevista dalla Legge di Stabilità 2014.
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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE - REQUISITI EX ART. 6 COMMA 8 D.LGS. 81/08 Si informa che lo scorso 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65/13) che detta i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. n.81/2008, c.d. “Testo Unico sulla sicurezza” A tal proposito si comunica che i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (cfr. Not. n. 2/2012), dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione indicati di seguito: - diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori); - uno dei criteri riportati nell’allegato al decreto stesso, comprovato con idonea documentazione. Il Decreto in commento pone a questi requisiti un regime di deroga di 24 mesi dall’entrata in vigore del disposto normativo e quindi fino al 18 marzo 2016 i datori di lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008. Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal decreto in parola.
TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di febbraio 2014 è risultato pari a 107,2. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di febbraio 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di febbraio 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,003200
IMPIEGATI
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Premio di produzione 1-1-2011
Elemento distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
1.600,71 1.440,63 1.200,52 1.120,51 1.040,46 936,42 800,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
Stipendio minimo
QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
TOTALE
2.542,08 2.343,80 2.035,99 1.926,76 1.822,37 1.690,00 1.518,48
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,48 6,01 5,41 4,63
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
TOTALE
11,21 10,62 9,85 8,84
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,08 0,08 0,08 0,08
in vigore dal 1° LUGLIO 2012
Paga base oraria dal 1-1-2012
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,16
2,47
1,07
0,05
TOTALE
7,75
Premio di Cantiere (1) 1-7-2012
0,07
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,70 2,47 0,95 0,04 7,16 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
225
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
77,93
28,18
11,62
40,81
40,81
16,16
3,65
OPERAIO SPECIALIZZATO
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
OPERAIO QUALIFICATO
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
OPERAIO COMUNE
61,37
22,19
9,15
32,13
32,13
12,72
2,88
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
41,06
14,85
6,12
21,50
8,51
1,93
2° semestre
44,48
16,08
6,63
23,29
9,22
2,09
3° semestre
47,90
17,32
7,14
25,08
9,93
2,25
4° semestre
51,32
18,56
7,65
26,87
10,64
2,41
5° semestre
54,74
19,80
8,16
28,66
11,35
2,57
6° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
7° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
8° semestre
58,16
21,03
8,67
30,45
12,06
2,73
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
73,81
26,69
11,01
38,65
38,65
15,30
3,46
68,43
24,74
10,20
35,83
35,83
14,19
3,21
61,37
22,19
9,15
32,13
12,72
2,88
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
226
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° GENNAIO 2012 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifiche OPERAIO IV LIVELLO
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
74,26
24,51
7,95
37,13
37,13
14,90
2,86 2,71
OPERAIO SPECIALIZZATO
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
OPERAIO QUALIFICATO
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
OPERAIO COMUNE
58,47
19,30
6,26
29,24
29,24
11,73
2,26
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
39,12
12,91
4,19
19,56
7,85
1,51
2° semestre
42,38
13,99
4,53
21,19
8,50
1,64
3° semestre
45,64
15,06
4,88
22,82
9,16
1,76
4° semestre
48,90
16,14
5,23
24,45
9,81
1,89
5° semestre
52,16
17,21
5,58
26,08
10,46
2,01
6° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
7° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
8° semestre
55,42
18,29
5,93
27,71
11,12
2,14
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
70,33
23,21
7,53
35,16
35,16
14,11
2,71
65,20
21,52
6,98
32,60
32,60
13,08
2,52
58,47
19,30
6,26
29,24
11,73
2,26
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
227
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%
9,49%
45,07%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
228
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%
9,49%
41,27%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
229
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
230
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
oltre euro 28.000,01
1,73
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff
231
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
232
Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
26,96% (3)
9,19% (1) — — — — 9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.
233
Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre
220,00 euro al trimestre
234
—
COLLEGIO
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013
DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° gennaio 2013 quale risulta a seguito: - dell'aumento degli importi di indennità di mensa e trasporto come previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006; - della proroga in via sperimentale del Premio Cantiere a valere per l'anno 2013.
1) 2) 3) 4)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
235
OPERAIO quarto livello
OPERAIO specializzato
OPERAIO qualificato
OPERAIO comune
6,48 3,01 1,66 0,06
6,01 3,00 1,55 0,06
5,41 2,99 1,39 0,06
4,63 2,96 1,19 0,06
11,21
10,62
9,85
8,84
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
0,08 1,07 0,36
4,45 1,59 8,41
4,21 1,51 7,98
3,91 1,40 7,44
3,51 1,26 6,72
1,53
1,45
1,34
1,21
0,08
0,07
0,07
0,06
A)
Retribuzione diretta
A2) B) B1) C)
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
0,13 1,71 0,25
0,13 1,62 0,24
0,12 1,51 0,22
0,11 1,38 0,20
0,76 31,63 6,33 3,80
0,71 30,05 6,01 3,61
0,66 28,03 5,61 3,36
0,59 25,39 5,08 3,05
TOTALE
41,76
39,67
37,00
33,52
D) E1) F) F1)
G) H) I) L)
(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile. A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
TRIBUTI
RENT TO BUY - DISCIPLINA FISCALE DELL’AFFITTO DI UN IMMOBILE CON OPZIONE DI ACQUISTO DA PARTE DEL CONDUTTORE CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 febbraio ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare al “rent to buy”, ovvero a quel contratto che prevede l’affitto di un immobile con opzione di acquisto da parte del conduttore. Secondo l’Agenzia, se il contratto prevede solo un’opzione al riscatto finale e non un obbligo per l’acquirente, non è qualificabile come “locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti” e, pertanto, non deve scontare il penalizzante trattamento fiscale anticipato ai fini IVA e delle imposte dirette. Con la risposta alla consulenza giuridica richiesta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza, l’Agenzia risolve le problematiche fiscali che limitavano fortemente l’utilizzo di questo nuovo strumento contrattuale. La fattispecie contrattuale oggetto del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è quella più comunemente utilizzata dalle imprese, che affiancano ad un contratto di locazione un contratto di opzione all’acquisto da esercitare dopo un determinato periodo di tempo, con imputazione (in tutto o in parte) anche dei canoni di locazione in conto prezzo. Il “rent to buy” è una formula contrattuale sempre più richiesta in alternativa alla vendita tradizionale, a causa della mancanza di risorse per l’acquisto dell’abitazione da parte degli acquirenti e della forte contrazione dei mutui erogati dalle banche. I problemi che avevano limitato l’utilizzo di questa nuova forma contrattuale erano legati soprattutto al rischio di vedere ricondotto il contratto stipulato alla locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti. Per quest’ultimo contratto, infatti, era stato precisato che: ■ ai fini delle imposte dirette, il prezzo di vendita dell’immobile venisse immediatamente imputato tra i ricavi dell’esercizio del periodo d’imposta in cui era stato concluso il contratto; ■ ai fini IVA, il contratto fosse assimilato ad una cessione di beni immobili e, come tale, l’operazione doveva essere fatturata e l’IVA, calcolata sull’intero prezzo pattuito in caso di opzione, doveva essere versata già al momento della conclusione del contratto di locazione.
In sostanza, anche se si trattava di un contratto “misto” di locazione/vendita, ai fini dell’IVA e delle Imposte sul reddito, il regime fiscale applicato in base alle indicazioni ministeriali era quello proprio della compravendita sin dal momento della conclusione dell’accordo. Viceversa, viene ora chiarito che, nell’ipotesi di “rent to buy”, non vincolante per il locatario, il trattamento fiscale applicabile è quello della locazione con tassazione, ai fini IVA e delle imposte sul reddito, limitatamente al canone percepito e, solo al momento dell’esercizio dell’opzione all’acquisto, è quello tipico della compravendita (con corrispettivo calcolato al netto di quanto già versato in conto prezzo). L’Agenzia delle Entrate ha specificato nel dettaglio anche la tassazione dell’operazione, precisando che: 1) durante la locazione: ■ i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile nei singoli periodi d’imposta in cui vengono percepiti, come “ricavi”, se trattasi di immobili destinati alla vendita, o come “proventi immobiliari” nel caso di abitazioni “patrimonializzate”. I medesimi canoni, inoltre, sono assoggettati ad IVA al momento del loro pagamento; ■ gli acconti di prezzo, eventualmente corrisposti, ai fini delle imposte sul reddito costituiscono “debiti verso il conduttore” da tassare solo al momento del riscatto. Ai fini IVA, invece, i medesimi acconti devono essere fatturati al momento del loro pagamento. 2) all’atto del riscatto: ■ il reddito imponibile, ai fini IRPEF o IRES, è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione pattuito (compresi gli acconti), al netto della quota dei canoni di locazione imputata in conto prezzo, e il costo fiscale dell’immobile; ■ la base imponibile, ai fini IVA, è data dalla differenza tra il prezzo pattuito, al netto degli acconti, ed i canoni di locazione imputati in conto prezzo, già fatturati al momento della loro corresponsione. Viene precisato, inoltre, che, qualora l’abitazione sia acquistata come “prima casa”, è possibile effettuare la variazione in diminuzione dell’IVA (dal 10% al 4%), anche oltre il decorso di un anno dall’emissione della fattura. Tale possibilità, anche se espressamente accordata con riferimento agli acconti di prezzo pagati prima del riscatto, dovrebbe ammettersi anche per le quote dei canoni di locazione imputate in conto prezzo in sede di rogito. Anch’esse, infatti, a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto, si trasformano - al pari degli acconti - in corrispettivo d’acquisto dell’abitazione.
236
REGIME IVA/REGISTRO PER LE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI - LE NOVITÀ DAL 2014 Si segnala che l’ANCE ha aggiornato il proprio vademecum riepilogativo della disciplina IVA applicabile alle cessioni e locazioni di immobili, contenuta nell’art.10, comma 1, nn.8, 8-bis ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972. Il vademecum tiene conto delle novità in materia di imposte d’atto per i trasferimenti immobiliari, applicabili dal 1° gennaio 2014, introdotte: ■ dall’art.10 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “federalismo fiscale municipale”). In particolare, ai fini dell’Imposta di Registro, viene riscritto integralmente l’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e viene prevista, tra l’altro, l’introduzione di due sole aliquote (2% per l’acquisto della «prima casa» e 9% in tutti gli altri casi); ■ dall’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013 (cd. “decreto Istruzione”). Infatti, dal 1° gennaio 2014, vengono previste: - l’applicabilità delle imposte Ipotecaria e Catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, nell’ipotesi in cui sia dovuta l’imposta proporzionale di Registro (9% o 2% per la «prima casa»); - l’aumento della misura fissa delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, che è passata da 168 euro a 200 euro. La Guida è aggiornata, altresì, con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate: - nella recente C.M. 2/E del 21 febbraio 2014, nella quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi sulla citata riforma delle imposte d’atto (Registro, Ipotecaria e Catastale) applicabili ai trasferimenti immobiliari, - nella C.M. 22/E del 28 giugno 2013, con la quale sono state esplicitate le modalità di esercizio dell’opzione per l’imponibilità ad IVA delle cessioni e locazioni di fabbricati, a seguito delle modifiche apportate a tale disciplina dal D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012 (cd. “decreto Sviluppo”). Il documento è articolato evidenziando il diverso regime fiscale applicabile a seconda della tipologia dell’immobile e al tipo di operazione: abitazione o fabbricato strumentale in base alla relativa categoria catastale; cessione o locazione. Nel Vademecum, inoltre, è stata inserita una sezione relativa all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”) sia per le cessioni di fabbricati abitativi imponibili ad IVA su opzione (effettuate dall’impresa costruttrice/ ristrutturatrice dopo 5 anni dall’ultimazione
TRIBUTI
dei lavori), sia per le cessioni di fabbricati strumentali imponibili ad IVA su opzione (effettuate da qualsiasi impresa anche non costruttrice/ristrutturatrice). Viene esaminato, altresì, il regime IVA applicabile, sotto il profilo delle cessioni, agli immobili pertinenziali ad abitazioni, richiamando, al contempo, alcuni chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia delle Entrate. Da ultimo, si segnala che il Vademecum, nella parte finale, contiene delle tabelle riassuntive, riferite sia alle abitazioni, sia ai fabbricati strumentali, che riportano una casistica delle cessioni e locazioni previste dalla normativa, e comprendono le aliquote IVA e delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale applicabili per ciascuna operazione. La guida dell’Ance è pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it.
RIMBORSI IVA - LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.M. 5/E/2014)
Rimborsi IVA più veloci per i contribuenti che presentano un maggior grado di affidabilità nei confronti del Fisco, considerati “a basso rischio”. Questo il principale chiarimento che emerge dalle Linee guida dell’Agenzia delle Entrate, relative alle modalità di effettuazione dei rimborsi IVA[1], formulate nella Circolare 10 marzo 2014, n.5/E, che tengono conto dell’estremo bisogno di liquidità delle imprese, alla luce della perdurante crisi economica. Si tratta di un problema che colpisce in modo particolare il settore delle costruzioni, che, come noto, si trova sempre in posizione di credito IVA, tenuto conto dell’attività svolta (operazioni attive con aliquote inferiori a quelle riferite alle operazioni passive)[2]. In particolare, ai fini dei rimborsi IVA, l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria verrà basata, in via prioritaria, sull’ “analisi del rischio IVA” (cd. “risk score”) connesso all’effettuazione del rimborso, ossia al grado di “affidabilità” dell’impresa nei rapporti con il Fisco. In particolare, a ciascun contribuente[3], e per ogni richiesta di rimborso, verrà attribuito, mediante procedure informatiche, uno specifico livello di rischio (alto, medio, basso)[4], determinato in base ai seguenti parametri: - continuità aziendale; - tipologia di attività svolta; - natura giuridica;
- regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito; - assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; - assenza di carichi pendenti; - coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito; - assenza di frodi e violazioni penali tributarie; - “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. Al riguardo, viene precisato che, nei confronti dei soggetti ai quali risulta attribuito un elevato livello di rischio, verranno effettuati controlli «più stringenti», mentre per quelli con un rating di rischio più basso i controlli saranno ridotti, con una conseguente maggior tempestività nell’erogazione del rimborso IVA. Resta fermo, in ogni caso, il principio della liquidazione del rimborso secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa istanza. Inoltre, in un’ottica di semplificazione, la C.M. 5/E/2014 chiarisce che verrà ridotto il numero e la tipologia dei documenti richiesti ai contribuenti che abbiano presentato l’istanza di rimborso. Infine, viene precisato che, al fine di assicurare comportamenti uniformi sul territorio, agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate verranno fornite indicazioni operative sull’applicabilità dell’ “analisi del rischio IVA” e sulla documentazione da richiedere ai contribuenti, «in ragione sia del livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell’istanza di rimborso». Note: [1] Come noto, la disciplina relativa ai rimborsi IVA è contenuta negli artt.30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972. [2] Ad esempio, aliquota IVA sulle cessioni di immobili (4% per la cessione di abitazioni in caso di acquirente con i requisiti “prima casa”), più bassa rispetto a quella relativa all’acquisto di beni (10% o 22%). [3] Ad esclusione dei cd. “grandi contribuenti” (ossia quelli con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro, determinati, per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art.85, co.1, lett.a e b del D.P.R. 917/1986 - TUIR e dell’art.20 del D.P.R. 633/1972), già sottoposti all’attività di tutoraggio (controlli in base a specifiche analisi di rischio), per i quali il meccanismo descritto nella C.M. 5/E/2014 non si applica. [4] Il livello di rischio attribuito automaticamente può, in ogni caso, essere “corretto” dall’Amministrazione finanziaria in base ad ulteriori elementi.
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MODIFICA ALLA TASI ED ALTRE MISURE FISCALI (DL 16/2014 cd. “Salva Roma-ter”)
Riconosciuta ai Comuni, solo per il 2014, la possibilità di aumentare fino allo 0,8 per mille l’aliquota TASI, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure agevolative per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate. Prorogato al 31 marzo 2014 il termine utile per poter fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, ossia il pagamento delle cartelle esattoriali, relative a ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013, senza gli interessi di mora. Queste alcune delle novità contenute nel Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2014, ed in vigore dalla medesima data. Il Provvedimento è ora in attesa di iniziare l’esame parlamentare per la conversione in legge. Disposizioni in materia di TASI Con riferimento all’aliquota TASI, l’art. 1 del DL 16/2014, modificando il comma 677 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014, prevede, solo per il 2014, la facoltà per i Comuni di aumentare l’aliquota massima del tributo, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille. Tale incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il maggior gettito sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure, relative all’abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate[1], in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell’IMU sulla prima casa, pagata fino al 2012. Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti). A tal riguardo, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota: - in diminuzione, sino ad azzerarla, - in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI). Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi. In merito, alla luce delle modifiche apportate
TRIBUTI
dall’art. 1 del DL 16/2014, viene, invece, previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali. In sostanza, per il 2014: ■ l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) potrà salire fino all’11,4 per mille; ■ l’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, potrà essere al massimo del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille). Con riferimento alle modalità di versamento della TASI, viene previsto che il pagamento del tributo dovrà essere effettuato unicamente mediante Modello F24 oppure bollettino di conto corrente postale, mentre gli altri strumenti di pagamento (bonifico, Mav, ecc..) potranno essere utilizzati solo per la TARI. A tal riguardo, viene confermata sia la facoltà per i Comuni di stabilire le scadenze di pagamento di TASI e TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale, che la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con riferimento al regime delle esenzioni, l’art. 1, co. 3 del D.L. 16/2014 estende alla TASI la disciplina prevista ai fini IMU[2], esentando dal tributo: - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali; - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fari, porti e aeroporti); - i fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, ecc..); - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e gli immobili posseduti dalla Santa Sede; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; - gli immobili utilizzati da enti non commerciali[3], pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ecc.. Inoltre, il D.L.“Salva Roma-ter” modifica la disciplina del presupposto impositivo della TASI, stabilendo la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli. In sostanza, quindi, sono assoggettati alla TASI i possessori o detentori di: - fabbricati (abitazione principale, ulteriori unità immobiliari destinate ad abitazione, fabbricati strumentali); - aree edificabili.
Riscossione - proroga cd. “rottamazione dei ruoli” L’art. 2, lett. c) e d), del D.L. 16/2014, proroga al 31 marzo 2014 il termine utile per fruire della cd. “rottamazione dei ruoli”, introdotta dalla legge di Stabilità 2014. Come noto, il comma 620 della legge 147/2013 prevede la possibilità di pagare, in un’unica soluzione, le cartelle di pagamento e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tale definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia fino al 31 ottobre 2013. Di conseguenza, a fronte dell’intervenuta proroga del termine, è possibile usufruire di questo “mini-condono” pagando, in un’unica soluzione ed entro il 31 marzo 2014, le cartelle esattoriali al netto degli interessi di mora, mentre continuano ad essere interamente dovute le somme relative a imposte, sanzioni, aggi di riscossione e spese esecutive[4]. Note: [1] Ai sensi dell’art. 1, co. 707, lett. b), della legge 147/2013 viene stabilito che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale: - l’unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
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- l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale; - l’abitazione posseduta in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. [2]Si applicano le esenzioni previste dall’art. 9, co. 8, del D.Lgs. 23/2011 che, a sua volta, prevede l’applicazione di alcune disposizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 in materia di ICI. [3]Sul punto, il DL 16/2014 richiama espressamente l’art. 91-bis del DL 1/2012, introdotto ai fin IMU, il quale dispone che, ai fini dell’esenzione gli immobili devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciale. Nel caso in cui, l’immobile venga utilizzato per entrambi i fini, istituzionali e commerciali, l’esenzione è riconosciuta solo sulla porzione di unità immobiliare dedicata all’attività no profit. In alternativa, laddove non sia possibile fare tale distinzione, l’esenzione è riconosciuta sulla base di apposita dichiarazione. [4] Al fine di agevolare il versamento delle suddette somme, la riscossione dei ruoli, affidati a Equitalia fino al 31 ottobre 2013, resta sospesa fino al 15 aprile 2014. Fino alla stessa data sono sospesi i termini di prescrizione (ai sensi dell’art. 1, co. 623, della legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014).
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% (75% pari al 0,450%) Variazione febbraio.......13-14: ......0,60% (75% pari al 0,375%)
gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200
ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9
ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7
DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5
MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3
INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI FEBBRAIO 2014 CHE E’ PARI AL 199,7 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GEN 26,3 23,1 20,6 18,8 16,2 14,5 11,3 9,7 8,2 5,9 2,7 0,5 0,0
FEB 25,9 22,9 20,2 18,4 16,0 14,3 11,1 9,4 8,1 5,6 2,3 0,5 0,0
MAR 25,6 22,5 20,2 18,2 15,8 14,1 10,5 9,4 7,8 5,2 1,9 0,3
APR 25,3 22,2 19,9 17,8 15,5 13,9 10,3 9,2 7,4 4,7 1,4 0,3
MAG 25,1 22,1 19,7 17,7 15,2 13,6 9,7 8,9 7,4 4,6 1,4 0,3
GIU 24,8 22,0 19,4 17,5 15,1 13,3 9,2 8,8 7,4 4,5 1,3 0,1
LUG 24,7 21,7 19,3 17,2 14,8 13,0 8,7 8,8 7,0 4,2 1,2 0,0
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AGO 24,5 21,5 19,1 17,0 14,6 12,9 8,6 8,4 6,7 3,9 0,8 0,0
SET 24,3 21,2 19,1 16,9 14,6 12,9 8,9 8,7 7,0 3,9 0,8 0,1
OTT 24,0 21,1 19,1 16,7 14,8 12,5 9,3 8,6 6,8 3,5 0,8 0,1
NOV 23,7 20,8 18,8 16,7 14,7 12,1 9,3 8,5 6,7 3,4 0,7 0,4
DIC 23,6 20,8 18,8 16,5 14,6 11,7 9,4 8,4 6,3 3,0 0,7 0,1
MEDIA 24,8 21,8 19,5 17,5 15,2 13,2 9,7 8,9 7,2 4,3 1,3 0,2
LAVORI PUBBLICI
APPROVATO DALL’AUTORITA’ IL NUOVO REGOLAMENTO SUL PRECONTENZIOSO L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato il 26 febbraio scorso sul proprio sito istituzionale il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie (art. 6, comma 7, lettera “n”, del Codice dei contratti pubblici). Nel nuovo Regolamento è chiarito che sono soggetti legittimati a richiedere il parere oltre i diretti interessati anche i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati. Sebbene il parere sul precontenzioso non sia vincolante, la riformulazione del predetto Regolamento consente di nuovo alle imprese e alle associazioni, dopo lo stop della scorsa primavera, di richiedere all’AVCP istanze di parere per la soluzione delle predette controversie. Viene così riconosciuta la capacità di un’associazione di riassumere e meglio rappresentare in un solo intervento anche più interessi, consentendo, così di garantire la reale l’efficacia delle soluzioni proposte e di ridurre ancor più i tempi delle controversie. Nella precedente formulazione dell’articolato, infatti, era venuta meno la legittimazione delle associazioni di categoria a presentare istanza di avvio del procedimento di precontenzioso. Un limite che trovava conferma nel successivo articolo 3 dello stesso Regolamento, che prevedeva l’inammissibilità delle istanze presentate da soggetti diversi da quelli individuati all’articolo 2. L’Autorità ha, quindi, sciolto in senso positivo per le associazioni le proprie riserve, introducendo anche, dal punto di vista procedurale, un’ulteriore estensione in sede di precontenzioso con la possibilità di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva. Le ulteriori novità previste dal nuovo regolamento, teso a garantire l’effettivo contraddittorio e collaborazione fra le parti, sono: • lo scambio di reciproche memorie; • la possibilità di chiedere, su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto, un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto; • la possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualun-
que pronuncia giurisdizionale; • la previsione di un termine massimo di conclusione del procedimento, stabilito in 90 giorni.
PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO - CATEGORIE SPECIALISTICHE - VUOTO NORMATIVO - INDICAZIONI PER I BANDI DI GARA Il Decreto Legge n. 151/2013, nell’ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, aLAVORI partire dal 1° marzo 2014, è da considerarsi decaduto, PUBBLICI per mancata conversione nei termini. La norma suddetta rinviava a settembre gli effetti del parere del Consiglio di Stato che, avendo cancellato due articoli del D.P.R. 207/2010 (art. 109, comma 2 e art. 107, comma 2), oltre che l’allegato A, aveva eliminato sia l’obbligo di subappalto che di creazione di un’ATI verticale in caso di categorie scorporabili superspecializzate. La norma cessa di avere ogni validità. Il Governo si è tuttavia impegnato a farsi carico di recepire all’interno di un diverso provvedimento, le norme considerate indispensabili e di primaria importanza. Pertanto, occorrerà attendere l’adozione di tale nuovo provvedimento per verificare se al suo interno sarà riproposta anche la norma sulle categorie specialistiche che prevedeva, nell’attesa della nuova normativa, l’applicazione, in via transitoria, delle “regole previgenti” fino al 30 settembre 2014 che consentivano alle stazioni appaltanti di continuare ad applicare, nella predisposizione dei bandi di gara, gli articoli del Regolamento annullati dal decreto presidenziale (artt. 107 comma 2, 109 comma 2 e, in parte qua, Allegato A, ex DPR 207/2010). Sul Notiziario n. 7/2013 del Collegio dei Costruttori si è data notizia del parere che il Consiglio di Stato ha fornito al Presidente della Repubblica in ordine alle problematiche connesse alla categorie “superspecializzate” e a quelle considerate “a qualificazione obbligatoria. Il Presidente della Repubblica ha successivamente emesso il conseguente D.P.R. 30/10/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, che ha recepito integralmente le osservazioni formulate
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dal Consiglio di Stato. Questo il dispositivo finale del Decreto : dal DPR 207/2010 (regolamento sui contratti pubblici) sono soppressi: - l’articolo 109, comma 2 in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie», - l’articolo 107, comma 2. Si ritiene utile pubblicare le citate norme, barrando il testo della parte abrogata e dando alcune indicazioni operative, stante il vuoto normativo, in attesa di provvedimenti legislativi in merito. Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) 1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a: a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A; b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7. 3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa. 5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.
LAVORI PUBBLICI
La norma prevedeva perciò per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente una suddivisione delle categorie in: - categorie a qualificazione obbligatoria (47 su 52) - categorie non a qualificazione obbligatoria (5 su 52). Mentre per le seconde, quelle non a qualificazione obbligatoria, non vigeva alcun limite, per quelle a qualificazione obbligatoria, cioè quasi tutte, l’offerente doveva: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento); b) non possedendo la relativa qualificazione, aveva l’obbligo di subappaltarle non potendo eseguirle in proprio. Con la soppressione del comma 2 l’aggiudicatario potrà eseguire tutte le opere diverse dalla prevalente oppure scegliere liberamente quali e in che limite subappaltare. DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati. 2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato: a) OG 11 – impianti tecnologici; b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori; g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione; i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali; l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza; m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato; n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio; p) OS 18-B – componenti per facciate continue; q) OS 20-A – rilevamenti topografici; r) OS 20-B – indagini geognostiche; s) OS 21 – opere strutturali speciali; t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione; u) OS 25 – scavi archeologici; v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica; z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento; aa) OS 29 – armamento ferroviario; bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. Dalla lettura congiunta degli articoli 108 e 109 del Regolamento con l’art. 37, comma 11, del Codice degli Appalti , risulta chiaro che le categorie ivi previste, in sigla S.I.O.S. o superspecializzate, sono quelle indicate nell’art. 107 del Regolamento dei lavori pubblici (il DPR 207/2010), qualora il relativo importo sia superiore al 15% dell’importo totale di lavori. In relazione a dette categorie (ovviamente di importo superiore al 15% di quello totale dei lavori), l’art. 37 , comma 11 del Codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006), impone per l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi mediante la costituzione di ATI o tramite il ricorso all’avvalimento. Le norme citate ponevano l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi: 1) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera 2) qualora di importo superiore a 150.00 euro. In questo caso la normativa ora censurata prevedeva che: 1) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo oppure 150.000 euro), l’offerente poteva: a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso doveva eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%;
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b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso poteva eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%, c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso doveva indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni da subappaltare al 100%, a pena di esclusione. Con la soppressione del comma 2 ora le opere prima descritte nelle c.d. categorie superspecializzate potranno essere eseguite in proprio dall’appaltatore o subappaltate in parte o totalmente. Pertanto, l’eliminazione delle due norme citate comporta, come effetto consequenziale, il venir meno dell’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente. Inoltre, per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporta il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, che ad esse si richiama. Conclusivamente si può affermare il principio che unico requisito di qualificazione per assumere un appalto pubblico sia il possesso dell’adeguata qualificazione SOA nella sola categoria prevalente. Tuttavia, si ravvisa la necessità di indicare comunque nel bando di gara o nella lettera di invito anche le categorie diverse dalla prevalente e i relativi importi per una eventuale partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese.
GIURISPRUDENZA L’UTILE DI IMPRESA PUO’ ESSERE ESIGUO MA NON PARI A ZERO (Consiglio di Stato sez. V 13/3/2014 n. 1176)
3. Quanto all’esiguità dell’utile, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, si deve ribadire che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio
LAVORI PUBBLICI
importante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206), tenuto anche conto che non sono emersi elementi che suggeriscono l’insufficienza dell’utile ad assicurare, per l’esiguità di ulteriori fonti di reddito, il mantenimento delle due società aggiudicatarie e che l’adeguatezza di un’offerta deve essere comunque valutata nella sua globalità, non potendo essere desunta da tale singolo elemento. (TAR Puglia Bari sez. II 14/3/2014 n. 347) Pur non potendosi fissare una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l’offerta deve tuttavia risultare seria e non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, mentre l’offerta che prevede un utile pari a zero risulta inammissibile (T.A.R. Toscana Sez. I, 425 del 19 marzo 2013; Cons. Stato Sez. IV, 4206 del 23 luglio 2012); infatti, l’interesse del committente pubblico a confidare nella regolare esecuzione di un servizio è prevalente su quello dell’impresa a eseguire comunque (e cioè, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a future gare; pertanto, gli appalti pubblici devono essere affidati a un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, inducendo le acquisizioni in perdita a una negligente esecuzione e a un probabile contenzioso (T.A.R. Milano Sez. I, 5164 del 26 novembre 2009; Cons. Stato Sez. VI, 2384 del 20 aprile 2009), non bastando, a giustificare l’utile pari a zero, la rilevanza strategica derivante dall’acquisizione della commessa nella prospettiva aziendale (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 1527 del 21 febbraio 2007).
PER I DIFETTI DELL’OPERA IL DIRETTORE LAVORI È SEMPRE RESPONSABILE
inconvenienti riferibili alla progettazione. È questo il principio affermato dalla Corte dei Conti nella sentenza in commento Nel caso esaminato infatti dalla Corte il tecnico di un Comune era stato nominato responsabile del procedimento per la realizzazione di un campo da calcio e aveva conferito l’incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori a due professionisti. In seguito il tecnico comunale aveva incaricato un geologo per la predisposizione di uno studio geotecnico dell’area il quale aveva autorizzato la realizzazione del progetto. Le conclusioni del geologo erano, però, state contraddette dall’Autorità di Bacino, ma il progetto era stato comunque approvato. In seguito si era verificato uno smottamento. La Corte dei Conti ha spiegato che la responsabilità dei danni, corrispondenti alle spese sostenute inutilmente per la realizzazione di una struttura contenente dei difetti, è del direttore dei lavori; i giudici ritengono, infatti, che le omissioni commesse nella direzione dei lavori, in merito ai materiali usati e alla corretta esecuzione, sono sufficienti a determinare la responsabilità del direttore dei lavori. Non è sufficiente dire che lo smottamento è da ricondursi non già a difetti di progettazione (progettazione di cui è parte integrante la relazione geologica) bensì a difetti di esecuzione addebitabili all’impresa appaltatrice, per escludere ogni responsabilità di coloro i quali, come i direttori dei lavori, sono designati proprio per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore. Nella sentenza si legge «rientrava pienamente nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l’evento lesivo. Competeva al direttore dei lavori verificare l’idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell’arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell’adeguatezza del piano di posa».
(Corte dei Conti n. 3 del 03/01/2014)
La Corte dei Conti ha stabilito come vi sia sempre la responsabilità del direttore dei lavori per l’impossibilità di fruizione di un’opera nella quale sono stati riscontrati dei vizi. Il direttore dei lavori non solo ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione delle lavorazioni da parte dell’appaltatore ma, in caso di danni, deve valutare non solo i difetti di esecuzione ma si rende indispensabile una verifica che riguarda eventuali
IL CONSIGLIO DI STATO DEFINISCE I CRITERI PER INDIVIDUARE I CASI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9) Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente definito il criterio di applicazione dell’articolo 46, comma 1-bis, del Codice dei
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contratti, con un parziale ripensamento rispetto alle pronunce delle sezioni che interpretavano in modo scarsamente comprensibile il criterio di tassatività delle cause di esclusione di cui alla norma citata, amplia le cause di esclusione anche alla violazione degli adempimenti (che il bando preveda “a pena di esclusione”), «… anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali»; secondo il massimo organo della G.A. «La nuova disposizione deve essere intesa nel senso che l’esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell’ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l’esclusione ma sempre nella logica del numerus clausus». Nella motivazione sono individuate quattro ipotesi: a) legge di gara che esplicitamente recepisce (o rinvia) (al)le disposizioni del codice dei contratti, del regolamento o di altre leggi statali, che prevedono adempimenti doverosi a pena di esclusione; in tal caso la violazione dell’obbligo conduce all’esclusione; b) legge di gara silente sul punto; in tal caso la portata imperativa delle norme che prevedono tali adempimenti conduce, ai sensi dell’art. 1339 c.c., alla etero integrazione del bando e successivamente, in caso di violazione dell’obbligo, all’esclusione del concorrente; c) legge di gara che, in violazione del principio di tassatività, introduce cause di esclusione non previste dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi statali; in tal caso la clausola escludente è nulla, priva di efficacia e dunque disapplicabile da parte della stessa stazione appaltante ovvero da parte del giudice; d) legge di gara che, in violazione dei precetti inderogabili stabiliti a pena di esclusione dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi statali, espressamente si pone in contrasto con essi ovvero detta una disciplina incompatibile; in tal caso occorre una impugnativa diretta della clausola invalida per potere dedurre utilmente l’esclusione dell’impresa che non abbia effettuato il relativo adempimento. Per l’interprete non è facilissimo cogliere la distinzione tra le ipotesi sub. c) e sub. d), che assume rilievo anche in ragione della diversa incidenza sul regime dei termini di impugnazione e sui meccanismi di rilievo di tale radicale forma di invalidità, atteso che la domanda di nullità si propone nel
LAVORI PUBBLICI
termine di decadenza di 180 giorni e la nullità può sempre essere eccepita dalla parte resistente ovvero rilevata dal giudice d’ufficio.
SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE A FAVORE DEL CREDITORE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
(Comunicato Ministero dell’economia e delle finanze 3/3/2014 (G.U. 3/3/2014 n. 51) “Ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 1 del D. lgs. n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio
- 30 giugno 2014 il tasso di riferimento e’ pari allo 0,25 per cento.” Questo il testo del decreto. Con l’occasione si ritiene utile rammentare che, per quanto riguarda i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, la normativa prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni, con la facoltà per le parti di pattuire, per iscritto, un diverso termine di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni, se giustificato in particolare dalla natura o dall’oggetto del contratto. In questa fattispecie di contratti, rientrano automaticamente tutti i contratti con enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e tutti i contratti con imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. Per i contratti sottoscritti con tali enti, quindi, il termine di pagamento è di 60 giorni. La nuova normativa introduce anche nuovi indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A.. Le Pubbliche Amministrazioni debitrici sono infatti tenute
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a corrispondere interessi moratori su base giornaliera ad un tasso di interesse pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento all’inizio del semestre -0,25% nel primo semestre 2014, maggiorato dell’8%; ciò, senza che sia necessaria la costituzione in mora e quindi sin dal 1° giorno di ritardo. In caso di ritardo della P.A., le imprese creditrici hanno anche diritto, salva la prova del maggior danno, ad un risarcimento forfettario di un importo pari a 40 euro. Per tutti i tipi di contratti, è inoltre prevista la possibilità per le parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, gli interessi ed il risarcimento da calcolare in caso di ritardo si riferiscono esclusivamente alle rate scadute. Gli uffici del Collegio si riservano di tornare sull’argomento nel caso dovessero pervenire nuovi contributi da parte delle autorità interessate e rimangono a disposizione per ogni eventuale necessità.
TECNICA EDILIZIA
NUOVE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICORECETTIVE ALL’ARIA APERTA È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/03/2014 il D.Min. Interno 28/02/2014 avente ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Il provvedimento è in vigore a far data dal 13/04/2014. La regola tecnica allegata al decreto in oggetto è suddivisa in due “Titoli”. Il primo contiene le disposizioni di prevenzione incendi, applicabili sia alle attività di nuova costruzione che a quelle esistenti. Il secondo contiene il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” che definisce a sua volta come determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio individuando le misure di sicurezza minime associate a ciascuna categoria. Le attività esistenti sono comunque tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di un intervento comportante la “completa ristrutturazione”. Negli altri casi, le attività esistenti devono fare riferimento al suddetto “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio”. Tali attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina: • entro il 17/10/2017 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del Decreto; • entro il 17/10/2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), del Decreto. L’obbligo di adeguamento all nuova disciplina non sussiste nel caso di possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013). Inoltre non sussiste nel caso di pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011. Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.
È POSSIBILE TROVARE LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI PRODOTTI PER L’EDILIZIA ANCHE SU SITO WEB DEL PRODUTTORE Con Regolamento UE n. 157/2014 entrato in vigore il 24 febbraio 2014 sulla marcatura CE dei prodotti per l’edilizia, è stata introdotta la possibilità per i fabbricanti di mettere a disposizione su un sito web, in alternativa alla consegna su supporto cartaceo o in formato elettronico, la copia della dichiarazione di prestazione che accompagna la fornitura del singolo prodotto da costruzione. I produttori devono a tal fine fornire la garanzia che il contenuto della LAVORI dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo PUBBLICI essere stato reso disponibile sul sito web, garantire che che il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione; garantire che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione); garantire di fornire istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web. Per la riconoscibilità del prodotto è inoltre richiesto al produttore l’introduzione di un codice di identificazione unico del prodottotipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione. Tale dichiarazione descrive infatti la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione tra l’altro: • il riferimento del prodotto-tipo; • il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili; • l’uso previsto del prodotto; • l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere obbligatoriamente dichiarata, a meno di norme nazionali che specifichino le caratteristiche da dichiarare; • le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
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GIURISPRUDENZA LA CANNA FUMARIA IN UN CONDOMINIO E’ SOGGETTA AI SOLI LIMITI DEL REGOLAMENTO
(Corte di Cassazione, sentenza n. 4936 del 03 marzo 2014) La realizzazione di una canna fumaria in condominio non ha natura di nuova costruzione e non deve pertanto rispettare le regole in materia di distanze minime. Gli unici limiti e divieti son quelli imposti dal regolamento di condominio e dalle caratteristiche minime di funzionalità e di efficienza fissati dalle normative di sicurezza e di igiene. La Suprema Corte con la pronuncia in commento fissa alcuni principi fondamentali. In primo luogo il Collegio ribadisce che le canne fumarie non sono costruzioni, e non sono quindi soggette ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute di cui all’articolo 907 Cod. civ. (tre metri dal fondo del vicino). In secondo luogo i giudici hanno ribadito che l’installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio condominiale non è in contrasto con la natura del muro comune e quindi può essere attuata dal singolo condomino, purché nel rispetto dell’articolo 1102 Cod. civ. per il quale il nuovo manufatto deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio e non violare il pari diritto degli altri condòmini ad usare la parete comune. La Corte conclude sostenendo che in difetto di regolamento contrattuale l’installazione di una canna fumaria deve essere considerata illegittima solo se viola il decoro architettonico o se compromette la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni. Nel caso in esame il proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile. Successivamente all’installazione un altro condomino aveva però fatto causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta. La Corte d’Appello adita aveva deciso per la demolizione della canna fumaria ma la decisione è stata annullata dalla Cassazione in considerazione del fatto che la canna fumaria non rientra nel novero delle «costruzioni».
URBANISTICA
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTO ESISTENTI - INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO N. 64 DELLA LR 12/2005 (a cura del Geom. Antonio Gnecchi)
La deroga prevista dall’articolo riguarda anche quella dell’altezza massima di zona, considerata la diversa formulazione della norma rispetto a quella precedente? Parere dell’Unitel della sezione provinciale di Brescia e dell’ANCE di Brescia. La formulazione dell’articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005. prima della sua costituzione introdotta con la LR n. 4 del 2012 così recitava: «Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, ………, nonché, ove…………., modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente
al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6». lo stesso comma 1 dell’articolo 64, sostituito dalla legge regionale n. 4 del 2012, invece, propone una diversa formulazione della norma, stabilendo che: «Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre,…….., nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a mt. 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente». In effetti, anche se la norma è scritta male (o volutamente scritta male dal legislatore regionale), deve intendersi che l’altezza massima di zona, dalla data di entrata in
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vigore della L.R. 4/2012, costituisca solo il limite a cui fare riferimento per consentire di sovralzare, in deroga all’altezza massima, tutti quegli edifici con altezza inferiore o pari alla stessa, con il solo obbligo di rispettare l’altezza minima in gronda di mt. 1,50 e l’Hmp di mt. 2,40. Ovviamente sono consentite le stesse modificazioni in deroga, quali apertura di finestre, ecc, nonché le modifiche del tetto, purché sussistano tutti i presupposti per l’applicazione di tali norme, siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalle stesse e sempre che non sussistano i casi di esclusione. E’ evidente che la diversa formulazione della norma in parola costituisce un elemento di discrimine decisivo ai fini del recupero dei sottotetti esistenti sotto il profilo della loro ammissibilità. L’Unitel (Unione nazionale italiana tecnici enti locali) della sezione provinciale di Brescia e l’ANCE di Brescia non ritengono necessario richiedere alla regione Lombardia chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione della norma di legge sopra richiamata, auspicando che i comuni della Lombardia vogliano conformarsi su questa posizione, se ancora non l’avessero fatto.
VARIE
RIFIUTI - DICHIARAZIONE MUD 2014 Il 30 aprile 2014 scade il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2013. Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti rifiuti pericolosi. Per la dichiarazione ambientale MUD 2014 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 12 dicembre 2013 che sostituisce quella utilizzata fino allo scorso anno. Il nuovo modello MUD dovrà essere utilizzato sino alla piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri che, si ricorda, non è ancora del tutto operativo in quanto è stata prevista una sua entrata in vigore diversificata e scaglionata (1 ottobre 2013 – 3 marzo 2014) a seconda della tipologia dei soggetti. Fra le novità introdotte con il nuovo modello, si segnala che è stata tolta la possibilità di indicare i rifiuti pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione nel modulo RE (Rifiuti prodotti fuori dall’Unità Locale). Nel modello RE sarà possibile indicare soltanto i rifiuti da attività di bonifica amianto e i rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito dei lavori di manutenzione. Ciò comporta la necessità di presentare un modello MUD per ogni cantiere ove siano stati prodotti rifiuti pericolosi provenienti da attività diverse da quelle di bonifica amianto o manutenzione. Un’ulteriore novità nel modello 2014 del MUD riguarda i gestori di rifiuti che devono compilare la nuova “Scheda Materiali (modulo MG)” indicando i materiali secondari prodotti nel corso dell’attività di recupero dei rifiuti. E’ inoltre confermato l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti. Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti. Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2014, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Soggetti obbligati L’obbligo di comunicazione interessa: ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; ■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti; ■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
LAVORI Esclusioni Sono esonerati dalla presentazione della PUBBLICI denuncia: ■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006); ■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti; Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc. Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 aprile 2014. Fatta eccezione per i soggetti che possono presentare la Comunicazione Semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo. Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratui-
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tamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, su diversi siti internet (www.unioncamere.it – www.ecocerved.it – www.infocamere.it) o utilizzando altri software purché gli stessi siano conformi alle specifiche di cui all’Allegato 4 del DPCM 12/12/2013. Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. MUD semplificato In alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione “sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: ■ siano produttrici di non più di 7 rifiuti, ■ i rifiuti siano stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ■ per ogni rifiuto prodotto non siano stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari. Le Comunicazioni semplificate possono essere spedite alla CCIAA competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell’Allegato 6 al DPCM 12/12/2013. La presentazione alla CCIAA deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. Anche in questo caso, la Camera di Commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce. Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario. Diritti di segreteria Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay sul sito www.mudtelematico.it. Nel caso di invio cartaceo della dichiarazione semplificata (come detto, solo per piccoli produttori di rifiuti) il versamento pari a 15 euro sul deve essere effettuato tramite bollettino postale intestato a: Camera di Commercio di Brescia Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia C/C POSTALE NR 330258 – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – ANNO 2014″. E’ necessario allegare alla dichiarazione MUD l’attestazione di versamento.
VARIE
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bonifico bancario alla UNIPOL Banca Spa – Ag. Brescia Via XX Settembre, 42/46 Codice IBAN: IT20M0312711202000012000002. Nella causale è necessario indicare la descrizione DIRITTI SI SEGRETERIA MUD – ANNO 2014 e il codice C2DIR.SEGR. Anche in questo caso è necessario allegare alla dichiarazione MUD la copia del bonifico. Sanzioni La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2014) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro. Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.
GE.MA. - TRASMISSIONE INFORMATIZZATA DELLE NOTIFICHE IN MATERIA DI AMIANTO Sul BURL n. 11, del 14 marzo 2014, è stato pubblicato il Decreto del Direttore Generale alla Salute di Regione Lombardia n. 1785 del 4 marzo 2014 recante “Trasmissione informatizzata della notifica e del piano per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 D.Lgs. 81/2008) e delle relazioni annuali (art. 9 L. 257/1992)”. Con tale provvedimento la Regione rende operativo, dal 1° aprile 2014, l’applicativo per la trasmissione online alle ASL delle notifiche per i lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto Con l’entrata in funzione della nuova procedura telematica, le imprese specializzate nella rimozione di manufatti contenenti amianto dovranno inviare le notifiche (ex art. 250, D.Lgs. 81/2008) relative all’attività da svolgere, alla competente ASL, esclusivamente tramite l’applicativo denominato Ge.MA (www. previmpresa.servizirl.it/gema/). La stessa procedura deve essere utilizzata anche con riferimento ai piani di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e alla relazione annuale di cui all’art. 9 della L. 257/1992 (recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).
Il Decreto, dunque, stabilisce che: a) dal 1° aprile 2014 le notifiche e i piani di lavoro debbano essere inviati unicamente in via telematica; b) dal 1° gennaio 2015 sarà reso disponibile il servizio telematico per l’invio delle relazioni annuali, relative alle attività svolte nell’anno 2014. Con Circolare regionale prot. H12014.0010474 del 11 marzo 2014, il Dirigente responsabile, informa altresì che gli utenti delle imprese dovranno: ■ essere dotati di Carta CRS/CNS, con relativo PIN – rilasciato dall’ASL di competenza o dalle sedi spazioRegione della provincia di appartenenza; ■ disporre di un lettore di Smart Card – che potrà essere richiesto presso la ASL di competenza; ■ installare il software CRS (di cui al sito http:// www.crs.regione.lombardia.it) Si invitano fin da ora le imprese associate che dovessero utilizzare la piattaforma Ge.Ma. a segnalare tempestivamente al Collegio Costruttori (030 399133) qualsiasi difficoltà dovesse sorgere circa l’implementazione e l’utilizzo dell’applicativo. Gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.
BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2014 Con nota del 27 marzo 2014, l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del primo trimestre 2014. La misura del beneficio riconoscibile è pari a: 1) 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2014; 2) 216,58609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° e il 31 marzo 2014. Si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati presentano l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 30 aprile 2014. Gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio
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Telematico Doganale - EDI. Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile: - utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell’Agenzia, oppure - fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016. SISTRI - IN ARRIVO NUOVE SEMPLIFICAZIONI Si segnala che il Ministero dell’Ambiente sta predisponendo un decreto ministeriale finalizzato ad introdurre nuove semplificazioni in materia di SISTRI: lo ha annunciato il Ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti con un comunicato stampa. Il decreto, in particolare, esclude dall’obbligo di aderire al Sistri i piccoli produttori, ossia le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti e tra questi anche i rifiuti derivanti dal settore delle costruzioni. Il Ministro, nel comunicato ha precisato che nel decreto saranno previste ulteriori semplificazioni “finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un «decollo» della fase 2 del sistema di tracciabilità dei rifiuti che sia meno problematica possibile”.
ANCE INFORMA
Newsletter del 04/04/2014
In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
previdenziali, le sanzioni diventano amministrative
Ance e Architetti: bene appello Anci. La riqualificazione è il futuro delle nostre città
Semplificazione e pa, il ministro Madia illustra le priorità
Debiti pa: urgente pagare i lavori e riformare il Patto di stabilità
Riforma costituzionale: ok dal Consiglio dei ministri
Newsletter del 28/03/2014
Abitazioni, continua il calo delle compravendite
Città metropolitane: via libera definitivo del Parlamento
Debiti Pa, bene pressing Tajani e Autorità lavori pubblici
Disagio abitativo, il punto sulle misure fiscali del decreto Casa
Indagine sulla semplificazione: priorità ai problemi delle imprese
Destinazione Italia, l’Ance esamina il testo definitivo
Decreto casa, le misure per il rilancio dell’edilizia sociale
Decreto Casa, comincia l’esame al Senato
Appalti e concessioni, pubblicate in Guce le nuove direttive europee
Mancato versamento ritenute
Milleproroghe, dal Senato il via libera definitivo
Appalti pubblici: fuori dall’Avcpass la verifica della regolarità contributiva Sicurezza: individuata l’impresa affidataria in caso di società consortile Autorizzazione paesaggistica: in caso di ritardo giurisprudenza discorde Lavoratori extracomunitari: permesso unico per soggiorno e lavoro Decreto in materia tributaria e contributiva: ok definitivo del Senato Città metropolitane: il Senato approva il provvedimento Sviluppo economico: il ministro Guidi illustra le priorità Infrastrutture, il ministro Lupi illustra le linee programmatiche Rilancio dell’occupazione: inizia l’esame alla Camera
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notiziario ASCENSORI
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
ELEVATORI
RIVISTA MENSILE GENNAIO 2014
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia