Notiziario dicembre 2016

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2016

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



Il Presidente, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo del Collegio dei Costruttori - ANCE Brescia porgono a tutti gli associati i migliori Auguri di Buon Natale e Buon Anno

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA DICEMBRE 2016

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo

Il mattone torna a crescere ma per consolidare il trend serve un “credito più amico” pag.

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Assemblea Gruppo Giovani: c’è una sfida da cogliere per un modello d’impresa 4.0

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La Legge di Stabilità 2016 promette di liberare risorse: nel bresciano 250 milioni

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Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54

L’agibilità degli immobili si potrà autocertificare, lo prevede il Decreto Madia

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Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia

Pareti d’acqua nelle case: un esclusivo fattore relax e condizionamento hi-tech

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Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi

Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2016: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio Costruttori ANCE Brescia, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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LA RIPRESA È CERTIFICATA DALL’ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA REDATTA DAL PROF. RENATO CAMODECA

IL MATTONE TORNA A CRESCERE MA PER CONSOLIDARE IL TREND SERVE UN “CREDITO PIÙ AMICO”

I fatturati e marginalità in crescita. Due concetti che, pur riconoscendo che la crisi del settore edilizio non può ancora dirsi finita, permettono di guardare con speranza al futuro, ipotizzando per il comparto bresciano l’uscita dal tunnel. Torniamo sul tema - dopo l’illustrazione del rapporto economico finanziario del comparto presentato nel numero precedente - con una sintesi ragionata frutto di una conferenza stampa indetta a fine novembre dal presidente di Ance Brescia, Tiziano Pavoni e dall’estensore del rapporto, il prof. Renato Camodeca.

Il Rapporto economico finanziario 2011-2015 redatto dal professor Renato Camodeca e voluto dall’Ance Brescia è una fotografia non più virata ai toni del pessimismo, un’analisi in cui si torna a parlare di crescita, pur restando da risolvere - come evidenziato dal presidente del Collegio Costruttori Tiziano Pavoni -, un problema non da poco, ovvero

il credito ed il mancato sostegno ai costruttori da parte delle banche. “Per poter realizzare lo studio - ha spiegato Pavoni durante la presentazione del Rapporto - negli anni sono stati esaminati 1.074 bilanci, forniti dalla Camera di Commercio locale (175 quelli del “campione” 2015) di società di capitali associate che hanno realizzato un “Valore della Produzione”

Tiziano Pavoni: “La ricerca conferma una leggera inversione di tendenza che, se confermata anche negli anni futuri, potrebbe far intravedere un ritorno alla crescita”.

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DI FATTO IL SETTORE HA CHIUSO IL 2015 IN SOSTANZIALE PAREGGIO: UN RISULTATO INCORAGGIANTE

annuo superiore al milione di euro. Come Ance, siamo convinti che i contenuti di questo documento possono rappresentare un aiuto alle imprese edili sia per disporre di un quadro sull’andamento del settore, sia per effettuare gli opportuni confronti delle proprie posizioni economico-finanziarie con quelle medie del comparto”. Partiamo dai numeri, illustrati dal professor Camodeca. Il primo aspetto riguarda la redditività, con il fatturato e il valore della produzione in ripresa. Si parla di un aumento del 7,5% dal 2014 al 2015, con un volume di affari di oltre un miliardo di euro. Buone nuove anche a livello di marginalità operativa (rapporto tra Ebitda e valore produzione), che dal 6,13% arriva al 7,55%. Migliorano anche l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, passata dal 2,79% del 2014 al 2% del 2015. Di fatto, rileva Camodeca, il settore ha chiuso il 2015 in sostanziale pareggio: risulta una perdita di 1,3 milioni di euro a livello aggregato, ma va ricordato che nel 2014 era stata di oltre nove milioni. Un’inversione di tendenza ancor più evidente se si considera che, nel 2013, la perdita si era attestata sui 40 milioni e solo l’anno prima era stata di 45 milioni di euro. Camodeca si è poi focalizzato sulla struttura patrimoniale delle imprese: anche qui i riscontri sono confortanti. A che livello? Ad esempio nel rapporto di indebitamento finanziario sui mezzi propri, oggi pari al 41,5% quando nel 2011 era del 48,3%. Sono in aumento anche i debiti a breve verso le banche, segno che il lavoro è in ripresa.

Il presidente del Collegio Tiziano Pavoni

A livello di capitalizzazione, infine, i mezzi propri sono passati dal 24,3% del 2011 al 30,6% del 2015. È toccato poi al presidente Pavoni commentare i dati snocciolati da Camodeca. “Da questa analisi – ha spiegato Pavoni – emerge come la situazione generale di crisi economica abbia prodotto pesanti conseguenze negative nel nostro settore che viene evidenziato già a

L’economista prof. Renato Camodeca

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partire dal numero di realtà analizzate. Tra il 2011 e il 2015 il numero delle imprese incluse annualmente nell’indagine si è ridotto del 37%, a conferma di una riduzione del numero delle imprese oltre che a una generalizzata contrazione dei volumi di vendita e, ancor prima, di quelli produttivi. Questo dato, però, non deve sconfortarci in quanto nell’ultimo anno sono emersi alcuni segnali positivi. Nel 2015 – ha aggiunto il presidente dell’Ance - il fatturato è cresciuto rispetto al 2014, sebbene si sia comunque attestato su valori inferiori rispetto al triennio 2011-20122013. Il dato sembra confermare una leggera inversione di tendenza che, se riscontrata anche negli anni futuri, potrebbe far intravedere un ritorno alla crescita, tendenza evidenziata nei rapporti di analisi delle prospettive del settore”. Pavoni ha poi ribadito come anche a livello di redditività netta il 2015 abbia fatto registrare “un risultato migliore rispetto ai precedenti quattro anni. Il comparto è sì ancora in perdita, ma il dato negativo dell’ultimo anno è il minore registrato nel lustro indagato. Sul piano della redditività, il 2015 ha evidenziato importanti passi avanti, che dovranno essere confermati anche nei prossimi anni, a partire da quello in corso”. Tiziano Pavoni non ha potuto fare a meno di sottolineare come uno dei nervi scoperti sia “l’accesso al credito. Sul settore edilizio si è concentrata in questi anni la sfiducia delle banche e ne stiamo pagando gli effetti: è una spirale che ci sta stritolando e che non risparmia nessuno. Il comparto delle costruzioni è quello che più di tutti ha subito la forte restrizione


REDDITIVITÀ NETTA: IL 2015 REGISTRA UN RISULTATO MIGLIORE RISPETTO AI PRECEDENTI QUATTRO ANNI

delle erogazioni di finanziamenti. Nonostante la liquidità immessa e raccolta dal sistema creditizio, ancora oggi le banche sono indistintamente più selettive nelle politiche d’impiego nei confronti del comparto edile. Anzi, il costo che oggi le imprese del settore sostengono per ottenere finanziamenti dalle banche è significativamente superiore a quello praticato alle aziende degli altri settori economici. Un differenziale - ha ammonito Pavoni - che non è più sostenibile e che va al più presto annullato”. Per il presidente la soluzione è una e una sola: “Abbiamo diritto a condizioni pari a quelle praticate

agli operatori economici degli Brescia - che le banche non facciaaltri settori merceologici. Con gli no mancare il proprio sostegno alle Istituti di credito abbiamo sempre imprese garantendo una migliore ricercato il dialogo, sappiamo capacità dei propri funzionari che le banche sono nell’analisi delle aziende come le aziende e non af“Per anni abbiamo nostre e non enti fidandosi solo ad di beneficenza ma contribuito al successo del asettici parametri pretendiamo il ri- credito e oggi pretendiamo numerici. Quanto spetto. Per anni sostegno e risorse in grado alle imprese, deabbiamo contrivono pianificare di affiancarci” buito al successo in modo più accudegli stessi istituti rato investimenti e e oggi pretendiamo sostegno e operazioni immobiliari, valutanrisorse in grado di affiancarci nel done con attenzione la possibile giudizio dei progetti che presen- risposta dal mercato”. tiamo. È necessario quindi – ha concluso il presidente dell’Ance

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I LAVORI APERTI DALLA PRESIDENTE EMILIA ARDESI: PER UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS IN EDILIZIA

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI: C’È UNA SFIDA DA COGLIERE PER UN MODELLO D’IMPRESA 4.0

Il Gruppo Giovani Ance Brescia ha lo scopo di stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo promuovendo iniziative e ricerche, sapendo che ormai c’è una sfida ineludibile da cogliere, ovvero promuovere un modello d’impresa 4.0. E questo è stato uno dei temi affrontati nel corso dell’Assemblea 2016 promossa dalla presidente Emilia Ardesi.

Emilia Ardesi con il presidente del Collegio Tiziano Pavoni

Il Gruppo Giovani del Col- che tutti i giovani costruttori del legio Costruttori edili di Brescia, Gruppo hanno condiviso, affolpresieduto da Emilia Ardesi, ha lando la sala riunioni della sede celebrato la propria assemblea Ance cittadina. Il saluto del presiannuale che, oltre a rappresentare dente Tiziano Pavoni ha reso suun appuntamento per bito chiaro il punto da rinsaldare conoscenperseguire in queste Le fonti di za e frequentazione, stagioni di stallo per la finanziamento mette in luce il camcategoria: “Apportare mino percorso e le dipendono al 73% un cambiamento radiidee qualificanti per cale al nostro modello dal sistema del l’anno nuovo. Trodi realizzazione del credito vare e condividere le valore economico che possibili soluzioni alla comporta necessariasituazione del mercato, che lascia mente una nuova organizzazione intravvedere spiragli non ancora della filiera produttiva”. assodati, sono stati gli argomenti 598


NEL SALUTO DI TIZIANO PAVONI L’INVITO AD UN RADICALE CAMBIAMENTO DEL MODO DI FARE IMPRESA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Emilia Ardesi - Presidente Giovani Ance Brescia; responsabile di zona Giovani Brescia Città; Centro Studi Ance Brescia, consigliere Giovani Ance Lombardia e Ance Nazionale; comitato tecnico Cresme; borsa imm. Cciaa.

Severino Arici - Consigliere del Gruppo Giovani Ance Brescia; responsabile di zona del Gruppo Giovani Ance Brescia -“Valle Trompia”, componente commissione Relazioni industriali ed Affari sociali Ance Brescia.

Alberto Bergomi - Consigliere del Gruppo Giovani Ance Brescia; responsabile di zona del Gruppo Giovani Ance Brescia - “Iseo-Franciacorta”, componente comitato tecnico scientifico IstitutoTartaglia.

Susanna Bulferetti - Consigliere del Gruppo Giovani Ance Brescia; responsabile di zona del Gruppo Giovani Ance Brescia - “Valle Camonica”.

Alberto Di Lernia - Vice-presidente del Gruppo Giovani Ance Brescia; componente commissione Centro Studi Ance Brescia, consigliere Gruppo Giovani Ance Lombardia.

Luca Pavoni - Consigliere del Gruppo Giovani Ance Brescia; responsabile di zona Giovani Ance Brescia - “Garda-Valle Sabbia”; commissione Tecnologia, innovazione e ambiente Ance Brescia.

Santo Prandelli - Vice-presidente del Gruppo Giovani Ance Brescia; componente commissione Opere Pubbliche Ance Brescia, consigliere Gruppo Giovani Ance Nazionale.

Francesca Scolari - Consigliere del Gruppo Giovani; responsabile di zona Giovani Ance Brescia - “Pianura Occidentale, Centrale e Orientale”; commissione Rapporti interni Ance Brescia.

Nicola Zogno - Consigliere del Gruppo Giovani Ance Brescia.

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“NON SERVE A NULLA IL FACILE STRUMENTO DELLA LAMENTELA: È NECESSARIO CHE I GIOVANI OSINO DI PIÙ”

Il presidente “senior” Pavoni ha proseguito: “Questo è il progetto focale per tutti noi. Un nuovo modello di fare impresa, dunque, più competente, più strutturato più professionale ma soprattutto inserito in una rete di imprese specializzate e coordinate tra loro con la propensione alla ricerca dell’innovazione e dei servizi”. “Il nostro sistema è in grave difficoltà da anni ed in futuro dovremo confrontarci con un mercato diverso e difficile - ha esordito la presidente Ardesi -. Il momento di crisi che stiamo vivendo ci impone di rispettare alcune priorità e compiere determinate scelte, soprattutto per favorire le prospettive di crescita delle nostre imprese e dei loro fattori di competitività. Temi quali l’innovazione tecnologica applicata al nostro processo produttivo, l’organizzazione delle imprese al fine di facilitare modelli di aggregazioni fra le stesse per superare il nanismo che oggi le caratterizza, l’accesso al credito ed il rispetto della legalità rappresentano pilastri basilari dell’azione del Collegio a partire proprio dal Gruppo Giovani”. Oggi non esistono facili soluzioni, per questo “non serve a nulla il facile strumento della lamentela - ha continuato la presidente -. É necessario che i giovani osino e si adattino al nuovo mercato”. Punto di forza rimangono la formazione continua degli associati, il rapporto con il mondo della scuola e networking con le altre associazioni giovanili territoriali sia appartenenti ad Ance, sia ad altre categorie imprenditoriali. Alla luce di un’evoluzione tecnologica velocissima che porta soprattutto gli imprenditori under 40 (figli a

Un momento dei lavori dell’assemblea 2016 del Gruppo Giovani Ance Brescia

loro volta di imprenditori purché inseriti professionalmente nelle imprese di famiglia come recita il regolamento) a studiare approcci totalmente diversi al lavoro e alla sua organizzazione. Sfida questa che si deve e si può affrontare rivedendo i sistemi produttivi ed organizzativi introducendo l’uso di nuovi materiali e tecnologie applicative, sistemi di informatizzazione e digitalizzazione per concretizzare, davvero l’industria 4.0. In quest’ottica all’assemblea di fine anno erano ospiti i giovani costruttori di Varese che hanno illustrato ai colleghi bresciani la validità dell’utilizzo di una piattaforma web e mobile che ottimizza la gestione dell’impresa di costruzioni, in particolare mezzi, materiali e personale con report in grado di risolvere, giorno per 600

giorno, le eventuali criticità. “Dispatcher Ok Cantiere” prevede il supporto in ambito d’ufficio e, attraverso l’apposita app, la sua lettura in cantiere con uso pratico e immediato. Il gruppo giovani ha sempre svolto un’attività di stimolo e di innovazione importante per Ance. L’entusiasmo non manca, la passione nell’affrontare gli impegni associativi è loro congenita e sarà la forza propulsiva per il prossimo futuro. Ed è anche per questo (come illustrato nella pagina precedente) che a molti consiglieri del Gruppo Giovani Ance Brescia sono state attribuite precise responsabilità di zona, sapendo che innovazione e legame con il territorio vanno di pari passo, anche e soprattutto per un’Associazione imprenditoriale.


IL TAGLIO DELLA SPESA IN OPERE PUBBLICHE È ORMAI CRITICO: ORA SI CORRE AI RIPARI

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 PROMETTE DI LIBERARE RISORSE: NEL BRESCIANO 250 MILIONI

Come si fa a tornare ad investire, a parlare di mercato in ripresa, a determinare – dopo anni di costante aggressione – un calo dell’oppressione della crisi? Ovviamente una ricetta sola non c’è, ma una possibile ancora di salvezza potrebbe essere rappresentata dalla revisione del Patto di Stabilità, per anni vissuto come un fardello pesantissimo dai Comuni (impossibilitati a spendere anche se con i conti in ordine) e, di conseguenza, per tutto il settore dei lavori pubblici.

Un effettivo ammorbidimento del Patto di Stabilità potrebbe liberare risorse utili per opere pubbliche

Grazie alla nuova formula- nale, la Legge di Stabilità porterà zione del Patto, contenuta nella un incremento di circa l’8% a Legge di Stabilità 2016, si può livello di risorse da investire in ricominciare a sperare, specie se nuove infrastrutture. Una percentuale che assume si considerano anancor più rilievo che effetti positivi Dati alla mano, dal se la inseriamo in come la frenata 2008 al 2015, le risorse un contesto temdei continui tagli porale più ampio. agli stanziamenti destinate alle opere e l’accelerazione pubbliche sono diminuite Dati alla mano, dal 2008 al 2015, della spesa da redel 42,6 per cento le risorse per le alizzare nel 2016. opere pubbliche Proviamo a concretizzare questa prospettiva sono diminuite del 42,6%. Un di vento favorevole per gli inve- attacco alle casse degli enti locali stimenti nel campo dell’edilizia: che ha causato la riduzione del secondo le stime dell’Ance nazio- 47% delle spese in conto capitale 601


SCUOLE E TERRITORIO SONO GLI OBIETTIVI SUI QUALI GLI ENTI LOCALI POTRANNO IMPEGNARSI

da parte delle Amministrazioni comunali, che, di contro, hanno aumentato del 17% quelle correnti. Tutto nell’ottica di rispettare lacci e lacciuoli del Patto di Stabilità, Adesso la prospettiva è quella di poter nuovamente attingere a risorse che possano liberare cantieri in ambiti fondamentali per i Comuni, come ad esempio l’edilizia scolastica, dove si affiancano necessità di manutenzione e prospettive di miglioramento a livello di efficienza energetica, approvvigionamento di energia, antisismicità e, più in generale, sicurezza. Altro esempio sono gli interventi legati al rischio idrogeologico, nel Bresciano realtà tutt’altro che trascurabile, che impatta non poco sui magri bilanci dei Comuni, specialmente quelli di montagna. Comunque, solo nel Bresciano allargare le maglie del Patto muoverebbe investimenti per quasi 250 milioni, poco meno delle metà di quanto sinora bloccato dal patto. Superare (ma non eliminare, distinzione che è sempre bene ripetere) il Patto di Stabilità dovrebbe spazzare via alcune piccole e grandi distorsioni burocratiche nella gestione delle spese in conto capitale, con il contestuale rilancio degli investimenti finalizzati a realizzare opere utili ai cittadini e, più in generale, al territorio. Ma non è tutto: c’è infatti in ballo la clausola europea per gli investimenti, che potrebbe portare un aumento pari a 3,5 miliardi di euro della spesa - ovviamente nell’anno in corso - per le infrastrutture, togliendo.. dal ghiaccio risorse rimaste bloccate per un po’ di tempo. C’è infine la questione dei pagamenti alle imprese, uno dei

Non è da sottovalutare l’immissione di liquidità alle aziende che ancora attendono i pagamenti dalla Pa

punti dolenti del Patto di Stabilità: adesso gli enti locali potranno finalmente superare certi vincoli e riaprire il portafoglio, dando ossigeno e liquidità ad aziende, in certi casi, in attesa anche da anni di ricevere il compenso per lavori svolti. In attesa di una reale verifica 602

sul campo dell’aumentata disponibilità da parte degli enti locali, speriamo che lo scetticismo lasci il campo ad un concreto aumento delle disponibilità degli enti locali.


PER GUADAGNARE TEMPO UTILE LA NOVITÀ RIGUARDERÀ I NUOVI EDIFICI E ANCHE LE RISTRUTTURAZIONI

L’AGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI SI POTRÀ AUTOCERTIFICARE, LO PREVEDE IL DECRETO MADIA Il Decreto di competitività (“Decreto Madia”) definito a giugno dal Governo prevede l’azzeramento della norma sul rilascio del certificato di agibilità, che verrà sostituito - entro il 2017 - dalla Segnalazione certificata di agibilità. Un passaggio che potrebbe diventare presto realtà, poiché non compreso nella parte oggetto di contesa giuridico-amministrativa come riportato in questi giorni dalla cronaca. Cosa prevede? Semplice: il titolare del permesso di costruire o chi ha presentato la Scia avrà quindici giorni di tempo dal completamento dei cantieri per nuova costruzione o ricostruzione (parziale o totale che sia) o ancora sopraelevazioni per consegnare allo Sportello unico per l’edilizia la Segnalazione certificata di agibilità - in mancanza della quale possono essere elevate sanzioni pecuniarie da 77 a 464 euro - guadagnando tempo prezioso ed evitando lungaggini burocratiche.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia

Quali sono gli immobili che ricadono nella “giurisdizione” di questo nuovo documento? Parliamo di singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, nel caso in cui siano stati completate e collaudate opere di urbanizzazione primaria e, contestualmente, sia stato fatto lo stesso per le parti strutturali connesse. A questo va aggiunto il collaudo (e la certificazione) degli impianti relativi alle parti comuni. Stesso discorso vale poi per le singole unità immobi603

liari, con alcune condizioni quali il completamento e il collaudo delle opere strutturali connesse, la certificazione degli impianti e il completamento delle parti comuni di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. A livello di documentazione, alla Segnalazione certificata di agibilità bisognerà allegare una attestazione (a carico del direttore dei lavori o di un professionista abilitato) che riscontri la presenza di condizione di sicurezza, igiene,


LA RIFORMA PREVISTA DAL GOVERNO DOVREBBE DIVENTARE OPERATIVA ENTRO IL 2017

SCIA UNIFICATA: UN SOLO MODELLO IN TUTTA ITALIA

salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera rispetto al progetto presentato. Serviranno, inoltre, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Ma non è tutto: la Segnalazione dovrà anche essere corredata da una dichiarazione di conformità delle opere alla norma in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, gli

estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale e la dichiarazione dell’impresa installatrice relativamente alla conformità degli impianti. Sostanzialmente, si arriverà all’ottenimento dell’agibilità attraverso una sorta di autocertificazione (supportata da documenti), senza più dover attendere i tempi per il rilascio del certificato e per il via libera del genio Civile.

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Scia unificata? Si parte dal 2017. Lo ha stabilito il decreto sulla semplificazione della Segnalazione certificata di inizio attività approvato dal Consiglio dei ministri. La novità sta, innanzitutto, nella scelta di avere modelli uguali in tutta Italia, modelli da presentare via web alle Amministrazioni, che dovranno garantire risposte in tempi certi. Ne beneficeranno di certo i professionisti, che non avranno più l’obbligo di affrontare procedure diverse da città in città. Se fino alla fine dell’anno in corso ci sarà un periodo transitorio, dal 2017 gli uffici delle Pubbliche amministrazioni non potranno più presentare la richiesta di documentazione aggiuntiva rispetto a quanto indicato nella Scia o, eventualmente, già in possesso di altri Enti. Solo qualora mancassero alcuni documenti contenuti nella Scia sarà possibile richiedere delle integrazioni. Una volta che la Segnalazione certificata di inizio attività verrà presentata (sarà possibile farlo anche via web), l’Ente pubblico rilascerà una ricevuta sulla quale sarà necessario indicare i tempi entro i quali verrà data risposta o, in alternativa, le coordinate temporali per calcolare i termini per il silenzio assenso. In attesa dell’effettiva pratica reale si prende atto della buona volontà.


DAI SUGGESTIVI ELEMENTI ESTERNI ALLE LINEE PULITE CHE DECORANO (E NON SOLO) LE STANZE

PARETI D’ACQUA NELLE CASE: UN ESCLUSIVO FATTORE RELAX E CONDIZIONAMENTO HI-TECH

Negli spazi verdi l’acqua è una presenza importante. L’elemento più frequentemente utilizzato in ambiente urbano è sicuramente la fontana, oggetto tradizionalmente legato all’approvvigionamento di acqua potabile, oggi con scopo più decorativo. Le fontane, così come i bacini e le piscine, possono essere accompagnate da accessori e giochi d’acqua. Basta però approfondire le tendenze architettoniche dell’ultima ora per scoprire come sia sempre più facile trovare vere pareti d’acqua nelle abitazioni che fungono non solo da separazione

Fontane e giochi d’acqua rappresentano un elemento di fascino e meraviglia senza tempo, che non ha eguali nell’impreziosire un ambiente e nel conferirgli una suggestione particolare. Possono diventare elementi di decoro e di attrazione nei giardini, oltre che costituire inserimenti per variare il microclima e creare contrasto al rumore.

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tra uno spazio e l’altro; sono quasi strumenti rilassanti e dalle ultime applicazioni veri e propri condizionatori climatici. Una tipologia di cascata frequentemente utilizzata è la parete d’acqua esterna: si ottiene un effetto simile a un velo d’acqua lungo una parete verticale che può essere rivestita in vetro, acciaio inox o pietra. Si utilizza un impianto a sfioro con bacino di erogazione solitamente integrato negli elementi architettonici della costruzione. In alternativa la movimentazione d’acqua può scaturire direttamente dalle pareti del bordo


UN GRANDE ESEMPIO: L’ARREDO D’ACQUA NELL’AREA DELLA MEMORIA DOVE SORGEVANO LE TWIN TOWERS

del bacino attraverso elementi ornamentali in acciaio o in pietra, da vasche poste ad altezze sfalsate o da vasi contenitori. Ai fini della progettazione, che ci si trovi in ambiente naturale o artificiale, vanno considerati il volume d’acqua, la velocità di caduta e le caratteristiche del materiale costituente il bordo della cascata. Per quanto riguarda il trattamento dell’acqua, oltre che un sistema di alimentazione e di pompaggio che impartisca una pressione sufficiente alla formazione del getto dell’altezza prestabilita,

può essere necessario ricorrere a sistemi di trattamento contro l’eccessiva concentrazione salina che potrebbe occludere gli ugelli o contro le alghe nel caso di una loro eccessiva proliferazione. Gli esempi nel mondo si sprecano, anche se sono sinora maggiori le realizzazione di grandi dimensioni e soprattutto esterne. Come il Memoriale cittadino di Ground Zero, inaugurato a New York nel 2011. Esso consiste in due grandi fontane quadrate di granito, scavate fino a una profondità di quattro metri, in corrispondenza del luogo nel quale sorgevano le

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Twin Towers. L’acqua scorre lungo le quattro pareti inclinate verso una grande vasca interna, che al centro presenta un’apertura a sua volta quadrata. Lungo il perimetro delle fontane, su placche di bronzo, sono incisi i 2752 nomi delle vittime dell’attacco al World Trade Center. Tutto intorno, la Memorial Plaza, uno spazio lastricato di granito piantumato con centinaia di querce bianche. Senza allontanarsi troppo, famosa è da tempo la gigantesca parete d’acqua su pietra che campeggia all’ingresso della Trump Tower della Quinta strada nella


IL VERO LIMITE È RAPPRESENTATO DALLE DIMENSIONI DEI LOCALI: INUTILE INSERIRE QUESTI ELEMENTI IN SPAZI RISTRETTI

Grande Mela. Idea geniale che ebbe l’attuale presidente degli Stati Uniti che aprì un’epoca di successo per tali realizzazioni ornamentali e non solo. Sì perché come si diceva, l’acqua recuperata dopo il suo percorso, depurata e rinfrescata, è un elemento prezioso per mantenere un microclima interno gradevole, senza sbalzi di temperatura. Nella ristrutturazione di Coin a Milano, gli architetti che seguivano l’intervento hanno fortemente voluto inserire una fontana nel piano «casa e benessere». La richiesta era godere di acqua calma e rilassante, linee pulite ed essenziali, trasparenze in vetro e luce calda. L’ambientazione era difficile: una scala mobile come sfondo ed una colonna nel mezzo. Gli architetti hanno integrato il tutto, proponendo quattro colonne su una vasca d’acqua: tre più piccole e rigorose, la quarta di sezione maggiore, con inserti in vetro bianco retroilluminato. L’acqua tracima dall’alto e scorre lentamente lungo le pareti rientrando nell’invaso. La colonna più a vista è inserita in un piano in listelli di vetro bianco retro illuminato. La filtrazione ed il ricircolo sono automatici, silenti ed inodori. Le pareti con cascate d’acqua rappresentano, dunque, un valido elemento per arricchire ambienti sia interni che esterni. Contraddistinte da un certo dinamismo, sono elementi di arredo di estrema eleganza e raffinatezza, ed oltre ad un contributo di tipo estetico sono in grado di rivestire l’utilissima funzione di separare gli ambienti. Diverse sono le tipologie e gli stili delle pareti con cascata ad acqua presenti in commercio, da quelle contraddistinte da un’aria

orientale zen a quelle di design moderno. Ovviamente la scelta architettonica dipende dall’ambiente ospitante. Il muro d’acqua ha bisogno di ampi spazi per la realizzazione e per generare il giusto effetto prospettico. Quindi, se si pensa di allocare una cascata in un ambiente piccolo conviene cambiare idea, pena rimpicciolire gli ambienti e non ricreare il colpo d’occhio pensato in fase progettuale. Il materiale da scegliere dipende essenzialmente dallo stile che si ha intenzione di perseguire e dalla funzionalità della parete che può essere un divisorio di ambienti, o un punto di attrazione o ancora un elemento della zona relax. Esistono pareti d’acqua in vetro, a specchio, in pietra, metallo, legno, ceramica, etc. La scelta di questa soluzione architettonica, non più così d’élite e inavvicinabile, per il costo, ha bisogno di spazio, di respirare e di avere dimensioni tali da poter conservare il suo impatto visivo. Per poterla ammirare è sempre bene poterci camminare intorno, quando costituisce un elemento 607

di separazione, oppure potersi disporre ad una certa distanza quando è applicata alla parete di un ambiente. Un aspetto importante è poi la scelta del materiale che andrà ad integrare l’elemento fluido: vetro o specchio se si vogliono esaltare la trasparenza e leggerezza dell’elemento; metallo, pietra naturale, legno, ceramica se l’effetto desiderato è quello del contrasto tra la solidità della materia e l’evanescenza e inafferrabilità del fluido. Per ottenere l’effetto pioggia nel caso di una parete free standing viene solitamente utilizzata una lastra di metacrilato trasparente che ha la duplice funzione di costituire la base sulla quale vengono fatti scorrere i rivoli d’acqua e di impedire spiacevoli fuoriuscite al di fuori della base dell’impianto. Molto spesso la spettacolarità viene sottolineata dall’uso di effetti cangianti di luce colorata che coniugano il fascino visivo con il benessere della cromoterapia. Inoltre una parete d’acqua è pur sempre un impianto e come tale va progettato e manutenuto. Wilda Nervi


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO

TRIBUTI

- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Posticipo termine decadenziale per conguaglio dei trattamenti da parte aziendale - versamento contributo addizionale: prime indicazioni circolare Inps n. 199/2016 pag. 612 - Inps - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria termine di presentazione delle domande di integrazione per eventi meteo messaggio n. 4752/2016 pag. 612 - Ministero del Lavoro - distacco trasnazionale - comunicazione preventiva decreto 10 agosto 2016

pag. 613

- Ministero del Lavoro- utilizzo impianti gps su mezzi di lavoro - indicazioni operative dell’Ispettorato nazionale del lavoro - circolare n. 2/2016 pag. 613 - Inail - alternanza scuola-lavoro - legge n. 107/2015 tutela assicurativa - circolare n. 44/2016 pag. 614 - Inail - servizi online “certificati medici di malattia professionale” e “ricerca certificati medici” - nuove funzionalità

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

pag. 615

- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2016 pag. 615

- Detrazione 50% - bonifico incompleto e acconti - chiarimenti

pag. 627

- Nuovi studi di settore avvio del processo di revisione

pag. 628

- Equitalia - modello per la rottamazione delle cartelle di pagamento

pag. 628

- Project financing - Iva al 10% su “corrispettivo di disponibilità”

pag. 629

- Locazioni - legittima la diversa ripartizione delle spese condominiali a favore del costruttore pag. 629

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 630

- Tfr - Legge 297/82

pag. 630

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 630

LAVORI PUBBLICI

- Chi deve rendere in gara le dichiarazioni dei requisiti soggettivi

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pag. 631


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Rup - responsabile unico del procedimento

pag. 632

- Appalti sottosoglia: modalità di affidamento e inviti tramite indagini di mercato o elenchi di operatori

pag. 633

- Le categorie superspecializzate e le categorie a qualificazione obbligatoria o meno

pag. 634

- Componenti delle Commissioni aggiudicatrici criteri di scelta e di iscrizione nel relativo Albo

pag. 635

- Attivo il nuovo precontenzioso presso Anac - Soccorso istruttorio anche in caso di cauzione provvisoria irregolare

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

TRASPORTI

- Autotrasporto - l’Ispettorato del lavoro può sanzionare il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo

RIFIUTI

pag. 640

- Trasporto occasionale di rifiuti - sanzione

pag. 641

pag. 636

- Bonifiche - obblighi della P.A. per individuare il responsabile dell’inquinamento

pag. 641

pag. 636

- Bonifica - responsabilità in capo al proprietario “incolpevole” di un’area inquinata pag. 641

- L’avvalente può utilizzare le proprie risorse anche altrove e l’oggetto del contratto è desumibile dal tenore di tutto il contratto pag. 637

URBANISTICA

- Adottato lo schema di regolamento edilizio tipo pag. 638 - In gazzetta il decreto Scia 2

pag. 638

- Nuove misure per la riqualificazione delle sale cinematografiche

pag. 639

- Permesso di costruire senza preventiva stipula di convenzione: illegittimo l’annullamento pag. 639

- Rischio idrogeologico - finanziamenti per la demolizione degli abusi

pag. 642

- Rifiuti - Regione Lombardia - aumento dell’ecotassa dal 1 gennaio 2017

pag. 642

SICUREZZA

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. n. 81/08 Ministero del Lavoro - interpelli del mese di novembre pag. 643

ANCE INFORMA pag. 644

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PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei

formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.

TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.

Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.

SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA POSTICIPO TERMINE DECADENZIALE PER CONGUAGLIO DEI TRATTAMENTI DA PARTE AZIENDALE VERSAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE: PRIME INDICAZIONI - CIRCOLARE INPS N. 199/2016 Con circolare del 15 novembre scorso, n. 199, l’INPS ha fornito due importanti indicazioni operative in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. In attesa della realizzazione degli interventi sulla denuncia UniEmens, che consentiranno a quest’ultima di raccogliere le informazioni richieste dalla nuova normativa in materia di CIGO, l’Istituto ha, infatti, disposto: - da un lato, il posticipo del termine di decadenza semestrale per procedere al conguaglio dei trattamenti di Cassa Ordinaria connessi a domande presentate a decorrere dal 24 settembre 2015; - dall’altro, la fissazione, per le stesse domande indicate nel punto precedente, del termine per il versamento del contributo addizionale. Di seguito, riportiamo una breve sintesi delle indicazioni INPS. Termine di decadenza per il conguaglio dei trattamenti di CIGO Come detto, l’Istituto ha previsto il posticipo del termine di decadenza entro cui le imprese debbono procedere al conguaglio dei trattamenti già anticipati ai lavoratori interessati e connessi a domande di CIG presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riferite a periodi precedenti. In attesa degli interventi sopra riferiti, tale termine interverrà decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della circolare con cui verranno, tra l’altro, resi noti i codici da indicare nella denuncia UniEmens.

Versamento contributo addizionale e regolarizzazione periodi pregressi Le imprese tenute al versamento del contributo addizionale derivante da domande di Cassa presentate a decorrere dal 24 settembre 2015 potranno provvedere alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare con cui verranno fornite le indicazioni necessarie per la compilazione dell’UniEmens. Il Servizio Sindacale del Collegio Costruttori resta ovviamente a disposizione per ogni approfondimento si rendesse necessario.

mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, le domande di CIGO aventi le causali riconducibili agli eventi oggettivamente non evitabili, tra cui, per l’edilizia, i c.d. “motivi meteorologici”. Il criterio della mensilizzazione dovrebbe arrecare evidenti benefici in termini di semplificazione, in quanto le imprese potranno presentare entro la fine del mese successivo un’unica domanda per tutti gli eventi meteo riconducibili ad un determinato mese con la relativa documentazione probatoria (bollettini meteo). Inps Roma, 23 novembre 2016

INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE PER EVENTI METEO MESSAGGIO N. 4752/2016

Messaggio n. 4752

Si informa che l’Inps con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito i chiarimenti in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 185/2016 correttivo, tra gli altri, del D.Lgs. n. 148/2015 (cfr. Not. n. 10/2015) di riforma degli ammortizzatori sociali. L’art. 2, comma 1 lett. a) del citato decreto correttivo ha infatti modificato la precedente previsione normativa che sanciva, per la presentazione delle istanze di Cigo, indipendentemente dalla causale invocata, il termine di 15 giorni dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Per effetto della modifica, relativamente alle istanze di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili presentate dall’8 ottobre scorso, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Pertanto, dal punto di vista operativo, potranno essere presentate, entro la fine del

Premessa L’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato nella G.U. del 7.10.2016 nell’attuare la suddetta previsione stabilisce disposizioni integrative e correttive integrative, tra gli altri, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In attesa dell’adozione della circolare attuativa, al fine di consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina, introdotta con il suindicato decreto legislativo, relativa al termine di presentazione per le domande di CIGO concernenti gli eventi oggettivamente non evitabili, si forniscono le seguenti indicazioni.

OGGETTO: decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Termine di presentazione della domanda per eventi oggettivamente non evitabili. L’art. 2, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 185 del 2016 prevede che all’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148 del 2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento». Tale integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordi-

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LAVORO

naria, sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà al quale, in virtù del richiamo stabilito dall’art. 30, c. 1, del D.Lgs 148 del 2015, si applica nei limiti della compatibilità la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria. a. Integrazioni salariali ordinarie (CIGO) Dal punto di vista operativo, pertanto, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi appunto ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE): 1) Motivi meteorologici-Settore industria; 2) Motivi meteorologici-Settore edilizia; 3) Incendi, crolli o alluvioni; 4) Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. La suddetta norma si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. L’estensione del termine di presentazione della domanda di CIGO per le sopra elencate casistiche realizza una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende. Le aziende, infatti, potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Esempi. Per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina. La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016. Circa la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la suddetta possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori; il bollettino meteo infatti potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria. b. Fondi di solidarietà bilaterali Come accennato in premessa, l’integrazione all’art. 15, c. 2, del D.Lgs 148/2015 ha riflessi anche sulla disciplina dell’assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali. Nello specifico, a differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese

successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a: 1) incendi, crolli o alluvioni; 2) impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. Ciò in virtù del fatto che, in linea generale, per i Fondi di solidarietà costituiti ex art. 26 del D.Lgs 148/2015 e per espressa disposizione normativa per il Fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 3), le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.

MINISTERO DEL LAVORO - DISTACCO TRASNAZIONALE COMUNICAZIONE PREVENTIVA DECRETO 10 AGOSTO 2016 Si informa che é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre scorso il Decreto 10 agosto 2016 in materia di comunicazione preventiva di distacco transnazionale. Tale decreto, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva Enforcement (Dir. 2014/67/UE), contiene le modalità operative delle comunicazioni preventive relative al distacco di lavoratori. In base al decreto, pertanto, a partire dal 26 dicembre 2016 le imprese che intendano distaccare lavoratori presso imprese con sede in Italia (prestatore di servizi) dovranno, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, inviare una comunicazione secondo le modalità telematiche ivi descritte. (art. 2, co. 3). Ogni eventuale modificazione della comunicazione dovrà avvenire entro i 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo (art. 2, co. 4). L’art. 3 del decreto si limita, poi, a fare riferimento al nuovo modulo Uni distacco_UE, che sarà messo a disposizione dei prestatori di servizi sull’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro, e ai sistemi di classificazione e alle modalità tecniche per procedere alla compilazione della comunicazione, che si allegano al decreto e ne fanno parte integrante. Tali allegati sono comunque disponibili sul sito del Ministero del lavoro e si allegano per opportuna conoscenza alla presente comunicazione. I dati contenuti nel modello compilato dall’impresa distaccante, saranno, poi, messi a disposizione dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. Si rammenta che tale comunicazione non sostituisce gli adempimenti relativi al Modello A1, comunque necessari in caso di distacco dei lavoratori nell’ambito comunitario. Nel fare riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si segnala che gli uffici del

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Ministero del Lavoro stanno lavorando per la messa a punto della piattaforma informatica, anche in lingua inglese, nella quale l’impresa (prestatore di servizi) potrà accedere mediante una registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso. Su tale piattaforma l’impresa straniera potrà, pertanto, procedere ad effettuare: 1) la comunicazione preventiva; 2) la comunicazione preventiva posticipata (in caso di indisponibilità certificata del sistema informatico); 3) l’annullamento della comunicazione (sempre prima dell’inizio del distacco); 4) la variazione della comunicazione, secondo le modalità illustrate negli allegati di cui sopra.

MINISTERO DEL LAVORO UTILIZZO IMPIANTI GPS SU MEZZI DI LAVORO INDICAZIONI OPERATIVE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO CIRCOLARE N. 2/2016 Si informa che con la circolare n. 2 del 7 novembre scorso, che si allega in calce alla presente, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative in merito alla corretta installazione delle apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015. In particolare, l’Ispettorato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di considerare dette apparecchiature quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, quindi, esclusi dalle procedure previste dal suddetto art. 4. Sul punto, si ricorda che la novellata disposizione ha previsto che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente: - per esigenze organizzative e produttive; - per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo potrà essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale


LAVORO

del lavoro. Tali procedure autorizzatorie non si applicano agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Sul punto, l’Istituto ha precisato che, essendo l’apparecchiatura GPS uno strumento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria per rendere la prestazione lavorativa ma funzionale a rispondere ad esigenze diverse di carattere assicurativo, organizzativo ecc…, tale fattispecie dovrà rientrare nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300/70, come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 185/2016. Solo in casi particolari in cui il sistema di localizzazione sia installato per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa o perché sia richiesto da specifiche normative (es. nel caso di trasporto di portavalori superiori a 1.500.000,00 €), lo stesso potrà essere considerato “vero e proprio strumento di lavoro”. Alla luce di quanto sopra, risulterà pertanto necessario avviare le procedure autorizzatorie in tutti i casi in cui tali strumenti di controllo non siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, sarà possibile utilizzare le informazioni raccolte e connesse al rapporto di lavoro, solo dopo aver dato al lavoratore adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti, sull’effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003). Ispettorato del Lavoro Roma, 7 novembre 2016 Circolare n. 2 Oggetto: indicazioni operative sull’ utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,L. n. 300/1970. Con la presente si forniscono indicazioni circa la corretta lettura dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - come novellato dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - per quanto attiene all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4. Sulla questione, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta quanto segue. L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e

delle presenze”. Ciò posto, è pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, tenuto conto che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione. In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016). Si evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) - si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

INAIL - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LEGGE N. 107/2015 TUTELA ASSICURATIVA CIRCOLARE N. 44/2016 Si informa che con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016 l’Inail ha fornito istruzioni in merito al regime assicurativo degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuolalavoro ai sensi della Legge 13 luglio 2015,

614

n. 107 (cosiddetta Legge sulla “Buona Scuola”). Di seguito una sintesi dei principali punti di attenzione. Obbligo assicurativo Gli studenti impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro beneficiano della copertura assicurativa INAIL anche per i rischi legati a tale attività, in quanto la stessa rientra nell’ambito delle “esercitazioni pratiche e di lavoro”, per le quali la tutela di legge è obbligatoria. La copertura assicurativa è a carico dell’Istituzione scolastica e viene attuata mediante la Gestione per Conto dello Stato, o mediante il versamento di un premio speciale unitario, a seconda che si tratti, rispettivamente, di una Scuola statale o privata. Pur non essendo specificato dalla circolare in esame, si ricorda che è a carico dell’Istituzione scolastica anche la copertura assicurativa degli studenti per la responsabilità civile, con riferimento alle fattispecie che esulano dall’assicurazione obbligatoria. Trattazione dei casi di infortunio In merito all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, l’INAIL evidenzia che è necessario distinguere fra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi che, invece, si verificano durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, mediante esperienze di lavoro. Con riferimento ai primi, l’Istituto precisa che gli studenti sono assicurati soltanto per gli eventi occorsi in occasione delle attività previste dall’art. 4, n. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (fra le quali rientrano le esperienze tecnico-scientifiche e le esercitazioni pratiche e di lavoro). Resta escluso dalla tutela l’infortunio “in itinere” occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede dell’Istituto scolastico presso il quale lo studente è iscritto. Per quanto concerne, invece, gli eventi verificatisi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, l’INAIL osserva che l’attività svolta dagli studenti in tale ambito è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto esposti ai medesimi rischi lavorativi. Ne consegue che sono indennizzabili, in primo luogo, tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, intendendosi per tale non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all’aperto, o un luogo pubblico, in cui si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro. Rientrano nella tutela assicurativa, inoltre, gli infortuni “in itinere” occorsi durante il tragitto tra l’Istituto scolastico presso il quale è iscritto lo studente ed il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è considerato una sorta di prolungamento di quest’ultima.


LAVORO

Non è invece tutelabile l’infortunio “in itinere” che accada nel percorso dal luogo di abitazione dello studente a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro (e viceversa). La circolare in commento precisa, altresì, che agli studenti in alternanza scuolalavoro si applicano, in quanto “equiparati” ai lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche), le vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare quelle in materia di formazione: si fa rinvio, sull’argomento, ai contenuti della nota della Regione Piemonte allegata alla presente circolare. Prestazioni In caso di evento lesivo, L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro prestazioni: - economiche (indennizzo del “danno biologico” in capitale per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso delle spese per farmaci e rimborso di viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici); - sanitarie (prime cure ambulatoriali ed accertamenti medico-legali); - protesiche (fornitura di protesi, ortesi ed ausili) e riabilitative. Gli studenti non hanno invece diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori (ad esempio in quanto assunti, durante il percorso scolastico, con contratto di apprendistato cosiddetto di 1° livello ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Denuncia dell’evento L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro, ed eventualmente di malattia professionale, relative agli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro, ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale tra l’Istituto scolastico e l’azienda ospitante. Conseguentemente, è l’assicurato - e cioè lo studente - a dover comunicare l’infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, al proprio dirigente scolastico. Nel caso in cui lo studente assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente all’azienda ospitante, sarà invece quest’ultima a dover notificare l’evento al dirigente scolastico, in tempo utile per consentirgli di presentare all’INAIL le relative denunce entro i termini di legge (due giorni per gli infortuni sul lavoro e cinque giorni per le malattie professionali).

INAIL - SERVIZI ONLINE “CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA PROFESSIONALE” E “RICERCA CERTIFICATI MEDICI” - NUOVE FUNZIONALITÀ Si informa che l’Inail ha reso disponibili nuove funzionalità per i due servizi online che consentono, rispettivamente, alle strutture ospedaliere e ai medici, la compilazione e l’invio dei certificati di malattia professionale e, ai datori di lavoro, la ricerca delle certificazioni mediche pervenute per via telematica all’Istituto Si segnala che l’Inail ha reso disponibili nuove funzionalità per i seguenti servizi online: -·servizio “Certificati medici di malattia professionale”: l’applicativo è dedicato alle strutture ospedaliere ed ai medici accreditati presso l’Inail per la creazione online e l’invio del certificato di malattia professionale all’Istituto. Vi hanno accesso le strutture ospedaliere, i medici esterni (medici di base) ed i medici ospedalieri che hanno ricevuto dall’Inail utenze e password per accedere alla procedura di invio dei certificati di malattia professionale online; - servizio “Ricerca certificati medici”: tale applicativo è a disposizione dei datori di lavoro e consente di ricercare i certificati medici di infortunio o di malattia professionale inviati all’INAIL da strutture ospedaliere e medici ed i cui dati sono necessari per l’inoltro delle relative denunce.

615

Attualmente l’applicazione consente di ricercare solo le certificazioni mediche pervenute per via telematica (servizi online o in cooperazione applicativa) all’Inail da strutture ospedaliere e medici. Non è ancora possibile la ricerca dei certificati medici pervenuti all’Istituto in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata. Il “Manuale utente” è consultabile sul sito www.inail.it nelle sezioni: - Atti e Documenti - Moduli e modelli - Prestazioni - Denuncia infortunio - Ricerca certificati medici - Supporto al servizio online - Atti e Documenti - Moduli e modelli - Prestazioni - Denuncia malattia professionale - Ricerca certificati medici - Supporto al servizio online.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016

L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di ottobre 2016 è risultato pari a 100. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di ottobre 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,013201


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

616

TOTALE

7,96 7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

617


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

35,08%

9,49%

29,86%

39,35%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

619


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI (2) 1,61% Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,70% - Straordinaria (5) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20%

9,19%(1) — — —

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

— 0,30% — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

31,58%

9,49%

29,36%

38,85%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

620


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

621


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

622


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

623


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM)

a carico azienda

Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

624


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI

a carico azienda

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

625

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


626

1,39

0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

1,47

0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

TOTALE

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,16

E) E1) F)

1,07 0,36

1,07 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,59

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015


TRIBUTI

DETRAZIONE 50% BONIFICO INCOMPLETO E ACCONTI CHIARIMENTI

(C.M. n.43/E del 18 novembre 2016)

Riconosciuti i “bonus” fiscali anche se il bonifico manca o è incompleto, a condizione che l’impresa esecutrice/venditrice attesti l’avvenuto pagamento. Detraibili, altresì, gli acconti pagati, dal promissario acquirente di un box, prima della registrazione del contratto preliminare d’acquisto, a condizione che il vincolo pertinenziale risulti costituito ufficialmente prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole utilizzare la detrazione. Questi gli importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella C.M. n.43/E del 18 novembre 2016, che, con un’interpretazione estensiva della normativa dettata dall’art. 16-bis del D.P.R. n.917/1986 – TUIR, supera i precedenti orientamenti di prassi, relativamente al riconoscimento e agli adempimenti necessari per fruire delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio. Bonifico incompleto o assente Via libera alla detrazione delle spese sostenute per i lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica, nonché per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico (ad esempio con assegno), o se questo è incompleto. Come noto, il combinato disposto dell’art. 16-bis, co. 9 del TUIR e dell’art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori. Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio [1]. Inoltre, ai fini della lotta all’evasione e all’emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d’acconto (ad oggi pari all’8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del “50%” e “65%” [2]. Al riguardo, con la C.M. 43/E/2016, l’Agenzia delle Entrate, fornendo un’interpretazione estensiva della citata disciplina, ha modificato il proprio orientamento, stabilendo che non si decade dai benefici se il pagamento avviene mediante assegno, ovvero bonifico incompleto[3]. In particolare, il chiarimento riguarda tutte le ipotesi in cui il bonifico bancario o postale è condizione necessaria all’accesso ai be-

nefici, ossia: ■ interventi di recupero edilizio; ■ acquisto di box pertinenziali; ■ interventi di riqualificazione energetica eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa. In sostanza, nei suddetti casi, se il bonifico risulta incompleto o mancante, viene chiarito che il beneficio è comunque riconosciuto a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF che presta l’assistenza alla dichiarazione dei redditi, ovvero, su richiesta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Pagamento degli acconti in assenza di preliminare o rogito Nell’ipotesi di acquisto di box pertinenziali, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% anche per i pagamenti effettuati prima della stipula del contratto preliminare o del rogito, da cui risulti il vincolo di pertinenzialità. In particolare, la C.M. n. 43/E/2016 riconosce la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto del box (pagate prima della stipula del contratto a titolo di acconto), a

627

condizione che il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale risulti dall’atto, e che questo venga registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole utilizzare il beneficio. Lo stesso principio viene riconosciuto anche nell’ipotesi di acconti versati per l’acquisto di un’abitazione facente parte di un edificio interamente ristrutturato, ovvero di un’unità immobiliare sulla quale si intendono avviare lavori di ristrutturazione edilizia, a condizione che il relativo atto di acquisto (o preliminare) sia stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In sostanza, con tale pronuncia, l’Amministrazione finanziaria supera il precedente orientamento[4], in base al quale l’applicabilità dell’agevolazione era subordinata all’esistenza ed all’avvenuta registrazione del relativo contratto d’acquisto (preliminare o definitivo). Note: [1] Art. 4, del DM n. 41/1998. [2] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010. [3] Cfr. R.M. 55/E/2012, in ogni caso resta fermo che, in presenza di bonifico incompleto, non si decade dall’agevolazione se il bonifico viene ripetuto in modo corretto. [4] Cfr. R.M. n. 38/E/2008 e C.M. n. 55/E/2012.


TRIBUTI

EQUITALIA MODELLO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(DL 193/2016)

NUOVI STUDI DI SETTORE AVVIO DEL PROCESSO DI REVISIONE Dal 2017 i nuovi “indici di affidabilità/compliance” che sostituiranno gli Studi di Settore e consentiranno al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali. Questo è il contenuto degli Emendamenti 7.01 e 7.06 (di identica formulazione), approvati lo scorso 9 novembre, al disegno di legge di conversione del D.L. 193/2016 (cd. “DL Fiscale”). Tali indici verranno individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e, con la loro adozione, sostituiranno integralmente gli Studi di Settore, poiché perderà efficacia la disposizione istitutiva degli stessi, ossia l’art.62-bis del DL 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993. Viene quindi di fatto avviato, come preannunciato dall’Amministrazione finanziaria nei mesi scorsi, il processo di innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementato, consentirà di abbandonare l’utilizzo dello strumento d’accertamento presuntivo. In particolare, il nuovo “indice di compliance”, nelle intenzioni del MEF, sarà un indicatore che fornisce, su scala da 1 a 10, il

grado di affidabilità di ogni contribuente e, a sua volta, sarà influenzato e sintetizzerà il valore dei seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza): ■ valore aggiunto per addetto, ■ reddito per addetto, ■ ricavi per addetto, ■ costi residuali di gestione sui ricavi, ■ durata delle scorte, ■ costo del venduto per addetto, ■ valore dei beni strumentali per addetto. Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche il nuovo “indice di affidabilità/compliance” sarà articolato e differenziato in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terrà conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello territoriale. Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici, ivi compreso quello delle costruzioni (per il quale oggi opera lo Studio di Settore WG69U.

628

Equitalia ha reso disponibile il modello da presentare per accedere alla nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, relative ai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Tale modello può essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nella dichiarazione e sul sito www.gruppoequitalia.it. Come noto, l’art. 6 del DL 193/2016, attualmente in corso di conversione in legge, ha introdotto una nuova forma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, che permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora maturati. A tal riguardo, si ricorda che la disposizione potrebbe essere oggetto di modifica a seguito della presentazione di una serie di emendamenti, nel corso della discussione parlamentare, volti ad ampliare l’ambito applicativo e le tipologie di debiti agevolabili. Con riferimento all’attuale dettato normativo, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 4 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio. La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, in base allo specifico modello pubblicato sul sito internet di Equitalia, entro il 22 gennaio 2017[1] ed, entro il 22 aprile 2017[2], l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza (in ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018). Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre - 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni. In ogni caso, il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e com-


TRIBUTI

porta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a: ■ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ■ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna, ■ sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per queste, però, la procedura potrà riguardare gli interessi. Note: [1] Ossia entro 90 dalla data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016. [2] Ossia 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del medesimo “decreto fiscale”.

PROJECT FINANCING IVA AL 10% SU “CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ” (R.M. 100/E/2016)

Aliquota IVA del 10% sulla parte del “corrispettivo di disponibilità” relativa alla costruzione di un fabbricato in project financing. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 3 novembre 2016 n.100/E, in risposta ad un’istanza di interpello formulata da un’azienda ospedaliera che ha affidato in concessione ad una società di progetto, mediante un contratto di project financing, la costruzione e gestione di un proprio presidio ospedaliero. Come noto, la realizzazione di opere pubbliche mediante lo strumento del project financing attribuisce alla società di progetto concessionaria il diritto di gestione e sfruttamento economico dell’opera per tutta la durata della concessione (ai sensi dell’art.183 - Finanza di progetto - del D.Lgs. 50/2016) [1]. Nel caso di specie, in virtù di tale schema contrattuale, il concessionario (società di progetto), si è impegnato ad eseguire la progettazione e costruzione dell’ospedale, assicurando, altresì, i servizi di manutenzione di tali strutture, nonché la gestione dell’intero complesso dal punto di vista commerciale. Tra i corrispettivi percepiti in relazione alle diverse prestazioni eseguite (stati di avanzamento lavori, collaudo, esecuzione dei servizi ai degenti, ricoveri, ecc…), la società di progetto riceve, altresì, il cd. “corrispettivo di disponibilità”, correlato all’utilizzabilità della struttura ospedaliera, in modo da remunerare l’investimento eseguito, non completamente coperto dai ricavi generati dalla gestione dell’opera. Proprio con riferimento a tale “corrispettivo di disponibilità”, l’Agenzia delle Entrate si

è pronunciata confermando, innanzitutto, che anche in assenza di una specifica qualificazione giuridica, questo «assume natura sinallagmatica», avendo la funzione di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione (cfr. anche R.M. 395/E/2002). Di conseguenza, sotto il profilo del regime IVA applicabile, viene chiarito che la quota parte di tali importi, correlata alla remunerazione della costruzione dell’edificio (nel caso di specie l’ospedale), deve essere assoggettata all’aliquota IVA del 10%, sul presupposto che la costruzione del polo ospedaliero rientra tra gli edifici assimilati alle abitazioni (ai sensi dell’art.1 della legge 659/1961), espressamente agevolati dal n.127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972[2]. Per completezza, si ricorda che alle medesime conclusioni era giunto anche il Ministero dell’economia e finanze in risposta ad un’interrogazione parlamentare (n.503674/2014). In tale occasione, infatti, era stato chiarito che in presenza di opere di urbanizzazione realizzate in project financing, sulle somme erogate dalla stazione appaltante al concessionario, a copertura del relativo costo di costruzione (ad es. il “canone di disponibilità residuale”), l’IVA si applica con l’aliquota del 10%, a prescindere dal momento dell’effettivo pagamento (in fase di costruzione o di collaudo). Note: [1] Tale disposizione ha sostituito il previgente art.153 del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”), citato nella R.M. 100/E/2016. [2] Nella medesima Risoluzione si fa riferimento al n.127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), relativo all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% nell’ipotesi di “cessione” di opere di urbanizzazione e degli altri edifici ivi indicati. Si ritiene che il riferimento normativo corretto sia, invece, il n.127-septies della medesima Tab. A, parte III del “Decreto IVA”, tenuto conto che tale disposizione si riferisce alla “costruzione” di tali opere, come nel caso di specie affrontato dall’Agenzia delle Entrate.

LOCAZIONI - LEGITTIMA LA DIVERSA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE DEL COSTRUTTORE

(Cassazione civile sentenza n. 16321/2016) In tema di ripartizione delle spese condominiali la principale norma di riferimento è l’art. 1123 del codice civile ai sensi del quale: “le

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spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Deve, pertanto, ritenersi legittima la previsione del regolamento contrattuale di condominio, predisposto dal costruttore, che preveda un criterio diversificato. Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16321 del 4 agosto 2016 secondo la quale sarebbe valida la clausola regolamentare che aveva stabilito che le spese condominiali poste a carico della società costruttrice relativamente alle unità immobiliari ancora invendute non potevano essere superiori al 25%. Tale disposizione peraltro era stata accettata dai singoli condomini nell’atto di acquisto. La Corte ha sottolineato che i criteri previsti al codice civile sulla ripartizione delle spese condominiali possono essere derogati e tale deroga può essere contenuta o nel regolamento condominiale che ha in questo caso “natura contrattuale” ovvero in una deliberazione dell’assemblea approvata all’unanimità. La natura delle disposizioni contenute nell’art. 1118 c.c., comma 1 e art. 1123 c.c. non preclude, infatti, l’adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall’art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime (v. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988).


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20% Variazione febbraio.......15-16: ....- 0,20% Variazione marzo..........15-16: ....- 0,30% Variazione aprile...........15-16: ....- 0,40% Variazione maggio........15-16: ....- 0,40% Variazione giugno.........15-16: ....- 0,30% Variazione luglio...........15-16: ....- 0,10% Variazione agosto.........15-16: ....- 0,10% Variazione settembre....15-16: ......0,10% Variazione ottobre.........15-16: ....- 0,10% Variazione novembre....15-16: ......0,10%

gennaio............................................................................1,001250 febbraio...........................................................................1,002500 marzo..............................................................................1,003750 aprile................................................................................1,005000 maggio.............................................................................1,006250 giugno..............................................................................1,007500 luglio................................................................................ 1,009451 agosto.............................................................................. 1,012202 settembre.........................................................................1,011950 ottobre............................................................................. 1,013201

( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) (0,075%) ( -- ) (0,075%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003

2004

BASE=2005 2005

2006

2007

2008

BASE=2010 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GEN.

108,8

111,0

98,40

100,80

105,40

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

FEB.

108,8

111,0

98,4

100,8

105,4

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

MAR.

109,1

111,9

98,7

101,1

105,9

108,1

111,9

111,7

102,1

105,1

106,2

105,9

106,0

106,6

APR.

109,2

112,2

100,1

102,7

106,1

108,2

111,7

111,9

102,6

105,2

106,0

105,5

106,0

106,5

MAG.

109,4

112,7

100,0

102,8

106,6

108,8

111,6

113,8

102,7

105,5

105,9

105,7

105,9

106,6

GIU.

109,4

114,1

99,8

102,9

106,8

109,4

111,7

113,8

102,9

105,6

106,3

105,6

106,0

106,7

LUG.

109,4

114,2

99,9

102,9

106,7

112,8

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

AGO.

109,8

114,9

100,3

103,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

106,7

SET.

109,6

115,0

100,5

103,3

106,8

112,6

111,5

113,8

103,4

105,3

106,2

106,4

106,9

106,7

OTT.

109,6

115,3

100,6

103,3

106,9

112,5

111,6

113,9

103,5

105,6

106,3

106,3

106,9

106,8

NOV.

109,7

115,5

100,5

103,3

106,7

111,8

111,5

113,9

103,5

105,7

106,0

106,1

106,6

DIC.

109,8

115,8

100,6

103,5

106,8

111,1

111,5

113,9

103,5

105,6

106,0

106,1

106,6

MEDIA

109,8

115,9

100,4

103,6

107,0

111,2

111,5

114,0

103,5

105,6

105,9

106,1

106,6

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016 CHE È PARI A 106,8 2003

2004

2005

2006

2007

2008

GEN.

31,93%

29,31%

22,97%

20,04%

14,80%

12,35%

2009 7,85%

8,33%

4,50%

1,91%

0,85%

1,04%

0,56%

0,19%

FEB.

31,57%

28,27%

22,60%

19,69%

14,26%

11,94%

8,14%

8,33%

4,60%

1,62%

0,56%

0,85%

0,75%

0,19%

MAR.

31,45%

27,93%

20,88%

17,82%

14,05%

11,83%

8,33%

8,14%

4,09%

1,52%

0,75%

1,23%

0,75%

0,28%

APR.

31,21%

27,36%

21,00%

17,71%

13,51%

11,22%

8,43%

6,33%

3,99%

1,23%

0,85%

1,04%

0,85%

0,19%

MAG.

31,21%

25,80%

21,25%

17,59%

13,30%

10,61%

8,33%

6,33%

3,79%

1,14%

0,47%

1,14%

0,75%

0,09%

GIU.

31,21%

25,69%

21,13%

17,59%

13,41%

7,27%

8,43%

6,52%

3,39%

1,23%

0,66%

1,04%

0,75%

0,09%

LUG.

30,73%

24,93%

20,64%

17,37%

13,41%

7,37%

8,62%

6,52%

3,39%

1,33%

0,66%

0,66%

0,00%

0,09%

AGO.

30,97%

24,82%

20,40%

17,14%

13,30%

7,46%

8,52%

6,33%

3,29%

1,42%

0,56%

0,38%

-0,09%

0,09%

SET.

30,97%

24,49%

20,28%

17,14%

13,19%

7,56%

8,43%

6,24%

3,19%

1,14%

0,47%

0,47%

-0,09%

0,00%

OTT.

30,85%

24,28%

20,40%

17,14%

13,41%

8,23%

8,52%

6,24%

3,19%

1,04%

0,75%

0,66%

0,19%

NOV.

30,73%

23,95%

20,28%

16,91%

13,30%

8,91%

8,52%

6,24%

3,19%

1,14%

0,75%

0,66%

0,19%

DIC.

30,73%

23,85%

20,52%

16,80%

13,09%

8,82%

8,52%

6,14%

3,19%

1,14%

0,85%

0,66%

0,19%

MEDIA

31,13%

25,87%

21,02%

17,74%

13,58%

9,43%

8,39%

6,80%

3,65%

1,32%

0,68%

0,82%

0,40%

630

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


LAVORI PUBBLICI

CHI DEVE RENDERE IN GARA LE DICHIARAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI

(Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016) L’autorità anticorruzione (Anac) ha emesso il comunicato del Presidente del 26/10/2016 per chiarire quali siano i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 80 del nuovo Codice degli appalti per partecipare alle gare. L’articolo 80 del nuovo Codice degli appalti, il decreto legislativo n. 50/2016, prevede i vari motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti. Alcuni riguardano l’azienda, ma la maggior parte riguardano le persone fisiche che rappresentano o dirigono l’impresa. Anac ha voluto perciò precisare dapprima quali sono i soggetti a carico dei quali deve essere attestata l’assenza di cause ostative alla partecipazione a gare pubbliche, per poi indicare le modalità con cui rendere le attestazioni. A) Soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni circa l’assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara previste dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 La sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata, a seconda delle diverse configurazioni societarie, oltre che ai direttori tecnici, in capo: 1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e perciò: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza; 2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. 4) al titolare nella ditta individuale. 5) Ai soci con potere di rappresentanza per le società di persone. Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa)

o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. B) Chi deve rendere la dichiarazione antimafia L’art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione derivante da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, commi 2). I soggetti interessati sono perciò quelli indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia e più precisamente, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per la ditta individuale il titolare b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale ri-

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feribile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, e per i gruppi europei di interesse economico a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. C) Come rendere le dichiarazioni Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 (precedente punto A)) e al comma 2 (precedente punto B)) deve essere dichiarato dal solo legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. Si ritiene sufficiente che il legale rappresentante renda la dichia-


LAVORI PUBBLICI

razione “a nome di tutti i soggetti interessati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016”. Appare pertanto opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, l’impresa potrebbe provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma e sopra richiamati, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendo, comunque, una periodica verifica del permanere di quanto attestato. La verifica su quanto attestato verrà effettuata dalla stazione appaltante a carico del primo e del secondo classificato, verifica da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Amministrazione potrebbe effettuarla anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Linea guida dell’Anac n. 3, approvata con deliberazione del 26/10/2016) Secondo quanto disposto dal nuovo Co-

dice degli appalti, l’Autorità anticorruzione (Anac) ha emesso la linea guida n. 3 del 26/10/2016, dal titolo “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Detto provvedimento stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Si riepilogano qui le sole competenze del RUP che hanno un risvolto nei confronti dell’appaltatore. Il responsabile del procedimento:  impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio;  provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;  trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;  accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane

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e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;  controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori, le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati);  autorizza le modifiche, nonché le varianti;  approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria;  irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;  ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;  dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;  in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;  attiva la definizione con accordo bonario delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;  rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;  all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore;  rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;  conferma il certificato di regolare esecu-


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zione rilasciato dal direttore dei lavori;  rilascia il certificato di esecuzione dei lavori necessario per la qualificazione SOA entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC.

APPALTI SOTTOSOGLIA: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E INVITI TRAMITE INDAGINI DI MERCATO O ELENCHI DI OPERATORI

(Linea guida Anac n. 4 approvata con delibera del 26/10/2016) Secondo quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti, l’Autorità anticorruzione (Anac) ha emesso la linea guida n. 4 del 26/10/2016, dal titolo “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Considerata l’importanza del provvedimento per le imprese, si focalizzano i principali elementi di novità apportati dalla citata linea guida. A) L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro I requisiti economici alternativi alla SOA L’impresa deve essere in possesso, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016, anche dei requisiti minimi che saranno indicati da ciascun bando di gara, o lettera di invito, in relazione a: a) idoneità professionale, attestabile con l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) capacità economica e finanziaria, dimostrata con livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento, ovvero, in alternativa da altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di lavori effettuati nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/ professionale sopra richiamati.

La stipula del contratto per affidamento diretto fino a 40.000 euro L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still, cioè dell’attesa di 35 giorni per la stipula del contratto. B) La procedura negoziata per i lavori dai 40.000 a 1.000.000 euro Come previsto dal Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati con procedura negoziata, mediante consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro e fino a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti motivano il

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mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. C) La scelta degli invitati mediante indagini di mercato o elenchi La procedura di individuazione del contraente si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; c) stipulazione del contratto. Le amministrazioni potranno dotarsi di un regolamento in cui disciplinare questi aspetti. Le indagini di mercato, forse più utili per appalti di forniture o servizi, svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, sono differenziate per importo e complessità di affidamento. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, anche con la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, ridotto in caso di urgenza cinque giorni. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, oltre che mediante le citate indagini di mercato, anche selezionandoli da elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente e indica la modalità di selezione degli operatori


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alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’impresa nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti.

LE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE E LE CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA O MENO economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/ finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. Prevede inoltre le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale - o al verificarsi di determinati eventi. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore

economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. D) Il confronto competitivo Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento e del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente

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Il 10 novembre il Ministero delle Infrastrutture ha firmato un Decreto Ministeriale, secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 11, del nuovo Codice degli appalti, in relazione alle categorie superspecialistiche. Nel momento in cui viene steso questo commento il decreto è stato firmato dal Ministro ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo dopo la pubblicazione il decreto sarà in vigore. Si ritiene perciò opportuno coglier l’occasione per ricordare il regime di dette categorie, come pure di quelle comunque diverse dalla prevalente eventualmente presenti nel bando di gara. Va preliminarmente detto che, senza voler fare in questa sede approfondimenti giuridici, il quadro normativo che si è venuto a creare con la pubblicazione del decreto in commento è assolutamente incomprensibile e incongruo. Pertanto le indicazione che di seguito vengono date sono espresse in forma assolutamente dubitativa, nella speranza che Anac possa fare un riordino coordinato della materia. Categorie a qualificazione obbligatoria o meno Con la soppressione di alcuni articoli del DPR 207/2010 sembra che la distinzione di categorie a qualificazione obbligatoria e categorie a qualificazione non obbligatoria sia venuta meno. Pertanto dove il bando


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preveda opere diverse dalla prevalente, le stesse potranno: - essere assunte in ATI da impresa mandante - essere eseguite dall’appaltatore - essere subappaltate nei limiti di legge. Categorie superspecializzate Il citato decreto ministeriale del 10 novembre 2016 ha ricompilato l’elenco delle categorie superspecializzate. Fino a prima della pubblicazione del decreto le categorie superspecializzate di importo superiore al 15% dovevano esser assunte da soggetto (impresa singola o ATI) qualificato SOA oltre che nella categoria prevalente anche in detta superspecializzata. Con la pubblicazione del decreto detto vincolo non c’è più. Ove pertanto il bando preveda una categoria superspecializzata sorgono questi vincoli: - quando l’importo della categoria supera il 10% di quello a base di gara vi è il divieto di ricorre all’avvalimento; - nel rispetto del limite generale del subappalto (30% dell’importo complessivo) le opere della categoria superspecializzata non potranno essere a loro volta subappaltate oltre il 30%. Le opere della categoria superspecializzata potranno essere realizzate, dal 70% al 100%, dall’appaltatore ancorché privo della relativa qualificazione SOA, ovvero da impresa mandante in ATI verticale. Le categorie superspecializzate individuate dal decreto sono: OG 11 Impianti tecnologici; OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; OS 18-B Componenti per facciate continue; OS 21 Opere strutturali speciali; OS 25 Scavi archeologici; OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 Strutture in legno.

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI - CRITERI DI SCELTA E DI ISCRIZIONE NEL RELATIVO ALBO L’Autorità Anticorruzione ha emanato le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Pur non essendo un tema di diretto interesse per le imprese di costruzione si ritiene utile rammentarne i principali elementi. L’Albo dei commissari di gara è composto da: a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse per gli importi sotto la soglia comunitaria (euro 5.225.000); b) una sezione speciale per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali. Per quanto riguarda la sezione ordinaria, nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti

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della commissione. La stazione appaltante deve indicare: 1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5); 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara 3) numero di componenti interni della commissione. 4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni 5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. 6) criteri per la scelta del Presidente. 7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice 8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. L’Autorità emetterà un proprio regolamento per definire a gestione dell’albo e i rapporti tra Autorità stessa e amministrazioni richiedenti i nominativi. Le linee guida individuano poi i requisiti necessari per l’iscrizione bell’albo dei commissari, stabilendo anche il titolo di studio necessario in funzione dell’entità degli appalti. Nella sezione speciale sono iscritti i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali. Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Le linee guida indicano poi i requisiti di moralità e compatibilità nonché le modalità di scrizione e di aggiornamento dell’Albo.


LAVORI PUBBLICI

ATTIVO IL NUOVO PRECONTENZIOSO PRESSO ANAC È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 245 del 19 ottobre 2016) il Provvedimento 5 ottobre 2016 con cui l’ANAC ha adottato il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso alla luce del nuovo Codice Appalti” (D.Lgs. n. 50/2016). Il Regolamento, entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta (art. 14), disciplina la nuova procedura di precontenzioso prevista dall’articolo 211, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’art. 211, comma 1, del Codice dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo …». Tale disciplina è declinata nel Regolamento ANAC in base al seguente ordine logico: i soggetti richiedenti (art. 2), le modalità di presentazione (art. 3 e 4), l’ordine di trattazione delle istanze (art. 5), le ipotesi di inammissibilità e improcedibilità (art. 6), l’Istruttoria (art. 7), l’approvazione del parere (art. 8), l’istanza di riesame (art. 11), l’adeguamento al parere (art.13). Da notare che, nella stesura definitiva del Regolamento, l’Autorità ha accolto alcune delle osservazioni poste dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato - istituita per la delicata fase di prima attuazione del Codice dei contratti - sul primo schema posto alla sua attenzione (cfr. parere n. 1920 del 14/9/2016). Il nuovo Regolamento è accompagnato da una relazione unitamente al: -modulo informatico per la presentazione di istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, D.Lgs. 50/2016; -modulo informatico per la presentazione di istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, D.Lgs. 50/2016. 1. Soggetti legittimati L’art. 2 del Regolamento individua i soggetti legittimati ad avviare la procedura di rilascio del parere di precontenzioso. A tale proposito, si evidenzia che il nuovo Codice specifica che i titolari del potere di iniziativa, al fine di avviare il precontenzioso, sono la stazione appaltante e le altre “parti”. Al riguardo, l’ANCE ha sempre sostenuto la necessità di interpretare la “parte” in senso ampio, come evidenziato anche dalla stessa

Commissione Consultiva del Consiglio di Stato. Ciò nel rispetto dell’imprescindibile principio del contraddittorio. Nel Regolamento pubblicato è, pertanto, specificato che oltre alla stazione appaltante, e ad una o più parti interessate, anche soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni - come l’Ance - o comitati che possono rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tale proposito, giova ricordare la “battaglia” dell’Ance sul previgente regolamento di precontenzioso del 2014, laddove questa segnalò che l’esclusione delle associazioni di categoria dal novero dei soggetti legittimati sembrava un approccio non coerente con la volontà del legislatore di legittimare, in via generale, l’intervento nel procedimento amministrativo di tutti i soggetti portatori di interessi diffusi, purché costituiti in associazione o comitati. Per questi motivi, l’ANCE, era intervenuta ad adiuvandum nel giudizio incardinato da ANCE Chieti per l’annullamento del citato regolamento, nella parte in cui escludeva le associazioni di categoria dalla possibilità di presentare tali istanze. Peraltro, già nella fase cautelare del giudizio, l’Autorità aveva reso noto, subito dopo, che stava valutando l’opportunità di procedere ad una modifica del provvedimento, per poi virare nel senso auspicato da ANCE. Sotto questo profilo, anche nel nuovo Regolamento conferma la legittimazione delle Associazioni di ricorrere al precontenzioso. 2. Presentazione dell’istanza Negli artt. 3 e 4 del Regolamento sono disciplinate le modalità di presentazione dell’istanza. La stessa deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al Regolamento, e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. Si evidenzia che il modulo per la presentazione di istanza di parere deve essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un’unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it. Il modulo deve essere inviato esclusivamente in originale digitale, sottoscritto con firma digitale da parte dell’istante. Anche gli allegati, comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale. Su tale passaggio è necessaria la massima attenzione, poiché come specificato nello stesso modulo “non potranno essere accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza

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rispettare i requisiti minimi sopra richiamati”. L’istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identificando altresì i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso. Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità. In quest’ultimo caso, il parere reso dall’ANAC ha efficacia vincolante anche nei loro confronti. L’istanza può essere anche presentata, fin dall’inizio, congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, laddove ciò si verifichi le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso. Anche in questo caso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. 3- Procedure già avviate Per quanto riguarda le procedure di precontenzioso già avviate, l’ANAC, in un comunicato del Presidente 5 ottobre 2016, chiarisce, fra l’altro, che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento andranno riformulate, ove permanga interesse alla decisione. Pertanto, le stesse dovranno essere riproposte a firma (digitale) di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.

GIURISPRUDENZA

SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE IN CASO DI CAUZIONE PROVVISORIA IRREGOLARE

(Cons. St., Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528) Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di un’impresa che aveva presentato una cauzione provvisoria e una dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva rilasciate da un intermediario finanziario non abilitato. In particolare, il Collegio - dopo aver affermato che la carenza di legittimazione dell’intermediario era incerta al momento


LAVORI PUBBLICI

della presentazione delle offerte a causa del quadro normativo di non semplice decifrazione, motivo per cui doveva esserle riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile - ha affermato che l’istituto del soccorso istruttorio consente di regolarizzare qualunque «mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni», e dunque anche l’irregolarità della cauzione provvisoria e della dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva. Sebbene, infatti, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen. n. 34 del 2014, la cauzione costituisca parte integrante dell’offerta e non mero elemento di corredo della stessa, motivo per cui la stessa è richiesta a pena di esclusione, ciò non esclude, secondo la Sezione, l’applicazione del soccorso istruttorio, che legittima l’esclusione dalla gara solo in caso di inadempimento dell’integrazione richiesta dalla stazione appaltante entro il termine assegnato. Quanto affermato, del resto, non appare neppure in contrasto con l’art. 51 della direttiva 2004/18/CE, che permette l’integrazione documentale, oltre che il chiarimento, circa i requisiti soggettivi di partecipazione. In simili casi, conclude il Collegio, la stazione appaltante è tenuta ad applicare “ora per allora” la disciplina del soccorso istruttorio, con ogni statuizione patrimoniale che ne consegua, oltre a verificare l’adeguatezza delle garanzie definitive prestate.

mini sostanzialmente ipotetici e dubitativi) l’argomento secondo cui, nel corso delle lavorazioni, la ... (avvalente) avrebbe potuto distogliere verso ad altre finalità (e secondo diversi ordini di priorità) le risorse organizzative che si era invece impegnata a mettere a disposizione dell’appellante ....(avvalsa). Anche per tale ragione non può essere condivisa la tesi volta a sostenere l’invalidità del contratto di avvalimento fra .... (avvalsa e avvalente). In base a quanto sin qui esposto, non vi è ragione per esaminare il terzo dei quesiti articolati dai Giudici rimettenti (relativo alla possibilità di invocare il beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’ a fronte di incompletezze del contratto di avvalimento che, sotto il profilo civilistico portano ad affermare la nullità del contratto). Ciò in quanto, per le ragioni dinanzi esposte, in ipotesi quale quella sottoposta al vaglio di questa Adunanza Plenaria non è neppure ravvisabile un’ipotesi di nullità del contratto di avvalimento. Difetta, quindi, il presupposto della rilevanza della questione in tal modo posta ai fini della risoluzione della res controversa. In conclusione l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia il seguente principio di diritto relativo ai primi due quesiti posti nell’ambito dell’ordinanza di rimessione in epigrafe:

L’AVVALENTE PUÒ UTILIZZARE LE PROPRIE RISORSE ANCHE ALTROVE E L’OGGETTO DEL CONTRATTO È DESUMIBILE DAL TENORE DI TUTTO IL CONTRATTO

(Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) del 4/11/2016 n. 23) Al riguardo ci si limita ad osservare che l’applicazione del generale canone (di matrice anche eurounitaria) della proporzionalità induce ad interpretare ed applicare le disposizioni in tema di avvalimento nel senso di imporre all’impresa ausiliaria di porre a disposizione della concorrente le risorse di cui essa è carente in base a un canone di effettività, senza che ciò comporti l’instaurazione di un sostanziale rapporto di esclusiva, ovvero la necessaria deprivazione dell’ausiliaria della possibilità di dedicare ad altri utilizzi la propria capacità imprenditoriale non immediatamente dedicabile al concordato avvalimento. Si osserva poi che non può essere condiviso (in quanto oltretutto formulato in ter-

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L’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in relazione all’articolo 47, paragrafo 2 della Direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (quale quella che qui rileva) in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile. In siffatte ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica c.d. del ‘requisito della forma/contenuto’, non venendo in rilievo l’esigenza (tipica dell’enucleazione di tale figura) di assicurare una particolare tutela al contraente debole attraverso l’individuazione di una specifica forma di ‘nullità di protezione’. Le conclusioni di cui sopra trovano applicazione, non ravvisandosi ragioni in senso contrario, anche nel caso di categorie che richiedono particolari requisiti di qualificazione come la OS18A (riguardante “la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture di acciaio”).


URBANISTICA

ADOTTATO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268 l’Intesa del 20 ottobre 2016 con la quale il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato lo schema di regolamento edilizio tipo. Le Regioni avranno tempo fino ad aprile 2017 per procedere alla relativa attuazione. Poi saranno i Comuni che dovranno a loro volta adeguarsi nei tempi e con le modalità stabilite dalle stesse Regioni. Pertanto entro il prossimo anno si dovrebbe ragionevolmente definire l’adeguamento finalizzato alla semplificazione degli attuali regolamenti edilizi comunali. Lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Entro il 15 maggio 2017, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari convenzionati). Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione dell’intesa. Entro il termine stabilito dalle regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal mede-

simo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui sopra entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa. Laddove al momento della sottoscrizione dell’intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative

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regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle regioni stesse. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le regioni e l’ANCI.

IN GAZZETTA IL DECRETO SCIA 2 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016, n. 277 (Suppl. ordinario n. 52) il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, 222 (cd. Decreto Scia 2). Molte le novità per il settore edilizio: - precisa individuazione delle attività soggette a comunicazione, SCIA, silenzio assenso con la specifica del relativo regime procedurale (contenute nella Tabella A allegato al decreto legislativo);


URBANISTICA

- modifiche al TU edilizia (SCIA per l’agibilità; eliminazione della CIL e ampliamento dell’attività edilizia libera; sostituzione della DIA in alternativa con la SCIA in alternativa al permesso); - approvazione entro il 9 febbraio 2017 di un Glossario unico che contenga l’elenco delle principali opere con l’individuazione della corrispondente categoria di intervento. È di rilievo il ruolo delle Regioni e degli enti locali che avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

NUOVE MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE La Legge 220/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 e in vigore dall’11 dicembre prossimo, contiene disposizioni per promuovere e sostenere il cinema e l’audiovisivo, tra cui un “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali” (art. 28). Il Piano straordinario è finalizzato alla riattivazione delle sale chiuse o dismesse, alla realizzazione di nuove sale, alla ristrutturazione e all’adeguamento funzionale di quelle in esercizio e viene attuato mediante due misure e cioè: lo stanziamento di 120 milioni/€ per gli anni dal 2017 al 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero in conto interesse sui mutui o sulle locazioni finanziarie accese per realizzare gli interventi riqualificazione/nuova costruzione. Tali fondi costituiscono la dotazione complessiva di una apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, istituito dall’art. 13 della Legge 220/2016, così suddivisa: 30 milioni/€ per gli anni 2017, 2018 e 2019, 20 milioni/€ per il 2020 e 10 milioni/€ per il 2021 (art. 28, comma 1). Le disposizioni applicative e le condizioni per l’accesso al beneficio (es. soggetti beneficiari, limiti massimi di concessione fondi, ecc.) saranno stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei beni culturali, che dovrà essere emanato entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della Legge (art. 28, comma 2). Priorità nella concessione dei contributi sarà comunque data alle sale che garantiscano la fruizione di altri eventi culturali in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura, mentre le sale presenti nei comuni

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti avranno particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo (art. 28, comma 3); il potere attribuito alle Regioni e alle Province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ad incentivare la ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici quale misura premiale (art. 28, comma 5). La norma si inserisce espressamente nel quadro delle iniziative statali per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate (vedi, da ultimo, il cd. “Programma straordinario periferie” varato dalla Legge di stabilità 2016 con termine per la presentazione dei progetti di intervento scaduto lo scorso 29 agosto) e risulta in attuazione dell’art. 5, commi 9 e ss. del decreto legge 70/2011 cd. “Legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane”.

PERMESSO DI COSTRUIRE SENZA PREVENTIVA STIPULA DI CONVENZIONE: ILLEGITTIMO L’ANNULLAMENTO Illegittimo, per il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 3997 del 27/9/2016) l’annullamento, in autotutela, del permesso di costruire rilasciato sette anni prima, motivato dal fatto che, secondo le NTA, per la realizzazione degli interventi sarebbe stata necessaria la stipula di una convenzione e l’approvazione di un piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa comunale.

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La vicenda può essere così sintetizzata: una società costruttrice ha realizzato un intervento di nuova edificazione con destinazione uffici, in perfetta conformità con la destinazione urbanistica della zona e sulla base di un regolare permesso di costruire rilasciato dal Comune nel 2006. A distanza di oltre sette anni dal rilascio del titolo abilitativo, quando i lavori di costruzione erano stati ultimati da tempo e molti degli immobili realizzati venduti a terzi, il Comune nel 2013 disponeva l’annullamento del permesso di costruire in regime di autotutela. A sostegno dell’annullamento il Comune rilevava, in sostanza, che la realizzazione in quella zona era subordinata all’approvazione di un piano esecutivo, di iniziativa comunale, esteso all’intera zona. Perciò pur considerando il tempo trascorso dal rilascio del permesso di costruire il provvedimento di annullamento era ritenuto necessario per perseguire l’assetto urbanistico della zona nell’interessa dell’intera collettività. Di contro, la società ricorrente manifestava che, in realtà, i fabbricati assentiti erano stati realizzati entro un comparto territoriale caratterizzato da un livello sufficiente di urbanizzazione primaria e secondaria. La previa e necessaria approvazione di piani particolareggiati doveva, secondo l’appellante, essere ricondotta alla situazione concreta. Prima di dichiarare la necessità dello strumento attuativo il Comune avrebbe, quindi, dovuto verificare lo stato di urbanizzazione effettiva della zona oggetto dell’intervento e valutare l’impatto del nuovo insediamento in relazione agli insediamenti già presenti nell’area. Il Comune, invece, non ha specificato in concreto in quale misura le opere di urbanizzazione esistenti in zona difetterebbero.


TRASPORTI

URBANISTICA

Se poi il Comune avesse fin dall’inizio informato la società realizzatrice in ordine alla necessità della previa approvazione del piano particolareggiato, l’appellante, prima di procedere alla edificazione, avrebbe richiesto al Comune l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo evitando così l’adozione degli atti contestati in giudizio. Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’istanza della società appellante ha ricordato, in via preliminare che la giurisprudenza amministrativa ha individuato situazioni in presenza delle quali il permesso di costruire può essere legittimamente rilasciato anche in assenza del piano attuativo richiesto dallo strumento urbanistico sovra ordinato, in particolare quando l’area del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata pur trovandosi in una zona che, oltre che integralmente interessata da costruzioni, è anche integralmente dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; qualora, cioè, nel comprensorio interessato, sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo richiesto dallo strumento urbanistico generale, ovvero siano presenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici minimi prescritti, sì da rendere superflui gli strumenti attuativi (sulla derogabilità, a de-

terminate, rigorose condizioni, dell’obbligo della preventiva approvazione del piano esecutivo, anche il giudice di primo grado sembra convenire). In questo senso, e con queste precisazioni, il piano attuativo ammette equipollenti, per dir così, in via di fatto. La sentenza ha poi rimarcato che spetta unicamente al Comune l’apprezzamento sulla congruità del grado di urbanizzazione dell’area. Prima di considerare indispensabile la previa adozione del piano attuativo andava verificato in modo puntuale e approfondito da parte dell’amministrazione e con riferimento alla data di adozione del provvedimento lesivo lo stato reale di urbanizzazione dell’intera zona. In questo senso il provvedimento di autotutela risulta carente di sostegno motivazionale e istruttorio oltre al fatto che sono trascorsi oltre sette anni tra il rilascio del permesso di costruire e detto provvedimento.

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AUTOTRASPORTO L’ISPETTORATO DEL LAVORO PUÒ SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

(Cassazione civile sentenza n. 20594/2016) Per la Cassazione, sesta sezione civile, l’accertamento delle violazioni al Codice della strada specie laddove quest’ultime abbiano riguardato norme volte alla tutela non solo della sicurezza della circolazione ma anche della tutela dei lavoratori può essere effettuato anche dall’Ispettorato del lavoro. I soggetti preposti al controllo delle infrazioni possono essere come afferma la Cassazione nella sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016 sia quelli indicati nel Codice della Strada sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro. Nello specifico caso a seguito del controllo dei dischi tachigrafici era emerso un mancato rispetto dei tempi di guida e riposo con la conseguenza di dover applicare le sanzioni previste dall’articolo 174 del Codice della strada.


RIFIUTI

TRASPORTO OCCASIONALE DI RIFIUTI SANZIONE

(Sentenza della Corte di Cassazione n. 48574/2016) Anche un solo trasporto di rifiuti, se non autorizzato, può configurare il reato di cui all’art. 256 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006): lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 48574/2016, in linea con quanto già sostenuto in passato dalla stessa (C. Cassazione, sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 e n. 24428 del 25/05/2011). In particolare, i giudici hanno evidenziato che in base al tenore della norma affinché si configuri il reato di “trasporto non autorizzato di rifiuti” di cui al citato articolo 256 è sufficiente anche un’unica condotta, in quanto si tratta di un reato cd. “istantaneo” che si perfeziona nel momento in cui si realizza il singolo comportamento. Ne deriva che nel caso di trasporti episodici ed occasionali di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, le imprese che li producono, hanno due possibilità: ■ se vogliono provvedere al trasporto dei rifiuti da loro stesse prodotti con i propri mezzi dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006); ■ in alternativa possono conferire i rifiuti prodotti ad un soggetto autorizzato al trasporto conto terzi ed iscritto all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/2006). Si ricorda che il trasporto di rifiuti non autorizzato è punito: a) con la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

I giudici, in particolare, hanno evidenziato come la disciplina in materia di bonifiche contenuta nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) ponga in capo all’autorità competente un vero e proprio obbligo di svolgere “opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento” inquinante. Ad avviso dei giudici, peraltro, questa attività investigativa deve essere accompagnata da una valutazione caso per caso “sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo”. Nella sentenza, infine, viene affermato un ulteriore principio fondamentale in materia, ossia quello in base al quale “l’attività istruttoria del procedimento di bonifica debba prevedere la partecipazione del soggetto interessato, in considerazione della rilevanza e dell’onerosità degli obblighi di ripristino che ne possono conseguire a suo carico”. Come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, si tratta di una impostazione che risponde all’esigenza di consentire al soggetto interessato di poter assumere le azioni necessarie a tutela dei propri diritti ed è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità dell’azione amministrativa (TAR Milano 6 luglio 2011, n. 1808; TAR Parma 12 aprile 2011, n. 105; TAR Toscana 6 luglio 2010, n. 2316).

BONIFICHE - OBBLIGHI DELLA P.A. PER INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO

(Sentenza n. 1382 del 4 novembre 2016) La pubblica amministrazione è tenuta ad indagare al fine di individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento di un’area oggetto di procedura di bonifica: è quanto ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con la sentenza n. 1382 del 4 novembre 2016, ribadendo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato.

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BONIFICA RESPONSABILITÀ IN CAPO AL PROPRIETARIO “INCOLPEVOLE” DI UN’AREA INQUINATA

(Sentenza del Consiglio di Stato 5 ottobre 2016, n. 4119) Il Consiglio di Stato è tornato nuovamente sul tema della responsabilità che grava in capo al proprietario “incolpevole” di un’area inquinata (sentenza 5 ottobre 2016, n. 4119), ribadendo un orientamento oramai consolidato in base al quale “una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità” (Consiglio di Stato 3756/2016). Ad avviso dei giudici, infatti, è necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare


RIFIUTI

il responsabile dell’inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile alla contaminazione. Non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile, solo in quanto tale. In questi termini, peraltro, si era anche espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 21/2013, nell’ambito della quale è stato specificato che, ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) il proprietario dell’area non colpevole dell’inquinamento è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento stesso. Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea, dapprima con la sentenza del 4 marzo 2015 (sez. terza, nella causa C-534/13) e successivamente con l’ordinanza del 6 ottobre 2015 (sez. ottava, nella causa C-592/13), con le quali è stata dichiarata conforme alla direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale) la normativa nazionale che, “nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione “.

RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIAMENTI PER LA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI

(Decreto ministero dell’Ambiente 22 luglio 2016) È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2016, n. 251 il decreto del ministero dell’Ambiente 22 luglio 2016 con il quale sono definiti i modelli e le linee guida, relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili abusivi, realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico. Il provvedimento è in diretta attuazione dell’art. 52 della legge 221/2015 (Green Economy) che a tal fine ha istituito un apposito capitolo di spesa, nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente (vedi news Ance del 25 gennaio 2016, n. 23434). Di seguito un prospetto schematico dei principali contenuti del decreto. L’obiettivo Incentivare, attraverso appositi finanziamenti, gli interventi di rimozione o demolizione di opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire e ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero delle quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico. I beneficiari I Comuni nel cui territorio ricadono tali opere, a condizione che sia presente un provvedi-

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mento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. L’ambito di applicazione Il finanziamento ha ad oggetto i costi degli interventi di rimozione o di demolizione di tali opere, comprensivi delle spese tecniche ed amministrative connesse, quali ad esempio quelle relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti prodotti ad impianti di trattamento o di smaltimento. Le modalità Le domande di concessione del finanziamento devono essere caricate in un apposito sistema on line, predisposto e gestito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, a cura dei Comuni interessati.

RIFIUTI - REGIONE LOMBARDIA - AUMENTO DELL’ECOTASSA DAL 1 GENNAIO 2017 La Regione Lombardia, con Legge 8/8/2016 in materia di Assestamento al bilancio 2016/2018, ha previsto alcune modifiche all’ecotassa ed alle sue aliquote. In particolare, nell’ottica di disincentivare il conferimento dei rifiuti in discarica, è stato disposto un incremento delle aliquote del tributo a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2020. Con l’aumento dell’Ecotassa la Regione si propone di contenere lo smaltimento in discarica di quelle tipologie di rifiuto che hanno la possibilità tecnica ed economica di essere recuperate come materia o energia. A tale scopo, è stata istituita un’aliquota differenziata per quei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione che, nonostante possano essere recuperati come materia, costituiscono ancora la maggior parte dei conferimenti in discarica. A seguito alle modifiche apportate all’art. 53 della L.R. n.10/2003 il tributo sarà portato: ■ a 4 euro a tonnellata a decorrere dal 1 gennaio 2017, e ■ a 7 euro a tonnellata dal 2020 contro i 3 euro a tonnellata per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche l’attuale importo, pari a 5,20 euro, verrà aumentato a 7 euro per tonnellata dal 2020.


SICUREZZA

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/08 MINISTERO DEL LAVORO INTERPELLI DEL MESE DI NOVEMBRE Si informa che la Commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Si riportano di seguito gli interpelli più d’interesse per il settore edile del mese di novembre. Sul sito del Collegio in calce alla presente sono disponibili gli interpelli di seguito commentati. Interpello n. 12/2016 - Applicazione dell’articolo 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. n. 81/08 nel caso di cantieri stradali. La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito della Regione Toscana in merito all’applicazione dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n.81/08. Nel caso di cantieri stradali spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di impedimento all’accesso di estranei, ha anche la funzione di misura di sicurezza dei lavoratori che operano all’interno del cantiere. La Commissione ritiene che, ove la delimitazione di cui al Codice della strada abbia le caratteristiche di “impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini dell’articolo 109 del TU sicurezza.

PSC per lavorazioni interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1, lettera d). Interpello n. 14/2016 - Oneri delle visite mediche ex articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08. La Commissione interpelli ha fornito indicazioni sui costi relativi agli accertamenti sanitari dei lavoratori (oneri inerenti il trasporto con mezzo pubblico o privato qualora il medico competente indichi una casa di cura, dove espletare esami ed indagini, lontana dal luogo in cui il lavoratore svolge l’attività lavorativa) e sul tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria. È stato chiarito che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore, compresi i costi connessi ai necessari spostamenti, ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (al riguardo è stato richiamato l’interpello

Interpello n. 13/2016 - Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso. La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito della Regione Toscana in merito alla possibilità di considerare, tra i costi della sicurezza, l’utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE), in sostituzione di un ponteggio metallico fisso, perché, tale soluzione, nel caso specifico, appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti. La PLE, non riportata nell’elenco degli apprestamenti di cui all’allegato XV.1, è da considerare costo della sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti. L’allegato XV, punto 4.1., lettera b), prevede infatti che la stima dei costi contenga le misure preventive e protettive previste nel

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n. 18/2014). Interpello n. 16/2016 - Necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori. La Commissione interpelli ha risposto ad una istanza della Regione Marche in merito all’applicazione dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08, sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel caso di aziende all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori. È stato chiarito che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’articolo 47, commi 3 e 4, anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate dal rappresentante territoriale o da quello di sito produttivo.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 45 del 02/12/2016 Lavoro:

Domanda di Cigo per eventi meteo: nuovi chiarimenti dall’Inps

Confermata dall’Inps, anche in risposta a un’istanza dell’Ance, la possibilità di presentare una sola istanza di Cigo anche con riferimento a più settimane, purché in ciascuna delle settimane oggetto della domanda sia compresa almeno una giornata di stop ai lavori per eventi meteo.

Alternanza scuola-lavoro, chiarimenti Inail sulla gestione del rischio Una circolare Inail ha fornito chiarimenti in merito alle tutele applicate agli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sottolineando che è loro dovuta la copertura assicurativa per i rischi, analogamente ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni.

Contributo di licenziamento in edilizia, dalla Camera primo via libera all’esonero strutturale

Con l’approvazione da parte della Camera, in prima lettura, della legge di Bilancio 2017, è stato accolto l’emendamento fortemente sostenuto e richiesto dall’Ance con il quale viene reso strutturale l’esonero del settore delle costruzioni dal versamento del contributo di licenziamento nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Il testo del provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di ottobre 2016 Reso noto dall’Istat il coefficiente di rivalu-

tazione del trattamento di fine rapporto di ottobre 2016, valido per i rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2016 e il 14 novembre 2016. Disponibile il prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Sisma centro Italia, Edilcard e polizza gestione Durc: le comunicazioni Cnce Diramate dalla Cnce comunicazioni su: accordo nazionale sugli adempimenti contributivi verso le Casse Edili per le imprese coinvolte nel sisma del Centro Italia; conferma della prestazione Edilicard anche per il 2017; conferma della polizza assicurativa per i rischi di gestione del Durc e della Bni per l’anno 2017.

Sicurezza:

Calcestruzzo preconfezionato, aggiornato il contratto per la fornitura

Il Comitato calcestruzzo dell’Ance ha aggiornato, adeguandolo alle nuove normative, il Contratto per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il documento è un importante strumento di lavoro che consente di meglio definire i rapporti tra l’impresa e il fornitore assicurando l’affidabilità del calcestruzzo fornito.

Mercato privato:

Trasporto rifiuti non autorizzato, è reato anche se occasionale

Anche un solo trasporto di rifiuti, se non autorizzato, può configurare il reato previsto dal Codice dell’Ambiente con la conseguente applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con una recente sentenza.

Edilizia, in vigore le nuove regole dello “Scia 2”

Ampliamento dell’attività edilizia libera, Scia per l’agibilità e mappa delle attività soggette a comunicazione, Scia, silenzio assenso o titolo espresso. Queste alcune delle novità illustrate in un documento Ance e contenute nel decreto cosiddetto Scia 2, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2017.

Autotrasporto: anche l’Ispettorato del lavoro può sanzionare le violazioni Anche la Direzione provinciale del lavoro

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può irrogare le sanzioni previste dal codice della strada, specie quando vengono violate le norme a tutela della sicurezza, come ad esempio il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo degli operatori dell’autotrasporto. Lo afferma una sentenza della Cassazione civile.

Sale cinematografiche, al via i fondi per la riqualificazione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla disciplina del cinema che prevede, tra l’altro, un fondo di 120 milioni di euro per la ristrutturazione delle sale cinematografiche e attribuisce alle Regioni il potere di dettare norme urbanistiche mirate alla promozione del settore.

Bonifica aree inquinate: spetta alla p.a. l’individuazione del responsabile

La pubblica amministrazione è tenuta ad indagare al fine di individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento di un’area oggetto di procedura di bonifica. Lo stabilisce una sentenza del Tar Piemonte in cui viene anche affermato il principio che l’autorità competente è obbligata a coinvolgere nell’attività investigativa tutti i possibili responsabili.

Opere pubbliche:

Limiti alla revoca dell’aggiudicazione di gara, il parere del Consiglio di Stato Può essere revocata l’aggiudicazione della gara a un’impresa che abbia presentato un’offerta in conformità alle prescrizioni di legge, solo nell’ipotesi in cui una nuova istruttoria abbia rivelato l’assoluta inidoneità della prestazione inizialmente richiesta dalla stessa Amministrazione. Lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in questi giorni.


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