Notiziario dicembre 2014

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notiziario ASCENSORI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA DICEMBRE 2014

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia

SOMMARIO

Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 - Brescia

Appalto palazzetto Eib e la rinuncia dei bresciani: bel progetto, pochi soldi

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Semplificazioni al via: un timido primo segnale a favore del comparto

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Acquisto di case da locare: previsti gli sconti Irpef ma solo per le classi A o B

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La mannaia dei tagli mette in crisi la Provincia: le scuole a rischio gelo?

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Brescia città di cultura: dopo le grandi mostre è l’ora della “riscoperta”

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Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2014 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

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Indici Lavori pubblici

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Tecnica edilizia

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Varie Ance informa

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IL PRESIDENTE TIZIANO PAVONI E IL VICE MARIO PAROLINI PRENDONO POSIZIONE SUL TEMA DEGLI APPALTI

APPALTO PALAZZETTO EIB E LA RINUNCIA DEI BRESCIANI: BEL PROGETTO, POCHI SOLDI La questione degli appalti pubblici resta un tema cogente per il comparto edile. Non solo perché ormai gli investimenti sono decisamente ridotti, non solo perché i ritardi nei pagamenti alle imprese hanno contribuito a determinare la crisi irreversibile di molte aziede, ma anche perché i capitolati di molte gare d’appalto presentano importi tali da non consentire la corretta esecuzione dei lavori richiesti. Il caso preso in esame riguarda la riqualificazione del palazzetto Eib di Brescia, gara alla quale non hanno partecipato imprese bresciane, e non a caso. Il tema è stato oggetto di una conferenza stampa del presidente Tiziano Pavoni e del vice, con delega ai lavori pubblici, Mario Parolini.

Il palazzetto Eib diventa motivo di “verifica” sulla qualità degli appalti

“Sei-sette imprese della nostra provincia - spiega il presidente del Collegio Tiziano Pavoni - hanno fatto una valutazione del bando, per il palazzetto Eib riscontrando che il committente (Immobiliare Fiera di Brescia per conto di Palazzo Loggia) chiede il massimo per un impianto sportivo, senza mettere sul piatto risorse adeguate al valore dei lavori”. E Mario Parolini aggiunge: “La ristrutturazione dell’Eib era un lavoro che avrebbe fatto comodo a molti costruttori bresciani, ma era anche una gara esclusivamente al ribasso che evidentemente non presentava condizioni favorevoli. Non aspettiamo la manna dal cielo, 593

vogliamo solo che ci venga riconosciuta la qualità del lavoro svolto finora,visto che da sempre siamo a disposizione della pubblica amministrazione e anche adesso non ci vogliamo tirare indietro”. Insomma, quella delle imprese bresciane non è stata un’esclusione, ma una rinuncia ragionata in base alla gara d’appalto. La stampa locale ha peraltro dato ampia risonanza alla circostanza che nessuna impresa bresciana abbia presentato offerte alla gara di appalto, nonostante la ponderosa documentazione di progetto fosse stata approfonditamente esaminata dai primari studi professionali della nostra provin-


LE IMPRESE BRESCIANE NON HANNO PRESENTATO OFFERTE: È INADEGUATO IL PREZZO POSTO A BASE DI GARA

cia, intenzionati ad aggregarsi con imprese locali. IL CASO Le imprese bresciane, però, non hanno presentato offerte ritenendo del tutto inadeguato il prezzo posto a base di gara in relazione ai costi di progettazione e realizzazione richiesti. E Tiziano Pavoni ha più di una ragione per motivare i perché di questa assenza: “E’ stata sottolineata questa anomalia della mancanza di offerte da parte dei soggetti più interessati, soprattutto in un momento quale quello attuale che denota una significativa carenza di lavoro. Nel significare quanto detto, si è cercato di comprenderne le motivazioni. Motivazioni che vanno ricercate nella doverosa analisi degli elaborati di progetto. Le imprese bresciane contattate hanno riferito di aver compresso oltre ogni limite le spese generali e l’utile di impresa. Posta l’impossibilità di ridurre i salari oltre i minimi contrattuali, rimangono solo i costi di acquisto di materiali e manufatti ed i tempi di posa quali elementi di distinzione tra le offerte”. In sostanza, come hanno spiegato Tiziano Pavoni e Mario Parolini: “Pur considerando gli oneri minimi della progettazione compresa nell’offerta, le imprese locali, decisamente interessate ad un lavoro di tale portata, non hanno potuto che constatare l’impossibilità di presentare coerentemente un’offerta al ribasso. Il bando non prevedeva infatti la possibilità di offerte alla pari o in aumento, come invece avrebbe richiesto la realtà dei fatti. Il prezzo posto a base di gara era ovviamente non corretto ma stimato in difetto oltre ogni limite”. Così “detta situazione

Il Collegio prende posizione: “Con quegli importi è impossibile concorrere”

non ha consentito a nessuna impresa bresciana di elaborare un’offerta per l’esecuzione dell’opera che garantisse al contempo una ragionevole sostenibilità dei costi aziendali”. In sintesi, le imprese bresciane sanno far di conto. “Inoltre sono non di poco conto le richieste di miglioria avanzate nell’offerta economicamente più vantaggiosa che contribuiscono ad un incremento dei costi di realizzazione, se effettivamente (e qui è auspicabile) fossero offerte dalle imprese partecipanti”. L’ANALISI Solo per fare alcuni esempi questo era il livello di “miglioria” richiesto in gara: 1. Dal punto di vista della classificazione energetica, la gara premiava il raggiungimento della classe energetica A, a partire dalla classe B dichiarata dal progetto preliminare, ma di cui nei documenti progettuali non c’è evidenza (ed è difficile credere che fosse effettivamente un edificio in classe 594

B quello previsto dal preliminare, considerate le scelte tecnologiche contenute). 2. A livello architettonico erano/sono premiate le caratterizzazioni estetiche esterne e degli ambienti interni, richiedendo in particolar modo “la miglior caratterizzazione estetica e architettonica nel complesso, tenendo conto della configurazione delle masse e delle facciate, la più gradevole armonia che costituisca un segno urbano significativo, in relazione alla collocazione e al contesto, la leggibilità delle facciate e dei profili”: il progetto preliminare non prevedeva neanche un rivestimento esterno su tutte le facciate e la “pelle” delle architetture è notoriamente una delle voci che incidono maggiormente. 3. In gara viene richiesto anche un miglioramento funzionale dell’opera, premiando scelte che consentano lo svolgimento del maggior numero di sport e la possibilità di svolgere spettacoli


IL COMMITTENTE DEVE TENERE CONTO CHE AL PREZZO PIÙ BASSO NON PUÒ CORRISPONDERE MIGLIORE QUALITÀ

(polifunzionalità della “piastra”): rispondere a tali richieste significa stravolgere la planimetria del progetto preliminare non solo nello spazio centrale ma anche nelle vie di fuga e negli ambienti accessori, e dotare l’impianto di ulteriori tecnologie non previste nel progetto a base di gara (es.: tribune retrattili). 4. “Obbligatorietà di scelta” in merito al rifacimento della copertura, in quanto mantenere l’esistente non avrebbe consentito, per questioni di altezze interne, il reperimento di 5.000 posti, se non attraverso imponenti opere di scavo per l’abbassamento del piano di gioco, scelta non “auspicabile” dalla presenza di PCB nel terreno e non premiante in gara (uno specifico punteggio era appunto riferito alla limitazione del volume di scavo Per ultimo, ma non meno importante in momento economico come il nostro: 5. il mancato utilizzo di prezzari di riferimento (listini ufficiali e/o prezziario delle opere edili di Brescia) per la redazione dei computi del progetto preliminare presentavano voci sottostimate rispetto ai prezzi di mercato, ed erano assenti una serie di opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi attesi dalla stazione appaltante (tutto al netto delle migliorie richieste dal bando di gara). Tale malumore è stato evidenziato durante tutta la procedura di gara da più imprese che intendevano partecipare alla gara, come si capisce dai quesiti FAQ pervenuti alla stazione appaltante. “Vero è - aggiunge Pavoni - che non si tratta di un appalto pubblico ai sensi del Codice degli appalti pubblici, ma si tratta pur

sempre di un lavoro appaltato da un soggetto cui partecipano enti pubblici e soggetti portatori di interesse pubblico, che verrà poi acquisito in proprietà dal Comune. Rimane perciò anche la fondata preoccupazione che l’opera possa non essere portata a termine, ovvero non venga correttamente eseguita, ricalcando il noto cliché di opere pubbliche incompiute o da risanare o non iniziate”. Il committente si troverà ora a dover scegliere la “migliore offerta”, che non potrà che essere comunque inaffidabile, poiché al prezzo più basso non corrisponde ovviamente la migliore qualità. “Come imprenditori bresciani non potevamo pensare di concorrere ad un appalto con queste premesse. Il concorrere, come ho già detto, avrebbe pregiudicato la capacità di tenuta dei costi aziendali ed inoltre avrebbe potuto comportare significativi rischi in ordine alla gestione dell’impresa esponendola ad una sicura perdita difficilmente sostenibile”. “Quindi sono le imprese che non sanno fare i conti o sono le amministrazioni che non capiscono il rischio a cui vanno incontro”. LA PROPOSTA Per un deciso riavvio dell’intero sistema economico del nostro Paese, non si può prescindere dal rilancio del comparto edile. L’edilizia rappresenta infatti il principale volano su cui basare la possibile ripresa del mercato interno. Considerazione, questa, ribadita da illustri economisti ed al centro dei programmi dei vari Governi che si sono succeduti in questi anni. Ed è partendo da questa analisi che Tiziano Pavoni e Mario Parolini illustrano la linea 595


LA LOGICA IMPONE CHE SULLA MEDESIMA GARA IL MARGINE NON POSSA ESSERE SUPERIORE DEL 4 O 5 PER CENTO

del Collegio costruttri di Brescia che, in sintonia con l’Ance, prevede una serie di proposte utili ad “aggiustare il tiro” sul sistema degli appalti. “E’ di tutta evidenza che un rilancio del settore si basa anche su una più decisa politica a favore degli interventi destinati alle opere pubbliche”, sottolinea Pavoni. “Nel campo dei lavori pubblici infatti abbiamo assistito in questi anni ad una riduzione degli investimenti senza precedenti. Il calo della spesa per opere pubbliche negli ultimi 7 anni segna, complessivamente, un meno 38% e le risorse destinate ai lavori pubblici negli ultimi anni rappresentano oramai solo 1,7% del bilancio dello Stato”. Da una consultazione pubblica avviata dal Governo nel 2013 sul tema dell’efficienza della pubblica amministrazione, risulta che gli adempimenti in materia edilizia sono risultati al 2° posto tra le 100 procedure più complicate da semplificare! Basti pensare alle norme in materia di sicurezza: solo a carico del datore di lavoro ci sono ben 60 adempimenti burocratici a cui si aggiungono una decina di documenti a carico del committente. Montagne di carta su cui è di fatto impossibile fare i necessari controlli e la cui utilità, dunque, è spesso pari a zero. Oltre che complicate le regole sono anche in movimento perché cambiano in corso d’opera. Un esempio su tutti è quello dell’autorizzazione paesaggistica: in meno di un anno, tra decreti e conversioni, sono state apportate cinque modifiche normative a un solo provvedimento. E’ necessario

agire per stimolare la concorrenza, legati al consumo energetico. proponendo misure atte ad allargaQuesti in sintesi alcuni dei re il mercato interno dei lavori pub- punti sui quali va concentrata blici, consentendo la realizzazione l’azione del Governo. di opere con tempi e costi adeguati Ma in tema di appalti pubblie contrastando quelle norme, che, ci, vale forse la pena di ricordare agendo in chiave contraria, creano un vecchio detto che recita “chi mercati chiusi, disparità di tratta- più spende meno spende” e il rifemento tra gli operatori economici, rimento è al principio del massimo che consolidano ingiustificate ribasso al quale sono ispirate le posizioni dominanti. gare di appalto, trascurando formu“Il tempo degli annunci è ora- le che puntino alla rapidità e alla mai scaduto”, aggiungono Pavoni qualità. Una sfida questa più volte e Parolini. sottolineata dal Collegio. Ecco brevemente elencati “Io credo - dice ancora il alcuni degli interventi che vanno presidente Pavoni - che le impreda subito attuati. se bresciane siano all’altezza di 1) Necessita prevedere l’av- affrontare una sfida del genere e vio di opere per la realizzazione vincerla. Basarsi esclusivamente delle quali siano state sugli sconti massiappostate le adeguate mi non punta certae necessarie risorse. mente alla qualità e “La spesa per Ed inoltre va pro- opere pubbliche negli aggiungo anche che grammato ed attuato ultimi 7 anni segna un oggi certi sconti non un piano di lavori meno 38% e le risorse sono giustificabili, di piccola e media salvo uscire dalle rappresentano oramai dimensione, volti a regole e favorire, ad migliorare la qualità solo 1,7% del bilancio esempio, il lavoro dello Stato”. della vita dei cittadiin nero. Dobbiamo ni. guardarci in faccia 2) In tale quae sottolineare come dro di opere vanno senz’altro sulla medesima gara il margine di individuate quelle indispensabili oscillazione tra le offerte non può per mettere in sicurezza il territorio essere superiore del 4 o 5%”. e garantire l’incolumità dei citta“E lo dico anche di fronte al dini. E’ sotto gli occhi di tutti noi fatto che, visti i tempi, oggi si posquanto accaduto nei giorni scorsi. sa accettare di rinunciare all’utile. Risulta quindi indispensabile un Dovrebbero dare il buon esempio piano per arginare il sempre più proprio gli Enti pubblici, sapendo devastante dissesto idrogeologico, che le opere di qualità elevata anche superando i limiti del patto hanno maggiore durata nel tempo di stabilità interno. e implicano minori costi di manu3) Vanno inoltre previste tenzione. Se si entrasse in questa risorse necessarie per la riquali- ottica sono sicuro che i risparmi ficazione del patrimonio edilizio sarebbero, nel tempo, evidenti”. scolastico. Patrimonio ormai de“Molti imprenditori edili sueto e che abbisogna di significa- accettano forti ribassi solo perché tivi interventi anche per gli aspetti avvertono la responsabilità di 596


LE PROPOSTE DEL COLLEGIO PER GARE RAPIDE E PIÙ ATTENTE ALLA REALE COMPETIZIONE IN RAPPORTO ALLA QUALITÀ

essere datori di lavoro. A volte si va in perdita proprio per evitare di licenziare. Nelle nostre imprese si arriva a ridurre i posti di lavoro solo quando non esiste la benché minima alternativa. E’ con la manodopera valida che noi abbiamo che siamo in grado di realizzare lavori di qualità”. “Comunque qualora le Pubbliche Amministrazioni ritenessero opportuno aggiudicare alle offerte più convenienti, come più volte abbiamo richiesto, si rende opportuna l’introduzione di alcuni correttivi per escludere automaticamente le cosiddette offerte anomale (ovvero eliminare il ricorso a sconti non giustificabili), come pure gli accordi preventivi tra imprese volti a condizionare l’aggiudicazione”. I CORRETTIVI Le modifiche che Ance e Collegio Costruttori Edili di Brescia mirano, sostanzialmente, ad inserire un elemento di casualità nella scelta del criterio attraverso il quale procedere al calcolo della soglia di anomalia, oltre la quale far scattare l’esclusione automatica delle offerte anomale. “Sottolineo che dette modifiche vengono proposte per gli appalti per lavori di importo sino a 2.500.000 di euro. Il metodo dell’offerta più bassa va accompagnato da un meccanismo antiturbativa, tale da eliminare il rischio di accordi collusivi tra imprese, finalizzati ad orientare l’aggiudicazione”. In particolare, per i lavori di importo sino a 2.500.000, la stazione appaltante dovrebbe prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei tre seguenti criteri, individuato

Il presidente Tiziano Pavoni

secondo le modalità di seguito indicate: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (sistema ora in

Il vicepresidente Mario Parolini

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uso per appalti sino di valore fino ad 5 milioni di euro ed in presenza di almeno 10 offerte valide); b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Il metodo da applicare verrebbe scelto in sede di gara sulla base del seguente meccanismo: - si calcola la somma dei ribassi offerti dai concorrenti e ammessi alla gara; - qualora la cifra decimale (la prima dopo la virgola), di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 4 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); - qualora si collochi tra i numeri 5 e 8 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); - qualora sia pari a 9 o 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c). La facoltà di esclusione automatica non sarebbe esercitabile quando il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 10. Questa è la proposta che il Collegio offre al legislatore per correggere le anomalie e snellire le procedure. Basterebbe tenerne conto...


LO SBLOCCA ITALIA MODIFICA GLI ARTICOLI 17 E 18 DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA

SEMPLIFICAZIONI AL VIA: UN TIMIDO PRIMO SEGNALE A FAVORE DEL COMPARTO Nello Sblocca Italia c’è un nuovo orizzonte per l’edilizia? Di certo - grazie anche al puntuale lavoro svolto dall’Ance - alcune norme interessanti ci sono, anche se stiamo ancora parlando di un testo non definito al cento per cento. Sicuramente, nel capitolo “sblocca cantieri” le novità previste sono numerose, novità tra le quali possiamo annoverare il rent to buy, la liberalizzazione delle grandi locazioni commerciali, l’iter per la valorizzazione degli immobili pubblici e le nuove disposizioni per le terre da scavo. Lo Sblocca Italia si ricorda dell’edilizia. Cerchiamo quindi di capire i passaggi fondamentali del testo, cominciando, dall’art. 17, che contiene importanti misure di semplificazione in campo edilizio e urbanistico, misure che, come detto, accolgono - seppur parzialmente - alcune proposte dell’Ance. Nello specifico, il Dpr 380/2001 (T.U. edilizia) è stato

Il Governo sembra deciso ad accogliere almeno alcune procedure suggerite dall’Ance

riordinato a livello normativo, con la sostituzione terminologica della DIA con SCIA. Ecco alcune delle “new entry” più interessanti: semplificazioni per la manutenzione straordinaria e per gli interventi di frazionamento e accorpamento; permesso di costruire in deroga e permesso convenzionato; termini di validità del permesso di costruire; contributo straordinario per interventi di trasformazione; attuazione dei piani attuativi anche per singoli stralci funzionali; possibilità di realizzare varianti a permessi di costruire con Scia da presentarsi a fine lavori; potere sostitutivo delle Regioni allo scadere dei termini assegnati 598

ai Comuni per l’adozione da parte degli stessi dei piani attuativi. Inoltre, è stata soppressa nell’iter di conversione la norma con la quale si introduceva un particolare regime delle opere di urbanizzazione nell’ambito degli interventi di trasformazione urbana complessi: il contributo era dovuto solo per la parte relativa al costo di costruzione, mentre le opere di urbanizzazione erano “messe in carico” all’operatore privato che ne restava proprietario, assicurandone le finalità e gli usi di interesse collettivo. Andando poi ancor più nello specifico, rispetto al tema frazionamento/accorpamento, questi


MENO BUROCRAZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INTERVENTI DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO

interventi ricadranno nell’alveo della manutenzione straordinaria. La modifica normativa, oltre ad aver semplificato l’iter autorizzativo, uniforma su tutto il territorio la disciplina degli interventi di frazionamento e accorpamento, visto che in alcune Regioni, infatti, tale tipologia di interventi era già classificata come manutenzione straordinaria, situazione che creava una disomogeneità di trattamento a livello tecnico. Un vulnus ora sanato. La definizione di manutenzione straordinaria è stata così modificata e le opere in essa ricomprese devono rispettare la volumetria complessiva dell’intero edificio, e non come in precedenza i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Rimane com’era il rispetto della destinazione d’uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria (compresi quelli di frazionamento/accorpamento) saranno soggetti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) anche se comportanti aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici, col confermato divieto di intervenire sulle parti strutturali dell’edificio (in qual caso, l’intervento sarà soggetto a SCIA). Rispetto a “Interventi di conservazione”, è introdotta una procedura finalizzata alla riqualificazione di aree con edifici ritenuti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. La norma ipotizza che una volta individuati tali edifici dallo strumento urbanistico, il Comune, in alternativa all’esproprio, possa favorire la riqualificazione delle aree utilizzando forme di compensazione incidenti sull’area stessa

e senza aumento della superficie coperta. Al proprietario è consentito eseguire tutti gli interventi conservativi tranne la demolizione e ricostruzione, se non giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico o igienico sanitario. Altre novità da tenere in considerazione sono quelle in tema di attività edilizia libera e Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Qualche esempio: ampliamento della categoria dell’attività edilizia libera con l’inclusione nella manutenzione ordinaria degli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; eliminazione della necessità che la CILA sia corredata da una relazione; conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti; compatibilità con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico; validità della CIL o della CILA anche ai fini dell’aggiornamento catastale una volta integrata con la comunicazione di fine lavori. Il Decreto Legge 133/2014 ha poi integrato la disciplina del permesso di costruire in deroga estendendone l’applicazione agli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili in genere, sia pubblici che privati, seppur a determinate condizioni. Riscritta poi la norma sull’efficacia del permesso di costruire nella parte relativa alla possibilità di ottenere la proroga per l’inizio o la fine lavori. E’ stata eliminata la condizione che la proroga si possa ottenere “esclusivamente” nei casi previsti dall’art. 15 (mole dell’opera, particolari caratteristiche tecnico599


VIENE MODIFICATA LA DISCIPLINA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ESTENDENDOLO ALLA RISTRUTTURAZIONE

costruttive, opere pubbliche con finanziamento previsti in più esercizi finanziari), consentendone l’ottenimento in genere per fatti sopravvenuti alla volontà dell’interessato e negli altri casi previsti dalla norma tra cui anche le difficoltà tecnico-esecutive, emerse successivamente all’inizio dei lavori. Viene, inoltre, introdotta la possibilità di ottenere la proroga dei termini qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’Amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Altro capitolo corposo è quello relativo agli incentivi di costruzione. Anche in questo caso basti qualche esempio: nella ristrutturazione edilizia si aggiunge, ai criteri che la Regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche e che i Comuni utilizzano per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Si prevede poi che l’incidenza degli oneri di urbanizzazione sia stabilita anche in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tra le altre cose, per gli interventi di manutenzione straordinaria è dovuto il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione se l’intervento comporta un aumento del carico

urbanistico e vi sia un aumento della superficie calpestabile. Capitolo varianti a permessi di costruire: viene ad esempio introdotta la possibilità di realizzare con Scia, da presentare alla fine dei lavori accompagnata dall’attestazione di un professionista, le varianti al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo originario, purché le stesse siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano stati acquisiti i necessari atti di assenso previsti dalle normative di settore. Viene poi disciplinato a livello statale il mutamento di destinazione d’uso rilevante con l’indicazione delle diverse macro categorie: residenziale; turisticoricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. All’art. 31 si introduce la previsione di una sanzione da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Tale sanzione è irrogata sempre nella misura massima per gli abusi realizzati su aree soggette a rischio idrogeologico. I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Quanto alla disciplina della conferenza di servizi, le previsioni parlano di una corposa serie di modifiche: i termini di validità di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso decorreranno dalla data dell’adozione del provvedimento finale. I procedimenti amministrativi nell’ambito dei quali viene 600


LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PREVEDE MOLTE MODIFICHE DAI PARERI AGLI ATTI DI ASSENSO

indetta una conferenza di servizi terminano con un provvedimento finale, adottato sulla base dell’orientamento prevalente emerso in conferenza. Viene superato lo sfasamento temporale dovuto alla circostanza che i termini di validità dei singoli atti decorrono anteriormente all’emanazione del provvedimento finale della conferenza dei servizi. Infine la deliberazione del Consiglio dei Ministri ha natura di atto di “alta amministrazione”, quindi ampiamente discrezionale e di ultima istanza e non può essere oggetto di impugnazione. Ma le

modifiche in previsione sono tutt’altro che finite: viene infatti toccata anche la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con la previsione che, che se il sovrintendente non dà una risposta alla richiesta che gli perviene dal Comune entro il termine di 60 giorni, dalla ricezione degli atti, il Comune potrà decidere autonomamente se autorizzare o meno l’intervento edilizio. Una norma fortemente auspicata dall’Ance, norma che, con la soppressione dell’ulteriore passaggio in conferenza di servizi, rafforza il dovere del Comune di

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concludere il procedimento decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questo abbia emesso il proprio parere sull’intervento. Il nuovo Regolamento potrà individuare anche ulteriori tipologie di interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice; tipologie di interventi di lieve entità che potranno essere regolate tramite accordi di collaborazione tra Ministero, Regioni ed Enti locali. Scorrendo il testo del Ddl c’è spazio anche per le agevola-


NUOVA DISCIPLINA ANCHE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEMANIALE

zioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e le norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche. Stesso discorso per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazioni elettronica. L’articolo 18 invece si concentra sulla liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo, prevedendo la possibilità, per le parti che sottoscrivono contratti di locazione ad uso diverso dall’abitazione, di andare in deroga ai limiti temporali e alle altre condizioni previste dalla legge medesima purché il canone annuo pattuito sia superiore a 250mila euro e non si tratti di locali di interesse storico secondo provvedimenti regionali/comunali. Le nuove previsioni non possono però essere applicate ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma solo ai contratti futuri. Vengono poi introdotte regole sulle misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, misure che dovrebbero facilitare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati attraverso un meccanismo che vede coinvolti in prima linea i Comuni (che dovranno presentare le proposte di recupero) e l’Agenzia del Demanio, che valuterà le proposte dei Municipi. E’ tutto? Quasi: scorrendo velocemente gli ultimi passaggi, si parla di misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, di disciplina semplificata del deposito preliminare e della cessazione del-

la qualifica di rifiuto delle terre e rocce che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto e di disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Quindi, spazio alla semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e alle misure urgenti 602

per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica. Un corpus legislativo corposo che, se non avrà - purtroppo - il potere di sconfiggere la crisi, potrebbe allentare un po’ i lacciuoli burocratici che appesantiscono il comparto edilizio, consentendo agli operatori di trovare nuovo slancio. ro.ramp.


ALCUNE MISURE FISCALI DELLO SBLOCCA ITALIA INCENTIVANO GLI INVESTIMENTI NEL MATTONE

ACQUISTO DI CASE DA LOCARE: PREVISTI GLI SCONTI IRPEF MA SOLO PER LE CLASSI A O B

Conferma delle agevolazioni per l’acquisto di case da affittare, ampliamento della “defiscalizzazione” delle opere in project financing e modifiche alla disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotata). Sono queste le principali misure fiscali contenute nella legge di conversione del dl Sblocca Italia. E alcune di queste modifiche sono volte ad incentivare gli investimenti nel mattone.

Partiamo dagli incentivi all’investimento in abitazioni da locare: viene innanzitutto introdotta un’agevolazione fiscale a favore di contribuenti, persone fisiche, che acquistano case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta ai soggetti Irpef - persone fisiche non esercenti attività d’impresa - che, nel quadriennio 2014-2017, acquistano 603

immobili residenziali, in classe energetica A o B di nuova costruzione ed invenduti alla data del 12 novembre 2014. Viene poi meno il riferimento alla qualifica soggettiva del cedente (“impresa ristrutturatrice”), presente, invece, nel testo originario, con la conseguenza che l’agevolazione viene riconosciuta anche alle cessioni di immobili ristrutturati, da chiunque effettuate. Tali immobili devono essere destinati, entro i 6 mesi successivi alla compravendita, alla locazione a canoni ridotti per almeno 8 anni continuativi. Queste, invece, le agevolazioni - cumulabili tra loro - che vengono riconosciute al contribuente: una deduzione dall’Irpef pari al 20% del prezzo dell’immobile, nel limite massimo di 300.000 euro; una deduzione dall’Irpef degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative oggetto dell’agevolazione. Viene poi ammessa, all’atto d’acquisto o durante la locazione, la possibilità di cedere l’usufrutto dell’abitazione a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale, a condizione che venga mantenuta la locazione a canone ridotto e che il corrispettivo annuale di usufrutto non sia superiore


LA LOCAZIONE A CANONI RIDOTTI ENTRO 6 MESI DALLA COMPRAVENDITA, PER ALMENO 8 ANNI CONTINUATIVI

al medesimo canone di locazione. L’art.19 prevede invece che, nei casi in cui nei contratti di locazione, venga pattuita tra le parti una riduzione del canone dovuto, la registrazione dell’atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo. Inoltre, nell’ipotesi in cui, per la definizione di tale accordo, le parti si siano rivolte ad organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, e la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto, viene prevista la facoltà, per i Comuni, di stabilire un’aliquota IMU ridotta per tali fabbricati. C’è poi la novità del “Rent to buy”, ovvero i contratti di locazione di abitazioni, finalizzati alla vendita. In questo ambito viene esteso l’ambito applicativo dei benefici fiscali previsti per i programmi di locazione/acquisto di “alloggi sociali”, anche attraverso la formula del “rent to buy”. Va ricordato che proprio nell’ambito delle locazioni di “alloggi sociali”, viene prevista la possibilità di riscatto a favore dell’inquilino, trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione. Quanto ai contratti di locazione di “alloggi sociali”, nei quali sia prevista la clausola di trasferimento della proprietà (unilaterale o vincolante per entrambe le parti), si applicherà il seguente regime fiscale: a favore dell’impresa si segnala, durante la locazione, detassazione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni di locazione di alloggi sociali. Per “canoni di locazione” s’intendono tutte le somme percepite dall’impresa sia in “conto affitto”, che in “conto prezzo”

di acquisto futuro dell’alloggio. infrastrutturali, relativi alla rete Ricordiamo che le imposte sul red- a banda ultralarga. Il medesimo dito e l’IRAP da applicare sul cor- credito d’imposta spetta entro il rispettivo di vendita dell’alloggio limite massimo del 50% del costo sociale vanno pagate dell’investimento. solo al momento del Ci sono poi in riscatto. Se nei contratti previsione signifiCon un Decreto di locazione è pattuita cative modifiche redel Ministro delle lative alla disciplina una riduzione del Infrastrutture e dei delle SIIQ (Società canone dovuto, la Trasporti (ad oggi d’Investimento Imregistrazione dell’atto non ancora emanato) mobiliare Quotate): è esente da imposta di verranno definite le vengono ridefiniti i modalità di determi- registro e da imposta requisiti partecipatidi bollo. nazione e fruizione vi, con l’adeguamendel credito d’impoto della normativa sta, nonché le claufiscale a quella dei sole standard dei contratti, le tem- Fondi d’investimento immobiliare. pistiche e gli altri aspetti rilevanti Non si tratta però di modificare il del rapporto contrattuale. regime dei Fondi Immobiliari, ma Viene poi ridotto da 200 semmai di dare slancio all’utilizzo milioni di euro a 50 milioni di delle SIIQ e ad eventuali forme di euro l’importo minimo delle in- partecipazione tra SIIQ e Fondi frastrutture realizzabili in “project stessi. financing”, con il meccanismo Per quanto riguarda il regime della “defiscalizzazione”. fiscale delle SIIQ, le modifiche Il credito d’imposta si appli- previste riguardano prevalentecherà non solo per le infrastrutture mente il regime di esenzione da “di rilevanza strategica nazionale” IRES ed IRAP di cui godono le ma per tutte quelle “previste in stesse SIIQ. Le quali, attualmente, piani o programmi sono esenti da imapprovati da amminiposte dirette rispetto strazioni pubbliche”. Viene ridotto da a: redditi derivanti Inoltre è fissato in 2 dalla locazione di 200 a 50 milioni di miliardi di euro il va- euro l’importo minimo immobili; dividendi lore complessivo delderivanti dalla pardelle infrastrutture le opere per il quale tecipazione in altre realizzabili in “project società che svolgopuò essere applicato financing”, con il il credito d’imposta. no prevalentemente meccanismo della Sempre parlanattività di locazione “defiscalizzazione”. do di defiscalizzazioimmobiliare. ne delle opere pubCon le modibliche realizzate col fiche in esame, si concorso di capitali privati, viene aggiungono anche le plusvalenze attribuito - in via sperimentale sino da cessione di immobili destinati al 31 dicembre 2015 - un credito alla locazione; le plusvalenze da d’imposta ai fini IRES e IRAP alle cessione di partecipazioni in altre imprese che realizzano interventi SIIQ; i proventi e le plusvalenze 604


RIQUALIFICAZIONE URBANA: INCENTIVI PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

relative a quote di partecipazione a Fondi Immobiliari. Per incentivare, poi, gli interventi di riqualificazione urbana, viene concesso alle Amministrazioni comunali di prevedere, per un periodo di tempo determinato, specifiche riduzioni od esenzioni dai tributi locali di propria competenza (ad esempio, TARI, TASI), a favore di cittadini singoli e associati che presentino progetti riguardanti la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati, ed in genere la valorizzazione di una determinata zona del territorio urbano o extra urbano. Facciamo un passo indietro, e concentriamoci sull’articolo 8 del Ddl, articolo che prevede una serie di misure da tenere sott’occhio. Quali? Ad esempio la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali. E poi ancora la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero degli edifici residenziali, che si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Restano invariate le disposizioni in materia di Bonus antisismica, ovvero la detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a de-

stinazione produttiva, situati nelle migliorare in alcun modo l’effizone ad alta pericolosità (zone 1 cacia dello strumento di contrasto e 2). Per questi, dal 1° gennaio all’evasione. Ma non è finita qui: al 31 dicembre 2015, la misura c’è infatti l’eliminazione dalla base della detrazione pasimponibile IRAP del serà dall’attuale 65% costo complessivo al 50%, sempre nel del personale impieProrogata la limite massimo di detrazione Irpef per gato a tempo indespesa di 96.000 euro. terminato, che corriil recupero degli Nell’articolo 44 sponde ad una riduedifici residenziali, si parla dell’increzione della prelievo che si applicherà mento dal 4% all’8% fiscale ai fini IRAP, in ragione del 50% a carico delle impredella ritenuta operata dalle Banche all’atto dal 1° gennaio al 31 se, per 5 miliardi di dicembre 2015. dell’accredito dei boeuro. Sempre nel Ddl nifici di pagamento (nello specifico con delle spese agevolal’articolo 44) viene te, a titolo di acconto delle imposte disposta una nuova riapertura dei sul reddito dovute dall’impresa termini per la rivalutazione delle esecutrice degli interventi. aree edificabili ed agricole, con la Una scelta che riduce la possibilità di rideterminare il valoliquidità delle imprese, senza re d’acquisto dei terreni edificabili 605


ATTENZIONE PERÒ ALLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA CHE POTREBBERO FAR SCATTARE GLI AUMENTI DELL’IVA

ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015 (ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017). Proseguendo nell’analisi del provvedimento, ecco la novità in chiave “reverse change”, col meccanismo dell’inversione contabile che viene esteso anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e in subappalto). Senza dimenticare che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità stabilite con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi. Modifiche in vista anche per la “clausola di salvaguardia”: si parla infatti dell’introduzione di una norma che prevede l’aumento delle aliquote IVA del 10% e del 22% a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale aumento non verrà adottato, qualora siano approvati provvedimenti normativi che assicurino maggiori entrate, o risparmi di spesa pubblica. In ogni caso, non è in previsione alcun aumento dell’aliquota IVA ridotta del 4%,

applicabile in caso di acquisto, o costruzione, della “prima casa”. Va detto che l’innalzamento dell’aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio delle “seconde case”, comprimendo ancor di più le attività di un comparto già fortemente in crisi e, tra l’altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento 606

dei “costi fiscali” connessi alla realizzazione di opere pubbliche. In buona sostanza, un Ddl che mette molta carne al fuoco. Alcuni bocconi sono un po’ indigesti, ma - come sempre in questi casi - solo l’approvazione e la messa a regime di tutto il provvedimento consentirà una valutazione ottimale.


IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA: INVESTIMENTI IN CALO TRA SPENDING REVIEW E PATTO DI STABILITÀ

LA MANNAIA DEI TAGLI METTE IN CRISI LA PROVINCIA: LE SCUOLE A RISCHIO GELO? Oramai anche a parlare di “scure” si rischia di minimizzare. Perché a guardare nelle casse degli Enti pubblici, gli effetti dei tagli statali diventano sempre più gravi. Ne sanno qualcosa la Provincia di Brescia e Palazzo Loggia (ma non è che gli altri Municipi stiano poi tanto meglio), costretti a riflettere su come ovviare a questo che oramai è un piccolo ruscello di finanziamenti, sempre più a rischio siccità. Iniziamo dalla Provincia, che è forse un caso doppiamente emblematico in quanto, ora che è stata relegata (almeno, qualcuno la vede così) al ruolo di ente di secondo livello, deve fare i conti con le prospettive del Governo Renzi di tagliare un miliardo di euro proprio alle Amministrazioni provinciali del Bel Paese. Prospettiva che, per il nostro territorio, si traduce una “botta” da 39,5 milioni per l’anno in corso. Il che è già abbastanza difficile da metabolizzare, ma non è

Il rischio che gli enti locali fermino gran parte dei progetti è concreto

nulla se paragonato ai 60,5 milioni che, stando alle stime del Disegno di Legge di stabilità, verrebbero stralciati dai trasferimenti indirizzati a Palazzo Broletto nel 2015. Già da tempo il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli ha 607

cercato di sensibilizzare la politica nazionale sui problemi di un ente che, di fatto, rischierebbe di non poter assolvere ai propri compiti proprio per mancanza di risorse. Il tutto pur non profilandosi all’orizzonte un dimagrimento del-


ANCHE IL COMUNE CAPOLUOGO RISCHIA DI OTTENERE 5,5 MLN IN MENO PER LA SPESA CORRENTE

le competenze in carico all’Ente. Certo non aiuta la prospettiva che i tagli siano ancor più pesanti negli anni dopo il 2015. Ma frustrazione a parte, cosa comporta questa carenza di disponibilità finanziaria? Sempre secondo Mottinelli i rischi potrebbero essere la mancanza di risorse per il riscaldamento delle scuole e per il piano neve. Ad essere onesti, è piuttosto difficile che il Governo faccia passi indietro, per cui si deve fare di necessità virtù. Ad esempio la Provincia ha definito un nuovo piano (idea, per la verità, giù praticata in passato) per abbandonare progressivamente gli stabili dove è in affitto. In particolare, proprio a metà novembre, è stato annunciato il prossimo abbandono delle sedi del Crystal Palace e dell’Inail, che costano 530mila euro all’anno. Insomma, economie spicciole per limitare le uscite in attesa di capire quante e quali saranno le entrate. Come detto anche l’Amministrazione comunale di Brescia non se la passa troppo bene, visto che rischia di avere 5,5 milioni di euro in meno sulla spesa corrente, sempre per i noti vincoli imposti dal Patto di stabilità. Spauracchio che, con la fine dell’anno, diventa una minaccia sempre più incombente e “pericolosa”, nel senso che i Municipi devono fare i salti mortali per tenere i conti a posto. Anche a costo di vendere il proprio patrimonio, come accade a Iseo, dove proprio con il sistema delle alienazioni si sta cercando di rimpinguare le casse comunali. Tempi duri, quindi, e cinghia tirata per gli enti locali. Tra spending review e Patto di stabilità i

Anche la manutenzione dei centri urbani potrebbe diventare marginale rispetto ai bilanci ridotti all’osso

soldi sono sempre meno, ma il territorio da amministrare rimane lo stesso, solo con molti problemi in più. In sostanza, assistiamo ad un periodo assolutamene critico, durante il quale il rischio è che a fronte di un qualsivoglia impegno per il taglio fiscale si debba riscontrare un continuo ed inesorabile 608

calo degli investimenti pubblici. E’ l’esatto contrario di quanto dovrebe essere fatto in un momento di crisi come l’attuale. Solo una robusta dose di nuove opere publiche, infatti, può rimettere in moto il sistema Paese, considerato che l’edilizia resta il motore dell’economia nazionale.


L’INTERESSE NON PUÒ ESSERE SOLO LEGATO AGLI EVENTI: BRESCIA PUÒ OFFRIRE ANCHE DI ALTRO, E MOLTO

BRESCIA CITTÀ DI CULTURA: DOPO LE GRANDI MOSTRE È L’ORA DELLA “RISCOPERTA”

Programmazione è la parola chiave per il futuro della cultura di Brescia. Programmazione che chiama il nostro straordinario sistema museale ad un approccio più maturo e internazionale, anche in vista di Expo.

Dopo le grandi mostre «è arrivato il tempo della maturità - ha più volte affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura, Laura Castelletti -. Non possiamo solo pensare a mostre temporanee o a eventi, ma dobbiamo saper investire su risorse e vantaggi strategici che abbiamo in casa, a partire dal nostro ricco patrimonio museale». Solo così sarà possibile centrare «obiettivi di posizionamento nazionale e internazionale, diventando appetibili per nuovi partner e possibili sponsor, e facendo di Brescia una città di riferimento come già avviene per Torino, ul-

timo caso esemplare, o Venezia». progetto di sistemazione da parte Come sta avvenendo per il della Giunta. Obiettivo ultimare i progetto del Capitolium, oggi defi- lavori, in parte già avviati, perché nitivo con risorse per tutto sia pronto entro portarlo a termine, il prossimo aprile, Capitolium: un milione 300 mila giusto in tempo per per l’apertura euro. Per l’apertura l’apertura dell’Expo. della quarta cella della quarta cella del La scorsa estate del santuario santuario repubblicasono stati completati no nell’area archeorepubblicano di via gli interventi di conlogica di via Musei Musei non ci sono più solidamento statico e per la riqualificadi palazzo Pallaveri, ostacoli. zione dell’intero perche ospita la sede corso museale non ci della Fondazione sono più ostacoli. Brescia Musei e che sorge proprio La conferma arriva dal vice- sopra la quarta cella. sindaco dopo l’approvazione del Qui al piano terra saranno 609


NEL 2015 IN SANTA GIULIA VERRÀ ALLESTITA UNA GRANDE MOSTRA ARCHEOLOGICA DEDICATA ALL’ETÀ ROMANA

ricavati la biglietteria e il bookshop che faranno da ingresso al sito archeologico. Grazie alla soletta che è stata costruita si potrà accedere direttamente al pronao del Capitolium oppure attraverso la piattaforma elevatrice si potrà scendere negli spazi ipogei della quarta cella. Proprio l’abbattimento di ogni barriera architettonica «per favorire la massima accessibilità nel rispetto totale della caratteristiche dell’area», viene sottolineato dall’assessore alla Cultura Laura Castelletti come un aspetto qualificante dell’intero progetto. Un altro punto al quale si è dedicata una particolare attenzione è l’impiantistica che consentirà un «lavaggio costante» dell’aria all’interno della quarta cella. Le peculiarità dell’ambiente, che lo rendono la più grande area ipogea dipinta dell’epoca romana nel nord Italia, impongono di limitare lo stress per la struttura che inevitabilmente l’afflusso dei visitatori, alterando il microclima, comporterà. «Stiamo mettendo mano al percorso che completerà la musealizzazione del sito rendendolo un solo grande complesso archeologico», sottolinea Castelletti. L’obiettivo è realizzare una passerella senza barriere che colleghi direttamente il Capitolium col teatro. Oggi un passaggio provvisorio c’è già, ma l’intento è migliorare la fruizione di tutti gli spazi del sito archeologico. L’intervento sulla quarta cella eleverà il sito archeologico fra quelli più significativi a livello europeo, consegnando ai visitatori un unicum in cui tre secoli di sto-

La Vittoria Alata è senza dubbio il simbolo del patrimonio culturale bresciano

ria, dall’età repubblicana a quella imperiale, vengono cuciti insieme in un solo percorso. E l’apertura della quarta cella coinciderà anche con la grande mostra archeologica sull’età romana nel nord Italia che verrà allestita in Santa Giulia nel 2015. Un’occasione straordinaria, secondo Laura Castelletti, «per valorizzare l’area del Capitolium e farla conoscere nel mondo». Una sfida che Brescia è pronta a raccogliere: una città la nostra che mantiene un imprinting manifattu610

riero, ma scopre sempre più nuove vocazioni come quella del turismo culturale. Chi oggi ha la ventura di camminare per le strade di Brescia, non può non rendersi conto di quanta energia la città produca, regalata da un territorio che vanta grandissime potenzialità. «Il nostro compito, come amministratori, è valorizzarla e metterla in rete». Laura Castelletti non nasconde la propria soddisfazione per quanto fatto anche recentemente rispetto ad appuntamenti di sicuro richiamo. In poche ore, solo ad ottobre,


IN FASE DI REALIZZAZIONE C’È ANCHE UNA NUOVA CARTELLONISTICA PER INDICARE I LUOGHI DELLA CULTURA

nel centro storico hanno convissuto una rinnovata Fiera del Libro, concomitante con gli eventi di Supernova, la kermesse dedicata all’innovazione e alla creatività, e alla «Notte della Cultura», altra opportunità pensata per continuare nel lavoro di maquillage che connota il lavoro sull’immagine dei bresciani. Brescia si veste così di una nuova segnaletica turistica, che unisce tradizione e innovazione, storia passata e futuro. Già trenta nuovi cartelli sono stati installati e tanti altri sono pronti per offrire alla città quella nuova immagine che le farà acquisire punti nella corsa all’attrattività territoriale. Proprio prima di marzo 2015 il programma di revisione, adeguamento e implementazione della cartellonistica, voluto dal Comune, dovrebbe essere portato a termine con la messa in opera di 240 cartelli e 20 installazioni informative in plexiglass. I primi cartelli già installati permettono di seguire il percorso che va da via Musei a piazza Loggia e lungo corso Palestro e corso Zanardelli. Brescia vuole diventare una città turistica e per questo cambia volto, migliorando la qualità urbana e rendendo la cultura sempre più popolare. Il volto rinnovato di una Brescia in grado di valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale non attende altro che essere sperimentato e l’occasione di avvicina mese dopo mese: ci sarà il tempo di Expo, quando i visitatori potranno apprezzare, con i bresciani, quanto il nostro capoluogo e la nostra provincia possono offrire. Wilda Nervi 611


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

LAVORO - Riforma del Mercato del Lavoro legge n. 78/2014 - contratto a tempo determinato - vademecum Ance

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 valutazione dei rischi - imprese di nuova costituzione - legge n. 161/2014 G.U. n. 261 del 10 novembre 2014

pag. 614

- Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 - requisiti dell’ RSPP interno adeguata presenza della figura all’interno dell’impresa - interpello n. 24/2014 pag. 620

- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - CIGS - procedura informatica per l’invio delle istanze - nuova versione pag. 614 - Dirigenti di aziende industriali - procedure di licenziamento collettivo - estensione al personale con qualifica di dirigente - legge n. 161/2014 G.U. n. 261/2014 pag. 614 - Ministero del Lavoro - aziende non soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - contratti di solidarietà - agevolazioni circolare n. 26/2014 pag. 616 - Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Straordinaria - CIGS - stipula di contratti di solidarietà e superamento dei limiti massimi di durata - Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014

pag. 618

- Inps - sgravio contributivo per l’anno 2013 messaggio n. 7978/2014

pag. 619

pag. 621

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2014

pag. 622

- Tari - esclusione dei magazzini e delle aree “collegate” alla produzione di rifiuti speciali

pag. 634

- Benefici per l’acquisto di case da locare le agevolazioni fiscali confermate nel Decreto “Sblocca Italia”

pag. 634

- Nuova definizione di manutenzione straordinaria frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari riflessi ai fini dell’Iva pag. 634

- Inail - ultimo giorno di febbraio - nuovo termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni - determina n. 330/14 pag. 620 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 protocollo d’intesa tra Cncpt e Ministero del Lavoro - asseverazione delle imprese

- Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - allegato XV - manutenzione, riscaldamento e pulizia dei baraccamenti inclusione nei costi sulla sicurezza interpello n. 25/2014

TRIBUTI

pag. 618

- Ministero del Lavoro - tutela della maternità ex art. 55 - d.lgs. 151/2001 - dimissioni entro i tre anni di vita del figlio - preavviso interpello n. 28/2014

pag. 620

- Detrazione 50% - installazione di caldaie a biomassa condizioni per poter usufruire dell’agevolazione pag. 637 - Fondo mutui prima casa - disponibile il modulo per accedere alla garanzia statale

pag. 620

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pag. 637


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

INDICI

TECNICA EDILIZIA

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

- Vendite immobiliari: quando è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica (Ape) pag. 652

pag. 638 pag. 638

- Acustica in edilizia: previsto il riordino normativo

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pag. 638

VARIE

LAVORI PUBBLICI

- Interessi per ritardato pagamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 231/02 pag. 654

- L’ Anac interpreta il nuovo soccorso istruttorio e la sanzionabilità delle offerte con irregolarità essenziali - osservazioni Ance pag. 639

- Oneri di urbanizzazione: obbligo di correttezza del Comune nella riscossione coattiva pag. 654

- Pubblicato il bando tipo obbligatorio tante le novità per gli appalti pubblici pag. 640

ANCE INFORMA

- Requisiti minimi Ati, quote di partecipazione e quote di esecuzione pag. 648 - Nuove linee guida Accredia sui riferimenti nei bandi di gara alla certificazione di qualità pag. 649 - L. 161/2014 - ammesso l’avvalimento plurimo - quando il progettista può anche essere appaltatore pag. 650 - La richiesta di prodotti a marchio specifico consente di riferirsi comunque a prodotti equivalenti anche se il bando non ne contempla la possibilità pag. 650 - E’ verso la Centrale Unica di Committenza che vanno effettuati i ricorsi relativi alla gara

pag. 651

- Il riutilizzo del fresato non è un valido giustificativo per un’offerta anomala

pag. 651

pag. 653

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LAVORO

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LEGGE N. 78/2014 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO VADEMECUM ANCE Si informa che l’ANCE ha pubblicato, a seguito delle specifiche modifiche intervenute sulla materia del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 368/2001 così come modificato di recente dalla L. n. 78/2014 (c.d. “Jobs Act”), un “Vademecum sul contratto a tempo determinato nel settore delle costruzioni”.Il documento in parola è disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota. Tale riepilogo, contenente le recenti novità legislative, nonché quelle introdotte a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del 1° luglio 2014 e in particolare all’ art. 93, riporta, in sintesi: - le principali disposizioni contenute nel suddetto articolato adeguate sulla base delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 (c.d. Jobs Act); - i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2014; - i chiarimenti ottenuti, per le vie brevi, dal Ministero del Lavoro, in merito ad alcune criticità rilevate sul tema; - la risposta del Ministero del Lavoro al quesito avanzato dall’Ance per il computo dei contratti a tempo determinato nell’ipotesi di avvio di nuove attività; - le risposte alle domande frequenti pervenute da alcune Associazioni territoriali.

del sito “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it), per il quale occorre essere registrati come “Aziende”. A tal proposito il Dicastero precisa che: - gli attuali utenti di “CIGSonline”, che sono già registrati come “Aziende” in “Cliclavoro”, potranno utilizzare le credenziali di accesso a quest’ultimo per l’utilizzo della nuova procedura “CIGSonline”; - gli attuali utenti di “CIGSonline”, che non sono già registrati in “Cliclavoro”, saranno automaticamente abilitati a tale sito con le credenziali (username e password) già utilizzate in “CIGSonline” (al primo accesso in “Cliclavoro” il sistema chiederà di modificare la password; dopo aver effettuato il cambio della password l’utente potrà accedere alla nuova procedura “CIGSonline”). La comunicazione di cui trattasi rimarca altresì che per lo svolgimento delle attività tecniche necessarie all’avvio della nuova versione, il sistema “CIGSonline” resterà non attivo dal pomeriggio del giorno 6 novembre 2014. Da ultimo, il Ministero del Lavoro segnala che: - “CIGSonline” continuerà ad utilizzare, per le proprie comunicazioni, l’indirizzo mail in esso registrato. Tale indirizzo, che può essere diverso da quello registrato in “Cliclavoro”, potrà essere modificato tramite una apposita procedura presente nel menù del nuovo “CIGSonline”; - i relativi manuali operativi ed altre informazioni procedurali saranno disponibili dal 10 novembre 2014 sul sito del Ministero del Lavoro, seguendo il percorso: “CIGS presentazione domande on-line” oppure “Lavoro / Ammortizzatori sociali / Cassa integrazione guadagni CIGS / CIGSonline”.

MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA CIGS - PROCEDURA INFORMATICA PER L’INVIO DELLE ISTANZE - NUOVA VERSIONE

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ESTENSIONE AL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE LEGGE N. 161/2014 - G.U. N. 261/2014

Si informa che il Ministero del Lavoro ha reso noto che, a partire dallo scorso 10 novembre 2014, è entrata in funzione una nuova versione del sistema “CIGSonline” (presente sul sito www.lavoro.gov.it), mediante il quale vengono inviate le domande di integrazione salariale straordinaria e per i contratti di solidarietà (di cui all’art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863). Il nuovo sistema è disponibile all’interno

Si informa che dallo scorso 25 novembre 2014 è prevista l’estensione al personale con la qualifica di dirigente della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991. Tale estensione è stata prevista dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dello scorso 10 novembre 2014 e recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti

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dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, la quale prevede - tra l’altro - modifiche alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, sui licenziamenti collettivi, per quanto concerne il licenziamento dei dirigenti. A tal proposito si fa presente che, con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per non aver correttamente trasposto la Direttiva 98/59/CE, nella parte in cui ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi la categoria dei dirigenti. Con l’art. 16 della citata Legge europea 2013-bis, entrata in vigore lo scorso 25 novembre 2014, il Legislatore ha dato così attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia, modificando l’art. 24 della Legge n. 223/1991 ed individuando minuziosamente le disposizioni che trovano applicazione per la categoria dei dirigenti. In primo luogo, la Legge europea 2013bis afferma espressamente che i dirigenti debbono essere inclusi nella verifica della soglia occupazionale (“…imprese che occupino più di quindici dipendenti….”) che determina l’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 223/1991. La novità di rilievo è peraltro rappresentata dal fatto che la disciplina dei licenziamenti collettivi va osservata anche quando, nel novero degli eventuali cinque licenziamenti (nell’arco dei 120 giorni) che il datore di lavoro avesse intenzione di effettuare, vi fossero dei lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti. Si tratta, in altre parole, della vera e propria estensione ai dirigenti dell’applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, con conseguente onere di applicazione della procedura prevista dalla legge qualora il licenziamento, nell’arco temporale dei 120 giorni, riguardi anche questi ultimi (Cass., Sez. Lavoro, 11 settembre 2014, n. 19221). Peraltro, il nuovo comma 1-quinquies dell’art. 24 della Legge n. 223/1991 fa riferimento all’intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento “di uno o più dirigenti”: dunque è sufficiente che vi sia anche un solo dirigente nel numero degli almeno cinque licenziamenti che il datore di lavoro intende intimare, perché trovino applicazione le novità procedurali introdotte dalla Legge europea 2013-bis. Naturalmente, qualora non vi siano dirigenti tra le posizioni in esubero, non occorrerà dar luogo alla specifica procedura prevista dal nuovo comma 1-quinquiesdell’art. 24 della Legge n. 223/1991. In tal caso, come rimarca Confindustria, è da ritenere che il datore di lavoro non possa procedere a licenziamenti individuali di dirigenti, per ragioni di carattere economico, nell’arco dei 120 giorni dalla conclusione


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della procedura di licenziamento collettivo, senza incorrere nel rischio di vedersi contestata la legittimità del licenziamento medesimo (per violazione dell’art. 24, comma 1, della Legge n. 223/1991, come interpretato dall’art. 8, comma 4, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236) salva l’attivazione di una nuova procedura. La nuova formulazione dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 223/1991 chiarisce, inoltre, che la nuova disciplina prevista per i dirigenti opera tanto con riferimento ai datori di lavoro imprenditori quanto ai datori di lavoro non imprenditori che intendano cessare la propria attività. In definitiva, è possibile affermare che, ai fini del raggiungimento del requisito numerico dei cinque licenziamenti nell’arco dei 120 giorni, la Legge n. 161/2014 ha operato la piena equiparazione dei dirigenti alle altre categorie di lavoratori. Le Legge Europea 2013-bis ha, invece, scelto di non equiparare completamente i dirigenti alle altre categorie di lavoratori per quanto riguarda le modalità di applicazione della procedura di licenziamento collettivo. Per quanto riguarda la fase della comunicazione, occorre in primo luogo segnalare che, stante l’esclusione della categoria dal trattamento dell’indennità di mobilità, il datore di lavoro non è tenuto a versare per i dirigenti interessati dalla procedura di licenziamento collettivo il contributo di ingresso di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 223/1991. Con riferimento ai destinatari, a fronte della formulazione dell’art. 4, comma 2, si ritiene che, nel settore industriale, compresa l’edilizia, la comunicazione debba senz’altro essere inviata a Federmanager, in qualità di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti del settore. Viceversa, nel caso in cui l’impresa, a ragione dell’attività svolta, applichi ai suoi dirigenti il contratto collettivo nazionale del terziario, la comunicazione dovrebbe essere rivolta all’associazione sindacale dei dirigenti maggiormente rappresentativa in quel settore. Una volta che l’impresa abbia correttamente inviato la comunicazione preliminare, ove non segua, nel termine di sette giorni dal ricevimento della stessa, la richiesta di esame congiunto da parte dell’organizzazione sindacale, si deve ritenere, in base a quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 223/1991, esaurita la prima fase di confronto della procedura. La volontà del legislatore di distinguere la procedura di licenziamento collettivo applicabile ai dirigenti rispetto alle altre categorie di lavoratori emerge in modo evidente dalla previsione normativa in base alla quale l’esame congiunto e l’eventuale ulteriore esame davanti all’Amministrazio-

ne territorialmente competente avvengono “in appositi incontri”. Ciò significa che, sebbene le distinte comunicazioni iniziali siano contestuali, la procedura relativa ai dirigenti potrà, poi, avere tempi (ma anche esiti) diversi, fermo restando il rispetto dei termini massimi previsti dalla legge. La previsione di appositi incontri è volta a favorire la definizione di criteri di scelta e/o di soluzioni alternative al licenziamento che tengano il più possibile conto delle specificità del rapporto di lavoro dirigenziale. Comunque, per quanto riguarda i criteri di scelta, è opportuno evidenziare che il legislatore, nel richiamare l’art. 5, comma 1, della Legge n. 223/1991, tra le disposizioni applicabili al licenziamento collettivo dei dirigenti, ha esteso anche a quest’ultima categoria i criteri residuali di legge (carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico organizzative e produttive). Sul punto, va ricordato che vi è la possibilità di concordare, anche a livello aziendale, nell’ambito dell’esame congiunto, specifici criteri di scelta quale, ad esempio, la preminenza del criterio delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, avvalendosi di una possibilità più volte affermata dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., Sez. Lavoro, 19 maggio 2006, n. 11886, e Cass., Sez. Lavoro, 7 giugno 2003, n. 9153). Sotto un diverso profilo, appare opportuno evidenziare che, stante l’autonomia delle fasi di esame congiunto svolte con le organizzazioni di rappresentanza degli altri lavoratori, rispetto a quelle svolte con la rappresentanza dei dirigenti, ben potrebbe accadere che una procedura si concluda con la definizione di un accordo, mentre l’altra si concluda senza accordo, con la conseguente applicazione dei criteri di legge ai licenziamenti da intimare, oppure con un accordo contenente diversi criteri di scelta. A ragione dell’autonomia della procedura che riguarda i dirigenti, si deve altresì ritenere che, ove fosse raggiunto l’accordo in sede sindacale, ben si potrà procedere alla successiva comunicazione dei licenziamenti, anche laddove prosegua la procedura che riguarda la generalità degli altri dipendenti e viceversa. Ragioni di mera opportunità sindacale, da valutare caso per caso, potrebbero però anche consigliare di prendere in considerazione l’ipotesi di condurre a termine le due procedure “in parallelo” o, almeno, di differire la comunicazione dei licenziamenti in modo che avvenga contestualmente, sia per i dirigenti che per la generalità degli altri dipendenti. Per quanto riguarda la disciplina dell’impugnazione del licenziamento, il legislatore ha precisato che, anche per i dirigenti, trova applicazione il regime generalmente

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previsto dall’art. 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 (impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento + deposito del ricorso giudiziale entro i successivi 180 giorni). Al contrario, il legislatore ha scelto di differenziare in larga parte la disciplina dei licenziamenti collettivi per i dirigenti rispetto alle altre categorie di lavoratori sotto il profilo della disciplina delle conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo. Si tratta di una scelta opportuna, che valorizza la distinzione, da sempre presente nel nostro ordinamento, tra il regime delle tutele predisposto per la categoria dei dirigenti (a ragione dell’elevato carattere fiduciario che contraddistingue il loro rapporto di lavoro) e le altre categorie di lavoratori. Un elemento certamente innovativo è, peraltro, rappresentato dalla scelta del legislatore di definire compiutamente, a livello legislativo, il regime di tutela spettante al dirigente in caso di violazione della procedura di licenziamento collettivo. Finora, infatti, era stata solo la contrattazione collettiva ad approntare, a determinate condizioni, tutele a favore dei dirigenti che avessero visto risolto il proprio rapporto a ragione di una crisi aziendale che avesse generato una procedura di licenziamento collettivo. Alla luce della novità introdotta, sul punto, dalla Legge n. 161/2014, si giustifica la scelta della Confindustria di procedere anche alla disdetta dell’Accordo del 1995 (sull’indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi aziendale), allegato al contratto collettivo nazionale per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi. Ciò premesso, la legge in esame ha differenziato il regime delle tutele del dirigente sulla base del vizio che affligge il licenziamento collettivo: per il caso della mancanza della forma scritta è prevista la reintegrazione del dirigente, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre per le ipotesi di violazione della procedura o dei criteri di scelta è stabilita un’indennità in misura compresa tra le dodici e le ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione e fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.


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MINISTERO DEL LAVORO - AZIENDE NON SOGGETTE ALLA NORMATIVA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AGEVOLAZIONI CIRCOLARE N. 26/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 26 del 7 novembre 2014 ha fornito indicazioni in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria regolamentati dall’art. 5, co. 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236. A tal proposito si rende noto che il Dicastero ricorda che, secondo la citata norma, alle imprese non rientranti nella sfera di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, le quali, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità, di cui all’art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione dell’orario. Si ricorda che i contratti di solidarietà per le imprese soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sono disciplinati dall’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863. Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si tiene conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento. I commi 7 e 8 del predetto art. 5 stabiliscono inoltre che le disposizioni dettate dal comma 5 del medesimo articolo si applicano anche: - a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali; - alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario

ridotto da esse dipendenti, percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Ciò premesso, nel confermare i contenuti della circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro fornisce le precisazioni ed indicazioni operative di seguito sintetizzate. Aziende destinatarie Possono stipulare i contratti di solidarietà in questione e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione: - le imprese con più di quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e che abbiano avviato la procedura di mobilità a norma dell’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; - le imprese non superiori ai quindici dipendenti (e quindi escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie), ma che occupano almeno due dipendenti; - le imprese alberghiere, nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, a prescindere dal numero dei dipendenti. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di quindici dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti; - le imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. Resta fermo l’obbligo, per le imprese artigiane che occupano più di quindici dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti. Il Ministero pone in evidenza che, durante le ore di astensione dal lavoro per l’applicazione del contratto di solidarietà, i lavoratori possono svolgere attività formativa, purché, in relazione alla stessa, sussistano cumulativamente le seguenti condizioni: - necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito ovvero, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature; - esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra

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aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo di nuove apparecchiature; - presenza, nel momento della formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell’utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figura analoga. Lavoratori beneficiari Al riguardo, la circolare in discorso rimarca che: - in analogia a quanto previsto per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ed in deroga, anche i dipendenti interessati al contratto di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a novanta giorni alla data di inizio del regime di solidarietà (la verifica di tale anzianità e dell’ingresso nel regime di solidarietà alla maturazione del novantunesimo giorno viene effettuata dalle Direzioni territoriali del lavoro). Peraltro, in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, l’anzianità aziendale può essere valutata con riferimento a quella maturata presso l’impresa cedente, cumulando, cioè, i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese. Il medesimo criterio si applica anche nei casi di successione di appalti. Al riguardo il Ministero del Lavoro richiama le istruzioni fornite dalla Inps con circolare n. 30 del 2 marzo 2012. - Il contratto di solidarietà può riguardare anche i lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e gli apprendisti. In tali ipotesi il contributo viene concesso per tutta la durata del contratto di solidarietà, nei limiti di durata del rapporto di lavoro (a termine, di inserimento o di apprendistato), a condizione che la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata. Si ritiene opportuno rammentare che gli articoli da 54 a 59 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplinavano l’istituto del contratto di inserimento, sono stati abrogati dall’art. 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92; il comma 15 del medesimo art. 1 ha peraltro fatta salva l’applicazione delle norme abrogate nei confronti delle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2012. Qualora il regime di solidarietà coinvolga lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, l’Allegato 6 (“Scheda informativa” per la determinazione del contributo) all’istanza aziendale deve contenere la richiesta del contributo, a favore di questi ultimi, fino alla scadenza del contratto di lavoro, anche se anteriore alla scadenza del regime di solidarietà. - In costanza di contratto di solidarietà, è


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possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, a seguito della conversione, la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano. Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell’apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, è ammessa la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. - Durante la vigenza del contratto di solidarietà è fatto divieto di collocare in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perde la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, anche se anticipata agli stessi. Limiti temporali del contratto di solidarietà Nella circolare n. 20/2004 il Ministero del Lavoro ha chiarito, fra l’altro, che la previsione dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993, sui limiti temporali massimi di durata del contratto di solidarietà (“per un periodo massimo di due anni”) non consente la concessione di proroghe del trattamento eccedenti i ventiquattro mesi consecutivi. Peraltro, la stessa norma non esclude la possibilità di fare nuovamente ricorso al contratto di solidarietà. Il Ministero ha quindi ritenuto applicabile, in via analogica, il limite temporale stabilito dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 223/1991, pari a trentasei mesi in un quinquennio (fisso), purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a ventiquattro mesi, vi sia una soluzione di continuità con l’eventuale utilizzo di ulteriori dodici mesi. La circolare in commento sottolinea che: - l’interruzione necessaria dopo l’utilizzo continuativo della solidarietà per ventiquattro mesi non deve essere inferiore ad un mese; - dopo l’utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l’intero periodo di utilizzo) e dopo la suddetta interruzione, l’eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre quindici dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991. Per tutte le imprese è comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la presenza dell’esubero. Modalità applicative Il contratto di solidarietà stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

o con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) può riguardare tutta l’organizzazione produttiva dell’impresa o le singole unità, nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell’orario di lavoro. Il contratto di solidarietà si considera idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non sia superiore, per singolo lavoratore, al 60% dell’orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Pertanto, la competente Direzione territoriale del lavoro (intendendosi per tale la Direzione territoriale del lavoro nella cui provincia insiste la sede legale dell’azienda o l’unità produttiva interessata), nel caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a dodici mesi, in sede di presentazione dell’istanza del contributo e necessaria verifica preliminare della stessa, deve accertare che non siano state presentate dallo stesso datore di lavoro, nel corso del medesimo anno di riferimento, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale del 60%. In caso contrario, ovvero laddove il periodo di solidarietà oggetto dell’istanza sia comunque inferiore all’anno e la riduzione superiore al 60%, è necessario riparametrare la percentuale indicata dall’azienda rispetto a dodici mesi - per i mesi di solidarietà richiesti - e verificare che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% su base annua. Nelle ipotesi in cui tale limite risulti superato l’istanza non può essere accolta, salvo che l’azienda non provveda a rettificare la richiesta già presentata riconducendola entro il limite predetto. Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive, i dati sopraindicati devono essere esplicitati per ciascuna delle unità produttive interessate. Il Ministero del Lavoro precisa altresì che: - i contratti di solidarietà, stipulati in pendenza di procedure di mobilità avviate ai sensi della Legge n. 223/1991, possono essere sottoscritti sia nel corso della fase sindacale della procedura, di cui all’art. 4, comma 5, della citata legge, sia nel corso della successiva fase amministrativa, di cui al comma 7 del medesimo art. 4, e pertanto dinanzi all’organo amministrativo preposto; - il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell’individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell’orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. In questo caso, è tuttavia necessario stipulare un

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successivo accordo sindacale integrativo, senza riattivare, ove prevista, la procedura ai sensi della Legge n. 223/1991, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell’orario di lavoro. L’accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione ed alla competente Direzione territoriale del lavoro. Computo del contributo di solidarietà Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà deve farsi riferimento alla retribuzione lorda denunciata all’Inps, relativa ai dodici mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. Rientrano nella base retributiva tutte le voci caratterizzate dalla stabilità dell’erogazione. In sostanza, deve essere effettuata la somma degli imponibili previdenziali mensili, desumibili dalle buste paga relative all’anno antecedente il periodo di solidarietà, al netto delle voci retributive non caratterizzate dalla stabilità dell’erogazione. Il criterio adottato per l’individuazione della retribuzione lorda di riferimento deve essere utilizzato, per la determinazione delle ore retribuite, escludendo gli istituti contrattuali/ legali per definizione non quantificabili in ore (ad esempio, le mensilità aggiuntive). Il computo della retribuzione lorda relativa ai dodici mesi precedenti, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già fruito della solidarietà o di altro ammortizzatore sociale, va effettuato sulla scorta dell’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale già concessa. Qualora nei dodici mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza non vi sia stato alcun imponibile previdenziale riferibile all’intero anno, deve essere preso come riferimento il primo mese utile in cui vi sia stato imponibile previdenziale, per poi riparametrarlo nei dodici mesi. La circolare inoltre sottolinea che: - le istanze delle imprese richiedenti il contributo di solidarietà devono essere inoltrate (in duplice copia, di cui una in bollo) alle competenti Direzioni territoriali del lavoro e vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione (e, quindi, in base al protocollo di entrata presso le predette Direzioni territoriali del lavoro); - la Direzione territoriale del lavoro effettua non solo l’accertamento (con cadenza trimestrale) sull’effettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati (con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate), ma anche la verifica iniziale di legittimità della


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documentazione presentata dall’azienda in sede di proposizione dell’istanza, nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori economico/finanziari, delle cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo. Nei casi di cessazione dell’attività da parte dell’impresa nel corso del contratto di solidarietà, per qualunque causa (come, ad esempio, fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc.), le Direzioni territoriali del lavoro devono individuare unicamente l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione l’avvenuta cessazione (in questa ipotesi, la Direzione territoriale del lavoro deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori). La predetta Direzione Generale trasmette i dati sopra evidenziati alla competente Sede provinciale dell’INPS e, ai fini dell’erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante, con mandato diretto trasferisce alla medesima Sede provinciale dell’Istituto l’esatto importo totale da corrispondere ai lavoratori. Soltanto nell’ipotesi in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota (ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda), le Direzioni territoriali del lavoro dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa. - l’ammissione al contributo di solidarietà viene disposta dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie stanziate per tale ammortizzatore sociale; - in caso di trasferimento di ramo d’azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, a condizione che quest’ultima sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell’ambito della procedura di cui all’art. 2112 del Codice civile e dell’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, e che presenti autonoma istanza alla competente Direzione territoriale del lavoro. Infine, il Ministero del Lavoro segnala che le disposizioni contenute nella circolare n. 26/2014 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it).

MINISTERO DEL LAVORO CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - CIGS STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E SUPERAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI DURATA DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 2014 Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it) il Decreto 10 ottobre 2014, recante una modifica all’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2009, n. 46448 che ha definito condizioni e modalità per il superamento del limite massimo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di stipula di contratti di solidarietà. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, co. 9, della L. n. 223/1991, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono superare i trentasei mesi nell’arco di un quinquennio (da calcolarsi a scadenze fisse, secondo quanto precisato dall’art. 4, comma 35, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608), a prescindere dalle cause per cui sono stati concessi. A questo fine si computano anche i periodi di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria autorizzati per situazioni temporanee di mercato. Si ricorda che il quinquennio in corso è iniziato l’11 agosto 2010 e terminerà il 10 agosto 2015. Al riguardo, l’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009, dispone che, fermo restando l’arco temporale come sopra definito, il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale può essere superato, nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà, stipulato a norma dell’art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità, di cui all’art. 4 della Legge n. 223/1991. In merito all’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009, il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni con nota del 21 gennaio 2010. A tal riguardo con il Decreto 10 ottobre 2014, il Dicastero ha sottolineato che: - considerato che l’art. 1 della Legge n. 863/1984, “individua la finalità dello strumento del contratto di solidarietà nell’evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti collettivi”, - considerata altresì “l’esigenza di favorire la circolazione della forza lavoro, evitando di mantenere legati all’impresa lavoratori che,

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costituendo un esubero, possano aderire a procedure di mobilità non oppositiva”, ha ritenuto necessario modificare parzialmente l’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448/2009 “al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la non opposizione dei lavoratori”. Per effetto di tale modifica, il predetto tetto massimo dei trentasei mesi nel quinquennio può essere superato, nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità“ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità”. Si fa riserva di tornare sull’argomento anche ad esito delle indicazioni che dovessero essere emanate dal Ministero del Lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO TUTELA DELLA MATERNITÀ EX ART. 55 D. LGS. 151/2001 DIMISSIONI ENTRO I TRE ANNI DI VITA DEL FIGLIO PREAVVISO - INTERPELLO N. 28/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 28 del 7 novembre 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, con riferimento alla possibilità, per il lavoratore padre o la lavoratrice madre, di rassegnare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso previsto dall’art. 2118 del Codice civile, ha fornito indicazioni circa l’interpretazione dell’art. 55 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come risultante a seguito della modifica apportata dalla L. n. 92/2012. A tal proposito si rammenta che, l’art. 55 del D. Lgs. 151/2001: - al comma 1 stabilisce le condizioni per le dimissioni della lavoratrice in gravidanza oppure entro il periodo di divieto di licenziamento (entro l’anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento); - al comma 2 estende le medesime tutele al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità; - al comma 4 prevede l’obbligo di convalida, presso il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, delle dimissioni (e risoluzioni consensuali) presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni


LAVORO

di vita del bambino (o di accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento). Tale periodo di tre anni è stato così esteso (prima era di un anno) dall’art. 4, comma 16, della Legge n. 92/2012; - al comma 5 dispone che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo (cioè lo stesso art. 55, n.d.r.), la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. Secondo il Ministero del Lavoro quindi, nonostante il comma 5 faccia riferimento alle dimissioni presentate ai sensi dell’art. 55 nel suo complesso (quindi anche quelle di cui al comma 4, presentate entro i tre anni), sarebbe invece da interpretare nel senso di considerare esonerati dal preavviso soltanto coloro i quali presentino le dimissioni nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cioè fino al compimento di un anno di vita del bambino o di ingresso del minore nel nucleo familiare). Tale ricostruzione, che supera il dato letterale, sarebbe corroborata dalla circostanza che le modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 “riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”. Peraltro, pur condividendo che la questione origini da una “svista” del legislatore, consistente nel mancato coordinamento tra la modifica alla disciplina della convalida (comma 4) e la disposizione dell’esonero dall’obbligo di preavviso (comma 5), si ritiene auspicabile un intervento legislativo che eviti un eventuale contenzioso basato su un’interpretazione strettamente letterale delle norme in questione.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 55, comma 4 – come modificato dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012 – ai sensi del quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero. In proposito, si evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore. In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. La disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.

Ministero del Lavoro Roma, 7 novembre 2014 Interpello n. 28 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre - obbligo di preavviso - art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001. L’ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari - chiede il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.. In particolare, l’istante chiede se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si rappresenta quanto segue.

INPS - SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2013 - MESSAGGIO N. 7978/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, disponibile oltre che sul sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha illustrato le modalità operative e i codici da utilizzare per la concreta fruizione del beneficio di cui alla L. n. 247/07 riguardante lo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Si rammenta che l’Istituto ha in precedenza, con circolare n. 78/2014 e messaggio n. 5887/2014, comunicato le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. in parola. A tal proposito si ricorda che le imprese edili bresciane possono godere dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere, disciplinato dal Contratto Collettivo

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provinciale di lavoro, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013. Per quanto attiene l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2013 - e nel corrente anno 2014 - il Contratto Collettivo provinciale di Brescia a valere per le imprese edili non ne prevede l’erogazione. Peraltro, le imprese che operano fuori provincia - e hanno erogato anche tale voce retributiva - potranno usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere (cfr. Circolare del Collegio n. 96 del 10 luglio 2014, disponibile sul sito www.ancebrescia. it - sezione lavoro). Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2014 che ha fissato, per l’anno 2013, lo sgravio nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2013. Fermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, l’Istituto ricorda, in particolare, che nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro. I datori di lavoro delle aziende ammesse allo sgravio contributivo che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l’attività, al fine di beneficiare dell’incentivo dovranno avvalersi della procedura UniEmens/vig, istituita per le regolarizzazioni contributive. A tal proposito l’Istituto informa che per il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, dovranno essere utilizzati i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale. Contrattazione aziendale L924 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro . L925 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore. Contrattazione territoriale L926 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro. L927 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore. Le suddette operazioni di recupero, con-


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ferma l’Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in commento e quindi entro e non oltre il 16 gennaio 2015. Il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Nel caso in cui i datori di lavoro avessero fruito di importi superiori rispetto alle quote di beneficio spettanti, potrà essere utilizzato il codice causale “M964” - restituzione sgravio contrattazione di secondo livello.

INAIL - ULTIMO GIORNO DI FEBBRAIO - NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI - DETERMINA N. 330/14 Si informa che l’Inail con determina n. 330 del 5 novembre 2014 ha reso noto il nuovo termine per la presentazione delle denunce retributive annuali ex art. 28, comma 4 del D.P.R. n. 1124/65. Fermo restando il termine del 16 febbraio di ciascun anno per effettuare il pagamento dei premi, l’Istituto conferma che l’ultimo giorno utile per la presentazione delle denunce retributive sarà il 28 febbraio, ovvero il 29 febbraio in caso di anno bisestile.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 PROTOCOLLO D’INTESA TRA CNCPT E MINISTERO DEL LAVORO ASSEVERAZIONE DELLE IMPRESE Si informa che lo scorso 12 novembre 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Cncpt e il Ministero del Lavoro sul tema dell’asseverazione. A seguito della stipula di tale Protocollo, che si pubblica in calce alla presente nota, verrà ufficialmente istituito il registro delle imprese di costruzioni e di ingegneria civile asseverate. Lo stesso Ministero del Lavoro, analogamente al CNCPT, dedicherà una sezione del proprio portale informatico al registro delle imprese in possesso di attestato di asseverazione. Di tale registro, peraltro, gli organi di vigilanza ministeriali terranno conto ai fini

di stabilire delle priorità in ordine alla programmazione dell’attività di controllo nel settore edile. A tal proposito si rammenta che l’Inail, relativamente al tema dell’asseverazione, già con riferimento all’anno 2014, riconosce, con la pubblicazione del nuovo modello OT/24, una riduzione della tariffa del premo assicurativo alle imprese di costruzioni e di ingegneria civile asseverate in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2: 2013.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 VALUTAZIONE DEI RISCHI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE LEGGE N. 161/2014 G.U. N. 261 DEL 10 NOVEMBRE 2014 Si informa che la Legge n. 161/2014 ha introdotto una serie di modifiche agli articoli 28 e 29 del D.Lg.s. 81/08 riguardanti l’immediata valutazione dei rischi a seguito della costituzione di nuova impresa. Infatti il testo dell’articolo 28, co. 3-bis, del D.Lgs. 81/08 cd “Testo Unico sulla sicurezza”, prevede l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività è integrato con i seguenti periodi: “Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Infine il testo dell’articolo 29, co. 3 che prevede che la valutazione dei rischi sia immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, che siano conseguentemente aggiornate le misure di prevenzione, e che il relativo documento sia rielaborato entro 30 giorni dalle causali è integrato con i seguenti periodi: “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresen-

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tante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” Si ricorda che gli obblighi sopra citati di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, dell’articolo 28 del Testo unico, sono i seguenti: b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Comma 3 - Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. Le modifiche in parola, emanate appunto con L. n. 161/2014, cosiddetta legge europea 2013-bis, sono state introdotte a seguito della procedura d’infrazione n. 2010/4227 aperta a livello europeo nei confronti dell’Italia, per la violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE.

MINISTERO DEL LAVORO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08 REQUISITI DELL’RSPP INTERNO - ADEGUATA PRESENZA DELLA FIGURA ALL’INTERNO DELL’IMPRESA INTERPELLO N. 24/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 24 del 4 novembre 2014, che si pubblica in calce alla presente nota, ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, co. 6, del


LAVORO

D.Lgs. 81/08 c.d “Testo Unico sulla Sicurezza”, concernente il servizio di prevenzione e protezione interno e il tipo di inquadramento contrattuale del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) incaricato dal datore di lavoro. In particolare, il quesito è volto a chiarire se, in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda, nei casi di cui al suddetto articolo 31, co. 6, l’RSPP debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro, o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge. La Commissione ha puntualizzato che il D.L. n. 69/2013, come convertito in legge, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno; il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di legge. Ciò premesso, la Commissione ritiene che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lo lega al datore di lavoro – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda. Pertanto, è cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti contrattuali e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere. In questo senso, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività. In allegato il testo dell’interpello. Ministero del Lavoro Roma, 4 novembre 2014 Interpello n. 24 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni- risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6. del D. Lgs. n. 81/2008. La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare viene chiesto “[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito

necessariamente all’interno dell’aziendanei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008- il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge’’. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno. Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. La norma poi del comma 4 del suddetto articolo “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, ali’interno dell’ azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui ali’articolo 32”. Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L ‘istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui ali ‘articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; h) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 230. e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.” Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda. Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 -egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.

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Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere. Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere. In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

MINISTERO DEL LAVORO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ALLEGATO XV - MANUTENZIONE, RISCALDAMENTO E PULIZIA DEI BARACCAMENTI INCLUSIONE NEI COSTI SULLA SICUREZZA INTERPELLO N. 25/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 25 del 4 novembre 2014, che si riproduce in calce alla presente, ha risposto a un quesito formulato dall’Ance in merito all’individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 c.d. “Testo Unico sulla sicurezza”. In particolare, il quesito è volto a chiarire se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 dell’Allegato XV, relativa agli apprestamenti, tra le voci di costo per la sicurezza debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, montaggio e smontaggio, ecc.), anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione degli stessi. La Commissione ha puntualizzato, nell’interpello n. 25/2014, che tanto le spese di manutenzione, quanto quelle di riscaldamento/condizionamento e pulizia dei baraccamenti, vanno ricomprese tra i costi della sicurezza. Infatti, alla luce di quanto disposto dal punto 4.1.3 dell’Allegato XV, “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il


LAVORO

successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”. Mentre le spese di manutenzione sono esplicitamente citate, le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia sono comunque da considerarsi costi di utilizzo degli stessi baraccamenti.

essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.

Ministero del Lavoro

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Preliminarmente si rileva che l’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che “nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”. Inoltre, il punto 1 dell’allegato XV.l del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i “[...] gabinetti; locali per lavarsi: spogliatoi: refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori [...]”. Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monob1occhi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”. Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV, il quale stabilisce che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in

Roma, 4 novembre 2014 Interpello n. 25 Oggetto: art. 12, D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti. L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 dell’allegato XV del D. Lgs. n. 8112008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano

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opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”, se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra. Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra suddetti costi della sicurezza.

TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di ottobre 2014 è risultato pari a 107,2. Dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di ottobre 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di ottobre 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,013200


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2014 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2014

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-7-2012

1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,60 6,13 5,51 4,71

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

TOTALE

11,33 10,74 9,95 8,92

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,08 0,08 0,08 0,08

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,24

2,47

1,07

0,05

TOTALE

7,83

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,07

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 7,23 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

623


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

78,77

28,48

11,75

41,24

41,24

16,33

3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

OPERAIO QUALIFICATO

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

OPERAIO COMUNE

61,93

22,39

9,23

32,42

32,42

12,84

2,90

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,48

15,00

6,18

21,72

8,60

1,94

2° semestre

44,93

16,25

6,70

23,53

9,32

2,11

3° semestre

48,39

17,50

7,22

25,34

10,03

2,27

4° semestre

51,85

18,75

7,73

27,15

10,75

2,43

5° semestre

55,30

20,00

8,25

28,96

11,47

2,59

6° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

7° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

8° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

61,93

22,39

9,23

32,42

12,84

2,90

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

624


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

75,06

24,77

8,03

37,53

37,53

15,06

2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

OPERAIO QUALIFICATO

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

OPERAIO COMUNE

59,01

19,47

6,31

29,50

29,50

11,84

2,28

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,52

13,04

4,23

19,76

7,93

1,52

2° semestre

42,81

14,13

4,58

21,41

8,59

1,65

3° semestre

46,11

15,22

4,93

23,05

9,25

1,78

4° semestre

49,40

16,30

5,29

24,70

9,91

1,91

5° semestre

52,69

17,39

5,64

26,35

10,57

2,03

6° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

7° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

8° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

59,01

19,47

6,31

29,50

11,84

2,28

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

625


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

626


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

627


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

628


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

629


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

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Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

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COLLEGIO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2014

DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2014 quale risulta a seguito dalla sottoscrizione, in data 1° luglio 2014, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010.

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OPERAIO quarto livello

OPERAIO specializzato

OPERAIO qualificato

OPERAIO comune

6,60 3,01 1,66 0,06

6,13 3,00 1,55 0,06

5,51 2,99 1,39 0,06

4,71 2,96 1,19 0,06

11,33

10,74

9,95

8,92

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

0,08 1,07 0,36

4,49 1,61 8,49

4,26 1,53 8,07

3,95 1,41 7,51

3,54 1,27 6,78

1,55

1,46

1,36

1,22

0,08

0,07

0,07

0,06

1) 2) 3) 4)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

A)

Retribuzione diretta

A2) B) B1) C)

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale - primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (13,64% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) IRAP (3,90% da A ad I deducendo il 16% di INAIL su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa - i contributi assistenziali e previdenziali e l'importo di 4.600 euro su base annua) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

0,14 1,72 0,25

0,13 1,63 0,24

0,12 1,53 0,22

0,11 1,39 0,20

0,77 31,94 6,39 3,83

0,72 30,36 6,07 3,64

0,67 28,30 5,66 3,40

0,59 25,59 5,12 3,07

TOTALE

42,16

40,07

37,36

33,78

D) E1) F) F1)

G) H) I) L)

(1): Si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese. Inoltre detto importo non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile. A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,442%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".


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TARI - ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI E DELLE AREE “COLLEGATE” ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI Esclusi dalla TARI sia i magazzini e le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, che le superfici funzionalmente collegate, in modo continuativo e prevalente, all’esercizio di dette attività produttive. Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., con un’istanza in materia di TARI e TARSU, che dovrebbe prossimamente essere trasformata in un atto ufficiale del medesimo Ufficio. Come noto, la legge di Stabilità 2014 ha introdotto la nuova disciplina sull’imposta relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che, dal 2014, ha sostituito la già previgente TARES. In particolare, con riferimento alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, l’art. 1, comma 649, della legge n.147/2013 stabilisce che non si deve tener conto della parte di questa dove si formano rifiuti speciali[1]. In sostanza, sono escluse dall’ambito applicativo della TARI le aree ed i magazzini in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Tuttavia, nella medesima disposizione, viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di: • “assimilare” alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, facendoli rientrare, quindi, nel campo di applicazione della TARI; • individuare le aree ed i magazzini (di materie prime e di merci) che, pur non essendo siti in cui si producono direttamente rifiuti speciali non assimilabili, sono funzionalmente collegati all’esercizio di dette attività produttive e, dunque, non sono tassabili ai fini TARI. A tal riguardo, la corretta interpretazione di tale possibilità in capo ai Comuni ha scatenato continui contenziosi tra imprese ed amministrazioni locali e proprio al fine di risolvere in modo definitivo tale contrasto, è intervenuto il Dipartimento delle Finanze con la presente risposta. Sul punto, il Ministero precisa che sono escluse dalla TARI tutte le superfici (aree scoperte e magazzini, sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asservite” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente. Ciò premesso, i Comuni, nell’ambito del loro potere regolamentare, possono solo prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Viceversa, i medesimi Comuni, non pos-

sono estendere l’applicabilità della TARI a superfici non tassabili alla luce della normativa nazionale. Questo, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, è l’unico modo per evitare un’ingiustificata duplicazione di costi a carico delle imprese che, infatti, devono già provvedere alle spese necessarie per lo smaltimento di rifiuti speciali, senza in alcun modo utilizzare il servizio comunale[2]. Alla luce di tale pronuncia, è da valutare la possibilità che, nelle ipotesi di indebito pagamento della TARI, il contribuente possa avviare le procedure amministrative volte ad ottenere il relativo rimborso dell’imposta. Note: [1] Lo smaltimento di tali rifiuti viene, infatti, eseguito dai relativi produttori. In tal caso, l’esclusione dalla TARI della corrispondente porzione della superficie dell’immobile è riconosciuta a condizione che questi dimostrino l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. [2] Il Dipartimento perviene alle medesime conclusioni anche con riferimento alla TARSU dovuta per le annualità precedenti (ai sensi degli artt. 62 e 68 del D.Lgs. 507/1993). In merito, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Ministero ribadisce l’intassabilità, ai fini TARSU, delle superfici destinate a magazzino, indipendentemente dall’esistenza di un collegamento funzionale con le aree di lavorazione industriale. Per ciò, basta infatti dimostrare che nei suddetti siti non si producano rifiuti ordinari.

BENEFICI PER L’ACQUISTO DI CASE DA LOCARE - LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONFERMATE NEL DECRETO “SBLOCCA ITALIA”

(D.L. n.133/2014 e Legge di conversione n.164/2014) Confermato l’incentivo per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, da locare a canoni ridotti, basato sulla positiva esperienza della “legge Scellier” che, in Francia, ha determinato significativi effetti anticongiunturali. Lo prevede l’art.21 del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca-Italia”), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.164. Come noto, si tratta di: ■ una deduzione dal reddito imponibile IRPEF, riconosciuta ai contribuenti, persone fisiche, che, dal 1° gennaio 2014 al 31

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dicembre 2017, acquistano abitazioni di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, ovvero ristrutturate, in classe energetica A o B, da destinare, nei successivi 6 mesi, alla locazione a canoni “agevolati” per almeno 8 anni. La deduzione è commisurata al 20% del prezzo dell’immobile, da assumere entro il limite massimo di 300.000 euro e va ripartita in 8 anni; ■ una deduzione dall’Irpef degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto delle unità abitative da locare. Le medesime agevolazioni spettano anche ai contribuenti, persone fisiche, che affidano in appalto la costruzione di un’abitazione, sempre in classe energetica A o B, su un’area già posseduta, o sulla quale siano già riconosciuti diritti edificatori prima dell’avvio dei lavori. Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione 164/2014, in vigore dal 12 novembre scorso, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare il proprio Dossier d’approfondimento che illustra la disciplina dell’agevolazione. Nel medesimo Dossier, disponibile sul sito internet del Collegio, vengono evidenziate alcune criticità di natura fiscale, non affrontate espressamente dal testo di legge e per le quali si attende una soluzione nell’ambito dello specifico Decreto attuativo, ovvero in una pronuncia dell’Amministrazione Finanziaria.

NUOVA DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RIFLESSI AI FINI DELL’IVA

(D.L. n.133/2014 - Legge n.164/2014 Art.17) La nuova definizione di “manutenzione straordinaria” prevista dal “decreto SbloccaItalia” comporta importanti novità sia sotto il profilo urbanistico che fiscale, in particolare, per quanto attiene all’applicazione dell’IVA. Pubblichiamo di seguito un interessante approfondimento dell’ANCE realizzato sulla questione, all’indomani della pubblicazione in GU della legge di conversione del decreto 133/2014. Profili urbanistici Il decreto legge del 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. Sblocca cantieri), con l’art. 17, ha apportato delle modifiche e


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integrazioni alla categoria edilizia della manutenzione straordinaria includendo nell’ambito della stessa anche gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari. Prima del Decreto Legge 133/2014 la normativa nazionale non disciplinava gli interventi di frazionamento e accorpamento, ma gli stessi, come sottolineato anche dalla giurisprudenza, rientravano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia definiti ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 in quanto implicanti un aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume e delle superfici delle singole unità immobiliari (TAR Campania, Salerno, sez. I, 7/10/2003, n. 983; TAR Puglia, Bari, sez. III, 24/11/2005, n. 5030; TAR Toscana, sez. III, 22/1/2007, n. 62; TAR Emilia-Romagna, Parma, 15/7/2008, n. 352). In alcune Regioni, invece, tale tipologia di interventi era già classificata come manutenzione straordinaria (Lombardia Lr 12/2005; Veneto Lr 61/85 e smi) assoggettata, in alcuni casi, a titolo abilitativo gratuito (Lr Veneto 61/85 come recentemente modificata dalla Lr 34/12) o esente dal contributo al ricorrere di determinate condizioni (es. Emilia Romagna Lr 15/2013). Tale diversità di disciplina creava inevitabilmente un’evidente disomogeneità di trattamento da regione a regione sia sotto un profilo procedurale che economico. Con le modifiche apportate dal decreto si è, quindi, non solo semplificato l’iter autorizzativo, ma si è uniformata su tutto il territorio la relativa disciplina. L’inclusione degli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari nell’ambito della manutenzione straordinaria ha determinato una modifica sia nella stessa definizione contenuta nell’art.3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 sia in quella relativa alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001 . Pertanto, sono ora classificati, dal DPR 380/2001 come manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia le seguenti tipologie: ■ manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’ uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si

mantenga l’originaria destinazione di uso (art. 3, comma 1, lettera b) ■ ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente (…) sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte

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diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 3, comma 1 lettera b) e art. 10, comma 1, lettera c). Nell’ambito della manutenzione straordinaria si possono ora modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari a condizione che non si alteri la volumetria complessiva dell’ edificio e la destinazione d’uso. Gli interventi sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata anche se comportanti aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici purché non interessino le parti strutturali dell’edificio (in quest’ultimo caso l’intervento sarà soggetto a SCIA). Se le modifiche incidono sulla volumetria complessiva dell’ edificio o sui prospetti o comportano modifiche della destinazione d’uso l’intervento ricadrà nella ristrutturazione edilizia. Qualora ai fini dell’accorpamento o del frazionamento sia necessario eseguire opere diverse dalla manutenzione straordinaria l’intervento potrà essere qualificato come rientrante nella ristrutturazione edilizia.


TRIBUTI

A titolo esemplificativo si ritiene che potranno ricadere in tale categoria edilizia le seguenti opere: ■ modifiche che incidono sulle parti comuni degli edifici; ■ modifiche ai prospetti che innovano le caratteristiche strutturali dell’edificio (realizzazione di balconi e logge, riordino complessivo delle aperture di nuove finestre non finalizzate a garantire i requisiti aero/ illuminazione richiesti ma a modificare la precedente scansione architettonica); ■ sostituzione dell’intera copertura del tetto o comunque di sue parti con eventuale modifica della pendenza delle falde e del volume; ■ interventi di miglioramento e adeguamento sismico; ■ mutamento di destinazione d’uso (secondo quanto disciplinato da eventuali leggi regionali). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 380/2001, le definizioni relative agli interventi edilizi prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Ne consegue che nelle zone in cui sarà consentito eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria si potranno realizzare anche gli interventi di frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari salvo il caso in cui a livello locale ciò sia espressamente escluso (dalla tipologia della manutenzione straordinaria) o vi siano delle limitazioni che di fatto impediscono il frazionamento (es. superficie minima degli alloggi indicata nel regolamento edilizio o in altra normativa locale). Profili fiscali: Applicazione dell’IVA La nuova definizione di manutenzione straordinaria, modificata dal decreto legge 133/2014, incide anche sulla disciplina IVA applicabile agli interventi di frazionamento ed accorpamento, nonché alla successiva cessione o locazionedi unità immobiliari sulle quali questi sono eseguiti. È, difatti, opportuno ricordare che, in generale, la qualificazione urbanistica di un intervento edilizio, in conformità con le disposizioni contenute nell’art.3 del DPR 380/2001, condiziona il regime tributario applicabile alla fattispecie ai fini della corretta applicazione della disciplina IVA. 1. Effetti su appalti, cessioni e locazioni di fabbricati residenziali In primo luogo, si evidenzia che la riconducibilità degli interventi di frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari alla manutenzione straordinaria, anziché alla ristrutturazione edilizia, non incide sull’applicabilità dell’aliquota IVA al 10% nell’ipotesi di contratti d’appalto relativi alla loro realizzazione, qualora questi siano effettuati su immobili a destinazione residenziale, ai sensi dell’art.1, comma 17 della legge 244/2007,

come modificato dall’art.2, comma 11 della legge 191/2009. Con riferimento a tali fabbricati, infatti, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% non trova alcuna limitazione ed è estesa a qualsiasi categoria di intervento edilizio, ivi comprese le manutenzioni ordinaria e straordinaria. Riflessi, invece, si hanno relativamente al regime IVA applicabile alle operazioni di cessione o locazione di fabbricati residenziali, laddove questi siano stati oggetto di preventivo frazionamento od accorpamento. Per questi infatti, l’applicazione dell’IVA è consentita solo alle imprese cedenti o locatrici che possono qualificarsi come “imprese ristrutturatrici”. Invero, è lo stesso art.10, comma 1, del DPR 633/1972, sia al n.8 che al n. 8bis, che così definisce le imprese che, su fabbricati residenziali, “hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Solo per queste, in sostanza, è ammessa l’imponibilità ad IVA per le cessioni (“d’obbligo” entro i cinque anni dall’ultimazione dei lavori o “su opzione” oltre tale termine) e per le locazioni (sempre “su opzione”) di fabbricati residenziali. Pertanto, la riconducibilità degli interventi di frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari (a destinazione residenziale) alla manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett. b del DPR 380/2001) comporta il venir meno della qualifica di “imprese ristrutturatrici” per le imprese cedenti o locatrici ed il conseguente regime di esenzione IVA per le operazioni da queste effettuate. In altri termini, ciò significa che: ■ in caso di cessione, si applicherà l’imposta di Registro (invece dell’IVA) in misura proporzionale, al 2% o al 9%, a seconda se ricorrano o meno i requisiti “prima casa” (ai sensi dell’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986); ■ in caso di locazione, si applicherà l’imposta di Registro(invece dell’IVA) con aliquota del 2% (ai sensi dell’art.5 della Tariffa, Parte I, annessa al DPR 131/1986). 2. Conseguenze del regime di esenzione da IVA In tal ambito, è opportuno ricordare che l’esenzione da IVA di tali operazioni implica per le imprese del settore effetti anche in sede di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per l’intervento di frazionamento od accorpamento. È noto, infatti, come una cessione di immobili, come del resto una locazione, in esenzione da IVA fa scattare la rettifica della detrazione operata sulle spese d’acquisto, costruzione e, come nella fattispecie in

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esame, di ristrutturazione del bene ceduto, ex art. 19bis2, del DPR 633/72. Allo stesso modo, è evidente che l’effettuazione di operazioni esenti incide anche, attraverso il meccanismo del pro-rata di detrazione (artt.19, comma 5 e 19bis del DPR 633/1972), sulla percentuale di detraibilità dell’IVA assolta sul complesso degli acquisti di beni e servizi, dipendendo quest’ultima dal peso delle operazioni esenti rispetto al complesso delle operazioni eseguite (imponibili ed esenti). In merito, è, quindi, utile richiamare l’attenzione sul fatto che, qualora gli interventi di accorpamento o frazionamento siano uniti ad opere che ne permettano la qualificazione urbanistica come ristrutturazione edilizia (cfr. la prima parte del documento), le imprese esecutrici dei lavori, che cedano o lochino l’immobile residenziale, mantengono la qualifica di “imprese ristrutturatrici”, consentendo così l’applicazione del regime d’imponibilità ad IVA proprio dell’operazione effettuata e contestualmente evitando le problematiche relative all’indetraibilità dell’IVA. 3. Effetti su appalti, cessioni e locazioni di fabbricati non residenziali Ad opposte conclusioni si giunge, invece, relativamente agli immobili a destinazione non residenziale. Se, infatti, i suddetti interventi di frazionamento ed accorpamento sono realizzati su immobili a destinazione non residenziale, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla loro realizzazione (ipotizzando che urbanisticamente siano qualificabili come manutenzione straordinaria) sconteranno l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria al 22%. A differenza di quanto affermato per i fabbricati residenziali, infatti, per gli immobili non residenziali è ammessa l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% solo per gli interventi di recupero più incisivi (art. 3, comma 1, lett.c, d, ed f del DPR 380/2001), ai sensi del n.127-quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972. È evidente che, se l’esecuzione dell’intervento di accorpamento o frazionamento è accompagnata da opere diverse, che nel loro complesso permettano la qualificazione dei lavori come ristrutturazione edilizia (come, ad esempio, nel caso di modifiche che incidono sulle parti comuni o sul prospetto dell’edificio, ovvero nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso dell’immobile), l’aliquota IVA applicabile alle suddette opere rimarrà quella del 10% anche per gli immobili a destinazione non residenziale. A nulla rileva, invece, la qualificazione urbanistica dell’intervento ai fini dell’individuazione del corretto regime IVA applicabile alle operazioni di cessione o locazione degli immobili su cui tali opere sono realizzate.


TRIBUTI

Per gli immobili a destinazione non residenziale, infatti, l’applicazione dell’IVA per cessioni o locazioni è sempre ammessa, attraverso l’esercizio dell’opzione da parte del cedente o del locatore nell’atto di acquisto o locazione.

DETRAZIONE 50% INSTALLAZIONE DI CALDAIE A BIOMASSA - CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE Per la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a biomassa, nell’ambito di ristrutturazione edilizia senza demolizione, ma con ampliamento, non è possibile fruire del bonus IRPEF/IRES del “65%”(risparmio energetico), ma viene riconosciuta l’applicabilità della detrazione IRPEF del “50%” (recupero edilizio). Questo il chiarimento contenuto nella risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-03940 del sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, durante il recente question time che si è svolto presso la Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. Come noto, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa beneficiano della detrazione IRPEF/ IRES del cd. “55%”[1], ai sensi dell’art. 1, comma 344 della legge 296/2006, che agevola gli interventi cd. di “riqualificazione globale” volti ad ottenere la riqualificazione energetica dell’edificio. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 36/E del 2007 ha precisato che nelle ipotesi di “riqualificazione globale” non è specificato quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, essendo l’intervento definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Diversamente, con la R.M. 4/E del 2011, è stato chiarito che la detrazione è esclusa per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, sempre senza demolizione, che raggiungano la “riqualificazione globale” dell’edificio, in quanto, per questi ultimi, la detrazione è subordinata al rispetto di determinati requisiti di “risparmio energetico”[2], da calcolarsi con riferimento all’intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall’ampliamento. Sul punto, con l’interrogazione in oggetto, si è da ultimo espresso il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti che, con riferimento a tale fattispecie, ha:

■ confermato l’inapplicabilità della detrazione del 65%, perché nelle ipotesi di ristrutturazione con ampliamento, la diversità dell’edificio prima e dopo l’intervento, non consente di misurare correttamente il “risultato energetico” ottenuto, in quanto il confronto non avviene tra elementi omogenei; ■ riconosciuto l’applicazione della detrazione del 50%[3], limitatamente alla quota parte delle spese dell’impianto (compresa la caldaia), riferibili alla porzione di edificio esistente[4]. Note: [1] In merito, oltre all’applicazione per tutto il 2014 , il nuovo DdL di Stabilità 2015 prevede: - la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali. - la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero degli edifici residenziali (cd. 36%), che si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015; - la proroga della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. [2] Di cui all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008. [3] In merito, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 - TUIR, sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

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[4] A tal riguardo si ricorda che le spese agevolate sono individuate con criteri oggettivi che devono tener conto dei fabbisogni energetici, così come individuati dal D. Lgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/ CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77CE e 2003/30/CE).

FONDO MUTUI PRIMA CASA - DISPONIBILE IL MODULO PER ACCEDERE ALLA GARANZIA STATALE Facendo seguito a quanto comunicato in precedenza e all’informativa pubblicata sul sito internet del Collegio, alla quale si rimanda per un approfondimento del tema, si segnala che è disponibile on-line il modulo per la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia per ottenere la garanzia dello Stato fino al 50% della quota capitale del mutuo per l’acquisto - o l’acquisito e ristrutturazione energetica - della prima casa, purché il mutuo non superi l’importo di 250mila euro. Il modulo dovrà essere presentato direttamente in banca che, a sua volta, lo dovrà inviare alla Consap Spa, la società pubblica incaricata della gestione del Fondo. Le domande potranno essere presentate da fine dicembre, solo dopo che la banca avrà assicurato l’operatività a favore della propria clientela. L’elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito dell’Abi e su quello di Consap. Sul sito internet del Collegio sarà resa disponibile una nota sul funzionamento del Fondo, la lista aggiornata delle banche aderenti e il modulo per richiedere l’accesso al Fondo.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40% Variazione giugno.........13-14: ......0,30% Variazione luglio...........13-14: ......0,10% Variazione agosto.........13-14: ... - 0,10% Variazione settembre....13-14: ... - 0,10% Variazione ottobre.........13-14: ..... 0,10%

gennaio............................................................................ 1,002651 febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651 giugno.............................................................................. 1,009601 luglio................................................................................ 1,010151 agosto.............................................................................. 1,012801 settembre........................................................................ 1,011250 ottobre............................................................................. 1,013200

(75% pari al 0,450%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,075%) ( -- ) ( -- ) (75% pari al 0,075%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

BASE =1995 2001 2002 109,6 114,1 109,5 114,2 109,8 114,3 109,8 114,5 110 114,6 110,1 114,8 110,4

115

BASE=2000 2003 2004 108,8 111 109,1 111,9 109,2 112,2 109,4 112,7 109,4 114,1 109,4 114,2 109,8

114,9

2005 98,4 98,7 100,1 100,0 99,8 99,9

2006 100,8 101,1 102,7 102,8 102,9 102,9

100,3

103,1

BASE=2005 2007 2008 105,4 107,7 105,9 108,1 106,1 108,2 106,6 108,8 106,8 109,4 106,7 112,8 106,7

AGO. 110,6 115,1 109,6 115 100,5 103,3 106,8 SET. 110,8 115,3 109,6 115,3 100,6 103,3 106,9 OTT. 110,8 115,3 109,7 115,5 100,5 103,3 106,7 NOV. 111 115,4 109,8 115,8 100,6 103,5 106,8 DIC. 111 115,5 109,8 115,9 100,4 103,6 107,0 MEDIA 110,3 114,8 109,5 114,0 100,0 102,8 106,5 Coefficiente di raccordo tra indici : tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

BASE=2010 2012 2013 104,8 105,9 105,1 106,2 105,2 106,0 105,5 105,9 105,6 106,3 105,5 106,1

2009 112,2 111,9 111,7 111,6 111,7 111,6

2010 111,7 111,7 111,9 113,8 113,8 113,6

2011 102,2 102,1 102,6 102,7 102,9 103,3

2014 105,7 105,9 105,5 105,7 105,6 105,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

112,6 112,5 111,8 111,1 111,2 110,6

111,5 111,6 111,5 111,5 111,5 111,6

113,8 113,9 113,9 113,9 114,0 113,3

103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,0

105,3 105,6 105,7 105,6 105,6 105,4

106,2 106,3 106,0 106,0 105,9 106,1

106,3 106,4

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 CHE E’ PARI A 106,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GEN. 40,48% 34,93% 31,44% 28,83% 22,51% 19,59% 14,37% 11,93% 7,44% 7,92% 4,11% 1,53% 0,47% 0,66% FEB. 40,60% 34,82% 31,07% 27,79% 22,14% 19,24% 13,83% 11,52% 7,73% 7,92% 4,21% 1,24% 0,19% 0,47% MAR. 40,22% 34,70% 30,95% 27,45% 20,43% 17,38% 13,62% 11,42% 7,92% 7,73% 3,70% 1,14% 0,38% 0,85% APR. 40,22% 34,46% 30,71% 26,89% 20,55% 17,27% 13,09% 10,80% 8,02% 5,93% 3,60% 0,85% 0,47% 0,66% MAG. 39,96% 34,35% 30,71% 25,33% 20,79% 17,15% 12,88% 10,19% 7,92% 5,93% 3,40% 0,76% 0,09% 0,76% GIU. 39,84% 34,11% 30,71% 25,22% 20,67% 17,15% 12,98% 6,87% 8,02% 6,12% 3,00% 0,85% 0,28% 0,66% LUG. 39,46% 33,88% 30,24% 24,46% 20,19% 16,93% 12,98% 6,97% 8,21% 6,12% 3,00% 0,95% 0,28% 0,28% AGO. 39,21% 33,76% 30,48% 24,35% 19,95% 16,70% 12,88% 7,06% 8,12% 5,93% 2,90% 1,04% 0,19% 0,09% SET. 38,95% 33,53% 30,48% 24,03% 19,83% 16,70% 12,77% 7,16% 8,02% 5,84% 2,80% 0,76% 0,09% 0 OTT. 38,95% 33,53% 30,36% 23,81% 19,95% 16,70% 12,98% 7,83% 8,12% 5,84% 2,80% 0,66% 0,38% NOV. 38,70% 33,41% 30,24% 23,49% 19,83% 16,47% 12,88% 8,51% 8,12% 5,84% 2,80% 0,76% 0,38% DIC. 38,70% 33,30% 30,24% 23,38% 20,07% 16,36% 12,66% 8,41% 8,12% 5,75% 2,80% 0,76% 0,47% MEDIA 39,60% 34,06% 30,63% 25,39% 20,57% 17,30% 13,16% 9,02% 7,98% 6,40% 3,26% 0,94% 0,31%

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LAVORI PUBBLICI

L’ANAC INTERPRETA IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO E LA SANZIONABILITA’ DELLE OFFERTE CON IRREGOLARITA’ ESSENZIALI - OSSERVAZIONI ANCE L’Autorità Anticorruzione, A.N.AC., ha predisposto una bozza di Determinazione relativamente ai “criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. Si tratta della norma con cui è stata introdotta la facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice di ammettere un’offerta anche in presenza della “mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive” normativamente previste, con obbligo dell’impresa al pagamento di una sanzione pecuniaria. La bozza è stata pubblicata per la consueta consultazione tra amministrazioni e operatori del settore fino al 19 novembre. Si è pertanto in attesa di una sua pubblicazione definitiva. L’Ance nel frattempo ha reso pubblico il testo delle sue osservazioni, che possono risultare di grande utilità per le imprese che incorrono in dette situazioni. Questo il testo. 1. Considerazioni preliminari L’articolo 39 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazione, dalla legge 114 del 2014, è intervenuto sulla disciplina del soccorso istruttorio, nell’ambito della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le suddette dichiarazioni. La norma ha senza dubbio un contenuto positivo laddove consente alle stazioni appaltanti di non incorrere in esclusioni per motivi meramente formali. Tuttavia, si nutrono dubbi in merito alla compatibilità della predetta sanzione con i principi costituzionali in materia di accertamento della responsabilità per fatto illecito, nonché con quelli comunitari e nazionali in materia di semplificazione amministrativa e soccorso istruttorio. Infatti, in primo luogo, va ricordato che l’applicazione di una sanzione amministrativa richiede la sussistenza della coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia

essa dolosa o colposa (cfr. art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Nella disposizione in esame, tuttavia, è del tutto assente la fase di accertamento in contradditorio dell’elemento soggettivo, da cui un possibile profilo di contrasto con i suddetti principi. Occorre, poi, evidenziare che la nuova Direttiva in materia di appalto nei settori ordinari (2014/25/UE) disciplina il soccorso istruttorio, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere agli operatori economici interessati la presentazione, l’integrazione, il chiarimento o il completamento delle informazioni o della documentazione di gara, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza ( art. 53, comma 3). A ciò si aggiunga che, sul piano della normativa nazionale, l’articolo 71 del DPR 445/2000, prevede che, in caso di autodichiarazioni irregolari o incomplete non costituenti falsità, ne debba essere consentita la regolarizzazione o il completamento, senza alcun aggravio economico per l’interessato. In casi di mancata regolarizzazione, ha luogo solo l’interruzione del procedimento, ossia, in caso di procedura ad evidenza pubblica, l’esclusione dalle stesse. Alla luce di tali considerazioni, la previsione di un meccanismo sanzionatorio appare non conforme alla regolamentazione di settore, sia di matrice comunitaria che nazionale. Per tali ragioni, sarebbe opportuno procedere ad un ripensamento della norma, addivenendo ad una soppressione della sanzione. In via del tutto subordinata, la sanzione andrebbe comunque ridotta nell’importo e comminata solo nel caso in cui il concorrente intenda regolarizzare le dichiarazioni mancanti o incomplete. Infatti, rispetto ad una condotta che non ha rilievo penale, viene previsto una sanzione estremamente onerosa, il cui importo risulta pari addirittura all’importo massimo previsto dal Codice Penale ( art. 24) per le multe, nonché pari a cinque volte l’importo massimo previsto dallo stesso codice (art. 25) per le contravvenzioni, e pari a più di tre volte l’importo massimo delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della legge 689/1981. Sotto diverso profilo, si rileva che la sanzione massima di 50 mila euro accumuna tutte le gare di importo superiore ai cinque milioni di euro, cosi penalizzando le imprese medio piccole. Quanto, invece, alla natura eventuale del versamento della sanzione, una modifica normativa in tal senso avrebbe il pregio di avvicinare maggiormente la norma ai principi e le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, sopra illustrati.

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Peraltro, in attesa di un intervento normativo espresso, non si esclude che il pagamento eventuale della sanzione possa essere profilato anche in via interpretativa, privilegiando la natura indennitaria dell’importo da pagare, come poi si dirà oltre. Nell’esprimere un apprezzamento per l’obiettivo dell’Autorità di enucleare la tipologia di situazioni di irregolarità, contemplate dall’articolo 39 del DL 90/2014, e delle relative conseguenze, si vuole altresì esprimere l’auspicio che la determinazione definitiva fornisca una casistica ancora più dettagliata, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle pubbliche amministrazioni, a beneficio del principio di massima partecipazione e di non discriminazione. In questo contesto, sarebbe opportuno escludere dal “soccorso istruttorio con sanzione” quelle situazioni che nel regime antecedente all’entrata in vigore della norma in commento già consentivano in modo pacifico la semplice integrazione documentale. 2. Il procedimento per il pagamento della sanzione In attesa dell’auspicato intervento normativo chiarificatore, si vuole evidenziare che, da un punto di vista strettamente interpretativo, il termine “sanzione” potrebbe essere inteso come una forma di indennizzo forfettario - e non come una misura afflittiva per l’impresa - disposto a favore dell’amministrazione, volto a ristorarla del ritardo causato nello svolgimento della procedura di gara e degli ulteriori costi legati all’espletamento del procedimento suppletivo di verifica della regolarità delle dichiarazioni integrate dal concorrente. La natura indennitaria della sanzione ne comporterebbe altresì il suo carattere eventuale, nel senso che la stessa dovrebbe trovare applicazione solo allorché il concorrente decidesse di produrre le dichiarazioni mancanti o incomplete. Tale interpretazione avrebbe il pregio di eliminare i profili di contrasto della misura sanzionatoria con gli invocati principi in materia di semplificazione amministrativa e accertamento della responsabilità, ai fini dell’irrogazione di sanzioni. Pertanto, ricorrendo un’ipotesi di irregolarità essenziale sanabile, la stazione appaltante dovrebbe assegnare un termine al concorrente, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni mancanti, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente regolarizzi la documentazione, la stazione appaltante incassa il pagamento, in mancanza del quale potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, con obbligo di reintegrazione a carico del


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concorrente, a pena di esclusione dalla gara. Nel caso, invece, di inutile decorso di tale termine, il concorrente dovrebbe essere escluso dalla gara, senza ulteriori penalità. Al riguardo, va evidenziato che l’interpretazione circa la natura indennitaria, e non afflittiva, della “sanzione” si rende necessaria anche sotto un altro profilo. L’articolo 39, infatti, prevede che il pagamento della sanzione sia garantito dalla cauzione provvisoria. Tuttavia, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (di cui al D.Lgs. n. 209/2005), risulta vietato stipulare contratti di assicurazione che abbiano per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative (art. 12). Ciò sta creando notevoli difficoltà applicative, dal momento che taluni istituti assicurativi non rilasciano detta forma di garanzia. Ciò si traduce, in un ulteriore aggravamento delle modalità di partecipazione alla gara, poiché le stazioni appaltanti obbligano i concorrenti a prestare la garanzia mediante assegno circolare o contanti. Infine, come detto, la ricostruzione in senso indennitario della “sanzione” appare meno stridente con il disposto dell’articolo 71 del DPR 445/2000 che, com’è noto, prevede che le autodichiarazioni irregolari o incomplete, non costituenti falsità, possano essere regolarizzate e che, in caso di inerzia da parte dell’interessato, il procedimento non abbia seguito. Ciò significa che, in caso di mancata regolarizzazione, ha luogo esclusivamente l’interruzione del procedimento - rectius, nei procedimenti di gara, l’esclusione del concorrente - senza l’irrogazione di alcuna sanzione pecuniaria ulteriore. Si auspica, quindi, che l’Autorità, in attesa di un chiarimento normativo, possa condividere tale ricostruzione. 3. Entità della sanzione Fatto salvo quanto rilevato al punto 1), si osserva che, nella norma in esame, non è prevista alcuna graduazione della sanzione, in ragione della gravità dell’omissione o della irregolarità in cui sia incorso il concorrente. Ciò posto, si rende opportuno fornire i criteri per la concreta comminatoria della sanzione, al fine di armonizzare la norma stessa con i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Si consideri, ad esempio, l’applicazione di una identica sanzione sia nel caso di completa omissione di una dichiarazione, così come di una mera irregolarità della stessa. Risulterebbe, infatti, ingiustificatamente penalizzante per il soggetto che commette la mancanza più lieve essere trattato allo stesso modo di quello che pone in essere

la condotta più grave. 4. Calcolo della cauzione Quanto alla previsione secondo la quale il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria, si osserva quanto segue. Il testo dell’articolo 39 si limita a disporre che il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria, escludendo un suo eventuale incremento percentuale. Ciò posto, si rende opportuno un chiarimento da parte dell’Autorità, nel senso di stabilire che un incremento percentuale della cauzione non è previsto. Da ciò consegue che il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della documentazione omessa. La cauzione sarà escussa in caso di mancato pagamento della sanzione. La cauzione provvisoria, in tale eventualità, dovrà essere opportunamente reintegrata, pena l’esclusione dalla gara. 5. Altro Si ritiene opportuno un ulteriore chiarimento in merito all’istituto del subappalto. Sul punto, si condivide pienamente quanto affermato dall’Autorità nel senso che la normativa prevista dall’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici non comporta l’obbligo per il concorrente di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta. Ciò premesso, andrebbe peraltro precisato che, a carico del concorrente, sussiste l’obbligo di indicare le lavorazioni o le parti di opere – e non la quota - da subappaltare. Al riguardo, si fa presente che il citato articolo 118 prevede espressamente, al comma 2, che “i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo”.

PUBBLICATO IL BANDO TIPO OBBLIGATORIO TANTE LE NOVITA’ PER GLI APPALTI PUBBLICI Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario, n. 80 del 22/10/2014), spetterà alle stazioni appaltanti e ai concorrenti alle gare pubbliche mettere alla prova il modello di bando-tipo per gli appalti di lavori oltre i 150.000 euro, che l’ANAC ha predisposto allo scopo di illustrare passo dopo passo e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle

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stazioni appaltanti, riducendo il contenzioso connesso soprattutto alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Un prova che durerà 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni o commenti. Al termine il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). Il periodo di prova non inficia, però, l’obbligatorietà del modello. Infatti, in attuazione dell’art. 64, comma 4-bis, del Codice, le stazioni appaltanti non possono, ma devono adottare il modello di bando tipo elaborato dall’A.N.AC. per tutte le gare di appalto di sola esecuzione per le quali vige il sistema unico di qualificazione SOA (artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento sui contrati pubblici) da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del D.lgs. n. 163/2006, Codice sui contrati pubblici. Proprio in virtù dell’obbligatorietà dei suddetto bando tipo, l’ANCE, con il commento qui pubblicato, ha analizzato il modello, così come risultante alla luce delle considerazioni espresse nella nota illustrativa della stessa Autorità e nella relazione dell’AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione), cercando di mettere in luce gli aspetti che potrebbero risultare decisivi. Lo schema di disciplinare di gara riporta : • le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, • le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, • i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, • ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori. Oltre alla suddetta documentazione, sono presenti 2 schede, relative all’esempio di lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori ed all’esempio dei dati da acquisire per l’analisi del prezzo. L’ANCE ha predisposto uno studio approfondito sul nuovo bando, che risulta particolarmente interessante per le imprese, visti i tanti aspetti toccati che riguardano i vari aspetti legati alla qualificazione e alla documentazione di gara. STUDIO ANCE SUL NUOVO BANDO TIPO 1. Il bando-tipo: aspetti generali 2. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici 2.1. Il costo del lavoro


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3. Le premesse al bando-tipo 4. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 5. Soggetti ammessi alla gara 6. Condizioni di partecipazione 7. Verifica dei requisiti di partecipazione 8. Visione della documentazione di gara e sopralluogo 9. Chiarimenti, modalità di presentazione della documentazione e comunicazioni 10. Subappalto 11. Ulteriori disposizioni 12. Cauzioni e garanzie 13. Pagamento in favore dell’Autorità 14. Requisiti di capacita economicofinanziaria e tecnico-organizzativa 15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 16. Criterio di aggiudicazione 17. Contenuto della Busta A – documentazione amministrativa 18. Contenuto della Busta B – Offerta economica 19. Procedura di aggiudicazione 20. Mancata comprova dei requisiti di ordine generale 1. Il bando-tipo: aspetti generali Nella prima sezione, l’Autorità illustra il metodo adoperato per la redazione del modello di disciplinare. Il modello si compone di un contenuto “prescrittivo-vincolante” e di uno “prescrittivo-discrezionale”. Quest’ultimo riguarda elementi procedurali che fanno necessariamente parte della documentazione di gara, ma sui quali le stazioni appaltanti hanno margini di discrezionalità, seguendo le istruzioni di compilazione indicate dall’Autorità. Con riferimento alle parti a contenuto vincolante, l’Autorità fornisce una prima elencazione illustrativa delle cause di esclusione nonché delle informazioni che integrano il bando di gara, relative alle modalità di costituzione della cauzione provvisoria ed alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti, da rendere in gara. Circa le cause di esclusione, l’Autorità ribadisce un orientamento già espresso nella Determinazione n. 4/2012, sulla tipizzazione delle cause di esclusione, ribadendo che questa viene effettuata a monte dall’Autorità nei bandi-tipo, fatta salva la possibilità di deroghe espressamente motivate dalla stazione appaltante nella delibera a contrarre, da inserire nel rispetto del principio di tassatività. La previsione nel Codice di tale potere di

deroga ha sempre sollevato perplessità, in quanto il suo esercizio rischia di collidere con il principio di tassatività delle cause di esclusione, ugualmente previsto dalla normativa codicistica. Sul punto, l’Autorità chiarisce che le eventuali deroghe al bando- tipo, ancorché motivate, non potranno mai consistere nell’introduzione di clausole in contrasto con il disposto dell’art. 46, comma 1-bis, perché sarebbero affette da nullità. Ne consegue che le stazioni appaltanti potranno prevedere ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle individuate nella Determinazione n. 4/2012, previa adeguata e specifica motivazione, solo con riferimento a disposizioni di leggi vigenti ovvero alle ipotesi previste dall’articolo 46, comma 1-bis del Codice. Vengono, quindi, confermate le considerazioni espresse nella citata determinazione, secondo cui le possibilità di deroga per le amministrazioni possono consistere unicamente nella previsione di ipotesi di esclusione ulteriori sempreché abbiano fondamento in norme di legge vigenti o che tutelino le esigenze di certezza circa l’identificazione dell’offerente e la regolarità dell’offerta, contemplate dall’articolo 46, comma 1-bis. Le considerazioni appena formulate appaiono tanto più rilevanti ove si considerino i numerosi problemi applicativi sorti in merito al nuovo comma 2-bis dell’articolo 38 del Codice dei contratti. Si vuole ricordare, infatti, che l’articolo 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, interviene sulla disciplina dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di gara, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. La norma in questione prevede che, in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente debba procedere al pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando, il cui valore non può essere inferiore all’uno per mille né superiore all’uno per cento del valore della gara e, in ogni caso, non può superare i 50 mila euro. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. La stazione assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Nei casi di irregolarità, incompletezze o mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione, né applica sanzioni. Tali previsioni si applicano anche ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni da produrre in gara, anche da parte di soggetti terzi. È evidente, quindi, che alla corretta indivi-

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duazione delle cause di esclusione, ed al corretto esercizio del potere di individuazione di quelle ulteriori da parte delle stazioni appaltanti si collega anche la corretta applicazione della nuova previsione dell’art. 38, comma 2 bis. Ora, in merito alla nuova disciplina del soccorso istruttorio, va ricordato che Autorità ha adottato un bozza di determinazione, sulla quale è attualmente in corso di svolgimento una consultazione con gli operatori del mercato e delle amministrazioni interessate. Occorrerà quindi attendere la versione finale di tale atto di indirizzo, ed il necessario aggiornamento dei bandi tipo con le conclusioni cui sarà giunta l’Autorità. Nelle more, tuttavia, si rileva che, al punto 7.8 del modello di bando, viene prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, sia se formulate ai sensi dell’articolo 46, comma 1, sia se formulate ai sensi del comma 1 ter del medesimo articolo. Tale previsione, invero, non appare pienamente coordinata con quanto previsto dallo stesso comma 1 del citato articolo 46, laddove viene consentito ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, senza alcuna sanzione. Ciò a condizione che l’integrazione documentale non serva a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata dalla concorrente, ma solo se si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara. Al riguardo, va infatti osservato che, in caso di irregolarità non essenziali, il legislatore ha sempre ammesso la possibilità di regolarizzazione, in linea con la normativa comunitaria che tende ad evitare esclusioni per mere carenze formali. Pertanto, in questo contesto, andrebbero espressamente escluse dal perimetro del “soccorso istruttorio con sanzione” tutte quelle situazioni di carattere non essenziale che già nel regime antecedente all’entrata in vigore della norma in commento, erano state oggetto in modo pacifico di semplice integrazione documentale, ai sensi del comma 1 del citato articolo 46, naturalmente senza alcun aggravio economico per il concorrente. 2. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici Il bando tipo conferma appieno il sistema di qualificazione SOA (cfr. punti 13.1. e 16.5.), inteso come necessario e sufficiente ai fini della partecipazione a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (art. 60, comma


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2 e 4 del Regolamento). Al riguardo, nella nota illustrativa sono presenti alcune precisazioni riguardanti le categorie di qualificazione, o tipologie di opere, e le classifiche di importo, o valore delle lavorazioni. Con riferimento al valore, l’Autorità conferma che la qualificazione in una categoria di lavorazioni generali o speciali abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire lavori di quella tipologia, nei limiti di valore della propria classifica incrementata di un quinto. Al fine di consentire l’accesso al premio pari ad un quinto della classifica di qualificazione, è, inoltre, chiarito che l’importo minimo di qualificazione dell’impresa appartenente ad associazioni di tipo verticale o misto (come è noto, sempre pari ad un quinto) deve essere rapportato all’importo della categoria (prevalente o scorporabile) di riferimento, per cui il soggetto si qualifica, non all’importo a base di gara (art. 61, comma 2 del Regolamento). Nelle associazioni di tipo orizzontale la stessa condizione è invece riferibile a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, che deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Per gli appalti di importo superiore ad 20.658.000 euro, deve precisarsi che la qualificazione richiesta ai concorrenti è del possesso dell’attestazione SOA relativa alla classifica VIII. In tali casi, oltre all’attestato è richiesta, anche idonea documentazione dalla quale risulti che, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, il concorrente ha realizzato una cifra di affari pari ad almeno 2,5 volte l’importo a base di gara (cfr. punto 13.1.9). Al riguardo, peraltro, si conferma che il requisito del fatturato va richiesto solo per gli appalti che prevedano, ai fini della partecipazione, il possesso dell’attestazione SOA in VIII classifica, come ritenuto da ANCE. Riguardo al sistema delle categorie, nella nota illustrativa viene evidenziato che, nelle more della revisione delle disposizioni regolamentari annullate dal Consiglio di Stato (DL 47/2014 convertito dalla Legge n. 80/2014), vale sempre la regola generale secondo cui il soggetto qualificato nella categoria prevalente può svolgere una serie di lavorazioni complementari alla realizzazione dell’opera, anche se privo della relativa qualificazione (art. 107, comma 1, del Regolamento). Al riguardo, va ricordato che detto decreto legge ha ridotto il numero di eccezioni alla suddetta regola generale, intervenendo sia sull’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria, di cui all’ abrogato art. 109, comma 2 (specificate nella tabella A allegata al Regolamento), sia su quello delle lavo-

razioni rientranti categorie c.d. “superspecialistiche”, indicate dall’abrogato art. 107, comma 2, del Regolamento (cioè quelle che, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Codice, hanno un particolare contenuto tecnologico o della rilevante complessità tecnica). In ragione di tali eccezioni, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni scorporabili relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto Regolamento, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, a qualificazione obbligatoria. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese qualificate e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. In mancanza di idonea qualificazione nelle categorie “superspecialistiche”, il concorrente qualificato nella sola categoria prevalente (cfr. punto 13.1.2.) è obbligato a ricorrere all’ATI qualora l’importo delle predette superspecialistiche superi singolarmente il 15 per cento dell’importo a base di gara. La stazione appaltante è, inoltre, tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto; ciò tenuto conto che, in merito alla categoria prevalente, il Codice rinvia al Regolamento, per la definizione della quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Si ricorda in proposito che l’unica eccezione a tale percentuale non è prevista nel Regolamento, ma nel Codice dei contratti ossia - in caso di procedura negoziata per lavori di importo inferiore ad un milione di euro - all’art. 122, comma 7, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 106 del 2011. In tal caso, la percentuale di subappalto massima per la categoria prevalente è ridotta al 20%. Non è previsto, invece, alcun obbligo di indicazione del bando delle categorie d’importo inferiore alle soglie del 10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero a 150.000 euro, il cui valore è assorbito nella categoria prevalente. Su tale ultimo punto, l’Autorità afferma che il bando deve necessariamente indicare, oltre le lavorazioni che costituiscono la categoria prevalente, anche le lavorazioni che superano la citata soglia del 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. Ciò in linea con quanto espressamente previsto dal comma 3 del citato articolo 107

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del Regolamento. Va, tuttavia, segnalato che la stessa Autorità, nello stesso paragrafo, sempre nel definire i criteri per individuare la categoria prevalente e le altre categorie, afferma altresì che ogni sottogruppo di lavorazione deve essere di importo superiore al 10 %, “e comunque di importo superiore a 150.000 euro”. Tale ultima affermazione non sembra, tuttavia, pienamente corretta. Infatti, ne può derivare, per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni, l’estrema difficoltà di configurare categorie scorporabili, dal momento che l’importo delle stesse dovrebbe essere comunque superiore ai 150.000 euro. Si pensi, ad esempio, ad un appalto di 600.000 euro. L’applicazione della soglia del 10% porta a scorporare correttamente le lavorazioni di importo superiore a 60.000 euro. Se, invece, dovesse comunque raggiungersi l’importo di 150.000 euro, si avrebbe che la soglia di scorporo salirebbe al 25% dell’importo totale. Sull’argomento, sembra quindi opportuno una rivisitazione di quanto affermato nella nota esplicativa, in considerazione della previsione di cui all’articolo 108 del DPR 207/2010. 2.1. Il costo del lavoro Nella sezione in commento l’Autorità si sofferma su due tematiche di grande rilievo per il settore, relative, da un lato, all’applicazione del contratto dell’edilizia e quella del costo del personale, e, dall’altro, alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti. Sul primo punto, recependo una sollecitazione dell’Ance circa l’applicazione del contratto nazionale dell’edilizia, l’Autorità afferma che appare corretto inserire nei bandi relativi ad appalti di natura edile o prevalentemente edile, la formula “applicazione ai lavori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Si tratta di un importante risultato, poiché viene sostanzialmente accolta la posizione più volte ribadita dall’Ance e condivisa dai sindacati dell’edilizia e dal Ministero del Lavoro, secondo cui le imprese che eseguono lavori edili devono essere iscritte in cassa edile. È, infatti, indispensabile, ai fini di garantire un corretto svolgimento della concorrenza leale tra le imprese e per evitare fenomeni di dumping sociale distorsivi e fortemente lesivi per il mercato, che le imprese parte-


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cipanti ai bandi che abbiano per oggetto i lavori di natura edile, di cui certamente quelli alle categorie OG1, OG2 e OG3 o che, pur avendo ad oggetto lavori di cui alle restanti categorie, presentino all’interno della categoria stessa una rilevante componente edile, applichino ai lavoratori occupati nell’esecuzione di tali lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Contrariamente, infatti, si rischierebbe che fattispecie già fortemente penalizzanti negli ultimi tempi per le imprese del settore edile si trasformino in un vero e proprio danno irreversibile per il mercato, attraverso una patologica alterazione della concorrenza, determinata dalla possibilità per imprese che applichino contratti differenti da quello edile, e che perciò sostengono costi notevolmente più bassi, di partecipare alle gare di lavori edili. Un secondo problema affrontato in sede di “bandi tipo” riguarda l’applicazione del comma 3 bis dell’art. 82 del codice dei contratti pubblici, introdotto dalla legge di conversione del DL n. 69/2013, in tema di costo del personale. Si ricorda che tale disposizione stabilisce che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, anche di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo, l’Autorità conferma la posizione già espressa in occasione dell’adozione della Determina n. 4 del 2012 nonché nell’atto di segnalazione n. 2 del 2014. Nei bandi-tipo viene, quindi, ribadito dall’Autorità che, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determina in base alla reale capacità organizzativa d’impresa, che è in funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante dalla stazione appaltante. Da tali argomentazioni, l’Autorità desume che la valutazione del costo del lavoro deve trovare la sua corretta collocazione all’interno della verifica di congruità dell’offerta. Sul punto occorre ricordare che, in occasione della consultazione indetta dall’Autorità, nonché degli incontri avuti sul tema, l’ANCE ha sempre rappresentato la propria posizione a favore dell’interpretazione secondo la quale dovrebbero essere le amministrazioni ad indicare il costo del personale nei bandi di gara, da non sottoporre a ribasso. Questa interpretazione appare, infatti, più aderente

alla finalità sostanziale della norma di lotta al lavoro irregolare ed al contempo di più agevole applicazione. Ciononostante, l’Autorità ha mantenuto il suo orientamento interpretativo che, tuttavia, suscita molte perplessità, stante il chiaro dettato normativo. 3. Le premesse al bando-tipo In tale sezione viene precisato che la parte del bando-tipo relativa alle premesse deve indicare le informazioni generali dell’appalto; a titolo esemplificativo, l’Autorità inserisce la descrizione ed il luogo di svolgimento dei lavori, la documentazione di gara, le ragioni della mancata suddivisione in lotti. 4. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara Il primo paragrafo, “Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara” contiene informazioni più dettagliate sulla tipologia di appalto, sull’importo e sulle lavorazioni. In questa sezione, indicata come facoltativa, la stazione appaltante potrà inserire tutte le particolari clausole di esecuzione che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, possono riguardare aspetti ambientali o sociali e sulle quali è possibile presentare richiesta di parere facoltativo all’Autorità (cfr. comma 3 dell’art. 69). In questa sede, viene anche affrontata la questione concernente l’obbligo di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali nell’ambito dei lavori pubblici. Tale tematica è stata oggetto di vivace confronto giurisprudenziale, con esiti non univoci. Su questi presupposti, l’ANAC, in linea con le tesi ANCE, conferma che, per il lavori pubblici, non sussiste l’obbligo, a carico del concorrente, di indicare i suddetti oneri in sede di partecipazione. Ciò appare, ad avviso dell’Autorità, più aderente al dettato normativo e al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice, da cui si evince che l’obbligo di indicare tali oneri all’atto di presentazione dell’offerta è riferibile soltanto al settore dei servizi e delle forniture (che l’art. 87, comma 4, del Codice, cita espressamente) e non anche quello dei lavori. In particolare, secondo la nota illustrativa al modello di bando tipo, l’indicazione da parte del concorrente, già in sede di offerta, di tali oneri non deve essere prevista a pena di esclusione. Tuttavia, ritenendosi in astratto possibile richiedere ai concorrenti di indicare anticipatamente tali oneri - al fine di permettere alla stazione appaltante di avere, sin da subito, le informazioni necessarie ad effettuare la verifica della congruità delle offerte - una richiesta in tal senso può avvenire anche in

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un momento successivo, in sede di verifica di congruità (cfr. determinazione dell’AVCP del 5 marzo 2008, n. 3). 5. Soggetti ammessi alla gara Nella nota illustrativa è chiarito che le tipologie di soggetti individuate dall’art. 34 del Codice non sono da considerarsi esaustive e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7). Nella nota illustrativa, è pertanto chiarito che occorre prestare attenzione ai seguenti elementi: 1) la circostanza che i soggetti concorrenti possano essere ricondotti nel novero degli enti che, ancorché privi di personalità giuridica, “offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 19, del Codice; 2) la verifica degli effettivi scopi istituzionali dei soggetti concorrenti, in ragione delle relative disposizioni istitutive e statutarie nonché la compatibilità con l’oggetto dell’affidamento. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva come le ATI, l’ANAC rileva che, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47 - convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014, che, com’è noto, ha abrogato il comma 13 dell’art. 37 e modificato l’art. 92, comma 2, del Codice (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012) - è venuto meno il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori. Ad avviso dell’Autorità, il novellato art. 92, comma 2, stabilisce, infatti, che le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere ora liberamente stabilite, nel rispetto ovviamente dei limiti di qualificazione di ciascun componente del raggruppamento o consorzio(cfr. punti 13.1.5. e 13.1.6). Pertanto, nella nota illustrativa, si evidenzia che: 1) non deve ricorrere necessariamente una corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione. 2) le stesse quote di esecuzione, che possono essere diverse dalle quote di partecipazione in raggruppamento, sono suscettibili di modifica, in fase di realizzazione dell’opera, con il consenso della stazione appaltante, e nei limiti della qualificazione posseduta da ciascun componente il raggruppamento. Secondo la nota illustrativa, tale interpretazione è rafforzata dal fatto che eventuali


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modifiche soggettive al raggruppamento devono avvenire anche nel rispetto delle prescrizioni in materia dell’art. 37 del Codice (sul punto si veda anche la determinazione dell’AVCP del 10/10/2012, n. 4). Da ciò, per l’ANAC, in fase di partecipazione alla gara, è necessario, a pena di esclusione, l’indicazione sia delle quote di esecuzione, e sia delle quote di partecipazione al raggruppamento (cfr. anche relativa relazione a pagg. 12 e 13). Tuttavia, va osservato che la cennata bozza di determinazione dell’A.NAC. in merito all’art. 38, comma 2 bis del Codice, attualmente in corso di consultazione, prevede che occorra indicare le sole quote di esecuzione. La posizione espressa nella bozza di determinazione tende ad evidenziare il principio sostanziale secondo cui occorre che il concorrente sia in possesso dei requisiti di idoneità sufficienti a “coprire” la quota d’esecuzione. Tuttavia, sembra difficilmente superabile il dato letterale di cui all’art. 92, comma 2, anche a seguito della sua recente riformulazione, che continua a prevedere la necessità dell’indicazione in gara della quota di partecipazione al raggruppamento. Ciò posto, si potrebbe anche ritenere, in via interpretativa, che le quote “indicate in sede di offerta”, cui fa menzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 92, siano da intendersi verosimilmente ancora come le quote di partecipazione al raggruppamento, e non come un’ulteriore dichiarazione riferita alle quote di esecuzione. Da ciò discende che, in linea di principio, i lavori saranno eseguiti dalle imprese raggruppate secondo le quote di partecipazione al raggruppamento dichiarate in fase di gara, fatta salva la possibilità di una loro modifica successiva, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Sul punto, attesa la delicatezza del tema, sembra comunque opportuno un chiarimento normativo, In tema di avvalimento plurimo, il bando tipo già recepisce i contenuti della legge recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (Legge europea 2013 bis, del 30 ottobre 2014, n. 161), che riconosce l’ammissibilità del concorrente che utilizzi cumulativamente per una stessa categoria, i requisiti di più imprese ausiliarie (cfr. punto 13.3.). Tale possibilità fa seguito a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/ CE del 31/03/2004 una disposizione nazio-

nale, come quella in questione, che vietava in via generale agli operatori economici di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese (cfr. sentenza del 10 ottobre 2013, Causa C-94/12, nonché il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 20 marzo 2014, n. 75). Tuttavia, la stazione appaltante può legittimamente esigere - con idonea motivazione da esplicitare nella delibera a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara - che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. Una motivazione espressa della stazione appaltante, sempre in tema di avvalimento, è altresì prevista nel caso in cui siano richiesti determinati requisiti tecnici connessi al possesso di particolari attrezzature che sono in dotazione di un ristretto numero di imprese, le quali possono prestare avvalimento nei confronti di più di un concorrente (cfr. 13.4), con l’impegno a fornire all’aggiudicatario la particolare attrezzatura tecnica alle medesime condizioni (cfr. determinazione AVCP dell’1 agosto 2012, n. 3). Nel bando tipo, è poi chiarito che per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, a pena di esclusione, devono essere prodotti alla stazione appaltante l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate (cfr. punto 16.24). Si ritiene che tale precisazione non si attagli alla qualificazione del consorzio stabile, poiché se l’intento è quello di chiarire quali siano i componenti del consorzio stesso, tale informazione è facilmente reperibile nell’attestato SOA che quest’ultimo presenta alla stazione appaltante, in cui è specificato il codice fiscale delle consorziate. Tale prescrizione non appare pertanto in linea con il generale principio di economicità del procedimento e con quello della semplificazione, superando apparentemente anche quello della tassatività delle cause di esclusione, non essendoci alcun riscontro nel Codice o nel Regolamento della necessità di tale adempimento. 6. Condizioni di partecipazione Le disposizioni del bando tipo richiamano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché le fattispecie di partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice (cfr. punto 3.1.). Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti (cfr. punto 16.2., lett. ‘V”), si evidenzia il rispetto di un divieto che grava ope legis sui dipendenti che, negli

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ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Questi ultimi non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione esercitando i medesimi poteri (cfr. art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. ‘l”, della l. 6 novembre 2012, n. 190, legge anticorruzione). Riguardo ai soggetti che sono tenuti a rendere le predette dichiarazioni, nella relazione AIR – pure allegata agli schemi di bando - si interviene in merito all’obbligatorietà della dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale con riferimento ai procuratori speciali dell’impresa. Nella relazione si aderisce alla tesi sostanzialistica propria del diritto europeo espressa, nella sentenza del 16 ottobre 2013, n. 23 dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiarendo che non rientrano nel novero dei soggetti nei cui confronti occorre rendere le dichiarazioni i procuratori speciali; ciò, a meno che non siano muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di soggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori (cfr. institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi). In tali ipotesi, l’Adunanza Plenaria ha affermato che, qualora la lex specialis (la relativa prescrizione è, pertanto, facoltativa) non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 citato, ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione (cfr. punto 16.3. 5). 7. Verifica dei requisiti di partecipazione Riguardo al sistema AVCpass, la nota illustrativa deve essere letta alla luce del recente comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 ottobre 2014, in cui è stabilito che il termine del 1° luglio 2014 di obbligatorietà dell’utilizzo del sistema decorre dalla data di acquisizione del CIG (Codice Identificativo di Gara) da parte della stazione appaltante, non dalla pubblicazione del bando o dalle lettere di invito. Nel modello di bando tipo è (finalmente!) chiarito che la mancata presentazione del PASSoe non è causa di esclusione, nonostante la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione debba avvenire, ai sensi


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dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass (cfr. punto 16.10.). Non è, invece, specificata la procedura che la stazione appaltante dovrà rispettare, qualora riscontri in uno o più concorrenti la mancanza o l’erronea presentazione del PASSoe. 8. Visione della documentazione di gara e sopralluogo La nota introduttiva dispone che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione delle imprese sul profilo del committente; ciò significa che non sarà più possibile, da parte delle stazioni appaltanti, prevedere che la documentazione di gara sia reperibile, ad esempio, solo su supporto informatico o cartaceo e non sul sito, richiedendo che i relativi oneri di duplicazione siano posti a carico dell’impresa. Tale indicazione appare molto positiva, nonché in linea con la posizione espressa dall’ANCE, volta a rendere obbligatoria la messa a disposizione on line della documentazione di gara. Si ricorda, infatti, che, a decorrere dal primo gennaio 2010, in attuazione dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n 69, gli obblighi di pubblicazione di tutti i documenti per i quali sono previste forme di pubblicità legale, s’intendono assolti mediante la pubblicazione da parte dell’amministrazione nei propri siti informatici, secondo principi di uguaglianza e non discriminazione; si prevede tuttavia la possibilità di consentire il ritiro della documentazione presso gli uffici dell’amministrazione, in modalità che dovranno essere specificate caso per caso. Oltre a ciò, il disciplinare tipo prevede che, a partire dal primo gennaio 2016, anche le informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle per le quali il codice prevede forme di pubblicità legale, dovranno essere pubblicate in via telematica, in applicazione dell’art.32 della L 69/2009 e del comma 7 dell’art. 66 del codice, introdotto dall’art. 26 del DL 66/2014. Per quanto concerne il sopralluogo, l’Autorità conferma che esso deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico o da diverso soggetto purché provvisto di delega e dipendente dell’operatore economico concorrente. L’Autorità non ha quindi accolto le osservazioni indicate dall’Ance, in merito all’opportunità che i bandi tipo prevedano la possibilità per l’offerente di effettuare il sopralluogo in un termine congruo in relazione alle caratteristiche dell’appalto, alla complessità dell’offerta da formulare e, comunque, che sia almeno di sette giorni antecedenti la data ultima per la presentazione dell’offerta. 9. Chiarimenti, modalità di presentazione

della documentazione e comunicazioni Relativamente alla possibilità di ottenere chiarimenti sulla procedura di gara, il disciplinare prevede, esclusivamente, la possibilità di formulare i quesiti scritti da inoltrare al RUP via email, entro un numero di giorni, che deve essere indicato dal bando stesso, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte, invece, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet che la stazione appaltante indica nel bando. Relativamente, poi, alle modalità di presentazione della documentazione da parte del concorrente, viene confermato il richiamo alla disciplina prevista dal DPR n. 445/2000, ed in particolare viene previsto che le dichiarazioni sostitutive siano rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto provvedimento. Su tale questione si richiama quanto al paragrafo 1, in merito all’art. 38 c. 2 bis. Infine, relativamente alle comunicazioni ed agli scambi di informazione tra stazione appaltante e operatori economici, viene confermato, ai sensi dell’art. 79, comma 5¬ quinquies, la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi l’obbligo per i concorrenti di indicare un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax; tuttavia, la mancata indicazione non è causa di esclusione del concorrente, ma comporta solo l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non pervenute. 10. Subappalto Nella sezione in commento, l’Autorità interviene sul tema del subappalto, confermando, sostanzialmente, quanto già previsto nella bozza di bando tipo sottoposta a consultazione. Anzitutto, viene ribadito che la mancata indicazione del lavoro o parte di lavoro, che si intende subappaltare da parte del concorrente sprovvisto della qualificazione per tali lavori costituisce causa di esclusione dalla gara, solo nel caso in cui si tratti di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria; ciò in quanto, in assenza di tale indicazione, in fase esecutiva, qualora il concorrente fosse aggiudicatario, non potrebbe eseguirle direttamente né subappaltarle. Viceversa, in caso di mancata indicazione dei lavori da subappaltare relativi ad una categoria a qualificazione non obbligatoria comporta solo l’impossibilità di ricorrere al subappalto, ma non l’esclusione dalla gara. Sul punto si veda quanto riportato al punto 2. Viene, poi, ribadito nuovamente quanto affermato dall’Autorità sia nella Determinazione n. 4 del 2011 che nella bozza di bando tipo, ossia che sulla base della vigente normativa non sussiste alcun obbligo per l’impresa concorrente in gara di indicare,

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in sede di offerta, i nominativi dei subappaltatori ai quali intende sub-affidare l’esecuzione di parte delle lavorazioni, ma solamente l’obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile; ciò fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che tale circostanza tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell’impresa. La precisazione dell’Autorità, del tutto condivisa dall’Ance, risulta particolarmente opportuna in ragione del fatto che la richiesta del nominativo del subappaltatore a pena di esclusione, molto diffusa soprattutto nel caso del c.d. “subappalto necessario”, si traduce, di fatto, in una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti e che, come tale, dovrebbe essere considerata nulla. Pertanto, anche ad avviso dell’Ance la mancata indicazione da parte del concorrente del nominativo del subappaltatore non può mai costituire causa legittima di esclusione del concorrente dalla gara, anche perché, oltre alle ragioni sopra esposte, la stazione appaltante può esercitare il sindacato sull’idoneità dell’esecutore all’atto dell’autorizzazione - sempre necessaria - del sub contratto. In tal senso, quindi, l’intervento dell’Autorità fornisce un’utile indicazione alle stazioni appaltanti, che potrebbe consentire di porre definitivamente fine al dibattito giurisprudenziale sul tema, ed al conseguente aggravio della procedura amministrativa finalizzata alla ricerca del giusto contraente, che si ripercuote sui concorrenti alle procedure di gara. Ciò premesso, andrebbe peraltro precisato che ai sensi dell’art. 118, comma 2 del Codice, a carico del concorrente, sussiste l’obbligo di indicare le lavorazioni o le parti d’opera – e non la quota – da subappaltare. 11. Ulteriori disposizioni A partire dal 1 gennaio 2016, per i contratti di valore superiore a 500.000 euro, il disciplinare prevede che le spese per la pubblicazione dei bandi siano a carico dell’aggiudicatario e debbano essere ad esso rimborsate nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’Autorità ha quindi provveduto a conformare il disciplinare in esame alle modifiche apportate dal DL 66/2014 all’articolo 66, comma 7, del codice, per quanto concerne l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani nonché l’introduzione del sopracitato nuovo


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comma 7 bis che prevede il rimborso, a carico dell’aggiudicatario, delle spese per la pubblicazione in Gazzetta. Sarebbe opportuno che i nuovi modelli inseriscano anche l’obbligo di indicare il costo sostenuto dalle stazioni appaltanti per la pubblicazione per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, dei bandi e degli avvisi con cui s’indice la gara, tuttora vigente. Tale precisazione sembra opportuna affinché l’impresa possa tener conto, in sede di formulazione dell’offerta , anche dell’esborso conseguente all’aggiudicazione. 12. Cauzioni e garanzie Nel paragrafo relativo alle cauzioni, e nella relativa sezione del disciplinare, l’Autorità illustra le previsioni che riguardano la prestazione delle garanzie da parte dei concorrenti alle procedure di gara. In particolare, viene evidenziata la distinzione fra associazioni verticali, orizzontali e consorzi, ai fini del dimezzamento della cauzione. Al riguardo, in accoglimento di quanto evidenziato dall’Ance, viene chiarito che (par. 11.6 del disciplinare) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Invece, nel caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della quota parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. Da ultimo, nel caso di partecipazione di un consorzio fra società di cooperative o fra imprese artigiane, ovvero stabile, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. Non è stato, invece, recepito nel disciplinare un articolato chiarimento auspicato dall’Ance, relativo alla mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero alla presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel disciplinare, che ad avviso dell’Autorità costituisce comunque causa di esclusione, senza che venga precisato se costituisca una omissione sanabile con sanzione. Al riguardo, infatti, era stata evidenziata l’opportunità di precisare che, nei casi in

cui il concorrente presenti una cauzione dimezzata dichiarando di possedere la certificazione di qualità, senza tuttavia dimostrare effettivamente il possesso di tale requisito, lo stesso non sia automaticamente escluso dalla gara qualora dimostri, prima della scadenza del termine per le offerte, di possederlo. Nel modello bando tipo viene, infine, precisato che l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, b) in contanti, c) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (punto 11.1.). La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito da tempo che, in luogo della fideiussione bancaria, deve ritenersi ammesso il deposito, ai fini della prestazione della cauzione provvisoria, di assegno circolare, non trasferibile, intestato alla stazione appaltante. Ciò, appare del tutto legittimo, atteso che tale assegno equivale, a tutti gli effetti, al deposito di denaro contante, e cioè alla forma più diretta di cauzione, ammessa, come noto, in via generale, anche dalla legge di contabilità di Stato. 13. Pagamento in favore dell’Autorità Il disciplinare conferma che il pagamento del contributo all’Autorità, i cui importi o modalità di versamento sono indicati nella deliberazione dell’AVCP del 21 dicembre 2011, costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta, e che, non solo il mancato versamento ma anche la mancata comprova del pagamento costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara. A tal proposito, è importante evidenziare come il disciplinare di gara preveda che sia causa di esclusione la generica mancata comprova del pagamento del contributo. Da ciò sembrerebbe logico desumere che siano ammesse anche forme di pagamento diverse dalle modalità esplicitamente indicate dall’Autorità, purché idonee a comprovare il versamento dello stesso contributo. Dunque, in astratto anche il versamento mediante il conto corrente sembrerebbe essere una modalità legittima di comprova, e, conseguentemente, di pagamento del contributo Avcp, per ora riservato esclusivamente alle imprese estere.Di tale assunto, si ha conferma nella bozza di determinazione sull’art. 38 comma 2 bis (par. 4). 14. Requisiti di capacita economicofinanziaria e tecnico-organizzativa In tema di capacità tecnico-organizzativa, il bando tipo evidenzia che l’art. 40, comma 3,

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del Codice stabilisce che, oltre all’attestazione SOA, le imprese con classifiche superiori alla II devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale (cfr. punto 16.5.), che deve necessariamente risultare dall’attestazione SOA. Sul punto, nella nota illustrativa viene precisato che un’attestazione SOA riportante una certificazione di qualità scaduta non può considerarsi regolare e non può consentire di presentare un’offerta valutabile da parte della stazione appaltante. Fa eccezione l’ipotesi in cui l’impresa tempestivamente dichiari e dimostri due condizioni essenziali: 1) di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, una nuova valida certificazione di qualità, 2) di avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. parere AVCP del 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55). In questo contesto, va osservato che il disciplinare ammette la possibilità di dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità non solo con l’attestato SOA, ma anche con un documento prodotto in originale o in copia conforme (cfr. punto 13.1.8.). Pertanto un’interpretazione coerente con la nota introduttiva, deve far ritenere che, nel caso di presentazione in gara della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, debbano comunque essere rispettate le due condizioni sopra elencate. 15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte Con tale paragrafo, il disciplinare fissa le modalità di presentazione e di consegna dei plichi e delle buste contenenti le offerte, al fine di salvaguardare il principio di segretezza delle offerte stesse. 16. Criterio di aggiudicazione In tale sezione, vengono riportate le modalità di aggiudicazione del contratto a seconda che il corrispettivo sia a corpo o a misura. Al riguardo, l’Autorità ricorda che, con il comma 4 dell’art. 53 del Codice, il legislatore ha individuato, quale criterio preferenziale, quello del corrispettivo “a corpo”, ossia del prezzo determinato con la definizione di una somma fissa e invariabile, individuata grazie agli elaborati progettuali dell’opera. Tuttavia, in ragione di alcune specifiche tipologie di interventi, ha previsto la possibilità che si possa ricorrere alla determinazione del prezzo “a misura”, ossia nella determinazione del prezzo finale, solo al termine dell’opera, grazie alla somma delle componenti utilizzate per la stessa e dell’applicazione ad esse dei prezzi fissati all’inizio della procedura.


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17. Contenuto della Busta A – documentazione amministrativa Per quanto concerne le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 38 del Codice appalti, l’Autorità specifica che esse devono essere presentate in offerta, a pena esclusione. L’Autorità fornisce, altresì, alcuni chiarimenti in relazione alle autodichiarazioni relative alle seguenti cause di esclusione. 1. 38 lett. a) divieto di trovarsi in stato di fallimento liquidazione coatta e concordato preventivo, con l’eccezione dei casi di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis della legge fallimentare (RD 267/42). E’ stata prevista la possibilità di depositare una dichiarazione sostitutiva con cui l‘impresa dichiari di aver presentato istanza di ammissione al concordato con continuità, e di aver ricevuto, nel frattempo, l’Autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alla gara d’appalto. Rispetto a tale tematica, l’Autorità ha pienamente accolto quanto suggerito dall’Ance in relazione delle recenti novità introdotte all’art. 186-bis della legge Fallimentare dalla conversione del Decreto c.d. “Destinazione Italia”. Infatti, il nuovo comma IV dell’articolo in questione prevede che, dopo il deposito del ricorso per l’ammissione al concordato con continuità aziendale, l’impresa può partecipare alla gara solo se autorizzata dal Tribunale, sentito il commissario giudiziale ove nominato. Viene, inoltre, esclusa la possibilità di depositare la domanda di concordato c.d 161 comma VI della Legge Fallimentare. Questa conclusione è quella auspicata dall’ANCE. Infatti, in primo luogo la lett. A) dell’art. 38, prevede tassativamente, come unica eccezione all’esclusione dalle gare, il concordato con continuità aziendale, e non il concordato “in bianco”. 2. Con riferimento al trovarsi in costanza di procedimento per l’effettiva dichiarazione della sussistenza di una specifica procedura concorsuale può essere inteso come riferito proprio alla fase che precede l’effettiva ammissione ad una di tali procedure, che nel concordato con continuità aziendale può coincidere anche con il concordato c.d. “in bianco o con riserva”. Inoltre, in riferimento ai soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi ex articolo 38, si precisa che l’obbligo dichiarativo di cui alla lett. c) del comma 1, ovvero dei controlli sui soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, sussiste anche per i direttori tecnici che abbiano operato presso la società cedente, incorporata o fusasi nell’ultimo anno ovvero che sono

cessati dalla carica in detto periodo. Sul punto, in modo senz’altro positivo, l’Autorità ha confermato che, ove tali soggetti siano irreperibili o non disponibili, la dichiarazione sul possesso dei requisiti possa essere presentata direttamente dal legale rappresentante, con la dicitura “per quanto a propria conoscenza”, corredata dai dati anagrafici dei soggetti cessati dalle cariche. Con tale precisazione, l’Autorità recepisce un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente secondo il quale, nelle ipotesi di cessione, fusione ed incorporazione, la responsabilità per i fatti riguardanti i vertici amministrativi e tecnici della società cedente ricade sul soggetto cessionario, in virtù del rapporto di continuità nell’attività imprenditoriale che tali vicende producono. Qualche approfondimento ulteriore merita, invece, il riferimento alla possibilità di ricorrere all’istituto della dissociazione, prevista per il soggetto cessionario nei confronti dell’impresa cedente; ciò, al fine di evitare un’esclusione per fatti riguardanti i vertici della società cedente.

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In proposito, va ricordato che la dissociazione può essere attuata anche nelle ipotesi in cui il cessionario non abbia conoscenza delle vicende penali riguardanti i vertici della società cedente. Al riguardo, la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (richiamato dalla stessa Autorità), ha chiarito che il cessionario a può attuare una dissociazione di carattere generale, comprovando che la cessione si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, e, dunque, tale da escludere la rilevanza della condotta degli amministratori e direttori tecnici della società cedente (Cons. Stat., Ad. Plen., sent. n. 10/2012). Riguardo alle dichiarazioni da rendere in gara, nella nota illustrativa è chiarito che in caso di società di capitali in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Tale precisazione recepisce i più recenti orientamenti giurisprudenziali (Adunanza plenaria del consiglio di Stato


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n. 24 del 2013). Quanto ai procuratori speciali, essi sono ricompresi tra i soggetti titolari dell’obbligo dichiarativo laddove titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, nonché laddove siano titolari di poteri institori ex art. 2203 del codice civile. 18. Contenuto della Busta B – Offerta economica Con riferimento al contenuto dell’offerta economica, si prevede che questa debba contenere tutti gli elementi relativi all’offerta prezzo, che sono distinti a seconda che il corrispettivo sia a corpo o a misura nonché a corpo e a misura. 19. Procedura di aggiudicazione Tale paragrafo contiene le informazioni principali per lo svolgimento delle operazioni di gara, ivi compresa la fase di verifica della documentazione. A tal proposito, nel fissare i diversi giorni delle sedute pubbliche di gara, sarebbe stato opportuno, al fine di garantire il rapido svolgimento della procedura, codificare espressamente il principio di continuità delle sedute da parte della commissione, che dovrebbero svolgersi in modo continuativo e full-time, fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione. 20. Mancata comprova dei requisiti di ordine generale Una questione delicata attiene alla corretta individuazione della procedura che la stazione appaltante deve seguire in caso di mancata comprova, da parte dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale. In particolare, la vexata quaestio concerne la possibilità di applicazione analogica della disciplina di cui all’ 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, prevista con riferimento esclusivo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (requisiti di “ordine speciale”). Tale articolo, come è noto, prevede che qualora, in esito al controllo sul possesso dei requisiti in parola, l’offerta dell’aggiudicatario venga eliminata, l’aggiudicazione spetta al soggetto che si colloca in graduatoria nella posizione immediatamente successiva e, solo se anche quest’ultimo non dovesse comprovare il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in gara, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia e, conseguentemente, ad una nuova aggiudicazione. In mancanza di una previsione “ad hoc”, invece, la stazione appaltante, nell’ipotesi di mancata comprova dei requisiti di ordine generale, dovrebbe procedere immediatamente ad una nuova determinazione della soglia di anomalia e, conseguentemente, ad una nuova aggiudicazione.

In realtà, tale modulo operativo non considera che la procedura di gara, una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l’aggiudicazione provvisoria da parte della stazione appaltante, è da ritenersi esaurita. Ciò che ad essa segue, infatti, vale a dire il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria – ove già non assoggettati a controllo per sorteggio – è fase successiva alle operazioni di gara, che riguarda unicamente i migliori due offerenti ed integra l’efficacia dell’aggiudicazione stessa, ai soli fini della stipulazione del contratto (cfr. parere AVCP di precontenzioso n.185 del 20/10/2011). Infatti, la giurisprudenza, a tal riguardo, si è espressa nel senso di confermare, almeno con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa, tale ricostruzione, tenendo in conto che nessuna norma impone di rifare il conteggio dei punti dell’offerta economica quando la procedura di gara sia giunta all’aggiudicazione provvisoria: in caso di esito negativo della verifica in capo all’aggiudicatario – verifica estesa anche ai requisiti generali – la stazione appaltante è tenuta ad aggiudicare alla seconda classificata e ciò per un principio di economia degli atti e delle procedure, di concentrazione delle operazioni di gara, nonché per l’interesse pubblico alla sollecita conclusione delle procedure selettive ( Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 17 settembre 2009, n. 5583). La giurisprudenza ha, inoltre, mostrato di non gradire un trattamento diversificato dei concorrenti a secondo che la carenza consista nel mancato possesso di requisiti generali ovvero speciali. (Consiglio di Stato Sezione VI nn. 4905 e 4907 del 2009). Si è dubitato, in particolare, della eventuale legittimità, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost, di una normativa che, in presenza di una situazione fattuale identica (mancanza di requisiti di partecipazione alla procedura di gara), possa prevedere un disciplina differenziata, soprattutto in tema di sanzioni ( T.A.R. Toscana, n. 936 del 2011). Pertanto, in ragione di quanto detto, si ritiene auspicabile un chiarimento nel disciplinare che espliciti la possibilità di procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia solo quando anche il secondo in graduatoria, oltre al primo, non sia risultato in possesso dei requisiti generali (o speciali) di qualificazione. Sarebbe poi necessario coordinare, almeno in via interpretativa, il punto 18.3 relativo la procedimento di verifica della soglia di anomalia con il nuovo disposto dell’articolo 2 bis dell’articolo 38, seconda parte. Infatti, il dettato letterale della previsione, che specifica che si è in una fase successiva

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all’ammissione delle offerte, potrebbe portare a ritenere che si debbano considerare irrilevanti le variazioni legate al controllo sul possesso dei requisiti di qualificazione che, come detto, vengono accertati in sede di verifica a campione nonché in capo all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato. Ora, se si dovessero considerare irrilevanti eventuali esclusioni dovute all’assenza di requisiti di qualificazione accertate in sede di verifica a campione, si avrebbe che la soglia di anomalia verrebbe calcolata sulla base di tutte le offerte ammesse, comprese quelle di soggetti privi della necessaria idoneità. Tale possibilità è dunque da scartare, in quanto, in tal caso, le procedure di gara si presterebbero facilmente a forme di condizionamento dovute alla presentazione di offerte “di appoggio” da parte di soggetti privi dei requisiti di qualificazione necessari, in considerazione della possibilità di influire sulla determinazione della soglia di anomalia, presentando offerte contenenti dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, formalmente complete ma non veritiere. Si suggerisce, quindi, di chiarire nei banditipo che si debbano considerare irrilevanti, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, le sole variazioni legate al controllo sul possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato.

REQUISITI MINIMI ATI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE 1. Quadro normativo L’articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207, è stato così riformulato dall’art. 12, comma 9, legge n. 80/2014, in vigore dal 28/05/20141: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente


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stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate” Art. 92, comma 2, formulazione originaria: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”. Dalla modifiche si ha che, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Inoltre, leggendo la nuova disposizione, alla luce del parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato, si desume che la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso possa essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere. Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta; è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante che

ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 2. Interprerpretazione dell’ ANAC La posizione dell’A.N.AC. sul punto è duplice. A. BANDO TIPO n. 2/2014 (appalti lavori, sopra i 150.000 euro, aggiudicati prezzi più basso). E’ obbligatorio, a pena di esclusione, presentare: a. “mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti” (punto 16.26. raggruppamenti temporanei costituiti). b. “dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; c. la quota di partecipazione raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati” (punto 16.19, raggruppamenti temporanei non costituiti). B. BOZZA DI DETERMINAZIONE sui Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio). “Allo stato attuale, tenuto conto, sia delle modifiche introdotte al comma 13 del citato articolo 37, ad opera del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 — che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione — ma soprattutto dell’intervenuta abrogazione dell’intero comma, ad opera del L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, le indicazioni sopra richiamate non hanno più ragion d’essere. Infatti, l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più né per i lavori né per i servizi e le forniture. Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque, essere indicate”. 3. Posizione associativa La posizione espressa nella bozza di determinazione sull’art. 38 comma 2 bis tende ad evidenziare il principio sostanziale secondo

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cui occorre che il concorrente sia in possesso dei requisiti di idoneità sufficienti a “coprire” la quota d’esecuzione. Se questo appare un dato positivo, sembra comunque difficilmente superabile il dato letterale di cui all’art. 92, comma 2, anche a seguito della sua recente riformulazione, che continua a prevedere la necessità dell’indicazione in gara della quota di partecipazione al raggruppamento. Ciò posto, si potrebbe ritenere, in via interpretativa, che le quote “indicate in sede di offerta”, cui fa menzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 92, siano da intendersi verosimilmente ancora come le quote di partecipazione al raggruppamento, e non come un’ulteriore dichiarazione riferita alle quote di esecuzione. Da ciò discende che in gara andranno dichiarate le sole quote di partecipazione all’ATI. Resta fermo che, in linea di principio, i lavori saranno eseguiti dalle imprese raggruppate secondo le quote di partecipazione al raggruppamento dichiarate in fase di gara, fatta salva la possibilità di una loro modificasuccessiva, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NUOVE LINEE GUIDA ACCREDIA SUI RIFERIMENTI NEI BANDI DI GARA ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E’ stata pubblicata la nuova edizione delle Linee Guida “I riferimenti all’accreditamento e alla certificazione nelle richieste di offerta e nei bandi di gara”, elaborata da ACCREDIA con la collaborazione tecnica di CONSIP S.p.A. - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione. Il documento si propone come guida pratica per supportare le stazioni appaltanti nell’uso corretto del riferimento alle norme di accreditamento e certificazione nelle procedure ad evidenza pubblica, anche ai fini dell’acquisto di servizi o prodotti certificati. L’obiettivo è offrire alcune soluzioni pratiche per includere correttamente, in un bando di gara, la richiesta dei requisiti relativi al possesso di una certificazione di sistema di gestione, prodotto/servizio o a una professionalità certificata, nonché al risultato di una verifica o ispezione, prova o taratura effettuata da Organismi e Laboratori accreditati. Il documento può essere utilizzato anche da Organizzazioni di diritto privato che voglia-


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no inserire i riferimenti all’accreditamento e alla certificazione nelle proprie richieste di offerta, e dalle società che erogano finanziamenti, quando, in fase di rendicontazione, debbano valutare la congruità tra i documenti in valutazione e quelli richiesti per l’erogazione di un finanziamento. Si ritiene utile fornire in questa sede solo il sommario del documento di Accredia I riferimenti all’accreditamento e alla certificazione nelle richieste di offerta e nei bandi di gara Ottobre 2014 1. Introduzione 2. Come richiedere un servizio di certificazione o accreditamento 2.1. Come richiedere che il sistema di gestione di un’organizzazione sia Certificato 2.2. Come richiedere che un prodotto, processo, servizio sia Certificato 2.3. Come richiedere che la professionalità di una persona sia Certificata 2.3. Come richiedere che la prova/taratura venga svolta da un Laboratorio accreditato 3. Come richiedere un’offerta per un servizio di certificazione o Accreditamento 3.1. Come richiedere ad un organismo di certificazione accreditato Un’offerta per la certificazione del proprio sistema di Gestione/prodotto/persona 3.2. Come richiedere ad un organismo di ispezione accreditato un’offerta per il servizio di ispezione 3.3. Come richiedere ad un organismo di verifica un’offerta per il servizio di verifica 3.4. Come richiedere un’offerta a un laboratorio di prova/taratura 3.4.1. Laboratorio di prova 3.4.2. Laboratorio di taratura 4. Valore e significato dell’accreditamento 5. Chiarimenti in merito alla scadenza dei certificati 6. Esempi pratici

L. 161/2014 - AMMESSO L’AVVALIMENTO PLURIMO - QUANDO IL PROGETTISTA PUO’ ANCHE ESSERE APPALTATORE Pubblicata in Gazzetta (Serie Generale n. 261 del 10 novembre 2014) la legge 30 Ottobre 2014 n. 161 (Legge Europea 2013 bis) che inserisce due importanti modifiche al codice dei contratti rispettivamente, in tema di avvalimento e di progettazione. In via preliminare, va ricordato che la Legge europea- altrimenti chiamata la “salva-

infrazioni” è un provvedimento preposto a modificare il diritto interno in conformità alle indicazioni delle istituzioni comunitarie, provvedendo, quindi, a recepire i principi introdotti da sentenze della Corte di giustizia, nonché a chiudere, in via preliminare, situazioni che potrebbero dare adito ad una procedura d’infrazione (rilevate anche attraverso il sistema c.d. EU PILOT che, com’è noto, è volto ad evitare, laddove possibile, che la Commissione dia avvio alla prima fase del procedimento d’infrazione a norma dell’articolo 258 del TFUE). Passando al merito delle novità introdotte, per quanto concerne l’avvalimento, l’art 21 della legge interviene in modifica del comma 6 dell’articolo 49 del codice dei contratti pubblici. In base alla disposta modifica, il concorrente, al fine della partecipazione ad una gara d’appalto, potrà avvalersi di più ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria. Si segnala che tale modifica fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia, del 10/10/2013 resa nel procedimento n. C 94/12. Viene meno quindi il c.d. divieto di avvalimento plurimo, ossia l’impossibilità di avvalersi, di più imprese ausiliarie per la stessa categoria di lavori. L’articolo 20 della commentata legge, introduce, altresì, alcune novità in materia di progettazione. Al riguardo, occorre premettere che l’articolo 90, comma 8 del codice dei contratti stabilisce che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti nonché alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano svolto l’attività di progettazione; tale incompatibilità si estende, altresì, ai subappaltatori e cottimisti. La legge europea modifica anzitutto l’attuale formulazione del comma 8 dell’Articolo 90 sostituendo la locuzione “soggetti che partecipano agli appalti o alle concessioni” con soggetti “affidatari degli appalti o delle concessioni”. E’ da ritenersi che con tale innovazione si è verosimilmente voluto chiarire che il divieto in esame opera anche con riferimento agli affidamenti diretti dei lavori. Più incisiva, appare la modifica legislativa laddove aggiunge all’articolo 90 del codice un nuovo comma 8 bis, a norma del quale i soggetti incaricati della progettazione possono sempre dimostrare che l’esperienza acquisita non sia tale da determinare un vantaggio idoneo a falsare la concorrenza

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con gli altri operatori economici. L’innovazione ha lo scopo di conformare la normativa interna a quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, sez.II, n. C – 21/03, 3 marzo 2005); ciò in considerazione del fatto che appare aderente al principio di uguaglianza - che impone di trattare in maniera diversa situazioni differenti – consentire la partecipazione alla gara al concorrente che, pur avendo svolto incarichi di progettazione, sia in grado di provare di non aver beneficiato di un vantaggio, tale da falsare le normali condizioni concorrenziali.

GIURISPRUDENZA LA RICHIESTA DI PRODOTTI A MARCHIO SPECIFICO CONSENTE DI RIFERIRSI COMUNQUE A PRODOTTI EQUIVALENTI ANCHE SE IL BANDO NON NE CONTEMPLA LA POSSIBILITA’

(TAR Marche sez. I 24/10/2014 n. 904) La legge di gara deve essere interpretata nel senso che la richiesta di prodotti a marchio specifico contenga la possibilità di offrire prodotti equivalenti. Tale possibilità, in presenza del riferimento ad un marchio, deve ritenersi presente nel bando anche se non esplicitamente menzionata, per cui è onere della Stazione Appaltante valutare la dichiarazione di equivalenza della concorrente, se presente. Ne consegue che, anche ritenendo legittima la scelta di riferirsi ad un prodotto specifico, l’indicazione è valida solo in presenza di clausola di equivalenza, tranne in circostanze eccezionali. Ciò in quanto, come già detto, deve essere affiancata all’interpretazione letterale della disposizione della legge di gara un’esegesi della stessa compatibile con i principi comunitari e nazionali in materia (si veda, da ultimo CdS Sez. V 8.4.2014 n. 1666), considerando implicitamente menzionata la possibilità di offrire un prodotto equivalente.


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È VERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CHE VANNO EFFETTUATI I RICORSI RELATIVI ALLA GARA

(T.A.R. Abruzzo, Sez. I, con la Sentenza n. 721 del 16/10/2014) I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la Centrale Unica di Committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla Centrale di Committenza e sono vincolati alle vicende, anche giudiziarie, della gara. Ne consegue che il ricorso contro la procedura di gara deve essere notificato alla Centrale Unica di Committenza, in qualità di unico soggetto responsabile della gestione della procedura. Nel caso di specie alcuni Comuni si erano convenzionati per la gestione della «Centrale di Committenza Unica» per l’acquisizione di lavori, forniture e servizio o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Leg.vo 267/2000) e secondo il disposto dell’art. 33, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006. Al termine della procedura una ditta aveva impugnato la propria esclusione, notificando il ricorso solo ad uno dei Comuni convenzionati. Come evidenziato dai giudici amministrativi, alla Centrale di Committenza compete in via esclusiva l’indizione, regolazione e gestione della gara, nonché la responsabilità della stessa, di conseguenza il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato, sul presupposto che lo stesso avrebbe dovuto essere notificato alla centrale unica di committenza, in quanto contraddittore necessario («pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato», a termini dell’art. 41, comma 2, C.p.a.). Si legge nella sentenza i «piccoli Comuni sono obbligati alla gestione associata delle gare ad evidenza pubblica mediante la «centrale di committenza unica», la quale risulta essere «amministrazione aggiudicatrice» che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, in aderenza alla Direttiva 18/2004 UE». Il Tribunale amministrativo ha precisato che sono le Centrali Uniche di Committenza ad essere destinatarie dell’imputazione formale di gara, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio. Seppure, precisano i giudici amministrativi, sia configurata «la centrale di committenza come modulo organizzativo e strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una

propria individualità e non centro formale di imputazione autonoma, gli atti della procedura vanno imputati «non solo» alla capofila, ma anche alle altre Amministrazioni che lo compongono, che dovranno singolarmente formalizzare il rapporto con l’aggiudicatario mediante la redazione di appositi contratti, così imponendo comunque la notifica quantomeno «anche» alla centrale di committenza»

IL RIUTILIZZO DEL FRESATO NON È UN VALIDO GIUSTIFICATIVO PER UN’OFFERTA ANOMALA

(Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4978) Il recupero del c.d. “fresato d’asfalto” non è motivo idoneo a giustificare un significativo ribasso offerto (che nel caso specie era del 50,02%), poiché non giustifica di per sé un risparmio rispetto alle tecniche tradizionali. E’ quanto deciso nella sentenza in commento, che ha evidenziato che, nel valutare l’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante deve verificare che l’offerente abbia dettagliato illustrato le “condizioni tecniche” che intende applicare nell’esecuzione dell’appalto, qualora abbia specificato il riutilizzo immediato del materiale di risulta.

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Ciò impone all’impresa interessata di indicare tutti gli specifici passaggi che dovrebbero condurre al riuso del fresato nel conglomerato bituminoso, ossia quel diverso trattamento, rispetto alla normale pratica industriale, che consentirà un risparmio nel legittimo utilizzo del fresato come sottoprodotto (e non come un rifiuto speciale proveniente dalla demolizione della esistente pavimentazione stradale). Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di una ditta da una gara per l’affidamento di un appalto di lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale, motivata con riferimento al fatto che, erano da ritenersi poco convincenti le modalità di riuso del fresato indicate dal concorrente, e, in quanto tali, insufficienti a dimostrare l’effettiva esistenza di un minor costo per il mancato conferimento in discarica del prodotto proveniente dalla demolizione del manto d’asfalto. La stazione appaltante, in sede di subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, deve infatti accertarsi che le giustificazioni a supporto di una determinata percentuale di ribasso, considerino anche l’applicazione delle tecniche, puntualmente illustrate, necessarie per il riuso del fresato d’asfalto nel processo di produzione del conglomerato, e non sì limitino a sottrarre l’onere economico legato al trasporto e al conferimento in discarica dei materiali di risulta proveniente dalla demolizione stradale.


TECNICA EDILIZIA

VENDITE IMMOBILIARI: QUANDO È OBBLIGATORIO L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) In tema di obblighi contrattuali connessi all’attestato di prestazione energetica[1] si ritiene utile fare il punto sulle regole attualmente vigenti (a fronte delle modiche apportate dal DL n.145/2013 - cd. Destinazione Italia - convertito nella L. n. 9/2014 e in vigore dal 22 febbraio scorso). **** OBBLIGO DI DOTAZIONE DELL’APE E’ previsto in linea generale per tutti gli edifici (o le unità immobiliari)[2] tranne quelli espressamente esclusi. Tale obbligo può anche prescindere dal trasferimento dell’immobile, come nel caso di edifici di nuova realizzazione ovvero sottoposti a ristrutturazioni importanti[3]. L’attestato vale 10 anni che decorrono dal rilascio. Pertanto se l’immobile è oggetto di ulteriori atti di trasferimento immobiliare, rispetto al primo per il quale è stato prodotto, non dovrà essere rifatto. E’ necessario un suo aggiornamento solo a seguito di interventi di ristrutturazione o riqualificazione che siano tali da modificare la classe energetica. Tuttavia la validità decennale viene meno se non vengono rispettate le prescritte operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. Brevemente l’obbligo di dotare gli edifici o le singole unità immobiliari dell’APE sussiste quando gli stessi siano oggetto di: 1. nuova costruzione (obbligo a carico del costruttore o del committente prima della richiesta dell’agibilità); 2. vendita[4] o altro trasferimento a titolo oneroso (obbligo a carico del proprietario); 3. trasferimento a titolo gratuito (es. donazione)[5]; 4. nuovo contratto di locazione[6] ad un nuovo locatario[7] (obbligo a carico del proprietario/locatore); 5. utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico[8] con superficie utile totale superiore a 500mq (250 mq dopo io 9 luglio 2015). L’articolo 6 co. 4 consente di riferire l’APE a una o più unità immobiliari facenti parti di un medesimo edificio ma solo se sussistono le seguenti condizioni: ü che le unità verificate abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione di contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria; ü che le unità certificate sia servite dal medesimo.

OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL’APE Oltre all’obbligo più generale di produrre l’attestato di prestazione energetica per gli edifici “nuovi”, “ristrutturati” o “pubblici” secondo quanto specificato prima ovvero in occasione di un trasferimento a titolo oneroso o gratuito o di un nuovo contratto di locazione sussiste un secondo obbligo che grava sul proprietario o sul locatore e consistente nell’allegare al relativo contratto copia[9] dell’APE. Brevemente l’obbligo di allegazione sussiste nei seguenti casi: 1. compravendita; 2. atti di trasferimento a titolo oneroso (compresi gli atti di costituzione di diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione); 3. nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione[10], con esclusione di quelli che hanno ad oggetto singole unità immobiliari. LAVORIil Peraltro ancor prima dell’allegazione proprietario deve rendere disponibile l’attePUBBLICI stato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (sottoscrizione del preliminare/rogito ovvero del contratto di locazione). Nel casi si avvalga di annunci commerciali (giornali, radio, televisione, agenzie immobiliari, internet) dovrà riportare begli annunci medesimi l’indice di prestazione energetica (desumibili dall’APE). OBBLIGO DI INFORMATIVA Tale adempimento, strettamente connesso con l’obbligo di dotazione, consiste con l’inserimento di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine all’attestato di prestazione energetica. Brevemente l’obbligo di informativa sussiste nei seguenti casi: 1. compravendita; 2. atti di trasferimento a titolo oneroso; 3. nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione SANZIONI Il regime sanzionatorio risulta dal coordinamento delle previsioni dell’art. 6, comma 3, con quelle dell’art. 15, commi 7, 8 e 9 (con la precisazione che le disposizioni contenute nel primo dei due articoli citati in ogni caso prevalgono, in quanto posteriori): • l’inadempimento all’obbligo di dotazione dell’APE per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro (a carico del costruttore o committente o proprietario); • l’inadempimento all’obbligo di dotazione dell’APE è punito in caso vendita con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro (a carico proprietario);

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• l’inadempimento all’obbligo di dotazione dell’APE in caso di di nuovo contratto di locazione con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro (a carico proprietario); • in caso di omissione dell’apposita clausola sugli obblighi informativi, e dell’allegazione (quando dovuta) le parti (del contratto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione) sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a euro 18000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà; • l’inadempimento agli obblighi di rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o locatario all’avvio delle trattative e di consegnarlo al termine delle medesime non è sanzionato. Di fatto, nessuna sanzione quando il trasferimento avviene a titolo gratuito. -------------[1] Definizione di “APE” ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. l-bis): documento redatto nel rispetto delle norme contenute del D. Lgs. 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. [2] Compresi quelli soggetti a vincolo culturale e paesaggistico. [3] Definizione di “ristrutturazione importante” ai sensi dell’art. 2 co. 1lettera l-vicies quater: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture. Tale definizione è pertanto diversa da quella rilevante a fini urbanistici ed edilizi ai sensi del TU Edilizia. [4] L’obbligo di dotazione peraltro sussiste già in occasione della stipula del preliminare di vendita. [5] Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito sussiste solo l’obbligo di dotazione e non di allegazione e peraltro non sono previste sanzioni per il mancato adempimento. [6] Secondo il Notariato, quanto previsto per la locazione deve ritenersi applicabile anche ai seguenti contratti: leasing e affitto di azienda. [7] Non sorge, pertanto, l’obbligo di produrre l’attestato in presenza di un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente


TECNICA EDILIZIA

rapporto di locazione. [8] Si tratta di edifici non necessariamente di proprietà pubblica e detenuti dall’ente pubblico ad es. a titolo di locazione o comodato. [9] Poiché la norma non chiarisce il significato da attribuire alla parola “copia” deve ritenersi consentita l’allegazione di una semplice copia fotostatica. [10] Sono soggetti a registrazione tutti i contratti di locazione aventi una durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.

ACUSTICA IN EDILIZIA: PREVISTO IL RIORDINO NORMATIVO E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge n. 161 del 30 ottobre 2014, cosiddetta “legge europea 2013 – bis”. Il provvedimento contiene, all’articolo 19,

una delega al governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico). La delega è finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. I suddetti decreti legislativi di riordino saranno improntati a principi e criteri quali, tra gli altri: • la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi

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degli edifici; • il recepimento nell’ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; • l’armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995; • l’adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica; • l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici. I decreti saranno adottati su proposta del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per gli affari europei.


VARIE

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 231/02 Il D.L. 12/09/2014, n. 132, è stato convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162 Tale legge ha modificato l’articolo 1284 del Codice civile con lo scopo di contrastare il ritardo nei pagamenti. A tal fine ha stabilito che, se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cioè quando entrambe le parti siano una società, una pubblica amministrazione o un professionista nell’esercizio della propria attività) ovvero il D. Leg.vo 09/10/2002, n. 231. La disposizione si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

tributo maggiorato delle percentuali previste dalla legge a titolo di sanzione (circa un anno); - la mancata escussione della fideiussione alle scadenze dei termini. La previsione legislativa di sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri concessori si giustifica con la necessità per l’ente locale di disporre tempestivamente delle somme spettanti, considerato l’interesse pubblico alla celere realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione. Il ritardo con cui il comune ha proceduto alla richiesta di pagamento e l’assenza di tentativi di escussione della fideiussione comportano una evidente violazione del dovere di correttezza che avrebbe dovuto caratterizzate il comportamento del Comune. Quest’ultimo infatti è un soggetto che agisce

LAVORI PUBBLICI

ONERI DI URBANIZZAZIONE: OBBLIGO DI CORRETTEZZA DEL COMUNE NELLA RISCOSSIONE COATTIVA (Sentenza del CdS, 21-11-2014 n.5734)

Il Consiglio di Stato con la sentenza della sezione V, 21 novembre 2014, n. 5734 ha stabilito un importante principio su questo tema e cioè che è contrario al dovere di correttezza della pubblica amministrazione - derivante dal principio di imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 Costituzione – il comportamento del Comune che, in caso di ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione, ha applicato la sanzione prevista dall’art. 42 del Dpr 380/2001 (in precedenza art. 3 della Legge 47/1985) e avviato con notevole ritardo la procedura di riscossione coattiva, pur in presenza di polizza fideiussoria consegnata dal titolare del permesso di costruire. L’art. 42 del Dpr 380/2001 infatti disciplina le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione, prevedendo aumenti progressivi del contributo, decorsi centoventi, centottanta e duecentoquaranta giorni dal termine di pagamento previsto dal Comune. Decorso inutilmente il termine di duecentoquaranta giorni, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito. Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha evidenziato: - il notevole ritardo con cui il Comune ha provveduto a richiedere il pagamento del con-

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non per massimizzare il suo profitto, ma per realizzare un interesse pubblico che gli è stato affidato dalla legge e che consiste nella celere realizzazione delle opere di urbanizzazione e quindi nella pronta disponibilità delle somme ad esse relative. In seguito a queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto di applicare la sanzione soltanto nella misura minima prevista dalla lettera a) dell’art.3, comma 2 della Legge 47/1985 (ora art. 42, comma 2, lett. a), mentre le maggiori sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono state ritenute illegittime, perché il Comune se avesse escusso la fideiussione, avrebbe ottenuto prontamente la somma senza dover applicare alcuna ulteriore sanzione.


ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Dimissioni senza preavviso: chiarimenti dal Ministero del Lavoro Politiche infrastrutturali: il ministro Lupi illustra le priorità Green economy: primo via libera dalla Camera

Licenziamenti collettivi, in vigore l’estensione ai dirigenti Enti bilaterali, siglato l’accordo sui piani industriali Ammortizzatori sociali in deroga, lo Sblocca Italia assegna le risorse

Newsletter del 21/11/2014

Newsletter del 28/11/2014

Bonus contributivo piccola mobilità, il recupero slitta a gennaio

Stabilità Ance, senza investimenti il Paese muore

Appalti di opere pubbliche, l’Ance analizza i contenuti dei bando-tipo

Trattamento di fine rapporto, l’indice Istat di ottobre

Debiti Pa: Ance e Bruxelles, manca soluzione pagamenti in conto capitale

Mutui prima casa, on line il modulo per accedere al Fondo di garanzia

Oneri di urbanizzazione: sanzione minima se la riscossione

Acquisto case per l’affitto, il punto sugli incentivi dello Sblocca Italia

Edilizia sociale: decreti attuativi in quattro Regioni

Caldaie e biomassa: ok alla detrazione Irpef del 50%

Jobs Act: il punto sulle novità introdotte dalla Camera

Ance: bene visita Premier a cantiere italiano, ora rilanciare settore casa Codice dei contratti: cosa cambia con la legge Europea 2013 Mercato residenziale: primi segnali di ripresa ma pesa il rischio tasse Pagamenti pa: il Presidente Buzzetti interviene all’evento promosso dalla Commissione Ue Immobili all’asta, si all’applicazione del “prezzo valore” Vas, il nuovo regolamento della Regione Sicilia Sblocca Italia, le novità per il settore privato Denunce retributive: cambia il termine per la presentazione Contributo di solidarietà, le indicazioni operative Lavoratori stranieri: chiarimenti sulle procedure di emersione

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GLI UFFICI DEL COLLEGIO DIREZIONE

Direttore

- GEOM. FRANCESCO ZANFRAMUNDO Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari Rapporti con l’ANCE, con l'ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio

SERVIZIO SINDACALE

Funzionario Funzionario

- DOTT. ALESSANDRO SCALVI - DOTT. MARCO TENCA Contrattazione territoriale Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE Sicurezza sul lavoro: adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori

SERVIZIO Dirigente - ARCH. GIUSEPPE ANGUISSOLA TECNICO Dirigente - FERDINANDO CAPRA Funzionari - DOTT.SSA SARA MESCHINI - ING. ANGELO GRAZIOLI Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici Attestazioni SOA Legislazione urbanistica nazionale e regionale Problemi tecnologici. Elaborazione costi e indici Certificazione di qualità Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. Precontenzioso Assistenza per l'affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione SERVIZIO Funzionario AMBIENTALE E TRIBUTARIO

- RAG. ENRICO MASSARDI Consulenza ed assistenza sulla normativa ambientale, la gestione, il trsporto e lo smaltimento dei rifiuti Consulenza ed assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta Problemi dell’autotrasporto merci Affitti e locazioni

SERVIZIO Funzionario - ROSANNA CHIODAROLI AMMINISTRAZIONE Contabilità amministrativa e del personale Adempimenti fiscali. Contributi associativi Fondo assistenza imprenditori. Fondo carenza infortuni UFFICI AUSILIARI

- MAURO ROSSI - P.I. MARCO SCHIAVETTA - PAOLA ESPOSITO Segreteria generale e della Direzione Supporto ai servizi Centralino telefonico. Reception Organizzazione logistica riunioni Archivio e protocollo. Biblioteca Postalizzazione. Stampa supplementi Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese

PREZZIARIO OPERE EDILI

- DANIELA ALLEGRI Segreteria del Prezziario

C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI s.r.l.

- RAG. ROBERTO DE LUCCHI Servizi commerciali del Collegio Segreteria Notiziario Vendite ed abbonamenti pubblicazioni Contabilità amministrativa, del personale ed adempimenti fiscalii

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