Notiziario Ance Brescia febbraio 2017

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE FEBBRAIO 2017

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ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 S2A FateJoria 2S0 FlassiĺFa ,9-Eis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA FEBBRAIO 2017

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798

SOMMARIO Edilizia 4.0: opzione digitale per riscrivere le strategie di qualità e competitività

pag. 67

Ecobonus: semaforo verde anche per ristrutturazioni antisismiche e gli alberghi pag. 70 Ricerca di mercato: il leasing abitativo piace alla clientela under 35

pag. 72

Il termometro del credito: dopo sette anni di crisi il mattone riprende quota

pag. 73

I cantieri della Valtrompia apriranno entro giugno: parola del ministro Delrio

pag. 75

I giardini ai piani alti: esempi di bioarchitettura dove il verde è funzionale

pag. 77

Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 84 pag. 107

Indici Lavori pubblici

pag. 111

Trasporti Urbanistica

pag. 116

Rifiuti Ance informa

pag. 126

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pag. 112 pag. 117 pag. 127


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IL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI SI DEVE PREPARARE ALLA SFIDA SMART BUILDING

EDILIZIA 4.0: OPZIONE DIGITALE PER RISCRIVERE LE STRATEGIE DI QUALITÀ E COMPETITIVITÀ

Simulazioni, modellizzazione e realtà virtuale

Contemporaneamente all’ascesa della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” comunemente definita Industria 4.0, anche il comparto edile deve necessariamente adattare il proprio sistema e la propria concezione del comparto, in modo tale da riscrivere una nuova identità, parallela a quella industriale, che possiamo definire come Edilizia 4.0.

Edilizia 4.0. Questa trasformazione è sinonimo di un cambiamento radicale del modello, il quale deve abbandonare l’individualismo tra i diversi soggetti in modo da passare ad un rapporto nuovo, basato sull’integrazione e sulla collaborazione delle varie figure per sviluppare il cosiddetto “modello a filiera”. Il mondo dell’edilizia e delle costruzioni si deve quindi preparare alla sfida degli Smart Building, ovvero quelle risorse necessarie per il rilancio intelligente del comparto, le quali prevedono una moltitudine di concetti che fanno molta fatica a propagarsi come il BIM, 67

il benessere abitativo, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, il risparmio economico, la sicurezza antisismica e soprattutto le parole chiave innovazione ed integrazione. La problematica maggiore, che comporta la frammentazione della filiera edilizia e la mancata diffusione del nuovo concetto, consiste però nel fatto che la stessa è dominata da microimprese il cui focus è incentrato sui lavori di manutenzione e di conseguenza il sistema resta impermeabile e restio ad accettare le novità che scardinano pratiche di lavoro radicate ma ormai obsolete. È necessario capire


CON IL BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) L’ELABORAZIONE DEI DATI È FATTORE DI COMPETITIVITÀ

Building Information Modelling

infatti che l’edilizia non è più solo un mondo esclusivo di mattoni e cemento, ma si deve dare spazio alle tecnologie ed al monitoraggio, oltre che alla formazione degli operatori in modo tale da trasferire il più possibile il concetto di innovazione fino ai cantieri. Ma entrando nel dettaglio del termine Edilizia 4.0 oltre alla definizione “concettuale” di cambiamento dell’approccio alla realtà di impresa dal punto di vista culturale, organizzativo e gestionale, si deve anche definire “concretamente” di cosa si parla e di come poterlo mettere in atto. Sostanzialmente si parla di BIM Building Information Modelling, di simulazione associata a modellizzazione e virtualizzazione, di raccolta ed elaborazione di grandi quantità di dati mediante sensori intelligenti e connessi, di comunicazione digitale, di stampa 3D e di robotica con automazione

avanzata. Per quanto riguarda il costruzioni sul mercato. Inoltre, Bim è d’obbligo specificare che contrariamente al credo comune, non si tratta esclusivamente di uno il BIM non è uno strumento ristrumento informatico necessario volto ai soli progettisti, ma deve per realizzare un modello tridi- essere un mezzo utile a tutti gli mensionale o un semplice render, operatori della filiera edile per la ma la vera funzionalità sta nel propria parte di competenza. Deve permettere una gestione integrata esserci quindi un “dialogo” tra le ed informatizzata parti partendo dal delle attività. progettista, pasQuesto com- La vera funzionalità sta nel sando dall’impreporta un notevole permettere una gestione sa ed arrivando beneficio in ter- integrata ed informatizzata alla committenza. mini di qualità del delle attività riducendo i Devono parlare lo processo andando stesso linguaggio tempi di realizzazione a ridurre notevolin modo tale da mente i tempi di raggiungere i vanrealizzazione, mitaggi già elencati nimizzare le occasioni di errore sia precedentemente. a livello progettuale che a livello Per questo è necessario cercostruttivo, creando una rispon- care di assicurare che l’impegno denza dell’opera il più possibile delle imprese edili ad utilizzare il vicina alle esigenze della com- BIM si accompagni all’interesse mittenza, abbattimento dei costi di tutti gli operatori che partecie conseguentemente maggiore pano al processo edilizio, ovvero i competitività della filiera delle soggetti appaltanti, i progettisti ed

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L’EDILIZIA NON È PIÙ SOLO MATTONI E CEMENTO, MA DEVE DARE SPAZIO A TECNOLOGIE E MONITORAGGIO

anche i fornitori di materiali. Ad oggi, dal punto di vista della legislazione italiana, si sta impostando l’obbligo per il 2019 in tema di appalti oltre i 100 milioni di euro, mentre sono poi previste scadenze progressive che coinvolgono altre soglie, con un sistema a pieno regime entro il 2022. Si può leggere quindi un tentativo concreto di fare quel passo in avanti necessario per portare le aziende a guardare verso il futuro. Un secondo aspetto concreto su cui dovrà fondarsi l’edilizia 4.0 è il concetto di simulazione, modellizzazione e virtualizzazione. Questo dovrà essere introdotto in modo molto più deciso in tutte le fasi di processo, dalla progettazione alla produzione, in modo tale da anticipare quello che sarà il risultato finale commissionato. I sistemi già utilizzati nel processo industriale, possono supportare anche quello in ambito edilizio, fornendo ai lavoratori le informazioni in tempo reale per migliorare sia la fase decisionale che le procedure di lavoro. Altra possibile applicazione di tale concetto può essere quella relativa alla formazione dei lavoratori stessi, ovvero trasferire la conoscenza mediante un ambiente virtuale nel quale gli operatori imparano ad interagire con le macchine o gestire situazioni di

Sistema di simulazione per stampanti 3D

ovvero l’analisi dei grandi volumi di dati. Concetto abbastanza recente che è stato introdotto nel mondo della manifattura, ma che ha notevole possibilità di sviluppo in ambito edile nel momento in cui viene associato ad un’applicazione oculata e parallela di una sensoristica che permette la raccolta di informazioni relative alle prestazioni dell’edificio, piuttosto che alla sua gestione o manutenzione. L’interpretazione di questa moltitudine di dati proveniente dall’opera, associato ad una comunicazione digitale efficiente e funzionale, permetteranno un supporto capillare del processo decisionale in tempo reale. Per quanto riguarda l’ambito applicativo delle tecnologie digitali di stampa 3D e robotica con automatizzazione avanzata, introduce un palinsesto di nuovi scenari progettuali le cui emergenza. ricadute avrebbero maggior peso Il terzo fondamento su cui sul processo di messa in opera dei costruire una edilizia innovativa sistemi costruttivi, con particolare consiste nel Big Data Analytics, riferimento alla componentistica 69

degli elementi costruttivi costituenti l’edificio. Si apre quindi la possibilità di impiegare forme libere in architettura unita all’utilizzo di materiali compositi biocompatibili con basso impatto ambientale, di velocizzare l’esecuzione e soprattutto mantenere contenuti i costi. A seguito di tutto quanto presentato fino ad ora, si può quindi concludere che le parole chiave per leggere la trasformazione attuabile, e talvolta già in atto, nelle costruzioni sono innovazione ed integrazione, ovvero l’implementazione di tecnologie diverse che provengono da altri settori ma facilmente trasferibili anche in edilizia. Il cambiamento a questo punto è d’obbligo in quanto la garanzia delle prestazioni del prodotto deve valere per qualsiasi opera realizzata e non esclusivamente per quelle con tanti zeri. Davide Diotti (ingegnere Eseb)


VIA LIBERA DAL GOVERNO GENTILONI: PURTROPPO IL SISTEMA NON DIVENTA ANCORA STRUTTURALE

ECOBONUS: SEMAFORO VERDE ANCHE PER RISTRUTTURAZIONI ANTISISMICHE E GLI ALBERGHI Dopo il sì alla Legge di Bilancio 2017, arrivano un po’ di buone notizie sul fronte delle detrazioni rivolte a chi investe sul miglioramento in chiave energetica e antisismica degli immobili. Sono stati infatti prorogati l’ecobonus al 65% e la detrazione del 50% per interventi su singole unità immobiliari, così come il sismabonus e i bonus maggiorati per i condomini. Sono stati prorogati l’ecobonus al 65% e la detrazione del 50% per interventi su singole unità immobiliari, così come il sismabonus e i bonus maggiorati per i condomini. Ha ricevuto l’ok anche il credito di imposta relativo alla riqualificazione delle strutture alberghiere, al Fondo infrastrutturale (parliamo di oltre 47 miliardi di euro) e alla pianificazione per riqualificare le periferie e per il dopo Expo. Iniziamo dalla proroga, fino al 31 dicembre 2017, dell’ecobonus per l’efficientamento energe-

tico di unità immobiliari singole. L’entità del bonus sarà legata alla tipologia dei lavori e ai risultati ottenuti. Se il 65% è la soglia per una singola abitazione, si potrà arrivare al 70% se i lavori riguarderanno almeno il 25% dell’involucro edilizio (un esempio potrebbe essere la scelta di dotare l’immobile del cappotto termico). Si raggiunge poi il 75% in caso di 70

lavori atti ad accrescere la prestazione energetica sia invernale sia estiva. Per accedere all’ecobonus i lavori dovranno essere realizzati dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con le detrazioni che andranno definite sul totale della spesa fino a un tetto di 40mila euro, cifra quest’ultima moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.


ANTISISMICA: DETRAZIONE FISCALE DEL 50% CON TETTO DI SPESA A 96MILA EURO E RIMBORSO IN CINQUE ANNI

Proroga fino al 31 dicembre 2017 anche per il bonus 50% per le ristrutturazioni (sempre su unità immobiliari singole e sulle parti comuni di un condominio) e per i bonus mobili, ottenibile combinando lavori di ristrutturazione all’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza. Depennato, invece, il bonus mobile per le giovani coppie. La legge non ha dimenticato l’importanza della messa in sicurezza in chiave antisismica, prevedendo una detrazione fiscale del 50% con tetto di spesa a 96mila euro e rimborso in cinque anni, per lavori eseguiti dal 1° gennaio di

quest’anno al 31 dicembre 2021. Anche qui, a seconda dei risultati dell’intervento, l’ammontare dell’incentivo cresce, raggiungendo il 70% se il miglioramento è di una classe di rischio e l’80% se le classi di rischio migliorano di due livelli. Nelle spese incentivabili sono comprese anche quelle per classificazione e verifica sismica. Se invece parliamo di condomini, si può arrivare fino all’85% di detrazione, con il tetto di 96mila euro che va moltiplicato per il numero di unità abitative. Un credito di imposta del 65% è stato infine previsto per la riqualificazione di alberghi e agri-

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turismi. Si sorride, invece, a metà rispetto alla previsione di estendere la detrazione del 65% sulle spese (sempre sostenute dall’1 gennaio 2017), per le certificazioni sismiche e statiche (anche se non seguite da messa in sicurezza) relative a prime e seconde case e a immobili destinati ad attività produttive localizzati in zone sismiche 1, 2 e 3. La legge approvata agevola questo tipo di investimenti, ma solo nell’ottica di un miglioramento (o adeguamento) in chiave antisismica.


ECCO L’IDENTIKIT DELL’UTENTE CHE RICHIEDE DI ACCEDERE AL NUOVO STRUMENTO DI ACQUISTO

RICERCA DI MERCATO: IL LEASING ABITATIVO PIACE ALLA CLIENTELA UNDER 35

I dati sulla tipologia dell’utente medio del leasing abitativo sono frutto di un’indagine svolta da Assilea, l’Associazione italiana del leasing che ha così analizzato come questa nuova frontiera abitativa abbia influito sulle compravendite immobiliari. Partiamo dal fattore anagrafico, aspetto che evidenzia come il 50% degli utenti che richiedono il leasing abitativo appartenga alla fascia d’età che va dai 35 anni in giù e con un reddito complessivo che non supera i 55mila euro, che è poi la categoria che può avere accesso alle detrazioni fiscali massime. Va però evidenziato come il fatto che per gli over 35 le detrazioni di cui sopra siano dimezzate, non rappresenti comunque un

Under 35 e, in quattro casi su dieci, donna. È questo, in estrema sintesi, l’identikit dell’utente medio che richiede di accedere al leasing abitativo, la formula (alternativa al mutuo) di acquisto della prima casa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. fattore sufficiente a scoraggiare chi preferisce approfittare di una tipologia di acquisto della casa che si propone come più conveniente del mutuo. Entrando nello specifico, gli under 35 (fino al 31 dicembre 2020) possono detrarre il 19% di quanto sborsato per i canoni 72

di locazione, per un massimale annuo di 8mila euro, oltre al 19% del prezzo di riscatto finale dell’immobile (in questo caso fino, al massimo, a 20mila euro). Tali detrazioni sono valide anche per chi ha più di 35 anni, ma vengono dimezzate. A prescindere dall’età, c’è poi un riduzione dell’1,5% dell’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione principale da concedere in locazione finanziaria. Il leasing abitativo è poi cumulabile con altre agevolazioni (riqualificazioni energetiche, sconto del 50% sull’Iva relativa all’acquisto di unità immobiliari nuove e con standard elevato a livello energetico e altro ancora) e, infine, colui che fruisce dell’immobile oggetto del leasing abitativo e vi stabilisca residenza anagrafica e domicilio abituale, non è tenuto al pagamento di Imu e Tasi (ad eccezione delle unità che sono censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): Tornando invece alla tipologia dei richiedenti accesso al leasing abitativo, il 55% delle domande è concentrato nel nord Italia (Emilia Romagna e Lombardia guidano la classifica con il 14,7%, seguite dal Veneto, all’11,9%, e dal Lazio, che si attesta all’11,3%).


ESAMINIAMO L’ANDAMENTO DEI PRESTITI SUDDIVISO PER AREE OMOGENEE DELLA NOSTRA PROVINCIA

IL TERMOMETRO DEL CREDITO: DOPO SETTE ANNI DI CRISI IL MATTONE RIPRENDE QUOTA Non una, ma due crisi hanno investito il Paese (e non solo) nel periodo 2008-2015, mentre ancora oggi viviamo in un sistema che fatica a consolidarsi. Sette anni in cui gli scenari sono cambiati a ogni livello, ovviamente anche relativamente al sistema creditizio. Per quando la vulgata indicherebbe come in questi anni i rubinetti bancari siano stati a lungo chiusi ermeticamente, le cose non sono andate esattamente così, perché così è stato soprattutto per le imprese del comparto edile. Fatto sta che, a livello di quota di mercato sui prestiti, si è passati in questi anni dal 15% al 17% e questo significa che il privato non fatica ad ottenere credito per l’acquisto della prima casa.

Nel Bresciano la quota mer- 2015, con un’incidenza sugli imcato si è mantenuta attorno al 40%, pieghi passata dal 2,4% al 15,2%. con i finanziamenti delle banche Più nello specifico, gli imoperanti nel nostro territorio a pieghi bancari hanno subito mofavore dell’indudifiche assai difstria bresciana che ferenti rispetto sono cresciuti - tra Di certo il 2016 è stato un alle diverse aree il 2008 e il 2010 anno in cui la ripresa del del Bresciano. In - da 28,7 a 31,7 mattone bresciano è stata Valcamonica, ad miliardi, salvo poi evidente, con un aumento e s e m p i o , s o n o scendere (dato del diminuiti mediadel 36% giugno 2016) a mente - sempre a 26,5 miliardi. Allo partire dal 2008 stesso tempo, la qualità dei crediti del 3,7%, in Valtrompia dell’1,7%. è peggiorata, con le sofferenze Spostandoci invece verso la pianette dell’apparato produttivo che, nura o il lago scopriamo che gli dai 700 milioni della fine del 2008, impieghi sono risultati in crescita sono schizzate a 4,1 miliardi di fine dello 0,7% nella pianura centrale 73


LA RIPRESA DEL MERCATO EDILE BRESCIANO È EVIDENTE CON UN AUMENTO DEL 36% DELLE COMPRAVENDITE RISPETTO AL 2013

ed orientale così come nella zona Morenica del Benaco. I risultati migliori si sono tuttavia riscontrati nell’hinterland bresciano (con un +1,5%) e nella zona franciacortina (+2,2%), segno che le economie miste – industria innovativa e agroalimentare di qualità – ha saputo meglio assorbire e controbattere gli effetti della crisi economica. Ma lo stato di salute di un’economia si può desumere anche dall’andamento dell’edilizia e dei mutui immobiliari, che a lungo hanno sofferto pesantemente il combinato disposto tra crisi e

aumento delle difficoltà di accesso al credito. Di certo il 2016 è stato un anno in cui la ripresa del mattone bresciano è stata evidente, con un aumento del 36% circa delle compravendite rispetto al 2013, un dato superiore alla media nazionale, attestatasi al 28,19%. Nel nostro territorio le compravendite registrate, lo scorso anno, si sono fermate a quota 11.954. Di conseguenza, sono aumentati anche i mutui: nel 2016 ne sono stati concessi 9.011, con una crescita del 57,6% rispetto al 2013. Sicuramente a influire positivamente

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sull’aumento dei mutui concessi sono intervenute le agevolazioni fiscali sul fronte casa, così come hanno avuto un’importanza tutt’altro che secondaria l’allentamento della stretta creditizia e il calmiere dei prezzi degli immobili. In questo caso il mercato è del tutto favorevole, mentre l’acquisto diretto da impresa edile è oggi favorito da clausole (fidejussioni) che garantiscono appieno l’utente. Quindi le prospettive sono favorevoli e ne attendiamo il consolidamento.


IL PRIMO LOTTO DELL’AUTOSTRADA PIÙ ATTESA D’ITALIA VERRÀ (SPERIAMO) FINALMENTE REALIZZATA

I CANTIERI DELLA VALTROMPIA APRIRANNO ENTRO GIUGNO: PAROLA DEL MINISTRO DELRIO

Giugno 2017. Un’attesa lunga poco più di quattro mesi, che assomiglia ad un battito di ciglia se si pensa che parliamo di un’opera di cui si parla da oltre trent’anni. Ma, stavolta, il ministro Graziano Delrio non ha avuto esitazioni: i cantieri per l’Autostrada della Valtrompia partiranno proprio a giugno. Il primo lotto dell’autostrada della Valtrompia si farà. Il ministro Delrio lo ha dichiarato lo scorso ot-

tobre, rispondendo così all’appello (l’ennesimo) di Comuni, Comunità montana e imprese, che da tempo rivendicano l’improcrastinabilità di un raccordo autostradale che ha due funzioni: alleggerire di traffico (e di smog) la 345 (dove giornalmente transitano 40mila veicoli, camion compresi, che strozzano la viabilità dei paesi, pesando enormemente sulla qualità dell’aria) e rendere finalmente più “vicina” la Valtrompia. 75

L’ok del ministro certifica una complessa partita di giro che ha visto l’ok del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), mossa questa che ha permesso alla Brescia-Padova di girare ad Anas i 258 milioni di euro che serviranno per i lavori di costruzione del raccordo Concesio-Sarezzo. L’appalto è stato aggiudicato lo scorso 7 settembre in via definitiva


LA TRATTA OGGETTO DEL PRIMO TRATTO SARÀ COMPRESA FRA CONCESIO E SAREZZO

In molti sono convinti che questa strada serva eccome, per sostenere chi in Valle lavora e i numeri sostengono questa tesi: la Valtrompia conta 9mila imprese, 2mila delle quali del settore manifatturiero, e 34mila addetti.

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al gruppo Salini così come è stata completata la partita degli espropri propedeutici all’avvio della cantierizzazione. Nello specifico, il raccordo di cui sopra consisterà in un tratto di strada a due corsie per senso di marcia, che si svilupperà in gran parte in galleria. L’inizio del tratto autostradale triumplino sarà a Concesio, all’altezza della Sp 19, mentre il punto di approdo sarà, come detto, a Sarezzo, dopo aver “attraversato” due svincoli intermedi posizionati a Villa Carcina e Codolazza. Prevista anche una riqualificazione dello svincolo per Lumezzane, che sarà articolato in più livelli. Sembra quindi che l’ultimo grande assente sul tavolo delle opere viabilistiche bresciane stia per prendere forma, una vittoria resa forse un po’ più amara dal fatto che è dal 1998 che il progetto dell’autostrada della Valtrompia è inserito nel protocollo di intesa siglato relativamente alle grandi infrastrutture bresciane. Burocrazia, lungaggini e problemi vari lo hanno fatto “decantare” per quasi vent’anni, al punto da far dubitare a qualcuno se sia ancora necessario, visto il cambio radicale dello scenario produttivoimprenditoriale in Valtrompia. Ma in molti sono convinti che questa strada serva eccome, per sostenere chi in Valle lavora (9mila imprese, 2mila delle quali del settore manifatturiero, e 34mila addetti, come sottolineato proprio durante la visita di Graziano Delrio a Gardone Val Trompia) e, soprattutto, per rilanciare il territorio. Giugno è vicino: dopo tanti anni, qualche mese di pazienza lo si può ancora concedere.


GLI ALBERI SULLE TERRAZZE RAPPRESENTANO UN VALORE AGGIUNTO SEMPRE PIÙ APPREZZATO E RICERCATO

I GIARDINI AI PIANI ALTI: ESEMPI DI BIOARCHITETTURA DOVE IL VERDE È FUNZIONALE

Affacciarsi dal piano alto di un palazzo in città, non scorgere tegole e antenne ma verde, fiori e panchine… Un sogno? No, è la sfida più ancestrale del mondo, a cui aspiravano i babilonesi, non di difficile realizzazione: si tratta dei tettigiardino.

Tetto arredato a verde di una terrazza romana

Le ragioni per convertirsi a questo modo di progettare intelligente non sono solo estetiche, ma anche di ordine economico, ecologico e urbanistico. Gli esempi nell’architettura contemporanea, più propriamente nella bioarchitettura, sono innumerevoli. Triste è invece rendersi conto di quanto possa risultare difficile convertire i vecchi palazzi delle città in un tipo di edilizia ecosostenibile e di come sia radicata in noi la concezione che i terrazzi 77

condominiali debbano essere dei non luoghi o peggio ancora dei «parcheggi» per antenne e piccioni. Immaginate invece di avere la possibilità di sfruttarli, di creare proprio lì, nella zona più prestigiosa del palazzo, un orto condominiale, un luogo di gioco per i bambini, un luogo di incontro per gli anziani e un habitat per alcune specie animali. II tetto piano pedonabile (terrazza) come naturale ampliamento dello spazio abitabile, è per


L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA PENSA A SOLUZIONI PRATICABILI ANCHE NEGLI IMMOBILI DA RISTRUTTURARE

fortuna sempre più inserito nelle pianificazioni edilizie, ma affinché questa soluzione non diventi fonte di inesauribili problemi è necessario affrontare correttamente la progettazione e l’esecuzione degli strati sovrastanti la struttura di supporto della terrazza e precisamente l’isolamento termico, l’impermeabilizzazione e la pavimentazione. Se a queste preventive prudenze si Tetto verde a New York

aggiunge un progetto che abbini anche isole verdi per attività comuni, il gioco è fatto. Tutti i tipi di copertura verde hanno una fortissima azione coibentante assicurando una minor dispersione termica in inverno e garantendo il mantenimento della temperatura in estate. Questa riduzione degli sbalzi termici assicura un abbattimento dei costi di riscaldamento e condizionamento e una

vita più lunga del tetto stesso. Un altro vantaggio dei tetti giardino è il drenaggio delle acque piovane che in parte vengono assorbite dal terreno e in parte vengono restituite al ciclo naturale mediante la traspirazione. Questo tipo di copertura assicura anche un isolamento acustico notevole. Fresca brezza e tramonti più intensi non sono novità. Già sui tetti delle città più belle del mondo

skyline più belli del globo. Molti sono i locali che allestiscono bar in terrazza, alcuni aprono proprio ad hoc solo d’estate. Ad Istanbul in Turchia, basta alzare gli occhi al cielo per scoprire un mondo straordinario sui tetti. Uno skyline di moschee e minareti, il Bosforo e il Corno d’Oro ai vostri piedi, e insieme allo splendido panorama ottimi cocktail e musica. L’Hotel Nomade Terrace Bar, abbraccia

nascono bar e locali dove la movida vola alto e le atmosfere sono impareggiabili. Da Istanbul a Budapest, passando per Roma e Singapore, la movida nella bella stagione si svolge sui tetti. Locali «pensili» rigorosamente all’aperto, dove il tramonto è più romantico e la città è tutta ai nostri piedi. Si sorseggiano cocktail freschi e si ascolta ottima musica in cima agli

dall’alto la basilica di Santa Sofia. Al Leb-i-Derya le atmosfere decadenti si sposano con il tramonto romantico sul Bosforo. Per ascoltare ottima musica, si deve andaree sulla terrazza del «5 Kat» al quinto piano di un palazzo nascosto nell’affascinante quartiere di Cihangir. A Budapest in Ungheria, la chiamano Romkocsma mania. Nei cortili degli edifici sovietici

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SE UNA CITTÀ AVESSE I TETTI COSTITUITI DA VERDI GIARDINI SI ELIMINEREBBE BUONA PARTE DELL’ ANIDRIDE CARBONICA

La Terrace dell’Hotel Nomad a Istambul - sotto: un ambiente del nightclub Zouk a Singapore

in disuso e sui terrazzi nascono i Romkocsma, letteralmente i pub nelle rovine. Allestiti con materiali di riciclaggio e in modo artistico sono il centro della vita underground di Budapest e della sperimentazione a 360 gradi tra cinema, danza e musica. Sulla terrazza dei grandi magazzini statali Centrum Corvin è nato Tetto Corvin dove tra concerti, esposizioni e spettacoli si alternano artisti ungheresi e stranieri. La vita notturna di Singapore, invece, sale alle stelle con il fermento e i nuovi locali. Dal famoso Zouk ai locali di Mohamed Sultan Road. Su un tetto del Colonial District si trova il Loof, con gli ampi divani e gli angoli pieni di cuscini, un ambiente perfetto per sorseggiare un delizioso cocktail. A Roma, all’ombra del vecchio acquedotto romano, si svolge un festival indipendente di musica elettronica. Si chiama Half Die Festival e ospita sul Morpurgo Roof dj e rappresentanti dell’elettronica internazionale. È gratuito e si svolge tutte le domeniche nel mese di luglio. Se invece preferite un aperitivo al cospetto di un tramonto

sulla Città Eterna c’è il terrazzo dell’Hotel Locarno con sfizioso finger food, immersi nel verde del suo giardino pensile. Anche a Malaga la movida si svolge sui tetti. In occasione della Feria de Malaga le terrazze degli hotel che circondano la Cattedrale diventano salotti all’aperto da cui ammirare l’esplosione di fuochi d’artificio, ballare il flamenco e perché no, farsi una bella nuotata in piscina. All’Hotel Malaga Palacio e al Molina Lario v sono due delle terrazze più belle. Tre dei più alti grattacieli del mondo disegnano lo skyline di Chicago, insieme a una miriade di edifici che svettano alti verso il cielo dell’Illinois. I migliori bar e locali per un cocktail luc-

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cicano sui tetti dei grattacieli. E non dimentichiamo i palazzi di Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Vara) premiati, tra 800 finalisti, con l’ International Highrise Award del museo di Architettura di Francoforte. I palazzi verdi sono stati realizzati nella zona di porta nuova a Milano. Dopo il tour per locali famosi in cima al tetto, in metropoli famose, basta ricordare che se una città da un milione di abitanti avesse i tetti delle case costituiti da verdi giardini e zone relax sarebbe possibile eliminare dall’atmosfera nell’arco di due anni ben 375 grammi per metro quadro di anidride carbonica. Wilda Nervi


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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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- Inps - modifica del saggio di interesse legale circolare n. 231/2016 pag. 91 - Inps - congedo parentale su base oraria - flussi Uniemens - circolare n. 230/2016 pag. 91 pag. 84

- Inail - autoliquidazione premi anno 2016/2017 adempimenti delle imprese pag. 92

- Ministero del lavoro - assunzione in somministrazione di disabili- incentivi computo incremento netto - interpello n. 23/2016 pag. 86

- Legge n. 297/82 - TFR indice rivalutazione mese di dicembre 2016

- Ministero del lavoro - nuova modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro D.Lgs. n. 151/2015 - procedura telematica delle dimissioni: soggetti abilitati - interpello n. 24/16 pag. 86

pag. 95

TRIBUTI

- Agevolazione “prima casa” - la costruzione entro un anno di una nuova abitazione non fa decadere dai benefici fiscali

pag. 107

- Ministero del lavoro - guida agli incentivi per le assunzioni pag. 87

- Decadenza dalle agevolazioni 1^ casa solidarietà del venditore

pag. 108

- Ispettorato nazionale del lavoro - ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia lavoristica e previdenziale - circolare n. 4/2016 pag. 87

- Agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica - bonifico tramite istituti di pagamento diversi da banche e poste pag. 108

- Inps - L.n. 427/1975 - disoccupazione speciale edile e incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - abrogazioni messaggio n. 99/2017 pag. 88 - Inps - conguaglio 2016 - circolare n.237/2016 pag. 89

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- Rimborsi e compensazioni Iva nuova guida ANCE

pag. 109

- “Bonus alberghi” - procedura per ottenere il credito d’imposta

pag. 109


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

INDICI

URBANISTICA

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 111

- Tfr - Legge 297/82

pag. 111

- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

pag. 111

LAVORI PUBBLICI

- Pgt - comune di Brescia - illegittima la cancellazione dei piani attuativi presentati nel periodo transitorio

pag. 117

- Commento al Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222

pag. 117

- Il Consiglio di Stato sui termini di impugnazione del permesso di costruire

pag. 124

- Anche il progetto di Brescia tra 24 che verranno finanziati nell’ambito del programma straordinario periferie pag. 124

- Interventi urgenti a seguito degli eventi sismici del 2016 - le principali misure di interesse per le imprese di costruzione pag. 112 - In Gazzetta il decreto relativo agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Perequazione: illegittima se gli oneri a carico dei privati non sono proporzionali ai benefici

pag. 113

- Progettazione e Rup - integrazione delle precedenti linee guida emanate da Anac pag. 115

pag. 125

RIFIUTI

TRASPORTI

- Entrata in vigore del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente - Snpa

pag. 126

- Impianti di gestione rifiuti - la pubblica amministrazione non può sospendere l’attività per piccole irregolarità

pag. 126 pag. 126

- Cronotachigrafo - obblighi di formazione a carico delle imprese

pag. 116

- Sistri - nuova proroga - precisazioni

- Trasporti - divieti di circolazione 2017 e adeguamento biennale - sanzioni

pag. 116

ANCE INFORMA pag. 127

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PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.

Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.

Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.

Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.

I SERVIZI

vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.

CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda

COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000

MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.


GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle

imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla

tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI

Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco

Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo

Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.

Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi. Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara

Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.


LAVORO

RIFORMA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI D. LGS. 15 SETTEMBRE 2015, N. 148 ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’INPS CIRCOLARE 19 GENNAIO 2017, N. 9. L’INPS ha pubblicato un’ulteriore circolare a commento della disciplina dei trattamenti di integrazione salariali in costanza di rapporto, come risultante dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015. In essa, l’Istituto ripercorre ed aggiorna le informazioni fornite con le circolari o i messaggi già diramati e, nel contempo, affronta le questioni che gli stessi avevano lasciato in sospeso. In particolare, l’INPS puntualizza, per ogni singolo adempimento, le modalità di compilazione del flusso UniEmens, per la cui dettagliata descrizione si rinvia al testo della circolare, che non necessita di commento al riguardo. Di seguito, si evidenziano, invece, i principali contenuti della stessa. Unità produttiva - Precisazioni. L’INPS chiarisce che, nel caso di cantieri edilizi ed affini, compresa l’impiantistica industriale, in sede di iscrizione del cantiere unità produttiva, l’impresa dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto della durata di almeno un mese, senza onere di

allegazione del contratto medesimo. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività lavorativa presso più unità produttive. Nel caso prospettato, il datore di lavoro deve valorizzare, nel flusso UniEmens riferito al mese considerato, l’unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo temporalmente più lungo. In caso di periodi di eguale durata, dovrà essere valorizzata l’ultima unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine cronologico. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva. La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa, avvalendosi dell’apposita procedura telematica che l’Istituto provvede a descrivere, nuovamente, nel testo del provvedimento. La circolare sottolinea, nuovamente, che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende. L’INPS ammette, però, la possibilità di un’iscrizione con una retroattività anteriore al mese, su istanza della singola impresa, inviata attraverso il cassetto bidirezionale, recante, in allegato, ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridicooperativi sui quali si fonda la richiesta retrodatazione. In tal caso, le Sedi restano libere di accogliere, o meno, discrezionalmente, la richiesta se del caso anche previ opportuni interventi ispettivi.

Conguaglio nella denuncia UniEmens Termine di decadenza. La circolare ripercorre la norma del Decreto legislativo n. 148/2015 secondo cui il conguaglio delle integrazioni deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Una volta maturato il termine di decadenza, l’impresa non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate né attraverso il normale UniEmens né attraverso appositi flussi regolarizzativi. Contribuzione addizionale - Decorrenza delle nuove aliquote. La circolare, dopo una illustrazione del dato testuale dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 148/2015, che modifica l’assetto e la misura della contribuzione addizionale, afferma che la nuova misura di tale contributo si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del suddetto decreto, anche se l’istanza medesima avesse ad oggetto eventi antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. Sono, ovviamente, fatti salvi, e per essi, quindi, continua ad applicarsi la previgente normativa, i casi di CIGS individuati dal Ministero del Lavoro nella circolare 30 del 9 novembre 2015, riportati nel testo del provvedimento che qui si commenta. Variazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale. Anche ai fini del superamento delle 52 o delle 104 settimane, che determina l’incremento delle aliquote del contributo di cui trattasi, l’INPS conferma che vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per quali sia stata presentata domanda a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Qualora il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive addizionali, si verificasse nel corso del mese, l’impresa è tenuta al versamento della maggiore aliquota a partire del mese successivo a quello di avvenuto superamento dei limiti. Casi di esclusione del contributo addizionale. Vengono confermati i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, indicati dal Ministero del Lavoro, e di seguito riportati: a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili; b) dalle imprese sottoposte a procedura

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LAVORO

concorsuale; c) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, co. 10-ter, del D.L. n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93; d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015. Momento impositivo del contributo addizionale. Stante il mutato regime normativo, l’Istituto individua il momento impositivo della contribuzione addizionale assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, a seguito dell’autorizzato intervento di CIG, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. Di conseguenza, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del periodo di paga successivo alla data di autorizzazione, l’impresa è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale per il mese di rilascio di tale autorizzazione, anche quello riferito ai mesi pregressi, ossia riferiti al periodo intercorrente fra la data di reale inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello del predetto rilascio, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione - ovviamente - l’impresa è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’impresa è, invece, tenuta a versare, nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione, l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato. Calcolo del contributo addizionale. Il Decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo come riferimento la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

La retribuzione globale - base di calcolo sia dell’importo dell’integrazione salariale sia della misura del contributo addizionale deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, quali la 13a e la 14a mensilità aggiuntiva ed altre, eventuali, gratificazioni annuali e periodiche. Per la determinazione della retribuzione globale, l’Istituto ha rilasciato un apposito algoritmo che distingue sia la tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale) sia quella retributiva (retribuzione mensilizzata giornaliera ovvero oraria) e che contempla anche l’ipotesi dell’assunzione o cessazione ovvero cambio di qualifica in corso del mese. Per l’illustrazione nel dettaglio del funzionamento del suddetto algoritmo, si rimanda al testo della circolare, che non necessita di commenti al riguardo. TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale. L’INPS ricorda come il Decreto legislativo n. 148/2015 abbia abrogato l’art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972. Tale norma prevedeva che, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potessero richiedere alla Cassa Integrazione Guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto riferite agli interessati, limitatamente a quanto maturato durante il predetto periodo. Consegue all’abrogazione della richiamata disposizione che, nella vigenza della nuova normativa, le quote di trattamento di fine rapporto restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro interessati - che abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale straordinari, per le causali d’intervento di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 148/2015 - non hanno più diritto alla restituzione delle suddette quote di TFR. Anche in questo caso, l’INPS richiama la circolare del Ministero del Lavoro 9 novembre 2015, n.30, integrata dalla successiva nota del 21 dicembre 2015, nella quale è stato chiarito i casi in cui continua ad applicarsi la previgente disciplina, che di seguito si riassumono: 1. domande presentate entro il 23 settembre 2015; 2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione per i quali la domanda di concessione per primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015; 3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

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TFR e CIGS per contratti di solidarietà. L’INPS conferma che le quote di TFR maturate in relazione a contratti di solidarietà soggetti alla previgente disciplina continueranno ad essere gestite secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 18092/2013; di conseguenza le predette quote dovranno essere recuperate entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di vigenza del contratto, utilizzando le modalità già conosciute. CIGO/CIGS con ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Estensione anche alla CIGS del sistema del ticket. La circolare si chiude con una lunga e dettagliata illustrazione delle nuove modalità di esposizione in UniEmens dei dati riferiti ai trattamenti di integrazione salariale concessi, nonché dei relativi codici di nuova istituzione. Salvo che non sia diversamente previsto in singole ipotesi, il nuovo sistema di gestione della Cassa entrerà a regime a decorrere dal secondo mese successivo a quella di emanazione della circolare 9/2017. Al riguardo, si evidenzia come, con la medesima decorrenza, anche agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sarà estesa il sistema del ticket. Pertanto, in relazione agli eventi di CIGS che inizieranno durante il mese di marzo 2017, le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con ticket. Regolarizzazione del versamento del contributo addizionale. Le imprese tenute al versamento del contributo addizionale devono provvedere ad effettuare gli adempimenti informativi riferiti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all’emanazione della circolare, ossia marzo 2017. Il pagamento del contributo addizionale per i periodi pregressi deve, invece, avvenire, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, cioè entro il 16 aprile 2017. Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri. Per le imprese che avessero operato le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale prima dell’emanazione delle istruzioni tecniche contenute nella circolare che qui si commenta, l’INPS preannuncia un’operazione di due diligence finalizzata all’adeguamento dei flussi UniEmens con modalità automatizzata, laddove possibile.


LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.LGS. N. 151/2015 PROCEDURA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI: SOGGETTI ABILITATI INTERPELLO N. 24/16

Il Servizio sindacale del Collegio resta, ovviamente, a disposizione delle imprese sia per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario sia per il supporto nella gestione di eventuali situazioni particolari.

MINISTERO DEL LAVORO ASSUNZIONE IN SOMMINISTRAZIONE DI DISABILI - INCENTIVI COMPUTO INCREMENTO NETTO INTERPELLO N. 23/2016 Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 23 del 30 dicembre 2016 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina degli incentivi economici per l’assunzione, con contratto di somministrazione, di persone con disabilità. In particolare, è stato richiesto se, in caso di assunzione di lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti sia da riferirsi all’Agenzia del lavoro o all’impresa utilizzatrice. Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti in merito al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità della quota di riserva, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 68/1999.

Il Dicastero, nel ricordare che l’incentivo economico, di cui al novellato art. 13 della L. n. 68/1999(1), è rapportato alla retribuzione lorda, al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetti ed è fruibile per un periodo di 36 mesi, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni di rapporti a termine, ha chiarito che i benefici economici, in caso di somministrazione, sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime dei minimis, lo stesso viene computato in capo all’utilizzatore (2). In merito, poi, al calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, è stato chiarito che, in caso di somministrazione, lo stesso deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale comunitario dell’Unità di lavoro annuo (ULA) (3). Con riferimento, invece, al requisito della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore disabile per la computabilità nella quota di riserva, è stato precisato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo qualora l’impiego nell’azienda utilizzatrice non sia inferiore a 12 mesi. Note: (1) Come modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015; (2) Art. 31, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 150/2015; (3) Art. 31, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 150/2015.

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Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina delle dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato da effettuarsi in modalità telematica, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Il riferimento è, in particolare, alla possibilità di considerare, tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli telematici relativi alle dimissioni e alla risoluzione consensuali e, nello specifico, con riguardo alla “consulenti del lavoro”, anche gli altri professionisti, quali ad esempio avvocati, commercialisti ecc. nonché le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative che possono affidare tale adempimenti a servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria di riferimento. Il Dicastero, nel ricordare che l’attuale dettato normativo ha già previsto un ampliamento delle figure abilitate, ossia patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Enti bilaterali e commissioni di certificazione, ha chiarito che non si può procedere ad una interpretazione estensiva del riferimento “consulenti del lavoro”. Pertanto, gli altri professionisti di cui all’art.1 della L. n. 12/1979, non possono trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ministero del Lavoro Roma, 30 dicembre 2016 Interpello n. 24 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - procedura di presentazione telematica delle dimissioni, come integrata dal D.Lgs. n. 185/2016 - soggetti abilitati. La Confimi Industria ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere la corretta


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interpretazione del disposto di cui all’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 151/2015 così come modificato dall’art. 5, comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 185/2016, con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato da effettuarsi con modalità telematica ai sensi del comma 1 del medesimo art. 26. In particolare, l’istante chiede se nell’ambito della locuzione consulenti del lavoro contemplata dal comma 4 dell’art. 26 sopra citato possano ricomprendersi gli altri professionisti di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa” le quali “possono affidare l’esecuzione degli adempimenti” in materia di lavoro “a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (…)”. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle relazioni industriali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 26, comma 4, il quale stabilisce che “la trasmissione dei moduli di cui al comma 1” - relativi alle dimissioni e alla risoluzione del contratto di lavoro - “può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Il suddetto dettato normativo ha dunque previsto un ampliamento della platea dei soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli telematici rispetto alla precedente formulazione della norma, nel cui contesto tuttavia il riferimento testuale ai “consulenti del lavoro” non sembra consentire una interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979. Ciò in quanto gli obblighi sanciti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere pertanto assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. n. 12 del 1979. In definitiva, in considerazione del riferimento testuale dell’art. 26, comma 4, ai “consulenti del lavoro”, non si ritiene di potere estendere, in via di interpretazione, ad altri professionisti o ad altri soggetti indicati dall’art. 1 della L. n. 12/1979 la competenza

a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI Si informa che il Ministero del lavoro ha pubblicato l’informativa: “Guida incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa”, disponibile su sito del Collegio in calce alla presente nota, realizzata nell’ambito del Programma ACT- “Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, aggiornata al 20 dicembre scorso. Si rammenta inoltre che la guida é disponibile anche sul portale di Clic Lavoro e di Italia Lavoro ed è articolata nelle seguenti sezioni: Sezione I) “Incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa previsti dalla normativa nazionale”. In tale sezione, vengono ribaditi i principi generali per la fruizione degli incentivi e descritte, nel dettaglio, le caratteristiche, le modalità di accesso e la platea di lavoratori interessati da ogni singolo incentivo previsto al livello nazionale. Sezione II) “Incentivi previsti dai Programmi nazionali di Italia Lavoro” Sezione III) “Incentivi alle assunzioni e alla creazione di ‘impresa previsti dalla normativa regionale”. In particolare, vengono riportate, in sintesi, le caratteristiche degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa, previsti dalla normativa regionale in vigore (Regione Basilicata, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sicilia e Toscana), che trovano direttamente applicazione senza l’emissione di bandi/avvisi pubblici. Sezione IV) “Avvisi per incentivi all’assunzione con contratto a tempo indeterminato/determinato”. In tale sezione vengono riportati gli incentivi fruibili per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, diretti all’“inserimento del lavoratore”, ossia finalizzati alla stabilizzazione e/o alla trasformazione, di un contratto di lavoro, o diretti alla “persona”, ossia orientati all’assunzione a tempo indeterminato e/o determinato di una persona disoccupata o inoccupata.

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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA LAVORISTICA E PREVIDENZIALE CIRCOLARE N. 4/2016 Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 4 del 29 dicembre 2016 ha fornito istruzioni operative in merito alla trattazione dei ricorsi amministrativi che possono essere proposti avverso gli atti di accertamento adottati in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa. A tal proposito si rammenta che il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha modificatogli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernenti la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni e gli atti di accertamento emessi in materia di lavoro e previdenza sociale. Nello specifico, dopo aver evidenziato che le nuove disposizioni hanno efficacia dallo scorso 1° gennaio 2017, il predetto Ispettorato fornisce le istruzioni operative di seguito richiamate. L’art. 16 del Decreto Legislativo n. 124/2004, nel testo novellato dall’art. 11, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 149/2015, stabilisce che, al fine di garantire l’uniforme applicazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 124/2004, è ammesso ricorso davanti al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al riguardo, l’Ispettorato rimarca che i ricorsi in questione non possono più avere ad oggetto le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ma soltanto gli atti adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad esempio, Guardia di finanza e Polizia di Stato), che, secondo quanto previsto dall’art. 13 della stessa legge, procedono all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Il riferimento contenuto nell’art. 16 agli atti di accertamento adottati dagli anzidetti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è quindi agli atti emessi dal personale ispettivo diverso da quello che opera all’interno dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ciò premesso, la lettera circolare in esame fa presente che:


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- il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto e deve essere deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto; - salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi inoltrati, gli stessi vanno presentati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento; - al ricorso deve essere allegato l’atto impugnato, anche ai fini della esatta identificazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale viene richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione; - è prevista l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito della emanazione della diffida di cui all’art. 13, comma 5, del Decreto Legislativo n. 124/2004. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004, dall’art. 11, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 149/2015, a partire dal 1° gennaio 2017, i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro non possono più avere ad oggetto le ordinanze-ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine alle medesime censure, unicamente gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale di Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali. In proposito, la lettera circolare in discorso precisa che: - i ricorsi devono essere inoltrati, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, al Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine per la decisione, il ricorso si intende respinto; - come già previsto dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare del 21 gennaio 2015, la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi viene svolta dagli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro; viene invece riservata direttamente a questi ultimi la trattazione dei ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala inoltre che, in virtù del principio generale del “tempus regit actum”, le nuove disposizioni non possono essere applicate ai rapporti giuridici esauriti (per essere stati iniziati e conclusi) sotto la vigenza della precedente disciplina. In particolare, l’applicazione del suddetto principio comporta che:

- i ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle previgenti disposizioni ed il termine per impugnare in Tribunale l’ordinanza-ingiunzione decorre dal momento della notifica della decisione amministrativa ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, non sono ancora stati decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto diventano improcedibili, in quanto non possono essere più trattati ai sensi della precedente normativa. In questo caso, il termine per impugnare in Tribunale l’ordinanza-ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017, considerato che cessa da tale data anche l’interruzione dei termini prevista in caso di inoltro del gravame amministrativo, di cui all’art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo n. 124/2004; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi, il termine per impugnare in Tribunale l’ordinanzaingiunzione decorre dalla data di notifica dell’ordinanza stessa.

INPS - L. N. 427/1975 DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE E INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ ABROGAZIONI MESSAGGIO N. 99/2017 Si informa che l’Inps con il messaggio 99 dell’11 gennaio 2017, che si riproduce in calce alla presente nota, ha ricordato che, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 71, della L. n. 92/12 e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° gennaio scorso il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disciplinato dagli artt. 9 - 19 della L. n. 427/75, è abrogato. Conseguentemente, dalla medesima data, i datori di lavoro del settore edile non sono più soggetti all’obbligo del versamento della relativa contribuzione di finanziamento, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile di cui all’art. 15 della L. n. 427/75. Al fine di recepire le suddette disposizioni, sono in corso di implementazione le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens. L’Istituto previdenziale ha confermato, inoltre, che, in relazione alla abrogazione delle

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disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sempre dalla medesima data del 1° gennaio 2017 il regime agevolato di cui all’art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 25, comma 9, della L. n. 223/91 non trova più applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Pertanto, gli incentivi di che trattasi saranno riconosciuti, fino alla loro naturale scadenza, esclusivamente per le assunzioni, trasformazioni o proroghe intervenute entro il 31 dicembre 2016. Inps Roma, 11 gennaio 2017 Messaggio n. 99 Oggetto: Abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia. Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità. Abrogazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Premessa. Come noto, l’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria: - indennità di mobilità ordinaria; - trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 - 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427. In materia, si veda la circolare n. 2/2013. La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 1. Cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia. L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1° gennaio 2017, la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive: - contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91); - contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91); - contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80%


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della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75). Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo quanto di seguito indicato. A partire da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. 2. Recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità. Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017. Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91. In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”. Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.

Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

INPS - CONGUAGLIO 2016 CIRCOLARE N.237/2016 Si informa che l’Inps con circolare n. 237 del 30 dicembre 2016, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2017. In via preliminare, la circolare in parola sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di

3. Abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Come già indicato nella circolare n. 137/2012, gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

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“dicembre 2016” (scaduta lo scorso 16 gennaio 2017), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2017” (scadenza 16 febbraio 2017), attenendosi alle modalità indicate nella medesima circolare. Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2017” (scadenza 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017. Tutto ciò premesso, l’Inps ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate. Elementi variabili della retribuzione l’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa. L’Istituto rammenta altresì che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2016), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni,


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ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2017, salvo il caso di imponibile negativo, in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il massimale, pari per l’anno 2016 a € 100.324,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438. Aliquota aggiuntiva dell’1% L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter della L. n. 438/1992) che, per l’anno 2016, è risultato pari a euro 46.123,00 annui, corrispondenti a euro 3.844,00 mensili. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva Al punto 5) della circolare in commento l’Istituto, nel fare rinvio alle istruzioni già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010 (Cfr. Not. n. 1/2011), ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio Inps n. 101 del 13 giugno 2001). Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Fringe benefits L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), nel testo modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l’Inps fa presente che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che l’erogazione dei beni e servizi da parte dei datori di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore all’anzidetto limite, l’azienda deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del limite suindicato si deve tener conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, nell’ipotesi di superamento del limite di € 258,23 il datore di lavoro che opera il conguaglio deve provvedere al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove viene trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit corrisposto dal precedente datore di lavoro). Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti Ai fini della quantificazione forfettaria del benefit consistente nella concessione in uso promiscuo ai dipendenti delle autovetture aziendali, il citato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 4, lettera a), dispone che per tale calcolo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del Fringe benefit), rilevabile dalle apposite tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia. Prestiti ai dipendenti l’Inps ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (attualmente pari allo 0,05%) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria L’Inps rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria ed

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alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa inoltre che la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, versano mensilmente al Fondo di Tesoreria, affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, delle Legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale. Di conseguenza, le aziende in argomento, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo venticinque punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%. Detto contributo, una volta restituito ai datori di lavoro, riassume la sua natura originaria di TFR e, quindi, concorre ad implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria. Alla stessa conclusione deve pervenirsi qualora la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetto sul contributo di cui alla Legge n. 297/1982, determini, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi. E’ il caso, ad esempio, dei benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed appartenenti a determinate aree (circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013) L’Inps sottolinea inoltre che, con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, le somme in questione vanno versate al Fondo di Tesoreria (utilizzando, in occasione delle operazioni di conguaglio dell’anno 2014, il già previsto codice “CF03”). A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere eseguite in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all’anno interessato. Per quanto concerne i lavoratori che hanno destinato (con opzione esplicita, ovvero tacitamente) il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, l’Istituto rimarca che le differenze di cui trattasi devono essere devolute al Fondo di destinazione. Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (cfr. Not. n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Teso-


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reria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti. In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio della attività. Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che, per l’anno 2014, è pari all’1,7953%, calcolato sino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituitesi durante l’anno 2016 che, al 31 dicembre di tale anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di “febbraio 2017” (31 marzo 2017). Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo. Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. In proposito, l’Inps rimarca che l’art. 1, co. 623, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato nella misura del 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016. Entro il mese di “dicembre 2016”, salvo conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2017”, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Operazioni societarie Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi

inclusi le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits. Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall’art. 9-bis del DecretoLegge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166. Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 12) della circolare in esame.

INPS - MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE CIRCOLARE N. 231/2016 Si informa che l’Inps circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2017, così come stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno. Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per le esposizioni debitorie antecedenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata. Periodo di validità

fino al 15.12.1990

Saggio di interesse legale 5%

16.12.1990 - 31.12.1996

10%

01.01.1997 - 31.12.1998

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

3,5 %

91

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

01.01.2002 - 31.12.2003

3%

01.01.2004 - 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

3%

01.01.2010 - 31.12.2010

1%

01.01.2011 - 31.12.2011

1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014

1%

01.01.2015 - 31.12.2015

0,5 %

01.01.2016 - 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017

0,1 %

INPS - CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA - FLUSSI UNIEMENS CIRCOLARE N. 230/2016 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che l’Inps, con circolare n. 230 del 30 dicembre 2016, ha fornito ulteriori istruzioni per la compilazione UNIEMENS in ordine ai casi di fruizione del congedo parentale su base oraria, ad integrazione di quelle già fornite con la circolare n. 152/2015. Le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dai flussi inviati successivamente al 1° gennaio 2017, ma le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015. L’Istituto rammenta che il congedo parentale su base oraria può essere fruito nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, oppure, in alternativa, in base al criterio generale di cui all’art. 32, comma 1-ter, del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità, innovato dal d.lgs. n. 80/2015). Nel caso in cui la fruizione del congedo sia regolamentata dal contratto collettivo, anche aziendale, è stato introdotto l’elemento “MonteOreGiornEquivalente”, con la funzione di individuare il monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come disposto dalla specifica disciplina contrattuale. In mancanza delle relative disposizioni contrattuali, sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento “TipoApplCongedoParOre”, poiché in tal caso i congedi possono essere fruiti unicamente in misura pari alla metà


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(non “fino alla metà”) dell’orario medio giornaliero del periodo di paga, quadrisettimanale o mensile, immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In entrambi i casi, nelle ipotesi di part-time, dovranno essere riproporzionati il monte ore/orario medio giornaliero e l’indennità giornaliera, la cui base di calcolo continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2016/2017 ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE Come chiarito dall’Inail con nota n. 575 del 12 gennaio 2017, entro il 16 febbraio 2017 devono essere effettuate le operazioni connesse all’autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all’anno 2016 (regolazione del premio) ed all’anno 2017 (anticipo rata premio). In particolare le imprese dovranno: - entro il 16 febbraio provvedere al pagamento del premio (quale risultato della somma degli importi dovuti a titolo di regolazione e di rata del premio); - entro il 28 febbraio 2017 inviare, esclusivamente in via telematica, le dichiarazioni delle retribuzioni. Pertanto le imprese entro il 16 febbraio 2017 dovranno: - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (anticipo rata premio 2017) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione del premio 2016); - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; - se si presume di erogare nell’anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016, inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni

previste per l’anno 2017 per il calcolo della rata premio anticipata; - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato - F24”. Entro il 28 febbraio 2017 invece le imprese dovranno presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente in via telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”. Comunicazione basi di calcolo servizio online La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” appositamente realizzata sul sito www.inail.it - servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire la comunicazione in formato elettronico (file pdf) delle basi di calcolo. Il servizio, che è accessibile ai titolari di codici ditta e agli intermediari per i codici ditta in delega, si aggiunge ai servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”, che permettono rispettivamente di visualizzare le basi di calcolo di un determinato codice ditta e di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico anche per più codici ditta contemporaneamente. Il campo voce indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell’attività svolta in relazione alle lavorazioni previste dalle “Tariffe dei premi” (D.M. 12.12.2000). Il campo pond. indica la percentuale di ponderazione per ogni singola voce di tariffa. Il campo può assumere un valore che varia da 1 a 100. Se il campo riporta il valore 100 la voce di tariffa non è in ponderazione. Nel caso in cui il campo pond. sia valorizzato con un numero diverso da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percen-

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tuale di ponderazione indicata. Il campo Tasso medio di tariffa indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Il campo Tasso applicabile corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività. Il campo Tasso applicato della sezione regolazione anno 2016 indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, corretto dell’eventuale oscillazione per igiene e prevenzione. Nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio. Il Tasso applicato della sezione rata anno 2017 indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell’art. 22 del D.M. 12.12.2000. Nel caso in cui l’attività è iniziata da meno di due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell’eventuale oscillazione ex articolo 20 MAT. Da utilizzare per il calcolo del premio. Dichiarazione Retribuzioni Anno 2016 1) Presentazione della dichiarazione anno 2016 La presentazione della dichiarazione entro il 16 febbraio 2017, avviene esclusivamente in via telematica. A tal proposito si rammenta che, a partire dall’anno 2012, il modulo cartaceo (mod. 1031) deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, inviando il modulo cartaceo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell’Inail all’indirizzo www.inail.it accedendo all’area “Servizi On Line” da dove le imprese in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi: - AL.P.I. online; - Invio Telematico Dichiarazione Salari; - Riduzione presunto; - Visualizza Basi di Calcolo; - Richiesta Basi di Calcolo; - Fascicolo aziende “Comunicazione basi di calcolo”: questa funzione disponibile a partire dalla scorsa Autoliquidazione 2015/2016 e permette di acquisire la comunicazione delle basi di calcolo in formato pdf, sono rese disponibili agli utenti tramite pubblicazione


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nel “Fascicolo aziende”. L’invio della dichiarazione anno 2016 può essere fatto utilizzando il servizio “Invio dichiarazione salari” oppure tramite il servizio ALPI online che permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni calcolando il premio dovuto. 2) Modalità di redazione della dichiarazione La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2016, come detto, dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica. La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” in www.inail.it - Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi. Tale modalità non presenta novità di particolare rilievo rispetto ai modelli cartacei (mod. 1031) degli anni scorsi. Si ricorda che nel riquadro “RETRIBUZIONI COMPLESSIVE” non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti per i quali il datore di lavoro fruisce dell’esenzione totale del premio e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane. Si rammenta che a seguito degli incentivi introdotti dalla legge 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni da indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031). Le riduzioni previste dalla legge 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione. In coerenza con questa impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge 407/90, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione. Si rinvia alla “Guida all’Autoliquidazione 2017″ predisposta dall’Inail per l’elencazio-

ne dei codici, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente. 3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l’anno 2016 è fissato nell’importo annuo di euro 30.076,80. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno. 4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell’anno 2016 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per l’anno 2016 è così fissata: Retribuzione convenzionale

1° gennaio 31 dicembre 2016

giornaliera

euro 53,98

mensile

euro 1.349,60

annuale

euro 16.195,20

5) Parasubordinati Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l’obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori. Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

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1° gennaio 31 dicembre 2016 minimale massimale

annuo mensile annuo mensile

euro 16.195,20 euro 1.349,60 euro 30.076,80 euro 2.506,40

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale La determinazione dell’imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale - qualora stipulato, nell’ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) - comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l’applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue: a) Calcolo della retribuzione tabellare Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%). b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario Calcolata la retribuzione tabellare oraria, si procede al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l’anno 2016, in euro 7,15 al fine di individuare quello di maggior importo. c) Retribuzione da denunciare Determinato l’importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività…; non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig…) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare. 7) Riduzione contributiva dell’11,50% Adempimenti delle imprese L’Inail ha confermato che anche per l’anno 2016 trova applicazione la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29


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della Legge n. 341/1995. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all’anno 2016 (regolazione 2016) e non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2017. Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che: - non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza; - sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc; - applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro; - non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008). Sul modello di dichiarazione delle retribuzioni, l’ammontare delle retribuzioni che possono beneficiare della riduzione dell’11,50% deve essere riportato nella apposita sezione “Retribuzioni soggette a sconto” (campo 17) indicando il codice “1″ nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore edile. Ciò premesso l’Inail, con nota del 12 gennaio 2017, ha confermato che i datori di lavoro dovranno presentare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, un apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato sul portale www.inail.it. Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la dichiarazione per benefici contributivi con cui autocertificano ai sensi dell’art. 8 comma 4, del DM 30.1.2015, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del predetto DM o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Inoltre, si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui la riduzione dell’11,50%,

al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. In relazione a tale adempimento quindi le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: - è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL ma deve trasmettere all’Inail la sopra richiamata dichiarazione; - non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014; - è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2017. 8) Riduzione per imprese artigiane L’art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. - Regolazione 2016 La riduzione si applica alla regolazione 2016 nella misura del 7,61%. Sono ammesse alla riduzione le imprese: - in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore; - che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015; - che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780

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e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2015, inviata entro il 29 febbraio 2016. Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Inail, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2016 Agevolazioni” con il codice 127. - Regolazione 2017 L’applicazione della riduzione alla regolazione 2017, da eseguirsi nella prossima autoliquidazione 2017/2018 da effettuarsi nel 2018, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017. 9) Riduzione Legge n. 147/2013 L’art. 1, comma 128, della Legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. In applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), l’Inail, con nota n. 575 del 12 gennaio 2017, ha reso noto che la misura della riduzione in parola da applicare al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. La riduzione, ove applicabile, opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni cui l’impresa già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. Nel nuovo modulo “Basi di calcolo premi” che come detto è reperibile sul sito internet dell’Inail nell’area “Servizi On Line” accedendo con le proprie credenziali è inserito un campo denominato “Riduzione Legge 147/2013″. Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione alla regolazione 2016 il campo è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale (16,61%).


LAVORO

Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato, e dunque l’impresa non può applicare la riduzione. Analoga precisazione è contenuta nella sezione rata 2017. I requisiti per accedere a tale riduzione possono essere così sintetizzati: - per la polizza dipendenti, in caso di attività/ lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione 20 MAT. La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT; - per la polizza artigiani, in caso di attività/ lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se per la classe di rischio l’indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell’indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20. Autoliquidazione Premi 2016 - 2017 Entro la sopra richiamata data del 16 febbraio 2017 le imprese dovranno provvedere all’operazione di auto conguaglio dei premi relativamente al saldo per l’anno 2016 ed all’anticipo per l’anno 2017. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni. Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell’anticipo 2017 sono quelle effettivamente denunciate per l’anno 2016 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, in via telematica, entro il 16 febbraio 2017 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni 2017 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda ecc.).

maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017. Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che l’Inail, con nota n. 575 del 12 gennaio 2017, ha comunicato i coefficienti che devono essere applicati alle rate successive alla prima: - 2^ rata, scadenza 16 maggio 2017 0,00134110; - 3^ rata, scadenza 21 agosto 2017 0,00272740; - 4^ rata, scadenza 16 novembre 2017 0,00411370. A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare il premio stabilendo che la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è valida anche per gli anni successivi. Inoltre a decorrere dall’autoliquidazione 2009/2010 l’Inail ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo 91), eliminando così l’obbligo di inviare all’Inail una ulteriore e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento. Pertanto l’impresa che: - intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni; - in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2016/2017, deve barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni; - intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di re-

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2016 che di acconto 2017. Modalità per la richiesta di rateazione Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 16 febbraio, 16

95

vocare la scelta precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Per quanto riguarda le modalità operative l’Istituto ha precisato che il codice di “agevolazione” 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’autoliquidazione dell’anno in corso. b) Modalità di compilazione del mod. F24 Il versamento dove essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail: - nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di Breno e 13233 per la sede di Manerbio; - nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni); - nel campo numero di riferimento: il numero 902017; - nel campo causale: la lettera P; - nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l’importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2016 e rata anticipo 2017.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di dicembre 2016 è risultato pari a 100,3. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2015 e quello di dicembre 2016 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di dicembre 2016 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a: 1,017953


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2015 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2015

di contingenza 1-11-1991

1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48

QUALIFICHE

Stipendio minimo

Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere

per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,80 6,31 5,68 4,86

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,53 10,92 10,12 9,07

in vigore dal 1° LUGLIO 2015

Paga base oraria dal 1-7-2015

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,37

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

96

TOTALE

7,96 7,35


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche OPERAIO IV LIVELLO

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

80,17

28,99

11,96

41,98

41,98

16,62

3,76

OPERAIO SPECIALIZZATO

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

OPERAIO QUALIFICATO

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

OPERAIO COMUNE

62,98

22,77

9,39

32,97

32,97

13,06

2,95

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

42,19

15,26

6,29

22,09

8,75

1,98

2° semestre

45,71

16,53

6,82

23,93

9,48

2,14

3° semestre

49,22

17,80

7,34

25,77

10,21

2,31

4° semestre

52,74

19,07

7,86

27,61

10,93

2,47

5° semestre

56,25

20,34

8,39

29,45

11,66

2,64

6° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

7° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

8° semestre

59,77

21,61

8,91

31,29

12,39

2,80

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

75,91

27,45

11,32

39,74

39,74

15,74

3,56

70,32

25,43

10,49

36,82

36,82

14,58

3,30

62,98

22,77

9,39

32,97

13,06

2,95

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

76,39

25,21

8,17

38,20

38,20

15,33

2,95

OPERAIO SPECIALIZZATO

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

OPERAIO QUALIFICATO

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

OPERAIO COMUNE

60,01

19,80

6,42

30,00

30,00

12,04

2,32

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95

13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79

4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09

20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47

8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43

1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

72,33

23,87

7,74

36,16

36,16

14,51

2,79

67,00

22,11

7,17

33,50

33,50

13,44

2,58

60,01

19,80

6,42

30,00

12,04

2,32

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 2,41% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

35,08%

9,49%

29,86%

39,35%

44,57%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

99


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% ASpI (2) 1,61% Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,70% - Straordinaria (5) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20%

9,19%(1) — — —

23,81% 1,61% 0,30% 0,68%

9,19%(1) — — —

— 0,30% — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

31,58%

9,49%

29,36%

38,85%

41,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

100


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

101


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

102


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

103


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM)

a carico azienda

Fondo pensioni lavoratori dipendenti ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2016 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

104


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2016 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI

a carico azienda

Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

105

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


106

1,39

0,07 0,13 1,64 0,24 29,94 5,99 3,59 39,52

1,47

0,07 0,14 1,74 0,25 31,51 6,30 3,78 41,59

TOTALE

36,83

0,12 1,54 0,23 27,90 5,58 3,35

0,06

1,29

0,07 7,59

4,01 1,44

1,07 0,36

10,12

5,68 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

33,32

0,11 1,41 0,20 25,24 5,05 3,03

0,06

1,16

0,06 6,85

3,60 1,29

1,07 0,36

9,07

4,86 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%).

H) I)

G)

F1)

4,33 1,55

4,57 1,64

0,08 8,16

E) E1) F)

1,07 0,36

1,07 0,36

10,92

6,31 3,00 1,55 0,06

0,08 8,59

Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)

B) B1) C)

11,53

6,80 3,01 1,66 0,06

OPERAIO specializzato

Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (51,08% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,21 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Retribuzione diretta

A)

D)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2015 quale risulta a seguito della erogazione della seconda parte degli aumenti stabilito dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2014.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015


TRIBUTI

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” - LA COSTRUZIONE ENTRO UN ANNO DI UNA NUOVA ABITAZIONE NON FA DECADERE DAI BENEFICI FISCALI

nefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa (100) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. [2] In merito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per godere di tali benefici è “sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata la copertura (art. 2645-bis, comma 6, c.c.)”. Cfr. R.M. n. 44/E del 16 marzo 2004, C.M. n. 38/E del 12 agosto 2005. [3] Cfr. Sentenze della Corte di Cassazione: n. 24253/2015, n. 8847/2015, n. 13550/2016, n. 18214/2016.

(R.M. 13/E/2017)

Non si decade dai benefici cd. “prima casa” se, in caso di vendita entro 5 anni dalla data dell’acquisto, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale (entro un anno), anche su terreno già di sua proprietà. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n. 13/E del 26 gennaio 2017 che, adeguandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, rivede la propria posizione in materia di cause di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, accogliendo un’interpretazione estensiva della relativa disciplina. Come noto, infatti, tali benefici fiscali (IVA al 4% o registro al 2%), sono riconosciuti in presenza dei requisiti di cui alla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. In merito, il comma 4 della citata nota IIbis disciplina le cause di decadenza dalle predette agevolazioni, ivi compresa l’ipotesi di rivendita dell’abitazione nei primi cinque anni dall’acquisto originario[1]. ■ Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare la decadenza nell’ipotesi in cui, entro un anno dalla vendita, venga acquistata o costruita (mediante contratto di appalto) una nuova abitazione, da destinare a “prima casa”. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che per conservare tale agevolazione “è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato “non di lusso”, da destinare ad abitazione principale” [2]. Sul punto, numerose sono le controversie pendenti davanti alla giurisdizione tributaria, poiché i contribuenti sostengono che non si decade dai suddetti benefici anche nella diversa ipotesi di edificazione della “nuova prima casa” su di un terreno di cui il contribuente risulti già proprietario (a prescindere dal momento in cui tale area è stata acquistata). Affrontando tale tematica, la Corte di Cassazione, con un orientamento univoco e ormai consolidato[3], ha pienamente riconosciuto la fondatezza della tesi avanzata dai contribuenti, affermando che “non assume rilevanza il momento di acquisizione del terreno sul quale dovrà sorgere l’immobile da adibire ad abitazione principale”. Quello che rileva, aggiunge la Suprema Corte, al fine di impedire la decadenza dai

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TRIBUTI

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI 1° CASA SOLIDARIETÀ DEL VENDITORE

(Cassazione n.24400/2016)

In caso di decadenza dai benefici “prima casa” per carenza dei requisiti oggettivi dell’immobile, ad esempio perché considerata di lusso, il venditore è solidalmente responsabile del pagamento della maggiore imposta di registro dovuta. Questo il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016, in materia di agevolazioni “prima casa” che, in forza dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, sancisce la responsabilità solidale del venditore quando la revoca dei benefici dipende da una situazione oggettiva, non imputabile alla parte acquirente. La questione prende le mosse da una cartella di pagamento, impugnata dal venditore, emessa a seguito di un avviso di liquidazione, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva revocato l’agevolazione “prima casa” relativa alla compravendita di un immobile che presentava le caratteristiche di lusso. La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi degli Uffici, ha affermato che, in caso di compravendita di un immobile, la parte venditrice è responsabile solidalmente con l’acquirente, e quindi tenuta al pagamento dell’imposta di registro, laddove la perdita dell’agevolazione sia dovuta alle caratteristiche di lusso dell’immobile, stabilite dalla previgente normativa (ovvero dal D.M. 2 agosto 1969) [1]. Come noto, infatti, i benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%), sono riconosciuti in presenza dei requisiti di cui alla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986[2], che attengono: ► alla natura dell’immobile (abitazione non di lusso – categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); ► all’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; ► alla non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; ► alla non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che, quando la revoca dei benefici è dovuta dalla mancanza dei requisiti cd. “soggettivi”, ovvero dipende da dichiarazioni mendaci dell’acquirente, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a chiedere la relativa maggiore imposta di registro solo alla parte acquirente.

Diversamente, nell’ipotesi in cui la revoca dipende da una situazione oggettiva, quale quella collegata alle caratteristiche dell’immobile oggetto della vendita, la responsabilità è imputabile a entrambe le parti, con applicazione della regola generale della solidarietà stabilita dall’articolo 57 del Dpr 131/1986, secondo cui “Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti”. Note: [1] In particolare, a seguito della modifica introdotta dall’art. 10, del D.Lgs. n. 23/2011, dal 1° gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” risulta vincolata alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile (ovvero abitazioni non accatastate come A/1, A/8 o A/9). Come noto, invece, in precedenza il riferimento era alle caratteristiche individuate dal DM 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013. [2] Nota II-bis, all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 «1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge

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con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BONIFICO TRAMITE ISTITUTI DI PAGAMENTO DIVERSI DA BANCHE E POSTE

(RM 9/E/2016)

Riconosciute le detrazioni fiscali, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, anche in caso di bonifico “parlante” effettuato mediante gli Istituti di pagamento (diversi da banche e Poste). Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n.9/E del 20 gennaio 2017, in risposta ad una consulenza giuridica presentata dall’associazione nazionale degli Istituti di pagamento (ovvero imprese finanziarie non bancarie). In particolare, l’istante chiedeva di conoscere il corretto regime applicabile ai bonifici che vengono effettuati, e ricevuti, dagli Istituti finanziari per il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Come noto, infatti, per poter beneficiare delle suddette detrazioni, il combinato disposto dell’art. 16-bis, co. 9 del TUIR e dell’art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori. Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio [1]. Inoltre, ai fini della lotta all’evasione e all’e-


TRIBUTI

mersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d’acconto (ad oggi pari all’8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del “50%” e “65%” [2]. Ciò premesso, con il chiarimento contenuto nella R.M. n. 9/E/2017, l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il bonifico è completo dei suddetti requisiti, la detrazione fiscale è comunque riconosciuta anche laddove l’istituto di credito che effettua o riceve il pagamento sia un “Istituto di pagamento” (diverso da Banche e Poste) [3]. Unica condizione richiesta per l’applicabilità dei benefici fiscali è che tali Istituti devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento a carico di banche e Poste [4], ovvero devono: ► versare le ritenute effettuate nei bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica; ► certificare al beneficiario dell’agevolazione l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico); ► trasmettere, in via telematica all’Amministrazione finanziaria, i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti. Note: [1] Art. 4, del DM n. 41/1998. [2] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010. [3] A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che gli Istituti di pagamento sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 11/2010, si tratta, in particolare, di soggetti diversi dalle banche, ma autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer. [4] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010.

creto Fiscale”), ed operanti dal 1° gennaio 2017, che riguardano, tra l’altro, l’aumento a 30.000 euro (dai precedenti 15.000 euro) dell’importo dei rimborsi per i quali non è richiesta la prestazione di garanzia. Come noto, infatti, il tema del recupero dell’imposta è particolarmente sentito dalle imprese di costruzioni che, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, si trovano in una condizione di fisiologico e permanente credito IVA, generato da un “cronico differenziale positivo” tra I’IVA a credito (relativa all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dall’impresa ad aliquota ordinaria) e l’IVA a debito (relativa all’IVA corrisposta all’impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta). Il Dossier predisposto dall’ANCE, al fine di supportare le imprese associate nel recupero del credito IVA, è aggiornato alla luce della prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate, nonché da schemi ed esempi che riepilogano l’intera disciplina. Allegato: guida ANCE su rimborsi e compensazioni (pubblicata sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo www.ancebrescia.it)

“BONUS ALBERGHI” PROCEDURA PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA Al via la procedura per accedere al cd. “bonus alberghi”, ovvero il credito d’imposta per le spese sostenute, nel corso del 2016, per gli interventi di recupero e riqualificazione

RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA NUOVA GUIDA ANCE Novità, termini e modalità applicative su rimborsi e compensazioni IVA nella nuova Guida fiscale, messa a punto dall’ANCE, quale strumento operativo per l’utilizzo del credito IVA vantato dalle imprese del settore. La Guida tiene conto delle ultime novità introdotte dal DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (cd. “De-

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delle strutture turistico-alberghiere. Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito internet, le tempistiche e le procedure da rispettare per essere ammessi al beneficio, relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2016. Come noto, l’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[1] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di: ■ manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 cd. “Testo unico dell’edilizia”); ■ incremento dell’efficienza energetica; ■ eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, l’art. 1, co. 320, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha esteso l’applicabilità del credito d’imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all’ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio[2]. Tale agevolazione è stata, da ultimo, modificata dall’art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che ha previsto la proroga sino al 2018 e il potenziamento, dal 30% al 65%, del suddetto credito d’imposta (da ripartire in 2 quote annuali di pari importo), fino all’esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati, ossia 60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020. Ai fini della fruibilità del cd. “bonus alberghi”, è stato emanato, poi, il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative


TRIBUTI

e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande [3]. Si ricorda che l’agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale il credito è concesso: ► viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime “de minimis” e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[4]. ► è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; ► non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP; ► non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette [5] (art. 109 del TUIR). Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 ha precisato che il suddetto credito d’imposta è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni “sovvenzionali” (che consistono nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al

limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell’art. 1, co. 53, della legge 244/2007) [6]. Questi, in sintesi, gli adempimenti da porre in essere (tramite i servizi telematici) [7] per chi volesse accedere al credito d’imposta, limitatamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2016: ■ fase 1 - “registrazione”: il legale rappresentante dell’impresa, non ancora iscritto, può registrarsi sul Portale dei Procedimenti; ■ fase 2 - “preparazione dell’istanza”: la compilazione della domanda da presentare deve essere effettuata, telematicamente, dalle ore 10 del 9 gennaio 2017 alle ore 16 del 27 gennaio 2017. Sul punto, il Ministero ha precisato che in relazione alle mail che dovessero pervenire l’ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (ovvero il 27 gennaio 2017), potrebbe non essere garantita una tempestiva risposta di conferma; ■ fase 3 - “click day”: le domande dovranno essere trasmesse, esclusivamente per via telematica, dalle ore 10 del 2 febbraio 2017 alle ore 16 del 3 febbraio 2017[8]. La suddetta domanda dovrà essere inviata insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, relativamente al periodo d’imposta 2016. Note: [1] L’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro). [2] Secondo le modalità di cui all’art.11 del

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D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. “piano casa”). Il contributo è stato riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto. [3] Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, stabilisce: ► i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio; ► l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001; ► le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato. [4] L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. [5] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR). [6] Cfr. C.M. 20/E/2016: ► il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”. ► il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010). [7] https://procedimenti.beniculturali.gov.it/ procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx [8] Si ricorda che, l’eventuale riconoscimento del suddetto credito d’imposta avverrà sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......15-16: ....- 0,20% Variazione febbraio.......15-16: ....- 0,20% Variazione marzo..........15-16: ....- 0,30% Variazione aprile...........15-16: ....- 0,40% Variazione maggio........15-16: ....- 0,40% Variazione giugno.........15-16: ....- 0,30% Variazione luglio...........15-16: ....- 0,10% Variazione agosto.........15-16: ....- 0,10% Variazione settembre....15-16: ......0,10% Variazione ottobre.........15-16: ....- 0,10% Variazione novembre....15-16: ......0,10% Variazione dicembre.....15-16: ......0,40%

gennaio............................................................................1,001250 febbraio...........................................................................1,002500 marzo..............................................................................1,003750 aprile................................................................................1,005000 maggio.............................................................................1,006250 giugno..............................................................................1,007500 luglio................................................................................ 1,009451 agosto.............................................................................. 1,012202 settembre.........................................................................1,011950 ottobre............................................................................. 1,013201 novembre........................................................................ 1,014451 dicembre.......................................................................... 1,017953

( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) ( -- ) (0,075%) ( -- ) (0,075%) (0,300%)

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE

BASE=2000 2003

BASE=2005

2004

2005

2006

2007

2008

BASE=2010

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GEN.

108,8

111

98,4

100,8

105,4

107,7

112,2

111,7

102,2

104,8

105,9

105,7

106,2

106,6

FEB.

109,1

111,9

98,7

101,1

105,9

108,1

111,9

111,7

102,1

105,1

106,2

105,9

106,0

106,6

MAR.

109,2

112,2

100,1

102,7

106,1

108,2

111,7

111,9

102,6

105,2

106,0

105,5

106,0

106,5

APR.

109,4

112,7

100,0

102,8

106,6

108,8

111,6

113,8

102,7

105,5

105,9

105,7

105,9

106,6

MAG.

109,4

114,1

99,8

102,9

106,8

109,4

111,7

113,8

102,9

105,6

106,3

105,6

106,0

106,7

GIU.

109,4

114,2

99,9

102,9

106,7

112,8

111,6

113,6

103,3

105,5

106,1

105,7

106,0

106,7

LUG.

109,8

114,9

100,3

103,1

106,7

112,7

111,4

113,6

103,3

105,4

106,1

106,1

106,8

106,7

AGO.

109,6

115

100,5

103,3

106,8

112,6

111,5

113,8

103,4

105,3

106,2

106,4

106,9

106,7

SET.

109,6

115,3

100,6

103,3

106,9

112,5

111,6

113,9

103,5

105,6

106,3

106,3

106,9

106,8

OTT.

109,7

115,5

100,5

103,3

106,7

111,8

111,5

113,9

103,5

105,7

106,0

106,1

106,6

106,9

NOV.

109,8

115,8

100,6

103,5

106,8

111,1

111,5

113,9

103,5

105,6

106,0

106,1

106,6

DIC.

109,8

115,9

100,4

103,6

107,0

111,2

111,5

114,0

103,5

105,6

105,9

106,1

106,6

MEDIA

109,5

114,0

100,0

102,8

106,5

110,6

111,6

113,3

103,0

105,4

106,1

105,9

106,4

Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133

INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 CHE È PARI A 106,9 2003

2004

2005

2006

2007

2008

GEN.

32,05%

29,44%

23,09%

20,16%

14,91%

12,46%

2009 7,95%

8,43%

4,60%

2,00%

0,94%

1,14%

0,66%

0,28%

FEB.

31,69%

28,39%

22,71%

19,80%

14,37%

12,04%

8,24%

8,43%

4,70%

1,71%

0,66%

0,94%

0,85%

0,28%

MAR.

31,57%

28,05%

21,00%

17,93%

14,15%

11,94%

8,43%

8,24%

4,19%

1,62%

0,85%

1,33%

0,85%

0,38%

APR.

31,33%

27,48%

21,12%

17,82%

13,62%

11,32%

8,53%

6,43%

4,09%

1,33%

0,94%

1,14%

0,94%

0,28%

MAG.

31,33%

25,92%

21,36%

17,70%

13,41%

10,71%

8,43%

6,43%

3,89%

1,23%

0,56%

1,23%

0,85%

0,19%

GIU.

31,33%

25,81%

21,24%

17,70%

13,51%

7,37%

8,53%

6,62%

3,48%

1,33%

0,75%

1,14%

0,85%

0,19%

LUG.

30,85%

25,04%

20,76%

17,48%

13,51%

7,47%

8,72%

6,62%

3,48%

1,42%

0,75%

0,75%

0,09%

0,19%

AGO.

31,09%

24,93%

20,52%

17,25%

13,41%

7,56%

8,63%

6,43%

3,38%

1,52%

0,66%

0,47%

0,00%

0,19%

SET.

31,09%

24,61%

20,40%

17,25%

13,30%

7,66%

8,53%

6,34%

3,29%

1,23%

0,56%

0,56%

0,00%

0,09%

OTT.

30,97%

24,39%

20,52%

17,25%

13,51%

8,33%

8,63%

6,34%

3,29%

1,14%

0,85%

0,75%

0,28%

0,00%

NOV.

30,85%

24,07%

20,40%

17,02%

13,41%

9,02%

8,63%

6,34%

3,29%

1,23%

0,85%

0,75%

0,28%

DIC.

30,85%

23,96%

20,64%

16,91%

13,19%

8,92%

8,63%

6,24%

3,29%

1,23%

0,94%

0,75%

0,28%

MEDIA

31,25%

25,98%

21,14%

17,85%

13,69%

9,53%

8,49%

6,90%

3,74%

1,42%

0,78%

0,91%

0,49%

111

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - LE PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE Si informa che è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (pubblicata sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2016), di conversione del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, relativa alla ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016. La Legge disciplina gli interventi di ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e ricompresi in 131 Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto che costituiscono le c.d. “Aree del cratere del sisma”. Si illustrano di seguito le principali misure di interesse per le imprese di costruzioni, rimandando alla consultazione del dossier pubblicato sul sito internet del Collegio dei Costruttori - Ance Brescia per gli aspetti, ulteriori e di dettaglio, della normativa. Eventuali aggiornamenti normativi saranno prontamente comunicati ed illustrati. - Il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un’unica regia nell’attività di ricostruzione e prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni interessati, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi. Tale approccio appare positivo, tuttavia, l’articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di ritardare l’avvio delle attività anche in considerazione della mancanza nel decreto di tempistiche certe. - In merito alle risorse, la norma prevede l’istituzione nel Bilancio dello Stato di un apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità. A tali risorse si sommano quelle previste nella Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che destina alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia circa 6 miliardi di euro. - Per quanto riguarda la ricostruzione privata, l’erogazione dei contributi avverrà attraverso finanziamenti agevolati con credito di imposta, da definire mediante convenzioni con l’ABI. I contributi finanzieranno fino al 100% i danni subiti da abitazioni principali, seconde case, condomini e immobili destinati ad attività produttive localizzati nelle aree del cratere.

Al di fuori del cratere, il decreto conferma un contributo pari al 100% per le abitazioni principali e gli immobili produttivi, mentre per le seconde case il contributo potrà coprire, al massimo, il 50% dei danni, tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti. Al fine di assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, per la scelta dell’impresa esecutrice, il privato deve effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla “migliore offerta”. Non sono indicati criteri in base ai quali effettuare la valutazione comparativa. Le imprese dovranno essere scelte tra quelle iscritte all’Anagrafe antimafia degli esecutori, come spiegato più sotto. Sul tema della qualificazione delle imprese esecutrici, il decreto non prevede l’obbligo del possesso della qualificazione SOA per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, tranne che per i lavori di immediata esecuzione e gli interventi immediati sul patrimonio culturale. Si segnala al riguardo che, come auspicato dall’ANCE, con l’Ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017 tale obbligo risulta, per il momento, previsto, tra i requisiti per l’esecuzione degli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo. Anche se il Decreto non lo prevede espressamente, al fine di garantire la trasparenza negli affidamenti sarà fondamentale l’utilizzo di contratti scritti seguendo eventualmente dei format prestabiliti come avvenuto nelle passate esperienze. Al riguardo, si evidenzia che l’allegato B della sopracitata Ordinanza contiene uno “Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016”. Tra le clausole da inserire obbligatoriamente vi sono sicuramente quelle relative alla tracciabilità finanziaria e all’antimafia. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciabilità finanziaria determina peraltro la perdita del contributo erogato, la risoluzione del contratto e, per l’operatore economico interessato, la sospensione dall’Anagrafe. Per quanto riguarda, infine, il subappalto il Decreto lo ammette ma solo per le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto dovrà contenere l’indicazione della misura e dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. Considerato che, come detto, ai contratti tra privati non si applica la disciplina in materia di appalti pubblici il riferimento alla “normativa vigente”

112

appare inutilmente generico. Infatti, per gli appalti privati la normativa di riferimento è unicamente quella del Codice civile che per non pone limitazioni di sorta. - In tema di affidamento dei lavori di immediata esecuzione, la legge di conversione ha ribadito che deve essere effettuato ad imprese che: 1) abbiano presentato istanza di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori e abbiano prodotto l’autocertificazione antimafia ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 159/2011; 2) per lavori di importo superiore a 150 mila euro, siano in possesso della qualificazione SOA di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016); 3) non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestati dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) rilasciato a norma dell’art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Si segnala che, pur essendo tale dicitura riportata nell’attuale Codice degli appalti, all’art. 80, co. 4, la medesima come più volte già ribadito può risultare fuorviante. Le violazioni cui si riferisce, infatti, l’art. 8 sono quelle di cui all’all. A di tale decreto, che consistono in violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro e più in generale a quelle di natura lavoristica che inibiscono al rilascio del Durc a determinati fini (fruizione dei benefici normativi e contributivi del soggetto richiedente). Sarebbe pertanto più consono fare riferimento alle violazioni in materia contributiva che inibiscono il rilascio del Durc. Come già previsto nel decreto legge (articolo 8 comma 5) l’ordinanza n. 4 del 17 novembre ha ribadito i requisiti che le imprese devono avere per l’esecuzione dei lavori i lavori (SOA per lavori superiori a 150 mila euro ecc.; iscrizione Anagrafe antimafia ecc.). In particolare, con riferimento all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, l’Ordinanza conferma che i lavori di immediata esecuzione possono essere affidati ad imprese che, abbiano presentato la sola istanza di iscrizione all’Anagrafe e abbiano prodotto l’autocertificazione antimafia ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 159/2011. - In merito alla ricostruzione pubblica, che riguarderà, tra gli altri, edifici scolastici, demaniali, opere di difesa del suolo, infrastrutture, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi mutui di durata massima venticinquennale con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato. A livello programmatico il Commissario provvederà a predisporre ed approvare, per le Regioni interessate e con una quantifica-


LAVORI PUBBLICI

zione dei danni e dei fabbisogni finanziari, il Piano delle Opere Pubbliche, il Piano dei Beni Culturali, un Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, un Piano per lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamento del sistema delle imprese, un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti e un programma delle infrastrutture ambientali. Gli unici soggetti abilitati ad essere stazioni appaltanti saranno (cd soggetti attuatori) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di competenza; il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi nel caso gli interventi siano finanziati con risorse proprie. Se, invece, vengono impiegate risorse pubbliche la funzione di soggetto attuatore verrà svolto dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Tali soggetti dovranno predisporre ed inviare, sulla base delle priorità individuate dalla cabina di coordinamento della ricostruzione, i progetti degli interventi al commissario straordinario. Il commissario straordinario, dopo aver esaminato gli stessi e verificata la loro congruità economica, una volta acquisito il parere della conferenza permanente, approverà definitivamente i progetti esecutivi e provvederà ad adottare il decreto di concessione del contributo. Una volta, poi, rilasciato il decreto di concessione del contributo, lo stesso commissario straordinario inoltrerà i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza competente, al fine di espletare le relative procedure di gara. Sul punto, il decreto in esame prevede che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, le stazioni appaltanti si avvarranno della centrale unica di committenza, individuata in INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. Il decreto consente il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento. Per gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica, infine, viene attribuito al Presidente dell’ANAC, coadiuvato da apposita unità operativa speciale, compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara (modello EXPO 2015). Infine, in merito alla funzione del Commissario straordinario, va evidenziato che il decreto attribuisce a tale figura, tra gli altri compiti, quello di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche. Per l‘esercizio di tali funzioni, il Commissario può provvedere anche a mezzo di ordinanze,

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europee. In merito al contenuto delle eventuali ordinanze derogatorie, si fa riserva di ulteriore commento. A tal fine, sarà fondamentale un’attività costante di monitoraggio di detti provvedimenti, in chiave di trasparenza delle procedure adottate. - In tema di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori si informa che le domande di iscrizione dovranno essere caricate esclusivamente nella specifica piattaforma informatica che sarà accessibile alla pagina web https://anagrafe.sisma2016.gov.it/. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di missione, denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno aver ottenuto esito liberatorio. alle verifiche antimafia effettuate ai sensi delll’art.90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 per qualsiasi importo del contratto, subappalto o subcontratto. Gli operatori economici che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già iscritti alle white list, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi della normativa vigente, sono iscritti di diritto all’Anagrafe. Tuttavia, il decreto prevede che l’impresa venga

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sottoposta ad una nuova verifica antimafia qualora l’iscrizione alla lista prefettizia sia stata disposta tre mesi prima dall’entrata in vigore del decreto. L’iscrizione all’Anagrafe, che ha durata 12 mesi ed è rinnovabile a scadenza su richiesta dell’operatore economico, vale ai fini delle verifiche antimafia anche per gli altri contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati nel corso dell’anno di iscrizione. È forte il rischio che la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell’Interno, possa dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all’iscrizione delle imprese. Di fronte a tale pericolo, la Struttura di Missione ha assicurato una procedura “speditiva”, analoga a quella adottata per Expo 2015, che consentirà di avere un primo riscontro entro 10/15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

IN GAZZETTA IL DECRETO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 avente per oggetto “Definizione


LAVORI PUBBLICI

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il suddetto decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4, del nuovo Codice degli appalti, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Sul Notiziario precedente, il n. 1 del 2017, è stata pubblicata la tabella con il riepilogo delle modalità ed i termini per la pubblicazione dei bandi o avvisi di gara che rimangono invariati anche dopo la pubblicazione del decreto in parola. Le novità introdotte dal decreto riguardano: 1) Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC - la pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. - gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma. - la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente,

sono liberamente accessibili in via telematica e rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza. Sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. - finché l’ANAC non definirà le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. - fino alla medesima data, gli effetti giuridici connessi alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. - fino alla medesima data, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati. 2) Pubblicazione sui quotidiani - la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di

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lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia comunitaria, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e la soglia comunitaria (euro 5.225.000) per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. - per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice. 3) Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione - gli avvisi di post-informazione, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati: a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto; c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione. Si rammenta che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.


LAVORI PUBBLICI

PROGETTAZIONE E RUP INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI LINEE GUIDA EMANATE DA ANAC Sono pervenute all’Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo ANAC, alcune richieste di chiarimenti relative alle Linee guida n. 1 e n. 3, commentate rispettivamente sul Notiziario 11/2016 e 12/2016. L’Autorità ha, infatti, ritenuto di predisporre alcune “indicazioni interpretative” al fine di fornire i necessari chiarimenti, attesa la rilevanza generale delle questioni prospettate e considerata la necessità di assicurare il consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice. In particolare, per quanto riguarda il Comunicato del Presidente ANAC del 14 dicembre 2016, concernente “Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»”, si evidenzia il seguente passaggio: “I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Ciò a condizione che l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l’inammissibilità delle offerte in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice”. Per quanto riguarda la Linee Guida n. 3, avente ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, di cui al secondo Comunicato del Presidente ANAC del 14 dicembre 2016, la stessa Autorità ricorda che queste sono entrate in vigore il 22/11/2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213,

comma 2, del Codice. Così come previsto dall’articolo 217, co.1, lett. u) del Codice, l’Autorità, nelle precisazioni, effettua la ricognizione delle disposizioni abrogate con l’introduzione delle linee guida n. 3/2016. In particolare, non devono più ritenersi vigenti le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, del DPR n. 207/2010 (cfr. art. 216, comma 8 del Codice). Per quanto riguarda il regime transitorio, si precisa che tutte “le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 33/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti

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dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni”. Ciò posto, l’ANAC chiarisce la portata del “paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP»”. In particolare, quest’ultimo “stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto - ad esempio - per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.


TRASPORTI

CRONOTACHIGRAFO OBBLIGHI DI FORMAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sui contenuti del recente Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 12 dicembre 2016 pubblicato sulla GU n. 301 del 27 dicembre 2016 contenente disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale. In premessa, è utile ricordare che la normativa vigente prevede che le imprese di trasporto o, comunque, i datori di lavoro siano tenuti a garantire agli autisti, che guidano veicoli muniti di cronotachigrafo, una adeguata formazione nonché a fornire agli stessi istruzioni operative. Il Decreto, che nulla aggiunge rispetto alle suddette previsioni, individua i soggetti autorizzati ad erogare i corsi di formazione suddetti e gli argomenti oggetto del programma formativo. La durata dei corsi è stabilita in un minimo di 8 con la previsione del rilascio di un attestato finale, redatto in triplice copia (uno per il soggetto erogatore, uno per il partecipante e uno per l’impresa di autotrasporto) con validità quinquennale il quale rappresenta “documento idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo” previsto dalla normativa vigente. Decorsi i cinque anni l’attestato perde di valore. Pertanto le imprese di trasporto o, nel caso del conto proprio le imprese/datori di lavoro degli addetti a svolgere le funzioni di autista su veicoli per i quali la normativa richiede l’utilizzo del cronotachigrafo al fine di verificare il corretto rispetto dei tempi di guida e risposo, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti appositi corsi di formazione dai soggetti abilitati (in cioè possesso dei requisiti previsti dal Decreto del 12 dicembre 2016). In tal modo, come recita il decreto, l’onere formativo previsto dal Regolamento (UE) n. 561/2006 comma 2 (“Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. (…)) e rafforzato dal Regolamento (UE) n. 165/2014 art. 33 comma 1 (“Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione (…) per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, (…)) si intende pienamente assolto. L’assicurare ai conducenti idonea formazione ha come diretta conseguenza per le imprese/datori di lavoro di poter essere sollevate dalla corresponsabilità in materia di infrazioni commesse dagli autisti legate all’utilizzo del tachigrafo e rispetto dei tempi di guida e riposo previste dall’art. 174 del Codice della Strada. Le imprese potranno di fatto automaticamente dimostrare alle autorità di controllo

che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto delle norme relative ai tempi di guida e di riposo e al funzionamento del tachigrafo, non potranno essere anche a loro attribuite poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria; quindi, la responsabilità sarà ascrivibile al solo dipendente. È quindi rimessa alla scelta dell’impresa la decisone se far frequentare o meno ai propri autisti i corsi di formazione suddetti. Si ribadisce che la mancata frequentazione in sé non è assolutamente sanzionata. Per quanto riguarda le istruzioni operative che devono, oltre alla formazione, essere garantite agli autisti nella genericità delle norme regolamentari, il Decreto precisa solamente che l’impresa che ha assolto tale onere rilascia un foglio al proprio dipendente che questi controfirma e che costituisce documento idoneo a provare tale adempimento per la durata di un anno. Peraltro il Decreto prevede che l’impresa, che ha anche l’onere di svolgere verifiche periodiche sull’attività dei conducenti ogni 90 giorni, possa all’esito di tale controlli rilasciare un resoconto scritto, controfirmato anche in questo caso dal conducente, che va conservato per almeno un anno. Si tratta quindi di documenti ai quali viene attribuite efficacia probante ai fini di eventuali controlli non solo su strada ma anche presso i locali dell’impresa. In conclusione, si conferma, come detto in precedenti note, che né il Regolamento n. 165/2014 né il recente Decreto Direttoriale hanno introdotto nuovi obblighi formativi. Gli stessi, infatti, sussistono già da tempo in forza della precedente normativa comunitaria (Regolamento 561/2006) e di quella italiana di recepimento (art. 2 DM 31/3/2006 oltre alle previsioni del Codice della strada). La novità di maggior rilievo, che ha, tuttavia, una connotazione positiva, è rappresentata dalla previsione di cui al comma 3 dell’art. 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 ai sensi del quale le imprese, fornendo la prova di aver adempiuto agli obblighi di formazione e informazione non potranno essere ritenute anch’esse responsabili. La responsabilità sarà, quindi, ascrivibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute. Allegato: Decreto direttoriale 12 dicembre 2016 (pubblicato sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo www.ancebrescia.it)

TRASPORTI - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2017 E ADEGUAMENTO BIENNALE SANZIONI Come previsto dall’articolo 195 del Codice della Strada dal primo gennaio 2017

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è scattato l’adeguamento biennale degli importi delle sanzioni connesse alle violazioni stradali (Decreto interministeriale 20 dicembre 2016 pubblicato sulla GU n. 304 del 30/12/2016). Considerato però il valore estremamente basso (+0,1%) che ha subito il parametro di riferimento utilizzato, ossia l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del biennio 1° dicembre 2014 - 30 novembre 2016, per le sanzioni minori non si registra perfino nessuna variazione. Con il Decreto 13 dicembre 2016 (GU n. 304 del 30/12/2016) sono state fissate le date e le modalità dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti nel 2017 salvo le consuete deroghe dipendenti dal tipologia del viaggio (es. veicoli provenienti o diretti all’estero), dalla specificità del trasporto (es. veicoli adibiti a pubblico servizio) o dalla tipologia delle merci (es. prodotti alimentari deteriorabili, carburanti o combustibili destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato). I divieti non trovano applicazione altresì per ulteriori fattispecie tra cui: ■ per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; ■ per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. Tra i veicoli esclusi dai divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia, si segnalano: ■ i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. In tal caso i veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.


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PGT - COMUNE DI BRESCIA - ILLEGITTIMA LA CANCELLAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI PRESENTATI NEL PERIODO TRANSITORIO In presenza di una norma transitoria che li fa espressamente salvi, è illegittima la cancellazione da parte del comune dei piani attuativi la cui istanza di approvazione sia stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. È quanto ha stabilito il TAR Lombardia (Brescia, sez. I, 17 gennaio 2017, n. 47), pronunciandosi per la prima volta su una questione legata al regime transitorio della LR 31/2014 sul consumo di suolo. In particolare il TAR Lombardia ha dichiarato illegittima e annullato la variante ad un piano urbanistico comunale nella parte in cui rendeva inedificabili le aree dei ricorrenti privati, in quanto contrastante con l’art. 5 della LR 31/2014. L’art. 5 infatti disciplina il regime transitorio, prevedendo che: - fino all’adeguamento della pianificazione territoriale ed urbanistica alla nuova legge, sono fatte salve le previsioni e i programmi edificatori dei piani urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 4); - entro trenta mesi da tale data è possibile presentare le istanze di approvazione dei relativi piani attuativi (comma 6). Sulla base di queste norme i ricorrenti avevano presentato istanza per l’approvazione di un piano attuativo conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente al momento dell’entrata in vigore della LR 31/2014, ma successivamente il Comune aveva adottato una variante con cui venivano cancellate le previsioni edificatorie e rese inedificabili le relative aree. Si ricorda che il TAR nella sentenza citata ha formulato anche alcune interessanti considerazioni sulla tematica del contenimento del consumo del suolo e cioè: - la riduzione del consumo di suolo è un’operazione complessa che richiede l’adeguamento di tutti i livelli della pianificazione con un necessario periodo transitorio; - nel periodo transitorio il potere pianificatorio dei comuni subisce due limitazioni: da un lato, non è possibile programmare nuovo consumo di suolo, dall’altro, non è possibile cancellare i piani attuativi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti solo perché comportano consumo di aree agricole o libere; - il nuovo orientamento pianificatorio più restrittivo, volto al contenimento del consumo di suolo, deve essere attuato in modo incrementale;

- i diritti edificatori riconosciuti a titolo di compensazione per la reiterazione di vincoli espropriativi decaduti (come quelli in questione) non possono essere cancellati nella nuova disciplina urbanistica generale. Si tratta infatti di posizioni giuridiche già acquisite dai proprietari che hanno subito l’incertezza giuridica collegata all’attesa delle decisioni dell’amministrazione sull’utilizzo delle relative aree e, pertanto, il comune è obbligato a salvaguardare questi diritti edificatori. Si agli interessati che hanno visto stralciare il loro piano e che hanno impugnato il PGT a presentare entro il 31 maggio (scadenza del periodo transitorio) le istanze di approvazione dei relativi piani attuativi. Si riporta sul sito internet www.ancebrescia. it la sentenza in parola assieme ad una seconda sentenza con la quale il Tar segue le tracce della precedente.

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2016, N. 222 (a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 Con il decreto legislativo n. 222 del 2016, il Governo ha voluto ulteriormente incidere sui titoli abilitativi e relativi procedimenti attinenti varie attività private, emanando, contestualmente l’allegata tabella A, che forma parte integrante dello stesso decreto,

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con l’indicazione del relativo regime amministrativo da applicare. Il decreto provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto dei ministeri competenti, da emanare successivamente, verranno stabilite le principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A citata nell’articolo 2 del decreto in esame. È previsto che le amministrazioni interessate dai procedimenti forniscano un supporto di consulenza a tutti gli interessati in relazione alle attività interessate elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segretarie previsti dalla legge. L’articolo 2, oltre a sancire che a ciascuna attività elencata nell’allegata TABELLA A si applica il regime amministrativo ivi indicato, dispone tre tipologie di svolgimento di attività: 1- quelle per le quali la tabella A indica la sola comunicazione, la sua immediata efficacia all’atto della presentazione della stessa, allegando, sia per lo svolgimento dell’attività le necessarie asseverazioni o certificazioni previste espressamente da disposizioni legislative o regolamentari, come dl disposizioni di cui all’art. 19-bis, legge n. 241 del 1990, 2- quelle per le quali la tabella A indica il regime della SCIA e si applica il regime di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, distinguendo tra i casi in cui serve la SCIA


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unica a cui applicare quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 2, legge 241/90 e i casi in cui serve la SCIA condizionata da atti di assenso comunque denominati a cui applicare quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3, stessa legge. 3- quelle per le quali la tabella A indica il regime dell’autorizzazione ed è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Qualora per lo svolgimento dell‘attività serva acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni della conferenza di servizi (art. 14 e seguenti della L. 241/1990). Con l’articolo 3 avente titolo “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”, il decreto legislativo entra nel vivo delle disposizioni di semplificazione, con le modificazioni apportate al DPR 6 giugno 2001, n. 380. Tale articolo intende inserire norme volte alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia, al fine di ridurre il numero dei titoli edilizi e ricondurli ai modelli generali, proprio della legge n. 241 del 1990 e dello stesso decreto. Come è noto, il sistema dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi in materia edilizia, in origine fondato solo su attività libera, DIA e permesso di costruire, è stato poi reso progressivamente più articolato. A seguito di ripetuti interventi normativi, vi sono attualmente ben sette distinte ipotesi: 1) Attività edilizia libera, senza adempimenti 2) Interventi in attività libera, ma che richiedono la presentazione dalla CIL (dopo l’acquisizione degli atti di assenso), 3) Interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA, 4) Interventi assoggettati alla SCIA – che sono definiti residualmente, ossia tutti quelli

non elencati per le altre ipotesi, 5) Interventi assoggettati a DIA in alternativa al permesso di costruire, 6) Interventi assoggettati a permesso di costruire, 7) Interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. A tali ipotesi vanno aggiunte le diverse classificazioni fornite in sede regionale. Due precisazioni al riguardo, in estrema sintesi: 1- l’art. 22 del Tue dispone che: - Comma 1, SCIA per interventi non riconducibili art. 6 (attività edilizia libera) e art. 10 (permesso di costruire). Per questi interventi non è previsto alcun titolo abilitativo; - Comma 2, SCIA per varianti al permesso di costruire, conformi; - Comma 3, DIA alternativa al permesso di costruire. 2- l’art. 41 della LR 12/2005, al quale dobbiamo far riferimento (ad oggi), dispone che: - Comma 1, SCIA per interventi di cui all’art. 19, legge 241/1990; - Comma 1, DIA alternativa al permesso di costruire; - Comma 2, SCIA alternativa al permesso di costruire o alla DIA per varianti conformi. Al fine di semplificare il quadro normativo e agevolare i cittadini e le imprese, il decreto legislativo interviene con quattro importanti misure. In primo luogo, viene abolita la CIL e gli interventi ad essa assoggettati sono ritenuti attività libera tout court. In secondo luogo, il criterio di residualità nella individuazione del regime - oggi attribuito alla SCIA - viene previsto per la CILA. Conseguentemente, sono indicati espressamente gli interventi per i quali usare la SCIA. Inoltre, sempre con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e agevolare imprese e cittadini, viene inserito tra gli interventi assoggettati a CILA anche il restauro e risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell’edificio. In terzo luogo, è abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori. Si tratta di una semplificazione terminologica, già in parte realizzata a livello regionale. In quarto luogo, si è semplificato il procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione certificata di agibilità. Il nuovo sistema, dunque, delinea un quadro dei titoli e dei regimi più semplice, basato su cinque ipotesi: 1) Interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti, 2) Interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA, 3) Interventi assoggettati a SCIA, in determinati casi anche in alternativa al permesso di costruire,

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4) Interventi assoggettati a permesso di costruire, 5) Interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA. Inoltre, come voluto dal legislatore, il regime ordinario diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi. Sembra essere semplificato il rilascio dell’agibilità. Infine, restano ferme sia la disciplina sanzionatoria, sia tutte le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni. Vengono complessivamente modificati 22 articoli, viene introdotto il nuovo art. 6-bis, viene sostituito l’art. 24 sull’agibilità e abrogato l’art. 25 sul procedimento di rilascio dello stesso certificato. All’articolo 5 (Sportello Unico dell’Edilizia) vengono soppresse alcune parole e aggiunto il comma 3-bis in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono, di fatto, eliminati i riferimenti al rilascio del certificato di agibilità e del parere igienico sanitario. Con l’introduzione del comma 3-bis si precisa che sono fatte salve le disposizioni relative alla notifica alla ASL dei nuovi insediamenti produttivi prevista dal D. Lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. All’articolo 6 (Attività edilizia libera) vengono modificate alcune disposizioni adeguandole alle novità introdotte con il nuovo decreto. Al comma 1 vengono introdotte lettere aggiuntive, finalizzate a sottoporre al regime di attività edilizia libera gli interventi relativi a: - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee o ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro massimo 90 giorni, - Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta acque, locali tombati, - Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori di parti del territorio interessate da agglomerati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (centri storici), aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. N.B. Il precedente art. 6 prevedeva una duplice comunicazione, di cui una asseverata per due tipologie di interventi indicati al comma 2 (lett. a) ed e-bis)), e


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l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di mancata comunicazione. Ora l’art. 6 disciplina le attività di edilizia libera che, nel rispetto delle norme di settore (compreso quelle di tutela dei vincoli), possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. Per questi interventi, ora non è più prevista nessuna sanzione, ma solo il controllo da parte degli organi competenti, da disciplinare con legge regionale. Viene introdotto il nuovo articolo 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA), con le nuove previsioni per questa tipologia di interventi. Sostanzialmente vengono ammessi con la CILA tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6 (attività di edilizia libera), 10 (permesso di costruire) e 22 (SCIA. L’interessato invia, anche in via telematica, la comunicazione all’amministrazione competente (SUE), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il privato trasmette all’A.C. l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. La comunicazione asseverata di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini dell’attribuzione della categoria e della classe catastale ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’A.C. ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la facoltà di estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma statale. Ad esse spetta poi disciplinare con legge regionale le modalità per l’effettuazione dei controlli. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. N.B. l’art. 6-bis, comma 2, precisa che la CILA viene trasmessa allo SUE corredata dagli elaborati progettuali e dalla comunicazione di inizio dei lavori, asseverata

dal tecnico abilitato, con l’indicazione dell’impresa. Dalla data di ricezione della comunicazione all’ufficio comunale competente, questa acquista efficacia. In assenza di precise disposizioni statali e/o regionali, si ritiene che l’ultimazione dei lavori debba avvenire entro tre anni dalla data di efficacia della comunicazione, alla stessa stregua della SCIA. Viene modificato minimamente l’art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire), stabilendo che il progettista abilitato non deve più asseverare la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali: sul punto, infatti, si prevede che un decreto del Ministero della salute definisca i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Il Capo III del DPR 380/2001 è stato rinominato “Segnalazione certificata di inizio di attività”, così come il successivo art. 22 (Interventi subordinati a SCIA), comma 1, secondo il quale sono realizzabili mediante SCIA, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, gli interventi di: - manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio, - gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio, - gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché diversi da quelli che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli. Al secondo comma, stesso articolo, si fa solo riferimento all’agibilità e non al “rilascio del certificato di agibilità”, in quanto tale attestazione è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Il settimo comma, infine, prevede, come già sopra accennato, che in luogo della SCIA, l’interessato presenti istanza di permesso di costruire per gli interventi realizzabili mediante SCIA (di cui allo stesso Capo III), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16, salvo che per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia “pesante”, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione in ambiti di PA, comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano volumetriche preventivamente approvate dal consiglio comunale. Lo stesso articolo 22 dispone che sono altresì realizzabili mediante SCIA:

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- le varianti a permessi di costruire conformi (….), anche in zone a vincolo, purché non venga alterata la sagoma dell’edificio (comma 2), - le varianti a permessi di costruire che non configurino variazione essenziale, a condizione che siano conformi (….) (comma 2-bis). Di conseguenza è stata sostituita la rubrica dell’art. 23 con “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”, con l’introduzione del nuovo comma 01 che propone gli interventi che possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa del permesso di costruire, e le modifiche ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 che sostituiscono le parole “DIA” e “Denuncia”, rispettivamente con “SCIA” e “Segnalazione”. Sembra una dimenticanza non aver indicato il comma 1-ter tra quelli che sostituiscono la parola “denuncia” con “segnalazione”. In buona sostanza possono essere realizzati mediante SCIA, alternativa al permesso di costruire: lett. a): gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli; lett. b): gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; lett. c): gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche. Tutti i predetti interventi sono soggetti al medesimo contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire. Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi soggetti a SCIA. Fermo restando che anche questi ultimi dovranno essere assoggettati al contributo di costruzione, le regioni potranno definire criteri e parametri per la relativa determinazione. All’art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione dell’inizio dei lavori. co. 1 - nei casi di SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990: prima di presentare la SCIA l’interessato chiede allo SUE di acquisire direttamente tutti gli


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atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio; co. 2 - nei casi di SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990: qualora l’interessato presenti la SCIA allo SUE e, contestualmente, chieda allo stesso di acquisire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, l’inizio dei lavori può essere intrapreso solo dopo la comunicazione da parte dello SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso; co. 3 - quanto sopra si applica anche nei casi della SCIA di cui all’art. 6-bis. Non a caso vengono richiamate le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2. Co. 4 - il comune deve deliberare, all’interno delle zone omogenee A) di cui al DM 1444/1968, le aree nelle quali non sia applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, per varianti a permessi di costruire comportanti la modifica della sagoma. A conclusione di quanto sopra esposto, in relazione alle nuove disposizioni di modifica al DPR n. 380 del 2001, introdotte dal decreto n. 222 del 2016, è previsto, in estrema sintesi, quanto segue: - art. 6, nessun titolo abilitativo per l’attività edilizia libera, - art. 6-bis, CILA per interventi non riconducibili all’art. 6 (attività edilizia libera), art. 10 (permesso di costruire) e art. 22 (SCIA), - art. 10, permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, - art. 22, SCIA per manutenzione straordinaria, qualora riguardino parti strutturali edifici, restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino parti strutturali edifici, ristrutturazione edilizia “leggera”, varianti a pdc, conformi, senza modifica della sagoma, per interventi in zona a vincolo, varianti a pdc che non configurino variazione essenziale, conformi, dopo acquisizione dei necessari atti di assenso, - art. 22, co. 7: permesso di costruire, in alternativa alla SCIA per tutti gli interventi

di cui sopra (escluso, ovviamente quelli di cui all’art. 10, già subordinati a tale titolo abilitativo), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione. - art. 23, SCIA sostitutiva del permesso di costruire per: ristrutturazione edilizia “pesante”, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche, approvate dal competente organo comunale. N.B. l’art. 23, comma 2, precisa che la SCIA deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa ed è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. A questo proposito è bene precisare quanto segue: - Il secondo comma dell’art. 23 ora si riferisce alla SCIA e non più alla DIA, per cui diviene efficace dopo trenta giorni dalla sua presentazione ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. Ne consegue che possono essere iniziati i lavori solo dopo trenta giorni dalla data di presentazione della stessa allo SUE e l’intervento deve essere ultimato entro tre anni dalla data di efficacia della stessa, - Alla stessa stregua di efficacia e di decadenza è sottoposta la SCIA sostitutiva del permesso di costruire in quanto le norme di riferimento non prevedono altri o diversi termini per l’inizio (trenta giorni dalla data di presentazione) e l’ultimazione dei lavori (entro tre anni dalla data di efficacia della stessa) (comma 3); - Qualora l’intervento riguardi ambiti sottoposti a vincoli, l’efficacia della SCIA decorre dopo 30 giorni dalla data di assenso dell’autorizzazione, se l’ente competente è lo stesso delegato alla tutela del vincolo; qualora, invece, sia diverso, l’efficacia decorre trenta giorni dopo la data dell’esito favorevole della Conferenza di servizi (comma 4). Viene modificato sostanzialmente l’art. 24 (Agibilità), abrogato il successivo articolo 25 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità), sostituiti con la nuova “SCIA” e di conseguenza l’art. 26 (Dichiarazione di inagibilità). Di fatto, le nuove norme introducono il nuovo istituto della segnalazione certificata di agibilità che va a soppiantare il certificato di agibilità attualmente disciplinato dagli articoli 24, 25 e 26 del DPR n. 380/2001. Le nuove norme mirano a dare certezza alle procedure relative all’agibilità degli edifici, attualmente sottoposte a regimi differenziati da regione e regione. Il nuovo articolo 24, al comma 1, stabilisce che la segnalazione certificata di agibilità

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attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto e la sua agibilità. In base al comma 2, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori o aventi causa, presenta allo SUE la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi: nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 (comma 3). Ai sensi del comma 4, la segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche: - singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; - singoli unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le pere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. Prescrive il comma 5 che la segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione: - attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati; - il certificato di collaudo o, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore, - dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle BB. AA, - estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale, - dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. In base al comma 6, l’utilizzo delle strutture oggetto di lavori può essere iniziato dalla data di presentazione allo SUE della segna-


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lazione certificata di agibilità, corredata della prescritta documentazione. Qualora si verificassero le condizioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241 del 1990, si applicano i rispettivi provvedimenti cautelativi a seguito delle verifiche o controlli da parte dell’amministrazione competente. Spetterà a regioni, province autonome e comuni, nell’ambito delle rispettive competenza, disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate. Le lettere j), k), w) e x) dell’articolo 3 del decreto recano disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina della segnalazione certificata di agibilità, introdotta all’articolo 24, e le altre disposizioni del DPR n. 380 del 2001 che fanno riferimento al certificato di agibilità (sostituito dalla segnalazione). Sono state introdotte poi una serie di modifiche che riguardano gli articoli sugli abusi edilizi (dall’art. 31 all’art. 37), con richiamo al nuovo comma 01 dell’art. 23 relativo agli interventi edilizi realizzabili con SCIA in alternativa al permesso di costruire. Vengono altresì richiamate le stesse disposizioni agli articoli 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato), 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione), 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione), 44 (Sanzioni penali), 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985) e 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici). All’art. 67 (Collaudo statico) sono state apportate alcune modifiche in considerazione delle precedenti che prevedono la SCIA in luogo del certificato di agibilità. In particolare si prevede che: - il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per l’edilizia, eliminando così la duplicazione di adempimenti, - la segnalazione certificata di agibilità è corredata da una copia del certificato di collaudo, - per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Da ultimo è stato modificato l’art. 82 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici), sempre in relazione alla nuova segnalazione certificata di agibilità in luogo del rilascio del certificato di agibilità. La modifica è stata introdotta al fine di un miglior coordinamento tra detta disposizione e la nuova segnalazione certificata di agibilità. Conseguentemente è stata eliminata la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale di richiedere al proprietario dell’immobile o

all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato che attesti che le opere sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle BB.AA. L’articolo 6 (Disposizioni finali) del decreto, al comma 2, stabilisce che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017. COMMENTI. Questo decreto, a ben vedere, nella materia edilizia, non pare abbia introdotto significative novità di semplificazione. Innanzi tutto c’è da far notare come ogni comunicazione o altro e diverso titolo abilitativo abbia, quasi sempre, bisogno di altri e ulteriori atti di assenso da acquisire preventivamente e allegare al procedimento che si vuole avviare per ogni tipologia di attività, limitando, di fatto, quelli che possono essere eseguiti senza bisogno di asseverazioni, certificazioni o atti di assenso, comunque denominati. I titoli edilizi sono pressoché identici, salvo aver eliminato la DIA ma, nel contempo, aver differenziato la SCIA (unica o condizionata), rimane il permesso di costruire, in alternativa alla SCIA. Mettendo a confronto il riepilogo dei titoli abilitativi dopo L’entrata in vigore del decreto “Sblocca Italia” e il nuovo decreto legislativo n. 222 del 2016, notiamo che: A. In base alle precedenti disposizioni normative i titoli abilitativi erano costituiti da: - Attività edilizia libera;

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- Lavori ammessi con la presentazione dalla CIL (dopo l’acquisizione degli atti di assenso); - CIL asseverata per taluni interventi edilizi; - SCIA asseverata per taluni interventi edilizi, dopo l’acquisizione degli atti di assenso; - Permesso di costruire o SCIA per interventi non rilevanti trasformazioni edilizie; - Permesso di costruire o DIA per interventi rilevanti di trasformazione edilizia. B. In base al decreto legislativo n. 222 del 2016, i titoli abilitativi risultano i seguenti: - Attività edilizia libera, - Attività mediante comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA), - Attività mediante presentazione di SCIA unica, - Attività mediante presentazione di SCIA condizionata, - Attività mediante presentazione di permesso di costruire, - Attività mediante presentazione della SCIA, in alternativa al permesso di costruire. Per lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) non cambia nulla; poco o nulla sono stati diversificati gli interventi di cui all’articolo 6 sull’attività di edilizia libera. Il nuovo articolo 6-bis, subordina una serie di interventi non riconducibili agli articoli 6, 10 (permesso di costruire) e 22 (SCIA), alla comunicazione asseverata, ma comunque condizionata dal rispetto di prescrizioni di norme che, spesso e volentieri, impongono l’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati. Qualora anche fossero invocate le disposizioni di cui all’art. 23-bis sopra esposte,


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servirebbe tempo per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominato, prima di dare seguito agli interventi previsti dalla SCIA. A interferire nei procedimenti, così modificati, vengono riviste le norme di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990, che disciplina l’intervento delle pubbliche amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio, nonché l’intervento della Conferenza di Servizi nei procedimenti di titoli abilitativi in cui sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso. Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire non cambia nulla, salvo prevedere i nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Il Capo III è stato rideterminato come “SCA” e il relativo art. 22 prevede appunto gli interventi che si possono realizzare con tale segnalazione. La più importante novità del decreto, per la materia edilizia, si riscontra nel ridefinire l’art. 23, nel quale è stato inserito il comma 01, ovvero la possibilità di utilizzare la SCIA, in alternativa al permesso di costruire che, ovviamente, comprendono quelli previsti nell’art. 10 dello stesso Testo Unico dell’Edilizia. Per la verità una simile possibilità era già stata prevista dalla legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, in base alla quale era possibile presentare la c.d. “SUPERDIA” (articolo 41). Quello che prima era l’agibilità, ora diventa “SCIA” (art. 24 del DPR 380/2001). Con la “nuova” disciplina dell’articolo 24, viene abrogato, di fatto, anche il procedimento contenuto nel successivo articolo 25. In tutti gli articoli del DPR 380/2001 interessati dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 222/2016, viene citata la SCIA, qualora questa sostituisce ogni altro e diverso titolo abilitativo. Negli articoli che disciplinano le violazioni edilizie, viene ora fatto riferimento al nuovo

comma 01, dell’art. 23, in quanto riguarda interventi ammessi con SCIA, in luogo del permesso di costruire e, come tali, perseguibili ai sensi degli articoli 31, 33, 34, 37 e 38. Alla stessa stregua viene menzionato l’art. 23, comma 01, negli articoli attinenti agli articoli 39, 40, 44, 46 e 48. Irrilevanti sono le modifiche apportate ai successivi articoli 62, 67 e 82. Come si può quindi dedurre, non ci sono novità particolarmente rilevanti nella nuova disciplina del TUE, né, tanto meno, quelle introdotte non sembrano rendere più semplici i regimi amministrativi in materia edilizia. Dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, con riferimento alla materia edilizia, è stabilito che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero competente, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – autonomie locali, adotti un glossario unico che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte. A complicare le cose è previsto poi i comuni, d’intesa con le regioni e con la soprintendenza, possono adottare deliberazioni volte a individuare zone di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato, o subordinato ad autorizzazione, l’esercizio di una delle attività contemplate dal decreto, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, motivata dalla tutela degli interessi in materia di non apponibilità di limiti alla concorrenza. L’art. 2, co. 1, stabilisce il principio in base al quale a ciascuna delle attività indicate nella Tabella A allegata al decreto si applica il regime amministrativo ivi indicato. Secondo il comma 2, qualora per lo svolgimento dell’attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce immediato effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo SUE.

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Qualora siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, l’interessato può presentare comunque un’unica comunicazione si applica la concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, allegando le diverse asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari. Il comma 3 statuisce che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica il regime amministrativo la SCIA, si applica il regime amministrativo di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui sia utilizzabile la SCIA unica indicata nella Tabella A, si applica il regime amministrativo previsto dall’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, mentre nei casi sia prevista la SCIA condizionata, laddove sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, si procede all’indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 19-bis, comma 3, della legge 241/1990. Il comma 4 stabilisce che il termine di diciotto mesi per l’annullamento della SCIA, previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio per lo svolgimento del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Il comma 5 prevede che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica “l’autorizzazione”, è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio assenso (art. 20, legge 241/1990). Qualora, però, l’attività necessiti di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, ovvero mediante la convocazione della conferenza di servizi. Tralasciando la facoltà di cui al comma 6 demandata alle amministrazioni, ci attendono ulteriori e successive integrazioni e correzioni alle disposizioni del decreto in parola, che integreranno e completeranno la Tabella A, oltre che ad un periodico aggiornamento, conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute. Art. 3 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. Il decreto in esame non ha modificato l’art. 3 del DPR 380 del 2001 per cui non sono state modificate le definizioni degli interventi edilizi dopo le due ultime correzioni del 2013 (legge n. 98) e 2014 (legge n. 164). Ci sono però alcune precisazioni preliminari da fare: Partendo dalla manutenzione ordinaria, la sezione II della Tabella A, riporta nella colonna che riguarda il tipo di attività, sia la definizione dell’art. 3, co, 1 lett. a), sia


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quella del successivo art. 6, co. 1, lett. a-bis) del TUE (quest’ultima nella forma, appunto modificata dal D. Lgs. 222/2016, ovvero “gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica nominale inferiore a 12 KW “), quale regime amministrativo di “Attività di edilizia libera”. N.B. le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis e disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli. La manutenzione straordinaria ha due regimi amministrativi: - Il primo è la CILA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dall’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Infatti i riferimenti normativi sono quelli sia dell’art. 3, co. lett. b), sia quelli del successivo nuovo art. 6-bis del D. Lgs. 222/2016, ovvero “ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio”; - il secondo è la SCIA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, come individuati all’art. 3, co. 1, lett. b), ma che riguardino le parti strutturali dell’edificio, come stabilito dall’art. 22, co. 1, lett. a), del DPR 380/2001. Anche il restauro e risanamento conservativo presenta due regimi amministrativi: - la CILA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dall’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Infatti si fa riferimento all’art. 3, co. 1, lett. c) e al successivo art. 6-bis del D.Lgs. 222/2016, ovvero quelli che non riguardano parti strutturali dell’edificio. - La SCIA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, come individuati all’art. 3, co. 1, lett. c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio, come stabilito dall’art. 22, co. 1, lett. b), del DPR 380/2001. Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia viene fatta la doverosa distinzione tra le tre, tipologie di ristrutturazione, ovvero quella cosiddetta “semplice” o “leggera”, quella cosiddetta “pesante” e quella cosiddetta “ricostruttiva”. Per la ristrutturazione edilizia “leggera” è prevista la SCIA nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dell’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Per questa tipologia di intervento si fa riferimento al solo art. 3, co. 1, lett. d), del DPR 380/2001. Per la ristrutturazione edilizia “pesante” è

prevista “l’autorizzazione”, anche mediante l’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001, o in alternativa la SCIA. I riferimenti normativi, infatti, sono quelli dell’art. 10, co. 1, lett. c) e il successivo art. 23, co. 01, lett. a) del DPR 380/2001, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dall’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Per la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva”, ovvero mediante demolizione e successiva ricostruzione è prevista la SCIA, come per la ristrutturazione edilizia “leggera”, purché con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, la stessa sagoma, se vincolato o in ambito del C.S.; nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dell’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Per questa tipologia di intervento si fa riferimento al solo art. 3, co. 1, lett. d), del DPR 380/2001. Nuove costruzioni di manufatto edilizio, è prevista “l’autorizzazione”, anche mediante l’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001, nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi di legittimazione, applicando l’art. 19-bis della legge 241 del 1990. I riferimenti normativi sono quelli dell’art. 3, co. 1, lett. e1) e il successivo art. 20 del DPR 380/2001. Nuove costruzioni in esecuzione di strumento urbanistico attuativo, è prevista la SCIA alternativa “all’autorizzazione”, nel caso in cui gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica siano disciplinati da PA comunque denominati, qualora i piani risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 443/2001. Ristrutturazione urbanistica, è prevista “l’autorizzazione” nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, applicando l’art. 19-bis della legge 241 del 1990. I riferimenti normativi sono quelli dell’art. 3, co. 1, lett. f) e il successivo art. 20 del DPR n. 380 del 2001. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni. Restano ferme le sanzioni penali previste dall’art. 44. Ci sono inoltre una serie di altre tipologie di interventi, con altrettanti titoli abilitativi e relativi riferimenti legislativi, a cui viene rimandata la lettura della Tabella A, sezione II - Edilizia, secondo le indicazioni sotto riportate: ALLEGATO - TABELLA A La tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i

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riferimenti normativi. Con riferimento al regime amministrativo: Quando la tabella indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo SUE di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico. Quando la tabella indica la SCIA, si applica l’art. 19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente: entro 60 giorni (30 nel caso dell’Edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente. Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento dell’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico del comune, che le trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’Edilizia), qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente. Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso, comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello Unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio dell’attività è subordinata al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all’interessato. Quando la tabella indica “l’Autorizzazione”, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio dell’attività è subordinata al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.


URBANISTICA

Quando la tabella indica “l’Autorizzazione” più la SCIA, la SCIA o la comunicazione, alla domanda per l’autorizzazione, l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all’istanza per l’avvio di un’attività produttiva soggetta all’autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all’istanza per una media struttura di vendita). Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicati nella presente Tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso della pubblica amministrazione. La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente. NELLA SEZIONE II – ATTIVITÀ EDILIZIA Viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un’apposita legenda. La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell’apposita colonna l’eventuale concentrazione di regimi. Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l’eventuale concentrazione dei regimi. In particolare, nel caso in cui per la CILA e SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso nell’apposita colonna è indicato “CILA e SCIA più autorizzazione” o SCIA unica”, anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall’esigenza di contemplare in un unico prospetto “comunicazioni” con diversa denominazione (la CILA appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia “condizionata” del titolo, anche per le fattispecie in questione. Sezione II – Edilizia 1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI. SOTTOSEZIONI 1.1 Permesso di costruire nel caso in cui

sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (Conferenza di Servizi ai sensi art. 14 e segg. della legge 241/1990) 1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell’art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241/1990), 1.3 Attività edilizia libera, nei casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR 380/2001). 2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’INTERVENTO EDILIZIO 3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI. Periodo transitorio Come sopra ricordato, l’art. 6 del D. Lgs. n. 222/2016 obbliga le regioni ad adeguarsi entro il 30.06.2017. Ricordo, però, che il decreto “Madia” ha: 1- abrogato i commi 2, 4, 5 e 7 dell’art. 6 del DPR n. 380/2001 (Attività edilizia libera), per cui non può più essere applicata la sanzione per la mancata presentazione della CIL, 2- abrogato l’art. 25 del TUE, per cui, dall’11 dicembre 2016 (data di entrata in vigore), ci si deve attenere alle nuove disposizioni contenute nell’art. 24 in tema di agibilità, 3- abrogato i commi 3 e 5 dell’art. 22 (interventi subordinati a DIA, ora SCIA), per cui tutti gli interventi individuati al nuovo comma 1, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione, così come gli interventi precedentemente ammessi con DIA in luogo del permesso di costruire, ora confluiti nel comma 01 dell’art. 23, possano essere realizzati mediante SCIA. Ne consegue che in regione Lombardia, fino all’adeguamento della legge regionale n. 12 del 2005 (entro il 30/6/2017), si può continuare ad applicare la CILA, la SCIA, la DIA e la Super DIA, per tutti gli interventi di cui all’art. 41, salvo i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, che sono disciplinati, in via esclusiva, dalla legislazione statale. Brescia, lì 18 gennaio 2017.

IL CONSIGLIO DI STATO SUI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Il temine che ha disposizione un vicino per impugnare il permesso di costruire è di 60 giorni decorrenti dalla “piena conoscenza dello stesso”. La giurisprudenza ha già affermato il principio in base al quale “ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena

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conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera” (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033). Il Consiglio di Stato con la sentenza del 6 dicembre 2016, n.5123 ha chiarito che tale principio deve esser letto all’interno della singola controversia e alla luce dei motivi di impugnazione fatti valere dal ricorrente. In particolare nel caso in cui si impugni un titolo edilizio asserendo che quanto realizzato (o in corso di realizzazione) è diverso da quello che può essere autorizzato sulla base della normativa vigente, il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui il soggetto ha piena coscienza e cognizione degli elementi essenziali dell’opera che può essere anche successivo all’avvio del cantiere e all’apposizione del cartello di cantiere. Quando, invece, come nella fattispecie posta all’esame del Consiglio di Stato, il ricorrente affermi l’inedificabilità assoluta dell’area, il termine di 60 giorni per impugnare il permesso deve decorrere dal giorno in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell’attività edilizia in corso che può coincidere con la data di inizio lavori indicata nel cartello di cantiere. Nel caso in esame il ricorrente era non solo fornitore dell’apporto idrico necessario per l’attività cantieristica ma frontista del fondo del controinteressato e, pertanto, non poteva che essere venuto a conoscenza dell’attività edilizia fin dai primi momenti della sua realizzazione. Ne deriva che lo stesso avrebbe potuto (e dovuto) proporre la propria domanda di annullamento entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di inizio lavori. Programma periferie: pubblicata la graduatoria dei progetti.

ANCHE IL PROGETTO DI BRESCIA TRA 24 CHE VERRANNO FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE La graduatoria, nella quale sono elencati i 120 progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, è stata pubblicata in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2017). Assieme a Brescia che riceverà finanziamenti per circa 18 mln di Euro saranno finanziati i progetti delle seguenti città: Bari,


URBANISTICA

Avellino, Lecce, Vicenza, Bergamo, Modena, Firenze, Torino, Grosseto, Mantova, Adria, Milano, Latina, Genova, Oristano, Napoli, Ascoli Piceno, Salerno, Messina. In particolare l’art. 1 del Dpcm 6 dicembre 2016 prevede che: - i primi 24 progetti della graduatoria pubblicata in allegato saranno finanziati mediante le risorse stanziate inizialmente dalla Legge di stabilità 2016 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo apposito con dotazione pari a 500 milioni/€ per il 2016; - conseguentemente gli enti locali proponenti entro il 28 febbraio prossimo stipuleranno con la Presidenza del Consiglio la relativa convenzione/accordo di programma; - gli ulteriori progetti in graduatoria saranno finanziati mediante le risorse che saranno successivamente disponibili. Per queste proposte si ricorrerà ai fondi stanziati dal Governo nell’ambito della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e cioè: - le risorse a valere sul maxi-fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 140) che potranno essere destinati, tra l’altro, alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. L’utilizzo di tali somme verrà disposto di volta in volta mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che indicheranno gli interventi da finanziare e i relativi importi; - le ulteriori risorse che verranno destinate con delibera del CIPE a valere su quelle disponibili nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (art. 1, comma 141) (vedi Legge di bilancio 2017: al via il maxi-fondo per la riqualificazione urbana). Grazie all’utilizzo di queste risorse sarà così possibile finanziare tutte le proposte di intervento utilmente collocate in graduatoria. Al fine di garantire la sorveglianza sull’attuazione delle proposte, il Dpcm 6 dicembre 2016 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un apposito gruppo di monitoraggio e di verifica dell’esecuzione del Programma (art. 3). L’erogazione del finanziamento sarà subordinata all’adempimento di una serie di obblighi di comunicazione a carico degli enti locali e alla relativa verifica da parte del gruppo di monitoraggio. In particolare l’art. 5 del Dpcm 6 dicembre 2016 stabilisce che: - la quota di finanziamento anticipata non superiore al 10% del totale previsto in convenzione (ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Dpcm 25 maggio 2016) sarà erogata solo all’esito della verifica dell’effettiva approvazione dei progetti esecutivi degli interventi proposti e del rilascio di tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari;

- la successiva quota di finanziamento pari al 30% del totale sarà erogata solo all’esito della verifica della attestazione del responsabile unico del procedimento comprovante lo stato di avanzamento dei lavori pari al 50% del progetto; - la restante quota di finanziamento pari al 60% potrà essere erogata solo in seguito alla verifica della conclusione di tutti gli interventi realizzati, delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere, nonché dell’approvazione degli atti di collaudo. In presenza di situazioni di grave inadempimento, la Presidenza del Consiglio potrà disporre la sospensione dell’erogazione del finanziamento e la revoca dello stesso con conseguente riassegnazione delle risorse secondo l’ordine della graduatoria (art. 8).

PEREQUAZIONE ILLEGITTIMA SE GLI ONERI A CARICO DEI PRIVATI NON SONO PROPORZIONALI AI BENEFICI Il Tar Toscana si è pronunciato su due questioni relative al nuovo Regolamento urbanistico del Comune di Firenze - approvato nel 2015 e incentrato su obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente - e ha precisato che: non è possibile imporre alla proprietà privata limitazioni o oneri sostanzialmente espropriativi senza dichiarare formalmente la volontà di espropriare ovvero senza prefigurare in alternativa una ragionevole soluzione perequativa. L’amministrazione deve scegliere una delle due vie (espropriazione o perequazione) e percorrerla coerentemente (sentenza 1872/2016); per essere legittime le operazioni cd. paraperequative (ma più spesso denominate “compensative”) - ossia prescrizioni innovative del piano urbanistico tra cui rientrano quelle che prevedono la possibilità o l’obbligo per i proprietari di aree/immobili, spesso degradati o dismessi, di trasferire la volumetria esistente su altre aree del territorio comunale a fronte della loro cessione gratuita al Comune dell’area - devono essere caratterizzate da praticabilità e sostenibilità economica (sentenza 1874/2016). In particolare la sentenza n. 1872/2016 ha ad oggetto una prescrizione del Regolamento urbanistico di Firenze che prevedeva il recupero di un compendio immobiliare (costituito da tre edifici a destinazione ex-industriale) mediante piano attuativo, nel quale però la superficie utile lorda recuperabile risultava dimezzata rispetto a

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quella esistente e venivano addossati alla proprietà privata una serie ingente di oneri: bonifica dell’area, demolizione dei fabbricati industriali, realizzazione di numerose opere di urbanizzazione, molte delle quali non funzionali all’insediamento da riqualificare, ma volte a soddisfare esigenze generali e pregresse. Il TAR ha dichiarato l’illegittimità di tale previsione urbanistica per irragionevolezza basata sulla sproporzione tra il valore delle trasformazioni consentite ai privati e quello dei benefici derivanti al Comune. La prescrizione urbanistica oggetto della sentenza n. 1874/2016 riguardava, invece, la riqualificazione, mediante piano attuativo, di un complesso immobiliare composto da edifici ex-direzionali e magazzini ricadenti in fascia di rispetto ferroviaria, classificato come ambito degradato e pertanto soggetto a trasformazione mediante: demolizione dei manufatti dismessi; bonifica del sito; trasferimento della superficie utile lorda su una delle aree cd. di atterraggio, individuate dal Regolamento urbanistico stesso e ricomprese nel territorio comunale, con incremento della superficie edificabile del 10% nel caso la nuova superficie avesse destinazione diversa da quella originaria, ovvero del 30% in caso di mantenimento della destinazione originaria; cessione gratuita dell’area al Comune. Qualora il proprietario non fosse stato interessato alla trasformazione, la Norma Tecnica di Attuazione autorizzava solo interventi di manutenzione, il restauro e risanamento conservativo. Anche in questo caso la previsione è stata dichiarata illegittima perché contrastante con i principi guida dello stesso Regolamento Urbanistico (riduzione consumo del suolo, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, perequazione). In particolare, tale disposizione, da un lato, risulta complessa, aleatoria e onerosa e, dall’altro, genera una notevole difformità di trattamento rispetto ai proprietari di aree soggette a trasformazione ma senza obbligo di spostare la volumetria e mettere in atto il meccanismo “paraperequativo” sopra descritto.


RIFIUTI

ENTRATA IN VIGORE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - SNPA Il 14 gennaio 2017 è entrato in vigore il SNPA - Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente – istituito dalla legge 28 giugno 2016 n. 132 e del quale fanno parte sia l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia le Arpa regionali. L’obiettivo principale del nuovo sistema è quello di assicurare una maggiore omogeneità e coordinamento nell’esercizio delle attività di controllo e monitoraggio dello stato della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale. Al nuovo Sistema Nazionale sono state attribuite numerose competenze in materia ambientale, tra le quali si segnalano in particolare le seguenti, in quanto di diretto interesse per il settore: ► monitoraggio dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione tra cui il consumo del suolo; ► controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; ► attività di ricerca finalizzata all’espletamento delle funzioni assegnate e trasmissione dei dati ai diversi livelli istituzionali che si occupano della materia ambientale e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale; ► attività di supporto tecnico nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale nei procedimenti e nei giudizi civili, penali, amministrativi (a difesa degli interessi pubblici); ► supporto tecnico-scientifico per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; ► attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente.

IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ SOSPENDERE L’ATTIVITÀ PER PICCOLE IRREGOLARITÀ

(TAR Lombardia, sentenza del 12/1/2017, n. 60) In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute in un’autorizzazione per un impianto di recupero o smaltimento l’autorità non può sospendere l’attività ma deve procedere secondo la gravità dell’infrazione, è quanto ha affermato il TAR Lombardia con la sentenza del 12 gennaio 2017 n. 60. In particolare, i giudici hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione dell’attività di un impianto di recupero dei rifiuti nel quale erano state riscontrate delle irregolarità, rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Nella sentenza viene, infatti, sottolineato come in tali ipotesi l’autorità competente sia tenuta a procedere, secondo la gravità dell’infrazione e quindi possa emanare un provvedimento di sospensione solo qualora accerti situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente (C.S., Sez. V. 19.7.2005 n. 3831). A tal fine, è necessario porre in essere un’attività istruttoria particolarmente rigorosa e comunque la sospensione può intervenire solo dopo che vi sia stata una diffida a mettersi in regola. (TAR Liguria, Sez. II, 15.10.2010, n. 9501, TAR Toscana, Sez. II, 31.8.2010, n. 5145). Ciò ha lo scopo di mettere l’interessato nelle condizioni di eliminare, laddove possibile, le violazioni riscontrate e soprattutto di “fornire il proprio apporto procedimentale” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 7.7.2008 n. 1947). Il TAR ha inoltre evidenziato come non si

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possa invocare in tale ipotesi il principio di precauzione, spesso impropriamente applicato in materia ambientale, in quanto esso “va armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco”.

SISTRI - NUOVA PROROGA PRECISAZIONI Slitta ancora di un anno la piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti: il decreto legge 244 del 2016 (cd. milleproroghe) ha infatti modificato l’art. 11 del d.l. 101/2013, prorogando ulteriormente alcuni adempimenti concernenti il sistema elettronico Sistri. In particolare, il d.l. mille-proroghe ha differito fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi cartacei per la gestione dei rifiuti (Formulario dei rifiuti, registro di carico e scarico, MUD), nonché le relative sanzioni. Per quanto riguarda, invece, la mancata iscrizione al Sistri o l’omesso pagamento del contributo annuale da parte dei soggetti obbligati ad aderire al sistema, si applicano le sanzioni previste dall’art. 260 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), entrate in vigore già dal 1° aprile 2015. Al riguardo, il decreto legge mille-proroghe prevede la riduzione del 50% dell’importo fissato per tali sanzioni fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, come già era stato disposto per il 2016. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle novità in materia di Sistri: Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 1. Rimangono in vigore gli adempimenti cartacei per la tracciabilità dei rifiuti (formulario di identificazione, registro di carico e scarico, MUD) e le relative sanzioni (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010); 2. Non sono in vigore e quindi non sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 260 bis, commi da 3 a 9, e 260 ter del D.Lgs. 152/2006 relative al mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti tramite il Sistri; 3. Le sanzioni per la mancata iscrizione o l’omesso pagamento del contributo annuale al Sistri, da parte dei soggetti obbligati, previste dall’art. 260 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.


ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 3 del 27/01/2017 Comunicati stampa Buia incontra il ministro Delrio, sul tavolo tutte le misure per l’edilizia Il presidente dell’Ance ha incontrato il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Al centro del colloquio i temi più urgenti per il mondo dell’edilizia, che attraversa una fase congiunturale ancora fortemente critica. Codice appalti, sisma bonus e rigenerazione urbana le questioni su cui si è registrata un‘ampia condivisione di intenti In Parlamento L’Ance al Parlamento: no ai voucher in edilizia Per garantire un lavoro regolare, qualificato e in sicurezza nel settore delle costruzioni è necessario prevedere un’espressa esclusione di tutti i lavori edili dall’ambito di applicazione dei “voucher”. Questa la principale proposta illustrata dall’Ance nel corso l’audizione informale presso la commissione Lavoro della Camera sui disegni di legge in materia di lavoro accessorio Fiscalità locale sugli immobili, Ance: urgenti regole che non frenino gli investimenti Revisione della fiscalità locale che punti a regole che non frenino gli investimenti immobiliari e riforma organica della tassazione immobiliare che riconosca la “specificità fiscale” del settore delle costruzioni anche alla luce della sua centralità per l’economia nazionale. Lo ha chiesto l’Ance nel corso di un’audizione presso la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, illustrando le proposte dell’Associazione in materia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Aree protette, Ance: serve una razionalizzazione della governance E’ necessaria una razionalizzazione e un coordinamento tra competenze e strumenti di pianificazione diversi per evitare il rischio di un sostanziale rallentamento del processo di valorizzazione delle aree tutelate. Lo ha sottolineato l’Ance nel corso di un’audizione informale presso la commissione Ambiente della Camera sul testo del ddl che riforma la disciplina sulle aree protette Opere pubbliche Decreto “Mezzogiorno”, rischio appalti senza gara per il G7 di Taormina La selezione del soggetto esecutore degli interventi connessi al G7 di Taormina potrà avvenire mediante ricorso alla procedura negoziata senza bando. Lo prevede il decreto “Mezzogiorno” in deroga a quanto previsto dal codice appalti. Una nota Ance segnala le criticità legate a questa scelta, sottolineate anche dal presidente dell’Anac Raffaele Cantone Pubblicazione dei bandi di gara: in Gazzetta il decreto del Mit E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che definisce “gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”. Obiettivo del provvedimento è quello di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità Banca dati operatori economici, aperta dal Mit la consultazione pubblica E’ stata avviata sul sito del ministero delle Infrastrutture la consultazione pubblica sul decreto che istituisce la Banca dati degli operatori economici (Bdoe). La consultazione, mirata ad individuare sistemi utili alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure degli appalti pubblici, sarà aperta fino al 31 gennaio 2017 Progettazione e responsabile procedimento: indicazioni Anac sulle linee guida Fornite in due comunicati del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione indicazioni interpretative relative alle linee guida dell’Anac su “affidamento

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dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e su “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento” negli appalti pubblici Lavoro Collocamento obbligatorio, dal ministero chiarimenti operativi Una nota del ministero del Lavoro fornisce nuovi chiarimenti sugli obblighi di presentazione del prospetto disabili. Viene chiarito, in particolare, che non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio 2017 i datori di lavoro che non abbiano da segnalare mutamenti rispetto alla situazione occupazionale già indicata al 31 dicembre 2016 Lavoro: istruzioni del ministero del Lavoro sui ricorsi amministrativi Fornite dall’Ispettorato nazionale del Lavoro le istruzioni operative per la gestione dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro. Chiarita in particolare la nuova disciplina sui ricorsi all’Ispettorato territoriale del lavoro e ai Comitati per i rapporti di lavoro e quella sulla gestione dei ricorsi pendenti al 1° gennaio 2017 Lavori all’estero Lavoratori all’estero: definite le retribuzioni convenzionali per il 2017 Pubblicato il decreto ministeriale con il quale sono state fissate, per l’anno 2017, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani che prestano la loro attività all’estero. Le retribuzioni vanno utilizzate sia per il calcolo dei contributi per le assicurazioni obbligatorie che per quello delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.


Cariche Sociali

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

CONSIGLIO DIRETTIVO Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. SETFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

GATTI RAG. CORRADO

PREMOLI DOTT. GIANPAOLO

RIZZINELLI ING. FABIO

SILVIOLI GEOM.ALBERTO

Vice Presidenti: DI LERNIA DOTT. ALBERTO Consiglieri: ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

BULFERETTI ING. SUSANNA

PAVONI ING. LUCA

SCOLARI RAG. FRANCESCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

REVISORI DEI CONTI

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM.ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PRANDELLI SANTO

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIACOMELLI PAOLO

GIRELLI GEOM. SERGIO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

BENTIVOGLIO ING. PAOLO

BERTOLASIO LUCIANO

MOSCONI ROBERTO

ONESTI GEOM. IVAN

BERTOLI ING. FABRIZIO

BETTONI MASSIMO

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

CADEO GEOM. GIORGIO

POLA ING. ALBERTO

RODA GEOM. MARIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

CAMPANA ARCH. DAVIDE

ROSSINI GEOM. ALESSIO

ROSSINI GEOM. GUIDO

CANCELLI RICCARDO

CASTELLI GEOM. ANDREA

SALVADORI DIEGO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

SIGNORONI MASSIMO

SINA GEOM. ARMANDO

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

FACCHINETTI ENRICO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

TROMBINI SERGIO

FERRARI MICHELE

GAIDONI ARCH. GIACOMO


ANCE

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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14/01/15 11.49

ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia


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