Notiziario gennaio 2015

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

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RIVISTA MENSILE GENNAIO 2015

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IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

ELMA ASCENSORI s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica lll-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n째 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GENNAIO 2015

Editore: C.E.R. S.r.l. Unipersonale - Via Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Foscolo, 6 -PANTONE Brescia281

CMYK 100 - 72 - 0 - 32 Direttore Responsabile: Zanframundo RGB 0 - 40 -Francesco 104

SOMMARIO Sì al Patto della Legalità: una tutela

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energetico può finanziare le opere

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Fusione Cpt - Scuola Edile nasce Eseb: un solo sistema per formazione e sicurezza

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Dopo 22 anni Bettoni lascia la Camera di Commercio: Giuseppe Ambrosi presidente

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Impianti sciistici bresciani: Adamello Ski alla grande tutti gli altri non mollano

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Assemblea Gruppo Giovani: affrontare il cambiamento per competere sul mercato

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perGRAY le imprese che rispettano le regole PANTONE COOL 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135 Riqualificare le scuole: il risparmio

Comitato di redazione: Arturo Dotti Emilia Ardesi Paolo Bettoni Mauro Biondo Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Alberto Mazzola Registrazione del Tribunale di Brescia 5 settembre 1951 n. 54 Stampa: Tipolitografia Istituto Artigianelli Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: CER - Via U. Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030399133 r.a. – Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2015 5 euro Quota di iscrizione al Gruppo Corrispondenti, che dà diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate dal Collegio escluse quelle destinate riservatamente ai soci: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi albi 60 euro

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi - sempre dattiloscritti ed in duplice copia - alla Redazione del Notiziario e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di Redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di Redazione e del Collegio di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro

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Tributi Indici

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Lavori pubblici

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Urbanistica Varie

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Ance informa

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CQOP-SOA

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COLLEGIO E SINDACATO FIRMANO UN ATTO CHE PROMETTE BATTAGLIA CONTRO L’ILLECITO

SÌ AL PATTO DELLA LEGALITÀ: UNA TUTELA PER LE IMPRESE CHE RISPETTANO LE REGOLE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

La crisi economica ha portato, indirettamente, la recrudescenza di alcune forme di illegalità, irregolarità ed elusione che si credeva non avessero cittadinanza nel panorama edilizio bresciano. Da qui la necessità, sentita dalla Parti Sociali di stipulare un Patto Territoriale della Legalità che si caratterizzi per la concretezza delle azioni proposte. Collegio Costruttori ed Organizzazioni Sindacali intendono dare avvio ad azioni congiunte volte a valorizzare il ruolo delle imprese che si distinguono per l’impegno nel rispetto delle leggi, che dimostrano capacità organizzativa e che orientano le proprie azioni e i propri comportamenti a principi e obiettivi etici e deontologici.

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Il presidente Tiziano Pavoni firma l’atto che suggella il Patto della Legalità

C’è una zona grigia che deve concorrenza sleale che inquina il essere scardinata e combattuta per mercato e non consente di agire evitare che l’attuale crisi colpisca in base alle regole della normale le aziende più strutturate e attente competitività fra imprese. Collegio alle regole. In questa Costruttori e rapprezona grigia si annida sentanze sindacali l’irregolarità, il non La concorrenza hanno deciso di dire rispetto del contratto sleale non consente le “basta” ad uno stato di lavoro edile in di cose sempre più regole della normale base ai ruoli svolti fuori controllo e che competitività fra in cantiere dal perrischia sempre più di imprese sonale, l’elusione ripercuotersi anche delle più elementari sulla qualità delle regole di sicurezza opere pubbliche. e comportamenti che, nei casi più Nasce così, ed è stato sottogravi, lasciano supporre conniven- scritto dalle parti, un “avviso coze con la criminalità organizzata. mune”, un Patto Territoriale della Tutto questo si traduce in una Legalità nell’Edilizia Bresciana 3


TIZIANO PAVONI “AGLI ENTI LOCALI CHIEDIAMO UN’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ POLITICA PER LA LEGALITÀ”

destinato a non fermarsi all’aspetto formale, ad un esercizio di prosa, ma al contrario voluto per diventare “bandiera” e testo fondamentale da sottoporre agli enti locali, all’Inps, Asl, Cape e Dtl (Direzione territoriale del lavoro). Un protocollo che partendo dagli enti di diritto pubblico si estenda al controllo del territorio attraverso l’identificazione delle anomalie riscontrabili e rintracciabili anche nei cantieri privati. Oggi gli strumenti ci sono, la volontà non manca, serve invece la disponibilità dei partner territoriali con i quali condividere un percorso virtuoso. Ed è quanto intendono fare il Collegio Costruttori di Brescia e Provincia, rappresentato alla firma dell’atto dal presidente Tiziano Pavoni e dal vicepresidente delegato alle relazioni industriali Ernesto Bruni Zani, e il sindacato (alla stipula dell’accordo erano presenti Raffaele Merigo per la Feneal-Uil; Roberto Bocchio per la Filca-Cisl; Renzo Bortolini per la Fillea-Cgil e Donato Bianchi Fillea-Cgil Vallecamonica). “Presenteremo questo accordo dapprima agli enti locali. Chiediamo un’assunzione di responsabilità politica”, spiega il presidente del Collegio Tiziano Pavoni. E questo è il vero punto della questione. A differenza di altre categorie imprenditoriali, i costruttori bresciani in cantiere chiedono il rispetto del contratto nazionale di lavoro. “Niente di più, niente di meno”. “Perché la serietà deve essere riconosciuta e premiata aggiunge Ernesto Bruni Zani - ed oggi ci sono i metodi per verificare la situazione di un cantiere in progress”.

Tiziano Pavoni

E i sistemi informatici non mancano, come EdilConnect (metodo di verifica contributiva e contrattuale). Il sindacato, ma anche i vertici del Collegio, concordano sul fatto che spesso le figure professionali impiegate in cantiere sono troppo eterogenee: dalle “finte” partite Iva ai voucher lavoro, “in un contesto - è stato ribadito - che sfugge alle regole”. Proporre il Patto per la Le-

Ernesto Bruni Zani

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galità “è una sfida che si può affrontare anche attraverso efficaci interventi d’incentivazioni e di sostegno all’imprenditoria seria, distinguendola nettamente da altre forme di attività economica”. E come sostengono Tiziano Pavoni e Bruni Zani “questo può portare anche alla pubblicazione di una white list di imprese che rispettano appieno le regole e pagano lo scotto della concorrenza sleale di chi le elude”. Protocolli di questo tipo, volti soprattutto all’operatività e utili a premiare le imprese, senza calcare la mano sulla burocrazia, in Italia sono pochi. Il caso Parma è da studiare poiché si è rivelato un vero successo: nel solo primo anno i contributi versati alla Cape sono aumentati di 5 milioni di euro. Entrando nel dettaglio il “piano” si articola in sei punti. A) costituzione di un Osservatorio dei Cantieri presso la Cassa Edile di Brescia come Banca Dati degli appalti pubblici e privati dei lavori edili, manutenzioni a carattere edile e fornitura di servizi conseguenti, delle aggiudicazioni e delle relative imprese esecutrici degli stessi, di eventuali subappalti o forniture di noli a caldo, delle denunce di inizio lavori nei cantieri dell’intero territorio provinciale. La Banca Dati dovrà essere alimentata anche attraverso flussi informativi da parte di Inps, Inail e Centri dell’Impiego almeno con riferimento alle generalità dei lavoratori in forza nell’impresa; B) attività di formazione dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dei Comuni, per incentivare la verifica della corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro


GLI STRUMENTI DI CONTROLLO CI SONO, SERVE SOLO LA DISPONIBILITÀ DEI PARTNER TERRITORIALI

Un momento della presentazione del Patto della Legalità con i vertici del Collegio e del sindacato

dell’edilizia per le imprese che svolgono lavori edili. A tal fine è opportuno ribadire le lavorazioni, lo svolgimento delle quali impone l’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia, secondo le declaratorie contenute nel contratto medesimo, predisponendo un apposito documento riepilogativo. Conseguentemente è necessario rivolgere una sollecitazione ai Comuni affinchè verifichino sia nell’ambito dei lavori pubblici, prima della stipula del contratto, sia nell’ambito dei lavori privati, che i Durc ricevuti dalle imprese siano rilasciati anche dalla Casse Edile. La verifica della mancata applicazione del contratto dell’edilizia - rilevata da Durc rilasciati senza l’attestazione della Cassa Edile -, nei casi previsti, dovrà comportare, nel caso di lavori pubblici, la risoluzione del contratto di appalto in danno dell’impresa; nel caso di lavori privati, la sospensione del titolo abilitativo rilasciato. Queste due ultime considerazioni portano con sé la necessità di inserire specifiche clausole nei bandi di appalto di lavori e nei relativi contratti; analoghe previsioni dovranno essere inserite in ogni strumento urbanistico abilitativo alla edificazione;

C) coinvolgimento degli or- prevedendo che le verifiche siadini professionali di riferimento no concentrate prevalentemente (geometri, architetti, ingegneri) per nell’ambito delle imprese sconoincentivare e sollecitare, nell’ambi- sciute alla Cassa Edile e di quelle to delle lavorazioni edili, la verifica che, pur iscritte in Cassa Edile, non della mancata applicazione del utilizzano EdilConnect. contratto dell’edilizia - rilevata da F) forme di premialità ed efDurc rilasciati senza l’attestazione ficaci interventi d’incentivazione e della Cassa Edile; di sostegno all’imprenditoria seria, D) incentivazione all’utilizzo distinguendola nettamente da altre di EdilConnect prevedendo mecca- forme di attività economica. nismi di premialità a Questi sono i favore delle imprese punti qualificanti del che vi facciano riPatto della Legalità, Ai Comuni si corso (a titolo esemchiede di verificare, nati, come detto, da plificativo: corsie una seria analisi del che i Durc siano privilegiate e tempi quadro economico rilasciati anche dalla certi per il rilascio attuale. La stretta del Casse Edile dei titoli abilitativi credito, la cronica, all’esecuzione delle ormai, diminuzione opere edili, riduzione degli appalti pubdegli oneri urbanistici, normative blici e privati, un’esasperata propremiali in ordine ai diritti edifi- duzione legislativa - che volendo catori con particolare riguardo al disciplinare tutto non risponde alle recupero e alla riqualificazione reali esigenza di tutela - hanno codell’esistente soprattutto se le opere stituito le pre-condizioni perché si sono finalizzate anche ad ottenere generassero i presupposti minimi, l’efficientemento energetico, ridu- seppure da soli non sufficienti, per zione dell’imposta sull’occupazio- l’emergere dei più svariati fenomene del suolo pubblico, riduzione dei ni di illegalità. contributi dovuti alla Cassa Edile); L’orizzonte della illegalità si E) utilizzo dei dati contenuti ripropone, quindi, con sfaccettature nell’Osservatorio dei Cantieri per sempre nuove e diverse, ogni volta programmare le verifiche ispettive in cui vi sia evasione fiscale e con5


OGNI VOLTA CHE NON C’È IL RISPETTO DELLE REGOLE, LÌ SI ANNIDA ILLEGALITÀ E ADDIRITTURA CONNIVENZA

tributiva, la mancata osservanza della più complessiva normativa sul lavoro, la commissione di illeciti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro o la mancanza di permessi ed autorizzazioni amministrative. In altre parole, ogni volta che non vi sia il rispetto delle regole, lì si annida l’illegalità. Questo determina pesanti ripercussioni sull’intero sistema produttivo locale. L’irregolarità scoraggia la capacità imprenditoriale e, allo stesso tempo, ostacola lo sviluppo di valori sociali, di competenze tecniche, di cultura tecnologica o di rispetto per l’ambiente. Non vi sono solo motivazioni sociali ed etiche, ma anche di opportunità economica. L’irregolarità innesca tendenDa sinistra a destra: Tiziano Pavoni, il direttore del Collegio, ze deleterie nel sistema economico, Francesco Zanframundo ed Ernesto Bruni Zani perché favorisce la concorrenza sleale tra le imprese dando vantag- soggetti/lavoratori che operano totalmente sommersa. E non manca gio a quelle che non rispettano la nelle imprese, la pericolosità carat- ancora, da parte del presidente del legge. Per di più, incoraggia nella teristica delle mansioni in edilizia. Collegio Tiziano Pavoni, un netto Dall’altra parte, il comparto accenno ad una questione peculiare società la tendenza ad ignorare le edile beneficia anche di alcune note agli appalti pubblici: “Spesso - dice regole del vivere civile producendo in questo modo una diminuzione positive date, prevalentemente ed - sono i funzionari a sconsigliare i della più generale cultura della in sintesi, dall’alta percentuale di politici ad utilizzare lo strumento sindacalizzazione degli addetti, da della licitazione privata per invitare legalità. Il settore edile si caratte- un efficiente (e collaudato) sistema ad una gara le imprese del territorizza per le peculiarità del pro- di relazioni sindacali su base terri- rio. I burocrati, infatti, sostengono cesso produttivo caratteristico toriale e dalla presenza degli Enti che con tali procedure si possa Paritetici. incorrere in sanzioni per danno che, strutturalmente, Pare opportuerariale. racchiude in sé, un no rimarcare che gli Niente di più falso. Nel coninsieme di fragilità: Imprese e Enti Paritetici, ed in tempo assistiamo a gare vinte da la microimpresa, la lavoratori noti al particolare la Cassa imprese che distano più di 500 brevità - spesso - delsistema paritetico Edile, sono deposi- chilometri dal cantiere, e questo per la durata del cantiere non sono economia tari del patrimonio appalti da 50-100mila euro. che rende difficoltosa sommersa informativo del setLe conseguenze poi sono una efficace azione tore edile regolare sotto gli occhi di tutti: lavori non di controllo in loco, nel territorio. Le im- conclusi, cantieri abbandonati e il fenomeno di destrutturazione delle imprese quale prese ed i lavoratori noti al sistema costi alle stelle. Questo è il vero portato dell’attuale sistema produt- paritetico certamente non sono danno erariale”. tivo, la marginalità sociale di molti manifestazione di una economia 6


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CI SONO GLI ELEMENTI PER TROVARE RISORSE E ACCORDI ALTERNATIVI ANCHE NEL PUBBLICO

RIQUALIFICARE LE SCUOLE: IL RISPARMIO ENERGETICO PUÒ FINANZIARE LE OPERE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

L’Europa che pressa, avendo definito il 2021 come anno limite entro il quale tutti i nuovi edifici dovranno essere ad emissioni quasi zero, con conseguente adeguamento di quelli già esistenti. La necessità di salvaguardare un ambiente che paga già un dazio altissimo. La voglia, in questa congiuntura che resta fortemente negativa, di trovare nuovi orizzonti di investimento, magari sfruttando gli incentivi governativi, come quelli contenuti nella Legge di Stabilità 2015. E se nel privato ci sono gli sgravi fiscali, nel pubblico l’adeguamento delle edifici (le scule, ad esempio) porta a percentuali di risparmio energetico tali da poter finanziare gli interventi.

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Sono molti i fattori che con- presentano problemi di efficienza sigliano di investire nel campo energetica. delle riqualificazioni energetiTutto ciò a cosa corrisponche degli edifici. Che si tratti de? A spese ingenti per quello di strutture pubbliche (scuole che riguarda riscaldamento e in primis) o di case raffrescamento, con private, migliorare emissioni elevate l’efficienza energeIn Italia, ci sono ed ecosistema semtica rappresenta il pre più sottoposto a oltre 7 milioni di nuovo orizzonte del stress notevoli. edifici che presentano risparmio. Complice il Vediamo anche problemi di efficienza periodo, è difficile energetica. il perché, alla luce di pensare che il settore una considerazione edilizio possa essere piuttosto eloquente: rilanciato dall’ause guardiamo all’Italia, ci sono mento del patrimonio immobiliare oltre 7 milioni di edifici (che cor- disponibile. Più logico, semmai, rispondono al 55% del totale) che puntare proprio sulle ristrutturazio7


LA PROPOSTA PER GLI EDIFICI PUBBLICI: IL RISPARMIO ENERGETICO PUÒ FINANZIARE GLI INTERVENTI

ni che possono permettere all’utente di avere una casa più in regola con il concetto di eco-sostenibilità, risparmiando nel contempo sulle spese di gestione. Proviamo a considerare proprio questo aspetto: secondo uno studio del 2013 dell’Osservatorio Sos Tariffe, il risparmio (in termini percentuali) a livello di consumo di gas per riscaldamento ottenibile passando da un edificio in classe energetica G (quella a più alti consumi) ad uno di classe A (che è la classe regina dell’efficienza energetica) si aggirerebbe intorno al 90%. Quindi qui si chiarisce il primo punto: ogni euro investito in una ristrutturazione viene in qualche modo restituito dal continuo risparmio sulla bolletta del riscaldamento, risparmio che va oltre il periodo entro il quale ammortizzare l’investimento sostenuto. Come se non bastasse, esistono ecobonus e incentivi statali. La Legge di Stabilità 2015 prevede detrazioni fiscali con aliquota massima (50% e 65%) per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus, ovvero le riqualificazioni energetiche. Come detto pocanzi, non si tratta solo di opportunità che riguardano l’edilizia privata. Prendiamo ad esempio le scuole, che costituiscono una delle fonti di spesa più impegnative per una pubblica amministrazione, soprattutto a livello di contributi per il riscaldamento. Poco più di un mesetto fa la stessa Provincia di Brescia aveva lanciato l’allarme per il rischio che, stante l’incertezza sui contributi statali, Palazzo Broletto finisse per avere difficoltà a riscaldare gli edifici scolastici. Ecco quindi che

l’efficientamento energetico può diventare un toccasana per questo tipo di problemi, con un investimento più abbordabile, dilazionabile nel tempo, e soprattutto assai meno oneroso della costruzione di un nuovo plesso scolastico. E con un valido accordo con le imprese in fase di appalto, almeno una parte del progetto può essere finanziata anche con quanto si risparmia in bolletta. Una 8

prospettiva questa che suona come auspicabile, specie in un periodo in cui si moltiplicano (anche nel Bresciano) le raccolte fondi promosse dai genitori degli alunni delle scuole per sostenere le attività didattiche. E questo è un obiettivo che si può raggiungere nonostante gli sgravi fiscali non riguardino gli enti pubblici. Bastano impegno e un po’ di coraggio. .


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IL NUOVO ENTE, ATTIVO DA GENNAIO, È STATO PROMOSSO PER AMPLIARE ATTIVITÀ E OPPORTUNITÀ

FUSIONE CPT - SCUOLA EDILE NASCE ESEB: UN SOLO SISTEMA PER FORMAZIONE E SICUREZZA PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

La nuova frontiera della formazione (e non solo) degli edili bresciani si chiama Eseb. E’ stato presentato proprio a ridosso del Natale l’Ente Sistema Edilizia Bresciana (Eseb è l’acronimo), realtà frutto della fusione tra il Comitato paritetico territoriale della provincia di Brescia e la Scuola Edile Bresciana. Fusione attiva dall’1 gennaio e che è stata promossa nell’ottica di ampliare il raggio d’azione dei due enti.

Dal punto di vista formale, Eseb raggrupperà competenze e obiettivi di Comitato paritetico e Seb, ovvero si occuperà di formazione degli operatori edili, di promozione della sicurezza nei cantieri, di consulenze tecniche per la prevenzione degli infortuni. Ma c’è dell’altro, come si diceva, all’orizzonte. Eseb segna un rafforzamento dell’impegno nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico,

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La sede del “nuovo” ente paritetico in via Garzetta in città

della voglia di adottare e promuo- sottolineato come in questa fase vere nuovi approcci in un settore, si stia procedendo alla raccolta quello dell’edilizia, che la crisi ha dei dati su chi è attualmente fuori colpito in modo durissimo negli dal mercato del lavoro, così da ultimi anni. costituire il database per “BlenIt”. Andando più nel concreto, c’è Si tratta di dati che hanno già un fronte di azione ritenuto es- un certo peso, specie provando a senziale per il lavoro guardare all’andadell’Ente Sistema mento dell’edilizia Eseb raggrupperà nel corso degli ultiEdilizia Bresciana: le competenze parliamo del progetmi anni: se torniamo, e gli obiettivi del to “BlenIt”, sistema infatti, indietro al Comitato paritetico centrato sull’incon2008, il settore dava territoriale e della tro tra domanda e lavoro, nel Bresciaofferta di lavoro, con no, a 28mila addetti, Scuola Edile. l’intenzione di agire scesi a 16mila nel sulla formazione e 2013, con poco più la riqualificazione di chi è disoc- di diecimila attivi. Ci sono però, cupato. In questo senso Angelo a fronte di riscontri tutt’altro che Deldossi, presidente di Eseb, ha rassicuranti, anche notizie positive, 9


IL PRESIDENTE ANGELO DELDOSSI HA PRESENTATO “BLENIT”, IL DATABASE CHE FA INCONTRARE DOMANDE E OFFERTE DI LAVORO

che riguardano in modo particolare il settore della formazione. Nel 2013 la Scuola Edile ha “istruito” ben 3.900 persone, mentre il 2014 si chiuderà con 3600 presenze, segno di un lavoro ben svolto, di una realtà radicata e di una nuova consapevolezza delle imprese, che hanno capito come qualità e innovazione siano due elementi irrinunciabili per stare sul mercato. Diretta, come già anticipato, da Angelo Deldossi, Eseb (che avrà sede in via Garzetta, già casa condivisa da Seb e Comitato), avrà un direttivo composto da 18 consiglieri riuniti nel Cda, che vedrà rappresentati anche i sindacati. In Eseb Angelo Deldossi sarà coadiuvato da Primo Ider, Roberto Bocchio (in rappresentanza delle organizzazioni sindacali delle costruzioni di Cgil Cisl Uil) e Ibrahima Niane. Il valore aggiunto del nuovo ente sarà anche la Borsa Lavoro Edile Nazionale (www.blen.it) un sistema di servizi online per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e aumentare le competenze dei lavoratori, favorendone la ricollocazione sul mercato. Va detto, infine, che la fusione, che risponde ad una norma del contratto nazionale di lavoro siglato lo scorso luglio e vede la nostra provincia come una delle prime ad adeguarsi con un conseguente risparmio di denaro a livello di costi gestionali. Una riforma, quindi, che prepara il futuro della formazione professionale in edilizia e punta a mettere in contatto domanda e offerta del lavoro.

Il valore aggiunto del nuovo ente sarà anche la Borsa Lavoro Edile Nazionale (www.blen.it) un sistema di servizi online per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e aumentare le competenze dei lavoratori, favorendone la ricollocazione sul mercato.

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IL PASSAGGIO DI CONSEGNE FRA ISTANZE DI NOVITÀ E NECESSITÀ DI PRESERVARE IL SISTEMA CAMERALE

DOPO 22 ANNI BETTONI LASCIA LA CAMERA DI COMMERCIO: GIUSEPPE AMBROSI PRESIDENTE PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

La fine di un’era lunga 22 anni, per lasciare spazio ad un nuovo inizio. Quella dello scorso 27 novembre è stata una data, se vogliamo, storica per la Camera di commercio di Brescia. Dopo infatti ben 22 stagioni alla guida del sodalizio, Francesco Bettoni ha scelto di non ricandidarsi alla presidenza, lasciando campo libero al suo successore, Giuseppe Ambrosi. Nome sul quale le varie associazioni hanno trovato (non senza problemi) la quadra, assegnando così il ruolo di leader all’industriale caseario di Castenedolo, presidente di Assolatte.

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Giuseppe Ambrosi

Francesco Bettoni

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Al di là dell’eredità “pesante” che è chiamato a raccogliere, Giuseppe Ambrosi ha dettato in fretta le sue priorità per questo mandato camerale. Cominciando però con il delineare quella che potremmo definire una “strategia conservativa”, ovvero un approccio animato dalla voglia di portare sì venti di rinnovamento, ma senza abbandonare il lascito di chi lo ha preceduto. Ma si diceva delle priorità del nuovo presidente: a voler fare un esercizio di sintesi, Ambrosi ha indicato tre grandi temi: Expo 2015, Nibiru e aeroporto di Montichiari. Relativamente alle prospettive legate all’Esposizione universale, Ambrosi immagina per la CdC un ruolo di regia, affinché l’appuntamento milanese costituisca una vera occasione per le imprese del territorio. Per questo il sistema Brescia non potrà farsi trovare impreparato all’appuntamento. Dall’Expo all’ex polo fieristico della nostra città, che nei sogni di molti si traduce con Nibiru, il parco tecnologico che dovrebbe trovare la propria casa proprio nell’area vicino all’Eib. Ambrosi vede Nibiru come unica prospettiva possibile per il futuro del padiglione fieristico, con un occhio - anche in questo caso - a Expo. Dall’innovazione


AMBROSI HA INDICATO TRE GRANDI TEMI: EXPO 2015, NIBIRU E AEROPORTO DI MONTICHIARI

ad uno dei problemi storici della brescianità, l’aeroporto “Gabriele d’Annunzio” di Montichiari. Scalo rispetto al quale, proprio intorno alla metà di dicembre, si sarebbe aperto un nuovo spiraglio, con la possibilità che RyanAir torni a utilizzare le piste bassaiole per alcune voli. Ambrosi, dicendosi consapevole della difficoltà enormi legate a questa annosa vicenda, si è comunque mostrato ottimista sul futuro dell’aeroporto, un rilancio che però dovrà necessariamente passare dai voli passeggeri, non da quelli cargo. In quest’ottica la Camera di Commercio dovrà porsi come parte attiva di tutto questo percorso. Se quelli appena elencati sono i “marco-temi” sui quali Ambrosi concentrerà il suo quinquennio, il neo presidente della CdC non dimentica altri ambiti. Come la necessità di trovare nuovi mercati per le imprese bresciane, aiutandole ad espandersi e a costruirsi una credibilità internazionale. Obiettivo da perseguire anche con la formazione, per una CdC che vuole sempre di più porsi come la casa delle imprese del territorio, dove il concetto di “fare rete” non deve rimanere qualcosa di astratto, ma tradursi in azioni concrete ed efficaci. Partendo da un atteggiamento propositivo, ispirato dalla voglia di mettersi in gioco. Accanto a Giuseppe Ambrosi opererà una giunta formata da Giovanna Prandini (Coldiretti, in rappresentanza dell’agricoltura), Eugenio Massetti (Confartigianato) e Bortolo Agliardi per l’artigianato, Giacomo Gnutti (Aib, industria), e Carlo Massoletti

La sede della Camera di Commercio di Brescia

(Confcommercio) per il settore del commercio. Da notare, infine, che su 33 consiglieri eletti, ben 22 sono delle new entry, un clima di rinnovamento per quella che si annuncia come una stagione ricca di sfide. Certamente le incognite relative al futuro del padiglione fieristico e al rilancio dell’aeroporto di Montichiari vedono la Camera di 12

Commercio come perno centrale di passaggi molto delicati sui quali si misurerà la capacità dell’ente di catalizzare il sistema imprenditoriale bresciano per fare quadrato e rilanciare così anche un ordine del giorno dinamico e attento ad ogni possibile occasione di sviluppo e competitività. Compito certamente non facile.


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LA MANCANZA DI NEVE EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI METTERE MANO AD INVESTIMENTI PER PIANIFICARE IL FUTURO

IMPIANTI SCIISTICI BRESCIANI: ADAMELLO SKI ALLA GRANDE TUTTI GLI ALTRI NON MOLLANO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

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Stagione bianca, stagione… in bianco? Per i comprensori sciistici della nostra provincia, quello 2014-2015 si annuncia come un inverno ricco di incognite. Tra lacune a livello gestionale e problemi di liquidità, sulle piste di casa nostra i problemi non sono legati essenzialmente all’assenza o alla presenza di neve. Certo, in montagna gli investimenti in alcuni casi non mancano (o non sono mancati), così come anche i tentativi di rendere più appetibili caroselli quali Adamello Ski, ma il futuro pare quantomeno nebuloso. Soprattutto perché la competizione internazionale è forte e anche perché la clientela è (giustamente) sempre più esigente Partiamo proprio dal Grande Sogno dell’Alta Valcamonica, che, con i suoi 100 km di piste, rappresenta un po’ il meglio del Bresciano. La nuova stagione è stata presentata in grande stile a Milano, nel segno di una vocazione che sarà sempre più internazionale. I nuovi mercati cui attingere

saranno infatti quelli dell’Est Europa, senza dimenticare Turchia e Scandinavia. Una dimensione di ampio respiro da sostenere anche grazie ad una nuova politica dei prezzi, con maggior attenzione alle famiglie e 13

alle loro esigenze. Quanto agli investimenti strutturali, proseguono i lavori della cabinovia che, entro la fine del 2015, collegherà il passo Paradiso al passo Presena. Restando in Valcamonica, ma spostandoci più a sud, Borno e


CI SONO NUOVI POTENZIALI MERCATI DAI QUALI ATTINGERE, MA NON È SEMPLICE ESSERE COMPETITIVI IN QUESTO COMPARTO

Montecampione fanno i conti con problemi di varia natura. Sulle nevi del Monte Altissimo, per esempio, c’è la questione della gestione degli impianti, dopo che negli ultimi anni ogni stagione è stata sempre una lotta contro mille avversità. Il Comune di Borno, da parte sua ha sempre cercato di garantire sostegno a quello che è uno dei simboli del turismo della zona, ma le cose diventano ogni giorno più difficili Anche dalle parti della Montecampione Ski Area le cose non vanno proprio per il meglio, soprattutto a causa della bocciatura dei contributi pubblici, ossigeno essenziale perché l’attività vada avanti. Va comunque detto che, nonostante questa crisi incessante, sia Borno sia Montecampione hanno potuto avviare la loro stagione, segno di una determinazione incrollabile nel non arrendersi alle difficoltà, per quanto di una certa portata. Le cose vanno un po’ meglio per quanto concerne la Val Palot (nel territorio di Pisogne), dove è stato recentemente potenziato l’impianto di innevamento, col sogno di poter aprire una nuova pista da sci, viatico per poi poter ospitare gare di livello internazionale. Da una Valle all’altra, con gli sci ai piedi, il passo (metaforicamente parlando) è piuttosto breve. In Valtrompia l’unica stazione ancora attiva è il Maniva, che può contare su 40 km di piste, più campi scuola, snowpark e altro ancora. Un comprensorio che ha potuto contare negli investimenti della famiglia Lucchini per portare a termine una fondamentale, quanto necessaria opera di ammodernamento, investimenti che am-

montano a diversi milioni di euro. Chi invece resterà al palo anche quest’anno è il Gaver, col patron Gervasoni che ha parlato chiaramente: fino a quando, a suo dire, la viabilità non sarà garantita e non verranno approntati i paravalanghe nei punti più critici, le piste resteranno immacolate. 14

Come accade già da qualche anno. Nel complesso, quindi, pur di fronte ad una certa varietà nell’offerta, le nevi bresciane più che il bianco del candido manto paiono colorate del rosso dei conti in emergenza. Aspettando decisamente tempi migliori, oltre a nuove frontiere del turismo.


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

I PROBLEMI DEL COMPARTO E LE NUOVE SFIDE OGGETTO DEI LAVORI PRESIEDUTI DA EMILIA ARDESI

ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI: AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO PER COMPETERE SUL MERCATO PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

Lo scorso 28 novembre si è svolta la tradizionale Assemblea dei Giovani Costruttori del Collegio di Brescia a cui è seguita la visita alla società Metra s.p.a, eccellenza bresciana conosciuta anche all’estero. Anche quest’anno il momento d’incontro del Gruppo Giovani è stato l’occasione per fare il punto sulle attività svolte e sui progetti futuri. Trovare e condividere le possibili soluzioni alla situazione del mercato sono stati gli argomenti al centro del discorso della Presidente dei giovani costruttori, Emilia Ardesi. La presidente Ardesi ha sottolineato che in questo momento di difficoltà i giovani hanno mantenuto la fiducia e la determinazione. Il confronto è partito dall’assunto che il settore delle costruzioni è di per sé più eterogeneo e parcellizzato rispetto ad altre realtà industriali. Se a questo viene aggiunta un’oggettiva difficoltà a collocare sul mercato gli immobili e un’insufficiente liquidità erogata dalle banche, le imprese possono sentirsi senza via d’uscita.

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Un momento dell’assemblea del Gruppo Giovani con, in primo piano, la presidente Emilia Ardesi

Il quadro economico attuale, ha rimarcato Emilia Ardesi, non deve scoraggiare, ma stimolare: “Ai giovani non rimane che l’oggi, perché il passato “era” dei nostri padri e il futuro ancora deve essere scritto, è oggi a cui i giovani devono concentrarsi”. Così la presidente, ha sottolineato come l’associazionismo e la coesione delle imprese che si riconoscono nel Collegio sia di primaria importanza in questo momento di incertezza. “Solo uniti è possibile affrontare le sfide che, da soli, sarebbero titaniche in questo momento di turbolenza”. Oggi non esistono facili soluzioni, per questo “non serve a nulla il facile strumento della 15

lamentela, è necessario che i giovani osino e si adattino al nuovo mercato”. E parlando di adattamenti al mercato, dopo la parte privata dell’Assemblea, i giovani si sono recati in visita presso la sede della Metra s.p.a. di Rodengo Saiano. Questa eccellenza bresciana è all’avanguardia nella produzione dedicata all’edilizia: dalle strutture portanti alle finiture utilizzando metodi di estrusioni dell’alluminio. La scelta della Metra è stata, a parere di Ardesi, nel solco di quanto ribadito nell’Assemblea. L’impresa, nei suoi 40 anni di attività, si è innovata diventando nel mercato leader di riferimento.


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

LAVORO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Ministero del Lavoro - somministrazione irregolare - distacco illecito - riconducibilità del rapporto di lavoro - interpello n. 27/2014

PANTONE COOL GRAY 9

CMYK 0 - -0 -nuove 0 - 60 modalità di fatturazione nei - “Split payment” RGB 135 - 135 - 135 confronti degli enti pubblici - comunicato stampa pag. 45

- Tari - confermata l’esclusione dei magazzini e delle aree collegate alla produzione di rifiuti speciali pag. 45

pag. 20

- Tari sui magazzini - azioni per il recupero del tributo indebitamente versato pag. 45

- Riforma del Mercato del Lavoro - legge n. 78/2014 - contratto a tempo determinato - contrattazione di prossimità - derogabilità al limite quantitativo interpello n. 30/2014 pag. 21 - Riforma del Mercato del Lavoro - Jobs Act approvata la legge delega n. 183/2014 G.U. n. 290/2014

pag. 21

Inps - Voucher alternativi al congedo parentale legge n. 92/2012 - decreto interministeriale 28 ottobre 2014 - circolare n. 169/2014 pag. 21

pag. 46

- Responsabilità solidale fiscale abrogazione dal 13 dicembre 2014

pag. 46

- Imposta di registro - applicazione in misura fissa nelle operazioni di fusione di enti non commerciali pag. 47

- Inps - unicità della posizione contributiva aziendale - imprese che operano con più matricole omogenee obbligo adempimento entro il 31 marzo 2015 messaggio n. 9675/2014 pag. 22

INDICI

- Ministero del Lavoro - D.L. n. 76/2013 sgravi contributivi per nuove assunzioni incremento occupazionale - interpello n. 34/2014 pag. 24

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo - Tfr - legge 297/82

- Ministero del Lavoro - imprese in Cigs - rimborso delle quote maturate di tfr - interpello n. 33/2014 pag. 25 - Inps - decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 - contratti di solidarietà difensivi L.n. 863/1984 - sgravio contributivo modalità di recupero - circolare n. 153/2014

- Nuova definizione di abitazione di lusso, eliminazione della responsabilita solidale dell’appaltatore e altre misure di semplificazioni fiscali - nuovo dossier di approfondimento predisposto dall’Ance

pag. 48

- Indice Istat del costo della vita

pag. 48 pag. 48

LAVORI PUBBLICI

- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici

pag. 49

- Inail - autoliquidazione 2015 - riduzione premio determina presidenziale n. 327/2014 pag. 27

- La disciplina del subappalto

pag. 52

- Richiesta di autorizzazione al subappalto

pag. 55

- Inail - autoliquidazione dei premi 2014-2015 - invio delle basi di calcolo - nota 4 dicembre 2014 pag. 27

- Dichiarazione allegata all’offerta circa i possibili subappalti

pag. 56

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di novembre 2014

- Dichiarazione sostitutiva del certificato “antimafia”

pag. 56

- Certificato di esecuzione lavori per lavori privati

pag. 56

- Retribuzione convenzionale di titolari e soci

pag. 57

- Dichiarazione di conformità all’originale dei bilanci

pag. 57

pag. 27

pag. 27

TRIBUTI

- Analisi delle pricipali misure di natura fiscale di interesse per le imprese contenute nella legge di stabilità per il 2015

pag. 39

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PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

- Dichiarazione di non controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice

pag. 57

- Schema di cartello di cantiere

pag. 58

URBANISTICA

- Costo di costruzione pag. 63 - Commento al decreto “Sblocca Italia” in materia urbanistica - edilizia

- Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 per gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pag. 58

pag. 64

VARIE

- Arpa Lombardia - aggiornamento della circolare sulla gestione dei materiali da scavo e nuovo modello di comunicazione pag. 65

- Comunicazione del ricorso a noli a caldo o forniture in opera

pag. 58

- Fac-simile di dichiarazioni sostitutive

pag. 58

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

pag. 58

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

pag. 58

- Rifiuti - nuova proroga per lo smaltimento delle guaine bituminose in discarica pag. 65

- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario e del certificato dei carichi pendenti pag. 59

- Ge.Ma. - gestione manufatti amianto - nuove funzionalità dell’applicativo della Regione Lombardia pag. 66

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

- Autotrasporto - calendario divieti circolazione 2015

pag. 66

- Installazione filtri antiparticolato nuovo bando della Regione Lombardia

pag. 66

- Sistri - entrata in vigore delle sanzioni

pag. 59

pag. 65

- Dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di imprese o un Consorzio Ordinario di concorrenti

pag. 59

- Comunicazione circa la composizione azionaria della società

pag. 60

- Nessuna possibilità di contestare in gara l’attestazione Soa

pag. 60

- Precisazioni in merito al manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

pag. 61

- Nuovo tasso di interesse legale: 0,5%

pag. 61

- Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese lombarde: nuova iniziativa Regione Lombardia - credito in cassa B2B

- Per l’avvalimento infragruppo è sufficiente una dichiarazione che attesti il legame giuridico fra le imprese

pag. 61

ANCE INFORMA pag.

- Esclusione dalle gare di appalto: è sufficiente la falsa dichiarazione

pag. 62

- Trasporti eccezionali - indennizzi d’usura per l’anno 2015 pag. 66 - Benefici sul gasolio per autotrazione - richiesta di rimborso per i consumi del quarto trimestre 2014 pag. 66 - Nuovo bando per i servizi abitativi a canone convenzionato pag. 67

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pag. 67

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

DI BRESCIA E PROVINCIA

Carta dei servizi

Via Ugo Foscolo, 6 – 25128 – Brescia tel. 030 399133 fax 030 381798 info@ancebrescia.it www.ancebrescia.it

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ll Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia. PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000. CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni. MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: - lavoro - qualificazione (soa e iso 9000) - sicurezza - tecnologia e normativa tecnica - urbanistica ed edilizia - fisco e tributi - gestione dell’appalto - ambiente - lavori pubblici - trasporti 18


Sicurezza Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. Urbanistica ed edilizia Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale. Gestione dell’appalto Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve, convocazione delle parti e gestione del contenzioso con proposte transattive, pareri legali, azioni di recupero crediti, conteggio interessi. Acquisizione finanziamenti di settore. Lavori pubblici Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) Qualificazione (soa e iso 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione. Tecnologia e normativa tecnica Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti. Fisco e tributi Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni 36% e 55%. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. Ambiente Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Trasporti Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada. 19

Collegio Costruttori Edili

Lavoro Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE.


LAVORO COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MINISTERO DEL LAVORO SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE - DISTACCO ILLECITO RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERPELLO N. 27/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 27 del 7 novembre 2014, che si riproduce in calce alla presente, ha chiarito che in caso di somministrazione irregolare o di distacco illecito non possano applicarsi le sanzioni previste per il “lavoro nero” e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, quindi non riconducendo l’irregolarità alla fattispecie di lavoro sommerso. Nelle fattispecie in oggetto, infatti, non rinvenendosi i requisiti richiesti per legge, in quanto da un lato la somministrazione viene instaurata in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e, dall’altro, il distacco viene instaurato in violazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, si presuppone che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore/ distaccante e utilizzatore. In virtù di ciò mancherebbero, pertanto, gli estremi del lavoro nero in quanto tale, essendo comunque tracciabile il rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti contributivi e retributivi in capo al somministratore/distaccante e, quindi, non potendosi addurre una equiparazione con il lavoro nero. Rimane fermo, pertanto, che in mancanza dei requisiti richiesti per la legittimità degli istituti di cui sopra, si procederà all’applicazione dell’art. 18, comma 5bis, del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi, poi, in cui manchi la forma scritta al contratto di somministrazione, questo sarà dichiarato nullo e il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 21, co. 4 del D.Lgs. n. 276/2003) mentre, qualora si tratti di distacco illecito, ai sensi dell’art. 30, co. 4bis, il lavoratore potrà richiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Rimangono pertanto escluse, a tutti gli effetti, l’applicazione della maxi sanzione per “lavoro nero” e della sospensione dell’attività imprenditoriale, applicabili entrambi nei casi di lavoro nero tout court.

Ministero del Lavoro Roma, 7 novembre 2014 Interpello n. 27 PANTONE 281

Oggetto: art. 9,CMYK D.Lgs. - som100 -n. 72124/2004 - 0 - 32 ministrazione irregolare, distacco illecito e RGB 0 - 40 - 104 “lavoro nero” - art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. La Confimi Impresa ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In particolare, l’istante chiede se nei suddetti casi possa essere riscontrata anche la fattispecie del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. In via preliminare va evidenziato che, ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (…)”. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del Decreto “in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore” mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4 bis, “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”. Sulla base di quanto sino ad ora evidenziato, pertanto, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre “automatica”, potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al Giudice. Ciò, in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare – e cioè “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)” – ovvero, come già chiarito, quando il distacco sia “illecito” cioè avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30 del Decreto che introduce i noti requisiti dell’interesse e della temporaneità del distacco. Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n.

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276/2003, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, chePANTONE “tutti gli attiGRAY compiuti dal [somministraCOOL 9 tore – distaccante] per la costituzione o la CMYK 0 - 0 - 0 - 60 gestione per il periodo durante RGB 135del - 135rapporto, - 135 il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione” (art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 richiamato altresì dall’art. 30, comma 4 bis dello stesso Decreto). In dette ipotesi, pertanto, l’applicabilità di tale disposizione esclude “in radice” la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Al di là delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta (art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2006) e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore. In entrambi i casi, infatti, trattasi di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento, peraltro verificabile in ragione della esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore/ distaccante, determina una peculiarità della fattispecie che non a caso trova una specifica disciplina sanzionatoria nell’ordinamento in quanto il bene giuridico tutelato è chiaramente diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro “nero” o da quelle legate alla assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi esiste infatti una “tracciabilità” circa l’esistenza di un rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro “nero” tout court. Ne consegue che, nelle ipotesi in questione, non sarebbe in linea con il quadro normativo e con i criteri di ragionevolezza che sottendono l’interpretazione del complessivo assetto della disciplina sanzionatoria, l’applicazione sia delle sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia delle sanzioni amministrative per lavoro “nero” o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.


LAVORO

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N. 78/2014 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ DEROGABILITÀ AL LIMITE QUANTITATIVO INTERPELLO N. 30/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 30 del 2 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, da parte della contrattazione di prossimità, di derogare, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, ai limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato così come definito dal D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni apportate. Il Dicastero, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 8, la contrattazione aziendale o territoriale può, attraverso “specifiche intese”, derogare alla disciplina legale e contrattuale esclusivamente con riferimento alle materie indicate al comma 2 dell’articolo suddetto, ha confermato che, rientrando il contratto a termine tra le materie indicate alla lettera c) del comma stesso, tale deroga da parte della contrattazione di prossimità appare possibile. E’ stato, altresì, precisato che tale facoltà è ammessa solo a fronte di specifiche finalità, da indicare nel contratto, quali ad esempio la maggiore occupazione, l’emersione del lavoro irregolare o la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, nonché è condizionata al rispetto della Costituzione, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali sul lavoro. In particolare, la direttiva 1999/70/CE individua il contratto a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e, pertanto, la contrattazione di prossimità potrà prevedere esclusivamente una diversa modulazione dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale, ma non una rimozione degli stessi.

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO JOBS ACT APPROVATA LA LEGGE DELEGA N. 183/2014 G.U. N. 290/2014 Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014 è stata pubblicata la Legge n. 183/2014 recante “Deleghe

al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Si informa altresì che sul sito del Collegio in calce alla presente viene fornito uno schema riepilogativo dei principi contenuti nel dettato normativo che saranno ampliati nell’ambito dei decreti legislativi attuativi predisposto dall’Ance. Facendo riserva di tornare sull’argomento per ulteriori chiarimenti si precisa che la Legge è entrata in vigore lo scorso 16 dicembre 2014 disponendo che il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, ossia entro il 16 giugno 2015, uno o più decreti legislativi finalizzati a: 1. riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali; 2. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 3. disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti; 4. definizione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 5. revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014, dei decreti legislativi suddetti, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti stessi.

INPS - VOUCHER ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE - LEGGE N. 92/2012 - DECRETO INTERMINISTERIALE 28 OTTOBRE 2014 CIRCOLARE N. 169/2014 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha definito le modalità per la fruizione dei voucher alternativi al congedo parentale, previsti dall’art. 4, comma 24, lettera b della L. n. 92/2012 detta anche “ Riforma Fornero”. Si segnala a tal proposito che l’Inps con circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 ha fornito i chiarimenti operativi che di seguito nella nota si esplicitano. Ai sensi della normativa vigente infatti, la

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lavoratrice dipendente, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile, in alternativa, per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata, e viene erogato, per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre, nel caso di fruizione dei servizi pubblici o privati per l’infanzia, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta. Per accedere al contributo è necessario presentare domanda per via telematica, indicando il beneficio prescelto e per quante mensilità si intende usufruirne in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. Per l’anno 2015 le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno in corso e il beneficio sarà erogato secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse, nel limite di spesa individuato. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo presentazione di una nuova richiesta entro i limiti temporali previsti, che comporta la revoca della precedente. A seguito della comunicazione on line di accoglimento della domanda, i voucher potranno essere ritirati presso le sedi dell’Inps entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei suddetti benefici in misura riproporzionata, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. L’elenco delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it. Tutto ciò premesso si segnala che l’Inps con Ad integrazione di quanto già esposto a seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, si evidenziano di seguito i chiarimenti forniti dall’Inps. Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle lavoratrici richiedenti sono unicamente cartacei e potranno essere ritirati in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata, in ogni caso entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda per via telematica. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il


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conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la lavoratrice aveva rinunciato. Prima dell’inizio del servizio di baby sitting la lavoratrice è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, attraverso i seguenti canali, da utilizzare anche in caso di eventuale annullamento o modifiche: - il contact center Inps/Inail 803.164 oppure 06.164.164; - il fax Inail 800.657.657; - il sito www.inail.it /Sezione “Punto cliente”; - la sede Inps. In caso di furto o smarrimento i voucher possono essere oggetto di riemissione, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti, ma non possono essere oggetto di rimborso in caso di mancato utilizzo. Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata Tale contributo potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’apposito elenco gestito dall’Istituto, pubblicato sul sito web istituzionale www.inps.it, aggiornato in tempo reale per consentirne la consultazione prima dell’iscrizione del figlio alla struttura prescelta e della presentazione della relativa domanda. Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’Inps alla struttura prescelta, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria, a seguito della richiesta di pagamento alla sede provinciale Inps competente. Si rammenta che la domanda di accesso al beneficio deve essere presentata all’Inps entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di sperimentazione (2014-2015), esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato. Il contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili – riproporzionato per le lavoratrici part-time secondo la tabella allegata alla circolare - è erogato per un periodo massimo di sei mesi e solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale, che viene conseguentemente ridotto. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo e, pertanto, a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Parimenti, il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. L’Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro interessato in ordine sia alla proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio, sia all’avvenuta rinuncia al

beneficio stesso - da effettuarsi sempre in via telematica - ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale.

INPS - UNICITÀ DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE - IMPRESE CHE OPERANO CON PIÙ MATRICOLE OMOGENEE OBBLIGO ADEMPIMENTO ENTRO IL 31 MARZO 2015 MESSAGGIO N. 9675/2014 Si informa che l’Inps con messaggio n. 9675 del 15 dicembre 2014, ha reso noto il differimento al 31 marzo 2015 dell’operatività degli obblighi relativi all’unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano con più matricole. A tal proposito si rammenta che il termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2014, come chiarito dalla circolare dell’Istituto n. 80 del 25 giugno 2014 che si riproduce in calce alla presente nota come riepilogo del tema in argomento (gli allegati nn. 1 e 2 alla circolare sono disponibili, oltre che sul sito dell’Inps anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota). L’Inps ha quindi, con il messaggio n. 9675/2014, differito al 31 marzo 2015 il termine per ultimare le attività volte a conseguire l’unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l’utilizzo di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee, ovvero la cui differenziazione è gestibile mediante l’opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens di gennaio e febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono. Inps Roma, 25 giugno 2014 Circolare n. 80 Oggetto: Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica Ateco 2007. Procedura automatizzata degli inquadramenti dei datori di lavoro. Chiarimenti sull’inquadramento di particolari attività. Obbligatorietà dell’unicità della posizione contributiva aziendale. 1. Procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro L’evoluzione tecnologica e normativa, cui è seguita la messa a disposizione dell’Istituto

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di diverse banche dati inerenti il mondo del lavoro e delle imprese, consente di semplificare la procedura di inquadramento dei datori di lavoro mediante un nuovo sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti. Il nuovo sistema è coerente con l’impianto normativo definito dall’art. 49 della legge n. 88/89, che assegna all’Istituto il potere di attribuire l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. La procedura automatizzata di inquadramento non modifica le regole finora seguite, che prevedono l’attribuzione ai datori di lavoro di una classificazione nel settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti. In caso di svolgimento di attività multiple, non connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con l’individuazione di quella primaria; da ciò deriva che l’inquadramento è di regola unico ed è determinato appunto dall’attività prevalente; le altre attività sono considerate accessoriealla principale e, di conseguenza, assimilate all’attività principale, della quale dovranno seguire il regime giuridico e contributivo. Ciò non impedisce, nel caso in cui vengano svolte attività multiple, l’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora l’attività secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali. La nuova procedura di iscrizione dei datori di lavoro prevede che, nella generalità dei casi, l’inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda. Tuttavia, alcune attività non saranno suscettibili di inquadramento automatizzato sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti; in questi casi, l’inquadramento sarà effettuato dalla sede INPS di competenza. Si precisa che non sarà possibile ottenere l’inquadramento automatizzato per una nuova iscrizione inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’attività con dipendenti. In tal caso l’inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa, ovvero ispettiva qualora se ne ravvisi l’opportunità. La nuova procedura automatizzata di inquadramento è strutturata per attribuire ai datori


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di lavoro l’inquadramento previdenziale sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell’autocertificazione dell’attività attraverso la compilazione di un questionario, personalizzato in base all’attività indicata. L’innovazione in argomento, quindi, attiene anche ai rapporti tra l’Istituto e i datori di lavoro e i loro intermediari che, in tal modo, diventano soggetti che partecipano in maniera diretta alla formazione del provvedimento di inquadramento. Il nuovo sistema, nella maggioranza dei casi, consente l’immediata classificazione previdenziale dei datori di lavoro, rendendo quindi possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi. Resta immutato il potere/dovere dell’Inps di effettuare i controlli delle autocertificazioni. Tutte le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento saranno, quindi, sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato. In caso di esito positivo, l’inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato. Qualora, invece, l’esito dei controlli evidenziasse difformità rispetto a quanto dichiarato, la sede competente per la gestione della matricola aziendale contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate. Nel caso in cui l’inquadramento sia stato attribuito sulla base di un’autocertificazione che non abbia trovato riscontro, la sede modificherà l’inquadramento sulla base delle risultanze dell’istruttoria con decorrenza retroattiva. In questo caso, infatti, l’inquadramento è stato attribuito sulla scorta di dati forniti che non sono risultati veritieri e non a seguito di cambio di orientamento dell’Istituto sulla classificazione di quella determinata attività. 2. Adozione della codifica Ateco 2007 Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell’11 marzo 2008 è stata adottata, a livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all’esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU. A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche. Sulla base di queste premesse, anche l’Istituto - cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali - per consentire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati, è stato chiamato ad adeguare i propri standard e ha adottato l’ATECO 2007

quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l’inquadramento dei datori di lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all’INPS hanno l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e riportata nel manuale (allegato n.1). Laddove il codice ATECO 2007 riguardante l’attività economica esercitata e/o la descrizione di quest’ultima - da indicare all’atto della richiesta dell’apertura di una posizione aziendale per i dipendenti - non coincidesse con il corrispondente Ateco2007 presente nella Camera di Commercio, si precisa che l’inquadramento previdenziale dovrà comunque essere attribuito in relazione all’attività economica dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda d’iscrizione all’Istituto. Come sopra specificato, qualora il datore di lavoro eserciti attività plurime con una diversa classificazione ATECO 2007 e tali attività non siano connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed organizzativa, dovrà essere indicato il codice relativo all’attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, ritenendosi le altre attività sussidiarie o ausiliarie di quella principale. In ogni caso, si chiarisce che l’adozione della classificazione ATECO 2007 lascia impregiudicato il potere dell’Istituto di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’Istat. 3. Codici Ateco da utilizzare Per l’individuazione delle attività, la classificazione ATECO 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio; qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, la classificazione può limitarsi ad utilizzare 3, 4 oppure 5 cifre. Le regole stabilite dall’ISTAT prevedono che nel caso in cui il codice ATECO sia di 3, 4 o 5 cifre, lo stesso può essere esteso a sei cifre aggiungendo alla fine degli zeri. Per individuare correttamente il settore di inquadramento aziendale, nei rapporti con l’INPS deve essere sempre indicato un codice a 6 cifre, contenente cioè il maggior dettaglio possibile, al fine di individuare correttamente il settore di inquadramento del datore di lavoro. La codifica a 6 cifre accettata dall’INPS è esclusivamente quella contenuta nel manuale allegato e utilizzata nella procedura on line di iscrizione dei datori di lavoro. La classificazione ATECO 2007, ai fini Inps, talvolta non è esaustiva per le necessità di inquadramento previdenziale in quanto esistono attività che non sono censite dall’ISTAT (es. i proprietari di fabbricato, gli

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assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, ecc…). In tal caso, nel manuale allegato, la classificazione ufficiale ATECO 2007 è stata integrata con codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell’INPS (Sezione “Attività dei datori di lavoro non censite dall’ISTAT”). 4. Struttura del Manuale di classificazione L’inquadramento attribuito dall’Inps, effettuato ai sensi dell’art. 49 della legge 88/89, è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove: - la prima cifra identifica il settore di attività; - la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.); - la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell’ambito della classe. Per ogni attività catalogata dall’ISTAT, nel manuale è stato riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) attribuito. Qualora, in relazione a specificità di interesse contributivo, sia necessario distinguere, all’interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Se, quindi, all’interno del manuale, in corrispondenza di un’attività economica viene riportato oltre al CSC anche un codice di autorizzazione, ciò significa che, ai fini di un corretto inquadramento, devono essere attribuiti entrambi. Per facilitare l’utilizzo del manuale di classificazione dei datori di lavoro e per mantenere la correlazione con la classificazione ATECO 2007, si è scelto di non raggruppare gli inquadramenti sulla base dei settori di attività nei quali l’Inps opera la classificazione (da 1XXXX a 7XXXX), ma di adottare la medesima struttura descrittiva della classificazione delle attività economiche utilizzata dall’ISTAT. All’interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività predisposto dall’ISTAT, come ausilio nella corretta classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Qualora l’attività oggetto di classificazione preveda delle particolarità, all’interno di riquadri denominati (“Particolari criteri di inquadramento”) sono state aggiunte delle note contenenti il riferimento a circolari e/o messaggi emanati dall’Istituto con riguardo all’attività per cui viene richiesto l’inquadramento. Ciò al fine di pervenire ad approfondimenti di maggior dettaglio che favoriscano l’adozione di un corretto provvedimento di classificazione contributiva. 5. Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale di particolari attività: 5.1 Casse Edili Con il messaggio n. 5850 del 12 gennaio


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1990, è stato disposto che le Casse Edili – quali organismi costituiti da rappresentanti delle imprese edili e dei lavoratori dell’edilizia - dovevano essere classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia con il c.s.c. 1.13.05, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art.49 della Legge 88/89, sempre che non fossero già inquadrate in tale settore. In seguito ad approfondimenti circa la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, nonché nell’ottica di una rivisitazione e di un aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro in base all’attività esercitata, si ritiene che non sia più possibile mantenere l’attuale inquadramento delle Casse Edili come sopra esposto. Infatti, l’attività esercitata dai suddetti organismi (i quali svolgono, in generale, un ruolo di rilievo nell’assicurare ai lavoratori sia una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, sia significative prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale) deve essere ricondotta nel settore terziario con il c.s.c 7.07.06, non potendo più essere considerata una vera e propria attività ausiliaria delle imprese edili nel senso proprio del termine, né assumendo alcuna rilevanza, ai fini classificatori, la circostanza che al personale dipendente delle Casse Edili venga applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile. In conseguenza, si rende necessario variare l’inquadramento delle Casse Edili dal settore industria – attività ausiliaria dell’edilizia - al settore terziario con efficacia dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare, in considerazione del fatto che si tratta di una variazione disposta a seguito di un mutato indirizzo in materia da parte dell’Istituto. Le sedi provvederanno, quindi, ad effettuare la variazione di inquadramento e a notificare il provvedimento alle Casse edili. 5.2 Sale di scommesse In relazione ai quesiti pervenuti circa il corretto inquadramento delle aziende che svolgono attività di case da gioco e sale di scommesse, si evidenzia che con la circolare n.66/2010, che ha recepito gli interpelli n.21/2007 e n.59/2009, è stato precisato che i lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex Enpals, sempre che le attività di che trattasi siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro. Nel caso in cui, invece, l’attività abbia carattere promiscuo (essendo spesso le case da gioco e le sale giochi all’interno o annesse ai pubblici esercizi) e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati continueranno a essere assicurati presso l’INPS anche ai fini previdenziali. Le imprese che svolgono le attività descritte

dovranno essere inquadrate nel settore terziario, sia ai fini del versamento delle sole contribuzioni minori (con obblighi contributivi pensionistici alla gestione ex Enpals), sia nell’ipotesi di completo regime previdenziale INPS. Tenendo fermo quanto sopra, in seguito agli approfondimenti effettuati e in considerazione dell’attuale fase di generale rivisitazione delle attività e della classificazione dei datori di lavoro in base alla codifica Ateco 2007, si precisa quanto segue. Nell’ipotesi in cui il versamento della contribuzione pensionistica debba essere effettuato alla gestione ex Enpals, la sala di scommesse o la casa da gioco dovrà essere inquadrata con il c.s.c. 7.07.09. Laddove, invece, l’attività delle sale di scommesse o delle case da gioco abbia caratteristiche per cui i lavoratori soggiacciono al completo regime previdenziale INPS, l’inquadramento dovrà essere attribuito nel settore terziario con il c.s.c. 7.07.08. 6. Obbligo dell’unicità della posizione contributiva aziendale Con la circolare n. 172 del 31/12/2010 è stato introdotto il principio dell’unicità della posizione contributiva. Nel corso di questi anni sono sorti dubbi circa la portata di tale innovazione, in particolare, con riferimento al dettato dei punti 2 e 3 della suddetta circolare. Al riguardo, in considerazione delle disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali, si evidenzia che il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma deve intendersi come obbligatorio. Per consentire, tuttavia, un graduale adeguamento di tutti gli attori del sistema alle regole dell’unicità della posizione contributiva, viene previsto un periodo transitorio, fino al 31.12.2014, entro il quale, datori di lavoro e/o intermediari dovranno registrare nella procedura Iscrizioni e Variazioni le Unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive (matricole) secondarie. In caso di mancato adempimento, le Sedi - dopo aver attivato le opportune sinergie - cesseranno d’ufficio le posizioni contributive secondarie aventi il medesimo inquadramento previdenziale della posizione primaria. Si fa presente, ad ogni modo, che non potranno più essere riattivate le posizioni

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contributive secondarie che siano sospese durante il periodo transitorio. Le procedure informatiche saranno aggiornate al fine di recepire il contenuto delle disposizioni di cui al presente paragrafo. Si allega il manuale tecnico della procedura di Iscrizione e variazione aziende su web – Internet (allegato n.2).

MINISTERO DEL LAVORO D.L. N. 76/2013 - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI - INCREMENTO OCCUPAZIONALE INTERPELLO N. 34/2014 Si informa che con interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al criterio di calcolo delle unità lavorative annue (ULA), ai fini della verifica reale sull’incremento occupazionale delle aziende che concorrono agli sgravi contributivi legati alle assunzioni. L’interpello in commento è pubblicato in calce alla presente nota. In materia, ricorda il Dicastero, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07. Tale sentenza ha stabilito un principio di calcolo per verificare l’incremento occupazionale in contrasto rispetto a quello utilizzato sino ad oggi dall’Inps, fondato su un principio di occupazione “stimata”, che imponeva ad un’azienda, per l’appunto, di “stimare” l’occupazione dei 12 mesi futuri sulla base dei dati in suo possesso al momento dell’assunzione agevolata. Diversamente, secondo il nuovo orientamento comunitario, ai fini della verifica della sussistenza di un aumento dell’occupazione, “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”. Questo nuovo sistema di calcolo, in altre parole, consentirà alle aziende una verifica reale dell’incremento occupazionale che non sarà fatta al momento dell’assunzione, ma al termine dei 12 mesi effettivi. Le ipotesi percorribili, pertanto, saranno due: - beneficiare delle agevolazioni sin dal primo mese di assunzione agevolata, sempre che sia stimato un incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi successivi l’assunzione stessa. In tale caso, se l’incremento sarà davvero realizzato, i benefici già goduti verranno “consolidati”. Diversamente, dovrà essere restituito lo sgravio goduto; - beneficiare delle agevolazioni contributive


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solo al termine dei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata, recuperando il periodo pregresso, momento in cui sarà possibile verificare il reale incremento occupazionale. Ministero del Lavoro Roma, 17 dicembre 2014 Interpello n. 34 Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - sgravi contributivi legati a nuove assunzioni - incremento occupazionale netto. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al requisito dell’“incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni. In particolare l’istante chiede di sapere “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione”. Al riguardo è stato acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo. Va anzitutto ricordato che, ai fini della fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (v. art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 e art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013). Ai fini della risoluzione del quesito occorre dunque verificare i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia. Per quanto concerne la prima va anzitutto ricordato che: - il punto 17 degli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (G.U. 1995, C 334, pag. 4), così recita: “(...) è opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione”; - secondo la disciplina comunitaria degli

aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U. 1996, C 213, pag. 4), alla nota a piè di pag. 8, punto 3.2, il “numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA”. Risolutiva della questione è tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07, che ha espressamente stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”. Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata porta dunque alla conclusione secondo cui l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica. Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, i benefici potranno essere fruiti: - sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso; - al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo. In conclusione, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

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MINISTERO DEL LAVORO IMPRESE IN CIGS RIMBORSO DELLE QUOTE MATURATE DI TFR INTERPELLO N. 33/2014 Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 33 del 17 dicembre 2014 che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito alcune precisazioni circa il rimborso delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per le imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sottoposte a procedure concorsuali. Premesso che in caso di Cassa Integrazione Straordinaria il TFR matura in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, il Dicastero ha indicato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro potrà richiedere all’Inps il rimborso delle quote di TFR afferenti il periodo di Cigs. L’Inps aveva già chiarito, negli anni passati, che tale rimborso afferisce solo i periodi integrati immediatamente precedenti al licenziamento essendo invece precluso qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione del lavoro. Inoltre, il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso qualora ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione Cigs e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata, rimanendo fermo il diritto al rimborso delle quote maturate durante il periodo di concessione qualora i lavoratori siano posti in mobilità fuori da detti limiti. Premesso ciò, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per i periodi di Cigs riconosciuti ai sensi dell’ex art. 3 della L. n. 223/1991 (procedurali concorsuali), il diritto al rimborso delle quote di Tfr matura secondo quanto stabilito dalla L. n. 464/1972, art. 2, comma 2, ovvero: “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Alla base di ciò sta, infatti, il principio secondo il quale la concessione dell’integrazione presuppone la continuità del rapporto di lavoro. Inoltre, è chiarito che, in ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche con riferimento a imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo


LAVORO

della sospensione, non potendo ascrivere le quote di Tfr alla Cigs. A fronte di ulteriori quesiti in merito, il Ministero ha precisato che le quote di Tfr maturano solo laddove prosegua il rapporto di lavoro e, pertanto, in caso di fallimento, se il curatore ritiene che non sia possibile, nemmeno in parte, proseguire l’attività di impresa, le relative quote di Tfr non matureranno. Diversamente, laddove anche in caso di fallimento il rapporto di lavoro prosegua realmente e non fittiziamente, nel corso della Cigs le quote di Tfr continueranno a maturare. Ministero del Lavoro Roma, 17 dicembre 2014 Interpello n. 33 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - società sottoposte alle procedure concorsuali - rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa. L’interpellante pone, inoltre, la problematica afferente alla maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e dell’INPS e il nulla osta dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. Ai fini della soluzione dei quesiti sollevati, appare opportuno muovere dalla lettura dell’art. 2120 c.c. secondo il quale: - in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i prestatori hanno diritto al trattamento di fine rapporto, ossia a quella quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dello svolgimento del rapporto stesso (comma 1); - in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale,

deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (comma 3). 2 Dalle disposizioni in argomento si evince che, in caso di Cassa Integrazione sia ordinaria che straordinaria, le quote del trattamento di fine rapporto maturano in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprensiva dunque anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria. In proposito l’art. 2, comma 2, L. n. 464/1972 stabilisce che “per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro può richiedere all’INPS il rimborso delle quote di TFR che riguardano il periodo di CIGS precedente alla cessazione stessa (cfr. INPS mess. n. 23953/2009). Successive note interpretative dell’Istituto hanno chiarito che la possibilità di rimborso delle quote di TFR è invece preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro quale, ad esempio, la rioccupazione presso la medesima azienda (fatta eccezione per l’astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente precedenti il licenziamento (INPS mess. n. 14963/2010). Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 223/1991, il datore di lavoro decade dal diritto al rimborso delle suddette quote nell’ipotesi in cui ponga il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS, ex art. 2, comma 1 della medesima Legge e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata ex art. 1, comma 2, della L. n. 223. Ciò premesso, in risposta alla primo quesito sollevato, si richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della L. n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata L. n. 464, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro. Qualora le imprese di cui sopra collochino

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in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati all’art. 5, comma 6, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 della medesima Legge, tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste, ovvero quelle di cui agli artt. 1 e 2, della L. n. 223/1991 (INPS circ. n. 103/1995). La disposizione di cui all’art. 5 citato riveste, infatti, natura “sanzionatoria” e deroga alla regola generale sancita dall’art. 2, comma 2, L. n. 464/1972, perseguendo la propria finalità solo laddove sia applicata ai casi di crisi con prosecuzione dell’attività aziendale e pertanto non potrà essere applicata al di là dei casi espressamente previsti; di conseguenza l’effetto decadenziale non potrà esplicarsi con riferimento ai casi di trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991. Si ritiene tuttavia che la proroga per il secondo anno della crisi aziendale per cessazione di attività debba essere ricompresa nei casi indicati dall’art. 5, comma 6, in quanto la fonte normativa per l’approvazione dei programmi di crisi per cessazione di attività si rinviene nell’art. 1 della medesima L. n. 223/1991, mentre l’art. 1 della L. n. 291/2004 si limita a disciplinare la proroga per il secondo anno di una fattispecie prevista dalla L. n. 223/1991; la crisi per cessazione di attività costituisce, infatti, una fattispecie della causale di intervento per crisi aziendale. In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, appare opportuno invece ricordare che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS (cfr. INPS mess. n. 14963/2010). Per quanto concerne la terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS si ritiene pertanto che continuino a maturare le quote di TFR in applicazione dei principi sopra enucleati


LAVORO

con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

INPS - DECRETO INTERMINISTERIALE 7 LUGLIO 2014, N. 83312 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI L. N. 863/1984 - SGRAVIO CONTRIBUTIVO - MODALITÀ DI RECUPERO - CIRCOLARE N. 153/2014 Si informa che l’Inps, con la circolare n. 153 del 2 dicembre 2014, ha fornito le istruzioni operative che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno eseguire per la fruizione delle riduzioni contributive, riferite all’anno 2014, connesse ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 della Legge n. 863/84. Destinatarie di tale beneficio sono appunto le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, hanno stipulato o avevano già in corso contratti di solidarietà difensivi, ai sensi della L. n. 836/84, e che hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività, di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo, oppure un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Sono, invece, escluse dal beneficio le imprese che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà di tipo b di cui all’art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella L. n. 236/93 a cui, come noto, possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Per ciò che concerne la misura della riduzione contributiva, questa è stata uniformata al 35% sulla parte dei contributi a carico delle imprese per ogni lavoratore che, nel periodo massimo 21 marzo/31 dicembre 2014, abbia avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Tale agevolazione, ricorda l’Istituto, è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall’ordinamento ed è subordinata al rispetto delle condizioni in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Relativamente agli aspetti operativi, si rileva che, sulla base della documentazione prodotta dalle aziende ammesse al benefico con il citato decreto direttoriale, la sede territoriale Inps, verificati tutti i presupposti, attribuirà il codice di autorizzazione “1W”. I datori di lavoro autorizzati dovranno espor-

re nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, i seguenti elementi: “CausaleACredito”, codice causale “L929” avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984)”; nell’elemento , dovrà essere indicato il relativo importo. Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo, o successive, a novembre 2014, i datori di lavoro dovranno utilizzeranno il codice causale “L930”, avente il significato di “Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984)” da valorizzare nell’elemento “DenunciaAziendal e”,”AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”. Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi dovranno essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2015.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2015 - RIDUZIONE PREMIO DETERMINA PRESIDENZIALE N. 327/2014 Si informa che l’Inail con determina n. 327 del 3 novembre 2014 ’Inail ha reso nota la nuova misura percentuale di riduzione dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come previsto dall’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013. Per l’anno 2015 la misura percentuale è pari al 15,38%. Si rammenta a tal proposito che per il 2014 era stata stabilita al 14,17%. Tutto questo premesso in attesa che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, adotti il relativo Decreto direttoriale dell’Inail.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI 2014-2015 - INVIO DELLE BASI DI CALCOLO NOTA 4 DICEMBRE 2014 Si informa che l’Inail con nota dello scorso 4 dicembre 2014 ha segnalato l’avvio della spedizione alle imprese delle basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto in sede di autoliquidazione 2014/2015. A tal proposito l’Istituto ricorda che in via preliminare la suddetta nota ribadisce la determina n. 327 del 3 novembre 2014 e n. 330 del 5 novembre 2014 che hanno disposto, rispettivamente, che: - la misura della riduzione percentuale dei

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premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l’anno 2015, è pari al 15,38%; - il termine del 16 marzo previsto per l’invio della dichiarazione delle retribuzioni viene anticipato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Per l’autoliquidazione 2014-2015 il termine è prorogato al 2 marzo 2015, primo giorno successivo non festivo, in quanto il 28 febbraio cade nella giornata di sabato. Resta fermo il termine stabilito dagli articoli 28, comma 1, e 44, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio 2015. Si rammenta che l’operatività delle determine del Presidente dell’INAIL n. 327/2014 e n. 330/2014 sono subordinate all’approvazione delle stesse con decreti del Ministero del Lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In riferimento all’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, di cui all’art. 22 delle vigenti Modalità tariffarie, l’Inail precisa che, ai fini del comma 2 di tale articolo, si considerano esercitate per un periodo non inferiore ad un anno, con applicazione quindi della oscillazione del tasso medio di tariffa, anche le lavorazioni – riferite alla stessa Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) – con interruzioni, purché la somma dei giorni dei periodi di osservazione raggiunga un valore maggiore di 363 giorni. Si precisa, altresì, che l’art. 22, comma 2, delle vigenti Modalità tariffarie stabilisce che il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minore periodo, purché non inferiore ad un anno, nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

TFR LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di novembre 2014 è risultato pari a 107. Dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2013 e quello di novembre 2014 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 2014 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2013 è pari a: 1,013750


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2014 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2014

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-7-2012

1.630,71 1.467,63 1.223,02 1.141,51 1.059,96 953,97 815,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.572,08 2.370,80 2.058,49 1.947,76 1.841,87 1.707,55 1.533,48

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2013 l'indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 170,72. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,60 6,13 5,51 4,71

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

TOTALE

11,33 10,74 9,95 8,92

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,08 0,08 0,08 0,08

in vigore dal 1° LUGLIO 2014

Paga base oraria dal 1-7-2014

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,24

2,47

1,07

0,05

TOTALE

7,83

Premio di Cantiere (1) 1-7-2012

0,07

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,77 2,47 0,95 0,04 7,23 0,07 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008. (1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 14 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

78,77

28,48

11,75

41,24

41,24

16,33

3,69

OPERAIO SPECIALIZZATO

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

OPERAIO QUALIFICATO

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

OPERAIO COMUNE

61,93

22,39

9,23

32,42

32,42

12,84

2,90

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

41,48

15,00

6,18

21,72

8,60

1,94

2° semestre

44,93

16,25

6,70

23,53

9,32

2,11

3° semestre

48,39

17,50

7,22

25,34

10,03

2,27

4° semestre

51,85

18,75

7,73

27,15

10,75

2,43

5° semestre

55,30

20,00

8,25

28,96

11,47

2,59

6° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

7° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

8° semestre

58,76

21,25

8,76

30,77

12,18

2,76

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

74,65

26,99

11,13

39,09

39,09

15,48

3,50

69,13

25,00

10,31

36,19

36,19

14,33

3,24

61,93

22,39

9,23

32,42

12,84

2,90

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

29


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2014 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

75,06

24,77

8,03

37,53

37,53

15,06

2,90

OPERAIO SPECIALIZZATO

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

OPERAIO QUALIFICATO

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

OPERAIO COMUNE

59,01

19,47

6,31

29,50

29,50

11,84

2,28

qualifiche

APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

1° semestre

39,52

13,04

4,23

19,76

7,93

1,52

2° semestre

42,81

14,13

4,58

21,41

8,59

1,65

3° semestre

46,11

15,22

4,93

23,05

9,25

1,78

4° semestre

49,40

16,30

5,29

24,70

9,91

1,91

5° semestre

52,69

17,39

5,64

26,35

10,57

2,03

6° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

7° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

8° semestre

55,99

18,48

5,99

27,99

11,23

2,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

71,13

23,47

7,61

35,56

35,56

14,27

2,74

65,87

21,74

7,05

32,93

32,93

13,21

2,54

59,01

19,47

6,31

29,50

11,84

2,28

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI e Disoccupazione Speciale Edile (2) 2,41% — 2,41% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,90% — 5,20% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% — 0,20% — 30,06% 9,49% 35,58% 39,55%

9,49%

45,07%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari all'1,50% (2,41% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,90% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,20% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.L. 20/1/98, n. 4) (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto: − dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

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QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) 23,81% 9,19%(1) ASpI (2) 1,61% — 1,61% — Contributo mobilità (art.16 L.223/1991) (3) 0,30% — 0,30% — Assegni familiari (2) 0,68% — 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (4) 1,90% — 1,90% — - Straordinaria (5) 0,60% 0,30% 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — 2,22% — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (6) 0,20% — 0,20% — 29,56% 9,49% 31,78% 39,05%

9,49%

41,27%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro pari 3.836,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per l'ASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo di mobilità è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi apprendisti). (4) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,20% per le aziende con più di 50 dipendenti. (5) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (6) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

32


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2013 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 8,59 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,65% 5,00% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,442%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° giugno 2012 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 26,088% (di cui 1,466% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

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TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2013 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00

Aliquota % 1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

oltre euro 28.000,01

1,73

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 – RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 – RC) : 27.000 = Coeff

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DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro – 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro – RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A – RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro – RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

35


Dirigenti (dal 1° gennaio 2013) TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente fino a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 63.000 euro annui; - Dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore a 6 anni: trattamento minimo complessivo di garanzia pari a 80.000 euro annui; Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2014 Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,81%

ASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% (3) 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 (pari ad euro 3.836,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30% Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 96.149,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

26,96% (3)

9,19% (1) — — — — 9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2014 è pari ad euro 46.031,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2014 è pari ad euro 100.123,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati (3) Le aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato con più di 15 dipendenti devono versare, a carico azienda, il contributo di Mobilità dello 0,30%.

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Dirigenti dal 1° gennaio 2013 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2012 il livello minimo era 4.500 euro; mentre per l'anno 2013 è fissato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996, con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per 435,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 294,00 euro al trimestre

220,00 euro al trimestre

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

PANTONE COO CMYK 0 - 0 - 0 RGB 135 - 135 -

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TRIBUTI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE DI NATURA FISCALE DI INTERESSE PER LE IMPRESE CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015 Il 22 dicembre 2014 è stato approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”. Si fornisce di seguito una prima analisi degli interventi di carattere fiscale di maggior interesse per le imprese associate, con riserva di tornare sulle singole misure per offrire un commento di maggior dettaglio e approfondimento. ■ Proroga per il 2015 dei bonus per il recupero, la riqualificazione energetica e la sicurezza antisismica degli edifici 1. Detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici 2. Detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l’acquisto di mobili 3. Detrazione del 65% per la sicurezza antisismica ■ Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili ■ Estensione del regime del “reverse charge” e “split payment” nei confronti della Pubblica Amministrazione ■ Compensazione dei debiti fiscali con i crediti verso la P.A. ■ TASI - novità per il 2015 ■ IMU - Proroga versamenti per i terreni montani ■ Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ■ Norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi ■ Eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap ■ Regime fiscale agevolato per imprese individuali e professionisti - nuovo regime dei “minimi” ■ Ravvedimento operoso ■ Termini di presentazione della dichiarazione IVA ■ Aumento (potenziale) aliquote IVA e delle accise ■ Credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione ■ Proroga per il 2015 dei bonus per il recupero, la riqualificazione energetica e la sicurezza antisismica degli edifici (Art.1, commi 47-48 e 657) 1. Detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici L’art.1, comma 47, lett.a, prevede la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqua-

lificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio). Contestualmente, l’ambito applicativo del beneficio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali: ■ l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro; ■ l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro. Di contro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, il medesimo DdL di Stabilità 2015 prevede l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi (art.1, comma 657). La proroga per un ulteriore anno dell’Ecobonus, pur valutandosi positivamente, non accoglie tuttavia la proposta ANCE che ne prevede la messa a regime ed una rimodulazione, che premi maggiormente gli interventi a maggiore impatto (quali, ad esempio, il “cappotto dell’edificio” e la riqualificazione globale). Desta, inoltre, preoccupazione l’aumento della ritenuta dal 4% all’8%: tale misura, seppur diretta al condivisibile obiettivo di contrasto all’evasione, avrà l’unico effetto di ridurre la liquidità delle imprese regolari, rischiando di comprometterne definitivamente l’attività, già colpita dalla grave situazione congiunturale e dalla stretta creditizia. Ciò, tra l’altro, senza migliorare in alcun modo l’efficacia dello strumento di contrasto all’evasione, già assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi (con l’obbligatorio utilizzo del bonifico appositamente predisposto per le agevolazioni), sia dalla natura stessa delle detrazioni che, attraverso il meccanismo del “contrasto di interessi”, già garantisce di per sé l’emersione di base imponibile. Peraltro, l’aumento della ritenuta mal si concilia con le generali esigenze di semplificazione già riconosciute dal Governo in materia, con il venir meno dell’obbligo di Comunicazione per i “lavori a cavallo d’anno” agevolabili con la medesima detrazione del 65%, che rappresenta un evidente alleggerimento degli adempimenti a carico dei contribuenti. Per questo l’ANCE ha già intrapreso le opportune iniziative per ottenere in futuro un

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ripensamento della misura, mantenendo la ritenuta all’attuale 4%, anche in considerazione del fatto che la percentuale dell’8% supera la redditività dell’intervento per l’impresa esecutrice. 2. Detrazione del 50% per PANTONE 281 il recupero delle abitazioni e l’acquisto mobili CMYK 100di- 72 - 0 - 32 L’art.1, comma RGB 47,0lett.b, n.1 e 48 proroga - 40 - 104 per il 2015: ► la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 201516, relative a: ■ interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte a prevenire atti illeciti di terzi); ■ acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. Dal 1° gennaio 2015 verrà, così, esteso il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell’abitazione. In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, invece, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR. Anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 ed agevolabili con il “50%” viene previsto l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi (art.1, comma 657); ► la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, fino ad un importo massimo di 10.000 euro (art.1, comma 47, lett.b, n.3). Le spese sostenute per l’acquisto di mobili verranno considerate, ai fini della detrazione, a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, come, peraltro, già previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014.

PA CM RG


TRIBUTI

Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. L’ANCE esprime apprezzamento in merito all’ampliamento, da sei a diciotto mesi, del termine, decorrente dalla fine dei lavori, per l’acquisto delle abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati, agevolato con la detrazione IRPEF del 50%, la cui proroga per il 2015 viene pure vista con estremo favore. Come auspicato dall’ANCE, è stata finalmente riconosciuta la necessità di rendere effettiva la fruizione del beneficio anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni ristrutturate, tenuto conto che l’originario termine per la vendita, fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero, appariva del tutto insufficiente per poter effettuare una definitiva cessione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante contrazione del mercato che, oggi più che mai, rende impossibile, nell’arco di un semestre, anche solo individuare l’acquirente finale. 3. Detrazione del 65% per la sicurezza antisismica L’art.1, comma 47, lett.b, n.2 proroga, altresì, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 il “Bonus antisismica”, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003). Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013. La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all’art.16-bis, comma 1, lett.i, del D.P.R. 917/1986), è fruibile con le modalità già previste per la detrazione del 36-50% per le ristrutturazioni edilizia, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo. Sotto il profilo generale, la proroga del potenziamento del “Bonus antisismica” recepisce espressamente gli orientamenti dell’ANCE sulla necessità di modulare l’importo detraibile in funzione dell’incisività degli interventi. Tuttavia, tenuto conto dell’ambito applicativo circoscritto alle sole “abitazioni principali” ed agli edifici a destinazione produttiva, è evidente che la misura continuerà ad avere,

anche nel 2015, un impatto limitato rispetto agli obiettivi proposti, volti alla programmazione di prevenzione antisismica del patrimonio edilizio nazionale. E’ auspicabile, pertanto, un ulteriore intervento normativo per estendere i benefici a tutti gli edifici, residenziali e non. ■ Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili (Art.1, commi 626-627) Con l’art.1, commi 626-627, viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito. Contestualmente, viene previsto il raddoppio della predetta imposta sostitutiva, che passa dal 4% all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 (art.1, comma 627). Si tratta dell’ennesima proroga della rivalutazione che, però, negli ultimi anni ha prodotto scarso interesse, in ragione del crollo dei valori immobiliari. L’aumento dell’imposta sostitutiva dal 4% all’8%, poi, ridurrà ulteriormente la convenienza a rivalutare i terreni posseduti. Sarebbe stata, probabilmente, più opportuna una rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese. ■ Estensione del regime del “reverse charge” e “split payment” nei confronti della Pubblica Amministrazione (Art.1, commi 629-630 e 632) Tra le misure di contrasto all’evasione, l’art.1, comma 629 lett.a e b prevede l’estensione del “reverse charge” a fattispecie ulteriori rispetto ai subappalti edili e l’introduzione dello “split payment” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA.. In particolare, l’art.1, comma 629 lett.a, nn.1 e 2, del Provvedimento estende il meccanismo dell’inversione contabile, già utilizzato nel subappalto edile (ai sensi dell’art.17, comma 5, lett.a, del D.P.R. 633/1972) anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e in subappalto). Al riguardo, la Relazione illustrativa al

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Provvedimento conferma che tale ulteriore fattispecie si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione- ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori». In sostanza, il “reverse charge” per tali fattispecie si applica in ogni caso, anche se le stese sono rese in appalto e non solo in subappalto. L’art.1, comma 629, lett.b, stabilisce, inoltre, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (c.d. “split payment”). A differenza del “reverse charge”, che si applica per operazioni effettuate tra due soggetti passivi IVA, il meccanismo dello “split payment” trova applicazione con riferimento ad operazioni tra un soggetto passivo IVA (es. impresa) e un soggetto “non debitore d’imposta” (es. P.A.) Tale modalità di versamento dell’IVA, infatti, secondo quanto previsto dal nuovo art.17ter del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2015, si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di: • Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, • enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, • istituti universitari, • aziende sanitarie locali, • enti ospedalieri, • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, • enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Si tratta, in sostanza, delle prestazioni eseguite nei confronti dei medesimi soggetti pubblici per i quali si applica l’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972 (c.d. “IVA ad esigibilità differita”) secondo il quale l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. L’applicabilità di tale modalità di versamento dell’IVA è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea. Tuttavia, nelle more del rilascio della citata autorizzazione, viene comunque stabilito che tale misura è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio


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2015 (art.1, comma 632). Con tale precisazione, si ritiene che la nuova modalità di versamento dell’IVA potrebbe quindi trovare applicazione per tutti i pagamenti eseguiti dalle citate PP.AA. dal 1° gennaio 2015, ancorché riferiti a cessioni di beni o prestazioni di servizi fatturate prima di tale data. Nell’ipotesi in cui non pervenga il via libera da parte della Commissione europea, il provvedimento prevede l’ottenimento delle maggiori entrate attese previste con l’introduzione dello “split payment” (pari almeno a 1,7 miliardi di euro) dall’aumento dell’accisa su benzina e gasolio, a decorrere dal 2015. In concreto, con l’introduzione della nuova disposizione: • il cedente/prestatore fattura l’operazione resa, • la P.A. beneficiaria versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, liquidando altresì l’imposta dovuta direttamente all’Erario. A tal riguardo, la Legge di Stabilità prevede che, con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo dello “split payment”, saranno individuati i fornitori, a cui si applica detto meccanismo, per i quali i rimborsi IVA saranno eseguiti in via prioritaria. Nel medesimo Decreto dovranno essere chiariti, inoltre, i rapporti tra lo “split payment” e le regole dell’“Iva ad esigibilità differita”, tenuto conto che il nuovo art.17ter trova applicazione per le operazioni rese nei confronti delle stesse PP.AA. per cui vale il citato art.6, comma 5 del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo. Per completezza si ricorda che sono espressamente escluse dallo “split payment” le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (ad esempio, le prestazioni rese da professionisti). L’estensione del “reverse charge” a fattispecie diverse dai subappalti edili, ivi compresi i lavori pubblici, è, in linea di principio, uno strumento efficace di contrasto all’evasione fiscale. Tuttavia, crea rilevanti problemi gestionali negli adempimenti amministrativi, nonché accentua il problema dei crediti IVA, già rilevanti per le imprese del settore. Il medesimo problema relativo all’eccedenza di crediti IVA si ripropone anche relativamente ai cedenti/prestatori per le operazioni eseguite nei confronti delle P.A., che saranno tenute, a loro volta, ad applicare lo “split payment”. Al riguardo, non sembra sufficiente la precisazione secondo la quale, nel Decreto attuativo che regolerà le modalità di versamento dell’IVA all’Erario, dovranno essere specificati i soggetti per i quali i rimborsi

IVA, relativi alle operazioni assoggettate allo “split payment”, verranno eseguiti in via prioritaria. ■ Compensazione dei debiti fiscali con i crediti verso la P.A. (Art.1, comma 19) L’art.1, comma 19, della Legge di Stabilità 2015 stabilisce la possibilità di compensare, nel 2015, le somme iscritte a ruolo, e risultanti dalle cartelle di pagamento, con i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A. (cfr. anche art.28-quater, D.P.R. 602/1973). L’applicabilità di tale disposizione è subordinata ad un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015. Si ricorda che, sul tema, sono intervenuti diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A. Da ultimo, per il 2014, il D.M. 24 settembre 2014, in vigore dal 10 ottobre scorso, ha stabilito la possibilità di effettuare la compensazione per le cartelle di pagamento, notificate entro il 31 marzo 2014, con i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.. Per completezza, si ricorda, inoltre, che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali: ■ la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti; ■ la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA - art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro). ■ TASI - novità per il 2015 (Art.1, comma 679) Intervenendo sulla disciplina della TASI, l’art.1, comma 679, prevede il mantenimento, anche per il 2015, della disciplina relativa alle aliquote vigente nel 2014. In particolare, viene previsto che i comuni possano applicare la TASI con l’aliquota massima del 2,5 per mille, con la possibilità di prevedere l’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, a condizione che vengano finanziate detrazioni d’imposta per l’abitazione principale (cfr. art.1, comma 677, della legge 147/2013). Contestualmente, nelle more della revisione

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del catasto dei fabbricati, vengono introdotte novità in materia di rendita castale dei fabbricati ad uso produttivo (art.1, commi 244-245). Al riguardo, richiamando le istruzioni della Circolare dell’Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n.6/T vengono esclusi dalla rendita catastale i macchinari posti all’interno dei fabbricati, ossia quelle componenti che sebbene identifichino la destinazione economica dell’immobile, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, intesa come la stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare. ■ IMU - Proroga versamenti per i terreni montani (Art. 1, comma 692) La disposizione in commento prevede la proroga dei termini per il versamento dell’IMU dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015, per i terreni agricoli montani per cui non si applica più l’esenzione, anche parziale, prevista dalla precedente disciplina ICI, a seguito delle modifiche apportate dal decreto ministeriale del 28 aprile 2014. Il versamento viene effettuato sulla base dell’aliquota standard IMU del 7,6 per mille, salvo che i Comuni non abbiano approvato, per tali terreni agricoli, specifiche aliquote. ■ Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Art.1, comma 35) L’art. 1, comma 35 sostituisce l’art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia” (norma, di fatto, mai divenuta operativa in mancanza del decreto attuativo) e reca la disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2015 e fino al periodo di imposta 2019. La misura è destinata alla generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività, dal regime contabile adottato (e dal fatturato, diversamente dalla norma originaria contenuta nel D.L. n. 145/2013); a differenza di quanto previsto dal credito di imposta del “Destinazione Italia”, tuttavia, sembrerebbero rimanere escluse dall’ambito di applicazione di questa misura agevolativa le imprese legate da un contratto di rete, per le quali, secondo la disciplina sostituita, il limite minimo di partecipazione di 30.000 € poteva essere raggiunto cumulativamente. Il credito d’imposta è riconosciuto rispetto alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 (per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media di riferimento da considerare è calcolata sul minore periodo intercorso dalla data di costituzione) con due aliquote differenziate per tipologia di spese:


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- 25% per le spese in macchinari e attrezzature di laboratorio e per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica o a una nuova varietà vegetale; - 50% per le spese di personale (è ammesso solo personale altamente qualificato, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) e per le spese relative a contratti di ricerca stipulati con le università, e/o gli enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La misura annuale massima del credito è pari a 5 mln di € per ciascun beneficiario e il credito è riconosciuto a condizione che siano state sostenute spese pari ad almeno 30.000 €. La norma elenca le attività qualificabili come “di ricerca e sviluppo” includendovi: a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo, invece, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR ed è utilizzabile in compensazione orizzontale, senza i limiti previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000 (700.000 € annui), né quelli disposti dall’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007 (250.000 € annui, per i crediti riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Qualora venga accertata l’indebita fruizione del beneficio per carenza dei requisiti richiesti, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero degli importi indebitamente fruiti, maggiorati di interessi e sanzioni. La norma dispone, inoltre, che la documentazione contabile comprovante la spettanza e la misura del credito sia certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e che tale certificazione sia allegata al bilancio. A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti sono, comunque, tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito poter considerare le spese all’uopo sostenute, entro il limite massimo di 5.000 €, tra quelle ammissibili per la determinazione del credito d’imposta. I suddetti obblighi non sussistono per le imprese con bilancio certificato. L’introduzione di questa misura comporta la cessazione del credito di imposta per assunzioni di personale altamente qualificato introdotta dal D.L. n. 83/2012, che, pertanto, rimane in vigore solo fino al 31 dicembre 2014. E’ demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’adozione delle disposizioni attuative necessarie al pieno funzionamento dell’incentivo, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito. ■ Norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi (Art. 1, commi 244- 245) L’art. 1, comma 244 prevede che, nelle more dell’attuazione della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, prevista dall’art. 2 della Legge n. 23/2014 (Legge delega di riforma fiscale), ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi (art. 10, R.D.L. n. 652/1939) gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono seguire le istruzioni contenute nella Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 emanata dall’ex Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate). Si prevede, inoltre, che gli uffici fiscali non devono tener conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni, ai sensi dei commi 335 e 336 dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311, che risultino difformi alle indicazioni contenute nella predetta Circolare n. 6/2012. In particolare, il comma 335 citato conferisce ai Comuni la facoltà di chiedere all’A-

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genzia delle entrate il riclassamento delle microzone del proprio territorio nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta in modo significativo dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. Il comma 336 conferisce ai Comuni il potere di notificare ai proprietari di singoli immobili l’obbligo di provvedere alla presentazione degli aggiornamenti catastali, nel caso si sia verificata la sussistenza di variazioni edilizie e di ristrutturazioni che comportano una modifica del classamento. ■ Eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap (Art.1, commi 20-24) L’art.1, commi 20-24, del Provvedimento prevede, dal periodo d’imposta 2015, l’eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato. In particolare, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato). Tale disposizione, presente nel testo del provvedimento in esame fin dalla sua originaria presentazione, corrisponde, secondo le stime contenute nella Relazione tecnica al medesimo provvedimento, ad una riduzione della prelievo fiscale ai fini IRAP, a carico delle imprese, per 5 miliardi di euro. A fronte di tale previsione, è stata abrogata la riduzione delle aliquote IRAP in vigore nel periodo d’imposta 2014, riportando in tal modo l’aliquota base dal 3,5% al 3,9% (cfr. l’art.2 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014). La deducibilità del costo per il personale, introdotta ai fini IRAP, è stata, altresì, inserita nell’ambito della disciplina relativa all’integrale deducibilità, ai fini IRES/IRPEF, della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato, che è stata aggiornata con tale nuova misura. L’eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, specie se valutata insieme alla decontribuzione per 3 anni riconosciuta per i nuovi assunti, rappresenta una misura da tempo auspicata da tutti i settori ad alta intensità di manodopera, quale il settore delle costruzioni. Tuttavia, occorrerebbero parallelamente incentivi alla domanda, che favoriscano lo smobilizzo dei fabbricati costruiti e non ancora collocati sul mercato, nonché l’apertura di nuovi cantieri. Solo in tal modo, creando nuova occupazione, il settore delle costruzioni potrà fruire effettivamente di tale importante sgravio.


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In linea generale, inoltre, l’effetto positivo della misura viene attenuato dal mantenimento dell’aliquota IRAP al 3,9%, anziché al 3,5% come originariamente fissato dal D.L. 66/2014, che, tra l’altro, si applica con effetto retroattivo già dal periodo d’imposta 2014. ■ Regime fiscale agevolato per imprese individuali e professionisti - nuovo regime dei “minimi” (Art. 1, commi 54-89) La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime di tassazione forfetaria per gli imprenditori individuali ed i professionisti di dimensioni minime. Possono accedere al regime agevolato solo coloro che possiedono i seguenti requisiti: 1. i soggetti interessati devono aver conseguito nell’anno precedente un ammontare di ricavi o di compensi entro determinate soglie, precisate distintamente, a seconda del tipo di attività svolta, indicata con apposito codice ATECO; la soglia massima di ricavi o compensi oscilla tra i 15.000 e i a 40.000 €; 2. i soggetti interessati devono avere sostenuto un ammontare di prestazioni di lavoro non superiore al limite complessivo annuo di 5.000 € lordi; concorrono al computo di tale limite le somme corrisposte a titolo di lavoro accessorio, a titolo di reddito di lavoro dipendente o assimilato, le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro ed i compensi erogati all’imprenditore ed ai suoi familiari; 3. i soggetti non devono possedere uno stock di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000 €. Al fine del computo, si considerano i beni acquisiti in locazione, anche finanziaria, in noleggio e comodato; i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività di impresa o della professione, concorrono nella misura del 50%; 4. i redditi conseguiti dall’attività di impresa o professione devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati; tale verifica non è effettuata se il rapporto di lavoro è cessato o la somma complessiva di tali proventi non supera i 20.000 €. Sono, comunque, esclusi dal regime forfettario, a prescindere dalla sussistenza dei precedenti requisiti: - i soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini IVA; - i soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; - i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno degli stati Membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’Accordo sullo SEE (Norvegia e Islanda) e che producono nel territorio redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; - i soggetti che in via esclusiva o prevalente

effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; - i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni o srl a ristretta compagine sociale. Tali condizioni vanno accertate nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente l’ingresso nel regime forfetario. Il regime agevolato prevede un regime di determinazione forfetaria del reddito, assoggettato, a decorrere dall’anno di imposta 2015, ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali locali e dell’IRAP pari al 15%, che aumenta, pertanto, rispetto all’attuale 5%. L’imponibile viene determinato applicando ai ricavi un apposito coefficiente di redditività, diversificato per categorie di attività. Per chi avvia una nuova iniziativa produttiva e opta per il nuovo regime forfetizzato, il reddito è ridotto di un terzo. Il regime forfetario prevede una serie di semplificazioni fiscali, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi; in particolare, sussiste un regime di esonero: - dagli obblighi di registrazione e di tenuta della contabilità; - dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale IVA; - dall’applicazione di ritenute; - dagli studi di settore e dai parametri; - da una serie di ulteriori adempimenti (es. spesometro e comunicazioni black-list). A seguito dell’introduzione delle disposizioni in commento, sono abrogati, dal 1°gennaio 2015, i seguenti regimi fiscali agevolati: - il regime delle nuove iniziative imprenditoriali previsto dall’art.13, L. 388/2000; - il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, D.L. n. 98/2011; - il precedente regime dei minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 115, della L. 244/2007 (coloro che si avvalgono di questo regime nel 2014 possono continuare ad avvalersene sino alla naturale scadenza). ■ Ravvedimento operoso (Art. 1, commi da 634 a 641) I commi da 634 al 641 dell’art. 1, Legge di Stabilità 2015, recano alcune disposizioni improntate ad un cambio dei rapporti tra Agenzia delle entrate e contribuenti, con l’obiettivo di favorire la compliance volontaria. In particolare, al comma 634, si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisite direttamente o da terzi, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Le nuove forme di cooperazione potranno aver luogo anche

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mediante l’utilizzo di reti telematiche e di nuove tecnologie. Il contribuente, inoltre, potrà - a sua volta - segnalare all’Agenzia delle entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi (comma 635) che l’Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. Le modalità attuative sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 636). Tale disposizione sembrerebbe, ad una prima analisi, da associare a quanto previsto in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, dal D.Lgs. n. 175/2014. Ben maggior rilevanza hanno le disposizioni contenute nei commi da 637 a 640 dell’articolo unico della Legge di Stabilità: queste, infatti, innovano significativamente la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, si introducono nuove fattispecie di ravvedimento (lettere a-bis), b-bis) e b-ter)) ed una disciplina specifica del ravvedimento per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, nonché la previsione, per tutti i casi di ravvedimento operoso, di non operatività delle preclusioni alla possibilità di beneficiare dell’istituto, indicate al comma 1, primo periodo dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97. Nello specifico, la nuova lettera a-bis), di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore; per effetto di questa modifica, pertanto, il ravvedimento operoso potrà essere effettuato anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale. Si osserva che, nei casi di ravvedimento effettuato dopo la scadenza del termine di adempimento all’obbligo dichiarativo, la sanzione applicabile è più favorevole (riduzione ad 1/9 del minimo) rispetto al ravvedimento effettuato entro il termine, visto che continua ad operare la previsione (art. 13, comma 1, lettera b)) in base alla quale la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. Va tuttavia rilevato che, per effetto di quanto stabilito dal nuovo comma 1-bis, le menzionate differenze nel trattamento


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sanzionatorio dovrebbero riguardare i tributi non amministrati dall’Agenzia delle entrate. Le nuove lettere b-bis) e b-ter) dispongono la riduzione della sanzione: • ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall’omissione o dall’errore; • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini. • ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929). Il già citato nuovo comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 stabilisce che le rimodulazioni sanzionatorie previste nei nuovi punti b- bis) e b-ter) si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Per essi dunque si potrà ricorrere al ravvedimento operoso senza limitazioni temporali e beneficiando di una riduzione delle sanzioni irrogabili modulata in modo da favorire i ravvedimenti meno lontani rispetto al momento in cui sorge l’obbligo tributario. Sembrerebbe, inoltre, desumersi che, per effetto di questa norma, per tutti gli altri tributi restano fermi gli ordinari termini di ravvedimento operoso attualmente vigenti. Sempre con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione - prevista dall’articolo 13, comma 1, primo capoverso - secondo la quale non è possibile l’accesso all’istituto del ravvedimento se la violazione è già stata contestata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, il ravvedimento operoso per tali tributi non incontrerà le limitazioni appena menzionate. Non potrà essere perfezionato, invece, nei casi in cui è stato notificato al contribuente un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (all’esito di controlli automatici, di cui agli art. 36- bis del DPR. n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) e degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR n. 600/73). In relazione alle modifiche in tema di ravvedimento operoso, con la lettera a) del comma 637, si interviene sull’articolo 2, comma 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, consente

al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’IVA per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l’accertamento. In particolare è fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97: viene, quindi, meglio coordinata la disciplina della dichiarazione integrativa con quella del ravvedimento operoso. La lettera c) del comma 637 introduce alcune modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 218/97, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; in particolare, si espungono dalla disciplina: • la possibilità di definizione agevolata dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, di cui all’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies; • la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all’art. 5-bis; • la possibilità di definizione agevolata dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 11, comma 1-bis, ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA. È, altresì abrogato il comma 2-bis dell’art. 15 del citato D.Lgs. n. 218/97; ciò comporta, il venir meno della norma che stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l’avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio. Per quanto attiene alla decorrenza delle nuove misure, si consente al contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, di effettuare il ravvedimento operoso sulla base delle nuove disposizioni. Di contro, gli istituti abrogati continueranno ad applicarsi nel testo previgente con riguardo agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015. Al tempo stesso, l’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218/97 (adesione ai processi verbali di constatazione) continuerà ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, l’abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni (di cui all’art. 15 comma 2 bis), D.Lgs. n. 218/97) si applicherà agli atti notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016. ■ Termini di presentazione della dichiarazione IVA (Art. 1, comma 641) Il comma 641, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia

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di IVA, modifica la disciplina di cui al DPR n. 322/98, con effetti a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il periodo d’imposta 2015. Nello specifico, la nuova norma elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA nell’ambito della dichiarazione unificata e stabilisce, al contempo, che i soggetti passivi IVA dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio. Si ricorda, cha, ad oggi, salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, il contribuente è tenuto a presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente. Correlata all’anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione IVA è l’abrogazione dell’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA di cui all’art. 8-bis del DPR n. 322/98, previsto al fine di ottemperare, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE. ■ Aumento (potenziale) aliquote IVA e delle accise (Art. 1, commi 718-719) I commi 718 e 719 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 recano una clausola di salvaguardia i cui effetti potrebbero manifestarsi, in modo molto incisivo, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In particolare, il comma 718 prevede: ■ l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire fino al 13%), a decorrere dal 1° gennaio 2017; ■ l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria del 22% di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (vale a dire fino al 25,5 %); ■ l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di € per l’anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi; tale incremento è disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e diviene efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali incrementi delle aliquote IVA e di quelle delle accise non scatteranno - o si verificheranno solo in parte - qualora si adottino provvedimenti normativi in grado di assicurare gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.


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■ Credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione (Art. 1, commi 233-234) Il comma 233 dell’art. 1 prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ai sensi del comma 234, a detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla Legge di Stabilità del 2014 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Conseguentemente, il taglio del 15% per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori, relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio, opererà a decorrere dal 2019 e non più dal 2015. Il risparmio ulteriore, rispetto ai 270 milioni di € già stimati a legislazione vigente, è stimabile in 340 milioni di € per il 2015, 270 milioni di € per il 2016, 200 milioni per il 2017.

“SPLIT PAYMENT” NUOVE MODALITÀ DI FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI - COMUNICATO STAMPA Il Ministero delle finanze ha anticipato alcune delle disposizioni che saranno contenute nel decreto attuativo del regime dello “split payment”, concernente il versamento dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, di cui al nuovo articolo 17-ter del DPR n.633/72, introdotto dalla legge di stabilità 2015. Come già anticipato, lo “split payment” è il nuovo sistema che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA, relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse, che viene applicato alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, facendo salve così quelle emesse fino al 31 dicembre 2014, ancorché saldate dall’ente pubblico committente dopo tale data. In termini operativi, il nuovo meccanismo comporta che: ■ il cedente/prestatore emetta fattura nei modi ordinari, ■ la P.A. beneficiaria versi al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario. Il nuovo regime, pertanto, non riguarderà le operazioni fatturate fino alla data del 31 dicembre 2014, ma soltanto quelle fatturate

a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Allegato: Comunicato Stampa n.7 del 9 gennaio 2015 (pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www. ancebrescia.it)

TARI - CONFERMATA L’ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI E DELLE AREE COLLEGATE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (R.M. n. 2/DF del 9/12/2014)

I magazzini, funzionalmente connessi al ciclo produttivo di rifiuti speciali, devono essere considerati esenti da TARI, a prescindere da una diversa valutazione fatta dai singoli Comuni nei vari regolamenti. Allo stesso modo, devono essere escluse dall’ambito applicativo del tributo le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili (ai rifiuti urbani), se asservite al ciclo produttivo. Questo il principale chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 2/DF del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., che conferma quanto già anticipato sul tema, in occasione di una precedente risposta ad un quesito posto da un’azienda in materia di TARI. La questione prende le mosse dalla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 649, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l’esclusione dall’ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali. Come noto, la suddetta disposizione stabilisce che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Sul punto, il Ministero dell’Economia ha chiarito che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo l’esclusione dalla TARI non solo alle superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche alle aree ed ai magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.

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Con la R.M. n. 2/DF viene, altresì, chiarito l’ambito applicativo del terzo periodo del citato art. 1, co. 649, della legge di Stabilità 2014, laddove prevede che i Comuni “possono individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”. Con riferimento a tale disposizione, il Ministero precisa che i Comuni, nell’ambito del loro potere regolamentare, possono solo prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Viceversa, i medesimi Comuni, non possono estendere l’applicabilità della TARI a superfici non tassabili alla luce della normativa nazionale. In sostanza, per le superfici (aree e magazzini) che producono rifiuti speciali non assimilabili, in base ai criteri di come sopra esposti, i Comuni non hanno alcun potere decisionale di assoggettabilità al tributo. Infine, a differenza di quanto precisato in origine dal Dipartimento delle Finanze in risposta ad un quesito formulato da un’impresa, nella R.M. n. 2/DF vengono meno i riferimenti all’applicabilità di tale chiarimento anche alla disciplina previgente della TARSU. Infatti, con la suddetta risoluzione, il Ministero sembra attenuare la portata interpretativa della precedente pronuncia, non facendo alcun riferimento all’esclusione dalla tassazione, ai fini TARSU, delle superfici destinate a magazzino. In ogni caso, con riferimento alla TARI, alla luce di quanto chiarito con la R.M. n. 2/ DF/2014, si ritiene confermata la possibilità di richiedere il rimborso nell’ipotesi di indebito pagamento della stessa.

TARI SUI MAGAZZINI - AZIONI PER IL RECUPERO DEL TRIBUTO INDEBITAMENTE VERSATO Facendo seguito alle precedenti informative, con le quali si comunicava che il Dipartimento delle finanze - con la risoluzione n. 2/2014 ha fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione delle superfici tassabili ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), si forniscono, di seguito, alcune indicazioni circa le modalità di recupero della TARI indebitamente versata. Preliminarmente, merita ricordare che il Dipartimento delle finanze ha precisato che, ai sensi della disciplina TARI (art. 1, comma 649, primo periodo della legge n. 147/2013),


TRIBUTI

devono intendersi escluse da tassazione le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, “che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili”. Pertanto, secondo il Dipartimento delle finanze, non può ritenersi corretta la prassi, seguita da taluni Comuni, di applicare la TARI sulle predette aree con la sola esclusione della superficie occupata dai macchinari (c.d. superficie ombra). L’esclusione del prelievo sulle predette aree opera, nel rispetto dell’art. 1, comma 649, della legge n.147/2013, a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa ambientale. Secondo il Dipartimento delle finanze, inoltre, devono considerarsi non assoggettabili alla TARI, anche i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti, nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto tali aree sono produttive di rifiuti speciali non assimilabili a prescindere dall’intervento regolamentare da parte del Comune, previsto dall’art.1, comma 649, terzo periodo, della legge n.147/2013. Alla luce dei predetti chiarimenti, si ritiene che le imprese che abbiano assolto la TARI anche in relazione alle superfici ritenute intassabili secondo la richiamata risoluzione, possano presentare al Comune di competenza una istanza di rimborso per le maggiori somme versate e non dovute. L’istanza dovrà essere presentata entro 5 anni dalla data di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi del rinvio operato dall’art. 1, comma 705 della Legge n.147/2013 alle disposizioni previste per la generalità dei tributi locali (art. 1, commi 164 e 165, della legge n.296 del 2006). Sulle somme rimborsate spetteranno gli interessi in misura annua secondo il tasso legale vigente. La richiesta di rimborso al Comune dovrà essere supportata da valida documentazione volta a comprovare: 1) l’estensione delle superfici non assoggettate al tributo (es. planimetria catastale e dettagli tecnici relativi all’ impianto produttivo, ecc.); 2) l’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali a proprie spese, tramite soggetti autorizzati (es. formulario di trasporto, registri di carico e scarico rifiuti speciali, ecc.). Ove il Comune neghi il rimborso della TARI indebitamente versata, l’impresa potrà proporre ricorso avverso il rifiuto ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

NUOVA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE DI LUSSO, ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE E ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI - NUOVO DOSSIER DI APPROFONDIMENTO PREDISPOSTO DALL’ANCE (D.Lgs. 175/2014)

Eliminazione definitiva della responsabilità solidale fiscale negli appalti, per i pagamenti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175 in materia di semplificazioni fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2014[1]. Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE formulate nelle competenti Sedi fin dall’introduzione della disposizione che, in questi anni, ha generato grandi criticità alle imprese per l’estrema difficoltà applicativa e l’onerosità degli adempimenti, dimostrandosi, altresì, inefficace sul piano della lotta all’evasione fiscale, ed inutilmente vessatoria e dannosa per l’intero sistema. Il D.Lgs., attuativo della legge delega fiscale (legge 23/2014), entrerà in vigore il 13 dicembre 2014 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.). Oltre all’eliminazione della responsabilità solidale dell’appaltatore per le ritenute fiscali[2] dovute dal subappaltatore per i propri lavoratori dipendenti, nel Provvedimento è stato inserito anche l’ampliamento da 3 a 5 anni del periodo di osservazione previsto per l’applicazione del regime fiscale delle società di comodo (art.18). Di contro, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4% per la “prima casa”, è stata confermata la nuova definizione di “abitazione di lusso”, basata sulla classificazione catastale dell’unità abitativa in una delle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville, A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico, e non più sui criteri indicati dal D.M. 2 agosto 1969 (art.33). Il Provvedimento contiene, poi, ulteriori misure fiscali, quali: ■ l’introduzione del Modello 730 precompilato (artt.1-9); ■ l’eliminazione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali agevolati con la detrazione del “65%” (riqualificazione energetica - art.12); ■ le novità sui rimborsi IVA (art.13); ■ le semplificazioni sulle concessioni per la costruzione di opere pubbliche(art.26). Le misure di semplificazione fiscale conte-

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nute nel D.Lgs.175/2014 sono state illustrate dall’ANCE in un Dossier riepilogativo che le imprese associate possono richiedere agli uffici del Collegio. Note: [1] Si ricorda che il Provvedimento è stato approvato definitivamente dal Governo lo scorso 30 ottobre, dopo essere stato esaminato dal Parlamento per i relativi pareri. [2] Si ricorda che la responsabilità solidale fiscale, disciplinata dall’art.35, co.28-28-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, era già venuta meno per quel che riguarda l’IVA riferita all’appalto, con efficacia dal 22 giugno 2013 (art.50 del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 98/2013 - cfr. ANCE “Le misure fiscali del Decreto Fare - In G.U. la legge di conversione” - ID n.12692 del 26 agosto 2013).

RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE ABROGAZIONE DAL 13 DICEMBRE 2014 A partire dal 13 dicembre 2014, viene abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti. Il D.lgs. 175/2014 (“Semplificazioni fiscali”), che entrerà in vigore il 13 dicembre 20014, abolisce, da tale data, la norma che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto), dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Per il committente, inoltre, era prevista una sanzione pecuniaria (da 5.000 a 200.000 euro) che si applicava nel caso in cui lo stesso avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. Con l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale, pertanto, i committenti e gli appaltatori non saranno obbligati a richiedere la dichiarazione sostitutiva mediante la quale si certificava la regolarità dei versamenti e delle ritenute. L’abolizione della responsabilità fiscale, tuttavia, non avrà effetti retroattivi. Pertanto per il periodo fino al 20 giugno 2013, la responsabilità solidale opererà sia per le ritenute fiscali che per l’IVA mentre, per il


TRIBUTI

periodo dal 21 giugno 2013 al 13 dicembre 2014, la responsabilità solidale opererà solo per le ritenute fiscali. Si ricorda infatti, che la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA relativa al contratto era già stata abolita con il decreto-legge n.69/2013 (c.d. “decreto del fare”). Si precisa, infine, che nonostante l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale, resterà in vigore la solidarietà retributiva e contributiva che, fra le altre cose, obbliga il committente e l’appaltatore a richiedere il rilascio del DURC.

IMPOSTA DI REGISTRO APPLICAZIONE IN MISURA FISSA NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE DI ENTI NON COMMERCIALI Anche ai trasferimenti di beni, realizzati nell’ambito di operazioni di fusione di enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa di categoria, si applicano il registro e le ipotecarie e catastali in misura fissa. Così afferma l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di consulenza giuridica, proposta nei mesi scorsi da Confindu-

stria (Agenzia delle Entrate-Risposta del 12 dicembre 2014), con la quale si chiedeva di precisare l’applicabilità dell’art.1, co.737 della Legge 147/2013 (Stabilità 2014)[1] anche ai “processi di riorganizzazione degli enti associativi [..], realizzati anche attraverso l’istituto giuridico della fusione.”. In particolare, la norma citata riconosce uno specifico regime agevolativo ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, applicabile ai trasferimenti gratuiti di beni mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di enti non commerciali, appartenenti alla stessa struttura organizzativa (politica, sindacale, di categoria, etc.), effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione dei medesimi enti. A tali trasferimenti si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), a condizione, precisa l’Amministrazione finanziaria, che dette cessioni avvengano: ■ a titolo gratuito, ■ tra enti non commerciali appartenenti, per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale o di categoria (etc.), ■ nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra i medesimi enti. Tale regime trova, quindi, applicazione anche con riferimento ad operazioni di riorganizzazione tra enti non commerciali

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appartenenti allo stesso sistema associativo, realizzati attraverso l’istituto giuridico della fusione. In tal ambito, si precisa che l’ANCE sta approfondendo la questione per la verifica dell’applicabilità del regime agevolativo anche ai processi di riorganizzazione del sistema paritetico. Note: [1]Legge 27 dicembre2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Art.1 (omissis) 737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. (omissis)


COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

INDICI

DI BRESCIA E PROVINCIA

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/13 e relativi ai mesi dell’anno 2014 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)

Variazione gennaio.......13-14: ......0,60% Variazione febbraio.......13-14: ......0,50% Variazione marzo..........13-14: ......0,30% Variazione aprile...........13-14: ......0,50% Variazione maggio........13-14: ......0,40% Variazione giugno.........13-14: ......0,30% Variazione luglio...........13-14: ......0,10% Variazione agosto.........13-14: ... - 0,10% Variazione settembre....13-14: ... - 0,10% Variazione ottobre.........13-14: ..... 0,10% Variazione novembre....13-14: ..... 0,20% Variazione dicembre.....13-14: ....- 0,10%

febbraio........................................................................... 1,003200 marzo.............................................................................. 1,004450 aprile................................................................................ 1,007101 maggio............................................................................. 1,007651 giugno.............................................................................. 1,009601 luglio................................................................................ 1,010151 agosto.............................................................................. 1,012801 settembre........................................................................ 1,011250 ottobre............................................................................. 1,013200 novembre........................................................................ 1,013750

ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GEN 158,0 162,3 165,5 168,1 171,8 174,3 179,3 182,1 184,5 188,5 194,5 198,7 199,9

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 (75% RGB pari0 -al400,450%) - 104

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 gennaio............................................................................ 1,002651 RGB 135 - 135 - 135

(75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,375%) (75% pari al 0,300%) (75% pari al 0,225%) (75% pari al 0,075%) ( -- ) ( -- ) (75% pari al 0,075%) (75% pari al 0,150%) ( -- )

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 1989 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 158,6 159,0 159,4 159,7 159,9 160,1 160,4 160,6 161,0 161,4 162,5 163,1 163,3 163,5 163,6 164,0 164,3 164,7 164,8 165,2 166,1 166,2 166,6 166,9 167,3 167,4 167,7 167,7 167,7 168,1 168,6 168,9 169,4 169,7 170,0 170,4 170,7 170,8 171,1 171,1 172,2 172,4 172,8 173,4 173,5 173,9 174,2 174,2 173,9 174,1 174,7 175,0 175,3 175,8 176,2 176,6 176,9 176,9 177,4 178,1 179,8 180,7 181,1 182,1 182,9 183,7 183,8 183,4 182,7 182,7 182,5 182,5 182,9 183,3 183,6 183,6 184,2 183,7 183,8 184,0 184,8 185,2 185,9 186,0 186,0 186,7 187,1 186,5 186,9 187,1 189,1 189,8 190,7 190,9 191,1 191,7 192,2 192,2 193,0 193,2 195,2 196,0 196,9 196,9 197,1 197,3 198,2 198,2 198,2 198,4 198,7 199,1 199,1 199,1 199,5 199,7 200,4 199,5 199,5 198,9 199,7 199,7 200,1 199,9 200,1 199,9 200,2 199,5 199,7 199,3

DIC 161,6 165,2 168,1 171,3 174,2 178,8 182,5 184,2 187,8 193,9 198,4 199,5

MEDIA 159,9 163,9 167,1 170,0 173,4 176,4 182,1 183,4 186,2 191,4 197,1 199,3

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE NOVEMBRE 2014 CHE E’ PARI AL 199,3 ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GEN 26,1 22,8 20,4 18,6 16,0 14,3 11,1 9,5 8,0 5,7 2,5 0,3 -0,3

FEB 25,7 22,6 20,0 18,2 15,8 14,1 10,9 9,2 7,9 5,4 2,1 0,3 -0,2

MAR 25,4 22,2 19,9 18,0 15,6 13,9 10,3 9,2 7,6 5,0 1,7 0,1 -0,2

APR 25,0 22,0 19,6 17,6 15,3 13,7 10,0 9,0 7,2 4,5 1,2 0,1 -0,4

MAG 24,8 21,9 19,4 17,4 15,0 13,4 9,5 8,7 7,2 4,4 1,2 0,1 -0,3

GIU 24,6 21,8 19,1 17,2 14,9 13,1 9,0 8,6 7,2 4,3 1,1 0,0 -0,4

LUG 24,5 21,5 19,1 17,0 14,6 12,8 8,5 8,6 6,8 4,0 1,0 -0,2 -0,3

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AGO 24,3 21,3 18,9 16,8 14,4 12,7 8,4 8,2 6,5 3,7 0,6 -0,6 -0,5

SET 24,1 21,0 18,9 16,7 14,4 12,7 8,7 8,5 6,8 3,7 0,6 0,0 -0,1

OTT 23,8 20,9 18,9 16,5 14,6 12,3 9,1 8,4 6,6 3,3 0,6 0,0 0,0

NOV 23,5 20,6 18,6 16,5 14,5 11,9 9,1 8,3 6,5 3,2 0,5 0,2 0,0

DIC 23,4 20,6 18,6 16,3 14,4 11,5 9,2 8,2 6,1 2,8 0,5 0,0

MEDIA 24,6 21,6 19,3 17,2 15,0 13,0 9,5 8,7 7,0 4,2 1,1 0,0


LAVORI PUBBLICI COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PUBBLICITA’ E TERMINI PER GLI APPALTI PUBBLICI dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ha riformulato, tra le altre cose, anche la disciplina circa gli obblighi di pubblicità degli appalti ed i termini per la partecipazione agli stessi. Sostanzialmente si tratta delle medesime misure già introdotte a suo tempo dalla legge Merloni n. 109/1994. E’ però necessario fare ora riferimento al nuovo quadro delineato da Decreto Legislativo n. 163/2006 per gli adempimenti connessi alla pubblicità delle gare, per orientarsi circa gli obblighi di pubblicizzare i lavori da appaltare, obblighi diversificati in tre distinti momenti (preinformazione, bando di gara, esito della gara). Per ognuno di essi la normativa prevede incombenze specifiche all’interno dei diversi ambiti (locale, nazionale, comunitario) e indica gli strumenti specifici da utilizzare (albo pretorio dell’ente e del comune, profilo del committente, siti internet, bollettino ufficiale della regione, gazzetta ufficiale della Repubblica, gazzetta ufficiale della comunità europea, quotidiani nazionali, quotidiani regionali e provinciali, avviso da inviare al prefetto). Per quanto attiene i termini, la normativa fissa i periodi minimi che devono essere rispettati in relazione alle singole fasi che compongono il procedimento di gara, giungendo fino alla firma del contratto. Trattandosi di informazioni non facilmente rinvenibili nella loro completezza, si ritiene opportuno effettuare un riepilogo schematico delle stesse, mantenendo i distinti riferimenti ai tre ambiti disciplinati contestualmente dalla norma (appalti di lavori, appalti di servizi e forniture, appalti di servizi tecnici). A tal fine si utilizza il lavoro già effettuato dallo studio Bosetti e Gatti di Brescia, che risulta di immediata comprensione, di semplice lettura e preciso nella sostanza. Soglie di rilevanza per la pubblicità e i termini Ambito locale fino a Lavori 500.000 Servizi e forniture

Ambito nazionale

Ambito Comunitario

da 500.000 da a 5.186.000 5.186.000 da 0 da 207.000 a 207.000

Servizi fino a da 100.000 da 207.000 tecnici 100.000 a 207.000 Non sussiste ambito regionale

PRO MEMORIA PER LE PUBBLICAZIONI (SETTORI ORDINARI) Riepilogo pubblicità - LAVORI (articoli 65, 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Ambiti:

Locale

Importi in euro

Nazionale Comunitario PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 da 500.000 RGB 0 - 40 - 104a

fino a 500.000 5.186.000 G.U. della U.E. Avviso di preinformazione Profilo committente (1) Siti Internet

Bando di gara

NO

SI (2)

NO

(ove istituito)

SI (2)

NO

(facoltativo)

SI (3)

G.U. della U.E.

NO

NO

SI (4)

G.U. della Repubblica

NO

SI

SI

B.U. della Regione

NO

Albo Ente

SI

Profilo di committente Siti Internet (7) Quotidiani nazionali Quotidiani locali G.U. della U.E. G.U. della Repubblica

Avviso esito di gara (11)

da 5.186.000

NO

Albo Ente Profilo committente Siti Internet (7)

SI (7)

(facoltativo)(6)

(ove istituito) (ove istituito) SI SI NO NO

SI SI

SI: (8) fino al SI: (8) fino al 31/12/2015 31/12/2015 (9) (9) SI

NO

NO SI: (8) fino al 31/12/2015 (9)

SI NO SI

SI NO SI

(facoltativo)(6) SI SI

Quotidiani nazionali Quotidiani locali

(facoltativo) (facoltativo) (5)

NO

SI

SI: (8) fino al SI: (10) fino al 31/12/2015 31/12/2015 (9) (9)

(1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente, con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente (3) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell‘Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GUUE. (4) La pubblicazione avviene entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on-line del bando. (5) Salvo specifico obbligo della singola legge regionale per lavori di interesse regionale o finanziati dalla regione (6) Anche se previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo. (7) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI. (8) Un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale (9) Soppressa dal 1° gennaio 2016 dall’art. 26, comma 1, della legge n. 89 del 2014, che ha sostituito gli articoli 66, comma 7 e 122, comma 5, del Codice degli Appalti, il d.lgs. n. 163 del 2006. (10) Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. (11) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva

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PA CM RG


LAVORI PUBBLICI

Riepilogo termini LAVORI (articoli 70, 71, 72 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006) Ambito nazionale da 0 a 5.186.000

Ambito Comunitario da 5.186.000

(1) Con pre- Senza pre- in- (1) Con pre- Senza preinfromazione fromazione infromazione infromazione Procedura aperta Termini per la ricezione delle offerte (con disponibilità libera e completa degli atti)

da 11 a18

(con bandi trasmessi per via informatica)

26

(con ambedue le condizioni che precedono)

da 22 a 36

52

da 22 a 36

47

da 22 a 36

45

da 22 a 36

40

(con progetto esecutivo) (2)

40

40

50

60

(con progetto definitivo ed esecutivo) (2)

60

60

50

80

37

37

37

37

30

30

da 22 a 36

40

da 22 a 35

35

Procedura ristretta e Dialogo competitivo Dal bando per la ricezione delle domande (con disponibilità libera e completa degli atti)

15

15

( con bandi trasmessi per via informatica) Procedura ristretta Dagli inviti per la ricezione delle offerte

da 11 a 18

20

(con progetto esecutivo) (2)

40

40

50

60

(con progetto definitivo ed esecutivo) (2)

60

60

50

80

Dal bando per la ricezione delle domande

15

15

15

15

Dagli inviti per la ricezione delle offerte

10

10

10

10

(con progetto esecutivo) (2)

30

30

30

30

(con progetto definitivo ed esecutivo) (2)

60

60

45

45

Appalto integrato ex art. 52, comma 2, lettera c) (2)

60

60

50

80

10

10

20

20

Spedizione capitolati a richiesta (entro giorni ...)

6

6

6

6

Informazioni entro giorni dalla scadenza (3)

6

6

6

6

Comunicazione esclusioni (entro giorni ...) (4)

5

5

5

5

Comunicaz. esito di gara a tutti (entro giorni ...) (5)

5

5

5

5

Comunicazione dei motivi dell’esclusione e/o dei motivi dell’aggiudicazione ad altro offerente (6)

15

15

15

15

(con disponibilità libera e completa degli atti)

Procedura ristretta in caso di urgenza

Procedura negoziata o Dialogo competitivo Dagli inviti per ricezione offerte Per tutte le procedure

(1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (2) In realtà non esistono procedure in cui vi sia offerta di progetto esecutivo o di progetto definitivo ed esecutivo; il progetto esecutivo è sempre un’obbligazione contrattuale e mai un adempimento in sede di offerta; l’unica fattispecie analoga è l’offerta del solo progetto definitivo ex art. 53, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, citata all’articolo 70, comma 11, lettera b). Nella norma (commi 6, 7 e 11, vi è una contraddizione tra progettazione quale oggetto della “offerta” e progettazione quale oggetto del “contratto”). (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (4) Dal provvedimento di esclusione. (5) Dal provvedimento di aggiudicazione. (6) Dalla richiesta dell’interessato.

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LAVORI PUBBLICI

Riepilogo pubblicità

Riepilogo termini

SERVIZI E FORNITURE (articoli 65, 66 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006) (esclusi i servizi tecnici ex categoria 12 allegato II.A, articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

SERVIZI E FORNITURE (articoli 70, 71, 72 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006) (esclusi i servizi tecnici ex categoria 12 allegato II.A, articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163 del 2006)

NazionaAmbiti: Regio- le (fino a Importi in euro nale e 207.000 Locale euro) G.U. della U.E. Avviso di Profilo preinformacommittente zione (1) Siti Internet

Comunitario (da 207.000 euro)

NO

SI (2)

(ove istituito)

SI (2)

(facoltativo)

SI (3)

G.U. della U.E.

NO

SI (4)

G.U. Repubblica

SI

SI

B.U. Regione Albo Ente Bando di Profilo di committente gara Siti Internet (7) Quotidiani nazionali

SI

(facoltativo)(6)

(ove istituito)

SI

SI

SI

(facoltativo)

NO

SI

G.U. Repubblica

NO

SI

Albo Ente

NO

(facoltativo)(6)

NO

SI

SI

SI

Quotidiani locali

Termini per la ricezione delle offerte

da 7 a 10 15 da 22 a 36 52

(con disponibilità libera e completa degli da 7 a 10 15 da 22 a 36 47 atti) (con bandi trasmessi per via informatica) da 7 a 10 15 da 22 a 29 45 (con ambedue le condizioni che preceda 7 a 10 15 da 22 a 29 40 dono) (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di proqetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta e Dialogo competitivo Dal bando per la ricezione delle domande (con disponibilità libera e completa degli atti) (con bandi trasmessi per via informatica)

SI: (8) fino al 31/12/2015 (9)

G.U. della U.E.

Quotidiani nazionali

Procedura aperta

(facoltativo) (facoltativo)(5)

Quotidiani locali

Profilo Avviso esito committente di gara (10) Siti Internet

A m b i t o N a -A m b i t o C o zionale (fino a munitario (da 207.000 euro) 207.000) pre-informazione SenSenCon (1) Con (2) za za

7

7

37

37

7

7

37

37

7

7

30

30

Procedura ristretta Dagli inviti per la ricezione delle offerte da 7 a 10 10 da 22 a 36 40 (con disponibilità libera e completa degli da 7 a 10 10 da 22 a 35 35 atti) (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura ristretta in caso di urgenza

SI: (8) fino al (facoltativo) 31/12/2015 (9)

(1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione. (2) Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (con avviso alla GUUE di pubblicazione sul profilo di committente). (3) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GUUE. (4) Pubblicazione entro 12 giorni dall’invio, ridotti a 5 giorni in caso di procedure urgenti o di trasmissione on-line del bando. (5) Salvo specifico obbligo della singola legge regionale per lavori di interesse regionale o finanziati dalla regione. (6)Anche se previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione all’Albo. (7) Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in GURI. (8) Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. (9) Soppressa dal 1° gennaio 2016 dall’art. 26, comma 1, della legge n. 89 del 2014, che ha sostituito gli articoli 66, comma 7 e 122, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006. (10) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

Dal bando per la ricezione delle domande

10

10

15

15

Dagli inviti per la ricezione delle offerte (con offerta di progetto esecutivo) (con offerta di progetto definitivo ed esecutivo) Procedura negoziata o Dialogo competitivo Dagli inviti per ricezione offerte

5

5

10

10

7/10

10

20

20

Per tutte le procedure Spedizione capitolati a richiesta (entro gg ... ) 6 6 6 6 Informazioni entro qiorni dalla scadenza 6 6 6 6 (3) Comunicazione esclusioni (entro gg... ) (4) 5 5 5 5 Comunicaz. esito di gara a tutti (entro 5 5 5 5 giorni ... ) (5) Comunicazione dei motivi dell’esclusione e/o dei motivi dell’aggiudicazione ad altro 15 15 15 15 offerente (6) (1) La comunicazione di preinformazione è pubblicata almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (2) La comunicazione di preinformazione è inviata alla GUUE almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima del bando. (3) Termine ridotto a 4 giorni in caso di procedura ristretta o negoziata con carattere di urgenza. (4) Dal provvedimento di esclusione. (5) Dal provvedimento di aggiudicazione. (6) Dalla richiesta dell’interessato.

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LAVORI PUBBLICI

LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

(Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 Art. 170 Dpr 207/2010) Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici. A) Richiesta di autorizzazione al subappalto La disciplina del subappalto è principalmente contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l’art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subìto negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l’importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, (ridotto al 20% se i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata), mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette “ulteriori categorie”) sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni. La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, peraltro già note: 1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 1); 2) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 2); 3) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì l’attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed importo sufficiente a coprire l’importo dei lavori che saranno da assumere. Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanza

dell’attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D). 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 6) solo per importi di contratto del subappalto superiori a 150.000 euro: che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore. Con l’entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all’art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni). (la verifica verrà effettuata dalla Stazione appaltante; qualora per casi di urgenza venga richiesta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva utilizzare il fac-simile n. 3). 7) che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l’eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione. Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale (www. sportellounicoprevidenziale.it). Va puoi ricordato quanto previsto dal decreto del “Fare”, il D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e cioè: - l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, - la validità temporale del DURC (art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) stabilendo che il Documento è valido (per tutto il 2014) per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

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Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà. B) Subappalto non autorizzato - sanzioni L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato. La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo: - per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle opere assunte in appalto; - per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo. C) Limiti quantitativi del subappalto Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita: “2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.” Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente (ridotto al 20% qualora i lavori siano stati aggiudicati con gara mediante procedura negoziata), non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente. Il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati. Si ribadisce infatti il come dato testuale della norma imponga che, per l’individuazione della categorie diverse dalla prevalente (che sono subappaltabili al 100%), ci si debba riferire “al progetto e al bando”: Ora, mentre non vi è dubbio circa l’individuazione, sempre presente nel bando, di quale sia la categoria prevalente, dallo stesso non può viceversa desumersi l’importo delle lavorazioni nella stessa inquadrabili.


LAVORI PUBBLICI

Ad esempio, a termini di legge le lavorazioni che non superino il 10% dell’importo a base di gara o i 150.000 euro non debbono essere indicate nel bando, facendo confluire i relativi importi nella categoria prevalente. I criteri per la redazione del bando non prevedono l’individuazione di tutte le categorie di cui viceversa parla il comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Detta analisi di individuazione di tutte le categorie di lavoro e dei relativi importi, ancorchè minimi rispetto all’importo a basa di gara, dovrebbe quindi rinvenirsi nella documentazione di progetto. Di fatto nessun progettista si preoccupa di questo aspetto. Ma risulta palese come l’omissione di un’apposita analisi in sede di progetto delle lavorazioni riconducibili a categorie diverse dalla prevalente, non possa vincolare il diritto dell’appaltatore al subappalto di tutte le lavorazioni non ricadenti nella categoria prevalente. Le categorie di lavoro sono individuabili nel solo computo metrico, documento presente nell’insieme degli elaborati di progetto. Detto computo consente di ricostruire anche a posteriori ciò che non è stato fatto in sede di progetto e cioè il preciso inquadramento di ogni singola voce di computo nella categoria SOA specifica, o comunque più prossima. Si dovrà dunque effettuare anche a posteriori una valutazione in tal senso, partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando, ed ovviamente il relativo importo. E’ pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto faccia una copia del computo metrico estimativo di progetto, aggiungendo un’ulteriore colonna ove indicare per ciascuna voce la categoria SOA specifica o comunque più prossima. Infine provvederà a fare un riassunto di tutte le categorie presenti nelle lavorazioni di cui al computo metrico estimativo con il totale dell’importo di ciascuna. La categoria di importo maggiore, che coinciderà con la prevalente indicata nel bando, potrà essere subappaltata nei limiti di cui sopra (30%, ridotto a 20% in caso di affidamento mediante procedura negoziata), mentre tutte le altre categorie saranno interamente subappaltabili. Sarà opportuno trasmettere detto elaborato in occasione della prima di richiesta di subappalto, richiamandosi allo stesso per ogni altra successiva istanza.

D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda per la specifica categoria o per categorie “analoghe” può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato. Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificati di esecuzione di lavori analoghi, cioè dichiarazioni rese dal committente e/o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 4 se il committente non è un ente pubblico ma un soggetto privato. Per i lavori pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l’Osservatorio informatico istituito presso l’Autorità. In tal caso è opportuno che l’impresa ne richieda una copia vidimata dall’ente. Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto; 2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell’importo del subappalto. Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 5, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci. Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 6, che ne attesti la conformità all’originale. 3) un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente. Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG13 (opere di ingegneria naturalistica) per i quali è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) corredato dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità

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eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. E) Certificazione ISO 9000 del subappaltatore per importi superiori a 619.000 euro Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed importo adeguati, l’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000. Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente. F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, tra l’impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio. Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere redatta secondo il fac-simile n. 7.Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme. G) Cartelli di cantiere Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventuali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione). A tal fine il Ministero dei lavori pubblici aveva emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la quale veniva riportato uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 8). In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.


LAVORI PUBBLICI

Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento. H) Trasmissione copia del contratto di subappalto Come già ricordato al punto A, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto. I) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti - relativa clausola contrattuale La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, ha introdotto norme circa la tracciabilià dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi: - il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”. - i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e perciò con esclusione di contanti e assegni; - I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra

le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all’acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell’appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. Si ritiene altresì, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l’obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell’impresa; - I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; - per le spese giornaliere di importo fino a 1.500 euro, inerenti il lavoro pubblico, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa (ad es. carte di credito, assegni, bancomat) L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata in favore di uno o più dipendenti tramite bonifico bancario o postale o di strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria; - gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP); - La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni qui brevemente accennate, rimandando agli altri articoli sul tema pubblicati su questa rivista. (fac-simile n. 9) L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltato-

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re l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosiddette opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo dell’appalto e ai 150.000 euro. M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia. N) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore Il subappaltatore, come ovviamente anche l’affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003, al comma 2° dell’art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che “il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.


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O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H). P) Disposizioni antimafia comuni a quelle previste per l’appalto Si applicano al subappaltatore le disposizioni all’appaltatore che si richiamano solo per menzione: - la certificazione “antimafia”, ora acquisita dalla Stazione appaltante; - comunicazione circa la composizione azionaria; - denuncia di inizio lavori; - redazione dei piani di sicurezza Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice. Q) Subappalti “a cascata” (Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 - artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999) Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali: - impianti elettromeccanici trasportatori (categoria OS4); - impianti pneumatici e antiintrusione (categoria OS5); - strutture prefabbricate in cemento armato (categoria OS13); - componenti strutturali in acciaio (categoria OS18-A); - componenti per facciate continue (categoria OS18-B). Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti. In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28. R) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera (Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006) Va preliminarmente chiarito che i subappalti, ancorchè di importo inferiore al 2% di quello dell’appalto, oppure con bassa incidenza della manodopera, sono comunque e sempre soggetti alla normativa fin qui

richiamata, soprattutto alla richiesta di autorizzazione, soggetta al silenzio-assenso dopo 30 giorni, ridotti a 15 qualora l’importo del subappalto non superi il 2% di quello dell’appalto. Pertanto ogni prestazione che si configuri quale appalto affidato a terzi dall’appaltatore è giuridicamente subappalto e non può essere assimilato alle due fattispecie qui esaminate dei noli a caldo e delle forniture in opera. Le prestazioni che ricadono in questi contratti, qualora rispondano ad alcuni requisiti, vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata dall’inizio di questo capitolo. I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con il solo operaio addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell’importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un’incidenza della mano d’opera superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto. Viceversa nel caso contrario deve essere inviata all’ente committente una semplice comunicazione (fac-simile n. 10). Si rammenta da ultimo la previsione dell’art 15 dello Statuto delle imprese - legge 11/11/2011, n. 180 - che così recita: “La disposizione dell’art. 118, comma 3, secondo periodo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura le cui prestazioni sono pagate in base allo stato d’avanzamento lavori ovvero a stato d’avanzamento forniture”. L’art. 118, comma 3, secondo periodo della legge 163/2006 prevede che: Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. S) Noli a freddo - contratti di fornitura Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti. Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di “non mafiosità”.

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Quanto detto in chiusura del precedente punto sui noli a cado, con riferimento alla statuto delle imprese si applica alle semplici forniture senza posa in opera. T) Cottimo fiduciario L’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il “cottimo”, vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all’art. 144 lo strumento del “cottimo” che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una “procedura negoziata”, ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l’esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo. Ora i commi 1 e 2 dell’art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 163/2006, quindi la legislazione di riferimento per il “cottimo” rimane l’art. 125 del Codice degli Appalti, oltre l’art. 118. Il cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l’affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti. ************************* Fac-simile n. 1 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Spett.le Amministrazione ................................... Oggetto: Lavori di ................................... contratto d’appalto del .............................. richiesta di autorizzazione al subappalto Il sottoscritto ................... nato a ............... il ...................... , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa ....................., con sede in ............................., Via ........................., aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 CHIEDE l’autorizzazione al subappalto delle seguenti opere (già indicate all’atto della offerta): 1) opere da ............................., pari ad un importo di aggiudicazione di ............... da subappaltare alla ditta ......................, con sede in ............................., Via ............................., qualificata dalla S.O.A. ....................., con attestato n. ……., con scadenza fissata al ……….., nella categoria ............................. per l’impor-


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to fino a €. ............................. (oppure iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ............................. al n. ................). 2) Opere da ........................ ecc. ............. Si allega alla presente istanza, per ognuna delle ditte sopra citate: a) attestato di qualificazione S.O.A. oppure: a1) certificati di buona esecuzione a2) attestazione costo manodopera a3) elenco attrezzature b) dichiarazione di non controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice c) dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio Decorsi 30 giorni, ovvero 15 qualora l’importo del subappalto citato non sia superiore a 100.000 euro o al 2% dell’importo dell’appalto, dalla ricezione della presente senza che alla scrivente sia pervenuta la autorizzazione, né la comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio della stessa, questa ditta si ritiene autorizzata alla stipula dei relativi contratti di subappalto ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. .............., lì ............................ TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 2 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA CIRCA I POSSIBILI SUBAPPALTI Spett.le Amministrazione Comunale di. . . . .................................. Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante della ditta. . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in relazione all’appalto dei lavori di . . . . . . . . . . . . . . . ........... indetto da codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 DICHIARA che nel corso dei lavori si riserva di subappaltare, nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla citata norma, le seguenti fasi lavorative: -.................. -.................. -.................. -..................

Distinti saluti. . . . . . . . . ., lì. . . . . . . . . . . . . Timbro e Firma ************************* Fac-simile n. 3 (in carta libera) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO “ANTIMAFIA” (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) Spett.le Amministrazione ......................... Modello – autocertificazione art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) Il sottoscritto .............................................. nato a ..................................., il ................. residente in ........................., Via .............., nella sua qualità di .................................. (legale rappresentante / direttore tecnico / socio di snc) dell’impresa ........................., con sede in ............................................... , Via ........................................consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. data IL DICHIARANTE ............................ firma leggibile del dichiarante(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di

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dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, sindaci, procuratori e direttori tecnici ************************* Fac-simile n. 4 (per lavori con committenti privati) CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (Modello “Allegato B” ai sensi del DPR 207/2010 per lavori privati) QUADRO 1: DATI DI CONTRATTO Committente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . .P.Iva . . . . . . . . . . . . Codice fiscale . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . email . . . . . . . . . . . . Legale rappresentante ................................. . . .residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direttore dei Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . località. . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . Iscritto all’Ordine . . . . . . . . . . . . della Provincia di . . . . . . . . . . . . al n° . . . . . . . . . . . . Oggetto del contratto: . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .................................. Luogo di esecuzione dei lavori: . . . . . . . . . ........................... Atto autorizzativo: (concessione edilizia oppure D.I.A o permesso di costruire) n. . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .presentato al Comune di. . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . . . . . . . . .. Importo complessivo del contratto: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria prevalente: . . . . . . . . . . . . ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .................................. categoria ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010 . . . . . . . . . . . . importo: euro in cifre. . . . . . . . . . . . (e in lettere. . . . . . . . . . . . QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO: (indicare se impresa singola, Ati, consorzio stabile, etc…) COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Impresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.F. . . . . . . . . . . . P.I. . . . . . . . . . . .


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(in caso di ATI indicare per ciascun componente il ruolo di mandataria o mandante e la percentuale di partecipazione al raggruppamento) QUADRO 3: IMPORTO DI CONTRATTO Importo contratto netto: euro . . . . . . . . . . . . . . . . . ( in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Contratto del . . . . . . . . . . . . . . . Data di inizio dei lavori. . . . . . . . . . . . Data di ultimazione dei lavori. . . . . . . . . . . . (oppure: i lavori sono in corso alla data del. . . . . . . . . . . . ed eseguiti per euro. . . . . . . . . . . . - in lettere. . . . . . . . . . . .) Importo contabilizzato a fine lavori: euro . . . . . . . . . . . -in lettere. . . . . . . . . . . . . . . ......... Importo contabilizzato a fine lavori, suddiviso per categoria - cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) - cat. (ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010): . . . . . . ; euro . . . . . . . . . . . (in lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) QUADRO 4: LAVORAZIONI ESEGUITE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Categoria di lavori (ai sensi dell’Allegato A del DPR207/2010): . . . . . . . . . . . . lavorazione: . . . . . . . . . . . . Importo euro : . . . . . . . . . . . . QUADRO 5: LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 1) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. ........... 2) Impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sede. . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . responsabile della condotta dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo contabilizzato euro in cifre. . . . . . . . . . . . e in lettere. . . . . . . . . . . . Categoria. . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. ........... oppure: Nessuna lavorazione è stata eseguita in subappalto. QUADRO 6: RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DEI LAVORI (Direttore tecnico) Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inizio lavori. . . . . . . . . . . . fine lavori. . . . . . . . . . . . QUADRO 7: DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a

vertenze né in sede arbitrale né in sede giudiziaria. Data……………… FIRME COMMITTENTE DIRETTORE DEI LAVORI In base all’art. 86 comma 7 del DPR 207/2010, i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione di eventuali subappaltatori COMMITTENTE (timbro e firma) DIRETTORE DEI LAVORI (timbro professionale e firma) Data……………… ______________ N.B. E’ opportuno che vengano apposti timbro e firma del direttore dei lavori e la firma del committente su ogni foglio. Nel caso di lavori riferibili alle seguenti categorie: OG2-OS2A-OS2B/OS25 il certificato deve essere firmato anche dall’Autorità preposta alla tutela del bene; per la categoria OG13 il visto necessita solo se i lavori sono vincolati dall’autorità preposta ************************ Fac-simile n. 5 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DI TITOLARI E SOCI (art.79, comma 10, D.P.R. 207/2010) Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in . . . . . . . . (prov. . . . ) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .(C.A.P. . . . . . .), in relazione al requisito previsto dal comma 10, art. 79 del D.P.R. 207/2010, in ordine alla determinazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, fa presente che il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL rivalutata 5 volte, da computarsi per il solo titolare (oppure: da computarsi per n. .. . soci lavoranti) è pro capite il seguente: anno 2008 euro 63.210,00 anno 2009 euro 65.235,00 anno 2010 euro 65.685,00 anno 2011 euro 66.735,00 anno 2012 euro 66.735,00 Importo complessivo pro capite nel quinquennio 2008/2012: euro 327.600,00 x . . (n. soci) = euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . . TIMBRO DELL’IMPRESA e firma del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 6 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI ORIGINALI DELLE COPIE DEI BILANCI Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , partita IVA n. . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . .................................. . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA che le copie dei bilanci relativi agli esercizi . . . . . . . . . . . . . . . . , allegati alla presente, corrispondono ai relativi originali a suo tempo presentati alla competente Camera di Commercio. ............................, lì ....................... TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 7 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) DICHIARAZIONE DI NON CONTROLLO TRA LA DITTA APPALTATRICE E LA SUBAPPALTATRICE Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Il sottoscritto ................... nato a ............... il ...................... , nella sua qualità di legale rappresentate dell’impresa . . . . . . . . . . . . .................................. con sede in ........................, Via ..............., appaltatrice dei lavori di .........................., in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta ........................ con sede in .............., Via ............................, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 DICHIARA che tra le aziende sopra citate non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile. ............................., lì .................. TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante ************************* Fac-simile n. 8


LAVORI PUBBLICI

SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE Amministrazione centrale . . . . .. . . . . . . . Ufficio competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titolo generale dell’opera . . . . .. .. . . . . . . Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibile); Titolo del lavoro in appalto . . . .. . . . . . . . Estremi della legge o del piano ................. Concessionario dell’opera .. . . . . . . . . .. . Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di qualificazione S.O.A. per categorie ed import,i oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Importo complessivo dei lavori.......... . . . . Data di consegna dei lavori ....................... Data contrattuale di ultimazione dei lavori. .......................... . Progettista . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente tecnico ................................... Direttore del cantiere ............................ Direttore dei lavori ................................... Ingegnere capo ....................................... Subaffidatario/i (indicare eventale Soa e CCIAA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico: . . . . . . . . . . . . . ************************* Fac-simile n. 9 SCHEMA DELLA CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE/ SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…). ************************* Fac-simile n. 10 (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale)

COMUNICAZIONE DEL RICORSO A NOLI A CALDO O FORNITURE IN OPERA Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legale rappresentante dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . ), Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . , (C.A.P. . . . . .) ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, in relazione ai lavori in oggetto FA PRESENTE di aver stipulato il seguente sub-contratto: 1) Nome del subcontraente: . . . . . . . . . . 2) Importo del contratto: . . . . . . . . . . . . . 3) oggetto del contratto: nolo a caldo (oppure: fornitura in opera) di . . . . . . . . . . . . . ................................ . . . . . . . . . lì ............ TIMBRO dell’impresa e FIRMA del legale rappresentante *************************

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Si riportano i fac-simile delle più usuali dichiarazioni richieste per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche o per le incombenze collegate alla gestione dei lavori, tralasciando quelle previste anche dalla normativa antimafia, già riportate in apposito articolo su questo Notiziario. Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve ad attestare fatti, stati, eventi, situazioni, di cui il dichiarante è a conoscenza; tale dichiarazione è resa su carta priva di marca da bollo, con firma normale, cioè non autenticata, cui va allegata la fotocopia di un proprio documento di identità. Diversamente, per la dichiarazione sostitutiva di certificazione, come ad esempio, per quella del Casellario e dei Carichi pendenti, di iscrizione alla C.C.I.A.A, non vi è la necessità di allegare la fotocopia del proprio certificato di identità; anche questa dichiarazione è resa su carta priva di marca da bollo, con firma normale, cioè non autenticata. ***

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, corredata da copia di documento di identità) (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . .) il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . .) in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,n. . . . . . . , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA .................................. .................................. Dichiaro di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Allego fotocopia di documento di identità. .............................. (luogo, data) Il Dichiarante .. . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA (Barrare o riportare le sole voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) - di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . .), il . . . . . . . . . . . . . . ................ - di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . .


LAVORI PUBBLICI

............... - di essere cittadino italiano (oppure) . . . ........................... - di godere dei diritti civili e politici - di essere: celibe/nubile/di stato libero - di essere coniugato/a con . . . . . . . . . . . . . . - di essere vedovo/a di . . . . . . . . . . . . . . . . . - di essere divorziato/a da . . . . . . . . . . . . . . . - che la famiglia convivente si compone di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e nome - luogo e data di nascita - rapporto di parentela) - di essere tuttora vivente - che il/la figlio/a è nato/a in data . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . .) - che il proprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rapporto di parentela - cognome e nome),nato il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è morto in data . . . . . . . - di essere iscritto nell’albo o elenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenuto da pubblica amministrazione di. . . . . . . . . . . . .................. - di appartenere all’ordine professionale . . ........................... - titolo di studio posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rilasciato dalla scuola/ università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - esami sostenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . - qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali , per l’anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .è la seguente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. - assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto. . . . . . . . . . . . . . - possesso e numero del codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . .............. - stato di disoccupazione - qualità di pensionato e categoria di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - qualità di studente presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ..................... - di essere nella seguente posizione agli

effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio . . . . . . . ....................... - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali - qualità di vivenza a carico di . . . . . . . . . . .................... - nei registri dello stato civile del comune di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . risulta che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Dichiaro di essere informato , ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. .............................. (luogo, data) IL DICHIARANTE ...................... *** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA che sul certificato Generale del Casellario giudiziale e sul certificato dei Carichi Pendenti rilasciati a suo carico non risultano condanne penali. . . . . . . . . . . . , lì . .. . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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*** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO Registro Imprese (dichiarazione non in bollo, con firma non autenticata, senza necessita di copia di documento di identità) (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) IIl/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 Dichiara sotto la propria personale responsabilità, che dal certificato di iscrizione dell’impresa sopra indicata al Registro imprese della Camera di Commercio di Brescia risultano i seguenti dati: .................................. ................................ . ............................... ... ..........., lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O UN CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI La normativa sugli appalti di lavori pubblici, all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, prevede la possibilità di presentare offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso si rammenta che l’offerta, e perciò ogni pagina del tabulato per l’offerta a prezzi unitari, deve essere sottoscritta da tutte le imprese/operatori economici. Sull’offerta, prima dell’ultima firma, ovvero in apposita dichiarazione che correda l’offerta (a tal proposito è necessario attenersi alla modalità indicate nel bando di gara, anche per quanto riguarda la busta ove inserire questa dichiarazione) deve essere riportata la seguente dicitura: “Le seguenti imprese: - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,


LAVORI PUBBLICI

- impresa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. . - impresa . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in . . . . . . . . . . . si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa . ................................... . ., con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La ripartizione dei lavori sarà la seguente: - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta; - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta; - impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lavori di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . categoria . . . . . . importo. . . . . . . . . . . . . . . . pari alla percentale del. . . . . . . . . sull’importo a base d’asta.” *** (resa su carta libera - senza bollo - con firma normale) COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ Spett.le Amministrazione ........................................ Oggetto: Lavori di ................................... comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 maggio 1991 n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione: DICHIARA - che propria composizione societaria è la seguente: - che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto”, o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia .................................................................. .................................................................. oppure - che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” o sulle quote; - che i soggetti muniti di procura irrevocabile

che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono: ................................................................ ................................................................. oppure - che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto; - che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria. In fede . . . . . , lì . . . . . . . . Timbro e firma

NESSUNA POSSIBILITÀ DI CONTESTARE IN GARA L’ATTESTAZIONE SOA E’ legittimo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato dalla stazione appaltante nei confronti di una ditta in possesso, alla data dell’aggiudicazione, di un attestato SOA non idoneo per importi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, qualora questo sia stato rilasciato a causa di un errore in esso contenuto (ammesso dalla stessa SOA che lo aveva rilasciato d’ufficio) in una classifica inferiore a quella posseduta dal concorrente. Lo afferma l’ANAC nel parere di Precontenzioso n. 27 del 5/08/2014, con cui ha deciso sulla legittimità di procedura di aggiudicazione di un appalto in cui l’aggiudicataria aveva subito, per “errore” di valutazione della SOA, un temporaneo declassamento della classifica di qualificazione nel corso della gara, che rendeva il concorrente non qualificato per l’esecuzione dell’appalto.Infatti, secondo la stessa Autorità e la giurisprudenza, un’eventuale contestazione dell’attestato SOA in gara deve tenere conto della valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA, poiché questa va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, ossia l’attestazione, valevole erga omnes, che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione (così il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 04 marzo 2013, n. 704). Ciò trova conferma anche con quanto affermato dalla soppressa A.V.C.P., che aveva a suo tempo sottolineato la funzione certificatoria di natura pubblicistica delle SOA, “finalizzata al rilascio di una attestazione, con valore di atto pubblico, destinata ad

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avere una particolare efficacia probatoria” (cfr. determinazione n. 4 del 234/2014). Da quanto sopra consegue che non incombe alla stazione appaltante alcun approfondimento istruttorio al fine di indagare la legittimità delle attestazioni rilasciate in favore delle imprese concorrenti, dovendo limitarsi alla disamina di quanto certificato in ordine ai requisiti di qualificazione richiesti, di guisa che le critiche dell’istante non possono avere alcuna ricaduta sulla legittimità della partecipazione dell’impresa alla procedura. Tale affermazione è tanto più risolutiva se si considera che, nel caso specifico, la stessa Autorità solleva dubbi sulla validità dell’ultima attestazione rilasciata dalla SOA nella categoria OG11, poiché tale attestazione sembrerebbe essere stata rilasciata in violazione del Comunicato alle SOA con il quale si afferma che “non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30” (cfr. Com. del Presidente dell’A.V.C.P n. 80 del 27 marzo 2013). A ciò non potendosi opporre, secondo l’Autorità, la sopraggiunta dichiarazione con cui la stazione appaltante, sottoscrittrice del certificato di esecuzione dei lavori, ha ex post specificato che: “le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 hanno costituito un insieme di lavorazioni e realizzazioni di impianti tecnologici, tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente e che sono quindi, secondo la normativa vigente, riconducibili alla categoria specialistica OG11”. l sopraggiungere di tale dichiarazione era stato, infatti, posto dalla SOA a giustificazione della sostituzione dell’attestato inizialmente rilasciato, con uno d’importo superiore. Infatti, proprio la valutazione del predetto certificato, in sede di rinnovo, era risultata determinate ai fini del mantenimento della classifica idonea alla partecipazione della gara. Tutto quanto sopra considerato, l’Autorità ribadisce altresì il principio dell’assorbenza per la categoria OG11, chiarendo altresì che, indipendentemente da un esplicito richiamo nel bando, a fini della qualificazione dell’impresa, tale categoria può essere utilizzata per la partecipazione a gare in cui siano previste lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e OS30. Non è, infatti, applicabile nel caso in cui l’impresa sia qualificata nella categoria OG11, e siano richieste le categorie OS28 e OS30, la disposizione di cui all’art. 92 comma 7, del “Regolamento”, in cui è previsto che tali lavorazioni non possono essere realizzate direttamente da soggetti non qualificati nella rispettiva categoria, i quali sono tenuti a costituire ai sensi del citato articolo, associazioni temporanee di tipo verticale.


LAVORI PUBBLICI

PRECISAZIONI IN MERITO AL MANUALE SULLA QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO Il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 26 novembre 2014 ha risposto ad un quesito posto in merito alle modalità di verifica delle attestazioni. Domanda: “È stato chiesto a questa Autorità di chiarire le modalità di verifica delle attestazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Manuale, con riferimento: - ai trasferimenti aziendali formalizzati nell’ultimo decennio e quindi rientranti nel periodo oggetto di verifica dei requisiti. In particolare, è stato chiesto se tali trasferimenti debbano essere oggetto di valutazione in base alle nuove indicazioni o se siano da ritenersi requisiti ormai acquisiti e non più oggetto di verifica; - al rinnovo delle attestazioni conseguite, in data anteriore all’entrata in vigore del Manuale, mediante trasferimenti di complessi aziendali. In particolare, è stato chiesto se il riconoscimento di nuove categorie e classifiche comporti anche una nuova valutazione, secondo le attuali indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo valutati; - alla riemissione degli attestati rilasciati dalla SOA originaria in caso di fusione e/o cessione di azienda tra SOA, per gli attestati relativi a imprese che presentano categorie e classifiche conseguite mediante acquisizione di aziende o rami, in data anteriore all’entrata in vigore del Manuale. In particolare, è stato chiesto se la riemissione comporti una nuova valutazione, secondo le attuali indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo valutati.” Risposta: “Il Manuale dell’Autorità definisce la decorrenza delle indicazioni in esso contenute, in particolar modo quelle relative alle modalità di verifica dei requisiti delle imprese ai fini dell’ottenimento o del mantenimento dell’attestato di qualificazione, specificando che l’applicazione delle nuove previsioni fa riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio (pag. 117 del Manuale, ‘decorrenza’). L’applicazione si estende anche ai rinnovi o alle variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasfe-

rimenti aziendali (pag. 252 del Manuale, ‘decorrenza’). Le indicazioni sono chiare, pertanto, nel precisare, con specifico riferimento alle cessioni di aziende o rami d’azienda, che le nuove modalità di accertamento si applicano ogni qual volta la fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei documenti afferenti la cessione medesima. Resta fermo, come è noto, che le verifiche (verifiche triennali) che non comportano una nuova valutazione di tutta la documentazione prodotta dall’operatore economico ai fini dell’attestazione (ivi incluse eventuali cessioni utilizzate per il rilascio dell’originaria attestazione), ma solo di elementi specifici (capienza contabile, dati di organico, ammortamenti […], art.77, commi 5 e 6 d.p.r. 207/2010 ), saranno soggette alle regole che il Manuale detta con riferimento esclusivo a tali specifici elementi. Nel caso in cui, viceversa, si rendesse necessaria la valutazione di requisiti nuovi provenienti da cessioni di azienda o rami di azienda, non si tratterà di ‘verifica’ delle attestazioni già emesse, bensì di rinnovo o variazione, fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione delle nuove procedure per espressa previsione, all’interno del Manuale, come sopra richiamata.”

NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE: 0,5 % Con il decreto 11 dicembre 2014 (G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014) il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2015, sarà pari allo 0,5% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2014) è pari all’1% in ragione d’anno ai sensi del DM 12 dicembre 2013. L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di lo-

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cazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

GIURISPRUDENZA PER L’AVVALIMENTO INFRAGRUPPO E’ SUFFICIENTE UNA DICHIARAZIONE CHE ATTESTI IL LEGAME GIURIDICO FRA LE IMPRESE

(Consiglio Stato, sezione V, n. 5377, del 29/10/2014) L’impresa concorrente, che ricorre all’avvalimento infragruppo, può presentare la sola dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, non sussistendo, invece, l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo (anche in assenza di un diretto rapporto di controllo) un contratto di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. E’ quanto deciso dalla sezione V del Consiglio Stato con sentenza del 29 ottobre u.s. n. 5377 che ha ritenuto legittima, e non in la violazione delle norme in materia di avvalimento, la mancata esclusione dell’aggiudicataria che abbia meramente come imprese ausiliarie, due società facenti parte del medesimo gruppo societario. Tale ricostruzione del supremo Collegio si basa sulla considerazione che qualora la lex specialis non contenga una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione (cfr. anche Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio di Stato, sentenza n. 23 del 16 ottobre 2013). Non vi può pertanto essere esclusione (o sanzione ex art. 38, comma 2-bis) nel caso in questione, poiché l’art. 49, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 163 del 2006, stabilisce che “nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5”. Ne consegue che la disposizione normativa


LAVORI PUBBLICI

richiamata ha accordato un regime probatorio e documentale semplificato in favore delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, senza limitarne la portata alle sole imprese ausiliarie “controllanti” o direttamente “partecipanti” e ancora “capogruppo”, come assume l’appellante principale. Del resto, già in precedenza un chiaro orientamento interpretativo aveva evidenziato che non sussiste l’obbligo di stipulare con l’impresa appartenente allo stesso gruppo un contratto di avvalimento, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, essendo sufficiente, in base alla disposizione di cui all’art. 49, co. 2, lett. g), cit., una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810). In conclusione, nell’attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici ed in coerenza con le disposizioni comunitarie in tema di avvalimento, non sussistono limiti di tipo soggettivo in ordine all’impresa ausiliaria e ai legami tra essa e l’impresa ausiliata ed è consentito l’avvalimento all’interno del gruppo, qualunque sia la posizione nel gruppo, controllata o controllante.

ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO: È SUFFICIENTE LA FALSA DICHIARAZIONE

(Consiglio di Stato, sezione V del 2 ottobre 2014, n. 4896) Deve escludersi il falso ‘innocuo’ qualora il bando di una gara d’appalto preveda una dichiarazione dal contenuto completo, anche sui ‘carichi pendenti’, e il partecipante renda una autodichiarazione non veritiera. Rimane dubbia, invece, l’utilità della richiesta degli stessi carichi pendenti. E’ quanto si desume dalla sentenza che la sezione V del Consiglio di Stato (2 ottobre 2014, n. 4896) ha costruito attorno alla configurabilità, o meno, un falso ‘innocuo’ nelle procedure di evidenza pubblica. Il giudice amministrativo ha, infatti, chiarito che negli appalti pubblici la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è già di per sé un valore da perseguire, perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara. Ne consegue che una dichiarazione inaffidabile (perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa) deve ritenersi

già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397). Inoltre, in tali casi non si può ritenere sussistente un ‘falso innocuo’, poiché non si verte in materia di mancata attestazione della sussistenza di requisiti generali in concreto esistenti, ma nella attestazione, rivelatasi non corrispondente alla realtà, della insussistenza di carichi pendenti; ciò ha inciso sugli interessi tutelati, avendo impedito che la commissione di gara fosse posta nella condizione di poter immediatamente effettuare la valutazione complessiva circa la moralità professionale della società offerente (dovendo la commissione valutare la rilevanza di tutti i dati da fornire). Peraltro l’art. 45, par. 2, lett. g), della direttiva 2004/18/Ce consente di escludere dalle pubbliche gare l’operatore “che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni”. La Sezione osserva, peraltro, che il disciplinare ha effettivamente previsto l’obbligo delle partecipanti di dichiarare i ‘carichi pendenti’ e che “il Codice dei contratti – come rilevato più volte da questo Consiglio – consente alla stazione appaltante di richiedere la relativa dichiarazione”. Quest’ultima affermazione non è, tuttavia, pacifica, considerato che la sezione III dello stesso Consiglio di Stato, appena un anno fa, ha chiarito la sufficienza del certificato penale del casellario attestante le sole condanne penali, ai fini delle verifiche di cui all’art. 38, 1° comma, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti(Consiglio di Stato Sez. III - sentenza 13 marzo 2013, n. 1494). Inoltre, la giurisprudenza aveva già rilevato che l’assenza di tali procedimenti pendenti non condiziona l’ammissione alla procedura d’appalto (Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2013, n. 14949) essendo detti certificati inadeguati a provare i requisiti di moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. 25/10/2012, n. 1014; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 19 marzo 2008, n. 501; Tar Palermo, sez. III, sentenza 17 giugno 2008, n. 817). Alla luce di quanto sopra, il TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. I, con ordinanza 26 luglio 2013 n. 1982, ha infatti rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali: • se sia conforme al diritto comunitario che la stazione appaltante possa decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva di un appalto sulla base della mera pendenza di

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un’indagine penale nei confronti del legale rappresentante della società provvisoriamente aggiudicataria; • se sia conforme al diritto comunitario una deroga del principio di definitività dell’accertamento della penale responsabilità, così come espresso dall’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, e ciò per motivi di opportunità amministrativa, riconducibili ad un’area di riserva amministrativa e/o nell’ipotesi in cui l’indagine penale pendente riguardi la commissione di delitti relativi proprio alla procedura di gara revocata. Spetterà, pertanto, al giudice comunitario decidere sulla legittimità della richiesta, in relazione all’accertamento della moralità professionale del concorrente; ciò considerato che, sotto un diverso profilo, i carichi pendenti non sono previsti neppure tra gli strumenti che le stazioni appaltanti possono utilizzare per effettuare i riscontri di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti, concernenti l’esclusione dalle procedure di affidamento disposta per i soggetti sottoposti a procedimenti per l’irrogazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora riferibili all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011, il c.d. Codice delle leggi Antimafia). Al riguardo, si richiama alla posizione espressa dall’abolita Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (cfr. determinazione n. 2/2012), recentemente confermata dall’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, nella Determinazione n. 2 del 2 settembre 2014. In tale occasione, venne infatti chiarito che il riscontro della citata lett. b) avviene attraverso la verifica dell’iscrizione nell’apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati: Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore (cfr. a riguardo le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, nella nota circolare, riferimento 027.002.003-20, del 9 dicembre 2011).


URBANISTICA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

COSTO DI COSTRUZIONE

(art. 16, comma 9, dPR n. 380 del 2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005) A cura del geom. Antonio gnecchi Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2015 (Comuni della Regione Lombardia) L’articolo 16, comma 4, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi sono stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978. Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso. La regione, appositamente interpellata, ha risposto “... essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997). I moduli operativi potrebbero essere più d’uno, in base ai più vari elementi: - da quando fare partire l’aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune);

- dal mese sul quale deve essere calcolato l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l’aggiornamento); - da quando deve avere effetto l’aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l’aggiornamento stesso). Bisogna tenere presente che gli indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo, quindi, nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che: - tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo; - rende effettivo l’aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre). Nel corso del 2009 l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali, aggiornamento reso necessario considerando le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative in materia e per prendere in esame una nuova tipologia di costruzione, a partire dal 2005 (base = 100) e fino a settembre 2009, con coefficiente di raccordo pari a 1,186, che ha pubblicato nei primi giorni del 2010. Nel mese di marzo 2013 l’ISTAT, per essere coerente con quanto richiesto dal Regolamento europeo sulle statistiche economiche congiunturali n. 1158/2005, ha provveduto ad aggiornare gli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (nella base di riferimento 2010) a partire dal 2011, con coefficiente di raccordo pari a 1,133. Rilevato che l’indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, relativo al mese di giugno 2014, è stato determinato nella misura di 105,7 rispetto a 106,1 del precedente giugno 2013, sui quali applicare il calcolo per l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 gennaio 2015. Si ritiene accettabile che, per il 2015, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di Euro 402,25 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto: Costo costruzione 1995 = Lire 482.300 Indice giugno 1994 = 120,9 ; Indice giugno 1995 = 123,8 Costo costruzione 1996 = Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868 Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232 Indice giugno 1995 = 123,8 ; Indice giugno 1996 = 101,0 Costo costruzione 1997 = Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390 Indice giugno 1996 = 101,0 ; Indice giugno

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1997 = 103,60 Costo costruzione 1998 = Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168 Coefficiente di raccordo tra gli indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici precedenti = 1,0285 PANTONE 281 Indice giugno 1997 103,6 giugno CMYK = 100 - 72 - 0; -Indice 32 1998 = 102,7 RGB 0 - 40 - 104 Costo costruzione 1999 = Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130 Indice giugno 1998 = 102,7 ; Indice giugno 1999 = 104,6 Costo costruzione 2000 = Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735 Indice giugno 1999 = 104,6 - Indice giugno 2000 = 107,7 Costo costruzione 2001 = Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405 Indice giugno 2000 = 107,7 ; Indice giugno 2001 = 110,1 Costo costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a Euro 287,43 Indice giugno 2001 = 110,1 ; Indice giugno 2002 = 114,8 Costo costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8 / 110,1 = € 299,70 Coefficiente di raccordo tra base 1995 e base 2000 = 1,0776 Indice giugno 2002 = 114,8 ; Indice giugno 2003 = 109,4 Costo costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,077 = € 307,59 Indice giugno 2003 = 109,4 ; Indice giugno 2004 = 114,2 Costo costruzione 2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09 Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005 = 1,186 Indice giugno 2004 = 114,2 ; Indice giugno 2005 = 99,9 Costo costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13 Indice giugno 2005 = 99,9 ; Indice giugno 2006 = 102,9 Costo costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 / 99,9 = € 343,13 Indice giugno 2006 = 102,9 ; Indice giugno 2007 = 106,7 Costo costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80 Indice giugno 2007 = 106,7 ; Indice giugno 2008 = 112,8 Costo costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8 / 106,7 = € 376,14 Indice giugno 2008 = 112,8 ; Indice giugno 2009 = 111,6 Costo costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14 Indice giugno 2009 = 111,6 ; Indice giugno 2010 = 113,6 Costo costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81 Indice giugno 2010 = 113,6 ; Indice giugno 2011 = 117,8 Costo costruzione 2012 = € 378,81 x 117,8

PA CM RG


URBANISTICA

/ 113,6 = € 392,82 Indice giugno 2011 = 117,8 ; Indice giugno 2012 = 120,4 Costo costruzione 2013 = € 392,82 x 120,4 / 117,8 = € 401,49 Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 = 1,133 Indice giugno 2012 = 105,5 ; Indice giugno 2013 = 106,1 Costo costruzione 2014 = € 401,49 x 106,1 / 105,5 = € 403,77 Indice giugno 2013 = 106,1 ; Indice giugno 2014 = 105,7 Costo costruzione 2015 = € 403,77 x 105,7 / 106,1 = € 402,25 Per quanto attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda noto al pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia del tutto inutile che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato dalla Giunta comunale. SCHEMA DI DETERMINAZIONE (a cura di Antonio Gnecchi) Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001; articolo 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Premesso che l’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata; - Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire; - Visto inoltre che lo stesso articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall’ISTAT; - Richiamata la propria determinazione n. ___ del __________, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l’anno 2014, in euro 403,77 al metro quadrato, con

efficacia dal 1 gennaio 2014; - Considerato che l’ISTAT non ha provveduto, per ragioni tecniche e su autorizzazione di Eurostat, a pubblicare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del 2009, mentre lo ha fatto nei primi giorni del 2010, con la pubblicazione degli indici su base 2005 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005, pari a 1,186; - Visti i nuovi indici ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al giugno 2005 (=99,9), giugno 2006 (=102,9), giugno 2007 (=106,7), giugno 2008 (=112,8) e giugno 2009 (=112,6) - Considerato che l’ISTAT nel mese di marzo 2013 ha pubblicato i nuovi indici su base 2010 = 100, con coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2010 pari a 1,133; Che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in Euro 402,25 al metro quadrato, come risulta dall’allegata proposta di aggiornamento; DETERMINA ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 2005, l’aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di euro 402,25 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le ragioni precisate in premessa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMMENTO AL DECRETO “SBLOCCA ITALIA” IN MATERIA URBANISTICA - EDILIZIA

(a cura del geom. Antonio Gnecchi) Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014,), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ( S. O. n. 85 alla G.U. dell’11 novembre 2014,, n 262), recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 contiene solo due articoli significativi che riguardano la materia in commento e titola «semplificazione ed altre misure edilizie» e sono gli articoli 17 e 25. Il primo modifica in parte il dPR 6 giugno 2001, n, 380 e il solo l’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 che disciplina i

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piani attuativi, mentre il secondo integra e modifica, in parte, alcuni aspetti del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Con la legge di conversione 164 dell’11 novembre 2014, sono stati aggiunte, all’articolo 25, comma 1, tra le norme in materia di procedimento amministrativo, tre nuove disposizioni che modificano gli articoli 19, 21-quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che interferiscono con la SCIA in edilizia. L’intendimento del legislatore, con questo provvedimento e molti altri emanati in questi ultimi anni, mira alla semplificazione della materia per incentivare anche la ripresa economica del Paese. Lo stesso legislatore ha cambiato, modificato e integrato il TUE per perseguire gli obiettivi e le finalità che si era prefissato per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la semplificazione burocratica e la ripresa economica del Paese. Con la legge di conversione si è cercato (purtroppo invano) di correggere o migliorare il testo del Decreto Legge emanato dal Presidente della Repubblica, senza grossi risultati, almeno per quanto riguarda la materia in commento. Si è messo mano praticamente a quasi tutti gli articoli che erano stati oggetto di modifiche ed integrazioni del Testo Unico dell’Edilizia, approvato con dPR. n. 380 del 2001 con l’intento di migliorarne il testo e renderlo rispondente alle finalità e agli obiettivi che il Governo si era prefissato di perseguire. Purtroppo, però, a ben vedere, i risultati sperati non sono stati raggiunti a parere di chi scrive e non solo. Restano molte criticità e molti dubbi sulla reale e concreta applicazione delle norme corrette dal decreto legge, che non hanno risolto né sembrano andare nella giusta direzione per risolvere, in primo luogo, la semplificazione delle procedure ed in secondo luogo e, per certi aspetti più rilevanti per le finalità che si propone la legge n. 164/2014, l’incentivazione e la ripresa dell’attività edilizia per la crescita economica del Paese. Sul sito internet www.ancebrescia.it si riportano le novità introdotte con il decreto in commento e le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge di conversione, con i rispettivi approfondimenti.


VARIE COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

ARPA LOMBARDIA AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO E NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE Si segnala che ARPA Lombardia ha predisposto un aggiornamento della Circolare esplicativa del novembre 2013, sulla gestione dei materiali da scavo, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 41 bis del DL 69/2013, convertito con modifiche nella L. 98/2013. L’aggiornamento si basa sui chiarimenti intervenuti tra ISPRA e il sistema delle Agenzie sulla gestione dei materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000mc di materiale. Nella Circolare, ARPA Lombardia conferma la possibilità di assoggettare alla procedure di cui all’art. 41bis i materiali da scavo di qualunque volumetria provenienti da attività o opere che non ricadono nelle fattispecie disciplinate dal DM 161/2012 (attività o opere soggette a VIA o ad AIA) nonché ai materiali da scavo prodotti nell’ambito di attività o opere soggette a VIA o ad AIA ma con volumetria inferiore ai 6000mc. ARPA Lombardia allega, infine, un modello tipo di “Conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo” ad integrazione della modulistica di cui alla Circolare del novembre 2013. Per quanto attiene alla modulistica, si ricorda

alle imprese associate la modulistica predisposta da ANCE Lombardia che propone, oltre al “Modello per l’attestazione della sussistenza dei requisiti” e la “Comunicazione e di avvenuto utilizzo”, anche un la “Comunicazione di variazione dei requisiti inizialmente comunicati all’ARPA”. Gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. Allegati (pubblicati sul sito internet del Collegio costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it): ARPA Lombardia 1) Modello per la conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo 2) Modulo di dichiarazione ANCE Lombardia 1) Modello per l’attestazione della sussistenza dei requisiti 2) Comunicazione di variazione dei requisiti inizialmente comunicati all’ARPA 3) Comunicazione di avvenuto utilizzo dei materiali da scavo (da trasmettere obbligatoriamente al termine dei lavori).

SISTRI - ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI (Decreto Legge 31/12/2014, n. 192)

Facciamo seguito a quanto precedentemente comunicato sul sito internet del Collegio Costruttori per segnalare che nel testo del Decreto Milleproroghe il termine per l’entrata

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in vigore delle sanzioni SISTRI è stato rimodulato secondo il seguente schema: ■ le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo “nei termini previsti” (art. 260bis, comma 1 e 2) si applicano a decorrere dal 1°PANTONE febbraio 2812015. ■ le sanzioni connesse del CMYK 100 - 72all’operatività - 0 - 32 sistema (art. 260 bis, 3 a 9, e 260 RGB 0 -da 40 -comma 104 ter) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. Conseguentemente, fino a tale termine continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni. Il Decreto Legge 31/12/2014, n. 192 è stato pubblicato nella GU n. 302 del 31 dicembre 2014 ed entrato in vigore il giorno stesso.

RIFIUTI - NUOVA PROROGA PER LO SMALTIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE IN DISCARICA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 n. 302 il decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 (cd. Decreto Milleproroghe) che, tra l’altro, dispone il rinvio al 31 dicembre 2015 del divieto di ammettere in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg. Al riguardo, si ricorda che tale divieto era

PA CM RG


VARIE

stato introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2003 al fine di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione, ma non è mai entrato in vigore in quanto oggetto di numerose proroghe negli anni.

GE.MA. - GESTIONE MANUFATTI AMIANTO NUOVE FUNZIONALITÀ DELL’APPLICATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA Regione Lombardia comunica che da gennaio 2015 sarà possibile procedere con l’invio telematico non solo del Piano di Lavoro (attivo già dal 1° aprile 2014), ma anche delle Relazioni Annuali (ex art. 9 L.257/1992), nell’ambito dell’applicativo online per la trasmissione alle ASL delle notifiche e dei piani per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto – GE.MA. (Gestione Manufatti Amianto). Le nuove funzionalità del software sono state oggetto di una presentazione organizzata dalla Direzione Generale alla Salute della Regione Lombardia durante la quale sono state illustrate le molte semplificazioni per le imprese in termini di documentazione da raccogliere e da presentare alle ASL competenti per territorio. Chi fosse interessato alle slides può richiederle agli uffici del Collegio Costruttori.

AUTOTRASPORTO CALENDARIO DIVIETI CIRCOLAZIONE 2015 E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto sui divieti di circolazione fuori dei centri abitati per l’anno 2015, riguardante i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Il decreto è stato registrato della Corte dei Conti il 12 dicembre scorso ed è attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Rispetto all’anno 2014 si segnalano una leggera riduzione delle giornate/ore di divieto dovute principalmente alla soppressione di alcune giornate non festive infrasettimanali nonché una diminuzione delle fasce orarie di divieto. Sono state previste alcune importanti deroghe aggiuntive fra le quali si segnala, in particolare, la deroga per il rientro dei veicoli alle sedi dell’impresa, principali o secondarie, purché i mezzi si trovino ad una distanza non

superiore ai 50 chilometri dalle sedi suddette, come risultante dal certificato camerale, e non percorrano tratte autostradali. I divieti per il prossimo mese di gennaio riguardano le festività del 1° e del 6 gennaio, dalle ore 08,00 alle ore 22,00. Resta fermo il divieto delle domeniche del mese suddetto dalle ore 08 alle ore 22. Si allega copia del Decreto Ministeriale con riserva di comunicare la data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Allegato: DM sui divieti di circolazione fuori dei centri abitati per l’anno 2015 (pubblicato sul sito internet del Collegio costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it).

INSTALLAZIONE FILTRI ANTIPARTICOLATO - NUOVO BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA Sul Bollettino Ufficiale, Serie Ordinaria, n. 45, del 5 novembre 2014, è stata pubblicata la D.G.R. n. 2579 del 31 ottobre 2041 recante “Assegnazione di contributi per l’acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (Diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL)”. Come precedentemente comunicato, la Regione sta dando attuazione a una serie di provvedimenti in materia di qualità dell’aria, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel PRIA (Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria, approvato nel 2013). Con il provvedimento in parola Regione Lombardia stanzia risorse pari a € 10 milioni per il finanziamento dell’acquisto e della relativa installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli diesel di categoria N1, N2 e N3, e di categoria M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, cosiddetti “EURO 2” e “EURO 3”. L’entità del contributo sarà pari a: ■ € 1.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1; ■ € 1.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2 ed M2; ■ € 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 ed M3. I beneficiari del contributo sono i soggetti che svolgono attività economica aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia. La procedura di accesso a contributo sarà telematica, attraverso il sistema GEFO. L’approvazione del bando attuativo della misura, di cui daremo tempestiva notizia, è demandata alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

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Gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

TRASPORTI ECCEZIONALI - INDENNIZZI D’USURA PER L’ANNO 2015 Si segnala che sono state aggiornate le tabelle degli indennizzi da corrispondere nell’anno 2015 per ottenere le autorizzazioni al transito delle macchine operatrici non atte al carico, dei veicoli speciali e dei rimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici eccezionali per massa ricordando che gli importi da versare all’ANAS sono quelli comprensivi dell’ IVA del 22% per i quali verrà rilasciata successivamente fattura dall’ANAS stessa. Si ricorda che tramite il Collegio Costruttori è possibile richiedere gratuitamente le autorizzazioni agli enti proprietari delle strade necessarie per la circolazione su strade pubbliche di tutti i veicoli eccezionali (eccedenti cioè i limiti dimensionali di cui all’art. 61 del Codice della strada e/o i limiti di massa dell’art. 62). Le istruzioni e la modulistica per il rilascio delle autorizzazioni al transito dell’ANAS e della Provincia di Brescia possono essere richieste agli uffici del Collegio Costruttori. Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Allegato: Tabelle indennizzi d’usura per l’anno 2015 (pubblicato sul sito internet del Collegio costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it).

BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL QUARTO TRIMESTRE 2014 L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del quarto trimestre 2014. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 216,58609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2014. Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda, infine, che per ottenere il rimborso,


VARIE

ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 gennaio 2015.

NUOVO BANDO PER I SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO Come preannunciato, Regione Lombardia ha approvato la nuova edizione del bando per i SACC, valido per l’anno 2015. E’ stato infatti pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 29 dicembre 2014, il Decreto del Dirigente di Struttura n. 12319 del 18 dicembre 2014 recante “Approvazione del bando per l’accesso al fondo per la realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i.”. Il decreto fissa la dotazione finanziaria della nuova misura ad € 4.500.000, con disponibilità effettiva a partire dal 1 gennaio 2015. La misura, come nella precedente edizione, si rivolge alle imprese operanti nel mercato dell’housing sociale e prevede un’agevolazione, in conto interessi: - nella misura del 35% del costo dell’intervento, come specificato nell’articolo 7 dell’allegato A al provvedimento (costo convenzionale, oltre eventuale costo dell’area, per superficie

commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 30 anni; - nella misura del 20% del costo dell’intervento, come specificato nell’articolo 7 dell’allegato A al provvedimento (costo convenzionale, oltre eventuale costo dell’area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita. E’ stato stabilito che il 60% delle risorse annuali individuate sarà destinato a sostenere l’offerta di alloggi vincolati alla locazione per almeno 30 anni. Le domande di convenzionamento e di accesso al fondo dovranno pervenire a Regione Lombardia entro e non oltre il 31 dicembre 2015. In base ai risultati della misura e alle disponibilità economiche, Regione Lombardia valuterà di prorogare l’iniziativa anche per il 2016

SMOBILIZZO DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE LOMBARDE: NUOVA INIZIATIVA REGIONE LOMBARDIA – CREDITO IN CASSA B2B Con la nuova linea di intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” , la Regione Lombardia introduce ulteriori agevolazioni a favore delle micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde.

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Si tratta di una nuova linea di credito finalizzata allo smobilizzo dei crediti vantati dalle micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde verso altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore ad esclusione degli Enti Locali. L’istituzione di tale nuova linea di credito è stata approvata con la delibera D.R.G. X/2378 del 19/09/2014 riportata in calce alla presente nota. La misura viene realizzata attraverso lo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi presso Intermediari Bancari o presso società di società di factoring convenzionati con Finlombarda S.p.A. L’iniziativa si articola in due Sottomisure: SOTTOMISURA A – “LIQUIDITÀ ALLE MPMI”. La sottomisura A agevola, tramite un Fondo di Garanzia di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di Investimento Jeremie FESR, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese lombarde a finanziamenti finalizzati allo smobilizzo dei crediti commerciali (attuali e futuri) vantati nei confronti di altre imprese e concessi dagli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa. SOTTOMISURA B – “LIQUIDITÀ ALLE GRANDI IMPRESE”. La sottomisura B agevola, lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle Grandi Imprese lombarde nei confronti di altre imprese, mediante lo strumento del factoring pro-soluto. Regione Lombardia mette a disposizione 9,5 milioni di euro (tramite il Fondo Contributi, in condivisione con l’Iniziativa Credito In Cassa) per l’abbattimento degli oneri connessi alle operazioni di smobilizzo di crediti commerciali delle grandi imprese. Inoltre, per le imprese che abbiano aderito al “Codice Italiano Pagamenti Responsabili”, è previsto un abbattimento dell’1,25% rispetto allo 0,75% assicurato negli altri casi. Le risorse finanziarie, rese disponibili dagli intermediari bancari e finanziari, ammontano a 500 milioni di euro, di cui: 200 milioni di euro a favore delle MPMI (sottomisura A) e 300 milioni di euro a favore delle Grandi Imprese (sottomisura B). Credito in Cassa B2B si rivolge alle micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde appartenenti a tutti i settori (ad esclusione delle imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative) con sede legale e/o almeno una sede operativa in Lombardia. Sarà possibile presentare domanda nei termini stabiliti sull’avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle MPMI – operazione “Credito in Cassa B2B” sottomisura A” e sull’ “avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle grandi imprese – operazione “Credito in Cassa B2B” sottomisura B”. L’apertura dello sportello è prevista per il 29 gennaio 2015. Sul sito di Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it.) sono reperibili ulteriori informazioni sull’iniziativa in parola.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA

Versamenti Iva, in vigore da gennaio lo “split payment”

Casa: rallenta la caduta dei prezzi, in lieve crescita il nuovo

Stabilità 2015, in Gazzetta Ufficiale la nuova legge

Pagamenti pa: più ombre che luci nel settore delle costruzioni

“Milleproroghe”: le novità per i lavori pubblici

Green economy, il 12 gennaio audizione dell’Ance al Senato

Antimafia, in Gazzetta le istruzioni per l’accesso alla Banca dati unica

Imprese in Cig, chiarimenti sul rimborso delle quote di Tfr

Stabilità Ance, bene risorse a opere pubbliche da risanamento parteci- “Milleproroghe” 2015: le principali norme per il settore privato pate

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti sui capannoni industriali

Albi Gestori Ambientali, nuove indicazioni sull’iscrizione

Comunicazioni inizio lavori: modelli unici al via da febbraio

Codice della strada: i divieti 2015 e adeguamento sanzioni

Unicità posizione contributiva: obbligo fino al 31 marzo 2015

In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter del 23/12/2014

Legge di Stabilità 2015, il quadro delle misure di interesse delle costruzioni Sconto dell’11,50% per l’edilizia, imminente il varo del decreto per 2014 Contributo alternativo al congedo parentale, le istruzioni dell’Inps Incentivi per la sicurezza, stanziate le risorse del Bando Isi 2014 Ammorizzatori in deroga, chiarimenti sulle procedure 2015 Sgravi per le nuove assunzioni, la verifica dopo 12 mesi Autotrasporto, definiti i divieti di circolazione per il 2015 Edilizia, urbanisitica e ambiente: il punto sui provvedimenti attuativi Stabilità 2015, dopo il sì del Senato atteso il varo dalla Camera Newsletter del 09/01/2015 “Split payment”, escluse le fatture emesse prima del 2015

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INDICE ANNO 2014

LAVORO NOT. 1

- Durc - d.m. 24/10/2007 - Ministero del Lavoro - cause ostative al rilascio del durc interpello n.33/2013 ........................... pag. 20

NOT. 1

- Durc - Inail - certificazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione circolare n.53/2013............................... pag. 21

NOT. 1

- Inail - incentivi alle imprese - art.11 comma 5 dlgs.81/08 - pubblicazione bando 2013. pag. 23

NOT. 1

- Ministero del Lavoro - tutela della maternità - dimissioni volontarie rese dal lavoratore - convalida - nuovo modello nota n.21490/2013................................ pag. 24

NOT. 1

versione 2.6.......................................... pag. 30

- Legge 68/1999 - collocamento obbligatorio - Ministero del Lavoro assunzione disabili nelle imprese edili casi di sospensione dell’obbligo invio del prospetto informativo nota n.16522/2013................................ pag. 24

NOT. 1

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - ex. art. 37 d.lgs. 81/08 - Ministero del Lavoro trasferimento e obblighi formativi nota n.20791/2013................................ pag. 30

NOT. 1

- Legge n.297/82 -tfr indice rivalutazione mese di novembre 2013....................... pag. 31

NOT. 2

- Durc - certificazione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione vademecum predisposto dal Ministero dell’Economia e della Finanza pag.. 94

NOT. 2

- Ministero del Lavoro - D.L. 145/2013 c.d. “Decreto Destinazione Italia” - sanzione in materia di rapporto di lavoro - circolare n. 22277/2013......................................... pag. 94

NOT. 2

- Legge di stabilità 2014 - misure in materia di lavoro - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302/2013...........

pag. 94

NOT. 2

- Legge di stabilità 2014 commento dell’Ance...........................

pag. 95

NOT. 2

- Ministero del Lavoro - ispettori del lavoro nuovo codice di comportamento decreto ministeriale 15 gennaio 2014. pag. 96 - Ministero del Lavoro - conciliazione sindacale e procedura ex art. 4. L.n. 604/1966 - interpello n. 1/2014....

NOT. 1

- Ministero del Lavoro - Legge n.97/2013 Legge europea 2013 - rapporti di lavoro a tempo determinato criteri di computo.................................. pag. 26

NOT. 1

- Ministero del Lavoro - terremoto Abruzzo contributi per la ricostruzione - rilascio del Durc - nota n.21666/2013............... pag. 26

NOT. 2

NOT. 1

- Inps - art. 29 Legge 341/95 - riduzione contributiva 11,50% per l’anno 2013 circolare n.178/2013............................. pag. 26

NOT. 2

NOT. 1

- Inps - conguaglio 2013 circolare n.174/2013............................. pag. 27

- Ministero del Lavoro - comunicazioni obbligatorie - dato “compenso/retribuzione” lordo annuo - decreto direttoriale n. 345/2013 nota ministeriale n. 37/2014............... pag. 98

NOT. 2

NOT. 1

- Inps - adesione all’unione europea della Repubblica di Croazia prestazioni di sicurezza sociale circolare n.165/2013............................. pag. 28

- Tutela della maternità - ex art. 21 d.lgs. 151/01 - certificato medico di gravidanza - data del presunto parto - termine di invio “decreto milleproroghe” decreto legge n. 150/2013.................. pag. 98

NOT. 1

- Inps - d.lgs. 276/2003 - contratto di inserimento - assunzione di lavoratrici circolare n.166/2013............................. pag. 29

NOT. 2

NOT. 1

- Inps - lavoratori migranti - sezione dedicata del sito internet istituzionale - messaggio n.19198/2013........................................ pag. 29

- Ministero del Lavoro - lavoratori extracomunitari - flussi d’ingresso DPCM 25 novembre 2013 decreto flussi e ripartizione delle quote - nota n. 6988/2013 e circolare n. 35/2013..........................

NOT. 1

- Inps - sicurezza sui luoghi di lavoro compatibilità tra formazione e ammortizzatori sociali - messaggio n.19183/2013 ...... pag. 29

NOT. 1

- Inps - flusso “uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico -

1

pag. 97

pag. 98

NOT. 2

- Inps - Cassa Integrazione in Deroga Cigd - 2° semestre anno 2013 accordo quadro 2 luglio 2013 - utilizzo somme residue e limiti decretazione 2014 messaggio n. 372/2014.................... pag. 99

NOT. 2

- Inps - Aspi - incentivi per la ricollocazione


di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Aspi - circolare n. 175/2013....... pag.100 NOT. 2

NOT. 2

- Inps - lavoratori italiani all’estero - retribuzioni convenzionali per l’anno 2014 agli effetti contributivi - circolare n. 8/2014........ pag.100 - Inail - utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese circolare n. 3/2014 .......................... pag.102

NOT. 2

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di dicembre 2013.................... pag.103

NOT. 3

- Durc - Inps - crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione - rilascio del documento - circolare n. 16/2014 . pag. 156

NOT. 3

- Decreto “Destinazione Italia” - D.L. n. 145/2013 convertito in legge n. 9/2014 sanzione in materia di rapporto di lavoro modifiche in sede di conversione G.U. n. 43/2014.................................. pag. 159

NOT. 3

attrezzature .....................................

- Ministero del Lavoro - somministrazione a tempo determinato ex art 20 co. 5 d.lgs 276/2003 - valutazione dei rischi comunicazione alla Dtl interpello n. 5/2014............................. pag. 159

NOT. 3

- Inps - nuovi valori dal 1° gennaio 2014................................. pag. 160

NOT. 3

- Inps - principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all’occupazione per l’anno 2014 - circolare n. 15/2014. pag. 162

NOT. 3

- Inps - procedure in materia di ricorsi amministrativi - nuovo regolamento determinazione n. 195/2013............... pag. 163

NOT. 3

- Inps - lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici - perdita del posto di lavoro - domanda di accesso alla prestazione messaggio n. 1653/2014.................... pag. 164

pag.168

NOT. 3

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di gennaio 2014...................... pag.168

NOT. 4

- Decreto legge n. 34/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - Durc .......... pag. 218

NOT. 4

- Inps - Durc - benefici normativi e contributivi nuova procedura per il rilascio messaggio n. 2889/2014.................... pag. 218

NOT. 4

- Ministero del Lavoro - legge n. 9/2014 emersione del lavoro irregolare circolare n. 5/2014.............................. pag. 222

NOT. 4

- Ministero del Lavoro - nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori circolare n. 6/14.................................. pag. 222

NOT. 4

- Lavoratori extracomunitari permesso unico - d.lgs. n. 40/2014.... pag. 222

NOT. 4

- Inps - reimpiego di lavoratori licenziati e assunti nel 2013 - benefici contributivi circolare n. 32/2014............................ pag. 223

NOT. 4

- Inps - distacco comunitario - lavoratori dipendenti inviati in Francia - legislazione applicabile - deroghe alle norme ordinarie messaggio n. 3326/2014.................... pag. 223

NOT. 4

- Inail - autoliquidazione 2013 - riduzione 11,50% - aggiornamento codici circolare n. 1147/2014........................ pag. 224

NOT. 4

- Testo Unico sulla sicurezza - qualificazione del formatore - requisiti ex art. 6 comma 8 d.lgs. 81/08....................................... pag. 224

NOT. 4

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di febbraio 2014...................... pag. 224

NOT. 5

- Durc - Inps - nuova procedura di gestione del “Durc interno” messaggio n. 4069/2014 ................... pag. 274

NOT. 3

- Inps - flusso “Uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico versione 2.7........................................ pag. 166

NOT. 5

- Durc - Ministero del Lavoro - verifica della regolarità contributiva del subappaltatore nota 6402/2014................................... pag. 274

NOT. 3

- Inail - comunicazione telematica nominativo RLS per ciascuna unità produttiva e Dna soci circolare n. 11/2014............................ pag. 166

NOT. 5

- Ministero del Lavoro - licenziamento illegittimo - termine di decadenza per l’impugnazione - interpello n. 12/2014. pag. 275

NOT. 3

- Inail - lavoratori italiani all’estero retribuzioni convenzionali per l’anno 2014 calcolo dei premi assicurativi circolare n. 9/2014.............................. pag. 166

NOT. 5

NOT. 3

- Dirigenti di imprese industriali accordo di rinnovo 25 novembre 2009 gestione separata Fasi scadenza fase sperimentale............. pag.167

- Ministero del Lavoro - rafforzamento dei controlli sull’utilizzo improprio dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite Iva - comunicato stampa 1° aprile 2014..................................... pag. 276

NOT. 5

NOT. 3

- Testo Unico sulla Sicurezza d.lgs 231/2001 - modelli di organizzazione e gestione della sicurezza - procedure semplificate - D.M. 13 febbraio 2014. pag.168

- Cassa Integrazione in Deroga - Cigd accordo quadro 2 luglio 2013 - proroga per il 2° trimestre - anno 2014 accordo 31 marzo 2014...................... pag. 276

NOT. 5

NOT. 3

- Testo Unico sulla Sicurezza - d.lgs 81/08 pubblicato il settimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle

- Inps - Decreto Legge n. 34/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - contributo addizionale Aspi indicazioni in materia contributiva messaggio n. 4152/2014.................... pag. 277

2


NOT. 5

- Testo Unico sulla sicurezza d.lgs. 81/08 - interpelli di interesse per il settore edile - interpelli nn. 2,3 e 5 del 27 marzo 2014.............................. pag. 278

NOT. 5

-- Ministero del Lavoro - Testo Unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 individuazione dell’impresa affidataria interpello n. 7/2014........................... pag. 279

NOT. 5

- Sicurezza sul lavoro - d.lgs. 81/08 Ministero del Lavoro - mancata vidimazione del registro infortuni - sanzioni interpello n. 9/2014........................... pag. 280

NOT. 5

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di marzo 2014......................... pag. 280

NOT. 6

- Decreto Legge n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 - nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato - Durc .......... pag. 322

NOT. 6

- D.L. n. 66/2014 - bonus Irpef di 80 euro istruzioni operative.............................. pag. 323

NOT. 6

- Lavoratori Extracomunitari - Expo 2015 linee guida per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri - assunzione - distacco. pag. 326

NOT. 6

- Inps - D.L. n. 66/2014 - bonus Irpef di 80 euro - modalità di recupero sui contributi previdenziali - circolare n. 60/2014..... pag. 326

NOT. 6

- Inps - Aspi - comunicazioni di rioccupazione del lavoratore - circolare n. 57/2014... pag. 327

NOT. 6

- Inps - ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo - variazione del tasso degli interessi di mora circolare n. 54/2014............................ pag. 329

NOT. 6

- Inail - indennizzo del danno biologico recupero - aumento dal 1° gennaio 2014 circolare n. 26/2014............................ pag. 329

NOT. 6

- Testo unico sulla sicurezza - ex art. 67 d.lgs. 81/08 - realizzazione di edifici industriali - informazioni da inviare all’organo divigilanza - decreto 18 aprile 2014.... pag. 329

NOT. 6

- Testo unico sulla sicurezza ex D.P.R. n. 151/2011 modulistica di prevenzione incendi nuovo aggiornamento ...................... pag. 330

NOT. 6

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di marzo 2014......................... pag. 330

NOT. 6

- Rimborso carenza infortuni............

NOT. 7

- Inps - Durc - documento interno con esito negativo messaggio n. 5192/2014.................... pag. 378

NOT. 7

- Inps - D.L. n. 66/2014 - bonus Irpef di 80 euro - redditi derivanti da prestazioni previdenziali - circolare n. 67/2014..... pag. 378

NOT. 7

- Inps - legge n. 2014/2011 - riforma del sistema pensionistico - contribuzione utile perla non riduzione della pensione anticipata nel regime “misto” -

messaggio n. 5280/2014.................... pag. 383 NOT. 7

- Inps - assegni per il nucleo familiare livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015............ pag. 385

NOT. 7

- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dall’11 giugno 2014............................. pag. 385

NOT. 7

- Inps - regolamenti comunitari scambio di dati fra le competenti istituzioni sistema informatico europeo EESSI proroga del periodo transitorio............ pag. 386

NOT. 7

- Inail - L.n. 92/2012 - riforma del mercato del lavoro - agevolazioni contributive circolare n. 28/2014............................ pag. 386

NOT. 7

- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 pubblicato l’ottavo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature......................................... pag. 387

NOT. 7

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di maggio 2014......................... pag. 387

NOT. 8/9 - Accordo 1 luglio 2014 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010 - primi chiarimenti....... pag. 438 NOT. 8/9 - Inail - bando Fipit - contributi alle imprese per progetti in materia di sicurezza acquisto macchine.............................. pag. 439 NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - decreto legge n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014 nuove disposizioni in materia di contratto a termine e apprendistato circolare n. 18/2014............................ pag. 443 NOT. 8/9 - Lavoratori extracomunitari Expo 2015 - circolare interministeriale 21 luglio 2014..................................... pag. 445 NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro - ammortizzatori sociali - Quaderno n. 2/2014.............. pag. 445 NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - lavoratori italiani in paesi non aderenti all’Unione Europea autorizzazione preventiva - interpello n. 13/2014........................................... pag. 446 NOT. 8/9 - Ministero del Lavoro - limitazioni al lavoro notturno per lavoratori in casi particolari interpello n. 18/2014........................... pag. 446

pag. 330

NOT. 8/9 - Legge n. 104/1992 - Ministero del lavoro permessi mensili per assistenza di persona con handicap in situazione di gravità - parenti o affini entro il 3° grado interpello n. 19/2014........................... pag. 446 NOT. 8/9 - Inail - riduzione dei premi e contributi decreto 22 aprile 2014 ....................... pag. 447 NOT. 8/9 - Inps - flusso “Uniemens individuale” nuova versione del documento tecnico versione 2.10 ..................................... pag. 447

3


NOT. 8/9 - Inps - “Cassetto Previdenziale Aziende” nuovi servizi mobile nota del 18 luglio 2014 ................... pag. 447 NOT. 8/9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro Ministero del Lavoro - formazione elearning - divieto della verifica di apprendimento finale in modalità telematica - interpello n. 12/2014 .

nota n. 5354/2014

NOT. 10

- Inps - Durc - rilascio del documento preavviso di accertamento negativo messaggio n. 6756/2014.................... pag. 502

NOT. 10

Ministero del Lavoro - Jobs act decreto legge n. 34/2014 - nuove disposizioni in materia di contratti a tempo determinato - limitazioni numeriche nota n. 37/2014.................................... pag. 503

NOT. 10

- Ministero del Lavoro - ammortizzatori sociali in deroga - Cigd - criteri soggettivi di concessione - circolare n. 19/2014..... pag. 504

NOT. 10

- Ministero del Lavoro - congedo straordinario ex art. 42, co 5 d.lgs. 151/2001 convivente della persona in situazione di disabilità grave - genitore non convivente - soggetti aventi diritto interpello n. 23/2014........................... pag. 504

pag. 509

NOT. 10

- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs 81/08 redazione di Psc, Pos, Pss e fascicolo dell’opera - modelli semplificati - decreto ministeriale 9 settembre 2014 ......... pag. 509

NOT. 10

- Inail - sicurezza sui luoghi di lavoro schede di controllo per gli apparecchi si sollevamento ............................. pag. 510

NOT. 10

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di luglio 2014 ....................... pag. 510

NOT. 10

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di agosto 2014 .................... pag. 510

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - riforma del Mercato del Lavoro - L. 78/2014 c.d. Jobs Act contratto a tempo determinato - applicazione della disciplina di merito..................... pag. 554

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - decreto n. 83312/2014 contratti di solidarietà ex L.n. 863/1984 sgravi contributivi - concessione circolare n. 23/2014............................ pag. 554

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - L. 69/99 - collocamento obbligatorio - accordi di incentivo all’esodo sospenzione degli obblighi di assunzione circolare n. 22/2014............................ pag. 555

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - malattie con obbligo di denuncia - nuovo elenco decreto ministeriale 10 giugno 2014... pag. 555

pag. 447

NOT. 8/9 - Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di giugno 2014 .................... pag. 448

.........................

NOT. 10

- Ministero del Lavoro - regolamento di riorganizzazione del Dicastero Dpcm n. 121/2014.............................. pag. 505

NOT. 11

NOT. 10

- Inps - riforma del Mercato del Lavoro legge n. 92/2012 - fondo di solidarietà residuale - ambito di applicazione circolare n. 100/2014 e messaggio n. 6897/2014 .................. pag. 505

- Ministero del Lavoro - Inps - decreto direttoriale n. 1079/2014 - incentivi all’assunzione - programma garanzia giovani - circolare n. 118/2014............ pag. 556

NOT. 11

- Inps - assenza per malattia e rientro anticipato in servizio - messaggio n. 6973/2014 . pag. 560

NOT. 11

- Inps - calendario di spedizione delle note di rettifica messaggio n. 7119/2014.................... pag. 561

- Inps - nuova regolamentazione comunitaria sul regime “de minimis” in vigore dal 1° gennaio 2014 circolare n. 102/2014........................... pag. 506

NOT. 11

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 interpelli nn. 18,19,22 e 23 2014........ pag. 561

NOT. 11

- Inps - Gestione separata - gestione telematica dei rapporti con l’istituto introduzione della figura di “Altro Responsabile” - messaggio n. 6950/2014................... pag. 507

- Testo unico sulla sicurezza - d.lgs. 81/08 pubblicato il nono elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature......................................... pag. 562

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - attività a contatto con minori - certificato penale - esclusioni interpello n. 25/2014 ...................... pag. 562

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 - qualificazione del formatore - interpello n. 21/2014 ... pag. 563

NOT. 11

- Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 ex art. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Rls - istituzione e funzionamento - interpelli nn. 16,17,20 chiarimenti sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ............. pag. 563

NOT. 11

- Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di settembre 2014 ............... pag. 563

NOT. 10

NOT. 10

NOT. 10

- Inps - Fondo di Tesoreria quote di tfr di competenza messaggio n. 6509/2014.................... pag. 506

NOT. 10

- Inps - flusso Uniemens - utilizzo dei codici qualifica riferiti ai dirigenti messaggio n. 6508/2014 ................ pag 508

NOT. 10

- Inps - Inail - tasso degli interessi di differimento e misura sanzioni civili dal 10 settembre 2014 ...................

pag. 508

NOT. 10

- Inail - rivalutazione del minimale e massimale di rendita - decorrenza dal 1° luglio 2014 decreto ministeriale 10 giugno 2014 .pag. 509

NOT. 10

- Inail - oscillazione del tasso per prevenzione - nuova modulistica - mod. OT 24 -

4


NOT. 12

- Riforma del Mercato del Lavoro legge n. 78/2014 - contratto a tempo determinato - vademecum Ance......... pag. 614

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - CIGS - procedura informatica per l’invio delle istanze - nuova versione.............................................. pag. 614

NOT. 12

NOT. 12

- Dirigenti di aziende industriali - procedure di licenziamento collettivo - estensione al personale con qualifica di dirigente legge n. 161/2014 - G.U. n. 261/2014. pag. 614

- Ministero del Lavoro - Cassa Integrazione Straordinaria - CIGS - stipula di contratti di solidarietà e superamento dei limiti massimi didurata - Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014.................................. pag. 618

NOT. 12

- Ministero del Lavoro - tutela della maternità ex art. 55 - d.lgs. 151/2001 - dimissioni entro i tre anni di vita del figlio - preavviso interpello n. 28/2014 ......................... pag. 618

NOT. 12

- Inps - sgravio contributivo per l’anno 2013 messaggio n. 7978/2014.................... pag. 619

NOT. 12

- Inail - ultimo giorno di febbraio - nuovo termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni - determina n. 330/14.pag. 620

NOT. 12

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 protocollo d’intesa tra Cncpt e Ministero del Lavoro asseverazione delle imprese.............. pag. 620

NOT. 12

NOT. 12

NOT. 12

NOT. 12

- Sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 valutazione dei rischi - imprese di nuova costituzione - legge n. 161/2014 G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 . pag. 620 - Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. 81/08 - requisiti d ell’ RSPP interno - adeguata presenza della figura all’interno dell’impresa - interpello n. 24/2014 ....................................... pag. 620 - Ministero del Lavoro - sicurezza sui luoghi di lavoro - allegato XV - manutenzione, riscaldamento e pulizia dei baraccamenti inclusione nei costi sulla sicurezza interpello n. 25/2014 ..................... pag. 621 - Tfr legge n. 297/82 - tfr indice rivalutazione mese di ottobre 2014 .................... pag. 622

TRIBUTI NOT. 1

- Imu - confermata l’esenzione dei fabbricati ristrutturati per la vendita...................... pag. 43

NOT. 1

- Svalutazione delle rimanenze valutate a costo - riconoscimento solo ai fini civilistici................................ pag. 43

- Attestato di prestazione energetica regime fiscale....................................... pag. 43

NOT. 1

- Contributi pubblici erogati dalla pubblica amministrazione - rilevanza ai fini iva..... pag. 44

NOT. 2

- Legge di stabilità 2014 - analisi delle misure fiscali d’interesse per il settore. pag.115

NOT. 2

- Legge di stabilità per il 2014 tracciabilità dei canoni di locazione e delle somme versate al notaio...........

pag.119

- Ristrutturazione e riqualificazione degli edifici (50% e 65%) nuova definizione di ristrutturazione..

pag.119

NOT. 2

- Ministero del Lavoro - aziende non soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - contratti di solidarietà - agevolazioni - circolare n. 26/2014... pag. 616

NOT. 12

NOT. 1

5

NOT. 2

- Compensazione fra crediti verso la Pubblica Amministrazione e debiti fiscali............................................ pag.120

NOT. 2

- Regime Iva della costruzione, cessione e locazione di un complesso turistico alberghiero............................... pag.121

NOT. 3

- Trasferimenti immobiliari - imposte di registro, ipotecaria e catastale - analisi della riforma della tassazione indiretta.................. pag.180

NOT. 3

- Imu - locazione, anche parziale, degli immobili merce - assoggettamento all’ imposta - precisazioni.................. pag.180

NOT. 3

- Abitazione principale eliminazione parziale della seconda rata Imu del 2013..............................

pag.181

NOT. 3

- Imu e Tasi 2014 coefficienti per i fabbricati D.................. pag.181

NOT. 3

- Nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” applicabilità delle detrazioni fiscali......... pag.182

NOT. 3

- Detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie novità per il 2014................................... pag.183

NOT. 3

- Preliminare di vendita - danno risarcibile in caso di inadempimento ..................... pag.183

NOT. 3

- Decreto “Destinazione Italia” - novità in materia di certificazione energetica....... pag.184

NOT. 3

- Impianti fotovoltaici - trattamento ai fini fiscale e catastale.................................. pag.184

NOT. 3

- Agevolazioni per l’acquisto di nuovi macchinari.................................... pag.186

NOT. 4

- Rent to buy - disciplina fiscale dell’affitto di un immobile con opzione di acquisto da parte del conduttore chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. pag. 236

NOT. 4

- Regime Iva/Registro per le cessioni e locazioni di immobili le novità dal 2014............................. pag. 236

NOT. 4

- Rimborsi Iva - linee guida dell’Agenzia delle Entrate.................

NOT. 4

- Modifica alla Tasi ed altre misure fiscali................................. pag. 237

NOT. 5

- Modifica alla Tasi ed ulteriori

pag. 237


misure fiscali introdotte dal DL 16/2014 (c.d.”Salva Roma-ter”)...

pag. 292

disposizioni in materia fiscale ..........

pag. 460

NOT. 8/9 - “Decreto cultura” - misure fiscali.....

pag. 461

NOT. 5

- Misure fiscali introdotte dal DL 47/2014 (c.d. Decreto Casa).......................... pag. 293

NOT. 5

- Misure fiscali introdotte dal DL 66/2014 (c.d. Decreto sulla Spending Review). pag. 294

NOT. 5

- Fatturazione elettronica precisazioni........................................... pag. 295

NOT. 5

- Regime agevolato dell’1% - inapplicabilità delle sanzioni per decadenza........... pag. 296

NOT. 8/9 - Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) nuovo dossier Ance..........................

NOT. 5

Rimborsi Iva - linee guida dell’Agenzia delle Entrate.................

pag. 297

NOT. 8/9 - Tasi - chiarimenti ministeriali sulla maggiorazione dello 0,8 per mille......... pag. 464

NOT. 5

- Pmi: agevolazioni “Sabatini” per l’investimento in macchinari.................. pag. 298

NOT. 8/9 - Agenzia delle Entrate nuove guide per il contribuente............ pag. 465

NOT. 6

- Telefisco 2014 - risposte dell’Agenzia delle Entrate sui temi fiscali.............. pag. 342

NOT. 10

NOT. 6

- Magazzino delle imprese edili obbligo di presentazione della dichiarazione per fruire dell’esenzione dall’Imu...... pag. 344

- “Decreto sblocca Italia” - DL 133/2014 : incentivi all’investimento in abitazioni ed altri contenuti fiscali ......................... pag. 522

NOT. 10

NOT. 6

- Legge di conversione del DL 16/2014 c.d.”salva Roma ter” - misure fiscali. pag. 345

- Agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere pubbliche guida operativa dell’Ance................. pag. 523

NOT. 10

NOT. 6

- Conversione in legge del c.d. decreto casa (D.L. 47/2014) - analisi delle novità fiscali.......................................... pag. 346

- Opere di urbanizzazione realizzate in project financing chiarimenti ai fini Iva............................. pag. 523

NOT. 11

- Agevolazioni per acquisto di case da locare .............................

NOT. 11

- Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione servizio gratuito di Unioncamere a favore delle piccole e medie imprese.pag. 575

NOT. 11

- Tasi - scadeza dei versamenti per il 2014.........................................

pag. 575

NOT. 11

- Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento.......................

pag. 575

pag. 399

NOT. 12

- Ristrutturazioni edilizie nuova guida dell’Agenzia delle Entrate maggio 2014..................................... pag. 402

- Tari - esclusione dei magazzini e delle aree “collegate” alla produzione di rifiuti speciali ................................ pag. 634

NOT. 12

- Benefici per l’acquisto di case da locare le agevolazioni fiscali confermate nel Decreto “Sblocca Italia”.................... pag. 634

NOT. 12

- Nuova definizione di manutenzione straordinaria - frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari riflessi ai fini dell’Iva.......................... pag. 634

NOT. 12

- Detrazione 50% - installazione di caldaie a biomassa - condizioni per poter usufruire dell’agevolazione.............................. pag. 637

NOT. 12

- Fondo mutui prima casa disponibile il modulo per accedere alla garanzia statale..........................

NOT. 6

- Conversione in legge del c.d. decreto casa (D.L. 47/2014) le misure per le locazioni.................. pag. 348

NOT. 6

- Locazioni - nuove tabelle sulla ripartizione delle spese tra locatore e conduttore. pag. 351

NOT. 6

- Fatturazione elettronica - nuovo aggiornamento del dossier Ance.......... pag. 352

NOT. 7

- Conversione in legge del “Decreto sulla Spending Review” misure fiscali ....................................

NOT. 7

NOT. 7

- Irpef - Imu: chiarimenti ministeriali..

NOT. 7

- Cessioni gratuite di aree al Comune confermato l’assoggettamento ad imposta fissa di registro........................ pag. 403

NOT. 7

- Credito d’imposta (cd.”ArtBonus”) per favorire lo sviluppo della cultura e del turismo.....................................

NOT. 7

NOT. 8/9 - Compensazione fra crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) e debiti fiscali guida operativa dell’Ance................. pag. 462 NOT. 8/9 - Cessione gratuita di aree al Comune confermata l’imposta fissa di registro... pag. 463

pag. 403

pag. 404

- Locazioni stipulate con la P.A. dal 1° luglio riduzione automatica del 15% del canone.............................. pag. 405

NOT. 7

- Tasi - approvazione dei bollettini per il versamento postale..................... pag. 405

NOT. 7

- Investimento in macchinari e impianti e A.C.E. - pubblicato il nuovo “ decreto competitività”........................... pag. 405

pag. 463

pag. 575

pag. 637

LAVORI PUBBLICI NOT. 1

NOT. 8/9 - Decreto “semplificazione” -

6

- Pubblicità e termini per gli appalti pubblici.................................

pag. 47


NOT. 1

- La disciplina del subappalto

NOT. 1

- Richiesta di autorizzazione al subappalto......................................... pag. 53

NOT. 1

NOT. 1

- Dichiarazione allegata all’offerta circa i possibili subappalti................................ pag. 54

- Registrazione telematica dei contratti d’appalto pubblici.................................. pag. 61

NOT. 2

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva del certificato “antimafia”...........................

- Avcpass: a cosa serve il sistema Avcpass e cosa deve fare un’impresa per registrarsi...................................... pag.123

NOT. 1

- Retribuzione convenzionale di titolari e soci....................................... pag. 55

NOT. 3

NOT. 1

- Dichiarazione di conformità all’originale dei bilanci............................ pag. 55

- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Milleproroghe” - Avcpass - proroga dell’obbligatorietà di utilizzo del sistema al 1° luglio 2014.................................. pag.188

NOT. 1

- Dichiarazione di non controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice............ pag. 55

NOT. 3

NOT. 1

- Schema di cartello di cantiere............. pag. 55

- “Milleproroghe” - qualificazione Soa proroga al 1° luglio 2014 della tolleranza del 50% dei requisiti nella revisione triennale...................... pag.188

NOT. 1

- Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 per gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti........................................ pag. 56

NOT. 3

- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Milleproroghe” - ulteriori disposizioni in tema di opere pubbliche a decorrere dal 1° marzo 2014.............................. pag.188

NOT. 3

- Entro 2 anni dovranno essere recepite le nuove direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni...................... pag.189

NOT. 3

- L’Autorità chiarisce i dubbi interpretativi sulla nuova disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici.................................. pag.189

NOT. 3

- Richiesta dell’impresa all’Autorità di verificare l’operato della Soa..............

pag.191

NOT. 3

- Qualificazione Soa: l’Autorità indica come imputare temporaneamente gli importi delle categorie scorporabili.....

pag.191

- Conversione in legge del decreto Destinazione Italia - novità in tema di appalti pubblici................................

pag.192

- Nelle offerte a corpo in caso di discordanza tra gli importi dell’offerta e del computo metrico prevale quello dell’offerta................................

pag.194

NOT. 1

pag. 50

pag 54

- Responsabilità solidale fiscale fac-simile didichiarazione sostitutiva per il versamentodelle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti .............. pag. 56

NOT. 1

- Comunicazione del ricorso a noli a caldo o forniture in opera.................... pag. 56

NOT. 1

- Codici attività....................................... pag. 56

NOT. 1

- Fac-simile di dichiarazioni sostitutive

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.................................. pag. 57

NOT. 1

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni........................................... pag. 57

pag. 57

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario e del certificato dei carichi pendenti..................................... pag. 58

NOT. 1

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Registro Imprese................................... pag. 58

NOT. 1

agli operatori economici e alle stazioni appaltanti per l’utilizzo del sistema....... pag. 61

NOT. 3

NOT. 3

- Dichiarazione di impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di imprese o un Consorzio Ordinario di concorrenti... pag. 58

NOT. 3

- Il risarcimento del danno riconosciuto per una mancata aggiudicazione deve comprendere anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali............ pag.194

NOT. 3

- La gara indetta senza la disponibilità di fondi fa sorgere la responsabilità precontrattuale dell’Ente appaltante... pag.194

NOT. 1

- Comunicazione circa la composizione azionaria della società ........... pag. 58

NOT. 1

- Dichiarazioni richieste nei bandi per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici .................................................. pag. 59

NOT. 4

- Approvato dall’Autorità il nuovo regolamento sul precontenzioso......... pag. 240

NOT. 4

- Le categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria rivivono temporaneamente............................... pag. 59

- Partecipazione alle gare d’appalto categorie specialistiche - vuoto normativo indicazioni per i bandi di gara............. pag. 240

NOT. 4

- L’utile di impresa può essere esiguo ma non pari a zero.................. pag. 241

NOT. 4

- Per i difetti dell’opera il direttore lavori è sempre responsabile..............

NOT. 4

- Il Consiglio di Stato definisce i criteri per individuare i casi di esclusione dalla gara............................................ pag.242

NOT. 1

NOT. 1

NOT. 1

- Nuove soglie europee in vigore dal 1° gennaio 2014 - per i lavori la soglia è fissata a 5.186.000 euro.......... pag. 61 - Sistema Avcpass per la verifica dei requisiti in sede di gara - operatività dal 1 gennaio 2014 - indicazioni

7

pag.242


NOT. 4

- Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali........................................ pag.243

NOT. 5

- Nuove forme di pubblicità degli appalti che non saranno più pubblicati sui quotidiani...................... pag. 300

NOT. 5

- Definite temporaneamente le categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria - D.M. 24 aprile 2014...... pag. 300

NOT. 5

- L’Autorità conferma la leggitimità dell’avvalimento frazionato................. pag. 302

NOT. 5

- Per l’Autorità è inapplicabile la norma sul costo del personale negli appalti pubblici.................................... pag. 302

NOT. 5

incomplete o irregolari, varianti in corso d’opera, white list, proroga centrali di commitenza e ulteriori provvedimenti. pag. 467

- L’attestazione Soa deve essere valida per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica............................... pag. 303

NOT.8/9

- Formazione dell’albo appaltatori del Ministero della Difesa......................... pag. 470

NOT.8/9

- Per l’Autorità in caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere dell’offerta vale il più conveniente per l’amministrazione.......................... pag. 473

NOT.8/9

- Per la cat. OG2 la Soa richiede che il direttore tecnico sia architetto... pag. 473

NOT.8/9

- Nell’offerta non si devono indicare i nominativi dei subappaltatori............ pag. 474

NOT.8/9

- Il costo della manodopera non deve essere espresso nell’offerta ma utilizzato per la verifica di conguità della stessa. pag. 475

NOT.8/9

- Come conteggiare i danni da sospenzione illegittima....................... pag. 477

NOT.8/9

- Dal certificato di cantierabilità non discendono responsabilità per l ’appaltatore ma tutele......................... pag. 477

NOT.8/9

- Divieto dell’avvalimento “a cascata”. pag. 478

NOT.8/9

- Le parti di lavoro assunte dalla mandante possono essere indicate in termini descrittivi o percentuali....... pag. 478

NOT. 6

- Definite le categorie superspecializzate e quelle a qualificazione obbligatoria legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione del D.L. 47/2014............. pag. 354

NOT. 6

- Nuova disciplina dei raggruppamenti temporanei d’impresa in fase esecutiva legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione del D.L. 47/2014............. pag. 354

NOT. 6

- Avcp - per il 2014 rimane invariato il contributo da corrispondere all’autorià per presentare l’offerta....................... pag. 355

NOT.8/9

- Nella gara con offerta telematica la illeggibilità del file è causa di esclusione....................................... pag. 478

NOT. 6

- Soa - la comunicazione all’Avcp delle variazioni dei requisiti di ordine generale e della direzione dovranno avvenire solo in via telematica.......................... pag. 356

NOT.8/9

- Incompatibilità tra progettista ed esecutore....................................... pag. 479

NOT.8/9

- Il contratto di futura locazione di edificio da costruire costituisce un appalto pubblico............................ pag. 479

NOT.8/9

- Differenti conseguenze dall’informativa antimafia tipica e atipica .................... pag. 479

NOT.10

- “Sblocca Italia”: concessioni autostradali e opere strategiche........... pag. 525

NOT.10

- Contenzioso appalti: nuovo regolamento Anac................................. pag. 526

NOT.10

- L’Autorità sollecita una armonizzazione delle norme antimafia........................... pag. 526

NOT.10

- Le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali, giustificandone l’eventuale mancato utilizzo.................................... pag. 527

NOT.10

- Nel cottimo fiduciario la discrezionalità nella scelta del contraente è temperata dai principi di trasparenza e rotazione.. pag. 527

NOT.10

- Nella verifica dell’offerta le compensazioni tra sottostime e sovrastime dei singoli prezzi non inficiano la validità complessiva della stessa - il giudizio di anomalia è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità................................................. pag. 527

NOT. 6

- Sorte dell’attestato Soa in presenza di un concordato preventivo............... pag. 357

NOT. 6

- Per l’Avcp il contratto può essere sottoscritto dopo 35 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione.... pag. 357

NOT. 6

- Il termine per proporre ricorso contro l’aggiudicazione decorre comunque dal momento di conoscenza dell’irregolarità.................................... pag. 358

NOT. 7

- Legge n. 89/2014 - centrali di committenza - costi pubblicità tracciabilità flussi finanziari................. pag. 408

NOT. 7

- Caro materiali: nessuna compensazione prevista per l’anno 2013 rispetto al 2012............... pag. 409

NOT. 7

- Soppressione dei modelli G.A.P....... pag. 410

NOT. 7

- Soppressione dell’Avcp e suo trasferimento all’Autorità anticorruzione................... pag. 410

NOT. 7

- Giustificativi dell’offerta ammissibilità compensazioni tra sottostime e sovrastime....................... pag. 411

NOT. 8/9 - Legge n. 114/2014: sanzionabilità di offerte

8


NOT.11

- Manuale SOA - modalità di documentazione dei lavori privati e cessioni.................... pag. 578

NOT.11

- Le novità del nuovo decreto correttivo per le certificazioni antimafia................ pag. 579

NOT.11

- Le verifiche antimafia secondo l’Anac.pag. 580

NOT.11

- Per le offerte telematiche non si paga l’imposta di bollo...................... pag. 582

NOT.11

- Il contratto di avvalimento deve indicare esplicitamente i mezzi e le risorse correlate all’attestato Soa..... pag. 583

NOT.11

- In gara una sola fotocopia del documento di identità del legale rappresentante è valida ancorchè relativa a più dichiarazioni.... pag. 584

NOT.11

- Le cause di esclusione dell’art. 38 possono essere dichiarate per tutti da un solo legale rappresentante......... pag. 584

NOT.11

- Il certificato Iso 9000 non può essere oggetto di avvalimento............ pag. 586

NOT.12

- L’ Anac interpreta il nuovo soccorso istruttorio e la sanzionabilità delle offerte con irregolarità essenziali osservazioni Ance................................. pag. 639

NOT.12

- Pubblicato il bando tipo obbligatorio tante le novità per gli appalti pubblici.... pag. 640

NOT.12

- Requisiti minimi Ati, quote di partecipazione e quote di esecuzione........................... pag. 648

NOT.12

- Nuove linee guida Accredia sui riferimenti nei bandi di gara alla certificazione di qualità......................... pag. 649

NOT.12

- L. 161/2014 - ammesso l’avvalimento plurimo - quando il progettista può anche essere appaltatore..................... pag. 650

NOT.12

NOT.12

NOT.12

pag. 651

- Il riutilizzo del fresato non è un valido giustificativo per un’offerta anomala... pag. 651

URBANISTICA NOT. 1

- Dia, scia e permesso di costruire: chiarimenti della giunta regionale in merito alle proroghe del decreto del fare......... pag. 65

NOT. 1

- Demolizione e ricostruzione: permesso di costruire in deroga, in attesa di normativa regionale............... pag. 65

NOT. 1

- Obbligatorio il preavviso di rigetto alla domanda per il rilascio del p.d.c........... pag. 66

NOT. 2

- Le serre bioclimatiche non si computano ai fini del calcolo del volume................ pag.126

- Recupero ai fini abitativi dei sottotetto esistenti - interpretazione dell’articolo n. 64 della L.R. 12/2005..... pag.245

NOT. 5

- Roulottes e case mobili se utilizzate come abitazioni necessitano del permesso di costruire........................... pag. 304

NOT. 5

- La “Pergotenda” non configura aumento di volume o di superficie coperta.......... pag. 304

NOT. 5

- Finanziamento alla realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche...................................... pag. 304

NOT. 6

- Conversione in legge del c.d. decreto casa (D.L. 47/2014) - edilizia sociale e riqualificazione del patrimonio edilizio.. pag. 359

NOT. 6

- Le parti del fabbricato che costituiscono integrazione e prosecuzione non costituiscono volumi tecnici.................. pag. 360

NOT. 10

- “Decreto sblocca Italia” - DL 133/2014: Disposizioni in tema di edilizia e beni culturali......................................... pag. 530

TECNICA EDILIZIA

- La richiesta di prodotti a marchio specifico consente di riferirsi comunque a prodotti equivalenti anche se il bando non ne contempla la possibilità........................ pag. 650 - E’ verso la Centrale Unica di Committenza che vanno effettuati i ricorsi relativi alla gara

NOT. 4

NOT. 1

- Conto termico: aggiornamento delle regole applicative.................................. pag. 64

NOT. 1

- Pubblicata la norma uni sulla posa in opera dei pavimenti galleggianti per l’isolamento acustico...................... pag. 64

NOT. 1

- Appalto privato - non sufficiente la generica contestazione delle difformità rilevate.. pag. 64

NOT. 2

- Impianti termici: sostituite le precedenti delibere regionali................................ pag.125

NOT. 2

- Dall’attestato di certificazione energetica all’attestato di prestazione energetica. pag.125

NOT. 2

- La mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape) ad atti e contratti comporta sanzioni pecuniarie. pag.125

NOT. 4

- Nuove disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turisticoricettive all’aria aperta............................ pag.244

NOT. 4

- E’ possibile trovare la dichiarazione di prestazione dei prodotti per l’edilizia anche sul sito web del produttore....... pag.244

NOT. 4

- La canna fumaria in un condominio è soggetta ai soli limiti del regolamento. pag.244

NOT. 7

- Semplificata l’autorizzazione paesaggistica: recepite le proposte dell’Ance.............. pag. 412

NOT. 7

- Le deroghe in materia di barriere architettoniche......................... pag. 412

NOT. 8/9 - Libretto informativo di uso e manutenzione dell’immobile................. pag. 480 NOT. 8/9 - L’appaltatore deve verificare anche i materiali forniti dal committente e quindi ne risponde................................ pag. 480

9


NOT. 10

- La nuova classificazione sismica della Lombardia entrerà in vigore dal 15 ottobre 2014............................... pag. 529

NOT.12

- Vendite immobiliari: quando è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica (Ape)............... pag. 652

10 addetti e chiarimenti sul versamento del contributo annuale per il 2014........ pag. 305 NOT. 5

- Albo Gestori Ambientali pagamento del diritto annuale 2014... pag. 305

NOT. 5

- Acustica in edilizia: previsto il riordino normativo .............. pag. 653

- Rating bancario di legalità per l’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici... pag. 305

NOT. 6

- Imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio - recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicu-razione - agevolazioni confermate per il 2014............................................. pag. 361

NOT. 1

- Riutilizzo dei materiali da scavo - modulistica predisposta da ance Lombardia............. pag. 68

NOT. 6

NOT. 1

- Terre e rocce da scavo - circolare di Arpa Lombardia.................................... pag. 68

- Certificato di qualificazione dei conducenti (Cqc) - nuova disciplina sui corsi di qualificazione iniziale e periodica degli autisti.......................... pag. 361

NOT. 1

- Traporti - calendario divieti anno 2014. pag. 68

NOT. 7

NOT. 1

- Finanziamenti chirografari - avviso alle imprese lombarde di rinnovo dell’ iniziativa “credito adesso”.............. pag. 68

- Sistri - chiarimenti per il versamento del contributo annuale.......................... pag. 415

NOT. 7

- Sistri: nuove semplificazioni procedurali.......................................... pag. 415

NOT. 1

- Variazione dell’interesse legale dal 2,5% al 1%........................... pag. 69

NOT. 7

- Bonifiche: al via la procedura semplificata....................... pag. 415

NOT. 1

- Rimborso accise sul gasolio quarto trimestre 2013 - disponibilità software................. pag. 70

NOT. 7

- Bando giovani coppie per l’accesso alla prima casa................................... pag. 415

NOT. 1

- Rifiuti - nuova proroga per lo smaltimento delle guaine bituminose in discarica..... pag. 70

NOT. 8/9 - Albo Gestori Ambientali nuovo regolamento............................... pag. 481

NOT. 2

- Incentivi per la sostituzione di veicoli destinati al trasporto di merci o persone - esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale...................... pag. 127

NOT. 8/9 - Decreto “semplificazione” disposizioni in materia ambientale...... pag. 481

NOT. 2

- Codice della strada - circolazione su strada dei carrelli non immatricolati.... pag. 127

NOT. 8/9 - Trasporti - possibilità di sospendere il pagamento dell’indennizzo di usura. pag. 482

NOT. 2

- Modifiche alla legge di riforma del condominio e della norma sul fondo per gli interventi di manutenzione....... pag. 127

NOT. 8/9 - Trasporti - novità per l’utilizzo del cronotachigrafo............................. pag. 482

NOT. 3

- Mud 2014 - nuova modulistica............ pag.196

NOT. 3

- Produzione e trasporto di rifiuti pericolosi utilizzo del Sistri dal 3 marzo 2014..... pag.196

NOT. 3

- Sistri - indicazioni per l’uso...............

pag.196

NOT. 3

- Esecuzione sfratti - Sistri proroga termini...................................

NOT. 8/9 - Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del secondo trimestre 2014...................... pag. 484

pag.196

NOT. 10

NOT. 3

- Condominio - semplificazioni per la gestione del fondo per i lavori straordinari................................

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del terzo trimestre 2014.............................. pag. 532

pag.197

NOT. 10

- Codice della strada - confermate le nuove regole sulla circolazione dei carrelli elevatori.............................

- Divieto di trasporto di macchine operatrici su autocarri classificati mezzi d’opera chiarimenti ministeriali........................ pag. 532

pag.197

NOT. 10

- Trasporti eccezionali - nuova direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti..................... pag. 532

NOT.12

VARIE

NOT. 3

NOT. 8/9 - Trasporto non autorizzato di rifiuti confisca definitiva del veicolo............. pag. 482

NOT. 8/9 - Circolazione dei mezzi d’opera sulla A35 (Brebemi) - richiesta autorizzazione al transito dei veicoli eccezionali........ pag. 483

NOT. 4

- Rifiuti - dichiarazione Mud 2014.......... pag.246

NOT. 4

- Ge.Ma. - trasmissione informatizzata delle notifiche in materia di amianto... pag.247

NOT. 10

NOT. 4

- Benefici sul gasolio per autotrazione richiesta di rimborso per i consumi del primo trimestre 2014........................... pag.247

- Trasporti - Rinnovo delle carte di qualificazione del conducente (CQC) rilasciate per documentazione............ pag. 533

NOT. 10

- Albo Gestori Ambientali - indicazioni operative del nuovo regolamento....... pag. 533

NOT. 5

- Sistri - esclusione delle imprese fino a

10


NOT. 11

- Trasporti - comodato veicoli - chiarimenti sull’obbligo di annotazione in vigore dal 3 novembre........................................... pag. 587

NOT. 11

- Fresato d’asfalto - qualifica di sottoprodotto sentenza del Consiglio di Stato ......... pag. 588

NOT. 11

- Regione Lombardia - limitazione al traffico dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015 - piano d’azione 2014/2015 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.................. pag. 588

NOT. 11

- Fondi per adeguamento sismico delle scuole............................ pag. 588

NOT. 11

- Scomputo Slp delle murature aggiornamenti..................................... pag. 589

NOT. 11

- Nuova norma Uni sulle prestazioni energetiche degli edifici...................... pag. 589

NOT. 11

- Appalto nullo senza titolo edilizio...... pag. 589

NOT. 11

- La responsabilità decennale grava anche sul venditore che abbia diretto la costruzione..................................... pag. 589

NOT. 12

- Interessi per ritardato pagamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 231/02................................... pag. 654

NOT. 12

- Oneri di urbanizzazione: obbligo di correttezza del Comune nella riscossione coattiva ................... pag. 654

SUPPLEMENTI AL NOTIZIARIO N. 1 AL NOTIZIARIO 12/2013 Legge di stabilità 2014 - misure fiscali di interesse per il settore edile

11


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