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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
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RIVISTA MENSILE GIUGNO 2017
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ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
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RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA GIUGNO 2017
Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54
SOMMARIO Nuovo codice degli appalti: il rating delle imprese, gli errori del Legislatore pag. 307
La fibra ottica rallenta per la troppa burocrazia ma il Broletto ha un piano pag. 311 Il “canone concordato” piace e funziona con il 3+2 e rilancia gli investimenti
pag. 313
Mimmo Paladino Ouverture così l’arte moderna trova spazio nella città pag. 315
Illuminare i giardini con un tocco di classe che valorizza l’immobile pag. 316
Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798 Prezzo numero singolo anno 2017: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi
La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.
pag. 322 pag. 338
Indici Lavori pubblici
pag. 342
Comunicazioni Trasporti
pag. 344
Urbanistica Rifiuti
pag. 346
Sicurezza Ance informa
pag. 352
305
pag. 343 pag. 345 pag. 352 pag. 353
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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32, 00161 Roma - Tel. 06.48930737 306
CONVEGNO A CURA DELL’ESEB DALLA RIFORMA ALLA QUALIFICAZIONE: LE PROPOSTE DELL’ANCE
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: IL RATING DELLE IMPRESE, GLI ERRORI DEL LEGISLATORE
“Appalti pubblici: nuovo codice degli appalti e qualificazione delle imprese” è il tema del convegno organizzato da Eseb e svoltosi nei giorni scorsi nell’auditorium di via Garzetta a Brescia. Relatori: Mario Parolini, vice presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia e referente per le opere pubbliche dell’Ance nazionale; i funzionari di Ance Brescia, Ferdinando Capra e Sara Meschini e Antonino Menne, avvocato e professore di Diritto commerciale.
Il nuovo Codice degli Appalti è già oggetto di correzioni e, soprattutto, rischia concretamente di non raggiungere appieno gli obiettivi dichiarati di trasparenza e semplificazione. Il legislatore, infatti, ha commesso delle leggerezze, delle “disattenzioni” giurisprudenziali, che rischiano di tradursi in contenziosi infiniti. Questo è il quadro emerso dal convegno “Appalti pubblici: nuovo codice degli appalti e qualificazione delle imprese”, organizzato da Eseb e svoltosi nei giorni scorsi nell’auditorium di via Garzetta a Brescia. Relatori: Mario Parolini, vice 307
presidente del Collegio Costruttori Edili di Brescia e referente per le opere pubbliche dell’Ance nazionale; i funzionari di Ance Brescia, Ferdinando Capra e Sara Meschini e Antonino Menne, avvocato e professore di Diritto commerciale alla Facoltà di Economia-Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza e Cremona. A dire il vero il primo contenzioso è già in essere e lo ha promosso l’Ance nazionale con il ricorso alla Corte Europea avverso al limite che è stato posto al subappalto in ragione del 30% sull’intero importo dei lavori oggetto della gara. Una percentuale che mal si
APPALTI BLOCCATI OLTRE IL MILIONE DI EURO IL MOTIVO? REGOLE TROPPO COMPLICATE
addice a troppe tipologie di appal- centralizzazione delle committento. L’esempio? Pensiamo ad una ze e la qualificazione delle stazioni scuola: la quota del 30% la si sfora appaltanti. abbondantemente semplicemente Fondamentali appaiono ancon infissi ed impiantistica. che le caratteristiche del Rup: figuMa non è tutto. Lo scenario ra professionale che deve essere in entro il quale si dipana il codice possesso di competenze di carattedegli appalti - oggetto della rela- re tecnico, economico-finanziario zione di Ferdinando Capra - vede (e contabile se si tiene conto anche la stazione appaltante “muoversi” degli obblighi connessi alla piani- non senza difficoltà - sullo sce- ficazione della spesa in conformità nario delle tre procedure possibili: alle regole del patto di stabilità o di aperta (offerte da presentate all’en- finanza pubblica), amministrativo, te), ristretta (invito da parte della organizzativo e legale, per i lavori stazione appaltante alle imprese deve sempre essere ovviamente che hanno richiesto di partecipa- un tecnico. re) e negoziata, cui partecipano le Il tema quindi è complesso, imprese invitate dalla poiché per la gestioStazione appaltante ne degli appalti sono L’attestazione è (prende in esame non indispensabili, oggi ormai parte del solo il fattore miglior più di ieri, capacità sistema: le Soa prezzo, ma soprattutto professionali molto rappresentano le migliorie tecniche elevate. il caso tipico di proposte in sede di Ed è a questo società private che gara). punto che scatta anche Non ci addensvolgono attività il concetto di qualifitriamo nel dettaglio, cazione delle imprepubblicistica ma i meccanismi di se che prende avvio “invito” e/o pubblicità dalle Soa e poi viene pongono serie problematiche di integrato da una proposta Ance controllo da parte dell’ente pubbli- (oggi al vaglio del legislatore) e co. E, viste le diverse complicanze dalla delega che l’Anac (l’autorità insite nella nuova normativa, ecco anti corruzione) ha ottenuto dal spiegato il motivo per il quale sono legislatore. di fatto bloccati (o quasi) gli apMa proseguiamo con ordine. palti di importo sino ad 1 milione L’attestazione Soa è ormai entrata di euro non potendo applicare il a far parte del sistema. Consolida“semplice” criterio del massimo te da tempo (all’inizio le società ribasso. erano più di 60, oggi sono 26), le I capitoli fondamentali, in- Soa rappresentano il caso tipico fatti, prevedono che l’ente pub- di società private che svolgono blico - la stazione appaltante - sia attività pubblicistica. in grado di sostenere e vagliare È evidente come il decreto programmazione, rotazione degli 50 - appunto il nuovo codice deinviti nelle negoziate, l’accessi- gli appalti - dia ancora più valore bilità totale degli atti, l’utilizzo strategico all’attestazione di quadegli strumenti di trasmissione lificazione per lavori pubblici di elettronica, l’aggregazione e la importo superiore a 150.000 euro 308
L’Avv. prof. Antonino Menne
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27 MAGGIO 2017 DALLE ORE 9 ALLE ORE 13
APPALTI PUBBLICI: NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE SCALETTA DEGLI INTERVENTI: ORE 9.00 Registrazione dei partecipanti e presentazione dei relatori IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI Ferdinando Capra e Sara Meschini ANCE BRESCIA - Collegio Costruttori di Brescia e Provincia IL PUNTO DI VISTA DI ANCE geom. Mario Parolini Vice Presidente ANCE BRESCIA Componente Referente Opere Pubbliche Ance Nazionale (già presidente commissione qualificazione nazionale) ore 11.00 Coffee Break ore 11.20 – 13.00 LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE • STAZIONE APPALTANTE: LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI COME SELEZIONARE IMPRESE AFFIDABILI • IMPRESE: COME GARANTIRE LA PROPRIA AFFIDABILITÀ ALLA STAZIONE APPALTANTE ANTONINO MENNE Libero professionista, Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano Professore incaricato di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia-Giurisprudenza dell’Università Cattolica, Sede di Piacenza- Cremona
Auditorium Ente Sistema Edilizia Brescia Via Garzetta, 51 - Brescia iscrizioni on line su:
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la locandina che pubblicizza i contenuti del Convegno svoltosi presso Eseb
NUMEROSI I MECCANISMI SOTTESI AL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE, LA “PATENTE” PER LAVORARE IN AMBITO PUBBLICO
Mario Parolini, Vice Presidente di Ance Brescia sotto: l’Auditorium di Eseb che ha ospitato il Convegno
che può essere considerata anche determinante (pur se non esaustiva) nella valutazione del rating d’impresa. Sara Meschini - dopo aver sottolineato il rischio corso nel periodo precedente la pubblicazione del decreto 50 con ipotesi di qualificazione gara per gara conferma l’assetto di certificazione oggi di durata quinquennale con verifica dopo i primi tre anni che si porta avanti dal 2000. La relatrice si è occupata in
particolare di come le Soa possa- spondere a precisi parametri fissati no oggi a regime valutare la vita per legge. d’impresa in un lasso di tempo Ma non è tutto. Considerato decennale, questo per certificare che il “timbro” Soa viene rilasciato l’adeguata capacità tecnica, eco- per due grandi capitoli, ovvero nomica e finanziaria della società l’importo dei lavori tra cui quelli richiedente. Attenzione, quindi, di “punta” (classifiche) e la tipoper quanto attiene le capacità logia degli stessi (categorie) per professionali a richiedere sistema- i quali l’impresa è qualificata, è ticamente alle Stazioni appaltanti bene che l’oggetto sociale sia ben che siano caricati on line i certifi- descritto proprio per partire con il cati di esecuzione dei lavori, atti piede giusto. che rappresentano uno “storico” Gradualmente ci avviciniamo importante in sede di valutazio- al cuore del tema, ovvero il rating ne o rivalutazione. Numerosi i d’impresa, oggetto della relazione meccanismi sottesi al rilascio di Mario Parolini. L’Ance si è fatta dell’attestazione, la parte attiva proponen“patente” dell’impresa do un progetto in graper lavorare in ambito do di coniugare due L’ Ance è parte pubblico. obiettivi: la semplicità attiva proponendo Per esempio l’inattraverso parametri cremento convenzio- un rating semplice certamente misurabili che smascheri le che attestino la qualità nale premiante, ovvero il sistema di incenaziendale e la selezio“scatole vuote”, tivazione dei lavori spesso vincenti sulle ne sulle “scatole vuoeseguiti in dipendenza imprese più serie te”, spesso vincenti ai valori di bilancio, sulle imprese più serie la valutazione dell’ore strutturate. ganico dell’impresa Il documento o delle attrezzature, in proprietà, messo a punto, che suddivide i leasing o noleggio, che devono ri- risultati in base a punteggi facilmente verificabili, valuta - tra le altre cose - l’affidabilità d’impresa in base al patrimonio netto su cifra d’affari reale; il costo del personale; la vita aziendale; l’abilitazione alla progettazione. E mentre per cifra d’affari reale s’intende come indicatore costruito dalla media del quinquennio del valore e della produzione, s’introduce anche il tema del valore positivo di reddito che “impone” almeno tre esercizi positivi sul quinquennio. Sicurezza, etica ambientale e livelli organizzativi sono gli altri temi importanti oggetto dell’analisi. A rating più elevato corrisponde una interpola309
IL RUOLO DELL’ANAC NON SI DISCUTE MA CHI CONTROLLA NON PUÒ ESSERE DELEGATO A SCRIVERE LE REGOLE
zione precisa di tutti gli elementi, che sfocia in una premialità per l’impresa a fronte di un valore minimo. La proposta dell’Ance è all’esame del legislatore e potrebbe diventare parte integrante della valutazione d’impresa. Ma è stato poi l’avvocato Menne a porre una serie di interrogativi che - come detto all’inizio - corrono il rischio di aprire una complessa stagione di contenziosi. Attenzione: il nuovo codice degli appalti ha come fonte primaria ben tre direttive Ue. La legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 ha consentito di giungere al decreto 50, appunto il codice. Qual è il vulnus che il legislatore, oltre ad aver già corretto alcuni articoli, non ha considerato? Quello che nel libro XI de Lo spirito delle leggi, Montesquieu traccia come teoria della separazione dei poteri. In sostanza, quando il legislatore delega ad Anac il potere di vigilanza e controllo, demanda alla stessa autorità il compito di scrivere le regole di tale attività. In discussione, quindi, non è il ruolo dell’Anac, ma la funzione impropria che le è stata delegata proprio su di un tema fondamentale che è la determinazione del rating d’impresa (peraltro facoltativo). Da qui l’iniziativa alternativa dell’Ance, ma anche i serissimi dubbi sul controllore che diventa di fatto legislatore, laddove è lo stesso verificatore che definisce i mezzi di prova dell’illecito professionale. E i ricorsi avversi di sicuro non mancheranno.
Ferdinando Capra, di Ance Brescia
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Sara Meschini, di Ance Brescia
ACCORDO CON INFRATEL PER RENDERE PIÙ RAPIDA L’APERTURA DI CANTIERI PER LA POSA DEI CAVI
LA FIBRA OTTICA RALLENTA PER LA TROPPA BUROCRAZIA MA IL BROLETTO HA UN PIANO
La stesura della fibra ottica rappresenta un’urgenza per il nostro Paese e anche per la nostra provincia. Siamo in ritardo sugli investimenti, ma lo siamo anche perché posare i cavi rappresenta una sfida burocratica. Il Broletto ha recentemente sottoscritto un accordo che potrebbe ovviare al problema.
Internet veloce come nuova oltre che - ovviamente - per agefrontiera dello sviluppo. È per que- volare i cittadini. La convenzione, sto che la Provincia di Brescia ha ratificata all’incirca alla metà recentemente siglato di maggio, stabilisce un accordo con Infrache Palazzo Broletto Internet veloce è semplifichi l’iter per tel per autorizzare la posa della fibra ottica la nuova frontiera scavo, posa dei tubi e dello sviluppo, per della fibra ottica sulle lungo le strade. questo è urgente Un accordo che strade di sua compeha come fine principatenza. Al resto penserà ovviare al gap le quello di rendere più Infratel, società del attuale rapida l’apertura dei Ministero dello svicantieri, dribblando luppo economico, cui lentezze burocratiche per favorire spetta il compito di trasformare interventi in scuole, ospedali, Am- in realtà il Piano nazionale per la ministrazioni pubbliche e imprese, banda ultralarga, un progetto che 311
OLTRE A SNELLIRE LE PROCEDURE, L’ENTE LOCALE RINUNCIA A ONERI E CANONI CONNESSI
solamente per quanto concerne la Lombardia - prevede investimenti per 450 milioni di euro, con fondi gestiti dallo Stato (pari a 381 milioni) e dalla Regione (i restanti 69 milioni). Soffermandoci brevemente sul Piano in questione, si tratta di un progetto che mira, entro il 2020 - secondo quanto previsto dall’Agenzia Digitale Europea - a fornire all’85% degli italiani infrastrutture e servizi a velocità pari o superiore a 100 megabit/secondo, oltre all’accesso a Internet ad almeno 30 megabit/secondo. Lo Stato dovrà fare in modo che la normativa in materia sia più semplice, così come possano essere più bassi i costi di installazione. In Lombardia, come detto, sono convogliate risorse per 450 milioni, cifra che dovrebbe consentire di investire anche in aree non remunerative. Tecnicamente i lavori nella nostra Regione (posa tubazioni e fibra ottica) saranno appannaggio di Open Fiber, che ha già realizzato (tra le altre) la banda ultralarga di Milano, Torino, Bologna, Catania e Perugia. Tornando all’accordo tra Provincia di Brescia e Infratel, l’obiettivo è quello di migliorare la velocità di connessione di tutte le abitazioni e, per almeno il 70% delle strutture, garantire una potenza di 100 megabit/secondo. Oltre a snellire le procedure, il Broletto rinuncia a oneri e canoni connessi ai cantieri, eccezion fatta per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Provando a fare una panoramica della qualità della connessione nella nostra provincia, attualmente sono circa un centinaio i Comuni serviti da banda ultralarga.
Parliamo di una copertura del 70%, con alcune zone “deboli” che sono ancora indietro. Aree come, ad esempio, la Valcamonica, l’alto Garda, parte della Franciacorta e la Bassa estrema. Però ci sono anche situazioni in continuo miglioramento. Come in Valtrompia, ad esempio, dove proprio a maggio altri otto Comuni hanno salutato i lavori di posa della fibra (nello spe312
cifico Nave, Bovegno, Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, Gardone, Lumezzane e Lodrino), mentre nel 2015 la Valsabbia aveva terminato i cantieri per internet veloce. Una dotazione che diventa sempre più essenziale in un’era dove la Rete vuole correre sempre più veloce.
SECONDO UNA RECENTE RICERCA L’OPPORTUNITÀ È CONCRETA E FA TORNARE INTERESSE SUL MATTONE
IL “CANONE CONCORDATO” PIACE E FUNZIONA CON IL 3+2 E RILANCIA GLI INVESTIMENTI
Il canone concordato è stato il più utilizzato (al 30 aprile 2017) tra i contratti d’affitto stipulati ex novo: parliamo di una percentuale pari al 53,9%, con una crescita - seppur lieve - rispetto all’anno scorso. La formula in questione è quella del 3+2, che prevede, alla scadenza dei primi tre anni di locazione, il rinnovo automatico per altri due in caso non ci sia stata disdetta.
Un sistema che funziona. parliamo di una percentuale pari al Magari non allo stesso modo in 53,9%, con una crescita - seppur tutta Italia, ma che sta facendo lieve - rispetto all’anno scorso. nascere nuove proLa formula in spettive nel mondo questione è quella del Il sistema può delle abitazioni date in 3+2, che prevede, alla funzionare e locazione. scadenza dei primi tre contribuire Sono dati incoanni di locazione, il al rilancio raggianti quelli relativi rinnovo automatico all’affitto con canone dell’investimento per altri due in caso concordato: stando ad non ci sia stata diimmobiliare una ricerca condotsdetta. ta da Solo Affitti, il Verona risulta la canone concordato è stato il più prima in questa particolare classifiutilizzato (al 30 aprile 2017) tra i ca, con un 99% di ricorso al canone contratti d’affitto stipulati ex novo: concordato, seguita da Grosseto 313
FRA LE TIPOLOGIE ANCHE I CONTRATTI PER STUDENTI E QUELLI TRANSITORI (DA 1 A 18 MESI)
(96%) e Forlì (93%). Ma l’aspetto più importante è che il canone concordato, fino al 2016, era consentito solo nelle seguenti aree urbane: Comuni delle undici aree metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e, infine, Comuni ad alta densità abitativa. Ora che è stato esteso anche a Municipi con almeno 10mila abitanti, il canone concordato potrebbe servire da volano per un rilancio del comparto del mattone, facilitando la stipula di nuovi contratti di locazione, alla luce delle agevolazioni connesse a questa tipologia di accordo. Proprio parlando dei vantaggi, basti dire che - per l’anno in corso - i proprietari potranno usufruire di una tassazione agevolata al 10% sulla rendita derivante da un immobile dato in affitto. A meno di ulteriori modifiche, l’imposta dovrebbe attestarsi al 15% nel 2018, anche se si sta lavorando per tenerla comunque alla quota di quest’anno. Sul fronte degli inquilini, invece, la convenienza sta nel costo del canone, che risulta - mediamente - inferiore del 15% rispetto a quanto si trova sul mercato. Qualora poi ci fossero contenziosi tra inquilino e locatario, basterà rivolgersi alle commissioni di conciliazione presso le associazioni di categoria, che avranno 60 giorni di tempo per risolvere la questione. Rientrano poi in questa “famiglia allargata” del canone concordato anche i contratti di locazione per studenti (da 6 a 36 mesi) e quelli transitori, con durata da 1 a 18 mesi. Anche Brescia sta provando a familiarizzare con questa formula,
La formula del 3+2 prevede, alla scadenza dei primi tre anni di locazione, il rinnovo automatico per altri due anni, in caso non ci sia stata disdetta.
314
in attesa di attecchire con convinzione, nella speranza che questi ritocchi normativi voluti dal Governo spalanchino le porte ad un rilancio dell’universo locazione. In sostanza, la strada tracciata può rivelarsi quella giusta, anche se può essere perfezionata e resa più sicura per i piccoli e medi proprietari.
IL FULCRO DELLA MOSTRA È PIAZZA VITTORIA DOVE TROVA POSTO (SUL BASAMENTO DEL BIGIO) “STELE 2017”
MIMMO PALADINO OUVERTURE: COSÌ L’ARTE MODERNA TROVA SPAZIO NELLA CITTÀ Il fascino e la suggestione dell’arte contemporanea che “colonizza” il cuore di Brescia. È la sintesi di “Mimmo Paladino. Ouverture”, la mostra a cielo aperto inaugurata in città lo scorso 6 maggio e che vede come protagoniste 72 creazioni dello scultore originario di Benevento, tra i fondatori della Transavanguardia. Le opere ( rimarranno esposte fino al 7 gennaio 2018) sono state disposte tra il Parco archeologico di Brescia, il teatro Romano, il Museo di Santa Giulia (basilica di San Salvatore e le Domus romane dell’Ortaglia) le piazze Duomo, Loggia e Vittoria e la metropolitana. Sicuramente (anche perché connessa, non proprio volontariamente, alle polemiche sul Bigio) il fulcro della mostra è piazza Vittoria, dove hanno trovato “casa” ben sei opere di Paladino: il cavallo “Zenith”, il “Sant’Elmo”, la “Stella”, lo “Scriba” (sul davanzale del grattacielo) e l’”Anello”. Ma, soprattutto, il gigante in marmo nero posizionato proprio sul basamento
del Bigio. Parliamo di “Stele 2017”, un “colosso” alto sei metri (basamento compreso) e pesante dodici tonnellate che verrà lasciato in comodato al Comune di Brescia per 20 anni. Si tratta di un’opera di grande fascino, modellata inizialmente dai tecnici dell’azienda Ghirardi Marmo Nero Marquina, poi rifinita con lo scalpello. Proseguendo invece nella “visita” alla mostra diffusa di Paladino è possibile ammirare, tra le colonne del Capitolium, i venti “Testimoni” realizzati in tufo, cui fanno compagnia nelle celle i quattro “Corali” realizzati in foglia d’argento su tavola ed una grande serigrafia su tela, “Senza titolo”. Ma non è tutto: nella IV cella spicca poi una colossale figura in bronzo, denominata “Ritiro”. In un complesso di Santa Giulia artisticamente colonizzato dall’arte dello scultore campano troviamo anche la “Grande figura reclinata” (chiostro di Santa Maria in Solario), una “Grande figura in vetro e acciaio” e una “Croce” (quest’ultima collocata nel coro delle monache). E poi ancora il “Dormiente” - posizionato tra le teche della sezione preistorica del museo - così come cavalieri, figure in bronzo maschere, teste e vasi. Da non dimenticare poi gli “Specchi ustori” accolti nell’emi315
“Stele 2017”, un’opera di Paladino ospitata in Piazza Vittoria
ciclo del teatro romano. Così l’arte contemporanea riporta alla vita spazi archeologici della città, creando un contrasto che è suggestivo e straniante allo stesso tempo. L’impatto di Paladino su Brescia non si esaurisce con “Ouverture”. L’artista ha infatti concepito un trittico di tre metri per sei per omaggiare Paolo VI, esposto in Duomo vecchio. Una collocazione che dovrà avere presto un’alternativa, visto che il trittico in questione resterà a Brescia almeno qualche anno.
LE INSTALLAZIONI ESTERNE DEVONO GIOCARE CON L’AMBIENTE SENZA CREARE ANGOLI BUI ESTRANEI ALL’INSIEME
ILLUMINARE I GIARDINI CON UN TOCCO DI CLASSE CHE VALORIZZA L’IMMOBILE
Tutti i giardini, indipendentemente dalle loro dimensioni, presentano caratteristiche diverse e risulteranno ben illuminati soltanto se queste ultime verranno prese in debita considerazione. L’illuminazione, infatti, dovrebbe fungere da complemento al design del giardino, permettendone un uso prolungato.
Un funzionale esempio di illuminazione da esterni
Una buona illuminazione valorizza le ombre e le tonalità del giardino. Tutti i giardini, indipendentemente dalle loro dimensioni, presentano caratteristiche diverse e risulteranno ben illuminati soltanto se quest’ultime verranno prese in debita considerazione. L’illuminazione dovrebbe fungere da complemento al design del giardino, permettendone un uso prolungato. Bisogna pensare al proprio stile di vita all’aria aperta. In quale modo si vorrebbe usufruire del giardino? Dove e quando ha bisogno 316
di luce? Si crea così un progetto personalizzato in base a esigenze e aspettative. Bisogna comunque tener presente che utilizzare un’illuminazione eccessivamente forte per un dato elemento, quale un albero, uno stagno o un vialetto, potrebbe far apparire scuro il resto del giardino. Quando si tratta di produrre un effetto funzionale e d’atmosfera all’esterno, le installazioni luminose che sfruttano la tecnologia Led offrono la soluzione ideale per valorizzare gli elementi carat-
UN ERRORE È ECCEDERE OGGI IL SISTEMA A LED CONSENTE DI REALIZZARE UN EFFETTO CALDO E DIFFUSO
teristici del giardino. Di norma, in passato, l’illuminazione degli spazi verdi privati si basava sulla filosofia «tutto o niente», con il risultato che poche luci, seppur potenti, tendevano a far scomparire il resto del giardino. Si tratta di un errore comune e non dovuto soltanto al fatto che, in precedenza, la minor potenza elettrica disponibile nell’illuminazione da esterno era pari a circa 50 watt. In questo scenario l’illuminazione a Led offre una soluzione migliore, consentendo di illuminare con un maggior risparmio energetico. È oggi possibile scegliere tra due colori delle lampadine: bianco freddo (5400-6500°K) e bianco caldo (<3300°K). Le alogene e a incandescenza producono una luce bianca calda, ma presentano un consumo maggiore. Fortunatamente, oggi disponiamo di valide alternative. Le lampadine a risparmio energetico, a scarica di gas e i Led sono disponibili nei colori bianco freddo e bianco caldo, permettendo di ottenere il risultato migliore e più efficiente sotto il profilo energetico. La scelta del colore delle lampadine dipende dal progetto di illuminazione nel suo complesso e dalle aspettative che si nutrono. Invece di scegliere soltanto un colore, la soluzione giusta potrebbe essere utilizzare un mix di entrambi. Accanto ai classici faretti, ai fasci di luce orientati dall’alto verso il basso o all’illuminazione d’accento, i dispositivi Led con lenti sviluppano uno schema di illuminazione dai bordi netti su qualsiasi superficie, conferendo a quel luogo o a un viottolo un tocco di espressività. Un’intera nuova gamma di effetti luminosi
Un giardino illuminato con luci Led
da osservare con attenzione. Creare il giusto effetto di illuminazione nel proprio giardino può risultare determinante. Ecco perché vale la pena di dedicare del tempo alla sua corretta pianificazione per ottenere l’effetto desiderato. In questo modo sarà possibile trarre il massimo da ogni minuto trascorso all’aperto. L’installazione di dispositivi di illuminazione nel giardino si ripercuote sull’aspetto complessivo della propria abitazione, spesso influendo non soltanto sullo stile 317
di vita all’aria aperta, ma anche sul modo in cui si vive la casa. Progettare l’illuminazione del giardino è l’occasione ideale per valorizzare l’aspetto e lo stile della propria abitazione, arricchendo la convivialità con un’atmosfera raffinata. Se si conosce l’architettura della propria casa e il design degli interni, l’illuminazione esterna sarà senz’altro il tocco finale del progetto. Nel caso in cui l’ambiente esterno fosse un’estensione del soggiorno, si potrebbe addirittura
L’ESTERNO PUÒ DIVENTARE L’ESTENSIONE DI UN LOCALE AL PIANO TERRA ED ESPANDERE IL CONCETTO DI VIVIBILITÀ
realizzare un progetto di illuminazione che colleghi interno ed esterno, valorizzando così lo spazio e l’atmosfera durante la sera. Oltre a mostrare la sua bellezza, l’illuminazione da giardino contribuisce alla sicurezza, portando luce sul bordo di un patio o di una piscina, sulla soglia della porta d’ingresso, sui viottoli, sui marciapiedi o su qualsiasi altra zona. Oggi molti dispositivi consentono di immagazzinare l’energia del sole durante il giorno e di sfruttarla per creare una splendida atmosfera fino a tarda notte. Alcune luci dispongono di un pannello solare integrato. Sono prive di cavi, ma è necessario disporle dove possono ricevere sufficiente luce solare durante il giorno. Le luci con pannello integrato emettono fino a 100 lumen di luce, sufficiente ad illuminare una zona circoscritta o dare risalto ad una caratteristica. Altre, invece, dispongono di un pannello solare separato collegato alla luce per mezzo di un cavo in dotazione. È possibile posizionare il pannello nel punto in cui riceve maggiore luce solare oppure nasconderlo alla vista posizionandolo su un tetto o dietro un angolo. I pannelli solari separati garantiscono una maggiore emissione luminosa, perciò è possibile collegare fino a tre punti di illuminazione. Le caratteristiche di risparmio energetico quali l’interruttore on/off e il sensore di movimento consentono di controllare la quantità di luce utilizzata e contribuiscono a garantire luce brillante per le aree esterne con qualunque tempo e in qualunque stagione. In commercio si trovano le
Illuminazione a Led che esalta l’angolo di un giardino
forme più moderne e le repliche di antiche lampade dal design retrò, versatili, per illuminare le serate outdoor, anche in terrazza. Queste lanterne sono state progettate per aggiungere un tocco vintage ad ogni serata grazie al suo distintivo design iconico ispirato alle vecchie lampade a benzina. Queste lanterne sono composte da materiali di qualità resistenti 318
all’acqua, e possono essere lasciata direttamente all’esterno per una maggiore comodità; inoltre vengono alimentate a batterie che durano fino a 4 ore e possono essere ricaricate tramite usb, caratteristica che le svincola da ogni tipo di sorgente elettrica. Wilda Nervi
Rappresentanze e Commissioni
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FACCHETTI CESARE
Presidente:
VEZZOLA GEOM. STEFANO
Vicepresidente con Delega EconomicoFiscale Tributario:
DELDOSSI ING. ANGELO
Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori:
Vicepresidente:
CAMPANA GEOM. GIULIANO
ARDESI EMILIA
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
Comitati e Commissioni Referenti Relazioni industriali e Affari Sociali:
BETTONI GEOM. PAOLO
PRANDELLI SANTO
Consiglieri:
ANICLE (Associazione Costruttori Linee Elettriche):
GASPARINI RAG. FAUSTO
RODA GEOM. MARIO (Consiglio Direttivo)
COLLICELLI GEOM. RAFFAELE GATTI RAG. CORRADO PE GEOM. RENATO
BRUNI ZANI ERNESTO
ANCE Lombardia
Rapporti Interni: IDER GEOM. PRIMO Opere pubbliche: PAROLINI GEOM. MARIO IDER GEOM. PRIMO Centro Studi: ARDESI EMILIA Edilizia e Territorio: SILVIOLI GEOM. ALBERTO Tecnologia, Innovazione e Ambiente: BETTONI GEOM. PAOLO Economico-Fiscale Tributario: ARCHETTI GIORGIO Comitato lavori all'estero:
Consiglio Direttivo: PAVONI RAG. TIZIANO DELDOSSI ING. ANGELO Commissione Opere Pubbliche: IDER GEOM. PRIMO PAROLINI GEOM. MARIO VEZZOLA GEOM. STEFANO Commissione Edilizia e Territorio: ARCHETTI GIORGIO Commissione Relazioni Industriali: BRUNI ZANI ERNESTO GASPARINI RAG. FAUSTO
BARONI GIUSEPPE
Commissione Centro Studi:
CAMPANA ARCH. DAVIDE
BETTONI GEOM. PAOLO
PAROLINI GEOM. MARIO Commissione Sicurezza sul lavoro:
Commissione Tecnologia, Innovazione e Ambiente:
BETTONI GEOM. PAOLO
DELDOSSI ING. ANGELO (coordinatore)
Comitato calcestruzzo preconfezionato:
BETTONI GEOM. PAOLO
BRUNI ZANI ERNESTO Comitato Edilizia prefabbricata: BENTIVOGLIO ING. PAOLO
Comitato Tecnico CRESME: ARDESI EMILIA Agenzia Nazionale per la cultura della sicurezza: BETTONI GEOM. PAOLO Consiglio Camera di Commercio CCIAA: PAROLINI GEOM. MARIO Consiglio FORMEDIL Regionale: BRUNI ZANI ERNESTO Consulta provinciale attività estrattive: VEZZOLA GEOM. STEFANO Commissione provinciale per le politiche del lavoro: BRUNI ZANI ERNESTO GASPARINI RAG. FAUSTO Comitato Tecnico scientifico Ist. Tartaglia: BERGOMI GEOM. ALBERTO Comitato Interprofessionale:
GATTI RAG. CORRADO Comitato lavori complementari:
Altre Rappresentanze
Rappresentanti negli Enti Paritetici
PAVONI RAG. TIZIANO Commissione "Prezziario Opere edili":
CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE
POLA ING. ALBERTO (titolare)
Presidente:
IDER GEOM. PRIMO (supplente)
RIZZINELLI ING. FABIO
Gruppo Imprese stradali:
Comitato di Gestione:
GASPARINI RAG. FAUSTO
BRUNI ZANI ERNESTO
IDER GEOM. PRIMO
IDER GEOM. PRIMO
PAROLINI GEOM. MARIO
PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO
Osservatorio fiscale CCIAA: ARCHETTI GIORGIO Borsa immobiliare CCIAA-Comitato di Listino: ARDESI EMILIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORO
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
TRIBUTI
- Inps - Cassa integrazione guadagni ordinaria istruttoria e concessione delle domande linee guida - messaggio n. 1856/2017 pag. 322 - Ministero del Lavoro - decorrenza delle tabelle del costo manodopera emanate dal dicastero pag. 324 - Imposizione contributiva e fiscale della indennità di trasferta - efficacia retroattiva della interpretazione autentica - Corte di Cassazione pag. 324
- Riforma delle sanzioni per il “Reverse charge” pag. 338 - Decadenza dai benefici “prima casa” esclusione delle sanzioni per acquisti effettuati prima del 2014
pag. 339
- Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa
pag. 339
- Studi di settore - pubblicati i correttivi anticrisi 2016
pag. 340
- Inps - congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti - messaggio n. 1581/2017 pag. 325
- Split payment - via libera della UE alla proroga fino al 2020 pag. 341
- Inps - congedo parentale e straordinario limiti di reddito per l’indennizabilità - circ. n. 70/2017 pag. 325
INDICI
- Inps - assegno per il nucleo familiare - livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 - circolare n. 87/2017
pag. 325
- Inps - interessi di mora da applicare dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili nuova misura dal 15 maggio 2017 - circ. n. 91/17 pag. 326 - Rimborso carenza infortuni
pag. 326
- Legge n. 297/82 - Tfr indice rivalutazione mese di aprile 2017
pag. 326
- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo
pag. 342
- Tfr - Legge 297/82
pag. 342
- Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
pag. 342
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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104
LAVORI PUBBLICI
- Dal 20 maggio 2017 i requisiti di qualificazione Soa sono riferiti agli ultimi 10 anni novità nel decreto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici pag. 343 - Il risarcimento per revoca illegittima dell’appalto deve tenere conto di mancato profitto, danno curriculare e utilizzo di mezzi e personale pag. 343
COMUNICAZIONI
- Aggiornamento delle convenzioni a favore delle Imprese associate
pag. 344
TRASPORTI
- Legge regionale di semplificazione 2017 modifiche in materia di trasporti
pag. 345
- Adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi all’integrazione del PTR ai sensi della legge 31/2014
pag. 348
- Vincoli idrogeologici: il quadro della normativa statale
pag. 348
- Regolamento edilizio tipo: ricorsi infondati
pag. 349
- Modelli unici per l’edilizia
pag. 350
- Silenzio assenso in caso di mancata espressione della Soprintendenza
pag. 350
RIFIUTI
- Nuovo servizio di ricerca degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti autorizzati in Lombardia
pag. 352
- Sottoprodotti - dal Ministero nuovi chiarimenti
pag. 352
SICUREZZA
URBANISTICA
- Legge di semplificazione 2017 Regione Lombardia
PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135
pag. 346
- Sicurezza sui luoghi di lavoro - Inail buone prassi sull’uso delle piattaforme elevabili nei cantieri
pag. 352
ANCE INFORMA
pag. 353
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LAVORO
INPS - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE DOMANDE - LINEE GUIDA MESSAGGIO N. 1856/2017 Si informa che l’Inps con messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito le linee guida per una corretta attività istruttoria da parte delle Sedi Inps in merito alle istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Il suddetto messaggio ha recepito alcune delle indicazioni contenute nella delibera n. 5/17 del CIV dell’Inps, nonché di quelle contenute nella nota ministeriale n.6328/2017, che ha fatto seguito alle richieste avanzate, con lettera congiunta, dalle parti sociali dell’edilizia lo scorso 1° febbraio (cfr. Not. n. 4/2017). Tra le principali novità, assume rilievo, anche a fronte della specifica istanza presentata dall’Ance, l’indicazione che ripristina l’onere di acquisizione dei bollettini meteo in capo all’Istituto previdenziale. A tal riguardo, però, resta confermato l’onere per le imprese di autocertificare, nella relazione tecnica, l’avversità atmosferica in relazione alla quale viene inoltrata l’istanza di concessione della Cigo. Un’ulteriore indicazione ha interessato il c.d. supplemento istruttorio per la corretta gestione delle istanze Cigo. In particolare, l’Istituto ha chiarito che, nelle ipotesi in cui la sede competente ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, dovrà essere attivata la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442. Tale procedura dovrà consentire alle aziende di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica. Un eventuale provvedimento di reiezione dovrà peraltro contenere, tra le motivazioni, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa. In relazione al criterio adottato sul concetto di ripresa dell’attività aziendale che, come noto, deve essere valutata “a priori”, l’Inps ha chiarito che l’avvenuta ripresa dell’attività, nei casi in cui intervenga nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento decisorio, sana, di fatto, anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”. Rispetto alle istanze di Cigo con causale mancanza di lavoro o commesse, ai fini della previsione di ripresa dell’attività costituisco-
no elementi di valutazione non solo l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse ma anche, a titolo esemplificativo, “i precedenti della azienda nel ricorso alla Cig, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di Cig, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business”. Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie, la nota in parola ha fornito, altresì, indicazioni in merito ad alcune fattispecie riconducibili alla causale eventi meteo, anch’esso oggetto di specifica istanza dell’Ance. Relativamente al gelo, in particolare, le sedi Inps dovranno esaminare l’ampiezza dell’escursione termica riferita all’intera giornata. Nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento potrà essere anche solo per le ore in cui si registrano le temperature più basse. Sarà possibile riconoscere l’intera giornata di Cigo nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata. In relazione alle temperature eccezionalmente elevate, ossia superiori a 35°, potranno dare titolo alla Cigo le cosiddette temperature percepite, anch’esse ricavabili dai bollettini meteo. Inps Roma, 3 maggio 2017 Messaggio n. 1856 Oggetto: Istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie - criteri interpretativi e applicativi - linee guida Una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma delineata dal D.lgs. 148/15 è stata, per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, la devoluzione all’INPS della competenza decisoria sulle istanze: ciò in attuazione dei criteri della legge delega (L. 183/14) che prevedeva, per le integrazioni salariali, la semplificazione delle procedure burocratiche e la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti. Con la soppressione - dal 1.1.2016 - delle locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di CIGO in un decreto ministeriale (95442) si sono poste le basi per la realizzazione di tali importanti obiettivi: la definizione di criteri valutativi conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento celere e
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standardizzato. Dopo la prima fase di applicazione dei criteri di esame delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, illustrati nella circolare n. 139 del 1.8.2016, è stato possibile analizzare le prassi applicative e rilevare le principali criticità che richiedono chiarimenti e nuovi indirizzi operativi. Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti ed indicazioni sia di carattere generale che riferite a particolari causali di richiesta di CIGO. Carenza di elementi di valutazione - supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442) In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442. La sede competente dovrà quindi chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica. Quest’ultima è resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ed è tale, dunque, da costituire di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili all’istruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni. Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio. Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa Come noto, la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata “a priori”, con riferimento agli elementi valutativi disponibili all’atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art. 11 del DM 95442. L’istruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza che consentano di definire l’istanza in tempi rapidi. Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda
LAVORO
di CIGO e l’adozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di quest’ultimo, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, comma 2, del DM 95442. L’avvenuta ripresa dell’attività, pertanto, sana di fatto anche l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”. Resta fermo il criterio del “giudizio prognostico ex ante” a favore dell’azienda: pertanto, quando la previsione di ripresa dell’attività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa (v. circ. 139, parte prima, punto 4.b). Mancanza di lavoro o di commesse - nuovi ordinativi o commesse Per quanto riguarda le istanze di CIGO con causale “mancanza di lavoro o commesse”, l’avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione. Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
il settore dell’edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo. In linea di massima, viene esaminata l’ampiezza dell’escursione termica riferita all’intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l’autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse. Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi. Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere - secondo gli indirizzi su descritti - l’intera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore. In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata. Temperature percepite Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°C), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che
Eventi meteo I criteri di massima per la valutazione delle istanze di CIGO relative ad eventi meteo sono stati specificati con messaggio n. 28336 del 1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella circolare n. 139 del 1.8.2016. Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie, si forniscono i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola. Gelo Le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del cantiere. Ovviamente, per
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non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35°C seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore. Lavorazioni particolari Per determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti. Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dell’attività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all’istanza di CIGO. Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi. In tali casi nella relazione tecnica (art. 2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è do-
LAVORO
vuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.). Bollettini meteo L’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
MINISTERO DEL LAVORO DECORRENZA DELLE TABELLE DEL COSTO MANODOPERA EMANATE DAL DICASTERO Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito Ance in merito alla esatta decorrenza delle Tabelle ministeriali del costo del lavoro sulla manodopera in edilizia di cui al Decreto Direttoriale n. 23/2017, ha precisato che queste entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale medesimo (3 aprile 2017) e non hanno efficacia retroattiva.
Il quesito, infatti, era sorto proprio per chiarire la locuzione “decorrenza maggio 2016” che si legge nel decreto direttoriale e che il Ministero ha spiegato essere riferito alla contrattazione di secondo livello presa in considerazione per l’elaborazione delle tabelle stesse. Le tabelle di cui in oggetto, come noto, sono state elaborate in applicazione della previsione contenuta nel Codice degli appalti (art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2017), per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti necessari per valutare l’adeguatezza del valore economico del costo del lavoro proposto in sede di gara.
IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE DELLA INDENNITÀ DI TRASFERTA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA CORTE DI CASSAZIONE Si informa che la Corte di Cassazione con sentenza del 18 aprile scorso, parrebbe mettere in dubbio l’efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nell’art. 7-quinquies del D.L. 193/2016 in merito alla gestione del trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta. Il suddetto art. 7-quinquies del D.L. 193/2016, si ricorda, ha fornito una interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti (cfr. Not. n. 1/2017) In particolare, tale disposizione ha stabilito
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che rientrano nell’applicazione della disciplina di cui al comma 6 dell’art. 51 del TUIR soltanto i dipendenti per i quali sussistono contestualmente tre condizioni. Si tratta: “della mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; dello svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; della corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. Nel merito, l’ordinanza interlocutoria, che interessa il ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale esercente lavori di impiantisca in cantieri itineranti, conferma quanto stabilito dalla Corte di appello di Torino in relazione all’obbligo di corresponsione all’Inps dei contributi sulle somme erogate a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all’art. 51, comma 6, T.U. 917/1986, ossia pari al 50% di quanto corrisposto a titolo di indennità. La società, in opposizione, ha sostenuto che i contributi venivano versati sulla base del diverso criterio previsto dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR, tenuto conto che l’indennità non aveva carattere continuativo in quanto non veniva corrisposta ai lavoratori di sede o comunque operanti entro 20 km dal comune ove è sita la medesima sede. La Corte Suprema, al riguardo, richiamando un indirizzo consolidato, ha ritenuto che l’articolo 51 del Tuir “non richieda che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa e anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa, rilevando unicamente che si tratti di erogazione corrispettiva dell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”. La lettura della legge, in particolare, secondo l’interpretazione fornita dalla medesima Corte, relativamente alla locuzione “anche se corrisposte con carattere di continuità” consente di ritenere irrilevante, ai fini dell’individuazione della nozione di trasfertista, la modalità continuativa o meno della corresponsione dell’indennità. Da ciò, conclude l’ordinanza, trae origine la natura innovativa dell’intervento legislativo introdotto dal D.L. n. 193/16, in quanto il significato di sopprimere la locuzione “anche se”, che figura nella disposizione interpretata, avrebbe valore unicamente per il futuro e non anche per il pregresso. Almeno fino a quando le Sezioni unite non assumeranno una decisione definitiva al riguardo, in quanto ad oggi l’ordinanza risulta essere rimessa al primo Presidente
LAVORO
della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, il provvedimento potrà essere oggetto di modifiche interpretative. L’Ance, nelle more di definizione del procedimento giudiziario è impegnata, attraverso una iniziativa in sinergia con altri sistemi associativi, per supportare un’interpretazione che recepisca l’efficacia retroattiva della norma interpretata. Si fa riserva di fornire tempestive indicazione al riguardo.
INPS - CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI MESSAGGIO N. 1581/2017 Si segnala che l’Inps, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, che si riporta in calce alla presente nota, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla fruizione del congedo facoltativo durante l’anno 2017 per il padre lavoratore che ha maturato il diritto al 31 dicembre 2016. L’Istituto ha infatti precisato che l’indicazione riportata nel precedente messaggio n. 828/2017, inerente l’impossibilità di fruire nel 2017 del congedo facoltativo e della relativa indennità poiché non prorogato dalla legge di stabilità 2017, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno stesso, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nel 2016, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 205, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può quindi essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento, verificatisi nell’anno 2016. Inps Roma, 10 aprile 2017 Messaggio n. 1581 Oggetto: Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n.828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012. A seguito della pubblicazione del Messaggio Hermes n.828 del 24 febbraio u.s. in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017.
A tal proposito si rappresenta che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016. Si precisa pertanto che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l’art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).
INPS - CONGEDO PARENTALE E STRAORDINARIO LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZABILITÀ CIRCOLARE N. 70/2017 Si informa che con circolare n. 70 dell’11 aprile 2017 l’Inps ha comunicato i limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale e gli importi dell’indennità riconosciuta per il congedo straordinario per l’assistenza di soggetti disabili. Nel sottolineare che sono confermati i valori già vigenti per il 2016 (rimasti fermi a causa dell’indice di rivalutazione che si è attestato sul valore negativo di -0,1%, neutralizzato dalla finanziaria del 2016 che ha previsto che, in tal caso, l’indice di rivalutazione sia pari a zero), l’Istituto precisa che, ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi di cui all’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2016 è pari a euro 6.524,57. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2017, chieda il suddetto congedo parentale, ha diritto, fino all’ottavo anno di vita del bambino, all’indennità del 30% della retribuzione qualora il proprio reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5). L‘Inps si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2017, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio indicato. In ordine al congedo straordinario per l’assistenza di soggetti disabili in situazioni di gravità (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), è prevista l’erogazione di un’indennità
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entro un tetto massimo annuo, rivalutato annualmente. L’Istituto rammenta che l’importo annuo deve essere ripartito tra indennità vera e propria erogata al lavoratore e costo per l’accredito figurativo dei contributi. L’ammontare delle due voci di spesa deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare, rapportato al periodo di congedo, non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. La circolare riporta in specifiche tabelle, per l’anno 2017, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabile a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. La medesima circolare riporta altresì le retribuzioni di riferimento per la determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per talune particolari tipologie di lavoratori, nonché la misura dell’assegno di maternità di cui agli artt. 74 e 75 del d.lgs. n. 151/2001.
INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE LIVELLI DI REDDITO PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2017 AL 30 GIUGNO 2018 CIRCOLARE N. 87/2017 Si informa che l’Inps con circolare n. 87 del 18 maggio 2017 ha comunicato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a valere dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, in tale periodo, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Nello specifico, l’Istituto rimarca che: - ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli reddituali di cui trattasi devono essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente; - in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la
LAVORO
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo fra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a - 0,1%; - l’art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente, non può risultare inferiore a zero. Pertanto, in applicazione dell’articolo da ultimo citato, restano fermi, per l’anno 2017, i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. La circolare in esame ed i relativi allegati sono consultabili sul sito www.inps.it, attraverso il percorso “INPS COMUNICA” - “Atti” - “Circolari, Messaggi e Normativa”
oltre che sul sito di Ance Brescia in calce alla presente.
INPS - INTERESSI DI MORA DA APPLICARE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO DELLE SANZIONI CIVILI NUOVA MISURA DAL 15 MAGGIO 2017 CIRCOLARE N. 91/17 Si segnala che l’Inps, a decorrere dallo scorso 15 maggio 2017, ha fissato il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 3,50% in ragione d’anno. Tale variazione é dovuta all’applicazione, di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. n. 66826/2015 del 4 aprile 2017, ha
stabilito la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 4,13% al 3,50%, in ragione annuale e comunicato dall’Inps con circolare n. 91 del 24 maggio 2017. L’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità e di evasione contributiva (rispettivamente, 40% e 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza), senza che si sia provveduto all’integrale versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Di conseguenza, anche per questa fattispecie trova applicazione, a partire dal 15 maggio 2017, la nuova misura degli interessi di mora sopra riportata.
RIMBORSO CARENZA INFORTUNI Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate. Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.
LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI APRILE 2017 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai ed impiegati per il mese di aprile 2017 è risultato pari a 101,3. Pertanto dal rapporto tra l’indice del mese di dicembre 2016 e quello di aprile 2017 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di aprile 2017 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a: 1,012478
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IMPIEGATI
in vigore dal 1° MARZO 2017 Indennità
Premio
Elemento
di produzione 1-1-2011
distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992
TOTALE
1-7-2015
di contingenza 1-11-1991
di Cantiere (1) 1-3-2017
1.680,71 1.512,63 1.260,52 1.176,51 1.092,46 983,22 840,36
533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87
397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92
10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33
2.622,08 2.415,80 2.095,99 1.982,76 1.874,37 1.736,80 1.558,48
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
QUALIFICHE
Stipendio minimo
Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego
Premio
Indennità di mensa: dall'1/3/2017 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,10 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 178,20. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornaliere per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.
13,94 12,85 10,46
OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE
Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)
9,62 8,99 8,22
in vigore dal 1° MARZO 2017
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
6,80 6,31 5,68 4,86
3,01 3,00 2,99 2,96
1,66 1,55 1,39 1,19
0,06 0,06 0,06 0,06
OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE
Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.
TOTALE
11,53 10,92 10,12 9,07
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
0,10 0,10 0,10 0,10
in vigore dal 1° MARZO 2017
Paga base oraria dal 1-7-2015
Indennità di contingenza 1-11-1991
Indennità territoriale di settore 1-1-2011
Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92
4,37
2,47
1,07
0,05
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,89 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.
TOTALE
7,96
0,09
7,35
0,09
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.
327
Premio di Cantiere (1) 1-3-2017
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
qualifiche
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
80,17
28,99
11,96
41,98
41,98
16,62
3,76
OPERAIO SPECIALIZZATO
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
OPERAIO QUALIFICATO
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
OPERAIO COMUNE
62,98
22,77
9,39
32,97
32,97
13,06
2,95
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
1° semestre
42,19
15,26
6,29
22,09
8,75
1,98
2° semestre
45,71
16,53
6,82
23,93
9,48
2,14
3° semestre
49,22
17,80
7,34
25,77
10,21
2,31
4° semestre
52,74
19,07
7,86
27,61
10,93
2,47
5° semestre
56,25
20,34
8,39
29,45
11,66
2,64
6° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
7° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
8° semestre
59,77
21,61
8,91
31,29
12,39
2,80
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
75,91
27,45
11,32
39,74
39,74
15,74
3,56
70,32
25,43
10,49
36,82
36,82
14,58
3,30
62,98
22,77
9,39
32,97
13,06
2,95
(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
328
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2015 OPERAI
MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
OPERAIO IV LIVELLO
76,39
25,21
8,17
38,20
38,20
15,33
2,95
OPERAIO SPECIALIZZATO
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
OPERAIO QUALIFICATO
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
OPERAIO COMUNE
60,01
19,80
6,42
30,00
30,00
12,04
2,32
qualifiche
APPRENDISTATO APPRENDISTI MINORENNI MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
40,20 43,55 46,90 50,25 53,60 56,95 56,95 56,95
13,27 14,37 15,48 16,58 17,69 18,79 18,79 18,79
4,30 4,66 5,02 5,38 5,74 6,09 6,09 6,09
20,10 21,77 23,45 25,12 26,80 28,47 28,47 28,47
8,06 8,74 9,41 10,08 10,75 11,43 11,43 11,43
1,55 1,68 1,81 1,94 2,07 2,20 2,20 2,20
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
qualifica in essere 3° LIVELLO -
OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE
NOTE
1° - 2° - 3° giorno (1)
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno (2)
dal 271° al 360° giorno (3)
dal 1° al 90° giorno (4)
dal 91° giorno in poi
72,33
23,87
7,74
36,16
36,16
14,51
2,79
67,00
22,11
7,17
33,50
33,50
13,44
2,58
60,01
19,80
6,42
30,00
12,04
2,32
(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004
329
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 34,28% 38,55%
9,49%
43,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:
− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.
330
QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai
I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% 9,19%(1) NASpI (2) 1,61% — Assegni familiari (2) 0,68% — Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% — - Straordinaria (4) 0,60% 0,30% Indennità economica di malattia — — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% — Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20% —
23,81% 1,61% 0,68%
9,19%(1) — —
1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%
— 0,30% — — —
29,06% 9,49% 31,8%
38,55%
9,49%
40,77%
(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro pari 3.844,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.
331
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° marzo 2017 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,30 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.
INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.
PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -
18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%
per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa). per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa). per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa). per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa). per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)
Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.
VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.
332
TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.
ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito
Aliquota %
Importo degli scaglioni annui
Ragguaglio a mese
fino ad euro 15.000
23
su euro 15.000
euro 1.250,00
oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000
27
sui successivi euro 13.000
euro 1083,33
oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000
38
sui successivi euro 27.000
euro 2.250,00
oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000
41
sui successivi euro 20.000
euro 1.666,66
oltre euro 75.000
43
ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito fino ad euro 15.000,00
Aliquota % 1,23
da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00
1,58
da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00
1,72
da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00
1,73
oltre euro 75.000,01
1,74
DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)
- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC) : 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC) : 27.000 = Coeff
333
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente
Maggiorazione annua
Detrazione annua complessiva
da 15.001 a 29.000 euro
0
690 euro
da 29.001 a 29.200 euro
10 euro.
700 euro
da 29.201 a 34.700 euro
20 euro
710 euro
da 34.701 a 35.000 euro
30 euro
720 euro
da 35.001 a 35.100 euro
20 euro
710 euro
da 35.101 a 35.200 euro
10 euro
700 euro
da 35.201 e fino a 40.00 euro
0
690 euro
- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.
334
Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.
CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015
Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Tutela e sostegno maternità e paternità 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2) 0,40%
a carico dirigente 9,19% (1) — — — —
26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)
23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%
9,19% (1) — — — —
26,96%
9,19%
36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati
335
Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico
azienda Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
a carico dirigente 4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui
4,00%
4,00%
Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda
a carico dirigente
Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre
240,00 euro al trimestre
336
—
337
1,39
0,07 0,13 1,66 0,24 30,03 6,01 3,60 39,64
1,47
0,07 0,14 1,76 0,26 31,61 6,32 3,79 41,72
TOTALE
36,98
0,12 1,57 0,23 28,02 5,60 3,36
0,06
1,29
0,07 7,49
4,01 1,44
0,10 1,16 0,36
10,12
5,68 2,99 1,39 0,06
OPERAIO qualificato
33,48
0,11 1,42 0,21 25,37 5,07 3,04
0,06
1,16
0,06 6,77
3,60 1,29
0,10 1,16 0,36
9,07
4,86 2,96 1,19 0,06
OPERAIO comune
(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.
A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".
H) I)
G)
F1)
4,33 1,55
4,57 1,64
0,08 8,04
E) E1) F)
0,10 1,16 0,36
10,92
0,10 1,16 0,36
11,53
6,31 3,00 1,55 0,06
0,08 8,47
Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3)
A2) B) B1) C)
6,80 3,01 1,66 0,06
OPERAIO specializzato
Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+A2+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)
Retribuzione diretta
A)
D)
Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992
1) 2) 3) 4)
OPERAIO quarto livello
Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° marzo 2017 quale risulta a seguito: - dell'abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui agli artt. 9-19 della L. n. 427/75 disposta dall'art. 2 co. 71 della L. n. 92/12, con conseguente cessazione del correlato obbligo contributivo; - dell'accordo sottoscritto in data 24 febbraio 2017 per il rinnovo del c.c.p.l. 27 giugno 2012.
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2017
TRIBUTI
RIFORMA DELLE SANZIONI PER IL “REVERSE CHARGE”
(C.M. 16/E/2017)
Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime sanzionatorio collegato alla mancata o erronea applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), in vigore dal 1° gennaio 2016, che interessa anche le operazioni eseguite nel settore edile. In particolare, la Circolare 11 maggio 2017, n.16/E illustra l’ambito applicativo delle nuove sanzioni, di cui all’art.6, commi da 9bis a 9-bis3, del D.Lgs. 471/1997, come modificato, da ultimo, dall’art.15, co.1, lett. f, del D.Lgs. 158/2015[1], differenziato a seconda del tipo di violazione commessa: ► omessa applicazione del “reverse charge” e non assolvimento dell’IVA In caso di omissione, da parte del cessionario/committente, degli “adempimenti connessi all’inversione contabile” (mancata integrazione della fattura e conseguente omesso assolvimento dell’imposta), si applica una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro (art.6, co.9-bis, del D.Lgs. 471/1997). La predetta sanzione amministrativa di
base (da 500 euro a 20.000 euro) viene aumentata nella misura compresa tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, nell’ipotesi in cui la medesima operazione non è stata correttamente contabilizzata[2]; ► erronea applicazione del “reverse charge” con assolvimento dell’IVA Nell’ipotesi in cui l’IVA è stata comunque assolta, ma il meccanismo di inversione contabile è stato applicato in modo errato, la sanzione è dovuta nella misura compresa tra 250 euro e 10.000 euro (art.6, co.9-bis1 e 9-bis2, del D.Lgs. 471/1997). In particolare, sono state disciplinate due diverse fattispecie, che prevedono l’applicazione della citata sanzione: - nei confronti del cessionario/committente, qualora il cedente/prestatore ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, operandone comunque il versamento (operazione soggetta a reverse). - nei confronti del cedente prestatore, qualora il cessionario/committente assolve in ogni caso l’imposta, applicando erroneamente il meccanismo dell’inversione contabile (operazione non soggetta a reverse). Inoltre, viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale, dal 90% al 180% dell’imposta, quando l’errore (applicazione del reverse invece dell’IVA
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ordinaria e viceversa), è determinato da intenti fraudolenti[3]; ► errori nel “reverse charge” per operazioni esenti, non imponibili, escluse Si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/ committente applica (per errore) l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad IVA ovvero inesistenti (art.6, co.9-bis3, del D.Lgs. 471/1997). In tal caso, viene stabilito che, in fase di accertamento, dalla contabilità IVA del cessionario/committente devono essere eliminati sia il debito (IVA versata) che il credito (IVA detratta) erroneamente registrati, neutralizzando, in tal modo, gli effetti dell’errore. Tuttavia, è salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) attraverso la nota di variazione[4], ovvero la richiesta di rimborso[5]. Dal punto di vista generale, rispetto alla previgente disciplina delle sanzioni connesse al “reverse charge”, le novità possono essere valutate in modo favorevole per il contribuente poiché prevedono: - la generale applicazione della sanzione in misura fissa (invece che in misura proporzionale, come stabilito in precedenza); - l’applicazione della sanzione in misura proporzionale (dal 90% al 180% dell’imposta) solo per le violazioni più gravi (intento fraudolento). Si ricorda che le nuove sanzioni si applicano dal 1° gennaio 2016, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti “definitivi” anteriormente al 1°gennaio 2016 (cfr. anche C.M. 4/E/2016). Per quel che riguarda il settore delle costruzioni, si ricorda che il meccanismo dell’inversione contabile applica nelle seguenti ipotesi[6]: - prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore[7]; - cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione[8]; - prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[9]. L’ANCE sta predisponendo una Guida di approfondimento sul nuovo impianto sanzionatorio connesso alla mancata o erronea applicazione del “reverse charge”, come strumento d’ausilio per le imprese operanti nel settore delle costruzioni.
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Note: [1] Si ricorda che il D.Lgs.158/2015 è stato emanato in attuazione della legge 23/2014 (cd. “legge delega fiscale”). [2] Ai sensi degli artt.13 e seguenti del D.P.R. 600/1973. [3] In pratica, la sanzione più grave viene applicata al soggetto obbligato dalla legge al versamento dell’imposta in base al regime IVA sotteso all’operazione che, con intento fraudolento, non provvede a tale adempimento. [4] Ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.P.R. 633/1972. [5] Ai sensi dell’art.21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. [6] Cfr. la Guida dell’ANCE “Reverse charge nel settore immobiliare”. [7] Art.17, comma 6, lett. a, D.P.R. 633/1972. [8] Art.17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972. [9] Art.17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972.
DECADENZA DAI BENEFICI “PRIMA CASA” ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER ACQUISTI EFFETTUATI PRIMA DEL 2014 (Cassazione n.11621/2017)
Esclusione dalle sanzioni in caso di decadenza dai benefici “prima casa” ai fini dell’imposta di Registro, nell’ipotesi di acquisto, prima del 2014, di un’abitazione di lusso secondo i criteri del previgente D.M. 2 agosto 1969. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione della Sentenza 11 maggio 2017, n.11621, in materia di applicabilità dei benefici fiscali “prima casa”, ai fini dell’imposta di Registro[1]. In particolare, il caso di specie riguarda la compravendita di un’abitazione effettuata nel 2001, relativamente alla quale l’acquirente aveva fruito dei benefici “prima casa” ai fini dell’imposta di Registro (aliquota allora pari al 3%, anziché 9%), nonostante l’unità immobiliare avesse le caratteristiche cd. “di lusso”, secondo i criteri del previgente D.M. 2 agosto 1969. Come noto, infatti, fino al 31 dicembre 2013 le agevolazioni fiscali (ai fini IVA e Registro) correlate all’acquisto di abitazioni da destinare a “prima casa”, trovavano applicazione unicamente a condizione che l’immobile fosse qualificato come “non di lusso”, sempre in base al predetto D.M 2 agosto 1969. Proprio con riferimento alle caratteristiche
di tali abitazioni, il regime è cambiato dal 1° gennaio 2014 e la definizione “di lusso” è stata sostituita dall’accatastamento delle stesse nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) ed A9 (catelli e palazzi con pregi artistici e storici) [2]. In sostanza, dal 2014 le agevolazioni “prima casa” (ai fini IVA e Registro) vengono riconosciute per l’acquisto di abitazioni accatastate nelle categorie diverse da A1, A8 ed A9, secondo un criterio puramente catastale. Nella Sentenza n.11621/2017 la Cassazione, nel confermare la decadenza dai benefici “prima casa”, ha stabilito l’applicabilità dell’imposta di Registro nella misura ordinaria, sul presupposto che l’abitazione acquistata nel 2001 presentava le caratteristiche “di lusso” secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, allora in vigore. Diversamente, è stata esclusa l’applicabilità della sanzione, proprio in considerazione dell’intervenuta modifica normativa che ha cancellato l’oggetto della falsa dichiarazione resa a suo tempo dal contribuente, relativa ai requisiti “non di lusso” dell’abitazione[3]. Infatti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata commessa in passato, l’applicabilità della sanzione, ove non ancora versata, deve essere valutata tenendo conto del regime fiscale ad oggi in vigore, con la conseguenza che il comportamento che avrebbe dato luogo alla sanzione non appare più rilevante, poiché riferito a «parametri normativi non più vigenti» (ossia i requisiti “non di lusso”, ora sostituiti dal criterio catastale). Il principio espresso dalla Cassazione, secondo il quale la sanzione è stata esclusa in osservanza del nuovo criterio catastale che individua le abitazioni “di lusso”, può essere invocato anche ai fini IVA, nell’ipotesi di acquisto di abitazioni “di lusso” da imprese di costruzioni, effettuato prima del 13 dicembre 2014, in presenza di verifiche fiscali volte ad accertare la decadenza dai
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benefici “prima casa”. Note: [1] Cfr. l’art.1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986. [2] Cfr. l’art.10, co.1, lett. a), del D.Lgs. 23/2011 (che ha modificato il citato art.1 della Tariffa ai fini dell’imposta di Registro) e l’art.33 del D.Lgs. 175/2014 (che ha modificato il n.21 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, in vigore dal 13 dicembre 2014). [3] In pratica, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, è stato addirittura superato il principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie (cfr. l’art.3, co.2, del D.Lgs. 472/1997) poiché è cambiata proprio la disciplina sostanziale a cui è correlata la sanzione. In linea generale, si ricorda che la sanzione applicabile in caso di decadenza dai benefici “prima casa”, ai fini dell’imposta di Registro è pari al 30% dell’imposta ordinaria.
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
(C.M. 14/E/2017)
Rivalutazione per i beni d’impresa iscritti in bilancio nel 2015, da eseguire nel bilancio relativo all’esercizio 2016, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2017. Questa la principale novità relativa alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, stabilita dall’art.1, co.556-564, della legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016), le cui modalità applicative vengono ora illustrate nel dettaglio dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 aprile 2017, n.14/E[1]. Un’ulteriore novità riguarda il ripristino della
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disciplina del riconoscimento, anche ai fini fiscali (IRES), del maggior valore civilistico dei beni iscritti nel bilancio relativo all’esercizio 2015 (cd. “riallineamento” - art.1, co. 562, della legge di Bilancio 2017) [2]. Sia ai fini della rivalutazione, che del “riallineamento”, è dovuta l’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto (da versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2017[3], con il codice tributo “1811” - cfr. R.M. 30/E/2016). Come confermato dalla C.M. 14/E/2017, sono espressamente esclusi dalla rivalutazione (nonché dal “riallineamento”) gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione, mentre tale facoltà è riconosciuta per altre tipologie di immobili (ad esempio, gli “immobili patrimonio”). Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2016, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell’ammortamento, a decorrere dal 2019 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2020 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione). Invece, gli effetti del “riallineamento” verranno riconosciuti: - per i beni immobili (sempre con esclusione
dei cd. “beni merce”), dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2018; - per gli altri beni, a decorrere dal 2019, secondo le stesse regole stabilite ai fini della rivalutazione (cfr. art.5 del D.M. 86/2002 e C.M. 13/E/2014 e18/E/2006). Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%. Note: [1] Cfr. Legge di Bilancio 2017. [2] Ad esempio, il disallineamento tra i valori civili e fiscali può derivare dall’applicazione della precedente rivalutazione di cui all’art.15 del D.L. 185/2008, nell’ipotesi in cui la stessa era stata effettuata con rilevanza solo civilistica. [3] Si tratta del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2016.
STUDI DI SETTORE PUBBLICATI I CORRETTIVI ANTICRISI 2016 Pubblicati i nuovi correttivi anticrisi, da applicare agli studi di settore per l’anno 2016, al fine di neutralizzare gli effetti negativi
della congiuntura economica che, ormai da anni, attanaglia le imprese. Lo ha previsto il MEF, con il D.M. 3 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112, S.O. n. 24, del 17 maggio 2017, che approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016, relativamente al settore delle manifatture, dei servizi (tra i quali rientra anche quello dell’edilizia - Studio WG69U), delle attività professionali e del commercio. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 8 del DL 185/2008, tali correttivi hanno la funzione di adattare ed integrare le risultanze degli studi di settore alla realtà economica, tenendo conto degli effetti negativi dovuti alla crisi economica e dei mercati. A tal riguardo, si ricorda che tali correttivi anticrisi sono stati precedentemente approvati, lo scorso 4 aprile 2017, dalla Commissione degli esperti degli studi di settore, cui l’ANCE partecipa per il settore edilizio. L’emanazione di tale Provvedimento si è resa necessaria anche a seguito delle pubblicazioni e delle informazioni, relative all’anno 2016, rese disponibili dall’ISTAT, dalla Banca d’Italia, da Prometeia, dal MISE e da Angaisa. In merito si ricorda che, i correttivi anticrisi sono riconducibili a cinque categorie[1]: - correttivi congiunturali di settore; - correttivi congiunturali territoriali; - correttivi congiunturali individuali; - interventi relativi all’analisi di normalità economica; - interventi relativi all’analisi di coerenza economica. Pertanto, i ricavi ed i compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore, per il periodo d’imposta 2016, oltre a tener conto dei specifici indicatori di normalità e congruità, devono tener conto, altresì, dei correttivi anticrisi, volti a neutralizzare gli effetti della congiuntura economica [2]. Sempre in tal ambito, sono stati introdotti specifici correttivi, che tengono conto anche delle caratteristiche del territorio in cui l’impresa svolge la sua attività e tra cui si segnalano: ► le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; ► il minor grado di utilizzo di impianti e dei macchinari; ► la riduzione dell’efficienza produttiva. Infine, si ricorda che per i contribuenti che, nell’anno 2016, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con nuovi correttivi, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad avvisi di accertamento. Note: [1] Al riguardo, si ricorda che i correttivi specifici sono applicabili per tutti gli studi
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settore e per la generalità dei contribuenti, compresi quelli non congrui, per consentire di adattare la funzione di ricavo in relazione alla contrazione dei margini e del minore utilizzo degli impianti risultante per settore. Viceversa i correttivi individuali si rendono applicabili sul singolo contribuente la cui crisi, risultante dalla contrazione dei costi variabili rispetto al biennio precedente, sia superiore a quella media individuata dal cluster di appartenenza dello studio di settore e, come tale, non può essere rilevato dai correttivi specifici. [2] In merito, si evidenzia che al D.M. del MEF è allegata la Nota tecnica e metodologica che contiene la descrizione dettagliata della metodologia utilizzata per l’elaborazione dei suddetti correttivi.
SPLIT PAYMENT VIA LIBERA DELLA UE ALLA PROROGA FINO AL 2020 Il Consiglio dell’Unione europea ha accettato la richiesta avanzata dall’Italia di prorogare, fino al 30 giugno 2020, l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”), in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore della PA in generale (e delle società da essa controllate), l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. Il via libera è contenuto nella Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 118 del 6 maggio 2017, che accoglie la richiesta di proroga avanzata dall’Italia, con una lettera alla Commissione europea del 16 febbraio 2017.Come noto, il meccanismo dello “split payment”, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse [1]. In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario. L’applicabilità dello “split payment”, derogando alle ordinarie regole IVA, necessitava di un’espressa approvazione comunitaria, contenuta nella prima Decisione del Consiglio europeo n.2015/1401, che autorizzava l’Italia ad applicare tale meccanismo solo per un triennio (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017). Tale limitazione temporale era stata colle-
gata all’introduzione, dal 6 giugno 2014, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali. Una volta implementata la fatturazione elettronica, lo strumento della scissione dei pagamenti doveva essere eliminato (ossia dal 1° gennaio 2018), in virtù del fatto che la fatturazione elettronica doveva essere sufficiente a garantire la lotta alle frodi, consentendo di controllare l’ammontare dell’IVA che le P.A. sono tenute a versare ai propri fornitori. Tuttavia, al fine di far fronte alla richiesta, da parte dell’UE, di adottare strategie correttive dei conti pubblici, pena l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, con una lettera alla Commissione Europea dello scorso 7 febbraio, ha ufficializzato la richiesta italiana di proroga triennale dello “split payment” (fino al 31 dicembre 2020), con contestuale ampliamento della platea di soggetti pubblici coinvolti. Tale intenzione del Governo si è tradotta con l’emanazione del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) [2] che, previa autorizzazione comunitaria, prevede di prorogare l’applicabilità del meccanismo della “scissione dei pagamenti” fino al 2020 [3]. Inoltre, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello “split payment” viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti: - tutte le pubbliche amministrazioni [4]; - tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate); - tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate); - le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate; - professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito [5]. Con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della “split payment”. Ciò premesso, l’Unione europea, con la Decisione del Consiglio n. 2017/784, ha accolto le modifiche normative introdotte dall’Italia in materia di “split payment” ed, in particolare, ha stabilito che: - l’autorizzazione ha carattere temporaneo, per una durata triennale (1° luglio 2017 - 30 giugno 2020); - entro 15 mesi dall’adozione di tali misure, lo Stato italiano deve presentare alla
341
Commissione UE un rapporto sui tempi di rimborso del credito IVA generato dall’applicazione dello “split payment”, nonché una relazione sull’efficacia generale di tale meccanismo come strumento di contrasto al problema dell’evasione fiscale. È di tutta evidenza che la scelta di prorogare l’applicazione dello “split payment” deriva dagli effetti in termini di recupero di “compliance” IVA nei primi due anni di utilizzo del nuovo meccanismo contabile. Su questo tema, l’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato uno Studio “Gli effetti dello split payment sulla compliance IVA” che analizza come la “scissione dei pagamenti” abbia superato le stime di gettito che il Legislatore intendeva recuperare con la sua introduzione. Infatti, a fronte di tali proiezioni iniziali di recupero di gettito IVA di circa 900 milioni di euro [6], i risultati dell’analisi condotta dall’Agenzia delle Entrate mostrano un incremento di gettito stimato in circa 3,5 miliardi di euro, nel biennio 2015-2016 (di cui 2,4 nel 2015 e 1,1 nel 2016). Solo nel primo anno di applicazione 2015 l’IVA da “split payment”, indicata nelle fatture, è risultata pari a circa 10,6 miliardi di euro, versati per il 69% già nel corso dello stesso anno. Note: [1] Cfr. Art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett. b, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). [2] Cfr. ANCE “Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) - Misure fiscali” - ID n. 28348 del 27 aprile 2017 [3] La proroga e l’estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata richiesta dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all’art.395 della Direttiva 2006/112/CE (cfr. DEF- Programma Nazionale di Riforma - sezione III pag. 43). [4] A tal riguardo, viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 (in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte. [5] L’estensione del meccanismo alle prestazioni di servizi rese dai professionisti viene stabilita mediante l’abrogazione del co.2 del citato art.17ter del DPR 633/1972. [6] In termini di gap IVA (IVA dovuta ma non versata all’Erario), la situazione nel 2014 (pre split payment) era pari ad un ammontare di 40,5 miliardi di euro (pari al 2,5 del PIL).
INDICI
EQUO CANONE
T.F.R. - LEGGE 297/82
Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L.392/78)
Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art.5 della legge 29/5/82, n.297)
Variazione gennaio.......16-17: ..... Variazione febbraio.......16-17: ..... Variazione marzo..........16-17: ..... Variazione aprile...........16-17: .....
gennaio............................................................................ 1,003493 febbraio........................................................................... 1,007734 marzo.............................................................................. 1,008984 aprile................................................................................ 1,012478
0,90% 1,50% 1,40% 1,70%
(0,675%) (1,125%) (1,050%) (1,275%)
INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE BASE=2000 2003
BASE=2005
2004
2005
2006
2007
2008
BASE=2010 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GEN.
108,8
111
98,4
100,8
105,4
107,7
112,2
111,7
102,2
104,8
105,9
105,7
106,2
106,6
107,1
FEB.
109,1
111,9
98,7
101,1
105,9
108,1
111,9
111,7
102,1
105,1
106,2
105,9
106,0
106,6
106,9
MAR.
109,2
112,2
100,1
102,7
106,1
108,2
111,7
111,9
102,6
105,2
106,0
105,5
106,0
106,5
107,1
APR.
109,4
112,7
100,0
102,8
106,6
108,8
111,6
113,8
102,7
105,5
105,9
105,7
105,9
106,6
MAG.
109,4
114,1
99,8
102,9
106,8
109,4
111,7
113,8
102,9
105,6
106,3
105,6
106,0
106,7
GIU.
109,4
114,2
99,9
102,9
106,7
112,8
111,6
113,6
103,3
105,5
106,1
105,7
106,0
106,7
LUG.
109,8
114,9
100,3
103,1
106,7
112,7
111,4
113,6
103,3
105,4
106,1
106,1
106,8
106,7
AGO.
109,6
115
100,5
103,3
106,8
112,6
111,5
113,8
103,4
105,3
106,2
106,4
106,9
106,7
SET.
109,6
115,3
100,6
103,3
106,9
112,5
111,6
113,9
103,5
105,6
106,3
106,3
106,9
106,8
OTT.
109,7
115,5
100,5
103,3
106,7
111,8
111,5
113,9
103,5
105,7
106,0
106,1
106,6
106,9
NOV.
109,8
115,8
100,6
103,5
106,8
111,1
111,5
113,9
103,5
105,6
106,0
106,1
106,6
106,9
DIC.
109,8
115,9
100,4
103,6
107,0
111,2
111,5
114,0
103,5
105,6
105,9
106,1
106,6
106,9
MEDIA
109,5
114,0
100,0
102,8
106,5
110,6
111,6
113,3
103,0
105,4
106,1
105,9
106,4
106,7
Coefficiente di raccordo tra indici: tra base 1995 e: base 2000 = 1,077; e base 2005 = 1,277; e base 2010 = 1,447 tra base 2000 e: base 2005 = 1,186; e base 2010 = 1,344; tra base 2005 e: base 2010 = 1,133
INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DEL MESE DI MARZO 2017 CHE È PARI A 107,1 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
GEN.
32,30%
29,68%
23,32%
20,38%
15,13%
12,67%
8,15%
8,63%
4,79%
2,19%
1,13%
1,32%
0,85%
0,47%
0,00%
FEB.
31,94%
28,63%
22,94%
20,02%
14,58%
12,25%
8,44%
8,63%
4,90%
1,90%
0,85%
1,13%
1,04%
0,47%
0,19%
MAR.
31,82%
28,29%
21,22%
18,15%
14,37%
12,15%
8,63%
8,44%
4,39%
1,81%
1,04%
1,52%
1,04%
0,56%
0,00%
APR.
31,57%
27,72%
21,34%
18,04%
13,83%
11,53%
8,73%
6,63%
4,28%
1,52%
1,13%
1,32%
1,13%
0,47%
MAG.
31,57%
26,15%
21,59%
17,92%
13,62%
10,92%
8,63%
6,63%
4,08%
1,42%
0,75%
1,42%
1,04%
0,37%
GIU.
31,57%
26,04%
21,47%
17,92%
13,72%
7,57%
8,73%
6,82%
3,68%
1,52%
0,94%
1,32%
1,04%
0,37%
LUG.
31,10%
25,28%
20,98%
17,70%
13,72%
7,67%
8,93%
6,82%
3,68%
1,61%
0,94%
0,94%
0,28%
0,37%
AGO.
31,33%
25,17%
20,74%
17,47%
13,62%
7,77%
8,83%
6,63%
3,58%
1,71%
0,85%
0,66%
0,19%
0,37%
SET.
31,33%
24,84%
20,62%
17,47%
13,51%
7,86%
8,73%
6,54%
3,48%
1,42%
0,75%
0,75%
0,19%
0,28%
OTT.
31,21%
24,63%
20,74%
17,47%
13,72%
8,54%
8,83%
6,54%
3,48%
1,32%
1,04%
0,94%
0,47%
0,19%
NOV.
31,10%
24,30%
20,62%
17,24%
13,62%
9,22%
8,83%
6,54%
3,48%
1,42%
1,04%
0,94%
0,47%
0,19%
DIC.
31,10%
24,20%
20,86%
17,13%
13,41%
9,12%
8,83%
6,44%
3,48%
1,42%
1,13%
0,94%
0,47%
0,19%
MEDIA
31,49%
26,22%
21,36%
18,07%
13,90%
9,74%
8,69%
7,10%
3,94%
1,60%
0,97%
1,10%
0,68%
0,36%
342
LAVORI PUBBLICI
DAL 20 MAGGIO 2017 I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SOA SONO RIFERITI AGLI ULTIMI 10 ANNI NOVITÀ NEL DECRETO “CORRETTIVO” AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22, il Decreto “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 20 maggio 2017. In materia di qualificazione SOA la principale novità introdotta è la messa a regime del cosiddetto “bonus decennale”, cioè la possibilità di beneficiare degli ultimi 10 anni come periodo di attività documentabile per la dimostrazione di tutti i requisiti, sia relativi alla capacità economica, che alla capacità tecnica (lavori). Tale previsione normativa, tanto attesa, consentirà alle imprese il cui attestato sia prossimo alla scadenza quinquennale o a quelle che ritenessero di poter incrementare le proprie qualificazioni, di utilizzare i requisiti tecnico-economici (cifra affari, costo personale, valore attrezzature) e i lavori con riferimento non più agli ultimi 5 anni, ma agli ultimi 10 anni. In particolare, le imprese che sottoscriveranno un contratto di qualificazione, integrazione o di rinnovo con la Soa dopo il 20 maggio avranno la possibilità di utilizzare i lavori il cui periodo di esecuzione risulti compreso nei 120 mesi (10 anni) a ritroso dal contratto sottoscritto con la Soa di riferimento e la possibilità di estendere all’ultimo decennio il periodo utile per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cifra di affari in lavori, attrezzature tecniche e organico medio, documentabile con bilanci (per società di capitale) o dichiarazione dei redditi (per società di persone). Tale beneficio era stato introdotto tempo fa in via transitoria già nella vigenza del D.P.R. n. 34/2000, precedente al D.P.R. 207/2010, con l’inserimento del comma 9-bis all’art. 253 del D.Lgs. 163/2006 (il Codice degli Appalti Pubblici), con successiva modifica e proroga apportata ad agosto 2013 dall’art. 26 del Decreto del Fare (L. 98/2013) e successivamente dal “Milleproroghe 2016”, prima al 31/12/2015, poi sino al 31/07/2016. Ora, nel D.Lgs. 56/2017, il decennio viene posto a regime, finché rimarrà in essere l’attuale sistema di qualificazione regolato dal DPR 207/2010 (Parte II, Titolo III), in quanto compatibile con il Codice così come oggi aggiornato. Infatti è prevista l’emanazione,
nel prossimo futuro, di un nuovo decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare su proposta dell’ANAC, che disciplinerà il sistema di qualificazione, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso. Le imprese che vorranno valutare l’opportunità di presentare una nuova istanza alla propria SOA per aumentare i propri importi di qualificazione, potendo documentare un periodo più lungo, sono invitate a contattare gli uffici dell’Associazione che sono a disposizione per la verifica della situazione in cui versa ciascuna impresa.
GIURISPRUDENZA
IL RISARCIMENTO PER REVOCA ILLEGITTIMA DELL’APPALTO DEVE TENERE CONTO DI MANCATO PROFITTO, DANNO CURRICULARE E UTILIZZO DI MEZZI E PERSONALE
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 2 del 2017) Nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum - ad esempio in ambito SOA - e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. La valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull’ammontare del danno. . . . omissis . . .
343
40. Può, quindi, passarsi, per quanto concerne la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’A.N.A.S., a determinare il quantum debeatur. 41. Vanno a tal proposito ribaditi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2014, n. 4248; Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2195; Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725; Sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574; Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3135; Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3035; Cons. giust. amm., 11 marzo 2013, n. 324; Ad. plen., 13 novembre 2013, n. 25, Ad. plen., 25 settembre 2013, n. 21; Ad. plen., 19 aprile 2013, n. 7; Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594; sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e 582; Corte di giustizia UE, Sez. III, 30 settembre 2010, C-314/2009; 10 gennaio 2008, C-70/06; 14 ottobre 2004, C-275/03), dai quali questo Collegio non intende discostarsi: a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver sofferto; b) nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. c) spetta all’impresa danneggiata offrire la prova dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.;
COMUNICAZIONI
LAVORI PUBBLICI
d) la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull’ammontare del danno; e) le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente tecnico d’ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti; f) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni; per la configurazione di una presunzione giuridicamente rilevante non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla base della regola della «inferenza necessaria»), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola della «inferenza probabilistica»), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici; g) va esclusa la pretesa di ottenere l’equivalente del 10% dell’importo a base d’asta, sia perché detto criterio esula storicamente
dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l’importo a base d’asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo); h) anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante; i) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all’aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum; j) tale ripartizione dell’onere probatorio in materia di aliunde perceptum ha sollevato in dottrina alcune perplessità, avvalorate dal pacifico orientamento della Corte di cassazione secondo cui, costituendo l’aliunde perceptum vel percipiendum un fatto impeditivo (in tutto o in parte) del diritto al risarcimento del danno, il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro (da ultimo, Cass.. sez. lav., 30 maggio 2016 n. 11122). . . . omissis . . .
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AGGIORNAMENTO DELLE CONVENZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE Si segnala che sul sito Internet di ANCE Brescia è stata aggiornata la pagina delle convenzioni stipulate a favore delle imprese associate. In particolare, nella sezione sono inserite le convenzioni esclusive stipulate da ANCE Brescia a favore delle imprese iscritte e quelle di portata nazionale rivolte, tra gli altri, a tutte le imprese del settore ANCE. I settori per i quali sono disponibili servizi in convenzione a prezzi agevolati sono numerosi: bancari (mutui agevolati, carte di credito), prodotti assicurativi (polizze CAR e fideiussorie), alberghieri, trasporti, buoni pasto, agenzie per il lavoro, acquisto e noleggio auto, carburanti, informatica e telefonia. L’elenco completo delle aziende che hanno aderito è consultabile all’indirizzo www. ancebrescia.it/convenzioni. Per aderire è necessario contattare gli uffici di ANCE Brescia - Collegio Costruttori che restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.
TRASPORTI
LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017 MODIFICHE IN MATERIA DI TRASPORTI
(Legge Regionale n. 15/2017)
Si comunica che è stata pubblicata sul BURL del 30 maggio 2017 n. 22 (Supplemento) la Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15 recante “Legge di semplificazione 2017”. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 31 maggio 2017, contiene diverse disposizioni di semplificazione legislativa che interessano il settore delle costruzioni. In tema di trasporti, l’art. 18 dispone la modifica di due leggi regionali nelle parti inerenti alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sulla rete viaria regionale. Gli aggiornamenti riguardano l’art. 42 della L.R. n.6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti” e l’art. 3bis della L.R. n.9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”. L’obiettivo di tali modifiche è quello di porre in capo agli enti proprietari delle strade l’obbligo di pubblicare le cartografie della viabilità di rispettiva competenza, con l’indicazione dei limiti di percorribilità su ciascuna, assicurando tuttavia la piena funzionalità della rete stradale ed il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza. In tal modo le Province e la Città Metropolitana, competenti al rilascio dell’autorizzazione, possono assumere tutte le informazioni necessarie consultando direttamente il materiale pubblicato, eliminando così la necessità di acquisire i pareri e i nulla osta dai singoli enti interessati. Le nuove norme prevedono pertanto la sostituzione dei pareri e dei nulla osta degli enti proprietari delle strade con le cartografie delle strade di rispettiva competenza definite per i limiti di massa e sagoma del trasporto/ veicolo eccezionale che saranno individuati con delibera di Giunta, ponendo in capo agli stessi l’obbligo di pubblicarle e mantenerle aggiornate. Oltre a semplificare l’iter autorizzativo, per i casi in cui è prevista la cartografia dell’Ente proprietario, l’utilizzo della stessa permette di sistematizzare le informazioni sulla percorribilità della rete viaria per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, promuovendo azioni di monitoraggio e controllo dei principali manufatti.
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URBANISTICA
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017 REGIONE LOMBARDIA È stata approvata dal Consiglio di Regione Lombardia la legge n. 15/2017 - c.d. “Legge di semplificazione 2017” (BURL n.22 del 30/05/2017) Si riporta un elenco delle principali modifiche presenti nella legge in parola inerenti il tema dell’urbanistica e, di seguito, un approfondimento delle stesse. A) Articolo 21 - Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato; - In assenza di aumento di superficie utile, l’aumento volumetrico dato dalla realizzazione dei rivestimenti esterni finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici, non è oneroso e non prevede una verifica dell’indice di edificabilità previsto dal PGT. B) Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche; - Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge gli interventi, dichiarati dal progettista abilitato, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, definiti da delibera di Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in parola, ovvero entro il 28/08/2017. C) Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); - L’esecuzione di un piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito; - Si possono modificare i documenti di PGT anche attraverso interpretazioni autentiche effettuate dal legislatore (il comune) che non costituiscano, però, varianti al piano; - Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici nuovi, purché decorsi tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso; - Gli oneri per la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi sono calcolati utilizzando le tariffe comunali per le opere di nuove costruzioni ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti dieci per cento del contributo di costruzione dovuto; - Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a 40 mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi,
se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione; - I comuni possono concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione dei piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento, non aventi rilevanza regionale che, alla data del 30/05/2017, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza; - I comuni possono definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. ***** A) Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato È necessario ricordare che la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato - B.U.R.L. n. 49 dell’1 dicembre 2014) riporta all’articolo 4 “Misure di incentivazione - Ulteriori modifiche alla l.r. 12/2005”. In particolare nel suddetto articolo 4 è riportato quanto segue: - al comma 2-bis “Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7-bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell’unità immobiliare o dell’edificio interessato dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.”; - Al comma 2-ter “Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2-bis, che ricadono all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento
346
rispetto all’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.”; - Al comma 2-quater “Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2-bis e 2-ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all’indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.”; - Al comma 2-quinquies “La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”. La legge di semplificazione, con l’articolo 21 apporta modifiche al sopra riportato articolo 4 della l.r. 31/2014, aggiungendo, dopo il comma 2 quinquies, i seguenti commi: - 2 sexies. “Le misure d’incentivazione di cui ai commi 2bis, 2ter, 2quater e 2quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.”; - 2 septies. “La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile è autorizzata indipendentemente dall’indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all’articolo 43 della l.r. 12/2005.”.
URBANISTICA
B) Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche 1) Dopo l’articolo 1 della l.r. 33/2015, che riporta “La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte Il, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380”, sono aggiunti i seguenti commi: - 1 bis. “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All’asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l’irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi.”; - 1 ter. “La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.”; - 1 quater. “Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.”; - 1 quinquies. “Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siano stati esercitati i poteri di ordinanza ai sensi dell’articolo 5 della stessa legge 225/1992, si applicano le relative disposizioni statali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi riguardanti immobili localizzati sul territorio regionale interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi della relativa disciplina statale.”; 2) dopo il comma 2 dell’articolo 6 (Deposito del progetto) è inserito il comma 2 bis. “Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui all’articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata
rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1.”; 3) il comma 4 dell’articolo 8 è così modificato: “l comuni o loro forme associative. ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere, per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, un parere tecnico alla Regione da rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. nei casi e con le modalità stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 13. comma 1.”; 4) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, realizzati dal Comune.”; 5) Dopo il comma 4 dell’articolo 10 (Controlli) è aggiunto il comma 4 bis. “La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, comma 1 bis.”; 6) dopo il comma 1 dell’articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali) è aggiunto il comma 1 bis. “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di
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cui all’articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.”. C) Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio); Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: - al comma 1 dell’articolo 12 (Piani attuativi comunali) che reca “L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.” è aggiunto, “L’esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, con salvezza dell’utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.”; - il comma 14 bis dell’articolo 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio) è sostituito dal seguente 14 bis. “I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e acquistano efficacia
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ai sensi del comma 11, lettera a).”; - al comma 4 dell’articolo 63 Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque tre anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso. - all’articolo 64 il comma 7 è sostituito dal seguente: “La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.”; - dopo il comma 7 è inserito il comma 7 bis. “Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.”; - dopo il comma 1 dell’articolo 93 sono inseriti i seguenti: “1 bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data del 30/5/2017, il collegio di vigilanza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) può concedere eventuali proroghe ai tempi di realizzazione, per particolari esigenze sopravvenute in fase attuativa o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche a esse afferenti, che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati. 1 ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle
loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento: a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono essere superiori a tre anni e non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati; b) a definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. I lotti o stralci funzionali devono essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione da eseguire e relative garanzie, senza vincoli di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali non sia previsto il completamento, per le quali il comune provvede con apposita variante ala PGT a rideterminarne la disciplina; c) a rideterminare, con apposita variante al piano di governo del territorio qualora necessaria o al piano attuativo o al programma integrato di intervento, la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori perequati, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, eventualmente non più utilizzabili per sopravvenuti previsioni prescrittive/vincoli derivanti da strumenti urbanistici comunali o sovracomunali, anche di coordinamento. In tal caso i predetti diritti edificatori devono essere ricollocati all’interno dell’originario piano attuativo o programma integrato di intervento, privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di densificazione e rigenerazione urbana, anche attraverso la fissazione di destinazioni d’uso diverse da quelle originarie. Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all’articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.”.
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ADOZIONE, PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA LEGGE 31/2014 Il Consiglio Regionale, con D.C.R. n. X/1523 del 23.05.2017 (BURL Serie Avvisi e Concorsi, n.22 del 31/05/2017), ha adottato l’Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014. Entro il 1 agosto 2017 tutti i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono presentare, osservazioni in ordine all’Integrazione del Piano Territoriale Regionale adottato. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso sul BURL, sono messi a disposizione sul sito web www.cartografia.regione. lombardia.it/sivas e sul sito www.regione. lombardia.it e sono depositati presso gli uffici della Giunta regionale, Direzione Generale Territorio Urbanistica Difesa del Suolo e Città Metropolitana, piazza Città di Lombardia 1 Milano, la delibera di adozione e gli elaborati di Piano e VAS dell’Integrazione del Piano Territoriale Regionale. Le osservazioni, comprensive di eventuali allegati, vanno trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo territorio@ pec.regione.lombardia.it, oppure presentate in forma cartacea presso uno degli sportelli del protocollo di Regione Lombardia, specificando quali destinatari gli uffici regionali “Struttura Pianificazione territoriale” e “Struttura Fondamenti Strategie per il governo del territorio e VAS” e indicando all’oggetto la dicitura “Osservazioni all’Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. n. 31/2014, adottata con D.C.R. n. X/1523 del 23.05.2017”.
VINCOLI IDROGEOLOGICI: IL QUADRO DELLA NORMATIVA STATALE Cos’è il vincolo idrogeologico Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o
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turbare il regime delle acque” (art. 1). Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane. Il vincolo idrogeologico dunque concerne terreni di qualunque natura e destinazione, ma è localizzato principalmente nelle zone montane e collinari e può riguardare aree boscate o non boscate. Occorre evidenziare al riguardo che il vincolo idrogeologico non coincide con quello boschivo o forestale, sempre disciplinato in origine dal R.D.L. n.3267/1923. Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all’ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923). Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall’art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, hanno disciplinato con legge la materia, regolando in particolare la competenza al rilascio della autorizzazione agli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo, spesso delegandola a Province e/o Comuni in base all’entità delle opere. Natura e effetti del vincolo idrogeologico Il vincolo idrogeologico ha natura di vincolo “conformativo” della proprietà privata finalizzato a tutelare un interesse pubblico (in questo caso la conservazione del buon regime delle acque, la stabilità e la difesa idrogeologica del territorio) e, cioè, può essere imposto su tutti di immobili che presentano determinate caratteristiche con la conseguenza che non implica forme di indennizzo per i proprietari, così come avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, di parco/area protetta, ecc. (Consiglio di Stato, sez. IV, 29/9/1982, n. 424; Cassazione, Sez. Unite, 5520/1996; Cassazione, civile, sez. I, 22/02/1996, n. 1396). Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l’obbligo di ottenere prima della realizzazione dell’intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467). Raccordo con la normativa edilizia La Legge 221/2015 cd. “Green Economy” ha
inserito la tutela dell’assetto idrogeologico nell’ambito del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, raccordandola così il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (es. patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, ecc.). In particolare sono state apportate una serie di modifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e cioè: • spetta allo Sportello unico per l’edilizia (art. 5) anche l’acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell’assetto idrogeologico; • l’esecuzione degli interventi ricompresi nell’attività edilizia libera (art. 6), così come quelli soggetti a CILA (art. 6-bis) devono comunque rispettare - oltre alle normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio - anche le norme sulla tutela idrogeologica e di conseguenza l’obbligo dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente; • non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo idrogeologico (art. 20, comma 8); • gli interventi realizzabili tramite Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell’assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio della autorizzazione dell’autorità competente (artt. 22 e 23). Riferimenti normativi statali
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Si riportano infine i riferimenti normativi a livello statale in tema di vincoli idrogeologici. • RDL 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) • RD 1126/1926 (Regolamento di attuazione RD 3267/1923) • Codice civile - Artt. 866-867 • DPR 616/1977 Art. 69 - Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di sistemazione e conservazione idrogeologica, manutenzione forestale e boschiva, nonché quelle relative alla determinazione del vincolo idrogeologico • D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 61, comma 5 - Assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: RICORSI INFONDATI L’art. 17 bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri”, ha inserito all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (TU edilizia) rubricato “Regolamenti edilizi comunali” il comma 1sexies con il quale era stato stabilito che il Governo, le Regioni e le autonomie locali concludono accordi, in sede di Conferenza Unificata, per l’adozione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al
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fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. In attuazione di tale articolo era stato istituito un Tavolo di lavoro che ha visto la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle Regioni e di alcune associazioni imprenditoriali tra cui l’ANCE. Il lavoro, durato quasi due anni, si è concluso con l’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016 con cui è stato approvato il regolamento edilizio tipo (vedi news del 18 novembre 2016). Prima dell’approvazione dell’Intesa la Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 17bis della Legge 164/2014 contestandone la competenza statale. La Corte Costituzionale, con la sentenza della del 26 maggio 2017, n. 125, ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati rafforzando così l’Intesa. In particolare la Corte, pur ritenendo corretta la tesi della Regione Puglia (secondo cui non è possibile ricondurre la disciplina censurata ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” e alla “tutela di concorrenza” ossia alla competenza esclusiva statale), ha evidenziato che la disposizione impugnata, introducendo il comma 1 sexies nell’articolo 4 del Dpr 380/2001, interviene nell’ambito della competenza concorrente in materia di “governo del territorio”. Nella sentenza si legge che “Il legislatore statale, infatti, prevedendo che il Governo, le regioni e le autonomie locali «concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo», ha posto un criterio procedurale, di natura concertativa, finalizzato a semplificare la struttura dei regolamenti edilizi, anche attraverso la predisposizione di definizioni uniformi sull’intero territorio nazionale (…). La decisione di ricorrere a uno schema “tipo”, riflettendo tale esigenza unitaria e non frazionabile, può essere dunque annoverata a pieno titolo tra i principi fondamentali del governo del territorio. Essa, tuttavia, non pregiudica la possibilità, per le singole regioni, di operare nell’ambito dello schema e di svolgere una funzione di raccordo con gli enti locali operanti sul loro territorio”. Con particolare riferimento alle censure sollevate dalla Provincia autonoma di Trento è stata, inoltre, chiarita l’applicazione del regolamento edilizio tipo nelle province autonome. La Provincia ne aveva contestato l’applicabilità in riferimento alla previsione di due
norme di salvaguardia (articolo 43bis del Dl 133/2014 e articolo 2, comma 2, del Dpr 380/2001) che per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome fanno salvi “il rispetto dei limiti e delle norme contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”. Sul punto la Corte ha ribadito il principio che “la clausola di salvaguardia svolge una funzione di generale limite per l’applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione” (ex plurimis, sentenza n. 31 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 241 del 2012) escludendone l’automatica applicabilità. Con riferimento alla Provincia, comunque, la sentenza ha evidenziato che l’esclusione trova diretta conferma nel dato letterale dell’impugnato art. 17-bis della Legge 133/2014che, in coerenza con la clausola di salvaguardia, non menziona le Province autonome tra i soggetti chiamati ad attuare la procedura concertativa di adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo.
MODELLI UNICI PER L’EDILIZIA Nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stato siglato l’accordo tra Stato Regioni ed enti locali sull’adozione dei nuovi modelli unici per l’edilizia. L’Accordo è frutto del lavoro avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Semplificazioni, che nei mesi scorsi aveva istituto uno specifico tavolo di lavoro con le Regioni e le associazioni di categoria. L’ Ance ha partecipato attivamente ai lavori e ha contribuito alla predisposizione dei modelli unici. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2016 (cd. SCIA 1) e D.Lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) (vedi news n. 26978 del 13-01-2017) sono stati in particolare: - aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il 2014/2015 (Vedi news n. 16571 del 16-06-2014, news n. 18752 del 22-12-2014); - introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori, alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SCIA per l’agibilità. Nell’accordo è previsto che le Regioni dovranno adeguare la loro modulistica con la possibilità, come previsto nei precedenti accordi, di integrare la stessa nelle sezioni indicate come variabili con le specifiche normative regionali. I Comuni, a loro volta,
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si adegueranno sulla base delle eventuali integrazioni apportate dalla Regioni. Nelle istruzioni operative che accompagnano la nuova modulistica è stato specificato che: - non è più necessario allegare autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni che sono preliminari all’avvio dell’attività in quanto sarà lo sportello unico ad acquisirle e a trasmetterle alle amministrazioni interessate; - non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990); - le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). Non sarà possibile chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo. La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
SILENZIO ASSENSO IN CASO DI MANCATA ESPRESSIONE DELLA SOPRINTENDENZA L’art. 11, comma 9 del Dpr 31/2017 sul procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità prevede espressamente che, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro 20 giorni dalla richiesta della Regione o del Comune da essa delegato, si forma il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17 bis Legge 241/1990, inserito dalla Legge 124/2015. L’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 che disciplina invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via ordinaria non prevede espressamente l’operatività del silenzio assenso
URBANISTICA
fra pubbliche amministrazioni ma, anche in considerazione di quanto stabilito dalla nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali, è possibile affermare che il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito del procedimento ordinario. Nella Nota - che contiene chiarimenti sul regime transitorio del Dpr 31/2017 - l’Ufficio Legislativo del Mibac alla lettera b1) afferma che, con riferimento agli effetti del decorso del termine entro il quale la Soprintendenza deve rilasciare il suo parere sul progetto e cioè 45 gg. in caso di procedimento ordinario e 20 gg. in quello semplificato, opera sempre il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 17 bis nella Legge 241/1990, inserito dall’art. 3 della legge 124/2015. A tal fine viene richiamata la precedente Nota n. 27158 del 10/11/2015 (poi integrata dalla Nota n. 21892 del 20/07/2016) con cui l’Ufficio Legislativo aveva fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione del silenzio assenso fra p.a. nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali. In questi ultimi documenti si precisa che: • la formazione del silenzio assenso in caso di mancato rilascio del parere del Soprintendente avviene decorso il termine specifico di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e non quello generale di 90 gg previsto dall’art. 17-bis per le amministrazioni che tutelano i beni culturali e paesaggistici; • il meccanismo del silenzio assenso è alternativo e incompatibile con la conferenza di servizi. Pertanto ogni volta che viene indetta una conferenza di servizi, trovano applicazione gli artt. 14 e ss Legge 241/1990 e non l’art. 17-bis; • la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della soprintendenza avviene solo in presenza di alcune condizioni e cioè legittimazione del soggetto a presentare la domanda, competenza della p.a. a riceverla e sussistenza della documentazione completa dalle norme di legge in materia; • una volta formatosi il silenzio assenso per decorso del termine di legge, quest’ultimo deve considerarsi perentorio e la sua scadenza fa pertanto venire meno il potere di dissenso postumo della Soprintendenza.
chiarimenti sulla normativa applicabile ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica pendenti alla data di entrata in vigore del Dpr 31 e cioè al 6 aprile 2017. Sulla base della premessa che il Dpr 31/2017 trova immediata applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario, la Nota svolge una disamina delle diverse ipotesi che possono verificarsi nel concreto e cioè: A. Interventi ed opere esclusi dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’Allegato A Le istanze pendenti alla data del 6 aprile 2017, finalizzate ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi ora inclusi nell’allegato A dovranno essere archiviate dall’amministrazione procedente (Regione o comune delegato), previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza; B. Procedimenti ordinari di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) e sottoposti in base al nuovo regolamento a procedura semplificata In questi casi occorre effettuare una distinzione fra: 1) procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell’ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004; 2) procedure pendenti nell’ambito delle
I chiarimenti del Mibac sul regime transitorio Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il Dpr 31/2017 che disciplina la procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e per la prima volta individua le tipologie di opere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, escluse dalla necessità di autorizzazione. Il Ministero dei beni culturali ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet www.beniculturali.it la Nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio legislativo (allegata alla Circolare n. 15/2017), con la quale vengono forniti
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quali l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004; 3) procedure pendenti nell’ambito delle quali l’istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l’amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/ Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza). C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata L’Ufficio legislativo del Mibac ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l’amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017 (vedi sopra B.3). Se i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il Dpr 139/2010. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Dpr 31/2017 viene infine allegata alla Nota la relazione illustrativa del Mibac che ha accompagnato il provvedimento nel suo iter di approvazione.
SICUREZZA
RIFIUTI
NUOVO SERVIZIO DI RICERCA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AUTORIZZATI IN LOMBARDIA Si segnala alle imprese associate che sul sito internet di ANCE Brescia, www.ancebrescia.it, è possibile ricercare gli impianti della Lombardia che smaltiscono e trattano rifiuti. La ricerca avviene attraverso la geolocalizzazione dell’impianto autorizzato e/o in esercizio e consente di ottenere numerose informazioni quali, ad esempio, l’indirizzo e la ragione sociale del gestore, le operazioni di recupero che può effettuare l’impianto, i rifiuti (identificati con lo specifico codice CER) che possono essere conferiti, la capacità di trattamento, ecc. Il servizio di ricerca consentirà alle imprese di individuare facilmente gli impianti che si trovano in prossimità dei cantieri ed agevolerà in tal modo lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti.
SOTTOPRODOTTI DAL MINISTERO NUOVI CHIARIMENTI
(Circolare n. 7619 del 30 maggio 2017 DM 264/2016)
come “le modalità di prova” indicate nel decreto non vanno in alcun modo intese come esclusive e vincolanti, essendo sempre riconosciuta la piena libertà di dimostrare in altro modo e con altri mezzi la sussistenza delle condizioni necessarie per escludere un residuo dal regime dei rifiuti e poterlo trattare come sottoprodotto. Tra le indicazioni fornite dal ministero si segnalano inoltre le seguenti: ► piattaforma di scambio tra domanda e offerta: la circolare chiarisce che l’iscrizione a tale piattaforma non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Si tratta solo di un elenco “contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi”. Ne deriva che la qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo sempre e comunque legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006. Con riferimento alle modalità per procedere all’iscrizione viene ribadito che spetta alle Camere di Commercio definire le procedure e la modulistica da utilizzare. ► trasporto: la documentazione richiesta è quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.
Il ministero dell’Ambiente è tornato nuovamente sul DM 264/2016 (cd. decreto sottoprodotti) al fine di chiarire i numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore del decreto stesso. In particolare, il ministero con la circolare n. 7619 del 30 maggio 2017 ribadisce che il dm 264 del 2016 “non innova in alcun modo la disciplina sostanziale del settore”. Ne deriva che affinché un residuo possa essere considerato o meno come sottoprodotto e non come rifiuto è sempre e comunque necessaria la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006. Invero - ha chiarito il ministero - lo scopo del decreto è quello di fornire ai soggetti interessati (operatori privati, enti di controllo, p.a.) uno strumento per “consentire una più sicura applicazione della normativa vigente” in materia di sottoprodotti ed agevolare la dimostrazione dei requisiti prescritti dalla legge. Nella circolare viene anche evidenziato
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - INAIL BUONE PRASSI SULL’USO DELLE PIATTAFORME ELEVABILI NEI CANTIERI Si informa che l’Inail ha pubblicato un documento contenente buone prassi sull’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili in elevato. Tale documento é disponibile sul sito internet di Ance Brescia in calce alla presente. Al giorno d’oggi è molto diffuso, nel compiere lavori in quota nei cantieri, l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), sia per eseguire attività a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisionali, quali i ponteggi, sia per l’esecuzione di lavorazioni a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (cosiddetti trabattelli). Il documento, dopo una disamina normativa, affronta tematiche operative dando indicazioni dettagliate sugli elementi principali da valutare per la scelta della PLE, sugli elementi da considerare per effettuare la valutazione del rischio e sulle corrette modalità di uso. Il documento in parola fornisce, inoltre, le procedure per la gestione delle emergenze. In tale sezione, il documento riporta la seguente indicazione: è quindi indispensabile che quando viene utilizzata una piattaforma di lavoro sia sempre presente almeno un altro lavoratore che sappia eseguire le manovre di emergenza e possa allertare il servizio di primo soccorso in caso di necessità.
ANCE ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.
Newsletter numero 21 del 01/06/2017 Comunicati stampa
Ance: bene il piano del governo per le infrastrutture, ma ora le risorse si trasformino in cantieri “Diamo atto al Governo di voler compiere un grande sforzo in termini di risorse per le infrastrutture”, ha commentato il presidente dell’Ance Gabriele Buia dopo la firma del dpcm per la ripartizione del Fondo investimenti di 47 miliardi per i prossimi 15 anni. E’ necessario però, ha sottolineato Buia, rimuovere gli ostacoli burocratici e procedurali che impediscono di trasformare queste risorse in cantieri
fiscalità
Zone ad alto rischio sismico, via libera al bonus per l’acquisto di case demolite e ricostruite La detrazione dell’85% del prezzo per chi compra dal costruttore case antisismiche nelle aree a rischio 1 si applica anche alle abitazioni derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di vecchi edifici. La misura, fortemente auspicata dall’Ance, consentirà l’avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del sismabonus
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
modifica normativa che ha introdotto i nuovi criteri catastali fa venire meno l’oggetto della falsa dichiarazione resa a suo tempo dal contribuente
lavoro
ta respinge i ricorsi di Puglia e Trento La predisposizione di uno schema di regolamento edilizio “tipo” rientra tra i principi fondamentali del governo del territorio. Lo ha ribadito la Corte Costituzionale in una recente sentenza in cui si dichiarano infondati i ricorsi presentati dalla Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento contro il regolamento edilizio unico
Cantieri di ricostruzione post sisma, istruzioni Inps sulle nuove norme Con un recente messaggio, l’Inps ha dato indicazioni in materia di durc e regolarità contributiva per le imprese coinvolte nei lavori di ricostruzione delle in Parlamento aree colpite dagli eventi sismici che si “Manovrina” fiscale: primo via libera sono verificati a partire dal 24 agosto dalla Camera 2016. Di particolare importanza le istru- Approvato dalla Camera, in prima zioni relative all’apertura di un’apposita lettura, il ddl di conversione della “maposizione contributiva per ogni singolo novrina” fiscale. Tra le misure previste: cantiere a cui sono tenute le imprese estensione del sismabonus alla democoinvolte nei lavori di ricostruzione lizione e ricostruzione di edifici in zona sismica 1; accelerazione dei rimborsi Ricostruzione post sisma, verifica Iva per i soggetti a cui si applica lo split on line della regolarità contributiva payment; cessione dell’ecobonus per delle imprese gli incapienti; maggiori poteri all’Anac Gli Uffici speciali per la ricostruzione nel precontenzioso delle zone colpite dal sisma sono stati abilitati dall’Inail a procedere alla verifi- Legge europea 2017: al via l’esame ca della regolarità contributiva delle im- alla Camera prese affidatarie e esecutrici dei lavori E’ all’esame della commissione Politiattraverso il sistema del durc on line. Lo che Ue della Camera il disegno di legge comunica la Cnce in una circolare che per l’adeguamento dell’ordinamento naillustra le nuove funzionalità operative zionale a quello europeo. Previste, tra del durc on line l’altro, nuove norme in materia fiscale e ambientale e modifiche alla disciplina per il recepimento degli atti delegati non mercato privato legislativi dell’Unione Decreto sui sottoprodotti, nuovi chiarimenti sull’applicazione Nuovi chiarimenti del ministero dell’Am- centro studi biente sull’applicazione del decreto sui Gare di opere pubbliche, bandi in sottoprodotti. Nella circolare viene chia- crescita nei primi 4 mesi 2017 rito, tra l’altro, che la nuova normativa Il primo quadrimestre 2017 si chiude non modifica la disciplina sostanziale con un aumento del 22,4% del numero del settore e che quindi per la classifi- delle gare, mentre resta stazionario il cazione di sottoprodotto è necessario valore degli importi (+0,1%). Crescono che sussistano le condizioni previste infatti i lavori di piccole e grandi didalla normativa previgente mensioni, mentre forti cali interessano i bandi di importo medio e medio alto Regolamento edilizio tipo, la Consul-
Benefici “prima casa”: no alle sanzioni per false dichiarazioni ante 2014 Le sanzioni previste per la decadenza dai benefici “prima casa” non si applicano in caso di acquisto, prima del 2014, di un’abitazione definita “di lusso” secondo i criteri della previgente normativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo la quale la
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PERCHÉ ASSOCIARSI L’imprenditore non può isolarsi, soprattutto in un contesto economico e sociale difficile e in continua evoluzione. Associarsi vuol dire partecipare ed essere protagonista dello sviluppo della categoria. L’Associazione è il riferimento principale per: rappresentare e tutelare gli interessi dell’impresa; assistere e supportare la gestione dell’impresa con servizi e consulenza mirati; favorire sinergie con altri Associati.
Rappresentanza Il Collegio Costruttori è un punto di riferimento per le imprese edili delle quali rappresenta gli interessi nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, le organizzazioni economiche e sindacali. Il Collegio è la realtà nella quale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, si trova tutela e confronto con interlocutori, pubblici e privati, per promuovere lo sviluppo economico e sociale, tutelando il ruolo dell’impresa locale e gli interessi degli imprenditori.
Assistenza Il Collegio Costruttori mette a disposizione degli Associati un’ampia gamma di servizi e agevolazioni, garantiti da una qualificata struttura professionale.
Il vantaggio è avere la propria Associazione di categoria come unico riferimento per la soluzione di ogni problema aziendale: l’Associato risparmia tempo e contiene i costi.
I SERVIZI
vengono curati personalmente e direttamente tra i funzionari dell’associazione ed il personale dell’impresa. Collaboratori e dipendenti dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati presso la sede del Collegio sui principali programmi informatici (di base, internet, posta elettronica, Word, Excel, Access, Autocad, Viz, ,Project, ..) e di aggiornamento sulle norme ISO 9000.
Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia offre ai propri associati servizi del tutto gratuiti, specifici per le imprese edili e per quelle che applicano il contratto dell’edilizia.
CONVENZIONI Apposite convenzioni stipulate dal Collegio (ad esempio per mutui bancari, assicurazioni, bandi di gara, finanziamenti, ecc.), consentono notevoli risparmi o agevolazioni.
CONSULENZA Il personale dell’Associazione fornisce alle imprese associate informazione, consulenza e assistenza diretta e immediata, di persona presso la sede, telefonica, o in via telematica. INFORMAZIONE L’Associazione realizza e distribuisce un proprio periodico mensile di informazione, “Notiziario”, specializzato per le imprese edili, integrato da informative immediate spedite separatamente, e cura il tempestivo aggiornamento del proprio sito Internet. ASSISTENZA Le imprese vengono affiancate dai funzionari del Collegio per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. FORMAZIONE La conoscenza delle normative di settore, l’approfondimento di tematiche e l’analisi di ogni specifico problema dell’azienda
COSA OFFRIAMO? Consulenza diretta e immediata, presso la sede, telefonica e telematica. Informazione tramite il periodico mensile “Notiziario”, informative cartacee ed elettroniche, comunicazioni approfondite attraverso il sito web tempestivamente aggiornato. Assistenza per controversie nei confronti di terzi, dipendenti, committenti, enti pubblici. Formazione dipendenti e collaboratori dell’impresa possono partecipare a corsi semipersonalizzati (da 4 a 6 partecipanti) realizzati nella sede del Collegio sui principali programmi informatici e sugli aggiornamenti delle norme ISO 9000
MATERIE Principali ambiti nei quali si svolge la consulenza, l’informazione e l’assistenza: – lavoro – qualificazione (soa e iso 9000) – sicurezza – tecnologia e normativa tecnica – urbanistica ed edilizia – fisco e tributi – gestione dell’appalto – ambiente – lavori pubblici – trasporti SERVIZIO SINDACALE Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sui rapporti di lavoro e gestione del personale; gestione delle vertenze individuali di lavoro con assistenza nella fase pre-giudiziale; gestione delle controversie collettive anche mediante attuazione di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e relativi accordi sindacali; predisposizione licenziamenti; adempimenti INPS, INAIL, CAPE. SICUREZZA Adempimenti e informazione specifica sulle normative di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai cantieri; ruoli, compiti e responsabilità dei vari soggetti in tema di sicurezza. Adempimenti per l’informazione e la formazione dei dipendenti; assistenza nella redazione di POS, PIMUS, DUVRI; normativa cantieri. Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive. URBANISTICA ED EDILIZIA Verifica e esame di pratiche urbanistiche, loro conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa regionale e nazionale.
GESTIONE DELL’APPALTO Verifica e stesura dei contratti di appalto, computi metrici estimativi, capitolati; gestione del contratto: applicazione normativa, interpretazione e definizione clausole, verifiche e documenti, definizione delle riserve. LAVORI PUBBLICI Disponibilità banca data di tutti gli appalti pubblicati in Italia, esame dei bandi di gara (valutazione dei requisiti richiesti e della possibilità di partecipazione), costituzione di associazioni temporanee o consorzi, definizione di bandi di gara, valutazione ricorsi, stesura o controllo dei contratti di subappalto, assistenza per le controversie con committente, D.L., subappaltatori, gestione dei lavori (contabilità, riserve, ecc.) QUALIFICAZIONE (SOA E ISO 9000) Preesame della situazione dell’impresa, valutazione della qualificazione acquisibile, predisposizione e spiegazione dell’elenco della documentazione, presentazione delle istanze alle SOA, interlocuzione con le SOA, assistenza per controversie con l’Autorità, monitoraggio continuo delle scadenze per mantenere attivo l’attestato, divulgazione elenco imprese associate attestate SOA. Informazione sulla qualificazione ISO 9000 o di altri settori (sicurezza, ambientale, etica, ecc.) e interlocuzione con consulenti e enti di certificazione.
imprese di costruzione. Sanzioni tributarie. Termini per gli adempimenti e scadenzario. Assistenza fiscale ai dipendenti. Analisi degli aspetti fiscali dei contratti di appalto e subappalto. Agevolazioni, dichiarazioni fiscali e detrazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero dei fabbricati. Mercato Immobiliare: quotazioni e valori OMI. AMBIENTE Normativa smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente. Adempimenti presso gli enti pubblici e le istituzioni per l’ottenimento delle autorizzazioni alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Pratiche con l’Albo Gestori Ambientali. Formazione del personale sull’utilizzo del Sistri. Assistenza alla
tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. Predisposizione delle pratiche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. TRASPORTI Assistenza per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto merci. Rapporti con gli enti proprietari delle strade (Anas, Provincia, Società autostradali) per l’ottenimento delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali. Pratiche per l’iscrizione e la variazione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti. Richiesta agevolazioni fiscali sul gasolio. Consulenza per l’installazione di serbatoi e trasporto carburanti. Studio e verifica sulle sanzioni del Codice della strada.
LE PRINCIPALI CONVENZIONI
Camera di Commercio Rilascio degli atti del Registro Imprese e Telemaco
Banche UBI >< Banco di Brescia UBI >< Banca di Valle Camonica UBI >< Banca Popolare di Bergamo
Vigili del Fuoco Appuntamento diretto nella sede del Collegio con funzionario dei Vigili del Fuoco per assistenza tecnico-normativa, pareri su soluzioni progettuali e su piani antincendio.
Erogazione MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate. Erogazione MUTUI IPOTECARI CHIROGRAFARI per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di immobili costruiti o ristrutturati da imprese associate.
TECNOLOGIA E NORMATIVA TECNICA Verifica e riscontro della normativa di settore: tecnologia delle costruzioni, opere in c.a., risparmio energetico, isolamento acustico, norme UNI, ecosostenibilità, impianti.
Consulenza Servizio di analisi finaziaria prestata dallo Studio Associato Braga Tecla-Roberto Mutti di Brescia. Convenzione con la società TESIS SRL per certificazione energetica, analisi termografiche, rilievi termo igrometrici, nonché progetto acustico e le conseguenti verifiche in cantiere e i collaudi.
SERVIZIO TRIBUTARIO - FISCALE Imposizione fiscale diretta ed indiretta e precontenzioso. Normativa fiscale delle
Bandi di gara Infoplus - Servizio di ricerca e consultazione bandi di gara
Assicurazioni CAR e fidejussioni per appalti pubblici Fidejussioni e assicurazioni decennali per vendita fabbricati in costruzione. Autoveicoli Convenzione con la società ROMANO BNLT per il noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri. Servizi Condizioni di favore alle imprese associate per le convenzioni di Confindustria, tra le quali le più significative sono quelle stipulate nel campo telefonico, nel campo dell’erogazione dei carburanti e per i viaggi. Il Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Provincia, tramite ANCE, l’associazione nazionale dei costruttori edili, fa parte del sistema confindustriale.
Uffici del Collegio
DIREZIONE
SERVIZIO AMBIENTALE E TRIBUTARIO
Direttore:
Funzionario:
ZANFRAMUNDO GEOM. FRANCESCO
MASSARDI RAG. ENRICO
Vicedirettore: SCALVI DOTT. ALESSANDRO -Gestione del personale, degli Uffici e Servizi del Collegio in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari. -Rapporti con l’ANCE, con l’ANCE-Lombardia, con le associazioni aderenti all’ANCE, con gli organi di informazione e con gli Enti pubblici e privati. -Segreteria degli Organismi e dei Comitati del Collegio.
-Normativa ambientale, assistenza e formazione per la corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. -Pratiche iscrizione Albo Gestori Ambientali -Assistenza sull’imposizione fiscale diretta ed indiretta. -Affitti e locazioni. -Problemi dell’autotrasporto merci. -Pratiche rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA DELLA DIREZIONE Funzionario:
SERVIZIO SINDACALE Dirigente: SCALVI DOTT. ALESSANDRO Funzionari: ZANELLI DOTT. FRANCESCO
ESPOSITO PAOLA -Segreteria della Direzione. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali. -Contributi associativi. -Fondo assistenza imprenditori. -Fondo carenza infortuni.
UFFICI AUSILIARI
TENCA DOTT. MARCO -Contrattazione territoriale. -Interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi. -Vertenze individuali e collettive. Legislazione del lavoro. -Assicurazioni sociali: adempimenti INPS, INAIL, CAPE. -Adempimenti contrattuali e riferimenti legislativi in tema di sicurezza sul lavoro. -Segreteria del Gruppo Giovani Costruttori.
SERVIZIO TECNICO Dirigente: CAPRA FERDINANDO Funzionari: MESCHINI DR.SSA SARA GRAZIOLI ING. ANGELO -Problemi giuridici ed amministrativi nella gestione di appalti pubblici. -Attestazioni SOA. -Legislazione urbanistica nazionale e regionale. -Problemi tecnologici. -Elaborazione costi e indici. -Certificazione di qualità. -Consulenza tecnico-legale per la gestione degli appalti. -Precontenzioso negli appalti pubblici e privati. -Assistenza per l’affidamento delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
SCHIAVETTA MARCO -Segreteria generale. -Supporto ai servizi. -Centralino telefonico e Reception. -Organizzazione logistica riunioni. -Archivio e protocollo. -Biblioteca. -Postalizzazione. -Stampa supplementi. -Rilascio certificati camerali, visure e atti del registro imprese.
PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI ALLEGRI DANIELA -Prezziario delle opere edili. -Segreteria generale. -Gestione vendite ed abbonamenti. -Assistenza installazione programmi informatici.
C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. Funzionario: DE LUCCHI RAG. ROBERTO -Servizi commerciali del Collegio. -Segreteria Notiziario. -Vendite ed abbonamenti pubblicazioni. -Contabilità amministrativa e del personale. -Adempimenti fiscali.
ANCE
ASCENSORI
BRESCIA
notiziario
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA
MONTACARICHI
RIVISTA MENSILE GIUGNO 2017
ELEVATORI
SCALE MOBILI
MONTA AUTO
ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it
ISSN 2465-3101
IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia